ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.111.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 111

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
4 maggio 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 375/2010 della Commissione, del 3 maggio 2010, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) n. 376/2010 della Commissione, del 3 maggio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 983/2009 relativo all'autorizzazione e al rifiuto di autorizzazione di talune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e facenti riferimento alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini ( 1 )

3

 

*

Regolamento (UE) n. 377/2010 della Commissione, del 3 maggio 2010, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese

5

 

 

Regolamento (UE) n. 378/2010 della Commissione, del 3 maggio 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

17

 

 

DECISIONI

 

 

2010/251/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 31 marzo 2010, relativa alla nomina di un membro della Corte dei conti

19

 

 

2010/252/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 26 aprile 2010, che integra il codice frontiere Schengen per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea

20

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

 

2010/253/UE

 

*

Raccomandazione della Commissione, del 28 aprile 2010, relativa all’iniziativa di programmazione congiunta nel settore della ricerca Agricoltura, sicurezza alimentare e cambiamenti climatici

27

 

 

IV   Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

 

 

2010/254/CE

 

*

Decisione n. 1/2009 del Consiglio di cooperazione UE-Ucraina, del 23 novembre 2009, relativa alla creazione di un comitato misto

30

 

 

2010/255/CE

 

*

Raccomandazione n. 1/2009 del Consiglio di cooperazione UE-Ucraina, del 23 novembre 2009, sull’attuazione dell’agenda di associazione UE-Ucraina

31

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

4.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 111/1


REGOLAMENTO (UE) N. 375/2010 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 2010

relativo al rifiuto dell’autorizzazione di indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1924/2006 vieta le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, eccetto quelle autorizzate dalla Commissione in conformità del medesimo regolamento ed incluse in un elenco di indicazioni consentite.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all’autorità nazionale competente di uno Stato membro. L’autorità nazionale competente inoltra le domande valide all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), qui di seguito «l’Autorità».

(3)

Quando riceve una domanda, l’Autorità è tenuta ad informare senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione e a fornire un parere sull’indicazione sulla salute oggetto della domanda.

(4)

Spetta alla Commissione prendere una decisione sull’autorizzazione delle indicazioni sulla salute tenendo conto del parere espresso dall’Autorità.

(5)

In seguito alla domanda presentata dalla PROBI AB il 22 dicembre 2008 in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, l’Autorità era tenuta a fornire un parere in merito ad un’indicazione sulla salute relativa agli effetti del Lactobacillus plantarum 299v su un migliore assorbimento di ferro (domanda n. EFSA-Q-2008-785) (2). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: il «Lactobacillus plantarum 299v (DSM 9843) migliora l’assorbimento di ferro».

(6)

Il 6 aprile 2009 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell’Autorità secondo il quale i dati forniti non consentono di stabilire la relazione causa-effetto tra il consumo di Lactobacillus plantarum 299v (DSM 9843) e gli effetti indicati. Di conseguenza l’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata.

(7)

Nell’elaborazione dei provvedimenti di cui al presente regolamento è stato tenuto conto delle osservazioni dei richiedenti e dei cittadini ricevute dalla Commissione in conformità dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

(8)

Le indicazioni sulla salute di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1924/2006 sono soggette alle misure transitorie previste all’articolo 28, paragrafo 5, dello stesso regolamento soltanto se soddisfano le condizioni ivi menzionate, tra le quali figura la conformità al regolamento. Dato che l’Autorità ha concluso che non si può stabilire una relazione causa-effetto tra il consumo di Lactobacillus plantarum 299v (DSM 9843) e l’effetto indicato, l’indicazione non è conforme a quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 1924/2006 e di conseguenza il periodo transitorio di cui all’articolo 28, paragrafo 5, non è applicabile. Di conseguenza viene concesso un periodo transitorio di sei mesi per consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle prescrizioni del presente regolamento.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’indicazione sulla salute di cui all’allegato del presente regolamento non va inserita nell’elenco comunitario delle indicazioni consentite di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Può tuttavia continuare ad essere impiegata per un periodo di sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

(2)  The EFSA Journal (2009) 999, pagg. 1-9.


ALLEGATO

Indicazioni sulla salute respinte

Domanda — Disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1924/2006

Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o categoria di alimenti

Indicazione

Rif. del parere EFSA

Articolo 13, paragrafo 5 — indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendente una domanda di protezione di dati riservati

Lactobacillus plantarum 299v (DSM 9843)

Il «Lactobacillus plantarum 299v (DSM 9843) migliora l’assorbimento di ferro».

Q-2008-785


4.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 111/3


REGOLAMENTO (UE) N. 376/2010 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 983/2009 relativo all'autorizzazione e al rifiuto di autorizzazione di talune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e facenti riferimento alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

sentita l'Autorità europea per la sicurezza alimentare,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1924/2006 il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), di seguito l'Autorità, favorevole all'autorizzazione di un'indicazione sulla salute deve riportare alcuni dettagli. Tali dettagli vanno dunque inseriti nell'allegato dei regolamenti relativi all'autorizzazione e/o al rifiuto di autorizzazione di talune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari per quanto riguarda le indicazioni autorizzate e devono includere, a seconda dei casi, la dicitura modificata dell'indicazione, le specifiche condizioni d'uso dell'indicazione e, se del caso, le condizioni o restrizioni d'uso dell'alimento e/o una dicitura o avvertenza supplementare, conformemente alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 e in linea con il parere dell'Autorità.

(2)

In seguito a due pareri dell'Autorità sugli stanoli vegetali e sugli steroli vegetali e sull'abbassamento/riduzione del colesterolo LDL (domande EFSA-Q-2008-085 ed EFSA-Q-2008-118) (2), la Commissione nel regolamento (CE) n. 983/2009 (3) ha autorizzato le indicazioni sulla salute secondo cui è stato dimostrato che gli steroli vegetali/esteri di fitostanolo «riducono il colesterolo nel sangue. L'ipercolesterolemia costituisce un fattore di rischio per lo sviluppo di cardiopatie coronariche» con le specifiche condizioni d'uso «Informazione per il consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione quotidiana di almeno 2 g di steroli vegetali/esteri di fitostanolo».

(3)

Nel contesto della procedura di autorizzazione di indicazioni sulla salute a norma del regolamento (CE) n. 1924/2006, il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ha concluso, nella sua riunione del 20 febbraio 2009, che per quanto riguarda la specificazione di un effetto quantitativo nelle indicazioni sulla salute è necessario il parere scientifico dell'Autorità, al fine di garantire che tali indicazioni sulla salute siano autorizzate in modo da non fuorviare il consumatore e che le condizioni d'uso siano fissate in modo coerente. A tal fine la Commissione ha richiesto il parere dell'Autorità, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del citato regolamento.

(4)

Il 3 agosto 2009 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità (domande EFSA-Q-2009-00530 ed EFSA-Q-2009-00718) (4) secondo il quale a fronte di un'assunzione quotidiana di 1,5-2,4 g di steroli/stanoli vegetali aggiunti agli alimenti come le margarine spalmabili, i prodotti lattiero-caseari, la maionese e i condimenti per insalate si può prevedere in media una riduzione fra il 7 e 10,5 % e tale riduzione ha rilevanza biologica. Inoltre l'Autorità ha indicato che l'effetto di riduzione del colesterolo LDL nel sangue di solito è raggiunto entro le prime 2-3 settimane e può essere mantenuto con un continuo consumo di steroli/stanoli vegetali.

(5)

Tenuto conto del parere scientifico dell'Autorità e allo scopo di garantire che tali indicazioni sulla salute che si riferiscono all'entità dell'effetto indicato siano autorizzate in modo che queste non inducano in errore il consumatore e che le loro condizioni d'uso siano fissate in modo coerente, è necessario modificare le condizioni d'uso fissate per le due indicazioni sulla salute autorizzate in relazione agli effetti degli steroli vegetali e degli esteri di fitostanolo sulla riduzione del colesterolo nel sangue.

(6)

In seguito al parere dell'Autorità sull'effetto degli acidi grassi essenziali e in particolare dell'acido α-linolenico e dell'acido linoleico sulla normale crescita e sullo sviluppo corretto dei bambini (domanda EFSA-Q-2008-079) (5), la Commissione ha autorizzato, con regolamento (CE) n. 983/2009, l'indicazione sulla salute «Gli acidi grassi sono necessari per la normale crescita e lo sviluppo corretto dei bambini» con la specifica condizione d'uso «Informazione per il consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione quotidiana di una quantità di acido lineolico pari all'1 % dell'energia totale e di una quantità di acido α-linolenico pari allo 0,2 % dell'energia totale».

(7)

Nel contesto della procedura di autorizzazione delle indicazioni sulla salute a norma del regolamento (CE) n. 1924/2006, il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ha concluso, nella sua riunione del 20 febbraio 2009, che occorreva richiedere all'Autorità un parere generale sui valori di riferimento ai fini dell'etichettatura per gli acidi grassi in modo da consentire la revisione delle condizioni d'uso per le indicazioni sulla salute pertinenti, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del citato regolamento. Il 3 agosto 2009 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dall'Autorità (domanda EFSA-Q-2009-00548) (6) secondo il quale il valore di riferimento di 2 g proposto per l'etichettatura dell'acido α-linolenico del gruppo degli acidi grassi polinsaturi n-3 corrisponde alle raccomandazioni di assunzione per la popolazione generale nei paesi europei. L'Autorità ha proposto inoltre 10 g come valore di assunzione di riferimento per l'etichettatura dell'acido linoleico del gruppo degli acidi grassi polinsaturi n-6.

