ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.143.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 143

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
10 giugno 2010


Sommario

 

III   Altri atti

pagina

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 17/2010, del 1o marzo 2010, che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

1

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 18/2010, del 1o marzo 2010, che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

4

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 19/2010, del 12 marzo 2010, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

8

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 20/2010, del 12 marzo 2010, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

10

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 21/2010, del 12 marzo 2010, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

11

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 22/2010, del 12 marzo 2010, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

13

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 23/2010, del 12 marzo 2010, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

16

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 24/2010, del 12 marzo 2010, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

17

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 25/2010, del 12 marzo 2010, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

18

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 26/2010, del 12 marzo 2010, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

19

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 27/2010, del 12 marzo 2010, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

20

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 28/2010, del 12 marzo 2010, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

23

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 29/2010, del 12 marzo 2010, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

24

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 30/2010, del 12 marzo 2010, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

25

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 31/2010, del 12 marzo 2010, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

26

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 32/2010, del 12 marzo 2010, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

27

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 33/2010, del 12 marzo 2010, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

28

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 34/2010, del 12 marzo 2010, che modifica l’allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell’accordo SEE

29

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 35/2010, del 12 marzo 2010, che modifica l’allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell’accordo SEE

30

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 36/2010, del 12 marzo 2010, che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

31

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 37/2010, del 12 marzo 2010, che modifica l’allegato XXII (Diritto societario) dell’accordo SEE

33

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

10.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 143/1


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 17/2010

del 1o marzo 2010

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 1/2010 del 29 gennaio 2010 (1).

(2)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 4/2010 del 29 gennaio 2010 (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 479/2007 della Commissione, del 27 aprile 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2076/2005 che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1243/2007 della Commissione, del 24 ottobre 2007, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1244/2007 della Commissione, del 24 ottobre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sulle carni (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1245/2007 della Commissione, del 24 ottobre 2007, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2075/2005 per quanto riguarda l’uso di pepsina liquida per rilevare Trichinella spp. nelle carni (6).

(7)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1246/2007 della Commissione, del 24 ottobre 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 2076/2005 per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio concesso agli operatori del settore alimentare che importano olio di pesce destinato al consumo umano (7).

(8)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1441/2007 della Commissione, del 5 dicembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (8).

(9)

Per quanto riguarda il capitolo I dell’allegato I, la presente decisione si applica all’Islanda, con il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I, per i settori che non si applicavano all’Islanda prima del riesame del presente capitolo mediante la decisione del Comitato misto SEE n. 133/2007 del 26 ottobre 2007 (9).

(10)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Gli allegati I e II dell’accordo sono modificati come specificato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 479/2007, (CE) n. 1243/2007, (CE) n. 1244/2007, (CE) n. 1245/2007, (CE) n. 1246/2007 e (CE) n. 1441/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 137/2007, del 26 ottobre 2007, a condizione che siano state fatte al Comitato misto SEE tutte le notificazioni di cui all’articolo 103, paragrafo 1 dell’accordo (10). Qualora non siano state fatte tutte le notificazioni entro tale data, la decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notificazione al Comitato misto SEE. La decisione si applica a titolo provvisorio a partire dal 1o marzo 2010 fino alla sua entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 101 del 22.4.2010, pag. 1.

(2)  GU L 101 del 22.4.2010, pag. 10.

(3)  GU L 111 del 28.4.2007, pag. 46.

(4)  GU L 281 del 25.10.2007, pag. 8.

(5)  GU L 281 del 25.10.2007, pag. 12.

(6)  GU L 281 del 25.10.2007, pag. 19.

(7)  GU L 281 del 25.10.2007, pag. 21.

(8)  GU L 322 del 7.12.2007, pag. 12.

(9)  GU L 100 del 10.4.2008, pag. 27.

(10)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO

Gli allegati I e II dell’accordo sono modificati come segue:

1)

al punto 134 [regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione] della parte 1.2 del capitolo I dell’allegato I viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32007 R 1244: regolamento (CE) n. 1244/2007 della Commissione, del 24 ottobre 2007 (GU L 281 del 25.10.2007, pag. 12).»;

2)

al punto 135 [regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione] della parte 1.2 e al punto 55 [regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione] della parte 6.2 del capitolo I dell’allegato I viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32007 R 0479: regolamento (CE) n. 479/2007 della Commissione, del 27 aprile 2007 (GU L 111 del 28.4.2007, pag. 46),

32007 R 1246: regolamento (CE) n. 1246/2007 della Commissione, del 24 ottobre 2007 (GU L 281 del 25.10.2007, pag. 21).»;

3)

dopo il punto 17 [regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1 del capitolo I dell’allegato I viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32007 R 1243: regolamento (CE) n. 1243/2007 della Commissione, del 24 ottobre 2007 (GU L 281 del 25.10.2007, pag. 8).»;

4)

al punto 52 [regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione] della parte 6.2 del capitolo I dell’allegato I viene aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

32007 R 1441: regolamento (CE) n. 1441/2007 della Commissione, del 5 dicembre 2007 (GU L 322 del 7.12.2007, pag. 12).»;

5)

al punto 53 [regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione] della parte 6.2 del capitolo I dell’allegato I viene aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

32007 R 1244: regolamento (CE) n. 1244/2007 della Commissione, del 24 ottobre 2007 (GU L 281 del 25.10.2007, pag. 12).»;

6)

al punto 54 [regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione] della parte 6.2 del capitolo I dell’allegato I viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32007 R 1245: regolamento (CE) n. 1245/2007 della Commissione, del 24 ottobre 2007 (GU L 281 del 25.10.2007, pag. 19).»;

7)

al punto 54zzzj [regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione] del capitolo XII dell’allegato II viene aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

32007 R 1441: regolamento (CE) n. 1441/2007 della Commissione, del 5 dicembre 2007 (GU L 322 del 7.12.2007, pag. 12).»


10.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 143/4


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 18/2010

del 1o marzo 2010

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 1/2010 del 29 gennaio 2010 (1).

