ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.125.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 125

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
21 maggio 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Modifica della Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (Convenzione TIR), del 14 novembre 1975, A norma della notifica al depositario dell’ONU C.N.387.2009.TREATIES-3 l’emendamento riportato qui di seguito è entrato in vigore il 1o ottobre 2009 per tutte le parti contraenti

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 428/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010, recante attuazione dell’articolo 14 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ispezioni estese delle navi ( 1 )

2

 

*

Regolamento (UE) n. 429/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pemento de Oímbra (IGP)]

8

 

*

Regolamento (UE) n. 430/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

10

 

 

Regolamento (UE) n. 431/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

19

 

 

Regolamento (UE) n. 432/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

21

 

 

Regolamento (UE) n. 433/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010, recante decisione di non concedere restituzioni all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008

25

 

 

Regolamento (UE) n. 434/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010, che, nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008, non concede alcuna restituzione per il latte scremato in polvere

26

 

 

Regolamento (UE) n. 435/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili al latte e ai prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

27

 

 

Regolamento (UE) n. 436/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

30

 

 

DECISIONI

 

 

2010/282/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Austria

32

 

 

2010/283/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Belgio

34

 

 

2010/284/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull’esistenza di un disavanzo eccessivo nella Repubblica ceca

36

 

 

2010/285/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Germania

38

 

 

2010/286/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Italia

40

 

 

2010/287/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull’esistenza di un disavanzo eccessivo nei Paesi Bassi

42

 

 

2010/288/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Portogallo

44

 

 

2010/289/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovenia

46

 

 

2010/290/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovacchia

48

 

 

2010/291/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 2010, che stabilisce se la Grecia ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 27 aprile 2009

50

 

 

2010/292/PESC

 

*

Decisione EUPOL Afghanistan/1/2010 del Comitato politico e di sicurezza, del 18 maggio 2010, relativa alla nomina del capomissione ad interim dell’EUPOL Afghanistan

52

 

 

2010/293/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 20 maggio 2010, relativa alla conclusione di un accordo di attuazione tra la Commissione europea e il governo degli Stati Uniti d’America per attività di cooperazione nel campo della ricerca sulla sicurezza interna/civile

53

Accordo di attuazione tra la Commissione europea e il governo degli Stati Uniti d’America per attività di cooperazione nel campo della ricerca sulla sicurezza interna/civile

54

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

21.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/1


Modifica della Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (Convenzione TIR) del 14 novembre 1975 (1)

A norma della notifica al depositario dell’ONU C.N.387.2009.TREATIES-3 l’emendamento riportato qui di seguito è entrato in vigore il 1o ottobre 2009 per tutte le parti contraenti

Nell’allegato 6, è aggiunta la seguente nota esplicativa:

«0.3.

Articolo 3

0.3. a) iii)

Le disposizioni dell’articolo 3, lettera a), punto iii) non coprono le autovetture (codice SA 8703). Le autovetture possono tuttavia rientrare nella procedura TIR se sono trasportate da altri veicoli come indicato all’articolo 3, lettera a), punti i) e ii).»


(1)  Versione consolidata pubblicata nella decisione 2009/477/CE del Consiglio (GU L 165 del 26.6.2009, pag. 1).


REGOLAMENTI

21.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/2


REGOLAMENTO (UE) N. 428/2010 DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 2010

recante attuazione dell’articolo 14 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ispezioni estese delle navi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Quando procede ad un’ispezione estesa di una nave, l’ispettore responsabile del controllo da parte dello Stato di approdo si attiene ad un elenco di voci specifiche da controllare, fatte salve la fattibilità materiale o eventuali limitazioni connesse alla sicurezza delle persone, della nave o del porto.

(2)

Per quanto riguarda l’identificazione delle voci specifiche da controllare nel corso di un’ispezione estesa per i settori a rischio di cui all’allegato VII della direttiva 2009/16/CE, appare necessario basarsi sull’esperienza del memorandum di intesa di Parigi sul controllo da parte dello Stato di approdo.

(3)

Gli ispettori responsabili del controllo da parte dello Stato di approdo si basano sulla loro valutazione professionale per stabilire l’applicabilità e il livello appropriato di esame per ogni voce specifica.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (COSS),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Elenco di voci specifiche da controllare nel corso di un’ispezione estesa

Un’ispezione estesa di cui all’articolo 14 della direttiva 2009/16/CE prevede, ove applicabile, almeno il controllo delle voci specifiche elencate nell’allegato del presente regolamento.

Qualora non vengano indicati settori specifici per un particolare tipo di nave definito nella direttiva 2009/16/CE, l’ispettore si basa sulla sua valutazione professionale nel decidere quali voci da ispezionare e a quale livello ai fini del controllo delle condizioni complessive in questi settori.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a partire dal 1o gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57.


ALLEGATO

VOCI SPECIFICHE DA CONTROLLARE NEL CORSO DI UN’ISPEZIONE ESTESA

(di cui all’articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2009/16/CE)

A.   Tutti i tipi di navi

a)   Condizioni strutturali

Condizioni dello scafo e del ponte

b)   Tenuta stagna all’acqua e alle intemperie

Porte a tenuta stagna all’acqua e alle intemperie

Ventilatori, condutture d’aria e tubazioni

Boccaporti

c)   Sistemi di emergenza

Simulazione di black-out e avvio del generatore di emergenza

Illuminazione di emergenza

Prova di funzionamento delle pompe di sentina

Prova dei dispositivi di chiusura delle porte a tenuta stagna

Prova dell’apparecchio di governo, compreso quello di emergenza

d)   Comunicazioni radio

Prova della fonte di energia di riserva

Prova delle installazioni principali inclusi gli impianti per la ricezione delle informazioni sulla sicurezza in mare

Prova degli apparecchi VHF portabili del GMDSS

e)   Sicurezza antincendio

Esercitazione antincendio con dimostrazione della capacità di utilizzare gli indumenti antincendio e gli impianti e le attrezzature antincendio

Prova delle pompe di emergenza antincendio (con 2 manichette)

Prova di arresto di emergenza a distanza della ventilazione e delle valvole connesse

Prova di arresto di emergenza a distanza delle pompe del combustibile

Prova delle valvole a chiusura rapida a distanza

Porte tagliafuoco

Estintori fissi e allarmi connessi

f)   Allarmi

Prova del sistema di allarme antincendio

g)   Condizioni di vita e di lavoro

Condizioni delle attrezzature di ormeggio, incluse le fondamenta dei macchinari

h)   Mezzi di salvataggio

Dispositivi per la messa a mare delle imbarcazioni di salvataggio (in caso di mancato uso evidente l’imbarcazione deve essere calata in acqua)

i)   Prevenzione dell’inquinamento

Prova del dispositivo di filtraggio dell’olio

B.   Portarinfuse/OBO (se trasportano merci rinfuse secche)

Oltre alle voci indicate alla sezione A, l’ispezione estesa delle navi portarinfuse deve comprendere le voci seguenti:

a)   Documentazione

Verifica della presenza a bordo dei seguenti documenti, completi e convalidati dallo Stato di bandiera o da un organismo riconosciuto:

Il programma di ispezioni estese comprendente:

i)

rapporti di ispezione della struttura

ii)

rapporti sulle misurazioni dello spessore

iii)

rapporti di valutazione delle condizioni della nave

Verifica se le merci trasportate sono autorizzate dal documento di conformità per le merci pericolose

Approvazione degli strumenti di carico

b)   Condizioni strutturali

Condizioni di paratie e battenti

Cisterne di zavorra

Esame di almeno una delle cisterne di zavorra nei vani carico dal passo d’uomo della cisterna/accesso al ponte e dall’interno, ove l’ispettore constati l’esistenza di fondati motivi sulla base di osservazioni e delle registrazioni ESP.

C.   Gasiere e chimichiere

Oltre alle voci di cui alla sezione A, l’ispezione estesa delle gasiere e delle chimichiere deve comprendere anche:

a)   Documentazione

Verifica dell’indicazione del prodotto trasportato sul certificato di idoneità

b)   Operazioni di carico

Dispositivi di controllo e sicurezza della cisterna di carico per quanto concerne la temperatura, la pressione e il margine di riempimento

Dispositivi di analisi dell’ossigeno e misurazione dell’esplosività, compresa la loro taratura. Presenza di attrezzatura per l’individuazione di prodotti chimici (mantici) con un numero adeguato di appositi tubi per l’individuazione del gas per il carico a bordo

Prova delle docce in coperta

c)   Sicurezza antincendio

Prova dei dispositivi fissi antincendio presenti in coperta (secondo il prodotto trasportato)

d)   Condizioni di vita e di lavoro

Attrezzature di emergenza per le cabine con protezione dell’apparato respiratorio e degli occhi se richiesto dai prodotti elencati nel pertinente certificato di idoneità

D.   Navi da carico, navi portacontainer, navi frigorifere, navi officina, navi per il trasporto di merci pesanti, navi per servizi offshore, navi a destinazione specifica, modu, FPSO, altri tipi di navi

Oltre alle voci indicate alla sezione A, l’ispezione estesa dei tipi di nave del titolo della sezione deve comprendere le voci elencate alla presente sezione:

a)   Tenuta stagna all’acqua e alle intemperie

Condizioni delle coperture dei boccaporti

Accesso ai vani/cisterne di carico

b)   Operazioni di carico

Attrezzature per il carico

Dispositivi di rizzatura

E.   Petroliere/OBO (se certificate come petroliere)

Oltre alle voci indicate alla sezione A, l’ispezione estesa delle navi petroliere deve comprendere le voci seguenti:

a)   Documentazione

Verifica della presenza a bordo dei seguenti documenti, completi e convalidati dallo Stato di bandiera o da un organismo riconosciuto:

Il programma di ispezioni estese comprendente:

i)

rapporti di ispezione della struttura

ii)

rapporti sulle misurazioni dello spessore

iii)

rapporti di valutazione delle condizioni della nave

Certificato di schiuma per sistemi d’inondazione di schiumogeno

b)   Condizioni strutturali

Cisterne di zavorra

Esame di almeno una delle cisterne di zavorra nei vani carico dal passo d’uomo della cisterna/accesso al ponte e dall’interno, ove l’ispettore constati l’esistenza di fondati motivi sulla base di osservazioni e delle registrazioni ESP.

c)   Sicurezza antincendio

Sistemi d’inondazione di schiumogeno

Controllo della pressione del gas inerte e suo contenuto di ossigeno

F.   Unità veloci (HSC) passeggeri, navi passeggeri, navi passeggeri ro-ro

Oltre alle voci indicate alla sezione A, l’ispezione estesa delle navi passeggeri deve comprendere le voci seguenti:

Se ritenuto opportuno, parti dell’ispezione su traghetti ro-ro e unità veloci passeggeri di cui alla direttiva 1999/35/CE del Consiglio (1) possono proseguire mentre la nave è in navigazione da o verso porti di Stati membri, con il consenso del comandante o dell’operatore, per dimostrare che il traghetto o l’unità veloce continua a soddisfare tutti i requisiti necessari per un funzionamento sicuro. Gli ispettori responsabili del controllo da parte dello Stato di approdo non ostacolano il funzionamento della nave né provocano situazioni che, a giudizio del comandante, possano compromettere la sicurezza dei passeggeri, dell’equipaggio e della nave.

a)   Documentazione

Documenti giustificativi di:

Formazione in controllo della folla

Formazione di familiarizzazione

Formazione di sicurezza per il personale incaricato dell’assistenza diretta ai passeggeri negli spazi passeggeri e in particolare alle persone anziane e ai disabili nelle situazioni di emergenza

Formazione in gestione delle crisi e comportamento umano

b)   Tenuta stagna all’acqua e alle intemperie

Portelli prodieri e poppieri secondo i casi

Prova dei controlli a distanza e locali delle porte stagne

c)   Sistemi di emergenza

Familiarità dell’equipaggio con il programma di controllo dei danni

d)   Operazioni di carico

Dispositivi di rizzatura secondo i casi

e)   Sicurezza antincendio

Prova dei controlli a distanza e locali di chiusura delle serrande tagliafuoco

f)   Allarmi

Prove del sistema di diffusione sonora

Prove del sistema di rilevamento di incendio e di allarme

g)   Mezzi di salvataggio

Esercizio di abbandono della nave (incluso il calo in acqua di un’imbarcazione di salvataggio)

G.   Navi mercantili ro-ro

Oltre alle voci indicate alla sezione A, l’ispezione estesa delle navi mercantili ro-ro deve comprendere le voci seguenti:

a)   Tenuta stagna all’acqua e alle intemperie

Portelli prodieri e poppieri secondo i casi

b)   Operazioni di carico

Dispositivi di rizzatura


(1)  GU L 138 dell’1.6.1999, pag. 1.


21.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/8


REGOLAMENTO (UE) N. 429/2010 DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 2010

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pemento de Oímbra (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Pemento de Oímbra», presentata dalla Spagna, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 223 del 16.9.2009, pag. 26.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

SPAGNA

Pemento de Oímbra (IGP)


21.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/10


REGOLAMENTO (UE) N. 430/2010 DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 2010

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l’articolo 247,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha introdotto nel regolamento (CEE) n. 2913/92 l’obbligo di presentare le dichiarazioni sommarie di entrata o di uscita per via elettronica. Il regolamento (CE) n. 273/2009 della Commissione (3) che deroga a determinate disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (4) prevede un periodo transitorio, che scade il 31 dicembre 2010, durante il quale gli operatori economici hanno la possibilità, ma non l’obbligo, di presentare dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita per via elettronica.

(2)

È opportuno prevedere alcuni adattamenti delle norme concernenti le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita al fine di ridurre gli oneri amministrativi qualora tali dichiarazioni non siano necessarie per motivi di sicurezza. Inoltre, per effettuare una migliore analisi dei rischi è opportuno che gli effetti o oggetti mobili, quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (5), non siano esentati da tali dichiarazioni se sono trasportati in applicazione di un contratto di trasporto.

(3)

In alcuni casi l’inserimento di dati relativi alla sicurezza nelle dichiarazioni doganali e la fissazione di un termine specifico per la presentazione di tali dichiarazioni non sono necessari per finalità di sicurezza e pertanto occorre prevedere ulteriori esenzioni in materia; è opportuno tuttavia che tali esenzioni lascino impregiudicate le norme generali per le dichiarazioni doganali, indipendentemente dalla forma in cui sono presentate.