(8)

Tenuto conto del parere scientifico dell'Autorità e allo scopo di fissare condizioni d'uso adeguate per le indicazioni sulla salute relative agli effetti degli acidi grassi, è necessario pertanto modificare le condizioni d'uso fissate per le indicazioni sulla salute autorizzate relative agli effetti degli acidi grassi essenziali sulla normale crescita e sullo sviluppo corretto dei bambini.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e non hanno sollevato opposizioni né del Parlamento europeo, né del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 983/2009 la tabella è così modificata:

1)

la prima voce della quinta colonna (Condizioni d'uso dell'indicazione) è sostituita dalla seguente:

«Informazione per il consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione quotidiana di almeno 1,5-2,4 g di steroli vegetali. È possibile fare riferimento all'entità dell'effetto soltanto in relazione agli alimenti che rientrano nelle seguenti categorie: margarine spalmabili, prodotti lattiero-caseari, maionese e condimenti per insalate. Quando si fa riferimento all'entità dell'effetto, al consumatore devono essere comunicati l'intero intervallo “dal 7 al 10 %” e la durata necessaria per ottenere l'effetto “2 o 3 settimane”.»;

2)

la seconda voce della quinta colonna (Condizioni d'uso dell'indicazione) è sostituita dalla seguente:

«Informazione per il consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione quotidiana di 1,5-2,4 g di stanoli vegetali. È possibile fare riferimento all'entità dell'effetto soltanto in relazione agli alimenti che rientrano nelle seguenti categorie: margarine spalmabili, prodotti lattiero-caseari, maionese e condimenti per insalate. Quando si fa riferimento all'entità dell'effetto, al consumatore devono essere comunicati l'intero intervallo “dal 7 al 10 %” e la durata necessaria per ottenere l'effetto “2 o 3 settimane”.»;

3)

la terza voce della quinta colonna (Condizioni d'uso dell'indicazione) è sostituita dalla seguente:

«Informazione per il consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione quotidiana di 2 g di acido α-linolenico e con l'assunzione quotidiana di 10 g di acido linoleico».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

(2)  The EFSA Journal (2008) 781, pagg. 1-2 e 825, pagg. 1-13.

(3)  GU L 277 del 22.10.2009, pag. 3.

(4)  The EFSA Journal (2009) 1175, pagg. 1-9.

(5)  The EFSA Journal (2008) 783, pagg. 1-10.

(6)  The EFSA Journal (2009) 1176, pagg. 1-11.


4.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 111/5


REGOLAMENTO (UE) N. 377/2010 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 2010

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

1.   Apertura

(1)

Il 30 giugno 2009 la Commissione ha ricevuto una denuncia riguardante le importazioni di gluconato di sodio secco originario della Repubblica popolare cinese («Cina»), presentata a norma dell'articolo 5 del regolamento di base dal Consiglio europeo dell'industria chimica (CEFIC) («il denunciante») a nome di produttori che rappresentano una quota maggioritaria, in questo caso superiore al 50 %, del totale della produzione UE di gluconato di sodio secco.

(2)

La denuncia conteneva elementi di prova a prima vista sufficienti di pratiche di dumping e di un pregiudizio notevole da esse derivante, tali da giustificare l'apertura di un procedimento antidumping.

(3)

L'11 agosto 2009 è stato aperto un procedimento mediante la pubblicazione di un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

2.   Parti interessate dal procedimento

(4)

La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori esportatori cinesi, gli importatori, gli operatori commerciali, gli utilizzatori e le loro associazioni notoriamente interessati, nonché le autorità cinesi e i produttori denuncianti dell'UE. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.

(5)

Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

(6)

Per consentire ai produttori esportatori di chiedere, eventualmente, il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) o il trattamento individuale (TI), la Commissione ha inviato i relativi moduli di richiesta ai produttori esportatori cinesi notoriamente interessati e alle autorità cinesi. Un produttore esportatore ha richiesto il TEM a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, mentre un altro produttore esportatore con due sue società collegate ha chiesto il TI a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del medesimo regolamento.

(7)

Dato l'elevato numero di produttori esportatori cinesi e di importatori nell'Unione, la Commissione ha indicato nell'avviso di apertura la possibilità del ricorso al campionamento di queste parti, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

(8)

Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori cinesi e tutti gli importatori dell'UE sono stati invitati a contattare la Commissione fornendo, secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle loro attività relative al prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta (1o luglio 2008-30 giugno 2009).

(9)

Data l'esigua partecipazione alla procedura di campionamento, la Commissione ha deciso di non ricorrere al campionamento per quanto riguarda i produttori esportatori cinesi e gli importatori dell'Unione.

(10)

I questionari sono stati inviati a tutte le società in Cina e a tutti gli importatori nell'Unione che hanno partecipato alla procedura di campionamento, nonché ai produttori UE e a tutti gli importatori e utilizzatori noti nell'Unione. Alla Commissione sono pervenute le risposte di due produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori cinesi, di due produttori dell'Unione e di quattro importatori/utilizzatori.

(11)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione e ha effettuato verifiche presso le sedi delle seguenti società:

1)

Produttori UE:

Jungbunzlauer (JBL), Marckolsheim, Francia e società di vendita collegate,

Roquette Italia S.p.A., Cassano Spinola, Italia e società di vendita collegate;

2)

Produttori esportatori cinesi:

Shandong Kaison Biochemical Co. Ltd,

Qingdao Kehai Biochemistry Co. Ltd;

3)

Utilizzatori/importatori nell'UE:

Chryso SAS, Issy les Moulineaux, Francia,

Henkel AG, Düsseldorf, Germania,

CHT R. Beitlich GmbH, Tubinga, Germania.

(12)

Al fine di stabilire il valore normale per i produttori esportatori cinesi cui non potesse essere concesso il TEM e allo scopo di determinare tale valore in base ai dati di un paese di riferimento, nella fattispecie gli USA, è stata effettuata una visita di verifica presso la sede della seguente società:

Produttore statunitense: PMP — Fermentation Products Inc., Peoria, USA.

3.   Periodo dell'inchiesta

(13)

L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2008 e il 30 giugno 2009 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(14)

Il prodotto in esame è il gluconato di sodio secco originario dalla Cina («prodotto in esame»), numero CUS (Customs Union and Statistics) 0023277-9, e numero di registro CAS (Chemical Abstracts Service) 527-07-1, attualmente classificato al codice NC ex 2918 16 00.

(15)

Il gluconato di sodio secco è prevalentemente utilizzato dall'industria delle costruzioni come ritardante di presa e agente plastificante per calcestruzzo e da altre industrie per il trattamento di superficie dei metalli (eliminazione di ruggine, ossidi e grassi) e per la pulizia di bottiglie e macchinari industriali. Il prodotto può essere impiegato anche nell'industria alimentare e in quella farmaceutica.

2.   Prodotto simile

(16)

L'inchiesta ha dimostrato che il gluconato di sodio secco prodotto e venduto dall'industria UE nell'UE, quello prodotto e venduto sul mercato interno degli USA, paese scelto come paese di riferimento, il gluconato di sodio secco prodotto e venduto sul mercato interno cinese e quello prodotto in Cina e venduto nell'Unione presentano sostanzialmente le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base.

(17)

Pertanto tali prodotti sono provvisoriamente considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   DUMPING

1.   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

(18)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative a importazioni originarie della Cina, per i produttori esportatori che risultano soddisfare i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base il valore normale va stabilito in base ai paragrafi da 1 a 6 di quello stesso articolo.

(19)

Sono di seguito brevemente sintetizzati, e solo a titolo di riferimento, i criteri relativi al TEM:

1)

le decisioni delle società in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta alle tendenze del mercato e senza significative interferenze statali e i costi dei principali mezzi di produzione riflettono nel complesso i valori di mercato;

2)

le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità e d'applicazione in ogni caso;

3)

non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;

4)

le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono certezza del diritto e stabilità;

5)

le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.

(20)

Dopo l'apertura del procedimento, un produttore esportatore cinese, Shandong Kaison Biochemical Co., Ltd, ha richiesto il TEM in forza dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base e ha compilato e rispedito l'apposito modulo di richiesta entro i termini prescritti.

(21)

Avendo dimostrato di soddisfare i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, la società ha potuto ottenere il TEM.

2.   Trattamento individuale («TI»)

(22)

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, viene stabilito, se del caso, un dazio unico a livello nazionale per i paesi che rientrano nel campo di applicazione di tale articolo, tranne nei casi in cui le società interessate siano in grado di dimostrare che rispondono a tutti i criteri enunciati all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

(23)

Sono di seguito brevemente sintetizzati, e solo a titolo di riferimento, tali criteri:

1)

nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, gli esportatori sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti;

2)

i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente;

3)

la maggior parte delle azioni appartiene a privati. I funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza oppure va dimostrato che la società è sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato;

4)

le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato;

5)

l'ingerenza dello Stato non è tale da consentire l'elusione dei dazi qualora si concedano aliquote del dazio diverse ai singoli esportatori.

(24)

Dopo l'apertura del procedimento, un produttore esportatore cinese, Qingdao Kehai Biochemistry Co., Ltd, ha richiesto il TI in forza dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base e ha compilato e rispedito l'apposito modulo di richiesta entro i termini prescritti.

(25)

Dalle informazioni disponibili è risultato che il produttore esportatore cinese soddisfaceva tutti i requisiti per beneficiare del TI di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

3.   Valore normale

3.1.   Paese di riferimento

(26)

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nelle economie in transizione il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM deve essere stabilito in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato («paese di riferimento»).

(27)

Nell'avviso di apertura la Commissione aveva proposto gli USA come paese di riferimento adeguato ai fini della determinazione del valore normale per la Cina. La Commissione ha invitato tutte le parti interessate a presentare osservazioni in merito a tale proposta.

(28)

Nessuna delle parti interessate ha fatto pervenire osservazioni.

(29)

Al di fuori dell'UE il gluconato di sodio secco è prodotto in pochissimi paesi, ovvero negli USA, in Cina e nella Corea del Sud. L'unica alternativa possibile agli USA era quindi rappresentata dalla Corea del Sud. La Commissione ha contattato le società sudcoreane note produttrici di gluconato di sodio secco, senza ricevere alcuna risposta.

(30)

Il produttore statunitense ha collaborato pienamente all'inchiesta compilando integralmente il questionario e accettando la visita di verifica.

(31)

La Commissione ha constatato che gli USA rispondevano ai criteri previsti per essere considerati un paese di riferimento adeguato, in considerazione dei quantitativi sufficientemente importanti venduti su quel mercato e della concorrenza significativa presente su quello stesso mercato, caratterizzato dalla produzione nazionale e dalle importazioni da altri paesi, segnatamente Cina, Italia e Francia. Inoltre gli USA non applicavano alcun dazio antidumping sul prodotto in esame.

(32)

Sulla scorta di quanto precede, si conclude in via provvisoria che gli USA costituiscono un paese di riferimento adeguato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

3.2.   Metodo adottato per la determinazione del valore normale

3.2.1.   Per la società cui è stato concesso il TEM

(33)

Per quanto concerne la società cui è stato concesso il TEM, la Commissione ha innanzitutto stabilito, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, se le vendite di gluconato di sodio secco effettuate durante il PI sul mercato interno ad acquirenti indipendenti fossero rappresentative, cioè se il loro volume totale corrispondesse ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite cinesi del prodotto in esame effettuate all'esportazione nell'Unione.

(34)

Per i tipi di prodotto venduti dalla società sul mercato interno realizzando vendite complessive rappresentative, la Commissione ha successivamente individuato quelli identici o direttamente comparabili ai tipi di prodotto venduti all'esportazione nell'Unione.

