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ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2010.100.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 100 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
53° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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22.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 100/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 326/2010 DELLA COMMISSIONE
del 21 aprile 2010
recante modifica del regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 170,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CEE) n. 3846/87 (2) stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione sulla base della nomenclatura combinata. |
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(2) |
Secondo la nomenclatura per le restituzioni, i formaggi possono beneficiare di una restituzione all'esportazione se soddisfano i requisiti minimi quanto alla materia secca e alle materie grasse del latte. Un particolare tipo di formaggio prodotto in alcuni dei nuovi Stati membri non beneficia della restituzione, pur soddisfacendo i suddetti requisiti, poiché non rientra nell'attuale sistema di classificazione della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione. Tenuto conto dell'importanza di tale formaggio per l'industria casearia, è opportuno aggiungere i codici di prodotto che consentano a tale formaggio di essere classificato nella nomenclatura per le restituzioni all'esportazione. |
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(3) |
Il regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), ha abrogato il regolamento (CE) n. 1282/2006, del 17 agosto 2006, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari (4). I riferimenti che figurano nelle note 4 e 14 dell'allegato I, settore 9, del regolamento (CEE) n. 3846/87 devono essere pertanto aggiornati. |
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(4) |
Occorre dunque modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3846/87. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.
ALLEGATO
All'allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87, il settore 9 è modificato come segue:
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1) |
La seguente voce è inserita dopo il testo del codice NC «ex 0406 90 27 »:
|
|
2) |
Alla lettera b) delle note 4 e 14, la prima frase è sostituita dalla seguente: «un elemento calcolato a norma delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione (GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1).». |
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22.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 100/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 327/2010 DELLA COMMISSIONE
del 21 aprile 2010
relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego del 3-fitasi come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole minori, anatre escluse, e agli uccelli ornamentali (titolare dell’autorizzazione BASF SE)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
|
(2) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all’allegato del presente regolamento. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(3) |
La domanda riguarda l’autorizzazione di un nuovo impiego del 3-fitasi, un preparato enzimatico prodotto dall’Aspergillus niger (CBS 101.672), come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole minori e agli uccelli ornamentali da classificare nella categoria «additivi zootecnici». |
|
(4) |
L’impiego di tale preparato è stato autorizzato per i mangimi per suinetti svezzati, suini da ingrasso e polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 243/2007 (2) della Commissione, per galline ovaiole e tacchini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1142/2007 (3) della Commissione, per anatre dal regolamento (CE) n. 165/2008 (4) della Commissione e per scrofe dal regolamento (CE) n. 505/2008 (5) della Commissione. |
|
(5) |
Sono stati presentati nuovi dati a sostegno della domanda di autorizzazione per le specie avicole minori e per gli uccelli ornamentali. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito: «l’Autorità»), nel proprio parere del 9 dicembre 2009 (6) ha concluso che il 3-fitasi non incide negativamente sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente, e che esso è efficace nel migliorare la digeribilità dei mangimi. L’Autorità non ritiene necessarie particolari prescrizioni relative al monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo nel mangime presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(6) |
La valutazione del 3-fitasi dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, è opportuno autorizzare l’impiego del preparato descritto nell’allegato del presente regolamento. |
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(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) GU L 73 del 13.3.2007, pag. 4.
(3) GU L 256 del 2.10.2007, pag. 20.
(4) GU L 50 del 23.2.2008, pag. 8.
(5) GU L 149 del 7.6.2008, pag. 33.
(6) The EFSA Journal 2010; 8(1):1427.
ALLEGATO
|
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Scadenza dell’autorizzazione |
||||||||||||||||
|
Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||||||||||||||
|
Categoria di additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione |
|||||||||||||||||||||||||
|
4a1600 |
BASF SE |
3-fitasi |
|
Uccelli ornamentali e tutte le specie avicole minori, anatre escluse |
— |
250 FTU |
|
|
12.5.2020 |
||||||||||||||||
(1) 1 FTU è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di fosfato inorganico, al minuto, a partire da fitato di sodio, con pH 5,5 e a 37 °C.
