ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.120.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 120

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
13 maggio 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Regolamento n. 11 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative all’omologazione di veicoli in merito alle serrature e ai componenti di blocco delle porte

1

 

*

Regolamento n. 18 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative all’omologazione di autoveicoli riguardo ai dispositivi atti a proteggerli contro l’uso non autorizzato

29

 

*

Regolamento n. 39 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi concernenti l’omologazione dei veicoli per quanto riguarda il tachimetro (indicatore di velocità) e la sua installazione

40

 

*

Regolamento n. 73 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi concernenti l’omologazione di veicoli industriali, rimorchi e semirimorchi per quanto riguarda la protezione laterale

49

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

13.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 120/1


Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento n. 11 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative all’omologazione di veicoli in merito alle serrature e ai componenti di blocco delle porte

Comprendente tutto il testo valido fino a:

Supplemento 2 della serie di modifiche 03 — Data di entrata in vigore: 17 marzo 2010

SOMMARIO

REGOLAMENTO

1.

Campo di applicazione

2.

Definizioni

3.

Domanda di omologazione

4.

Omologazione

5.

Prescrizioni generali

6.

Prescrizioni per le prestazioni

7.

Procedure di prova

8.

Modifica ed estensione dell’omologazione del tipo di veicolo

9.

Conformità della produzione

10.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

11.

Cessazione definitiva della produzione

12.

Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e dei servizi amministrativi

13.

Disposizioni transitorie

ALLEGATI

Allegato 1 —

Notifica

Allegato 2 —

Esempi di marchi di omologazione

Allegato 3 —

Prova delle serrature: applicazione della forza nelle prove di carico 1, 2 e 3

Allegato 4 —

Procedure di prova inerziale

Allegato 5 —

Procedura di prova del cardine

Allegato 6 —

Porte scorrevoli laterali

1.   CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica ai veicoli di categoria M1 e N1 (1) in merito alle serrature e ai componenti di blocco delle porte come i cardini e altri strumenti di sostegno presenti sulle porte, che possono essere utilizzati per l’ingresso o l’uscita degli occupanti.

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento,

2.1.

«omologazione di un veicolo» indica l’omologazione di un tipo di veicolo in relazione alle serrature e ai componenti di blocco delle porte;

2.2.

«tipo di veicolo» indica una categoria di veicoli a motore che non si differenziano per caratteristiche essenziali quali:

2.2.1.

indicazione del tipo di veicolo da parte del fabbricante;

2.2.2.

tipo di serratura;

2.2.3.

tipo di componente di blocco della porta;

2.2.4.

modo in cui le serrature e i componenti di blocco della porta sono montati e tenuti insieme dalla struttura del veicolo;

2.2.5.

tipo di porte scorrevoli;

2.3.

«serratura ausiliaria della porta» è una serratura dotata di una posizione completamente bloccata con o senza una posizione di blocco secondaria e montata su una porta o su un sistema di porta dotato di un sistema principale di blocco della porta;

2.4.

«sistema ausiliario di blocco della porta»: è composto almeno da una serratura ausiliaria della porta e da un riscontro;

2.5.

«porta posteriore» è una porta o un sistema di porta sul retro di un veicolo a motore attraverso cui i passeggeri possono entrare o uscire dal veicolo oppure attraverso cui è possibile caricare o scaricare un carico. Non comprende:

a)

il ripiano di copertura del vano bagagli; o

b)

una porta o una finestra composte interamente da materiale di vetro e le cui serrature e/o i sistemi di cardini sono applicati direttamente al materiale di vetro;

2.6.

«membro del corpo» è la porzione del cardine generalmente applicata alla struttura del corpo;

2.7.

«sistema di blocco di sicurezza per bambini» indica un dispositivo di blocco che può essere attivato e rilasciato indipendentemente da altri dispositivi di blocco e che, una volta attivato, impedisce il funzionamento della maniglia interna della porta o di altri dispositivi di rilascio. Il dispositivo di rilascio/attivazione del blocco può essere manuale o elettrico e può essere collocato ovunque sul veicolo o al suo interno;

2.8.

«porte» indica porte incernierate o scorrevoli che portano direttamente a un compartimento contenente una o più posizioni sedute e che sono diverse da porte pieghevoli, porte avvolgibili e porte destinate a essere facilmente applicate a veicoli a motore costruiti per il funzionamento senza porte o rimosse dagli stessi;

2.9.

«sistema di segnalazione della chiusura della porta»: un sistema che attiva un segnale visivo situato dove possa essere visto chiaramente dal conducente quando il sistema di blocco di una porta non è nella posizione completamente bloccata e mentre è attiva l’accensione del veicolo;

2.10.

«sistema di cardine della porta»: uno o più cardini utilizzati per sostenere una porta;

2.11.

«sistema di serratura della porta»: è composto, almeno, da una serratura e da un riscontro;

2.12.

«membro della porta»: la porzione del cardine generalmente applicata alla struttura della porta, che costituisce il componente mobile;

2.13.

«sistema della porta»: la porta, la serratura, il riscontro, i cardini, le combinazioni di binari scorrevoli e altri componenti di blocco della porta posti sulla stessa e sul telaio circostante. Il sistema della porta di una porta doppia comprende entrambe le porte;

2.14.

«doppia porta» è un sistema di due porte in cui la porta anteriore o la porta a battente si apre inizialmente e si collega alla porta posteriore o porta bullonata, che si apre successivamente;

2.15.

«bullone a forcella»: la parte della serratura che aggancia e trattiene il riscontro quando si trova in posizione chiusa;

2.16.

«direzione di apertura del bullone a forcella»: la direzione contraria a quella in cui il riscontro entra nella serratura per agganciare il bullone a forcella;

2.17.

«posizione completamente bloccata»: condizione di accoppiamento della serratura che blocca la porta in posizione completamente chiusa;

2.18.

«cardine» è un dispositivo utilizzato per posizionare la porta rispetto alla struttura del corpo e controllare il percorso dell’apertura della porta per l’ingresso e l’uscita del passeggero;

2.19.

«perno del cardine»: parte del cardine che collega normalmente il corpo e i componenti della porta e determina l’asse di oscillazione;

2.20.

«serratura» è un dispositivo utilizzato per mantenere la porta in posizione chiusa rispetto al corpo del veicolo, con componenti per il rilascio (o il funzionamento) intenzionale;

2.21.

«serratura principale della porta»: una serratura dotata di una posizione completamente bloccata e di una posizione bloccata secondaria e indicata come «serratura principale della porta» dal fabbricante. Il fabbricante non può cambiare successivamente questa indicazione. Ogni fabbricante deve, su richiesta, fornire informazioni relative alle serrature considerate «serrature principali della porta» per un determinato veicolo o marca/modello;

2.22.

«sistema di serratura principale della porta»: composto, almeno, da una serratura e da un riscontro principali della porta;

2.23.

«posizione bloccata secondaria» si riferisce alla condizione di accoppiamento della serratura che blocca la porta in posizione parzialmente chiusa;

2.24.

«porta anteriore laterale»: una porta che, nella vista laterale, ha il 50 % o più della rispettiva area di apertura davanti al punto più arretrato del sedile posteriore del conducente, quando il sedile posteriore è regolato nella posizione più verticale e arretrata, fornendo un accesso diretto ai passeggeri per entrare o uscire dal veicolo;

2.25.

«porta posteriore laterale»: una porta che, nella vista laterale, ha il 50 % o più della rispettiva area di apertura dietro al punto più arretrato del retro del sedile del conducente, quando il sedile del conducente è regolato nella posizione più verticale e arretrata, fornendo un accesso diretto ai passeggeri per entrare o uscire dal veicolo;

2.26.

«riscontro» è un dispositivo a cui la serratura si aggancia per mantenere la porta in posizione completamente bloccata o nella posizione bloccata secondaria;

2.27.

«copertura del vano bagagli» è un pannello rimovibile che fornisce accesso dall’esterno del veicolo a uno spazio interamente separato dal compartimento degli occupanti, tramite una separazione permanente o sedili posteriori fissi o pieghevoli.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.

La domanda di omologazione di un tipo di veicolo in relazione alle serrature e ai componenti di blocco delle porte deve essere presentata dal fabbricante del veicolo o dal suo mandatario.

3.2.

La domanda deve essere corredata dei documenti elencati di seguito, in triplice copia e dei seguenti particolari:

3.2.1.

disegni delle porte e delle loro serrature e dei componenti di blocco delle porte su scala adeguata e sufficientemente particolareggiati;

3.2.2.

descrizione tecnica delle serrature e dei componenti di blocco delle porte.

3.3.

La domanda deve essere corredata inoltre di:

3.3.1.

un insieme di cinque serie di componenti di blocco per porta. Tuttavia, quando viene utilizzata la stessa serie per più porte, è sufficiente presentare un gruppo di serie. Le serie di componenti di blocco della porta che possono essere differenziate solo perché sono destinate ad essere montate a sinistra o a destra non sono considerate diverse;

3.3.2.

un insieme di cinque serrature complete, compreso il meccanismo di attivazione, per ogni porta. Quando, tuttavia, le stesse serrature complete vengono utilizzate per più porte, è sufficiente presentare un insieme di serrature. Le serrature distinguibili soltanto perché sono destinate a essere installate a sinistra o a destra non sono considerate diverse.

3.4.

Il veicolo, rappresentativo del tipo da omologare, deve essere presentato al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione.

4.   OMOLOGAZIONE

4.1.

Se il tipo presentato all’omologazione ai sensi del presente regolamento soddisfa le prescrizioni dei paragrafi 5, 6 e 7 seguenti, l’omologazione di quel tipo di veicolo è rilasciata.

4.2.

A ciascun tipo omologato viene attribuito un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (03) indicano la serie di modifiche comprendenti le più recenti modifiche tecniche apportate al regolamento alla data di rilascio dell’omologazione. La stessa parte contraente non può assegnare lo stesso numero allo stesso tipo di veicolo se le porte non sono dotate di serrature o di componenti di blocco delle porte dello stesso tipo, oppure se le serrature e i componenti di blocco delle porte non sono montati nello stesso modo del veicolo presentato per l’omologazione; d’altra parte, può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo le cui porte sono dotate delle stesse serrature e degli stessi componenti di blocco delle porte montati nello stesso modo del veicolo presentato per l’omologazione.

4.3.

L’omologazione o l’estensione o il rifiuto dell’omologazione di un tipo di veicolo a norma del presente regolamento devono essere comunicate alle parti dell’accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

4.4.

Su ciascun veicolo conforme ad un tipo omologato a norma del presente regolamento deve essere apposto, in un punto visibile e facilmente accessibile indicato sulla scheda di omologazione, un marchio internazionale di omologazione composto di:

4.4.1.

un cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che la rilasciato l’omologazione (2);

4.4.2.

il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione a destra del cerchio di cui al paragrafo 4.4.1.

4.5.

Se un tipo è conforme a un tipo omologato a norma di uno o più regolamenti allegati all’accordo, nel paese che ha rilasciato l’omologazione a norma del presente regolamento, il simbolo di cui al paragrafo 4.4.1 può non essere ripetuto; in tal caso, il regolamento, i numeri di omologazione e i simboli aggiuntivi di tutti i regolamenti a norma dei quali è stata rilasciata l’omologazione nel paese che ha rilasciato l’omologazione a norma del presente regolamento devono essere posti in colonne verticali a destra del simbolo di cui al paragrafo 4.4.1.

4.6.

Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

4.7.

Il marchio di omologazione deve essere collocato sulla targhetta dei dati del veicolo o in prossimità della stessa.

4.8.

Esempi della configurazione dei marchi di omologazione sono riportati nell’allegato 2 del presente regolamento.

5.   PRESCRIZIONI GENERALI

5.1.   Le prescrizioni si applicano a tutte le porte laterali e posteriori e ai componenti delle porte, tranne quelli posti su porte pieghevoli, porte avvolgibili, porte staccabili e porte destinate a fornire un’uscita di emergenza.

5.2.   Serrature delle porte

5.2.1.

Ogni sistema di porta incernierata deve essere dotato di almeno un sistema di serratura principale della porta.

5.2.2.

Ogni sistema di porta scorrevole deve essere dotato di:

a)

un sistema di serratura principale della porta; o

b)

un sistema di serratura della porta con una posizione completamente bloccata e un sistema di segnalazione per la chiusura della porta.

6.   PRESCRIZIONI PER LE PRESTAZIONI

6.1.   Porte incernierate

6.1.1.   Prima prova di carico

6.1.1.1.

Ogni sistema principale e ogni sistema ausiliario di serratura della porta, quando sono in posizione completamente chiusa, non devono separarsi quando viene applicato un carico di 11 000 N in direzione perpendicolare al lato frontale della serratura, in modo che la serratura e l’ancoraggio del riscontro non siano compressi l’uno contro l’altro, quando vengono sottoposti a prova, conformemente al paragrafo 7.1.1.1.

6.1.1.2.

In posizione secondaria chiusa, il sistema di serratura principale non deve separarsi quando viene applicato un carico di 4 500 N nella stessa direzione indicata al paragrafo 6.1.1.1, quando viene sottoposto a prova, conformemente al paragrafo 7.1.1.1.

6.1.2.   Seconda prova di carico

6.1.2.1.

Ogni sistema principale e ogni sistema ausiliario di serratura della porta, quando sono in posizione completamente chiusa, non devono separarsi quando viene applicato un carico di 9 000 N nella direzione di apertura del bullone a forcella e parallelamente al lato della serratura, quando viene sottoposto a prova, conformemente al paragrafo 7.1.1.1.

6.1.2.2.

In posizione secondaria chiusa, il sistema di serratura principale non deve separarsi quando viene applicato un carico di 4 500 N nella stessa direzione, come al paragrafo 6.1.2.1, quando viene sottoposto a prova, conformemente al paragrafo 7.1.1.1.

6.1.3.   Terza prova di carico (applicabile alle porte che si aprono in posizione verticale)

6.1.3.1.

Ogni sistema principale di serratura della porta non deve sganciarsi dalla posizione completamente chiusa quando viene applicato un carico verticale di 9 000 N nella direzione dell’asse del perno del cardine.

6.1.4.   Carico inerziale

Ogni sistema principale e ogni sistema ausiliario di serratura della porta devono soddisfare le prescrizioni dinamiche dei paragrafi 6.1.4.1 e 6.1.4.2 o il calcolo delle prescrizioni di resistenza a un carico inerziale indicate al paragrafo 6.1.4.3.

6.1.4.1.

Ogni sistema principale e ogni sistema ausiliario di serratura della porta su ogni porta incernierata non devono sganciarsi dalla posizione interamente chiusa quando viene applicato un carico inerziale di 30 g al sistema di serratura della porta, compresa la serratura e il relativo dispositivo di attivazione, nelle direzioni parallela agli assi longitudinale e trasversale del veicolo, con il dispositivo di blocco sganciato e qualora siano stati dimostrati conformi al paragrafo 7.1.1.2.

6.1.4.2.

Ogni sistema principale e ogni sistema ausiliario di serratura della porta su ogni porta posteriore incernierata non devono inoltre sganciarsi dalla posizione completamente chiusa quando viene applicato un carico inerziale di 30 g al sistema di serratura della porta, compresa la serratura e il relativo dispositivo di attivazione, nella direzione parallela all’asse verticale del veicolo, con il dispositivo di blocco sganciato e qualora siano stati dimostrati conformi al paragrafo 7.1.1.2.

6.1.4.3.

