ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.173.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 173

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53° anno
8 luglio 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 595/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che modifica gli allegati VIII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) n. 596/2010 della Commissione, del 7 luglio 2010, recante adeguamento del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva, a seguito dell’adesione della Bulgaria e della Romania

27

 

 

Regolamento (UE) n. 597/2010 della Commissione, del 7 luglio 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

28

 

 

Regolamento (UE) n. 598/2010 della Commissione, del 7 luglio 2010, recante modifica del regolamento (UE) n. 576/2010 recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere, dell'1 luglio 2010

30

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2010/47/UE della Commissione, del 5 luglio 2010, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità

33

 

*

Direttiva 2010/48/UE della Commissione, del 5 luglio 2010, che adegua al progresso tecnico la direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 1 )

47

 

 

DECISIONI

 

 

2010/377/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 7 luglio 2010, che esenta l’Estonia da determinati obblighi di applicare le direttive del Consiglio 66/402/CEE e 2002/57/CE per quanto concerne Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch e Helianthus annuus L. [notificata con il numero C(2010) 4526]  ( 1 )

73

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

 

2010/378/UE

 

*

Raccomandazione della Commissione, del 5 luglio 2010, relativa alla valutazione delle anomalie riscontrate nel corso dei controlli tecnici dei veicoli conformemente alla direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

74

 

 

2010/379/UE

 

*

Raccomandazione della Commissione, del 5 luglio 2010, relativa alla valutazione di rischio delle anomalie riscontrate nel corso dei controlli tecnici su strada (dei veicoli commerciali) conformemente alla direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

97

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/1


REGOLAMENTO (UE) N. 595/2010 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 2010

che modifica gli allegati VIII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, primo e secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce le norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Secondo il regolamento le proteine animali trasformate e altri prodotti trasformati utilizzabili come mangimi possono essere immessi sul mercato solo se sono stati trasformati conformemente alle disposizioni del suo allegato VII. Inoltre il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce che alimenti per animali da compagnia, articoli da masticare e sottoprodotti di origine animale possono essere immessi sul mercato solo se rispettano le prescrizioni specifiche di tale allegato.

(2)

L'allegato VIII, capitolo V del regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce norme armonizzate per la commercializzazione e l'importazione di siero di equidi. Tuttavia alcuni Stati membri, partner commerciali e operatori economici hanno indicato interesse nell'uso tecnico, nell'Unione, di sangue e una gamma più vasta di prodotti sanguigni di equidi, originari sia dell'Unione che di paesi terzi. Al fine di facilitare l'uso per fini tecnici di sangue e prodotti sanguigni occorre fissare le relative prescrizioni di polizia sanitaria. In base ai dati scientifici disponibili tali norme devono ridurre i rischi potenziali di trasmissione di talune malattie soggette a obbligo di denuncia, conformemente alla direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (2). In particolare il sangue deve provenire da macelli approvati a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (3) o da impianti autorizzati ad effettuare la raccolta di sangue dall'autorità competente del paese terzo e sotto il controllo di quest'ultima, ad esempio aziende in cui gli animali sono tenuti in condizioni sanitarie speciali.

(3)

L'allegato VIII, capitolo X del regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce i requisiti applicabili all'importazione di corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna) e zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli), destinati ad usi diversi dalle materie prime per mangimi, dai fertilizzanti organici o dagli ammendanti.

(4)

Gli operatori economici hanno indicato il loro interesse nell'uso di tali sottoprodotti di origine animale per la produzione di fertilizzanti organici o ammendanti. Tuttavia l'immissione sul mercato, inclusa l'importazione, di tali sottoprodotti di origine animale deve essere consentita solo se provengono da animali idonei alla macellazione in vista del consumo umano o che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo e se sono stati sottoposti ad un trattamento che riduce i potenziali rischi per la salute.

(5)

Inoltre occorre prendere misure adeguate contro i rischi di trasmissione dell'encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) quando le corna sono asportate dal cranio. Il comitato direttivo scientifico ha emesso un parere sulla distribuzione della carica infettiva della TSE nei tessuti dei ruminanti (4), in base al quale le corna devono essere asportate dal cranio con un metodo che consente di lasciare intatta la cavità cranica in modo la prevenire la contaminazione reciproca con agenti della TSE.

(6)

Di conseguenza occorre aggiungere un nuovo capitolo XV all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002 che specifichi le condizioni di immissione sul mercato, inclusa l'importazione, di corna e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, e zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di fertilizzanti organici o ammendanti.

(7)

L'allegato X del regolamento (CE) n. 1774/2002, modificato dal regolamento (CE) n. 437/2008 (5) della Commissione, stabilisce un unico modello di certificato sanitario per il latte e per i prodotti di latte, non destinati al consumo umano, originari di paesi terzi destinati alla spedizione o al transito nell'Unione. L'allegato VII, capitolo V del regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce i requisiti specifici riguardanti la commercializzazione e l'importazione di latte, prodotti di latte e colostro. In questo capitolo il punto 3 della sezione A e il punto 1.5 della sezione B definiscono i requisiti applicabili al colostro destinato all'alimentazione di animali delle specie suscettibili di contrarre l'afta epizootica. Il modello di certificato sanitario per l'importazione del latte e dei prodotti a base di latte non destinati al consumo umano è definito nell'allegato X, capitolo 2 del regolamento (CE) n. 1774/2002. I requisiti applicabili al colostro stabiliti da detto modello di certificato sono più severi rispetto ai requisiti applicabili al commercio all'interno dell'Unione stabiliti dall'allegato VII, capitolo V dello stesso regolamento. Di conseguenza occorre modificare il modello di certificato in modo che i requisiti applicabili all'importazione di colostro non siano più sfavorevoli rispetto a quelli applicati alla produzione e alla commercializzazione di colostro all'interno dell'Unione. È pertanto opportuno modificare il modello di certificato di cui allegato X, capitolo 2 del regolamento (CE) n. 1774/2002.

(8)

L'allegato XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce un elenco di paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di taluni sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano con riferimento alla decisione 79/542/CEE (6) del Consiglio e delle decisioni 97/296/CE (7), 94/85/CEE (8), 94/984/CE (9), 2000/585/CE (10), 2000/609/CE (11), 2004/211/CE (12), 2004/438/CE (13) e 2006/696/CE (14) della Commissione. Tali atti sono stati sostituiti oppure modificati considerevolmente. È pertanto opportuno modificare l'allegato XI in modo da tenere conto delle modifiche di tali atti legislativi dell'Unione.

(9)

Per consentire alle parti interessate di conformarsi alle nuove norme è opportuno prevedere un periodo transitorio, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in cui sarà possibile continuare l'importazione di sottoprodotti di origine animale nell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 senza le modifiche apportate dal presente regolamento.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati VIII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per un periodo transitorio sino al 31 agosto 2010 gli Stati membri accettano partite di latte e prodotti a base di latte, siero di equidi e prodotti sanguigni trattati, esclusi i prodotti sanguigni di equidi destinate alla produzione di prodotti tecnici, accompagnate da un certificato sanitario compilato e firmato conformemente agli appropriati modelli di certificato di cui all'allegato X, capitolo 2, capitolo 4A e capitolo 4D del regolamento (CE) n. 1774/2002 non modificato dal presente regolamento.

Gli Stati membri accettano tali partite fino al 30 ottobre 2010, a condizione che i certificati sanitari siano stati compilati e firmati prima del 1o settembre 2010.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(2)   GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

(3)   GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(4)  Parere del comitato direttivo scientifico, adottato alla riunione del 10 e 11 gennaio 2002 e modificato alla riunione del 7 e 8 novembre 2002.

(5)   GU L 132 del 22.5.2008, pag. 7.

(6)   GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.

(7)   GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21.

(8)   GU L 44 del 17.2.1994, pag. 31.

(9)   GU L 378 del 31.12.1994, pag. 11.

(10)   GU L 251 del 6.10.2000, pag. 1.

(11)   GU L 258 del 12.10.2000, pag. 49.

(12)   GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1.

(13)   GU L 154 del 30.4.2004, pag. 72.

(14)   GU L 295 del 25.10.2006, pag. 1.


ALLEGATO

Gli allegati VIII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 sono modificati come segue:

(1)

L'allegato VIII è modificato come segue:

a)

Il capitolo V è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO V

Requisiti applicabili al sangue e ai prodotti sanguigni di equidi destinati a uso tecnico

A.   Immissione sul mercato

L'immissione sul mercato di sangue e prodotti sanguigni di equidi destinati a uso tecnico è subordinata alle condizioni seguenti.

1.

Il sangue può essere commercializzato se sono rispettate le condizioni seguenti:

a)

è stato ottenuto da equidi che:

i)

all'ispezione in data della raccolta del sangue non presentavano segni clinici di qualunque delle malattie soggette a obbligo di denuncia di cui all'allegato A della direttiva 90/426/CEE, dell'influenza degli equini, della piroplasmosi equina, della rinopolmonite equina e dell'arterite virale equina di cui all'articolo 1.2.3., punto 4 dell'edizione del 2009 del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE);

ii)

sono stati mantenuti per almeno 30 giorni prima e durante la raccolta in aziende sotto controllo veterinario e non soggette ad un divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 5 della direttiva 90/426/CEE o alle restrizioni di cui all'articolo 5 di detta direttiva;

iii)

per i periodi di cui all'articolo 4, paragrafo 5 della direttiva 90/426/CEE, non sono entrati in contatto con equidi da aziende soggette ad un divieto per motivi di polizia sanitaria conformemente a tale articolo e che per almeno 40 giorni prima e durante la raccolta di sangue non sono entrati in contatto con equidi originari di uno Stato membro o di un paese terzo non indenne da peste equina conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) di detta direttiva;

b)

è stato raccolto sotto supervisione veterinaria:

i)

in macelli approvati a norma del regolamento (CE) n. 853/2004; oppure

ii)

in impianti approvati, dotati di un numero di riconoscimento veterinario e controllati dall'autorità competente al fine della raccolta di sangue di equidi per la produzione di prodotti sanguigni destinati a uso tecnico.

2.

I prodotti sanguigni possono essere commercializzati se sono rispettate le condizioni seguenti:

a)

è stata presa ogni precauzione per evitare la contaminazione dei prodotti sanguigni con agenti patogeni durante la produzione, la manipolazione e il confezionamento;

b)

i prodotti sanguigni sono stati ottenuti da sangue che:

i)

soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a); oppure

ii)

è stato sottoposto ad almeno uno dei seguenti quattro trattamenti, seguito da un controllo d'efficacia, destinati ad inattivare i patogeni possibilmente responsabili della peste equina, di ogni tipo di encefalomielite equina inclusa l'encefalomielite equina venezuelana, dell'anemia infettiva equina, della stomatite vescicolare e della morva (Burkholderia mallei):

trattamento termico ad una temperatura di 65 °C per almeno tre ore;

irradiazione a 25 kGy con raggi gamma;

modifica del pH in pH 5 per due ore

trattamento termico ad una temperatura di almeno 80 °C in tutta la massa.

3.

Il sangue e i prodotti sanguigni di equidi devono essere imballati in contenitori impermeabili sigillati recanti:

a)

un'etichetta chiara con l'indicazione “SANGUE E PRODOTTI SANGUIGNI DI EQUIDI NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO O ANIMALE”;

b)

il numero di riconoscimento dell'impianto di raccolta di cui al paragrafo 1, lettera b).

B.   Importazione

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di sangue e prodotti sanguigni di equidi destinati a uso tecnico alle condizioni seguenti.

1.

Il sangue deve essere conforme alle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a) della sezione A e deve essere raccolto sotto controllo veterinario in:

a)

macelli

i)

riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 853/2004; oppure

ii)

riconosciuti e controllati dall'autorità competente del paese terzo. oppure

b)

in impianti approvati, dotati di un numero di riconoscimento veterinario e controllati dall'autorità competente del paese terzo al fine della raccolta di sangue di equidi per la produzione di prodotti sanguigni destinati a uso tecnico.

2.

I prodotti sanguigni devono essere conformi alle disposizioni di cui al paragrafo 2 della sezione A.

Inoltre i prodotti sanguigni di cui al paragrafo 2, lettera b), punto i) della sezione A devono essere prodotti da sangue ottenuto da equidi tenuti per un periodo di almeno tre mesi, o dalla nascita se di età inferiore ai tre mesi, prima della data di raccolta in aziende sotto controllo veterinario nel paese terzo di raccolta che durante tale periodo e nel periodo di raccolta del sangue è rimasto indenne da:

a)

peste equina conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 90/426/CEE;

b)

encefalomielite equina venezuelana per un periodo di almeno due anni;

c)

morva:

i)

per un periodo di tre anni; oppure

ii)

per un periodo di sei mesi se gli animali non hanno presentato segni clinici di morva durante l'ispezione post-mortem nel macello di cui al paragrafo 1, lettera a), incluso esame accurato delle mucose della trachea, della laringe, delle cavità nasali, dei seni e delle loro ramificazioni, previa spaccatura mediana della testa ed ablazione del setto nasale;

d)

stomatite vescicolare per un periodo di sei mesi.

3.

I prodotti sanguigni devono provenire da impianti tecnici riconosciuti dall'autorità competente del paese terzo in base alle condizioni specifiche previste dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1774/2002.

4.

Il sangue e i prodotti sanguigni devono provenire da un paese terzo incluso nell'elenco di cui alle seguenti parti dell'allegato XI:

a)

parte XIII (A) nei casi in cui il sangue è stato raccolto conformemente al paragrafo 1 della sezione A o i prodotti sanguigni sono stati prodotti conformemente al paragrafo 2, lettera b), punto i) della sezione A; oppure

b)

parte XIII(B) nei casi in cui siano stati sottoposti a trattamenti conformemente al paragrafo 2, lettera b), punto ii) della sezione A.

5.

Il sangue e i prodotti sanguigni devono essere imballati ed etichettati conformemente alle disposizioni del paragrafo 3, lettera a) della sezione A e accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato X, capitolo 4A, debitamente compilato e firmato dal veterinario ufficiale.»

b)

é aggiunto il seguente capitolo XV:

«CAPITOLO XV

Requisiti applicabili a corna e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, e zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di fertilizzanti organici o ammendanti

A.   Immissione sul mercato

L'immissione sul mercato di corna e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, e zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di fertilizzanti organici o ammendanti è subordinata alle condizioni seguenti:

1.

provengono da animali che:

a)

sono stati macellati in un macello dopo aver subito un’ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione in vista del consumo umano ai sensi della normativa dell'Unione europea; oppure

b)

non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili mediante tale prodotto all'uomo o agli animali.

2.

sono stati sottoposti ad un trattamento termico per almeno un'ora ad una temperatura interna di almeno 80 °C;

3.

le corna sono state asportate dal cranio con un metodo che consente di lasciare intatta la cavità cranica;

4.

è stata presa ogni precauzione per evitare la contaminazione incrociata durante la produzione, la manipolazione e il confezionamento;

5.

sono stati confezionati in imballaggi o contenitori nuovi; oppure trasportati in veicoli o contenitori per il trasporto alla rinfusa, disinfettati prima del carico con un prodotto approvato dall'autorità competente;

6.

gli imballaggi o i contenitori devono riportare chiaramente:

a)

il tipo di prodotto (corna, prodotti a base di corna, zoccoli o prodotti a base di zoccoli);

b)

la dicitura “NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO O ANIMALE”;

c)

il nome e l'indirizzo dell'impianto tecnico o di magazzinaggio di destinazione riconosciuto.

B.   Importazione

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di corna e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, e zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di fertilizzanti organici o ammendanti alle condizioni seguenti:

1.

sono originari di paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XVIII;

2.

sono stati prodotti conformemente al presente capitolo, lettera A;

3.

sono accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nell'allegato X, capitolo 18, debitamente compilato e firmato dal veterinario ufficiale;

4.

dopo i controlli veterinari al posto di frontiera di ingresso nell'Unione previsto dalla direttiva 97/78/CE e in conformità delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4 di tale direttiva, vengono trasportati direttamente all'impianto tecnico o di magazzinaggio riconosciuto.»

(2)

L'allegato X è così modificato:

a)

Il capitolo 2 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 2

Certificato sanitario

Per la spedizione o il transito (2) nell'Unione europea di latte e prodotti a base di latte non destinati al consumo umano

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b)

Il capitolo 4(A) è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 4 A

Certificato sanitario

Per l'importazione di sangue e prodotti sanguigni di equidi per uso tecnico, destinati alla spedizione o al transito (2) nell'Unione europea

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c)

Il capitolo 4(D) è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 4(D)

Certificato sanitario

Per la spedizione e il transito nell'Unione europea (2) di prodotti sanguigni trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati a uso tecnico

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d)

è aggiunto il seguente capitolo 18:

«CAPITOLO 18

Certificato sanitario

Per la spedizione o il transito nell'Unione europea (2) di corna e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, e zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di fertilizzanti organici o ammendanti

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(3)

L'allegato XI è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XI

Elenchi dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

L'inclusione di un paese terzo in uno degli elenchi seguenti è una condizione necessaria ma non sufficiente ai fini dell'importazione da tale paese dei prodotti interessati. Le importazioni devono altresì soddisfare le pertinenti condizioni sanitarie e di polizia sanitaria. Le descrizioni seguenti si riferiscono a territori o parti di territori dai quali sono consentite le importazioni di taluni sottoprodotti di origine animale, conformemente al pertinente certificato o dichiarazione di polizia sanitaria di cui all'allegato X.

PARTE I

Elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di latte e di prodotti a base di latte (certificato sanitario di cui al capitolo 2)

Paesi terzi autorizzati compresi nell'allegato I della decisione 2004/438/CE (1).

PARTE II

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di proteine animali trasformate (esclusa la farina di pesce) (certificato sanitario di cui al capitolo 1)

Paesi terzi elencati nell'allegato II, parte I del regolamento regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (2).

PARTE III

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di farina di pesce e olio di pesce (certificati sanitari di cui ai capitoli 1 e 9)

Paesi terzi elencati nell'allegato II della decisione 2006/766/CE della Commissione (3).

PARTE IV

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di grassi fusi (escluso l'olio di pesce) (certificati sanitari di cui ai capitoli 10A e 10B)

Paesi terzi elencati nell'allegato II, parte I del regolamento (UE) n. 206/2010.

PARTE V

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di prodotti sanguigni da utilizzare come materie prime per mangimi (certificato sanitario di cui al capitolo 4B)

A.   Prodotti sanguigni ottenuti da ungulati

Paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nell'allegato II, parte I del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, dai quali è autorizzata l'importazione di tutte le categorie di carni fresche delle specie corrispondenti.

B.   Prodotti sanguigni ottenuti da altre specie

Paesi terzi elencati nell'allegato II, parte I del regolamento (UE) n. 206/2010.

PARTE VI

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di sottoprodotti di origine animale e prodotti sanguigni (non provenienti da equidi) destinati a uso tecnico e farmaceutici (certificati sanitari di cui ai capitoli 4 C e 8)

A.

Prodotti sanguigni

1.

Prodotti sanguigni non trattati ottenuti da ungulati

Paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1 del regolamento (UE) n. 206/2010 in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche di tutte le specie di ungulati domestici e solo per il periodo indicato nelle colonne 7 e 8 di tale parte:

(JP) Giappone.

2.

Prodotti sanguigni non trattati ottenuti da pollame e altre specie aviarie

Paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nell'allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 798/2008 Commissione (4):

(JP) Giappone.

3.

Prodotti sanguigni non trattati ottenuti da altri animali

Paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1 del regolamento (UE) n. 206/2010, nell'allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 798/2008 Commissione oppure nell'allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 119/2009 (5):

(JP) Giappone.

4.

Prodotti sanguigni trattati ottenuti da animali di qualsiasi specie

Paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1 del regolamento (UE) n. 206/2010, nell'allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 798/2008 Commissione oppure nell'allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 119/2009:

(JP) Giappone.

B.

Sottoprodotti di origine animale per uso farmaceutico

Paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1 del regolamento (UE) n. 206/2010, nell'allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 798/2008 Commissione oppure nell'allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 119/2009 e i seguenti paesi terzi:

(JP) Giappone,

(PH) Filippine,

(TW) Taiwan.

C.

Sottoprodotti di origine animale destinati a uso tecnico, escluso quello farmaceutico: i paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1 del regolamento (UE) n. 206/2010, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di tale categoria di carni fresche delle specie corrispondenti, nell'allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 798/2008 oppure nell'allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 119/2009.

PARTE VII(A)

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di sottoprodotti di origine animale destinati alla produzione di alimenti per animali da compagnia (certificato sanitario di cui al capitolo 3F)

A.

Sottoprodotti di origine animale ottenuti da equidi, bovini, ovini, caprini e suini allevati o selvatici

Paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nell'allegato II, parte I del regolamento (UE) n. 206/2010, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche destinate al consumo umano delle specie corrispondenti.

B.

Materie prime ottenute da volatili da cortile, inclusi ratiti e selvaggina da penna selvatica

Paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nell'allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 798/2008, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di pollame.

C.

Materie prime ottenute da pesci

Paesi terzi elencati nell'allegato II della decisione 2006/766/CE.

D.

Materie prime ottenute da altri mammiferi terrestri selvatici e da Leparopidae.

Paesi terzi elencati nell'allegato II, parte I del regolamento (UE) n. 206/2010 o nell'allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 119/2009, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche delle stesse specie.

PARTE VII(B)

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione nell'Unione europea di alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta o di sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione di animali da pelliccia allevati (certificato sanitario di cui al capitolo 3D)

Paesi terzi elencati nell'allegato II, parte I del regolamento (UE) n. 206/2010 o nell'allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 798/2009, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche delle stesse specie e nei quali sono autorizzate soltanto carni non disossate.

Nel caso di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell'allegato II della decisione 2006/766/CE.

PARTE VII(C)

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione nell'Unione europea di interiora aromatizzanti destinate alla produzione di alimenti per animali da compagnia (certificato sanitario di cui al capitolo 3E)

Paesi terzi elencati nell'allegato II, parte I del regolamento (UE) n. 206/2010 o nell'allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 798/2009, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche delle stesse specie e nei quali sono autorizzate soltanto carni non disossate.

Nel caso di interiora aromatizzanti ottenute da pesci, i paesi terzi elencati nell'allegato II della decisione 2006/766/CE.

PARTE VIII

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di setole di suini (certificato sanitario di cui ai capitoli 7A e 7B)

A.

Se si tratta di setole di suini non trattate, i paesi terzi elencati nell'allegato II, parte I della decisione 4787/2009/CEE del Consiglio, purché durante i 12 mesi precedenti la data d'importazione siano stati indenni da peste suina africana.

B.

Se si tratta di setole di suini trattate, i paesi terzi elencati nell'allegato II, parte I del regolamento (UE) n. 206/2010, anche se non sono stati indenni da peste suina africana nei 12 mesi precedenti la data d'importazione.

PARTE IX

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di stallatico trasformato e di prodotti trasformati a base di stallatico per il trattamento del suolo (certificato sanitario di cui al capitolo 17)

Per lo stallatico trasformato e i prodotti trasformati a base di stallatico i paesi elencati nei seguenti atti:

a)

allegato II, parte 1 del regolamento (UE) n. 206/2010;

b)

allegato I della decisione 2004/211/CE della Commissione (6); oppure

c)

allegato XIII, parte 1 del regolamento (CE) n. 798/2008.

PARTE X

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di alimenti per animali da compagnia e articoli da masticare (certificati sanitari di cui ai capitoli 3A, 3B e 3C)

Paesi terzi elencati nell'allegato II, parte I del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione e i seguenti paesi terzi:

(JP) Giappone

EC Ecuador (7)

(LK) Sri Lanka (8)

(TW) Taiwan (9)

PARTE XI

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di gelatina, proteine idrolizzate, collagene, fosfato bicalcico e fosfato tricalcico (certificati sanitari di cui ai capitoli 11 e 12)

Paesi terzi elencati nell'allegato II, parte I del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione e i seguenti paesi terzi:

(KR) Corea del Sud (10)

(MY) Malaysia (10),

(PK) Pakistan (10),

(TW) Taiwan (10).

PARTE XII

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di prodotti apicoli (certificato sanitario di cui al capitolo 13)

Paesi terzi elencati nell'allegato II, parte I del regolamento (UE) n. 206/2010.

PARTE XIII

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di sangue e prodotti sanguigni di equidi (certificato sanitario di cui al capitolo 4A)

A.

Sangue e prodotti sanguigni non trattati: i paesi terzi o le parti di paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione 2004/211/CE, in provenienza dai quali è consentita l'importazione di equidi destinati all'allevamento o alla produzione.

B.

Prodotti sanguigni trattati: i paesi terzi elencati nell'allegato II, parte I del regolamento (UE) n. 206/2010, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di equidi domestici.

PARTE XIV

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di pelli di ungulati (certificati sanitari di cui ai capitoli 5A, 5B e 5C)

A.

Se si tratta di pelli di ungulati fresche o refrigerate, i paesi terzi elencati nell'allegato II, parte I del regolamento (UE) n. 206/2010, dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche delle stesse specie.

B.

Se si tratta di pelli di ungulati trattate, i paesi terzi o le parti di paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010.

C.

