ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.149.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 149

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
15 giugno 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 505/2010 della Commissione, del 14 giugno 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) n. 506/2010 della Commissione, del 14 giugno 2010, che modifica l’allegato al regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto concerne gli animali della specie ovina e caprina custoditi nei giardini zoologici ( 1 )

3

 

*

Regolamento (UE) n. 507/2010 della Commissione, dell'11 giugno 2010, recante centoventinovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

5

 

*

Regolamento (UE) n. 508/2010 della Commissione, del 14 giugno 2010, relativo al divieto di pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo per le tonniere con reti a circuizione battenti bandiera spagnola o immatricolate in Spagna

7

 

 

Regolamento (UE) n. 509/2010 della Commissione, del 14 giugno 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

9

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2010/329/PESC del Consiglio, del 14 giugno 2010, che modifica e proroga l’azione comune 2007/405/PESC relativa alla missione di polizia dell’Unione europea nell’ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo)

11

 

*

Decisione 2010/330/PESC del Consiglio, del 14 giugno 2010, relativa alla missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, EUJUST LEX-IRAQ

12

 

 

2010/331/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 14 giugno 2010, che autorizza l’immissione sul mercato del feredetato sodico in qualità di nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2010) 3729]

16

 

 

IV   Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

 

 

2010/332/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 10 dicembre 2008, relativa all’aiuto di Stato C 31/06 (ex N 621/05) attuato dall’Italia recante misure urgenti per la prevenzione dell’influenza aviaria [notificata con il numero C(2008) 7802]

20

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 948/2009 della Commissione, del 30 settembre 2009, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 287 del 31.10.2009)

27

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

15.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 149/1


REGOLAMENTO (UE) N. 505/2010 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

(2)

Il regolamento (CE) n. 854/2004 attribuisce agli Stati membri il compito di assicurare che la produzione e la commercializzazione di molluschi bivalvi vivi e, per analogia, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi siano sottoposte a controlli ufficiali come descritto all'allegato II. Il capo II di detto allegato contiene disposizioni in merito alla classificazione delle zone di produzione e al monitoraggio di tali zone.

(3)

Le zone di produzione sono classificate in base al livello di contaminazione fecale. Gli animali filtratori, come i molluschi bivalvi, possono accumulare microorganismi con conseguente rischio per la salute pubblica. Questo è il motivo per cui la classificazione delle zone di produzione si basa sulla presenza di certi microorganismi correlati a una contaminazione fecale.

(4)

I gasteropodi marini in generale non sono animali filtratori, ragion per cui il rischio che essi accumulino microorganismi correlati a una contaminazione fecale è da considerarsi remoto. Inoltre, non si dispone di informazioni epidemiologiche che consentano di istituire una correlazione tra le disposizioni in merito alla classificazione delle zone di produzione e i rischi per la salute pubblica associati ai gasteropodi marini non filtratori.

(5)

Tenendo conto di queste recenti constatazioni scientifiche si dovrebbero escludere dalle disposizioni in materia di classificazione delle zone di produzione i gasteropodi marini che non sono filtratori.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 854/2004 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.


ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (CE) n. 854/2004 è così modificato:

«CAPO III: CONTROLLI UFFICIALI SULLE PECTINIDAE E SUI GASTEROPODI MARINI VIVI NON FILTRATORI RACCOLTI AL DI FUORI DELLE ZONE DI PRODUZIONE CLASSIFICATE

I controlli ufficiali sulle pectinidae e sui gasteropodi marini vivi non filtratori raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate sono effettuati alle vendite all'asta, nei centri di spedizione e negli stabilimenti di lavorazione.

Tali controlli ufficiali verificano il rispetto dei requisiti sanitari per i molluschi bivalvi vivi stabiliti nell'allegato III, sezione VII, capo V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e degli altri requisiti di cui all'allegato III, sezione VII, capo IX, di tale regolamento.»


15.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 149/3


REGOLAMENTO (UE) N. 506/2010 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2010

che modifica l’allegato al regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto concerne gli animali della specie ovina e caprina custoditi nei giardini zoologici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 21/2004 prevede che ciascuno Stato membro istituisca un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina conformemente alle disposizioni di tale regolamento.

(2)

Obiettivo del regolamento (CE) n. 21/2004 è quello di garantire la tracciabilità individuale degli animali delle specie ovina e caprina per tutta la loro vita. Conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, e alla sezione A dell’allegato al suddetto regolamento, tali animali devono essere identificati tramite identificatori visibili, ad esempio un marchio auricolare, un marchio sul pastorale o un tatuaggio.

(3)

Condizioni specifiche di polizia sanitaria per gli animali esotici custoditi in giardini zoologici sono previste nelle direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (2). Detta direttiva fissa inoltre disposizioni in merito all’identificazione e alla documentazione, il che significa che per la maggior parte gli animali della specie ovina e caprina custoditi presso giardini zoologici approvati sono già soggetti ai requisiti di identificazione e di tracciabilità individuale.

(4)

Inoltre, la maggior parte degli animali della specie ovina e caprina custoditi presso giardini zoologici appartengono a specie esotiche. Identificatori visibili, peraltro, potrebbero rivelarsi impraticabili per mostrare al pubblico gli animali dei giardini zoologici, in quanto potrebbero alterare l’aspetto autentico degli animali, in particolare quelli di specie esotiche.

(5)

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e tenuto conto della natura specifica degli animali dei giardini zoologici, cioè il numero molto ridotto di animali interessati e le loro finalità specifiche di essere mostrati al pubblico, sarebbe opportuno consentire deroghe ad elementi specifici del regolamento (CE) n. 21/2004 per quanto concerne l’identificazione, più precisamente l’obbligo di utilizzare identificatori visibili o elettronici.

(6)

È di conseguenza opportuno consentire alle autorità competenti degli Stati membri di esonerare gli animali della specie ovina e caprina custoditi presso e spostati tra giardini zoologici approvati conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE dall’obbligo di utilizzare identificatori visibili o elettronici, in quanto gli animali in questione sono già identificabili e rintracciabili individualmente in base alle disposizioni di detta direttiva. Tuttavia, nel caso di animali spostati verso qualsiasi azienda diversa da un giardino zoologico approvato, essi vanno identificati conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 21/2004.

(7)

È necessario modificare conseguentemente la sezione A dell’allegato al regolamento (CE) n. 21/2004.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 21/2004 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.

(2)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.


ALLEGATO

Nella sezione A, dell’allegato al regolamento (CE) n. 21/2004, dopo il punto 7 è aggiunto il punto seguente:

«8.

In deroga all’obbligo di identificazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, l’autorità competente può decidere che le disposizioni contenute nella sezione A non si applichino agli animali della specie ovina e caprina custoditi presso e spostati tra giardini zoologici approvati conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio (1), a condizione che gli animali in questione siano identificabili e rintracciabili individualmente.


(1)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54


15.6.2010   

IT

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L 149/5


REGOLAMENTO (UE) N. 507/2010 DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 2010

recante centoventinovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5 (2),

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 4 giugno 2010 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare una persona fisica dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

João VALE DE ALMEIDA

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

(2)  L'articolo 7 bis è stato inserito nel regolamento (UE) n. 1286/2009 del Consiglio (GU L 346 del 23.12.2009, pag. 42).


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

La voce seguente è depennata dall'elenco «Persone fisiche»:

«Mohamed El Mahfoudi. Indirizzo: via Puglia 22, Gallarate (Varese), Italia. Data di nascita: 24.9.1964. Luogo di nascita: Agadir, Marocco. Altre informazioni: a) codice fiscale: LMH MMD 64P24 Z330F, b) condannato in data 3.12.2004 dal Tribunale di primo grado di Milano ad un anno e quattro mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena a seguito del rito abbreviato. Il giudizio di appello era pendente dinanzi alla Corte d'appello di Milano al settembre 2007. Al settembre 2007 si trovava in Marocco.».


