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ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2010.131.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 131 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
53° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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29.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 131/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 467/2010 DEL CONSIGLIO
del 25 maggio 2010
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di silicio spedito dalla Repubblica di Corea, dichiarato o no originario della Repubblica di Corea, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, e a un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9 e l’articolo 11, paragrafi 2 e 3,
vista la proposta presentata dalla Commissione europea, previa consultazione del comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
1. Misure in vigore
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(1) |
Nel marzo 2004, a seguito di un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 398/2004 (2), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese («RPC»). L’aliquota del dazio definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, era del 49 %. Le misure iniziali erano state istituite con il regolamento (CEE) n. 2200/90 del Consiglio (3). |
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(2) |
Con il regolamento (CE) n. 42/2007 del Consiglio (4) il dazio anti-dumping definitivo è stato esteso nel gennaio 2007 alle importazioni di silicio provenienti dalla Repubblica di Corea, indipendentemente dal fatto che siano o meno dichiarate come originarie della Repubblica di Corea. |
2. Domanda di riesame in previsione della scadenza e di riesame intermedio parziale
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(3) |
A seguito della pubblicazione, nell’ottobre 2008, di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di silicio originario della RPC (5), il 1o dicembre 2008 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Il 18 dicembre 2008 la Commissione ha ricevuto inoltre una domanda di riesame intermedio parziale in conformità all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. |
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(4) |
La domanda di riesame in previsione della scadenza è stata presentata da Euroalliages (comitato di coordinamento dell’industria delle ferro-leghe) per conto dei produttori dell’Unione, che rappresentano in questo caso il 100 % della produzione totale di silicio dell’Unione. La richiesta era motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il persistere del dumping e la reiterazione del pregiudizio nei confronti dell’industria dell’Unione. |
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(5) |
La domanda di riesame intermedio parziale è stata presentata da EUSMET (European Users of Silicon Metal) ed è limitata all’accertamento delle pratiche di dumping. La domanda era basata su elementi di prova diretti da cui risulta che le circostanze che hanno portato all’istituzione delle misure sono mutate e che tale cambiamento è di natura permanente. |
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(6) |
Avendo stabilito, dopo aver consultato il comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di detti riesami nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (6) («avviso di apertura»). |
3. Inchiesta
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(7) |
I servizi della Commissione hanno informato ufficialmente dell’apertura dei riesami i produttori richiedenti dell’Unione, i produttori esportatori della RPC, gli importatori/operatori commerciali, gli utilizzatori dell’Unione notoriamente interessati e le loro associazioni nonché le autorità della RPC. |
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(8) |
Considerato l’elevato numero di produttori esportatori cinesi elencati nelle domande, l’avviso di apertura contemplava, in conformità all’articolo 17 del regolamento di base, la possibilità di ricorrere al campionamento per la determinazione del dumping e del rischio di reiterazione o di persistenza del dumping. |
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(9) |
Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori sono stati invitati a contattare la Commissione e a fornire, come specificato nell’avviso di apertura, informazioni essenziali sulle loro attività relative al prodotto in esame durante il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008. |
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(10) |
La Commissione ha ricevuto le risposte di 11 società o gruppi di società della RPC. Dall’esame delle informazioni presentate da queste società, è risultato tuttavia che solo poche risposte provenivano da società che esportavano silicio di propria produzione nell’Unione europea. È stato quindi deciso che il campionamento dei produttori esportatori cinesi non era necessario. |
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(11) |
Tutte le società o i gruppi di società della RPC sopra menzionati hanno anche manifestato l’intenzione di chiedere un esame individuale in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. |
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(12) |
La Commissione ha inviato ai produttori esportatori cinesi notoriamente interessati il modulo di richiesta del trattamento riservato alle società operanti in un’economia di mercato («TEM») o del trattamento individuale («TI»). Tre esportatori cinesi hanno presentato richiesta per ottenere il TEM o il TI, qualora l’inchiesta stabilisse che non soddisfano le condizioni per il TEM. Tuttavia, uno degli esportatori ha ritirato la sua richiesta successivamente, mentre gli altri due sono risultati non aver esportato silicio di propria produzione nell’Unione europea durante il periodo dell’inchiesta. Le richieste di queste due società non sono state quindi valutate. |
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(13) |
Inoltre, sei altre società o gruppi di società cinesi hanno presentato la richiesta di TI. Nel corso dell’inchiesta tre società hanno tuttavia cessato di collaborare. Uno dei tre gruppi di società rimanenti ha venduto il prodotto in esame a un operatore commerciale indipendente. L’inchiesta non ha potuto stabilire con certezza se il mercato dell’Unione europea fosse la destinazione finale delle vendite. Dato che questo gruppo di società non può essere considerato un produttore esportatore, la richiesta di trattamento individuale ha dovuto essere respinta. Come indicato al considerando 30, per una società la cui collaborazione era insufficiente secondo l’articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni si sono basate sui dati disponibili. La richiesta di TI della società rimanente è risultata ammissibile. |
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(14) |
Infine, solo una delle altre due società che hanno chiesto l’inclusione nel campione e l’esame individuale ha risposto al questionario entro i termini stabiliti nell’avviso di apertura. Questa società non ha però esportato il prodotto in esame sul mercato dell’Unione europea. |
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(15) |
La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a quelle che hanno richiesto un questionario entro il termine fissato nell’avviso di apertura. |
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(16) |
La Commissione ha inoltre dato alle parti interessate la possibilità di comunicare per iscritto il loro punto di vista e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura. |
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(17) |
Al questionario hanno risposto i produttori richiedenti dell’Unione, dodici utilizzatori, due associazioni di utilizzatori, sei produttori esportatori cinesi e tre produttori del paese di riferimento. |
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(18) |
La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio e per valutare l’interesse dell’Unione. Si è inoltre proceduto a verifiche presso le sedi delle seguenti società:
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4. Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo considerato
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(19) |
L’inchiesta relativa al persistere o alla reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). |
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(20) |
L’esame delle tendenze significative per la valutazione del rischio di persistenza o di reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2005 e la fine del PIR («periodo considerato»). |
B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
1. Prodotto in esame
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(21) |
Il prodotto in esame è lo stesso di quello delle inchieste precedenti, vale a dire il silicio metallico originario della RPC, attualmente classificato al codice NC 2804 69 00 (contenuto di silicio inferiore al 99,99 % in peso). Secondo l’attuale classificazione nella nomenclatura combinata, va inteso come «silicio». Il silicio più puro, cioè quello con un contenuto, in peso, di silicio non inferiore al 99,99 %, utilizzato principalmente dall’industria dei semiconduttori elettronici, rientra in un codice NC diverso e non è compreso nel presente procedimento. |
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(22) |
Il silicio è prodotto in forni ad arco con elettrodi immersi mediante riduzione carbotermica del quarzo (silice) in presenza di vari tipi di agenti riducenti al carbonio, ed è commercializzato in blocchi, grani, granuli o polvere secondo le specifiche tecniche accettate a livello internazionale per quanto riguarda la sua purezza. |
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(23) |
Il silicio viene utilizzato principalmente dall’industria chimica per la produzione di metilclorosilano, triclorosilano o tetraclorosilano, e dall’industria dell’alluminio per la produzione di leghe di alluminio e di forni fusori primari e secondari, con cui si fabbricano leghe di fonderia per diverse industrie, in particolare quella edile e automobilistica. |
2. Prodotto simile
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(24) |
Come i precedenti riesami in previsione della scadenza, la presente inchiesta ha dimostrato che il silicio prodotto nella RPC ed esportato nell’Unione, quello prodotto e venduto sul mercato interno del paese di riferimento (Brasile) e quello fabbricato e venduto nell’Unione dai produttori richiedenti dell’Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi impieghi fondamentali. |
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(25) |
È stato quindi concluso che questi prodotti vanno considerati prodotti simili a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
C. DUMPING
1. Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)
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(26) |
Come indicato sopra al considerando 12, nel corso dell’inchiesta le tre società che hanno richiesto il TEM non hanno esportato silicio di propria produzione nell’Unione europea o hanno rinunciato alla loro richiesta. Il TEM non è stato perciò concesso a nessuna società. |
2. Trattamento individuale (TI)
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(27) |
Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, per i paesi cui si applica tale articolo viene calcolato, se del caso, un dazio su scala nazionale, tranne nei casi in cui le società possono provare che rispondono a tutti i criteri dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base e possiedono quindi i requisiti per ottenere il TI. |
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(28) |
Brevemente e a titolo puramente indicativo, questi criteri vengono riportati qui di seguito in forma sintetica:
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(29) |
Innanzitutto va notato che la società menzionata sopra al considerando 12, che ha prima richiesto il TEM e poi ritirato tale richiesta, ha ritirato anche la sua richiesta di TI. Questa richiesta non è stata quindi esaminata ulteriormente. |
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(30) |