(35)

Per ciascuno dei tipi venduti dal produttore esportatore sul mercato interno e risultati direttamente comparabili al tipo di gluconato di sodio secco venduto all'esportazione nell'Unione, la Commissione ha esaminato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un particolare tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative quando il volume del tipo di prodotto in questione venduto ad acquirenti indipendenti durante il periodo dell'inchiesta è stato pari o superiore al 5 % del volume totale del tipo di prodotto comparabile venduto all'esportazione nell'Unione.

(36)

Successivamente la Commissione ha esaminato se le vendite di gluconato di sodio secco effettuate sul mercato interno in quantità rappresentative fossero da ritenersi eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A questo scopo è stata definita per ciascun tipo di prodotto la percentuale di vendite remunerative effettuate ad acquirenti indipendenti sul mercato interno nel periodo dell'inchiesta.

(37)

Se il volume delle vendite di un tipo di prodotto, venduto a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione, rappresentava oltre l'80 % del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto e se il prezzo medio ponderato per quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo di produzione il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivo praticato sul mercato interno. Quest'ultimo è stato calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite, anche non remunerative, di quel tipo di prodotto realizzate sul mercato interno durante il PI.

(38)

Se il volume delle vendite remunerative di un tipo di prodotto rappresentava al massimo l'80 % del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto o se la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto era inferiore al costo di produzione il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivo praticato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative di quel tipo di prodotto.

(39)

Dato che l'inchiesta ha dimostrato che le vendite sul mercato interno erano rappresentative ed erano effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali, il valore normale è stato pertanto determinato sulla base del prezzo effettivamente praticato sul mercato interno per tutte le transazioni durante il periodo dell'inchiesta.

3.2.2.   Per la società cui è stato concesso il TI

(40)

In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per la Cina è stato determinato in base alle informazioni, sottoposte a verifica, comunicate dal produttore che ha collaborato del paese di riferimento. Le vendite del prodotto simile realizzate dal produttore statunitense sul mercato interno sono risultate rappresentative rispetto alle esportazioni del prodotto in esame nell'Unione effettuate dall'unico produttore esportatore cinese che ha collaborato.

(41)

È stato inoltre valutato se le vendite interne potessero considerarsi realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, verificando la percentuale delle vendite remunerative ad acquirenti indipendenti. Il valore normale è stato pertanto determinato in base al prezzo effettivo di ciascun tipo di prodotto sul mercato interno, calcolando la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite effettuate sul mercato interno durante il PI.

3.3.   Prezzo all'esportazione

(42)

Atteso che tutte le vendite all'esportazione del prodotto in esame effettuate dai produttori esportatori che hanno collaborato erano destinate ad acquirenti indipendenti nell'Unione, il prezzo all'esportazione è stato calcolato in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto in esame nel corso del PI, secondo quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

3.4.   Confronto

(43)

Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato effettuato allo stadio franco fabbrica.

(44)

Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, secondo quanto prescrive l'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. A tutte le società oggetto dell'inchiesta (i produttori esportatori che hanno collaborato e il produttore del paese di riferimento) sono stati riconosciuti, se giustificati e applicabili, adeguamenti per le differenze relative a spese di trasporto, nolo e assicurazione, imposte indirette, spese bancarie, costi di imballaggio, credito e commissioni.

4.   Margini di dumping

(45)

Il margine di dumping della società cui è stato concesso il TEM è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(46)

Per la società cui è stato concesso il TI, la media ponderata del valore normale stabilita per il paese di riferimento è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione nell'Unione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base.

(47)

La media ponderata dei margini di dumping provvisori, espressa in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è la seguente:

Società

Margine di dumping provvisorio

Shandong Kaison Biochemical Co. Ltd

5,6 %

Qingdao Kehai Biochemistry Co. Ltd

51,1 %

(48)

Per quanto riguarda tutti gli altri esportatori cinesi, la Commissione ha stabilito in primo luogo il livello di collaborazione. È stato effettuato un confronto tra il totale delle esportazioni indicate nelle risposte al questionario dai produttori esportatori che hanno collaborato e il totale delle importazioni dalla Cina desunto dalle statistiche di Eurostat sulle importazioni.

(49)

Considerata la scarsa collaborazione (56 %) e la mancanza di idonei dati Eurostat sui prezzi, visto che i dati disponibili comprendevano altri prodotti di prezzo elevato che non potevano essere scomputati con precisione, il margine antidumping per l'intero paese è stato calcolato utilizzando i dati contenuti nella denuncia, aggiornati fino al PI.

(50)

Su tale base il livello di dumping per l'intero paese è stato provvisoriamente fissato al 79,2 % del prezzo CIF frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.

D.   PREGIUDIZIO

1.   Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

(51)

I gruppi industriali Jungbunzlauer (JBL) e Roquette Frères (RF) che hanno collaborato rappresentano il 100 % della produzione dell'Unione.

(52)

Si ritiene pertanto che tali produttori costituiscano l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

(53)

Dal momento che l'industria dell'Unione comprende due soli produttori, tutti i dati numerici relativi a informazioni sensibili hanno dovuto essere presentati in forma indicizzata o come forchette di valori per motivi di riservatezza.

2.   Consumo dell'Unione

(54)

Il consumo dell'Unione è stato calcolato sommando ai volumi delle vendite dell'industria UE sul mercato dell'Unione le importazioni nell'Unione quali risultano dai dati Eurostat. Dato che questi dati non comprendono solo il prodotto in esame ma anche alcuni prodotti diversi dal gluconato di sodio, sono stati apportati gli opportuni aggiustamenti ai dati Eurostat in modo da pervenire a una stima ragionevole del volume delle importazioni del prodotto in esame nell'Unione.

(55)

Il consumo sul mercato dell'Unione è aumentato del 12 % tra il 2005 e il 2007. Successivamente e fino al PI esso è diminuito del 21 %, scendendo al di sotto dei valori del 2005. Nel complesso il consumo è diminuito dell'8 % durante il periodo in esame.

Tabella 1

 

2005

2006

2007

2008

PI

Consumo dell'Unione (in tonnellate) Indice

100

106

112

104

91

Fonte: Volume rettificato delle importazioni, sulla base dei dati Eurostat e delle risposte ai questionari.

3.   Importazioni nell'Unione dalla Cina

3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni

(56)

Il volume delle importazioni dalla Cina è aumentato considerevolmente passando da 2 300 tonnellate circa nel 2005 a 4 000 tonnellate circa nel PI, con un incremento del 77 %; il picco di circa 5 300 tonnellate è stato toccato nel 2008. La corrispondente quota di mercato cinese è quasi raddoppiata, passando dal 12,8 % nel 2005 al 24,8 % nel PI. Giova osservare che la quota di mercato delle importazioni dalla Cina è salita al 28,6 % nel 2008 subito prima del PI per poi attestarsi sul 24,8 % nel PI.

Tabella 2

 

2005

2006

2007

2008

PI

Volume delle importazioni dalla Cina (in tonnellate)

2 291

3 470

5 204

5 348

4 065

Importazioni dalla Cina (in tonnellate) Indice

100

152

227

234

177

Quota di mercato della Cina (%)

12,8 %

18,3 %

26 %

28,6 %

24,8 %

Quota di mercato della Cina (sotto forma di indice)

100

143

203

224

194

Fonte: Volume rettificato delle importazioni — dati Eurostat.

3.2.   Prezzo di vendita unitario

(57)

I prezzi medi delle importazioni cinesi sono stati pari a 482 EUR la tonnellata nel 2005, sono poi aumentati regolarmente fino a 524 EUR la tonnellata nel 2008 per poi scendere a 502 EUR la tonnellata nel PI. Nel periodo in esame sono nel complesso aumentati del 4 %.

Tabella 3

 

2005

2006

2007

2008

PI

Prezzi delle importazioni dalla Cina (EUR/t)

482

511

514

524

502

Indice

100

106

107

109

104

Fonte: Prezzi all'importazione rettificati — dati Eurostat.

3.3.   Sottoquotazione del prezzo (price undercutting)

(58)

Ai fini dell'analisi del price undercutting, la media ponderata dei prezzi di vendita di ciascun tipo di prodotto praticati dall'industria dell'Unione nei confronti di acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati al livello franco fabbrica, sono stati confrontati alla corrispondente media ponderata dei prezzi delle importazioni in esame, stabiliti su base CIF e debitamente adeguati per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all'importazione. Il confronto è stato effettuato al netto di sconti e riduzioni.

(59)

Secondo tale metodo, la differenza tra i suddetti prezzi, espressa in percentuale del prezzo medio ponderato dell'industria dell'Unione (franco fabbrica), ha evidenziato un margine di undercutting compreso tra il 13 % e il 29 %; i valori di undercutting più elevati riguardano i produttori esportatori che non hanno collaborato.

4.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

(60)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha comportato una valutazione di tutti i fattori economici in grado di influire sulla situazione di tale industria durante il periodo in esame.

4.1.   Capacità produttiva, produzione e utilizzo degli impianti

(61)

La capacità produttiva è aumentata del 4 % tra il 2005 e 2007, rimanendo poi stazionaria fino alla fine del periodo in esame.

(62)

La produzione del prodotto in esame è aumentata tra il 2005 e il 2007 per poi diminuire fino al PI. Complessivamente la produzione ha subito una contrazione del 12 % durante il periodo in esame. La produzione totale nel PI è stata compresa tra 30 000 e 40 000 tonnellate.

(63)

In seguito alla diminuzione dei volumi di produzione, l'utilizzo degli impianti si è ridotto del 15 % nel corso del periodo in esame.

Tabella 4

 

2005

2006

2007

2008

PI

Capacità di produzione Indice

100

100

104

104

104

Volume della produzione Indice

100

104

105

84

88

Utilizzo degli impianti Indice

100

104

101

81

85

Fonte: Risposte al questionario.

4.2.   Volume delle vendite, quota di mercato e prezzi unitari medi nell'Unione

(64)

Il volume delle vendite del prodotto in esame effettuate dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione si è mantenuta su livelli più o meno stabili tra il 2005 e il 2007, per poi subire un calo di 13 punti percentuali. Durante il periodo in esame il volume delle vendite si è contratto del 21 %.

(65)

La quota di mercato dell'industria dell'Unione si è ridotta nel corso del periodo in esame, passando dal 74,9 % nel 2005 al 64,7 % nel periodo dell'inchiesta.

(66)

I prezzi di vendita medi applicati ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione sono diminuiti del 12 % nel periodo in esame. Tra il 2006 e il 2008 i prezzi medi di vendita sono rimasti relativamente stabili per poi diminuire del 9 % durante il PI.