15.6.2010   

IT

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L 149/7


REGOLAMENTO (UE) N. 508/2010 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2010

relativo al divieto di pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo per le tonniere con reti a circuizione battenti bandiera spagnola o immatricolate in Spagna

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (2), fissa i contingenti per il 2010.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di tonniere con reti a circuizione battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2010.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock da parte di tonniere con reti a circuizione battenti bandiera di detto Stato membro o in esso immatricolate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2010 alle tonniere con reti a circuizione dello Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di tonniere con reti a circuizione battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, mettere in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordare, trasferire o sbarcare catture di tale stock effettuate dalle navi suddette successivamente a tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2010.

Per la Commissione,

a nome del presidente

Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.


ALLEGATO

Stato Membro

Spagna

Stock

BFT/AE045W

Attrezzo

Reti a circuizione (PS)

Specie

Tonno rosso (Thunnus Thynnus)

Zona

Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e Mar Mediterraneo

Data

10.6.2010


15.6.2010   

IT

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L 149/9


REGOLAMENTO (UE) N. 509/2010 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

44,4

MK

34,9

TR

65,0

ZZ

48,1

0707 00 05

MA

37,3

MK

43,1

TR

117,0

ZZ

65,8

0709 90 70

MA

68,1

TR

82,9

ZZ

75,5

0805 50 10

AR

93,3

BR

112,1

TR

102,9

US

83,4

ZA

108,4

ZZ

100,0

0808 10 80

AR

92,0

BR

78,2

CL

84,8

CN

54,0

NZ

114,4

US

127,7

UY

123,8

ZA

92,4

ZZ

95,9

0809 10 00

TN

380,0

TR

182,0

ZZ

281,0

0809 20 95

SY

245,9

TR

389,9

US

576,0

ZZ

403,9

0809 30

TR

174,9

ZZ

174,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


DECISIONI

15.6.2010   

IT

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L 149/11


DECISIONE 2010/329/PESC DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 2010

che modifica e proroga l’azione comune 2007/405/PESC relativa alla missione di polizia dell’Unione europea nell’ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28 e l’articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 giugno 2007 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2007/405/PESC (1) relativa alla missione di polizia dell’Unione europea nell’ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo).

(2)

Il 23 giugno 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/485/PESC (2) che modifica e proroga l’azione comune 2007/405/PESC fino al 30 giugno 2009.

(3)

Il 15 giugno 2009 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2009/466/PESC (3) che modifica e proroga l’azione comune 2007/405/PESC fino al 30 giugno 2010. L’azione comune 2009/466/PESC prevedeva che il Consiglio stabilisse un nuovo importo di riferimento finanziario al fine di coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1o novembre 2009 al 30 giugno 2010, il che è stato fatto con l’azione comune 2009/769/PESC (4) che modifica l’azione comune 2007/405/PESC.

(4)

Il 13 aprile 2010, a seguito delle consultazioni con le autorità congolesi e con altre parti interessate, il Comitato politico e di sicurezza ha approvato una proroga della missione di tre mesi, vale a dire dal 1o luglio 2010 fino al 30 settembre 2010.

(5)

Il mandato della missione è attuato in un contesto di sicurezza che potrebbe deteriorarsi e pregiudicare gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune definiti all’articolo 24 del TUE.

(6)

È opportuno modificare di conseguenza l’azione comune 2007/405/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’azione comune 2007/405/PESC è così modificata:

1)

all’articolo 9, paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1o luglio 2010 al 30 settembre 2010 è pari a 2 020 000 EUR.»;

2)

all’articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa cessa di produrre effetti il 30 settembre 2010.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 2010.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 151 del 13.6.2007, pag. 46.

(2)  GU L 164 del 25.6.2008, pag. 44.

(3)  GU L 151 del 16.6.2009, pag. 40.

(4)  GU L 274 del 20.10.2009, pag. 45.


15.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 149/12


DECISIONE 2010/330/PESC DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 2010

relativa alla missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, EUJUST LEX-IRAQ

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28 e l'articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 marzo 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/190/PESC relativa alla missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, EUJUST LEX (1). Tale azione comune, successivamente modificata e prorogata, è scaduta il 30 giugno 2009.

(2)

Il 24 marzo 2009 il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ha convenuto di prorogare EUJUST LEX di altri dodici mesi fino al 30 giugno 2010. Durante tale periodo EUJUST LEX, oltre a proseguire la sua attività principale, conduceva una fase pilota che includeva attività in Iraq.

(3)

Il 21 maggio 2010 il CPS ha convenuto di prorogare EUJUST LEX-IRAQ di altri ventiquattro mesi fino al 30 giugno 2012. Durante tale periodo EUJUST LEX-IRAQ dovrebbe progressivamente spostare le sue attività e relative strutture in Iraq, concentrandosi sulla formazione specializzata, pur mantenendo le attività all'esterno del paese.

(4)

Il mandato della missione è attuato in un contesto di sicurezza che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune definiti all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea.

(5)

La struttura di comando e controllo della missione dovrebbe lasciare impregiudicata la responsabilità contrattuale del capomissione nei confronti della Commissione per l'esecuzione del bilancio della missione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Missione

1.   La missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, istituita con l'azione comune 2005/190/PESC («EUJUST LEX-IRAQ» o la «missione»), prosegue dal 1o luglio 2010.

2.   EUJUST LEX-IRAQ opera conformemente agli obiettivi e alle altre disposizioni contenuti nel mandato della missione che figura nell'articolo 2.

Articolo 2

Mandato della missione

1.   EUJUST LEX-IRAQ continua a rispondere alle necessità dell'ordinamento giudiziario penale iracheno mediante la formazione dei funzionari di livello medio e alto nella gestione ad alto livello e nell'indagine penale. Tale formazione intende migliorare la capacità, il coordinamento e la collaborazione delle diverse componenti dell'ordinamento giudiziario penale iracheno.

2.   EUJUST LEX-IRAQ promuove una più stretta collaborazione tra i vari attori dell'ordinamento giudiziario penale iracheno, potenzia la capacità di gestione dei responsabili ad alto livello e ad alto potenziale provenienti anzitutto dalla polizia e dai sistemi giudiziario e penitenziario e migliora le capacità e le procedure in materia di indagini penali, nel pieno rispetto dello stato di diritto e dei diritti dell'uomo.

3.   EUJUST LEX-IRAQ continua, laddove lo consentano le condizioni di sicurezza e le risorse, a fornire attività d'inquadramento e di consulenza strategici sulla base delle esigenze verificate dell'Iraq e tenendo conto di altre presenze internazionali e del valore aggiunto dell'Unione in questo settore.

4.   Le attività di formazione sono realizzate in Iraq e nella regione, così come nell'Unione. EUJUST LEX-IRAQ dispone di uffici a Bruxelles e a Baghdad, ivi compresa un'antenna a Basra, in preparazione della possibile apertura di un ufficio, previa opportuna decisione a tal fine. EUJUST LEX-IRAQ dispone anche di un ufficio a Erbil (regione del Kurdistan). Tenendo in considerazione l'evoluzione della situazione in Iraq durante l'attuazione del nuovo mandato, il capomissione e la maggior parte del personale si trasferiranno da Bruxelles in Iraq e saranno distaccati a Baghdad, non appena la situazione lo consenta.

5.   Tenendo conto dell'evoluzione ulteriore delle condizioni di sicurezza in Iraq e dei risultati delle attività della missione in Iraq, il Consiglio esamina i risultati del nuovo mandato e decide in merito al futuro della missione dopo il 30 giugno 2012.

