ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.104.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 104

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
24 aprile 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 346/2010 della Commissione, del 15 aprile 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda le prescrizioni relative all'immissione sul mercato e all'importazione di partite di animali di acquacoltura destinati agli Stati membri, o parti degli stessi, che applicano misure nazionali approvate dalla decisione 2010/221/UE ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) n. 347/2010 della Commissione, del 21 aprile 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade ( 1 )

20

 

*

Regolamento (UE) n. 348/2010 della Commissione, del 23 aprile 2010, relativo all'autorizzazione della L-isoleucina quale additivo nei mangimi per animali di tutte le specie ( 1 )

29

 

*

Regolamento (UE) n. 349/2010 della Commissione, del 23 aprile 2010, relativo all'autorizzazione del chelato di rame dell'analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali ( 1 )

31

 

*

Regolamento (UE) n. 350/2010 della Commissione, del 23 aprile 2010, concernente l'autorizzazione del chelato di manganese dell'analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali ( 1 )

34

 

*

Regolamento (UE) n. 351/2010 della Commissione, del 23 aprile 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale per quanto riguarda le definizioni delle categorie di gruppi di paesi di nascita, gruppi di paesi di precedente dimora abituale, gruppi di paesi di successiva dimora abituale e gruppi di cittadinanze ( 1 )

37

 

*

Regolamento (UE) n. 352/2010 della Commissione, del 23 aprile 2010, recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pomme de terre de l’île de Ré (DOP)]

40

 

*

Regolamento (UE) n. 353/2010 della Commissione, del 23 aprile 2010, recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mirabelles de Lorraine (IGP)]

45

 

 

Regolamento (UE) n. 354/2010 della Commissione, del 23 aprile 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

50

 

 

Regolamento (UE) n. 355/2010 della Commissione, del 23 aprile 2010, relativo al rilascio dei titoli di importazione per il riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 327/98 per il sottoperiodo del mese di aprile 2010

52

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2010/27/UE della Commissione, del 23 aprile 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva triflumizolo ( 1 )

54

 

*

Direttiva 2010/28/UE della Commissione, del 23 aprile 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva metalaxil ( 1 )

57

 

 

DECISIONI

 

 

2010/230/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 23 aprile 2010, relativa al finanziamento del programma di lavoro 2010 in materia di formazione nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, della salute e del benessere degli animali nel quadro del programma Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti

60

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

24.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 104/1


REGOLAMENTO (UE) N. 346/2010 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda le prescrizioni relative all'immissione sul mercato e all'importazione di partite di animali di acquacoltura destinati agli Stati membri, o parti degli stessi, che applicano misure nazionali approvate dalla decisione 2010/221/UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1), in particolare l'articolo 61, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2010/221/UE della Commissione che approva le misure nazionali volte a limitare l'impatto di talune malattie negli animali di acquacoltura e negli animali acquatici selvatici conformemente all'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE (2) del Consiglio consente agli Stati membri di imporre prescrizioni per l'introduzione nei loro territori, o in parti degli stessi, di partite di taluni animali di acquacoltura in modo da prevenire l'introduzione o controllare la propagazione di viremia primaverile della carpa (SVC), nefrobatteriosi (BKD), necrosi pancreatica infettiva (IPN) e infezione da Gyrodactylus salaris (GS). Tale decisione sostituisce la decisione 2004/453/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di applicazione della direttiva 91/67/CEE del Consiglio per quanto riguarda le misure di lotta contro talune malattie degli animali d'acquacoltura (3).

(2)

Le partite di animali di acquacoltura destinate all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti o al ripopolamento, che vengono introdotte in uno degli Stati membri, o parte di essi, elencati negli allegati I e II della decisione 2010/221/UE, e che contengono specie sensibili a malattie da cui è considerato indenne lo Stato membro, o parte dello stesso, o per le quali lo Stato membro applica un programma di eradicazione, devono essere originarie di una zona con una qualifica sanitaria equivalente in modo da prevenire l'introduzione o controllare la propagazione di tali malattie.

(3)

Tali partite devono essere accompagnate da un certificato sanitario appropriato che garantisce la conformità alle prescrizioni.

(4)

La decisione 2004/453/CE prevede previsti certificati sanitari specifici per gli spostamenti di animali di acquacoltura all'interno dell'Unione europea (immissione sul mercato). Nell'interesse della semplificazione della normativa dell'Unione, le condizioni di polizia sanitaria riguardanti le malattie oggetto delle misure nazionali vanno inserite nei certificati sanitari necessari per l'immissione sul mercato di cui al regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (4). Occorre quindi modificare in tal senso l'allegato II del suddetto regolamento.

(5)

Le attestazioni riguardanti le sudette malattie sono già incluse nei modelli di certificato sanitario per l'importazione di animali di acquacoltura nell'Unione istituiti dal regolamento (CE) n. 1251/2008. Tuttavia occorre modificare tali attestazioni in modo da tenere conto dei principi per l'importazione di animali di acquacoltura di cui alla direttiva 2006/88/CE e del codice internazionale di polizia sanitaria per gli animali acquatici dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE). È quindi opportuno modificare in tal senso l'allegato IV del suddetto regolamento.

(6)

Le prescrizioni per l'immissione sul mercato e l'importazione di partite di animali di acquacoltura destinati agli Stati membri, o parti degli stessi, che applicano misure nazionali approvate dalla decisione 2010/221/UE devono essere applicabili solo alle specie sensibili alle malattie in questione. Di conseguenza è opportuno includere un elenco delle specie sensibili alle suddette malattie nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1251/2008.

(7)

Tuttavia, poiché qualsiasi specie di pesce che si trova nelle stesse acque con specie affette da GS può propagare la malattia, le condizioni di immissione sul mercato e importazione relative al GS devono essere applicabili anche alle partite di pesci di qualsiasi specie introdotte negli Stati membri, o parti degli stessi, elencati nella decisione 2010/221/UE come indenni da tale malattia.

(8)

Poiché i modelli di certificato sanitario di cui al regolamento (CE) n. 1251/2008, modificato dal presente regolamento, coprono tutte le misure nazionali approvate a norma dell'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE, e la decisione 2004/453/CE è abrogata dalla decisione 2010/221/UE, occorre sopprimere l'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1251/2008.

(9)

È opportuno prevedere misure transitorie per consentire agli Stati membri e all'industria di prendere le misure necessarie per conformarsi alle nuove prescrizioni stabilite dal presente regolamento.

(10)

Per garantire che i certificati sanitari siano emessi correttamente è opportuno fornire ulteriori spiegazioni nelle note esplicative per i casi in cui non siano pertinenti alcune delle dichiarazioni dei modelli di certificato sanitario stabiliti dal regolamento (CE) n. 1251/2008 e qualora le dichiarazioni consistano di diverse pagine. Occorre quindi modificare l'allegato V del suddetto regolamento.

(11)

È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1251/2008.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1251/2008 è così modificato:

1)

all'articolo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

le condizioni di polizia sanitaria per l'immissione sul mercato di:

i)

animali acquatici ornamentali provenienti da o destinati ad impianti ornamentali chiusi; e

ii)

animali di acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti o al ripopolamento in Stati membri, o parti degli stessi, che applicano misure nazionali approvate a norma della decisione 2010/221/UE (5);

2)

È inserito il seguente articolo 8 bis:

«Articolo 8 bis

Animali di acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti o al ripopolamento in Stati membri, o parti degli stessi, che applicano misure nazionali approvate a norma della decisione 2010/221/UE

1.   Le partite di animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti o al ripopolamento devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte A dell'allegato II e alle noti esplicative dell'allegato V se esse:

a)

sono introdotte negli Stati membri, o parti degli stessi, elencati nella seconda e quarta colonna della tabella di cui:

i)

all'allegato I della decisione 2010/221/UE come indenni dalle malattie di cui alla prima colonna della tabella; oppure

ii)

all'allegato II della decisione 2010/221/UE come oggetto di un programma di eradicazione per una o più malattie di cui alla prima colonna della tabella;

b)

appartengono alle specie elencate nella parte C dell'allegato II come specie sensibili alle malattie da cui lo Stato membro, o parte dello stesso, è considerato indenne o per le quali lo Stato membro applica un programma di eradicazione conformemente alla decisione 2010/221/UE, come indicato alla lettera a).

2.   Le partite di animali di cui al paragrafo 1 devono rispettare le prescrizioni di polizia sanitaria contenute nel modello di certificato sanitario e le note esplicative conformemente al paragrafo 1.

3.   Qualora partite di pesci di qualsiasi specie siano destinate ad uno Stato membro, o parte dello stesso, elencato nell'allegato I della decisione 2010/221/UE in quanto indenne da Gyrodactylus salaris (GS) e siano provenienti da acque in cui sono presenti le specie sensibili ad infezione da Gyrodactylus salaris di cui alla parte C dell'allegato II, si applicano le disposizioni dei paragrafi 1 e 2.»

3)

L'articolo 18 è soppresso.

4)

Gli allegati II, IV e V sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Disposizioni transitorie

1.   Per un periodo transitorio fino al 31 luglio 2010, possono continuare ad essere importate o a transitare nell'Unione le partite di animali di acquacoltura accompagnate da certificati sanitari rilasciati conformemente all'allegato IV, parti A e B del regolamento (CE) n. 1251/2008, prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento.

2.   Per un periodo transitorio fino al 31 luglio 2011, possono continuare ad essere importate o a transitare nell'Unione le partite di animali di acquacoltura accompagnate da certificati sanitari rilasciati conformemente all'allegato IV, parti A e B del regolamento (CE) n. 1251/2008, prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento, a condizione che non siano applicabili le attestazioni di polizia sanitaria riguardanti la viremia primaverile della carpa (SVC), la nefrobatteriosi (BKD), necrosi pancreatica infettiva (IPN) o l'infezione da Gyrodactylus salaris (GS) di cui alla parte II di tali certificati.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 15 maggio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

(2)  GU L 98 del 20.4.2010, pag. 7.

(3)  GU L 202 del 7.6.2004, pag. 4.

(4)  GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41.

(5)  GU L 98 del 20.4.2010, pag. 7


ALLEGATO

Gli allegati II, IV e V sono così modificati:

1.

L'allegato II è così modificato:

a)

La parte A è sostituita dalla seguente:

«PARTE A

Modello di certificato sanitario per l'immissione sul mercato di animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento

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b)

è aggiunta la parte C seguente:

«PARTE C

Elenco delle specie sensibili a malattie oggetto di misure nazionali approvate a norma della decisione 2010/221/UE

Malattia

Specie sensibili

Viremia primaverile delle carpe (VPC)

Carpa testa grossa (Aristichthys nobilis), carassio dorato (Carassius auratus), carassio comune (Carassius carassius), carpa erbivora (Ctenopharyngodon idellus), carpa comune e carpa koi (Cyprinus carpio), carpa argentata (Hypophthalmichthys molitrix), siluro (Silurus glanis), tinca (Tinca tinca) e ido (Leuciscus idus)

Nefrobatteriosi (BKD)

Famiglia: Salmonidi

Necrosi pancreatica infettiva (IPN)

Trota iridea (Oncorhynchus mykiss), salmerino di fontana (Salvelinus fontinalis), salmotrota (Salmo trutta), salmone atlantico (Salmo salar), salmone del Pacifico (Oncorhynchus spp.) e coregone lavarello (Coregonus lavaretus)

Infezione da Gyrodactylus salaris

Salmone atlantico (Salmo salar), trota iridea (Oncorhynchus mykiss), salmerino alpino (Salvelinus alpinus), salmerino di fontana nordamericano (Salvelinus fontinalis), temolo (Thymallus thymallus), salmerino di lago nordamericano (Salvelinus namaycush) e salmotrota (Salmo trutta).»

2.

L'allegato IV è così modificato:

a)

La parte A è sostituita dalla seguente:

«PARTE A

Modello di certificato sanitario per l'importazione nell'Unione europea di animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere e agli impianti ornamentali aperti

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b)

La parte B è sostituita dalla seguente:

«PARTE B

Modello di certificato sanitario per l'importazione nell'Unione europea di animali acquatici ornamentali destinati agli impianti ornamentali chiusi

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3.

