ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.103.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 103

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
23 aprile 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

 

*

Regolamento interno della Corte dei conti dell’Unione europea

1

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

23.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 103/1


REGOLAMENTO INTERNO DELLA CORTE DEI CONTI DELL’UNIONE EUROPEA

INDICE

TITOLO I —   ORGANIZZAZIONE DELLA CORTE

CAPITOLO I

LA CORTE

Articolo 1

Collegialità

SEZIONE 1

I MEMBRI

Articolo 2

Decorrenza del mandato

Articolo 3

Obblighi ed esercizio delle funzioni dei membri

Articolo 4

Dimissioni d’ufficio e decadenza dal diritto a pensione o da altri vantaggi sostitutivi

Articolo 5

Ordine di precedenza

Articolo 6

Interim dei membri

SEZIONE 2

IL PRESIDENTE

Articolo 7

Elezione del presidente

Articolo 8

Interim del presidente

Articolo 9

Funzioni del presidente

SEZIONE 3

SEZIONI E COMITATI

Articolo 10

Istituzione delle sezioni

Articolo 11

Competenze delle sezioni

Articolo 12

Comitati

SEZIONE 4

IL SEGRETARIO GENERALE

Articolo 13

Il Segretario generale

CAPITOLO II

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLA CORTE

Articolo 14

Deleghe

Articolo 15

Funzioni di ordinatore

Articolo 16

Struttura organizzativa della Corte

TITOLO II —   FUNZIONAMENTO DELLA CORTE

CAPITOLO I

RIUNIONI DELLA CORTE E DELLE SEZIONI

SEZIONE 1

LA CORTE

Articolo 17

Calendario delle sedute

Articolo 18

Fissazione dell’ordine del giorno

Articolo 19

Deliberazioni

Articolo 20

Presidenza delle sedute

Articolo 21

Quorum

Articolo 22

Carattere pubblico delle sedute

Articolo 23

Verbali delle sedute

SEZIONE 2

LE SEZIONI

Articolo 24

Sedute delle sezioni

CAPITOLO II

DECISIONI DELLA CORTE, DELLE SEZIONI E DEI COMITATI

Articolo 25

Decisioni della Corte

Articolo 26

Decisioni delle sezioni

Articolo 27

Decisioni dei comitati

Articolo 28

Regime linguistico e autenticazione

Articolo 29

Trasmissione e pubblicazione

CAPITOLO III

CONTROLLI E PREPARAZIONE DI RELAZIONI, PARERI, OSSERVAZIONI E DICHIARAZIONI DI AFFIDABILITÀ

Articolo 30

Modalità di svolgimento dei controlli

Articolo 31

Membro relatore

TITOLO III —   DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 32

Elementi espressi in frazioni

Articolo 33

Espressione specifica del genere

Articolo 34

Modalità di applicazione

Articolo 35

Accesso ai documenti

Articolo 36

Entrata in vigore

Articolo 37

Pubblicazione

LA CORTE DEI CONTI DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 287, paragrafo 4, quinto comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106 bis, paragrafo 1,

previa approvazione del Consiglio in data 22 febbraio 2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO INTERNO:

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DELLA CORTE

CAPITOLO I

La corte

Articolo 1

Collegialità

La Corte è un organo collegiale e agisce come tale in conformità delle disposizioni dei trattati e del regolamento finanziario e secondo le modalità del presente regolamento interno.

Sezione 1

I membri

Articolo 2

Decorrenza del mandato

La durata del mandato dei membri della Corte decorre dalla data a tale effetto stabilita nell’atto di nomina o, qualora non sia precisata, dalla data di adozione dell’atto stesso.

Articolo 3

Obblighi ed esercizio delle funzioni dei membri

I membri esercitano le loro funzioni conformemente all’articolo 286, paragrafi 1, 3 e 4 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Articolo 4

Dimissioni d’ufficio e decadenza dal diritto a pensione o da altri vantaggi sostitutivi

1.   Qualora la Corte ritenga, deliberando a maggioranza dei membri che la compongono, che le informazioni ad essa sottoposte consentono di stabilire che un membro non risponda più ai requisiti richiesti o non ottemperi agli obblighi derivanti dalla sua carica (articolo 286, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea), dà incarico al presidente o, qualora il presidente sia il membro in causa, al membro che lo segue in ordine di precedenza in virtù dell’articolo 5 del presente regolamento interno, di predisporre una relazione preliminare.