(4)

Nei casi in cui alle dichiarazioni di esportazione non si applicano i termini previsti per la sicurezza, come nel caso dell’approvvigionamento di navi e di aeromobili, è opportuno che le autorità doganali possano autorizzare gli operatori economici affidabili a registrare le merci esportate nelle rispettive scritture e a comunicare le operazioni di esportazione con cadenza periodica, dopo che le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1192/2008 della Commissione (6), che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93, ha introdotto criteri comuni e un modulo comune di domanda per la concessione di autorizzazioni relative alla procedura di dichiarazione semplificata e alla procedura di domiciliazione. È opportuno chiarire che queste norme si applicano a tutti i regimi doganali. Lo stesso regolamento ha previsto all’articolo 253 bis che, con effetto dal 1o gennaio 2011, l’utilizzazione della procedura di dichiarazione semplificata o della procedura di domiciliazione è subordinata alla presentazione elettronica delle dichiarazioni doganali e delle notificazioni. Taluni Stati membri hanno informato la Commissione che in alcuni casi il sistema in questione potrebbe non essere disponibile per tale data. A condizione che sia effettuata un’efficace analisi dei rischi, detti Stati membri debbono poter accettare alle condizioni da essi stabilite le dichiarazioni doganali e le notificazioni in formati diversi da quello elettronico fino a quando sarà applicabile il regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (7).

(6)

Se le merci che si trovano in custodia temporanea o in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I sono riesportate dal territorio doganale della Comunità senza che sia richiesta una dichiarazione sommaria di uscita, occorre prevedere modalità alternative per registrare o notificare la riesportazione e indicare la persona responsabile.

(7)

È inoltre opportuno precisare che le formalità di esportazione non devono essere espletate soltanto per le merci comunitarie aventi una destinazione esterna al territorio doganale della Comunità, ma anche per l’approvvigionamento esente da imposta di navi e di aeromobili, affinché chi effettua tale approvvigionamento possa ricevere una prova dell’uscita dal territorio doganale della Comunità necessaria ai fini dell’esenzione fiscale. Le stesse regole vanno applicate quando devono essere riesportate merci non comunitarie sulla scorta di una dichiarazione di riesportazione.

(8)

In conformità agli articoli 278, 279 e 280 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (8) e all’articolo 3 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (9), le formalità relative all’importazione e all’esportazione devono essere espletate per le merci comunitarie trasportate verso e a partire da territori all’interno del territorio doganale comunitario in cui tali direttive non si applicano. Con riferimento a dette disposizioni, è opportuno esentare tali movimenti dall’obbligo concernente la trasmissione di dati relativi alla sicurezza e dal rispetto dei termini specifici in materia di controlli di sicurezza, poiché le disposizioni in esame si applicano soltanto alle merci che entrano nel territorio doganale della Comunità o che ne escono. Inoltre i termini specifici previsti per i controlli di sicurezza e per la trasmissione dei dati relativi alla sicurezza non si applicano quando le merci sono trasportate verso l’isola di Helgoland, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano, in considerazione della loro situazione geografica.

(9)

Occorre inoltre specificare l’ufficio doganale in cui deve essere presentata la dichiarazione sommaria di uscita e la persona responsabile della presentazione di detta dichiarazione. Questi chiarimenti devono riguardare anche le situazioni in cui, anziché una dichiarazione sommaria di uscita, viene presentata una dichiarazione di transito contenente i dati di una dichiarazione sommaria di uscita.

(10)

Al fine di facilitare i controlli doganali presso l’ufficio doganale di uscita, occorre precisare gli obblighi di chi consegna le merci a un altro operatore prima che queste siano portate fuori dal territorio doganale della Comunità e di coloro che devono fornire informazioni sull’uscita di merci all’ufficio doganale di uscita. Gli stessi obblighi devono essere previsti nel caso in cui le merci dichiarate all’esportazione e presentate all’ufficio doganale di uscita non debbano più lasciare il territorio doganale della Comunità e siano rimosse dall’ufficio doganale di uscita.

(11)

A norma della direttiva 2008/118/CE, l’uso del sistema d’informatizzazione dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS) è obbligatorio a decorrere dal 1o gennaio 2011 per la circolazione di tali prodotti in sospensione dell’accisa. Secondo tale direttiva, la circolazione in sospensione dell’accisa di prodotti comunitari aventi una destinazione esterna al territorio doganale della Comunità deve avvenire nel quadro della procedura di esportazione che prevede l’uso di un sistema informatizzato. Le norme specifiche concernenti l’utilizzazione del documento amministrativo d’accompagnamento di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione, dell’11 settembre 1992, relativo al documento amministrativo d’accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo (10), dovrebbero pertanto essere abrogate con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2011. Le procedure di esportazione che sono state avviate sulla scorta di un documento amministrativo d’accompagnamento prima di tale data devono essere concluse in conformità all’articolo 793 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93, quale applicabile al 31 dicembre 2010.

(12)

Le presenti modifiche non devono comportare cambiamenti nei sistemi elettronici istituiti o da istituire alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(13)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:

1)

all’articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo 18:

«18.

dichiarazione sommaria di uscita: la dichiarazione sommaria di cui all’articolo 182 quater del codice che deve essere presentata per le merci in uscita dal territorio doganale della Comunità, salvo diversa disposizione del presente regolamento.»;

2)

l’articolo 181 quater è così modificato:

a)

il testo della lettera e) è sostituito dal seguente:

«e)

le merci per le quali è ammessa una dichiarazione doganale effettuata con altro atto in conformità agli articoli 230, 232 e 233, fatta eccezione, se trasportati in applicazione di un contratto di trasporto, per gli effetti o oggetti mobili quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio (11) e per palette, contenitori e mezzi di trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e in acque interne;

b)

il testo della lettera g) è sostituito dal seguente:

«g)

le merci per le quali è ammessa la dichiarazione doganale verbale, ai sensi degli articoli 225, 227 e 229, paragrafo 1, fatta eccezione, se trasportati in applicazione di un contratto di trasporto, per gli effetti o oggetti mobili quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1186/2009 e per palette, contenitori e mezzi di trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e in acque interne;»;

c)

il testo della lettera m) è sostituito dal seguente:

«m)

le seguenti merci introdotte nel territorio doganale della Comunità direttamente da piattaforme di perforazione o di produzione o turbine eoliche gestite da un soggetto stabilito nel territorio doganale della Comunità:

i)

merci che sono state incorporate in tali piattaforme o turbine ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o conversione;

ii)

merci che sono state utilizzate per installazioni o forniture di tali piattaforme o turbine;

iii)

altri articoli utilizzati o consumati su tali piattaforme o turbine; e

iv)

rifiuti non pericolosi provenienti da tali piattaforme o turbine;»;

d)

è aggiunta la seguente lettera o):

«o)

merci introdotte a partire da territori che fanno parte del territorio doganale della Comunità, ma in cui la direttiva 2006/112/CE del Consiglio (12) o la direttiva 2008/118/CE del Consiglio (13) non si applicano, e merci introdotte nel territorio doganale comunitario a partire dall’isola di Helgoland, dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano.

3)

all’articolo 184 quinquies, paragrafo 3, le parole «dell’articolo 181 quater, lettere da c) a i) e da l) a n)» è sostituita da «dell’articolo 181 quater, lettere da c) a i) e da l) a o)»;

4)

all’articolo 189 è aggiunto il seguente paragrafo:

«Tuttavia non sono presentate alla dogana le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità che sono scaricate e ricaricate sullo stesso mezzo di trasporto durante il tragitto in questione, per permettere di scaricare o caricare altre merci.»;

5)

all’articolo 253 bis è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, quando i sistemi informatici delle autorità doganali o degli operatori economici non sono operativi per la presentazione o il ricevimento delle dichiarazioni doganali semplificate o delle notificazioni di domiciliazione mediante procedure informatiche, le autorità doganali possono accettare dichiarazioni e notifiche sotto altre forme da esse stabilite, a condizione che venga effettuata un’efficace analisi dei rischi.»;

6)

all’articolo 261, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’autorizzazione a usare la procedura di dichiarazione semplificata viene concessa al richiedente se sono soddisfatti i criteri e le condizioni di cui agli articoli 253, 253 bis, 253 ter e 253 quater.»;

7)

all’articolo 264, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’autorizzazione a usare la procedura di domiciliazione viene concessa al richiedente se sono soddisfatti i criteri e le condizioni di cui agli articoli 253, 253 bis, 253 ter e 253 quater.»;

8)

all’articolo 269, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’autorizzazione a usare la procedura di dichiarazione semplificata viene concessa al richiedente se sono soddisfatti i criteri e le condizioni di cui agli articoli 253, 253 bis, 253 ter, 253 quater e 270.»;

9)

all’articolo 272, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’autorizzazione a usare la procedura di domiciliazione viene concessa al richiedente se sono soddisfatti i criteri e le condizioni di cui al paragrafo 2 e agli articoli 253, 253 bis, 253 ter, 253 quater e 274.»;

10)

il testo dell’articolo 279 è sostituito dal seguente:

«Articolo 279

Le formalità per l’esportazione di cui agli articoli da 786 a 796 sexies possono essere semplificate conformemente alle disposizioni del presente capitolo.»;

11)

all’articolo 282, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’autorizzazione a usare la procedura di dichiarazione semplificata viene concessa alle condizioni e secondo le modalità previste agli articoli 253, 253 bis, 253 ter, 253 quater, all’articolo 261, paragrafo 2 e, in quanto compatibile, all’articolo 262.»;

12)

il testo dell’articolo 283 è sostituito dal seguente:

«Articolo 283

L’autorizzazione ad avvalersi della procedura di domiciliazione viene concessa alle condizioni e secondo le modalità previste agli articoli 253, 253 bis, 253 ter e 253 quater a qualsiasi persona, in appresso denominata “esportatore autorizzato”, che desideri effettuare le formalità d’esportazione nei suoi locali o in altri luoghi designati o autorizzati dall’autorità doganale.»;

13)

l’articolo 284 è soppresso;

14)

all’articolo 285 bis è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis.   Nei casi in cui si applicano gli articoli 592 bis o 592 quinquies, le autorità doganali possono autorizzare un operatore economico a registrare immediatamente ciascuna operazione di esportazione nelle sue scritture e a comunicare tali operazioni all’ufficio doganale che l’ha autorizzato in una dichiarazione complementare da inviare con cadenza periodica entro un mese dalla data di uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità. Tale autorizzazione è concessa a condizione che:

a)

l’operatore economico utilizzi l’autorizzazione soltanto per le merci che non sono soggette a misure di divieto o restrizione;

b)

l’operatore economico fornisca all’ufficio doganale di esportazione tutte le informazioni che questo ritiene necessarie per poter eseguire i controlli delle merci;

c)

quando l’ufficio doganale di esportazione è diverso dall’ufficio doganale di uscita, le autorità doganali abbiano autorizzato l’utilizzazione di tale disposizione e le informazioni di cui alla lettera b), siano messe a disposizione anche dell’ufficio doganale di uscita.

Qualora venga utilizzata la disposizione di cui al primo comma, la registrazione delle merci nelle scritture è considerata come svincolo per l’esportazione e l’uscita.»;

15)

l’articolo 592 bis è così modificato:

a)

il testo della lettera e) è sostituito dal seguente:

«e)

le merci per le quali è ammessa una dichiarazione doganale effettuata con altro atto in conformità agli articoli 231, 232, paragrafo 2, e 233, fatta eccezione, se sono trasportati in applicazione di un contratto di trasporto, per gli effetti o oggetti mobili quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1186/2009 nonché per palette, contenitori e mezzi di trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e in acque interne;»;

b)

il testo della lettera g) è sostituito dal seguente:

«g)

le merci per le quali è ammessa la dichiarazione verbale, ai sensi degli articoli 226, 227 e 229, paragrafo 2, fatta eccezione, se sono trasportati in applicazione di un contratto di trasporto, per gli effetti o oggetti mobili quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1186/2009 nonché per palette, contenitori e mezzi di trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e in acque interne;»;

c)

il testo della lettera l) è sostituito dal seguente:

«l)

le seguenti merci portate fuori dal territorio doganale della Comunità direttamente su piattaforme di perforazione o di produzione o turbine eoliche gestite da un soggetto stabilito nel territorio doganale della Comunità:

i)

merci da utilizzare per la costruzione, la riparazione, la manutenzione o la conversione di tali piattaforme o turbine;

ii)

merci da installare su tali piattaforme o turbine o da utilizzare per il loro equipaggiamento;

iii)

articoli da utilizzare o consumare su tali piattaforme o turbine;»;

d)

sono aggiunte le seguenti lettere da n) a p):

«n)

le merci che beneficiano di franchigie conformemente alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 o ad altre convenzioni consolari o alla Convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali;

o)

le merci destinate a essere incorporate come parti o accessori in navi e aeromobili, i combustibili per motori, i lubrificanti e i gas necessari per il funzionamento di navi o aeromobili, i prodotti alimentari e gli altri articoli da consumare o vendere a bordo;

p)

le merci destinate a territori che fanno parte del territorio doganale della Comunità in cui non si applicano la direttiva 2006/112/CE o la direttiva 2008/118/CE e le merci spedite da detti territori verso un’altra destinazione nel territorio doganale della Comunità nonché le merci spedite dal territorio doganale della Comunità verso l’isola di Helgoland, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.»;

16)

l’articolo 592 ter è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera e) è soppressa;

b)

il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se la dichiarazione doganale non è presentata mediante tecniche elettroniche, il termine fissato al paragrafo 1, lettera a), punti iii) e iv), e al paragrafo 1, lettere b), c) e d), è almeno di quattro ore.»;

17)

all’articolo 592 octies le parole «dell’articolo 592 bis, lettere da c) a m),» è sostituito da «dell’articolo 592 bis, lettere da c) a p),»;

18)

al titolo IV, capo 2, è inserito il seguente articolo 786:

«Articolo 786

1.   Quando le merci comunitarie devono essere trasportate verso una destinazione situata fuori del territorio doganale della Comunità si utilizza la procedura di esportazione, ai sensi dell’articolo 161, paragrafo 1, del codice.

