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ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2010.163.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
53° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
pagina |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (UE) n. 568/2010 della Commissione, del 29 giugno 2010, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne il divieto di immissione sul mercato o di uso ai fini dell’alimentazione animale di prodotti proteici ottenuti da lieviti del genere Candida coltivati su n-alcani ( 1 ) |
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DECISIONI |
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2010/362/UE |
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2010/363/UE |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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30.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163/1 |
REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 564/2010 DEL CONSIGLIO
del 29 giugno 2010
che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, in particolare l’articolo 12,
visto lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione, definiti nel regolamento (CEE, Euratom) n. 259/68 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 64, l’articolo 65, paragrafo 2, e gli allegati VII, XI, XII di detto statuto, nonché l’articolo 20, primo comma, e gli articoli 64 e 92 di detto regime,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nel corso del periodo giugno – dicembre 2009 si è registrato un calo sensibile del costo della vita in Lettonia e in Lituania, motivo per cui è opportuno adeguare i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
A decorrere dal 1o gennaio 2010 i coefficienti correttori applicabili, a norma dell’articolo 64 dello statuto, alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o delle sedi di seguito elencati, sono stabiliti come segue:
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— |
Lettonia 79,6, |
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— |
Lituania 73,4. |
Articolo 2
A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il coefficiente correttore applicabile, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, dell’allegato VII dello statuto, ai trasferimenti dei funzionari e degli altri agenti, è il seguente:
|
— |
Lettonia 73,3. |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in ogni suo elemento e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 2010.
Per il Consiglio
La presidente
E. ESPINOSA
REGOLAMENTI
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30.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163/2 |
REGOLAMENTO (UE) N. 565/2010 DEL CONSIGLIO
del 29 giugno 2010
che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Al fine di garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente e di evitare perturbazioni del mercato il regolamento (UE) n. 7/2010 (1) ha aperto per taluni prodotti agricoli e industriali dei contingenti tariffari autonomi. I prodotti nell'ambito di tali contigenti tariffari possono essere importati ad aliquota ridotta o nulla. Per gli stessi motivi è necessario aprire, con effetto a decorrere dal 1o luglio 2010, con riferimento a determinati prodotti, nuovi contingenti tariffari ad aliquota nulla per un volume adeguato. |
|
(2) |
I volumi contingentali per i contingenti tariffari autonomi dell'Unione recanti i numeri d'ordine 09.2814, 09.2816 e 09.2807 non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno dell'industria dell'Unione. È opportuno pertanto aumentare tali volumi contingentali. |
|
(3) |
È opportuno rivedere la designazione delle merci per il contingente tariffario autonomo dell'Unione recante il numero d’ordine 09.2907. |
|
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 7/2010. |
|
(5) |
Poiché i contingenti tariffari previsti nel presente regolamento dovrebbero prendere effetto a decorrere dal 1o luglio 2010, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data ed entrare immediatamente in vigore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 7/2010 è così modificato:
|
1) |
sono aggiunte le righe che figurano nell'allegato I del presente regolamento |
|
2) |
le righe per i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2814, 09.2907, 09.2816 e 09.2807 sono sostituite dalla righe che figurano nell’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 2010.
Per il Consiglio
La presidente
E. ESPINOSA
ALLEGATO I
Contingenti tariffari di cui all'articolo 1, punto 1)
|
Numero d’ordine |
Codice NC |
TARIC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume contingentale |
Dazio contingentale (%) |
|
09.2636 |
ex 8411 82 80 |
20 |
Motori a turbina a gas industriali aeroderivativi di 64 MW da incorporare in gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica industriale con un ciclo operativo di punta/medio inferiore a 5 500 ore annue e con un’efficienza di ciclo semplice superiore a 40 % |
1.7.-31.12. |
5 unità |
0 % |
|
09.2635 |
ex 9001 10 90 |
20 |
Fibre ottiche destinate alla fabbricazione di cavi in fibre ottiche di vetro di cui alla voce 8544 (1) |
1.7.-31.12. |
1 150 000 km |
0 % |
ALLEGATO II
Contingenti tariffari di cui all'articolo 1, punto 2)
|
Numero d’ordine |
Codice NC |
TARIC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume contingentale |
Dazio contingentale (%) |
||||
|
09.2814 |
ex 3815 90 90 |
76 |
Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno |
1.1.-31.12. |
2 200 t |
0 % |
||||
|
09.2907 |
ex 3824 90 97 |
86 |
Miscela di fitosteroli, in polvere, contenente in peso:
destinata alla fabbricazione di stanoli o steroli o esteri di stanoli o esteri di steroli (1) |
1.1.-31.12. |
2 500 t |
0 % |
||||
|
09.2816 |
ex 3912 11 00 |
20 |
Fiocchi di acetato di cellulosa |
1.1.-31.12. |
58 500 t |
0 % |
||||
|
09.2807 |
ex 3913 90 00 |
86 |
Ialuronato di sodio non sterile |
1.1.-31.12. |
150 000 g |
0 % |
|
30.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163/4 |
REGOLAMENTO (UE) N. 566/2010 DEL CONSIGLIO
del 29 giugno 2010
che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
È nell’interesse dell’Unione sospendere totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti nuovi che non figurano nell’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 (1). |
|
(2) |
È opportuno sopprimere i codici NC e TARIC 1518 00 99 10, 3907 20 20 91, 7410 11 00 10, 7410 21 00 60 e 9031 90 85 30 per quattro prodotti che sono attualmente elencati nell’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96, in quanto non è più nell’interesse dell’Unione mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per tali prodotti. |
|
(3) |
Occorre modificare la designazione di dodici sospensioni contenute nell’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 al fine di tener conto dell’evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche del mercato. Tali sospensioni devono essere soppresse dall’elenco contenuto nel suddetto allegato e reinserite come nuove sospensioni che utilizzano nuove designazioni. A fini di chiarezza è opportuno contrassegnare tali sospensioni con un asterisco nella prima colonna dell’allegato I e dell’allegato II del presente regolamento. |
|
(4) |
L’esperienza ha dimostrato che è necessario prevedere una data di scadenza delle sospensioni elencate nel regolamento (CE) n. 1255/96, affinché sia possibile tenere conto dei cambiamenti di carattere tecnologico ed economico. Tale esigenza non deve escludere la cessazione anticipata di talune misure o la loro proroga oltre la scadenza, qualora sia giustificato da ragioni economiche, in conformità ai principi stabiliti nella comunicazione della Commissione del 1998 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (2). |
|
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1255/96. |
|
(6) |
Poiché le sospensioni stabilite nel presente regolamento dovrebbero produrre effetto a decorrere dal 1o luglio 2010, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data ed entri immediatamente in vigore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 è così modificato:
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1) |
sono inserite le righe per i prodotti elencati nell’allegato I del presente regolamento; |
|
2) |
sono soppresse le righe per i prodotti i cui codici NC e TARIC sono elencati nell’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 2010.
