ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.119.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 119

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53° anno
13 maggio 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 413/2010 della Commissione, del 12 maggio 2010, recante modifica degli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti, per tenere conto delle modifiche adottate con decisione C(2008) 156 del Consiglio dell’OCSE ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) n. 414/2010 della Commissione, del 12 maggio 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Nieheimer Käse (IGP)]

3

 

*

Regolamento (UE) n. 415/2010 della Commissione, del 12 maggio 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Tettnanger Hopfen (IGP)]

5

 

*

Regolamento (UE) n. 416/2010 della Commissione, del 12 maggio 2010, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

7

 

*

Regolamento (UE) n. 417/2010 della Commissione, del 12 maggio 2010, recante centoventisettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

14

 

 

Regolamento (UE) n. 418/2010 della Commissione, del 12 maggio 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

16

 

 

Regolamento (UE) n. 419/2010 della Commissione, del 12 maggio 2010, recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 maggio 2010

18

 

 

Regolamento (UE) n. 420/2010 della Commissione, del 12 maggio 2010, recante fissazione dell’importo massimo di riduzione del dazio all’importazione di granturco nell’ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 677/2009

21

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2010/274/PESC del Consiglio, del 12 maggio 2010, che modifica e proroga l’azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)

22

 

 

2010/275/UE

 

*

Decisione della Banca centrale europea, del 10 maggio 2010, riguardante la gestione dei prestiti cumulativi bilaterali a favore della Repubblica ellenica e che modifica la decisione BCE/2007/7 (BCE/2010/4)

24

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

13.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 119/1


REGOLAMENTO (UE) N. 413/2010 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2010

recante modifica degli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti, per tenere conto delle modifiche adottate con decisione C(2008) 156 del Consiglio dell’OCSE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (1), in particolare l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Nella sua ottava riunione del dicembre 2005 il gruppo di lavoro per la prevenzione e il riciclo dei rifiuti (Working Group on Waste Prevention and Recycling — WGWPR) dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha deciso di chiarire la formulazione della voce B1030 dell’allegato IX della Convenzione di Basilea. La modifica di tale voce è stata adottata con decisione C(2008) 156 del Consiglio dell’OCSE e deve essere ancora concordata nel quadro della Convenzione di Basilea. In attesa dell’approvazione da parte della Conferenza delle parti della Convenzione di Basilea e della modifica dell’allegato V del regolamento (CE) n. 1013/2006, è opportuno incorporare tale chiarimento nella legislazione dell’Unione europea.

(2)

Nella sua undicesima riunione dell’aprile 2008 il WGWPR dell’OCSE ha convenuto di modificare la formulazione della voce AA010 della lista ambra di rifiuti dell’OCSE. La modifica di tale voce è stata adottata con decisione C(2008) 156 del Consiglio dell’OCSE. È pertanto opportuno includere tale modifica nella legislazione dell’Unione europea.

(3)

Occorre pertanto modificare in conformità il regolamento (CE) n. 1013/2006.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

(2)   GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.


ALLEGATO

Gli allegati III, IV e V sono così modificati:

1.

nell’allegato III, parte I, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini del presente regolamento:

a)

tutti i riferimenti all’elenco A dell’allegato IX della convenzione di Basilea si intendono fatti all’allegato IV del presente regolamento;

b)

alla voce B1020 della convenzione di Basilea i termini “alla rinfusa e in forma finita” comprendono tutte le forme di rifiuti metallici non disperdibili (3) ivi elencate;

c)

la voce B1030 della convenzione di Basilea va letta come “Residui contenenti metalli refrattari”;

d)

la parte della voce B1100 della convenzione di Basilea che fa riferimento a “scorie derivanti dalla lavorazione del rame”, ecc., non si applica e si applica invece la voce OCSE GB040 della parte II;

e)

la voce B1110 della convenzione di Basilea non si applica e si applicano invece le voci OCSE GC010 e GC020 della parte II;

f)

la voce B2050 della convenzione di Basilea non si applica e si applica invece la voce OCSE GG040 della parte II;

g)

il riferimento, nella voce B3010 della convenzione di Basilea, ai rifiuti di polimeri fluorurati si intende comprensivo dei polimeri e dei copolimeri di tetrafluoroetilene (PTFE).»;

