ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.151.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 151

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
17 giugno 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 519/2010 della Commissione, del 16 giugno 2010, che adotta il programma dei dati statistici e dei metadati per i censimenti della popolazione e delle abitazioni di cui al regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) n. 520/2010 della Commissione, del 16 giugno 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 831/2002 relativo all’accesso ai dati riservati per fini scientifici per quanto riguarda le indagini e le fonti statistiche disponibili ( 1 )

14

 

 

Regolamento (UE) n. 521/2010 della Commissione, del 16 giugno 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

16

 

 

DECISIONI

 

 

2010/334/PESC

 

*

Decisione EU SSR GUINEA-BISSAU/1/2010 del Comitato politico e di sicurezza, del 15 giugno 2010, relativa alla nomina del capo della missione dell’Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza nella Repubblica di Guinea-Bissau (EU SSR GUINEA BISSAU)

18

 

 

2010/335/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 10 giugno 2010, relativa alle linee direttrici per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo ai fini dell’allegato V della direttiva 2009/28/CE [notificata con il numero C(2010) 3751]

19

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

17.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 151/1


REGOLAMENTO (UE) N. 519/2010 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2010

che adotta il programma dei dati statistici e dei metadati per i censimenti della popolazione e delle abitazioni di cui al regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 763/2008, la Commissione adotta un programma dei dati statistici e dei metadati che le devono essere trasmessi per i censimenti della popolazione e delle abitazioni.

(2)

Al fine di garantire la comparabilità dei dati dei censimenti della popolazione e delle abitazioni effettuati negli Stati membri e di permettere l’elaborazione di analisi affidabili a livello dell’Unione, tale programma deve essere identico in tutti gli Stati membri.

(3)

In particolare, è necessario definire ipercubi che siano identici in tutti gli Stati membri e specificare i valori speciali delle caselle e i segnalatori che gli Stati membri possono utilizzare in tali ipercubi, nonché i metadati sulle variabili.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1201/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante attuazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni per quanto riguarda le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni (2) stabilisce le specifiche tecniche per le variabili dei censimenti e le loro classificazioni, da applicare ai dati da trasmettere alla Commissione per l’anno di riferimento 2011.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce il programma dei dati statistici e dei metadati per i censimenti della popolazione e delle abitazioni da trasmettere alla Commissione (Eurostat) per l’anno di riferimento 2011.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni e le specifiche di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1201/2009, nonché le definizioni in appresso. Si intende per:

1)   «popolazione totale» di un’area geografica ben definita: tutte le persone con dimora abituale, quale è definita all’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 763/2008, in tale area geografica;

2)   «ipercubo»: una tabulazione incrociata multidimensionale di disaggregazioni contenente un valore di casella per la misurazione di ciascuna modalità di ciascuna disaggregazione, incrociata per ciascuna modalità di ogni altra disaggregazione utilizzata in tale ipercubo;

3)   «distribuzione marginale principale»: una sezione di un determinato ipercubo che risulta dalla tabulazione incrociata di alcune disaggregazioni dell’ipercubo, ma non di tutte;

4)   «casella primaria»: qualunque casella che rientra in almeno una distribuzione marginale principale di un dato ipercubo; nel caso degli ipercubi per i quali non è definita alcuna distribuzione marginale principale, tutte le caselle sono caselle primarie;

5)   «casella secondaria»: la casella di un ipercubo che non è una casella primaria in un dato ipercubo;

6)   «valore di una casella»: le informazioni trasmesse in una casella di un ipercubo: può trattarsi di un «valore numerico di una casella» o di un «valore speciale di una casella»;

7)   «valore numerico di una casella»: il valore numerico trasmesso in una casella al fine di fornire l’informazione statistica sull’osservazione per tale casella;

8)   «valore riservato di una casella»: il valore numerico di una casella che non deve essere divulgato allo scopo di proteggere la riservatezza statistica dei dati conformemente ai controlli degli Stati membri sulla diffusione statistica;

9)   «valore non riservato di una casella»: il valore numerico di una casella che non è un valore riservato;

10)   «valore inattendibile di una casella»: il valore numerico di una casella che non è attendibile conformemente ai controlli degli Stati membri sulla qualità;

11)   «valore speciale di una casella»: un simbolo trasmesso in una casella di un ipercubo in luogo di un valore numerico;

12)   «segnalatore»: un codice che può accompagnare un particolare valore di una casella per descrivere una caratteristica specifica di tale valore.

Articolo 3

Programma di dati statistici

1.   Il programma dei dati statistici da trasmettere alla Commissione (Eurostat) per l’anno di riferimento 2011 è costituito dagli ipercubi elencati nell’allegato I.

2.   Gli Stati membri trasmettono il valore speciale «non applicabile» solo nei seguenti casi:

a)

quando una casella si riferisce alla modalità «non applicabile» di almeno una disaggregazione; oppure

b)

quando una casella descrive un’osservazione che non esiste nello Stato membro.

3.   Gli Stati membri sostituiscono ogni valore riservato di una casella con il valore speciale «non disponibile».

4.   Gli Stati membri possono sostituire un valore non riservato di una casella con il valore speciale «non disponibile» solo quando il valore si trova in una casella secondaria.

5.   Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione (Eurostat) non divulga al pubblico alcun valore inattendibile trasmesso da tale Stato membro.

Articolo 4

Metadati sui valori delle caselle

1.   Se del caso, gli Stati membri aggiungono i seguenti segnalatori a una casella di un ipercubo:

a)

«riservato»;

b)

«inattendibile»;

c)

«riveduto dopo la prima trasmissione dei dati»;

d)

«cfr. informazioni allegate».

2.   Ogni casella il cui valore riservato sia stato sostituito dal valore speciale «non disponibile» è contrassegnata con il segnalatore «riservato».

3.   Ogni casella il cui valore numerico sia inattendibile è contrassegnata con il segnalatore «inattendibile», a prescindere che per tale casella sia stato trasmesso il valore numerico o il valore speciale «non disponibile».

4.   Per ogni casella accompagnata da almeno uno dei segnalatori «inattendibile», «riveduto dopo la prima trasmissione dei dati» o «cfr. informazioni allegate» va fornito un testo esplicativo.

Articolo 5

Metadati sulle variabili

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) metadati sulle variabili come specificato nell’allegato II.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 14.

(2)  GU L 329 del 15.12.2009, pag. 29.


ALLEGATO I

Programma di dati statistici (ipercubi) per l’anno di riferimento 2011 a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 763/2008

N. (1)

Totale (2)

Disaggregazioni (3)

1.

Popolazione totale (4), (5)

GEO.L.

SEX.

HST.H.

LMS.

CAS.L.

POB.L.

COC.L.

AGE.M.

1.1.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

LMS.

 

 

 

AGE.M.

1.2.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

LMS.

CAS.L.

POB.L.

 

 

1.3.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

LMS.

CAS.L.

 

COC.L.

 

1.4.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

 

CAS.L.

 

 

AGE.M.

1.5.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

 

 

POB.L.

 

AGE.M.

1.6.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

 

 

 

COC.L.

AGE.M.

2.

Popolazione totale (4), (5)

GEO.L.

SEX.

HST.H.

EDU.

CAS.L.

POB.L.

COC.L.

AGE.M.

2.1.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

EDU.

 

 

 

AGE.M.

2.2.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

EDU.

CAS.L.

POB.L.

 

 

2.3.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

EDU.

CAS.L.

 

COC.L.

 

2.4.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

 

CAS.L.

 

 

AGE.M.

2.5.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

 

 

POB.L.

 

AGE.M.

2.6.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

 

 

 

COC.L.

AGE.M.

3.

Popolazione totale (4), (5)

GEO.L.

SEX.

HST.H.

SIE.

CAS.L.

POB.L.

COC.L.

AGE.M.

3.1.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

SIE.

 

 

 

AGE.M.

3.2.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

SIE.

CAS.L.

POB.L.

 

 

3.3.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

SIE.

CAS.L.

 

COC.L.

 

3.4.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

 

CAS.L

 

 

AGE.M.

3.5.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

 

 

POB.L.

 

AGE.M.

3.6.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

 

 

 

COC.L.

AGE.M.

4.

Popolazione totale (4), (5)

GEO.L.

SEX.

HST.H.

LOC.

CAS.L.

POB.L.

COC.L.

AGE.M.

4.1.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

LOC.

 

 

 

AGE.M.

4.2.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

LOC.

CAS.L.

POB.L.

 

 

4.3.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

LOC.

CAS.L.

 

COC.L.

 

4.4.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

 

CAS.L.

 

 

AGE.M.

4.5.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

 

 

POB.L.

 

AGE.M.

4.6.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

 

 

 

COC.L.

AGE.M.

5.

Numero di famiglie (6)

GEO.L.

TPH.H.

SPH.H.

TSH.

 

 

 

 

6.

Popolazione totale (4)

GEO.L.

SEX.

FST.H.

LMS.

CAS.L.

POB.M.

COC.M.

AGE.M.

6.1.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

LMS.

 

 

 

AGE.M.

6.2.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

LMS.

CAS.L.

POB.M.

 

 

6.3.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

LMS.

CAS.L.

 

COC.M.

 

6.4.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

 

CAS.L.

 

 

AGE.M.

6.5.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

 

 

POB.L.

 

AGE.M.

6.6.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

 

 

 

COC.L.

AGE.M.

7.

Popolazione totale (4)

GEO.L.

SEX.

FST.H.

EDU.

CAS.L.

POB.L.

COC.L.

AGE.M.

7.1.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

EDU.

 

 

 

AGE.M.

7.2.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

EDU.

CAS.L.

POB.L.

 

 

7.3.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

EDU.

CAS.L.

 

COC.L.

 

7.4.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

 

CAS.L.

 

 

AGE.M.

7.5.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

 

 

POB.L.

 

AGE.M.

7.6.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

 

 

 

COC.L.

AGE.M.

8.

Popolazione totale (4)

GEO.L.

SEX.

FST.H.

SIE.

CAS.L.

POB.L.

COC.L.

AGE.M.

8.1.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

SIE.

 

 

 

AGE.M.

8.2.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

SIE.

CAS.L.

POB.L.

 

 

8.3.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

SIE.

CAS.L.

 

COC.L.

 

8.4.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

 

CAS.L.

 

 

AGE.M.

8.5.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

 

 

POB.L.

 

AGE.M.

8.6.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

 

 

 

COC.L.

AGE.M.

9.

Popolazione totale (4)

GEO.L.

SEX.

FST.H.

LOC.

CAS.L.

POB.L.

COC.L.

AGE.M.

9.1.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

LOC.

 

 

 

AGE.M.

9.2.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

LOC.

CAS.L.

POB.L.

 

 

9.3.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

LOC.

CAS.L.

 

COC.L.

 

9.4.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

 

CAS.L.

 

 

AGE.M.

9.5.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

 

 

POB.L.

 

AGE.M.

9.6.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

 

 

 

COC.L.

AGE.M.

10.

Popolazione totale (4)

GEO.L.

SEX.

OCC.

IND.H.

CAS.H.

EDU.

AGE.M.

 

10.1.

GEO.L.

SEX.

OCC.

 

CAS.H.

 

AGE.M.

 

10.2.

GEO.L.

SEX.

OCC.

 

CAS.H.

EDU.

 

 

10.3.

GEO.L.

SEX.

 

IND.H.

CAS.L.

 

AGE.M.

 

10.4.

GEO.L.

SEX.

 

IND.H.

CAS.L.

EDU.

 

 

10.5.

GEO.L.

SEX.

OCC.

IND.H.

 

 

AGE.L.

 

10.6.

GEO.L.

SEX.

OCC.

IND.H.

CAS.L.

 

 

 

10.7.