Tabella 5

 

2005

2006

2007

2008

PI

Volume delle vendite Indice

100

104

99

86

79

Quota di mercato dell'industria dell'Unione

74,9 %

73,4 %

66,5 %

61,4 %

64,7 %

Indice

100

98

89

82

86

Prezzi medi Indice

100

97

97

97

88

Fonte: Risposte al questionario.

4.3.   Scorte

(67)

Nel corso del periodo in esame le scorte sono diminuite del 37 %. Alla fine del PI, il livello delle scorte era compreso tra 1 000 e 5 000 tonnellate.

Tabella 6

 

2005

2006

2007

2008

PI

Scorte Indice

100

92

120

92

63

Fonte: Risposte al questionario.

4.4.   Redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa

(68)

Le vendite del prodotto simile effettuate dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione sono state remunerative nel corso del periodo in esame, ma la redditività si è ridotta drasticamente tra il 2005 e il PI.

(69)

Gli investimenti, che pur sono proseguiti tra il 2005 e il 2007 con un calo nel 2006, hanno subito una drastica riduzione nel 2008 e nel corso del PI. In tutto il periodo in esame gli investimenti sono diminuiti del 76 %.

(70)

Analogo l'andamento dell'utile sul capitale investito derivante dalla produzione e dalla vendita del prodotto in esame: stabile tra il 2005 e il 2007 è diminuito nel 2008 e nel corso del PI.

(71)

Così come gli altri indicatori finanziari, il flusso di cassa generato dall'industria dell'Unione si è ridotto del 51 % durante il periodo in esame.

Tabella 7

 

2005

2006

2007

2008

PI

Redditività Indice

100

90

86

52

19

Investimenti Indice

100

61

140

16

24

Utile sul capitale investito Indice

100

100

100

60

21

Flusso di cassa Indice

100

92

20

106

49

Fonte: Risposte al questionario.

4.5.   Occupazione, produttività e salari

(72)

L'occupazione è aumentata leggermente tra il 2005 e il 2007 per poi diminuire nel corso del 2008 e del PI. Nel periodo in esame l'occupazione si è ridotta del 13 %.

(73)

I salari, diminuiti del 6 % nel 2006, sono risaliti ai livelli del 2005 nel 2007 per poi aumentare nel 2008 e durante il PI. L'aumento dei salari nel corso del periodo in esame è stato del 10 %.

(74)

La produttività per addetto è rimasta stabile nel periodo in esame, con un aumento dell'1 % tra il 2005 e il PI.

Tabella 8

 

2005

2006

2007

2008

PI

Occupazione Indice

100

99

104

85

87

Salari Indice

100

94

100

104

110

Produttività Indice

100

104

101

99

101

Fonte: Risposte al questionario.

4.6.   Crescita

(75)

Mentre il consumo nell'Unione è aumentato del 9 % nel periodo in esame, il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è diminuito del 21 %. Per l'industria dell'Unione ciò si è tradotto in una perdita di 10 punti percentuali nella quota di mercato nel corso del periodo in esame.

4.7.   Entità del margine di dumping

(76)

I margini di dumping relativi alla Cina, riportati nella sezione precedente, sono consistenti. Dati il volume e i prezzi delle importazioni oggetto di dumping, l'incidenza dei margini di dumping non può essere considerata trascurabile.

5.   Conclusione relativa al pregiudizio

(77)

La maggior parte degli indicatori di pregiudizio concernenti l'industria dell'Unione ha avuto un'evoluzione negativa nel corso del periodo in esame. Anche gli indicatori relativi ai risultati finanziari dell'industria dell'Unione, quali l'utile sul capitale investito, il flusso di cassa e la redditività, hanno registrato un'evoluzione negativa nel corso del periodo in esame.

(78)

L'inchiesta ha mostrato anche che durante il PI le importazioni a basso prezzo dalla Cina presentavano prezzi inferiori del 29 % a quelli dell'industria dell'Unione, il cui volume delle vendite e la cui quota di mercato si sono contratti.

(79)

Alla luce di quanto sopra esposto si conclude in via provvisoria che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

E.   NESSO DI CAUSALITÀ

1.   Introduzione

(80)

Conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione europea ha esaminato se le importazioni in dumping di gluconato di sodio secco originario della Cina abbiano arrecato all'industria dell'Unione un pregiudizio tale da potersi definire notevole. I fattori noti diversi dalle importazioni oggetto di dumping, che nello stesso periodo avrebbero potuto arrecare un pregiudizio all'industria dell'Unione, sono stati anch'essi esaminati in modo da evitare che l'eventuale pregiudizio provocato da questi altri fattori fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping.

2.   Effetto delle importazioni oggetto di dumping

(81)

Nel periodo in esame il volume delle importazioni a basso prezzo, in dumping, dalla Cina è aumentato del 77 %; ne è conseguito un aumento della quota di mercato delle importazioni cinesi sul mercato dell'Unione del 94 % nello stesso periodo. Il calo delle importazioni dalla Cina tra il 2008 e il PI, accompagnato da una riduzione della quota di mercato, non è giudicato rilevante in rapporto alla situazione complessiva osservata nel periodo in esame.

(82)

L'aumento delle importazioni dalla Cina durante il periodo in esame ha coinciso con un andamento negativo della maggior parte degli indicatori di pregiudizio per l'industria dell'Unione, che ha assistito a una contrazione delle vendite sul mercato dell'UE, sia in termini di volume che di valore, con conseguente riduzione di 10 punti percentuali della quota di mercato nel corso del periodo in esame, come illustrato al considerando 65. L'undercutting realizzato dalle importazioni cinesi oggetto di dumping ha impedito all'industria dell'Unione di mantenere le proprie posizioni di prezzo sul mercato UE. Ne è derivato un notevole calo della redditività a livelli inferiori a quelli occorrenti per effettuare i necessari investimenti.

(83)

Sulla base di quanto precede, si conclude in via provvisoria che le importazioni a basso prezzo, in dumping, dalla Cina, effettuate a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame, hanno avuto un ruolo determinante nel pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, e ciò si riflette nella sua cattiva situazione finanziaria e nel peggioramento di altri indicatori di pregiudizio durante il periodo in esame, nonché nella riduzione della quota di mercato.

3.   Effetto di altri fattori

3.1.   Importazioni da altri paesi terzi

(84)

Le importazioni da altri paesi terzi non interessati dalla presente inchiesta sono diminuite del 23 % nel periodo in esame con conseguente contrazione di due punti percentuali della quota di mercato nello stesso periodo. Il prezzo di queste importazioni è cresciuto del 102 % nel corso del periodo in esame.

(85)

L'andamento dei prezzi e dei volumi delle importazioni provenienti da altri paesi terzi è stato il seguente nel periodo in esame:

Tabella 9

Altri paesi terzi

2005

2006

2007

2008

PI

Volume totale delle altre importazioni (in tonnellate)

2 210

1 566

1 502

1 867

1 709

Indice

100

71

68

84

77

Prezzo medio delle altre importazioni (EUR/tonnellata)

914

1 275

1 305

1 680

1 844

Indice

100

140

143

184

202

Fonte: Dati Eurostat rettificati.

(86)

Il volume delle importazioni da altri paesi terzi è diminuito del 23 % nel periodo in esame, mentre il loro prezzo è raddoppiato. Il prezzo delle importazioni da altri paesi terzi si è mantenuto a livelli notevolmente superiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione durante tutto il periodo in esame. Stante quanto precede, si conclude in via provvisoria che le importazioni provenienti da altri paesi non hanno interrotto il nesso di causalità tra il dumping constatato e il pregiudizio notevole causato all'industria dell'Unione dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina.

3.2.   Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

(87)

Nel periodo in esame le vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione sono diminuite del 10 % e i prezzi sono aumentati dell'8 %.

(88)

Stante quanto precede, si ritiene che le vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione ad altri paesi terzi non siano state tali da poter interrompere il nesso di causalità tra le importazioni in dumping dalla Cina e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

3.3.   Uso vincolato del prodotto (uso captive)

(89)

Nel periodo in esame l'uso vincolato da parte dell'industria dell'Unione è aumentato del 56 %, come evidenziato dalla tabella che segue:

Tabella 10

 

2005

2006

2007

2008

PI

Uso interno Indice

100

126

115

148

156

Fonte: Risposte al questionario.

(90)

Va tuttavia rilevato che l'industria dell'Unione aveva ancora una capacità inutilizzata compresa tra 10 000 e 20 000 tonnellate. Questo significa che il riorientamento della produzione verso l'uso interno può essere visto come una risposta d'impresa alle importazioni in dumping dalla Cina, visto che può risultare più remunerativo produrre prodotti derivati in considerazione del basso livello del prezzo del gluconato di sodio. Il fatto che esista ancora una notevole capacità inutilizzata per la produzione di gluconato di sodio indica che l'industria dell'Unione non intende riorientare definitivamente la produzione verso i prodotti derivati, la cui fabbricazione può essere vista come una misura difensiva di fronte alle importazioni in dumping.

(91)

Si ritiene pertanto che il maggiore uso interno non abbia interrotto il nesso di causalità tra le importazioni in dumping dalla Cina e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

3.4.   Andamento del consumo nell'UE

(92)

Il consumo nell'UE è diminuito del 9 % nel periodo in esame e ciò può essere interpretato come una conseguenza del rallentamento economico in atto. Si è quindi analizzato se il calo dei consumi potesse aver avuto un effetto sulla situazione di pregiudizio dell'industria dell'Unione.

(93)

Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione ha subito però una contrazione molto maggiore (21 %) a fronte di un incremento del 77 % delle importazioni cinesi nello stesso periodo. Quanto alla quota di mercato, si osserva un andamento analogo: la quota di mercato dell'industria dell'Unione si è ridotta di circa 10 punti percentuali, mentre quella delle importazioni cinesi è quasi raddoppiata, passando dal 12,8 % nel 2005 al 24,9 % nel PI.

(94)

Stante quanto precede, si conclude in via provvisoria che la diminuzione del consumo nell'UE non può di per sé essere considerata una causa in grado di interrompere il nesso di causalità tra le importazioni in dumping dalla Cina e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

4.   Conclusioni in merito al nesso di causalità

(95)

Dall'analisi che precede emergono un forte incremento del volume e della quota di mercato delle importazioni in dumping originarie della Cina nel periodo in esame e un significativo processo di undercutting. L'incremento della quota di mercato delle importazioni a basso prezzo provenienti dalla Cina è coincisa con una diminuzione della quota di mercato dell'industria dell'Unione che, unita alla pressione al ribasso esercitata sui prezzi, ha provocato un peggioramento della situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame. Dall'esame degli altri fattori che avrebbero potuto arrecare un pregiudizio all'industria dell'Unione è invece emerso che nessuno di essi avrebbe potuto avere un impatto negativo rilevante.