2.   Le formalità concernenti la dichiarazione di esportazione previste nel presente capitolo sono inoltre utilizzate nei casi in cui:

a)

le merci comunitarie circolano verso e a partire da territori appartenenti al territorio doganale della Comunità in cui la direttiva 2006/112/CE o la direttiva 2008/118/CE non si applicano;

b)

le merci comunitarie sono destinate all’approvvigionamento esente da imposta di navi e di aeromobili, indipendentemente dalla destinazione dell’aeromobile o della nave.

Tuttavia, nei casi di cui alle lettere a) e b), non è necessario includere nella dichiarazione di esportazione i dati previsti per la dichiarazione sommaria di uscita all’allegato 30 bis.»;

19)

all’articolo 792 bis, paragrafo 2, le parole «all’articolo 793 bis, paragrafo 6,» è sostituito da «all’articolo 793, paragrafo 2, secondo comma, lettera b),»;

20)

all’articolo 793 è inserito il seguente paragrafo 3:

«3.   Nei casi di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettera b), quando le merci prese in consegna nel quadro di un contratto di trasporto unico arrivano all’ufficio doganale del punto di uscita effettivo dal territorio doganale della Comunità, il trasportatore presenta a tale ufficio, su richiesta dello stesso, uno dei seguenti elementi:

a)

il numero di riferimento del movimento della dichiarazione di esportazione, se disponibile; o

b)

una copia del contratto di trasporto unico o della dichiarazione di esportazione per le merci di cui trattasi; o

c)

il numero di riferimento unico delle spedizioni o il numero di riferimento del documento di trasporto e il numero di colli nonché, se containerizzati, il numero di identificazione del materiale; o

d)

informazioni concernenti il contratto di trasporto unico o il trasporto delle merci fuori dal territorio doganale della Comunità contenute nel sistema informatico della persona che prende in consegna le merci o in un altro sistema informatico commerciale.»;

21)

all’articolo 793 bis, il paragrafo 6 è soppresso;

22)

l’articolo 793 quater è soppresso;

23)

all’articolo 796 quater, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tale notificazione contiene il numero di riferimento del movimento della dichiarazione di esportazione.»;

24)

l’articolo 796 quinquies è così modificato:

a)

il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Fatto salvo l’articolo 793, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), l’ufficio doganale di uscita verifica che le merci presentate corrispondano a quanto dichiarato e sorveglia l’uscita materiale delle merci dal territorio doganale della Comunità. L’ufficio doganale di uscita procede all’eventuale esame delle merci sulla base del messaggio “avviso anticipato di esportazione” ricevuto dall’ufficio doganale di esportazione.

Per permettere di effettuare i controlli doganali nel luogo in cui le merci sono scaricate da un mezzo di trasporto, consegnate a un altro detentore delle merci e caricate su un altro mezzo di trasporto che porta le merci fuori dal territorio doganale della Comunità dopo la presentazione all’ufficio doganale di uscita, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

al più tardi in occasione della consegna delle merci, il detentore comunica al successivo detentore delle merci il numero di riferimento unico delle spedizioni o il numero di riferimento del documento di trasporto e il numero di colli o, se containerizzati, il numero di identificazione del materiale nonché, se è stato rilasciato, il numero di riferimento del movimento della dichiarazione di esportazione. Questa segnalazione può avvenire elettronicamente e/o tramite sistemi e processi d’informazione commerciali, portuali o di trasporto oppure, se questi non sono disponibili, in qualsiasi altra forma. Al più tardi in occasione della consegna delle merci, l’operatore cui queste sono consegnate registra la segnalazione fornitagli dal precedente detentore delle merci;

b)

un trasportatore non può caricare le merci in uscita dal territorio doganale della Comunità se non ha ricevuto le informazioni di cui alla lettera a);

c)

il trasportatore notifica l’uscita delle merci all’ufficio doganale di uscita fornendo le informazioni di cui alla lettera a), tranne qualora tali informazioni siano già state messe a disposizione delle autorità doganali tramite gli esistenti sistemi o processi commerciali, portuali o di trasporto. Se possibile tale notificazione è inserita nel manifesto esistente o in altre informazioni da comunicare per il trasporto.

Ai fini del secondo comma il “trasportatore” è la persona che fa uscire le merci, o che assume la responsabilità dell’uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità. Tuttavia,

in caso di trasporto combinato, se il mezzo di trasporto attivo che lascia il territorio doganale della Comunità serve soltanto a trasportare un altro mezzo di trasporto che, dopo l’arrivo a destinazione del mezzo di trasporto attivo, circolerà autonomamente come mezzo di trasporto attivo, per trasportatore si intende la persona che gestirà il mezzo di trasporto che circola autonomamente dopo che il mezzo di trasporto che lascia il territorio doganale della Comunità è arrivato a destinazione,

in caso di traffico marittimo o aereo, in applicazione di un accordo di gestione in comune di navi o di disposizioni contrattuali, per trasportatore si intende la persona che ha concluso il contratto ed emesso la polizza di carico o la lettera di vettura aerea per il trasporto effettivo delle merci fuori dal territorio doganale della Comunità.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   Fatto salvo l’articolo 792 bis, se le merci dichiarate per l’esportazione non sono più destinate a uscire dal territorio doganale della Comunità, la persona che ritira le merci dall’ufficio doganale di uscita per trasportarle in un luogo situato in detto territorio deve fornire all’ufficio doganale di uscita le informazioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a). Tali informazioni possono essere fornite in qualsiasi forma.»;

25)

all’articolo 796 quinquies bis, paragrafo 4, il testo della lettera e) è sostituito dal seguente:

«e)

scritture degli operatori economici relative alle merci fornite alle piattaforme di perforazione e di produzione del petrolio e del gas o alle turbine eoliche»;

26)

all’articolo 841, paragrafo 1, le parole «gli articoli da 787 a 796 sexies» è sostituito da «gli articoli 786, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), nonché da 787 a 796 sexies»;

27)

l’articolo 841 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 841 bis

1.   In casi diversi da quelli definiti all’articolo 182, paragrafo 3, terzo comma, del codice, la riesportazione è notificata tramite una dichiarazione sommaria di uscita in conformità agli articoli da 842 bis a 842 sexies, ad eccezione dei casi in cui per tali obblighi è concessa un’esenzione a norma dell’articolo 842 bis, paragrafi 3 o 4.

2.   Se le merci che si trovano in custodia temporanea o in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I sono riesportate e non è richiesta una dichiarazione doganale o una dichiarazione sommaria di uscita, la riesportazione è comunicata all’ufficio doganale competente per il luogo da cui le merci escono dal territorio doganale della Comunità, prima dell’uscita delle merci, secondo le modalità stabilite dalle autorità doganali.

La persona di cui al paragrafo 3 è autorizzata, su sua richiesta, a modificare uno o più dati della notificazione. Non è possibile procedere a tali modifiche dopo che le merci indicate nella notificazione hanno lasciato il territorio doganale della Comunità.

3.   La notificazione di cui al paragrafo 2, primo comma, è effettuata dal trasportatore. Tuttavia, tale notificazione è presentata dal gestore del magazzino di custodia temporanea, o dal gestore di un magazzino di custodia in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I, o da chiunque sia in grado di presentare le merci, se il trasportatore è stato informato della presentazione della notificazione da parte della persona di cui alla seconda frase del presente paragrafo e ha dato il proprio assenso sulla base di una disposizione contrattuale. L’ufficio doganale di uscita può supporre, tranne qualora sia provato il contrario, che il trasportatore abbia dato tale assenso sulla base di una disposizione contrattuale e che sia stato informato della presentazione della notificazione.

L’articolo 796 quinquies, paragrafo 1, ultimo comma si applica per quanto concerne la definizione di trasportatore.

4.   Se a seguito della notificazione di cui al paragrafo 2, primo comma, le merci non sono più destinate a uscire dal territorio doganale della Comunità si applica, in quanto compatibile, l’articolo 796 quinquies, paragrafo 4.»;

28)

l’articolo 842 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 842 bis

1.   Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, se l’uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità non richiede una dichiarazione doganale, all’ufficio doganale di uscita è presentata la dichiarazione sommaria di uscita.

2.   Ai fini del presente capitolo, con “ufficio doganale di uscita” si intende:

a)

l’ufficio doganale competente per il luogo da cui le merci lasciano il territorio doganale della Comunità; o

b)

se le merci lasciano il territorio doganale della Comunità per via aerea o via marittima, l’ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono caricate sulla nave o sull’aeromobile che le porterà a destinazione fuori dal territorio doganale della Comunità.

3.   Non è necessaria una dichiarazione sommaria di uscita quando una dichiarazione di transito elettronica contiene i dati relativi alla dichiarazione sommaria di uscita, a condizione che l’ufficio di destinazione sia anche l’ufficio doganale di uscita o che l’ufficio di destinazione sia ubicato al di fuori del territorio doganale della Comunità.

4.   Non è richiesta una dichiarazione sommaria di uscita nei seguenti casi:

a)

le esenzioni elencate all’articolo 592 bis;

b)

se le merci sono caricate in un porto o aeroporto nel territorio doganale della Comunità per essere scaricate in un altro porto o aeroporto comunitario, a condizione che all’ufficio doganale di uscita, che ne fa richiesta, sia presentata prova del previsto luogo di scarico sotto forma di un manifesto commerciale, portuale o di trasporto o di una distinta di carico. La stessa disposizione si applica quando la nave o l’aeromobile che trasporta le merci effettua uno scalo in un porto o un aeroporto situato fuori del territorio doganale della Comunità e le merci devono rimanere a bordo della nave o dell’aeromobile durante lo scalo nel porto o nell’aeroporto situato al di fuori del territorio doganale della Comunità;

c)

se, in un porto o in un aeroporto, le merci non sono scaricate dal mezzo di trasporto che le ha introdotte nel territorio doganale della Comunità e che le trasporterà al di fuori di tale territorio;

d)

se le merci sono state caricate in un precedente porto o aeroporto nel territorio doganale della Comunità e rimangono sul mezzo di trasporto che le trasporterà al di fuori del territorio doganale della Comunità;

e)

se le merci che si trovano in custodia temporanea o in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I sono trasbordate dal mezzo di trasporto che le ha portate in tale magazzino di custodia temporanea o zona franca, sotto la sorveglianza dello stesso ufficio doganale, su una nave, un aeromobile o un treno che le trasporterà da detto magazzino di custodia temporanea o zona franca al di fuori del territorio doganale della Comunità, a condizione che:

i)

il trasbordo sia effettuato entro quattordici giorni di calendario dalla data in cui le merci sono state presentate per custodia temporanea o in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I; in circostanze eccezionali, le autorità doganali possono prolungare tale periodo di tempo al fine di affrontare dette circostanze;

ii)

le informazioni relative alle merci siano messe a disposizione delle autorità doganali; e

iii)

per quanto a conoscenza del trasportatore, non vi è alcun cambiamento della destinazione delle merci e del destinatario;

f)

se all’ufficio doganale di uscita è apportata la prova, tramite il sistema informatico del gestore del magazzino di custodia temporanea, del trasportatore o dell’operatore portuale/aeroportuale oppure tramite un altro sistema informatico commerciale, che le merci in uscita dal territorio doganale della Comunità sono già state oggetto di una dichiarazione doganale contenente i dati relativi alla dichiarazione sommaria di uscita, a condizione che sia stata ammessa dalle autorità doganali.

Fatto salvo l’articolo 842 quinquies, paragrafo 2, nei casi indicati alle lettere da a) a f), i controlli doganali tengono conto del carattere particolare della situazione.

5.   La dichiarazione sommaria di uscita, quando è necessaria, è presentata dal trasportatore. Tuttavia, tale dichiarazione è presentata dal gestore del magazzino di custodia temporanea, o dal gestore di un magazzino di custodia in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I, o da chiunque sia in grado di presentare le merci, se il trasportatore è stato informato della presentazione della notificazione da parte della persona di cui alla seconda frase del presente paragrafo e ha dato il proprio assenso sulla base di una disposizione contrattuale. L’ufficio doganale di uscita può supporre, tranne qualora sia provato il contrario, che il trasportatore abbia dato tale assenso sulla base di una disposizione contrattuale e che sia stato informato della presentazione della dichiarazione;

L’articolo 796 quinquies, paragrafo 1, ultimo comma si applica per quanto concerne la definizione di trasportatore.

6.   Se a seguito della presentazione di una dichiarazione sommaria di uscita le merci non sono più destinate a uscire dal territorio doganale della Comunità si applica, in quanto compatibile, l’articolo 796 quinquies, paragrafo 4.»;

29)

all’articolo 842 quinquies, paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Quando merci esentate dall’obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di uscita, ai sensi dell’articolo 842 bis, paragrafo 4, lasciano il territorio doganale della Comunità, l’eventuale analisi dei rischi è effettuata al momento della presentazione delle merci, sulla base della documentazione o di altre informazioni relative alle merci.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

I punti da 1 a 13 e da 15 a 29 dell’articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2011. Tuttavia, se un’operazione di esportazione è avviata prima del 1o gennaio 2011 con un documento amministrativo di accompagnamento in conformità all’articolo 793 quater, paragrafo 1, l’ufficio doganale di uscita applica in tale data o successivamente le misure previste all’articolo 793 quater.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(2)  GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13.

(3)  GU L 91 del 3.4.2009, pag. 14.

(4)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(5)  GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.

(6)  GU L 329 del 6.12.2008, pag. 1.

(7)  GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.

(8)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(9)  GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.

(10)  GU L 276 del 19.9.1992, pag. 1.