Se si tratta di pelli di ruminanti trattate da spedire verso l'Unione europea e che sono state tenute isolate per 21 giorni o che saranno trasportate per 21 giorni ininterrotti prima dell'importazione, qualsiasi paese terzo.

PARTE XV

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di trofei di caccia (certificato sanitario di cui ai capitoli 6A e 6B)

A.

Se si tratta di trofei di caccia trattati di uccelli e ungulati costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli, qualsiasi paese terzo.

B.

Se si tratta di trofei di caccia di uccelli costituiti da parti anatomiche intere che non hanno subito alcun trattamento, i paesi terzi elencati nell'allegato I, parte 1 del regolamento (UE) n. 206/2010, da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche, nonché i seguenti paesi:

(GL) Groenlandia

(TN) Tunisia

C.

Se si tratta di trofei di caccia di ungulati costituiti da parti anatomiche intere che non hanno subito alcun trattamento, i paesi terzi elencati nelle pertinenti colonne relative alle carni fresche di ungulati dell'allegato II, parte 1 del regolamento (UE) n. 206/2010, tenendo conto anche delle eventuali restrizioni previste nella colonna relativa alle osservazioni speciali sulle carni fresche.

PARTE XVI

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di prodotti a base di uova non destinati al consumo umano che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi (certificato sanitario di cui al capitolo 15)

Paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1 del regolamento (UE) n. 206/2010 e paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nell'allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 798/2008, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di pollame.

PARTE XVII

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), di corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna) o di zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) da non utilizzare come materie prime per mangimi, fertilizzanti organici o ammendanti (dichiarazione di cui al capitolo 16)

Qualsiasi paese terzo.

PARTE XVIII

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna) e zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) destinati alla produzione di fertilizzanti organici o ammendanti (certificato sanitario di cui al capitolo 18)

Qualsiasi paese terzo.


(1)   GU L 154 del 30.4.2004, pag. 72.

(2)   GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.

(3)   GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53.

(4)   GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.

(5)   GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12.

(6)   GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1.

(7)  Esclusivamente alimenti di origine ittica per animali da compagnia.

(8)  Esclusivamente per articoli da masticare ottenuti da pelli di ungulati.

(9)  Esclusivamente per gli alimenti trasformati per pesci ornamentali.

(10)  Soltanto per la gelatina.»


8.7.2010   

IT

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L 173/27


REGOLAMENTO (UE) N. 596/2010 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2010

recante adeguamento del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva, a seguito dell’adesione della Bulgaria e della Romania

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 56,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito all’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea è opportuno apportare un adeguamento tecnico al regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione (1).

(2)

L’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1019/2002 stabilisce che gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure necessarie per assicurare il rispetto di detto regolamento, comprese quelle concernenti il regime di sanzioni, entro il 31 dicembre 2002. Per dare alla Bulgaria e alla Romania la possibilità di adempiere l’obbligo in questione, occorre prevedere per detti Stati una data successiva alla loro adesione.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1019/2002.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1019/2002 è aggiunto il seguente comma:

«La Bulgaria e la Romania comunicano alla Commissione le misure di cui al primo comma entro il 31 dicembre 2010 e le modifiche a dette misure entro la fine del mese successivo a quello della loro adozione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 155 del 14.6.2002, pag. 27.


8.7.2010   

IT

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L 173/28


REGOLAMENTO (UE) N. 597/2010 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l’8 luglio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

56,2

MK

65,6

TR

50,2

ZZ

57,3

0707 00 05

MK

41,0

TR

121,6

ZZ

81,3

0709 90 70

TR

104,4

ZZ

104,4

0805 50 10

AR

86,0

TR

111,6

UY

91,0

ZA

101,7

ZZ

97,6

0808 10 80

AR

91,2

BR

73,4

CA

83,2

CL

87,1

CN

68,9

NZ

116,0

US

111,3

UY

116,3

ZA

96,8

ZZ

93,8

0808 20 50

AR

88,4

CL

132,0

CN

98,4

NZ

189,1

ZA

106,8

ZZ

122,9

0809 10 00

TR

222,5

ZZ

222,5

0809 20 95

TR

302,3

US

512,6

ZZ

407,5

0809 30

AR

137,1

TR

164,8

ZZ

151,0

0809 40 05

IL

132,2

US

110,3

ZZ

121,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


8.7.2010   

IT

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L 173/30


REGOLAMENTO (UE) N. 598/2010 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2010

recante modifica del regolamento (UE) n. 576/2010 recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dell'1 luglio 2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dell'1 luglio 2010 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 576/2010 della Commissione (3).

(2)

Essendosi prodotto uno scarto di 5 EUR/t tra la media dei dazi all’importazione calcolata e il dazio fissato, occorre procedere ad un corrispondente adeguamento dei dazi all’importazione fissati dal regolamento (UE) n. 576/2010.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 576/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 576/2010 sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall’8 luglio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

(3)   GU L 166 dell’1.7.2010, pag. 11.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dell'8 luglio 2010

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

23,38

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

5,34

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

5,34

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

23,38


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo oppure nel Mar Nero,

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

30.6.2010-6.7.2010

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

170,70

111,08

Prezzo FOB USA

139,88

129,88

109,88

78,42

Premio sul Golfo

14,26

Premio sui Grandi laghi

40,50

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

26,36  EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

55,23  EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


DIRETTIVE

8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/33


DIRETTIVA 2010/47/UE DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2010

recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità (1), in particolare l’articolo 8, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’interesse della sicurezza stradale, della tutela dell’ambiente e di un’equa concorrenza è importante garantire che i veicoli commerciali in circolazione siano sottoposti alle opportune operazioni di manutenzione e controllo, in modo che le loro prestazioni nel traffico restino sicure quando circolano all’interno dell’Unione europea.

(2)

Le norme e i metodi stabiliti nella direttiva 2000/30/CE devono essere adeguati in base ai progressi tecnici, migliorando così i controlli tecnici su strada nell’Unione europea.

(3)

Al fine di ridurre al minimo i costi e i ritardi per i conducenti e le imprese, i controlli devono avere una durata ragionevole.

(4)

Per assicurare la coerenza tra i risultati delle prove, i difetti e le caratteristiche specifiche di ogni veicolo controllato, è opportuno redigere una relazione di controllo standardizzata più dettagliata di quella indicata all’articolo 5, paragrafo 1.

(5)

Le prescrizioni tecniche differiscono a seconda delle categorie di veicoli definite nella legislazione relativa all’omologazione (2). La relazione di controllo deve essere modificata di conseguenza al fine di riflettere tali categorie di veicoli.

(6)

Per rendere l’identificazione del veicolo più affidabile, la relazione di controllo deve includere, oltre al numero di immatricolazione del veicolo, il numero di identificazione del veicolo (VIN).

(7)

Allo scopo di facilitare la registrazione delle carenze riscontrate dagli ispettori, la relazione di controllo deve riportare sul verso un elenco completo di elementi da controllare.

(8)

Per migliorare ulteriormente i controlli tecnici su strada alla luce dei progressi tecnici, è opportuno introdurre metodi di controllo per ciascuno degli elementi elencati nell’allegato II.

(9)

Oltre agli elementi relativi all’affidabilità, alla sicurezza e alla protezione dell’ambiente, il controllo deve riguardare anche l’identificazione del veicolo in modo da garantire l’applicazione di controlli e norme corretti, la registrazione dei risultati del controllo e l’applicazione di altri requisiti legali.

(10)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l’adeguamento al progresso tecnico della direttiva sul controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, istituito a norma dell’articolo 7 della direttiva 2009/40/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I e l’allegato II della direttiva 2000/30/CE sono modificati in conformità dell’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 2012. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 203 del 10.8.2000, pag. 1.

(2)  Allegato II della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati I e II della direttiva 2000/30/CE sono così modificati:

1)

l’allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

(recto)

MODELLO DI RELAZIONE DI CONTROLLO TECNICO SU STRADA CONTENENTE UN ELENCO DEGLI ELEMENTI OGGETTO DI CONTROLLO

1.

Luogo del controllo …

2.

Data…

3.

Ora…

4.

Segno distintivo del paese e numero di immatricolazione del veicolo …

5.

Numero di identificazione del veicolo/VIN …
    N2(a) (da 3,5 a 12 t)

    N3(a) (più di 12 t)

    O3(a) (da 3,5 a 10 t)

    O4(a) (più di 10 t)

    M2(a) [> 9 sedili (b) fino a 5 t]

    M3(a) [> 9 sedili (b) più di 5 t]

    Altre categorie di veicoli (articolo 1, paragrafo 3)

6.

Categoria di veicolo

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

7.

Impresa che effettua il trasporto

a)

Nome e indirizzo …

b)

Numero della licenza comunitaria (c) [regolamento (CE) n. 1072/2009] …

8.

Nazionalità (del conducente) …

9.

Nominativo (del conducente) …

10.

Elementi controllati…

 

Verificato(d)

Non verificato

Non conforme(e)

0)

identificazione (f)

1)

dispositivo di frenatura

2)

sterzo (f)

3)

visibilità (f)

4)

impianto elettrico e circuito elettrico (f)

5)

assi, ruote, pneumatici, sospensioni (f)

6)

telaio ed elementi fissati al telaio (f)

7)

altre dotazioni, compreso il tachigrafo e il limitatore di velocità (f)

8)

effetti nocivi, tra cui emissioni e fuoriuscita di combustibile e/o olio

11.

Risultato del controllo:

Divieto di utilizzare il veicolo, che presenta difetti pericolosi

12.

Varie/osservazioni: …

13.

Autorità/funzionario o ispettore che ha effettuato il controllo

Firma:

Autorità/funzionario o ispettore che ha effettuato le prove

Conducente

Note:

(a)

Categoria del veicolo ai sensi dell’allegato II della direttiva 2007/46/EC (OJ L 263 del 9.10.2007, pag.1).

(b)

Numero di sedili compreso quello del conducente (punto S.1 della carta di circolazione).

(c)

Se disponibile.

(d)

“verificato” significa che sono stati controllati uno o alcuni degli elementi da controllare elencati per questo gruppo nell’allegato II della direttiva 2009/40/CE, quale modificata dalla direttiva 2010/48/UE.

(e)

Difetti indicati sul verso.

(f)

Metodi per la prova e orientamenti per la valutazione dei difetti in conformità del’allegato II della direttiva 2009/40/CE, quale modificata dalla direttiva 2010/48/UE.

(verso)

0.   IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO

0.1.

Targa d’immatricolazione

0.2.

Numero di identificazione del veicolo/del telaio/di serie

1.   IMPIANTO DI FRENATURA

1.1.

Stato meccanico e funzionamento

1.1.1.

Pedale/leva del freno

1.1.2.

Condizione e corsa del pedale del dispositivo di frenatura

1.1.3.

Pompa a vuoto o compressore e serbatoi

1.1.4.

Manometro o indicatore di pressione

1.1.5.

Valvola di controllo del freno a mano

1.1.6.

Freno di stazionamento, leva di comando, dispositivo di bloccaggio

1.1.7.

Valvole di frenatura (valvole di fondo, valvole di scarico, regolatori di pressione)

1.1.8.

Giunti mobili di accoppiamento (elettrici e pneumatici)

1.1.9.

Accumulatore o serbatoio di pressione

1.1.10.

Dispositivo servofreno, cilindro principale del freno (sistemi idraulici)

1.1.11.

Condotti rigidi dei freni

1.1.12.

Tubi flessibili dei freni

1.1.13.

Guarnizioni e pastiglie per freni

1.1.14.

Tamburi dei freni, dischi dei freni

1.1.15.

Cavi dei freni, tiranteria

1.1.16.

Cilindri dei freni (compresi i freni a molla e a cilindri idraulici)

1.1.17.

Correttore automatico di frenatura in funzione del carico

1.1.18.

Dispositivi e indicatori di regolazione

1.1.19.

Sistema ausiliario di frenatura (se installato o necessario)

1.1.20.

Azionamento automatico dei freni del rimorchio

1.1.21.

Sistema di frenatura completo

1.1.22.

Connessioni di prova

1.2.

Prestazioni ed efficienza del freno

1.2.1.

Prestazioni

1.2.2.

Efficienza

1.3.

Prestazioni ed efficienza della frenatura di soccorso (emergenza)

1.3.1.

Prestazioni

1.3.2.

Efficienza

1.4.

Prestazioni ed efficienza del freno a mano (di stazionamento)

1.4.1.

Prestazioni

1.4.2.

Efficienza

1.5.

Prestazioni del sistema frenante elettronico

1.6.

Sistema antibloccaggio ABS

2.   STERZO

2.1.

Stato meccanico

2.1.1.

Stato dello sterzo

2.1.2.

Fissaggio dell’alloggiamento della scatola dello sterzo

2.1.3.

Stato degli organi di sterzo

2.1.4.

Azionamento degli organi di sterzo

2.1.5.

Servosterzo

2.2.

Volante e colonna di sterzo

2.2.1.

Stato del volante

2.2.2.

Colonna di sterzo

2.3.

Gioco dello sterzo

2.4.

Assetto delle ruote

2.5.

Asse sterzante del rimorchio

3.   VISIBILITÀ

3.1.

Campo di visibilità

3.2.

Stato dei vetri

3.3.

Retrovisori

3.4.

Spazzole tergicristallo

3.5.

Lavacristalli

3.6.

Sistema antiappannante

4.   LUCI, RIFLETTORI E CIRCUITO ELETTRICO

4.1.

Fari

4.1.1.

Stato e funzionamento

4.1.2.

Regolazione

4.1.3.

Accensione

4.1.4.

Osservanza delle prescrizioni

4.1.5.

Sistemi per regolare l’inclinazione

4.1.6.

Dispositivo tergifari

4.2.

Luci di posizione anteriori e posteriori, luci laterali e luci d’ingombro

4.2.1.

Stato e funzionamento

4.2.2.

Accensione

4.2.3.

Osservanza delle prescrizioni

4.3.

Luci di arresto

4.3.1.

Stato e funzionamento

4.3.2.

Accensione

4.3.3.

Osservanza delle prescrizioni

4.4.

Indicatori luminosi di direzione e di emergenza

4.4.1.

Stato e funzionamento

4.4.2.

Accensione

4.4.3.

Osservanza delle prescrizioni

4.4.4.

Frequenza di lampeggiamento

4.5.

Proiettore fendinebbia anteriore e faro antinebbia posteriore

4.5.1.

Stato e funzionamento

4.5.2.

Regolazione

4.5.3.

Accensione

4.5.4.

Osservanza delle prescrizioni

4.6.

Fari di retromarcia

4.6.1.

Stato e funzionamento

4.6.2.

Accensione

4.6.3.

Osservanza delle prescrizioni

4.7.

Dispositivo di illuminazione della targa posteriore

4.7.1.

Stato e funzionamento

4.7.2.

Osservanza delle prescrizioni

4.8.

Catarifrangenti, evidenziatori e targhette marcatrici posteriori

4.8.1.

Stato

4.8.2.

Osservanza delle prescrizioni

4.9.

Spie obbligatorie per l’impianto elettrico

4.9.1.

Stato e funzionamento

4.9.2.

Osservanza delle prescrizioni

4.10.

Collegamenti elettrici tra il veicolo trainante e il rimorchio o il semirimorchio

4.11.

Circuito elettrico

4.12.

Fari e riflettori non obbligatori

4.13.

Batteria

5.   ASSI, RUOTE, PNEUMATICI E SOSPENSIONI

5.1.

Assi

5.1.1.

Assi

5.1.2.

Fuselli

5.1.3.

Cuscinetti delle ruote

5.2.

Ruote e pneumatici

5.2.1.

Mozzo della ruota

5.2.2.

Ruote

5.2.3.

Pneumatici

5.3.

Sistema di sospensioni

5.3.1.

Molle e stabilizzatori

5.3.2.

Ammortizzatori

5.3.3.

Tubi di torsione, puntoni articolati, forcelle e bracci della sospensione

5.3.4.

Attacchi sospensioni

5.3.5.

Sospensioni pneumatiche

6.   TELAIO ED ELEMENTI FISSATI AL TELAIO

6.1.

Telaio o cassone ed elementi fissati al telaio

6.1.1.

Stato generale

6.1.2.

Tubi di scappamento e silenziatori

6.1.3.

Serbatoi e tubi per carburante (tra cui serbatoio e tubi del carburante di riscaldamento)

6.1.4.

Paraurti, protezioni laterali e dispositivi posteriori antincastro

6.1.5.

Supporto della ruota di scorta

6.1.6.

Dispositivi di accoppiamento e attrezzatura di rimorchio

6.1.7.

Trasmissione

6.1.8.

Castelli motore

6.1.9.

Prestazioni del motore

6.2.

Cabina e carrozzeria

6.2.1.

Stato

6.2.2.

Fissaggio

6.2.3.

Porte e serrature

6.2.4.

Pavimento

6.2.5.

Sedile del conducente

6.2.6.

Altri sedili

6.2.7.

Comandi di guida

6.2.8.

Gradini della cabina

6.2.9.

Altri dispositivi e attrezzature interne ed esterne

6.2.10.

Parafanghi (ali), dispositivi antispruzzi

7.   ALTRI EQUIPAGGIAMENTI

7.1.

Cinture di sicurezza/fibbie

7.1.1.

Sicurezza di montaggio

7.1.2.

Stato

7.1.3.

Limitatore di carico della cintura di sicurezza

7.1.4.

Pretensionatori per le cinture di sicurezza

7.1.5.

Airbag

7.1.6.

Sistemi SRS

7.2.

Estintori

7.3.

Serrature e dispositivi antifurto

7.4.

Triangolo di segnalazione

7.5.

Cassetta di pronto soccorso

7.6.

Cunei da ruota (zeppe)

7.7.

Segnalatore acustico

7.8.

Tachimetro

7.9.

Tachigrafo

7.10.

Limitatore di velocità

7.11.

Contachilometri

7.12.

Controllo elettronico della stabilità (ESC)

8.   EFFETTI NOCIVI

8.1.

Sistema di protezione dal rumore

8.2.

Emissioni di gas di scarico

8.2.1.

Emissioni dei motori a benzina

8.2.1.1.

Sistema di controllo delle emissioni di gas di scarico

8.2.1.2.

Emissioni gassose

8.2.2.

Emissioni dei motori diesel

8.2.2.1.

Sistema di controllo delle emissioni di gas di scarico

8.2.2.2.

Opacità

8.3.

Soppressione delle interferenze elettromagnetiche

8.4.

Altri elementi relativi all’ambiente

8.4.1.

Fumo visibile

8.4.2.

Perdite di liquidi»,

2)

l’allegato II è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

INDICE

1.

INTRODUZIONE

2.

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLO

1.

Impianto di frenatura

8.

Effetti nocivi

1.   INTRODUZIONE

Il presente allegato stabilisce le norme relative alle prove e/o ai controlli dell’impianto di frenatura e delle emissioni di gas di scarico in occasione dei controlli tecnici su strada. In tali occasioni l’impiego di apparecchiature non è necessario ma, dato che migliora la qualità dei controlli, è raccomandato ove possibile.

Gli elementi che possono essere controllati unicamente con l’ausilio di apparecchiature sono stati contrassegnati con la lettera (E).

Quando un metodo di controllo è indicato come visivo, significa che oltre ad osservare gli elementi l’ispettore dovrebbe, eventualmente, anche maneggiarli, valutare i rumori o utilizzare qualsiasi altro opportuno mezzo di controllo senza far uso di apparecchiature.

2.   PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLO

I controlli tecnici su strada possono riguardare gli elementi e utilizzare i metodi in seguito elencati. Le carenze sono esempi di difetti che è possibile individuare.

Elemento

Metodo

Carenze

1.   IMPIANTO DI FRENATURA

1.1.   

Stato meccanico e funzionamento

1.1.1.

Pedale/leva del freno

Esame visivo delle componenti mentre è azionato l’impianto di frenatura

Nota: i veicoli con impianti frenanti servoassistiti devono essere controllati a motore spento

a)

Leva troppo tirata

b)

Usura o gioco eccessivi

1.1.2.

Condizione e corsa del pedale del dispositivo di frenatura

Esame visivo delle componenti mentre è azionato l’impianto di frenatura

Nota: i veicoli con impianti frenanti servoassistiti devono essere controllati a motore spento

a)

Eccessiva corsa o insufficiente riserva di corsa

b)

Rilascio del freno difficile

c)

Superficie antisdrucciolo del pedale del freno mancante, mal fissata o consumata

1.1.3.

Pompa a vuoto o compressore e serbatoi

Esame visivo delle componenti a una normale pressione operativa. Controllare il tempo necessario affinché la pressione vuoto/aria raggiunga un valore operativo sicuro e il funzionamento del dispositivo di allarme, della valvola di protezione multicircuito e della valvola di sicurezza alla sovrapressione

a)

Insufficiente pressione/vuoto per assicurare almeno due frenature ripetute dopo lo scatto del dispositivo di allarme (o quando l’indicatore del manometro è sulla posizione di pericolo)

b)

Tempo necessario affinché la pressione vuoto/aria raggiunga un valore operativo sicuro non conforme ai requisiti (1)

c)

Mancato funzionamento della valvola di protezione multicircuito o della valvola di sicurezza alla sovrapressione

d)

Perdita d’aria che causa un notevole calo di pressione o rumori udibili di perdita d’aria

e)

Danno esterno che può influire sul funzionamento dei freni

1.1.4.

Manometro o indicatore di pressione

Controllo funzionale

Cattivo funzionamento o difetti del manometro o dell’indicatore

1.1.5.

Valvola di controllo del freno a mano

Esame visivo delle componenti mentre è azionato l’impianto di frenatura

a)

Comando incrinato, danneggiato o eccessivamente usurato

b)

Scarsa affidabilità del comando della valvola o della valvola stessa

c)

Tenuta difettosa o perdite del sistema

d)

Funzionamento insoddisfacente

1.1.6.

Freno di stazionamento, leva di comando, dispositivo di bloccaggio

Esame visivo delle componenti mentre è azionato l’impianto di frenatura

a)

Insufficiente tenuta del dispositivo di bloccaggio

b)

Usura eccessiva a livello dell’asse della leva o del dispositivo di bloccaggio

c)

Corsa troppo lunga (cattiva regolazione)

d)

Meccanismo mancante, danneggiato o inattivo

e)

Difetti di funzionamento, l’indicatore luminoso indica anomalie

1.1.7.

Valvole di frenatura (valvole di fondo, valvole di scarico, regolatori di pressione)

Esame visivo delle componenti mentre è azionato l’impianto di frenatura

a)

Valvola danneggiata o eccessiva perdita d’aria

b)

Eccessivo efflusso di olio dal compressore

c)

Valvola fissata male o montaggio difettoso

d)

Efflusso o perdita di liquido del freno idraulico

1.1.8.

Giunti mobili di accoppiamento (elettrici e pneumatici)

Disinserire e reinserire tutti i collegamenti dell’impianto di frenatura tra il veicolo trainante e il rimorchio

a)

Rubinetto o valvola a chiusura automatica difettosi

b)

Rubinetto o valvola fissati male o montaggio difettoso

c)

Tenuta insufficiente

d)

Collegamento difettoso o inesistente in caso di necessità

e)

Funzionamento difettoso

1.1.9.

Accumulatore o serbatoio di pressione

Esame visivo

a)

Serbatoio danneggiato, corroso o con perdite

b)

Dispositivo di spurgo non funzionante

c)

Serbatoio fissato male o montaggio difettoso

1.1.10.

Dispositivo servofreno, cilindro principale del freno (sistemi idraulici)

Esame visivo delle componenti mentre è azionato l’impianto di frenatura

a)

Dispositivo servofreno difettoso o inefficace

b)

Difetti o perdite del cilindro principale

c)

Cilindro principale fissato male

d)

Liquido del freno insufficiente

e)

Mancanza del tappo del serbatoio del cilindro principale del freno

f)

Indicatore del liquido del freno acceso o difettoso

g)

Funzionamento difettoso del dispositivo di allarme per il livello del liquido

1.1.11.

Condotti rigidi dei freni

Esame visivo delle componenti mentre è azionato l’impianto di frenatura

a)

Grave rischio di guasto o di rottura

b)

Perdite nei condotti o nei collegamenti

c)

Condotti danneggiati o eccessivamente corrosi

d)

Cattiva installazione dei condotti

1.1.12.

Tubi flessibili dei freni

Esame visivo delle componenti mentre è azionato l’impianto di frenatura

a)

Grave rischio di guasto o di rottura

b)

Tubi danneggiati, con punti di frizione, ritorti o troppo corti

c)

Perdite nei tubi o nei collegamenti

d)

Eccessivo rigonfiamento dei tubi sotto pressione

e)

Tubi porosi

1.1.13.

Guarnizioni e pastiglie per freni

Esame visivo

a)

Eccessiva usura di guarnizioni o pastiglie

b)

Guarnizioni o pastiglie sporche (olio, grasso, ecc.)

c)

Assenza di guarnizioni o pastiglie

1.1.14.

Tamburi dei freni, dischi dei freni

Esame visivo

a)

Tamburi o dischi fortemente usurati, che presentano corrosione o graffi o incrinature o rotture o altri difetti che compromettono la sicurezza

b)

Tamburi o dischi sporchi (olio, grasso, ecc.)

c)

Mancanza di tamburi o dischi

d)

Fissazione difettosa del disco portafreno

1.1.15.