L'allegato V è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO V

Note esplicative

a)

I certificati vengono rilasciati dalle autorità competenti del paese di origine in conformità del pertinente modello riportato nell'allegato II o IV del presente regolamento, tenendo conto della destinazione e dell'utilizzo della partita dopo l'arrivo a destinazione.

b)

Considerando lo status del luogo di destinazione per quanto riguarda le malattie non esotiche di cui all'allegato IV, parte II della direttiva 2006/88/CE nello Stato membro UE o le malattie per cui il luogo di destinazione applica misure approvate dalla decisione 2010/221/UE che approva le misure nazionali a norma dell'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio, le prescrizioni specifiche del caso vanno incorporate e completate nel certificato.

c)

Per “luogo di origine” si intende il luogo in cui si trova l'azienda o l'area di molluschicoltura dove gli animali d'acquacoltura sono stati allevati fino al raggiungimento della taglia commerciale oggetto della partita di cui al presente certificato. Per gli animali acquatici selvatici, il “luogo di origine” è considerato il luogo di raccolta.

d)

Qualora il modello di certificato indichi di mantenere o cancellare talune dichiarazioni, a seconda del caso, le dichiarazioni che non sono pertinenti possono essere cancellate, siglate e timbrate dal funzionario autorizzato oppure completamente soppressi dal certificato.

e)

L'originale di ciascun certificato è composto di un unico foglio oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.

f)

Per l'importazione nell'Unione da paesi terzi, l'originale del certificato e le etichette previste nel certificato modello sono redatti in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui sarà effettuata l'ispezione al posto di frontiera dell'Unione e dello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri in questione possono tuttavia autorizzare la certificazione nella lingua ufficiale di un altro Stato membro, accompagnata se necessario da una traduzione ufficiale.

g)

Qualora al certificato siano allegate pagine supplementari per l'identificazione dei vari elementi che compongono la partita, anche queste pagine sono considerate parte integrante dell'originale del certificato, purché su ciascuna di esse figurino la firma e il timbro dell'ispettore ufficiale responsabile della certificazione.

h)

Se il certificato, comprese le pagine supplementari di cui alla nota g), si compone di più pagine, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo “–x(numero di pagina) di y(numero totale delle pagine)–” e, in alto, il numero di riferimento del certificato attribuito dall'autorità competente.

i)

L'originale del certificato deve essere compilato e firmato da un ispettore ufficiale entro le 72 ore precedenti il carico della partita oppure entro 24 ore nei casi in cui sia prescritto. Le autorità competenti del paese di origine accertano che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE.

j)

La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

k)

Per l'importazione nell'Unione da paesi terzi, l'originale del certificato deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero dell'UE. Per le partite immesse sul mercato nell'Unione l'originale del certificato deve accompagnare la partita fino alla destinazione finale.

l)

Un certificato per animali d'acquacoltura vivi è valido per 10 giorni a decorrere dalla data del rilascio. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio in mare. A tal fine al certificato sanitario è allegato l'originale della dichiarazione del comandante della nave, redatta conformemente all'addendum di cui alla parte D dell'allegato IV.

m)

Si noti che le condizioni generali per il trasporto degli animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 possono implicare, se del caso, ulteriori misure dopo l'ingresso nell'Unione se le prescrizioni di detto regolamento non sono soddisfatte.»


24.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 104/20


REGOLAMENTO (UE) N. 347/2010 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

sentito il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti,

considerando quanto segue:

(1)

Successivamente all’adozione del regolamento (CE) n. 245/2009, della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), è stato necessario modificare alcune disposizioni al fine di evitare effetti involontari sulla disponibilità e sulle prestazioni dei prodotti disciplinati da detto regolamento.

(2)

Per quanto attiene ai requisiti per le informazioni di prodotto, è inoltre necessario migliorare la coerenza tra il regolamento (CE) n. 245/2009, da una parte, e dall’altra, il regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico (3).

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 245/2009

Gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 245/2009 sono modificati come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 13 aprile 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

(2)  GU L 76 del 24.3.2009, pag. 17.

(3)  GU L 76 del 24.3.2009, pag. 3.


ALLEGATO

Modifiche agli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 245/2009

Gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 245/2009 sono modificati nel modo seguente:

1)

l’allegato I è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

b)

al punto 1 la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

«Le seguenti lampade sono escluse dall’ambito di applicazione dell’allegato III, a condizione che la documentazione tecnica redatta ai fini della valutazione di conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE specifichi quale dei parametri tecnici di seguito elencati costituisce la base giuridica per l’esenzione»;

c)

i punti 1, lettera c) e 1, lettera d), sono sostituiti dai seguenti:

«c)

le lampade a luce miscelata a scarica ad alta densità con:

almeno il 6 % della radiazione totale dell’intervallo 250-780 nm nell’intervallo 250-400 nm, e

almeno l’11 % della radiazione totale dell’intervallo 250-780 nm nell’intervallo 630-780 nm, e

almeno il 5 % della radiazione totale dell’intervallo 250-780 nm nell’intervallo 640-700 nm;

d)

le lampade a luce miscelata a scarica ad alta densità con:

il picco della radiazione nell’intervallo 315-400 nm (UVA) o 280-315 nm (UVB);»;

d)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

I seguenti prodotti sono esclusi dall’applicazione dell’allegato III, a condizione che in tutte le forme d’informazione sui prodotti si specifichi che non sono destinati all’illuminazione generale ai sensi del presente regolamento o che sono destinati all’uso di cui alle lettere da b) a e):

a)

i prodotti destinati a essere utilizzati in applicazioni diverse dall’illuminazione generale e incorporati in altri prodotti senza funzione di illuminazione generale;

b)

le lampade disciplinate dalle disposizioni della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) o della direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2);

c)

gli apparecchi di illuminazione di emergenza e di soccorso ai sensi della direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

d)

gli alimentatori destinati all’uso negli apparecchi di illuminazione di cui alla lettera c) e progettati per far funzionare lampade in condizioni di emergenza;

e)

gli apparecchi di illuminazione soggetti ai requisiti di cui alla direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alla direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 93/42/CEE del Consiglio (5), della direttiva 88/378/CEE del Consiglio (6) e gli apparecchi di illuminazione integrati in apparecchi soggetti a detti requisiti.

La destinazione d’uso deve essere indicata per ogni prodotto e la scheda tecnica redatta ai fini della valutazione di conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE deve indicare i parametri tecnici che rendono la progettazione del prodotto specifica alla destinazione d’uso dichiarata.

2)

l’allegato II è così modificato:

a)

la prima frase è soppressa;

b)

al punto 1, lettera c), è aggiunta la frase seguente:

«Ai fini della tabella 6 dell’allegato III, tale fattore deve essere misurato in modalità operativa ad alta frequenza con un ciclo di commutazione di 11h/1h.»

c)

al punto 3 è aggiunta la lettera o) seguente:

«o)

“lampada a luce miscelata”: una lampada contenente una lampada a vapori di mercurio e un filamento a incandescenza collegato in serie al medesimo bulbo.»

3)

l’allegato III è così modificato:

a)

prima della tabella 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

«Le lampade fluorescenti spiraliformi a doppio attacco di diametro uguale o superiore a 16 mm (T5) devono soddisfare i requisiti riportati nella tabella 5 per lampade circolari T9.»

b)

la tabella 2 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 2

Valori specificati di efficacia minima per lampade fluorescenti ad attacco singolo funzionanti con alimentatore elettromagnetico ed elettronico

Piccolo tubo singolo parallelo, attacco G23 (2 spinotti) o 2G7 (4 spinotti)

Image Image

Tubi doppi paralleli, attacco G24d (2 spinotti) o G24q (4 spinotti)

Image Image

Tubi tripli paralleli, attacco GX24d (2 spinotti) o GX24q (4 spinotti)

Image Image

Potenza nominale

(W)

Efficacia luminosa specificata (lm/W), valore iniziale 100 h

Potenza nominale

(W)

Efficacia luminosa specificata (lm/W), valore iniziale 100 h

Potenza nominale

(W)

Efficacia luminosa specificata (lm/W), valore iniziale 100 h

5

48

10

60

13

62

7

57

13

69

18

67

9

67

18

67

26

66

11

76

26

66

 

4 tubi su un piano, attacco 2G10

(4 spinotti)

Image

Tubo singolo lungo parallelo, attacco 2G11

(4 spinotti)

Image Image

 

Potenza nominale

(W)

Efficacia luminosa specificata (lm/W), valore iniziale 100 h

Potenza nominale

(W)

Efficacia luminosa specificata (lm/W), valore iniziale 100 h

 

18

61

18

67

 

24

71

24

75

36

78

34

82

 

36

81»

c)

la tabella 3 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 3

Valori specificati di efficacia minima per lampade fluorescenti ad attacco singolo funzionanti solo con alimentatore elettronico

Tre tubi paralleli, attacco GX24q

(4 spinotti)

Image

Quattro tubi paralleli, attacco GX24q

(4 spinotti)

Image

Tubo singolo lungo parallelo, attacco 2G11

(4 spinotti)

Image Image

Potenza nominale

(W)

Efficacia luminosa specificata (lm/W), valore iniziale 100 h

Potenza nominale

(W)

Efficacia luminosa specificata (lm/W), valore iniziale 100 h

Potenza nominale

(W)

Efficacia luminosa specificata (lm/W), valore iniziale 100 h

32

75

57

75

40

83

42

74

70

74

55

82

57

75

 

80

75

70

74»

 

d)

la tabella 6 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 6

Percentuali di riduzione per i valori specificati di efficacia minima per le lampade fluorescenti con elevata temperatura di colore e/o elevata resa cromatica e/o secondo involucro e/o lunga durata

Parametri lampada

Riduzione dell’efficacia luminosa a 25 °C

Tc ≥ 5 000 K

–10 %

95 ≥ Ra > 90

–20 %

Ra > 95

–30 %

Secondo involucro lampada

–10 %

Fattore di sopravvivenza della lampada ≥ 0,50 dopo 40 000 ore di accensione

–5 %»

e)

all’allegato III, punto 1.1, lettera B, la frase

«Le correzioni definite per la prima fase (tabella 6) continuano ad applicarsi.»

è sostituita da

«Le correzioni (tabella 6) e i requisiti specifici per le lampade fluorescenti spiraliformi ad attacco doppio definiti per la prima fase continuano ad applicarsi.»;

f)

il titolo della tabella 7 è sostituito dal seguente:

g)

il titolo della tabella 8 è sostituito dal seguente:

h)

il secondo punto dell’allegato III, punto 1.1, lettera C, è sostituito dal seguente:

«Le lampade a fluorescenza senza alimentatore integrato devono funzionare con alimentatori di categoria di efficienza energetica A2 o superiore, conformemente al punto 2.2 dell’allegato III. Possono inoltre funzionare con alimentatori di categorie di efficienza inferiori ad A2.»

i)

la tabella 11 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 11

Fattori di mantenimento del flusso luminoso e lampade fluorescenti ad attacco doppio – seconda fase

Fattore di mantenimento del flusso luminoso

Ore di funzionamento

Tipi di lampade

2 000

4 000

8 000

16 000

Lampade fluorescenti a doppio attacco funzionanti con alimentatori non ad alta frequenza

0,95

0,92

0,90

Lampade fluorescenti T8 a doppio attacco con alimentatore ad alta frequenza e avviamento a caldo

0,96

0,92

0,91

0,90

Altre lampade fluorescenti a doppio attacco con alimentatore ad alta frequenza e avviamento a caldo

0,95

0,92

0,90

0,90

Lampade fluorescenti circolari ad attacco singolo con alimentatore non ad alta frequenza, lampade fluorescenti T8 a U a doppio attacco e lampade fluorescenti spiraliformi a doppio attacco diametro uguale o superiore a 16 mm (T5)

0,80

0,74

0,72 a 5 000 ore di funzionamento

Lampade fluorescenti circolari ad attacco singolo funzionanti con alimentatori ad alta frequenza

0,85

0,83

0,80

0,75 a 12 000 ore di funzionamento

Altre lampade fluorescenti ad attacco singolo funzionanti con alimentatori non ad alta frequenza