Delle sei società o gruppi di società che hanno richiesto solo il TI, tre hanno cessato di collaborare e una non ha fornito le informazioni necessarie entro i termini fissati e ha perciò ostacolato notevolmente l’inchiesta, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. Queste società sono state quindi considerate non cooperanti e le conclusioni relative ad esse sono state elaborate in base ai dati disponibili, a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. |
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(31) |
Le quattro società o gruppi di società interessate sono state informate della probabile applicazione dei dati disponibili e dei suoi motivi e hanno avuto la possibilità di fornire ulteriori spiegazioni a norma dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base. Tuttavia, nessuna delle quattro società ha presentato nuovi elementi di prova o informazioni tali da ovviare all’insufficienza delle risposte fornite o da modificare la conclusione che ad esse va applicato l’articolo 18 del regolamento di base. |
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(32) |
Uno degli altri due gruppi di società, come indicato al considerando 13, non può essere considerato un produttore esportatore del prodotto in esame e la sua richiesta di TI non è stata quindi valutata. |
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(33) |
L’esportatore rimanente è stato ritenuto conforme a tutti criteri dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. |
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(34) |
In base a quanto precede, è stato deciso di concedere il TI a Jinneng Group. |
3. Valore normale
3.1. Paese di riferimento
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(35) |
Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori cui non è stato concesso il TEM va stabilito in base ai prezzi o al valore costruito in un paese di riferimento. Sebbene la Norvegia sia stata utilizzata come paese di riferimento nell’inchiesta iniziale e nei successivi riesami in previsione della scadenza, l’inchiesta attuale ha rivelato che le circostanze attinenti al mercato norvegese sono cambiate considerevolmente. In Norvegia, la produzione interna è infatti diminuita del 20 % circa dal 2005 al 2008 e le importazioni di silicio hanno rappresentato il 97 % del consumo interno. Durante il PI un solo produttore interno ha rifornito il mercato interno. |
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(36) |
Pertanto, come suggerito da entrambi i richiedenti, nell’avviso di apertura è stato previsto il Brasile come paese terzo ad economia di mercato. L’inchiesta ha infatti rivelato che il Brasile è il secondo produttore mondiale di silicio dopo la RPC e che il mercato brasiliano è altamente competitivo grazie alla presenza di 7 produttori di silicio che fabbricano vari tipi diversi di silicio. Il Brasile è stato considerato anche un mercato aperto con un volume considerevole di importazioni, soprattutto dalla RPC. Nessuna delle parti interessate si è espressa in merito alla scelta del Brasile, nonostante fossero state invitate a farlo. |
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(37) |
In considerazione di quanto precede e in base alle informazioni disponibili al momento della selezione, è stato concluso che il Brasile era il paese di riferimento più appropriato. |
3.2. Determinazione del valore normale nel paese di riferimento
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(38) |
Tre produttori brasiliani hanno collaborato presentando informazioni sui costi e sulle vendite di silicio sul mercato interno del Brasile. A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, per i produttori esportatori cui non è stato concesso il TEM il valore normale è stato determinato in base alle informazioni verificate ricevute da questi produttori, come indicato sotto. |
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(39) |
È stato esaminato se ciascun tipo del prodotto in esame venduto in quantità rappresentative sul mercato interno brasiliano potesse essere considerato come venduto nell’ambito di normali operazioni commerciali, conformemente all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A questo scopo è stata definita per ciascun tipo di prodotto la percentuale delle vendite remunerative ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta. |
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(40) |
Se il volume delle vendite di un tipo di prodotto, effettuate a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato, rappresentava oltre l’80 % del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto e se il prezzo medio ponderato per quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivamente applicato sul mercato interno. Quest’ultimo è stato calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite, anche non remunerative, di quel tipo di prodotto realizzate sul mercato interno durante il PI. |
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(41) |
Se il volume delle vendite remunerative di un tipo di prodotto rappresentava l’80 % o meno del volume totale delle vendite di quel tipo o se la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto era inferiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative. |
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(42) |
A seconda del tipo di prodotto, il valore normale è stato determinato in base ad una media ponderata dei prezzi di vendita delle vendite totali o di una media ponderata dei prezzi di vendita soltanto delle vendite remunerative sul mercato interno del paese di riferimento sulla base dei dati verificati di tre produttori di tale paese. |
4. Prezzo all’esportazione
Società con TI
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(43) |
Tutte le vendite all’esportazione verso l’Unione europea dell’unico produttore esportatore cui è stato concesso il TI sono state effettuate tramite un operatore commerciale collegato cinese e successivamente rivendute ad acquirenti non collegati dell’Unione europea. In questo caso il prezzo all’esportazione è stato determinato in base all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. |
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(44) |
L’industria dell’Unione ha sostenuto che i prezzi all’esportazione non sono stati determinati liberamente secondo l’articolo 9, paragrafo 5, lettera b), del regolamento di base. Essa ha affermato in particolare che tra le autorità doganali cinesi e gli esportatori erano in corso «negoziati» sul prezzo per determinare un livello dei prezzi «ragionevole». Le prove fornite a tale riguardo non riguardavano tuttavia il silicio ed è stato inoltre ritenuto che i presunti «negoziati» non abbiano avuto un impatto sul prezzo praticato all’acquirente finale, risultato da una libera trattativa tra le parti. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(45) |
L’industria dell’Unione ha anche sostenuto che la società cui è stato concesso il TI era di proprietà dello Stato, che aveva ottenuto sovvenzioni per fattori di produzione ed aveva svolto numerose attività commerciali che permettevano di eludere le misure. L’inchiesta ha però rivelato che durante il PIR l’esportatore in questione non era più di proprietà dello Stato e che quindi nelle sue attività commerciali non vi è stata alcuna interferenza dello Stato che permettesse di eludere le misure. Per quanto riguarda le sovvenzioni per fattori di produzione, l’affermazione è risultata priva di fondamento. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
5. Confronto
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(46) |
Il valore normale e i prezzi all’esportazione sono stati confrontati a livello franco fabbrica. Ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati effettuati gli adeguamenti richiesti, se applicabili e giustificati, per tener conto delle caratteristiche fisiche del prodotto e dei costi di trasporto, ispezione, movimentazione e imballaggio. È stato effettuato anche un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), dato che il commerciante collegato è risultato avere le funzioni di un agente che opera sulla base di commissioni. |
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(47) |
Dall’inchiesta è emerso che sono stati riscossi dazi sulle vendite all’esportazione di silicio durante il PI. Poiché i dazi hanno influito sulla comparabilità dei prezzi, è stato ritenuto opportuno adeguare il prezzo all’esportazione in conformità all’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base per altri fattori che influiscono sulla comparabilità dei prezzi. |
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(48) |
Va notato che il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati confrontati allo stesso livello di imposte indirette, cioè IVA inclusa. |
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(49) |
È stato sostenuto che il fatto che l’IVA pagata sugli acquisti di silicio come materia prima fosse rimborsabile deve essere preso in considerazione nel calcolo del valore normale. Tuttavia, l’IVA pagata su tali acquisti è risultata essere detraibile indipendentemente dal regime di rimborso dell’IVA sulle merci esportate e dalla destinazione delle merci. Il fatto che l’IVA pagata sugli acquisti di silicio come materia prima fosse rimborsabile è quindi un fattore neutrale che non ha effetti sulla comparabilità del prezzo all’esportazione e del valore normale. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(50) |
È stato sostenuto inoltre che la metodologia utilizzata per tenere conto delle imposte indirette fosse diversa da quella utilizzata in altri casi e che l’IVA sulle vendite all’esportazione avrebbe dovuto essere detratta dal prezzo all’esportazione. Va notato che l’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base stabilisce che un adeguamento per le imposte indirette può essere effettuato solo al valore normale e nelle circostanze descritte nell’articolo sopra menzionato, che non sussistono nel presente caso. L’argomentazione è stata quindi respinta. |
6. Margine di dumping
6.1. Per la società cui è stato concesso il TI
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(51) |
Il margine di dumping per l’unico produttore esportatore cui è stato concesso il TI è stato stabilito confrontando la media ponderata dei prezzi all’esportazione, franco fabbrica, per NCP al rispettivo valore normale del paese di riferimento, come indicato sopra. |
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(52) |
Il margine di dumping per l’unico produttore esportatore cui è stato concesso il TI, espresso in percentuale del prezzo d’importazione cif, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è del 16,3 %. |
6.2. Per tutti gli altri produttori esportatori
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(53) |
Per il calcolo del margine di dumping nazionale applicabile a tutti gli altri esportatori produttori della RPC che non hanno collaborato, è stato determinato dapprima il livello di collaborazione. Il grado di collaborazione è stato basso, inferiore cioè all’1 % delle importazioni totali dalla RPC. Il margine di dumping per le società che non hanno collaborato è stato quindi determinato confrontando il valore medio delle importazioni di silicio dalla Cina, registrate da Eurostat, debitamente adeguato dopo aver escluso le vendite effettuate dalla società cui è stato concesso il TI, con il rispettivo valore normale del paese di riferimento, come indicato sopra. |
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(54) |
Una parte ha sostenuto che il livello di collaborazione non era stato valutato correttamente, poiché un esportatore cooperante aveva esportato quantitativi considerevoli di silicio nell’Unione. È stato sostenuto in queste circostanze che per calcolare il margine di dumping nazionale avrebbero dovuto essere utilizzate le informazioni di questo esportatore, come è avvenuto nel riesame menzionato sopra al considerando 1. Queste argomentazioni sono state respinte, perché i prezzi praticati da questa società alla società ad essa collegata nell’Unione non erano prezzi a condizioni di mercato. |
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(55) |
In alternativa, è stato sostenuto che per determinare il margine di dumping nazionale avrebbero dovuto essere utilizzati i dati forniti dagli importatori cooperanti. Come indicato sopra al considerando 54, gran parte dei quantitativi importati da queste parti che hanno collaborato non sono stati prodotti a condizioni di mercato e quindi i prezzi sono stati considerati inattendibili. Le importazioni rimanenti sono state considerate insufficientemente rappresentative in termini di quantità per fungere da base per il dazio nazionale. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(56) |