Ogni componente o gruppo secondario può essere calcolato per la sua resistenza minima al carico inerziale in una determinata direzione. La resistenza combinata all’operazione di sblocco deve garantire che il sistema di blocco della porta, se correttamente montato sulla porta del veicolo, rimanga bloccato se sottoposto a un carico inerziale di 30 g nelle direzioni del veicolo specificate ai paragrafi 6.1.4.1 e 6.1.4.2, a seconda dei casi, conformemente al paragrafo 7.1.1.2.

6.1.5.   Cardini delle porte

6.1.5.1.

Ogni sistema di cardine della porta deve:

a)

sostenere la porta;

b)

non separarsi quando viene applicato un carico longitudinale di 11 000 N;

c)

non separarsi quando viene applicato un carico trasversale di 9 000 N; e

d)

sulle porte che si aprono in direzione verticale, non separarsi quando viene applicato un carico verticale di 9 000 N.

6.1.5.2.

Tutte le prove richieste dal paragrafo 6.1.5.1 vengono eseguite in conformità con il paragrafo 7.1.2.

6.1.5.3.

Se all’interno del sistema di cardini viene collaudato un singolo cardine anziché l’intero sistema, questo deve sostenere un carico proporzionale al numero totale di cardini del sistema di cardini.

6.1.5.4.

Sulle porte laterali con cardini montati posteriormente, che possono essere azionati indipendentemente dalle altre porte,

a)

la maniglia interna della porta deve essere inattiva quando la velocità del veicolo è superiore o pari a 4 km/h; e

b)

deve essere fornito un sistema di segnalazione della chiusura.

6.2.   Porte laterali scorrevoli

6.2.1.   Prima prova di carico

6.2.1.1.

Almeno un sistema di serratura della porta, in posizione completamente chiusa, non deve separarsi quando viene applicato un carico di 11 000 N in direzione perpendicolare al lato frontale della serratura, quando viene sottoposto a prova conformemente al paragrafo 7.2.1.1.

6.2.1.2.

Nel caso di un sistema di serratura principale della porta, in posizione bloccata secondaria, il sistema di serratura della porta non deve separarsi quando viene applicato un carico di 4 500 N nella stessa direzione indicata al paragrafo 6.2.1.1, qualora venga sottoposto a prova conformemente al paragrafo 7.2.1.1.

6.2.2.   Seconda prova di carico

6.2.2.1.

Almeno un sistema di serratura della porta, in posizione completamente chiusa, non deve separarsi quando viene applicato un carico di 9 000 N in direzione dell’apertura del bullone a forcella e parallelamente al lato anteriore della serratura, qualora venga sottoposto a prova conformemente al paragrafo 7.2.1.1.

6.2.2.2.

Nel caso di un sistema di serratura principale della porta, in posizione bloccata secondaria, il sistema principale di serratura non deve separarsi quando viene applicato un carico di 4 500 N nella stessa direzione del paragrafo 6.2.2.1, quando viene sottoposto a prova conformemente al paragrafo 7.2.1.1.

6.2.3.   Carico inerziale

Ogni sistema di serratura della porta che soddisfi i requisiti dei paragrafi 6.2.1 e 6.2.2 deve soddisfare le prescrizioni dinamiche del paragrafo 6.2.3.1 o il calcolo delle prescrizioni inerziali indicate al paragrafo 6.2.3.2.

6.2.3.1.

Il sistema di serratura della porta non deve sganciarsi della posizione interamente chiusa quando viene applicato un carico inerziale di 30 g al sistema di serratura della porta, compresa la serratura e il relativo dispositivo di attivazione, nelle direzioni parallela agli assi longitudinale e trasversale del veicolo, con il dispositivo di blocco sganciato, qualora vnga sottoposto a prova conformemente al paragrafo 7.2.1.2.

6.2.3.2.

La resistenza minima a un carico inerziale può essere calcolata per ogni componente o gruppo secondario. La loro resistenza combinata all’operazione di sblocco deve garantire che il sistema di serratura della porta, se montato correttamente sulla porta del veicolo, rimanga bloccato qualora venga sottoposto a un carico inerziale di 30 g nelle direzioni del veicolo specificate al paragrafo 6.2.1 o 6.2.2, a seconda dei casi, conformemente al paragrafo 7.2.1.2.

6.2.4.   Sistema di porta

6.2.4.1.

La combinazione di binario e guida di scorrimento o di altri mezzi di supporto per ogni porta scorrevole, in posizione completamente chiusa, non deve separarsi dal telaio della porta quando alla porta viene applicata una forza totale di 18 000 N lungo l’asse trasversale del veicolo,conformemente al paragrafo 7.2.2.

6.2.4.2.

La porta scorrevole, sottoposta a prova conformemente al paragrafo 7.2.2, non soddisfa questa prescrizione se si verifica una delle seguenti condizioni:

6.2.4.2.1.

una separazione che consenta a una sfera del diametro di 100 mm di passare senza ostruzioni dall’interno all’esterno del veicolo, mentre viene mantenuta la forza richiesta;

6.2.4.2.2.

ciascun dispositivo di applicazione della forza raggiunge uno spostamento totale di 300 mm.

6.3.   Serrature della porta

6.3.1.   Ogni porta deve essere dotata di almeno un dispositivo di blocco che, una volta agganciato, impedisca il funzionamento della maniglia esterna della porta o di un altro comando di rilascio esterno della serratura e disponga di un mezzo di attivazione e di un dispositivo di rilascio/aggancio della serratura situati all’interno del veicolo.

6.3.2.   Porte laterali posteriori.

Ogni porta laterale posteriore deve essere dotata di almeno un dispositivo di blocco che, una volta agganciato, impedisca il funzionamento della maniglia interna della porta o di altri comandi interni di rilascio della porta e che richieda azioni distinte per sbloccare la porta e azionare la maniglia interna della porta o altri comandi interni di rilascio della serratura.

6.3.2.1.

Il dispositivo di blocco può essere:

a)

un sistema di blocco di sicurezza per bambini; o

b)

un dispositivo di rilascio/aggancio del blocco situato all’interno del veicolo e facilmente accessibile al conducente del veicolo o a un occupante seduto vicino alla porta.

6.3.2.2.

Ciascun sistema descritto al paragrafo 6.3.2.1 a) e b), deve essere consentito come funzione di blocco supplementare.

6.3.3.   Sedili posteriori

Ogni sedile posteriore dotato di una maniglia interna della porta o di un altro comando interno di rilascio della serratura deve essere munito di almeno un dispositivo di blocco situato all’interno del veicolo che, una volta agganciato, impedisca il funzionamento della maniglia interna della porta o di un altro comando interno di rilascio della serratura e richieda azioni separate per sbloccare la porta e azionare la maniglia interna o un altro comando interno di rilascio della serratura.

7.   PROCEDURE DI PROVA

7.1.   Porte incernierate

7.1.1.   Serrature delle porte

7.1.1.1.   Prima, seconda e terza prova di carico, applicazione di forza

La conformità ai paragrafi 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3 è dimostrata conformemente all’allegato 3.

7.1.1.2.   Applicazione di forza inerziale

La conformità al paragrafo 6.1.4 è dimostrata conformemente all’allegato 4.

7.1.2.   Cardini delle porte

La conformità al paragrafo 6.1.5 è dimostrata conformemente all’allegato 5.

7.2.   Porte laterali scorrevoli

7.2.1.   Serrature delle porte

7.2.1.1.   Prima e seconda prova di carico, applicazione di forza

La conformità ai paragrafi 6.2.1 e 6.2.2 è dimostrata conformemente all’allegato 3.

7.2.1.2.   Applicazione di forza inerziale

La conformità al paragrafo 6.2.3 è dimostrata conformemente all’allegato 4.

7.2.2.   Sistema di porta

La conformità al paragrafo 6.2.4 è dimostrata conformemente all’allegato 6.

8.   MODIFICA ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE DEL TIPO DI VEICOLO

8.1.

Qualsiasi modifica di un tipo di veicolo deve essere notificata al servizio amministrativo che lo ha omologato. Ricevuta la notifica, il servizio può:

8.1.1.

ritenere che le modifiche effettuate probabilmente non avranno ripercussioni negative di rilievo e che in ogni modo il veicolo è ancora conforme alle prescrizioni; oppure

8.1.2.

richiedere un altro verbale al servizio tecnico incaricato delle prove.

8.1.3.

L’autorità competente che ha rilasciato l’estensione di omologazione attribuisce un numero di serie ad ogni scheda di comunicazione redatta per tale estensione.

8.2

La conferma o il rifiuto dell’omologazione, con indicazione delle avvenute modifiche, devono essere comunicati alle parti dell’accordo che applicano il presente regolamento, secondo la procedura di cui al paragrafo 4.3 precedente.

9.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

9.1.

Ogni veicolo che esponga un marchio di omologazione come prescritto ai sensi del presente regolamento dovrà conformarsi al tipo di veicolo omologato per quanto riguarda le particolarità in grado di modificare le caratteristiche delle serrature e dei componenti di blocco delle porte o il modo in cui sono montati.

9.2.

Al fine di verificare la conformità come prescritto al paragrafo 9.1 summenzionato, dovranno essere eseguiti un certo numero di controlli casuali sui veicoli fabbricanti in serie muniti di questo marchio di omologazione prescritto dal presente regolamento.

9.3.

In linea di massima i controlli di cui sopra saranno limitati alla presa di misure. Tuttavia, qualora necessario, le serrature e i componenti di blocco delle porte saranno soggetti a prove come riferito ai paragrafi 5.2 e 5.3 precedenti, selezionate dal servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione.

10.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

10.1.

L’omologazione concessa a un tipo di veicolo a norma del presente regolamento può essere revocata se le prescrizioni indicate al paragrafo 9.1 non sono rispettate o se le serrature e componenti di blocco delle porte suddetti non superano le prove di cui al paragrafo 9.2 precedente.

10.2.

Se una parte dell’accordo che applica il presente regolamento revoca un’omologazione in precedenza rilasciata, ne informa immediatamente le altre parti che applicano il presente regolamento mediante una copia del modulo di omologazione recante alla fine, in maiuscolo la seguente dicitura firmata e datata «REVOCA DELL’OMOLOGAZIONE».

11.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un’omologazione cessa definitivamente la produzione di un tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento, ne informa l’autorità che ha rilasciato l’omologazione, la quale, a sua volta, informa le altre parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento per mezzo di una copia del modulo di omologazione recante alla fine, in maiuscolo la seguente notazione firmata e datata: «CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE».

12.   NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le parti dell’accordo che applicano il presente regolamento comunicano al segretariato delle Nazioni Unite nome e indirizzo dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l’omologazione e ai quali vanno inviate le schede, pubblicate in altri paesi, concernenti il rilascio, il rifiuto o la revoca dell’omologazione.

13.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

13.1.

Dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie 03 di modifiche, nessuna delle parti contraenti che applicano il presente regolamento potrà rifiutare di rilasciare un’omologazione a norma del presente regolamento modificato dalla serie 03 di modifiche.

13.2.

Fino al 12 agosto 2012, le parti contraenti che applicano il presente regolamento dovranno continuare a concedere l’omologazione ai tipi di veicoli conformi ai requisiti del presente regolamento così come modificato dalle serie di modifiche precedenti.

13.3.

A partire dal 12 agosto 2012, le parti contraenti che applicano il presente regolamento dovranno rilasciare le omologazioni solo se il tipo di veicolo da omologare soddisfa i requisiti del presente regolamento così come modificato dalla serie di modifiche 03.

13.4.

Nessuna delle parti contraenti che applicano il presente regolamento potrà rifiutare di rilasciare un’omologazione di tipo nazionale o regionale di un tipo di veicolo omologato in base alla serie di modifiche 03 apportata al presente regolamento.

13.5.

Fino al 12 agosto 2012, nessuna delle parti contraenti che applicano il presente regolamento potrà rifiutare di rilasciare un’omologazione di tipo nazionale o regionale di un tipo di veicolo omologato in base alla serie di modifiche apportate al presente regolamento.

13.6.

A partire dal 12 agosto 2012, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rifiutare la prima registrazione nazionale o regionale (prima entrata in servizio) di un veicolo che non soddisfi i requisiti serie di modifiche 03 apportata al presente regolamento.

13.7.

A partire dal 12 agosto 2012, le omologazioni in base al presente regolamento cesseranno di essere valide, salvo nel caso di tipi di veicolo conformi con i requisiti del presente regolamento così come modificato dalla serie di modifiche 03 apportata al presente regolamento.


(1)  Secondo la definizione contenuta nell’allegato 7 alla risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend 2, modificata da ultimo dall’Amend 4.

(2)  1: Germania, 2: Francia, 3: Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5: Svezia, 6: Belgio, 7: Ungheria, 8: Repubblica ceca, 9: Spagna, 10: Serbia, 11: Regno Unito, 12: Austria, 13: Lussemburgo, 14: Svizzera, 15 (non attribuito), 16: Norvegia, 17: Finlandia, 18: Danimarca, 19: Romania, 20: Polonia, 21: Portogallo, 22: Federazione russa, 23: Grecia, 24: Irlanda, 25: Croazia, 26: Slovenia, 27: Slovacchia, 28: Bielorussia, 29: Estonia, 30 (non attribuito), 31: Bosnia-Erzegovina, 32: Lettonia, 33 (non attribuito), 34: Bulgaria, 35 (non attribuito), 36: Lituania, 37: Turchia, 38 (non attribuito), 39: Azerbaigian, 40: ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 41 (non attribuito), 42: Comunità europea (le omologazioni sono rilasciate dagli Stati membri usando i propri marchi ECE), 43: Giappone, 44 (non attribuito), 45: Australia, 46: Ucraina, 47: Sud Africa, 48: Nuova Zelanda, 49: Cipro, 50: Malta, 51: Repubblica di Corea, 52: Malesia, 53: Tailandia, 54 e 55 (non attribuiti) e 56: Montenegro. I numeri saranno attribuiti ad altri paesi secondo l’ordine cronologico di ratifica dell’accordo sull’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni, oppure di adesione al medesimo accordo. I numeri così assegnati saranno comunicati alle parti contraenti dell’accordo dal segretariato generale delle Nazioni Unite.


ALLEGATO I

NOTIFICA

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

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ALLEGATO 2

ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

MODELLO A

(cfr. paragrafo 4.4 del presente regolamento)

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MODELLO B

(cfr. paragrafo 4.5 del presente regolamento)

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(1)  Il secondo numero è citato unicamente a titolo esemplificativo.


ALLEGATO 3

PROVA DELLE SERRATURE: APPLICAZIONE DELLA FORZA NELLE PROVE DI CARICO 1, 2 e 3

1.   OBIETTIVO

Queste prove sono destinate a stabilire requisiti minimi di prestazioni e procedure di prova per la valutazione e la prova di sistemi di serratura delle porte dei veicoli per la loro capacità di resistere a carichi di forza nelle direzioni perpendicolare al lato anteriore della serratura e parallela al lato anteriore della serratura nella direzione di apertura del bullone a forcella. Per le porte che si aprono in direzione verticale, le prove sono destinate a stabilire anche requisiti minimi di prestazioni e una procedura di prova per la valutazione del sistema principale di serratura in una direzione ortogonale alle prime due direzioni. I sistemi principali di serratura delle porte devono dimostrare la capacità di resistere ai carichi di forza applicabili nelle posizioni completamente bloccata e secondaria; i sistemi ausiliari di serratura delle porte e altri sistemi di serratura delle porte con soltanto una posizione completamente bloccata, devono dimostrare la capacità di resistere ai carichi di forza nelle direzioni perpendicolare al lato frontale della serratura e parallela al lato frontale della serratura nel senso di apertura del bullone a forcella ai livelli specificati per la posizione completamente bloccata.

