ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.101.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 101

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
22 aprile 2010


Sommario

 

III   Altri atti

pagina

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 1/2010, del 29 gennaio 2010, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

1

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 2/2010, del 29 gennaio 2010, che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

7

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 3/2010, del 29 gennaio 2010, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

9

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 4/2010, del 29 gennaio 2010, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

10

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 5/2010, del 29 gennaio 2010, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

11

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 6/2010, del 29 gennaio 2010, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

12

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 7/2010, del 29 gennaio 2010, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

14

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 8/2010, del 29 gennaio 2010, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

16

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 9/2010, del 29 gennaio 2010, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

18

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 10/2010, del 29 gennaio 2010, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE

19

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 11/2010, del 29 gennaio 2010, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

21

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 12/2010, del 29 gennaio 2010, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

22

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 13/2010, del 29 gennaio 2010, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

23

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 14/2010, del 29 gennaio 2010, che modifica l’allegato XVI (Appalti) dell’accordo SEE

24

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 15/2010, del 29 gennaio 2010, che modifica l’allegato XXII (Diritto societario) dell’accordo SEE

25

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 16/2010, del 29 gennaio 2010, che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

26

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

22.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 101/1


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 1/2010

del 29 gennaio 2010

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 56/2009 del 29 maggio 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 394/2008 della Commissione, del 30 aprile 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda le condizioni per l’esenzione dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio di determinati animali di specie ricettive (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 454/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia per quanto riguarda l’estensione del periodo transitorio (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante attuazione delle direttive del Consiglio 90/426/CEE e 90/427/CEE per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 708/2008 della Commissione, del 24 luglio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda le condizioni alle quali è possibile esentare taluni animali appartenenti a specie sensibili dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1108/2008 della Commissione, del 7 novembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda le prescrizioni minime per i programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale e le condizioni per l’esenzione dello sperma dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio (6).

(7)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1304/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda le condizioni per l’esenzione di alcuni animali di specie sensibili dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio (7).

(8)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell’informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE (8).

(9)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/404/CE della Commissione, del 21 maggio 2008, che modifica la decisione 2003/467/CE relativamente alla dichiarazione secondo la quale una regione amministrativa dell’Italia è ufficialmente indenne da tubercolosi bovina e talune regioni amministrative della Polonia sono ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica (9).

(10)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/476/CE della Commissione, del 6 giugno 2008, che modifica la decisione 2008/185/CE per inserire i dipartimenti di Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan e Nord, Francia, nell’elenco di regioni indenni dalla malattia di Aujeszky (10).

(11)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/576/CE della Commissione, del 4 luglio 2008, che modifica l’allegato III della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda l’elenco delle regioni della Polonia ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica (11).

(12)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/655/CE della Commissione, del 24 luglio 2008, che approva i piani di vaccinazione di emergenza di taluni Stati membri contro la febbre catarrale degli ovini e fissa il livello della partecipazione finanziaria della Comunità per il 2007 e il 2008 (12).

(13)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/661/CE della Commissione, del 1o agosto 2008, che modifica la decisione 2007/182/CE relativa ad uno studio sulla malattia del dimagrimento cronico nei cervidi (13).

(14)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/674/CE della Commissione, del 13 agosto 2008, che modifica la decisione 2007/683/CE che approva il piano di eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici in alcune zone dell’Ungheria (14).

(15)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/682/CE della Commissione, del 18 agosto 2008, che modifica la decisione 2007/870/CE per quanto concerne l’approvazione del piano di vaccinazione di emergenza contro la peste suina classica, con vaccino marcatore, dei suini nelle aziende in Romania (15).

(16)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/686/CE della Commissione, del 20 agosto 2008, che modifica la decisione 2005/59/CE relativamente alle zone della Slovacchia in cui devono essere attuati i piani per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione d’emergenza di tali suini contro la peste suina classica (16).

(17)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/755/CE della Commissione, del 24 settembre 2008, recante modifica della decisione 2005/176/CE che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie animali a norma della direttiva 82/894/CEE del Consiglio (17).

(18)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/816/CE della Commissione, del 20 ottobre 2008, che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione che alcune regioni amministrative della Polonia sono ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica (18).

(19)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/838/CE della Commissione, del 3 novembre 2008, relativa alla vaccinazione preventiva in Portogallo contro l’influenza aviaria a bassa patogenicità delle anatre domestiche e ad alcune misure che limitano la movimentazione di tale pollame e dei relativi prodotti (19).

(20)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/984/CE della Commissione, del 10 dicembre 2008, che modifica l’allegato C della direttiva 64/432/CEE del Consiglio e la decisione 2004/226/CE per quanto riguarda i test diagnostici per la brucellosi bovina (20), rettificata nella GU L 10 del 15.1.2009, pag. 35.