A seguito della comunicazione sono state prese in considerazione le osservazioni ricevute riguardo alla composizione dei prodotti del valore normale per determinare il margine di dumping nazionale. Il confronto è stato quindi effettuato utilizzando le informazioni relative ai tipi di prodotto, fornite dagli importatori che hanno collaborato. |
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(57) |
In base a ciò, il margine di dumping nazionale ammonta al 19,0 % del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto. |
D. CARATTERE DURATURO DEL MUTAMENTO DI CIRCOSTANZE E RISCHIO DI PERSISTENZA DEL DUMPING
1. Carattere duraturo del mutamento di circostanze
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(58) |
In conformità all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, è stato esaminato se il mutamento delle circostanze relative al dumping potesse essere ragionevolmente considerato di carattere duraturo. |
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(59) |
Per verificare se il livello di dumping constatato nel PIR fosse duraturo, sono stati presi in considerazione i prezzi all’esportazione e il valore normale. |
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(60) |
Va notato in primo luogo che il margine di dumping rilevato nel riesame precedente (7), pari al 12,5 %, è più vicino al livello dell’attuale procedimento che a quello delle misure vigenti. |
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(61) |
Per quanto riguarda i prezzi all’esportazione dopo il PIR, secondo i dati di Eurostat essi sono diminuiti del 15 % circa nei primi nove mesi del 2009. |
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(62) |
Per quanto riguarda il valore normale, l’inchiesta ha rivelato che è diminuito di una percentuale simile nel corso dello stesso periodo. Di conseguenza, il margine di dumping per le esportazioni di silicio nei primi nove mesi del 2009 sarebbe a un livello simile a quello registrato nel PIR. |
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(63) |
Quanto precede dimostra che i prezzi all’esportazione cinesi sono più vicini ai prezzi mondiali, rispetto a quando le misure sono state inizialmente imposte (8). |
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(64) |
In base a ciò è stato concluso che il livello di dumping rilevato nel PIR è di carattere duraturo. |
2. Rischio di persistenza del dumping ai livelli registrati nel riesame intermedio
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(65) |
In conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato se la scadenza delle misure implicasse il rischio del persistere del dumping al livello rilevato nel riesame intermedio. |
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(66) |
Per quanto riguarda il rischio di persistenza del dumping, sono stati esaminati lo sviluppo della produzione e della capacità produttiva nonché lo sviluppo probabile delle vendite all’esportazione verso i mercati dell’Unione europea e degli altri paesi terzi. |
3. Capacità produttiva, volume di produzione e consumo nella RPC
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(67) |
La capacità produttiva totale di silicio nella RPC ha dovuto essere stimata. Mentre le statistiche (9) fornite dalle parti interessate indicavano una capacità totale di 2,2 milioni di tonnellate nel 2008, dall’inchiesta è emerso che tale cifra è chiaramente sovrastimata, poiché non tiene conto della chiusura di numerosi forni (dovuta ad esempio alla ristrutturazione dell’industria del silicio, alla crisi economica e al terremoto avvenuto nel 2008 nella provincia di Sichuan) e dell’instabile approvvigionamento di energia in alcune regioni, che hanno causato in effetti una capacità minore di quella registrata nelle statistiche disponibili. In seguito agli adeguamenti appropriati, la capacità produttiva effettiva è stata quindi stimata in circa 1,5 milioni di tonnellate, corrispondenti a un aumento del 25 % almeno rispetto al 2002 (il periodo di inchiesta del precedente riesame in previsione della scadenza, menzionato sopra al considerando 1), quando venne stimata tra 600 000 e 1,2 milioni di tonnellate (10). |
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(68) |
EUSMET ha sostenuto di aver presentato un calcolo dettagliato della capacità produttiva della Cina utilizzando un indice operativo del 40 %. La sua capacità stimata ammontava a 1,16 milioni di tonnellate. Questa argomentazione è stata però ritenuta infondata, dato che non è stato fornito alcun documento giustificativo concernente l’indice operativo utilizzato. L’indice operativo utilizzato dalla Commissione deriva da dati verificati, forniti dai principali produttori cinesi che hanno collaborato, ed è stato perciò considerato l’informazione più attendibile di cui si dispone a tale riguardo. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(69) |
La stessa parte ha inoltre sostenuto che i forni con una capacità pari o inferiore a un determinato limite sarebbero stati chiusi in seguito a una decisione del governo volta a ridurre ulteriormente la capacità produttiva totale della Cina. L’indagine ha tuttavia rivelato che tale politica del governo non è stata applicata in tutta la Cina. EUSMET non ha fornito prove che dimostrassero il numero di forni in questione e l’impatto sulla capacità totale. L’inchiesta non ha individuato alcuna riduzione significativa della capacità su questa base. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(70) |
EUSMET ha anche sostenuto che la capacità produttiva sarebbe stata simile al volume delle vendite della RPC nel 2008, vale a dire 960 000 tonnellate, senza fornire però alcuna prova a sostegno di quest’affermazione. Sul volume delle vendite hanno avuto un impatto vari fattori (come la produzione per scorte, la fornitura di materie prime e i problemi logistici dovuti ai Giochi olimpici) e perciò si è concluso che il volume delle vendite non poteva essere considerato pari alla capacità produttiva. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(71) |
Per quanto riguarda il volume di produzione di silicio, in base alle informazioni disponibili, l’inchiesta ha rivelato che il volume di produzione è aumentato notevolmente (79 %), passando da 535 000 tonnellate nel 2002 a 960 000 tonnellate nel PIR. Le capacità inutilizzate sono state perciò stimate cautamente a circa 540 000 tonnellate nel PIR, cifra che si avvicina al consumo totale dell’UE nel PIR e rappresenta quasi il doppio del consumo interno cinese di silicio durante lo stesso periodo (vedere sotto, considerando 72). |
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(72) |
L’inchiesta ha rivelato contemporaneamente che il consumo cinese, che ammontava a circa 280 000 tonnellate nel PIR, aumenterà probabilmente nei prossimi anni, come indicato al considerando 73. L’aumento dei consumi va visto come una combinazione di fattori e misure politiche dell’industria del silicio e della sua industria utilizzatrice. L’industria utilizzatrice nella RPC è in crescita e vari investimenti sono stati effettuati e sono previsti per il prossimo futuro, allo scopo di soddisfare il bisogno crescente di prodotti derivati. Inoltre, le autorità cinesi hanno introdotto restrizioni alle importazioni da vari paesi (per esempio Germania, Regno Unito, Giappone e USA) di un importante prodotto derivato (silossano), che veniva importato in notevoli quantità da questi paesi. |
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(73) |
Sebbene sia difficile stimare l’impatto preciso delle misure politiche, compresa la ristrutturazione dell’industria del silicio, varie parti interessate prevedono che la domanda nella RPC raggiungerà circa 580 000 tonnellate entro la fine del 2011. Questa stima è stata considerata ragionevole. |
|
(74) |
Nonostante ciò, anche considerando la previsione della domanda interna sopra menzionata e anche se le esportazioni cinesi verso gli altri mercati raggiungessero gli elevati livelli del 2008 (vedere sotto, considerando 79) l’eccesso di capacità resterebbe significativo (circa 240 000 tonnellate nel 2011). Va notato inoltre che, dato il processo di ristrutturazione in corso, probabilmente nella RPC aumenteranno non solo la domanda, ma anche le capacità produttive e i volumi. |
|
(75) |
Per quanto riguarda il probabile aumento della capacità produttiva nella RPC, EUSMET ha fornito informazioni sul progetto di alcuni impianti di produzione di silicio e ha sostenuto che la maggior parte di questi impianti non sarà realizzata. L’affermazione era basata unicamente su osservazioni dei suoi membri e non era sostenuta da elementi di prova. EUSMET ha anche affermato che se la capacità produttiva cinese dovesse aumentare, sarà soprattutto a causa di un progetto di un produttore dell’UE, che aggiungerebbe 100 000 Mt/anno alla capacità produttiva della RPC. Dato che EUSMET non ha fornito prove a sostegno di queste informazioni, l’argomentazione è stata respinta. |
|
(76) |
A tale riguardo EUSMET ha sostenuto che il consumo interno cinese aveva superato fortemente l’aumento di produzione e che avrebbe continuato ad aumentare. Quindi, il volume di produzione nella RPC non può soddisfare adeguatamente la domanda del mercato interno cinese. Come indicato sopra, la domanda interna cinese è probabilmente destinata ad aumentare in futuro. Tuttavia, come è stato detto, le conclusioni dell’inchiesta non hanno confermato le affermazioni di EUSMET, che non ha quantificato l’aumento della domanda o i futuri volumi di produzione della Cina e non ha fornito altre informazioni o elementi di prova a sostegno della sua argomentazione, la quale non è stata perciò presa in considerazione. |
4. Volume e prezzo delle importazioni dalla RPC verso i mercati dell’UE e di altri paesi terzi
|
(77) |
Durante il periodo considerato, le esportazioni cinesi verso l’UE sono aumentate del 113 % nonostante le misure in vigore. Per quanto riguarda i prezzi, nonostante una tendenza alla crescita nel PIR, essi erano, nel corso del periodo considerato, inferiori ai prezzi di vendita dell’industria dell’UE nell’Unione europea. Come indicato nei considerando 54 e 62, i prezzi delle esportazioni di silicio verso l’UE sono stati oggetto di un dumping significativo durante e dopo il PIR. |
|
(78) |
Il livello dei prezzi nell’UE era ancora superiore a quello dei mercati di altri paesi terzi. Ciò spiega in parte il forte interesse degli esportatori cinesi per il mercato dell’UE nonostante le misure anti-dumping in vigore. In questo contesto va notato anche che gli esportatori cinesi hanno eluso le misure anti-dumping in vigore mediante il trasbordo attraverso la Repubblica di Corea (11), il che rafforza ulteriormente la conclusione che gli esportatori cinesi abbiano un forte interesse per il mercato dell’Unione. |
5. Volume e prezzi delle esportazioni cinesi verso i paesi terzi
|
(79) |
Le esportazioni cinesi verso i mercati di altri paesi terzi hanno avuto un volume considerevole, che ha superato quello delle esportazioni verso l’Unione europea. Tuttavia, va notato che i prezzi fob verso i paesi terzi erano in media inferiori del 4 %-14 % rispetto ai prezzi all’esportazione verso l’UE nel 2008 e nei primi nove mesi del 2009 (12). |
|
(80) |
EUSMET ha sostenuto che le conclusioni della Commissione sui prezzi medi più elevati delle esportazioni cinesi verso l’Unione non tenevano conto della composizione delle esportazioni in altri mercati. Va notato che EUSMET non ha presentato elementi di prova a sostegno di questa argomentazione e non ha fornito informazioni o spiegazioni riguardo alla misura in cui la composizione dei prodotti esportati verso altri paesi terzi sarebbe effettivamente diversa. I dati forniti sulle differenze di prezzo tra i tipi di prodotti riguardavano inoltre soltanto il mercato dell’UE e un periodo molto anteriore al PIR, cioè gli anni 2001/2002. Per questo motivo non hanno potuto essere considerati una base sufficientemente accurata per determinare le differenze di prezzo tra i tipi di prodotti durante e dopo il PIR. Ad ogni modo, le informazioni disponibili relative al PIR non hanno modificato le conclusioni indicate sopra al considerando 79. L’argomentazione è stata quindi respinta. |
|
(81) |
