ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.155.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 155

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53° anno
22 giugno 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2010/343/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 3 giugno 2010, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’intesa tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile sulla conservazione degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale

1

Intesa sulla conservazione degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale

3

Accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile relativo all’applicazione provvisoria dell’intesa sulla conservazione degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale

10

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 541/2010 del Consiglio, del 3 giugno 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1104/2008 sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

19

 

*

Regolamento (UE) n. 542/2010 del Consiglio, del 3 giugno 2010, che modifica la decisione 2008/839/GAI sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

23

 

*

Regolamento (UE) n. 543/2010 della Commissione, del 21 giugno 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceite Campo de Montiel (DOP)]

27

 

 

Regolamento (UE) n. 544/2010 della Commissione, del 21 giugno 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

29

 

 

Regolamento (UE) n. 545/2010 della Commissione, del 21 giugno 2010, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

31

 

 

DECISIONI

 

 

2010/344/PESC

 

*

Decisione del Comitato politico e di sicurezza BiH/16/2010, del 15 giugno 2010, relativa alla nomina del capo dell’elemento di comando dell’UE presso il comando interforze di Napoli per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina

33

 

 

2010/345/UE

 

*

Decisione della Commissione, dell'8 giugno 2010, recante modifica della decisione 2007/589/CE per quanto riguarda l’inclusione delle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla cattura, dal trasporto e dallo stoccaggio geologico del biossido di carbonio [notificata con il numero C(2010) 3310]  ( 1 )

34

 

 

2010/346/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 18 giugno 2010, recante misure di protezione nei confronti dell’anemia infettiva equina in Romania [notificata con il numero C(2010) 3767]  ( 1 )

48

 

 

2010/347/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 19 giugno 2010, che modifica la decisione 2004/388/CE relativa alla documentazione sul trasferimento intracomunitario di esplosivi [notificata con il numero C(2010) 3666]  ( 1 )

54

 

 

IV   Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

 

 

2010/348/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 17 novembre 2009, relativa alla conclusione dell’accordo tra il governo della Federazione russa e l’Unione europea sulla protezione delle informazioni classificate

56

Accordo tra il governo della Federazione russa e l’Unione europea sulla protezione delle informazioni classificate

57

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

22.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 155/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 3 giugno 2010

relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’intesa tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile sulla conservazione degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale

(2010/343/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione ha fra i suoi obiettivi la conclusione di accordi quadro di cooperazione in materia di pesca con parti terze al fine di garantire la conservazione e la gestione sostenibile delle specie di interesse comune e l’accesso dei pescherecci dell’Unione ai porti di parti terze per le operazioni di trasbordo e di sbarco, nonché per scopi logistici.

(2)

Il 4 aprile 2008 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica del Cile per la conservazione degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale. I negoziati si sono conclusi con la sigla dell’intesa sulla conservazione degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale concordata il 15-16 ottobre 2008 a Bruxelles e modificata: i) dal dettagliato allegato I dell’intesa, convenuto durante la riunione tecnica bilaterale del 5-6 ottobre 2009 a New York; ii) dalla nota verbale del Cile del 23 novembre 2009 che designa i porti cileni di Arica, Antofagasta e Punta Arenas per l’accesso da parte dei pescherecci dell’UE dediti alla pesca del pesce spada in alto mare nel Pacifico sudorientale, in relazione al punto xi) dell’allegato I; e iii) dall’accordo in base al quale la prima riunione del comitato bilaterale tecnico e scientifico avrà luogo al più tardi il 1o gennaio 2011 (l’«intesa»).

(3)

È opportuno firmare l’intesa.

(4)

Tenuto conto dell’interesse dei pescherecci dell’Unione dediti alla pesca del pesce spada in alto mare nel Pacifico sudorientale ad ottenere senza indugio l’accesso ai porti cileni designati, l’intesa dovrebbe essere applicata in via provvisoria in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione. È pertanto interesse dell’Unione approvare l’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile relativo all’applicazione in via provvisoria dell’intesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatta salva la sua conclusione, la firma dell’intesa tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile sulla conservazione degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale concordata il 15-16 ottobre 2008 a Bruxelles e modificata: i) dal dettagliato allegato I dell’intesa, convenuto durante la riunione tecnica bilaterale del 5-6 ottobre 2009 a New York; ii) dalla nota verbale del Cile del 23 novembre 2009 che designa i porti cileni di Arica, Antofagasta e Punta Arenas per l’accesso da parte dei pescherecci dell’UE dediti alla pesca del pesce spada in alto mare nel Pacifico sudorientale, in relazione al punto xi) dell’allegato I; e iii) dall’accordo in base al quale la prima riunione del comitato bilaterale tecnico e scientifico avrà luogo al più tardi il 1o gennaio 2011 (l’«intesa»), è approvata a nome dell’Unione.

Il testo dell’intesa è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(e) abilitata(e) a firmare l’accordo a nome dell’Unione, fatta salva la sua conclusione.

Articolo 3

È approvato, a nome dell’Unione europea, l’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile relativo all’applicazione provvisoria dell’intesa.

Il testo dell’accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(e) abilitata(e) a firmare, a nome dell’Unione, l’accordo in forma di scambio di lettere relativo all’applicazione in via provvisoria dell’intesa.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 3 giugno 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

A. PÉREZ RUBALCABA


INTESA

sulla conservazione degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale

1.

Il presente documento sostituisce l’accordo provvisorio del 25 gennaio 2001 («l’accordo del 2001») e trasforma l’accordo interinale in un impegno definitivo a cooperare per la conservazione e la gestione a lungo termine degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale.

2.

L’intesa è volta a risolvere in via amichevole le controversie attualmente esistenti nel settore della pesca del pesce spada (1) fra il Cile e la Comunità europea [ora sostituita dall’Unione europea (UE)] presso il Tribunale internazionale per il diritto del mare («ITLOS») e l’Organizzazione mondiale del commercio («OMC»).

3.

Le parti confermano espressamente che la presente intesa costituirà il quadro di riferimento per la conservazione del pesce spada nel Pacifico sudorientale, per la gestione di tale specie e per la cooperazione ad essa associata.

4.

Il comitato bilaterale tecnico e scientifico UE/Cile («CBTS») continuerà a costituire il punto di contatto necessario per le questioni di interesse comune relative alla conservazione del pesce spada e, per potenziare al massimo gli sforzi in materia di cooperazione tecnico-scientifica, avrà il seguente mandato:

a)

offrire una sede per lo scambio di informazioni sugli stock di pesce spada e sulle attività di pesca dell’UE e del Cile e di qualsiasi altra informazione necessaria per adottare decisioni in materia di conservazione e di gestione;

b)

valutare periodicamente lo stato degli stock, sorvegliare le tendenze delle attività di pesca e valutarne le ripercussioni sulle specie non bersaglio e sull’ecosistema marino;

c)

riesaminare le misure di conservazione esistenti e fornire consulenze su nuove misure possibili, inclusi regolamenti sulle catture accessorie;

d)

identificare le priorità di ricerca nel quadro del programma di lavoro ed elaborare eventuali programmi supplementari, inclusi protocolli sulla raccolta dei dati;

e)

provvedere allo scambio di informazioni e promuovere l’uso di attrezzi da pesca sicuri per l’ambiente ed efficaci sul piano dei costi;

f)

provvedere, precedentemente alla riunione del CBTS, allo scambio dei dati sulle catture e sullo sforzo di pesca relativi a tutti i segmenti delle rispettive flotte presenti nel Pacifico sudorientale;

g)

prendere in considerazione altri mezzi di cooperazione in ambito scientifico, tecnico o amministrativo.

5.

Il CBTS verrà convocato in sessione straordinaria (CALENDARIO) per dare inizio ai lavori del suo mandato, tenendo conto dei seguenti obiettivi e principi concordati dalle parti:

a)

le rispettive attività di pesca del pesce spada verranno svolte mantenendo livelli di cattura corrispondenti o prossimi al rendimento massimo sostenibile degli stock, compatibilmente con l’obiettivo di garantire la sostenibilità di queste risorse nonché la salvaguardia dell’ecosistema marino;

b)

la distribuzione, la struttura spaziale e le dinamiche degli stock verranno monitorate da pescherecci cileni e dell’UE le cui osservazioni scientifiche rispettino parametri di ricerca concordati, atti ad elaborare valutazioni consistenti e a generare successivamente soluzioni di gestione adeguate;

c)

i sistemi per la raccolta dei dati creati dovranno essere affidabili, rapidi e compatibili con le esigenze e con la portata delle attività di pesca del pesce spada;

d)

le parti mantengono il loro attuale livello di pesca del pesce spada, quale espresso dal numero attuale di pescherecci o dal massimo storico di pescherecci operanti nel Pacifico sudorientale, al fine di garantire la sostenibilità degli stock di pesce spada.

6.

Le parti mantengono l’impegno di sviluppare ulteriormente il legame fra questa cooperazione bilaterale e la consultazione multilaterale patrocinata dall’UE e dal Cile.

7.

La consultazione multilaterale attualmente in corso dovrebbe includere tutti coloro che partecipano alla pesca del pesce spada nel Pacifico sudorientale nonché gli osservatori invitati da organizzazioni esistenti con un interesse legittimo nella pesca del pesce spada.

8.

L’UE e il Cile mantengono l’impegno di promuovere efficacemente la cooperazione multilaterale per la conservazione e la gestione di questi stock nel loro habitat ed ecosistema e lungo tutto il loro percorso di migrazione.

9.

Le parti riservano la dovuta attenzione alle misure adottate a livello multilaterale e si sforzano di promuovere iniziative analoghe di conservazione e gestione nell’ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui sono membri per garantire uno sviluppo sostenibile della pesca del pesce spada.

10.

A questo proposito, le parti si sforzano di promuovere l’applicazione, da parte di altri partecipanti alla pesca del pesce spada, dei principi e degli obiettivi sopra menzionati, soprattutto in relazione al mantenimento degli attuali livelli di pesca.

11.

In conformità dei principi sopra menzionati, e nel quadro del programma di lavoro svolto dal CBTS, le parti definiscono un protocollo generale per analizzare, trattare e valutare le informazioni raccolte dai loro pescherecci. Tale protocollo deve tentare di identificare la condizione dello stock, in termini spaziali e temporali, studiandone la composizione e le caratteristiche biologiche ed esplorandone gli habitat per migliorare le conoscenze delle parti, prendendo altresì in considerazione le potenziali ripercussioni della pesca sui suoi componenti di ecosistema, le specie associate o dipendenti e i requisiti per la mitigazione dell’impatto ambientale e degli effetti nocivi sugli uccelli, le tartarughe e gli squali, nonché sulle catene alimentari e sull’ambiente fisico del Pacifico sudorientale.

12.

Le parti dichiarano che, in virtù della presente intesa, i loro pescherecci non saranno vincolati da misure di conservazione specifiche che prescrivano una taglia minima per le specie catturate.

13.

Esse applicheranno tuttavia un approccio precauzionale che tenga conto di tutte le caratteristiche biologiche delle catture e, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, si sforzeranno di sviluppare e applicare ulteriori misure alternative volte a garantire che le attività di pesca non presentino il rischio di creare impatti inaccettabili su habitat sensibili dell’ambiente marino.

14.

Le parti confermano che i loro pescherecci sono soggetti ai seguenti obblighi:

a)

utilizzare un sistema VMS operativo collegato in permanenza allo Stato di bandiera;

b)

fornire regolarmente dati sul tipo di nave, sulle catture e sullo sforzo di pesca, per zona e per periodi, che le parti devono scambiarsi prima delle riunioni del CBTS;

c)

fornire e scambiare informazioni su attrezzi da pesca sicuri per l’ambiente ed efficaci sul piano dei costi;

d)

raccogliere i dati richiesti per le valutazioni del CBTS circa le dinamiche e la situazione della pesca del pesce spada nel Pacifico sudorientale e qualunque informazione pertinente a fini di conservazione e di gestione.

15.

Le parti accettano che venga consentito l’accesso ai porti cileni designati alle navi dell’UE dedite alla cattura del pesce spada in conformità con gli obiettivi contenuti nella presente intesa con riguardo agli attuali livelli dello sforzo di pesca e al mantenimento di livelli di cattura degli stock corrispondenti o prossimi al rendimento massimo sostenibile, compatibilmente con l’obiettivo di garantire la sostenibilità delle risorse e nel rispetto delle disposizioni in materia di monitoraggio e scambio di informazioni.

16.

Le procedure di accesso per lo sbarco e il trasbordo nei porti cileni designati figurano nell’allegato I della presente intesa.

17.

Le parti provvedono a notificare congiuntamente all’ITLOS che, a seguito del raggiungimento di un accordo, hanno accettato di sospendere il procedimento (causa ITLOS n. 7) e chiedono al Tribunale di ordinare l’archiviazione del caso e di disporne presso la cancelleria la radiazione dall’elenco delle cause. Poiché le parti hanno accettato di sospendere il procedimento dell’ITLOS come conseguenza diretta del raggiungimento di un accordo sulla controversia, esse chiedono inoltre al Tribunale di mettere agli atti questa circostanza e di indicare nel rispettivo ordine di sospensione, o di allegare al medesimo, i termini dell’accordo.

18.

Le parti informano inoltre il direttore generale dell’OMC che la procedura obbligatoria di risoluzione delle controversie avviata nell’ambito dell’ITLOS (causa n. 7) è stata sospesa e gli comunicano i termini dell’accordo raggiunto, rendendo nota la loro decisione di non riaprire la procedura di risoluzione delle controversie prevista dall’intesa dell’OMC sulla risoluzione delle controversie con riguardo alla causa DS 193, relativa all’applicazione degli articoli pertinenti del GATT al transito, al trasbordo e all’accesso commerciale ai porti cileni da parte delle navi dell’UE dedite alla pesca del pesce spada.

19.

Le parti accettano di applicare alla presente intesa le disposizioni in materia di prevenzione e composizione delle controversie definite al titolo VIII dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, entrato in vigore il 1o febbraio 2003.

20.

La presente intesa entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui le parti si saranno reciprocamente notificate l’avvenuto espletamento delle procedure all’uopo necessarie.

21.

Le parti accettano di applicare in via provvisoria il precedente punto 15 a partire dal momento della firma e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2009.

22.

Le notifiche sono trasmesse al segretario generale del Consiglio dell’Unione europea, depositario della presente intesa.

23.

A partire dalla data di entrata in vigore, la presente intesa sostituisce l’accordo provvisorio firmato dalle parti il 25 gennaio 2001.

Per l’Unione europea

Per la Repubblica del Cile


(1)  Causa ITLOS n. 7 e WTO DS 19.

ALLEGATO I

i)

Ai fini dell’applicazione dell’intesa, 45 giorni prima delle riunioni del CBTS di cui al paragrafo 4 dell’intesa, le parti si scambiano un elenco delle navi contenente le seguenti informazioni:

1.

nome della nave;

2.

indicativo di chiamata;

3.

numero di registrazione IMO (se esistente);

4.

nome e dati dell’armatore (nazionalità, indirizzo);

5.

Stato di bandiera della nave;

6.

lunghezza totale (m);

7.

marca e modello del sistema di posizionamento automatico e rispettivo codice di identificazione, nonché nome della stazione costiera (LES) con cui opera;

8.

nome e coordinate della persona di contatto nello Stato di bandiera e nell’ambito della Commissione europea.

ii)

Il comandante di una nave dell’UE, o un suo rappresentante, che desideri entrare in un porto cileno designato, lo notifica alle autorità competenti del Cile per mezzo del modulo A fornito in allegato almeno 72 ore prima dell’arrivo previsto nel porto.

iii)

Le autorità competenti cilene confermano ufficialmente, per via elettronica o con altri mezzi, entro 24 ore, che l’accesso è consentito e che l’operazione di sbarco o di trasbordo può essere effettuata.

iv)

Conformemente al paragrafo 14, lettera a), ogni volta che le navi dell’UE entrano nella ZEE cilena per chiedere un accesso al porto, esse trasmettono senza indugio tramite il centro di controllo della pesca (CCP) del loro Stato di bandiera il segnale via satellite al Centro de Monitoreo y Control de la Direccion General del Territorio Maritimo y Marina Mercante.

Le relazioni di base del sistema VMS devono essere trasmesse ad intervalli di 60 minuti.

v)

Nel corso della prima riunione del CBTS, il Cile deve fornire le coordinate della propria ZEE.

vi)

Nel caso in cui le autorità competenti cilene abbiano motivo di ritenere che le informazioni di cui sopra, fornite dai pescherecci dell’UE, non siano corrette, le autorità competenti dello Stato di bandiera forniscono il tracciato di navigazione della nave su richiesta delle autorità competenti cilene. In tal caso, il Cile informa immediatamente lo Stato di bandiera e la Commissione europea al fine di consultare le autorità adeguate.

vii)

Gli ispettori designati dalle autorità competenti cilene possono esaminare documenti, giornali di bordo, attrezzi da pesca e catture detenute a bordo durante le operazioni di sbarco o di trasbordo. Tali ispezioni vengono svolte in modo tale da non ritardare indebitamente le operazioni di sbarco o di trasbordo, che devono essere svolte nella misura del possibile nelle 24 ore successive all’arrivo in porto. Prima di un’ispezione, gli ispettori devono presentare al comandante della nave un opportuno documento che li identifichi come tali.

viii)

Le autorità competenti cilene provvedono affinché i risultati delle ispezioni in porto siano sempre presentati al comandante della nave per essere esaminati e firmati e affinché il rapporto sia completato e firmato dall’ispettore. Al comandante della nave ispezionata è data facoltà di aggiungere eventuali osservazioni al rapporto e, ove del caso, di prendere contatto con le autorità pertinenti dello Stato di bandiera, in particolare quando sussistono forti difficoltà di comprensione del contenuto del rapporto.

ix)

Le autorità competenti cilene provvedono affinché una copia del rapporto di ispezione venga fornita al comandante della nave ispezionata per essere tenuta a bordo e alle autorità competenti dello Stato di bandiera della suddetta nave.

x)

I comandanti sono liberi di decidere l’uso che verrà fatto delle catture della propria nave.

xi)

Conformemente ai paragrafi 15 e 16, le navi dell’UE potranno utilizzare i seguenti porti designati: Arica, Antofagasta e Punta Arenas.

xii)

Nei porti autorizzati possono essere svolte esclusivamente le seguenti attività:

1.

sbarco di stock di pesce spada;

2.

trasbordo di stock di pesce spada;

3.

rifornimento della nave;

4.

riparazioni della nave.

