ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.174.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 174

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
9 luglio 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 599/2010 della Commissione, dell’8 luglio 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 1077/2008 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento e che abroga il regolamento (CE) n. 1566/2007

1

 

*

Regolamento UE n. 600/2010 della Commissione, dell’8 luglio 2010, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le aggiunte e la modifica degli esempi di varietà apparentate o altri prodotti ai quali si applica lo stesso LMR ( 1 )

18

 

 

Regolamento (UE) n. 601/2010 della Commissione, dell’8 luglio 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

40

 

 

Regolamento (UE) n. 602/2010 della Commissione, dell’8 luglio 2010, recante fissazione del prezzo minimo di vendita del burro per la terza gara parziale nell’ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 446/2010

42

 

 

Regolamento (UE) n. 603/2010 della Commissione, dell'8 luglio 2010, recante decisione di non fissare un prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la terza gara parziale nell'ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 447/2010

43

 

 

Regolamento (UE) n. 604/2010 della Commissione, dell'8 luglio 2010, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

44

 

 

DECISIONI

 

 

2010/380/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 7 luglio 2010, che modifica la decisione 2008/840/CE per quanto riguarda le misure di emergenza per impedire l’introduzione nell’Unione di Anoplophora chinensis (Forster) [notificata con il numero C(2010) 4546]

46

 

 

2010/381/UE

 

*

Decisione della Commissione, dell’8 luglio 2010, relativa a misure urgenti da applicare alle partite di prodotti dell’acquicoltura importati dall’India e destinati al consumo umano [notificata con il numero C(2010) 4563]  ( 1 )

51

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

9.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/1


REGOLAMENTO (UE) N. 599/2010 DELLA COMMISSIONE

dell’8 luglio 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 1077/2008 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento e che abroga il regolamento (CE) n. 1566/2007

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

considerato il regolamento (CE) n. 1966/2006 (1) del Consiglio, del 21 dicembre 2006, concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento, in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio dispone l’adozione di norme dettagliate per fissare il formato che le competenti autorità nazionali devono usare per scambiarsi informazioni a fini di controllo e di ispezione.

(2)

L’applicazione del formato definito in allegato alla presente versione del regolamento (CE) n. 1077/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento e che abroga il regolamento (CE) n. 1566/2007 (2) e i recenti sviluppi negli Stati membri hanno dimostrato che detto formato deve essere ulteriormente migliorato per garantire uno scambio di dati reciprocamente compatibile secondo il formato XML convenuto. È pertanto necessario sostituire l’allegato con un nuovo allegato.

(3)

La misura prevista dal presente regolamento è conforme al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 1077/2008

Il regolamento (CE) n. 1077/2008 è così modificato:

L’allegato è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 409 del 30.12.2006, pag. 1, come rettificato GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 3.

(2)  GU L 340 del 22.12.2007, pag. 46.


ALLEGATO

«ALLEGATO (1)

FORMATO PER LO SCAMBIO ELETTRONICO DELLE INFORMAZIONI

1.

Definizioni dei set di caratteri disponibili all’indirizzo: http://europa.eu.int/idabc/en/chapter/556used Per ERS: set di caratteri occidentali (UTF-8).

2.

Tutti i codici (o i necessari riferimenti) saranno elencati sul sito internet della DG Pesca a un indirizzo da specificare: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_it.htm (inclusi i codici per le correzioni, i porti, le zone di pesca, l’intenzione di lasciare il porto, i motivi del ritorno in porto, i tipi di pesca o di specie bersaglio, i codici per l’entrata in zone di conservazione o di sforzo e altri codici o riferimenti).

3.

I codici a 3 caratteri sono elementi XML (codice a 3 caratteri), quelli a 2 caratteri sono attributi XML.

4.

I file XML campione e la definizione XSD di riferimento del presente allegato saranno pubblicati sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare.

5.

Tutti i pesi nella tabella sono espressi in chilogrammi e, se necessario, con un’approssimazione di due decimali.»

Tabella relativa alle operazioni

N.

Nome elemento o attributo

Codice

Descrizione e contenuto

Obbligatorio (C)/ Obbligatorio se (CIF) (2)/ Facoltativo (O) (3)

1

ELEMENTO DELL’OPERAZIONE

OPS

Elemento dell’operazione: contenitore di primo livello per tutte le operazioni trasmesse all’operazione di servizio web. L’elemento OPS deve contenere uno dei sottoelementi DAT, RET, DEL, COR, QUE, RSP.

 

2

Paese di destinazione

AD

Destinazione del messaggio (codice ISO alpha-3 del paese)

C

3

Paese emittente

FR

Paese che trasmette i dati (codice ISO alpha-3 del paese)

C

4

N. dell’operazione

ON

ID unica (AAAAAAAMMGG999999) generata dall’emittente

C

5

Data dell’operazione

OD

Data di trasmissione del messaggio (AAAA-MM-GG)

C

6

Ora dell’operazione

OT

Ora di trasmissione del messaggio (OO:MM in UTC)

C

7

Indicatore di prova

TS

Pari a 1 se l’operazione è considerata una prova.

O

8

Dati dell’operazione

DAT

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di DAT)

CIF

9

Messaggio di conferma

RET

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RET)

CIF

10

Cancella operazione

DEL

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di DEL)

CIF

11

Correzione dell’operazione

COR

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di COR)

CIF

12

Operazione di interrogazione

QUE

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di QUE)

CIF

13

Operazione di risposta

RSP

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RSP)

CIF

14

 

 

 

 

15

Dati dell’operazione

DAT

Trasmissione di dati del giornali di bordo o della nota di vendita a un altro Stato membro

 

16

Messaggio ERS

ERS

Include tutti i dati ERS pertinenti, ossia l’intero messaggio

C

17

 

 

 

 

18

Cancella operazione

DEL

Operazione di soppressione per richiedere allo Stato membro destinatario di sopprimere i dati precedentemente trasmessi

 

19

Numero di registro

RN

NUMERO di registro da cancellare. (AAAAAAAAMMGG999999)

C

20

Motivo del rifiuto

RE

Testo libero indicante il motivo del rifiuto

O

21

 

 

 

 

22

Correzione dell’operazione

COR

Operazione di correzione per chiedere a un altro Stato membro di correggere i dati precedentemente trasmessi

 

23

Numero del messaggio originale

RN

Numero di registro del messaggio che viene corretto (formato AAAAAAAMMGG999999)

C

24

Motivo della correzione

RE

Elenco dei codici disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_it.htm. Testo libero per eventuali osservazioni

O

25

Nuovi dati corretti

ERS

Include tutti i dati ERS pertinenti, ossia l’intero messaggio

C

26

 

 

 

 

27

Operazione di conferma

RET

Operazioni di conferma in risposta a un’operazione DAT, DEL o COR

 

28

Numero del messaggio inviato

ON

Operazione n. (AAAAAAAMMGG999999) confermata

C

29

Stato di ricezione

RS

Indica lo stato del messaggio/rapporto ricevuto. Elenco dei codici disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_it.htm

C

30

Motivo del rifiuto

RE

Testo libero indicante il motivo del rifiuto

O

31

 

 

 

 

32

Operazione di interrogazione

QUE

Operazione di interrogazione per ottenere dati del giornale di bordo da un altro Stato membro

 

33

Comandi da eseguire

CD

Può essere uno dei seguenti comandi: get_vessel_data / get_historical_data / get_all_vessel_data

C

34

Tipo di identificativo della nave

ID

Deve essere almeno uno dei seguenti tipi: RC/IR/XR/NA

O

35

Valore di identificativo della nave

IV

Esempio:

O

36

Data di inizio

SD

Data di inizio del periodo richiesto (AAAA-MM-GG)

CIF get_all_vessel_data

37

Data di conclusione

ED

Data di conclusione del periodo richiesto (AAAA-MM-GG)

O

38

 

 

 

 

39

Operazione di risposta

RSP

Operazione di risposta a un’operazione QUE

 

40

Messaggio ERS

ERS

Include tutti i dati ERS pertinenti, ossia l’intero messaggio

O

41

Stato di ricezione

RS

Indica lo stato del messaggio/rapporto ricevuto. Elenco dei codici disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_it.htm

C

42

Numero dell’operazione

ON

Operazione n. (AAAAAAAMMGG999999) cui si risponde

C

43

Motivo del rifiuto

RE

Se la risposta è negativa, motivo per il quale non vengono forniti dati. Testo libero indicante il motivo del rifiuto

O

44

 

 

 

 


Tabella relativa al giornale di bordo e alla nota di vendita

N.

Nome elemento o attributo

Codice

Descrizione e contenuto

Obbligatorio (C)/ Obbligatorio se (CIF) (2)/ Facoltativo (O) (3)

45

Messaggio ERS

 

 

 

46

Inizio del messaggio

ERS

Tag indicante l’inizio del messaggio ERS

C

47

Numero (di registrazione) del messaggio

RN

Numero di serie del messaggio (formato AAAAAAAMMGG999999)

C

48

Data (di registrazione) del messaggio

RD

Data di trasmissione del messaggio (AAAA-MM-GG)

C

49

Ora (di registrazione) del messaggio

RT

Ora di ritrasmissione del messaggio (OO:MM in UTC)

C

50

 

 

 

 

51

LOG: dichiarazione relativa al giornale di bordo

 

LOG è una dichiarazione relativa al giornale di bordo

 

52

Devono essere specificati i seguenti attributi

 

Il LOG contiene una o più delle seguenti dichiarazioni: DEP, FAR, RLC, TRA, COE, COX, ENT, EXI, CRO, TRZ, INS, DIS, PNO, EOF, RTP, LAN

 

53

Inizio della registrazione del giornale di bordo

LOG

Tag indicante l’inizio della registrazione del giornale di bordo

C

54

Numero della nave nel registro della flotta comunitaria (CFR)

IR

In formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di prima registrazione nell’UE e X è una lettera o un numero

C

55

Identificazione principale della nave

RC

Indicativo internazionale di chiamata radio

CIF CFR non aggiornato

56

Identificazione esterna della nave

XR

Numero di immatricolazione riportato sulla fiancata della nave (scafo)

O

57

Nome della nave

NA

Nome della nave

O

58

Nome del comandante

MA

Nome del comandante (gli eventuali cambiamenti verificatisi nel corso della bordata devono essere comunicati nell’ambito della successiva trasmissione LOG)

C

59

Indirizzo del comandante

MD

Indirizzo del comandante (gli eventuali cambiamenti verificatisi nel corso della bordata devono essere comunicati nell’ambito della successiva trasmissione LOG)

C

60

Paese di registrazione

FS

Stato di bandiera nel quale la nave è immatricolata. Codice ISO alpha-3 del paese

C

61

 

 

 

 

62

DEP: elemento di dichiarazione

 

Richiesto ad ogni partenza dal porto, da trasmettere nel messaggio successivo

 

63

Inizio della dichiarazione di partenza

DEP

Tag indicante l’inizio della dichiarazione di partenza dal porto

C

64

Data

DA

Data di partenza (AAAA-MM-GG)

C

65

Ora

TI

Ora di partenza (OO:MM in UTC)

C

66

Nome del porto

PO

Codice del porto (codice ISO alpha-2 del paese + codice del porto a 3 lettere).

Elenco dei codici dei porti (CCPPP) disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_it.htm

C

67

Attività prevista

AA

Elenco dei codici disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_it.htm

CIF dichiarazione dello sforzo richiesto per l’attività prevista

68

Attrezzi a bordo

GEA

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di GEA)

C

69

Sottodichiarazione relativa alle catture a bordo (sottodichiarazioni SPE relative all’elenco delle specie)

SPE

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)

CIF catture a bordo della nave

70

 

 

 

 

71

FAR: dichiarazione relativa alle attività di pesca

 

Richiesta entro la mezzanotte di ogni giorno trascorso in mare o in risposta a una richiesta dello Stato di bandiera

 

72

Inizio della dichiarazione relativa al rapporto sull’attività di pesca

FAR

Tag indicante l’inizio di una dichiarazione relativa al rapporto sull’attività di pesca

C

73

Marcatore di ultimo rapporto

LR

Marcatore indicante che si tratta dell’ultimo rapporto FAR che verrà inviato (LR=1)

CIF ultimo messaggio

74

Marcatore di ispezione

IS

Marcatore indicante che il rapporto sull’attività di pesca è stato ricevuto a seguito di un’ispezione svolta a bordo della nave (IS=1)

CIF è stata effettuata un’ispezione

75

Data

DA

Data in relazione alla quale vengono comunicate le attività di pesca durante la permanenza in mare della nave (AAAA-MM-GG)

C

76

Ora

TI

Ora di inizio dell’attività di pesca (OO:MM in UTC)

O

77

Sottodichiarazione relativa alla zona interessata

RAS

Specificata se non sono state effettuate catture (ai fini dello sforzo di pesca). Elenco dei codici disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_it.htm(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS)

CIF non esistono SPE da registrare

78

Operazioni di pesca

FO

Numero di operazioni di pesca

O

79

Tempo di pesca

DU

Durata delle attività di pesca in minuti (definita “tempo di pesca”), pari al numero di ore trascorse in mare meno il tempo impiegato per il transito verso, tra o dalle zone di pesca, nonché i periodi in cui la nave naviga alla cappa, è inattiva o in attesa di riparazione

CIF richiesto (3)

80

Sottodichiarazione relativa agli attrezzi

GEA

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di GEA)

CIF impiego di attrezzi

81

Sottodichiarazione relativa alla perdita di attrezzi

GLS

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di GLS)