GEO.L.

SEX.

OCC.

IND.H.

 

EDU.

 

 

11.

Popolazione totale (4)

GEO.L.

SEX.

SIE.

OCC.

IND.H.

CAS.L.

COC.L.

AGE.M.

11.1.

GEO.L.

SEX.

SIE.

OCC.

 

 

 

AGE.M.

11.2.

GEO.L.

SEX.

SIE.

OCC.

 

CAS.L.

COC.L.

 

11.3.

GEO.L.

SEX.

SIE.

 

IND.H.

 

 

AGE.M.

11.4.

GEO.L.

SEX.

SIE.

 

IND.H.

CAS.L.

COC.L.

 

12.

Popolazione totale (4)

GEO.L.

SEX.

LOC.

SIE.

ROY.

CAS.L.

COC.L.

AGE.M.

12.1.

GEO.L.

SEX.

LOC.

SIE.

 

 

 

AGE.M.

12.2.

GEO.L.

SEX.

LOC.

SIE.

 

CAS.L.

COC.L.

 

12.3.

GEO.L.

SEX.

LOC.

SIE.

ROY.

CAS.L.

 

 

12.4.

GEO.L.

SEX.

LOC.

SIE.

ROY.

 

COC.L.

 

12.5.

GEO.L.

SEX.

LOC.

 

ROY.

 

 

AGE.M.

12.6.

GEO.L.

SEX.

LOC.

 

ROY.

CAS.L.

COC.L.

 

13.

Popolazione totale (4)

GEO.L.

SEX.

EDU.

CAS.L.

OCC.

COC.L.

AGE.M.

 

13.1.

GEO.L.

SEX.

EDU.

CAS.L.

 

 

AGE.M.

 

13.2.

GEO.L.

SEX.

EDU.

CAS.L.

OCC.

COC.L.

 

 

14.

Popolazione totale (4)

GEO.L.

SEX.

EDU.

CAS.L.

IND.H.

COC.L.

AGE.M.

 

14.1.

GEO.L.

SEX.

EDU.

CAS.L.

 

 

AGE.M.

 

14.2.

GEO.L.

SEX.

EDU.

CAS.L.

IND.H.

 

 

 

14.3.

GEO.L.

 

EDU.

CAS.L.

IND.H.

COC.L.

 

 

15.

Popolazione totale (4)

GEO.L.

SEX.

CAS.L.

POB.M.

OCC.

IND.H.

AGE.M.

 

15.1.

GEO.L.

SEX.

CAS.L.

POB.M.

 

 

AGE.M.

 

15.2.

GEO.L.

SEX.

CAS.L.

POB.M.

OCC.

 

 

 

15.3.

GEO.L.

SEX.

CAS.L.

POB.M.

 

IND.H.

 

 

16.

Popolazione totale (4)

GEO.L.

SEX.

CAS.L.

COC.M.

OCC.

IND.H.

AGE.M.

 

16.1.

GEO.L.

SEX.

CAS.L.

COC.M.

 

 

AGE.M.

 

16.2.

GEO.L.

SEX.

CAS.L.

COC.M.

OCC.

 

 

 

16.3.

GEO.L.

SEX.

CAS.L.

COC.M.

 

IND.H.

 

 

17.

Popolazione totale (4)

GEO.L.

SEX.

CAS.L.

ROY.

OCC.

IND.H.

COC.L.

AGE.M.

17.1.

GEO.L.

SEX.

CAS.L.

ROY.

 

 

 

AGE.M.

17.2.

GEO.L.

SEX.

CAS.L.

ROY.

OCC.

 

COC.L.

 

17.3.

GEO.L.

SEX.

CAS.L.

ROY.

 

IND.H.

 

 

18.

Popolazione totale (4)

GEO.L.

SEX.

CAS.H.

LMS.

COC.L.

AGE.M.

 

 

18.1.

GEO.L.

SEX.

CAS.H.

LMS.

 

AGE.M.

 

 

18.2.

GEO.L.

SEX.

CAS.H.

LMS.

COC.L.

 

 

 

19.

Popolazione totale (4)

LPW.L.

SEX.

OCC.

IND.H.

EDU.

COC.L.

AGE.M.

 

19.1.

LPW.L.

SEX.

OCC.

 

EDU.

 

AGE.M.

 

19.2.

LPW.L.

SEX.

OCC.

 

EDU.

COC.L.

 

 

19.3.

LPW.L.

SEX.

 

IND.H.

 

 

AGE.M.

 

19.4.

LPW.L.

SEX.

 

IND.H.

EDU.

COC.L.

 

 

19.5.

LPW.L.

SEX.

OCC.

IND.H.

 

 

AGE.L.

 

19.6.

LPW.L.

SEX.

OCC.

IND.H.

EDU

 

 

 

19.7.

LPW.L.

SEX.

 

 

EDU

COC.L.

AGE.M.

 

20.

Popolazione totale (4)

LPW.L.

SEX.

SIE.

OCC.

IND.H.

EDU.

COC.L.

AGE.M.

20.1.

LPW.L.

SEX.

SIE.

 

 

 

 

AGE.M.

20.2.

LPW.L.

SEX.

SIE.

OCC.

 

 

COC.L.

 

20.3.

LPW.L.

SEX.

SIE.

 

IND.H.

 

COC.L.

 

20.4.

LPW.L.

SEX.

SIE.

 

 

EDU.

COC.L.

 

21.

Popolazione totale (4)

LPW.L.

SEX.

POB.M.

OCC.

IND.H.

AGE.M.

 

 

21.1.

LPW.L.

SEX.

POB.M.

 

 

AGE.M.

 

 

21.2.

LPW.L.

SEX.

POB.M.

OCC.

 

 

 

 

21.3.

LPW.L.

SEX.

POB.M.

 

IND.H.

 

 

 

22.

Popolazione totale (4)

LPW.L.

SEX.

COC.M.

OCC.

IND.H.

AGE.M.

 

 

22.1.

LPW.L.

SEX.

COC.M.

 

 

AGE.M.

 

 

22.2.

LPW.L.

SEX.

COC.M.

OCC.

 

 

 

 

22.3.

LPW.L.

SEX.

COC.M.

 

IND.H.

 

 

 

23.

Popolazione totale (4)

GEO.L.

LPW.N.

SEX.

EDU.

OCC.

POB.M.

COC.M.

AGE.M.

23.1.

GEO.L.

LPW.N.

SEX.

EDU.

OCC.

 

 

AGE.L.

23.2.

GEO.L.

LPW.N.

SEX.

EDU.

 

POB.M.

 

AGE.L.

23.3.

GEO.L.

LPW.N.

SEX.

EDU.

 

 

COC.M.

AGE.L.

24.

Popolazione totale (4)

GEO.L.

LPW.N.

SEX.

EDU.

IND.H.

POB.M.

COC.M.

AGE.M.

24.1.

GEO.L.

LPW.N.

SEX.

EDU.

IND.H.

 

 

AGE.L.

24.2.

GEO.L.

LPW.N.

SEX.

EDU.

 

POB.M.

 

AGE.L.

24.3.

GEO.L.

LPW.N.

SEX.

EDU.

 

 

COC.M.

AGE.L.

25.

Popolazione totale (4)

GEO.L.

SEX.

YAE.H.

POB.M.

COC.M.

CAS.L.

AGE.M.

 

25.1.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

POB.M.

 

 

AGE.M.

 

25.2.

GEO.L.

SEX.

YAE.H.

POB.M.

 

CAS.L.

 

 

25.3.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

 

COC.M.

 

AGE.M.

 

25.4.

GEO.L.

SEX.

YAE.H.

 

COC.M.

CAS.L.

 

 

25.5.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

POB.L.

COC.L.

 

AGE.L.

 

25.6.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

POB.L.

COC.L.

CAS.L.

 

 

25.7.

GEO.L.

SEX.

 

POB.M.

COC.M.

 

AGE.M.

 

25.8.

GEO.L.

SEX.

 

POB.M.

COC.M.

CAS.L.

 

 

25.9.

GEO.L.

SEX.

YAE.H.

 

 

 

AGE.M.

 

26.

Popolazione totale (4)

GEO.N.

SEX.

POB.H.

CAS.L.

YAT.

AGE.M.

 

 

26.1.

GEO.N.

SEX.

POB.H.

 

 

AGE.M.

 

 

26.2.

GEO.N.

SEX.

POB.H.

CAS.L.

YAT.

 

 

 

27.

Popolazione totale (4)

GEO.N.

SEX.

COC.H.

CAS.L.

YAT.

AGE.M.

 

 

27.1.

GEO.N.

SEX.

COC.H.

 

 

AGE.M.

 

 

27.2.

GEO.N.

SEX.

COC.H.

CAS.L.

YAT.

 

 

 

28.

Popolazione totale (4)

GEO.N.

SEX.

POB.H.

COC.L.

CAS.L.

AGE.M.

 

 

28.1.

GEO.N.

SEX.

POB.H.

COC.L.

 

AGE.M.

 

 

28.2.

GEO.N.

SEX.

POB.H.

COC.L.

CAS.L.

 

 

 

29.

Popolazione totale (4)

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

OCC.

CAS.L.

POB.M.

AGE.M.

 

29.1.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

OCC.

 

 

AGE.M.

 

29.2.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

OCC.

CAS.L.

POB.M.

 

 

29.3.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

 

CAS.L.

 

AGE.M.

 

30.

Popolazione totale (4)

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

OCC.

CAS.L.

COC.M.

AGE.M.

 

30.1.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

OCC.

 

 

AGE.M.

 

30.2.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

OCC.

CAS.L.

COC.M.

 

 

30.3.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

 

CAS.L.

 

AGE.M.

 

31.

Popolazione totale (4)

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

IND.H.

CAS.L.

POB.M.

AGE.M.

 

31.1.

GEO.L.

 

YAE.L.

IND.H.

 

 

AGE.M.

 

31.2.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

IND.H.

 

 

AGE.L.

 

31.3.

GEO.L.

 

YAE.L.

IND.H.

CAS.L.

POB.M.

 

 

31.4.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

IND.H.

 

POB.M.

 

 

32.

Popolazione totale (4)

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

IND.H.

CAS.L.

COC.M.

AGE.M.

 

32.1.

GEO.L.

 

YAE.L.

IND.H.

 

 

AGE.M.

 

32.2.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

IND.H.

 

 

AGE.L.

 

32.3.

GEO.L.

 

YAE.L.

IND.H.

CAS.L.

COC.M.

 

 

32.4.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

IND.H.

 

COC.M.

 

 

33.

Popolazione totale (4)

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

SIE.

CAS.L.

POB.M.

COC.M.

AGE.M.

33.1.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

SIE.

 

 

 

AGE.M.

33.2.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

SIE.

CAS.L.

POB.M.

 

 

33.3.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

SIE.

CAS.L.

 

COC.M.

 

33.4.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

 

CAS.L.

 

 

AGE.M.

34.

Popolazione totale (4)

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

EDU.

CAS.L.

POB.M.

AGE.M.

 

34.1.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

EDU.

 

 

AGE.M.

 

34.2.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

EDU.

CAS.L.

POB.M.

 

 

34.3.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

 

CAS.L.

 

AGE.M.

 

35.

Popolazione totale (4)

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

EDU.

CAS.L.

COC.M.

AGE.M.

 

35.1.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

EDU.

 

 

AGE.M.

 

35.2.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

EDU.

CAS.L.

COC.M.

 

 

35.3.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

 

CAS.L.

 

AGE.M.

 

36.

Popolazione totale (4)

GEO.N.

SEX.

YAT.

OCC.

EDU.

CAS.L.

POB.M.

AGE.M.

36.1.

GEO.N.

SEX.

YAT.