Per il Consiglio
La presidente
E. ESPINOSA
ALLEGATO I
Prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1
|
Codice NC |
TARIC |
Designazione delle merci |
Aliquota dei dazi autonomi |
Periodo di validità |
||||||||||||
|
ex 1515 19 10 |
10 |
Olio di semi di lino con un indice di iodio uguale o superiore a 190 misurato conformemente alla norma ISO 150-2006 |
0 % |
1.7.2010-31.12.2010 |
||||||||||||
|
ex 1516 20 96 |
10 |
Olio di soia idrogenato, raffinato e decolorato sotto forma di fiocchi del tipo utilizzato nella fabbricazione di cosmetici |
0 % |
1.7.2010-31.12.2010 |
||||||||||||
|
ex 1516 20 96 |
20 |
Olio di jojoba, idrogenato e interesterificato, senza ulteriori modificazioni chimiche e non soggetto ad alcun processo di testurizzazione |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 2008 99 49 |
20 |
Mirtilli rossi secchi zuccherati |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 2008 99 49 |
30 |
Purea di boysenberry senza alcole aggiunto, con o senza aggiunta di zucchero |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 2008 99 99 |
40 |
|
|
|
||||||||||||
|
ex 2805 30 90 |
20 |
Samarium di purezza in peso di almeno il 99,90 % |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 2904 10 00 |
30 |
p-Stirensolfonato di sodio |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 2904 10 00 |
50 |
2-Metilprop-2-en-1-solfonato di sodio |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 2905 19 00 |
40 |
2,6-Dimetileptan-2-olo |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 2905 29 90 |
20 |
Dec-9-en-1-olo |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 2909 30 90 |
10 |
2-(fenilmetossi)naftalene |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 2909 30 90 |
20 |
1,2-Bis(3-metilfenossi)etano |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 2915 90 00 |
50 |
Eptanoato di allile |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 2917 11 00 |
30 |
Ossalato di cobalto |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 2917 19 10 |
10 |
Malonato di dimetile |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 2917 19 90 |
30 |
Brassilato di etilene |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 2918 99 90 |
20 |
3-Metossiacrilato di metile |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 2918 99 90 |
70 |
(3-Metilbutossi) acetato di allile |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 2921 19 50 |
10 |
Dietilamino-trietossilano |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 2929 90 00 |
20 |
|
|
|
||||||||||||
|
ex 2922 19 85 |
40 |
Benzoato di 2-(dimetilammino)etile |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 2922 49 85 |
15 |
DL-acido aspartico usato nella fabbricazione di integratori alimentari (1) |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 2922 50 00 |
20 |
Cloridrato di 1-[2-ammino-1-(4-metossifenil)-etil]-cicloesanolo |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 2924 29 98 |
20 |
2-Cloro-N-(2-etil-6-metilfenil)-N-(propan-2-ilossimetil)acetammide |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 2926 90 95 |
70 |
Metacrilonitrile |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 2926 90 95 |
75 |
2-Ciano-2-etil-3-metilesanoato di etile |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 2929 10 00 |
15 |
Diisocianato di 3,3’-dimetilbifenil-4,4’-diile |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 2930 90 99 |
81 |
1,6-Bis(tiosolfato) di esametilene disodico diidratato |
3 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 2930 90 99 |
84 |
Acido 2-cloro-4-(metilsolfonil)-benzoico |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 2931 00 99 |
92 |
Trimetilborano |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 2933 39 99 |
20 |
Rame piritione in polvere |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 2933 39 99 |
30 |
Fluazinam (ISO) |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 2933 39 99 |
45 |
5-Difluorometossi-2-[[(3,4-dimetossi-2-piridil)metil]tio]-1H-benzimidazolo |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 2933 39 99 |
47 |
(-)-trans-4-(4’-Fluorofenil)-3-idrossimetil-N-metilpiperidina |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 2933 39 99 |
48 |
Flonicamide (ISO) |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 2933 59 95 |
45 |
1-[3-(Idrossimetil)piridin-2-il]-4-metil-2-fenilpiperazina |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 2933 59 95 |
50 |
2-(2-Piperazin-1-iletossi)etanolo |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 2933 59 95 |
55 |
Thiopental (DCIM) |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 2933 59 95 |
65 |
Bis(tetrafluoroborato) di 1-clorometil-4-fluoro-1,4-diazoniabiciclo[2.2.2]ottano |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 2933 59 95 |
75 |
Cloridrato di (2R,3S/2S,3R)-3-(6-cloro-5-fluoro pirimidin-4-il)-2-(2,4-difluorofenil)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-olo |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 2933 79 00 |
60 |
3,3-Pentametilene-4-butirrolattame |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 2933 99 80 |
32 |
5-[4’-(Bromometil)bifenil-2-il]-2-tritil-2H-tetrazolo |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 2933 99 80 |
37 |
8-Cloro-5,10-diidro-11H-dibenzo [b,e] [1,4]diazepin-11-one |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 2934 10 00 |
60 |
Fosthiazate (ISO) |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 2934 99 90 |
20 |
Tiofene |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 2934 99 90 |
30 |
Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11(10H)-one |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 2935 00 90 |
77 |
Estere etilico dell’acido [[4-[2-[[(3-etil-2,5-diidro-4-metil-2-osso-1H-pirrol-1-il)carbonil]ammino] etil]fenil]sulfonil]-carbammico |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 3701 30 00 |
20 |
Lastra fotosensibile consistente in uno strato di fotopolimero posato su un foglio di poliester dello spessore totale di almeno 0,43 mm, ma non più di 3,18 mm |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
(*1)ex 3707 10 00 |
35 |
Emulsione o preparazione per sensibilizzare le superfici, costituita da polimeri di acrilato e/o metacrilato, contenente, in peso, non più di 7 % di precursori di acidi fotosensibili disciolti in un solvente organico contenente almeno acetato 2-metossi-1-metiletil |
0 % |
1.7.2010-31.12.2011 |
||||||||||||
|
ex 3707 90 90 |
70 |
|
|
|
||||||||||||
|
ex 3707 10 00 |
55 |
Rotoli di fogli di polietilene tereftalato:
|
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 3707 90 90 |
40 |
Rivestimento antiriflesso, sotto forma di soluzione acquosa, contenente in peso:
|
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
(*1)ex 3808 92 90 |
30 |
Preparazione costituita da una sospensione di zinco piritione (INN) in acqua, contenente in peso:
|
0 % |
1.7.2010-31.12.2013 |
||||||||||||
|
ex 3808 92 90 |
50 |
Preparazioni a base di rame piritione |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 3808 93 23 |
10 |
Erbicida contenente flazasulfuron (ISO) come principio attivo |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 3808 93 90 |
10 |
Preparazione sotto forma di granuli, contenente in peso:
|
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 3824 90 97 |
05 |
Miscela di metacrilato di metile monomero e di acrilato di butile monomero in una soluzione di xilene e acetato di butile con un contenuto, in peso, di solventi superiore al 54 %, ma inferiore o uguale al 56 % |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 3824 90 97 |
06 |
Paraffina con un livello di clorazione pari a 70 % o superiore |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 3824 90 97 |
08 |
Miscela di isomeri di divinilbenzene e di isomeri di etilvinilbenzene, contenente, in peso, il 56 % o più di divinilbenzene ma non più dell’80 % |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 3824 90 97 |
11 |
Miscela di fitosteroli, non sotto forma di polvere, avente tenore, in peso:
|
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 3824 90 97 |
21 |
Miscela di acido 2-propenoico, (1-metiletilidene)bis(4,1-fenileneossi-2,1-etanediloxi-2,1-etandiolo)estere con acido acroleico, (2,4,6-trioxo-1,3,5-triazina-1,3,5(2H,4H,6H)-triil)tri-2,1-etanediolo estere e 1-idrossi-cicloesil-fenile chetone in una soluzione di metiletilcetone e toluene |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 3824 90 97 |
23 |
Miscela di acrilati uretanici, glicoldiacrilato di tripropilene, acrilato di bisfenol A etossilato e diacrilato di poli(etilenglicole) 400 |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
(*1)ex 3824 90 97 |
44 |
Miscela di fitosteroli, non in polvere, contenente in peso:
destinata alla fabbricazione di stanoli o steroli o esteri di stanoli o esteri di steroli (1) |
0 % |
1.7.2010-31.12.2012 |
||||||||||||
|
ex 3824 90 97 |
66 |
Miscela di terz-alchilammine primarie |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 3824 90 97 |
88 |
Prodotto di reazione oligomerica, costituito di bis(4-idrossifenil)solfone e di 1,1’-ossibis(2-cloroetano) |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
(*1)ex 3901 10 90 |
20 |
Polietilene, sotto forma di granuli, con densità relativa di 0,925 (± 0,0015) e indice di fluidità (melt flow index) di 0,3 g/10 min (± 0,05 g/10 min), destinato alla fabbricazione di fogli soffiati con valore di torbidità non superiore al 6 % e con allungamento a rottura (MD/TD) di 210/340(1) |
0 % |
1.7.2010-31.12.2013 |
||||||||||||
|
ex 3902 90 90 |
60 |
Resina alifatica 100 % non idrogenata (polimero), avente le seguenti caratteristiche:
|
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
(*1)ex 3906 90 90 |
35 |
Polvere bianca di copolimero di 1,2-etandiolo dimetacrilato di metilmetacrilato avente particelle di dimensione non superiore a 18 μm, insolubile in acqua |
0 % |
1.7.2010-31.12.2013 |
||||||||||||
|
ex 3907 91 90 |
10 |
Prepolimero di ftalato di diallile, sotto forma di polvere |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 3907 99 90 |
70 |
Copolimero di poli(etilene tereftalato) e di cicloesandimetanolo contenente più del 10 %, in peso, di icloesandimetanolo |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 3910 00 00 |