CIF richiesto dalle norme (3)

82

Sottodichiarazione relativa alle catture (sottodichiarazioni SPE relative all’elenco delle specie)

SPE

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)

CIF sono state effettuate catture

83

 

 

 

 

84

RLC: dichiarazione relativa al trasferimento

 

Utilizzata quando la totalità delle catture o una parte di esse viene trasferita o spostata da attrezzi di pesca condivisi a una nave o dalla stiva di una nave o dai suoi attrezzi di pesca a una nassa, un contenitore o una gabbia esterni in cui le catture vive sono conservate fino al momento dello sbarco

 

85

Inizio della dichiarazione di trasferimento

RLC

Tag indicante l’inizio di una dichiarazione di trasferimento

C

86

Data

DA

Data di trasferimento delle catture durante la permanenza in mare della nave (AAAA-MM-GG)

C

87

Ora

TI

Ora del trasferimento (OO:MM in UTC)

C

88

Numero CFR della nave ricevente

IR

In formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di prima registrazione nell’UE e X è una lettera o un numero

CIF operazione di pesca in comune e nave UE

89

Indicativo di chiamata radio della nave ricevente

TT

Indicativo internazionale di chiamata radio della nave ricevente

CIF operazione di pesca in comune

90

Stato di bandiera della nave ricevente

TC

Stato di bandiera della nave che riceve le catture (codice ISO alpha-3 del paese)

CIF operazione di pesca in comune

91

Numeri CFR dell’altra o delle altre navi partecipanti

RF

In formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di prima registrazione nell’UE e X è una lettera o un numero

CIF operazione di pesca in comune e il partner è una nave UE

92

Indicativo di chiamata radio dell’altra o delle altre navi partecipanti

TF

Indicativo internazionale di chiamata radio dell’altra o delle altre navi partecipanti

CIF operazione di pesca in comune e presenza di altre navi

93

Stato/i di bandiera dell’altra o delle altre navi partecipanti

FC

Stato di bandiera della nave o delle navi partecipanti (codice ISO alpha-3 del paese)

CIF operazione di pesca in comune e presenza di altre navi

94

Trasferimento verso

RT

Codice di 3 lettere per la destinazione del trasferimento (nassa:KNE, gabbia:CGE, ecc.). Elenco dei codici disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_it.htm

CIF

95

Sottodichiarazione POS

POS

Luogo del trasferimento (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)

C

96

Sottodichiarazione relativa alle catture (sottodichiarazioni SPE relative all’elenco delle specie)

SPE

Quantitativo di pesce trasferito (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)

C

97

 

 

 

 

98

TRA: dichiarazione di trasbordo

 

Per ogni trasbordo di catture è richiesta una dichiarazione sia della nave cedente, sia di quella ricevente

 

99

Inizio della dichiarazione di trasbordo

TRA

Tag indicante l’inizio di una dichiarazione relativa al trasbordo

C

100

Data

DA

Inizio TRA (AAAA-MM-GG)

C

101

Ora

TI

Inizio TRA (OO:MM in UTC)

C

102

Sottodichiarazione relativa alla zona interessata

RAS

La zona geografica in cui ha avuto luogo il trasbordo.

Elenco dei codici disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_it.htm (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS)

CIF il trasbordo ha avuto luogo in mare

103

Nome del porto

PO

Codice del porto (codice ISO alpha-2 del paese + codice del porto a 3 lettere).

Elenco dei codici dei porti (CCPPP) disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_it.htm

CIF il trasbordo ha avuto luogo in porto

104

Numero CFR della nave ricevente

IR

In formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di registrazione nell’UE e X è una lettera o un numero

CIF nave da pesca dell’Unione europea

105

Trasbordi: nave ricevente

TT

Se nave cedente: indicativo internazionale di chiamata radio della nave ricevente

C

106

Trasbordi: Stato di bandiera della nave ricevente

TC

Se nave cedente: Stato di bandiera della nave ricevente (codice ISO alpha-3 del paese)

C

107

Numero CFR della nave cedente

RF

In formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di prima registrazione nell’UE e X è una lettera o un numero

CIF nave da pesca dell’Unione europea

108

Trasbordi: nave (cedente)

TF

Se nave ricevente: indicativo internazionale di chiamata radio della nave cedente

C

109

Trasbordi: Stato di bandiera della nave cedente

FC

Se nave ricevente: Stato di bandiera della nave cedente (codice ISO alpha-3 del paese)

C

110

Sottodichiarazione POS

POS

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)

CIF richiesto (3) (acque NEAFC, NAFO o pesca del tonno rosso)

111

Catture oggetto di trasbordo (sottodichiarazioni SPE relative all’elenco delle specie)

SPE

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)

C

112

 

 

 

 

113

COE: dichiarazione di entrata nella zona

 

Se la pesca avviene in una zona di ricostituzione di uno stock o nelle acque occidentali

 

114

Dichiarazione relativa all’inizio dello sforzo:entrata nella zona

COE

Tag indicante l’inizio di una dichiarazione di entrata nella zona di sforzo

C

115

Data

DA

Data di entrata (AAAA-MM-GG)

C

116

ORA

TI

Ora di entrata (OO:MM in UTC)

C

117

Specie bersaglio

TS

Specie bersaglio all’interno della zona (specie bentoniche e pelagiche, pettinidi, granchi).

Elenco dei codici disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_it.htm

C

118

Sottodichiarazione relativa alla zona interessata

RAS

Localizzazione geografica della nave.

Elenco dei codici disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_it.htm (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS)

C

119

Sottodichiarazione relativa alle catture a bordo (sottodichiarazioni SPE relative all’elenco delle specie)

SPE

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)

O

120

 

 

 

 

121

COX: dichiarazione di uscita dalla zona

 

Se la pesca avviene in una zona di ricostituzione di uno stock o nelle acque occidentali

 

122

Dichiarazione relativa all’inizio dello sforzo:uscita dalla zona

COX

Tag indicante l’inizio di una dichiarazione di uscita dalla zona di sforzo

C

123

Data

DA

Data di uscita (AAAA-MM-GG)

C

124

Ora

TI

Ora di uscita (OO:MM in UTC)

C

125

Specie bersaglio

TS

Specie bersaglio all’interno della zona (specie bentoniche e pelagiche, pettinidi, granchi). Elenco dei codici disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_it.htm

CIF non si svolgono altre attività di pesca

126

Sottodichiarazione relativa alla zona interessata

RAS

Localizzazione geografica della nave.Elenco dei codici disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_it.htm (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS)

CIF non si svolgono altre attività di pesca

127

Sottodichiarazione relativa alla posizione

POS

Posizione al momento dell’uscita (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)

C

128

Sottodichiarazione relativa alle catture effettuate

SPE

Catture effettuate durante la presenza nella zona (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)

O

129

 

 

 

 

130

CRO: dichiarazione di attraversamento di una zona

 

In caso di attraversamento di una zona di ricostituzione o di una zona delle acque occidentali

 

131

Dichiarazione relativa all’inizio dello sforzo:attraversamento di una zona

CRO

Tag indicante l’inizio di una dichiarazione di attraversamento della zona di sforzo (senza operazioni di pesca).Nelle dichiarazioni COE e COX devono essere specificati unicamente DA, TI e POS

C

132

Dichiarazione di entrata nella zona

COE

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di COE)

C

133

Dichiarazione di uscita dalla zona

COX

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di COX)

C

134

 

 

 

 

135

TRZ: dichiarazione di pesca transzonale

 

In caso di pesca transzonale

 

136

Dichiarazione relativa all’inizio dello sforzo:pesca transzonale

TRZ

Tag indicante l’inizio di una dichiarazione di pesca transzonale

C

137

Dichiarazione di entrata

COE

Prima entrata (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di COE)

C

138

Dichiarazione di uscita

COX

Ultima uscita (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di COX)

C

139

 

 

 

 

140

INS: dichiarazione di ispezione

 

Deve essere presentata dalle autorità ma non dal comandante

 

141

Inizio della dichiarazione di ispezione

INS

Tag indicante l’inizio di una sottodichiarazione di ispezione

O

142

Paese di ispezione

IC

Codice ISO alpha-3 del paese

C

143

Ispettore incaricato

IA

Per ciascuno Stato fornire un codice a quattro cifre che identifichi il relativo ispettore

C

144

Data

DA

Data di ispezione (AAAA-MM-GG)

C

145

Ora

TI

Ora di ispezione (OO:MM in UTC)

C

146

Sottodichiarazione relativa alla posizione

POS

Posizione al momento dell’ispezione (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)

C

147

 

 

 

 

148

DIS: dichiarazione di rigetto in mare

 

 

CIF richiesto (3) (acque NEAFC o NAFO)

149

Inizio della dichiarazione di rigetto in mare

DIS

Tag contenente i dettagli del pesce rigettato in mare

C

150

Data

DA

Data del rigetto in mare (AAAA-MM-GG)

C

151

Ora

TI

Ora del rigetto in mare (OO:MM in UTC)

C

152

Sottodichiarazione relativa alla posizione

POS

Posizione al momento del rigetto in mare (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)

C

153

Sottodichiarazione relativa al pesce rigettato in mare

SPE

Pesce rigettato in mare (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)

C

154

 

 

 

 

155

PNO: dichiarazione relativa alla notifica preventiva di rientro

 

Da trasmettere prima del rientro in porto o se richiesto dalla normativa UE

CIF richiesto (3)

156

Inizio della notifica preventiva

PNO

Tag indicante l’inizio di una dichiarazione di notifica preventiva

C

157

Data prevista di arrivo in porto

PD

Data prevista di arrivo/attraversamento (AAAA-MM-GG)

C

158

Ora prevista di arrivo in porto

PT

Ora prevista di arrivo/attraversamento (OO:MM in UTC)

C

159

Nome del porto

PO

Codice del porto (codice del paese a 2 lettere (codice ISO alpha 2) + codice del porto a 3 lettere). Elenco dei codici dei porti (CCPPP) disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_it.htm

C

160

Sottodichiarazione relativa alla zona interessata

RAS

Zona di pesca da utilizzare per la notifica preventiva del merluzzo bianco. Elenco dei codici relativi alle zone di pesca e le zone di sforzo/conservazione disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_it.htm (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS)

CIF nel mar Baltico

161

Data prevista

DA

Data di sbarco prevista (AAAA-MM-GG) nel Baltico per uscita dalla zona

CIF nel mar Baltico

162

Ora prevista

TI

Ora di sbarco prevista (OO:MM in UTC) nel Baltico per uscita dalla zona

CIF nel mar Baltico

163

Sottodichiarazioni relative alle catture a bordo (sottodichiarazioni SPE relative all’elenco delle specie)

SPE

Catture a bordo (se pelagiche è richiesta la zona CIEM) (Cfr. dettagli della sottodichiarazione SPE)

C

164

Sottodichiarazione relativa alla posizione

POS

Posizione di entrata/uscita dal settore/zona (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)

CIF

165

 

 

 

 

166

EOF: dichiarazione relativa alla fine della pesca

 

Da trasmettere immediatamente dopo l’ultima operazione di pesca e prima di tornare in porto e procedere allo sbarco del pesce

 

167

Inizio della convalida della dichiarazione di cattura

EOF

Tag indicante il completamento delle operazioni di pesca prima del rientro in porto

C

168

Data

DA

Data di convalida (AAAA-MM-GG)

C

169

Ora

TI

Ora di convalida (OO:MM in UTC)

C

170

 

 

 

 

171

RTP: dichiarazione di rientro in porto

 

Da trasmettere al momento dell’entrata in porto, dopo ogni dichiarazione PNO e prima di ogni sbarco di pesce

 

172

Inizio della dichiarazione di rientro in porto

RTP

Tag indicante il rientro in porto al termine della bordata di pesca

C

173

Data

DA

Data di rientro (AAAA-MM-GG)

C

174

Ora

TI

Ora di rientro (OO:MM in UTC)

C

175

Nome del porto

PO

Elenco (CCPPP) dei codici del porto (codice ISO alpha-2 del paese + codice del porto a 3 lettere). http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_it.htm

C

176

Motivo del rientro

RE

Motivo del rientro in porto (per es. riparo, imbarco di rifornimenti, sbarco). Elenco dei motivi disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_it.htm

CIF

177

Attrezzi a bordo

GEA

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di GEA)

O

178

 

 

 

 

179

LAN: dichiarazione di sbarco

 

Da trasmettere dopo lo sbarco delle catture

 

180

Inizio della dichiarazione di sbarco

LAN

Tag indicante l’inizio di una dichiarazione di sbarco

C

181

Data

DA

Data di sbarco (AAAA-MM-GG)

C

182

Ora

TI

Ora di sbarco (OO:MM in UTC)

C

183

Tipo di emittente

TS

Codice a 3 lettere (MAS: comandante, REP: suo mandatario, AGE: agente)

C

184

Nome del porto

PO

Codice del porto (codice del paese a 2 lettere (codice ISO alpha 2) + codice del porto a 3 lettere). Elenco dei codici dei porti (CCPPP) disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_it.htm

C

185

Sottodichiarazione relativa alle catture sbarcate (elenco delle SPE con sottodichiarazioni PRO)

SPE

Specie, zone di pesca, peso delle catture sbarcate, relativi attrezzi e presentazioni (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)

C

186

 

 

 

 

187

POS: sottodichiarazione relativa alla posizione

 

 

 