0,85

0,78

0,75

Altre lampade fluorescenti ad attacco singolo con alimentatore ad alta frequenza e avviamento a caldo

0,90

0,84

0,81

0,78»

j)

la seguente frase introduttiva e la tabella 11 bis sono aggiunte alla tabella 11:

«Ai valori della tabella 11 si applicano le seguenti riduzioni cumulative:

Tabella 11 bis

Percentuali di riduzione dei requisiti del mantenimento del flusso luminoso per lampade fluorescenti

Parametri lampada

Riduzione dei requisiti del mantenimento del flusso luminoso della lampada

Lampade con 95 ≥ Ra > 90

Con funzionamento ≤ 8 000 h: – 5 %

Con funzionamento > 8 000 h: – 10 %

Lampade con Ra > 95

Con funzionamento ≤ 4 000 h: – 10 %

Con funzionamento > 4 000 h: – 15 %

Lampade con temperatura di colore ≥ 5 000 K

–10 %»

k)

la tabella 12 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 12

Fattori di sopravvivenza per lampade fluorescenti ad attacco singolo e doppio — seconda fase

Fattore di sopravvivenza della lampada

Ore di funzionamento

Tipi di lampade

2 000

4 000

8 000

16 000

Lampade fluorescenti a doppio attacco funzionanti con alimentatori non ad alta frequenza

0,99

0,97

0,90

Lampade fluorescenti a doppio attacco con alimentatore ad alta frequenza e avviamento a caldo

0,99

0,97

0,92

0,90

Lampade fluorescenti circolari ad attacco singolo con alimentatore non ad alta frequenza, lampade fluorescenti T8 a U a doppio attacco e lampade fluorescenti spiraliformi a doppio attacco di diametro uguale o superiore a 16 mm (T5)

0,98

0,77

0,50 a 5 000 ore di funzionamento

Lampade fluorescenti circolari ad attacco singolo funzionanti con alimentatori ad alta frequenza

0,99

0,97

0,85

0,50 a 12 000 ore di funzionamento

Altre lampade fluorescenti ad attacco singolo funzionanti con alimentatori non ad alta frequenza

0,98

0,90

0,50

Altre lampade fluorescenti ad attacco singolo con alimentatore ad alta frequenza e avviamento a caldo

0,99

0,98

0,88

—»

l)

la tabella 13 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 13

Fattori di mantenimento del flusso luminoso e fattori di sopravvivenza per lampade a sodio ad alta pressione — seconda fase

Categoria lampade a sodio ad alta pressione e ore di funzionamento per misura

Fattore di mantenimento del flusso luminoso

Fattore di sopravvivenza della lampada

P ≤ 75 W

LLMF e LSF misurati a 12 000 ore di funzionamento

Ra ≤ 60

> 0,80

> 0,90

Ra > 60

> 0,75

> 0,75

Tutte le lampade a retroadattamento progettate per funzionare con alimentatori a vapori di mercurio ad alta pressione

> 0,75

> 0,80

P > 75 W

P > 75 W LLMF e LSF misurati a 16 000 ore di funzionamento

Ra ≤ 60

> 0,85

> 0,90

Ra > 60

> 0,70

> 0,65

Tutte le lampade a retroadattamento progettate per funzionare con alimentatori a vapori di mercurio ad alta pressione

> 0,75

> 0,55

I requisiti di cui alla tabella 13 relativi alle lampade a retroadattamento progettate per funzionare con alimentatori a vapori di mercurio ad alta pressione si applicano fino a sei anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.»;

m)

l’allegato III, punto 1.3, lettera i), è sostituito dal seguente:

«i)

La temperatura ambiente all’interno del dispositivo luminoso alla quale la lampada è stata progettata per massimizzare il flusso luminoso. Se questa temperatura è inferiore o uguale a 0 °C o uguale o superiore a 50 °C, deve essere indicato che la lampada non è adatta per l’uso in interni alla normale temperatura ambiente.»;

n)

al punto 1.3 dell’allegato III è aggiunta la seguente lettera j):

«j)

Per le lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, l’indice di efficienza energetica degli alimentatori definiti alla tabella 17 con cui può funzionare la lampada.»;

o)

la tabella 17 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 17

Requisiti applicabili all’indice di efficienza energetica per gli alimentatori non regolabili per lampade fluorescenti

DATI LAMPADA

EFFICIENZA ALIMENTATORE (Plamp / Pinput)

Non regolabile

Tipo di lampada

Potenza nominale

CODICE ILCOS

Potenza specificata/tipica

A2 BAT

A2

A3

B1

B2

50 Hz

HF

W

W

W

 

 

 

 

 

T8

15

FD-15-E-G13-26/450

15

13,5

87,8 %

84,4 %

75,0 %

67,9 %

62,0 %

T8

18

FD-18-E-G13-26/600

18

16

87,7 %

84,2 %

76,2 %

71,3 %

65,8 %

T8

30

FD-30-E-G13-26/900

30

24

82,1 %

77,4 %

72,7 %

79,2 %

75,0 %

T8

36

FD-36-E-G13-26/1200

36

32

91,4 %

88,9 %

84,2 %

83,4 %

79,5 %

T8

38

FD-38-E-G13-26/1050

38,5

32

87,7 %

84,2 %

80,0 %

84,1 %

80,4 %

T8

58

FD-58-E-G13-26/1500

58

50

93,0 %

90,9 %

84,7 %

86,1 %

82,2 %

T8

70

FD-70-E-G13-26/1800

69,5

60

90,9 %

88,2 %

83,3 %

86,3 %

83,1 %

TC-L

18

FSD-18-E-2G11

18

16

87,7 %

84,2 %

76,2 %

71,3 %

65,8 %

TC-L

24

FSD-24-E-2G11

24

22

90,7 %

88,0 %

81,5 %

76,0 %

71,3 %

TC-L

36

FSD-36-E-2G11

36

32

91,4 %

88,9 %

84,2 %

83,4 %

79,5 %

TCF

18

FSS-18-E-2G10

18

16

87,7 %

84,2 %

76,2 %

71,3 %

65,8 %

TCF

24

FSS-24-E-2G10

24

22

90,7 %

88,0 %

81,5 %

76,0 %

71,3 %

TCF

36

FSS-36-E-2G10

36

32

91,4 %

88,9 %

84,2 %

83,4 %

79,5 %

TC-D / DE

10

FSQ-10-E-G24q=1

FSQ-10-I-G24d=1

10

9,5

89,4 %

86,4 %

73,1 %

67,9 %

59,4 %

TC-D / DE

13

FSQ-13-E-G24q=1

FSQ-13-I-G24d=1

13

12,5

91,7 %

89,3 %

78,1 %

72,6 %

65,0 %

TC-D / DE

18

FSQ-18-E-G24q=2

FSQ-18-I-G24d=2

18

16,5

89,8 %

86,8 %

78,6 %

71,3 %

65,8 %

TC-D / DE

26

FSQ-26-E-G24q=3

FSQ-26-I-G24d=3

26

24

91,4 %

88,9 %

82,8 %

77,2 %

72,6 %

TC-T / TE

13

FSM-13-E-GX24q=1

FSM-13-I-GX24d=1

13

12,5

91,7 %

89,3 %

78,1 %

72,6 %

65,0 %

TC-T / TE

18

FSM-18-E-GX24q=2

FSM-18-I-GX24d=2

18

16,5

89,8 %

86,8 %

78,6 %

71,3 %

65,8 %

TC-T / TC-TE

26

FSM-26-E-GX24q=3

FSM-26-I-GX24d=3

26,5

24

91,4 %

88,9 %

82,8 %

77,5 %

73,0 %

TC-DD / DDE

10

FSS-10-E-GR10q

FSS-10-L/P/H-GR10q

10,5

9,5

86,4 %

82,6 %

70,4 %

68,8 %

60,5 %

TC-DD / DDE

16

FSS-16-E-GR10q

FSS-16-I-GR8

FSS-16-L/P/H-GR10q

16

15

87,0 %

83,3 %

75,0 %

72,4 %

66,1 %

TC-DD / DDE

21

FSS-21-E-GR10q

FSS-21-L/P/H-GR10q

21

19,5

89,7 %

86,7 %

78,0 %

73,9 %

68,8 %

TC-DD / DDE

28

FSS-28-E-GR10q

FSS-28-I-GR8

FSS-28-L/P/H-GR10q

28

24,5

89,1 %

86,0 %

80,3 %

78,2 %

73,9 %

TC-DD / DDE

38

FSS-38-E-GR10q

FSS-38-L/P/H-GR10q

38,5

34,5

92,0 %

89,6 %

85,2 %

84,1 %

80,4 %

TC

5

FSD-5-I-G23

FSD-5-E-2G7

5,4

5

72,7 %

66,7 %

58,8 %

49,3 %

41,4 %

TC

7

FSD-7-I-G23

FSD-7-E-2G7

7,1

6,5

77,6 %

72,2 %

65,0 %

55,7 %

47,8 %

TC

9

FSD-9-I-G23

FSD-9-E-2G7

8,7

8

78,0 %

72,7 %

66,7 %

60,3 %

52,6 %

TC

11

FSD-11-I-G23

FSD-11-E-2G7

11,8

11

83,0 %

78,6 %

73,3 %

66,7 %

59,6 %

T5

4

FD-4-E-G5-16/150

4,5

3,6

64,9 %

58,1 %

50,0 %

45,0 %

37,2 %

T5

6

FD-6-E-G5-16/225

6

5,4

71,3 %

65,1 %

58,1 %

51,8 %

43,8 %

T5

8

FD-8-E-G5-16/300

7,1

7,5

69,9 %

63,6 %

58,6 %

48,9 %

42,7 %

T5

13

FD-13-E-G5-16/525

13

12,8

84,2 %

80,0 %

75,3 %

72,6 %

65,0 %

T9-C

22

FSC-22-E-G10q-29/200

22

19

89,4 %

86,4 %

79,2 %

74,6 %

69,7 %

T9-C

32

FSC-32-E-G10q-29/300

32

30

88,9 %

85,7 %

81,1 %

80,0 %

76,0 %

T9-C

40

FSC-40-E-G10q-29/400

40

32

89,5 %

86,5 %

82,1 %

82,6 %

79,2 %

T2

6

FDH-6-L/P-W4,3x8,5d-7/220

 

5

72,7 %

66,7 %

58,8 %

 

 

T2

8

FDH-8-L/P-W4,3x8,5d-7/320

 

7,8

76,5 %

70,9 %

65,0 %

 

 

T2

11

FDH-11-L/P-W4,3x8,5d-7/420

 

10,8

81,8 %

77,1 %

72,0 %

 

 

T2

13

FDH-13-L/P-W4,3x8,5d-7/520

 

13,3

84,7 %

80,6 %

76,0 %

 

 

T2

21

FDH-21-L/P-W4,3x8,5d-7/

 

21

88,9 %

85,7 %

79,2 %

 

 

T2

23

FDH-23-L/P-W4,3x8,5d-7/

 

23

89,8 %

86,8 %

80,7 %

 

 

T5-E

14

FDH-14-G5-L/P-16/550

 

13,7

84,7 %

80,6 %

72,1 %

 

 

T5-E

21

FDH-21-G5-L/P-16/850

 

20,7

89,3 %

86,3 %

79,6 %

 

 

T5-E

24

FDH-24-G5-L/P-16/550

 

22,5

89,6 %

86,5 %

80,4 %

 

 

T5-E

28

FDH-28-G5-L/P-16/1150

 

27,8

89,8 %

86,9 %

81,8 %

 

 

T5-E

35

FDH-35-G5-L/P-16/1450

 

34,7

91,5 %

89,0 %

82,6 %

 

 

T5-E

39

FDH-39-G5-L/P-16/850

 

38

91,0 %

88,4 %

82,6 %

 

 

T5-E

49

FDH-49-G5-L/P-16/1450

 

49,3

91,6 %

89,2 %

84,6 %

 

 

T5-E

54

FDH-54-G5-L/P-16/1150

 

53,8

92,0 %

89,7 %

85,4 %

 

 

T5-E

80

FDH-80-G5-L/P-16/1150

 

80

93,0 %

90,9 %

87,0 %

 

 

T5-E

95

FDH-95-G5-L/P-16/1150

 