(2)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 4/2010 del 29 gennaio 2010 (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 301/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, che adatta l’allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 737/2008 della Commissione, del 28 luglio 2008, che designa i laboratori comunitari di riferimento per le malattie dei crostacei, la rabbia e la tubercolosi bovina, che stabilisce responsabilità e compiti supplementari dei laboratori comunitari di riferimento per la rabbia e la tubercolosi bovina e che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1019/2008, del 17 ottobre 2008, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1020/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e il regolamento (CE) n. 2076/2005 per quanto riguarda la marchiatura d’identificazione, il latte crudo e i prodotti lattiero-caseari, le uova e gli ovoprodotti e taluni prodotti della pesca (6).

(7)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1021/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e il regolamento (CE) n. 2076/2005 per quanto riguarda i molluschi bivalvi vivi, taluni prodotti della pesca e il personale assistente durante i controlli ufficiali nei macelli (7).

(8)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1022/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i valori limite di azoto basico volatile totale (ABVT) (8).

(9)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1023/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 2076/2005 per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio concessa agli operatori del settore alimentare che importano olio di pesce destinato al consumo umano (9).

(10)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1029/2008 della Commissione, del 20 ottobre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di aggiornare un riferimento a talune norme europee (10).

(11)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1250/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le condizioni di certificazione per le importazioni di prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano (11).

(12)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/337/CE della Commissione, del 24 aprile 2008, che modifica la decisione 2006/968/CE recante attuazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto riguarda orientamenti e procedure relativi all’identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina (12).

(13)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/654/CE della Commissione, del 24 luglio 2008, che stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati membri a elaborare la relazione annuale sul piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

(14)

Per quanto riguarda il capitolo I dell’allegato I, la presente decisione si applica all’Islanda, con il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I, per i settori che non si applicavano all’Islanda prima del riesame del presente capitolo mediante la decisione del Comitato misto SEE n. 133/2007 del 26 ottobre 2007 (14).

(15)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Gli allegati I e II dell’accordo sono modificati come specificato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 301/2008, (CE) n. 737/2008, (CE) n. 1019/2008, (CE) n. 1020/2008, (CE) n. 1021/2008, (CE) n. 1022/2008, (CE) n. 1023/2008, (CE) n. 1029/2008 e (CE) n. 1250/2008 e delle decisioni 2008/337/CE e 2008/654/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 137/2007 del 26 ottobre 2007, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (15). Qualora non tutte le notifiche siano pervenute entro tale data, la presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE. La presente decisione si applica provvisoriamente dal 1o marzo 2010 fino alla sua entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 101 del 22.4.2010, pag. 1.

(2)  GU L 101 del 22.4.2010, pag. 10.

(3)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 85.

(4)  GU L 201 del 30.7.2008, pag. 29.

(5)  GU L 277 del 18.10.2008, pag. 7.

(6)  GU L 277 del 18.10.2008, pag. 8.

(7)  GU L 277 del 18.10.2008, pag. 15.

(8)  GU L 277 del 18.10.2008, pag. 18.

(9)  GU L 277 del 18.10.2008, pag. 21.

(10)  GU L 278 del 21.10.2008, pag. 6.

(11)  GU L 337 del 16.12.2008, pag. 31.

(12)  GU L 115 del 29.4.2008, pag. 33.

(13)  GU L 214 del 9.8.2008, pag. 56.

(14)  GU L 100 del 10.4.2008, pag. 27.

(15)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO

Gli allegati I e II dell’accordo sono modificati come segue:

1.

al punto 11 [regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 1.1 del capitolo I dell’allegato I vengono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32008 R 0301: regolamento (CE) n. 301/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 85),

32008 R 0737: regolamento (CE) n. 737/2008 della Commissione, del 28 luglio 2008 (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 29),

32008 R 1029: regolamento (CE) n. 1029/2008 della Commissione, del 20 ottobre 2008 (GU L 278 del 21.10.2008, pag. 6).»;

2.

al punto 12 [regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 1.1 e al punto 135 [regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione] della parte 1.2 del capitolo I dell’allegato I viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32008 R 1021: regolamento (CE) n. 1021/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008 (GU L 277 del 18.10.2008, pag. 15).»;

3.

al punto 132 (decisione 2006/968/CE della Commissione) della parte 1.2 del capitolo I dell’allegato I viene aggiunto il seguente:

«, modificata da:

32008 D 0337: decisione 2008/337/CE della Commissione, del 24 aprile 2008 (GU L 115 del 29.4.2008, pag. 33).»;

4.

dopo il punto 143 (decisione 2006/28/CE della Commissione) della parte 1.2 del capitolo I dell’allegato I viene aggiunto il seguente punto:

«144.

32008 D 0654: decisione 2008/654/CE della Commissione, del 24 luglio 2008, che stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati membri a elaborare la relazione annuale sul piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 56).»;

5.

dopo il punto 40 [regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione] della parte 3.2 del capitolo I dell’allegato I viene aggiunto il seguente punto:

«41.

32008 R 0737: regolamento (CE) n. 737/2008 della Commissione, del 28 luglio 2008, che designa i laboratori comunitari di riferimento per le malattie dei crostacei, la rabbia e la tubercolosi bovina, che stabilisce responsabilità e compiti supplementari dei laboratori comunitari di riferimento per la rabbia e la tubercolosi bovina e che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 29).

