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ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2010.168.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
53° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (UE) n. 581/2010 della Commissione, del 1o luglio 2010, sui periodi massimi per il trasferimento dei dati pertinenti dalle unità elettroniche di bordo e dalle carte del conducente ( 1 ) |
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DECISIONI |
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2010/369/UE |
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2010/370/UE |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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2.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 579/2010 DEL CONSIGLIO
del 29 giugno 2010
recante modifica del regolamento (CE) n. 367/2006 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell’India
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni sovvenzionate provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 19,
vista la proposta presentata dalla Commissione europea, previa consultazione del comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
I. Inchiesta precedente e misure compensative in vigore
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(1) |
Con il regolamento (CE) n. 2597/1999 (2) nel dicembre 1999 il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) («il prodotto in esame») attualmente classificati sotto i codici NC ex 3920 62 19 ed ex 3920 62 90 , originari dell’India. L’inchiesta che ha portato all’adozione di tale regolamento è nel prosieguo denominata «l’inchiesta iniziale». Le misure consistevano in un dazio compensativo ad valorem compreso tra il 3,8 % e il 19,1 % istituito sulle importazioni degli esportatori inseriti nell’elenco, con un’aliquota di dazio residuo del 19,1 % per le importazioni di tutte le altre società. Il periodo coperto dall’inchiesta iniziale era compreso tra il 1o ottobre 1997 e il 30 settembre 1998. |
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(2) |
Con il regolamento (CE) n. 367/2006 (3) nel marzo 2006 il Consiglio ha mantenuto il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 2597/1999 sulle importazioni di fogli di PET originari dell’India, in seguito a un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. Il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame era compreso tra il 1o ottobre 2003 e il 30 settembre 2004. |
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(3) |
Con il regolamento (CE) n. 1288/2006 (4) nell’agosto 2006 il Consiglio ha modificato il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 367/2006, in seguito a un riesame intermedio riguardante la sovvenzione di un produttore indiano di fogli di PET, Garware Polyester Limited («Garware»). |
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(4) |
Con il regolamento (CE) n. 1124/2007 (5) nel settembre 2007 il Consiglio ha modificato il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 367/2006, in seguito a un riesame intermedio riguardante la sovvenzione di un altro produttore indiano di fogli di PET, Jindal Poly Films, Limited, precedentemente noto come Jindal Polyester Ltd, («Jindal»). |
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(5) |
Con il regolamento (CE) n. 15/2009 (6) nel gennaio 2009 il Consiglio ha modificato il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 367/2006 nei confronti di cinque produttori indiani di fogli di PET, in seguito a un riesame intermedio parziale che la Commissione ha avviato di propria iniziativa e riguardante la sovvenzione di tali società. |
II. Misure antidumping esistenti
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(6) |
Jindal Poly Films Limited è soggetta ad un dazio antidumping dello 0 % (7). |
III. Apertura di un riesame intermedio parziale
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(7) |
La società Jindal Poly Films Limited, un produttore esportatore dell’India («il richiedente»), ha presentato una domanda di riesame intermedio parziale. La domanda riguarda l’esame delle sovvenzioni limitatamente a quanto concerne il richiedente. Il richiedente ha fornito elementi di prova prima facie da cui risulta che le circostanze in base alle quali sono state adottate le misure sono cambiate in modo significativo e che tali cambiamenti sono duraturi. |
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(8) |
Avendo assodato, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova tali da giustificare l’apertura di un riesame intermedio parziale, il 9 settembre 2009 la Commissione ha annunciato, con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (8) («avviso di apertura»), l’avvio di un riesame intermedio parziale conformemente all’articolo 19 del regolamento di base, limitatamente al livello di sovvenzione del richiedente, per determinare se tali misure andassero abolite o modificate. |
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(9) |
A seconda dei risultati del riesame intermedio parziale, sarà anche valutata la necessità di rivedere l’aliquota del dazio applicabile attualmente alle importazioni del prodotto in esame da parte dei produttori esportatori del paese in questione non citati singolarmente nell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 367/2006, vale a dire l’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società» in India. |
IV. Periodo dell’inchiesta
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(10) |
L’inchiesta relativa al livello delle sovvenzioni ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2008 e il 31 marzo 2009 («il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame» o «PIR»). |
V. Parti interessate dall’inchiesta
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(11) |
La Commissione ha ufficialmente informato il richiedente, il governo dell’India («GOI»), le società Du Pont Tejin Films, Lussemburgo, Mitsubishi Polyester Film, Germania, Toray Plastics Europe, Francia e Nurell, Italia, che rappresentano una quota consistente della produzione di fogli di PET dell’Unione («l’industria dell’Unione»), dell’apertura dell’inchiesta di riesame intermedio parziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura. |
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(12) |
Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione. |
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(13) |
Le osservazioni presentate oralmente o per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove opportuno, tenute nella debita considerazione. |
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(14) |
Per ottenere le informazioni necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione ha inviato un questionario al richiedente e uno al GOI. |
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(15) |
Sia il richiedente che il GOI hanno risposto al questionario. |
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(16) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie al fine di determinare la sovvenzione. A tal fine la Commissione ha effettuato visite di verifica presso le sedi del richiedente e del GOI a Delhi. |
VI. Comunicazione delle informazioni e commenti sulla procedura
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(17) |
Il GOI e le altre parti interessate sono stati informati dei fatti essenziali e delle considerazioni in base alle quali si intendeva proporre di modificare l’aliquota del dazio applicabile al richiedente. L’uno e le altre hanno avuto un ragionevole lasso di tempo entro cui presentare osservazioni. La Commissione ha tenuto debito conto di tutte le comunicazioni e di tutti i commenti. |
B. PRODOTTO IN ESAME
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(18) |
Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso prodotto oggetto del regolamento (CE) n. 367/2006, ovvero fogli di polietilene tereftalato (PET) classificati sotto i codici NC ex 3920 62 19 e ex 3920 62 90 originari dell’India. |
C. SOVVENZIONI
1. Introduzione
Regimi nazionali
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(19) |
Secondo le informazioni del GOI e delle altre parti interessate e le risposte al questionario della Commissione, sono stati studiati i seguenti regimi in base ai quali si presume siano concesse sovvenzioni:
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Regimi regionali
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e) |
Package scheme of incentives (PSI) — Pacchetto di incentivi. |
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(20) |
I regimi da a) a c) si basano sul «Foreign Trade Act (Development and Regulation)» [Legge sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione)] del 1992 (n. 22 del 1992), entrata in vigore il 7 agosto 1992 (di seguito «il Foreign Trade Act»). La legge del 1992 autorizza il GOI a pubblicare documenti relativi alle politiche in materia di esportazione e importazione, sintetizzati negli «Export and Import Policy Documents», pubblicati ogni cinque anni dal ministero del Commercio e periodicamente aggiornati. Un documento di politica in materia di esportazione e importazione è pertinente per il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame in questione, ovverossia il Piano quinquennale relativo al periodo 1o settembre 2004 - 31 marzo 2009 («EXIM-policy 2004-2009»). Il GOI ha inoltre fissato le procedure di applicazione delle politiche EXIM 04-09, pubblicandole nel «Manuale di procedura — 1 September 2004 to 31 March 2009, Volume I» («HOP I 04-09»). Anche tale manuale è aggiornato regolarmente. |
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(21) |
Il regime denominato Export Credit Scheme di cui alla lettera d) si fonda sulle sezioni 21 e 35 A del Banking Regulation Act 1949 (legge sul regolamento bancario del 1949), che permette alla Reserve Bank of India — RBI (Banca Centrale dell’India) di dare istruzioni alle banche commerciali per quanto riguarda i crediti all’esportazione. |
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(22) |
Il regime di cui alla lettera e) viene gestito dalle autorità statali in India. |
2. Regime di autorizzazione preventiva («AAS» — Advance Authorization Scheme)
a) Base giuridica
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(23) |
La descrizione dettagliata del regime si trova ai paragrafi da 4.1.1 a 4.1.14 della EXIM-policy 04-09 e ai capitoli da 4.1 a 4.30 del volume I del relativo manuale di procedura (HOP I 04-09). Ai tempi della precedente inchiesta di riesame che, con il regolamento (CE) n. 367/2006, ha portato all’istituzione del dazio compensativo definitivo attualmente in vigore, la denominazione era Advance Licence Scheme - Regime di licenza preventiva. |
b) Ammissibilità
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(24) |