95

92,7 %

90,5 %

84,1 %

 

 

T5-E

120

FDH-120-G5-L/P-16/1450

 

120

92,5 %

90,2 %

84,5 %

 

 

T5-C

22

FSCH-22-L/P-2GX13-16/225

 

22,3

88,1 %

84,8 %

78,8 %

 

 

T5-C

40

FSCH-40-L/P-2GX13-16/300

 

39,9

91,4 %

88,9 %

83,3 %

 

 

T5-C

55

FSCH-55-L/P-2GX13-16/300

 

55

92,4 %

90,2 %

84,6 %

 

 

T5-C

60

FSCH-60-L/P-2GX13-16/375

 

60

93,0 %

90,9 %

85,7 %

 

 

TC-LE

40

FSDH-40-L/P-2G11

 

40

91,4 %

88,9 %

83,3 %

 

 

TC-LE

55

FSDH-55-L/P-2G11

 

55

92,4 %

90,2 %

84,6 %

 

 

TC-LE

80

FSDH-80-L/P-2G11

 

80

93,0 %

90,9 %

87,0 %

 

 

TC-TE

32

FSMH-32-L/P-2GX24q=3

 

32

91,4 %

88,9 %

82,1 %

 

 

TC-TE

42

FSMH-42-L/P-2GX24q=4

 

43

93,5 %

91,5 %

86,0 %

 

 

TC-TE

57

FSM6H-57-L/P-2GX24q=5

FSM8H-57-L/P-2GX24q=5

 

56

91,4 %

88,9 %

83,6 %

 

 

TC-TE

70

FSM6H-70-L/P-2GX24q=6

FSM8H-70-L/P-2GX24q=6

 

70

93,0 %

90,9 %

85,4 %

 

 

TC-TE

60

FSM6H-60-L/P-2G8=1

 

63

92,3 %

90,0 %

84,0 %

 

 

TC-TE

62

FSM8H-62-L/P-2G8=2

 

62

92,2 %

89,9 %

83,8 %

 

 

TC-TE

82

FSM8H-82-L/P-2G8=2

 

82

92,4 %

90,1 %

83,7 %

 

 

TC-TE

85

FSM6H-85-L/P-2G8=1

 

87

92,8 %

90,6 %

84,5 %

 

 

TC-TE

120

FSM6H-120-L/P-2G8=1

FSM8H-120-L/P-2G8=1

 

122

92,6 %

90,4 %

84,7 %

 

 

TC-DD

55

FSSH-55-L/P-GRY10q3

 

55

92,4 %

90,2 %

84,6 %»

 

 

4)

dopo il primo paragrafo dell’allegato IV viene inserito il paragrafo seguente:

«Le autorità degli Stati membri sono tenuti a utilizzare procedure di misura affidabili, accurate e riproducibili che tengano conto delle metodologie più avanzate e generalmente riconosciute, compresi i metodi definiti nei documenti i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


(1)  GU L 100 del 19.4.1994, pag. 1.

(2)  GU L 23 del 28.1.2000, pag. 57.

(3)  GU L 374 del 27.12.2006, pag. 10.

(4)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.

(5)  GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1.

(6)  GU L 187 del 16.7.1988, pag. 1


24.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 104/29


REGOLAMENTO (UE) N. 348/2010 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2010

relativo all'autorizzazione della L-isoleucina quale additivo nei mangimi per animali di tutte le specie

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato del presente regolamento. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l'autorizzazione della L-isoleucina prodotta da Escherichia coli (FERM ABP-10641) come additivo per mangimi per tutte le specie, da classificare nella categoria «additivi alimentari».

(4)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito: «l'Autorità»), nel parere del 9 dicembre 2009 (2) ha concluso che la L-isoleucina non ha effetti avversi sulla salute animale e umana o sull'ambiente, e che tale preparato può essere considerato come fonte di isoleucina disponibile per tutte le specie animali. L'Autorità raccomanda misure appropriate per la sicurezza degli utilizzatori. L'Autorità non ritiene necessarie particolari prescrizioni relative al monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo nel mangime presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione della L-isoleucina dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza, può essere autorizzato l'impiego del preparato specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite nell'allegato medesimo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  The EFSA Journal 2010; 8(1):1425.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza dell'autorizzazione

mg/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi nutrizionali. Gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi

3c3.8.1

L-isoleucina

 

Composizione dell'additivo:

 

L-isoleucina, di purezza minima del 93,4 % (sulla materia secca) prodotta da Escherichia coli (FERM ABP-10641)

 

≤ 1 % impurezze non identificate (come materia secca)

 

Caratterizzazione della sostanza attiva:

L-isoleucina (C6H13NO2)

 

Metodo analitico:

Metodo di determinazione degli aminoacidi di cui al regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (1)

Tutte le specie animali

1.

Va indicato il tasso di umidità.

2.

Ai fini della sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio durante la manipolazione.

14 maggio 2020


(1)  GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1.


24.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 104/31


REGOLAMENTO (UE) N. 349/2010 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2010

relativo all'autorizzazione del chelato di rame dell'analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato del presente regolamento. Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l'autorizzazione del chelato di rame dell'analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali».

(4)

Dal parere dell'autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») del 12 novembre 2009 (2) e in combinato disposto con il parere del 16 aprile 2008 (3) risulta che il chelato di rame dell'analogo idrossilato della metionina non ha effetti avversi sulla salute animale e umana o sull'ambiente. In base al parere del 16 aprile 2008 l'impiego del preparato può essere considerato come fonte di rame disponibile e soddisfa i criteri di additivo nutrizionale per tutte le specie animali. L'autorità raccomanda misure appropriate per la sicurezza degli utilizzatori. Essa non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo nel mangime presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del preparato dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, si può autorizzare l'impiego del preparato descritto nell'allegato del presente regolamento.

(6)

Tale preparato era già stato autorizzato quale additivo nell'alimentazione animale per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1253/2008 della Commissione, del 15 dicembre 2008, relativo all'autorizzazione del chelato di rame dell'analogo idrossilato della metionina quale additivo nell'alimentazione animale (4). Detto regolamento va abrogato.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite nell'allegato medesimo.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1253/2008 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  The EFSA Journal (2009) 7(11) pag. 1382.

(3)  The EFSA Journal (2008) 693, pag. 1.

(4)  GU L 337 del 16.12.2008, pag. 78.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza dell'autorizzazione

Tenore dell'elemento (Cu) in mg/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi nutrizionali. Gruppo funzionale: composti di oligoelementi

3b4.10

Chelato di rame dell'analogo idrossilato della metionina

 

Caratterizzazione dell'additivo:

 

Chelato di rame dell'analogo idrossilato della metionina contenente il 18 % di rame e tra il 79,5 e l'81 % di acido(2-idrossi-4-metiltio)butanoico olio minerale: ≤ 1 %

 

CAS: 292140-30-8

 

Metodo analitico (1):

Atomic Absorption Spectrometry (AAS), spettrometria ad assorbimento atomico

Tutte le specie

 

 

Bovini

Bovini prima dell'inizio della ruminazione, compresi i succedanei complementari del latte 15 (in totale)

Altri bovini: 35 (in totale)

 

Ovini: 15 (in totale)

 

Suinetti fino a 12 settimane: 170 (in totale)

 

Crostacei: 50 (in totale)

 

Altri animali: 25 (in totale)

1)

L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.

2)

Sicurezza dell'utilizzatore: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione.

3)

L'etichetta contiene la seguente dicitura:

destinato all'alimentazione degli ovini se il tenore di rame nel mangime è superiore a 10 mg/kg:

«il tenore di rame in questo mangime può causare l'avvelenamento di talune specie di ovini»,

destinato all'alimentazione di bovini dopo l'inizio della ruminazione se il tenore di rame nel mangime è inferiore a 20 mg/kg:

«il tenore di rame in questo mangime può causare carenze di rame in bovini al pascolo in luoghi ad alto tenore di molibdeno o di zolfo».

14 maggio 2020


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: http://www.irmm.jrc.be/crl_feed_additives


24.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 104/34


REGOLAMENTO (UE) N. 350/2010 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2010

concernente l'autorizzazione del chelato di manganese dell'analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato del presente regolamento. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l'autorizzazione del chelato di manganese dell'analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali».

(4)

Dal parere dell'autorità europea per la sicurezza alimentare («l'autorità») del 9 dicembre 2009 (2), in combinato disposto con i pareri del 15 settembre 2009 (3) e del 15 aprile 2008 (4), risulta che il chelato di manganese dell'analogo idrossilato della metionina non ha effetti nocivi sulla salute animale e umana o sull'ambiente. In base al parere del 15 aprile 2008 l'impiego del preparato può essere considerato come fonte di manganese disponibile e soddisfa i criteri di additivo alimentare per tutte le specie animali. L'autorità raccomanda misure appropriate per la sicurezza degli utilizzatori. Essa non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito in forza del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del preparato dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, è opportuno autorizzare l'impiego del preparato descritto nell'allegato del presente regolamento.

(6)

Tale preparato era già autorizzato come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso dal regolamento (UE) n. 103/2010 della Commissione, del 5 febbraio 2010, concernente l'autorizzazione del chelato di manganese dell'analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso (5). Detto regolamento deve essere abrogato.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite nell'allegato medesimo.

Articolo 2

Il regolamento (UE) n. 103/2010 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  EFSA Journal (2010) 8(1) pag. 1424.

(3)  EFSA Journal (2009) 7(9) pag. 1316.

(4)  EFSA Journal (2008) 692, pag. 1.

(5)  GU L 35 del 6.2.2010, pag. 1.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza dell'autorizzazione

Tenore dell'elemento (Mn) in mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi nutrizionali. Gruppo funzionale: composti di oligoelementi

3b5.10

Chelato di manganese dell'analogo idrossilato della metionina

 

Caratterizzazione dell'additivo:

 

Chelato di manganese dell'analogo idrossilato della metionina contenente il 15,5 %-17 % di manganese e il 77 %-78 % di acido 2-idrossi-4-metiltio-butanoico

 

olio minerale: ≤ 1 %

 

Metodo analitico (1):

spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) secondo la norma EN 15510:2007

Tutte le specie

Pesci: 100 (in totale)

Altre specie: 150 (in totale)

1)

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi in forma di premiscela.

2)

Sicurezza dell'utilizzatore: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione respiratoria, guanti e occhiali di sicurezza.

14 maggio 2020


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives


24.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 104/37


REGOLAMENTO (UE) N. 351/2010 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2010

recante attuazione del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale per quanto riguarda le definizioni delle categorie di gruppi di paesi di nascita, gruppi di paesi di precedente dimora abituale, gruppi di paesi di successiva dimora abituale e gruppi di cittadinanze

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Per assicurare la comparabilità dei dati ricavati da fonti statistiche e amministrative nazionali eterogenee e l'attendibilità dei documenti di sintesi da redigere a livello comunitario, è necessario che le categorie di gruppi di paesi di nascita, gruppi di paesi di precedente dimora abituale, gruppi di paesi di successiva dimora abituale e gruppi di cittadinanze siano definite in modo identico in tutti gli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 862/2007 dispone pertanto che la Commissione definisca le categorie di cui sopra.

(2)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 862/2007 il presente regolamento definisce le categorie di gruppi di paesi di nascita, gruppi di paesi di precedente dimora abituale, gruppi di paesi di successiva dimora abituale e gruppi di cittadinanze.

Articolo 2

Con riguardo alle categorie di cui sopra, si intende per:

a)   «paese di precedente dimora abituale»: il paese nel quale una persona aveva la dimora abituale immediatamente prima dell'immigrazione, a prescindere dalla sua cittadinanza o dal suo paese di nascita;

b)   «paese di successiva dimora abituale»: il paese nel quale una persona stabilisce la sua dimora abituale successivamente all'emigrazione, a prescindere dalla sua cittadinanza o dal suo paese di nascita;

c)   «livello di sviluppo»: il grado di sviluppo relativo di un paese, definito sulla base di misurazioni statistiche della speranza di vita, del grado di alfabetizzazione e di istruzione e del prodotto interno lordo (PIL) pro capite;

d)   «nato nel paese»: la persona nata nel paese di attuale dimora abituale, a prescindere dalla sua cittadinanza;

e)   «nato all'estero»: la persona nata in un paese diverso da quello di attuale dimora abituale, a prescindere dalla sua cittadinanza.

