ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2010.103.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 103 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
53o anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
pagina |
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REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA |
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Regolamento interno della Corte dei conti dell’Unione europea |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA
23.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 103/1 |
REGOLAMENTO INTERNO DELLA CORTE DEI CONTI DELL’UNIONE EUROPEA
INDICE
TITOLO I — ORGANIZZAZIONE DELLA CORTE
CAPITOLO I |
LA CORTE |
Articolo 1 |
Collegialità |
SEZIONE 1 |
I MEMBRI |
Articolo 2 |
Decorrenza del mandato |
Articolo 3 |
Obblighi ed esercizio delle funzioni dei membri |
Articolo 4 |
Dimissioni d’ufficio e decadenza dal diritto a pensione o da altri vantaggi sostitutivi |
Articolo 5 |
Ordine di precedenza |
Articolo 6 |
Interim dei membri |
SEZIONE 2 |
IL PRESIDENTE |
Articolo 7 |
Elezione del presidente |
Articolo 8 |
Interim del presidente |
Articolo 9 |
Funzioni del presidente |
SEZIONE 3 |
SEZIONI E COMITATI |
Articolo 10 |
Istituzione delle sezioni |
Articolo 11 |
Competenze delle sezioni |
Articolo 12 |
Comitati |
SEZIONE 4 |
IL SEGRETARIO GENERALE |
Articolo 13 |
Il Segretario generale |
CAPITOLO II |
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLA CORTE |
Articolo 14 |
Deleghe |
Articolo 15 |
Funzioni di ordinatore |
Articolo 16 |
Struttura organizzativa della Corte |
TITOLO II — FUNZIONAMENTO DELLA CORTE
CAPITOLO I |
RIUNIONI DELLA CORTE E DELLE SEZIONI |
SEZIONE 1 |
LA CORTE |
Articolo 17 |
Calendario delle sedute |
Articolo 18 |
Fissazione dell’ordine del giorno |
Articolo 19 |
Deliberazioni |
Articolo 20 |
Presidenza delle sedute |
Articolo 21 |
Quorum |
Articolo 22 |
Carattere pubblico delle sedute |
Articolo 23 |
Verbali delle sedute |
SEZIONE 2 |
LE SEZIONI |
Articolo 24 |
Sedute delle sezioni |
CAPITOLO II |
DECISIONI DELLA CORTE, DELLE SEZIONI E DEI COMITATI |
Articolo 25 |
Decisioni della Corte |
Articolo 26 |
Decisioni delle sezioni |
Articolo 27 |
Decisioni dei comitati |
Articolo 28 |
Regime linguistico e autenticazione |
Articolo 29 |
Trasmissione e pubblicazione |
CAPITOLO III |
CONTROLLI E PREPARAZIONE DI RELAZIONI, PARERI, OSSERVAZIONI E DICHIARAZIONI DI AFFIDABILITÀ |
Articolo 30 |
Modalità di svolgimento dei controlli |
Articolo 31 |
Membro relatore |
TITOLO III — DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 32 |
Elementi espressi in frazioni |
Articolo 33 |
Espressione specifica del genere |
Articolo 34 |
Modalità di applicazione |
Articolo 35 |
Accesso ai documenti |
Articolo 36 |
Entrata in vigore |
Articolo 37 |
Pubblicazione |
LA CORTE DEI CONTI DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 287, paragrafo 4, quinto comma,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106 bis, paragrafo 1,
previa approvazione del Consiglio in data 22 febbraio 2010,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO INTERNO:
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DELLA CORTE
CAPITOLO I
La corte
Articolo 1
Collegialità
La Corte è un organo collegiale e agisce come tale in conformità delle disposizioni dei trattati e del regolamento finanziario e secondo le modalità del presente regolamento interno.
Articolo 2
Decorrenza del mandato
La durata del mandato dei membri della Corte decorre dalla data a tale effetto stabilita nell’atto di nomina o, qualora non sia precisata, dalla data di adozione dell’atto stesso.