2.

all’allegato IV, parte II, la voce AA010 è sostituita dalla seguente:

«AA010

261900

Loppe, scorie e rifiuti di disincrostamento, derivanti tutti dall’industria del ferro e dell’acciaio (3)»;

3.

all’allegato V, parte 3, elenco B, la voce AA010 è sostituita dalla seguente:

«AA010

261900

Loppe, scorie e rifiuti di disincrostamento, derivanti tutti dall’industria del ferro e dell’acciaio (5)».


13.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 119/3


REGOLAMENTO (UE) N. 414/2010 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2010

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Nieheimer Käse (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda presentata dalla Germania per la registrazione della denominazione «Nieheimer Käse» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, tale denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione di cui all’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)   GU C 234 del 29.9.2009, pag. 15.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.3.   Formaggi

GERMANIA

Nieheimer Käse (IGP)


13.5.2010   

IT

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L 119/5


REGOLAMENTO (UE) N. 415/2010 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2010

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Tettnanger Hopfen (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Tettnanger Hopfen», presentata dalla Germania, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, la denominazione in parola deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione di cui all’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)   GU C 222 del 15.9.2009, pag. 8.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.8.   Altri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie ecc.)

GERMANIA

Tettnanger Hopfen (IGP)


13.5.2010   

IT

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L 119/7


REGOLAMENTO (UE) N. 416/2010 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2010

che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), in particolare l’articolo 74,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I del regolamento (CE) n. 44/2001 riporta le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento. L’allegato II contiene gli elenchi dei giudici o delle autorità competenti negli Stati membri a trattare l’istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività. L’allegato III elenca i giudici dinanzi ai quali può essere proposto il ricorso contro le decisioni relative ad una dichiarazione di esecutività.

(2)

Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 44/2001 sono stati modificati in diverse occasioni, da ultimo dal regolamento (CE) n. 280/2009 della Commissione (2) per inserirvi le norme nazionali sulla competenza, gli elenchi dei giudici o delle autorità competenti e le procedure di ricorso vigenti.

(3)

Gli Stati membri hanno notificato alla Commissione ulteriori modifiche agli elenchi di cui agli allegati I, II e III. Si rende pertanto necessario pubblicare versioni consolidate di tali elenchi.

(4)

La Danimarca, in conformità dell’articolo 4 dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (3), non prende parte all’adozione delle modifiche del regolamento Bruxelles I e tali modifiche non sono vincolanti per la Danimarca, né applicabili ad essa.

(5)

Il regolamento (CE) n. 44/2001 va modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati da I a III del regolamento (CE) n. 44/2001 sono sostituiti dagli allegati corrispondenti del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

(2)   GU L 93 del 7.4.2009, pag. 13.

(3)   GU L 299 del 16.11.2005, pag. 62.


ALLEGATO I

Norme nazionali sulla competenza di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 4, paragrafo 2

in Belgio: gli articoli da 5 a 14 della legge 16 luglio 2004 sul diritto internazionale privato,

in Bulgaria: l’articolo 4(1)(2) del codice di diritto internazionale privato,

nella Repubblica ceca: l’articolo 86 della legge n. 99/1963 Racc., il codice di procedura civile (občanský soudní řád) modificato,

in Germania: l’articolo 23 del codice di procedura civile (Zivilprozessordnung),

in Estonia: l’articolo 86 del codice di procedura civile (tsiviilkohtumenetluse seadustik),

in Grecia: l’articolo 40 del codice di procedura civile (Κώδικας πολιτικής δικονομίας),