Questo atto si applica all’Islanda per i settori di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva.»;

6.

al punto 16 [regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1 del capitolo I dell’allegato I viene aggiunto il seguente:

«, modificato da:

32008 R 1019: regolamento (CE) n. 1019/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008 (GU L 277 del 18.10.2008, pag. 7).»;

7.

al punto 17 [regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1 del capitolo I dell’allegato I viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32008 R 1020: regolamento (CE) n. 1020/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008 (GU L 277 del 18.10.2008, pag. 8).»;

8.

al punto 53 [regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione] della parte 6.2 del capitolo I dell’allegato I vengono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32008 R 1022: regolamento (CE) n. 1022/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008 (GU L 277 del 18.10.2008, pag. 18),

32008 R 1250: regolamento (CE) n. 1250/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008 (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 31).»;

9.

al punto 55 [regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione] della parte 6.2 del capitolo I dell’allegato I vengono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32008 R 1020: regolamento (CE) n. 1020/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008 (GU L 277 del 18.10.2008, pag. 8),

32008 R 1023: regolamento (CE) n. 1023/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008 (GU L 277 del 18.10.2008, pag. 21).»;

10.

al punto 31 j [regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell’allegato I vengono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32008 R 0301: regolamento (CE) n. 301/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 85),

32008 R 1029: regolamento (CE) n. 1029/2008 della Commissione, del 20 ottobre 2008 (GU L 278 del 21.10.2008, pag. 6).»;

11.

dopo il punto 31o [regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione] del capitolo II dell’allegato I viene aggiunto il seguente punto:

«31p.

32008 D 0654: decisione 2008/654/CE della Commissione, del 24 luglio 2008, che stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati membri a elaborare la relazione annuale sul piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 56).»;

12.

al punto 54zzzh [regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell’allegato II viene aggiunto il seguente:

«, modificato da:

32008 R 1019: regolamento (CE) n. 1019/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008 (GU L 277 del 18.10.2008, pag. 7).»;

13.

al punto 54zzzi [regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell’allegato II vengono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32008 R 0301: regolamento (CE) n. 301/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 85),

32008 R 1029: regolamento (CE) n. 1029/2008 della Commissione, del 20 ottobre 2008 (GU L 278 del 21.10.2008, pag. 6).»;

14.

dopo il punto 54zzzzd (direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell’allegato II viene aggiunto il seguente punto:

«54zzzze.

32008 D 0654: decisione 2008/654/CE della Commissione, del 24 luglio 2008, che stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati membri a elaborare la relazione annuale sul piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 56).»


10.6.2010   

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DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 19/2010

del 12 marzo 2010

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 18/2010 del 1o marzo 2010 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 832/2007 della Commissione, del 16 luglio 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 197/2006 per quanto concerne l’utilizzo di prodotti alimentari non più destinati al consumo umano e la proroga delle misure transitorie relative a tali prodotti alimentari (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 829/2007 della Commissione, del 28 giugno 2007, che modifica gli allegati I, II, VII, VIII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’immissione sul mercato di taluni sottoprodotti di origine animale (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1432/2007 della Commissione, del 5 dicembre 2007, che modifica gli allegati I, II e VI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la marcatura e il trasporto di sottoprodotti di origine animale (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1576/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 92/2005 recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di eliminazione e l’utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale (5).

(6)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein.

(7)

La presente decisione si applica all’Islanda, con il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I, per i settori che non si applicavano all’Islanda prima del riesame del presente capitolo mediante la decisione del Comitato misto SEE n. 133/2007 del 26 ottobre 2007 (6),

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo è modificato come segue:

1)

al punto 9b [regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 vengono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32007 R 0829: regolamento (CE) n. 829/2007 della Commissione, del 28 giugno 2007 (GU L 191 del 21.7.2007, pag. 1),

32007 R 1432: regolamento (CE) n. 1432/2007 della Commissione, del 5 dicembre 2007 (GU L 320 del 6.12.2007, pag. 13).»;

2)

al punto 39 [regolamento (CE) n. 92/2005 della Commissione] della parte 7.2 viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32007 R 1576: regolamento (CE) n. 1576/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007 (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 89).»;

3)

al punto 45 [regolamento (CE) n. 197/2006 della Commissione] della parte 7.2 viene aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

32007 R 0832: regolamento (CE) n. 832/2007 della Commissione, del 16 luglio 2007 (GU L 185 del 17.7.2007, pag. 7).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 832/2007, (CE) n. 829/2007, (CE) n. 1432/2007 e (CE) n. 1576/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 marzo 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 135/2007 del 26 ottobre 2007 (7).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  Cfr. pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 185 del 17.7.2007, pag. 7.

(3)  GU L 191 del 21.7.2007, pag. 1.

(4)  GU L 320 del 6.12.2007, pag. 13.

(5)  GU L 340 del 22.12.2007, pag. 89.

(6)  GU L 100 del 10.4.2008, pag. 27.

(7)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


10.6.2010   

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L 143/10


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 20/2010

del 12 marzo 2010

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 18/2010 del 1o marzo 2010 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1095/2008 della Commissione, del 6 novembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 109/2007 per quanto riguarda i termini dell’autorizzazione dell’additivo per mangimi a base di monensin sodico (Coxidin) (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1096/2008 della Commissione, del 6 novembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1356/2004 per quanto riguarda le condizioni per l’autorizzazione dell’additivo per mangimi Elancoban, appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1253/2008 della Commissione, del 15 dicembre 2008, relativo all’autorizzazione del chelato di rame dell’analogo idrossilato della metionina quale additivo nell’alimentazione animale (4).

