ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.114.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 114

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
7 maggio 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 387/2010 della Commissione, del 6 maggio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio riguardo alla superficie minima richiesta per i pagamenti transitori per i prodotti ortofrutticoli a Cipro e al regime di pagamento unico per superficie a favore degli agricoltori in Polonia e in Slovacchia

1

 

*

Regolamento (UE) n. 388/2010 della Commissione, del 6 maggio 2010, recante disposizioni d’applicazione del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il numero massimo di animali da compagnia di determinate specie che possono essere oggetto di movimenti a carattere non commerciale ( 1 )

3

 

*

Regolamento (UE) n. 389/2010 della Commissione, del 6 maggio 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 2104/2004 per quanto riguarda la gestione delle flotte pescherecce in alcune regioni ultraperiferiche francesi

5

 

*

Regolamento (UE) n. 390/2010 della Commissione, del 6 maggio 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Hopfen aus der Hallertau (IGP)]

7

 

 

Regolamento (UE) n. 391/2010 della Commissione, del 6 maggio 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

9

 

 

Regolamento (UE) n. 392/2010 della Commissione, del 6 maggio 2010, recante decisione di non concedere restituzioni all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008

11

 

 

Regolamento (UE) n. 393/2010 della Commissione, del 6 maggio 2010, che, nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008, non concede alcuna restituzione per il latte scremato in polvere

12

 

 

Regolamento (UE) n. 394/2010 della Commissione, del 6 maggio 2010, recante modifica del regolamento (UE) n. 374/2010 recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dell’1 maggio 2010

13

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

7.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 114/1


REGOLAMENTO (UE) N. 387/2010 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio riguardo alla superficie minima richiesta per i pagamenti transitori per i prodotti ortofrutticoli a Cipro e al regime di pagamento unico per superficie a favore degli agricoltori in Polonia e in Slovacchia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l’articolo 142, lettere c) ed e),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento (2), i pagamenti transitori per i prodotti ortofrutticoli di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera g), del medesimo regolamento possono essere concessi solo per le superfici che sono state oggetto di una domanda di aiuto per almeno 0,3 ettari. Con lettere del 18 febbraio 2010 e del 1o marzo 2010, Cipro ha informato la Commissione delle dimensioni specifiche delle aziende agricole e della struttura delle domande di aiuto relative ai pagamenti transitori per i prodotti ortofrutticoli concessi per gli agrumi. Occorre pertanto ridurre a 0,1 ettari la superficie minima per la quale è concesso tale pagamento.

(2)

L’articolo 124, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 stabilisce le norme che fissano la superficie agricola dei nuovi Stati membri soggetta al regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 122 di tale regolamento.

(3)

A norma dell’articolo 89 del regolamento (CE) n. 1121/2009, le superfici agricole riguardanti la Polonia e la Slovacchia figurano nell’allegato VIII di tale regolamento.

(4)

Con lettera del 1o dicembre 2009, la Polonia ha informato la Commissione di avere riesaminato la propria superficie agricola utilizzata ammissibile al regime di pagamento unico per superficie ai sensi dell’articolo 124, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009. Tale revisione fa seguito all’aggiornamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 73/2009, dal quale è emerso che la proporzione della superficie agricola utilizzata mantenuta in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003 era inferiore a quanto stimato in precedenza. La superficie agricola soggetta al regime di pagamento unico per superficie deve essere pertanto ridotta a 14 137 000 ettari.

(5)

Con lettera del 4 gennaio 2010, la Slovacchia ha informato la Commissione di avere riesaminato la propria superficie agricola utilizzata ammissibile al regime di pagamento unico per superficie ai sensi dell’articolo 124, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009. Tale revisione è il risultato dell’esperienza acquisita negli ultimi anni con la verifica delle condizioni di ammissibilità ai pagamenti erogati nell’ambito del regime di pagamento unico per superficie, dalla quale è emerso che la superficie agricola utilizzata mantenuta in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003 era inferiore a quanto stimato in precedenza. La superficie agricola soggetta al regime di pagamento unico per superficie deve essere pertanto ridotta a 1 865 000 ettari.

(6)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1121/2009.

(7)

Le modifiche proposte dal presente regolamento devono applicarsi ai periodi di erogazione dei premi che decorrono dal 1o gennaio 2010.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1121/2009 è così modificato:

1)

all’articolo 5, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Nel caso della Grecia e di Cipro, i pagamenti transitori per i prodotti ortofrutticoli di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera g), sono concessi, per ciascun tipo di coltura, solo per le superfici che sono state oggetto di una domanda di aiuto per almeno 0,1 ettari, nel caso in cui ogni parcella coltivata superi la dimensione minima fissata dallo Stato membro, entro il limite stabilito dall’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1122/2009.»;

2)

l’allegato VIII è così modificato:

a)

la riga relativa alla Polonia è sostituita dalla seguente:

«Polonia

14 137»

b)

la riga relativa alla Slovacchia è sostituita dalla seguente:

«Slovacchia

1 865»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica alle domande di aiuto presentate per i periodi di erogazione dei premi che decorrono dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(2)  GU L 316 del 2.12.2009, pag. 27.


