ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.163.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 163

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53° anno
30 giugno 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Regolamento (UE, Euratom) n. 564/2010 del Consiglio, del 29 giugno 2010, che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 565/2010 del Consiglio, del 29 giugno 2010, che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

2

 

*

Regolamento (UE) n. 566/2010 del Consiglio, del 29 giugno 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

4

 

*

Regolamento (UE) n. 567/2010 del Consiglio, del 29 giugno 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

15

 

*

Regolamento (UE) n. 568/2010 della Commissione, del 29 giugno 2010, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne il divieto di immissione sul mercato o di uso ai fini dell’alimentazione animale di prodotti proteici ottenuti da lieviti del genere Candida coltivati su n-alcani ( 1 )

30

 

*

Regolamento (UE) n. 569/2010 della Commissione, del 29 giugno 2010, recante deroga al regolamento (UE) n. 1272/2009 per quanto riguarda le vendite mediante gara di burro e di latte scremato in polvere, previste, rispettivamente, dal regolamento (UE) n. 446/2010 e dal regolamento (UE) n. 447/2010

32

 

*

Regolamento (UE) n. 570/2010 della Commissione, del 29 giugno 2010, che sottopone a registrazione le importazioni di modem per rete geografica senza fili (WWAN) originari della Repubblica popolare cinese

34

 

 

Regolamento (UE) n. 571/2010 della Commissione, del 29 giugno 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

37

 

 

Regolamento (UE) n. 572/2010 della Commissione, del 29 giugno 2010, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

39

 

 

DECISIONI

 

 

2010/362/UE

 

*

Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, del 23 giugno 2010, relativa alla nomina di giudici del Tribunale

41

 

 

2010/363/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 28 giugno 2010, relativa al riconoscimento dell’Algeria per quanto riguarda l’istruzione, la formazione e l’abilitazione della gente di mare ai fini del riconoscimento dei certificati di abilitazione [notificata con il numero C(2010) 4226]

42

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d’origine per l’aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi ( GU L 90 del 30.3.2007 )

43

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

30.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/1


REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 564/2010 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 2010

che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, in particolare l’articolo 12,

visto lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione, definiti nel regolamento (CEE, Euratom) n. 259/68 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 64, l’articolo 65, paragrafo 2, e gli allegati VII, XI, XII di detto statuto, nonché l’articolo 20, primo comma, e gli articoli 64 e 92 di detto regime,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Nel corso del periodo giugno – dicembre 2009 si è registrato un calo sensibile del costo della vita in Lettonia e in Lituania, motivo per cui è opportuno adeguare i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1o gennaio 2010 i coefficienti correttori applicabili, a norma dell’articolo 64 dello statuto, alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o delle sedi di seguito elencati, sono stabiliti come segue:

Lettonia 79,6,

Lituania 73,4.

Articolo 2

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il coefficiente correttore applicabile, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, dell’allegato VII dello statuto, ai trasferimenti dei funzionari e degli altri agenti, è il seguente:

Lettonia 73,3.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in ogni suo elemento e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. ESPINOSA


(1)   GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.


REGOLAMENTI

30.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/2


REGOLAMENTO (UE) N. 565/2010 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 2010

che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente e di evitare perturbazioni del mercato il regolamento (UE) n. 7/2010 (1) ha aperto per taluni prodotti agricoli e industriali dei contingenti tariffari autonomi. I prodotti nell'ambito di tali contigenti tariffari possono essere importati ad aliquota ridotta o nulla. Per gli stessi motivi è necessario aprire, con effetto a decorrere dal 1o luglio 2010, con riferimento a determinati prodotti, nuovi contingenti tariffari ad aliquota nulla per un volume adeguato.

(2)

I volumi contingentali per i contingenti tariffari autonomi dell'Unione recanti i numeri d'ordine 09.2814, 09.2816 e 09.2807 non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno dell'industria dell'Unione. È opportuno pertanto aumentare tali volumi contingentali.

(3)

È opportuno rivedere la designazione delle merci per il contingente tariffario autonomo dell'Unione recante il numero d’ordine 09.2907.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 7/2010.

(5)

Poiché i contingenti tariffari previsti nel presente regolamento dovrebbero prendere effetto a decorrere dal 1o luglio 2010, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data ed entrare immediatamente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 7/2010 è così modificato:

1)

sono aggiunte le righe che figurano nell'allegato I del presente regolamento

2)

le righe per i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2814, 09.2907, 09.2816 e 09.2807 sono sostituite dalla righe che figurano nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. ESPINOSA


(1)   GU L 3 del 7.1.2010, pag. 1.


ALLEGATO I

Contingenti tariffari di cui all'articolo 1, punto 1)

Numero d’ordine

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume contingentale

Dazio contingentale (%)

09.2636

ex 8411 82 80

20

Motori a turbina a gas industriali aeroderivativi di 64 MW da incorporare in gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica industriale con un ciclo operativo di punta/medio inferiore a 5 500 ore annue e con un’efficienza di ciclo semplice superiore a 40 %

1.7.-31.12.

5 unità

0  %

09.2635

ex 9001 10 90

20

Fibre ottiche destinate alla fabbricazione di cavi in fibre ottiche di vetro di cui alla voce 8544 (1)

1.7.-31.12.

1 150 000  km

0  %


ALLEGATO II

Contingenti tariffari di cui all'articolo 1, punto 2)

Numero d’ordine

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume contingentale

Dazio contingentale (%)

09.2814

ex 3815 90 90

76

Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno

1.1.-31.12.

2 200  t

0  %

09.2907

ex 3824 90 97

86

Miscela di fitosteroli, in polvere, contenente in peso:

75 % o più di steroli,

non più del 25 % di stanoli,

destinata alla fabbricazione di stanoli o steroli o esteri di stanoli o esteri di steroli (1)

1.1.-31.12.

2 500  t

0  %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Fiocchi di acetato di cellulosa

1.1.-31.12.

58 500  t

0  %

09.2807

ex 3913 90 00

86

Ialuronato di sodio non sterile

1.1.-31.12.

150 000  g

0  %


30.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/4


REGOLAMENTO (UE) N. 566/2010 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

È nell’interesse dell’Unione sospendere totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti nuovi che non figurano nell’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 (1).

(2)

È opportuno sopprimere i codici NC e TARIC 1518 00 99 10, 3907 20 20 91, 7410 11 00 10, 7410 21 00 60 e 9031 90 85 30 per quattro prodotti che sono attualmente elencati nell’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96, in quanto non è più nell’interesse dell’Unione mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per tali prodotti.

(3)

Occorre modificare la designazione di dodici sospensioni contenute nell’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 al fine di tener conto dell’evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche del mercato. Tali sospensioni devono essere soppresse dall’elenco contenuto nel suddetto allegato e reinserite come nuove sospensioni che utilizzano nuove designazioni. A fini di chiarezza è opportuno contrassegnare tali sospensioni con un asterisco nella prima colonna dell’allegato I e dell’allegato II del presente regolamento.

(4)

L’esperienza ha dimostrato che è necessario prevedere una data di scadenza delle sospensioni elencate nel regolamento (CE) n. 1255/96, affinché sia possibile tenere conto dei cambiamenti di carattere tecnologico ed economico. Tale esigenza non deve escludere la cessazione anticipata di talune misure o la loro proroga oltre la scadenza, qualora sia giustificato da ragioni economiche, in conformità ai principi stabiliti nella comunicazione della Commissione del 1998 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (2).

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1255/96.

(6)

Poiché le sospensioni stabilite nel presente regolamento dovrebbero produrre effetto a decorrere dal 1o luglio 2010, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data ed entri immediatamente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 è così modificato:

1)

sono inserite le righe per i prodotti elencati nell’allegato I del presente regolamento;

2)

sono soppresse le righe per i prodotti i cui codici NC e TARIC sono elencati nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. ESPINOSA


(1)   GU L 158 del 29.6.1996, pag. 1.

(2)   GU C 128 del 25.4.1998, pag. 2.


ALLEGATO I

Prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi autonomi

Periodo di validità

ex 1515 19 10

10

Olio di semi di lino con un indice di iodio uguale o superiore a 190 misurato conformemente alla norma ISO 150-2006

0  %

1.7.2010-31.12.2010

ex 1516 20 96

10

Olio di soia idrogenato, raffinato e decolorato sotto forma di fiocchi del tipo utilizzato nella fabbricazione di cosmetici

0  %

1.7.2010-31.12.2010

ex 1516 20 96

20

Olio di jojoba, idrogenato e interesterificato, senza ulteriori modificazioni chimiche e non soggetto ad alcun processo di testurizzazione

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2008 99 49

20

Mirtilli rossi secchi zuccherati

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2008 99 49

30

Purea di boysenberry senza alcole aggiunto, con o senza aggiunta di zucchero

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2008 99 99

40

 

 

 

ex 2805 30 90

20

Samarium di purezza in peso di almeno il 99,90 %

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2904 10 00

30

p-Stirensolfonato di sodio

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2904 10 00

50

2-Metilprop-2-en-1-solfonato di sodio

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2905 19 00

40

2,6-Dimetileptan-2-olo

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2905 29 90

20

Dec-9-en-1-olo

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2909 30 90

10

2-(fenilmetossi)naftalene

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2909 30 90

20

1,2-Bis(3-metilfenossi)etano

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2915 90 00

50

Eptanoato di allile

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2917 11 00

30

Ossalato di cobalto

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2917 19 10

10

Malonato di dimetile

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2917 19 90

30

Brassilato di etilene

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2918 99 90

20

3-Metossiacrilato di metile

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2918 99 90

70

(3-Metilbutossi) acetato di allile

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2921 19 50

10

Dietilamino-trietossilano

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2929 90 00

20

 

 

 

ex 2922 19 85

40

Benzoato di 2-(dimetilammino)etile

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2922 49 85

15

DL-acido aspartico usato nella fabbricazione di integratori alimentari

(1)

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2922 50 00

20

Cloridrato di 1-[2-ammino-1-(4-metossifenil)-etil]-cicloesanolo

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2924 29 98

20

2-Cloro-N-(2-etil-6-metilfenil)-N-(propan-2-ilossimetil)acetammide

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2926 90 95

70

Metacrilonitrile

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2926 90 95

75

2-Ciano-2-etil-3-metilesanoato di etile

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2929 10 00

15

Diisocianato di 3,3’-dimetilbifenil-4,4’-diile

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2930 90 99

81

1,6-Bis(tiosolfato) di esametilene disodico diidratato

3  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2930 90 99

84

Acido 2-cloro-4-(metilsolfonil)-benzoico

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2931 00 99

92

Trimetilborano

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2933 39 99

20

Rame piritione in polvere

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2933 39 99

30

Fluazinam (ISO)

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2933 39 99

45

5-Difluorometossi-2-[[(3,4-dimetossi-2-piridil)metil]tio]-1H-benzimidazolo

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2933 39 99

47

(-)-trans-4-(4’-Fluorofenil)-3-idrossimetil-N-metilpiperidina

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2933 39 99

48

Flonicamide (ISO)

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2933 59 95

45

1-[3-(Idrossimetil)piridin-2-il]-4-metil-2-fenilpiperazina

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2933 59 95

50

2-(2-Piperazin-1-iletossi)etanolo

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2933 59 95

55

Thiopental (DCIM)

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2933 59 95

65

Bis(tetrafluoroborato) di 1-clorometil-4-fluoro-1,4-diazoniabiciclo[2.2.2]ottano

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2933 59 95

75

Cloridrato di (2R,3S/2S,3R)-3-(6-cloro-5-fluoro pirimidin-4-il)-2-(2,4-difluorofenil)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-olo