in Francia: gli articoli 14 e 15 del codice civile (Code civil),

in Irlanda: le disposizioni relative alla competenza basata su un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno in Irlanda,

in Italia: gli articoli 3 e 4 della legge 31 maggio 1995, n. 218,

a Cipro: sezione 21(2) della legge n. 14 del 1960, modificata, sulle corti di giustizia,

in Lettonia: sezione 27 e paragrafi 3, 5, 6 e 9 della sezione 28 del diritto processuale civile (Civilprocesa likums),

in Lituania: l’articolo 31 del codice di procedura civile (Civilinio proceso kodeksas),

nel Lussemburgo: gli articoli 14 e 15 del codice civile (Code civil),

in Ungheria: l’articolo 57 del decreto legge n. 13 del 1979 sul diritto internazionale privato (a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet),

a Malta: gli articoli 742, 743 e 744 del codice di procedura civile — Cap. 12 (Kodiċi tà Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili — Kap. 12) e l’articolo 549 del codice di commercio — Cap. 13 (Kodiċi tal-kummerċ — Kap. 13),

in Austria: l’articolo 99 della legge sulla competenza giurisdizionale (Jurisdiktionsnorm),

in Polonia: l’articolo 1103, paragrafo 4, del codice di procedura civile (Kodeks postępowania cywilnego),

in Portogallo: l’articolo 65(1a) del codice di procedura civile (Código de Processo Civil), nella misura in cui siano contemplati criteri di competenza esorbitanti, quali il giudice del luogo in cui risiede la succursale, agenzia o qualsiasi altra sede d’attività (se in Portogallo) qualora la parte convenuta sia l’amministrazione centrale (presso uno Stato estero), e l’articolo 10 del codice di procedura del lavoro (Código de Processo de Trabalho), nella misura in cui siano contemplati criteri di competenza esorbitanti, quali il giudice del luogo in cui è domiciliato l’attore nei procedimenti avviati dal lavoratore contro il datore di lavoro riguardanti contratti di lavoro individuali,

in Romania: gli articoli da 148 a 157 della legge n. 105/1992 sulle relazioni di diritto internazionale privato,

in Slovenia: l’articolo 48(2) della legge sul diritto internazionale privato e processuale (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) in combinato disposto con l’articolo 47, paragrafo 2, della legge sulla procedura civile (Zakon o pravdnem postopku) e l’articolo 58 della legge sul diritto internazionale privato e processuale (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) in combinato disposto con l’articolo 59 della legge sulla procedura civile (Zakon o pravdnem postopku),

in Slovacchia: gli articoli da 37 a 37e della legge n. 97/1963 sul diritto internazionale privato e relative norme di procedura,

in Finlandia: il capo 10, sezione 18(1), paragrafi 1 e 2, del codice di procedura civile (oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken),

in Svezia: il capo 10, sezione 3, primo comma, prima frase, del codice di procedura civile (rättegångsbalken),

nel Regno Unito: le disposizioni relative alla competenza basata:

a)

su un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno nel Regno Unito; o

b)

sull’esistenza nel Regno Unito di beni appartenenti al convenuto; o

c)

sul sequestro, ottenuto dall’attore, di beni situati nel Regno Unito.


ALLEGATO II

I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta l’istanza di cui all’articolo 39 sono i seguenti:

in Belgio: « tribunal de première instance » o « rechtbank van eerste aanleg » o « erstinstanzliches Gericht »,

in Bulgaria: « окръжния съд »,

nella Repubblica ceca: « okresní soud » o « soudní exekutor »,

in Germania:

a)

presidente di una sezione del «Landgericht»;

b)

un notaio, in caso di istanza per la dichiarazione di esecutività di un atto pubblico,

in Estonia: « maakohus »,

in Grecia: « Μονομελές Πρωτοδικείο »,

in Spagna: « Juzgado de Primera Instancia »,

in Francia:

a)

