ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.094.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 94

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
15 aprile 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 304/2010 della Commissione, del 9 aprile 2010, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 2-fenilfenolo in o su determinati prodotti ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) n. 305/2010 della Commissione, del 14 aprile 2010, che sostituisce gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America

15

 

*

Regolamento (UE) n. 306/2010 della Commissione, del 14 aprile 2010, recante approvazione di modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pecorino Toscano (DOP)]

19

 

*

Regolamento (UE) n. 307/2010 della Commissione, del 14 aprile 2010, recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Monti Iblei (DOP)]

21

 

*

Regolamento (UE) n. 308/2010 della Commissione, del 14 aprile 2010, recante approvazione di modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Prosciutto di Carpegna (DOP)]

23

 

*

Regolamento (UE) n. 309/2010 della Commissione, del 9 aprile 2010, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

25

 

*

Regolamento (UE) n. 310/2010 della Commissione, del 9 aprile 2010, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

27

 

 

Regolamento (UE) n. 311/2010 della Commissione, del 14 aprile 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

29

 

 

Regolamento (UE) n. 312/2010 della Commissione, del 14 aprile 2010, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

31

 

 

DECISIONI

 

 

2010/216/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 14 aprile 2010, che modifica la direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare ( 1 )

33

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

15.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/1


REGOLAMENTO (UE) N. 304/2010 DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 2010

che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 2-fenilfenolo in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

il 2-fenilfenolo è una sostanza attiva che rientra nella quarta fase del programma di riesame della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) e la cui relazione di valutazione è stata presentata alla Commissione il 19 dicembre 2008 sotto forma di rapporto scientifico dell’EFSA per il 2-fenilfenolo (3). La relazione comprende il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito «l’Autorità», sulla necessità di fissare i livelli massimi di residui consentiti (LMR) per tale sostanza attiva conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005, nonché una proposta per tali LMR.

(2)

L’Autorità ha esaminato in particolare i rischi per i consumatori e per gli animali. Ha valutato l’impiego rappresentativo come fungicida dopo la raccolta su agrumi e pere, concludendo che, sulla base delle informazioni disponibili, occorre fissare a titolo provvisorio un livello massimo di residui di 5 mg/kg per quanto riguarda l’uso notificato sugli agrumi tramite drencher. A convalida della valutazione del rischio, l’Autorità ha richiesto che fosse confermato che il metodo analitico applicato nelle prove relative ai residui quantifica correttamente i residui di 2-fenilfenolo, di 2-fenilidrochinone e dei relativi coniugati. L’Autorità ha concluso inoltre che è necessario che il notificante presenti due prove aggiuntive relative ai residui eseguite sugli agrumi, nonché studi validi sulla stabilità all’immagazzinamento. Per quanto riguarda l’impiego notificato sulle pere, l’Autorità non è stata in grado di proporre un LMR poiché i dati sui residui presentati non erano accettabili. In assenza di uno specifico LMR va applicato il limite inferiore di determinazione analitica.

(3)

La valutazione del rischio effettuata dall’Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche del 2-fenilfenolo. Per quanto riguarda gli agrumi un LMR di 5 mg/kg è risultato accettabile in termini di sicurezza dei consumatori sulla base di una valutazione dell’esposizione dei consumatori per 27 gruppi specifici di consumatori europei. La valutazione dell’esposizione in vita tramite il consumo di tutti i prodotti alimentari eventualmente contenenti il 2-fenilfenolo ha mostrato che non esiste alcun rischio che la dose giornaliera ammissibile (DGA) sia superata. Non essendo necessaria una dose acuta di riferimento (DAR) per il 2-fenilfenolo, non è stato necessario valutare l’esposizione a breve termine.

(4)

La Commissione ha invitato il notificante a presentare le proprie osservazioni in merito al rapporto scientifico dell’EFSA sul 2-fenilfenolo, compresi gli LMR proposti. Il notificante ha presentato osservazioni che sono state oggetto di un attento esame.