60 |
Polidimetilsilossano, anche con glicole polietilenico e trifluoropropil sostituiti, con gruppi terminali metacrilato |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 3916 20 00 |
91 |
Profili di poli(cloruro di vinile) del tipo utilizzato nella fabbricazione dipalancolate e rivestimenti, contenenti i seguenti additivi:
|
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 3919 10 80 |
23 |
Pellicola riflettente, costituita da diversi strati comprendenti:
|
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 3919 10 80 |
27 |
Pellicola di poliestere: |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 3919 90 00 |
20 |
|
|
|
||||||||||||
|
ex 3919 10 80 |
32 |
Foglio di politetrafluoroetilene:
|
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 3919 10 80 |
37 |
Foglio di politetrafluoroetilene:
|
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
(*1)ex 3919 10 80 |
40 |
Pellicola di poli(cloruro di vinile) nera: |
0 % |
1.7.2010-31.12.2011 |
||||||||||||
|
(*1)ex 3919 90 00 |
43 |
|
|
|
||||||||||||
|
(*1)ex 3919 90 00 |
19 |
Pellicola autoadesiva trasparente in poli(etilene tereftalato):
|
0 % |
1.7.2010-31.12.2013 |
||||||||||||
|
ex 3919 90 00 |
22 |
Foglio di polipropilene nero:
|
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 3919 90 00 |
24 |
Foglio stratificato riflettente:
|
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 3919 90 00 |
26 |
Foglio di etilene/acetato di vinile:
|
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 3919 90 00 |
28 |
Pellicola di poli(cloruro di vinile) o di polietilene o di qualsiasi altro poliolefine:
|
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
(*1)ex 3919 90 00 |
37 |
Pellicola sensibile ai raggi UV di poli(cloruro di vinile):
|
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 3920 59 90 |
20 |
Foglio stratificato riflettente, costituito da uno strato di epossiacrilato con stampato in rilievo, su un lato, un motivo di forma regolare e ricoperto su entrambi i lati da uno o più strati di materia plastica |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 3920 62 19 |
24 |
Film di poli(etilene tereftalato) avente uno spessore di almeno 186 μm, ma non più di 191 μm, rivestito da un lato con uno strato acrilico con modello a matrice |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 3920 62 19 |
26 |
|
|
|
||||||||||||
|
(*1)ex 3920 62 19 |
75 |
Foglio trasparente di polietilene tereftalato: |
0 % |
1.7.2010-31.12.2013 |
||||||||||||
|
(*1)ex 3920 62 19 |
77 |
|
|
|
||||||||||||
|
ex 3920 91 00 |
51 |
Film di butirrale di polivinile contenente, in peso, almeno il 25 %, ma non più del 28 %, di fosfato di tri-isobutile come plastificante |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 3920 91 00 |
52 |
Pellicola di poli(butirale di vinile):
|
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 3921 90 55 |
25 |
Fogli o rotoli preimpregnati contenenti resina polimmidica |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 7019 40 00 |
20 |
|
|
|
||||||||||||
|
ex 3921 90 55 |
30 |
Fogli o rotoli preimpregnati contenenti resina epossi-bromurata rinforzata con fibra di vetro, avente
destinato alla fabbricazione di pannelli di circuiti stampati (1) |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 6909 19 00 |
20 |
Sfere in nitruro di silicio (Si3N4) |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 7019 19 10 |
55 |
Cavo in vetro impregnato di gomma o plastica, ottenuto da filamenti di vetro K o U, costituito da:
rivestito con un lattice contenente almeno una resina di resorcinolo-formaldeide e polietilene clorosolfonato |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 7325 99 10 |
20 |
Testa dell’ancora in ghisa duttile galvanizzata a caldo, del tipo utilizzato per la produzione di ancore da terra |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
(*1)ex 7410 21 00 |
30 |
Foglio di poliimmide, contenente o meno resina epossidica e/o fibre di vetro, ricoperto su un lato o su entrambi i lati con un foglio di rame |
0 % |
1.7.2010-31.12.2013 |
||||||||||||
|
(*1)ex 8108 20 00 |
20 |
Lingotti grezzi ricavati dalla fusione di titanio e leghe di titanio, di diametro non superiore a 380 mm |
0 % |
1.7.2010-31.12.2013 |
||||||||||||
|
ex 8414 30 81 |
50 |
Compressori elettrici a spirale orbitante, ermetici o semi-ermetici e a velocità variabile, con potenza nominale di 0,5 kW o superiore, ma inferiore a 5 kW, di cilindrata non superiore a 35 cm3, del tipo utilizzato negli apparecchi di refrigerazione |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 8418 99 10 |
50 |
Evaporatore costituito da alette in alluminio e da una serpentina in rame del tipo utilizzato negli apparecchi di refrigerazione |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 8418 99 10 |
60 |
Condensatore costituito da due tubi concentrici in rame del tipo utilizzato negli apparecchi di refrigerazione |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 8501 31 00 |
40 |
Motore a corrente continua a eccitazione permanente che presenta:
|
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
(*1)ex 8504 40 90 |
40 |
Moduli di alimentazione semiconduttori:
|
0 % |
1.7.2010-31.12.2013 |
||||||||||||
|
ex 8516 90 00 |
60 |
Elemento di ventilazione di una friggitrice elettrica
|
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 8521 90 00 |
20 |
Videoregistratore digitale:
destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di sorveglianza a circuito chiuso (CCTV) (1) |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 8522 90 49 |
60 |
Sistema scheda a circuiti stampati comprendente: |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 8527 99 00 |
10 |
|
|
|
||||||||||||
|
ex 8529 90 65 |
25 |
destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di intrattenimento domestico (1) |
|
|
||||||||||||
|
ex 8522 90 49 |
65 |
Sottosistema scheda a circuiti stampati comprendente: |
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 8527 99 00 |
20 |
|
|
|
||||||||||||
|
ex 8529 90 65 |
40 |
destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di intrattenimento domestico (1) |
|
|
||||||||||||
|
ex 8525 80 19 |
25 |
Telecamera infrarossi di lunghezza d’onda lunga (conformemente a ISO/TS 16949), caratterizzata da:
|
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
ex 8525 80 19 |
35 |
Telecamere a scansione d’immagine che utilizzano:
|
0 % |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||||||||||
|
(*1)ex 8704 23 91 |
20 |
Telaio per autoveicoli con una capacità di autoaccensione di almeno 8 000 cm3, munito di cabina su 3, 4 o 5 ruote con un interasse di almeno 480 cm, non contenente ingranaggi, da installare su veicoli di larghezza di 300 cm o più (1) |
0 % |
1.7.2010-31.12.2012 |
(*1) Modifica del codice NC o TARIC o della designazione del prodotto.
ALLEGATO II
Prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2
|
Codice NC |
TARIC |
|
ex 1518 00 99 |
10 |
|
(*1)ex 3707 10 00 |
35 |
|
(*1)ex 3808 92 90 |
30 |
|
(*1)ex 3824 90 97 |
44 |
|
(*1)ex 3901 10 90 |
20 |
|
(*1)ex 3906 90 90 |
35 |
|
ex 3907 20 20 |
91 |
|
(*1)ex 3919 10 80 |
40 |
|
(*1)ex 3919 90 00 |
19 |
|
(*1)ex 3919 90 00 |
37 |
|
(*1)ex 3919 90 00 |
43 |
|
(*1)ex 3920 62 19 |
75 |
|
(*1)ex 3920 62 19 |
77 |
|
ex 7410 11 00 |
10 |
|
(*1)ex 7410 21 00 |
30 |
|
ex 7410 21 00 |
60 |
|
(*1)ex 8108 20 00 |
20 |
|
(*1)ex 8504 40 90 |
40 |
|
(*1)ex 8704 23 91 |
20 |
|
ex 9031 90 85 |
30 |
(*1) Sospensione relativa ad un prodotto elencato nell’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 di cui è stato modificato il codice NC o TARIC o la designazione con il presente regolamento.
|
30.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163/15 |
REGOLAMENTO (UE) N. 567/2010 DEL CONSIGLIO
del 29 giugno 2010
che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 1,
vista la posizione comune 2006/795/PESC, del 20 novembre 2006, sulle misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,
considerando quanto segue:
|
(1) |
In linea con la posizione comune 2009/795/PESC, il regolamento (CE) n. 329/2007 (2) limita, in particolare, la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione nella Repubblica democratica popolare di Corea (in prosieguo «Corea del Nord») di determinati prodotti, materiali, attrezzature, merci e tecnologie, che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord connessi al nucleare, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici, oltre a quelli indicati dal Consiglio di sicurezza dell'ONU o dal comitato per le sanzioni. |
|
(2) |
L'elenco di questi prodotti, riportato nell'allegato I bis del regolamento (CE) n. 329/2007, deve essere riveduto per mantenerne l'efficacia. |
|
(3) |
È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 329/2007, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:
1) L'allegato I bis del regolamento (CE) n. 329/2007 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 2010.
Per il Consiglio
La presidente
E. ESPINOSA
ALLEGATO
«ALLEGATO I bis
Beni e tecnologie di cui agli articoli 2 e 3
Altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa e ai missili balistici.
|
1. |
Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata “Descrizione” si riferiscono alle descrizioni dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 (1). |
|
2. |
Un numero di riferimento nella colonna intitolata “Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009” sta ad indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna “Descrizione” esulano dai parametri stabiliti nella descrizione della voce relativa ai prodotti a duplice uso cui fa riferimento. |
|
3. |
Le definizioni di termini tra “virgolette singole” sono riportate in una nota tecnica che segue la voce pertinente. |
|
4. |
Per le definizioni dei termini tra “virgolette doppie” si veda l’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009. |
NOTE GENERALI
|
1. |
Sono sottoposti a divieto per l’esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti specificati nell’elenco che ne costituiscono l’elemento principale e che possano essere facilmente rimossi da questi o utilizzati per altri scopi.