Articolo 3

L'allegato del presente regolamento elenca i gruppi di paesi di nascita, i gruppi di paesi di precedente dimora abituale, i gruppi di paesi di successiva dimora abituale e i gruppi di cittadinanze secondo i quali gli Stati membri sono tenuti a trasmettere dati alla Commissione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23.


ALLEGATO

I gruppi di paesi e di cittadinanze sono i seguenti:

gruppi di base,

gruppi supplementari di altri paesi non membri dell'UE e di altre cittadinanze non UE.

1.   GRUPPI DI BASE DI PAESI

1.1.   Gruppi di cittadinanze

Il termine «cittadinanza» è definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 862/2007.

Una persona che possiede due o più cittadinanze viene assegnata a un solo paese di cittadinanza, da determinare nel seguente ordine:

1)

paese dichiarante; oppure, se la persona non ha la cittadinanza del paese dichiarante;

2)

altro Stato membro dell'UE; oppure, se la persona non ha la cittadinanza di un altro Stato membro dell'UE;

3)

altro paese non membro dell'Unione europea.

Nel caso delle persone che possiedono due o più cittadinanze di paesi che sono membri dell'Unione europea senza che nessuno di essi sia il paese dichiarante, gli Stati membri determinano il paese di cittadinanza da considerare.

Nel caso delle persone che possiedono due o più cittadinanze di paesi che non sono membri dell'Unione europea, gli Stati membri determinano il paese di cittadinanza da considerare.

I dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 862/2007 sono disaggregati secondo i seguenti gruppi di cittadinanze:

cittadinanza del paese dichiarante (cittadini del paese),

cittadinanza di un altro Stato membro dell'UE (altri cittadini dell'UE),

cittadinanza di paesi non membri dell'UE (cittadini non UE), di cui:

cittadinanza di paesi EFTA,

cittadinanza di paesi candidati,

cittadinanza di altri paesi non membri dell'UE;

cittadinanza sconosciuta.

I dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 862/2007 sono disaggregati secondo i seguenti gruppi di cittadinanze:

cittadinanza del paese dichiarante (cittadini del paese),

cittadinanza di un altro Stato membro dell'UE (altri cittadini dell'UE),

cittadinanza di paesi non membri dell'UE (cittadini non UE),

cittadinanza sconosciuta.

1.2.   Gruppi di paesi di nascita

L'espressione «paese di nascita» è definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 862/2007.

I dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 862/2007 sono disaggregati secondo i seguenti gruppi di paesi di nascita:

paese dichiarante (nati nel paese),

altri Stati membri dell'UE (nati all'estero nell'UE),

paesi non membri dell'UE (nati all'estero non nell'UE), di cui:

paesi EFTA,

paesi candidati,

altri paesi non membri dell'UE;

paese di nascita sconosciuto.

1.3.   Gruppi di paesi di precedente dimora abituale

I dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 862/2007 sono disaggregati secondo i seguenti gruppi di paesi di precedente dimora abituale:

altri Stati membri dell'UE,

paesi non membri dell'UE, di cui:

paesi EFTA,

paesi candidati,

altri paesi non membri dell'UE;

paese di precedente dimora abituale sconosciuto.

1.4.   Gruppi di paesi di successiva dimora abituale

I dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del regolamento (CE) n. 862/2007 sono disaggregati secondo i seguenti gruppi di paesi di successiva dimora abituale:

altri Stati membri dell'UE,

paesi non membri dell'UE,

paese di successiva dimora abituale sconosciuto.

2.   GRUPPI SUPPLEMENTARI DI ALTRI PAESI NON MEMBRI DELL'UE E DI ALTRE CITTADINANZE NON UE SECONDO IL LIVELLO DI SVILUPPO

Per i dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iii), e lettera c), punti i) e ii), del regolamento (CE) n. 862/2007, i dati relativi ad altri paesi non membri dell'UE e ad altre cittadinanze non UE sono disaggregati secondo i seguenti gruppi di livello di sviluppo:

paesi molto sviluppati,

paesi mediamente sviluppati,

paesi meno sviluppati.

3.   ELENCO DI PAESI E DI CITTADINANZE NEI GRUPPI

Il paese di nascita, il paese di precedente dimora abituale e il paese di successiva dimora abituale si riferiscono ai paesi delimitati dalle frontiere internazionali esistenti alla data del 1o gennaio dell'anno di riferimento.

La composizione dell'UE, dell'EFTA e dei paesi candidati è quella esistente alla data del 1o gennaio dell'anno di riferimento.

La Commissione trasmette agli Stati membri gli elenchi di paesi e di cittadinanze da includere in ciascuno dei gruppi di base. Tali elenchi di gruppi di base sono aggiornati in funzione delle necessità.

La Commissione trasmette agli Stati membri gli elenchi di paesi e di cittadinanze da includere in ciascuno dei gruppi supplementari secondo il livello di sviluppo. Tali elenchi di gruppi supplementari sono aggiornati in funzione delle necessità.


24.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 104/40


REGOLAMENTO (UE) N. 352/2010 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2010

recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pomme de terre de l’île de Ré (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all’approvazione di una modifica degli elementi del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pomme de terre de l’île de Ré», registrata con il regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (2) come modificato dal regolamento (CE) n. 1187/2000 (3).

(2)

La domanda ha lo scopo di modificare il disciplinare di produzione aggiungendo la varietà Carrera all’elenco delle varietà di patate che possono essere utilizzate nell’ambito della DOP «Pomme de terre de l’île de Ré» nella categoria «varietà da consumo». Queste pratiche garantiscono la salvaguardia delle caratteristiche essenziali della denominazione.

(3)

La Commissione ha esaminato le modifiche e le ritiene giustificate. Poiché si tratta di modifiche minori ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione può approvarle senza seguire la procedura di cui agli articoli 5, 6 e 7 di detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il disciplinare della denominazione di origine protetta «Pomme de terre de l’île de Ré» è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il documento unico aggiornato è riportato nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

(3)  GU L 133 del 6.6.2000, pag. 19.


ALLEGATO I

Nel disciplinare della denominazione di origine protetta «Pomme de terre de l’île de Ré» sono approvate le seguenti modifiche.

Metodo di ottenimento

Alla voce «Metodo di ottenimento» del disciplinare di produzione, il secondo paragrafo è così modificato:

anziché

:

«Le patate che possono avvalersi della denominazione di origine controllata “Pomme de terre de l’île de Ré” devono derivare dalle varietà di patate da consumo (Alcmaria, Goulvena, Pénélope e Starlette) e dalle varietà di patate da consumo a polpa consistente (Amandine, BF 15, Charlotte e Roseval).»,

leggasi

:

«Le patate che possono avvalersi della denominazione di origine controllata “Pomme de terre de l’île de Ré” devono derivare dalle varietà di patate da consumo (Alcmaria, Goulvena, Pénélope, Starlette e Carrera) e dalle varietà di patate da consumo a polpa consistente (Amandine, BF 15, Charlotte e Roseval).».

Alla voce «Metodo di ottenimento» del disciplinare di produzione, il settimo paragrafo è così modificato:

anziché

:

«L’irrigazione è autorizzata fino al 25 maggio per le varietà Alcamaria, Goulvena, Pénélope e Starlette e fino al 15 giugno per le varietà Amandine, BF 15, Charlotte e Roseval.»,

leggasi

:

«L’irrigazione è autorizzata fino al 25 maggio per le varietà Alcmaria, Goulvena, Pénélope, Starlette e Carrera e fino al 15 giugno per le varietà Amandine, BF 15, Charlotte e Roseval.».

Alla voce «Metodo di ottenimento» del disciplinare di produzione, il decimo paragrafo è così modificato:

anziché

:

«La percentuale di sostanza secca delle patate deve essere compresa tra il 15 e il 19% per le varietà Alcmaria, Goulvena, Pénélope e Starlette e tra il 16 e il 19,5% per le varietà Amandine, BF 15, Charlotte e Roseval.»,

leggasi

:

«La percentuale di sostanza secca delle patate deve essere compresa tra il 15 e il 19% per le varietà Alcmaria, Goulvena, Pénélope, Starlette e Carrera e tra il 16 e il 19,5% per le varietà Amandine, BF 15, Charlotte e Roseval.».

Condizioni nazionali

Anziché

:

«Decreto del 5 febbraio 1998»,

leggasi

:

«Decreto relativo alla denominazione di origine controllata “Pomme de terre de l’île de Ré”».


ALLEGATO II

DOCUMENTO UNICO

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

«POMME DE TERRE DE L’ILE DE RÉ»

N. CE: FR-PDO-0105-0065-14.03.2008

 IGP Image DOP

1.   Denominazione della DOP

«Pomme de terre de l’île de Ré»

2.   Stato membro o paese terzo

Francia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.6.

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di (1)

La Pomme de terre de l’île de Ré è una patata primaticcia di piccolo calibro (inferiore a 70 mm).

Le patate che possono avvalersi della denominazione di origine protetta «Pomme de terre de l’île de Ré» devono derivare dalle varietà di patate da consumo (Alcmaria, Goulvena, Pénélope, Starlette e Carrera) e dalle varietà di patate da consumo a polpa consistente (Amandine, BF 15, Charlotte e Roseval).

Questa patata è caratterizzata dalla polpa consistente e da aromi specifici con note vegetali. La percentuale di sostanza secca è compresa tra il 15 e il 19 % per le varietà Alcmaria, Goulvena, Pénélope, Starlette e Carrera e tra il 16 e il 19,5 % per le varietà Amandine, BF 15, Charlotte e Roseval.

Questa patata è raccolta prima della maturazione completa; la buccia si stacca senza difficoltà quando viene grattata.

Si tratta di una produzione stagionale che può essere messa in vendita solo fino al 31 luglio dell’anno di raccolta. Il prodotto non si presta a una conservazione prolungata.

La Pomme de terre de l’île de Ré è un ortaggio fresco che deve essere commercializzato rapidamente dopo la raccolta.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Non pertinente.

3.4.   Alimenti per animali (solo per prodotti di origine animale)

Non pertinente.

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata

Le patate vengono prodotte, selezionate, classificate e confezionate nella zona.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc.

Il condizionamento della Pomme de terre de l’île de Ré nella zona geografica è giustificato dagli obiettivi indicati di seguito.

 

Salvaguardia dell’autenticità del prodotto

Il condizionamento della Pomme de terre de l’île de Ré nella zona geografica avviene in imballaggi di peso non superiore a 25 kg destinati alla distribuzione. Le modalità di condizionamento garantiscono l’identificazione delle partite e della loro origine, contribuendo in tal modo a garantire la tracciabilità delle patate.

 

Salvaguardia delle caratteristiche della patata

 

La Pomme de terre de l’île de Ré è un prodotto commercializzato esclusivamente fresco: è quindi necessario procedere rapidamente al condizionamento dopo la raccolta.

 

La Pomme de terre de l’île de Ré è inoltre raccolta prima della maturazione completa, il che ne fa un prodotto fragile. Occorre evitare gli urti, che possono provocare un’alterazione dell’epidermide con ferite e imbrunimento. I produttori effettuano perciò con particolare cura non solo la raccolta, ma anche le operazioni di cernita e di condizionamento per salvaguardare le caratteristiche della patata.

3.7.   Norme specifiche relative all’etichettatura

L’etichettatura delle patate a denominazione di origine controllata «Pomme de terre del l’île de Ré» reca, nello stesso campo visivo, il nome della denominazione e la dicitura «appellation d’origine contrôlée» o «AOC», che deve figurare immediatamente sotto il nome della denominazione.