(21)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/988/CE della Commissione, del 17 dicembre 2008, che modifica la decisione 2008/185/CE per quanto riguarda l’inclusione dei Paesi Bassi nell’elenco degli Stati membri indenni dalla malattia di Aujeszky e dell’Ungheria nell’elenco degli Stati membri in cui si applica un programma nazionale riconosciuto di controllo di suddetta malattia (21).

(22)

Il regolamento (CE) n. 504/2008 abroga le decisioni della Commissione 93/623/CEE (22) e 2000/68/CE (23), che sono integrate nell’accordo e devono pertanto essere soppresse ai sensi del medesimo.

(23)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d’acquacoltura. La legislazione relativa a questi argomenti non si applica all’Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I dell’accordo.

(24)

La presente decisione non si applica all’Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo è modificato come specificato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 394/2008, (CE) n. 454/2008, (CE) n. 504/2008, (CE) n. 708/2008, (CE) n. 1108/2008 e (CE) n. 1304/2008, della direttiva 2008/73/CE e delle decisioni 2008/404/CE, 2008/476/CE, 2008/576/CE, 2008/655/CE, 2008/661/CE, 2008/674/CE, 2008/682/CE, 2008/686/CE, 2008/755/CE, 2008/816/CE, 2008/838/CE, 2008/984/CE, rettificata nella GU L 10 del 15.1.2009, pag. 35, e 2008/988/CE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 gennaio 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1 dell’accordo (24).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 232 del 3.9.2009, pag. 4.

(2)  GU L 117 dell’1.5.2008, pag. 22.

(3)  GU L 145 del 4.6.2008, pag. 238.

(4)  GU L 149 del 7.6.2008, pag. 3.

(5)  GU L 197 del 25.7.2008, pag. 18.

(6)  GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 17.

(7)  GU L 344 del 20.12.2008, pag. 28.

(8)  GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40.

(9)  GU L 141 del 31.5.2008, pag. 16.

(10)  GU L 163 del 24.6.2008, pag. 34.

(11)  GU L 183 dell’11.7.2008, pag. 40.

(12)  GU L 214 del 9.8.2008, pag. 66.

(13)  GU L 215 del 12.8.2008, pag. 8.

(14)  GU L 220 del 15.8.2008, pag. 30.

(15)  GU L 222 del 20.8.2008, pag. 9.

(16)  GU L 224 del 22.8.2008, pag. 13.

(17)  GU L 258 del 26.9.2008, pag. 72.

(18)  GU L 283 del 28.10.2008, pag. 46.

(19)  GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 40.

(20)  GU L 352 del 31.12.2008, pag. 38.

(21)  GU L 352 del 31.12.2008, pag. 52.

(22)  GU L 298 del 3.12.1993, pag. 45.

(23)  GU L 23 del 28.1.2000, pag. 72.

(24)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO

Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo è modificato come segue:

1.

al punto 5 (direttiva 91/496/CEE del Consiglio) della parte 1.1, ai punti 1 (direttiva 77/504/CEE del Consiglio) e 2 (direttiva 88/661/CEE del Consiglio) della parte 2.1, ai punti 3 (direttiva 2001/89/CE del Consiglio), 4 (direttiva 92/35/CEE del Consiglio), 6 (direttiva 92/66/CEE del Consiglio), 9 (direttiva 92/119/CEE del Consiglio), 9a (direttiva 2000/75/CE del Consiglio) e 9b (direttiva 2002/60/CE del Consiglio) della parte 3.1, ai punti 1 (direttiva 64/432/CEE del Consiglio), 2 (direttiva 91/68/CEE del Consiglio), 3 (direttiva 90/426/CEE del Consiglio), 4 (direttiva 90/539/CEE del Consiglio), 6 (direttiva 89/556/CEE del Consiglio), 7 (direttiva 88/407/CEE del Consiglio), 8 (direttiva 90/429/CEE del Consiglio) e 9 (direttiva 92/65/CEE del Consiglio) della parte 4.1, al punto 54 (decisione 2000/258/CE del Consiglio) della parte 4.2 e ai punti 2 (direttiva 90/426/CEE del Consiglio), 3 (direttiva 90/539/CEE del Consiglio), 5 (direttiva 89/556/CEE del Consiglio), 6 (direttiva 88/407/CEE del Consiglio), 7 (direttiva 90/429/CEE del Consiglio) e 15 (direttiva 92/65/CEE del Consiglio) della parte 8.1 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32008 L 0073: direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008 (GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40).»

2.

Ai punti 3 (direttiva 89/361/CEE del Consiglio), 4 (direttiva 90/427/CEE del Consiglio) e 5 (direttiva 90/428/CEE del Consiglio) della parte 2.1 e al punto 5a (direttiva 2005/94/CE del Consiglio) della parte 3.1 è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32008 L 0073: direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008 (GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40).»

3.