L’AAS consiste in sei diversi sottoregimi, descritti dettagliatamente al successivo considerando 25 e che differiscono, tra l’altro, dal punto di vista dell’ammissibilità. Possono beneficiare dell’AAS per esportazioni fisiche e dell’AAS per il fabbisogno annuo i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori collegati a produttori fornitori. I produttori esportatori che riforniscono gli esportatori finali possono beneficiare dell’AAS per le forniture intermedie. Possono beneficiare dell’AAS per le «esportazioni presunte» i principali contraenti che riforniscono le categorie di cui al paragrafo 8.2 delle politiche import-export 04-09, per esempio i fornitori di un’unità orientata all’esportazione («EOU» — export oriented unit). Infine, i fornitori intermedi che riforniscono i produttori esportatori possono beneficiare di vantaggi relativi alle «esportazioni presunte» nel quadro del sottoregime Advance release order («ARO») e della «back to back inland letter of credit». |
c) Applicazione pratica
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(25) |
Le Advance authorisations possono essere rilasciate per: i) esportazioni fisiche: è il sottoregime principale e permette l’importazione in franchigia degli input necessari alla fabbricazione di uno specifico prodotto di esportazione. In questo contesto, la parola «fisiche» indica che i prodotti da esportare devono lasciare il territorio indiano. Nell’autorizzazione sono specificati le importazioni ammesse, le esportazioni obbligatorie e i tipi di prodotto da esportare; ii) fabbisogno annuo: questo tipo di autorizzazione non è collegato a un prodotto da esportare specifico ma a un gruppo di prodotti (ad esempio prodotti chimici e affini). Il titolare della licenza può importare in franchigia, fino a una soglia il cui valore dipende dall’andamento delle esportazioni nel periodo di riferimento precedente, qualsiasi input necessario alla fabbricazione di prodotti che rientrano nella categoria dei prodotti in oggetto. Il titolare può scegliere di esportare i prodotti, fabbricati utilizzando i materiali importati in franchigia, che rientrano in tale gruppo; iii) forniture intermedie: questo sottoregime riguarda i casi in cui due produttori intendano fabbricare un unico prodotto di esportazione, occupandosi di fasi diverse del processo produttivo. Il produttore esportatore che produce il prodotto intermedio può, grazie all’AAS per le forniture intermedie, importare input in franchigia. L’esportatore finale mette a punto il prodotto ed è obbligato a esportare il prodotto finito; iv) esportazioni presunte: tale sottoregime permette a un contraente principale di importare in franchigia input necessari alla fabbricazione di prodotti che saranno venduti come «esportazioni presunte» alle categorie di clienti di cui al paragrafo 8.2, lettere da b) a f) e lettere g), i) e j) dell’EXIM policy 04-09. Secondo il GOI, per «esportazioni presunte» si intendono le operazioni nelle quali i beni forniti non lasciano il paese. Un certo numero di categorie di forniture sono considerate esportazioni presunte, a condizione che i prodotti forniti siano fabbricati in India, ad esempio la fornitura di merci alle EOU e alle società che hanno sede in una zona economica speciale («SEZ»); v) ARO: il titolare di AAS che intende procurarsi input da fonti indiane invece di importarli direttamente, può farlo attraverso gli Advance Release Orders — ARO (Buoni di approvvigionamento anticipato). In tal caso le autorizzazioni preliminari sono convalidate come ARO e girate al fornitore all’atto della consegna degli input menzionati negli ARO stessi. La girata dell’ARO abilita il fornitore locale a benefici relativi alle esportazioni presunte, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 8.3, dell’EXIM-policy 04-09 (cioè AAS per forniture intermedie/esportazioni presunte, restituzione e rimborso dell’accisa finale sulle esportazioni presunte). Il regime degli ARO rimborsa le imposte e i dazi al fornitore e non, sotto forma di restituzione e rimborso di dazi, all’esportatore definitivo. Il rimborso delle imposte o dei dazi è previsto sia per gli input locali che per quelli importati; vi) Back to back inland letter of credit: anche questo sottoregime riguarda la fornitura di merci locali al titolare di una autorizzazione preventiva, il quale può aprire presso una banca una lettera di credito interna a favore di un fornitore indiano. La banca convaliderà l’autorizzazione a importazioni dirette, solo per ciò che riguarda valore e volume delle merci acquistate in India e non importate. Il fornitore indiano avrà diritto ai benefici relativi alle presunte esportazioni, secondo quanto previsto dal paragrafo 8.3, dell’EXIM-policy 04-09 (cioè AAS per forniture intermedie/esportazioni presunte, restituzione e rimborso dell’accisa finale sulle esportazioni presunte). |
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(26) |
Durante il PIR il richiedente ha ottenuto concessioni nell’ambito dell’AAS, connesse al prodotto in esame. Il richiedente ha fatto ricorso a due dei sottoregimi, ovvero i) AAS per esportazioni fisiche e ii) AAS per esportazioni presunte. Non è dunque necessario stabilire la compensabilità dei restanti sottoregimi non utilizzati. |
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(27) |
Per consentire le verifiche delle autorità indiane, il titolare di un’autorizzazione preventiva è tenuto a conservare, nel formato richiesto, «una contabilità corretta e accurata del consumo e utilizzo di beni importati in esenzione da dazio/forniti internamente» (capitolo 4, punti 26 e 30, e appendice 23 di HOP I 04-09), cioè un registro del consumo effettivo. Il registro va verificato da un perito contabile giurato esterno/analista esterno di costi e lavori che rilascia un certificato attestante l’avvenuto esame dei registri prescritti e delle pertinenti registrazioni e dell’assoluta correttezza e rispondenza al vero delle informazioni fornite ai sensi dell’appendice 23. Le suddette disposizioni si applicano tuttavia solo ad autorizzazioni preventive rilasciate a partire dal 13 maggio 2005. I titolari di tutte le autorizzazioni o licenze preventive rilasciate prima di tale data devono seguire le disposizioni di verifica applicabili in precedenza, cioè tenere una contabilità corretta e accurata del consumo e utilizzo di beni importati sulla base di licenze, nel formato di cui all’appendice 18 (capitolo 4, punto 30, e appendice 18 HOP I 02-07). |
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(28) |
Per quanto riguarda i sottoregimi utilizzati durante il PIR dal richiedente, ossia le esportazioni fisiche e le esportazioni presunte, tanto l’autorizzazione di importazione quanto l’obbligo di esportazione sono fissati in volume e valore dal GOI e sono documentati nell’autorizzazione. Al momento dell’importazione e dell’esportazione, le operazioni sono trascritte sull’autorizzazione da funzionari del governo. Il volume delle importazioni permesse nel quadro di tale regime è fissato dal GOI sulla base delle Standard Input-Output Norms («SION»). Le SION esistono per la maggioranza dei prodotti, tra cui il prodotto in questione, e sono pubblicate nel volume II del HOP 04-09. Le ultime modifiche delle SION per i fogli di PET e i trucioli di PET, un prodotto intermedio, sono state rivedute nel settembre 2005. |
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(29) |
Gli input importati non sono trasferibili e devono essere utilizzati per produrre le merci destinate all’esportazione. L’obbligo di esportazione deve essere osservato entro un periodo di tempo prescritto dal rilascio della licenza (24 mesi, sono ammesse due proroghe di 6 mesi ciascuna). |
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(30) |
Il regime suindicato è rimasto invariato dall’ultimo riesame intermedio parziale riguardante la sovvenzione al richiedente, conclusosi nel gennaio 2009. Tuttavia, i vantaggi concessi nel quadro di tale regime sono sostanzialmente diminuiti, come risulta dal successivo considerando 39. |
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(31) |
L’attuale inchiesta ai fini del riesame intermedio ha stabilito che non erano rispettati gli obblighi di verifica fissati dalle autorità indiane e le relative modalità non erano testate nella pratica. Il richiedente non disponeva di un sistema con il quale si potesse stabilire quali input erano utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato e in che quantità, come stabilito dal FTP 2004-09 (appendice 23) e a norma dell’allegato II, titolo II, punto 4, del regolamento di base. Il GOI non aveva mai verificato il registro del consumo. |
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(32) |
I cambiamenti riguardanti l’amministrazione del FPT 2004-09, divenuti effettivi nell’autunno del 2005 (invio obbligatorio del registro del consumo alle autorità indiane nel quadro della procedura di svincolo) non sono stati ancora applicati nel caso del richiedente. Pertanto, in questa fase, non è stato possibile procedere alla verifica dell’attuazione de facto di questa disposizione. |
d) Conclusione
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(33) |
L’esenzione dai dazi all’importazione costituisce una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, ovvero un contributo finanziario del governo dell’India che ha conferito un vantaggio agli esportatori oggetto dell’inchiesta. |
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(34) |
Inoltre, i regimi AAS «esportazioni fisiche» e AAS «esportazioni presunte» dipendono chiaramente di diritto dall’andamento delle esportazioni e sono quindi ritenuti specifici e passibili di compensazione a titolo dell’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base. Senza un impegno di esportazione, una società non può, nel quadro dell’AAS, avere diritto ad alcun vantaggio. |
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(35) |
I due sottoregimi in questione non possono essere ritenuti sistemi legittimi di restituzione del dazio o sistemi di restituzione sostitutiva che, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, non sono considerati sovvenzioni. Essi non soddisfano le norme di cui all’allegato I, lettera i), all’allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e all’allegato III (definizioni e norme relative alla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. Le autorità indiane non hanno applicato in modo efficace né il meccanismo o la procedura di verifica nuovi, né quelli precedenti per stabilire quali input fossero stati utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato, e in che quantità (cfr. l’allegato II, titolo II, punto 4, del regolamento di base e, nel caso dei sistemi di restituzione sostitutiva, l’allegato III, titolo II, punto 2, del medesimo regolamento). Le SION relative al prodotto in esame non si sono rivelate sufficientemente precise. Esse non possono essere considerato un metodo di verifica del consumo reale poiché non permettono al GOI di verificare con sufficiente precisione la quantità di input consumati nella produzione destinata all’esportazione. Inoltre, le autorità indiane non hanno effettuato un ulteriore esame, normalmente richiesto ove il meccanismo o la procedura di effettiva verifica non esista (allegato II, titolo II, punto 5, e allegato III, titolo II, punto 3, del regolamento di base), sulla base degli input effettivamente consumati. |