(5)

Sulla base del rapporto scientifico dell’Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, gli LMR proposti soddisfano i requisiti di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(3)  EFSA Scientific Report (2008) 217: «Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 2-phenylphenol» (versione definitiva adottata il 19 dicembre 2008).


ALLEGATO

All’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è aggiunta la seguente colonna relativa al 2-fenilfenolo:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (1)

Somma di 2-fenilfenolo e relativi sali e coniugati espressi in 2-fenilfenolo

100000

1.

FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

 

110000

i)

Agrumi

5 (3)

110010

Pompelmi

 

110020

Arance

 

110030

Limoni

 

110040

Limette

 

110050

Mandarini

 

110990

Altri

 

120000

ii)

Frutta a guscio (con o senza guscio)

0,1 (2)

120010

Mandorle

 

120020

Noci del Brasile

 

120030

Noci di anacardi

 

120040

Castagne

 

120050

Noci di cocco

 

120060

Nocciole

 

120070

Noci del Queensland

 

120080

Noci di Pecàn

 

120090

Pinoli

 

120100

Pistacchi

 

120110

Noci comuni

 

120990

Altri

 

130000

iii)

Pomacee

0,05 (2)

130010

Mele

 

130020

Pere

 

130030

Cotogne

 

130040

Nespole

 

130050

Nespole del Giappone

 

130990

Altri

 

140000

iv)

Drupacee

0,05 (2)

140010

Albicocche

 

140020

Ciliege

 

140030

Pesche

 

140040

Prugne

 

140990

Altri

 

150000

v)

Bacche e piccola frutta

0,05 (2)

151000

a)

Uve da tavola e da vino

 

151010

Uve da tavola

 

151020

Uve da vino

 

152000

b)

Fragole

 

153000

c)

Frutti di piante arbustive

 

153010

More di rovo

 

153020

More selvatiche

 

153030

Lamponi

 

153990

Altri

 

154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

 

154010

Mirtilli

 

154020

Mirtilli giganti americani

 

154030

Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)

 

154040

Uva spina

 

154050

Rose canine (cinorrodonti)

 

154060

More di gelso

 

154070

Azzeruolo

 

154080

Bacche di sambuco

 

154990

Altri

 

160000

vi)

Frutta varia

0,05 (2)

161000

a)

Buccia commestibile

 

161010

Datteri

 

161020

Fichi

 

161030

Olive da tavola

 

161040

Kumquat

 

161050

Carambole

 

161060

Cachi

 

161070

Jambolan (susina di Giava)

 

161990

Altri

 

162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

 

162010

Kiwi

 

162020

Litci

 

162030

Passiflore

 

162040

Fichi d’India (fichi di cactus)

 

162050

Cainito

 

162060

Cachi di Virginia

 

162990

Altri

 

163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

163010

Avocadi

 

163020

Banane

 

163030

Manghi

 

163040

Papaie

 

163050

Melagrane

 

163060

Cherimolia [Annona, mela cannella, (sweetsop) ilama e altre annonacee di media grandezza]

 

163070

Guava

 

163080

Ananas

 

163090

Frutti dell’albero del pane

 

163100

Durian

 

163110

Annona (guanabana)

 

163990

Altri

 

200000

2.

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

0,05 (2)

210000

i)

Ortaggi a radice e tubero

 

211000

a)

Patate

 

212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

 

212010

Manioca

 

212020

Patate dolci

 

212030

Ignami

 

212040

Maranta

 

212990

Altri

 

213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero

 

213010

Bietole rosse

 

213020

Carote

 

213030

Sedani-rapa

 

213040

Barbaforte o cren

 

213050

Topinambur

 

213060

Pastinaca

 

213070

Prezzemolo a grossa radice

 

213080

Ravanelli

 

213090

Salsefrica

 

213100

Rutabaga

 

213110

Rape

 

213990

Altri

 

220000

ii)

Ortaggi a bulbo

 

220010

Agli

 

220020

Cipolle

 

220030

Scalogni

 