Al punto 10 [regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 1.1 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32008 R 0454: regolamento (CE) n. 454/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 238).»

4.

Nel testo di adattamento al punto 10 [regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 1.1 è aggiunto quanto segue:

«d)

All’articolo 16, la parola “Norvegia” è inserita tra le parole “Malta” e “Svezia”.»

5.

Il testo del punto 24 (decisione 93/623/CEE della Commissione) della parte 2.2 è soppresso.

6.

Dopo il punto 32 (Decisione 2006/427/CE della Commissione) della parte 2.2 è aggiunto il punto seguente:

«33.

32008 R 0504: regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 3).

Questo atto non si applica all’Islanda.»

7.

Al punto 32 (decisione 2005/176/CE della Commissione) della parte 3.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32008 D 0755: decisione 2008/755/CE della Commissione, del 24 settembre 2008 (GU L 258 del 26.9.2008, pag. 72).»

8.

Al punto 40 [regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione] della parte 3.2 sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32008 R 0394: regolamento (CE) n. 394/2008, del 30 aprile 2008 (GU L 117 dell’1.5.2008, pag. 22),

32008 R 0708: regolamento (CE) n. 708/2008, del 24 luglio 2008 (GU L 197 del 25.7.2008, pag. 18),

32008 R 1108: regolamento (CE) n. 1108/2008, del 7 novembre 2008 (GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 17),

32008 R 1304: regolamento (CE) n. 1304/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008 (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 28).»

9.

Sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L’AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», al punto 29 (decisione 2005/59/CE della Commissione) della parte 3.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32008 D 0686: decisione 2008/686/CE della Commissione, del 20 agosto 2008 (GU L 224 del 22.8.2008, pag. 13).»

10.

Sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L’AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», al punto 42 (Decisione 2007/683/CE della Commissione) della parte 3.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32008 D 0674: decisione 2008/674/CE della Commissione, del 13 agosto 2008 (GU L 220 del 15.8.2008, pag. 30).»

11.

Sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L’AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», al punto 43 (decisione 2007/870/CE della Commissione) della parte 3.2 è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32008 D 0682: decisione 2008/682/CE della Commissione, del 18 agosto 2008 (GU L 222 del 20.8.2008, pag. 9).»

12.

Sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L’AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 44 (decisione 2008/77/CE della Commissione) della parte 3.2 sono inseriti i punti seguenti:

«45.

32008 D 0655: decisione 2008/655/CE della Commissione, del 24 luglio 2008, che approva i piani di vaccinazione di emergenza di taluni Stati membri contro la febbre catarrale degli ovini e fissa il livello della partecipazione finanziaria della Comunità per il 2007 e il 2008 (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 66).

Questo atto non si applica all’Islanda.

46.

32008 D 0838: decisione 2008/838/CE della Commissione, del 3 novembre 2008, relativa alla vaccinazione preventiva in Portogallo contro l’influenza aviaria a bassa patogenicità delle anatre domestiche e ad alcune misure che limitano la movimentazione di tale pollame e dei relativi prodotti (GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 40).

Questo atto non si applica all’Islanda.»

13.

Al punto 1 (direttiva 64/432/CEE del Consiglio) della parte 4.1 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32008 D 0984: decisione 2008/984/CE della Commissione, del 10 dicembre 2008 (GU L 352 del 31.12.2008, pag. 38), rettificata nella GU L 10 del 15.1.2009, pag. 35

14.

Al punto 70 (decisione 2003/467/CE della Commissione) della parte 4.2 sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32008 D 0404: decisione 2008/404/CE della Commissione, del 21 maggio 2008 (GU L 141 del 31.5.2008, pag. 16),

32008 D 0576: decisione 2008/576/CE della Commissione, del 4 luglio 2008 (GU L 183 dell’11.7.2008, pag. 40),

32008 D 0816: decisione 2008/816/CE della Commissione, del 20 ottobre 2008 (GU L 283 del 28.10.2008, pag. 46).»

15.

Al punto 75 (decisione 2004/226/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32008 D 0984: decisione 2008/984/CE della Commissione, del 10 dicembre 2008 (GU L 352 del 31.12.2008, pag. 38), rettificata nella GU L 10 del 15.1.2009, pag. 35

16.

Al punto 84 (decisione 2008/185/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32008 D 0476: decisione 2008/476/CE della Commissione, del 6 giugno 2008 (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 34),

32008 D 0988: decisione 2008/988/CE della Commissione, del 17 dicembre 2008 (GU L 352 del 31.12.2008, pag. 52).»

17.

Dopo il punto 84 (decisione 2008/185/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il punto seguente:

«85.

32008 R 0504: regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 3).

Questo atto non si applica all’Islanda.»

18.

Al punto 46 (decisione 2007/182/CE della Commissione) della parte 7.2 è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32008 D 0661: decisione 2008/661/CE della Commissione, del 1o agosto 2008 (GU L 215 del 12.8.2008, pag. 8).»