OCC.

EDU.

 

 

AGE.M.

36.2.

GEO.N.

SEX.

YAT.

OCC.

EDU.

CAS.L.

POB.M.

 

37.

Popolazione totale (4)

GEO.N.

SEX.

YAT.

OCC.

EDU.

CAS.L.

COC.M.

AGE.M.

37.1.

GEO.N.

SEX.

YAT.

OCC.

EDU.

 

 

AGE.M.

37.2.

GEO.N.

SEX.

YAT.

OCC.

EDU.

CAS.L.

COC.M.

 

38.

Popolazione totale (4)

GEO.L.

SEX.

HAR.L.

CAS.L.

POB.L.

COC.L.

ROY.

AGE.M.

38.1.

GEO.L.

SEX.

HAR.L.

CAS.L.

POB.L.

 

 

AGE.M.

38.2.

GEO.L.

SEX.

HAR.L.

CAS.L.

 

COC.L.

 

AGE.M.

38.3.

GEO.L.

SEX.

HAR.L.

CAS.L.

POB.L.

 

ROY.

 

38.4.

GEO.L.

SEX.

HAR.L.

CAS.L.

 

COC.L.

ROY.

 

39.

Popolazione totale (4)

GEO.L.

SEX.

HAR.L.

LOC.

ROY.

POB.M.

COC.M.

AGE.M.

39.1.

GEO.L.

SEX.

HAR.L.

LOC.

 

 

 

AGE.M.

39.2.

GEO.L.

SEX.

HAR.L.

LOC.

ROY.

POB.M.

 

 

39.3.

GEO.L.

SEX.

HAR.L.

LOC.

ROY.

 

COC.M.

 

40.

Popolazione totale (4)

(optional)

GEO.L.

SEX.

HAR.H.

LOC.

AGE.M.

 

 

 

40.1.

GEO.L.

SEX.

HAR.H.

 

AGE.M.

 

 

 

40.2.

GEO.L.

SEX.

HAR.H.

LOC.

 

 

 

 

41.

Numero di abitazioni convenzionali occupate (7)

GEO.L.

OWS.

NOC.H.

TOB.

(UFS. o NOR.)

(DFS. o DRM.)

WSS.

TOI.

BAT.

TOH.

41.1.

GEO.L.

OWS.

NOC.H.

TOB.

(UFS. o NOR.)

 

 

 

 

 

41.2.

GEO.L.

OWS.

NOC.H.

TOB.

 

(DFS. o DRM.)

 

 

 

 

41.3.

GEO.L.

OWS.

NOC.H.

TOB.

 

 

WSS.

 

 

 

41.4.

GEO.L.

OWS.

NOC.H.

TOB.

 

 

 

TOI.

 

 

41.5.

GEO.L.

OWS.

NOC.H.

TOB.

 

 

 

 

BAT.

 

41.6.

GEO.L.

OWS.

NOC.H.

TOB.

 

 

 

 

 

TOH.

42.

Popolazione totale (4), (5)

GEO.L.

SEX.

AGE.H.

HST.M.

FST.H.

 

 

 

42.1.

GEO.L.

SEX.

AGE.H.

HST.M.

 

 

 

 

42.2.

GEO.L.

SEX.

AGE.H.

 

FST.H.

 

 

 

43.

Popolazione totale (4)

GEO.L.

SEX.

AGE.H.

CAS.H.

OCC.

IND.H.

 

 

43.1.

GEO.L.

SEX.

AGE.H.

CAS.H.

 

 

 

 

43.2.

GEO.L.

SEX.

AGE.H.

 

OCC.

 

 

 

43.3.

GEO.L.

SEX.

AGE.H.

 

 

IND.H.

 

 

44.

Popolazione totale (4)

GEO.L.

SEX.

AGE.H.

CAS.L.

SIE.

EDU.

LOC.

 

44.1.

GEO.L.

SEX.

AGE.H.

CAS.L.

SIE.

 

 

 

44.2.

GEO.L.

SEX.

AGE.H.

CAS.L.

 

EDU.

 

 

44.3.

GEO.L.

SEX.

AGE.H.

 

 

 

LOC.

 

45.

Popolazione totale (4)

GEO.L.

SEX.

AGE.H.

POB.M.

COC.M.

 

 

 

45.1.

GEO.L.

SEX.

AGE.H.

POB.M.

 

 

 

 

45.2.

GEO.L.

SEX.

AGE.H.

 

COC.M.

 

 

 

46.

Popolazione totale (4)

GEO.M.

SEX.

LMS.

ROY.

POB.M.

COC.M.

AGE.M.

 

46.1.

GEO.M.

SEX.

 

 

POB.M.

 

AGE.M.

 

46.2.

GEO.M.

SEX.

 

 

 

COC.M.

AGE.M.

 

46.3.

GEO.M.

SEX.

LMS.

 

 

 

AGE.M.

 

46.4.

GEO.M.

SEX.

LMS.

 

POB.L.

 

 

 

46.5.

GEO.M.

SEX.

LMS.

 

 

COC.L.

 

 

46.6.

GEO.M.

SEX.

 

ROY.

 

 

AGE.M.

 

46.7.

GEO.M.

SEX.

 

ROY.

POB.M.

 

 

 

46.8.

GEO.M.

SEX.

 

ROY.

 

COC.M.

 

 

46.9.

GEO.M.

SEX.

LMS.

ROY.

 

 

 

 

47.

Popolazione totale (4), (5)

GEO.M.

SEX.

HST.M.

LMS.

POB.L.

COC.L.

AGE.M.

 

47.1.

GEO.M.

SEX.

HST.M.

 

 

 

AGE.M.

 

47.2.

GEO.M.

SEX.

HST.M.

LMS.

 

 

 

 

47.3.

GEO.M.

SEX.

HST.M.

 

POB.L.

 

 

 

47.4.

GEO.M.

SEX.

HST.M.

 

 

COC.L.

 

 

48.

Popolazione totale (4), (5)

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

HST.H.

 

 

 

 

49.

Numero di famiglie (6)

GEO.M.

TPH.H.

SPH.H.

 

 

 

 

 

50.

Popolazione totale (4)

GEO.M.

SEX.

FST.L.

LMS.

POB.L.

COC.L.

AGE.M.

 

50.1.

GEO.M.

SEX.

FST.L.

 

 

 

AGE.M.

 

50.2.

GEO.M.

SEX.

FST.L.

LMS.

 

 

 

 

50.3.

GEO.M.

SEX.

FST.L.

 

POB.L.

 

 

 

50.4.

GEO.M.

SEX.

FST.L.

 

 

COC.L.

 

 

51.

Popolazione totale (4)

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

FST.H.

 

 

 

 

52.

Numero di nuclei familiari (8)

GEO.M.

TFN.H.

SFN.H.

 

 

 

 

 

53.

Numero di abitazioni convenzionali (9)

GEO.M.

TOB.

OCS.

POC.

 

 

 

 

54.

Numero di abitazioni convenzionali occupate (7)

GEO.M.

TOB.

(DFS. o DRM.)

(UFS. o NOR.)

NOC.H.

 

54.1.

GEO.M.

TOB.

(DFS. o DRM.)

(UFS. o NOR.)

 

 

54.2.

GEO.M.

TOB.

(DFS. o DRM.)

 

NOC.H.

 

55.

Popolazione totale (4)

GEO.M.

SEX.

AGE.H.

 

 

 

 

 

56.

Popolazione totale (4)

GEO.H.

SEX.

AGE.M.

 

 

 

 

 

57.

Numero di famiglie (6)

GEO.H.

TPH.L.

SPH.L.

 

 

 

 

 

58.

Numero di nuclei familiari (8)

GEO.H.

TFN.L.

SFN.L.

 

 

 

 

 

59.

Numero di alloggi (10)

GEO.H.

TLQ.

 

 

 

 

 

 

60.

Numero di abitazioni convenzionali (9)

GEO.H.

OCS.

TOB.

 

 

 

 

 


(1)  In una registrazione per uno specifico ipercubo il numero a una cifra nella prima riga dall’alto (in grassetto) individua un ipercubo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento. Ogni sottostante numero a due cifre (non in grassetto) individua una «distribuzione marginale principale» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento.

(2)  Il totale generale di ciascun ipercubo si riferisce all’intero paese dichiarante.

(3)  In una registrazione per uno specifico ipercubo la prima riga dall’alto (in grassetto) elenca tutte le disaggregazioni impiegate in tale ipercubo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento. Ogni ulteriore riga sottostante (non in grassetto) specifica una «distribuzione marginale principale» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento. Il codice si riferisce alla disaggregazione contrassegnata con tale codice nell’allegato del regolamento (CE) n. 1201/2009.

(4)  Persone senza fissa dimora — In linea di principio i dati sulla popolazione totale includono il numero dei senza fissa dimora di tipo primario (ossia le persone che vivono per strada e non dispongono di un alloggio) e dei senza fissa dimora di tipo secondario (ossia le persone che si spostano frequentemente tra alloggi temporanei). Gli Stati membri sono tuttavia liberi di non includere il numero dei senza fissa dimora nei loro dati sulla popolazione totale o di includere il numero dei senza fissa dimora senza disaggregare tale dato in base ad alcuna disaggregazione o modalità (dato incluso solo nel totale e/o classificato come «Non precisato»). Se non includono il numero dei senza fissa dimora nei loro dati sulla popolazione totale, gli Stati membri forniscono alla Commissione la migliore stima disponibile del numero di tutti i senza fissa dimora di tipo primario e del numero di tutti i senza fissa dimora di tipo secondario nell’intero Stato membro.

(5)  Per le «Persone che vivono in famiglia (modalità non specificata)» (modalità HST.M.1.3 o HST.H.1.3), le «Persone senza fissa dimora (di tipo primario)» (HST.M.2.2 o HST.H.2.2) e le «Persone che non vivono in famiglia (modalità non specificata)» (HST.M.2.3 o HST.H.2.3) non è richiesta alcuna distribuzione marginale principale (raccomandata: GEO.L. x SEX. x AGE.L. x HST.M., rispettivamente GEO.L. x SEX. x AGE.L. x HST.H.).

(6)  Come specificato nella variabile «Posizione in famiglia o non in famiglia» nell’allegato del regolamento (CE) n. 1201/2009.

(7)  Come specificato nelle variabili «Stato d’occupazione di abitazioni convenzionali» e «Sistemazione abitativa» nell’allegato del regolamento (CE) n. 1201/2009.

(8)  «Nuclei familiari» come specificati nella variabile «Posizione nel nucleo familiare» nell’allegato del regolamento (CE) n. 1201/2009.

(9)  Come specificato nella variabile «Sistemazione abitativa» nell’allegato del regolamento (CE) n. 1201/2009.

(10)  Come specificato nella variabile «Tipo di alloggio» nell’allegato del regolamento (CE) n. 1201/2009.


ALLEGATO II

METADATI SULLE VARIABILI

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) definizioni in merito alle variabili del censimento.

Per ciascuna variabile i metadati:

indicano la fonte o le fonti utilizzate per rilevare i dati statistici relativi alla variabile,

riferiscono sulla metodologia utilizzata per stimare i dati relativi alla variabile,

illustrano i motivi di qualsiasi inattendibilità dei dati relativi alla variabile.

Inoltre gli Stati membri forniscono i metadati di seguito indicati.

Luogo di dimora abituale

I metadati precisano in quale modo è stata applicata la definizione di «dimora abituale» di cui all’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 763/2008, in particolare in che misura si è fatto ricorso alla residenza legale o dichiarata nei registri in sostituzione della dimora abituale secondo il criterio dei dodici mesi, e forniscono una chiara definizione del concetto adottato per la popolazione residente.