6.   Per l'intera durata della missione è sviluppato un efficace partenariato strategico e tecnico con gli omologhi iracheni, in particolare per quanto riguarda l'elaborazione dei programmi durante la fase di pianificazione. Le attività di EUJUST LEX-IRAQ dovrebbero mantenere una rappresentanza equilibrata della popolazione irachena, secondo un approccio basato sui diritti umani e sulla parità di genere. I partecipanti continuano a poter seguire le relative attività nel paese, a prescindere da dove sono tenute. È inoltre necessario un coordinamento per la selezione, l'esame, la valutazione, il seguito e il coordinamento del personale che segue la formazione, affinché gli iracheni possano continuare ad assimilarne i contenuti. Nelle fasi di pianificazione e attuazione è altresì necessario uno stretto coordinamento tra EUJUST LEX-IRAQ e gli Stati membri che impartiscono la formazione. Ciò include il coinvolgimento delle missioni diplomatiche in Iraq degli Stati membri interessati e in collegamento con gli Stati membri che dispongono di un'esperienza attuale nel dispensare una formazione attinente alla missione.

7.   EUJUST LEX-IRAQ è indipendente e distinta ma è complementare ed apporta valore aggiunto alle iniziative del governo dell'Iraq e della comunità internazionale, soprattutto quelle delle Nazioni Unite (ONU) e degli Stati Uniti d'America. Egli sviluppa altresì sinergie con le pertinenti attività dell'Unione e degli Stati membri. In tale contesto, EUJUST LEX-IRAQ deve tenersi in contatto con le autorità irachene competenti, e approfondisce la collaborazione ed evita sovrapposizioni sia con gli attori internazionali che già operano nel paese sia con gli Stati membri che attualmente realizzano progetti di formazione in Iraq.

Articolo 3

Struttura

EUJUST LEX-IRAQ dispone di uffici a Bruxelles e in Iraq ed è strutturata, in linea di principio, nel modo seguente:

a)

il capomissione;

b)

un ufficio di coordinamento a Bruxelles;

c)

un ufficio a Baghdad con un'antenna a Basra;

d)

un ufficio a Erbil (regione del Kurdistan);

e)

strutture di formazione, formatori ed esperti messi a disposizione dagli Stati membri e coordinati da EUJUST LEX-IRAQ.

Questi elementi sono sviluppati nel concetto operativo (CONOPS) e nel piano operativo (OPLAN).

Articolo 4

Comandante civile dell'operazione

1.   Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta è il comandante civile dell'operazione di EUJUST LEX-IRAQ.

2.   Il comandante civile dell'operazione, sotto il controllo politico e la direzione strategica del Comitato politico e di sicurezza (CPS) e l'autorità generale dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), esercita il comando e il controllo a livello strategico di EUJUST LEX-IRAQ.

3.   Il comandante civile dell'operazione assicura un'attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio e di quelle del CPS, anche impartendo le necessarie istruzioni a livello strategico al capomissione.

4.   Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato alle autorità nazionali dello Stato d'origine o all'istituzione dell'Unione. Le autorità nazionali trasferiscono al comandante civile dell'operazione il controllo operativo del personale, delle squadre e delle unità.

5.   Il comandante civile dell'operazione assume la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell'Unione sia correttamente assolto.

Articolo 5

Capomissione

1.   Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo della missione a livello di teatro delle operazioni.

2.   Il capomissione esercita il comando e il controllo del personale, delle squadre e delle unità degli Stati d'origine assegnati dal comandante civile dell'operazione, unitamente alla responsabilità amministrativa e logistica che si estende anche ai mezzi, alle risorse e alle informazioni messi a disposizione della missione.

3.   Il capomissione impartisce istruzioni a tutto il personale della missione, compreso l'ufficio di coordinamento di Bruxelles, gli uffici di Erbil e Baghdad e l'antenna di Basra, per la condotta efficace di EUJUST LEX-IRAQ, assumendone il coordinamento e la gestione quotidiana secondo le istruzioni a livello strategico del comandante civile dell'operazione.

4.   Il capomissione è responsabile dell'esecuzione del bilancio della missione. A tal fine il capomissione sottoscrive un contratto con la Commissione.

5.   Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale o dall'istituzione dell'Unione interessata.

6.   Il capomissione rappresenta EUJUST LEX-IRAQ e assicura un'adeguata visibilità della missione.

Articolo 6

Personale

1.   Il personale di EUJUST LEX-IRAQ è coerente per entità e competenze con il mandato della missione di cui all'articolo 2 e con la struttura di cui all'articolo 3.

2.   EUJUST LEX-IRAQ si compone principalmente di personale distaccato dagli Stati membri o dalle istituzioni dell'Unione.

3.   Ogni Stato membro o istituzione dell'Unione sostiene i costi relativi al personale da essi distaccato, inclusi le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria e le indennità diverse dalle indennità giornaliere, dalle indennità di sede disagiata e di rischio.

4.   EUJUST LEX-IRAQ può anche assumere personale internazionale e locale su base contrattuale, in funzione delle necessità, se le mansioni richieste non sono fornite da personale distaccato dagli Stati membri.

5.   Tutto il personale assolve i propri compiti operando nell'interesse della missione. Tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (2).

Articolo 7

Status del personale

1.   Ove richiesto, lo status del personale di EUJUST LEX-IRAQ compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento di EUJUST LEX-IRAQ, è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 37 del trattato sull'Unione europea.

2.   Lo Stato o l'istituzione dell'Unione che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali richieste di indennizzo connesse al distacco presentate dal membro del personale in questione o che lo riguardano. Lo Stato o l'istituzione dell'Unione in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti del membro del personale oggetto del distacco.

Articolo 8

Catena di comando

1.   EUJUST LEX-IRAQ dispone di una catena di comando unificata, in quanto operazione di gestione delle crisi.

2.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica di EUJUST LEX-IRAQ.

3.   Il comandante civile dell'operazione, sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l'autorità generale dell'AR, è il comandante di EUJUST LEX-IRAQ a livello strategico e, in quanto tale, impartisce istruzioni al capomissione e gli fornisce consulenza e sostegno tecnico.

4.   Il comandante civile dell'operazione riferisce al Consiglio tramite l'AR.

5.   Il capomissione esercita il comando e il controllo di EUJUST LEX-IRAQ a livello di teatro delle operazioni e risponde direttamente al comandante civile dell'operazione.

Articolo 9

Controllo politico e direzione strategica

1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione. Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le decisioni pertinenti a tal fine, a norma dell'articolo 38, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

2.   Tale autorizzazione include il potere di modificare il CONOPS e l'OPLAN. Parimenti essa include il potere di adottare decisioni in merito alla nomina del capomissione. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione della missione restano attribuite al Consiglio.

3.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

4.   Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità relazioni del comandante civile dell'operazione e del capomissione sulle questioni di loro competenza.

Articolo 10

Sicurezza

1.   Il comandante civile dell'operazione dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l'attuazione corretta ed efficace di tali misure per EUJUST LEX-IRAQ a norma degli articoli 4 e 8 e in coordinamento con il Servizio di sicurezza del Consiglio.

2.   Il capomissione è responsabile della sicurezza dell'operazione e dell'osservanza delle norme minime di sicurezza applicabili all'operazione, in linea con la politica dell'Unione europea in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato sull'Unione europea e relativi documenti giustificativi.

3.   Per quanto riguarda gli elementi della missione che sono realizzati negli Stati membri, lo Stato membro ospitante adotta tutte le misure necessarie e appropriate per garantire la sicurezza dei partecipanti e dei formatori sul suo territorio.

4.   Per l'ufficio di coordinamento a Bruxelles le misure necessarie e appropriate sono organizzate dal Servizio di sicurezza del Segretariato generale del Consiglio (SGC) in collaborazione con le autorità dello Stato membro ospitante.

5.   Se la formazione ha luogo in uno Stato terzo, l'Unione, con la partecipazione degli Stati membri interessati, chiede alle autorità dello Stato terzo di adottare le disposizioni appropriate relative alla sicurezza dei partecipanti e dei formatori o degli esperti sul suo territorio.

6.   EUJUST LEX-IRAQ ha un proprio responsabile della sicurezza per la missione che riferisce al capomissione.

7.   Il capomissione si consulta con il CPS sulle questioni di sicurezza concernenti lo spiegamento della missione secondo le istruzioni impartite dall'AR.