N.B.: Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione. |
|
2. |
I beni di cui al presente elenco possono essere sia nuovi che usati. |
NOTA GENERALE SULLA TECNOLOGIA (NGT)
(Da leggersi congiuntamente alla parte C.)
|
1. |
Sono vietati, conformemente alle disposizioni di cui alla parte B, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di “tecnologia necessaria” per lo “sviluppo”, la “produzione” o l'“utilizzazione” di beni di cui sono vietati, nella parte A (Beni), la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione. |
|
2. |
La “tecnologia”“necessaria” per lo “sviluppo”, la “produzione” o l’“utilizzazione” di beni specificati nell’elenco rimane sottoposta a divieto anche quando utilizzabile per beni non specificati nell’elenco. |
|
3. |
Il divieto non si applica per la quantità minima di “tecnologia” necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono sottoposti a divieto. |
|
4. |
Il divieto di trasferimento di “tecnologia” non si applica per le informazioni “di pubblico dominio”, per la “ricerca scientifica di base” o per la quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto. |
A. BENI
MATERIALI NUCLEARI, IMPIANTI E APPARECCHIATURE
I.A0. Beni
|
Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
||||||
|
I.A0.001 |
Lampade a catodo cavo, come segue:
|
|
||||||
|
I.A0.002 |
Isolatori di Faraday nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm. |
|
||||||
|
I.A0.003 |
Reticoli ottici nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm. |
|
||||||
|
I.A0.004 |
Fibre ottiche nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm rivestite con strati antiriflesso, nell'intervallo di lunghezze d'onda. 500 nm – 650 nm e con un diametro dell'anima superiore a 0,4 mm ma non superiore a 2 mm. |
|
||||||
|
I.A0.005 |
Componenti di contenitori di reattori nucleari e apparecchiature di collaudo, diversi da quelli specificati in 0A001, come segue:
|
0A001 |
||||||
|
I.A0.006 |
Sistemi di rilevazione nucleare, diversi da quelli specificati in 0A001.j o 1A004.c, per la rilevazione, l’identificazione o la quantificazione di materiali radioattivi e radiazioni di origine nucleare e loro componenti appositamente progettati. N.B.: Per le attrezzature ad uso personale si veda I.A1.004. |
0A001.j. 1A004.c. |
||||||
|
I.A0.007 |
Valvole di tenuta a soffietto diverse da quelle specificate in 0B001.c.6., 2A226 o 2B350, in lega di alluminio o in acciaio inossidabile del tipo 304, 304L o 316L. |
0B001.c.6. 2A226 2B350 |
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I.A0.008 |
Specchi per laser diversi da quelli specificati in 6A005.e, costituiti da substrati aventi un coefficiente di dilatazione termica uguale o inferiore a 10-6 K1- a 20 °C (ad es. silicio fuso o zaffiro). Nota: In questa voce non rientrano i sistemi ottici appositamente progettati per applicazioni astronomiche, eccettuato il caso in cui gli specchi contengano silicio fuso. |
0B001.g.5. 6A005.e. |
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I.A0.009 |
Lenti per laser diverse da quelle specificate in 6A005.e.2, costituite da substrati aventi un coefficiente di dilatazione termica uguale o inferiore a 10-6 K-1 a 20 °C (ad es. silicio fuso). |
0B001.g. 6A005.e.2. |
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I.A0.010 |
Tubi, tubazioni, flange, accessori in nichelio o rivestiti di nichelio, o leghe di nichelio contenenti oltre il 40 % in peso di nichelio, diversi da quelli specificati in 2B350.h.1. |
2B350 |
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I.A0.011 |
Pompe a vuoto diverse da quelle specificate in 0B002.f.2 o 2B231, come segue:
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0B002.f.2. 2B231 |
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I.A0.012 |
Camere schermate per la manipolazione, lo stoccaggio e il trasporto di sostanze radioattive (celle calde) |
0B006 |
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I.A0.013 |
“Uranio naturale” o “uranio impoverito” o torio sotto forma di metallo, lega, composto chimico, o concentrato, e qualsiasi altra materia contenente una o più delle sostanze summenzionate, diverse da quelle specificate in 0C001 |
0C001 |
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I.A0.014 |
Camere di detonazione aventi la capacità di assorbire esplosioni di potenza superiore a 2,5 kg equivalente TNT. |
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MATERIALI SPECIALI E RELATIVE APPARECCHIATURE
I.A1. Beni
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Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
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I.A1.001 |
Solvente di acido fosforico di bis(2-etilesile) (HDEHP o D2HPA) (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 298-07-7) in qualsiasi quantità, con una purezza superiore al 90 % |
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I.A1.002 |
Fluoro gassoso (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 7782-41-4), con una purezza superiore al 95 %. |
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I.A1.003 |
Dispositivi di tenuta e guarnizioni di forma anulare aventi un diametro interno uguale o inferiore a 400 mm, costituiti da uno dei seguenti materiali:
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1A001 |
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I.A1.004 |
Attrezzature ad uso personale per la rilevazione di radiazioni di origine nucleare, diverse da quelle specificate in 1A004.c., compresi i dosimetri personali. |
1A004.c. |
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I.A1.005 |
Celle elettrolitiche per la produzione di fluoro, diverse da quelle specificate in 1B225, con resa in uscita superiore a 100 g/h di fluoro. |
1B225 |
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I.A1.006 |
Catalizzatori diversi da quelli specificati in 1A225 o 1B231, contenenti platino, palladio, o rodio, utilizzabili per favorire la reazione di scambio dell'isotopo di idrogeno tra l'idrogeno e l'acqua per il recupero del trizio dall'acqua pesante o per la produzione di acqua pesante. |
1A225 1B231 |
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I.A1.007 |
Alluminio e sue leghe, diversi da quelli specificati in 1C002.b.4. o 1C202.a., in forma grezza o semilavorata, aventi una delle caratteristiche seguenti:
Nota tecnica: Le leghe sopra citate comprendono le leghe prima o dopo il trattamento termico. |
1C002.b.4. 1C202.a. |
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I.A1.008 |
Metalli magnetici di qualsiasi tipo e forma, diversi da quelli specificati in 1C003.a., con una permeabilità iniziale relativa di 120 000 o più e uno spessore compreso tra 0,05 e 0,1 mm. Nota tecnica: La misura della permeabilità iniziale relativa deve essere effettuata sui materiali dopo completa ricottura. |
1C003.a. |
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I.A1.009 |
“Materiali fibrosi o filamentosi” o materiali preimpregnati, diversi da quelli specificati in 1C010.a., 1C010.b., 1C210.a. o 1C210.b., come segue:
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1C010.a. 1C010.b. 1C210.a. 1C210.b. |
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I.A1.010 |
Fibre impregnate di resina o di catrame (preimpregnati), fibre rivestite di metallo o di carbonio (preformati) o “preformati di fibre di carbonio”, come segue:
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1C010 1C210 |
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I.A1.011 |
Materiali ceramici compositi rinforzati al carburo di silicio utilizzabili per punte di ogive, veicoli di rientro, alette di ogive, utilizzabili nei “missili”, diversi da quelli specificati in 1C107. |
1C107 |
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I.A1.012 |
Non utilizzato. |
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I.A1.013 |
Tantalio, carburo di tantalio, tungsteno, carburo di tungsteno e relative leghe, diversi da quelli specificati in 1C226, aventi le due caratteristiche seguenti:
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1C226 |
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I.A1.014 |
“Polveri elementari” di cobalto, neodimio o samario oppure leghe o miscele di tali elementi, contenenti in peso almeno 20 % di cobalto, neodimio o samario con granulometria inferiore a 200 μm. Nota tecnica: Per “polvere elementare” si intende una polvere di elevata purezza di un elemento. |
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I.A1.015 |
Tributilfosfato (TBP) puro [n. CAS 126-73-8] o ogni miscela avente in peso un contenuto di TBP superiore a 5 %. |
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I.A1.016 |
Acciaio Maraging, diverso da quelli specificati in 1C116 o 1C216. Note tecniche:
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1C116 1C216 |
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I.A1.017 |
Metalli, polveri di metalli e materiali, come segue:
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1C117 1C226 |
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I.A1.018 |
Leghe magnetiche tenere, diverse da quelle specificate in 1C003, aventi la seguente composizione chimica:
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1C003 |
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I.A1.019 |
Non utilizzato. |
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I.A1.020 |
Grafite, diversa da quella specificata in 0C004 o 1C107.a., progettata o modificata per esser utilizzata negli impianti di lavorazione industriale mediante elettroerosione. |
0C004 1C107.a. |
TRATTAMENTO E LAVORAZIONE DEI MATERIALI
I.A2. Beni
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Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
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I.A2.001 |
Sistemi di collaudo a vibrazioni, apparecchiature e loro componenti, diversi da quelli specificati in 2B116:
Nota tecnica: Per “tavola vuota” si intende una tavola o superficie piatta priva di accessori o di attrezzi di fissaggio. |
2B116 |
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I.A2.002 |
Macchine utensili, diverse da quelle specificate in 2B001.c. o 2B201.b., di rettifica aventi accuratezza di posizionamento con “tutte le compensazioni disponibili” uguale o minore (migliore) di 15 μm secondo la norma ISO 230/2 (1988) (2) o norme nazionali equivalenti su uno qualsiasi degli assi lineari. |
2B001.c. 2B201.b. |
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I.A2.002a |
Componenti e dispositivi di controllo numerico, progettati appositamente per le macchine utensili specificate in 2B001, 2B201 o I.A2.002. |
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I.A2.003 |
Macchine di bilanciamento e relative apparecchiature, come segue:
Nota tecnica: Le “teste indicatrici” sono note talvolta come strumentazione per il bilanciamento. |
2B119 |
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I.A2.004 |
Manipolatori a distanza che possono essere usati per azioni a distanza nelle operazioni di separazione radiochimica o nelle celle calde, diversi da quelli specificati in 2B225, aventi una delle caratteristiche seguenti:
Nota tecnica: I manipolatori a distanza consentono di effettuare una traslazione delle azioni di un operatore umano ad un braccio operante a distanza e a dispositivi terminali. Possono essere del tipo “asservito” o azionati tramite leva di comando o tastiera. |
2B225 |
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I.A2.005 |
Forni per trattamento termico in atmosfera controllata o forni di ossidazione in grado di funzionare a temperature superiori a 400 °C. Nota: In questa voce non rientrano i forni a tunnel con trasporto a rulli o carrelli, i forni a tunnel con nastro trasportatore, i forni di tipo a spinta o forni a navetta, progettati appositamente per la produzione di vetro, ceramica per stoviglie e ceramica strutturale |