Cavi dei freni, tiranteria

Esame visivo delle componenti mentre è azionato l’impianto di frenatura

a)

Cavi danneggiati o flessi

b)

Usura o corrosione fortemente avanzata di un componente

c)

Cavo, tirante o giunto non sicuro

d)

Fissazione dei cavi difettosa

e)

Impedimento al libero movimento del sistema frenante

f)

Anomalie nel movimento della tiranteria a seguito di imperfetta regolazione o di eccessiva usura

1.1.16.

Cilindri dei freni (compresi i freni a molla e a cilindri idraulici)

Esame visivo delle componenti mentre è azionato l’impianto di frenatura

a)

Cilindri incrinati o danneggiati

b)

Perdite nei cilindri

c)

Cilindri fissati male o montaggio difettoso

d)

Cilindri fortemente corrosi

e)

Corsa insufficiente o eccessiva del cilindro

f)

Rivestimento di protezione contro la polvere (cappuccio parapolvere) mancante o fortemente danneggiato

1.1.17.

Correttore automatico di frenatura in funzione del carico

Esame visivo delle componenti mentre è azionato l’impianto di frenatura

a)

Giunzione difettosa

b)

Imperfetta regolazione della giunzione

c)

Correttore grippato o non funzionante

d)

Correttore mancante

e)

Targhetta dei dati mancante

f)

Dati illeggibili o non conformi ai requisiti (1)

1.1.18.

Dispositivi e indicatori di regolazione

Esame visivo

a)

Dispositivo danneggiato, grippato o che presenta un movimento anormale, un’eccessiva usura o un’imperfetta regolazione

b)

Dispositivo difettoso

c)

Dispositivo montato o sostituito in modo scorretto

1.1.19.

Sistema ausiliario di frenatura (se installato o necessario)

Esame visivo

a)

Montaggio o accoppiatori difettosi

b)

Sistema chiaramente difettoso o mancante

1.1.20.

Azionamento automatico dei freni del rimorchio

Disinserire i collegamenti dei freni tra il veicolo trainante e il rimorchio

Il freno del rimorchio non è azionato automaticamente quando il collegamento è disinserito

1.1.21.

Sistema di frenatura completo

Esame visivo

a)

Altri dispositivi del sistema (come la pompa antigelo, l’essiccatore d’aria, ecc.) danneggiati esternamente o fortemente corrosi, tanto da compromettere il funzionamento del sistema di frenatura

b)

Eccessive perdite di aria o di antigelo

c)

Fissaggio o montaggio difettoso di un qualsiasi componente

d)

Riparazione o modifica inadeguata di una qualsiasi componente

1.1.22.

Collegamenti di prova (se installati e necessari)

Esame visivo

a)

Mancante

b)

Danneggiati, inutilizzabili o con perdite

1.2.   

Prestazioni ed efficienza del freno

1.2.1.

Prestazioni

(E)

Controllo con una macchina per prove statiche del freno; azionare progressivamente i freni fino allo sforzo massimo

a)

Sforzo di frenatura inadeguato su una o più ruote

b)

Sforzo di frenatura della ruota meno frenata dell’asse inferiore al 70 % dello sforzo massimo dell’altra ruota

c)

Frenatura non gradualmente moderabile (blocco)

d)

Tempo di risposta alla frenatura troppo lungo su una qualsiasi ruota

e)

Fluttuazione eccessiva dello sforzo di frenatura durante ciascun giro completo della ruota

1.2.2.

Efficienza

(E)

Prova con una macchina per prove statiche del freno al peso presentato.

a)

Non si ottiene almeno il seguente valore minimo:

b)

Categoria M1, M2 e M3 – 50 % (1)

c)

Categoria N1 – 45 %

d)

categoria N2 e N3 – 43 % (2)

e)

Categoria O2, O3 e O4 – 40 % (3)

1.3.   

Prestazioni ed efficienza del freno di soccorso (se basato su sistema separato)

1.3.1.

Prestazioni

(E)

Se il sistema del freno di soccorso è separato dal freno di servizio, utilizzare il metodo precisato al punto 1.2.1

a)

Sforzo di frenatura inadeguato su una o più ruote

b)

Sforzo di frenatura della ruota meno frenata dell’asse inferiore al 70 % dello sforzo massimo dell’altra ruota

c)

Frenatura non gradualmente moderabile (blocco)

1.3.2.

Efficienza

(E)

Se il sistema del freno di soccorso è separato dal freno di servizio, utilizzare il metodo precisato al punto 1.2.2

Uno sforzo di frenata inferiore al 50 % (4) delle prestazioni del freno di servizio di cui al punto 1.2.2 in relazione alla massa massima autorizzata o, per i semirimorchi, alla somma dei carichi autorizzati per asse

1.4.   

Prestazioni ed efficienza del freno a mano (di stazionamento)

1.4.1.

Prestazioni

(E)

Azionare il freno su una macchina per prove statiche del freno

Freno non funzionante su una o più ruote

1.4.2.

Efficienza

(E)

Prova con una macchina per prove statiche del freno al peso presentato.

Non si ottiene almeno per tutti i veicoli un coefficiente di frenatura del 16 % in relazione alla massa massima autorizzata o, per i veicoli a motore, del 12 % in relazione alla massa massima combinata del veicolo, a seconda di quale sia il valore più elevato

1.5.

Prestazioni del sistema frenante elettronico

Esame visivo e, se possibile, prova di funzionamento del sistema

a)

Efficienza non moderabile (non si applica a sistemi di freno sullo scarico)

b)

Sistema non funzionante

1.6.

Sistema antibloccaggio ABS

Esame visivo del dispositivo di allarme

a)

Cattivo funzionamento del dispositivo di allarme

b)

Il dispositivo di allarme indica che il funzionamento del sistema è difettoso

8.   EFFETTI NOCIVI

8.2.   

Emissioni di gas di scarico

8.2.1   

Emissioni dei motori a benzina

8.2.1.1.

Sistema di controllo delle emissioni di gas di scarico

Esame visivo

a)

Dispositivo di controllo delle emissioni installato dal costruttore mancante o chiaramente difettoso

b)

Fughe che potrebbero notevolmente influire sulle misurazioni delle emissioni.

8.2.1.2.

Emissioni gassose

(E)

Misurazione tramite un analizzatore dei gas di scarico conformemente alle prescrizioni (1). In alternativa, per i veicoli muniti dell’opportuno sistema diagnostico di bordo (on-board diagnostic systems-OBD), l’adeguato funzionamento del sistema di emissioni può essere controllato attraverso l’appropriata lettura del dispositivo OBD e la verifica del corretto funzionamento del sistema OBD anziché misurare le emissioni con il motore al minimo, in conformità alle raccomandazioni di condizionamento del costruttore e alle altre prescrizioni (1) e tener conto delle opportune tolleranze

In alternativa, misurazione tramite un impianto di telerilevamento da confermare con procedure standard di prova

a)

Le emissioni gassose superano i livelli specifici indicati dal costruttore

b)

Oppure, se queste informazioni non sono disponibili, le emissioni di CO superano:

1)

per i veicoli non controllati tramite un sistema avanzato di controllo delle emissioni,

4,5 %, o

3,5 %

a seconda della data di prima immatricolazione o circolazione di cui ai requisiti (1)

2)

per i veicoli controllati tramite un sistema avanzato di controllo delle emissioni,

con il motore al minimo: 0,5 %

con il motore al minimo accelerato: 0,3 %

o

con il motore al minimo: 0,3 % (5)

con il motore al minimo accelerato: 0,2 %

a seconda della data di prima immatricolazione o circolazione di cui ai requisiti (1)

c)

Lambda superiore a 1 ± 0,03 o non conforme alle specifiche del costruttore

d)

Dal dispositivo OBD risultano disfunzioni significative

e)

Misurazione mediante telerilevamento da cui risulta una significativa inosservanza dei valori previsti

8.2.2   

Emissioni dei motori diesel

8.2.2.1.

Sistema di controllo delle emissioni di gas di scarico

Esame visivo

a)

Dispositivo di controllo delle emissioni installato dal costruttore mancante o chiaramente difettoso

b)

Fughe che potrebbero notevolmente influire sulle misurazioni delle emissioni

8.2.2.2.

Opacità

(E)

a)

La misurazione dell’opacità dei gas di scarico viene effettuata in libera accelerazione (motore disinnescato, ovvero il motore viene accelerato dal regime minimo al regime massimo), con cambio in folle e frizione innestata

b)

Condizionamento del veicolo:

1)

i veicoli possono essere sottoposti a prova senza condizionamento anche se, per questioni di sicurezza, è necessario verificare che il motore sia caldo e in condizioni meccaniche soddisfacenti;

2)

requisiti in materia di condizionamento:

i)

il motore deve aver pienamente raggiunto la temperatura di esercizio; ad esempio, la temperatura dell’olio motore, rilevata con una sonda nell’alloggiamento dell’asta di misurazione del livello dell’olio, deve essere di almeno 80 °C, o corrispondere alla normale temperatura di esercizio, se essa è inferiore, o ancora la temperatura del blocco motore, misurata mediate il livello delle radiazioni infrarosse, deve essere almeno equivalente. Se, per la configurazione del veicolo, questo tipo di misurazione non è realizzabile, la normale temperatura di esercizio del motore può essere ottenuta in altro modo, ad esempio azionando la ventola di raffreddamento del motore;

ii)

l’impianto di scarico deve essere spurgato mediante almeno tre cicli di accelerazione libera o con un metodo equivalente

c)

Procedura di prova:

1)

il motore, e gli eventuali turbocompressori, devono essere al minimo prima di iniziare ciascun ciclo di accelerazione libera. Nel caso di veicoli pesanti a motore diesel, ciò implica un intervallo di almeno dieci secondi dopo aver rilasciato l’acceleratore;

2)

per iniziare ciascun ciclo di accelerazione libera, il pedale dell’acceleratore deve essere azionato a fondo, velocemente e regolarmente (ovvero, in meno di un secondo), ma non bruscamente, in modo da ottenere l’erogazione massima dalla pompa di iniezione;

3)

durante ciascun ciclo di accelerazione libera, prima di rilasciare il comando dell’acceleratore, il motore deve raggiungere il regime massimo o, nel caso dei veicoli con trasmissione automatica, il regime specificato dal costruttore o ancora, se tale dato non è disponibile, i 2/3 del regime massimo. Ciò può essere verificato ad esempio controllando il regime del motore o lasciando trascorrere un intervallo di tempo sufficiente tra l’azionamento e il rilascio dell’acceleratore, per i veicoli M2, M3, N2 o N3 tale intervallo deve essere di almeno due secondi;

4)

si considera che i veicoli non abbiano superato la prova soltanto se la media aritmetica dei valori registrati in almeno gli ultimi tre cicli di accelerazione libera è superiore al valore limite. Ciò può essere calcolato ignorando i valori che si discostano fortemente dalla media registrata o i risultati di un qualsiasi altro calcolo statistico che tenga conto della dispersione delle misurazioni. Gli Stati membri possono limitare il numero massimo dei cicli di prova;

5)

per evitare prove inutili, gli Stati membri possono considerare che un veicolo non ha superato la prova se i valori registrati sono considerevolmente superiori ai valori limite dopo meno di tre cicli di accelerazione libera o dopo i cicli di spurgo. Sempre per evitare prove inutili, gli Stati membri possono considerare che un veicolo ha superato la prova se i valori registrati sono considerevolmente inferiori ai valori limite dopo meno di tre cicli di accelerazione libera o dopo i cicli di spurgo, tenendo conto delle opportune tolleranze

In alternativa, misurazione tramite un impianto di telerilevamento da confermare con procedure standard di prova

a)

Per i veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo la data indicata dai requisiti (1)

l’opacità supera il livello indicato sulla targhetta apposta dal costruttore sul veicolo;

b)

Se tali informazioni non sono disponibili o i requisiti (1) non consentono l’utilizzazione di valori di riferimento,

per motori ad aspirazione naturale: 2,5 m-1,

per motori a turbocompressione: 3,0 m-1,

oppure, per i veicoli identificati nei requisiti (1) o immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo la data indicata nei requisiti (1)

1,5 m-1  (6)

c)

Misurazione mediante telerilevamento da cui risulta una significativa inosservanza dei valori previsti

NOTE:


(1)  48 % per i veicoli non muniti di ABS o omologati anteriormente al 1o ottobre 1991.

(2)  45 per i veicoli immatricolati successivamente al 1988 o dalla data stabilita nella regolamentazione (1), a seconda di quale data sia posteriore.

(3)  43 % per i semirimorchi e i rimorchi immatricolati successivamente al 1988 o dalla data stabilita nella regolamentazione (1), a seconda di quale data sia posteriore.

(4)  2,2 m/s2 per i veicoli N1, N2 e N3.

(5)  Omologati secondo i valori limite di cui alla riga A o alla riga B della tabella della sezione 5.3.1.4 dell’allegato I della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 98/69/CE, o successive modifiche, oppure immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1o luglio 2002.

(6)  Omologati secondo i valori limite di cui alla riga B della tabella della sezione 5.3.1.4 dell’allegato I della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 98/69/CE, o successive modifiche, alla riga B1, B2 o C della sezione 6.2.1 dell’allegato I della direttiva 88/77/CEE, modificata dalla direttiva 1999/96/CE, o successive modifiche, oppure immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1o luglio 2008.

(1)  Le “prescrizioni” sono stabilite dai requisiti per l’omologazione alla data di prima registrazione o di prima messa in circolazione nonché dagli obblighi di ammodernamento o dalla legislazione nazionale del paese di immatricolazione.»


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/47


DIRETTIVA 2010/48/UE DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2010

che adegua al progresso tecnico la direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’interesse della sicurezza stradale, della tutela dell’ambiente e di un’equa concorrenza è importante garantire che i veicoli commerciali in circolazione siano sottoposti alle opportune operazioni di manutenzione e controllo, in modo che le loro prestazioni, quali garantite dall’omologazione, restino costanti senza eccessivi peggioramenti per tutta la durata di vita degli stessi.

(2)

È opportuno adeguare e definire ulteriormente le norme e i metodi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2009/40/CE, per tenere conto del progresso tecnico e migliorare il controllo tecnico dei veicoli a motore nell’Unione europea in modo efficiente in termini di costi.

(3)

È opportuno tenere conto dei risultati di due progetti, Autofore (2) e Idelsy (3) che recentemente hanno analizzato opzioni future per il controllo tecnico dei veicoli a motore, e quelli scaturiti da un dialogo aperto e costruttivo con gli operatori del settore.

(4)

Lo stato attuale della tecnologia dei veicoli impone di includere i moderni sistemi elettronici nell’elenco degli elementi da controllare.

(5)

Allo scopo di armonizzare ulteriormente il controllo tecnico dei veicoli a motore è opportuno introdurre metodi di prova per ciascuno di tali elementi.

(6)

Per facilitare un’ulteriore armonizzazione e per ragioni di coerenza delle norme, è opportuno includere per tutti gli elementi da controllare un elenco, anche se non esaustivo, delle principali cause di anomalie, quale già esiste per i sistemi di frenatura.

(7)

Il controllo tecnico dei veicoli a motore dovrebbe coprire tutti gli elementi specifici attinenti alla progettazione, alla costruzione e all’equipaggiamento del veicolo sottoposto a controllo. Pertanto, laddove necessario, è opportuno inserire requisiti specifici per particolari categorie di veicoli.

(8)

Gli Stati membri hanno esteso ad altre categorie di veicoli l’obbligo del controllo tecnico periodico di cui all’articolo 5, lettera e), della direttiva 2009/40/CE. Ai fini di un’ulteriore armonizzazione dei controlli è opportuno inserire norme e metodi per dette categorie di veicoli. È opportuno che i controlli siano effettuati utilizzando le tecniche e attrezzature attualmente disponibili e senza l’uso di strumenti per smontare o rimuovere qualsiasi parte del veicolo.

(9)

Oltre agli elementi relativi all’affidabilità, alla sicurezza e alla protezione dell’ambiente, il controllo deve riguardare anche l’identificazione del veicolo in modo da garantire l’applicazione di controlli e norme corretti, la registrazione dei risultati del controllo e l’applicazione di altri requisiti di legge.

(10)

Per facilitare il funzionamento del mercato interno e migliorare i metodi dei controlli tecnici, è opportuno che i risultati di questi ultimi siano indicati in un certificato di revisione relativo a taluni elementi fondamentali.

(11)

È necessario operare ulteriormente allo scopo di sviluppare procedure di controllo alternative per verificare lo stato di manutenzione dei veicoli diesel, in particolare per quanto riguarda gli ossidi di azoto (NOx) e il particolato, tenendo conto dei nuovi sistemi di post-trattamento dei gas di scarico.

(12)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l’adeguamento al progresso tecnico della direttiva sul controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, istituito a norma dell’articolo 7 della direttiva 2009/40/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato II della direttiva 2009/40/CE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2011, fatta eccezione per le disposizioni del paragrafo 3 dell’allegato II, che si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2013. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 141 del 6.6.2009, pag. 12.

(2)  Studio Autofore sulle opzioni future per il controllo tecnico dei veicoli nell’Unione europea (Future Options for Roadworthiness Enforcement in the European Union): http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/publications/projectfiles/autofore_en.htm

(3)  Iniziativa IDELSY per la diagnosi dei sistemi elettronici nei veicoli a motore ai fini del controllo tecnico («IDELSY Initiative for Diagnosis of Electronic Systems in Motor Vehicles for PTI»): http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/publications/projectfiles/idelsy_en.htm


ALLEGATO

L’allegato II della direttiva 2009/40/CE è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO II

ELEMENTI DA CONTROLLARE OBBLIGATORIAMENTE

INDICE

1.

Introduzione

2.

Campo di applicazione dell’ispezione

3.

Certificato di revisione

4.

Requisiti minimi di ispezione

0.

Identificazione del veicolo

1.

Impianto di frenatura

2.

Sterzo

3.

Visibilità

4.

Luci, riflettori e circuito elettrico

5.

Assi, ruote, pneumatici, sospensioni

6.

Telaio ed elementi fissati al telaio

7.

Altre dotazioni

8.

Effetti nocivi

9.

Controlli supplementari per veicoli delle categorie M2 e M3 adibiti al trasporto di passeggeri

1.   INTRODUZIONE

Il presente allegato identifica i sistemi e i componenti dei veicoli da sottoporre a controllo, illustra i metodi da applicare e i criteri da utilizzare per determinare se le condizioni del veicolo siano accettabili.

Qualora il veicolo presenti anomalie relative agli elementi sottoposti a controllo indicati in appresso, le autorità competenti degli Stati membri adottano una procedura che stabilisce le condizioni alle quali è autorizzata la circolazione del veicolo fino al superamento di un nuovo controllo tecnico.

Il controllo deve essere effettuato almeno sugli elementi indicati in appresso, purché essi si riferiscano all’equipaggiamento del veicolo sottoposto a controllo nello Stato membro interessato.

È opportuno che i controlli siano effettuati utilizzando le tecniche e attrezzature attualmente disponibili e senza l’uso di strumenti per smontare o rimuovere qualsiasi parte del veicolo.

Ai fini dei controlli tecnici periodici tutti gli elementi elencati dovrebbero essere considerati obbligatori ad eccezione di quelli contrassegnati da (X), che sono sì relativi allo stato del veicolo e alla sua idoneità di impiego su strada ma che non sono considerati essenziali ai fini del controllo periodico.

I «motivi dell’esito negativo» non si applicano nei casi in cui si riferiscono a requisiti che non erano obbligatori nella pertinente legislazione sull’omologazione dei veicoli al momento della prima omologazione, della prima messa in circolazione o dell’ammodernamento.

Quando un metodo di controllo è indicato come visivo, significa che oltre ad osservare gli elementi l’ispettore dovrebbe, eventualmente, anche maneggiarli, valutare i rumori o utilizzare qualsiasi altro opportuno mezzo di controllo senza far uso di apparecchiature.

2.   CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ISPEZIONE

L’ispezione deve essere effettuata almeno sugli elementi indicati in appresso, purché essi si riferiscano all’equipaggiamento montato sul veicolo sottoposto a controllo:

0)

identificazione del veicolo;

1)

impianto di frenatura;

2)

sterzo;

3)

visibilità;

4)

impianto elettrico e parti del circuito elettrico;

5)

assi, ruote, pneumatici, sospensioni;

6)

telaio ed elementi fissati al telaio;

7)

altre dotazioni;

8)

effetti nocivi;

9)

controlli supplementari per veicoli delle categorie M2 e M3 adibiti al trasporto di passeggeri.

3.   CERTIFICATO DI REVISIONE

All’operatore o al conducente del veicolo devono essere comunicati per iscritto i risultati del controllo, le anomalie riscontrate e le eventuali conseguenze legali.

I certificati di revisione rilasciati in caso di controlli periodici obbligatori dei veicoli devono contemplare quantomeno i seguenti elementi:

1)

numero VIN;

2)

targa di immatricolazione e simbolo dello Stato di immatricolazione;

3)

luogo e data del controllo;

4)

lettura del contachilometri al momento del controllo, se disponibile;

5)

classe del veicolo, se disponibile;

6)

anomalie identificate (si raccomanda di seguire l’ordine numerico del punto 5 del presente allegato) e relative categorie;

7)

valutazione generale del veicolo;

8)

data del successivo controllo periodico (se questa informazione non è fornita con altri mezzi);

9)

nome dell’ente che effettua il controllo e firma o dati identificativi dell’ispettore responsabile del controllo.

4.   REQUISITI MINIMI DI ISPEZIONE

L’ispezione deve riguardare quantomeno gli elementi e utilizzare le norme e i metodi minimi riportati di seguito. Nella colonna «Motivi dell’esito negativo» sono riportati esempi di anomalie di cui è possibile l’individuazione.

Elemento

Metodo

Motivi dell’esito negativo

0.   IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO

0.1.

Targhe di immatricolazione (se previste dai requisiti)(a)  (1)

Esame visivo

a)

Numero di targhe mancanti o fissate in modo tale da renderne probabile il distacco

b)

Iscrizione mancante o illeggibile

c)

Non conformi ai documenti o alle registrazioni del veicolo

0.2.

Numero di identificazione del veicolo telaio/numero di serie

Esame visivo

a)

Assente o non individuabile

b)

Incompleto, illeggibile

c)

Non conformi ai documenti o alle registrazioni del veicolo

1.   IMPIANTO DI FRENATURA

1.1.

Stato meccanico e funzionamento

1.1.1.

Pedale/leva a mano del freno

Esame visivo delle componenti mentre è azionato l’impianto di frenatura

Nota: i veicoli con impianti frenanti servoassistiti devono essere controllati a motore spento

a)

Leva troppo tirata

b)

Usura o gioco eccessivi

1.1.2.

Condizione e corsa del pedale/leva a mano del dispositivo di frenatura

Esame visivo delle componenti mentre è azionato l’impianto di frenatura

Nota: i veicoli con impianti frenanti servoassistiti devono essere controllati a motore spento

a)

Eccessiva corsa o insufficiente riserva di corsa

b)

Rilascio del freno difficile

c)

Superficie antisdrucciolo del pedale del freno mancante, mal fissata o consumata

1.1.3.

Pompa a vuoto o compressore e serbatoi

Esame visivo delle componenti a una normale pressione operativa. Controllare il tempo necessario affinché la pressione vuoto/aria raggiunga un valore operativo sicuro e il funzionamento del dispositivo di allarme, della valvola di protezione multicircuito e della valvola di sicurezza alla sovrapressione

a)

Insufficiente pressione/vuoto per assicurare almeno due frenature ripetute dopo lo scatto del dispositivo di allarme (o quando l’indicatore del manometro è sulla posizione di pericolo)

b)

Tempo necessario affinché la pressione vuoto/aria raggiunga un valore operativo sicuro non conforme ai requisiti(a)  (1)

c)

Mancato funzionamento della valvola di protezione multicircuito o della valvola di sicurezza alla sovrapressione

d)

Perdita d’aria che causa un notevole calo di pressione o rumori udibili di perdita d’aria

e)

Danno esterno che può influire sul funzionamento dei freni

1.1.4.

Manometro o indicatore di pressione

Controllo funzionale

Cattivo funzionamento o difetti del manometro o dell’indicatore

1.1.5.

Valvola di controllo del freno a mano

Esame visivo delle componenti mentre è azionato l’impianto di frenatura

a)

Comando incrinato, danneggiato o eccessivamente usurato

b)

Scarsa affidabilità del comando della valvola o della valvola stessa

c)

Tenuta difettosa o perdite del sistema

d)

Funzionamento insoddisfacente

1.1.6.

Freno di stazionamento, leva di comando, dispositivo di bloccaggio, freno di stazionamento elettronico

Esame visivo delle componenti mentre è azionato l’impianto di frenatura

a)

Insufficiente tenuta del dispositivo di bloccaggio

b)

Usura eccessiva a livello dell’asse della leva o del dispositivo di bloccaggio

c)

Corsa troppo lunga (cattiva regolazione)

d)

Meccanismo mancante, danneggiato o inattivo

e)

Difetti di funzionamento, l’indicatore luminoso indica anomalie

1.1.7.