4.   Definizione concisa della zona geografica

La zona delimitata di produzione delle patate che possono avvalersi della denominazione di origine protetta «Pomme de terre de l’île de Ré» è situata nell’isola di Ré e corrisponde ad alcuni appezzamenti sul territorio dei comuni seguenti: cantone di Ars-en-Ré: Ars-en-Ré, La Couarde-sur-Mer, Loix, Les Portes-en-Ré, Saint-Clément-des-Baleines; cantone di Saint-Martin de Ré: Le Bois-Plage en Ré, La Flotte, Rivedoux-Plage, Sainte-Marie-de-Ré, Saint-Martin de Ré.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

L’isola di Ré, nell’Atlantico, gode di condizioni climatiche particolarmente propizie:

elevato soleggiamento e forte luminosità;

pluviometria poco abbondante ma presente da febbraio a maggio;

esposizione a venti caldi e forti.

Questi fattori, caratteristici di un clima di tipo mediterraneo, favoriscono la coltivazione delle patate primaticce in quanto permettono uno sviluppo vegetativo precoce (luce, caldo, acqua).

Gli effetti di precipitazioni più scarse di quelle del continente abbinate all’evapotraspirazione sono compensati dall’esistenza di sufficienti riserve idrogeologiche, che permettono di irrigare le colture, in particolare al momento della formazione e della crescita del tubero.

Nell’isola di Ré gli appezzamenti riservati alla produzione di patate sono situati su terreni costieri a tessitura sabbiosa su basamento calcareo. Si tratta di terreni leggeri, asciutti e permeabili, che si scaldano rapidamente favorendo la produzione precoce delle patate. I produttori di patate dell’isola di Ré hanno saputo approfittare di queste risorse pedoclimatiche per ottenere un ottimo prodotto attraverso pratiche radicate nelle abitudini locali. L’originalità delle pratiche colturali è caratterizzata in particolare dagli aspetti seguenti:

i metodi di fertilizzazione sono caratterizzati dall’apporto di materia organica in autunno, in particolare sotto forma di «varech» (concime organico costituito da alghe marine raccolte sulle spiagge dell’isola); questo concime, vera e propria ricchezza del patrimonio insulare, è stato per molto tempo l’unico ammendante organico disponibile. Il varech si decompone più rapidamente del letame bovino e provocherebbe meno malattie;

la coltivazione è effettuata su filari ravvicinati, poco in profondità, sotto strati molto sottili di terra, sia per proteggere le piante dal vento, sia per favorire l’emergenza.

5.2.   Specificità del prodotto

La Pomme de terre de l’île de Ré deve la propria fama alla precocità rispetto alle patate primaticce del continente.

Una sua caratteristica è costituita dal piccolo calibro (il 70 % delle patate raccolte sono di calibro compreso tra 30 e 60 mm).

Ulteriori caratteristiche sono la polpa consistente e aromi specifici con connotazioni vegetali.

5.3.   Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

La precocità della Pomme de terre de l’île de Ré è dovuta sia al particolare clima dell’isola di Ré sia alla scelta di terreni particolarmente adatti alla coltivazione di questo ortaggio.

La Pomme de terre de l’île de Ré è più precoce delle patate prodotte sul continente, malgrado non sia coltivata né in serra né in coltura protetta, in quanto il clima dell’isola, e in particolare le temperature miti, consentono di seminare precocemente, in modo che le patate possano beneficiare del clima tiepido e soleggiato per emergere rapidamente.

Anche la natura dei terreni scelti dai produttori favorisce tale precocità. I terreni leggeri e permeabili si scaldano rapidamente evacuando l’umidità in eccesso, che è dannosa per lo sviluppo radicale della patata e per lo sviluppo del tubero.

Affinché possa giovarsi di queste condizioni propizie, la Pomme de terre de l’île de Ré è piantata a scarsa profondità.

I terreni leggeri concorrono anch’essi a determinare la qualità dei tuberi che, raccolti prima della maturazione completa, sono fragili e perciò estremamente sensibili agli urti, anche al momento della raccolta: gli appezzamenti scelti sono quindi sabbiosi e non pietrosi.

La coltivazione è effettuata su filari ravvicinati, ad alta densità, con un piccolo rincalzo per conferire alle piante maggiore resistenza ai venti talvolta violenti dell’isola.

Le condizioni colturali descritte, in particolare la densità di impianto, spiegano il calibro ridotto che caratterizza la Pomme de terre de l’île de Ré.

Le caratteristiche organolettiche della Pomme de terre de l’île de Ré sono riconducibili sia alla scelta delle varietà sia alla precocità di questa patata; questi fattori, coniugati alle caratteristiche del terreno dell’isola, concorrono alla produzione di una patata che, con la cottura, mantiene una polpa soda e sprigiona aromi vegetali e primaverili.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

http://www.inao.gouv.fr/repository/editeur/pdf/CDC-AOP/CDCPommeDeTerreDeLIleDeRe.pdf


24.4.2010   

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L 104/45


REGOLAMENTO (UE) N. 353/2010 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2010

recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mirabelles de Lorraine (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione delle modifiche del disciplinare della denominazione d'origine protetta «Mirabelles de Lorraine», registrata con il regolamento (CE) n. 1107/1996 della Commissione (2).

(2)

La domanda ha l'obiettivo di modificare il disciplinare aggiungendovi le mirabelle surgelate. Sono state apportate altre modifiche, in particolare per quanto attiene alla prova dell'origine e all'etichettatura.

(3)

La Commissione ha esaminato la modifica in questione e la ritiene giustificata. Poiché si tratta di una modifica minore ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione può approvarla senza seguire la procedura di cui agli articoli 5, 6 e 7 di detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Mirabelles de Lorraine» è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il documento unico degli elementi principali del disciplinare figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.


ALLEGATO I

Le seguenti modifiche sono approvate per il disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Mirabelles de Lorraine».

Descrizione

(1)

Aggiunta del paragrafo: «Le “mirabelles de Lorraine” possono essere confezionate ed essere presentate fresche o surgelate. Le mirabelle fresche sono destinate alla tavola o all'industria. Le mirabelle surgelate sono destinate all'industria o alla vendita al consumatore e possono presentarsi sotto forme diverse:

(a)

intere con nocciolo

(b)

intere denocciolate

(c)

dimezzate denocciolate».

(2)

Si precisa la descrizione del prodotto specificando le diverse destinazioni e le possibili presentazioni dei frutti.

(3)

È aggiunto il paragrafo seguente: «Le caratteristiche dei prodotti devono corrispondere alla regolamentazione in vigore per ciascuna categoria.».

(4)

È stata aggiunta una tabella che definisce le caratteristiche fisico-chimiche del prodotto:

 

Mirabelles de Lorraine

Caratteristiche

Frutti ≥ 22 mm di diametro,

Frutti di Categoria I per il frutto da tavola

Regolamentazione per il frutto a uso industriale

Colore ≥ 4 (scala di colore AREFE in allegato n. 5)

Tasso medio di zucchero ≥ 16° Brix per i frutti da tavola e ≥ 15° Brix per i frutti a uso industriale (metodo di triturazione)

Prova dell'origine

(1)

La frase «Per ciascuna spedizione, le aziende aderenti annotano in un registro l'azienda d'origine, la quantità spedita, il tipo di confezionamento e la destinazione» è sostituita da «Per ciascuna spedizione, le aziende aderenti introducono una tracciabilità ascendente e discendente che consente di determinare con precisione l'origine, la quantità spedita, il tipo di confezionamento e la destinazione».

(2)

Sono soppresse le seguenti voci:

(a)

«le dichiarazioni di stampa e di utilizzo di cassette aerex, fascette, etichette o vignette recanti menzione del marchio

(b)

copia della contabilità di magazzino degli aderenti relativa alle etichette, fascette e vignette di identificazione».

(3)

Aggiunta dei seguenti paragrafi:

(a)

«Successivamente al confezionamento, ciascun imballaggio unitario per la frutta da tavola o ciascun pallet per la frutta destinata alla lavorazione industriale è identificato per mezzo di un codice che consente di identificare le informazioni relative ai livelli precedenti (questo codice può corrispondere al numero della scheda di fabbricazione o della scheda del pallet).

(b)

All'atto della spedizione, le schede di fabbricazione sono compilate con la data di spedizione e il nome del cliente.».

Metodo di ottenimento

(1)

Precisazioni relative ai tipi di suoli con l'aggiunta di «45 % di elementi fini inferiori a 20 micron (argilla con limo sottile)».

(2)

Soppressione di una parte del paragrafo 4.4.2: «è verosimile che il clima influisca sulla qualità del prodotto; questo legame terreno-clima-qualità è attualmente studiato dall'AREFE: 20 frutteti sono oggetto di studio da sei anni e i risultati definitivi di questo esperimento saranno pubblicati entro tre anni.».

(3)

Soppressione dei riferimenti alle disposizioni del disciplinare regionale relativo al rinnovo dei frutteti.

(4)

Soppressione dell'analisi delle foglie in autunno.

(5)

Soppressione della densità di piantagione minima di 150 alberi per ettaro.

(6)

Modifica dei criteri di analisi del grado di maturità.

(7)

Passaggio dalla scala A di Hunter alla scala AREFE.

(8)

Rapporto zucchero/acidità superiore o uguale a 4 è sostituito dalla misura del tenore zuccherino minimo pari a 15° Brix.

(9)

Aggiunta delle spiegazioni della somma delle temperature: «Una somma delle temperature allo stadio F2 pari almeno a 1 750° C (allegato 6: protocollo di maturità): a partire dallo stadio 50 % di fiori schiusi, si cumula la temperatura media quotidiana. È stato dimostrato che la varietà di Mirabelle 1510 giunge a maturità intorno allo stadio 1 850° C. Le varietà precoci si situano intorno allo stadio 1 750° C».

(10)

Aggiunta del paragrafo relativo al surgelamento: «La tecnologia del surgelamento consiste nel creare uno scambio termico intenso che consente di ridurre molto rapidamente la temperatura a un massimo di -18° C, che differenzia questa tecnica dal congelamento. Più questo scambio è rapido, migliori saranno le proprietà organolettiche del prodotto. La qualità e le caratteristiche organolettiche delle mirabelles de Lorraine sono preservate da questo metodo di conservazione. Il surgelamento offre certamente i seguenti vantaggi:

(a)

organolettici (aspetto, consistenza, gusto). Unico fra tutti i procedimenti di conservazione, il freddo consente di restituire tutte le qualità organolettiche dei prodotti trattati al loro stato di freschezza iniziale;

(b)

nutrizionali. Le operazioni di surgelamento non intaccano il valore nutritivo. Il freddo profondo stabilizza l'alimento in un dato stato;

(c)

microbiologici. Al di sotto di -18° C, i microorganismi cessano di svilupparsi. La totale assenza di acqua (rapidamente e completamente trasformata in ghiaccio) rappresenta un ulteriore ostacolo alla loro proliferazione».

(11)

La frase «questa zona corrisponde agli stadi della produzione, dell'immagazzinamento prima del confezionamento e del confezionamento dei frutti» è sostituita da «Per i frutti freschi, il complesso delle operazioni (produzione, selezione, calibratura, confezionamento) si svolge nella zona geografica. Per i frutti surgelati, le fasi seguenti avvengono nella zona geografica: produzione, selezione, calibratura, denocciolamento, surgelamento.».

Etichettatura

Etichettatura: adeguamento all'evoluzione normativa

Altri

Denominazione e composizione del consorzio:

AIAL è diventato AMDL

Soppressione del nome del presidente

Ritiro delle ragioni sociali delle aziende

Aggiunte relative all'oggetto e al funzionamento del consorzio

Sono state apportate precisazioni in base agli statuti dell'associazione relativi al funzionamento e al suo ruolo di consorzio qualità

Aggiornamento della classe ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/2006


ALLEGATO II

DOCUMENTO UNICO

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine

«MIRABELLES DE LORRAINE»

N. CE: FR-PGI-0117-0194-10.12.2007

IGP (X) DOP ( )

1.   Denominazione

«Mirabelles de Lorraine»

2.   Stato membro o paese terzo

Francia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.6:

Ortofrutticoli

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di (1)

Frutto tondo, giallo o dorato alla maturità, a nocciolo libero, di piccole dimensioni (diametro > 22 mm), con un tasso zuccherino medio pari a 16° Brix per i frutti da tavola e 15° Brix per i frutti destinati all'industria, di colore 4 sulla scala cromatica AREFE, derivato dai cloni delle varietà a dominante allogama Mirabelles de Nancy e Mirabelles de Metz, come iscritte nel 1961 sotto rubrica n. 91 291 e 91 290 presso il catalogo ufficiale delle specie (famiglia delle Rosacee, specie Prunus Insistitia).