220040

Cipolline

 

220990

Altri

 

230000

iii)

Ortaggi a frutto

 

231000

a)

Solanacee

 

231010

Pomodori

 

231020

Peperoni

 

231030

Melanzane

 

231040

Okra, gombo

 

231990

Altri

 

232000

b)

Cucurbitacee (con buccia commestibile)

 

232010

Cetrioli

 

232020

Cetriolini

 

232030

Zucchine [Zucchina dolce, zucchina da fiore (patisson)]

 

232990

Altri

 

233000

c)

Cucurbitacee (con buccia non commestibile)

 

233010

Meloni

 

233020

Zucche

 

233030

Cocomeri

 

233990

Altri

 

234000

d)

Mais dolce

 

239000

e)

Altri ortaggi a frutto

 

240000

iv)

Cavoli

 

241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

241010

Cavoli broccoli

 

241020

Cavolfiori

 

241990

Altri

 

242000

b)

Cavoli a testa

 

242010

Cavoletti di Bruxelles

 

242020

Cavoli cappucci

 

242990

Altri

 

243000

c)

Cavoli a foglia

 

243010

Cavoli cinesi

 

243020

Cavoli ricci

 

243990

Altri

 

244000

d)

Cavoli rapa

 

250000

v)

Ortaggi a foglia ed erbe fresche

 

251000

a)

Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee

 

251010

Dolcetta

 

251020

Lattughe

 

251030

Scarola (indivia a foglie larghe)

 

251040

Crescione

 

251050

Barbarea

 

251060

Rucola

 

251070

Senape nera

 

251080

Foglie e germogli di Brassica spp.

 

251990

Altri

 

252000

b)

Spinaci e simili (foglie)

 

252010

Spinaci

 

252020

Portulaca

 

252030

Bietole da foglia e da costa

 

252990

Altri

 

253000

c)

Foglie di vite

 

254000

d)

Crescione acquatico

 

255000

e)

Cicoria Witloof

 

256000

f)

Erbe fresche

 

256010

Cerfoglio

 

256020

Erba cipollina

 

256030

Foglie di sedano

 

256040

Prezzemolo

 

256050

Salvia

 

256060

Rosmarino

 

256070

Timo

 

256080

Basilico

 

256090

Foglie di alloro (lauro)

 

256100

Dragoncello

 

256990

Altri

 

260000

vi)

Legumi (freschi)

 

260010

Fagioli (con baccello)

 

260020

Fagioli (senza baccello)

 

260030

Piselli (con baccello)

 

260040

Piselli (senza baccello)

 

260050

Lenticchie

 

260990

Altri

 

270000

vii)

Ortaggi a stelo (freschi)

 

270010

Asparagi

 

270020

Cardi

 

270030

Sedani

 

270040

Finocchi

 

270050

Carciofi

 

270060

Porri

 

270070

Rabarbaro

 

270080

Germogli di bambù

 

270090

Cuori di palma

 

270990

Altri

 

280000

viii)

Funghi

 

280010

Coltivati

 

280020

Spontanei

 

280990

Altri

 

290000

ix)

Alghe marine

 

300000

3.

LEGUMI DA GRANELLA

0,05 (2)

300010

Fagioli

 

300020

Lenticchie

 

300030

Piselli

 

300040

Lupini

 

300990

Altri

 

400000

4.

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

 

401000

i)

Semi oleaginosi

0,1 (2)

401010

Semi di lino

 

401020

Semi di arachide

 

401030

Semi di papavero

 

401040

Semi di sesamo

 

401050

Semi di girasole

 

401060

Semi di colza

 

401070

Semi di soia

 

401080

Semi di senape

 

401090

Semi di cotone

 

401100

Semi di zucca

 

401110

Semi di cartamo

 

401120

Semi di borragine

 

401130

Semi di camelina

 

401140

Semi di canapa

 

401150

Semi di ricino

 

401990

Altri

 

402000

ii)

Frutti oleaginosi

 

402010

Olive da olio

0,05 (2)

402020

Noci di palmisti (semi di palma)

0,1 (2)

402030

Frutti di palma

0,1 (2)

402040

Capoc

0,1 (2)

402990

Altri

0,1 (2)

500000

5.