188

Inizio della sottodichiarazione relativa alla posizione

POS

Tag contenente le coordinate della posizione geografica

C

189

Latitudine (decimali)

LT

Latitudine espressa conformemente al formato WGS84 utilizzato per il VMS

C

190

Longitudine (decimali)

LG

Longitudine espressa conformemente al formato WGS84 utilizzato per il VMS

C

191

 

 

 

 

192

GEA: sottodichiarazione relativa all’utilizzo di attrezzi

 

 

 

193

Inizio della sottodichiarazione relativa all’utilizzo di attrezzi

GEA

Tag contenente le coordinate della posizione geografica

C

194

Tipo di attrezzo

GE

Codice dell’attrezzo in base alla “Classificazione Statistica Internazionale Standardizzata degli Attrezzi da Pesca” della FAO

C

195

Dimensione delle maglie

ME

Dimensioni delle maglie (in millimetri)

CIF l’attrezzo ha maglie soggette a requisiti di dimensioni

196

Capacità dell’attrezzo

GC

Dimensione e numero degli attrezzi

CIF richiesto per il tipo di attrezzo utilizzato

197

Operazioni di pesca

FO

Numero di operazioni di pesca (cale) per periodo di 24 ore

CIF la nave possiede una licenza per la pesca degli stock di acque profonde

198

Tempo di pesca

DU

Numero di ore di utilizzo dell’attrezzo

CIF la nave possiede una licenza per la pesca degli stock di acque profonde

199

Sottodichiarazione relativa alla cala dell’attrezzo

GES

Dichiarazione relativa alla cala dell’attrezzo (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di GES)

CIF richiesto (3) (la nave usa attrezzi statici o fissi)

200

Sottodichiarazione relativa al recupero dell’attrezzo

GER

Dichiarazione relativa al recupero dell’attrezzo (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di GER)

CIF richiesto (3) (la nave usa attrezzi statici o fissi)

201

Sottodichiarazione relativa all’uso di reti da imbrocco

GIL

Sottodichiarazione relativa all’uso di reti da imbrocco (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di GIL)

CIF la nave dispone di permessi per le zone CIEM IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k e XII

202

Profondità di pesca

FD

Distanza fra la superficie dell’acqua e la parte più bassa dell’attrezzo da pesca (in metri). Si applica alle navi che usano attrezzi trainati, palangari e reti fisse

CIF la pesca è effettuata in acque profonde e nelle acque norvegesi

203

Numero medio di ami utilizzati sui palangari

NH

Il numero medio di ami utilizzati sui palangari

CIF la pesca è effettuata in acque profonde e nelle acque norvegesi

204

Lunghezza media delle reti

GL

Lunghezza media delle reti nel caso di uso di reti fisse (in metri)

CIF la pesca è effettuata in acque profonde e nelle acque norvegesi

205

Altezza media delle reti

GD

Altezza media delle reti nel caso di uso di reti fisse (in metri)

CIF la pesca è effettuata in acque profonde e nelle acque norvegesi

206

 

 

 

 

207

GES: sottodichiarazione relativa alla cala dell’attrezzo

 

 

CIF richiesto dalle norme (3)

208

Inizio della sottodichiarazione relativa alla posizione

GES

Tag contenente informazioni sulla cala dell’attrezzo

C

209

Data

DA

Data di cala dell’attrezzo (AAAA-MM-GG)

C

210

Ora

TI

Ora di cala dell’attrezzo (OO:MM in UTC)

C

211

Sottodichiarazione POS

POS

Posizione al momento della cala dell’attrezzo (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)

C

212

 

 

 

 

213

GER: sottodichiarazione relativa al recupero dell’attrezzo

 

 

CIF richiesto dalle norme (3)

214

Inizio della sottodichiarazione relativa alla posizione

GER

Tag contenente informazioni sul recupero dell’attrezzo

C

215

Data

DA

Data di recupero dell’attrezzo (AAAA-MM-GG)

C

216

Ora

TI

Ora di recupero dell’attrezzo (OO:MM in UTC)

C

217

Sottodichiarazione POS

POS

Posizione al momento del recupero dell’attrezzo (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)

C

218

 

 

 

 

219

GIL: Sottodichiarazione relativa all’uso di reti da imbrocco

 

 

CIF la nave dispone di permessi per le zone CIEM IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k e XII

220

Inizio della sottodichiarazione relativa all’uso di reti da imbrocco

GIL

Tag indicante l’inizio dell’uso di reti da imbrocco

 

221

Lunghezza nominale di una rete

NL

Informazioni richieste da registrare nel corso di ciascuna bordata (in metri)

C

222

Numero di reti

NN

Numero di reti in un insieme

C

223

Numero di insiemi

FL

Numero di insiemi impiegati

C

224

Sottodichiarazione POS

POS

Posizione di ciascun insieme di reti calato (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)

C

225

Profondità di ciascun insieme di reti calato

FD

Profondità di ciascun insieme di reti calato (distanza fra la superficie dell’acqua e la parte più bassa dell’attrezzo da pesca)

C

226

Tempo di immersione di ciascun insieme di reti calato

ST

Tempo di immersione di ciascun insieme di reti calato (in ore)

C

227

 

 

 

 

228

GLS: sottodichiarazione relativa alla perdita di attrezzi

 

Perdita di attrezzi fissi

CIF richiesto dalle norme (3)

229

Inizio della sottodichiarazione relativa alla perdita di attrezzi

GLS

Dati relativi all’attrezzo fisso perduto

 

230

Data di perdita dell’attrezzo

DA

Data di perdita dell’attrezzo (AAAA-MM-GG)

C

231

Numero di unità

NN

Numero di attrezzi perduti

CIF

232

Sottodichiarazione POS

POS

Ultima posizione conosciuta dell’attrezzo (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)

CIF

233

 

 

 

 

234

RAS: Sottodichiarazione relativa alla zona interessata

RAS

Zona interessata in funzione dei requisiti applicabili in materia di informazione: almeno un campo deve essere compilato. L’elenco dei codici sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare

CIF

235

Zona FAO

FA

Zona FAO (p. es. 27)

CIF

236

Sottozona FAO (CIEM)

SA

Sottozona FAO (CIEM) (p. es. 3)

CIF

237

Divisione FAO (CIEM)

ID

Divisione FAO (CIEM) (p. es. d)

CIF

238

Sottodivisione FAO (CIEM)

SD

Sottodivisione FAO (CIEM) (p. es. 24) (da leggersi congiuntamente con le precedenti, ossia 27.3.d.24)

CIF

239

Zona economica

EZ

Zona economica

CIF

240

Riquadro statistico CIEM

SR

Riquadro statistico CIEM (p. es. 49E6)

CIF

241

Zona di sforzo di pesca

FE

Elenco dei codici disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_it.htm

CIF

242

 

 

 

 

243

SPE: sottodichiarazione relativa alle specie

 

Quantitativo aggregato per specie

 

244

Inizio della sottodichiarazione relativa alle specie

SPE

Dati relativi alle catture suddivisi per specie catturata

C

245

Nome delle specie

SN

Nome delle specie (codice FAO alpha-3)

C

246

Peso del pesce

WT

In funzione del contesto questa voce può contenere:

1.

peso totale del pesce (in chilogrammi) nel periodo di cattura;

2.

peso totale del pesce (in chilogrammi) a bordo (aggregato); o

3.

peso totale del pesce (in chilogrammi) sbarcato

4.

peso totale del pesce rigettato in mare o usato come esca viva

CIF non vengono contate le specie; nella pesca del tonno rosso

247

Numero di esemplari

NF

Numero di pesci (se la cattura deve essere registrata in numero di esemplari, come nel caso del salmone e del tonno)

CIF pesca del salmone e del tonno

248

Quantitativo trasportato nelle reti

NQ

Stima del quantitativo trasportato nelle reti (anziché nella stiva)

CIF tonno vivo

249

Numero di esemplari trasportati nelle reti

NB

Stima del numero di esemplari trasportati nelle reti (anziché nella stiva)

CIF tonno vivo

250

Sottodichiarazione relativa alla zona interessata

RAS

La zona geografica in cui è stata prelevata la maggior parte delle catture

Elenco dei codici disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_it.htm (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS)

C

251

Tipo di attrezzo

GE

Codice alfabetico in base alla “Classificazione Statistica Internazionale Standardizzata degli Attrezzi da Pesca” della FAO

CIF la dichiarazione di sbarco riguarda unicamente determinate specie e zone di cattura

252

Sottodichiarazione relativa alla trasformazione

PRO

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di PRO)

CIF dichiarazione di sbarco (trasbordo)

253

 

 

 

 

254

PRO: sottodichiarazione relativa alla trasformazione

 

Trasformazione/presentazione per ciascuna specie sbarcata

 

255

Inizio della sottodichiarazione relativa alla trasformazione

PRO

Tag contenente i dettagli della trasformazione del pesce

C

256

Categoria di freschezza del pesce

FF

Categoria di freschezza del pesce (A, B, E, V, SO)

CIF nota di vendita

257

Stato di conservazione

PS

Codice alfabetico per lo stato di conservazione del pesce (per es. vivo, congelato, salato). Elenco dei codici disponibile all’indirizzo:http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_it.htm

C

258

Presentazione del pesce

PR

Codice alfabetico per la presentazione del prodotto (tipo di trasformazione). Usare i codici pubblicati al seguente indirizzo http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_it.htm

C

259

Tipo di imballaggio usato nella trasformazione

TY

Codice a 3 lettere (CRT=cartoni, BOX=casse, BGS=sacchi, BLC=blocchi)

CIF per TRA, O per LAN

260

Numero di confezioni

NN

Numero di confezioni:cartoni, casse, sacchi, container, blocchi, ecc.

CIF per TRA, O per LAN

261

Peso medio per unità di confezionamento

AW

Peso del prodotto (kg)

CIF per TRA, O per LAN

262

Coefficiente di conversione

CF

Coefficiente numerico applicato per convertire il peso del pesce trasformato in peso di pesce vivo

O

263

 

 

 

 

264

SAL: dichiarazione relativa alla nota di vendita

 

SAL è un messaggio relativo alle vendite

 

265

Devono essere specificati i seguenti attributi

 

Un messaggio relativo alle vendite può riguardare una nota di vendita o un’assunzione in carico

 

266

Inizio della registrazione relativa alle vendite

SAL

Tag indicante l’inizio della registrazione relativa alle vendite

C

267

Numero della nave nel registro della flotta comunitaria

IR

In formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di prima registrazione nell’UE e X è una lettera o un numero

C

268

Indicativo di chiamata radio della nave

RC

Indicativo internazionale di chiamata radio

CIF CFR non aggiornato

269

Identificazione esterna della nave

XR

Numero di immatricolazione riportato sulla fiancata della nave (scafo) che ha sbarcato il pesce

O

270

Paese di registrazione

FS

Codice ISO alpha-3 del paese

C

271

Nome della nave

NA

Nome della nave che ha sbarcato il pesce

O

272

Dichiarazione SLI

SLI

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SLI)

CIF vendita

273

Dichiarazione TLI

TLI

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di TLI)

CIF assunzione in carico

274

 

 

 

 

275

SLI: dichiarazione relativa a una vendita

 

 

 

276

Inizio della dichiarazione relativa a una vendita

SLI

Tag contenente i dettagli della vendita di una partita

C

277

Data

DA

Data della vendita (AAAA-MM-GG)

C

278

Paese di vendita

SC

Paese in cui ha avuto luogo la vendita (codice ISO alpha-3 del paese)

C

279

Luogo di vendita

SL

Elenco dei codici dei porti (CCPPP) disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_it.htm

C

280

Nome del venditore

NS

Nome del centro d’asta, dell’organismo o della persona che vende il pesce

C

281

Nome dell’acquirente

NB

Nome dell’organismo o della persona che acquista il pesce

C

282

Numero di riferimento del contratto di vendita

CN

Numero di riferimento del contratto di vendita

O

283

Sottodichiarazione relativa al documento di origine

SRC

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SRC)

C

284

Sottodichiarazione relativa alla partita venduta

CSS

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di CSS)

C

285

 

 

 

 

286

Sottodichiarazione SRC

 

Le autorità dello Stato di bandiera risalgono al documento di origine a partire dai dati contenuti nel giornale di bordo e da quelli relativi agli sbarchi

 

287

Inizio della sottodichiarazione relativa al documento di origine

SRC

Tag contenente i dettagli del documento di origine per la partita venduta

C

288

Data di sbarco

DL

Data di sbarco (AAAA-MM-GG)

C

289

Paese e nome del porto

PO

Paese e nome del porto per il luogo di sbarco.Elenco dei codici dei porti (CCPPP) disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_it.htm

C

290

 

 

 

 

291

Sottodichiarazione CSS

 

 

 

292

Inizio della sottodichiarazione relativa alla partita venduta

CSS

Tag contenente i dettagli della merce venduta

C

293

Prezzo del pesce

FP

Prezzo al kg

C

294

Valuta di vendita

CR

Valuta del prezzo di vendita.L’elenco dei codici/simboli delle valute sarà pubblicato sul sito internet della CE a un indirizzo da specificare

C

295

Categoria di taglia del pesce

SF

Taglia del pesce (1-8;una taglia oppure kg, g, cm, mm oppure numero di pesci per kg, a seconda dei casi)

CIF

296

Destinazione del prodotto (uso)

PP

Codici per il consumo umano, il riporto, gli usi industriali

CIF

297

Ritirata

WD

Catture ritirate tramite un’organizzazione di produttori (Y-sì, N-no, T-temporaneamente)

C

298

Codice di utilizzazione OP

OP

L’elenco dei codici sarà pubblicato sul sito internet della CE a un indirizzo da specificare

O

299

Specie nella partita

SPE

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)

C

300

TLI: dichiarazione di assunzione in carico

 

 

 

301

Inizio della dichiarazione di TLI

TLI

Tag indicante i dettagli dell’assunzione in carico

C

302

Data

DA

Data dell’assunzione in carico (AAAA-MM-GG)

C

303

Paese di assunzione in carico

SC

Paese in cui ha avuto luogo l’assunzione in carico (codice ISO alpha-3 del paese)

C

304

Luogo di assunzione in carico

SL

Codice del porto o nome della località (se non si tratta di un porto) in cui ha avuto luogo l’assunzione in carico. L’elenco sarà pubblicato sul sito internet della CE a un indirizzo da specificare (http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_it.htm).