Fuorché negli USA, protetti da dazi anti-dumping elevati (139,49 %) contro il silicio originario della RPC, le esportazioni cinesi hanno avuto libero accesso agli altri principali mercati dei paesi terzi. |
|
(82) |
EUSMET ha affermato che il mercato asiatico è la destinazione principale del silicio cinese e che la crescita dei mercati giapponese e coreano è significativa. L’Asia è indubbiamente la principale destinazione del silicio cinese, ma anche se il consumo sui mercati giapponese e sudcoreano potrà aumentare nei prossimi anni, tale aumento non sarà probabilmente tale da poter assorbire le considerevoli capacità eccedenti della Cina. Inoltre, l’inchiesta ha rivelato che il mercato giapponese, che è il maggior mercato di esportazione della Cina, è saturo di silicio cinese. |
|
(83) |
EUSMET ha affermato che se le misure fossero lasciate scadere, per le industrie chimiche utilizzatrici l’offerta non subirebbe alcuna modifica. L’inchiesta non ha però confermato quest’affermazione, poiché vari utilizzatori (applicazioni chimiche e dell’alluminio) hanno dichiarato che importerebbero effettivamente maggiori quantitativi dalla Cina in caso di scadenza delle misure. L’argomentazione è stata quindi respinta. |
|
(84) |
In considerazione di quanto precede, si prevede che le capacità inutilizzate cinesi si riverseranno sul mercato dell’UE se le misure dovessero scadere. |
|
(85) |
Dato che le importazioni verso l’UE durante il PIR sono state oggetto di dumping, è assai probabile che le pratiche di dumping persisterebbero in caso di scadenza delle misure. Ciò è confermato dall’evoluzione avvenuta dopo il PIR, quando le importazioni di silicio dalla RPC hanno continuato ad avere prezzi inferiori a quelli praticati durante il PIR (vedere sotto, considerando 131). |
6. Conclusione
|
(86) |
L’inchiesta ha dimostrato che i volumi delle esportazioni del prodotto in esame verso l’UE sono aumentati notevolmente nel periodo considerato e che il livello di dumping registrato per queste importazioni è stato significativo nel PIR. |
|
(87) |
Considerate le capacità inutilizzate disponibili nella RPC durante il PIR e nonostante l’aumento della domanda interna, è altamente probabile che in caso di scadenza delle misure saranno esportati nell’UE grandi quantitativi di silicio a prezzi di dumping. Infatti, la domanda interna nella RPC non è in grado di assorbire le capacità inutilizzate e il mercato dell’UE è il solo mercato significativo in cui le capacità eccedenti possano essere esportate. Il mercato dell’UE è effettivamente un mercato attraente per le esportazioni cinesi, poiché i prezzi praticati agli acquirenti dell’UE sono mediamente superiori a quelli praticati agli acquirenti dei paesi terzi. L’interesse degli esportatori cinesi per il mercato dell’UE è confermato anche dall’elusione praticata in passato. |
|
(88) |
Si conclude quindi che esiste un rischio di persistenza del dumping. |
E. DEFINIZIONE DELL’INDUSTRIA DELL’UNIONE
|
(89) |
I tre produttori dell’Unione che hanno presentato la denuncia hanno risposto ai questionari ed hanno collaborato pienamente all’inchiesta. La loro produzione costituisce la produzione totale dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. |
F. SITUAZIONE DEL MERCATO DELL’UNIONE
1. Osservazione preliminare
|
(90) |
I dati specifici relativi all’industria e al consumo dell’Unione hanno dovuto essere indicizzati, in conformità all’articolo 19 del regolamento di base, poiché l’industria dell’UE comprende solo tre produttori, due dei quali appartenenti allo stesso gruppo. I dati di Eurostat sono stati corretti per tenere conto dei dati relativi alle importazioni di silicio per i quali gli Stati membri hanno fatto domanda di trattamento riservato e per questo motivo hanno dovuto essere indicizzati anch’essi. |
2. Consumo dell’Unione
Tabella 1
Consumo dell’Unione (basato sul volume delle vendite)
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
PIR |
|
Indice |
100 |
115 |
118 |
121 |
|
Variazione annua |
— |
15 % |
3 % |
3 % |
|
Fonte: Risposte verificate dell’industria dell’Unione al questionario e statistiche di Eurostat corrette. |
||||
|
(91) |
Il consumo dell’Unione è stato calcolato sommando il volume delle vendite dell’industria dell’Unione nell’UE e il volume delle importazioni dai paesi terzi, in base ai dati corretti di Eurostat. |
|
(92) |
Secondo questi dati e come indicato sopra nella tabella 1, durante il periodo considerato il consumo dell’Unione è aumentato in misura notevole, del 21 %. |
3. Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni dalla RPC
Tabella 2
Importazioni dalla RPC in volume, quota di mercato e prezzo all’importazione
|
Indici |
2005 |
2006 |
2007 |
PIR |
|
Volume delle importazioni |
100 |
183 |
168 |
213 |
|
Quota di mercato |
100 |
159 |
143 |
176 |
|
Prezzo all’importazione cif EUR/t |
100 |
106 |
120 |
188 |
|
Fonte: Dati Eurostat corretti. |
||||
|
(93) |
Durante il periodo considerato i volumi delle importazioni dalla RPC sono aumentati del 113 %, mentre il consumo nell’Unione è cresciuto del 21 %. Le cifre comprendono le importazioni di silicio dalla Repubblica di Corea, poiché nel 2007 le misure sono state estese a questo paese in seguito a un procedimento antielusione. Nonostante le misure antidumping in vigore, la quota di mercato cinese è aumentata di 76 punti percentuali durante il periodo considerato ed è nettamente superiore alla quota di mercato del 3,9 % detenuta nel 2002, il PIR della precedente inchiesta. Tuttavia, la grande maggioranza, vale a dire circa il 90 %, dei quantitativi importati dalla RPC, è stata posta sotto il regime di perfezionamento attivo con sospensione del pagamento dei dazi. |
|
(94) |
I prezzi medi delle importazioni dalla RPC sono aumentati dell’88 % nel corso del periodo considerato. Tuttavia, l’aumento maggiore dei prezzi è avvenuto tra il 2007 e il PIR. |
|
(95) |
Il prezzo medio franco fabbrica dell’industria dell’Unione è stato confrontato con i prezzi medi delle importazioni cinesi, cif franco frontiera dell’Unione. Questi prezzi sono stati dedotti dai dati corretti di Eurostat e comprendevano i costi post-importazione, i dazi doganali e anti-dumping. Il confronto ha evidenziato che i prezzi delle importazioni cinesi non erano inferiori al prezzo di vendita dell’industria dell’Unione durante il PIR. I prezzi medi delle importazioni cinesi comprendevano anche le vendite del silicio cinese destinato al perfezionamento attivo. Va notato che i prezzi del silicio destinato al perfezionamento attivo, che ha rappresentato la grande maggioranza delle importazioni cinesi, sono risultati superiori, in media, del 15 % durante il PIR rispetto ai prezzi del silicio immesso in libera pratica. |
|
(96) |
In base a quanto precede, è stato rilevato che se le misure non fossero state in vigore, i prezzi delle importazioni cinesi per i quantitativi destinati alla libera pratica sarebbero stati inferiori del 12 % rispetto a quelli dell’industria dell’Unione. |
4. Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni da altri paesi terzi
Tabella 3
Importazioni da altri paesi terzi (volume)
|
Indici |
2005 |
2006 |
2007 |
PIR |
|
Norvegia |
100 |
114 |
100 |
113 |
|
Brasile |
100 |
113 |
123 |
93 |
|
Russia |
100 |
39 |
114 |
116 |
|
Bosnia-Erzegovina |
100 |
202 |
165 |
174 |
|
Altri paesi terzi |
100 |
110 |
101 |
118 |
|
Totale |
100 |
112 |
112 |
110 |
|
Quota di mercato |
100 |
97 |
95 |
91 |
|
Fonte: Eurostat. |
||||
Tabella 4
Importazioni da altri paesi terzi (prezzi medi)
|
Indici |
2005 |
2006 |
2007 |
PIR |
|
Norvegia |
100 |
93 |
101 |
128 |
|
Brasile |
100 |
98 |
108 |
149 |
|
Russia |
100 |
130 |
116 |
170 |
|
Bosnia-Erzegovina |
100 |
102 |
116 |
163 |
|
Altri paesi terzi |
100 |
112 |
116 |
119 |
|
Totale |
100 |
100 |
108 |
145 |
|
Fonte: Eurostat. |
||||
|
(97) |
Mentre i volumi totali delle importazioni di silicio dai paesi terzi diversi dalla RPC e dalla Repubblica di Corea sono aumentati del 10 % nel periodo considerato, la quota di mercato di queste importazioni è calata di 9 punti percentuali nel PIR. I maggiori esportatori verso l’Unione sono stati il Brasile, la Norvegia e la Russia, mentre la Bosnia-Erzegovina è stata una nuova fonte di approvvigionamento. |
|
(98) |
I prezzi delle importazioni da questi paesi sono aumentati del 45 % nel periodo considerato. In media, essi erano superiori ai prezzi cinesi del 15 %, fuorché nel PIR, in cui erano inferiori del 5 %. |
5. Situazione economica dell’industria dell’Unione
5.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
Tabella 5
Produzione dell’Unione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
|
Indice |
2005 |
2006 |
2007 |
PIR |
|
Produzione |
100 |
94 |
108 |
107 |
|
Variazione annua |
— |
–6 % |
14 % |
0 % |
|
Capacità produttiva |
100 |
102 |
112 |
114 |
|
Variazione annua |
— |
2 % |
11 % |
2 % |
|
Utilizzazione degli impianti |
100 |
92 |
96 |
94 |
|
Variazione annua |
— |
–8 % |
3 % |
–2 % |
|
Fonte: Risposte verificate dell’industria dell’Unione al questionario. |
||||
|
(99) |
La produzione dell’industria dell’Unione è aumentata del 7 % durante il periodo considerato. La capacità produttiva dell’industria dell’Unione ha registrato un aumento generale del 14 % nel periodo considerato grazie agli investimenti. L’utilizzazione degli impianti è diminuita invece del 6 % durante il periodo considerato. Quest’evoluzione va vista nel quadro del notevole incremento del consumo dell’Unione, pari al 21 %, verificatosi durante lo stesso periodo. |
5.2. Scorte
Tabella 6
Scorte
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
PIR |
|
Indice |
100 |
91 |
82 |
82 |
|
Variazione annua |
— |
–9 % |
–9 % |
0 % |
|
Fonte: Risposte verificate dell’industria dell’Unione al questionario. |
||||
|
(100) |
Durante il periodo considerato le scorte sono diminuite del 18 % a causa della forte domanda, in particolare nel 2007 e nel PIR, che sono stati periodi eccezionalmente favorevoli del ciclo economico. Nel 2005 le scorte hanno rappresentato circa il 27 % del volume delle vendite dell’industria dell’Unione nell’UE, mentre nel PIR sono calate al 19 % del volume delle vendite nell’UE. |
5.3. Vendite, quota di mercato e prezzi
Tabella 7
Volumi e valori delle vendite
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
PIR |
|
Volume delle vendite (indice) |
100 |
103 |
116 |
118 |
|
Variazione annua |
— |
3 % |
13 % |
2 % |
|
Valore delle vendite (indice) |
100 |
105 |
132 |
178 |
|
Variazione annua |
— |
5 % |
27 % |
45 % |
|
Fonte: Risposte verificate dell’industria dell’Unione al questionario. |
||||
Tabella 8
Quota di mercato dell’industria dell’Unione
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
PIR |
|
Indice |
100 |
89 |
98 |
98 |
|
Variazione annua |
— |
–11 % |
9 % |
–1 % |
|
Fonte: Risposte verificate dell’industria dell’Unione al questionario e statistiche corrette di Eurostat. |
||||
Tabella 9
Prezzi unitari di vendita dell’industria dell’Unione
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
PIR |
|
Indice |
100 |
102 |
114 |
150 |
|
Variazione annua |
— |
2 % |
12 % |
37 % |
|
Fonte: Risposte verificate dell’industria dell’Unione al questionario. |
||||
|
(101) |
Il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è aumentato del 18 % durante il periodo considerato. Contemporaneamente, il valore delle vendite è aumentato del 78 %, con incrementi notevoli nel 2007 e nel PIR, dovuti all’aumento della domanda sul mercato del silicio. La quota di mercato dell’industria dell’Unione è però diminuita del 2 % nel PIR. La riduzione della quota di mercato dell’industria dell’Unione e dell’utilizzazione dei suoi impianti nel periodo considerato, come indicato sopra al considerando 99, dimostra che l’industria dell’Unione non è riuscita a sfruttare appieno la crescita della domanda e del consumo sul mercato del silicio, in particolare in termini di quota di mercato. |
|
(102) |
I prezzi di vendita unitari dell’industria dell’Unione sono aumentati notevolmente nel 2007 e nel PIR, poiché in questi due anni la forte domanda sul mercato del silicio ha portato ad un aumento eccezionale dei prezzi. Nel periodo considerato i prezzi medi dell’industria dell’Unione sono saliti del 50 %. Il notevole aumento dei prezzi di vendita, combinato ad un minore aumento dei costi di produzione, ha inciso fortemente sul netto miglioramento della situazione finanziaria dell’industria dell’Unione. |
5.4. Fattori che incidono sui prezzi dell’Unione
|
(103) |
