ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.164.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 164

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
30 giugno 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Regolamento n. 61 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina

1

 

*

Regolamento n. 80 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi riguardo all’omologazione di sedili di veicoli di grandi dimensioni nonché di questo tipo di veicoli rispetto alla resistenza dei sedili e dei loro ancoraggi

18

 

*

Regolamento n. 87 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi riguardo all’omologazione delle luci di marcia diurna per autoveicoli

46

 

*

Regolamento n. 91 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative all’omologazione delle luci di posizione laterali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

69

 

*

Regolamento n. 98 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative all’omologazione di proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica di gas per veicoli a motore

92

 

*

Regolamento n. 99 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi concernenti l’omologazione di sorgenti luminose a scarica di gas impiegate in gruppi ottici omologati a scarica di gas, montati su veicoli a motore

151

 

*

Regolamento n. 116 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni tecniche uniformi relative alla protezione dei veicoli a motore dall’impiego non autorizzato

181

 

*

Regolamento n. 122 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni tecniche uniformi relative all'omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O per quanto riguarda i loro impianti di riscaldamento

231

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

30.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/1


Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento n. 61 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina

Comprendente tutti i testi validi fino a:

Supplemento n. 1 alla versione originale del regolamento — Data di entrata in vigore: 10 ottobre 2006

INDICE

REGOLAMENTO

1.

Ambito di applicazione e obiettivo

2.

Definizioni

3.

Domanda di omologazione

4.

Omologazione

5.

Caratteristiche generali

6.

Prescrizioni specifiche

7.

Modifica del tipo di veicolo

8.

Conformità della produzione

9.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

10.

Cessazione definitiva della produzione

11.

Denominazione e indirizzo dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e dei servizi amministrativi

ALLEGATI

Allegato 1

Comunicazione relativa al rilascio dell’omologazione (o al rifiuto o alla revoca dell’omologazione o alla cessazione definitiva della produzione) di un tipo di veicolo rispetto alle sue sporgenze esterne, in applicazione del regolamento n. 61

Allegato 2

Configurazioni dei marchi di omologazione

Allegato 3

Procedura da seguire per determinare il punto «H» e l’angolo effettivo di inclinazione dello schienale nonché per controllare il loro rapporto col punto «R» e con l’angolo previsto di inclinazione dello schienale

Allegato 4

Misura delle sporgenze e delle distanze

1.   CAMPO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVO

1.1.   Il presente regolamento riguarda le sporgenze esterne dei veicoli per il trasporto di merci delle categorie N1, N2 e N3  (1); esso riguarda unicamente la «superficie esterna» come definita di seguito.

Non si applica ai retrovisori esterni, compresi i relativi supporti, né ad accessori quali antenne o portabagagli.

1.2.   Scopo del presente regolamento è ridurre il rischio o la gravità delle lesioni subite da una persona che entri in contatto con la superficie esterna del veicolo in caso di incidente.

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

2.1.   «superficie esterna»: la parte del veicolo posta anteriormente al pannello posteriore della cabina, come definito al paragrafo 2.5, ad eccezione del pannello posteriore medesimo, e comprendente parti quali i parafanghi anteriori, i paraurti anteriori e le ruote anteriori;

2.2.   «omologazione del veicolo»: l’omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda le sporgenze esterne;

2.3.   «tipo di veicolo»: i veicoli a motore che non presentano differenze tra loro per quanto riguarda parti importanti quali la «superficie esterna»;

2.4.   «cabina»: la parte della carrozzeria che costituisce il compartimento del conducente e del passeggero, comprese le porte;

2.5.   «pannello posteriore della cabina»: la parte più posteriore della superficie esterna del compartimento del conducente e del passeggero. Qualora non sia possibile stabilire la posizione del pannello posteriore della cabina, ai fini della presente direttiva esso sarà rappresentato dal piano trasversale verticale ubicato 50 cm dietro il punto R del sedile del conducente e, qualora il sedile sia regolabile, con il sedile collocato nella posizione di guida più arretrata (cfr. allegato 3). Tuttavia, il costruttore, previo accordo dei servizi tecnici, può chiedere una distanza diversa, qualora la distanza di 50 cm si riveli inadeguata per un determinato veicolo (2);

2.6.   «piano di riferimento»: un piano orizzontale che attraversa il centro delle ruote anteriori oppure un piano orizzontale posto a 50 cm dal suolo, scegliendo il più basso dei due piani;

2.7.   «linea di base»: una linea determinata come segue:

 

la linea di base è la traccia geometrica dei punti di tangenza di un cono ad asse verticale di altezza non definita, che abbia un semiangolo di 15°, che è spostato intorno alla superficie esterna del veicolo carico in modo da rimanere in contatto con la superficie esterna della carrozzeria nel punto più basso possibile.

 

Nel determinare la linea di base non si deve tener conto dei tubi di scappamento, delle ruote né di altri dispositivi meccanici funzionali predisposti sulla parte inferiore della carrozzeria quali le sedi di sollevamento del martinetto, le sospensioni o gli attacchi per il traino in caso di guasto. Si suppone che gli spazi esterni dei passaggi delle ruote siano continuati da una superficie immaginaria che prolunghi senza soluzione di continuità la superficie esterna adiacente. Nel fissare la linea di base si terrà conto del paraurti anteriore. A seconda dei tipo di veicolo, la traccia della linea di base si può trovare all’estremità dell’angolo esterno della sezione del paraurti oppure nella fiancata al di sotto del paraurti stesso. Se esistono contemporaneamente due o più punti di contatto, la linea di base verrà determinata dal punto di contatto più basso;

2.8.   «raggio di curvatura»: il raggio dell’arco di cerchio che più si avvicina alla forma arrotondata della parte in questione.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.   La domanda di omologazione delle sporgenze esterne di un tipo di veicolo è presentata dal costruttore del veicolo o dal suo rappresentante debitamente autorizzato.

3.2.   La domanda è corredata dei documenti seguenti in triplice copia:

3.2.1.

fotografie della parte anteriore e delle parti laterali del veicolo;

3.2.2.

schemi della «superficie esterna» che, a giudizio del servizio tecnico incaricato delle prove, sono necessari per dimostrare che sono soddisfatte le condizioni dei paragrafi 5 e 6 del presente regolamento.

3.3.   Il richiedente deve presentare al servizio tecnico responsabile delle prove di omologazione:

3.3.1.

un modello del veicolo del tipo che deve essere omologato oppure le parti del veicolo ritenute necessarie per effettuare i controlli e le prove prescritti dal presente regolamento;

3.3.2.

su richiesta del servizio tecnico, parte e campioni dei materiali utilizzati.

4.   OMOLOGAZIONE

4.1.   Se il veicolo presentato per l’omologazione ai sensi del presente regolamento è conforme ai requisiti di cui ai paragrafi 5 e 6, l’omologazione di quel tipo di veicolo deve essere rilasciata.

4.2.   A ogni tipo omologato è assegnato un numero di omologazione. Le sue prime due cifre (attualmente 00 per il regolamento nella sua forma originale) indicano la serie di modifiche comprendenti le più recenti rettifiche tecniche rilevanti apportate al regolamento alla data di rilascio dell’omologazione. La stessa parte contraente non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo con una struttura esterna diversa o a un altro tipo di veicolo.

4.3.   L’avviso di omologazione o di rifiuto di omologazione di un tipo di veicolo ai sensi di questo regolamento è comunicato alle parti dell’accordo che applicano il regolamento, per mezzo di un modulo conforme al modello presente nell’allegato 1 di questo regolamento nonché dei disegni e delle fotografie menzionati nei paragrafi 3.2.1 e 3.2.2 e trasmessi dal richiedente ai fini dell’omologazione, in formato non superiore a A4 (210 × 297 mm) o ripiegati in modo da corrispondere a tale formato e in scala appropriata.

4.4.   A ciascun veicolo conforme al tipo omologato ai sensi del presente regolamento si appone, in modo visibile e in un luogo facilmente accessibile, precisato dalla scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale consistente:

4.4.1.

in un cerchio che racchiude la lettera «E» seguita dal numero che contraddistingue il paese che ha assegnato l’omologazione (3);

4.4.2.

nel numero del presente regolamento, seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione, posto a destra del cerchio di cui al paragrafo 4.4.1.

4.5.   Se il veicolo è conforme al tipo omologato, ai sensi di uno o di più regolamenti allegati all’accordo, nel paese che ha rilasciato l’omologazione ai sensi di questo regolamento il simbolo stabilito nel paragrafo 4.4.1 non deve essere ripetuto. In tal caso i numeri e i simboli supplementari di tutti i regolamenti ai sensi dei quali è stata rilasciata l’omologazione nel paese che ha rilasciato l’omologazione in conformità del presente regolamento devono essere posizionati in colonne verticali a destra del simbolo stabilito nel paragrafo 4.4.1.

4.6.   Il marchio di omologazione e il simbolo aggiuntivo saranno chiaramente leggibili e indelebili.

4.7.   Il marchio di omologazione deve essere posizionato vicino alla targhetta delle caratteristiche del veicolo applicata dal costruttore o sopra di essa.

4.8.   L’allegato 2 di questo regolamento offre esempi di sistemazione dei marchi di omologazione.

5.   CARATTERISTICHE GENERALI

5.1.   Il presente regolamento non riguarda le parti della «superficie esterna» del veicolo che, qualora il veicolo sia vuoto, con le porte, le finestre, gli sportelli d’accesso, ecc. chiusi, si trovano:

5.1.1.

ubicate all’esterno di una zona che abbia come limite superiore un piano orizzontale situato 2,00 m sopra il suolo e come limite inferiore o il piano di riferimento previsto al paragrafo 2.6 oppure la linea di base prevista al paragrafo 2.7, a scelta del costruttore, oppure

5.1.2.

ubicate in modo tale che, in condizione statica, esse non possano entrare in contatto con una sfera di un diametro di 100 mm.

5.1.3.

Se il piano di riferimento rappresenta il limite inferiore della zona, si terrà anche conto delle parti del veicolo situate al di sotto del piano di riferimento poste tra due piani verticali, uno dei quali tocchi la superficie esterna del veicolo e l’altro posto parallelamente al piano ad una distanza di 80 mm verso l’interno del veicolo a partire dal punto in cui il piano di riferimento tocca la carrozzeria del veicolo.

5.2.   La «superficie esterna» del veicolo non deve presentare, rivolte all’esterno, parti che potrebbero ostacolare i pedoni, i ciclisti o i motociclisti.

5.3.   Le componenti specificate al paragrafo 6 non devono presentare, rivolte all’esterno, parti spigolose o taglienti, né sporgenze esterne che per la loro forma, le loro dimensioni, il loro orientamento o la loro durezza potrebbero aumentare il rischio o la gravità delle lesioni corporali subite da una persona urtata o sfiorata dalla carrozzeria in caso di scontro.

5.4.   Le parti sporgenti della superficie esterna, costituite da un materiale la cui durezza non superi i 60 Shore A, possono avere un raggio di curvatura inferiore ai valori prescritti al paragrafo 6.

6.   PRESCRIZIONI SPECIFICHE

6.1.   Motivi ornamentali, simboli commerciali, lettere e numeri di indicazioni commerciali

6.1.1.

I motivi ornamentali, i simboli commerciali, le lettere e i numeri d’indicazioni commerciali non devono avere un raggio di curvatura inferiore a 2,5 mm. Questo requisito non si applica alle parti che non sporgono per più di 5 mm dalla superficie circostante; in questo caso, gli angoli orientati verso l’esterno devono essere smussati.

6.1.2.

I motivi ornamentali, i simboli commerciali, le lettere e i numeri di indicazioni di natura commerciale che sporgono più di 10 mm dalla superficie circostante devono rientrare, staccarsi o piegarsi sotto una forza di 10 daN esercitata in una direzione qualsiasi sul loro punto più sporgente, su un piano approssimativamente parallelo alla superficie sulla quale sono montati.

Per applicare la forza di 10 daN deve essere usato un pistone dall’estremità piatta avente un diametro non superiore a 50 mm. In caso di impossibilità deve essere usato un metodo equivalente. Una volta che i motivi ornamentali sono rientrati, si sono staccati o piegati, le parti restanti non devono sporgere più di 10 mm e non devono presentare angoli appuntiti, taglienti o spigoli vivi.

6.2.   Visiere e incorniciature dei proiettori

6.2.1.

Le visiere e incorniciature sporgenti sono ammesse sui proiettori a condizione che non sporgano più di 30 mm rispetto alla superficie esterna del vetro del proiettore e che il loro raggio di curvatura non sia in nessun punto inferiore a 2,5 mm.

6.2.2.

I proiettori retrattili devono rispondere alle disposizioni del paragrafo 6.2.1, sia in posizione di funzionamento che rientrati.

6.2.3.

Le disposizioni del paragrafo 6.2.1 non si applicano ai proiettori incastrati nella carrozzeria né ai proiettori sormontati dalla carrozzeria, a condizione che la carrozzeria risponda alle disposizioni del paragrafo 5.2.

6.3.   Griglie

Le parti delle griglie devono presentare un raggio di curvatura:

non inferiore a 2,5 mm se la distanza tra le parti adiacenti è superiore a 40 mm,

non inferiore a 1 mm se la distanza oscilla tra 25 mm e 40 mm,

non inferiore a 0,5 mm se la distanza è inferiore a 25 mm.

6.4.   Tergicristalli del parabrezza e dei proiettori anteriori

6.4.1.

I tergicristalli del parabrezza e dei proiettori anteriori devono essere fissati in maniera tale che l’albero portante sia ricoperto da un elemento protettore che abbia un raggio di curvatura non inferiore a 2,5 mm e un’area di superficie non inferiore a 150 mm2, misurata nella proiezione di una sezione che non disti più di 6,5 mm dal punto più sporgente.

6.4.2.

I punti di aggancio dei lavavetri e dei tergicristalli dei proiettori anteriori devono avere un raggio di curvatura non inferiore a 2,5 mm. I punti di aggancio che presentano una sporgenza inferiore a 5 mm devono avere gli angoli esterni smussati.

6.5.   Parti protettive (paraurti)

6.5.1.

Le estremità delle parti protettive anteriori devono incurvarsi verso la superficie esterna della carrozzeria.

6.5.2.

Gli elementi costitutivi dei paraurti anteriori devono essere progettati in modo che tutte le superfici rigide rivolte verso l’esterno abbiano un raggio di curvatura minimo di 5 mm.

6.5.3.

I ganci o argani del traino non devono sporgere oltre la superficie più esterna del paraurti. Gli argani possono tuttavia sporgere oltre la superficie più esterna del paraurti a condizione che, quando non sono utilizzati, essi siano ricoperti da una superficie protettiva avente un raggio di curvatura minimo di 2,5 mm.

6.5.4.

Le prescrizioni del paragrafo 6.5.2 non si applicano alle parti dei paraurti, oppure alle parti montate o inserite nei paraurti che sporgono meno di 5 mm. Gli angoli delle parti che sporgono meno di 5 mm devono essere smussati. Per quanto riguarda le parti montate sui paraurti e contemplate in altri punti della presente direttiva, rimangono d’applicazione le prescrizioni specifiche contenute nella direttiva.

6.6.   Maniglie, cerniere e pulsanti delle porte, cofani, sportelli, sportelli per ventilazione e maniglie

6.6.1.

Le parti summenzionate non devono sporgere di oltre: 30 mm per i pulsanti, 70 mm per le maniglie e le maniglie dei cofani e 50 mm in tutti gli altri casi. Tali parti devono avere un raggio di curvatura minimo di 2,5 mm.

6.6.2.

Se le maniglie delle porte laterali sono del tipo girevole, devono soddisfare uno dei requisiti seguenti:

6.6.2.1.

nel caso di maniglie che ruotano parallelamente al piano della porta, l’estremità aperta della maniglia deve essere orientata verso la parte posteriore. Detta estremità deve essere incurvata verso il piano della porta, defilarsi dietro un bordo protettivo o essere alloggiata in un alveolo;

6.6.2.2.

le maniglie che ruotano verso l’esterno in una direzione non parallela al piano della porta devono, in posizione di chiusura, defilarsi dietro un bordo protettivo o essere alloggiate in un alveolo. L’estremità aperta deve essere orientata verso la parte posteriore o verso il basso.

Le maniglie non conformi a quest’ultima prescrizione possono nondimeno essere autorizzate se sussistono le condizioni seguenti:

sono munite di un sistema di richiamo indipendente,

non sporgono di oltre 15 mm in caso di mancato funzionamento del sistema di richiamo,

nella posizione di apertura presentano un raggio di curvatura minimo di 2,5 mm (questa prescrizione non si applica se la proiezione nella posizione di apertura massima è inferiore a 5 mm; in questo caso i bordi delle parti esterne devono essere smussati),

la superficie della loro estremità libera, misurata ad una distanza non superiore a 6,5 mm dal punto più sporgente, non è inferiore a 150 mm2.

6.7.   Predellini

Gli angoli dei predellini e dei gradini devono essere arrotondati.

6.8.   Deflettori laterali per l’aria e la pioggia e deflettori aria per finestrino

Gli angoli rivolti verso l’esterno devono avere un raggio di curvatura minimo di 1 mm.

6.9.   Spigoli di lamiera

Gli spigoli di lamiera sono ammessi a condizione che i loro bordi siano incurvati verso la carrozzeria in modo che non possano entrare in contatto con una sfera di 100 mm di diametro, oppure che siano ricoperti da un elemento protettore avente un raggio di curvatura minimo di 2,5 mm.

6.10.   Dadi delle ruote, coprimozzi e altre coperture protettive

6.10.1.

I dadi delle ruote, i coprimozzi e le altre coperture protettive non devono presentare sporgenze spigolose o taglienti.

6.10.2.

Quando il veicolo procede in linea retta, nessuna parte delle ruote, fatta eccezione dei pneumatici, situata al di sopra del piano orizzontale che passa attraverso il loro asse di rotazione, deve sporgere al di là della proiezione verticale, su un piano orizzontale, dell’angolo della superficie della carrozzeria sopra la ruota. Tuttavia, qualora esigenze funzionali lo giustifichino, le coperture di protezione che ricoprono i dadi delle ruote e i mozzi possono sporgere al di là della proiezione verticale dell’angolo della superficie della carrozzeria sopra la ruota, a condizione che il raggio di curvatura della superficie della parte sporgente sia almeno di 5 mm e che la sporgenza, in rapporto alla proiezione verticale dell’angolo della superficie della carrozzeria sopra la ruota, non superi in nessun caso 30 mm.

6.10.3.

Le coperture di protezione di cui al paragrafo 6.10.2 devono essere previste quando i bulloni o i dati sbordano oltre la sporgenza della superficie esterna del pneumatico (la parte del pneumatico ubicata sopra il piano orizzontale che attraversa l’asse di rotazione della ruota).

6.11.   Sede di sollevamento per martinetto e tubi di scappamento

6.11.1.

Le eventuali sedi di sollevamento per martinetto e i tubi di scappamento non devono sporgere di oltre 10 mm rispetto alla proiezione verticale della linea di base oppure alla proiezione verticale dell’intersezione tra il piano di riferimento e la superficie esterna del veicolo.

6.11.2.

Fatto salvo il paragrafo precedente, il tubo di scappamento può sporgere di oltre 10 mm a condizione che i suoi bordi siano arrotondati alle estremità con un raggio di curvatura minimo di 2,5 mm.

7.   MODIFICA DEL TIPO DI VEICOLO

7.1.   Ogni modifica del tipo di veicolo deve essere notificata ai servizi amministrativi che hanno rilasciato l’omologazione del tipo. Essi potranno quindi:

7.1.1.

ritenere che le modifiche apportate non siano tali da produrre effetti negativi di rilievo e che in ogni caso il veicolo rimane conforme alle prescrizioni; oppure

7.1.2.

richiedere un ulteriore verbale di prova al servizio tecnico incaricato delle prove.

7.2.   La conferma o il rifiuto dell’omologazione, con l’indicazione delle modifiche apportate, devono essere comunicati alle parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento per mezzo della procedura di cui al paragrafo 4.3.

8.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

8.1.   Ogni veicolo munito del marchio di omologazione ai sensi del presente regolamento sarà conforme, per quanto concerne le sporgenze esterne, al tipo di veicolo omologato.

8.2.   Per verificare la conformità prescritta al paragrafo 8.1, verrà effettuato un numero sufficiente di controlli casuali sui veicoli prodotti in serie, muniti del marchio di omologazione richiesto dal presente regolamento.

9.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

9.1.   L’omologazione per un tipo di veicolo rilasciata ai sensi del presente regolamento può essere ritirata se i requisiti di cui al paragrafo 6 cessano di essere soddisfatti o se il veicolo non supera la prova prescritta nell’allegato 3.

9.2.   Se una parte dell’accordo che applica il presente regolamento revoca un’omologazione rilasciata in precedenza, ne avvisa le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento inviando loro copia della scheda di omologazione recante alla fine, a grandi lettere, l’annotazione firmata e datata «OMOLOGAZIONE RITIRATA».

10.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare dell’omologazione cessa definitivamente la fabbricazione di un tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento, ne informa l’autorità che ha rilasciato l’omologazione. Al ricevimento della relativa comunicazione, tale autorità informa le altre parti dell’accordo che applicano il presente regolamento per mezzo di una copia della scheda di omologazione conforme recante alla fine, a grandi lettere, l’annotazione firmata e datata: «PRODUZIONE CESSATA».

11.   DENOMINAZIONI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DI ESEGUIRE LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le parti dell’accordo che applicano il presente regolamento comunicano al Segretariato delle Nazioni Unite le denominazioni e gli indirizzi dei servizi tecnici incaricati di effettuare le prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l’omologazione, cui devono essere inviati i certificati di rilascio, rifiuto o revoca dell’omologazione rilasciati in altri paesi.


(1)  Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione di veicoli (R.E.3), allegato 7 (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, modificato da ultimo da Amend.4).

(2)  Il ricorso a questa opzione non modifica l’ambito di applicazione del presente regolamento.

(3)  1 — Germania, 2 — Francia, 3 — Italia, 4 — Paesi Bassi, 5 — Svezia, 6 — Belgio, 7 — Ungheria, 8 — Repubblica ceca, 9 — Spagna, 10 — Serbia e Montenegro, 11 — Regno Unito, 12 — Austria, 13 — Lussemburgo, 14 — Svizzera, 15 (non assegnato), 16 — Norvegia, 17 — Finlandia, 18 — Danimarca, 19 — Romania, 20 — Polonia, 21 — Portogallo, 22 — Federazione russa, 23 — Grecia, 24 — Irlanda, 25 — Croazia, 26 — Slovenia, 27 — Slovacchia, 28 — Bielorussia, 29 — Estonia, 30 (non assegnato), 31 — Bosnia-Erzegovina, 32 — Lettonia, 33 (non assegnato), 34 — Bulgaria, 35 (non assegnato), 36 — Lituania, 37 — Turchia, 38 (non assegnato), 39 — Azerbaigian, 40 — Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 41 (non assegnato), 42 — Comunità europea (le omologazioni sono rilasciate dagli Stati membri utilizzando i relativi simboli ECE), 43 — Giappone, 44 (non assegnato), 45 — Australia, 46 — Ucraina, 47 — Sudafrica, 48 — Nuova Zelanda, 49 — Cipro, 50 — Malta, 51 — Repubblica di Corea, 52 — Malaysia, e 53 — Thailandia. I numeri successivi saranno attribuiti ad altri paesi secondo l’ordine cronologico di ratifica dell’accordo relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili all’omologazione e al riconoscimento reciproco dell’omologazione dei veicoli a motore, degli accessori e delle parti, oppure di adesione al medesimo accordo. I numeri così assegnati saranno comunicati alle parti contraenti dell’accordo dal segretario generale delle Nazioni Unite.


ALLEGATO 1

COMUNICAZIONE

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

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ALLEGATO 2

CONFIGURAZIONI DEI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

MODELLO A

(Cfr. paragrafo 4.4 del presente regolamento)

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MODELLO B

(Cfr. paragrafo 4.5 del presente regolamento)

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(1)  Il secondo numero è riportato unicamente a titolo di esempio.


ALLEGATO 3

Procedura da seguire per determinare il punto «H» e l’angolo effettivo di inclinazione dello schienale nonché per controllare il loro rapporto col punto «R» e con l’angolo previsto di inclinazione dello schienale

1.   DEFINIZIONI

1.1.

Il punto «H», che rappresenta la posizione nell’abitacolo di un occupante seduto, è il tracciato, su un piano verticale longitudinale, dell’asse teorico di rotazione che esiste fra l’arto inferiore e il tronco di un corpo umano rappresentato da un manichino descritto nel paragrafo 3.

1.2.

Il punto «R», che è il «punto di riferimento di un posto a sedere», è il punto di riferimento di costruzione indicato dal costruttore, che:

1.2.1.

ha delle coordinate definite rispetto alla struttura del veicolo esaminato;

1.2.2.

corrisponde alla posizione teorica del punto di rotazione tronco/cosce (punto «H») per la posizione di guida o la posizione di utilizzazione più bassa e più arretrata specificata dal costruttore del veicolo per ogni posto a sedere previsto.

1.3.

Per «angolo di inclinazione dello schienale» si intende l’inclinazione dello schienale rispetto alla verticale.

1.4.

Per «angolo effettivo di inclinazione dello schienale» si intende l’angolo formato dalla verticale passante per il punto «H» e la linea di riferimento del tronco del corpo umano rappresentato dal manichino di cui al paragrafo 3.

1.5.

Per «angolo previsto di inclinazione dello schienale» si intende l’angolo indicato dal costruttore, che:

1.5.1.

determina l’angolo di inclinazione dello schienale per la posizione di guida o di uso normale più bassa e più arretrata prevista per ogni sedile dal costruttore del veicolo;

1.5.2.

è formato nel punto «R» dalla verticale e dalla linea di riferimento del tronco;

1.5.3.

corrisponde teoricamente all’angolo effettivo di inclinazione.

2.   DETERMINAZIONE DEI PUNTI «H» E DEGLI ANGOLI EFFETTIVI DI INCLINAZIONE DELLO SCHIENALE

2.1.

Per ogni posto a sedere previsto dal costruttore del veicolo si determinano un punto «H» e un «angolo effettivo di inclinazione dello schienale». Se i sedili della stessa fila possono essere ritenuti simili (sedile a panchina, sedili identici, ecc.), è sufficiente determinare un unico punto «H» e un unico «angolo effettivo di inclinazione dello schienale» per ciascuna fila di sedili, e il manichino descritto al paragrafo 3 può essere sistemato in un posto considerato rappresentativo per la fila. Tale posto può essere:

2.1.1.

per la fila anteriore, il posto del conducente;

2.1.2.

per la fila o le file posteriori, un posto laterale.

2.2.

Per ogni determinazione del punto «H» e di un «angolo effettivo di inclinazione dello schienale», il sedile considerato è collocato nella posizione di guida o nella posizione di utilizzazione normale più bassa e più arretrata prevista per ogni sedile dal costruttore del veicolo. Lo schienale del sedile, se è ad inclinazione regolabile, deve essere bloccato come specificato dal costruttore oppure, in assenza di indicazioni, a un angolo effettivo il più vicino possibile vicino a 25o rispetto alla verticale.

3.   CARATTERISTICHE DEL MANICHINO

3.1.

Si utilizza un manichino tridimensionale che, per massa e forma, rappresenta un adulto di media statura. Il manichino è illustrato nelle figure 1 e 2 riportate sotto.

3.2.

Questo manichino comporta:

3.2.1.

due elementi che simulano rispettivamente la parte eretta (schiena) e quella seduta del corpo, articolati secondo un asse che rappresenta l’asse di rotazione fra il busto e la coscia. La traccia di questo asse sul fianco del manichino è il punto «H» del manichino;

3.2.2.

due elementi che simulano le gambe e che sono articolati rispetto all’elemento che simula la parte seduta;

3.2.3.

due elementi che simulano i piedi, collegati alle gambe da articolazioni che simulano le caviglie;

3.2.4.

inoltre, l’elemento che simula la parte seduta è munito di una livella che permette di controllare il suo orientamento nella direzione trasversale.

3.3.

Delle masse, che rappresentano il peso di ogni elemento del corpo, sono collocate nei punti appropriati, che costituiscono i corrispondenti centri di gravità, in modo da dare al manichino la massa totale di circa 75,6 kg. La tabella della figura 2 dell’appendice del presente allegato specifica le varie masse.

3.4.

La linea di riferimento del tronco del manichino è rappresentata da una retta che passa per il punto di articolazione della gamba con il bacino e il punto di articolazione teorica del collo sul torace (cfr. la figura 1 dell’appendice di questo allegato).

4.   SISTEMAZIONE DEL MANICHINO

La sistemazione del manichino tridimensionale avviene come segue:

4.1.

collocare il veicolo su un piano orizzontale e regolare i sedili come previsto al paragrafo 2.2;

4.2.

ricoprire il sedile sottoposto alla prova con un tessuto destinato a facilitare la corretta sistemazione del manichino;

4.3.

sistemare in posizione seduta il manichino sul sedile interessato, con l’asse di articolazione perpendicolare al piano longitudinale del veicolo;

4.4.

sistemare i piedi del manichino come segue:

4.4.1.

per i sedili anteriori, in modo che la livella che consente di controllare l’inclinazione trasversale del bacino assuma una posizione orizzontale;

4.4.2.

per i sedili posteriori, i piedi vengono disposti in modo da venire, per quanto possibile, a contatto con i sedili anteriori. Se i piedi poggiano su parti del pavimento che si trovano a livelli differenti, il piede che per primo giunge a contatto con il sedile anteriore serve da riferimento, mentre l’altro piede è disposto in modo da far assumere una posizione orizzontale alla livella che fornisce l’orientamento trasversale del sedile del manichino.

4.4.3.

Se si determina il punto «H» di un sedile centrale, i piedi sono posti da una parte e dall’altra del tunnel.

4.5.

Collocare le masse sulle cosce, far assumere una posizione orizzontale alla livella che consente di controllare l’inclinazione trasversale del sedile del manichino e sistemare le masse sull’elemento che rappresenta il sedile del manichino.

4.6.

Allontanare il manichino dallo schienale sul sedile utilizzando la barra di articolazione delle ginocchia e piegare la schiena in avanti; risistemare il manichino sul sedile facendolo scivolare indietro fino a incontrare resistenza, quindi rovesciare di nuovo indietro la schiena contro lo schienale del sedile.

4.7.

Applicare al manichino due volte una forza orizzontale di circa 10 ± 1 daN; la direzione e il punto di applicazione della forza sono rappresentati da una freccia nera nella figura 2.

4.8.

Collocare prima le masse sui fianchi destro e sinistro e poi le masse del busto; mantenere orizzontale la livella trasversale del manichino.

4.9.

Mantenendo orizzontale la livella trasversale del manichino, piegare la schiena in avanti fino a che le masse del busto siano al di sopra del punto «H», in modo da annullare qualunque strofinamento contro lo schienale del sedile.

4.10.

Riportare delicatamente indietro la schiena per terminare la sistemazione. La livella trasversale del manichino deve indicare la posizione orizzontale. In caso contrario procedere di nuovo come precedentemente indicato.

5.   RISULTATI

5.1.

Una volta sistemato il manichino come indicato al paragrafo 4, il punto «H» e l’angolo effettivo di inclinazione dello schienale del sedile considerato sono dati dal punto «H» e dall’angolo di inclinazione della linea di riferimento del tronco del manichino.

5.2.

Le coordinate del punto «H» rispetto a tre piani perpendicolari l’uno rispetto all’altro, e l’angolo effettivo di inclinazione dello schienale, sono misurati per essere confrontati ai dati forniti dal costruttore del veicolo.

6.   VERIFICA DELLA POSIZIONE RELATIVA DEI PUNTI «R» E «H» E DEL RAPPORTO TRA L’ANGOLO PREVISTO E L’ANGOLO EFFETTIVO DI INCLINAZIONE DELLO SCHIENALE

6.1.

I risultati delle misure effettuate conformemente al paragrafo 5.2 per il punto «H» e per l’angolo effettivo di inclinazione dello schienale sono raffrontati con le coordinate del punto «R» e con l’angolo previsto di inclinazione dello schienale indicati dal costruttore del veicolo.

6.2.

Le posizioni relative del punto «R» e del punto «H» e la relazione tra l’angolo previsto e l’angolo effettivo di inclinazione dello schienale sono considerate soddisfacenti per il posto a sedere in questione se il punto «H», quale definito dalle sue coordinate, si situa all’interno di un quadrato di 50 mm di lato, le cui diagonali si intersecano nel punto «R», e se l’angolo effettivo di inclinazione dello schienale non si discosta di più di 5o dall’angolo previsto di inclinazione dello schienale.

6.2.1.

Se queste condizioni sono soddisfatte, il punto «R» e l’angolo previsto di inclinazione sono utilizzati per la prova e, se necessario, il manichino è sistemato in modo tale che il punto «H» coincida con il punto «R» e che l’angolo effettivo di inclinazione dello schienale coincida con l’angolo previsto.

6.3.

Nel caso in cui il punto «H» o l’angolo effettivo di inclinazione dello schienale non soddisfino le prescrizioni del paragrafo 6.2, il punto «H» o l’angolo effettivo di inclinazione dello schienale devono essere determinati altre due volte (tre volte in totale). Se i risultati di due di queste tre operazioni soddisfano le prescrizioni, il risultato della prova è considerato soddisfacente.

6.4.

Se i risultati di almeno due delle tre operazioni non soddisfano le prescrizioni del paragrafo 6.2, il risultato della prova è considerato insoddisfacente.

6.5.

Qualora si produca la situazione descritta al paragrafo 6.4, o qualora la verifica non possa aver luogo perché il costruttore ha omesso di fornire informazioni relative alla posizione del punto «R» o all’angolo previsto di inclinazione dello schienale, si può utilizzare la media dei risultati delle tre determinazioni e considerarla applicabile in tutti i casi in cui il punto «R» o l’angolo previsto di inclinazione dello schienale sono menzionati nel presente regolamento.

Appendice

ELEMENTI CHE COMPONGONO IL MANICHINO TRIDIMENSIONALE

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DIMENSIONI E MASSA DEL MANICHINO

Massa del manichino

kg

Elementi che simulano la schiena e il bacino del corpo

16,6

Massa del busto

31,2

Massa del bacino

7,8

Massa della coscia

6,8

Massa della gamba

13,2

Totale

75,6

Figura 2

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ALLEGATO 4

MISURA DELLE SPORGENZE E DELLE DISTANZE

1.   METODO PER MISURARE LA DIMENSIONE DELLA SPORGENZA DI UN ELEMENTO MONTATO SULLA SUPERFICIE ESTERNA

1.1.

Le dimensioni della sporgenza di un elemento montato su un pannello convesso possono essere misurate direttamente oppure mediante riferimento al disegno di un’adeguata sezione dell’elemento in posizione montata.

1.2.

Se la misurazione semplice non è possibile, la dimensione della sporgenza di un elemento montato su un pannello non convesso deve essere determinata mediante la variazione massima della distanza tra la linea di riferimento del pannello e il centro di una sfera di diametro di 100 mm quando la sfera viene spostata rimanendo in continuo contatto con l’elemento. La figura 1 mostra un esempio dell’impiego di questo procedimento.

1.3.

Per le maniglie, la sporgenza deve essere misurata con riferimento ad un piano che attraversa il punto di attacco. La figura 2 mostra un esempio.

2.   METODO PER MISURARE LA SPORGENZA DELLE VISIERE E DELLE CORNICI DEL PROIETTORE

2.1.

La sporgenza rispetto alla superficie esterna del proiettore viene misurata orizzontalmente partendo dal punto di contatto di una sfera avente diametro di 100 mm, come illustrato nella figura 3.

3.   METODO PER DETERMINARE LA DISTANZA TRA GLI ELEMENTI DELLA GRIGLIA

3.1.

La distanza tra gli elementi di una griglia viene determinata dalla distanza tra due piani che passano per i punti di contatto della sfera e che sono perpendicolari alla linea che congiunge questi punti di contatto. Le figure 4 e 5 mostrano esempi dell’impiego di questo procedimento.

Figura 1

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Figura 2

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Figura 3

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Figure 4 e 5

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30.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/18


Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento n. 80 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi riguardo all’omologazione di sedili di veicoli di grandi dimensioni nonché di questo tipo di veicoli rispetto alla resistenza dei sedili e dei loro ancoraggi

Comprendente tutti i testi validi fino a:

Supplemento n. 3 alla serie di modifiche 01 — Data di entrata in vigore: 18 giugno 2007

Corrigendum 1 alla serie di modifiche 01 — Data di entrata in vigore: 12 novembre 2008

INDICE

REGOLAMENTO

1.

Campo di applicazione

2.

Definizioni

3.

Domanda di omologazione

4.

Omologazione

5.

Prescrizioni relative ai sedili

6.

Prescrizioni relative agli ancoraggi dei sedili di un tipo di veicolo

7.

Prescrizioni relative al montaggio dei sedili di un tipo di veicolo

8.

Conformità della produzione

9.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

10.

Modifica ed estensione dell’omologazione di un tipo di sedile e/o di un tipo di veicolo

11.

Cessazione definitiva della produzione

12.

Disposizioni transitorie

13.

Denominazione e indirizzo dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e dei servizi amministrativi

Appendice 1 —

Procedimenti di prova dei sedili ai sensi del paragrafo 5 e/o degli ancoraggi a norma del paragrafo 6.1.2

Appendice 2 —

Procedimento di prova degli ancoraggi di un veicolo in applicazione del paragrafo 6.1.1

Appendice 3 —

Misurazioni da effettuare

Appendice 4 —

Determinazione dei criteri di accettabilità

Appendice 5 —

Prescrizioni e procedimenti relativi alla prova statica

Appendice 6 —

Caratteristiche di assorbimento dell’energia della parte posteriore dello schienale dei sedili

ALLEGATI

Allegato 1 —

Comunicazione concernente il rilascio o il rifiuto o l’estensione o la revoca dell’omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo o di tipi di sedili per quanto concerne la loro resistenza ai sensi del regolamento n. 80

Allegato 2 —

Comunicazione concernente il rilascio o il rifiuto o l’estensione o la revoca dell’omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo per quanto concerne la resistenza degli ancoraggi dei sedili ai sensi del regolamento n. 80

Allegato 3 —

Configurazione dei marchi di omologazione

Allegato 4 —

Procedura per la determinazione del punto «H» e l’angolo effettivo di inclinazione del tronco per i posti a sedere dei veicoli a motore

1.   CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1.

Il presente regolamento si applica a:

a)

sedili per passeggeri rivolti nel senso di marcia in veicoli delle categorie M2 e M3, delle classi II, III e B (1);

b)

veicoli delle categorie M2 e M3 delle classi II, III e B (1) rispetto agli ancoraggi dei sedili per passeggeri e il montaggio degli stessi.

1.2.

Su richiesta del costruttore, i requisiti del presente regolamento sono considerati soddisfatti dai veicoli della categoria M2  (1) omologati conformemente al regolamento n. 17.

1.3.

I veicoli nei quali alcuni sedili beneficiano della deroga prevista dal paragrafo 7.4 al regolamento n. 14 sono considerati omologati ai sensi del presente regolamento.

2.   DEFINIZIONI

2.1.

«Omologazione di un sedile», l’omologazione di un tipo di sedile in quanto componente, nel contesto della protezione degli occupanti dei sedili rivolti in avanti, per quanto riguarda la loro resistenza e la conformazione degli schienali;

2.2.

«omologazione di un veicolo», l’omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda la resistenza delle parti della struttura del veicolo alle quali vanno fissati i sedili e per quanto riguarda il montaggio degli stessi;

2.3.

«tipo di sedile», sedili che non differiscono sostanzialmente tra loro per quanto concerne le seguenti caratteristiche che possono incidere sulla loro resistenza e pericolosità:

2.3.1.

la struttura, la forma, le dimensioni e i materiali delle parti destinate a sostenere un carico;

2.3.2.

il tipo e le dimensioni dei dispositivi di regolazione e di bloccaggio dello schienale;

2.3.3.

le dimensioni, la struttura e i materiali degli attacchi e dei supporti (ad esempio, le guide);

2.4.

«tipo di veicolo», veicoli che non differiscono sostanzialmente fra loro per quanto concerne:

2.4.1.

le caratteristiche costruttive rilevanti ai fini del presente regolamento;

2.4.2.

l’eventuale tipo o tipi di sedili che hanno ottenuto l’omologazione in quanto componente;

2.5.

«sedile», una struttura che può essere fissata alla struttura del veicolo, completa di guarnizione e di attacchi, destinata all’uso in un veicolo e che offre un posto a sedere ad uno o più adulti;

2.6.

«sedile individuale», un sedile progettato e costruito per accogliere un passeggero adulto;

2.7.

«sedile doppio», un sedile progettato e costruito per accogliere due passeggeri seduti l’uno a fianco all’altro; due sedili posti l’uno a fianco dell’altro ma che non presentano interconnessioni, sono considerati come due sedili individuali;

2.8.

«fila di sedili», un sedile progettato e costruito per accogliere tre o più passeggeri seduti fianco a fianco; più sedili individuali o doppi posti l’uno a fianco dell’altro non sono considerati come una fila di sedili;

2.9.

«cuscino del sedile», la parte del sedile collocata in posizione quasi orizzontale e progettata per sostenere un passeggero seduto;

2.10.

«schienale», la parte del sedile collocata in posizione quasi verticale progettata per sostenere la schiena, le spalle e, eventualmente, la testa del passeggero;

2.11.

«dispositivo di regolazione», il dispositivo che consente di regolare il sedile o le sue parti in una posizione adatta all’occupante seduto;

2.12.

«dispositivo di spostamento», un dispositivo che consente uno spostamento laterale o longitudinale o una rotazione del sedile o di una sua parte, senza posizioni intermedie fisse, per agevolare l’accesso ai passeggeri;

2.13.

«dispositivo di bloccaggio», un dispositivo che assicura il mantenimento in posizione di utilizzazione del sedile e delle sue parti;

2.14.

«ancoraggio», una parte del pavimento o della carrozzeria del veicolo alla quale può essere fissato un sedile;

2.15.

«elementi di fissaggio», bulloni o altri elementi utilizzati per fissare il sedile al veicolo;

2.16.

«carrello», equipaggiamento di prova progettato e utilizzato per la riproduzione dinamica di incidenti stradali in cui si verifica una collisione frontale;

2.17.

«sedile ausiliario», un sedile per il manichino, montato sul carrello dietro al sedile sottoposto a prova. Questo sedile deve essere rappresentativo di quello che nel veicolo è collocato dietro il sedile sottoposto a prova;

2.18.

«piano di riferimento», il piano che passa per i punti di contatto dei talloni del manichino utilizzato per determinare il punto H e l’angolo effettivo del tronco nei posti a sedere dei veicoli a motore, conformemente alle prescrizioni dell’allegato 4;

2.19.

«altezza di riferimento», l’altezza del punto più elevato del sedile che si trova al di sopra del piano di riferimento;

2.20.

«manichino», un manichino corrispondente alle caratteristiche di HYBRID II o III (2)

2.21.

«zona di riferimento», lo spazio tra due piani verticali longitudinali distanti 400 mm e simmetrici rispetto al punto H, definito mediante rotazione, da verticale a orizzontale, del dispositivo del simulacro di testa di cui all’allegato 1 del regolamento n. 21. Tale dispositivo deve essere regolato come prescritto nell’allegato del regolamento n. 21 e regolato per una lunghezza massima di 840 mm e una lunghezza minima di 736 mm per la delimitazione residua di detto spazio.

2.22.

«cintura a tre punti», ai fini del presente regolamento sono comprese anche le cinture con più di tre punti di ancoraggio;

2.23.

«distanza tra i sedili», nel caso di sedili rivolti nella medesima direzione, la distanza orizzontale tra la parte anteriore dello schienale di un sedile e la parte posteriore dello schienale del sedile situato immediatamente davanti, misurata ad un’altezza di 620 mm dal pavimento.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.

La domanda di omologazione di un sedile va presentata dal costruttore del sedile o dal suo mandatario.

3.2.

La domanda di omologazione di un veicolo va presentata dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario.

3.3.

La domanda di omologazione di un sedile o di un veicolo va corredata dai seguenti documenti in triplice copia e delle indicazioni che seguono:

3.3.1.

Per l’omologazione di un sedile:

3.3.1.1.

una descrizione dettagliata del sedile, dei relativi attacchi e sistemi di regolazione, spostamento e bloccaggio;

3.3.1.2.

disegni, in scala adeguata e sufficientemente dettagliata, dei sedili, dei loro ancoraggi e dei dispositivi di regolazione, spostamento e bloccaggio.

3.3.2.

Per l’omologazione di un veicolo:

3.3.2.1.

una descrizione dettagliata delle parti della struttura del veicolo usate come ancoraggi;

3.3.2.2.

disegni, in scala adeguata e sufficientemente dettagliata, delle parti del veicolo usate come ancoraggi.

3.4.

Al servizio tecnico che effettua le prove di omologazione va presentato quanto segue:

3.4.1.

due sedili rappresentativi del tipo da omologare, nel caso dell’omologazione di un sedile;

3.4.2.

una parte della struttura del veicolo, nel caso di omologazione di un veicolo.

4.   OMOLOGAZIONE

4.1.

Se il sedile da omologare ai sensi del presente regolamento risponde ai requisiti di cui al seguente paragrafo 5, verrà rilasciata l’omologazione del sedile.

4.2.

Se il veicolo da omologare ai sensi del presente regolamento risponde ai requisiti di cui ai seguenti paragrafi 6 e 7, verrà rilasciata l’omologazione del tipo di veicolo.

4.3.

A ogni tipo omologato è assegnato un numero di omologazione in cui le prime due cifre (attualmente 01, corrispondente alla serie di modifiche 01) indicano la serie di modifiche tecniche più recenti apportate al regolamento alla data di rilascio dell’omologazione. La stessa parte contraente non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di sedile o di veicolo.

4.4.

Il rilascio, l’estensione o il rifiuto dell’omologazione di un tipo di sedile e/o di un tipo di veicolo a norma del presente regolamento deve essere comunicato alle parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello che figura nell’allegato 1 e/o nell’allegato del presente regolamento.

4.5.

A tutti i sedili conformi al tipo di sedile omologato ai sensi del presente regolamento e a tutti i veicoli conformi al tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento si appone, in modo visibile e in un luogo facilmente accessibile, precisato dalla scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale consistente:

4.5.1.

in un cerchio che racchiude la lettera «E» seguita dal numero che contraddistingue il paese che ha assegnato l’omologazione (3);

4.5.2.

nel numero del presente regolamento, seguito dalla lettera R, da un trattino e dal numero di omologazione, a destra del cerchio di cui al paragrafo 4.5.1;

4.6.

Il marchio di omologazione sarà chiaramente leggibile e indelebile.

4.7.

A seconda dei casi, il marchio di omologazione va posto sul sedile o sui sedili o sulla targhetta con i dati del veicolo affissa dal costruttore o su di essa.

4.8.

L’allegato 3 del presente regolamento fornisce esempi di schemi dei marchi di omologazione.

5.   PRESCRIZIONI RELATIVE AI SEDILI

5.1.

Su richiesta del costruttore, ciascun tipo di sedile è soggetto alle prescrizioni di prova di cui all’appendice 1 (prova dinamica) oppure alle appendici 5 e 6 (prova statica).

5.2.

Le prove alle quali è stato sottoposto il tipo di sedile sono registrate nella scheda di comunicazione concernente l’omologazione di un tipo di sedile conforme al modello riportato nell’allegato 1.

5.3.

Ogni dispositivo di regolazione e di spostamento deve incorporare un sistema di bloccaggio che entra in funzione automaticamente.

5.4.

Non è prescritto che i dispositivi di regolazione e bloccaggio siano in perfetto stato di funzionamento dopo l’effettuazione della prova.

6.   PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI ANCORAGGI DEI SEDILI DI UN TIPO DI VEICOLO

6.1.

Gli ancoraggi dei sedili di un tipo di veicolo devono essere in grado di sostenere:

6.1.1.

la prova descritta nell’appendice 2;

6.1.2.

oppure, se il sedile è montato sulla parte della struttura del veicolo oggetto di prova, le prove prescritte nell'appendice 1. Non è necessario che il sedile sia omologato, purché soddisfi le prescrizioni di cui al paragrafo 3.2.1 della medesima appendice.

6.2.

La deformazione permanente, inclusa la rottura, di un ancoraggio o della zona circostante è ammessa, purché la forza prescritta sia stata sostenuta per tutto il periodo previsto.

6.3.

Qualora in un veicolo sia presente più di un tipo di ancoraggio, al fine di ottenere l’omologazione del veicolo ciascuna variante deve essere sottoposta a prova.

6.4.

Un’unica prova può essere utilizzata per omologare contemporaneamente un sedile e un veicolo.

6.5.

Nel caso di veicoli della categoria M3, gli ancoraggi dei sedili si considerano conformi ai requisiti di cui ai paragrafi 6.1 e 6.2 se gli ancoraggi integrati della cintura di sicurezza dei posti corrispondenti sono installati direttamente sui sedili da montare e tali ancoraggi soddisfano le prescrizioni del regolamento n. 14, eventualmente con la deroga di cui al paragrafo 7.4.

7.   PRESCRIZIONI RELATIVE AL MONTAGGIO DEI SEDILI DI UN TIPO DI VEICOLO

7.1.

Tutti i sedili rivolti in avanti montati sul veicolo devono essere omologati conformemente alle prescrizioni del paragrafo 5 del presente regolamento e presentare le seguenti caratteristiche:

7.1.1.

il sedile deve avere un’altezza di riferimento di almeno 1 m;

7.1.2.

l’altezza del punto H del sedile situato immediatamente dietro il sedile in prova non deve superare 72 mm rispetto al punto H del medesimo sedile; se la differenza supera 72 mm, il sedile posteriore deve essere sottoposto a prova e omologato per il montaggio in tale posizione.

7.2.

Se l’omologazione è basata sull’appendice 1, si effettuano le prove 1 e 2, con le seguenti eccezioni:

7.2.1.

non si esegue la prova 1 quando la parte posteriore di un sedile non può essere urtata da un passeggero non trattenuto da una cintura di sicurezza (ossia se immediatamente dietro il sedile da sottoporre a prova non vi è un sedile rivolto in avanti);

7.2.2.

la prova 2 non si esegue:

7.2.2.1.

se la parte posteriore del sedile non può essere urtata da un passeggero con la cintura di sicurezza allacciata;

7.2.2.2.

se il sedile situato dietro il sedile in prova è munito di cinture a tre punti con ancoraggi totalmente conformi alle prescrizioni del regolamento n. 14 (non sono consentite deroghe); oppure

7.2.2.3.

se il sedile è conforme alle prescrizioni di cui all’appendice 6 del presente regolamento.

7.3.

Se le omologazioni sono rilasciate conformemente alle appendici 5 e 6, si devono eseguire tutte le prove, con le seguenti eccezioni:

7.3.1.

la prova di cui all’appendice 5 non si esegue quando la parte posteriore di un sedile non può essere urtata da un passeggero non trattenuto da una cintura di sicurezza (ossia se immediatamente dietro il sedile da sottoporre a prova non vi è un sedile rivolto in avanti);

7.3.2.

la prova di cui all’appendice 6 non si esegue:

7.3.2.1.

se la parte posteriore del sedile non può essere urtata da un passeggero con la cintura di sicurezza allacciata;

7.3.2.2.

se il sedile situato dietro il sedile in prova è munito di cinture a tre punti con ancoraggi totalmente conformi alle prescrizioni del regolamento n. 14 (non sono consentite deroghe).

8.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le procedure per la verifica della conformità della produzione devono essere conformi a quelle indicate nell’appendice 2 dell’accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), nonché alle disposizioni seguenti.

8.1.

I sedili e/o i veicoli omologati ai sensi del presente regolamento devono essere costruiti in modo conforme al tipo omologato rispettando i requisiti specificati ai paragrafi 5, 6 e 7.

8.2.

Per verificare la conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 8.1., si eseguono adeguati controlli della produzione. In tal caso, per adeguati controlli si intendono la verifica delle dimensioni del prodotto e dell’esistenza di procedure per l’effettivo controllo della qualità dei prodotti.

8.3.

L’autorità competente che ha rilasciato l’omologazione deve poter verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati a ogni unità di produzione e deve poter effettuare, a campione, qualsiasi prova che reputi necessaria scelta tra le prove svolte ai fini del rilascio dell’omologazione. La frequenza normale di tali verifiche è di una all’anno.

9.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

9.1.

L’omologazione rilasciata a un tipo di sedile e/o a un tipo di veicolo ai sensi del presente regolamento potrà essere ritirata se non sono soddisfatti i requisiti di cui sopra.

9.2.

Se una parte dell’accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione rilasciata in precedenza, ne avvisa le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento con una scheda di comunicazione conforme al modello di cui all’allegato 1 e/o all’allegato 2 del presente regolamento.

10.   MODIFICA ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI SEDILE E/O DI UN TIPO DI VEICOLO

10.1.

Ogni modifica del tipo di sedile e/o del tipo di veicolo deve essere notificata al servizio amministrativo che ha omologato il tipo di sedile e/o il tipo di veicolo. Esso potrà quindi:

10.1.1.

ritenere che le modifiche apportate non siano tali da produrre effetti negativi di rilievo e che in ogni caso il sedile e/o il veicolo rimane conforme alle prescrizioni; oppure

10.1.2.

richiedere un ulteriore verbale di prova al servizio tecnico incaricato delle prove.

10.2.

La conferma o il rifiuto dell’omologazione, con l’indicazione delle modifiche apportate, devono essere comunicati alle parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento per mezzo della procedura di cui al paragrafo 4.4.

10.3.

L’autorità competente che rilascia l’estensione di un'omologazione assegna un numero di serie all’estensione e ne informa le altre parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello che figura nell’allegato 1 e/o nell’allegato 2 del presente regolamento.

11.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare dell’omologazione cessa definitivamente la fabbricazione di un tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento, ne informa l’autorità che ha rilasciato l’omologazione. Al ricevimento della relativa comunicazione, tale autorità deve informare le altre parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento con una scheda di comunicazione conforme al modello di cui all’allegato 1 e/o all’allegato 2 del presente regolamento.

12.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

12.1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore ufficiale della serie di modifiche 01, nessuna parte contraente che applica il presente regolamento può rifiutare il rilascio di un’omologazione ECE ai sensi del presente regolamento, quale modificato dalla serie di modifiche 01.

12.2.

A decorrere dal 1o ottobre 1999 per i veicoli della categoria M2 con una massa massima non superiore a 3 500 kg, e a partire dal 60o giorno dopo l’entrata in vigore della serie di modifiche 01 al presente regolamento per i veicoli della categoria M3, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono rilasciare omologazioni ECE soltanto se i requisiti del presente regolamento, come modificato dalla serie di modifiche 01, sono soddisfatti.

12.3.

A decorrere dal 1o ottobre 2001 per i veicoli della categoria M2 con una massa massima non superiore a 3 500 kg, e a partire dal 1o ottobre 1999 per i veicoli della categoria M3, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rifiutare di riconoscere omologazioni ECE non concesse in conformità alla serie di modifiche 01 del regolamento.

13.   DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento comunicano al segretariato delle Nazioni Unite la denominazione e l'indirizzo dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano le omologazioni, cui devono essere inviati i certificati di rilascio, rifiuto o revoca dell’omologazione rilasciati in altri paesi.


(1)  Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione di veicoli (R.E.3), allegato 7 (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, modificato da ultimo da Amend.4).

(2)  Le caratteristiche tecniche e i disegni dettagliati di HYBRID II e III, corrispondenti alle principali dimensioni di un adulto di sesso maschile del 50o percentile degli Stati Uniti d’America e le indicazioni concernenti la regolazione degli stessi ai fini della presente prova sono depositati presso il segretariato generale delle Nazioni Unite e possono essere consultati a richiesta presso il segretariato della Commissione economica dell’Europa, Palazzo delle Nazioni, Ginevra, Svizzera.

(3)  1. Germania, 2 Francia, 3 Italia, 4 Paesi Bassi, 5 Svezia, 6 Belgio, 7 Ungheria, 8 Repubblica ceca, 9 Spagna, 10 Serbia, 11 Regno Unito, 12 Austria, 13 Lussemburgo, 14 Svizzera, 15 (non assegnato), 16 Norvegia, 17 Finlandia, 18 Danimarca, 19 Romania, 20 Polonia, 21 Portogallo, 22 Federazione russa, 23 Grecia, 24 Irlanda, 25 Croazia, 26 Slovenia, 27 Slovacchia, 28 Bielorussia, 29 Estonia, 30 (non assegnato), 31 Bosnia-Erzegovina, 32 Lettonia, 33 (non assegnato), 34 Bulgaria, 35 (non assegnato), 36 Lituania, 37 Turchia, 38 (non assegnato), 39 Azerbaigian, 40 Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 41 (non assegnato), 42 Comunità europea (le omologazioni sono rilasciate dagli Stati membri utilizzando i relativi simboli ECE), 43 Giappone, 44 (non assegnato), 45 Australia, 46 Ucraina, 47 Sud Africa, 48 Nuova Zelanda, 49 Cipro, 50 Malta, 51 Repubblica di Corea, 52 Malaysia, 53 Thailandia, 54 e 55 (non assegnati) e 56 Montenegro. I numeri successivi saranno attribuiti ad altri paesi secondo l’ordine cronologico di ratifica dell’accordo relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili all’omologazione e al riconoscimento reciproco dell’omologazione dei veicoli a motore, degli accessori e delle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore, oppure di adesione al medesimo accordo. I numeri così assegnati saranno comunicati alle parti contraenti dell’accordo dal segretario generale delle Nazioni Unite.


Appendice 1

Procedimenti di prova dei sedili ai sensi del paragrafo 5 e/o degli ancoraggi a norma del paragrafo 6.1.2

1.   Requisiti

1.1.   Le prove devono determinare:

1.1.1.

Se l’occupante o gli occupanti sono trattenuti correttamente dal sedile o dai sedili situati davanti ad essi e/o dalla cintura di sicurezza;

1.1.1.1.

tale prescrizione si considera soddisfatta se il movimento in avanti di qualsiasi parte della testa o del tronco del manichino non oltrepassa il piano trasversale verticale posto a una distanza di 1,6 m dal punto R del sedile ausiliario;

1.1.2.

se l’occupante o gli occupanti del sedile non sono feriti gravemente;

1.1.2.1.

Questa prescrizione si considera soddisfatta se sono rispettati i seguenti criteri di accettabilità biomeccanica relativi al manichino munito di strumenti, definiti in conformità con l’appendice 4, ossia:

1.1.2.1.1.

il criterio di accettabilità della testa (CAT) è inferiore a 500;

1.1.2.1.2.

Il criterio di accettabilità del torace (CATo) è inferiore a 30 g con l’eccezione di periodi in totale inferiori a 3 ms (g = 9,81 m/s2);

1.1.2.1.3.

il criterio di accettabilità del femore (CAF) è inferiore a 10 kN e il valore di 8 kN non è superato per periodi in totale superiori a 20 ms;

1.1.3.

il sedile e i suoi supporti sono sufficientemente resistenti.

1.1.3.1.

Tale prescrizione si considera soddisfatta se:

1.1.3.1.1.

nel corso della prova, nessuna parte del sedile, dei supporti o degli accessori si stacca completamente;

1.1.3.1.2.

Il sedile rimane saldamente ancorato, anche se uno o più ancoraggi si staccano parzialmente, e tutti i sistemi di bloccaggio rimangono bloccati per tutta la durata della prova;

1.1.3.1.3.

dopo la prova, nessuna parte strutturale del sedile o degli accessori presenta rotture o spigoli vivi o angoli acuminati che potrebbero ferire gli occupanti.

1.2.   Tutti gli elementi che costituiscono lo schienale del sedile e i relativi accessori devono essere tali da non provocare ferite ai passeggeri in caso d’urto. Questa prescrizione si considera soddisfatta se ogni parte che può entrare in contatto con una sfera di 165 mm di diametro presenta un raggio di curvatura di almeno 5 mm.

1.2.1.

Se una qualsiasi parte degli elementi o degli accessori di cui sopra è costituita di un materiale di durezza inferiore a 50 Shore A su supporto rigido, le prescrizioni di cui al paragrafo 1.2 si applicano soltanto al supporto rigido.

1.2.2.

Le parti dello schienale, quali i dispositivi di regolazione del sedile e degli accessori, non sono soggetti alle prescrizioni di cui al paragrafo 1.2 se, in posizione di riposo, si trovano al di sotto di un piano orizzontale posto 400 mm al di sopra del piano di riferimento, anche nel caso in cui l’occupante può entrare in contatto con essi.

2.   Preparazione del sedile di prova

2.1.   Il sedile da sottoporre a prova deve essere montato:

2.1.1.

su una piattaforma di prova rappresentativa della carrozzeria del veicolo;

2.1.2.

oppure su una piattaforma rigida di prova.

2.2.   Gli ancoraggi posti sulla piattaforma di prova per il sedile o i sedili di prova devono essere identici o avere le stesse caratteristiche di quelli utilizzati nel veicolo o nei veicoli ai quali i sedili sono destinati.

2.3.   Il sedile da sottoporre a prova deve essere completo di imbottitura e accessori. Se il sedile è munito di tavolino, quest’ultimo deve trovarsi in posizione ripiegata.

2.4.   Se è regolabile lateralmente, il sedile deve essere regolato sull’estensione massima.

2.5.   Se è regolabile, lo schienale deve essere regolato in modo che la conseguente inclinazione del tronco del manichino usato per determinare il punto H e l’angolo reale di inclinazione del tronco per i posti a sedere dei veicoli a motore sia più vicina possibile a quella raccomandata dal costruttore per l’utilizzo normale oppure, in mancanza di istruzioni precise da parte del costruttore, il più vicino possibile a 25° all’indietro rispetto alla verticale.

2.6.   Se lo schienale è munito di poggiatesta regolabile in altezza, questo deve trovarsi nella posizione più bassa.

2.7.   Le cinture di sicurezza di un tipo omologato, conformi alle prescrizioni del regolamento n. 16 e montate su ancoraggi installati conformemente al regolamento n. 14 (compresa, se del caso, la deroga di cui al paragrafo 7.4 del suddetto regolamento), devono essere montate sia sul sedile ausiliario sia su quello da sottoporre a prova.

3.   Prove dinamiche

3.1.   Prova 1

La piattaforma di prova deve essere montata su un carrello.

3.2.   Sedile ausiliario

Il sedile ausiliario può essere dello stesso tipo di quello sottoposto a prova e deve essere collocato direttamente dietro ad esso, in posizione parallela; i due sedili devono essere installati alla stessa altezza e regolati in modo identico, alla distanza di 750 mm.

3.2.1.

Nel caso venga utilizzato un sedile ausiliario di un tipo differente, ciò deve essere specificato nella scheda di comunicazione riguardante l’omologazione di un tipo di sedile e la sua conformità al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

3.3.   Manichino

3.3.1.