Valvole di frenatura (valvole di fondo, valvole di scarico, regolatori di pressione)

Esame visivo delle componenti mentre è azionato l’impianto di frenatura

a)

Valvola danneggiata o eccessiva perdita d’aria

b)

Eccessivo efflusso di olio dal compressore

c)

Valvola fissata male o montaggio difettoso.

d)

Efflusso o perdita di liquido del freno idraulico

1.1.8.

Giunti mobili di accoppiamento (elettrici e pneumatici)

Disinserire e reinserire i collegamenti dell’impianto di frenatura tra il veicolo trainante e il rimorchio

a)

Rubinetto o valvola a chiusura automatica difettosi

b)

Rubinetto o valvola fissati male o montaggio difettoso

c)

Tenuta insufficiente

d)

Funzionamento difettoso

1.1.9.

Accumulatore o serbatoio di pressione

Esame visivo

a)

Serbatoio danneggiato, corroso o con perdite

b)

Dispositivo di spurgo non funzionante

c)

Serbatoio fissato male o montaggio difettoso

1.1.10.

Dispositivo servofreno, cilindro principale del freno (sistemi idraulici)

Esame visivo delle componenti mentre è azionato l’impianto di frenatura

a)

Dispositivo servofreno difettoso o inefficace

b)

Difetti o perdite del cilindro principale

c)

Cilindro principale fissato male

d)

Liquido del freno insufficiente

e)

Mancanza del tappo del serbatoio del cilindro principale del freno

f)

Indicatore del liquido del freno acceso o difettoso

g)

Funzionamento difettoso del dispositivo di allarme per il livello del liquido

1.1.11.

Condotti rigidi dei freni

Esame visivo delle componenti mentre è azionato l’impianto di frenatura

a)

Rischio imminente di guasto o di rottura

b)

Perdite nei condotti o nei collegamenti

c)

Condotti danneggiati o eccessivamente corrosi

d)

Cattiva installazione dei condotti

1.1.12.

Tubi flessibili dei freni

Esame visivo delle componenti mentre è azionato l’impianto di frenatura

a)

Rischio imminente di guasto o di rottura

b)

Tubi danneggiati, con punti di attrito, ritorti o troppo corti

c)

Perdite nei tubi o nei collegamenti

d)

Eccessivo rigonfiamento dei tubi sotto pressione

e)

Tubi porosi

1.1.13.

Guarnizioni e pastiglie per freni

Esame visivo

a)

Eccessiva usura di guarnizioni o pastiglie

b)

Guarnizioni o pastiglie sporche (olio, grasso, ecc.)

c)

Assenza di guarnizioni o pastiglie

1.1.14.

Tamburi dei freni, dischi dei freni

Esame visivo

a)

Tamburi o dischi fortemente usurati, corrosi, graffiati o con incrinature o rotture o altri difetti che compromettono la sicurezza

b)

Tamburi o dischi sporchi (olio, grasso, ecc.)

c)

Mancanza di tamburi o dischi

d)

Fissazione difettosa del disco portafreno

1.1.15.

Cavi dei freni, tiranteria

Esame visivo delle componenti mentre è azionato l’impianto di frenatura

a)

Cavi danneggiati o flessi

b)

Usura o corrosione fortemente avanzata di un componente

c)

Cavo, tirante o giunto non sicuro

d)

Fissazione dei cavi difettosa

e)

Impedimento al libero movimento del sistema frenante

f)

Anomalie nel movimento della tiranteria a seguito di imperfetta regolazione o di eccessiva usura

1.1.16.

Cilindri dei freni (compresi i freni a molla e a cilindri idraulici)

Esame visivo delle componenti mentre è azionato l’impianto di frenatura

a)

Cilindri incrinati o danneggiati

b)

Perdite nei cilindri

c)

Cilindri fissati male o montaggio difettoso

d)

Cilindri fortemente corrosi

e)

Corsa insufficiente o eccessiva del cilindro

f)

Rivestimento di protezione contro la polvere (cappuccio parapolvere) mancante o fortemente danneggiato

1.1.17.

Correttore automatico di frenatura in funzione del carico

Esame visivo delle componenti mentre è azionato l’impianto di frenatura

a)

Giunzione difettosa

b)

Imperfetta regolazione della giunzione

c)

Correttore grippato o non funzionante

d)

Correttore mancante

e)

Targhetta dei dati mancante

f)

Dati illeggibili o non conformi ai requisiti (1)

1.1.18.

Dispositivi e indicatori di regolazione

Esame visivo

a)

Dispositivo danneggiato, grippato o che presenta un movimento anormale, un’eccessiva usura o un’imperfetta regolazione

b)

Dispositivo difettoso

c)

Dispositivo montato o sostituito in modo scorretto

1.1.19.

Sistema ausiliario di frenatura (se installato o necessario)

Esame visivo

a)

Montaggio o accoppiatori difettosi

b)

Sistema chiaramente difettoso o mancante

1.1.20.

Azionamento automatico dei freni del rimorchio

Disinserire i collegamenti dei freni tra il veicolo trainante e il rimorchio

Il freno del rimorchio non è azionato automaticamente quando il collegamento è disinserito

1.1.21.

Sistema di frenatura completo

Esame visivo

a)

Altri dispositivi del sistema (come la pompa antigelo, l’essiccatore d’aria, ecc..) danneggiati esternamente o fortemente corrosi, tanto da compromettere il funzionamento del sistema di frenatura

b)

Eccessive perdite di aria o di antigelo

c)

Fissaggio o montaggio difettoso di un qualsiasi componente

d)

Riparazione o modifica inadeguata di un qualsiasi componente (1)

1.1.22.

Collegamenti di prova (se installati e necessari)

Esame visivo

a)

Mancante

b)

Danneggiati, inutilizzabili o con perdite

1.2.

Prestazioni ed efficienza del freno

1.2.1.

Prestazioni

Nel corso di un controllo con una macchina per prove statiche del freno o, se impossibile, nel corso di una prova su strada azionare progressivamente i freni fino allo sforzo massimo

a)

Sforzo di frenatura inadeguato su una o più ruote

b)

Sforzo di frenatura della ruota meno frenata dell’asse inferiore al 70 % dello sforzo massimo dell’altra ruota In caso di prova di frenatura su strada, eccessiva deviazione del veicolo rispetto a una linea retta

c)

Frenatura non gradualmente moderabile (blocco)

d)

Tempo di risposta alla frenatura troppo lungo su una qualsiasi ruota

e)

Fluttuazione eccessiva dello sforzo di frenatura durante ciascun giro completo della ruota

1.2.2.

Efficienza

Controllo con una macchina per prove statiche del freno o, se essa non può essere utilizzata per motivi tecnici, prova su strada utilizzando un decelerometro. I veicoli o i rimorchi la cui massa massima autorizzata sia superiore a 3 500  kg devono essere ispezionati applicando i requisiti della norma ISO 21069 o metodi equivalenti

Le prove su strada devono essere effettuate in condizioni di tempo asciutto e su una strada pianeggiante e diritta

Non si ottiene almeno il seguente valore minimo:

 

Veicoli immatricolati per la prima volta dopo l’entrata in vigore della presente direttiva:

Categoria N1: 50 %

Categoria M1: 58 %

Categorie M2 e M3: 50 %

Categorie N2 e N3: 50 %

Categorie O2 (XX) (3), O3 e O4:

per semirimorchi: 45 %

per irimorchi: 50 %

 

Veicoli immatricolati per la prima volta prima dell’entrata in vigore della presente direttiva:

 

Categoria N1: 45 %

 

Categorie M1, M2 e M3: 50 % (2)

 

Categorie N2 e N3: 43 % (3)

 

Categorie O2 (XX) (3), O3 e O4: 40 % (4)

 

Altre categorie (XX): (3)

Categorie L (entrambi I freni):

Categoria L1e: 42 %

Categorie L2e, L6e: 40 %

Categoria L3e: 50 %

Categoria L4e: 46 %

Categorie L5e, L7e: 44 %

Categorie L (freno della ruota posteriore):

tutte le categorie: 25 %

1.3.

Prestazioni ed efficienza del freno di soccorso (se basato su sistema separato)

1.3.1.

Prestazioni

Se il sistema del freno di soccorso è separato dal freno di servizio, utilizzare il metodo precisato al punto 1.2.1.

a)

Sforzo di frenatura inadeguato su una o più ruote

b)

Sforzo di frenatura della ruota meno frenata dell’asse inferiore al 70 % dello sforzo massimo dell’altra ruota In caso di prova di frenatura su strada, eccessiva deviazione del veicolo rispetto a una linea retta

c)

Frenatura non gradualmente moderabile (blocco)

1.3.2.

Efficienza

Se il sistema del freno di soccorso è separato dal freno di servizio, utilizzare il metodo precisato al punto 1.2.2.

Uno sforzo di frenata inferiore al 50 % (5) delle prestazioni del freno di servizio di cui al punto 1.2.2 in relazione alla massa massima autorizzata o, per i semirimorchi, alla somma dei carichi autorizzati per asse

(fatta eccezione per le categorie L1e e L3e)

1.4.

Prestazioni ed efficienza del freno a mano (di stazionamento)

1.4.1.

Prestazioni

Azionare il freno durante un controllo su una macchina per prove statiche del freno e/o durante una prova su strada con l’uso di un decelerometro

Freno non funzionante su un lato o in caso di prova di frenatura su strada, eccessiva deviazione del veicolo rispetto a una linea retta

1.4.2.

Efficienza

Controllo con una macchina per prove statiche del freno o prova su strada utilizzando un decelerometro (in grado di indicare o registrare i dati) o prova del veicolo su una strada di pendenza indicata Se possibile, i veicoli adibiti al trasporto di merci dovrebbero essere controllati a pieno carico

Non si ottiene almeno per tutti i veicoli un coefficiente di frenatura del 16 % in relazione alla massa massima autorizzata o, per i veicoli a motore, del 12 % in relazione alla massa massima combinata del veicolo, a seconda di quale sia il valore più elevato

(fatta eccezione per le categorie L1e e L3e)

1.5.

Prestazioni del sistema frenante elettronico

Esame visivo e, se possibile, prova di funzionamento del sistema

a)

Efficienza non moderabile (non si applica a sistemi di freno sullo scarico).

b)

Sistema non funzionante

1.6.

Sistema antibloccaggio (ABS)

Esame visivo e ispezione del dispositivo di allarme

a)

Cattivo funzionamento del dispositivo di allarme

b)

Il dispositivo di allarme indica che il funzionamento del sistema è difettoso

c)

Sensori di velocità della ruota mancanti o danneggiati

d)

Cablatura danneggiata

e)

Altri componenti mancanti o danneggiati

1.7

Sistema di frenatura elettronica (EBS)

Esame visivo del dispositivo di allarme

a)

Cattivo funzionamento del dispositivo di allarme

b)

Il dispositivo di allarme indica che il funzionamento del sistema è difettoso

2.   STERZO

2.1.

Stato meccanico

2.1.1.

Stato dello sterzo

Con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore, con le ruote staccate dal suolo o a contatto con piastre mobili, ruotare il volante da un’estremità all’altra Esame visivo della scatola dello sterzo

a)

Ruvidezza di funzionamento della scatola

b)

Albero dello sterzo torto o scanalature consumate

c)

Usura eccessiva dell’albero dello sterzo

d)

Gioco eccessivo dell’albero dello sterzo

e)

Perdite

2.1.2.

Fissaggio dell’alloggiamento della scatola dello sterzo

Con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore, con il peso delle ruote al suolo, ruotare il volante o la barra in senso orario e antiorario o utilizzare uno strumento di rilevazione del gioco delle ruote. Esame visivo per verificare il fissaggio della scatola dello sterzo al telaio

a)

Scatola dello sterzo non adeguatamente fissata al telaio

b)

Fori di fissaggio oblunghi sul telaio

c)

Bulloni di fissaggio mancanti o rotti

d)

Rottura dell’alloggiamento della scatola dello sterzo

2.1.3.

Stato degli organi di sterzo

Con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore, con il peso delle ruote al suolo, muovere il volante in senso orario e antiorario o utilizzare uno strumento di rilevazione del gioco delle ruote. Esame visivo degli organi di sterzo per verificare, usura, rottura e fissaggio

a)

Movimento relativo tra componenti che richiede un intervento di riparazione

b)

Eccessiva usura a livello dei giunti

c)

Rottura o deformazione di uno dei componenti

d)

Assenza del bloccasterzo

e)

Scorretto allineamento di componenti (ad esempio tirante trasversale o asta di accoppiamento)

f)

Modifiche o riparazioni inadeguate

g)

Coperchio antipolvere mancante, danneggiata o gravemente deteriorata

2.1.4.

Azionamento degli organi di sterzo

Con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore, con le ruote a contatto del suolo e il motore in funzione (servosterzo), ruotare il volante da un’estremità all’altra. Esame visivo degli organi di sterzo

a)

Parte mobile dello sterzo a contatto con una parte fissa del telaio

b)

Limitatore di corsa dello sterzo assente o fuori uso

2.1.5.

Servosterzo

Controllare il sistema sterzante alla ricerca di eventuali perdite e per verificare il livello del liquido idraulico, se visibile. Con le ruote a contatto del suolo e il motore in funzione verificare il funzionamento del servosterzo

a)

Perdite di liquidi

b)

Liquido insufficiente

c)

Meccanismo non funzionante

d)

Meccanismo rotto o fissato male

e)

Componenti mal allineati o in attrito con altri

f)

Modifiche o riparazioni inadeguate

g)

Cavi/flessibili danneggiati o eccessivamente corrosi

2.2.

Volante, colonna e barra

2.2.1.

Stato del volante/della barra

Con le ruote a contatto del suolo muovere il volante da un lato all’altro in modo perpendicolare alla colonna, applicando una leggera pressione verso l’alto e verso il basso. Esame visivo del gioco

a)

Movimento relativo tra volante e colonna indicante un fissaggio inadeguato

b)

Assenza di dispositivo di ritenuta sul mozzo del volante

c)

Rottura o cattiva fissazione del mozzo, della corona o delle razze del volante

2.2.2.

Colonna/forcelle dello sterzo

Con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore e la massa dello stesso a terra, spingere e tirare il volante in linea con la colonna, spingere il volante/la barra in varie direzioni perpendicolarmente alla colonna/forcelle. Esame visivo del gioco e dello stato dei raccordi flessibili o giunti universali

a)

Movimento eccessivo del centro del volante verso l’alto o il basso

b)

Movimento eccessivo della parte superiore della colonna in rapporto all’asse della stessa

c)

Raccordo flessibile deteriorato

d)

Fissaggio difettoso

e)

Modifiche o riparazioni inadeguate

2.3.

Gioco dello sterzo

Con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore, con la massa del veicolo gravante sulle ruote, il motore in funzione per i veicoli dotati di servosterzo e le ruote diritte, ruotare leggermente il volante in senso orario e antiorario, nella misura del possibile senza muovere le ruote. Esame visivo del movimento libero

Gioco eccessivo dello sterzo (ad esempio il movimento da un punto della corona superiore a un quinto del diametro del volante o non conforme ai requisiti) (1).

2.4

Allineamento delle ruote (2)

Verificare l’allineamento delle ruote sterzanti mediante apparecchiature idonee

L’allineamento non è conforme ai dati o requisiti del costruttore del veicolo (1).

2.5.

Asse sterzante del rimorchio

Esame visivo o utilizzo uno strumento di rilevazione del gioco delle ruote

a)

Componenti incrinati o danneggiati

b)

Gioco eccessivo

c)

Fissaggio difettoso

2.6.

Servosterzo elettrico (EPS)

Esame visivo e controllo di coerenza tra l’angolo del volante e l’angolo delle ruote al momento dell’accensione/spegnimento del veicolo

a)

L’indicatore di guasto (MIL) del sistema EPS indica un qualsiasi tipo di malfunzionamento del sistema

b)

Incoerenza tra l’angolo del volante e l’angolo delle ruote

c)

Servosterzo non funzionante

3.   VISIBILITÀ

3.1.

Campo di visibilità

Esame visivo dal sedile del conducente

Ostacoli nel campo visivo del conducente che incidono materialmente sulla visibilità in avanti o sui lati

3.2.

Stato dei vetri

Esame visivo

a)

Vetro, o pannello trasparente (se autorizzato) graffiato o scolorito

b)

Vetro o pannello trasparente (comprese le pellicole riflettenti o colorate) non conformi alle specifiche dei requisiti (1) (XX) (3),

c)

Vetro o pannello trasparente in condizioni inaccettabili

3.3.

Specchietti o dispositivi retrovisori

Esame visivo

a)

Specchietto o dispositivo mancanti o non montati conformemente ai requisiti (1).

b)

Specchietto o dispositivo non funzionanti, danneggiati, fissati male o in modo non sicuro

3.4.

Spazzole tergicristallo

Esame visivo e azionamento

a)

Spazzole non funzionanti o assenti

b)

Lama del tergicristallo assente o chiaramente non funzionante

3.5

Lavacristalli

Esame visivo e azionamento

Lavacristalli non adeguatamente funzionanti

3.6

Allineamento delle ruote (2)

Esame visivo e azionamento

Sistema non operativo o chiaramente difettoso

4.   LUCI, RIFLETTORI E CIRCUITO ELETTRICO

4.1.

Fari

4.1.1.

Stato e funzionamento

Esame visivo e azionamento

a)

Luce o sorgente luminosa difettosa o mancante

b)

Sistema difettoso o mancante (riflettori e lenti)

c)

Luci fissate male

4.1.2.

Regolazione

Determinare l’orientamento orizzontale di ciascun faro in posizione anabbagliante utilizzando un dispositivo per l’orientamento dei fari o uno schermo

L’orientamento del faro non rientra nei limiti fissati dai requisiti (1).

4.1.3.

Accensione

Esame visivo e azionamento

a)

L’accensione non è conforme ai requisiti (1) (numero di fari accesi contemporaneamente)

b)

Malfunzionamento del dispositivo di accensione

4.1.4.

Rispetto dei requisiti (1).

Esame visivo e azionamento

a)

La luce, il colore emesso, la posizione o l’intensità non sono conformi ai dispositivi (1).

b)

I prodotti sulle lenti o sulle sorgenti luminose riducono chiaramente l’intensità della luce o modificano il colore emesso

c)

Sorgente luminosa o luce non compatibili

4.1.5.

Sistemi per regolare l’inclinazione (se obbligatori)

Esame visivo e azionamento se possibile

a)

Dispositivo non funzionante

b)

Il dispositivo manuale non può essere azionato dal sedile del conducente

4.1.6.

Dispositivo tergifari (se obbligatorio)

Esame visivo e azionamento se possibile

Dispositivo non funzionante

4.2.

Luci di posizione anteriori e posteriori, luci laterali e luci d’ingombro

4.2.1.

Stato e funzionamento

Esame visivo e azionamento

a)

Sorgente di luce difettosa

b)

Lenti difettose

c)

Luci fissate male

4.2.2

Accensione

Esame visivo e azionamento

a)

L’accensione non è conforme ai requisiti (1).

b)

Malfunzionamento del dispositivo di accensione

4.2.3.

Rispetto dei requisiti (1).

Esame visivo e azionamento

a)

La luce, il colore emesso, la posizione o l’intensità non sono conformi ai dispositivi (1).

b)

I prodotti sulle lenti o sulle sorgenti luminose riducono e l’intensità della luce o modificano il colore emesso

4.3.

Luci di arresto

4.3.1.

Stato e funzionamento

Esame visivo e azionamento

a)

Sorgente di luce difettosa

b)

Lenti difettose

c)

Luci fissate male

4.3.2.

Accensione

Esame visivo e azionamento

a)

L’accensione non è conforme ai requisiti (1).

b)

Malfunzionamento del dispositivo di accensione

4.3.3.

Rispetto dei requisiti (1).

Esame visivo e azionamento

La luce, il colore emesso, la posizione o l’intensità non sono conformi ai dispositivi (1).

4.4.

Indicatori luminosi di direzione e di emergenza

4.4.1.

Stato e funzionamento

Esame visivo e azionamento

a)

Sorgente di luce difettosa

b)

Lenti difettose

c)

Luci fissate male

4.4.2.

Accensione

Esame visivo e azionamento

L’accensione non è conforme ai requisiti (1).

4.4.3.

Rispetto dei requisiti (1).

Esame visivo e azionamento

La luce, il colore emesso, la posizione o l’intensità non sono conformi ai dispositivi (1).

4.4.4.

Frequenza di lampeggiamento

Esame visivo e azionamento

La velocità di lampeggio non è conforme ai requisiti (1).

4.5.

Proiettore fendinebbia anteriore e faro antinebbia posteriore

4.5.1.

Stato e funzionamento

Esame visivo e azionamento

a)

Sorgente di luce difettosa

b)

Lenti difettose

c)

Luci fissate male

4.5.2

Allineamento (X) (2)

Funzionamento e utilizzo di un dispositivo per l’orientamento dei fari

Il proiettore fendinebbia anteriore mostra un errato allineamento orizzontale quando il fascio luminoso presenta una linea di demarcazione

4.5.3.

Accensione

Esame visivo e azionamento

L’accensione non è conforme ai requisiti (1).

4.5.4.

Rispetto dei requisiti (1).

Esame visivo e azionamento

a)

La luce, il colore emesso, la posizione o l’intensità non sono conformi ai dispositivi (1)

b)

Il sistema non funziona conformemente ai requisiti (1)

4.6.

Fari di retromarcia

4.6.1.

Stato e funzionamento

Esame visivo e azionamento

a)

Sorgente di luce difettosa

b)

Lenti difettose

c)

Luci fissate male

4.6.2.

Rispetto dei requisiti (1)

Esame visivo e azionamento

a)

La luce, il colore emesso, la posizione o l’intensità non sono conformi ai dispositivi (1).

b)

Il sistema non funziona conformemente ai requisiti (1).

4.6.3.

Accensione

Esame visivo e azionamento

L’accensione non è conforme ai requisiti (1).

4.7.

Dispositivo di illuminazione della targa posteriore

4.7.1.

Stato e funzionamento

Esame visivo e azionamento

a)

Il dispositivo emette luce all’indietro

b)

Sorgente di luce difettosa

c)

Luci fissate male

4.7.2.

Rispetto dei requisiti (1)

Esame visivo e azionamento

Il sistema non funziona conformemente ai requisiti (1).

4.8.

Catarifrangenti, evidenziatori (retroriflettenti) e targhette marcatrici posteriori

4.8.1.

Stato

Esame visivo

a)

Catarifrangenti difettosi o danneggiati

b)

Catarifrangente fissato in modo non sicuro

4.8.2.

Rispetto dei requisiti (1)

Esame visivo

Il dispositivo, il colore riflesso, la posizione o l’intensità non sono conformi ai dispositivi (1).

4.9.

Spie obbligatorie per l’impianto elettrico

4.9.1.

Stato e funzionamento

Esame visivo e azionamento

Non funzionanti

4.9.2.

Rispetto dei requisiti (1)

Esame visivo e azionamento

Non conforme ai requisiti (1).

4.10.

Collegamenti elettrici tra il veicolo trainante e il rimorchio o il semirimorchio

Controllo visivo: se possibile esaminare la continuità elettrica della connessione

a)

Componenti fissati in modo non sicuro

b)

Isolamento danneggiato o deteriorato

c)

Connessioni elettriche del rimorchio o del veicolo trainante non correttamente funzionanti

4.11.

Circuito elettrico

Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore, in alcuni casi anche all’interno del compartimento motore

a)

Cavi collegati in modo non sicuro o non fissati adeguatamente

b)

Cavi deteriorati

c)

Isolamento danneggiato o deteriorato

4.12.

Fari e catarifrangenti non obbligatori (X) (2)

Esame visivo e azionamento

a)

Faro/catarifrangente montato in modo non conforme ai requisiti (1).

b)

Funzionamento del faro non conforme ai requisiti (1).

c)

Faro/catarifrangente fissato male

4.13.

Batteria(e)

Esame visivo

a)

Cattivo fissaggio

b)

Perdite

c)

Interruttore difettoso (se richiesto)

d)

Fusibili difettosi (se richiesti)

e)

Raffreddamento non adeguato (se richiesto)

5.   ASSI, RUOTE, PNEUMATICI E SOSPENSIONI

5.1.

Assi

5.1.1.

Assi

Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore I dispositivi di rilevazione del gioco delle ruote possono essere utilizzati e sono raccomandati per i veicoli di massa lorda superiore a 3,5 tonnellate

a)

Asse spezzato o deformato

b)

Asse scorrettamente fissato al veicolo

c)

Modifiche o riparazioni inadeguate

5.1.2.

Fuselli

Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore I dispositivi di rilevazione del gioco delle ruote possono essere utilizzati e sono raccomandati per i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate Applicare a ciascuna ruota una forza verticale o laterale e rilevare il movimento tra la traversa dell’asse e i fuselli

a)

Fusello rotto

b)

Usura eccessiva del perno e/o delle boccole

c)

Movimento eccessivo tra fusello e traversa dell’asse

d)

Gioco del fusello nell’asse

5.1.3.

Cuscinetti delle ruote

Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore. I dispositivi di rilevazione del gioco delle ruote possono essere utilizzati e sono raccomandati per i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate Muovere le ruote o applicare una forza laterale a ciascuna ruota e rilevare il movimento verso l’alto della ruota relativamente al fusello

a)

Gioco eccessivo in un cuscinetto della ruota

b)

Cuscinetto fissato in modo eccessivo, bloccato

5.2.