(96)

In base all'analisi che precede, che ha debitamente distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti che incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni in dumping, si conclude in via provvisoria che le importazioni dalla Cina hanno causato all'industria dell'Unione un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

F.   INTERESSE DELL'UNIONE

1.   Osservazione preliminare

(97)

In conformità all'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione europea ha esaminato se, nonostante le conclusioni relative al dumping pregiudizievole, vi fossero fondati motivi per concludere che l'istituzione di misure antidumping nel caso di specie non fosse nell'interesse dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione degli interessi di tutte le parti coinvolte, e cioè dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori del prodotto in esame.

2.   Industria dell'Unione

2.1.   Effetti dell'istituzione/non istituzione delle misure sull'industria dell'Unione

(98)

Come in precedenza illustrato, il pregiudizio derivante dalle importazioni in dumping si è concretizzato in una notevole riduzione del volume e dei prezzi delle vendite, con conseguente peggioramento della situazione dell'industria dell'Unione. In seguito all'istituzione dei dazi antidumping, si prevede un aumento dei quantitativi e dei prezzi del gluconato di sodio secco venduto dall'industria dell'Unione: ciò consentirebbe all'industria dell'Unione di conseguire un livello di redditività accettabile.

(99)

Si ritiene che l'istituzione di misure ristabilirebbe una concorrenza equa sul mercato. È opportuno rilevare che il calo degli utili dell'industria dell'Unione deriva dalla sua difficoltà a reggere la concorrenza delle importazioni a basso prezzo, in dumping, originarie della Cina. L'introduzione di misure antidumping dovrebbe consentire all'industria dell'Unione di recuperare almeno una parte della quota di mercato perduta, ripercuotendosi positivamente sulla sua redditività.

(100)

Un ulteriore peggioramento della situazione dell'industria dell'Unione è probabile qualora non venissero istituite le misure antidumping. L'effetto al ribasso sui prezzi esercitato dalle importazioni in dumping continuerebbe a vanificare tutti gli sforzi dell'industria dell'Unione volti, in particolare, a recuperare un livello di redditività sufficiente. La mancata adozione di misure comprometterebbe l'esistenza a lungo termine dell'industria dell'Unione.

(101)

Per concludere, le misure dovrebbero dare all'industria dell'Unione la possibilità di riprendersi dagli effetti del dumping pregiudizievole accertato nel quadro dell'inchiesta.

3.   Importatori/operatori commerciali

(102)

È stato inviato un questionario a cinque importatori, nessuno dei quali ha collaborato all'inchiesta.

(103)

In questo contesto la Commissione conclude in via provvisoria che l'eventuale effetto delle misure antidumping non avrà presumibilmente ripercussioni notevoli sugli importatori/operatori commerciali.

4.   Utilizzatori

(104)

È stato inviato un questionario a 23 utilizzatori. Solo quattro hanno però collaborato all'inchiesta e di questi solo tre usavano e importavano direttamente il prodotto in esame dalla Cina. Le importazioni dirette dei tre utilizzatori che hanno collaborato hanno rappresentato il 10 % del totale delle importazioni di gluconato di sodio secco dalla Cina durante il PI. Il quarto utilizzatore che ha collaborato non utilizzava il prodotto in esame importato dalla Cina.

(105)

Questi quattro utilizzatori, ubicati in Germania, Francia e nel Regno Unito, operano nell'industria chimica, producono un'ampia gamma di prodotti, per alcuni dei quali il gluconato di sodio è una materia prima. In media il gluconato di sodio non incide in maniera significativa sui costi di produzione. In generale, ipotizzando che gli aumenti di prezzo non possano essere traslati sul consumatore finale, si è valutato che l'effetto massimo del dazio antidumping proposto sarebbe molto contenuto. Va altresì rilevato che i prodotti nei quali è impiegato il gluconato di sodio rappresentano meno del 5 % del fatturato complessivo di queste società.

(106)

Stante quanto precede, si conclude in via provvisoria e sulla base delle informazioni fornite che l'eventuale effetto delle misure antidumping non avrà presumibilmente ripercussioni notevoli sugli utilizzatori.

5.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(107)

Tenuto conto di quanto precede, si conclude in via provvisoria che non sussistono fondati motivi che si oppongono all'istituzione di dazi antidumping nel caso di specie.

G.   MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(108)

Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al conseguente pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, si ritiene opportuna l'istituzione di misure provvisorie per impedire che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.

(109)

Per stabilire il livello delle misure, si è tenuto conto dei margini di dumping accertati e dell'aliquota del dazio necessaria per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(110)

Nel calcolare l'aliquota del dazio necessaria a eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole si è ritenuto che le misure dovessero essere tali da consentire all'industria dell'Unione di coprire i costi di produzione e di realizzare un profitto al lordo delle imposte pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente realizzato da un'industria di questo tipo operante nel settore in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza di importazioni oggetto di dumping sulle vendite del prodotto simile nell'Unione. Vistane la congruità, è stato per questo impiegato il margine di profitto al lordo delle imposte invocato nella denuncia.

(111)

Su tale base è stato calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria dell'Unione. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto sommando ai costi di produzione il citato margine di utile.

(112)

La necessaria maggiorazione di prezzo è stata quindi determinata in base al confronto fra la media ponderata adeguata del prezzo all'importazione, utilizzata per i calcoli dell'undercutting, e la media ponderata del prezzo non pregiudizievole del prodotto simile venduto dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione. L'eventuale differenza risultante da tale confronto è stata poi espressa come percentuale del valore totale CIF all'importazione.

(113)

Quanto al calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio a livello nazionale per tutti gli altri produttori esportatori cinesi, è opportuno ricordare che il grado di collaborazione è stato basso. Il margine di pregiudizio è stato pertanto calcolato utilizzando i dati contenuti nella denuncia aggiornati fino al PI.

2.   Misure provvisorie

(114)

Alla luce di quanto precede, sulle importazioni originarie della Cina è opportuno istituire a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base dazi antidumping provvisori a un livello corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio, conformemente al principio del dazio inferiore.

(115)

Sono pertanto proposti i seguenti dazi antidumping:

Società

Margine di eliminazione del pregiudizio

Margine di dumping

Aliquota del dazio antidumping

Shandong Kaison Biochemical Co. Ltd

29,9 %

5,6 %

5,6 %

Qingdao Kehai Biochemistry Co. Ltd

27,3 %

51,1 %

27,3 %

Tutte le altre società

53,4 %

79,2 %

53,4 %

(116)

Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per le società interessate. Queste aliquote del dazio (diversamente dal dazio unico per l'intero paese, applicabile a «tutte le altre società») sono quindi applicabili esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati da tali società, cioè dalle specifiche persone giuridiche espressamente citate. Le importazioni dei prodotti fabbricati da qualsiasi altra società la cui denominazione sociale, completa di indirizzo, non sia espressamente citata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(117)

Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in seguito a un cambiamento della denominazione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione (3) complete di tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione delle eventuali modifiche delle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'esportazione e collegate ad esempio al cambiamento della denominazione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se necessario, il regolamento sarà opportunamente modificato mediante l'aggiornamento dell'elenco delle società che beneficiano delle aliquote di dazio individuali.

(118)

Per garantire una corretta applicazione del dazio antidumping, l'aliquota del dazio residuo dovrà essere applicata non soltanto ai produttori esportatori che non hanno collaborato ma anche ai produttori che non hanno esportato verso l'Unione durante il PI.

3.   Monitoraggio speciale

(119)

Nel caso di specie, al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alle grandi differenze tra le aliquote del dazio si ritiene necessaria l'adozione di misure speciali volte a garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, quali di seguito enunciate.

(120)

Queste misure prevedono la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti illustrati nell'allegato del presente regolamento, nonché l'assoggettamento delle importazioni non accompagnate da una fattura di questo tipo al dazio antidumping residuo applicabile a tutti gli altri esportatori.

(121)

Qualora dopo l'istituzione delle misure in esame si registri un notevole incremento del volume delle esportazioni delle società che beneficiano di aliquote del dazio individuali più basse, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze e in presenza delle necessarie condizioni, può essere avviata un'inchiesta antielusione. Nell'ambito dell'inchiesta si potrà tra l'altro esaminare la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire quindi un dazio unico per l'intero paese.

H.   DISPOSIZIONE FINALE

(122)

A fini di una sana gestione è necessario fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro il termine specificato nell'avviso di apertura possano presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. È inoltre opportuno precisare che le conclusioni relative all'istituzione di dazi antidumping elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate in vista dell'adozione di eventuali dazi definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di gluconato di sodio secco, numero CUS (Customs Union and Statistics) 0023277-9 e numero di registro CAS (Chemical Abstracts Service) 527-07-1, attualmente classificato al codice NC ex 2918 16 00 (codice TARIC 2918160010) originario della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio antidumping, applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Società

Dazio

Codice addizionale TARIC

Shandong Kaison Biochemical Co. Ltd

5,6 %

A972

Qingdao Kehai Biochemistry Co. Ltd

27,3 %

A973

Tutte le altre società

53,4 %

A999

3.   L'applicazione delle aliquote di dazio individuali stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell'allegato. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

A norma dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni in merito all’applicazione del presente regolamento entro un mese dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU C 188 dell'11.8.2009, pag. 24.

(3)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, 1049 Bruxelles, Belgio.


ALLEGATO

Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Essa deve recare:

1)

nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che ha emesso la fattura commerciale;

2)

il seguente testo:

«Il sottoscritto certifica che il quantitativo (volume) di gluconato di sodio secco venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome della società e sede sociale) (codice addizionale TARIC) in (paese). Il sottoscritto dichiara inoltre che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.

Data e firma.»


4.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 111/17


REGOLAMENTO (UE) N. 378/2010 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

JO

68,6

MA

126,4

TN

107,3

TR

95,9

ZZ

99,6

0707 00 05

MA

61,4

TR

111,2

ZZ

86,3

0709 90 70

TR

105,8

ZZ

105,8

0805 10 20

EG

56,8

IL

69,6

MA

60,6

TN

47,1

TR

54,8

ZZ

57,8

0805 50 10

TR

66,3

ZA

77,8

ZZ

72,1

0808 10 80

AR

82,0

BR

79,2

CA

80,5

CL

79,7

CN

81,9

MK

22,1

NZ

107,9

US

126,4

UY

93,0

ZA

92,6

ZZ

84,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


DECISIONI

4.5.2010   

IT

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L 111/19


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 2010

relativa alla nomina di un membro della Corte dei conti

(2010/251/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 286, paragrafo 5,

vista la proposta del governo irlandese,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il mandato della sig.ra Máire GEOGHEGAN-QUINN è stato rinnovato per il periodo dal 1o marzo 2006 al 29 febbraio 2012 con decisione del Consiglio del 23 gennaio 2006 (1).