(5)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo II dell’allegato I dell’accordo è modificato come segue:

1)

al punto 1zz [regolamento (CE) n. 1356/2004 della Commissione] viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32008 R 1096: regolamento (CE) n. 1096/2008 della Commissione, del 6 novembre 2008 (GU L 298 del 7.11.2008, pag. 5).»;

2)

al punto 1zzzg [regolamento (CE) n. 109/2007 della Commissione] viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32008 R 1095: regolamento (CE) n. 1095/2008 della Commissione, del 6 novembre 2008 (GU L 298 del 7.11.2008, pag. 3).»;

3)

dopo il punto 1zzzzzb [regolamento (CE) n. 124/2009 della Commissione] viene aggiunto il seguente punto:

«1zzzzzc.

32008 R 1253: regolamento (CE) n. 1253/2008 della Commissione, del 15 dicembre 2008, relativo all’autorizzazione del chelato di rame dell’analogo idrossilato della metionina quale additivo nell’alimentazione animale (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 78).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1095/2008, (CE) n. 1096/2008 e (CE) n. 1253/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 marzo 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  Cfr. pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 298 del 7.11.2008, pag. 3.

(3)  GU L 298 del 7.11.2008, pag. 5.

(4)  GU L 337 del 16.12.2008, pag. 78.

(5)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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L 143/11


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 21/2010

del 12 marzo 2010

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 18/2010 del 1o marzo 2010 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1290/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all’autorizzazione di un preparato di Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) e Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) come additivo per mangimi (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1292/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all’autorizzazione del Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol e Ecobiol plus) come additivo per mangimi (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1293/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, concernente l’autorizzazione di un nuovo impiego del Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 e Levucell SC10 ME) come additivo per mangimi (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 102/2009 della Commissione, del 3 febbraio 2009, relativo all’autorizzazione a tempo indeterminato di un additivo destinato all’alimentazione animale (5).

(6)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 1zzzzzc [regolamento (CE) n. 1253/2008 della Commissione] del capitolo II dell’allegato I dell’accordo vengono aggiunti i seguenti punti:

«1zzzzzd.

32008 R 1290: regolamento (CE) n. 1290/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all’autorizzazione di un preparato di Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) e Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) come additivo per mangimi (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 20).

1zzzzze.

32008 R 1292: regolamento (CE) n. 1292/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all’autorizzazione del Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol e Ecobiol plus) come additivo per mangimi (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 36).

1zzzzzf.

32008 R 1293: regolamento (CE) n. 1293/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, concernente l’autorizzazione di un nuovo impiego del Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 e Levucell SC10 ME) come additivo per mangimi (GU L 340, del 19.12.2008, pag. 38).

1zzzzzg.

32009 R 0102: regolamento (CE) n. 102/2009 della Commissione, del 3 febbraio 2009, relativo all’autorizzazione a tempo indeterminato di un additivo destinato all’alimentazione animale (GU L 34 del 4.2.2009, pag. 8).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1290/2008, (CE) n. 1292/2008, (CE) n. 1293/2008 e (CE) n. 102/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13o marzo 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (6).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  Cfr. pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 340 del 19.12.2008, pag. 20.

(3)  GU L 340 del 19.12.2008, pag. 36.

(4)  GU L 340 del 19.12.2008, pag. 38.

(5)  GU L 34 del 4.2.2009, pag. 8.

(6)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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L 143/13


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 22/2010

del 12 marzo 2010

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 18/2010 del 1o marzo 2010 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 886/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, relativo all'autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 come additivo per mangimi destinati ai cavalli (titolare dell'autorizzazione Alltech France) (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 887/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, concernente l'autorizzazione di una forma stabilizzata di 25-idrossicolecalciferolo come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e altri volatili nonché a suini (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 888/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, relativo all'autorizzazione del chelato di zinco dell'analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 896/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati a scrofe (titolare dell'autorizzazione Prosol S.p.A.) (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 897/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, che modifica i regolamenti (CE) n. 1447/2006, (CE) n. 186/2007, (CE) n. 188/2007 e (CE) n. 209/2008 in merito ai termini dell'autorizzazione dell'additivo per mangimi Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 899/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2008 relativo all’autorizzazione di un preparato di Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) e Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) (7).

(8)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 900/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, concernente l’autorizzazione della selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae CNCM R397 come additivo per mangimi (8).

(9)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 902/2009 della Commissione, del 28 settembre 2009, relativo all’autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto dal Trichoderma reesei (CBS 114044) come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione (titolare dell’autorizzazione Roal Oy) (9)

(10)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 903/2009 della Commissione, del 28 settembre 2009, relativo all’autorizzazione di un preparato di Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, rappresentato da Mitsui & Co. Deutschland GmbH) (10).

(11)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 904/2009 della Commissione, del 28 settembre 2009, relativo all’autorizzazione dell’acido guanidoacetico come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso (11).

(12)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 905/2009 della Commissione, del 28 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 537/2007 per quanto concerne il nome del titolare dell’autorizzazione del prodotto di fermentazione dell’Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) (12).

(13)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 910/2009 della Commissione, del 29 settembre 2009, relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi destinati ai cavalli (titolare dell’autorizzazione Lallemand SAS) (13).

(14)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 911/2009 della Commissione, del 29 settembre 2009, relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego del preparato a base di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi destinati a salmonidi e gamberi (titolare dell’autorizzazione Lallemand SAS) (14).