C

305

Nome dell’organizzazione responsabile dell’assunzione in carico

NT

Nome dell’organizzazione che ha preso in carico il pesce

C

306

Numero di riferimento del contratto di assunzione in carico

CN

Numero di riferimento del contratto di assunzione in carico

O

307

Sottodichiarazione SRC

SRC

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SRC)

C

308

Sottodichiarazione relativa alla partita assunta in carico

CST

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di CST)

C

309

 

 

 

 

310

Sottodichiarazione CST

 

 

 

311

Inizio della riga per ciascuna partita assunta in carico

CST

Tag contenente dati particolareggiati per ciascuna specie assunta in carico

C

312

Categoria di taglia del pesce

SF

Taglia del pesce (1-8; una taglia oppure kg, g, cm, mm oppure numero di pesci per kg, a seconda dei casi)

O

313

Specie nella partita

SPE

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)

C


(1)  Il presente allegato sostituisce integralmente l’allegato del regolamento (CE) n. 1566/2007 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento.

(2)  Obbligatorio se richiesto dalle norme comunitarie o internazionali o da accordi bilaterali.

(3)  Quando la condizione CIF non si applica l’attributo è opzionale.

1.

Definizioni dei set di caratteri disponibili all’indirizzo: http://europa.eu.int/idabc/en/chapter/556used Per ERS: set di caratteri occidentali (UTF-8).

2.

Tutti i codici (o i necessari riferimenti) saranno elencati sul sito internet della DG Pesca a un indirizzo da specificare: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_it.htm (inclusi i codici per le correzioni, i porti, le zone di pesca, l’intenzione di lasciare il porto, i motivi del ritorno in porto, i tipi di pesca o di specie bersaglio, i codici per l’entrata in zone di conservazione o di sforzo e altri codici o riferimenti).

3.

I codici a 3 caratteri sono elementi XML (codice a 3 caratteri), quelli a 2 caratteri sono attributi XML.

4.

I file XML campione e la definizione XSD di riferimento del presente allegato saranno pubblicati sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare.

5.

Tutti i pesi nella tabella sono espressi in chilogrammi e, se necessario, con un’approssimazione di due decimali.»


9.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/18


REGOLAMENTO UE N. 600/2010 DELLA COMMISSIONE

dell’8 luglio 2010

che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le aggiunte e la modifica degli esempi di varietà apparentate o altri prodotti ai quali si applica lo stesso LMR

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Diversi Stati membri hanno richiesto aggiunte e modifiche di modesta entità all’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005, alla colonna «Esempi di varietà apparentate o altri prodotti ai quali si applica lo stesso LMR».

(2)

Tali modifiche e aggiunte sono necessarie per includere nell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 nuove varietà di frutta, verdura e cereali che sono ora disponibili sul mercato negli Stati membri.

(3)

È opportuno aggiungere le seguenti varietà di frutta, verdura, cereali e prodotti di origine animale: mineola, prugnola, lampone artico, ibrido di lampone artico (Rubus arcticus x idaeus), alchechengi, limequat, mangostano, frutto del dragone (Pitahaya o Pitaya), zigolo dolce (chufa), baby kiwi, radice di levistico, radice di angelica, radice di genziana, tamarillo, bacca di Goji, wolfberry (frutto del lupo), choi sum, cavolo verde portoghese, cavolo portoghese, foglie di pisello e ravanello, foglie e semi di amaranto, agretto (barba del frate), semi di cucurbitacea diversi dai semi di zucca, quinoa, fiori di sambuco, foglie di ginkgo, fiori commestibili, menta e selvaggina. I mirtilli rossi sono trasferiti dalla categoria mirtilli alla categoria mirtilli giganti americani. Il nome in latino delle uve è modificato conformemente alla nomenclatura internazionale.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Prodotti di origine vegetale e animale di cui all’articolo 2, paragrafo 1

Numero di codice (1)

Gruppi di prodotti cui si applicano gli LMR

Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano gli LMR

Nome scientifico (2)

Esempi di varietà apparentate o altri prodotti ai quali si applica lo stesso LMR

Parti dei prodotti cui si applicano gli LMR

0100000

1.

FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

 

 

 

 

0110000

i)

Agrumi

 

 

 

Prodotto intero

0110010

 

Pompelmi

Citrus paradisi

Shaddocks, pomeli, sweeties, tangelo (esclusa la mineola), ugli e altri ibridi

 

0110020

 

Arance

Citrus sinensis

Bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi

 

0110030

 

Limoni

Citrus limon

Limone

 

0110040

 

Limette

Citrus aurantifolia

 

 

0110050

 

Mandarini

Citrus reticulata

Clementine, tangerini, mineola e altri ibridi

 

0110990

 

Altri (3)

 

 

 

0120000

ii)

Frutta a guscio (con o senza guscio)

 

 

 

Prodotto intero, previa sgusciatura (castagne e marroni esclusi)

0120010

 

Mandorle

Prunus dulcis

 

 

0120020

 

Noci del Brasile

Bertholletia excelsa

 

 

0120030

 

Noci di anacardi

Anacardium occidentale

 

 

0120040

 

Castagne

Castanea sativa

 

 

0120050

 

Noci di cocco

Cocos nucifera

 

 

0120060

 

Nocciole

Corylus avellana

Nocciola di Dalmazia

 

0120070

 

Noci del Queensland

Macadamia ternifolia

 

 

0120080

 

Noci di pecàn

Carya illinoensis

 

 

0120090

 

Pinoli

Pinus pinea

 

 

0120100

 

Pistacchi

Pistachia vera

 

 

0120110

 

Noci comuni

Juglans regia

 

 

0120990

 

Altri (3)

 

 

 

0130000

iii)

Pomacee

 

 

 

Prodotto intero, senza peduncolo

0130010

 

Mele

Malus domesticus

Mela selvatica

 

0130020

 

Pere

Pyrus communis

Nashi

 

0130030

 

Cotogne

Cydonia oblonga

 

 

0130040

 

Nespole (4)

Mespilus germanica

 

 

0130050

 

Nespole del Giappone (4)

Eriobotrya japonica

 

 

0130990

 

Altri (3)

 

 

 

0140000

iv)

Drupacee

 

 

 

Prodotto intero, senza peduncolo

0140010

 

Albicocche

Prunus armeniaca

 

 

0140020

 

Ciliegie

Prunus cerasus, Prunus avium

Ciliegie dolci, amarene

 

0140030

 

Pesche

Prunus persica

Nettarine e ibridi simili

 

0140040

 

Prugne

Prunus domestica

Mirabelle, Regina Claudia, mirabolano, prugnole

 

0140990

 

Altri (3)

 

 

 

0150000

v)

Bacche e piccola frutta

 

 

 

Prodotto intero, previa rimozione di opercolo, capsula e eventuale peduncolo; nel caso del ribes, i frutti col peduncolo

0151000

a)

Uve da tavola e da vino

 

 

 

 

0151010

 

Uve da tavola

Vitis vinifera

 

 

0151020

 

Uve da vino

Vitis vinifera

 

 

0152000

b)

Fragole

 

Fragaria spp.

 

 

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

 

 

 

 

0153010

 

More di rovo

Rubus fruticosus

 

 

0153020

 

More selvatiche

Rubus ceasius

More-lamponi (Loganberry e Boysenberry), camemoro

 

0153030

 

Lamponi

Rubus idaeus

Uva giapponese, lampone artico (Rubus arcticus), ibrido di lampone artico (Rubus arcticus x idaeus)

 

0153990

 

Altri (3)

 

 

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

 

 

 

 

0154010

 

Mirtilli

Vaccinium spp. esclusi V. macrocarpon e V.vitis-idaea

Mirtilli neri

 

0154020

 

Mirtilli giganti americani

Vaccinium macrocarpon e V.vitis-idea

Mirtilli rossi

 

0154030

 

Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)

Ribes nigrum, Ribes rubrum

 

 

0154040

 

Uva spina

Ribes uva-crispa

Compresi ibridi ottenuti con altre specie di ribes

 

0154050

 

Rosa canina (cinorrodonti)

Rosa canina

 

 

0154060

 

More di gelso (4)

Morus spp.

Bacche di corbezzolo

 

0154070

 

Azzeruolo (4)

Crataegus azarolus

Baby kiwi (Actinidia arguta)

 

0154080

 

Bacche di sambuco (4)

Sambucus nigra

Bacche di sambuco nero (aronia), sorbo selvatico, spincervino, biancospino, sorbe e altre bacche di arbusti

 

0154990

 

Altri (3)

 

 

 

0160000

vi)

Frutta varia

 

 

 

Prodotto intero, previa rimozione del peduncolo o, nel caso dell’ananas, del ciuffo

0161000

a)

Buccia commestibile

 

 

 

 

0161010

 

Datteri

Phoenix dactylifera

 

 

0161020

 

Fichi

Ficus carica

 

 

0161030

 

Olive da tavola

Olea europaea

 

 

0161040

 

Kumquat (4)

Fortunella species

Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)

 

0161050

 

Carambole (4)

Averrhoa carambola

Bilimbi

 

0161060

 

Cachi (4)

Diospyros kaki

 

 

0161070

 

Jambolan (4) (susina di Giava)

Syzygium cumini

Java apple (pomo d’acqua), pomo di Malaya, melarosa, ciliegia del Brasile, ciliegia del Suriname (grumichama Eugenia uniflora)

 

0161990

 

Altri (3)

 

 

 

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

 

 

 

 

0162010

 

Kiwi

Actinidia deliciosa syn. A. chinensis

 

 

0162020

 

Litci

Litchi chinensis

Pulasan, rambutan, mangostano

 

0162030

 

Frutti della passione

Passiflora edulis

 

 

0162040

 

Fichi d’India (4) (fichi di cactus)

Opuntia ficus-indica

 

 

0162050

 

Cainito (4)

Chrysophyllum cainito

 

 

0162060

 

Cachi di Virginia (4)

Diospyros virginiana

Zapote nero, zapote bianco, zapote verde, canistel (zapote giallo) e mammey zapote (lucuma mammosa)

 

0162990

 

Altri (3)

 

 

 

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

 

 

 

0163010

 

Avocado

Persea americana

 

 

0163020

 

Banane

Musa x paradisica

Banana nana, banana da cuocere, apple banana

 

0163030

 

Manghi

Mangifera indica

 

 

0163040

 

Papaie

Carica papaya

 

 

0163050

 

Melograni

Punica granatum

 

 

0163060

 

Cherimolia (4)

Annona cherimola

Annona, mela cannella, (sweetsop) ilama e altre annonacee di media grandezza

 

0163070

 

Guava (4)

Psidium guajava

Frutto del dragone/pitahaya/pitaya (Hylocereus undatus)

 

0163080

 

Ananas

Ananas comosus

 

 

0163090

 

Frutti dell’albero del pane (4)

Artocarpus altilis

Jack

 

0163100

 

Durian (4)

Durio zibethinus

 

 

0163110

 

Annona (4) (guanabana)

Annona muricata

 

 

0163990

 

Altri (3)

 

 

 

0200000

2.

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

 

 

 

0210000

i)

Ortaggi a radice e tubero

 

 

 

Prodotto intero, previa rimozione dei germogli (se presenti) e dei detriti terrosi mediante sciacquatura o spazzolatura

0211000

a)

Patate

 

Solanum spp.(tuberi)

 

 

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

 

 

 

 

0212010

 

Manioca

Manihot esculenta

Dasheen, taro, tannia

 

0212020

 

Patate dolci

Ipomoea batatas

 

 

0212030

 

Ignami

Dioscorea sp.