I metadati specificano se gli studenti di terzo livello il cui indirizzo durante gli studi non coincide con quello della loro famiglia sono stati considerati come aventi dimora abituale presso la famiglia di origine.

I metadati specificano se i dati sulla popolazione totale includono o escludono i senza fissa dimora di tipo primario (ossia le persone che vivono per strada e non dispongono di un alloggio) e/o i senza fissa dimora di tipo secondario (ossia le persone che si spostano frequentemente tra alloggi temporanei).

I metadati informano su qualsiasi altra applicazione specifica per il paese delle norme relative ai «casi speciali» elencati nelle specifiche tecniche per la variabile «Luogo di dimora abituale» nell’allegato del regolamento (CE) n. 1201/2009.

Stato civile de iure/Convivenze

I metadati informano sulla base giuridica vigente nello Stato membro in materia di matrimoni tra persone di sesso diverso e dello stesso sesso, di età minima per il matrimonio, di convivenze registrate di persone di sesso diverso e dello stesso sesso, di possibilità di divorzio o di separazione legale dei coniugi.

Variabili economiche

I metadati descrivono qualsiasi applicazione specifica per il paese delle norme elencate nelle specifiche tecniche per la variabile «Condizione professionale attuale» nell’allegato del regolamento (CE) n. 1201/2009. I metadati precisano se la condizione professionale attuale è stata determinata a partire da registri e, in tal caso, specificano le pertinenti definizioni utilizzate in tale registro.

I metadati riferiscono in merito all’età minima fissata a livello nazionale per svolgere un’attività economica e alla pertinente base giuridica.

Se il censimento nello Stato membro individua persone che svolgono più di una attività, i metadati descrivono il metodo utilizzato per classificarli secondo il lavoro principale (ad esempio, sulla base del tempo trascorso al lavoro o del reddito percepito).

I metadati descrivono qualsiasi applicazione specifica per il paese delle norme elencate nelle specifiche tecniche per la variabile «Posizione nella professione» nell’allegato del regolamento (CE) n. 1201/2009. Se il censimento nello Stato membro individua persone che sono sia datori di lavoro sia lavoratori dipendenti, i metadati illustrano il metodo utilizzato per classificarli secondo l’una o l’altra modalità.

Paese/luogo di nascita

Per i censimenti per i quali, riguardo al paese di nascita secondo i confini internazionali esistenti al momento del censimento, non sono disponibili informazioni, o sono disponibili solo informazioni incomplete, i metadati devono specificare la metodologia utilizzata per classificare le persone in funzione della variabile «Paese/luogo di nascita».

I metadati specificano se il luogo di dimora abituale della madre è stato sostituito dal luogo in cui è avvenuta la nascita.

Paese di cittadinanza

Per i paesi in cui una parte della popolazione è costituita da persone «Non cittadini riconosciuti» (persone che non sono né cittadini di un paese né apolidi, ma cui sono riconosciuti alcuni diritti e doveri associati alla cittadinanza, sebbene non tutti), i metadati forniscono le pertinenti informazioni.

Luogo di dimora abituale un anno prima del censimento

Se il censimento dello Stato membro rileva informazioni sulla variabile «Luogo precedente di dimora abituale e data d’arrivo nell’attuale luogo di dimora abituale», i metadati descrivono tutte le metodologie utilizzate per rilevare il luogo di dimora abituale un anno prima del censimento.

Variabili sulle famiglie e sui nuclei familiari

I metadati specificano se, per individuare le famiglie, il censimento dello Stato membro applica il concetto dei «consumi in comune» o di «coresidenza». I metadati descrivono il metodo utilizzato per costituire famiglie e nuclei familiari.

I metadati specificano in che modo sono individuate le relazioni tra i componenti della famiglia (ad esempio, matrice di relazione; legame con la persona di riferimento).

I metadati descrivono la metodologia utilizzata per rilevare i senza fissa dimora di tipo primario.

Stato di occupazione delle abitazioni convenzionali

Se il censimento nello Stato membro rileva informazioni sulle «Abitazioni destinate a essere utilizzate come abitazione stagionale o secondaria» e sulle «Abitazioni vuote», i metadati descrivono la metodologia utilizzata per rilevare tali modalità.

Tipo di proprietà

I metadati riferiscono in merito alla definizione di «cooperative di abitazione» adottata ai fini del censimento nello Stato membro e sulla pertinente base giuridica.

I metadati descrivono tutti i casi particolari classificati nella variabile «Abitazioni con altri tipi di proprietà».

Superficie utile e/o numero di stanze delle unità abitative, densità abitativa

I metadati riferiscono sull’applicazione, secondo il caso, del concetto di «superficie utile» o di «numero di stanze» e sulla definizione adottata per la corrispondente misurazione della densità abitativa.


17.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 151/14


REGOLAMENTO (UE) N. 520/2010 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 831/2002 relativo all’accesso ai dati riservati per fini scientifici per quanto riguarda le indagini e le fonti statistiche disponibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (1), in particolare l’articolo 23,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’intento di permettere di pervenire a conclusioni statistiche per scopi scientifici, il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione (2) stabilisce le condizioni alle quali può essere autorizzato l’accesso ai dati riservati trasmessi all’autorità comunitaria. Il regolamento elenca le diverse indagini e le fonti statistiche cui si applica.

(2)

Sempre più frequentemente i ricercatori e la comunità scientifica in generale chiedono di avere accesso per fini scientifici ai dati riservati dell’indagine europea sulla salute, delle statistiche comunitarie sulla società dell’informazione, dell’indagine sui bilanci di famiglia e della rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada.

(3)

L’indagine europea sulla salute è finalizzata a misurare, su base armonizzata e con un elevato grado di comparabilità tra gli Stati membri dell’UE, lo stato di salute e gli stili di vita (determinanti della salute) dei cittadini dell’UE e l’uso da parte di questi dei servizi sanitari. Il questionario comprende tematiche idonee sia a soddisfare le esigenze delle politiche, sia a rispondere a fini scientifici. L’utilizzo di dataset individuali consentirà ai ricercatori di effettuare studi su popolazioni specifiche (ad esempio, gli anziani), di valutare meglio il loro stato di salute e di determinare la misura in cui i sistemi sanitari soddisfano i loro bisogni. I risultati di tali studi potrebbero essere utilizzati per concepire programmi specifici per gruppi di popolazione differenti o per valutare i piani di prevenzione nazionali e/o europei.

(4)

Il regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell’informazione (3) istituisce un quadro per la produzione di dati statistici armonizzati sull’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) da parte delle famiglie e dei singoli individui. L’accesso a dataset individuali si rivelerebbe di grande utilità per le attività di ricerca sull’incidenza dell’impiego delle TIC sulle società europee e sull’inclusione digitale. I risultati possono essere utilizzati per valutare le politiche attualmente condotte e per definire nuove politiche a livello nazionale ed europeo, come la strategia i2010.

(5)

L’indagine sui bilanci di famiglia comprende la classificazione delle spese secondo le caratteristiche della famiglia, nonché secondo la persona di riferimento e il reddito familiare. L’omogeneità di tale fonte permette di produrre strumenti di microsimulazione utili a testare ipotesi a livello dell’UE e ad aiutare i decisori politici a prendere decisioni informate.

(6)

Il regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio, del 25 maggio 1998, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (4) impone ai paesi dichiaranti di trasmettere a Eurostat microdati trimestrali sui veicoli selezionati per l’indagine, sui percorsi di tali veicoli e sulle merci così trasportate tra le regioni. L’accesso da parte dei ricercatori a tali dati risulterebbe di grande utilità per le analisi della politica dei trasporti e la modellizzazione dei trasporti, tra l’altro ai fini della politica regionale dell’UE, di un equilibrio tra i diversi modi di trasporto e dello sviluppo di reti transeuropee di trasporto nell’UE.

(7)

L’indagine europea sulla salute, le statistiche comunitarie sulla società dell’informazione (modulo 2: individui, famiglie e società dell’informazione), l’indagine sui bilanci di famiglia e la rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada dovrebbero pertanto essere inserite nell’elenco di cui al regolamento (CE) n. 831/2002.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo (comitato dell’SSE),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 831/2002 è così modificato:

1)

all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’autorità comunitaria può concedere nei propri locali l’accesso ai dati riservati ottenuti tramite le seguenti indagini o fonti statistiche:

panel europeo delle famiglie,

indagine sulle forze di lavoro,

indagine comunitaria sull’innovazione,

indagine sulla formazione professionale continua,

indagine sulla struttura delle retribuzioni,

statistiche dell’Unione europea sul reddito e sulle condizioni di vita,

indagine sull’istruzione degli adulti,

indagine sulla struttura delle aziende agricole,

indagine europea sulla salute,

statistiche comunitarie sulla società dell’informazione (modulo 2: individui, famiglie e società dell’informazione),

indagine sui bilanci di famiglia,

rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada.

Su richiesta dell’autorità nazionale che ha fornito i dati è tuttavia possibile vietare l’accesso a tali dati per determinati progetti di ricerca.»;

2)

all’articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’autorità comunitaria può mettere a disposizione serie di microdati resi anonimi ottenuti tramite le seguenti indagini o fonti statistiche:

panel europeo delle famiglie,

indagine sulle forze di lavoro,

indagine comunitaria sull’innovazione,

indagine sulla formazione professionale continua,

indagine sulla struttura delle retribuzioni,

statistiche dell’Unione europea sul reddito e sulle condizioni di vita,

indagine sull’istruzione degli adulti,

indagine sulla struttura delle aziende agricole,

indagine europea sulla salute,

statistiche comunitarie sulla società dell’informazione (modulo 2: individui, famiglie e società dell’informazione),

indagine sui bilanci di famiglia,

rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada.

Su richiesta dell’autorità nazionale che ha fornito i dati è tuttavia possibile vietare l’accesso a tali dati per determinati progetti di ricerca.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

(2)  GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7.

(3)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 49.

(4)  GU L 163 del 6.6.1998, pag. 1.


17.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 151/16


REGOLAMENTO (UE) N. 521/2010 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

132,1

MA

44,4

MK

45,6

TR

50,2

ZZ

68,1

0707 00 05

MA

37,3

MK

45,6

TR

119,1

ZZ

67,3

0709 90 70

TR

101,8

ZZ

101,8

0805 50 10

AR

83,9

BR

112,1

TR

94,3

US

83,2

ZA

93,7

ZZ

93,4

0808 10 80

AR

106,2

BR

77,3

CA

127,1

CL

97,4

CN

53,8

NZ

126,0

US

123,5

UY

123,8

ZA

111,6

ZZ

105,2

0809 10 00

TR

228,7

ZZ

228,7

0809 20 95

SY

245,9

TR

345,1

US

576,0

ZZ

389,0

0809 30

TR

158,2

ZZ

158,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


DECISIONI

17.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 151/18


DECISIONE EU SSR GUINEA-BISSAU/1/2010 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 15 giugno 2010

relativa alla nomina del capo della missione dell’Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza nella Repubblica di Guinea-Bissau (EU SSR GUINEA BISSAU)

(2010/334/PESC)

Il COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38, terzo comma,

vista l’azione comune 2008/112/PESC del Consiglio, del 12 febbraio 2008, relativa alla missione dell’Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza nella Repubblica di Guinea-Bissau (EU SSR GUINEA-BISSAU) (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 8, paragrafo 1 dell’azione comune 2008/112/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza («CPS»), a norma dell’articolo 38 del trattato, a prendere le decisioni appropriate al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione EU SSR GUINEA-BISSAU, compresa quella relativa alla nomina del capomissione.