2.   La relazione preliminare è trasmessa, corredata di documenti giustificativi, a tutti i membri, compreso il membro in causa, il quale risponde trasmettendo le proprie osservazioni scritte entro un termine ragionevole fissato dal presidente o, qualora il presidente sia il membro in causa, dal membro che lo segue in ordine di precedenza.

3.   Il membro interessato è anche invitato a presentare oralmente le proprie osservazioni dinnanzi alla Corte.

4.   La decisione di adire la Corte di giustizia per destituire il membro in causa dalle proprie funzioni e/o di dichiararlo decaduto dal suo diritto alla pensione o dagli altri vantaggi sostitutivi viene adottata, con scrutinio segreto, a maggioranza dei quattro quinti dei membri della Corte. Il membro in causa non partecipa al voto.

Articolo 5

Ordine di precedenza

1.   Il presidente ha la precedenza sui membri. L’ordine di precedenza è determinato dall’anzianità di nomina. In caso di nuova nomina anche non consecutiva, si tiene conto della durata delle funzioni precedenti.

2.   L’ordine di precedenza fra i membri di pari anzianità di nomina è determinato dall’età.

Articolo 6

Interim dei membri

1.   Qualora sia vacante il mandato di un membro, la Corte designa il(i) membro(i) incaricato(i) di svolgerne le funzioni ad interim, in attesa della nomina di un nuovo membro.

2.   In caso di assenza o d’impedimento di un membro, l’interim è assicurato da uno o più membri, conformemente alle norme stabilite nelle modalità di applicazione.

Sezione 2

Il presidente

Articolo 7

Elezione del presidente

1.   La Corte procede all’elezione del presidente prima del temine del mandato del presidente in carica. Tuttavia, quando il termine del mandato presidenziale coincide con un rinnovo parziale dei membri, effettuato in conformità dell’articolo 286, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’elezione ha luogo subito dopo o entro i quindici giorni lavorativi successivi all’entrata in funzione della Corte nella sua nuova composizione.

2.   Il presidente è eletto a scrutinio segreto. È eletto presidente il candidato che ottiene al primo scrutinio la maggioranza di due terzi dei voti dei membri della Corte. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza, si procede immediatamente ad un secondo scrutinio e viene eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti dei membri della Corte. Se al secondo turno nessun candidato ottiene la maggioranza dei voti dei membri della Corte, sono organizzati altri scrutini secondo la procedura stabilita dalle modalità di applicazione.

Articolo 8

Interim del presidente

1.   In caso di vacanza della presidenza, l’interim è assunto dal presidente uscente, purché egli sia sempre membro della Corte, salvo in caso di incapacità. In qualsiasi altra ipotesi, la funzione di presidente ad interim è esercitata dal membro che ha la precedenza a norma dell’articolo 5.

2.   Oltre a provvedere alla gestione quotidiana dell’istituzione durante il periodo di interim, il presidente organizza l’elezione del nuovo presidente, a norma dell’articolo 7. Tuttavia, nel caso la presidenza diventi vacante a meno di sei mesi dalla normale scadenza del mandato, il presidente è sostituito dal membro che ha la precedenza a norma dell’articolo 5.

3.   In caso di assenza o di impedimento del presidente, l’interim è assicurato dal membro che ha la precedenza a norma dell’articolo 5.

Articolo 9

Funzioni del presidente

1.   Il presidente:

a)

convoca e presiede le riunioni del Collegio e assicura il regolare svolgimento dei dibattiti;

b)

vigila sull’esecuzione delle decisioni della Corte;

c)

sovrintende al buon funzionamento dei servizi ed alla buona gestione delle varie attività della Corte;

d)

designa l’agente incaricato di rappresentare la Corte in tutte le procedure di contenzioso in cui sia implicata la Corte;

e)

rappresenta la Corte nelle relazioni con l’esterno e, in particolare, nelle relazioni con l’autorità competente per il discarico, con le altre istituzioni dell'Unione e con gli organi di controllo degli Stati membri.