(2) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives
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22.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 100/5 |
REGOLAMENTO (UE) N. 328/2010 DELLA COMMISSIONE
del 21 aprile 2010
che modifica il regolamento (CE) n. 341/2007 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d'origine per l'aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare gli articoli 134 e 148, in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 341/2007 (2) della Commissione opera una distinzione tra importatori tradizionali e nuovi importatori per quanto riguarda gli operatori che possono chiedere titoli di importazione dell'aglio per i contingenti tariffari aperti e gestiti nell'ambito di tale regolamento. |
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(2) |
Per assicurare pari opportunità a tutti gli operatori interessati, è opportuno ampliare la categoria degli importatori al fine di includere determinati esportatori di aglio verso paesi terzi tra le categorie di operatori che possono chiedere titoli di importazione nell'ambito del sistema di contingenti tariffari. |
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(3) |
L'importo della cauzione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (3) deve essere fissato ad un livello appropriato, pari al 5 % del dazio aggiuntivo applicabile agli importatori di aglio, vale a dire 60 euro per tonnellata. |
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(4) |
L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 341/2007 prevede che i quantitativi di riferimento degli importatori tradizionali siano calcolati sulla base dei quantitativi massimi di aglio importato durante gli anni civili o i periodi contingentali precedenti. Per evitare che questi quantitativi di riferimento siano calcolati sulla base di dati storici che non riflettono una effettiva attività economica, è opportuno prevedere che il quantitativo di riferimento sia costituito dalla media dei quantitativi di aglio effettivamente importato da un importatore tradizionale nel corso dei tre anni che hanno preceduto il relativo periodo contingentale. |
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(5) |
Per assicurare un'efficiente gestione di mercato, è opportuno prevedere un periodo durante il quale possono essere presentate le domande di titoli «A» che sia cronologicamente vicino al sottoperiodo per il quale vengono presentate le domande. |
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(6) |
Per migliorare i controlli e permettere una rapida reazione delle autorità competenti in caso di errori o disfunzionamento del sistema, gli Stati membri devono notificare alla Commissione i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli per il relativo sottoperiodo. |
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(7) |
Il riferimento ai giorni lavorativi nel calcolo dei periodi di tempo previsti potrebbe portare a situazioni diverse tra gli Stati membri. È quindi opportuno utilizzare invece i giorni di calendario. |
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(8) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 341/2007. |
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(9) |
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o maggio 2010. Tuttavia, per garantire che gli importatori abbiano il tempo sufficiente per adeguarsi al nuovo quadro giuridico, è opportuno che le nuove norme riguardanti il calcolo del periodo di riferimento e la presentazione della prova dei quantitativi di aglio effettivamente importati si applichino solo a decorrere dal 1o febbraio 2011. |
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(10) |
Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 341/2007 è così modificato:
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1) |
all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), il primo comma è sostituito dal seguente:
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2) |
all'articolo 4, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «Per “nuovi importatori” si intendono gli importatori diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che abbiano importato nell'Unione europea almeno 50 tonnellate di prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera i) del regolamento (CE) n. 1234/2007 o abbiano esportato in paesi terzi almeno 50 tonnellate di aglio in ciascuno dei due precedenti periodi contingentali conclusi o in ognuno dei due anni civili precedenti la presentazione della domanda.»; |
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3) |
l'articolo 4, paragrafo 4, è così modificato:
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4) |
l'articolo 6 è così modificato:
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5) |
l'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Quantitativo di riferimento degli importatori tradizionali Ai fini del presente capo, il “quantitativo di riferimento” è costituito dalla media dei quantitativi di aglio effettivamente importato da un importatore tradizionale, ai sensi dell'articolo 4, nel corso dei tre anni civili che hanno preceduto il relativo periodo contingentale.»; |
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6) |
all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli importatori presentano le loro domande di titoli “A” durante i primi sette giorni di calendario del mese di aprile per il primo sottoperiodo, durante i primi sette giorni di calendario del mese di luglio per il secondo sottoperiodo, durante i primi sette giorni di calendario del mese di ottobre per il terzo sottoperiodo e durante i primi sette giorni di calendario del mese di gennaio per il quarto sottoperiodo.»; |
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7) |
all'articolo 10, paragrafo 1, è aggiunto il seguente secondo comma: «Al momento della presentazione della prima domanda di titoli di importazione relativa ad un dato periodo contingentale a norma del presente regolamento, gli importatori presentano la prova dei quantitativi di aglio effettivamente importati per gli anni di cui all'articolo 8.»; |
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8) |
l'articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Rilascio di titoli “A” I titoli “A” sono rilasciati dalle autorità competenti a partire dal giorno 23 del mese nel quale le domande sono state presentate e non oltre la fine dello stesso mese.»; |
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9) |
all'articolo 12, paragrafo 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal testo seguente: «Entro il giorno 14 di ogni mese di cui all'articolo 10, paragrafo 1, gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi totali, in chilogrammi, oggetto di domande di titoli “A” presentate per il sottoperiodo corrispondente, incluse le comunicazioni negative. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera b), dello stesso regolamento, non oltre il 10 maggio per il primo sottoperiodo, il 10 agosto per il secondo sottoperiodo, il 10 novembre per il terzo sottoperiodo e il 10 febbraio per il quarto sottoperiodo.»; |
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10) |
all'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente: «Gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi totali, incluse le comunicazioni negative, oggetto delle domande di titoli “B”, entro il mercoledì di ogni settimana per le domande pervenute la settimana precedente.»; |
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11) |
all'articolo 15, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2010.