(2)

Il 5 marzo 2008, su proposta del segretario generale del Consiglio, alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il CPS ha nominato, con decisione EU SSR GUINEA-BISSAU/1/2008 (2), Juan Esteban VERASTEGUI capomissione della missione dell’Unione europea EU SSR GUINEA-BISSAU.

(3)

L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di nominare il sig. Fernando AFONSO capomissione della missione dell’Unione europea EU SSR GUINEA-BISSAU a decorrere dal 1o luglio 2010, in sostituzione del sig. Juan Esteban VERASTEGUI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Fernando AFONSO è nominato capomissione della missione dell’Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza nella Repubblica di Guinea-Bissau (EU SSR GUINEA–BISSAU), a decorrere dal 1o luglio 2010.

Articolo 2

La decisione EU SSR GUINEA-BISSAU/1/2008 del comitato politico e di sicurezza, del 5 marzo 2008, è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica fino alla scadenza dell’azione comune 2008/112/PESC.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2010.

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

C. FERNÁNDEZ-ARIAS


(1)  GU L 40 del 14.2.2008, pag. 11.

(2)  GU L 73 del 15.3.2008, pag. 34.


17.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 151/19


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2010

relativa alle linee direttrici per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo ai fini dell’allegato V della direttiva 2009/28/CE

[notificata con il numero C(2010) 3751]

(2010/335/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (1), in particolare l’allegato V, parte C, punto 10,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2009/28/CE stabilisce le regole per il calcolo dell’impatto dei gas a effetto serra di biocarburanti, bioliquidi e carburanti fossili di riferimento, che tengono conto delle emissioni risultanti da modifiche degli stock di carbonio a seguito della modifica della destinazione dei terreni. La direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (2) comprende le regole corrispondenti per quanto riguarda i biocarburanti.

(2)

È necessario che la Commissione rediga le proprie linee direttrici per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo sulla base delle Linee guida del 2006 del gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra. Queste ultime erano dirette all’istituzione di inventari nazionali dei gas a effetto serra e non si presentavano in una forma facilmente applicabile dagli operatori economici. È quindi opportuno basarsi su altre fonti scientifiche di dati, quando nelle linee guida IPCC per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra mancano le necessarie informazioni per la produzione di biocarburanti e di bioliquidi o quando tali informazioni non sono accessibili.

(3)

Per il calcolo degli stock di carbonio presenti nelle materie organiche del suolo è opportuno tenere conto del clima, del tipo di suolo, della copertura e della gestione del suolo, nonché degli apporti. Per i suoli minerali, la metodologia IPCC di livello 1 per il carbonio organico nel suolo costituisce un metodo appropriato da utilizzare a questo scopo in quanto riguarda il livello mondiale. Per i suoli organici, la metodologia IPCC riguarda in particolare la perdita di carbonio dovuta al drenaggio dei terreni e prende in considerazione solo le perdite annuali. Dato che il drenaggio dei terreni comporta una consistente perdita di stock di carbonio che non può essere compensata dalla riduzione dei gas a effetto serra consentita da biocarburanti o bioliquidi e dato che il drenaggio delle torbiere è vietato dai criteri di sostenibilità fissati nella direttiva 2009/28/CE, è sufficiente stabilire delle regole generali per determinare gli stock di carbonio nel suolo o le perdite di carbonio nei suoli organici.

(4)

Per il calcolo degli stock di carbonio nella biomassa vivente e nelle materie organiche morte un metodo appropriato potrebbe essere costituito da un approccio a bassa complessità corrispondente alla metodologia IPCC di livello 1 per la vegetazione. Conformemente a tale metodologia è ragionevole presumere che tutti gli stock di carbonio presenti nella biomassa vivente e nelle materie organiche morte si perdano al momento della conversione dei terreni. Le materie organiche morte hanno generalmente poca importanza nella conversione dei terreni per determinare le colture destinate alla produzione di biocarburanti e bioliquidi, ma se ne dovrebbe tenere conto almeno per le foreste dense.

(5)

Per calcolare l’impatto della conversione dei terreni sulle emissioni di gas a effetto serra, è opportuno che gli operatori economici siano in grado di utilizzare i valori effettivi degli stock di carbonio associati alla destinazione dei terreni di riferimento e alla destinazione dei terreni dopo la conversione. Essi dovrebbero poter utilizzare dei valori standard ed è quindi opportuno che le presenti linee direttrici glieli forniscano. Non è però necessario fornire dei valori standard per combinazioni improbabili di tipi di clima e tipi di suolo.

(6)

L’allegato V della direttiva 2009/28/CE definisce il metodo per calcolare l’impatto delle emissioni di gas a effetto serra e contiene le regole per calcolare le emissioni annualizzate delle variazioni degli stock di carbonio derivanti dalle modifiche di destinazione del terreno. Le linee direttrici allegate alla presente decisione stabiliscono delle regole per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo e completano le regole stabilite nell’allegato V,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le linee direttrici per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo ai fini dell’allegato V della direttiva 2009/28/CE figurano nell’allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2010.

Per la Commissione

Günther OETTINGER

Membro della Commissione


(1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

(2)  GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.


ANNEX

Linee direttrici per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo ai fini dell’allegato V della direttiva 2009/28/CE

INDICE

1.

Introduzione

2.

Rappresentazione coerente degli stock di carbonio nel suolo

3.

Calcolo degli stock di carbonio

4.

Stock di carbonio organico nel suolo

5.

Stock di carbonio sopra e sotto la copertura vegetale

6.

Stock di carbonio di riferimento nei suoli minerali

7.

Fattori che rispecchiano la differenza del carbonio organico nel suolo rispetto al carbonio organico nel terreno di riferimento

8.

Valori di stock di carbonio per stock di carbonio sopra e sotto la copertura vegetale

1.   INTRODUZIONE

Le presenti linee direttrici stabiliscono le regole per il calcolo degli stock di carbonio nel terreno, sia per la destinazione di riferimento del terreno (CS R, secondo la definizione di cui al punto 7 dell’allegato V alla direttiva 2009/28/CE) che per la destinazione reale del terreno (CSA , secondo la definizione di cui al punto 7 dell’allegato V alla direttiva 2009/28/CE).

Al punto 2 figurano le regole per determinare in modo coerente gli stock di carbonio nel suolo. Il punto 3 contiene la regola generale per il calcolo degli stock di carbonio, che consiste in due componenti: carbonio organico nel suolo e stock di carbonio sopra e sotto la copertura vegetale.

Il punto 4 contiene le regole dettagliate per determinare gli stock di carbonio organico nel suolo. Per i suoli minerali esso offre la possibilità sia di seguire un metodo che consente di utilizzare i valori contenuti nelle linee direttrici che di utilizzare metodi alternativi. Per i suoli organici sono descritti dei metodi, ma le linee direttrici non contengono valori per determinare gli stock di carbonio organico nei suoli organici.

Il punto 5 contiene regole dettagliate per gli stock di carbonio nella vegetazione, ma ha valore solo quando si scelga di non utilizzare i valori contenuti al punto 8 delle linee direttrici per gli stock di carbonio sopra e sotto la copertura vegetale (l’utilizzo dei valori di cui al punto 8 non è obbligatorio e, in taluni casi, esso può non contenere i valori appropriati).

Il punto 6 contiene le regole per selezionare i valori appropriati nel caso si scelga di utilizzare i valori delle linee direttrici per il carbonio organico nei suoli minerali (questi valori figurano ai punti 6 e 7). In queste regole si fa riferimento agli strati di dati relativi alle regioni climatiche e ai tipi di suoli disponibili attraverso la piattaforma on line per la trasparenza istituita dalla direttiva 2009/28/CE. Questi strati di dati sono strati dettagliati alla base delle figure 1 e 2 infra.

Il punto 8 contiene dei valori per gli stock di carbonio sopra e sotto la copertura vegetale e i relativi parametri. I punti 7 e 8 contengono dei valori per quattro diverse categorie di destinazione del terreno: terreni coltivati, colture perenni, terreni erbosi e terreni boschivi.

Figura 1

Regioni climatiche

Image

Figura 2

Distribuzione geografica dei tipi di suolo

Image

2.   RAPPRESENTAZIONE COERENTE DEGLI STOCK DI CARBONIO NEL SUOLO

Per determinare gli stock di carbonio per unità di superficie associato a CS R e CSA si applicano le regole seguenti:

(1)

la superficie per la quale vengono calcolati gli stock di carbonio nel suolo deve presentare, in tutta l’unità di superficie:

a)

caratteristiche biofisiche simili sotto il profilo climatico e del tipo di terreno;

b)

precedenti simili per quanto riguarda la coltivazione sotto il profilo della fresatura;

c)

precedenti simili sotto il profilo degli apporti di carbonio nel suolo;

(2)

lo stock di carbonio della destinazione reale del terreno, CS A,verrà considerato:

nel caso di perdita di stock di carbonio: l’equilibrio stimato dello stock di carbonio che il terreno raggiungerà dopo la sua nuova destinazione,

nel caso di accumulo di stock di carbonio: la prima data tra lo stock di carbonio stimato dopo 20 anni o l’arrivo a maturità della coltura.

3.   CALCOLO DEGLI STOCK DI CARBONIO

Per il calcolo di CSR e CSA si applica la seguente formula:

CSi = (SOC + CVEG ) × A

dove:

CSI= lo stock di carbonio per unità di superficie associato alla destinazione del terreno i (espresso in massa di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione);

SOC= lo stock di carbonio per unità di superficie associato alla destinazione del terreno i (espresso in massa di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione);

CVEG= above and below ground vegetation carbon stock (measured as mass of carbon per hectare), calculated in accordance with point 5 or selected from the appropriate values in point 8;

A= messa in scala dei fattori per la superficie interessata (espresso in ettari per unità di superficie).

4.   STOCK DI CARBONIO ORGANICO NEL SUOLO

4.1.   Suoli minerali

Per il calcolo del SOC si fa uso della regola seguente

SOC = SOC ST × FLU  ×  MG  × FI

dove:

SOC= carbonio organico nel suolo (espresso in massa di carbonio per ettaro);

SOCST = carbonio organico nel suolo di riferimento presente nello strato superficiale di 0-30 centimetri del terreno (espresso in massa di carbonio per ettaro);

FLU = fattore di destinazione del terreno che riflette la differenza tra il carbonio organico nel suolo associato al tipo di destinazione del terreno e il carbonio organico nel terreno di riferimento;

FMG = fattore di tecnica di coltura che riflette la differenza del carbonio organico nel suolo associato alla pratica di coltura principale e il carbonio organico nel terreno di riferimento;

FI = fattore di apporto che riflette la differenza tra il carbonio organico nel suolo associato a diversi livelli di apporto di carbonio nel suolo e il carbonio organico nel terreno di riferimento.

Per SOCST si applicano i valori appropriati illustrati al punto 6.

Per FLU , FMG e FI si applicano i valori appropriati illustrati al punto 7.

In alternativa all’utilizzo della regola summenzionata, per determinare ilSOC. possono essere utilizzati altri metodi appropriati, tra i quali le misurazioni. Quando tali metodi non si basano su misurazioni essi tengono conto del clima, del tipo e della copertura e della gestione del terreno, nonché degli apporti.

4.2.   Suoli organici (histosols = istosuoli)

Per determinare il SOC, possono essere utilizzati dei metodi appropriati. Tali metodi tengono conto della profondità totale dello strato di suolo organico, nonché del clima, della copertura e della gestione del terreno e degli apporti. Tali metodi possono comportare delle misurazioni.

Nel caso di stock di carbonio interessati dal drenaggio dei terreni, si tiene conto del carbonio rilasciato in seguito a drenaggio attraverso i metodi appropriati. Tali metodi possono basarsi sulle perdite annuali di carbonio in seguito a drenaggio.