(2)

Con lettera in data 8 febbraio 2010 indirizzata al presidente del Consiglio, la sig.ra Máire GEOGHEGAN-QUINN ha rassegnato le sue dimissioni da membro della Corte dei conti.

(3)

A seguito delle sue dimissioni, è necessario nominare un sostituto per la restante durata del mandato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Eoin O'SHEA è nominato membro della Corte dei conti per la restante durata del mandato della sig.ra Máire GEOGHEGAN-QUINN, vale a dire fino al 29 febbraio 2012.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

A. PÉREZ RUBALCABA


(1)  GU L 22 del 26.1.2006, pag. 51.


4.5.2010   

IT

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L 111/20


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2010

che integra il codice frontiere Schengen per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea

(2010/252/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La sorveglianza di frontiera si prefigge di impedire l’attraversamento non autorizzato delle frontiere, di lottare contro la criminalità transfrontaliera e di fermare le persone che hanno attraversato illegalmente le frontiere o di adottare altre misure nei loro confronti. Tale sorveglianza dovrebbe essere svolta efficacemente in modo da impedire alle persone di eludere le verifiche ai valichi di frontiera o da dissuaderle dal farlo, e da individuare gli attraversamenti non autorizzati delle frontiere esterne.

(2)

Incaricata del coordinamento della cooperazione operativa tra Stati membri per agevolare l’applicazione del diritto dell’Unione, incluse le disposizioni relative alla sorveglianza di frontiera, è l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea («l’Agenzia»). Nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall’Agenzia e dell’ulteriore potenziamento di tale cooperazione, sono necessarie norme supplementari con riferimento alle attività di sorveglianza delle frontiere svolte dalle unità marittime ed aeree di uno Stato membro alla frontiera marittima di altri Stati membri.

(3)

Conformemente al regolamento (CE) n. 562/2006 e ai principi generali del diritto dell’Unione, le misure prese nel quadro dell’operazione di sorveglianza dovrebbero essere proporzionate agli obiettivi perseguiti e rispettare pienamente i diritti fondamentali e i diritti dei rifugiati e dei richiedenti asilo, in particolare il divieto di respingimento. Gli Stati membri sono vincolati dalle disposizioni dell’acquis in materia di asilo, in particolare dalla direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (2), per quanto riguarda le domande di asilo presentate nel territorio, compreso alla frontiera, o nelle zone di transito degli Stati membri.

(4)

Nelle riunioni del 18 e 19 giugno 2009 e del 29 e 30 ottobre 2009 il Consiglio europeo ha sottolineato la necessità di potenziare le operazioni di controllo di frontiera coordinate dall’Agenzia e di definire chiare regole d’ingaggio per il pattugliamento congiunto. Il Consiglio europeo di giugno ha inoltre sottolineato la necessità di regole sullo sbarco delle persone soccorse in mare.

(5)

È opportuno tenere conto del fatto che le operazioni di sorveglianza di frontiera coordinate dall’Agenzia si svolgono secondo un piano operativo, seguendo un calendario e istruzioni impartite da un centro di coordinamento in cui sono rappresentati gli Stati membri partecipanti e l’Agenzia, e che prima dell’inizio dell’operazione vengono individuati uno o più Stati membri ospitanti le cui frontiere saranno oggetto di sorveglianza.

(6)

L’attuazione della presente decisione non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri e lascia impregiudicati gli obblighi che incombono agli Stati membri in base alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, alla convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo, alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e al suo protocollo per combattere il traffico di migranti via terra, via nave e via aria, alla convenzione relativa allo status dei rifugiati, alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e ad altri strumenti internazionali pertinenti.

(7)

Nel condurre un’operazione di sorveglianza di frontiera in mare, si può produrre una situazione in cui si rende necessario prestare assistenza alle persone in pericolo.

(8)

Conformemente al diritto internazionale, ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batte la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave, l’equipaggio o i passeggeri, presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo e proceda quanto più velocemente possibile al soccorso delle persone in pericolo. Tale assistenza dovrebbe essere prestata indipendentemente dalla cittadinanza o dallo status giuridico delle persone da soccorrere o delle circostanze in cui si trovano.

(9)

Ai fini di un miglior coordinamento tra gli Stati membri partecipanti alle operazioni rispetto a dette situazioni e per facilitare la condotta di tali operazioni, è opportuno che la presente decisione contenga orientamenti non vincolanti. La presente decisione non dovrebbe pregiudicare gli obblighi delle autorità preposte alla ricerca e al soccorso, compreso quello di assicurare che il coordinamento e la cooperazione siano effettuati secondo modalità che permettano alle persone tratte in salvo di essere trasferite in luogo sicuro.

(10)

La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, segnatamente la dignità umana, la proibizione della tortura e di trattamenti o pene inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il non respingimento, la non discriminazione e i diritti del bambino. Gli Stati membri dovrebbero applicare la presente decisione nel rispetto di tali diritti e principi.

(11)

Poiché gli obiettivi della presente decisione, segnatamente l’adozione di norme supplementari per la sorveglianza delle frontiere marittime da parte delle guardie di frontiera nelle operazioni coordinate dall’Agenzia, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri a ragione delle loro differenti legislazioni e prassi, e possono dunque, a causa del carattere multinazionale delle operazioni, essere realizzati meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(12)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione della presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

(13)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (3) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (4), del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.

(14)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (6), del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, di tale accordo.

(15)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio (7), del 28 febbraio 2008, sulla firma, a nome della Comunità europea, di tale protocollo.

(16)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (8). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(17)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (9). L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(18)

Il comitato del codice frontiere Schengen, consultato il 19 ottobre 2009, non ha espresso un parere; ai sensi dell’articolo 5 bis, paragrafo 4, lettera a), della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (10), la Commissione ha di conseguenza sottoposto al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare e l’ha trasmessa al tempo stesso al Parlamento europeo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa tra Stati membri coordinata dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea («l’Agenzia») è disciplinata dalle regole stabilite nella parte I dell’allegato. Tali regole e gli orientamenti non vincolanti stabiliti nella parte II dell’allegato costituiscono parte integrante del piano operativo predisposto per ciascuna operazione coordinata dall’Agenzia.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente ai trattati.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

M. Á. MORATINOS


(1)  GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

(2)  GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13.

(3)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(4)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(5)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(6)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

(7)  GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.

(8)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(9)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(10)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


ALLEGATO

PARTE I

Regole per le operazioni alle frontiere marittime coordinate dall’Agenzia

1.   Principi generali

1.1.   Le misure adottate ai fini delle operazioni di sorveglianza sono attuate in conformità dei diritti fondamentali e in modo da salvaguardare l’incolumità delle persone intercettate o soccorse e delle unità partecipanti.

1.2.   Nessuno può essere sbarcato o altrimenti consegnato alle autorità di un paese in violazione del principio di non respingimento o nel quale sussista un rischio di espulsione o di rimpatrio verso un altro paese in violazione di detto principio. Fatto salvo il punto 1.1, alle persone intercettate o soccorse sono fornite informazioni adeguate affinché possano esprimere qualunque motivo induca loro a ritenere che lo sbarco nel luogo proposto violerebbe il principio di non respingimento.

1.3.   Nel corso di tutta l’operazione si tiene conto delle particolari esigenze dei minori, delle vittime della tratta, di quanti necessitano di assistenza medica urgente o di protezione internazionale e di quanti si trovano in situazione di grande vulnerabilità.

1.4.   Gli Stati membri provvedono affinché le guardie di frontiera che partecipano alle operazioni di sorveglianza ricevano una formazione sulle disposizioni pertinenti della normativa in materia di diritti dell’uomo e rifugiati, e abbiano dimestichezza con il regime internazionale in materia di ricerca e soccorso.

2.   Intercettazioni

2.1.   Una volta localizzata, la nave o altra imbarcazione («nave») è avvicinata per gli accertamenti di identità e nazionalità e, in attesa di altre misure, viene sorvegliata a prudente distanza. Le informazioni sulla nave sono comunicate immediatamente al centro di coordinamento istituito nel contesto e ai fini dell’operazione marittima coordinata dall’Agenzia.

2.2.   Se la nave sta per entrare ovvero è già entrata nella zona contigua o nelle acque territoriali di uno Stato membro che non partecipa all’operazione, le informazioni che la riguardano sono comunicate al centro di coordinamento che le trasmette allo Stato membro interessato.

2.3.   Le informazioni riguardanti navi che si sospettano essere utilizzate per attività illecite in mare che esulano dalla portata dell’operazione sono comunicate al centro di coordinamento che le trasmette allo Stato membro o agli Stati membri interessati.

2.4.   Le misure adottate nel quadro dell’operazione di sorveglianza nei confronti di navi o altre imbarcazioni che si ha fondato motivo di sospettare trasportino persone intenzionate a eludere i controlli ai valichi di frontiera possono consistere nel:

a)

chiedere informazioni e documenti riguardanti la proprietà, l’immatricolazione ed elementi relativi al viaggio, nonché l’identità, la cittadinanza e altri dati pertinenti delle persone a bordo;

b)

fermare la nave e provvedere alla visita a bordo, all’ispezione della nave, del carico e delle persone e interrogare le persone a bordo;

c)

comunicare alle persone a bordo che non sono autorizzate ad attraversare la frontiera e che i conducenti della nave sono passibili di sanzioni per aver favorito il viaggio;

d)

sequestrare la nave e fermare le persone a bordo;

e)

ordinare alla nave di modificare la rotta per uscire dalle acque territoriali o dalla zona contigua o per dirigersi altrove, scortandola o navigando in prossimità fino a che non segua la rotta indicata;

f)

condurre la nave o le persone a bordo in un paese terzo o altrimenti consegnare la nave o le persone a bordo alle autorità di un paese terzo;

g)

condurre la nave o le persone a bordo nello Stato membro ospitante o in altro Stato membro partecipante all’operazione.

2.5.   Le misure di cui al punto 2.4 sono adottate alle seguenti condizioni:

2.5.1.   Acque territoriali e zona contigua

2.5.1.1.