Le Mirabelles de Lorraine si presentano fresche o surgelate (intere con nocciolo, intere denocciolate o denocciolate dimezzate).

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Alimenti per animali (solo per prodotti di origine animale)

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata

Per i frutti freschi, il complesso delle operazioni di produzione, selezione, calibratura e confezionamento si svolge nella zona geografica.

Per i frutti surgelati, solo le fasi di produzione, selezione, calibratura, denocciolatura e surgelamento si svolgono nella zona geografica.

Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc.

A causa della fragilità del frutto e dei rischi di schiacciamento del prodotto durante il trasporto, il confezionamento dei frutti freschi si svolge nella zona geografica.

Per confezionamento di intende l'imballaggio unitario, la collocazione su pallet e il surgelamento.

3.6.   Norme specifiche relative all'etichettatura

«Mirabelles de Lorraine»

Denominazione e indirizzo dell'organismo di certificazione

Menzione IGP e/o logo europeo

4.   Definizione concisa della zona geografica

La zona geografica della mirabelle de Lorraine si estende sull'insieme dei comuni dei dipartimenti della Mosa, Meurthe-et-Moselle, Mosella e i Vosgi.

Solo i frutti provenienti dai frutteti siti in questa zona possono rivendicare l'indicazione geografica «Mirabelles de Lorraine».

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

La regione della Lorena si presta in modo ideale alla coltura delle mirabelle. Questa regione si distingue per terreni calcareo-argillosi (magnesio-potassio). I frutteti di Lorena sono piantati in suoli composti per il 45 % di elementi fini inferiori a 20 micron (argilla e limo sottile).

5.2.   Specificità del prodotto

Le Mirabelles de Lorraine derivano da due varietà locali: le varietà Mirabelles de Nancy e Mirabelles de Metz.

La specificità delle Mirabelles de Lorraine è legata alla loro modalità di coltura: affinché i frutti si sviluppino in modo ottimale, la densità dei frutteti non deve superare 400 alberi per ettaro, la raccolta dei frutti si effettua alla maturità ottimale e si svolge su un periodo breve (circa sei settimane dall'inizio di agosto a metà settembre). Il prodotto ricercato è un frutto giallo e zuccherino, a differenza delle mirabelle verdi e acidule reperibili in altre regioni.

5.3.   Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

Il legame con l'origine geografica è determinato dalla reputazione del prodotto. Questa reputazione si fonda sul posto occupato dalla Mirabelle de Lorraine nella gastronomia locale e si ritrova nella letteratura, in particolare grazie a riferimenti storici risalenti al XVI secolo.

Del resto, sono sempre vive le feste tradizionali a testimonianza del riconoscimento tributato dai consumatori. La Lorena assicura del resto tra il 70 % e l'80 % della produzione nazionale di mirabelle fresche.

I metodi di trasformazione tradizionali: marmellata, pasticceria, frutti appertizzati costituiscono una parte importante dell'attività della filiera della Mirabelle de Lorraine. Le numerose ricette lorenesi che fanno uso di mirabelle testimoniano dell'uso tradizionale oltre il consumo di frutti freschi.

Riferimentoalla pubblicazione del disciplinare

http://www.inao.gouv.fr/repository/editeur/pdf/CDC-IGP/CDC-mirabelle-de-Lorraine.pdf


24.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 104/50


REGOLAMENTO (UE) N. 354/2010 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 aprile 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

JO

94,2

MA

85,7

TN

113,3

TR

93,1

ZZ

96,6

0707 00 05

MA

41,9

TR

113,1

ZZ

77,5

0709 90 70

MA

86,8

TR

89,7

ZZ

88,3

0805 10 20

EG

46,5

IL

55,6

MA

51,7

TN

50,4

TR

55,8

ZZ

52,0

0805 50 10

EG

65,6

IL

58,2

TR

61,6

ZA

64,6

ZZ

62,5

0808 10 80

AR

96,8

BR

82,0

CA

113,4

CL

84,3

CN

77,8

MK

26,2

NZ

120,0

US

132,2

UY

78,3

ZA

83,0

ZZ

89,4

0808 20 50

AR

94,2

CL

95,9

CN

76,1

NZ

167,4

ZA

88,0

ZZ

104,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


24.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 104/52


REGOLAMENTO (UE) N. 355/2010 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2010

relativo al rilascio dei titoli di importazione per il riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 327/98 per il sottoperiodo del mese di aprile 2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso (3), in particolare l'articolo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 327/98 ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, a norma dell'allegato IX del medesimo regolamento.

(2)

Il sottoperiodo del mese di aprile è il secondo sottoperiodo per i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98.

(3)

Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98 risulta che, per il contingente recante il numero d'ordine 09.4130, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di aprile 2010, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento, hanno ad oggetto un quantitativo superiore a quello disponibile. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per il contingente in questione.

(4)

Dalla comunicazione suddetta risulta poi che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di aprile 2010, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 327/98, hanno ad oggetto un quantitativo inferiore a quello disponibile.

(5)

Occorre pertanto fissare i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo contingentale successivo, a norma dell'articolo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 327/98, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130.

(6)

Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli d'importazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli di importazione per il riso nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4130 di cui al regolamento (CE) n. 327/98, presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di aprile 2010, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione del coefficiente di attribuzione fissato nell'allegato del presente regolamento.

2.   I quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo contingentale successivo nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 di cui al regolamento (CE) n. 327/98 sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5.


ALLEGATO

Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di aprile 2010 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98

Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di aprile 2010

Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo del mese di luglio 2010

(in kg)

Stati Uniti d'America

09.4127

 (1)

16 870 000

Thailandia

09.4128

 (1)

8 520 395

Australia

09.4129

 (1)

876 000

Altre origini

09.4130

1,077721 %

0


(1)  Le domande hanno ad oggetto quantitativi uguali o inferiori ai quantitativi disponibili: tutte le domande possono quindi essere accettate.


DIRETTIVE

24.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 104/54


DIRETTIVA 2010/27/UE DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2010

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva triflumizolo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 (3) stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il triflumizolo. Con la decisione 2008/748/CE della Commissione (4) è stato deciso di non includere il triflumizolo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(2)

In conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il notificante iniziale ha presentato una nuova domanda di applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I (5).

(3)

La domanda è stata presentata ai Paesi Bassi, designati Stato membro relatore a norma del regolamento (CE) n. 451/2000. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specifica della sostanza attiva e gli utilizzi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/748/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.

(4)

I Paesi Bassi hanno valutato le nuove informazioni e i dati presentati dal notificante e hanno redatto una relazione supplementare il 6 marzo 2009.

(5)

La relazione supplementare è stata esaminata collegialmente dagli Stati membri e dall'EFSA e presentata alla Commissione il 14 dicembre 2009 sotto forma di conclusioni dell'EFSA sul triflumizolo (6). Tale relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottata il 12 marzo 2010 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il triflumizolo.

(6)

La nuova valutazione dello Stato membro relatore e la conclusione dell'EFSA si sono concentrate sui problemi che avevano determinato la non iscrizione della sostanza. Questi problemi consistevano nel rischio considerato inaccettabile per gli operatori e i lavoratori.

(7)

I nuovi dati presentati dal notificante dimostrano che l'esposizione degli operatori e dei lavoratori può essere considerata accettabile a condizione che usino attrezzature di protezione complementari.

(8)

Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti triflumizolo si possano considerare conformi, in generale, alle prescrizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli utilizzi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere il triflumizolo nell'allegato I, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva possano essere concesse conformemente alle disposizioni di detta direttiva.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

(10)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato come specificato nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 novembre 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o ne sono corredate all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il 1o luglio 2010.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

(3)  GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

(4)  GU L 252 del 20.9.2008, pag. 37.

(5)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

(6)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance triflumizole. EFSA Journal 2009; 7(12):1415 (49 pp.). doi:10.2903/j.efsa.2009.1415. Disponibile online: www.efsa.europa.eu


ALLEGATO

Voce da inserire alla fine della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE:

N.

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell'iscrizione

Disposizioni specifiche

«311

Triflumizolo

Numero CAS: 99387-89-0

Numero CIPAC: 730

(E)-4-cloro-α,α,α-trifluoro-N-(1-imidazol-1-yl-2-propossietilidene)-o-toluidina

≥ 980 g/kg

Impurità:

Toluene: non più di 1 g/kg

1o luglio 2010

30 giugno 2020

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli utilizzi come fungicida in serre su substrati artificiali.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul triflumizolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 12 marzo 2010.

In questa valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori: le condizioni d'impiego devono prescrivere l'utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale,

alle possibili conseguenze per gli organismi acquatici e devono provvedere affinché le condizioni di autorizzazione includano, se opportuno, misure di limitazione dei rischi.»


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione della sostanza attiva sono forniti nel rapporto di riesame.


24.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 104/57


DIRETTIVA 2010/28/UE DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2010

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva metalaxil

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il metalaxil è una delle sostanze elencate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (2).

(2)

A seguito della sentenza della Corte di giustizia del 18 luglio 2007 nella causa C-326/05 P, Industrias Químicas del Vallés SA/Commissione (3), che ha annullato la decisione 2003/308/CE della Commissione (4) concernente la non iscrizione del metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 1313/2007, dell'8 novembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2076/2002 per quanto concerne la proroga del periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per il metalaxil, nonché il regolamento (CE) n. 2024/2006, per quanto concerne la soppressione della deroga relativa al metalaxil (5) e il regolamento (CE) n. 416/2008, dell'8 maggio 2008, che modifica il regolamento (CEE) n. 3600/92 per quanto riguarda la valutazione della sostanza attiva metalaxil nel quadro dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (6).

(3)

L'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che l'istituzione da cui emana l'atto annullato è tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta. Occorre quindi valutare nuovamente il metalaxil, tenendo conto delle informazioni aggiuntive fornite.

(4)

Il Portogallo, Stato membro relatore, ha presentato una relazione di valutazione supplementare, che è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente sulla catena alimentare e la salute degli animali ed adottata il 12 marzo 2010 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il metalaxil.

(5)

Dall'esame del metalaxil non sono emerse questioni da sottoporre all'Autorità europea per la sicurezza alimentare, la quale ha assunto il ruolo del comitato scientifico per le piante.

(6)

Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti metalaxil si possano considerare conformi, in generale, alle prescrizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli utilizzi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere il metalaxil nell'allegato I, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza possano essere concesse conformemente alle disposizioni di detta direttiva.

(7)

L'iscrizione nell'allegato I di una sostanza attiva deve avvenire dopo un lasso di tempo ragionevole, per dar modo agli Stati membri e alle parti interessate di conformarsi ai nuovi obblighi derivanti dall'iscrizione.

(8)

Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE come conseguenza dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi dall'iscrizione affinché possano riesaminare le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti metalaxil, in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13 e delle pertinenti condizioni elencate nell'allegato I. Gli Stati membri devono modificare, sostituire o revocare, secondo il caso, le autorizzazioni esistenti, come disposto dalla direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine sopraindicato, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo, previsto dall'allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e ad ogni suo utilizzo previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(9)

L'esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione degli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, soprattutto quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione dimostri di avere accesso ad un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della stessa direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari di autorizzazioni rispetto alle direttive che modificano l'allegato I finora adottate.

(10)

È pertanto opportuno modificare la direttiva 91/414/CEE.

(11)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato come specificato nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o ne sono corredate all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

1.   In conformità alla direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri, se necessario, modificano o revocano entro il 31 dicembre 2010 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti metalaxil come sostanza attiva.

Entro tale data gli Stati membri verificano in particolare che siano rispettate le condizioni di cui all'allegato I di detta direttiva per quanto riguarda il metalaxil, ad eccezione di quelle della parte B della voce relativa alla sostanza attiva in questione, e che il titolare dell'autorizzazione possegga o possa accedere ad un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della direttiva, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 13 della stessa direttiva.