22.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 101/7


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 2/2010

del 29 gennaio 2010

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 122/2009 del 4 dicembre 2009 (1).

(2)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 127/2009 del 4 dicembre 2009 (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 124/2009 della Commissione, del 10 febbraio 2009, che fissa i tenori massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti negli alimenti in conseguenza del carry-over inevitabile di tali sostanze in mangimi destinati a specie non bersaglio (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d’analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (4).

(5)

Il regolamento (CE) n. 152/2009 abroga le direttive della Commissione 71/250/CEE (5), 71/393/CEE (6), 72/199/CEE (7), 73/46/CEE (8), 76/371/CEE (9), 76/372/CEE (10), 78/633/CEE (11), 81/715/CEE (12), 84/425/CEE (13), 86/174/CEE (14), 93/70/CEE (15), 93/117/CE (16), 98/64/CE (17), 1999/27/CE (18), 1999/76/CE (19), 2000/45/CE (20), 2002/70/CE (21) e 2003/126/CE (22), che sono state integrate nell’accordo e devono pertanto essere soppresse ai sensi dello stesso.

(6)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo II dell’allegato I dell’accordo è modificato come segue:

1)

il testo dei punti 1zc (direttiva 2002/70/CE della Commissione), 13 (direttiva 86/174/CEE della Commissione), 19 (prima direttiva 71/250/CEE della Commissione), 20 (seconda direttiva 71/393/CEE della Commissione), 21 (terza direttiva 72/199/CEE della Commissione), 22 (quarta direttiva 73/46/CEE della Commissione), 25 (prima direttiva 76/371/CEE della Commissione), 26 (settima direttiva 76/372/CEE della Commissione), 27 (ottava direttiva 78/633/CEE della Commissione), 28 (nona direttiva 81/715/CEE della Commissione), 29 (decima direttiva 84/425/CEE della Commissione), 30 (undicesima direttiva 93/70/CEE della Commissione), 31 (dodicesima direttiva 93/117/CE della Commissione), 31c (direttiva 98/64/CE della Commissione), 31f (direttiva 1999/27/CE della Commissione), 31 g (direttiva 1999/76/CE della Commissione), 31 h (direttiva 2000/45/CE della Commissione) e 31i (direttiva 2003/126/CE della Commissione) è soppresso;

2)

dopo il punto 1zzzzza [regolamento (CE) n. 403/2009 della Commissione] è aggiunto il seguente punto:

«1zzzzzb.

32009 R 0124: regolamento (CE) n. 124/2009 della Commissione, del 10 febbraio 2009, che fissa i tenori massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti negli alimenti in conseguenza del carry-over inevitabile di tali sostanze in mangimi destinati a specie non bersaglio (GU L 40 dell’11.2.2009, pag. 7).»;

3)

dopo il punto 31n (decisione 2007/363/CE della Commissione) è aggiunto il seguente punto:

«31o.

32009 R 0152: regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d’analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1).»

Articolo 2

Dopo il punto 54zzzzb del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo [regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione] è aggiunto il seguente punto:

«54zzzzc.

32009 R 0124: regolamento (CE) n. 124/2009 della Commissione, del 10 febbraio 2009, che fissa i tenori massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti negli alimenti in conseguenza del carry-over inevitabile di tali sostanze in mangimi destinati a specie non bersaglio (GU L 40 dell’11.2.2009, pag. 7).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (CE) n. 124/2009 e (CE) n. 152/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 30 gennaio 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (23).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 62 dell’11.3.2010, pag. 5.

(2)  GU L 62 dell’11.3.2010, pag. 14.

(3)  GU L 40 dell’11.2.2009, pag. 7.

(4)  GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1.

(5)  GU L 155 del 12.7.1971, pag. 13.

(6)  GU L 279 del 20.12.1971, pag. 7.

(7)  GU L 123 del 29.5.1972, pag. 6.

(8)  GU L 83 del 30.3.1973, pag. 21.

(9)  GU L 102 del 15.4.1976, pag. 1.

(10)  GU L 102 del 15.4.1976, pag. 8.

(11)  GU L 206 del 29.7.1978, pag. 43.

(12)  GU L 257 del 10.9.1981, pag. 38.

(13)  GU L 238 del 6.9.1984, pag. 34.

(14)  GU L 130 del 16.5.1986, pag. 53.

(15)  GU L 234 del 17.9.1993, pag. 17.

(16)  GU L 329 del 30.12.1993, pag. 54.

(17)  GU L 257 del 19.9.1998, pag. 14.

(18)  GU L 118 del 6.5.1999, pag. 36.

(19)  GU L 207 del 6.8.1999, pag. 13.

(20)  GU L 174 del 13.7.2000, pag. 32.

(21)  GU L 209 del 6.8.2002, pag. 15.