La forte domanda durante tutto il periodo considerato ha determinato un notevole aumento dei prezzi. I livelli dei prezzi delle importazioni dai paesi terzi, tra cui la RPC, hanno seguito la stessa tendenza all’aumento dei prezzi dell’industria dell’Unione. |
|
(104) |
Nel periodo considerato i costi di produzione unitari medi sono saliti del 21 %, mentre l’aumento corrispondente dei prezzi di vendita unitari medi è stato del 50 %. |
5.5. Occupazione, produttività e salari
Tabella 10
Occupazione
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
PIR |
|
Indice |
100 |
93 |
91 |
100 |
|
Variazione annua |
— |
–7 % |
–2 % |
9 % |
|
Fonte: Risposte verificate dell’industria dell’Unione al questionario. |
||||
Tabella 11
Produttività
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
PIR |
|
Indice |
100 |
101 |
119 |
108 |
|
Variazione annua |
— |
1 % |
18 % |
–11 % |
|
Fonte: Risposte verificate dell’industria dell’Unione al questionario. |
||||
Tabella 12
Salari (EUR/dipendente)
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
PIR |
|
Indice |
100 |
94 |
107 |
117 |
|
Variazione annua |
— |
–6 % |
13 % |
10 % |
|
Fonte: Risposte verificate dell’industria dell’Unione al questionario. |
||||
|
(105) |
L’occupazione è rimasta stabile nel corso di tutto il periodo considerato, mentre i salari medi sono aumentati del 17 %. La produttività è aumentata dell’8 % durante lo stesso periodo a causa dell’aumento del volume di produzione. |
5.6. Redditività
Tabella 13
Redditività
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
PIR |
|
Indice |
100 |
161 |
389 |
671 |
|
Variazione annua |
— |
61 % |
228 % |
282 % |
|
Fonte: Risposte verificate dell’industria dell’Unione al questionario. |
||||
|
(106) |
La redditività dell’industria dell’Unione è aumentata di quasi sei volte dal 2005 al PIR, raggiungendo un livello elevato durante il PIR. Quest’aumento dei profitti nel 2007 e nel PIR è stato determinato dall’aumento dei prezzi di vendita, causato da una forte domanda sul mercato del silicio dovuta alle condizioni economiche prevalenti eccezionalmente favorevoli. Ciò è avvenuto nonostante un aumento del 21 % dei costi di produzione nel corso dello stesso periodo. |
5.7. Investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali
Tabella 14
Investimenti e utile sul capitale investito
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
PIR |
|
Indice |
100 |
135 |
310 |
717 |
|
Variazione annua |
— |
35 % |
174 % |
408 % |
|
Utile sul capitale investito |
7 % |
14 % |
47 % |
96 % |
|
Fonte: Risposte verificate dell’industria dell’Unione al questionario. |
||||
|
(107) |
Gli investimenti sono aumentati di sei volte durante il periodo considerato, un aumento corrispondente al 30 % dei profitti ottenuti. L’industria dell’Unione ha dimostrato il suo impegno a favore del mercato del silicio dell’Unione con l’installazione di nuovi macchinari o il potenziamento dei macchinari esistenti e gli investimenti hanno portato ad aumenti della capacità produttiva. Inoltre, sono stati effettuati investimenti nel processo metallurgico del silicio ad alta purezza per l’impiego nelle industrie dell’energia solare. Questo nuovo prodotto ha prospettive molto buone per il futuro. |
|
(108) |
L’inchiesta ha rilevato anche che l’utile sul capitale investito, cioè il profitto al lordo delle imposte del prodotto, espresso in percentuale del valore contabile netto del capitale fisso destinato al prodotto, è aumentato notevolmente durante il periodo considerato. Dall’inchiesta non sono emersi elementi di prova del fatto che l’industria dell’Unione abbia avuto problemi gravi di reperimento di capitali. |
5.8. Flusso di cassa
Tabella 15
Flusso di cassa
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
PIR |
|
Indice |
100 |
114 |
348 |
672 |
|
Variazione annua |
— |
14 % |
233 % |
325 % |
|
Fonte: Risposte verificate dell’industria dell’Unione al questionario. |
||||
|
(109) |
Il flusso di cassa ha seguito una tendenza positiva simile a quella della redditività, con un aumento significativo nel periodo considerato. |
5.9. Crescita
|
(110) |
Nel periodo considerato l’industria dell’Unione non è riuscita a sfruttare pienamente la forte crescita del consumo, utilizzando l’80 % della sua capacità produttiva e perdendo il 2 % della sua quota di mercato. Nonostante le misure in vigore, le importazioni cinesi hanno soddisfatto in gran parte la crescita del consumo con grandi quantitativi posti sotto il regime di perfezionamento attivo. |
5.10. Entità del margine di dumping
|
(111) |
Durante il PIR ha continuato a essere praticato, nonostante le misure in vigore, un dumping rilevante, anche se a livelli più bassi di quelli stabiliti nell’inchiesta iniziale, sia secondo i dati forniti dall’unico produttore esportatore che ha collaborato e ottenuto il TI, sia secondo i calcoli basati sui dati disponibili. |
5.11. Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
|
(112) |
L’industria dell’Unione è riuscita, in un contesto economico positivo, a riprendersi dalle precedenti pratiche di dumping, in particolare in termini di volume delle vendite, prezzi di vendita e redditività. Va notato tuttavia che i margini di dumping sono rimasti significativi. |
5.12. Attività di esportazione dell’industria dell’Unione
Tabella 16
Volume delle esportazioni dell’industria dell’Unione
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
PIR |
|
Indice |
100 |
72 |
168 |
27 |
|
Variazione annua |
— |
–28 % |
96 % |
– 141 % |
|
Fonte: Risposte verificate dell’industria dell’Unione al questionario. |
||||
|
(113) |
Le esportazioni di silicio dell’industria dell’Unione si sono dimezzate nel corso del periodo considerato, soprattutto nel PIR. Mentre in termini comparativi questo calo può sembrare allarmante, in termini assoluti è meno significativo, poiché l’industria dell’Unione non è orientata verso l’esportazione. I produttori dell’Unione sono fortemente impegnati sul mercato dell’UE. Va notato tuttavia che alcuni produttori dell’Unione hanno società collegate al di fuori dell’Unione che producono e vendono per questi mercati e diminuiscono così l’esigenza di esportare fuori dall’Unione. |
5.13. Conclusioni relative alla situazione dell’industria dell’Unione
|
(114) |
Le misure antidumping hanno avuto un evidente impatto positivo sulla situazione dell’industria dell’Unione. Durante il periodo considerato, tutti i principali indicatori di pregiudizio, come la produttività, le scorte, il volume delle vendite, i prezzi di vendita, gli investimenti, la redditività e il flusso di cassa, hanno registrato un andamento positivo. I profitti raggiunti nel PIR riflettono il fatto che questo era un periodo del ciclo economico eccezionalmente favorevole. |
|
(115) |
Per quanto riguarda la quota di mercato dell’industria dell’Unione, la leggera tendenza decrescente potrebbe essere considerata un segno di pregiudizio, nel senso che, nonostante la capacità produttiva disponibile, l’industria dell’Unione non è riuscita a trarre vantaggio dalla crescita del consumo. |
|
(116) |
In conclusione, visto l’andamento positivo degli indicatori relativi all’industria dell’Unione, si ritiene che essa non abbia sofferto un pregiudizio grave durante il periodo in esame. Pertanto, è stato esaminato se una reiterazione del pregiudizio fosse probabile in caso di scadenza delle misure. |
G. PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO
1. Sintesi dell’analisi del rischio del persistere del dumping e della reiterazione del dumping pregiudizievole
|
(117) |
Si ricorda che nonostante le misure in vigore, le importazioni cinesi sono aumentate notevolmente e hanno acquisito la maggior parte della quota di mercato persa dalle importazioni dai paesi terzi. I produttori esportatori della RPC hanno continuato il dumping a livelli significativi. Di conseguenza non vi è motivo di credere che i cinesi non continueranno a praticare il dumping. Inoltre, se non fossero state in vigore le misure, durante il PIR i prezzi delle importazioni cinesi per i quantitativi destinati alla libera circolazione sarebbero stati inferiori del 12 % rispetto a quelli dell’industria dell’Unione. |
|
(118) |
Va notato anche che nel 2007, in seguito a un procedimento antielusione, le misure sono state estese alle importazioni di silicio spedito dalla Repubblica di Corea, dichiarato o no originario di tale paese. L’estensione delle misure ha avuto un effetto positivo, poiché le importazioni di silicio dalla Repubblica di Corea sono diminuite fortemente. |
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(119) |
L’inchiesta ha dimostrato che durante il PIR i produttori cinesi avevano considerevoli capacità inutilizzate, che ammontavano a circa 540 000 tonnellate. Nonostante il previsto aumento della domanda, l’eccesso di capacità della RPC persisterà probabilmente nei prossimi anni, come spiegato al considerando 74. |
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(120) |
Come menzionato sopra, il mercato dell’Unione è uno sbocco importante per la RPC, dato che l’altro grande mercato d’esportazione, gli USA, ha adottato forti misure antidumping nei confronti della RPC ed è quindi praticamente inaccessibile alle esportazioni cinesi. |
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(121) |
I prezzi delle importazioni cinesi sono risultati in media inferiori del 15 % rispetto a quelli dei paesi terzi e solo nel PRI li hanno superati del 5 %. Visto l’interesse dei produttori esportatori cinesi per il mercato dell’Unione, si prevede che in caso di abrogazione delle misure un volume enorme di esportazioni a prezzi inferiori a quelli dei paesi terzi sarà diretto verso il mercato dell’Unione, determinando una forte depressione dei prezzi. |
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(122) |
EUSMET ha affermato che nel PIR la quota di mercato del 56 % detenuta dalle importazioni dai paesi terzi, al confronto con quella relativamente bassa delle importazioni cinesi, avrebbe avuto un impatto più decisivo sulla quota di mercato dei produttori dell’Unione, in particolare perché le importazioni dai paesi terzi avevano un prezzo inferiore del 5 % rispetto al prezzo delle importazioni cinesi. A tale riguardo è emerso che anche se nel PIR i prezzi delle importazioni dai paesi terzi erano inferiori del 5 % rispetto a quelli delle importazioni dalla RPC, la quota di mercato delle precedenti importazioni è diminuita del 4 % tra il 2007 e il PIR, mentre la quota di mercato delle importazioni dalla RPC è aumentata del 34 % (vedere sopra, tabelle 2 e 3). Nello stesso periodo la quota di mercato dell’industria dell’Unione è rimasta stabile. In queste circostanze non è possibile concludere che le importazioni dai paesi terzi abbiano avuto un impatto decisivo sulla quota di mercato dell’industria dell’Unione nel PIR. |
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(123) |
È stato sostenuto che la Commissione, nel valutare il probabile andamento dei prezzi delle esportazioni cinesi, non ha preso in considerazione il possibile aumento dei costi di produzione, dovuto a un maggior costo dell’energia elettrica, un’insufficiente approvvigionamento energetico, maggiori costi d’investimento, una maggiore inflazione e un aumento dei prezzi delle materie prime e dei costi di trasporto internazionali. Anche se il costo dell’energia elettrica dovesse aumentare in Cina, non sarebbe l’unico elemento di costo significativo. Inoltre, non è stata fornita alcuna indicazione relativa all’entità di tale aumento e al suo impatto preciso sul costo totale e quindi sui prezzi di vendita. Per quanto riguarda gli altri elementi, essi sono puramente speculativi e/o non sono stati sufficientemente comprovati o quantificati in modo da poter trarre conclusioni fondate. Va notato inoltre che è erroneo supporre che i prezzi all’esportazione siano necessariamente basati sul livello dei costi di produzione, poiché anche vari altri fattori possono influire sul livello dei prezzi, come le politiche del governo o le questioni di domanda e offerta. |
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(124) |
È stato inoltre rilevato che sui mercati dei paesi terzi in cui non sono in vigore dazi antidumping, i prezzi all’esportazione cinesi durante il PIR erano inferiori ai prezzi all’esportazione verso l’Unione. |
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(125) |
