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ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2010.098.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 98 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
53° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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2010/221/UE |
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Decisione della Commissione, del 15 aprile 2010, recante approvazione delle misure nazionali volte a limitare l’impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all’articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2010) 1850] ( 1 ) |
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2010/222/UE |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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20.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 98/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 320/2010 DELLA COMMISSIONE
del 19 aprile 2010
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Prosciutto di Sauris (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Prosciutto di Sauris», presentata dall’Italia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
|
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:
Classe 1.2. Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)
ITALIA
Prosciutto di Sauris (IGP)
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20.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 98/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 321/2010 DELLA COMMISSIONE
del 19 aprile 2010
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 20 aprile 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
JO |
87,5 |
|
MA |
75,8 |
|
|
TN |
110,0 |
|
|
TR |
103,2 |
|
|
ZZ |
94,1 |
|
|
0707 00 05 |
MA |
50,8 |
|
TR |
118,1 |
|
|
ZZ |
84,5 |
|
|
0709 90 70 |
MA |
48,1 |
|
TR |
102,4 |
|
|
ZZ |
75,3 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
50,6 |
|
IL |
54,6 |
|
|
MA |
53,3 |
|
|
TN |
47,2 |
|
|
TR |
60,8 |
|
|
ZZ |
53,3 |
|
|
0805 50 10 |
EG |
65,6 |
|
TR |
63,6 |
|
|
ZA |
71,6 |
|
|
ZZ |
66,9 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
89,9 |
|
BR |
83,8 |
|
|
CA |
111,7 |
|
|
CL |
87,8 |
|
|
CN |
86,0 |
|
|
MK |
22,1 |
|
|
NZ |
105,2 |
|
|
US |
139,1 |
|
|
UY |
72,9 |
|
|
ZA |
88,3 |
|
|
ZZ |
88,7 |
|
|
0808 20 50 |
AR |
93,2 |
|
CL |
102,3 |
|
|
CN |
50,4 |
|
|
ZA |
101,5 |
|
|
ZZ |
86,9 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».
|
20.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 98/5 |
REGOLAMENTO (UE) N. 322/2010 DELLA COMMISSIONE
del 19 aprile 2010
recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 312/2010 della Commissione (4). |
|
(2) |
Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 20 aprile 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 20 aprile 2010
|
(EUR) |
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Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
|
1701 11 10 (1) |
34,00 |
1,09 |
|
1701 11 90 (1) |
34,00 |
4,70 |
|
1701 12 10 (1) |
34,00 |
0,95 |
|
1701 12 90 (1) |
34,00 |
4,41 |
|
1701 91 00 (2) |
39,56 |
5,60 |
|
1701 99 10 (2) |
39,56 |
2,47 |
|
1701 99 90 (2) |
39,56 |
2,47 |
|
1702 90 95 (3) |
0,40 |
0,28 |
(1) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.
DECISIONI
|
20.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 98/7 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 15 aprile 2010
recante approvazione delle misure nazionali volte a limitare l’impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all’articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio
[notificata con il numero C(2010) 1850]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/221/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1), in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La decisione 2004/453/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di applicazione della direttiva 91/67/CEE del Consiglio per quanto riguarda le misure di lotta contro talune malattie degli animali d’acquacoltura (2), riconosce la qualifica di indenne da malattia di alcuni Stati membri o loro parti («zone dichiarate indenni da malattia») per quanto riguarda la viremia primaverile delle carpe (SVC), la nefrobatteriosi (BKD), la necrosi pancreatica infettiva (IPN) e l’infezione da Gyrodactylus salaris (GS) e approva i programmi di lotta o di eradicazione di alcuni Stati membri («programmi approvati di lotta o di eradicazione») per quanto riguarda la SVC, la BKD e l’IPN. |
|
(2) |
Gli Stati membri con zone dichiarate indenni da malattia o con programmi approvati di lotta o di eradicazione a norma della decisione 2004/453/CE possono esigere garanzie complementari per le partite di pesci vivi di acquacoltura di specie sensibili alle malattie in questione destinati all’allevamento, che vengono introdotte in tali zone. Queste garanzie complementari consistono nella prescrizione che le partite siano originarie di una zona con una qualifica sanitaria equivalente a quella del luogo di destinazione. |
|
(3) |