Il manichino, non trattenuto da alcun sistema di ritenuta, è collocato sul sedile ausiliario in modo che il suo piano di simmetria corrisponda a quello del posto a sedere in questione.

3.3.2.

Le mani del manichino sono appoggiate sulle cosce, con i gomiti a contatto con lo schienale; le gambe sono estese al massimo e, se possibile, parallele; i talloni sono appoggiati sul pavimento.

3.3.3.

Ciascun manichino deve essere collocato sul sedile conformemente alla seguente procedura:

3.3.3.1.

il manichino deve essere collocato sul sedile nella posizione più vicina possibile a quella desiderata;

3.3.3.2.

una superficie piana rigida di 76 mm × 76 mm viene collocata più in basso possibile contro la parte anteriore del tronco del manichino;

3.3.3.3.

la superficie piana deve essere appoggiata orizzontalmente contro il tronco del manichino esercitando una forza compresa tra 25 e 35 N:

3.3.3.3.1.

il tronco deve essere tirato in avanti per le spalle finché raggiunge una posizione verticale e quindi riappoggiato allo schienale. L’operazione deve essere eseguita due volte;

3.3.3.3.2.

senza muovere il tronco, si deve collocare la testa in posizione tale che il ripiano che sostiene gli strumenti di misurazione contenuti nella testa sia in posizione orizzontale e che il piano mediano sagittale della testa sia parallelo a quello del veicolo;

3.3.3.4.

la superficie piana deve essere rimossa con precauzione;

3.3.3.5.

il manichino deve essere spostato in avanti sul sedile, ripetendo la procedura descritta sopra;

3.3.3.6.

se necessario, si deve correggere la posizione degli arti inferiori;

3.3.3.7.

gli strumenti di misurazione installati non devono in alcun modo incidere sul movimento del manichino durante l’urto;

3.3.3.8.

la temperatura degli strumenti di misura deve essere stabilizzata prima della prova e mantenuta per quanto possibile tra 19° e 26 °C.

3.4.   Simulazione dell’urto

3.4.1.

Nella simulazione dell’impatto la velocità d’urto del carrello deve essere compresa tra 30 e 32 km/h.

3.4.2.

La decelerazione o, a scelta del richiedente, l’accelerazione del carrello durante la prova d’urto è determinata conformemente alle disposizioni di cui alla figura 1 che segue. Tranne che per intervalli di durata totale inferiore a 3 ms, l’evoluzione temporale della decelerazione o dell’accelerazione del carrello è compresa tra i limiti delle curve di cui alla figura 1.

3.4.3.

Inoltre, la decelerazione media deve essere compresa tra 6,5 e 8,5 g.

3.5.   Prova 2

3.5.1.

La prova 1 viene ripetuta con il manichino seduto sul sedile ausiliario; il manichino deve essere trattenuto da una cintura di sicurezza montata e regolata secondo le istruzioni del costruttore. Il numero di punti di ancoraggio della cintura utilizzati nella prova 2 deve essere registrato nella scheda di comunicazione concernente l’omologazione di un tipo di sedile, conformemente al modello riportato nell’allegato 1 del presente regolamento.

3.5.2.

Il sedile ausiliario può essere dello stesso tipo del sedile sottoposto a prova oppure di un tipo differente, le cui caratteristiche devono essere registrate nella scheda di comunicazione concernente l’omologazione di un tipo di sedile, conformemente al modello riportato nell’allegato 1 del presente regolamento.

3.5.3.

Se la prova 2 viene eseguita con un manichino trattenuto da una cintura di sicurezza a tre punti e i criteri relativi alle lesioni sono rispettati, si considera che il sedile ausiliario soddisfi le prescrizioni relative al carico statico di prova e al movimento dell’ancoraggio superiore durante la prova di cui al regolamento n. 14 relativamente a tale installazione.

Figura 1

Image


Appendice 2

Procedimento di prova degli ancoraggi di un veicolo in applicazione del paragrafo 6.1.1

1.   Apparecchiature di prova

1.1.

Alle parti di una struttura da sottoporre a prova viene fissata, utilizzando elementi di fissaggio forniti dal costruttore (bulloni, viti), una struttura rigida sufficientemente rappresentativa del sedile destinato al montaggio nel veicolo.

1.2.

Se sullo stesso ancoraggio possono essere montati più tipi di sedile differenti l’uno dall’altro per quanto riguarda la distanza che separa le estremità anteriori e posteriori delle guide, la prova deve essere effettuata utilizzando la distanza più breve, che va indicata nella scheda di omologazione.

2.   Procedimento di prova

2.1.

Viene applicata una forza F:

2.1.1.

a un’altezza di 750 mm sopra il piano di riferimento e sulla linea verticale che passa per il centro geometrico della superficie delimitata dal poligono avente come vertici i differenti punti di ancoraggio o, se applicabile, gli ancoraggi più lontani del sedile, per mezzo della struttura rigida di cui al paragrafo 1.1;

2.1.2.

in direzione orizzontale verso l’avanti del veicolo;

2.1.3.

il più rapidamente possibile e per una durata di almeno 0,2 s.

2.2.

La forza F può essere determinata:

2.2.1.

mediante la seguente formula: F = (5 000 ± 50) × i

dove:

«F» è espressa in N e «i» rappresenta il numero di posti a sedere del sedile per i cui ancoraggi, sottoposti a prova, si richiede l’omologazione; oppure, a richiesta del costruttore;

2.2.2.

conformemente ai carichi rappresentativi misurati durante le prove dinamiche di cui all’appendice 1 del presente regolamento.


Appendice 3

MISURAZIONI DA EFFETTUARE

1.   Tutte le misurazioni necessarie devono essere eseguite con sistemi di misurazione corrispondenti alle specifiche della norma internazionale ISO 6487:1987 recante il titolo «Tecniche di misurazione nelle prove d’urto: strumenti».

2.   Prova dinamica

2.1.   Misurazione da effettuare sul carrello

Le caratteristiche di decelerazione del carrello devono essere rilevate utilizzando sistemi di misurazione con una CFC di 60, partendo dalle accelerazioni misurate sulla struttura rigida del carrello.

2.2.   Misurazioni da effettuare sui manichini

La lettura dei dispositivi di misurazione deve essere registrata attraverso canali dati indipendenti corrispondenti alle seguenti CFC:

2.2.1.

Misurazioni all’interno della testa del manichino

L’accelerazione triassiale risultante al baricentro (γr) (1) deve essere misurata con una CFC di 600.

2.2.2.

Misurazioni all’interno del torace del manichino

L’accelerazione risultante al baricentro (γr) deve essere misurata con una CFC di 180.

2.2.3.

Misurazioni all’interno del femore del manichino

La forza di compressione assiale deve essere misurata con una CFC di 600.


(1)  Espressa in g (= 9,81 m/s2) e il cui valore scalare è calcolato applicando la seguente formula:

Formula

dove:

γl

=

valore istantaneo dell’accelerazione longitudinale;

γv

=

valore istantaneo dell’accelerazione verticale;

γt

=

valore istantaneo dell’accelerazione trasversale.


Appendice 4

DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI ACCETTABILITÀ

1.   Criterio di accettabilità della testa (CAT)

1.1.

Questo criterio di accettabilità (CAT) è calcolato sulla base dell’accelerazione triassiale risultante, misurata conformemente al paragrafo 2.2.1 dell’appendice 3, utilizzando la seguente formula:

Formula

dove t1 e t2 rappresentano qualsiasi valore di tempo rilevato nel corso della prova e CAT è il valore massimo dell’intervallo t1, t2. I valori di t1 e t2 sono espressi in secondi.

2.   Criterio di accettabilità del torace (ThAC)

2.1.

Questo criterio è determinato dal valore assoluto dell’accelerazione risultante, espressa in g e misurata conformemente al paragrafo 2.2.2 dell’appendice 3 e dal periodo di accelerazione, espresso in ms.

3.   Criterio di accettabilità del femore (CAF)

Questo criterio è determinato dalla forza di compressione trasmessa assialmente su ciascun femore del manichino, espressa in kN e misurata conformemente al paragrafo 2.2.3 dell’appendice 3, e dalla durata di applicazione della forza di compressione, espressa in ms.


Appendice 5

PRESCRIZIONI E PROCEDIMENTO RELATIVI ALLA PROVA STATICA

1.   Requisiti

1.1.   Le prescrizioni relative ai sedili da sottoporre a prova ai sensi della presente appendice hanno lo scopo di accertare:

1.1.1.

se gli occupanti del sedile sono trattenuti correttamente dai sedili situati davanti ad essi;

1.1.2.

se gli occupanti del sedile non sono feriti gravemente;

1.1.3.

il sedile e i suoi supporti sono sufficientemente resistenti.

1.2.   Le prescrizioni del paragrafo 1.1.1 si considerano soddisfatte se lo spostamento massimo del punto centrale di applicazione di ciascuna forza di cui al paragrafo 2.2.1, misurato nel piano orizzontale e nel piano mediano longitudinale del posto a sedere considerato, non supera i 400 mm.

1.3.   Le prescrizioni del paragrafo 1.1.2 si considerano soddisfatte se si verificano le seguenti condizioni:

1.3.1.

lo spostamento massimo del punto centrale di applicazione di ciascuna delle forze di cui al paragrafo 2.2.1, misurato come indicato al paragrafo 1.2, non è inferiore a 100 mm;

1.3.2.

lo spostamento massimo del punto centrale di applicazione di ciascuna delle forze di cui al paragrafo 2.2.2, misurato come indicato al paragrafo 1.2, non è inferiore a 50 mm.

1.3.3.

Tutti gli elementi che costituiscono lo schienale del sedile e i relativi accessori devono essere tali da non provocare ferite ai passeggeri in caso d’urto. Questa prescrizione si considera soddisfatta se ogni parte che può entrare in contatto con una sfera di 165 mm di diametro presenta un raggio di curvatura di almeno 5 mm.

1.3.4.

Se qualsiasi parte degli elementi o degli accessori di cui sopra è costituita di un materiale di durezza inferiore a 50 Shore A su supporto rigido, le prescrizioni di cui al paragrafo 1.3.3 si applicano soltanto al supporto rigido.

1.3.5.

Le parti dello schienale, quali i dispositivi di regolazione del sedile e degli accessori, non sono soggetti alle prescrizioni di cui al paragrafo 1.3.3 se, in posizione di riposo, si trovano al di sotto di un piano orizzontale posto 400 mm al di sopra del piano di riferimento, anche nel caso in cui l’occupante può entrare in contatto con essi.

1.4.   Le prescrizioni del paragrafo 1.1.3 si considerano soddisfatte se:

1.4.1.

nessuna parte del sedile, dei suoi supporti o accessori si stacca completamente durante la prova;

1.4.2.

il sedile rimane saldamente ancorato, anche se uno o più ancoraggi sono parzialmente staccati, e tutti i sistemi di bloccaggio rimangono bloccati per l’intera durata della prova;

1.4.3.

dopo la prova, nessuna parte strutturale del sedile o dei suoi accessori presenta rotture o spigoli vivi o angoli acuminati che potrebbero causare lesioni.

2.   Prove statiche

2.1.   Apparecchiatura di prova

2.1.1.

L’apparecchiatura è costituita da superfici cilindriche aventi un raggio di curvatura pari a 82 ± 3 mm e una larghezza:

2.1.1.1.

almeno pari a quella dello schienale di ciascun posto a sedere del sedile di prova, per la parte superiore;

2.1.1.2.

pari a 320 – 0/+ 10 mm per la parte inferiore, come illustrato nella figura 1 della presente appendice.

2.1.2.

La superficie che ricopre le parti del sedile deve essere costituita da un materiale di durezza non inferiore a 80 Shore A.

2.1.3.

Ciascuna superficie cilindrica deve essere munita di almeno un trasduttore di forza in grado di misurare le forze applicate nella direzione indicata al paragrafo 2.2.1.1.

2.2.   Procedimento di prova

2.2.1.

Si applica una forza di prova pari a

Formula

N sulla parte posteriore del sedile corrispondente a ciascun posto a sedere, per mezzo di un dispositivo conforme al paragrafo 2.1.

2.2.1.1.

La direzione di applicazione della forza si situa nel piano verticale mediano del posto a sedere in questione; essa è orizzontale e orientata dalla parte posteriore a quella anteriore del sedile.

2.2.1.2.

Tale direzione si trova all’altezza H1 tra 0,70 m e 0,80 m al di sopra del piano di riferimento. L’altezza esatta è determinata dal costruttore.

2.2.2.

Si applica simultaneamente una forza di prova pari a

Formula

N sulla parte posteriore del sedile corrispondente a ciascun posto a sedere, nello stesso piano verticale e nella stessa direzione, all’altezza H2 compresa tra 0,45 e 0,55 m al di sopra del piano di riferimento, utilizzando un dispositivo conforme al paragrafo 2.1. L’altezza esatta è determinata dal costruttore.

2.2.3.

Durante l’applicazione delle forze di cui ai paragrafi 2.2.1 e 2.2.2, le sagome di prova sono mantenute quanto più possibile in contatto con la parte posteriore del sedile e devono poter ruotare su un piano orizzontale.

2.2.4.

Quando un sedile si compone di più di un posto a sedere, le forze corrispondenti a ciascuno di essi sono applicate simultaneamente e il numero delle sagome superiori e inferiori deve essere pari a quello dei posti a sedere.

2.2.5.

La posizione iniziale di ciascun posto a sedere di ciascuna delle sagome è determinata mettendo il dispositivo di prova in contatto con il sedile, con una forza pari ad almeno 20 N.

2.2.6.

Le forze di cui ai paragrafi 2.2.1 e 2.2.2 devono essere applicate più rapidamente possibile e mantenute assieme, al valore specificato, quale che sia la deformazione provocata, per almeno 0,2 secondi.

2.2.7.

Se la prova è stata effettuata utilizzando una o più forze, ma non tutte queste forze sono superiori a quelle di cui ai paragrafi 2.2.1 e 2.2.2 e se il sedile è conforme alle prescrizioni, la prova è considerata concludente.

Figura 1

Apparecchiatura per la prova statica

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Appendice 6

Caratteristiche di assorbimento dell’energia della parte posteriore dello schienale dei sedili

1.

Gli elementi della parte posteriore degli schienali situati nella zona di riferimento, quale definita al paragrafo 2.21 del presente regolamento, devono essere verificati a richiesta del costruttore in conformità con le prescrizioni di assorbimento dell’energia di cui all’allegato 4 del regolamento n. 21. A tal fine, tutti gli accessori devono essere sottoposti a prova in tutte le posizioni d’impiego, eccetto le tavolette, che sono esaminate in posizione ripiegata.

2.

Questa prova deve essere menzionata nella scheda di comunicazione concernente l’omologazione di un tipo di sedile, conformemente al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento, allegando un disegno che indichi la superficie della parte posteriore dello schienale del sedile sottoposta alla prova di dissipazione dell’energia.


ALLEGATO 1

COMUNICAZIONE

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

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ALLEGATO 2

COMUNICAZIONE

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

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ALLEGATO 3

CONFIGURAZIONE DEI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

1.   Configurazione del marchio di omologazione di un sedile

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2.   Configurazione del marchio di omologazione di un veicolo

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ALLEGATO 4

Procedura per la determinazione del punto «H» e l’angolo effettivo di inclinazione del tronco per i posti a sedere dei veicoli a motore

1.   OBIETTIVO

La procedura descritta nel presente allegato è finalizzata a determinare la posizione del punto «H» e l’angolo effettivo di inclinazione del tronco per uno o più posti a sedere di un veicolo a motore e a verificare la relazione tra i valori misurati e le specifiche di progettazione fornite dal costruttore del veicolo (1).

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato si intende per:

2.1.

«dati di riferimento»: una o più delle seguenti caratteristiche di un posto a sedere:

2.1.1.

il punto «H» e il punto «R» e la loro relazione;

2.1.2.

l’angolo effettivo di inclinazione del tronco e la loro relazione;

2.2.

«macchina tridimensionale per la determinazione del punto “H”» (macchina 3-D H): il dispositivo utilizzato per la determinazione dei punti «H» e degli angoli effettivi di inclinazione del tronco; tale dispositivo è descritto nell’appendice 1 del presente allegato;

2.3.

«punto “H”»: il centro di articolazione tronco-cosce della macchina 3-D H montata sul sedile del veicolo conformemente al successivo paragrafo 4. Il punto «H» è situato al centro della linea mediana del dispositivo compresa tra le estremità visibili del punto «H» su entrambi i lati della macchina 3-D H. Il punto «H» corrisponde tecnicamente al punto «R» (per le tolleranze si rinvia al successivo paragrafo 3.2.2). Una volta determinato conformemente alla procedura di cui al paragrafo 4, il punto «H» si considera fisso rispetto alla struttura del cuscino del sedile e solidale con questa in caso di regolazione del sedile;

2.4.

«punto “R”» o «punto di riferimento di seduta» un punto teorico definito dal costruttore del veicolo per ciascun posto a sedere e fissato in base al sistema di riferimento tridimensionale;

2.5.

«linea del tronco»: la linea mediana del tronco della macchina 3-D H nella posizione più arretrata;

2.6.

«angolo effettivo di inclinazione del tronco»: l’angolo tra una retta verticale passante per il punto «H» e la linea del tronco, misurato utilizzando il quadrante dell’angolo del dorso della macchina 3-D H. Teoricamente l’angolo effettivo di inclinazione del tronco corrisponde all’angolo teorico di inclinazione del tronco (per le tolleranze si rinvia al successivo paragrafo 3.2.2);

2.7.

«angolo teorico di inclinazione del tronco»: l’angolo misurato tra una retta verticale passante per il punto «R» e la linea del tronco in una posizione corrispondente alla posizione teorica dello schienale stabilita dal costruttore del veicolo;

2.8.

«piano centrale dell’occupante» (PCO): il piano mediano della macchina 3-D H posizionata in ciascun posto a sedere; è rappresentato dalla coordinata del punto «H» sull’asse «Y». Per i sedili individuali, il piano centrale del sedile coincide con il piano centrale dell’occupante; per gli altri sedili, il piano centrale dell’occupante è specificato dal costruttore;

2.9.

«sistemi di riferimento tridimensionale»: un sistema quale descritto nell’appendice 2 del presente allegato;

2.10.

«punti di riferimento»: I punti fisici (fori, superfici, segni o tacche) sulla carrozzeria del veicolo come specificato dal costruttore;

2.11.

«posizione del veicolo per la misurazione»: la posizione del veicolo quale definita dalle coordinate dei punti di riferimento nel sistema di riferimento tridimensionale.

3.   PRESCRIZIONI

3.1.   Presentazione dei dati

Per ciascun posto a sedere per il quale sono richiesti dati di riferimento al fine di dimostrare la conformità alle prescrizioni del presente regolamento, vanno presentati, nella forma indicata nell’appendice 3 del presente allegato, tutti i dati di seguito indicati o una loro adeguata selezione:

3.1.1.

le coordinate del punto «R» sulla base del sistema di riferimento tridimensionale;

3.1.2.

l’angolo teorico di inclinazione del tronco;

3.1.3.

tutte le indicazioni necessarie per regolare il sedile (se regolabile) nella posizione di misurazione di cui al successivo paragrafo 4.3.

3.2.   Relazione tra i risultati delle misurazioni e le specifiche di progettazione

3.2.1.   Le coordinate del punto «H» e il valore dell’angolo effettivo di inclinazione del tronco ottenuti applicando la procedura di cui al successivo paragrafo 4 devono essere confrontati rispettivamente con le coordinate del punto «R» e con il valore dell’angolo teorico di inclinazione del tronco indicati dal costruttore del veicolo.

3.2.2.   Le posizioni relative del punto «R» e del punto «H» e la relazione tra l’angolo teorico e l’angolo effettivo di inclinazione del tronco sono considerate soddisfacenti per il posto a sedere in questione se il punto «H», quale definito dalle sue coordinate, si situa all’interno di un quadrato di 50 mm di lato, con lati verticali e orizzontali le cui diagonali si intersecano nel punto «R» e se l’angolo effettivo di inclinazione del tronco non si discosta di più di 5° dall’angolo teorico di inclinazione del tronco.

3.2.3.   Se tali condizioni sono soddisfatte, il punto «R» e l’angolo teorico di inclinazione del tronco devono essere utilizzati per dimostrare la conformità alle disposizioni del presente regolamento.

3.2.4.   Nel caso in cui il punto «H» o l’angolo effettivo di inclinazione del tronco non soddisfino le prescrizioni del precedente paragrafo 3.2.2, il punto «H» e l’angolo effettivo di inclinazione del tronco devono essere determinati altre due volte (tre volte in totale). Se i risultati di due di queste tre operazioni soddisfano le prescrizioni, si applicano le disposizioni del precedente paragrafo 3.2.3.

3.2.5.   Nel caso in cui i risultati di almeno due delle tre operazioni sopra descritte al paragrafo 3.2.4. non soddisfino le prescrizioni del precedente paragrafo 3.2.2, oppure la verifica non possa essere effettuata perché il costruttore del veicolo non ha fornito le informazioni riguardanti la posizione del punto «R» o l’angolo teorico di inclinazione del tronco, vanno utilizzati il baricentro dei tre punti misurati oppure la media dei tre angoli misurati ed essi sono considerati applicabili in tutti i casi in cui nel presente regolamento è fatto riferimento al punto «R» o all’angolo teorico di inclinazione del tronco.

4.   PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTO «H» E DELL’ANGOLO EFFETTIVO DI INCLINAZIONE DEL TRONCO

4.1.   Il veicolo deve essere portato a una temperatura di 20 10 °C, a scelta del costruttore, in modo che il materiale del sedile sia a temperatura ambiente. Se il sedile da sottoporre alla prova non è mai stato utilizzato, al fine di schiacciare la seduta e lo schienale, su di esso, per due volte per un minuto, deve sedersi una persona, o va collocato un dispositivo, di peso compreso tra 70 e 80 kg. Se il costruttore lo richiede, tutto il complesso del sedile deve restare scarico per un periodo minimo di 30/minuti prima dell’installazione della macchina 3-D H.

4.2.   Il veicolo deve trovarsi nella posizione per la misurazione definita al precedente paragrafo 2.11.

4.3.   Il sedile, se regolabile, deve inizialmente essere regolato nella posizione normale di guida o di uso più arretrata specificata dal costruttore del veicolo, tenuto conto unicamente dello spostamento longitudinale del sedile ed escludendo gli spostamenti per fini diversi dalle posizioni di guida o di utilizzo normali. Qualora esistano altre possibilità di regolazione del sedile (verticale, angolare, dello schienale, ecc.), queste sono successivamente regolate sulla posizione specificata dal costruttore del veicolo. Per i sedili sospesi, la posizione verticale deve essere bloccata per corrispondere alla posizione normale di guida quale specificata dal costruttore.

4.4.   La superficie del posto a sedere a contatto con la macchina 3-D H deve essere coperta da una mussola di cotone, di dimensioni sufficienti e di trama adeguata, definita come una stoffa a maglia unita di cotone di 18,9 fili per cm2 e di 0,228 kg/m2 o come una stoffa lavorata a maglia o non tessuta avente caratteristiche equivalenti.

Se la prova è condotta su un sedile non montato sul veicolo, il pavimento sul quale è posto il sedile deve presentare le stesse caratteristiche fondamentali (2) del pavimento del veicolo in cui il sedile dovrà essere utilizzato.

4.5.   Disporre l’insieme che simula la parte seduta e il dorso della macchina 3-D H in maniera tale che il piano centrale dell’occupante (PCO) coincida con il piano centrale della macchina 3-D H. Se il costruttore lo richiede, la macchina 3-D H può essere spostata verso l’interno rispetto al PCO nel caso in cui la macchina 3-D H sia posizionata talmente all’esterno che il bordo del sedile non permetta di livellare la macchina.

4.6.   Fissare gli insiemi dei piedi e della parte inferiore della gamba al pannello che simula la parte seduta, individualmente o utilizzando il complesso della barra a T e della parte inferiore della gamba. Una retta passante per le estremità visibili del punto «H» deve essere parallela al pavimento e perpendicolare al piano centrale longitudinale del sedile.

4.7.   Regolare la posizione dei piedi e delle gambe delle gambe della macchina 3-D H come indicato in appresso:

4.7.1.   Posto a sedere: conducente e passeggero anteriore esterno

4.7.1.1.

Entrambi gli insiemi dei piedi e delle gambe devono essere mossi in avanti in modo tale che i piedi assumano una posizione naturale sul pavimento, eventualmente tra i pedali. Se possibile, il piede sinistro deve essere disposto alla sinistra del piano centrale della macchina 3-D H approssimativamente alla stessa distanza di quella del piede destro verso destra. Con livella a bolla d’aria si verifica l’orizzontalità della macchina 3-D H regolando all'occorrenza il pannello che simula la parte seduta o spostando all'indietro gli insiemi delle gambe e dei piedi. La retta passante per le estremità visibili del punto «H» deve essere perpendicolare al piano centrale longitudinale del sedile.

4.7.1.2.

Se la gamba sinistra non può essere mantenuta parallela alla gamba destra e il piede sinistro non può essere sostenuto dalla struttura, si muove quest’ultimo sino a quando esso può appoggiarsi. Deve essere mantenuto l’allineamento delle estremità visibili del punto «H».

4.7.2.   Posto a sedere: posteriore esterno

Per i sedili posteriori o i sedili ausiliari le gambe devono essere disposte come specificato dal costruttore. Se i piedi poggiano su parti del pavimento che si trovano a livelli differenti, il piede che per primo giunge a contatto con il sedile anteriore serve da riferimento e l'altro piede deve essere sistemato in modo che la livella a bolla che fornisce l’orientamento trasversale del sedile del dispositivo indichi l’orizzontale.

4.7.3.   Altri posti a sedere:

Si deve applicare la procedura generale indicata al precedente paragrafo 4.7.1 salvo che i piedi devono essere disposti come specificato dal costruttore del veicolo.

4.8.   Applicare i pesi che rappresentano le masse delle cosce e delle parti inferiori delle gambe e mettere a livello la macchina 3-D H.

4.9.   Inclinare il pannello che simula il dorso in avanti sino all’arresto anteriore e allontanare la macchina 3-D H dallo schienale utilizzando la barra a T. Riportare la macchina 3-D H sul sedile con uno dei seguenti metodi.

4.9.1.

Se la macchina 3-D H tende a scivolare all’indietro, si ricorre alla seguente procedura: si consente alla macchina 3-D H di scivolare all’indietro fino a quando non occorre più applicare alla barra a T un carico orizzontale in avanti per trattenerla, ossia fino a quando il pannello che simula la parte seduta tocca lo schienale. All’occorrenza si modifica la posizione della parte inferiore della gamba.

4.9.2.

Se la macchina 3-D H non tende a scivolare all’indietro, si ricorre alla seguente procedura: si fa scivolare la macchina 3-D H all’indietro applicando alla barra a T un carico orizzontale diretto all’indietro sino a quando il pannello che simula la parte seduta entra in contatto con lo schienale (cfr. la figura 2 dell’appendice 1 del presente allegato).

4.10.   Applicare un carico di 100 ± 10 N all’insieme del dorso e del bacino della macchina 3-D H nel punto di intersezione del quadrante dell’angolo dell’anca con l’alloggiamento della barra a T. La direzione di applicazione del carico deve essere mantenuta lungo una retta che passa dall’intersezione summenzionata a un punto posto appena sopra l’alloggiamento della barra delle cosce (cfr. figura 2 dell’appendice 1 del presente allegato). Si riporta quindi con cautela il pannello che simula il dorso verso lo schienale. Cautela va utilizzata per tutta la parte restante della procedura onde evitare che la macchina 3-D H scivoli in avanti.

4.11.   Applicare i pesi che rappresentano le masse della natica destra e sinistra e quindi, alternativamente gli otto pesi che rappresentano le masse dorsali, mantenendo livellata la macchina 3-D H.

4.12.   Inclinare in avanti il pannello che simula il dorso per allentare la tensione che agisce sullo schienale. Fare oscillare la macchina 3-D H da un lato all’altro per un arco di 10° (5° su ciascun lato del piano centrale verticale) per tre cicli completi onde allentare l’attrito accumulato tra la macchina 3-D H e il sedile.

Durante l’oscillazione la barra a T della macchina 3-D H può tendere a scostarsi dall’allineamento orizzontale e verticale specificato. La barra a T deve pertanto essere trattenuta applicando un opportuno carico laterale durante i movimenti di oscillazione. Occorre cautela nel trattenere la barra a T e nel fare oscillare la macchina 3-D H in modo da garantire che non vengano applicati involontariamente dei carichi esterni in una direzione verticale o avanti e indietro.

In questa fase non si devono trattenere o bloccare i piedi della macchina 3-D H. Se i piedi cambiano di posizione, per il momento possono essere lasciati nella nuova posizione.

Riportare con cautela il pannello che simula il dorso contro lo schienale e controllare l’azzeramento delle due livelle a bolla d’aria. Se durante le oscillazioni della macchina 3-D H si è verificato un movimento dei piedi, questi devono essere rimessi in posizione come indicato in appresso.

Sollevare alternativamente ciascun piede dal pavimento il minimo necessario finché non si ha alcun ulteriore movimento del piede. Durante tale operazione i piedi devono poter ruotare liberamente e non devono essere applicati carichi laterali o verso l’avanti. Riabbassare ciascun piede in modo che il tallone sia a contatto con la struttura appositamente prevista.

Controllare l’azzeramento della livella laterale e, se necessario, applicare un carico laterale all’estremità superiore del pannello che simula il dorso sufficiente a livellare il pannello che simula la parte seduta della macchina 3-D H sul sedile.

4.13.   Per tenere la barra a T onde evitare lo scivolamento in avanti della macchina 3-D H sul cuscino del sedile, si procede nel modo seguente:

a)

riportare il pannello che simula il dorso sullo schienale;

b)

applicare e togliere alternativamente un carico orizzontale volto all’indietro, non superiore a 25 N, alla barra dell’angolo del dorso, a un’altezza pari approssimativamente al centro dei pesi che rappresentano le masse dorsali, fintanto che il quadrante dell’angolo dell’anca non indichi il raggiungimento di una posizione stabilizzata dopo aver tolto il carico. L’operazione va attuata con cautela per garantire che alla macchina 3-D H non vengano applicati carichi esterni verso il basso o laterali. Qualora fosse necessaria un’ulteriore regolazione del livello della macchina 3-D H, si ruota in avanti il pannello che simula il dorso, si esegue un nuovo livellamento e si ripete la procedura di cui al paragrafo 4.12.

4.14.   Misurazioni

4.14.1.

Le coordinate del punto «H» sono misurate sulla base del sistema di riferimento tridimensionale.

4.14.2.

L’angolo effettivo di inclinazione del tronco è letto sul quadrante dell’angolo del dorso della macchina 3-D H con l’asse di riferimento nella posizione più arretrata.

4.15.   Se si desidera reinstallare la macchina 3-D H, l’insieme del sedile deve restare scarico per un periodo di almeno 30 minuti prima della reinstallazione. La macchina 3-D H non dovrebbe restare sul sedile oltre il tempo necessario per l’esecuzione della prova.

4.16.   Se i sedili della stessa fila possono essere ritenuti simili (sedile a panchina, sedili identici, ecc.), è sufficiente determinare un unico punto «H» e un unico angolo effettivo di inclinazione del tronco per ciascuna fila di sedili e la macchina 3-D H descritta nell’appendice 1 del presente allegato può essere sistemata in un posto considerato rappresentativo per la fila. Tale posto può essere:

4.16.1.

il sedile del conducente nel caso di una fila anteriore;

4.16.2.

un sedile laterale nel caso di una fila o di file posteriori.


(1)  Per tutti i posti a sedere diversi dai sedili anteriori, allorché il punto «H» non può essere determinato utilizzando la macchina tridimensionale per la determinazione del punto H o procedure analoghe, l’autorità competente può utilizzare come riferimento, se lo ritiene opportuno, il punto R indicato dal costruttore.

(2)  Angolo di inclinazione, differenza di altezza con un sedile montato, struttura della superficie, ecc.

Appendice 1

Descrizione della macchina tridimensionale per la determinazione del punto «H»  (1)

(Macchina 3-D H)

1.   Pannelli che simulano il dorso e la parte seduta

I pannelli che simulano il dorso e la parte seduta sono in materia plastica rinforzata e metallo; essi simulano il tronco umano e le cosce e sono incernierati meccanicamente nel punto «H». Un quadrante è fissato all’asse di riferimento incernierato nel punto «H» per misurare l’angolo effettivo di inclinazione del tronco. Una barra delle cosce regolabile, fissata al pannello che simula la parte seduta, determina la linea mediana della coscia e serve quale linea di riferimento per il quadrante dell’angolo dell’anca.

2.   Elementi che costituiscono il tronco e le gambe

Dei segmenti che rappresentano la parte inferiore delle gambe sono fissati al pannello che simula la parte seduta tramite la barra a T che congiunge le ginocchia e che costituisce un’estensione laterale della barra delle cosce regolabile. Nei segmenti che simulano la parte inferiore delle gambe sono incorporati dei quadranti per misurare gli angoli di inclinazione delle ginocchia. Le parti che costituiscono la scarpa e il piede sono graduate per misurare l’angolo del piede. Due livelle a bolla d’aria orientano il dispositivo nello spazio. I pesi che rappresentano le masse corporee sono disposti nei rispettivi baricentri onde fornire una penetrazione della parte seduta equivalente a un uomo del peso di 76 kg. È bene controllare la libertà di movimento di tutti i giunti della macchina 3-D H, che non devono presentare attriti degni di nota.

Figura 1

Designazione degli elementi della macchina 3-D H

Image

Figura 2

Dimensioni degli elementi della macchina 3-H D e distribuzione dei pesi

Image


(1)  Per ulteriori informazioni in merito alla struttura della macchina 3-D H rivolgersi alla Society of Automotive Engineers (SAE), 400 Commonwealth Drive, Warrendale, Pennsylvania 15096, Stati Uniti.

La macchina corrisponde a quella descritta nella norma ISO Standard 6549-1980.

Appendice 2

SISTEMA DI RIFERIMENTO TRIDIMENSIONALE

1.

Il sistema di riferimento tridimensionale è definito da tre piani ortogonali stabiliti dal costruttore del veicolo (cfr. figura) (1).

2.

La posizione del veicolo per la misurazione è stabilita disponendo il veicolo sulla superficie di appoggio in modo tale che le coordinate dei punti di riferimento corrispondano ai valori indicati dal costruttore.

3.

Le coordinate del punto «R» e del punto «H» sono determinate rispetto ai punti di riferimento definiti dal costruttore del veicolo.

Figura

Sistema di riferimento tridimensionale

Image


(1)  Il sistema di riferimento corrisponde alla norma ISO 4130, 1978.

Appendice 3

DATI DI RIFERIMENTO RELATIVI AI POSTI A SEDERE

1.   Codificazione dei dati di riferimento

I dati di riferimento sono elencati di seguito per ciascun posto a sedere. I posti a sedere sono individuati sulla base di un codice alfanumerico a due caratteri. Il primo di questi è un numero arabo e designa la fila di sedili, dalla parte anteriore verso la parte posteriore del veicolo. Il secondo carattere è una lettera maiuscola e indica l’ubicazione del posto a sedere nella fila, vista nella direzione di avanzamento del veicolo. Sono usate le seguenti lettere:

L

=

sinistra

C

=

centro

R

=

destra

2.   Descrizione della posizione del veicolo per la misurazione

2.1.   Coordinate dei punti di riferimento

 

X …

 

Y …

 

Z …

3.   Elenco dei dati di riferimento

3.1.   Posto a sedere: …

3.1.1.   Coordinate del punto «R»

 

X …

 

Y …

 

Z …

3.1.2.   Angolo teorico di inclinazione del tronco: …

3.1.3.   Specifiche per la regolazione del sedile (1)

 

orizzontale: …

 

verticale: …

 

angolare: …

 

angolo di inclinazione del tronco: …

Nota: elencare i dati di riferimento di altri posti a sedere ai paragrafi 3.2, 3.3, ecc.


(1)  Cancellare la dicitura inutile.


30.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/46


Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento n. 87 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi riguardo all’omologazione delle luci di marcia diurna per autoveicoli

Comprendente tutti i testi validi fino a:

Supplemento n. 14 alla versione originale del regolamento — Data di entrata in vigore: 24 ottobre 2009

Rettifica 1 alla revisione 2 — Data di entrata in vigore: 11 novembre 2009

INDICE

REGOLAMENTO

1.

Campo di applicazione

2.

Definizioni

3.

Domanda di omologazione

4.

Marcature

5.

Omologazione

6.

Disposizioni generali

7.

Intensità della luce

8.

Superficie apparente

9.

Colore della luce

10.

Procedura di prova

11.

Prova di resistenza al calore

12.

Modifiche di un tipo di luce di marcia diurna ed estensione dell’omologazione

13.

Conformità della produzione

15.

Cessazione definitiva della produzione

14.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

16.

Denominazione e indirizzo dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione, e dei servizi amministrativi

ALLEGATI

Allegato 1 —

Comunicazione concernente il rilascio o il rifiuto o l’estensione o la revoca dell’omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di luce di marcia diurna a norma del regolamento n. 87

Allegato 2 —

Esempio di configurazione del marchio di omologazione

Allegato 3 —

Misurazioni fotometriche

Allegato 4 —

Requisiti minimi relativi alle procedure di controllo della conformità della produzione

Allegato 5 —

Requisiti minimi relativi ai campionamenti effettuati da un ispettore

Allegato 6 —

Angoli minimi richiesti per la distribuzione della luce nello spazio

1.   CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica alle luci di marcia diurna dei veicoli appartenenti alle categorie L, M, N e T (1).

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento:

2.1.

«luce di marcia diurna», indica una luce rivolta verso l’avanti destinata a rendere il veicolo più facilmente visibile durante la circolazione diurna.

2.2.

Al presente regolamento si applicano le definizioni date dal regolamento n. 48 e relativa serie di modifiche in vigore alla data della domanda dell’omologazione per tipo.

2.3.

«Luci di marcia diurna di tipo diverso» indica un tipo di luce che differisce in maniera sostanziale in ordine a caratteristiche quali:

a)

il marchio di fabbrica o commerciale;

b)

le caratteristiche del sistema ottico (gradi di intensità, angoli di ripartizione luminosa, categoria della lampada, modulo di sorgenti luminose, ecc.).

Una modifica del colore della lampada o del colore di un filtro non costituisce una modifica del tipo.

2.4.

Ogni riferimento fatto nel presente regolamento a una o più lampade campione e al regolamento n. 37 rappresentano riferimenti al regolamento n. 37 e relativa serie di modifiche in vigore alla data della domanda dell’omologazione per tipo.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.   La domanda di omologazione deve essere presentata dal titolare della denominazione commerciale o del marchio di fabbrica o dal suo mandatario.

A scelta del richiedente, essa indicherà che il dispositivo può essere installato su un veicolo con diverse inclinazioni dell’asse di riferimento rispetto ai piani di riferimento del veicolo e al terreno o ruotato intorno al suo asse di riferimento; queste diverse condizioni di installazione vanno indicate sulla scheda di comunicazione.

3.2.   Per ciascun tipo di luce di marcia diurna, la domanda va corredata della seguente documentazione:

3.2.1.

disegni (in triplice copia) il cui grado di dettaglio consenta di identificare il tipo di luce di marcia diurna e di indicare la posizione o le posizioni geometriche in cui la luce di marcia diurna può essere applicata sul veicolo, l’asse di osservazione da utilizzare come asse di riferimento nelle prove (angolo orizzontale H = 0°, angolo verticale V = 0°) e il punto da utilizzare come centro di riferimento nelle dette prove, oltre che la superficie illuminante,

3.2.2.

una descrizione sommaria delle specifiche tecniche, in cui sia precisato, in particolare (fatta eccezione per le luci con sorgente luminosa non sostituibile):

a)

la categoria o le categorie di lampade prescritte; tale categoria di lampada dev’essere una di quelle indicate nel regolamento n. 37 e relativa serie di modifiche in vigore alla data della domanda dell’omologazione per tipo; e/o

b)

il codice specifico d’identificazione del modulo di sorgenti luminose;

3.2.3.

due luci.

4.   MARCATURE

Le luci di marcia diurna presentate per l’omologazione devono:

4.1.   recare sulle superfici luminose il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente, chiaramente leggibile e indelebile;

4.2.   a esclusione delle luci con sorgenti luminose non sostituibili, recare un marchio chiaramente leggibile e indelebile indicante:

a)

la categoria o le categorie di lampade prescritte; e/o

b)

il codice specifico d’identificazione del modulo di sorgenti luminose;

4.3.   nel caso di luci con un dispositivo elettronico di controllo della sorgente luminosa e/o sorgenti luminose non sostituibili e/o uno o più moduli di sorgenti luminose, recare il marchio della tensione nominale o dell’intervallo di tensione e della potenza nominale massima;

4.4.   avere uno spazio di dimensione sufficiente per il marchio di omologazione e per i simboli ulteriori previsti al seguente punto 5.2; tale spazio sarà indicato nei disegni di cui al punto 3.2.1.

4.5.   In caso di luci con moduli di sorgenti luminose, il modulo o i moduli di sorgenti luminose devono recare:

4.5.1.

il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente, chiaramente leggibile e indelebile;

4.5.2.

il codice specifico d’identificazione del modulo di sorgenti luminose; tale marcatura deve essere chiaramente leggibile e indelebile. Il codice specifico d’identificazione comprenderà le iniziali «MD» (per «MODULO») seguite dal marchio di omologazione senza il cerchio di cui al punto 5.2.1.1 e seguite, se si usano più moduli diversi di sorgenti luminose, dai simboli o dai caratteri supplementari; tale codice specifico d’identificazione sarà indicato nei disegni di cui al precedente punto 3.2.1.

Il marchio di omologazione non deve essere identico a quello indicato sulla luce in cui è usato il modulo, ma entrambi i marchi devono essere dello stesso richiedente;

4.5.3.

l’indicazione della tensione e della potenza nominale.

4.6.   Le luci che funzionano con tensioni diverse dalle tensioni nominali di 6 V, 12 V o 24 V, con l’applicazione di un dispositivo elettronico di controllo della sorgente luminosa che non fa parte della luce, devono recare anche un marchio indicante la tensione nominale di progettazione secondaria.

4.7.   Un dispositivo elettronico di controllo della sorgente luminosa integrato nella luce ma non incluso nell’alloggiamento della lampada deve recare il nome del fabbricante e il suo numero d’identificazione.

5.   OMOLOGAZIONE

5.1.   In generale

5.1.1.   Se le due luci presentate in conformità al punto 3.2.3 soddisfano i requisiti del presente regolamento, l’omologazione sarà concessa.

5.1.2.   Se luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate soddisfano i requisiti di più regolamenti allegati all’accordo del 1958, può essere apposto un unico marchio d’omologazione internazionale, purché tali luci non siano raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate con una o più luci che non soddisfano uno qualsiasi di detti regolamenti.

5.1.3.   A ciascun tipo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 00 per il regolamento nella sua forma originale) indicano la serie di modifiche comprendenti le più recenti modifiche tecniche rilevanti apportate al regolamento alla data di rilascio dell’omologazione. Lo stesso numero non può essere successivamente assegnato dalla stessa parte contraente a un altro tipo di luce interessato dal presente regolamento.

5.1.4.   Il rilascio o l’estensione o il rifiuto dell’omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di luce a norma del presente regolamento deve essere comunicato alle parti dell’accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello che figura nell’allegato 1 del presente regolamento.

5.1.5.   Su ogni luce conforme a un tipo di luce omologata in forza del presente regolamento dovrà essere apposto, nello spazio di cui al precedente punto 4.4, il marchio di omologazione descritto ai punti 5.2 e 5.3.

5.1.6.   Il marchio e i simboli di cui al punto 5.2 dovranno essere indelebili e chiaramente leggibili anche quando la luce è montata sul veicolo.

5.2.   Composizione del marchio di omologazione

Il marchio di omologazione si compone di:

5.2.1.

un marchio di omologazione internazionale, comprendente:

5.2.1.1.

un cerchio al cui interno è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione (2),

5.2.1.2.

un numero di omologazione,

5.2.2.

il simbolo supplementare «RL».

5.2.3.

Le prime due cifre del numero di omologazione che indicano la serie di modifiche in vigore all’epoca del rilascio della presente omologazione possono esser emesse in prossimità dei suddetti simboli supplementari.

5.3.   Configurazione del marchio di omologazione

5.3.1.   Luci indipendenti

L’allegato 2, figura 1, del presente regolamento fornisce un esempio di configurazione del marchio di omologazione con i simboli aggiuntivi di cui sopra.

5.3.2.   Luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate

5.3.2.1.   Se luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate soddisfano i requisiti di più regolamenti, può essere apposto un unico marchio d’omologazione internazionale, consistente in un cerchio che racchiude la lettera «E» seguito dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione e da un numero di omologazione. Tale marchio d’omologazione può essere apposto ovunque sulle luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate, purché:

5.3.2.1.1.

sia visibile dopo che esse siano state installate;

5.3.2.1.2.

nessun elemento che trasmetta luce delle luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate possa essere rimosso senza rimuovere contemporaneamente anche il marchio di omologazione.

5.3.2.2.   Il simbolo di identificazione di ciascuna luce, corrispondente al regolamento nel cui ambito è stata rilasciata l’omologazione e la relativa serie di modifiche comprendenti le principali e più recenti modifiche tecniche apportate al regolamento al momento del rilascio dell’omologazione nonché, se del caso, la freccia prescritta, vanno indicate nel modo che segue:

5.3.2.2.1.

o sulla superficie di illuminazione appropriata;

5.3.2.2.2.

o in un gruppo, in modo da poter chiaramente identificare ciascuna delle luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate.

5.3.2.3.   La dimensione delle componenti di un singolo marchio d’omologazione non sarà inferiore alla dimensione minima del più piccolo dei singoli marchi prescritti dal regolamento nel cui ambito è stata rilasciata l’omologazione.

5.3.2.4.   A ogni tipo omologato è assegnato un numero di omologazione. Una stessa parte contraente non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate trattate dal presente regolamento.

5.3.2.5.   L’allegato 2, figura 2, del presente regolamento fornisce esempi di configurazione dei marchi di omologazione per luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate con tutti i simboli aggiuntivi di cui sopra.

5.3.3.   Luci mutuamente incorporate con altre luci, le cui superfici luminose possono essere impiegate con altri tipi di dispositivi:

Si applicano le disposizioni di cui al precedente punto 5.3.2.

5.3.3.1.   Inoltre, qualora venga utilizzata una stessa superficie luminosa, questa può recare i vari marchi di omologazione relativi ai vari tipi di proiettori o unità di luci, purché sull’alloggiamento principale del dispositivo, anche nel caso in cui non possa essere separato dalle superfici luminose, vi sia lo spazio prescritto al precedente punto 4.4 recante i marchi di omologazione relativi alle sue reali funzioni.

Se tipi differenti di dispositivi hanno lo stesso alloggiamento principale, questo può recare i vari marchi di omologazione.

5.3.3.2.   Esempi di configurazione di marchi di omologazione di luci reciprocamente incorporate con altre luci sono presentati alla figura 3 dell’allegato 2 al presente regolamento.

6.   DISPOSIZIONI GENERALI

6.1.   Ciascuna luce deve essere conforme alle prescrizioni indicate nei punti seguenti.

6.2.   Le luci di marcia diurna devono essere progettate e costruite in modo tale che, nelle normali condizioni di impiego e malgrado le vibrazioni cui possono essere sottoposte, continuino a funzionare correttamente e conservino le caratteristiche prescritte dal presente regolamento.

6.3.   Nel caso dei moduli di sorgenti luminose, occorrerà controllare che:

6.3.1.

il modulo o i moduli di sorgenti luminose sia costruito in modo che:

a)

ogni modulo di sorgenti luminose possa essere installato solo nella posizione prevista e corretta e possa essere rimosso solo ricorrendo a utensili;

b)

se nell’alloggiamento di un dispositivo viene usato più di un modulo di sorgenti luminose, quelli aventi caratteristiche diverse non possono essere scambiati all’interno dello stesso alloggiamento della luce;

6.3.2.

il modulo o i moduli di sorgenti luminose saranno inalterabili.

6.4.   Modulo di sorgenti luminose

6.4.1.   Il modulo o i moduli di sorgenti luminose dovranno essere costruiti in modo che sia possibile fissarli solo nella posizione corretta.

6.4.2.   Il modulo o i moduli di sorgenti luminose saranno inalterabili.

6.5.   Per la lampada o le lampade sostituibili:

6.5.1.

si può usare qualsiasi categoria di lampade omologate in base al regolamento n. 37, purché quest’ultimo, e le relative serie di modifiche in vigore al momento della domanda di omologazione, non pongano limiti d’uso.

6.5.2.

Il dispositivo dev’essere costruito in modo da poter fissare la lampada solo nella posizione corretta.

6.5.3.

Il portalampada deve essere conforme alle caratteristiche di cui alla pubblicazione 60061 della CEI. Si applica la scheda tecnica del portalampada relativa alla categoria della lampada utilizzata.

7.   INTENSITÀ DELLA LUCE

7.1.   L’intensità della luce emessa da ciascuna lampada deve essere almeno pari a 400 cd sull’asse di riferimento.

7.2.   Al di fuori dell’asse di riferimento e all’interno dei campi angolari definiti nel diagramma di configurazione di cui all’allegato 6 del presente regolamento, l’intensità della luce emessa da ciascuna lampada deve essere:

7.2.1.

in ogni direzione corrispondente ai punti della tabella di distribuzione luminosa di cui all’allegato 3 del presente regolamento, almeno uguale al prodotto del valore minimo di cui l punto 7.1 per la percentuale indicata in detta tabella per la direzione in questione, e

7.2.2.

non deve superare 1 200 cd in qualsiasi direzione in cui sia visibile la lampada.

7.3.   Inoltre, per tutto il campo definito nel diagramma di cui all’allegato 6, l’intensità della luce emessa da ciascuna luce deve essere almeno pari a 1,0 cd.

7.4.   Se ha più di una sorgente luminosa, la luce deve essere conforme alle prescrizioni sull’intensità minima in caso di guasto di una sorgente luminosa e quando tutte le sorgenti luminose sono attivate l'intensità massima non può essere superata.

Un gruppo di sorgenti luminose, cablate in modo che un guasto prodottosi in una qualsiasi di tali sorgenti luminose provochi la cessazione dell’emissione luminosa di tutte le altre, è considerata un’unica sorgente luminosa.

8.   SUPERFICIE APPARENTE

L’area della superficie apparente nella direzione dell’asse di riferimento della luce non può essere inferiore a 25 cm2 e superiore a 200 cm2.

9.   COLORE DELLA LUCE

Il colore della luce è bianco. Il colore è misurato alle condizioni previste al punto 10.

10.   PROCEDURA DI PROVA

10.1.   Tutte le misurazioni, fotometriche e colorimetriche, vanno effettuate con una lampada campione incolore della categoria prescritta per il dispositivo, con la tensione di alimentazione regolata in modo da emettere il flusso luminoso di riferimento prescritto per questo tipo di lampada, se non munita di un dispositivo elettronico di controllo della sorgente luminosa.

10.2.   Nei sistemi che utilizzano un dispositivo elettronico di controllo della sorgente luminosa integrato nella lampada (3), tutte le misurazioni, fotometriche e colorimetriche, vanno effettuate applicando rispettivamente ai connettori di ingresso della lampada una tensione di 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V.

10.3.   Nei sistemi che utilizzano un dispositivo elettronico di controllo della sorgente luminosa non integrato nella lampada, si deve applicare ai connettori di ingresso della lampada la tensione dichiarata dal fabbricante. Il laboratorio incaricato delle prove deve esigere che il fabbricante fornisca il dispositivo di controllo della sorgente luminosa previsto per alimentare la sorgente luminosa e le funzioni del caso. La tensione da applicare alla lampada deve essere annotata nella scheda di comunicazione nell’allegato 1 del presente regolamento.

10.4.   Per tutte le luci, escluse quelle dotate di lampade a incandescenza, I valori di intensità luminosa, misurati dopo un minuto e dopo 30 minuti di funzionamento, devono soddisfare le prescrizioni minime e massime. La distribuzione dell’intensità luminosa dopo un minuto di funzionamento può essere calcolata dalla distribuzione dell’intensità luminosa dopo 30 minuti di funzionamento applicando a ogni punto di misurazione il rapporto tra i valori di intensità luminosa misurati con alta tensione dopo un minuto e dopo 30 minuti di funzionamento.

10.5.   Devono essere stabiliti i limiti della superficie apparente nella direzione dell’asse di riferimento di un dispositivo di segnalazione luminosa.

11.   PROVA DI RESISTENZA AL CALORE

11.1.   La luce deve essere sottoposta ad una prova di un’ora di funzionamento continuo, seguita da un periodo di riscaldamento di 20 minuti. La temperatura ambiente deve essere di 23 °C ± 5°. La lampada utilizzata deve appartenere alla categoria prescritta per la luce ed essere alimentata da una corrente alla tensione necessaria per ottenere una potenza media indicata alla tensione di prova corrispondente. Tuttavia, per le luci con sorgenti luminose non sostituibili (lampade e altre), la prova viene effettuata con le sorgenti luminose presenti nel dispositivo, in conformità del punto 10.2 del presente regolamento.

11.2.   Quando è indicata unicamente la potenza massima, la prova viene effettuata regolando la tensione in modo da ottenere una potenza uguale al 90 % di quella indicata. La potenza massima o media indicata di cui sopra viene scelta comunque nella gamma di tensioni di 6, 12 o 24 V alla quale raggiunge il valore massimo; per le luci con sorgente luminosa non sostituibile (lampade e altre) si applicano le condizioni di prova stabilite nel punto 10.2 del presente regolamento.

11.3.   Dopo essere stata stabilizzata alla temperatura ambiente, la luce non deve presentare alcuna deformazione o incrinatura, né alcuna alterazione del colore. Se sussistono dubbi deve essere misurata l’intensità della luce in conformità del punto 7. I valori ottenuti in tale misurazione devono essere pari ad almeno il 90 % dei valori ottenuti prima della prova di resistenza al calore sullo stesso dispositivo.

12.   MODIFICHE DI UN TIPO DI LUCE DI MARCIA DIURNA ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE

12.1.   Ogni modifica del tipo di luce deve essere notificata ai servizi amministrativi che hanno rilasciato l’omologazione del tipo. Detti servizi possono:

12.1.1.

ritenere che le modifiche apportate non siano tali da produrre effetti negativi di rilievo e che in ogni caso la luce rimane conforme alle prescrizioni; oppure

12.1.2.

richiedere un ulteriore verbale di prova al servizio tecnico incaricato delle prove.

12.2.   La conferma o il rifiuto dell’omologazione, con l’indicazione delle modifiche apportate, devono essere comunicati alle parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento per mezzo della procedura di cui al punto 5.1.4.

12.3.   L’autorità competente che rilascia l’estensione di un'omologazione assegna un numero di serie all’estensione e ne informa le altre parti dell’accordo che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello che figura nell’allegato 1 del presente regolamento.

13.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le procedure per la verifica della conformità della produzione devono essere conformi a quelle indicate nell’appendice 2 dell’accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), nonché alle disposizioni seguenti.

13.1.

Le luci omologate a norma del presente regolamento devono essere fabbricate in modo da essere conformi al tipo omologato, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 6, 7, 8 e 9.

13.2.

Devono essere soddisfatti i requisiti minimi delle procedure di controllo sulla conformità della produzione, fissati nell’allegato 4 del presente regolamento.

13.3.

Riguardo al campionamento effettuato da un ispettore, devono essere soddisfatti i requisiti minimi specificati nell’allegato 5 del presente regolamento.

13.4.

L'autorità che ha rilasciato l’omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati in ogni impianto di produzione. La frequenza normale di tali verifiche è di una ogni due anni.

14.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

14.1.   L’omologazione rilasciata a un tipo di luce di marcia diurna ai sensi del presente regolamento può essere ritirata se i requisiti non vengono soddisfatti o se una luce di marcia diurna recante il marchio di omologazione non è conforme al tipo omologato.

14.2.   Se una parte dell’accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione rilasciata in precedenza, ne avvisa le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento con una scheda di comunicazione conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

15.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare dell’omologazione cessa definitivamente la fabbricazione di un tipo di luce di marcia diurna omologato ai sensi del presente regolamento, ne informa l’autorità che ha rilasciato l’omologazione. Al ricevimento della relativa comunicazione, tale autorità deve informare le altre parti dell’accordo che applicano il presente regolamento con una scheda di comunicazione conforme al modello di cui all’allegato 2 del presente regolamento.

16.   DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE, E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le parti dell’accordo che applicano il presente regolamento comunicano al segretariato delle Nazioni Unite la denominazione e l'indirizzo dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano le omologazioni, cui devono essere inviati i certificati di rilascio, rifiuto o revoca dell’omologazione, o della cessazione definitiva della produzione, rilasciati in altri paesi.


(1)  Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione di veicoli (R.E.3), allegati 7 (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, modificato da ultimo da Amend.4).

(2)  1 Germania, 2 Francia, 3 Italia, 4 Paesi Bassi, 5 Svezia, 6 Belgio, 7 Ungheria, 8 Repubblica ceca, 9 Spagna, 10 Serbia, 11 Regno Unito, 12 Austria, 13 Lussemburgo, 14 Svizzera, 15 (non assegnato), 16 Norvegia, 17 Finlandia, 18 Danimarca, 19 Romania, 20 Polonia, 21 Portogallo, 22 Federazione russa, 23 Grecia, 24 Irlanda, 25 Croazia, 26 Slovenia, 27 Slovacchia, 28 Bielorussia, 29 Estonia, 30 (non assegnato), 31 Bosnia-Erzegovina, 32 Lettonia, 33 (non assegnato), 34 Bulgaria, 35 (non assegnato), 36 Lituania, 37 Turchia, 38 (non assegnato), 39 Azerbaigian, 40 Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 41 (non assegnato), 42 Comunità europea (le omologazioni sono rilasciate dagli Stati membri utilizzando i relativi simboli ECE), 43 Giappone, 44 (non assegnato), 45 Australia, 46 Ucraina, 47 Sud Africa, 48 Nuova Zelanda, 49 Cipro, 50 Malta, 51 Repubblica di Corea, 52 Malaysia, 53 Thailandia, 54 e 55 (non assegnati), 56 Montenegro, 57 (non assegnato) e 58 Tunisia. I numeri successivi saranno attribuiti ad altri paesi secondo l’ordine cronologico di ratifica dell’accordo relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili all’omologazione e al riconoscimento reciproco dell’omologazione dei veicoli a motore, degli accessori e delle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore, oppure di adesione al medesimo accordo. I numeri così assegnati saranno comunicati alle parti contraenti dell’accordo dal segretario generale delle Nazioni Unite.

(3)  Ai sensi del presente regolamento, l’espressione «integrato nella lampada» significa che il dispositivo è inserito nel contenitore della lampada o che esso è situato esternamente, separato o meno, dal contenitore della lampada ma viene fornito dal fabbricante della lampada come parte del sistema di illuminazione.


ALLEGATO 1

COMUNICAZIONE

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

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ALLEGATO 2

ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE DEL MARCHIO DI OMOLOGAZIONE

Figura 1

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Esempi di possibili marchi per luci raggruppate situate frontalmente sul veicolo

Figura 2

Le linee verticali e orizzontali schematizzano la sagoma del dispositivo di illuminazione. Tali linee non fanno parte del marchio di omologazione.

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Luce reciprocamente incorporata con un proiettore

Figura 3

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L’alloggiamento principale del proiettore deve recare l’unico numero di omologazione valido, per esempio:

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ALLEGATO 3

MISURAZIONI FOTOMETRICHE

1.   Durante le misurazioni fotometriche, un’adeguata schermatura deve evitare riflessi parassiti.

2.   In caso di contestazione sui risultati delle misure, queste ultime debbono essere eseguite in modo da soddisfare le seguenti prescrizioni:

2.1.

la distanza di misura deve essere tale che si possa applicare la legge dell’inverso del quadrato della distanza;

2.2.

l’apparecchiatura di misurazione deve essere tale che l’angolo sotteso dal ricevitore dal centro di riferimento della luce sia compreso tra 10′ e 1°:

2.3.

l’intensità prescritta per una determinata direzione di osservazione è soddisfatta se questa intensità viene ottenuta in una direzione che non si discosti di più di un quarto di grado dalla direzione di osservazione.

3.   Se la luce di marcia diurna può essere montata sul veicolo in più posizioni o in una serie di posizioni diverse, le misurazioni fotometriche devono essere ripetute per ciascuna posizione o per le posizioni estreme nel campo dell’asse di riferimento specificato dal fabbricante.

4.   Misurazione fotometrica di luci

Le prestazioni fotometriche vanno verificate come segue:

4.1.

Per sorgenti luminose non sostituibili (lampade o altre):

con le sorgenti luminose presenti nel dispositivo, in conformità del punto 10. del presente regolamento.

4.2.

Per lampade sostituibili:

se munite di lampade da 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V i valori di intensità luminosa prodotti vanno corretti. Il fattore di correzione è dato dal rapporto tra flusso luminoso di riferimento e valore medio del flusso luminoso alla tensione applicata (6,75 V, 13,5 V o 28,0 V). I flussi luminosi effettivi di ogni lampada usata non devieranno dal valore medio per più del ± 5 %. In alternativa, si può usare una lampada campione collocata di volta in volta in ciascuna delle singole posizioni, regolata al suo flusso di riferimento; in tal caso vanno sommate le misurazioni corrispondenti a ciascuna posizione.

4.3.

Per tutte le luci di marcia diurna, escluse quelle dotate di una o più lampade a incandescenza, i valori di intensità luminosa, misurati dopo un minuto e dopo 30 minuti di funzionamento, devono soddisfare le prescrizioni minime e massime. La distribuzione dell’intensità luminosa dopo un minuto di funzionamento può essere calcolata dalla distribuzione dell’intensità luminosa dopo 30 minuti di funzionamento applicando a ogni punto di misurazione il rapporto tra i valori di intensità luminosa misurati con alta tensione dopo un minuto e dopo 30 minuti di funzionamento.

5.   Tabella di distribuzione standard della luce

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5.1.

La direzione H = 0° e V = 0° corrisponde all’asse di riferimento (sul veicolo essa è orizzontale, parallela al piano longitudinale mediano del veicolo stesso e orientata nel senso di visibilità richiesto), passando per il centro di riferimento. I valori indicati nel quadro danno, per le varie direzioni di misura, le intensità minime in percentuale del minimo prescritto per ogni luce sull'asse (nella direzione H = 0° e V = 0°).

5.2.

Nel campo di ripartizione luminosa, rappresentato schematicamente al punto 3 da un reticolo, la ripartizione della luce deve essere essenzialmente uniforme, in modo che l’intensità luminosa in ogni direzione di una parte del campo formato dalle linee del reticolo rispetti almeno il valore percentuale minimo più basso specificato sulle linee nel reticolo che circondano la direzione di cui si tratta.