2.   FUNZIONAMENTO DELLA PROVA

2.1.   Prima prova di carico

2.1.1.   Apparecchiatura: dispositivo per prove di trazione (cfr.

2.1.2.   Procedure

2.1.2.1.   Posizione completamente bloccata

2.1.2.1.1.

Collegare il dispositivo di prova ai componenti di montaggio della serratura e del riscontro. Allineare nella direzione di aggancio parallelamente al collegamento del dispositivo di prova. Montare il dispositivo di prova insieme alla serratura e al riscontro, in posizione completamente chiusa nella macchina di prova.

2.1.2.1.2.

Individuare dei pesi per applicare un carico di 900 N destinato a separare la serratura e il riscontro nella direzione di apertura della porta.

2.1.2.1.3.

Applicare il carico di prova, nella direzione specificata al paragrafo 6.1.1 del presente regolamento e nella figura 3-4, a una velocità non superiore a 5 mm/min fino a raggiungere il carico richiesto. Registrare il carico massimo raggiunto.

2.1.2.2.   Posizione secondaria di blocco

2.1.2.2.1.

Collegare il dispositivo di prova ai componenti di montaggio della serratura e del riscontro. Allineare nella direzione di aggancio parallelamente al collegamento del dispositivo di prova. Montare il dispositivo di prova insieme alla serratura e al riscontro in posizione completamente bloccata nella macchina di prova.

2.1.2.2.2.

Individuare dei pesi per applicare un carico di 900 N destinato a separare la serratura e il riscontro nella direzione di apertura della porta.

2.1.2.2.3.

Applicare il carico di prova, nella direzione specificata al paragrafo 6.1.1 del presente regolamento e nella figura 3-4, a una velocità non superiore a 5 mm/min fino a raggiungere il carico richiesto. Registrare il massimo carico raggiunto.

2.1.2.2.4.

La lastra di prova su cui è montata la serratura della porta avrà una configurazione del riscontro simile all’ambiente in cui verrà montata la serratura delle porta su porte di veicoli normali.

2.2.   Seconda prova di carico

2.2.1.   Attrezzatura: dispositivo per prove di trazione (cfr. figura 3-2).

2.2.2.   Procedure

2.2.2.1.   Posizione interamente bloccata

2.2.2.1.1.

Collegare il dispositivo di prova ai componenti di montaggio della serratura e del riscontro. Montare il dispositivo di prova insieme alla serratura e al riscontro nella posizione completamente bloccata nella macchina di prova.

2.2.2.1.2.

Applicare il carico di prova, nella direzione specificata al paragrafo 6.1.2 del presente regolamento e nella figura 3-4, a una velocità non superiore a 5 mm/min fino a raggiungere il carico richiesto. Registrare il massimo carico raggiunto.

2.2.2.2.   Posizione bloccata secondaria

2.2.2.2.1.

Collegare il dispositivo di prova ai componenti di montaggio della serratura e del riscontro. Montare il dispositivo di prova insieme alla serratura e al riscontro in posizione secondaria bloccata nella macchina di prova.

2.2.2.2.2.

Applicare il carico di prova, nella direzione specificata al paragrafo 6.1.2 del presente regolamento e nella figura 3-4, a una velocità non superiore a 5 mm/min fino a raggiungere il carico richiesto. Registrare il carico massimo raggiunto.

2.3.   Terza prova di carico (per le porte che si aprono in direzione verticale)

2.3.1.   Attrezzatura: dispositivo per prove di trazione (cfr. figura 3-3).

2.3.2.   Procedura

2.3.2.1.   Collegare il dispositivo di prova ai componenti di montaggio della serratura e del riscontro. Montare il dispositivo di prova insieme alla serratura e al riscontro in posizione completamente chiusa della macchina di prova.

2.3.2.2.   Applicare il carico di prova, nella direzione specificata al paragrafo 6.1.3 del presente regolamento e nella figura 3-4, a una velocità non superiore a 5 mm/min fino a raggiungere il carico richiesto. Registrare il carico massimo raggiunto.

Figura 3-1

Serratura della porta — Dispositivo per prove di trazione per la prima prova di carico

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Figura 3-2

Serratura della porta — Dispositivo per prove di trazione per la seconda prova di carico

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Figura 3-3

Serratura della porta — Dispositivo per prove di trazione per la terza prova di carico (per le porte che si aprono in direzione verticale)

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Figura 3-4

Direzioni della prova di carico statico sulla porta

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ALLEGATO 4

PROCEDURE DI PROVA INERZIALE

1.   OBIETTIVO

Determinare la capacità del sistema di serratura del veicolo di resistere a un carico inerziale tramite un’analisi matematica dei componenti nel loro reale rapporto nell’automobile o tramite una valutazione effettuata con una prova dinamica.

2.   PROCEDURE DI PROVA

2.1.   Opzione 1, calcolo.

2.1.1.   La procedura descritta in questo allegato fornisce un mezzo per stabilire in maniera analitica la capacità di un sistema di serratura di una porta di sopportare un carico inerziale. Le forze della molla sono la media della reazione minima della molla nella posizione installata e della reazione minima della molla nella posizione di rilascio. Gli effetti dell’attrito e il lavoro da compiere non vengono considerati nei calcoli. L’attrazione gravitazionale sulle componenti può anche essere omessa se tende a limitare lo sblocco. Queste omissioni dai calcoli sono consentite perché forniscono fattori aggiuntivi di sicurezza.

2.1.2.   Considerazione di calcolo — Ogni componente o gruppo secondario può essere calcolato per la sua resistenza minima a un carico inerziale in una direzione particolare. La sua resistenza combinata all’operazione di sblocco deve assicurare che il sistema di serratura della porta (una volta montato correttamente sulla porta del veicolo) rimarrà bloccato una volta sottoposto a un carico inerziale di 30 g in qualunque direzione. La figura 4-1 è un esempio delle componenti e delle combinazioni di componenti da considerare.

2.2.   Opzione 2, prova dinamica completa del veicolo

2.2.1.   Attrezzatura di prova

2.2.1.1.   Un dispositivo di accelerazione (o decelerazione).

2.2.1.2.   Uno dei seguenti veicoli:

2.2.1.2.1.

un veicolo completo, comprese almeno porte, serrature, maniglie esterne delle porte con funzionamento meccanico delle serrature, leve interne di apertura delle porte, dispositivi di blocco, finiture interne e guarnizione della porta;

2.2.1.2.2.

una scocca nuda (ovvero, telaio del veicolo, porte e altri componenti di blocco della porta) comprese almeno porte, serrature delle porte, maniglie esterne delle porte con funzionamento meccanico della serratura, leve interne di apertura delle porte e dispositivi di blocco.

2.2.1.3.   Un dispositivo o un mezzo per registrare l’apertura della porta.

2.2.1.4.   Attrezzatura per misurare e registrare le accelerazioni.

2.2.2.   Configurazione della prova

2.2.2.1.   Fissare rigidamente l’intero veicolo o la scocca nuda del veicolo a un dispositivo che, se accelerato assicuri che tutti i punti sulla curva dell’impulso di urto siano compresi nel cono definito nella tabella 4-1 e nella figura 4-2.

2.2.2.2.   Le porte possono essere legate per evitare di danneggiare l’attrezzatura utilizzata per registrare l’apertura della porta.

2.2.2.3.   Installare l’attrezzatura utilizzata per registrare l’apertura della porta.

2.2.2.4.   Chiudere la/le porta/e da sottoporre a prova e assicurarsi che la/le serratura/e delle porte siano in posizione completamente bloccata, che la/le porta/e sia/siano sbloccata/e e che tutti i finestrini, qualora forniti, siano chiusi.

2.2.3.   Direzioni di prova (cfr. la figura 4-3)

2.2.3.1.   Configurazione longitudinale 1. Orientare il veicolo o la scocca nuda in modo che il suo asse longitudinale sia allineato all’asse del dispositivo di accelerazione, simulando un impatto frontale.

2.2.3.2.   Configurazione longitudinale 2. Orientare il veicolo o la scocca nuda in modo che il suo asse longitudinale sia allineato all’asse del dispositivo di accelerazione, simulando un impatto posteriore.

2.2.3.3.   Configurazione trasversale 1. Orientare il veicolo o la scocca nuda in modo che il suo asse trasversale sia allineato all’asse del dispositivo di accelerazione, simulando un impatto dal lato del conducente.

2.2.3.4.   Configurazione trasversale 2 (solo per i veicoli che hanno disposizioni delle porte diverse su ciascun lato). Orientare il veicolo o la scocca nuda in modo che il suo asse trasversale sia allineato all’asse del dispositivo di accelerazione, simulando un impatto nella direzione opposta a quella descritta al paragrafo 2.2.3.3 del presente allegato.

2.3.   Opzione 3, prova dinamica della porta

2.3.1.   Attrezzatura di prova

Gruppo/i della porta, compresi, almeno, la/le serratura/e della porta, la/le maniglia/e esterna/e della porta con funzionamento meccanico della serratura, la/le leva/e interna di apertura della porta e il/i dispositivo/i di blocco.

2.3.1.2.   Un dispositivo di prova per montare la/le porta/e.

2.3.1.3.   Un dispositivo di accelerazione (o decelerazione).

2.3.1.4.   Un attacco.

2.3.1.5.   Un dispositivo o un mezzo per registrare l’apertura della porta.

2.3.1.6.   Attrezzatura per misurare e registrare le accelerazioni.

2.3.2.   Configurazione di prova

2.3.2.1.   Montare i gruppi della porta separatamente o insieme al dispositivo di prova. Ogni porta e cuscinetto deve essere montato in maniera da corrispondere al suo orientamento sul veicolo e alla direzione richiesta per le prove del carico inerziale (paragrafo 2.3.3 del presente allegato).

2.3.2.2.   Montare il dispositivo di prova sul dispositivo di accelerazione.

2.3.2.3.   Installare l’attrezzatura utilizzata per registrare l’apertura della porta.

2.3.2.4.   Assicurarsi che la serratura della porta sia in posizione completamente bloccata, che la porta sia legata, sbloccata e che la finestra, se fornita, sia chiusa.

2.3.3.   Direzioni di prova (cfr. la figura 4-3)

2.3.3.1.   Configurazione longitudinale 1. Orientare il/i sottosistema/i della porta sul dispositivo di accelerazione nella direzione di un impatto frontale.

2.3.3.2.   Configurazione longitudinale 2. Orientare il/i sottosistema/i della porta sul dispositivo di accelerazione nella direzione di un impatto posteriore.

2.3.3.3.   Configurazione trasversale 1. Orientare il/i sottosistema/i della porta sul dispositivo di accelerazione nella direzione di un impatto dal lato del conducente.

2.3.3.4.   Configurazione trasversale 2. Orientare il/i sottosistema/i della porta sul dispositivo di accelerazione nella direzione opposta a quella descritta al paragrafo 2.3.3.3 del presente allegato.

2.3.3.5.   Configurazione verticale 1. (applicabile alle porte che si aprono in direzione verticale). Orientare il/i sottosistema/i della porta sul dispositivo di accelerazione in modo che il suo asse verticale (quando è montata su un veicolo) sia allineato all’asse del dispositivo di accelerazione, simulando un impatto di ribaltamento in cui la forza è applicata nella direzione dall’alto al basso della porta (quando è montata su un veicolo).

2.3.3.6.   Configurazione verticale 2. (applicabile alle porte che si aprono in direzione verticale). Orientare il/i sottosistema/i della porta sul dispositivo di accelerazione in modo che il suo asse verticale (quando è montata su un veicolo) sia allineato all’asse del dispositivo di accelerazione, simulando un impatto di ribaltamento in cui la forza è applicata nella direzione opposta a quella descritta nel paragrafo 2.3.3.5 del presente allegato.

2.4.   Funzionamento di prova per le opzioni 2 e 3

2.4.1.   È necessario mantenere un minimo livello di accelerazione di 30 g per un periodo di almeno 30 ms, mantenendo l’accelerazione entro il cono dell’impulso definito nella tabella 4-1 e visualizzato graficamente nella figura 4-2.

2.4.2.   Accelerare il/i dispositivo/i di prova nelle seguenti direzioni:

2.4.2.1.

Per le prove della seconda opzione:

2.4.2.1.1.

nella direzione specificata al paragrafo 2.2.3.1 del presente allegato;

2.4.2.1.2.

nella direzione specificata al paragrafo 2.2.3.2 del presente allegato;

2.4.2.1.3.

nella direzione specificata al paragrafo 2.2.3.3 del presente allegato;

2.4.2.1.4.

nella direzione specificata al paragrafo 2.2.3.4 del presente allegato.

2.4.2.2.

Per le prove dell’opzione 3:

2.4.2.2.1.

nella direzione specificata al paragrafo 2.3.3.1 del presente allegato;

2.4.2.2.2.

nella direzione specificata al paragrafo 2.3.3.2 del presente allegato;

2.4.2.2.3.

nella direzione specificata al paragrafo 2.3.3.3 del presente allegato;

2.4.2.2.4.

nella direzione specificata al paragrafo 2.3.3.4 del presente allegato;

2.4.2.2.5.

nella direzione specificata al paragrafo 2.3.3.5 del presente allegato;

2.4.2.2.6.

nella direzione specificata al paragrafo 2.3.3.6 del presente allegato.

2.4.3.   Se in qualunque momento nel tempo l’impulso supera 36 g e le prescrizioni di prova sono soddisfatte, la prova viene considerata valida.

2.4.4.   Assicurarsi che la porta non si sia aperta e chiusa durante la prova.

Figura 4-1

Carico inerziale — Calcolo campione

Dati:

 

sistema di serratura della porta soggetto a una decelerazione di 30 g

 

forza di reazione media della molla del pulsante = 0,459 kgf

 

coppia di torsione di reazione del nottolino di arresto = 0,0459 kgf m

 

a = 30 g (m/s2)

 

F = ma = m*30 g = m*294,2

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M1

=

0,0163 kg

M2

=

0,0227 kg

M3

=

0,0122 kg

M4

=

0,0422 kg

d1

=

31,50 mm

d2

=

10,67 mm

d3

=

4,83 mm

d4

=

31,50 mm

d5

=

37,59 mm

d6

=

1,90 mm

F1

=

M1 × a – Carico medio sulla molla della manopola = (0,0163 kg × 30 g) – 0,459 kgf = 0,03 kgf

F2

=

M2 × a = 0,0227 kg × 30 g = 0,681 kgf

F3

=

M3/2 × a = 0,0122 kg/2 × 30 g = 0,183 kgf

Σ Mo

=

F1 × d1 + F2 × d2 – F3 × d3

= 0,03 × 31,5 + 0,681 × 10,67 – 0,183 × 4,83

= 7,33 kgf mm

F5

=

Mo/d4 = 7,33/31,5 = 0,2328 kgf

F6

=

M4 × a = 0,0422 kg × 30 g = 1,266 kgf

Σ Mo

=

Coppia di torsione di reazione del nottolino di arresto – (F5 d5 + F6 d6)/1 000

= 0,0459 – (0,2328 × 37,59 + 1,266 × 1,9)/1 000

= 0,0347 kgf m

Tabella 4-1

Cono dell’impulso di accelerazione

Limite superiore

Limite inferiore

Punto

Tempo (ms)

Accelerazione

(g)

Punto

Tempo (ms)

Accelerazione

(g)

A

0

6

E

5

0

B

20

36

F

25

30

C

60

36

G

55

30

D

100

0

H

70

0

Figura 4-2

Impulso di accelerazione

Image

Figura 4-3

Sistema di riferimento delle coordinate del veicolo per la prova inerziale

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Image

X

=

direzione longitudinale

Y

=

direzione trasversale

Z

=

direzione verticale


ALLEGATO 5

PROCEDURA DI PROVA DEL CARDINE

1.   OBIETTIVO

Queste prove vengono eseguite per stabilire la capacità del sistema di cardini del veicolo di sostenere carichi di prova:

a)

nelle direzioni longitudinale e trasversale e, inoltre;

b)

per le porte che si aprono in direzione verticale, direzione verticale del veicolo.