Tuberi di igname, jicama del Messico

 

0212040

 

Maranta (4)

Maranta arundinacea

 

 

0212990

 

Altri (3)  (4)

 

 

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero

 

 

 

 

0213010

 

Bietole rosse

Beta vulgaris subsp. vulgaris

 

 

0213020

 

Carote

Daucus carota

 

 

0213030

 

Sedano rapa

Apium graveolens var. rapaceum

 

 

0213040

 

Rafano

Armoracia rusticana

Radice di angelica, radice di levistico, radice di genziana

 

0213050

 

Topinambur

Helianthus tuberosus

 

 

0213060

 

Pastinaca

Pastinaca sativa

 

 

0213070

 

Prezzemolo a grossa radice

Petroselinum crispum

 

 

0213080

 

Ravanelli

Raphanus sativus var. saitvus

Ramolaccio nero, ravanello giapponese, ravanelli e varietà simili, zigolo dolce (Cyperus esculentus)

 

0213090

 

Salsefrica

Tragopogon porrifolius

Scorzonera, barba gentile (scorzonera hispanica)

 

0213100

 

Rutabaga

Brassica napus var. napobrassica

 

 

0213110

 

Rape

Brassica rapa

 

 

0213990

 

Altri (3)

 

 

 

0220000

ii)

Ortaggi a bulbo

 

 

 

Prodotto intero, previa rimozione della pellicola facilmente staccabile e dei detriti terrosi (per gli ortaggi secchi) o di radici e detriti terrosi (per gli ortaggi freschi)

0220010

 

Aglio

Allium sativum

 

 

0220020

 

Cipolle

Allium cepa

Cipolle argentate

 

0220030

 

Scalogni

Allium ascalonicum (Allium cepa var. aggregatum)

 

 

0220040

 

Cipolline

Allium cepa

Cipolle invernali e varietà simili

 

0220990

 

Altri (3)

 

 

 

0230000

iii)

Ortaggi a frutto

 

 

 

Prodotto intero senza peduncolo (nel caso del mais dolce, senza brattee e nel caso dell’alchechengi senza sepali)

0231000

a)

Solanacee

 

 

 

 

0231010

 

Pomodori

Lycopersicum esculentum

Pomodori ciliegia, tamarillo, alchechengi, bacche di Goji, wolfberry (Lycium barbarum e L. chinense)

 

0231020

 

Peperoni

Capsicum annuum, var grossum e var. longum

Peperoni piccanti

 

0231030

 

Melanzane

Solanum melongena

Pepini

 

0231040

 

Okra, gombo

Hibiscus esculentus

 

 

0231990

 

Altri (3)

 

 

 

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

 

 

 

 

0232010

 

Cetrioli

Cucumis sativus

 

 

0232020

 

Cetriolini

Cucumis sativus

 

 

0232030

 

Zucchine

Cucurbita pepo var. melopepo

Zucchina dolce, zucchina da fiore (patisson)

 

0232990

 

Altri (3)

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

 

 

 

 

0233010

 

Meloni

Cucumis melo

Kiwano

 

0233020

 

Zucche

Cucurbita maxima

Zucca invernale

 

0233030

 

Cocomeri

Citrullus lanatus

 

 

0233990

 

Altri (3)

 

 

 

0234000

d)

Granturco dolce

 

Zea mays var. sacharata

 

Granella e pannocchie senza brattee

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

 

 

 

 

0240000

iv)

Cavoli

 

 

 

 

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

 

 

Soltanto le infiorescenze

0241010

 

Cavoli broccoli

Brassica oleracea

Broccoli calabresi, broccoli cinesi, cime di rapa (solo fiori)

 

0241020

 

Cavolfiori

Brassica oleracea var. botrytis

 

 

0241990

 

Altri (3)

 

 

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

 

 

Prodotto intero, previa rimozione di radici e foglie guaste

0242010

 

Cavoletti di Bruxelles

Brassica oleracea var. gemmifera

 

Soltanto i grumoli

0242020

 

Cavoli cappucci

Brassica oleracea convar. capitata

Cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi

 

0242990

 

Altri (3)

 

 

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

 

 

Prodotto intero, previa rimozione di radici e foglie guaste

0243010

 

Cavoli cinesi

Brassica rapa subsp. pekinensis

Senape cinese, pak choi, cavolo cinese a foglia liscia (tai goo choi), choi sum, cavolo cinese (pe-tsai)

 

0243020

 

Cavoli ricci

Brassica oleracea convar. Acephalea

Cavolo nero (a foglie increspate), cavolo verde portoghese, cavolo portoghese, cavolo riccio

 

0243990

 

Altri (3)

 

 

 

0244000

d)

Cavoli rapa

 

Brassica oleracea convar. acephala, var. gongylodes

 

Prodotto intero, previa rimozione di radici e terra (se presenti)

0250000

v)

Ortaggi a foglia ed erbe fresche

 

 

 

Prodotto intero, previa rimozione di radici e foglie esterne guaste e terra (se presenti)

0251000

a)

Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee

 

 

 

 

0251010

 

Dolcetta

Valerianella locusta

Gallinella carenata

 

0251020

 

Lattuga

Lactuca sativa

Lattuga cappuccia, lollo rosso (lattughina), lattuga iceberg, lattuga romana

 

0251030

 

Scarola (indivia a foglie larghe)

Cichorium endiva

Cicoria selvatica, cicoria a foglia rossa, radicchio, indivia riccia, cicoria pan di zucchero

 

0251040

 

Crescione (4)

Lepidium sativum

 

 

0251050

 

Barbarea (4)

Barbarea verna

 

 

0251060

 

Rucola (4)

Eruca sativa (Diplotaxis spec.)

Rucola selvatica

 

0251070

 

Senape nera (4)

Brassica juncea var. rugosa

 

 

0251080

 

Foglie e germogli di Brassica spp. (4), comprese le cime di rapa

Brassica spp.

Mizuna, foglie di pisello e rapanello e altri prodotti baby leaf di brassica (prodotti raccolti fino allo stadio di ottava foglia vera)

 

0251990

 

Altri (3)

 

 

 

0252000

b)

Spinaci e simili (foglie)

 

 

 

 

0252010

 

Spinaci

Spinacia oleracea

Spinaci della Nuova Zelanda, foglie di amaranto

 

0252020

 

Portulaca (4)

Portulaca oleracea

Claitonia (Lactuca indica), porcellana, romice acetosa, salicornia, agretti (Salsola soda)

 

0252030

 

Bietole da foglia e da costa

Beta vulgaris

Foglie di bietole rosse

 

0252990

 

Altri (3)

 

 

 

0253000

c)

Foglie di vite (4)

 

Vitis vinifera

 

 

0254000

d)

Crescione acquatico

 

Nasturtium officinale

 

 

0255000

e)

Cicoria Witloof

 

Cichorium intybus. var. Foliosum

 

 

0256000

f)

Erbe fresche

 

 

 

 

0256010

 

Cerfoglio

Anthriscus cerefolium

 

 

0256020

 

Erba cipollina

Allium schoenoprasum

 

 

0256030

 

Foglie di sedano

Apium graveolens var. seccalinum

Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchiella, e altre foglie apiacee

 

0256040

 

Prezzemolo

Petroselinum crispum

 

 

0256050

 

Salvia (4)

Salvia officinalis

Santoreggia montana, erba di S. Giuliano

 

0256060

 

Rosmarino (4)

Rosmarinus officinalis

 

 

0256070

 

Timo (4)

Thymus spp.

Maggiorana, origano

 

0256080

 

Basilico (4)

Ocimum basilicum

Foglie di melissa, menta, menta peperita

 

0256090

 

Foglie di alloro (4) (lauro)

Laurus nobilis

 

 

0256100

 

Dragoncello (4)

Artemisia dracunculus

Issopo

 

0256990

 

Altri (3)

 

Fiori commestibili

 

0260000

vi)

Legumi (freschi)

 

 

 

Prodotto intero

0260010

 

Fagioli (con bacello)

Phaseolus vulgaris

Fagiolo verde (fagiolino, fagiolo senza filo), fagiolo di Spagna, fagiolo nano, fagiolo asparago

 

0260020

 

Fagioli (senza baccello)

Phaseolus vulgaris

Fave, flageolets, jack bean, fagiolo di Lima, fagiolo dall’occhio

 

0260030

 

Piselli (con bacello)

Pisum sativum

Pisello mangiatutto (pisello dolce)

 

0260040

 

Piselli (senza bacello)

Pisum sativum

Piselli coltivati, piselli verdi, ceci

 

0260050

 

Lenticchie (4)

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0260990

 

Altri (3)

 

 

 

0270000

vii)

Ortaggi a stelo (freschi)

 

 

 

Prodotto intero, previa rimozione di tessuti guasti, detriti terrosi e radici

0270010

 

Asparagi

Asparagus officinalis

 

 

0270020

 

Cardi

Cynara cardunculus

 

 

0270030

 

Sedani

Apium graveolens var. dulce

 

 

0270040

 

Finocchi

Foeniculum vulgare

 

 

0270050

 

Carciofi

Cynara scolymus

 

L’intero capolino, compreso il ricettacolo

0270060

 

Porri

Allium porrum

 

 

0270070

 

Rabarbaro

Rheum x hybridum

 

Gambi, previa rimozione di radici e foglie

0270080

 

Germogli di bambù (4)

Bambusa vulgaris

 

 

0270090

 

Cuori di palma (4)

Euterpa oleracea, Cocos nucifera, Bactris gasipaes, daemonorops schmidtiana

 

 

0270990

 

Altri (3)

 

 

 

0280000

viii)

Funghi

 

 

 

Prodotto intero, previa rimozione dei detriti terrosi e del substrato

0280010

 

Funghi coltivati

 

Prataioli (4), orecchioni, shitake (4)

 

0280020

 

Funghi selvatici (4)

 

Canterelle, tartufi, spugnole, porcini

 

0280990

 

Altri (3)

 

 

 

0290000

ix)

Alghe marine  (4)

 

 

 

Prodotto intero, previa rimozione delle foglie guaste

0300000

3.

LEGUMI DA GRANELLA

 

 

 

Semi essiccati

0300010

 

Fagioli

Phaseolus vulgaris

Fave, fagioli comuni, flageolets, jack bean (Canavalia ensiformis), fagioli di Lima, favini, cowpea (fagioli dall’occhio)

 

0300020

 

Lenticchie

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0300030

 

Piselli

Pisum sativum

Ceci, piselli, cicerchia

 

0300040

 

Lupini (4)

Lupinus spp.

 

 

0300990

 

Altri (3)

 

 

 

0400000

4.

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

 

 

 

Prodotto intero, previa rimozione del guscio, del nocciolo e della buccia, se possibile

0401000

i)

Semi oleaginosi

 

 

 

 

0401010

 

Semi di lino

Linum usitatissimum

 

 

0401020

 

Semi di arachide

Arachis hypogaea

 

 

0401030

 

Semi di papavero

Papaver somniferum

 

 

0401040

 

Semi di sesamo

Sesamum indicum syn. S. orientale

 

 

0401050

 

Semi di girasole

Helianthus annuus

 

 

0401060

 

Semi di colza

Brassica napus

Colza, ravizzone

 

0401070

 

Semi di soia

Glycine max

 

 

0401080

 

Semi di senape

Brassica nigra

 

 

0401090

 

Semi di cotone

Gossypium spp.

 

Con la filaccia

0401100

 

Semi di zucca (4)

Cucurbita pepo var. oleifera

Altri semi di cucurbitacee

 

0401110

 

Semi di cartamo (4)

Carthamus tinctorius

 

 

0401120

 

Semi di borragine (4)

Borago officinalis

 

 

0401130

 

Semi di camelina (4)

Camelina sativa

 

 

0401140

 

Semi di canapa (4)

Cannabis sativa

 

 

0401150

 

Semi di ricino

Ricinus communis

 

 

0401990

 

Altri (3)

 

 

 

0402000

ii)

Frutti oleaginosi

 

 

 

 

0402010

 

Olive da olio (4)

Olea europaea

 

Frutti interi, previa rimozione degli steli o della terra (se presenti)

0402020

 

Noci di palmisti (semi di palma) (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402030

 

Frutti di palma (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402040

 

Capoc (4)

Ceiba pentandra

 

 

0402990

 

Altri (3)

 

 

 

0500000

5.

CEREALI

 

 

 

Prodotto intero/grani

0500010

 

Orzo

Hordeum spp.

 

 

0500020

 

Grano saraceno

Fagopyrum esculentum

Amaranto, quinoa

 

0500030

 

Mais

Zea mays

 

 

0500040

 

Miglio (4)

Panicum spp.

Panico, tef

 

0500050

 

Avena

Avena sativa

 

 

0500060

 

Riso

Oryza sativa

 

 

0500070

 

Segale

Secale cereale

 

 

050080

 

Sorgo (4)

Sorghum bicolor

 

 

050090

 

Frumento

Triticum aestivum, T. durum

Spelta, triticale

 

0500990

 

Altri (3)

 

 

 

0600000

6.

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO

 

 

 

 

0610000

i)

(foglie e steli essiccati, fermentati o no, di Camellia sinensis)

Camellia sinensis

 

Prodotto intero

0620000

ii)

Chicchi di caffè  (4)

 

 

 

Chicchi verdi

0630000

iii)

Infusioni di erbe  (4) (essiccate)

 

 

 

 

0631000

a)

Fiori

 

 

 

Fiori interi, senza steli e foglie guaste

0631010

 

Fiori di camomilla

Matricaria recutita,

Chamaemelum nobile

 

 

0631020

 

Fiori di ibisco

Hibiscus sabdariffa

 

 

0631030

 

Petali di rosa

Rosa spec.

 

 

0631040

 

Fiori di gelsomino

Jasminum officinal

Fiori di sambuco (Sambucus nigra)

 

0631050

 

Tiglio

Tillia cordata

 

 

0631990

 

Altri (3)

 

 

 

0632000

b)

Foglie

 

 

 

Prodotto intero, senza radici e foglie guaste

0632010

 

Foglie di fragola

Fragaria spp,

 

 

0632020

 

Foglie di rooibos

Aspalathus spec.