Quanto sopra disposto lascia impregiudicata la possibilità per le navi dell’UE di ottenere accesso ad altri porti cileni adeguati, secondo quanto comunicato dalle autorità cilene, ai soli fini della riparazione delle navi.

Con riguardo al rifornimento di derrate, lubrificanti, carburante e materiale per l’imballaggio, la trasformazione ed altri usi quotidiani a bordo, nonché per le sostituzioni di equipaggio, la nave può accogliere a bordo solo quanto richiesto per le proprie operazioni; è proibito l’imbarco di materiali e membri di equipaggio destinati ad altri pescherecci. Queste disposizioni non si applicano in caso di emergenza o di forza maggiore.

xiii)

Le autorità competenti cilene negano l’accesso al porto alle navi dell’UE che non rispettano quanto precedentemente disposto. Il rifiuto di accesso deve essere motivato e le motivazioni devono essere comunicate ufficialmente e senza indugio al comandante della nave, allo Stato di bandiera e alla Commissione europea. Tali casi di rifiuto dell’accesso vengono discussi dalle parti nel corso della successiva riunione del CBTS e, fino a quel momento, la nave interessata non può accedere ai porti cileni.

xiv)

Su richiesta di una delle parti, può essere convocata una sessione straordinaria del CBTS al fine di discutere eventuali questioni relative all’applicazione dell’intesa.

MODULO A

INFORMAZIONI DA FORNIRE PRELIMINARMENTE PER LE NAVI CHE CHIEDONO DI ENTRARE IN PORTO

Image

ALLEGATO B

MISION DE CHILE ANTE LA UNION EUROPEA

n. 177/2009

La Missione del Cile presso l’Unione europea presenta i suoi omaggi alla direzione generale degli Affari marittimi e della Pesca della Commissione europea e si pregia far riferimento alla relazione concordata tra la Commissione europea e il Cile a seguito delle consultazioni tecniche bilaterali relative al pesce spada del Pacifico sudorientale, svoltesi il 5 e il 6 ottobre scorsi a New York.

Con riguardo al contenuto dell’allegato I, punto xi, della relazione, la Missione del Cile invita la direzione generale degli Affari marittimi e della Pesca a modificare i porti designati dal Cile, indicati nella relazione medesima.

In proposito, la Missione del Cile informa la direzione generale degli Affari marittimi e della Pesca che i nuovi porti designati sono Arica, Antofagasta e Punta Arenas.

La Missione del Cile presso l’Unione europea ringrazia la direzione generale degli Affari marittimi e della Pesca della Commissione europea per l’attenzione che vorrà riservare alla presente e coglie l’occasione per rinnovarle i sensi della sua più profonda stima.

Bruxelles, 23 novembre 2009.

Alla direzione generale degli Affari marittimi e della Pesca

della Commissione europea

Bruxelles


ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile relativo all’applicazione provvisoria dell’intesa sulla conservazione degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale

Egregio Signore/Gentile Signora,

Mi pregio riferirmi ai negoziati svoltisi a Bruxelles il 15-16 ottobre 2008 fra l’Unione europea e il Cile, che hanno condotto all’intesa sulla conservazione degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale («l’intesa»), nonché alle discussioni tecniche bilaterali tenutesi a New York il 5 e il 6 ottobre 2009.

L’Unione europea ha avviato le procedure interne per la conclusione dell’intesa sulla conservazione degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale raggiunta il 15-16 ottobre 2008, incluso il dettagliato allegato I approvato il 5-6 ottobre 2009.

In attesa del completamento di queste procedure, l’Unione europea applicherà in via provvisoria l’intesa relativa alla conservazione degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale raggiunta il 15-16 ottobre 2008 e il suo allegato I approvato il 5-6 ottobre 2009, integrato dalla nota verbale del Cile del 23 novembre 2009.

I seguenti documenti e le seguenti informazioni formano parte integrante di questo accordo in forma di scambio di lettere:

a)

l’intesa adottata il 15-16 ottobre 2008 a Bruxelles e modificata:

b)

dal dettagliato allegato I dell’intesa quale approvato nell’ambito della riunione tecnica bilaterale tenutasi il 5-6 ottobre 2009 a New York;

c)

dalla nota verbale del Cile del 23 novembre 2009, che designa i porti cileni di Arica, Antofagasta e Punta Arenas per l’accesso da parte dei pescherecci dell’UE dediti alla pesca del pesce spada in alto mare nel Pacifico sudorientale, in relazione al punto xi) dell’allegato di cui alla precedente lettera b);

d)

la prima riunione del comitato bilaterale tecnico e scientifico avrà luogo al più tardi il 1o gennaio 2011.

La prego di accusare ricevuta della presente lettera e di confermare che la medesima e la Sua risposta costituiscono un accordo fra il Cile e l’Unione europea ai fini dell’applicazione provvisoria dell’intesa conformemente alle disposizioni contenute nei documenti sopra elencati.

Il presente accordo si applica a decorrere dal giorno successivo alla data della Sua risposta.

La prego di accettare i sensi della mia più alta considerazione.

Per l’Unione europea

Il presidente

Egregio Signore/Gentile Signora,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«Mi pregio riferirmi ai negoziati svoltisi a Bruxelles il 15-16 ottobre 2008 fra l’Unione europea e il Cile, che hanno condotto all’intesa sulla conservazione degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale (“l’intesa”), nonché alle discussioni tecniche bilaterali tenutesi a New York il 5-6 ottobre 2009.

L’Unione europea ha avviato le procedure interne per la conclusione dell’intesa sulla conservazione degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale raggiunta il 15-16 ottobre 2008, incluso il dettagliato allegato I approvato il 5-6 ottobre 2009.

In attesa del completamento di queste procedure, l’Unione europea applicherà in via provvisoria l’intesa relativa alla conservazione degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale raggiunta il 15-16 ottobre 2008 e il suo allegato I approvato il 5-6 ottobre 2009, integrato dalla nota verbale del Cile del 23 novembre 2009.

I seguenti documenti e le seguenti informazioni formano parte integrante di questo accordo in forma di scambio di lettere:

a)

l’intesa adottata il 15-16 ottobre 2008 a Bruxelles e modificata:

b)

dal dettagliato allegato I dell’intesa quale approvato nell’ambito della riunione tecnica bilaterale tenutasi il 5-6 ottobre 2009 a New York;

c)

dalla nota verbale del Cile del 23 novembre 2009, che designa i porti cileni di Arica, Antofagasta e Punta Arenas per l’accesso da parte dei pescherecci dell’UE dediti alla pesca del pesce spada in alto mare nel Pacifico sudorientale, in relazione al punto xi) dell’allegato di cui alla precedente lettera b);

d)

la prima riunione del comitato bilaterale tecnico e scientifico avrà luogo al più tardi il 1o gennaio 2011.

La prego di accusare ricevuta della presente lettera e di confermare che la medesima e la Sua risposta costituiscono un accordo fra il Cile e l’Unione europea ai fini dell’applicazione provvisoria dell’intesa conformemente alle disposizioni contenute nei documenti sopra elencati.

Il presente accordo si applica a decorrere dal giorno successivo alla data della Sua risposta.»

Mi pregio comunicarLe che la Sua lettera e la presente risposta costituiscono un accordo fra il Cile e l’Unione europea.

La prego di accettare i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Repubblica del Cile

Il presidente

ALLEGATO

INTESA SULLA CONSERVAZIONE DEGLI STOCK DI PESCE SPADA NEL PACIFICO SUDORIENTALE

1.

Il presente documento sostituisce l’accordo provvisorio del 25 gennaio 2001 («l’accordo del 2001») e trasforma l’accordo interinale in un impegno definitivo a cooperare per la conservazione e la gestione a lungo termine degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale.

2.

L’intesa è volta a risolvere in via amichevole le controversie attualmente esistenti nel settore della pesca del pesce spada (1) fra il Cile e la Comunità europea [ora sostituita dall’Unione europea (UE)] presso il Tribunale internazionale per il diritto del mare («ITLOS») e l’Organizzazione mondiale del commercio («OMC»).

3.

Le parti confermano espressamente che la presente intesa costituirà il quadro di riferimento per la conservazione del pesce spada nel Pacifico sudorientale, per la gestione di tale specie e per la cooperazione ad essa associata.

4.

Il comitato bilaterale tecnico e scientifico UE/Cile («CBTS») continuerà a costituire il punto di contatto necessario per le questioni di interesse comune relative alla conservazione del pesce spada e, per potenziare al massimo gli sforzi in materia di cooperazione tecnico-scientifica, avrà il seguente mandato:

a.

offrire una sede per lo scambio di informazioni sugli stock di pesce spada e sulle attività di pesca dell’UE e del Cile e di qualsiasi altra informazione necessaria per adottare decisioni in materia di conservazione e di gestione;

b.

valutare periodicamente lo stato degli stock, sorvegliare le tendenze delle attività di pesca e valutarne le ripercussioni sulle specie non bersaglio e sull’ecosistema marino;

c.

riesaminare le misure di conservazione esistenti e fornire consulenze su nuove misure possibili, inclusi regolamenti sulle catture accessorie;

d.

identificare le priorità di ricerca nel quadro del programma di lavoro ed elaborare eventuali programmi supplementari, inclusi protocolli sulla raccolta dei dati;

e.

provvedere allo scambio di informazioni e promuovere l’uso di attrezzi da pesca sicuri per l’ambiente ed efficaci sul piano dei costi;

f.

provvedere, precedentemente alla riunione del CBTS, allo scambio dei dati sulle catture e sullo sforzo di pesca relativi a tutti i segmenti delle rispettive flotte presenti nel Pacifico sudorientale;

g.

prendere in considerazione altri mezzi di cooperazione in ambito scientifico, tecnico o amministrativo.

5.

Il CBTS verrà convocato in sessione straordinaria (CALENDARIO) per dare inizio ai lavori del suo mandato, tenendo conto dei seguenti obiettivi e principi concordati dalle parti:

a)

le rispettive attività di pesca del pesce spada verranno svolte mantenendo livelli di cattura corrispondenti o prossimi al rendimento massimo sostenibile degli stock, compatibilmente con l’obiettivo di garantire la sostenibilità di queste risorse nonché la salvaguardia dell’ecosistema marino;

b)

la distribuzione, la struttura spaziale e le dinamiche degli stock verranno monitorate da pescherecci cileni e dell’UE le cui osservazioni scientifiche rispettino parametri di ricerca concordati, atti ad elaborare valutazioni consistenti e a generare successivamente soluzioni di gestione adeguate;

c)

i sistemi per la raccolta dei dati creati dovranno essere affidabili, rapidi e compatibili con le esigenze e con la portata delle attività di pesca del pesce spada;

d)

le parti mantengono il loro attuale livello di pesca del pesce spada, quale espresso dal numero attuale di pescherecci o dal massimo storico di pescherecci operanti nel Pacifico sudorientale, al fine di garantire la sostenibilità degli stock di pesce spada.

6.

Le parti mantengono l’impegno di sviluppare ulteriormente il legame fra questa cooperazione bilaterale e la consultazione multilaterale patrocinata dall’UE e dal Cile.

7.

La consultazione multilaterale attualmente in corso dovrebbe includere tutti coloro che partecipano alla pesca del pesce spada nel Pacifico sudorientale nonché gli osservatori invitati da organizzazioni esistenti con un interesse legittimo nella pesca del pesce spada.

8.

L’UE e il Cile mantengono l’impegno di promuovere efficacemente la cooperazione multilaterale per la conservazione e la gestione di questi stock nel loro habitat ed ecosistema e lungo tutto il loro percorso di migrazione.

9.

Le parti riservano la dovuta attenzione alle misure adottate a livello multilaterale e si sforzano di promuovere iniziative analoghe di conservazione e gestione nell’ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui sono membri per garantire uno sviluppo sostenibile della pesca del pesce spada.

10.

A questo proposito, le parti si sforzano di promuovere l’applicazione, da parte di altri partecipanti alla pesca del pesce spada, dei principi e degli obiettivi sopra menzionati, soprattutto in relazione al mantenimento degli attuali livelli di pesca.

11.

In conformità dei principi sopra menzionati, e nel quadro del programma di lavoro svolto dal CBTS, le parti definiscono un protocollo generale per analizzare, trattare e valutare le informazioni raccolte dai loro pescherecci. Tale protocollo deve tentare di identificare la condizione dello stock, in termini spaziali e temporali, studiandone la composizione e le caratteristiche biologiche ed esplorandone gli habitat per migliorare le conoscenze delle parti, prendendo altresì in considerazione le potenziali ripercussioni della pesca sui suoi componenti di ecosistema, le specie associate o dipendenti e i requisiti per la mitigazione dell’impatto ambientale e degli effetti nocivi sugli uccelli, le tartarughe e gli squali, nonché sulle catene alimentari e sull’ambiente fisico del Pacifico sudorientale.

12.

Le parti dichiarano che, in virtù della presente intesa, i loro pescherecci non saranno vincolati da misure di conservazione specifiche che prescrivano una taglia minima per le specie catturate.

13.

Esse applicheranno tuttavia un approccio precauzionale che tenga conto di tutte le caratteristiche biologiche delle catture e, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, si sforzeranno di sviluppare e applicare ulteriori misure alternative volte a garantire che le attività di pesca non presentino il rischio di creare impatti inaccettabili su habitat sensibili dell’ambiente marino.

14.

Le parti confermano che i loro pescherecci sono soggetti ai seguenti obblighi:

a)

utilizzare un sistema VMS operativo collegato in permanenza allo Stato di bandiera;

b)

fornire regolarmente dati sul tipo di nave, sulle catture e sullo sforzo di pesca, per zona e per periodi, che le parti devono scambiarsi prima delle riunioni del CBTS;

c)

fornire e scambiare informazioni su attrezzi da pesca sicuri per l’ambiente ed efficaci sul piano dei costi;

d)

raccogliere i dati richiesti per le valutazioni del CBTS circa le dinamiche e la situazione della pesca del pesce spada nel Pacifico sudorientale e qualunque informazione pertinente a fini di conservazione e di gestione.

15.

Le parti accettano che venga consentito l’accesso ai porti cileni designati alle navi dell’UE dedite alla cattura del pesce spada in conformità con gli obiettivi contenuti nella presente intesa con riguardo agli attuali livelli dello sforzo di pesca e al mantenimento di livelli di cattura degli stock corrispondenti o prossimi al rendimento massimo sostenibile, compatibilmente con l’obiettivo di garantire la sostenibilità delle risorse e nel rispetto delle disposizioni in materia di monitoraggio e scambio di informazioni.

16.

Le procedure di accesso per lo sbarco e il trasbordo nei porti cileni designati figurano nell’allegato I della presente intesa.

17.

Le parti provvedono a notificare congiuntamente all’ITLOS che, a seguito del raggiungimento di un accordo, hanno accettato di sospendere il procedimento (causa ITLOS n. 7) e chiedono al Tribunale di ordinare l’archiviazione del caso e di disporne presso la cancelleria la radiazione dall’elenco delle cause. Poiché le parti hanno accettato di sospendere il procedimento dell’ITLOS come conseguenza diretta del raggiungimento di un accordo sulla controversia, esse chiedono inoltre al Tribunale di mettere agli atti questa circostanza e di indicare nel rispettivo ordine di sospensione, o di allegare al medesimo, i termini dell’accordo.

18.

Le parti informano inoltre il direttore generale dell’OMC che la procedura obbligatoria di risoluzione delle controversie avviata nell’ambito dell’ITLOS (causa n. 7) è stata sospesa e gli comunicano i termini dell’accordo raggiunto, rendendo nota la loro decisione di non riaprire la procedura di risoluzione delle controversie prevista dall’intesa dell’OMC sulla risoluzione delle controversie con riguardo alla causa DS 193, relativa all’applicazione degli articoli pertinenti del GATT al transito, al trasbordo e all’accesso commerciale ai porti cileni da parte delle navi dell’UE dedite alla pesca del pesce spada.

19.

Le parti accettano di applicare alla presente intesa le disposizioni in materia di prevenzione e composizione delle controversie definite al titolo VIII dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, entrato in vigore il 1o febbraio 2003.

20.

La presente intesa entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui le parti si saranno reciprocamente notificate l’avvenuto espletamento delle procedure all’uopo necessarie.

21.

Le parti accettano di applicare in via provvisoria il precedente punto 15 a partire dal momento della firma e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2009.

22.

Le notifiche sono trasmesse al segretario generale del Consiglio dell’Unione europea, depositario della presente intesa.

23.

A partire dalla data di entrata in vigore, la presente intesa sostituisce l’accordo provvisorio firmato dalle parti il 25 gennaio 2001.

ALLEGATO I

i)

Ai fini dell’applicazione dell’intesa, 45 giorni prima delle riunioni del CBTS di cui al paragrafo 4 dell’intesa, le parti si scambiano un elenco delle navi contenente le seguenti informazioni:

1.

nome della nave;

2.

indicativo di chiamata;

3.

numero di registrazione IMO (se esistente);

4.

nome e dati dell’armatore (nazionalità, indirizzo);

5.

Stato di bandiera della nave;

6.

lunghezza totale (m);

7.

marca e modello del sistema di posizionamento automatico e rispettivo codice di identificazione, nonché nome della stazione costiera (LES) con cui opera;

8.

nome e coordinate della persona di contatto nello Stato di bandiera e nell’ambito della Commissione europea.

ii)

Il comandante di una nave dell’UE, o un suo rappresentante, che desideri entrare in un porto cileno designato, lo notifica alle autorità competenti del Cile per mezzo del modulo A fornito in allegato almeno 72 ore prima dell’arrivo previsto nel porto.

iii)

Le autorità competenti cilene confermano ufficialmente, per via elettronica o con altri mezzi, entro 24 ore, che l’accesso è consentito e che l’operazione di sbarco o di trasbordo può essere effettuata.

iv)

Conformemente al paragrafo 14, lettera a), ogni volta che le navi dell’UE entrano nella ZEE cilena per chiedere un accesso al porto, esse trasmettono senza indugio tramite il centro di controllo della pesca (CCP) del loro Stato di bandiera il segnale via satellite al Centro de Monitoreo y Control de la Direccion General del Territorio Maritimo y Marina Mercante.