2.   Il presidente può delegare parte dei propri compiti ad uno o più membri.

Sezione 3

Sezioni e comitati

Articolo 10

Istituzione delle sezioni

1.   La Corte può istituire nel proprio ambito delle sezioni per adottare talune categorie di relazioni e di pareri, alle condizioni previste nell’articolo 287, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

2.   Le competenze rispettive delle sezioni vengono stabilite dalla Corte su proposta del presidente.

3.   Su proposta del presidente, la Corte assegna ciascuno degli altri membri a una sezione.

4.   Ciascuna sezione elegge come decano uno dei membri che la compongono, conformemente alle condizioni stabilite nelle modalità di applicazione.

Articolo 11

Competenze delle sezioni

1.   Le sezioni adottano le relazioni e i pareri, eccetto la relazione annuale sul bilancio generale dell’Unione europea e la relazione annuale sui Fondi europei di sviluppo, secondo le norme stabilite nelle modalità di applicazione.

2.   La sezione competente ad adottare un documento ai sensi del paragrafo 1, può deferirne l’adozione alla Corte, conformemente alle condizioni stabilite nelle modalità di applicazione.

3.   Le sezioni svolgono funzioni preparatorie relativamente ai documenti per i quali sia prevista l’adozione da parte della Corte, compresi i progetti di osservazioni e di pareri, le proposte di programmi di lavoro, nonché altri documenti in materia di audit, eccetto quelli alla cui preparazione provvedono i comitati di cui all'articolo 12.

4.   Le sezioni affidano i compiti loro assegnati ai diversi membri che le compongono, conformemente alle condizioni stabilite nelle modalità di applicazione.

5.   I membri sono responsabili dinanzi alla sezione e alla Corte dello svolgimento dei compiti loro affidati.

Articolo 12

Comitati

1.   Sono costituiti dei comitati composti secondo le norme stabilite nelle modalità di applicazione.

2.   I comitati hanno competenza sulle questioni delle quali non si occupano le sezioni ai sensi dell’articolo 11, conformemente alle disposizioni delle modalità di applicazione.

Sezione 4

Il segretario generale

Articolo 13

Il Segretario generale

1.   La Corte nomina il Segretario generale mediante voto a scrutinio segreto, secondo la procedura stabilita dalle modalità di applicazione.

2.   Il Segretario generale è responsabile dinanzi alla Corte e periodicamente rende conto alla stessa dell’assolvimento dei suoi compiti.

3.   Sotto l’autorità della Corte, il Segretario generale è responsabile del Segretariato della Corte.

4.   Il Segretario generale esercita i poteri conferiti all’autorità che ha il potere di nomina (AIPN), ai sensi dell’articolo 2 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, e quelli conferiti all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione a norma dell’articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, salvo disposizioni diverse previste dalla decisione della Corte relativa all’esercizio dei poteri conferiti all’AIPN e all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione.

5.   Il Segretario generale è responsabile della gestione del personale e dell’amministrazione della Corte, nonché di qualsiasi altro compito che gli venga conferito dalla Corte.

6.   In caso di assenza o di impedimento del Segretario generale, l’interim è assicurato secondo le norme stabilite nelle modalità di applicazione.

CAPITOLO II

Esercizio delle funzioni della corte

Articolo 14

Deleghe

1.   A condizione che il principio della responsabilità collegiale sia rispettato, la Corte può conferire ad uno o più membri il mandato di adottare, a nome suo e sotto il suo controllo, misure gestionali od amministrative chiaramente definite, in specie atti preparatori in vista di una decisione futura del collegio. I membri interessati rendono conto al Collegio riguardo alle misure così adottate.

2.   I membri possono conferire ad uno o più funzionari o agenti il mandato di firmare i documenti rientranti nell’ambito delle loro competenze secondo le norme stabilite nelle modalità di applicazione.

Articolo 15

Funzioni di ordinatore

1.   I membri della Corte e, a titolo di ordinatore delegato, il Segretario generale, esercitano le funzioni di ordinatore secondo le norme interne per l’esecuzione del bilancio.

2.   La Corte stabilisce le modalità di controllo dell’esercizio delle funzioni di ordinatore e di ordinatore delegato in una decisione relativa alle norme interne per l’esecuzione del bilancio.