8.   I membri, i formatori e gli esperti di EUJUST LEX-IRAQ sono sottoposti a una formazione obbligatoria in materia di sicurezza organizzata dal Servizio di sicurezza del SGC e, se del caso, a una visita medica prima dello spiegamento o di un viaggio in Iraq.

9.   Gli Stati membri si impegnano a mettere a disposizione di EUJUST LEX-IRAQ, in particolare degli uffici in Iraq, del personale, dei formatori e degli esperti che si recano in Iraq o che viaggiano all'interno di tale paese, un alloggio sicuro, giubbotti antiproiettile e una stretta protezione e altri requisiti in materia di sicurezza, ove opportuno, all'interno dell'Iraq. A tal fine, il capomissione può concludere opportuni accordi con gli Stati membri o le autorità locali, se necessario.

Articolo 11

Disposizioni finanziarie

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione tra il 1o luglio 2010 e il 30 giugno 2011 è pari a 17 500 000 EUR.

2.   L'importo di riferimento finanziario per i periodi successivi è deciso dal Consiglio.

3.   Tutta la spesa è gestita secondo le procedure e le regole applicabili al bilancio generale dell'Unione europea.

4.   Alla luce della specifica situazione irachena in termini di sicurezza, i servizi a Baghdad e Basra sono prestati tramite i contratti stipulati dal Regno Unito, dagli altri Stati membri, se del caso, o tramite gli accordi conclusi tra le autorità irachene e le società che prestano e fatturano tali servizi. La dotazione finanziaria di EUJUST LEX-IRAQ copre le spese in questione. Il Regno Unito o altri Stati membri interessati, in consultazione con il capomissione, trasmettono al Consiglio opportune informazioni su tali spese.

5.   Il capomissione riferisce dettagliatamente alla Commissione ed è soggetto a supervisione, da parte della stessa, sulle attività intraprese nell'ambito del suo contratto.

6.   Le disposizioni finanziarie rispettano i requisiti operativi di EUJUST LEX-IRAQ, compresa la compatibilità delle attrezzature.

7.   Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

8.   L'attrezzatura e le forniture per l'ufficio di coordinamento a Bruxelles sono acquistate o affittate a nome dell'Unione.

Articolo 12

Partecipazione di Stati terzi

1.   Senza pregiudizio dell'autonomia decisionale dell'Unione e del suo quadro istituzionale unico, gli Stati candidati e altri Stati terzi possono essere invitati a contribuire a EUJUST LEX-IRAQ purché sostengano i costi relativi al distacco degli operatori di polizia e/o del personale civile da essi distaccati, inclusi gli stipendi, le indennità, la copertura sanitaria, l'assicurazione contro i rischi gravi e le spese di viaggio per e dall'Iraq, e contribuiscano adeguatamente ai costi correnti di EUJUST LEX-IRAQ.

2.   Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le decisioni pertinenti in merito all'accettazione dei contributi proposti.

3.   Gli Stati terzi che forniscono un contributo a EUJUST LEX-IRAQ hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana della missione, degli Stati membri che partecipano alla missione.

4.   Il CPS intraprende azioni appropriate riguardo alle modalità di partecipazione e, su richiesta, sottopone una proposta al Consiglio, anche in relazione all'eventuale partecipazione finanziaria o agli eventuali contributi in natura degli Stati terzi.

5.   Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono oggetto di un accordo ai sensi dell'articolo 37 del trattato sull'Unione europea e, se necessario, di disposizioni tecniche supplementari. Quando l'Unione e uno Stato terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo alle operazioni dell'Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito della missione.

Articolo 13

Coordinamento

1.   Fatta salva la catena di comando, il capomissione agisce in stretto coordinamento con la delegazione dell'UE in Iraq ai fini della coerenza dell'azione dell'Unione a sostegno dell'Iraq.

2.   Il capomissione si coordina strettamente con i capi delle missioni diplomatiche degli Stati membri interessati.

3.   Il capomissione collabora con gli altri attori internazionali presenti nel paese, in particolare le Nazioni Unite.

Articolo 14

Comunicazione di informazioni classificate

L'AR è autorizzato a diffondere allo Stato ospitante e all'ONU, se opportuno e in funzione delle esigenze operative della missione, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini della missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. A tale effetto sono adottate disposizioni a livello locale.

L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell'Unione connessi alle deliberazioni del Consiglio relative alla missione coperti dall'obbligo del segreto professionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (3).

Articolo 15

Vigilanza

La capacità di vigilanza è attivata per EUJUST LEX-IRAQ.

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2010 fino al 30 giugno 2012.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 2010.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 62 del 9.3.2005, pag. 37.

(2)  GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.

(3)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).


15.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 149/16


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2010

che autorizza l’immissione sul mercato del feredetato sodico in qualità di nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2010) 3729]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2010/331/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

In data 4 settembre 2006 la società Akzo Nobel Chemicals GmbH ha chiesto alle competenti autorità del Regno Unito di poter immettere sul mercato il feredetato sodico come nuovo ingrediente alimentare.

(2)

In data 11 settembre 2006 l’ente del Regno Unito competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale. In essa si giungeva alla conclusione che occorreva effettuare una valutazione complementare.

(3)

Il 27 novembre 2006 la Commissione ha informato di tale richiesta tutti gli Stati membri. Il 22 dicembre 2006 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è stata invitata a effettuare la valutazione.

(4)

A seguito di una richiesta della Commissione, il 26 novembre 2009 il gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunti agli alimenti (ANS) ha adottato un parere sulla sicurezza del feredetato sodico. Secondo l’EFSA, il feredetato sodico non costituisce un pericolo per la sicurezza purché l’assunzione dello stesso non superi 1,9 mg per kg di peso corporeo al giorno.

(5)

Il regolamento (CE) n. 953/2009 della Commissione, del 13 ottobre 2009, relativo alle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare (2), la Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (3) e/o il Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (4) stabiliscono disposizioni specifiche circa l’impiego di vitamine, minerali e altre sostanze negli alimenti. L’impiego di feredetato sodico va dunque autorizzato fatte salve le condizioni della legislazione sopracitata. I limiti di cui all’allegato II della presente decisione si riferiscono esclusivamente al feredetato sodico in quanto tale e lasciano impregiudicati i limiti per l’aggiunta di ferro negli alimenti. Dalla valutazione scientifica risulta che il feredetato sodico è conforme ai criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(6)

Per garantire che i bambini non assumano feredetato sodico in dosi superiori alla dose giornaliera accettabile (DGA) sembra dunque opportuno fissare dei limiti all’aggiunta di feredetato sodico negli alimenti.

(7)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il feredetato sodico come fonte di ferro, quale definito nell’allegato I, può essere immesso sul mercato nell’Unione quale nuovo ingrediente alimentare da usare negli alimenti fatte salve le disposizioni specifiche del regolamento (CE) n. 953/2009, della direttiva 2002/46/CE e/o del regolamento (CE) n. 1925/2006.

L’allegato II definisce la quantità massima di feredetato sodico (espresso come EDTA anidro) da usare negli alimenti.

Articolo 2

La denominazione del nuovo ingrediente alimentare autorizzata dalla presente decisione sull’etichetta del prodotto alimentare che lo contiene è «feredetato sodico».

Articolo 3

La Akzo Nobel Chemicals GmbH, Kreuzauer Strasse 46, D – 52355 Düren è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(2)  GU L 269 del 14.10.2009, pag. 9.

(3)  GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.

(4)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.


ALLEGATO I

Specifiche del feredetato sodico

DESCRIZIONE

Il feredetato sodico (acido etilendiamminotetraacetico — EDTA) è una polvere inodore, fluida, da giallo a marrone con una purezza chimica superiore al 99 % (p/p). È facilmente solubile in acqua.