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2933 79 00

60

3,3-Pentametilene-4-butirrolattame

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2933 99 80

32

5-[4’-(Bromometil)bifenil-2-il]-2-tritil-2H-tetrazolo

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2933 99 80

37

8-Cloro-5,10-diidro-11H-dibenzo [b,e] [1,4]diazepin-11-one

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2934 10 00

60

Fosthiazate (ISO)

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2934 99 90

20

Tiofene

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2934 99 90

30

Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11(10H)-one

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2935 00 90

77

Estere etilico dell’acido [[4-[2-[[(3-etil-2,5-diidro-4-metil-2-osso-1H-pirrol-1-il)carbonil]ammino] etil]fenil]sulfonil]-carbammico

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 3701 30 00

20

Lastra fotosensibile consistente in uno strato di fotopolimero posato su un foglio di poliester dello spessore totale di almeno 0,43 mm, ma non più di 3,18 mm

0  %

1.7.2010-31.12.2014

 (*1)ex 3707 10 00

35

Emulsione o preparazione per sensibilizzare le superfici, costituita da polimeri di acrilato e/o metacrilato, contenente, in peso, non più di 7 % di precursori di acidi fotosensibili disciolti in un solvente organico contenente almeno acetato 2-metossi-1-metiletil

0  %

1.7.2010-31.12.2011

ex 3707 90 90

70

 

 

 

ex 3707 10 00

55

Rotoli di fogli di polietilene tereftalato:

coperti da un lato da uno strato secco di resina di fotopolimero acrilico,

rivestiti da una pellicola di protezione in polietilene

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 3707 90 90

40

Rivestimento antiriflesso, sotto forma di soluzione acquosa, contenente in peso:

non più del 2 % di acido alchilsolfonico esente da alogeni e

non più del 5 % di un polimero fluorurato

0  %

1.7.2010-31.12.2014

 (*1)ex 3808 92 90

30

Preparazione costituita da una sospensione di zinco piritione (INN) in acqua, contenente in peso:

una percentuale pari o superiore al 24 % ma non superiore al 26 % di zinco piritione (INN), o

una percentuale pari o superiore al 39 % ma non superiore al 41 % di zinco piritione (INN)

0  %

1.7.2010-31.12.2013

ex 3808 92 90

50

Preparazioni a base di rame piritione

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 3808 93 23

10

Erbicida contenente flazasulfuron (ISO) come principio attivo

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 3808 93 90

10

Preparazione sotto forma di granuli, contenente in peso:

almeno il 38,8 %, ma non più del 41,2 % di gibberelline A3, o

almeno il 9,5 %, ma non più del 10,5 % di gibberelline A4 e A7

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 3824 90 97

05

Miscela di metacrilato di metile monomero e di acrilato di butile monomero in una soluzione di xilene e acetato di butile con un contenuto, in peso, di solventi superiore al 54 %, ma inferiore o uguale al 56 %

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 3824 90 97

06

Paraffina con un livello di clorazione pari a 70 % o superiore

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 3824 90 97

08

Miscela di isomeri di divinilbenzene e di isomeri di etilvinilbenzene, contenente, in peso, il 56 % o più di divinilbenzene ma non più dell’80 %

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 3824 90 97

11

Miscela di fitosteroli, non sotto forma di polvere, avente tenore, in peso:

pari o superiore al 40 %, ma non superiore al 58 %, di betasitosteroli;

pari o superiore al 20 %, ma non superiore al 28 %, di campesteroli;

pari o superiore al 14 %, ma non superiore al 23 %, di stigmasteroli;

pari o superiore allo 0 %, ma non superiore al 15 %, di altri steroli

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 3824 90 97

21

Miscela di acido 2-propenoico, (1-metiletilidene)bis(4,1-fenileneossi-2,1-etanediloxi-2,1-etandiolo)estere con acido acroleico, (2,4,6-trioxo-1,3,5-triazina-1,3,5(2H,4H,6H)-triil)tri-2,1-etanediolo estere e 1-idrossi-cicloesil-fenile chetone in una soluzione di metiletilcetone e toluene

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 3824 90 97

23

Miscela di acrilati uretanici, glicoldiacrilato di tripropilene, acrilato di bisfenol A etossilato e diacrilato di poli(etilenglicole) 400

0  %

1.7.2010-31.12.2014

 (*1)ex 3824 90 97

44

Miscela di fitosteroli, non in polvere, contenente in peso:

75 % o più di steroli,

non più del 25 % di stanoli,

destinata alla fabbricazione di stanoli o steroli o esteri di stanoli o esteri di steroli

(1)

0  %

1.7.2010-31.12.2012

ex 3824 90 97

66

Miscela di terz-alchilammine primarie

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 3824 90 97

88

Prodotto di reazione oligomerica, costituito di bis(4-idrossifenil)solfone e di 1,1’-ossibis(2-cloroetano)

0  %

1.7.2010-31.12.2014

 (*1)ex 3901 10 90

20

Polietilene, sotto forma di granuli, con densità relativa di 0,925 (± 0,0015) e indice di fluidità (melt flow index) di 0,3 g/10 min (± 0,05 g/10 min), destinato alla fabbricazione di fogli soffiati con valore di torbidità non superiore al 6 % e con allungamento a rottura (MD/TD) di 210/340(1)

0  %

1.7.2010-31.12.2013

ex 3902 90 90

60

Resina alifatica 100 % non idrogenata (polimero), avente le seguenti caratteristiche:

liquida a temperatura ambiente

ottenuta mediante polimerizzazione cationica di monomeri di alcheni C-5

con un peso molecolare medio numerico (Mn) di 370 (± 50)

con un peso molecolare medio ponderale (Mw) di 500 (± 100)

0  %

1.7.2010-31.12.2014

 (*1)ex 3906 90 90

35

Polvere bianca di copolimero di 1,2-etandiolo dimetacrilato di metilmetacrilato avente particelle di dimensione non superiore a 18 μm, insolubile in acqua

0  %

1.7.2010-31.12.2013

ex 3907 91 90

10

Prepolimero di ftalato di diallile, sotto forma di polvere

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 3907 99 90

70

Copolimero di poli(etilene tereftalato) e di cicloesandimetanolo contenente più del 10 %, in peso, di icloesandimetanolo

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 3910 00 00

60

Polidimetilsilossano, anche con glicole polietilenico e trifluoropropil sostituiti, con gruppi terminali metacrilato

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 3916 20 00

91

Profili di poli(cloruro di vinile) del tipo utilizzato nella fabbricazione dipalancolate e rivestimenti, contenenti i seguenti additivi:

diossido di titanio

poli(metacrilato di metile)

carbonato di calcio

agenti agglutinanti

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 3919 10 80

23

Pellicola riflettente, costituita da diversi strati comprendenti:

poli(cloruro di vinile);

poliuretano con, su un lato, stampe contro la contraffazione, la modifica o la sostituzione di dati o la duplicazione, e, sull’altro lato, uno strato di microsfere di vetro;

uno strato che incorpora un marchio di sicurezza e/o un marchio ufficiale che cambia aspetto secondo l’angolo di visualizzazione;

alluminio metallizzato;

e un adesivo, ricoperto su un lato da un rivestimento amovibile

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 3919 10 80

27

Pellicola di poliestere:

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 3919 90 00

20

rivestita, da un lato, di un adesivo acrilico che si stacca col calore a temperature di 90 °C o più, ma non superiori a 200 °C, e di uno strato di poliestere e,

dall’altro lato, non rivestita o rivestita di un adesivo acrilico sensibile alla pressione o di un adesivo acrilico che si stacca col calore a temperature di 90 °C o più, ma non superiori a 200 °C, e di uno strato di poliestere

 

 

ex 3919 10 80

32

Foglio di politetrafluoroetilene:

avente uno spessore di almeno 110 μm,

avente una resistenza di superficie fra 102 e 1014 ohms misurata conformemente alla norma ASTM D 257,

rivestito da un lato con un adesivo acrilico sensibile alla pressione

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 3919 10 80

37

Foglio di politetrafluoroetilene:

avente uno spessore di almeno 100 μm,

avente una resistenza alla trazione di non più del 100 %,

rivestito da un lato con un adesivo al silicone sensibile alla pressione

0  %

1.7.2010-31.12.2014

 (*1)ex 3919 10 80

40

Pellicola di poli(cloruro di vinile) nera:

0  %

1.7.2010-31.12.2011

 (*1)ex 3919 90 00

43

con brillantezza superiore a 30 gradi, conformemente al metodo di analisi ASTM D2457,

ricoperta o no, su un lato, da una pellicola protettiva in polietilene tereftalato e, sull’altro, da un adesivo sensibile alla pressione con scanalature e una pellicola protettiva amovibile

 

 

 (*1)ex 3919 90 00

19

Pellicola autoadesiva trasparente in poli(etilene tereftalato):

senza impurità o difetti,

ricoperta, su un lato, con un adesivo acrilico sensibile alla pressione e da una pellicola protettiva amovibile e, sull’altro lato, con uno strato antistatico di colina, composto organico ionizzato,

con o senza uno strato stampabile antipolvere costituito da un composto organico alchilico a catena lunga modificato,

di spessore totale, esclusa la pellicola protettiva amovibile, pari o superiore a 54 μm ma non superiore a.64 μm, e

di larghezza superiore a 1 295  mm ma non superiore a 1 305  mm

0  %

1.7.2010-31.12.2013

ex 3919 90 00

22

Foglio di polipropilene nero:

avente una brillantezza di oltre 20 gradi, misurata conformemente alla norma ASTM D2457,

ricoperta o meno su un lato da una pellicola protettiva di polietilene tereftalato e, sull’altro, da un adesivo a contatto con canali e da una pellicola amovibile

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 3919 90 00

24

Foglio stratificato riflettente:

costituito da uno strato di epossiacrilato stampato a secco su un lato in modo regolare,

ricoperto, su entrambi i lati, da uno o più strati di materia plastica e

su un lato da uno strato adesivo e da una pellicola amovibile

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 3919 90 00

26

Foglio di etilene/acetato di vinile:

avente uno spessore di almeno 100 μm,

rivestito da un lato da un adesivo acrilico sensibile alla pressione o agli UV e una pellicola di poliestere

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 3919 90 00

28

Pellicola di poli(cloruro di vinile) o di polietilene o di qualsiasi altro poliolefine:

di uno spessore pari o superiore a 65 μm,

ricoperta, su un lato, da un adesivo acrilico sensibile ai raggi UV e da una protezione amovibile in poliestere

0  %

1.7.2010-31.12.2014

 (*1)ex 3919 90 00

37

Pellicola sensibile ai raggi UV di poli(cloruro di vinile):

di spessore pari o superiore a 78 μm,

ricoperta su un lato con uno strato adesivo e con una pellicola protettiva amovibile,

con forza adesiva pari o superiore a 1 764  mN/25 mm

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 3920 59 90

20

Foglio stratificato riflettente, costituito da uno strato di epossiacrilato con stampato in rilievo, su un lato, un motivo di forma regolare e ricoperto su entrambi i lati da uno o più strati di materia plastica

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 3920 62 19

24

Film di poli(etilene tereftalato) avente uno spessore di almeno 186 μm, ma non più di 191 μm, rivestito da un lato con uno strato acrilico con modello a matrice

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 3920 62 19

26

 

 

 

 (*1)ex 3920 62 19

75

Foglio trasparente di polietilene tereftalato:

0  %

1.7.2010-31.12.2013

 (*1)ex 3920 62 19

77

rivestito su entrambi i lati da strati di sostanze organiche su base acrilica aventi uno spessore di almeno 7 nm, ma non superiore a 80 nm, e con le seguenti caratteristiche:

tensione superficiale di almeno 36 dyne/cm, ma non superiore a 39 dyne/cm,

trasmissione della luce superiore al 93 %,

valore di opacità non superiore a 1,3 %,

spessore totale di almeno 10 μm, ma non superiore a 350 μm,

ampiezza di almeno 800 mm, ma non superiore a 1 600  mm

 

 

ex 3920 91 00

51

Film di butirrale di polivinile contenente, in peso, almeno il 25 %, ma non più del 28 %, di fosfato di tri-isobutile come plastificante

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 3920 91 00

52

Pellicola di poli(butirale di vinile):

contenente in peso una percentuale pari o superiore al 26 % ma inferiore al 30 % di bis(2-etil esanoato) di trietilene glicole come plastificante,

con uno spessore pari o superiore a 0,73 mm ma non superiore a 1,50 mm

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 3921 90 55

25

Fogli o rotoli preimpregnati contenenti resina polimmidica

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 7019 40 00

20

 

 

 

ex 3921 90 55

30

Fogli o rotoli preimpregnati contenenti resina epossi-bromurata rinforzata con fibra di vetro, avente

un flusso di non più di 3,6 mm (misurato conformemente alla norma IPC-TM 650.2.3.17.2), e

una temperatura di transizione vetrosa di oltre 170 °C (misurata conformemente alla norma IPC-TM 650.2.4.25)

destinato alla fabbricazione di pannelli di circuiti stampati

(1)

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 6909 19 00

20

Sfere in nitruro di silicio (Si3N4)

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 7019 19 10

55

Cavo in vetro impregnato di gomma o plastica, ottenuto da filamenti di vetro K o U, costituito da:

un valore compreso tra 9 % e 16 % di ossido di magnesio,

un valore compreso tra 19 % e 25 % di ossido di alluminio,

un valore compreso tra 0 % e 2 % di ossido di boro,

senza ossido di calcio,

rivestito con un lattice contenente almeno una resina di resorcinolo-formaldeide e polietilene clorosolfonato

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 7325 99 10

20

Testa dell’ancora in ghisa duttile galvanizzata a caldo, del tipo utilizzato per la produzione di ancore da terra

0  %

1.7.2010-31.12.2014

 (*1)ex 7410 21 00

30

Foglio di poliimmide, contenente o meno resina epossidica e/o fibre di vetro, ricoperto su un lato o su entrambi i lati con un foglio di rame

0  %

1.7.2010-31.12.2013

 (*1)ex 8108 20 00

20

Lingotti grezzi ricavati dalla fusione di titanio e leghe di titanio, di diametro non superiore a 380 mm

0  %

1.7.2010-31.12.2013

ex 8414 30 81

50

Compressori elettrici a spirale orbitante, ermetici o semi-ermetici e a velocità variabile, con potenza nominale di 0,5 kW o superiore, ma inferiore a 5 kW, di cilindrata non superiore a 35 cm3, del tipo utilizzato negli apparecchi di refrigerazione

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 8418 99 10

50

Evaporatore costituito da alette in alluminio e da una serpentina in rame del tipo utilizzato negli apparecchi di refrigerazione

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 8418 99 10

60

Condensatore costituito da due tubi concentrici in rame del tipo utilizzato negli apparecchi di refrigerazione

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 8501 31 00

40

Motore a corrente continua a eccitazione permanente che presenta:

avvolgimento multifase,

diametro esterno di 30 mm o superiore, ma inferiore a 75 mm,

velocità di rotazione non superiore a 15 000  giri/min,

potenza di 45 W o superiore, ma inferiore a 300 W e

tensione di alimentazione di 9 V o superiore, ma inferiore a 25 V

0  %

1.7.2010-31.12.2014

 (*1)ex 8504 40 90

40

Moduli di alimentazione semiconduttori:

con transistori di potenza,

con circuiti integrati,

contenenti o meno diodi e con o senza termistori,

con tensione di funzionamento non superiore a 600 V,

con non più di tre uscite elettriche, contenenti ciascuna due interruttori di potenza (di tipo MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor, transistor metallo-ossido-semiconduttore a effetto di campo) o IGBT (Insulated Gate Bi-polar Transistors, transistor bipolare con gate isolato)) e drive interni e

con valore quadratico medio (RMS - root mean square) non superiore a 15,7 A

0  %

1.7.2010-31.12.2013

ex 8516 90 00

60

Elemento di ventilazione di una friggitrice elettrica

dotato di motore con potenza di 8 W a 4 600  giri/min,

comandato da un circuito elettronico,

funzionante a una temperatura ambiente di 110 °C o superiore,

dotato di termostato di regolazione

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 8521 90 00

20

Videoregistratore digitale:

privo di hard-disk,

con o senza DVD-RW,

con rilevatore di movimento,

con porta seriale USB,

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di sorveglianza a circuito chiuso (CCTV)

(1)

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 8522 90 49

60

Sistema scheda a circuiti stampati comprendente:

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 8527 99 00

10

un sintonizzatore radio (in grado di ricevere e decodificare segnali radio e trasmettere tali segnali all’interno del sistema) non in grado di elaborare i segnali,

 

 

ex 8529 90 65

25

un microprocessore in grado di ricevere messaggi da un telecomando e di controllare il chipset del sintonizzatore

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di intrattenimento domestico

(1)

 

 

ex 8522 90 49

65

Sottosistema scheda a circuiti stampati comprendente:

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 8527 99 00

20

un sintonizzatore in grado di ricevere e decodificare segnali radio e trasmetterli all’interno del sistema, dotato di decodificatore di segnale,

 

 

ex 8529 90 65

40

un ricevitore telecomandato a radiofrequenza (RF),

un trasmettitore di segnale telecomandato a infrarossi,

un generatore di segnale SCART

un sensore di stato per la TV

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di intrattenimento domestico

(1)

 

 

ex 8525 80 19

25

Telecamera infrarossi di lunghezza d’onda lunga (conformemente a ISO/TS 16949), caratterizzata da:

sensibilità nella zona di lunghezza d’onda di 8 μm o superiore, ma inferiore a 14 μm,

risoluzione di 324 × 256 pixels,

peso non superiore a 400 g,

misure non superiori a 70 mm × 67 mm × 75 mm,

alloggiamento impermeabile e presa di qualità adeguata ai veicoli a motore e

deviazione del segnale di produzione sull’intera gamma di temperature di funzionamento non superiore al 20 %

0  %

1.7.2010-31.12.2014

ex 8525 80 19

35

Telecamere a scansione d’immagine che utilizzano:

un sistema «Dynamic overlay lines» (sovrapposizione dinamica di linee),

segnale video in uscita NTSC,

tensione di 6,5 V,

valore dell’illuminamento di 0,5 lux o superiore

0  %

1.7.2010-31.12.2014

 (*1)ex 8704 23 91

20

Telaio per autoveicoli con una capacità di autoaccensione di almeno 8 000  cm3, munito di cabina su 3, 4 o 5 ruote con un interasse di almeno 480 cm, non contenente ingranaggi, da installare su veicoli di larghezza di 300 cm o più

(1)

0  %

1.7.2010-31.12.2012


(*1)  Modifica del codice NC o TARIC o della designazione del prodotto.


ALLEGATO II

Prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2

Codice NC

TARIC

ex 1518 00 99

10

 (*1)ex 3707 10 00

35

 (*1)ex 3808 92 90

30

 (*1)ex 3824 90 97

44

 (*1)ex 3901 10 90

20

 (*1)ex 3906 90 90

35

ex 3907 20 20

91

 (*1)ex 3919 10 80

40

 (*1)ex 3919 90 00

19

 (*1)ex 3919 90 00

37

 (*1)ex 3919 90 00

43

 (*1)ex 3920 62 19

75

 (*1)ex 3920 62 19

77

ex 7410 11 00

10

 (*1)ex 7410 21 00

30

ex 7410 21 00

60

 (*1)ex 8108 20 00

20

 (*1)ex 8504 40 90

40

 (*1)ex 8704 23 91

20

ex 9031 90 85

30


(*1)  Sospensione relativa ad un prodotto elencato nell’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 di cui è stato modificato il codice NC o TARIC o la designazione con il presente regolamento.


30.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/15


REGOLAMENTO (UE) N. 567/2010 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 1,

vista la posizione comune 2006/795/PESC, del 20 novembre 2006, sulle misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

In linea con la posizione comune 2009/795/PESC, il regolamento (CE) n. 329/2007 (2) limita, in particolare, la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione nella Repubblica democratica popolare di Corea (in prosieguo «Corea del Nord») di determinati prodotti, materiali, attrezzature, merci e tecnologie, che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord connessi al nucleare, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici, oltre a quelli indicati dal Consiglio di sicurezza dell'ONU o dal comitato per le sanzioni.

(2)

L'elenco di questi prodotti, riportato nell'allegato I bis del regolamento (CE) n. 329/2007, deve essere riveduto per mantenerne l'efficacia.

(3)

È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 329/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:

1) L'allegato I bis del regolamento (CE) n. 329/2007 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. ESPINOSA


(1)   GU L 322 del 22.11.2006, pag. 32.

(2)   GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO I bis

Beni e tecnologie di cui agli articoli 2 e 3

Altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa e ai missili balistici.

1.

Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata “Descrizione” si riferiscono alle descrizioni dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 (1).

2.

Un numero di riferimento nella colonna intitolata “Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009” sta ad indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna “Descrizione” esulano dai parametri stabiliti nella descrizione della voce relativa ai prodotti a duplice uso cui fa riferimento.

3.

Le definizioni di termini tra “virgolette singole” sono riportate in una nota tecnica che segue la voce pertinente.

4.

Per le definizioni dei termini tra “virgolette doppie” si veda l’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

NOTE GENERALI

1.

Sono sottoposti a divieto per l’esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti specificati nell’elenco che ne costituiscono l’elemento principale e che possano essere facilmente rimossi da questi o utilizzati per altri scopi.

N.B.: Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

2.

I beni di cui al presente elenco possono essere sia nuovi che usati.

NOTA GENERALE SULLA TECNOLOGIA (NGT)

(Da leggersi congiuntamente alla parte C.)

1.

Sono vietati, conformemente alle disposizioni di cui alla parte B, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di “tecnologia necessaria” per lo “sviluppo”, la “produzione” o l'“utilizzazione” di beni di cui sono vietati, nella parte A (Beni), la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione.

2.

La “tecnologia”“necessaria” per lo “sviluppo”, la “produzione” o l’“utilizzazione” di beni specificati nell’elenco rimane sottoposta a divieto anche quando utilizzabile per beni non specificati nell’elenco.

3.

Il divieto non si applica per la quantità minima di “tecnologia” necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono sottoposti a divieto.

4.

Il divieto di trasferimento di “tecnologia” non si applica per le informazioni “di pubblico dominio”, per la “ricerca scientifica di base” o per la quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

A.   BENI

MATERIALI NUCLEARI, IMPIANTI E APPARECCHIATURE

I.A0.   Beni

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

I.A0.001

Lampade a catodo cavo, come segue:

a.

Lampade a catodo cavo allo iodio con finestre di silicio puro o quarzo;

b.

Lampade a catodo cavo all'uranio.

 

I.A0.002

Isolatori di Faraday nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm.

 

I.A0.003

Reticoli ottici nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm.

 

I.A0.004

Fibre ottiche nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm rivestite con strati antiriflesso, nell'intervallo di lunghezze d'onda.