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(36) |
I due sottoregimi risultano quindi compensabili. |
e) Calcolo dell’importo della sovvenzione
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(37) |
Mancando sistemi legittimi di restituzione dei dazi o di restituzione sostitutiva, il vantaggio compensabile consiste nella restituzione della totalità dei dazi all’importazione solitamente esigibili all’importazione degli input. Si noti in proposito che il regolamento di base non prevede soltanto la compensazione di una restituzione «eccessiva» di dazi. A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’allegato I, lettera i), del regolamento di base, possono essere compensate le restituzioni eccessive di dazi e solo quelle purché siano soddisfatte le condizioni di cui agli allegati II e III del regolamento di base. Nel caso in oggetto, tuttavia, tali condizioni non sono soddisfatte. Se manca un’adeguata procedura di controllo, questa eccezione al sistema di restituzione non si applica e, invece della norma sulle presunte restituzioni in eccesso, si applica quella della compensazione dell’importo dei dazi non pagati (rinuncia a entrate). Come stabilito dall’allegato II, titolo II, e dall’allegato III, titolo II, del regolamento di base, non spetta all’autorità incaricata dell’inchiesta calcolare la restituzione eccessiva. Al contrario, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, è sufficiente che essa disponga di elementi di prova sufficienti a confutare l’adeguatezza di un sistema di verifica sotto esame. |
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(38) |
L’importo della sovvenzione di cui ha fruito il richiedente che ha fatto ricorso all’AAS è stato calcolato in base ai dazi all’importazione non prelevati (dazi doganali di base e dazi doganali supplementari speciali) sui materiali importati nel quadro dei due sottosistemi usati durante il PIR (numeratore). In conformità dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, dall’importo della sovvenzione sono state dedotte, su presentazione di richieste motivate, le tasse che è stato necessario pagare per ottenere la sovvenzione. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l’importo della sovvenzione così calcolato è stato ripartito sul fatturato generato dalle esportazioni del prodotto in esame durante il PIR (considerato il denominatore appropriato), in quanto la sovvenzione è subordinata all’andamento delle esportazioni e non ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati. |
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(39) |
L’aliquota di sovvenzione fissata per questo regime durante il PIR ammonta allo 0,7 %. |
3. Regime di credito sui dazi all’importazione («DEPBS» — Duty Entitlement Passbook Scheme)
a) Base giuridica
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(40) |
La descrizione dettagliata del DEPBS si trova al paragrafo 4.3 dell’EXIM-policy 04-09 e al volume I, capitolo 4, del HOP I 04-09. |
b) Ammissibilità
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(41) |
Possono beneficiare di tale regime tutti i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori. |
c) Attuazione pratica del DEPBS
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(42) |
Gli esportatori ammissibili possono chiedere crediti DEPBS, che sono calcolati come percentuale del valore dei prodotti esportati nel quadro di tale sistema. Le autorità indiane hanno fissato tassi DEPBS per la maggior parte dei prodotti, compreso il prodotto in esame. Essi sono calcolati tramite le SION, che tengono conto del presunto contenuto degli input importati nel prodotto destinato all’esportazione e dell’incidenza dei dazi doganali relativi a tali presunte importazioni, indipendentemente dal fatto che siano stati pagati o meno dazi all’importazione. |
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(43) |
Per poter beneficiare del regime, una società deve esportare. Al momento dell’operazione di esportazione, l’esportatore deve presentare alle autorità indiane una dichiarazione in cui precisa che tale operazione avviene nell’ambito del DEPBS. Per consentire l’esportazione delle merci, le autorità doganali indiane rilasciano, nel corso della procedura di spedizione, una bolla di sortita (o lasciapassare) per l’esportazione indicante, tra l’altro, l’importo del credito DEPBS che deve essere concesso per quella determinata operazione di esportazione. In questa fase della procedura, l’esportatore viene a conoscenza del vantaggio di cui beneficerà. Dopo che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di sortita per l’esportazione, il GOI non ha alcun potere decisionale sulla concessione di un credito DEPBS. Il tasso DEPBS che serve a calcolare il beneficio è quello che si applica al momento in cui è stata fatta la dichiarazione di esportazione. |
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(44) |
I crediti DEPBS sono liberamente trasferibili e validi per un periodo di 12 mesi dalla data del rilascio. I crediti possono essere usati per pagare dazi doganali su importazioni successive di qualsiasi tipo di merce importabile senza restrizioni, esclusi i beni strumentali. I beni importati grazie a tali crediti possono essere venduti sul mercato interno (previo pagamento dell’imposta sulle vendite) o utilizzati in altro modo. |
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(45) |
Le domande per i crediti DEPBS sono trattate elettronicamente e possono coprire una numero illimitato di operazioni d’esportazione. Di fatto, non esistono scadenze rigorose per la domanda di crediti DEPBS. Il sistema elettronico di gestione dei DEPBS non esclude automaticamente le operazioni d’esportazione presentate oltre le scadenze di cui al capitolo 4.47 del HOP I 04-09. Inoltre, come stabilisce chiaramente il capitolo 9.3 del HOP I 04-09, le domande pervenute oltre la scadenza dei termini possono sempre essere prese in considerazione previo versamento di una penale trascurabile (10 % dell’autorizzazione). |
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(46) |
Si è accertato che il richiedente ha beneficiato di questo regime durante il PIR. |
d) Conclusioni sul DEPBS
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(47) |
Il DEPBS costituisce una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. I crediti DEPBS sono contributi finanziari del GOI, usati per compensare i dazi all’importazione; essi riducono così le entrate dell’amministrazione pubblica indiana derivanti dal pagamento dei dazi altrimenti dovuti. I crediti DEPBS avvantaggiano inoltre l’esportatore in quanto ne migliorano la liquidità. |
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(48) |
Inoltre, il DEPBS è condizionato di diritto dall’andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e passibile di compensazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. |
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(49) |
Tale regime non può essere considerato un regime di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle norme rigorose enunciate nell’allegato I, lettera i), nell’allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e nell’allegato III (definizioni e norme relative alla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. In particolare, l’esportatore non è tenuto a usare effettivamente i beni importati in esenzione di dazio nel processo produttivo e l’importo del credito non è calcolato in funzione degli input effettivamente consumati. Inoltre, non esistono in India sistemi o procedure che consentano di verificare quali input siano immessi nel processo produttivo del prodotto esportato o se siano stati effettuati pagamenti eccessivi di dazi all’importazione, ai sensi dell’allegato I, lettera i), e degli allegati II e III del regolamento di base. Infine, gli esportatori possono usufruire dei vantaggi del DEPBS indipendentemente dal fatto che importino input. Per beneficiare del regime è sufficiente esportare dei beni, senza dover dimostrare di aver importato materiali per la loro produzione. Anche gli esportatori che acquistano sul mercato locale tutti i loro input e non importano merci utilizzabili come input possono quindi beneficiare del DEPBS. |
e) Calcolo dell’importo della sovvenzione
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(50) |
In conformità degli articoli 3, paragrafo 2, e 5 del regolamento di base e al metodo di calcolo usato per questo regime nel regolamento (CE) n. 367/2006, l’importo della sovvenzione compensabile è stato calcolato in base al vantaggio di cui si constata l’ottenimento da parte del beneficiario durante il PIR. In proposito, si è ritenuto che il vantaggio fosse ottenuto dal beneficiario al momento dell’operazione di esportazione effettuata nel quadro di tale regime. In tale momento, il GOI è tenuto a rinunciare ai dazi doganali, il che, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, costituisce un contributo finanziario. Una volta che le autorità doganali indiane hanno rilasciato una bolla di sortita per l’esportazione, indicante tra l’altro l’importo del credito DEPBS concesso per tale operazione di esportazione, il GOI non può più decidere se concedere o meno la sovvenzione. Inoltre, in base alla contabilità per competenza, il produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta ha contabilizzato i crediti DEPBS come entrate. |
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(51) |
Qualora siano state presentate richieste motivate, per calcolare l’importo delle sovvenzioni (numeratore), sono state dedotte dai crediti così calcolati le tasse di domanda necessarie per avere accesso alla sovvenzione, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base. A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore della sovvenzione è stato ripartito sul fatturato all’esportazione del prodotto in esame durante il PIR (considerato il denominatore appropriato), in quanto la sovvenzione è subordinata all’andamento delle esportazioni e non ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati. |
|
(52) |
L’aliquota della sovvenzione di cui durante il PIR ha fruito il richiedente grazie a questo regime è pari al 5,1 %. |
4. Regime di promozione delle esportazioni per i beni strumentali («EPCGS» — Export Promotion Capital Goods Scheme)
a) Base giuridica
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(53) |
La descrizione dettagliata dell’EPCGS si trova al paragrafo 5 dell’EXIM-policy 04-09 e al capitolo 5 del volume I del manuale di procedura (HOP I 04-09). |
b) Ammissibilità
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(54) |
Possono beneficiare del regime i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori collegati a produttori e a fornitori di servizi. |
c) Applicazione pratica
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(55) |