«greffier en chef du tribunal de grande instance»;

b)

«président de la chambre départementale des notaires», in caso di istanza per la dichiarazione di esecutività di un atto pubblico notarile,

in Irlanda: « High Court »,

in Italia: « Corte d’appello »,

a Cipro: « Επαρχιακό Δικαστήριο » o, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari « Οικογενειακό Δικαστήριο »,

in Lettonia: « rajona (pilsētas) tiesa »,

in Lituania: « Lietuvos apeliacinis teismas »,

nel Lussemburgo: presidente del « tribunal d’arrondissement »,

in Ungheria: « megyei bíróság székhelyén működő helyi bíróság » e a Budapest « Budai Központi Kerületi Bíróság »,

a Malta: « Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili » o « Qorti tal-Maġistrati ta Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha » ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, « Reġistratur tal-Qorti », cui l’istanza è trasmessa dal « Ministru responsabbli għall-Ġustizzja »,

nei Paesi Bassi: « voorzieningenrechter van de rechtbank »,

in Austria: « Bezirksgericht »,

in Polonia: « sąd okręgowy »,

in Portogallo: « Tribunal Judicial de Comarca »,

in Romania: « Tribunal »,

in Slovenia: « okrožno sodišče »,

in Slovacchia: « okresný súd »,

in Finlandia: « käräjäoikeus/tingsrätt »,

in Svezia: « Svea hovrätt »,

nel Regno Unito:

a)

in Inghilterra e nel Galles, «High Court of Justice» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Magistrates’ Court», alla quale l’istanza sarà trasmessa dal «Secretary of State»;

b)

in Scozia, «Court of Session» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Sheriff Court», alla quale l’istanza sarà trasmessa dagli «Scottish Ministers»;

c)

nell’Irlanda del Nord, «High Court of Justice» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Magistrates’ Court», alla quale l’istanza sarà trasmessa dal «Secretary of State»;

d)

a Gibilterra, «Supreme Court of Gibraltar» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Magistrates’ Court», alla quale l’istanza sarà trasmessa dall’«Attorney General of Gibraltar».


ALLEGATO III

I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all’articolo 43, paragrafo 2, sono i seguenti:

in Belgio:

a)

per quanto riguarda il ricorso del convenuto: «tribunal de première instance» o «rechtbank van eerste aanleg» o «erstinstanzliches Gericht»;

b)

per quanto riguarda il ricorso dell’istante: «Cour d’appel» o «hof van beroep»,

in Bulgaria: «Апелативен съд — София»,

nella Repubblica ceca: giudice dell’impugnazione tramite il giudice di primo grado,

in Germania: «Oberlandesgericht»,

in Estonia: «ringkonnakohus»,

in Grecia: «Εφετείο»,

in Spagna: «Juzgado de Primera Instancia» che ha reso la decisione contestata, affinché «Audiencia Provincial» si pronunci sul ricorso,

in Francia:

a)

«cour d’appel» per le decisioni che accolgono l’istanza;

b)

il presidente del «tribunal de grande instance» per le decisioni che respingono l’istanza,

in Irlanda: «High Court»,

in Islanda: «heradsdomur»,

in Italia: «Corte d’appello»,

a Cipro: «Επαρχιακό Δικαστήριο» o, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari «Οικογενειακό Δικαστήριο»,

in Lettonia: «Apgabaltiesa» tramite il «rajona (pilsētas) tiesa»,

in Lituania: «Lietuvos apeliacinis teismas»,

nel Lussemburgo: «Cour supérieure de justice» giudicante in appello in materia civile,

in Ungheria: giudice locale con sede presso il tribunale distrettuale (a Budapest, «Budai Központi Kerületi Bírósághoz», tribunale distrettuale centrale di Buda); il ricorso è assegnato dal tribunale distrettuale (a Budapest, «Fővárosi Bíróság», il tribunale della capitale),