Figura 4

Moduli di sorgenti luminose

MD E3 17325

Il modulo di sorgente luminosa recante il codice d'identificazione sopra riportato è stato omologato assieme a una luce omologata in Italia (E3) con numero di omologazione 17325.


ALLEGATO 4

Requisiti minimi relativi alle procedure di controllo della conformità della produzione

1.   DISPOSIZIONI GENERALI

1.1.   I requisiti di conformità sono considerati soddisfatti dal punto di vista meccanico e geometrico conformemente alle disposizioni del presente regolamento se non sono superate le inevitabili tolleranze di fabbricazione.

1.2.   Per quanto riguarda le prestazioni fotometriche, la conformità delle luci di serie non è contestata se, nelle prove delle prestazioni fotometriche eseguite a 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V su una luce scelta a caso munita di lampada campione a incandescenza, oppure munita di sorgenti luminose non sostituibili (lampade o altre):

1.2.1.

nessuno dei valori misurati differisce dai valori prescritti nel presente regolamento di più del 20 %.

1.2.2.

Se, nel caso di una luce munita di sorgente luminosa sostituibile, i risultati della prova di cui sopra non sono conformi ai requisiti, le prove devono essere ripetute usando un’altra lampada campione a incandescenza.

1.3.   Le coordinate cromatiche devono essere rispettate quando la luce è munita di lampada campione o, nel caso di luci munite di sorgenti luminose non sostituibili (lampade o altre), quando le caratteristiche colorimetriche sono verificate con la sorgente luminosa presente nella luce.

2.   REQUISITI MINIMI PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ EFFETTUATA DAL FABBRICANTE

Per ciascun tipo di luce, il titolare del marchio di omologazione deve effettuare almeno le prove che seguono, alla frequenza adeguata. Le prove devono essere eseguite conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Se da un prelievo di campioni risulta la non conformità per il tipo di prova considerato, viene effettuato un nuovo prelievo e si procede ad un’altra prova. Il fabbricante deve prendere le disposizioni necessarie per assicurare la conformità della produzione corrispondente.

2.1.   Natura delle prove

Le prove di conformità di cui al presente regolamento riguardano le caratteristiche fotometriche e le caratteristiche colorimetriche.

2.2.   Metodi usati nelle prove

2.2.1.

Le prove devono essere generalmente eseguite conformemente ai metodi definiti nel presente regolamento.

2.2.2.

Nelle prove di conformità effettuate dal fabbricante possono essere seguiti metodi equivalenti, previa autorizzazione dell’autorità competente incaricata delle prove di omologazione. Il fabbricante deve comprovare che i metodi impiegati sono equivalenti a quelli indicati nel presente regolamento.

2.2.3.

Ai fini dell’applicazione dei punti 2.2.1 e 2.2.2 si deve procedere ad una calibrazione regolare dell’apparecchiatura di prova e ad una correlazione con le misure effettuate da un’autorità competente.

2.2.4.

I metodi di riferimento devono essere in ogni caso quelli presentati nel presente regolamento, in particolare per i campionamenti ed i controlli amministrativi.

2.3.   Natura del campionamento

I campioni delle luci devono essere prelevati a caso da un lotto omogeneo. Per lotto omogeneo s’intende un insieme di luci dello stesso tipo, definito secondo i metodi di produzione del fabbricante.

La valutazione deve riguardare in generale la produzione di serie di singoli stabilimenti. Tuttavia un fabbricante può raggruppare rilevazioni concernenti lo stesso tipo di luce prodotto da più stabilimenti, purché essi operino in base allo stesso sistema di qualità e gestione della qualità.

2.4.   Caratteristiche fotometriche misurate e registrate

La luce prelevata deve essere sottoposta a misurazione fotometrica per la verifica dei valori minimi nei punti indicati nell’allegato 3 e per la verifica delle coordinate cromatiche prescritte.

2.5.   Criteri di accettabilità

Il fabbricante è tenuto a sottoporre i risultati delle prove a trattamento statistico e a definire, d’accordo con l’autorità competente, i criteri di accettabilità della sua produzione allo scopo di rispettare le prescrizioni relative al controllo della conformità della produzione di cui al punto 13.1 del presente regolamento.

I criteri di accettabilità devono essere tali che la probabilità minima di superare un controllo per sondaggio conformemente all’allegato 5 (primo campionamento) sia di 0,95 con un grado di affidabilità del 95 %.


ALLEGATO 5

REQUISITI MINIMI PER I CAMPIONAMENTI EFFETTUATI DA UN ISPETTORE

1.   CONSIDERAZIONI GENERALI

1.1.   I requisiti di conformità sono considerati soddisfatti dal punto di vista meccanico e geometrico conformemente alle prescrizioni del presente regolamento se non sono superate le inevitabili tolleranze di fabbricazione.

1.2.   Per quanto concerne le prestazioni fotometriche, la conformità delle luci prodotte in serie non è contestata se, nelle prove delle prestazioni fotometriche eseguite a 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V su una luce scelta a caso e munita di lampada campione a incandescenza, oppure munita di sorgenti luminose non sostituibili (lampade o altre):

1.2.1.

nessuno dei valori misurati differisce dai valori prescritti dal presente regolamento di più del 20 % in senso sfavorevole.

1.2.2.

Se, nel caso di una luce munita di sorgente luminosa sostituibile, i risultati della prova sopra descritta non soddisfano i requisiti, le prove devono essere ripetute usando un’altra lampada campione a incandescenza.

1.2.3.

Le luci con difetti manifesti non sono prese in considerazione.

1.3.   Le coordinate cromatiche devono essere rispettate quando la luce è munita di lampada campione o, nel caso di luci munite di sorgenti luminose non sostituibili (lampade o altre), quando le caratteristiche colorimetriche sono verificate con la sorgente luminosa presente nella luce.

2.   PRIMO CAMPIONAMENTO

Nel primo campionamento quattro luci sono scelte a caso. Il primo campione di due luci è contrassegnato con A, il secondo con B.

2.1.   La conformità non è contestata nei casi indicati di seguito

2.1.1.

In base alla procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformità delle luci di serie non è contestata se le divergenze dei valori misurati sulle luci in senso sfavorevole sono:

2.1.1.1.

campione A

A1:

per una luce

0 %

per una luce non più del

20 %

A2:

per entrambe le luci più dello

0 %

ma non più del

20 %

procedere con il campione B

 

2.1.1.2.

campione B

B1:

per entrambe le luci

0 %

2.1.2.

o, se il campione A soddisfa le prescrizioni di cui al punto 1.2.2.

2.2.   La conformità è contestata nei casi indicati di seguito

2.2.1.

In base alla procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformità delle luci di serie è contestata e si invita il fabbricante a rendere la sua produzione conforme ai requisiti (adeguamento) se le divergenze dei valori misurati sulle luci sono:

2.2.1.1.

campione A

A3:

per una luce non più del

20 %

per una luce più del

20 %

ma non più del

30 %

2.2.1.2.

campione B

B2:

nel caso A2

 

per una luce più dello

0 %

ma non più del

20 %

per una luce non più del

20 %

B3:

nel caso A2

 

per una luce

0 %

per una luce più del

20 %

ma non più del

30 %

2.2.2.

o, se il campione A non soddisfa le prescrizioni di cui al punto 1.2.2.

2.3.   Revoca dell’omologazione

La conformità è contestata e si applica il punto 14 se, in base alla procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, le divergenze dei valori misurati sulle luci sono:

2.3.1.

campione A

A4:

per una luce non più del

20 %

per una luce più del

30 %

A5:

per entrambe le luci più del

20 %

2.3.2.

campione B

B4:

nel caso A2

 

per una luce più dello

0 %

ma non più del

20 %

per una luce più del

20 %

B5:

nel caso A2

 

per entrambe le luci più del

20 %

B6:

nel caso A2

 

per una luce

0 %

per una luce più del

30 %

2.3.3.

o, se i campioni A e B non soddisfano le prescrizioni di cui al punto 1.2.2.

3.   SECONDO CAMPIONAMENTO

Nei casi di A3, B2, B3 è necessario, entro 2 mesi dalla notifica, un secondo campionamento: terzo campione C di due luci e quarto campione D di due luci, scelte da partite fabbricate dopo l’adeguamento.

3.1.   La conformità non è contestata nei casi indicati di seguito

3.1.1.

In base alla procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformità delle luci di serie non è contestata se le divergenze dei valori misurati sui proiettori sono:

3.1.1.1.

campione C

C1:

per una luce

0 %

per una luce non più del

20 %

C2:

per entrambe le luci più dello

0 %

ma non più del

20 %

procedere con il campione D

 

3.1.1.2.

campione D

D1:

nel caso C2

 

per entrambe le luci

0 %

3.1.2.

o, se il campione C soddisfa le prescrizioni di cui al punto 1.2.2.

3.2.   La conformità è contestata nei casi indicati di seguito

3.2.1.

In base alla procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformità delle luci di serie è contestata e si invita il fabbricante a rendere la sua produzione conforme ai requisiti (adeguamento) se le divergenze dei valori misurati sulle luci sono:

3.2.1.1.

campione D

D2:

nel caso C2

 

per una luce più dello

0 %

ma non più del

20 %

per una luce non più del

20 %

3.2.1.2.

o, se il campione C non soddisfa le prescrizioni di cui al punto 1.2.2.

3.3.   Revoca dell’omologazione

La conformità è contestata e si applica il punto 14 se, in base alla procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, le divergenze dei valori misurati sulle luci sono:

3.3.1.

campione C

C3:

per una luce non più del

20 %

per una luce più del

20 %

C4:

per entrambe le luci più del

20 %

3.3.2.

campione D

D3:

nel caso C2

 

per una luce 0 o più dello

0 %

per una luce più del

20 %

3.3.3.

o, se i campioni C e D non soddisfano le prescrizioni di cui al punto 1.2.2.

Figura 1

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ALLEGATO 6

ANGOLI MINIMI RICHIESTI PER LA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE NELLO SPAZIO

In ogni caso, gli angoli minimi verticali di distribuzione della luce nello spazio dei dispositivi di luce di marcia diurna compresi nel presente regolamento sono di 10° al di sopra e di 5° al di sotto del piano orizzontale.

Angoli orizzontali minimi richiesti per la distribuzione della luce nello spazio:

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30.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/69


Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento n. 91 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative all’omologazione delle luci di posizione laterali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Comprendente tutti i testi validi fino a:

Supplemento n. 11 alla versione originale del regolamento — Data di entrata in vigore: 15 ottobre 2008

INDICE

REGOLAMENTO

1.

Campo di applicazione

2.

Definizioni

3.

Domanda di omologazione

4.

Marcature

5.

Omologazione

6.

Disposizioni generali

7.

Intensità della luce emessa

8.

Colore della luce emessa

9.

Metodo di prova

10.

Modifica di un tipo di luce di posizione laterale ed estensione dell’omologazione

11.

Conformità della produzione

12.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

13.

Cessazione definitiva della produzione

14.

Denominazione e indirizzo dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione, e dei servizi amministrativi

15.

Disposizioni transitorie

ALLEGATI

Allegato 1 —

Angoli minimi richiesti per la ripartizione della luce nello spazio

Allegato 2 —

Comunicazione relativa al rilascio, all’estensione, al rifiuto o alla revoca dell’omologazione o alla cessazione definitiva della produzione di un tipo di luci di posizione laterali, marcate SM1/SM2.

Allegato 3 —

Esempi di marchi di omologazione

Allegato 4 —

Misurazioni fotometriche

Allegato 5 —

Colore della luce emessa: luci per le coordinate cromatiche

Allegato 6 —

Prescrizioni minime relative alle procedure di controllo della conformità della produzione

Allegato 7 —

Requisiti minimi relativi ai campionamenti effettuati da un ispettore

1.   CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica alle luci di posizione laterali dei veicoli appartenenti alle categorie M, N, O, e T (1)

2.   DEFINIZIONI

2.1.

Al presente regolamento si applicano le definizioni del regolamento n. 48 e della serie di modifiche a esso pertinenti, in vigore al momento della domanda di omologazione del tipo.

2.2.

«Luce di posizione laterale» indica una luce usata per indicare la presenza del veicolo quando esso viene visto lateralmente;

2.3.

«Luci di posizione laterali di tipo diverso» indica luci che differiscono tra loro nei seguenti aspetti essenziali:

a)

il marchio di fabbrica o commerciale;

b)

le caratteristiche del sistema ottico (livello di intensità, angoli di ripartizione della luce, categoria di appartenenza della lampada, modulo di sorgenti luminose, ecc.).

Differenze nel colore della lampada a incandescenza o di un eventuale filtro non costituiscono cambiamenti del tipo.

2.4.

I riferimenti fatti nel presente regolamento a luci di serie (di riferimento) e al regolamento n. 37, si intendono fatti al regolamento n. 37 e alla serie di modifiche a esso pertinenti, in vigore al momento della domanda di omologazione del tipo.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.

La domanda di omologazione deve essere presentata dal titolare del marchio di fabbrica o commerciale o da un suo rappresentante autorizzato.

A scelta del richiedente, essa specificherà se il dispositivo può essere installato sul veicolo con varie inclinazioni dell’asse di riferimento rispetto ai piani di riferimento del veicolo e al suolo, o se può ruotare intorno all’asse di riferimento; le diverse condizioni di installazione vanno indicate nel modulo di notifica. La domanda deve specificare:

3.1.1.

se la luce di posizione laterale è destinata a emettere luce color rosso o ambra.

3.2.

La domanda di omologazione di ciascun tipo di luce di posizione laterale sarà corredata di quanto segue:

3.2.1.

disegni, in 3 copie, sufficientemente dettagliati da consentire l’identificazione del tipo di luce e indicanti la/le posizione/i geometrica/che in cui essa può essere montata sul veicolo; l’asse di osservazione da assumere come asse di riferimento nel corso delle prove (angolo orizzontale H = 0°, angolo verticale V = 0°); il punto da assumere come centro di riferimento in tali prove; le tangenti verticali ed orizzontali alla superficie illuminante e le distanze tra esse e il centro di riferimento della luce. I disegni devono inoltre evidenziare la posizione riservata al numero di omologazione e ai simboli aggiuntivi rispetto al cerchio del marchio di omologazione;

3.2.2.

una descrizione sommaria delle specifiche tecniche, in cui sia precisato, in particolare (escluse le luci munite di sorgenti luminose non sostituibili):

a)

la/le categoria/e della/e lampada/e a incandescenza prescritta/e; la categoria della lampada a incandescenza deve rientrare nell’elenco di cui al regolamento n. 37 e alla serie di modifiche a esso apportate, in vigore al momento della domanda di omologazione per tipo; e/o

b)

il codice specifico d’identificazione del modulo di sorgenti luminose;

3.2.3.

2 campioni; se la domanda è inoltrata per luci di posizione laterali non identiche ma simmetriche e atte a essere montate sul lato destro o sul lato sinistro del veicolo o, a seconda, sulla parte anteriore del veicolo o sulla parte posteriore, i 2 campioni presentati possono essere identici e atti a essere montati solo sul lato destro o solo sul lato sinistro del veicolo o, a seconda, solo anteriormente o solo posteriormente.

4.   MARCATURE

4.1.

Le luci di posizione laterali presentate per permetterne l’omologazione:

4.2.

devono indicare il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente, che deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

4.3.

escluse le luci munite di sorgenti luminose non sostituibili, devono indicare in modo chiaramente leggibile e indelebile:

a)

la/le categoria/e della/e lampada/e a incandescenza prescritta/e; e/o

b)

il codice specifico d’identificazione del modulo di sorgenti luminose;

4.4.

devono prevedere uno spazio di ampiezza sufficiente destinato al marchio di omologazione e ai simboli aggiuntivi prescritti al paragrafo 5.4; tale spazio va indicato nei disegni menzionati al precedente paragrafo 3.2.1;

4.5.

nel caso di luci munite di sorgenti luminose non sostituibili o moduli di sorgenti luminose devono evidenziare il marchio che indichi la tensione, o la gamma di tensioni, e la potenza consigliate.

4.6.

nel caso di luci munite di moduli di sorgenti luminose, al modulo o ai moduli di sorgenti luminose deve essere apposto:

4.6.1.

il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente, che deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

4.6.2.

il codice specifico di identificazione del modulo che deve essere chiaramente leggibile e indelebile. Esso sarà costituito dalle iniziali «MD» (per «MODULO»), seguite dal marchio di omologazione privo del cerchio prescritto al paragrafo 5.4.1.1. e, se vengono usati più moduli di sorgenti luminose non identici, dai simboli o caratteri aggiuntivi. Il codice specifico di identificazione va indicato nei disegni di cui al paragrafo 3.2.1.

Il marchio di omologazione non deve essere necessariamente identico a quello indicato sulla luce in cui è usato il modulo, ma entrambi i marchi devono essere dello stesso richiedente.

4.6.3.

il marchio indicante la tensione e la potenza consigliata.

5.   OMOLOGAZIONE

5.1.

L’omologazione verrà rilasciata se le 2 luci di posizione laterali per le quali essa viene chiesta ai sensi del paragrafo 3.2.3 soddisfano i requisiti del presente regolamento.

5.2.

A ogni tipo omologato va attribuito un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero indicano la serie delle più recenti importanti modifiche tecniche apportate al regolamento alla data in cui viene rilasciata l’omologazione. Una parte contraente non può attribuire lo stesso numero a un altro tipo di luce di posizione laterale trattata dal presente regolamento, salvo in caso di estensione dell’omologazione a un altro tipo di luce di posizione laterale, diverso solo per il colore della luce emessa.

5.3.

Il rilascio, l’estensione o il rifiuto dell’omologazione di un tipo di luce di posizione laterale ai sensi del presente regolamento vanno notificati alle parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento, mediante un modulo conforme al modello di cui all’allegato 2 del presente Regolamento.

5.4.

Ogni luce di posizione laterale, conforme a un tipo omologato ai sensi del presente regolamento, evidenzierà, nello spazio di cui al paragrafo 4.4, oltre alle marcature prescritte ai paragrafi 4.2 e 4.3 o, rispettivamente, 4.4:

5.4.1.

un marchio di omologazione internazionale costituito da:

5.4.1.1.

un cerchio al cui interno è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione (2), e

5.4.1.2.

il numero di omologazione prescritto al paragrafo 5.2..

5.4.2.

il simbolo aggiuntivo «SM1» o «SM2».

5.4.3.

Le 2 cifre del numero di omologazione, indicanti la serie di modifiche in vigore all’epoca del rilascio dell’omologazione, possono essere messe accanto ai suddetti simboli aggiuntivi.

5.4.4.

sui dispositivi a ripartizione luminosa ridotta in conformità all’allegato 4, paragrafo 2.5 del presente regolamento, una freccia verticale avente origine da un segmento orizzontale e rivolta verso il basso.

5.5.

I marchi e i simboli di cui ai paragrafi da 5.4.1 a 5.4.3 devono essere chiaramente leggibili e indelebili anche quando il dispositivo è montato sul veicolo.

5.6.

Se luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate soddisfano i requisiti di più regolamenti, può essere apposto un unico marchio d’omologazione internazionale, purché tali luci non siano raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate con una o più luci che non soddisfano uno qualsiasi di detti regolamenti.

5.6.1.

Il marchio di omologazione consiste in un cerchio al cui interno è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione; su luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate, esso può essere apposto ovunque purché:

5.6.1.1.

sia visibile dopo che esse siano state installate;

5.6.1.2.

nessun elemento delle luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate, destinato a trasmettere luce, possa essere rimosso senza rimuovere al tempo stesso anche il marchio di omologazione.

5.7.

Il simbolo di identificazione di ciascuna luce, conforme al regolamento ai sensi del quale è stata rilasciata l’omologazione e la relativa serie comprendente le più recenti principali modifiche tecniche apportate al regolamento al momento del rilascio dell’omologazione, vanno indicate nel modo che segue:

5.7.1.

o sulla superficie illuminante appropriata, oppure

5.7.2.

in un gruppo, in modo che ogni luce possa essere chiaramente identificata (cfr. tre possibili modelli, esempio 2 indicato nell’allegato 3).

5.8.

Le dimensioni dei vari elementi di un marchio di omologazione unico non devono essere inferiori alle dimensioni minime prescritte dal regolamento ai sensi del quale è stata concessa l’omologazione per il più piccolo dei marchi singoli.

5.9.

A ogni tipo omologato viene attribuito un numero di omologazione. La stessa parte contraente non può attribuire lo stesso numero a un altro tipo di insieme trattato dal presente regolamento.

5.10.

L’allegato 3 del presente regolamento dà esempi di marchi di omologazione per una luce unica (esempio 1) e per un insieme (esempio 2).

5.11.

Nel caso di luci raggruppate con un tipo di proiettore il cui trasparente può essere usato anche per altri tipi di proiettori si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi da 5.6 a 5.9.

5.11.1.

Se poi diversi tipi di proiettori, o di unità di luci comprendenti un proiettore, hanno lo stesso trasparente, su quest’ultimo si possono apporre i vari marchi di omologazione di tali tipi di proiettori o di unità di luci, purché anche l’involucro del proiettore, pur inseparabile dal trasparente, evidenzi i marchi di omologazione delle funzioni che sono presenti. Se tipi di proiettori diversi hanno lo stesso involucro, a questo si possono apporre i vari marchi di omologazione.

5.11.2.

L’allegato 3 del presente regolamento dà alcuni esempi di marchi di omologazione di luci raggruppate con un proiettore (esempio 3).

5.12.

Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile. Può essere apposto su una parte interna o esterna (trasparente o no) del dispositivo, ma che sia inseparabile dalla parte trasparente del dispositivo che emette la luce. Il marchio deve essere comunque visibile quando il dispositivo sia installato sul veicolo o quando una parte mobile (cofano anteriore o posteriore, porte) sia aperta.

6.   DISPOSIZIONI GENERALI

6.1.

Ogni luce di posizione laterale presentata per l’omologazione deve conformarsi alle prescrizioni di cui ai punti 7 e 8 del presente regolamento.

6.2.

Le luci di posizione laterali devono essere progettate e costruite in modo che, in normali condizioni d’impiego e malgrado le vibrazioni cui possano essere sottoposte, continuino a funzionare correttamente e conservino le caratteristiche prescritte dal presente regolamento.

6.3.

Nel caso di moduli di sorgenti luminose, occorre controllare che:

6.3.1.

il/i modulo/i di sorgenti luminose sia/siano progettato/i in modo:

a)

che ogni modulo di sorgenti luminose possa essere installato solo nella posizione prevista e corretta e possa essere rimosso solo ricorrendo a utensili;

b)

da impedire che, se nell’involucro di un dispositivo esistono più moduli di sorgenti luminose, quelli aventi caratteristiche diverse non possano essere scambiati all’interno dello stesso involucro di una luce.

6.3.2.

i moduli di sorgenti luminose non siano manipolabili.

6.4.

In caso di lampade a incandescenza sostituibili:

6.4.1.

possono essere usate lampade a incandescenza appartenenti a tutte le categorie omologate ai sensi del regolamento n. 37 purché quest’ultimo e la serie di modifiche a esso apportate, e in vigore alla data della domanda di omologazione per tipo, non pongano limiti a tale uso.

6.4.2.

il dispositivo va progettato in modo da poter fissare la lampada a incandescenza solo nella posizione corretta.

6.4.3.

il portalampada deve conformarsi alle caratteristiche di cui alla pubblicazione IEC 60061. Si applica la scheda tecnica del portalampada relativa alla categoria della lampada utilizzata.

7.   INTENSITÀ DELLA LUCE EMESSA

7.1.

L’intensità della luce emessa da ciascuno dei due campioni presentati deve corrispondere ai valori della seguente tabella:

Categoria della luce di posizione laterale

SM1

SM2

7.1.1.

Intensità minima

Nell’asse di riferimento

4,0 cd

0,6 cd

All’interno del campo angolare specificato, diverso da quanto precede

0,6 cd

0,6 cd

7.1.2.

Intensità massima

All’interno del campo angolare specificato (3)

25,0 cd

25,0 cd

7.1.3.

Campo angolare

Orizzontale

± 45°

± 30°

Verticale

± 10°

± 10°

7.1.4.

Se una luce ha più di una sorgente luminosa:

 

la luce deve essere conforme alle prescrizioni sull’intensità minima in caso di guasto di una sorgente luminosa;

 

quando tutte le sorgenti luminose sono accese l’intensità massima non può essere superata.

Tutte le sorgenti luminose collegate in serie sono considerate come una sorgente luminosa.

7.2.

Al di fuori dell’asse di riferimento, all’interno dei campi angolari definiti negli schemi dell’allegato 1 del presente regolamento, l’intensità della luce emessa da ciascuna delle 2 luci di posizione laterali:

7.2.1.

dev’essere, in ogni direzione corrispondente ai punti della tabella di ripartizione della luce di cui all’allegato 4 del presente regolamento, almeno uguale al prodotto del valore minimo di cui al paragrafo 7.1 per la percentuale indicata in detta tabella per la direzione in questione;

7.2.2.

non deve superare, in nessuna direzione all’interno dell’area a partire dalla quale la luce di posizione laterale sia visibile, il valore massimo specificato al paragrafo 7.1.

7.2.3.

Vanno rispettate le prescrizioni del paragrafo 2.2 dell’allegato 4 del presente regolamento sulle variazioni d’intensità locali.

7.3.

L'allegato 4 citato al paragrafo 7.2.1 precisa i metodi di misurazione da utilizzare.

8.   COLORE DELLA LUCE EMESSA

8.1.

La luce di posizione laterale deve emettere una luce color ambra; può tuttavia emettere luce rossa se la luce di posizione laterale più arretrata è raggruppata o combinata o reciprocamente incorporata con la luce di posizione posteriore, la luce di ingombro posteriore, il fendinebbia posteriore, la luce di arresto oppure è raggruppata o ha una parte della superficie di uscita della luce in comune con il catadiottro posteriore.

8.2.

Il colore della luce emessa all’interno del campo della griglia di ripartizione luminosa di cui all’allegato 4, paragrafo 2, deve rientrare nei limiti delle coordinate tricromatiche prescritte per il colore in questione se misurata in conformità all’allegato 5 al presente regolamento. Al di fuori di tale campo non si deve osservare alcuna notevole variazione di colore.

9.   PROCEDURA DI PROVA

9.1.

Le misurazioni si effettuano con una lampada campione incolore del tipo raccomandato per la luce di posizione laterale, regolata per emettere il flusso luminoso di riferimento prescritto per questo tipo di lampade, tenendo conto delle disposizioni del paragrafo 9.2.

9.2.

Le misurazioni effettuate su luci con sorgente luminosa non sostituibile (lampade a incandescenza e d’altro tipo) vanno eseguite rispettivamente a 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V.

Nel caso di sorgenti luminose alimentate da un alimentatore speciale, le tensioni di prova di cui sopra devono essere applicate ai morsetti d’ingresso dell’alimentatore. Il laboratorio di prova può chiedere al costruttore l’alimentatore speciale necessario ad alimentare le sorgenti luminose.

9.3.

I limiti della superficie apparente nella direzione dell’asse di riferimento di un dispositivo di segnalazione luminosa devono essere determinati.

10.   MODIFICA DEL TIPO DI LUCE DI POSIZIONE LATERALE ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE

10.1.

Tutte le modifiche apportate a un tipo di luce di posizione laterale devono essere comunicate all’amministrazione che l’ha omologato. Tale amministrazione può:

10.1.1.

ritenere improbabile che le modifiche apportate possano avere effetti negativi di rilievo e che in ogni caso il veicolo sia ancora conforme alle prescrizioni; o

10.1.2.

chiedere un altro verbale di prova al servizio tecnico che ha effettuato le prove.

10.2.

La conferma o il rifiuto dell’omologazione, indicante le modifiche apportate, vanno notificati alle parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento con la procedura di cui al paragrafo 5.3.

10.3.

L’autorità competente che ha rilasciato l’estensione dell’omologazione attribuisce un numero di serie a ogni scheda di notifica compilata per un’estensione siffatta e ne informa le altre parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento con una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 2 del presente regolamento.

11.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le procedure di controllo della conformità della produzione devono attenersi a quelle definite nell’accordo, appendice 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), e rispettare i seguenti requisiti:

11.1.

le luci di posizione laterali omologate ai sensi del presente regolamento saranno fabbricate in modo conforme al tipo omologato rispettando le prescrizioni elencate ai paragrafi 7 e 8.

11.2.

Devono essere soddisfatti i requisiti minimi delle procedure di controllo sulla conformità della produzione, fissati nell’allegato 6 del presente regolamento.

11.3.

Devono essere rispettate le prescrizioni minime relative al prelievo dei campioni da parte di un ispettore indicate nell’allegato 7 del presente regolamento.

11.4.

L’autorità che ha rilasciato l’omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati in ogni impianto di produzione. La frequenza normale di tali verifiche è di una ogni due anni.

12.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

12.1.

L’omologazione rilasciata a una luce di posizione laterale può essere revocata in caso di mancato rispetto delle prescrizioni sopra menzionate.

12.2.

Se una parte dell’accordo che applica il presente regolamento revoca un’omologazione da essa rilasciata in precedenza, ne avvisa le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento con una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 2 del presente regolamento.

13.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un’omologazione cessa completamente la produzione di un tipo di luce di posizione laterale omologato ai sensi del presente regolamento, ne informa l’autorità che ha rilasciato l’omologazione. Al ricevimento della relativa comunicazione, tale autorità informerà le altre parti dell’accordo che applicano il presente regolamento con una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 2 del presente regolamento.

14.   DENOMINAZIONI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DI ESEGUIRE LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le parti dell’accordo che applicano il presente regolamento comunicano al Segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione nonché denominazioni e indirizzi dei servizi amministrativi che rilasciano l’omologazione e ai quali vanno inviate le notifiche di rilascio, estensione, rifiuto o revoca di un’omologazione rilasciata in altri paesi.

15.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

15.1.

A partire dalla data ufficiale di entrata in vigore del supplemento 3 al regolamento, nessuna parte contraente che applica il presente regolamento può rifiutarsi di rilasciare una omologazione ECE ai sensi del presente regolamento, modificato dal supplemento 3.

15.2.

Trascorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del supplemento 3 al regolamento, le parti contraenti che applicano il presente regolamento rilasceranno omologazioni ECE solo se il tipo di luce di posizione laterale da omologare soddisfa i requisiti del presente regolamento, quale modificato dal supplemento 3.

15.3.

Le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutare estensioni di omologazioni ai sensi della versione originale del presente regolamento e dei supplementi successivi.

15.4.

Le parti contraenti che applicano il presente regolamento continuano a omologare tipi di luci di posizione laterali che soddisfino i requisiti della versione originale del presente regolamento e dei successivi supplementi per un periodo di 12 mesi successivo alla data di entrata in vigore del supplemento 3 al presente regolamento.

15.5.

Le omologazioni ECE rilasciate ai sensi del presente regolamento meno di 12 mesi dopo la data in cui è entrato in vigore nonché tutte le estensioni, comprese quelle rilasciate ai sensi della versione originale del presente regolamento e dei successivi supplementi, rimarranno valide a tempo indeterminato. Se il tipo di luce di posizione laterale, omologato ai sensi della versione originale del presente regolamento e dei successivi supplementi, rispetta i requisiti del presente regolamento quale modificato dal supplemento 3, la parte contraente che ha rilasciato l’omologazione informerà le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento.

15.6.

Nessuna parte contraente che applichi il presente regolamento rifiuterà un tipo di luce di posizione laterale omologata ai sensi del supplemento 3 del presente regolamento.

15.7.

Per 36 mesi dalla data di entrata in vigore del supplemento 3 al presente regolamento, nessuna parte contraente che applichi il presente regolamento può rifiutare un tipo di luce di posizione laterale omologata ai sensi della versione originale del presente regolamento e dei successivi supplementi.

15.8.

Dopo 36 mesi dalla data di entrata in vigore del supplemento 3 al regolamento, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono vietare la vendita di un tipo di luce di posizione laterale non conforme ai requisiti del supplemento 3 del presente regolamento, a meno che essa non sia un ricambio da montare su un veicolo in circolazione.

15.9.

Le parti contraenti che applicano il presente regolamento continueranno a omologare luci di posizione laterali ai sensi di un qualsiasi precedente supplemento al regolamento, purché esse siano un ricambio da montare su un veicolo in uso.

15.10.

A partire dalla data ufficiale di entrata in vigore del supplemento 3 al regolamento, nessuna parte contraente che applichi il presente regolamento vieterà il montaggio su un veicolo di una luce di posizione laterale omologata ai sensi del presente regolamento, quale modificato dal supplemento 3 al presente regolamento.

15.11.

Le parti contraenti che applicano il presente regolamento continueranno a permettere il montaggio su un veicolo di una luce di stazionamento omologata ai sensi della versione originale del presente regolamento e dei successivi supplementi per i 48 mesi successivi alla data di entrata in vigore del supplemento 3 alla serie di modifiche 00.

15.12.

Trascorsi 48 mesi dalla data di entrata in vigore del supplemento 3 al presente regolamento, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono vietare il montaggio di una luce di posizione laterale non conforme ai requisiti del presente regolamento, modificato dal supplemento 3, su un veicolo nuovo cui sia stata rilasciata l’omologazione nazionale o individuale dopo i 24 mesi successivi alla data di entrata in vigore del supplemento 3.

15.13.

Trascorsi 60 mesi dalla data di entrata in vigore, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono vietare il montaggio di una luce di posizione laterale non conforme ai requisiti del presente regolamento, modificato dal supplemento 3, su un veicolo nuovo immatricolato per la prima volta dopo i 60 mesi successivi alla data di entrata in vigore del supplemento 3 al presente regolamento.


(1)  Secondo la definizione contenuta nell’allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione di veicoli (R.E.3), (doc. TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, modificato da ultimo da Amend.4).

(2)  1: Germania; 2: Francia; 3: Italia; 4: Paesi Bassi; 5: Svezia; 6: Belgio; 7: Ungheria; 8: Repubblica ceca; 9: Spagna; 10: Serbia; 11: Regno Unito; 12: Austria; 13: Lussemburgo; 14: Svizzera; 15: (non assegnato); 16: Norvegia; 17: Finlandia; 18: Danimarca; 19: Romania; 20: Polonia; 21: Portogallo; 22: Federazione russa; 23: Grecia; 24: Irlanda; 25: Croazia; 26: Slovenia; 27: Slovacchia; 28: Bielorussia; 29: Estonia; 30: (non assegnato); 31: Bosnia-Erzegovina; 32: Lettonia; 33: (non assegnato); 34: Bulgaria; 35: (non assegnato); 36: Lituania; 37: Turchia; 38: (non assegnato); 39: Azerbaigian; 40: ex Repubblica iugoslava di Macedonia; 41: (non assegnato); 42: Comunità europea (le omologazioni sono rilasciate dagli Stati membri utilizzando i rispettivi simboli ECE); 43: Giappone; 44: (non assegnato); 45: Australia; 46: Ucraina; 47: Sudafrica; 48: Nuova Zelanda; 49: Cipro; 50: Malta; 51: Repubblica di Corea; 52: Malaysia; 53: Tailandia; 54 e 55: (non assegnati); 56: Montenegro; 57: (non assegnato) e 58: Tunisia. I numeri successivi saranno attribuiti ad altri paesi secondo l’ordine cronologico in cui ratificano o aderiscono all’Accordo relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installate e/o utilizzate sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni. I numeri così assegnati saranno comunicati alle parti contraenti dell’Accordo dal Segretario generale delle Nazioni Unite.

(3)  Inoltre, per luci di posizione laterali rosse, nel campo angolare compreso tra 60° e 90° in direzione orizzontale e di ± 20° in direzione verticale verso la parte anteriore del veicolo, l’intensità massima è limitata a 0,25 cd.


ALLEGATO 1

ANGOLI MINIMI RICHIESTI PER LA RIPARTIZIONE DELLA LUCE NELLO SPAZIO

Angoli verticali minimi, SM1 e SM2:

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L’angolo di 10 ° al di sotto dell’orizzontale può essere ridotto a 5 ° nel caso di luci destinate a essere montate a un’altezza da terra non superiore a 750 mm.

Angoli verticali minimi, SM1:

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Angoli orizzontali minimi, SM2:

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ALLEGATO 2

NOTIFICA

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

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ALLEGATO 3

ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

Esempio 1 a

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Example 1(b)

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Esempio 2

Marchio semplificato per un insieme di più luci facenti parte della stessa unità

MODELLO A

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MODELLO B

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MODELLO C

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Nota: I tre esempi di marchi di omologazione (modelli A, B e C), rappresentano tre diverse possibilità di marcare un dispositivo di segnalazione luminosa, quando 2 o più luci fanno parte della stessa unità di luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate.

Il marchio di omologazione indica che il dispositivo è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) con il numero 3333 e comprende:

 

una catadiottro posteriore e uno laterale appartenenti alla classe IA omologati in conformità alla serie di modifiche 02 apportata al regolamento n. 3;

 

un indicatore di direzione posteriore appartenente alla categoria 2a omologato in conformità alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 6;

 

una luce di posizione posteriore (R) omologata in conformità della serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 7;

 

un proiettore fendinebbia posteriore (F) omologato in conformità alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 38;

 

un proiettore di retromarcia (AR) omologato in conformità alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 23;

 

una luce d’arresto (S1) omologata in conformità alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 7;

 

una luce di posizione laterale (SM1) omologata in conformità alla versione originale del presente regolamento.

Luce reciprocamente incorporata ad altre e raggruppata con un proiettore

Esempio 3

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Il corpo principale del proiettore deve recare il numero unico di omologazione valido, ad esempio:

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Esempio 4

Moduli di sorgenti luminose

MD E3 17325

Il modulo di sorgenti luminose che evidenzia questo codice di identificazione è stato omologato insieme a una luce omologata in Italia (E3) con il numero di omologazione 17325.


ALLEGATO 4

MISURAZIONI FOTOMETRICHE

1.   Metodi di misurazione

1.1.   Durante le misurazioni fotometriche, un’adeguata schermatura deve evitare riflessi parassiti.

1.2.   In caso di contestazione dei risultati delle misurazioni, quest’ultime devono essere eseguite in modo da soddisfare le seguenti prescrizioni:

1.2.1.

la distanza di misurazione dev’essere tale che si possa applicare la legge dell’inverso del quadrato della distanza;

1.2.2.

l’apparecchiatura di misurazione dev’essere tale che l’apertura angolare del ricevitore visto dal centro di riferimento della luce sia compresa tra 10’ e 1°;

1.2.3.

l’intensità prescritta per una determinata direzione di osservazione è soddisfatta se questa intensità viene ottenuta in una direzione che non si discosti di più di un quarto di grado dalla direzione di osservazione.

1.3.   Se il dispositivo può essere installato sul veicolo in più posizioni o in un arco di posizioni diverse, le misurazioni fotometriche vanno ripetute per ciascuna posizione o per le posizioni estreme dell’arco rispetto all’asse di riferimento stabilito dal costruttore.

1.4.   La direzione H = 0° e V = 0° corrisponde all’asse di riferimento. (Sul veicolo essa è orizzontale, perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo stesso e orientata nel senso della visibilità richiesto). Essa attraversa il centro di riferimento.

2.   Tabelle di ripartizione della luce

2.1.   Luci di posizione laterali appartenenti alla categoria SM1

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2.1.1.

Valori minimi:

0,6 cd in qualsiasi punto al di fuori dell’asse di riferimento, 4,0 cd sull’asse di riferimento.

2.1.2.

Valori massimi:

25,0 cd in qualsiasi punto

2.2.   Luci di posizione laterali appartenenti alla categoria SM2

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2.2.1.

Valori minimi:

0,6 cd in qualsiasi punto

2.2.2.

Valori massimi:

25,0 cd in qualsiasi punto

2.3.   Per le luci di posizione laterali appartenenti alla categoria SM1 e SM2 può essere sufficiente controllare solo 5 punti, selezionati dal laboratorio che esegue la prova.

2.4.   All’interno del campo di ripartizione della luce, rappresentato dal reticolo, la zona illuminata sarà sostanzialmente uniforme: l’intensità luminosa in tutte le direzioni all’interno di una porzione di campo delimitata dalle linee del reticolo deve cioè soddisfare almeno il valore minimo più basso applicabile alle rispettive linee del reticolo.

2.5.   Se tuttavia il dispositivo è destinato a essere installato a un’altezza da terra non superiore a 750 mm, l’intensità fotometrica va verificata solo fino a un angolo di 5° verso il basso.

3.   Misurazioni fotometriche delle luci

I risultati fotometrici vanno verificate come segue:

3.1.   per sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza e d’altro tipo):

con le sorgenti luminose presenti nella luce, in conformità al punto 9.2. del presente regolamento.

3.2.   per le lampade a incandescenza sostituibili:

se munite di lampade da 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V occorre correggere i valori di intensità luminosa prodotti. Il fattore di correzione è dato dal rapporto tra flusso luminoso di riferimento e valore medio del flusso luminoso applicando la tensione di 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V. I flussi luminosi effettivi di ogni lampada a incandescenza usata non devono divergere dal valore medio per più del ± 5 %. In alternativa, collocare una lampada a incandescenza campione di volta in volta in ciascuna delle singole posizioni, accenderla al suo flusso di riferimento e sommare poi le misure ottenute in ciascuna posizione.

3.3.   Le intensità luminose delle luci di segnalazione, che non siano munite di lampade a incandescenza, misurate dopo 1 minuto e dopo 30 minuti di funzionamento devono rientrare nei livelli minimi e massimi richiesti. La ripartizione dell’intensità luminosa dopo 1 minuto di funzionamento può essere calcolata a partire dalla ripartizione dell’intensità luminosa dopo 30 minuti di funzionamento, applicando a ciascun punto di prova la quota delle intensità luminose misurata al punto HV dopo 1 minuto e dopo 30 minuti di funzionamento.


ALLEGATO 5

Colore della luce emessa: luci per le coordinate cromatiche

Per verificare le caratteristiche colorimetriche si usa una sorgente luminosa a temperatura di colore di 2 856 K, corrispondente all’illuminante A della Commissione internazionale per l’illuminazione (CIE). Le caratteristiche colorimetriche dei proiettori muniti di sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza e d’altro tipo), andranno tuttavia verificate ai sensi del paragrafo 9.2 del presente regolamento, con le sorgenti luminose di cui sono muniti i proiettori.


ALLEGATO 6

PRESCRIZIONI MINIME RELATIVE ALLE PROCEDURE DI CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

1.   ASPETTI GENERALI

1.1.   I requisiti di conformità si considerano soddisfatti da un punto di vista meccanico e geometrico se le divergenze non superano inevitabili tolleranze di produzione, nell’ambito delle prescrizioni del presente regolamento.

1.2.   Riguardo alle caratteristiche fotometriche, la conformità delle luci di posizione laterali di serie non viene contestata se, nelle prove delle caratteristiche fotometriche eseguite a 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V su luci di posizione laterali scelte a caso munite di lampada campione a incandescenza o munite di sorgenti luminose non sostituibili (a incandescenza o d’altro tipo):

1.2.1.

nessuno dei valori misurati differisce dai valori prescritti dal presente regolamento di più del 20 % in senso sfavorevole.

1.2.2.

Se i risultati della prova sopra descritta, effettuata su una luce di posizione laterale munita di sorgente luminosa sostituibile, non soddisfano i requisiti, le prove saranno ripetute usando un’altra lampada campione a incandescenza.

1.3.   Le coordinate cromatiche si considerano soddisfatte se la luce di posizione laterale è munita di lampada campione a incandescenza o, per luci di posizione laterale munite di sorgenti luminose non sostituibili (a incandescenza o d’altro tipo), se le caratteristiche colorimetriche sono verificate con la sorgente luminosa di cui è munita la luce di posizione laterale.

2.   REQUISITI MINIMI PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ EFFETTUATA DAL FABBRICANTE

Per ciascun tipo di luce di posizione laterale, il titolare del marchio di omologazione deve effettuare almeno le prove che seguono, alla frequenza adeguata. Le prove devono essere eseguite conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Se da un campionamento risulta la non conformità per il tipo di prova considerato, viene effettuato un nuovo campionamento e si procede a un’altra prova. Il fabbricante garantirà, con opportune disposizioni, la conformità della produzione interessata.

2.1.   Natura delle prove

Le prove di conformità di cui al presente regolamento riguardano le caratteristiche fotometriche e colorimetriche.

2.2.   Metodi usati nelle prove

2.2.1.

Le prove saranno generalmente eseguite in conformità ai metodi definiti dal presente regolamento.

2.2.2.

Il fabbricante può effettuare prove di conformità con metodi equivalenti, previa autorizzazione dell’autorità competente incaricata delle prove di omologazione. Spetta al fabbricante dimostrare che i metodi da lui applicati sono equivalenti a quelli indicati nel presente regolamento.

2.2.3.

L’applicazione dei paragrafi 2.2.1 e 2.2.2 impone una taratura a intervalli regolari degli apparecchi di prova e la sua correlazione con misurazioni effettuate da un’autorità competente.

2.2.4.

I metodi di riferimento, soprattutto se finalizzati a verifiche amministrative e al campionamento, devono comunque essere quelli del presente regolamento.

2.3.   Natura del campionamento

I campioni di luci di posizione laterali saranno prelevati a caso da un lotto omogeneo. Per lotto omogeneo s’intende un insieme di luci di posizione laterali dello stesso tipo, definito secondo i metodi di produzione del fabbricante.

La valutazione riguarda in generale la produzione di serie di singoli stabilimenti. Tuttavia un fabbricante può raggruppare rilevazioni concernenti uno stesso tipo prodotto in diversi stabilimenti, purché essi producano in base allo stesso sistema di qualità e di gestione della qualità.

2.4.   Caratteristiche fotometriche misurate e registrate

Le luci campioni sono sottoposte a misurazioni fotometriche per verificare i valori minimi nei punti indicati dall’allegato 4 e le coordinate cromatiche richieste.

2.5.   Criteri di accettabilità

Il fabbricante è tenuto a sottoporre i risultati delle prove a trattamento statistico e a definire, d’accordo con l’autorità competente, i criteri di accettabilità della sua produzione allo scopo di rispettare le prescrizioni relative al controllo della conformità della produzione di cui al paragrafo 11.1 del presente regolamento.

I criteri di accettabilità saranno tali che con un grado di affidabilità del 95 % la probabilità minima di superare un controllo casuale conforme all’allegato 7 (primo campionamento) sia di 0,95.


Allegato 7

REQUISITI MINIMI PER I CAMPIONAMENTI EFFETTUATI DA UN ISPETTORE

1.   ASPETTI GENERALI

1.1.   I requisiti di conformità si considerano soddisfatti da un punto di vista meccanico e geometrico se le divergenze non superano inevitabili tolleranze di produzione, nell’ambito di eventuali prescrizioni del presente regolamento.

1.2.   Riguardo alle caratteristiche fotometriche, la conformità delle luci di posizione laterali di serie non viene contestata se, nelle prove delle caratteristiche fotometriche eseguite a 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V su luci di posizione laterali scelte a caso munite di lampada campione a incandescenza o munite di sorgenti luminose non sostituibili (a incandescenza o d’altro tipo):

1.2.1.

nessuno dei valori misurati differisce dai valori prescritti dal presente regolamento di più del 20 % in senso sfavorevole.

1.2.2.

Se i risultati della prova sopra descritta, effettuata su una luce di posizione laterale munita di sorgente luminosa sostituibile, non soddisfano i requisiti, le prove saranno ripetute usando un’altra lampada campione a incandescenza.

1.2.3.

Luci di posizione laterali con evidenti difetti non sono prese in considerazione.

1.3.   Le coordinate cromatiche si considerano soddisfatte se la luce di posizione laterale è munita di lampada campione a incandescenza o, per luci di posizione laterale munite di sorgenti luminose non sostituibili (a incandescenza o d’altro tipo), se le caratteristiche colorimetriche sono verificate con la sorgente luminosa di cui è munita la luce di posizione laterale.

2.   PRIMO CAMPIONAMENTO

Nel primo campionamento si scelgono a caso 4 luci di posizione laterali. Il primo campione di due luci è contrassegnato con A, il secondo con B.

2.1.   Conformità non contestata

2.1.1.

In base alla procedura di campionamento (cfr. figura 1 del presente allegato) la conformità delle luci di posizione laterali di serie non va contestata se le divergenze in senso sfavorevole dei valori misurati sulla luci di posizione laterali sono:

2.1.1.1.

campione A

A1:

una luce di posizione laterale

0 %

una luce di posizione laterale non più del

20 %

A2:

entrambe le luci di posizione laterali più dello

0 %

ma non più del

20 %

passare al campione B

 

2.1.1.2.

campione B

B1:

entrambe le luci di posizione laterali

0 %

2.1.2.

o, se il campione A soddisfa le prescrizioni di cui al paragrafo 1.2.2.

2.2.   Conformità contestata

2.2.1.

In base alla procedura di campionamento (cfr. figura 1 del presente allegato) la conformità delle luci di posizione laterali di serie va contestata e si invita il fabbricante a rendere la sua produzione conforme ai requisiti (adeguamento) se le divergenze dei valori misurati sulle luci di posizione laterali sono:

2.2.1.1.

campione A

A3:

una luce di posizione laterale non più del

20 %

una luce di posizione laterale più del

20 %

ma non più del

30 %

2.2.1.2.

campione B

B2:

nel caso A2

 

una luce di posizione laterale più dello

0 %

ma non più del

20 %

una luce di posizione laterale non più del

20 %

B3:

nel caso A2

 

una luce di posizione laterale

0 %

una luce di posizione laterale più del

20 %

ma non più del

30 %

2.2.2.

o, se il campione A non soddisfa le prescrizioni di cui al punto 1.2.2.

2.3.   Revoca dell’omologazione

La conformità va contestata e si applica il paragrafo 12 se, in base alla procedura di campionamento (cfr. figura 1 del presente allegato), le divergenze dei valori misurati sulle luci di posizione laterali sono:

2.3.1.

campione A

A4:

una luce di posizione laterale non più del

20 %

una luce di posizione laterale più del

30 %

A5:

entrambe le luci di posizione laterali più del

20 %

2.3.2.

campione B

B4:

nel caso A2

 

una luce di posizione laterale più dello

0 %

ma non più del

20 %

una luce di posizione laterale più del

20 %

B5:

nel caso A2

 

entrambe le luci di posizione laterali più del

20 %

B6:

nel caso A2

 

una luce di posizione laterale

0 %

una luce di posizione laterale più del

30 %

2.3.3.

o, se i campioni A e B non soddisfano le prescrizioni di cui al punto 1.2.2.

3.   SECONDO CAMPIONAMENTO

Nei casi A3, B2, B3 è necessario, entro 2 mesi dalla notifica, un secondo campionamento: terzo campione C di 2 luci di posizione laterali e quarto campione D di 2 luci di posizione laterali, selezionati da partite fabbricate dopo l’adeguamento.

3.1.   Conformità non contestata

3.1.1.

In base alla procedura di campionamento (v. figura 1 del presente allegato), la conformità delle luci di posizione laterali di serie non va contestata se le divergenze dei valori misurati su di esse sono:

3.1.1.1.

campione C

C1:

una luce di posizione laterale

0 %

una luce di posizione laterale non più del

20 %

C2:

entrambe le luci di posizione laterali più dello

0 %

ma non più del

20 %

passare al campione D

 

3.1.1.2.

campione D

D1:

nel caso C2

 

entrambe le luci di posizione laterali

0 %

3.1.2.

o, se il campione C soddisfa le prescrizioni di cui al punto 1.2.2.

3.2.   Conformità contestata

3.2.1.

In base alla procedura di campionamento (cfr. figura 1 del presente allegato) la conformità delle luci di posizione laterali di serie va contestata e si invita il fabbricante a rendere la sua produzione conforme ai requisiti (adeguamento) se le divergenze dei valori misurati sulle luci di posizione laterali sono:

3.2.1.1.

campione D

D2:

nel caso C2

 

una luce di posizione laterale più dello

0 %

ma non più del

20 %

una luce di posizione laterale non più del

20 %

3.2.1.2.

o, se il campione C non soddisfa le prescrizioni di cui al punto 1.2.2.

3.3.   Revoca dell’omologazione

La conformità va contestata e si applica il paragrafo 12 se, in base alla procedura di campionamento (cfr. figura 1 del presente allegato), le divergenze dei valori misurati sulle luci di posizione laterali sono:

3.3.1.

campione C

C3:

una luce di posizione laterale non più del

20 %

una luce di posizione laterale più del

20 %

C4:

entrambe le luci di posizione laterali più del

20 %

3.3.2.

campione D

D3:

nel caso C2

 

una luce di posizione laterale 0 % o più dello

0 %

una luce di posizione laterale più del

20 %

3.3.3.

o, se i campioni C e D non soddisfano le prescrizioni di cui al punto 1.2.2.

Figura 1

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30.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/92


Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento n. 98 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative all’omologazione di proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica di gas per veicoli a motore

Comprendente tutto il testo valido fino a:

Supplemento 13 della versione originale del regolamento — Data di entrata in vigore: 19 agosto 2010

SOMMARIO

REGOLAMENTO

A.   DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

0.

Campo di applicazione

1.

Definizioni

2.

Domanda di omologazione di un proiettore

3.

Iscrizioni

4.

Omologazione

B.   PRESCRIZIONI TECNICHE RELATIVE AI PROIETTORI

5.

Disposizioni generali

6.

Illuminazione

7.

Misurazione dell’abbagliamento e/o della inabilità

C.   ALTRE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

8.

Modifica del tipo di proiettore ed estensione dell’omologazione

9.

Conformità della produzione

10.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

11.

Cessazione definitiva della produzione

12.

Denominazione e indirizzo dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e dei servizi amministrativi

13.

Disposizioni transitorie

ALLEGATI

Allegato 1 —

Comunicazione concernente il rilascio, l’estensione, il rifiuto o la revoca dell’omologazione oppure la cessazione definitiva della produzione di un tipo di proiettore, ai sensi del regolamento n. 98

Allegato 2 —

Esempi di marchi di omologazione

Allegato 3 —

Schermi di misurazione

Allegato 4 —

Prove di stabilità delle prestazioni fotometriche dei proiettori durante il funzionamento

Appendice

Panoramica dei periodi operativi riguardanti le prove di stabilità delle prestazioni fotometriche

Allegato 5 —

Prescrizioni per luci munite di trasparente in materia plastica — Prove su trasparenti o campioni di materiale e su luci complete

Appendice 1— Ordine cronologico delle prove di omologazione

Appendice 2— Metodo di misura della diffusione e della trasmissione della luce

Appendice 3— Metodo di prova a spruzzo

Appendice 4— Prova di aderenza del nastro adesivo

Allegato 6 —

Centro di riferimento

Allegato 7 —

Marcature della tensione

Allegato 8 —

Prescrizioni minime per le procedure di controllo della conformità della produzione

Allegato 9 —

Prescrizioni minime per i prelievi effettuati da un ispettore

Allegato 10 —

Verifica strumentale della linea di demarcazione per i proiettori a fascio anabbagliante

Allegato 11 —

Prescrizioni per i moduli LED e i proiettori che comprendono i moduli LED

A.   DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

0.   CAMPO DI APPLICAZIONE (1)

Il presente regolamento si applica ai:

a)

proiettori; e

b)

sistemi di illuminazione distribuita;

che utilizzano sorgenti luminose a scarica di gas, per veicoli di categoria M, N e L3.

1.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento,

1.1.   si applicano al presente regolamento le definizioni indicate nel regolamento n. 48 e relative serie di modifiche in vigore al momento della domanda di omologazione.

1.2.   «Trasparente»: l’elemento esterno del proiettore che trasmette la luce attraverso la superficie illuminante;

1.3.   «rivestimento»: il prodotto o i prodotti applicati in uno o più strati sulla superficie esterna di un trasparente;

1.4.   «alimentatore» (ballast): l’alimentatore elettrico della sorgente luminosa a scarica di gas. Tale alimentatore può essere collocato in parte o completamente all’interno o all’esterno del proiettore;

1.5.   «coppia appaiata»: le due luci aventi la stessa funzione, montate una a sinistra e una a destra del veicolo.

1.6.   I proiettori di «tipi» diversi sono proiettori che differiscono tra loro per uno o più dei seguenti aspetti essenziali:

1.6.1.

il marchio di fabbrica o commerciale;

1.6.2.

le caratteristiche del sistema ottico;

1.6.3.

la presenza eventuale di componenti tali da modificare gli effetti ottici per riflessione, rifrazione, assorbimento e/o deformazione durante il funzionamento;

1.6.4.

l’idoneità alla circolazione a destra o alla circolazione a sinistra o a entrambi i sensi di circolazione;

1.6.5.

il tipo di fascio prodotto (anabbagliante, abbagliante o entrambi);

1.6.6.

i materiali dei trasparenti e dell’eventuale rivestimento.

1.6.7.

Tuttavia, un dispositivo destinato all’installazione sul lato sinistro del veicolo e il dispositivo corrispondente destinato all’installazione sul lato destro del veicolo devono essere considerati dello stesso tipo.

1.7.   I riferimenti espressi nel presente regolamento alla luci a incandescenza standard (campione) e alle sorgenti luminose a scarica di gas si riferiscono rispettivamente ai regolamenti n. 37 e n. 99 e alle serie di modifiche in vigore al momento della presentazione della domanda di omologazione.

2.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE DI UN PROIETTORE (2)

2.1.   La domanda di omologazione deve essere presentata dal titolare del marchio di fabbrica o commerciale del proiettore o dal suo mandatario. La domanda deve precisare:

2.1.1.

se il proiettore sia destinato a emettere un fascio anabbagliante, un fascio abbagliante o entrambi;

2.1.2.

nel caso di un proiettore destinato ad emettere un fascio anabbagliante, se esso sia destinato tanto alla circolazione a destra quanto alla circolazione a sinistra oppure alla circolazione solo a destra o solo a sinistra;

2.1.3.

nel caso di un proiettore munito di riflettore regolabile, la posizione o le posizioni di montaggio del proiettore rispetto al suolo e al piano longitudinale mediano del veicolo;

2.1.4.

gli angoli verticali massimi che possa raggiungere il dispositivo di regolazione al di sopra e al di sotto della, o delle, posizioni nominali;

2.1.5.

quali sorgenti luminose vengano alimentate quando si usa una delle varie combinazioni di fasci;

2.1.6.

se si ricorra a un sistema di illuminazione distribuita e quale tipo/i di fascio/i sia/siano destinato/i a essere fornito/i da tale sistema;

2.1.7.

la categoria della sorgente luminosa indicata nei regolamenti n. 37 o n. 99 e le serie di modifiche ad essi pertinenti in vigore al momento della presentazione della domanda di omologazione.

Per un sistema di illuminazione distribuita che si serva di una sorgente luminosa a scarica di gas non sostituibile, non omologata ai sensi del regolamento n. 99, il codice assegnato dal fabbricante del generatore di luce al generatore stesso.

2.2.   Ogni domanda di omologazione deve essere corredata:

2.2.1.

da disegni, in tre esemplari, sufficientemente particolareggiati da permettere l’identificazione del tipo (cfr. paragrafi 3.2 e 4.2), che indichino la posizione prevista per il numero di omologazione e per i simboli aggiuntivi rispetto al cerchio del marchio di omologazione e, nel caso di uno o più moduli LED, anche lo spazio riservato al/ai codice/i di identificazione specifico/i del/dei modulo/i. I disegni devono rappresentare, inoltre, il proiettore in sezione verticale (assiale) e in vista frontale e indicare i principali particolari del disegno della parte ottica comprese le eventuali rigature;

2.2.2.

da una succinta descrizione tecnica che precisi, eventualmente, la marca e il tipo dell’alimentatore/i e, laddove il proiettore fosse usato per fari direzionali, le posizioni estreme in base al paragrafo 6.2.7. Nel caso dei moduli LED tale descrizione includerà:

a)

una succinta descrizione tecnica dei moduli LED;

b)

un disegno con le dimensioni e i valori di base elettrici e fotometrici e il flusso luminoso obiettivo.

Inoltre, per un sistema di illuminazione distribuita, una breve specifica tecnica comprendente l’elenco delle guide luminose, delle componenti ottiche correlate e una descrizione del/dei generatore/i di luce sufficiente a permetterne l’identificazione. Tali informazioni comprenderanoo il codice assegnato dal fabbricante del generatore di luce, un disegno con dimensioni e valori elettrici e fotometrici di base e la relazione di una prova ufficiale che riporti quanto prescritto al paragrafo 5.8 del presente regolamento;

2.2.3.

dai campioni indicati di seguito:

2.2.3.1.

per l’omologazione di un proiettore, due campioni di ciascun tipo di proiettore, un campione destinato all’installazione sul lato sinistro del veicolo e un campione destinato all’installazione sul lato destro del veicolo, con sorgente luminosa a scarica di gas standard e l’eventuale alimentatore per ciascun tipo utilizzato;

per l’omologazione di un sistema di illuminazione distribuita tramite una sorgente luminosa a scarica di gas non omologata ai sensi del regolamento n. 99, due campioni del sistema comprendente il generatore di luce e l’eventuale alimentatore per ciascun tipo utilizzato.

2.2.4.

Per la prova sulla materia plastica dei trasparenti:

2.2.4.1.

quattordici trasparenti;

2.2.4.1.1.

dieci di questi trasparenti possono essere sostituiti da dieci campioni della materia plastica aventi dimensioni minime di 60 × 80 mm, una superficie esterna piana o convessa e nella parte centrale una zona sostanzialmente piana (con un raggio di curvatura non inferiore a 300 mm) misurante almeno 15 × 15 mm;

2.2.4.1.2.

ogni trasparente o campione di materiale deve essere prodotto con il metodo utilizzato nella produzione di serie;

2.2.4.2.

un riflettore sul quale possano essere montati i trasparenti secondo le istruzioni del fabbricante.

2.2.5.

Per le prove relative alla resistenza degli elementi di trasmissione della luce realizzati in materia plastica alle radiazioni UV emesse dalle sorgenti luminose a scarica di gas all’interno del proiettore:

2.2.5.1.

un campione di ciascun tipo di materia plastica utilizzato nel proiettore oppure un campione del proiettore contenente tali materiali. Ciascun campione deve avere lo stesso aspetto ed eventualmente lo stesso trattamento superficiale della materia plastica utilizzata nel proiettore da omologare.

2.2.5.2.

La prova della resistenza dei materiali alle radiazioni ultraviolette della sorgente luminosa non è necessaria:

2.2.5.2.1.

se sono utilizzate sorgenti luminose a scarica di gas a bassa emissione di UV di cui al regolamento n. 99; o

2.2.5.2.2.

se vengono prese disposizioni per proteggere i componenti rilevanti del proiettore dalla radiazione UV, ad esempio con filtri di vetro.

2.3.   Per un sistema di illuminazione distribuita 10 campioni del/i materiale/i e l’eventuale relativo rivestimento/schermo protettivo di cui sono fatti la guida luminosa e altri componenti ottici del sistema.