Articolo 3
Obblighi ed esercizio delle funzioni dei membri
I membri esercitano le loro funzioni conformemente all’articolo 286, paragrafi 1, 3 e 4 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Articolo 4
Dimissioni d’ufficio e decadenza dal diritto a pensione o da altri vantaggi sostitutivi
1. Qualora la Corte ritenga, deliberando a maggioranza dei membri che la compongono, che le informazioni ad essa sottoposte consentono di stabilire che un membro non risponda più ai requisiti richiesti o non ottemperi agli obblighi derivanti dalla sua carica (articolo 286, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea), dà incarico al presidente o, qualora il presidente sia il membro in causa, al membro che lo segue in ordine di precedenza in virtù dell’articolo 5 del presente regolamento interno, di predisporre una relazione preliminare.
2. La relazione preliminare è trasmessa, corredata di documenti giustificativi, a tutti i membri, compreso il membro in causa, il quale risponde trasmettendo le proprie osservazioni scritte entro un termine ragionevole fissato dal presidente o, qualora il presidente sia il membro in causa, dal membro che lo segue in ordine di precedenza.
3. Il membro interessato è anche invitato a presentare oralmente le proprie osservazioni dinnanzi alla Corte.
4. La decisione di adire la Corte di giustizia per destituire il membro in causa dalle proprie funzioni e/o di dichiararlo decaduto dal suo diritto alla pensione o dagli altri vantaggi sostitutivi viene adottata, con scrutinio segreto, a maggioranza dei quattro quinti dei membri della Corte. Il membro in causa non partecipa al voto.
Articolo 5
Ordine di precedenza
1. Il presidente ha la precedenza sui membri. L’ordine di precedenza è determinato dall’anzianità di nomina. In caso di nuova nomina anche non consecutiva, si tiene conto della durata delle funzioni precedenti.
2. L’ordine di precedenza fra i membri di pari anzianità di nomina è determinato dall’età.
Articolo 6
Interim dei membri
1. Qualora sia vacante il mandato di un membro, la Corte designa il(i) membro(i) incaricato(i) di svolgerne le funzioni ad interim, in attesa della nomina di un nuovo membro.
2. In caso di assenza o d’impedimento di un membro, l’interim è assicurato da uno o più membri, conformemente alle norme stabilite nelle modalità di applicazione.
Articolo 7
Elezione del presidente
1. La Corte procede all’elezione del presidente prima del temine del mandato del presidente in carica. Tuttavia, quando il termine del mandato presidenziale coincide con un rinnovo parziale dei membri, effettuato in conformità dell’articolo 286, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’elezione ha luogo subito dopo o entro i quindici giorni lavorativi successivi all’entrata in funzione della Corte nella sua nuova composizione.
2. Il presidente è eletto a scrutinio segreto. È eletto presidente il candidato che ottiene al primo scrutinio la maggioranza di due terzi dei voti dei membri della Corte. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza, si procede immediatamente ad un secondo scrutinio e viene eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti dei membri della Corte. Se al secondo turno nessun candidato ottiene la maggioranza dei voti dei membri della Corte, sono organizzati altri scrutini secondo la procedura stabilita dalle modalità di applicazione.
Articolo 8
Interim del presidente
1. In caso di vacanza della presidenza, l’interim è assunto dal presidente uscente, purché egli sia sempre membro della Corte, salvo in caso di incapacità. In qualsiasi altra ipotesi, la funzione di presidente ad interim è esercitata dal membro che ha la precedenza a norma dell’articolo 5.
2. Oltre a provvedere alla gestione quotidiana dell’istituzione durante il periodo di interim, il presidente organizza l’elezione del nuovo presidente, a norma dell’articolo 7. Tuttavia, nel caso la presidenza diventi vacante a meno di sei mesi dalla normale scadenza del mandato, il presidente è sostituito dal membro che ha la precedenza a norma dell’articolo 5.
3. In caso di assenza o di impedimento del presidente, l’interim è assicurato dal membro che ha la precedenza a norma dell’articolo 5.