a Malta: «Qorti ta’ l-Appell» conformemente alla procedura stabilita per i ricorsi nel «Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili – Kap.12» ovvero, per le decisioni in materia di obbligazioni alimentari rese dal «ċitazzjoni» davanti alla «Prim’ Awla tal-Qorti ivili jew il-Qorti tal-Maġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha’»,

nei Paesi Bassi: «rechtbank»,

in Austria: «Landesgericht» tramite il «Bezirksgericht»,

in Polonia: «sąd apelacyjny» tramite il «sąd okręgowy»,

in Portogallo: «Tribunal da Relação». I ricorsi si propongono, ai sensi della legislazione nazionale vigente, presentando domanda al tribunale che ha pronunciato la decisione contestata,

in Romania: «Curte de Apel»,

in Slovenia: «okrožno sodišče»,

in Slovacchia: giudice dell’impugnazione tramite il giudice di primo grado di cui si impugna la decisione,

in Finlandia: «hovioikeus/hovrätt»,

in Svezia: «Svea hovrätt»,

nel Regno Unito:

a)

in Inghilterra e nel Galles, «High Court of Justice» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Magistrates’ Court»;

b)

in Scozia, «Court of Session» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Sheriff Court»;

c)

nell’Irlanda del Nord, «High Court of Justice» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Magistrates’ Court»;

d)

a Gibilterra, «Supreme Court of Gibraltar» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Magistrates’ Court».


13.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 119/14


REGOLAMENTO (UE) N. 417/2010 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2010

recante centoventisettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 5 maggio 2010 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare tre persone fisiche dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

(3)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

João VALE DE ALMEIDA

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)   GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

Le voci seguenti sono depennate dall'elenco «Persone fisiche»:

1.

«Fathur Rohman Al-Ghozhi (alias a) Al Ghozi, Fathur Rohman, b) Al Ghozi, Fathur Rahman, c) Al-Gozi, Fathur Rohman, d) Al-Gozi, Fathur Rahman, e) Alghozi, Fathur Rohman, f) Alghozi, Fathur Rahman, g) Al-Gozhi, Fathur Rohman, h) Al-Gozhi, Fathur Rahman, i) Randy Alih, j) Randy Ali, k) Alih Randy, l) Randy Adam Alih, m) Sammy Sali Jamil, n) Sammy Salih Jamil, o) Rony Azad, p) Rony Azad Bin Ahad, q) Rony Azad Bin Ahmad, r) Rony Azad Bin Amad, s) Edris Anwar Rodin, t) Abu Saad, u) Abu Sa'ad, v) Freedom Fighter). Data di nascita: 17.2.1971. Luogo di nascita: Madiun, Giava orientale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana. Passaporto filippino n.: GG 672613. Altre informazioni: sarebbe stato ucciso nell’ottobre 2003 nelle Filippine.»

2.

«Huda bin Abdul Haq (alias a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan). Data di nascita: a) 9.2.1960, b) 2.2.1960. Luogo di nascita: sottodistretto di Solokuro nel distretto di Lamongan, provincia di Giava orientale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana. Altre informazioni: sarebbe deceduto nel novembre 2008. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.9.2003.»

3.

«Imam Samudra (alias a) Abdul Aziz ben Sihabudin, b) Faiz Yunshar, c) Abdul Azis, d) Kudama, e) Hendri, f) Heri, g) Fatih, h) Abu Omar. Data di nascita: 14.1.1970. Luogo di nascita: Serang, Banten, Indonesia. Altre informazioni: sarebbe deceduto nel novembre 2008. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.9.2003.»