500 nm – 650 nm e con un diametro dell'anima superiore a 0,4 mm ma non superiore a 2 mm.

 

I.A0.005

Componenti di contenitori di reattori nucleari e apparecchiature di collaudo, diversi da quelli specificati in 0A001, come segue:

a.

dispositivi di tenuta;

b.

componenti interni;

c.

apparecchiature per sigillare, collaudare e misurare.

0A001

I.A0.006

Sistemi di rilevazione nucleare, diversi da quelli specificati in 0A001.j o 1A004.c, per la rilevazione, l’identificazione o la quantificazione di materiali radioattivi e radiazioni di origine nucleare e loro componenti appositamente progettati.

N.B.: Per le attrezzature ad uso personale si veda I.A1.004.

0A001.j.

1A004.c.

I.A0.007

Valvole di tenuta a soffietto diverse da quelle specificate in 0B001.c.6., 2A226 o 2B350, in lega di alluminio o in acciaio inossidabile del tipo 304, 304L o 316L.

0B001.c.6.

2A226

2B350

I.A0.008

Specchi per laser diversi da quelli specificati in 6A005.e, costituiti da substrati aventi un coefficiente di dilatazione termica uguale o inferiore a 10-6 K1- a 20 °C (ad es. silicio fuso o zaffiro).

Nota:

In questa voce non rientrano i sistemi ottici appositamente progettati per applicazioni astronomiche, eccettuato il caso in cui gli specchi contengano silicio fuso.

0B001.g.5.

6A005.e.

I.A0.009

Lenti per laser diverse da quelle specificate in 6A005.e.2, costituite da substrati aventi un coefficiente di dilatazione termica uguale o inferiore a 10-6 K-1 a 20 °C (ad es. silicio fuso).

0B001.g.

6A005.e.2.

I.A0.010

Tubi, tubazioni, flange, accessori in nichelio o rivestiti di nichelio, o leghe di nichelio contenenti oltre il 40 % in peso di nichelio, diversi da quelli specificati in 2B350.h.1.

2B350

I.A0.011

Pompe a vuoto diverse da quelle specificate in 0B002.f.2 o 2B231, come segue:

a.

pompe turbomolecolari di portata pari o superiore a 400 l/s;

b.

pompe a vuoto rotative di tipo “roots” con una portata volumetrica di aspirazione superiore a 200 m3/h;

c.

compressori a secco a spirale con tenuta a soffietto e pompe a vuoto a secco a spirale con tenuta a soffietto.

0B002.f.2.

2B231

I.A0.012

Camere schermate per la manipolazione, lo stoccaggio e il trasporto di sostanze radioattive (celle calde)

0B006

I.A0.013

“Uranio naturale” o “uranio impoverito” o torio sotto forma di metallo, lega, composto chimico, o concentrato, e qualsiasi altra materia contenente una o più delle sostanze summenzionate, diverse da quelle specificate in 0C001

0C001

I.A0.014

Camere di detonazione aventi la capacità di assorbire esplosioni di potenza superiore a 2,5 kg equivalente TNT.

 

MATERIALI SPECIALI E RELATIVE APPARECCHIATURE

I.A1.   Beni

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

I.A1.001

Solvente di acido fosforico di bis(2-etilesile) (HDEHP o D2HPA) (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 298-07-7) in qualsiasi quantità, con una purezza superiore al 90 %

 

I.A1.002

Fluoro gassoso (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 7782-41-4), con una purezza superiore al 95 %.

 

I.A1.003

Dispositivi di tenuta e guarnizioni di forma anulare aventi un diametro interno uguale o inferiore a 400 mm, costituiti da uno dei seguenti materiali:

a.

copolimeri di fluoruro di vinilidene aventi struttura cristallina beta del 75 % o più senza stiramento;

b.

poliimmidi fluorurate, contenenti in peso 10 % o più di fluoro combinato;

c.

elastomeri di fosfazene fluorurato, contenenti in peso 30 % o più di fluoro combinato;

d.

policlorotrifluoroetilene (PCTFE, es. Kel-F ®);

e.

fluoroelastomeri (ad es. Viton ®, Tecnoflon ®);

f.

politetrafluoroetilene (PTFE).

1A001

I.A1.004

Attrezzature ad uso personale per la rilevazione di radiazioni di origine nucleare, diverse da quelle specificate in 1A004.c., compresi i dosimetri personali.

1A004.c.

I.A1.005

Celle elettrolitiche per la produzione di fluoro, diverse da quelle specificate in 1B225, con resa in uscita superiore a 100 g/h di fluoro.

1B225

I.A1.006

Catalizzatori diversi da quelli specificati in 1A225 o 1B231, contenenti platino, palladio, o rodio, utilizzabili per favorire la reazione di scambio dell'isotopo di idrogeno tra l'idrogeno e l'acqua per il recupero del trizio dall'acqua pesante o per la produzione di acqua pesante.

1A225

1B231

I.A1.007

Alluminio e sue leghe, diversi da quelli specificati in 1C002.b.4. o 1C202.a., in forma grezza o semilavorata, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

con un carico di rottura uguale o superiore a 460 MPa alla temperatura di 293 K (20 °C) o

b.

con una resistenza a trazione uguale o superiore a 415 MPa a 298 K (25 °C).

Nota tecnica:

Le leghe sopra citate comprendono le leghe prima o dopo il trattamento termico.

1C002.b.4.

1C202.a.

I.A1.008

Metalli magnetici di qualsiasi tipo e forma, diversi da quelli specificati in 1C003.a., con una permeabilità iniziale relativa di 120 000 o più e uno spessore compreso tra 0,05 e 0,1 mm.

Nota tecnica:

La misura della permeabilità iniziale relativa deve essere effettuata sui materiali dopo completa ricottura.

1C003.a.

I.A1.009

“Materiali fibrosi o filamentosi” o materiali preimpregnati, diversi da quelli specificati in 1C010.a., 1C010.b., 1C210.a. o 1C210.b., come segue:

a.

“materiali fibrosi o filamentosi” aramidici aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

“modulo specifico” superiore a 10 × 106 m o

2.

“carico di rottura specifico” superiore a 17 × 104 m;

b.

“materiali fibrosi o filamentosi” di vetro aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

“modulo specifico” superiore a 3,18 × 106 m o

2.

“carico di rottura specifico” superiore a 76,2 × 103 m;

c.

“filati”, “fasci di fibre”, “cavi” o “nastri” continui impregnati di resina termoindurente di larghezza uguale o inferiore a 15 mm (materiali preimpregnati), costituiti dai “materiali fibrosi o filamentosi” di vetro o di carbonio diversi da quelli specificati in I.A1.010.a.;

d.

“materiali fibrosi o filamentosi” di carbonio;

e.

“filati”, “fasci di fibre”, “cavi” o “nastri” continui impregnati di resina termoindurente costituiti da “materiali fibrosi o filamentosi” di carbonio;

f.

“filati”, “fasci di fibre”, “cavi” o “nastri” continui di poliacrilonitrile (PAN);

g.

“materiali fibrosi o filamentosi” in para-aramide (Kevlar ® ed altre fibre di tipo Kevlar ®).

1C010.a.

1C010.b.

1C210.a.

1C210.b.

I.A1.010

Fibre impregnate di resina o di catrame (preimpregnati), fibre rivestite di metallo o di carbonio (preformati) o “preformati di fibre di carbonio”, come segue:

a.

costituiti dai “materiali fibrosi o filamentosi” specificati in I.A1.009;

b.

“materiali fibrosi o filamentosi” al carbonio impregnati inclusi in una “matrice” di resina epossidica (preimpregnati), specificati in 1C010.a, 1C010.b o 1C010.c, per la riparazione di prodotti laminati o di strutture di aeromobili, nei quali la dimensione dei singoli fogli non superi 50 cm × 90 cm;

c.

preimpregnati specificati in 1C010.a, 1C010.b o 1C010.c, quando impregnati con resine fenoliche o epossidiche aventi una temperatura di transizione vetrosa (Tg) inferiore a 433 K (160 °C) e una temperatura di indurimento inferiore alla temperatura di transizione vetrosa.

1C010

1C210

I.A1.011

Materiali ceramici compositi rinforzati al carburo di silicio utilizzabili per punte di ogive, veicoli di rientro, alette di ogive, utilizzabili nei “missili”, diversi da quelli specificati in 1C107.

1C107

I.A1.012

Non utilizzato.

 

I.A1.013

Tantalio, carburo di tantalio, tungsteno, carburo di tungsteno e relative leghe, diversi da quelli specificati in 1C226, aventi le due caratteristiche seguenti:

a.

in forme aventi una simmetria cilindrica della parte cava (compresi i segmenti di cilindro) con diametro interno compreso tra 50 mm e 300 mm e

b.

una massa superiore a 5 kg.

1C226

I.A1.014

“Polveri elementari” di cobalto, neodimio o samario oppure leghe o miscele di tali elementi, contenenti in peso almeno 20 % di cobalto, neodimio o samario con granulometria inferiore a 200 μm.

Nota tecnica:

Per “polvere elementare” si intende una polvere di elevata purezza di un elemento.

 

I.A1.015

Tributilfosfato (TBP) puro [n. CAS 126-73-8] o ogni miscela avente in peso un contenuto di TBP superiore a 5 %.

 

I.A1.016

Acciaio Maraging, diverso da quelli specificati in 1C116 o 1C216.

Note tecniche:

1.

L’acciaio sopra richiamato comprende l’acciaio Maraging prima o dopo il trattamento termico.

2.

Gli acciai Maraging sono leghe di ferro generalmente caratterizzate da un alto contenuto di nichelio, un contenuto molto basso di carbonio e dall'uso di elementi sostitutivi o precipitati per rafforzare la lega o produrne l'indurimento per invecchiamento.

1C116

1C216

I.A1.017

Metalli, polveri di metalli e materiali, come segue:

a.

tungsteno e leghe di tungsteno, diversi da quelli specificati in 1C117, sotto forma di particelle sferiche o atomizzate uniformi, con diametro uguale o inferiore a 500 μm (micrometri), contenenti in peso 97 % o più di tungsteno;

b.

molibdeno e leghe di molibdeno, diversi da quelli specificati in 1C117, sotto forma di particelle sferiche o atomizzate uniformi, con diametro uguale o inferiore a 500 μm, contenenti in peso 97 % o più di molibdeno;

c.

materiali in tungsteno in forma solida, diversi da quelli specificati in 1C226, composti dai seguenti materiali:

1.

tungsteno e sue leghe, contenenti in peso 97 % o più di tungsteno;

2.

tungsteno infiltrato con rame contenente in peso 80 % o più di tungsteno o

3.

argento infiltrato con rame contenente in peso 80 % o più di argento.

1C117

1C226

I.A1.018

Leghe magnetiche tenere, diverse da quelle specificate in 1C003, aventi la seguente composizione chimica:

a.

contenuto di ferro tra 30 % e 60 % e

b.

contenuto di cobalto tra 40 % e 60 %.

1C003

I.A1.019

Non utilizzato.

 

I.A1.020

Grafite, diversa da quella specificata in 0C004 o 1C107.a., progettata o modificata per esser utilizzata negli impianti di lavorazione industriale mediante elettroerosione.

0C004

1C107.a.