Tuttavia, i punti 5) e 7) dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
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22.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 100/8 |
REGOLAMENTO (UE) N. 329/2010 DELLA COMMISSIONE
del 21 aprile 2010
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 22 aprile 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
MA |
84,9 |
|
TN |
104,3 |
|
|
TR |
100,1 |
|
|
ZZ |
96,4 |
|
|
0707 00 05 |
MA |
43,9 |
|
TR |
115,5 |
|
|
ZZ |
79,7 |
|
|
0709 90 70 |
MA |
53,0 |
|
TR |
96,9 |
|
|
ZZ |
75,0 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
50,2 |
|
IL |
54,8 |
|
|
MA |
47,9 |
|
|
TN |
55,9 |
|
|
TR |
59,7 |
|
|
ZZ |
53,7 |
|
|
0805 50 10 |
EG |
65,6 |
|
TR |
62,7 |
|
|
ZA |
71,8 |
|
|
ZZ |
66,7 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
92,0 |
|
BR |
81,3 |
|
|
CA |
111,7 |
|
|
CL |
84,8 |
|
|
CN |
88,5 |
|
|
MK |
24,7 |
|
|
NZ |
108,7 |
|
|
US |
131,2 |
|
|
UY |
74,3 |
|
|
ZA |
94,5 |
|
|
ZZ |
89,2 |
|
|
0808 20 50 |
AR |
86,1 |
|
CL |
85,7 |
|
|
CN |
57,8 |
|
|
ZA |
98,3 |
|
|
ZZ |
82,0 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».
DECISIONI
|
22.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 100/10 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 aprile 2010
che respinge una serie di domande di registrazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio
[notificata con il numero C(2010) 2385]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(2010/225/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Nel 1994 la Germania ha notificato alla Commissione tutta una serie di domande di registrazione di acque minerali in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (2), di cui 108 sono tuttora in attesa di decisione. |
|
(2) |
Per le 31 denominazioni che figurano nell’allegato I della presente decisione, la denominazione di cui si propone la registrazione non rientra nell’elenco delle acque minerali naturali riconosciute dagli Stati membri (3) ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (4). Di conseguenza, tali denominazioni non possono considerarsi riconosciute sul mercato interno come acque minerali commercializzabili e non vanno pertanto registrate. |
|
(3) |
Per le 7 denominazioni di cui all’allegato II della presente decisione, è stata notificata unicamente la denominazione senza altre informazioni, per cui la Commissione è nell’impossibilità di effettuare l’esame ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 per accertare se le denominazioni in questione soddisfino le condizioni richieste per la registrazione. Tali denominazioni non devono quindi essere registrate. |
|
(4) |
Per le 70 denominazioni elencate nell’allegato III della presente decisione, la Commissione ha chiesto alle autorità tedesche, con lettera del 20 luglio 2004, di fornire informazioni supplementari, con particolare riguardo agli estremi degli organismi di controllo, alla disponibilità dei produttori a farsi carico degli oneri di controllo e alle strutture che garantiscono la commercializzazione dell’acqua sotto un’unica denominazione. Con lettere del 15 maggio 2006 e del 22 maggio 2007 la Commissione europea ha invitato le autorità tedesche a rispondere alla lettera del 20 luglio 2004 o a ritirare le domande in sospeso, informandole che, in caso contrario, la Commissione europea avrebbe preso in considerazione il rigetto delle domande stesse. Non essendo pervenute alla Commissione ulteriori informazioni, le denominazioni in oggetto non devono essere registrate. |
|
(5) |
In considerazione di quanto sopra esposto, occorre respingere le domande di registrazione delle denominazioni che figurano negli allegati della presente decisione. |
|
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le indicazioni geografiche protette e le denominazioni d’origine protette, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le domande di registrazione delle denominazioni che figurano negli allegati della presente decisione sono respinte.