Ruote e pneumatici

5.2.1.

Mozzo della ruota

Esame visivo

a)

Dadi o viti della ruota mancanti o allentati

b)

Mozzo usurato o danneggiato

5.2.2.

Ruote

Esame visivo di entrambi i lati di ciascuna ruota con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore

a)

Eventuali rotture o problemi di saldatura

b)

Anelli di tenuta dei pneumatici non adeguatamente fissati

c)

Ruota fortemente deformata o usurata

d)

Tipo o dimensioni della ruota non conformi ai requisiti (1) con rischi per la sicurezza stradale

5.2.3.

Pneumatici

Esame visivo di tutto il pneumatico sia ruotando la ruota staccata dal suolo con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore oppure muovendo avanti e indietro il veicolo sopra una fossa d’ispezione

a)

Dimensioni, capacità di carico, marchio di omologazione o indice di velocità del pneumatico non conformi ai requisiti (1) con rischi per la sicurezza stradale

b)

Pneumatici di dimensioni differenti sullo stesso asse o su due ruote gemelle

c)

Pneumatici di costruzione differente (radiale/diagonale)

d)

Danni o tagli gravi sul pneumatico

e)

Profondità del battistrada non conforme ai requisiti (1).

f)

Pneumatico in attrito con altri componenti

g)

Pneumatici riscolpiti non conformi ai requisiti (1).

h)

Sistema di controllo della pressione difettoso o chiaramente non funzionante

5.3.

Sistema di sospensioni

5.3.1.

Molle e stabilizzatori

Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore I dispositivi di rilevazione del gioco delle ruote possono essere utilizzati e sono raccomandati per i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate

a)

Molle fissate male al telaio o all’asse

b)

Componente di una molla rotto o danneggiato

c)

Molla mancante

d)

Modifiche o riparazioni inadeguate

5.3.2.

Ammortizzatori

Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore o utilizzando apparecchiature speciali, se disponibili

a)

Ammortizzatori fissati male al telaio o all’asse

b)

Ammortizzatore danneggiato che evidenzia segni di gravi perdite o difetti

5.3.2.1

Prova dell’efficienza ammortizzante (X) (2)

Utilizzando un’attrezzatura speciale confrontare le differenze a destra/sinistra e/o i valori assoluti forniti dai costruttori

a)

Differenze significative tra destra e sinistra

b)

Mancato raggiungimento dei valori minimi

5.3.3.

Tubi di torsione, puntoni articolati, forcelle e bracci della sospensione

Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore I dispositivi di rilevazione del gioco delle ruote possono essere utilizzati e sono raccomandati per i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate

a)

Componenti fissati male al telaio o all’asse

b)

Componente danneggiato, rotto o eccessivamente corroso.

c)

Modifiche o riparazioni inadeguate

5.3.4.

Attacchi sospensioni

Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore I dispositivi di rilevazione del gioco delle ruote possono essere utilizzati e sono raccomandati per i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate

a)

Usura eccessiva del perno e/o delle boccole o a livello dei giunti delle sospensioni

b)

Coperchio antipolvere mancante o gravemente deteriorato

5.3.5.

Sospensioni pneumatiche

Esame visivo

a)

Sistema inutilizzabile

b)

Un qualsiasi componente danneggiato, modificato o deteriorato in modo tale da compromettere il funzionamento del sistema

c)

Perdita udibile dal sistema

6.   TELAIO ED ELEMENTI FISSATI AL TELAIO

6.1.

Telaio o cassone ed elementi fissati al telaio

6.1.1.

Stato generale

Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore

a)

Rottura o deformazione di un longherone o traversa

b)

Placche di rinforzo o elementi di fissaggio montati male

c)

Eccessiva corrosione che mette a repentaglio la rigidità dell’insieme

6.1.2.

Tubi di scappamento e silenziatori

Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore

a)

Sistema di scappamento fissato male o con perdite

b)

Penetrazione di fumi nella cabina o abitacolo del veicolo

6.1.3.

Serbatoi e tubi per carburante (tra cui serbatoio e tubi del carburante di riscaldamento)

Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore e, nel caso di sistemi GPL/GNC, uso di dispositivi di rilevazione delle perdite

a)

Serbatoi e tubi fissati male

b)

Perdita di carburante o tappo del carburante mancante o difettoso

c)

Tubi danneggiati o con punti di attrito

d)

Rubinetto a maschio del carburante (se richiesto) non funzionante correttamente

e)

Rischio di incendio dovuto a

perdita di carburante

scarsa protezione del serbatoio o del sistema di scappamento

stato del compartimento motore

f)

Sistemi GPL/GNC o a idrogeno non conformi ai requisiti (1).

6.1.4.

Paraurti, protezioni laterali e dispositivi posteriori antincastro

Esame visivo

a)

Elementi fissati male o danneggiati in modo tale da poter causare ferite in caso di contatto

b)

Dispositivi chiaramente non conformi ai requisiti (1).

6.1.5.

Supporto della ruota di scorta (se montato sul veicolo)

Esame visivo

a)

Supporto in condizioni non adeguate

b)

Supporto rotto o fissato male

c)

Ruota di scorta non fissata adeguatamente al supporto e a rischio di distacco

6.1.6.

Dispositivi di accoppiamento e attrezzatura di rimorchio

Esame visivo per verificarne l’usura e il corretto funzionamento con particolare attenzione agli eventuali dispositivi di sicurezza e/o utilizzando uno strumento di misurazione

a)

Componenti incrinati, difettosi o danneggiati

b)

Usura eccessiva di un componente

c)

Fissaggio difettoso

d)

Dispositivi di sicurezza mancanti o dal funzionamento difettoso

e)

Eventuali indicatori non funzionanti

f)

Targa di immatricolazione o luci non visibili (quando non utilizzate)

g)

Modifiche o riparazioni inadeguate

6.1.7.

Trasmissione

Esame visivo

a)

Bulloni mancanti o allentati

b)

Usura eccessiva dei cuscinetti dell’albero di trasmissione

c)

Usura eccessiva dei giunti universali

d)

Raccordi flessibili deteriorati

e)

Albero danneggiato o incrinato

f)

Alloggiamento dei cuscinetti rotto o mal fissato

g)

Coperchio antipolvere mancante o gravemente deteriorato

h)

Modifica illegale della trasmissione

6.1.8.

Castelli motore

Esame visivo non necessariamente utilizzando una fossa d’ispezione o un ponte sollevatore

Castelli deteriorati, chiaramente e pesantemente danneggiati, montati male o rotti

6.1.9

Prestazioni del motore

Esame visivo

a)

Unità di controllo modificata illegalmente

b)

Motore modificato illegalmente

6.2.

Cabina e carrozzeria

6.2.1.

Stato

Esame visivo

a)

Pannello o elemento montati male o danneggiati in modo tale da poter causare ferite

b)

Montante fissato male

c)

Ingresso di fumi del motore o di scarico

d)

Modifiche o riparazioni inadeguate

6.2.2.

Fissaggio

Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore

a)

Carrozzeria o cabina fissati in modo inadeguato

b)

Carrozzeria o cabina chiaramente mal centrate sul telaio

c)

Carrozzeria o cabina non fissate o fissate male al telaio o alle traverse

d)

Eccessiva corrosione nei punti di fissaggio sulla carrozzeria autoportante

6.2.3.

Porte e serrature

Esame visivo

a)

Una porta non si apre o si chiude in modo adeguato

b)

Vi è il rischio che una porta si apra improvvisamente o che non resti chiusa

c)

Porte, cerniere, serrature, montanti mancanti, mal fissati o deteriorati

6.2.4.

Pavimento

Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore

Pavimento mal fissato o fortemente deteriorato

6.2.5.

Sedile del conducente

Esame visivo

a)

Sedile mal fissato o con struttura difettosa

b)

Meccanismo di regolazione non correttamente funzionante

6.2.6.

Altri sedili

Esame visivo

a)

Sedili difettosi o fissati male

b)

Sedili fissati in modo non conforme ai requisiti (1).

6.2.7.

Comandi di guida

Esame visivo e azionamento

Un qualsiasi comando essenziale per una condotta sicura del veicolo non funziona correttamente

6.2.8.

Gradini della cabina

Esame visivo

a)

Gradino o anello del gradino fissati male

b)

Gradini o anelli in uno stato tale da poter provocare ferite agli utilizzatori

6.2.9.

Altri dispositivi e attrezzature interne ed esterne

Esame visivo

a)

Fissazione difettosa di altri dispositivi o attrezzature

b)

Funzionamento di altri dispositivi o attrezzature non conforme ai requisiti (1).

c)

Perdite dall’impianto idraulico

6.2.10.

Parafanghi (ali), dispositivi antispruzzi

Esame visivo

a)

Mancanti, fissati male o fortemente corrosi

b)

Distanza insufficiente dalla ruota

c)

Non conforme ai requisiti (1).

7.   ALTRI EQUIPAGGIAMENTI

7.1.

Cinture di sicurezza/fibbie e sistemi di ritenuta

7.1.1.

Sicurezza di montaggio di cinture di sicurezza/fibbie

Esame visivo

a)

Punto di ancoraggio fortemente deteriorato

b)

Ancoraggio fissato male

7.1.2.

Stato delle cinture di sicurezza/fibbie

Esame visivo e azionamento

a)

Cintura di sicurezza obbligatoria mancante o non montata

b)

Cintura di sicurezza danneggiata

c)

Cintura di sicurezza non conforme ai requisiti (1).

d)

Fibbia della cintura di sicurezza danneggiata o non correttamente funzionante

e)

Riavvolgitore della cintura di sicurezza danneggiato o non correttamente funzionante

7.1.3.

Limitatore di carico della cintura di sicurezza

Esame visivo

Limitatore di carico chiaramente mancante o non adatto al veicolo

7.1.4.

Pretensionatori per le cinture di sicurezza

Esame visivo

Pretensionatore chiaramente mancante o non adatto al veicolo

7.1.5.

Airbag

Esame visivo

a)

Airbag chiaramente mancante o non adatto al veicolo

b)

Airbag chiaramente non funzionante

7.1.6.

Sistemi SRS

Esame visivo dell’indicatore di guasto (MIL)

L’indicatore di guasto del sistema SRS indica un qualsiasi tipo di malfunzionamento del sistema

7.2.

Estintore (X) (2)

Esame visivo

a)

Mancante

b)

Non conforme ai requisiti (1).

7.3.

Serrature e dispositivi antifurto

Esame visivo e azionamento

a)

Dispositivo antifurto non funzionante

b)

Il dispositivo entra in funzione o si blocca inopinatamente

7.4.

Triangolo di segnalazione (se richiesto)(X) (2)

Esame visivo

a)

Mancante o incompleto

b)

Non conforme ai requisiti (1).

7.5.

Cassetta di pronto soccorso (se richiesta)(X) (2)

Esame visivo

Mancante, incompleta o non conforme ai requisiti (1).

7.6.

Cunei da ruota (zeppe) (se richiesti) (X) (2)

Esame visivo

Mancanti o non in buone condizioni

7.7.

Segnalatore acustico

Esame visivo e azionamento

a)

Non funzionante

b)

Comando fissato male

c)

Non conforme ai requisiti (1).

7.8.

Tachimetro

Esame visivo o controllo nel corso di prova su strada o con mezzi elettronici

a)

Non montato conformemente ai requisiti (1).

b)

Non funzionante

c)

Non illuminato

7.9.

Tachigrafo (se montato/richiesto)

Esame visivo

a)

Non montato conformemente ai requisiti (1).

b)

Non funzionante

c)

Sigilli mancanti o difettosi

d)

Targhetta di calibratura mancante, illeggibile o scaduta

e)

Evidente manomissione o manipolazione

f)

Dimensioni dei pneumatici non compatibili con i parametri di calibratura

7.10.

Limitatore di velocità (se montato/richiesto)

Esame visivo e azionamento se sono disponibili apparecchiature adeguate

a)

Non montato conformemente ai requisiti (1).

b)

Chiaramente non funzionante

c)

Velocità impostata scorretta (se verificata)

d)

Sigilli mancanti o difettosi

e)

Targhetta di calibratura mancante, illeggibile o scaduta

f)

Dimensioni dei pneumatici non compatibili con i parametri di calibratura

7.11.

Contachilometri se disponibile (X) (2)

Esame visivo

a)

Manomissione evidente (frode)

b)

Chiaramente non funzionante

7.12.

Controllo elettronico della stabilità (ESC) (se montato/richiesto)

Esame visivo

a)

Sensori di velocità della ruota mancanti o danneggiati

b)

Cablatura danneggiata

c)

Altri componenti mancanti o danneggiati

d)

Commutatore danneggiato o non funzionante in modo corretto

e)

L’indicatore di guasto del sistema ESC indica un qualsiasi tipo di malfunzionamento del sistema

8.   EFFETTI NOCIVI

8.1.

Rumori

8.1.1.

Sistema di protezione dal rumore

Valutazione soggettiva (a meno che l’ispettore ritenga che il livello sonoro è ai limiti del consentito, nel qual caso può essere effettuata una misurazione fonometrica)

a)

Livelli di rumore superiori a quelli consentiti dai requisiti (1).

b)

Un qualsiasi elemento del sistema di protezione dal rumore è fissato male, potrebbe staccarsi, è danneggiato, montato in modo scorretto, mancante o chiaramente modificato in modo tale da avere conseguenze negative a livello di rumore

8.2.

Emissioni di gas di scarico

8.2.1.

Emissioni dei motori a benzina

8.2.1.1.

Sistema di controllo delle emissioni di gas di scarico

Esame visivo

a)

Dispositivo di controllo delle emissioni installato dal costruttore mancante, modificato o chiaramente difettoso.

b)

Perdite che potrebbero incidere sulle misurazioni delle emissioni

8.2.1.2.

Emissioni gassose

Misurazione tramite un analizzatore dei gas di scarico conformemente alle prescrizioni (1). In alternativa, per i veicoli muniti di adeguato sistema diagnostico di bordo (on-board diagnostic systems-OBD), il corretto funzionamento del sistema di emissioni può essere controllato attraverso l’appropriata lettura del dispositivo OBD e la verifica del corretto funzionamento del sistema OBD anziché misurare le emissioni con il motore al minimo, in conformità alle raccomandazioni di condizionamento del costruttore e alle altre prescrizioni (1).

a)

Le emissioni gassose superano i livelli specifici indicati dal costruttore

b)

Oppure, se queste informazioni non sono disponibili, le emissioni di CO superano:

i)

per i veicoli non controllati tramite un sistema avanzato di controllo delle emissioni,

4,5 %, o

3,5 %

a seconda della data di prima immatricolazione o circolazione di cui ai requisiti (1).

ii)

per i veicoli controllati tramite un sistema avanzato di controllo delle emissioni,

con il motore al minimo: 0,5 %

con il motore al minimo accelerato: 0.3 %

o

con il motore al minimo: 0.3 % (6)

con il motore al minimo accelerato: 0.2 %

a seconda della data di prima immatricolazione o circolazione di cui ai requisiti (1).

c)

Lambda superiore a 1 ± 0,03 o non conforme alle specifiche del costruttore

d)

Dal dispositivo OBD risultano disfunzioni significative

8.2.2.

Emissioni dei motori diesel

8.2.2.1

Sistema di controllo delle emissioni di gas di scarico

Esame visivo

a)

Dispositivo di controllo delle emissioni installato dal costruttore mancante o chiaramente difettoso

b)

Perdite che potrebbero incidere sulle misurazioni delle emissioni

8.2.2.2.

Opacità

I veicoli immatricolati o messi in circolazione prima del 1o gennaio 1980 sono esentati da tale requisito

a)

La misurazione dell’opacità dei gas di scarico viene effettuata in libera accelerazione (motore disinnescato, ovvero il motore viene accelerato dal regime minimo al regime massimo), con cambio in folle e frizione innestata.

b)

Condizionamento del veicolo:

1)

i veicoli possono essere sottoposti a prova senza condizionamento anche se, per questioni di sicurezza, è necessario verificare che il motore sia caldo e in condizioni meccaniche soddisfacenti;

2)

requisiti in materia di condizionamento:

i)

il motore deve aver raggiunto la temperatura di esercizio; ad esempio, la temperatura dell’olio motore, rilevata con una sonda nell’alloggiamento dell’asta di misurazione del livello dell’olio, deve essere di almeno 80 °C, o corrispondere alla normale temperatura di esercizio, se essa è inferiore, o ancora la temperatura del blocco motore, misurata mediate il livello delle radiazioni infrarosse, deve essere almeno equivalente. Se, per la configurazione del veicolo, questo tipo di misurazione non è realizzabile, la normale temperatura di esercizio del motore può essere ottenuta in altro modo, ad esempio azionando la ventola di raffreddamento del motore;

ii)

l’impianto di scarico deve essere spurgato mediante almeno tre cicli di accelerazione libera o con un metodo equivalente.

c)

Procedura di prova:

1)

il motore, e gli eventuali turbocompressori, devono essere al minimo prima di iniziare ciascun ciclo di accelerazione libera. Nel caso di veicoli pesanti a motore diesel, ciò implica un intervallo di almeno dieci secondi dopo aver rilasciato l’acceleratore;

2)

per iniziare ciascun ciclo di accelerazione libera, il pedale dell’acceleratore deve essere azionato a fondo, velocemente e regolarmente (ovvero, in meno di un secondo), ma non bruscamente, in modo da ottenere l’erogazione massima dalla pompa di iniezione;

3)

durante ciascun ciclo di accelerazione libera, prima di rilasciare il comando dell’acceleratore, il motore deve raggiungere il regime massimo o, nel caso dei veicoli con trasmissione automatica, il regime specificato dal costruttore o ancora, se tale dato non è disponibile, i 2/3 del regime massimo. Ciò può essere verificato ad esempio controllando il regime del motore o lasciando trascorrere un intervallo di tempo sufficiente tra l’azionamento e il rilascio dell’acceleratore; per i veicoli delle categorie 1 e 2 dell’allegato I, tale intervallo deve essere di almeno 2 secondi;

4)

si considera che i veicoli non abbiano superato la prova soltanto se la media aritmetica dei valori registrati in almeno gli ultimi tre cicli di accelerazione libera è superiore al valore limite. Ciò può essere calcolato ignorando i valori che si discostano fortemente dalla media registrata o i risultati di un qualsiasi altro calcolo statistico che tenga conto della dispersione delle misurazioni. Gli Stati membri possono limitare il numero massimo dei cicli di prova;

5)

per evitare prove inutili, gli Stati membri possono considerare che un veicolo non ha superato la prova se i valori registrati sono considerevolmente superiori ai valori limite dopo meno di tre cicli di accelerazione libera o dopo i cicli di spurgo. Sempre per evitare prove inutili, gli Stati membri possono considerare che un veicolo ha superato la prova se i valori registrati sono considerevolmente inferiori ai valori limite dopo meno di tre cicli di accelerazione libera o dopo i cicli di spurgo.

a)

Per i veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo la data indicata dai requisiti (1),

l’opacità supera il livello indicato sulla targhetta apposta dal costruttore sul veicolo;

b)

Se tali informazioni non sono disponibili o i requisiti (1) non consentono l’utilizzazione di valori di riferimento,

 

per motori ad aspirazione naturale: 2,5 m-1,

 

per motori a turbocompressione: 3,0 m-1,

 

oppure, per i veicoli identificati nei requisiti (1) o immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo la data indicata nei requisiti (1),

 

1,5 m-1  (7).

8.3.

Soppressione delle interferenze elettromagnetiche

Interferenza radio (X) (2)

Esame visivo

Mancato rispetto di uno qualsiasi dei requisiti (1)

8.4.

Altri elementi relativi all’ambiente

8.4.1

Perdite di liquidi

Esame visivo

Qualsiasi perdita anormale di liquidi che potrebbe danneggiare l’ambiente o mettere a repentaglio la sicurezza di altri utenti della strada

9.   CONTROLLI SUPPLEMENTARI PER VEICOLI DELLE CATEGORIE M2 E M3 ADIBITI AL TRASPORTO DI PASSEGGERI

9.1.

Porte

9.1.1.

Porte di entrata e di uscita

Esame visivo e azionamento

a)

Funzionamento difettoso

b)

Stato di deterioramento

c)

Comando di emergenza difettoso

d)

Comando a distanza delle porte o dispositivi di segnalazione difettosi

e)

Non conforme ai requisiti (1).

9.1.2

Uscite di emergenza

Esame visivo e azionamento (se del caso)

a)

Funzionamento difettoso

b)

Indicazione delle uscite di emergenza mancante o illeggibile

c)

Assenza del martello per rompere i vetri

d)

Non conformi ai requisiti (1).

9.2.

Sistema antiappannante e di sbrinamento (X) (2)

Esame visivo e azionamento

a)

Funzionamento difettoso

b)

Emissione di gas tossici o di scarico nella cabina di guida o nell’abitacolo

c)

Sbrinamento difettoso (se obbligatorio)

9.3.

Sistema di aerazione o riscaldamento (X) (2)

Esame visivo e azionamento

a)

Funzionamento difettoso

b)

Emissione di gas tossici o di scarico nella cabina di guida o nell’abitacolo

9.4.

Sedili

9.4.1.

Sedili dei passeggeri (inclusi sedili per il personale di accompagnamento)

Esame visivo

a)

Sedili difettosi o fissati male

b)

Gli strapuntini (se consentiti) non funzionano automaticamente

c)

Non conforme ai requisiti (1).

9.4.2.

Sedile del conducente (requisiti supplementari)

Esame visivo

a)

Dispositivi speciali (ad esempio protezione antiriflesso) difettosi

b)

Protezione del conducente fissata male o non conforme ai requisiti (1).

9.5.

Illuminazione interna e indicazioni dei percorsi (X) (2)

Esame visivo e azionamento

Dispositivi difettosi o non conformi ai requisiti (1).

9.6.

Corridoi, spazi per passeggeri in piedi

Esame visivo

a)

Pavimento fissato male

b)

Corrimani o maniglie difettosi

c)

Non conforme ai requisiti (1).

9.7.

Scale e gradini

Esame visivo e azionamento (se del caso)

a)

Danneggiati o deteriorati

b)

Gradini retrattili non funzionanti in modo corretto

c)

Non conformi ai requisiti (1).

9.8.

Sistema di comunicazione con i passeggeri (X) (2)

Esame visivo e azionamento

Sistema difettoso

9.9.

Indicazioni scritte (X) (2)

Esame visivo

a)

Mancanti, scritte in modo erroneo o illeggibili

b)

Non conformi ai requisiti (1).

9.10.

Requisiti relativi al trasporto di bambini (X) (2)

9.10.1.

Porte

Esame visivo

Protezione delle porte non conforme ai requisiti (1) relativi a questa forma di trasporto

9.10.2.

Equipaggiamenti speciali e di segnalazione

Esame visivo

Equipaggiamenti speciali e di segnalazione assenti o non conformi ai requisiti (1).

9.11.

Requisiti relativi al trasporto di persone disabili (X) (2)

9.11.1.

Porte, rampe e sollevatori

Esame visivo e azionamento

a)

Funzionamento difettoso

b)

Stato di deterioramento

c)

Comandi difettosi

d)

Dispositivi di allarme difettosi

e)

Non conforme ai requisiti (1).

9.11.2.

Dispositivi di fissazione per le sedie a rotelle

Esame visivo e azionamento se opportuno

a)

Funzionamento difettoso

b)

Stato di deterioramento

c)

Comandi difettosi

d)

Non conforme ai requisiti (1).

9.11.3.

Equipaggiamenti speciali e di segnalazione

Esame visivo

Equipaggiamenti speciali e di segnalazione assenti o non conformi ai requisiti (1).

9.12.

Altri equipaggiamenti speciali (X) (2)

9.12.1.

Installazioni per la preparazione di alimenti

Esame visivo

a)

Installazioni non conformi ai requisiti (1).

b)

Installazioni danneggiate in modo tale da renderne rischioso l’uso

9.12.2.

Sanitari

Esame visivo

Installazioni non conformi ai requisiti (1).

9.12.3.

Altri dispositivi (ad esempio audiovisivi)

Esame visivo

Non conforme ai requisiti (1).

Note:


(1)  Con riparazione o modifica inadeguata si intende una riparazione o modifica che incide negativamente sulla sicurezza su strada del veicolo o che ha effetti negativi sull’ambiente.

(2)  48 % per i veicoli non muniti di ABS o omologati anteriormente al 1o ottobre 1991.

(3)  45 % per i veicoli immatricolati successivamente al 1988 o alla data specificata nei requisiti, a seconda di quale data sia posteriore.

(4)  43 % per i semirimorchi e i rimorchi immatricolati successivamente al 1988 o alla data indicata nei requisiti, a seconda di quale data sia posteriore.

(5)  2,2 m/s2 per i veicoli N1, N2 e N3.

(6)  Omologati secondo i valori limite di cui alla riga A o alla riga B della tabella della sezione 5.3.1.4 dell’allegato I della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 98/69/CE, o successive modifiche, oppure immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1o luglio 2002.

(7)  Omologati secondo i valori limite di cui alla riga B della tabella della sezione 5.3.1.4 dell’allegato I della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 98/69/CE, o successive modifiche, alla riga B1, B2 o C della sezione 6.2.1 dell’allegato I della direttiva 88/77/CEE, modificata dalla direttiva 1999/96/CE, o successive modifiche, oppure immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1o luglio 2008.»