(11)  GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.»;

(12)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

(13)  GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.»;


21.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/19


REGOLAMENTO (UE) N. 431/2010 DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 maggio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

70,0

MK

66,4

TN

71,5

TR

61,3

ZZ

67,3

0707 00 05

MA

46,5

MK

52,3

TR

118,3

ZZ

72,4

0709 90 70

TR

121,1

ZZ

121,1

0805 10 20

EG

55,7

IL

54,7

MA

51,0

PY

48,3

TN

51,1

TR

49,3

ZA

73,7

ZZ

54,8

0805 50 10

AR

94,0

BR

117,8

TR

87,6

ZA

74,1

ZZ

93,4

0808 10 80

AR

85,3

BR

75,2

CA

69,6

CL

80,9

CN

81,8

MK

26,7

NZ

114,3

US

122,8

UY

77,5

ZA

84,8

ZZ

81,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


21.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/21


REGOLAMENTO (UE) N. 432/2010 DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 2010

recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti contemplati dall'allegato I, parte XVI, di detto regolamento e i prezzi di tali prodotti sul mercato comunitario può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, occorre procedere alla fissazione di restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e di alcuni criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167, 169 e 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

L'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che le restituzioni possano essere differenziate secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(4)

Le restituzioni all’esportazione per la Repubblica dominicana sono state differenziate per tenere conto del dazio doganale ridotto applicato alle importazioni nell’ambito del contingente tariffario d’importazione di cui al memorandum d’intesa tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana sulla protezione delle importazioni di latte in polvere nella Repubblica dominicana (2), approvato con decisione 98/486/CE del Consiglio (3). Essendo cambiata la situazione di mercato nella Repubblica dominicana, ora caratterizzata da un’accresciuta concorrenza per il latte scremato in polvere, il contingente non viene più utilizzato integralmente. Al fine di incoraggiare il pieno utilizzo del contingente, occorre abolire la differenziazione delle restituzioni all’esportazione per la Repubblica dominicana.

(5)

Il regolamento (UE) n. 326/2010 (4) della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 3846/87, del 17 dicembre 1987, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione (5) ha aggiunto alla nomenclatura dei prodotti agricoli taluni codici di prodotto relativi ai formaggi. Occorre pertanto includere tali codici nell’allegato al regolamento.

(6)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e con gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione (6).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 maggio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 218 del 6.8.1998, pag. 46.

(3)  GU L 218 del 6.8.1998, pag. 45.

(4)  GU L 100 del 22.4.2010, pag. 1.

(5)  GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

(6)  GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1.


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 21 maggio 2010

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 10 11 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 10 19 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 19 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 91 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 91 10 9370

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 91 30 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 99 10 9350

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 29 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 29 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

Le destinazioni sono definite come segue:

L20

:

Tutte le destinazioni, tranne:

a)

paesi terzi: Andorra, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein e Stati Uniti d'America;

b)

territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: le isole Færøer, la Groenlandia, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d'Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;

c)

i territori europei che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e delle cui relazioni esterne è responsabile uno Stato membro: Gibilterra;

d)

le destinazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, all'articolo 41, paragrafo 1, e all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1).

L04

:

Albania, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo (), Montenegro ed ex Repubblica Iugoslava di Macedonia.

L40

:

Tutte le destinazioni, tranne:

a)

paesi terzi: L04, Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Santa Sede (Città del Vaticano), Stati Uniti d'America, Croazia, Turchia, Australia, Canada, Nuova Zelanda e Sudafrica;

b)

territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: le isole Færøer, la Groenlandia, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d'Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;

c)

i territori europei che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e delle cui relazioni esterne è responsabile uno Stato membro: Gibilterra;

d)

le destinazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, all'articolo 41, paragrafo 1, e all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1).


(1)  Quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.


21.5.2010   

IT

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L 125/25


REGOLAMENTO (UE) N. 433/2010 DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 2010

recante decisione di non concedere restituzioni all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari (2), prevede una procedura di gara permanente.

(2)

A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l'istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta al bando di gara, è opportuno non concedere alcuna restituzione per il periodo di gara che termina il 18 maggio 2010.

(3)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 619/2008, per il periodo di presentazione delle offerte che scade il 18 maggio 2010, non è concessa alcuna restituzione per i prodotti e le destinazioni di cui, rispettivamente, all'articolo 1, lettere a) e b) e all'articolo 2 di detto regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 maggio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20.

(3)  GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 69.


21.5.2010   

IT

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L 125/26


REGOLAMENTO (UE) N. 434/2010 DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 2010

che, nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008, non concede alcuna restituzione per il latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari (2), prevede un procedimento di gara permanente.

(2)

A norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l’istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta al bando di gara, è opportuno non concedere alcuna restituzione per il periodo di gara che termina il 18 maggio 2010.

(3)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 619/2008, per il periodo di presentazione delle offerte che scade il 18 maggio 2010, non è concessa alcuna restituzione per il prodotto e le destinazioni di cui, rispettivamente, all'articolo 1, lettera c) e all'articolo 2 di detto regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 maggio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20.

(3)  GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 69.


21.5.2010   

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L 125/27


REGOLAMENTO (UE) N. 435/2010 DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 2010

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili al latte e ai prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 162, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera p), elencati nell'allegato I, parte XVI, dello stesso regolamento e i prezzi nell'Unione può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora questi prodotti siano esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato XX, parte IV, dello stesso regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2) indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora questi prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato XX, parte IV, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Conformemente all'articolo 14, secondo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base interessati per un periodo equivalente a quello per cui sono fissate le restituzioni per gli stessi prodotti esportati allo stato naturale.

(4)

L'articolo 162, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a quello stesso prodotto esportato senza essere trasformato.

(5)

Nel caso di taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, esiste il rischio che, qualora vengano fissati anticipatamente tassi elevati per le restituzioni, siano messi a rischio gli impegni presi in relazione a tali restituzioni. Per evitare questa circostanza appare quindi necessario adottare adeguati provvedimenti di salvaguardia senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di tassi di restituzione specifici per la fissazione anticipata delle restituzioni costituisce un provvedimento che dovrebbe consentire di raggiungere questi due obiettivi.

(6)

L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1043/2005 dispone che, nel fissare il tasso di restituzione, si tenga conto, se del caso, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente applicabili in tutti gli Stati membri conformemente al regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli, ai prodotti di base elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 o ai prodotti equiparati.

(7)

Conformemente all'articolo 100, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nell'Unione e trasformato in caseina, a condizione che detto latte e la caseina con esso fabbricata rispondano a determinati requisiti.

(8)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 e nell'allegato I, parte XVI, del regolamento (CE) n. 1234/2007, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato XX, parte IV, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 maggio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 21 maggio 2010 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato  (1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Designazione delle merci

Tasso delle restituzioni

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

ex 0402 10 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):

 

 

a)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):

0,00

0,00

ex 0405 10

Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):

 

 

a)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %

0,00

0,00

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

0,00

0,00


(1)  I tassi di cui al presente allegato non si applicano alle esportazioni verso i seguenti:

a)

paesi terzi: Andorra, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein, Stati della Uniti d'America e alle merci esportate verso la Confederazione svizzera di cui alle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972;

b)

territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d’Italia, Helgoland, Groenlandia, isole Færøer e le aree della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della stessa Repubblica non esercita un controllo effettivo;

c)

territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra;

d)

le destinazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, all'articolo 41, paragrafo 1, e all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1).


21.5.2010   

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L 125/30


REGOLAMENTO (UE) N. 436/2010 DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 2010

che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 143,

visto il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame, nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

(3)

È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8.

(3)  GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.


ALLEGATO

del regolamento della Commissione del 20 maggio 2010 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate

121,5

0

AR

122,5

0

TH

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

124,5

0

BR

116,3

1

AR

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o di galline, congelati

206,8

28

BR

218,9

24

AR

294,2

2

CL

0207 14 60

Cosce di pollo, congelate

102,7

12

BR

0207 25 10

Carcasse di tacchini presentazione 80 %, congelate

146,0

4

BR

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

242,1

16

BR

293,9

1

CL

0408 11 80

Tuorli

327,8

0

AR

0408 91 80

Uova sgusciate essiccate

343,8

0

AR

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli e di galline

283,0

1

BR

311,4

0

TH

3502 11 90

Ovoalbumina essiccata

561,5

0

AR


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice “ZZ” sta per “altre origini”.»


DECISIONI

21.5.2010   

IT

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L 125/32


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 2010

sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Austria

(2010/282/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 6, in combinato disposto con l’articolo 126, paragrafo 13 e l’articolo 136,

vista la proposta della Commissione,

viste le osservazioni dell’Austria,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 126, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2)

Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro.

(3)

La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 126 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, precisata dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (1) (che costituisce parte integrante del patto di stabilità e crescita), prevede l’adozione di una decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo. Il regolamento (CE) n. 1467/97 stabilisce inoltre disposizioni per l’attuazione dell’articolo 104 del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto l’articolo 126 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il protocollo relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, contiene ulteriori disposizioni in merito all’attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio (2) stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

(4)

La riforma del 2005 del patto di stabilità e crescita ha inteso rafforzarne l’efficacia e i fondamenti economici e garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine. Essa mirava ad assicurare in particolare che le condizioni economiche e di bilancio fossero sempre prese pienamente in considerazione in tutte le fasi della procedura per i disavanzi eccessivi. In tal modo, il patto di stabilità e crescita costituisce il quadro a sostegno delle politiche dei governi per tornare rapidamente a posizioni di bilancio sane tenendo conto della situazione economica.

(5)

L’articolo 104, paragrafo 5, del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto l’articolo 126, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, prevedeva che la Commissione trasmettesse un parere al Consiglio se riteneva che in uno Stato membro esistesse o potesse determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. La Commissione, tenuto conto della sua relazione in conformità dell’articolo 104, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto l’articolo 126, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e visto il parere del comitato economico e finanziario in conformità dell’articolo 104, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto l’articolo 126, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è giunta alla conclusione che in Austria esisteva un disavanzo eccessivo. L’11 novembre 2009 la Commissione ha pertanto trasmesso al Consiglio un parere in tal senso in merito all’Austria (3).

(6)

L’articolo 126, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce che il Consiglio prende in considerazione le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso dell’Austria, questa valutazione globale porta alle conclusioni illustrate nella presente decisione.

(7)

Secondo i dati comunicati dalle autorità austriache nell’ottobre 2009, il disavanzo pubblico dell’Austria dovrebbe raggiungere il 3,9 % del PIL nel 2009, rimanendo quindi ad un valore superiore, e non prossimo, al valore di riferimento del 3 % del PIL. Secondo le previsioni dei servizi della Commissione dell’autunno 2009, il previsto superamento del valore di riferimento va considerato eccezionale ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. In particolare, è stato determinato da una grave recessione economica ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. Secondo le previsioni dei servizi della Commissione dell’autunno 2009, il PIL reale dell’Austria dovrebbe subire una forte contrazione nel 2009, raggiungendo il – 3,7 %. La recessione rispecchia il calo improvviso degli investimenti privati e degli scambi con l’estero nel settore manifatturiero orientato all’esportazione, calo dovuto alla crisi finanziaria e al rallentamento mondiale, in particolare alla netta riduzione delle prospettive di crescita dei principali partner commerciali (area dell’euro, Europa centrale e orientale). Inoltre, il previsto superamento del valore di riferimento non può essere giudicato temporaneo. Secondo le previsioni dei servizi della Commissione dell’autunno 2009, che prendono in considerazione le misure di bilancio adottate nell’anno in corso, il disavanzo si amplierebbe passando al 5,5 % del PIL nel 2010 e al 5,3 % del PIL nel 2011 nell’ipotesi di politiche invariate. Il criterio del disavanzo stabilito dal trattato non è soddisfatto.

(8)

Sulla base dei dati comunicati dalle autorità austriache nell’ottobre 2009, il debito pubblico lordo è superiore al valore di riferimento del 60 % del PIL dal 2008 e dovrebbe salire al 68,2 % del PIL nel 2009. Secondo le previsioni dei servizi della Commissione dell’autunno 2009, il rapporto debito/PIL dovrebbe aumentare ulteriormente, passando al 73,9 % del PIL nel 2010 e al 77 % del PIL nel 2011. Non è possibile ritenere che il rapporto debito/PIL si stia riducendo in misura sufficiente, né che si stia avvicinando al valore di riferimento ad un ritmo adeguato ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. Il criterio del debito stabilito dal trattato non è soddisfatto.

(9)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, il Consiglio, quando decide in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, tiene conto dei «fattori significativi» solo se è pienamente soddisfatta una duplice condizione: se il disavanzo resta vicino al valore di riferimento e se il superamento di tale valore è temporaneo. Nel caso dell’Austria questa duplice condizione non è soddisfatta. Pertanto, i fattori significativi non sono presi in considerazione nelle varie fasi che conducono alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che in Austria esiste un disavanzo eccessivo.

Articolo 2

La Repubblica d’Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. SALGADO


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

(2)  GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.

(3)  Tutti i documenti relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti dell’Austria sono disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode=_m2


21.5.2010   

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L 125/34


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 2010

sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Belgio

(2010/283/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 6, in combinato disposto con l’articolo 126, paragrafo 13 e l’articolo 136,

vista la proposta della Commissione,

viste le osservazioni del Belgio,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 126, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2)

Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro.

(3)

La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 126 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, precisata dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (1) (che fa parte del patto di stabilità e crescita), prevede l’adozione di una decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo. Il regolamento (CE) n. 1467/97 stabilisce inoltre disposizioni per l’attuazione dell’articolo 104 del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto l’articolo 126 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il protocollo relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, contiene ulteriori disposizioni in merito all’attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio (2) stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

(4)

La riforma del 2005 del patto di stabilità e crescita ha inteso migliorarne l’efficacia e i fondamenti economici e garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine. Essa mirava ad assicurare in particolare che le condizioni economiche e di bilancio fossero sempre prese pienamente in considerazione in tutte le fasi della procedura per i disavanzi eccessivi. In tal modo, il patto di stabilità e crescita costituisce il quadro a sostegno delle politiche dei governi per tornare rapidamente a posizioni di bilancio sane tenendo conto della situazione economica.

(5)

L’articolo 104, paragrafo 5, del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto l’articolo 126, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, prevedeva che la Commissione trasmettesse un parere al Consiglio se riteneva che in uno Stato membro esistesse o potesse determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. La Commissione, tenuto conto della sua relazione in conformità dell’articolo 104, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto l’articolo 126, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e visto il parere del comitato economico e finanziario in conformità dell’articolo 104, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto l’articolo 126, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è giunta alla conclusione che in Belgio esisteva un disavanzo eccessivo. L’11 novembre 2009 la Commissione ha pertanto trasmesso al Consiglio un parere in tal senso in merito al Belgio (3).

