ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.123.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 123

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
19 maggio 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (UE) n. 425/2010 della Commissione, del 18 maggio 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

 

DECISIONI

 

 

2010/278/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 10 maggio 2010, recante nomina di un membro tedesco del Comitato economico e sociale europeo

3

 

*

Decisione 2010/279/PESC del Consiglio, del 18 maggio 2010, relativa alla missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

4

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

19.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 123/1


REGOLAMENTO (UE) N. 425/2010 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 maggio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

65,9

MK

66,4

TN

111,8

TR

96,5

ZZ

85,2

0707 00 05

MA

46,5

MK

48,7

TR

117,1

ZZ

70,8

0709 90 70

TR

114,2

ZZ

114,2

0805 10 20

EG

59,0

IL

55,9

MA

57,6

PY

48,3

TN

51,1

TR

49,3

ZA

74,5

ZZ

56,5

0805 50 10

AR

97,0

TR

83,7

ZA

103,0

ZZ

94,6

0808 10 80

AR

79,1

BR

78,6

CA

69,6

CL

82,2

CN

74,8

CR

59,1

MK

24,7

NZ

117,5

US

123,6

UY

77,5

ZA

85,5

ZZ

79,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


DECISIONI

19.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 123/3


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 maggio 2010

recante nomina di un membro tedesco del Comitato economico e sociale europeo

(2010/278/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 302,

vista la decisione 2006/524/CE, Euratom (1),

vista la proposta del governo tedesco,

visto il parere della Commissione,

considerando che un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della fine del mandato del sig. Wilfried WOLLER,

DECIDE:

Articolo 1

Il sig. Egbert BIERMANN, Hauptvorstand IG BCE (Main Executive Board of the Industrial Union of Mining, Chemical and Energy Workers) è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2010.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 10 maggio 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

M. Á. MORATINOS


(1)  GU L 207 del 28.7.2006, pag. 30.


19.5.2010   

IT

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L 123/4


DECISIONE 2010/279/PESC DEL CONSIGLIO

del 18 maggio 2010

relativa alla missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28 e l’articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 maggio 2007 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2007/369/PESC (1) relativa all’istituzione della missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN). L’azione comune cessa di produrre effetti il 30 maggio 2010.

(2)

L’8 marzo 2010 il Comitato di politica e sicurezza (CPS) ha raccomandato di prorogare l’EUPOL AFGHANISTAN per tre anni.

(3)

La struttura di comando e controllo dell’EUPOL AFGHANISTAN dovrebbe lasciare impregiudicate le responsabilità contrattuali del capomissione nei confronti della Commissione europea per l’esecuzione del bilancio.

(4)

Dovrebbe essere attivata la capacità di vigilanza per l’EUPOL AFGHANISTAN.

(5)

L’EUPOL AFGHANISTAN sarà condotta nell’ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe pregiudicare gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune di cui all’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Missione

1.   La missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan (l’«EUPOL AFGHANISTAN» o la «missione»), istituita dall’azione comune 2007/369/PESC, è prorogata a decorrere dal 31 maggio 2010 fino al 31 maggio 2013.

2.   L’EUPOL AFGHANISTAN opera conformemente agli obiettivi di cui all’articolo 2 e svolge i compiti di cui all’articolo 3.

Articolo 2

Obiettivi

L’EUPOL AFGHANISTAN contribuisce in modo significativo all’istituzione sotto direzione afghana di un dispositivo di polizia civile sostenibile ed efficace, che garantirà un’adeguata interazione con il più vasto sistema giudiziario penale, in accordo con la consulenza politica e l’opera di rafforzamento istituzionale dell’Unione, gli Stati membri ed altri attori internazionali. La missione sosterrà inoltre il processo di riforma che dovrebbe portare ad un servizio di polizia affidabile ed efficiente, che operi conformemente agli standard internazionali nell’ambito dello stato di diritto e nel rispetto per i diritti umani.

Articolo 3

Compiti

1.   Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 2 l’EUPOL AFGHANISTAN:

a)

assiste il governo afghano nel dare attuazione coerente alla sua strategia per un dispositivo di polizia civile sostenibile ed efficace, specie per quanto riguarda la polizia (civile) afghana in uniforme e quella anticrimine, come stabilito dalla strategia della polizia a livello nazionale;

b)

migliora la coesione e il coordinamento tra gli attori internazionali;

c)

si adopera per lo sviluppo di strategie, ponendo al contempo l’accento sull’operato per una strategia generale comune della comunità internazionale per la riforma della polizia e rafforza la cooperazione con i partner principali nel settore della riforma e della formazione della polizia, tra cui la missione ISAF condotta dalla NATO e la missione di addestramento NATO e altri contributori;

d)

sostiene i collegamenti tra la polizia e il settore più vasto dello stato di diritto.