(15)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo II dell’allegato I dell’accordo è modificato come segue:

1)

al punto 1zzy [regolamento (CE) n. 1443/2006 della Commissione] viene aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

32009 R 0887: regolamento (CE) n. 887/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009 (GU L 254 del 26.9.2009, pag. 68).»;

2)

ai punti 1zzzb [regolamento (CE) n. 1447/2006 della Commissione), 1zzzi [regolamento (CE) n. 188/2007 della Commissione], 1zzzk [regolamento (CE) n. 186/2007 della Commissione] e 1zzzzn [regolamento (CE) n. 209/2008 della Commissione] viene aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

32009 R 0897: regolamento (CE) n. 897/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009 (GU L 256 del 29.9.2009, pag. 8).»;

3)

al punto 1zzzr [regolamento (CE) n. 537/2007 della Commissione] viene aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

32009 R 0905: regolamento (CE) n. 905/2009 della Commissione, del 28 settembre 2009 (GU L 256 del 29.9.2009, pag. 30).»;

4)

al punto 1zzzzzd [regolamento (CE) n. 1290/2008 della Commissione] viene aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

32009 R 0899: regolamento (CE) n. 899/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009 (GU L 256 del 29.9.2009, pag. 11).»;

5)

dopo il punto 1zzzzzg [regolamento (CE) n. 102/2009 della Commissione] sono aggiunti i punti seguenti:

«1zzzzzh.

32009 R 0886: regolamento (CE) n. 886/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, relativo all'autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 come additivo per mangimi destinati ai cavalli (titolare dell'autorizzazione Alltech France) (GU L 254 del 26.9.2009, pag. 66).

1zzzzzi.

32009 R 0887: regolamento (CE) n. 887/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, concernente l'autorizzazione di una forma stabilizzata di 25-idrossicolecalciferolo come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e altri volatili nonché a suini (GU L 254 del 26.9.2009, pag. 68).

1zzzzzj.

32009 R 0888: regolamento (CE) n. 888/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, relativo all'autorizzazione del chelato di zinco dell'analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso (GU L 254 del 26.9.2009, pag. 71).

1zzzzzk.

32009 R 0896: regolamento (CE) n. 896/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati a scrofe (titolare dell'autorizzazione Prosol S.p.A.) (GU L 256 del 29.9.2009, pag. 6).

1zzzzzl.

32009 R 0900: regolamento (CE) n. 900/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, concernente l’autorizzazione della selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae CNCM R397 come additivo per mangimi (GU L 256 del 29.09.2009, pag. 12).

1zzzzzm.

32009 R 0902: regolamento (CE) n. 902/2009 della Commissione, del 28 settembre 2009, relativo all’autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto dal Trichoderma reesei (CBS 114044) come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione (titolare dell’autorizzazione Roal Oy) (GU L 256 del 29.9.2009, pag. 23).

1zzzzzn.

32009 R 0903: regolamento (CE) n. 903/2009 della Commissione, del 28 settembre 2009, relativo all’autorizzazione di un preparato di Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, rappresentato da Mitsui & Co. Deutschland GmbH) (GU L 256 del 29.9.2009, pag. 26).

1zzzzzo.

32009 R 0904: regolamento (CE) n. 904/2009 della Commissione, del 28 settembre 2009, relativo all’autorizzazione dell’acido guanidoacetico come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso (GU L 256 del 29.9.2009, pag. 28).

1zzzzzp.

32009 R 0910: regolamento (CE) n. 910/2009 della Commissione, del 29 settembre 2009, relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi destinati ai cavalli (titolare dell’autorizzazione Lallemand SAS) (GU L 257 del 30.9.2009, pag. 7).

1zzzzzq.

32009 R 0911: regolamento (CE) n. 911/2009 della Commissione, del 29 settembre 2009, relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego del preparato a base di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi destinati a salmonidi e gamberi (titolare dell’autorizzazione Lallemand SAS) (GU L 257 del 30.9.2009, pag. 10).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 886/2009, (CE) n. 887/2009, (CE) n. 888/2009, (CE) n. 896/2009, (CE) n. 897/2009, (CE) n. 899/2009, (CE) n. 900/2009, (CE) n. 902/2009, (CE) n. 903/2009, (CE) n. 904/2009, (CE) n. 905/2009, (CE) n. 910/2009 e (CE) n. 911/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 marzo 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (15).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  Cfr. pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 254 del 26.9.2009, pag. 66.

(3)  GU L 254 del 26.9.2009, pag. 68.

(4)  GU L 254 del 26.9.2009, pag. 71.

(5)  GU L 256 del 29.9.2009, pag. 6.

(6)  GU L 256 del 29.9.2009, pag. 8.

(7)  GU L 256 del 29.9.2009, pag. 11.

(8)  GU L 256 del 29.9.2009, pag. 12.

(9)  GU L 256 del 29.9.2009, pag. 23.

(10)  GU L 256 del 29.9.2009, pag. 26.

(11)  GU L 256 del 29.9.2009, pag. 28.

(12)  GU L 256 del 29.9.2009, pag. 30.

(13)  GU L 257 del 30.9.2009, pag. 7.

(14)  GU L 257 del 30.9.2009, pag. 10.

(15)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


10.6.2010   

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L 143/16


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 23/2010

del 12 marzo 2010

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 18/2010 del 1o marzo 2010 (1).

(2)

La decisione del Comitato misto SEE n. 137/2007 del 26 ottobre 2007 (2) integra il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) nell’accordo e abroga le direttive 96/3/Euratom, CECA, CE (4), 98/28/CE (5) e 2004/4/CE (6), rettifica nella GU L 81 del 19.3.2004, pag. 92, a norma dell’accordo.

(3)

Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 852/2004, le direttive 96/3/Euratom, CECA, CE, 98/28/CE e 2004/4/CE rimangono in vigore fino alla loro sostituzione con decisioni adottate a norma del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Tali decisioni non sono ancora state adottate.