La direttiva 2006/88/CE ha abrogato e sostituito la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d’acquacoltura (3). La direttiva 2006/88/CE stabilisce tuttavia che la decisione 2004/453/CE continua ad applicarsi ai fini di detta direttiva, in attesa dell’adozione delle disposizioni necessarie conformemente a detta direttiva, che sono adottate entro 3 anni dalla sua entrata in vigore. |
|
(4) |
L’articolo 43 della direttiva 2006/88/CE stabilisce che uno Stato membro può adottare misure per prevenire la diffusione o lottare contro le malattie non elencate nel suo allegato IV, parte II, che comportano un rischio significativo per la situazione sanitaria dell’acquacoltura o degli animali acquatici selvatici di tale Stato membro. Tali misure non possono eccedere quanto è adeguato e necessario per prevenire la diffusione delle malattie o lottare contro di esse. |
|
(5) |
Gli Stati membri ai quali è stato concesso il diritto di chiedere garanzie complementari in base alla decisione 2004/453/CE hanno fornito alla Commissione informazioni sulla situazione sanitaria con riguardo alle malattie per cui essi hanno zone dichiarate indenni o programmi approvati di lotta o di eradicazione. Essi hanno dimostrato l’opportunità e la necessità di continuare ad adottare misure nazionali sotto forma di disposizioni relative all’immissione sul mercato, all’importazione e al transito, in conformità all’articolo 43 della direttiva 2006/88/CE. |
|
(6) |
Di conseguenza, occorre consentire agli Stati membri ai quali è stato concesso, a norma della decisione 2004/453/CE, il diritto di esigere garanzie complementari per l’introduzione di animali di acquacoltura di specie sensibili nelle zone dichiarate indenni da malattia o nelle zone con programmi approvati di lotta o di eradicazione, di continuare ad applicare tali disposizioni in quanto misure nazionali approvate conformemente all’articolo 43 della direttiva 2006/88/CE. |
|
(7) |
Inoltre, la Finlandia ha fornito informazioni che dimostrano che non è più necessario considerare certi bacini idrografici come zone cuscinetto per mantenere lo status di indenne da malattia per quanto riguarda la SVC e la IPN. |
|
(8) |
Per motivi di semplificazione della normativa dell’Unione, è opportuno che le prescrizioni specifiche per l’immissione sul mercato, l’importazione e il transito delle partite di animali di acquacoltura e di animali acquatici vivi destinati a zone con misure nazionali approvate, siano incluse nelle disposizioni e nei modelli di certificati sanitari degli animali di cui al regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l’immissione sul mercato e l’importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (4). |
|
(9) |
Le misure nazionali approvate dalla presente decisione vanno applicate solo finché sono opportune e necessarie. Gli Stati membri devono perciò inviare alla Commissione una relazione annuale sull’attuazione delle misure nazionali. |
|
(10) |
Qualsiasi presenza sospetta di una delle malattie in questione nelle zone figuranti nell’allegato I della presente decisione come zone indenni da malattia deve essere oggetto di un’ispezione, nel corso della quale vanno applicate limitazioni dei movimenti per proteggere gli altri Stati membri nei quali esistono misure nazionali approvate contro la stessa malattia. Inoltre, per facilitare il necessario riesame delle misure nazionali approvate, qualsiasi ulteriore conferma di malattia deve essere notificata alla Commissione e agli altri Stati membri. |
|
(11) |
I programmi di eradicazione devono portare a un miglioramento della situazione sanitaria entro un periodo di tempo ragionevole. Nel secondo semestre del 2011 la situazione sanitaria delle zone comprese in questi programmi e l’adeguatezza delle misure nazionali devono essere riesaminate. Pertanto, la presente decisione deve disporre che tali misure siano applicate solo fino al 31 dicembre 2011. |
|
(12) |
Per motivi di chiarezza della normativa dell’Unione, è opportuno abrogare la decisione 2004/453/CE. |
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(13) |
Per evitare perturbazioni degli scambi commerciali, occorre autorizzare fino al 30 giugno 2010, a determinate condizioni, l’immissione sul mercato delle partite di animali di acquacoltura accompagnate da un certificato sanitario rilasciato in conformità all’allegato III della decisione 2004/453/CE. |
|
(14) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
La presente decisione approva le misure nazionali degli Stati membri indicati negli allegati I e II, volte a limitare l’impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all’articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE.
Articolo 2
Approvazione di determinate misure nazionali volte a limitare l’impatto di alcune malattie non elencate nell’allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE
1. Gli Stati membri e le loro regioni indicati nella seconda e quarta colonna della tabella dell’allegato I sono considerati indenni dalle malattie elencate nella prima colonna di tale tabella («zone indenni da malattia»).