(22)  GU L 339 del 24.12.2003, pag. 78.

(23)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 101/9


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 3/2010

del 29 gennaio 2010

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 123/2009 del 4 dicembre 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/74/CE della Commissione, del 26 giugno 2009, che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni botaniche delle piante e le denominazioni scientifiche di altri organismi, nonché alcuni allegati delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 2002/57/CE alla luce dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche (2).

(3)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo i punti 2 (direttiva 66/401/CEE del Consiglio), 3 (direttiva 66/402/CEE del Consiglio), 12 (direttiva 2002/55/CE del Consiglio) e 13 (direttiva 2002/57/CE del Consiglio) della parte I del capitolo III dell’allegato I dell’accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 L 0074: direttiva 2009/74/CE della Commissione del 26 giugno 2009 (GU L 166 del 27.6.2009, pag. 40).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2009/74/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 gennaio 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 62 dell’11.3.2010, pag. 7.

(2)  GU L 166 del 27.6.2009, pag. 40.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 101/10


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 4/2010

del 29 gennaio 2010

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 127/2009 del 4 dicembre 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (rifusione) (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/163/CE della Commissione, del 26 febbraio 2009, recante modifica della decisione 1999/217/CE per quanto riguarda il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari (3).

(4)

La direttiva 2009/54/CE abroga la direttiva 80/777/CEE del Consiglio (4), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(5)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue:

1)

il testo del punto 26 (direttiva 80/777/CEE del Consiglio) è soppresso;

2)

al punto 54v (decisione 1999/217/CE della Commissione) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 D 0163: decisione 2009/163/CE della Commissione, del 26 febbraio 2009 (GU L 55 del 27.2.2009, pag. 41).»;

3)

al punto 54zzzzc [regolamento (CE) n. 124/2009 della Commissione] viene aggiunto il punto seguente:

«54zzzzd.

32009 L 0054: direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (rifusione) (GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2009/54/CE e della decisione 2009/163/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 gennaio 2010, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 62 dell’11.3.2010, pag. 14.

(2)  GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45.

(3)  GU L 55 del 27.2.2009, pag. 41.

(4)  GU L 229 del 30.8.1980, pag. 1.

(5)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 101/11


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 5/2010

del 29 gennaio 2010

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 129/2009 del 4 dicembre 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/135/CE della Commissione, del 3 novembre 2009, che autorizza deroghe temporanee a determinati criteri di idoneità per i donatori di sangue intero e di emocomponenti di cui all’allegato III della direttiva 2004/33/CE alla luce del rischio di carenza dovuto alla pandemia di influenza A(H1N1) (2),

DECIDE:

Articolo 1

Nel capitolo XIII dell’allegato II dell’accordo, dopo il punto 15zj [regolamento (CE) n. 658/2007 della Commissione] è aggiunto il seguente punto:

«15zk.

32009 L 0135: direttiva 2009/135/CE della Commissione, del 3 novembre 2009, che autorizza deroghe temporanee a determinati criteri di idoneità per i donatori di sangue intero e di emocomponenti di cui all’allegato III della direttiva 2004/33/CE alla luce del rischio di carenza dovuto alla pandemia di influenza A(H1N1) (GU L 288 del 4.11.2009, pag. 7).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2009/135/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 gennaio 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 62 dell’11.3.2010, pag. 18.

(2)  GU L 288 del 4.11.2009, pag. 7.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 101/12


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 6/2010

del 29 gennaio 2010

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 137/2009 del 4 dicembre 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2008/75/CE della Commissione, del 24 luglio 2008, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il biossido di carbonio come principio attivo nell’allegato I della direttiva (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2008/77/CE della Commissione, del 25 luglio 2008, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il thiamethoxam come principio attivo nell’allegato I della direttiva (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2008/78/CE della Commissione, del 25 luglio 2008, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il propiconazolo come principio attivo nell’allegato I della direttiva (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2008/79/CE della Commissione, del 28 luglio 2008, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’IPBC come principio attivo nell’allegato I della direttiva (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2008/80/CE della Commissione, del 28 luglio 2008, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’1-ossido di cicloesilidrossidiazene, sale di potassio (K-HDO) come principio attivo nell’allegato I della direttiva (6).

(7)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2008/81/CE della Commissione, del 29 luglio 2008, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il difenacum come principio attivo nell’allegato I della direttiva (7),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 12n (direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32008 L 0075: direttiva 2008/75/CE della Commissione, del 24 luglio 2008 (GU L 197 del 25.7.2008, pag. 54),

32008 L 0077: direttiva 2008/77/CE della Commissione, del 25 luglio 2008 (GU L 198 del 26.7.2008, pag. 41),

32008 L 0078: direttiva 2008/78/CE della Commissione, del 25 luglio 2008 (GU L 198 del 26.7.2008, pag. 44),

32008 L 0079: direttiva 2008/79/CE della Commissione, del 28 luglio 2008 (GU L 200 del 29.7.2008, pag. 12),

32008 L 0080: direttiva 2008/80/CE della Commissione, del 28 luglio 2008 (GU L 200 del 29.7.2008, pag. 15),

32008 L 0081: direttiva 2008/81/CE della Commissione, del 29 luglio 2008 (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 46).»