Articolo 2
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2010.
Per la Commissione
Dacian CIOLOŞ
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.
ALLEGATO I
Acque minerali naturali e acque di sorgente
GERMANIA
|
|
Bad Kissinger Theresienquelle |
|
|
Bad Liebenwerda Stille Urquelle |
|
|
Bad Rappenauer Mineralquelle |
|
|
Bad Vilbeler Elisabethen Stille Quelle |
|
|
Deutschlandsprudel |
|
|
Elfen-Quelle Dortelweil |
|
|
Geotaler |
|
|
Gold der Oberpfalz |
|
|
Hessen-Quelle |
|
|
Hessen-Quelle Stilles Mineralwasser Bad Vilbel |
|
|
Hochwald Stille Quelle |
|
|
Ileburger Schlossbrunnen |
|
|
Köllertaler Sprudel, Köllertaler Still (Alexander-Quelle) |
|
|
Kondrauer Mineralsprudel Heilwasser Prinz-Ludwig-Quelle |
|
|
Mariahilfberger |
|
|
Mühlenquelle Löhne |
|
|
Osning-Quelle Bielefeld-Brackwede |
|
|
Peterstaler Mineralwasser |
|
|
Reinbecker Schlossquelle |
|
|
Rippoldsauer Mineralwasser |
|
|
Romina-Medium Rommelsbach |
|
|
Romina-Stilles Rommelsbach |
|
|
Rommelsbacher Silberbrunnen |
|
|
Rosbacher Brunnen |
|
|
Rosbacher Diana Quelle |
|
|
Silberquelle Höxter-Bruchhausen |
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Taunusquelle |
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Tönissteiner Römerfüllung |
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Urstein-Quelle Riesa a.d. Elbe |
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Walsumer Quelle |
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Wiesentaler Stilles Mineralwasser |
ALLEGATO II
Acque minerali naturali e acque di sorgente
GERMANIA
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Dauner Still |
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Falkenbergquelle |
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Rosbacher Urquelle |
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Stiftsquelle Essen |
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Kondrauer Stilles Mineralwasser Antonien-Quelle |
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Kondrauer Mineral-Sprudel Gerwig-Quelle |
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Urstein Quelle Bad Windsheim CASCADA |
ALLEGATO III
Acque minerali naturali e acque di sorgente
GERMANIA
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Arienheller |
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Bad Liebenwerdaer |
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Bad Nieratz-Quelle |
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Bad Vilbeler Hermanns Quelle |
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Bad Vilbeler Urquelle |
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Breisgauer Mineralwasser |
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Buchhorn Quelle |
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Diemeltaler Quelle |
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Dietenbronner Lazarus-Quelle |
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Dunaris, Heilwasser aus der Dunaris-Quelle |
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Eifel-Quelle |
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Emsland-Quelle |
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Emstaler Brunnen |
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Extaler-Mineralquell |
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Eyachtal-Quellen |
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Freyersbacher Mineralwasser |
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Fuldataler Mineralbrunnen |
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Fürstenfelder Prinzenquelle |
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Gänsefurther Schlossquelle |
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Germeta-Quelle |
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Griesbacher Mineralquelle |
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Harzer Berg-Brunnen |
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Harzer Grauhof Brunnen |
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Harzer Kristall Brunnen |
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Harzer Viktoria Brunnen |
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Harzer Weinbrunnen |
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Hochwald-Sprudel |
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Knetzgauer Steigerwald Naturbrunnen |
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Kondrauer Mineralsprudel Bayern-Quelle |
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Labertaler Sebastiani-Brunnen |
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Labertaler Stephanie Brunnen |
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Lauchstädter Heilbrunnen |
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Lesumer Urquelle |
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Lüttertaler Mineralbrunnen |
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Markgrafen Quelle |
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Markgräfler Mineralwasser |
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Märkisch Kristall vormals Private Quelle Grüneberg II |
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Neuselters Mineralquelle |
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Oberharzer Brunnen |
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Oberselters Mineralbrunnen |
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Okertaler Mineralbrunnen |
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Peterstaler Mineralquelle |
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Pfälzer Silberbrunnen |
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Q3 Mineralquelle |
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Rangau-Quelle |
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Rheinfels Quelle |
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Rheinfels Urquell |
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Rhönsprudel |
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Rippoldsauer Mineralquelle |