Articolo 16

La struttura organizzativa della Corte

1.   La Corte stabilisce la propria struttura organizzativa.

2.   Su proposta del Segretario generale, la Corte ripartisce gli impieghi, che figurano nella tabella dell’organico, conformemente alle condizioni stabilite nelle modalità di applicazione.

TITOLO II

FUNZIONAMENTO DELLA CORTE

CAPITOLO I

Riunioni della corte e delle sezioni

Sezione 1

La corte

Articolo 17

Calendario delle sedute

1.   La Corte stabilisce il calendario provvisorio delle sedute una volta all’anno, prima della fine dell’anno precedente.

2.   Su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un quarto dei membri della Corte possono essere organizzate sedute supplementari.

Articolo 18

Fissazione dell’ordine del giorno

1.   Il presidente stabilisce il progetto di ordine del giorno di ciascuna seduta.

2.   La Corte, visto il progetto di ordine del giorno e le eventuali richieste di modifica, adotta l’ordine del giorno all’inizio di ogni seduta.

I termini per la comunicazione dell’ordine del giorno e dei documenti ad esso relativi sono stabiliti nelle modalità di applicazione.

Articolo 19

Deliberazioni

Fatta salva la procedura scritta di cui all’articolo 25, paragrafo 5, la Corte adotta le proprie decisioni in sede di riunione.

Articolo 20

Presidenza delle sedute

Le sedute della Corte sono presiedute dal presidente. In caso di impedimento o di assenza del presidente, sono presiedute dal membro che sostituisce ad interim il presidente ai sensi dell’articolo 8.

Articolo 21

Quorum

Il quorum dei membri presenti necessario per deliberare è fissato a due terzi dei membri.

Articolo 22

Carattere pubblico delle sedute

Le sedute della Corte non sono pubbliche, salvo decisione diversa della Corte.

Articolo 23

Verbali delle sedute

Per ciascuna seduta della Corte viene redatto un verbale.

Sezione 2

Le sezioni

Articolo 24

Sedute delle sezioni

Salvo altrimenti indicato nelle modalità di applicazione, alle sedute delle sezioni si applicano le disposizioni della sezione 1.

CAPITOLO II

Decisioni della corte, delle sezioni e dei comitati

Articolo 25

Decisioni della Corte

1.   La Corte adotta le proprie decisioni collegialmente, previo esame preliminare in sede di sezione o comitato, salvo nel caso di decisioni da adottare in qualità di AIPN o di autorità abilitata a concludere contratti di assunzione.

2.   I documenti di cui all’articolo 287, paragrafo 4, terzo comma del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ad eccezione dei documenti adottati dalle sezioni ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, e la dichiarazione di affidabilità di cui all’articolo 287, paragrafo 1, secondo comma del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono adottati dalla Corte a maggioranza dei membri che la compongono.

3.   Fatti salvi gli articoli 4, paragrafo 4, e 7, paragrafo 2, le altre decisioni sono prese a maggioranza dei membri presenti alla seduta della Corte. Tuttavia, su proposta di un membro, la Corte può dichiarare, a maggioranza dei membri presenti alla seduta, che per una determinata questione in merito alla quale essa è chiamata a pronunciarsi la decisione sarà presa a maggioranza dei membri che la compongono.

4.   Qualora l’adozione di una decisione richieda la maggioranza dei voti dei membri presenti alla seduta della Corte, a parità di voti è determinante il voto del presidente.

5.   La Corte determina, di volta in volta, le decisioni da adottare mediante procedura scritta. Norme dettagliate relative a tale procedura sono stabilite nelle modalità di applicazione.

Articolo 26

Decisioni delle sezioni

1.   La sezione adotta le decisioni a maggioranza dei suoi membri. In caso di parità, prevale il voto del decano o del membro che lo sostituisce ad interim.

2.   Tutti i membri della Corte possono presenziare alle sedute delle sezioni, ma essi hanno diritto di voto solo nelle sezioni delle quali sono membri. Tuttavia, quando i membri presentano un documento a una sezione della quale non fanno parte, essi hanno facoltà di esprimere il proprio voto nella sezione in oggetto e sul documento specifico.