Questi compiti saranno ulteriormente sviluppati nel piano operativo (OPLAN). La missione svolge i suoi compiti, tra l’altro, con funzioni di controllo, guida, consulenza e formazione.

2.   L’EUPOL AFGHANISTAN è una missione senza compiti esecutivi.

3.   L’EUPOL AFGHANISTAN dispone di una cellula di progetto per l’identificazione e l’attuazione dei progetti. Ove opportuno, essa coordina, agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da Stati terzi sotto la loro responsabilità, in settori connessi alla missione e a sostegno dei suoi obiettivi.

Articolo 4

Struttura della missione

1.   La Missione si comporrà di un comando avente sede a Kabul. La missione comprende:

i)

il capomissione e il suo ufficio, incluso un alto responsabile della sicurezza della missione;

ii)

una componente di polizia;

iii)

una componente per lo stato di diritto;

iv)

posti destinati alla formazione;

v)

sostegno alla missione;

vi)

uffici locali fuori Kabul;

vii)

una componente di sostegno a Bruxelles.

2.   Il personale della missione è mobilitato a livello centrale, regionale e provinciale e può collaborare, se necessario, a livello di distretto ai fini dell’esecuzione del mandato in base alla valutazione di sicurezza e in presenza di fattori favorevoli come un adeguato supporto logistico e di sicurezza. Si cercheranno accordi tecnici con l’ISAF e il comando regionale/le nazioni guida della squadra di ricostruzione provinciale (PRT) per lo scambio di informazioni, il supporto medico, di sicurezza e logistico, compresi gli alloggi, ad opera dei comandi regionali e delle PRT.

3.   Inoltre, una parte del personale della missione è schierato per migliorare il coordinamento strategico della riforma della polizia in Afghanistan, ove opportuno, e in particolare presso il segretariato del Consiglio internazionale di coordinamento delle forze di polizia (IPCB) a Kabul. Il segretariato dell’IPCB è installato, ove opportuno, nell’ambito del QG dell’EUPOL AFGHANISTAN.

Articolo 5

Comandante dell’operazione civile

1.   Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) funge da comandante dell’operazione civile dell’EUPOL AFGHANISTAN.

2.   Il comandante dell’operazione civile, posto sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l’autorità generale dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), esercita il comando e il controllo a livello strategico dell’EUPOL AFGHANISTAN.

3.   Il comandante dell’operazione civile assicura un’attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, impartendo tra l’altro le necessarie istruzioni a livello strategico al capomissione.

4.   Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato alle autorità nazionali dello Stato d’origine o all’istituzione dell’UE. Le autorità nazionali trasferiscono al comandante dell’operazione civile il controllo operativo (OPCON) del loro personale, delle loro squadre e unità.

5.   Il comandante dell’operazione civile ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell’Unione sia correttamente assolto.

6.   Se necessario, il comandante dell’operazione civile e rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) si consultano reciprocamente.

Articolo 6

Capomissione

1.   Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo della missione a livello di teatro.

2.   Il capomissione esercita il comando e il controllo del personale, delle squadre e delle unità degli Stati contributori assegnati dal comandante dell’operazione civile, unitamente alla responsabilità amministrativa e logistica che si estende anche ai mezzi, alle risorse e alle informazioni messi a disposizione della missione.

3.   Il capomissione impartisce istruzioni a tutto il personale della missione, in questo caso anche alla componente di sostegno a Bruxelles, per la condotta efficace dell’EUPOL AFGHANISTAN a livello di teatro, assumendone il coordinamento e la gestione quotidiana secondo le istruzioni a livello strategico del comandante dell’operazione civile.

4.   Il capomissione è responsabile dell’esecuzione del bilancio della missione. A tal fine firma un contratto con la Commissione.

5.   Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l’azione disciplinare è esercitata dall’autorità nazionale o dell’Unione interessata.

6.   Il capomissione rappresenta l’EUPOL AFGHANISTAN nell’area delle operazioni e assicura un’adeguata visibilità della missione.

7.   Il capomissione assicura il coordinamento sul terreno, se opportuno, unitamente ad altri attori dell’UE. Fatta salva la catena di comando, il capomissione riceve orientamento politico locale dall’RSUE.

