ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.141.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 141

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
9 giugno 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2010/314/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 10 maggio 2010, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo di Ginevra sul commercio delle banane tra l’Unione europea e Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù e Venezuela, e dell’accordo sul commercio delle banane tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America

1

Accordo di Ginevra sul commercio delle banane

3

Accordo sul commercio delle banane tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America

6

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (UE) n. 497/2010 della Commissione, dell’8 giugno 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

8

 

 

DECISIONI

 

 

2010/315/UE

 

*

Decisione della Commissione, dell'8 giugno 2010, che abroga la decisione 2006/601/CE che reca misure d’emergenza relative all’organismo geneticamente modificato non autorizzato LL RICE 601 nei prodotti a base di riso e che prevede il campionamento casuale e l’analisi volti ad accertare l’assenza di tale organismo nei prodotti a base di riso [notificata con il numero C(2010) 3527]  ( 1 )

10

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

9.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 maggio 2010

relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo di Ginevra sul commercio delle banane tra l’Unione europea e Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù e Venezuela, e dell’accordo sul commercio delle banane tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America

(2010/314/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’11 aprile 2001 e il 30 aprile 2001 la Commissione ha raggiunto intese rispettivamente con l’Ecuador e con gli Stati Uniti d’America («le intese»), con le quali sono stati stabiliti i mezzi di soluzione delle controversie sollevate da tali paesi in seno all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) in merito al trattamento tariffario delle banane importate nell’Unione. Tali intese prevedevano l’introduzione di un regime esclusivamente tariffario per l’importazione di banane. A tal fine, il 12 luglio 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare la modifica del dazio consolidato al fine di introdurre un regime esclusivamente tariffario per le banane nell’elenco della UE per le banane a norma dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 («GATT 1994»).

(2)

Il 22 marzo 2004 e il 29 gennaio 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994 nel quadro del processo di adesione all’Unione europea rispettivamente della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, nonché della Bulgaria e della Romania.

(3)

I negoziati si sono positivamente conclusi il 15 dicembre 2009 con la sigla dell’accordo di Ginevra sul commercio delle banane tra l’Unione europea e Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù e Venezuela («l’accordo di Ginevra») e dell’accordo sul commercio delle banane tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America («l’accordo UE/USA»).

(4)

Gli accordi negoziati dalla Commissione soddisfano i reclami dei paesi interessati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII del GATT 1994. Inoltre, essi attuano le intese rendendo vincolante il «regime esclusivamente tariffario» ed offrono una soluzione adeguata a tutte le controversie pendenti relative al trattamento tariffario delle banane, che dovrebbero quindi essere formalmente composte.

(5)

È opportuno firmare tali due accordi a nome dell’Unione, con riserva della loro conclusione in una data successiva.

(6)

Tenendo conto della necessità di applicare prontamente le prime riduzioni dei dazi, di evitare la prosecuzione delle controversie pendenti e di assicurare che gli impegni definitivi dell’Unione in materia di accesso al mercato per le banane nell’ambito dei prossimi negoziati multilaterali dell’OMC sull’accesso al mercato per i prodotti agricoli conclusi con successo, non superino quelli previsti ai punti 3, 6 e 7 dell’accordo di Ginevra nonché al punto 2 e al punto 3, lettere a) e b), dell’accordo UE/USA, entrambi gli accordi dovrebbero essere applicati in via provvisoria, a norma rispettivamente del punto 8, lettera b), dell’accordo di Ginevra e del punto 6 dell’accordo UE/USA, a decorrere dalla data della firma dei rispettivi accordi, in attesa della loro entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare i seguenti accordi a nome dell’Unione:

a)

l’accordo di Ginevra sul commercio delle banane tra l’Unione europea e Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù e Venezuela («l’accordo di Ginevra»);

b)

l’accordo sul commercio delle banane tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America («l’accordo UE/USA»).

I testi di tali accordi sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

1.   I punti 3, 6 e 7 dell’accordo di Ginevra si applicano in via provvisoria, a norma del punto 8, lettera b), dello stesso, a decorrere dalla data della firma di detto accordo, in attesa della sua entrata in vigore.