2.4.   I materiali dei trasparenti e, nel caso di un sistema di illuminazione distribuita, i materiali che compongono le parti ottiche del sistema e gli eventuali relativi rivestimenti/schermi devono essere accompagnati dal verbale di prova delle caratteristiche di tali materiali e dei rivestimenti, se sono già stati sottoposti a prova.

3.   ISCRIZIONI

3.1.   I proiettori o i sistemi di illuminazione distribuita presentati all’omologazione devono recare il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente che dovrà essere chiaramente leggibile e indelebile.

3.2.   I proiettori presentati all’omologazione devono presentare, sul trasparente e sul corpo principale (3) spazi sufficienti per il marchio di omologazione e per i simboli aggiuntivi di cui al paragrafo 4; questi spazi devono essere indicati nei disegni di cui al paragrafo 2.2.1.

3.3.   Nei proiettori progettati per soddisfare i requisiti sia della circolazione a destra sia della circolazione a sinistra, le due posizioni del gruppo ottico sul veicolo o della sorgente luminosa a scarica di gas sul riflettore devono essere contrassegnate con le lettere «R/D» per la posizione corrispondente alla circolazione a destra e con le lettere «L/G» per la posizione corrispondente alla circolazione a sinistra.

3.4.   Tutti i fasci possono recare sulla superficie di uscita della luce un centro di riferimento, raffigurato nell’allegato 6.

3.5.   Nel caso di un generatore di luce di un sistema di illuminazione distribuita che utilizza una sorgente luminosa a scarica di gas non sostituibile non omologata ai sensi del regolamento n. 99, il generatore di luce deve recare il marchio di fabbrica o commerciale del fabbricante e il codice indicato al paragrafo 2.2.2.

3.6.   Nel caso di lampade con moduli LED, la lampada deve recare l’indicazione della tensione nominale e della potenza nominale e il codice specifico d’identificazione del modulo di sorgenti luminose.

3.7.   I moduli LED presentati all’atto dell’omologazione della lampada:

3.7.1.

devono recare il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente che dovrà essere chiaramente leggibile e indelebile;

3.7.2.

devono recare il codice specifico di identificazione del modulo che dovrà essere chiaramente leggibile e indelebile.

Il codice specifico d’identificazione sarà composto dalle lettere iniziali «MD» per «MODULO» seguite dal marchio di omologazione senza il cerchio, come indicato al paragrafo 4.2.1 e seguite da simboli o caratteri aggiuntivi se vengono usati più moduli di sorgenti luminose non identici. Il codice specifico di identificazione deve essere visualizzato nei disegni indicati al paragrafo 2.2.1. Il marchio di omologazione non deve essere uguale a quello della lampada in cui viene utilizzato il modulo, ma entrambi i marchi devono appartenere allo stesso richiedente.

3.8.   Se per azionare un modulo LED viene utilizzato un dispositivo elettronico di controllo della sorgente luminosa che non fa parte del modulo LED, si dovrà indicare il rispettivo codice specifico di identificazione nonché la tensione e la potenza nominali di ingresso.

4.   OMOLOGAZIONE

4.1.   Disposizioni generali

4.1.1.   Si rilascia l’omologazione se tutti i campioni del tipo di proiettore presentati a norma del paragrafo 2 sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

4.1.2.   I proiettori conformi al presente regolamento possono essere raggruppati, combinati o reciprocamente incorporati ad altre funzioni di illuminazione o segnalazione luminosa purché ciò non influisca negativamente sulle rispettive funzioni di illuminazione.

4.1.3.   Se luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate sono conformi alle prescrizioni di più di un regolamento, è consentito apporre un unico marchio di omologazione internazionale purché ciascuna delle luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate sia conforme alle prescrizioni ad essa applicabili.

4.1.4.   A ciascun tipo di proiettore omologato è assegnato un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 00) indicano la serie di modifiche comprendente le più recenti modifiche tecniche apportate al regolamento alla data di rilascio dell’omologazione. Una parte contraente non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di proiettore cui si applica il presente regolamento. Tuttavia, la coppia di proiettori è considerata un unico tipo.

4.1.5.   Il rilascio, l’estensione, il rifiuto o la revoca dell’omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di proiettore a norma del presente regolamento devono essere comunicati alle parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello che figura nell’allegato 1 del presente regolamento.

4.1.6.   In aggiunta al marchio di cui al paragrafo 3.1, ciascun proiettore conforme a un tipo omologato a norma del presente regolamento deve recare negli spazi di cui al paragrafo 3.2 un marchio di omologazione quale decritto ai paragrafi 4.2 e 4.3.

4.2.   Elementi del marchio di omologazione

Il marchio di omologazione è costituito da:

4.2.1.

un marchio di omologazione internazionale composto da:

4.2.1.1.

un cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione (4);

4.2.1.2.

il numero di omologazione prescritto al paragrafo 4.1.4;

4.2.2.

il simbolo o i simboli aggiuntivi seguenti:

4.2.2.1.

sui proiettori che soddisfano unicamente i requisiti della circolazione a sinistra, una freccia orizzontale con la punta diretta verso la destra di un osservatore che si trovi di fronte al proiettore, e cioè verso il lato della strada in cui si effettua la circolazione;

4.2.2.2.

sui proiettori che soddisfano i requisiti di entrambi i sensi di circolazione mediante un’opportuna regolazione della posizione del gruppo ottico o della sorgente luminosa, una freccia orizzontale con due punte dirette una verso sinistra e l’altra verso destra;

4.2.2.3.

sui proiettori conformi alle prescrizioni del presente regolamento unicamente riguardo al fascio anabbagliante, le lettere «DC»;

4.2.2.4.

sui proiettori conformi alle prescrizioni del presente regolamento unicamente riguardo al fascio abbagliante, le lettere «DR»;

4.2.2.5.

sui proiettori conformi alle prescrizioni del presente regolamento riguardo sia al fascio anabbagliante sia al fascio abbagliante, le lettere «DCR»;

4.2.2.6.

sui proiettori muniti di trasparente in materia plastica, accanto ai simboli di cui ai paragrafi da 4.2.2.3 a 4.2.2.5 precedenti le lettere «PL»;

4.2.2.7.

sui proiettori conformi alle prescrizioni del presente regolamento riguardo al fascio abbagliante, un’indicazione dell’intensità luminosa massima espressa da un valore di riferimento, definito al paragrafo 6.3.2.2, posto in prossimità del cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E»;

nel caso di proiettori reciprocamente incorporati, l’indicazione dell’intensità luminosa massima dell’insieme dei componenti del fascio abbagliante deve essere espressa nel modo indicato precedentemente.

4.2.2.8.

Sui sistemi di illuminazione distribuita, le lettere «DLS» sostituiranno la lettera «D» richiesta ai paragrafi 4.2.2.3, 4.2.2.4 e 4.2.2.5 applicando gli stessi criteri.

4.2.3.

In ogni caso, il modo di funzionamento utilizzato durante la prova conforme al paragrafo 1.1.1.1 dell’allegato 4 e la tensione ammessa ai sensi del paragrafo 1.1.1.2 dell’allegato 4 devono essere indicati nelle schede di omologazione e nelle schede di comunicazione trasmesse ai paesi che sono parti contraenti dell’accordo e che applicano il presente regolamento.

Nei casi corrispondenti il dispositivo deve essere marcato nel modo seguente:

4.2.3.1.

sui proiettori conformi alle prescrizioni del presente regolamento in cui il fascio anabbagliante non si accende simultaneamente a quello di qualsiasi altro dispositivo di illuminazione con il quale sia reciprocamente incorporato: dopo il simbolo di luce anabbagliante, inserire una sbarra (/) nel marchio di omologazione.

4.2.3.2.

Il requisito del paragrafo 4.2.3.1 non si applica i proiettori che soddisfano i requisiti del presente regolamento e che sono progettati in modo che il fascio anabbagliante e il fascio abbagliante vengano forniti dalla stessa sorgente luminosa a scarica di gas.

4.2.4.

Le due cifre del numero di omologazione (attualmente 00) che indicano la serie di modifiche comprendente le più recenti modifiche tecniche apportate al regolamento alla data di rilascio dell’omologazione e, se necessario, la freccia prescritta possono essere apposte accanto ai simboli aggiuntivi sopra menzionati.

4.2.5.

Le iscrizioni e i simboli di cui ai paragrafi da 4.2.1 a 4.2.3 devono essere chiaramente leggibili e indelebili. Possono essere apposti su una parte interna o esterna (trasparente o no) del proiettore, che non possa essere separata dalla parte trasparente del proiettore che emette la luce. Nel caso di un sistema di illuminazione distribuita con lenti esterne integrate nella guida di luce, si considera soddisfatta questa condizione se il marchio di omologazione è posto almeno sul generatore di luce e sulla guida di luce o sul suo schermo protettivo. In ogni caso il marchio deve essere visibile quando il proiettore o il sistema è installato sul veicolo o quando viene aperto un componente mobile come il coperchio.

4.3.   Configurazione del marchio di omologazione

4.3.1.   Luci indipendenti

Esempi della configurazione del marchio di omologazione e dei simboli aggiuntivi di cui sopra sono riportati nell’allegato 2, figure da 1 a 9, del presente regolamento.

4.3.2.   Luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate

4.3.2.1.

Se luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate risultano conformi alle prescrizioni di più regolamenti, è consentito apporre un unico marchio di omologazione internazionale composto da un cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione e dal numero di omologazione. Il marchio può essere apposto su qualunque punto delle luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate, purché:

4.3.2.1.1.

sia visibile, come indicato al paragrafo 4.2.5;

4.3.2.1.2.

nessun elemento di trasmissione della luce delle luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate possa essere rimosso senza rimuovere contemporaneamente anche il marchio di omologazione.

4.3.2.2.

Il simbolo di identificazione di ciascuna luce in conformità di ciascun regolamento ai sensi del quale è stata concessa l’omologazione, la relativa serie di modifiche comprendente le più recenti modifiche tecniche del regolamento alla data di rilascio dell’omologazione e, laddove necessario, la freccia prescritta devono essere apposti:

4.3.2.2.1.

sulla superficie corrispondente di uscita della luce;

4.3.2.2.2.

oppure possono essere raggruppati, in modo che ciascuna delle luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate possa essere chiaramente identificata (nell’allegato 2, figura 10, sono riportati quattro possibili esempi).

4.3.2.3.

Le dimensioni dei vari elementi di un marchio di omologazione unico non devono essere inferiori alle dimensioni minime prescritte per il più piccolo dei singoli marchi dal regolamento ai sensi del quale è stata concessa l’omologazione.

4.3.2.4.

Si assegna un numero di omologazione a ogni tipo omologato. Una parte contraente non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate cui si applica il presente regolamento.

4.3.2.5.

Esempi di marchi di omologazione per luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate, comprensivi di tutti i simboli aggiuntivi di cui sopra, sono riportati nell’allegato 2, figura 10, del presente regolamento.

4.3.3.   Luci il cui trasparente è usato per tipi diversi di proiettori e che possono essere reciprocamente incorporate o raggruppate con altre luci

Si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 4.3.2.

4.3.3.1.

Inoltre, qualora venga utilizzato lo stesso trasparente, questo può recare i vari marchi di omologazione relativi ai vari tipi di proiettori o luci purché sul corpo principale del proiettore o sul sistema di illuminazione distribuita, anche nel caso in cui non possano essere separati dal trasparente, vi sia lo spazio prescritto al paragrafo 3.2 e sia apposto il marchio di omologazione delle funzioni effettive.

4.3.3.2.

Esempi di marchi di omologazione relativi a questo caso sono riportati nell’allegato 2, figura 11.

4.3.4.   Sistemi di illuminazione distribuita

Per i sistemi di illuminazione distribuita è necessario soddisfare le prescrizioni pertinenti dei paragrafi da 4.3.1 a 4.3.3.2, insieme alle prescrizioni del paragrafo 3.4.

B.   PRESCRIZIONI TECNICHE RELATIVE AI PROIETTORI (5)

5.   DISPOSIZIONI GENERALI

5.1.   Ciascun campione deve soddisfare le disposizioni di cui ai paragrafi da 6 a 8.

5.2.   I proiettori devono essere costruiti in modo tale che, nelle normali condizioni d’impiego e malgrado le vibrazioni a cui possono essere sottoposti, il loro buon funzionamento resti assicurato ed essi mantengano le caratteristiche fotometriche prescritte.

5.2.1.   I proiettori devono essere muniti di un dispositivo che consenta di regolarli sul veicolo in modo da soddisfare le norme a essi relative. Il montaggio di tale dispositivo non è obbligatorio sui proiettori in cui il riflettore e il trasparente diffusore siano inseparabili, purché l’uso di tali proiettori sia limitato a veicoli sui quali la regolazione dei proiettori può essere effettuata con altri mezzi.

Se un proiettore che emette un fascio anabbagliante principale e un proiettore che emette un fascio abbagliante, ciascuno provvisto di una o più sorgenti luminose proprie, sono montati in modo da formare un gruppo composito, il dispositivo di regolazione deve consentire di regolare separatamente ciascun proiettore. Questa disposizione si applica anche ai proiettori che emettono un fascio fendinebbia anteriore e un fascio abbagliante e ai proiettori che emettono un fascio anabbagliante principale e un fascio fendinebbia anteriore, nonché ai proiettori che emettono tutti e tre questi fasci.

5.2.2.   Queste disposizioni non si applicano ai complessi i cui riflettori sono indivisibili. A questi proiettori si applicano invece le prescrizioni di cui al paragrafo 6.3.

5.3.   Per i proiettori progettati in modo da soddisfare contemporaneamente i requisiti dei paesi in cui vige la circolazione a destra e quelli dei paesi in cui vige la circolazione a sinistra, l’adeguamento a un determinato senso di circolazione può essere ottenuto mediante una opportuna regolazione iniziale all’atto del montaggio sul veicolo o mediante una manovra intenzionale dell’utente. Dette operazioni consistono, per esempio, in un determinato bloccaggio angolare del gruppo ottico rispetto al veicolo o delle sorgenti luminose rispetto al gruppo ottico. In ogni caso devono essere possibili solo 2 posizioni angolari differenti, ben definite e ciascuna rispondente a un determinato senso di circolazione (a destra o a sinistra), e deve essere reso impossibile lo spostamento accidentale da una posizione all’altra nonché la regolazione in una posizione intermedia. Se la sorgente luminosa può essere regolata su due posizioni differenti, i componenti destinati a fissare la sorgente luminosa al riflettore devono essere progettati e costruiti in modo che, in ognuna delle due posizioni, la sorgente luminosa sia fissata con la stessa precisione richiesta per i proiettori destinati a un solo senso di circolazione. La verifica della conformità ai requisiti del presente punto si effettua a vista e, se occorre, mediante un montaggio di prova.

5.4.   Configurazione dell’illuminazione per le diverse condizioni del traffico

5.4.1.   Nel caso dei riflettori destinati a soddisfare i requisiti del movimento del traffico soltanto da un lato della strada (a destra o a sinistra), devono essere adottate misure adeguate per evitare disagi agli utenti della strada in un paese in cui il traffico avviene dal lato della strada opposto a quello cui era destinato il riflettore (6). Tali misure possono essere:

a)

nascondere una parte dell’area del trasparente del riflettore esterno;

b)

indirizzare verso il basso il movimento del fascio. Il movimento orizzontale è consentito;

c)

qualsiasi altra misura per rimuovere o ridurre la parte asimmetrica del fascio.

5.4.2.   In seguito all’applicazione di questa o di queste misure dovranno essere soddisfatti i seguenti requisiti relativi all’illuminazione, con la regolazione invariata rispetto a quella per la direzione originale del traffico

5.4.2.1.

Fascio anabbagliante destinato al traffico a destra e adattato al traffico a sinistra:

a 0,86D-1,72L

almeno 5 lux

a 0,57U-3,43R

non più di 1,4 lux

5.4.2.2.

Fascio anabbagliante destinato al traffico a sinistra e adattato al traffico a destra:

a 0,86D-1,72R

almeno 5 lux

a 0,57U-3,43L

non più di 1,4 lux

5.5.   Sui proiettori destinati a fornire alternativamente un fascio abbagliante e un fascio anabbagliante o un fascio anabbagliante e/o un fascio abbagliante destinato a diventare un’illuminazione di svolta, qualunque dispositivo meccanico, elettromeccanico o di tipo diverso incorporato nel proiettore a questi scopi (7) deve essere costruito in modo che:

5.5.1.

il dispositivo sia abbastanza resistente da poter essere azionato 50 000 volte senza subire danni durante le normali condizioni di impiego. Per verificare la conformità con questo requisito, il servizio tecnico responsabile delle prove di omologazione può:

a)

chiedere al richiedente di fornire l’attrezzatura necessaria per eseguire la prova;

b)

rinunciare alla prova se il proiettore presentato dal richiedente è accompagnato da una relazione di prova, emessa da un servizio tecnico responsabile delle prove di omologazione per i proiettori della stessa costruzione (montaggio), che conferma la conformità con questo requisito.

5.5.2.

in caso di guasto, l’illuminazione al di sopra della linea H-H non superi i valori di un fascio anabbagliante in base al paragrafo 6.2.6; inoltre, sui proiettori destinati a fornire un fascio anabbagliante e/o abbagliante, destinato a essere usato in fari direzionali, deve essere ottenuta un’illuminazione minima di almeno 5 lux nel punto di prova 25 V (linea VV, D 75 cm).

Durante l’esecuzione delle prove per verificare la conformità con questi requisiti, il servizio tecnico responsabile delle prove di omologazione deve fare riferimento alle istruzioni fornite dal richiedente.

5.5.3.

sia sempre possibile ottenere il fascio anabbagliante principale o il fascio abbagliante senza che il meccanismo si possa mai bloccare tra le due posizioni;

5.5.4.

l’utente non possa, con attrezzi ordinari, modificare la forma o la posizione delle parti mobili.

5.6.   Affinché il funzionamento non provochi variazioni eccessive delle prestazioni fotometriche, si effettuano prove complementari ai sensi dell’allegato 4.

5.7.   Gli elementi di trasmissione della luce realizzati in materia plastica sono sottoposti a prova conformemente alle prescrizioni dell’allegato 5.

5.8.   Sostituibilità delle sorgenti luminose

5.8.1.   La/le sorgente/i luminosa/e a scarica di gas usata/e nei proiettori a scarica di gas o nei sistemi di illuminazione distribuita può essere sostituita e omologata in conformità al regolamento n. 99 e alle relative serie di modifiche in vigore al momento della domanda di omologazione. La/le sorgente/i luminosa/e a scarica di gas non omologata/e ai sensi del regolamento n. 99 può essere usata solo se è una componente non sostituibile di un generatore di luce. Ma, nei sistemi di illuminazione distribuita il generatore di luce può essere sostituibile senza ricorrere a utensili speciali, anche se la sorgente luminosa in esso usata non sia omologata.

5.8.2.   Nel caso in cui vengano utilizzate una o più sorgenti luminose a incandescenza (aggiuntive) nel proiettore a scarica di gas, tali sorgenti luminose a incandescenza devono essere omologate conformemente al regolamento n. 37 e alle relative serie di modifiche in vigore al momento della domanda di omologazione, a condizione che in detto regolamento e nei relativi modifiche in vigore al momento della domanda di omologazione non venga applicata alcuna limitazione all’uso.

5.8.3.   La struttura del dispositivo deve essere tale che l’eventuale luce a incandescenza non possa essere fissata in nessuna posizione diversa da quella corretta.

5.8.4.   In caso di sorgenti luminose a scarica di gas sostituibili e in caso di sorgenti luminose a incandescenza aggiuntive, il portalampada deve essere conforme alle caratteristiche dimensionali indicate nella scheda tecnica della pubblicazione 60061 della CEI, relativamente alla categoria delle sorgenti luminose utilizzate. Le sorgenti luminose devono poter essere montate senza difficoltà nel proiettore.

5.9.   Le sorgenti luminose a scarica di gas insostituibili e non omologate ai sensi del regolamento n. 99 utilizzate nei sistemi di illuminazione distribuita devono essere inoltre conformi ai seguenti requisiti (corrispondenti a quelli specificati nel regolamento n. 99 per l’omologazione delle sorgenti luminose a scarica di gas):

5.9.1.

avvio, funzionamento iniziale e riaccensione a caldo devono corrispondere alle prescrizioni del paragrafo 3.6 del regolamento n. 99;

5.9.2.

il colore deve corrispondere a quello indicato al paragrafo 3.9 del regolamento n. 99. Il colore sarà bianco;

5.9.3.

le radiazioni UV devono rientrare nei limiti prescritti al paragrafo 3.10 del regolamento n. 99, se indicato nella domanda di omologazione (paragrafo 2.2.2).

5.10.   Il proiettore e l’alimentatore non devono produrre disturbi irraggiati o di linea, che possano causare disfunzioni ad altri sistemi elettrici/elettronici del veicolo (8).

5.11.   Se è necessario per la procedura di prova, il laboratorio di prova può richiedere al costruttore campioni e banchi di prova (portalampade) aggiuntivi o speciali alimentatori.

5.12.   La procedura di prova deve essere eseguita conformemente alle specifiche di montaggio del fabbricante.

5.13.   Il portalampade (se dotato di moduli LED) e i moduli LED devono essere conformi ai requisiti pertinenti specificati nell’allegato 11 del presente regolamento. È necessario attestare la conformità ai requisiti.

6.   ILLUMINAZIONE

6.1.   Prescrizioni generali

6.1.1.   I proiettori o i sistemi di illuminazione distribuita devono essere costruiti in modo che il fascio anabbagliante fornisca, con l’opportuna sorgente luminosa a scarica di gas, un illuminamento non abbagliante ma sufficiente e che il fascio abbagliante fornisca a sua volta un buon illuminamento.

6.1.2.   Per verificare l’illuminamento prodotto dal proiettore si utilizza uno schermo piatto posto verticalmente a una distanza di 25 m davanti al proiettore, perpendicolarmente agli assi di quest’ultimo come indicato nell’allegato 3 del presente regolamento; lo schermo di prova deve essere sufficientemente ampio da consentire di esaminare e regolare la «linea di demarcazione» del fascio anabbagliante per almeno 5o da entrambi i lati della linea V-V.

6.1.3.   Il proiettore o i sistemi di illuminazione distribuita vengono accettati se soddisfano i requisiti fotometrici di cui al presente paragrafo 6 con una sorgente luminosa fatta funzionare per almeno 15 cicli conformemente all’allegato 4, paragrafo 4, del regolamento n. 99.

Qualora la sorgente luminosa a scarica di gas sia stata approvata ai sensi del regolamento n. 99, deve essere una sorgente luminosa standard (étalon) e il suo flusso luminoso può essere diverso dal flusso luminoso obiettivo indicato nel regolamento n. 99. In questo caso gli illuminamenti devono essere corretti conformemente.

La correzione di cui sopra non si applica ai sistemi di illuminazione distribuita muniti di sorgente luminosa non sostituibile o a proiettori con alimentatori parzialmente o completamente incorporati.

Qualora la sorgente luminosa a scarica di gas non sia stata omologata ai sensi del regolamento n. 99 si può utilizzare una sorgente luminosa non sostituibile reperibile sul mercato.

6.1.4.   Le dimensioni che determinano la posizione dell’arco all’interno della sorgente luminosa campione sono illustrate nella scheda tecnica pertinente del regolamento n. 99.

6.1.5.   La verifica della conformità ai requisiti fotometrici deve essere effettuata conformemente al paragrafo 6.2.6 o 6.3 del presente regolamento. Questo vale anche per la zona di demarcazione fra 3oR e 3oL (il metodo di misura del colore di demarcazione è allo studio).

6.1.6.   Il colore della luce dei fasci emessi da proiettori che utilizzano sorgenti luminose a scarica di gas deve essere bianco.

6.1.7.   4 secondi dopo l’accensione di un proiettore che è rimasto spento per 30 minuti o più:

6.1.7.1.

devono essere raggiunti almeno 60 lux nel punto HV, per i proiettori che hanno solo la funzione abbagliante.

6.1.7.2.

Devono essere raggiunti almeno 10 lux nel punto 50 V per i proiettori che incorporano soltanto la funzione anabbagliante o che alternano le funzioni anabbagliante e abbagliante come descritto al paragrafo 5.4 del presente regolamento.

6.1.7.3.

In entrambi i casi l’alimentazione elettrica deve essere sufficiente a garantire l’aumento richiesto dell’impulso di corrente a tensione elevata.

6.2.   Prescrizioni relative ai fasci anabbaglianti

6.2.1.   La distribuzione dell’intensità luminosa del proiettore con fascio anabbagliante deve incorporare una «linea di demarcazione» (vedi la figura 1 seguente), che consenta la regolazione corretta del proiettore per le misurazioni fotometriche e per le finalità del veicolo.

La «linea di demarcazione» deve fornire:

a)

per la circolazione a destra:

i)

una «parte orizzontale» retta verso sinistra;

ii)

una parte ascendente «curva-tratto ascendente» verso destra;

b)

per la circolazione a sinistra:

i)

una «parte orizzontale» retta verso destra;

ii)

una parte ascendente «curva-tratto ascendente» verso sinistra.

In ogni caso, la parte «curva-tratto ascendente» deve avere un margine netto.

6.2.2.   Il proiettore deve essere orientato visivamente tramite la linea di demarcazione (cfr. la figura 1 seguente) nel modo riportato di seguito:

6.2.2.1.

per la regolazione verticale: la parte orizzontale della linea di demarcazione è spostata verso l’alto da sotto la linea B e viene regolata sulla sua posizione nominale l’1 % al di sotto (25 cm) della linea H-H;

Figura 1

Image

6.2.2.2.

per la regolazione orizzontale: la parte «curva-tratto ascendente» della linea di demarcazione deve essere spostata:

a)

per la circolazione a destra, da destra a sinistra e deve essere posizionata in orizzontale dopo lo spostamento, in modo che:

b)

sopra la linea 0,2° D il suo «tratto ascendente» non superi la linea A a sinistra e

c)

sulla linea 0,2° D o sotto il suo «tratto ascendente» intersechi la linea A e

d)

il vertice dell’angolo sia situato principalmente sulla linea V-V;

oppure

per la circolazione a sinistra, da sinistra a destra e deve essere posizionata in orizzontale dopo lo spostamento, in modo che:

a)

sopra la linea 0,2o D il suo «tratto ascendente» non superi la linea A a destra; e

b)

sulla linea 0,2o D o al di sotto, il suo «tratto ascendente» intersechi la linea A; e

c)

il vertice dell’angolo sia situato principalmente sulla linea V-V.

6.2.2.3.

Qualora un proiettore orientato nel modo sopraindicato non soddisfi le prescrizioni di cui ai paragrafi 6.2.5, 6.2.6 e 6.3, è consentito variarne la regolazione purché l’asse del fascio non si sposti:

orizzontalmente dalla linea A di oltre:

a)

0,5° a sinistra o di 0,75° a destra, per la circolazione a destra; oppure di

b)

0,5° a destra o di 0,75° a sinistra, per la circolazione a sinistra; e

verticalmente non più di 0,25° sopra o sotto la linea B.

6.2.2.4.

Qualora, tuttavia, non sia possibile eseguire la regolazione verticale ripetutamente sulla posizione richiesta entro le tolleranze descritte al paragrafo 6.2.2.3, è necessario applicare il metodo strumentale dell’allegato 10, paragrafi 2 e 3, per provare la conformità con la qualità minima richiesta della linea di demarcazione e per eseguire la regolazione verticale e orizzontale del fascio.

6.2.3.   Così orientato, se l’omologazione è richiesta solo per il fascio anabbagliante, il proiettore deve soddisfare le prescrizioni dei paragrafi 6.2.4 e 6.2.5; se il proiettore è destinato a emettere un fascio anabbagliante e un fascio abbagliante, le prescrizioni dei paragrafi da 6.2.4 a 6.2.6. I valori indicati per il segmento II nel paragrafo 6.2.5 non si applicano all’allegato 3, schermo 2.

6.2.4.   Per ciascun proiettore a fascio anabbagliante è ammessa una sola sorgente luminosa a scarica di gas. Sono consentite al massimo due sorgenti luminose aggiuntive, come riportato di seguito:

6.2.4.1.

è possibile utilizzare una sorgente luminosa aggiuntiva ai sensi del regolamento n. 37 o uno o più moduli LED aggiuntivi all’interno del proiettore a fascio anabbagliante per contribuire all’illuminazione di svolta.

6.2.4.2.

È possibile utilizzare una sorgente luminosa aggiuntiva ai sensi del regolamento n. 37 e/o uno o più moduli LED aggiuntivi all’interno del proiettore a fascio anabbagliante allo scopo di produrre una radiazione a infrarossi. Questo o questi devono essere attivati unicamente contemporaneamente alla sorgente luminosa a scarica di gas. In caso di guasto della sorgente luminosa a scarica di gas, la sorgente luminosa aggiuntiva e/o i moduli LED devono spegnersi automaticamente.

La tensione di prova per la misurazione con questa sorgente luminosa aggiuntiva e/o con i moduli LED deve essere uguale a quella indicata al paragrafo 6.2.4.4.

6.2.4.3.

In caso di guasto di una sorgente luminosa o di un modulo LED aggiuntivi, il proiettore deve continuare a soddisfare i requisiti del fascio anabbagliante.

6.2.4.4.

La tensione applicata ai terminali dell’alimentatore (o degli alimentatori) è:

either:

13,5 V ± 0,1

per i sistemi a 12 V

oppure:

altro valore indicato

(cfr. allegato 7)

6.2.5.   Dopo più di 10 minuti dall’accensione, l’illuminamento prodotto sullo schermo 1 o sullo schermo 2 (ruotato di 180° intorno alla linea VV nel caso di proiettori destinati alla circolazione a sinistra) deve soddisfare le seguenti prescrizioni:

Nota: Nella tabella:

 

la lettera L indica che il punto o segmento è situato a sinistra della linea VV;

 

la lettera R indica che il punto o segmento è situato a destra della linea VV;

 

la lettera U indica che il punto o segmento è situato al di sopra della linea HH;

 

la lettera D indica che il punto o segmento è situato al di sotto della linea HH.

Paragrafi o segmenti

Designazione

Illuminamento

(lux)

Distanze orizzontali

(cm)

Distanze verticali

(cm)

 

Sulla linea H/H2 e al di sopra di essa, o

sulla linea H/H3/H4 e al di sopra di essa

1 max

 

 

1

HV

1 max

0

0

2

B 50 L

0,5 max

L 150

U 25

3

75 R

20 min

R 50

D 25

4

50 L

20 max

L 150

D 37,5

5

25 L1

30 max

L 150

D 75

6

50 V

12 min

0

D 37,5

7

50 R

20 min

R 75

D 37,5

8

25 L2

4 min

L 396

D 75

9

25 R1

4 min

R 396

D 75

10

25 L3

2 min

L 670

D 75

11

25 R2

2 min

R 670

D 75

12

15 L

1 min

L 910

D 125

13

15 R

1 min

R 910

D 125

14

 

 (9)

L 350

U 175

15

 

 (9)

0

U 175

16

 

 (9)

R 350

U 175

17

 

 (9)

L 175

U 87,5

18

 

 (9)

0

U 87,5

19

 

 (9)

R 175

U 87,5

20

 

0,1 min

L 350

0

21

 

0,2 min

L 175

0

da A a B

Segment I

6 min

da L 225 a R 225

D 37,5

da C a D

Segmento II

6 max

da R 140 a R 396

U 45

da E a F

Segmento III e al di sotto

20 max

da L 417 a R 375

D 187,5

 

E max R

70 max

a destra della linea VV

sopra D 75

 

E max L

50 max

a sinistra della linea VV

 

6.2.6.   Le prescrizioni del paragrafo 6.2.5 si applicano anche ai proiettori destinati a fornire illuminazione di svolta e/o che includono la sorgente luminosa aggiuntiva o i moduli LED citati al paragrafo 6.2.4.2. Nel caso di un proiettore destinato a fornire illuminazione di svolta, il suo allineamento può essere cambiato, a condizione che l’asse del fascio non venga spostato verticalmente di oltre 0,2°.

6.2.6.1.

Se l’illuminazione direzionale viene ottenuta:

6.2.6.1.1.

facendo ruotare il fascio anabbagliante o spostando orizzontalmente il vertice dell’angolo formato dalla linea di demarcazione, le misurazioni devono essere eseguite dopo che il gruppo completo del proiettore è stato riorientato orizzontalmente, ad esempio tramite un goniometro;

6.2.6.1.2.

spostando una o più parti ottiche del proiettore senza spostare orizzontalmente il vertice dell’angolo formato dalla linea di demarcazione, le misurazioni devono essere eseguite con queste parti nella loro posizione operativa estrema;

6.2.6.1.3.

tramite una sorgente luminosa o uno o più moduli LED aggiuntivi senza spostare orizzontalmente il vertice dell’angolo formato dalla linea di demarcazione, le misurazioni devono essere eseguite con tale sorgente luminosa o moduli LED attivati.

6.3.   Prescrizioni relative ai fasci abbaglianti

6.3.1.   Se il proiettore è destinato a emettere un fascio abbagliante e un fascio anabbagliante, le misurazioni dell’illuminamento prodotto sullo schermo dal fascio abbagliante devono essere effettuate con lo stesso orientamento utilizzato per le misurazioni di cui al paragrafo 6.2.5; se il proiettore emette solo un fascio abbagliante, esso deve essere regolato in modo che l’area di illuminamento massimo sia centrata sul punto d’intersezione delle linee HH e VV e devono essere soddisfatte solo le prescrizioni di cui al paragrafo 6.3. Le tensioni di prova sono le stesse indicate al paragrafo 6.2.4.4.

6.3.2.   Per ottenere il fascio abbagliante è possibile usare più sorgenti luminose, elencate nel regolamento n. 37 (in questo caso le lampade a incandescenza devono essere azionate con il rispettivo flusso luminoso di riferimento) o nel regolamento n. 99.

È possibile anche che una parte del fascio abbagliante prodotto da una di queste sorgenti luminose venga utilizzato esclusivamente per segnali di breve durata (lampeggiamento con gli abbaglianti) come dichiarato dal richiedente. Ciò va indicato sui disegni e va apposta una nota nel modulo di comunicazione.

6.3.3.   L’illuminazione prodotta sullo schermo dal fascio abbagliante deve soddisfare i seguenti requisiti:

6.3.3.1.

il punto HV d’intersezione delle linee HH e VV deve trovarsi all’interno dell’isolux corrispondente all’80 % dell’illuminamento massimo. Detto illuminamento massimo (Emax) deve essere compreso tra 70 e 345 lux.

6.3.3.2.

Il valore di riferimento di cui al paragrafo 4.2.2.7 si ottiene con la formula:

valore di riferimento = 0,146 Emax

Tale valore deve essere arrotondato a: 17,5 – 20 – 25 – 27,5 – 30 – 37,5 – 40.

6.3.3.3.

Partendo dal punto HV, orizzontalmente verso destra e sinistra, l’illuminamento deve essere almeno pari a 40 lux fino a una distanza di 1,125 m e almeno pari a 10 lux fino a una distanza di 2,25 m.

6.4.   I valori dell’illuminamento sullo schermo indicati ai paragrafi da 6.2.5 a 6.3.2.3 devono essere misurati per mezzo di una cellula fotoelettrica avente una superficie utile compresa in un quadrato di 65 mm di lato.

6.5.   Prescrizioni relative ai riflettori mobili

6.5.1.   Con la luce fissata conformemente a tutte le posizioni di cui al paragrafo 2.1.4, il proiettore deve soddisfare le prescrizioni fotometriche di cui ai paragrafi 6.2 e/o 6.3.

6.5.2.   Altre prove sono eseguite dopo che il riflettore è stato ruotato verticalmente verso l’alto dell’angolazione indicata al paragrafo 2.1.4 oppure di 2 gradi, se tale misura è inferiore, mediante i dispositivi di regolazione del proiettore. Il proiettore viene poi riorientato verso il basso (per mezzo del goniometro), e le prescrizioni fotometriche devono essere soddisfatte nei seguenti paragrafi:

fascio anabbagliante principale: HV e 75 R (75 L rispettivamente);

fascio abbagliante: E max, HV in percentuale rispetto a Emax

Se i dispositivi di regolazione non consentono un movimento continuo, si sceglie la posizione più vicina a 2 gradi.

6.5.3.   Il riflettore è ricollocato nella posizione angolare nominale definita al paragrafo 6.2.2 e il goniometro è riportato nella posizione iniziale. Il riflettore viene ruotato verticalmente verso il basso dell’angolazione indicata al paragrafo 2.1.4 oppure di 2 gradi, se tale misura è inferiore, mediante il dispositivo di regolazione del proiettore. Il proiettore viene poi riorientato verso l’alto (per esempio per mezzo del goniometro) e vengono controllati i paragrafi di cui al paragrafo 6.5.2.

7.   MISURAZIONE DELL’ABBAGLIAMENTO E/O DELLA INABILITÀ

L’abbagliamento e/o la inabilità causati dal fascio anabbagliante dei proiettori devono essere misurati (10).

C.   ALTRE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

8.   MODIFICA DEL TIPO DI PROIETTORE ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE

8.1.   Qualsiasi modifica del tipo di proiettore, compreso l’alimentatore, deve essere notificata al servizio amministrativo che ha omologato il tipo di proiettore. In questo caso il servizio può:

8.1.1.

ritenere che le modifiche effettuate non avranno probabilmente un’incidenza negativa rilevante e che comunque il proiettore soddisfi ancora le prescrizioni; oppure

8.1.2.

chiedere un nuovo verbale di prova al servizio tecnico incaricato delle prove.

8.2.   La conferma o il rifiuto dell’omologazione, con indicazione delle avvenute modifiche, devono essere comunicati alle parti dell’accordo che applicano il presente regolamento, secondo la procedura di cui al paragrafo 4.1.5.

8.3.   L’autorità competente che rilascia l’estensione dell’omologazione attribuisce un numero di serie a tale estensione e informa le altre parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

9.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

9.1.   I proiettori omologati a titolo del presente regolamento devono essere costruiti in modo da risultare conformi al tipo omologato, devono cioè soddisfare le prescrizioni indicate al paragrafo 6.

9.2.   Per verificare il rispetto delle prescrizioni indicate al paragrafo 9.1, devono essere effettuati idonei controlli della produzione.

9.3.   Il titolare dell’omologazione è tenuto, in particolare, a quanto segue:

9.3.1.

garantire l’esistenza di procedure efficaci di controllo della qualità dei prodotti:

9.3.2.

avere accesso alle attrezzature di controllo necessarie per verificare la conformità di ciascun tipo omologato;

9.3.3.

registrare i risultati delle prove e rendere disponibile la relativa documentazione per un periodo da determinare, d’accordo con il servizio amministrativo;

9.3.4.

analizzare i risultati di ciascun tipo di prova al fine di controllare e garantire la stabilità delle caratteristiche del prodotto, tenendo conto delle variazioni della produzione industriale;

9.3.5.

permettere che, per ciascun tipo di prodotto, vengano effettuate almeno le prove prescritte nell’allegato 8 del presente regolamento;

9.3.6.

se i campioni sottoposti a prova non risultano conformi nel tipo di prova considerato, effettuare un altro campionamento e un’altra prova. Devono essere prese le necessarie disposizioni per ristabilire la conformità della corrispondente produzione.

9.4.   L’autorità competente che ha rilasciato l’omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati in ciascuna unità di produzione.

9.4.1.   All’atto di ogni ispezione, i registri di prova e i registri di controllo della produzione devono essere presentati all’ispettore.

9.4.2.   L’ispettore può prelevare dei campioni a caso da sottoporre a prova nel laboratorio del fabbricante. Il numero minimo di campioni può essere determinato in base ai risultati delle verifiche effettuate dal fabbricante.

9.4.3.   Se il livello qualitativo non è soddisfacente, o se risulta necessario verificare la validità delle prove effettuate in applicazione del paragrafo 9.4.2, l’ispettore preleva dei campioni da inviare al servizio tecnico che ha effettuato le prove di omologazione conformemente ai criteri indicati nell’allegato 9.

9.4.4.   L’autorità competente può effettuare tutte le prove prescritte nel presente regolamento. Tali prove sono eseguite su campioni scelti a caso facendo in modo che ciò non interferisca con le consegne programmate del fabbricante e conformemente ai criteri indicati nell’allegato 9.

9.4.5.   L’autorità competente cercherà di effettuare un’ispezione ogni 2 anni. La frequenza di ispezione tuttavia è decisa dall’autorità competente a sua discrezione in base all’affidamento che essa fa sui sistemi adottati per garantire il controllo efficace della conformità della produzione. Se si registrano risultati negativi, l’autorità competente farà adottare tutte le disposizioni necessarie a ristabilire quanto prima la conformità della produzione.

9.5.   I proiettori con difetti manifesti non sono presi in considerazione.

9.6.   Il valore di riferimento non è preso in considerazione.

9.7.   I punti di misurazione da 14 a 21 di cui al paragrafo 6.2.6 del presente regolamento non sono presi in considerazione.

10.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

10.1.   L’omologazione concessa a un tipo di proiettore a norma del presente regolamento può essere revocata se le prescrizioni indicate in precedenza non sono rispettate o se un proiettore recante il marchio di omologazione non è conforme al tipo omologato.

10.2.   Se una parte dell’accordo che applica il presente regolamento revoca un’omologazione in precedenza rilasciata, ne informa immediatamente le altre parti che applicano il presente regolamento mediante una scheda di comunicazione conforme al modello che figura nell’allegato 1 del presente regolamento.

11.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un’omologazione cessa definitivamente la produzione di un tipo di proiettore omologato a norma del presente regolamento, ne informa l’autorità che ha rilasciato l’omologazione la quale, a sua volta, informa le altre parti contraenti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello di cui all’allegato 1.

12.   DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DI ESEGUIRE LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento comunicano al Segretariato delle Nazioni Unite nome e indirizzo dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l’omologazione e ai quali vanno inviate le schede, pubblicate in altri paesi, concernenti il rilascio, l’estensione, il rifiuto o la revoca dell’omologazione o la cessazione definitiva della produzione.

13.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

13.1.   Dalla data ufficiale di entrata in vigore del supplemento n. 9, nessuna delle parti contraenti che applicano il presente regolamento potrà rifiutare di rilasciare un’omologazione a norma del presente regolamento modificato dal supplemento 9 alla versione originale del regolamento.

13.2.   Trascorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del supplemento 9, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono concedere l’omologazione soltanto se il tipo di proiettore da omologare è conforme alle prescrizioni del presente regolamento, modificato dal supplemento 9 alla versione originale del regolamento.

13.3.   Le omologazioni rilasciate a norma dei precedenti supplementi del presente regolamento rimangono valide.

13.4.   Le parti contraenti che applicano il presente regolamento continueranno a rilasciare omologazioni in base ai precedenti supplementi al presente regolamento, a condizione che i proiettori siano destinati a essere utilizzati come parti di ricambio da installare in veicoli in uso.

13.5.   Le parti contraenti che applicano il presente regolamento non devono rifiutare di rilasciare estensioni dell’omologazione a norma dei precedenti supplementi del presente regolamento.


(1)  Niente nel presente regolamento impedirà a una parte contraente dell’accordo che applica il presente regolamento di vietare la combinazione di un proiettore approvato «PL» (Plastic Lense) ai sensi del presente regolamento con un dispositivo meccanico di pulizia del proiettore (ad esempio con spazzole) sui veicoli registrati.

(2)  Per le sorgenti luminose a scarica di gas cfr. il regolamento n. 99.

(3)  Se i trasparenti non possono essere staccati dal corpo principale del proiettore, è sufficiente un marchio unico ai sensi del paragrafo 4.2.5.

(4)  1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l’Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 7 per l’Ungheria, 8 per la Repubblica ceca, 9 per la Spagna, 10 per la Serbia e il Montenegro, 11 per il Regno Unito, 12 per l’Austria, 13 per il Lussemburgo, 14 per la Svizzera, 15 (omesso), 16 per la Norvegia, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 19 per la Romania, 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo, 22 per la Federazione russa, 23 per la Grecia, 24 per l’Irlanda, 25 per la Croazia, 26 per la Slovenia, 27 per la Slovacchia, 28 for la Bielorussia, 29 per l’Estonia, 30 (omesso), 31 per la Bosnia Erzegovina, 32 per la Lettonia, 33 (omesso), 34 per la Bulgaria, 35 (omesso), 36 per la Lituania, 37 per la Turchia, 38 (omesso), 39 per l’Azerbaigian, 40 per l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 41 (omesso), 42 per la Comunità europea (le omologazioni sono concesse dai suoi Stati membri tramite il loro simbolo ECE rispettivo), 43 per il Giappone, 44 (omesso), 45 per l’Australia, 46 per l’Ucraina, 47 per il Sudafrica, 48 per la Nuova Zelanda, 49 per Cipro, 50 per Malta e 51 per la Repubblica di Corea. I numeri saranno attribuiti ad altri paesi secondo l’ordine cronologico di ratifica dell’accordo sull’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni, oppure di adesione al medesimo accordo. I numeri così assegnati saranno comunicati alle Parti contraenti dell’accordo dal Segretariato generale delle Nazioni Unite.

(5)  Le prescrizioni tecniche relative alle sorgenti luminose a scarica di gas sono contenute nel regolamento n. 99.

(6)  Le istruzioni sull’installazione delle luci adattate con queste misure sono fornite nel regolamento n. 48.

(7)  Queste disposizioni non si applicano all’interruttore di comando.

(8)  La conformità con i requisiti di compatibilità elettromagnetica è relativa al singolo tipo di veicolo.

(9)  I valori di illuminamento ai paragrafi da 14 a 19 devono essere tali che:

 

14 + 15 + 16 ≥ 0,3 lux e

 

17 + 18 + 19 ≥ 0,6 lux.

(10)  Questa prescrizione sarà oggetto di una raccomandazione a vantaggio delle amministrazioni.


ALLEGATO 1

COMUNICAZIONE

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

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ALLEGATO 2

ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

Figura 1

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Figura 2

Figura 3a

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Il proiettore su cui è apposto questo marchio di omologazione è un proiettore conforme al presente regolamento sia per il fascio anabbagliante sia per il fascio abbagliante e destinato:

soltanto alla circolazione a sinistra

ad entrambi i sensi di circolazione, mediante un’opportuna regolazione del gruppo ottico o della sorgente luminosa sul veicolo

Figura 3b

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Figura 4

Figura 5

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Il proiettore su cui è apposto questo marchio di omologazione è un proiettore conforme al presente regolamento nella sua forma originale munito di una sorgente luminosa a scarica di gas solo per il fascio anabbagliante e di trasparente in materia plastica e destinato:

ad entrambi i sensi di circolazione

soltanto alla circolazione a destra

Figura 6

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Figura 7

Figura 7b

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Il proiettore su cui è apposto questo marchio di omologazione è un proiettore conforme al presente regolamento:

munito di sorgente luminosa a scarica di gas solo per il fascio anabbagliante e destinato soltanto alla circolazione a sinistra.

avente la stessa configurazione della figura 6, ma in esso la luce fendinebbia anteriore non può essere accesa simultaneamente al fascio abbagliante.

Figura 8

Figura 9

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Identificazione di un proiettore con fascio anabbagliante conforme al presente regolamento e munito di trasparente in materia plastica,

combinato o raggruppato o reciprocamente incorporato con un fascio abbagliante alogeno R 8.

destinato ad entrambi i sensi di circolazione.

Il fascio anabbagliante non si accende simultaneamente al fascio abbagliante alogeno. Il fascio anabbagliante è destinato solo alla circolazione a destra.

Il fascio anabbagliante non si accende simultaneamente ad un altro proiettore reciprocamente incorporato.

Figura 10

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Figura 11

Esempi di possibili marcature semplificate per luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate montate nella parte anteriore del veicolo

(Le linee verticali e orizzontali schematizzano la forma e la configurazione d’insieme del dispositivo di segnalazione luminosa. Non fanno parte del marchio di omologazione.)

MODELLO A

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MODELLO B

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MODELLO C

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MODELLO D

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NOTA:

Questi 4 esempi si riferiscono a un dispositivo di illuminazione su cui è apposto un marchio di omologazione relativo a:

 

una luce di posizione anteriore omologata in conformità della serie 01 di modifiche del regolamento n. 7, da montare a sinistra;

 

un proiettore con fascio anabbagliante a scarica di gas destinato alla circolazione a destra e a sinistra e fascio abbagliante a scarica di gas avente intensità massima compresa tra 86 250 e 101 250 candele (indicata dal numero 30), omologato in conformità del presente regolamento nella sua forma originale e munito di trasparente in materia plastica;

 

una luce fendinebbia anteriore omologata in conformità della serie 02 di modifiche del regolamento n. 19 e munita di trasparente in materia plastica;

 

un indicatore di direzione anteriore della categoria 1a omologato in conformità della serie 01 di modifiche del regolamento n. 6.

Figura 12

Luce reciprocamente incorporata o raggruppata con un proiettore

Esempio 1

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Il corpo principale del proiettore deve recare il numero unico di omologazione valido, ad esempio:

 

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oppure

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oppure

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oppure

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Esempio 2

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Figura 13

Moduli LED

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ALLEGATO 3

Figura A

Schermo di misurazione 1

*

Non variare le dimensioni.

Fascio anabbagliante

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Figura B

Schermo di misurazione 2

*

Non variare le dimensioni.

Fascio anabbagliante

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Figura C

Paragrafi di misurazione dei valori di illuminamento

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ALLEGATO 4

Prove di stabilità delle prestazioni fotometriche dei proiettori durante il funzionamento

PROVE SU PROIETTORI COMPLETI

Eseguite le misure fotometriche in conformità alle prescrizioni del presente regolamento ai punti Emax per il fascio abbagliante ed HV, 50 R e B 50 L per il fascio anabbagliante (o HV, 50 L e B 50 R per i proiettori destinati alla circolazione a sinistra) un campione del proiettore completo va sottoposto a una prova di stabilità delle prestazioni fotometriche durante il funzionamento. Per «proiettore completo» si intende la luce completa, compresi lo/gli alimentatore/i nonché le luci e le parti di carrozzeria adiacenti che possono influire sulla dissipazione termica del proiettore.

Le prove sono eseguite:

a)

in atmosfera asciutta e calma, ad una temperatura ambiente di 23 °C ± 5 °C, con il campione di prova fissato su un supporto che riproduca il corretto montaggio sul veicolo;

b)

in caso di sorgenti luminose sostituibili: tramite sorgenti luminose a incandescenza reperibili sul mercato, che siano state azionate per almeno un’ora, o sorgenti luminose a scarica di gas reperibili sul mercato che siano state azionate per almeno 15 ore oppure moduli LED reperibili sul mercato che siano stati azionati per almeno 48 ore e raffreddati a temperatura ambiente prima di iniziare le prove, come indicato nel presente regolamento. Devono essere utilizzati i moduli LED forniti dal richiedente.

L’apparecchiatura di misurazione deve essere equivalente a quella utilizzata per le prove di omologazione dei proiettori.

Il campione di prova deve essere azionato senza essere smontato dal suo supporto né regolato rispetto ad esso. La sorgente luminosa utilizzata deve essere una sorgente luminosa della categoria specificata per quel proiettore.

1.   PROVA DI STABILITÀ DELLE PRESTAZIONI FOTOMETRICHE

Le prove sono eseguite in atmosfera asciutta e calma, ad una temperatura ambiente di 23 ± 5 °C, con il proiettore completo fissato su un supporto che riproduca il corretto montaggio sul veicolo.

1.1.   Proiettore pulito

Il proiettore rimane acceso per 12 ore secondo le modalità descritte al paragrafo 1.1.1, quindi è controllato secondo le modalità prescritte al paragrafo 1.1.2.

1.1.1.   Procedura di prova

Il proiettore rimane acceso per il periodo prescritto:

a)

se deve essere omologata una sola sorgente luminosa (fascio abbagliante o anabbagliante) il filamento corrispondente viene acceso per il periodo prescritto (1);

b)

nel caso di una luce anabbagliante e di una luce abbagliante reciprocamente incorporate o nel caso di una luce fendinebbia anteriore e di un proiettore abbagliante reciprocamente incorporati:

se il richiedente precisa che il proiettore è destinato ad essere utilizzato con una sola sorgente luminosa accesa (2), la prova è eseguita in conseguenza e ciascuna delle sorgenti luminose specificate viene accesa (1) in successione per metà del tempo indicato al paragrafo 1.1,

in tutti gli altri casi (1)  (2) il proiettore è sottoposto al seguente ciclo per un periodo uguale al periodo prescritto:

 

15 minuti, fascio anabbagliante acceso

 

5 minuti, tutte le sorgenti luminose accese;

nel caso di un fascio anabbagliante e di un fascio abbagliante forniti dalla stessa sorgente luminosa a scarica di gas, il ciclo sarà:

 

15 minuti, fascio anabbagliante acceso

 

5 minuti, tutti gli elementi del fascio abbagliante accesi;

c)

nel caso di sorgenti luminose raggruppate, tutte le singole sorgenti sono accese simultaneamente per il periodo prescritto per le singole sorgenti luminose, a) tenuto conto anche dell’impiego delle sorgenti luminose reciprocamente incorporate, b) secondo le indicazioni del fabbricante;

d)

nel caso di un fascio anabbagliante destinato a fornire l’illuminazione di svolta con l’aggiunta di una sorgente luminosa, questa sorgente luminosa deve essere accesa per 1 minuto e spenta per 9 minuti soltanto durante l’attivazione del fascio anabbagliante (cfr. l’allegato 4 — appendice 1);

e)

nel caso in cui il fascio abbagliante utilizzi più sorgenti luminose in conformità con il paragrafo 6.3.2 e qualora il richiedente dichiari che una parte del fascio abbagliante (una di queste sorgenti luminose aggiuntive) verrà utilizzata unicamente per brevi segnali (lampeggio abbaglianti), la prova dovrà essere eseguita senza questa parte del fascio abbagliante.

1.1.1.2.   Tensione di prova

La tensione deve essere applicata ai terminali del campione di prova nel modo seguente:

a)

nel caso di sorgenti luminose a incandescenza sostituibili azionate direttamente con le condizioni del sistema di tensione del veicolo:

la prova deve essere eseguita a 6,3 V, 13,2 V o 28,0 V a seconda dei casi tranne nel caso in cui il richiedente specifichi che il campione di prova può essere utilizzato a una tensione diversa. In questo caso, la prova deve essere eseguita con la sorgente luminosa a incandescenza azionata alla massima tensione che può essere utilizzata;

b)

nel caso di sorgenti luminose a scarica di gas sostituibili: la tensione di prova per il meccanismo di controllo della sorgente luminosa elettronica è di 13,2 ± 0,1 volt per un sistema di tensione del veicolo a 12 V o un altro valore specificato nella domanda di omologazione;

c)

nel caso di una sorgente luminosa a scarica di gas non sostituibile azionata direttamente alle condizioni del sistema di tensione del veicolo: tutte le misurazioni sulle unità di illuminazione munite di sorgenti luminose non sostituibili (sorgenti luminose a incandescenza e/o altre) devono essere eseguite a 6,3 V, 13,2 V o 28,0 V o ad altre tensioni, in base al sistema di tensione del veicolo specificato rispettivamente dal richiedente;

d)

nel caso di sorgenti luminose, sostituibili o non sostituibili, azionate indipendentemente dalla tensione di alimentazione del veicolo e controllate interamente dal sistema, o, nel caso di sorgenti luminose fornite da un dispositivo di alimentazione e di azionamento, devono essere applicate le tensioni di prova specificate in precedenza ai terminali di ingresso di quel dispositivo. Il laboratorio di prova può richiedere al fabbricante il dispositivo di alimentazione e azionamento o uno speciale alimentatore necessario ad alimentare le sorgenti luminose;

e)

i moduli LED devono essere misurati rispettivamente a 6,75 V, 13,2 V o 28,0 V, se non diversamente specificato nell’ambito del presente regolamento. I moduli LED azionati da un dispositivo elettronico di controllo della sorgente luminosa devono essere misurati in base alle istruzioni del richiedente;

f)

quando le luci di segnalazione vengono raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate nel campione di prova e azionate a tensioni diverse dalle tensioni nominali rispettivamente di 6 V, 12 V o 24 V, la tensione deve essere regolata secondo quanto dichiarato dal fabbricante per il corretto funzionamento fotometrico di tale luce.

1.1.2.   Risultati della prova

1.1.2.1.   Verifica visiva

Quando la temperatura del proiettore è stabilizzata alla temperatura ambiente, si pulisce il trasparente del proiettore e l’eventuale trasparente esterno con uno straccio di cotone pulito e inumidito. Si procede quindi ad un esame visivo; non si devono constatare distorsioni, deformazioni, incrinature o variazioni di colore del trasparente del proiettore né dell’eventuale trasparente esterno.

1.1.2.2.   Prova fotometrica

Conformemente alle prescrizioni del presente regolamento, si controllano i valori fotometrici ai seguenti paragrafi:

 

fascio anabbagliante:

 

50 R — B 50 L — HV per i proiettori destinati alla circolazione a destra

 

50 L — B 50 R — HV per i proiettori destinati alla circolazione a sinistra.

 

Fascio abbagliante: punto Emax.

Può essere effettuata una nuova regolazione per tener conto di eventuali deformazioni del supporto del proiettore dovute al calore (per lo spostamento della linea di demarcazione, cfr. paragrafo 2 del presente allegato).

Tra le caratteristiche fotometriche e i valori misurati prima della prova è ammessa una differenza del 10 %, comprese le tolleranze dovute alla procedura di misurazione fotometrica.

1.2.   Proiettore sporco

Dopo essere stato sottoposto alla prova di cui al paragrafo 1.1, il proiettore è preparato nel modo descritto al paragrafo 1.2.1 e acceso per un’ora come disposto al paragrafo 1.1.1, quindi verificato come prescritto al paragrafo 1.1.2.

1.2.1.   Preparazione del proiettore

1.2.1.1.   Miscela di prova

1.2.1.1.1.

Per proiettori con trasparente esterno in vetro:

 

la miscela di acqua e inquinante da applicare sul proiettore è costituita da:

 

9 parti (in peso) di sabbia silicea di granulometria compresa tra 0 e 100 μm,

 

1 parte (in peso) di polvere di carbone vegetale (legno di faggio) di granulometria compresa tra 0 e 100 μm,

 

0,2 parti (in peso) di NaCMC (3) e

 

una quantità adeguata di acqua distillata con conducibilità ≤ 1 mS/m.

 

La miscela non deve essere stata preparata da più di 14 giorni.

1.2.1.1.2.

Per proiettori con trasparente esterno in materia plastica:

 

la miscela di acqua e inquinante da applicare sul proiettore è costituita da:

 

9 parti (in peso) di sabbia silicea di granulometria compresa tra 0 e 100 μm,

 

1 parte (in peso) di polvere di carbone vegetale (legno di faggio) di granulometria compresa tra 0 e 100 μm,

 

0,2 parti (in peso) di NaCMC (3),

 

13 parti (in peso) di acqua distillata con conducibilità ≤ 1 mS/m, e

 

2 ± 1 parti (in peso) di tensioattivo (4).

 

La miscela non deve essere stata preparata da più di 14 giorni.

1.2.1.2.   Applicazione della miscela di prova sul proiettore:

La miscela di prova viene applicata uniformemente su tutta la superficie di uscita della luce del proiettore e poi lasciata asciugare. L’operazione viene ripetuta sino a quando l’illuminamento sia sceso al 15-20 % dei valori misurati per ciascuno dei paragrafi che seguono, nelle condizioni descritte nel presente allegato:

 

punto Emax in distribuzione fotometrica anabbagliante/abbagliante e solo abbagliante,

 

50 R e 50 V (5) se si tratta di una luce soltanto anabbagliante destinata alla circolazione a destra,

 

50 L e 50 V (5) se si tratta di una luce soltanto anabbagliante destinata alla circolazione a sinistra.

2.   VERIFICA DELLO SPOSTAMENTO VERTICALE DELLA LINEA DI DEMARCAZIONE SOTTO L’EFFETTO DEL CALORE

Si tratta di verificare che lo spostamento verticale, dovuto al calore, della linea di demarcazione di un proiettore anabbagliante acceso non superi un determinato valore.

Dopo le prove descritte al paragrafo 2.1, il proiettore viene sottoposto alla prova descritta al paragrafo 1 senza essere smontato dal suo supporto o regolato nuovamente rispetto ad esso.

Se il proiettore è munito di riflettore mobile, per questa prova viene scelta solo la posizione più vicina all’escursione angolare verticale.

2.1.   Prova per i proiettori anabbaglianti

La prova è eseguita in atmosfera asciutta e calma, ad una temperatura ambiente di 23 ± 5 °C.

Un proiettore in cui è utilizzata una sorgente luminosa a scarica di gas di serie usata per almeno 15 ore viene acceso in posizione fascio anabbagliante senza essere smontato dal suo supporto né regolato rispetto ad esso. (Ai fini di questa prova, la tensione è regolata come prescritto al paragrafo 1.1.1.2). La posizione della parte orizzontale della linea di demarcazione (tra VV e la verticale che passa per il punto B 50 L per i proiettori destinati alla circolazione a destra o B 50 R per quelli destinati alla circolazione a sinistra) è controllata 3 minuti (r3) e 60 minuti (r60) dopo l’accensione.

Lo spostamento della linea di demarcazione sopradescritto può essere misurato usando qualsiasi metodo che assicuri una precisione sufficiente e risultati riproducibili.

2.2.   Risultati della prova

2.2.1.   Il risultato espresso in milliradianti (mrad) è accettato per un fascio anabbagliante soltanto se il valore assoluto Formula rilevato sul proiettore non è superiore a 1,0 mrad (Δr1 ≤ 1,0 mrad).

2.2.2.   Tuttavia, se questo valore è superiore a 1,0 mrad ma inferiore o uguale a 1,5 mrad (1,0 mrad < Δr1 ≤ 1,5 mrad), la prova viene ripetuta su un secondo proiettore, come illustrato al paragrafo 2.1, dopo averlo sottoposto per tre volte consecutive al ciclo descritto di seguito, al fine di stabilizzare la posizione delle parti meccaniche del proiettore su un supporto che riproduca il montaggio corretto sul veicolo:

 

luce anabbagliante accesa per un’ora (con la tensione di alimentazione regolata come prescritto al paragrafo 1.1.1.2);

 

pausa di un’ora.

Il tipo di proiettore è ritenuto accettabile se la media dei valori assoluti ΔrI rilevati sul primo campione e ΔrII rilevati sul secondo campione è inferiore o uguale a 1,0 mrad.

Formula


(1)  Se il proiettore sottoposto alla prova è raggruppato e/o reciprocamente incorporato con le luci di segnalazione, queste devono essere accese per la durata della prova, tranne che per le luci ad uso diurno. Se si tratta di un indicatore di direzione, questo deve essere acceso e lampeggiare secondo tempi di accensione e spegnimento all’incirca uguali.