3.   Il decano notifica i documenti adottati dalla sezione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, a tutti i membri della Corte, secondo le norme stabilite nelle modalità di applicazione.

4.   L’adozione di un documento da parte della sezione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, diventa definitiva dopo cinque giorni lavorativi a partire dalla data di notifica prevista al paragrafo 3 del presente articolo, salvo qualora, entro tale termine, un certo numero di membri, stabilito nelle modalità di applicazione, presentino al presidente la richiesta motivata che il documento in oggetto venga discusso e approvato dalla Corte.

5.   Una sezione può determinare, di volta in volta, le decisioni da adottare mediante procedura scritta. Norme dettagliate relative a tale procedura sono stabilite nelle modalità di applicazione.

Articolo 27

Decisioni dei comitati

Salvo indicazione diversa nelle modalità di applicazione, le disposizioni dell’articolo 26 si applicano alla procedura per l’adozione delle decisioni da parte dei comitati.

Articolo 28

Regime linguistico e autenticazione

1.   Le relazioni, i pareri, le osservazioni, le dichiarazioni di affidabilità e gli altri documenti, nel caso questi ultimi siano pubblicati, sono redatti in tutte le lingue ufficiali.

2.   L’autenticazione dei documenti avviene mediante firma di tutte le versioni linguistiche da parte del presidente.

Articolo 29

Trasmissione e pubblicazione

Conformemente ai trattati e, in particolare, alle disposizioni di cui all’articolo 287, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatte salve le disposizioni applicabili del regolamento finanziario, le norme relative alla trasmissione e alla pubblicazione delle relazioni della Corte, nonché dei pareri, delle osservazioni, delle dichiarazioni di affidabilità e di altre decisioni, sono stabilite nelle modalità di applicazione.

CAPITOLO III

Controlli e preparazione di relazioni, pareri, osservazioni e dichiarazioni di affidabilità

Articolo 30

Modalità di svolgimento dei controlli

1.   La Corte stabilisce le modalità di svolgimento dei controlli che le competono in virtù dei trattati.

2.   La Corte svolge i controlli conformemente agli obiettivi stabiliti nel proprio programma di lavoro.

Articolo 31

Membro relatore

1.   Per ciascun compito da svolgere, la sezione designa il(i) membro(i) relatore(i). Per ciascun compito che superi l’ambito specifico di una sezione, il(i) relatore(i) è(sono) designato(i), di volta in volta, dalla Corte.

2.   Non appena le viene presentata una richiesta di parere a norma degli articoli 287, 322 o 325 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, o quando essa intenda presentare osservazioni a titolo dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Corte designa fra i suoi membri il relatore incaricato di istruire il fascicolo e di preparare il progetto.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 32

Elementi espressi in frazioni

Ai fini del presente regolamento interno, la determinazione di un numero espresso mediante frazione si ottiene mediante arrotondamento all’unità superiore.

Articolo 33

Espressione specifica del genere

L’indicazione specifica del genere nel testo del presente regolamento interno va intesa come applicabile sia al genere femminile che maschile.

Articolo 34

Modalità di applicazione

1.   La Corte stabilisce le modalità di applicazione del presente regolamento interno deliberando a maggioranza dei membri che la compongono.

2.   Le modalità di applicazione sono pubblicate sul sito Internet della Corte.

Articolo 35

Accesso ai documenti

Conformemente ai principi di trasparenza e di buona amministrazione e fatti salvi l’articolo 143, paragrafo 2, e l’articolo 144, paragrafo 1 del regolamento finanziario, ogni cittadino dell’Unione e ogni persona fisica o giuridica residente o avente sede in uno Stato membro ha diritto di accesso ai documenti della Corte alle condizioni di cui alla decisione recante la regolamentazione interna sul trattamento delle domande di accesso ai documenti di cui dispone la Corte.

Articolo 36

Entrata in vigore

Il presente regolamento interno abroga e sostituisce quello adottato dalla Corte l'8 dicembre 2004.

Esso entra in vigore il 1o giugno 2010.

Articolo 37

Pubblicazione

Il presente regolamento interno è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 marzo 2010.

Per la Corte dei conti

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Presidente