2.   Il punto 2 e il punto 3, lettere a) e b), dell’accordo UE/USA si applicano in via provvisoria, a norma del punto 6 dello stesso, a decorrere dalla data della firma di detto accordo, in attesa della sua entrata in vigore.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 10 maggio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


TRADUZIONE

ACCORDO DI GINEVRA SUL COMMERCIO DELLE BANANE

1.

Il presente accordo è concluso tra l’Unione europea («l’UE») e Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù e Venezuela («i fornitori NPF latino-americani di banane») e ha per oggetto la struttura e il funzionamento del regime commerciale dell’UE per le banane fresche — escluse le banane da cuocere — del codice SA 0803.00.19 («banane») nonché le modalità e le condizioni ad esso applicabili.

2.

Fatte salve le disposizioni dei seguenti punti da 3 a 8, il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti nell’ambito dell’OMC.

3.

L’UE conviene quanto segue:

a)

fatto salvo il disposto della seguente lettera b), l’UE applica alle banane dazi non superiori ai seguenti importi (1):

dal 15 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010

148 EUR/t,

1o gennaio 2011

143 EUR/t,

1o gennaio 2012

136 EUR/t,

1o gennaio 2013

132 EUR/t,

1o gennaio 2014

127 EUR/t,

1o gennaio 2015

122 EUR/t,

1o gennaio 2016

117 EUR/t,

1o gennaio 2017

114 EUR/t;

b)

se le «modalità di Doha» (2) non saranno state adottate entro il 31 dicembre 2013, le conseguenti riduzioni dei dazi di cui al precedente punto 3, lettera a), saranno rinviate fino all’adozione delle «modalità di Doha». Tali riduzioni non potranno comunque essere rinviate oltre il 31 dicembre 2015. L'aliquota del dazio applicabile durante il periodo di rinvio è pari a 132 EUR/t. Alla scadenza del termine di due anni o immediatamente dopo l’adozione delle «modalità di Doha» – secondo quale dei due eventi si verifichi per primo – si applica un dazio pari a 127 EUR/t. I dazi applicabili per i successivi tre anni, a decorrere dal 1o gennaio di ogni anno, sono limitati rispettivamente a 122 EUR/t, 117 EUR/t e 114 EUR/t;

c)

l’UE mantiene in vigore un regime NPF unicamente tariffario per l’importazione di banane (3).

4.

a)

L’UE rende vincolanti le riduzioni dei dazi di cui al punto 3. A questo scopo, il presente accordo sarà inserito nell’elenco UE dell’OMC mediante certificazione (4), conformemente alla decisione del 26 marzo 1980 sulle procedure di modifica e rettifica degli elenchi delle concessioni tariffarie (L/4962).

b)

All’atto dell’entrata in vigore del presente accordo, l’UE comunica al direttore generale responsabile della certificazione un progetto di elenco sulle banane contenente il testo del presente accordo.

c)

Le parti del presente accordo convengono di non sollevare obiezioni in merito alla certificazione dell'elenco modificato, purché il presente accordo sia correttamente riportato nella comunicazione.

5.

All’atto della certificazione sono composte le controversie aperte WT/DS27, WT/DS361, WT/DS364, WT/DS16, WT/DS105, WT/DS158, WT/L/616, WT/L/625 e tutti i reclami ad oggi presentati da tutti i fornitori NPF latino-americani di banane in forza delle procedure di cui agli articoli XXIV e XXVIII del GATT 1994 con riguardo al regime commerciale dell’UE per le banane (compresi i fascicoli G/SECRET/22 voce 0803.00.19 e G/SECRET/22/Add.1, G/SECRET/20 e G/SECRET/20/Add.1, G/SECRET/26) (5). Entro le due settimane successive alla certificazione, le parti interessate del presente accordo comunicano congiuntamente all’organo di composizione delle controversie (DSB) di essere pervenute ad una soluzione concordata grazie alla quale hanno convenuto di porre fine alle suddette controversie (6).