CEREALI

0,05 (2)

500010

Orzo

 

500020

Grano saraceno

 

500030

Mais

 

500040

Miglio

 

500050

Avena

 

500060

Riso

 

500070

Segale

 

500080

Sorgo

 

500090

Frumento

 

500990

Altri

 

600000

6.

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO

0,1 (2)

610000

i)

Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di Camellia sinensis)

 

620000

ii)

Chicchi di caffè

 

630000

iii)

Infusioni di erbe (essiccate)

 

631000

a)

Fiori

 

631010

Fiori di camomilla

 

631020

Fiori di ibisco

 

631030

Petali di rosa

 

631040

Fiori di gelsomino

 

631050

Tiglio

 

631990

Altri

 

632000

b)

Foglie

 

632010

Foglie di fragola

 

632020

Foglie di rooibos

 

632030

Mate

 

632990

Altri

 

633000

c)

Radici

 

633010

Radici di valeriana

 

633020

Radici di ginseng

 

633990

Altri

 

639000

d)

Altre infusi di erbe

 

640000

iv)

Cacao (semi fermentati)

 

650000

v)

Carruba

 

700000

7.

Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata

0,1 (2)

800000

8.

SPEZIE

0,1 (2)

810000

i)

Semi

 

810010

Anice verde

 

810020

Grano nero

 

810030

Semi di sedano

 

810040

Semi di coriandolo

 

810050

Semi di cumino

 

810060

Semi di aneto

 

810070

Semi di finocchio

 

810080

Semi di fieno greco

 

810090

Noci moscate

 

810990

Altri

 

820000

ii)

Frutta e bacche

 

820010

Pimenti

 

820020

Semi di anice (pepe giapponese)

 

820030

Carvi

 

820040

Cardamomo

 

820050

Bacche di ginepro

 

820060

Pepe nero, pepe bianco

 

820070

Baccelli di vaniglia

 

820080

Tamarindo

 

820990

Altri

 

830000

iii)

Corteccia

 

830010

Cannella

 

830990

Altri

 

840000

iv)

Radici o rizomi

 

840010

Liquirizia

 

840020

Zenzero

 

840030

Curcuma

 

840040

Barbaforte o cren

 

840990

Altri

 

850000

v)

Germogli

 

850010

Chiodi di garofano

 

850020

Capperi

 

850990

Altri

 

860000

vi)

Stigma del fiore

 

860010

Zafferano

 

860990

Altri

 

870000

vii)

Arillo

 

870010

Macis

 

870990

Altri

 

900000

9.

PIANTE DA ZUCCHERO

0,05 (2)

900010

Barbabietola da zucchero

 

900020

Canna da zucchero

 

900030

Radici di cicoria

 

900990

Altri

 

1000000

10.

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI

0,05 (2)

1010000

i)

Carni, preparazioni a base di carne, frattaglie, sangue, grassi animali, freschi, refrigerati o congelati, salati, in salamoia, essiccati o affumicati o trasformati in polveri o farine; altri prodotti trasformati a base di questi prodotti, quali salsicce e preparazioni alimentari

 

1011000

a)

Suini

 

1011010

Carne

 

1011020

Grasso privo di carne magra

 

1011030

Fegato

 

1011040

Reni

 

1011050

Frattaglie commestibili

 

1011990

Altri

 

1012000

b)

Bovini

 

1012010

Carne

 

1012020

Grasso

 

1012030

Fegato

 

1012040

Reni

 

1012050

Frattaglie commestibili

 

1012990

Altri

 

1013000

c)

Ovini

 

1013010

Carne

 

1013020

Grasso

 

1013030

Fegato

 

1013040

Reni

 

1013050

Frattaglie commestibili

 

1013990

Altri

 