A condizione che osservi un obbligo di esportazione dei prodotti, una società può importare beni strumentali (nuovi e, dall’aprile 2003, di seconda mano e vecchi fino a dieci anni) pagando un’aliquota di dazio ridotta. A tale scopo, su domanda e dietro versamento di un’imposta, le autorità indiane rilasciano una licenza EPCGS. Dall’aprile 2000, tale regime concede una riduzione del dazio all’importazione del 5 % su tutti i beni strumentali importati nel quadro del regime stesso. Fino al 31 marzo 2000, le aliquote dei dazi in vigore erano dell’11 % (con possibilità di supplemento del 10 %) e, nel caso di importazioni di valore elevato, dello 0 %. Per soddisfare l’obbligo di esportazione, i beni strumentali importati devono essere usati, per un certo tempo, nel processo produttivo di un determinato quantitativo di beni destinati all’esportazione. |
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(56) |
Il titolare di una licenza EPCGS può anche rifornirsi di beni strumentali sul mercato interno. In tal caso, il produttore nazionale dei beni strumentali può avvalersi della facoltà di importare in franchigia dal dazio le componenti necessarie alla fabbricazione di tali beni. In alternativa, il produttore nazionale può beneficiare dei vantaggi connessi a presunte esportazioni rispetto alla fornitura di beni strumentali al titolare di una licenza EPCGS. |
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(57) |
Si è accertato che il richiedente ha beneficiato di questo regime durante il PIR. |
d) Conclusioni relative all’EPCGS
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(58) |
Il regime EPCG costituisce una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. La riduzione dei dazi costituisce un contributo finanziario concesso dal GOI, in quanto con tale concessione esso rinuncia a entrate che sarebbero altrimenti dovute. Inoltre, la riduzione dei dazi avvantaggia l’esportatore in quanto i dazi non versati all’importazione ne migliorano la liquidità. |
|
(59) |
Inoltre, il regime EPCG è condizionato di diritto dall’andamento delle esportazioni, in quanto tali licenze non possono essere rilasciate senza un impegno a esportare i beni prodotti. Pertanto, a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base, esso è ritenuto specifico e passibile di compensazione. |
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(60) |
Tale regime non può essere considerato un regime di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. I regimi legittimi, descritti all’allegato I, lettera i), del regolamento di base, non riguardano i beni strumentali, poiché questi non sono immessi nel processo produttivo dei manufatti destinati all’esportazione. |
e) Calcolo dell’importo della sovvenzione
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(61) |
Conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore della sovvenzione è stato calcolato in base ai dazi doganali non pagati sui beni strumentali importati, ripartito su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali beni strumentali nell’industria in questione. Conformemente alla prassi consolidata l’importo così calcolato, relativo al PIR, è stato adeguato aggiungendo gli interessi maturati in tale periodo, affinché corrisponda al valore effettivo del vantaggio nel tempo. A tal fine sono stati ritenuti adeguati i tassi d’interesse commerciali vigenti in India durante il PIR. Qualora siano state presentate richieste motivate, le spese sostenute per ottenere la sovvenzione sono state dedotte a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base. |
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(62) |
Il richiedente ha sostenuto che i beni strumentali importati in franchigia nell’ambito del regime EPCG per essere utilizzati nell’unità Khanvel non erano più in uso e che il vantaggio relativo a tali beni non deve essere incluso nel numeratore. In risposta a tale argomentazione va osservato che il richiedente ha già fruito del vantaggio concernente tali beni strumentali. Inoltre, dal momento che non esistono prove secondo le quali il richiedente non possiede più tali beni o che non li riutilizzerà in futuro, la richiesta deve essere respinta. |
|
(63) |
Conformemente all’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, il valore delle sovvenzioni è stato ripartito sul fatturato generato dalle esportazioni del prodotto in esame durante il PIR (considerato il denominatore appropriato), in quanto la sovvenzione è subordinata all’andamento delle esportazioni e non ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati. |
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(64) |
L’aliquota della sovvenzione di cui durante il PIR ha fruito il richiedente grazie a questo regime è pari al 2,3 %. |
5. Export Credit Scheme (Regime di crediti all’esportazione — «ECS»).
a) Base giuridica
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(65) |
I dettagli relativi a tale regime si trovano nella Master Circular DBOD n. DIR. (Exp.)BC 01/04.02.02/2007-08 (crediti all’esportazione in valuta straniera/rupie) e nella Master Circular DBOD n. DIR.(Exp.)BC 09/04.02.02/2008-09 (crediti all’esportazione in valuta straniera/rupie), pubblicate dalla Banca centrale indiana (RBI) e destinate a tutte le banche commerciali indiane. |
b) Ammissibilità
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(66) |
Possono beneficiare del regime i produttori-esportatori e gli operatori commerciali-esportatori. |
c) Applicazione pratica
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(67) |
Nell’ambito di questo regime, la RBI fissa i tassi d’interesse massimi vincolanti applicabili ai crediti all’esportazione (in rupie indiane o in valuta estera), che le banche commerciali possono esigere da un esportatore. Il regime ECS comprende due sottoregimi, il Pre-Shipment Export Credit Scheme («packing credit» — Regime di crediti all’esportazione precedente alla spedizione), che eroga crediti agli esportatori per acquistare, trasformare, fabbricare, imballare e/o spedire beni prima dell’esportazione, e il Post-Shipment Export Credit Scheme (Regime di crediti all’esportazione successiva alla spedizione), che fornisce prestiti al capitale circolante per finanziare crediti a breve termine all’esportazione. La RBI obbliga inoltre le banche a destinare un certo quantitativo del loro credito netto al finanziamento delle esportazioni. |
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(68) |
Grazie a quanto previsto dalle Master Circulars della RBI, gli esportatori possono ottenere crediti all’esportazione a tassi d’interesse migliori rispetto a quelli dei crediti commerciali normali («cash credits»), praticati unicamente a condizioni di mercato. La differenza tra i tassi può diminuire per le società con buona solvibilità. Di fatto, le società con i migliori rating di solvibilità possono ottenere crediti all’esportazione e crediti di cassa alle stesse condizioni. |
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(69) |
Si è accertato che il richiedente ha beneficiato di questo regime durante il PIR. |
d) Conclusioni sull’ECS
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(70) |
I tassi d’interesse preferenziali di un credito ECS stabiliti dalle Master Circulars della RBI, di cui al considerando 65, possono far diminuire i costi degli interessi sostenuti dagli esportatori rispetto a quelli dei normali crediti, praticati a condizioni di mercato, e avvantaggiare quindi un esportatore ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Il finanziamento delle esportazioni non è, di per sé, più sicuro del finanziamento interno. In realtà, esso è normalmente considerato più rischioso e l’ampiezza delle garanzie necessarie per un certo credito, indipendentemente dall’oggetto del finanziamento, rappresenta una scelta puramente commerciale della banca. Le differenze di tasso tra banche diverse dipendono dalla scelta della RBI di fissare i tassi massimi dei mutui per ogni singola banca commerciale. |
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(71) |
Anche se i crediti agevolati ECS sono concessi da banche commerciali, il beneficio è un contributo finanziario governativo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base. Si noti in proposito che né l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base, né l’accordo sulle sovvenzioni e le misure compensative prevedono che, per qualificare un’operazione come sovvenzione, sia necessario un onere a carico dei conti pubblici, ovvero il rimborso versato alle banche commerciali da parte delle autorità indiane; è sufficiente infatti che la pubblica amministrazione incarichi o dia ordine di svolgere le funzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento di base. La RBI è un ente pubblico e rientra nella definizione di «pubblica amministrazione» di cui all’articolo 2, lettera b), del regolamento di base, essendo di proprietà statale al 100 %, perseguendo finalità corrispondenti alle politiche pubbliche, per esempio nella politica monetaria, ed essendo i suoi dirigenti nominati dal GOI. La RBI determina le scelte di enti privati, ai sensi del secondo capoverso dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base, in quanto le banche commerciali sono vincolate alle condizioni da essa imposte quali, tra l’altro, i tassi massimi d’interesse sui crediti all’esportazione stabiliti dalle sue Master Circulars e le direttive che obbligano le banche commerciali a destinare una certa percentuale di credito bancario netto al finanziamento delle esportazioni. In base a tali direttive le banche commerciali sono tenute a svolgere le operazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base, nella fattispecie mutui sotto forma di finanziamento preferenziale delle esportazioni. Questi trasferimenti diretti di fondi sotto forma di prestiti a condizioni particolari spetterebbero di norma alle amministrazioni pubbliche e la prassi non differisce molto dalla prassi normale che esse seguono ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base. La sovvenzione è ritenuta specifica e compensabile poiché i tassi d’interesse preferenziali sono disponibili solo in relazione al finanziamento di operazioni di esportazione e sono quindi condizionati dall’andamento delle esportazioni, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base. |
e) Calcolo dell’importo della sovvenzione
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(72) |
L’importo della sovvenzione è stato calcolato in base alla differenza tra l’interesse pagato sui crediti all’esportazione contratti durante il PIR e l’interesse che sarebbe stato d’applicazione sui crediti commerciali ordinari contratti dal richiedente. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, detto importo della sovvenzione (numeratore) è stato ripartito sul fatturato generato dalla totalità delle esportazioni durante il PIR (considerato il denominatore appropriato), in quanto la sovvenzione è subordinata all’andamento delle esportazioni e non ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati. |