Le relazioni di base del sistema VMS devono essere trasmesse ad intervalli di 60 minuti.

v)

Nel corso della prima riunione del CBTS, il Cile deve fornire le coordinate della propria ZEE.

vi)

Nel caso in cui le autorità competenti cilene abbiano motivo di ritenere che le informazioni di cui sopra, fornite dai pescherecci dell’UE, non siano corrette, le autorità competenti dello Stato di bandiera forniscono il tracciato di navigazione della nave su richiesta delle autorità competenti cilene. In tal caso, il Cile informa immediatamente lo Stato di bandiera e la Commissione europea al fine di consultare le autorità adeguate.

vii)

Gli ispettori designati dalle autorità competenti cilene possono esaminare documenti, giornali di bordo, attrezzi da pesca e catture detenute a bordo durante le operazioni di sbarco o di trasbordo. Tali ispezioni vengono svolte in modo tale da non ritardare indebitamente le operazioni di sbarco o di trasbordo, che devono essere svolte nella misura del possibile nelle 24 ore successive all’arrivo in porto. Prima di un’ispezione, gli ispettori devono presentare al comandante della nave un opportuno documento che li identifichi come tali.

viii)

Le autorità competenti cilene provvedono affinché i risultati delle ispezioni in porto siano sempre presentati al comandante della nave per essere esaminati e firmati e affinché il rapporto sia completato e firmato dall’ispettore. Al comandante della nave ispezionata è data facoltà di aggiungere eventuali osservazioni al rapporto e, ove del caso, di prendere contatto con le autorità pertinenti dello Stato di bandiera, in particolare quando sussistono forti difficoltà di comprensione del contenuto del rapporto.

ix)

Le autorità competenti cilene provvedono affinché una copia del rapporto di ispezione venga fornita al comandante della nave ispezionata per essere tenuta a bordo e alle autorità competenti dello Stato di bandiera della suddetta nave.

x)

I comandanti sono liberi di decidere l’uso che verrà fatto delle catture della propria nave.

xi)

Conformemente ai paragrafi 15 e 16, le navi dell’UE potranno utilizzare i seguenti porti designati: Arica, Antofagasta e Punta Arenas.

xii)

Nei porti autorizzati possono essere svolte esclusivamente le seguenti attività:

1.

sbarco di stock di pesce spada;

2.

trasbordo di stock di pesce spada;

3.

rifornimento della nave;

4.

riparazioni della nave.

Quanto sopra disposto lascia impregiudicata la possibilità per le navi dell’UE di ottenere accesso ad altri porti cileni adeguati, secondo quanto comunicato dalle autorità cilene, ai soli fini della riparazione delle navi.

Con riguardo al rifornimento di derrate, lubrificanti, carburante e materiale per l’imballaggio, la trasformazione ed altri usi quotidiani a bordo, nonché per le sostituzioni di equipaggio, la nave può accogliere a bordo solo quanto richiesto per le proprie operazioni; è proibito l’imbarco di materiali e membri di equipaggio destinati ad altri pescherecci. Queste disposizioni non si applicano in caso di emergenza o di forza maggiore.

xiii)

Le autorità competenti cilene negano l’accesso al porto alle navi dell’UE che non rispettano quanto precedentemente disposto. Il rifiuto di accesso deve essere motivato e le motivazioni devono essere comunicate ufficialmente e senza indugio al comandante della nave, allo Stato di bandiera e alla Commissione europea. Tali casi di rifiuto dell’accesso vengono discussi dalle parti nel corso della successiva riunione del CBTS e, fino a quel momento, la nave interessata non può accedere ai porti cileni.

xiv)

Su richiesta di una delle parti, può essere convocata una sessione straordinaria del CBTS al fine di discutere eventuali questioni relative all’applicazione dell’intesa.

MODULO A

INFORMAZIONI DA FORNIRE PRELIMINARMENTE PER LE NAVI CHE CHIEDONO DI ENTRARE IN PORTO

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ALLEGATO B

MISION DE CHILE ANTE LA UNION EUROPEA

n. 177/2009

La Missione del Cile presso l’Unione europea presenta i suoi omaggi alla direzione generale degli Affari marittimi e della Pesca della Commissione europea e si pregia far riferimento alla relazione concordata tra la Commissione europea e il Cile a seguito delle consultazioni tecniche bilaterali relative al pesce spada del Pacifico sudorientale, svoltesi il 5 e il 6 ottobre scorsi a New York.

Con riguardo al contenuto dell’allegato I, punto xi, della relazione, la Missione del Cile invita la direzione generale degli Affari marittimi e della Pesca a modificare i porti designati dal Cile, indicati nella relazione medesima.

In proposito, la Missione del Cile informa la direzione generale degli Affari marittimi e della Pesca che i nuovi porti designati sono Arica, Antofagasta e Punta Arenas.

La Missione del Cile presso l’Unione europea ringrazia la direzione generale degli Affari marittimi e della Pesca della Commissione europea per l’attenzione che vorrà riservare alla presente e coglie l’occasione per rinnovarle i sensi della sua più profonda stima.

Bruxelles, 23 novembre 2009

Alla direzione generale degli Affari marittimi e della Pesca

della Commissione europea

Bruxelles


(1)  Causa ITLOS n. 7 e WTO DS 19.


REGOLAMENTI

22.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 155/19


REGOLAMENTO (UE) N. 541/2010 DEL CONSIGLIO

del 3 giugno 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1104/2008 sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 74,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) è stato istituito con regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (1) e con decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (2).

(2)

Le condizioni, le procedure e le competenze applicabili alla migrazione dal SIS 1+ al SIS II sono dettate dal regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio (3) e dalla decisione 2008/839/GAI, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (4). Tali strumenti scadranno, tuttavia, il 30 giugno 2010.

(3)

I presupposti per la migrazione dal SIS 1+ al SIS II non saranno soddisfatti entro il 30 giugno 2010. Perché il SIS II diventi operativo come impongono il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI, è opportuno pertanto continuare ad applicare, fino a migrazione avvenuta, il regolamento (CE) n. 1104/2008 e la decisione 2008/839/GAI.

(4)

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero continuare a cooperare strettamente in tutte le fasi dello sviluppo e della migrazione ai fini del buon esito del processo. Le conclusioni del Consiglio sul SIS II del 26 e 27 febbraio 2009 e del 4 e 5 giugno 2009 istituiscono un organismo informale costituito dagli esperti degli Stati membri, denominato consiglio di gestione del programma globale, incaricato di intensificare la cooperazione ed assicurare il sostegno diretto degli Stati membri al progetto SIS II centrale. I risultati positivi dei lavori del gruppo e la necessità di intensificare ulteriormente la cooperazione e la trasparenza del progetto giustificano l’inserimento formale del gruppo nella struttura di gestione del SIS II. Dovrebbe pertanto essere istituito formalmente un gruppo di esperti, denominato consiglio di gestione del programma globale, al fine di integrare l’attuale struttura organizzativa. Per assicurare l’efficienza, anche in termini di costi, è opportuno limitare il numero degli esperti. Questo gruppo di esperti dovrebbe lasciare impregiudicate le competenze della Commissione e degli Stati membri.

(5)

È opportuno che la Commissione continui ad essere responsabile del SIS II centrale e della relativa infrastruttura di comunicazione. È necessario provvedere alla manutenzione e, se del caso, all’ulteriore sviluppo del SIS II centrale e della relativa infrastruttura di comunicazione. Ogni nuovo sviluppo del SIS II centrale dovrebbe comportare la correzione degli errori in qualsiasi momento. È opportuno che la Commissione assicuri il coordinamento e l’assistenza per le attività comuni.

(6)

Il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI prevedono che per il SIS II centrale sia utilizzata la migliore tecnologia disponibile, fatta salva un’analisi costi-benefici. L’allegato delle conclusioni del Consiglio del 4 e 5 giugno 2009 sull’ulteriore orientamento del SIS II ha stabilito le tappe principali che andrebbero seguite al fine di proseguire l’attuale progetto SIS II. Contestualmente è stato realizzato uno studio riguardante l’elaborazione di uno scenario tecnico alternativo per lo sviluppo del SIS II basato sull’evoluzione del SIS 1+ (SIS 1+ RE) quale piano d’emergenza, qualora dai test emergesse la non compatibilità con le condizioni stabilite nelle tappe. In base a questi parametri, il Consiglio può decidere di invitare la Commissione a passare allo scenario tecnico alternativo.

(7)

È opportuno pertanto adattare la descrizione delle componenti tecniche dell’architettura per la migrazione, in modo da permettere un’altra soluzione tecnica, segnatamente il SIS 1+ RE, per quanto riguarda lo sviluppo del SIS II centrale. Il SIS 1+ RE è una possibile soluzione tecnica per sviluppare il SIS II centrale e per raggiungere gli obiettivi del SIS II di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 e alla decisione 2007/533/GAI.

(8)

Il SIS 1+ RE è caratterizzato da un’unicità di mezzi tra lo sviluppo del SIS II e il SIS 1+. I riferimenti all’architettura tecnica del SIS II e al processo di migrazione contenuti nel presente regolamento dovrebbero pertanto, in caso di attuazione di uno scenario tecnico alternativo, essere letti come riferimenti al SIS II basato su un’altra soluzione tecnica, ed applicati mutatis mutandis alle specifiche tecniche di questa soluzione, conformemente all’obiettivo di sviluppo del SIS II centrale.

(9)

Per quanto riguarda il finanziamento dello sviluppo del SIS II centrale sulla base di una soluzione tecnica alternativa, esso dovrebbe essere a carico del bilancio generale dell’Unione nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria. In conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), la Commissione può delegare i compiti relativi all’esecuzione del bilancio a organismi nazionali del settore pubblico. Seguendo l’orientamento politico e fatte salve le condizioni previste dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, la Commissione verrebbe invitata, in caso di passaggio alla soluzione alternativa, a delegare alla Francia i compiti relativi all’esecuzione del bilancio per quanto riguarda lo sviluppo del SIS II sulla base del SIS 1+ RE.

(10)

In qualunque scenario tecnico il risultato della migrazione a livello centrale dovrebbe essere la disponibilità della banca dati del SIS 1+ e delle nuove funzioni del SIS II, incluse le categorie aggiuntive di dati, nel SIS II centrale.

(11)

È opportuno che gli Stati membri continuino ad essere responsabili dei rispettivi sistemi nazionali (N.SIS II). Rimane necessario provvedere alla manutenzione e, se del caso, all’ulteriore sviluppo dei N.SIS II.

(12)

È opportuno che la Francia continui ad essere responsabile dell’unità di supporto tecnico (C.SIS).

(13)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente la messa in opera di un’architettura provvisoria per la migrazione e la migrazione dei dati dal SIS 1+ al SIS II, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(14)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(15)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (6); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(16)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (7); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(17)

Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni concernenti la partecipazione parziale del Regno Unito e dell’Irlanda all’acquis di Schengen definite, rispettivamente, nella decisione 2000/365/CE e nella decisione 2002/192/CE.

(18)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (8) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo (9).

(19)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (10) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (11).

(20)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio (12),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1104/2008 è così modificato:

1)

all’articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   Lo sviluppo del SIS II può essere realizzato attuando uno scenario tecnico alternativo caratterizzato da specifiche tecniche proprie.»;

2)

all’articolo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Per assicurare la migrazione dal SIS 1+ al SIS II, sono fornite le seguenti componenti nella misura necessaria:»;

3)

l’articolo 10, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   Nella misura necessaria, il convertitore converte i dati in due direzioni tra il C.SIS e il SIS II centrale e mantiene sincronizzati il C.SIS e il SIS II centrale.»;

4)

l’articolo 11, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ migrano dall’N.SIS all’N.SIS II mediante l’architettura provvisoria per la migrazione, con il supporto della Francia e della Commissione.»;

5)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 17 bis

Consiglio di gestione del programma globale

1.   Fatte salve le rispettive competenze e attività della Commissione, del comitato di cui all’articolo 17, della Francia e degli Stati membri partecipanti al SIS 1+, è istituito un gruppo di esperti tecnici denominato “consiglio di gestione del programma globale” (il “consiglio di gestione”). Il consiglio di gestione è un organo consultivo per l’assistenza al progetto SIS II centrale e facilita la coerenza tra i progetti del SIS II centrale e dei SIS II nazionali. Il consiglio di gestione non ha potere decisionale né mandato di rappresentare la Commissione o gli Stati membri.

2.   Il consiglio di gestione è composto da un massimo di dieci membri che si riuniscono regolarmente. Gli Stati membri, in sede di Consiglio, designano un massimo di otto esperti e un numero equivalente di sostituti. Il direttore generale della direzione generale competente della Commissione designa, fra i funzionari della Commissione, un massimo di due esperti e due sostituti.

Altri esperti degli Stati membri e funzionari della Commissione direttamente coinvolti nello sviluppo dei progetti del SIS II possono partecipare alle riunioni del consiglio di gestione, a spese della loro rispettiva amministrazione o istituzione.

Il consiglio di gestione può invitare altri esperti a partecipare alle sue riunioni come definito nel regolamento interno di cui al paragrafo 5, a spese della loro rispettiva amministrazione, istituzione o società.

3.   Gli esperti designati dagli Stati membri che esercitano la presidenza attuale e futura sono sempre invitati a partecipare alle riunioni del consiglio di gestione.

4.   Il segretariato del consiglio di gestione è assicurato dalla Commissione.

5.   Il consiglio di gestione redige il proprio regolamento interno che prevede in particolare le procedure per:

la presidenza alternata tra la Commissione e la presidenza,

i luoghi di riunione,

la preparazione delle riunioni,

l’ammissione di altri esperti,

un piano di comunicazione che assicuri che siano fornite informazioni circostanziate agli Stati membri non partecipanti.

Il regolamento interno prende effetto previo parere favorevole del direttore generale della direzione generale competente della Commissione e degli Stati membri riuniti nell’ambito del comitato di cui all’articolo 17.

6.   Il consiglio di gestione presenta periodicamente relazioni scritte sui progressi del progetto inclusa la consulenza fornita e la sua giustificazione, al comitato di cui all’articolo 17 o, se del caso, ai competenti organi preparatori del Consiglio.

7.   Fatto salvo l’articolo 15, paragrafo 2, sono a carico del bilancio generale dell’Unione i costi amministrativi e le spese di viaggio occasionati dalle attività del consiglio di gestione nella misura in cui non siano rimborsati da altra fonte. Le spese di viaggio sostenute in relazione ai lavori del consiglio di gestione dai membri del consiglio di gestione designati dagli Stati membri in sede di Consiglio e dagli esperti invitati a norma del paragrafo 3 del presente articolo sono disciplinate dalla “Regolamentazione delle indennità corrisposte alle persone estranee alla Commissione convocate in veste di esperti.” della Commissione.»;

6)

all’articolo 19, l’ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Esso si applica fino alla data che stabilirà il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2013 o il 31 dicembre 2013 in caso di passaggio a uno scenario tecnico alternativo ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 3 giugno 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

A. PÉREZ RUBALCABA


(1)  GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

(2)  GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.

(3)  GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 1.

(4)  GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 43.

(5)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(7)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(8)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(9)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(10)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(11)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

(12)  GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.


22.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 155/23


REGOLAMENTO (UE) N. 542/2010 DEL CONSIGLIO

del 3 giugno 2010

che modifica la decisione 2008/839/GAI sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 74,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) è stato istituito con regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (1) e con decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (2).

(2)

Le condizioni, le procedure e le competenze alla migrazione dal SIS 1+ al SIS II sono dettate dal regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (3) e dalla decisione 2008/839/GAI (4). Tali strumenti scadranno, tuttavia, il 30 giugno 2010.

(3)

I presupposti per la migrazione dal SIS 1+ al SIS II non saranno soddisfatti entro il 30 giugno 2010. Perché il SIS II diventi operativo come impongono il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI, è opportuno pertanto continuare ad applicare, fino a migrazione avvenuta, il regolamento (CE) n. 1104/2008 e la decisione 2008/839/GAI.

(4)

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero continuare a cooperare strettamente in tutte le fasi dello sviluppo e della migrazione al fine del buon esito del processo. Le conclusioni del Consiglio sul SIS II del 26 e 27 febbraio 2009 e del 4 e 5 giugno 2009 istituiscono un organismo informale costituito dagli esperti degli Stati membri, denominato Consiglio di gestione del programma globale, incaricato di intensificare la cooperazione ed assicurare il sostegno diretto degli Stati membri al progetto SIS II centrale. I risultati positivi dei lavori del gruppo e la necessità di intensificare ulteriormente la cooperazione e la trasparenza del progetto giustificano l’inserimento formale del gruppo nella struttura di gestione del SIS II. Dovrebbe pertanto essere istituito formalmente un gruppo di esperti, denominato Consiglio di gestione del programma globale, al fine di integrare l’attuale struttura organizzativa. Per assicurare l’efficienza, anche in termini di costi, è opportuno limitare il numero degli esperti. Questo gruppo di esperti dovrebbe lasciare impregiudicate le competenze della Commissione e degli Stati membri.

(5)

È opportuno che la Commissione continui ad essere responsabile del SIS II centrale e della relativa infrastruttura di comunicazione. È necessario provvedere alla manutenzione e, se del caso, all’ulteriore sviluppo del SIS II e della relativa infrastruttura di comunicazione. Ogni nuovo sviluppo del SIS II centrale dovrebbe comportare la correzione degli errori in qualsiasi momento. È opportuno che la Commissione assicuri il coordinamento e l’assistenza per le attività comuni.