1014000

d)

Caprini

 

1014010

Carne

 

1014020

Grasso

 

1014030

Fegato

 

1014040

Reni

 

1014050

Frattaglie commestibili

 

1014990

Altri

 

1015000

e)

Cavalli, asini, muli e bardotti

 

1015010

Carne

 

1015020

Grasso

 

1015030

Fegato

 

1015040

Reni

 

1015050

Frattaglie commestibili

 

1015990

Altri

 

1016000

f)

Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni

 

1016010

Carne

 

1016020

Grasso

 

1016030

Fegato

 

1016040

Reni

 

1016050

Frattaglie commestibili

 

1016990

Altri

 

1017000

g)

Altri animali domestici

 

1017010

Carne

 

1017020

Grasso

 

1017030

Fegato

 

1017040

Reni

 

1017050

Frattaglie commestibili

 

1017990

Altri

 

1020000

ii)

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, burro e altri grassi provenienti dal latte, formaggi e latticini

 

1020010

Bovini

 

1020020

Ovini

 

1020030

Caprini

 

1020040

Equini

 

1020990

Altri

 

1030000

iii)

Uova di volatili, fresche, conservate o cotte; uova sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con l’aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

1030010

Galli e galline

 

1030020

Anatre

 

1030030

Oche

 

1030040

Quaglie

 

1030990

Altri

 

1040000

iv)

Miele

 

1050000

v)

Rettili e anfibi

 

1060000

vi)

Gasteropodi

 

1070000

vii)

Altri prodotti a base di animali terrestri

 


(1)  Per l’elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all’allegato I.

(2)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(3)  LMR validi fino al 30 settembre 2012 in attesa della presentazione e valutazione di due ulteriori prove relative ai residui sugli agrumi e di studi validi sulla stabilità all’immagazzinamento.»


15.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/15


REGOLAMENTO (UE) N. 305/2010 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2010

che sostituisce gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio, del 25 aprile 2005, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America (1), in particolare l’articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito del mancato adeguamento da parte degli Stati Uniti della legge sulla compensazione per il persistere del dumping e delle sovvenzioni (Continued Dumping and Subsidy Offset Act — CDSOA) agli obblighi assunti nell’ambito degli accordi dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il regolamento (CE) n. 673/2005 ha istituito un dazio doganale ad valorem supplementare del 15 % sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America a partire dal 1o maggio 2005. In conformità all’autorizzazione accordata dall’OMC di sospendere l’applicazione delle concessioni per quanto riguarda determinati prodotti originari degli Stati Uniti, la Commissione adegua annualmente il livello della sospensione all’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio causato dal CDSOA all’Unione europea nel periodo considerato.

(2)

I pagamenti effettuati nel quadro del CDSOA nel corso dell’anno più recente per cui sono disponibili dati, si riferiscono alla distribuzione dei dazi antidumping e compensativi riscossi nell’esercizio fiscale 2009 (dal 1o ottobre 2008 al 30 settembre 2009). Sulla base dei dati pubblicati dai servizi statunitensi delle dogane e della protezione delle frontiere (Customs and Border Protection), l’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio causato all’Unione europea ammonta a 95,83 milioni di USD.

(3)

Dato che l’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio e, conseguentemente, della sospensione è aumentata, occorre aggiungere i primi 19 prodotti dell’elenco figurante nell’allegato II del regolamento (CE) n. 673/2005 all’elenco figurante nell’allegato I di tale regolamento.

(4)

L’effetto di un dazio doganale ad valorem supplementare del 15 % sulle importazioni dagli Stati Uniti dei prodotti elencati nell’allegato I modificato rappresenta, in un anno, un valore commerciale che non supera 95,83 milioni di USD.

(5)

L’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 673/2005 prevede specifiche esenzioni dal dazio supplementare all’importazione. Poiché queste esenzioni sono applicabili solo se determinate condizioni sono soddisfatte prima dell’entrata in vigore o della data di applicazione del regolamento (CE) n. 673/2005, esse non possono essere applicate in pratica alle importazioni dei 19 prodotti aggiunti dal presente regolamento all’elenco dell’allegato I. Occorre quindi adottare disposizioni specifiche per rendere queste esenzioni applicabili alle importazioni di detti prodotti.