(6)

L’articolo 126, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce che il Consiglio deve prendere in considerazione le osservazioni che lo Stato membro interessato ritiene di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso del Belgio, questa valutazione globale porta alle conclusioni illustrate nella presente decisione.

(7)

Secondo i dati comunicati dalle autorità belghe nell’ottobre 2009, il disavanzo pubblico in Belgio dovrebbe raggiungere il 5,9 % del PIL nel 2009, quindi ben al di sopra e non prossimo al valore di riferimento del 3 % del PIL. Il superamento previsto del valore di riferimento può essere considerato eccezionale ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. In particolare, esso è stato determinato, tra l’altro, da una grave recessione economica ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. Secondo le previsioni dei servizi della Commissione dell’autunno 2009 il PIL dovrebbe diminuire del 2,9 % nel 2009 e crescere dello 0,6 % nel 2010. Inoltre, sempre sulla base delle previsioni dell’autunno 2009 dei servizi della Commissione, il superamento previsto rispetto al valore di riferimento non può essere considerato temporaneo, poiché il disavanzo dovrebbe stabilizzarsi al 5,8 % del PIL nel 2010 e 2011, tenendo conto delle misure di risanamento già sufficientemente specificate. Il criterio del disavanzo stabilito dal trattato non è soddisfatto.

(8)

Il debito lordo delle amministrazioni pubbliche ha continuato a diminuire passando dal 134 % del PIL nel 1993 all’84 % del PIL nel 2007. Nel 2008, le operazioni dirette a stabilizzare il settore finanziario hanno provocato un aumento del rapporto debito/PIL a quasi il 90 %. Tale rapporto, quindi, è rimasto ben al di sopra del valore di riferimento del 60 %. In base ai dati comunicati dalle autorità belghe nell’ottobre 2009, il debito lordo della pubblica amministrazione dovrebbe mantenersi al 97,6 % del PIL nel 2009. Le previsioni dei servizi della Commissione dell’autunno 2009 vedono il rapporto debito/PIL crescere a circa il 97 % nel 2009, al 101 % nel 2010 e al 104 % nel 2011. Non è possibile ritenere che il rapporto debito/PIL si stia riducendo in misura sufficiente, né che si stia avvicinando al valore di riferimento ad un ritmo adeguato ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. Il criterio del debito stabilito dal trattato non è soddisfatto.

(9)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, il Consiglio, quando decide in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, tiene conto dei «fattori significativi» solo se è pienamente soddisfatta una duplice condizione: se il disavanzo resta vicino al valore di riferimento e se il superamento di tale valore è temporaneo. Nel caso del Belgio, questa duplice condizione non è soddisfatta. Pertanto, i fattori significativi non sono presi in considerazione nelle varie fasi che conducono alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che in Belgio esiste un disavanzo eccessivo.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. SALGADO


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

(2)  GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.

(3)  Tutti i documenti relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti del Belgio sono disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode=_m2


21.5.2010   

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L 125/36


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 2010

sull’esistenza di un disavanzo eccessivo nella Repubblica ceca

(2010/284/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 7, in combinato disposto con l’articolo 126, paragrafo 13,

vista la proposta della Commissione,

viste le osservazioni della Repubblica ceca,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 126, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2)

Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro.

(3)

La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 126 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, precisata dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (1) (che costituisce parte integrante del patto di stabilità e crescita), prevede l’adozione di una decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo. Il regolamento (CE) n. 1467/97 stabilisce inoltre disposizioni per l’attuazione dell’articolo 104 del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto l’articolo 126 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il protocollo relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, contiene ulteriori disposizioni in merito all’attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio (2) stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

(4)

La riforma del 2005 del patto di stabilità e crescita ha inteso rafforzarne l’efficacia e i fondamenti economici e garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine. Essa mirava ad assicurare in particolare che le condizioni economiche e di bilancio fossero sempre prese pienamente in considerazione in tutte le fasi della procedura per i disavanzi eccessivi. In tal modo, il patto di stabilità e crescita costituisce il quadro a sostegno delle politiche dei governi per tornare rapidamente a posizioni di bilancio sane tenendo conto della situazione economica.

(5)

L’articolo 104, paragrafo 5, del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto l’articolo 126, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, prevedeva che la Commissione trasmettesse un parere al Consiglio se riteneva che in uno Stato membro esistesse o potesse determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. La Commissione, tenuto conto della sua relazione in conformità dell’articolo 104, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto l’articolo 126, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e visto il parere del comitato economico e finanziario di cui all’articolo 104, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto l’articolo 126, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è giunta alla conclusione che nella Repubblica ceca esisteva un disavanzo eccessivo. L’11 novembre 2009 la Commissione ha pertanto trasmesso al Consiglio un parere in tal senso in merito alla Repubblica ceca (3).

(6)

L’articolo 126, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce che il Consiglio prende in considerazione le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso della Repubblica ceca, questa valutazione porta alle conclusioni illustrate nella presente decisione.

(7)

Secondo i dati comunicati dalle autorità ceche nell’ottobre 2009, il disavanzo pubblico nella Repubblica ceca dovrebbe raggiungere il 6,6 % del PIL nel 2009, ad un valore superiore e non prossimo al valore di riferimento del 3 % del PIL. Sulla base delle previsioni dei servizi della Commissione dell’autunno 2009, il superamento previsto rispetto al valore di riferimento può essere considerato eccezionale ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. In particolare, è stato determinato anche da una grave recessione economica ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. Le previsioni dei servizi della Commissione dell’autunno 2009 anticipano una contrazione del 4,8 % del PIL nel 2009 rispetto alla crescita positiva del 2,5 % nel 2008, che in gran parte riflette l’impatto della crisi economica mondiale. Mentre il disavanzo nominale ha iniziato ad aumentare soltanto nel 2008, il deterioramento strutturale è iniziato prima quando la situazione economica era ancora buona. Inoltre, il superamento del valore di riferimento non può essere considerato temporaneo, visto che le previsioni dei servizi della Commissione dell’autunno 2009 anticipano che il disavanzo pubblico dovrebbe raggiungere il 5,5 % del PIL nel 2010 e, sulla base dell’ipotesi di politiche invariate, il 5,7 % del PIL nel 2011. Le previsioni considerano l’effetto di misure anticrisi che saranno ancora in atto nel 2010 (due misure che rappresentano circa lo 0,7 % del PIL sono permanenti), come pure del pacchetto di risanamento finanziario per il 2010 approvato dalle autorità ceche nell’ottobre 2009. Il criterio del disavanzo stabilito dal trattato non è soddisfatto.

(8)

Secondo i dati comunicati dalle autorità ceche nell’ottobre 2009, il debito pubblico lordo rimane ben al di sotto del valore di riferimento del 60 % del PIL e dovrebbe attestarsi sul 35,5 % del PIL nel 2009. Secondo le previsioni dei servizi della Commissione dell’autunno 2009, il rapporto debito/PIL è destinato ad aumentare rapidamente e nell’ipotesi di politiche invariate nel 2011 dovrebbe raggiungere il 44 % del PIL.

(9)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, il Consiglio, quando decide in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, tiene conto dei «fattori significativi» solo se è pienamente soddisfatta una duplice condizione: se il disavanzo resta vicino al valore di riferimento e se il superamento di tale valore è temporaneo. Nel caso della Repubblica ceca, questa duplice condizione non è soddisfatta. Pertanto, i fattori significativi non sono presi in considerazione nelle varie fasi che conducono alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che nella Repubblica ceca esiste un disavanzo eccessivo.

Articolo 2

La Repubblica ceca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. SALGADO


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

(2)  GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.

(3)  Tutti i documenti relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti della Repubblica ceca sono disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode = _m2


21.5.2010   

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L 125/38


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 2010

sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Germania

(2010/285/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 6, in combinato disposto con l’articolo'126, paragrafo 13 e con l’articolo 136,

vista la proposta della Commissione,

viste le osservazioni della Germania,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 126, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2)

Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro.

(3)

La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 126 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, precisata dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (1) (che fa parte del patto di stabilità e crescita) prevede l’adozione di una decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo. Il regolamento (CE) n. 1467/97 stabilisce inoltre disposizioni per l’attuazione dell’articolo 104 del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto l’articolo 126 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il protocollo relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, contiene ulteriori disposizioni in merito all’attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio (2) stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

(4)

La riforma del 2005 del patto di stabilità e crescita ha inteso rafforzarne l’efficacia e i fondamenti economici e garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine. Essa mirava ad assicurare in particolare che le condizioni economiche e di bilancio fossero sempre prese pienamente in considerazione in tutte le fasi della procedura per i disavanzi eccessivi. In tal modo, il patto di stabilità e crescita costituisce il quadro a sostegno delle politiche dei governi per tornare rapidamente a posizioni di bilancio sane tenendo conto della situazione economica.

(5)

L’articolo 104, paragrafo 5, del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto l’articolo 126, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, prevedeva che la Commissione trasmettesse un parere al Consiglio se riteneva che in uno Stato membro esistesse o potesse determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. La Commissione, tenuto conto della sua relazione in conformità dell’articolo 104, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto l’articolo 126, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e visto il parere del comitato economico e finanziario in conformità dell’articolo 104, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto l’articolo 126, paragrafo 4 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è giunta alla conclusione che in Germania esisteva un disavanzo eccessivo. La Commissione ha pertanto trasmesso al Consiglio un parere in tal senso in merito alla Germania l’11 novembre 2009 (3).

(6)

L’articolo 126, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce che il Consiglio prende in considerazione le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso della Germania, questa valutazione globale porta alle conclusioni illustrate nella presente decisione.

(7)

Secondo i dati comunicati dalle autorità tedesche nell’ottobre 2009, il disavanzo pubblico in Germania dovrebbe salire al 3,7 % del PIL nel 2009, superando pertanto il valore di riferimento del 3 % del PIL e non mantenendosi vicino ad esso. Il previsto superamento del valore di riferimento può essere considerato eccezionale ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. Nel 2009 il PIL reale in Germania dovrebbe subire una netta contrazione del 5 %, secondo le previsioni dell’autunno 2009 dei servizi della Commissione. Inoltre, il previsto superamento del valore di riferimento non può essere considerato temporaneo, dato che secondo le previsioni dell’autunno 2009 dei servizi della Commissione, tenendo conto delle misure di bilancio adottate nell’anno in corso e relative al bilancio del 2010 e del 2011, il disavanzo dovrebbe aumentare al 5,0 % del PIL nel 2010 e scendere al 4,6 % nel 2011 nell’ipotesi di politiche invariate. Il criterio del disavanzo stabilito dal trattato non è soddisfatto.

(8)

Secondo i dati comunicati dalle autorità tedesche nell’ottobre 2009, il debito pubblico lordo (che si è mantenuto al disopra del valore di riferimento del 60 % del PIL dal 2002) dovrebbe raggiungere il 74,2 % del PIL nel 2009. Secondo le previsioni dell’autunno 2009 dei servizi della Commissione, il rapporto debito/PIL dovrebbe aumentare ulteriormente salendo al 73,1 % del PIL nel 2009 per raggiungere il 79,7 % nel 2011. Non si può ritenere che il rapporto debito/PIL si stia riducendo in misura sufficiente e si avvicini al valore di riferimento ad un ritmo adeguato secondo quanto disposto dal trattato e dal patto di stabilità e crescita. Il criterio del debito stabilito dal trattato non è soddisfatto.

(9)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, il Consiglio, quando decide in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, tiene conto dei «fattori significativi» solo se è pienamente soddisfatta la duplice condizione: se il disavanzo resta vicino al valore di riferimento e se il superamento di tale valore è temporaneo. Nel caso della Germania la duplice condizione non è soddisfatta. Pertanto, i fattori significativi non sono presi in considerazione nelle varie fasi che conducono alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che in Germania esiste un disavanzo eccessivo.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. SALGADO


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

(2)  GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.

(3)  Tutti i documenti relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti della Germania sono disponibili all’indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode = _m2


21.5.2010   

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L 125/40


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 2010

sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Italia

(2010/286/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 6, in combinato disposto con l’articolo 126, paragrafo 13 e l’articolo 136,

vista la proposta della Commissione,

viste le osservazioni dell’Italia,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 126, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2)

Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro.

(3)

La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 126 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, precisata nel regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (che costituisce parte integrante del patto di stabilità e crescita) (1), prevede una decisione relativa all’esistenza di un disavanzo eccessivo. Il regolamento (CE) n. 1467/97 stabilisce inoltre disposizioni relative all’attuazione dell’articolo 104 del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto articolo 126 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, contiene ulteriori disposizioni in merito all’attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio (2) stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

(4)

La riforma del 2005 del patto di stabilità e crescita ha inteso rafforzarne l’efficacia e i fondamenti economici e garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine. Essa mirava ad assicurare in particolare che le condizioni economiche e di bilancio venissero sempre prese pienamente in considerazione in tutte le fasi della procedura per i disavanzi eccessivi. In tal modo, il patto di stabilità e crescita costituisce il quadro a sostegno delle politiche dei governi per tornare rapidamente a posizioni di bilancio sane tenendo conto della situazione economica.

(5)

L’articolo 104, paragrafo 5, del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto articolo 126, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, prevedeva che la Commissione trasmettesse un parere al Consiglio se riteneva che in uno Stato membro esistesse o potesse determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. La Commissione, tenuto conto della relazione a norma dell’articolo 104, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto articolo 126, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e visto il parere del comitato economico e finanziario a norma dell’articolo 104, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto articolo 126, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è giunta alla conclusione che in Italia sussisteva un disavanzo eccessivo. L’11 novembre 2009 la Commissione ha pertanto trasmesso al Consiglio un parere in tal senso sull’Italia (3).

(6)

L’articolo 126, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce che il Consiglio dovrebbe prendere in considerazione le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso dell’Italia, questa valutazione globale ha portato alle conclusioni illustrate nella presente decisione.