2.   PROCEDURA DI PROVA

2.1.   Sistema di cardini multipli

2.1.1.   Prova del carico longitudinale

2.1.1.1.   Attrezzatura

2.1.1.1.1.   Dispositivo per prove di trazione.

2.1.1.1.2.   Un dispositivo di prova statico tipico è illustrato nella figura 5-1.

2.1.1.2.   Procedura

2.1.1.2.1.   Collegare il sistema di cardini ai componenti di montaggio del dispositivo di prova. Il comportamento del cardine deve simulare la posizione del veicolo (porta completamente chiusa) rispetto alla linea centrale del cardine. Ai fini della prova, la distanza tra le estremità più lontane di un cardine del sistema e l’estremità più lontana di un altro cardine del sistema deve essere impostata su 406 ± 4 mm. Il carico deve essere applicato in maniera equidistante tra il centro lineare delle porzioni agganciate del perno del cardine e attraverso la linea centrale del perno del cardine nella direzione longitudinale del veicolo (cfr. la figura 5-2).

2.1.1.2.2.   Applicare il carico di prova a una velocità non superiore a 5 mm/min finché non viene raggiunto il carico necessario. Il risultato negativo consiste in una separazione di uno dei cardini. Registrare il carico massimo raggiunto.

2.1.2.   Prova di un carico trasversale

2.1.2.1.   Attrezzatura

2.1.2.1.1.   Dispositivo per prove di trazione.

2.1.2.1.2.   Un dispositivo di prova statico tipico è illustrato nella figura 5-1.

2.1.2.2.   Procedura

2.1.2.2.1.   Collegare il sistema di cardini ai componenti di montaggio del dispositivo di prova. Il comportamento del cardine deve simulare la posizione del veicolo (porta completamente chiusa) rispetto alla linea centrale del cardine. Ai fini della prova, la distanza tra le estremità più lontane di un cardine del sistema e l’estremità opposta più lontana di un altro cardine del sistema deve essere impostata su 406 ± 4 mm. Il carico deve essere applicato in maniera equidistante tra il centro lineare delle porzioni agganciate dei perni del cardine e attraverso la linea centrale del perno del cardine nella direzione trasversale del veicolo (cfr. la figura 5-2).

2.1.2.2.2.   Applicare il carico di prova a una velocità non superiore a 5 mm/min finché non viene raggiunto il carico necessario. Il risultato negativo consiste in una separazione di uno dei cardini. Registrare il carico massimo raggiunto.

2.1.3.   Prova di un carico verticale (per le porte che si aprono in direzione verticale)

2.1.3.1.   Attrezzatura

2.1.3.1.1.   Dispositivo per prove di trazione.

2.1.3.1.2.   Un dispositivo di prova statico tipico è illustrato nella figura 5-1.

2.1.3.2.   Procedura

2.1.3.2.1.   Collegare il sistema di cardini ai componenti di montaggio del dispositivo di prova. Il comportamento del cardine deve simulare la posizione del veicolo (porta completamente chiusa) rispetto alla linea centrale del cardine. Ai fini della prova, la distanza tra le estremità più lontane di un cardine del sistema e l’estremità opposta più lontana di un altro cardine del sistema deve essere impostata su 406 ± 4 mm. Il carico deve essere applicato attraverso la linea centrale del perno del cardine in una direzione ortogonale ai carichi longitudinale e trasversale (cfr. la figura 5-2).

2.1.3.2.2.   Applicare il carico di prova a una velocità non superiore a 5 mm/min finché non viene raggiunto il carico necessario. Il risultato negativo consiste in una separazione di uno dei cardini. Registrare il carico massimo raggiunto.

2.2.   Valutazione di un singolo cardine. In alcune circostanze, può essere necessario sottoporre a prova i singoli cardini di un sistema di cardini. In questi casi, i risultati per un singolo cardine, se sottoposto a prova conformemente alle procedure seguenti, devono essere tali da indicare che vengono soddisfatti i requisiti di sistema indicati al paragrafo 6.1.5.1 del presente regolamento (ad esempio, un singolo cardine in un sistema a due cardini deve essere in grado di sostenere il 50 percento delle prescrizioni per il carico del sistema totale).

2.2.1.   Procedure di prova

2.2.1.1.   Carico longitudinale. Collegare il sistema di cardini ai componenti di montaggio del dispositivo di prova. Il comportamento del cardine deve simulare la posizione del veicolo (porta completamente chiusa) rispetto alla linea centrale del cardine. Ai fini della prova, il carico deve essere applicato in maniera equidistante tra il centro lineare delle porzioni agganciate del perno del cardine e attraverso la linea centrale del perno del cardine nella direzione longitudinale del veicolo. Applicare il carico di prova a una velocità non superiore a 5 mm/min finché non viene raggiunto il carico necessario. Il risultato negativo consiste in una separazione di uno dei cardini. Registrare il carico massimo raggiunto.

2.2.1.2.   Carico trasversale. Collegare il sistema di cardini i componenti di montaggio del dispositivo di prova. Il comportamento del cardine deve simulare la posizione del veicolo (porta completamente chiusa) rispetto alla linea centrale del cardine. Ai fini della prova, il carico deve essere applicato in maniera equidistante tra il centro lineare delle posizioni agganciate del perno del cardine e attraverso la linea centrale del perno del cardine nella direzione trasversale del veicolo. Applicare il carico di prova a una velocità non superiore a 5 mm/min finché non viene raggiunto il carico necessario. Il risultato negativo consiste in una separazione di uno dei cardini. Registrare il carico massimo raggiunto.

2.2.1.3.   Carico verticale. Collegare il sistema di cardini ai componenti di montaggio del dispositivo di prova. Il comportamento del cardine deve simulare la posizione del veicolo (porta completamente chiusa) rispetto alla linea centrale del cardine. Ai fini della prova, il carico deve essere applicato sulla linea centrale del perno del cardine, in direzione ortogonale rispetto ai carichi longitudinale e trasversale. Applicare il carico di prova a una velocità non superiore a 5 mm/min finché non viene raggiunto il carico necessario. Il risultato negativo consiste in una separazione di uno dei cardini. Registrare il carico massimo raggiunto.

2.3.   Per i cardini di tipo piano, le prescrizioni di spaziatura dei cardini non sono applicabili e la disposizione del dispositivo di prova è modificata in modo che le forze di prova siano applicate al cardine completo.

Figura 5-1

Dispositivi per prove statiche

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Figura 5-2

Direzioni per la prova di carico statico per le porte che si aprono in direzione verticale

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ALLEGATO 6

PORTE SCORREVOLI LATERALI

Prova completa delle porte

1.   OBIETTIVO

La presente prova è intesa a stabilire requisiti di prestazione minimi e un procedimento di prova per la valutazione e il collaudo dei componenti di blocco delle porte scorrevoli, qualora siano installate sia sulla porta che sul telaio della porta. Questa prova integra le prove previste, di cui agli allegati 3 e 4.

2.   DISPOSIZIONI GENERALI

2.1.   Le prove vengono condotte utilizzando un veicolo intero o una scocca nuda con la porta scorrevole e i relativi componenti di blocco.

2.2.   La prova viene condotta utilizzando due dispositivi per l’applicazione di forza in grado di applicare le forze trasversali dirette verso l’esterno specificate al paragrafo 6.2.4 del presente regolamento. La configurazione di prova è mostrata nella figura 6-1. Il sistema di applicazione della forza includerà quanto segue:

2.2.1.

Due lastre per l’applicazione della forza.

2.2.2.

Due dispositivi per l’applicazione della forza in grado di applicare le prescrizioni per il carico trasversale diretto verso l’esterno per uno spostamento minimo di 300 mm.

2.2.3.

Due celle di carico di capacità sufficiente a misurare i carichi applicati.

2.2.4.

Due dispositivi per la misura di spostamenti lineari richiesti per la misurazione dello spostamento del dispositivo di applicazione della forza durante la prova.

2.2.5.

Apparecchiatura per la misurazione di almeno 100 mm di separazione tra l’interno della porta e il lato esterno del telaio della porta, rispettando al contempo tutti i requisiti di sicurezza e salute rilevanti.

3.   CONFIGURAZIONE DELLA PROVA

3.1.   Rimuovere tutti i componenti decorativi e di rifinitura interni dall’insieme della porta scorrevole.

3.2.   Rimuovere i sedili e qualsiasi componente interno che possa interferire con il montaggio e il funzionamento dell’apparecchiatura di prova, tutti profili e qualsiasi componente non strutturale che si sovrapponga alla portiera causando lo spostamento improprio delle lastre di applicazione delle forza.

3.3.   Montare i dispositivi di applicazione della forza e la struttura di supporto associata sul pavimento del veicolo di prova. Ogni dispositivo per l’applicazione della forza (e la struttura di supporto associata) è fissato rigidamente a una superficie orizzontale sul pavimento del veicolo, durante l’applicazione dei carichi.

3.4.   Determinare il bordo anteriore e posteriore della porta scorrevole o la struttura del veicolo adiacente, che contiene un blocchetto serratura/riscontro.

3.5.   Chiudere la porta scorrevole, assicurando che tutti i componenti di blocco della porta siano completamente agganciati.

3.6.   Per qualsiasi bordo di porta sottoposto a prova che contenga un blocchetto serratura/riscontro, occorre utilizzare le seguenti procedure di configurazione:

3.6.1.

la lastra per l’applicazione della forza ha un lunghezza di 150 mm, una larghezza di 50 mm e uno spessore di almeno 15 mm. I bordi della lastra sono arrotondati con un raggio di 6 mm ± 1 mm.

3.6.2.

Posizionare sia il dispositivo che la lastra per l’applicazione della forza contro la porta, in modo che la forza applicata sia orizzontale e normale rispetto alla linea centrale longitudinale del veicolo e centrata verticalmente sulla porzione del blocchetto serratura/riscontro montato sulla porta.

3.6.3.

La lastra per l’applicazione della forza viene posizionata in modo tale che il bordo lungo della lastra sia il più possibile vicino e parallelo al bordo interno della porta, prestando attenzione tuttavia che il bordo anteriore della piastra non sporga di oltre 12,5 mm dal bordo interno.

3.7.   Per qualsiasi bordo di porta sottoposta a prova che contenga più di un blocchetto serratura/riscontro, vengono utilizzate le seguenti procedure di configurazione:

3.7.1.

la lastra di applicazione della forza ha una lunghezza di 300 mm, una larghezza di 50 mm e uno spessore di almeno 15 mm. I bordi della lastra sono arrotondati con un raggio di 6 mm ± 1 mm.

3.7.2.

Posizionare il dispositivo e la lastra per l’applicazione della forza contro la porta in modo che la forza applicata sia orizzontale e normale rispetto alla linea centrale longitudinale del veicolo e centrata verticalmente su un punto a metà tra i bordi più esterni dei blocchetti serratura/riscontro.

3.7.3.

La lastra per l’applicazione della forza viene posizionata in modo tale che il bordo lungo della piastra sia il più possibile vicino e parallelo al bordo interno della porta, prestando attenzione che il bordo anteriore della lastra non sporga di oltre 12,5 mm dal bordo interno.

3.8.   Per qualsiasi bordo di porta sottoposta a prova che contenga più di un blocchetto serratura/riscontro, vengono utilizzati i seguenti procedimenti di configurazione:

3.8.1.

la piastra di applicazione della forza ha una lunghezza di 300 mm, una larghezza di 50 mm e uno spessore di almeno 15 mm;

3.8.2.

posizionare il dispositivo e la lastra per l’applicazione della forza contro la porta, in modo che la forza applicata sia orizzontale e normale rispetto alla linea centrale longitudinale del veicolo e centrata verticalmente su un punto a metà della lunghezza del bordo della porta, assicurando che il dispositivo di carico eviti di entrare in contatto con il vetro del finestrino.

3.8.3.

La lastra per l’applicazione della forza viene posizionata il più vicino possibile al bordo della porta. Non è necessario che la lastra per l’applicazione della forza sia verticale.

3.9.   La porta non deve essere bloccata. Non devono essere saldati o fissati componenti aggiuntivi o rifiniture alla porta scorrevole né ad alcuno dei suoi componenti.

3.10.   Collegare qualsiasi apparecchiatura utilizzata per la misurazione della separazione della porta che sarà utilizzata per determinare i livelli di separazione durante il procedimento della prova.

3.11.   Posizionare la struttura per l’applicazione del carico in modo che le lastre per l’applicazione della forza siano a contatto con l’interno della porta scorrevole.

4.   PROCEDIMENTO DELLA PROVA

4.1.   Muovere ciascun dispositivo per l’applicazione della forza a una frequenza massima di 2 000 N al minuto, come specificato dal fabbricante, finché viene raggiunta una forza di 9 000 N su ciascun dispositivo per l’applicazione della forza o finché ognuno di essi raggiunge uno spostamento totale di 300 mm.

4.2.   Se uno dei dispositivi per l’applicazione della forza raggiunge la forza prevista di 9 000 N prima dell’altro, mantenere la forza di 9 000 N per tale dispositivo finché anche il secondo dispositivo raggiunge la forza di 9 000 N.

4.3.   Quando entrambi i dispositivi per l’applicazione della forza hanno raggiunto la forza di 9 000 N, interrompere lo spostamento in avanti di tali dispositivi e mantenere il carico risultante per un tempo minimo di 10 secondi.

4.4.   Mantenere la posizione del dispositivo per l’applicazione della forza di cui al paragrafo 4.3 ed entro 60 secondi misurare la separazione tra il bordo esterno del telaio della porta e l’interno della porta lungo il perimetro della porta stessa.

Figura 6-1

Procedura di prova completa per la porta scorrevole del veicolo (nota: la porta scorrevole è raffigurata separatamente dal veicolo)

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13.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 120/29


Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento n. 18 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative all’omologazione di autoveicoli riguardo ai dispositivi atti a proteggerli contro l’uso non autorizzato

Comprendente tutto il testo valido fino al:

supplemento 2 alla serie di rettifiche 03 — data di entrata in vigore: 15 ottobre 2008

INDICE

REGOLAMENTO

1.

Campo di applicazione

2.

Definizioni

3.

Domanda di omologazione

4.

Omologazione

5.

Caratteristiche generali

6.

Caratteristiche particolari

7.

Modifica del tipo di veicolo ed estensione dell’omologazione

8.

Controlli sulla conformità della produzione

9.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

10.

Cessazione definitiva della produzione

11.

Dispositivi complementari

12.

Disposizioni transitorie

13.

Nomi e indirizzi dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e dei servizi amministrativi

ALLEGATI

Allegato 1 —

Comunicazione relativa al rilascio, all’estensione, al rifiuto o alla revoca dell’omologazione o alla cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo riguardo ai dispositivi atti a proteggerlo contro l’uso non autorizzato ai sensi del regolamento n. 18

Allegato 2 —

Esempi di marchi di omologazione.

Allegato 3 —

Prova d’usura dei dispositivi di protezione che intervengono sullo sterzo

1.   CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1.

Il presente regolamento si applica agli autoveicoli aventi almeno 3 ruote ad eccezione di quelli appartenenti alle categoria M1 e N1  (1), riguardo ai dispositivi atti a proteggerli contro l’uso non autorizzato.

