ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2010.154.ita |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 154 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
53o anno |
Sommario |
|
II Atti non legislativi |
pagina |
|
|
REGOLAMENTI |
|
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
DIRETTIVE |
|
|
* |
Direttiva 2010/38/UE della Commissione, del 18 giugno 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva fluoruro di solforile ( 1 ) |
|
|
|
DECISIONI |
|
|
|
2010/337/UE |
|
|
* |
||
|
|
2010/338/UE |
|
|
* |
||
|
|
2010/339/UE |
|
|
* |
||
|
|
2010/340/UE |
|
|
* |
||
|
|
2010/341/PESC |
|
|
* |
||
|
|
2010/342/UE |
|
|
* |
Decisione della Commissione, del 18 giugno 2010, che esenta la Banque de France dall’applicazione del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito [notificata con il numero C(2010) 3853] ( 1 ) |
|
|
Rettifiche |
|
|
* |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
19.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 154/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 530/2010 DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2010
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Gyulai kolbász/Gyulai pároskolbász (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Gyulai kolbász» o «Gyulai pároskolbász», presentata dall’Ungheria, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU C 248 del 16.10.2009, pag. 26.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:
Classe 1.2. Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)
UNGHERIA
Gyulai kolbász/Gyulai pároskolbász (IGP)
19.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 154/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 531/2010 DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2010
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Csabai kolbász/Csabai vastagkolbász (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Csabai kolbász» o «Csabai vastagkolbász», presentata dall’Ungheria, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU C 248 del 16.10.2009, pag. 22.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:
Classe 1.2. Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)
UNGHERIA
Csabai kolbász/Csabai vastagkolbász (IGP)
19.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 154/5 |
REGOLAMENTO (UE) N. 532/2010 DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2010
che modifica il regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) |
Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 423/2007 figura l'elenco delle persone, delle entità e degli organismi designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del medesimo regolamento. |
(2) |
Il 9 giugno 2010 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, delle entità e degli organismi a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato IV. |
(3) |
Gli articoli 8, lettera a), 9 e 11, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 423/2007 fanno riferimento alla data in cui la persona, l'entità o l'organismo è stata/o designata/o dal comitato per le sanzioni, dal Consiglio di sicurezza dell'ONU o dal Consiglio. Occorre aggiungere la data pertinente in ciascuna voce. |
(4) |
Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 423/2007 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
João VALE DE ALMEIDA
Direttore generale delle Relazioni esterne
(1) GU L 103 del 20.4.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 116/2008 (GU L 35 del 9.2.2008, pag. 1).
ALLEGATO
«ALLEGATO IV
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 423/2007 è così modificato:
(1) |
Le voci seguenti sono aggiunte all'elenco “A. Persone giuridiche, entità e organismi”:
|
(2) |
La voce seguente viene aggiunta all’elenco “B. Persone fisiche”: “Javad Rahiqi. Data di designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 9.6.2010). Data di nascita: 24.4.1954. Luogo di nascita: Marshad. Funzione: capo del Centro di tecnologia nucleare di Esfahan dell'Organizzazione iraniana per l'energia atomica (AEOI).”» |
19.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 154/9 |
REGOLAMENTO (UE) N. 533/2010 DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2010
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
IL |
132,1 |
MA |
44,4 |
|
MK |
45,6 |
|
TR |
59,0 |
|
ZZ |
70,3 |
|
0707 00 05 |
MA |
37,3 |
MK |
33,9 |
|
TR |
106,5 |
|
ZZ |
59,2 |
|
0709 90 70 |
TR |
101,8 |
ZZ |
101,8 |
|
0805 50 10 |
AR |
80,5 |
BR |
112,1 |
|
TR |
97,3 |
|
US |
83,2 |
|
ZA |
98,9 |
|
ZZ |
94,4 |
|
0808 10 80 |
AR |
111,4 |
BR |
78,7 |
|
CA |
118,8 |
|
CL |
90,4 |
|
CN |
53,1 |
|
NZ |
122,3 |
|
US |
160,7 |
|
ZA |
97,2 |
|
ZZ |
104,1 |
|
0809 10 00 |
TR |
238,5 |
US |
396,9 |
|
ZZ |
317,7 |
|
0809 20 95 |
SY |
218,5 |
TR |
325,3 |
|
US |
481,5 |
|
ZZ |
341,8 |
|
0809 30 |
TR |
149,8 |
ZZ |
149,8 |
|
0809 40 05 |
AU |
185,7 |
EG |
219,5 |
|
IL |
236,6 |
|
US |
375,4 |
|
ZZ |
254,3 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
19.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 154/11 |
REGOLAMENTO (UE) N. 534/2010 DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2010
che sospende la presentazione di domande di titoli d’importazione per i prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
I quantitativi oggetto di domande di titoli d’importazione presentate alle autorità competenti dal 1o al 7 giugno 2010 ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 sono pari alla quantità disponibile con il(i) numero(i) d’ordine 09.4319. |
(2) |
Conformemente al regolamento (CE) n. 891/2009, occorre sospendere sino alla fine della campagna di commercializzazione la presentazione di ulteriori domande di titoli per il numero d’ordine 09.4319, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È sospesa sino alla fine della campagna di commercializzazione 2009/10 la presentazione di ulteriori domande di titoli corrispondenti ai numeri d’ordine indicati nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82.