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(73) |
L’aliquota della sovvenzione di cui durante il PIR ha fruito il richiedente grazie a questo regime è pari allo 0,2 %. |
6. Regime di incentivi (PSI — Package Scheme of Incentives)
a) Base giuridica
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(74) |
Nelle inchieste precedenti riguardanti i fogli di PET, compresa l’inchiesta in vista del riesame che ha condotto all’istituzione, con il regolamento (CE) n. 367/2006, del dazio compensativo definitivo attualmente in vigore, sono stati esaminati vari regimi dello Stato indiano che contemplano incentivi a imprese locali. I regimi di Stato rientrano nel presente titolo poiché contemplano diversi tipi di incentivi. L’inchiesta ha accertato che il diritto di un’impresa a beneficiare del regime è stabilito dal «certificato di ammissibilità». |
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(75) |
Il regime di incentivi («PSI») del governo del Maharashtra («GOM») è stato modificato più volte dalla sua introduzione. Il richiedente continua ad avvalersi dei benefici del «regime PSI 1993» e non a titolo dei regimi successivi. Di conseguenza, nell’ambito del caso in esame è stato valutato solamente il PSI 1993. |
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(76) |
Il sistema di restituzione dell’imposta sulle vendite del governo del Bengala occidentale prevede il rimborso dell’imposta sulle vendite a livello centrale. Dall’inchiesta è emerso che il richiedente per quanto riguarda i suoi acquisti ha beneficiato dell’esenzione dall’imposta commerciale (imposta sulle vendite a livello centrale) nell’ambito del PSI applicato dal governo del Bengala occidentale. Questo incentivo fiscale esclude le vendite delle imprese effettuate sul mercato nazionale dal versamento dell’imposta sulle vendite (sia a livello locale che centrale). |
b) Ammissibilità
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(77) |
Per poter beneficiare del regime, di norma, le società devono investire nelle aree meno sviluppate di uno stato installandovi un nuovo stabilimento industriale o apportando nuovi capitali per espandere o diversificare l’attività di uno stabilimento già esistente. I criteri principali per stabilire l’importo degli incentivi sono: la classificazione dell’area in cui è o sarà stabilita l’impresa e l’entità dell’investimento. |
c) Applicazione pratica
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(78) |
Nell’ambito dei regimi di esenzione fiscale, le unità designate non sono tenute a riscuotere l’imposta sulle vendite relativa alle loro transazioni. Analogamente, le unità designate sono esenti dal pagamento dell’imposta sulle vendite relativa ai loro acquisti di merci da un fornitore ammissibile a beneficiare del regime. Mentre l’esenzione relativa all’operazione di vendita non conferisce alcun vantaggio all’unità di vendita designata, l’operazione di acquisto conferisce un vantaggio all’unità di acquisto designata. |
|
(79) |
L’esenzione dall’imposta sulle vendite per gli acquisti nello Stato del Maharashtra (applicata in precedenza nell’ambito del regime di incentivi fiscali del Maharashtra con l’esenzione dall’imposta sulle vendite) non è più valida. Nell’aprile 2005 la legge fiscale per le vendite all’interno di uno Stato in Maharashtra è stata sostituita da un sistema di imposta sul valore aggiunto (IVA). A partire dall’aprile 2005, il richiedente, in quanto soggetto non esente, deve acquistare materiali soggetti al pagamento dell’IVA. |
d) Conclusione
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(80) |
Per quanto riguarda il PSI 1993 del GOM, il richiedente ha generato soltanto diritti di restituzione dell’imposta sulle vendite di beni finiti durante il periodo dell’inchiesta del riesame, che in passato si sono dimostrati non vantaggiosi per il beneficiario (considerando 114 del regolamento (CE) n. 367/2006). Pertanto, nel PSI 1993 del GOM non è stato accertato alcun vantaggio compensabile. |
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(81) |
Tuttavia, per quanto riguarda gli acquisti di materie prime da parte del richiedente presso società non stabilite nello Stato del Maharashtra, senza versare l’imposta centrale sulle vendite, il PSI prevede sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. L’esenzione dal versamento dell’imposta sulle vendite per gli acquisti costituisce un contributo finanziario, dato che diminuisce le entrate governative che sarebbero altrimenti percepite. L’esenzione avvantaggia inoltre l’impresa, poiché ne migliora la liquidità. |
|
(82) |
Possono beneficiare del regime soltanto le società che hanno realizzato investimenti in talune aree geografiche definite sotto la giurisdizione di uno stato dell’India. Non sono ammesse al regime le imprese situate al di fuori di tali aree. L’entità del beneficio varia a seconda dell’area interessata. Il regime è pertanto specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base e dunque passibile di compensazione. |
e) Calcolo dell’importo della sovvenzione
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(83) |
Riguardo all’esenzione dall’imposta sulle vendite, l’ammontare della sovvenzione è stato calcolato in base all’importo dell’imposta sulle vendite normalmente dovuta durante il PIR e non pagata grazie all’esenzione. |
|
(84) |
Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l’importo della sovvenzione (numeratore) è stato ripartito sul totale del fatturato delle esportazioni e delle vendite sul mercato nazionale durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame (considerato il denominatore appropriato), in quanto la sovvenzione non è subordinata all’andamento delle esportazioni, né ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati. |
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(85) |
L’aliquota della sovvenzione di cui durante il PIR ha fruito il richiedente grazie a questo regime è pari allo 0,1 %. |
7. Importo delle sovvenzioni compensabili
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(86) |
Si rammenta che il regolamento (CE) n. 1124/2007, che modifica il regolamento (CE) n. 367/2006, ha stabilito l’importo (ad valorem) delle sovvenzioni compensabili per il richiedente, pari al 17,1 %. |
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(87) |
Nel corso dell’attuale riesame intermedio parziale, l’importo (ad valorem) delle sovvenzioni compensabili per il richiedente è risultato dell’8,4 %, come si evince dalla tabella che segue:
|
|
(88) |
Stante quanto sopra, si è concluso che il livello di sovvenzione del produttore esportatore interessato è diminuito. |
8. Misure compensative
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(89) |
Inoltre, si è valutato se le mutate circostanze relative ai regimi esaminati possano essere considerate di carattere permanente. A tale proposito, numerosi elementi indicano che possono essere considerate tali. |
|
(90) |
In primo luogo, va notato che l’importo delle sovvenzioni risultante dal presente riesame intermedio parziale corrisponde a quelli stabiliti per cinque produttori indiani di fogli di PET nel riesame intermedio parziale pubblicato nel gennaio 2009, da cui è risultato un importo (ad valorem) delle sovvenzioni compensabili variante tra il 5,4 % e l’8,6 %. Ciò dimostra una certa costanza nel livello di sovvenzione esistente in India per questo prodotto. |
|
(91) |
In secondo luogo, mentre nell’inchiesta precedente il vantaggio principale era quello conferito dall’AAS, il vantaggio generato dall’applicazione di questo regime è diminuito significativamente durante il PIR, ed è stato dimostrato che questa tendenza si è mantenuta anche dopo il PIR. |
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(92) |
Stante quanto precede, sembrano esservi indicazioni del fatto che il richiedente continuerà a ricevere in futuro sovvenzioni d’importo inferiore a quello stabilito nella precedente inchiesta per il riesame intermedio parziale. |
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(93) |
Poiché è stato dimostrato che il richiedente beneficia di sovvenzioni molto inferiori e che è probabile che continuerà a ricevere sovvenzioni di importo inferiore a quello stabilito nella precedente inchiesta per il riesame intermedio parziale, è opportuno modificare il livello della misura per tener conto delle nuove risultanze. |
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(94) |
Stante quanto precede, il dazio compensativo modificato dovrebbe essere portato al livello del nuovo tasso di sovvenzione risultante dal presente riesame intermedio parziale, in quanto il margine di pregiudizio calcolato nell’inchiesta antisovvenzione iniziale resta più elevato. |
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(95) |
Ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di base e dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (9), nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi nell’intento di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all’esportazione. Tuttavia, come indicato nel considerando 6, dato che il richiedente è soggetto ad un dazio antidumping dello 0 % per quanto riguarda il prodotto in esame, queste disposizioni non si applicano nel presente caso. |
|
(96) |
Per quanto riguarda il dazio attualmente applicabile alle importazioni del prodotto in esame dai produttori esportatori non individualmente citati nell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 367/2006, ossia il dazio da applicarsi a «tutte le altre società» in India, va notato che le modalità effettive dei regimi esaminati e la loro compensabilità non sono mutate rispetto all’inchiesta precedente. Quindi non è necessario ricalcolare il tasso di sovvenzione e l’aliquota del dazio per tali imprese. Di conseguenza, le aliquote dei dazi applicabili a tutte le società diverse dal richiedente restano invariate. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 367/2006 è sostituito dal seguente:
«2. L’aliquota del dazio compensativo definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti delle società sotto elencate è la seguente:
|
Società |
Dazio definitivo (%) |
Codice addizionale TARIC |
|
Ester Industries Limited, 75-76, Amrit Nagar, Behind South Extension Part-1, New Delhi 110 003, India |
7,2 |
A026 |
|
Garware Polyester Limited, Garware House, 50-A, Swami Nityanand Marg, Vile Parle (East), Mumbai 400 057, India |
5,4 |
A028 |
|
Jindal Poly Films Limited, 56 Hanuman Road, New Delhi 110 001, India |
8,4 |
A030 |
|
MTZ Polyfilms Limited, New India Centre, 5th Floor, 17 Co-operage Road, Mumbai 400 039, India |
8,7 |
A031 |
|
Polyplex Corporation Limited, B-37, Sector-1, Noida 201 301, Dist. Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh, India |
8,6 |
A032 |
|
SRF Limited, Block C, Sector 45, Greenwood City, Gurgaon 122003, Haryana, India |
5,4 |
A753 |
|
Uflex Limited, A-1, Sector 60, Noida 201 301 (U.P.), India |
6,4 |
A027 |
|
Tutte le altre società |
19,1 |
A999 » |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 2010.