TRATTAMENTO E LAVORAZIONE DEI MATERIALI

I.A2.   Beni

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

I.A2.001

Sistemi di collaudo a vibrazioni, apparecchiature e loro componenti, diversi da quelli specificati in 2B116:

a.

sistemi di collaudo a vibrazione che impiegano tecniche a retroazione o ad anello chiuso e incorporano un controllore numerico, in grado di vibrare un sistema ad un'accelerazione uguale o superiore a 0,1 g in valore efficace tra 0,1 Hz e 2 kHz ed in grado di imprimere forze uguali o superiori a 50 kN, misurate a “tavola vuota”;

b.

controllori numerici, combinati con “software” di collaudo a vibrazione appositamente progettato, con larghezza di banda di controllo in tempo reale superiore a 5 kHz e progettati per essere utilizzati con i sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.;

Nota tecnica:

La “larghezza di banda di controllo in tempo reale” è definita come la velocità massima alla quale il controllore può eseguire cicli completi di campionamento, elaborazione di dati e trasmissione di segnali di controllo.

c.

dispositivi di spinta per vibrazione (unità di vibrazione), con o senza amplificatori associati, in grado di imprimere una forza uguale o superiore a 50 kN, misurata a “tavola vuota”, ed utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.;

d.

strutture di supporto del pezzo da collaudare ed unità elettroniche progettate per combinare più unità di vibrazione in un sistema completo in grado di fornire una forza effettiva combinata uguale o superiore a 50 kN, misurata a “tavola vuota”, ed utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.

Nota tecnica:

Per “tavola vuota” si intende una tavola o superficie piatta priva di accessori o di attrezzi di fissaggio.

2B116

I.A2.002

Macchine utensili, diverse da quelle specificate in 2B001.c. o 2B201.b., di rettifica aventi accuratezza di posizionamento con “tutte le compensazioni disponibili” uguale o minore (migliore) di 15 μm secondo la norma ISO 230/2 (1988) (2) o norme nazionali equivalenti su uno qualsiasi degli assi lineari.

2B001.c.

2B201.b.

I.A2.002a

Componenti e dispositivi di controllo numerico, progettati appositamente per le macchine utensili specificate in 2B001, 2B201 o I.A2.002.

 

I.A2.003

Macchine di bilanciamento e relative apparecchiature, come segue:

a.

macchine di bilanciamento progettate o modificate per apparecchiature dentistiche o altre apparecchiature mediche, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

che non siano in grado di bilanciare rotori/assiemi aventi massa superiore a 3 kg;

2.

che siano in grado di bilanciare rotori/assiemi a velocità superiore a 12 500  rpm;

3.

che siano in grado di effettuare correzioni di equilibratura su due o più piani e

4.

che siano in grado di ottenere l'equilibratura sino a uno sbilanciamento specifico residuo di 0,2 g × mm per kg di massa rotante;

b.

“teste indicatrici” progettate o modificate per essere utilizzate con le macchine specificate in a.

Nota tecnica:

Le “teste indicatrici” sono note talvolta come strumentazione per il bilanciamento.

2B119

I.A2.004

Manipolatori a distanza che possono essere usati per azioni a distanza nelle operazioni di separazione radiochimica o nelle celle calde, diversi da quelli specificati in 2B225, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

capacità di penetrazione della parete della cella calda uguale o superiore a 0,3 m (operazione attraverso la parete) o

b.

capacità di superare la sommità della parete di una cella calda di spessore uguale o superiore a 0,3 m (funzionamento sopra la parete).

Nota tecnica:

I manipolatori a distanza consentono di effettuare una traslazione delle azioni di un operatore umano ad un braccio operante a distanza e a dispositivi terminali. Possono essere del tipo “asservito” o azionati tramite leva di comando o tastiera.

2B225

I.A2.005

Forni per trattamento termico in atmosfera controllata o forni di ossidazione in grado di funzionare a temperature superiori a 400 °C.

Nota:

In questa voce non rientrano i forni a tunnel con trasporto a rulli o carrelli, i forni a tunnel con nastro trasportatore, i forni di tipo a spinta o forni a navetta, progettati appositamente per la produzione di vetro, ceramica per stoviglie e ceramica strutturale

2B226

2B227

I.A2.006

Non utilizzato.

 

I.A2.007

“Trasduttori di pressione”, diversi da quelli definiti in 2B230, in grado di misurare pressioni assolute in qualsiasi punto della gamma compresa tra 0 e 200 kPa, e aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

a.

elementi sensibili alla pressione costituiti o protetti da “Materiali resistenti alla corrosione dell'esafluoruro di uranio (UF6)”; e

b.

aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

fondo scala inferiore a 200 kPa e “precisione” migliore di ± 1% (fondo scala) o

2.

fondo scala uguale o superiore a 200 kPa e “precisione” migliore di 2 kPa.

Nota tecnica:

Ai fini di 2B230, nella nozione di “precisione” rientrano la non linearità, l'isteresi e la ripetibilità a temperatura ambiente.

2B230

I.A2.008

Contattori liquido-liquido (miscelatori separatori, colonne pulsate e contattori centrifughi) e distributori di liquidi, distributori di vapore o collettori di liquidi progettati per tali apparecchiature, aventi tutte le superfici a diretto contatto con la sostanza chimica/le sostanze chimiche da trattare ricavate da uno dei materiali seguenti:

a.

leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

b.

fluoropolimeri;

c.

vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

d.

grafite o “grafite di carbonio”;

e.

nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

f.

tantalio o leghe di tantalio;

g.

titanio o leghe di titanio;

h.

zirconio o leghe di zirconio o

i.

acciai inossidabili.

Nota tecnica:

La “grafite di carbonio” è una miscela formata da carbonio amorfo e grafite, contenente in peso almeno l'8 % di grafite.

2B350.e.

I.A2.009

Attrezzature e componenti industriali, diversi da quelli specificati alla voce 2B350.d, come segue:

Scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l'area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m2 e inferiore a 30 m2 e tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione, aventi tutte le superfici a diretto contatto con il fluido/i fluidi costituite da uno dei materiali seguenti:

a.

leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

b.

fluoropolimeri;

c.

vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

d.

grafite o “grafite di carbonio”;

e.

nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

f.

tantalio o leghe di tantalio;

g.

titanio o leghe di titanio;

h.

zirconio o leghe di zirconio,

i.

carburo di silicio;

j.

carburo di titanio o

k.

acciai inossidabili.

Nota:

in questa voce non rientrano i radiatori per veicoli.

Nota tecnica:

I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore.

2B350.d.

I.A2.010

Pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, diverse da quelle specificate in 2B350.i, adatte per fluidi corrosivi o pompe a vuoto e involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei seguenti materiali:

a.

leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

b.

ceramica;

c.

ferrosilicio;

d.

fluoropolimeri;

e.

vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

f.

grafite o “grafite di carbonio”;

g.

nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

h.

tantalio o leghe di tantalio;

i.

titanio o leghe di titanio;

j.

zirconio o leghe di zirconio;

k.

niobio (columbio) o leghe di niobio;

l.

acciai inossidabili;

m.

leghe di alluminio; o

n.

gomma.

Note tecniche:

I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo delle pompe.

Nel termine “gomma” rientrano tutti i tipi di gomme naturali e sintetiche.

2B350.i.

I.A2.011

“Separatori centrifughi”, diversi da quelli specificati in 2B352.c., in grado di effettuare una separazione continua senza la propagazione di aerosol e costruiti con:

a.

leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

b.

fluoropolimeri;

c.

vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

d.

nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

e.

tantalio o leghe di tantalio;

f.

titanio o leghe di titanio o

g.

zirconio o leghe di zirconio.

Nota tecnica:

I “separatori centrifughi” includono i decantatori.

2B352.c.

I.A2.012

Filtri sinterizzati metallici, diversi da quelli specificati in 2B352.d., di nichelio o leghe di nichelio contenenti il 40 % o più in peso di nichelio.

2B352.d.

I.A2.013

Macchine per tornitura in lastra e fluotornitura, diverse da quelle specificate in 2B009, 2B109 o 2B209, e componenti appositamente progettati per dette macchine:

Nota tecnica:

Ai fini della presente voce, sono considerate macchine di fluotornitura anche le macchine che combinano la funzione di tornitura in lastra e di fluotornitura.

2B009

2B109

2B209

I.A2.014

Apparecchiature e reagenti, diversi da quelli specificati in 0B002.f.2 o 2B231, come segue:

a.

fermentatori per la coltura di “microrganismi” patogeni o virus o per la produzione di tossina, senza emissione di aerosol, aventi una capacità totale pari o superiore a 10 litri;

b.

agitatori per fermentatori di cui al paragrafo a.;

Nota tecnica:

I fermentatori comprendono i bioreattori, i chemostati e i sistemi a flusso continuo.

c.

materiale da laboratorio come segue:

1.

apparecchiature per la reazione a catena della polimerasi (PCR);

2.

apparecchiature per il sequenziamento genetico;

3.

sintetizzatori genetici;

4.

apparecchiature per elettroporazione;

5.

reagenti specifici associati alle apparecchiature indicate in I.A2.014.c. numeri da 1. a 4.;

d.

filtri, microfiltri, nanofiltri o ultrafiltri utilizzabili nella biologia industriale o di laboratorio per la filtrazione continua, tranne i filtri appositamente progettati o modificati per uso medico o per la produzione di acqua chiarificata e da utilizzare nell'ambito di progetti ufficialmente sostenuti dall'UE o dall'ONU;

e.

ultracentrifughe, rotori and adattatori per ultracentrifughe;

f.

apparecchiature per liofilizzazione.

2B350,

2B352

I.A2.015

Attrezzature, diverse da quelle specificate in 2B005, 2B105 o 3B001.d, per il deposito di strati metallici come segue; loro componenti e accessori appositamente progettati:

a.

attrezzature per il processo di deposizione chimica in fase vapore (CVD);

b.

attrezzature per il processo di deposizione fisica in fase vapore (PVD);

c.

attrezzature per il processo di deposizione mediante riscaldamento a induzione o a resistenza.

2B005,

2B105,

3B001.d

I.A2.016

Serbatoi o container aperti, con o senza agitatori, di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,5 m3 (500 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con le sostanze chimiche contenute o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:

a.

leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

b.

fluoropolimeri;

c.

vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

d.

nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

e.

tantalio o leghe di tantalio;

f.

titanio o leghe di titanio;

g.

zirconio o leghe di zirconio;

h.

niobio (columbio) o leghe di niobio;

i.

acciai inossidabili;

g.

legno; o

k.

gomma.

Nota tecnica:

Nel termine “gomma” rientrano tutti i tipi di gomme naturali e sintetiche.

2B350

ELETTRONICA

I.A3.   Beni

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

I.A3.001

Alimentatori ad alta tensione in corrente continua diversi da quelli specificati in 0B001.j.5. o 3A227, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.

in grado di erogare costantemente, per un periodo di 8 ore, una tensione uguale o superiore a 10 kV con corrente di uscita uguale o superiore a 5 kW con o senza sweeping e

b.

stabilità della tensione o della corrente migliore dello 0,1 % per un periodo di 4 ore.

0B001.j.5.

3A227

I.A3.002

Spettrometri di massa, diversi da quelli specificati in 0B002.g. o 3A233, in grado di misurare ioni di unità di massa atomica uguale o superiore a 200 e aventi una risoluzione migliore di 2 parti su 200, come segue, e loro sorgenti di ioni:

a.

spettrometri di massa a plasma ad accoppiamento induttivo (ICP/MS);

b.

spettrometri di massa con scarica a bagliore (GDMS);

c.

spettrometri di massa a ionizzazione termica (TIMS);

d.

spettrometri di massa a bombardamento di elettroni aventi una camera sorgente costruita, placcata o rivestita con “materiali resistenti alla corrosione dell'esafluoruro di uranio UF6”;

e.

spettrometri di massa a fascio molecolare aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

camera sorgente costruita, placcata o rivestita con acciaio inossidabile o molibdeno e equipaggiati con una trappola a freddo in grado di raffreddare ad una temperatura uguale o inferiore a 193 K (-80° C) o

2.

camera sorgente costruita, placcata o rivestita con materiali resistenti all'UF6;

f.

spettrometri di massa equipaggiati con una sorgente ionica di microfluorurazione progettati per attinidi o fluoruri di attinidi.