1.2.

I veicoli omologati ai sensi di quanto prescritto dal regolamento n. 116, parte I, sono considerati soddisfare le prescrizioni del presente regolamento.

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento,

2.1.

«Omologazione di un veicolo» indica l’omologazione di un tipo di veicolo riguardo alla sua protezione contro l’uso non autorizzato;

2.2.

«Tipo di veicolo» indica una categoria di autoveicoli, appartenenti alla categoria M2, M3, N2 o N3, che non differiscono tra loro in aspetti essenziali quali:

2.2.1.

le indicazioni del costruttore del tipo di veicolo;

2.2.2.

la disposizione e la forma della/delle componente/i del veicolo su cui interviene il dispositivo di protezione;

2.2.3.

il tipo di dispositivo di protezione;

2.3.

«Dispositivo di protezione» indica un sistema in grado di impedire l’attivazione normale non autorizzata del motore o di un’altra fonte principale di potenza del veicolo, se combinato con almeno un altro dispositivo che:

a)

blocchi il volante; o

b)

blocchi la trasmissione; o

c)

blocchi la leva del cambio; oppure

d)

blocchi i freni.

Nel caso di un sistema di bloccaggio dei freni, la disattivazione del dispositivo non deve sbloccare automaticamente i freni contro l’intenzione del conducente.

2.4.

«Sterzo» indica il meccanismo dello sterzo (colonna e suoi accessori di rivestimento, asta, scatola, ecc) e tutte le altre componenti che condizionano direttamente l’efficacia del dispositivo di protezione;

2.5.

«Combinazione» indica una variante appositamente prevista e costruita di un sistema di bloccaggio che, se correttamente attivata, permette il funzionamento dei sistemi di bloccaggio;

2.6.

«Chiave» indica un dispositivo progettato e costruito per far funzionare un sistema di bloccaggio a sua volta progettato e costruito per essere azionato solo da tale dispositivo.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.

La domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda un dispositivo atto a impedirne l’uso non autorizzato va presentata dal costruttore o dal suo mandatario.

3.2.

Essa deve essere corredata dalla seguente documentazione in triplice copia e dalle seguenti informazioni:

3.2.1.

una descrizione dettagliata del tipo di veicolo riguardo alla disposizione e alla concezione del comando o dell’organo su cui agisce il dispositivo di protezione;

3.2.2.

disegni, in scala adeguata e sufficientemente dettagliata, del dispositivo di protezione e del sistema di applicazione al veicolo;

3.2.3.

una descrizione tecnica del dispositivo.

3.3.

Al servizio tecnico che effettua le prove di omologazione, va consegnato quanto segue:

3.3.1.

un veicolo, rappresentativo del tipo di veicolo da omologare, se richiesto dal servizio stesso; nonché

3.3.2.

le componenti del veicolo che il servizio ritiene essenziali per i controlli prescritti ai paragrafi 5 e 6 del presente regolamento, se richieste dal servizio stesso.

4.   OMOLOGAZIONE

4.1.

Se il tipo di veicolo presentato per l’omologazione ai sensi del presente regolamento rispetta i requisiti dei paragrafi 5 e 6, a tale tipo di veicolo va rilasciata l’omologazione.

4.2.

A ogni tipo omologato si assegna un numero di omologazione. Le prime 2 cifre di tale numero (attualmente 0 e 3, corrispondenti alla serie di rettifiche 03 entrata in vigore il 23 giugno 2005) indicano le serie di rettifiche comprendenti le più recenti e rilevanti modifiche tecniche apportate al regolamento alla data in cui l’omologazione è stata rilasciata. La stessa parte contraente non può assegnare numeri identici a tipi di veicolo diversi o muniti di dispositivo di protezione di tipo diverso o montati diversamente.

4.3.

Le parti contraenti dell’accordo che applica il presente regolamento notificheranno il rilascio o il rifiuto dell’omologazione di un tipo di veicolo ai sensi del presente regolamento con una scheda conforme al modello descritto all’allegato 1 del presente regolamento corredata dei disegni del dispositivo di protezione e del sistema di montaggio, forniti dal richiedente in un formato non superiore ad A4 (210 × 297 mm), o piegati fino a ottenere tale formato, e in scala adeguata.

4.4.

Su ogni veicolo conforme a un tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento sarà apposto, in un punto ben visibile e facilmente accessibile indicato nella scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale costituito da:

4.4.1.

un cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione (2);

4.4.2.

il numero del presente regolamento seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione a destra del cerchio descritto al paragrafo 4.4.1.

4.5.

Se nel paese che ha rilasciato l’omologazione ai sensi del presente regolamento, il veicolo è conforme a un tipo di veicolo omologato ai sensi di uno o più regolamenti ma allegati all’Accordo, il simbolo di cui al paragrafo 4.4.1 non va ripetuto; in tal caso indicare in colonne verticali a destra del simbolo descritto al paragrafo 4.4.1 il numero del regolamento e di omologazione nonché i simboli supplementari di tutti i regolamenti applicati per l’omologazione dal paese che l’ha rilasciata ai sensi del presente regolamento.

4.6.

Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

4.7.

Il marchio di omologazione va posto sulla targhetta dei dati del veicolo apposta dal costruttore, o in prossimità della stessa.

4.8.

L’allegato 2 del presente regolamento riporta alcuni esempi di marchi di omologazione.

5.   CARATTERISTICHE GENERALI

5.1.

Il dispositivo di protezione va progettato in modo che sia necessario metterlo fuori servizio affinché:

5.1.1.

il motore possa essere avviato con il solito comando; e

5.1.2.

il veicolo possa essere manovrato, guidato o spostato solo con i mezzi suoi propri.

5.1.3.

Il requisito di cui al paragrafo 5.1 può essere soddisfatto contemporaneamente o anteriormente agli interventi descritti ai paragrafi 5.1.1 e 5.1.2.

5.2.

I requisiti di cui al paragrafo 5.1 vanno soddisfatti applicando una chiave una sola volta.

5.3.

Eccetto il caso previsto al paragrafo 6.1.5, un sistema azionato con una chiave inserita in una serratura impedirà la rimozione della chiave prima di mettere in funzione o di attivare il dispositivo di protezione di cui al paragrafo 5.1.

5.4.

Il dispositivo di protezione di cui al paragrafo 5.1, e le componenti del veicolo su cui esso interviene, va progettato in modo che sia impossibile aprirlo, distruggerlo o neutralizzarlo in tempi rapidi e senza attirare l’attenzione, usando, ad esempio, utensili, strumenti o attrezzi o semplici e facilmente reperibili per il grande pubblico.

5.5.

Il dispositivo di protezione deve far parte della dotazione originale del veicolo (deve cioè essere installato dal costruttore del veicolo prima della prima vendita al dettaglio). Esso sarà fissato in modo che, anche dopo la rimozione dei suoi elementi di fissaggio, non possa, in condizione bloccata, essere smontato se non con utensili speciali. Se dovesse essere possibile neutralizzare il dispositivo di protezione rimuovendone le viti, queste, se smontabili, devono essere coperte da parti del dispositivo di protezione in posizione bloccata.

5.6.

Il sistema di bloccaggio a chiave deve avere almeno 1 000 combinazioni diverse o comunque pari al numero totale di veicoli fabbricati annualmente, se inferiore a 1 000. Nei veicoli dello stesso tipo, la frequenza d’uso di ogni combinazione sarà approssimativamente di 1 per 1 000.

5.7.

I codici della chiave e della serratura non devono essere visibili.

5.8.

La serratura va progettata, costruita e montata in modo da rendere impossibile la rotazione del cilindro della serratura, in posizione bloccata, con una coppia inferiore a 2,45 Nm se non con la chiave corrispondente, e

5.8.1.

nei cilindri di bloccaggio a pistoncini non sono tollerati più di 2 blocchetti identici adiacenti e funzionanti nella stessa direzione e, in una serratura, non devono esistere più del 60 % di blocchetti identici,

5.8.2.

nei cilindri di bloccaggio a piastrine non sono tollerati più di 2 blocchetti identici adiacenti e funzionanti nella stessa direzione e, in una serratura, non devono esistere più del 50 % di blocchetti identici.

5.9.

I dispositivi di protezione saranno tali di escludere il rischio, a veicolo in movimento, di un bloccaggio accidentale che possa in particolare comprometterne la sicurezza.

5.9.1.

Deve essere impossibile attivare dispositivi contro l’uso non autorizzato senza aver prima messo i comandi del motore in posizione di arresto e senza eseguire poi un’azione che non sia la continuazione ininterrotta dell’arresto del motore, o senza aver prima messo i comandi del motore in posizione di arresto quando il veicolo è fermo con il freno di stazionamento azionato o la velocità del veicolo non supera i 4 km/h.

5.9.2.

I dispositivi che intervengono sullo sterzo, la trasmissione, il cambio o i freni, che si attivano disinserendo la chiave, dovranno permettere un movimento minimo di 2 mm prima di attivarsi o incorporare un dispositivo di sicurezza che impedisca la rimozione accidentale o l’estrazione parziale della chiave.

5.9.3.

I paragrafi 5.8, 5.8.1 o 5.8.2 e 5.9.2 sono applicabili solo ai dispositivi comprendenti chiavi meccaniche.

5.10.

Si può ricorrere a energia ausiliaria solo per aprire e/o chiudere il dispositivo di protezione. Il dispositivo sarà mantenuto nella posizione di funzionamento solo con mezzi meccanici.

5.11.

Non deve essere possibile accendere il motore del veicolo con mezzi normali finché il dispositivo di protezione non sia stato disattivato.

5.12.

Dispositivi volti a impedire un uso non autorizzato basati sul bloccaggio dei freni del veicolo sono permessi solo se le parti mobili dei freni sono tenute in posizione bloccata da un dispositivo puramente meccanico. In questo caso, non si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 5.11.

5.13.

Se il sistema di protezione è munito di un meccanismo di allarme del conducente, tale meccanismo entrerà in funzione aprendo la porta sul lato del conducente, a meno che il dispositivo di protezione non sia già stato attivato e la chiave sia stata tolta dall’operatore.

6.   CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Oltre alle caratteristiche generali di cui al paragrafo 5, il dispositivo di protezione deve soddisfare le caratteristiche particolari di seguito descritte:

6.1.   Dispositivi di protezione che intervengono sullo sterzo

6.1.1.

Un dispositivo di protezione interviene sullo sterzo bloccandolo.

6.1.2.

Quando il dispositivo di protezione viene messo in funzione, deve essere impossibile impedirne il funzionamento.

6.1.3.

Il dispositivo di protezione deve continuare a soddisfare quanto prescritto ai paragrafi 5.9, 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.4, dopo aver subito 2 500 cicli di bloccaggio in ciascun senso nella prova d’usura, di cui all’allegato 3.

6.1.4.

Il dispositivo di protezione, attivato, sarà abbastanza robusto da resistere, senza danni che compromettano la sicurezza dello sterzo, all’applicazione di una coppia di 200 Nm sull’asta dello sterzo, nei 2 sensi e in condizioni statiche.

6.1.5.

Se il dispositivo di protezione è tale che la chiave può essere tolta anche se si trova in una posizione diversa da quella in cui lo sterzo risulta bloccato, esso va progettato in modo che la manovra necessaria a raggiungere tale posizione e a togliere la chiave non possa essere effettuata involontariamente.

6.2.   Dispositivi contro l’uso non autorizzato che intervengono sulla trasmissione o sui freni

6.2.1.

Un dispositivo di protezione che intervenga sulla trasmissione impedisce la rotazione delle ruote motrici del veicolo.

6.2.2.

Un dispositivo contro l’uso non autorizzato che intervenga sui freni, deve frenare almeno una ruota su ogni lato di almeno un assale.

6.2.3.

Quando il dispositivo di protezione viene messo in funzione, deve essere impossibile impedirne il funzionamento.

6.2.4.

La trasmissione o i freni non devono bloccarsi involontariamente quando la chiave è nella serratura del dispositivo contro l’uso non autorizzato, anche se il dispositivo che impedisce l’avvio del motore è in funzione o è stato attivato. Ciò non si applica se i requisiti di cui al paragrafo 6.2 del presente regolamento sono soddisfatti da dispositivi finalizzati ad altri scopi aggiuntivi e il bloccaggio alle condizioni di cui sopra è funzionale a tali scopi aggiuntivi (per esempio freno di stazionamento elettrico).

6.2.5.

Il dispositivo di protezione va progettato e costruito in modo da mantenere la sua piena efficienza anche dopo l’usura dovuta a 2 500 cicli di bloccaggio in ciascun senso. Nei dispositivi di protezione che intervengono sui freni, deve essere coinvolta ogni sottoparte meccanica o elettrica del dispositivo.

6.2.6.

Se il dispositivo di protezione è tale che la chiave può essere tolta anche se si trova in una posizione diversa da quella in cui la trasmissione o i freni risultino bloccati, esso va progettato in modo che la manovra necessaria a raggiungere tale posizione e a togliere la chiave non possa essere effettuata involontariamente.

6.2.7.

Un dispositivo di protezione che intervenga sulla trasmissione deve essere abbastanza robusto da resistere, senza danni che ne compromettano la sicurezza, all’applicazione nei 2 sensi e in condizioni statiche di una coppia del 50 % superiore alla coppia massima che può essere normalmente applicata alla trasmissione. Per determinare il livello di tale coppia di prova si terrà conto non della coppia massima del motore, ma della coppia massima che può essere trasmessa dalla frizione o dalla trasmissione automatica.

6.2.8.

Il dispositivo di protezione che agisce sui freni deve essere in grado di trattenere il veicolo carico su una pendenza verso l’alto o verso il basso del 18 %.

6.2.9.

Se un veicolo è munito di un dispositivo di protezione che agisce sui freni, i requisiti del presente regolamento non devono essere intesi come una deroga rispetto ai requisiti dei regolamenti 13 o 13-H, neppure in caso di funzionamento difettoso.

6.3.   Dispositivi di protezione che intervengono sulla leva del cambio

6.3.1.

Un dispositivo di protezione che intervenga sulla leva del cambio deve essere in grado di impedire qualsiasi modifica alla posizione degli ingranaggi.

6.3.2.

Nei cambi manuali, sarà possibile bloccare la leva del cambio solo in retromarcia; è consentito il bloccaggio in «folle».

6.3.3.

Nei cambi automatici muniti di una posizione «parcheggio» sarà possibile bloccare il dispositivo solo in tale posizione; è consentito il bloccaggio in «folle» e/o in retromarcia.

6.3.4.

Nei cambi automatici sprovvisti della posizione «parcheggio» sarà possibile bloccare il dispositivo solo nelle seguenti posizioni: «folle» e/o retromarcia.

6.3.5.

Il dispositivo di protezione va progettato e costruito in modo da mantenere la sua piena efficienza anche dopo l’usura dovuta a 2 500 cicli di bloccaggio in ciascun senso.

7.   MODIFICA DEL TIPO DI VEICOLO ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE

7.1.

Ogni modifica del tipo di veicolo va notificata al servizio amministrativo che ha omologato tale tipo di veicolo.

Tale servizio può:

7.1.1.

ritenere che le modifiche apportate non siano tali da produrre effetti negativi di rilievo e che in ogni caso il dispositivo di protezione è ancora conforme ai requisiti; oppure

7.1.2.

chiedere un ulteriore verbale al servizio tecnico incaricato delle prove.

7.2.