Per il Consiglio
La presidente
E. ESPINOSA
(1) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.
(2) GU L 316 del 10.12.1999, pag. 1.
(3) GU L 68 dell’8.3.2006, pag. 15.
(4) GU L 236 del 31.8.2006, pag. 1.
(5) GU L 255 del 29.9.2007, pag. 1.
(6) GU L 6 del 10.1.2009, pag. 1.
(7) GU L 288 del 6.11.2007, pag. 1.
(8) GU C 215 del 9.9.2009, pag. 17.
(*1) Le sovvenzioni segnate con un asterisco sono sovvenzioni all’esportazione.
|
2.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 580/2010 DEL CONSIGLIO
del 29 giugno 2010
che modifica il regolamento (CE) n. 452/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie, tra l’altro, dell’Ucraina
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,
vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Misure in vigore
|
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 452/2007 (2) («il regolamento originario»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo ad valorem del 9,9 % sulle importazioni di assi da stiro originarie, tra l’altro, dell’Ucraina. |
1.2. Richiesta di riesame
|
(2) |
Nell’agosto 2008 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base («il riesame intermedio»). La domanda, completata nel dicembre 2008 e limitata all’esame del dumping, è stata presentata da un produttore esportatore dell’Ucraina, Eurogold Industries Ltd («il richiedente» o «EGI»). Il richiedente ha collaborato all’inchiesta che ha condotto alle constatazioni e alle conclusioni contenute nel regolamento originario («inchiesta originaria»). Il dazio antidumping applicabile al richiedente, che è il solo produttore esportatore noto del prodotto in esame in Ucraina, è del 9,9 %. |
|
(3) |
Il richiedente ha sostenuto nella sua domanda che le circostanze alla base delle misure istituite sono mutate e che il mutamento intervenuto è di natura permanente. Il richiedente ha fornito prove a prima vista sufficienti del fatto che non è più necessario applicare la misura al livello attuale per compensare il dumping. |
1.3. Apertura di un riesame
|
(4) |
Avendo stabilito, sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame intermedio, la Commissione ha deciso di aprire un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato all’esame del dumping per quanto riguarda EGI. Il 9 aprile 2009 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3) e ha aperto un’inchiesta. |
1.4. Prodotto in esame e prodotto simile
|
(5) |
Il prodotto oggetto del riesame intermedio è lo stesso dell’inchiesta originaria, ossia assi da stiro con o senza supporto, dotate o meno di piano aspirante, riscaldante e/o soffiante, comprendenti un braccio per stirare le maniche, e i componenti essenziali, vale a dire le gambe, il piano ed il portaferro, originari dell’Ucraina, che attualmente rientrano nei codici NC ex 3924 90 00 , ex 4421 90 98 , ex 7323 93 90 , ex 7323 99 91 , ex 7323 99 99 , ex 8516 79 70 , ex 8516 90 00 . |
|
(6) |
Il prodotto fabbricato e venduto in Ucraina e quello esportato nell’Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche e gli stessi usi, e sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
1.5. Parti interessate
|
(7) |
La Commissione ha informato ufficialmente dell’apertura del riesame intermedio l’industria dell’Unione, il richiedente e le autorità del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione. |
|
(8) |
La Commissione ha inviato un questionario al richiedente e ha ricevuto una risposta entro il termine stabilito. Essa ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping ed ha effettuato una visita di verifica nella sede della società richiedente:
|
1.6. Periodo dell’inchiesta
|
(9) |
L’inchiesta ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). |
2. RISULTATI DELL’INCHIESTA
2.1. Valore normale
|
(10) |
Per determinare il valore normale, si è in primo luogo stabilito se il volume totale delle vendite sul mercato interno del prodotto simile da parte di EGI fosse rappresentativo in rapporto al volume totale delle sue vendite all’esportazione verso l’Unione. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite interne sono considerate rappresentative quando il loro volume totale equivale almeno al 5 % del volume totale delle vendite all’esportazione del prodotto in esame verso l’Unione. Il volume totale delle vendite di EGI del prodotto simile sul mercato interno è risultato rappresentativo. |
|
(11) |
Per ciascun tipo di prodotto venduto da EGI sul mercato interno e ritenuto direttamente comparabile al tipo di prodotto esportato nell’Unione, si è stabilito se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative ai fini dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un determinato tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative se il volume complessivo delle vendite sul mercato interno di quel tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti durante il periodo dell’inchiesta corrispondeva almeno al 5 % del volume complessivo delle vendite del tipo di prodotto comparabile esportato nell’Unione. |
|
(12) |
Si è inoltre esaminato se le vendite sul mercato interno di ciascun tipo di prodotto potevano essere considerate come effettuate nell’ambito di normali operazioni commerciali, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tale scopo si è determinata, per ciascun tipo di prodotto in esame esportato nel corso del PI, la proporzione di vendite con margine di profitto a clienti indipendenti sul mercato interno. |
|
(13) |
Per i tipi di prodotto per i quali oltre l’80 % delle vendite sul mercato interno (in termini di volume) era effettuato a un prezzo superiore al costo di produzione e la media ponderata del prezzo di vendita era pari o superiore al costo unitario di produzione, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite, remunerative o meno, del tipo in questione sul mercato interno. |
|
(14) |
Quando il volume delle vendite remunerative di un tipo di prodotto rappresentava l’80 % o meno del volume totale delle vendite di quel tipo, o il prezzo medio ponderato di quel tipo di prodotto era inferiore al costo unitario di produzione, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative di quello stesso tipo di prodotto effettuate durante il PI. |
|
(15) |
Quando non è stato possibile utilizzare, per determinare il valore normale, i prezzi di un particolare tipo di prodotto venduto da EGI sul mercato interno, il valore nomale è stato costruito come disposto dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. |
|
(16) |
Per calcolare il valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, gli importi corrispondenti alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti sono stati stabiliti, come disposto dall’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, sulla base dei dati reali riguardanti la produzione e le vendite del prodotto simile, nel corso di normali operazioni commerciali, da parte di EGI. |
|
(17) |
A seguito della comunicazione delle conclusioni, EGI ha obiettato che la percentuale per spese generali, amministrative e di vendita considerata per il calcolo del valore normale non corrispondeva a quella relativa alle vendite sul mercato interno effettuate nel corso di normali operazioni commerciali e che, di conseguenza, certi valori normali calcolati risultavano sovrastimati. |
|
(18) |
L’obiezione è stata esaminata ed è stata ritenuta infondata, perché la percentuale per le spese generali, amministrative e di vendita utilizzata è quella che risulta per le vendite sul mercato interno ed è la stessa si tratti o no di vendite avvenute nel corso di normali operazioni commerciali, in quanto è espressa come percentuale del fatturato. L’obiezione è stata perciò respinta. |
2.2. Prezzo all’esportazione
|
(19) |
EGI ha esportato nell’Unione o vendendo direttamente ad acquirenti indipendenti o tramite la società collegata EGS, con sede in Svizzera. |
|
(20) |
Per quanto riguarda le esportazioni nell’Unione effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti, il prezzo all’esportazione è stato calcolato in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto in esame, secondo quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. |
|
(21) |
Per quanto riguarda le esportazioni nell’Unione effettuate tramite la società collegata EGS, che ha svolto tutte le funzioni relative all’importazione delle merci immesse in libera pratica nell’Unione, ossia quelle di importatore collegato, il prezzo all’esportazione è stato stabilito a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, in base al prezzo al quale i prodotti importati sono stati rivenduti per la prima volta a un acquirente indipendente. A tal fine, sono stati applicati adeguamenti per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita e dei profitti, in modo da stabilire un prezzo all’esportazione attendibile. In assenza di nuove informazioni sui profitti fornite da importatori indipendenti, si è utilizzata la stessa percentuale di profitto utilizzata nell’inchiesta originaria. |
|
(22) |
EGI ha sostenuto che, secondo l’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, se il prezzo all’esportazione è stabilito a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, l’importo del dazio antidumping non deve essere detratto come costo in quanto è debitamente traslato nei prezzi di rivendita. |
|
(23) |