(6)

Il regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI prevedono che per il SIS II centrale sia utilizzata la migliore tecnologia disponibile, fatta salva un’analisi costi-benefici. L’allegato delle conclusioni del 4 e 5 giugno 2009 sull’ulteriore orientamento del SIS II ha stabilito le tappe principali che andrebbero seguite al fine di proseguire l’attuale progetto SIS II. Contestualmente è stato realizzato uno studio riguardante l’elaborazione di uno scenario tecnico alternativo per lo sviluppo del SIS II basato sull’evoluzione di SIS 1+ (SIS 1+ RE) quale piano d’emergenza, qualora dai test emergesse la non compatibilità con le condizioni stabilite nelle tappe. In base a questi parametri, il Consiglio può decidere di invitare la Commissione a passare allo scenario tecnico alternativo.

(7)

È opportuno pertanto adattare la descrizione delle componenti tecniche dell’architettura per la migrazione, in modo da permettere un’altra soluzione tecnica, segnatamente il SIS 1+ RE, per quanto riguarda lo sviluppo del SIS II centrale. Il SIS 1+ RE è una possibile soluzione tecnica per sviluppare il SIS II centrale e per raggiungere gli obiettivi del SIS II di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 e alla decisione 2007/533/GAI.

(8)

Il SIS 1+ RE è caratterizzato da un’unicità di mezzi tra lo sviluppo del SIS II e il SIS 1+. I riferimenti all’architettura tecnica del SIS II e al processo di migrazione contenuti nel presente regolamento dovrebbero pertanto, in caso di attuazione di uno scenario tecnico alternativo, essere letti come riferimenti al SIS II basato su un’altra soluzione tecnica, ed applicati mutatis mutandis alle specifiche tecniche di questa soluzione, conformemente all’obiettivo di sviluppo del SIS II centrale.

(9)

Per quanto riguarda il finanziamento dello sviluppo del SIS II centrale sulla base di una soluzione tecnica alternativa, esso dovrebbe essere a carico del bilancio generale dell’Unione nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria. In conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), la Commissione può delegare i compiti relativi all’esecuzione del bilancio a organismi nazionali del settore pubblico. Seguendo l’orientamento politico e fatte salve le condizioni previste dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, la Commissione verrebbe invitata, in caso di passaggio alla soluzione alternativa, a delegare alla Francia i compiti relativi all’esecuzione del bilancio per quanto riguarda lo sviluppo del SIS II sulla base del SIS 1+ RE.

(10)

In qualunque scenario tecnico il risultato della migrazione a livello centrale dovrebbe essere la disponibilità della banca dati del SIS 1+ e delle nuove funzioni del SIS II, incluse le categorie aggiuntive di dati, nel SIS II centrale.

(11)

È opportuno che gli Stati membri continuino ad essere responsabili dei rispettivi sistemi nazionali (N.SIS II). Rimane necessario provvedere alla manutenzione e, se del caso, all’ulteriore sviluppo dei N.SIS II.

(12)

È opportuno che la Francia continui ad essere responsabile dell’unità di supporto tecnico (C.SIS).

(13)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente la messa in opera di un’architettura provvisoria per la migrazione e la migrazione dei dati dal SIS 1+ al SIS II, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(14)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(15)

Il Regno Unito partecipa al presente regolamento ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e dell’articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (6).

(16)

L’Irlanda partecipa al presente regolamento ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (7).

(17)

Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni concernenti la partecipazione parziale del Regno Unito e dell’Irlanda all’acquis di Schengen definite, rispettivamente, nelle decisioni 2000/365/CE e 2002/192/CE.

(18)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (8) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo (9).

(19)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (10) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio (11).

(20)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo concluso tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/262/GAI del Consiglio (12),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La decisione 2008/839/GAI è così modificata:

1)

all’articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   Lo sviluppo del SIS II può essere realizzato attuando uno scenario tecnico alternativo caratterizzato da specifiche tecniche proprie.»;

2)

all’articolo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Per assicurare la migrazione dal SIS 1+ al SIS II, sono fornite le seguenti componenti nella misura necessaria:»;

3)

l’articolo 10, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   Nella misura necessaria, il convertitore converte i dati in due direzioni tra il C.SIS e il SIS II centrale e mantiene sincronizzati il C.SIS e il SIS II centrale.»;

4)

l’articolo 11, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ migrano dall’N.SIS all’N.SIS II mediante l’architettura provvisoria per la migrazione, con il supporto della Francia e della Commissione.»;

5)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 17 bis

Consiglio di gestione del programma globale

1.   Fatte salve le rispettive competenze e attività della Commissione, del comitato di cui all’articolo 17, della Francia e degli Stati membri partecipanti al SIS 1+, è istituito un gruppo di esperti tecnici denominato “consiglio di gestione del programma globale” (il “consiglio di gestione”). Il consiglio di gestione è un organo consultivo per l’assistenza al progetto SIS II centrale e facilita la coerenza tra i progetti del SIS II centrale e dei SIS II nazionali. Il consiglio di gestione non ha potere decisionale né mandato di rappresentare la Commissione o gli Stati membri.

2.   Il consiglio di gestione è composto da un massimo di dieci membri che si riuniscono regolarmente. Gli Stati membri, in sede di Consiglio, designano un massimo di otto esperti e un numero equivalente di sostituti. Il direttore generale della direzione generale competente della Commissione designa, fra i funzionari della Commissione, un massimo di due esperti e due sostituti.

Altri esperti degli Stati membri e funzionari della Commissione direttamente coinvolti nello sviluppo dei progetti del SIS II possono partecipare alle riunioni del consiglio di gestione, a spese della loro rispettiva amministrazione o istituzione.

Il consiglio di gestione può invitare altri esperti a partecipare alle sue riunioni come definito nel regolamento interno di cui al paragrafo 5, a spese della loro rispettiva amministrazione, istituzione o società.

3.   Gli esperti designati dagli Stati membri che esercitano la presidenza attuale e futura sono sempre invitati a partecipare alle riunioni del consiglio di gestione.

4.   Il segretariato del consiglio di gestione è assicurato dalla Commissione.

5.   Il consiglio di gestione redige il proprio regolamento interno che prevede in particolare le procedure per:

la presidenza alternata tra la Commissione e la presidenza,

i luoghi di riunione,

la preparazione delle riunioni,

l’ammissione di altri esperti,

un piano di comunicazione che assicuri che siano fornite informazioni circostanziate agli Stati membri non partecipanti.

Il regolamento interno prende effetto previo parere favorevole del direttore generale della direzione generale competente della Commissione e degli Stati membri riuniti nell’ambito del comitato di cui all’articolo 17.

6.   Il consiglio di gestione presenta periodicamente relazioni scritte sui progressi del progetto inclusa la consulenza fornita e la sua giustificazione, al comitato di cui all’articolo 17 o, se del caso, ai competenti organi preparatori del Consiglio.

7.   Fatto salvo l’articolo 15, paragrafo 2, sono a carico del bilancio generale dell’Unione i costi amministrativi e le spese di viaggio occasionati dalle attività del consiglio di gestione nella misura in cui non siano rimborsati da altra fonte. Le spese di viaggio sostenute in relazione ai lavori del consiglio di gestione dai membri del consiglio di gestione designati dagli Stati membri in sede di Consiglio e dagli esperti invitati a norma del paragrafo 3 del presente articolo sono disciplinate dalla “Regolamentazione dell’indennità corrisposte alle persone estranee alla Commissione convocate in veste di esperti” della Commissione.»;

6)

all’articolo 19, l’ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Esso si applica fino alla data che stabilirà il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 71, paragrafo 2, della decisione 2007/533/GAI e, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2013 o il 31 dicembre 2013 in caso di passaggio a uno scenario tecnico alternativo ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 3 giugno 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

A. PÉREZ RUBALCABA


(1)  GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

(2)  GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.

(3)  GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 1.

(4)  GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 43.

(5)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(7)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(8)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(9)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(10)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(11)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50.

(12)  GU L 83 del 26.3.2008, pag. 5.


22.6.2010   

IT

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L 155/27


REGOLAMENTO (UE) N. 543/2010 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2010

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceite Campo de Montiel (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1) , in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Aceite Campo de Montiel», presentata dalla Spagna, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 162 del 15.7.2009, pag. 17.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.5.   Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.)

SPAGNA

Aceite Campo de Montiel (DOP)


22.6.2010   

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L 155/29


REGOLAMENTO (UE) N. 544/2010 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 giugno 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

132,1

MA

44,4

MK

52,3

TR

57,0

ZZ

71,5

0707 00 05

MK

33,9

TR

117,2

ZZ

75,6

0709 90 70

TR

102,5

ZZ

102,5

0805 50 10

AR

77,7

BR

112,1

TR

97,3

US

83,2

ZA

96,4

ZZ

93,3

0808 10 80

AR

105,0

BR

78,0

CA

118,8

CL

89,4

CN

47,0

NZ

125,0

US

161,5

UY

119,2

ZA

95,6

ZZ

104,4

0809 10 00

TR

260,6

US

396,9

ZZ

328,8

0809 20 95

SY

197,3

TR

320,7

US

701,2

ZZ

406,4

0809 30

TR

149,8

ZZ

149,8

0809 40 05

AU

185,7

EG

219,5

IL

235,4

US

373,6

ZZ

253,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


22.6.2010   

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L 155/31


REGOLAMENTO (UE) N. 545/2010 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2010

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 504/2010 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 giugno 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.

(4)  GU L 147 del 12.6.2010, pag. 3.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 22 giugno 2010

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

39,65

0,00

1701 11 90 (1)

39,65

3,01

1701 12 10 (1)

39,65

0,00

1701 12 90 (1)

39,65

2,71

1701 91 00 (2)

42,37

4,76

1701 99 10 (2)

42,37

1,63

1701 99 90 (2)

42,37

1,63

1702 90 95 (3)

0,42

0,27


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

22.6.2010   

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L 155/33


DECISIONE DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA BiH/16/2010

del 15 giugno 2010

relativa alla nomina del capo dell’elemento di comando dell’UE presso il comando interforze di Napoli per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina

(2010/344/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38, terzo comma,

vista l’azione comune 2004/570/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, relativa all’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Con scambio di lettere tra il segretario generale/alto rappresentante e il segretario generale della NATO rispettivamente del 28 settembre e 8 ottobre 2004, il Consiglio del Nord Atlantico ha convenuto di mettere a disposizione il capo di Stato maggiore del comando interforze di Napoli quale capo dell’elemento di comando dell’UE presso il comando interforze di Napoli.

(2)

Il comandante dell’operazione UE ha raccomandato di nominare il capo di Stato maggiore del comando interforze di Napoli, generale di divisione Leandro DE VICENTI, capo dell’elemento di comando dell’UE presso il comando interforze di Napoli per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina.

(3)

Il Comitato militare dell’UE ha appoggiato tale raccomandazione.

(4)

A norma dell’articolo 6 dell’azione comune 2004/570/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ad esercitare il controllo politico e la direzione strategica dell’operazione militare dell’UE.

(5)

A norma dell’articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore della difesa.

(6)

Il 12 e 13 dicembre 2002 il Consiglio europeo di Copenaghen ha adottato una dichiarazione conformemente alla quale gli accordi «Berlin plus» e la loro esecuzione riguardano unicamente gli Stati membri dell’UE che sono altresì membri della NATO o parti del «Partenariato per la pace» e che hanno pertanto concluso con la NATO accordi bilaterali in materia di sicurezza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il generale di divisione Leandro DE VICENTI è nominato capo dell’elemento di comando dell’UE presso il comando interforze di Napoli per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 15 giugno 2010.

Fatto a Bruxelles, addì 15 giugno 2010.

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

C. FERNÁNDEZ-ARIAS


(1)  GU L 252 del 28.7.2004, pag. 10.


22.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 155/34


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2010

recante modifica della decisione 2007/589/CE per quanto riguarda l’inclusione delle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla cattura, dal trasporto e dallo stoccaggio geologico del biossido di carbonio

[notificata con il numero C(2010) 3310]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/345/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, e l’articolo 24, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2003/87/CE istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (in prosieguo denominato «il sistema comunitario»). La direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di migliorare ed estendere il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra della Comunità (2) e per includere la cattura, il trasporto e lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio (nel prosieguo «CO2») nel sistema comunitario a partire dal 2013.

(2)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione deve adottare linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dalle attività previste dal sistema comunitario.

(3)

A norma dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, fino al 2013 gli Stati membri sono autorizzati a includere unilateralmente nel sistema comunitario le attività di cattura, trasporto e stoccaggio geologico del CO2.

(4)

L’articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE stabilisce la base giuridica in virtù della quale la Commissione può adottare linee guida per attività non ancora contemplate dall’allegato I della stessa direttiva.

(5)

È opportuno che la Commissione adotti linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività di cattura, trasporto e stoccaggio geologico del CO2 allo scopo di includere tali attività nel sistema comunitario a partire dal 2013 ed, eventualmente, su base unilaterale anteriormente al 2013.

(6)

È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione 2007/589/CE della Commissione (3).

(7)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici di cui all’articolo 23 della direttiva 2003/87/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2007/589/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dalle attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE, e dalle attività incluse ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva medesima, sono contenute negli allegati da I a XIV e da XVI a XVIII della presente decisione. Le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione dei dati sulle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo per le domande presentate a titolo dell’articolo 3 sexies o 3 septies della direttiva 2003/87/CE sono contenute nell’allegato XV.

Le linee guida si basano sui principi di cui all’allegato IV della direttiva in questione»;

2)

l’indice degli allegati è modificato come segue:

a)

il titolo dell’allegato XII è sostituito dal seguente:

«Allegato XII:

Linee guida per la determinazione delle emissioni o delle quantità trasferite di gas a effetto serra con sistemi di misura in continuo»;

b)

sono aggiunti i seguenti titoli dei nuovi allegati XVI, XVII e XVIII:

«Allegato XVI:

linee guida specifiche per la determinazione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività di cattura di CO2 finalizzate al trasporto e allo stoccaggio in un sito di stoccaggio ammesso a tale scopo dalla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4)

Allegato XVII:

linee guida specifiche per la determinazione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal trasporto di CO2 mediante condutture finalizzato allo stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio ammesso dalla direttiva 2009/31/CE.

Allegato XVIII:

linee guida specifiche per lo stoccaggio geologico di CO2 in un sito ammesso dalla direttiva 2009/31/CE.

3)

l’allegato I è modificato come indicato nella parte A dell’allegato della presente decisione;

4)

l’allegato XII è sostituito dal testo riportato nella parte B dell’allegato della presente decisione;

5)

l’allegato XVI è aggiunto come indicato nella parte C dell’allegato della presente decisione;

6)

l’allegato XVII è aggiunto come indicato nella parte D dell’allegato della presente decisione;

7)

l’allegato XVIII è aggiunto come indicato nella parte E dell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2010.

Per la Commissione

Connie HEDEGAARD

Membro della Commissione


(1)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(2)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63.

(3)  GU L 229 del 31.8.2007, pag. 1.

(4)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.»;


ALLEGATO

A.

L’allegato I è modificato come segue:

1)

al punto 1 le parole «allegati da II a XI e da XIII a XV» sono sostituite da «allegati da II a XI e allegati da XIII a XVIII»;

2)

il punto 2 è modificato come segue:

a)

nella parte introduttiva le parole «allegati da II a XV» sono sostituite da «allegati da II a XVIII»;

b)

al paragrafo 3 è aggiunta la seguente lettera j):

«j)

“punto di misura”: la fonte di emissione per la quale sono utilizzati sistemi di misura in continuo delle emissioni (CEMS) o la sezione trasversale di un sistema di condutture per il quale il flusso di CO2 è determinato utilizzando sistemi di misura in continuo»;

c)

è aggiunto il seguente paragrafo 7:

«7.