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Rohrauer Friedrichsquelle |
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Roisdorfer Mineralwasser |
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Salinger Bronnen |
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Schildetaler Mineralquell (Schildetaler Dodow) |
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Schillerbrunnen Bad Lauchstädt |
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Schwarzwald Quirliquelle |
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Schwarzwald-Sprudel |
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Sodenthaler Mineralbrunnen |
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St. Medardus Quelle |
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Staatlich Fachingen |
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Steigerwald-Mineralbrunnen |
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Stralsunder |
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Tönissteiner Sprudel |
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Ulmtal-Quelle |
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Vilsa-Brunnen |
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Vinsebecker Säuerling |
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Wald-Quelle Kirkel |
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Westfalenborn |
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Wiesentaler Mineralwasser |
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Wittmannsthal-Quelle |
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Zwestener Löwensprudel |
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22.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 100/15 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 aprile 2010
relativa al riesame della restrizione concernente le paraffine clorurate a catena corta (SCCP) di cui all’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2010) 1942]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/226/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l’articolo 69, paragrafo 5,
sentito il comitato istituito a norma dell’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con lettera del 4 giugno 2009 i Paesi Bassi hanno proposto che venga riesaminata la restrizione relativa alle paraffine clorurate a catena corta (SCCP) di cui al punto 42 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 e hanno trasmesso i pertinenti elementi probanti a norma dell’articolo 69, paragrafo 5, di tale regolamento. I Paesi Bassi asseriscono che tali sostanze comportano un rischio per l’ambiente, in particolare a seguito di volatilizzazione, percolazione ed erosione durante il ciclo di vita degli articoli in cui sono incorporati, comprendenti, tra gli altri, prodotti in gomma, materiali da costruzione (sigillanti), tessili e articoli trattati con vernici e rivestimenti. |
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(2) |
L’ultimo addendum della relazione dell’Unione europea sulla valutazione dei rischi (2) redatta in virtù del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (3) ha concluso che le SCCP adempiono ai criteri per essere considerate sostanze persistenti, bioaccumulanti e tossiche (PBT) e ha individuato nella spalmatura di tessuti e nelle tecnologie di compounding/conversione della gomma una fonte di altri rischi per l’ambiente. A causa delle loro caratteristiche di sostanze PBT, le SCCP sono state riconosciute come sostanze estremamente problematiche (Substances of Very High Concern — SVHC) e incluse nell’elenco di sostanze candidate conformemente all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006. |
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(3) |
Con la decisione 2007/395/CE, del 7 giugno 2007, relativa alle disposizioni nazionali sull’impiego delle paraffine clorurate a catena corta notificate dal Regno dei Paesi Bassi a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE (4), la Commissione ha autorizzato i Paesi Bassi a mantenere le disposizioni nazionali sulle SCCP che erano più rigorose delle disposizioni su tali sostanze contenute nell’allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (5). Le disposizioni più rigorose esistenti sulle SCCP sono elencate nella comunicazione della Commissione ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (6) e i Paesi Bassi possono mantenerle fino al 1o giugno 2013. |
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(4) |
È stata proposta l’inclusione delle SCCP nel protocollo relativo agli inquinanti organici persistenti nel quadro della Convenzione UNECE sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza e della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti. Poiché tale inclusione non è stata ancora completata, è opportuno avviare il riesame della restrizione relativa alle SCCP a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 al fine di non ritardare la possibile adozione di appropriate misure di riduzione dei rischi. |
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(5) |
A norma dell’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i Paesi Bassi sono tenuti a predisporre un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato XV di tale regolamento, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La restrizione relativa alle paraffine clorurate a catena corta (SCCP) di cui al punto 42 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è riesaminata conformemente alla procedura di cui all’articolo 69 di tale regolamento.
Articolo 2
Gli Stati membri e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2010.
Per la Commissione
Antonio TAJANI
Vicepresidente
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) La relazione dell’Unione europea sulla valutazione dei rischi (versione aggiornata, agosto 2008) è disponibile al sito: http://www.jrc.ec.europa.eu/
(3) GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.
(4) GU L 148 del 9.6.2007, pag. 17.