(4)

Le direttive 96/3/Euratom, CECA, CE, 98/28/CE e 2004/4/CE devono quindi essere reintegrate nell’accordo.

(5)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue:

1)

dopo il punto 54 j (soppresso) viene inserito il testo seguente:

«31996 L 0003: direttiva 96/3/Euratom, CECA, CE della Commissione, del 26 gennaio 1996, recante deroga a talune norme della direttiva 93/43/CEE del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi sfusi (GU L 21 del 27.1.1996, pag. 42), modificata da:

32004 L 0004: direttiva 2004/4/CE della Commissione, del 15 gennaio 2004 (GU L 15 del 22.1.2004, pag. 25), rettifica nella GU L 81 del 19.3.2004, pag. 92.»;

2)

dopo il punto 54zzzze (decisione 2008/654/CE della Commissione) è aggiunto il punto seguente:

«54zzzzf.

31998 L 0028: direttiva 98/28/CE della Commissione, del 29 aprile 1998 recante deroga a talune disposizioni della direttiva 93/43/CEE sull’igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto via mare dello zucchero greggio (GU L 140 del 12.5.1998, pag. 10).»

Articolo 2

I testi delle direttive 96/3/Euratom, CECA, CE, 98/28/CE e 2004/4/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 137/2007, del 26 ottobre 2007, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (8). La presente decisione si applica provvisoriamente dalla data di adozione fino alla sua entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  Cfr. pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 100 del 10.4.2008, pag. 53.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

(4)  GU L 21 del 27.1.1996, pag. 42.

(5)  GU L 140 del 12.5.1998, pag. 10.

(6)  GU L 15 del 22.1.2004, pag. 25.

(7)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(8)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


10.6.2010   

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L 143/17


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 24/2010

del 12 marzo 2010

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 18/2010 del 1o marzo 2010 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2008/84/CE della Commissione, del 27 agosto 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (versione codificata) (2).

(3)

La direttiva 2008/84/CE abroga la direttiva 96/77/CE della Commissione (3), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere soppressa ai sensi dello stesso.

(4)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue:

1)

il testo del punto 54zf (direttiva 96/77/CE della Commissione) è soppresso;

2)

dopo il punto 54zzzzf (direttiva 1998/28/CE della Commissione) viene aggiunto il seguente punto:

«54zzzzg.

32008 L 0084: direttiva 2008/84/CE della Commissione, del 27 agosto 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (versione codificata) (GU L 253 del 20.9.2008, pag. 1).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2008/84/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 marzo 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1 dell’accordo (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  Cfr. pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 253 del 20.9.2008, pag. 1.

(3)  GU L 339 del 30.12.1996, pag. 1.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


10.6.2010   

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L 143/18


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 25/2010

del 12 marzo 2010

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 5/2010 del 29 gennaio 2010 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/9/CE della Commissione, del 10 febbraio 2009, che modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (2),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 15p (direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XIII dell’allegato II dell’accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 L 0009: direttiva 2009/9/CE della Commissione, del 10 febbraio 2009 (GU L 44 del 14.2.2009, pag. 10).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2009/9/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 marzo 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 101 del 22.4.2010, pag. 11.

(2)  GU L 44 del 14.2.2009, pag. 10.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


10.6.2010   

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L 143/19


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 26/2010

del 12 marzo 2010

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 8/2010 del 29 gennaio 2010 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 771/2008 della Commissione, del 1o agosto 2008, recante norme sull’organizzazione e sulla procedura della commissione di ricorso dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 987/2008 della Commissione, dell’8 ottobre 2008, che modifica gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (3),

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue:

1)

al punto 12zc [regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32008 R 0987: regolamento (CE) n. 987/2008 della Commissione, dell’8 ottobre 2008 (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 14).»;

2)

dopo il punto 12zr (decisione 2009/324/CE della Commissione) viene inserito il punto seguente:

«12zs.

32008 R 0771: regolamento (CE) n. 771/2008 della Commissione, del 1o agosto 2008, recante norme sull’organizzazione e sulla procedura della commissione di ricorso dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 206 del 2.8.2008, pag. 5).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 771/2008 e (CE) n. 987/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 marzo 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 101 del 22.4.2010, pag. 16.

(2)  GU L 206 del 2.8.2008, pag. 5.

(3)  GU L 268 del 9.10.2008, pag. 14.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


10.6.2010   

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L 143/20


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 27/2010

del 12 marzo 2010

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 30/2009 del 17 marzo 2009 (1).

(2)

L’allegato XX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 150/2009 del 4 dicembre 2009 (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 303/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 305/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature (6), rettifica nella GU L 280 del 23.10.2008, pag. 38.

(7)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d’aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (7).

(8)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 308/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri (8),

DECIDE:

Articolo 1

Nel capitolo XVII dell’allegato II dell’accordo, dopo il punto 9bc [regolamento (CE) n. 1516/2007 della Commissione] sono aggiunti i seguenti punti:

«9bd.

32008 R 0303: regolamento (CE) n. 303/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (GU L 92 del 3.4.2008, pag. 3).

9be.

32008 R 0304: regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (GU L 92 del 3.4.2008, pag. 12).

9bf.

32008 R 0305: regolamento (CE) n. 305/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione (GU L 92 del 3.4.2008, pag. 17).

9bg.

32008 R 0306: regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature (GU L 92 del 3.4.2008, pag. 21), rettifica nella GU L 280 del 23.10.2008, pag. 38.

9bh.

32008 R 0307: regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d’aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (GU L 92 del 3.4.2008, pag. 25).

9bi.