(1)  I «requisiti» sono stabiliti dai requisiti per l’omologazione alla data di omologazione, di prima registrazione o di prima messa in circolazione nonché dagli obblighi di ammodernamento o dalla legislazione nazionale del paese di immatricolazione.

(2)  (X) Identifica elementi relativi alla condizione del veicolo e alla sua idoneità di impiego su strada ma che non sono considerati essenziali ai fini del controllo periodico.

(3)  (XX) Questa motivazione di esito negativo si applica soltanto se il controllo è previsto dalla legislazione nazionale.


DECISIONI

8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/73


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2010

che esenta l’Estonia da determinati obblighi di applicare le direttive del Consiglio 66/402/CEE e 2002/57/CE per quanto concerne Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch e Helianthus annuus L.

[notificata con il numero C(2010) 4526]

(Il testo in lingua estone è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/377/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), in particolare l’articolo 23 bis,

vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (2), in particolare l’articolo 28,

vista la domanda dell’Estonia,

considerando quanto segue:

(1)

Le direttive 66/402/CEE e 2002/57/CE stabiliscono determinate disposizioni per la commercializzazione delle sementi di cereali e di piante oleaginose e da fibra. Le suddette direttive prevedono anche che, rispettando determinate condizioni, gli Stati membri possano essere interamente o parzialmente esentati dall’obbligo di applicare le prescrizioni delle direttive stesse in relazione a determinate specie.

(2)

L’Estonia ha presentato una domanda di esenzione dai propri obblighi in relazione ad Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch e Helianthus annuus L.

(3)

Le sementi di Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch ed Helianthus annuus L., di norma, non vengono riprodotte, né commercializzate in Estonia. Inoltre l’importanza economica di tali sementi non è significativa in tale Stato membro.

(4)

Finché permangono tali condizioni, lo Stato membro interessato deve essere esentato dall’obbligo di applicare quanto disposto dalle direttive 66/402/CEE e 2002/57/CE alle specie in questione.

(5)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’Estonia è esentata dall’obbligo di applicare la direttiva 66/402/CEE, ad eccezione dell’articolo 14, paragrafo 1, per quanto riguarda la specie Avena strigosa Schreb.

Articolo 2

L’Estonia è esentata dall’obbligo di applicare la direttiva 2002/57/CE, ad eccezione dell’articolo 17, per quanto riguarda le specie Brassica nigra (L.) Koch e Helianthus annuus L.

Articolo 3

La Repubblica di Estonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)   GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2309/66.

(2)   GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.


RACCOMANDAZIONI

8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/74


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2010

relativa alla valutazione delle anomalie riscontrate nel corso dei controlli tecnici dei veicoli conformemente alla direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(2010/378/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’interesse della sicurezza stradale, della tutela dell’ambiente e di un’equa concorrenza è importante garantire che i veicoli commerciali in circolazione siano sottoposti alle opportune operazioni di manutenzione e controllo, in modo che le loro prestazioni, quali garantite dall’omologazione, restino costanti senza eccessivi peggioramenti per tutta la durata di vita degli stessi.

(2)

In aggiunta alle norme e ai metodi di cui alla direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), gli ispettori che effettuano i controlli sui veicoli dovrebbero poter disporre di orientamenti per garantire una valutazione armonizzata delle anomalie elencate all’allegato II di tale direttiva.

(3)

Si è tenuto conto dei risultati di due progetti, Autofore (2) e IDELSY (3), che recentemente hanno analizzato opzioni future per il controllo tecnico dei veicoli a motore, e di quelli scaturiti da un dialogo aperto e costruttivo con gli operatori del settore.

(4)

Per tenere conto della gravità delle anomalie è opportuno introdurre tre categorie.

(5)

Ciascuna categoria dovrebbe indicare le conseguenze dell’uso del veicolo in tale condizione.

(6)

La presente raccomandazione costituisce un primo passo verso una valutazione uniforme delle anomalie riscontrate nel corso dei controlli tecnici dei veicoli all’interno dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

È opportuno che gli Stati membri valutino le anomalie riscontrate nel corso dei controlli tecnici dei veicoli conformemente agli orientamenti fissati nell’allegato della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2010.

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1)   GU L 141 del 6.6.2009, pag. 12.

(2)  Studio Autofore sulle opzioni future per il controllo tecnico dei veicoli nell’Unione europea («Future Options for Roadworthiness Enforcement in the European Union»): http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/publications/projectfiles/autofore_en.htm

(3)  Iniziativa IDELSY per la diagnosi dei sistemi elettronici nei veicoli a motore ai fini del controllo tecnico («IDELSY Initiative for Diagnosis of Electronic Systems in Motor Vehicles for PTI»): http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/publications/projectfiles/idelsy_en.htm


ALLEGATO

1.   Valutazione delle anomalie e definizioni

Nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2009/40/CE, la presente raccomandazione elenca i sistemi e i componenti dei veicoli da sottoporre a prova e gli orientamenti che gli Stati membri dovrebbero applicare nel corso dei controlli tecnici per verificare se le condizioni di un veicolo sono accettabili.

2.   Orientamenti per la valutazione delle anomalie e definizioni

Gli orientamenti per la valutazione delle anomalie — compresi i difetti tecnici e altri casi di non conformità — riscontrate nel corso dei controlli periodici dei veicoli sono suddivisi nelle tre categorie che seguono:

 

ANOMALIE DI LIEVE ENTITÀ(MiD)

 

ANOMALIE GRAVI:(MaD)

 

ANOMALIE PERICOLOSE(DD)

Ciascuna categoria dovrebbe essere definita come segue in riferimento alla condizione del veicolo:

ANOMALIE DI LIEVE ENTITÀ

Anomalie tecniche che non hanno effetti significativi sulla sicurezza del veicolo e altri casi lievi di non conformità. Il veicolo non deve essere necessariamente sottoposto a un ulteriore controllo e ci si può ragionevolmente attendere che le anomalie riscontrate saranno sollecitamente rettificate.

ANOMALIE GRAVI

Anomalie che potrebbero pregiudicare la sicurezza del veicolo o mettere a repentaglio la sicurezza degli utenti della strada e altri casi più significativi di non conformità. L’uso ulteriore del veicolo su strada prima della riparazione delle anomalie accertate è soggetto a condizioni. Spetta alle autorità competenti degli Stati membri adottare una procedura per stabilire le condizioni nelle quali il veicolo può essere utilizzato prima che sia sottoposto a un altro controllo tecnico.

ANOMALIE PERICOLOSE

Anomalie che costituiscono un rischio diretto e immediato per la sicurezza stradale: in questa eventualità il veicolo non dovrebbe essere utilizzato su strada in nessun caso.

Un veicolo che presenti anomalie riconducibili a più di una delle categorie sopraindicate dovrebbe essere classificato nella categoria «anomalie pericolose». Un veicolo che presenti più anomalie che rientrano nella stessa categoria dovrebbe essere classificato nella categoria di rischio immediatamente superiore, qualora l’effetto combinato delle anomalie renda il veicolo più pericoloso.

Quando le anomalie rientrano in più di una categoria, dovrebbe essere compito dell’ispettore incaricato dei controlli inserire le anomalie in una data categoria sulla base della loro gravità in conformità della legislazione nazionale.

Nella valutazione delle anomalie si dovrebbe tenere conto dei requisiti di omologazione in vigore alla data di omologazione, di prima registrazione o di prima messa in circolazione del veicolo. Alcuni elementi saranno tuttavia valutati alla luce dei requisiti in materia di ammodernamento.

ORIENTAMENTI PER LA VALUTAZIONE DELLE ANOMALIE

Elemento

Motivi dell’esito negativo del controllo

Orientamenti per la valutazione delle anomalie

 

MiD

MaD

DD

0.   IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO

0.1.

Targhe di immatricolazione (se previste dai requisiti) (1)

a)

Targhe mancanti o fissate in modo tale da renderne probabile il distacco

 

X

 

b)

Iscrizione mancante o illeggibile

X

X

 

c)

Non conformi ai documenti o alle registrazioni del veicolo

 

X

 

0.2.

Numero di identificazione del veicolo telaio/numero di serie

a)

Assente o non individuabile

 

X

 

b)

Incompleto, illeggibile

 

X

 

c)

Non conformi ai documenti o alle registrazioni del veicolo

 

X

 

1.   IMPIANTO DI FRENATURA

1.1.

Stato meccanico e funzionamento

1.1.1.

Pedale/leva a mano del freno

a)

Leva troppo tirata

 

X

 

b)

Usura o gioco eccessivi

 

X

 

1.1.2.

Condizione e corsa del pedale/leva a mano del dispositivo di frenatura

a)

Eccessiva corsa o insufficiente riserva di corsa

 

X

 

b)

Rilascio del freno difficile

X

X

 

c)

Superficie antisdrucciolo del pedale del freno mancante, mal fissata o consumata

X

 

 

1.1.3.

Pompa a vuoto o compressore e serbatoi

a)

Insufficiente pressione/vuoto per assicurare almeno due frenature ripetute dopo lo scatto del dispositivo di allarme (o quando l’indicatore del manometro è sulla posizione di pericolo)

 

X

X

b)

Tempo necessario affinché la pressione vuoto/aria raggiunga un valore operativo sicuro non conforme ai requisiti (1)

 

X

 

c)

Mancato funzionamento della valvola di protezione multicircuito o della valvola di sicurezza alla sovrapressione

 

X

 

d)

Perdita d’aria che causa un notevole calo di pressione o rumori udibili di perdita d’aria

 

X

 

e)

Danno esterno che può influire sul funzionamento dei freni

 

X

X

1.1.4.

Manometro o indicatore di pressione

Cattivo funzionamento o difetti del manometro o dell’indicatore

X

X

 

1.1.5.

Valvola di controllo del freno a mano

a)

Comando incrinato, danneggiato o eccessivamente usurato

 

X

 

b)

Scarsa affidabilità del comando della valvola o della valvola stessa

 

X

 

c)

Tenuta difettosa o perdite del sistema

 

X

 

d)

Funzionamento insoddisfacente

 

X

 

1.1.6.

Freno di stazionamento, leva di comando, dispositivo di bloccaggio, freno di stazionamento elettronico

a)

Insufficiente tenuta del dispositivo di bloccaggio

 

X

 

b)

Usura eccessiva a livello dell’asse della leva o del dispositivo di bloccaggio

X

X

 

c)

Corsa troppo lunga (cattiva regolazione)

 

X

 

d)

Meccanismo mancante, danneggiato o inattivo

 

X

 

e)

Difetti di funzionamento, l’indicatore luminoso indica anomalie

 

X

 

1.1.7.

Valvole di frenatura (valvole di fondo, valvole di scarico, regolatori di pressione)

a)

Valvola danneggiata o eccessiva perdita d’aria

 

X

X

b)

Eccessivo efflusso di olio dal compressore

X

 

 

c)

Valvola fissata male o montaggio difettoso

 

X

 

d)

Efflusso o perdita di liquido del freno idraulico

 

X

X

1.1.8.

Giunti mobili di accoppiamento per freni di rimorchio (elettrici e pneumatici)

a)

Rubinetto o valvola a chiusura automatica difettosi

X

X

 

b)

Rubinetto o valvola fissati male o montaggio difettoso

X

X

 

c)

Tenuta insufficiente

 

X

X

d)

Funzionamento difettoso

 

X

X

1.1.9.

Accumulatore o serbatoio di pressione

a)

Serbatoio danneggiato, corroso o con perdite

X

X

 

b)

Dispositivo di spurgo non funzionante

X

X

 

c)

Serbatoio fissato male o montaggio difettoso

 

X

 

1.1.10.

Dispositivo servofreno, cilindro principale del freno (sistemi idraulici)

a)

Dispositivo servofreno difettoso o inefficace

 

X

 

b)

Difetti o perdite del cilindro principale

 

X

X

c)

Cilindro principale fissato male

 

X

X

d)

Liquido del freno insufficiente

X

X

 

e)

Mancanza del tappo del serbatoio del cilindro principale del freno

X

 

 

f)

Indicatore del liquido del freno acceso o difettoso

X

 

 

g)

Funzionamento difettoso del dispositivo di allarme per il livello del liquido

X

 

 

1.1.11.

Condotti rigidi dei freni

a)

Rischio imminente di guasto o di rottura

 

X

X

b)

Perdite nei condotti o nei collegamenti

 

X

X

c)

Condotti danneggiati o eccessivamente corrosi

 

X

X

d)

Cattiva installazione dei condotti

X

X

 

1.1.12.

Tubi flessibili dei freni

a)

Rischio imminente di guasto o di rottura

 

X

X

b)

Tubi danneggiati, con punti di attrito, ritorti o troppo corti

X

X

 

c)

Perdite nei tubi o nei collegamenti

 

X

X

d)

Eccessivo rigonfiamento dei tubi sotto pressione

 

X

X

e)

Tubi porosi

 

X

 

1.1.13.

Guarnizioni e pastiglie per freni

a)

Eccessiva usura di guarnizioni o pastiglie

 

X

X

b)

Guarnizioni o pastiglie sporche (olio, grasso, ecc.)

 

X

X

c)

Assenza di guarnizioni o pastiglie

 

 

X

1.1.14.

Tamburi dei freni, dischi dei freni

a)

Tamburi o dischi fortemente usurati, corrosi, graffiati o con incrinature o rotture o altri difetti che compromettono la sicurezza

 

X

X

b)

Tamburi o dischi sporchi (olio, grasso, ecc.)

 

X

 

c)

Mancanza di tamburi o dischi

 

 

X

d)

Fissazione difettosa del disco portafreno

 

X

 

1.1.15.

Cavi dei freni, tiranteria

a)

Cavi danneggiati o flessi

 

X

X

b)

Usura o corrosione fortemente avanzata di un componente

 

X

X

c)

Cavo, tirante o giunto non sicuro

 

X

 

d)

Fissazione dei cavi difettosa

 

X

 

e)

Impedimento al libero movimento del sistema frenante

 

X

 

f)

Anomalie nel movimento della tiranteria a seguito di imperfetta regolazione o di eccessiva usura

 

X

 

1.1.16.

Cilindri dei freni (compresi i freni a molla e a cilindri idraulici)

a)

Cilindri incrinati o danneggiati

 

X

X

b)

Perdite nei cilindri

 

X

X

c)

Cilindri fissati male o montaggio difettoso

 

X

X

d)

Cilindri fortemente corrosi

 

X

X

e)

Corsa insufficiente o eccessiva del cilindro

 

X

X

f)

Rivestimento di protezione contro la polvere (cappuccio parapolvere) mancante o fortemente danneggiato

X

X

 

1.1.17.

Correttore automatico di frenatura in funzione del carico

a)

Giunzione difettosa

 

X

 

b)

Imperfetta regolazione della giunzione

 

X

 

c)

Correttore grippato o non funzionante

 

X

X

d)

Correttore mancante

 

 

X

e)

Targhetta dei dati mancante

X

 

 

f)

Dati illeggibili o non conformi ai requisiti (1)

X

 

 

1.1.18.

Dispositivi e indicatori di regolazione

a)

Dispositivo danneggiato, grippato o che presenta un movimento anormale, un’eccessiva usura o un’imperfetta regolazione

 

X

 

b)

Dispositivo difettoso

 

X

 

c)

Dispositivo montato o sostituito in modo scorretto

 

X

 

1.1.19.

Sistema ausiliario di frenatura (se installato o necessario)

a)

Montaggio o accoppiatori difettosi

X

X

 

b)

Sistema chiaramente difettoso o mancante

 

X

 

1.1.20.

Azionamento automatico dei freni del rimorchio

Il freno del rimorchio non è azionato automaticamente quando il collegamento è disinserito

 

 

X

1.1.21.

Sistema di frenatura completo

a)

Altri dispositivi del sistema (come la pompa antigelo, l’essiccatore d’aria, ecc.) danneggiati esternamente o fortemente corrosi, tanto da compromettere il funzionamento del sistema di frenatura

 

X

X

b)

Eccessive perdite di aria o di liquido antigelo

X

X

 

c)

Fissaggio o montaggio difettoso di un qualsiasi componente

 

X

 

d)

Riparazione o modifica inadeguata di un qualsiasi componente (1)

 

X

X

1.1.22.

Collegamenti di prova (se installati o obbligatori)

a)

Mancanti

 

X

 

b)

Danneggiati, inutilizzabili o con perdite

X

X

 

1.2.

Prestazioni ed efficienza del freno di servizio

1.2.1.

Prestazioni

a)

Sforzo di frenatura inadeguato su una o più ruote

 

X

X

b)

Sforzo di frenatura della ruota meno frenata dell’asse inferiore al 70 % dello sforzo massimo dell’altra ruota. In caso di prova di frenatura su strada, eccessiva deviazione del veicolo rispetto a una linea retta

 

X

X

c)

Frenatura non gradualmente moderabile (blocco)

 

X

 

d)

Tempo di risposta alla frenatura troppo lungo su una qualsiasi ruota

 

X

 

e)

Fluttuazione eccessiva dello sforzo di frenatura durante ciascun giro completo della ruota

 

X

 

1.2.2.

Efficienza

Non si ottiene almeno il seguente valore minimo: —

 

Veicoli immatricolati per la prima volta dopo l’entrata in vigore della presente direttiva:

Categoria N1: 50 %

Categoria M1: 58 %

Categorie M2 e M3: 50 %

Categorie N2 e N3: 50 %

Categorie O2 (XX) (3), O3 e O4:

per semirimorchi: 45 %

per i rimorchi: 50 %

 

Veicoli immatricolati per la prima volta prima dell’entrata in vigore della presente direttiva:

 

Categoria N1: 45 %

 

Categorie M1, M2 e M3: 50 % (2)

 

Categorie N2 e N3: 43 % (3)

 

Categorie O2 (XX) (3), O3 e O4: 40 % (4)

 

Altre categorie (XX) (3):

Categorie L (entrambi i freni):

Categoria L1e: 42 %

Categorie L2e, L6e: 40 %

Categoria L3e: 50 %

Categoria L4e: 46 %

Categorie L5e, L7e: 44 %

Categorie L (freno della ruota posteriore):

tutte le categorie: 25 %

 

X

X

1.3.

Prestazioni ed efficienza del freno di soccorso (se basato su sistema separato)

1.3.1.

Prestazioni

a)

Sforzo di frenatura inadeguato su una o più ruote

 

X

X

b)

Sforzo di frenatura della ruota meno frenata dell’asse inferiore al 70 % dello sforzo massimo dell’altra ruota. In caso di prova di frenatura su strada, eccessiva deviazione del veicolo rispetto a una linea retta

 

X

X

c)

Frenatura non gradualmente moderabile (blocco)

 

X

X

1.3.2.

Efficienza

Uno sforzo di frenata inferiore al 50 % (5) delle prestazioni del freno di servizio di cui al punto 1.2.2 in relazione alla massa massima autorizzata o, per i semirimorchi, alla somma dei carichi autorizzati per asse

(fatta eccezione per le categorie L1e e L3e)

 

X

X

1.4.

Prestazioni ed efficienza del freno a mano (di stazionamento)

1.4.1.

Prestazioni

Freno non funzionante su un lato o in caso di prova di frenatura su strada, eccessiva deviazione del veicolo rispetto a una linea retta

 

X

X

1.4.2.

Efficienza

Non si ottiene almeno per tutti i veicoli un coefficiente di frenatura del 16 % in relazione alla massa massima autorizzata o, per i veicoli a motore, del 12 % in relazione alla massa massima combinata autorizzata del veicolo, a seconda di quale sia il valore più elevato

(fatta eccezione per le categorie L1e e L3e)

 

X

X

1.5.

Prestazioni del sistema di frenatura elettronico

a)

Efficienza non moderabile (non si applica a sistemi di freno sullo scarico)

 

X

 

b)

Sistema non funzionante

 

X

 

1.6.

Sistema antibloccaggio (ABS)

a)

Cattivo funzionamento del dispositivo di allarme

 

X

 

b)

Il dispositivo di allarme indica che il funzionamento del sistema è difettoso

 

X

 

c)

Sensori di velocità della ruota mancanti o danneggiati

 

X

 

d)

Cablatura danneggiata

 

X

 

e)

Altri componenti mancanti o danneggiati

 

X

 

1.7.

Sistema di frenatura elettronica (EBS)

a)

Cattivo funzionamento del dispositivo di allarme

 

X

 

b)

Il dispositivo di allarme indica che il funzionamento del sistema è difettoso

 

X

 

2.   STERZO

2.1.

Stato meccanico

2.1.1.

Stato dello sterzo

a)

Ruvidezza di funzionamento della scatola

 

X

 

b)

Albero dello sterzo torto o scanalature consumate

 

X

X

c)

Usura eccessiva dell’albero dello sterzo

 

X

X

d)

Gioco eccessivo dell’albero dello sterzo

 

X

X

e)

Perdite

X

X

 

2.1.2.

Fissaggio dell’alloggiamento della scatola dello sterzo

a)

Scatola dello sterzo non adeguatamente fissata al telaio

 

X

X

b)

Fori di fissaggio oblunghi sul telaio

 

X

X

c)

Bulloni di fissaggio mancanti o rotti

 

X

X

d)

Rottura dell’alloggiamento della scatola dello sterzo

 

X

X

2.1.3.

Stato degli organi di sterzo

a)

Movimento relativo tra componenti che richiede un intervento di riparazione

 

X

X

b)

Eccessiva usura a livello dei giunti

 

X

X

c)

Rottura o deformazione di uno dei componenti

 

X

X

d)

Assenza del bloccasterzo

 

X

 

e)

Scorretto allineamento di componenti (ad esempio tirante trasversale o asta di accoppiamento)

 

X

 

f)

Modifiche o riparazioni inadeguate

 

X

X

g)

Coperchio antipolvere mancante, danneggiato o gravemente deteriorato

X

X

 

2.1.4.

Azionamento degli organi di sterzo

a)

Parte mobile dello sterzo a contatto con una parte fissa del telaio

 

X

 

b)

Limitatore di corsa dello sterzo assente o fuori uso

 

X

 

2.1.5.

Servosterzo

a)

Perdite di liquidi

 

X

X

b)

Liquido insufficiente

X

X

 

c)

Meccanismo non funzionante

 

X

X

d)

Meccanismo rotto o fissato male

 

X

X

e)

Componenti mal allineati o in attrito con altri

 

X

X

f)

Modifiche o riparazioni inadeguate

 

X

X

g)

Cavi/flessibili danneggiati o eccessivamente corrosi

 

X

X

2.2.

Volante, colonna e barra

2.2.1.

Stato del volante/della barra

a)

Movimento relativo tra volante e colonna indicante un fissaggio inadeguato

 

X

 

b)

Assenza di dispositivo di ritenuta sul mozzo del volante

 

X

X

c)

Rottura o cattiva fissazione del mozzo, della corona o delle razze del volante

 

X

X

2.2.2.

Colonna/forcelle dello sterzo

a)

Movimento eccessivo del centro del volante verso l’alto o il basso

 

X

 

b)

Movimento eccessivo della parte superiore della colonna in rapporto all’asse della stessa

 

X

 

c)

Raccordo flessibile deteriorato

 

X

 

d)

Fissaggio difettoso

 

X

X

e)

Modifiche o riparazioni inadeguate

 

 

X

2.3.

Gioco dello sterzo

Gioco eccessivo dello sterzo (ad esempio il movimento da un punto della corona superiore a un quinto del diametro del volante o non conforme ai requisiti) (1)

 

X

X

2.4.

Allineamento delle ruote (X) (2)

L’allineamento non è conforme ai dati o requisiti del costruttore del veicolo (1)

X

X

 

2.5.

Asse sterzante del rimorchio

a)

Componenti incrinati o danneggiati

 

X

X

b)

Gioco eccessivo

 

X

X

c)

Fissaggio difettoso

 

X

X

2.6.

Servosterzo elettrico (EPS)

a)

L’indicatore di guasto (MIL) del sistema EPS indica un qualsiasi tipo di malfunzionamento del sistema

 

X

 

b)

Incoerenza tra l’angolo del volante e l’angolo delle ruote

 

X

X

c)

Servosterzo non funzionante

 

X

 

3.   VISIBILITÀ

3.1.

Campo di visibilit

Ostacoli nel campo visivo del conducente che incidono materialmente sulla visibilità in avanti o sui lati

X

X

 

3.2.

Stato dei vetri

a)

Vetro, o pannello trasparente (se autorizzato), graffiato o scolorito

X

X

 

b)

Vetro o pannello trasparente (comprese le pellicole riflettenti o colorate) non conformi alle specifiche dei requisiti (1) (XX) (3)

X

X

 

c)

Vetro o pannello trasparente in condizioni inaccettabili

 

X

X

3.3.

Specchietti o dispositivi retrovisori

a)

Specchietto o dispositivo mancanti o non montati conformemente ai requisiti (1)

X

X

 

b)

Specchietto o dispositivo non funzionanti, danneggiati, fissati male o in modo non sicuro

X

X

 

3.4.

Tergicristallo del parabrezza anteriore

a)

Spazzole non funzionanti o assenti

 

X

 

b)

Lama del tergicristallo assente o chiaramente non funzionante

X

X

 

3.5.

Lavacristalli

Lavacristalli non adeguatamente funzionanti

X

X

 

3.6.