In relazione alle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività di cattura, trasporto e stoccaggio geologico dei gas a effetto serra si applicano le seguenti definizioni:

a)

“stoccaggio geologico di CO2”: “stoccaggio geologico di CO2” ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/31/CE;

b)

“sito di stoccaggio”: “sito di stoccaggio” ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2009/31/CE;

c)

“complesso di stoccaggio”: “complesso di stoccaggiov” ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2009/31/CE;

d)

“trasporto di CO2”: il trasporto di CO2 mediante condutture ai fini dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio ammesso dalla direttiva 2009/31/CE;

e)

“rete di trasporto”: “rete di trasporto” ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 22, della direttiva 2009/31/CE;

f)

“cattura di CO2”: l’attività di cattura di CO2 da flussi di gas, che altrimenti sarebbero emessi, al fine del suo trasporto e stoccaggio in un sito ammesso dalla direttiva 2009/31/CE;

g)

“impianto di cattura”: un impianto che consente di effettuare la cattura di CO2;

h)

“emissioni fuggitive”: emissioni irregolari o non intenzionali da fonti che non sono localizzate o sono troppo diverse o di dimensioni troppo ridotte per essere monitorate individualmente, come quelle provenienti da sigilli, valvole, stazioni intermedie di compressione e impianti intermedi di stoccaggio altrimenti integri;

i)

“emissioni convogliate”: emissioni rilasciate deliberatamente dall’impianto in un punto appositamente designato a tale scopo;

j)

“colonna d’acqua”: la “colonna d’acqua” ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/31/CE;

k)

“recupero avanzato di idrocarburi”: il recupero di idrocarburi aggiuntivi rispetto a quelli estratti mediante iniezione di acqua o con altre modalità;

l)

“fuoriuscita” nell’ambito dello stoccaggio geologico: «fuoriuscita» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2009/31/CE»;

3)

il punto 4 è modificato come segue:

a)

al punto 4.1 dopo il secondo capoverso è aggiunto il capoverso seguente:

«Qualora siano individuate fuoriuscite da un complesso di stoccaggio di cui alla direttiva 2009/31/CE che comportano emissioni o rilascio di CO2 nella colonna d’acqua, dette fuoriuscite sono prese in conto come fonti di emissione per l’impianto di cui trattasi e sono monitorate di conseguenza come previsto dalle disposizioni dell’allegato XVIII. La fuoriuscita può non essere considerata come fonte di emissione, subordinatamente all’approvazione delle autorità competenti, se sono stati adottati, a norma dell’articolo 16 della direttiva 2009/31/CE, i provvedimenti correttivi necessari e tale fuoriuscita non determina più emissioni o rilascio nella colonna d’acqua»;

b)

al punto 4.3 dopo il quarto capoverso sono aggiunte le seguenti lettere:

«o)

se applicabile, l’ubicazione delle apparecchiature di misurazione della temperatura e pressione in una rete di trasporto;

p)

se applicabile, le procedure per prevenire, individuare e quantificare le fuoriuscite dalle reti di trasporto;

q)

nel caso delle reti di trasporto, le procedure per garantire con sicurezza che il CO2 sia trasferito soltanto verso impianti in possesso di un’autorizzazione valida a emettere gas a effetto serra o nei quali il CO2 emesso sia effettivamente monitorato e contabilizzato conformemente al punto 5.7 del presente allegato;

r)

qualora il CO2 sia trasferito conformemente al punto 5.7 del presente allegato, l’identificazione degli impianti cedenti e destinatari. Per gli impianti in possesso di un’autorizzazione valida a emettere gas a effetto serra si tratta del codice identificativo dell’impianto quale definito dal regolamento adottato in conformità dell’articolo 19 della direttiva 2003/87/CE;

s)

se applicabile, una descrizione dei sistemi di misura in continuo utilizzati nel punto di trasferimento di CO2 tra impianti che trasferiscono CO2 in conformità del punto 5.7 del presente allegato;

t)

se applicabile, le metodologie di quantificazione delle emissioni o del rilascio di CO2 nella colonna d’acqua causati da potenziali fuoriuscite, come pure le metodologie di quantificazione applicate e, eventualmente adattate, per misurare le effettive emissioni o rilascio di CO2 nella colonna d’acqua causati da fuoriuscite, come specificato nell’allegato XVIII.»;

c)

al punto 4.3, il sesto capoverso è sostituito dal seguente:

«Una modifica sostanziale della metodologia di monitoraggio che rientra nel piano di monitoraggio deve essere approvata dall’autorità competente se riguarda:

una modifica della classificazione dell’impianto di cui alla tabella 1,

una modifica della metodologia (fondata su calcoli o su misure) utilizzata per determinare le emissioni,

un aumento dell’incertezza riguardo ai dati relativi all’attività o a eventuali altri parametri che comporti un cambiamento di livello,

l’applicazione o l’adeguamento di una metodologia di quantificazione delle emissioni causate da fuoriuscite nei siti di stoccaggio.»;

4)

il punto 5 è modificato come segue:

a)

al punto 5.1, alla voce «emissioni di processo», ultimo capoverso, le parole «allegati da II a XI» sono sostituite da «allegati da II a XI e allegati XVI, XVII e XVIII» in tutto il capoverso;

b)

al punto 5.2, prima frase, le parole «allegati da II a XI e allegati XIV e XV» sono sostituite da «allegati da II a XI e allegati da XIV a XVIII»;

5)

il punto 5.7. è sostituito dal seguente:

«5.7.   CO2 TRASFERITO

Previa approvazione dell’autorità competente, il gestore può detrarre, dal livello calcolato delle emissioni di un impianto, il CO2 che non viene emesso dall’impianto ma che è trasferito al di fuori dell’impianto:

come sostanza pura o usato direttamente e legato in prodotti o come carica, oppure,

a un altro impianto che detiene un’autorizzazione a emettere gas a effetto serra, a meno che non si applichino altri requisiti indicati agli allegati XVII o XVIII,

a condizione che alla detrazione corrisponda una riduzione rispettiva per l’attività e l’impianto in merito ai quali lo Stato membro interessato riferisce nel documento sull’inventario nazionale che trasmette al segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. La quantità corrispondente di CO2 è riportata per ciascun impianto verso il quale è stato trasferito o dal quale è stato ricevuto CO2 come voce per memoria nella comunicazione annuale delle emissioni degli impianti cedenti e destinatari.

In caso di trasferimento verso un altro impianto, l’impianto destinatario deve aggiungere al livello calcolato delle emissioni il CO2 ricevuto, a meno che non si applichino altri requisiti indicati agli allegati XVII o XVIII.

Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il nome degli impianti cedenti e destinatari a norma dell’articolo 21 della direttiva 2003/87/CE. In caso di trasferimento verso un impianto che rientra nel campo di applicazione della citata direttiva, l’impianto cedente segnala l’impianto destinatario nella comunicazione annuale delle emissioni, indicando il codice identificativo dell’impianto destinatario, quale definito dal regolamento adottato in conformità dell’articolo 19 della direttiva 2003/87/CE. L’impianto destinatario segnala l’impianto cedente utilizzando le stesse modalità.

Tra i casi possibili di CO2 trasferito al di fuori di un impianto si possono annoverare i seguenti:

CO2 puro usato per la carbonatazione delle bevande,

CO2 puro usato come ghiaccio secco per refrigerazione,

CO2 puro usato come agente estinguente, refrigerante o gas di laboratorio,

CO2 puro usato per la disinfestazione di cereali,

CO2 puro usato come solvente nell’industria alimentare o chimica,

CO2 usato e legato in prodotti o cariche nell’industria chimica o della pasta per carta (ad esempio per l’urea o i carbonati precipitati),

carbonati legati in prodotti di assorbimento a secco per polverizzazione (SDAP) derivanti dal lavaggio di gas effluenti a semi-secco,

CO2 trasferito in impianti di cattura,

CO2 trasferito da impianti di cattura a reti di trasporto,

CO2 trasferito da reti di trasporto a siti di stoccaggio.

Fatta salva l’applicazione di altri requisiti indicati negli allegati specifici, la massa di CO2 o carbonato trasferita ogni anno è determinata con un’incertezza massima inferiore all’1,5 %, sia direttamente, utilizzando flussimetri di massa o volume, tramite pesatura, sia indirettamente, ricavandola dalla massa del prodotto rispettivo (ad esempio carbonati o urea), se opportuno e possibile.

Qualora i quantitativi di CO2 trasferito siano misurati sia nell’impianto cedente che in quello destinatario, i quantitativi di CO2 trasferito e ricevuto devono essere identici. Se tra i valori misurati esiste uno scostamento che può essere spiegato con l’imprecisione dei sistemi di misurazione, nelle comunicazioni delle emissioni degli impianti cedente e destinatario deve essere utilizzata la media aritmetica di entrambi i valori misurati. Nella comunicazione delle emissioni deve figurare una dichiarazione attestante che tale valore è stato adeguato rispettivamente al valore dell’impianto cedente o destinatario. Il valore misurato deve essere incluso come voce per memoria.

Qualora lo scostamento tra i valori misurati non sia spiegabile con l’imprecisione dei sistemi di misurazione, i gestori degli impianti interessati allineano i valori misurati applicando adeguamenti prudenti (ad esempio, evitando di sottostimare le emissioni). L’allineamento deve essere verificato dai responsabili degli impianti cedente e destinatario ed è subordinato all’approvazione delle autorità competenti.

Nei casi in cui parte del CO2 trasferito provenga da biomassa o qualora un impianto rientri solo parzialmente nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE, il gestore detrae la rispettiva frazione della massa di CO2 trasferito proveniente da combustibili fossili e materiali delle attività rientranti nella direttiva. I metodi di assegnazione rispettivi devono essere prudenziali e devono essere approvati dall’autorità competente.

Se all’impianto cedente viene applicato un approccio fondato sulle misure, il quantitativo totale di CO2 trasferito/ricevuto risultante dall’uso della biomassa deve essere riportato come voce per memoria sia dall’impianto cedente che da quello destinatario. L’impianto destinatario non è tenuto a effettuare misurazioni proprie a tal fine ma deve comunicare il quantitativo di CO2 proveniente da biomassa ottenuto dall’impianto cedente.»;

6)

al punto 6.3, lettera c), terzo capoverso le parole «allegati da II a XI» sono sostituite da «allegati da II a XI e allegati XVI, XVII e XVIII»;

7)

al punto 7.1, quinto capoverso, le parole «allegati da II a XI e allegati XIV e XV» sono sostituite da «allegati da II a XI e allegati da XIV a XVIII»;

8)

il punto 8 è modificato come segue:

a)

al quinto capoverso, sottocapoverso 6), le parole «allegati da I a XI» sono sostituite da «allegati da I a XI e allegati XVI, XVII e XVIII»;

b)

alla fine del quinto capoverso è aggiunto un nuovo sottocapoverso:

«(10)

se applicabile, i quantitativi di CO2 trasferiti a o ricevuti da altri impianti, indicando il codice di identificazione dell’impianto quale definito dal regolamento adottato in conformità dell’articolo 19 della direttiva 2003/87/CE»;

c)

è aggiunto il seguente sesto capoverso:

«Le autorità competenti possono autorizzare i gestori di siti di stoccaggio di CO2 a presentare, dopo la chiusura dei siti, comunicazioni delle emissioni semplificate contenenti quantomeno gli elementi di cui ai sottocommi 1) e 9), se l’autorizzazione a emettere gas a effetto serra non indica fonti di emissione specifiche.»;

9)

alla fine del punto 9 è aggiunto il nuovo capoverso seguente:

«Per le attività di cattura, trasporto e stoccaggio geologico di CO2 devono essere conservate le seguenti informazioni supplementari:

se applicabile, la documentazione dei quantitativi di CO2 iniettati nel complesso di stoccaggio da impianti che effettuano lo stoccaggio geologico di CO2,

se applicabile, i dati sulla pressione e la temperatura relativi alla rete di trasporto aggregati in modo significativo,

se applicabile, copia dell’autorizzazione allo stoccaggio corredata del relativo piano di monitoraggio a norma dell’articolo 9 della direttiva 2009/31/CE,

se applicabile, le relazioni presentate a norma dell’articolo 14 della direttiva 2009/31/CE,

se applicabile, le relazioni sui risultati delle ispezioni effettuate a norma dell’articolo 15 della direttiva 2009/31/CE,

se applicabile, la documentazione sui provvedimenti correttivi adottati a norma dell’articolo 16 della direttiva 2009/31/CE.».

B.

L’allegato XII è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XII

Linee guida per la determinazione delle emissioni o delle quantità trasferite di gas a effetto serra con sistemi di misura in continuo

1.   CONFINI E COMPLETEZZA

Le disposizioni del presente allegato si applicano alle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle attività contemplate dalla direttiva 2003/87/CE. Le emissioni possono avere origine presso varie fonti di un impianto.

Le disposizioni del presente allegato si applicano inoltre ai sistemi di misura in continuo utilizzati per determinare i flussi di CO2 nelle condutture, in particolare quando esse sono utilizzate per il trasferimento di CO2 tra impianti nell’ambito delle attività di cattura, trasporto e stoccaggio geologico di CO2. A tal fine i riferimenti alle emissioni di cui ai punti 6 e 7.2 dell’allegato I sono interpretati come riferimenti ai quantitativi di CO2 trasferiti conformemente al punto 5.7 dell’allegato I.

2.   DETERMINAZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA

Livello 1

Per ciascun punto di misura nell’arco del periodo di riferimento l’incertezza totale delle emissioni complessive o del flusso di CO2 deve essere inferiore a ± 10 %.

Livello 2

Per ciascun punto di misura nell’arco del periodo di riferimento l’incertezza totale delle emissioni complessive o del flusso di CO2 deve essere inferiore a ± 7,5 %.

Livello 3

Per ciascun punto di misura nell’arco del periodo di riferimento l’incertezza totale delle emissioni complessive o del flusso di CO2 deve essere inferiore a ± 5 %.

Livello 4

Per ciascun punto di misura nell’arco del periodo di riferimento l’incertezza totale delle emissioni complessive o del flusso di CO2 deve essere inferiore a ± 2,5 %.

Approccio globale

Le emissioni totali di un gas a effetto serra (GES) prodotte da una fonte di emissione o il quantitativo di CO2 transitato per il punto di misura nel periodo di riferimento sono determinate con la formula presentata di seguito. Se in un unico impianto esistono varie fonti di emissione che non possono essere misurate come un’unica fonte, tali emissioni devono essere misurate separatamente e sommate per ottenere le emissioni totali del gas interessato prodotte durante il periodo di riferimento nell’intero impianto.

Formula

La determinazione dei parametri della concentrazione GES e del flusso del gas effluente è effettuata conformemente alle disposizioni del punto 6 dell’allegato I. Per misurare il CO2 trasferito nelle condutture si applica il punto 6 dell’allegato I, come se il punto di misura fosse una fonte di emissione. Per tali punti di misura non sono richiesti calcoli di verifica conformemente al punto 6.3, lettera c).

Concentrazione dei gas a effetto serra

La concentrazione dei gas a effetto serra nel gas effluente è determinata tramite misura in continuo in un punto rappresentativo. La concentrazione dei gas a effetto serra può essere determinata con due metodi:

METODO A

La concentrazione dei gas a effetto serra è misurata direttamente.

METODO B

Per concentrazioni elevate di gas a effetto serra, quali si hanno nelle reti di trasporto, la concentrazione dei gas a effetto serra può essere calcolata utilizzando un bilancio di massa, tenendo conto dei valori di concentrazione misurati di tutti gli altri componenti del flusso di gas indicati nel piano di monitoraggio dell’impianto:

Formula

Flusso gas effluente

Il flusso di un gas effluente secco può essere determinato con uno dei metodi seguenti.

METODO A

Il flusso del gas effluente Qe è calcolato utilizzando una metodologia basata sul bilancio di massa, tenendo conto di tutti i parametri significativi come i carichi di materiale in entrata, il flusso d’aria in entrata, l’efficienza del processo e, al lato uscita, del prodotto in uscita, della concentrazione di O2, delle concentrazioni di SO2 e NOx.

Il metodo di calcolo specifico deve essere approvato dall’autorità competente nell’ambito della valutazione del piano di monitoraggio e della metodologia di monitoraggio ivi contenuta.

METODO B

Il flusso del gas effluente Qe è determinato tramite misura in continuo del flusso in un punto rappresentativo.».

C.

È aggiunto il seguente allegato XVI:

«ALLEGATO XVI

Linee guida specifiche per la determinazione delle emissioni di gas a effetto serra dovute a attività di cattura di CO2 finalizzate al trasporto e allo stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio ammesso dalla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

1.   CONFINI E COMPLETEZZA

Le linee guida specifiche di cui al presente allegato si applicano al monitoraggio delle emissioni provocate da attività di cattura di CO2.

La cattura di CO2 può essere effettuata sia da impianti ad hoc che ricevono il CO2 trasferito da altri impianti oppure da impianti le cui attività producono emissioni di CO2 che sono poi catturate nell’ambito della stessa autorizzazione a emettere gas a effetto serra. Tutte le parti di un impianto destinate alla cattura di CO2, allo stoccaggio intermedio, al trasferimento a una rete di trasporto di CO2 o a un sito per lo stoccaggio geologico delle emissioni di gas a effetto serra da CO2, devono essere inserite nell’autorizzazione a emettere gas serra. Qualora l’impianto effettui altre attività che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE, le emissioni causate da tali attività sono monitorate conformemente ai pertinenti allegati delle presenti linee guida.

2.   EMISSIONI DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI CATTURA DI CO2

Le fonti potenziali di emissioni di CO2 provocate da attività di cattura del CO2 includono:

CO2 trasferito in impianti di cattura,

combustione e altre attività associate realizzate nell’impianto (in relazione con la cattura), ovvero utilizzo di combustibili o materiale in entrata.

3.   QUANTIFICAZIONE DEI QUANTITATIVI DI CO2 TRASFERITI ED EMESSI

3.1.   QUANTIFICAZIONE A LIVELLO DELL’IMPIANTO

Le emissioni sono calcolate utilizzando un bilancio di massa completo, tenendo conto delle potenziali emissioni di CO2 che possono essere provocate dai processi che producono emissioni in atto nell’impianto come pure del quantitativo di CO2 catturato e trasferito alla rete di trasporto.

Le emissioni dell’impianto sono calcolate utilizzando la seguente formula:

Eimpianto di cattura  = Tentrata  + Esenza cattura  – Tper stoccaggio

Dove:

Eimpianto di cattura

=

Totale delle emissioni di gas a effetto serra dell’impianto di cattura.

Tentrata

=

Quantitativo di CO2 trasferito all’impianto di cattura, determinato conformemente all’allegato XII e al punto 5.7 dell’allegato I; Se il gestore è in grado di dimostrare all’autorità competente che il totale delle emissioni di CO2 emesse da un impianto è trasferito all’impianto di cattura, l’autorità competente può autorizzare il gestore a utilizzare le emissioni di tale impianto, determinate conformemente agli allegati da I a XII, anziché sistemi di misura in continuo.

Esenza cattura

=

Emissioni dell’impianto in assenza di cattura di CO2, ovvero la somma delle emissioni derivanti da tutte le altre attività dell’impianto, monitorate in conformità dei pertinenti allegati.

Tper stoccaggio

=

Quantitativo di CO2 trasferito a una rete di trasporto o a un sito di stoccaggio, determinato conformemente all’allegato XII e al punto 5.7 dell’allegato I.

Nei casi in cui la cattura di CO2 è effettuata dallo stesso impianto da cui ha origine il CO2 catturato, Tentrata è pari a zero.

Nel caso di impianti di cattura autonomi, Esenza cattura rappresenta il quantitativo di emissioni derivanti da fonti diverse dal CO2 trasferito all’impianto per cattura, quali le emissioni per combustione da turbine, compressori e riscaldatori. Tali emissioni possono essere determinate mediante calcolo o misura conformemente al pertinente allegato specifico.

Nel caso di impianti di cattura autonomi, l’impianto che trasferisce il CO2 all’impianto di cattura deduce il quantitativo Tentrata dalle proprie emissioni.

3.2.   DETERMINAZIONE DEL CO2 TRASFERITO

Il quantitativo di CO2 trasferito da e verso un impianto di cattura è determinato conformemente al punto 5.7 dell’allegato I utilizzando sistemi di misura in continuo applicati conformemente all’allegato XII. In tal caso deve essere applicato quantomeno il livello 4 quale definito all’allegato XII. Solo se dimostra all’autorità competente che tale livello non è tecnicamente realizzabile, il gestore può utilizzare il livello immediatamente inferiore per la fonte di emissione interessata.»