(7)

Secondo i dati comunicati dalle autorità italiane nell’ottobre 2009, il disavanzo pubblico in Italia dovrebbe raggiungere il 5,3 % del PIL nel 2009, ben al di sopra del valore di riferimento del 3 %. Il superamento previsto del valore di riferimento può essere considerato eccezionale ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. In particolare, è stato determinato da una grave recessione economica ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. Dalle previsioni dell’autunno 2009 dei servizi della Commissione risulta che in Italia il PIL reale dovrebbe contrarsi del 4,7 % nel 2009 dopo essersi ridotto dell’1 % nel 2008. Per il 2010 è prevista una ripresa moderata, che dovrebbe rafforzarsi nel 2011. Inoltre, il superamento previsto rispetto al valore di riferimento non può essere considerato temporaneo, poiché il disavanzo dovrebbe crescere ulteriormente nel 2010 e, a politiche invariate, scendere marginalmente nel 2011. Le misure discrezionali adottate con i successivi pacchetti di ripresa per rispondere alla crisi in linea con il piano europeo di ripresa economica (mirante a sostenere le categorie a basso reddito e i settori industriali fondamentali) non dovrebbero incidere in modo significativo sul saldo del bilancio pubblico, in quanto, secondo le autorità italiane, sono pienamente finanziate soprattutto tramite la riallocazione di fondi esistenti. Il criterio del disavanzo stabilito dal trattato non è soddisfatto.

(8)

In base ai dati notificati dalle autorità italiane nell’ottobre 2009 il debito pubblico lordo è rimasto nettamente al di sopra del valore di riferimento del 60 % del PIL sin da prima dell’inizio della fase III dell’Unione economica e monetaria e dovrebbe ammontare al 115,1 % del PIL nel 2009. Nelle previsioni dell’autunno 2009 i servizi della Commissione prevedono che il rapporto debito/PIL cresca ulteriormente fino al 117,8 % nel 2011. Non è possibile ritenere che il rapporto debito/PIL si stia riducendo in misura sufficiente, né che si stia avvicinando al valore di riferimento con ritmo adeguato ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. Il criterio del debito stabilito dal trattato non è soddisfatto.

(9)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, il Consiglio, quando decide in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, tiene conto dei «fattori significativi» solo quando è soddisfatta una duplice condizione: se il disavanzo rimane prossimo al valore di riferimento e se il superamento di tale valore è temporaneo. Nel caso dell’Italia, questa duplice condizione non è soddisfatta. Pertanto, non si tiene conto dei fattori significativi nella procedura che porta alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che in Italia esiste un disavanzo eccessivo.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. SALGADO


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

(2)  GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.

(3)  Tutti i documenti relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti dell’Italia sono disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode = _m2


21.5.2010   

IT

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L 125/42


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 2010

sull’esistenza di un disavanzo eccessivo nei Paesi Bassi

(2010/287/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 6, in combinato disposto con l’articolo 126, paragrafo 13 e con l’articolo 136,

vista la proposta della Commissione,

viste le osservazioni dei Paesi Bassi,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 126, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2)

Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro.

(3)

La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 126 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, precisata dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (1) (che costituisce parte integrante del patto di stabilità e crescita), prevede l’adozione di una decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo. Il regolamento (CE) n. 1467/97 stabilisce inoltre disposizioni per l’attuazione dell’articolo 104 del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto l’articolo 126 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il protocollo, relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, contiene ulteriori disposizioni in merito all’attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio (2) stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione di quanto disposto da detto protocollo.

(4)

La riforma del 2005 del patto di stabilità e crescita ha inteso rafforzarne l’efficacia e i fondamenti economici e garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine. Essa mirava ad assicurare in particolare che le condizioni economiche e di bilancio fossero sempre prese pienamente in considerazione in tutte le fasi della procedura per i disavanzi eccessivi. In tal modo, il patto di stabilità e crescita costituisce il quadro a sostegno delle politiche dei governi per tornare rapidamente a posizioni di bilancio sane tenendo conto della situazione economica.

(5)

L’articolo 104, paragrafo 5, del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto l’articolo 126, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, prevedeva che la Commissione trasmettesse un parere al Consiglio se riteneva che in uno Stato membro esistesse o potesse determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. La Commissione, tenuto conto della sua relazione in conformità dell’articolo 104, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto l’articolo 126, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e visto il parere del comitato economico e finanziario in conformità dell’articolo 104, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto l’articolo 126, paragrafo 4 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea è giunta alla conclusione che nei Paesi Bassi esisteva un disavanzo eccessivo. La Commissione ha quindi trasmesso al Consiglio tale parere in merito ai Paesi Bassi l’11 novembre 2009 (3).

(6)

L’articolo 126, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce che il Consiglio prende in considerazione le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso dei Paesi Bassi, questa valutazione globale porta alle conclusioni illustrate nella presente decisione.

(7)

Secondo i dati comunicati dalle autorità dei Paesi Bassi nell’ottobre 2009, il disavanzo pubblico nei Paesi Bassi dovrebbe raggiungere il 4,8 % del PIL nel 2009, superando, pertanto, il valore di riferimento del 3 % del PIL e non mantenendosi vicino ad esso. Il superamento previsto del valore di riferimento può essere considerato eccezionale ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. Esso è essenzialmente il risultato di una grave recessione economica ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. Le previsioni dei servizi della Commissione dell’autunno 2009 indicano una contrazione del PIL pari al 4,5 % nel 2009 e una crescita pari solo a ¼ % nel 2010. Inoltre, sempre sulla base delle previsioni dell’autunno 2009 dei servizi della Commissione, il previsto superamento del valore di riferimento non può essere considerato temporaneo in quanto il disavanzo pubblico dovrebbe salire dal 4,7 % del PIL nel 2009 al 6,1 % nel 2010 prima di scendere leggermente al 5,6 % del PIL nel 2011, nell’ipotesi consueta di politiche invariate. Il criterio del disavanzo stabilito dal trattato non è soddisfatto.

(8)

Secondo i dati notificati dalle autorità dei Paesi Bassi nell’ottobre del 2009, il debito pubblico lordo è inferiore al valore di riferimento del 60 % del PIL e corrisponde al 59,7 % (4) del PIL nel 2009. Secondo le previsioni dei servizi della Commissione dell’autunno 2009, il debito lordo delle amministrazioni pubbliche dovrebbe essere pari al 59,8 % del PIL nel 2009 e salire al 66 % circa nel 2010 e al 70 % nel 2011, superando così il valore di riferimento del 60 % del PIL. L’aumento è dovuto in larga misura a un grave deterioramento previsto del saldo primario.

(9)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, il Consiglio, quando decide in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, tiene conto dei «fattori significativi» solo se è pienamente soddisfatta una duplice condizione: se il disavanzo resta vicino al valore di riferimento e se il superamento di tale valore è temporaneo. Nel caso dei Paesi Bassi, questa duplice condizione non è soddisfatta. Pertanto, i fattori significativi non sono presi in considerazione nelle varie fasi che conducono alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che nei Paesi Bassi esiste un disavanzo eccessivo.

Articolo 2

I Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. SALGADO


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

(2)  GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.

(3)  Tutti i documenti relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti dei Paesi Bassi sono disponibili al seguente sito Internet: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode = _m2

(4)  Questa cifra non include il dispositivo di sostegno degli attivi illiquidi istituito dal governo a favore di ING, equivalente al 3 ½ % circa del PIL (21 miliardi di EUR).


21.5.2010   

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L 125/44


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 2010

sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Portogallo

(2010/288/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 6, in combinato disposto con l’articolo 126, paragrafo 13, e con l’articolo 136,

vista la proposta della Commissione,

viste le osservazioni presentate dal Portogallo,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 126, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2)

Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile propizia alla creazione di posti di lavoro.

(3)

La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 126 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, precisata dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (1) (che fa parte del patto di stabilità e crescita), prevede l’adozione di una decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo. Il regolamento (CE) n. 1467/97 stabilisce inoltre disposizioni per l’attuazione dell’articolo 104 del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto l’articolo 126 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il protocollo relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, contiene ulteriori disposizioni in merito all’attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio (2) stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

(4)

La riforma del 2005 del patto di stabilità e crescita ha inteso rafforzarne l’efficacia e i fondamenti economici e garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine. Essa mirava ad assicurare che le condizioni economiche e di bilancio fossero in particolare sempre prese pienamente in considerazione in tutte le fasi della procedura per i disavanzi eccessivi. In tal modo, il patto di stabilità e crescita costituisce il quadro a sostegno delle politiche di governo per tornare rapidamente a posizioni di bilancio sane tenendo conto della situazione economica.

(5)

L’articolo 104, paragrafo 5, del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto l’articolo 126, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, prevedeva che la Commissione trasmettesse un parere al Consiglio se riteneva che in uno Stato membro esistesse o potesse determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. La Commissione, tenuto conto della sua relazione in conformità dell’articolo 104, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto l’articolo 126, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e visto il parere del comitato economico e finanziario in conformità dell’articolo 104, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto l’articolo 126, paragrafo 4 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è giunta alla conclusione che in Portogallo esisteva un disavanzo eccessivo. L’11 novembre 2009 la Commissione ha pertanto trasmesso al Consiglio un parere in tal senso in merito al Portogallo (3).

(6)

L’articolo 126, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce che il Consiglio prende in considerazione le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso del Portogallo, questa valutazione globale ha portato alle conclusioni illustrate nella presente decisione.

(7)

Secondo dati più recenti comunicati dalle autorità portoghesi nell’ottobre 2009, nello stesso anno il disavanzo pubblico dovrebbe raggiungere in Portogallo il 5,9 % del PIL, un valore superiore e non prossimo al valore di riferimento del 3 % del PIL. Il previsto superamento del valore di riferimento può essere considerato eccezionale ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. Esso è soprattutto dovuto, fra l’altro, ad una grave recessione economica ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita che ha caratterizzato il 2009. Secondo le previsioni dell’autunno 2009 dei servizi della Commissione, nel 2009 il PIL dovrebbe contrarsi del 2,9 %, per crescere dello 0,3 % nel 2010. Inoltre, il previsto superamento del valore di riferimento non può essere considerato temporaneo visto che, secondo le previsioni dell’autunno 2009 dei servizi della Commissione e tenuto conto delle misure già adottate nell’anno in corso, nel 2010 il disavanzo nominale delle amministrazioni pubbliche raggiungerà l’8 % del PIL. Nonostante quasi tutte le misure di natura straordinaria adottate per far fronte alla crisi del 2009 siano state soppresse, a causa di un ambiente ancora recessivo, dell’azione degli stabilizzatori automatici e di una crescita notevole della spesa per interessi, la posizione di bilancio non dovrebbe migliorare né nel 2010, né nel 2011. Il criterio del disavanzo stabilito nel trattato non è soddisfatto.

(8)

Secondo i dati comunicati dalle autorità portoghesi nell’ottobre 2009, si prevede che il debito pubblico lordo, che dal 2005 supera il valore di riferimento del 60 %, nel 2009 rappresenterà il 74,5 % del PIL. Secondo le previsioni dell’autunno 2009 dei servizi della Commissione, durante il periodo di riferimento il rapporto debito pubblico/PIL dovrebbe aumentare significativamente di 18 punti percentuali, passando dal 66,3 % nel 2008 al 91,1 % nel 2011. Non è possibile ritenere che tale rapporto si stia riducendo in misura sufficiente, né che si stia avvicinando al valore di riferimento con ritmo adeguato ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. Il criterio del debito stabilito nel trattato non è soddisfatto.

(9)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, il Consiglio, quando decide in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, tiene conto dei «fattori significativi» solo se è pienamente soddisfatta una duplice condizione: se il disavanzo resta vicino al valore di riferimento e se il superamento di tale valore è temporaneo. Nel caso del Portogallo, questa duplice condizione non è soddisfatta. Pertanto, i fattori significativi non sono presi in considerazione nelle varie fasi che conducono alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che in Portogallo esiste un disavanzo eccessivo.

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. SALGADO


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

(2)  GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.

(3)  Tutti i documenti relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti del Portogallo sono disponibili al seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode = _m2


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L 125/46


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 2010

sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovenia

(2010/289/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 6, in combinato disposto con l’articolo 126, paragrafo 13, e l’articolo 136,

vista la proposta della Commissione,

viste le osservazioni della Slovenia,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 126, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2)

Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi e ad una crescita forte, sostenibile e propizia alla creazione di posti di lavoro.

(3)

La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 126 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, precisata nel regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (1) (che è parte integrante del patto di stabilità e crescita), prevede l’adozione di una decisione relativa all’esistenza di un disavanzo eccessivo. Il regolamento (CE) n. 1467/97 stabilisce altresì le disposizioni per l’attuazione dell’articolo 104 del trattato che istituisce la Comunità europea, che è diventato l’articolo 126 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, figurano altre disposizioni riguardanti l’attuazione della procedura in questione. Il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio (2) stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

(4)

La riforma del 2005 del patto di stabilità e crescita ha inteso rafforzarne l’efficacia e i fondamenti economici e garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine. Essa mirava ad assicurare in particolare che in tutte le fasi della procedura per i disavanzi eccessivi fossero prese in piena considerazione le condizioni economiche e di bilancio. In tal modo il patto di stabilità e crescita costituisce il quadro a sostegno delle politiche di governo per tornare rapidamente a posizioni di bilancio sane tenendo conto della situazione economica.

(5)

A norma dell’articolo 104, paragrafo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea, che è diventato l’articolo 126, paragrafo 5 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Commissione trasmette un parere al Consiglio se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. La Commissione, tenuto conto della relazione stilata a norma dell’articolo 104, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità europea, che è diventato l’articolo 126, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e visto il parere del comitato economico e finanziario di cui all’articolo 104, paragrafo 4 del trattato che istituisce la Comunità europea, che è diventato l’articolo 126, paragrafo 4 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è giunta alla conclusione che in Slovenia esiste un disavanzo eccessivo. L’11 novembre 2009 (3) la Commissione ha pertanto inviato al Consiglio un parere in tal senso in merito alla Slovenia.

(6)

L’articolo 126, paragrafo 6 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce che il Consiglio, considerate le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare, decida, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso della Slovenia, questa valutazione globale porta alle conclusioni di cui alla presente decisione.