Sistema antiappannamento (X) (2)

Sistema non operativo o chiaramente difettoso

X

 

 

4.   LUCI, RIFLETTORI E CIRCUITO ELETTRICO

4.1.

Fari

4.1.1.

Stato e funzionamento

a)

Luce o sorgente luminosa difettosa o mancante

X

X

 

b)

Sistema difettoso o mancante (riflettori e lenti)

X

X

 

c)

Luci fissate male

 

X

 

4.1.2.

Orientamento

L’orientamento del faro non rientra nei limiti fissati dai requisiti (1)

 

X

 

4.1.3.

Accensione

a)

L’accensione non è conforme ai requisiti (1) (numero di fari accesi contemporaneamente)

X

X

 

b)

Malfunzionamento del dispositivo di accensione

 

X

 

4.1.4.

Rispetto dei requisiti (1)

a)

La luce, il colore emesso, la posizione o l’intensità non sono conformi ai requisiti (1)

X

X

 

b)

Prodotti sulle lenti o sulle sorgenti luminose che riducono chiaramente l’intensità della luce o modificano il colore emesso

X

X

 

c)

Sorgente luminosa o luce non compatibili

 

X

 

4.1.5.

Sistemi per regolare l’inclinazione (se obbligatori)

a)

Dispositivo non funzionante

 

X

 

b)

Il dispositivo manuale non può essere azionato dal sedile del conducente

 

X

 

4.1.6.

Dispositivo tergifari (se obbligatorio)

Dispositivo non funzionante

X

X

 

4.2.

Luci di posizione anteriori e posteriori, luci laterali e luci d’ingombro

4.2.1.

Stato e funzionamento

a)

Sorgente di luce difettosa

 

X

 

b)

Lenti difettose

 

X

 

c)

Luci fissate male

X

X

 

4.2.2

Accensione

a)

L’accensione non è conforme ai requisiti (1)

X

X

 

b)

Malfunzionamento del dispositivo di accensione

 

X

 

4.2.3.

Rispetto dei requisiti (1)

a)

La luce, il colore emesso, la posizione o l’intensità non sono conformi ai requisiti (1)

X

X

 

b)

Prodotti sulle lenti o sulle sorgenti luminose che riducono e l’intensità della luce o modificano il colore emesso

X

X

 

4.3.

Luci di arresto

4.3.1.

Stato e funzionamento

a)

Sorgente di luce difettosa

X

X

X

b)

Lenti difettose

X

X

 

c)

Luci fissate male

X

X

 

4.3.2.

Accensione

a)

L’accensione non è conforme ai requisiti (1)

X

X

X

b)

Malfunzionamento del dispositivo di accensione

 

X

 

4.3.3.

Rispetto dei requisiti (1)

La luce, il colore emesso, la posizione o l’intensità non sono conformi ai requisiti (1)

X

X

 

4.4.

Indicatori luminosi di direzione e di emergenza

4.4.1.

Stato e funzionamento

a)

Sorgente di luce difettosa

X

X

 

b)

Lenti difettose

X

X

 

c)

Luci fissate male

X

X

 

4.4.2.

Accensione

L’accensione non è conforme ai requisiti (1)

X

X

 

4.4.3.

Rispetto dei requisiti (1)

La luce, il colore emesso, la posizione o l’intensità non sono conformi ai requisiti (1)

X

X

 

4.4.4.

Frequenza di lampeggiamento

La velocità di lampeggio non è conforme ai requisiti (1)

X

X

 

4.5.

Proiettore fendinebbia anteriore e faro antinebbia posteriore

4.5.1.

Stato e funzionamento

a)

Sorgente di luce difettosa

X

X

 

b)

Lenti difettose

X

X

 

c)

Luci fissate male

X

X

 

4.5.2.

Allineamento (X) (2)

Il proiettore fendinebbia anteriore mostra un errato allineamento orizzontale quando il fascio luminoso presenta una linea di demarcazione

X

X

 

4.5.3.

Accensione

L’accensione non è conforme ai requisiti (1)

X

X

 

4.5.4.

Rispetto dei requisiti (1)

a)

La luce, il colore emesso, la posizione o l’intensità non sono conformi ai requisiti (1)

 

X

 

b)

Il sistema non funziona conformemente ai requisiti (1)

X

X

 

4.6.

Fari di retromarcia

4.6.1.

Stato e funzionamento

a)

Sorgente di luce difettosa

X

 

 

b)

Lenti difettose

X

 

 

c)

Luci fissate male

X

X

 

4.6.2.

Rispetto dei requisiti (1)

a)

La luce, il colore emesso, la posizione o l’intensità non sono conformi ai requisiti (1)

X

X

 

b)

Il sistema non funziona conformemente ai requisiti (1)

X

X

 

4.6.3.

Accensione

L’accensione non è conforme ai requisiti (1)

X

X

 

4.7.

Dispositivo di illuminazione della targa posteriore

4.7.1.

Stato e funzionamento

a)

Il dispositivo emette luce all’indietro

X

X

 

b)

Sorgente di luce difettosa

X

X

 

c)

Luci fissate male

X

X

 

4.7.2.

Rispetto dei requisiti (1)

Il sistema non funziona conformemente ai requisiti (1)

X

 

 

4.8.

Catarifrangenti, evidenziatori (retroriflettenti) e targhette marcatrici posteriori

4.8.1.

Stato

a)

Catarifrangenti difettosi o danneggiati

X

X

 

b)

Catarifrangente fissato in modo non sicuro

X

X

 

4.8.2.

Rispetto dei requisiti (1)

Il dispositivo, il colore riflesso o la posizione non sono conformi ai requisiti (1)

X

X

 

4.9.

Spie obbligatorie per l’impianto di illuminazione

4.9.1.

Stato e funzionamento

Non funzionanti

X

X

 

4.9.2.

Rispetto dei requisiti (1)

Non conformi ai requisiti (1)

X

 

 

4.10.

Collegamenti elettrici tra il veicolo trainante e il rimorchio o il semirimorchio

a)

Componenti fissati in modo non sicuro

X

X

 

b)

Isolamento danneggiato o deteriorato

X

X

 

c)

Connessioni elettriche del rimorchio o del veicolo trainante non correttamente funzionanti

 

X

X

4.11.

Circuito elettrico

a)

Cavi collegati in modo non sicuro o non fissati adeguatamente

X

X

X

b)

Cavi deteriorati

X

X

X

c)

Isolamento danneggiato o deteriorato

X

X

X

4.12.

Fari e catarifrangenti non obbligatori (X) (2)

a)

Faro/catarifrangente montato in modo non conforme ai requisiti (1)

X

X

 

b)

Funzionamento del faro non conforme ai requisiti (1)

X

X

 

c)

Faro/catarifrangente fissato male

X

X

 

4.13.

Batteria(e)

a)

Cattivo fissaggio

X

X

 

b)

Perdite

X

X

 

c)

Interruttore difettoso (se obbligatorio)

 

X

 

d)

Fusibili difettosi (se obbligatori)

 

X

 

e)

Raffreddamento non adeguato (se obbligatorio)

 

X

 

5.   ASSI, RUOTE, PNEUMATICI E SOSPENSIONI

5.1.

Assi

5.1.1.

Assi

a)

Asse spezzato o deformato

 

 

X

b)

Asse scorrettamente fissato al veicolo

 

X

X

c)

Modifiche o riparazioni inadeguate

 

X

X

5.1.2.

Fuselli

a)

Fusello rotto

 

 

X

b)

Usura eccessiva del perno e/o delle boccole

 

X

X

c)

Movimento eccessivo tra fusello e traversa dell’asse

 

X

X

d)

Gioco del fusello nell’asse

 

X

X

5.1.3.

Cuscinetti delle ruote

a)

Gioco eccessivo in un cuscinetto della ruota

 

X

X

b)

Cuscinetto fissato in modo eccessivo, bloccato

 

X

X

5.2.

Ruote e pneumatici

5.2.1.

Mozzo della ruota

a)

Dadi o viti della ruota mancanti o allentati

 

X

X

b)

Mozzo usurato o danneggiato

 

X

X

5.2.2.

Ruote

a)

Eventuali rotture o problemi di saldatura

 

 

X

b)

Anelli di tenuta dei pneumatici non adeguatamente fissati

 

X

X

c)

Ruota fortemente deformata o usurata

 

X

X

d)

Tipo o dimensioni della ruota non conformi ai requisiti (1) con rischi per la sicurezza stradale

 

X

 

5.2.3.

Pneumatici

a)

Dimensioni, capacità di carico, marchio di omologazione o indice di velocità del pneumatico non conformi ai requisiti (1) con rischi per la sicurezza stradale

 

X

X

b)

Pneumatici di dimensioni differenti sullo stesso asse o su due ruote gemelle

 

X

 

c)

Pneumatici di costruzione differente (radiale/diagonale)

 

X

 

d)

Danni o tagli gravi sul pneumatico

 

X

X

e)

Profondità del battistrada non conforme ai requisiti (1)

 

X

X

f)

Pneumatico in attrito con altri componenti

X

X

 

g)

Pneumatici riscolpiti non conformi ai requisiti (1)

 

X

X

h)

Sistema di controllo della pressione difettoso o chiaramente non funzionante

X

X

 

5.3.

Sistema di sospensioni

5.3.1.

Molle e stabilizzatori

a)

Molle fissate male al telaio o all’asse

 

X

X

b)

Componente di una molla rotto o danneggiato

 

X

X

c)

Molla mancante

 

X

X

d)

Modifiche o riparazioni inadeguate

 

X

X

5.3.2.

Ammortizzatori

a)

Ammortizzatori fissati male al telaio o all’asse

X

X

 

b)

Ammortizzatore danneggiato che evidenzia segni di gravi perdite o difetti

 

X

 

5.3.2.1.

Prova dell’efficienza ammortizzante (X) (2)

a)

Differenze significative tra destra e sinistra

 

X

 

b)

Mancato raggiungimento dei valori minimi

 

X

 

5.3.3.

Tubi di torsione, puntoni articolati, forcelle e bracci della sospensione

a)

Componenti fissati male al telaio o all’asse

 

X

X

b)

Componente danneggiato, rotto o eccessivamente corroso.

 

X

X

c)

Modifiche o riparazioni inadeguate

 

X

X

5.3.4.

Attacchi sospensioni

a)

Usura eccessiva del perno e/o delle boccole o a livello dei giunti delle sospensioni

 

X

X

b)

Coperchio antipolvere mancante o gravemente deteriorato

X

X

 

5.3.5.

Sospensioni pneumatiche

a)

Sistema inutilizzabile

 

 

X

b)

Un qualsiasi componente danneggiato, modificato o deteriorato in modo tale da compromettere il funzionamento del sistema

 

X

X

c)

Perdita udibile dal sistema

 

X

 

6.   TELAIO ED ELEMENTI FISSATI AL TELAIO

6.1.

Telaio o cassone ed elementi fissati al telaio

6.1.1.

Stato generale

a)

Rottura o deformazione di un longherone o traversa

 

X

X

b)

Placche di rinforzo o elementi di fissaggio montati male

 

X

X

c)

Eccessiva corrosione che mette a repentaglio la rigidità dell’insieme

 

X

X

6.1.2.

Tubi di scappamento e silenziatori

a)

Sistema di scappamento fissato male o con perdite

 

X

 

b)

Penetrazione di fumi nella cabina o abitacolo del veicolo

 

X

X

6.1.3.

Serbatoi e tubi per carburante (tra cui serbatoio e tubi del carburante di riscaldamento)

a)

Serbatoi e tubi fissati male

 

X

X

b)

Perdita di carburante o tappo del carburante mancante o difettoso

 

X

X

c)

Tubi danneggiati o con punti di attrito

X

X

 

d)

Rubinetto a maschio del carburante (se richiesto) non funzionante correttamente

 

X

 

e)

Rischio di incendio dovuto a:

perdita di carburante

scarsa protezione del serbatoio o del sistema di scappamento

stato del compartimento motore

 

X

X

f)

Sistemi GPL/GNC o a idrogeno non conformi ai requisiti (1)

 

X

X

6.1.4.

Paraurti, protezioni laterali e dispositivi posteriori antincastro

a)

Elementi fissati male o danneggiati in modo tale da poter causare ferite in caso di contatto

 

X

X

b)

Dispositivi chiaramente non conformi ai requisiti (1)

X

X

 

6.1.5.

Supporto della ruota di scorta (se montato sul veicolo)

a)

Supporto in condizioni non adeguate

X

 

 

b)

Supporto rotto o fissato male

 

X

 

c)

Ruota di scorta non fissata adeguatamente al supporto e a rischio di distacco

 

X

X

6.1.6.

Dispositivi di accoppiamento e attrezzatura di rimorchio

a)

Componenti incrinati, difettosi o danneggiati

 

X

X

b)

Usura eccessiva di un componente

 

X

X

c)

Fissaggio difettoso

 

X

X

d)

Dispositivi di sicurezza mancanti o dal funzionamento difettoso

 

X

 

e)

Eventuali indicatori non funzionanti

 

X

 

f)

Targa di immatricolazione o luci non visibili (quando non utilizzate)

X

X

 

g)

Modifiche o riparazioni inadeguate

 

X

X

6.1.7.

Trasmissione

a)

Bulloni mancanti o allentati

 

X

X

b)

Usura eccessiva dei cuscinetti dell’albero di trasmissione

 

X

X

c)

Usura eccessiva dei giunti universali

 

X

X

d)

Raccordi flessibili deteriorati

 

X

X

e)

Albero danneggiato o incrinato

 

X

 

f)

Alloggiamento dei cuscinetti rotto o mal fissato

 

X

X

g)

Coperchio antipolvere mancante o gravemente deteriorato

X

X

 

h)

Modifica illegale della trasmissione

 

X

 

6.1.8.

Castelli motore

Castelli deteriorati, chiaramente e pesantemente danneggiati, montati male o rotti

 

X

X

6.1.9.

Prestazioni del motore

a)

Unità di controllo modificata illegalmente

 

X

 

b)

Motore modificato illegalmente

 

X

 

6.2.

Cabina e carrozzeria

6.2.1.

Stato

a)

Pannello o elemento montati male o danneggiati in modo tale da poter causare ferite

 

X

X

b)

Montante fissato male

 

X

X

c)

Ingresso di fumi del motore o di scarico

 

X

X

d)

Modifiche o riparazioni inadeguate

 

X

X

6.2.2.

Fissaggio

a)

Carrozzeria o cabina fissati in modo inadeguato

 

X

X

b)

Carrozzeria o cabina chiaramente mal centrate sul telaio

 

X

 

c)

Carrozzeria o cabina non fissate o fissate male al telaio o alle traverse

 

X

X

d)

Eccessiva corrosione nei punti di fissaggio sulla carrozzeria autoportante

 

X

X

6.2.3.

Porte e serrature

a)

Una porta non si apre o si chiude in modo adeguato

 

X

 

b)

Vi è il rischio che una porta si apra improvvisamente o che non resti chiusa

 

X

X

c)

Porte, cerniere, serrature, montanti mancanti, mal fissati o deteriorati

X

X

 

6.2.4.

Pavimento

Pavimento mal fissato o fortemente deteriorato

 

X

X

6.2.5.

Sedile del conducente

a)

Sedile mal fissato o con struttura difettosa

 

X

X

b)

Meccanismo di regolazione non correttamente funzionante

 

X

X

6.2.6.

Altri sedili

a)

Sedili difettosi o fissati male

X

X

 

b)

Sedili fissati in modo non conforme ai requisiti (1)

X

X

 

6.2.7.

Comandi di guida

Un qualsiasi comando essenziale per una condotta sicura del veicolo non funziona correttamente

 

X

X

6.2.8.

Gradini della cabina

a)

Gradino o anello del gradino fissati male

X

X

 

b)

Gradini o anelli in uno stato tale da poter provocare ferite agli utilizzatori

 

X

 

6.2.9.

Altri dispositivi e attrezzature interne ed esterne

a)

Fissazione difettosa di altri dispositivi o attrezzature

 

X

 

b)

Funzionamento di altri dispositivi o attrezzature non conforme ai requisiti (1)

X

X

 

c)

Perdite dall’impianto idraulico

X

X

 

6.2.10.

Parafanghi (ali), dispositivi antispruzzi

a)

Mancanti, fissati male o fortemente corrosi

X

X

 

b)

Distanza insufficiente dalla ruota

X

X

 

c)

Non conformi ai requisiti (1)

X

X

 

7.   ALTRI EQUIPAGGIAMENTI

7.1.

Cinture di sicurezza/fibbie e sistemi di ritenuta

7.1.1.

Sicurezza di montaggio di cinture di sicurezza/fibbie

a)

Punto di ancoraggio fortemente deteriorato

 

X

X

b)

Ancoraggio fissato male

 

X

X

7.1.2.

Stato delle cinture di sicurezza/fibbie

a)

Cintura di sicurezza obbligatoria mancante o non montata

 

X

 

b)

Cintura di sicurezza danneggiata

X

X

 

c)

Cintura di sicurezza non conforme ai requisiti (1)

X

X

 

d)

Fibbia della cintura di sicurezza danneggiata o non correttamente funzionante

 

X

 

e)

Riavvolgitore della cintura di sicurezza danneggiato o non correttamente funzionante

 

X

 

7.1.3.

Limitatore di carico della cintura di sicurezza

Limitatore di carico chiaramente mancante o non adatto al veicolo

 

X

 

7.1.4.

Pretensionatori per le cinture di sicurezza

Pretensionatore chiaramente mancante o non adatto al veicolo

 

X

 

7.1.5.

Airbag

a)

Airbag chiaramente mancante o non adatto al veicolo

 

X

 

b)

Airbag chiaramente non funzionante

 

X

 

7.1.6.

Sistemi SRS

L’indicatore di guasto del sistema SRS indica un qualsiasi tipo di malfunzionamento del sistema

 

X

 

7.2.

Estintore (X) (2)

a)

Mancante

 

X

 

b)

Non conforme ai requisiti (1)

X

X

 

7.3.

Serrature e dispositivi antifurto

a)

Dispositivo antifurto non funzionante

X

 

 

b)

Il dispositivo entra in funzione o si blocca inopinatamente

 

X

X

7.4.

Triangolo di segnalazione (se richiesto)(X) (2)

a)

Mancante o incompleto

X

 

 

b)

Non conforme ai requisiti (1)

X

 

 

7.5.

Cassetta di pronto soccorso (se richiesta)(X) (2)

Mancante, incompleta o non conforme ai requisiti (1)

X

 

 

7.6.

Cunei da ruota (zeppe) (se richiesti)(X) (2)

Mancanti o non in buone condizioni

X

X

 

7.7.

Segnalatore acustico

a)

Non funzionante

X

X

 

b)

Comando fissato male

X

 

 

c)

Non conforme ai requisiti (1)

X

X

 

7.8.

Tachimetro

a)

Non montato conformemente ai requisiti (1)

X

X

 

b)

Non funzionante

X

X

 

c)

Non illuminato

X

X

 

7.9.

Tachigrafo (se montato/richiesto)

a)

Non montato conformemente ai requisiti (1)

X

X

 

b)

Non funzionante

 

X

 

c)

Sigilli mancanti o difettosi

 

X

 

d)

Targhetta di calibratura mancante, illeggibile o scaduta

 

X

 

e)

Evidente manomissione o manipolazione

 

X

 

f)

Dimensioni dei pneumatici non compatibili con i parametri di calibratura

 

X

 

7.10.

Limitatore di velocità (se montato/richiesto)

a)

Non montato conformemente ai requisiti (1)

X

X

 

b)

Chiaramente non funzionante

 

X

 

c)

Velocità impostata scorretta (se verificata)

 

X

 

d)

Sigilli mancanti o difettosi

 

X

 

e)

Targhetta di calibratura mancante, illeggibile o scaduta

 

X

 

f)

Dimensioni dei pneumatici non compatibili con i parametri di calibratura

 

X

 

7.11.

Contachilometri se disponibile (X) (2)

a)

Manomissione evidente (frode)

X

X

 

b)

Chiaramente non funzionante

X

X

 

7.12.

Controllo elettronico della stabilità (ESC) (se montato/richiesto)

a)

Sensori di velocità della ruota mancanti o danneggiati

 

X

 

b)

Cablatura danneggiata

 

X

 

c)

Altri componenti mancanti o danneggiati

 

X

 

d)

Commutatore danneggiato o non funzionante in modo corretto

 

X

 

e)

L’indicatore di guasto del sistema ESC indica un qualsiasi tipo di malfunzionamento del sistema

 

X

 

8.   EFFETTI NOCIVI

8.1.

Rumori

8.1.1.

Sistema di protezione dal rumore

a)

Livelli di rumore superiori a quelli consentiti dai requisiti (1)

 

X

 

b)

Un qualsiasi elemento del sistema di protezione dal rumore è fissato male, potrebbe staccarsi, è danneggiato, montato in modo scorretto, mancante o chiaramente modificato in modo tale da avere conseguenze negative a livello di rumore

 

X

X

8.2.

Emissioni di gas di scarico

8.2.1.

Emissioni dei motori a benzina

8.2.1.1.

Sistema di controllo delle emissioni di gas di scarico

a)

Dispositivo di controllo delle emissioni installato dal costruttore mancante, modificato o chiaramente difettoso.

X

X

 

b)

Perdite che potrebbero incidere sulle misurazioni delle emissioni

 

X

 

8.2.1.2.

Emissioni gassose

a)

Le emissioni gassose superano i livelli specifici indicati dal costruttore

 

X

 

b)

Oppure, se queste informazioni non sono disponibili, le emissioni di CO superano:

i)

per i veicoli non controllati tramite un sistema avanzato di controllo delle emissioni,

4,5 %, o

3,5 %

a seconda della data di prima immatricolazione o circolazione di cui ai requisiti (1);

ii)

per i veicoli controllati tramite un sistema avanzato di controllo delle emissioni,

con il motore al minimo: 0,5 %

con il motore al minimo accelerato: 0,3 %

oppure

con il motore al minimo: 0,3 % (6)

con il motore al minimo accelerato: 0,2 %

a seconda della data di prima immatricolazione o circolazione di cui ai requisiti (1)

 

X

 

c)

Lambda superiore a 1 ± 0,03 o non conforme alle specifiche del costruttore

 

X

 

d)

Dal dispositivo OBD risultano disfunzioni significative

 

X

 

8.2.2.

Emissioni dei motori diesel

8.2.2.1.

Sistema di controllo delle emissioni di gas di scarico

a)

Dispositivo di controllo delle emissioni installato dal costruttore mancante o chiaramente difettoso

X

X

 

b)

Perdite che potrebbero incidere sulle misurazioni delle emissioni

 

X

 

8.2.2.2.

Opacit

I veicoli immatricolati o messi in circolazione prima del 1o gennaio 1980 sono esentati da tale requisito

a)

Per i veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo la data indicata dai requisiti (1) l’opacità supera il livello indicato sulla targhetta apposta dal costruttore sul veicolo

 

X

 

b)

Se tali informazioni non sono disponibili o i requisiti (1) non consentono l’utilizzazione di valori di riferimento,

per motori ad aspirazione naturale: 2,5 m-1,

per motori a turbocompressione: 3,0 m-1,

oppure, per i veicoli identificati nei requisiti (1) o immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo la data indicata nei requisiti (1)1,5 m-1  (7)

 

X

 

8.3.

Soppressione delle interferenze elettromagnetiche

Interferenza radio (X) (2)

Mancato rispetto di uno qualsiasi dei requisiti (1)

X

 

 

8.4.

Altri elementi relativi all’ambiente

8.4.1.

Perdite di liquidi

Qualsiasi perdita anormale di liquidi che potrebbe danneggiare l’ambiente o mettere a repentaglio la sicurezza di altri utenti della strada

 

X

X

9.   CONTROLLI SUPPLEMENTARI PER VEICOLI DELLE CATEGORIE M2 E M3 ADIBITI AL TRASPORTO DI PASSEGGERI

9.1.

Porte

9.1.1.

Porte di entrata e di uscita

a)

Funzionamento difettoso

 

X

 

b)

Stato di deterioramento

X

X

 

c)

Comando di emergenza difettoso

 

X

 

d)

Comando a distanza delle porte o dispositivi di segnalazione difettosi

 

X

 

e)

Non conformi ai requisiti (1)

X

X

 

9.1.2.

Uscite di emergenza

a)

Funzionamento difettoso

 

X

 

b)

Indicazione delle uscite di emergenza mancante o illeggibile

X

X

 

c)

Assenza del martello per rompere i vetri

 

X

 

d)

Non conformi ai requisiti (1)

X

X

 

9.2.

Sistema antiappannante e di sbrinamento (X) (2)

a)

Funzionamento difettoso

X

X

 

b)

Emissione di gas tossici o di scarico nella cabina di guida o nell’abitacolo

 

X

X

c)

Sbrinamento difettoso (se obbligatorio)

 

X

 

9.3.

Sistema di aerazione o riscaldamento (X) (2)

a)

Funzionamento difettoso

X

X

 

b)

Emissione di gas tossici o di scarico nella cabina di guida o nell’abitacolo

 

X

X

9.4.

Sedili

9.4.1.

Sedili dei passeggeri (inclusi sedili per il personale di accompagnamento)

a)

Sedili difettosi o fissati male

X

X

 

b)

Gli strapuntini (se consentiti) non funzionano automaticamente

X

X

 

c)

Non conforme ai requisiti (1)

X

X

 

9.4.2.