0B002.g.

3A233

I.A3.003

Variatori di frequenza o generatori, diversi da quelli specificati in 0B001.b.13. o 3A225, aventi tutte le seguenti caratteristiche, nonché loro componenti e software appositamente progettati:

a.

uscita polifase in grado di erogare una potenza uguale o superiore a 40 W;

b.

capacità di funzionare in una gamma di frequenze comprese tra 600 Hz e 2 000  Hz e

c.

controllo di frequenza migliore di (inferiore a) 0,1 %.

Note tecniche:

1.

I variatori di frequenza sono noti anche come convertitori, invertitori, generatori, apparecchiature di collaudo elettroniche, alimentatori a corrente alternata, unità di comando per motori a velocità variabile o unità di comando a frequenza variabile.

2.

La funzionalità specificata in questa voce può essere soddisfatta mediante talune apparecchiature commercializzate come apparecchiature di collaudo elettroniche, alimentatori a corrente alternata, unità di comando per motori a velocità variabile o unità di comando a frequenza variabile.

0B001.b.13.

3A225

I.A3.004

Spettrometri e diffrattometri, progettati per la prova orientativa o l'analisi qualitativa della composizione elementare di metalli o leghe senza decomposizione chimica del materiale.

 

SENSORI E LASER

I.A6.   Beni

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

I.A6.001

Barre di ittrio-alluminio granato (YAG).

 

I.A6.002

Apparecchiature e componenti ottici, diversi da quelli specificati in 6A002 o 6A004.b., come segue:

Apparecchiature ottiche a infrarossi nella gamma di lunghezza d’onda 9 μm – 17 μm e loro componenti, tra cui quelli di tellururo di cadmio (CdTe).

6A002

6A004.b.

I.A6.003

Correttori del fronte d'onda, diversi dagli specchi specificati in 6A004.a., 6A005.e. o 6A005.f., da usare con un raggio laser di diametro superiore a 4 mm, e loro componenti appositamente progettati, tra cui sistemi di controllo, sensori per il fronte di fase e “specchi deformabili”, compresi gli specchi bimorfi.

6A004.a.

6A005.e.

6A005.f.

I.A6.004

Laser ad argon ionizzato, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5., 6A005.a.6. e/o 6A205.a., aventi un’energia di uscita pari o superiore a 5 W.

0B001.g.5.

6A005.a.6.

6A205.a.

I.A6.005

“Laser” a semiconduttore, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5., 0B001.h.6. o 6A005.b., e relativi componenti, come segue:

a.

laser a semiconduttore singoli, ciascuno con una potenza di uscita maggiore di 200 mW, in quantità superiori a 100;

b.

cortine di laser a semiconduttore con una potenza di uscita maggiore di 20 W.

Note:

1.

I laser a semiconduttore vengono chiamati comunemente diodi laser.

2.

In questa voce non rientrano i diodi laser con lunghezza d'onda compresa nella gamma 1,2 μm– 2,0 μm.

0B001.g.5.

0B001.h.6.

6A005.b.

I.A6.006

“Laser” a semiconduttore accordabili e cortine di laser a semiconduttore accordabili, diversi da quelli specificati in 0B001.h.6. o 6A005.b., con lunghezza di onda tra 9 μm e 17 μm, e pile di allineamenti di “laser” a semiconduttore contenenti almeno un allineamento di “laser” a semiconduttore accordabile di tale lunghezza di onda.

Nota:

I laser a semiconduttore vengono chiamati comunemente diodi laser.

0B001.h.6.

6A005.b.

I.A6.007

“Laser accordabili” allo stato solido, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5., 0B001.h.6. o 6A005.c.1., e loro componenti, come segue:

a.

laser in titanio-zaffiro,

b.

laser in alessandrite.

0B001.g.5.

0B001.h.6.

6A005.c.1.

I.A6.008

“Laser” (diversi da quelli a vetro) drogati al neodimio, diversi da quelli specificati in 6A005.c.2.b., con lunghezza di onda di uscita superiore a 1,0 μm ma non superiore a 1,1 μm e energia di uscita superiore a 10 J per impulso.

6A005.c.2.b.

I.A6.009

Componenti di dispositivi acusto-ottici, come segue:

a.

tubi di immagine e dispositivi di immagine allo stato solido con una frequenza di ricorrenza uguale o superiore a 1 kHz;

b.

componenti a frequenza di ripetizione;

c.

celle di Pockels.

6A203.b.4.

I.A6.010

Apparecchi da ripresa resistenti alle radiazioni o loro lenti, diversi da quelli di cui alla voce 6A203.c., appositamente progettati o previsti per resistere ad una dose di radiazioni totale superiore a 50 × 103 Gy (silicio) [5 x 106 rad (silicio)] senza degradazione funzionale.

Nota tecnica:

Il termine Gy (silicio) si riferisce all’energia, espressa in Joule per Kg, assorbita da un campione di silicio non schermato esposto a radiazioni ionizzanti.

6A203.c.

I.A6.011

Oscillatori ed amplificatori laser ad impulsi a coloranti accordabili, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5., 6A005 o 6A205.c., aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.

lunghezza d’onda compresa tra 300 nm e 800 nm;

b.

potenza di uscita media superiore a 10 W ma non superiore a 30 W;

c.

cadenza di ripetizione superiore a 1 kHz e

d.

larghezza di impulso inferiore a 100 ns.

Nota:

Questa voce con comprende gli oscillatori monomodo.

0B001.g.5.

6A005

6A205.c.

I.A6.012

“Laser” ad impulsi ad anidride carbonica, diversi da quelli specificati in 0B001.h.6., 6A005.d. o 6A205.d., aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.

lunghezza d'onda compresa tra 9 μm e 11 μm;

b.

cadenza di ripetizione superiore a 250 Hz;

c.

potenza di uscita media superiore a 100 W ma non superiore a 500 W e

d.

larghezza di impulso inferiore a 200 ns.

0B001.h.6.

6A005.d.

6A205.d.

MATERIALE AVIONICO E DI NAVIGAZIONE

I.A7.   Beni

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

I.A7.001

Sistemi di navigazione inerziali e loro componenti appositamente progettati, come segue:

a.

sistemi di navigazione inerziale omologati per essere utilizzati su aeromobili civili dalle autorità dell'aviazione civile di uno Stato partecipante all'intesa di Wassenaar, e loro componenti appositamente progettati, come segue:

1.

sistemi di navigazione inerziale (cardanici o vincolati) ed apparecchiature inerziali progettati per “aeromobili”, veicoli terrestri, natanti (di superficie o sommergibili) o “veicoli spaziali” per l'assetto, la guida o il controllo, nonché loro componenti appositamente progettati, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

errore di navigazione (solo inerziale) dopo un normale allineamento di 0,8 miglia nautiche per ora “errore circolare probabile” (CEP) o inferiore (migliore) o

b.

specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare superiori a 10 g;

2.

sistemi di navigazione inerziale ibridi integrati con sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) o con sistemi di “navigazione con riferimenti a basi di dati” (“DBRN”) per l'assetto, la guida o il controllo dopo un normale allineamento, aventi una precisione di posizione di navigazione inerziale inferiore a (migliore di) un “errore circolare probabile” (CEP) di 10 m dopo la perdita del segnale GNSS o “DBRN” per un massimo di quattro minuti;

3.

apparecchiature inerziali per il puntamento azimuth, rotta o nord, nonché loro componenti appositamente progettati, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

progettati per avere una precisione di puntamento azimuth, rotta o nord uguale o inferiore a (migliore di) 6 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine o

b.

progettati per avere un livello di shock non operativo uguale o superiore a 900 g con durata uguale o superiore a 1 millisecondo.

b.

Sistemi di teodoliti in cui sono incorporate apparecchiature inerziali appositamente progettate per rilevamenti a uso civile e per avere una precisione di puntamento azimuth, rotta o nord, uguale o inferiore a (migliore di) 6 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine, e loro componenti appositamente progettati;

c.

apparecchiature inerziali o altre apparecchiature che utilizzano accelerometri specificati in 7A001 o 7A101 dove tali accelerometri sono appositamente progettati e sviluppati come sensori per la misura durante la perforazione MWD (Measurement While Drilling) nelle operazioni di manutenzione di pozzi con martello.

Nota:

I parametri di cui ai punti a.1. e a.2. sono applicabili in presenza di una delle condizioni ambientali seguenti:

1.

vibrazione casuale di ingresso con una grandezza globale di 7,7 g in valore efficace nella prima mezz'ora ed una durata di collaudo totale di un'ora e mezzo per asse in ciascuno dei tre assi perpendicolari se la vibrazione casuale è conforme alle caratteristiche seguenti:

a.

valore costante di densità spettrale di potenza (PSD) di 0,04 g2/Hz in un intervallo di frequenze comprese tra 15 e 1 000  Hz e

b.

attenuazione della densità spettrale di potenza con frequenze comprese tra 0,04 g2/Hz e 0,01 g2/Hz in un intervallo di frequenze comprese tra 1 000 e 2 000  Hz;

2.

rapporto di rollio e di imbardata uguale o superiore a +2,62 radianti/s (150 gradi/s) o

3.

conforme a norme nazionali equivalenti a quelle di cui ai precedenti punti 1. o 2.

Note tecniche:

1.

a.2. si riferisce a sistemi in cui un sistema di navigazione inerziale ed altri aiuti alla navigazione indipendenti sono inseriti (integrati) in un'unità singola per assicurare migliori prestazioni.

2.

“Errore circolare probabile” (CEP): in una distribuzione circolare normale il raggio del cerchio contenente il 50 % delle singole misurazioni effettuate, o il raggio del cerchio entro il quale esiste il 50 % delle probabilità di essere situati.

7A001

7A003

7A101

7A103

MATERIALE AEROSPAZIALE E PROPULSIONE

I.A9.   Beni

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

I.A9.001

Bulloni esplosivi.

 

I.A9.002

Motori a combustione interna (del tipo a pistone assiale o rotante), progettati o modificati per la propulsione di “aeromobili” o “veicoli più leggeri dell'aria”, e loro componenti appositamente progettati.

 

I.A9.003

Camion, diversi da quelli specificati in 9A115, aventi più di un asse motorizzato e un carico utile superiore a 5 tonnellate.

Nota:

Questa voce comprende i rimorchi e semirimorchi a pianale e altri rimorchi.

9A115

B.   SOFTWARE

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

I.B.001

Software necessario per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo degli articoli elencati nella parte A (Beni).

 

C.   TECNOLOGIE

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

I.C.001

Tecnologie necessarie per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo degli articoli elencati nella parte A (Beni).»

 


(1)  Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009 , che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).

(2)  I costruttori che calcolano la precisione di posizionamento in base alla norma ISO 230/2 (1997) dovrebbero consultare le autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti.


30.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/30


REGOLAMENTO (UE) N. 568/2010 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2010

che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne il divieto di immissione sul mercato o di uso ai fini dell’alimentazione animale di prodotti proteici ottenuti da lieviti del genere «Candida» coltivati su n-alcani

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, le direttive del Consiglio 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE e 96/25/CE e la decisione 2004/217/CE della Commissione (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 767/2009 contempla prescrizioni generali in materia di sicurezza e di commercializzazione dei mangimi. In particolare esso contiene un elenco di materiali la cui immissione sul mercato o il cui uso ai fini dell’alimentazione animale sono soggetti a restrizioni o vietati.