Le misure di cui al punto 2.4 sono adottate previa autorizzazione e conformemente alle istruzioni dello Stato membro ospitante trasmesse all’unità partecipante tramite il centro di coordinamento. A tal fine, l’unità partecipante comunica allo Stato membro ospitante, tramite il centro di coordinamento, se il comandante della nave intercettata ha chiesto la notifica di un agente diplomatico o funzionario consolare dello Stato di bandiera.

2.5.1.2.

Tutte le attività operative nelle acque territoriali o nella zona contigua di uno Stato membro che non partecipa all’operazione si svolgono in conformità dell’autorizzazione dello Stato costiero. Il centro di coordinamento è informato di ogni comunicazione con lo Stato costiero e delle azioni successive.

2.5.2.   Alto mare al di là della zona contigua

2.5.2.1.

Se la nave batte bandiera ovvero reca dati di immatricolazione di uno Stato membro che partecipa all’operazione, le misure di cui al punto 2.4 sono adottate previa autorizzazione dello Stato di bandiera. Incaricato del rilascio o di tale trasmissione dell’autorizzazione è il rappresentante nazionale di tale Stato membro presso il centro di coordinamento.

2.5.2.2.

Se la nave batte bandiera ovvero reca dati di immatricolazione di uno Stato membro che non partecipa all’operazione o di un paese terzo, è richiesta la conferma della matricola allo Stato di bandiera tramite i canali appropriati e, se è confermata la nazionalità, conformemente al protocollo di Palermo per combattere il traffico di migranti, per adottare le misure di cui al punto 2.4 è richiesta l’autorizzazione dello Stato di bandiera.

Il centro di coordinamento è tenuto informato di ogni comunicazione con lo Stato di bandiera.

2.5.2.3.

Se sussistono fondati motivi di sospettare che, pur battendo bandiera straniera o rifiutando di esibire la bandiera, la nave abbia in effetti la nazionalità dell’unità partecipante, quest’ultima provvede a verificare il diritto della nave di battere la sua bandiera. A tal fine può inviare alla nave sospetta una lancia al comando di un ufficiale. Se dopo il controllo dei documenti i sospetti permangono, si può procedere con ulteriori indagini a bordo, che devono essere svolte con ogni possibile riguardo. Il paese del quale si presume che la nave batta bandiera è contattato tramite i canali appropriati.

2.5.2.4.

Se sussistono fondati motivi di sospettare che, pur battendo bandiera straniera o rifiutando di esibire la bandiera, la nave abbia in effetti la nazionalità di un altro Stato membro che partecipa all’operazione, la verifica del diritto della nave di battere la bandiera è svolta previa autorizzazione di tale Stato membro. Incaricato del rilascio o della trasmissione dell’autorizzazione è il rappresentante nazionale di tale Stato membro presso il centro di coordinamento.

Se, nei casi suindicati, i sospetti sulla nazionalità della nave si dimostrano fondati, le misure di cui al punto 2.4 sono adottate alle condizioni previste nel punto 2.5.2.1.

2.5.2.5.

Se sussistono fondati motivi di sospettare che la nave sia priva di nazionalità o possa essere assimilata a una nave priva di nazionalità, l’unità partecipante provvede a verificare il diritto della nave di battere la bandiera. A tal fine può inviare alla nave sospetta una lancia al comando di un ufficiale. Se dopo il controllo dei documenti i sospetti permangono, si può procedere con ulteriori indagini a bordo, che sono svolte con ogni possibile riguardo.

Se i sospetti che la nave sia priva di nazionalità si dimostrano fondati e sussistono fondati motivi di sospettare che la nave sia impegnata nel traffico di migranti via mare ai sensi del protocollo addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, sono adottate le misure di cui al punto 2.4.

Una nave è priva di nazionalità o può essere assimilata a una nave priva di nazionalità quando nessuno Stato le ha concesso il diritto di battere la sua bandiera o quando la nave naviga sotto le bandiere di due o più Stati, impiegandole secondo convenienza.

2.5.2.6.

In attesa o in mancanza dell’autorizzazione dello Stato di bandiera, la nave è sorvegliata a prudente distanza. Nessun’altra misura è adottata senza l’esplicita autorizzazione dello Stato di bandiera, salvo se necessario per far fronte a un pericolo imminente per la vita umana ai sensi della parte II, sezione 1, o se previsto da accordi bilaterali o multilaterali pertinenti, o se la nave è entrata nella zona contigua.

PARTE II

Orientamenti per le situazioni di ricerca e soccorso e per lo sbarco nell’ambito di operazioni alle frontiere marittime coordinate dall’Agenzia

1.   Situazioni di ricerca e soccorso

1.1.   Gli Stati membri ottemperano all’obbligo di prestare assistenza alle persone in pericolo in mare in conformità delle pertinenti disposizioni delle convenzioni internazionali che disciplinano le situazioni di ricerca e soccorso e dei requisiti relativi al rispetto dei diritti fondamentali. Le unità partecipanti prestano assistenza a qualunque nave o persona in pericolo in mare, indipendentemente dalla cittadinanza o dallo status giuridico dell’interessato o dalle circostanze in cui si trova.

1.2.   Nel corso dell’operazione di sorveglianza delle frontiere, in caso di dubbio o timore sulla sicurezza di una nave o sull’incolumità di una persona a bordo, l’unità partecipante trasmette senza indugio tutte le informazioni disponibili al centro di coordinamento del soccorso competente per la regione di ricerca e soccorso in cui si è verificata la situazione.

Qualora il centro di coordinamento del soccorso del paese terzo competente per la regione di ricerca e soccorso non risponda alla notifica trasmessa dall’unità partecipante, questa dovrebbe contattare il centro di coordinamento del soccorso dello Stato membro ospitante.

In attesa delle istruzioni del centro di coordinamento del soccorso, le unità partecipanti adottano tutte le opportune misure per salvaguardare l’incolumità delle persone interessate.

1.3.   Le unità partecipanti esaminano tutti gli elementi rilevanti e comunicano la loro valutazione al centro di coordinamento del soccorso competente, segnalando in particolare:

a)

l’esistenza di una richiesta di assistenza;

b)

la navigabilità della nave e la probabilità che questa non raggiunga la destinazione finale;

c)

il numero di passeggeri rispetto al tipo di imbarcazione (sovraccarico);

d)

la disponibilità di scorte necessarie (carburante, acqua, cibo, ecc.) per raggiungere la costa;

e)

la presenza di un equipaggio qualificato e del comandante della nave;

f)

l’esistenza di dispositivi di sicurezza, apparecchiature di navigazione e comunicazione;

g)

la presenza di passeggeri che necessitano assistenza medica urgente;

h)

la presenza di passeggeri deceduti;

i)

la presenza di donne in stato di gravidanza o di bambini;

j)

le condizioni meteorologiche e marine.

1.4.   L’esistenza di un’emergenza non dovrebbe dipendere esclusivamente né essere determinata da una richiesta effettiva di assistenza.

Qualora le persone a bordo rifiutino l’assistenza nonostante la nave risulti essere in stato di emergenza, l’unità partecipante ne informa il centro di coordinamento del soccorso e continua ad adempiere al proprio dovere di diligenza, adottando tutte le misure necessarie per salvaguardare l’incolumità delle persone interessate ed evitando qualsiasi azione che possa aggravare la situazione o aumentare le probabilità di lesioni alle persone o perdite di vite umane.

1.5.   Il centro di coordinamento dell’operazione dovrebbe essere informato senza indugio di ogni contatto con il centro di coordinamento del soccorso, e del modo di procedere dell’unità partecipante.

1.6.   Se la nave non può o non può più considerarsi in stato di emergenza o l’operazione di ricerca e soccorso è stata conclusa, l’unità partecipante, in consultazione con il centro di coordinamento dell’operazione, dovrebbe riprendere l’operazione conformemente alla parte I.

2.   Sbarco

2.1.   Il piano operativo dovrebbe indicare le modalità di sbarco delle persone intercettate o soccorse, in conformità del diritto internazionale e degli eventuali accordi bilaterali applicabili. Il piano operativo non impone obblighi agli Stati membri che non partecipano all’operazione.

Fatta salva la responsabilità del centro di coordinamento del soccorso e a meno che non sia diversamente indicato nel piano operativo, dovrebbe essere privilegiato lo sbarco nel paese terzo da cui è partita la nave che trasporta le persone interessate o dalle cui acque territoriali o regione di ricerca e soccorso tale nave è transitata e, qualora ciò non sia possibile, dovrebbe essere privilegiato lo sbarco nello Stato membro ospitante a meno che sia necessario agire diversamente per garantire l’incolumità di tali persone.

2.2.   Il centro di coordinamento dovrebbe essere informato della presenza di persone ai sensi della parte I, punto 1.2 e trasmettere tale informazione alle autorità competenti dello Stato membro ospitante. Sulla base di tale informazione, il piano operativo dovrebbe determinare le misure di follow-up da adottare.


RACCOMANDAZIONI

4.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 111/27


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2010

relativa all’iniziativa di programmazione congiunta nel settore della ricerca «Agricoltura, sicurezza alimentare e cambiamenti climatici»

(2010/253/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 181,

considerando quanto segue:

(1)

Il settore agricolo e quello forestale sono molto esposti ai cambiamenti climatici perché dipendono direttamente dalle condizioni climatiche, mentre le emissioni dell’agricoltura nell’Unione ammontano al 14 % delle emissioni globali di gas a effetto serra.

(2)

I cambiamenti climatici rappresentano una delle sfide principali per il settore dell’agricoltura, che deve dare sostentamento alla popolazione mondiale la quale dovrebbe raggiungere, nel 2050, i 9 miliardi di persone.

(3)

Secondo le previsioni, da qui al 2030 la richiesta alimentare nel mondo crescerà del 50 % e nel 2050 sarà raddoppiata; nel contempo anche la domanda di biomassa a fini non alimentari dovrebbe crescere notevolmente.

(4)

Il settore agricolo e quello forestale devono fare fronte a una domanda di biomassa a fini non alimentari in forte crescita, stimolata dagli sforzi di attenuazione in altri settori e dalla necessità di passare a un’economia a basse emissioni di carbonio.

(5)

Le scorte mondiali di alcuni prodotti alimentari di base stanno diminuendo e le impennate dei prezzi degli alimenti, come quelle registrate nel 2008, possono diventare più frequenti se l’offerta non è in grado di soddisfare costantemente la domanda crescente.

(6)

I cambiamenti climatici possono avere ripercussioni sui raccolti, gli allevamenti e i luoghi di produzione ed avere conseguenze importanti in termini di redditi degli agricoltori, utilizzo del terreno ed economie rurali in alcune parti dell’Unione.