Si è concluso perciò che in caso di abrogazione delle misure esiste il rischio di una persistenza del dumping e di aumento del volume delle importazioni oggetto di dumping, che possono esercitare una pressione al ribasso sui prezzi nell’Unione, almeno a breve termine. In base a quanto precede, non vi sono motivi di credere che i prezzi della RPC aumenteranno. Di conseguenza, è probabile una reiterazione del pregiudizio, poiché ciò inciderebbe negativamente sulla redditività dell’industria dell’Unione nonché sul suo risanamento finanziario osservato nel PIR. |
2. Impatto delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione — indicazioni e probabili sviluppi nel periodo successivo al PIR
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(126) |
Durante un periodo di crescita del consumo, la quota di mercato dell’industria dell’Unione e delle importazioni dai paesi terzi è diminuita, mentre quella delle importazioni cinesi è aumentata in modo significativo. Visti questi indicatori divergenti (cioè la ripresa generale dell’industria dell’Unione, ma la perdita di quota di mercato) e il fatto che il PIR è stato un periodo del ciclo economico eccezionalmente favorevole, sono stati esaminati gli sviluppi successivi al PIR allo scopo di ottenere una visione più chiara delle probabili tendenze future. Va inoltre ricordato che il rischio del persistere del pregiudizio causato da una pressione al ribasso sui prezzi può anche essere accentuato dall’evoluzione dell’economia mondiale e dai suoi effetti sulla domanda e sul consumo. |
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(127) |
In base ai dati corretti di Eurostat e alle informazioni fornite dall’industria dell’Unione sull’evoluzione dei volumi di vendita e dei prezzi nell’Unione per il periodo dal gennaio al settembre 2009, è stata registrata sul mercato dell’UE una tendenza chiara e continua al ribasso del volume di vendita dell’industria dell’Unione. Il volume di vendita è stato pari al 52 % della quantità venduta nei 9 mesi corrispondenti del 2008, sebbene i prezzi di vendita medi siano rimasti allo stesso livello del 2008 a causa di contratti a lungo termine e di tagli di produzione. |
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(128) |
Per quanto riguarda la redditività dell’industria dell’Unione, l’andamento negativo è stato significativo. I margini di profitto sono diminuiti costantemente, calando a livelli inferiori al profitto del 6,5 % indicato come obiettivo durante l’inchiesta iniziale. |
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(129) |
Va notato che a causa della crisi economica mondiale, la domanda è diminuita in modo significativo nell’Unione. Ciò ha avuto un impatto negativo sui volumi di vendita e sulla redditività sul mercato dell’UE. La situazione finanziaria dell’industria dell’Unione è peggiorata, rendendola più vulnerabile. In queste circostanze l’industria dell’Unione non sarebbe in grado di superare l’impatto negativo di un aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC. La situazione potrebbe deteriorarsi ulteriormente a causa della pressione di queste importazioni. |
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(130) |
Le importazioni cinesi sono diminuite in termini di volume e di prezzi, e la riduzione del volume è stata più sostanziale. In termini di prezzi, i prezzi delle importazioni cinesi sono diminuiti più dei prezzi dell’industria dell’Unione (8 % e 2 % rispettivamente). Nel periodo successivo al PIR sono state rilevate sottoquotazioni e vendite sottocosto. Tuttavia, in assenza di misure antidumping, i prezzi delle importazioni cinesi sarebbero stati inferiori del 3 % rispetto a quelli dell’industria dell’Unione e vi sarebbero state vendite sottocosto dell’11 %. Inoltre, è stato rilevato che se le misure venissero abrogate, i prezzi all’importazione per i quantitativi destinati al mercato libero sarebbero inferiori del 22 % rispetto a quelli dell’industria dell’Unione e che le vendite sottocosto raggiungerebbero il 38 %. |
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(131) |
È risultato inoltre che i prezzi delle esportazioni cinesi verso i mercati dei paesi terzi non protetti da dazi antidumping erano molto inferiori a quelli verso l’UE registrati durante il PIR, come menzionato sopra al considerando 123. Ciò dimostra che in tempi di crisi economica la pressione al ribasso sui prezzi aumenta. |
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(132) |
Tenuto conto di quanto precede e data la netta tendenza negativa della situazione finanziaria dell’industria dell’Unione, è stato concluso che vi sarà probabilmente una reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure. |
3. Conclusioni sulla probabilità di reiterazione del pregiudizio
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(133) |
Si ritiene che, in caso di abrogazione delle misure, vi sia il rischio di un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC verso l’Unione, con una pressione al ribasso sui prezzi. Una situazione del genere comprometterebbe non solo i cospicui investimenti effettuati dall’industria dell’Unione per sviluppare e potenziare la sua produzione, ma anche lo sviluppo di una nuova produzione di silicio solare, che costituisce un mercato futuro. Inoltre, la probabilità di una reiterazione del pregiudizio è amplificata dalla recente crisi economica. |
H. INTERESSE DELL’UNIONE
1. Osservazione preliminare
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(134) |
In conformità all’articolo 21 del regolamento di base, è stato esaminato se una proroga delle misure antidumping attualmente in vigore sarebbe contraria all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione degli interessi delle varie parti coinvolte, cioè dell’industria dell’Unione, degli importatori/operatori commerciali e degli utilizzatori del prodotto in esame. |
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(135) |
Va ricordato che nei precedenti riesami l’adozione delle misure non è stata considerata contraria all’interesse dell’Unione. Inoltre, dato che la presente inchiesta è un riesame in previsione della scadenza, essa richiede l’analisi di una situazione in cui le misure antidumping sono già in vigore e la valutazione di un eventuale impatto negativo indebito causato alle parti interessate dalle misure antidumping in vigore. |
|
(136) |
In base a ciò è stato esaminato se, nonostante le conclusioni sopraindicate sulla probabilità del persistere del dumping e della reiterazione del pregiudizio, vi fossero ragioni valide per concludere che il mantenimento delle misure è, in questo caso specifico, contrario all’interesse dell’Unione. |
2. Interessi dell’industria dell’Unione
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(137) |
Si ricorda che gli elevati margini di profitto realizzati nel 2007 e nel PIR erano il risultato dell’aumento dei prezzi di vendita, un fattore di cui non si può prevedere la continuazione nei prossimi anni. |
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(138) |
L’industria dell’Unione ha dato prova di essere valida e competitiva, capace di adeguarsi al cambiamento delle condizioni di mercato. Ciò è stato confermato in particolare dall’evoluzione positiva di tutti i principali indicatori di pregiudizio nel corso del periodo considerato. Il mantenimento delle misure dopo l’ultimo riesame in previsione della scadenza ha contribuito al ripristino della situazione finanziaria dell’industria dell’Unione e in particolare dei livelli dei prezzi sul mercato dell’Unione. |
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(139) |
Durante il periodo considerato, l’industria dell’Unione ha dimostrato il suo impegno a favore del mercato del silicio dell’Unione e ha migliorato considerevolmente la sua efficienza. L’industria dell’Unione ha effettuato notevoli investimenti non solo per aumentare la sua capacità produttiva, ma anche per sviluppare la ricerca e la tecnologia nel processo metallurgico di produzione del silicio ad alta purezza per le industrie dell’energia solare. |
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(140) |
Quello del silicio solare è un mercato nuovo con ottime prospettive future grazie all’aumento di utilizzo dell’energia solare previsto per i prossimi anni. Per questo motivo è essenziale che l’industria dell’Unione sia presente su questo nuovo mercato. A tale riguardo, due produttori dell’Unione progettano di costruire due nuovi impianti di produzione di silicio solare nell’Unione per soddisfare parte dei bisogni del mercato dell’Unione. Va notato che gli investimenti realizzati in questa nuova nicchia di mercato dipendono fortemente dall’esistenza della produzione tradizionale di silicio nell’UE, che è la principale materia prima utilizzata per produrre silicio solare. |
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(141) |
Uno dei produttori dell’Unione ha inoltre annunciato la sua intenzione di investire in nuovi impianti nella RPC, per rispondere all’aumento della richiesta, previsto sul mercato cinese, sia di silicio tradizionale, sia di silicio solare. |
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(142) |
Come già menzionato, se le misure fossero lasciate scadere, il rischio di reiterazione del pregiudizio sarebbe molto probabile e metterebbe in pericolo i recenti investimenti effettuati dall’industria dell’Unione. Pertanto, è nell’interesse dell’industria dell’Unione che le misure contro le importazioni oggetto di dumping dalla RPC siano mantenute. |
3. Interesse degli importatori/operatori commerciali indipendenti
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(143) |
La Commissione ha inviato questionari a tutti gli importatori/operatori commerciali noti indipendenti. Due importatori indipendenti, che sono anche utilizzatori del prodotto in esame, hanno risposto al questionario. Le osservazioni di queste società sono esaminate qui di seguito, nella sezione riguardante gli interessi degli utilizzatori. Un importatore/operatore commerciale si è manifestato, ma non ha risposto al questionario. |
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(144) |
Visto che, indipendentemente dagli approvvigionamenti della RPC, gli importatori hanno accesso anche al silicio esente da dazi antidumping fornito dai produttori dell’Unione e di paesi terzi come la Norvegia e il Brasile, che detengono più del 56 % della quota di mercato dell’Unione, si ritiene che la concorrenza sul mercato dell’Unione sia garantita. |
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(145) |
Tenuto conto di quanto precede e data la mancanza di collaborazione degli operatori commerciali o di qualsiasi indicazione contraria, è stato concluso che le misure attualmente in vigore non hanno effetti negativi sostanziali sulla situazione finanziaria e che il mantenimento delle misure non avrebbe ripercussioni per gli importatori. |
4. Interesse degli utilizzatori
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(146) |
Si ricorda che EUSMET, un’associazione di utilizzatori del settore chimico, ha presentato la domanda di riesame intermedio attuale, che si limita al dumping. La Commissione ha inviato questionari a tutti gli utilizzatori indipendenti noti e alle loro associazioni. Dodici utilizzatori hanno collaborato all’inchiesta e alcuni di loro erano i principali importatori di silicio cinese posto sotto il regime di perfezionamento attivo. Inoltre, un’altra associazione di utilizzatori ha collaborato presentando osservazioni. |
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(147) |
I principali utilizzatori industriali di silicio dell’Unione sono le industrie chimiche e dell’alluminio, che rappresentano rispettivamente il 60 % e 40 % del consumo dell’Unione. |
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(148) |
Per l’industria chimica, il silicio è la principale materia prima per produrre sia siliconi utilizzati in tutta una serie di applicazioni, in particolare nell’industria edile e automobilistica, sia polisilicio utilizzato nelle industrie elettroniche e dell’energia solare. La percentuale del silicio nel costo di produzione di vari tipi di siliconi e polisilicio varia tra 2 e 35 %, a seconda del processo di produzione di ciascun tipo di prodotto derivato. In media, tuttavia, la percentuale di silicio nel costo di produzione totale di siliconi varia tra 11 e 21 %, mentre per il polisilicio varia tra 2 e 10 %. Con un dazio antidumping del 19 %, si stima che l’incidenza sul costo di produzione delle industrie chimiche utilizzatrici che importano tutto il silicio dalla RPC, sia tra 2 e 4 %. Per le altre industrie chimiche utilizzatrici l’incidenza sarà minore. |