13.5.2010   

IT

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L 119/16


REGOLAMENTO (UE) N. 418/2010 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 maggio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

65,7

TN

108,2

TR

70,6

ZZ

81,5

0707 00 05

EG

140,2

MA

29,7

MK

51,8

TR

118,8

ZZ

85,1

0709 90 70

TR

105,1

ZZ

105,1

0805 10 20

EG

48,4

IL

56,6

MA

49,0

TN

46,4

TR

49,3

US

67,7

ZZ

52,9

0805 50 10

TR

73,7

ZA

78,4

ZZ

76,1

0808 10 80

AR

76,4

BR

78,4

CA

119,3

CL

84,7

CN

85,3

CR

59,1

MK

22,1

NZ

119,0

US

122,2

UY

72,1

ZA

86,6

ZZ

84,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


13.5.2010   

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L 119/18


REGOLAMENTO (UE) N. 419/2010 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2010

recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 maggio 2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00 , 1001 90 91 , ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002 , ex 1005 , escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007 , escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

(3)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00 , 1001 90 91 , ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 4 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all’importazione per il periodo a decorrere dal 16 maggio 2010, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 16 maggio 2010, i dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 maggio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 16 maggio 2010

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

24,35

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

7,49

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

7,49

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

24,35


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo oppure nel Mar Nero,

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

30.4.2010-11.5.2010

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minneapolis

Chicago

Quotazione

166,36

113,15

Prezzo FOB USA

137,01

127,01

107,01

77,88

Premio sul Golfo

14,47

Premio sui Grandi laghi

31,52

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

26,91  EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

59,79  EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


13.5.2010   

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L 119/21


REGOLAMENTO (UE) N. 420/2010 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2010

recante fissazione dell’importo massimo di riduzione del dazio all’importazione di granturco nell’ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 677/2009

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 677/2009 della Commissione (2) ha aperto una gara per la fissazione dell’importo massimo di riduzione del dazio all’importazione in Portogallo di granturco proveniente da paesi terzi.

(2)

A norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modalità d’applicazione dei contingenti tariffari per l’importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (3), la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, di fissare un importo massimo di riduzione del dazio all’importazione. Per procedere a tale fissazione occorre tenere conto in particolare dei criteri di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1296/2008.

(3)

È dichiarato aggiudicatario l’offerente la cui offerta è pari o inferiore all’importo massimo di riduzione del dazio all’importazione.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 30 aprile al 12 maggio 2010 nell’ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 677/2009, l’importo massimo di riduzione del dazio all’importazione di granturco è fissato a 10,17 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 33 000 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 maggio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 196 del 28.7.2009, pag. 7.

(3)   GU L 340 del 19.12.2008, pag. 57.


DECISIONI

13.5.2010   

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L 119/22


DECISIONE 2010/274/PESC DEL CONSIGLIO

del 12 maggio 2010

che modifica e proroga l’azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28 e l’articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 novembre 2005 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (1).

(2)

Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/862/PESC (2) che modifica l’azione comune 2005/889/PESC e la proroga fino al 24 novembre 2009.

(3)

Il 20 novembre 2009 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2009/854/PESC (3) che modifica l’azione comune 2005/889/PESC e la proroga fino al 24 maggio 2010.

(4)

L’EU BAM Rafah dovrebbe essere prorogata ulteriormente fino al 24 maggio 2011, sulla base del suo mandato attuale.

(5)

È opportuno fissare l’importo finanziario di riferimento necessario per coprire le spese relative all’EU BAM Rafah per il periodo tra il 25 maggio 2010 e il 24 maggio 2011,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’azione comune 2005/889/PESC è modificata come segue:

1)

all’articolo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L’EU BAM Rafah si prefigge di assicurare una presenza come parte terza al valico di Rafah al fine di contribuire, in coordinamento con gli sforzi dell’Unione per la costruzione istituzionale, all’apertura del valico stesso e rafforzare la fiducia tra il governo di Israele e l’Autorità Palestinese.»;

2)

l’articolo 4 bis, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   Il comandante dell’operazione civile, posto sotto il controllo politico e la direzione strategica del Comitato politico e di sicurezza (CPS) e l’autorità generale dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), esercita il comando e il controllo a livello strategico dell’EU BAM Rafah.»;