N. CAS

:

18154-32-0 (CAS anidro 15708-41-5)

Formula chimica

:

C10H12FeN2NaO8 * 3H2O

Formula di struttura

:

Image

Caratteristiche chimiche del feredetato sodico fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 953/2009, della direttiva 2002/46/CE e/o del regolamento (CE) n. 1925/2006

pH di una soluzione all’1 %

da 3,5 a 5,5

Ferro

da 12,5 % a 13,5 %

Sodio

5,5 %

Acqua

12,8 %

Materia organica (CHNO)

68,4 %

EDTA

da 65,5 % a 70,5 %

Sostanze insolubili in acqua

non più dello 0,1 %

Acido nitrilotriacetico

non più dello 0,1 %


ALLEGATO II

Importi massimi di feredetato sodico (espresso come EDTA anidro)

Integratori alimentari (in conformità della direttiva 2002/46/CE)

bambini: 18 mg per dose giornaliera secondo le raccomandazioni del fabbricante

adulti: 75 mg per dose giornaliera secondo le raccomandazioni del fabbricante

Alimenti dietetici [in conformità del regolamento (CE) n. 953/2009]

12 mg di EDTA per 100 g di alimenti finali

Alimenti arricchiti [in conformità del regolamento (CE) n. 1925/2006]

12 mg di EDTA per 100 g di alimenti finali


IV Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

15.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 149/20


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2008

relativa all’aiuto di Stato C 31/06 (ex N 621/05) attuato dall’Italia recante misure urgenti per la prevenzione dell’influenza aviaria

[notificata con il numero C(2008) 7802]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2010/332/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni conformemente a detto articolo e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 9 dicembre 2005, protocollata il 13 dicembre 2005, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha notificato alla Commissione l’articolo 5 della legge del 30 novembre 2005, n. 244 (legge 244/05) in virtù dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(2)

Con due fax, rispettivamente del 14 febbraio 2006 (rif. AGR 4535) e del 20 marzo 2006 (rif. AGR 7800), la Commissione ha chiesto informazioni supplementari.

(3)

Con messaggio di posta elettronica del 2 marzo 2006, protocollato il 3 marzo 2006, le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione l’articolo 1-bis, paragrafo 8 e paragrafi da 10 a 14, del progetto di legge di conversione del decreto-legge del 10 gennaio 2006, n. 2. Detto decreto-legge è stato convertito in legge con alcune modifiche, con la legge dell’11 marzo 2006, n. 81 (legge 81/06). Tale legge apporta alcune modifiche all’articolo 5 della legge 244/05. Le disposizioni previste all’articolo 1 bis, che istituisce un Fondo per l’emergenza avicola, sono state esaminate nell’ambito del fascicolo d’aiuto N. 322/2006.

(4)

Con messaggio di posta elettronica datato 20 aprile 2006, protocollato il 25 aprile 2006, le autorità italiane hanno trasmesso complementi d’informazione.

(5)

Con lettera del 13 giugno 2006 la Commissione ha chiesto alle autorità italiane una proroga di 30 giorni del termine stabilito dall’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (1), ossia fino al 26 luglio 2006, per poter giungere a una decisione, in considerazione dei tempi necessari alla traduzione della decisione stessa.

(6)

Con messaggio di posta elettronica del 22 giugno 2006, protocollato il 23 giugno 2006, le autorità italiane hanno dato il proprio accordo alla proroga del termine chiesta dalla Commissione.

(7)

Con lettera del 5 luglio 2006, la Commissione ha comunicato all’Italia la decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato in merito a una parte delle misure d’aiuto in questione.

(8)

Con lettera del 19 luglio 2006, protocollata il 3 agosto 2006, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha trasmesso alla Commissione le osservazioni relative alla decisione di avvio del procedimento formale di esame.

(9)

La decisione della Commissione di avviare la procedura è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni sull’aiuto di cui trattasi.

(10)

La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione in merito da parte degli interessati.

(11)

Con lettera del 7 maggio 2008, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane informazioni supplementari per permetterle di archiviare la pratica in oggetto. Le autorità italiane non hanno risposto.

(12)

Con lettera del 30 ottobre 2008, la Commissione ha inviato un sollecito alle autorità italiane. Con lettera del 4 novembre 2008, le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione le informazioni richieste con lettera del 7 maggio 2008, confermando di non aver mai messo in atto gli interventi di cui all’articolo 5, commi 1, 3-bis e 3-quater, del decreto-legge n. 202/2005, modificato dall’articolo 1-bis, paragrafo 7, della legge n. 81/06.

II.   DESCRIZIONE

(13)

Misure urgenti per la prevenzione dell’influenza aviaria.

(14)

Articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202 (DL 202/05) convertito in legge 30 novembre 2005, n. 244 (legge 244/05) (3), modificato dall’articolo 1-bis, paragrafo 7, della legge 11 marzo 2006, n. 81 (legge 81/06) di conversione del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2.

(15)

Decreto del ministero delle politiche agricole e forestali del 13 gennaio 2006 (decreto 13 gennaio 2006) recante modalità per l’applicazione delle disposizioni in materia di ritiro dal mercato di carne avicola ai termini dell’articolo 5, commi 1 e 2, della legge 244/2005 (4).

(16)

Articolo 1-bis, paragrafi 8, 10, 11 e 12 della legge 81/06 (5).

(17)

Le risorse cui attingere per finanziare le varie misure provengono dal bilancio nazionale. Le autorità italiane hanno menzionato una dotazione finanziaria di 120 milioni di EUR, così distribuiti: 20 milioni di EUR destinati agli aiuti alimentari e 100 milioni di EUR destinati all’istituzione del Fondo per l’emergenza avicola.

(18)

L’intenzione originaria delle autorità italiane era di concedere l’aiuto fino al 1o gennaio 2007; nessun aiuto è stato comunque erogato da questo regime.

(19)

Allevamenti avicoli, imprese di macellazione e di trasformazione di carne avicola, esercenti attività di commercio all’ingrosso di carni avicole e imprese di produzione di alimenti per il pollame.

(20)

L’articolo 5 del DL 202/05, modificato dall’articolo 1-bis, paragrafo 7, della legge 81/06, prevede:

a)

l’acquisto, da parte dell’AGEA, di 17 000 tonnellate di carne di pollame e di altri prodotti avicoli da destinare agli aiuti umanitari (commi 1 e 2);

b)

la sospensione del pagamento delle imposte, dei contributi di previdenza sociale e delle quote a carico degli operatori del settore avicolo (comma 3-bis);

c)

la concessione di contributi destinati a mutui per la riconversione e la ristrutturazione delle imprese avicole colpite dalla situazione di emergenza della filiera avicola (comma 3-quater).

(21)

L’articolo 1 bis, commi 8, 10, 11 e 12, della legge 81/06 prevede l’istituzione, presso il ministero delle Politiche agricole e forestali, di un Fondo per l’emergenza avicola (il Fondo), con dotazione pari a 100 milioni di EUR per l’anno 2006, avente le seguenti finalità:

a)

erogazione di contributi per il salvataggio e la ristrutturazione del settore avicolo (in conformità a quanto previsto dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (6));

b)

indennizzo degli allevatori per la perdita di reddito o per le spese supplementari sostenute in occasione della realizzazione di programmi di prevenzione ed eradicazione dell’influenza aviaria realizzati a livello comunitario, nazionale e regionale, nonché dei danni indiretti provocati dalle restrizioni della movimentazione degli animali e/o dai periodi di fermo produttivo imposti dalle autorità sanitarie;

c)

erogazione di contributi a seguito dell’abbandono dell’attività produttiva (come previsto dal punto 9 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (7) in prosieguo gli Orientamenti);

d)

realizzazione di investimenti nelle aziende avicole per l’attuazione di misure di biosicurezza, ivi comprese le spese sostenute per misure sanitarie;

e)

interventi, disposti dall’autorità sanitaria a fini di benessere degli animali, per l’abbattimento degli avicoli in caso di sovrappopolazione delle strutture produttive o al divieto di movimentazione del bestiame.