5.   STOCK DI CARBONIO SOPRA E SOTTO LA COPERTURA VEGETALE

Tranne quando viene utilizzato per CVEG un valore stabilito al punto 8, per il calcolo di CVEG si applica la regola seguente:

CVEG = CBM  + CDOM

dove:

CVEG= stock di carbonio presente sopra e sotto la copertura vegetale (espresso in massa di carbonio per ettaro);

CBM= stock di carbonio nella biomassa vivente sopra e sotto il suolo (espresso in massa di carbonio per ettaro), calcolato conformemente al punto 5.1;

CDOM= stock di carbonio nella materia organica morta sopra e sotto il suolo (espresso in massa di carbonio per ettaro), calcolato conformemente al punto 5.2;

Per CDOM può essere utilizzato il valore di 0, tranne nel caso di terreni boschivi — escluse le piantagioni forestali — con una copertura superiore al 30 %.

5.1.   Biomassa vivente

Per il calcolo di CBM si applica la seguente formula:

CBM = CAGB  + CBGB

dove:

CBM= stock di carbonio nella biomassa vivente sopra e sotto il suolo (espresso in massa di carbonio per ettaro);

CAGB= stock di carbonio nella biomassa viva sopra il suolo (espresso in massa di carbonio per ettaro), calcolato conformemente al punto 5.1.1;

CBGB= stock di carbonio nella biomassa viva sotto il suolo (espresso in massa di carbonio per ettaro), calcolato conformemente al punto 5.1.2.

5.1.1.   Biomassa vivente sopra il suolo

Per il calcolo di C AGB si applica la seguente formula:

CAGB = BAGB  × CFB

dove:

CAGB= stock di carbonio sopra il suolo nella biomassa vivente (espresso in massa di carbonio per ettaro);

BAGB= peso della biomassa vivente sopra il suolo (espresso in massa di materia secca per ettaro);

CFB= frazione di carbonio di materia secca nella biomassa vivente (espresso in massa di carbonio per massa di materia secca).

Per i terreni coltivati, le colture perenni e le piantagioni forestali il valore per B AGB sarà il peso medio della biomassa vivente sopra il suolo durante il ciclo di produzione.

Per CFB può essere utilizzato il valore di 0,47.

5.1.2.   Massa vivente sotto il suolo

Per il calcolo del C BGB si utilizza una delle due regole seguenti:

(1)

CBGB = BBGB  × CFB

dove:

CBGB= stock di carbonio sotto il suolo nella biomassa vivente (espresso in massa di carbonio per ettaro);

BBGB= peso della biomassa vivente sotto il suolo (espresso in massa di materia secca per ettaro);

CFB= frazione di carbonio di materia secca nella biomassa vivente (espresso in massa di carbonio per massa di materia secca).

Per i terreni coltivati, le colture perenni e le piantagioni forestali il valore per BBGB sarà il peso medio della biomassa vivente sotto il suolo durante il ciclo di produzione.

Per CFB può essere utilizzato il valore di 0,47.

(2)

CBGB = CAGB  × R

dove:

CBGB= stock di carbonio sotto il suolo nella biomassa vivente (espresso in massa di carbonio per ettaro);

CAGB= stock di carbonio sopra il suolo nella biomassa vivente (espresso in massa di carbonio per ettaro);

R= rapporto tra lo stock di carbonio nella biomassa vivente sotto il suolo e lo stock di carbonio nella biomassa vivente sopra il suolo.

Possono essere utilizzati valori appropriati per R definiti al punto 8.

5.2.   Materia organica morta

Per il calcolo di C DOM si applica la seguente formula:

CDOM = CDW  + CLI

dove:

CDOM= stock di carbonio sopra e sotto il suolo nella materia organica morta (espresso in massa di carbonio per ettaro);

CDW= stock di carbonio in pozzi di legno morto (espresso in massa di carbonio per ettaro), calcolato conformemente al punto 5.2.1;

CLI= stock di carbonio presente nei rifiuti (espresso in massa di carbonio per ettaro), calcolato conformemente al punto 5.2.2.

5.2.1.   Stock di carbonio nei pozzi di legno morto

Per il calcolo di C DW si applica la seguente formula:

CDW = DOMDW  × CFDW

dove:

CDW= stock di carbonio in un pozzo di legno morto (espresso in massa di carbonio per ettaro);

DOMDW= peso del pozzo di legno morto (espresso in massa di materia secca per ettaro);

CFDW= frazione di carbonio di materia secca nel pozzo di legno morto (espresso in massa di carbonio per massa di materia secca).

Per CF DW può essere utilizzato il valore di 0,5.

5.2.2.   Stock di carbonio nella lettiera

Per il calcolo di C LI si applica la seguente formula:

CLI  = DOMLI  × CFLI

dove:

CLI= stock di carbonio nella lettiera (espresso in massa di carbonio per ettaro);

DOMLI= peso della lettiera (espresso in massa di materia secca per ettaro);

CFLI= frazione di carbonio di materia secca presente nella lettiera (espresso in massa di carbonio per massa di materia secca).

For CF LI può essere utilizzato il valore di 0,4.

6.   STOCK DI CARBONIO DI RIFERIMENTO NEI SUOLI MINERALI

Verrà selezionato nella tabella 1 un valore per SOC STsulla base della regione climatica e del tipo di suolo appropriati nell’aresdada interessata, come indicato ai punti 6.1 e 6.2.

Tabella 1

SOCST, carbonio organico del suolo di riferimento presente nello strato superiore di 0-30 centimetri del terreno (in tonnellate di carbonio per ettaro)

(tonnes of carbon per hectare)

Regioni climatiche

Tipo di terreno

 

Terreni argillosi ad alta attività

Terreni argillosi a bassa attività

Terreni sabbiosi

Terreni spodici

Terreni vulcanici

Terreni umidi

Boreale

68

10

117

20

146

Fredda temperata, secca

50

33

34

20

87

Fredda temperata, umida

95

85

71

115

130

87

Calda temperata, secca

38

24

19

70

88

Calda temperata, umida

88

63

34

80

88

Tropicale, secca

38

35

31

50

86

Tropicale, umida

65

47

39

70

86

Tropicale, piovosa

44

60

66

130

86

Tropicale, montagnosa

88

63

34

80

86

6.1.   Regione climatica

La regione climatica appropriata per la selezione del valore appropriato per SOCST verrà determinata a partire dagli strati di dati sulle regioni climatiche disponibili attraverso la piattaforma per la trasparenza istituita dall’articolo 24 della direttiva 2009/28/CE.

6.2.   Tipo di terreno

Il tipo di terreno appropriato verrà determinato secondo la procedura illustrata alla figura 3. Gli strati di dati relativi al suolo tipo disponibili attraverso la piattaforma per la trasparenza istituita dall’articolo 24 della direttiva 2009/28/CE possono essere utilizzati come orientamento per determinare il tipo di suolo appropriato.

Figura 3

Classificazione dei tipi di terreno

Image

7.   FATTORI CHE RISPECCHIANO LA DIFFERENZA DEL CARBONIO ORGANICO NEL SUOLO RISPETTO AL CARBONIO ORGANICO NEL TERRENO DI RIFERIMENTO

I valori appropriati per FLU , FMG and FI possono essere selezionati nelle tabelle che seguono. Per il calcolo di CSR i fattori appropriati relativi alla gestione e agli apporti sono quelli che sono stati applicati nel gennaio 2008. Per il calcolo di CSA i fattori appropriati relativi alla gestione e apporti sono quelli che vengono applicati e che porteranno allo stock di carbonio equilibrato.

7.1.   Tabella 2

Tabella 2

Fattori per terreni coltivati

Regione climatica

Destinazione del terreno

(F LU)

Gestione

(F MG)

Apporti

(F I)

FLU

FMG

FI

Temperata/boreale, secca

Coltivato

Fresatura completa

Deboli

0,8

1

0,95

Moderati

0,8

1

1

Elevati con concime

0,8

1

1,37

Elevati senza concime

0,8

1

1,04

Fresatura ridotta

Deboli

0,8

1,02

0,95

Moderati

0,8

1,02

1

Elevati con concime

0,8

1,02

1,37

Elevati senza concime

0,8

1,02

1,04

Senza fresatura

Deboli

0,8

1,1

0,95

Moderati

0,8

1,1

1

Elevati con concime

0,8

1,1

1,37

Elevati senza concime

0,8

1,1

1,04

Temperata/boreale, umida/piovosa

Coltivato

Fresatura completa

Deboli

0,69

1

0,92

Moderati

0,69

1

1

Elevati con concime

0,69

1

1,44

Elevati senza concime

0,69

1

1,11

Fresatura ridotta

Deboli

0,69

1,08

0,92

Moderati

0,69

1,08

1

Elevati con concime

0,69

1,08

1,44

Elevati senza concime

0,69

1,08

1,11

Senza fresatura

Deboli

0,69

1,15

0,92

Moderati

0,69

1,15

1

Elevati con concime

0,69

1,15

1,44

Elevati senza concime

0,69

1,15

1,11

Tropicale, secca

Coltivato

Fresatura completa

Deboli

0,58

1

0,95

Moderati

0,58

1

1

Elevati con concime

0,58

1

1,37

Elevati senza concime

0,58

1

1,04

Fresatura ridotta

Deboli

0,58

1,09

0,95

Moderati

0,58

1,09

1

Elevati con concime

0,58

1,09

1,37

Elevati senza concime

0,58

1,09

1,04

Senza fresatura

Deboli

0,58

1,17

0,95

Moderati

0,58

1,17

1

Elevati con concime

0,58

1,17

1,37

Elevati senza concime

0,58

1,17

1,04

Tropicale, umida/piovosa

Coltivato

Fresatura completa

Deboli

0,48

1

0,92

Moderati

0,48

1

1

Elevati con concime

0,48

1

1,44

Elevati senza concime

0,48

1

1,11

Fresatura ridotta

Deboli

0,48

1,15

0,92

Moderati

0,48

1,15

1

Elevati con concime

0,48

1,15

1,44

Elevati senza concime

0,48

1,15

1,11

Senza fresatura

Deboli

0,48

1,22

0,92

Moderati

0,48

1,22

1

Elevati con concime

0,48

1,22

1,44

Elevati senza concime

0,48

1,22

1,11

Tropicale, montagnosa

Coltivato

Fresatura completa

Deboli

0,64

1

0,94

Moderati

0,64

1

1

Elevati con concime

0,64

1

1,41

Elevati senza concime

0,64

1

1,08

Fresatura ridotta

Deboli

0,64

1,09

0,94

Moderati

0,64

1,09

1

Elevati con concime

0,64

1,09

1,41

Elevati senza concime

0,64

1,09

1,08

Senza fresatura

Deboli

0,64

1,16

0,94

Moderati

0,64

1,16

1

Elevati con concime

0,64

1,16

1,41

Elevati senza concime

0,64

1,16

1,08

La tabella 3 contiene indicazioni per la selezione di valori appropriati dalle tabelle 2 e 4.

Tabella 3

Orientamenti relativi alla gestione e agli apporti per terreni coltivati e colture perenni

Gestione/Apporti

Orientamenti

Fresatura completa

Perturbazione importante del suolo con inversione completa e/o frequenti lavori di fresatura (nel corso dell’anno). Al momento della piantatura, modesta copertura di residui (ad esempio < 30 %).

Fresatura ridotta

Fresatura primaria e/o secondaria ma con perturbazione ridotta del terreno (di solito poco profonda e senza inversione completa) che lascia di solito una copertura > 30 % di residui al momento della piantatura.

Senza fresatura

Semina diretta senza fresatura primaria, con perturbazione minima del suolo nella zona di semina. Vengono normalmente utilizzati degli erbicidi per eliminare le erbacce..