ALLEGATO
«Zucchero concessioni CXL»
Campagna di commercializzazione 2009/10
Domande presentate dall’1.6.2010 al 7.6.2010
Numero d’ordine |
Paese |
Coefficiente di attribuzione (in %) |
Ulteriori domande |
||
09.4317 |
Australia |
— |
|
||
09.4318 |
Brasile |
— |
|
||
09.4319 |
Cuba |
Sospese |
|||
09.4320 |
Altri paesi terzi |
— |
Sospese |
||
09.4321 |
India |
— |
Sospese |
||
|
«Zucchero Balcani»
Campagna di commercializzazione 2009/10
Domande presentate dall’1.6.2010 al 7.6.2010
Numero d’ordine |
Paese |
Coefficiente di attribuzione (in %) |
Ulteriori domande |
||
09.4324 |
Albania |
— |
|
||
09.4325 |
Bosnia-Erzegovina |
— |
|
||
09.4326 |
Serbia, Montenegro e Kosovo (2) |
|
|||
09.4327 |
ex Repubblica iugoslava di Macedonia |
— |
|
||
09.4328 |
Croazia |
|
|||
|
«Zucchero di importazione eccezionale e industriale»
Campagna di commercializzazione 2009/10
Domande presentate dall’1.6.2010 al 7.6.2010
Numero d’ordine |
Tipo |
Coefficiente di attribuzione (in %) |
Ulteriori domande |
||
09.4380 |
Eccezionale |
— |
|
||
09.4390 |
Industriale |
— |
|
||
|
(1) Non pertinente: le domande non superano i quantitativi disponibili e sono interamente accolte.
(2) Non pertinente: le domande non superano i quantitativi disponibili e sono interamente accolte.
(3) Kosovo ai sensi della risoluzione 1244/1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
19.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 154/13 |
REGOLAMENTO (UE) N. 535/2010 DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2010
relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2010 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 per il pollame
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione, del 14 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame (3), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 533/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti del settore del pollame. |
(2) |
Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2010 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2010 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 533/2007 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2010 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.
(3) GU L 125 del 15.5.2007, pag. 9.
ALLEGATO
Numero del gruppo |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dall'1.7.2010-30.9.2010 (%) |
P1 |
09.4067 |
1,849093 |
P3 |
09.4069 |
0,706723 |
19.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 154/15 |
REGOLAMENTO (UE) N. 536/2010 DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2010
relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2010 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 per alcuni prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 539/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle uova e delle ovoalbumine (3), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 539/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine. |
(2) |
Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2010 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2010 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2007 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2010 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.
(3) GU L 128 del 16.5.2007, pag. 19.
ALLEGATO
Numero del gruppo |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dall'1.7.2010-30.9.2010 (%) |
E2 |
09.4401 |
23,64245 |
19.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 154/17 |
REGOLAMENTO (UE) N. 537/2010 DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2010
relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2010 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1385/2007 per il pollame
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, per quanto concerne l’apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2010 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2010 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alle domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2010 a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.
(3) GU L 309 del 27.11.2007, pag. 47.