(2)  Se due o più filamenti si accendono simultaneamente quando il proiettore è impiegato come avvertitore luminoso, questa funzione non deve essere considerata come un impiego simultaneo normale dei due filamenti.

(3)  NaCMC è il sale sodico di carbossimetilcellulosa, abitualmente indicata come CMC. L’NaCMC usato nella miscela deve avere un grado di sostituzione (DS) di 0,6-0,7 ed una viscosità di 200-300 cP per una soluzione al 2 % a 20 °C.

(4)  La tolleranza relativa alla quantità è dovuta alla necessità di ottenere una miscela con cui sia possibile bagnare adeguatamente tutto il trasparente in materia plastica.

(5)  50 V si trova 375 mm al di sotto di HV sulla linea verticale VV sullo schermo collocato ad una distanza di 25 m.

Appendice

Panoramica dei periodi operativi riguardanti le prove di stabilità delle prestazioni fotometriche

Image


ALLEGATO 5

Prescrizioni per luci munite di trasparente in materia plastica — prove su trasparenti o campioni di materiale e su luci complete

1.   PRESCRIZIONI GENERALI

1.1.   I campioni forniti conformemente ai paragrafi 2.2.5 e 2.3 del presente regolamento devono soddisfare le prescrizioni di cui ai paragrafi da 2.1 a 2.5.

1.2.   I due campioni di luci/sistemi completi muniti di trasparenti in materia plastica forniti conformemente al paragrafo 2.2.4 del presente regolamento devono soddisfare, per quanto concerne il materiale dei trasparenti, le prescrizioni riportate di seguito.

1.3.   I campioni di trasparenti in materia plastica o i campioni di materiale sono sottoposti, con il riflettore al quale devono (eventualmente) essere montati, a prove di omologazione nell’ordine cronologico indicato nella tabella A che figura nell’appendice 1 del presente allegato.

1.4.   Tuttavia, se il fabbricante della luce può dimostrare che il prodotto ha già superato le prove di cui ai paragrafi da 2.1 a 2.5, o prove equivalenti conformemente ad un altro regolamento, tali prove non devono essere ripetute; soltanto le prove di cui all’appendice 1, tabella B, sono obbligatorie.

1.5.   Se i proiettori sono destinati ad essere montati solamente a destra o solamente a sinistra, le prove di cui al presente allegato possono essere effettuate su un solo campione, a scelta del richiedente.

2.   PROVE

2.1.   Resistenza agli sbalzi termici

2.1.1.   Prove

Tre nuovi campioni (trasparenti) sono sottoposti a cinque cicli termici e di cambiamento dell’umidità (UR = umidità relativa) in base al seguente programma:

 

3 ore a 40 ± 2 °C e 85-95 % di UR;

 

1 ora a 23 ± 5 °C e 60-75 % di UR;

 

15 ore a – 30 ± 2 °C;

 

1 ora a 23 ± 5 °C e 60-75 % di UR;

 

3 ore a 80 ± 2 °C;

 

1 ora a 23 ± 5 °C e 60-75 % di UR;

Prima della prova, i campioni sono mantenuti per almeno quattro ore alla temperatura di 23 ± 5 °C con 60-75 % di UR.

Nota: I periodi di un’ora a 23 ± 5 °C comprendono i periodi di transizione da una temperatura all’altra necessari per evitare le conseguenze di uno shock termico.

2.1.2.   Misurazioni fotometriche

2.1.2.1.   Metodo

Le misurazioni fotometriche sono effettuate sui campioni prima e dopo la prova.

Tali misurazioni sono effettuate, utilizzando una luce campione, nei seguenti paragrafi:

 

B 50 L e 50 R per il fascio anabbagliante di una luce anabbagliante o abbagliante/anabbagliante (B 50 R e 50 L nel caso di proiettori destinati alla circolazione a sinistra);

 

Emax per il fascio abbagliante di una luce abbagliante o di una luce anabbagliante/abbagliante.

2.1.2.2.   Risultati

La differenza tra i valori fotometrici misurati su ciascun campione prima e dopo la prova non deve essere superiore al 10 %, comprese le tolleranze del procedimento fotometrico.

2.2.   Resistenza agli agenti atmosferici e chimici

2.2.1.   Resistenza agli agenti atmosferici

Tre nuovi campioni (trasparenti o campioni di materiali) sono esposti alle radiazioni provenienti da una sorgente avente una distribuzione spettrale dell’energia analoga a quella di un corpo nero ad una temperatura compresa fra 5 500 K e 6 000 K. Filtri appropriati sono collocati tra la sorgente e i campioni per ridurre il più possibile le radiazioni con lunghezza d’onda inferiore a 295 nm e superiore a 2 500 nm. I campioni sono esposti ad un illuminamento energetico di 1 200 W/m2 ± 200 W/m2 per un periodo tale che l’energia luminosa ricevuta sia pari a 4 500 MJ/m2 ± 200 MJ/m2. Nel contenitore di prova, la temperatura misurata sul pannello nero collocato allo stesso livello dei campioni è di 50 ± 5 °C. Per garantire un’esposizione regolare, i campioni ruotano intorno alla sorgente di radiazioni ad una velocità compresa fra 1 e 5 volte/min– 1.

I campioni sono vaporizzati con acqua distillata avente una conducibilità inferiore a 1 mS/m alla temperatura di 23 ± 5 °C, in base al seguente ciclo:

vaporizzazione

:

5 minuti;

asciugatura

:

25 minuti.

2.2.2.   Resistenza agli agenti chimici

Dopo la prova di cui al paragrafo 2.2.1 e le misurazioni di cui al paragrafo 2.2.3.1, la superficie esterna dei tre campioni è trattata secondo il procedimento di cui al paragrafo 2.2.2.2 con la miscela di cui al paragrafo 2.2.2.1.

2.2.2.1.   Miscela di prova

La miscela di prova è composta dal 61,5 % di n-eptano, dal 12,5 % di toluene, dal 7,5 % di tetracloruro di etile, dal 12,5 % di tricloroetilene e dal 6 % di xilene (percentuale in volume).

2.2.2.2.   Applicazione della miscela di prova

Immergere fino a saturazione un pezzo di tessuto di cotone (conformemente a ISO 105) nella miscela di cui al paragrafo 2.2.2.1 e applicare entro 10 secondi per 10 minuti alla superficie esterna del campione con una pressione di 50 N/cm2, corrispondente all’applicazione di una forza di 100 N su una superficie di prova di 14 × 14 mm.

Durante questo periodo di 10 minuti il tessuto deve essere nuovamente impregnato nella miscela in modo che la composizione del liquido applicato sia costantemente identica a quella della miscela di prova prescritta.

Durante il periodo di applicazione è consentito compensare la pressione esercitata sul campione per evitare la formazione di fenditure.

2.2.2.3.   Pulizia

Al termine dell’applicazione della miscela di prova i campioni sono asciugati all’aria aperta e quindi lavati con la soluzione di cui al paragrafo 2.3 (Resistenza ai detergenti) alla temperatura di 23 ± 5 °C.

In seguito i campioni sono sciacquati accuratamente con acqua distillata contenente non più dello 0,2 % di impurità, alla temperatura di 23 ± 5 °C, e quindi asciugati con un panno morbido.

2.2.3.   Risultati

2.2.3.1.   Dopo la prova di resistenza agli agenti atmosferici la superficie esterna dei campioni è esente da fenditure, graffi, sfaldamenti e deformazioni, e la variazione media della trasmissione

Δt = (T2 – T3)/T2, misurata sui tre campioni conformemente alla procedura di cui all’appendice 2 del presente allegato, non è superiore a 0,020

(Δtm < 0,020).

2.2.3.2.   Dopo la prova di resistenza agli agenti chimici, i campioni non recano traccia di colorazione da prodotti chimici che possa causare una variazione della diffusione del flusso, la cui variazione media

Δd = (T5 – T4)/T2, misurata sui tre campioni conformemente alla procedura di cui all’appendice 2 del presente allegato, non è superiore a 0,020

(Δdm < 0,020).

2.2.4.   Resistenza alle radiazioni della sorgente luminosa

Viene effettuata la prova descritta di seguito:

 

Campioni piatti di ciascun elemento di trasmissione della luce in plastica facente parte del proiettore sono esposti alla luce della sorgente luminosa a scarica di gas. I parametri come gli angoli e le distanze di questi campioni devono essere uguali a quelli relativi al proiettore. I campioni devono avere lo stesso colore ed eventualmente lo stesso trattamento superficiale degli elementi del proiettore.

 

Dopo 1 500 ore di esposizione continua, le prescrizioni colorimetriche della luce trasmessa devono essere soddisfatte con una nuova sorgente luminosa campione a scarica di gas e le superfici dei campioni non devono presentare fenditure, graffi, sfaldature o deformazioni.

2.3.   Resistenza ai detergenti e agli idrocarburi

2.3.1.   Resistenza ai detergenti

La superficie esterna di tre campioni (trasparenti o campioni di materiale) è riscaldata a 50 ± 5 °C e immersa per cinque minuti in una miscela mantenuta alla temperatura di 23 ± 5 °C, composta da 99 parti di acqua distillata contenente non oltre lo 0,02 % di impurità e da una parte di alchil-aril-solfonato.

Alla fine della prova i campioni sono asciugati a 50 ± 5 °C, quindi la superficie dei campioni è pulita con un panno umido.

2.3.2.   Resistenza agli idrocarburi

La superficie esterna dei tre campioni è quindi strofinata leggermente per un minuto con del tessuto di cotone impregnato di una miscela composta dal 70 % di n-eptano e dal 30 % di toluene (percentuale in volume), quindi lasciata asciugare all’aria aperta.

2.3.3.   Risultati

Dopo l’esecuzione delle due prove in successione, la variazione media della trasmissione

Δt = (T2 – T3)/T2, misurata sui tre campioni conformemente alla procedura di cui all’appendice 2 del presente allegato, non è superiore a 0,010

(Δtm < 0,010).

2.4.   Resistenza all’usura meccanica

2.4.1.   Metodo

La superficie esterna di tre nuovi campioni (trasparenti) è sottoposta ad una prova di usura meccanica uniforme secondo il metodo di cui all’appendice 3 del presente allegato.

2.4.2.   Risultati

Dopo questa prova, le variazioni:

della trasmissione

:

Δt = (T2 – T3)/T2

e della diffusione

:

Δd = (T5 – T4)/T2

sono misurate conformemente alla procedura di cui all’appendice 2 sulla superficie indicata al paragrafo 2.2.4. La media per i tre campioni deve soddisfare le seguenti prescrizioni:

 

Δtm ≤ 0,100

 

Δdm ≤ 0,050.

2.5.   Prova di aderenza degli eventuali rivestimenti

2.5.1.   Preparazione del campione

Su una superficie di 20 mm × 20 mm del rivestimento di un trasparente è inciso, con una lametta da rasoio o con un ago, un reticolato di quadrati di circa 2 mm di lato. La pressione della lametta o dell’ago è sufficiente ad incidere almeno il rivestimento.

2.5.2.   Descrizione della prova

Usare un nastro adesivo avente una forza di adesione di 2 N/(cm di larghezza) ± 20 %, misurata nelle condizioni di riferimento di cui all’appendice 4 del presente allegato. Tale nastro adesivo, della larghezza di almeno 25 mm, è premuto per almeno cinque minuti sulla superficie preparata come indicato al paragrafo 2.5.1.

L’estremità del nastro adesivo è quindi caricata in modo che la forza di adesione alla superficie considerata sia compensata da una forza perpendicolare a quella superficie. A questo punto, il nastro adesivo è strappato alla velocità costante di 1,5 m/s ± 0,2 m/s.

2.5.3.   Risultati

Non si registra un deterioramento sensibile della superficie reticolata. Sono ammessi deterioramenti alle intersezioni fra i quadrati o al margine delle incisioni, purché l’area deteriorata non sia superiore al 15 % della superficie reticolata.

2.6.   Prove su proiettore completo munito di trasparente in materia plastica

2.6.1.   Resistenza all’usura meccanica della superficie del trasparente

2.6.1.1.   Prove

Il trasparente della luce campione n. 1 è sottoposto alla prova di cui al paragrafo 2.4.1.

2.6.1.2.   Risultati

Dopo la prova i valori risultanti dalle misurazioni fotometriche effettuate sul proiettore conformemente al presente regolamento non superano di oltre il 30 % i valori massimi prescritti nei paragrafi B 50 L e HV e non sono inferiori di oltre il 10 % ai valori minimi prescritti nel punto 75 R (nel caso di proiettori destinati alla circolazione a sinistra i paragrafi da prendere in considerazione sono B 50 R, HV e 75 L).

2.6.2.   Prova di aderenza degli eventuali rivestimenti

Il trasparente della luce campione n. 2 è sottoposto alla prova di cui al paragrafo 2.5.

Appendice 1

ORDINE CRONOLOGICO DELLE PROVE DI OMOLOGAZIONE

A.   Prove sulle materie plastiche (trasparenti o campioni di materiale forniti conformemente al paragrafo 2.2.4 del presente regolamento)

Campioni

Prove

Trasparenti o campioni di materiale

Trasparenti

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.1.

Fotometriche limitate (paragrafo 2.1.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

1.1.1.

Sbalzi termici (paragrafo 2.1.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

1.2.

Fotometriche limitate (paragrafo 2.1.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

1.2.1.

Misurazione trasmissione

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

1.2.2.

Misurazione diffusione

x

x

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

1.3.

Agenti atmosferici (paragrafo 2.2.1)

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.

Misurazione trasmissione

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

Agenti chimici (paragrafo 2.2.2)

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1.

Misurazioni diffusione

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.

Detergenti (paragrafo 2.3.1)

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.

Idrocarburi (paragrafo 2.3.2)

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1.

Misurazione trasmissione

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.

Usura (paragrafo 2.4.1)

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

1.7.1.

Misurazione trasmissione

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

1.7.2.

Misurazione diffusione

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

1.8.

Aderenza (paragrafo 2.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

1.9.

Resistenza alle radiazioni della sorgente luminosa (paragrafo 2.2.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 


B.   Prove su luci complete (fornite conformemente al paragrafo 2.2.3 del presente regolamento)

Prove

Proiettore completo

Campione n.

1

2

2.1.

Usura (paragrafo 2.6.1.1.1)

x

 

2.2.

Fotometriche limitate (paragrafo 2.6.1.2)

x

 

2.3.

Aderenza (paragrafo 2.6.2)

 

x

Appendice 2

Metodo di misura della diffusione e della trasmissione della luce

1.   APPARECCHIATURA (cfr. illustrazione)

Il fascio di un collimatore K con semidivergenza β/2 = 17,4 × 10–4 rd è limitato da un diaframma DT con un’apertura di 6 mm contro il quale è collocato il supporto del campione.

Una lente acromatica convergente L2, corretta per eliminare le aberrazioni sferiche, collega il diaframma DT al ricevitore R; il diametro della lente L2 è tale da non diaframmare la luce diffusa dal campione in un cono con un semiangolo di vertice β/2 = 14°.

Un diaframma anulare DD con angoli α/2 = 1° e αmax/2 = 12° è collocato su un piano focale di immagine della lente L2.

La parte centrale non trasparente del diaframma è necessaria per eliminare la luce che proviene direttamente dalla sorgente luminosa. È possibile rimuovere la parte centrale del diaframma del fascio di luce in modo tale che ritorni esattamente alla posizione originaria.

La distanza L2 DT e la lunghezza focale F2  (1) della lente L2 sono scelte in modo che l’immagine di DT copra completamente il ricevitore R.

Con il flusso incidente iniziale riferito a 1 000 unità, la precisione assoluta di ciascuna rilevazione è superiore a 1 unità.

2.   MISURAZIONI

Sono effettuate le seguenti rilevazioni:

Rilevazione

Con campione

Con la parte centrale di DD

Quantità rappresentata

T1

no

no

Flusso incidente nella rilevazione iniziale

T2

(prima della prova)

no

Flusso trasmesso dal nuovo materiale in un campo di 24°

T3

(dopo la prova)

no

Flusso trasmesso dal materiale esaminato in un campo di 24°

T4

(prima della prova)

Flusso diffuso dal nuovo materiale

T5

(dopo la prova)

Flusso diffuso dal materiale esaminato

Figura 1

Configurazione ottica per la misurazione delle variazioni della diffusione e della trasmissione

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(1)  Per L2 si raccomanda di usare una distanza focale di circa 80 mm.

Appendice 3

METODO DI PROVA A SPRUZZO

1.   Attrezzatura di prova

1.1.   Pistola a spruzzo

La pistola a spruzzo utilizzata è munita di un ugello del diametro di 1,3 mm tale da permettere una portata di 0,24 ± 0,02 l/minuto ad una pressione di funzionamento di 6,0 bar - 0, + 0,5 bar.

In queste condizioni di funzionamento, l’alone a ventaglio ottenuto sulla superficie esposta a usura avrà un diametro di 170 mm ± 50 mm, a una distanza di 380 mm ± 10 mm dall’ugello.

1.2.   Miscela di prova

La miscela di prova è composta di:

sabbia silicea avente durezza 7 sulla scala di Mohr, granulometria compresa tra 0 e 0,2 mm e distribuzione pressoché normale con un fattore angolare compreso tra 1,8 e 2;

acqua avente durezza non superiore a 205 g/m3 per una miscela contenente 25 g di sabbia per litro d’acqua.

2.   Prova

La superficie esterna dei trasparenti delle luci è sottoposta una o più volte all’azione del getto di sabbia prodotto come descritto precedentemente. Il getto è diretto quasi perpendicolarmente alla superficie da esaminare.

L’usura è verificata mediante uno o più campioni di vetro posti come riferimento accanto ai trasparenti sottoposti a prova. La miscela è spruzzata finché la variazione della diffusione della luce nel campione o nei campioni, misurata con il metodo descritto nell’appendice 2, è tale che:

Formula

Diversi campioni di riferimento possono essere utilizzati per verificare che l’intera superficie sottoposta a prova abbia subito un deterioramento omogeneo.

Appendice 4

PROVA DI ADERENZA DEL NASTRO ADESIVO

1.   OBIETTIVO

Questo metodo permette di determinare in condizioni normali la forza di adesione lineare di un nastro adesivo ad una lastra di vetro.

2.   PRINCIPIO

Misurazione della forza necessaria a staccare un nastro adesivo da una lastra di vetro con un’angolazione di 90°.

3.   CONDIZIONI ATMOSFERICHE PRESCRITTE

L’ambiente deve avere una temperatura di 23 ± 5 °C con una umidità relativa (UR) pari a 65 ± 15 %.

4.   CAMPIONI DI PROVA

Prima della prova il rotolo di nastro adesivo è condizionato per 24 ore nelle condizioni atmosferiche prescritte (cfr. paragrafo 3).

Per ogni rotolo vengono sottoposti a prova 5 campioni della lunghezza di 400 mm ciascuno. I campioni sono prelevati dopo aver eliminato i primi 3 strati del rotolo.

5.   PROCEDIMENTO

La prova è effettuata nelle condizioni atmosferiche indicate al paragrafo 3.

Prelevare i cinque pezzi di nastro da sottoporre a prova srotolando il nastro radialmente ad una velocità approssimativa di 300 mm/s, quindi applicarli entro 15 secondi come segue:

applicare il nastro alla lastra di vetro progressivamente, strofinando leggermente con le dita nel senso della lunghezza senza premere eccessivamente, in modo da non lasciare bolle d’aria fra il nastro e la lastra di vetro.

Lasciare il tutto nelle condizioni atmosferiche prescritte per 10 minuti.

Staccare dal vetro circa 25 mm di nastro, perpendicolarmente all’asse del nastro applicato.

Fissare la lastra e ripiegare l’estremità libera del nastro a 90°. Applicare una forza in modo che la linea di separazione fra il nastro e la lastra sia perpendicolare sia a tale forza che alla lastra.

Tirare il nastro per staccarlo dalla lastra ad una velocità di 300 mm/s ± 30 mm/s e registrare la forza necessaria.

6.   RISULTATI

I cinque valori ottenuti sono disposti in ordine crescente e il valore mediano è considerato il risultato della misurazione. Tale valore è espresso in Newton per centimetro di larghezza del nastro.


ALLEGATO 6

CENTRO DI RIFERIMENTO

Diametro = a

Image


ALLEGATO 7

MARCATURE DELLA TENSIONE

Image

Questa marcatura deve essere apposta sul corpo principale di ciascun proiettore contenente solo sorgente luminosa a scarica di gas con relativo alimentatore, e su ciascuna parte esterna dell’alimentatore.

L’alimentatore o gli alimentatori sono destinati ad un impianto elettrico a ** Volt.

 

Questa marcatura deve essere apposta sul corpo principale di ciascun proiettore contenente almeno una sorgente luminosa a scarica di gas con relativo alimentatore.

L’alimentatore o gli alimentatori sono destinati ad un impianto elettrico a ** Volt.

Nessuna delle lampade a incandescenza e/o modulo/i LED contenuti nel proiettore è destinata ad un impianto elettrico a 24 Volt.


ALLEGATO 8

Prescrizioni minime per le procedure di controllo della conformità della produzione

1.   CONSIDERAZIONI GENERALI

1.1.   I requisiti di conformità sono considerati soddisfatti dal punto di vista meccanico e geometrico conformemente alle disposizioni del presente regolamento se non sono superate le inevitabili tolleranze di fabbricazione.

1.2.   Per quanto riguarda le prestazioni fotometriche, la conformità dei proiettori di serie non è contestata se, nelle prove delle prestazioni fotometriche eseguite a 13,5 V ± 0,1 V o ad altra tensione prescritta su un qualsiasi proiettore scelto a caso e:

 

munito di una sorgente luminosa campione rimuovibile conformemente al paragrafo 6.1.3 (il flusso luminoso di questa sorgente luminosa a scarica di gas può differire dal flusso luminoso di riferimento indicato nel regolamento n. 99; in questo caso, i valori di illuminamento sono corretti di conseguenza.

 

oppure

munito di una sorgente luminosa a scarica di gas di serie e di un alimentatore di serie (il flusso luminoso di questa sorgente luminosa può differire dal flusso luminoso nominale per effetto delle tolleranze relative alla sorgente luminosa e all’alimentatore, così come indicato nel regolamento n. 99; di conseguenza, i valori di illuminamento misurati possono essere corretti del 20 % in senso favorevole),

1.2.1.

nessuno dei valori di illuminamento, se misurati e corretti conformemente al paragrafo 1.2, differisce dai valori prescritti nel presente regolamento di più del 20 %. Per i valori B 50 L (o R) e sulla linea H/H2 (o H/H3/H4) e al di sopra, la differenza massima in senso sfavorevole può essere rispettivamente:

B 50 L (o R) (1)

:

0,20 lux pari al 20 %

0,30 lux pari al 30 %

Sulla linea H/H2 (o H/H3/H4) e al di sopra

:

0,30 lux pari al 20 %

0,45 lux pari al 30 %

1.2.2.

o se

1.2.2.1.

per il fascio anabbagliante, i valori prescritti nel presente regolamento sono soddisfatti in HV (con una tolleranza di + 0,2 lux) e, per tale orientamento, in almeno un punto della regione delimitata sullo schermo di misura (a 25 m) da un cerchio di 15 cm di raggio intorno ai paragrafi B 50 L (o R) (1) (con una tolleranza di + 0,1 lux), 75 R (o L), 50 V, 25 R1, 25 L2, e nel segmento I;

1.2.2.2.

e se, per il fascio abbagliante, con HV situato all’interno dell’isolux 0,75 Emax, si registra una tolleranza di + 20 % per i valori fotometrici massimi e – 20 % per i valori fotometrici minimi in qualsiasi punto di misurazione indicato al paragrafo 6.3 del presente regolamento.

1.2.3.

Se i risultati delle prove descritte in precedenza non sono conformi alle prescrizioni, l’orientamento del proiettore può essere modificato a condizione che l’asse del fascio non venga spostato lateralmente di più di 0,5° a destra o a sinistra e di più di 0,2° verso l’alto o verso il basso.

1.2.4.

Se i risultati delle prove descritte in precedenza non sono conformi alle prescrizioni, le prove sul proiettore sono ripetute usando un’altra sorgente luminosa a scarica di gas o un’altra sorgente luminosa a scarica di gas con alimentatore, conformemente alle indicazioni di cui al paragrafo 1.2.

1.3.   Per verificare lo spostamento verticale della linea di demarcazione per effetto del calore, si applica la procedura seguente:

 

uno dei proiettori campione è sottoposto a prova secondo la procedura descritta al paragrafo 2.1 dell’allegato 4 dopo essere stato sottoposto per tre volte consecutive al ciclo di cui al paragrafo 2.2.2 dell’allegato 4.

 

Il proiettore è ritenuto accettabile se Δr (definito ai paragrafi 2.1 e 2.2 dell’allegato 4 del presente regolamento) non è superiore a 1,5 mrad.

 

Se detto valore è compreso tra 1,5 mrad e 2,0 mrad, un secondo proiettore è sottoposto alla prova e la media dei valori assoluti registrati sui due campioni non deve essere superiore a 1,5 mrad.

1.4.   Le coordinate cromatiche devono essere rispettate.

1.5.   Se, tuttavia, non è possibile eseguire ripetutamente la regolazione verticale sulla posizione richiesta entro le tolleranze descritte al paragrafo 6.2.2.3 del presente regolamento, un campione deve essere sottoposto a prova in base alla procedura descritta nei paragrafi 2 e 3 dell’allegato 10.

2.   PRESCRIZIONI MINIME PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ EFFETTUATA DAL FABBRICANTE

Per ciascun tipo di proiettore, il titolare del marchio di omologazione deve effettuare almeno le prove che seguono, alla frequenza adeguata. Le prove sono eseguite conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Se da un campionamento di campioni risulta la non conformità per il tipo di prova considerato, viene effettuato un nuovo campionamento e si procede ad un’altra prova. Il fabbricante deve prendere le disposizioni necessarie per assicurare la conformità della produzione corrispondente.

2.1.   Natura delle prove

Le prove di conformità di cui al presente regolamento riguardano le caratteristiche fotometriche e il controllo dello spostamento verticale della linea di demarcazione sotto l’effetto del calore.

2.2.   Metodi usati nelle prove

2.2.1.

Le prove devono essere generalmente eseguite conformemente ai metodi definiti nel presente regolamento.

2.2.2.

Nelle prove di conformità effettuate dal fabbricante possono essere seguiti metodi equivalenti, previa autorizzazione dell’autorità competente incaricata delle prove di omologazione. Il fabbricante deve comprovare che i metodi impiegati sono equivalenti a quelli indicati nel presente regolamento.

2.2.3.

Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 2.2.1 e 2.2.2 si deve procedere ad una calibrazione regolare dell’apparecchiatura di prova e ad una correlazione con le misurazioni effettuate da un’autorità competente.

2.2.4.

I metodi di riferimento devono essere in ogni caso quelli presentati nel presente regolamento, in particolare per i prelievi ed i controlli amministrativi.

2.3.   Natura del campionamento

I campioni dei proiettori devono essere prelevati a caso da un lotto omogeneo. Per lotto omogeneo s’intende un insieme di proiettori dello stesso tipo, definito secondo i metodi di produzione del fabbricante.

La valutazione deve riguardare in generale la produzione di serie di singoli stabilimenti. Tuttavia un fabbricante può raggruppare rilevazioni concernenti lo stesso tipo di proiettore prodotto da più stabilimenti, purché essi operino in base allo stesso sistema di qualità e gestione della qualità.

2.4.   Caratteristiche fotometriche misurate e registrate

I proiettori prelevati devono essere sottoposti a misurazione fotometrica nei paragrafi indicati nel presente regolamento; la rilevazione è limitata ai paragrafi Emax, HV (2), HL, HR (3) per il fascio abbagliante, e ai paragrafi B 50 L (o R) (4), HV, 50 V, 75 R (o L) e 25 L2 (or R2) per il fascio anabbagliante (cfr. illustrazione dell’allegato 3).

2.5.   Criteri di accettabilità

Il fabbricante è tenuto a sottoporre i risultati delle prove a trattamento statistico e a definire, d’accordo con l’autorità competente, i criteri di accettabilità della sua produzione allo scopo di rispettare le prescrizioni relative al controllo della conformità della produzione di cui al paragrafo 9.1 del presente regolamento.

I criteri di accettabilità devono essere tali che la probabilità minima di soddisfare un controllo per sondaggio prescritto all’allegato 7 (primo campionamento) sia di 0,95 con un grado di affidabilità del 95 %.


(1)  Le lettere tra parentesi si riferiscono a proiettori destinati alla circolazione a sinistra.

(2)  Quando il fascio abbagliante è reciprocamente incorporato con il fascio anabbagliante, HV nel caso del fascio abbagliante deve essere lo stesso punto di misurazione usato per il fascio anabbagliante.

(3)  HL e HR: paragrafi su «hh» situati 1,125 m rispettivamente a sinistra e a destra del punto HV.

(4)  Cfr. nota 1.


ALLEGATO 9

PRESCRIZIONI MINIME PER I PRELIEVI EFFETTUATI DA UN ISPETTORE

1.   CONSIDERAZIONI GENERALI

1.1.   I requisiti di conformità sono considerati soddisfatti dal punto di vista meccanico e geometrico se conformemente alle prescrizioni del presente regolamento non sono superate le inevitabili tolleranze di fabbricazione.

1.2.   Per quanto riguarda le prestazioni fotometriche, la conformità dei proiettori di serie non è contestata se, nelle prove delle prestazioni fotometriche eseguite a 13,5 V ± 0,1 V o ad altra tensione prescritta su un qualsiasi proiettore scelto a caso e:

 

o

munito di una sorgente luminosa campione rimuovibile conformemente al paragrafo 6.1.3 (il flusso luminoso di questa sorgente luminosa a scarica di gas può differire dal flusso luminoso di riferimento indicato nel regolamento n. 99; in questo caso, i valori di illuminamento sono corretti di conseguenza,

 

oppure

munito di una sorgente luminosa a scarica di gas di serie e di un alimentatore di serie (il flusso luminoso di questa sorgente luminosa può differire dal flusso luminoso nominale per effetto delle tolleranze relative alla sorgente luminosa e all’alimentatore, così come indicato nel regolamento n. 99; di conseguenza, i valori di illuminamento misurati possono essere corretti del 20 % in senso favorevole),

1.2.1.

nessuno dei valori misurati differisce dai valori minimi prescritti dal presente regolamento di più del 20 % in senso sfavorevole.

Nella zona di abbagliamento la differenza massima può essere rispettivamente di:

B 50 L (o R) (1)

:

0,20 lux pari al 20 %

0,30 lux pari al 30 %

sulla linea H/H2 (o sulla linea H/H3/H4) e al di sopra

:

0,30 lux pari al 20 %

0,45 lux pari al 30 %

1.2.2.

o se

1.2.2.1.

per il fascio anabbagliante, i valori prescritti nel presente regolamento sono soddisfatti in HV (con una tolleranza di + 0,2 lux) e, per tale orientamento, in almeno un punto della regione delimitata sullo schermo di misura (a 25 m) da un cerchio di 15 cm di raggio intorno ai paragrafi B 50 L (o R) (1) (con una tolleranza di 0,1 lux), 75 R (o L), 50 V, 25 R1, 25 L2, e nel segmento I;

1.2.2.2.

e se, per il fascio abbagliante, con HV situato all’interno dell’isolux 0,75 Emax, è osservata una tolleranza di + 20 % per i valori fotometrici massimi e – 20 % per i valori fotometrici minimi in qualsiasi punto di misurazione di cui al paragrafo 6.3 del presente regolamento. Il valore di riferimento non è preso in considerazione.

1.2.3.

Se i risultati delle prove descritte ai paragrafi precedenti non sono conformi alle prescrizioni, l’orientamento del proiettore può essere modificato, purché l’asse del fascio non si sposti lateralmente di più di 0,5o a destra o a sinistra e di più di 0,2o verso l’alto o verso il basso.

1.2.4.

Se i risultati delle prove descritte in precedenza non sono conformi alle prescrizioni, le prove sul proiettore sono ripetute usando un’altra sorgente luminosa a scarica di gas o un’altra sorgente luminosa a scarica di gas con alimentatore, conformemente alle indicazioni di cui al paragrafo 1.2.

1.3.   Per verificare lo spostamento verticale della linea di demarcazione per effetto del calore, si applica la procedura seguente:

 

Uno dei proiettori campione è sottoposto a prova secondo la procedura descritta al paragrafo 2.1 dell’allegato 4 dopo essere stato sottoposto per tre volte consecutive al ciclo di cui al paragrafo 2.2.2 dell’allegato 4.

 

Il proiettore è ritenuto accettabile se Dr (definito ai paragrafi 2.1 e 2.2 dell’allegato 4 del presente regolamento) non è superiore a 1,5 mrad.

 

Se detto valore è compreso tra 1,5 mrad e 2,0 mrad, un secondo proiettore è sottoposto alla prova e la media dei valori assoluti registrati sui due campioni non deve essere superiore a 1,5 mrad.

1.4.   Le coordinate cromatiche devono essere rispettate.

1.5.   Se, tuttavia, non è possibile eseguire ripetutamente la regolazione verticale sulla posizione richiesta entro le tolleranze descritte al paragrafo 6.2.2.3 del presente regolamento, un campione deve essere sottoposto a prova in base alla procedura descritta nei paragrafi 2 e 3 dell’allegato 10.

2.   PRIMO CAMPIONAMENTO

Nel primo campionamento si scelgono a caso 4 proiettori. Il primo campione di due proiettori è contrassegnato con A, il secondo con B.

2.1.   La conformità non è contestata

2.1.1.

In base alla procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformità dei proiettori di serie non è contestata se le divergenze dei valori misurati sul proiettore in senso sfavorevole sono:

2.1.1.1.

campione A

A1:

per un proiettore

0 %

per un proiettore non più del

20 %

A2:

per entrambi i proiettori più dello

0 %

ma non più del

20 %

procedere con il campione B

 

2.1.1.2.

campione B

B1:

per entrambi i proiettori

0 %

2.1.2.

o se il campione A soddisfa le prescrizioni di cui al paragrafo 1.2.2.

2.2.   La conformità è contestata

2.2.1.

In base alla procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformità dei proiettori di serie è contestata e si invita il fabbricante a rendere la sua produzione conforme ai requisiti (adeguamento) se le divergenze dei valori misurati sui proiettori sono:

2.2.1.1.

campione A

A3:

per un proiettore non più del

20 %

per un proiettore più del

20 %

ma non più del

30 %

2.2.1.2.

campione B

B2:

nel caso A2

 

per un proiettore più dello

0 %

ma non più del

20 %

per un proiettore non più del

20 %

B3:

nel caso A2

 

per un proiettore

0 %

per un proiettore più del

20 %

ma non più del

30 %

2.2.2.

o se il campione A non soddisfa le prescrizioni di cui al paragrafo 1.2.2.

2.3.   Revoca dell’omologazione

La conformità è contestata e si applica il paragrafo 10 se, in base alla procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, le divergenze dei valori misurati sui proiettori sono:

2.3.1.

campione A

A4:

per un proiettore non più del

20 %

per un proiettore più del

30 %

A5:

per entrambi i proiettori più del

20 %

2.3.2.

campione B

B4:

nel caso A2

 

per un proiettore più dello

0 %

ma non più del

20 %

per un proiettore più del

20 %

B5:

nel caso A2

 

per entrambi i proiettori più del

20 %

B6:

nel caso A2

 

per un proiettore

0 %

per un proiettore più del

30 %

2.3.3.

o se i campioni A e B non soddisfano le prescrizioni di cui al paragrafo 1.2.2.

3.   SECONDO CAMPIONAMENTO

Nei casi A3, B2, B3 è necessario, entro 2 mesi dalla notifica, un secondo campionamento: terzo campione C di due proiettori e quarto campione D di due proiettori, scelti da partite fabbricate dopo l’adeguamento.

3.1.   La conformità non è contestata

3.1.1.

In base alla procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformità dei proiettori di serie non è contestata se le divergenze dei valori misurati sui proiettori sono:

3.1.1.1.

campione C

C1:

per un proiettore

0 %

per un proiettore non più del

20 %

C2:

per entrambi i proiettori più dello

0 %

ma non più del

20 %

procedere con il campione D

 

3.1.1.2.

campione D

D1:

nel caso C2

 

per entrambi i proiettori

0 %

3.1.2.

o se il campione C soddisfa le prescrizioni di cui al paragrafo 1.2.2.

3.2.   La conformità è contestata

3.2.1.

In base alla procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformità dei proiettori di serie è contestata e si invita il fabbricante a rendere la sua produzione conforme ai requisiti (adeguamento) se le divergenze dei valori misurati sui proiettori sono:

3.2.1.1.

campione D

D2:

nel caso C2

 

per un proiettore più dello

0 %

ma non più del

20 %

per un proiettore non più del

20 %

3.2.1.2.

o se il campione C non soddisfa le prescrizioni di cui al paragrafo 1.2.2:

3.3.   Revoca dell’omologazione

La conformità è contestata e si applica il paragrafo 11 se, in base alla procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, le divergenze dei valori misurati sui proiettori sono:

3.3.1.

campione C

C3:

per un proiettore non più del

20 %

per un proiettore più del

20 %

C4:

per entrambi i proiettori più del

20 %

3.3.2.

campione D

D3:

nel caso C2

 

per un proiettore 0 o più dello

0 %

per un proiettore più del

20 %

3.3.3.

o se i campioni C e D non soddisfano le prescrizioni di cui al paragrafo 1.2.2.

4.   SPOSTAMENTO VERTICALE DELLA LINEA DI DEMARCAZIONE

Per verificare lo spostamento verticale della linea di demarcazione sotto l’effetto del calore, si applica la procedura seguente:

 

uno dei proiettori del campione A prelevato secondo la procedura di cui alla figura l del presente allegato è sottoposto a prova secondo la procedura descritta al paragrafo 2.1 dell’allegato 4 dopo essere stato sottoposto per tre volte consecutive al ciclo descritto al paragrafo 2.2.2 dell’allegato 4.

 

Il proiettore è ritenuto accettabile se Dr non è superiore a 1,5 mrad.

 

Se detto valore è compreso tra 1,5 mrad e 2,0 mrad, il secondo proiettore del campione A è sottoposto alla prova e la media dei valori assoluti rilevati su entrambi i campioni non deve essere superiore a 1,5 mrad.

 

Tuttavia, se questo valore di 1,5 mrad sul campione A non è rispettato, i due proiettori del campione B sono sottoposti alla stessa procedura e il valore Dr di ciascuno di essi non deve essere superiore a 1,5 mrad.

Figura 1

Image


(1)  Le lettere tra parentesi si riferiscono ai proiettori destinati alla circolazione a sinistra.


ALLEGATO 10

Verifica strumentale della linea di demarcazione per i proiettori a fascio anabbagliante

1.   DISPOSIZIONI GENERALI

Nel caso in cui si applichi il paragrafo 6.2.2.4 del presente regolamento, la qualità della linea di demarcazione deve essere provata in base alle prescrizioni indicate al paragrafo 2 seguente e la regolazione verticale e orizzontale strumentale del fascio deve essere eseguita in base alle prescrizioni del paragrafo 3 seguente.

Prima di eseguire la misurazione della qualità della linea di demarcazione e la procedura di orientamento strumentale è necessario un pre-orientamento visivo, conformemente ai paragrafi 6.2.2.1 e 6.2.2.2 del presente regolamento.

2.   MISURAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA LINEA DI DEMARCAZIONE

Per stabilire la definizione minima, le misurazioni devono essere realizzate tramite scansione verticale attraverso la parte orizzontale della linea di demarcazione, con incrementi angolari di 0,05° a una distanza di:

a)

10 m con un rivelatore del diametro di circa 10 mm; o

b)

25 m con un rivelatore del diametro di circa 30 mm.

La distanza di misurazione a cui la prova è stata effettuata deve essere registrata al paragrafo 9 del modulo di comunicazione (cfr. l’allegato 1 del presente regolamento).

Per stabilire la definizione massima, le misurazioni devono essere realizzate tramite scansione verticale attraverso la parte orizzontale della linea di demarcazione, con incrementi angolari di 0,05° esclusivamente a una distanza di misura di 25 m e con rivelatore del diametro di circa 30 mm.

La qualità della linea di demarcazione è considerata accettabile se le prescrizioni dei paragrafi da 2.1 a 2.3 seguenti sono conformi ad almeno una serie di misurazioni.

2.1.   Deve essere visibile non più di una linea di demarcazione. (1)

2.2.   Nitidezza della linea di demarcazione

Il fattore di nitidezza G viene determinato tramite scansione verticale attraverso la parte orizzontale della linea di demarcazione a 2,5° dalla linea V-V, dove:

G = (log Eβ - log E(β + 0.1°)) dove β = la posizione verticale in gradi.

Il valore di G non deve essere inferiore a 0,13 (minima nitidezza) e non superiore a 0,40 (massima nitidezza).

2.3.   Linearità

La parte della linea di demarcazione orizzontale che serve alla regolazione verticale deve essere orizzontale tra 1,5° e 3,5° dalla linea V-V (cfr. la figura 1 seguente).

a)

I paragrafi di flesso del gradiente della linea di demarcazione sulle linee verticali a 1,5°, 2,5° e 3,5° devono essere determinati dall’equazione:

(d2 (log E) / dβ2 = 0).

b)

La massima distanza verticale tra i paragrafi di flesso determinati non deve superare 0,2°.

3.   REGOLAZIONE VERTICALE E ORIZZONTALE

Se la linea di demarcazione è conforme alle prescrizioni di qualità del paragrafo 2 del presente allegato, la regolazione del fascio può essere eseguita strumentalmente.

Figura 1

Misurazione della qualità della linea di demarcazione

Image

3.1.   Regolazione verticale

Spostandosi verso l’alto da sotto la linea B (cfr. la figura 2 seguente), viene eseguita una scansione verticale attraverso la parte orizzontale della linea di demarcazione a 2,5° da V-V. Il punto di flesso (dove d2 (log E)/dv2 = 0) è determinato e posizionato sulla linea B situata sull’uno percento sotto a H-H.

3.2.   Regolazione orizzontale

Il richiedente deve specificare uno dei seguenti metodi di orientamento orizzontale:

a)

il metodo «linea 0,2 D» (cfr. la figura 2 seguente).

È necessario eseguire la scansione di un’unica linea orizzontale su 0,2° D da 5° a sinistra a 5° a destra dopo che la luce è stata orientata in verticale. Il massimo gradiente «G» determinato tramite la formula G = (log Eβ – log E(β + 0,1°)) dove β rappresenta la posizione orizzontale in gradi, non deve essere inferiore a 0,08.

Il punto di flesso rilevato sulla linea 0,2 D deve essere posizionato sulla linea A.

Figura 2

Regolazione verticale e orizzontale strumentale — metodo della scansione sulla linea orizzontale

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b)

Metodo della «linea 3» (cfr. la figura 3 seguente)

È necessario eseguire la scansione di tre linee verticali da 2° D a 2° U a 1°R, 2°R, e 3°R dopo che la luce è stata orientata verticalmente. I rispettivi gradienti massimi «G» determinati tramite la formula:

G = (log Eβ – log E(β + 0,1°))

dove β corrisponde alla posizione verticale in gradi, non devono essere inferiori a 0,08. I paragrafi di flesso rilevati sulle tre linee devono essere utilizzati per ricavare una linea retta. L’intersezione di questa linea e della linea B rilevata durante l’orientamento verticale deve essere posizionata sulla linea V.

Figura 3

Regolazione verticale e orizzontale strumentale — metodo della scansione su tre linee

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(1)  Questo paragrafo dovrà essere modificato quando sarà disponibile un metodo di prova oggettivo.


ALLEGATO 11

Prescrizioni per i moduli LED e i proiettori che comprendono moduli LED

1.   PRESCRIZIONI GENERALI

1.1.   Ogni campione di modulo LED presentato deve essere conforme alle specifiche pertinenti del presente regolamento quando viene sottoposto a prova con l’eventuale dispositivo elettronico di controllo della sorgente luminosa fornito.

1.2.   I moduli LED devono essere progettati in modo da rimanere in buone condizioni operative durante l’utilizzo normale. Inoltre non devono presentare difetti di progettazione o di fabbricazione.

1.3.   I moduli LED devono essere inalterabili.

1.4.   I moduli LED rimovibili devono essere costruiti in modo tale che:

1.4.1.

siano soddisfatte le specifiche fotometriche del proiettore quando il modulo LED viene rimosso e sostituito da un altro modulo fornito dal richiedente, con lo stesso codice di identificazione della sorgente luminosa;

1.4.2.

i moduli LED con codici di identificazione del modulo di sorgenti luminose diversi all’interno dello stesso alloggiamento della luce non siano intercambiabili.

1.5.   i dispositivi elettronici di controllo della sorgente luminosa possano fare parte dei moduli LED.

2.   FABBRICAZIONE

2.1.   I LED presenti sul modulo LED devono essere dotati di elementi di fissaggio adatti.

2.2.   Gli elementi di fissaggio devono essere forti e fissati saldamente ai LED e al modulo LED.

3.   CONDIZIONI DELLA PROVA

3.1.   Domanda

3.1.1.   Tutti i campioni devono essere sottoposti a prova come specificato nel paragrafo 4 seguente.

3.1.2.   Le sorgenti luminose presenti su un MODULO LED devono essere diodi a emissione luminosa (LED) come definito nel regolamento n. 48, paragrafo 2.7.1, in particolare riguardo all’elemento della radiazione visibile. Non sono consentiti altri tipi di sorgenti luminose.

3.2.   Condizioni operative

3.2.1.   Condizioni operative del modulo LED

Tutti i campioni devono essere sottoposti a prova nelle condizioni specificate ai paragrafi 6.2.4.4 del presente regolamento. Se non specificato diversamente nel presente allegato i moduli LED devono essere sottoposti a prova all’interno del proiettore presentato dal fabbricante.

3.2.2.   Temperatura ambiente

Per la misurazione delle caratteristiche elettriche e fotometriche, il proiettore deve essere azionato in un’atmosfera asciutta e stabile a una temperatura ambiente di 23 °C ± 5 °C.

3.3.   Invecchiamento

Su richiesta del richiedente il modulo LED sarà azionato per 15 ore e raffreddato a temperatura ambiente prima di iniziare le prove come specificato nel presente regolamento.

4.   PRESCRIZIONI SPECIFICHE E PROVE

4.1.   Radiazione ultravioletta

La radiazione ultravioletta di un modulo LED deve essere tale che:

Formula

dove:

 

S(l)(unità: 1) è la funzione di ponderazione dello spettro;

 

km = 683 lm/W è il valore massimo dell’efficienza luminosa della radiazione.

(Per le definizioni degli altri simboli consultare il paragrafo 4.1.1 dell’allegato 9 al regolamento n. 112).

Questo valore deve essere calcolato tramite intervalli di un nanometro. La radiazione UV deve essere ponderata in base ai valori indicati nella tabella UV seguente:

l

S(l)

250

0,430

255

0,520

260

0,650

265

0,810

270

1,000

275

0,960

280

0,880

285

0,770

290

0,640

295

0,540

300

0,300

305

0,060

310

0,015

315

0,003

320

0,001

325

0,00050

330

0,00041

335

0,00034

340

0,00028

345

0,00024

350

0,00020

 

 

355

0,00016

360

0,00013

365

0,00011

370

0,00009

375

0,000077

380

0,000064

385

0,000530

390

0,000044

395

0,000036

400

0,000030

 

 

Tabella UV: valori conformi agli orientamenti sui limiti di esposizione alla radiazione ultravioletta («IRPA/INIRC Guidelines on limits of exposure to ultraviolet radiation»). Le lunghezze d’onda (in nanometri) scelte sono rappresentative; altri valori devono essere inseriti.


30.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/151


Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento n. 99 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi concernenti l’omologazione di sorgenti luminose a scarica di gas impiegate in gruppi ottici omologati a scarica di gas, montati su veicoli a motore

Comprendente tutto il testo valido fino a:

supplemento n. 5 alla versione originale del regolamento — data di entrata in vigore: 19 agosto 2010

INDICE

REGOLAMENTO

1.

Campo di applicazione

2.

Disposizioni amministrative

3.

Prescrizioni tecniche

4.

Conformità della produzione

5.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

6.

Cessazione definitiva della produzione

7.

Nome e indirizzo dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione, e dei servizi amministrativi

ALLEGATI

Allegato 1

Schede relative alle sorgenti luminose a scarica di gas

Allegato 2

Comunicazione relativa al rilascio, all’estensione, al rifiuto o alla revoca dell’omologazione o alla cessazione definitiva della produzione di un tipo di sorgenti luminose a scarica di gas ai sensi del regolamento n. 99

Allegato 3

Esempi di marchi di omologazione

Allegato 4

Metodo di misurazione delle caratteristiche elettriche e fotometriche

Allegato 5

Dispositivo ottico destinato a misurare la posizione e la forma dell’arco nonché la posizione degli elettrodi

Allegato 6

Requisiti minimi delle procedure di valutazione della qualità attuate dal fabbricante

Allegato 7

Campionamento e livelli di conformità dei verbali di prova del fabbricante

Allegato 8

Requisiti minimi relativi ai campionamenti effettuati da un ispettore

1.   CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica alle sorgenti luminose a scarica di gas descritte nell’allegato 1 e destinate a essere usate in gruppi ottici omologati a scarica di gas, montati su veicoli a motore.

2.   DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

2.1.   Definizioni

2.1.1.   Il termine «categoria» nel presente regolamento designa una serie di modelli di base di sorgenti luminose a scarica di gas normalizzate. Ciascuna categoria ha una denominazione specifica, come ad esempio: «D2S».

2.1.2.   «Sorgenti luminose a scarica di gas di tipi diversi» (1) indica sorgenti luminose a scarica di gas nell’ambito della stessa categoria che differiscono tra loro per aspetti essenziali, quali:

2.1.2.1.

marca o denominazione commerciale; ciò significa che:

a)

sorgenti luminose a scarica di gas identificate dalla stessa marca o denominazione commerciale ma prodotte da fabbricanti diversi, si considerano appartenere a tipi differenti;

b)

sorgenti luminose a scarica di gas prodotte da uno stesso fabbricante, che differiscano solo per la marca o la denominazione commerciale, si possono considerare appartenenti allo stesso tipo;

2.1.2.2.

la forma del bulbo e/o dell’involucro esterno, se tali differenze influiscono sui risultati ottici.

2.2.   Domanda di omologazione

2.2.1.   La domanda di omologazione va presentata dal titolare del marchio di fabbrica o commerciale o da un suo mandatario munito di procura.

2.2.2.   Ogni domanda di omologazione deve essere accompagnata (cfr. anche paragrafo 2.4.2.) da:

2.2.2.1.

disegni in triplice copia sufficientemente dettagliati da permettere l’identificazione del tipo;

2.2.2.2.

una descrizione tecnica comprendente l’identificazione del ballast;

2.2.2.3.

3 campioni per ciascun colore per il quale è stata chiesta l’omologazione;

2.2.2.4.

1 campione del ballast.

2.2.3.   Nel caso di un tipo di sorgente luminosa a scarica di gas che differisca da un altro tipo già omologato solo per marca o denominazione commerciale, è sufficiente presentare:

2.2.3.1.

una dichiarazione del fabbricante, attestante che il tipo presentato è identico al tipo già omologato (marca e denominazione commerciale escluse) ed è prodotto dallo stesso fabbricante del tipo già omologato e identificato dal rispettivo codice di omologazione;

2.2.3.2.

2 campioni recanti la nuova marca o denominazione commerciale.

2.2.4.   Prima di rilasciare l’omologazione, l’autorità competente verificherà l’esistenza di disposizioni atte a garantire un controllo efficace della conformità della produzione.

2.3.   Iscrizioni

2.3.1.   Sull’involucro esterno o sul bulbo delle sorgenti luminose a scarica di gas presentate per l’omologazione deve comparire:

2.3.1.1.

la marca o la denominazione commerciale del richiedente;

2.3.1.2.

la designazione internazionale della categoria pertinente;

2.3.1.3.

la potenza nominale: non sarà necessario indicarla separatamente se figura nella designazione internazionale della categoria pertinente;

2.3.1.4.

uno spazio, di dimensioni sufficienti da ospitare il marchio di omologazione.

2.3.2.   Lo spazio di cui al paragrafo 2.3.1.4 va indicato nei disegni che accompagnano la domanda di omologazione.

2.3.3.   È ammissibile che l’involucro rechi altre iscrizioni, diverse da quelle di cui ai paragrafi 2.3.1 e 2.4.4.

2.3.4.   Sul ballast usato per l’omologazione della sorgente luminosa vanno apposti i simboli di identificazione del tipo, della marca, della tensione e della potenza nominale, in conformità alle pertinenti indicazioni della scheda tecnica della luce.

2.4.   Omologazione

2.4.1.   L’omologazione sarà rilasciata se tutti i campioni di un tipo di sorgente luminosa a scarica di gas, presentati in conformità ai paragrafi 2.2.2.3 o 2.2.3.2 e provati con ballast ai sensi del paragrafo 2.2.2.4, soddisfano i requisiti del presente regolamento.

2.4.2.   A ciascun tipo omologato viene attribuito un codice di omologazione. Il primo carattere del codice indica la serie delle principali e più recenti modifiche tecniche apportate al regolamento alla data di rilascio dell’omologazione.

Esso sarà seguito da un codice di identificazione di 2 caratteri al massimo. Usare solo le cifre arabe e le lettere maiuscole elencate in nota (2).

La stessa parte contraente non può attribuire lo stesso codice a un altro tipo di sorgente luminosa a scarica di gas. Se il richiedente lo desidera, si può attribuire lo stesso codice di omologazione a sorgenti luminose a scarica di gas che emettono luce bianca che a quelle che la emettono gialla selettiva (cfr. paragrafo 2.1.2.).

2.4.3.   Il rilascio, l’estensione, il rifiuto o la revoca dell’omologazione nonché la cessazione definitiva della produzione di un tipo di sorgente luminosa a scarica di gas ai sensi del presente regolamento vanno notificate alle parti dell’accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello di cui all’allegato 2 al presente regolamento e mediante un disegno, fornito dal richiedente dell’omologazione, avente un formato non superiore ad A4 (210 × 297 mm) e una scala di almeno 2:1.

2.4.4.   Alle sorgenti luminose a scarica di gas conformi a un tipo omologato ai sensi del presente regolamento si appone, nello spazio di cui al paragrafo 2.3.1.4 e accanto alle scritte di cui al paragrafo 2.3.1, un marchio di omologazione internazionale, consistente in:

2.4.4.1.

un cerchio tronco (segmento di cerchio a 2 basi) in cui è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione; (3)

2.4.4.2.

il codice di omologazione, posto accanto al cerchio tronco.

2.4.5.   Se il richiedente ha ottenuto lo stesso codice di omologazione per più marche o denominazioni commerciali, basterà indicare una o più di esse per soddisfare i requisiti del paragrafo 2.3.1.1.

2.4.6.   Le marcature e le iscrizioni di cui ai paragrafi 2.3.1 e 2.4.3 devono essere chiaramente leggibili e indelebili.

2.4.7.   L’allegato 3 del presente regolamento illustra alcuni esempi di marchi di omologazione.

3.   PRESCRIZIONI TECNICHE

3.1.   Definizioni

3.1.1.   «Sorgente luminosa a scarica di gas»: sorgente luminosa nella quale la luce è prodotta da un arco, generato da una scarica, stabilizzato.

3.1.2.   «Ballast»: dispositivo elettrico specifico per la sorgente luminosa a scarica di gas.

3.1.3.   «Tensione nominale»: tensione d’ingresso, indicata sul ballast.

3.1.4.   «Potenza nominale»: potenza indicata sulla sorgente luminosa a scarica di gas e sul ballast.

3.1.5.   «Tensione di prova»: tensione, ai connettori d’ingresso del ballast, cui corrispondono le caratteristiche elettriche e fotometriche della sorgente luminosa a scarica di gas e per la quale tali caratteristiche sono state provate.

3.1.6.   «Valore normale»: valore di progetto di una caratteristica elettrica o fotometrica che va raggiunto, con le tolleranze indicate, quando la sorgente luminosa a scarica di gas è alimentata dal ballast alla tensione di prova.

3.1.7.   «Sorgente luminosa a scarica di gas campione (standard, etalon)»: sorgente luminosa a scarica di gas particolare, usata per provare dei proiettori. Ha caratteristiche dimensionali, elettriche e fotometriche ridotte, specificate sulla pertinente scheda tecnica.

3.1.8.   «Asse di riferimento»: asse definito in riferimento all’involucro e cui vengono riferite talune dimensioni della sorgente luminosa a scarica di gas.

3.1.9.   «Piano di riferimento»: piano definito in riferimento all’involucro e cui vengono riferite talune dimensioni della sorgente luminosa a scarica di gas.

3.2.   Specifiche generali

3.2.1.   Quando viene provato con il ballast ai sensi del paragrafo 2.2.2.4, ogni campione presentato deve essere conforme alle pertinenti specifiche, di cui al presente regolamento.

3.2.2.   Le sorgenti luminose a scarica di gas devono essere progettate per funzionare bene e per continuare a funzionare bene in normali condizioni d’uso. Esse non devono inoltre presentare difetti di progettazione o di fabbricazione.

3.3.   Fabbricazione

3.3.1.   Il bulbo della sorgente luminosa a scarica di gas non deve presentare graffi o macchie che possano alterare la sua efficienza e la sua prestazione ottica.

3.3.2.   Dopo 15 ore di funzionamento con ballast a tensione di prova, strofinare lievemente la superficie di un bulbo (esterno) colorato con un panno di cotone imbevuto di una miscela formata per il 70 % in volume di n-eptano e per il 30 % in volume di toluolo. Dopo circa 5 minuti, sottoporre la suddetta superficie a un esame visivo. Essa non deve presentare alcun mutamento evidente.

3.3.3.   Le sorgenti luminose a scarica di gas saranno munite di involucri standard conformi alle schede tecniche sugli involucri di cui alla pubblicazione CIE 60061, 3a edizione, come specificato sulle schede tecniche individuali dell’allegato 1.

3.3.4.   L’involucro deve essere robusto e fissato solidamente al bulbo.

3.3.5.   Per accertare che le sorgenti luminose a scarica di gas siano conformi ai requisiti dei paragrafi da 3.3.3 a 3.3.4, effettuare un esame visivo, controllare le dimensioni ed eseguire, eventualmente, un montaggio di prova.

3.4.   Prove

3.4.1.   Le sorgenti luminose a scarica di gas sono invecchiate secondo le modalità indicate dall’allegato 4.

3.4.2.   Tutti i campioni devono essere provati con il ballast, ai sensi del paragrafo 2.2.2.4.

3.4.3.   Effettuare le misurazioni elettriche con strumenti di classe non inferiore a 0,2 (0,2 % di precisione sull’intera scala).

3.5.   Posizione e dimensioni di elettrodi, arco e bande

3.5.1.   La posizione geometrica degli elettrodi sarà quella specificata sulla pertinente scheda tecnica. L’allegato 5 descrive un metodo per misurare l’arco e la posizione degli elettrodi. Si possono usare anche altri metodi.

3.5.1.1.

Posizione e dimensioni degli elettrodi della sorgente luminosa vanno misurate prima del periodo di invecchiamento, a sorgente luminosa spenta, con metodi ottici che attraversino la parete di vetro dell’involucro.

3.5.2.   Forma e spostamento dell’arco saranno conformi ai requisiti della scheda tecnica pertinente.

3.5.2.1.

Effettuare la misurazione dopo l’invecchiamento; la sorgente luminosa va alimentata dal ballast a tensione di prova.

3.5.3.   Posizione, dimensione e trasmissione delle bande devono soddisfare le prescrizioni della scheda tecnica pertinente.

3.5.3.1.

Effettuare la misurazione dopo l’invecchiamento; la sorgente luminosa va alimentata dal ballast a tensione di prova.

3.6.   Caratteristiche dell’accensione, del funzionamento iniziale e della riaccensione a caldo

3.6.1.   Accensione

Provata alle condizioni di cui all’allegato 4, la sorgente luminosa a scarica di gas deve accendersi immediatamente e restare accesa.

3.6.2.   Funzionamento iniziale

Misurata alle condizioni di cui all’allegato 4, la sorgente luminosa a scarica di gas emetterà almeno:

 

dopo 1 secondo: 25 % del flusso luminoso normale;

 

dopo 4 secondi: 80 % del flusso luminoso normale.

Il flusso luminoso normale dev’essere quello indicato sulla scheda tecnica pertinente.

3.6.3.   Riaccensione a caldo

Provata alle condizioni di cui all’allegato 4, la sorgente luminosa a scarica di gas deve riaccendersi immediatamente dopo il periodo, indicato dalla scheda tecnica, in cui è restata spenta. Dopo 1 secondo la sorgente luminosa deve emettere almeno l’80 % del flusso luminoso normale.

3.7.   Caratteristiche elettriche

Misurate alle condizioni di cui all’allegato 4, tensione e potenza della sorgente luminosa dovranno rientrare nei limiti indicati dalla scheda tecnica pertinente.

3.8.   Flusso luminoso

Misurato alle condizioni di cui all’allegato 4, il flusso luminoso deve rientrare nei limiti indicati dalla scheda tecnica pertinente. Se per lo stesso tipo viene specificato il bianco e il giallo selettivo, il valore normale si applica a sorgenti luminose che emettono luce bianca, mentre il flusso luminoso della sorgente luminosa che emette luce gialla selettiva sarà almeno pari al 68 % del valore specificato.

3.9.   Colore

3.9.1.   Il colore della luce emessa deve essere bianco o giallo selettivo. Le caratteristiche colorimetriche, espresse in coordinate di cromaticità CIE, devono inoltre rientrare nei limiti indicati dalla scheda tecnica pertinente.

3.9.2.   Al presente regolamento si applicano le definizioni relative al colore della luce emessa, date dal regolamento n. 48 e dalla serie di modifiche in vigore al momento della domanda di omologazione.

3.9.3.   Il colore va misurato alle condizioni specificate nell’allegato 4, paragrafo 10.

3.9.4.   Il contenuto minimo di rosso di una sorgente luminosa a scarica di gas sarà tale che:

Formula

in cui:

Ee (λ)

[W/nm]

rappresenta la distribuzione spettrale del flusso radiante;

V (λ)

[1]

rappresenta l’efficienza dello spettro luminoso;

λ

[nm]

rappresenta la lunghezza d’onda.

Questo valore va calcolato a intervalli di 1 nanometro.

3.10.   Radiazione UV

La radiazione UV della sorgente luminosa a scarica di gas sarà tale che:

Formula

in cui:

S (λ)

[1]

rappresenta la funzione di ponderazione dello spettro luminoso;

km = 683

[lm/W]

rappresenta l’equivalente fotometrico della radiazione;

(le definizioni degli altri simboli si trovano al paragrafo 3.9.4).

Questo valore va calcolato a intervalli di 1 nanometro.