(22)

L’articolo 1-bis, comma 12, della legge 81/06 stabilisce che le disposizioni attuative degli aiuti finanziati dal Fondo saranno adottate con decreti del ministero delle politiche agricole e forestali e del ministero della sanità. Le autorità italiane si sono impegnate, con messaggio di posta elettronica del 20 aprile 2006, a notificare alla Commissione i suddetti decreti, in applicazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(23)

Con e-mail del 23 maggio 2006, protocollato lo stesso giorno, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha notificato alla Commissione, a norma dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, il progetto di decreto ministeriale comportante le misure attuative degli aiuti finanziati dal Fondo. Queste misure sono state approvate nell’ambito del fascicolo di aiuti di Stato N 322/06 (8).

(24)

La Commissione ha raccomandato a più riprese alle autorità italiane di non dar seguito alla misura prevista dall’articolo 5 del DL 202/05 relativo all’acquisto di carni congelate da destinare agli aiuti umanitari (9).

(25)

Il decreto del 13 gennaio 2006, che disciplina le modalità alle quali l’AGEA deve attenersi per l’acquisto di prodotti avicoli di origine comunitaria, prevede i seguenti prezzi d’acquisto:

Carcasse e tagli di carne

Fresh

EUR/kg

EUR/kg

per le carni surgelate

Galletti Golden e/o livornesi

2,40

2,10

Galletti «Vallespluga»

2,40

2,10

Polli

1,40

1,20

Quarti posteriori di pollo

1,40

1,20

Ali di pollo

1,00

0,80

Cosce di tacchina femmina

1,00

0,80

Cosce di tacchino maschio

1,10

0,90

Ali di tacchino maschio

1,00

0,80

Tacchino maschio (busti)

1,30

1,10

Galline faraone ed anatre

2,40

2,10

(26)

Nell’ambito degli aiuti umanitari, può offrire i propri prodotti qualsiasi persona fisica o giuridica attiva nel settore dell’allevamento e della trasformazione delle carni avicole da più di dodici mesi a decorrere dall’entrata in vigore del decreto del 13 gennaio 2006 ed iscritta, per le suddette attività, nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio.

III.   DESCRIZIONE DELLE RAGIONI CHE HANNO INDOTTO ALL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(27)

Per quanto riguarda le disposizioni previste all’articolo 1 bis, commi 8, 10, 11 e 12 della legge 81/06 che istituisce un Fondo da utilizzare per finanziare le misure di cui al considerando 21, lettere a)-e) di questa decisione finale, esse sono state esaminate nell’ambito del fascicolo di aiuti di Stato N 322/06 e sono state dichiarate compatibili con il mercato comune (10), in quanto soddisfano alle pertinenti condizioni dei punti 4.1, 4.2, 9 e 11.4 degli Orientamenti (11).

(28)

La presente decisione riguarda dunque le sottomisure previste al considerando 20, lettere a), b) e c) che riguardano l’acquisto, da parte dell’AGEA, di 17 000 tonnellate di carne di pollame e di altri prodotti avicoli da destinare agli aiuti umanitari; la sospensione del pagamento delle imposte, dei contributi di previdenza sociale e delle quote a carico degli operatori del settore avicolo e la concessione di contributi destinati a mutui per la riconversione e la ristrutturazione delle imprese avicole colpite dalla situazione di emergenza.

(29)

Le misure di cui al considerando 20 sembrano corrispondere alla definizione di aiuto di Stato, nel senso che esse sono concesse mediante risorse statali sia sotto forma di mancato guadagno in termini di gettito fiscale per i pubblici poteri sia sotto forma di prezzi da corrispondere per l’acquisto delle carni avicole e nel senso che esse possono incidere sugli scambi a causa della posizione che l’Italia occupa nel comparto produttivo in parola (nel 2004 l’Italia era il quarto paese produttore di carni avicole nell’Unione).

(30)

Tuttavia, le autorità italiane non hanno fornito informazioni tali da giustificare le suddette misure alla luce delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato, in particolare del punto 11.4 degli Orientamenti (12) e degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (13). Pertanto, la Commissione non poteva escludere che l’aiuto previsto costituisse un aiuto al funzionamento, ossia un aiuto destinato a sgravare l’impresa delle spese che di norma avrebbe dovuto sostenere nella sua gestione corrente o nelle sue normali attività.

(31)

La Commissione ha avviato il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE perché dubitava della compatibilità delle misure previste all’articolo 5 del decreto-legge n. 202/05, modificato dall’articolo 1-bis, paragrafo 7, della legge n. 81/06. Secondo il sopra citato articolo 88, possono essere considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

IV.   OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(32)

Dopo l’avvio del procedimento la Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione.

V.   OSSERVAZIONI DELL’ITALIA

(33)

Le autorità italiane hanno trasmesso le proprie osservazioni sull’avvio del procedimento con lettera del 19 luglio 2006, protocollata il 3 agosto 2006.

(34)

Innanzitutto, le autorità italiane richiamano l’attenzione della Commissione sul fatto che, nonostante l’urgenza, non siano ancora state adottate misure ad hoc.

(35)

Inoltre, le autorità italiane citano il punto 18 della decisione di avvio, il quale prevede, ai termini dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, che sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(36)

Secondo il parere delle suddette autorità, quindi, lo spirito e la lettera della norma vanno interpretati nel senso che gli aiuti di Stato non sono vietati in maniera assoluta e aprioristica, ma solo nella misura in cui falsino gli scambi e conferiscano alle imprese beneficiarie una posizione privilegiata sul mercato.

(37)

Tali eventualità sono da ritenere del tutto escluse nella fattispecie, nella quale il legislatore ha inteso solo predisporre una forma risarcitoria parziale e tardiva per le perdite derivanti dalla crisi del settore.

(38)

Al riguardo esse sottolineano, in particolare, che le misure di cui alla lettera b) (sospensione del pagamento delle imposte, dei contributi di previdenza sociale e delle quote a carico degli operatori del settore avicolo (articolo 1-bis, paragrafo 7, comma 3-bis, della legge 81/06) sarebbero state attuabili in forma «de minimis» ove il bilancio triennale assegnato all’Italia non fosse stato totalmente impegnato per una diversa misura.

(39)

Le autorità italiane citano il punto 22 della decisione di avvio del procedimento, che si riferisce alla possibilità di una deroga a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, secondo cui possono essere considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(40)

In proposito, esse precisano che la fattispecie assume a pieno titolo dimensione di notorietà ed è principio consolidato in dottrina e giurisprudenza che i fatti notori non richiedono il supporto di elementi probatori, indispensabili invece per le situazioni in cui i fatti e l’accertamento dei medesimi siano caratterizzati da dubbi e incertezze.

(41)

Le autorità italiane fanno inoltre osservare alla Commissione che, se essa riteneva che l’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato non fosse applicabile alla misura proposta, quest’ultima dovrebbe essere autorizzata sulla base dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), che dichiara la compatibilità con il mercato comune degli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.

(42)

Nel caso di specie, a loro parere, l’eccezionalità dell’evento è stata già esplicitamente riconosciuta dal Consiglio dei ministri allorché ha approvato il regolamento (CE) n. 679/2006 del 25 aprile 2006, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2771/75 e (CEE) n. 2777/75 per quanto riguarda l’applicazione di provvedimenti eccezionali di sostegno al mercato (14).

(43)

Le autorità italiane ritengono, infatti, che lo stesso evento, considerato eccezionale per l’adozione di misure di mercato straordinarie, non possa essere ritenuto normale per l’esame degli aiuti di Stato destinati a fronteggiare la medesima emergenza.

(44)

Infine, le suddette autorità fanno osservare che la stessa Commissione ha riconosciuto l’eccezionalità dell’evento in sede di adozione del regolamento (CE) n. 1010/2006 del 3 luglio 2006, relativo ad alcune misure eccezionali di sostegno del mercato del settore delle uova e del pollame in taluni Stati membri (15).