ALLEGATO
Numero del gruppo |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dell'1.7.2010-30.9.2010 (%) |
1 |
09.4410 |
0,417015 |
3 |
09.4412 |
0,451267 |
4 |
09.4420 |
0,71429 |
6 |
09.4422 |
0,96713 |
19.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 154/19 |
REGOLAMENTO (UE) N. 538/2010 DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2010
relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2010 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per il pollame originario di Israele
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio per quanto riguarda l’apertura e le modalità di gestione di taluni contingenti relativi all’importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari di Israele (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2010 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2010 riguardano, per i titoli relativi al contingente recante il numero d'ordine 09.4092, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alle domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2010 a norma del regolamento (CE) n. 1384/2007 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.
(3) GU L 309 del 27.11.2007, pag. 40.
ALLEGATO
Numero del gruppo |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dall'1.7.2010-30.9.2010 (in %) |
IL1 |
09.4092 |
94,895882 |
DIRETTIVE
19.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 154/21 |
DIRETTIVA 2010/38/UE DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2010
che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva fluoruro di solforile
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 29 luglio 2002 il Regno Unito ha ricevuto dalla Dow AgroScience una domanda di iscrizione della sostanza attiva fluoruro di solforile nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con la decisione 2004/131/CE della Commissione (2) è stata riconosciuta la completezza del fascicolo, nel senso che poteva essere considerato conforme, in linea di massima, ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE. |
(2) |
Gli effetti sulla salute umana e sull’ambiente di tale sostanza attiva sono stati valutati in conformità delle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Lo Stato membro relatore ha presentato un progetto di rapporto di valutazione il 29 ottobre 2004. |
(3) |
Il rapporto di valutazione è stato esaminato con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e presentato alla Commissione il 17 dicembre 2009 (3). Il progetto di rapporto di riesame è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ultimato il 12 marzo 2010 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il fluoruro di solforile. |
(4) |
Sulla base dei vari esami effettuati è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti fluoruro di solforile soddisfino in generale i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere il fluoruro di solforile nell’allegato I della citata direttiva, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva possano essere concesse conformemente alle disposizioni di tale direttiva. |
(5) |
Fatta salva questa conclusione, occorre ottenere ulteriori informazioni su alcuni punti specifici. A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE l’iscrizione di una sostanza nell’allegato I può essere subordinata a condizioni. Per quanto riguarda il fluoruro di solforile, è opportuno che il notificante sia tenuto a presentare ulteriori informazioni sulle condizioni di lavorazione relative alla macinatura necessarie ad assicurare che i residui di ione fluoruro nei cereali non superino i livelli di fondo naturale, sulle concentrazioni troposferiche di fluoruro di solforile e sulle stime della durata atmosferica di fluoruro di solforile. |
(6) |
Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE, derivanti dall’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, è opportuno concedere agli Stati membri un periodo di sei mesi a decorrere dall’iscrizione per la revisione delle autorizzazioni provvisorie in corso di validità dei prodotti fitosanitari contenenti fluoruro di solforile, in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni della direttiva 91/414/CEE, in particolare dell’articolo 13 e delle condizioni pertinenti figuranti nell’allegato I. Gli Stati membri devono convertire le autorizzazioni provvisorie in corso di validità in autorizzazioni a pieno titolo, modificarle o revocarle in conformità delle disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine suddetto occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo di cui all’allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e a ciascun impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare la direttiva 91/414/CEE. |
(8) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 28 febbraio 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o marzo 2011.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3
1. In conformità della direttiva 91/414/CEE, entro il 28 febbraio 2011 gli Stati membri modificano o ritirano, qualora necessario, le autorizzazioni in corso di validità per i prodotti fitosanitari contenenti fluoruro di solforile come sostanza attiva. Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all’allegato I della suddetta direttiva riguardanti il fluoruro di solforile, ad eccezione di quelle della parte B della voce relativa a tale sostanza attiva; inoltre, essi verificano che il titolare dell’autorizzazione possegga o abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II di detta direttiva, nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 13, paragrafo 2, della medesima.
2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente fluoruro di solforile come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive iscritte entro il 31 agosto 2010 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della suddetta direttiva e tenuto conto della parte B della voce relativa al fluoruro di solforile nell’allegato I della suddetta direttiva. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.