La radiazione UV va ponderata in base ai valori indicati nella tabella che segue.

λ

S(λ)

250

0,430

255

0,520

260

0,650

265

0,810

270

1,000

275

0,960

280

0,880

285

0,770

290

0,640

295

0,540

300

0,300

305

0,060

310

0,015

315

0,003

320

0,001

325

0,00050

330

0,00041

335

0,00034

340

0,00028

345

0,00024

350

0,00020

 

 

355

0,00016

360

0,00013

365

0,00011

370

0,000090

375

0,000077

380

0,000064

385

0,000053

390

0,000044

395

0,000036

400

0,000030

 

 

Le lunghezze d’onda sono state scelte a titolo indicativo; altri valori devono essere stimati per interpolazione.

Valori indicati dagli Orientamenti IRPA/INIRC relativi ai limiti d’esposizione alla radiazione ultravioletta («IRPA/INIRC Guidelines on limits of exposure to ultraviolet radiation»).

3.11.   Sorgenti luminose a scarica di gas standard (campione)

Le sorgenti luminose a scarica di gas standard devono soddisfare i requisiti applicabili all’omologazione per tipo delle sorgenti luminose e i requisiti specifici indicati nella scheda tecnica pertinente. Nel caso di un tipo che emetta luce bianca e gialla selettiva, la sorgente luminosa standard deve emettere luce bianca.

4.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

4.1.   Le sorgenti luminose a scarica di gas standard, omologate ai sensi del presente regolamento, devono essere fabbricate in modo conforme al tipo omologato e rispettare le iscrizioni e i requisiti tecnici di cui al paragrafo 3 e agli allegati 1 e 3 del presente regolamento.

4.2.   Per verificare che le disposizioni del paragrafo 4.1 siano rispettate, occorre effettuare appropriati controlli della produzione.

4.3.   Il titolare dell’omologazione deve, in particolare:

4.3.1.

mettere in atto le procedure necessarie per un efficace controllo della qualità dei prodotti,

4.3.2.

poter accedere all’attrezzatura di controllo necessaria a verificare la conformità di ogni tipo omologato,

4.3.3.

provvedere alla registrazione dei risultati delle prove e alla disponibilità dei relativi documenti per un periodo da stabilire d’accordo con il servizio amministrativo,

4.3.4.

analizzare i risultati di ogni tipo di prova, applicando i criteri dell’allegato 7, al fine di verificare e garantire la stabilità delle caratteristiche del prodotto, tenendo conto delle variazioni di una produzione industriale,

4.3.5.

controllare che, per ogni tipo di sorgente luminosa a scarica di gas, vengano effettuate almeno le prove prescritte nell’allegato 6 del presente regolamento,

4.3.6.

qualora i campioni provati non risultassero conformi al tipo di prova considerato, provvedere a un nuovo campionamento e a un’altra prova. Vanno adottate tutte le disposizioni necessarie a ripristinare la conformità della corrispondente produzione.

4.4.   L’autorità competente che rilascia l’omologazione CE deve poter verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati in ciascuna unità produttiva.

4.4.1.   Nel corso di ogni ispezione vanno presentati all’ispettore i registri di prova e i registri di controllo della produzione.

4.4.2.   L’ispettore può prelevare dei campioni a caso da sottoporre a prova nel laboratorio del fabbricante. Il numero minimo dei campioni può essere stabilito in base ai risultati della verifica eseguita dal costruttore stesso.

4.4.3.   Se il livello della qualità è insoddisfacente o se fosse necessario verificare la validità delle prove eseguite in applicazione del paragrafo 4.4.2, l’ispettore deve scegliere dei campioni da inviare al Servizio Tecnico che ha eseguito le prove di omologazione.

4.4.4.   L’autorità competente può effettuare tutte le prove prescritte nel presente regolamento. Le prove si effettuano su campioni scelti a caso senza interferire con le consegne programmate del fabbricante e in conformità ai criteri di cui all’allegato 8.

4.4.5.   L’autorità competente cercherà di effettuare un’ispezione ogni 2 anni. La frequenza delle ispezioni è, tuttavia, decisa a discrezione dell’autorità competente in base alla fiducia che essa ripone nell’efficacia dei sistemi di controllo della conformità della produzione. Se si registrano risultati negativi, l’autorità competente adotta tutte le disposizioni necessarie a ristabilire la conformità della produzione il più rapidamente possibile.

5.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

5.1.   L’omologazione rilasciata a una sorgente luminosa a scarica di gas ai sensi del presente regolamento può essere revocata se viene a mancare la prescritta conformità ai requisiti di produzione.

5.2.   Se una delle parti contraenti dell’accordo che applica il presente regolamento revoca un’omologazione in precedenza rilasciata, ne informa immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento, con un modulo di notifica conforme al modello di cui all’allegato 2 del presente regolamento.

6.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un’omologazione cessa completamente la produzione di un tipo di sorgente luminosa a scarica di gas, omologato ai sensi del presente regolamento, ne informa l’autorità che ha rilasciato l’omologazione. Al ricevimento della relativa comunicazione, tale autorità deve informare le altre parti dell’accordo che applicano il presente regolamento con una scheda di comunicazione conforme al modello di cui all’allegato 2 del presente regolamento.

7.   NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le parti dell’accordo che applicano il presente regolamento comunicano al Segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l’omologazione ai quali vanno inviate le notifiche di rilascio, estensione, rifiuto o revoca dell’omologazione o di cessazione definitiva della produzione, emesse in altri paesi.


(1)  Un bulbo giallo selettivo o un bulbo supplementare esterno giallo selettivo, destinati unicamente a modificare il colore ma non altre caratteristiche di una sorgente luminosa a scarica di gas che emetta luce bianca, non cambiano il tipo della sorgente luminosa a scarica di gas.

(2)  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z

(3)  1 - Germania, 2 - Francia, 3 - Italia, 4 - Paesi Bassi, 5 - Svezia, 6 - Belgio, 7 - Ungheria, 8 - Repubblica ceca, 9 - Spagna, 10 - Serbia, 11 - Regno Unito, 12 - Austria, 13 - Lussemburgo, 14 - Svizzera, 15 (non assegnato), 16 - Norvegia, 17 - Finlandia, 18 - Danimarca, 19 - Romania, 20 - Polonia, 21 - Portogallo, 22 - Federazione russa, 23 - Grecia, 24 - Irlanda, 25 - Croazia, 26 - Slovenia, 27 - Slovacchia, 28 - Bielorussia, 29 - Estonia, 30 (non assegnato), 31 - Bosnia-Erzegovina, 32 - Lettonia, 33 (non assegnato), 34 - Bulgaria, 35 (non assegnato), 36 - Lituania, 37 - Turchia, 38 (non assegnato), 39 - Azerbaigian, 40 - Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 41 (non assegnato), 42 – Comunità europea (le omologazioni sono rilasciate dagli Stati membri utilizzando i relativi simboli ECE), 43 - Giappone, 44 (non assegnato), 45 - Australia, 46 - Ucraina, 47 - Sud Africa, 48 - Nuova Zelanda, 49 - Cipro, 50 - Malta, 51 - Repubblica di Corea, 52 - Malaysia, 53 - Thailandia, 54 e 55 (non assegnati), 56 - Montenegro, 57 (non assegnato) e 58 - Tunisia. I numeri successivi saranno attribuiti ad altri paesi secondo l’ordine cronologico di ratifica dell’accordo relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni, oppure di adesione al medesimo accordo. I numeri così assegnati saranno comunicati alle parti contraenti dell’accordo dal Segretario generale delle Nazioni Unite.


ALLEGATO 1

SCHEDE RELATIVE ALLE SORGENTI LUMINOSE A SCARICA DI GAS

Elenco delle categorie delle sorgenti luminose a scarica di gas e dei numeri delle relative schede:

Categoria della sorgente luminosa

Numeri delle schede

D1R

DxR/da 1 a 7

D1S

DxS/da 1 a 6

D2R

DxR/da 1 a 7

D2S

DxS/da 1 a 6

D3R

DxR/da 1 a 7

D3S

DxS/da 1 a 6

D4R

DxR/da 1 a 7

D4S

DxS/da 1 a 6

Elenco delle schede per sorgenti luminose a scarica di gas e loro ordine nel presente allegato:

Numeri delle schede

DxR/da 1 a 7

DxS/da 1 a 6

Categorie D1R, D2R, D3R e D4R Scheda DxR/1

I disegni si limitano a illustrare le principali dimensioni (in mm)

Figura 1

Categoria D1R — Tipo a fili — Involucro PK32d-3

Image

Figura 2

Categoria D2R — Tipo a connettori — Involucro P32d-3

Image

(1)

Il piano di riferimento è definito dalle posizioni sulla superficie del portalampada su cui si trovano le tre bugne di appoggio dell’anello dell’involucro.

(2)

Cfr. scheda DxR/3.

(3)

L’eccentricità del bulbo esterno rispetto all’asse di riferimento, misurata a una distanza di 27,1 mm dal piano di riferimento, deve risultare inferiore a ± 0,5 mm nella direzione B e inferiore a + 1mm – 0,5 mm nella direzione A.

Categorie D1R, D2R, D3R e D4R Scheda DxR/2

I disegni si limitano a illustrare le principali dimensioni (in mm) della sorgente luminosa a scarica di gas

Figura 3

Categoria D3R — Tipo munito di starter — Involucro PK32d-6

Image

Figura 4

Categoria D4R — Tipo a connettori — Involucro P32d-6

Image

(1)

Il piano di riferimento è definito dalle posizioni sulla superficie del portalampada su cui si trovano le tre bugne di appoggio dell’anello dell’involucro.

(2)

Cfr. scheda DxR/3.

(3)

L’eccentricità del bulbo esterno rispetto all’asse di riferimento, misurata a una distanza di 27,1 mm dal piano di riferimento, deve risultare inferiore a ± 0,5 mm nella direzione B e inferiore a + 1 mm/– 0,5 mm nella direzione A.

Categorie D1R, D2R, D3R e D4R Scheda DxR/3

Figura 5

Definizione dell’asse di riferimento  (1)

L’involucro va spinto nella direzione indicata dalla freccia

Image

Figura 6

Dimensioni massime della lampada  (2)

Image

Categorie D1R, D2R, D3R e D4R Scheda DxR/4

Dimensioni

Sorgenti luminose di fabbricazione normale

Sorgenti luminose standard

Posizione degli elettrodi

Scheda DxR/5

Posizione e forma dell’arco

Scheda DxR/6

Posizione delle bande opache

Scheda DxR/7

α1 (3)

45° ± 5°

α2 (4)

45° min.

D1R: involucro PK32d-3

D2R: Involucro P32d-3

D3R: involucro PK32d-6

D4R: Involucro P32d-6

in conformità alla pubblicazione CIE 60061 (scheda 7004-111-3)

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E FOTOMETRICHE

 

D1R/D2R

D3R/D4R

D1R/D2R

D3R/D4R

Tensione nominale del ballast

V

12 (4)

12

Potenza nominale

W

35

35

Tensione di prova

V

13,5

13,5

Tensione della lampada

valore normale

V

85

42

85

42

tolleranza

± 17

± 9

± 8

± 4

Potenza della lampada

valore normale

W

35

35

tolleranza

± 3

± 0,5

Flusso luminoso

valore normale

lm

2 800

2 800

tolleranza

± 450

± 150

Coordinate cromatiche della luce bianca

valore normale

 

x = 0,375

y = 0,375

Zona di tolleranza (5)

Limiti

x = 0,345

y = 0,150 + 0,640 x

x = 0,405

y = 0,050 + 0,750 x

Punti d’intersezione

x = 0,345

y = 0,371

x = 0,405

y = 0,409

x = 0,405

y = 0,354

x = 0,345

y = 0,309

Periodo di non funzionamento prima della riaccensione a caldo

s

10

10

Categorie D1R, D2R, D3R e D4R Scheda DxR/5

Posizione degli elettrodi

Si effettua questa prova per verificare che gli elettrodi siano nella posizione corretta rispetto all’asse di riferimento e al piano di riferimento.

Image

Direzione di misurazione: sorgente luminosa vista lateralmente e dall’alto

Dimensione in mm

Sorgenti luminose di fabbricazione normale

Sorgenti luminose standard

a1

d + 0,5

d + 0,2

a2

d + 0,7

d + 0,35

b1

0,4

0,15

b2

0,8

0,3

c

4,2

4,2

d = diametro dell’elettrodo

d < 0,3 per D1R e D2R

d < 0,4 per D3R e D4R

Collocare l’estremità dell’elettrodo più vicina al piano di riferimento nella zona definita da a1 e b1. Collocare l’estremità dell’elettrodo più lontana dal piano di riferimento nella zona definita da a2 e b2.

Categorie D1R, D2R, D3R e D4R Scheda DxR/6

Posizione e forma dell’arco

La prova serve a determinare la forma e il nitore dell’arco e a verificarne la posizione rispetto all’asse e al piano di riferimento; si misurano curvatura e diffusione dell’arco nella sezione trasversale centrale D nonché le intensità della luce parassita nella zona A e in corrispondenza delle linee B e C.

Image

Nel misurare la distribuzione relativa della luminanza nella sezione trasversale centrale D, indicata dallo schema, il valore massimo Lmax si trova alla distanza «r» dall’asse di riferimento. I punti la cui luminanza è pari al 20 % di Lmax si trovano alla distanza «s», come indicato dallo schema che segue.

Dimensioni in mm

Sorgenti luminose di fabbricazione normale

Sorgenti luminose standard

D1R/D2R

D3R/D4R

r

0,50 ± 0,25

0,50 ± 0,25

0,50 ± 0,20

s

1,10 ± 0,25

1,10 + 0,25/– 0,40

1,10 ± 0,25

Image

All’atto di misurare le luminanze in direzione B – quale definita dalla scheda DxR/7 – con dispositivi del tipo indicato all’allegato 5, ma con un campo circolare del diametro di 0,2M mm, la luminanza relativa, espressa in percentuale di Lmax (alla sezione D), deve essere la seguente:

Zona A

≤ 4,5 %

Linea B

≤ 15 %

Linea C

≤ 5,0 %

La superficie della zona A è definita dalla zona opaca, dalla parte esterna del bulbo e da un piano posto a 24,5 mm dal piano di riferimento.

Categorie D1R, D2R, D3R e D4R Scheda DxR/7

Posizione delle bande opache

Si effettua questa prova per verificare che le bande opache siano nella posizione corretta rispetto all’asse di riferimento e al piano di riferimento.

Image

Quando si misura la distribuzione della luminanza nella sezione trasversale centrale, quale definita dalla scheda DxR/6, dopo avere girato la sorgente luminosa di modo che la banda opaca copra l’arco, la luminosità misurata deve essere pari allo 0,5 % di Lmax.

Nella zona definita da α1 e α3, la banda opaca può essere sostituita da qualsiasi altro mezzo che impedisca il passaggio della luce attraverso la zona specificata.

Dimensioni

Sorgenti luminose di fabbricazione normale

Sorgenti luminose standard

α1

45° ± 5°

α3

70° min.

α4

65° min.

β1/24, β1/30, β2/24, β2/30

25° ± 5°

f1/24, f2/24 (6)

0,15 ± 0,25

0,15 ± 0,20

f1/30

f1/24 mv ± 0,15 (7)

f1/24 mv ± 0,1

f2/30

f2/24 mv ± 0,15 (7)

f2/24 mv ± 0,1

f1/24 mv – f2/24 mv

± 0,3 max.

± 0,2 max.

d

9 ± 1

Categorie D1S, D2S, D3S e D4S Scheda DxS/1

I disegni si limitano a illustrare le principali dimensioni (in mm) della sorgente luminosa a scarica di gas

Figura 1

Categoria D1S — Tipo a fili — Involucro PK32d-2

Image

Figura 2

Categoria D2S — Tipo a connettori — Involucro P32d-2

Image

(1)

Il piano di riferimento è definito dalle posizioni sulla superficie del portalampada su cui si trovano le tre bugne di appoggio dell’anello dell’involucro.

(2)

Cfr. scheda DxS/3.

(3)

L’eccentricità del bulbo esterno, rispetto al punto centrale all’interno del bulbo, misurata a una distanza di 27,1 mm dal piano di riferimento, deve risultare di 1 mm al massimo.

Categorie D1S, D2S, D3S e D4S Scheda DxS/2

I disegni si limitano a illustrare le principali dimensioni (in mm) della sorgente luminosa a scarica di gas

Figura 3

Categoria D3S — Tipo munito di starter — Involucro PK32d-5

Image

Figura 4

Categoria D4S — Tipo a connettori — Involucro P32d-5

Image

(1)

Il piano di riferimento è definito dalle posizioni sulla superficie del portalampada su cui si trovano le tre bugne di appoggio dell’anello dell’involucro.

(2)

Cfr. scheda DxS/3.

(3)

L’eccentricità del bulbo esterno, rispetto al punto centrale all’interno del bulbo, misurata a una distanza di 27,1 mm dal piano di riferimento, deve risultare di 1 mm al massimo.

Categorie D1S, D2S, D3S e D4S Scheda DxS/3

Figura 5

Definizione dell’asse di riferimento  (8)

L’involucro va spinto nella direzione indicata dalla freccia

Image

Figura 6

Dimensioni massime della lampada  (9)

Image

Categorie D1S, D2S, D3S e D4S Scheda DxS/4

Dimensioni

Sorgenti luminose di fabbricazione normale

Sorgenti luminose standard

Posizione degli elettrodi

Scheda DxS/5

Posizione e forma dell’arco

Scheda DxS/6

α1, α2 (10)

55° min.

55° min.

D1S: involucro PK32d-2

D2S: Involucro P32d-2

D3S: involucro PK32d-5

D4S: Involucro P32d-5

in conformità alla pubblicazione CIE 60061 (scheda 7004-111-3)

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E FOTOMETRICHE

 

D1S/D2S

D3S/D4S

D1S/D2S

D3S/D4S

Tensione nominale del ballast

V

12 (11)

12

Potenza nominale

W

35

35

Tensione di prova

V

13,5

13,5

Tensione della lampada

valore normale

V

85

42

85

42

tolleranza

± 17

± 9

± 8

± 4

Potenza della lampada

valore normale

W

35

35

tolleranza

± 3

± 0,5

Flusso luminoso

valore normale

lm

3 200

3 200

tolleranza

± 450

± 150

Coordinate cromatiche della luce bianca

valore normale

 

x = 0,375

y = 0,375

Zona di tolleranza (12)

Limiti

x = 0,345

y = 0,150 + 0,640 x

x = 0,405

y = 0,050 + 0,750 x

Punti d’intersezione

x = 0,345

y = 0,371

x = 0,405

y = 0,409

x = 0,405

y = 0,354

x = 0,345

y = 0,309

Periodo di non funzionamento prima della riaccensione a caldo

s

10

10

Categorie D1S, D2S, D3S e D4S Scheda DxS/5

Posizione degli elettrodi

Si effettua questa prova per verificare che gli elettrodi siano nella posizione corretta rispetto all’asse di riferimento e al piano di riferimento.

Image

Direzione di misurazione: sorgente luminosa vista lateralmente e dall’alto

Dimensioni in mm

Sorgenti luminose di fabbricazione normale

Sorgenti luminose standard

a1

d + 0,2

d + 0,1

a2

d + 0,5

d + 0,25

b1

0,3

0,15

b2

0,6

0,3

c

4,2

4,2

d = diametro dell’elettrodo;

d < 0,3 per D1S e D2S;

d < 0,4 per D3S e D4S.

Collocare l’estremità dell’elettrodo più vicina al piano di riferimento nella zona definita da a1 e b1. Collocare l’estremità dell’elettrodo più lontana dal piano di riferimento nella zona definita da a2 e b2.

Categorie D1S, D2S, D3S e D4S Scheda DxS/6

Posizione e forma dell’arco

La prova serve a determinare la forma dell’arco e a verificarne la posizione rispetto all’asse e al piano di riferimento; si misurano curvatura e diffusione dell’arco nella sezione trasversale a una distanza 27,1 mm dal piano di riferimento.

La forma dell’arco qui rappresentata ha solo scopi illustrativi.

Direzione di misurazione: sorgente luminosa vista lateralmente

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Nel misurare la distribuzione relativa della luminanza nella sezione trasversale centrale indicata dallo schema, il valore massimo deve collocarsi nell’ambito della distanza «r» dall’asse di riferimento. Il punto in cui la luminanza è pari al 20 % del valore massimo deve rientrare nella zona «s».

Dimensioni in mm

Sorgenti luminose di fabbricazione normale

Sorgenti luminose standard

r

0,50 ± 0,40

0,50 ± 0,20

s

1,10 ± 0,40

1,10 ± 0,25

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(1)  L’asse di riferimento è perpendicolare al piano di riferimento e attraversa l’intersezione delle 2 linee parallele come indicato nella figura 5.

(2)  Il bulbo di vetro e i supporti non devono superare l’involucro, come indicato nella figura 6. L’involucro ha lo stesso centro dell’asse di riferimento.

(3)  La parte del bulbo compresa tra gli angoli ± 1 e ± 2 è quella che emette la luce. La sua forma dev’essere per quanto possibile omogenea e priva di distorsioni ottiche. Ciò vale per l’intera circonferenza del bulbo compresa tra gli angoli ±1 e ±2, ma non per le bande opache.

(4)  I ballast possono avere tensioni d’applicazione diverse da 12 V.

(5)  Cfr. allegato 4.

(6)  «f1/…»: dimensione f1 da misurare alla distanza dal piano di riferimento indicata, in mm, dopo la sbarra.

(7)  «…/24 mv»: dimensione f1 da misurare alla distanza dal piano di riferimento indicata, in mm, dopo la sbarra.

(8)  L’asse di riferimento è perpendicolare al piano di riferimento e attraversa l’intersezione delle 2 linee parallele come indicato dalla figura 5.

(9)  Le dimensioni del bulbo di vetro e dei supporti non devono superare quelle dell’involucro, come indicato nella figura 6. L’involucro ha lo stesso centro dell’asse di riferimento.

(10)  La parte del bulbo compresa tra gli angoli ±1 e ±2 è quella che emette la luce. La sua forma dev’essere per quanto possibile omogenea e priva di distorsioni ottiche. Ciò vale per l’intera circonferenza del bulbo compresa tra gli angoli ±1 e ±2.

(11)  I ballast possono avere tensioni d’applicazione diverse da 12 V.

(12)  Cfr. allegato 4.


ALLEGATO 2

NOTIFICA

(formato massimo: A4 (210 × 297 mm))

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ALLEGATO 3

ESEMPIO DI MARCHIO DI OMOLOGAZIONE

(cfr. paragrafo 2.4.3)

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ALLEGATO 4

METODO DI MISURAZIONE DELLE CARATTERISTICHE ELETTRICHE E FOTOMETRICHE

1.   Disposizioni generali

Nelle prove di accensione, di funzionamento iniziale e di riaccensione a caldo nonché per la misurazione delle caratteristiche elettriche e fotometriche, la sorgente luminosa a scarica di gas deve funzionare all’aria libera e a una temperatura ambientale di 25 ° ± 5 °C.

2.   Ballast

Tutte le prove e le misurazioni andranno effettuate con il ballast, come da paragrafo 2.2.2.4 del presente regolamento. L’alimentazione elettrica per le prove di accensione e di funzionamento iniziale deve permettere di ottenere rapidamente un’impulsione elettrica elevata.

3.   Posizione di funzionamento

La posizione di funzionamento deve essere orizzontale (tolleranza ± 10°); cavo d’alimentazione diretto verso il basso. Le posizioni di invecchiamento e di prova devono essere identiche. Se il proiettore viene acceso accidentalmente nella direzione sbagliata, prima della misurazione deve subire una nuova procedura di invecchiamento. Durante l’invecchiamento e le misurazioni nessun oggetto conduttore d’elettricità dovrà trovarsi all’interno di una zona cilindrica di 32 mm di diametro e di 60 mm di lunghezza il cui centro sia l’asse di riferimento e simmetrica all’arco. Andranno inoltre evitati i campi magnetici parassiti.

4.   Invecchiamento

Tutte le prove vanno effettuate con sorgenti luminose invecchiate per un minimo di 15 cicli, commutati come segue: 45 minuti di funzionamento, 15 secondi in posizione spenta, 5 minuti di funzionamento, 10 minuti in posizione spenta.

5.   Tensione di alimentazione

Tutte le prove vanno effettuate alla tensione di prova indicata dalla pertinente scheda tecnica.

6.   Prova di accensione

La prova di accensione va effettuata su sorgenti luminose non invecchiate e che non siano state usate almeno nelle 24 ore precedenti la prova.

7.   Prova di funzionamento iniziale

La prova di funzionamento iniziale va effettuata su sorgenti luminose non usate almeno nell’ora che precede la prova.

8.   Riaccensione a caldo

La sorgente luminosa va accesa e messa in funzione con il ballast a tensione di prova per un periodo di 15 minuti. La corrente che alimenta il ballast va interrotta per il periodo di spegnimento indicato sulla pertinente scheda tecnica, e nuovamente riaccesa.

9.   Prova elettrica e fotometrica

Prima di effettuare qualsiasi misurazione, la sorgente luminosa va stabilizzata per 15 minuti.

10.   Colore

Il colore della sorgente luminosa verrà misurato in una sfera d’integrazione con un sistema di misurazione che mostri le coordinate di cromaticità CIE della luce ricevuta con una risoluzione di 0,002. La figura che segue mostra la zona di tolleranza per il colore bianco e la zona di tolleranza ristretta per le sorgenti luminose a scarica di gas D1R, D1S, D2R, D2S, D3R, D3S, D4R e D4S.

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ALLEGATO 5

Dispositivo ottico destinato a misurare la posizione e la forma dell’arco nonché la posizione degli elettrodi (1)

Porre la sorgente luminosa a scarica di gas come indicato:

 

nelle figure 1 o 2 delle schede DxR/1 o DxS/1;

 

nelle figure 3 o 4 delle schede DxR/2 o DxS/2;

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Un sistema ottico proietterà su uno schermo un’immagine reale A’ dell’arco A con un ingrandimento pari, preferibilmente, a M = s'/s = 20. Il sistema ottico deve essere aplanatico e acromatico. Un diaframma d posto alla distanza focale f del sistema ottico darà luogo a una proiezione dell’arco con direzioni quasi parallele al punto d’osservazione. Per far sì che l’angolo di semidivergenza non superi μ = 0,5°, il diametro del diaframma non deve superare d = 2f tan(μ) rispetto alla distanza focale del sistema ottico. Il diametro utile del sistema ottico non deve superare:

D = (1 + 1/M)d + c + (b1 + b2)/2 (c, b1 e b2 si trovano rispettivamente nelle schede tecniche DxS/5 e DxR/5).

Una scala posta sullo schermo permetterà di misurare la posizione degli elettrodi. Sarà bene effettuare la taratura del dispositivo mediante un proiettore separato che emetta un fascio parallelo connesso a un calibro la cui ombra sia proiettata allo schermo. Il calibro mostrerà l’asse di riferimento e il piano parallelo al piano di riferimento alla distanza di «e» mm da esso (e = 27,1 per D1R, D1S, D2R, D2S, D3R, D3S, D4R e D4S).

Sul piano dello schermo montare un ricevitore, in grado di essere spostato in direzione verticale su una linea corrispondente al piano a distanza «e» dal piano di riferimento della sorgente luminosa a scarica di gas.

Il ricevitore avrà la sensibilità spettrale relativa dell’occhio umano. La sua dimensione non sarà superiore a 0,2 M mm in senso orizzontale e a 0,025 M mm in senso verticale (M = ingrandimento). L’ampiezza del movimento misurabile deve permettere di misurare la curva r e la diffusione s dell’arco.


(1)  Questo metodo è un esempio di un metodo di misurazione; Si può ricorrere a qualsiasi metodo che abbia una precisione di misurazione equivalente.


ALLEGATO 6

Requisiti minimi delle procedure di valutazione della qualità attuate dal fabbricante

1.   ASPETTI GENERALI

I requisiti di conformità saranno considerati soddisfatti da un punto di vista fotometrico (radiazioni UV comprese), geometrico, visivo ed elettrico se vengono soddisfatte le tolleranze specifiche per le sorgenti luminose a scarica di gas di serie elencate nelle pertinenti schede tecniche dell’allegato 1 e nelle schede tecniche relative agli involucri.

2.   REQUISITI MINIMI RELATIVI ALLA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DA PARTE DEL FABBRICANTE

Per ogni tipo di sorgente luminosa a scarica di gas il fabbricante o il titolare del marchio di omologazione deve effettuare, a intervalli appropriati, prove conformi alle disposizioni del presente regolamento.

2.1.   Natura delle prove

Le prove di conformità delle specifiche devono riguardare le loro caratteristiche fotometriche, geometriche e ottiche.

2.2.   Metodi usati nelle prove

2.2.1.

Le prove saranno generalmente eseguite in conformità ai metodi definiti dal presente regolamento.

2.2.2.

L’applicazione del paragrafo 2.2.1 richiede una taratura regolare dell’apparecchiatura di prova e una correlazione con le misure effettuate da un’autorità competente.

2.3.   Modalità del campionamento

I campioni di sorgenti luminose a scarica di gas vanno scelti a caso da un lotto omogeneo. Per lotto omogeneo s'intende un insieme di sorgenti luminose a scarica di gas dello stesso tipo, definito secondo i metodi di produzione del fabbricante.

2.4.   Ispezione e registrazione delle caratteristiche

Si ispezioneranno le sorgenti luminose a scarica di gas e si registreranno i risultati delle prove in base ai gruppi di caratteristiche elencati all’allegato 7, tabella 1.

2.5.   Criteri di accettabilità

Il fabbricante o il titolare dell’omologazione dovrà effettuare uno studio sui risultati delle prove per stabilire la rispondenza statistica alle specifiche di verifica della conformità dei prodotti elencate al paragrafo 4.1 del presente regolamento.

La conformità è ottenuta se non viene oltrepassato il livello di inosservanza accettabile per il gruppo di caratteristiche dato nella tabella 1 dell’allegato 7, se cioè il numero delle sorgenti luminose a scarica di gas che non soddisfano i requisiti per un gruppo di caratteristiche qualsiasi per un tipo qualsiasi di sorgente luminosa a scarica di gas non oltrepassa i limiti di tolleranza delle pertinenti tabelle 2, 3 o 4 dell’allegato 7.

Nota: Ogni requisito che si riferisca a una sorgente luminosa a scarica di gas va considerato come una caratteristica.


ALLEGATO 7

Campionamento e livelli di conformità dei verbali di prova del fabbricante

Tabella 1

Caratteristiche

Gruppo di caratteristiche

Gruppo (1) di verbali di prova tra tipi di sorgenti luminose a scarica di gas

Campione annuo minimo per gruppo (1)

Livello accettabile di non conformità per gruppo di caratteristiche (%)

Marcature, leggibilità e durevolezza

Tutti i tipi aventi le stesse dimensioni esterne

315

1

Qualità del bulbo

Tutti i tipi aventi lo stesso bulbo

315

1

Dimensioni esterne (involucro escluso)

Tutti i tipi appartenenti alla stessa categoria

315

1

Posizione e dimensioni dell’arco e delle bande

Tutti i tipi appartenenti alla stessa categoria

200

6,5

Accensione, funzionamento iniziale e riaccensione a caldo

Tutti i tipi appartenenti alla stessa categoria

200

1

Tensione e potenza della lampada

Tutti i tipi appartenenti alla stessa categoria

200

1

Flusso luminoso, colore e

radiazione UV

Tutti i tipi appartenenti alla stessa categoria

200

1

Le tolleranze per ogni gruppo di caratteristiche, basate sui risultati di varie prove, sono indicate nella tabella 2 come numero massimo di risultati non conformi. Le tolleranze si fondano su un livello accettabile dell’1 % di non conformità, supponendo una probabilità di accettazione pari almeno a 0,95.

Tabella 2

Numero dei risultati delle prove per ciascuna caratteristica

Tolleranze

- 200

5

201 - 260

6

261 - 315

7

316 - 370

8

371 - 435

9

436 - 500

10

501 - 570

11

571 - 645

12

646 - 720

13

721 - 800

14

801 - 860

15

861 - 920

16

921 - 990

17

991 - 1 060

18

1 061 - 1 125

19

1 126 - 1 190

20

1 191 - 1 249

21

Le tolleranze per ogni gruppo di caratteristiche, basate sui risultati di varie prove, sono indicate nella tabella 3 come numero massimo di risultati non conformi. Le tolleranze si fondano su un livello accettabile del 6,5 % di non conformità, supponendo una probabilità di accettazione pari almeno a 0,95.

Tabella 3

Numero delle lampade nei verbali

Tolleranze

- 200

21

201 - 213

22

214 - 227

23

228 - 240

24

241 - 254

25

255 - 268

26

269 - 281

27

282 - 295

28

296 - 308

29

309 - 322

30

323 - 336

31

337 - 349

32

350 - 363

33

364 - 376

34

377 - 390

35

391 - 404

36

405 - 417

37

418 - 431

38

432 - 444

39

445 - 458

40

459 - 472

41

473 - 485

42

486 - 499

43

500 - 512

44

513 - 526

45

527 - 540

46

541 - 553

47

554 - 567

48

568 - 580

49

581 - 594

50

595 - 608

51

609 - 621

52

622 - 635

53

636 - 648

54

649 - 662

55

663 - 676

56

677 - 689

57

690 - 703

58

704 - 716

59

717 - 730

60

731 - 744

61

745 - 757

62

758 - 771

63

772 - 784

64

785 - 798

65

799 - 812

66

813 - 825

67

826 - 839

68

840 - 852

69

853 - 866

70

867 - 880

71

881 - 893

72

894 - 907

73

908 - 920

74

921 - 934

75

935 - 948

76

949 - 961

77

962 - 975

78

976 - 988

79

989 - 1 002

80

1 003 - 1 016

81

1 017 - 1 029

82

1 030 - 1 043

83

1 044 - 1 056

84

1 057 - 1 070

85

1 071 - 1 084

86

1 085 - 1 097

87

1 098 - 1 111

88

1 112 - 1 124

89

1 125 - 1 138

90

1 139 - 1 152

91

1 153 - 1 165

92

1 166 - 1 179

93

1 180 - 1 192

94

1 193 - 1 206

95

1 207 - 1 220

96

1 221 - 1 233

97

1 234 - 1 249

98

Le tolleranze per ogni gruppo di caratteristiche, basate sui risultati di varie prove, sono indicate nella tabella 4 come percentuale dei risultati supponendo una probabilità di accettazione pari almeno a 0,95.

Tabella 4

Numero dei risultati delle prove per ciascuna caratteristica

Tolleranze indicate in % dei risultati.

Livello accettabile pari all’1 % di risultati non conformi

Tolleranze indicate in % dei risultati.

Livello accettabile pari all’6,5 % di risultati non conformi

1 250

1,68

7,91

2 000

1,52

7,61

4 000

1,37

7,29

6 000

1,30

7,15

8 000

1,26

7,06

10 000

1,23

7,00

20 000

1,16

6,85

40 000

1,12

6,75

80 000

1,09

6,68

100 000

1,08

6,65

1 000 000

1,02

6,55


(1)  La valutazione riguarda in generale la produzione di serie di sorgenti luminose a scarica di gas provenienti da singoli stabilimenti. Un fabbricante può raggruppare rilevazioni sullo stesso tipo proveniente da più stabilimenti, purché quest’ultimi dispongano dello stesso sistema di controllo e di gestione della qualità.


ALLEGATO 8

REQUISITI MINIMI PER I CAMPIONAMENTI EFFETTUATI DA UN ISPETTORE

1.

I requisiti di conformità vanno considerati soddisfatti da un punto di vista fotometrico, geometrico, visivo ed elettrico se sono soddisfatte le tolleranze specifiche per le sorgenti luminose a scarica di gas di serie elencate nelle pertinenti schede tecniche dell’allegato 1 e nelle schede tecniche relative agli involucri.

2.

La conformità di sorgenti luminose a scarica di gas prodotte in serie non va contestata se i risultati sono conformi al paragrafo 5 del presente allegato.

3.

La conformità sarà contestata, e si inviterà il costruttore ad adeguare la produzione ai requisiti, se i risultati non sono conformi al paragrafo 5 del presente allegato.

4.

Se si applica il paragrafo 3 del presente allegato, occorre prelevare entro 2 mesi un ulteriore campione di 250 sorgenti luminose a scarica di gas, scelto a caso da un lotto di produzione recente.

5.

La conformità della produzione si verifica in base ai valori indicati nella tabella 1. Per ogni gruppo di caratteristiche, le sorgenti luminose a scarica di gas saranno accettate o rifiutate in base ai valori indicati nella tabella 1 (1).

Tabella 1

Campione

1 % (2)

6,5 % (2)

Accettazione

Rifiuto

Accettazione

Rifiuto

Dimensione del primo campione: 125

2

5

11

16

Se il numero di unità non conformi è superiore a 2 (11) e inferiore a 5 (16) prendere un secondo campione di 125 unità e valutare le 250 unità

6

7

26

27


(1)  Il sistema proposto serve a valutare la conformità di sorgenti luminose a scarica di gas rispetto a livelli di accettazione di risultati non conformi pari rispettivamente all’1 % e al 6,5 % e si basa sul piano di campionamento in 2 fasi per una normale ispezione di cui alla pubblicazione IEC 60410: Sampling Plans and Procedures for Inspection by Attributes.

(2)  Si ispezioneranno le sorgenti luminose a scarica di gas e si registreranno i risultati delle prove in base ai gruppi di caratteristiche elencati all’allegato 7, tabella 1.


30.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/181


Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento di status UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento n. 116 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni tecniche uniformi relative alla protezione dei veicoli a motore dall’impiego non autorizzato

Comprendente tutto il testo valido fino a:

Supplemento 2 della versione originale del regolamento; data di entrata in vigore: 15 ottobre 2008

SOMMARIO

REGOLAMENTO

1.

Campo di applicazione

2.

Definizioni generali

3.

Domanda di omologazione

4.

Omologazione

5.

PARTE I: OMOLOGAZIONE DI UN VEICOLO DELLA CATEGORIA M1 O N1 PER QUANTO RIGUARDA I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DALL’IMPIEGO NON AUTORIZZATO

5.1.

Definizioni

5.2.

Prescrizioni generali

5.3.

Prescrizioni particolari

5.4.

Dispositivi di protezione dall’impiego non autorizzato di tipo elettromeccanico ed elettronico

6.

PARTE II: OMOLOGAZIONE DEI SISTEMI DI ALLARME DEI VEICOLI

6.1.

Definizioni

6.2.

Prescrizioni generali

6.3.

Prescrizioni particolari

6.4.

Parametri di funzionamento e condizioni di prova

6.5.

Istruzioni

7.

PARTE III: OMOLOGAZIONE DI UN VEICOLO PER QUANTO RIGUARDA IL SISTEMA DI ALLARME

7.1.

Definizioni

7.2.

Prescrizioni generali

7.3.

Prescrizioni particolari

7.4.

Condizioni di prova

7.5.

Istruzioni

8.

PARTE IV: OMOLOGAZIONE DEGLI IMMOBILIZZATORI E OMOLOGAZIONE DI UN VEICOLO PER QUANTO RIGUARDA L’IMMOBILIZZATORE

8.1.

Definizioni

8.2.

Prescrizioni generali

8.3.

Prescrizioni particolari

8.4.

Parametri di funzionamento e condizioni di prova

8.5.

Istruzioni

9.

Modifica del tipo ed estensione dell’omologazione

10.

Conformità della produzione

11.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

12.

Cessazione definitiva della produzione

13.

Disposizioni transitorie

14.

Denominazione e indirizzo dei servizi tecnici incaricati delle prove di omologazione e dei servizi amministrativi

ALLEGATI

Allegato 1

Scheda informativa:

Parte 1

conforme ai paragrafi 5, 7 e 8, secondo i casi, del regolamento n. 116 relativo all’omologazione ECE di un tipo di veicolo per quanto riguarda i dispositivi di protezione dall’impiego non autorizzato

Parte 2

conforme al paragrafo 6 del regolamento n. 116 relativo all’omologazione ECE della componente di un sistema di allarme

Parte 3

conforme al paragrafo 8 del regolamento n. 116 relativo all’omologazione ECE della componente di un sistema di immobilizzazione

Allegato 2

Notifica relativa al rilascio, all’estensione, al rifiuto, alla revoca dell’omologazione o alla cessazione definitiva della produzione:

Parte 1

di un tipo di veicolo per quanto riguarda i dispositivi di protezione dall’impiego non autorizzato a norma del regolamento n. 116

Parte 2

di un tipo di componente che costituisce un sistema di allarme a norma del regolamento n. 116

Parte 3

di un tipo di componente che costituisce un immobilizzatore a norma del regolamento n. 116

Allegato 3

Esempi di marchi di omologazione

Allegato 4

Parte 1

:

procedura della prova di resistenza all’usura dei dispositivi di protezione dall’impiego non autorizzato che agiscono sullo sterzo

Parte 2

:

procedura di prova dei dispositivi di protezione dall’impiego non autorizzato che agiscono sullo sterzo mediante un dispositivo di riduzione della coppia

Allegato 5

(Riservato)

Allegato 6

Modello di certificato di conformità

Allegato 7

Modello di certificato di installazione

Allegato 8

Prova dei sistemi di protezione dell’abitacolo

Allegato 9

Compatibilità elettromagnetica

Allegato 10

Prescrizioni relative agli interruttori meccanici a chiave

1.   CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica all’omologazione dei:

1.1.

PARTE I — Veicoli della categoria M1 o N1 (1) per quanto riguarda i dispositivi di protezione dall’impiego non autorizzato.

1.2.

PARTE II — Sistemi di allarme per veicoli (SAV) destinati a essere montati permanentemente su veicoli della categoria M1 o su veicoli della categoria N1 aventi massa massima non superiore a 2 tonnellate (1).

1.3.

PARTE III — Veicoli della categoria M1 e veicoli della categoria N1 aventi massa massima non superiore a 2 tonnellate per quanto riguarda il sistema o i sistemi di allarme (2).

1.4.

PARTE IV — Immobilizzatori nonché veicoli della categoria M1 e veicoli della categoria N1 aventi massa massima non superiore a 2 tonnellate per quanto riguarda gli immobilizzatori (1)  (2).

1.5.

Il montaggio dei dispositivi di cui alla parte I su veicoli di altre categorie è facoltativo; tali dispositivi, se montati, devono comunque soddisfare tutte le prescrizioni del caso stabilite dal presente regolamento.

1.6.

Il montaggio dei dispositivi di cui alle parti III e IV su veicoli di altre categorie o su veicoli della categoria N1 aventi massa massima superiore a 2 tonnellate è facoltativo; tali dispositivi, se montati, devono comunque soddisfare tutte le prescrizioni del caso stabilite dal presente regolamento.

1.7.

Su richiesta del fabbricante o del fabbricante, le parti contraenti possono rilasciare omologazioni a norma delle parti da I a IV a veicoli di altre categorie e a dispositivi destinati a essere montati su tali veicoli.

1.8.

All’atto dell’applicazione del presente regolamento, le parti contraenti devono dichiarare quali parti del regolamento intendono rendere obbligatorie nel proprio territorio per ciascuna categoria di veicoli (3).

2.   DEFINIZIONI GENERALI

2.1.

Per «fabbricante» si intende la persona o l’ente responsabile, verso l’autorità che provvede all’omologazione, di tutti gli aspetti relativi al procedimento di omologazione nonché della conformità della produzione. Non è indispensabile che la persona o l’ente siano direttamente implicati in tutte le fasi di costruzione del veicolo, del sistema, della componente o dell’entità tecnica oggetto del procedimento di omologazione.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.

La domanda di omologazione di un tipo di veicolo o di una componente a norma del presente regolamento deve essere presentata dal fabbricante del veicolo o dal fabbricante della componente.

3.2.

La domanda di omologazione deve essere accompagnata da una scheda informativa conforme al modello di cui all’allegato 1, parte 1, 2 o 3 secondo i casi.

3.3.

Il/i veicolo/i o la/le componente/i rappresentativi/e del tipo o dei tipi da omologare vanno presentati/e al servizio tecnico che esegue le prove di omologazione.

4.   OMOLOGAZIONE

4.1.

Se il tipo presentato all’omologazione soddisfa le prescrizioni della parte o delle parti che applicano il del presente regolamento, l’omologazione è rilasciata.

4.2.

A ciascun tipo omologato viene attribuito un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 00, corrispondenti al regolamento nella versione originale) indicano la serie di modifiche comprendenti le più recenti modifiche tecniche di rilievo apportate al regolamento alla data di rilascio dell’omologazione. La stessa parte contraente non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo o componente quale definito nel presente regolamento.

4.3.

L’omologazione o l’estensione dell’omologazione di un tipo a norma del presente regolamento devono essere comunicate alle parti dell’accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello di cui all’allegato 2, parte 1, 2 o 3, secondo i casi, del presente regolamento.

4.4.

Su ciascun veicolo o componente conforme a un tipo omologato a norma del presente regolamento deve essere apposto, in un punto visibile e facilmente accessibile indicato sulla scheda di omologazione, un marchio internazionale di omologazione composto di:

4.4.1.

un cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione (4);

4.4.2.

il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione a destra del cerchio di cui al paragrafo 4.4.1;

4.4.3.

un simbolo aggiuntivo:

4.4.3.1.

«A» nel caso di un sistema di allarme (parte II);

4.4.3.2.

«I» nel caso di un immobilizzatore (parte IV);

4.4.3.3.

«AI» nel caso di un sistema di allarme in combinazione con un immobilizzatore;

4.4.3.4.

«L» nel caso nel caso dell’omologazione di un veicolo per quanto riguarda i dispositivi di protezione dall’impiego non autorizzato (parte I);

4.4.3.5.

«LA» nel caso dell’omologazione di un veicolo per quanto riguarda i dispositivi di protezione dall’impiego non autorizzato (parte I) combinati con un sistema di allarme;

4.4.3.6.

«LI» nel caso dell’omologazione di un veicolo per quanto riguarda i dispositivi di protezione dall’impiego non autorizzato (parte I) combinati con un immobilizzatore;

4.4.3.7.

«LAI» nel caso dell’omologazione di un veicolo per quanto riguarda i dispositivi di protezione dall’impiego non autorizzato (parte I) combinati con un sistema di allarme e un immobilizzatore.

4.5.

Se un tipo è conforme a un tipo omologato a norma di uno o più regolamenti allegati all’accordo, nel paese che ha rilasciato l’omologazione a norma del presente regolamento, il simbolo di cui al paragrafo 4.4.1 può non essere ripetuto; in tal caso, i numeri dei regolamenti a norma dei quali è stata rilasciata l’omologazione nel paese che ha rilasciato l’omologazione a norma del presente regolamento devono essere posti in colonne verticali a destra del simbolo di cui al paragrafo 4.4.1.

4.6.

Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

4.7.

Nel caso di un veicolo, il marchio di omologazione deve essere collocato sulla targhetta dei dati del veicolo apposta dal fabbricante, o in prossimità della stessa.

4.8.

Nel caso di un componente omologato separatamente come sistema di allarme o immobilizzatore o entrambi, il marchio di omologazione deve essere apposto dal fabbricante sull’elemento principale o sugli elementi principali del dispositivo.

4.9.

Nell’allegato 3 del presente regolamento si trovano alcuni esempi di marchi di omologazione.

4.10.

Al posto del marchio di omologazione descritto al precedente paragrafo 4.4, può essere emesso un certificato di conformità per ciascun SAV e per ciascun immobilizzatore immesso sul mercato.

Quando un fabbricante di SAV e/o immobilizzatori fornisce a un fabbricante di veicoli un SAV e/o un immobilizzatore omologati, ma sprovvisti di marchio, destinati a essere montati come elementi di origine su un modello di veicolo o su una gamma di modelli di veicoli, il fabbricante del SAV e/o dell’immobilizzatore deve consegnare al fabbricante di veicoli un numero di copie del certificato di conformità sufficiente affinché il fabbricante possa ottenere l’omologazione del veicolo in conformità con le parti II, III e IV, secondo i casi, del presente regolamento.

Se il SAV o l’immobilizzatore è costituito da componenti separate, la componente principale o le componenti principali devono recare un contrassegno e il certificato di conformità deve comprendere l’elenco di tali contrassegni.

Il modello del certificato di conformità figura nell’allegato 6 del presente regolamento.

5.   PARTE I: OMOLOGAZIONE DI UN VEICOLO DELLA CATEGORIA M1 O N1 PER QUANTO RIGUARDA I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DALL’IMPIEGO NON AUTORIZZATO

5.1.   DEFINIZIONI

Ai fini della parte I del presente regolamento si intende per:

5.1.1.

«tipo di veicolo», una categoria di veicoli a motore che non presentano tra loro differenze per quanto riguarda i seguenti aspetti essenziali:

5.1.1.1.

la designazione del tipo di veicolo attribuita dal fabbricante,

5.1.1.2.

la disposizione e le caratteristiche progettuali della componente o delle componenti sui quali agisce il dispositivo di protezione dall’impiego non autorizzato,

5.1.1.3.

il tipo di dispositivo di protezione dall’impiego non autorizzato;

5.1.2.

«dispositivo di protezione dall’impiego non autorizzato», un sistema destinato a impedire l’avviamento non autorizzato del motore con i comandi normali o con un’altra fonte di energia motrice principale del veicolo, in combinazione con almeno un dispositivo che consenta di:

a)

bloccare lo sterzo; o

b)

bloccare la trasmissione; o

c)

bloccare il comando del cambio; o

d)

bloccare i freni.

Nel caso di un sistema che blocchi i freni, la disattivazione del dispositivo non dovrà rilasciare automaticamente i freni contrariamente all’intenzione del conducente;

5.1.3.

«sterzo», il comando dello sterzo, la colonna dello sterzo ed i suoi elementi di rivestimento, l’albero dello sterzo, la scatola dello sterzo, nonché tutti gli altri elementi che condizionano direttamente l’efficacia del dispositivo di protezione dall’impiego non autorizzato;

5.1.4.

«combinazione», una delle varianti specificamente progettate e costruite di un sistema di blocco che, se azionata correttamente, consente di far funzionare tale sistema;

5.1.5.

«chiave», un dispositivo progettato e fabbricato per far funzionare un dispositivo di blocco, a sua volta progettato e fabbricato per essere azionato soltanto da tale dispositivo;

5.1.6.

«codice variabile», un codice elettronico costituito da vari elementi, la cui combinazione cambia in modo casuale dopo ogni azionamento dell’elemento di trasmissione.

5.2.   PRESCRIZIONI GENERALI

5.2.1.

Il dispositivo di protezione dall’impiego non autorizzato deve essere realizzato in modo che sia indispensabile disinnestarlo:

5.2.1.1.

per consentire l’avviamento del motore con il comando normale;

5.2.1.2.

per poter sterzare o guidare il veicolo o farlo avanzare con i propri mezzi.

5.2.1.3.

quanto descritto al paragrafo 5.2.1 può essere ottenuto contemporaneamente o prima delle azioni di cui ai paragrafi 5.2.1.1 e 5.2.1.2.

5.2.2.

Le prescrizioni di cui al paragrafo 5.2.1 devono poter essere soddisfatte con l’impiego di una sola chiave.

5.2.3.

Salvo il caso previsto al paragrafo 5.3.1.5, i sistemi azionati con l’introduzione di una chiave in una serratura devono impedire che la chiave possa essere estratta prima che il dispositivo di protezione di cui al paragrafo 5.2.1 sia stato innestato o inserito.

5.2.4.

Il dispositivo di protezione di cui al paragrafo 5.2.1 e le componenti del veicolo sui quali esso agisce devono essere progettati in modo che sia impossibile aprire il dispositivo, disattivarlo o metterlo fuori uso rapidamente e senza richiamare l’attenzione, ad esempio mediante attrezzi, strumenti o sistemi poco costosi, facilmente dissimulabili e disponibili a chiunque.

5.2.5.

Il dispositivo di protezione dall’impiego non autorizzato deve far parte dell’equipaggiamento di origine del veicolo (cioè deve essere installato dal fabbricante prima della prima vendita al dettaglio). Esso deve essere montato in modo che, in posizione di blocco, sia possibile smontarlo soltanto con l’impiego di attrezzi speciali, anche dopo aver tolto il contenitore nel quale è alloggiato. Se è possibile neutralizzare il dispositivo di protezione togliendo alcune viti, le viti stesse devono essere inamovibili o essere coperte da elementi del dispositivo di protezione quando quest’ultimo è in posizione di blocco.

5.2.6.

I dispositivi di blocco meccanici devono consentire almeno 1 000 combinazioni diverse della chiave oppure un numero di combinazioni uguale al numero totale di veicoli costruiti annualmente se tale numero è inferiore a 1 000. Nei veicoli di uno stesso tipo, la frequenza di ciascuna combinazione deve essere circa 1 su 1 000.

5.2.7.

I dispositivi di blocco elettrici/elettronici, ad esempio i telecomandi, devono consentire almeno 50 000 combinazioni con codici variabili e/o un tempo di scansione di almeno 10 giorni, ad esempio un massimo di 5 000 combinazioni nelle 24 ore per almeno 50 000 combinazioni.

5.2.8.

Per quanto riguarda la natura del dispositivo di protezione dell’impianto non autorizzato, si applicano i paragrafi 5.2.6 o 5.2.7.

5.2.9.

Il codice della chiave e della serratura non deve essere visibile.

5.2.10.

La serratura deve essere progettata, fabbricata e installata in modo che quando è bloccata si possa far ruotare il cilindro soltanto utilizzando la chiave corrispondente ed esercitando una coppia inferiore a 2,45 Nm, e

5.2.10.1.

che per i cilindri a perni non vi siano più di due perni adiacenti identici e operanti nello stesso senso, e più del 60 % di perni identici in una stessa serratura;

5.2.10.2.

che per i cilindri a dischi, non vi siano più di due dischi adiacenti identici e operanti nello stesso senso, e più del 50 % di dischi identici in una stessa serratura.

5.2.11.

I dispositivi di protezione devono essere tali da escludere il rischio di blocco accidentale, e in particolare qualsiasi blocco che possa compromettere la sicurezza quando il motore è in funzione.

5.2.11.1.

I dispositivi di protezione non devono poter essere attivati prima di aver posto i comandi del motore in posizione di arresto e di aver svolto successivamente un’azione diversa dal proseguimento della sequenza di arresto del motore, oppure prima di aver posto i comandi del motore in posizione di arresto, a veicolo fermo con il freno di stazionamento inserito o a veicolo in movimento a una velocità non superiore ai 4 km/h.

5.2.11.2.

I dispositivi di protezione attivati dall’estrazione della chiave devono innestarsi soltanto allorché la chiave stessa sia stata ritirata di almeno 2 mm oppure devono essere muniti di un dispositivo di sicurezza che impedisca l’estrazione accidentale o parziale della chiave.

5.2.11.3.

I paragrafi 5.2.10, 5.2.10.1 o 5.2.10.2 e 5.2.11.2 si applicano unicamente ai dispositivi muniti di chiave meccanica.

5.2.12.

L’uso di servocomandi è consentito unicamente per l’attivazione dell’azione di blocco e/o di sblocco del dispositivo di protezione. Il mantenimento del dispositivo in posizione di funzionamento deve essere garantito soltanto da mezzi che non richiedano una fonte di energia.

5.2.13.

Non deve essere possibile mettere in moto il motore del veicolo con i comandi normali fino a quando rimane inserito il dispositivo di protezione.

5.2.14.

I dispositivi di protezione che impediscono di allentare i freni del veicolo sono ammessi unicamente quando le parti attive dei freni sono tenute in posizione di blocco tramite un dispositivo esclusivamente meccanico. In questo caso non si applicano le prescrizioni del paragrafo 5.2.13.

5.2.15.

Quando il dispositivo di protezione è munito di un dispositivo di avvertimento del conducente, quest’ultimo deve attivarsi all’apertura della portiera lato conducente, a meno che il dispositivo di protezione non sia stato attivato e sia stata estratta la chiave.

5.3.   PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Oltre alle prescrizioni generali di cui al paragrafo 5.2, il dispositivo di protezione dall’impiego non autorizzato deve soddisfare le prescrizioni particolari indicate di seguito:

5.3.1.   Dispositivi di protezione dall’impiego non autorizzato che agiscono sullo sterzo

5.3.1.1.

I dispositivi di protezione che agiscono sullo sterzo devono bloccare lo sterzo. Prima di poter avviare il motore, deve essere ristabilito il normale funzionamento dello sterzo.

5.3.1.2.

Quando il dispositivo di protezione è innestato, non deve essere possibile impedirne il funzionamento.

5.3.1.3.

Il dispositivo di protezione deve continuare a soddisfare le prescrizioni dei paragrafi 5.2.11, 5.3.1.1, 5.3.1.2 e 5.3.1.4 anche dopo aver subito 2 500 cicli di blocco, nei due sensi, nella prova di usura di cui alla parte 1 dell’allegato 4 del presente regolamento.

5.3.1.4.

Una volta innestato, il dispositivo di protezione deve soddisfare una delle prescrizioni seguenti:

5.3.1.4.1.

resistere all’applicazione, nei due sensi e in condizioni statiche, di una coppia di 300 Nm sull’asse della colonna dello sterzo senza che ciò provochi un deterioramento del meccanismo di sterzo tale da compromettere la sicurezza,

5.3.1.4.2.

contenere un meccanismo progettato per cedere o scorrere in modo che il sistema sia in grado di resistere all’applicazione continua o intermittente di una coppia di almeno 100 Nm; il sistema di blocco deve resistere all’applicazione di detta coppia anche dopo la prova di cui alla parte 2 dell’allegato 4 del presente regolamento;

5.3.1.4.3.

contenere un meccanismo progettato per consentire al volante di ruotare liberamente intorno alla colonna dello sterzo, quando questa è bloccata. Il meccanismo di blocco deve poter resistere all’applicazione, nei due sensi e in condizioni statiche, di una coppia di 200 Nm sull’asse della colonna dello sterzo.

5.3.1.5.

I dispositivi di protezione che consentono di estrarre la chiave quando questa si trova in una posizione diversa da quella che garantisce il blocco dello sterzo devono essere progettati in modo che la chiave non possa essere posta in tale posizione ed estratta inavvertitamente.

5.3.1.6.

Se un componente del dispositivo non soddisfa le prescrizioni relative alla coppia di cui ai paragrafi 5.3.1.4.1, 5.3.1.4.2 e 5.3.1.4.3 ma lo sterzo rimane bloccato, il dispositivo è ritenuto conforme alle prescrizioni.

5.3.2.   Dispositivi di protezione dall’impiego non autorizzato che agiscono sulla trasmissione o sui freni

5.3.2.1.

I dispositivi di protezione che agiscono sulla trasmissione devono impedire la rotazione delle ruote motrici del veicolo.

5.3.2.2.

Un dispositivo di protezione dall’impiego non autorizzato che agisce sui freni deve frenare almeno una ruota su ciascun lato di almeno un asse.

5.3.2.3.

Quando il dispositivo di protezione è innestato, non deve essere possibile impedirne il funzionamento.

5.3.2.4.

La trasmissione o i freni non devono poter essere bloccati inavvertitamente quando la chiave è inserita nella serratura del dispositivo di protezione, anche se il dispositivo che impedisce l’avvio del motore è inserito o innestato. Ciò non vale quando le prescrizioni del paragrafo 5.3.2 del presente regolamento sono soddisfatte da dispositivi utilizzati per un altro scopo aggiuntivo e il blocco conforme alle condizioni indicate in precedenza è necessario per questa funzione aggiuntiva (ad esempio, freno di stazionamento elettrico).

5.3.2.5.

Il dispositivo di protezione deve essere progettato e fabbricato in modo da conservare tutta la sua efficacia anche dopo aver subito l’usura derivante da 2 500 cicli di blocco nei due sensi. Nel caso di un dispositivo di protezione che agisce sui freni, è coinvolta ogni sua sottocomponente meccanica o elettrica.

5.3.2.6.

I dispositivi di protezione che consentono di estrarre la chiave quando questa si trova in una posizione diversa da quella che garantisce il blocco dello sterzo o dei freni devono essere progettati in modo che la chiave non possa essere posta in tale posizione ed estratta inavvertitamente.

5.3.2.7.

Nel caso in cui venga utilizzato il dispositivo di protezione che agisce sulla trasmissione, questo deve poter resistere all’applicazione, nei due sensi e in condizioni statiche, di una coppia superiore del 50 % alla coppia massima che può essere applicata alla trasmissione in condizioni normali senza che ciò provochi danni tali da compromettere la sicurezza. Il livello di tale coppia di prova deve essere determinato sulla base della coppia massima che può essere trasmessa dalla frizione o dal cambio automatico e non della coppia massima del motore.

5.3.2.8.

Nel caso di un veicolo dotato di un dispositivo di protezione che agisce sui freni, questo deve essere in grado di mantenere il veicolo a pieno carico fermo su una pendenza ascendente o discendente del 20 percento.

5.3.2.9.

Nel caso di un veicolo dotato di un dispositivo di protezione che agisce sui freni, le prescrizioni del presente regolamento non devono essere stabilite come una deroga alle prescrizioni del regolamento n. 13 o 13-H anche nel caso di un guasto.

5.3.3.   Dispositivi di protezione dall’impiego non autorizzato che agiscono sul comando del cambio

5.3.3.1.

I dispositivi di protezione che agiscono sul comando del cambio devono poter impedire il cambio di marcia.

5.3.3.2.

Nei cambi manuali, la leva del cambio deve poter essere bloccata soltanto nella posizione di retromarcia; il blocco della posizione di «folle» è ammesso soltanto a titolo complementare.

5.3.3.3.

Nei cambi automatici che dispongono della posizione di parcheggio, il cambio deve poter essere bloccato soltanto in questa posizione; il blocco nella posizione di «folle» e/o di retromarcia è ammesso soltanto a titolo complementare.

5.3.3.4.

Nei cambi automatici che non dispongono della posizione di parcheggio, il meccanismo deve poter essere bloccato soltanto nelle posizioni di «folle» e/o di retromarcia.

5.3.3.5.

Il dispositivo di protezione deve essere progettato e fabbricato in modo da conservare tutta la sua efficacia anche dopo aver subito l’usura derivante da 2 500 cicli di blocco nei due sensi.

5.4.   DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DALL’IMPIEGO NON AUTORIZZATO DI TIPO ELETTROMECCANICO ED ELETTRONICO

Gli eventuali dispositivi elettromeccanici ed elettronici di protezione dall’impiego non autorizzato devono soddisfare le prescrizioni dei paragrafi 5.2 e 5.3, nonché, mutatis mutandis, del successivo paragrafo 8.4

Se, per la tecnologia impiegata nel dispositivo, i paragrafi 5, 6 e 8.4 non possono essere applicati, si deve verificare che si sia avuto cura di preservare la sicurezza del veicolo. Il funzionamento di questi dispositivi deve incorporare sistemi sicuri per evitare qualsiasi rischio di blocco o di malfunzionamento accidentale che potrebbe compromettere la sicurezza del veicolo.