6.

Fatti salvi i diritti conferiti dall’accordo OMC, compresi quelli derivanti dalle controversie e dai reclami di cui al punto 5, i fornitori NPF latino-americani di banane si impegnano altresì ad astenersi da ogni ulteriore azione relativa alle controversie e ai reclami di cui al punto 5 tra il 15 dicembre 2009 e la data della certificazione, a condizione che l’UE ottemperi alle disposizioni di cui al punto 3 e al punto 4, lettere b) e c).

7.

I fornitori NPF latino-americani di banane convengono che il presente accordo costituisce l’impegno definitivo dell’UE in materia di accesso al mercato per le banane, da includere nei risultati finali dei prossimi negoziati multilaterali sull'accesso al mercato per i prodotti agricoli conclusi con esito positivo nell'ambito dell'OMC (compreso il ciclo di Doha) (7).

8.

a)

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui l’ultima delle parti avrà notificato al direttore generale l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie. Ciascuna parte fornisce alle altre parti una copia della notifica.

b)

Fatto salvo il disposto della lettera a), le parti convengono di applicare provvisoriamente i punti 3, 6 e 7 a decorrere dalla data della firma del presente accordo.

Per il Brasile

Per la Colombia

Per la Costa Rica

Per l’Ecuador

Per il Guatemala

Per l’Honduras

Per il Messico

Per il Nicaragua

Per il Panama

Per il Perù

Per l’Unione europea

Per il Venezuela


(1)  All’atto della firma del presente accordo, l’UE applica con effetto retroattivo il dazio o i dazi di cui al punto 3, lettera a), per il periodo dal 15 dicembre 2009 alla data della firma. Le competenti autorità doganali rimborsano, su richiesta, i dazi pagati eccedenti l’importo fissato nella suddetta disposizione.

(2)  Ai fini del presente accordo, per «modalità di Doha» si intende il raggiungimento di un consenso in seno al Comitato dei negoziati commerciali riguardo alla programmazione dei negoziati sull’accesso ai mercati agricoli e non agricoli.

(3)  Questa disposizione non va interpretata nel senso di autorizzare misure non tariffarie sulle banane che siano incompatibili con gli obblighi dell’UE in virtù degli accordi dell’OMC.

(4)  La data della certificazione è la data in cui il direttore generale certifica che le modifiche dell’elenco UE sono diventate una certificazione ai sensi della decisione del 26 marzo 1980 sulle procedure di modifica e rettifica degli elenchi delle concessioni tariffarie (rif. doc. WT/LET).

(5)  La data di composizione delle controversie è la data della certificazione (rif. doc. WT/LET).

(6)  La composizione delle controversie in questione non inficia il diritto delle parti di avviare una nuova controversia in applicazione dell’Intesa sulla composizione delle controversie, ovvero i futuri diritti in ordine alle procedure di cui agli articoli XXIV e XXVIII del GATT 1994.

(7)  Se la certificazione non sarà stata completata entro la data di conclusione dei prossimi negoziati multilaterali sull'accesso al mercato per i prodotti agricoli nell'ambito dell'OMC (compreso il ciclo di Doha), il presente accordo verrà inserito nell’elenco UE dell’OMC alla data di entrata in vigore dell’elenco stesso, come parte integrante dei risultati di detti negoziati.


TRADUZIONE

ACCORDO

sul commercio delle banane tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America

L’UNIONE EUROPEA («l’UE»),

e

GLI STATI UNITI D’AMERICA («gli Stati Uniti»),

RICORDANDO l’intesa sulle banane dell’11 aprile 2001 tra gli Stati Uniti e la Comunità europea (WT/DS27/59);

TENENDO CONTO dell’accordo di Ginevra sul commercio delle banane («GATB»), concluso il 31 maggio 2010 tra l’UE e Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù e Venezuela, di cui si allega una copia;

TENENDO CONTO delle domande e risposte scambiate tra gli Stati Uniti e la Commissione europea il 16 e il 18 marzo 2009 nonché il 10 e il 17 aprile 2009,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

1.