Articolo 2

I testi delle direttive 2008/75/CE, 2008/77/CE, 2008/78/CE, 2008/79/CE, 2008/80/CE e 2008/81/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 gennaio 2010, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (8).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 62 dell’11.3.2010, pag. 30.

(2)  GU L 197 del 25.7.2008, pag. 54.

(3)  GU L 198 del 26.7.2008, pag. 41.

(4)  GU L 198 del 26.7.2008, pag. 44.

(5)  GU L 200 del 29.7.2008, pag. 12.

(6)  GU L 200 del 29.7.2008, pag. 15.

(7)  GU L 201 del 30.7.2008, pag. 46.

(8)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 101/14


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 7/2010

del 29 gennaio 2010

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 137/2009 del 4 dicembre 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 506/2007 della Commissione, dell’8 maggio 2007, che impone obblighi di informazione e di sperimentazione agli importatori o ai fabbricanti di talune sostanze prioritarie conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 465/2008 della Commissione, del 28 maggio 2008, che impone, conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, obblighi di prova e di informazione agli importatori e ai produttori di talune sostanze che possono essere persistenti, soggette a bioaccumulo e tossiche e che figurano nell’Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 466/2008 della Commissione, del 28 maggio 2008, che impone obblighi di informazione e di sperimentazione agli importatori e ai fabbricanti di talune sostanze prioritarie in conformità del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2008/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori in relazione all’immissione di pile e accumulatori sul mercato (5),

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue:

1)

al punto 12x (direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

32008 L 0103: direttiva 2008/103/CE del Parlamento e del Consiglio del 19 novembre 2008 (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 7).»;

2)

dopo il punto 12zk (decisione 2008/681/CE della Commissione) sono aggiunti i punti seguenti:

«12zl.

32007 R 0506: regolamento (CE) n. 506/2007 della Commissione, dell’8 maggio 2007, che impone obblighi di informazione e di sperimentazione agli importatori o ai fabbricanti di talune sostanze prioritarie conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (GU L 119 del 9.5.2007, pag. 24).

12zm.

32008 R 0465: regolamento (CE) n. 465/2008 della Commissione, del 28 maggio 2008, che impone, conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, obblighi di prova e di informazione agli importatori e ai produttori di talune sostanze che possono essere persistenti, soggette a bioaccumulo e tossiche e che figurano nell’Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (GU L 139 del 29.5.2008, pag. 8).

12zn.

32008 R 0466: regolamento (CE) n. 466/2008 della Commissione, del 28 maggio 2008, che impone obblighi di informazione e di sperimentazione agli importatori e ai fabbricanti di talune sostanze prioritarie in conformità al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (GU L 139 del 29.5.2008, pag. 10).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 506/2007, (CE) n. 465/2008 e (CE) n. 466/2008 e della direttiva 2008/103/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 gennaio 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (6).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 62 dell’11.3.2010, pag. 30.

(2)  GU L 119 del 9.5.2007, pag. 24.

(3)  GU L 139 del 29.5.2008, pag. 8.

(4)  GU L 139 del 29.5.2008, pag. 10.

(5)  GU L 327 del 5.12.2008, pag. 7.

(6)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 101/16


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 8/2010

del 29 gennaio 2010

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 137/2009 del 4 dicembre 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 134/2009 della Commissione, del 16 febbraio 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XI (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/63/CE della Commissione, del 20 novembre 2008, che definisce un formato per la presentazione delle informazioni da parte degli Stati membri in conformità dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/321/CE della Commissione, dell’8 aprile 2009, recante fissazione di un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a determinati principi attivi da esaminare nell’ambito del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/322/CE della Commissione, dell’8 aprile 2009, concernente la non iscrizione di determinati principi attivi nell’allegato I, nell’allegato I A o nell’allegato I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/324/CE della Commissione, del 14 aprile 2009, concernente la non iscrizione di determinati principi attivi nell’allegato I, nell’allegato I A o nell’allegato I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (6),

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue:

1)

al punto 12zc [regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 R 0134: regolamento (CE) n. 134/2009 della Commissione, del 16 febbraio 2009 (GU L 46 del 17.2.2009, pag. 3).»;

2)

dopo il punto 12zn [regolamento (CE) n. 466/2008 della Commissione] sono inseriti i punti seguenti:

«12zo.

32009 D 0063: decisione 2009/63/CE della Commissione, del 20 novembre 2008, che definisce un formato per la presentazione delle informazioni da parte degli Stati membri in conformità dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 23 del 27.1.2009, pag. 30).