(7)

Secondo i dati comunicati dalle autorità slovene nell’ottobre 2009, si prevede che il disavanzo delle pubbliche amministrazioni in Slovenia raggiunga il 5,9 % del PIL nel 2009, discostandosi assai dal valore di riferimento del 3 % del PIL. Il previsto superamento del valore di riferimento può essere considerato eccezionale ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita, essendo stato in particolare determinato da una grave recessione economica ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. Le previsioni dell’autunno 2009 dei servizi della Commissione ipotizzano che la crescita reale del PIL, dimezzata tra il 2007 e il 2008, sia decisamente negativa nel 2009 (– 7,4 %). Sebbene negli ultimi anni, quando le condizioni economiche erano ancora favorevoli, i risultati di bilancio della Slovenia siano stati buoni, grazie a entrate superiori al previsto, l’esecuzione del bilancio è stata caratterizzata da eccedenze di spesa. Inoltre, sempre in base alle suddette previsioni, il superamento preannunciato del valore di riferimento non può essere giudicato temporaneo, dato che, nell’ipotesi di politiche invariate, il disavanzo aumenterebbe, passando dal 6,3 % del PIL nel 2009 a circa il 7 % nel 2011, mentre il PIL reale dovrebbe riprendere a crescere con moderazione. Questa ipotesi tiene conto del fatto che, secondo i programmi del governo, la maggior parte delle misure a carattere straordinario legate alla crisi e in linea con il piano europeo di ripresa economica, che corrispondono a circa l’1¼ % del PIL nel 2009, si esauriranno gradualmente nel 2010 e 2011. Il criterio del disavanzo stabilito dal trattato non è soddisfatto.

(8)

Secondo i dati comunicati dalle autorità slovene nell’ottobre 2009, il debito pubblico lordo rimane assai al di sotto del valore di riferimento del 60 % del PIL e si prevede che si attesti a 34,2 % nel 2009. I servizi della Commissione ipotizzano, nelle previsioni dell’autunno 2009, che il rapporto debito/PIL cresca ulteriormente, a politiche invariate, arrivando a circa il 48 % del PIL entro il 2011.

(9)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1467/97, il Consiglio, quando decide in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 6 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, tiene conto dei «fattori significativi» solo quando è soddisfatta una duplice condizione: che il disavanzo resti vicino al valore di riferimento e che il superamento di tale valore sia temporaneo. Nel caso della Slovenia questa duplice condizione non è soddisfatta. Pertanto, nella procedura che porta alla presente decisione non viene tenuto conto dei fattori significativi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che in Slovenia esiste un disavanzo eccessivo.

Articolo 2

La Repubblica di Slovenia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. SALGADO


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

(2)  GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.

(3)  Tutti i documenti relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi per la Slovenia si trovano alla pagina: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode = _m2


21.5.2010   

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L 125/48


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 2010

sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovacchia

(2010/290/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 6, in combinato disposto con l’articolo 126, paragrafo 13, e l’articolo 136,

vista la proposta della Commissione,

viste le osservazioni della Slovacchia,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 126, paragrafo 1 del trattatosul funzionamento dell’Unione europea, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2)

Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi e ad una crescita forte, sostenibile e propizia alla creazione di posti di lavoro.

(3)

La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 126 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, precisata dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (1) (che è parte integrante del patto di stabilità e crescita) prevede l’adozione di una decisione relativa all’esistenza di un disavanzo eccessivo. Il regolamento (CE) n. 1467/97 stabilisce altresì le disposizioni per l’attuazione dell’articolo 104 del trattato che istituisce la Comunità europea, che è diventato l’articolo 126 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, figurano altre disposizioni riguardanti l’attuazione della procedura in questione. Il regolamento (CE) n. 479/2009 (2) del Consiglio stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

(4)

La riforma del 2005 del patto di stabilità e crescita ha inteso rafforzarne l’efficacia e i fondamenti economici e garantire al contempo la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine. Essa mirava ad assicurare in particolare che in tutte le fasi della procedura per i disavanzi eccessivi fossero prese in piena considerazione le condizioni economiche e di bilancio. In tal modo il patto di stabilità e crescita costituisce il quadro a sostegno delle politiche di governo per tornare rapidamente a posizioni di bilancio sane tenendo conto della situazione economica.

(5)

A norma dell’articolo 104, paragrafo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea, che è diventato l’articolo 126, paragrafo 5 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Commissione trasmette un parere al Consiglio se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. La Commissione, tenuto conto della relazione stilata a norma dell’articolo 104, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità europea, che è diventato l’articolo 126, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e visto il parere del comitato economico e finanziario di cui all’articolo 104, paragrafo 4 del trattato che istituisce la Comunità europea, che è diventato l’articolo 126, paragrafo 4 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è giunta alla conclusione che in Slovacchia esiste un disavanzo eccessivo. L’11 novembre 2009 (3) la Commissione ha pertanto inviato al Consiglio un parere in tal senso in merito alla Slovacchia.

(6)

L’articolo 126, paragrafo 6 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce che il Consiglio, considerate le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare, decide, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso della Slovacchia, questa valutazione globale porta alle conclusioni di cui alla presente decisione.

(7)

Secondo i dati comunicati dalle autorità slovacche nell’ottobre 2009, si prevede che il disavanzo delle amministrazioni pubbliche in Slovacchia raggiunga il 6,3 % del PIL nel 2009, un valore superiore e non prossimo al valore di riferimento del 3 % del PIL. Il superamento preannunciato del valore di riferimento può essere considerato eccezionale ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. In particolare è dovuto, fra l’altro, da una grave recessione economica ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. Secondo le previsioni dell’autunno 2009 dei servizi della Commissione, nel 2009 il PIL dovrebbe contrarsi del 5,8 %. Lo sforamento del valore di riferimento del 3 % rispecchia in special modo la gravità della recessione economica, ma è anche dovuto al significativo deterioramento del saldo strutturale in atto dal 2005. Inoltre, il previsto superamento del valore di riferimento non può essere considerato temporaneo poiché, secondo le previsioni dell’autunno 2009 dei servizi della Commissione e sulla base dell’ipotesi di politiche invariate, nel 2010 il disavanzo delle amministrazioni pubbliche dovrebbe raggiungere il 6 % del PIL. Il criterio del disavanzo stabilito nel trattato non è soddisfatto.

(8)

Secondo i dati comunicati dalle autorità slovacche nell’ottobre 2009, il debito pubblico lordo rimane ben al disotto del valore di riferimento del 60 % de PIL e si prevede che si attesti a circa il 30 % del PIL nel 2009. I servizi della Commissione ipotizzano, nelle previsioni dell’autunno 2009, che il rapporto debito/PIL cresca velocemente, a politiche invariate, arrivando al 42,7 % del PIL nel 2011.

(9)

In linea con le disposizioni del patto di stabilità e crescita, nella sua relazione la Commissione ha tenuto nella dovuta considerazione le riforme pensionistiche sistemiche che hanno introdotto un sistema multipilastro, comprendente un pilastro obbligatorio a capitalizzazione. Nonostante il deterioramento temporaneo della posizione di bilancio determinato dall’attuazione delle suddette riforme, la sostenibilità a lungo termine risulta chiaramente accresciuta. Sulla base delle stime delle autorità slovacche, nel periodo 2009-2011 il costo netto delle riforme di cui sopra ammonta all’1,1 % del PIL e nel 2012 salirà all’1,2 % del PIL. Conformemente al patto di stabilità e crescita, si può tener conto di questi elementi in maniera linearmente decrescente per un periodo transitorio e solo se il disavanzo rimane prossimo al valore di riferimento. Poiché il disavanzo non rimane vicino al valore di riferimento nel periodo 2009-2011, il costo della riforma delle pensioni non può essere preso in considerazione.

(10)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1467/97, il Consiglio, quando decide in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 6 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, tiene conto dei «fattori significativi» solo quando è pienamente soddisfatta una duplice condizione: che il disavanzo resti vicino al valore di riferimento e che il superamento di tale valore è temporaneo. Nel caso della Slovacchia questa duplice condizione non è soddisfatta. Pertanto, nella procedura che porta alla presente decisione non viene tenuto conto dei fattori significativi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che in Slovacchia esiste un disavanzo eccessivo.

Articolo 2

La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. SALGADO


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

(2)  GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.

(3)  Tutti i documenti relativi alla procedura per disavanzo eccessivo per la Slovacchia sono disponibili al seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode = _m2


21.5.2010   

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L 125/50


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 2010

che stabilisce se la Grecia ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 27 aprile 2009

(2010/291/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 8, in combinato disposto con l’articolo 126, paragrafo 13, e l’articolo 136,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 126, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2)

Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi e ad una crescita forte, sostenibile e propizia alla creazione di posti di lavoro. Il patto di stabilità e crescita include il regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (1), adottato al fine di favorire la tempestiva correzione di disavanzi pubblici eccessivi.

(3)

La riforma del 2005 del patto di stabilità e crescita ha inteso rafforzarne l’efficacia e i fondamenti economici e garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine. Essa mirava ad assicurare in particolare che in tutte le fasi della procedura per i disavanzi eccessivi fossero prese in piena considerazione le condizioni economiche e di bilancio. In tal modo il patto di stabilità e crescita costituisce il quadro a sostegno delle politiche dei governi per tornare rapidamente a posizioni di bilancio sane tenendo conto della situazione economica.

(4)

Il 27 aprile 2009 il Consiglio, deliberando sulla base di una raccomandazione della Commissione, ha deciso, a norma dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea, che in Grecia esiste un disavanzo eccessivo (2).

(5)

Il 27 aprile 2009, sempre sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio, a norma dell’articolo 104, paragrafo 7, del trattato che istituisce la Comunità europea, ha adottato una raccomandazione (3) indirizzata alle autorità greche invitandole a porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2010, per riportare il disavanzo delle amministrazioni pubbliche al di sotto del 3 % del PIL in modo credibile e sostenibile. Il Consiglio ha fissato al 27 ottobre 2009 il termine entro il quale il governo greco doveva dare seguito effettivo alla raccomandazione.

(6)

Gli interventi per migliorare la raccolta e il trattamento dei dati statistici e dei loro rapporti, specialmente quelli delle amministrazioni pubbliche, come chiesto dal Consiglio, si sono rivelati carenti. L’ultima revisione della comunicazione dell’ottobre 2009 non è stata convalidata da Eurostat data l’esistenza di dubbi significativi sui dati trasmessi dalle autorità greche. Le procedure atte a garantire la trasmissione sollecita e corretta delle informazioni richieste dal vigente quadro normativo sono manifestamente inadeguate.

(7)

La valutazione del seguito dato dalla Grecia alla raccomandazione formulata dal Consiglio a norma dell’articolo 104, paragrafo 7, del trattato che istituisce la Comunità europea per correggere il disavanzo eccessivo entro il 2010 porta alle conclusioni seguenti:

a seguito della raccomandazione del Consiglio a norma dell’articolo 104, paragrafo 7, nell’aprile 2009, le autorità greche hanno attuato le misure incluse nel bilancio 2009, nell’aggiornamento del gennaio 2009 del programma di stabilità e nell’ulteriore pacchetto di misure di riduzione del disavanzo del marzo del 2009. Tuttavia, per quanto il deterioramento delle condizioni macroeconomiche sia risultato più marcato rispetto alle anticipazioni delle autorità, il peggioramento delle finanze pubbliche è risultato molto superiore a quanto ci si poteva attendere alla luce del rallentamento economico superiore al previsto ed è dovuto in larga misura alle politiche di bilancio messe in atto dal governo greco. In particolare, sul versante della spesa l’esecuzione del bilancio nel 2009 mette in luce elevate eccedenze di spesa nello stesso anno, di cui oltre la metà è attribuibile a spese superiori a quelle iscritte a bilancio per le retribuzioni dei dipendenti e a un aumento delle spese in conto capitale. Sul piano delle entrate l’esecuzione del bilancio nel 2009 mette in luce notevoli carenze nel sistema di esazione delle imposte, compresa la conformità fiscale,

il 25 giugno 2009 le autorità greche hanno annunciato una serie di misure discrezionali finalizzate alla riduzione del disavanzo con un impatto sul bilancio stimabile a circa 1¼ % punti percentuali del PIL. Tuttavia, ad oggi le autorità greche non hanno attuato la maggior parte delle misure e una parte di esse, finalizzata ad aumentare le entrate con un impatto stimabile a quasi l’1 % del PIL, era di natura temporanea (una tantum) e quindi non conforme alla raccomandazione del Consiglio di rafforzare nel 2009 l’aggiustamento finanziario attraverso misure permanenti in particolare in materia di contenimento della spesa,

inoltre le misure di risanamento del bilancio attuate nel 2009 non sono sufficienti a conseguire l’obiettivo di portare il disavanzo delle amministrazioni pubbliche al 3,7 % del PIL nello stesso anno. Esse inoltre non permettono, come raccomandato dal Consiglio, di affrontare i problemi derivanti dagli squilibri esterni e dall’indebolimento della posizione concorrenziale dell’economia greca,

l’aumento superiore al previsto del rapporto debito/PIL è superiore all’impatto del deterioramento della posizione del fabbisogno netto di finanziamento delle amministrazioni pubbliche, il che indica sforzi insufficienti per controllare i fattori diversi dal fabbisogno netto di finanziamento che contribuiscono alla variazione dei livelli del debito.

(8)

Ciò porta alla conclusione che le significative riduzioni delle entrate e le eccedenze di spesa hanno determinato nel 2009 un forte deterioramento della posizione di bilancio della Grecia, che può essere solo in parte attribuito al deterioramento delle condizioni macroeconomiche e che è quindi da ascrivere in larga parte al fatto che le autorità greche non hanno dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio dell’aprile 2009 adottata a norma dell’articolo 104, paragrafo 7, del trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Grecia non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 27 aprile 2009 nel periodo indicato nella raccomandazione.

Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. SALGADO


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

(2)  GU L 135 del 30.5.2009, pag. 21.

(3)  http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication14950_en.pdf


21.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/52


DECISIONE EUPOL AFGHANISTAN/1/2010 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 18 maggio 2010

relativa alla nomina del capomissione ad interim dell’EUPOL Afghanistan

(2010/292/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2010/279/PESC del Consiglio, del 18 maggio 2010, relativa alla missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan (EUPOL Afghanistan) (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 1, della decisione 2010/279/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza, conformemente all’articolo 38 del trattato, a prendere le decisioni appropriate ai fini del controllo politico e della direzione strategica della missione EUPOL Afghanistan, compresa la decisione relativa alla nomina del capomissione.