2B226 2B227 |
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I.A2.006 |
Non utilizzato. |
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I.A2.007 |
“Trasduttori di pressione”, diversi da quelli definiti in 2B230, in grado di misurare pressioni assolute in qualsiasi punto della gamma compresa tra 0 e 200 kPa, e aventi entrambe le caratteristiche seguenti:
Nota tecnica: Ai fini di 2B230, nella nozione di “precisione” rientrano la non linearità, l'isteresi e la ripetibilità a temperatura ambiente. |
2B230 |
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I.A2.008 |
Contattori liquido-liquido (miscelatori separatori, colonne pulsate e contattori centrifughi) e distributori di liquidi, distributori di vapore o collettori di liquidi progettati per tali apparecchiature, aventi tutte le superfici a diretto contatto con la sostanza chimica/le sostanze chimiche da trattare ricavate da uno dei materiali seguenti:
Nota tecnica: La “grafite di carbonio” è una miscela formata da carbonio amorfo e grafite, contenente in peso almeno l'8 % di grafite. |
2B350.e. |
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I.A2.009 |
Attrezzature e componenti industriali, diversi da quelli specificati alla voce 2B350.d, come segue: Scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l'area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m2 e inferiore a 30 m2 e tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione, aventi tutte le superfici a diretto contatto con il fluido/i fluidi costituite da uno dei materiali seguenti:
Nota: in questa voce non rientrano i radiatori per veicoli. Nota tecnica: I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore. |
2B350.d. |
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I.A2.010 |
Pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, diverse da quelle specificate in 2B350.i, adatte per fluidi corrosivi o pompe a vuoto e involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei seguenti materiali:
Note tecniche: I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo delle pompe. Nel termine “gomma” rientrano tutti i tipi di gomme naturali e sintetiche. |
2B350.i. |
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I.A2.011 |
“Separatori centrifughi”, diversi da quelli specificati in 2B352.c., in grado di effettuare una separazione continua senza la propagazione di aerosol e costruiti con:
Nota tecnica: I “separatori centrifughi” includono i decantatori. |
2B352.c. |
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I.A2.012 |
Filtri sinterizzati metallici, diversi da quelli specificati in 2B352.d., di nichelio o leghe di nichelio contenenti il 40 % o più in peso di nichelio. |
2B352.d. |
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I.A2.013 |
Macchine per tornitura in lastra e fluotornitura, diverse da quelle specificate in 2B009, 2B109 o 2B209, e componenti appositamente progettati per dette macchine: Nota tecnica: Ai fini della presente voce, sono considerate macchine di fluotornitura anche le macchine che combinano la funzione di tornitura in lastra e di fluotornitura. |
2B009 2B109 2B209 |
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I.A2.014 |
Apparecchiature e reagenti, diversi da quelli specificati in 0B002.f.2 o 2B231, come segue:
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2B350, 2B352 |
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I.A2.015 |
Attrezzature, diverse da quelle specificate in 2B005, 2B105 o 3B001.d, per il deposito di strati metallici come segue; loro componenti e accessori appositamente progettati:
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2B005, 2B105, 3B001.d |
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I.A2.016 |
Serbatoi o container aperti, con o senza agitatori, di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,5 m3 (500 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con le sostanze chimiche contenute o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:
Nota tecnica: Nel termine “gomma” rientrano tutti i tipi di gomme naturali e sintetiche. |
2B350 |
ELETTRONICA
I.A3. Beni
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Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
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I.A3.001 |
Alimentatori ad alta tensione in corrente continua diversi da quelli specificati in 0B001.j.5. o 3A227, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
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0B001.j.5. 3A227 |
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I.A3.002 |
Spettrometri di massa, diversi da quelli specificati in 0B002.g. o 3A233, in grado di misurare ioni di unità di massa atomica uguale o superiore a 200 e aventi una risoluzione migliore di 2 parti su 200, come segue, e loro sorgenti di ioni:
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0B002.g. 3A233 |
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I.A3.003 |
Variatori di frequenza o generatori, diversi da quelli specificati in 0B001.b.13. o 3A225, aventi tutte le seguenti caratteristiche, nonché loro componenti e software appositamente progettati:
Note tecniche:
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0B001.b.13. 3A225 |
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I.A3.004 |
Spettrometri e diffrattometri, progettati per la prova orientativa o l'analisi qualitativa della composizione elementare di metalli o leghe senza decomposizione chimica del materiale. |
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SENSORI E LASER
I.A6. Beni
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Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
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I.A6.001 |
Barre di ittrio-alluminio granato (YAG). |
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I.A6.002 |
Apparecchiature e componenti ottici, diversi da quelli specificati in 6A002 o 6A004.b., come segue: Apparecchiature ottiche a infrarossi nella gamma di lunghezza d’onda 9 μm – 17 μm e loro componenti, tra cui quelli di tellururo di cadmio (CdTe). |
6A002 6A004.b. |
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I.A6.003 |
Correttori del fronte d'onda, diversi dagli specchi specificati in 6A004.a., 6A005.e. o 6A005.f., da usare con un raggio laser di diametro superiore a 4 mm, e loro componenti appositamente progettati, tra cui sistemi di controllo, sensori per il fronte di fase e “specchi deformabili”, compresi gli specchi bimorfi. |
6A004.a. 6A005.e. 6A005.f. |
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I.A6.004 |
Laser ad argon ionizzato, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5., 6A005.a.6. e/o 6A205.a., aventi un’energia di uscita pari o superiore a 5 W. |
0B001.g.5. 6A005.a.6. 6A205.a. |
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I.A6.005 |
“Laser” a semiconduttore, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5., 0B001.h.6. o 6A005.b., e relativi componenti, come segue:
Note:
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0B001.g.5. 0B001.h.6. 6A005.b. |
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I.A6.006 |
“Laser” a semiconduttore accordabili e cortine di laser a semiconduttore accordabili, diversi da quelli specificati in 0B001.h.6. o 6A005.b., con lunghezza di onda tra 9 μm e 17 μm, e pile di allineamenti di “laser” a semiconduttore contenenti almeno un allineamento di “laser” a semiconduttore accordabile di tale lunghezza di onda. Nota: I laser a semiconduttore vengono chiamati comunemente diodi laser. |
0B001.h.6. 6A005.b. |
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I.A6.007 |
“Laser accordabili” allo stato solido, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5., 0B001.h.6. o 6A005.c.1., e loro componenti, come segue:
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0B001.g.5. 0B001.h.6. 6A005.c.1. |
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I.A6.008 |
“Laser” (diversi da quelli a vetro) drogati al neodimio, diversi da quelli specificati in 6A005.c.2.b., con lunghezza di onda di uscita superiore a 1,0 μm ma non superiore a 1,1 μm e energia di uscita superiore a 10 J per impulso. |
6A005.c.2.b. |
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I.A6.009 |
Componenti di dispositivi acusto-ottici, come segue:
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6A203.b.4. |
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I.A6.010 |
Apparecchi da ripresa resistenti alle radiazioni o loro lenti, diversi da quelli di cui alla voce 6A203.c., appositamente progettati o previsti per resistere ad una dose di radiazioni totale superiore a 50 × 103 Gy (silicio) [5 x 106 rad (silicio)] senza degradazione funzionale. Nota tecnica: Il termine Gy (silicio) si riferisce all’energia, espressa in Joule per Kg, assorbita da un campione di silicio non schermato esposto a radiazioni ionizzanti. |
6A203.c. |
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I.A6.011 |
Oscillatori ed amplificatori laser ad impulsi a coloranti accordabili, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5., 6A005 o 6A205.c., aventi tutte le caratteristiche seguenti:
Nota: Questa voce con comprende gli oscillatori monomodo. |
0B001.g.5. 6A005 6A205.c. |
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I.A6.012 |
“Laser” ad impulsi ad anidride carbonica, diversi da quelli specificati in 0B001.h.6., 6A005.d. o 6A205.d., aventi tutte le caratteristiche seguenti:
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0B001.h.6. 6A005.d. 6A205.d. |
MATERIALE AVIONICO E DI NAVIGAZIONE
I.A7. Beni
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Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
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I.A7.001 |
Sistemi di navigazione inerziali e loro componenti appositamente progettati, come segue:
Nota: I parametri di cui ai punti a.1. e a.2. sono applicabili in presenza di una delle condizioni ambientali seguenti:
Note tecniche:
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7A001 7A003 7A101 7A103 |
MATERIALE AEROSPAZIALE E PROPULSIONE
I.A9. Beni
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Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
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I.A9.001 |
Bulloni esplosivi. |
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I.A9.002 |
Motori a combustione interna (del tipo a pistone assiale o rotante), progettati o modificati per la propulsione di “aeromobili” o “veicoli più leggeri dell'aria”, e loro componenti appositamente progettati. |
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I.A9.003 |
Camion, diversi da quelli specificati in 9A115, aventi più di un asse motorizzato e un carico utile superiore a 5 tonnellate. Nota: Questa voce comprende i rimorchi e semirimorchi a pianale e altri rimorchi. |
9A115 |
B. SOFTWARE
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Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
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I.B.001 |
Software necessario per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo degli articoli elencati nella parte A (Beni). |
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C. TECNOLOGIE
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Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
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I.C.001 |
Tecnologie necessarie per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo degli articoli elencati nella parte A (Beni).» |
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(1) Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009 , che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).