12zp.

32009 D 0321: decisione 2009/321/CE della Commissione, dell’8 aprile 2009, recante fissazione di un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a determinati principi attivi da esaminare nell’ambito del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 95 del 9.4.2009, pag. 42).

12zq.

32009 D 0322: decisione 2009/322/CE della Commissione, dell’8 aprile 2009, concernente la non iscrizione di determinati principi attivi nell’allegato I, nell’allegato I A o nell’allegato I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 95 del 9.4.2009, pag. 44).

12zr.

32009 D 0324: decisione 2009/324/CE della Commissione, del 14 aprile 2009, concernente la non iscrizione di determinati principi attivi nell’allegato I, nell’allegato I A o nell’allegato I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 96 del 15.4.2009, pag. 37).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 134/2009 e delle decisioni 2009/63/CE, 2009/321/CE, 2009/322/CE e 2009/324/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 gennaio 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (7).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 62 dell’11.3.2010, pag. 30.

(2)  GU L 46 del 17.2.2009, pag. 3.

(3)  GU L 23 del 27.1.2009, pag. 30.

(4)  GU L 95 del 9.4.2009, pag. 42.

(5)  GU L 95 del 9.4.2009, pag. 44.

(6)  GU L 96 del 15.4.2009, pag. 37.

(7)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 101/18


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 9/2010

del 29 gennaio 2010

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 79/2009 del 3 luglio 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/36/CE della Commissione, del 16 aprile 2009, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici per adeguare al progresso tecnico l’allegato III (2),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 1 (direttiva 76/768/CEE del Consiglio) del capitolo XVI dell’allegato II dell’accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 L 0036: direttiva 2009/36/CE della Commissione del 16 aprile 2009 (GU L 98 del 17.4.2009, pag. 31), rettificata nella GU L 103 del 23.4.2009, pag. 30

Articolo 2

I testi della direttiva 2009/36/CE, rettificata nella GU L 103 del 23.4.2009, pag. 30, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 gennaio 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 277 del 22.10.2009, pag. 29.

(2)  GU L 98 del 17.4.2009, pag. 31.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 101/19


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 10/2010

del 29 gennaio 2010

che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato IX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 141/2009 del 4 dicembre 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/961/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, sull’uso da parte di emittenti di titoli di paesi terzi di principi contabili nazionali di determinati paesi terzi e di International Financial Reporting Standard per la redazione dei loro bilanci consolidati (2).

(3)

La decisione 2008/961/CE abroga la decisione 2006/891/CE della Commissione (3), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo del punto 23c (decisione 2006/891/CE della Commissione) dell’allegato IX dell’accordo è sostituito dal testo seguente:

«32008 D 0961: decisione 2008/961/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, sull’uso da parte di emittenti di titoli di paesi terzi di principi contabili nazionali di determinati paesi terzi e di International Financial Reporting Standard per la redazione dei loro bilanci consolidati (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 112).»

Articolo 2

I testi della decisione 2008/961/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 gennaio 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 62 dell’11.3.2010, pag. 35.

(2)  GU L 340 del 19.12.2008, pag. 112.

(3)  GU L 343 dell’8.12.2006, pag. 96.

(4)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


Dichiarazione comune delle parti contraenti in merito alla decisione n. 10/2010 che integra nell’accordo la decisione 2008/961/CE della Commissione

«La decisione 2008/961/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, sull’uso da parte di emittenti di titoli di paesi terzi di principi contabili nazionali di determinati paesi terzi e di International Financial Reporting Standard per la redazione dei loro bilanci consolidati considera i principi contabili generalmente accettati di alcuni paesi terzi equivalenti ai principi contabili SEE e autorizza gli emittenti di paesi terzi a redigere i loro bilanci consolidati annuali e i loro bilanci consolidati semestrali conformemente ai principi contabili generalmente accettati della Repubblica popolare cinese, del Canada, della Repubblica di Corea o della Repubblica d’India. L’integrazione di tale decisione lascia impregiudicato il campo d’applicazione dell’accordo SEE per quanto riguarda le relazioni con i paesi terzi.»


22.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 101/21


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 11/2010

del 29 gennaio 2010

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 145/2009 del 4 dicembre 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (2).

(3)

La direttiva 2008/57/CE abroga, a decorrere dal 19 luglio 2010, la direttiva 96/48/CE del Consiglio (3) e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che sono integrate nell’accordo e che devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo a decorrere dal 19 luglio 2010,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato XIII dell’accordo è modificato come segue:

1)

l’attuale punto 37d (direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) diventa punto 37ca;

2)

dopo il nuovo punto 37ca (direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il punto seguente:

«37d.