(6)

Per evitare l’elusione del dazio supplementare, il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le ritorsioni commerciali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 è sostituito dall’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L’allegato II del regolamento (CE) n. 673/2005 è sostituito dall’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

1.   Ai prodotti per i quali è stata rilasciata, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, una licenza d’importazione che comporti un’esenzione o una riduzione del dazio, non si applica il dazio doganale supplementare, a condizione che siano classificati in uno dei seguenti codici NC (2): 9406 00 38, 6101 30 10, 6102 30 10, 6201 12 10, 6201 13 10, 6102 30 90, 6201 92 00, 6101 30 90, 6202 93 00, 6202 11 00, 6201 13 90, 6201 93 00, 6201 12 90, 6204 42 00, 6104 43 00, 6204 49 10, 6204 44 00, 6204 43 00, 6203 42 31.

2.   I prodotti per i quali si può dimostrare che sono già stati spediti verso l’Unione europea o che si trovano in un deposito temporaneo o in una zona franca o in un deposito franco o che sono sottoposti a regime sospensivo ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (3) alla data di applicazione del presente regolamento, e di cui non è possibile modificare la destinazione, sono esclusi dall’applicazione del dazio doganale supplementare, a condizione che siano classificati in uno dei seguenti codici NC (4): 9406 00 38, 6101 30 10, 6102 30 10, 6201 12 10, 6201 13 10, 6102 30 90, 6201 92 00, 6101 30 90, 6202 93 00, 6202 11 00, 6201 13 90, 6201 93 00, 6201 12 90, 6204 42 00, 6104 43 00, 6204 49 10, 6204 44 00, 6204 43 00, 6203 42 31.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 110 del 30.4.2005, pag. 1.

(2)  La descrizione dei prodotti classificati in tali codici figura nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 493/2005 (GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1).

(3)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(4)  La descrizione dei prodotti classificati in tali codici figura nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 493/2005 (GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1).


ALLEGATO I

I prodotti a cui si applicano i dazi supplementari sono identificati dai rispettivi codici NC a otto cifre. La descrizione dei prodotti classificati in tali codici figura nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato dal regolamento (CE) n. 493/2005 (2).

 

4820 10 50

 

6204 63 11

 

6204 69 18

 

6204 63 90

 

6104 63 00

 

6203 43 11

 

6103 43 00

 

6204 63 18

 

6203 43 19

 

6204 69 90

 

6203 43 90

 

0710 40 00

 

9003 19 30

 

8705 10 00

 

9406 00 38

 

6101 30 10

 

6102 30 10

 

6201 12 10

 

6201 13 10

 

6102 30 90

 

6201 92 00

 

6101 30 90

 

6202 93 00

 

6202 11 00

 

6201 13 90

 

6201 93 00

 

6201 12 90

 

6204 42 00

 

6104 43 00

 

6204 49 10

 

6204 44 00

 

6204 43 00

 

6203 42 31.


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1.


ALLEGATO II

I prodotti elencati nel presente allegato sono identificati dai rispettivi codici NC a otto cifre. La descrizione dei prodotti classificati in tali codici figura nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 493/2005.

6204 62 31.


15.4.2010   

IT

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L 94/19


REGOLAMENTO (UE) N. 306/2010 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2010

recante approvazione di modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pecorino Toscano (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione delle modifiche del disciplinare della denominazione d’origine protetta «Pecorino Toscano», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2) modificato dal regolamento (CE) n. 1263/96 (3).

(2)

Trattandosi di modifiche non secondarie ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, secondo quanto disposto all’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento (4). Non essendo stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea riguardanti la denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

(3)  GU L 163 del 2.7.1996, pag. 19.