Sedile del conducente (requisiti supplementari)

a)

Dispositivi speciali (ad esempio protezione antiriflesso) difettosi

X

X

 

b)

Protezione del conducente fissata male o non conforme ai requisiti (1)

X

X

 

9.5.

Illuminazione interna e indicazioni dei percorsi (X) (2)

Dispositivi difettosi o non conformi ai requisiti (1)

X

X

 

9.6.

Corridoi, spazi per passeggeri in piedi

a)

Pavimento fissato male

 

X

X

b)

Corrimani o maniglie difettosi

X

X

 

c)

Non conformi ai requisiti (1)

X

X

 

9.7.

Scale e gradini

a)

Danneggiati o deteriorati

X

X

X

b)

Gradini retrattili non funzionanti in modo corretto

 

X

 

c)

Non conformi ai requisiti (1)

X

X

 

9.8.

Sistema di comunicazione con i passeggeri (X) (2)

Sistema difettoso

X

X

 

9.9.

Indicazioni scritte (X) (2)

a)

Mancanti, scritte in modo erroneo o illeggibili

X

 

 

b)

Non conformi ai requisiti (1)

X

X

 

9.10.

Requisiti relativi al trasporto di bambini (X) (2)

9.10.1.

Porte

Protezione delle porte non conforme ai requisiti (1) relativi a questa forma di trasporto

X

X

 

9.10.2.

Equipaggiamenti speciali e di segnalazione

Equipaggiamenti speciali e di segnalazione assenti o non conformi ai requisiti (1)

X

X

 

9.11.

Requisiti relativi al trasporto di persone disabili (X) (2)

9.11.1.

Porte, rampe e sollevatori

a)

Funzionamento difettoso

X

X

 

b)

Stato di deterioramento

X

X

 

c)

Comandi difettosi

X

X

 

d)

Dispositivi di allarme difettosi

X

X

 

e)

Non conformi ai requisiti (1)

X

X

 

9.11.2.

Dispositivi di fissazione per le sedie a rotelle

a)

Funzionamento difettoso

X

X

 

b)

Stato di deterioramento

X

X

 

c)

Comandi difettosi

X

X

 

d)

Non conforme ai requisiti (1)

X

X

 

9.11.3.

Equipaggiamenti speciali e di segnalazione

Equipaggiamenti speciali e di segnalazione assenti o non conformi ai requisiti (1)

X

X

 

9.12.

Altri equipaggiamenti speciali (X) (2)

9.12.1.

Installazioni per la preparazione di alimenti

a)

Installazioni non conformi ai requisiti (1)

X

X

 

b)

Installazioni danneggiate in modo tale da renderne rischioso l’uso

 

X

 

9.12.2.

Sanitari

Installazioni non conformi ai requisiti (1)

X

X

 

9.12.3.

Altri dispositivi (ad esempio audiovisivi)

Non conformi ai requisiti (1)

X

X

 

NOTE:


(1)  Con riparazione o modifica inadeguata si intende una riparazione o modifica che incide negativamente sulla sicurezza su strada del veicolo o che ha effetti negativi sull’ambiente.

(2)  48 % per i veicoli non muniti di ABS o omologati anteriormente al 1o ottobre 1991.

(3)  45 % per i veicoli immatricolati successivamente al 1988 o alla data specificata nei requisiti, a seconda di quale data sia posteriore.

(4)  43 % per i semirimorchi e i rimorchi immatricolati successivamente al 1988 o alla data indicata nei requisiti, a seconda di quale data sia posteriore.

(5)  2,2 m/s2 per i veicoli delle categorie N1, N2 e N3.

(6)  Omologati secondo i valori limite di cui alla riga A o alla riga B della tabella della sezione 5.3.1.4 dell’allegato I della direttiva 70/220/CEE del Consiglio (GU L 76 del 6.4.1970, pag. 1), o successive modifiche, oppure immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1o luglio 2002.

(7)  Omologati secondo i valori limite di cui alla riga B della tabella della sezione 5.3.1.4 dell’allegato I della direttiva 70/220/CEE, o successive modifiche, alla riga B1, B2 o C della sezione 6.2.1 dell’allegato I della direttiva 88/77/CEE del Consiglio (GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33), o successive modifiche, oppure immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1o luglio 2008.

(1)  I «requisiti» sono stabiliti dai requisiti per l’omologazione alla data di omologazione, di prima registrazione o di prima messa in circolazione dei veicoli nonché dagli obblighi di ammodernamento o dalla legislazione nazionale del paese di immatricolazione.

(2)  (X) Identifica elementi relativi alla condizione del veicolo e alla sua idoneità di impiego su strada ma che non sono considerati essenziali ai fini del controllo periodico.

(3)  (XX) Questa motivazione di esito negativo si applica soltanto se il controllo è previsto dalla legislazione nazionale.


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/97


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2010

relativa alla valutazione di rischio delle anomalie riscontrate nel corso dei controlli tecnici su strada (dei veicoli commerciali) conformemente alla direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(2010/379/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’interesse della sicurezza stradale, della tutela dell’ambiente e di un’equa concorrenza è importante garantire che i veicoli commerciali in circolazione siano sottoposti alle opportune operazioni di manutenzione e controllo, in modo che le loro prestazioni nel traffico restino sicure quando circolano all’interno dell’Unione.

(2)

In aggiunta alle norme e ai metodi di cui alla direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità (1) e al fine di definire un sistema maggiormente armonizzato ed evitare un trattamento difforme nei controlli tecnici su strada, è opportuno definire orientamenti per la valutazione delle carenze di cui all’allegato II di tale direttiva.

(3)

Per tenere conto della gravità delle anomalie è opportuno introdurre tre categorie.

(4)

Ciascuna categoria dovrebbe descrivere le conseguenze dell’uso dei veicolo in tale condizione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

È opportuno che gli Stati membri valutino le anomalie riscontrate nel corso dei controlli tecnici su strada dei veicoli conformemente agli orientamenti fissati nell’allegato della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2010.

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1)   GU L 203 del 10.8.2000, pag. 1.


ALLEGATO

Orientamenti per la valutazione di anomalie e guasti

Nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2000/30/CE, il presente documento elenca gli orientamenti che gli Stati membri dovrebbero applicare alla valutazione delle anomalie (intese come anomalie di tipo tecnico e altri casi di non conformità) riscontrate al momento dei controlli tecnici su strada dei veicoli.

Esse sono così classificate:

 

ANOMALIE DI LIEVE ENTITÀ (MiD)

 

ANOMALIE GRAVI: (MaD)

 

ANOMALIE PERICOLOSE (DD)

Ciascuna categoria dovrebbe essere definita come segue in riferimento alla condizione dei veicolo:

ANOMALIE DI LIEVE ENTITÀ

Anomalie tecniche che non hanno effetti significativi sulla sicurezza del veicolo e altri casi lievi di non conformità. Il veicolo non deve essere sottoposto a ulteriore verifica e ci si può ragionevolmente attendere che le anomalie riscontrate saranno sollecitamente rettificate.

ANOMALIE GRAVI

Anomalie che potrebbero pregiudicare la sicurezza del veicolo e/o mettere a repentaglio la sicurezza degli utenti della strada e altri casi più significativi di non conformità. Il veicolo deve essere riparato prima possibile e un suo ulteriore utilizzo può essere soggetto a restrizioni e condizioni, come ad esempio l’obbligo di sottoporre il veicolo a un ulteriore controllo tecnico.

ANOMALIE PERICOLOSE

Anomalie che costituiscono un rischio diretto e immediato per la sicurezza stradale. Non è ammesso un uso ulteriore del veicolo su strada benché, in alcuni casi, si possa consentirne l’uso per raggiungere un luogo specifico, ad esempio per sottoporre il veicolo a un’immediata riparazione o al fermo amministrativo.

Un veicolo che presenti anomalie riconducibili a più di una delle categorie sopraindicate dovrebbe essere classificato nella categoria «anomalie pericolose». Un veicolo che presenti più anomalie che rientrano nella stessa categoria dovrebbe essere classificato nella categoria di rischio immediatamente superiore, qualora l’effetto combinato delle anomalie renda il veicolo più pericoloso.

Quando le anomalie rientrano in più di una categoria, dovrebbe essere di pertinenza dell’ispettore incaricato delle prove inserire le anomalie in una data categoria sulla base della loro gravità in conformità della legislazione nazionale.

Nella valutazione delle anomalie si dovrebbe tenere conto dei requisiti di omologazione in vigore alla data di prima registrazione o di prima messa in circolazione del veicolo. Alcuni elementi saranno tuttavia valutati alla luce dei requisiti sull’ammodernamento.

Requisiti della valutazione

Le anomalie riportate sono esempi di difetti tecnici o di altri casi di non conformità accertabili.

Elemento

Anomalie

Orientamenti per la valutazione delle anomalie

 

MiD

MaD

DD

1.   IMPIANTO DI FRENATURA

1.1.

Stato meccanico e funzionamento

1.1.1.

Pedale/leva a mano del freno

a)

Leva troppo tirata

 

X

 

b)

Usura o gioco eccessivi

 

X

 

1.1.2.

Condizione e corsa del pedale/leva a mano del dispositivo di frenatura

a)

Eccessiva corsa o insufficiente riserva di corsa

 

X

 

b)

Rilascio del freno difficile

X

X

 

c)

Superficie antisdrucciolo del pedale del freno mancante, mal fissata o consumata

X

 

 

1.1.3.

Pompa a vuoto o compressore e serbatoi

a)

Insufficiente pressione/vuoto per assicurare almeno due frenature ripetute dopo lo scatto del dispositivo di allarme (o quando l’indicatore del manometro è sulla posizione di pericolo)

 

X

X

b)

Tempo necessario affinché la pressione vuoto/aria raggiunga un valore operativo sicuro non conforme ai requisiti (1).

 

X

 

c)

Mancato funzionamento della valvola di protezione multicircuito o della valvola di sicurezza alla sovrapressione

 

X

 

d)

Perdita d’aria che causa un notevole calo di pressione o rumori udibili di perdita d’aria

 

X

 

e)

Danno esterno che può influire sul funzionamento dei freni

 

X

X

1.1.4.

Manometro o indicatore di pressione

Cattivo funzionamento o difetti del manometro o dell’indicatore

X

X

 

1.1.5.

Valvola di controllo del freno a mano

a)

Comando incrinato, danneggiato o eccessivamente usurato

 

X

 

b)

Scarsa affidabilità del comando della valvola o della valvola stessa

 

X

 

c)

Tenuta difettosa o perdite del sistema

 

X

 

d)

Funzionamento insoddisfacente

 

X

 

1.1.6.

Freno di stazionamento, leva di comando, dispositivo di bloccaggio, freno di stazionamento elettronico

a)

Insufficiente tenuta del dispositivo di bloccaggio

 

X

 

b)

Usura eccessiva a livello dell’asse della leva o del dispositivo di bloccaggio

X

X

 

c)

Corsa troppo lunga (cattiva regolazione)

 

X

 

d)

Meccanismo mancante, danneggiato o inattivo

 

X

 

e)

Difetti di funzionamento, l’indicatore luminoso indica anomalie

 

X

 

1.1.7.

Valvole di frenatura (valvole di fondo, valvole di scarico, regolatori di pressione)

a)

Valvola danneggiata o eccessiva perdita d’aria

 

X

X

b)

Eccessivo efflusso di olio dal compressore

X

 

 

c)

Valvola fissata male o montaggio difettoso

 

X

 

d)

Efflusso o perdita di liquido del freno idraulico

 

X

X

1.1.8.

Giunti mobili di accoppiamento per freni di rimorchio (elettrici e pneumatici)

a)

Rubinetto o valvola a chiusura automatica difettosi

X

X

 

b)

Rubinetto o valvola fissati male o montaggio difettoso

X

X

 

c)

Tenuta insufficiente

 

X

X

d)

Funzionamento difettoso

 

X

X

1.1.9.

Accumulatore o serbatoio di pressione

a)

Serbatoio danneggiato, corroso o con perdite

X

X

 

b)

Dispositivo di spurgo non funzionante

X

X

 

c)

Serbatoio fissato male o montaggio difettoso

 

X

 

1.1.10.

Dispositivo servofreno, cilindro principale del freno (sistemi idraulici)

a)

Dispositivo servofreno difettoso o inefficace

 

X

 

b)

Difetti o perdite del cilindro principale

 

X

X

c)

Cilindro principale fissato male

 

X

X

d)

Liquido del freno insufficiente

X

X

 

e)

Mancanza del tappo del serbatoio del cilindro principale del freno

X

 

 

f)

Indicatore del liquido del freno acceso o difettoso

X

 

 

g)

Funzionamento difettoso del dispositivo di allarme per il livello del liquido

X

 

 

1.1.11.

Condotti rigidi dei freni

a)

Rischio imminente di guasto o di rottura

 

X

X

b)

Perdite nei condotti o nei collegamenti

 

X

X

c)

Condotti danneggiati o eccessivamente corrosi

 

X

X

d)

Cattiva installazione dei condotti

X

X

 

1.1.12.

Tubi flessibili dei freni

a)

Rischio imminente di guasto o di rottura

 

X

X

b)

Tubi danneggiati, con punti di attrito, ritorti o troppo corti

X

X

 

c)

Perdite nei tubi o nei collegamenti

 

X

X

d)

Eccessivo rigonfiamento dei tubi sotto pressione

 

X

X

e)

Tubi porosi

 

X

 

1.1.13.

Guarnizioni e pastiglie per freni

a)

Eccessiva usura di guarnizioni o pastiglie

 

X

X

b)

Guarnizioni o pastiglie sporche (olio, grasso, ecc.)

 

X

X

c)

Assenza di guarnizioni o pastiglie

 

 

X

1.1.14.

Tamburi dei freni, dischi dei freni

a)

Tamburi o dischi fortemente usurati, corrosi, graffiati o con incrinature o rotture o altri difetti che compromettono la sicurezza

 

X

X

b)

Tamburi o dischi sporchi (olio, grasso, ecc.)

 

X

X

c)

Mancanza di tamburi o dischi

 

 

X

d)

Fissazione difettosa del disco portafreno

 

X

 

1.1.15.

Cavi dei freni, tiranteria

a)

Cavi danneggiati o flessi

 

X

X

b)

Usura o corrosione fortemente avanzata di un componente

 

X

X

c)

Cavo, tirante o giunto non sicuro

 

X

 

d)

Fissazione dei cavi difettosa

 

X

 

e)

Impedimento al libero movimento del sistema frenante

 

X

 

f)

Anomalie nel movimento della tiranteria a seguito di imperfetta regolazione o di eccessiva usura

 

X

 

1.1.16.

Cilindri dei freni (compresi i freni a molla e a cilindri idraulici)

a)

Cilindri incrinati o danneggiati

 

X

X

b)

Perdite nei cilindri

 

X

X

c)

Cilindri fissati male o montaggio difettoso

 

X

X

d)

Cilindri eccessivamente corrosi

 

X

X

e)

Corsa insufficiente o eccessiva del cilindro

 

X

X

f)

Rivestimento di protezione contro la polvere (cappuccio parapolvere) mancante o fortemente danneggiato

X

X

 

1.1.17.

Correttore automatico di frenatura in funzione del carico

a)

Giunzione difettosa

 

X

 

b)

Imperfetta regolazione della giunzione

 

X

 

c)

Correttore grippato o non funzionante

 

X

X

d)

Correttore mancante

 

 

X

e)

Targhetta dei dati mancante

X

 

 

f)

Dati illeggibili o non conformi ai requisiti (1).

X

 

 

1.1.18.

Dispositivi e indicatori di regolazione

a)

Dispositivo danneggiato, grippato o che presenta un movimento anormale, un’eccessiva usura o un’imperfetta regolazione

 

X

 

b)

Dispositivo difettoso

 

X

 

c)

Dispositivo montato o sostituito in modo scorretto

 

X

 

1.1.19.

Sistema ausiliario di frenatura (se installato o obbligatorio)

a)

Montaggio o accoppiatori difettosi

X

X

 

b)

Sistema chiaramente difettoso o mancante

 

X

 

1.1.20.

Azionamento automatico dei freni del rimorchio

Il freno del rimorchio non è azionato automaticamente quando il collegamento è disinserito

 

 

X

1.1.21.

Sistema di frenatura completo

a)

Altri dispositivi del sistema (come la pompa antigelo, l’essiccatore d’aria, ecc.) danneggiati esternamente o fortemente corrosi, tanto da compromettere il funzionamento del sistema di frenatura

 

X

X

b)

Perdite di aria o di antigelo

X

X

 

c)

Fissaggio o montaggio difettoso di un qualsiasi componente

 

X

 

d)

Riparazione o modifica inadeguata di un qualsiasi componente (1).

 

X

X

1.1.22.

Collegamenti di prova (se installati o obbligatori)

a)

Mancanti

 

X

 

b)

Danneggiati, inutilizzabili o con perdite

X

X

 

1.2.

Prestazioni ed efficienza del freno di servizio

1.2.1.

Prestazioni

(E)  (2)

a)

Sforzo di frenatura inadeguato su una o più ruote

 

X

X

b)

Sforzo di frenatura della ruota meno frenata dell’asse inferiore al 70 % dello sforzo massimo dell’altra ruota In caso di prova di frenatura su strada, eccessiva deviazione del veicolo rispetto a una linea retta

 

X

X

c)

Frenatura non gradualmente moderabile (blocco)

 

X

 

d)

Tempo di risposta alla frenatura troppo lungo su una qualsiasi ruota

 

X

 

e)

Fluttuazione eccessiva dello sforzo di frenatura durante ciascun giro completo della ruota

 

X

 

1.2.2.

Efficienza

(E)  (2)

Non si ottiene almeno il seguente valore minimo: —

 

Categoria N1: 45 %

 

Categorie M1, M2 e M3: 50 % (2)

 

Categorie N2 e N3: 43 % (3)

 

Categorie O2, O3 e O4: 40 % (4)

 

X

X

1.3.

Prestazioni ed efficienza del freno di soccorso (se basato su sistema separato)

1.3.1.

Prestazioni

(E)  (2)

a)

Sforzo di frenatura inadeguato su una o più ruote

 

X

X

b)

Sforzo di frenatura della ruota meno frenata dell’asse inferiore al 70 % dello sforzo massimo dell’altra ruota In caso di prova di frenatura su strada, eccessiva deviazione del veicolo rispetto a una linea retta

 

X

X

c)

Frenatura non gradualmente moderabile (blocco)

 

X

X

1.3.2.

Efficienza

Uno sforzo di frenata inferiore al 50 % (5) delle prestazioni del freno di servizio di cui al punto 1.2.2 in relazione alla massa massima autorizzata o, per i semirimorchi, alla somma dei carichi autorizzati per asse (fatta eccezione per le categorie L1e e L3e)

 

X

X

1.4.

Prestazioni ed efficienza del freno a mano (di stazionamento)

1.4.1.

Prestazioni

(E)  (2)

Freno non funzionante su un lato o in caso di prova di frenatura su strada, eccessiva deviazione del veicolo rispetto a una linea retta

 

X

X

1.4.2.

Efficienza

(E)  (2)

Non si ottiene almeno per tutti i veicoli un coefficiente di frenatura del 16 % in relazione alla massa massima autorizzata o, per i veicoli a motore, del 12 % in relazione alla massa massima combinata autorizzata del veicolo, a seconda di quale sia il valore più elevato

 

X

X

1.5.

Prestazioni del sistema frenante elettronico

a)

Efficienza non moderabile (non si applica a sistemi di freno sullo scarico).

 

X

 

b)

Sistema non funzionante

 

X

 

1.6.

Sistema antibloccaggio (ABS)

a)

Cattivo funzionamento del dispositivo di allarme

 

X

 

b)

Il dispositivo di allarme indica che il funzionamento del sistema è difettoso

 

X

 

c)

Sensori di velocità della ruota mancanti o danneggiati

 

X

 

d)

Cablatura danneggiata

 

X

 

e)

Altri componenti mancanti o danneggiati

 

X

 

1.7.

Sistema di frenatura elettronica (EBS)

a)

Cattivo funzionamento del dispositivo di allarme

 

X

 

b)

Il dispositivo di allarme indica che il funzionamento del sistema è difettoso

 

X

 

8.   EFFETTI NOCIVI

8.1.

Rumori

8.1.1.

Sistema di protezione dal rumore

a)

Livelli di rumore superiori a quelli consentiti dai requisiti (1).

 

X

 

b)

Un qualsiasi elemento del sistema di protezione dal rumore è fissato male, potrebbe staccarsi, è danneggiato, montato in modo scorretto, mancante o chiaramente modificato in modo tale avere conseguenze negative a livello di rumore

 

X

X

8.2.

Emissioni di gas di scarico

8.2.1.

Emissioni dei motori a benzina

8.2.1.1.

Sistema di controllo delle emissioni di gas di scarico

a)

Dispositivo di controllo delle emissioni installato dal costruttore mancante, modificato o chiaramente difettoso

X

X

 

b)

Perdite che potrebbero incidere sulle misurazioni delle emissioni

 

X

 

8.2.1.2.

Emissioni gassose

(E)  (2)

a)

Le emissioni gassose superano i livelli specifici indicati dal costruttore

 

X

 

b)

Oppure, se queste informazioni non sono disponibili, le emissioni di CO superano:

i)

per i veicoli non controllati tramite un sistema avanzato di controllo delle emissioni,

4,5 %, o

3,5 %,

a seconda della data di prima immatricolazione o circolazione di cui ai requisiti (1)

ii)

per i veicoli controllati tramite un sistema avanzato di controllo delle emissioni,

con il motore al minimo: 0,5 %,

con il motore al minimo accelerato: 0,3 %,

oppure

con il motore al minimo: 0,3 % (6)

con il motore al minimo accelerato: 0,2 %,

a seconda della data di prima immatricolazione o circolazione di cui ai requisiti (1).

 

X

 

c)

Lambda superiore a 1 ± 0,03 o non conforme alle specifiche del costruttore

 

X

 

d)

Dal dispositivo OBD risultano disfunzioni significative

 

X

 

e)

Misurazione mediante telerilevamento da cui risulta una significativa inosservanza dei valori previsti

 

X

 

8.2.2.

Emissioni dei motori diesel

8.2.2.1.

Sistema di controllo delle emissioni di gas di scarico

a)

Dispositivo di controllo delle emissioni installato dal costruttore mancante o chiaramente difettoso

X

X

 

b)

Perdite che potrebbero incidere sulle misurazioni delle emissioni

 

X

 

8.2.2.2.

Opacità

(E)  (2)

I veicoli immatricolati o messi in circolazione prima del 1o gennaio sono esentati da tale requisito

a)

Per i veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo la data indicata dai requisiti (1)

l’opacità supera il livello indicato sulla targhetta apposta dal costruttore sul veicolo

 

X

 

b)

Se tali informazioni non sono disponibili o i requisiti (1) non consentono l’utilizzazione di valori di riferimento,

per motori ad aspirazione naturale: 2,5 m-1,

per motori a turbocompressione: 3,0 m-1,

oppure, per i veicoli identificati nei requisiti (1) o immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo la data indicata nei requisiti (1)

1,5 m-1  (7).

 

X

 

c)

Misurazione mediante telerilevamento da cui risulta una significativa inosservanza dei valori previsti

 

X

 

8.4.

Altri elementi relativi all’ambiente

8.4.1.

Perdite di liquidi

Qualsiasi perdita anormale di liquidi che potrebbe danneggiare l’ambiente o mettere a repentaglio la sicurezza di altri utenti della strada

 

X

X

Note:


(1)  Con riparazione o modifica inadeguata si intende una riparazione o modifica che incide negativamente sulla sicurezza su strada del veicolo o che ha effetti negativi sull’ambiente.

(2)  48 % per i veicoli non muniti di ABS o omologati anteriormente al 1o ottobre 1991.

(3)  45 % per i veicoli immatricolati successivamente al 1988 o alla data specificata nei requisiti, a seconda di quale data sia posteriore.

(4)  43 % per i semirimorchi e i rimorchi immatricolati successivamente al 1988 o alla data indicata nei requisiti, a seconda di quale data sia posteriore.

(5)  2,2 m/s2 per i veicoli delle categorie N1, N2 e N3.

(6)  Omologati secondo i valori limite di cui alla riga A o alla riga B della tabella della sezione 5.3.1.4 dell’allegato I della direttiva 70/220/CEE del Consiglio (GU L 76 del 6.4.1970, pag. 1) o successive modifiche, oppure immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1o luglio 2002.

(7)  Omologati secondo i valori limite di cui alla riga B della tabella della sezione 5.3.1.4 dell’allegato I della direttiva 70/220/CEE, o successive modifiche, alla riga B1, B2 o C della sezione 6.2.1 dell’allegato I della direttiva 88/77/CEE del Consiglio (GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33), o successive modifiche, oppure immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1o luglio 2008.

(1)  I «requisiti» sono stabiliti dai requisiti per l’omologazione alla data di omologazione, di prima registrazione o di prima messa in circolazione nonché dagli obblighi di ammodernamento o dalla legislazione nazionale del paese di immatricolazione.

(2)  (E) Per la prova di questo elemento è necessaria un’attrezzatura specifica.