La conferma o il rifiuto dell’omologazione, con l’indicazione delle modifiche apportate, vanno notificati alle parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento seguendo la procedura di cui al paragrafo 4.3.

7.3.

L’autorità competente che rilascia l’estensione dell’omologazione attribuisce un numero di serie a ogni scheda di notifica compilata ai fini di tale estensione.

8.   CONTROLLI SULLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le modalità di controllo della conformità della produzione sono definite nell’appendice 2 dell’accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) e devono rispettare le seguenti disposizioni:

8.1.

I veicoli omologati ai sensi del presente regolamento riguardo ai dispositivi atti a proteggerli contro un uso non autorizzato devono essere fabbricati in modo conforme al tipo omologato nel rispetto dei requisiti elencati ai paragrafi 5 e 6.

9.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

9.1.

L’omologazione concessa per un tipo di veicolo ai sensi del presente regolamento può essere revocata se non sono rispettati i requisiti definiti al paragrafo 8.

9.2.

Se una parte contraente dell’accordo che applica il presente regolamento revoca un’omologazione precedentemente concessa, ne informa immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

10.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare dell’omologazione cessa completamente la produzione del tipo di veicolo omologato ai sensi del presente Regolamento, ne dovrà informare l’autorità che ha concesso l’omologazione. Non appena ricevuta la relativa comunicazione, tale autorità informa le altre parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

11.   DISPOSITIVI COMPLEMENTARI

11.1.

Si può rilasciare l’omologazione ai sensi del presente regolamento a un dispositivo di protezione completato da un dispositivo di avvertimento acustico o visivo oppure a dispositivi supplementari facoltativi atti a impedire l’uso non autorizzato del veicolo, purché tali dispositivi supplementari siano attivati da comandi separati; Quanto previsto all’articolo 3 dell’accordo cui il regolamento è allegato non impedisce alle parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento di proibire tali dispositivi supplementari sui veicoli che esse immatricolano.

11.2.

Se il dispositivo di protezione è munito di un dispositivo supplementare esterno di avvertimento acustico o visivo, i segnali da quest’ultimo emessi saranno brevi e termineranno automaticamente entro 30 secondi; essi ricominceranno solo se il dispositivo viene nuovamente attivato. Inoltre,

11.2.1.

se il segnale è acustico, può essere emesso dal dispositivo d’allarme acustico normalmente montato sul veicolo;

11.2.2.

se il segnale è visivo:

11.2.2.1.

va prodotto solo con il lampeggiamento delle luci anabbaglianti del veicolo, oppure

11.2.2.2.

sarà conforme a quanto prescritto ai paragrafi 11.2.2.2.1 e 11.2.2.2.2.

11.2.2.2.1.

Durata del segnale ottico

Il segnale ottico durerà tra 25 secondi e 5 minuti dopo l’attivazione dell’allarme. La disattivazione del sistema d’allarme farà cessare immediatamente il segnale.

11.2.2.2.2.

Tipo del segnale ottico

Lampeggiamento di tutti gli indicatori di direzione e/o della luce del compartimento passeggeri del veicolo e di tutte le lampade collegate dallo stesso circuito elettrico.

Frequenza del lampeggiamento 2 ± 1 Hz

Riguardo ai segnali acustici, sono permessi anche i segnali asincroni.

Durata del segnale = tempo morto ± 10 %

12.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Una parte contraente che applica il presente regolamento non può rifiutare un tipo di veicolo, appartenente a una categoria diversa da M1 ed N1, omologato ai sensi delle serie di rettifiche 01 e 02 apportate al presente regolamento.

13.   NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DI ESEGUIRE LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento comunicano al segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione nonché i nomi e gli indirizzi dei servizi amministrativi che rilasciano l’omologazione e cui devono essere inviate le schede attestanti il rilascio, l’estensione, il rifiuto o la revoca di omologazioni concesse in altri paesi.


(1)  Secondo la definizione contenuta nell’allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) (TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2).

(2)  1: Germania, 2: Francia, 3: Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5: Svezia, 6: Belgio, 7: Ungheria, 8: Repubblica ceca, 9: Spagna, 10: Serbia, 11: Regno Unito, 12: Austria, 13: Lussemburgo, 14: Svizzera, 15 (non attribuito), 16: Norvegia, 17: Finlandia, 18: Danimarca, 19: Romania, 20: Polonia, 21: Portogallo, 22: Federazione russa, 23: Grecia, 24: Irlanda, 25: Croazia, 26: Slovenia, 27: Slovacchia, 28: Bielorussia, 29: Estonia, 30 (non attribuito), 31: Bosnia-Erzegovina, 32: Lettonia, 33 (non attribuito), 34: Bulgaria, 35 (non attribuito), 36: Lituania, 37: Turchia, 38 (non attribuito), 39: Azerbaigian, 40: ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 41 (non attribuito), 42: Comunità europea (le omologazioni sono rilasciate dagli Stati membri usando i propri marchi ECE), 43: Giappone, 44 (non attribuito), 45: Australia, 46: Ucraina, 47: Sud Africa, 48: Nuova Zelanda, 49: Cipro, 50: Malta, 51: Repubblica di Corea. I numeri saranno attribuiti ad altri paesi secondo l’ordine cronologico di ratifica dell’accordo sull’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni, oppure di adesione al medesimo accordo. I numeri così assegnati saranno comunicati alle parti contraenti dell’accordo dal segretariato generale delle Nazioni Unite.


ALLEGATO 1

COMUNICAZIONE

[formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

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ALLEGATO 2

ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

MODELLO A

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MODELLO B

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(1)  Il secondo numero è indicato solo a titolo di esempio.


ALLEGATO 3

PROVA D’USURA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CHE INTERVENGONO SULLO STERZO

1.   APPARECCHIATURA DI PROVA

L’apparecchiatura di prova comprende:

1.1.

Un supporto adeguato che sostenga il campione dello sterzo completo del relativo dispositivo di protezione, quale definito al paragrafo 2.3 del presente regolamento;

1.2.

Un sistema di attivazione e di disattivazione del dispositivo di protezione, comprendente l’uso della chiave;

1.3.

Un sistema per far ruotare l’asta dello sterzo rispetto al dispositivo di protezione.

2.   METODO DI PROVA

2.1.

Un campione dello sterzo completo del dispositivo di protezione viene applicato all’apparecchiatura di cui al paragrafo 1.1.

2.2.

Un ciclo della procedura di prova consisterà nelle seguenti operazioni:

2.2.1.

Posizione di partenza. Disattivare il dispositivo di protezione e far ruotare l’asta dello sterzo fino a raggiungere una posizione che impedisca l’inserimento del dispositivo di protezione, a meno che non sia di un tipo che consente l’inserimento in qualsiasi posizione dello sterzo.

2.2.2.

Posizione di attivazione. Con la chiave, commutare il dispositivo di protezione dalla posizione disattivata a quella attivata.

2.2.3. (1)

Attivazione. Far ruotare l’asta dello sterzo in modo che la coppia esercitata su di essa, all’atto dell’inserimento del dispositivo di protezione, sia di 5,85 Nm ± 0,25 Nm.

2.2.4.

Disattivazione. Disattivare il dispositivo di protezione con i mezzi normali; ridurre la coppia a 0 per facilitare lo sbloccaggio.

2.2.5. (1)

Ritorno. Far ruotare l’asta dello sterzo verso una posizione che impedisca l’inserimento del dispositivo di protezione.

2.2.6.

Rotazione in senso opposto. Ripetere le procedure descritte ai paragrafi 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 e 2.2.5, ma nella direzione di rotazione dell’asta dello sterzo opposta.

2.2.7.

L’intervallo di tempo tra due inserimenti successivi del dispositivo deve essere di almeno 10 s.

2.3.

Ripetere il ciclo di usura per il numero di volte specificato al paragrafo 6.1.3 del presente regolamento.


(1)  Se il dispositivo di protezione permette il bloccaggio dello sterzo in qualsiasi posizione, si omettono le procedure descritte nei paragrafi 2.2.3 e 2.2.5.


13.5.2010   

IT

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L 120/40


Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento n. 39 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi concernenti l’omologazione dei veicoli per quanto riguarda il tachimetro (indicatore di velocità) e la sua installazione

Revisione 1

Comprendente tutto il testo valido fino a:

Supplemento 5 alla versione originale del regolamento — data d’entrata in vigore: 7 dicembre 2002

INDICE

REGOLAMENTO

1.

Campo di applicazione

2.

Definizioni

3.

Domanda di omologazione

4.

Omologazione

5.

Prescrizioni

6.

Modifiche del tipo di veicolo

7.

Conformità della produzione

8.

Sanzioni per non conformità della produzione

9.

Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e dei servizi amministrativi

ALLEGATI

Allegato 1 —

Notifica ai sensi del regolamento n. 39 concernente il rilascio, l’estensione, il rifiuto o la revoca dell’omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo riguardo al tachimetro e alla sua installazione

Allegato 2 —

Disposizioni sui marchi di omologazione

Allegato 3 —

Prova di precisione del tachimetro per conformità della produzione

1.   CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica all’omologazione dei veicoli di categoria L, M e N (1).

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento:

2.1.

«Omologazione del veicolo» indica l’omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda il tachimetro e la sua installazione.

2.2.

«Tipo di veicolo riguardo al suo tachimetro» indica veicoli che non presentano tra loro differenze essenziali se non, in particolare, negli aspetti sottoelencati:

2.2.1.

dimensioni degli pneumatici scelti dalla gamma di pneumatici normalmente montati;

2.2.2.

rapporto globale di trasmissione al tachimetro, compresi eventuali riduttori;

2.2.3.

tipo di tachimetro, caratterizzato:

2.2.3.1.

tolleranze del meccanismo di misura del tachimetro;

2.2.3.2.

costante tecnica del tachimetro;

2.2.3.3.

gamma di velocità indicate.

2.3.

«Pneumatici normalmente montati» indica il o i tipi di pneumatici forniti dal produttore sul tipo di veicolo in questione; gli pneumatici da neve non si considerano pneumatici normalmente montati.

2.4.

«Pressione ordinaria di funzionamento» indica la pressione a freddo precisata dal costruttore del veicolo, aumentata di 0,2 bar.

2.5.

«Tachimetro» designa la parte del dispositivo del tachimetro che indica al conducente la velocità del suo veicolo in qualsiasi momento dato (2).

2.5.1.

«Tolleranze del meccanismo di misurazione del tachimetro» indicano la precisione del tachimetro stesso, espressa con l’indicazione dei limiti di velocità superiori e inferiori per una gamma di input di velocità.

2.5.2.

«Costante tecnica del tachimetro» designa la relazione tra l’input di rotazioni o impulsi al minuto e una specifica velocità indicata.

2.6.

«Veicolo scarico» significa veicolo in ordine di marcia, completo di combustibile, refrigerante, lubrificante, attrezzi e ruota di scorta (se di serie), calcolando un conducente di 75 kg ma privo di passeggero, accessori facoltativi o carico.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.

La domanda di omologazione di un tipo di veicolo riguardo al tachimetro e la sua installazione va presentata dal costruttore del veicolo o dal suo rappresentante debitamente accreditato.

3.2.

Ad essa vanno allegati i documenti, in triplice copia, e le informazioni che seguono:

3.2.1.

una descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda gli aspetti di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5; va specificato il tipo di veicolo.

3.3.

Al servizio tecnico che effettua le prove di omologazione va presentato un veicolo scarico rappresentativo del tipo di veicolo da omologare.

3.4.

L’autorità competente verifica che esistono le condizioni per garantire un efficace controllo della conformità della produzione prima che sia concessa l’omologazione.

4.   OMOLOGAZIONE

4.1.

Se il tipo di veicolo presentato per l’omologazione ai sensi del presente regolamento rispetta i requisiti del regolamento riguardo al tachimetro e alla sua installazione, tale veicolo può essere omologato.

4.2.

Per ogni tipo omologato si assegna un numero di omologazione. Le prime due cifre di quest’ultimo corrisponderanno al numero più alto della serie di emendamenti incorporati nel regolamento al momento dell’omologazione. Ai sensi del punto 6 del presente regolamento, una parte contraente non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.

4.3.

L’omologazione ai sensi del presente regolamento di un tipo di veicolo, o il suo rifiuto, va notificata alle parti contraenti con un modulo conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento e con schemi di installazione, forniti da chi chiede l’omologazione, in formato A4 (210 × 297 mm) o piegati in tale formato, e in scala appropriata.

4.4.

A ogni veicolo, che si conforma a un tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento, va apposto in posizione evidente e facilmente accessibile, precisata sul modulo di omologazione, un marchio internazionale consistente in:

4.4.1.

un cerchio che circonda la lettera «E» seguito dal numero che contraddistingue il paese che ha rilasciato l’omologazione (3);

4.4.2.

il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera «R», una sbarra e il numero di omologazione a destra del cerchio descritto al punto 4.4.1.

4.5.

Se nel paese che rilascia l’omologazione ai sensi del presente regolamento il veicolo si conforma a un tipo di veicolo omologato ai sensi di altri regolamenti allegati all’accordo, non va ripetuto il simbolo prescritto nel punto 4.4.1; in tal caso, gli altri numeri e simboli dovuti ai regolamenti in virtù dei quali è stata rilasciata l’omologazione nel paese in questione saranno incolonnati verticalmente a destra del simbolo prescritto nel punto 4.4.1.

4.6.

Il marchio d’omologazione sarà chiaramente leggibile e indelebile.

4.7.

Il marchio d’omologazione va applicato alla targhetta con i dati del veicolo apposta dal costruttore o nelle sue immediate vicinanze.

4.8.

L’allegato 2 del presente regolamento esemplifica la disposizione dei marchi di omologazione.

5.   PRESCRIZIONI

5.1.

Il tachimetro va posto all’interno del campo di visibilità diretta del conducente e sarà chiaramente leggibile di giorno e di notte. La gamma delle velocità indicate sarà sufficientemente ampia da comprendere la velocità massima di questo tipo di veicolo a detta del costruttore.

5.1.1.

Nei tachimetri destinati a veicoli delle categorie M, N, e L3, L4 e L5, gli intervalli saranno di 1, 2, 5 o 10 km/h. Sul quadrante, i valori numerici della velocità vanno indicati nel modo seguente: quando il valore più alto non supera 200 km/h, i valori vanno indicati a intervalli non superiori a 20 km/h. Quando il valore massimo supera 200 km/h, i valori vanno indicati a intervalli non superiori a 30 km/h. Gli intervalli indicati del valore numerico della velocità non è necessario che siano uniformi.

5.1.2.

Il tachimetro dei veicoli destinati a un paese che usi unità imperiali indicherà inoltre le miglia orarie (mph); gli intervalli saranno di 1, 2, 5 o 10 miglia orarie. Sul quadrante, i valori della velocità vanno indicati a intervalli non superiori a 20 miglia orarie e a partire da 10 o 20 miglia orarie. Gli intervalli indicati del valore della velocità non è necessario che siano uniformi.

5.1.3.

Nei tachimetri destinati a veicoli delle categorie L1 (ciclomotori) e L2, il quadrante non deve superare l’indicazione di 80 km/h. Gli intervalli saranno di 1, 2, 5 o 10 km/h e i valori numerici della velocità indicata non supereranno 10 km/h. Gli intervalli indicati del valore numerico della velocità non è necessario che siano uniformi.

5.1.4.

Il tachimetro dei veicoli delle categorie M, N, e L3, L4 e L5 destinati a un paese che usi le unità imperiali indicherà inoltre le miglia orarie (mph); gli intervalli saranno di 1, 2, 5 o 10 miglia orarie. Sul quadrante, i valori della velocità vanno indicati a intervalli non superiori a 20 miglia orarie e a partire da 10 o 20 miglia orarie. Gli intervalli indicati del valore numerico della velocità non è necessario che siano uniformi.