Una volta assicurato il rispetto di tali condizioni, gli Stati membri:
a) |
nel caso di un prodotto contenente fluoruro di solforile come unica sostanza attiva, ove necessario, modificano o revocano l’autorizzazione entro il 29 febbraio 2012; oppure |
b) |
nel caso di prodotti contenenti fluoruro di solforile come sostanza attiva in combinazione con altre, ove necessario, modificano o revocano l’autorizzazione entro il 29 febbraio 2012 ovvero entro il termine, qualora più esteso, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il 1o settembre 2010.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(2) GU L 37 del 10.2.2004, pag. 34.
(3) The EFSA Journal 2009; 8(1):1441. [66 pagg.], Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sulfuryl fluoride (versione definitiva adottata il 17 dicembre 2009).
ALLEGATO
Voce da aggiungere alla fine della tabella dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE:
Numero |
Nome comune, numeri d’identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Entrata in vigore |
Scadenza dell’iscrizione |
Disposizioni specifiche |
||||||||||||||||
«311 |
Fluoruro di solforile N. CAS 002699-79-8 N. CIPAC 757 |
Fluoruro di solforile |
> 994 g/kg |
1o novembre 2010 |
31 ottobre 2020 |
PARTE A Soltanto gli usi come insetticida o nematocida (fumigante) limitati agli utilizzatori professionali in strutture sigillabili:
possono essere autorizzati. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fluoruro di solforile, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l’11 maggio 2010. Nella valutazione complessiva gli Stati membri prestano particolare attenzione a quanto segue:
Le condizioni di autorizzazione comprendono misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati garantiscono che il notificante trasmetta alla Commissione ulteriori informazioni, in particolare dati di conferma relativi a quanto segue:
Gli Stati membri provvedono affinché il notificante trasmetta tali informazioni entro il 31 agosto 2012.» |
(1) Ulteriori dettagli sull’identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.
DECISIONI
19.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 154/24 |
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 giugno 2010
concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria
(2010/337/UE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 28,
visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), particolare l’articolo 12, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro. |
(2) |
L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori licenziati a causa della crisi economica e finanziaria mondiale. |
(3) |
L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR. |
(4) |
Il 2 settembre 2009 la Spagna ha presentato domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi in 181 imprese operanti nella divisione 23 NACE Rev. 2 (settore «Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi») in un’unica regione NUTS II, la Comunidad Valenciana (ES52) e ha fornito informazioni supplementari fino al 22 febbraio 2010. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 6 598 735 EUR. |
(5) |
Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Spagna, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2010, una somma pari a 6 598 735 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata nell’ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG).
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Strasburgo, addì 16 giugno 2010.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
Il presidente
D. LÓPEZ GARRIDO
(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.
19.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 154/25 |
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 giugno 2010
concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria
(2010/338/UE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 28,
visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro. |
(2) |
L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale. |
(3) |
L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR. |
(4) |
Il 9 ottobre 2009 la Spagna ha presentato domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai licenziamenti in 36 imprese operanti nella divisione 16 della NACE Rev. 2 («Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli di paglia e materiali da intreccio») in un’unica Regione NUTS II, Castilla-La Mancha (ES42), e ha fornito informazioni supplementari fino al 22 febbraio 2010. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 1 950 000 EUR. |
(5) |
Occorre partanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Spagna, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2010, una somma pari a 1 950 000 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata nell’ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG).
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Strasburgo, addì 16 giugno 2010.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
Il presidente
D. LÓPEZ GARRIDO
(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.
19.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 154/26 |
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 giugno 2010
sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria
(2010/339/UE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 28,
visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno ai lavoratori in esubero in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione e per facilitarne il reinserimento nel mercato del lavoro. |
(2) |
L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale. |
(3) |
L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il Fondo nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR. |
(4) |
Il 7 agosto 2009 l’Irlanda ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi nell’impresa Waterford Crystal e in tre dei suoi fornitori o produttori a valle, e ha fornito informazioni supplementari in merito fino al 3 novembre 2009. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 2 570 853 EUR. |
(5) |
Occorre procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dall’Irlanda, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2010 una somma pari a 2 570 853 EUR in finanziamenti d’impegno e di pagamento è mobilitata nell’ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG).
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Strasburgo, addì 16 giugno 2010.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
Il presidente
D. LÓPEZ GARRIDO
(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.
19.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 154/27 |
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 giugno 2010
concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria
(2010/340/UE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 28,
visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro. |
(2) |
L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale. |
(3) |
L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 1927/2006 stabilisce che lo 0,35 % dell’importo annuale massimo può essere reso disponibile annualmente per attività di assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 1 110 000 EUR. |
(5) |
Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2010, una somma pari a 1 110 000 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata nell’ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG).