6.   PARTE II: OMOLOGAZIONE DEI SISTEMI DI ALLARME DEI VEICOLI

6.1.   DEFINIZIONI

Ai fini della parte II del presente regolamento si intende per:

6.1.2.

«sistema di allarme per veicoli» (SAV), un sistema destinato a essere installato su uno o più tipi di veicoli per segnalare l’intrusione o la tentata manomissione del veicolo; questi sistemi possono offrire anche una protezione contro l’impiego non autorizzato del veicolo;

6.1.3.

«sensore», un dispositivo che rileva i cambiamenti che possono essere causati dall’intrusione o dalla tentata manomissione del veicolo;

6.1.4.

«dispositivo di allarme», un dispositivo che segnala l’avvenuta intrusione o tentata manomissione;

6.1.5.

«apparecchiatura di comando», l’apparecchiatura necessaria per inserire, disinserire e verificare l’efficacia del SAV e per inviare un segnale di allarme ai dispositivi di allarme;

6.1.6.

«inserito», lo stato di un SAV in cui l’allarme può essere trasmesso ai dispositivi di allarme;

6.1.7.

«disinserito», lo stato di un SAV in cui l’allarme non può essere trasmesso ai dispositivi di allarme;

6.1.8.

«chiave», un dispositivo progettato e fabbricato per far funzionare un dispositivo di blocco, a sua volta progettato e fabbricato per essere azionato soltanto da questo dispositivo;

6.1.9.

«tipo di sistema di allarme per veicoli», sistemi che non presentano tra loro differenze significative per quanto riguarda i seguenti aspetti essenziali:

a)

il marchio di fabbrica o la denominazione commerciale del fabbricante;

b)

il tipo di sensore;

c)

il tipo di dispositivo di allarme;

d)

il tipo di apparecchiatura di comando;

6.1.10.

«omologazione di un sistema di allarme per veicoli», l’omologazione di un tipo di SAV in relazione alle prescrizioni dei successivi 6.2, 6.3 e 6.4;

6.1.11.

«immobilizzatore», un dispositivo destinato a impedire che un veicolo possa essere messo in movimento con l’impiego del suo stesso motore;

6.1.12.

«allarme antipanico», un dispositivo che consente a una persona di utilizzare un allarme, installato sul veicolo, per chiedere assistenza in caso di emergenza.

6.2.   PRESCRIZIONI GENERALI

6.2.1.

In caso di intrusione o di tentata manomissione del veicolo, il SAV deve emettere un segnale di allarme. Il segnale di allarme deve essere acustico; in aggiunta al segnale acustico sono ammessi segnali emessi da dispositivi ottici e/o radioelettrici.

6.2.2.

Il SAV deve essere progettato, fabbricato ed installato in modo da non pregiudicare, quando è montato sul veicolo, il rispetto delle prescrizioni tecniche da parte del veicolo stesso, specialmente per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica (CEM).

6.2.3.

Se il SAV utilizza sistemi di radiotrasmissione ad esempio per l’inserimento, il disinserimento o la trasmissione dell’allarme, esso deve essere conforme alle norme ETSI pertinenti (5), ad esempio alle norme EN 300 220-1 VI.3.1 (2000-09), EN 300 220-2 VI.3.1. (2000-09), EN 300 220-3 VI.1.1 (2000-09) ed EN 489-3 VI.2.1 (2000-08) (comprese le disposizioni aventi valore di raccomandazione). La frequenza e la potenza massima irradiata delle radiotrasmissioni per l’inserimento e il disinserimento del sistema d’allarme devono essere conformi alla raccomandazione CEPT/ERC (6) 70-03 (17 febbraio 2000) concernente l’uso di dispositivi a corto raggio (7).

6.2.4.

L’installazione di un SAV su un veicolo non deve influire (quando il SAV è disinserito) sulle prestazioni del veicolo stesso o sulla sicurezza del suo funzionamento.

6.2.5.

Il SAV e le sue componenti non devono poter essere azionati inavvertitamente, soprattutto quando il motore è in funzione.

6.2.6.

Eventuali guasti del SAV o anomalie della sua alimentazione elettrica non devono influire sulla sicurezza di funzionamento del veicolo.

6.2.7.

Il SAV, le sue componenti e le parti da essi comandate devono essere progettati, fabbricati e installati in modo da ridurre quanto più possibile il rischio che essi possano essere disattivati o messi fuori uso rapidamente e senza richiamare l’attenzione, ad esempio mediante attrezzi, strumenti o sistemi poco costosi, facilmente dissimulabili e disponibili a chiunque.

6.2.8.

Il metodo di inserimento o disinserimento del SAV deve essere concepito in modo da non invalidare le prescrizioni della parte I precedente. Sono ammessi collegamenti elettrici alle componenti oggetto della parte I del presente regolamento.

6.2.9.

Il sistema deve essere concepito in modo che il corto circuito di un circuito di segnalazione allarme non metta fuori uso elementi del sistema di allarme collegati a circuiti diversi da quello in cui si è verificato il cortocircuito.

6.2.10.

Il SAV può comprendere un immobilizzatore, il quale deve soddisfare le prescrizioni della parte IV del presente regolamento.

6.3.   PRESCRIZIONI PARTICOLARI

6.3.1.   Estensione della protezione

6.3.1.1.   Prescrizioni specifiche

Il SAV deve, come minimo, rilevare e segnalare l’apertura di una delle porte del veicolo, del cofano motore e del vano bagagli. Il mancato spegnimento delle sorgenti luminose, ad esempio delle luci dell’abitacolo, non deve influire sull’efficacia del controllo.

Sono ammessi sensori supplementari efficienti per informare/indicare, ad esempio:

i)

l’intrusione nel veicolo (ad esempio sensori di controllo dell’abitacolo, sensori di controllo dei vetri, sensori di rottura di una superficie vetrata); o

ii)

il tentativo di furto del veicolo (ad esempio sensori di inclinazione),

tenendo conto delle misure intese a evitare il funzionamento indebito dell’allarme (vale a dire il falso allarme, cfr. paragrafo 6.3.1.2 successivo).

Se questi sensori supplementari generano un segnale di allarme anche dopo l’avvenuta intrusione (ad esempio per rottura di una superficie vetrata) o sotto un influsso esterno (ad esempio del vento), il segnale di allarme non deve attivarsi più di 10 volte nell’arco di uno stesso periodo di funzionamento del SAV.

In questo caso, il periodo di attivazione deve essere limitato dal disinserimento autorizzato del sistema da parte dell’utilizzatore del veicolo.

Alcuni tipi di sensori supplementari, ad esempio di controllo dell’abitacolo (mediante ultrasuoni o raggi infrarossi) o il sensore di inclinazione, ed altri, possono essere disattivati intenzionalmente. In questo caso, l’utilizzatore deve intervenire deliberatamente ogni volta prima di inserire il SAV. I sensori non devono poter essere disattivati quando il sistema di allarme è inserito.

6.3.1.2.   Immunità dai falsi allarmi

6.3.1.2.1.

Devono essere adottate misure adeguate, ad esempio:

i)

progettazione meccanica e progettazione dei circuiti elettrici conformemente alle condizioni specifiche dei veicoli a motore;

ii)

selezione ed applicazione di principi di funzionamento e di controllo del sistema di allarme e delle rispettive componenti,

per garantire che il SAV non provochi, inserito o disinserito, l’attivazione indebita del segnale di allarme in seguito a:

a)

urto contro il veicolo: prova prescritta al paragrafo 6.4.2.13;

b)

compatibilità elettromagnetica: prove prescritte al paragrafo 6.4.2.12;

c)

riduzione della tensione della batteria per perdita continua: prova prescritta al paragrafo 6.4.2.14;

d)

falso allarme generato dal sensore di controllo dell’abitacolo: prova prescritta al paragrafo 6.4.2.15.

6.3.1.2.2.

Se il richiedente l’omologazione può dimostrare, ad esempio mediante dati tecnici, che l’immunità dai falsi allarmi è garantita in modo adeguato, il servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione può dispensare il richiedente da alcune delle prove sopra indicate.

6.3.2.   Allarme acustico

6.3.2.1.   Indicazioni generali

Il segnale di allarme deve essere chiaramente udibile, facilmente riconoscibile e distinguibile senza difficoltà dagli altri segnali acustici utilizzati nel traffico stradale.

Oltre al segnalatore acustico di origine, può essere installato un dispositivo di allarme acustico separato nella zona del veicolo controllata dal SAV; tale dispositivo deve essere protetto contro un accesso facile e rapido da parte di estranei.

Se viene utilizzato un dispositivo di allarme acustico separato conformemente al paragrafo 6.3.2.3.1, il segnalatore acustico di origine può essere attivato anche dal SAV, a condizione che un eventuale tentativo di neutralizzare il segnalatore acustico di origine (in genere più facilmente accessibile) non pregiudichi il funzionamento del dispositivo di allarme acustico separato.

6.3.2.2.   Durata del segnale acustico

Minimo

:

25 s

Massimo

:

30 s

Trascorso il periodo indicato, il segnale acustico deve attivarsi nuovamente soltanto dopo una successiva tentata manomissione del veicolo (restrizioni: cfr. paragrafi 6.3.1.1 e 6.3.1.2 precedenti).

Il disinserimento del sistema di allarme deve far cessare immediatamente il segnale.

6.3.2.3.   Prescrizioni relative al segnale acustico

6.3.2.3.1.

Dispositivo a tono costante (spettro di frequenze costante), ad esempio clacson: caratteristiche acustiche, ecc. conformemente al regolamento ECE n. 28, parte I.

Segnale intermittente (attivo/inattivo):

Frequenza di avviamento … (2 ± 1) Hz

Durata segnale attivo = durata segnale inattivo ± 10 %

6.3.2.3.2.

Dispositivo con modulazione di frequenza: caratteristiche acustiche, ecc., conformemente al regolamento ECE n. 28, parte I, ma passaggio identico di una gamma di frequenze significativa entro la gamma sopra indicata (da 1 800 a 3 550 Hz) nei due sensi.

Frequenza di passaggio … (2 ± 1) Hz

6.3.2.3.3.

Livello acustico

La sorgente sonora deve essere:

i)

un segnalatore acustico omologato ai sensi del regolamento ECE n. 28, parte I;

ii)

oppure un dispositivo conforme alle prescrizioni del regolamento ECE n. 28, parte I, paragrafi 6.1 e 6.2.

Tuttavia, se la sorgente sonora è diversa dal segnalatore acustico di origine, il livello acustico minimo può essere ridotto a 100 dB (A), misurati nelle condizioni di cui al regolamento ECE n. 28, parte I.

6.3.3.   Eventuale allarme ottico

6.3.3.1.   Indicazioni generali

In caso di intrusione o di tentata manomissione del veicolo, il dispositivo deve attivare un segnale ottico come indicato ai paragrafi 6.3.3.2 e 6.3.3.3 successivi.

6.3.3.2.   Durata del segnale ottico

La durata del segnale ottico deve essere compresa tra 25 s e 5 min dopo l’attivazione dell’allarme. Il disinserimento del sistema di allarme deve far cessare immediatamente il segnale.

6.3.3.3.   Tipo di segnale ottico

Lampeggiamento di tutti gli indicatori di direzione e/o delle luci dell’abitacolo del veicolo, comprese tutte le luci collegate allo stesso circuito elettrico.

Frequenza di avviamento … (2 ± 1) Hz

Sono ammessi anche segnali asincroni rispetto al segnale acustico.

Tempo accensione = tempo spegnimento ± 10 per cento

6.3.4.   Eventuale radioallarme

Il SAV può comprendere un dispositivo che emette un segnale di allarme radiotrasmesso.

6.3.5.   Blocco dell’inserimento del sistema di allarme

6.3.5.1.

Quando il motore è in funzione, il sistema di allarme non deve poter essere inserito deliberatamente o inavvertitamente.

6.3.6.   Inserimento e disinserimento del SAV

6.3.6.1.   Inserimento

È ammesso qualsiasi mezzo idoneo di inserimento del SAV, a condizione che non provochi inavvertitamente falsi allarmi.

6.3.6.2.   Disinserimento

Il disinserimento del SAV deve essere effettuato con uno dei seguenti dispositivi o con una loro combinazione (sono ammessi altri dispositivi che diano risultati equivalenti:

6.3.6.2.1.

una chiave meccanica (conforme alle prescrizioni dell’allegato 10 del presente regolamento), che può essere associata a un sistema centralizzato di blocco del veicolo comprendente almeno 1 000 combinazioni e azionato dall’esterno;

6.3.6.2.2.

un dispositivo elettrico/elettronico (ad esempio un telecomando), con almeno 50 000 combinazioni che utilizzi codici variabili e/o abbia un tempo minimo di scansione di almeno 10 giorni, ad esempio un massimo di 5 000 combinazioni nelle 24 ore per almeno 50 000 combinazioni;

6.3.6.2.3.

una chiave meccanica o un dispositivo elettrico/elettronico all’interno dell’abitacolo protetto, con un temporizzatore per la salita/discesa degli occupanti.

6.3.7.   Ritardo di discesa

Se il dispositivo di inserimento del SAV è installato all’interno della zona protetta, deve essere predisposto un ritardo per la discesa degli occupanti regolabile tra 15 e 45 secondi dopo l’azionamento del dispositivo. Il periodo di ritardo può essere regolabile in base alle necessità dei singoli utilizzatori.

6.3.8.   Ritardo di salita

Se il dispositivo di disinserimento del SAV è installato all’interno della zona protetta, deve essere predisposto un ritardo non inferiore a 5 secondi e non superiore a 15 secondi prima dell’attivazione dei segnali di allarme acustici e ottici. Il periodo di ritardo può essere regolabile in base alle necessità dei singoli utilizzatori.

6.3.9.   Visualizzatore di stato

6.3.9.1.

Per indicare lo stato del SAV (inserito, disinserito, periodo di inserimento dell’allarme, avvenuto allarme), sono ammessi indicatori ottici all’interno e all’esterno dell’abitacolo. L’intensità luminosa degli indicatori esterni non deve essere superiore a 0,5 cd.

6.3.9.2.

Se viene fornita un’indicazione sul corso dei processi dinamici rapidi, come il passaggio da «inserito» a «disinserito» e viceversa, l’indicazione deve essere di tipo ottico e conforme al paragrafo 6.3.9.1. L’indicazione ottica può inoltre essere prodotta dal funzionamento simultaneo degli indicatori di direzione e/o delle luci dell’abitacolo, a condizione che la durata dell’indicazione ottica data dagli indicatori di direzione non superi 3 secondi.

6.3.10.   Alimentazione

Il SAV può essere alimentato dalla batteria del veicolo o da una batteria ricaricabile. Se installata, può essere utilizzata una batteria supplementare ricaricabile o non ricaricabile. Queste batterie non devono in nessun caso fornire energia ad altre parti dell’impianto elettrico del veicolo.

6.3.11.   Prescrizioni relative alle funzioni facoltative

6.3.11.1.   Autocontrollo, indicazione automatica di anomalia

Al momento dell’inserimento del SAV, le situazioni irregolari, ad esempio la presenza di porte aperte, ecc., possono essere rilevate dalla funzione di autocontrollo (controllo di plausibilità) e segnalate.

6.3.11.2.   Allarme antipanico

È ammesso un allarme ottico e/o acustico e/o radiotrasmesso indipendente dallo stato (inserito o disinserito) del SAV e/o dalla sua funzione. Questo allarme deve essere azionato dall’interno del veicolo e non deve modificare lo stato del SAV (inserito o disinserito). Inoltre, l’utilizzatore del veicolo deve poter disinserire l’allarme antipanico. Se l’allarme è di tipo acustico, la durata del segnale per ciascuna attivazione non deve essere limitata. L’allarme antipanico non deve immobilizzare il motore né spegnerlo se è in funzione.

6.4.   PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO E CONDIZIONI DI PROVA (8)

6.4.1.   Parametri di funzionamento

Tutte le componenti del SAV devono funzionare senza anomalie nelle condizioni sotto indicate.

6.4.1.1.   Condizioni climatiche

Sono definite le due seguenti classi di temperatura ambiente:

a)

da - 40 °C a + 85 °C per le parti da installare nell’abitacolo o nel vano bagagli;

b)

da - 40 °C a + 125 °C per le parti da installare nel vano motore, se non diversamente indicato.

6.4.1.2.   Grado di protezione del sistema installato

Devono essere garantiti i seguenti gradi di protezione, conformemente alla pubblicazione IEC 529-1989:

i)

IP 40 per le parti da installare nell’abitacolo;

ii)

IP 42 per le parti da installare nell’abitacolo di autovetture decappottabili/convertibili e autovetture con tetto apribile, se la posizione di installazione richiede un grado di protezione più elevato di IP 40;

iii)

IP 54 per tutte le altre parti.

Il fabbricante del SAV deve specificare nelle istruzioni per l’installazione le eventuali restrizioni relative all’ubicazione delle varie parti dell’impianto per la protezione termica, dall’acqua e dalla polvere.

6.4.1.3.   Resistenza agli agenti atmosferici

7 giorni, secondo la norma IEC 68-2-30-1980.

6.4.1.4.   Prescrizioni elettriche

Tensione nominale di alimentazione: 12 V

Gamma di tensioni reali di alimentazione: da 9 V a 15 V nella gamma di temperature prevista al paragrafo 6.4.1.1.

Periodi massimi di sovratensione a 23 °C:

U = 18 V, massimo 1 ora

U = 24 V, massimo 1 minuto.

6.4.2.   Condizioni di prova

6.4.2.1.   Prove di funzionamento

6.4.2.1.1.

Deve essere verificata la conformità del SAV alle prescrizioni seguenti:

 

durata dell’allarme in conformità dei paragrafi 6.3.2.2 e 6.3.3.2;

 

frequenza e rapporto tra tempo di accensione e tempo di spegnimento in conformità, rispettivamente, dei paragrafi 6.3.3.3 e 6.3.2.3.1 o 6.3.2.3.2;

 

eventualmente, numero di cicli di allarme in conformità del paragrafo 6.3.1.1;

 

verifica del blocco dell’inserimento del sistema di allarme in conformità del paragrafo 6.3.5.

6.4.2.1.2.

Condizioni di prova normali

Tensione: U = (12 ± 0,2) V

Temperatura: … T = (23 ± 5) °C

6.4.2.2.   Resistenza alle variazioni di temperatura e di tensione

La conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 6.4.2.1.1 deve essere verificata nelle seguenti condizioni:

6.4.2.2.1.

temperatura di prova … T (- 40 ± 2) °C

tensione di prova … U = (9 ± 0,2) V

durata condizionamento … 4 ore

6.4.2.2.2.

Per le parti da installare nell’abitacolo o nel vano bagagli:

 

temperatura di prova … T = (+ 85 ± 2) °C

 

tensione di prova … U = (15 ± 0,2) V

 

durata condizionamento … 4 ore

6.4.2.2.3.

Per le parti da installare nel vano motore, se non diversamente indicato:

 

temperatura di prova … T = (+ 125 ± 2) °C

 

tensione di prova … U = (15 ± 0,2) V

 

durata condizionamento … 4 ore

6.4.2.2.4.

Il SAV deve essere sottoposto a una sovratensione di 18 V ± 0,2 V per un’ora, nello stato «inserito» e «disinserito».

6.4.2.2.5.

Il SAV deve essere sottoposto a una sovratensione di 24 V ± 0,2 V per un minuto, nello stato «inserito» e «disinserito».

6.4.2.3.   Sicurezza di funzionamento dopo le prove di resistenza alla penetrazione di corpi estranei e acqua

Dopo aver eseguito prove di resistenza alla penetrazione di corpi estranei e acqua conformemente alla pubblicazione IEC 529-1989 per i gradi di protezione di cui al paragrafo 6.4.1.2, devono essere ripetute le prove di funzionamento conformemente al paragrafo 6.4.2.

6.4.2.4.   Sicurezza di funzionamento dopo la prova di resistenza all’umidità

Dopo aver eseguito la prova di resistenza all’umidità conformemente alla pubblicazione IEC 68-2-30 (1980), devono essere ripetute le prove di funzionamento conformemente al paragrafo 6.4.2.1.

6.4.2.5.   Prova di resistenza all’inversione della polarità

Il SAV e le sue componenti non devono essere messi fuori uso dall’inversione di polarità fino a 13 V per 2 minuti. Dopo questa prova, devono essere ripetute le prove di funzionamento conformemente al paragrafo 6.4.2.1, se necessario dopo aver sostituiti i fusibili.

6.4.2.6.   Prova di protezione contro i cortocircuiti

Tutti i collegamenti elettrici del SAV devono essere protetti contro i cortocircuiti verso massa (max. 13 V) e/o essere protetti da fusibili. Dopo questa prova, devono essere ripetute le prove di funzionamento conformemente al paragrafo 6.4.2.1, se necessario dopo aver sostituito i fusibili.

6.4.2.7.   Consumo di energia nello stato «inserito»

Il consumo di energia del sistema di allarme completo, compreso il visualizzatore di stato, nelle condizioni di cui al paragrafo 6.4.2.1.2 non deve superare in media 20 mA.

6.4.2.8.   Sicurezza di funzionamento dopo la prova di vibrazione

6.4.2.8.1.

Per questa prova, le componenti sono suddivise in due tipi:

tipo 1

:

componenti normalmente montate sul veicolo,

tipo 2

:

componenti destinate a essere fissate al motore.

6.4.2.8.2.

Le componenti e/o i SAV devono essere sottoposti a un regime di vibrazione sinusoidale avente le seguenti caratteristiche:

6.4.2.8.2.1.

tipo 1

la frequenza deve variare da 10 Hz a 500 Hz, con un’ampiezza massima di ± 5 mm e un’accelerazione massima di 3 g (0-picco).

6.4.2.8.2.2.

tipo 2

la frequenza deve variare tra 20 Hz e 300 Hz con un’ampiezza massima di ± 2 mm ed un’accelerazione massima di 15 g (0-picco);

6.4.2.8.2.3.

tipo 1 e tipo 2:

la variazione di frequenza deve essere di 1 ottava/minuto;

i cicli devono essere ripetuti 10 volte e la prova deve essere eseguita lungo ciascuno dei tre assi;

le vibrazioni devono essere applicate a un’ampiezza costante massima nelle basse frequenze e a un’accelerazione costante massima nelle alte frequenze.

6.4.2.8.3.

Durante la prova, il SAV deve essere collegato alla corrente elettrica e il cavo deve essere fissato alla distanza di 200 mm dal SAV.

6.4.2.8.4.

Dopo la prova di vibrazione, devono essere ripetute le prove di funzionamento conformemente al paragrafo 6.4.2.1.

6.4.2.9.   Prova di durabilità

Nelle condizioni di prova di cui al paragrafo 6.4.2.1.2, si devono far compiere 300 cicli completi di allarme (acustico e/o luminoso), prevedendo per il dispositivo acustico un tempo di riposo di 5 minuti.

6.4.2.10.   Prove dell’interruttore esterno azionato dalla chiave (installato all’esterno del veicolo)

Le seguenti prove devono essere eseguite soltanto se non è utilizzato il cilindro di origine della serratura.

6.4.2.10.1.

L’interruttore a chiave deve essere progettato e fabbricato in modo da mantenersi in perfetto stato di funzionamento anche dopo 2 500 cicli di inserimento/disinserimento nei due sensi, seguiti da un’esposizione di almeno 96 ore a nebbia salina conformemente alla pubblicazione IEC 68-2-11-1981 (prova di resistenza alla corrosione.

6.4.2.11.   Prova dei sistemi di protezione dell’abitacolo

L’allarme deve attivarsi quando si introduce nell’abitacolo un pannello verticale di 0,2 × 0,15 m per una profondità di 0,3 m (misurata dal centro del pannello verticale) attraverso il finestrino aperto di una porta anteriore, verso l’avanti e parallelamente alla strada, a una velocità di 0,4 m/s e secondo un angolo di 45° con il piano mediano longitudinale del veicolo (cfr. disegni dell’allegato 8 del presente regolamento).

6.4.2.12.   Compatibilità elettromagnetica

Il SAV deve essere sottoposto alle prove di cui all’allegato 9.

6.4.2.13.   Immunità dai falsi allarmi in caso di urto contro il veicolo

Un impatto di energia non superiore a 4,5 J prodotto dalla parte curva di un corpo emisferico avente diametro 165 mm e durezza Shore A 70 ± 10 contro una qualsiasi parte della carrozzeria o delle superfici vetrate non deve provocare falsi allarmi.

6.4.2.14.   Immunità dai falsi allarmi in caso di riduzione della tensione

Un lento abbassamento fino a 3 V della tensione della batteria principale dovuto alla perdita continua di 0,5 V/h non deve provocare falsi allarmi.

Condizioni di prova: cfr. paragrafo 6.4.2.1.2.

6.4.2.15.   Prova di immunità dai falsi allarmi del sensore di controllo dell’abitacolo

I sistemi destinati alla protezione dell’abitacolo conformemente al paragrafo 6.3.1.1 devono essere sottoposti a prova insieme al veicolo in condizioni normali (cfr. paragrafo 6.4.2.1.2).

Il sistema, installato secondo le istruzioni del fabbricante, non deve entrare in funzione quando viene sottoposto per cinque volte alla prova descritta al paragrafo 6.4.2.13 a intervalli di 0,5 s.

La presenza di una persona che tocca la parte esterna del veicolo o si muove intorno al veicolo (con i finestrini chiusi) non deve provocare falsi allarmi.

6.5.   ISTRUZIONI

Ciascun SAV deve essere accompagnato da quanto segue:

6.5.1.

istruzioni per l’installazione:

6.5.1.1.

elenco dei veicoli e dei modelli di veicoli ai quali è destinato il dispositivo; detto elenco può essere specifico o generico, ad esempio «tutte le autovetture con motore a benzina munite di batteria da 12 V con negativo a massa»;

6.5.1.2.

metodo di installazione, illustrato da fotografie e/o disegni particolareggiati;

6.5.1.3.

se il SAV comprende un immobilizzatore, devono essere fornite istruzioni supplementari circa la conformità alle prescrizioni della parte IV del presente regolamento;

6.5.2.

un certificato di installazione in bianco, il cui modello figura nell’allegato 7;

6.5.3.

una dichiarazione generale destinata all’acquirente del SAV che richiami l’attenzione sui punti seguenti:

 

il SAV deve essere montato secondo le istruzioni del fabbricante;

 

si raccomanda la scelta di un installatore competente (il fabbricante del SAV può fornire, su richiesta, l’elenco degli installatori di fiducia);

 

il certificato di installazione fornito a corredo del SAV deve essere compilato dall’installatore;

6.5.4.

istruzioni per l’uso;

6.5.5.

istruzioni per la manutenzione;

6.5.6.

un’avvertenza generale sul rischio derivante dall’effettuare qualsiasi tipo di modifica o aggiunta, che invaliderebbe automaticamente il certificato di installazione di cui al precedente paragrafo 6.5.2;

6.5.7.

indicazione della posizione o delle posizioni del marchio di omologazione internazionale di cui al paragrafo 4.4 del presente regolamento e/o del certificato internazionale di conformità di cui al paragrafo 4.10 del presente regolamento.

7.   PARTE III: OMOLOGAZIONE DI UN VEICOLO PER QUANTO RIGUARDA IL SISTEMA DI ALLARME

Se un SAV omologato ai sensi della parte III del presente regolamento è installato su un veicolo presentato all’omologazione ai sensi della parte IV del presente regolamento, non è necessario ripetere le prove alle quali deve essere sottoposto il SAV per ottenere l’omologazione ai sensi della parte III del presente regolamento.

7.1.   DEFINIZIONI

Ai fini della parte III del presente regolamento, si intende per:

7.1.1.

«sistema di allarme» (SA), un insieme di componenti montate come componenti originali sul tipo di veicolo e concepito per segnalare l’intrusione o la tentata manomissione del veicolo; questi sistemi possono offrire anche protezione contro l’impiego non autorizzato del veicolo;

7.1.2.

«tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di allarme», veicoli che non presentano tra loro differenze significative per quanto riguarda i seguenti aspetti essenziali:

a)

il marchio di fabbrica o la denominazione commerciale del fabbricante;

b)

le caratteristiche del veicolo che influiscono significativamente sulle prestazioni del SA;

c)

il tipo e le caratteristiche progettuali del SA o del SAV;

7.1.3.

«omologazione di un veicolo», l’omologazione di un veicolo in relazione alle prescrizioni di cui ai paragrafi 7.2, 7.3 e 7.4 successivi.

7.1.4.

Altre definizioni applicabili alla parte III figurano nel paragrafo 6.1 del presente regolamento.

7.2.   PRESCRIZIONI GENERALI

7.2.1.

I SA devono essere progettati e fabbricati in modo da emettere un segnale di allarme in caso di intrusione o tentata manomissione del veicolo; possono includere un immobilizzatore.

Il segnale di allarme deve essere acustico; in aggiunta al segnale acustico sono ammessi segnali emessi da dispostivi ottici e/o radioelettrici.

7.2.2.

I veicoli muniti di sistema di allarme devono soddisfare le prescrizioni tecniche pertinenti, specialmente per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica (EMC).

7.2.3.

Se il SA utilizza sistemi di radiotrasmissione, ad esempio per l’inserimento, il disinserimento o la trasmissione dell’allarme, esso deve essere conforme alle norme ETSI pertinenti (cfr. nota 5 relativa al paragrafo 6.2.3), ad esempio alla norma EN 300 220-1 VI.3.1. (2000-09), EN 300 220-02 VI.3.1. (2000-09), EN 300 220-03 VI.1.1. (2000-09) ed EN 301 489-3 VI.2.1. (2000-08) (incluse le disposizioni aventi valore di raccomandazione). La frequenza e la potenza massima irradiata delle radiotrasmissioni per l’inserimento e il disinserimento del sistema d’allarme devono essere conformi alla raccomandazione CEPT/ERC (cfr. nota 6 relativa al paragrafo 6.2.3) 70-03 concernente l’uso di dispositivi a corto raggio (cfr. nota 7 relativa al paragrafo 6.2.3).

7.2.4.

Il SA e le sue componenti non devono poter essere azionati inavvertitamente, soprattutto quando il motore è in funzione.

7.2.5.

Eventuali guasti del SA o anomalie della sua alimentazione elettrica non devono influire sulla sicurezza di funzionamento del veicolo.

7.2.6.

Il sistema di allarme, le sue componenti e le parti da esse comandate devono essere installati in modo da ridurre quanto più possibile il rischio che essi possano essere disattivati o messi fuori uso rapidamente e senza richiamare l’attenzione, ad esempio mediante attrezzi, strumenti o sistemi poco costosi, facilmente dissimulabili e disponibili a chiunque.

7.2.7.

Il sistema deve essere concepito in modo che il corto circuito di un circuito di segnalazione allarme non metta fuori uso elementi del sistema di allarme collegati a circuiti diversi da quello in cui si è verificato il cortocircuito.

7.3.   PRESCRIZIONI PARTICOLARI

7.3.1.   Estensione della protezione

7.3.1.1.   Prescrizioni specifiche

Il SA deve, come minimo, rilevare e segnalare l’apertura di una delle porte del veicolo, del cofano motore e del vano bagagli. Il mancato spegnimento delle sorgenti luminose, ad esempio delle luci dell’abitacolo, non deve influire sull’efficacia del controllo.

Sono ammessi sensori supplementari efficienti per informare/indicare, ad esempio:

i)

l’intrusione nel veicolo (ad esempio sensori di controllo dell’abitacolo, sensori di controllo dei vetri, sensori di rottura di una superficie vetrata); o

ii)

il tentativo di furto del veicolo (ad esempio sensori di inclinazione);

tenendo conto delle misure intese a evitare il funzionamento indebito dell’allarme (vale a dire falso allarme cfr. paragrafo 7.3.1.2 successivo).

Se questi sensori supplementari generano un segnale di allarme anche dopo l’avvenuta intrusione (ad esempio per rottura di una superficie vetrata) o sotto un influsso esterno (ad esempio del vento), il segnale di allarme non deve attivarsi più di 10 volte nell’arco di uno stesso periodo di funzionamento del SA.

In questo caso, il periodo di attivazione deve essere limitato dal disinserimento autorizzato del sistema da parte dell’utilizzatore del veicolo.

Alcuni tipi di sensori supplementari, ad esempio di controllo dell’abitacolo (mediante ultrasuoni o raggi infrarossi) o il sensore di inclinazione, ed altri, possono essere disattivati intenzionalmente. In questo caso, l’utilizzatore deve intervenire deliberatamente ogni volta prima di inserire il SA. I sensori non devono poter essere disattivati quando il sistema di allarme è inserito.

7.3.1.2.   Immunità dai falsi allarmi

7.3.1.2.1.

Il SA non deve provocare, inserito o disinserito, l’attivazione indebita del segnale di allarme in seguito a:

a)

urto contro il veicolo: prova prescritta al paragrafo 6.4.2.13;

b)

interferenza elettromagnetica: prove prescritte al paragrafo 6.4.2.12;

c)

riduzione della tensione della batteria per perdita continua: prova prescritta al paragrafo 6.4.2.14;

d)

falso allarme generato dal sensore di controllo dell’abitacolo: prova prescritta al paragrafo 6.4.2.15.

7.3.1.2.2.

Se il richiedente dell’omologazione può dimostrare, ad esempio mediante dati tecnici, che l’immunità dai falsi allarmi è garantita in modo adeguato, il servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione può dispensare il richiedente da alcune delle prove sopra indicate.

7.3.2.   Allarme acustico

7.3.2.1.   Indicazioni generali

Il segnale di allarme deve essere chiaramente udibile, facilmente riconoscibile e distinguibile senza difficoltà dagli altri segnali acustici utilizzati nel traffico stradale.

Oltre al segnalatore acustico di origine, può essere installato un dispositivo di allarme acustico separato nella zona del veicolo controllata dal SA; tale dispositivo deve essere protetto contro un accesso facile e rapido da parte di estranei.

Se viene utilizzato un dispositivo di allarme acustico separato conformemente al paragrafo 7.3.2.2 successivo, il segnalatore acustico di origine può essere attivato anche dal SA, a condizione che un eventuale tentativo di neutralizzare il segnalatore acustico di origine (in genere più facilmente accessibile) non pregiudichi il funzionamento del dispositivo di allarme acustico separato.

7.3.2.2.   Durata del segnale acustico

Minimo

:

25 s

Massimo

:

30 s

Trascorso il tempo indicato, il segnale acustico deve attivarsi nuovamente soltanto dopo una successiva tentata manomissione del veicolo (restrizioni: cfr. paragrafi 7.3.1.1 e 7.3.1.2 precedenti).

Il disinserimento del sistema di allarme deve far cessare immediatamente il segnale.

7.3.2.3.   Prescrizioni relative al segnale acustico

7.3.2.3.1.

Dispositivo di tono costante (spettro di frequenze costante), ad esempio clacson: caratteristiche acustiche, ecc., conformemente al regolamento ECE n. 28, parte I.

Segnale intermittente (attivo/inattivo):

Frequenza di avviamento … (2 ± 1) Hz

Durata segnale attivo = durata segnale inattivo ± 10 %

7.3.2.3.2.

Dispositivo con modulazione di frequenza: caratteristiche acustiche, ecc., conformemente al regolamento ECE n. 28, parte I, ma passaggio identico di una gamma di frequenze significativa entro la gamma sopra indicata (da 1 800 a 3 550 Hz) nei due sensi.

Frequenza di passaggio … (2 ± 1) Hz

7.3.2.3.3.

Livello acustico

La sorgente sonora deve essere:

i)

un segnalatore acustico omologato ai sensi del regolamento ECE n. 28, parte I;

ii)

oppure un dispositivo conforme alle prescrizioni del regolamento ECE n. 28, parte I, paragrafi 6.1 e 6.2.

Tuttavia, se la sorgente sonora è diversa dal segnalatore acustico di origine, il livello acustico minimo può essere ridotto a 100 dB (A), misurati nelle condizioni di cui al regolamento ECE n. 28, parte I.

7.3.3.   Eventuale allarme ottico

7.3.3.1.   Indicazioni generali

In caso di intrusione o di tentata manomissione del veicolo, il dispositivo deve attivare un segnale ottico come indicato ai paragrafi 7.3.3.2 e 7.3.3.3 successivi.

7.3.3.2.   Durata del segnale ottico

La durata del segnale ottico deve essere compresa tra 25 s e 5 min dopo l’attivazione dell’allarme. Il disinserimento del sistema di allarme deve far cessare immediatamente il segnale.

7.3.3.3.   Tipo di segnale ottico

Lampeggiamento di tutti gli indicatori di direzione e/o delle luci dell’abitacolo del veicolo, comprese tutte le luci collegate allo stesso circuito elettrico.

Frequenza di avviamento … (2 ± 1) Hz

Sono ammessi anche segnali asincroni rispetto al segnale acustico.

Tempo accensione = tempo spegnimento ± 10 %

7.3.4.   Eventuale radioallarme

Il SA può comprendere un dispositivo che emette un segnale di allarme radiotrasmesso.

7.3.5.   Blocco dell’inserimento del sistema di allarme

7.3.5.1.

Quando il motore è in funzione, il sistema di allarme non deve poter essere inserito deliberatamente o inavvertitamente.

7.3.6.   Inserimento e disinserimento del SA

7.3.6.1.   Inserimento

È ammesso qualsiasi mezzo idoneo di inserimento del SA, a condizione che non provochi inavvertitamente falsi allarmi.

7.3.6.2.   Disinserimento

Il disinserimento del SA deve essere effettuato con uno dei seguenti dispositivi o con una loro combinazione (sono ammessi altri dispositivi che diano risultati equivalenti):

7.3.6.2.1.

una chiave meccanica (conforme alle prescrizioni dell’allegato 10 del presente regolamento), che può essere associata a un sistema centralizzato di blocco del veicolo comprendente almeno 1 000 combinazioni e azionato dall’esterno.

7.3.6.2.2.

un dispositivo elettrico/elettronico (ad esempio un telecomando) con almeno 50 000 combinazioni che utilizzi codici variabili e/o abbia un tempo minimo di scansione di almeno 10 giorni, ad esempio un massimo di 5 000 combinazioni nelle 24 ore per almeno 50 000 combinazioni.

7.3.6.2.3.

una chiave meccanica o un dispositivo elettrico/elettronico all’interno dell’abitacolo protetto, con un temporizzatore per la salita/discesa degli occupanti.

7.3.7.   Ritardo di discesa

Se il dispositivo di inserimento del SA è installato all’interno della zona protetta, deve essere predisposto un ritardo per la discesa degli occupanti regolabile tra 15 e 45 secondi dopo l’azionamento del dispositivo. Il periodo di ritardo può essere regolabile in base alle necessità dei singoli utilizzatori.

7.3.8.   Ritardo di salita

Se il dispositivo di disinserimento del SA è installato all’interno della zona protetta, deve essere predisposto un ritardo non inferiore a 5 secondi e non superiore a 15 secondi prima dell’attivazione dei segnali di allarme acustici e ottici. Il periodo di ritardo può essere regolabile in base alle necessità dei singoli utilizzatori.

7.3.9.   Visualizzatore di stato

7.3.9.1.

Per indicare lo stato del SAV (inserito, disinserito, periodo di inserimento dell’allarme, avvenuto allarme), sono ammessi indicatori ottici all’interno e all’esterno dell’abitacolo. L’intensità luminosa degli indicatori esterni non deve superare 0,5 cd.

7.3.9.2.

Se viene fornita un’indicazione sul corso dei processi dinamici rapidi, come il passaggio da «inserito» a «disinserito» e viceversa, l’indicazione deve essere di tipo ottico e conforme al paragrafo 7.3.10.1. L’indicazione ottica può inoltre essere prodotta dal funzionamento simultaneo degli indicatori di direzione e/o delle luci dell’abitacolo, a condizione che la durata dell’indicazione ottica data dagli indicatori di direzione non superi 3 secondi.

7.3.10.   Alimentazione

Il SA può essere alimentato sia dalla batteria del veicolo sia da una batteria ricaricabile. Se è installata, può essere utilizzata una batteria supplementare ricaricabile o non ricaricabile. Tali batterie non devono in alcun caso fornire energia ad altre parti dell’impianto elettrico del veicolo.

7.3.11.   Prescrizioni relative alle funzioni facoltative

7.3.11.1.   Autocontrollo, indicazione automatica di anomalia

Al momento dell’inserimento del SA, le situazioni irregolari, ad esempio la presenza di porte aperte, ecc., possono essere rilevate dalla funzione di autocontrollo (controllo di plausibilità) e segnalate.

7.3.11.2.   Allarme antipanico

È ammesso un allarme ottico e/o acustico e/o radiotrasmesso indipendente dallo stato (inserito o disinserito) del SA e/o dalla sua funzione. Questo allarme deve essere azionato dall’interno del veicolo e non deve modificare lo stato (inserito o disinserito) del SA. Inoltre, l’utilizzatore del veicolo deve poter disinserire l’allarme antipanico. Se l’allarme è di tipo acustico, la durata del segnale per ciascuna attivazione non deve essere limitata. L’allarme antipanico non deve immobilizzare il motore né spegnerlo se è in funzione.

7.4.   CONDIZIONI DI PROVA

Tutti le componenti del SAV o del SA devono essere sottoposte a prova conformemente alle procedure descritte al paragrafo 6.4.

Questa prescrizione non si applica:

7.4.1.

alle componenti installate e sottoposte a prova come parte del veicolo, indipendentemente dalla presenza di un SAV/SA (ad esempio le luci);

7.4.2.

alle componenti che sono già stati sottoposte a prova come parte del veicolo e per i quali è stata fornita la documentazione richiesta.

7.5.   ISTRUZIONI

Ciascun veicolo deve essere accompagnato da quanto segue:

7.5.1.

istruzioni per l’uso.

7.5.2.

istruzioni per la manutenzione.

7.5.3.

un’avvertenza generale sul rischio derivante dall’effettuare qualsiasi tipo di modifica o aggiunta al sistema.

8.   PARTE IV OMOLOGAZIONE DEGLI IMMOBILIZZATORI E OMOLOGAZIONE DI UN VEICOLO PER QUANTO RIGUARDA L’IMMOBILIZZATORE

8.1.   DEFINIZIONI

Ai fini della parte IV del presente regolamento, si intende per:

8.1.1.

«immobilizzatore», un dispositivo destinato a impedire che un veicolo possa essere normalmente rimosso con l’uso del suo stesso motore (prevenzione dell’impiego non autorizzato);

8.1.2.

«apparecchiatura di comando», l’apparecchiatura necessaria per inserire e/o disinserire l’immobilizzatore;

8.1.3.

«visualizzatore di stato», qualsiasi dispositivo destinato a indicare lo stato dell’immobilizzatore (inserito/disinserito, passaggio da uno stato all’altro);

8.1.4.

«inserito», lo stato in cui il veicolo non può essere mosso dal suo stesso motore;

8.1.5.

«disinserito», lo stato in cui il veicolo può essere mosso normalmente;

8.1.6.

«chiave», un dispositivo progettato e fabbricato per far funzionare un dispositivo di blocco, a sua volta progettato e fabbricato per essere azionato soltanto da questo dispositivo;

8.1.7.

«esclusione», un elemento che consente di bloccare l’immobilizzatore nello stato «disinserito»;

8.1.8.

«codice variabile», un codice elettronico costituito da vari elementi, la cui combinazione cambia in modo casuale dopo ogni azionamento dell’elemento di trasmissione;

8.1.9.

«tipo di immobilizzatore», dispositivi che non presentano tra loro differenze significative per quanto riguarda i seguenti aspetti essenziali:

a)

il marchio di fabbrica o la denominazione commerciale del fabbricante;

b)

il tipo di apparecchiatura di comando;

c)

il modo di funzionamento sui sistemi del veicolo sui quali agiscono (come indicato al paragrafo 8.3.1 successivo);

8.1.10.

«tipo di veicolo per quanto riguarda l’immobilizzatore», veicoli che non presentano tra loro differenze significative per quanto riguarda i seguenti aspetti essenziali:

a)

il marchio di fabbrica o la denominazione commerciale del fabbricante;

b)

le caratteristiche del veicolo che influiscono significativamente sulle prestazioni dell’immobilizzatore;

c)

il tipo e le caratteristiche progettuali dell’immobilizzatore.

8.2.   PRESCRIZIONI GENERALI

8.2.1.

L’immobilizzatore deve poter essere inserito e disinserito conformemente alle prescrizioni che seguono.

8.2.2.

Se l’immobilizzatore utilizza sistemi di radiotrasmissione ad esempio per l’inserimento o il disinserimento, esso deve essere conforme alle norme ETSI pertinenti (cfr. nota 5 relativa al paragrafo 6.2.3), ad esempio alla norma ad esempio alle norme EN 300 220-1 VI.3.1 (2000-09), EN 300 220-2 VI.3.1. (2000-09), EN 300 220-3 VI.1.1 (2000-09) ed EN 489-3 VI.2.1 (2000-08) (comprese le disposizioni aventi valore di raccomandazione). La frequenza e la potenza massima irradiata delle radiotrasmissioni per l’inserimento e il disinserimento dell’immobilizzatore devono essere conformi alla raccomandazione CEPT/ERC (cfr. nota 6 relativa al paragrafo 6.2.3) 70-03 (17 febbraio 2000) concernente l’uso di dispositivi a corto raggio (cfr. nota 7 relativa al paragrafo 6.2.3).

8.2.3.

L’immobilizzatore deve essere progettato e installato in modo che il veicolo continui a soddisfare le prescrizioni tecniche.

8.2.4.

L’immobilizzatore non deve poter essere inserito quando la chiave di accensione è in posizione «funzionamento del motore», tranne quando:

a)

il veicolo è equipaggiato o destinato a essere equipaggiato come ambulanza, veicolo dei vigili del fuoco o veicolo delle forze dell’ordine; oppure; o

b)

il motore ha funzione di:

i)

azionare dispositivi che fanno parte del veicolo o sono montati su di esso per scopi diversi dalla propulsione del veicolo; oppure

ii)

mantenere la carica elettrica delle batterie del veicolo a un livello sufficiente per l’azionamento di tali dispositivi o apparati;

e il veicolo è fermo con il freno di stazionamento inserito. L’applicazione di queste eccezioni deve essere indicata al paragrafo 2 dell’addendum alla scheda di comunicazione (allegato 2 del presente regolamento).

8.2.5.

L’immobilizzatore non deve poter essere escluso permanentemente.

8.2.6.

L’immobilizzatore deve essere progettato e fabbricato in modo tale da non influire, quando è montato, sulla funzione prevista e sulla sicurezza di funzionamento del veicolo, anche in caso di guasto.

8.2.7.

L’immobilizzatore deve essere progettato e fabbricato in modo da non poter essere, quando è montato sul veicolo secondo le istruzioni del fabbricante, disattivato o messo fuori uso rapidamente e senza richiamare l’attenzione, ad esempio mediante attrezzi, strumenti o sistemi poco costosi, facilmente dissimulabili e disponibili a chiunque. Per sostituire una delle componenti o gruppi di componenti principali dell’immobilizzatore deve essere necessario un intervento lungo e complesso.

8.2.8.

L’immobilizzatore deve essere progettato e fabbricato in modo da poter resistere, quando è montato sul veicolo secondo le istruzioni del fabbricante, alle condizioni ambientali dell’interno del veicolo per un periodo di tempo ragionevole (per le prove, cfr. paragrafo 8.4). In particolare, l’installazione di un immobilizzatore non deve influire negativamente sulle proprietà elettriche dei circuiti di bordo (sezione dei conduttori, sicurezza dei contatti, ecc.)

8.2.9.

L’immobilizzatore può essere combinato con altri sistemi o dispositivi del veicolo od essere integrato in questi sistemi o dispositivi (ad esempio di gestione del motore, di allarme).

8.2.10.

L’immobilizzatore non deve poter impedire di allentare i freni del veicolo, tranne nel caso di un’immobilizzazione che impedisce l’allentamento dei freni a molla a rilascio pneumatico (9) e funziona in modo che nelle normali condizioni di funzionamento ed in condizioni di guasto siano rispettate le prescrizioni tecniche del regolamento n. 13 in vigore alla data della domanda di omologazione ai sensi del presente regolamento.

La conformità al presente paragrafo non esenta gli immobilizzatori che impediscono l’allentamento dei freni a molla a rilascio pneumatico dalle prescrizioni tecniche definite nel presente regolamento.

8.2.11.

L’immobilizzatore non deve poter funzionare in modo da azionare i freni del veicolo.

8.3.   PRESCRIZIONI PARTICOLARI

8.3.1.   Estensione dell’immobilizzazione

8.3.1.1.

L’immobilizzatore deve essere concepito in modo da impedire il funzionamento del veicolo sotto l’azione del motore dello stesso con almeno uno dei seguenti sistemi:

8.3.1.1.1.

interrompendo, nel caso di immobilizzatori non installati in origine o di veicoli muniti di motore diesel, almeno due circuiti indipendenti necessari per far funzionare il veicolo con il suo stesso motore (ad esempio motorino di avviamento, accensione, alimentazione carburante, freni a molla a rilascio pneumatico, ecc.);

8.3.1.1.2.

interferendo, per mezzo di un codice, con almeno un’unità di comando necessaria per il funzionamento del veicolo.

8.3.1.2.

Gli immobilizzatori destinati a essere montati su un veicolo munito di convertitore catalitico non devono provocare il passaggio di carburante incombusto nel dispositivo di scarico.

8.3.2.   Affidabilità di funzionamento

L’immobilizzatore deve essere progettato in modo che il suo funzionamento sia garantito nelle condizioni ambientali specifiche presenti all’interno del veicolo (cfr. paragrafi 8.2.8 e 8.4).

8.3.3.   Sicurezza di funzionamento

Le prove di cui al paragrafo 8.4 non devono modificare lo stato dell’immobilizzatore (inserito/disinserito).

8.3.4.   Inserimento dell’immobilizzatore

8.3.4.1.

L’immobilizzatore deve essere inserito senza alcuna azione supplementare da parte del conducente mediante almeno uno dei seguenti sistemi:

a)

ruotando la chiave di accensione nel cilindro di accensione in posizione «0» e aprendo una porta; inoltre, per gli immobilizzatori che vengono disinseriti immediatamente prima o durante la normale messa in moto del veicolo, è consentito l’inserimento all’atto dello spegnimento del motore;

b)

al massimo 1 minuto dopo aver estratto la chiave dal blocchetto di accensione.

8.3.4.2.

Se l’immobilizzatore può essere inserito quando la chiave di accensione è in posizione «funzionamento del motore» conformemente alle prescrizioni del paragrafo 8.2.4, l’immobilizzatore può essere inserito anche dall’apertura della porta del conducente e/o da un’azione deliberata svolta dall’utilizzatore autorizzato.

8.3.5.   Disinserimento

8.3.5.1.

Il disinserimento deve essere effettuato per mezzo di uno dei seguenti dispositivi o di una loro combinazione (sono ammessi altri dispositivi di livello di sicurezza equivalente che diano risultati equivalenti):

8.3.5.1.1.

un comando a tasti che consenta di comporre un codice individuale selezionabile tra almeno 10 000 combinazioni;

8.3.5.1.2.

un dispositivo elettrico/elettronico (ad esempio un telecomando), che offra almeno 50 000 combinazioni con codici variabili e/o tempi di scansione di almeno 10 giorni, per esempio un massimo di 5 000 combinazioni nelle 24 ore per almeno 50 000 combinazioni.

8.3.5.1.3.

Se per il disinserimento è possibile utilizzare un telecomando, l’immobilizzatore deve tornare nello stato «inserito» entro 5 minuti dal disinserimento qualora non siano effettuate altre operazioni sul circuito di accensione.

8.3.6.   Visualizzatore di stato

8.3.6.1.

Per indicare lo stato dell’immobilizzatore (inserito/disinserito, passaggio da uno stato all’altro), sono ammessi indicatori ottici all’interno e all’esterno dell’abitacolo. L’intensità luminosa degli indicatori esterni non deve essere superiore a 0,5 cd.

8.3.6.2.

Se viene fornita una indicazione sul corso di processi dinamici rapidi, come il passaggio da «inserito» a «disinserito» e viceversa, l’indicazione deve essere di tipo ottico e conforme al paragrafo 8.3.6.1. L’indicazione ottica può inoltre essere prodotta dal funzionamento simultaneo degli indicatori di direzione e/o delle luci dell’abitacolo, a condizione che la durata dell’indicazione ottica data dagli indicatori di direzione non sia superiore a tre secondi.

8.4.   PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO E CONDIZIONI DI PROVA

8.4.1.   Parametri di funzionamento

Tutti le componenti dell’immobilizzatore devono soddisfare le prescrizioni di cui al paragrafo 6.4 del presente regolamento.

Questa prescrizione non si applica:

i)

alle componenti montate e sottoposte a prova come parte del veicolo, indipendentemente dalla presenza di un immobilizzatore (ad esempio le luci);

ii)

alle componenti che sono già state sottoposte a prova come parte del veicolo e per i quali sono stati presentati documenti giustificativi.

8.4.2.   Condizioni di prova

Tutte le prove devono essere effettuate in sequenza su un unico immobilizzatore. Tuttavia, a discrezione dell’autorità incaricata delle prove, possono essere utilizzati altri campioni se si ritiene che ciò non influisca sui risultati delle altre prove.

8.4.3.   Prova di funzionamento

Una volta completate tutte le prove indicate di seguito, l’immobilizzatore deve essere sottoposto a prova nelle condizioni normali di cui al paragrafo 6.4.2.1.2 del presente regolamento per verificare se continua a funzionare normalmente. Se necessario, i fusibili possono essere sostituiti prima della prova.

Tutti le componenti dell’immobilizzatore devono soddisfare le prescrizioni di cui ai paragrafi da 6.4.2.2 a 6.4.2.8 e 6.4.2.12 del presente regolamento.

8.5.   ISTRUZIONI

(I paragrafi da 8.5.1 a 8.5.3 si applicano esclusivamente ai dispositivi non installati in origine).

Ciascun immobilizzatore deve essere accompagnato da quanto segue:

8.5.1.

istruzioni per l’installazione;

8.5.1.1.

elenco dei veicoli e dei modelli di veicoli ai quali è destinato il dispositivo; detto elenco può essere specifico o generico, ad esempio «tutte le autovetture con motore a benzina munite di batteria da 12 V con negativo a massa»;

8.5.1.2.

metodo di installazione, illustrato da fotografie e/o disegni particolareggiati.

8.5.1.3.

istruzioni dettagliate per l’installazione da parte del fornitore; tali istruzioni, se eseguite correttamente da un installatore competente, devono essere tali da garantire che l’installazione non influisca negativamente sulla sicurezza e sull’affidabilità del veicolo;

8.5.1.4.

le istruzioni per l’installazione devono indicare le caratteristiche dell’alimentazione elettrica necessaria per l’immobilizzatore e, se del caso, raccomandare l’installazione di una batteria più potente;

8.5.1.5.

il fornitore deve indicare quali sono le procedure di verifica del veicolo necessarie dopo l’installazione dell’immobilizzatore. Particolare attenzione deve essere dedicata alle caratteristiche di sicurezza;

8.5.2.

un certificato di installazione in bianco, il cui modello figura nell’allegato 7;

8.5.3.

una dichiarazione generale destinata all’acquirente dell’immobilizzatore che richiami l’attenzione sui punti seguenti:

8.5.3.1.

l’immobilizzatore deve essere montato secondo le istruzioni del fabbricante;

8.5.3.2.

si raccomanda la scelta di un installatore competente (il fabbricante dell’immobilizzatore può fornire, su richiesta, l’elenco degli installatori di fiducia);

8.5.3.3.

il certificato di installazione fornito a corredo dell’immobilizzatore deve essere compilato dall’installatore;

8.5.4.

istruzioni per l’uso;

8.5.5.

istruzioni per la manutenzione;

8.5.6.

un’avvertenza generale sul rischio derivante dall’effettuare qualsiasi tipo di modifica o aggiunta all’immobilizzatore, che invaliderebbe automaticamente il certificato di installazione di cui al precedente paragrafo 8.5.2.

9.   MODIFICA DEL TIPO ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE

9.1.

Qualsiasi modifica di un tipo di veicolo o componente in relazione al presente regolamento deve essere notificata al servizio amministrativo che ha omologato il tipo di veicolo o di componente. Ricevuta la notifica, il servizio può:

9.1.1.

ritenere che le modifiche effettuate probabilmente non avranno ripercussioni negative di rilievo e che in ogni modo il componente o il veicolo sono ancora conformi alle prescrizioni; oppure

9.1.2.

richiedere un altro verbale al servizio tecnico incaricato delle prove.

9.2.

La conferma o il rifiuto dell’omologazione, con indicazione delle avvenute modifiche, devono essere comunicati alle Parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento, secondo la procedura di cui al paragrafo 4.3 precedente.

9.3.

L’autorità competente che ha rilasciato l’estensione di omologazione attribuisce un numero di serie a ogni scheda di comunicazione redatta per tale estensione.

10.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le procedure intese ad assicurare la conformità della produzione devono essere conformi a quelle definite nell’appendice 2 dell’accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), in particolare per le prescrizioni che seguono:

10.1.

i veicoli o le componenti omologati a titolo del presente regolamento devono essere costruiti in maniera tale da essere conformi al tipo omologato, cioè devono soddisfare le prescrizioni della parte o delle parti pertinenti del presente regolamento;

10.2.

per ciascun tipo di veicolo o componente, le prove prescritte nella parte o nelle parti pertinenti del presente regolamento devono essere effettuate in modo statisticamente controllato e casuale, conformemente a uno dei normali procedimenti di assicurazione della qualità;

10.3.

l’autorità che ha concesso l’omologazione può in qualsiasi momento verificare i metodi di controllo della conformità applicati in ogni impianto di produzione. Tali verifiche hanno di norma cadenza biennale.

11.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

11.1.

L’omologazione rilasciata per un tipo di veicolo/componente a titolo del presente regolamento può essere revocata se non sono soddisfatte le prescrizioni del paragrafo 10 precedente.

11.2.

Se una Parte dell’accordo che applica il presente regolamento revoca un’omologazione precedentemente concessa, ne informa immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento, per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello che figura nell’allegato 2, parte 1, 2 o 3 secondo i casi.

12.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un’omologazione cessa definitivamente la produzione di un tipo di veicolo/componente omologato a norma del presente regolamento, ne informa l’autorità che ha rilasciato l’omologazione la quale, a sua volta, informa le altre parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello di cui all’allegato 2, parte 1, 2 o 3 secondo i casi.

13.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutare omologazioni esistenti o estensioni di tali omologazioni rilasciate a titolo dei regolamenti n. 18 e 97, se non in conformità delle disposizioni provvisorie di detti regolamenti.

13.1.   Omologazione di un tipo di immobilizzatore

13.1.1.

Trascorsi 36 mesi dalla data di entrata in vigore del supplemento 1 alla versione originale del regolamento, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono concedere le omologazioni soltanto se il tipo di componente o l’unità tecnica separata da omologare è conforme alle prescrizioni del presente regolamento, modificato dal supplemento 1 alla versione originale del regolamento.

13.1.2.

Le parti contraenti che applicano il presente regolamento continueranno a rilasciare omologazioni per questi tipi di componente o di unità tecniche separate conformi alle prescrizioni della versione originale del regolamento, a condizione che il componente o l’unità tecnica separata siano destinati a essere utilizzati come parti di ricambio da installare in veicoli in uso e che non sia tecnicamente fattibile installare un componente o un’unità tecnica separata che soddisfi le prescrizioni contenute nel presente regolamento, modificato dal supplemento n. 1 alla versione originale del presente regolamento.

13.2.   Omologazione di un tipo di veicolo

Trascorsi 36 mesi dalla data di entrata in vigore del supplemento 1 alla versione originale del regolamento, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono concedere le omologazioni soltanto se il tipo di proiettore da omologare è conforme alle prescrizioni del presente regolamento, modificato dal supplemento 1 alla versione originale del regolamento.

14.   DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DI ESEGUIRE LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento comunicano al Segretariato delle Nazioni Unite la denominazione e l’indirizzo dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l’omologazione, cui devono essere inviate le schede di omologazione, estensione, rifiuto o revoca dell’omologazione emesse in altri paesi.


(1)  Per la definizione delle categorie, cfr. Risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), allegato 7 (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1 modificato).

(2)  Sono presi in considerazione unicamente i veicoli con impianto elettrico a 12 Volt.

(3)  Si raccomanda alle parti contraenti di applicare le parti I e IV per l’omologazione di veicoli della categoria M1 e solo la parte I per l’omologazione di veicoli della categoria N1, lasciando facoltativo il rispetto delle altre prescrizioni. Le parti II, III e IV dovrebbero essere applicate nei casi in cui i dispositivi siano installati su veicoli delle categorie indicate ai paragrafi 1.3, 1.4 e 1.5.

(4)  1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l’Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 7 per l’Ungheria, 8 per la Repubblica ceca, 9 per la Spagna, 10 per la Serbia e il Montenegro, 11 per il Regno Unito, 12 per l’Austria, 13 per il Lussemburgo, 14 per la Svizzera, 15 (omesso), 16 per la Norvegia, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 19 per la Romania, 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo, 22 per la Federazione russa, 23 per la Grecia, 24 per l’Irlanda, 25 per la Croazia, 26 per la Slovenia, 27 per la Slovacchia, 28 per la Bielorussia, 29 per l’Estonia, 30 (omesso), 31 per la Bosnia-Erzegovina, 32 per la Lettonia, 33 (omesso), 34 per la Bulgaria, 35 (omesso), 36 per la Lituania, 37 per la Turchia, 38 (omesso), 39 per l’Azerbaigian, 40 per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 41 (omesso), 42 per la Comunità europea (le omologazioni sono rilasciate dagli Stati membri usando i propri marchi ECE), 43 per il Giappone, 44 (omesso), 45 per l’Australia, 46 per l’Ucraina, 47 per il Sud Africa, 48 per la Nuova Zelanda, 49 per Cipro, 50 per Malta e 51 per la repubblica di Corea. I numeri successivi saranno attribuiti ad altri paesi secondo l’ordine cronologico di ratifica dell’accordo sull’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni, oppure di adesione al medesimo accordo. I numeri così assegnati saranno comunicati alle parti contraenti dell’accordo dal Segretariato generale delle Nazioni Unite.

(5)  ETSI: Istituto europeo per le norme di telecomunicazione. Se queste norme non sono disponibili alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le disposizioni nazionali in materia.

(6)  CEPT: Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni.

ERC: Comitato europeo per le radiocomunicazioni.

(7)  Le parti contraenti possono vietare la frequenza e/o la potenza indicate e possono consentire l’uso di altre frequenze e/o potenze.

(8)  Le luci utilizzate per i dispositivi luminosi di allarme che fanno parte dell’impianto di illuminazione di origine del veicolo possono non essere conformi ai parametri di funzionamento di cui al paragrafo 6.4.1 e non devono essere sottoposte alle prove elencate al paragrafo 6.4.2.

(9)  Quali definiti nell’allegato 8 del regolamento ECE n. 13 modificato.