8.   Il capomissione assicura che l’EUPOL AFGHANISTAN lavori a stretto contatto, in coordinamento e in cooperazione con il governo afghano e gli attori internazionali interessati, ove opportuno, tra cui la missione ISAF condotta dalla NATO e la missione di addestramento NATO, le nazioni guida della PRT, la missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (UNAMA) e gli Stati terzi attualmente impegnati nella riforma di polizia in Afghanistan.

Articolo 7

Personale

1.   Il personale dell’EUPOL AFGHANISTAN è adeguato per entità e competenza agli obiettivi di cui all’articolo 2, ai compiti di cui all’articolo 3 e alla struttura della missione di cui all’articolo 4.

2.   L’EUPOL AFGHANISTAN è costituita essenzialmente da personale distaccato da Stati membri o istituzioni dell’UE.

3.   Ciascuno Stato membro o istituzione dell’UE sostiene i costi connessi con ogni membro del personale da esso distaccato, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità, diverse da quelle giornaliere, le indennità di sede disagiata e di rischio.

4.   L’EUPOL AFGHANISTAN può anche, all’occorrenza, assumere personale civile internazionale e personale locale su base contrattuale, se le mansioni richieste non sono fornite da personale distaccato dagli Stati membri. Eccezionalmente e in casi debitamente giustificati, laddove non siano disponibili domande qualificate provenienti dagli Stati membri, i cittadini degli Stati terzi partecipanti possono essere assunti su base contrattuale, ove opportuno.

5.   Tutto il personale assolve i propri compiti operando nell’interesse della missione. Tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (2).

Articolo 8

Status del personale dell’EUPOL AFGHANISTAN

1.   Lo status del personale dell’EUPOL AFGHANISTAN in Afghanistan, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento dell’EUPOL AFGHANISTAN, è stabilito in un accordo da concludere in conformità dell’articolo 37 del trattato.

2.   Lo Stato o l’istituzione dell’UE che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali azioni connesse al distacco, proposte dal membro del personale in questione o che lo riguardano. Lo Stato o l’istituzione dell’UE in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti del membro del personale oggetto del distacco.

3.   Le condizioni d’impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale civile internazionale e locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra il capomissione e i singoli membri del personale.

Articolo 9

Catena di comando

1.   L’EUPOL AFGHANISTAN dispone di una catena di comando unificata, come un’operazione di gestione delle crisi.

2.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell’AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell’EUPOL AFGHANISTAN.

3.   Il comandante dell’operazione civile, sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l’autorità generale dell’AR, è il comandante dell’EUPOL AFGHANISTAN a livello strategico e, in quanto tale, impartisce istruzioni al capomissione e gli fornisce consulenza e sostegno tecnico.

4.   Il comandante dell’operazione civile riferisce al Consiglio tramite l’AR.

5.   Il capomissione esercita il comando e il controllo dell’EUPOL AFGHANISTAN a livello di teatro e risponde direttamente al comandante dell’operazione civile.

Articolo 10

Controllo politico e direzione strategica

1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell’AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a tal fine, a norma dell’articolo 38, terzo comma, del trattato. Tale autorizzazione include le competenze necessarie per nominare un capomissione, su proposta dell’AR, e modificare il CONOPS e l’OPLAN. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione della missione restano attribuite al Consiglio.

2.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3.   Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità relazioni del comandante dell’operazione civile e del capomissione sulle questioni di loro competenza.

Articolo 11

Sicurezza

1.   Il comandante dell’operazione civile dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l’attuazione corretta ed efficace di tali misure per l’EUPOL AFGHANISTAN a norma degli articoli 5 e 9, in coordinamento con il Servizio di sicurezza del Consiglio.

2.   Il capomissione è responsabile della sicurezza dell’operazione e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all’operazione, in linea con la politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato e relativi documenti giustificativi.

3.   Il capomissione è assistito da un alto responsabile della sicurezza della missione (SMSO), che riferirà al capomissione e manterrà anche uno stretto rapporto con il servizio di sicurezza del Consiglio.

4.   Il capomissione nominerà funzionari della sicurezza nei luoghi di missione a livello provinciale e regionale, responsabili, sotto l’autorità dell’SMSO, della gestione quotidiana di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza dei rispettivi elementi della missione.

5.   Il personale dell’EUPOL AFGHANISTAN è sottoposto ad una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le funzioni, a norma dell’OPLAN. Esso riceve altresì corsi periodici di aggiornamento sul posto, organizzati dall’SMSO.