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Strasburgo, addì 16 giugno 2010.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
Il presidente
D. LÓPEZ GARRIDO
(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.
19.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 154/28 |
DECISIONE EUPOL AFGHANISTAN/2/2010 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
dell’11 giugno 2010
relativa alla nomina del capomissione dell’EUPOL Afghanistan
(2010/341/PESC)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38, terzo comma,
vista la decisione 2010/279/PESC del Consiglio, del 18 maggio 2010, relativa alla missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 10, paragrafo 1, della decisione 2010/279/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza, conformemente all’articolo 38 del trattato, a prendere le decisioni appropriate ai fini del controllo politico e della direzione strategica della missione EUPOL AFGHANISTAN, compresa la decisione relativa alla nomina del capomissione. |
(2) |
L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di nominare il brigadiere generale Jukka Petri SAVOLAINEN capomissione dal 15 luglio 2010, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il brigadiere generale Jukka Petri SAVOLAINEN è nominato capo della missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan a decorrere dal 15 luglio 2010.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2010.
Per il Comitato politico e di sicurezza
Il presidente
C. FERNÁNDEZ-ARIAS
(1) GU L 123 del 19.5.2010, pag. 4.
19.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 154/29 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2010
che esenta la Banque de France dall’applicazione del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito
[notificata con il numero C(2010) 3853]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/342/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 4,
vista la domanda presentata dalla Francia,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 27 novembre 2009, la Francia ha presentato alla Commissione una domanda a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1060/2009, relativa all’esenzione dei rating del credito emessi dalla Banque de France dall’applicazione del medesimo regolamento. |
(2) |
In Francia, la normativa di riferimento della Banque de France è il «Code monétaire et financier», quale modificato dalla legge n. 2008-776 del 4 agosto 2008 (2). L’articolo L. 141-6 del «Code monétaire et financier» autorizza la Banque de France a farsi trasmettere dai partecipanti al mercato tutte le informazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni principali. Il «Contrat de service public entre l’État et la Banque de France» (3) (di seguito: «il contratto»), rinnovato ogni tre anni, cita espressamente l’emissione di rating del credito come una delle attività che la Banque de France è tenuta a svolgere. |
(3) |
La Banque de France ha stabilito il proprio codice di condotta (4) (di seguito: «il codice») essenzialmente sulla base del «Code of Conduct Fundamentals for credit rating agencies» (Codice di condotta — Principi basilari per le agenzie di rating del credito) pubblicato dalla IOSCO (International Organisation of Securities Commissions — Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari). |
(4) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1060/2009, quattro condizioni devono essere soddisfatte perché i rating del credito emessi dalla Banque de France possano essere esentati dall’applicazione del suddetto regolamento. |
(5) |
In primo luogo, i rating del credito non devono essere pagati dall’entità valutata. Il punto 1.3 del codice prevede che la Banque de France non percepisca alcuna remunerazione dalle entità valutate in contropartita della valutazione ad esse attribuita, della quale essa le informa. Il punto 2.2 del codice specifica che spetta agli utilizzatori del rating (nella fattispecie gli istituti di credito clienti del FIBEN — «Fichier Bancaire des Entreprises») pagare il servizio in base a una tariffa pubblicata. |
(6) |
In secondo luogo, i rating del credito non devono essere comunicati al pubblico. Il punto 1.5 del codice prevede che i rating emessi dalla Banque de France non siano resi pubblici. L’accesso è riservato per legge a determinate categorie di operatori il cui elenco figura nel codice e che devono essere identificati dalla Banque de France prima di poter accedere al rating. |
(7) |