D.

È aggiunto il seguente allegato XVII:

«ALLEGATO XVII

Linee guida specifiche per la determinazione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal trasporto di CO2 mediante condutture finalizzato allo stoccaggio geologico in un sito ammesso dalla direttiva 2009/31/CE

1.   CONFINI E COMPLETEZZA

I confini relativi al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni provocate dal trasporto di CO2 mediante condutture sono indicati nell’autorizzazione a emettere gas a effetto serra della rete di trasporto, comprendente tutti gli impianti collegati funzionalmente alla rete di trasporto, le stazioni di pompaggio e i riscaldatori. Ciascuna rete di trasporto presenta quantomeno un punto iniziale e un punto finale, ciascuno connesso con altri impianti che effettuano una o più delle attività di cattura, trasporto e stoccaggio geologico di CO2. I punti iniziali e finali possono comprendere ramificazioni della rete di trasporto e confini nazionali. I punti iniziali e finali come pure gli impianti cui sono connessi devono essere riportati nell’autorizzazione a emettere gas a effetto serra.

2.   QUANTIFICAZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2

Durante il trasporto di CO2 mediante condutture tra le fonti potenziali delle emissioni di CO2 figurano:

combustione e altri processi in impianti collegati funzionalmente con la rete di trasporto, ad esempio stazioni di pompaggio,

emissioni fuggitive dalla rete di trasporto,

emissioni convogliate dalla rete di trasporto,

emissioni dovute a fuoriuscite dalla rete di trasporto.

Una rete di trasporto che utilizza il metodo B indicato di seguito non aggiunge al proprio livello calcolato di emissioni il CO2 ricevuto da un altro impianto partecipante al sistema comunitario e non sottrae dal proprio livello calcolato di emissioni il CO2 trasferito a un altro impianto partecipante al sistema comunitario.

2.1.   METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE

I gestori delle reti di trasporto possono utilizzare una delle seguenti metodologie:

METODO A

Le emissioni della rete di trasporto sono determinate utilizzando un bilancio di massa sulla base della formula seguente:

Formula

Dove:

Emissioni

=

Emissioni totali di CO2 dalla rete di trasporto [t CO2];

Eattività propria

=

Emissioni Qdovute all’attività propria della rete di trasporto (ovvero che non provengono dal CO2 trasportato), dovute ad esempio all’uso di combustibili nelle stazioni di pompaggio, monitorate conformemente ai pertinenti allegati delle presenti linee guida.

TENTRATA,i

=

Quantitativo di CO2 trasferito alla rete di trasporto al punto di ingresso i, determinato conformemente all’allegato XII e al punto 5.7 dell’allegato I.

TUSCITA,j

=

Quantitativo di CO2 trasferito al di fuori della rete di trasporto al punto di uscita j, determinato conformemente all’allegato XII e al punto 5.7 dell’allegato I.

METODO B

Le emissioni sono calcolate tenendo conto delle potenziali emissioni di CO2 dovute a processi generatori di emissioni in atto nell’impianto come pure del quantitativo di CO2 catturato e trasferito a un impianto di trasporto e applicando la seguente formula:

Emissioni [t CO2]= CO2 fuggitivo + CO2 convogliato + CO2 fuoriuscite + CO2 impianti

Dove:

Emissioni

=

Emissioni totali di CO2 dalla rete di trasporto [t CO2];

CO2 fuggitivo

=

Quantitativo delle emissioni fuggitive [t CO2] provenienti dal CO2 che transita nella rete di trasporto, ad esempio da sigilli, valvole, stazioni intermedie di compressione e impianti intermedi di stoccaggio;

CO2 convogliato

=

Quantitativo delle emissioni convogliate [t CO2] provenienti dal CO2 che transita nella rete di trasporto;

CO2 fuoriuscite

=

Quantitativo di CO2 [t CO2] che transita nella rete di trasporto e che è emesso a seguito di malfunzionamento di uno o più componenti della rete di trasporto;

CO2 impianti

=

Quantitativo di CO2 [t CO2] emesso a seguito di combustione o altri processi connessi funzionalmente con le condutture della rete di trasporto, monitorato in conformità dei pertinenti allegati delle presenti linee guida.

2.2.   REQUISITI PER LA QUANTIFICAZIONE

Quando opera una scelta tra il metodo A e il metodo B, il gestore deve essere in grado di dimostrare all’autorità competente che la metodologia prescelta permette di ottenere risultati più affidabili, con un’incertezza più bassa sulle emissioni globali, utilizzando le migliori tecnologie e conoscenze disponibili al momento della presentazione della domanda di autorizzazione a emettere gas a effetto serra e senza che ciò comporti costi sproporzionatamente elevati. Qualora il gestore opti per il metodo B, deve essere in grado di dimostrare all’autorità competente che l’incertezza complessiva relativa al livello annuale di emissioni di gas a effetto serra per la sua rete di trasporto non è superiore al 7,5 %.

2.2.1.   REQUISITI SPECIALI PER IL METODO A

Il quantitativo di CO2 trasferito da e verso la rete di trasporto è determinato conformemente al punto 5.7 dell’allegato I utilizzando sistemi di misura in continuo applicati conformemente all’allegato XII. In tal caso deve essere applicato quantomeno il livello 4 quale definito all’allegato XII. Solo se dimostra all’autorità competente che tale livello non è tecnicamente realizzabile, il gestore può utilizzare il livello immediatamente inferiore per la fonte di emissione interessata.

2.2.2.   REQUISITI SPECIALI PER IL METODO B

2.2.2.1.   Emissioni di combustione

Le emissioni di combustione potenziali dovute all’uso di combustibili sono monitorate conformemente alle disposizioni dell’allegato II.

2.2.2.2.   Emissioni fuggitive dalla rete di trasporto

Le emissioni fuggitive comprendono quelle provenienti dalle seguenti apparecchiature:

sigilli,

dispositivi di misura,

valvole,

stazioni intermedie di compressione,

impianti intermedi di stoccaggio.

I fattori medi di emissione EF (espressi in g CO2/unità tempo) per elementi di apparecchiatura/occorrenza, in relazione ai quali si possono prevedere emissioni fuggitive, sono determinati dal gestore all’inizio delle operazioni e, al più tardi, alla fine del primo anno di esercizio della rete di trasporto oggetto di comunicazione. Al massimo ogni cinque anni il gestore sottopone a revisione tali fattori alla luce delle migliori tecniche disponibili nel settore.

Le emissioni complessive sono calcolate moltiplicando il numero di elementi di apparecchiature in ciascuna categoria per il fattore di emissione e addizionando i risultati ottenuti per le singole categorie, come mostrato nell’equazione seguente:

Formula

Il numero di occorrenze è il numero di elementi di una data apparecchiatura per categoria moltiplicato per il numero di unità temporali per anno.

2.2.2.3.   Emissioni da fuoriuscita

Il gestore della rete di trasporto deve dimostrare l’integrità della rete, utilizzando dati (spazio-temporali) relativi alla temperatura e alla pressione. Se dai dati emerge che si è verificata una fuoriuscita, il gestore calcola il quantitativo di CO2 emesso mediante un’adeguata metodologia documentata nel piano di monitoraggio, applicando gli orientamenti dell’industria sulle migliori pratiche, ad esempio confrontando le differenze nei dati su temperatura e pressione con i valori medi di temperatura e pressione che caratterizzano un impianto integro.

2.2.2.4.   Emissioni convogliate

Nel piano di monitoraggio il gestore deve presentare un’analisi relativa alle situazioni che potrebbero determinare emissioni convogliate, anche per ragioni di manutenzione o di emergenza, e illustrare un’adeguata metodologia per calcolare il quantitativo di CO2 convogliato, applicando gli orientamenti dell’industria sulle migliori pratiche

2.2.2.5.   Convalida dei risultati dei calcoli delle emissioni fuggitive e da fuoriuscita

Dal momento che il monitoraggio del CO2 trasferito da e verso la rete di trasporto viene sempre effettuato per ragioni commerciali, il gestore della rete di trasporto deve utilizzare quantomeno una volta all’anno il metodo A per la convalida dei risultati ottenuti applicando il metodo B. In questo ambito per la misurazione del CO2 trasferito possono essere utilizzati i livelli più bassi di cui all’allegato XII.»

E.

È aggiunto il seguente allegato XVIII:

«ALLEGATO XVIII

Linee guida specifiche per lo stoccaggio geologico di CO2 in un sito ammesso dalla direttiva 2009/31/CE

1.   CONFINI

I confini relativi al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni provocate dallo stoccaggio geologico di CO2 sono specifici del sito e devono essere basati sulla delimitazione del sito e complesso di stoccaggio, quali specificati nell’autorizzazione a norma della direttiva 2009/31/CE. Tutte le fonti di emissione degli impianti di iniezione di CO2 devono essere riportate nell’autorizzazione a emettere gas a effetto serra. Qualora siano identificate fuoriuscite dal complesso di stoccaggio che determinano emissioni o rilascio di CO2 nella colonna d’acqua, esse sono considerate come fonti di emissione per l’impianto di cui trattasi fino a quando non siano stati adottati provvedimenti correttivi a norma dell’articolo 16 della direttiva 2009/31/CE e tale fuoriuscita non determini più emissioni o rilascio nella colonna d’acqua.

2.   DETERMINAZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2

Tra le potenziali fonti di emissioni di CO2 dai siti di stoccaggio geologico figurano:

l’uso di combustibili nelle stazioni di stoccaggio e altre attività che generano combustione, come quelle delle centrali elettriche in sito,

il rilascio nella fase di iniezione o nelle operazioni di recupero avanzato di idrocarburi,

le emissioni fuggitive nella fase di iniezione,

il CO2 prodotto nelle operazioni di recupero avanzato di idrocarburi,

le fuoriuscite.

Un sito di stoccaggio non aggiunge al proprio livello calcolato di emissioni il CO2 ricevuto da un altro impianto e non sottrae dal proprio livello calcolato di emissioni il CO2 trasferito a un altro impianto o al sito di stoccaggio geologico.

2.1.   EMISSIONI DA USO DI COMBUSTIBILI

Le emissioni di combustione derivanti da attività di superficie sono determinate conformemente alle disposizioni dell’allegato II.

2.2.   EMISSIONI CONVOGLIATE E FUGGITIVE DERIVANTI DALL’INIEZIONE

Le emissioni convogliate e fuggitive sono determinate come segue:

CO2 emesso [tCO2] = V CO2 [tCO2] + F CO2 [tCO2]

Dove:

V CO2 = quantitativo di CO2 convogliato;

F CO2 = quantitativo di CO2 derivante da emissioni fuggitive;

V CO2 è determinato utilizzando sistemi di misura in continuo conformemente all’allegato XII delle presenti linee guida. Se l’utilizzo di sistemi di misura in continuo comporta costi sproporzionatamente elevati, il gestore, subordinatamente all’approvazione dell’autorità competente, può inserire nel piano di monitoraggio una metodologia adeguata basata sulle migliori pratiche dell’industria;

F CO2 è considerato come una fonte nel senso che i requisiti sull’incertezza di cui all’allegato XII e al punto 6.2 dell’allegato I si applicano al valore complessivo e non ai singoli punti di emissione. Nel piano di monitoraggio il gestore deve presentare un’analisi relativa alle fonti potenziali di emissioni fuggitive e illustrare un’adeguata metodologia per calcolare o misurare il quantitativo di F CO2, applicando gli orientamenti dell’industria sulle migliori pratiche. Per determinare F CO2 possono essere utilizzati i dati relativi all’impianto di iniezione raccolti a norma dell’articolo 13 e dell’allegato II, punto 1.1, lettere da e) a h), della direttiva 2009/31/CE, se essi sono conformi alle disposizioni delle presenti linee guida.

2.3.   EMISSIONI CONVOGLIATE E FUGGITIVE DERIVANTI DA OPERAZIONI DI RECUPERO AVANZATO DI IDROCARBURI

È probabile che il recupero avanzato di idrocarburi associato allo stoccaggio geologico del CO2 costituisca una fonte aggiuntiva di emissioni, dovute in particolare al CO2 rilasciato al momento dell’estrazione degli idrocarburi. Ulteriori fonti di emissioni dovute a operazioni di recupero avanzato di idrocarburi comprendono:

gli impianti di separazione gas-petrolio e di riciclaggio di gas in cui potrebbero verificarsi emissioni fuggitive di CO2,

la torcia che può costituire una fonte di emissione a causa dell’utilizzo di sistemi di spurgo in continuo e la fase di depressurizzazione dell’impianto di produzione di idrocarburi,

il sistema di spurgo del CO2 per evitare che elevate concentrazioni di CO2 possano estinguere la torcia.

Le eventuali emissioni fuggitive sono in genere convogliate mediante un sistema di contenimento del gas verso la torcia o il sistema di spurgo del CO2. Tali emissioni fuggitive, o il CO2 rilasciato ad esempio dal sistema di spurgo del CO2, sono determinati conformemente al punto 2.2 del presente allegato.

Le emissioni provenienti dalla torcia sono determinate conformemente all’allegato II, tenendo conto del potenziale tenore intrinseco di CO2 nei gas della torcia.

3.   FUORIUSCITE DAL COMPLESSO DI STOCCAGGIO

Il monitoraggio ha inizio nel caso in cui eventuali fuoriuscite provochino emissioni o rilascio nella colonna d’acqua. Le emissioni derivanti da un rilascio di CO2 nella colonna d’acqua sono considerate pari al quantitativo rilasciato nella colonna d’acqua.

Il monitoraggio delle emissioni o del rilascio nella colonna d’acqua provocati da una fuoriuscita prosegue fino all’adozione di provvedimenti correttivi a norma dell’articolo 16 della direttiva 2009/31/CE e fino a quando tale fuoriuscita cessa di provocare emissioni o rilascio nella colonna d’acqua.

Le emissioni e il rilascio nella colonna d’acqua sono quantificati come segue:

Formula

Dove:

L CO2

=

massa di CO2 emesso o rilasciato per giorno di calendario a seguito di una fuoriuscita. Per ciascun giorno di calendario in cui è monitorata una fuoriuscita, quest’ultima è calcolata come la media della massa fuoriuscita per ora [tCO2/h] moltiplicata per 24. La massa fuoriuscita per ora è determinata conformemente alle disposizioni del piano di monitoraggio approvato relative al sito di stoccaggio e alle fuoriuscite. Per ciascun giorno di calendario precedente l’inizio del monitoraggio la massa giornaliera fuoriuscita è considerata pari alla massa giornaliera fuoriuscita registrata il primo giorno del monitoraggio.

Tinizio

=

la più recente tra le date seguenti:

a)

l’ultima data in cui non sono state segnalate emissioni o rilascio nella colonna d’acqua dalla fonte di cui trattasi;

b)

la data di avvio dell’iniezione di CO2;

c)

un’altra data per la quale sia possibile documentare all’autorità competente che l’emissione o il rilascio nella colonna d’acqua non possono aver avuto inizio prima di tale data.

Tfine

=

la data a partire dalla quale sono stati adottati provvedimenti correttivi a norma dell’articolo 16 della direttiva 2009/31/CE e non si registrano più emissioni o rilascio nella colonna d’acqua.

Previa approvazione dell’autorità competente, per quantificare le emissioni o il rilascio nella colonna d’acqua a seguito di fuoriuscite è ammesso l’utilizzo di altre metodologie, purché esse assicurino una maggiore accuratezza rispetto alla metodologia sopra illustrata.

Le emissioni dovute a fuoriuscita dal complesso di stoccaggio sono quantificate per ogni singola fuoriuscita con un massimo di incertezza complessiva di ± 7,5 % sull’intero periodo di riferimento. Qualora l’incertezza complessiva della metodologia di quantificazione utilizzata sia superiore a ± 7,5 % si applica l’adeguamento riportato di seguito:

CO2, Dichiarato [tCO2] = CO2, Quantificato [t CO2] × (1 + (Incertezza Sistema [%]/100) – 0,075)

Dove:

CO2,Dichiarato

:

il quantitativo di CO2 da dichiarare nella comunicazione annuale delle emissioni in relazione alla fuoriuscita di cui trattasi;

CO2,Quantificato

:

il quantitativo di CO2 determinato utilizzando la metodologia di quantificazione in relazione alla fuoriuscita di cui trattasi;

Incertezza Sistema

:

Il livello di incertezza associato alla metodologia di quantificazione utilizzata nel caso della fuoriuscita di cui trattasi, determinato in conformità del punto 7 dell’allegato I dei presenti orientamenti.»


22.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 155/48


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2010

recante misure di protezione nei confronti dell’anemia infettiva equina in Romania

[notificata con il numero C(2010) 3767]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/346/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’anemia infettiva equina (AIE) è una malattia virale che colpisce esclusivamente gli animali della famiglia degli equidi. Il periodo di incubazione dura generalmente da una a tre settimane, ma può anche superare tre mesi. Gli equidi infetti restano contagiosi per tutta la vita e possono trasmettere l’infezione ad altri equidi. L’infezione da AIE tende a passare inosservata se il decesso non è imputabile a un attacco clinico acuto durante la viremia e ciò aumenta notevolmente la probabilità di una trasmissione. La trasmissione locale avviene per il trasferimento del sangue di un equino infetto ad opera di insetti ematofagi in caso di doppia puntura di soggetti diversi oppure in utero per il contagio del feto. I principali vettori di propagazione della malattia su lunghe distanze sono il movimento di animali, sperma, ovuli ed embrioni infetti, nonché l’utilizzo di aghi infetti o la trasfusione di prodotti sanguigni contenenti il virus.

(2)

L’AIE è una malattia soggetta a obbligo di denuncia a norma dell’allegato A della direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (2). La direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (3), prevede inoltre che i focolai di AIE siano notificati alla Commissione e agli altri Stati membri tramite il sistema di notifica delle malattie degli animali (ADNS Animal Disease Notification System).

(3)

L’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 90/426/CEE stabilisce restrizioni dei movimenti degli equidi provenienti da aziende in cui sia stata confermata la presenza di AIE, che restano in vigore fino a quando, dopo l’abbattimento degli equidi infetti, gli animali restanti non siano stati sottoposti a due test di Coggins con risultato negativo.