7.5.2010   

IT

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L 114/3


REGOLAMENTO (UE) N. 388/2010 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 2010

recante disposizioni d’applicazione del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il numero massimo di animali da compagnia di determinate specie che possono essere oggetto di movimenti a carattere non commerciale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 19,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 998/2003 fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e le norme relative al controllo di tali movimenti. Esso si applica ai movimenti tra Stati membri o in provenienza da paesi terzi degli animali da compagnia delle specie elencate nel suo allegato I. I cani, i gatti e i furetti figurano nella parte A e nella parte B di detto allegato.

(2)

Le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 998/2003 sono diverse a seconda che gli animali da compagnia siano trasferiti tra Stati membri o da paesi terzi a Stati membri. Le condizioni per i movimenti dai paesi terzi presentano inoltre un’ulteriore differenziazione a seconda che si tratti di paesi terzi elencati nell’allegato II, parte B, sezione 2, del suddetto regolamento o di paesi terzi elencati nella parte C del medesimo allegato.

(3)

I paesi terzi che applicano ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia norme almeno equivalenti a quelle di cui al regolamento (CE) n. 998/2003 sono elencati nell’allegato II, parte B, sezione 2, del regolamento in questione.

(4)

La direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (2), si applica in linea generale agli scambi commerciali.

(5)

Onde evitare che movimenti commerciali siano dissimulati fraudolentemente come movimenti non commerciali di animali da compagnia ai sensi del regolamento (CE) n. 998/2003, l’articolo 12 di detto regolamento stabilisce che gli animali da compagnia introdotti nel territorio comunitario in provenienza da un paese terzo diverso dai paesi di cui all’allegato II, parte B, sezione 2, se in numero superiore a cinque, siano sottoposti ai requisiti e ai controlli della direttiva 92/65/CEE.

(6)

L’esperienza nell’applicazione del regolamento (CE) n. 998/2003 ha dimostrato che esiste un rischio elevato che movimenti commerciali di cani, gatti e furetti siano dissimulati fraudolentemente come movimenti non commerciali quando tali animali sono introdotti in uno Stato membro in provenienza da un altro Stato membro o da uno dei paesi terzi di cui all’allegato II, parte B, sezione 2, del regolamento in questione.

(7)

Al fine di evitare tali pratiche e di garantire un’applicazione uniforme del regolamento (CE) n. 998/2003 è opportuno stabilire le stesse norme quando i cani, i gatti e i furetti sono introdotti in uno Stato membro in provenienza da un altro Stato membro o da uno dei paesi terzi di cui all’allegato II, parte B, sezione 2, del regolamento in questione.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I requisiti e i controlli di cui all’articolo 12, primo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 998/2003 si applicano ai movimenti di animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I, parti A e B, di detto regolamento quando il numero totale di animali introdotti in uno Stato membro in provenienza da un altro Stato membro o da uno dei paesi terzi di cui all’allegato II, parte B, sezione 2, di detto regolamento è superiore a cinque.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

(2)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.


7.5.2010   

IT

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L 114/5


REGOLAMENTO (UE) N. 389/2010 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 2104/2004 per quanto riguarda la gestione delle flotte pescherecce in alcune regioni ultraperiferiche francesi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 2, e l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2104/2004 della Commissione (2) fissa le modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1274/2007 della Commissione (3) ha riveduto i livelli di riferimento per le flotte nelle regioni ultraperiferiche di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 2104/2004, a seguito della dichiarazione resa congiuntamente dal Consiglio e dalla Commissione nel corso del Consiglio Pesca del 27 luglio 2006 (4).

(3)

Nel caso di alcuni segmenti di flotta delle regioni ultraperiferiche francesi, il regolamento (CE) n. 1274/2007 era volto a regolarizzare un numero consistente di navi che svolgevano attività di pesca anteriormente al 31 dicembre 2006 e che avevano continuato ad operare senza essere state iscritte nel registro della flotta dell’Unione europea. Dette regolarizzazioni erano considerate un’estensione dei piani di sviluppo presentati per le regioni ultraperiferiche interessate.

(4)

Le autorità francesi hanno di recente stilato un inventario esaustivo delle flotte artigianali attive nelle zone più remote delle regioni ultraperiferiche francesi della Guiana e della Martinica, da cui si desume che al momento della suddetta revisione dei livelli di riferimento il numero di navi da regolarizzare è stato sottostimato. La Francia ha chiesto che sia effettuata una nuova regolarizzazione delle navi non contabilizzate, nell’ambito dei piani di sviluppo presentati nel 2007 per la Guiana e la Martinica.