In terzo luogo, i rating del credito devono essere emessi nel rispetto dei principi, delle norme e delle procedure che garantiscono l’integrità e l’indipendenza adeguate dell’attività di rating secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1060/2009. Secondo le disposizioni del «Code monétaire et financier», in particolare gli articoli L.142-9 e L.164-2, gli analisti e gli agenti impiegati alla Banque de France sono vincolati dal principio del segreto professionale e dalle norme in materia di conflitto di interessi, sancite dai codici di deontologia professionale e dal codice di deontologia finanziaria della Banque de France approvato dal ministero francese dell’Economia, delle finanze e dell’industria. Inoltre, lo statuto del personale della Banque de France contiene disposizioni che vietano espressamente agli agenti di trovarsi o rimanere in situazioni di conflitto di interessi. La Banque de France è soggetta a meccanismi di controllo interno, applicati da un delegato alla deontologia indipendente e dai suoi collaboratori che provvedono a verificare la corretta applicazione del codice di deontologia, o tramite la struttura collegiale pienamente integrata al sistema di gestione della Banque de France; tali meccanismi costituiscono un mezzo efficace per garantire il rispetto delle norme in materia di integrità e indipendenza. Poiché tali requisiti sono previsti per legge, le eventuali inosservanze sono passibili di sanzione. Il codice stabilisce inoltre le necessarie norme procedurali e fissa standard adeguati per garantire: i) l’integrità e la qualità del processo di rating del credito (inclusa la formalizzazione dell’iter decisionale, la tracciabilità delle decisioni e il processo di controllo della qualità); ii) le pertinenti procedure in materia di trasparenza e comunicazione (incluse le norme sull’accesso ai rating del credito, sulla pubblicazione dei metodi e sull’evoluzione delle attività di rating); nonché iii) le misure volte a prevenire i conflitti di interessi (incluso l’obbligo di diligenza da parte degli analisti e il funzionamento dei comitati nazionali e regionali di rating). |
(8) |
In quarto luogo, i rating del credito non devono riguardare strumenti finanziari emessi dalle banche centrali dei rispettivi Stati membri. Il punto 1.1 del codice prevede che i rating del credito elaborati dalla Banque de France riguardino società non finanziarie. Essi riguardano società con sede nel territorio della Francia metropolitana e nei dipartimenti francesi d’oltremare in relazione ai quali opera l’«Institut d’émission des départements d’outre-mer» (IEDOM). Il contratto prevede che i rating del credito elaborati dalla Banque de France riguardino società. La Banque de France non fornisce pertanto valutazioni connesse all’offerta pubblica di strumenti finanziari emessi dallo Stato francese o da altri Stati membri. |
(9) |
Tenuto conto dei fattori esaminati dal considerando 2 al considerando 8, è possibile concludere che la Banque de France soddisfa le condizioni previste all’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1060/2009 con riguardo all’emissione di rating del credito. |
(10) |
Il regolamento (CE) n. 1060/2009 non deve essere pertanto applicato ai rating del credito emessi dalla Banque de France. |
(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Banque de France rientra nel campo di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1060/2009.
Il regolamento (CE) n. 1060/2009 non si applica ai rating del credito emessi dalla Banque de France.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2010.
Per la Commissione
Michel BARNIER
Membro della Commissione
(1) GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.
(2) Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 5 agosto 2008.
(3) http://www.banque-de-france.NET/fr/instit/telechar/histoire/contrat_sp.pdf
(4) Code de conduite de l’activité de cotation des entreprises à la Banque de France: http://www.banque-france.fr/fr/instit/telechar/services/code_conduite_cotation_bdf.pdf
Rettifiche
19.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 154/31 |
Rettifica della direttiva 2009/74/CE della Commissione, del 26 giugno 2009, che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni botaniche delle piante e le denominazioni scientifiche di altri organismi, nonché alcuni allegati delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 2002/57/CE alla luce dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 166 del 27 giugno 2009 )
A pagina 62, nell’allegato, parte D, tabella, colonna «Coltura»:
anziché:
«Brassica spp. diversa da Brassica napus, Cannabis sativa diversa da Cannabis sativa monoica, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. esclusi gli ibridi di Gossypium hirsutum e/o Gossypium barbadense, Sinapis alba»,
leggi:
«Brassica spp. diversa da Brassica napus, Cannabis sativa diversa da Cannabis sativa monoica, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Sinapis alba».
A pagina 62, nell’allegato, parte D, tabella, colonna «Coltura», voce «Gossypium hirsutum e/o Gossypium barbadense»:
anziché:
«— |
per la produzione di sementi di base di linee parentali di Gossypium hirsutum |
— |
per la produzione di sementi di base di linee parentali di Gossypium barbadense», |
leggi:
«— |
per la produzione di sementi di base di Gossypium hirsutum |
— |
per la produzione di sementi di base di Gossypium barbadense». |