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(149) |
Alcune delle società chimiche che hanno collaborato all’inchiesta erano i principali importatori del silicio cinese posto sotto il regime di perfezionamento attivo e quindi erano esonerate da dazi antidumping. Tuttavia, esse hanno affermato che non potevano assorbire il dazio o scaricarlo sui loro clienti e che il regime di perfezionamento attivo non ha rimosso l’onere creato dalle misure in vigore, dato che dovevano destinare risorse considerevoli a gravose procedure doganali o amministrative Esse ritenevano inoltre di essere indotte a investire in nuovi impianti nella RPC per essere vicine alla fonte di materie prime a buon mercato e diventare più competitive sul mercato asiatico. |
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(150) |
Il silicio è anche una materia prima importante per l’industria dell’alluminio, nella produzione di leghe di fonderia per le raffinerie di alluminio. Queste leghe sono utilizzate soprattutto nelle industrie edile e automobilistica. La percentuale del silicio nel loro costo di produzione varia tra 8 e 10 %, a seconda della qualità dei rottami utilizzati, che contengono già silicio. La maggior parte delle raffinerie di alluminio che hanno collaborato all’inchiesta ha acquistato il silicio da altri paesi terzi non soggetti a dazi antidumping, poiché i loro prodotti sono destinati principalmente al mercato dell’Unione e quindi non possono fare ricorso al regime di perfezionamento attivo. Con un dazio antidumping del 19 %, si stima che l’incidenza sul costo di produzione delle industrie utilizzatrici dell’alluminio, che importano tutto il silicio dalla RPC, sia circa del 2 %. Per le altre industrie utilizzatrici dell’alluminio l’incidenza sarà minore. L’inchiesta ha rivelato che la redditività delle raffinerie di alluminio non era particolarmente elevata e che quindi gli aumenti del prezzo del silicio avevano un effetto negativo sui loro profitti poiché il loro margine era limitato. |
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(151) |
L’industria chimica occupa circa 14 000 lavoratori e l’industria dell’alluminio 6 000. Durante il periodo considerato, nell’industria chimica l’occupazione è aumentata dell’8 %, mentre è rimasta stabile nell’industria dell’alluminio. |
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(152) |
Tutti gli utilizzatori si sono opposti fortemente al mantenimento delle misure, sostenendo che esse erano state applicate troppo a lungo, che avevano aumentato artificialmente il livello dei prezzi del silicio sul mercato dell’Unione indipendentemente dalla sua origine e che l’industria dell’Unione non aveva subito un pregiudizio durante il PIR. Tuttavia, vista la quota di mercato estremamente alta detenuta dagli esportatori cinesi di silicio destinato al perfezionamento attivo e la concorrenza per procurarsi silicio destinato alla libera circolazione, quest’affermazione non è fondata. Sebbene l’inchiesta abbia rivelato che la maggior parte delle industrie dell’Unione non ha effettivamente subito un pregiudizio, è necessario esaminare anche la questione della probabilità di reiterazione del pregiudizio nel riesame in previsione della scadenza. Come menzionato sopra, in particolare al considerando 133, tale probabilità sussiste in questo caso. |
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(153) |
EUSMET ha sostenuto che vi è stata una penuria di silicio sul mercato dell’Unione nel PIR, come dimostrato dalla sua affermazione che gli ordini di alcuni dei suoi membri non sono stati eseguiti dai produttori dei paesi terzi. Quest’affermazione non era però fondata su prove. Nella sua valutazione della capacità disponibile sul mercato, EUSMET ha preso in considerazione solo la capacità dei produttori dell’Unione e non ha tenuto conto delle importazioni dai paesi terzi, tra cui la Cina, poste sotto il regime di perfezionamento attivo. In conclusione, si ritiene quindi che non vi sia stata alcuna penuria e che sia stato possibile soddisfare la domanda del mercato grazie alle vendite dell’industria dell’Unione e al volume delle importazioni. |
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(154) |
EUSMET ha anche affermato che l’industria dell’Unione limitava la produzione deliberatamente con fermate stagionali, limitando così le vendite sul mercato dell’Unione al fine di controllare i prezzi di vendita. Un produttore dell’Unione ha fatto ricorso a fermate della produzione, ma nel corso di questi periodi disponeva di scorte sufficienti per rifornire i suoi clienti secondo i contratti a lungo termine stipulati con loro. Un altro produttore dell’Unione ha fatto ricorso ad alcuni tagli di produzione, ma solo nel periodo successivo al PIR, e queste riduzioni non sono state ripetute. Per questo motivo l’affermazione di EUSMET che le fermate fossero intese a controllare i prezzi è stata considerata infondata. |
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(155) |
Gli utilizzatori, comprensibilmente, desiderano disporre di un libero accesso a materie prime a buon mercato per essere più competitivi. Considerano essenziale la libertà di scelta delle fonti di approvvigionamento, poiché ritengono che un libero accesso al silicio diventerà più importante in futuro a causa dell’aumento della domanda di silicio previsto entro il 2013, in gran parte legato ai progetti nel settore dell’energia solare. EUSMET ha affermato che con il previsto aumento della domanda sul mercato del silicio dell’Unione negli anni fino al 2013, l’asserita penuria si aggraverà. Nonostante ciò, le cifre su cui sono basate queste ipotesi indicano che anche nel 2013 il consumo dell’Unione sarà inferiore a quello esistente nel periodo considerato. Non vi è quindi alcuna ragione per cui la futura domanda di silicio non possa essere soddisfatta. Inoltre, la libertà di approvvigionamento non può di per se stessa giustificare l’accettazione di pratiche di dumping. La concorrenza sul mercato dell’Unione richiede la parità di condizioni per tutti gli operatori. |
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(156) |
Le industrie chimiche utilizzatrici hanno anche sottolineato che l’industria dell’Unione resterà un’importante fonte di approvvigionamento per garantire la disponibilità a breve termine del prodotto in esame, l’affidabilità delle forniture e un prodotto di qualità superiore al prodotto cinese. |
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(157) |
L’inchiesta ha tuttavia dimostrato che le misure in vigore non hanno avuto effetti negativi significativi sulle loro attività. In particolare, alcune industrie chimiche utilizzatrici hanno aumentato considerevolmente le loro importazioni di silicio dalla RPC nel periodo in esame e la maggior parte di esse si trovava in una situazione finanziaria sana. Riassumendo, come nei precedenti riesami in previsione della scadenza, si è ritenuto che il mantenimento delle misure non avrebbe avuto un effetto negativo significativo sulle industrie utilizzatrici, tenendo presente anche il fatto che il livello delle misure proposte sarebbe stato ridotto notevolmente. |
5. Conclusioni relative all’interesse dell’Unione
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(158) |
In base a quanto precede, si è concluso che non esistono ragioni valide contrarie alla proroga delle misure antidumping. |
I. MISURE ANTIDUMPING
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(159) |
Tutte le parti sono state informate delle considerazioni e dei fatti essenziali in base a cui si intendeva raccomandare la proroga delle misure in vigore, ma a un livello inferiore. È stato anche fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare osservazioni e richieste concernenti le informazioni comunicate. Le osservazioni presentate sono state analizzate, ma non hanno condotto ad alcuna modifica delle considerazioni e dei fatti essenziali in base a cui è stato deciso di mantenere le misure antidumping. |
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(160) |
In seguito al riesame intermedio, effettuato conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, e all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire un dazio antidumping sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC al livello del margine più basso di pregiudizio su cui si basano le misure in vigore e dei margini di dumping rilevati nel presente riesame. |
|
(161) |
Di conseguenza, le misure saranno fissate al livello dei margini di dumping constatati, vale a dire il 16,3 % per l’unico gruppo di società cui sia stato concesso il TI e il 19,0 % per tutte le altre società. |
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(162) |
Su questa base, in seguito a un’inchiesta a norma dell’articolo 13 del regolamento di base, le misure estese dal regolamento (CE) n. 42/2007 del Consiglio (13) alle importazioni di silicio spedito dalla Repubblica di Corea, dichiarato o no come originario di tale paese, vanno mantenute, ma ai livelli indicati al considerando 161. |
|
(163) |
Gli esportatori della Repubblica di Corea che intendano presentare una richiesta di esenzione dal dazio antidumping esteso, a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, sono invitati a compilare un questionario per consentire alla Commissione di stabilire se l’esenzione è giustificata. L’esenzione può essere concessa dopo una valutazione della situazione del mercato del prodotto in esame, della capacità produttiva e dell’utilizzo degli impianti, dell’approvvigionamento e delle vendite, della probabilità che continuino ad essere applicate pratiche per le quali non esiste una motivazione sufficiente o una giustificazione economica e degli elementi di prova del dumping. Di norma la Commissione procede anche ad una visita di verifica in loco. La richiesta deve essere inviata alla Commissione e contenere tutte le informazioni pertinenti, in particolare qualsiasi modifica delle attività della società connesse alla produzione e alle vendite all’esportazione del prodotto in esame, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio, attualmente classificato al codice NC 2804 69 00 , originario della Repubblica popolare cinese.
2. L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate è la seguente:
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Società |
Aliquota del dazio |
Codice addizionale TARIC |
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Datong Jinneng Industrial Silicon Co., Pingwang Industry Garden, Datong, Shanxi |
16,3 % |
A971 |
|
Tutte le altre società |
19 % |
A999 |
3. L’estensione del dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni di «tutte le altre società» della Repubblica popolare cinese (cioè 19,0 %) alle importazioni del prodotto descritto al paragrafo 1 e spedito dalla Repubblica di Corea, dichiarato o no originario di tale paese, è mantenuta (codice TARIC 2804 69 00 10).
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento vanno presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente.
2. La richiesta va inviata al seguente indirizzo:
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Commissione europea |
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Direzione generale del Commercio |
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Direzione B |
|
Ufficio: N-105 04/17 |
|
1049 Bruxelles/Brussels |
|
BELGIO/BELGIË |
|
Fax +32 22956505 |
3. A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, la Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo, può autorizzare mediante una decisione l’esenzione delle importazioni di società che non eludono le misure antidumping istituite dal presente regolamento dal dazio esteso di cui all’articolo 1, paragrafo 3.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e resta in vigore per un periodo di cinque anni.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
M. SEBASTIÁN
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU L 66 del 4.3.2004, pag. 15.
(3) GU L 198 del 28.7.1990, pag. 57.
(4) GU L 13 del 19.1.2007, pag. 1.
(5) GU C 254 del 7.10.2008, pag. 9.
(6) GU C 51 del 4.3.2009, pag. 17.
(7) GU L 66 del 4.3.2004, pag. 15.
(8) GU L 345 del 16.12.1997, pag. 1.
(9) CRU marzo 2009.
(10) GU L 66 del 4.3.2004, pag. 15.
(11) GU L 13 del 19.1.2007, pag. 1.