Articolo 9
Funzioni del presidente
1. Il presidente:
a) |
convoca e presiede le riunioni del Collegio e assicura il regolare svolgimento dei dibattiti; |
b) |
vigila sull’esecuzione delle decisioni della Corte; |
c) |
sovrintende al buon funzionamento dei servizi ed alla buona gestione delle varie attività della Corte; |
d) |
designa l’agente incaricato di rappresentare la Corte in tutte le procedure di contenzioso in cui sia implicata la Corte; |
e) |
rappresenta la Corte nelle relazioni con l’esterno e, in particolare, nelle relazioni con l’autorità competente per il discarico, con le altre istituzioni dell'Unione e con gli organi di controllo degli Stati membri. |
2. Il presidente può delegare parte dei propri compiti ad uno o più membri.
Articolo 10
Istituzione delle sezioni
1. La Corte può istituire nel proprio ambito delle sezioni per adottare talune categorie di relazioni e di pareri, alle condizioni previste nell’articolo 287, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
2. Le competenze rispettive delle sezioni vengono stabilite dalla Corte su proposta del presidente.
3. Su proposta del presidente, la Corte assegna ciascuno degli altri membri a una sezione.
4. Ciascuna sezione elegge come decano uno dei membri che la compongono, conformemente alle condizioni stabilite nelle modalità di applicazione.
Articolo 11
Competenze delle sezioni
1. Le sezioni adottano le relazioni e i pareri, eccetto la relazione annuale sul bilancio generale dell’Unione europea e la relazione annuale sui Fondi europei di sviluppo, secondo le norme stabilite nelle modalità di applicazione.
2. La sezione competente ad adottare un documento ai sensi del paragrafo 1, può deferirne l’adozione alla Corte, conformemente alle condizioni stabilite nelle modalità di applicazione.
3. Le sezioni svolgono funzioni preparatorie relativamente ai documenti per i quali sia prevista l’adozione da parte della Corte, compresi i progetti di osservazioni e di pareri, le proposte di programmi di lavoro, nonché altri documenti in materia di audit, eccetto quelli alla cui preparazione provvedono i comitati di cui all'articolo 12.
4. Le sezioni affidano i compiti loro assegnati ai diversi membri che le compongono, conformemente alle condizioni stabilite nelle modalità di applicazione.
5. I membri sono responsabili dinanzi alla sezione e alla Corte dello svolgimento dei compiti loro affidati.
Articolo 12
Comitati
1. Sono costituiti dei comitati composti secondo le norme stabilite nelle modalità di applicazione.
2. I comitati hanno competenza sulle questioni delle quali non si occupano le sezioni ai sensi dell’articolo 11, conformemente alle disposizioni delle modalità di applicazione.
Articolo 13
Il Segretario generale
1. La Corte nomina il Segretario generale mediante voto a scrutinio segreto, secondo la procedura stabilita dalle modalità di applicazione.
2. Il Segretario generale è responsabile dinanzi alla Corte e periodicamente rende conto alla stessa dell’assolvimento dei suoi compiti.
3. Sotto l’autorità della Corte, il Segretario generale è responsabile del Segretariato della Corte.
4. Il Segretario generale esercita i poteri conferiti all’autorità che ha il potere di nomina (AIPN), ai sensi dell’articolo 2 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, e quelli conferiti all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione a norma dell’articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, salvo disposizioni diverse previste dalla decisione della Corte relativa all’esercizio dei poteri conferiti all’AIPN e all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione.
5. Il Segretario generale è responsabile della gestione del personale e dell’amministrazione della Corte, nonché di qualsiasi altro compito che gli venga conferito dalla Corte.
6. In caso di assenza o di impedimento del Segretario generale, l’interim è assicurato secondo le norme stabilite nelle modalità di applicazione.
CAPITOLO II
Esercizio delle funzioni della corte
Articolo 14
Deleghe
1. A condizione che il principio della responsabilità collegiale sia rispettato, la Corte può conferire ad uno o più membri il mandato di adottare, a nome suo e sotto il suo controllo, misure gestionali od amministrative chiaramente definite, in specie atti preparatori in vista di una decisione futura del collegio. I membri interessati rendono conto al Collegio riguardo alle misure così adottate.
2. I membri possono conferire ad uno o più funzionari o agenti il mandato di firmare i documenti rientranti nell’ambito delle loro competenze secondo le norme stabilite nelle modalità di applicazione.
Articolo 15
Funzioni di ordinatore
1. I membri della Corte e, a titolo di ordinatore delegato, il Segretario generale, esercitano le funzioni di ordinatore secondo le norme interne per l’esecuzione del bilancio.