(2)

L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di nominare l’attuale vicecapomissione, commissario principale Nigel THOMAS, quale capomissione ad interim a decorrere dal 31 maggio 2010 fino all’ulteriore nomina di un nuovo capomissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il commissario principale Nigel THOMAS è nominato capomissione della missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan a decorrere dal 31 maggio 2010 fino all’ulteriore nomina di un nuovo capomissione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica fino all’ulteriore nomina di un nuovo capomissione.

Fatto a Bruxelles, addì 18 maggio 2010.

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

C. FERNÁNDEZ-ARIAS


(1)  GU L 123 del 19.5.2010, pag. 4.


21.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/53


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 2010

relativa alla conclusione di un accordo di attuazione tra la Commissione europea e il governo degli Stati Uniti d’America per attività di cooperazione nel campo della ricerca sulla sicurezza interna/civile

(2010/293/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d’America (1), in particolare l’articolo 5, lettera b), secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d’America («l’accordo») è stato approvato con decisione 98/591/CE del Consiglio (2) ed è entrato in vigore il 14 ottobre 1998. L’accordo, prorogabile di quinquennio in quinquennio (3), è stato esteso e modificato il 14 ottobre 2008 (4).

(2)

La cooperazione transatlantica nel campo della ricerca sulla sicurezza interna/civile è auspicabile e reciprocamente vantaggiosa.

(3)

Un accordo di attuazione rappresenterebbe uno strumento idoneo alla semplificazione delle attività tecniche e scientifiche comuni, come emerso consensualmente dalle discussioni esplorative.

(4)

Tra la Commissione e il governo degli Stati Uniti d’America è stato istituito un accordo di attuazione riguardante le attività di cooperazione nel campo interdisciplinare della ricerca sulla sicurezza interna/civile («l’accordo di attuazione»).

(5)

L’accordo di attuazione non ha alcuna incidenza finanziaria diretta. I progetti comuni potranno accedere ai finanziamenti nel quadro delle normali misure di RST e di sostegno dei pertinenti programmi di ricerca del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (5). A norma dell’accordo i finanziamenti dell’Unione europea saranno limitati ai partner europei.

(6)

L’accordo di attuazione deve essere approvato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato l’accordo di attuazione tra la Commissione europea e il governo degli Stati Uniti d’America per attività di cooperazione nel campo della ricerca sulla sicurezza interna/civile.

Il testo dell’accordo di attuazione è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il commissario responsabile della direzione generale per le Imprese e l’industria è autorizzato a firmare l’accordo di attuazione a nome della Commissione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 284 del 22.10.1998, pag. 37.

(2)  GU L 284 del 22.10.1998, pag. 35.

(3)  GU L 335 dell’11.11.2004, pag. 7.

(4)  Ciò attraverso uno scambio di note verbali tra il Consiglio dell’UE (n. di riferimento SGS9/06298) e il dipartimento di Stato del governo degli Stati Uniti, datate rispettivamente 15 maggio 2009 e 6 luglio 2009.

(5)  GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.


ACCORDO DI ATTUAZIONE

tra la Commissione europea e il governo degli Stati Uniti d’America per attività di cooperazione nel campo della ricerca sulla sicurezza interna/civile

In virtù dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d’America, firmato a Washington il 5 dicembre 1997, quale successivamente esteso e modificato (attraverso uno scambio di note verbali tra il Consiglio dell’UE e il dipartimento di Stato del governo degli Stati Uniti, datate rispettivamente 15 maggio 2009 e 6 luglio 2009) (di seguito «l’accordo»), viene istituito un accordo di attuazione riguardante le attività di cooperazione nel campo interdisciplinare della ricerca sulla sicurezza interna/civile tra la Commissione europea e gli Stati Uniti d’America (di seguito «le parti»). Le attività di cooperazione si svolgono a norma dell’accordo. La finalità del presente accordo di attuazione è promuovere, sviluppare e agevolare queste attività tra le parti sulle seguenti basi: il vantaggio reciproco fondato sulla ripartizione equilibrata dei vantaggi, l’offerta reciproca di opportunità di intraprendere attività in cooperazione e la parità di condizioni e di trattamento. L’accordo di attuazione non è inteso a creare obblighi giuridicamente vincolanti.

1.   Attività di cooperazione

Le parti possono intraprendere e agevolare attività di cooperazione in tutti i settori della scienza e della tecnologia afferenti alla sicurezza interna/civile, conformemente al settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), Tema 10 «Sicurezza» (e relativi programmi di follow-up) e alle priorità del dipartimento per la sicurezza interna.

Le attività di cooperazione possono riguardare tra l’altro i seguenti settori della ricerca sulla sicurezza interna/civile:

1.1.

la sicurezza dei cittadini (ad esempio, protezione da minacce naturali e antropiche, prevenzione della produzione di droghe illecite), compresa la gestione di situazioni di crisi e di emergenza;

1.2.

la sicurezza e la resilienza delle infrastrutture critiche, delle risorse essenziali, dell’agricoltura, dei servizi pubblici, delle comunicazioni e dei servizi finanziari;

1.3.

l’interazione tra sicurezza e società vista tra l’altro sotto i seguenti profili: rapporti di interfaccia tra uomo e tecnologia, studi comportamentali, problematiche inerenti alla tutela della vita privata, biometria;

1.4.

la sicurezza dei controlli e dei passaggi alle frontiere, anche terrestri e costiere;

1.5.

l’ottimizzazione delle attuali tecnologie e della loro interoperabilità;

1.6.

lo sviluppo di tecnologie e attrezzature destinate all’utente finale per colmare le lacune esistenti e soddisfare i bisogni, ad esempio nel campo della protezione civile e del primo intervento;

1.7.

l’elaborazione e lo scambio di requisiti, norme, valutazioni di vulnerabilità, analisi di interdipendenza, certificazioni, migliori pratiche, orientamenti, programmi di formazione, rapporti di prove, dati, software, attrezzature e personale.

2.   Natura delle attività di cooperazione

2.1.

Le attività di cooperazione possono comprendere tra l’altro:

2.1.1.

l’offerta a soggetti dell’Unione europea e degli Stati Uniti d’America di opportunità simili di partecipazione ad attività nei settori di cui al punto 1;

2.1.2.

lo scambio tempestivo di informazioni utili, anche su bandi di imminente pubblicazione relativi a sovvenzioni o alla presentazione di proposte o su annunci relativi alle opportunità di cui al punto 2.1.1;

2.1.3.

attività per promuovere, nell’ambito delle rispettive comunità di ricerca delle parti, le opportunità offerte dal presente accordo di attuazione, ad esempio attraverso la regolare partecipazione alla revisione dei programmi delle parti, i bandi relativi alle sovvenzioni (call for grants) e i bandi di ricerca di interesse pubblico (broad agency announcements) degli Stati Uniti e gli inviti a presentare proposte dell’Unione europea;

2.1.4.

un accesso comparabile ai laboratori, alle attrezzature e ai materiali, per svolgere attività scientifiche e tecnologiche (ricerca, sviluppo, prove e valutazione, normazione e certificazione);

2.1.5.

il sostegno a ricerche comuni, lo sviluppo di contenuti e l’accesso a proposte, l’integrazione di sovvenzioni, contratti e convenzioni esistenti, il finanziamento di attività tematiche in collaborazione nell’ottica di trarne un vantaggio reciproco e creare valore aggiunto.

3.   Coordinamento

3.1.

Gli Stati Uniti d’America e la Commissione europea intendono cooperare strettamente per coordinare le attività comuni. Per questo ciascuna parte disporrà di due rappresentanti incaricati di coordinare le attività («gruppo direttivo»). I rappresentanti possono riunirsi ogniqualvolta ciò sia necessario, di norma una volta l’anno. In genere le riunioni si tengono alternativamente nell’Unione europea e negli Stati Uniti d’America e la parte ospitante fornisce supporto organizzativo e amministrativo.

3.2.

Se necessario, ciascuna parte può designare altri partecipanti per queste riunioni, che sono copresiedute dal sottosegretario alla Scienza e alla tecnologia del dipartimento per la sicurezza interna e dal direttore incaricato della ricerca nel campo della sicurezza della Commissione europea. Al gruppo direttivo non è riconosciuto uno status formale.

3.3.

Il gruppo direttivo sovrintende alle attività di cooperazione contemplate dal presente accordo di attuazione e le stimola; scambia informazioni su pratiche, leggi, regolamenti e programmi attinenti alla cooperazione di cui al presente accordo di attuazione. Esso programma e individua gli obiettivi e le opportunità per ogni anno successivo, propone attività specifiche e verifica le attività e i livelli di partecipazione ai programmi di ciascuna parte condotti nel quadro del presente accordo di attuazione. Pubblica una relazione periodica sugli sviluppi della cooperazione.

4.   Finanziamento

4.1.

Le attività di cooperazione previste dal presente accordo di attuazione sono subordinate alla disponibilità di fondi adeguati e al rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle politiche e dei programmi vigenti di ciascuna parte e all’osservanza delle condizioni dell’accordo e del presente accordo di attuazione. Il presente accordo di attuazione non crea obblighi di natura finanziaria.

4.2.

Ciascuna parte sostiene i costi di partecipazione alle riunioni del gruppo direttivo. Salvo quanto diversamente convenuto, sono però direttamente sostenuti dalla parte ospitante i costi, diversi dalle spese di viaggio e di soggiorno, direttamente connessi alle riunioni del gruppo direttivo.

4.3.

Ciascuna parte è responsabile di un audit dei suoi interventi a sostegno delle attività di cooperazione, comprese quelle dei propri partecipanti. Gli audit sono condotti da ciascuna parte secondo le proprie pratiche correnti.

5.   Proprietà intellettuale

L’attribuzione e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale sono disciplinate dalle disposizioni dell’allegato dell’accordo.

6.   Informazioni classificate, attrezzature e materiali

6.1.

Le informazioni classificate che le parti scambiano tra loro o che sono da esse prodotte sono contrassegnate, trattate e protette a norma dell’accordo tra l’Unione europea e il governo degli Stati Uniti d’America sulla sicurezza delle informazioni classificate, del 30 aprile 2007 e del relativo accordo di attuazione, l’accordo sulla sicurezza tra il servizio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio dell’UE e la direzione sicurezza della Commissione europea e il dipartimento di Stato degli Stati Uniti per la protezione delle informazioni classificate scambiate tra l’UE e gli USA.

6.2.

Ciascuna delle parti designa un’autorità responsabile della sicurezza quale unico punto di contatto e unica autorità competente per la messa a punto delle procedure che disciplinano la sicurezza delle informazioni classificate contemplate dal presente accordo di attuazione.

6.3.

Le informazioni, le attrezzature e i materiali forniti o prodotti in forza del presente accordo di attuazione sono classificati «SECRET» negli USA o «SECRET UE/EU SECRET» nell’UE.

7.   Divulgazione non autorizzata di informazioni

7.1.

Le informazioni denominate «Controlled Unclassified Information» degli USA e le informazioni sensibili non classificate dell’UE costituiscono, a seconda dei casi, informazioni o dati preliminari o predecisionali da non considerare come informazioni classificate; ad esse si applicano però limitazioni di accesso o distribuzione e istruzioni sul trattamento secondo le leggi, i regolamenti, le politiche o gli orientamenti rispettivi delle parti.

7.2.

Le informazioni eventualmente fornite o prodotte in forza del presente accordo di attuazione sono contrassegnate in modo da individuarne la natura sensibile secondo le leggi, i regolamenti, le politiche o gli orientamenti rispettivi delle parti.

7.3.

Per gli Stati Uniti la denominazione «Controlled Unclassified Information» comprende, tra le altre, le informazioni contrassegnate come «Sensitive Security Information», «For Official Use Only», «Law Enforcement Sensitive Information», «Protected Critical Infrastructure Information» e «Sensitive But Unclassified (SBU)» e può comprendere le informazioni commerciali riservate. Per la Commissione europea le informazioni sensibili non classificate sono informazioni che recano un contrassegno formalmente approvato dalla direzione Sicurezza della Commissione europea.

7.4.

Le «Controlled Unclassified Information» degli USA e le informazioni sensibili non classificate dell’UE, fornite in forza del presente accordo di attuazione:

7.4.1.

sono opportunamente contrassegnate per evidenziarne il carattere sensibile;

7.4.2.

non sono utilizzate per scopi diversi da quelli descritti nel presente accordo di attuazione;

7.4.3.

sono divulgate a terzi solo previo consenso della parte che ha inviato le informazioni o dell’autore.

7.5.

Conformemente alle rispettive leggi e ai rispettivi regolamenti le parti adottano tutte le possibili misure necessarie per proteggere dalla divulgazione non autorizzata le informazioni non classificate soggette a limitazioni di accesso o distribuzione.

7.6.

Le parti possono stabilire disposizioni di sicurezza dettagliate per quanto concerne i contrassegni da apporre sulle informazioni non classificate controllate, la custodia, il trattamento e la protezione delle medesime.

8.   Risoluzione delle controversie

8.1.

Le controversie in materia di proprietà intellettuale sono risolte conformemente a quanto stabilisce l’allegato dell’accordo.

8.2.

Fatta eccezione per le controversie in materia di proprietà intellettuale, tutte le questioni o controversie derivanti da o relative al presente accordo di attuazione sono risolte consensualmente tra le parti, nel rispetto di quanto stabilito dall’accordo, in particolare dall’articolo 12.

9.   Durata

Il presente accordo di attuazione può avere effetto dalla firma di entrambe le parti. Resta in vigore finché resterà in vigore l’accordo o fino al recesso di una parte dal presente accordo di attuazione. La parte che intenda recedere dal presente accordo provvede a darne comunicazione all’altra parte con un preavviso di novanta giorni. La protezione delle informazioni classificate e la prevenzione della divulgazione non autorizzata delle informazioni proseguono conformemente a quanto disposto dall’accordo e dall’accordo del 2007 sulla sicurezza delle informazioni classificate, nonostante il recesso dal presente accordo di attuazione o dall’accordo o la scadenza di uno di essi. Il presente accordo di attuazione può essere modificato o esteso mediante consenso scritto di entrambe le parti.

Firmato a …, il … 2010.

PER IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D’AMERICA

PER LA COMMISSIONE EUROPEA A NOME DELL’UNIONE EUROPEA