Al riguardo, sono stati esaminati gli elementi di prova addotti, consistenti in alcuni calcoli dei prezzi di vendita, calcoli riguardanti però soltanto alcuni dei modelli venduti durante il PI e da cui è risultato che il prezzo di vendita non rispecchiava pienamente, in tutti i casi, il dazio antidumping. Le prove fornite non hanno quindi permesso di stabilire se il dazio antidumping era trasferito nei prezzi di rivendita. L’argomento è stato perciò respinto e, nello stabilire il prezzo all’esportazione per le vendite all’Unione effettuate tramite EGS a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, il dazio antidumping non è stato detratto come costo. |
|
(24) |
A seguito della comunicazione delle conclusioni, EGI ha ripetuto la sua obiezione, ma senza apportare nuove prove o nuovi argomenti. L’obiezione è stata perciò respinta. |
2.3. Confronto
|
(25) |
Il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati confrontati a livello franco fabbrica. Per effettuare un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, dei costi relativi al trasporto, all’imballaggio, al credito e alle commissioni, ove applicabile e giustificato, come disposto dall’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. |
|
(26) |
Dopo la comunicazione delle conclusioni è stato messo in luce un errore di calcolo comportante l’errata conversione valutaria di taluni adeguamenti per i costi di imballaggio. L’errore è stato corretto e il calcolo del margine di dumping riveduto di conseguenza. |
|
(27) |
Dopo la comunicazione delle conclusioni EGI ha altresì sostenuto che, nel calcolare il valore normale, non dovrebbero essere considerati gli adeguamenti riferiti alle vendite sul mercato interno non effettuate nel corso di normali operazioni commerciali e che, in assenza di altre vendite del tipo di prodotto in questione, dovrebbero essere utilizzati gli adeguamenti medi per le vendite di altri tipi di prodotti effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, perché solo questi ultimi rifletterebbero i costi che sono stati inclusi nelle spese generali, amministrative e di vendita utilizzate per calcolare il valore normale. |
|
(28) |
Questo argomento è stato esaminato ma non è stato accolto, in quanto gli adeguamenti, poiché sono utilizzati solo a scopo di confronto e di norma riflettono i costi reali specifici di ogni operazione, sono un elemento obiettivo e sono perciò indipendenti dal fatto che le vendite finali siano o no effettuate nel corso di normali operazioni commerciali. |
|
(29) |
Inoltre, dall’esame di questo argomento è risultato che erano stati utilizzati adeguamenti errati nel calcolo dei valori normali per i tipi di prodotti per i quali non esistevano vendite sul mercato interno. L’errore è stato corretto utilizzando gli adeguamenti medi complessivi di tutte le vendite sul mercato interno e il calcolo è stato modificato di conseguenza. EGI ha sostenuto che per questi tipi di prodotti dovrebbero essere concessi adeguamenti per i costi del credito, dato che i costi del credito sono stati inclusi nelle spese generali, amministrative e di vendita utilizzate per calcolare il valore normale. Questo argomento è stato respinto perché i tipi di prodotti in questione non sono mai stati realmente venduti sul mercato interno e quindi non vi sono prove del fatto che il loro pagamento sia stato differito. A questo riguardo, si osserva che un adeguamento per i costi del credito non è basato sulle condizioni di pagamento e sui costi reali, ma su un costo opportunità basato sulle condizioni di pagamento convenute al momento della vendita. |
2.4. Margine di dumping
|
(30) |
Come previsto dall’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di prodotto è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame. Il confronto ha dimostrato l’esistenza del dumping. |
|
(31) |
Il margine di dumping per EGI, espresso in percentuale del prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è risultato del 7,0 %. |
|
(32) |
Come disposto dall’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, è stato anche esaminato se le conclusioni potessero ragionevolmente considerarsi di carattere duraturo. |
|
(33) |
La riorganizzazione strutturale dei canali di vendita del richiedente e della società ad esso collegata è ora ben stabilita per la maggioranza delle sue vendite e può essere considerata di carattere duraturo. È quindi improbabile che le circostanze che hanno portato all’apertura di questo riesame intermedio mutino nel prossimo futuro in modo tale da modificare le conclusioni del riesame intermedio. Inoltre, nel corso dell’inchiesta non è emerso alcun elemento che faccia pensare che le nuove circostanze non abbiano carattere duraturo. Pertanto, si conclude che le mutate circostanze hanno carattere duraturo. |
3. MISURE ANTIDUMPING
|
(34) |
Nell’inchiesta iniziale EGI è risultato essere il solo produttore esportatore ucraino di assi da stiro. Il metodo utilizzato per determinare il margine di dumping per EGI è stato quindi utilizzato per stabilire il margine di dumping per ogni altro produttore esportatore ucraino del prodotto in esame. |
|
(35) |
Di conseguenza, sulla base dei risultati dell’inchiesta di riesame, si considera opportuno modificare il dazio antidumping applicabile alle importazioni del prodotto in esame originario dell’Ucraina, fissandolo al 7,0 %. |
|
(36) |
Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali su cui si basa la proposta di modificare il regolamento (CE) n. 452/2007 che istituisce un dazio antidumping sulle importazioni del prodotto in esame originario, tra l’altro, dell’Ucraina e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Le loro osservazioni, se opportuno, sono state prese in considerazione e il presente regolamento ne tiene debito conto, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nella tabella dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 452/2007 la voce «Tutte le società» dell’Ucraina è sostituita dalla seguente:
|
«Ucraina |
Tutte le società |
7 |
—» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 2010.
Per il Consiglio
La presidente
E. ESPINOSA
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
|
2.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168/16 |
REGOLAMENTO (UE) N. 581/2010 DELLA COMMISSIONE
del 1o luglio 2010
sui periodi massimi per il trasferimento dei dati pertinenti dalle unità elettroniche di bordo e dalle carte del conducente
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 5, lettera c),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il trasferimento periodico dei dati registrati sulle unità elettroniche di bordo e sulle carte del conducente è necessario per consentire un efficace controllo del rispetto delle disposizioni sui tempi di guida e i periodi di riposo, di cui al regolamento (CE) n. 561/2006, da parte dei conducenti e delle imprese. |
|
(2) |
La fissazione di periodi massimi per il trasferimento dei dati pertinenti dalle unità elettroniche di bordo e dalle carte del conducente consente di armonizzare ulteriormente le condizioni per le imprese di trasporto all'interno dell'Unione europea. |
|
(3) |
Per determinare i periodi massimi entro i quali devono essere trasferiti i dati, è opportuno considerare soltanto i giorni in cui è stata registrata un'attività. |
|
(4) |
La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (2), si applica al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento. |
|
(5) |
Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, è opportuno definire i dati pertinenti da trasferire. |
|
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio (3), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il presente regolamento stabilisce i periodi massimi entro i quali i dati pertinenti devono essere trasferiti dall'unità elettronica di bordo e dalla carta del conducente ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 561/2006.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per «dati pertinenti» tutti i dati registrati dal tachigrafo digitale oltre ai dati dettagliati relativi alla velocità.
3. Il periodo massimo entro cui devono essere trasferiti i dati pertinenti non deve superare:
|
a) |
90 giorni per i dati trasferiti dall'unità elettronica di bordo; |
|
b) |
28 giorni per i dati trasferiti dalla carta del conducente. |
4. I dati pertinenti devono essere trasferiti in modo da evitare qualsiasi perdita degli stessi.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1.
|
2.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168/17 |
REGOLAMENTO (UE) N. 582/2010 DELLA COMMISSIONE
del 1o luglio 2010
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
MA |
56,2 |
|
MK |
36,4 |
|
|
TR |
50,2 |
|
|
ZZ |
47,6 |
|
|
0707 00 05 |
MK |
45,6 |
|
TR |
121,6 |
|
|
ZZ |
83,6 |
|
|
0709 90 70 |
TR |
103,7 |
|
ZZ |
103,7 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
79,8 |
|
TR |
97,3 |
|
|
UY |
91,0 |
|
|
ZA |
98,0 |
|
|
ZZ |
91,5 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
102,2 |
|
BR |
70,8 |
|
|
CA |
118,4 |
|
|
CL |
113,8 |
|
|
CN |
84,3 |
|
|
NZ |
122,9 |
|
|
US |
162,8 |
|
|
ZA |
98,8 |
|
|
ZZ |
109,3 |
|
|
0809 10 00 |
TR |
234,1 |
|
ZZ |
234,1 |
|
|
0809 20 95 |
TR |
307,6 |
|
ZZ |
307,6 |
|
|
0809 30 |
AR |
133,5 |
|
TR |
158,2 |
|
|
ZZ |
145,9 |
|
|
0809 40 05 |
AU |
258,9 |
|
IL |
210,4 |
|
|
US |
110,3 |
|
|
ZZ |
193,2 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».