2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente metalaxil come sostanza attiva unica o associata ad altre sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 30 giugno 2010 è oggetto di riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III di detta direttiva e tenuto conto della parte B della voce relativa al metalaxil figurante nell'allegato I della stessa direttiva. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente metalaxil come unica sostanza attiva, modificano o revocano se necessario l'autorizzazione entro il 30 giugno 2014; oppure

b)

nel caso di un prodotto contenente metalaxil e altre sostanze attive, modificano o revocano se necessario l'autorizzazione entro il 30 giugno 2014 o entro il termine, se successivo, fissato per la modifica o la revoca dalle direttive che hanno iscritto tali sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1o luglio 2010.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

(3)  Raccolta 2007, pag. I-6557.

(4)  GU L 113 del 7.5.2003, pag. 8.

(5)  GU L 291 del 9.11.2007, pag. 11.

(6)  GU L 125 del 9.5.2008, pag. 25.


ALLEGATO

Voce da inserire alla fine della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE

N.

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell'iscrizione

Disposizioni specifiche

«309

Metalaxil

CAS 57837-19-1

CIPAC 365

Metil N-(metossiacetile)-N-(2,6-xylyl)-DL-alaninato

950 g/kg

L'impurità 2,6 dimetilanilina presenta un problema tossicologico e quindi è stabilito un livello massimo di 1g/kg.

1o luglio 2010

30 giugno 2020

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli utilizzi come fungicida.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metalaxil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 12 marzo 2010.

Gli Stati membri prestano particolare attenzione al rischio di contaminazione delle acque sotterranee da parte della sostanza attiva o dei suoi prodotti di degradazione CGA 62826 e CGA 108906, quando la sostanza attiva è applicata in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o delle condizioni climatiche. Ove necessario vanno adottate misure di limitazione dei rischi.»


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


DECISIONI

24.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 104/60


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2010

relativa al finanziamento del programma di lavoro 2010 in materia di formazione nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, della salute e del benessere degli animali nel quadro del programma «Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti»

(2010/230/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1) (nel seguito «il regolamento finanziario»), in particolare l’articolo 75,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2) (in appresso «modalità d’esecuzione»), in particolare l’articolo 90,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (3), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (4), in particolare l’articolo 66, paragrafo 1, lettere b) e c),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 882/2004 fissa le regole generali per l’esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle normative volte, segnatamente, a prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali, a garantire pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti e a tutelare gli interessi dei consumatori. L’articolo 51 di detto regolamento prevede che la Commissione possa organizzare corsi di formazione per il personale delle autorità competenti degli Stati membri preposto ai controlli ufficiali di cui allo stesso regolamento, accessibili anche a partecipanti dei paesi terzi, in particolare dei paesi in via di sviluppo. Tali corsi possono comprendere in particolare una formazione sulla normativa dell’UE in materia di mangimi e alimenti e sulle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

(2)

La Commissione ha lanciato l’iniziativa «Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti» per conseguire gli obiettivi prefissati nel regolamento (CE) n. 882/2004. Nella sua comunicazione COM(2006) 519 definitivo (5) essa analizza le possibili opzioni per la futura organizzazione della formazione.

(3)

È pertanto opportuno approvare il programma di lavoro 2010 per l’attuazione del programma «Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti».

(4)

La decisione 2004/858/CE della Commissione, del 15 dicembre 2004, che istituisce un’agenzia esecutiva denominata «Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica», per la gestione dell’azione comunitaria nel settore della sanità pubblica, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (6) ha istituito l’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori («l’Agenzia»).

(5)

Inoltre, con la sua decisione C(2008) 4943, del 9 settembre 2008, la Commissione ha delegato all’Agenzia alcuni compiti di gestione e di attuazione del programma per quanto riguarda le misure di formazione in materia di sicurezza degli alimenti in applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004. Occorre pertanto assegnare all’Agenzia una sovvenzione di funzionamento per il 2010, per il finanziamento delle attività nel contesto dell’iniziativa «Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti».

(6)

Dal momento che il programma di lavoro 2010 costituisce un quadro generale sufficientemente dettagliato, la presente decisione rappresenta una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 90 delle modalità d’esecuzione.

(7)

Ai fini dell’applicazione della presente decisione è opportuno definire l’espressione «modifica sostanziale» in conformità dell’articolo 90, paragrafo 4, delle modalità d’esecuzione.

(8)

In base all’articolo 83 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 le operazioni di liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese devono essere eseguite entro i termini fissati dalle modalità d’esecuzione. Tali modalità precisano anche le condizioni alle quali i creditori pagati in ritardo possono vantare interessi di mora a carico della linea alla quale è imputata la spesa in capitale.

(9)

La presente decisione dovrebbe pertanto indicare le modalità di pagamento degli interessi di mora dovuti a pagamenti in ritardo relativi ad azioni previste dal programma di lavoro 2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma di lavoro per l’attuazione nel 2010 del programma «Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti» figurante nell’allegato è approvato. Si tratta di una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 75 del regolamento finanziario.

Articolo 2

1.   L’importo totale del contributo finanziario dalla Commissione per l’attuazione del programma di lavoro ammonta a 15 370 000 EUR, da finanziarsi a titolo delle seguenti linee di bilancio del bilancio generale dell’Unione europea per il 2010:

a)

:

linea di bilancio 17 04 07 01

:

14 000 000 EUR;

b)

:

linea di bilancio 17 01 04 05

:

260 000 EUR;

c)

:

linea di bilancio 17 01 04 31

:

1 110 000 EUR.

2.   L’importo previsto al paragrafo 1, lettera c), è corrisposto all’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori e costituisce una sovvenzione di funzionamento.

3.   Gli interessi di mora dovuti per pagamenti in ritardo possono inoltre essere a carico delle stesse linee di bilancio, conformemente all’articolo 83 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

Articolo 3

Non sono considerate sostanziali ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 le modifiche cumulate agli stanziamenti per azioni specifiche previste dal programma di lavoro non superiori al 20 % del contributo finanziario massimo di cui all’articolo 2, paragrafo 1, a condizione che non vi siano ripercussioni significative sulla natura e sugli obiettivi del programma di lavoro.

L’ordinatore competente può adottare tali modifiche in conformità ai principi della sana gestione finanziaria e della proporzionalità.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(3)  GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

(4)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(5)  SEC(2006) 1163 e SEC(2006) 1164 del 20.9.2006.

(6)  GU L 369 del 16.12.2004, pag. 73.


ALLEGATO

Programma di lavoro 2010 in materia di formazione nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, della salute degli animali e del benessere degli animali nel quadro del programma «Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti»

1.1.   Introduzione

Il presente programma di lavoro contiene tre misure di attuazione per il 2010. In base agli obiettivi prefissati nel regolamento (CE) n. 882/2004, la ripartizione del bilancio e le azioni principali sono le seguenti:

1.2.

Appalti (mediante gestione centralizzata diretta):

1.2.1.

Formazione: contratti esterni per l’esecuzione del programma di formazione

14 000 000 EUR

1.2.2.

Formazione: relazione annuale, attrezzature e strumenti informatici, materiale promozionale, sussidi all’informazione e alla comunicazione

260 000 EUR

1.3.

Altre azioni: sovvenzione di funzionamento a favore dell’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori

1 110 000 EUR

TOTALE

15 370 000 EUR

1.2.   Appalti

La dotazione di bilancio complessiva destinata agli appalti nel corso del 2010 è pari a 14 000 000 EUR.

1.2.1.   Formazione: contratti esterni per l’esecuzione del programma di formazione

BASE GIURIDICA

Regolamento (CE) n. 882/2004, articolo 51 e articolo 66, paragrafo 1, lettera b).

LINEA DI BILANCIO

Linea di bilancio: 17 04 07 01

NUMERO INDICATIVO E TIPO DI CONTRATTI PREVISTI

Per ciascuna delle tematiche tecniche sottoindicate saranno firmati uno o più contratti di servizi specifici. Si stima in 17 il numero dei contratti di servizi che saranno stipulati. I contraenti esterni interverranno principalmente negli aspetti organizzativi e logistici delle attività di formazione.

OGGETTO DEI CONTRATTI PREVISTI (SE POSSIBILE)

Nel 2010 le iniziative di formazione riguarderanno i seguenti temi:

controlli veterinari e sicurezza degli alimenti e dei mangimi ai posti d’ispezione frontalieri (in aeroporti, porti, su strada e per ferrovia),

zoonosi e criteri microbiologici nei prodotti alimentari,

benessere degli animali,

prodotti fitosanitari,

legislazione sui mangimi: in particolare, le norme di igiene dei mangimi,

prevenzione, controllo e eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili,

controlli sui prodotti di origine non animale all’importazione,

sistemi di qualità dell’UE (agricoltura biologica e indicazioni geografiche),

auditing interno dei sistemi ufficiali di controllo,

sussidi per i controlli dell’Unione negli Stati membri e nei paesi terzi,

RASFF/TRACES nei paesi terzi,

analisi OGM,

norme comunitarie relative ai prodotti alimentari e alle loro importazioni,

diagnosi e controllo dell’influenza aviaria altamente patogena e di altre malattie degli animali,

altre questioni attinenti alla salute e al benessere degli animali, alla sicurezza dei mangimi e degli alimenti, cooperazione con altre organizzazioni internazionali in materia di formazione nel campo della sicurezza alimentare e studi, conferenze e valutazioni.

APPLICAZIONE

13 320 000 EUR [finanziamento delle misure relative alla sicurezza alimentare nel quadro del regolamento (CE) n. 882/2004] saranno gestiti e utilizzati dall’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori [decisione 2008/544/CE della Commissione (1)]. I restanti 680 000 EUR saranno utilizzati dalla Commissione per il programma OGM e per studi, conferenze e valutazioni.

CALENDARIO INDICATIVO PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Approssimativamente tra aprile e giugno per consentire la firma dei contratti nel 2010.

IMPORTO INDICATIVO DELLA GARA D’APPALTO

14 000 000 EUR.

1.2.2.   Formazione: relazione annuale, attrezzature e strumenti informatici, materiale promozionale, sussidi all’informazione e alla comunicazione

BASE GIURIDICA

Regolamento (CE) n. 882/2004, articolo 66, paragrafo 1, lettera c).

LINEA DI BILANCIO

Linea di bilancio: 17 01 04 05

NUMERO INDICATIVO E TIPO DI CONTRATTI PREVISTI

Si stima in 3 il numero dei contratti di servizi che saranno stipulati.

OGGETTO DEI CONTRATTI PREVISTI (SE POSSIBILE)

Le azioni da finanziarsi a titolo di questa linea di bilancio sono finalizzate all’attuazione dei programmi di formazione, alla messa a disposizione di attrezzature e strumenti informatici e di apprendimento elettronico, nonché di materiale promozionale, di sussidi all’informazione e alla comunicazione.

APPLICAZIONE

L’azione in oggetto sarà realizzata direttamente dalla DG SANCO.

CALENDARIO INDICATIVO PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Approssimativamente tra aprile e settembre.

IMPORTO INDICATIVO DELLA GARA D’APPALTO

260 000 EUR.

1.3.   Altre azioni: sovvenzione di funzionamento a favore dell’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori

BASE GIURIDICA

Regolamento (CE) n. 58/2003, in particolare l’articolo 12, paragrafo 3.

LINEA DI BILANCIO

Linea di bilancio: 17 01 04 31

IMPORTO

1 110 000 EUR.

DESCRIZIONE E OBIETTIVO DELLA MISURA DI ATTUAZIONE

Questo bilancio finanzia la sovvenzione di funzionamento dell’Agenzia per l’anno 2010 relativa ai programmi della rubrica 2 delle prospettive finanziarie. La linea di bilancio 17 01 04 31 finanzia la sovvenzione di funzionamento 2010 dell’Agenzia per la parte relativa al programma «Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti». A norma dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 58/2003, la sovvenzione di funzionamento è prelevata dalla dotazione finanziaria dei programmi dell’Unione alla cui gestione partecipa l’Agenzia. Due distinte linee di bilancio sono state create nel bilancio 2010 per la sovvenzione da versare all’Agenzia, una per i programmi della rubrica 2 e l’altra per i programmi della rubrica 3b delle prospettive finanziarie.


(1)  GU L 173 del 3.7.2008, pag. 27.