Deboli

L’eventuale tasso di residui è modesto nel caso della loro rimozione (attraverso raccolta o incenerimento), di frequenti messe a riposo, di colture che producono pochi residui (ad esempio ortaggi, tabacco, cotone), del non utilizzo di fertilizzanti minerali o di colture che fissano l’azoto.

Moderati

Rappresentativo della coltura annuale a cereali nella quale tutti i residui del raccolto vengono lasciati nei campi. Se vengono rimossi i residui viene aggiunta della materia organica supplementare (ad esempio concime). Ciò richiede fertilizzanti minerali o colture rotative che fissano l’azoto.

Elevati con concime

Rappresenta degli apporti di carbonio notevolmente più elevati rispetto a colture con apporti moderati di carbonio, a causa della pratica supplementare di aggiungere regolarmente del concime animale.

Elevati senza concime

Rappresenta degli apporti molto più importanti di residui di colture rispetto a sistemi di con apporti moderati di carbonio, a causa di pratiche supplementari come colture che producono molti residui, utilizzo di concimi verdi, colture di copertura, terreni messi a riposo migliorati con vegetazione, irrigazione, utilizzo frequente di graminacee vivaci nelle rotazioni annuali, ma senza applicazione di concimi (cfr. paragrafo che precede).

7.2.   Colture permanenti

Tabella 4

Fattori per le colture perenni, cioè colture pluriennali il cui fusto solitamente non viene tagliato annualmente come i cedui a rotazione rapida e le palme da olio

Regione climatica

Destinazione del terreno

(F LU)

Gestione

(F MG)

Apporti

(F I)

FLU

FMG

FI

Temperata/boreale, secca

Coltura perenne

Fresatura completa

Deboli

1

1

0,95

Moderati

1

1

1

Elevati con concime

1

1

1,37

Elevati senza concime

1

1

1,04

Fresatura ridotta

Deboli

1

1,02

0,95

Moderati

1

1,02

1

Elevati con concime

1

1,02

1,37

Elevati senza concime

1

1,02

1,04

Senza fresatura

Deboli

1

1,1

0,95

Moderati

1

1,1

1

Elevati con concime

1

1,1

1,37

Elevati senza concime

1

1,1

1,04

Temperata/boreale, umida/piovosa

Coltura perenne

Fresatura completa

Deboli

1

1

0,92

Moderati

1

1

1

Elevati con concime

1

1

1,44

Elevati senza concime

1

1

1,11

Fresatura ridotta

Deboli

1

1,08

0,92

Moderati

1

1,08

1

Elevati con concime

1

1,08

1,44

Elevati senza concime

1

1,08

1,11

Senza fresatura

Deboli

1

1,15

0,92

Moderati

1

1,15

1

Elevati con concime

1

1,15

1,44

Elevati senza concime

1

1,15

1,11

Tropicale, secca

Coltura perenne

Fresatura completa

Deboli

1

1

0,95

Moderati

1

1

1

Elevati con concime

1

1

1,37

Elevati senza concime

1

1

1,04

Fresatura ridotta

Deboli

1

1,09

0,95

Moderati

1

1,09

1

Elevati con concime

1

1,09

1,37

Elevati senza concime

1

1,09

1,04

Senza fresatura

Deboli

1

1,17

0,95

Moderati

1

1,17

1

Elevati con concime

1

1,17

1,37

Elevati senza concime

1

1,17

1,04

Tropicale, umida/piovosa

Coltura perenne

Fresatura completa

Deboli

1

1

0,92

Moderati

1

1

1

Elevati con concime

1

1

1,44

Elevati senza concime

1

1

1,11

Fresatura ridotta

Deboli

1

1,15

0,92

Moderati

1

1,15

1

Elevati con concime

1

1,15

1,44

Elevati senza concime

1

1,15

1,11

Senza fresatura

Deboli

1

1,22

0,92

Moderati

1

1,22

1

Elevati con concime

1

1,22

1,44

Elevati senza concime

1

1,22

1,11

Tropicale, montagnosa

Coltura perenne

Fresatura completa

Deboli

1

1

0,94

Moderati

1

1

1

Elevati con concime

1

1

1,41

Elevati senza concime

1

1

1,08

Fresatura ridotta

Deboli

1

1,09

0,94

Moderati

1

1,09

1

Elevati con concime

1

1,09

1,41

Elevati senza concime

1

1,09

1,08

Senza fresatura

Deboli

1

1,16

0,94

Moderati

1

1,16

1

Elevati con concime

1

1,16

1,41

Elevati senza concime

1

1,16

1,08

La tabella 3 al punto 7.1 contiene delle indicazioni per la selezione dei valori appropriati dalla tabella 4.

7.3.   Terreni erbosi

Table 5

Factors for grassland, including savannahs

Regione climatica

Destinazione del terreno

(F LU)

Gestione

(F MG)

Apporti

(F I)

FLU

FMG

FI

Temperata/boreale, secca

Terreni erbosi

Migliorata

Moderati

1

1,14

1

Elevati

1

1,14

1,11

Gestione minima

Moderati

1

1

1

Moderatamente degradati

Moderati

1

0,95

1

Gravemente degradati

Moderati

1

0,7

1

Temperata/boreale, umida/piovosa

Terreni erbosi

Migliorata

Moderati

1

1,14

1

Elevati

1

1,14

1,11

Gestione minima

Moderati

1

1

1

Moderatamente degradati

Moderati

1

0,95

1

Gravemente degradati

Moderati

1

0,7

1

Tropicale, secca

Terreni erbosi

Migliorata

Moderati

1

1,17

1

Elevati

1

1,17

1,11

Gestione minima

Moderati

1

1

1

Moderatamente degradati

Moderati

1

0,97

1

Gravemente degradati

Moderati

1

0,7

1

Tropicale, umida/piovosa

Savana

Migliorata

Moderati

1

1,17

1

Elevati

1

1,17

1,11

Gestione minima

Moderati

1

1

1

Moderatamente degradati

Moderati

1

0,97

1

Gravemente degradati

Moderati

1

0,7

1

Tropicale montana, secca

Terreni erbosi

Migliorata

Moderati

1

1,16

1

Elevati

1

1,16

1,11

Gestione minima

Moderati

1

1

1

Moderatamente degradati

Moderati

1

0,96

1

Gravemente degradati

Moderati

1

0,7

1

La tabella 6 contiene delle indicazioni per la selezione dei valori appropriati dalla tabella 5.

Tabella 6

Orientamenti su gestione e apporti per terreni erbosi

Gestione/ Apporti

Orientamenti

Migliorata

Represents grassland which is sustainably managed with moderate grazing pressure and that receive at least one improvement (e.g. fertilisation, species improvement, irrigation).

Gestione minima

Terreni erbosi non degradati e gestiti in modo sostenibile, ma senza significativi miglioramenti della gestione.

Moderatamente degradati

Terreni erbosi con eccesso di pascolo e moderatamente degradati, con produttività leggermente ridotta (rispetto ai terreni indigeni o gestiti al minimo) e che non ricevono apporti.

Gravemente degradati

Comporta una importante perdita nel lungo termine di produttività e della copertura vegetale, dovuta a gravi danni meccanici alla vegetazione e/o una grave erosione del suolo.

Moderati

Vale quando non sono stati usati apporti supplementari di gestione.

Elevati

Vale per terreni erbosi migliorati dove sono stati utilizzati uno o più apporti/miglioramenti supplementari di gestione (oltre a quanto richiesto per ottenere la classificazione di terreni erbosi migliorati).

7.4.   Terreni forestali

Tabella 7

Fattori per terreni forestali il cui fogliame rappresenta almeno il 10 % della superficie

Regione climatica

Destinazione del terreno

(F LU)

Gestione

(F MG)

Apporti

(F I)

FLU

FMG

FI

Tutte

Foresta nativa (non degradata)

n.p. (1)

n.p.

1

 

 

Tutte

Foresta gestita

Tutte

Tutte

1

1

1

Tropicale, umida/piovosa

Coltura itinerante-messa a riposo rapida

n.p.

n.p.

0,64

 

 

Coltura itinerante-messa a riposo matura

n/a

n/a

0,8

 

 

Temperata/boreale, umida/secca

Coltura itinerante-messa a riposo rapida

n/a

n/a

1

 

 

Coltura itinerante-messa a riposo matura

n/a

n/a

1

 

 

La tabella 8 contiene delle indicazioni per la selezione dei valori appropriati dalla tabella 7.

Tabella 8

Orientamenti sulla destinazione del terreno per terreni forestali

Destinazione del terreno

Orientamenti

Foresta nativa

(non degradata)

Foresta nativa o a lungo termine, non degradata e gestita in modo sostenibile.

Coltura itinerante

Coltura itinerante permanente, nella quale la foresta o il terreno boschivo tropicale viene dissodato per piantare colture annuali per un breve periodo (ad esempio 3-5 anni) poi abbandonate per permetterle di ricrescere.

Messa a riposo matura

Situazioni nelle quali la vegetazione forestale ritorna ad uno stato maturo o quasi maturo prima di essere nuovamente dissodata per permettere delle coltivazioni.

Messa a riposo rapida

Situazioni in cui la vegetazione forestale non è ricostituita prima di essere nuovamente dissodata.

8.   VALORI DI STOCK DI CARBONIO PER STOCK DI CARBONIO SOPRA E SOTTO LA COPERTURA VEGETALE

Per C VEG o R possono essere utilizzati i valori appropriati stabiliti in questo punto.

8.1.   Terreni coltivati

Tabella 9

Valori relativi alla vegetazione per le terre coltivate (in generale)

Regione climatica

CVEG

(tonnellate di carbonio/ettaro)

Tutte

0


Tabella 10

Valori (specifici) relativi alla vegetazione per la canna da zucchero

Settore

Regione climatica

Zona ecologica

Continente

CVEG

(tonnellate di carbonio per ettaro)

Tropicale

Tropicale secca

Foresta tropicale secca

Africa

4,2

Asia (continentale,

4

Boscaglia tropicale

Asia (continentale, insulare)

4

Tropicale umida

Foresta decidua tropicale umida

Africa

4,2

America centrale e America del Sud

5

Tropicale piovosa

Foresta pluviale tropicale

Asia (continentale, insulare)

4

America centrale e America del Sud

5

Subtropicale

Calda temperata secca

Subtropical steppe

Nord America

4,8

Calda temperata Umida

Foresta umida Subtropicale

Central and South America

5

Nord America

4,8

8.2.   Colture permanenti, cioè colture pluriennali il cui fusto solitamente non viene tagliato annualmente come i cedui a rotazione rapida e la palma da olio.