32008 R 0308: regolamento (CE) n. 308/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri (GU L 92 del 3.4.2008, pag. 28).»

Articolo 2

Dopo il punto 21aqc [regolamento (CE) n. 1516/2007 della Commissione] dell’allegato XX dell’accordo sono aggiunti i seguenti punti:

«21aqd.

32008 R 0303: regolamento (CE) n. 303/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (GU L 92 del 3.4.2008, pag. 3).

21aqe.

32008 R 0304: regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (GU L 92 del 3.4.2008, pag. 12).

21aqf.

32008 R 0305: regolamento (CE) n. 305/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione (GU L 92 del 3.4.2008, pag. 17).

21aqg.

32008 R 0306: regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature (GU L 92 del 3.4.2008, pag. 21), rettifica nella GU L 280 del 23.10.2008, pag. 38.

21aqh.

32008 R 0307: regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d’aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (GU L 92 del 3.4.2008, pag. 25).

21aqi.

32008 R 0308: regolamento (CE) n. 308/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri (GU L 92 del 3.4.2008, pag. 28).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (CE) n. 303/2008, (CE) n. 304/2008, (CE) n. 305/2008, (CE) n. 306/2008, rettifica nella GU L 280 del 23.10.2008, pag. 38, (CE) n. 307/2008 e (CE) n. 308/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 13 marzo 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (9), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 112/2008 del 7 novembre 2008 (10).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 130 del 28.5.2009, pag. 23.

(2)  GU L 62 dell’11.3.2010, pag. 51.

(3)  GU L 92 del 3.4.2008, pag. 3.

(4)  GU L 92 del 3.4.2008, pag. 12.

(5)  GU L 92 del 3.4.2008, pag. 17.

(6)  GU L 92 del 3.4.2008, pag. 21.

(7)  GU L 92 del 3.4.2008, pag. 25.

(8)  GU L 92 del 3.4.2008, pag. 28.

(9)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(10)  GU L 339 del 18.12.2008, pag. 100.


10.6.2010   

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L 143/23


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 28/2010

del 12 marzo 2010

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 13/2010 del 29 gennaio 2010 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/112/CE della Commissione, del 25 agosto 2009, recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/113/CE della Commissione, del 25 agosto 2009, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida (3),

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato XIII dell’accordo è modificato come segue:

1)

al punto 24a (direttiva 91/439/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 L 0112: direttiva 2009/112/CE della Commissione, del 25 agosto 2009 (GU L 223 del 26.8.2009, pag. 26).»;

2)

al punto 24f (direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il seguente testo:

«, modificata da:

32009 L 0113: direttiva 2009/113/CE della Commissione, del 25 agosto 2009 (GU L 223 del 26.8.2009, pag. 31).»

Articolo 2

I testi delle direttive 2009/112/CE e 2009/113/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 marzo 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 101 del 22.4.2010, pag. 23.

(2)  GU L 223 del 26.8.2009, pag. 26.

(3)  GU L 223 del 26.8.2009, pag. 31.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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L 143/24


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 29/2010

del 12 marzo 2010

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 13/2010 del 29 gennaio 2010 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (2),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 42e (direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XIII dell’accordo è aggiunto il seguente trattino:

«—

32008 L 0110: direttiva 2008/110/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 62).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2008/110/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 marzo 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1 dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 101 del 22.4.2010, pag. 23.

(2)  GU L 345 del 23.12.2008, pag. 62.

(3)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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L 143/25


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 30/2010

del 12 marzo 2010

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 13/2010 del 29 gennaio 2010 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 352/2009 della Commissione, del 24 aprile 2009, relativo all’adozione di un metodo comune di determinazione e di valutazione dei rischi di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

DECIDE:

Articolo 1

Nell’allegato XIII dell’accordo, dopo il punto 42eb (decisione 2009/460/CE della Commissione) è aggiunto il punto seguente:

«42ec.

32009 R 0352: regolamento (CE) n. 352/2009 della Commissione, del 24 aprile 2009, relativo all’adozione di un metodo comune di determinazione e di valutazione dei rischi di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 108 del 29.4.2009, pag. 4).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 352/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 marzo 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 101 del 22.4.2010, pag. 23.

(2)  GU L 108 del 29.4.2009, pag. 4.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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L 143/26


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 31/2010

del 12 marzo 2010

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 13/2010 del 29 gennaio 2010 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1335/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2004 che istituisce un’Agenzia ferroviaria europea (regolamento sull’agenzia) (2),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 42f [regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell’allegato XIII dell’accordo viene aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

32008 R 1335: regolamento (CE) n. 1335/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 51).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1335/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 marzo 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 101 del 22.4.2010, pag. 23.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 51.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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L 143/27


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 32/2010

del 12 marzo 2010

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 13/2010 del 29 gennaio 2010 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull’assicurazione degli armatori per i crediti marittimi (2),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 56v (direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XIII dell’accordo viene aggiunto il punto seguente:

«56w.

32009 L 0020: direttiva 2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull’assicurazione degli armatori per i crediti marittimi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 128).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2009/20/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 marzo 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1 dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 101 del 22.4.2010, pag. 23.

(2)  GU L 131 del 28.5.2009, pag. 128.

(3)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


10.6.2010   

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L 143/28


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 33/2010

del 12 marzo 2010

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 13/2010 del 29 gennaio 2010 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1144/2009 della Commissione, del 26 novembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità (2).