Foglie di ginkgo

 

0632030

 

Mate

Ilex paraguariensis

 

 

0632990

 

Altri (3)

 

 

 

0633000

c)

Radici

 

 

 

Prodotto intero, previa rimozione di cime e detriti terrosi mediante sciacquatura o spazzolatura

0633010

 

Radici di valeriana

Valeriana officinalis

 

 

0633020

 

Radici di ginseng

Panax ginseng

 

 

0633990

 

Altri (3)

 

 

 

0639000

d)

Altri infusi di erbe

 

 

 

 

0640000

iv)

Semi di cacao  (4) (fermentati o essiccati)

 

Theobroma cacao

 

Semi sgusciati

0650000

v)

Carruba  (4)

 

Ceratonia siliqua

 

Prodotto intero, senza steli e senza corona

0700000

7.

LUPPOLO (essiccato), compresi i panelli di luppolo e la polvere non concentrata

 

Humulus lupulus

 

Coni essiccati

0800000

8.

SPEZIE (4)

 

 

 

Prodotto intero, essiccato

0810000

i)

Semi

 

 

 

 

0810010

 

Anice verde

Pimpinella anisum

 

 

0810020

 

Grano nero

Nigella sativa

 

 

0810030

 

Semi di sedano

Apium graveolens

Levistico

 

0810040

 

Semi di coriandolo

Coriandrum sativum

 

 

0810050

 

Semi di cumino

Cuminum cyminum

 

 

0810060

 

Semi di aneto

Anathum graveolens

 

 

0810070

 

Semi di finocchio

Foeniculum vulgare

 

 

0810080

 

Semi di fieno greco

Trigonella foenum- graecum

 

 

0810090

 

Noci moscate

Myristica fragans

 

 

0810990

 

Altri (3)

 

 

 

0820000

ii)

Frutta e bacche

 

 

 

 

0820010

 

Pimenti

Pimenta dioica

 

 

0820030

 

Semi di anice (pepe giapponese)

Zanthooxylum piperitum

 

 

0820040

 

Carvi

Carum carvi

 

 

0820050

 

Cardamomo

Elettaria cardamomum

 

 

0820110

 

Bacche di ginepro

Juniperus communis

 

 

0820120

 

Pepe nero, pepe bianco

Piper nigrum

Pepe lungo, pepe rosa

 

0820130

 

Baccelli di vaniglia

Vanilla fragrans syn. Vanilla planifolia

 

 

0820140

 

Tamarindo

Tamarindus indica

 

 

0820990

 

Altri (3)

 

 

 

0830000

iii)

Corteccia

 

 

 

 

0830010

 

Cannella

Cinnamonum verum syn. C. zeylanicum

Cassia

 

0830990

 

Altri (3)

 

 

 

0840000

iv)

Radici o rizomi

 

 

 

 

0840010

 

Liquirizia

Glycyrrhiza glabra

 

 

0840020

 

Zenzero

Zingiber officinale

 

 

0840030

 

Curcuma

Curcuma spp.

 

 

0840040

 

Barbaforte, rafano o cren

Armoracia rusticana

 

 

0840990

 

Altri (3)

 

 

 

0850000

v)

Germogli

 

 

 

 

0850010

 

Chiodi di garofano

Syzygium aromaticum

 

 

0850020

 

Capperi

Capparis spinosa

 

 

0850990

 

Altri (3)

 

 

 

0860000

vi)

Stigma del fiore

 

 

 

 

0860010

 

Zafferano

Crocus sativus

 

 

0860990

 

Altri (3)

 

 

 

0870000

vii)

Arillo

 

 

 

 

0870010

 

Macis

Myristica fragrans

 

 

0870990

 

Altri (3)

 

 

 

0900000

9.

PIANTE DA ZUCCHERO (4)

 

 

 

 

0900010

 

Barbabietola da zucchero

Beta vulgaris

 

Prodotto intero, previa rimozione di cime e detriti terrosi mediante sciacquatura o spazzolatura

0900020

 

Canna da zucchero

Saccharum officinarum

 

Prodotto intero, previa rimozione di tessuti guasti, detriti terrosi e radici

0900030

 

Radici di cicoria (4)

Cichorium intybus

 

Prodotto intero, previa rimozione di cime e detriti terrosi mediante sciacquatura o spazzolatura

0900990

 

Altri (3)

 

 

 

1000000

10.

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI

 

 

 

 

1010000

i)

Carni, preparazioni a base di carne, frattaglie, sangue, grassi animali, freschi, refrigerati o congelati, salati, in salamoia, essiccati o affumicati o trasformati in polveri o farine; altri prodotti trasformati a base di questi prodotti, quali salsicce e preparazioni alimentari

 

 

 

Prodotto intero o solo la parte grassa (5)

1011000

a)

Suini

 

Sus scrofa

 

 

1011010

 

Carne

 

 

 

1011020

 

Grasso privo di carne magra

 

 

 

1011030

 

Fegato

 

 

 

1011040

 

Rene

 

 

 

1011050

 

Frattaglie commestibili

 

 

 

1011990

 

Altri (3)

 

 

 

1012000

b)

Bovini

 

Bos spec.

 

 

1012010

 

Carne

 

 

 

1012020

 

Grasso

 

 

 

1012030

 

Fegato

 

 

 

1012040

 

Rene

 

 

 

1012050

 

Frattaglie commestibili

 

 

 

1012990

 

Altri (3)

 

 

 

1013000

c)

Ovini

 

Ovis aries

 

 

1013010

 

Carne

 

 

 

1013020

 

Grasso

 

 

 

1013030

 

Fegato

 

 

 

1013040

 

Rene

 

 

 

1013050

 

Frattaglie commestibili

 

 

 

1013990

 

Altri (3)

 

 

 

1014000

d)

Caprini

 

Capra hircus

 

 

1014010

 

Carne

 

 

 

1014020

 

Grasso

 

 

 

1014030

 

Fegato

 

 

 

1014040

 

Rene

 

 

 

1014050

 

Frattaglie commestibili

 

 

 

1014990

 

Altri (3)

 

 

 

1015000

e)

Cavalli, asini, muli e bardotti

 

Equus spec.

 

 

1015010

 

Carne

 

 

 

1015020

 

Grasso

 

 

 

1015030

 

Fegato

 

 

 

1015040

 

Rene

 

 

 

1015050

 

Frattaglie commestibili

 

 

 

1015990

 

Altri (3)

 

 

 

1016000

f)

Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni

 

Gallus gallus, Anser anser, Anas platyrhynchos, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Struthio camelus, Columba sp.

 

 

1016010

 

Carne

 

 

 

1016020

 

Grasso

 

 

 

1016030

 

Fegato

 

 

 

1016040

 

Rene

 

 

 

1016050

 

Frattaglie commestibili

 

 

 

1016990

 

Altri (3)

 

 

 

1017000

g)

Altri animali d’allevamento

 

 

Conigli, canguri, selvaggina

 

1017010

 

Carne

 

 

 

1017020

 

Grasso

 

 

 

1017030

 

Fegato

 

 

 

1017040

 

Rene

 

 

 

1017050

 

Frattaglie commestibili

 

 

 

1017990

 

Altri (3)

 

 

 

1020000

ii)

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, burro e altri grassi provenienti dal latte, formaggi e latticini

 

 

 

Prodotto intero o solo la parte grassa (6)

1020010

 

Bovini

 

 

 

1020020

 

Ovini

 

 

 

1020030

 

Caprini

 

 

 

1020040

 

Equini

 

 

 

1020990

 

Altri (3)

 

 

 

1030000

iii)

Uova di volatili, fresche, conservate o cotte; uova sgusciate e tuorli freschi, essiccati, cotti in acqua bollente o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con l’aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

 

 

Prodotto intero o solo la parte grassa (7)

1030010

 

Polli

 

 

 

1030020

 

Anatre

 

 

 

1030030

 

Oche

 

 

 

1030040

 

Quaglie

 

 

 

1030990

 

Altri (3)

 

 

 

1040000

iv)

Miele

 

Apis melifera, Melipona spec.

Pappa reale, polline

 

1050000

v)

Rettili e anfibi

 

Rana spec. Crocodilia spec.

Cosce di rana, coccodrilli

 

1060000

vi)

Gasteropodi

 

Helix spec.

 

Prodotto intero, previa rimozione della conchiglia

1070000

vii)

Altri prodotti a base di animali terrestri

 

 

 

 

1100000

11.

PESCI, PRODOTTI ITTICI, CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D’ACQUA MARINA E D’ACQUA DOLCE (8)

 

 

 

 

1200000

12.

COLTURE O PARTE DI ESSE DESTINATE ESCLUSIVAMENTE ALL’ALIMENTAZIONE ANIMALE (8)

 

 

 

 


(1)  Il numero di codice introdotto con il presente allegato serve a istituire una classificazione nell’ambito di questo allegato e degli altri allegati connessi del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2)  Ove possibile e pertinente, viene indicato il nome scientifico dei prodotti elencati nella colonna “Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano gli LMR”. Si segue per quanto possibile il sistema di nomenclatura internazionale.

(3)  Il termine “altri” comprende le voci non esplicitamente menzionate negli altri codici dei “Gruppi di prodotti cui si applicano gli LMR”.

(4)  Gli LMR degli allegati II e III per il prodotto interessato si applicano soltanto al prodotto destinato al consumo umano. Per le parti del prodotto utilizzate esclusivamente come ingredienti di mangimi si applicano LMR distinti.

(5)  Se il pesticida e/o i metaboliti (inclusi nella definizione del residuo) sono idrosolubili (log Pow inferiore a 3) l’LMR è espresso in mg/kg di carni (compreso il grasso), preparazioni a base di carne, frattaglie e grassi animali. Se il pesticida e/o i metaboliti (inclusi nella definizione del residuo) sono liposolubili (log Pow superiore o uguale a 3), l’LMR è espresso in mg/kg di grasso contenuto nella carne, nelle preparazioni a base di carne, nelle frattaglie e nei grassi animali. Per i prodotti alimentari con tenori di grassi pari o inferiori al 10 % in peso, la quantità di residui si riferisce al peso complessivo del prodotto disossato. In tal caso, il livello massimo è pari a 1/10 del limite riferito al contenuto grasso, ma non inferiore a 0,01 mg/kg. Quest’ultimo valore non si applica se l’LMR è fissato all’LD.

(6)  Se il pesticida e/o i metaboliti (inclusi nella definizione del residuo) sono idrosolubili (log Pow inferiore a 3), l’LMR è espresso in mg/kg di latte e prodotti lattiero-caseari. Se il pesticida e/o i metaboliti (inclusi nella definizione del residuo) sono liposolubili (log Pow superiore o uguale a 3), l’LMR è espresso in mg/kg di latte vaccino e latte vaccino intero. Nella fissazione dei residui per il latte vaccino crudo e per il latte vaccino intero va preso come base un contenuto di grasso pari al 4 % in peso. Per il latte crudo e il latte intero di altra origine animale, i residui sono espressi sulla base del grasso. Per gli altri alimenti elencati il cui contenuto di grassi è inferiore al 2 % in peso, il livello massimo è uguale alla metà di quello fissato per il latte crudo ed il latte intero; per quelli con un contenuto di grassi uguale o superiore al 2 % in peso il livello massimo è espresso in mg/kg di grassi. In tal caso, il livello massimo è pari a 25 volte quello fissato per il latte crudo e il latte intero. Quest’ultimo valore non si applica se l’LMR è fissato all’LD.

(7)  Se il pesticida e/o i metaboliti (inclusi nella definizione del residuo) sono idrosolubili (log Pow inferiore a 3) l’LMR viene espresso in mg/kg di uova fresche sgusciate, per le uova di volatili e i tuorli d’uovo. Se il pesticida e/o i metaboliti (inclusi nella definizione del residuo) sono liposolubili (log Pow superiore o uguale a 3) l’LMR viene anche espresso in mg/kg di uova fresche sgusciate, per le uova di volatili e i tuorli d’uovo. Tuttavia, per le uova e i prodotti a base di uova aventi contenuto di grassi superiore al 10 %, il livello massimo viene espresso in mg/kg di grassi. In tal caso il livello massimo è dieci volte superiore al livello massimo per le uova fresche. Quest’ultimo valore non si applica se l’LMR è fissato all’LD.

(8)  Gli LMR non sono applicabili finché non saranno individuati ed elencati i singoli prodotti.»


9.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/40


REGOLAMENTO (UE) N. 601/2010 DELLA COMMISSIONE

dell’8 luglio 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 luglio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

65,6

TR

50,2

ZZ

57,9

0707 00 05

MK

41,0

TR

120,5

ZZ

80,8

0709 90 70

TR

102,1

ZZ

102,1

0805 50 10

AR

104,4

TR

111,6

UY

91,0

ZA

87,2

ZZ

98,6

0808 10 80

AR

118,8

BR

91,1

CA

119,1

CL

104,9

CN

66,0

NZ

115,0

US

110,3

UY

116,3

ZA

98,9

ZZ

104,5

0808 20 50

AR

99,3

CL

110,3

CN

98,4

NZ

148,7

ZA

101,1

ZZ

111,6

0809 10 00

TR

218,9

ZZ

218,9

0809 20 95

TR

287,7

US

511,3

ZZ

399,5

0809 30

AR

137,1

TR

164,8

ZZ

151,0

0809 40 05

IL

131,9

ZZ

131,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


9.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/42


REGOLAMENTO (UE) N. 602/2010 DELLA COMMISSIONE

dell’8 luglio 2010

recante fissazione del prezzo minimo di vendita del burro per la terza gara parziale nell’ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 446/2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettera j), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 446/2010 della Commissione (2) ha aperto una gara relativa alla vendita di burro, nel rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell’11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’acquisto e la vendita di prodotti agricoli all’intervento pubblico (3).