3)

l’articolo 5, paragrafo 1, è soppresso e i rimanenti paragrafi sono rinumerati di conseguenza;

4)

all’articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ove richiesto, lo status del personale dell’EU BAM Rafah, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento della stessa EU BAM Rafah, è oggetto di un accordo da stipulare secondo la procedura di cui all’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.»;

5)

all’articolo 9, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Il comandante dell’operazione civile, sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l’autorità generale dell’AR, è il comandante dell’EU BAM Rafah a livello strategico e, in quanto tale, impartisce istruzioni al capomissione e gli fornisce consulenza e sostegno tecnico.

4.   Il comandante dell’operazione civile riferisce al Consiglio tramite l’AR.»;

6)

all’articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a tal fine, a norma dell’articolo 38 del trattato. Tale autorizzazione include le competenze necessarie per nominare un capomissione, su proposta dell’AR, e per modificare l’OPLAN. Essa verte parimenti sulle competenze necessarie per assumere ulteriori decisioni in merito alla nomina del capomissione. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione della missione restano attribuite al Consiglio.»;

7)

all’articolo 11, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi sono oggetto di un accordo da stipulare secondo la procedura di cui all’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Allorché l’Unione europea e un paese terzo hanno concluso un accordo che istituisce un ambito per la partecipazione di tale paese terzo alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell’ambito dell’EU BAM Rafah.»;

8)

all’articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa connessa alla missione per il periodo dal 25 maggio 2010 al 24 maggio 2011 è pari a EUR 1 950 000.»;

9)

all’articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il Consiglio e la Commissione assicurano, secondo le rispettive competenze, la coerenza tra l’attuazione della presente azione comune e l’azione esterna dell’Unione a norma dell’articolo 21, paragrafo 3 del trattato. Il Consiglio e la Commissione cooperano a tal fine.»;

10)

l’articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Comunicazione di informazioni classificate

1.   L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente azione comune, se opportuno e in funzione delle esigenze operative della missione, informazioni e documenti classificati dell’Unione europea fino al livello “RESTREINT UE” prodotti ai fini della missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio.

2.   Qualora insorgano necessità operative precise ed immediate, l’AR è inoltre autorizzato a comunicare alle autorità locali informazioni e documenti classificati dell’Unione europea fino al livello “RESTREINT UE” prodotti ai fini della missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. In tutti gli altri casi tali informazioni e documenti sono comunicati alle autorità locali secondo procedure consone al loro livello di cooperazione con l’Unione europea.

3.   L’AR è autorizzato a trasmettere ai paesi terzi associati alla presente azione comune e alle autorità locali documenti non classificati dell’Unione europea connessi alle deliberazioni del Consiglio inerenti alla missione e coperte dal segreto professionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 1 del regolamento interno del Consiglio (4).

(4)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35).»;"

11)

all’articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa cessa di produrre effetti il 24 maggio 2011.»;

12)

l’articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Riesame

La presente azione comune è riesaminata entro il 15 aprile 2011.»;

13)

l’articolo 18, terzo comma è soppresso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addi 12 maggio 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

M. Á. MORATINOS


(1)   GU L 327 del 14.12.2005, pag. 28.

(2)   GU L 306 del 15.11.2008, pag. 98.

(3)   GU L 312 del 27.11.2009, pag. 73.


13.5.2010   

IT

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L 119/24


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 10 maggio 2010

riguardante la gestione dei prestiti cumulativi bilaterali a favore della Repubblica ellenica e che modifica la decisione BCE/2007/7

(BCE/2010/4)

(2010/275/UE)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, l’articolo 132,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito «statuto SEBC»), in particolare gli articoli 17 e 21,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 17 dello statuto SEBC, al fine di condurre le proprie operazioni, la Banca centrale europea (BCE) può aprire conti intestati a enti creditizi, organismi pubblici e altri operatori del mercato.