VI.   VALUTAZIONE DELL’AIUTO

1.   Divieto di ricorrere ad aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

(45)

In virtù dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(46)

Le misure descritte al punto 20 del presente testo sembrano corrispondere alla definizione di aiuto di Stato, poiché conferiscono un vantaggio economico (sotto forma di mancato guadagno in termini di prezzi da corrispondere per l’acquisto di carni di pollame che non avrebbero altrimenti avuto alcuno sbocco sul mercato a causa dell’influenza aviaria) ad un determinato settore (avicolo), poiché si tratta di un finanziamento proveniente da risorse pubbliche (nazionali) e poiché il suddetto aiuto può incidere sugli scambi.

(47)

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, il rafforzamento della posizione di un’impresa grazie ad un aiuto di Stato denota generalmente una distorsione della concorrenza rispetto ad altre imprese concorrenti che non usufruiscono di misure analoghe (16). La giurisprudenza ha statuito che la portata relativamente scarsa di un aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell’impresa beneficiaria non escludono a priori la possibilità che gli scambi tra Stati membri ne siano danneggiati (17).

(48)

Una misura incide sugli scambi tra Stati membri allorché essa ostacola le importazioni provenienti da altri Stati membri o agevola le esportazioni verso altri Stati membri. L’elemento determinante è il fatto che gli scambi intracomunitari evolvono o rischiano di evolvere in modo diverso a seconda della misura di cui si tratta.

(49)

Il prodotto che beneficia del regime di aiuti costituisce oggetto di scambi tra Stati membri ed è quindi esposto alla concorrenza.

(50)

I criteri relativi all’incidenza sugli scambi e alla distorsione della concorrenza sono quindi soddisfatti.

(51)

Pertanto, la presente misura costituisce senz’altro un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(52)

Il fatto che la misura sia finalizzata a compensare il settore avicolo per delle perdite causate dall’influenza aviaria non modifica la natura dell’aiuto se questo soddisfa le condizioni di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, come nel caso della misura in oggetto. Al contrario gli Orientamenti che sono d’applicazione nel caso qui in esame, poiché è stato notificato nel 2005, e i nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (18), prevedono esplicitamente la possibilità di concedere degli aiuti per ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o eventi eccezionali, oltre che da epizoozie e fitopatie.

2.   Valutazione di compatibilità

(53)

Il divieto di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, non è incondizionato. Per essere considerata compatibile con il mercato comune, la misura proposta deve poter beneficiare di una delle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato. La Commissione esaminerà nel prosieguo le condizioni di applicabilità dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE, e delle disposizioni degli Orientamenti 2000-2006 sulle malattie animali, che erano in vigore al momento della notifica della misura durante il 2005.

(54)

Le autorità italiane hanno fatto riferimento all’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE, che dichiara compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali. Nella loro risposta del 19 luglio 2006 esse si riferiscono all’influenza aviaria in quanto evento eccezionale.

(55)

Poiché il trattato non definisce i termini «evento eccezionale» e «calamità naturali», occorre verificare se l’influenza aviaria che ha colpito l’Italia possa essere considerata una calamità naturale ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato. Trattandosi di eccezioni al principio generale dell’incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, definito dall’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, è prassi costante della Commissione fornire un’interpretazione restrittiva dei concetti di «calamità naturali» e di «eventi eccezionali» di cui all’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), ripresi nel punto 11.2 degli Orientamenti.

(56)

La necessità di tale interpretazione restrittiva è stata costantemente confermata dalla Corte di giustizia (19).

(57)

Finora la Commissione ha considerato calamità naturali i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni. Fra gli eventi eccezionali sono stati accettati le guerre, i disordini interni e gli scioperi e, con talune riserve e in funzione dalla loro portata, gli incidenti nucleari e industriali gravi, nonché gli incendi che sfociano in pesanti perdite.

(58)

In linea di massima, la Commissione non accetta l’assimilazione dei focolai di epizoozie o di fitopatie a calamità naturali o ad eventi eccezionali. Tuttavia, in un caso, essa ha riconosciuto che la grande diffusione di un’epizoozia senza alcun precedente conosciuto costituiva un evento eccezionale (20).

(59)

È prassi costante della Commissione considerare l’influenza aviaria alla stregua di un’epizoozia (21) e utilizzare i principi stabiliti da tempo dagli Orientamenti riguardo alla lotta contro le epizoozie e le fitopatie.

(60)

In linea di massima, un evento eccezionale deve almeno presentare le caratteristiche di un evento che, per la sua stessa natura e per la sua incidenza sugli operatori interessati, si distingue nettamente dalle condizioni abituali ed esula dall’ambito delle normali condizioni di funzionamento di un mercato.

(61)

D’altra parte, i dati trasmessi dall’Italia non permettono di concludere che la suddetta epizoozia sia un evento eccezionale, bensì piuttosto un fenomeno ricorrente.

(62)

Secondo le autorità italiane l’eccezionalità dell’evento è stata esplicitamente riconosciuta dal Consiglio dei ministri allorché ha approvato il regolamento (CE) n. 679/2006 e il regolamento (CE) n. 1010/2006.

(63)

Nei casi sopra citati, in seguito alla crisi legata all’influenza aviaria si era assistito, in vari Stati membri, ad una diminuzione dei consumi di uova e pollame che aveva provocato una netta flessione dei prezzi. Fino ad allora la normativa che disciplinava il mercato delle uova e del pollame aveva permesso all’Unione europea di cofinanziare misure compensative solo in caso di insorgenza di focolai di influenza aviaria in un’azienda o in caso di restrizioni ai movimenti di pollame imposte per ordinanza veterinaria alle aziende agricole. Non era possibile erogare aiuti comunitari per far fronte a problemi di mercato connessi al crollo delle vendite provocato da una perdita di fiducia dei consumatori. Di fronte alla gravità della crisi di mercato registrata nel 2006 in alcuni paesi, la Commissione ha proposto di cofinanziare il 50 % delle spese di sostegno del mercato, lasciando il restante 50 % a carico dei bilanci nazionali.

(64)

La Commissione sottolinea che il crollo dei prezzi non costituisce, di per sé, un evento eccezionale ai sensi del trattato. Si tratta piuttosto di una circostanza congiunturale, ben nota ad alcuni settori dell’agricoltura, e la cui causa è riconducibile a fattori quali la cattiva pianificazione dell’offerta rispetto alla domanda (come dimostrato dalle cadute cicliche dei prezzi nel settore dei suini) o a fattori puramente commerciali la cui origine non può essere considerata evento eccezionale (come il riorientamento dei consumatori verso prodotti sostitutivi). Analogamente, nemmeno la semplice esistenza di una malattia nota come l’influenza aviaria può costituire un evento eccezionale. Al contrario, la diffusione della malattia e la conseguente crisi del settore avicolo potrebbero, in alcuni casi, essere imputabili allo scarso rigore con cui le autorità nazionali hanno applicato le norme di sicurezza e prevenzione previste e necessarie per il controllo della malattia.

(65)

Grazie alle misure di sostegno del mercato proposte dai sopra citati regolamenti, la Commissione intendeva far fronte al problema delle ripercussioni negative della crisi dell’influenza aviaria sul mercato. Ricorrendo a tale strumento, la Commissione ha espresso la ferma intenzione di intervenire nella crisi escludendo completamente ogni altro intervento atto ad incidere sulle condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune.

(66)

Le autorità italiane non hanno fornito alcuna giustificazione dei motivi per i quali il caso in oggetto dovrebbe distinguersi da altri casi di influenza aviaria che non sono stati considerati alla stregua di evento eccezionale. Di conseguenza, l’aiuto proposto dalle autorità italiane non può essere autorizzato su tale base giuridica: le deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 2, non sono d’applicazione. Più esattamente, le disposizioni della lettera b) che dichiarano compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali non sono applicabili.