32008 L 0057: direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1).»;

3)

al punto 42e (direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

«modificato da:

32008 L 0057: direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1).»;

4)

il testo dei punti 37a (direttiva 96/48/CE del Consiglio) e 37ca (direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) sono soppressi con decorrenza dal 19 luglio 2010.

Articolo 2

I testi della direttiva 2008/57/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 gennaio 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 62 dell’11.3.2010, pag. 42.

(2)  GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.

(3)  GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6.

(4)  GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1.

(5)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 101/22


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 12/2010

del 29 gennaio 2010

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 145/2009 del 4 dicembre 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/460/CE della Commissione, del 5 giugno 2009, relativa all’adozione di un metodo di sicurezza comune per la valutazione di realizzazione degli obiettivi in materia di sicurezza, di cui all’articolo 6 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/561/CE della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modifica della decisione 2006/679/CE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (3),

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato XIII dell’accordo è modificato come segue:

1)

Dopo il punto 42ea [Regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«42eb.

32009 D 0460: decisione 2009/460/CE della Commissione, del 5 giugno 2009, relativa all’adozione di un metodo di sicurezza comune per la valutazione di realizzazione degli obiettivi in materia di sicurezza, di cui all’articolo 6 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 150 del 13.6.2009, pag. 11).»

2)

Al punto 37i (decisione 2006/679/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 D 0561: decisione 2009/561/CE della Commissione, del 22 luglio 2009 (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 60).»

Articolo 2

I testi delle decisioni 2009/460/CE e 2009/561/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 gennaio 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (4), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 11/2010 del 29 gennaio 2010 (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 62 dell’11.3.2010, pag. 42.

(2)  GU L 150 del 13.6.2009, pag. 11.

(3)  GU L 194 del 25.7.2009, pag. 60.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(5)  Cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale.


22.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 101/23


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 13/2010

del 29 gennaio 2010

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 145/2009 del 4 dicembre 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (2).

(3)

La direttiva 2009/45/CE abroga la direttiva 98/18/CE del Consiglio (3), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere soppressa dallo stesso,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo del punto 56f (direttiva 98/18/CE del Consiglio) dell’allegato XIII dell’accordo è sostituito dal seguente:

«32009 L 0045: direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2009/45/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 gennaio 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 62 dell’11.3.2010, pag. 42.

(2)  GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1.

(3)  GU L 144 del 15.5.1998, pag. 1.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 101/24


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 14/2010

del 29 gennaio 2010

che modifica l’allegato XVI (Appalti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XVI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 53/2008 del 25 aprile 2008 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione, del 28 novembre 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) e delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative alle procedure per gli appalti pubblici, per quanto riguarda la revisione del CPV (2),

DECIDE:

Articolo 1

Il seguente trattino è aggiunto ai punti 2 (direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 4 (direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 6a [regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell’allegato XVI dell’accordo:

«—

32008 R 0213: regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione del 28 novembre 2007 (GU L 74 del 15.3.2008, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 213/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 gennaio 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 223 del 21.8.2008, pag. 51.

(2)  GU L 74 del 15.3.2008, pag. 1.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 101/25


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 15/2010

del 29 gennaio 2010

che modifica l’allegato XXII (Diritto societario) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XXII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 158/2009 del 4 dicembre 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 824/2009 della Commissione, del 9 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 39 e l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 839/2009 della Commissione, del 15 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il Principio contabile internazionale (IAS) 39 (3),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 10ba [regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione] dell’allegato XXII dell’accordo vengono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32009 R 0824: regolamento (CE) n. 824/2009 della Commissione, del 9 settembre 2009 (GU L 239 del 10.9.2009, pag. 48),

32009 R 0839: regolamento (CE) n. 839/2009 della Commissione, del 15 settembre 2009 (GU L 244 del 16.9.2009, pag. 6).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 824/2009 e (CE) n. 839/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 gennaio 2010, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 62 dell’11.3.2010, pag. 64.

(2)  GU L 239 del 10.9.2009, pag. 48.

(3)  GU L 244 del 16.9.2009, pag. 6.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 101/26


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 16/2010

del 29 gennaio 2010

che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 31 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 91/2009 del 3 luglio 2009 (1).

(2)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo per includere la raccomandazione 2008/C 319/03 del Consiglio, del 20 novembre 2008, relativa alla mobilità dei giovani volontari nell’Unione europea (2),

DECIDE:

Articolo 1

All’articolo 4, paragrafo 8, del protocollo 31 dell’accordo è aggiunto il seguente trattino:

«—

32008 H 1213: raccomandazione 2008/C 319/03 del Consiglio, del 20 novembre 2008, relativa alla mobilità dei giovani volontari nell’Unione europea (GU C 319 del 13.12.2008, pag. 8).»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE prevista dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 277 del 22.10.2009, pag. 15.

(2)  GU C 319 del 13.12.2008, pag. 8.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.