(7)

Il settore agricolo dei paesi tropicali e sub-tropicali, in particolare nell’Africa sub-sahariana, è estremamente vulnerabile ai cambiamenti climatici e qualsiasi grave crisi alimentare che avesse luogo in queste regioni avrebbe ripercussioni sull’Europa.

(8)

Occorrono azioni concertate per evitare che l’insieme di questi rischi causi danni irreversibili e per garantire un approvvigionamento costante di prodotti alimentari in condizioni climatiche mutevoli.

(9)

La presente iniziativa di programmazione congiunta è rilevante anche per lo sviluppo della politica agricola comune.

(10)

Nella riunione del 3 dicembre 2009, il Consiglio Competitività ha identificato in «Agricoltura, sicurezza alimentare e cambiamenti climatici» un ambito in cui la programmazione congiunta offrirebbe un valore aggiunto rispetto all’attuale frammentazione della ricerca negli Stati membri. Nelle sue conclusioni il Consiglio ha pertanto riconosciuto la necessità di avviare un’iniziativa di programmazione congiunta in questo settore e ha invitato la Commissione a contribuire alla sua preparazione. Il Consiglio ha altresì ribadito che la programmazione congiunta è un processo condotto dagli Stati membri, affiancati dalla Commissione in veste di facilitatore.

(11)

La programmazione congiunta della ricerca nei settori dell’agricoltura, della sicurezza alimentare e dei cambiamenti climatici potrebbe incoraggiare la concentrazione di competenze, conoscenze e risorse, al fine di far progredire la ricerca per affrontare il problema della sicurezza alimentare e delle minacce poste dai cambiamenti climatici, dalla crescita della popolazione mondiale e dalla domanda di beni alimentari e non.

(12)

Per raggiungere gli obiettivi fissati dalla presente raccomandazione, è opportuno che gli Stati membri cooperino con la Commissione per individuare le iniziative che essa potrebbe attuare per assisterli nella definizione e nell’attuazione dell’agenda strategica di ricerca. Gli Stati membri dovrebbero inoltre cooperare con il comitato permanente per la ricerca agricola, per garantire che le attività di programmazione congiunta siano coordinate con il più ampio programma europeo di ricerca agricola.

(13)

Per consentire alla Commissione di riferire in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio, è opportuno che gli Stati membri trasmettano relazioni periodiche alla Commissione in merito ai progressi compiuti nella programmazione congiunta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1.

Gli Stati membri sono incoraggiati a sviluppare una visione comune su come la cooperazione e il coordinamento nel settore della ricerca a livello dell’Unione possono contribuire ad affrontare il problema della sicurezza alimentare e le minacce poste dai cambiamenti climatici, dalla crescita della popolazione mondiale e dalla domanda di beni alimentari e non.

2.

Gli Stati membri sono incoraggiati a definire un’agenda strategica di ricerca comune che individui necessità e obiettivi di ricerca a medio e lungo termine in materia di sicurezza alimentare tramite l’adattamento ai cambiamenti climatici e l’attenuazione degli effetti che questi possono avere sull’agricoltura. L’agenda strategica di ricerca dovrebbe includere un piano di attuazione che definisca priorità e tempistica e specifichi le azioni, gli strumenti e le risorse necessarie per la sua attuazione.

3.

Gli Stati membri sono incoraggiati a includere nell’agenda strategica di ricerca e nel piano di attuazione le azioni seguenti:

a)

reperire e scambiare informazioni in merito ai programmi nazionali e alle attività di ricerca pertinenti;

b)

consolidare le capacità congiunte di previsione e valutazione tecnologica, per garantire che le minacce emergenti e nuove siano monitorate costantemente e periodicamente comunicate;

c)

scambiare informazioni, risorse, buone pratiche, metodi e orientamenti;

d)

individuare i settori o le attività di ricerca che trarrebbero vantaggio dal coordinamento, da gare d’appalto congiunte o dalla messa in comune delle risorse;

e)

definire le procedure per lo svolgimento congiunto della ricerca nei settori di cui alla lettera d);

f)

condividere, quando opportuno, le infrastrutture di ricerca esistenti oppure sviluppare nuovi strumenti;

g)

esportare e diffondere la conoscenza, l’innovazione e gli approcci interdisciplinari in altre parti d’Europa e del mondo e garantire un uso efficace dei risultati della ricerca, al fine di potenziare la competitività e l’elaborazione delle politiche europee;

h)

incoraggiare una maggiore collaborazione tra settore pubblico e privato, nonché un’innovazione aperta tra diversi settori economici;

i)

tenere in considerazione l’evoluzione delle esigenze dei consumatori e del settore agroalimentare dell’Unione nel definire gli obiettivi dei programmi correlati.

4.

Gli Stati membri sono incoraggiati ad istituire una struttura di gestione comune nel settore dell’agricoltura, della sicurezza alimentare e dei cambiamenti climatici, incaricata di stabilire condizioni, regole e procedure comuni per la cooperazione e il coordinamento e di monitorare l’attuazione dell’agenda strategica di ricerca.

5.

Gli Stati membri sono incoraggiati ad attuare congiuntamente l’agenda strategica di ricerca, in particolare attraverso i rispettivi programmi di ricerca nazionali o altre attività di ricerca a livello nazionale.

6.

Gli Stati membri sono incoraggiati a collaborare con la Commissione per individuare le iniziative che essa potrebbe attuare per assisterli nella definizione e nell’attuazione dell’agenda strategica di ricerca e per coordinare i programmi congiunti con altre iniziative dell’Unione in questo settore.

7.

Gli Stati membri sono incoraggiati a collaborare con la Commissione per valutare eventuali forme di coinvolgimento della comunità agricola e di altre parti interessate nell’applicazione dei risultati ottenuti e per valutare come integrare al meglio l’iniziativa di programmazione congiunta nello sviluppo della politica agricola comune.

8.

Gli Stati membri sono incoraggiati a cooperare con la Commissione utilizzando tutti gli strumenti di innovazione pertinenti, per agevolare la trasformazione dei risultati della ricerca in prodotti e servizi, in particolare rendendo accessibili alle piccole e medie imprese, compresi gli agricoltori, tutte le forme di innovazione.

9.

Gli Stati membri sono incoraggiati a cooperare con la Commissione per valutare eventuali forme di consultazione e cooperazione in materia con gli enti o gruppi pertinenti a livello internazionale.

10.

Gli Stati membri sono incoraggiati a cooperare con il comitato permanente per la ricerca agricola, per garantire che le attività di programmazione congiunta siano coordinate con il più ampio programma europeo di ricerca agricola.

11.

Gli Stati membri sono incoraggiati a riferire regolarmente alla Commissione in merito ai progressi compiuti nella presente iniziativa di programmazione congiunta.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2010.

Per la Commissione

Máire GEOGHEGAN-QUINN

Membro della Commissione


IV Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

4.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 111/30


DECISIONE N. 1/2009 DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE UE-UCRAINA

del 23 novembre 2009

relativa alla creazione di un comitato misto

(2010/254/CE)

IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE UE-UCRAINA,

visto l’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri e l’Ucraina (l’«accordo»), in particolare l’articolo 88,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 88 dell’accordo autorizza il Consiglio di cooperazione a creare i comitati o gli organi speciali necessari per coadiuvarlo nell’esercizio delle sue funzioni, determinandone la composizione, le mansioni e le modalità di funzionamento.

(2)

Le parti dell’accordo stanno attualmente negoziando un accordo di associazione, che comprende una zona di libero scambio globale e approfondita.

(3)

Le parti dell’accordo hanno approvato il testo dell’agenda di associazione UE-Ucraina.

(4)

Occorre un comitato che esamini i progressi compiuti nell’attuazione dell’agenda di associazione, le priorità future e gli adeguamenti eventualmente necessari. Il comitato misto opererà a livello di alti funzionari,

DECIDE:

Articolo unico

Il Consiglio di cooperazione istituisce un comitato misto a livello di alti funzionari. Il comitato misto esamina i progressi compiuti nell’attuazione dell’agenda di associazione, le priorità future e gli eventuali adeguamenti da apportarvi.

Il comitato misto si riunisce a scadenze regolari, almeno una volta all’anno.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 2009.

Per il Consiglio di cooperazione

Capo della delegazione UE

C. BILDT

Capo della delegazione ucraina

Y. TYMOSHENKO


4.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 111/31


RACCOMANDAZIONE N. 1/2009 DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE UE-UCRAINA

del 23 novembre 2009

sull’attuazione dell’agenda di associazione UE-Ucraina

(2010/255/CE)

IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE UE-UCRAINA,

visto l’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e l’Ucraina, dall’altro (qui di seguito: «accordo di partenariato e di cooperazione»), in particolare l’articolo 85,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 85 dell’accordo autorizza il Consiglio di cooperazione a formulare opportune raccomandazioni con l’accordo di entrambe le parti.

(2)

A norma dell’articolo 102 dell’accordo, le parti adottano tutte le misure generali o specifiche necessarie per l’adempimento degli obblighi previsti dall’accordo e si adoperano per il conseguimento dei suoi obiettivi.

(3)

Le parti dell’accordo stanno attualmente negoziando un accordo di associazione, che comprende una zona di libero scambio globale e approfondita.

(4)

Le parti dell’accordo hanno approvato il testo dell’agenda di associazione UE-Ucraina.

(5)

L’agenda di associazione UE-Ucraina, che sostituirà l’attuale piano d’azione UE-Ucraina, servirà a preparare e agevolare la rapida entrata in vigore del futuro accordo di associazione UE-Ucraina mediante misure concrete stabilite di comune accordo, che forniranno orientamenti pratici per i preparativi e l’attuazione.

(6)

L’agenda di associazione ha il duplice scopo di definire misure concrete per la preparazione dell’accordo di associazione e di fornire un contesto più ampio per raggiungere l’obiettivo generale di un’associazione politica e di una maggiore integrazione economica dell’Ucraina con l’Unione europea.

(7)

L’agenda di associazione è un documento operativo che sarà riveduto, all’occorrenza, in funzione delle valutazioni dei progressi di cui alla sezione 3.9 dell’agenda di associazione e nel perseguimento dei suoi obiettivi generali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo unico

Il Consiglio di cooperazione raccomanda che le parti attuino l’agenda di associazione UE-Ucraina di cui al documento UE-UA 1056/2/09 REV 2 nella misura in cui tale attuazione sia finalizzata alla preparazione e all’attuazione del futuro accordo di associazione UE-Ucraina.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 2009.

Per il Consiglio di cooperazione

Capo della delegazione UE

C. BILDT

Capo della delegazione ucraina

Y. TYMOSHENKO