2. La Corte stabilisce le modalità di controllo dell’esercizio delle funzioni di ordinatore e di ordinatore delegato in una decisione relativa alle norme interne per l’esecuzione del bilancio.
Articolo 16
La struttura organizzativa della Corte
1. La Corte stabilisce la propria struttura organizzativa.
2. Su proposta del Segretario generale, la Corte ripartisce gli impieghi, che figurano nella tabella dell’organico, conformemente alle condizioni stabilite nelle modalità di applicazione.
TITOLO II
FUNZIONAMENTO DELLA CORTE
CAPITOLO I
Riunioni della corte e delle sezioni
Articolo 17
Calendario delle sedute
1. La Corte stabilisce il calendario provvisorio delle sedute una volta all’anno, prima della fine dell’anno precedente.
2. Su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un quarto dei membri della Corte possono essere organizzate sedute supplementari.
Articolo 18
Fissazione dell’ordine del giorno
1. Il presidente stabilisce il progetto di ordine del giorno di ciascuna seduta.
2. La Corte, visto il progetto di ordine del giorno e le eventuali richieste di modifica, adotta l’ordine del giorno all’inizio di ogni seduta.
I termini per la comunicazione dell’ordine del giorno e dei documenti ad esso relativi sono stabiliti nelle modalità di applicazione.
Articolo 19
Deliberazioni
Fatta salva la procedura scritta di cui all’articolo 25, paragrafo 5, la Corte adotta le proprie decisioni in sede di riunione.
Articolo 20
Presidenza delle sedute
Le sedute della Corte sono presiedute dal presidente. In caso di impedimento o di assenza del presidente, sono presiedute dal membro che sostituisce ad interim il presidente ai sensi dell’articolo 8.
Articolo 21
Quorum
Il quorum dei membri presenti necessario per deliberare è fissato a due terzi dei membri.
Articolo 22
Carattere pubblico delle sedute
Le sedute della Corte non sono pubbliche, salvo decisione diversa della Corte.
Articolo 23
Verbali delle sedute
Per ciascuna seduta della Corte viene redatto un verbale.
Articolo 24
Sedute delle sezioni
Salvo altrimenti indicato nelle modalità di applicazione, alle sedute delle sezioni si applicano le disposizioni della sezione 1.
CAPITOLO II
Decisioni della corte, delle sezioni e dei comitati
Articolo 25
Decisioni della Corte
1. La Corte adotta le proprie decisioni collegialmente, previo esame preliminare in sede di sezione o comitato, salvo nel caso di decisioni da adottare in qualità di AIPN o di autorità abilitata a concludere contratti di assunzione.
2. I documenti di cui all’articolo 287, paragrafo 4, terzo comma del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ad eccezione dei documenti adottati dalle sezioni ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, e la dichiarazione di affidabilità di cui all’articolo 287, paragrafo 1, secondo comma del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono adottati dalla Corte a maggioranza dei membri che la compongono.
3. Fatti salvi gli articoli 4, paragrafo 4, e 7, paragrafo 2, le altre decisioni sono prese a maggioranza dei membri presenti alla seduta della Corte. Tuttavia, su proposta di un membro, la Corte può dichiarare, a maggioranza dei membri presenti alla seduta, che per una determinata questione in merito alla quale essa è chiamata a pronunciarsi la decisione sarà presa a maggioranza dei membri che la compongono.
4. Qualora l’adozione di una decisione richieda la maggioranza dei voti dei membri presenti alla seduta della Corte, a parità di voti è determinante il voto del presidente.
5. La Corte determina, di volta in volta, le decisioni da adottare mediante procedura scritta. Norme dettagliate relative a tale procedura sono stabilite nelle modalità di applicazione.
Articolo 26
Decisioni delle sezioni
1. La sezione adotta le decisioni a maggioranza dei suoi membri. In caso di parità, prevale il voto del decano o del membro che lo sostituisce ad interim.
2. Tutti i membri della Corte possono presenziare alle sedute delle sezioni, ma essi hanno diritto di voto solo nelle sezioni delle quali sono membri. Tuttavia, quando i membri presentano un documento a una sezione della quale non fanno parte, essi hanno facoltà di esprimere il proprio voto nella sezione in oggetto e sul documento specifico.