2. Gli Stati membri indicati nel paragrafo 1 possono esigere che le partite di animali sottoindicate, introdotte in una zona indenne da malattia, soddisfino le condizioni di cui alle lettere a) e b), per le malattie da cui essa è considerata indenne:
|
a) |
gli animali d’acquacoltura destinati all’allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento devono essere conformi alle:
|
|
b) |
gli animali acquatici ornamentali destinati agli impianti ornamentali chiusi devono essere conformi alle:
|
Articolo 3
Approvazione dei programmi nazionali di eradicazione concernenti alcune malattie non elencate nell’allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE
1. Sono approvati i programmi di eradicazione delle malattie elencate nella prima colonna della tabella dell’allegato II, adottati dagli Stati membri indicati nella seconda colonna di tale tabella, per quanto concerne le zone indicate nella quarta colonna della tabella («programmi di eradicazione»).
2. Fino al 31 dicembre 2011, gli Stati membri indicati nella tabella dell’allegato II possono esigere che le partite di animali d’acquacoltura, di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), introdotte in una zona soggetta a un programma di eradicazione, siano conformi alle condizioni stabilite in detto articolo per quanto concerne le malattie oggetto del programma di eradicazione.
Articolo 4
Relazioni
1. Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri indicati negli allegati I e II presentano alla Commissione una relazione sulle misure nazionali approvate di cui agli articoli 2 e 3.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 comprende almeno informazioni aggiornate su:
|
a) |
i rischi significativi che le malattie, nei riguardi delle quali si applicano le misure nazionali, comportano per la situazione sanitaria degli animali d’acquacoltura o degli animali acquatici selvatici, e la necessità e l’adeguatezza di tali misure; |
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b) |
le misure nazionali adottate per mantenere lo status di indenne da malattia, compresi i controlli effettuati; le informazioni su tali controlli devono essere fornite utilizzando il modulo figurante nell’allegato VI della decisione 2009/177/CE della Commissione (5); |
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c) |
l’evoluzione del programma di eradicazione, compresi i controlli effettuati; le informazioni su tali controlli devono essere fornite utilizzando il modulo figurante nell’allegato VI della decisione 2009/177/CE. |
Articolo 5
Sospetto e individuazione di malattie nelle zone indenni
1. Qualora uno Stato membro indicato nell’allegato I della presente decisione sospetti la presenza di una malattia in una zona indicata nello stesso allegato come indenne da tale malattia, esso adotta misure almeno equivalenti a quelle stabilite nell’articolo 28, nell’articolo 29, paragrafi 2, 3 e 4, e nell’articolo 30 della direttiva 2006/88/CE.
2. Se l’indagine epizooziologica conferma l’individuazione della malattia di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato informa la Commissione e gli altri Stati membri della situazione e delle misure adottate per contenere e controllare la malattia.
Articolo 6
Abrogazione
La decisione 2004/453/CE è abrogata.
I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.
Articolo 7
Disposizioni transitorie
Per un periodo transitorio che termina il 31 luglio 2010, le partite di animali d’acquacoltura accompagnate da un certificato sanitario rilasciato conformemente all’allegato III della decisione 2004/453/CE possono essere immesse sul mercato, a condizione che raggiungano il luogo di destinazione finale prima di tale data.
Articolo 8
Applicabilità
La presente decisione si applica a decorrere dal 15 maggio 2010.
Articolo 9
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2010.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.
(2) GU L 156 del 30.4.2004, pag. 5.
(3) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.