(2) I costruttori che calcolano la precisione di posizionamento in base alla norma ISO 230/2 (1997) dovrebbero consultare le autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti.
|
30.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163/30 |
REGOLAMENTO (UE) N. 568/2010 DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 2010
che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne il divieto di immissione sul mercato o di uso ai fini dell’alimentazione animale di prodotti proteici ottenuti da lieviti del genere «Candida» coltivati su n-alcani
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, le direttive del Consiglio 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE e 96/25/CE e la decisione 2004/217/CE della Commissione (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 767/2009 contempla prescrizioni generali in materia di sicurezza e di commercializzazione dei mangimi. In particolare esso contiene un elenco di materiali la cui immissione sul mercato o il cui uso ai fini dell’alimentazione animale sono soggetti a restrizioni o vietati. |
|
(2) |
La direttiva 82/471/CEE del Consiglio (2) e la decisione 85/382/CEE della Commissione, del 10 luglio 1985, che vieta l’impiego nell’alimentazione animale di prodotti proteici ottenuti da lieviti del genere «Candida» coltivati su n-alcani (3) proibiscono l’immissione sul mercato e l’uso nei mangimi di prodotti proteici ottenuti da lieviti del genere «Candida» coltivati su n-alcani. Tale divieto è motivato dal fatto che taluni ceppi di lieviti del genere «Candida» coltivati su n-alcani hanno carattere patogeno o possono, in determinate circostanze, indurre reazioni di ipersensibilità, comportando pertanto potenziali rischi per la salute umana e per quella degli animali. |
|
(3) |
In assenza di nuovi sviluppi tecnologici o di nuovi riscontri scientifici che confermino che l’uso di tali prodotti proteici ai fini dell’alimentazione animale è sicuro, l’immissione sul mercato e l’uso di tali prodotti devono continuare a essere vietati e il regolamento (CE) n. 767/2009 deve prevedere un divieto in tal senso. |
|
(4) |
Onde poter gestire i rischi per la sicurezza dei mangimi, l’elenco dei materiali la cui immissione sul mercato ai fini dell’alimentazione animale è vietata, precedentemente contenuto nella decisione 2004/217/CE della Commissione (4), ha dovuto essere incluso nel capo 1 dell’allegato III del regolamento (CE) n. 767/2009. |
|
(5) |
È necessario pertanto allineare alla decisione 2004/217/CE i punti 5 e 6 del capo 1 dell’allegato III del regolamento (CE) n. 767/2009. |
|
(6) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 767/2009. |
|
(7) |
Per motivi di chiarezza, è opportuno abrogare la decisione 85/382/CEE. |
|
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il capo 1 dell’allegato III del regolamento (CE) n. 767/2009 è così modificato:
|
1) |
i punti 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
(*1) GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40." (*2) Il termine “acque reflue” non si riferisce alle “acque di lavorazione”, ossia alle acque provenienti da condutture indipendenti nell’industria di produzione di alimenti e di mangimi; se tali condutture sono alimentate con acqua, essa non può essere utilizzata nei mangimi, a meno che si tratti di acque salubri e pulite, come specificato all’articolo 4 della direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32). Nel caso delle industrie ittiche, le condutture possono essere alimentate anche con acqua marina pulita, come previsto all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1). Le acque di lavorazione non possono essere utilizzate nei mangimi a meno che non contengano materiali per alimenti o mangimi e siano tecnicamente prive di detergenti, disinfettanti o altre sostanze non autorizzate dalla legislazione sui mangimi." (*3) Il termine “rifiuti urbani solidi” non si riferisce ai rifiuti di ristorazione di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002.»;" |
|
2) |
è inserito il seguente punto 8:
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Articolo 2
La decisione 85/382/CEE è abrogata.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 229 dell’1.9.2009, pag. 1.
(2) GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8.
|
30.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163/32 |
REGOLAMENTO (UE) N. 569/2010 DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 2010
recante deroga al regolamento (UE) n. 1272/2009 per quanto riguarda le vendite mediante gara di burro e di latte scremato in polvere, previste, rispettivamente, dal regolamento (UE) n. 446/2010 e dal regolamento (UE) n. 447/2010
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM») (1), in particolare l'articolo 43, lettere f) e j), in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri (2), il FEAGA finanzia le spese destinate alle operazioni materiali di cui all'allegato V del suddetto regolamento in base agli importi forfettari, purché le spese corrispondenti non siano state fissate dalla legislazione settoriale d'applicazione. Alcuni importi forfettari sono stati stabiliti e notificati agli Stati membri nel settembre 2009, per l'esercizio contabile 2010. Tali importi forfettari sono stati fissati prendendo in considerazione le spese di carico su camion o su vagone ferroviario, in base alla normativa applicabile a quel momento. |
|
(2) |
Il regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (3), prevede, per la vendita dei prodotti provenienti dall'intervento, le norme relative alla presentazione delle offerte e allo stadio di consegna dei prodotti nonché le spese da addebitare agli organismi d'intervento ed agli acquirenti. Tali norme sono applicabili al settore dei prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 1o marzo 2010. Nel caso delle vendite, mediante aggiudicazione, di burro e di latte scremato in polvere, aperte rispettivamente dai regolamenti della Commissione (UE) n. 446/2010 (4) e (UE) n. 447/2010 (5), le norme applicabili per quanto riguarda le spese sono quelle previste dal regolamento (UE) n. 1272/2009. Poiché gli importi forfettari fissati e notificati agli Stati membri anteriormente all'entrata in vigore dei suddetti regolamenti sono stati calcolati in base alle norme applicabili prima del 1o marzo 2010, è necessario prevedere l'applicazione uniforme delle norme per l'intero esercizio contabile 2010. |
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(3) |
Occorre pertanto derogare al regolamento (UE) n. 1272/2009 sino alla fine dell'esercizio contabile 2010. |
|
(4) |
Tale regola deve essere applicabile a decorrere dalla prossima gara parziale. Il regolamento deve pertanto entrare in vigore il giorno della pubblicazione. |
|
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. In deroga all'articolo 42, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1272/2009, il prezzo espresso in euro è offerto per il prodotto consegnato su pallet sulla banchina di carico del luogo di ammasso, o eventualmente, consegnato su pallet caricato sul mezzo di trasporto, se si tratta di un camion o di un vagone ferroviario.
2. In deroga all'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1272/2009, il prodotto è messo a disposizione degli operatori su pallet sulla banchina di carico del luogo di ammasso o, eventualmente, su pallet caricato sul mezzo di trasporto, se si tratta di un camion o di un vagone ferroviario.