(12) Fonte: Statistiche cinesi sulle esportazioni.
|
29.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 131/22 |
REGOLAMENTO (UE) N. 468/2010 DELLA COMMISSIONE
del 28 maggio 2010
che stabilisce l'elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (1), in particolare gli articoli 27 e 30,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il capo V del regolamento (CE) n. 1005/2008 definisce procedure per l'identificazione dei pescherecci che esercitano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pescherecci INN), nonché procedure per stabilire un elenco UE di tali navi. L'articolo 37 del regolamento prevede misure applicabili ai pescherecci figuranti nell'elenco. |
|
(2) |
In base all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1005/2008, nell'elenco UE figurano i pescherecci INN individuati dalla Commissione. |
|
(3) |
In base all'articolo 30 del medesimo regolamento, l'elenco UE comprende inoltre i pescherecci iscritti negli elenchi delle navi INN adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca. |
|
(4) |
Fino a che la Commissione non individuerà direttamente altri pescherecci che esercitano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, l'elenco UE conterrà soltanto i pescherecci figuranti negli elenchi delle navi INN adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca. |
|
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione del settore della pesca e dell'acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento, con «elenco UE delle navi INN» si intende un elenco di pescherecci che esercitano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata come indicato all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1005/2008.
Articolo 2
L'elenco UE delle navi INN è stabilito nell'allegato.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO
Elenco UE delle navi INN
PARTE A
Navi elencate in conformità all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1005/2008
PARTE B
Navi elencate in conformità all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008
|
Numero IMO (1) di identificazione della nave/Riferimento ORGP |
Nome della nave (nome precedente) (2) |
Stato di bandiera (2) |
Figurante nell'elenco dell'ORGP (2) |
|
20080003 |
ABDI BABA 1 (EROL BÜLBÜL) |
Bolivia (bandiera precedente: Turchia) |
ICCAT |
|
20060010 |
ACROS NO. 2 |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Honduras) |
ICCAT |
|
20060009 |
ACROS NO. 3 |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Honduras) |
ICCAT |
|
7306570 |
ALBORAN II (WHITE ENTERPRISE) |
Panama |
NEAFC, NAFO, SEAFO |
|
|
ALDABRA |
Togo |
CCAMLR, SEAFO |
|
7036345 |
AMORINN |
Togo |
CCAMLR, SEAFO |
|
|
BALENA |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Vanuatu) |
IOTC |
|
|
BHASKARA No 10 |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Indonesia) |
IATTC |
|
|
BHASKARA No. 9 |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Indonesia) |
IATTC |
|
|
BHINEKA |
Indonesia |
IATTC |
|
|
BIGARO |
Togo |
CCAMLR, SEAFO |
|
20060001 |
BIGEYE |
Sconosciuto |
ICCAT |
|
20040005 |
BRAVO |
Sconosciuto |
ICCAT |
|
|
CAMELOT |
Sconosciuto |
IATTC |
|
6803961 |
CARMELA (GOLD DRAGON) |
Togo (bandiera precedente: Guinea equatoriale) |
CCAMLR, SEAFO |
|
20080002 |
CEVAHIR (SALIH BAYRAKTAR) |
Bolivia (bandiera precedente: Turchia) |
ICCAT |
|
|
CHIA HAO No 66 |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Belize) |
IATTC |
|
8713392 |
CHU LIM |
Togo |
CCAMLR, SEAFO |
|
6607666 |
CONSTANT |
Guinea equatoriale |
CCAMLR, SEAFO |
|
7322897 |
CORVUS |
Panama |
CCAMLR, SEAFO |
|
20080001 |
DANIAA (CARLOS) |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Guinea Conakry) |
ICCAT |
|
8422852 |
DOLPHIN (OGNEVKA) |
Russia |
NEAFC, NAFO, SEAFO |
|
9042001 |
DRACO-1 |
Panama |
CCAMLR, SEAFO |
|
|
DRAGON III |
Sconosciuto |
IATTC |
|
8604668 |
EROS DOS (FURABOLOS) |
Panama |
NEAFC, NAFO, SEAFO |
|
20080005 |
GALA 1 (MANARA II/ROAGAN) |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Libia) |
ICCAT |
|
|
GOIDAU RUEY No 1 |
Panama |
IATTC |
|
7020126 |
GOOD HOPE |
Nigeria |
CCAMLR, SEAFO |
|
6719419 |
GORILERO (GRAN SOL) |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Sierra Leone) |
NEAFC, NAFO, SEAFO |
|
|
GUNUAR MELYAN 21 |
Sconosciuto |
IOTC |
|
7322926 |
HEAVY SEA |
Panama |
CCAMLR, SEAFO |
|
|
HIROYOSHI 17 |
Indonesia |
IATTC |
|
|
HOOM XIANG 11 |
Malaysia |
IOTC |
|
7332218 |
IANNIS 1 |
Sconosciuto |
NEAFC, NAFO, SEAFO |
|
|
JIMMY WIJAYA 35 |
Indonesia |
IATTC |
|
|
JINN FENG TSAIR No 1 |
Taipei cinese |
WCPFC |
|
|
JYI LIH 88 |
Sconosciuto |
IATTC |
|
20060007 |
LILA NO. 10 |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Panama) |
ICCAT |
|
7815337 |
LINA (SEIFUKU MARU NO 35) |
Indonesia (bandiera precedente: Giappone) |
WCPFC |
|
|
LINGSAR 08 |
Indonesia |
IOTC |
|
20040007 |
MADURA 2 |
Sconosciuto |
ICCAT |
|
20040008 |
MADURA 3 |
Sconosciuto |
ICCAT |
|
8707240 |
MAINE |
Guinea Conakry |
NEAFC, NAFO, SEAFO |
|
20060002 |
MARIA |
Sconosciuto |
ICCAT |
|
|
MARTA LUCIA R |
Colombia |
IATTC |
|
20060005 |
MELILLA NO. 101 |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Panama) |
ICCAT |
|
20060004 |
MELILLA NO. 103 |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Panama) |
ICCAT |
|
|
MINAKO |
Indonesia |
WCPFC |
|
|
MING YU SHENG 8 |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Belize) |
IATTC |
|
7385174 |
MURTOSA |
Togo |
NEAFC, NAFO, SEAFO |
|
8721593 |
NEMANSKIY |
Sconosciuto |
NEAFC, NAFO, SEAFO |
|
20060003 |
No. 101 GLORIA (GOLDEN LAKE) |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Panama) |
ICCAT |
|
20060008 |
No. 2 CHOYU |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Honduras) |
ICCAT |
|
20060011 |
No. 3 CHOYU |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Honduras) |
ICCAT |
|
9230658 |
NORTH OCEAN |
Cina |
CCAMLR, SEAFO |
|
20040006 |
OCEAN DIAMOND |
Sconosciuto |
ICCAT |
|
7826233 |
OCEAN LION |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Guinea equatoriale) |
IOTC |
|
|
ORCA |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Belize) |
IATTC |
|
20060012 |
ORIENTE NO. 7 |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Honduras) |
ICCAT |
|
9404285 |
PARSIAN SHILA |
Iran |
IOTC |
|
|
PERMATA |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Indonesia) |
IATTC |
|
|
PERMATA 1 |
Indonesia |
IATTC |
|
|
PERMATA 138 |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Indonesia) |
IATTC |
|
|
PERMATA 2 |
Indonesia |
IATTC |
|
|
PERMATA 6 |
Indonesia |
IATTC |
|
|
PERMATA 8 |
Indonesia |
IATTC |
|
|
PERMATA 102 |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Indonesia) |
IATTC |
|
6622642 |
PERSEVERANCE |
Guinea equatoriale |
CCAMLR, SEAFO |
|
6706084 |
RED (KABOU) |
Panama |
NEAFC, NAFO, SEAFO |
|
6818930 |
REX |
Togo |
CCAMLR, SEAFO |
|
|
REYMAR 6 |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Belize) |
IATTC |
|
7388267 |
ROSS |
Togo |
CCAMLR, SEAFO |
|
8221947 |
SENTA (SHIN TAKARA MARU) |
Panama (bandiera precedente: Giappone) |
WCPFC |
|
20080004 |
SHARON 1 (MANARA I/POSEIDON) |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Libia) |
ICCAT |
|
20050001 |
SOUTHERN STAR 136 (HSIANG CHANG) |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: St. Vincent e Grenadine) |
ICCAT |
|
7347407 |
SUNNY JANE |
Sconosciuto |
NEAFC, NAFO, SEAFO |
|
|
TA FU 1 |
Sconosciuto |
IATTC |
|
|
TCHING YE No 6 |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Belize) |
IATTC |
|
9319856 |
TROSKY (PALOMA V) |
Cambogia |
CCAMLR, SEAFO |
|
6905408 |
TYPHOON-1 |
Togo |
CCAMLR, SEAFO |
|
|
WEN TENG No 688 |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Belize) |
IATTC |
|
9230672 |
WEST OCEAN |
Cina |
CCAMLR, SEAFO |
|
|
YU FONG 168 |
Taipei cinese |
WCPFC |
|
|
YU MAAN WON |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Georgia) |
IOTC |
|
7321374 |
YUCATAN BASIN (ENXEMBRE) |
Panama |
NEAFC, NAFO, SEAFO |
|
9037537 |
ZEUS (TRITON-1) |
Togo (bandiera precedente: Sierra Leone) |
CCAMLR, SEAFO |
(1) Organizzazione marittima internazionale.
(2) Per ulteriori informazioni consultare i siti web delle ORGP.
|
29.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 131/27 |
REGOLAMENTO (UE) N. 469/2010 DELLA COMMISSIONE
del 28 maggio 2010
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 maggio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
MA |
49,9 |
|
MK |
50,2 |
|
|
TN |
87,1 |
|
|
TR |
62,4 |
|
|
ZZ |
62,4 |
|
|
0707 00 05 |
AL |
41,0 |
|
MA |
37,3 |
|
|
MK |
70,2 |
|
|
TR |
119,7 |
|
|
ZZ |
67,1 |
|
|
0709 90 70 |
TR |
109,3 |
|
ZZ |
109,3 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
61,8 |
|
IL |
52,4 |
|
|
MA |
57,5 |
|
|
US |
60,2 |
|
|
ZA |
65,8 |
|
|
ZZ |
59,5 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
100,8 |
|
BR |
112,1 |
|
|
TR |
74,4 |
|
|
ZA |
94,0 |
|
|
ZZ |
95,3 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
69,2 |
|
BR |
79,1 |
|
|
CA |
113,1 |
|
|
CL |
80,0 |
|
|
CN |
71,3 |
|
|
MK |
26,7 |
|
|
NZ |
107,8 |
|
|
US |
148,6 |
|
|
ZA |
87,8 |
|
|
ZZ |
87,1 |
|
|
0809 20 95 |
TR |
541,2 |
|
US |
328,1 |
|
|
ZZ |
434,7 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».
|
29.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 131/29 |
REGOLAMENTO (UE) N. 470/2010 DELLA COMMISSIONE
del 28 maggio 2010
recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 457/2010 della Commissione (4). |
|
(2) |
Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 maggio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 29 maggio 2010
|
(EUR) |
||
|
Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
|
1701 11 10 (1) |
39,80 |
0,00 |
|
1701 11 90 (1) |
39,80 |
2,96 |
|
1701 12 10 (1) |
39,80 |
0,00 |
|
1701 12 90 (1) |
39,80 |
2,67 |
|
1701 91 00 (2) |
39,23 |
5,70 |
|
1701 99 10 (2) |
39,23 |
2,57 |
|
1701 99 90 (2) |
39,23 |
2,57 |
|
1702 90 95 (3) |
0,39 |
0,29 |
(1) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.