(4)

L’AIE è endemica in Romania, mentre negli altri Stati la situazione zoosanitaria è diversa, e gli equidi infetti non sono abbattuti immediatamente. Per questo motivo è stata adottata la decisione 2007/269/CE della Commissione, del 23 aprile 2007, recante misure di protezione nei confronti dell’anemia infettiva equina in Romania (4).

(5)

Tuttavia, casi recenti di AIE in equidi da riproduzione e produzione spediti dalla Romania verso altri Stati membri e le conclusioni, pubblicate recentemente, di un’ispezione veterinaria effettuata in tale Stato membro nel 2009 dai servizi della Commissione, in conformità all’articolo 10 della direttiva 90/426/CEE (5), dimostrano che le misure di attuazione, applicazione e monitoraggio della decisione 2007/269/CE sono insufficienti.

(6)

Visto il commercio di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi, la situazione della malattia in Romania presenta un rischio sanitario per gli equidi di tutta l’Unione. Di conseguenza, è opportuno adottare misure di protezione che stabiliscano un regime specifico per i movimenti e il commercio di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi, nonché di alcuni prodotti a base di sangue equino provenienti dalla Romania, al fine di salvaguardare la salute e il benessere degli equidi nell’Unione.

(7)

La malattia non è diffusa in modo uniforme in tutta la Romania e tra le varie categorie di equidi in tale Stato membro. Questa situazione permette di applicare condizioni meno rigorose per il movimento di alcuni cavalli registrati da competizione e da corsa e dovrebbe consentire in futuro di definire le regioni indenni dalla malattia.

(8)

Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 90/426/CEE, lo Stato membro di destinazione può, in modo generale o limitato, accordare una deroga per quanto riguarda taluni requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 5, purché l’animale sia munito di un marchio particolare indicante che è esso destinato al macello e purché la menzione della deroga figuri sul certificato sanitario. Se è accordata una deroga, gli equini da macello devono essere trasportati direttamente nel mattatoio designato ed essere macellati entro 5 giorni dall’arrivo.

(9)

L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (6), stabilisce i requisiti per l’accreditamento dei laboratori che eseguono l’analisi dei campioni prelevati durante i controlli ufficiali.

(10)

L’allegato del regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione, del 28 febbraio 2008, concernente il laboratorio comunitario di riferimento per le malattie degli equini diverse dalla peste equina (7) stabilisce le funzioni, i compiti e le procedure del laboratorio di riferimento dell’Unione per le malattie degli equini per quanto riguarda la collaborazione con i laboratori incaricati della diagnosi delle malattie equine infettive negli Stati membri. Tali funzioni comprendono, tra l’altro, la promozione dell’armonizzazione dei metodi diagnostici e la vigilanza sull’efficacia dei test nell’ambito dell’Unione, mediante l’organizzazione e l’effettuazione periodica di prove comparate e la trasmissione regolare dei risultati di tali prove alla Commissione, agli Stati membri e ai laboratori nazionali/centrali. Il programma di lavoro concordato dalla Commissione e dal laboratorio di riferimento prevede che il primo test specifico per l’AIE sia effettuato nel 2010.

(11)

In mancanza di norme specifiche a livello dell’Unione concernenti i test dell’AIE, occorre fare riferimento al capitolo pertinente del manuale sui test diagnostici e i vaccini per gli animali terrestri 2009 dell’Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE). Tale capitolo, che è attualmente il capitolo 2.5.6, prescrive l’immunodiffusione su gel di agar (AGID) per individuare l’AIE nei cavalli, un metodo accurato e affidabile fuorché in alcune circostanze precisate nel manuale. Quindi, per compensare i limiti di questo test, la presente decisione stabilisce che si effettuino due prove AGID per l’AIE, il cui risultato deve essere negativo.

(12)

Il regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (8), prescrive che gli equidi siano identificati con un documento di identificazione. Per rafforzare il collegamento tra il documento di identificazione e l’animale, i cavalli adulti destinati a essere trasportati dalla Romania verso altri Stati membri devono essere marchiati con un identificatore elettronico iniettato (transponder).

(13)

L’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate (9), stabilisce i controlli e le altre misure relative al giornale di viaggio che vanno adottate dall’autorità competente prima di lunghi viaggi.

(14)

Gli obblighi di certificazione per i movimenti e il trasporto degli equidi sono stabiliti nell’articolo 8 della direttiva 90/426/CEE. Allo scopo di migliorare la tracciabilità degli equidi registrati provenienti da zone della Romania colpite dall’AIE e diretti verso gli altri Stati membri, l’attestato di cui all’allegato B della direttiva 90/426/CEE va sostituito da un certificato zoosanitario conforme al modello figurante nell’allegato C di detta direttiva.

(15)

Il sistema informatico veterinario integrato TRACES (Trade Control and Expert System) introdotto dalla decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all’applicazione del sistema TRACES (10) può essere utile per «incanalare» gli equidi provenienti dalla Romania destinati ai mattatoi di altri Stati membri.

(16)

Il trasferimento di equidi diversi da quelli destinati al macello provenienti dalla Romania verso altri Stati membri non può dirsi concluso finché un test dell’AIE effettuato su un campione prelevato durante il periodo di isolamento dopo l’arrivo nel luogo di destinazione non abbia confermato l’assenza della malattia.

(17)

Dato che il settore colpito è pienamente a conoscenza dei rischi presentati dalla situazione della malattia in Romania, è opportuno che coloro che partecipano al trasferimento degli equidi provenienti dalla Romania assumano insieme alle autorità competenti le responsabilità e i costi legati a tali movimenti.

(18)

La direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (11), modificata dal regolamento (UE) n. 176/2010 della Commissione (12), introduce l’obbligo di test dell’AIE anche per le giumente donatrici da cui sono prelevati ovuli o embrioni. Tali modifiche sono applicate tuttavia solo a partire dal 1o settembre 2010. Per questo motivo, se gli ovuli ed embrioni sono prelevati da giumente allevate in Romania, è necessario integrare le condizioni di polizia sanitaria fissate nella decisione 95/294/CE della Commissione, del 24 luglio 1995, che stabilisce il modello del certificato sanitario da utilizzare negli scambi di ovuli ed embrioni di animali della specie equina (13), con l’obbligo di effettuare un test dell’AIE.

(19)

Inoltre, le condizioni di polizia sanitaria imposte dalla normativa dell’Unione sui prodotti a base di sangue di equidi sono in corso di revisione. Attualmente, i requisiti applicabili al siero di equidi sono fissati nell’allegato VIII, capitolo V, parte A, del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (14).

(20)

Per motivi di chiarezza della normativa dell’Unione, occorre abrogare la decisione 2007/269/CE e sostituirla con la presente decisione.

(21)

Dato che le misure previste tengono in debito conto il programma rumeno per l’eradicazione dell’AIE in Romania adottato recentemente, risulta inutile introdurre condizioni transitorie.

(22)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Misure di protezione applicabili agli equidi, a sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina e ai prodotti a base di sangue di equidi

1.   La Romania non spedisce verso altri Stati membri:

a)

equidi provenienti dalle regioni elencate nell’allegato;

b)

sperma di animali della specie equina;

c)

ovuli ed embrioni di animali della specie equina;

d)

prodotti a base di sangue di equidi.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera a), non si applica agli equidi provenienti dalle aziende situate al di fuori della Romania che:

a)

sono in transito attraverso la Romania sulle principali strade e autostrade; oppure

b)

sono trasportati attraverso la Romania direttamente e senza interruzioni del viaggio verso un mattatoio per essere immediatamente macellati e sono accompagnati da un certificato zoosanitario debitamente completato, conforme al modello figurante nell’allegato C della direttiva 90/426/CEE.

Articolo 2

Deroghe per i movimenti degli equidi provenienti dalle regioni elencate nell’allegato destinati ad altri Stati membri

1.   In deroga all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), la Romania può autorizzare la spedizione di partite di equidi verso altri Stati membri, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

a)

l’intera partita di equidi è stata:

i)

isolata sotto il controllo ufficiale di un’azienda riconosciuta dall’autorità competente come indenne da anemia infettiva equina (AIE) («azienda riconosciuta»); e

ii)

tenuta a una distanza minima di 200 metri da altri equidi di stato sanitario inferiore per un periodo di almeno 90 giorni prima della data di spedizione;

b)

tutti gli equidi che costituiscono la partita sono stati sottoposti a una prova di immunodiffusione su gel di agar (AGID) per individuare l’AIE, effettuata con risultato negativo su campioni di sangue prelevati in due occasioni a distanza di 90 giorni; il secondo campione è stato prelevato nei 10 giorni precedenti la spedizione della partita dall’azienda riconosciuta; la prova AGID è conforme ai criteri stabiliti nel capitolo pertinente del manuale sui test diagnostici e i vaccini per gli animali terrestri 2009 dell’Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE) («il manuale»);

c)

il trasportatore deve documentare gli accordi presi per garantire che gli equidi che costituiscono la partita siano spediti direttamente dall’azienda riconosciuta al luogo di destinazione senza passare attraverso un mercato o un centro di raccolta;

d)

se la partita comprende equidi registrati o equidi da riproduzione e produzione, tutti gli altri equidi presenti nell’azienda riconosciuta nel periodo di isolamento di cui alla lettera a), punto i), sono stati sottoposti a una prova AGID effettuata con risultato negativo su campioni di sangue prelevati prima del loro trasporto dall’azienda durante il periodo di isolamento o nei 10 giorni che precedono la spedizione della partita dall’azienda riconosciuta;

e)

tutti gli equidi che costituiscono la partita sono marchiati con un identificatore elettronico impiantato (transponder) e sono muniti del documento di identificazione unico per equidi, o passaporto, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 504/2008, che indica:

i)

il numero che appare leggendo il transponder elettronico impiantato, nella sezione I, parte A, punto 5, di detto documento;

ii)

la prova AGID di cui alle lettere b) e d) del presente paragrafo e i relativi risultati, nella sezione VII di detto documento;

f)

i controlli del giornale di viaggio effettuati in conformità all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2005 sono soddisfacenti e non richiedono la comunicazione di dati a un posto di controllo situato in uno Stato membro di transito, conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento;

g)

gli equidi che costituiscono la partita sono accompagnati da un certificato zoosanitario debitamente compilato, conforme al modello figurante nell’allegato C della direttiva 90/426/CEE, che indica il luogo di destinazione e contiene la seguente dicitura supplementare:

«Equidi spediti in conformità alla decisione 2010/346/UE della Commissione (15)

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), la prima prova AGID effettuata su campioni prelevati almeno 90 giorni prima della spedizione non è obbligatoria nei seguenti casi:

a)

lo Stato membro di destinazione ha accordato tale deroga in applicazione delle misure di cui all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 90/426/CEE; oppure

b)

gli equidi sono destinati a essere trasportati direttamente al macello e sono stati raccolti nell’azienda riconosciuta in provenienza da aziende dichiarate indenni da AIE a norma del programma nazionale di lotta contro l’AIE in vigore.

Articolo 3

Deroga per i movimenti degli equidi provenienti dalle regioni elencate nell’allegato destinati ad altri Stati membri per quanto riguarda i cavalli registrati partecipanti a talune competizioni e manifestazioni

In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed f), la Romania può autorizzare la spedizione in altri Stati membri di partite di cavalli registrati per partecipare a competizioni organizzate sotto gli auspici della Federazione equestre internazionale (FEI) o a grandi manifestazioni internazionali di corse di cavalli, fatto salvo il rispetto delle seguenti condizioni:

a)

i cavalli sono stati sottoposti a una prova AGID, effettuata con risultato negativo secondo i criteri stabiliti dal manuale su un campione di sangue prelevato nei 10 giorni precedenti la spedizione dall’azienda riconosciuta;

b)

tutti gli equidi presenti nell’azienda riconosciuta e in un perimetro di 200 metri attorno all’azienda riconosciuta sono stati sottoposti a una prova AGID effettuata con risultato negativo su un campione di sangue prelevato da 90 a 180 giorni prima della data del movimento previsto;

c)

le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere e) e g).

Articolo 4

Restrizioni in caso di un risultato positivo della prova AGID

Nel caso di un risultato positivo di una delle prove AGID di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e d), e all’articolo 3, lettera a), della presente decisione, l’intera azienda riconosciuta è sottoposta a restrizioni di movimento finché sono stati completati i provvedimenti di cui all’articolo 4, paragrafo 5, lettera a), terzo trattino, della direttiva 90/426/CEE.

Articolo 5

Deroghe per lo sperma, gli ovuli e gli embrioni congelati della specie equina e prodotti a base di sangue di equidi

1.   In deroga all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), la Romania può autorizzare la spedizione in altri Stati membri di sperma congelato di equidi conforme ai requisiti di cui all’allegato D, capitolo II, sezione I, punto 1.6, lettera c), e punti 1.7 e 1.8, della direttiva 92/65/CEE.

2.   In deroga all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), la Romania può autorizzare la spedizione in altri Stati membri di embrioni congelati prelevati da giumente donatrici che sono state sottoposte a una prova AGID effettuata con risultato negativo su campioni di sangue prelevati a distanza di 90 giorni; il secondo campione è stato prelevato da 30 a 45 giorni dopo la data del prelievo degli embrioni.

3.   Le partite di sperma o embrioni congelati di cui ai paragrafi 1 e 2 sono accompagnate da un certificato zoosanitario rilasciato per la partita in questione, conformemente all’articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 92/65/CEE, contenente la dicitura supplementare:

«Sperma/embrioni (cancellare la voce non pertinente) della specie equina spediti in conformità alla decisione 2010/346/UE della Commissione (16).

4.   In deroga all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), la Romania può autorizzare la spedizione in altri Stati membri di siero di equidi conforme ai requisiti di cui all’allegato VIII, capitolo V, sezione A, del regolamento (CE) n. 1774/2002.

Articolo 6

Altri obblighi della Romania

La Romania provvede affinché:

a)

siano comunicati alla Commissione e agli altri Stati membri il nome e l’ubicazione geografica delle aziende riconosciute nonché il nome e la qualifica professionale del veterinario ufficiale responsabile dell’azienda riconosciuta che ha firmato il certificato sanitario di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), e all’articolo 5, paragrafo 3;

b)

il laboratorio ufficiale che esegue i test AGID di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e d), e all’articolo 3:

i)

rispetti le disposizioni dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 882/2004;

ii)

sia sottoposto, entro il 31 dicembre 2010 e tutti gli anni seguenti, a un test annuale specifico in collaborazione con il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per le malattie equine diverse dalla peste equina;

c)

doppi campioni di sangue siano conservati nel laboratorio ufficiale di cui alla lettera b) per ciascuna prova AGID eseguita entro 10 giorni dalla data della spedizione conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e d), e all’articolo 3 per almeno 90 giorni, a meno che:

i)

il decesso dell’animale sia stato notificato conformemente all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 504/2008; oppure

ii)

la prova AGID di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) abbia dato un risultato negativo notificato prima della fine del periodo di 90 giorni;

d)

il movimento sia notificato al luogo di destinazione tramite il sistema TRACES con un preavviso di almeno 36 ore.

Articolo 7

Obblighi degli Stati membri del luogo di destinazione

1.   Gli Stati membri del luogo di destinazione provvedono affinché, nel caso di una notifica con preavviso, in conformità all’articolo 6, lettera d), del movimento di equidi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), gli equidi siano, all’arrivo nel luogo di destinazione:

a)

macellati entro 72 ore dall’arrivo al mattatoio notificato alle autorità competenti tramite TRACES; il 10 % delle partite arrivate al mattatoio in conformità alla presente decisione sia sottoposto dopo l’arrivo a una prova AGID; oppure

b)

isolati sotto il controllo di un veterinario ufficiale nell’azienda di destinazione indicata nel certificato zoosanitario, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), per almeno 30 giorni e a una distanza di almeno 200 metri da altri equidi o in condizioni protette contro il vettore, e sottoposti a una prova AGID con risultato negativo effettuata su un campione di sangue prelevato non prima di 28 giorni dalla data d’inizio del periodo di isolamento.

2.   Fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri provvedono affinché per un periodo di 90 giorni dopo la data di arrivo degli equidi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), nell’azienda di destinazione di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, gli equidi siano spediti da tale azienda verso un altro Stato membro unicamente se:

a)

sono stati sottoposti a una prova AGID con risultato negativo effettuata su un campione di sangue prelevato nei 10 giorni precedenti la data della spedizione; e

b)

sono accompagnati da un certificato zoosanitario debitamente completato, conforme al modello figurante nell’allegato C della direttiva 90/426/CEE.

Articolo 8

Obblighi di informazione

Gli Stati membri interessati dagli scambi di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi in conformità alla presente decisione informano la Commissione e gli altri Stati membri periodicamente ed almeno ogni tre mesi, in occasione delle riunioni del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Articolo 9

Costi delle procedure amministrative

1.   La Romania adotta le misure necessarie, anche di natura giuridica, per garantire che i costi delle procedure amministrative supplementari relative al movimento delle partite di equidi, di sperma, ovuli, embrioni e siero derivato da equidi provenienti da tale Stato membro in conformità agli articoli 2, 3 e 5, comprese le prove di laboratorio necessarie o le indagini di seguito, siano interamente a carico dallo speditore degli equidi o dei loro prodotti.

2.   Gli Stati membri del luogo di destinazione adottano le misure necessarie, anche di natura giuridica, per garantire che i costi delle procedure amministrative supplementari relative al movimento degli equidi dalla Romania, in conformità agli articoli 2 e 3, comprese le prove di laboratorio necessarie o le indagini di seguito, finché i provvedimenti di cui all’articolo 7 non siano stati completati, siano interamente a carico del destinatario degli equidi.

Articolo 10

Abrogazione

La decisione 2007/269/CE è abrogata.

Articolo 11

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

(3)  GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58.

(4)  GU L 115 del 3.5.2007, pag. 18.

(5)  (SANCO) 2009-8256 — MR FINAL (http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=2341).

(6)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(7)  GU L 56 del 29.2.2008, pag. 4.