(2)

È opportuno che la Commissione, secondo quanto stabilito dall’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1272/2009, sulla base delle offerte ricevute per le gare parziali, fissi un prezzo minimo di vendita o decida di non fissare un prezzo minimo di vendita.

(3)

Sulla base delle offerte ricevute per la terza gara parziale, occorre fissare un prezzo minimo di vendita.

(4)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la terza gara parziale relativa alla vendita di burro nell’ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 446/2010, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 6 luglio 2010, il prezzo minimo di vendita del burro è di 361,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 luglio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 126 del 22.5.2010, pag. 17.

(3)  GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.


9.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/43


REGOLAMENTO (UE) N. 603/2010 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2010

recante decisione di non fissare un prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la terza gara parziale nell'ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 447/2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 43, lettera j), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 447/2010 della Commissione (2) ha aperto una gara relativa alla vendita di latte scremato in polvere, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (3).

(2)

È opportuno che la Commissione, secondo quanto stabilito dall'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1272/2009, sulla base delle offerte ricevute per le gare parziali, fissi un prezzo minimo di vendita o decida di non fissare un prezzo minimo di vendita.

(3)

Sulla base delle offerte ricevute per la terza gara parziale, non occorre fissare un prezzo minimo di vendita.

(4)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la terza gara parziale relativa alla vendita di latte scremato in polvere nell'ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 447/2010, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 6 luglio 2010, non è fissato un prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 luglio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale per dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 126 del 22.5.2010, pag. 19.

(3)  GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.


9.7.2010   

IT

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L 174/44


REGOLAMENTO (UE) N. 604/2010 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2010

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 592/2010 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 luglio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.

(4)  GU L 170 del 6.7.2010, pag. 33.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 9 luglio 2010

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

41,21

0,00

1701 11 90 (1)

41,21

2,54

1701 12 10 (1)

41,21

0,00

1701 12 90 (1)

41,21

2,24

1701 91 00 (2)

47,03

3,36

1701 99 10 (2)

47,03

0,23

1701 99 90 (2)

47,03

0,23

1702 90 95 (3)

0,47

0,23


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

9.7.2010   

IT

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L 174/46


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2010

che modifica la decisione 2008/840/CE per quanto riguarda le misure di emergenza per impedire l’introduzione nell’Unione di Anoplophora chinensis (Forster)

[notificata con il numero C(2010) 4546]

(2010/380/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2008/840/CE della Commissione, del 7 novembre 2008, che stabilisce misure di emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Anoplophora chinensis (Forster) (2) prevede che gli Stati membri adottino misure per impedire l’introduzione e la diffusione di Anoplophora chinensis (Forster) nell’Unione.

(2)

Da una missione della Commissione svoltasi in Cina dal 9 al 20 febbraio 2009 è emerso che l’applicazione delle misure di emergenza previste dalla decisione 2008/840/CE non era del tutto soddisfacente per quanto riguarda la produzione e la supervisione di piante che rientrano nel campo di applicazione di detta decisione, nel seguito denominate «piante specificate».

(3)

La Commissione ha contattato la Cina il 3 luglio 2009 esponendo le conclusioni ricavate dalla missione.

(4)

Il 29 settembre 2009 la Cina ha presentato una serie di misure atte a migliorare il controllo dell’Anoplophora chinensis (Forster) nell’ambito della produzione di piante specificate destinate all’esportazione nell’Unione. In particolare, la Cina ha attuato una procedura di registrazione dei luoghi di produzione per l’esportazione nell’Unione. Ha ridotto il numero di luoghi di produzione da cui le piante specificate possono essere esportate nell’Unione ai luoghi di produzione già registrati dall’organismo nazionale cinese per la protezione dei vegetali, in conformità dell’allegato I, sezione I, parte B, punto 1, lettera b), della decisione 2008/840/CE, come modificata. Tale registro è stato inviato alla Commissione lo stesso giorno. La Cina ha inoltre annunciato l’adozione di misure qualora l’Anoplophora chinensis (Forster) fosse trovata in uno dei luoghi di produzione registrati, fra cui la cancellazione del luogo di produzione in questione dal registro, in determinate circostanze. La Commissione ha comunicato agli Stati membri le informazioni ricevute dalla Cina.

(5)

Il 23 dicembre 2009 la Commissione ha informato la Cina in merito alle proprie attese secondo cui il rilevamento della presenza di Anoplophora chinensis (Forster) deve portare all’eliminazione automatica del luogo di produzione in questione dal registro.

(6)

Non sono stati segnalati altri rilevamenti di piante specificate importate dalla Cina fino alla fine di febbraio 2010. I Paesi Bassi hanno tuttavia segnalato il rilevamento di Anoplophora chinensis (Forster) il 1o e il 3 marzo 2010 su piante specificate originarie di due luoghi di produzione iscritti nel registro.

(7)

Il 25 marzo 2010 la Cina ha comunicato alla Commissione il proprio impegno a mantenere aggiornato il registro precedentemente inviato alla Commissione il 29 settembre 2009, fra le altre cose rimuovendo prontamente i due luoghi di produzione citati e mettendo le versioni aggiornate del registro a disposizione della Commissione.

(8)

È necessario adattare le misure previste dalla decisione 2008/840/CE per quanto riguarda le importazioni di piante specificate dalla Cina tenendo conto di questi sviluppi.

(9)

Poiché la maggior parte delle intercettazioni in piante specificate importate dalla Cina è stata segnalata su piante delle specie Acer spp., è opportuno bandire l’importazione di queste ultime per due anni tenendo conto del ciclo di vita dell’insetto.

(10)

Oltre ai requisiti applicabili alle piante specificate importate da paesi terzi in cui è presente l’Anoplophora chinensis (Forster), le piante specificate originarie della Cina vanno importate solamente se provengono da un luogo di produzione iscritto nel registro dei luoghi di produzione in Cina redatto dall’organismo nazionale cinese per la protezione dei vegetali. La Commissione deve tenere informati gli Stati membri circa qualunque aggiornamento del registro da parte delle autorità cinesi. Se un luogo di produzione è rimosso dal registro dalle autorità cinesi, le piante specificate coltivate in detto luogo non possono essere importate nell’Unione per due anni a partire dalla data in cui la Commissione informa gli Stati membri di tale aggiornamento.

(11)

Nel caso in cui la Commissione abbia comprovato che un luogo di produzione iscritto nel registro non è più conforme all’allegato I, sezione I, parte B, punto 1, lettera b), della decisione 2008/840/CE, o che l’Anoplophora chinensis (Forster) sia presente su piante specificate importate da un tale luogo di produzione, essa comunica tale informazione agli Stati membri. In seguito a detta comunicazione le piante specificate originarie del luogo di produzione in questione non possono essere importate nell’Unione per due anni a partire dalla data in cui la Commissione informa gli Stati membri della non conformità, a prescindere da quanto intrapreso dalla Cina per aggiornare il registro.

(12)

È necessario che un luogo di produzione situato in una zona indenne da organismi nocivi in un paese terzo, come definito nell’allegato I, sezione I, punto 1, lettera a), della decisione 2008/840/CE nella versione attuale, sia registrato e controllato dall’organismo nazionale per la protezione dei vegetali di detto paese.

(13)

Tenendo conto dei risultati delle recenti ispezioni di piante specificate, svolte ai punti d’entrata o presso il luogo di destinazione in conformità dell’allegato I, sezione I, punto 2, della decisione 2008/840/CE nella versione attuale, è necessario includere un campionamento distruttivo nell’ispezione effettuata nei paesi terzi subito prima dell’esportazione e nell’ispezione effettuata in conformità delle disposizioni a cui si fa riferimento.

(14)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/840/CE.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L’articolo 2 della decisione 2008/840/CE è sostituito dai seguenti:

«Articolo 2

Importazione delle piante specificate da paesi terzi eccetto la Cina

Per quanto riguarda l’importazione di piante specificate da paesi terzi, diversi dalla Cina, dove l’Anoplophora chinensis (Forster) è notoriamente presente, dette piante possono essere introdotte nell’Unione solo se rispettano le condizioni seguenti:

a)

sono conformi alle prescrizioni specifiche relative all’importazione di cui all’allegato I, sezione I, lettera A, punto 1;

b)

fatto salvo l’articolo 13 bis, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, al loro ingresso nell’Unione sono ispezionate dall’organismo ufficiale responsabile, conformemente all’allegato I, sezione I, lettera A, punto 2, della presente decisione per verificare la presenza di Anoplophora chinensis (Forster) e non viene riscontrata alcuna traccia di tale organismo.

Articolo 2 bis

Importazione delle piante specificate dalla Cina

1.1.   Per quanto riguarda l’importazione delle piante specificate dalla Cina, le piante specificate possono essere introdotte nell’Unione solo se rispettano le condizioni seguenti:

a)

sono conformi alle prescrizioni specifiche relative all’importazione di cui all’allegato I, sezione I, lettera B, punto 1;

b)

fatto salvo l’articolo 13 bis, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, al loro ingresso nell’Unione sono ispezionate dall’organismo ufficiale responsabile conformemente all’allegato I, sezione I, lettera B, punto 2, della presente decisione per verificare la presenza di Anoplophora chinensis (Forster) e non viene riscontrata alcuna traccia di tale organismo;

c)

il luogo di produzione di dette piante:

i)

è identificato da un unico numero di registrazione assegnato dall’organismo nazionale cinese per la protezione dei vegetali;

ii)

è incluso nella versione più recente del registro trasmessa dalla Commissione agli Stati membri in conformità del paragrafo 3;

iii)

non è stato oggetto, nei due anni precedenti, di una comunicazione fra la Commissione e gli Stati membri relativa alla sua rimozione dal registro in conformità del paragrafo 3; e

iv)

non è stato oggetto, nei due anni precedenti, di una comunicazione fra la Commissione e gli Stati membri di cui ai paragrafi 4 o 5.

2.   Piante di Acer spp. non devono tuttavia essere introdotte nell’Unione fino al 30 aprile 2012.

A partire dal 1o maggio 2012, il paragrafo 1 si applica alle piante di Acer spp.

3.   La Commissione trasmette agli Stati membri il registro dei luoghi di produzione in Cina redatto dall’organismo nazionale cinese per la protezione dei vegetali in conformità dell’allegato I, sezione I, lettera B, punto 1, lettera b).

Qualora detto organismo aggiorni il registro rimuovendo un luogo di produzione poiché ha trovato che quest’ultimo non è più conforme all’allegato I, sezione I, lettera B, punto 1, lettera b), o perché la Commissione ha informato la Cina della presenza comprovata di Anoplophora chinensis (Forster) in piante specificate importate da uno di questi luoghi di produzione, e qualora la Cina metta a disposizione della Commissione la versione aggiornata del registro, la Commissione trasmetterà agli Stati membri tale versione aggiornata tramite pagine informative su Internet.

Qualora detto organismo aggiorni il registro aggiungendo un luogo di produzione perché ha riscontrato che il luogo di produzione è conforme all’allegato I, sezione I, lettera B, punto 1, lettera b), e la Cina metta a disposizione della Commissione la versione aggiornata del registro nonché le note esplicative necessarie, la Commissione trasmette detta versione aggiornata e, ove opportuno, dette note esplicative agli Stati membri tramite pagine informative su Internet.

Attraverso dette pagine informative su Internet la Commissione mette il registro e i relativi aggiornamenti a disposizione del pubblico.

4.   Qualora durante un’ispezione in uno dei luoghi di produzione registrati, come definito nell’allegato I, sezione I, lettera B, punto 1, lettera b), punti ii), iii) e iv), l’organismo nazionale cinese per la protezione dei vegetali comprovi la presenza di Anoplophora chinensis (Forster) e la Commissione ne venga informata dalla Cina, la Commissione informa immediatamente gli Stati membri di tale scoperta attraverso le pagine informative su Internet.

Attraverso dette pagine informative su Internet la Commissione mette inoltre tali informazioni a disposizione del pubblico.

5.   Qualora la Commissione abbia riscontro, da fonti diverse da quelle citate ai paragrafi 3 e 4, che un luogo di produzione iscritto nel registro non è conforme all’allegato I, sezione I, lettera B, punto 1, lettera b), o che l’Anoplophora chinensis (Forster) è presente su piante specificate importate da un tale luogo di produzione, essa comunica agli Stati membri tale informazione relativa al luogo di produzione tramite le pagine informative su Internet.

Attraverso dette pagine informative su Internet la Commissione mette inoltre tali informazioni a disposizione del pubblico.»