3. In deroga all'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1272/2009, le spese attinenti, a seconda dei casi, al movimento dei prodotti fino alla banchina di carico oppure a bordo del mezzo di trasporto sono a carico dell'organismo pagatore e le eventuali spese di fissaggio e di scaricamento dei pallet sono a carico dell'acquirente.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso è applicabile alle gare parziali previste, rispettivamente, dal regolamento (UE) n. 446/2010 e dal regolamento (UE) n. 447/2010, per le quali le offerte possono essere presentate a decorrere dal 6 luglio 2010 alle ore 11 (ora di Bruxelles), fino al 21 settembre 2010 alle ore 11 (ora di Bruxelles).
Esso scade il 30 settembre 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35.
(3) GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.
|
30.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163/34 |
REGOLAMENTO (UE) N. 570/2010 DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 2010
che sottopone a registrazione le importazioni di modem per rete geografica senza fili (WWAN) originari della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafo 5,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La Commissione ha ricevuto una richiesta conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base di sottoporre a registrazione le importazioni di modem per rete geografica senza fili (WWAN) originari della Repubblica popolare cinese. |
A. PRODOTTO IN ESAME
|
(2) |
Detta registrazione riguarda i modem per rete geografica senza fili (WWAN), dotati di antenna di radioricezione, che consentono la connettività dei dati su protocollo internet (IP) ai dispositivi informatici, compresi i router Wi-Fi con modem WWAN (router Wi-Fi/WANN) originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»), attualmente classificati ai codici NC ex 8471 80 00 ed ex 8517 62 00 . |
B. RICHIESTA
|
(3) |
La Commissione, avendo ricevuto una denuncia da parte della Option NV («il richiedente»), ha stabilito che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura un procedimento e pertanto a norma dell'articolo 5 del regolamento di base ha annunciato, mediante un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea («avviso di apertura»), l'apertura di un procedimento antidumping nei confronti delle importazioni di modem per rete geografica senza fili (WWAN) originari della Repubblica popolare cinese. |
|
(4) |
Per quanto riguarda la legittimità del richiedente di presentare denuncia, quest'ultimo è l'unico produttore del prodotto in esame nell'Unione europea e rappresenta il 100 % della produzione totale dell'Unione. |
|
(5) |
Relativamente al dumping, alla luce delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il paese interessato è considerato un paese senza un'economia di mercato. Poiché non vi sono prove che confermino la produzione del prodotto in esame al di fuori dell'Unione europea e del paese interessato, il denunziante ha stabilito il valore normale per il paese interessato in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili nell'Unione per il prodotto simile, adeguando debitamente tale valore, ove necessario, così da includere un margine di profitto ragionevole. La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale, così stabilito, e i prezzi all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame esportato nell'Unione. Il margine di dumping così calcolato per il paese esportatore interessato risulta significativo, precisamente in eccesso del 150 %. |
|
(6) |
Il richiedente chiede inoltre che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione. |
C. MOTIVI DELL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE
|
(7) |
Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, non possono essere istituite misure provvisorie prima di sessanta giorni dall'apertura dell'inchiesta. Tuttavia, conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base, può essere riscosso un dazio antidumping definitivo sui prodotti immessi in consumo non oltre novanta giorni prima della data di applicazione delle misure provvisorie, purché siano rispettate le condizioni di cui a tale paragrafo e le importazioni siano state registrate a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, dello stesso regolamento. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione, sentito il comitato consultivo, può chiedere alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine. |
|
(8) |
La domanda contiene elementi di prova sufficienti a giustificare la registrazione. Ciò è suffragato inoltre da prove fornite da altre fonti. |
|
(9) |
Per quanto riguarda il dumping, la Commissione dispone di elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che le importazioni del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese sono oggetto di dumping e che gli esportatori esercitano pratiche di dumping. La denuncia antidumping e la domanda di registrazione contengono elementi di prova relativi ai prezzi all'esportazione per il periodo compreso fra il secondo trimestre del 2009 e il primo trimestre del 2010. La denuncia contiene inoltre informazioni relative ai prezzi all'esportazione dal 2006 in poi. Nella fase attuale, e previa disponibilità di ulteriori dati durante l'inchiesta, le prove relative al valore normale contenute nella denuncia antidumping e nella richiesta di registrazione constano di dati dettagliati riguardanti i prezzi sul mercato interno e i costi di produzione forniti dall'unico produttore dell'Unione relativi al periodo fra il 2006 e il primo trimestre del 2010. In assenza di un paese di riferimento noto che potrebbe essere utile per stabilire un valore normale affidabile, questo è il dato più accurato e adeguato che si può utilizzare in questa fase. Tali dati, opportunamente corretti per tener conto dei costi di trasporto stimati e di altri costi, sembrerebbero interessare lo stesso prodotto, lo stesso periodo e lo stesso livello di scambi e risulterebbero pertanto ampiamente comparabili. Nell'insieme, data l'entità dei presunti margini di dumping, tali elementi di prova dimostrano in maniera sufficiente che nella fase attuale gli esportatori in questione esercitano pratiche di dumping e che sussistono precedenti di dumping per un periodo prolungato. |
|
(10) |
Per quanto riguarda il pregiudizio, la Commissione dispone di prove prima facie sufficienti che le pratiche di dumping esercitate dagli esportatori arrecano o possono arrecare pregiudizio grave. Tali prove consistono in dati dettagliati, contenuti nella denuncia antidumping e nella domanda di registrazione e suffragati da informazioni fornite da altre fonti, concernenti i fondamentali fattori di pregiudizio di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. La Commissione dispone inoltre di prove prima facie sufficienti che le pratiche esercitate dagli esportatori arrecano o possono arrecare pregiudizio grave. Ciò ha giustificato l'apertura di un'inchiesta di salvaguardia. Va sottolineato che a quanto pare tutte le importazioni hanno origine nella Repubblica popolare cinese. |
|
(11) |
La Commissione dispone inoltre di elementi di prova prima facie sufficienti, contenuti nella denuncia antidumping e nella domanda di registrazione e suffragati da informazioni fornite da altre fonti, secondo le quali gli importatori sapevano o avrebbero dovuto sapere che gli esportatori esercitano pratiche di dumping arrecanti pregiudizio o potenzialmente arrecanti pregiudizio all'industria dell'Unione. Ad esempio, diversi articoli apparsi nella stampa specializzata per un lungo periodo fanno supporre che l'industria dell'Unione possa subire un pregiudizio da importazioni a basso prezzo provenienti dalla Cina. Data l'importanza delle pratiche di dumping che potrebbero aver luogo, si può ragionevolmente concludere che gli importatori conoscano o dovrebbero conoscere la situazione. |
|
(12) |
La Commissione dispone inoltre di elementi di prova prima facie sufficienti secondo i quali questo tipo di pregiudizio è causato o potrebbe essere causato da massicce importazioni oggetto di dumping nell'arco di un periodo relativamente breve che, dati i tempi e il volume delle importazioni oggetto di dumping e altri elementi (ad esempio, il rapido deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione (2), il fatto che nell'Unione esiste un solo produttore, il ciclo di negoziazione dei contratti in questo mercato, il ciclo di vita relativamente breve dei prodotti del settore nonché l'importo significativo delle spese di ricerca e sviluppo necessarie per generare detti prodotti), potrebbero compromettere seriamente l'effetto riparatore di dazi antidumping definitivi, a meno che tali dazi siano applicati con effetto retroattivo. Elementi in relazione a dette circostanze sono contenuti nella denuncia di antidumping e nella richiesta di registrazione e sono suffragati da prove fornite da altre fonti. |
|
(13) |
Di conseguenza, le condizioni di registrazione sono in questo caso soddisfatte. |
D. PROCEDURA
|
(14) |
Alla luce di quanto suindicato, la Commissione ha concluso che la domanda del richiedente contiene elementi di prova sufficienti per sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame, conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. |
|
(15) |
Si invitano tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione. |
E. REGISTRAZIONE
|
(16) |
In conformità dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame devono essere sottoposte a registrazione al fine di garantire che, se dall'inchiesta dovesse risultare la necessità di applicare dazi antidumping, questi ultimi, qualora siano soddisfatte le necessarie condizioni, possano essere riscossi a titolo retroattivo, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili. |
|
(17) |
L'eventuale pagamento di futuri dazi dipenderà dai risultati dell'inchiesta antidumping. Le dichiarazioni contenute nella denuncia in merito alla richiesta di apertura di un'inchiesta sono per oltre il 150 % a favore del dumping e per il 150 % a favore del pregiudizio. Se l'inchiesta conferma tali dichiarazioni, la misura corrisponderà a oltre 60 EUR per unità. |
F. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
|
(18) |
I dati personali raccolti durante la presente inchiesta sono trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell'UE, nonché la libera circolazione di tali dati (3), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, si chiede alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di modem per rete geografica senza fili (WWAN), dotati di antenna di radioricezione, che consentono la connettività dei dati su protocollo internet (IP) ai dispositivi informatici, compresi i router Wi-Fi con modem WWAN (router Wi-Fi/WANN), originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati ai codici NC ex 8471 80 00 ed ex 8517 62 00 (codici TARIC 8471 80 00 10, 8517 62 00 11 e 8517 62 00 91). La registrazione scade nove mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) Esempi di rapido deterioramento si possono trovare nella denuncia che richiede l'apertura di un'inchiesta antidumping. Fra questi vi sono il dimezzamento della produzione, la moltiplicazione per 4 ca. delle perdite finanziarie e il calo dell'occupazione del 40 % ca. dal 2008 al 2009.