(5)

L’attività dei segmenti di flotta per i quali è stato chiesto un aumento del livello di riferimento verte sulle risorse ittiche costiere che, stando agli ultimi dati scientifici, non mostrano problemi di conservazione.

(6)

Per contribuire allo sviluppo sostenibile del settore della pesca nelle regioni ultraperiferiche è pertanto opportuno tenere conto della necessità di regolarizzare le navi interessate nell’ambito dei relativi piani di sviluppo e innalzare i livelli di riferimento corrispondenti, affinché tali navi possano essere iscritte nel registro della flotta dell’Unione europea.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2104/2004.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione del settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 2104/2004 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 102 del 7.4.2004, pag. 9.

(2)  GU L 365 del 10.12.2004, pag. 19.

(3)  GU L 284 del 30.10.2007, pag. 6.

(4)  Documento del Consiglio n. 11823/06 ADD 1 del 20 luglio 2006.


ALLEGATO

Nella sezione «Francia» dell’allegato del regolamento (CE) n. 2104/2004, le voci concernenti i segmenti di flotta «Guiana francese. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza < 12 m» e «Martinica. Specie pelagiche. Lunghezza ≥ 12 m» sono sostituite dalle seguenti:

Francia

Segmento di flotta

Codice del segmento

GT

kW

«Guiana francese. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza < 12 m

4FF

903

11 644»

«Martinica. Specie pelagiche. Lunghezza ≥ 12 m

4FK

1 046

3 294»


7.5.2010   

IT

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L 114/7


REGOLAMENTO (UE) N. 390/2010 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 2010

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Hopfen aus der Hallertau (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Hopfen aus der Hallertau», presentata dalla Germania, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 223 del 16.9.2009, pag. 20.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.8.   Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

GERMANIA

Hopfen aus der Hallertau (IGP)


7.5.2010   

IT

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L 114/9


REGOLAMENTO (UE) N. 391/2010 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 maggio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

JO

68,6

MA

68,1

TN

123,7

TR

109,7

ZZ

92,5

0707 00 05

MA

58,3

MK

59,4

TR

119,6

ZZ

79,1

0709 90 70

TR

98,2

ZZ

98,2

0805 10 20

EG

43,6

IL

57,1

MA

52,7

TN

47,4

TR

49,3

US

67,7

ZZ

53,0

0805 50 10

TR

73,6

ZA

73,4

ZZ

73,5

0808 10 80

AR

86,0

BR

76,8

CL

85,0

CN

78,2

CR

59,1

NZ

117,8

US

120,8

UY

81,7

ZA

87,2

ZZ

88,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


7.5.2010   

IT

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L 114/11


REGOLAMENTO (UE) N. 392/2010 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 2010

recante decisione di non concedere restituzioni all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari (2), prevede una procedura di gara permanente.

(2)

A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l'istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta al bando di gara, è opportuno non concedere alcuna restituzione per il periodo di gara che termina il 4 maggio 2010.

(3)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 619/2008, per il periodo di presentazione delle offerte che scade il 4 maggio 2010, non è concessa alcuna restituzione per i prodotti e le destinazioni di cui, rispettivamente, all'articolo 1, lettere a) e b) e all'articolo 2 di detto regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 maggio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20.

(3)  GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 69.


7.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 114/12


REGOLAMENTO (UE) N. 393/2010 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 2010

che, nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008, non concede alcuna restituzione per il latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari (2), prevede un procedimento di gara permanente.

(2)

A norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l’istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta al bando di gara, è opportuno non concedere alcuna restituzione per il periodo di gara che termina il 4 maggio 2010.

(3)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 619/2008, per il periodo di presentazione delle offerte che scade il 4 maggio 2010, non è concessa alcuna restituzione per il prodotto e le destinazioni di cui, rispettivamente, all'articolo 1, lettera c) e all'articolo 2 di detto regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 maggio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20.

(3)  GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 69.


7.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 114/13


REGOLAMENTO (UE) N. 394/2010 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 2010

recante modifica del regolamento (UE) n. 374/2010 recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dell’1 maggio 2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dell’1 maggio 2010 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 374/2010 della Commissione (3).

(2)

Essendosi prodotto uno scarto di 5 EUR/t tra la media dei dazi all’importazione calcolata e il dazio fissato, occorre procedere ad un corrispondente adeguamento dei dazi all’importazione fissati dal regolamento (UE) n. 374/2010.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 374/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 374/2010 sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 7 maggio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

(3)  GU L 110 dell’1.5.2010, pag. 26.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere del 7 maggio 2010

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

31,76

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

10,17

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

10,17

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

31,76


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo oppure nel Mar Nero,

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

30.4.2010-5.5.2010

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

157,20

111,53

Prezzo FOB USA

133,24

123,24

103,24

72,80

Premio sul Golfo

13,73

Premio sui Grandi laghi

18,66

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

26,59 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

59,00 EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].