Tabella 11

Valori relativi alla vegetazione per le colture permanenti (in generale)

Regione climatica

CVEG

(tonnellate di carbonio per ettaro)

Temperata (tutti i regimi di umidità)

43,2

Tropicale, secca

6,2

Tropicale, umida

14,4

Tropicale, piovosa

34,3


Tabella 12

Valori per la vegetazione per colture perenni specifiche

Regione climatica

Tipo di coltura

CVEG

(tonnellate di carbonio per ettaro)

Tutte

Noci di cocco

75

Jatropha

17,5

Jojoba

2,4

Palma da olio

60

8.3.   Terreni erbosi

Tabella 13

Valori relativi alla vegetazione per i terreni erbosi — esclusi quelli a boscaglia (in generale)

Regione climatica

CVEG

(tonnellate di carbonio per ettaro)

Boreale — secca e piovosa

4,3

Temperata fredda — secca

3,3

Temperata fredda — umida

6,8

Temperata calda — secca

3,1

Temperata calda — umida

6,8

Tropicale — secca

4,4

Tropicale — umida e piovosa

8,1


Tabella 14

Valori (specifici) relativi alla vegetazione per miscanthus

Settore

Regione climatica

Zona ecologica

Continente

CVEG

(tonnellate di carbonio per ettaro)

Subtropicali

Calda temperata secca

Foresta subtropicale secca

Europa

10

Nord America

14,9

Steppa subtropicale

Nord America

14,9


Tabella 15

Valori relativi alla vegetazione per la boscaglia, vale a dire terreni la cui vegetazione è composta principalmente di piante lignee di altezza inferiore a 5 metri e che non presentano l’aspetto tipico degli alberi

Settore

Continente

CVEG

(tonnellate di carbonio per ettaro)

Tropicale

Africa

46

Nord America e Sud America

53

Asia (continentale)

39

Asia (insulare)

46

Australia

46

Subtropicale

Africa

43

Nord America e Sud America

50

Asia (continentale)

37

Europe

37

Asia (insulare)

43

Temperato

A livello mondiale

7,4

8.4.   Terreni forestali

Tabella 16

Valori relativi alla vegetazione per terreni forestali, escluse le piantagioni forestali, il cui fogliame rappresenta tra il 10 % e il 30 % della superficie

Settore

Zona ecologica

Continente

CVEG

(tonnellate di carbonio per ettaro)

R

Tropicale

Foresta pluviale tropicale

Africa

40

0,37

Nord America e Sud America

39

0,37

Asia (continentale)

36

0,37

Asia (insulare)

45

0,37

Foresta tropicale umida

Africa

30

0,24

Nord America e Sud America

26

0,24

Asia (continentale)

21

0,24

Asia (insulare)

34

0,24

Foresta tropicale secca

Africa

14

0,28

Nord America e Sud America

25

0,28

Asia (continentale)

16

0,28

Asia (insulare)

19

0,28

Sistemi tropicali montagnosi

Africa

13

0,24

Nord America e Sud America

17

0,24

Asia (continentale)

16

0,24

Asia (insulare)

26

0,28

Subtropicale

Foresta subtropicale umida

Nord America e Sud America

26

0,28

Asia (continentale)

22

0,28

Asia (insulare)

35

0,28

Foresta subtropicale seccat

Africa

17

0,28

Nord America e Sud America

26

0,32

Asia (continentale)

16

0,32

Asia (insulare)

20

0,32

Steppa subtropicale

Africa

9

0,32

Nord America e Sud America

10

0,32

Asia (continentale)

7

0,32

Asia (insulare)

9

0,32

Temperato

Foresta temperata oceanica

Europe

14

0,27

Nord America

79

0,27

Nuova Zelanda

43

0,27

Sud America

21

0,27

Foresta temperata continentale

Asia, Europa (≤ 20 anni))

2

0,27

Asia, Europa (> 20 anni)

14

0,27

Nord America e Sud America (≤ 20 anni)

7

0,27

Nord America e Sud America (> 20 anni)

16

0,27

Sistemi temperati montagnosi

Asia, Europa (≤ 20 anni)

12

0,27

Asia, Europa (> 20 anni)

16

0,27

Nord America e Sud America (≤ 20 anni)

6

0,27

Nord America e Sud America (> 20 anni)

6

0,27

Boreale

Foreste di conifere boreali

Asia, Europa, Nord America

12

0,24

Aree boschive della tundra boreale

Asia, Europa, Nord America (≤ 20 anni)

0

0,24

Asia, Europa, Nord America (> 20 anni)

2

0,24

Sistemi montagnosi boreali

Asia, Europa, Nord America (≤ 20 anni)

2

0,24

Asia, Europa, Nord America (> 20 anni)

6

0,24


Tabella 17

Valori relativi alla vegetazione per terreni forestali, escluse le piantagioni forestali, il cui fogliame rappresenta più del 30 % della superficie

Settore

Zona ecologica

Continente

CVEG (tonnellate di carbonio per ettaro)

Tropicale

Foresta pluviale tropicale

Africa

204

Nord America e Sud America

198

Asia (continentale)

185

Asia (insulare)

230

Foresta tropicale umida decidua

Africa

156

Nord America e Sud America

133

Asia (continentale)

110

Asia (insulare)

174

Foresta tropicale secca

Africa

77

Nord America e Sud America

131

Asia (continentale)

83

Asia (insulare)

101

Tropical mountain systems

Africa

77

Nord America e Sud America

94

Asia (continentale)

88

Asia (insulare)

130

Subtropicale

Foresta umida subtropicale

Nord America e Sud America

132

Asia (continentale)

109

Asia (insulare)

173

Foresta subtropicale secca

Africa

88

Nord America e Sud America

130

Asia (continentale)

82

Asia (insulare)

100

Steppa subtropicale

Africa

46

Nord America e Sud America

53

Asia (continentale)

41

Asia (insulare)

47

Temperato

Foresta temperata oceanica

Europa

84

Nord America

406

Nuova Zelanda

227

Sud America

120

Foresta temperata continentale

Asia, Europa (≤ 20 anni)

27

Asia, Europa (> 20 anni)

87

Nord America e Sud America (≤ 20 anni)

51

Nord America e Sud America (> 20 anni)

93

Sistemi temperati montagnosi

Asia, Europa (≤ 20 anni)

75

Asia, Europa (> 20 anni)

93

Nord America e Sud America (≤ 20 anni)

45

Nord America e Sud America (> 20 anni)

93

Boreale

Foreste di conifere boreali

Asia, Europa, Nord America

53

Aree boschive della tundra boreale

Asia, Europa, Nord America (≤ 20 anni)

26

Asia, Europa, Nord America (> 20 anni)

35

Sistemi montagnosi boreali

Asia, Europa, Nord America (≤ 20 anni)

32

Asia, Europa, Nord America (> 20 anni)

53


Tabella 18

Valori relativi alla vegetazione per le piantagioni forestali

Settore

Zona ecologica

Continente

CVEG

(tonnellate di carbonio per ettaro)

R

Tropicale

Foresta pluviale tropicale

Latifoglie d’Africa > 20 anni

87

0,24

Latifoglie d’Africa ≤ 20 anni

29

0,24

Africa Pinus sp. > 20 anni

58

0,24

Americas Eucalyptus sp.

17

0,24

Americas Pinus sp.

58

0,24

Americas Pinus sp.

87

0,24

Americas Tectona grandis

70

0,24

Altre latifoglie d’America

44

0,24

Latifoglie d’Asia

64

0,24

Asia: altre

38

0,24

Foresta decidua tropicale umida

Latifoglie d’Africa > 20 anni

44

0,24

Latifoglie d’Africa ≤ 20 anni

23

0,24

Africa Pinus sp. > 20 anni

35

0,24

Africa Pinus sp. ≤ 20 anni

12

0,24

Americas Eucalyptus sp

26

0,24

Americas Pinus sp.

79

0,24

Americas Tectona grandis

35

0,24

Altre latifoglie d’America

29

0,24

Latifoglie d’Asia

52

0,24

Asia other

29

0,24

Foresta tropicale secca

Latifoglie d’Africa > 20 anni

21

0,28

Latifoglie d’Africa ≤ 20 anni

9

0,28

Africa Pinus sp. > 20 anni

18

0,28

Africa Pinus sp. ≤ 20 anni

6

0,28

Americas Eucalyptus sp.

27

0,28

Americas Pinus sp.

33

0,28

Americas Tectona grandis

27

0,28

Altre latifoglie d’America

18

0,28

Latifoglie d’Asia

27

0,28

Asia: altre

18

0,28

Boscaglia tropicale

Latifoglie d’Africa

6

0,27

Africa Pinus sp. > 20 anni

6

0,27

Africa Pinus sp. ≤ 20 anni

4

0,27

Americas Eucalyptus sp.

18

0,27

Americas Pinus sp.

18

0,27

Americas Tectona grandis

15

0,27

Altre latifoglie d’America

9

0,27

Latifoglie d’Asia

12

0,27

Asia: altre

9

0,27

Sistemi tropicali montagnosi

Latifoglie d’Africa > 20 anni

31

0,24

Latifoglie d’Africa ≤ 20 anni

20

0,24

Africa Pinus sp. > 20 anni

19

0,24

Africa Pinus sp. ≤ 20 anni

7

0,24

Americas Eucalyptus sp.

22

0,24

Americas Pinus sp.

29

0,24

Americas Tectona grandis

23

0,24

Altre latifoglie d’America

16

0,24

Latifoglie d’Asia

28

0,24

Asia: altre

15

0,24

Subtropicale

Foresta subtropicale umida

Americas Eucalyptus sp.

42

0,28

Americas Pinus sp.

81

0,28

Americas Tectona grandis

36

0,28

Altre latifoglie d’America

30

0,28

Latifoglie d’Asia

54

0,28

Asia: altre

30

0,28

Foresta subtropicale secca

Latifoglie d’Africa > 20 anni

21

0,28

Latifoglie d’Africa ≤ 20 anni

9

0,32

Africa Pinus sp. > 20 anni

19

0,32

Africa Pinus sp. ≤ 20 anni

6

0,32

Americas Eucalyptus sp.

34

0,32

Americas Pinus sp.

34

0,32

Americas Tectona grandis

28

0,32

Altre latifoglie d’America

19

0,32

Latifoglie d’Asia

28

0,32

Asia: altre

19

0,32

Steppa subtropicale

Latifoglie d’Africa

6

0,32

Africa Pinus sp. > 20 anni

6

0,32

Africa Pinus sp. ≤ 20 anni

5

0,32

Americas Eucalyptus sp.

19

0,32

Americas Pinus sp.

19

0,32

Americas Tectona grandis

16

0,32

Altre latifoglie d’America

9

0,32

Latifoglie d’Asia > 20 anni

25

0,32

Latifoglie d’Asia ≤ 20 anni

3

0,32

Conifere d’Asia > 20 anni

6

0,32

Conifere d’Asia ≤ 20 anni

34

0,32

Sistemi montagnosi subtropicali

Latifoglie d’Africa > 20 anni

31

0,24

Latifoglie d’Africa ≤ 20 anni

20

0,24

Africa Pinus sp. > 20 anni

19

0,24

Africa Pinus sp. ≤ 20 anni

7

0,24

Americas Eucalyptus sp.

22

0,24

Americas Pinus sp.

34

0,24

Americas Tectona grandis

23

0,24

Altre latifoglie d’America

16

0,24

Latifoglie d’Asia

28

0,24

Asia: altre

15

0,24

Temperato

Foresta temperata oceanica

Asia, Europa, latifoglie > 20 anni

60

0,27

Asia, Europa, latifoglie ≤ 20 anni

9

0,27

Asia, Europa, conifere > 20 anni

60

0,27

Asia, Europa, conifere ≤ 20 anni

12

0,27

Nord America

52

0,27

Nuova Zelanda

75

0,27

Sud America

31

0,27

Foresta temperata continentale e sistemi montagnosi

Asia, Europa, latifoglie > 20 anni

60

0,27

Asia, Europa, latifoglie ≤ 20 anni

4

0,27

Asia, Europa, conifere > 20 anni

52

0,27

Asia, Europe, coniferous ≤ 20 anni

7

0,27

Nord America

52

0,27

Sud America

31

0,27

Boreale

Foresta di conifere boreali e sistemi montagnosi

Asia, Europe > 20 anni

12

0,24

Asia, Europa ≤ 20 anni

1

0,24

Nord America

13

0,24

Terreni boschivi della tundra boreale

Asia, Europa > 20 anni

7

0,24

Asia, Europa ≤ 20 anni

1

0,24

Nord America

7

0,24


(1)  n/a = non pertinente; in questi casi F MG eFI non si applicano e per il calcolo di SOC può essere utilizzata la regola seguente: SOC the folDeboliing rule may be used: SOC = SOCST  × FLU .