All’atto della composizione, ad opera di tutte le parti del GATB, delle controversie aperte e dei reclami di cui al punto 5, prima frase, del GATB («la data di composizione»), viene posta fine tra gli Stati Uniti e l’UE alla controversia Comunità europee — Regime applicabile all'importazione, alla vendita e alla distribuzione delle banane (WT/DS27) («la controversia»). Immediatamente dopo l’ultima notifica all’organo di composizione delle controversie di tutte le soluzioni concordate di cui al punto 5 del GATB, gli Stati Uniti e l’UE comunicano congiuntamente all’organo di composizione delle controversie, a norma dell’articolo 3, paragrafo 6, dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la composizione delle controversie di essere pervenute ad una soluzione concordata grazie alla quale hanno convenuto di porre fine alla controversia (1).

2.

Fatti salvi i diritti e gli obblighi conferiti dall’accordo OMC, compresi quelli derivanti dalla controversia, gli Stati Uniti e l’UE si impegnano ad astenersi da ogni ulteriore azione relativa alla controversia tra la data della sigla del presente accordo e la data di composizione, a condizione che l’UE ottemperi al seguente punto 3, lettere a) e b), e adempia agli obblighi di cui al punto 3 e al punto 4, lettere b) e c), del GATB.

3.

L’UE si impegna inoltre:

a)

ad applicare un regime NPF unicamente tariffario per l’importazione di banane e pertanto a non applicare misure restrittive dell’importazione di banane nel proprio territorio, quali contingenti, contingenti tariffari o regimi di titoli di importazione applicabili alle banane di qualsiasi provenienza (ad eccezione dei regimi di titoli automatici finalizzati unicamente al monitoraggio del mercato) (2); e

b)

a non applicare nessuna misura discriminatoria nei confronti dei prestatori di servizi di distribuzione delle banane in funzione del soggetto che detiene la proprietà o il controllo del prestatore di servizi o in base all’origine delle banane distribuite.

Le disposizioni del punto 1 non si applicano se, alla data di composizione, l’UE contravviene ad uno qualunque degli impegni di cui al presente punto.

4.

In conformità delle pertinenti norme dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l’UE notifica all’OMC, subito dopo la conclusione, qualsiasi accordo bilaterale o regionale di libero scambio da essa concluso, che contenga disposizioni in materia di commercio delle banane.

5.

Gli Stati Uniti e l’UE si impegnano a comunicare e, su richiesta di una delle parti, a consultare tempestivamente l'altra parte in merito a qualunque questione concernente il presente accordo o da esso derivante.

6.

Gli Stati Uniti e l’UE si notificano reciprocamente per iscritto l'espletamento delle procedure interne necessarie all’entrata in vigore del presente accordo. Il presente accordo entra in vigore a) alla data dell’ultima notifica di cui alla frase precedente; o b) alla data di entrata in vigore del GATB (delle due, prevale la data posteriore). Il punto 2 e il punto 3, lettere a) e b), si applicano provvisoriamente a decorrere dalla data della firma del presente accordo.

Per l'Unione europea

Per gli Stati Uniti d'America


(1)  La composizione della controversia in questione non inficia il diritto delle parti di avviare una nuova controversia in applicazione dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la composizione delle controversie.

(2)  La presente disposizione non inficia il diritto dell’UE di applicare misure conformi all’articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994.


REGOLAMENTI

9.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/8


REGOLAMENTO (UE) N. 497/2010 DELLA COMMISSIONE

dell’8 giugno 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 giugno 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 giugno 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