3. Il decano notifica i documenti adottati dalla sezione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, a tutti i membri della Corte, secondo le norme stabilite nelle modalità di applicazione.
4. L’adozione di un documento da parte della sezione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, diventa definitiva dopo cinque giorni lavorativi a partire dalla data di notifica prevista al paragrafo 3 del presente articolo, salvo qualora, entro tale termine, un certo numero di membri, stabilito nelle modalità di applicazione, presentino al presidente la richiesta motivata che il documento in oggetto venga discusso e approvato dalla Corte.
5. Una sezione può determinare, di volta in volta, le decisioni da adottare mediante procedura scritta. Norme dettagliate relative a tale procedura sono stabilite nelle modalità di applicazione.
Articolo 27
Decisioni dei comitati
Salvo indicazione diversa nelle modalità di applicazione, le disposizioni dell’articolo 26 si applicano alla procedura per l’adozione delle decisioni da parte dei comitati.
Articolo 28
Regime linguistico e autenticazione
1. Le relazioni, i pareri, le osservazioni, le dichiarazioni di affidabilità e gli altri documenti, nel caso questi ultimi siano pubblicati, sono redatti in tutte le lingue ufficiali.
2. L’autenticazione dei documenti avviene mediante firma di tutte le versioni linguistiche da parte del presidente.
Articolo 29
Trasmissione e pubblicazione
Conformemente ai trattati e, in particolare, alle disposizioni di cui all’articolo 287, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatte salve le disposizioni applicabili del regolamento finanziario, le norme relative alla trasmissione e alla pubblicazione delle relazioni della Corte, nonché dei pareri, delle osservazioni, delle dichiarazioni di affidabilità e di altre decisioni, sono stabilite nelle modalità di applicazione.
CAPITOLO III
Controlli e preparazione di relazioni, pareri, osservazioni e dichiarazioni di affidabilità
Articolo 30
Modalità di svolgimento dei controlli
1. La Corte stabilisce le modalità di svolgimento dei controlli che le competono in virtù dei trattati.
2. La Corte svolge i controlli conformemente agli obiettivi stabiliti nel proprio programma di lavoro.
Articolo 31
Membro relatore
1. Per ciascun compito da svolgere, la sezione designa il(i) membro(i) relatore(i). Per ciascun compito che superi l’ambito specifico di una sezione, il(i) relatore(i) è(sono) designato(i), di volta in volta, dalla Corte.
2. Non appena le viene presentata una richiesta di parere a norma degli articoli 287, 322 o 325 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, o quando essa intenda presentare osservazioni a titolo dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Corte designa fra i suoi membri il relatore incaricato di istruire il fascicolo e di preparare il progetto.
TITOLO III
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 32
Elementi espressi in frazioni
Ai fini del presente regolamento interno, la determinazione di un numero espresso mediante frazione si ottiene mediante arrotondamento all’unità superiore.
Articolo 33
Espressione specifica del genere
L’indicazione specifica del genere nel testo del presente regolamento interno va intesa come applicabile sia al genere femminile che maschile.
Articolo 34
Modalità di applicazione
1. La Corte stabilisce le modalità di applicazione del presente regolamento interno deliberando a maggioranza dei membri che la compongono.
2. Le modalità di applicazione sono pubblicate sul sito Internet della Corte.
Articolo 35
Accesso ai documenti
Conformemente ai principi di trasparenza e di buona amministrazione e fatti salvi l’articolo 143, paragrafo 2, e l’articolo 144, paragrafo 1 del regolamento finanziario, ogni cittadino dell’Unione e ogni persona fisica o giuridica residente o avente sede in uno Stato membro ha diritto di accesso ai documenti della Corte alle condizioni di cui alla decisione recante la regolamentazione interna sul trattamento delle domande di accesso ai documenti di cui dispone la Corte.
Articolo 36
Entrata in vigore
Il presente regolamento interno abroga e sostituisce quello adottato dalla Corte l'8 dicembre 2004.
Esso entra in vigore il 1o giugno 2010.
Articolo 37
Pubblicazione
Il presente regolamento interno è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 11 marzo 2010.
Per la Corte dei conti
Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
Presidente