(67)

Occorre valutare se la misura proposta possa essere considerata compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato. Sono più precisamente pertinenti le disposizioni della lettera c), secondo cui possono essere considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(68)

Gli Orientamenti disciplinano, al punto 11.4, gli aiuti di Stato destinati a risarcire gli agricoltori delle perdite causate dalle epizoozie.

(69)

Essi precisano che di norma per un agricoltore la perdita di alcuni capi di bestiame a causa di un’epizoozia o di un raccolto a causa di una fitopatia non costituisce una calamità naturale o un evento eccezionale ai sensi del trattato. In tali casi, gli indennizzi per le perdite subite e gli aiuti per prevenire perdite future possono soltanto essere autorizzati dalla Commissione a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, il quale sancisce che gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività possono essere considerati compatibili con il mercato comune, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(70)

Per poter beneficiare di tale deroga, lo Stato membro deve dimostrare la presenza delle condizioni di compatibilità delle misure in oggetto.

(71)

Secondo il punto 11.4 degli Orientamenti, la Commissione ritiene che gli aiuti agli agricoltori a titolo di indennizzo delle perdite causate da epizoozie o fitopatie possano essere autorizzati unicamente nell’ambito di un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia in questione, realizzato a livello comunitario, nazionale o regionale. Aiuti intesi semplicemente a compensare gli agricoltori delle perdite subite, ma che non prevedano alcuna iniziativa per risolvere il problema alla fonte, vanno considerati meri aiuti al funzionamento, che sono incompatibili con il mercato comune.

(72)

La Commissione ritiene tuttavia che le autorità italiane non abbiano presentato elementi sufficienti per giustificare l’applicazione di tale deroga alla luce delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato, segnatamente del punto 11.4 degli Orientamenti.

(73)

Pertanto, l’aiuto proposto dalle autorità italiane non può essere autorizzato su questa base giuridica.

(74)

Le autorità italiane non avevano indicato altre misure come base giuridica per l’aiuto.

(75)

Nonostante le autorità italiane non abbiano mai invocato l’applicazione degli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione, a fini di completezza la Commissione esamina se gli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (22) non siano applicabili al caso in specie. La prima condizione per poter beneficiare di un aiuto al salvataggio o alla ristrutturazione è che l’impresa in questione sia considerata in difficoltà ai sensi dei sopra citati Orientamenti. Dalle informazioni di cui la Commissione dispone, non risulta che le imprese siano in difficoltà ai sensi degli Orientamenti qui citati.

(76)

Ad ogni modo, la Commissione tiene a sottolineare che lo Stato membro interessato, per adempiere al suo obbligo di collaborazione nei confronti della Commissione, è tenuto a fornire tutti gli elementi atti a consentire a detta istituzione di accertare che ricorrano le condizioni della deroga cui chiede di poter beneficiare (23). Nella fattispecie, le autorità italiane non hanno mai fornito alcun documento atto a permettere alla Commissione di valutare i dati alla luce degli Orientamenti e ciò malgrado le indicazioni fornite dalla Commissione al paragrafo 24 della decisione di avvio del procedimento (paragrafo 30 della decisione finale).

VII.   CONCLUSIONI

(77)

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione conclude che l’aiuto che l’Italia prevede di attuare a favore del settore avicolo costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, che non può beneficiare di nessuna delle deroghe di cui all’articolo 87, paragrafi 2 e 3.

(78)

Poiché la misura è stata notificata a norma dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, e poiché le autorità italiane non le hanno mai dato esecuzione, non è possibile chiedere il recupero degli aiuti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto di Stato cui l’Italia intende dare esecuzione a favore della prevenzione dell’influenza aviaria non è compatibile con il mercato comune.

L’attuazione dell’aiuto di cui trattasi non è quindi autorizzata.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(2)  GU C 233 del 28.9.2006, pag. 5.

(3)  Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 30.11.2005, serie generale n. 279, pag. 44.

(4)  Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 26.1.2006, serie generale n. 21, pag. 50.

(5)  Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dell’11.3.2006; Supplemento ordinario n. 58.

(6)  GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.

(7)  GU C 28 dell’1.2.2000, pag. 2.

(8)  Per quanto riguarda l’aspetto A con lettera C(2007) 3249, del 10.7.2007 e, per quanto riguarda l’aspetto B, con lettera D(2008) 13797 del 13.5.2008 (rif. AGR 11275).

(9)  Con lettera D(2005) 38372 del 12.12.2005 (rif. AGR 31606), con fax D(2006) 9256 del 20.3.2006 (rif. AGRI 7800) e con lettera D(2006) 1927 del 12.4.2006 (direzione generale Sviluppo).

(10)  Cfr. nota 7.

(11)  Cfr. nota 6.

(12)  Cfr. nota 6.

(13)  Cfr. nota 5.

(14)  GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1.

(15)  GU L 180 del 4.7.2006, pag. 3.

(16)  Sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre 1980, causa C-730/79, Racc. 1980, pag. 2671, punti 11 e 12.

(17)  Sentenza della Corte di giustizia del 21 marzo 1990, causa C-142/87, Racc. 1990, pag. I-959, punto 43, e sentenza del 14 settembre 1994, cause congiunte C-278/92 e C-280/92, Racc. 1994, pag. I-4103, punti 40-42.

(18)  GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

(19)  Sentenza della Corte di giustizia dell’11 novembre 2004, Spagna contro Commissione, causa C-73/03, punto 37, e sentenza del 23 febbraio 2006, cause C-346/03 e C-529/03, Giuseppe Atzeni e.a., punto 79.

(20)  Segnatamente per aiuti agli allevatori colpiti dalla crisi della BSE — Cfr. lettera D(2001) 290558 del 27.7.2001 (rif. AGR 25807) caso NN46/01, lettera D(2001) 292096 del 9.11.2001 (rif. AGR 37860) caso N 657/01, e lettera D(2001) 290526 del 27.7.2001 (rif. AGR 25798) caso N 437/01.

(21)  Essa è citata del resto fra le «Malattie dell’elenco dell’Ufficio internazionale delle epizoozie — UIE».

(22)  Cfr. nota 5.

(23)  Sentenza del tribunale del 15 giugno 2005, Regione autonoma della Sardegna/Commissione, T-171/02, Racc. pag. II-2123, punto 129.


Rettifiche

15.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 149/27


Rettifica del regolamento (CE) n. 948/2009 della Commissione, del 30 settembre 2009, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 287 del 31 ottobre 2009 )

1)

A pagina 6:

a)

capitolo 34:

anziché

:

«Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; “cere per l'odontoiatria” e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso»,

leggi

:

«Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, “cere per l'odontoiatria” e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso»;

b)

sezione XII:

anziché

:

«Calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature; ombrelli (da pioggia o da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti; piume preparate e oggetti di piume; fiori artificiali; lavori di capelli»,

leggi

:

«Calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature, ombrelli (da pioggia o da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti; piume preparate e oggetti di piume; fiori artificiali; lavori di capelli».

2)

A pagina 171, colonna 3, in corrispondenza della riga successiva al codice NC 2204 29 82 è soppresso «l».

3)

A pagina 313, colonna 3:

a)

in corrispondenza del codice NC 4412 99 40:

anziché

:

«10 (1)»,

leggi

:

«10»;

b)

in corrispondenza del codice NC 4412 99 50:

anziché

:

«10 (1)»,

leggi

:

«1».

4)

A pagina 410, titolo della sezione XII:

anziché:

leggi:

5)

A pagina 809, colonna 1:

a)

:

anziché

:

«3003 90 10»,

leggi

:

«3003 90 00»;

b)

:

anziché

:

«3003 90 90»,

leggi

:

«3003 90 00».

6)

A pagina 811, colonna 1:

a)

anziché

:

«3907 20 21»,

leggi

:

«3907 20 20»;

b)

anziché

:

«3907 99 19»,

leggi

:

«3907 99 90».

7)

A pagina 812, colonna 1:

anziché:

«3912 39 80»,

leggi:

«3912 39 85».