(2)

La direttiva 82/471/CEE del Consiglio (2) e la decisione 85/382/CEE della Commissione, del 10 luglio 1985, che vieta l’impiego nell’alimentazione animale di prodotti proteici ottenuti da lieviti del genere «Candida» coltivati su n-alcani (3) proibiscono l’immissione sul mercato e l’uso nei mangimi di prodotti proteici ottenuti da lieviti del genere «Candida» coltivati su n-alcani. Tale divieto è motivato dal fatto che taluni ceppi di lieviti del genere «Candida» coltivati su n-alcani hanno carattere patogeno o possono, in determinate circostanze, indurre reazioni di ipersensibilità, comportando pertanto potenziali rischi per la salute umana e per quella degli animali.

(3)

In assenza di nuovi sviluppi tecnologici o di nuovi riscontri scientifici che confermino che l’uso di tali prodotti proteici ai fini dell’alimentazione animale è sicuro, l’immissione sul mercato e l’uso di tali prodotti devono continuare a essere vietati e il regolamento (CE) n. 767/2009 deve prevedere un divieto in tal senso.

(4)

Onde poter gestire i rischi per la sicurezza dei mangimi, l’elenco dei materiali la cui immissione sul mercato ai fini dell’alimentazione animale è vietata, precedentemente contenuto nella decisione 2004/217/CE della Commissione (4), ha dovuto essere incluso nel capo 1 dell’allegato III del regolamento (CE) n. 767/2009.

(5)

È necessario pertanto allineare alla decisione 2004/217/CE i punti 5 e 6 del capo 1 dell’allegato III del regolamento (CE) n. 767/2009.

(6)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 767/2009.

(7)

Per motivi di chiarezza, è opportuno abrogare la decisione 85/382/CEE.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il capo 1 dell’allegato III del regolamento (CE) n. 767/2009 è così modificato:

1)

i punti 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5.

Tutti i rifiuti ottenuti nel corso delle diverse fasi del processo di trattamento delle acque reflue urbane, domestiche e industriali di cui all’articolo 2 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (*1), senza tenere conto dell’ulteriore trattamento di tali rifiuti e dell’origine delle acque reflue (*2).

6.

Rifiuti urbani solidi (*3) come i rifiuti domestici.

(*1)   GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40."

(*2)  Il termine “acque reflue” non si riferisce alle “acque di lavorazione”, ossia alle acque provenienti da condutture indipendenti nell’industria di produzione di alimenti e di mangimi; se tali condutture sono alimentate con acqua, essa non può essere utilizzata nei mangimi, a meno che si tratti di acque salubri e pulite, come specificato all’articolo 4 della direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32). Nel caso delle industrie ittiche, le condutture possono essere alimentate anche con acqua marina pulita, come previsto all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1). Le acque di lavorazione non possono essere utilizzate nei mangimi a meno che non contengano materiali per alimenti o mangimi e siano tecnicamente prive di detergenti, disinfettanti o altre sostanze non autorizzate dalla legislazione sui mangimi."

(*3)  Il termine “rifiuti urbani solidi” non si riferisce ai rifiuti di ristorazione di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002.»;"

2)

è inserito il seguente punto 8:

«8.

Prodotti proteici ottenuti da lieviti del genere “Candida” coltivati su n-alcani.»

Articolo 2

La decisione 85/382/CEE è abrogata.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 229 dell’1.9.2009, pag. 1.

(2)   GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8.

(3)   GU L 217 del 14.8.1985, pag. 27.

(4)   GU L 67 del 5.3.2004, pag. 31.


30.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/32


REGOLAMENTO (UE) N. 569/2010 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2010

recante deroga al regolamento (UE) n. 1272/2009 per quanto riguarda le vendite mediante gara di burro e di latte scremato in polvere, previste, rispettivamente, dal regolamento (UE) n. 446/2010 e dal regolamento (UE) n. 447/2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM») (1), in particolare l'articolo 43, lettere f) e j), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri (2), il FEAGA finanzia le spese destinate alle operazioni materiali di cui all'allegato V del suddetto regolamento in base agli importi forfettari, purché le spese corrispondenti non siano state fissate dalla legislazione settoriale d'applicazione. Alcuni importi forfettari sono stati stabiliti e notificati agli Stati membri nel settembre 2009, per l'esercizio contabile 2010. Tali importi forfettari sono stati fissati prendendo in considerazione le spese di carico su camion o su vagone ferroviario, in base alla normativa applicabile a quel momento.

(2)

Il regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (3), prevede, per la vendita dei prodotti provenienti dall'intervento, le norme relative alla presentazione delle offerte e allo stadio di consegna dei prodotti nonché le spese da addebitare agli organismi d'intervento ed agli acquirenti. Tali norme sono applicabili al settore dei prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 1o marzo 2010. Nel caso delle vendite, mediante aggiudicazione, di burro e di latte scremato in polvere, aperte rispettivamente dai regolamenti della Commissione (UE) n. 446/2010 (4) e (UE) n. 447/2010 (5), le norme applicabili per quanto riguarda le spese sono quelle previste dal regolamento (UE) n. 1272/2009. Poiché gli importi forfettari fissati e notificati agli Stati membri anteriormente all'entrata in vigore dei suddetti regolamenti sono stati calcolati in base alle norme applicabili prima del 1o marzo 2010, è necessario prevedere l'applicazione uniforme delle norme per l'intero esercizio contabile 2010.

(3)

Occorre pertanto derogare al regolamento (UE) n. 1272/2009 sino alla fine dell'esercizio contabile 2010.

(4)

Tale regola deve essere applicabile a decorrere dalla prossima gara parziale. Il regolamento deve pertanto entrare in vigore il giorno della pubblicazione.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   In deroga all'articolo 42, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1272/2009, il prezzo espresso in euro è offerto per il prodotto consegnato su pallet sulla banchina di carico del luogo di ammasso, o eventualmente, consegnato su pallet caricato sul mezzo di trasporto, se si tratta di un camion o di un vagone ferroviario.

2.   In deroga all'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1272/2009, il prodotto è messo a disposizione degli operatori su pallet sulla banchina di carico del luogo di ammasso o, eventualmente, su pallet caricato sul mezzo di trasporto, se si tratta di un camion o di un vagone ferroviario.

3.   In deroga all'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1272/2009, le spese attinenti, a seconda dei casi, al movimento dei prodotti fino alla banchina di carico oppure a bordo del mezzo di trasporto sono a carico dell'organismo pagatore e le eventuali spese di fissaggio e di scaricamento dei pallet sono a carico dell'acquirente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile alle gare parziali previste, rispettivamente, dal regolamento (UE) n. 446/2010 e dal regolamento (UE) n. 447/2010, per le quali le offerte possono essere presentate a decorrere dal 6 luglio 2010 alle ore 11 (ora di Bruxelles), fino al 21 settembre 2010 alle ore 11 (ora di Bruxelles).

Esso scade il 30 settembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35.

(3)   GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.

(4)   GU L 126 del 22.5.2010, pag. 17.

(5)   GU L 126 del 22.5.2010, pag. 19.


30.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/34


REGOLAMENTO (UE) N. 570/2010 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2010

che sottopone a registrazione le importazioni di modem per rete geografica senza fili (WWAN) originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafo 5,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha ricevuto una richiesta conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base di sottoporre a registrazione le importazioni di modem per rete geografica senza fili (WWAN) originari della Repubblica popolare cinese.

A.   PRODOTTO IN ESAME

(2)

Detta registrazione riguarda i modem per rete geografica senza fili (WWAN), dotati di antenna di radioricezione, che consentono la connettività dei dati su protocollo internet (IP) ai dispositivi informatici, compresi i router Wi-Fi con modem WWAN (router Wi-Fi/WANN) originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»), attualmente classificati ai codici NC ex 8471 80 00 ed ex 8517 62 00 .

B.   RICHIESTA

(3)

La Commissione, avendo ricevuto una denuncia da parte della Option NV («il richiedente»), ha stabilito che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura un procedimento e pertanto a norma dell'articolo 5 del regolamento di base ha annunciato, mediante un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea («avviso di apertura»), l'apertura di un procedimento antidumping nei confronti delle importazioni di modem per rete geografica senza fili (WWAN) originari della Repubblica popolare cinese.

(4)

Per quanto riguarda la legittimità del richiedente di presentare denuncia, quest'ultimo è l'unico produttore del prodotto in esame nell'Unione europea e rappresenta il 100 % della produzione totale dell'Unione.

(5)

Relativamente al dumping, alla luce delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il paese interessato è considerato un paese senza un'economia di mercato. Poiché non vi sono prove che confermino la produzione del prodotto in esame al di fuori dell'Unione europea e del paese interessato, il denunziante ha stabilito il valore normale per il paese interessato in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili nell'Unione per il prodotto simile, adeguando debitamente tale valore, ove necessario, così da includere un margine di profitto ragionevole. La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale, così stabilito, e i prezzi all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame esportato nell'Unione. Il margine di dumping così calcolato per il paese esportatore interessato risulta significativo, precisamente in eccesso del 150 %.

(6)

Il richiedente chiede inoltre che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione.

C.   MOTIVI DELL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

(7)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, non possono essere istituite misure provvisorie prima di sessanta giorni dall'apertura dell'inchiesta. Tuttavia, conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base, può essere riscosso un dazio antidumping definitivo sui prodotti immessi in consumo non oltre novanta giorni prima della data di applicazione delle misure provvisorie, purché siano rispettate le condizioni di cui a tale paragrafo e le importazioni siano state registrate a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, dello stesso regolamento. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione, sentito il comitato consultivo, può chiedere alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine.

(8)

La domanda contiene elementi di prova sufficienti a giustificare la registrazione. Ciò è suffragato inoltre da prove fornite da altre fonti.

(9)

Per quanto riguarda il dumping, la Commissione dispone di elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che le importazioni del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese sono oggetto di dumping e che gli esportatori esercitano pratiche di dumping. La denuncia antidumping e la domanda di registrazione contengono elementi di prova relativi ai prezzi all'esportazione per il periodo compreso fra il secondo trimestre del 2009 e il primo trimestre del 2010. La denuncia contiene inoltre informazioni relative ai prezzi all'esportazione dal 2006 in poi. Nella fase attuale, e previa disponibilità di ulteriori dati durante l'inchiesta, le prove relative al valore normale contenute nella denuncia antidumping e nella richiesta di registrazione constano di dati dettagliati riguardanti i prezzi sul mercato interno e i costi di produzione forniti dall'unico produttore dell'Unione relativi al periodo fra il 2006 e il primo trimestre del 2010. In assenza di un paese di riferimento noto che potrebbe essere utile per stabilire un valore normale affidabile, questo è il dato più accurato e adeguato che si può utilizzare in questa fase. Tali dati, opportunamente corretti per tener conto dei costi di trasporto stimati e di altri costi, sembrerebbero interessare lo stesso prodotto, lo stesso periodo e lo stesso livello di scambi e risulterebbero pertanto ampiamente comparabili. Nell'insieme, data l'entità dei presunti margini di dumping, tali elementi di prova dimostrano in maniera sufficiente che nella fase attuale gli esportatori in questione esercitano pratiche di dumping e che sussistono precedenti di dumping per un periodo prolungato.