ALLEGATO 1

Parte 1

[Formato massimo: A4 (210 mm × 297 mm)]

SCHEDA INFORMATIVA

conforme ai paragrafi 5, 7 e 8, secondo i casi del regolamento n. 116 relativo all’omologazione ECE di un tipo di veicolo per quanto riguarda i dispositivi di protezione dall’impiego non autorizzato

comprendenti/non comprendenti un sistema di allarme (1),

comprendenti/non comprendenti un immobilizzatore (1),

1.   INDICAZIONI GENERALI

1.1.   Marca (denominazione commerciale del fabbricante):

1.2.   Tipo:

1.3.   Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul dispositivo (2):

1.3.1.   Posizione della marcatura:

1.4.   Categoria del veicolo (3):

1.5.   Nome e indirizzo del fabbricante:

1.6.   Posizione del marchio di omologazione ECE:

1.7.   Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

2.   CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

2.1.   Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:

2.2.   Guida: a sinistra/a destra (1)

3.   VARIE

3.1.   Dispositivi di protezione dall’impiego non autorizzato del veicolo

3.1.1.   Dispositivo di protezione:

3.1.1.1.   Descrizione dettagliata del veicolo per quanto riguarda la disposizione e le caratteristiche progettuali del comando o dell’unità su cui agisce il dispositivo di protezione:

3.1.1.2.   Disegno del dispositivo di protezione e del suo montaggio sul veicolo:

3.1.1.3.   Descrizione tecnica del dispositivo:

3.1.1.4.   Informazioni dettagliate sulle combinazioni usate per la serratura:

3.1.2.   Immobilizzatore del veicolo:

3.1.2.1.   numero di omologazione, se disponibile:

3.1.2.2.   Per gli immobilizzatori non ancora omologati

3.1.2.2.1.

Descrizione tecnica dettagliata dell’immobilizzatore del veicolo e degli accorgimenti attuati per evitarne l’attivazione accidentale:

3.1.2.2.2.

Sistema o sistemi sui quali agisce l’immobilizzatore del veicolo:

3.1.2.2.3.

Numero di codici intercambiabili effettivi, se del caso:

3.1.3.   Eventuale sistema di allarme:

3.1.3.1.   numero di omologazione, se disponibile:

3.1.3.2.   Per i sistemi di allarme non ancora omologati

3.1.3.2.1.

Descrizione dettagliata del sistema di allarme e delle parti del veicolo connesse con il sistema di allarme installato:

3.1.3.2.2.

Elenco delle principali componenti del sistema di allarme:

Parte 2

[Formato massimo: A4 (210 mm × 297 mm)]

SCHEDA INFORMATIVA

conforme al paragrafo 6 del regolamento n. 116 relativo all’omologazione ECE della componente di un sistema di allarme

1.   INDICAZIONI GENERALI

1.1.   Marca (denominazione commerciale del fabbricante):

1.2.   Tipo:

1.3.   Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul dispositivo (4):

1.3.1.   Posizione della marcatura:

1.4.   Nome e indirizzo del fabbricante:

1.5.   Posizione del marchio di omologazione ECE:

1.6.   Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

2.   DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

2.1.   Descrizione dettagliata del sistema di allarme e delle parti del veicolo connesse con il sistema di allarme installato:

2.1.1.   Elenco delle principali componenti del sistema di allarme:

2.1.2.   Accorgimenti attuati per evitare falsi allarmi:

2.2.   Estensione della protezione offerta dal dispositivo:

2.3.   Metodo di inserimento/disinserimento del dispositivo:

2.4.   Numero di codici intercambiabili effettivi, se del caso:

2.5.   Elenco delle principali componenti del dispositivo e relativi contrassegni, se del caso:

3.   DISEGNI

3.1.   Disegni delle principali componenti del dispositivo (i disegni devono indicare lo spazio previsto per il marchio di omologazione ECE o per il contrassegno, a seconda del caso):

4.   ISTRUZIONI

4.1.   Elenco dei veicoli ai quali è destinato il dispositivo:

4.2.   Descrizione del metodo di montaggio illustrato da fotografie e/o disegni:

4.3.   Istruzioni per l’uso:

4.4.   Istruzioni per la manutenzione, se del caso:

Parte 3

[Formato massimo: A4 (210 mm × 297 mm)]

SCHEDA INFORMATIVA

conforme al paragrafo 8 del regolamento n. 116 relativo all’omologazione ECE della componente di un sistema di immobilizzazione

1.   INDICAZIONI GENERALI

1.1.   Marca (denominazione commerciale del fabbricante):

1.2.   Tipo:

1.3.   Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul dispositivo (5):

1.3.1.   Posizione della marcatura:

1.4.   Nome e indirizzo del fabbricante:

1.5.   Posizione del marchio di omologazione ECE:

1.6.   Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

2.   DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

2.1.   Descrizione dettagliata dell’immobilizzatore del veicolo e degli accorgimenti attuati per evitarne l’attivazione accidentale:

2.2.   Sistema o sistemi del veicolo su cui agisce l’immobilizzatore:

2.3.   Metodo di inserimento/disinserimento del dispositivo:

2.4.   Numero di codici intercambiabili effettivi, se del caso:

2.5.   Elenco delle principali componenti del dispositivo e relativi contrassegni, se del caso:

3.   DISEGNI

3.1.   Disegni delle principali componenti del dispositivo (i disegni devono indicare lo spazio previsto per il marchio di omologazione ECE):

4.   ISTRUZIONI

4.1.   Elenco dei veicoli ai quali è destinato il dispositivo:

4.2.   Descrizione del metodo di montaggio illustrato da fotografie e/o disegni:

4.3.   Istruzioni per l’uso:

4.4.   Istruzioni per la manutenzione, se del caso:


(1)  Barrare la dicitura inutile (in alcuni casi non è necessario cancellare nulla, quando le risposte possibili sono più d’una).

(2)  Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri che non attengono alla descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda, detti caratteri devono essere rappresentati nella documentazione dal simbolo «?» (ad esempio ABC??123??).

(3)  Quale definita nell’allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1, modificato).

(4)  Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri che non attengono alla descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda, detti caratteri devono essere rappresentati nella documentazione dal simbolo «?» (ad esempio ABC??123??).

(5)  Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri che non attengono alla descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda, detti caratteri devono essere rappresentati nella documentazione dal simbolo «?» (ad esempio ABC??123??).


ALLEGATO 2

Parte 1

NOTIFICA

[Formato massimo: A4 (210 mm × 297 mm)]

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Addendum

al certificato di omologazione ECE n. …

concernente l’omologazione di un veicolo ai sensi del regolamento n. 116

1.

Altre informazioni:

1.1.

Breve descrizione del dispositivo o dei dispositivi di protezione dall’impiego non autorizzato e delle parti del veicolo sulle quali essi agiscono:

1.2.

Breve descrizione dell’immobilizzatore:

1.3.

Breve descrizione del sistema di allarme, se del caso, con indicazione della tensione di alimentazione nominale (1):

2.

Note:

Parte 2

COMUNICAZIONE

[Formato massimo: A4 (210 mm × 297 mm)]

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Addendum

al certificato di omologazione ECE n. …

concernente l’omologazione di un tipo di sistema di allarme per veicoli ai sensi del regolamento n. 116

1.

Altre informazioni:

1.1.

Breve descrizione del sistema di allarme, se del caso, con indicazione della tensione di alimentazione nominale (2):

1.2.

Elenco dei veicoli ai quali è destinato il sistema di allarme:

1.3.

Tipi di veicoli sui quali è stato provato il sistema di allarme:

1.4.

Elenco delle principali componenti del sistema di allarme, debitamente identificati:

2.

Note:

Parte 3

COMUNICAZIONE

[Formato massimo: A4 (210 mm× 297 mm)]

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Addendum

al certificato di omologazione ECE n. …

concernente l’omologazione di un immobilizzatore ai sensi del regolamento n. 116

1.

Altre informazioni:

1.1.

Breve descrizione dell’immobilizzatore:

1.2.

Elenco dei veicoli a cui è destinato l’immobilizzatore:

1.3.

Tipi di veicoli su cui è stato provato l’immobilizzatore:

1.4.

Elenco delle principali componenti dell’immobilizzatore, debitamente identificati:

2.

Note:


(1)  Da indicare solo per i sistemi di allarme per veicoli (SAV) da usare in veicoli in cui la tensione di alimentazione nominale non è 12 V.

(2)  Da indicare solo per i sistemi di allarme per veicoli (SAV) da usare in veicoli in cui tensione di alimentazione nominale non è 12 V.


ALLEGATO 3

ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

MODELLO A

(cfr. paragrafo 4.4 del presente regolamento)

Figura 1

(cfr. paragrafo 4.4.3.4. del presente regolamento)

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Figura 2

(cfr. paragrafo 4.4.3.1 del presente regolamento)

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Figura 3

(cfr. paragrafo 4.4.3.2 del presente regolamento)

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Figura 4

(cfr. paragrafo 4.4.3.5 del presente regolamento)

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Figura 5

(cfr. paragrafo 4.4.3.6 del presente regolamento)

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Figura 6

(cfr. paragrafo 4.4.3.7 del presente regolamento)

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MODELLO B

(cfr. paragrafo 4.5 del presente regolamento)

Figura 7

(esempio)

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ALLEGATO 4

Parte I

PROCEDURA DELLA PROVA DI RESISTENZA ALL’USURA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DALL’IMPIEGO NON AUTORIZZATO CHE AGISCONO SULLO STERZO

1.   Apparecchiatura di prova

L’apparecchiatura di prova comprende:

1.1.

una struttura sulla quale possa essere montato il campione dello sterzo munito del dispositivo di protezione dall’impiego non autorizzato definito al paragrafo 5.1.2 del presente regolamento;

1.2.

un sistema per inserire e disinserire il dispositivo di protezione dall’impiego non autorizzato che preveda l’uso della chiave;

1.3.

un dispositivo che permetta di far ruotare l’albero dello sterzo rispetto al dispositivo di protezione.

2.   Metodo di prova

2.1.

Sulla struttura di cui al paragrafo 1.1 è montato un campione dello sterzo munito del dispositivo di protezione.

2.2.

Un ciclo della procedura di prova comprende le seguenti operazioni:

2.2.1.

posizione di partenza – il dispositivo di protezione è disinserito e l’albero dello sterzo è portato in una posizione che impedisce l’innesto del dispositivo di protezione, a meno che non si tratti di un tipo che consente il blocco in tutte le posizioni dello sterzo;

2.2.2.

inserimento – il dispositivo di protezione è posto in posizione di innesto utilizzando la chiave;

2.2.3. (1)

innesto – si fa ruotare la colonna dello sterzo in modo che la coppia applicata al momento dell’innesto del dispositivo di protezione sia di 40 Nm ± 2 Nm;

2.2.4.

disinserimento – il dispositivo di protezione è disinserito con i mezzi normali dopo aver ridotto a zero la coppia per agevolare il disinnesto;

2.2.5. (1)

ritorno – si fa ruotare la colonna dello sterzo fino a una posizione che non consente l’innesto del dispositivo di protezione;

2.2.6.

rotazione in senso inverso – si ripetono le operazioni di cui ai paragrafi 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 e 2.2.5, ma nel senso inverso di rotazione della colonna dello sterzo.

2.2.7.

L’intervallo fra due innesti successivi del dispositivo di protezione deve essere di almeno 10 secondi.

2.3.

Il ciclo di usura è ripetuto il numero di volte stabilito al paragrafo 5.3.1.3 del presente regolamento.

Parte 2

PROCEDURA DI PROVA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DALL’IMPIEGO NON AUTORIZZATO CHE AGISCONO SULLO STERZO MEDIANTE UN DISPOSITIVO DI RIDUZIONE DELLA COPPIA

1.   Apparecchiatura di prova

L’apparecchiatura di prova comprende:

1.1.

un dispositivo che consente di fissare le parti interessate dello sterzo oppure, se la prova viene eseguita sul veicolo completo, un sistema di sollevamento in grado di alzare dal suolo le ruote sterzanti,

1.2.

uno o più dispositivi che consentono di generare e di misurare la coppia applicata al volante come prescritto al paragrafo 2.3. La tolleranza di misurazione non deve superare il 2 %.

2.   Descrizione della procedura di prova

2.1.

Se la prova viene eseguita sul veicolo completo, le ruote sterzanti sono sollevate dal suolo.

2.2.

Si innesta il bloccasterzo in modo da bloccare lo sterzo.

2.3.

Si applica una coppia al volante per provocarne la rotazione.

2.4.

Il ciclo di prova comprende una rotazione di 90° del volante, seguita da una rotazione di 180° in senso contrario e da un’ulteriore rotazione di 90° nel senso iniziale (cfr. figura);

1 ciclo = + 90°/ – 180°/ + 90° con una tolleranza di ± 10 %.

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2.5.

La durata del ciclo è di 20 s ± 2 s.

2.6.

Ogni prova comprende 5 cicli.

2.7.

Per ciascun ciclo di prova il valore minimo di coppia registrato deve essere superiore a quello riportato al paragrafo 5.3.1.4.2 del presente regolamento.


(1)  Se il dispositivo di protezione consente il blocco in tutte le posizioni dello sterzo, le operazioni descritte ai paragrafi 2.2.3 e 2.2.5 non devono essere effettuate.


ALLEGATO 5

(Riservato)


ALLEGATO 6

MODELLO DI CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

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ALLEGATO 7

MODELLO DI CERTIFICATO DI INSTALLAZIONE

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ALLEGATO 8

Paragrafi 6.4.2.11 e 7.4

PROVA DEI SISTEMI DI PROTEZIONE DELL’ABITACOLO

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ALLEGATO 9

COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA

Nota: per verificare la compatibilità elettromagnetica si deve utilizzare la procedura di cui al paragrafo 1 oppure la procedura di cui al paragrafo 2, in funzione delle apparecchiature di prova.

1.   Secondo il metodo ISO

Immunità dai disturbi condotti lungo le linee di alimentazione

Si applicano gli impulsi di prova, 1, 2, 3a, 3b, 4 e 5 conformemente alla norma internazionale ISO 7637-1:1990 alle linee di alimentazione e ad altre connessioni del SAV/SA che potrebbero essere collegate operativamente alle linee di alimentazione.

SAV/SA nello stato «disinserito»

Si applicano gli impulsi di prova da 1 a 5 con un grado di intensità III. Lo stato funzionale richiesto per tutti gli impulsi di prova applicati è A.

SAV/SA nello stato «inserito»

Si applicano gli impulsi di prova da 1 a 5. Lo stato funzionale richiesto per tutti gli impulsi di prova applicati è indicato nella tabella 1.

Tabella 1

Intensità/stato funzionale (per le linee di alimentazione)

Impulso di prova n.

Livello prova

Stato funzionale

1

III

C

2

III

A

3a

III

C

3b

III

A

4

III

B

4

I

A

5

III

A

Immunità dai disturbi accoppiati su linee di segnale

La prova è effettuata su conduttori non collegati a linee di alimentazione (ad esempio linee di segnale speciali) secondo la norma internazionale ISO/DIS 7637-3:1995 (e Corr. 1). Lo stato funzionale richiesto per tutti gli impulsi di prova applicati è indicato nella tabella 2.

Tabella 2

Livello della prova/stato funzionale (per le linee di segnale)

Impulso di prova n.

Livello prova

Stato funzionale

3a

III

C

3b

III

A

Immunità dai disturbi irradiati ad alta frequenza

L’immunità di un SAV/SA in un veicolo può essere verificata utilizzando le disposizioni del regolamento n. 10, serie di modifiche 02 e i metodi di prova di cui all’allegato 6 per i veicoli, e all’allegato 9 per le entità tecniche.

Disturbi elettrici causati da scariche elettrostatiche

L’immunità dai disturbi elettrici è verificata conformemente al rapporto tecnico ISO/TR 10605-1993.

Emissioni irradiate

Le prove vanno eseguite conformemente alle disposizioni del regolamento n. 10, serie di modifiche 02 e ai metodi di prova di cui agli allegati 4 e 5 per i veicoli e agli allegati 7 e 8 per le entità tecniche.

2.   Metodo IEC

Campo elettromagnetico

Il SAV/SA è sottoposto alla prova di base. Su di esso viene eseguita la prova del campo elettromagnetico descritta nella pubblicazione IEC 839-1-3-1988 prova A-13 con una gamma di frequenze da 20 a 1 000 Mhz e un livello di intensità di campo di 30 V per m.

Inoltre il SAV/SA è sottoposto alle prove dei transitori elettrici condotti e accoppiati descritte nella norma internazionale ISO 7637 parti 1:1990, 2:1990 e 3:1995, secondo i casi.

Disturbi elettrici causati da scariche elettrostatiche

Il SAV/SA è sottoposto alla prova di base. Su di esso viene effettuata la prova di scarica elettrostatica descritta in EN 61000-4-2, oppure in ISO/TR 10605-1993, a scelta del fabbricante.

Emissioni irradiate

Il SAV/SA è sottoposto alle prove di soppressione dell’interferenza a radiofrequenza conformemente alle disposizioni del regolamento n. 10, serie di modifiche 02 e ai metodi di prova di cui agli allegati 4 e 5 per i veicoli e agli allegati 7 e 8 per le attività tecniche.


ALLEGATO 10

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI INTERRUTTORI MECCANICI A CHIAVE

1.

Il cilindro dell’interruttore a chiave non deve sporgere di oltre 1 mm rispetto alla sede e la parte sporgente deve avere forma conica.

2.

Il giunto tra l’interno del cilindro e l’involucro esterno deve poter resistere a una forza di trazione di 600 N e a una coppia di 25 Nm.

3.

L’interruttore a chiave deve essere munito di un dispositivo che impedisca la perforazione del cilindro.

4.

Il profilo della chiave deve presentare almeno 1 000 permutazioni effettive.

5.

L’interruttore a chiave non deve funzionare con una chiave che differisce da quella prevista anche di una sola permutazione.

6.

Il foro d’ingresso della chiave di un interruttore esterno deve essere coperto o comunque protetto per evitare l’ingresso di sporcizia o acqua.


30.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/231


Solo i testi originali ECE/ONU hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento n. 122 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni tecniche uniformi relative all'omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O per quanto riguarda i loro impianti di riscaldamento

Comprendente tutto il testo valido fino a:

 

rettifica 1 alla versione originale del regolamento, oggetto della notifica depositaria C.N.1156.2006.TREATIES-2, del 13 dicembre 2006.

 

Supplemento n. 1 alla versione originale del regolamento — Data di entrata in vigore: 22 luglio 2009

SOMMARIO

REGOLAMENTO

1.

Campo di applicazione

2.

Definizioni generali

3.

Domanda di omologazione

4.

Omologazione

5.

Parte I: omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda il suo impianto di riscaldamento

6.

Parte II: omologazione di un impianto di riscaldamento dal punto di vista della sua sicurezza operativa

7.

Modifica ed estensione dell'omologazione di un tipo di veicolo o componente

8.

Conformità della produzione

9.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

10.

Cessazione definitiva della produzione

11.

Denominazioni e indirizzi dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e dei servizi amministrativi

ALLEGATI

Allegato 1 —

Schede informative e schede di comunicazione

Allegato 2 —

Esempi di marchi di omologazione

Allegato 3 —

Prescrizioni relative ai sistemi di riscaldamento con ricupero del calore — ARIA

Allegato 4 —

Procedura di prova della qualità dell'aria

Allegato 5 —

Procedura di prova della temperatura

Allegato 6 —

Procedura di prova delle emissioni di scarico dei dispositivi di riscaldamento a combustione

Allegato 7 —

Ulteriori prescrizioni relative ai dispositivi di riscaldamento a combustione

Allegato 8 —

Prescrizioni in materia di sicurezza per i dispositivi di riscaldamento a combustione di GPL e gli impianti di riscaldamento a GPL

Allegato 9 —

Prescrizioni aggiuntive applicabili a taluni veicoli specificate nell'ADR

1.   CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1.

Il presente regolamento si applica a tutti i veicoli delle categorie M, N e O (1) muniti di un impianto di riscaldamento.

Le omologazioni per tipo vengono rilasciate nell’ordine che segue:

1.2.

Parte I — Omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda il suo impianto di riscaldamento;

1.3.

Parte II — Omologazione di un impianto di riscaldamento dal punto di vista della sua sicurezza operativa

2.   DEFINIZIONI GENERALI

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

2.1.

«veicolo», un veicolo della categoria M, N od O (1) munito di un impianto di riscaldamento;

2.2.

«costruttore», la persona o l'ente responsabile, verso l'autorità che rilascia l'omologazione di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione e della conformità della produzione; non è indispensabile che detta persona o ente partecipino direttamente a tutte le fasi di costruzione del veicolo o della componente soggette all'omologazione;

2.3.

«interno», la parte interna del veicolo riservata agli occupanti e/o al carico;

2.4.

«sistema di riscaldamento dell'abitacolo» qualsiasi tipo di dispositivo che permette di aumentare la temperatura dell'abitacolo;

2.5.

«sistema di riscaldamento del vano di carico», qualsiasi tipo di dispositivo che permette di aumentare la temperatura del vano di carico;

2.6.

«vano di carico», la parte interna del veicolo riservata al carico non-passeggeri;

2.7.

«abitacolo», la parte interna del veicolo riservata al conducente e agli eventuali passeggeri;

2.8.

«combustibile gassoso» i combustibili che, a temperatura e pressione d'impiego normali (288,2 K e 101,33 kPa) sono allo stato gassoso, come ad esempio il gas di petrolio liquefatto (GPL) e il gas naturale compresso;

2.9.

«surriscaldamento», la condizione che si produce quando l'entrata d'aria per l'aria di riscaldamento del dispositivo di riscaldamento a combustione è completamente ostruita.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI VEICOLO PER QUANTO RIGUARDA L’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

3.1.1.

La domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda l’impianto di riscaldamento deve essere presentata dal costruttore del veicolo o da un suo rappresentante debitamente autorizzato.

3.1.2.

Essa è accompagnata dai seguenti documenti, in triplice copia, e corredata delle seguenti indicazioni:

3.1.2.1.

descrizione dettagliata del tipo di veicolo per quanto concerne struttura, dimensioni, configurazione e materiali componenti;

3.1.2.2.

disegni dell’impianto di riscaldamento e sua disposizione generale.

3.1.3.

Il modello della scheda informativa figura nell'allegato 1, parte 1 dell'appendice 1.

3.1.4.

Un veicolo rappresentativo del tipo da omologare deve essere presentato al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione.

3.1.5.

Nel caso in cui il veicolo da omologare sia munito di un dispositivo di riscaldamento con omologazione ECE, il numero di omologazione e le denominazioni del fabbricante di tale tipo di dispositivo di riscaldamento dovranno essere allegate alla domanda di omologazione del veicolo.

3.1.6.

Nel caso in cui il veicolo da omologare sia munito di un dispositivo di riscaldamento privo di omologazione ECE, dovrà essere presentato al servizio tecnico un campione rappresentativo del tipo di veicolo da omologare.

3.2.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI DISPOSITIVO DI RISCALDAMENTO

3.2.1.

La domanda di omologazione di un tipo di dispositivo di riscaldamento in quanto componente deve essere presentata dal fabbricante dell’impianto di riscaldamento.

3.2.2.

Essa è accompagnata dai seguenti documenti, in triplice esemplare, e corredata delle seguenti indicazioni:

3.2.2.1.

descrizione dettagliata dell’impianto di riscaldamento per quanto concerne struttura, dimensioni, configurazione e materiali componenti;

3.2.2.2.

disegni dell’impianto di riscaldamento e sua disposizione generale.

3.2.3.

Il modello della scheda informativa figura nell'allegato 1, parte 1 dell'appendice 2.

3.2.4.

Dovrà essere presentato al servizio tecnico un campione rappresentativo del tipo di dispositivo di riscaldamento da omologare.

3.2.5.

Il campione deve essere contrassegnato in modo chiaro e indelebile con la denominazione commerciale o il marchio del richiedente e la designazione del tipo.

4.   OMOLOGAZIONE

4.1.

Se il tipo per cui è stata presentata domanda di omologazione a norma del presente regolamento è conforme alle disposizioni delle parti pertinenti del presente regolamento, verrà rilasciata l'omologazione per tale tipo.

4.2.

Ogni omologazione comporta l'attribuzione di un numero di omologazione le cui prime due cifre (attualmente 00 per il regolamento nella sua forma originale) devono indicare la serie di emendamenti corrispondenti alle principali e più recenti modifiche tecniche apportate al regolamento alla data del rilascio dell'omologazione. La stessa parte contraente non può attribuire lo stesso numero a un altro tipo di veicolo o sistema di riscaldamento come precisato nel presente regolamento.

4.3.

Il rilascio o l'estensione dell'omologazione di un tipo a norma del presente regolamento vanno comunicati alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme ai modelli che figurano all'allegato 1, parte 2, se del caso, del presente regolamento.

4.4.

Su ogni veicolo conforme al tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento nonché su ogni componente fornito separatamente e conforme al tipo omologato ai sensi del presente regolamento, deve essere saldamente apposto, in modo ben visibile e in un punto facilmente accessibile specificato sulla scheda di omologazione, un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione (2).

4.5.

Nel caso di un'omologazione di un componente, dal numero del presente regolamento seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione di cui al punto 4.2.

4.6.

Se il tipo è conforme a un tipo omologato a norma di altri regolamenti allegati all'accordo nel paese che ha rilasciato l'omologazione a norma del presente regolamento, non è necessario ripetere il simbolo di cui al punto 4.2. In tal caso il regolamento o i regolamenti applicati ai fini dell'omologazione nel paese che l'ha rilasciata a norma del presente regolamento sono riportati in colonne verticali a destra del simbolo di cui al punto 4.2.

4.7.

Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

4.8.

Nel caso di un veicolo, il marchio di omologazione deve essere collocato sulla targhetta dei dati del veicolo apposta dal costruttore o in prossimità della stessa.

4.9.

Nell'allegato 2 del presente regolamento figurano esempi degli schemi dei marchi di omologazione.

5.   PARTE I — OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI VEICOLO PER QUANTO RIGUARDA IL SUO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

5.1.   Definizione

Ai fini della parte I del presente regolamento si intende per:

5.1.1.

«tipo di veicolo per quanto riguarda l’impianto di riscaldamento», un veicolo che non presenta differenze essenziali per quanto riguarda il o i principi di funzionamento dell’impianto di riscaldamento.

5.2.   Specifiche

5.2.1.

L'abitacolo di tutti i veicoli deve essere munito di un impianto di riscaldamento. Nel caso in cui un veicolo sia munito di un impianto di riscaldamento del vano di carico, quest'ultimo dovrà essere conforme al presente regolamento.

5.2.2.

L’impianto di riscaldamento del veicolo da omologare dovrà soddisfare le prescrizioni tecniche di cui alla parte II del presente regolamento.

5.3.   Prescrizioni per l’installazione sul veicolo di dispositivi di riscaldamento a combustione

5.3.1.   Campo di applicazione

5.3.1.1.

Fatto salvo il punto 5.3.1.2, i dispositivi di riscaldamento a combustione devono essere installati conformemente alle prescrizioni del punto 5.3.

5.3.1.2.

I veicoli della categoria O muniti di dispositivi di riscaldamento a combustibile liquido sono considerati conformi alle prescrizioni del punto 5.3.

5.3.2.   Posizione del dispositivo di riscaldamento a combustione

5.3.2.1.

Le parti della carrozzeria e qualsiasi altro componente situato in prossimità del dispositivo di riscaldamento devono essere protetti dal calore eccessivo e dal rischio di fuoruscita di combustibile o di olio.

5.3.2.2.

Il dispositivo di riscaldamento a combustione non deve presentare rischi d'incendio, anche in caso di surriscaldamento. Questa prescrizione è ritenuta soddisfatta se il dispositivo è installato a una distanza adeguata rispetto a tutte le parti e se vi è un'adeguata ventilazione, mediante l'uso di materiale ignifugo o di schermi termici.

5.3.2.3.

Per i veicoli delle categorie M2 e M3, il dispositivo di riscaldamento a combustione non deve essere installato nell'abitacolo. Tuttavia, è autorizzata l'installazione in un involucro ermeticamente sigillato e conforme alle condizioni di cui al punto 5.3.2.2.

5.3.2.4.

L'etichetta di cui all'allegato 7, punto 4 o un suo duplicato, deve essere apposta in modo da essere facilmente leggibile quando il dispositivo di riscaldamento è installato nel veicolo.

5.3.2.5.

Per quanto riguarda la posizione del dispositivo di riscaldamento, devono essere prese le debite precauzioni per ridurre al minimo i rischi di lesioni o danni ai beni personali.

5.3.3.   Alimentazione del combustibile

5.3.3.1.

Il bocchettone del serbatoio del combustibile non deve essere situato nell'abitacolo e deve essere munito di un tappo che impedisca la fuoruscita del combustibile.

5.3.3.2.

Per i dispositivi di riscaldamento a combustibile liquido, se l'alimentazione è indipendente da quella del veicolo, il tipo di combustibile e l'ubicazione del bocchettone devono essere chiaramente contrassegnati.

5.3.3.3.

Un'avvertenza, indicante che il riscaldamento deve essere chiuso prima di procedere all'alimentazione del combustibile, deve essere apposta sul bocchettone. Inoltre un'istruzione in merito deve figurare nel manuale d'uso del fabbricante.

5.3.4.   Sistema di scarico

5.3.4.1.

L'orifizio di scarico deve essere situato in un punto che non consenta alle emissioni di infiltrarsi all'interno del veicolo attraverso ventilatori, prese d'aria riscaldata o finestrini apribili.

5.3.5.   Ingresso dell'aria di combustione

5.3.5.1.

L'aria destinata alla camera di combustione del dispositivo di riscaldamento non deve essere prelevata dall'abitacolo del veicolo.

5.3.5.2.

L'entrata dell'aria deve essere situata o protetta in modo da non poter essere ostruita da bagagli o rifiuti.

5.3.6.   Ingresso dell'aria di riscaldamento

5.3.6.1.

L'aria destinata al riscaldamento può essere aria fresca o aria riciclata e deve essere prelevata in una zona protetta, in cui non possa essere contaminata dai fumi di scarico emessi dal motore di propulsione, dal dispositivo di riscaldamento a combustione o da qualsiasi altra fonte del veicolo.

5.3.6.2.

Il condotto d'aria deve essere protetto da una grata o da altri mezzi adeguati.

5.3.7.   Uscita dell'aria di riscaldamento

5.3.7.1.

I condotti che servono a dirigere l'aria calda all'interno del veicolo devono essere disposti o protetti in modo da non provocare ferite o danni in caso di contatto.

5.3.7.2.

L'uscita dell'aria deve essere situata o protetta in modo da non poter essere ostruita da bagagli o rifiuti.

5.3.8.   Controllo automatico dell’impianto di riscaldamento

5.3.8.1.

In caso di interruzione della combustione il motore del veicolo deve spegnersi automaticamente e l'alimentazione del combustibile deve essere interrotta entro 5 secondi. Se è già stato attivato un dispositivo manuale, l’impianto di riscaldamento può restare in funzione.

6.   PARTE II — OMOLOGAZIONE DI UN IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DAL PUNTO DI VISTA DELLA SUA SICUREZZA OPERATIVA

6.1.   Definizioni

Ai fini della parte II del presente regolamento si intende per

6.1.1.

«impianto di riscaldamento» qualsiasi tipo di dispositivo che permette di aumentare la temperatura all'interno del veicolo, compreso l'eventuale vano di carico;

6.1.2.

«dispositivo di riscaldamento a combustione», un dispositivo che utilizza direttamente un combustibile liquido o gassoso, ma non il calore di ricupero del motore di propulsione del veicolo;

6.1.3.

«tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione» i dispositivi che non presentano differenze essenziali per quanto riguarda:

il tipo di combustibile (ad esempio liquido o gassoso),

il mezzo di trasferimento (ad esempio aria o acqua),

la posizione nel veicolo (ad esempio abitacolo o vano di carico);

6.1.4.

«impianto di riscaldamento con ricupero del calore» qualsiasi tipo di dispositivo che ricupera il calore del motore di propulsione del veicolo per aumentare la temperatura all'interno del veicolo e che utilizza come mezzo di trasferimento l'acqua, l'olio o l'aria;

6.2.   Specifiche: dati generali

Le prescrizioni relative agli impianti di riscaldamento sono le seguenti:

l'aria riscaldata introdotta nell'abitacolo non deve essere più inquinata dell'aria al punto di entrata nel veicolo,

durante l'uso del veicolo su strada, il conducente e i passeggeri non devono entrare in contatto con le parti del veicolo o con l'aria riscaldata che possono provocare ustioni,

le emissioni di scarico prodotte dai dispositivi di riscaldamento a combustione devono essere mantenute entro limiti accettabili.

I metodi di prova per la verifica di ciascuna di queste prescrizioni sono definiti negli allegati 4, 5 e 6.

6.2.1.

La tabella che segue indica quali allegati si applicano a ciascun tipo di sistema di riscaldamento, in funzione della categoria del veicolo:

Sistema di riscaldamento

Categoria del veicolo

Allegato 4

Qualità dell'aria

Allegato 5

Temperatura

Allegato 6

Scarico

Allegato 8

Sicurezza GPL

Recupero del calore del motore — acqua

M

 

 

 

 

N

 

 

 

 

O

 

 

 

 

Recupero del calore del motore — aria —

cfr. nota 1

M

 

 

N

 

 

O

 

 

 

 

Recupero del calore del motore — olio

M

 

 

N

 

 

O

 

 

 

 

Dispositivo di riscaldamento a combustibile gassoso —

cfr. nota 2

M

N

O

Dispositivo di riscaldamento a combustibile liquido —

cfr. nota 2

M

 

N

 

O

 

Nota 1:

I veicoli conformi alle prescrizioni dell'allegato III non sono soggetti a queste prescrizioni di prova.

Nota 2:

I dispositivi di riscaldamento a combustione ubicati all'esterno dell'abitacolo e che utilizzano l'acqua come mezzo di trasferimento, sono considerati conformi agli allegati 4 e 5.

6.3.   Specifiche: Dispositivi di riscaldamento a combustione

Ulteriori prescrizioni relative ai dispositivi di riscaldamento a combustione figurano nell'allegato 7.

7.   MODIFICA ED ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI VEICOLO O COMPONENTE

7.1.

Ogni modifica del tipo va segnalata al servizio amministrativo che ha rilasciato l'omologazione. Il servizio amministrativo può, secondo il caso:

7.1.1.

ritenere poco probabile che le modifiche apportate siano tali da produrre effetti negativi di rilievo e che comunque il veicolo o componente continui a soddisfare le prescrizioni;

7.1.2.

esigere dal servizio tecnico responsabile delle prove di redigere un ulteriore verbale di prova.

7.2.

La conferma o il rifiuto dell'omologazione, con l'indicazione delle modifiche apportate, deve essere comunicata alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento seguendo la procedura di cui al punto 4.3.

7.3.

L'autorità competente che rilascia l'estensione dell'omologazione attribuisce un numero di serie a tale estensione e informa le altre parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda di comunicazione conforme al modello di cui all'allegato 1, parte 2, appendice 1 o 2, secondo il caso, del presente regolamento.

8.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE.

Le procedure di conformità della produzione devono essere conformi a quelle stabilite nell'appendice 2 dell'accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev. 2), in particolare alle seguenti prescrizioni:

8.1.

i veicoli e i componenti omologati a norma del presente regolamento vanno fabbricati in modo da essere conformi al tipo omologato e da rispettare le prescrizioni di cui ai precedenti punti 5 e 6.

8.2.

L'autorità competente che ha rilasciato l'omologazione del tipo può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati in ogni stabilimento di produzione. Tali verifiche devono avere di norma cadenza biennale.

9.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

9.1.

L'omologazione rilasciata per un tipo di veicolo a norma del presente regolamento può essere revocata ove non vengano rispettate le prescrizioni di cui ai precedenti punti 5 e 6.

9.2.

Se una parte contraente dell'accordo del 1958 che applica il presente regolamento revoca un'omologazione precedentemente rilasciata, ne informa immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento mediante una copia della scheda di comunicazione conforme al modello di cui all'allegato 1, parte 2, appendice 1 o 2 al presente regolamento.

10.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Nel caso in cui il titolare di un'omologazione cessi del tutto di produrre un tipo di veicolo o componente ai sensi del presente regolamento, dovrà informarne l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una volta ricevuta la relativa comunicazione tale organismo ne informa immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento, mediante una scheda di comunicazione conforme al modello di cui all'allegato 1, parte 2, appendice 1 o 2 del presente regolamento.

11.   DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DI ESEGUIRE LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento comunicano al Segretariato delle Nazioni Unite la denominazione e l'indirizzo dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l'omologazione, cui devono essere inviate le schede di omologazione, di estensione, di rifiuto o di revoca dell'omologazione rilasciate in altri paesi.


(1)  Secondo la definizione contenuta nell’allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2 modificato da ultimo dall’emendamento 4).

(2)  1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 7 per l'Ungheria, 8 per la Repubblica ceca, 9 per la Spagna, 10 per la Serbia e il Montenegro, 11 per il Regno Unito, 12 per l'Austria, 13 per il Lussemburgo, 14 per la Svizzera, 15 (non assegnato), 16 per la Norvegia, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 19 per la Romania, 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo, 22 per la Federazione russa, 23 per la Grecia, 24 per l'Irlanda, 25 per la Croazia, 26 per la Slovenia, 27 per la Slovacchia, 28 per la Bielorussia, 29 per l'Estonia, 30 (non assegnato), 31 per la Bosnia-Erzegovina, 32 per la Lettonia, 33 (non assegnato), 34 per la Bulgaria, 35 (non assegnato), 36 per la Lituania, 37 per la Turchia, 38 (non assegnato), 39 per l'Azerbaigian, 40 per la ex-Repubblica iugoslava di Macedonia, 41 (non assegnato), 42 per la Comunità europea (le omologazioni sono rilasciate dagli Stati membri utilizzando il rispettivo simbolo ECE), 43 per il Giappone, 44 (non assegnato), 45 per l'Australia, 46 per l'Ucraina, 47 per il Sudafrica, 48 per la Nuova Zelanda, 49 per Cipro, 50 per Malta e 51 per la Repubblica di Corea. I numeri successivi vanno attribuiti agli altri paesi secondo l’ordine cronologico di ratifica dell’accordo relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni, ovvero secondo l’ordine di adesione a tale accordo, e il Segretariato generale delle Nazioni Unite comunicherà i numeri così assegnati alle parti contraenti.


ALLEGATO 1

PARTE 1

Appendice 1

MODELLO DI SCHEDA INFORMATIVA

(per un tipo di veicolo conforme al punto 4.3 del regolamento riguardante l'omologazione ECE di un impianto di riscaldamento, nonché di un veicolo riguardo al suo sistema di riscaldamento)

Qualora l’impianto di riscaldamento o i suoi componenti includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni

0.   DATI GENERALI

0.1.

Marchio di fabbrica (denominazione commerciale del costruttore): …

0.2.

Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i): …

0.3.

Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo: …

0.4.

Posizione della marcatura: …

0.5.

Categoria del veicolo (1): …

0.6.

Nome e indirizzo del costruttore/fabbricante: …

0.7.

Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: …

1.   CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1.

Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:

2.   APPARATO PROPULSORE

2.1.

Codice motore del costruttore: … (quale apposto sul motore, o altri mezzi di identificazione)

2.2.

Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea, quattro tempi/due tempi (2)

2.3.

Numero e disposizione dei cilindri: …

2.4.

Potenza netta massima: … kW a:… min-1 (valore dichiarato dal costruttore)

2.5.

Sistema di raffreddamento (liquido/aria) (2)

2.6.

Taratura nominale del dispositivo di controllo della temperatura del motore: …

2.7.

Compressore: Sì/No (2)

2.7.1.

Tipo o tipi …

2.7.2.

Descrizione dell’impianto (ad esempio: pressione massima di carico: … kPa, eventuale valvola di sfiato)

3.   CARROZZERIA

3.1.

Breve descrizione del veicolo per quanto concerne l’impianto di riscaldamento se quest'ultimo si serve del calore del fluido di raffreddamento del motore …

3.2.

Breve descrizione del veicolo per quanto concerne l’impianto di riscaldamento se quest'ultimo usa come sorgente di calore i gas di scarico o l'aria di raffreddamento del motore; essa comprenderà: …

3.2.1.

Schema dell’impianto di riscaldamento che illustri la sua posizione nel veicolo: …

3.2.2.

Per impianti di riscaldamento che usano come sorgente di calore i gas di scarico: schema dello scambiatore di calore; per impianti di riscaldamento che usano come sorgente di calore l'aria di raffreddamento del motore: schema delle parti in cui avviene lo scambio di calore: …

3.2.3.

Disegno in sezione dello scambiatore di calore, o delle parti in cui avviene lo scambio di calore, indicante spessore della parete, materiali usati e caratteristiche della superficie: …

3.2.4.

Caratteristiche di altri importanti elementi dell’impianto di riscaldamento, come la ventola, con le rispettive caratteristiche di costruzione e i dati tecnici: …

3.3.

Breve descrizione del tipo di veicolo riguardo l’impianto di riscaldamento a combustione e il controllo automatico: …

3.3.1.

Schemi indicanti l'ubicazione sul veicolo del bruciatore, dell'impianto di alimentazione d'aria e di carburante (valvole comprese), dell'impianto di scarico, del serbatoio carburante e delle connessioni elettriche.

3.4.

Consumo elettrico massimo: …kW

Appendice 2

MODELLO DI SCHEDA INFORMATIVA

(per un impianto di riscaldamento conforme al punto 4.3 del regolamento riguardante l'omologazione ECE di un impianto di riscaldamento per quanto riguarda la sua sicurezza operativa)

Qualora l’impianto di riscaldamento o i suoi componenti includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni

1.   DATI GENERALI

1.1.

Marchio di fabbrica (denominazione commerciale del costruttore): …

1.2.

Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i): …

1.3.

Nome e indirizzo del costruttore/fabbricante: …

1.4.

Nel caso di componenti, posizione e metodo di apposizione del marchio di omologazione ECE: …

1.5.

Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: …

2.   DISPOSITIVO DI RISCALDAMENTO A COMBUSTIONE (SE DEL CASO)

2.1.

Marchio di fabbrica (denominazione commerciale del costruttore): …

2.2.

Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i): …

2.3.

Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul sistema di riscaldamento: …

2.4.

Posizione della marcatura: …

2.5.

Nome e indirizzo del costruttore/fabbricante: …

2.6.

Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: …

2.7.

Pressione di prova (nel caso di un dispositivo di riscaldamento a combustione, alimentato a gas di petrolio liquefatto o simile, la pressione applicata al connettore di entrata del gas del dispositivo): …

2.8.

Descrizione dettagliata, disegni e descrizione del montaggio del dispositivo di riscaldamento a combustione e di tutti i suoi componenti: …

PARTE 2

Appendice 1

[Formato massimo: A4 (210 mm × 297 mm)]

COMUNICAZIONE

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Appendice 2

[Formato massimo: A4 (210 mm × 297 mm)]

COMUNICAZIONE

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(1)  Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), allegato 7 (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2 modificato da ultimo dall'emendamento 4).

(2)  Cancellare se non pertinente.


ALLEGATO 2

ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

MODELLO A

(cfr. punto 4.5. del presente regolamento)

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MODELLO B

(cfr. punto 4.4. del presente regolamento)

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MODELLO C

(cfr. punto 4.6. del presente regolamento)

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(1)  Il numero è indicato unicamente a titolo di esempio.


ALLEGATO 3

PRESCRIZIONI RELATIVE AI SISTEMI DI RISCALDAMENTO CON RECUPERO DEL CALORE — ARIA

1.

Per i sistemi di riscaldamento che comprendono uno scambiatore di calore il cui circuito primario è attraversato dai gas di scarico o da aria inquinata, le prescrizioni del punto 6.2 del presente regolamento sono considerate soddisfatte qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

2.

le pareti del circuito primario dello scambiatore di calore devono garantire una tenuta ermetica a qualsiasi pressione inferiore o pari a 2 bar;

3.

le pareti del circuito primario dello scambiatore di calore non devono comportare elementi smontabili;

4.

la parete dello scambiatore di calore in cui si effettua il trasferimento di calore deve avere uno spessore di almeno 2 mm, qualora sia costituita da acciai non legati;

4.1.

qualora siano usati altri materiali (compresi quelli compositi o rivestiti), lo spessore della parete deve essere calcolato in modo da assicurare allo scambiatore di calore una durata di servizio pari a quella ottenuta applicando il precedente punto 4;

4.2.

se la parete dello scambiatore di calore in cui si effettua il trasferimento di calore è smaltata, la parete sulla quale è applicato lo smalto deve avere uno spessore di almeno 1 mm e lo smalto deve essere resistente, stagno e non deve essere poroso;

5.

il tubo contenente i gas di scarico deve avere una zona indicatrice di corrosione, lunga almeno 30 mm e disposta direttamente dopo l'uscita del tubo dello scambiatore di calore; essa deve essere scoperta e di facile accesso;

5.1.

nella zona indicatrice di corrosione, lo spessore della parete non deve superare quello delle condutture dei gas di scarico disposte all'interno dello scambiatore di calore; i materiali e le caratteristiche della superficie di questa zona devono essere equivalenti a quelli di queste condutture;

5.2.

se lo scambiatore di calore forma un'unità con il dispositivo silenziatore di scarico del veicolo, la parete esterna di quest'ultimo deve essere considerata come la zona conforme al punto 5.1 sulla quale può verificarsi un'eventuale corrosione.

6.

Per quanto riguarda i sistemi di riscaldamento con ricupero del calore che utilizzano l'aria di raffreddamento del motore come aria di riscaldamento, le prescrizioni del punto 6.2 del presente regolamento sono considerate soddisfatte senza utilizzare uno scambiatore di calore qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

6.1.

l'aria di raffreddamento utilizzata come aria di riscaldamento entra in contatto soltanto con le superfici del motore che non comprendono pezzi smontabili,

6.2.

le connessioni tra le pareti del circuito dell'aria di raffreddamento e le superfici utilizzate per il trasferimento del calore devono essere a tenuta di gas e resistenti all'olio.

Tali condizioni sono considerate soddisfatte, ad esempio, quando:

una guaina attorno ad ogni candela evacua le eventuali fughe all'esterno del circuito dell'aria di riscaldamento,

il giunto tra la testata e il condotto di scarico è situato fuori dal circuito dell'aria di riscaldamento,

vi è doppia tenuta stagna tra la testata e il cilindro, con evacuazione fuori dal circuito dell'aria di riscaldamento delle eventuali fughe in provenienza dal primo giunto, oppure la tenuta stagna tra la testata e il cilindro è ancora assicurata quando i dadi di fissazione della testata sono stretti a freddo ad un terzo della coppia nominale prescritta dal costruttore, oppure

la zona di giunzione tra la testata e il cilindro è situata all'esterno del circuito dell'aria di riscaldamento.


ALLEGATO 4

PROCEDURA DI PROVA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

1.

Per l'omologazione dei veicoli devono essere effettuate le prove seguenti.

1.1.

Il riscaldamento deve funzionare per un'ora a regime massimo in condizioni di aria stabile (velocità del vento ≤ 2 m/s), con tutti i finestrini chiusi e, per i dispositivi di riscaldamento a combustione, il motore di propulsione spento. Se però il dispositivo di riscaldamento si spegne automaticamente dopo meno di un'ora di funzionamento a regime massimo, le misurazioni possono essere effettuate prima dello spegnimento.

1.2.

La concentrazione di CO nell'aria ambiente è misurata prelevando dei campioni come segue:

1.2.1.

in un punto situato all'esterno del veicolo quanto più vicino possibile dall'ingresso dell'aria del dispositivo di riscaldamento, e

1.2.2.

in un punto situato all'interno del veicolo, a meno di 1 m dall'uscita dell'aria riscaldata.

1.3.

I valori letti devono essere registrati per una durata rappresentativa di 10 minuti.

1.4.

Il valore misurato al punto descritto nel paragrafo 1.2.2 non deve superare di più di 20 ppm CO quello misurato al punto descritto nel paragrafo 1.2.1.

2.

Per l'omologazione di dispositivi di riscaldamento considerati come componenti, dopo le prove di cui agli allegati 5, 6 e al punto 1.3 dell'allegato 7, deve essere effettuata la prova seguente:

2.1.

il circuito primario dello scambiatore di calore deve essere sottoposto ad una prova di tenuta per verificare che l'aria inquinata non si mescoli con l'aria riscaldata destinata all'abitacolo.

2.2.

Questa prescrizione è considerata soddisfatta se, ad una pressione manometrica di 0,5 hpa, la perdita dallo scambiatore è ≤ 30 dm3/h.


ALLEGATO 5

PROCEDURA DI PROVA DELLA TEMPERATURA

1.

Il riscaldamento deve funzionare per un'ora a regime massimo in condizioni di aria stabile (velocità del vento ≤ 2 m/s), con tutti i finestrini chiusi. Se però il dispositivo di riscaldamento si spegne automaticamente dopo meno di un'ora di funzionamento a regime massimo, le misurazioni possono essere effettuate prima. Se l'aria riscaldata proviene dall'esterno del veicolo, la prova deve essere effettuata a temperatura ambiente non inferiore a 15 °C.

2.

La temperatura della superficie delle parti dell’impianto di riscaldamento con le quali il conducente può entrare in contatto durante l'uso normale del veicolo su strada sono misurate con un termometro a contatto. La temperatura delle parti controllate non deve superare 70 °C per il metallo non rivestito o 80 °C per gli altri materiali.

2.1.

Nel caso in cui una o più parti dell’impianto di riscaldamento si trovano dietro il sedile del conducente e in caso di surriscaldamento, la temperatura non deve superare 110 °C.

2.2.

Per i veicoli delle categorie M1 e N, la temperatura delle parti dell’impianto che possono entrare in contatto con i passeggeri seduti durante l'uso normale del veicolo su strada, ad eccezione della grata di uscita dell'aria, non deve superare 110 °C.

2.3.

Per i veicoli delle categorie M2 e M3, la temperatura delle parti dell’impianto che possono entrare in contatto con i passeggeri seduti durante l'uso normale del veicolo su strada, non deve superare 70 °C per il metallo non rivestito o 80 °C per gli altri materiali.

3.

Nel caso in cui le parti esposte dell’impianto di riscaldamento si trovano all'esterno dell'abitacolo e in caso di surriscaldamento, la temperatura non deve superare 110 °C.

La temperatura dell'aria riscaldata che entra nell'abitacolo non deve superare 150 °C, misurata al centro dell'uscita dell'aria.


ALLEGATO 6

PROCEDURA DI PROVA DELLE EMISSIONI DI SCARICO DEI DISPOSITIVI DI RISCALDAMENTO A COMBUSTIONE

1.

Il riscaldamento deve funzionare per un'ora a regime massimo in condizioni di aria stabile (velocità del vento ≤ 2 m/s) e a una temperatura ambiente di 20 ± 10 °C. Se però il dispositivo di riscaldamento si spegne automaticamente dopo meno di un'ora di funzionamento a regime massimo, le misurazioni possono essere effettuate prima dello spegnimento.

2.

Le emissioni di scarico, misurate a secco e non diluite, con uno strumento di misura adeguato, non devono superare i valori indicati nella tabella seguente:

Parametro

Dispositivi di riscaldamento alimentati con combustibile gassoso

Dispositivi di riscaldamento alimentati con combustibile liquido

CO

0,1% in volume

0,1 % in volume

NOx

200 ppm

200 ppm

HC

100 ppm

100 ppm

Unità di riferimento bacharach (1)

1

4

3.

La prova deve essere ripetuta in condizioni equivalenti a quelle di un veicolo che si sposta alla velocità di 100 km/h (o alla velocità massima per costruzione del veicolo laddove la velocità massima sia inferiore ai 100 km/h). In queste condizioni, il valore di CO non deve superare lo 0,2 % in volume. Se la prova è stata effettuata con un dispositivo di riscaldamento in quanto componente, non è necessario ripeterla sul tipo di veicolo nel quale il dispositivo è installato.


(1)  L'unità di riferimento utilizzata è il «bacharach» ASTDM D 2156.


ALLEGATO 7

ULTERIORI PRESCRIZIONI RELATIVE AI DISPOSITIVI DI RISCALDAMENTO A COMBUSTIONE

1.

Ogni dispositivo di riscaldamento deve essere accompagnato da istruzioni relative al funzionamento e alla manutenzione e, per i dispositivi destinati al mercato dei ricambi, da istruzioni relative all'installazione.

2.

Devono essere installati dispositivi di sicurezza (come parte del dispositivo di riscaldamento oppure del veicolo) per controllare il funzionamento del dispositivo di riscaldamento in caso di emergenza. I dispositivi di sicurezza devono essere concepiti in modo che, se non si ottiene una fiamma al momento dell'accensione o se la fiamma si spegne durante il funzionamento, i tempi di accensione e di collegamento all'alimentazione di combustibile non siano superiori a 4 minuti per i dispositivi a combustibile liquido o, per i dispositivi a combustibile gassoso, a un minuto per i dispositivi termoelettrici di controllo della fiamma o a 10 secondi per i dispositivi automatici di controllo della fiamma.

3.

La camera di combustione e lo scambiatore di calore dei dispositivi di riscaldamento che usano l'acqua come mezzo di trasferimento devono poter sopportare una pressione pari al doppio della pressione normale di funzionamento o una pressione barometrica di 2 bar, a seconda di quella maggiore. La pressione di prova deve essere indicata nella scheda informativa.

4.

Il dispositivo di riscaldamento deve essere munito di un'etichetta del fabbricante indicante il nome di quest'ultimo, il numero del modello e il tipo, nonché la potenza nominale in kilowatt. Deve inoltre essere indicato il tipo di combustibile e, ove del caso, la tensione di funzionamento e la pressione del gas.

5.

Arresto ritardato della ventola al momento del disinnesto.

5.1.

Ove sia installata una ventola, questa deve avere un arresto ritardato al momento del disinnesto, anche in caso di surriscaldamento o di interruzione dell'alimentazione di carburante.

5.2.

Ove il costruttore ne comprovi l'equivalenza all'autorità omologante, possono essere presi altri provvedimenti per evitare danni dovuti alla deflagrazione ed alla corrosione.

6.

Requisiti per l'impianto elettrico

6.1.

Tutti i requisiti tecnici sui quali può influire la tensione devono essere soddisfatti in una gamma di tensione che si discosti al massimo del 16 % in più o in meno dalla tensione nominale. Se è installato un dispositivo di protezione contro la sovratensione e/o la sottotensione, tutti i requisiti vanno verificati nelle immediate vicinanze dei punti di disinnesto.

7.

Spia di accensione

7.1.

Una spia luminosa chiaramente visibile nel campo visivo dell'utilizzatore deve segnalare se il dispositivo di riscaldamento è innestato o no.


ALLEGATO 8

Prescrizioni in materia di sicurezza per i dispositivi di riscaldamento a combustione di GPL e gli impianti di riscaldamento a GPL

1.   IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A GPL DESTINATI ALL'USO SU STRADA DEI VEICOLI A MOTORE

1.1.

Se un impianto di riscaldamento a GPL in un veicolo a motore può essere utilizzato anche quando il veicolo è in movimento, il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL e il suo sistema di alimentazione devono essere conformi alle seguenti prescrizioni:

1.1.1.

Il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL deve essere conforme ai requisiti dello standard armonizzato EN 624:2000 (Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a GPL. Apparecchi di riscaldamento, a circuito stagno, funzionanti a GPL per veicoli e natanti).

1.1.2.

Nel caso di un contenitore di GPL installato in modo permanente, tutti i componenti dell’impianto in contatto con il GPL nella fase liquida (tutti i componenti dall'unità di riempimento al vaporizzatore/regolatore di pressione) e l'installazione di fase liquida associata devono essere conformi alle prescrizioni tecniche del regolamento n. 67, parte I e II e allegati 3-10, 13 e da 15-17.

1.1.3.

L'installazione per la fase gassosa dell’impianto di riscaldamento a GPL di un veicolo deve essere conforme ai requisiti dello standard armonizzato EN 1949:2002 (1). (Prescrizioni per l'installazione di sistemi a GPL per impiego domestico in veicoli abitabili da diporto e in altri veicoli stradali).

1.1.4.

L’impianto di alimentazione di GPL deve essere concepito in modo che l'alimentazione avvenga alla pressione necessaria e nella fase giusta per il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL installato. È consentito ritirare il GPL dal contenitore installato in modo permanente sia nella fase gassosa sia in quella liquida.

1.1.5.

L'uscita di liquido del contenitore di GPL installato in modo permanente per alimentare il dispositivo di riscaldamento deve essere munita di una valvola di servizio comandata a distanza con valvola regolatrice di flusso, come previsto al punto 17.6.1.1 del regolamento n. 67. La valvola di servizio comandata a distanza con valvola regolatrice di flusso dev'essere controllata in modo da essere chiusa automaticamente entro cinque secondi dal momento in cui il motore del veicolo si ferma, indipendentemente dalla posizione dell'interruttore di accensione. Se l'interruttore di accensione del dispositivo di riscaldamento o dell’impianto di alimentazione del GPL è attivato entro questi cinque secondi, l’impianto di riscaldamento può rimanere in funzione. Il riscaldamento può sempre essere fatto ripartire.

1.1.6.

Se l'alimentazione avviene nella fase gassosa del GPL a partire dal contenitore di GPL installato in modo permanente o da uno o più cilindri di GPL portatili separati, occorre adottare le misure adeguate affinché:

1.1.6.1.

il GPL liquido non entri nel regolatore di pressione o nel dispositivo di riscaldamento a combustione. Può essere usato un separatore;

1.1.6.2.

non vi sia un rilascio incontrollato dovuto a un incidente. Occorre prevedere rimedi per fermare il flusso di GPL installando un dispositivo direttamente dopo un regolatore montato sul cilindro o contenitore o, se il regolatore è montato lontano dal cilindro o contenitore, un dispositivo dev'essere installato direttamente prima del tubo dal cilindro o contenitore e un ulteriore dispositivo dev'essere installato dopo il regolatore.

1.1.7.

Se l'alimentazione del GPL avviene nella fase liquida, il vaporizzatore e il regolatore di pressione devono essere riscaldati appropriatamente da una fonte di calore adeguata.

1.1.8.

Nei veicoli a motore che usano GPL nel loro sistema di propulsione, il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL dev'essere collegato con lo stesso contenitore di GPL installato in modo permanente che convoglia il GPL al motore, purché le prescrizioni di sicurezza dell’impianto di propulsione siano rispettate. Se si usa un contenitore di GPL separato per il riscaldamento, detto contenitore deve essere dotato di una propria unità di riempimento.

2.   IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A GPL PER IL SOLO USO STAZIONARIO DEI VEICOLI A MOTORE E DEI LORO RIMORCHI

2.1.

Il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL e il suo sistema di alimentazione di un impianto di riscaldamento a GPL che può essere utilizzato soltanto quando il veicolo non è in movimento devono essere conformi alle seguenti prescrizioni:

2.1.1.

Sul compartimento in cui si trovano i cilindri portatili di GPL e in stretta prossimità del dispositivo di controllo dell’impianto di riscaldamento devono essere apposte etichette permanenti per avvisare che il dispositivo di riscaldamento a GPL non dev'essere in funzione e che la valvola del cilindro portatile dev'essere chiusa quando il veicolo è in movimento.

2.1.2.

Il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL dev'essere conforme alle prescrizioni di cui al precedente punto 1.1.1.

2.1.3.

L'installazione per la fase gassosa dell’impianto di riscaldamento a GPL dev'essere conforme alle prescrizioni di cui al precedente punto 1.1.3.


(1)  Redatto dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN). (http://www.cenorm.be/CENORM/index.htm).


ALLEGATO 9

Prescrizioni aggiuntive applicabili a taluni veicoli specificate nell'ADR

1.   Campo di applicazione

Il presente allegato si applica a taluni veicoli per i quali l'accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR) contiene prescrizioni specifiche relative ai dispositivi di riscaldamento a combustione e alla loro installazione.

2.   Definizioni

Ai fini del presente allegato, le denominazioni dei veicoli come EX/II, EX/III, AT, FL, OX e MEMU sono definite al capitolo 9.1 dell'ADR.

I veicoli omologati in quanto conformi ai requisiti applicabili ai veicoli EX/III a norma del presente allegato si considereranno conformi ai requisiti applicabili alle MEMU.

3.   Prescrizioni tecniche

3.1.   Prescrizioni generali (veicoli EX/II, EX/III, AT, FL, OX e MEMU)

3.1.1. (1)

I dispositivi di riscaldamento a combustione e i loro impianti di scarico dei gas devono essere concepiti, situati, protetti o coperti in modo da impedire qualunque inaccettabile rischio di riscaldamento o di incendio del carico. Tale requisito si può considerare soddisfatto quando il serbatoio del carburante e il sistema di scarico del riscaldatore sono conformi alle seguenti prescrizioni:

tutti i serbatoi di carburante destinati ad alimentare i riscaldatori devono soddisfare i seguenti requisiti:

a)

in caso di perdita, il carburante deve defluire al suolo senza entrare in contatto con parti roventi del veicolo o del carico;

b)

i serbatoi di carburante contenenti benzina devono essere dotati di un tagliafiamma efficace all'apertura del dispositivo di riempimento o di una chiusura che consenta di mantenere l'apertura chiusa ermeticamente;

il sistema di scarico e i tubi di scarico devono essere orientati o protetti in modo da evitare pericoli al carico dovuti a riscaldamento o accensione. Le parti del sistema di scarico ubicate direttamente sotto il serbatoio di carburante (diesel) devono avere una luce di almeno 100 mm o devono essere protette da una protezione termica.

3.1.2.

Il dispositivo di riscaldamento a combustione deve essere acceso manualmente. Devono essere vietati i dispositivi di programmazione.

3.2.   Veicoli EX/II, EX/III e MEMU

Non sono consentiti riscaldatori a combustione che usino carburanti gassosi.

3.3.   Veicoli FL

3.3.1.

I riscaldatori a combustione devono essere disattivati almeno con i seguenti metodi:

a)

spegnimento manuale volontario dall'abitacolo del conducente;

b)

arresto del motore del veicolo: in questo caso il dispositivo di riscaldamento può essere riavviato manualmente dal conducente;

c)

accensione di una pompa di alimentazione sul veicolo a motore per le merci pericolose trasportate.

3.3.2.

Dopo che i riscaldatori a combustione sono stati disattivati è consentito un funzionamento inerziale. Per i metodi di cui alle lettere b) e c), del punto 3.3.1, al termine di un ciclo di funzionamento inerziale non superiore a 40 secondi, l'alimentazione dell'aria destinata alla combustione va interrotta con mezzi adeguati. Si devono usare solo riscaldatori per i quali è stato dimostrato che lo scambiatore di calore resiste al ciclo di funzionamento inerziale ridotto di 40 secondi durante il normale periodo di uso.


(1)  La conformità a tale punto va verificata sul veicolo completo.