5.2.

La precisione del tachimetro sarà provata seguendo la seguente procedura:

5.2.1.

gli pneumatici saranno del tipo normalmente installato sul veicolo (cfr. punto 2.3. del presente regolamento). Viene effettuata una prova per ogni tipo di tachimetro destinato a essere montato dal produttore;

5.2.2.

la prova viene effettuata a veicolo scarico. A fini di misurazione si può appesantire il veicolo. Nella notifica di omologazione (cfr. allegato 1, punto 6.) si indicherà il peso del veicolo e la sua distribuzione tra gli assi;

5.2.3.

la temperatura di riferimento al tachimetro sarà di 23 ± 5 °C.

5.2.4.

durante ogni prova la pressione degli pneumatici sarà la pressione ordinaria di funzionamento (cfr. punto 2.4);

5.2.5.

il veicolo viene collaudato alle seguenti velocità:

Velocità massima di progetto (Vmax) del veicolo, stabilita dal costruttore (km/h)

Velocità di prova (V1)

(km/h)

Vmax ≤ 45

80 % Vmax

45 < Vmax ≤ 100

40 km/h e l’80 % Vmax

(se la velocità risultante è ≥ 55 km/h)

100 < Vmax ≤ 150

40 km/h, 80 km/h e l’80 % Vmax

(se la velocità risultante è ≥ 100 km/h)

150 < Vmax

40 km/h, 80 km/h e 120 km/h

5.2.6.

la strumentazione di prova usata per la misurazione della velocità effettiva del veicolo avrà un’approssimazione non superiore al ± 0,5 %;

5.2.6.1.

la superficie del tracciato di prova usato sarà piatta, asciutta e garantirà sufficiente aderenza;

5.2.6.2.

se per la prova si usa un dinamometro a rullo, il diametro del rullo sarà di almeno 0,4 m.

5.3.

La velocità indicata non deve essere inferiore alla velocità effettiva del veicolo. Alle velocità di prova precisate al precedente punto 5.2.5, sarà mantenuta la seguente relazione tra velocità indicata (V1) e velocità effettiva (V2).

0 ≤ (V1 – V2) ≤ 0,1 V2 + 4 km/h

6.   MODIFICHE DEL TIPO DI VEICOLO

6.1.

Ogni modifica del tipo di veicolo va comunicata al servizio amministrativo che lo ha omologato, il quale potrà:

6.1.1.

ritenere che le modifiche apportate non avranno apprezzabili effetti negativi e che comunque il veicolo rispetta ancora i requisiti; oppure

6.1.2.

richiedere un altro verbale al servizio tecnico che ha effettuato le prove.

6.2.

La nota che conferma o respinge l’omologazione, completa delle informazioni sulle modifiche, va trasmessa con la procedura di cui al precedente punto 4.3 alle parti dell’accordo che applicano il presente regolamento.

7.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

7.1.

Le procedure sulla conformità della produzione saranno conformi a quelle precisate nell’accordo, appendice 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), con i seguenti requisiti:

7.2.

ogni veicolo omologato ai sensi del presente regolamento, sarà fabbricato in modo conforme al tipo omologato e soddisferà i requisiti delle parti pertinenti di esso;

7.3.

per ogni tipo di veicolo, il tachimetro e la sua installazione vanno adeguatamente controllati; in particolare, per ogni tipo di veicolo sarà effettuata almeno la prova di cui all’allegato 3 del presente regolamento;

7.4.

l’ente che rilascia l’omologazione può in qualunque momento verificare i metodi di controllo della conformità applicati negli impianti di produzione. La frequenza normale di tali verifiche è una volta ogni due anni;

7.5.

se al termine delle verifiche e dei controlli ai sensi del precedente punto 7.4 emergono risultati insoddisfacenti, l’autorità competente fa sì che siano prese misure opportune per ristabilire quanto prima la conformità della produzione.

8.   SANZIONI PER NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

8.1.

L’omologazione rilasciata per un tipo di veicolo ai sensi del presente regolamento può essere ritirata se non viene soddisfatto il requisito di cui al precedente punto 7.1 o se i veicoli non superano i controlli prescritti nel precedente punto 7.

8.2.

Se una parte dell’accordo che applica il presente regolamento ritira l’omologazione in precedenza rilasciata, ne informerà immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento, mediante un modulo di notifica conforme al modello dell’allegato 1 del presente regolamento.

9.   NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le parti dell’accordo che applica il presente regolamento comunicano al segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l’omologazione e cui vanno inviati i moduli di rilascio, estensione, rifiuto o revoca dell’omologazione, compilati in altri paesi.


(1)  Definite nell’allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione di veicoli (R.E.3) (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1/Emend.2).

(2)  Ciò non include la parte «indicatore di velocità» di un tachigrafo che soddisfi specifiche di omologazione che non ammettono una differenza assoluta tra la velocità effettiva e quella indicata, superiore ai valori stabiliti dai requisiti di cui al successivo punto 5.3.

(3)  1: Germania, 2: Francia, 3: Italia, 4: Paesi Bassi, 5: Svezia, 6: Belgio, 7: Ungheria, 8: Repubblica ceca, 9: Spagna, 10: Iugoslavia, 11: Regno Unito, 12: Austria, 13: Lussemburgo, 14: Svizzera, 15 (non assegnato), 16: Norvegia, 17: Finlandia, 18: Danimarca, 19: Romania, 20: Polonia, 21: Portogallo, 22: Federazione russa, 23: Grecia, 24: Irlanda, 25: Croazia, 26: Slovenia, 27: Slovacchia, 28: Bielorussia, 29: Estonia, 30 (non assegnato), 31: Bosnia-Erzegovina, 32: Lettonia, 33 (non assegnato), 34: Bulgaria, 35 (non assegnato), 36: Lituania, 37: Turchia, 38 (non assegnato), 39: Azerbaigian, 40 ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 41 (non assegnato), 42 per la Comunità europea (le omologazioni sono concesse dai suoi Stati membri usando il rispettivo simbolo ECE), 43: Giappone, 44 (non assegnato), 45: Australia, 46: Ucraina, 47: Sud Africa e 48: Nuova Zelanda. I numeri successivi saranno assegnati ad altri paesi nell’ordine cronologico in cui ratificano o aderiscono all’accordo relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installate o utilizzate sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni. I numeri così assegnati saranno comunicati dal segretario generale delle Nazioni Unite alle parti contraenti dell’accordo.


ALLEGATO 1

NOTIFICA

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

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ALLEGATO 2

DISPOSIZIONI SUI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

MODELLO A

(cfr. punto 4.4 del presente regolamento)

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MODELLO B

(cfr. punto 4.5 del presente regolamento)

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(1)  Il secondo numero è un mero esempio.


ALLEGATO 3

PROVA DI PRECISIONE DEL TACHIMETRO PER LA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

1.   CONDIZIONI DELLA PROVA

Le condizioni in cui deve avvenire la prova sono precisate ai punti da 5.2.1 a 5.2.6 del presente regolamento.

2.   REQUISITI

La produzione sarà considerata conforme al presente regolamento se viene osservata la seguente relazione tra la velocità indicata sul quadrante del tachimetro (V1) e la velocità effettiva (V2):

 

per i veicoli delle categorie M e N:

0 ≤ (V1 – V2) ≤ 0,1 V2 + 6 km/h;

 

per i veicoli delle categorie L3, L4 e L5:

0 ≤ (V1 – V2) ≤ 0,1 V2 + 8 km/h;

 

per i veicoli delle categorie L1 e L2:

0 ≤ (V1 – V2) ≤ 0,1 V2 + 4 km/h.


13.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 120/49


Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento n. 73 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi concernenti l’omologazione di veicoli industriali, rimorchi e semirimorchi per quanto riguarda la protezione laterale

Comprendente tutto il testo valido fino a:

Supplemento 1 alla versione originale del regolamento — data d’entrata in vigore: 10 novembre 2007

INDICE

REGOLAMENTO

1.

Campo di applicazione

2.

Obiettivo

3.

Definizioni

4.

Domanda di omologazione

5.

Omologazione

6.

Prescrizioni

7.

Specifiche tecniche per i dispositivi di protezione laterale

8.

Deroghe

9.

Modifica del tipo di veicolo e estensione dell’omologazione

10.

Conformità della produzione

11.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

12.

Cessazione definitiva della produzione

13.

Denominazione ed indirizzi dei servizi tecnici responsabili per lo svolgimento dei collaudi ai fini dell’omologazione e dei dipartimenti amministrativi

ALLEGATI

Allegato 1 —

Comunicazione relativa all’omologazione, al rifiuto, all’estensione od al ritiro dell’omologazione ovvero alla cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo per quanto riguarda la protezione laterale a norma del regolamento n. 73

Allegato 2 —

Esempi di marchi di omologazione

1.   CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica ai veicoli completi appartenenti alle categorie N2, N3, O3 e O4  (1) limitatamente alla protezione laterale. Esso non riguarda:

a)

trattori per semirimorchi;

b)

rimorchi specialmente progettati e costruiti con finalità speciali sui quali non sia possibile, per ragioni pratiche, applicare siffatte protezioni laterali.

2.   OBIETTIVO

Far sì che i veicoli cui si applica il presente regolamento siano costruiti e/o equipaggiati in modo proteggere efficacemente utenti della strada non altrimenti protetti dal rischio di cadere sotto la fiancata del veicolo e di essere travolti dalle ruote (2).

3.   DEFINIZIONI

3.1.   Ai fini del presente regolamento s’intende per:

3.1.1.

«omologazione di un veicolo» l’omologazione di un tipo completo di veicolo per quanto ne riguarda le protezioni laterali;

3.1.2.

«tipo di veicolo» una categoria di veicoli che non differiscono tra di loro in rapporto ai parametri fondamentali quali la larghezza dell’asse posteriore, la larghezza complessiva, le dimensioni, la forma e i materiali dell’intera fiancata del veicolo (inclusa l’eventuale cabina di guida) e le caratteristiche delle sospensioni se e in quanto tali parametri fondamentali hanno rilevanza ai fini delle prescrizioni di cui al punto 7 del presente regolamento;

3.1.3.

«massa massima» la massa dichiarata tecnicamente ammissibile dal fabbricante del veicolo (tale massa deve risultare più elevata della «massa massima ammissibile» stabilita dalle amministrazioni nazionali);

3.1.4.

«massa della tara» il peso del veicolo in ordine di marcia, scarico e senza occupanti ma fornito di combustibile, liquido refrigerante, lubrificante, utensili e ruota di scorta qualora questa sia fornita dal fabbricante del veicolo in quanto equipaggiamento standard;

3.1.5.

«utenti della strada privi di protezione» pedoni, ciclisti o motociclisti che facciano della strada un uso tale da renderli esposti a cadere sotto la fiancata del veicolo e a finirne sotto le ruote.

4.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

4.1.   La domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto ne riguarda i dispositivi di protezione laterale va presentata dal fabbricante del veicolo o dal suo rappresentante debitamente accreditato.

4.2.   La domanda dev’essere accompagnata dai documenti indicati nel seguito, in triplice copia, e dalle seguenti informazioni particolareggiate:

4.2.1.

una descrizione particolareggiata del tipo di veicolo per quanto riguarda la struttura, le dimensioni, le linee e i materiali di costruzione se e in quanto necessario ai fini del presente regolamento;

4.2.2.

disegni del veicolo che ne illustrino il tipo visto lateralmente e posteriormente, nonché disegni particolareggiati delle parti laterali della struttura;

4.2.3.

una descrizione particolareggiata dello specifico dispositivo di protezione laterale: dimensioni, linee, materiali costruttivi e posizionamento sul veicolo.

4.3.   Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione va presentato un veicolo rappresentativo del tipo da omologare allo scopo di consentire il controllo delle specifiche tecniche.

4.3.1.

Un veicolo che non abbia tutte le componenti caratteristiche del tipo può venir accettato ai fini dell’omologazione purché si possa dimostrare che l’assenza delle componenti in questione non produce effetti negativi sui risultati dell’omologazione se e in quanto essi interessano le prescrizioni del presente regolamento.

4.3.2.

La responsabilità di dimostrare che l’accettazione delle variazioni di cui al precedente punto 4.3.1 risulta compatibile con la conformità alle prescrizioni del presente regolamento compete a chi richiede l’omologazione.

4.3.3.

Prima di concedere l’omologazione le autorità competenti si accertano dell’esistenza di disposizioni appropriate a garantire un efficace controllo della conformità della produzione.

5.   OMOLOGAZIONE

5.1.   Qualora il veicolo presentato per ottenerne l’omologazione a norma del presente regolamento soddisfa le prescrizioni dei punti 6 e 7 che seguono ne viene concessa l’omologazione.

5.2.   Ad ogni tipo omologato viene assegnato un numero di omologazione, le cui prime due cifre (attualmente 00 per il regolamento nella sua forma originale) indicano la serie di modifiche che incorporano le più recenti modifiche tecniche di rilievo apportate al regolamento al momento del rilascio dell’omologazione. La parte contraente non può assegnare uno stesso numero a un altro tipo di veicolo.

5.3.   Alle parti dell’accordo che applicano il presente regolamento andrà data comunicazione dell’omologazione ovvero del rifiuto o dell’estensione dell’omologazione di un tipo di veicolo a norma del presente regolamento, mediante una scheda conforme al modello che figura nell’allegato 1 del presente regolamento.

5.4.   Ad ogni veicolo conforme a un tipo di veicolo omologato nell’ambito del presente regolamento viene apposto, in modo che sia chiaramente visibile e in uno spazio rapidamente accessibile precisato sul formulario di omologazione, un marchio internazionale di omologazione consistente in:

5.4.1.

un cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione (3);

5.4.2.

il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera «R», da una sbarra e dal numero di omologazione, a destra del cerchio di cui al punto 5.4.1.

5.5.   Se il veicolo risulta conforme a un tipo omologato a norma di uno o più dei regolamenti allegati all’accordo, nel paese che ha concesso l’omologazione nell’ambito del presente regolamento non occorre ripetere il simbolo di cui al punto 5.4.1; in tal caso il regolamento e il numero di omologazione nonché i simboli addizionali relativi a tutti i regolamenti nell’ambito dei quali è stata concessa l’omologazione nel paese che l’ha concessa nell’ambito del presente regolamento andranno collocati in una colonna verticale alla destra del simbolo di cui al punto 5.4.1.

5.6.   Il marchio di omologazione deve risultare chiaramente leggibile ed essere indelebile.

5.7.   Il marchio di omologazione va collocato sulla piastra recante i dati relativi al veicolo apposta dal fabbricante o nelle sue immediate vicinanze.

5.8.   L’allegato 2 del presente regolamento fornisce esempi della disposizione dei marchi di omologazione.

6.   PRESCRIZIONI

6.1.   ASPETTI GENERALI

6.1.1.

I veicoli delle categorie N2, N3, O3 e O4 vanno costruiti e attrezzati in modo da offrire su tutta la loro lunghezza un’efficace protezione agli utenti della strada non altrimenti protetti contro il rischio di cadere sotto la fiancata del veicolo e di finire sotto le ruote. Questa prescrizione si ritiene soddisfatta se:

6.1.1.1.

il veicolo è dotato di un dispositivo speciale di protezione laterale (barra laterale) a norma di quanto prescritto dal punto 7; ovvero

6.1.1.2.

il veicolo è progettato e/o attrezzato sulla fiancata in modo tale che, a causa della loro forma e delle loro caratteristiche, le sue componenti possano essere incorporate e/o considerate tali da sostituire il dispositivo di protezione laterale. Si ritiene che costituiscano un dispositivo di protezione laterale componenti le cui funzioni combinate soddisfino le prescrizioni formulate più avanti al punto 7.