(3)

Il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull’interoperabilità») (3), integrato nell’accordo con decisione del Comitato misto SEE n. 67/2006 del 2 giugno 2006 (4), abroga la direttiva 93/65/CEE del Consiglio (5), la direttiva 97/15/CE della Commissione (6) e i regolamenti (CE) n. 2082/2000 (7) e (CE) n. 980/2002 (8), che sono integrati nell’accordo e devono pertanto essere abrogati ai sensi dello stesso,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato XIII dell’accordo è modificato come segue:

1)

il testo del punto 66zab [regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione] viene modificato come segue:

i)

viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 R 1144: regolamento (CE) n. 1144/2009 della Commissione, del 26 novembre 2009 (GU L 312 del 27.11.2009, pag. 16).»;

ii)

viene inserito il testo seguente:

«Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Le disposizioni degli allegati del regolamento si applicano fintanto che sono in vigore nell’Unione europea.»;

2)

il testo del punto 66c (direttiva 93/65/CEE del Consiglio) è soppresso.

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1144/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 marzo 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (9).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 101 del 22.4.2010, pag. 23.

(2)  GU L 312 del 27.11.2009, pag. 16.

(3)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26.

(4)  GU L 245 del 7.9.2006, pag. 18.

(5)  GU L 187 del 29.7.1993, pag. 52.

(6)  GU L 95 del 10.4.1997, pag. 16.

(7)  GU L 254 del 9.10.2000, pag. 1.

(8)  GU L 150 dell’8.6.2002, pag. 38.

(9)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


10.6.2010   

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L 143/29


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 34/2010

del 12 marzo 2010

che modifica l’allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 86/2009 del 3 luglio 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (versione codificata) (2).

(3)

La direttiva 2006/114/CE abroga la direttiva 84/450/CEE del Consiglio (3), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere soppressa ai sensi del medesimo,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo del punto 2 (direttiva 84/450/CEE del Consiglio) dell’allegato XIX dell’accordo è sostituito dal seguente:

«32006 L 0114: direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (versione codificata) (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2006/114/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 marzo 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 277 del 22.10.2009, pag. 38.

(2)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21.

(3)  GU L 250 del 19.9.1984, pag. 17.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


10.6.2010   

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L 143/30


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 35/2010

del 12 marzo 2010

che modifica l’allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 86/2009 del 3 luglio 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (2).

(3)

La direttiva 2009/22/CE abroga la direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere soppressa ai sensi del medesimo,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo del punto 7d (direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XIX dell’accordo è sostituito dal seguente:

«32009 L 0022: direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU L 110 dell’1.5.2009, pag. 30).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2009/22/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 marzo 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1 dell’accordo (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 277 del 22.10.2009, pag. 38.

(2)  GU L 110 dell’1.5.2009, pag. 30.

(3)  GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 51.

(4)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


10.6.2010   

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L 143/31


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 36/2010

del 12 marzo 2010

che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XXI dell’accordo è stato modificato dalla decisione n. 156/2009 del Comitato misto SEE del 4 dicembre 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1006/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 808/2004 relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell’informazione (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1022/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, che modifica i regolamenti (CE) n. 1738/2005, (CE) n. 698/2006 e (CE) n. 377/2008 per quanto riguarda la classificazione internazionale tipo delle professioni (ISCO) (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1023/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell’informazione (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo la raccomandazione 2009/824/CE, del 29 ottobre 2009, sull’utilizzo della classificazione internazionale tipo delle professioni (ISCO-08) (5),

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato XXI dell’accordo è modificato come segue:

1)

al punto 28 [regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 R 1006: regolamento (CE) n. 1006/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 31).»;

2)

al primo trattino del punto 18db [regolamento (CE) n. 1738/2005 della Commissione], al punto 18f [regolamento (CE) n. 698/2006 della Commissione] e al punto 18an [regolamento (CE) n. 377/2008 della Commissione] viene aggiunto il seguente:

«, modificato da:

32009 R 1022: regolamento (CE) n. 1022/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009 (GU L 283 del 30.10.2009, pag. 3).»;

3)

dopo il punto 28d [regolamento (CE) n. 960/2008 della Commissione] viene aggiunto il seguente punto:

«28e.

32009 R 1023: regolamento (CE) n. 1023/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell’informazione (GU L 283 del 30.10.2009, pag. 5).»;

4)

dopo il punto 18z [regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] viene aggiunto il seguente:

«ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le parti contraenti prendono atto del contenuto del seguente atto:

18za.

32009 H 0824: raccomandazione 2009/824/CE, del 29 ottobre 2009, sull’utilizzo della classificazione internazionale tipo delle professioni (ISCO-08) (GU L 292 del 10.11.2009, pag. 31).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1006/2009, (CE) n. 1022/2009 e (CE) n. 1023/2009 e della raccomandazione 2009/824/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 marzo 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (6).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 62 dell’11.3.2010, pag. 61.

(2)  GU L 286 del 31.10.2009, pag. 31.

(3)  GU L 283 del 30.10.2009, pag. 3.

(4)  GU L 283 del 30.10.2009, pag. 5.

(5)  GU L 292 del 10.11.2009, pag. 31.

(6)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


10.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 143/33


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 37/2010

del 12 marzo 2010

che modifica l’allegato XXII (Diritto societario) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XXII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 15/2010 del 29 gennaio 2010 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni (2),

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato XXII dell’accordo è modificato come segue:

1)

ai punti 2 (seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio), 3 (terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio) e 5 (sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 L 0109: direttiva 2009/109/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (GU L 259 del 2.10.2009, pag. 14).»;

2)

al punto 10e (direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

32009 L 0109: direttiva 2009/109/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (GU L 259 del 2.10.2009, pag. 14).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2009/109/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 marzo 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 101 del 22.4.2010, pag. 25.

(2)  GU L 259 del 2.10.2009, pag. 14.

(3)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.