DECISIONI
|
2.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168/19 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2010
relativa al contributo finanziario dell’Unione ai programmi nazionali di taluni Stati membri nel 2010 per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca
[notificata con il numero C(2010) 3797]
(2010/369/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 861/2006 stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri possono ricevere un contributo dall’Unione europea per le spese sostenute nell’ambito dei loro programmi nazionali di raccolta e di gestione di dati. |
|
(2) |
I programmi devono essere elaborati in conformità del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (2) e del regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione, del 14 luglio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (3). |
|
(3) |
Il Belgio, la Bulgaria, la Danimarca, la Germania, l’Estonia, l’Irlanda, la Grecia, la Spagna, l’Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovenia e la Finlandia hanno presentato i programmi nazionali per il periodo 2009-2010 in conformità di quanto disposto all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 199/2008. Detti programmi sono stati approvati nel 2009 in conformità dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 199/2008. |
|
(4) |
Tali Stati membri hanno presentato le previsioni annuali di bilancio relative al periodo 2009-2010 in conformità dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1078/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio (4). La Commissione ha valutato le previsioni annuali di bilancio degli Stati membri, secondo il disposto dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1078/2008, tenendo conto dei programmi nazionali approvati in conformità dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 199/2008. |
|
(5) |
A norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1078/2008, la Commissione deve approvare le previsioni annuali di bilancio e decidere in merito al contributo finanziario annuale dell’Unione a ciascun programma nazionale conformemente alla procedura di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 861/2006, nonché sulla base dei risultati della valutazione delle previsioni annuali di bilancio di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1078/2008. |
|
(6) |
A norma dell’articolo 24, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 861/2006, il tasso del contributo finanziario deve essere stabilito mediante decisione della Commissione. L’articolo 16 del medesimo regolamento dispone che l’azione finanziaria dell’Unione nell’ambito della raccolta di dati di base non può superare il 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri per l’esecuzione di un programma di raccolta, gestione e uso dei dati nel settore della pesca. L’articolo 24, paragrafo 2, prevede che sia data priorità agli interventi più idonei a migliorare la raccolta dei dati necessari per la politica comune della pesca. |
|
(7) |
La presente decisione costituisce una decisione finanziaria ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5). |
|
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli importi massimi globali del contributo finanziario dell’Unione concessi a ciascuno Stato membro per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca per il 2010 e il tasso di detto contributo sono fissati nell’allegato.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2010.
Per la Commissione
Maria DAMANAKI
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.
(3) GU L 186 del 15.7.2008, pag. 3.
ALLEGATO
PROGRAMMI NAZIONALI 2009-2010
SPESA AMMISSIBILE E CONTRIBUTO MASSIMO DELL’UNIONE PER IL 2010
|
(in EUR) |
||
|
Stato membro |
Spesa ammissibile |
Contributo massimo dell’Unione (tasso del 50 %) |
|
Belgio |
1 649 816,00 |
824 908,00 |
|
Bulgaria |
404 210,00 |
202 105,00 |
|
Danimarca |
6 001 601,00 |
3 000 800,50 |
|
Germania |
6 470 425,00 |
3 235 212,50 |
|
Estonia |
618 043,00 |
309 021,50 |
|
Irlanda |
6 954 948,00 |
3 477 474,00 |
|
Grecia |
4 307 365,00 |
2 153 682,50 |
|
Spagna |
15 144 263,00 |
7 572 131,50 |
|
Italia |
6 956 797,00 |
3 478 398,50 |
|
Cipro |
575 033,00 |
287 516,50 |
|
Lettonia |
318 109,00 |
159 054,50 |
|
Lituania |
219 792,00 |
109 896,00 |
|
Malta |
600 263,00 |
300 131,50 |
|
Polonia |
1 141 259,00 |
570 629,50 |
|
Portogallo |
3 476 673,00 |
1 738 336,50 |
|
Romania |
584 788,00 |
292 394,00 |
|
Slovenia |
211 015,00 |
105 507,50 |
|
Finlandia |
1 595 842,00 |
797 921,00 |
|
TOTALE |
57 230 242,00 |
28 615 121,00 |
|
2.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168/22 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 1o luglio 2010
relativa all’assegnazione alla Spagna di giorni aggiuntivi in mare nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice
[notificata con il numero C(2010) 4330]
(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)
(2010/370/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (1), in particolare il punto 9 dell’allegato II B,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’allegato II B del regolamento (CE) n. 43/2009 specifica al punto 7 il numero massimo di giorni in cui le navi dell’Unione di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 10 metri, che detengono a bordo reti da traino, sciabiche danese e attrezzi di tipo analogo aventi maglie di dimensione pari o superiore a 32 mm, reti da posta derivanti con maglie di dimensione pari o superiore a 60 mm o palangari di fondo, possono essere presenti nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice, dal 1o febbraio 2009 al 31 gennaio 2010. |
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(2) |
Il punto 9 dell’allegato II B autorizza la Commissione ad assegnare un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo i suddetti attrezzi da pesca, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca intervenute a decorrere dal 1o gennaio 2004. |
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(3) |
L’11 novembre 2009 la Spagna ha presentato dati dai quali risultava che dodici pescherecci avevano cessato l’attività dal 1o gennaio 2004. Sulla base dei dati presentati e considerato il metodo di calcolo descritto al punto 9.1 dell’allegato II B, è opportuno assegnare alla Spagna, per il periodo dal 1o febbraio 2009 al 31 gennaio 2010, nove giorni aggiuntivi in mare per le navi che detengono a bordo gli attrezzi da pesca specificati al punto 3 dello stesso allegato. |
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(4) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il numero massimo di giorni in cui una nave battente bandiera della Spagna, che detiene a bordo gli attrezzi da pesca indicati al punto 3 dell’allegato II B del regolamento (CE) n. 43/2009 e non è soggetta ad alcuna delle condizioni speciali elencate al punto 7.2 dello stesso allegato, può essere presente nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice, quale fissato nella tabella I dello stesso allegato, è portato a 184 giorni all’anno.
Articolo 2
Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2010.
Per la Commissione
Maria DAMANAKI
Membro della Commissione
Rettifiche
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2.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168/23 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 170 del 29 giugno 2007 )
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1) |
Al considerando 15, all'articolo 58, paragrafo 2, all'articolo 59, all'articolo 61, paragrafo 2 e all'articolo 142, paragrafo 1: |
anziché:
«comitati di controllo»,
leggi:
«comitati di sorveglianza».
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2) |
All'articolo 22, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 28, paragrafo 2, lettere b) e c), all'articolo 58, all'articolo 59, all'articolo 61, paragrafo 3, all'articolo 83, paragrafi 1 e 2, all'articolo 110, paragrafo 1, all'articolo 166, paragrafo 2, all'articolo 167, all'articolo 169, paragrafo 2 e all'articolo 169, paragrafo 3, lettera d), all'articolo 182, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 182, paragrafi 2 e 3, all'articolo 192, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 193, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 193, paragrafo 2: |
anziché:
«comitato di controllo»,
leggi:
«comitato di sorveglianza».
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3) |
All'articolo 83, paragrafo 6: |
anziché:
«sottocomitati di controllo»,
leggi:
«sottocomitati di sorveglianza».
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4) |
All'articolo 88, paragrafi 1 e 2: |
anziché:
«regioni ammissibili»,
leggi:
«zone ammissibili».
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5) |
All'articolo 88, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a): |
anziché:
«le regioni di livello NUTS 2 o, in assenza della classificazione NUTS, le regioni equivalenti»,
leggi:
«le regioni di livello NUTS 3 o, in assenza della classificazione NUTS, le zone equivalenti».
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6) |
All'articolo 88, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b): |
anziché:
«le regioni equivalenti»,
leggi:
«le zone equivalenti».
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7) |
All'articolo 91, paragrafo 2, e all'articolo 97, paragrafo 1: |
anziché:
«le regioni equivalenti»,
leggi:
«le zone equivalenti».
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8) |
All'articolo 94, paragrafo 1, lettera a): |
anziché:
«un elenco dei settori ammissibili coperti dal programma in conformità con l'articolo 88, ivi compresi i settori di flessibilità di cui all'articolo 97»,
leggi:
«un elenco delle zone ammissibili coperte dal programma in conformità con l'articolo 88, ivi comprese le zone di flessibilità di cui all'articolo 97».
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9) |
All'articolo 94, paragrafo 1, lettera b): |
anziché:
«un'analisi della situazione nei settori di cooperazione»,
leggi:
«un'analisi della situazione nelle zone di cooperazione».
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10) |
All'articolo 94, paragrafo 1, lettera h): |
anziché:
«le disposizioni di attuazione del programma operativo»,
leggi:
«le disposizioni di attuazione del programma transfrontaliero».
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11) |
All'articolo 95, paragrafo 1: |
anziché:
«che copre l'intero settore ammissibile»,
leggi:
«che copre l'intera zona ammissibile».
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12) |
All'articolo 95, paragrafo 1, all'articolo 99, paragrafo 3, all'articolo 102, paragrafi 1 e 3, all'articolo 103, lettere i) e j), all'articolo 106, lettera c), all'articolo 109, paragrafo 3, all'articolo 110, all'articolo 111, paragrafi 1 e 2, all'articolo 112, paragrafo 1, all'articolo 112, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 113, paragrafo 2, all'articolo 139, paragrafo 4, all'articolo 140, paragrafo 1, lettera d), all'articolo 142, all'articolo 143, all'articolo 144, paragrafo 1 e all'articolo 144, paragrafo 2, lettera c): |
anziché:
«comitato congiunto di controllo»,
leggi:
«comitato congiunto di sorveglianza».
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13) |
All'articolo 105, paragrafo 1, lettera c): |
anziché:
«e il parere e la dichiarazione di cui ai punti ii) e iii)»,
leggi:
«e il parere e la dichiarazione di cui al punto ii)».
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14) |
All'articolo 110, paragrafo 1, e all'articolo 142, paragrafo 1: |
anziché:
«comitati congiunti di controllo»,
leggi:
«comitati congiunti di sorveglianza».
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15) |
All'articolo 127, paragrafo 1: |
anziché:
«Gli importi che figurano nel programma operativo presentato»,
leggi:
«Gli importi che figurano nei programmi transfrontalieri presentati».
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16) |
All'articolo 128, paragrafo 1: |
anziché:
«15 %»,
leggi:
«25 %».