2.   L’allegato I della decisione 2008/840/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 36.


ALLEGATO

L’allegato I, sezione I, della decisione 2008/840/CE è sostituito dal seguente:

«I.   Prescrizioni specifiche relative all’importazione

A —   Importazioni da paesi terzi eccetto la Cina

1)

Ferme restando le disposizioni di cui all’allegato III, parte A, punti 9, 16, 18, e all’allegato IV, parte A, sezione I, punti 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44, 46, della direttiva 2000/29/CE, le piante specificate originarie di paesi terzi diversi dalla Cina in cui l’Anoplophora chinensis (Forster) è notoriamente presente devono essere accompagnate da un certificato, come previsto dall’articolo 13, paragrafo 1, della suddetta direttiva, che indichi alla rubrica “Dichiarazione supplementare” che:

a)

le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo di vita in un luogo di produzione registrato e controllato dall’organismo nazionale per la protezione dei vegetali del paese di origine e situato in una zona indenne da organismi nocivi stabilita da detto organismo conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome della zona indenne da organismi nocivi è menzionato nella rubrica “luogo di origine”; o

b)

le piante sono state coltivate, per un periodo di almeno due anni prima di essere esportate, in un luogo di produzione indenne da Anoplophora chinensis (Forster) stabilito in conformità delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie:

i)

che è registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine; e

ii)

che è stato sottoposto ad almeno due ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali tracce di Anoplophora chinensis (Forster), effettuate ad intervalli opportuni, successivamente alle quali non è stata constatata la presenza di tale organismo; e

iii)

dove le piante sono state coltivate in un sito:

a protezione fisica totale per impedire l’introduzione di Anoplophora chinensis (Forster), o

in cui si applicano opportuni trattamenti preventivi e che è circondato da una zona cuscinetto con un raggio di almeno 2 km in cui sono effettuate annualmente ispezioni ufficiali per il rilevamento di Anoplophora chinensis (Forster) ad intervalli opportuni. Nel caso in cui si riscontrino tracce di Anoplophora chinensis (Forster), vengono immediatamente adottate misure di eradicazione per ristabilire una zona cuscinetto indenne da tale organismo nocivo; e

iv)

in cui, immediatamente prima dell’esportazione, le piante sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale meticolosa per rilevare l’eventuale presenza di Anoplophora chinensis (Forster), in particolare nelle radici e nel fusto delle piante. Detta ispezione comprende un campionamento distruttivo mirato. Le dimensioni del campione sottoposto ad ispezione devono essere tali da permettere almeno il rilevamento dell’1 % della contaminazione con un livello di affidabilità del 99 %.

2)

Le piante specificate importate conformemente al punto 1 sono ispezionate minuziosamente ai punti d’entrata o presso il luogo di destinazione stabiliti a norma della direttiva 2004/103/CE della Commissione (1). I metodi di controllo applicati assicurano il rilevamento di eventuali tracce di Anoplophora chinensis (Forster), in particolare nelle radici e nel fusto delle piante. Detta ispezione comprende un campionamento distruttivo mirato. Le dimensioni del campione sottoposto ad ispezione devono essere tali da permettere almeno il rilevamento dell’1 % della contaminazione con un livello di affidabilità del 99 %.

B —   Importazioni dalla Cina

1)

Ferme restando le disposizioni di cui all’allegato III, parte A, punti 9, 16, 18, e all’allegato IV, parte A, sezione I, punti 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44, 46, della direttiva 2000/29/CE, le piante specificate originarie in Cina devono essere accompagnate da un certificato, come previsto dall’articolo 13, paragrafo 1, della suddetta direttiva, che indichi alla rubrica “Dichiarazione supplementare” che:

a)

le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo di vita in un luogo di produzione registrato e controllato dall’organismo nazionale cinese per la protezione dei vegetali e situato in una zona indenne da organismi nocivi stabilita da detto organismo conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome della zona indenne da organismi nocivi è menzionato nella rubrica “luogo di origine”; o

b)

le piante sono state coltivate, per un periodo di almeno due anni prima di essere esportate, in un luogo di produzione indenne da Anoplophora chinensis (Forster) stabilito in conformità delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie:

i)

che è registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante; e

ii)

che è stato sottoposto ad almeno due ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali tracce di Anoplophora chinensis (Forster), effettuate ad intervalli opportuni, successivamente alle quali non è stata constatata la presenza di tale organismo; e

iii)

dove le piante sono state coltivate in un sito:

a protezione fisica totale per impedire l’introduzione di Anoplophora chinensis (Forster), o

in cui si applicano opportuni trattamenti preventivi e che è circondato da una zona cuscinetto con un raggio di almeno 2 km in cui sono effettuate annualmente ispezioni ufficiali per il rilevamento di Anoplophora chinensis (Forster) ad intervalli opportuni. Nel caso in cui si riscontrino tracce di Anoplophora chinensis (Forster), vengono immediatamente adottate misure di eradicazione per ristabilire una zona cuscinetto indenne da tale organismo nocivo; e

iv)

in cui, immediatamente prima dell’esportazione, le piante sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale meticolosa comprendente un campionamento distruttivo mirato su ciascun lotto per rilevare l’eventuale presenza di Anoplophora chinensis (Forster), in particolare nelle radici e nel fusto delle piante.

Le dimensioni del campione sottoposto ad ispezione devono essere tali da permettere almeno il rilevamento dell’1 % della contaminazione con un livello di affidabilità del 99 %;

c)

il numero di registrazione dello stabilimento di produzione.

2)

Le piante specificate importate conformemente al punto 1 sono ispezionate minuziosamente ai punti d’entrata o presso il luogo di destinazione stabiliti a norma della direttiva 2004/103/CE. I metodi di controllo applicati, compreso il campionamento distruttivo mirato su ciascun lotto, assicurano il rilevamento di eventuali tracce di Anoplophora chinensis (Forster), in particolare nelle radici e nel fusto delle piante. Le dimensioni del campione sottoposto ad ispezione devono essere tali da permettere almeno il rilevamento dell’1 % della contaminazione con un livello di affidabilità del 99 %.

Il campionamento distruttivo di cui al primo comma va effettuato al livello definito nella tabella seguente:

Numero di piante nel lotto

Livello di campionamento distruttivo (numero di piante da tagliare)

1-4 500

10 % delle dimensioni del lotto

> 4 500

450


(1)  GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16


9.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/51


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’8 luglio 2010

relativa a misure urgenti da applicare alle partite di prodotti dell’acquicoltura importati dall’India e destinati al consumo umano

[notificata con il numero C(2010) 4563]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/381/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 178/2002 reca i principi generali da applicare nell’Unione e a livello nazionale in materia di alimenti e mangimi in generale e di sicurezza degli alimenti e dei mangimi in particolare. Esso prevede l’adozione di misure urgenti quando sia manifesto che alimenti o mangimi importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente che non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati.

(2)

La direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti (2), dispone che l’allevamento degli animali e il processo di prima trasformazione dei prodotti di origine animale debba essere sorvegliato al fine di individuare la presenza di residui e di sostanze negli animali vivi, nei loro escrementi e liquidi biologici, nonché nei tessuti, nei prodotti di origine animale, negli alimenti per animali e nell’acqua di abbeveraggio.

(3)

La decisione 2002/657/CE della Commissione, del 12 agosto 2002, che attua la direttiva del Consiglio 96/23/CE relativa al rendimento dei metodi analitici e all’interpretazione dei risultati (3), stabilisce le norme per i metodi analitici da utilizzare nell’analisi dei campioni ufficiali prelevati in ottemperanza della direttiva 96/23/CE e riporta criteri comuni per l’interpretazione dei risultati analitici provenienti dai laboratori di controllo ufficiali per tali campioni.

(4)

Il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale (4), fissa le regole e le procedure per classificare le sostanze farmacologicamente attive e per stabilire la concentrazione massima di residui di tali sostanze che può essere autorizzata negli alimenti di origine animale.

(5)

Inoltre, il regolamento (CE) n. 470/2009 definisce norme e procedure volte a stabilire il livello dei residui di una sostanza farmacologicamente attiva a fini di controllo nel caso di determinate sostanze per le quali non è stato fissato un limite massimo di residui in conformità del suddetto regolamento.

(6)

I risultati di un’ispezione effettuata in India dalla Commissione nel mese di settembre 2009 hanno rivelato carenze nel sistema di controllo dei residui nei prodotti dell’acquicoltura e la mancanza di un’appropriata capacità di laboratorio nell’individuare talune sostanze farmacologicamente attive in tali prodotti rispetto a quanto disposto dalla direttiva 96/23/CE e dalla decisione 2002/657/CE.

(7)

A seguito della suddetta ispezione, l’India ha presentato un piano d’azione e garanzie circa l’applicazione delle raccomandazioni contenute nel rapporto d’ispezione. In attesa dell’attuazione completa di quel piano e di quelle garanzie, permane il rischio che i prodotti dell’acquicoltura provenienti dall’India contengano residui di alcune sostanze farmacologicamente attive. Si rende dunque necessaria l’adozione di misure supplementari a livello dell’Unione per ridurre il rischio al minimo.

(8)

La decisione 2009/727/CE della Commissione, del 30 settembre 2009, relativa alle misure urgenti da applicare ai crostacei importati dall’India e destinati al consumo umano o all’alimentazione animale (5), già dispone che tali partite di crostacei debbano essere analizzate per verificare la presenza di nitrofurani o dei loro metaboliti prima di essere importate nell’Unione. È inoltre noto l’uso in India di cloramfenicolo e di tetracicline nei prodotti dell’acquicoltura diversi dai crostacei.

(9)

A partire dall’adozione della decisione 2009/727/CE il numero dei rilevamenti di nitrofurani o dei loro metaboliti nei crostacei riferiti dagli Stati membri è diminuito. Risulta pertanto opportuno adottare provvedimenti simili a quelli stabiliti dalla suddetta decisione per tutti i prodotti dell’acquicoltura importati dall’India e destinati al consumo umano.

(10)

Occorre inoltre che una proporzione significativa dei prodotti dell’acquicoltura importati dall’India venga sottoposta da parte degli Stati membri ad analisi obbligatorie volte ad individuare sostanze farmacologicamente attive, come stabilito dal regolamento (CE) n. 470/2009, prima dell’immissione sul mercato di tali prodotti. I risultati di queste analisi obbligatorie dovrebbero fornire informazioni più precise sulla contaminazione reale dei prodotti dell’acquicoltura provenienti dall’India con quei residui. Le analisi dovrebbero anche dissuadere i produttori indiani dall’abusare di tali sostanze.

(11)

È opportuno che gli Stati membri trasmettano alla Commissione i risultati delle analisi effettuate qualora esse rivelino la presenza di sostanze farmacologicamente attive non autorizzate per gli animali destinati alla produzione di alimenti o la presenza di residui in quantità superiore ai limiti massimi consentiti dal diritto dell’Unione. È inoltre opportuno che gli Stati membri presentino regolarmente relazioni su tutte le analisi da loro effettuate.

(12)

Il campo d’applicazione della presente decisione include anche i crostacei provenienti da allevamenti acquicoli attualmente disciplinati dalla decisione 2009/727/CE. Di conseguenza, per esigenza di chiarezza e coerenza della legislazione dell’Unione, occorre abrogare la predetta decisione.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica alle partite di prodotti dell’acquicoltura importati dall’India e destinati al consumo umano («partite»).

Articolo 2

1.   Gli Stati membri autorizzano l’importazione nell’Unione delle partite purché accompagnate dai risultati di analisi effettuate all’origine che ne escludano la pericolosità per la salute umana.

Le analisi devono essere state effettuate su un campione ufficiale, in particolare per individuare la presenza di cloramfenicolo, tetraciclina, ossitetraciclina, clorotetraciclina e di metaboliti di nitrofurani.

I campioni devono essere stati analizzati utilizzando metodi analitici conformi a quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della decisione 2002/657/CE.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l’importazione di partite non accompagnate dai risultati delle analisi a condizione che, all’arrivo, ogni partita venga analizzata per l’individuazione di cloramfenicolo, tetraciclina, ossitetraciclina, clorotetraciclina e di metaboliti di nitrofurani.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri, utilizzando idonei piani di campionamento, si assicurano che i campioni ufficiali siano prelevati da almeno il 20 % delle partite presentate per l’importazione ai posti d’ispezione frontalieri sul loro territorio.

2.   I campioni prelevati a norma del paragrafo 1 sono sottoposti ad analisi per rilevare i residui di sostanze farmacologicamente attive di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 470/2009, in particolare di cloramfenicolo, tetraciclina, ossitetraciclina, clorotetraciclina e di metaboliti di nitrofurani.

Articolo 4

L’autorità competente dello Stato membro interessato dispone il blocco ufficiale delle partite da cui sono prelevati i campioni ufficiali a norma dell’articolo 2, paragrafo 2 e dell’articolo 3, paragrafo 1, fino al completamento delle analisi.

Tali partite possono essere immesse sul mercato soltanto se i risultati delle analisi ne confermano la conformità al regolamento (CE) n. 470/2009.

Articolo 5

1.   Gli Stati membri trasmettono immediatamente alla Commissione i risultati delle analisi se queste rivelano la presenza di residui di qualsiasi sostanza farmacologicamente attiva:

a)

classificata conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, lettere a), b) o c), del regolamento (CE) n. 470/2009 a un livello superiore al limite massimo di residui fissato a norma di tale regolamento; o

b)

non classificata conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, lettere a), b) o c) del regolamento (CE) n. 470/2009; tuttavia, lo Stato membro interessato non è tenuto a trasmettere immediatamente alla Commissione i risultati di tali analisi se il livello dei residui è inferiore al:

i)

valore di riferimento per interventi fissato per quella sostanza dal regolamento (CE) n. 470/2009; o

ii)

limite minimo di rendimento richiesto fissato per quella sostanza dalla decisione 2002/657/CE.

I risultati di tali analisi sono trasmessi alla Commissione per mezzo del sistema di allarme rapido istituito a norma dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002.

2.   Ogni tre mesi gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione su tutti i risultati delle analisi effettuate sulle partite nei tre mesi precedenti.

La prima relazione è presentata alla Commissione entro il 1o ottobre 2010.

Articolo 6

Tutte le spese sostenute per l’applicazione della presente decisione sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro rappresentante.

Articolo 7

La decisione 2009/727/CE è abrogata.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(2)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

(3)  GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8.

(4)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

(5)  GU L 258 dell’1.10.2009, pag. 31.