6.2.   POSIZIONAMENTO DEL VEICOLO NEL CORSO DELLE PROVE

All’atto di verificare la rispondenza alle specifiche tecniche di cui al punto 7 più avanti la posizione del veicolo dovrà essere la seguente:

 

veicolo posizionato su una superficie orizzontale piatta;

 

ruote sterzanti in posizione per la marcia rettilinea in avanti;

 

veicolo scarico;

 

semirimorchi posizionati sui loro supporti in modo da risultare sostanzialmente orizzontali.

7.   SPECIFICHE TECNICHE PER I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE LATERALE

7.1.   Il dispositivo di protezione laterale non deve aumentare la larghezza complessiva del veicolo e la parte principale della sua superficie esterna non deve risultare incassata di più di 120 mm rispetto alla superficie più esterna (punto di massima larghezza del veicolo). In alcuni veicoli la sua estremità anteriore può essere rivolta verso l’interno secondo le modalità stabilite ai punti 7.4.3 e 7.4.4. La sua estremità posteriore non deve curvarsi verso l’interno di più di 30 mm, calcolati dal margine più esterno degli pneumatici posteriori (esclusi eventuali rigonfiamenti in prossimità del terreno) per gli ultimi 250 mm.

7.2.   La superficie esterna del dispositivo deve risultare liscia e per quanto possibile continua dall’estremità anteriore a quella posteriore; parti adiacenti possono tuttavia sovrapporsi purché il bordo che si sovrappone sia rivolto verso il dietro o il basso; in alternativa può essere lasciato uno spazio di lunghezza non superiore ai 25 mm misurati longitudinalmente, purché la parte posteriore non sporga verso l’esterno di quella anteriore; le teste arrotondate di bulloni o rivetti possono sporgere al di là della superficie per una distanza non superiore ai 10 mm e altre parti possono protrudere della stessa misura purché esse risultino lisce e analogamente arrotondate; tutti gli spigoli e gli angoli esterni devono essere arrotondati con un raggio di 2,5 mm almeno.

7.3.   Il dispositivo può consistere di una superficie piatta continua o di una o più rotaie orizzontali o di una combinazione di questi due elementi; qualora si faccia ricorso a rotaie esse non devono distare di più di 300 mm l’una dall’altra e devono risultare alte almeno:

 

50 mm nel caso dei veicoli della categoria N2 e O3;

 

100 mm e sostanzialmente piatte nel caso dei veicoli delle classi N3 ed O4;

 

le combinazioni di superficie e rotaie devono formare una barra laterale praticamente continua, fatto salvo tuttavia quanto disposto al punto 7.2.

7.4.   Lo spigolo anteriore della protezione laterale deve presentare le caratteristiche costruttive precisate qui di seguito.

7.4.1.

La sua posizione deve essere:

7.4.1.1.

su un veicolo a motore: arretrata di non più di 300 mm rispetto al piano verticale perpendicolare al piano longitudinale del veicolo e tangenziale alla superficie esterna dello pneumatico della ruota immediatamente anteriore al dispositivo stesso;

7.4.1.2.

su un rimorchio trainato mediante barra rigida: arretrato di non più di 500 mm rispetto al piano di cui al punto 7.4.1.1;

7.4.1.3.

su un semirimorchio: arretrato di non più di 250 mm rispetto al piano mediano trasversale di eventuali gambe mobili di supporto, senza però che la distanza dal margine anteriore al piano trasversale passante attraverso il centro della ralla nella sua posizione più arretrata possa in ogni caso superare i 2,7 m.

7.4.2.

Il margine anteriore che si trovi in uno spazio per altro verso aperto deve consistere in un elemento verticale continuo che copra l’intera altezza del dispositivo di protezione; le facce esterne e anteriore di tale elemento devono estendersi verso il retro per almeno 50 mm e curvare verso l’interno per 100 mm nel caso di veicoli appartenenti alle classi N2 ed O3, ovvero estendersi per almeno 100 mm verso il retro nonché curvare verso l’interno per 100 mm nel caso di veicoli appartenenti alle classi N3 e O4.

7.4.3.

Su un veicolo a motore nel quale la misurazione dei 300 mm di cui al punto 7.4.1.1 porta a un punto all’interno della cabina di guida il dispositivo di protezione deve essere costruito in modo tale che la distanza libera tra la sua estremità anteriore e i pannelli della cabina non superi 100 mm ed essere all’occorrenza rivolto verso l’interno con un angolo non superiore ai 45o. In tal caso le disposizioni del punto 7.4.2 non sono applicabili.

7.4.4.

Su un veicolo a motore nel quale la misurazione dei 300 mm di cui al punto 7.4.1.1 porta a un punto situato dietro la cabina di guida ed il dispositivo di protezione è prolungato in avanti fino a 100 mm dalla cabina stessa il fabbricante ha l’opzione di rispettare le disposizioni del punto 7.4.3.

7.5.   L’estremità posteriore del dispositivo di protezione deve risultare avanzata di non più di 300 mm rispetto al piano verticale perpendicolare la piano longitudinale del veicolo e tangenziale alla superficie esterna dello pneumatico collocato sulla ruota immediatamente posteriore; all’estremità posteriore non è richiesto alcun elemento verticale continuo.

7.6.   L’altezza al suolo del margine inferiore del dispositivo di protezione laterale non deve in alcun punto superare i 550 mm.

7.7.   Non deve esservi una distanza superiore ai 350 mm tra il margine superiore del dispositivo di protezione e la parte della struttura del veicolo intersecata o toccata da un piano verticale tangenziale alla superficie esterna degli pneumatici, escludendo qualsiasi rigonfiamento di quest’ultimi in prossimità del terreno, salvo che nei seguenti casi:

7.7.1.

quando il piano di cui al punto 7.7 non interseca la struttura del veicolo il margine superiore deve essere allo stesso livello della superficie della piattaforma di carico oppure a 950 mm di altezza sul terreno (vale la distanza minore tra le due);

7.7.2.

quando il piano di cui al punto 7.7 interseca la struttura del veicolo ad un livello situato a un’altezza di più da 1,3 m dal suolo il margine superiore del dispositivo di protezione deve avere un’altezza al suolo di non meno di 950 mm;

7.7.3.

su un veicolo specialmente progettato e costruito, e non meramente adattato, per il trasporto di container o di un corpo smontabile il margine superiore del dispositivo di protezione va determinato conformemente ai precedenti punti 7.7.1 e 7.7.2 considerando il container o il corpo in questione come parte del veicolo.

7.8.   I dispositivi di protezione laterale devono risultare sostanzialmente rigidi, sicuramente montati (non presentare cioè il rischio di allentamenti dovuti a vibrazioni incontrate nel corso del normale impiego del veicolo) nonché, eccetto per quanto riguarda le parti di cui al punto 7.9, realizzati in metallo o qualsiasi altro materiale idoneo. Il dispositivo di protezione laterale si considera adeguato quando sia capace di resistere a una forza statica orizzontale di 1 kN applicata perpendicolarmente a qualsiasi parte della sua superficie esterna dal centro di un ariete avente faccia piatta e circolare e un diametro di 220 mm ± 10 mm, quando la deflessione del dispositivo sotto carico non risulti in tali condizioni superiore a:

 

30 mm lungo i 250 mm all’estremità posteriore del dispositivo stesso; e

 

150 mm lungo il resto del dispositivo.

Il rispetto di questa prescrizione può essere verificato per mezzo di calcoli.

7.9.   Nella protezione laterale possono essere incorporati componenti permanentemente fissati al veicolo quali ruote di ricambio, alloggio della batteria, serbatoi dell’aria, serbatoi del combustibile, lampade, riflettori e scomparti per gli attrezzi, purché essi rispondano alle prescrizioni dimensionali del presente regolamento. Si applica di norma quanto disposto dal punto 7.2 per quanto riguarda le distanze tra dispositivi di protezione e componenti fissati in permanenza.

7.10.   Il dispositivo di protezione non può essere utilizzato per fissarvi tubazioni per la frenatura ovvero per dispositivi idraulici o ad aria compressa.

8.   DEROGHE

8.1.   In deroga a quanto sopra stabilito i veicoli appartenenti alle categorie seguenti sono tenuti a rispettare le disposizioni unicamente se e in quanto precisato per ciascuno di essi:

8.1.1.

un rimorchio estensibile deve rispettare tutte le prescrizioni del punto 7 quando sia chiuso in modo da raggiungere la sua lunghezza minima; una volta che il rimorchio sia in posizione estesa tuttavia i dispositivi di protezione laterale devono rispettare quanto disposto ai punti 7.6, 7.7, e 7.8 nonché al punto 7.4 o 7.5, ma non necessariamente ad entrambi questi ultimi due punti; il fatto di estendere il rimorchio non deve dar luogo a soluzioni di continuità per tutta la lunghezza delle protezioni laterali.

8.1.2.

Un’autocisterna, vale a dire un veicolo progettato all’esclusivo scopo di trasportare una sostanza fluida in un serbatoio chiuso montato in permanenza sul veicolo e dotato di collegamenti per tubi flessibili o rigidi destinati alle operazioni di carico o di scarico, dev’essere munita di protezioni laterali che rispettano per quanto praticamente possibile tutte le prescrizioni del punto 7; un esonero dalla rispondenza rigorosa a tale prescrizioni può essere concesso soltanto laddove lo rendano necessario esigenze operative.

8.1.3.

Su un veicolo dotato di gambe estensibili destinate a fornire una stabilità aggiuntiva nel corso delle operazioni di carico e scarico o di altre operazioni per le quali il veicolo sia progettato i dispositivi di protezione laterale possono comportare soluzioni di continuità quando queste risultino necessarie per consentire l’estensione delle gambe suddette.

8.1.4.

Su un veicolo dotato di punti d’ancoraggio per il trasporto ro-ro saranno consentite soluzioni di continuità nel dispositivo di protezione laterale per consentire il passaggio e il tensionamento dei cavi di fissaggio.

8.2.   Qualora i lati dei veicolo siano progettati e/o attrezzati in modo tale che a causa della loro forma e delle loro caratteristiche le parti che li compongono soddisfino congiuntamente le prescrizioni del punto 7 si può ritenere che esse sostituiscano i dispositivi di protezione laterale.

9.   MODIFICA DEL TIPO DI VEICOLO E ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE

9.1.   Ogni modifica del tipo di veicolo va notificata al servizio amministrativo che ha omologato detto tipo di veicolo. Tale servizio può:

9.1.1.

giudicare che le modifiche apportate non abbiano un’incidenza negativa rilevante e che comunque il veicolo ottemperi ancora alle prescrizioni; ovvero

9.1.2.

chiedere un nuovo verbale di collaudo al servizio tecnico incaricato delle prove.

9.2.   La conferma o il rifiuto dell’omologazione vanno comunicati, con indicazione delle modifiche apportate, alle parti dell’accordo che applicano il presente regolamento seguendo la procedura di cui al precedente punto 5.3.

9.3.   L’autorità competente che rilascia l’estensione dell’omologazione attribuisce un numero di serie ad ogni scheda di comunicazione compilata per tale estensione.

10.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le procedure di fabbricazione saranno conformi a quelle elencate all’appendice 2 dell’accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) e rispettare i seguenti requisiti:

10.1.   ciascun veicolo omologato a norma del presente regolamento va costruito in modo conforme al tipo omologato e tale da soddisfare i requisiti di cui al punto 6.

10.2.   L’autorità competente che ha rilasciato l’omologazione deve poter verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicabili a ogni unità produttiva. Normalmente, tali verifiche avranno frequenza biennale.

11.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

11.1.   L’omologazione rilasciata in rapporto a un tipo di veicolo in applicazione del presente regolamento può venir revocata quando non siano rispettate le prescrizioni di cui ai precedenti punti 6 e 7.

11.2.   La parte dell’accordo che applica il presente regolamento la quale revochi un’omologazione precedentemente concessa ne informa immediatamente le altre parti dell’accordo che applicano il presente regolamento inviando loro una copia della scheda di omologazione recante in calce l’annotazione «OMOLOGAZIONE REVOCATA» scritta in caratteri di grandi dimensioni, firmata e datata.

12.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Il titolare dell’omologazione che cessi definitivamente la fabbricazione di un tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento ne informa l’autorità che ha rilasciato l’omologazione. Al ricevere tale comunicazione detta autorità ne informa le altre parti dell’accordo che applicano il presente regolamento inviando loro una copia recante in calce l’indicazione «CESSATA PRODUZIONE» scritta in lettere di grandi dimensioni, firmata e datata.

13.   DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEI SERVIZI TECNICI COMPETENTI A ESEGUIRE LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le parti dell’accordo che applicano il presente regolamento comunicano al segretariato delle Nazioni Unite la denominazione e gli indirizzi dei servizi tecnici competenti a eseguire le prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l’omologazione, ai quali vanno altresì inviate le schede che certificano l’omologazione ovvero l’estensione, il rifiuto o la revoca dell’omologazione provenienti da altri paesi.


(1)  Quali definite nell’allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione di veicoli (R.E.3) (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2 modificato da ultimo da Amend.4).

(2)  Il presente regolamento non impedisce che un paese possa prescrivere requisiti aggiuntivi per parti di veicoli da porre davanti alle ruote anteriori e dietro le ruote posteriori.

(3)  1: Germania, 2: Francia, 3: Italia, 4: Paesi Bassi, 5: Svezia, 6: Belgio, 7: Ungheria, 8: Repubblica ceca, 9: Spagna, 10: Serbia, 11: Regno Unito, 12: Austria, 13: Lussemburgo, 14: Svizzera, 15: (non assegnato), 16: Norvegia, 17: Finlandia, 18: Danimarca, 19: Romania, 20: Polonia, 21: Portogallo, 22: Federazione russa, 23: Grecia, 24: Irlanda, 25: Croazia, 26: Slovenia, 27: Slovacchia, 28: Bielorussia, 29: Estonia, 30: (non assegnato), 31: Bosnia-Erzegovina, 32: Lettonia, 33: (non assegnato), 34: Bulgaria, 35: (non assegnato), 36: Lituania, 37: Turchia, 38: (non assegnato), 39: Azerbaigian, 40 ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 41: (non assegnato), 42: per la Comunità europea (le omologazioni sono concesse dai suoi Stati membri usando il rispettivo simbolo ECE), 43: Giappone, 44: (non assegnato), 45: Australia, 46: Ucraina, 47: Sud Africa, 48: Nuova Zelanda, 49: Cipro, 50: Malta, 51: Repubblica di Corea, 52: Malaysia, 53: Thailandia, 54 e 55: (non assegnati) e 56: Montenegro. I numeri successivi saranno assegnati ad altri paesi nell’ordine cronologico in cui ratificano o aderiscono all’accordo relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installate o utilizzate sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni. I numeri così assegnati saranno comunicati dal segretario generale delle Nazioni Unite alle parti contraenti dell’accordo.


ALLEGATO 1

COMUNICAZIONE

[formato massimo: A4 (210 x 297 mm)]

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ALLEGATO 2

ESEMPIO DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

MODELLO A

(Cfr. punto 5.4 del presente regolamento)

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MODELLO B

(Cfr. punto 5.5 del presente regolamento)

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(1)  Questo secondo numero ha valore meramente esemplificativo.