44,4

MK

61,5

TR

52,4

ZZ

52,8

0707 00 05

MA

37,3

MK

41,0

TR

121,8

ZZ

66,7

0709 90 70

TR

109,2

ZZ

109,2

0805 50 10

AR

83,3

BR

112,1

TR

100,4

ZA

106,4

ZZ

100,6

0808 10 80

AR

114,8

BR

82,0

CA

103,3

CL

95,8

CN

87,2

IL

49,0

NZ

115,9

US

118,9

UY

116,3

ZA

89,2

ZZ

97,2

0809 10 00

TN

380,0

TR

186,3

ZZ

283,2

0809 20 95

TR

486,1

US

584,5

ZZ

535,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


DECISIONI

9.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/10


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2010

che abroga la decisione 2006/601/CE che reca misure d’emergenza relative all’organismo geneticamente modificato non autorizzato «LL RICE 601» nei prodotti a base di riso e che prevede il campionamento casuale e l’analisi volti ad accertare l’assenza di tale organismo nei prodotti a base di riso

[notificata con il numero C(2010) 3527]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/315/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/601/CE della Commissione (2) dispone che le partite di prodotti a base di riso originari degli Stati Uniti d’America e per i quali esiste la probabilità che siano miscelati possano essere immesse sul mercato solo se accompagnate da determinati documenti attestanti che i prodotti in questione non contengono l’organismo geneticamente modificato «LL RICE 601». La decisione prevede inoltre talune altre misure di controllo.

(2)

Il dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti d'America (USDA) ha pubblicato i risultati della propria indagine relativa in particolare alla presenza di «LL RICE 601» nel riso USA destinato al commercio. Pur non essendo stato possibile accertare gli esatti meccanismi di miscelazione, dall’analisi è emerso che la presenza nella miscela dell’organismo «LL RICE 601» è limitata.

(3)

La «US Rice federation» (Federazione del settore del riso degli Stati Uniti) ha inoltre adottato un piano volto a eliminare il «LL RICE 601» dai canali di esportazione degli Stati Uniti. Tale piano prevede di sottoporre le sementi ad analisi prima della semina nonché lo svolgimento di controlli documentari e analitici presso i punti di consegna.

(4)

Successivamente all’ultima modifica della decisione 2006/601/CE tramite la decisione 2008/162/CE della Commissione (3), i risultati delle analisi svolte sulle sementi del 2008 nel quadro di tale piano per i cinque Stati coltivatori di riso Arkansas, Mississippi, Louisiana, Texas e Missouri sono tutti negativi per quanto riguarda la presenza di «LL RICE 601».

(5)

I risultati e le conclusioni della relazione dell’Ufficio alimentare e veterinario del 2008 riguardante la valutazione delle attività di controllo degli Stati Uniti in relazione alle misure di emergenza per le esportazioni di riso verso l’UE (United States 2008-7857) dimostrano che il sistema in vigore è accettabile per quanto concerne le misure di cui alla decisione 2006/601/CE.

(6)

Dalle analisi effettuate dalla US Rice Federation sul raccolto di riso del 2009, denominato anche «riso verde», non risultano partite contenenti «LL RICE 601». L’industria degli Stati Uniti ha inoltre segnalato che continuerà ad applicare il piano al raccolto del 2010 e a predisporre le analisi pre-esportazione e la certificazione anche se la misura venisse abrogata, qualora gli interessi del mercato richiedano la continuazione delle misure.

(7)

Di conseguenza le condizioni che hanno motivato la decisione 2006/601/CE non sussistono più. Tale decisione deve quindi essere abrogata.

(8)

Gli Stati membri devono comunque continuare il monitoraggio, ad un opportuno livello di campionamento casuale e analisi, onde accertare l’assenza dal mercato di prodotti a base di riso miscelati con «LL RICE 601». I risultati del suddetto monitoraggio vanno comunicati tempestivamente attraverso il sistema RASFF alla Commissione, che valuterà l’eventuale necessità di ulteriori interventi.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2006/601/CE è abrogata.

Articolo 2

Gli Stati membri predispongono campionamenti casuali e analisi ad un livello adeguato a verificare l’assenza dal mercato di prodotti a base di riso contenenti, composti da o fabbricati a partire dall’organismo geneticamente modificato «LL RICE 601», in conformità del regolamento (CE) n. 178/2002.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(2)  GU L 244 del 7.9.2006, pag. 27.

(3)  GU L 52 del 27.2.2008, pag. 25.