ALLEGATO I
Stati membri e loro regioni considerati indenni dalle malattie elencate nella tabella e autorizzati ad adottare le misure nazionali volte a impedire l’introduzione di tali malattie in conformità all’articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE
|
Malattia |
Stato membro |
Codice |
Delimitazione geografica della zona in cui si applicano le misure nazionali approvate |
|
Viremia primaverile delle carpe (VPC) |
Danimarca |
DK |
Tutto il territorio |
|
Irlanda |
IE |
Tutto il territorio |
|
|
Finlandia |
FI |
Tutto il territorio |
|
|
Svezia |
SE |
Tutto il territorio |
|
|
Regno Unito |
UK |
Il territorio dell’Irlanda del Nord e delle isole di Man, Jersey e Guernsey |
|
|
Nefrobatteriosi (BKD) |
Irlanda |
IE |
Tutto il territorio |
|
Regno Unito |
UK |
Il territorio dell’Irlanda del Nord e delle isole di Man e Jersey |
|
|
Necrosi pancreatica infettiva (IPN) |
Finlandia |
FI |
Le parti continentali del territorio |
|
Svezia |
SE |
Le parti continentali del territorio |
|
|
Regno Unito |
UK |
Il territorio dell’isola di Man |
|
|
Infezione da Gyrodactylus salaris (GS) |
Irlanda |
IE |
Tutto il territorio |
|
Finlandia |
FI |
I bacini idrografici di Tenojoki e Näätämönjoki; i bacini idrografici di Paatsjoki, Luttojoki e Uutuanjoki sono da considerarsi zone cuscinetto. |
|
|
Regno Unito |
UK |
Il territorio della Gran Bretagna, dell’Irlanda del Nord e delle isole di Man, Jersey e Guernsey |
ALLEGATO II
Stati membri e loro regioni che dispongono di programmi di eradicazione per determinate malattie degli animali d’acquacoltura e sono autorizzati ad applicare misure nazionali volte a lottare contro tali malattie, in conformità all’articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE
|
Malattia |
Stato membro |
Codice |
Delimitazione geografica della zona in cui si applicano le misure nazionali approvate |
|
Viremia primaverile delle carpe (VPC) |
Regno Unito |
UK |
Il territorio della Gran Bretagna |
|
Nefrobatteriosi (BKD) |
Finlandia |
FI |
Le parti continentali del territorio |
|
Svezia |
SE |
Le parti continentali del territorio |
|
|
Regno Unito |
UK |
Il territorio della Gran Bretagna |
|
|
Necrosi pancreatica infettiva (IPN) |
Svezia |
SE |
Le zone costiere del territorio |
|
20.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 98/12 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 aprile 2010
relativa all’adesione della Commissione europea al Partenariato mondiale per le bioenergie
(2010/222/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’Unione europea ha fissato obiettivi nel settore energetico volti a incrementare la sicurezza dell’approvvigionamento energetico e a ridurre le emissioni a effetto serra, derivanti dal suo impiego di energia, attraverso un maggior ricorso alle energie rinnovabili. Le bioenergie costituiscono una parte importante della strategia per le energie rinnovabili. L’Unione mira alla produzione sostenibile di biomassa e ha adottato criteri di sostenibilità per i biocombustibili e i bioliquidi. |
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(2) |
Nell’ambito della cooperazione con i suoi partner internazionali, compresi i paesi in via di sviluppo, la Commissione è attivamente impegnata nel dialogo e in altre forme di cooperazione sulle questioni energetiche. I benefici delle bioenergie conseguiranno il loro pieno potenziale solo se altri paesi adottano anch’essi strategie in questo ambito e le attuano in modo sostenibile. L’obiettivo della produzione sostenibile di energia può essere conseguito molto più rapidamente nell’ambito di iniziative internazionali adeguate. |
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Nel 2005, con il piano di azione di Gleneagles del G8, quest’ultimo ha approvato il lancio del Partenariato mondiale per le bioenergie per favorire una diffusione più ampia ed efficace rispetto ai costi della biomassa e dei biocombustibili, in particolare nei paesi in via di sviluppo. Il Partenariato mondiale per le bioenergie ha istituito gruppi di lavoro sui metodi applicabili ai gas a effetto serra e sulla sostenibilità per promuovere le bioenergie con modalità sostenibili. |
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Il 12 aprile 2007 il presidente del partenariato mondiale per le bioenergie ha scritto al presidente Barroso per invitare la Commissione ad aderire al partenariato, invito che è stato successivamente rinnovato. |
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Attraverso la sua partecipazione al Partenariato mondiale per le bioenergie, la Commissione potrà coordinare in maniera più efficace le sue attività internazionali afferenti alle bioenergie e alle questioni di sostenibilità connesse. |
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Il Partenariato mondiale per le bioenergie si fonda sul contributo dei suoi membri. Tali contributi sono conferiti su base volontaria e la decisione di aderire non impegna la Commissione a contribuire finanziariamente a bilanci comuni, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Commissione europea (di seguito denominata «la Commissione») partecipa in quanto partner al Partenariato mondiale per le bioenergie.
Articolo 2
Il commissario per l’Energia o il suo rappresentante designato è autorizzato a firmare il mandato del Partenariato mondiale per le bioenergie a nome della Commissione.
Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2010.
Per la Commissione
Günther OETTINGER
Membro della Commissione
Rettifiche
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20.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 98/13 |
Rettifica del regolamento (UE) n. 318/2010 della Commissione, del 16 aprile 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 97 del 17 aprile 2010 )
A pagina 12, nel titolo, il numero ufficiale del regolamento:
anziché:
«(UE) n. 318/2010»,
leggi:
«(UE) n. 319/2010».