|
30.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163/37 |
REGOLAMENTO (UE) N. 571/2010 DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 2010
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
MA |
35,6 |
|
MK |
43,1 |
|
|
TR |
53,0 |
|
|
ZZ |
43,9 |
|
|
0707 00 05 |
MK |
45,6 |
|
TR |
106,1 |
|
|
ZZ |
75,9 |
|
|
0709 90 70 |
TR |
105,1 |
|
ZZ |
105,1 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
97,3 |
|
TR |
97,3 |
|
|
US |
84,1 |
|
|
ZA |
98,0 |
|
|
ZZ |
94,2 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
115,9 |
|
BR |
86,9 |
|
|
CA |
118,4 |
|
|
CL |
103,1 |
|
|
CN |
57,3 |
|
|
NZ |
111,2 |
|
|
US |
123,9 |
|
|
ZA |
100,3 |
|
|
ZZ |
102,1 |
|
|
0809 10 00 |
TR |
244,3 |
|
ZZ |
244,3 |
|
|
0809 20 95 |
TR |
299,6 |
|
ZZ |
299,6 |
|
|
0809 30 |
AR |
133,5 |
|
TR |
155,8 |
|
|
ZZ |
144,7 |
|
|
0809 40 05 |
AU |
258,9 |
|
IL |
210,4 |
|
|
US |
319,2 |
|
|
ZZ |
262,8 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».
|
30.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163/39 |
REGOLAMENTO (UE) N. 572/2010 DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 2010
recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 563/2010 della Commissione (4). |
|
(2) |
Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 30 giugno 2010
|
(EUR) |
||
|
Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
|
1701 11 10 (1) |
41,21 |
0,00 |
|
1701 11 90 (1) |
41,21 |
2,54 |
|
1701 12 10 (1) |
41,21 |
0,00 |
|
1701 12 90 (1) |
41,21 |
2,24 |
|
1701 91 00 (2) |
44,41 |
4,15 |
|
1701 99 10 (2) |
44,41 |
1,01 |
|
1701 99 90 (2) |
44,41 |
1,01 |
|
1702 90 95 (3) |
0,44 |
0,25 |
(1) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.
DECISIONI
|
30.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163/41 |
DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA
del 23 giugno 2010
relativa alla nomina di giudici del Tribunale
(2010/362/UE)
I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 19,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 254 e 255,
considerando quanto segue:
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(1) |
I mandati di Josef AZIZI, Valeriu CIUCĂ, Ottó CZÚCZ, Franklin DEHOUSSE, Sten FRIMODT NIELSEN, Marc JAEGER, Küllike JÜRIMÄE, Heikki KANNINEN, Eugénia MARTINS DE NAZARÉ RIBEIRO, Arjen W. H. MEIJ, Savvas S. PAPASAVVAS, Juraj SCHWARCZ, Mihalis VILARAS e Irena WISZNIEWSKA-BIAŁECKA, giudici del Tribunale, giungono a scadenza il 31 agosto 2010. |
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(2) |
I governi degli Stati membri hanno proposto il rinnovo dei mandati di giudice del Tribunale di Josef AZIZI, Ottó CZÚCZ, Franklin DEHOUSSE, Sten FRIMODT NIELSEN, Marc JAEGER, Küllike JÜRIMÄE, Heikki KANNINEN, Eugénia MARTINS DE NAZARÉ RIBEIRO, Savvas S. PAPASAVVAS, Juraj SCHWARCZ e Irena WISZNIEWSKA-BIAŁECKA. Il comitato istituito dall’articolo 255 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ha reso un parere sull’adeguatezza degli undici giudici summenzionati all’esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale. Successivamente, la candidatura del signor Ottó CZÚCZ è stata ritirata. |
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(3) |
È opportuno pertanto quindi procedere alla nomina di dieci membri del Tribunale per il periodo dal 1o settembre 2010 al 31 agosto 2016; la nomina dei giudici per i quattro posti vacanti interverrà successivamente, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati giudici del Tribunale per il periodo dal 1o settembre 2010 al 31 agosto 2016:
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signor Josef AZIZI |
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signor Franklin DEHOUSSE |
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signor Sten FRIMODT NIELSEN |
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signor Marc JAEGER |
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signora Küllike JÜRIMÄE |
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signor Heikki KANNINEN |
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signora Eugénia MARTINS DE NAZARÉ RIBEIRO |
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signor Savvas S. PAPASAVVAS |
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signor Juraj SCHWARCZ |
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signora Irena WISZNIEWSKA-BIAŁECKA |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 23 giugno 2010.
Il presidente
C. BASTARRECHE SAGÜÉS
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30.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163/42 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 2010
relativa al riconoscimento dell’Algeria per quanto riguarda l’istruzione, la formazione e l’abilitazione della gente di mare ai fini del riconoscimento dei certificati di abilitazione
[notificata con il numero C(2010) 4226]
(2010/363/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (1) ed in particolare l’articolo 19, paragrafo 3,
vista la lettera delle autorità di Cipro, del 13 maggio 2005, che chiede il riconoscimento dell’Algeria ai fini del riconoscimento dei certificati di abilitazione rilasciati da tale paese,
considerando quanto segue:
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(1) |
Gli Stati membri possono decidere di convalidare i certificati di abilitazione dei marittimi rilasciati dai paesi terzi, purché il paese terzo in questione sia riconosciuto dalla Commissione come un paese che garantisce la conformità agli obblighi della convenzione internazionale del 1978 riveduta sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed al servizio di guardia (convenzione STCW) (2). |
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(2) |
In seguito alla domanda delle autorità di Cipro, la Commissione ha valutato i sistemi di istruzione, formazione e abilitazione dell’Algeria al fine di verificare se tale paese soddisfi gli obblighi della convenzione STCW e se siano state adottate misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati. Tale valutazione era basata sui risultati di un’indagine di accertamento eseguita dagli esperti dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima nel mese di settembre 2006. |
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(3) |
Laddove erano state individuate carenze durante la valutazione di conformità con la convenzione STCW, le autorità algerine hanno trasmesso alla Commissione le pertinenti informazioni e le prove relative all’attuazione di interventi correttivi adeguati e sufficienti a porre rimedio alla maggioranza di tali carenze. |
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(4) |
Le lacune rimanenti nell’ambito delle procedure di formazione e di abilitazione dei marittimi riguardano soprattutto la mancanza di disposizioni giuridiche specifiche relative all’uso dei simulatori e un’esatta corrispondenza fra la designazione dei certificati di abilitazione algerini ed alcuni obblighi di formazione della convenzione STCW e del relativo codice. Le autorità algerine sono pertanto state invitate ad attuare interventi correttivi ulteriori in merito. Tuttavia, tali inconvenienti non autorizzano a mettere in dubbio il livello generale di conformità con la convenzione STCW dei sistemi algerini in materia di istruzione, formazione e abilitazione della gente di mare. |
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(5) |
Il risultato della valutazione di conformità e l’esame delle informazioni trasmesse dalle autorità algerine dimostrano che l’Algeria soddisfa i pertinenti obblighi della convenzione STCW e che contemporaneamente ha adottato misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati e dovrebbe pertanto essere riconosciuto dall’Unione. |
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(6) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’Algeria è riconosciuta per quanto riguarda l’istruzione, la formazione e l’abilitazione della gente di mare ai fini del riconoscimento dei certificati di abilitazione rilasciati da questo paese.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione prende effetto dalla data di notifica agli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2010.
Per la Commissione
Siim KALLAS
Vicepresidente
(1) GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33.
(2) Adottata dall’Organizzazione marittima internazionale.
Rettifiche
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30.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163/43 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d’origine per l’aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 90 del 30 marzo 2007 )
A pagina 14, articolo 4, paragrafo 3, secondo comma:
anziché:
«I nuovi Stati membri scelgono e applicano a tutti i nuovi importatori uno dei due metodi di cui al primo comma, secondo criteri oggettivi e in modo da garantire parità di trattamento tra gli operatori.»,
leggi:
«Gli Stati membri scelgono e applicano a tutti i nuovi importatori uno dei due metodi di cui al primo comma, secondo criteri oggettivi e in modo da garantire parità di trattamento tra gli operatori.»