(8)  GU L 149 del 7.6.2008, pag. 3.

(9)  GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.

(10)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63.

(11)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(12)  GU L 52 del 3.3.2010, pag. 14.

(13)  GU L 182 del 2.8.1995, pag. 27.

(14)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(15)  GU L 155 del 22.6.2010, pag. 48

(16)  GU L 155 del 22.6.2010, pag. 48


ALLEGATO

Regioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a):

Stato membro

Regione

Nota

Romania

Tutto il territorio

 


22.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 155/54


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 2010

che modifica la decisione 2004/388/CE relativa alla documentazione sul trasferimento intracomunitario di esplosivi

[notificata con il numero C(2010) 3666]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/347/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all’armonizzazione delle disposizioni relative all’immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

La procedura stabilita dalla direttiva 93/15/CEE per i trasferimenti di esplosivi nel territorio dell’Unione prescrive la concessione di un’autorizzazione da parte delle diverse autorità competenti responsabili delle zone di origine, di transito e di destinazione degli esplosivi.

(2)

Con la decisione 2004/388/CE della Commissione, del 15 aprile 2004, relativa alla documentazione sul trasferimento intracomunitario di esplosivi (2), è stato definito un modello di documento relativo al trasferimento di esplosivi che contiene le informazioni richieste a norma dell’articolo 9, paragrafi 5 e 6, della direttiva 93/15/CEE, al fine di agevolare i trasferimenti di esplosivi tra gli Stati membri garantendo il rispetto dei requisiti di sicurezza in sede di trasferimento di tali prodotti.

(3)

La decisione 2004/388/CE va modificata tenendo conto del fatto che è stato messo a punto un sistema elettronico per le autorizzazioni di trasferimento, accessibile a tutti gli Stati membri.

(4)

In particolare dovrebbe essere possibile per l’autorità competente dello Stato membro di origine stampare tutti i documenti necessari e rilasciare al fornitore il documento per il trasferimento di esplosivi intra-Unione, dopo aver verificato che tutte le autorità competenti degli Stati membri interessati abbiano autorizzato il trasferimento, poiché ciò ridurrebbe l’onere amministrativo per le imprese e le autorità degli Stati membri.

(5)

Lo studio di valutazione sull’applicazione della direttiva 93/15/CEE svolto per conto della Commissione europea ha concluso che la procedura di concessione delle autorizzazioni ai trasferimenti da parte degli Stati membri va accorciata e che a tal fine è necessario introdurre l’utilizzo di un sistema elettronico comune.

(6)

Nello «Small Business Act» per l’Europa (3) e nel terzo esame strategico del programma per «legiferare meglio» nell’Unione europea (4) la Commissione europea si impegna ad aumentare la prevedibilità e aiutare le imprese ad affrontare meglio le modifiche legislative. Fra le misure ritenute necessarie per il raggiungimento di tali obiettivi vi è in particolare l’introduzione di un sistema di date comuni di entrata in vigore per garantire che, ove possibile, la data di applicazione della legislazione che interessa le imprese coincida con determinate scadenze ricorrenti nel corso dell’anno. Di ciò si deve tenere conto al momento di fissare la data di entrata in vigore della presente decisione.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 93/15/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2004/388/CE è modificata come segue:

1)

è inserito il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

Laddove lo Stato membro di origine, lo Stato membro di destinazione e qualunque Stato membro di transito utilizzino tutti un sistema elettronico comune per l’autorizzazione del trasferimento di esplosivi intra-Unione, si applica la procedura definita nei commi dal secondo al quinto.

Dopo aver completato le sezioni da 1 a 4, il destinatario presenta il documento sul trasferimento di esplosivi intra-Unione in formato cartaceo o elettronico, soltanto all’autorità competente dello Stato membro di destinazione per il rilascio dell’autorizzazione.

Dopo aver concesso l’autorizzazione, lo Stato membro di destinazione la invia allo Stato membro di origine utilizzando il sistema elettronico comune.

Dopo aver concesso l’autorizzazione, l’autorità competente dello Stato membro di origine richiede l’autorizzazione delle autorità competenti di tutti gli Stati membri di transito utilizzando il sistema elettronico comune.

Dopo aver ricevuto tutte le autorizzazioni, l’autorità competente dello Stato membro di origine rilascia al fornitore il documento di trasferimento di esplosivi intra-Unione, con indicazione dell’accordo di tutti gli Stati membri interessati. Tale documento è redatto su un supporto cartaceo sicuramente identificabile, nella lingua, o lingue, dello Stato membro di origine, dello Stato/i membro/i di transito (se del caso), dello Stato membro di destinazione e in inglese.»;

2)

nell’allegato, al punto 2 delle note esplicative, la frase seguente è aggiunta alla fine del paragrafo: «Questo punto non si applica nel caso in cui sia utilizzato il sistema elettronico comune descritto nell’articolo 3 bis

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 29 ottobre 2010.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2010.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 121 del 15.5.1993, pag. 20.

(2)  GU L 120 del 24.4.2004, pag. 43.

(3)  COM(2008) 394 definitivo del 25.6.2008.

(4)  COM(2009) 15 definitivo del 28.1.2009.


IV Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

22.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 155/56


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 2009

relativa alla conclusione dell’accordo tra il governo della Federazione russa e l’Unione europea sulla protezione delle informazioni classificate

(2010/348/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 24 e 38,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

(1)

Nella riunione del 27 e 28 novembre 2003 il Consiglio ha deciso di autorizzare la presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante (SG/AR), ad avviare i negoziati con determinati Stati terzi, a norma degli articoli 24 e 38 del trattato sull’Unione europea, per consentire all’Unione europea di stipulare un accordo con ciascuno di essi sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate.

(2)

A seguito di tale autorizzazione ad avviare negoziati, la presidenza, assistita dal SG/AR, ha negoziato con il governo della Federazione russa un accordo sulla protezione delle informazioni classificate.

(3)

È opportuno approvare l’accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra il governo della Federazione russa e l’Unione europea sulla protezione delle informazioni classificate è approvato a nome dell’Unione europea.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l’accordo che impegna l’Unione europea (1).

Articolo 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dalla data di adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

C. BILDT


(1)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


TRADUZIONE

ACCORDO

tra il governo della Federazione russa e l’Unione europea sulla protezione delle informazioni classificate

IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA,

e

L’UNIONE EUROPEA, in seguito «l’UE», rappresentata dalla presidenza del Consiglio dell’Unione europea,

in seguito denominate «le parti»,

CONSIDERANDO CHE l’UE e la Federazione russa convengono sulla necessità di sviluppare una cooperazione su questioni di interesse comune, segnatamente nel settore della sicurezza;

RICONOSCENDO CHE la cooperazione tra le parti può richiedere l’accesso alle informazioni classificate dell’UE o della Federazione russa, nonché lo scambio di tali informazioni fra le parti;

CONSAPEVOLI CHE l’accesso a informazioni classificate e lo scambio di queste richiedono adeguate misure di protezione;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il presente accordo si applica alla protezione delle informazioni classificate, fornite, prodotte o scambiate tra le parti nel corso della cooperazione.

Articolo 2

Ai fini dell’applicazione del presente accordo si intende per:

1.

«informazioni classificate» le informazioni e il materiale protetti dalle disposizioni legislative e regolamentari delle parti, forniti, prodotti o scambiati tra le parti nel corso della cooperazione, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe ledere in vario grado gli interessi di sicurezza della Federazione russa o dell’UE o di uno o più Stati membri, e che sono stati designati con una classificazione di sicurezza;

2.

«supporti di informazioni classificate» il materiale, supporti fisici compresi, contenente informazioni classificate sotto forma di simboli, immagini, segnali, soluzioni e processi tecnici;

3.

«classificazione di sicurezza» una designazione che indica:

il grado di pregiudizio agli interessi della Federazione russa o dell’UE o di uno o più Stati membri che può essere arrecato in caso di divulgazione non autorizzata di informazioni classificate, e

il grado di protezione pertanto necessario conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della Federazione russa o dell’UE;

4.

«contrassegno di classificazione» la designazione apposta sui supporti delle informazioni classificate e/o sulla documentazione a corredo, che indica la classificazione di sicurezza delle informazioni in questione;

5.

«nulla osta di sicurezza» una decisione amministrativa adottata in forza delle disposizioni legislative e regolamentari della Federazione russa o dell’UE che conferisce a una persona il diritto di accedere a informazioni classificate fino a un livello determinato.

Articolo 3

1.   Ai fini del presente accordo si intende per «UE» il Consiglio dell’Unione europea (in seguito «il Consiglio»), il segretario generale/alto rappresentante, il segretariato generale del Consiglio e la Commissione europea.

2.   Ai fini del presente accordo, per la Federazione russa, gli organi autorizzati ad attuare l’accordo medesimo sono le autorità del governo federale della Federazione russa.

Articolo 4

1.   Le informazioni classificate possono essere trasmesse, ai sensi dei paragrafi da 2 a 5, da una parte, «la parte mittente», all’altra parte, «la parte destinataria».

2.   Ciascuna parte decide caso per caso in merito alla trasmissione di informazioni classificate all’altra parte, secondo i propri interessi di sicurezza e in linea con le proprie disposizioni legislative e regolamentari. Nulla nel presente accordo costituisce una base per la trasmissione generica o obbligatoria di informazioni classificate o di talune categorie d’informazioni tra le parti.

3.   Conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, ciascuna parte:

a)

protegge le informazioni classificate fornite, prodotte o scambiate tra le parti nel corso della cooperazione;

b)

provvede affinché né la classificazione di sicurezza né il contrassegno di sicurezza né i contrassegni che limitano la distribuzione delle informazioni, assegnati dalla parte mittente alle informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo, siano modificati senza il previo assenso scritto della suddetta parte, e che le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo siano registrate, salvaguardate e protette secondo le proprie disposizioni legislative e regolamentari applicabili alle informazioni che hanno una classificazione di sicurezza equivalente e un contrassegno di sicurezza conforme all’articolo 6;

c)

si avvale delle informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo solo ai fini stabiliti dalla parte mittente;

d)

restituisce o distrugge il supporto delle informazioni classificate ricevute dall’altra parte se l’autorità competente della parte mittente lo richiede per iscritto;

e)

non divulga informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo a destinatari diversi da quelli indicati nell’articolo 3 senza il previo consenso scritto della parte mittente.

4.   Le informazioni classificate sono trasmesse tramite i canali diplomatici, a mezzo corriere o altri mezzi convenuti tra le autorità competenti di cui all’articolo 10. Ai fini del presente accordo:

a)

per quanto riguarda l’UE, tutta la corrispondenza è inviata al capo del Registro del Consiglio dell’Unione europea. La corrispondenza è inoltrata dal capo del Registro del Consiglio agli Stati membri e alla Commissione europea, fatto salvo il paragrafo 5;

b)

per quanto riguarda la Federazione russa, tutta la corrispondenza è inviata alla missione permanete della Federazione russa presso l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica.

5.   La parte mittente può, per ragioni operative, inviare la corrispondenza solo a funzionari, organi o servizi competenti specifici della parte destinataria, specificamente indicati come destinatari, tenendo conto delle loro competenze e conformemente al principio della necessità di sapere. Tale corrispondenza è accessibile soltanto ai suddetti funzionari, organi o servizi. Per quanto riguarda l’Unione europea, questa corrispondenza è inviata tramite il capo del Registro del Consiglio, o il capo del Registro della Commissione europea allorché tali informazioni sono indirizzate alla Commissione europea.

Articolo 5

Ciascuna parte provvede affinché Federazione russa e Unione europea predispongano ciascuna un sistema di sicurezza e misure di sicurezza fondati sui principi di base e sugli standard minimi di sicurezza stabiliti nelle rispettive disposizioni legislative o regolamentari per assicurare che alle informazioni classificate sia applicato un livello di protezione equivalente, conformemente al presente accordo.

Articolo 6

1.   Per stabilire un livello di protezione equivalente delle informazioni classificate fornite, prodotte o scambiate tra la Federazione russa e l’Unione europea nel corso della cooperazione conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, le classificazioni di sicurezza presentano la corrispondenza seguente:

UE

FEDERAZIONE RUSSA

CONFIDENTIEL UE

СЕКРЕТНО

SECRET UE

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

2.   Contrassegno di limitazione della Federazione russa «ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ» corrisponde alla classificazione di sicurezza dell’UE «RESTREINT UE».

3.   Oggetti cooperanti delle due parti convengono sulla rispettiva classificazione di sicurezza equivalente da attribuire alle informazioni classificate prodotte nel corso della cooperazione e sulla declassificazione o sul declassamento di tali informazioni.

Articolo 7

1.   L’accesso alle informazioni classificate è concesso solo alle persone per le quali la conoscenza di tali informazioni è necessaria allo svolgimento delle loro funzioni, in linea con le finalità specificate al momento di fornire le informazioni stesse.

2.   Le persone che nel compimento delle loro funzioni richiedono l’accesso o le cui funzioni possono consentire l’accesso a informazioni classificate a livello CONFIDENTIEL UE/СЕКРЕТНО o superiore fornite, prodotte o scambiate tra le parti nel corso della cooperazione sono in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza prima di essere autorizzate ad accedere a tali informazioni.

3.   Ciascuna parte provvede affinché le procedure per il rilascio del nulla osta di sicurezza si svolgano conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari per accertare se la situazione e il carattere di una persona siano tali da poterle consentire l’accesso alle informazioni classificate fino ad un livello determinato.

Articolo 8

Le autorità competenti di cui all’articolo 10 possono scambiarsi le disposizioni regolamentari che disciplinano la protezione delle informazioni classificate e, di concerto, scambiarsi visite per procedere a consultazioni reciproche in base alle quali trarre conclusioni sull’efficacia delle misure adottate a norma del presente accordo e delle modalità tecniche di cui all’articolo 10.

Articolo 9

La parte destinataria appone il proprio contrassegno di classificazione corrispondente, conformemente all’articolo 6, in aggiunta a quello già apposto dalla parte mittente, sui supporti delle informazioni classificate fornite, prodotte o scambiate nel corso della cooperazione tra le parti o in seguito a traduzione, copiatura o duplicazione.

Articolo 10

1.   Le autorità di cui ai paragrafi da 2 a 4, per attuare il presente accordo e accertare che la parte destinataria abbia stabilito le condizioni necessarie a proteggere e salvaguardare le informazioni classificate, definiscono le modalità tecniche seguenti:

si comunicano reciprocamente per iscritto le misure tecniche (comprese le modalità pratiche di trattamento, conservazione, riproduzione, trasmissione e distruzione delle informazioni classificate) per proteggere e salvaguardare le informazioni classificate fornite, prodotte o scambiate nel corso della cooperazione tra le parti, e

confermano per iscritto che le misure tecniche assicurano un livello reciprocamente accettabile di protezione delle informazioni classificate fornite, prodotte o scambiate nel corso della cooperazione tra le parti.

2.   Per la Federazione russa, il servizio federale di sicurezza coordina l’attuazione del presente accordo ed è responsabile delle informazioni relative alle misure tecniche e alla loro conferma per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite o scambiate con la Federazione russa a norma del presente accordo.

3.   Per il Consiglio, l’ufficio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio, sotto la direzione e per conto del segretario generale del Consiglio, che agisce a nome del Consiglio e sotto la sua autorità, coordina l’attuazione del presente accordo ed è responsabile delle informazioni relative alle misure tecniche e alla loro conferma per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite o scambiate con il Consiglio o con il segretariato generale del Consiglio a norma del presente accordo.

4.   Per la Commissione europea, la direzione «Sicurezza» della Commissione europea, che agisce sotto l’autorità del membro della Commissione responsabile delle questioni inerenti alla sicurezza, coordina l’attuazione del presente accordo ed è responsabile delle informazioni relative alle misure tecniche e alla loro conferma per la protezione delle informazioni classificate fornite o scambiate con la Commissione europea a norma del presente accordo.

Articolo 11

1.   L’autorità competente di una parte di cui all’articolo 10 informa immediatamente l’autorità competente dell’altra parte di eventuali casi provati o sospetti di trasmissione non autorizzata o di perdita di informazioni classificate fornite da quest’ultima, conduce indagini e ne riferisce i risultati all’altra parte.

2.   Le autorità competenti delle parti di cui all’articolo 10 stabiliscono, caso per caso, una procedura volta a determinare, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di una delle parti, azioni o misure correttive proporzionate da adottare alla luce delle conseguenze o del pregiudizio subito.

3.   Ciascuna parte adotta misure adeguate e conformi alle disposizioni legislative e regolamentari nei casi in cui una persona sia responsabile di aver compromesso informazioni classificate. Le misure adottate in questo contesto possono dar corso ad un’azione legale, eventualmente anche penale, contro la persona in questione, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari.

Articolo 12

Ciascuna parte si accolla le spese dovute alle misure di protezione delle informazioni classificate a norma del presente accordo.

Articolo 13

Il presente accordo non impedisce alle parti di concludere altri accordi relativi alla fornitura o allo scambio di informazioni classificate contemplate nel presente accordo, purché non contrastino con le disposizioni di quest’ultimo.

Articolo 14

Eventuali divergenze tra le parti relative all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono trattate mediante negoziato tra le stesse. Durante il negoziato le parti continuano a conformarsi agli obblighi che derivano dal presente accordo.

Articolo 15

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla notifica tra le parti della conclusione delle procedure interne necessarie all’entrata in vigore.

2.   Ciascuna parte può chiedere consultazioni al fine di valutare eventuali modifiche al presente accordo.

3.   Qualsiasi modifica del presente accordo è apportata solo per iscritto e con l’assenso comune delle parti. Entra in vigore alle condizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 16

Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica scritta all’altra parte. Tale denuncia prende effetto sei mesi dopo che l’altra parte ha ricevuto la notifica. Nonostante la denuncia, gli obblighi relativi alla protezione di tutte le informazioni classificate fornite o scambiate ai sensi del presente accordo conformemente alle disposizioni dello stesso restano d’applicazione.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Rostov-on-Don, addì primo giugno duemiladieci, in due copie ciascuna nelle lingue russa e inglese.

Per il governo della Federazione russa

Per l’Unione europea