(2)

Ai sensi degli articoli 21.1 e 21.2 dello statuto SEBC, la BCE può operare come agente finanziario per le istituzioni o organi dell’Unione, uffici o agenzie, amministrazioni statali, enti regionali, locali o altri enti pubblici, altri organismi del settore pubblico o imprese pubbliche degli Stati membri.

(3)

È stipulato un accordo sul programma di prestiti (di seguito «accordo sul programma di prestiti») tra gli Stati membri la cui moneta è l’euro (diversi dalla Repubblica ellenica e dalla Repubblica federale di Germania) e la KfW, che agisce nel pubblico interesse, è soggetta alle istruzioni della Repubblica federale di Germania e beneficia del relativo avallo (di seguito «prestatori») e la Repubblica ellenica (di seguito «prestatario») e la Bank of Greece quale agente del prestatario.

(4)

È stipulato un accordo fra creditori (di seguito «accordo fra creditori») tra gli Stati membri la cui moneta è l’euro diversi dalla Repubblica ellenica, sulla base del quale la gestione dei prestiti cumulativi bilaterali di cui all’accordo sul programma di prestiti è affidata alla Commissione europea.

(5)

Sulla base dell’accordo fra creditori, gli Stati membri la cui moneta è l’euro diversi dalla Repubblica ellenica autorizzano la Commissione europea ad organizzare i prestiti alla Repubblica ellenica bilaterali cumulativi e a rappresentarli nella loro gestione. L’articolo 3 dell’accordo fra creditori autorizza la Commissione europea ad aprire un conto presso la BCE, a nome dei prestatori, da utilizzare per l’elaborazione di tutti i pagamenti per conto dei prestatori e del prestatario nell’ambito dell’accordo sul programma di prestiti. L’accordo fra creditori contiene le disposizioni necessarie riguardanti i prestiti e il loro rimborso.

(6)

È necessario stabilire le disposizioni relative ai conti da aprire presso la BCE ai fini dell’operatività dell’accordo sul programma di prestiti e dell’accordo fra creditori.

(7)

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione BCE/2007/7, del 24 luglio 2007, relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-ECB (1), la BCE può accettare quali clienti solo banche centrali e organizzazioni europee e internazionali. L’operatività dell’accordo sul programma di prestiti e dell’accordo fra creditori richiede pertanto che la categoria di soggetti idonei a divenire clienti della BCE venga ampliata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica della decisione BCE/2007/7

L’articolo 1, paragrafo 2, della decisione BCE/2007/7 è modificato come segue:

«2.   La BCE può accettare quali clienti esclusivamente banche centrali, organizzazioni europee e internazionali e, in virtù di una decisione ad hoc del Consiglio direttivo, governi centrali degli Stati membri dell’Unione europea, o enti pubblici da essi designati ad agire per loro conto.»

Articolo 2

Apertura di un conto

La BCE, in connessione con l’accordo sul programma di prestiti e su richiesta della Commissione europea, apre un conto a nome dei prestatori.

Articolo 3

Accettazione dei pagamenti sul conto

La BCE accetta esclusivamente pagamenti da effettuarsi dal conto o sul conto a nome dei prestatori, qualora tali pagamenti abbiano luogo in connessione all’accordo sul programma di prestiti.

Articolo 4

Accettazione di istruzioni

La BCE, in relazione al conto a nome dei prestatori, accetta esclusivamente le istruzioni della Commissione europea, e agisce in linea con queste, e non accetta istruzioni da alcun singolo prestatore.

Articolo 5

Remunerazione

La BCE paga, a titolo di interessi sui saldi del conto a nome dei prestatori, un importo equivalente al tasso sui depositi della BCE applicabile secondo la formula giorni effettivi/360.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 12 maggio 2010.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 maggio 2010.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)   GU L 237 dell’8.9.2007, pag. 71.