Articolo 12

Partecipazione di Stati terzi

1.   Senza pregiudizio dell’autonomia decisionale dell’Unione e del suo quadro istituzionale unico, gli Stati candidati e altri paesi terzi possono essere invitati a contribuire all’EUPOL AFGHANISTAN purché sostengano i costi relativi al distacco degli operatori di polizia e/o del personale civile da essi distaccati, inclusi gli stipendi, le indennità, la copertura sanitaria, l’assicurazione contro i rischi gravi e le spese di viaggio per e dall’Afghanistan, e contribuiscano adeguatamente ai costi correnti dell’EUPOL AFGHANISTAN.

2.   Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le decisioni pertinenti in merito all’accettazione dei contributi proposti.

3.   I paesi terzi che forniscono un contributo all’EUPOL AFGHANISTAN hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell’operazione, degli Stati membri dell’UE che partecipano all’operazione.

4.   Il CPS intraprende azioni appropriate riguardo alle modalità di partecipazione e, su richiesta, sottopone una proposta al Consiglio, anche in relazione all’eventuale partecipazione finanziaria o agli eventuali contributi in natura dei paesi terzi.

5.   Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi sono oggetto di un accordo ai sensi dell’articolo 37 del trattato e, se necessario, di disposizioni tecniche supplementari. Quando l’Unione e un paese terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale paese terzo alle operazioni dell’UE di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell’ambito dell’operazione di cui trattasi.

Articolo 13

Disposizioni finanziarie

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all’EUPOL AFGHANISTAN fino al 31 maggio 2011 è di 54 600 000 EUR.

2.   L’importo di riferimento finanziario relativo ai periodi successivi per l’EUPOL AFGHANISTAN è deciso dal Consiglio.

3.   L’insieme delle spese è gestito in conformità delle procedure e delle regole applicabili al bilancio generale dell’Unione europea.

4.   Il capomissione riferisce dettagliatamente alla Commissione, ed è soggetto al controllo della stessa, sulle attività intraprese nell’ambito del suo contratto.

5.   I cittadini di paesi terzi possono partecipare alle gare d’appalto. Fatta salva l’approvazione della Commissione, il capomissione può concludere accordi tecnici con il comando regionale/le nazioni guida della PRT e gli attori internazionali schierati in Afghanistan per quanto riguarda la messa a disposizione della missione di attrezzature, servizi e locali, segnatamente quando lo richiedano le condizioni di sicurezza.

6.   Le disposizioni finanziarie rispettano i requisiti operativi dell’EUPOL AFGHANISTAN, compresa la compatibilità delle attrezzature e l’interoperabilità delle squadre, e tengono conto dello schieramento del personale nei comandi regionali e nelle PRT.

7.   Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 14

Comunicazione di informazioni classificate

1.   L’AR è autorizzato a diffondere alla NATO/ISAF informazioni e documenti classificati dell’UE prodotti ai fini della missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. A tal fine sono adottate disposizioni tecniche a livello locale.

2.   L’AR è autorizzato a comunicare ai paesi terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze della missione, informazioni e documenti classificati dell’UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE» prodotti ai fini della missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio.

3.   L’AR è autorizzato a comunicare all’UNAMA, se opportuno e in funzione delle esigenze operative della missione, informazioni e documenti classificati dell’UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini della missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. A tal fine sono adottate disposizioni a livello locale.

4.   Qualora insorgano necessità operative precise ed immediate, l’AR è inoltre autorizzato a comunicare allo Stato ospitante informazioni e documenti classificati dell’UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini della missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. In tutti gli altri casi tali informazioni e documenti sono comunicati allo Stato ospitante secondo le procedure di cooperazione di quest’ultimo con l’Unione.

5.   L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell’UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative alla missione coperti dall’obbligo del segreto professionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (3).

Articolo 15

Vigilanza

È attivata la capacità di vigilanza per EUPOL AFGHANISTAN.

Articolo 16

Revisione

1.   La presente decisione è sottoposta a una revisione semestrale al fine di apportare, se necessario, adeguamenti alle dimensioni e all’ambito d’applicazione della missione.

2.   La presente decisione è sottoposta a revisione almeno tre mesi prima della sua scadenza, al fine di valutare se la missione debba essere proseguita.

Articolo 17

Entrata in vigore e scadenza

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 31 maggio 2010 fino al 31 maggio 2013.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. SALGADO


(1)  GU L 139 del 31.5.2007, pag. 33.

(2)  GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1.

(3)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35).