(10)

Per quanto riguarda il pregiudizio, la Commissione dispone di prove prima facie sufficienti che le pratiche di dumping esercitate dagli esportatori arrecano o possono arrecare pregiudizio grave. Tali prove consistono in dati dettagliati, contenuti nella denuncia antidumping e nella domanda di registrazione e suffragati da informazioni fornite da altre fonti, concernenti i fondamentali fattori di pregiudizio di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. La Commissione dispone inoltre di prove prima facie sufficienti che le pratiche esercitate dagli esportatori arrecano o possono arrecare pregiudizio grave. Ciò ha giustificato l'apertura di un'inchiesta di salvaguardia. Va sottolineato che a quanto pare tutte le importazioni hanno origine nella Repubblica popolare cinese.

(11)

La Commissione dispone inoltre di elementi di prova prima facie sufficienti, contenuti nella denuncia antidumping e nella domanda di registrazione e suffragati da informazioni fornite da altre fonti, secondo le quali gli importatori sapevano o avrebbero dovuto sapere che gli esportatori esercitano pratiche di dumping arrecanti pregiudizio o potenzialmente arrecanti pregiudizio all'industria dell'Unione. Ad esempio, diversi articoli apparsi nella stampa specializzata per un lungo periodo fanno supporre che l'industria dell'Unione possa subire un pregiudizio da importazioni a basso prezzo provenienti dalla Cina. Data l'importanza delle pratiche di dumping che potrebbero aver luogo, si può ragionevolmente concludere che gli importatori conoscano o dovrebbero conoscere la situazione.

(12)

La Commissione dispone inoltre di elementi di prova prima facie sufficienti secondo i quali questo tipo di pregiudizio è causato o potrebbe essere causato da massicce importazioni oggetto di dumping nell'arco di un periodo relativamente breve che, dati i tempi e il volume delle importazioni oggetto di dumping e altri elementi (ad esempio, il rapido deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione (2), il fatto che nell'Unione esiste un solo produttore, il ciclo di negoziazione dei contratti in questo mercato, il ciclo di vita relativamente breve dei prodotti del settore nonché l'importo significativo delle spese di ricerca e sviluppo necessarie per generare detti prodotti), potrebbero compromettere seriamente l'effetto riparatore di dazi antidumping definitivi, a meno che tali dazi siano applicati con effetto retroattivo. Elementi in relazione a dette circostanze sono contenuti nella denuncia di antidumping e nella richiesta di registrazione e sono suffragati da prove fornite da altre fonti.

(13)

Di conseguenza, le condizioni di registrazione sono in questo caso soddisfatte.

D.   PROCEDURA

(14)

Alla luce di quanto suindicato, la Commissione ha concluso che la domanda del richiedente contiene elementi di prova sufficienti per sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame, conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

(15)

Si invitano tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

E.   REGISTRAZIONE

(16)

In conformità dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame devono essere sottoposte a registrazione al fine di garantire che, se dall'inchiesta dovesse risultare la necessità di applicare dazi antidumping, questi ultimi, qualora siano soddisfatte le necessarie condizioni, possano essere riscossi a titolo retroattivo, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.

(17)

L'eventuale pagamento di futuri dazi dipenderà dai risultati dell'inchiesta antidumping. Le dichiarazioni contenute nella denuncia in merito alla richiesta di apertura di un'inchiesta sono per oltre il 150 % a favore del dumping e per il 150 % a favore del pregiudizio. Se l'inchiesta conferma tali dichiarazioni, la misura corrisponderà a oltre 60 EUR per unità.

F.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(18)

I dati personali raccolti durante la presente inchiesta sono trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell'UE, nonché la libera circolazione di tali dati (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, si chiede alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di modem per rete geografica senza fili (WWAN), dotati di antenna di radioricezione, che consentono la connettività dei dati su protocollo internet (IP) ai dispositivi informatici, compresi i router Wi-Fi con modem WWAN (router Wi-Fi/WANN), originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati ai codici NC ex 8471 80 00 ed ex 8517 62 00 (codici TARIC 8471 80 00 10, 8517 62 00 11 e 8517 62 00 91). La registrazione scade nove mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Esempi di rapido deterioramento si possono trovare nella denuncia che richiede l'apertura di un'inchiesta antidumping. Fra questi vi sono il dimezzamento della produzione, la moltiplicazione per 4 ca. delle perdite finanziarie e il calo dell'occupazione del 40 % ca. dal 2008 al 2009.

(3)   GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


30.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/37


REGOLAMENTO (UE) N. 571/2010 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

35,6

MK

43,1

TR

53,0

ZZ

43,9

0707 00 05

MK

45,6

TR

106,1

ZZ

75,9

0709 90 70

TR

105,1

ZZ

105,1

0805 50 10

AR

97,3

TR

97,3

US

84,1

ZA

98,0

ZZ

94,2

0808 10 80

AR

115,9

BR

86,9

CA

118,4

CL

103,1

CN

57,3

NZ

111,2

US

123,9

ZA

100,3

ZZ

102,1

0809 10 00

TR

244,3

ZZ

244,3

0809 20 95

TR

299,6

ZZ

299,6

0809 30

AR

133,5

TR

155,8

ZZ

144,7

0809 40 05

AU

258,9

IL

210,4

US

319,2

ZZ

262,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


30.6.2010   

IT

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L 163/39


REGOLAMENTO (UE) N. 572/2010 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2010

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 563/2010 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)   GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.

(4)   GU L 161 del 29.6.2010, pag. 4.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 30 giugno 2010

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10  (1)

41,21

0,00

1701 11 90  (1)

41,21

2,54

1701 12 10  (1)

41,21

0,00

1701 12 90  (1)

41,21

2,24

1701 91 00  (2)

44,41

4,15

1701 99 10  (2)

44,41

1,01

1701 99 90  (2)

44,41

1,01

1702 90 95  (3)

0,44

0,25


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

30.6.2010   

IT

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L 163/41


DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA

del 23 giugno 2010

relativa alla nomina di giudici del Tribunale

(2010/362/UE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 19,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 254 e 255,

considerando quanto segue:

(1)

I mandati di Josef AZIZI, Valeriu CIUCĂ, Ottó CZÚCZ, Franklin DEHOUSSE, Sten FRIMODT NIELSEN, Marc JAEGER, Küllike JÜRIMÄE, Heikki KANNINEN, Eugénia MARTINS DE NAZARÉ RIBEIRO, Arjen W. H. MEIJ, Savvas S. PAPASAVVAS, Juraj SCHWARCZ, Mihalis VILARAS e Irena WISZNIEWSKA-BIAŁECKA, giudici del Tribunale, giungono a scadenza il 31 agosto 2010.

(2)

I governi degli Stati membri hanno proposto il rinnovo dei mandati di giudice del Tribunale di Josef AZIZI, Ottó CZÚCZ, Franklin DEHOUSSE, Sten FRIMODT NIELSEN, Marc JAEGER, Küllike JÜRIMÄE, Heikki KANNINEN, Eugénia MARTINS DE NAZARÉ RIBEIRO, Savvas S. PAPASAVVAS, Juraj SCHWARCZ e Irena WISZNIEWSKA-BIAŁECKA. Il comitato istituito dall’articolo 255 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ha reso un parere sull’adeguatezza degli undici giudici summenzionati all’esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale. Successivamente, la candidatura del signor Ottó CZÚCZ è stata ritirata.

(3)

È opportuno pertanto quindi procedere alla nomina di dieci membri del Tribunale per il periodo dal 1o settembre 2010 al 31 agosto 2016; la nomina dei giudici per i quattro posti vacanti interverrà successivamente,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati giudici del Tribunale per il periodo dal 1o settembre 2010 al 31 agosto 2016:

 

signor Josef AZIZI

 

signor Franklin DEHOUSSE

 

signor Sten FRIMODT NIELSEN

 

signor Marc JAEGER

 

signora Küllike JÜRIMÄE

 

signor Heikki KANNINEN

 

signora Eugénia MARTINS DE NAZARÉ RIBEIRO

 

signor Savvas S. PAPASAVVAS

 

signor Juraj SCHWARCZ

 

signora Irena WISZNIEWSKA-BIAŁECKA

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 23 giugno 2010.

Il presidente

C. BASTARRECHE SAGÜÉS


30.6.2010   

IT

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L 163/42


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2010

relativa al riconoscimento dell’Algeria per quanto riguarda l’istruzione, la formazione e l’abilitazione della gente di mare ai fini del riconoscimento dei certificati di abilitazione

[notificata con il numero C(2010) 4226]

(2010/363/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (1) ed in particolare l’articolo 19, paragrafo 3,

vista la lettera delle autorità di Cipro, del 13 maggio 2005, che chiede il riconoscimento dell’Algeria ai fini del riconoscimento dei certificati di abilitazione rilasciati da tale paese,

considerando quanto segue:

(1)

Gli Stati membri possono decidere di convalidare i certificati di abilitazione dei marittimi rilasciati dai paesi terzi, purché il paese terzo in questione sia riconosciuto dalla Commissione come un paese che garantisce la conformità agli obblighi della convenzione internazionale del 1978 riveduta sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed al servizio di guardia (convenzione STCW) (2).

(2)

In seguito alla domanda delle autorità di Cipro, la Commissione ha valutato i sistemi di istruzione, formazione e abilitazione dell’Algeria al fine di verificare se tale paese soddisfi gli obblighi della convenzione STCW e se siano state adottate misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati. Tale valutazione era basata sui risultati di un’indagine di accertamento eseguita dagli esperti dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima nel mese di settembre 2006.

(3)

Laddove erano state individuate carenze durante la valutazione di conformità con la convenzione STCW, le autorità algerine hanno trasmesso alla Commissione le pertinenti informazioni e le prove relative all’attuazione di interventi correttivi adeguati e sufficienti a porre rimedio alla maggioranza di tali carenze.

(4)

Le lacune rimanenti nell’ambito delle procedure di formazione e di abilitazione dei marittimi riguardano soprattutto la mancanza di disposizioni giuridiche specifiche relative all’uso dei simulatori e un’esatta corrispondenza fra la designazione dei certificati di abilitazione algerini ed alcuni obblighi di formazione della convenzione STCW e del relativo codice. Le autorità algerine sono pertanto state invitate ad attuare interventi correttivi ulteriori in merito. Tuttavia, tali inconvenienti non autorizzano a mettere in dubbio il livello generale di conformità con la convenzione STCW dei sistemi algerini in materia di istruzione, formazione e abilitazione della gente di mare.

(5)

Il risultato della valutazione di conformità e l’esame delle informazioni trasmesse dalle autorità algerine dimostrano che l’Algeria soddisfa i pertinenti obblighi della convenzione STCW e che contemporaneamente ha adottato misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati e dovrebbe pertanto essere riconosciuto dall’Unione.

(6)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’Algeria è riconosciuta per quanto riguarda l’istruzione, la formazione e l’abilitazione della gente di mare ai fini del riconoscimento dei certificati di abilitazione rilasciati da questo paese.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione prende effetto dalla data di notifica agli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2010.

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1)   GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33.

(2)  Adottata dall’Organizzazione marittima internazionale.


Rettifiche

30.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/43


Rettifica del regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d’origine per l’aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 90 del 30 marzo 2007 )

A pagina 14, articolo 4, paragrafo 3, secondo comma:

anziché:

«I nuovi Stati membri scelgono e applicano a tutti i nuovi importatori uno dei due metodi di cui al primo comma, secondo criteri oggettivi e in modo da garantire parità di trattamento tra gli operatori.»,

leggi:

«Gli Stati membri scelgono e applicano a tutti i nuovi importatori uno dei due metodi di cui al primo comma, secondo criteri oggettivi e in modo da garantire parità di trattamento tra gli operatori.»