(4)  GU C 188 dell’11.8.2009, pag. 30.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.3.   Formaggi

ITALIA

Pecorino Toscano (DOP)


15.4.2010   

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L 94/21


REGOLAMENTO (UE) N. 307/2010 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2010

recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Monti Iblei (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), segnatamente l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione delle modifiche di elementi del disciplinare della denominazione d’origine protetta «Monti Iblei», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2), come modificato dal regolamento (CE) n. 2325/97 (3).

(2)

Trattandosi di modifiche non secondarie ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4), secondo quanto disposto dall’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in merito alla denominazione figurante nell’allegato del presente regolamento sono approvate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

(3)  GU L 322 del 25.11.1997, pag. 33.

(4)  GU C 198 del 22.8.2009, pag. 23.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.5.   Oli e grassi (burro, margarina, oli, ecc.)

ITALIA

Monti Iblei (DOP)


15.4.2010   

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L 94/23


REGOLAMENTO (UE) N. 308/2010 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2010

recante approvazione di modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Prosciutto di Carpegna (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione di modifiche di alcuni elementi del disciplinare della denominazione d’origine protetta «Prosciutto di Carpegna», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2), come modificato dal regolamento (CE) n. 1263/96 (3).

(2)

Trattandosi di modifiche non secondarie ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4), secondo quanto disposto dall’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea riguardanti la denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

(3)  GU L 163 del 2.7.1996, pag. 19.

(4)  GU C 189 del 12.8.2009, pag. 23.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.2.   Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)

ITALIA

Prosciutto di Carpegna (DOP)


15.4.2010   

IT

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L 94/25


REGOLAMENTO (UE) N. 309/2010 DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 2010

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni specifiche dell'Unione europea per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Un pannello a tre strati in legno di abete avente dimensioni totali di 1 000 × 500 × 27 mm.

Gli strati esterni hanno uno spessore di 8,5 mm e sono costituiti da listelli di legno accostati l'uno all'altro e incollati in parallelo.

Lo strato intermedio, posto perpendicolarmente rispetto alla vena degli strati esterni, ha uno spessore di 10 mm ed è costituito da listelli di legno (blocchi/assicelle) accostati l'uno all'altro e incollati in parallelo.

Gli strati esterni e i bordi sono rivestiti di resina.

Cfr. immagine (1).

4412 94 90

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 4412, 4412 94 e 4412 94 90.

La classificazione nella voce 4418 come lavori di carpenteria, più specificamente come cassaforma per gettate di calcestruzzo, è esclusa in quanto, a parte il rivestimento di resina, il prodotto non presenta altre caratteristiche che consentano di identificarlo come destinato alla costruzione. Cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato alla voce 4418 (in particolare il paragrafo 3, ultima frase). L'utilizzazione prevista come cassaforma per la costruzione non è pertanto inerente al prodotto. Di conseguenza il prodotto non presenta le caratteristiche e le proprietà oggettive per essere classificato nella voce 4418.

Considerate le sue caratteristiche, il prodotto deve essere classificato nel codice NC 4412 94 90 come altro legno ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato alla voce 4412, paragrafo 3).

Image


(1)  L'immagine è fornita a solo scopo informativo.


15.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/27


REGOLAMENTO (UE) N. 310/2010 DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 2010

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni specifiche dell’Unione europea per l’applicazione di misure tariffarie o d’altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Apparecchio che si presenta come un portale utilizzato nei punti di controllo degli aeroporti (cosiddetto «spettrometro di massa»). È destinato ad individuare sostanze illecite, quali esplosivi e narcotici, mediante la tecnologia della spettrometria di mobilità a trappola ionica (ITMS — Ion Trap Mobility Spectometer).

L’analisi è basata su campioni di aria che passano attraverso una membrana semipermeabile ed entrano in una camera di ionizzazione dove una fonte di ionizzazione emette particelle beta che danno luogo alla formazione di ioni in fase gassosa. Gli ioni così ottenuti sono quindi diretti mediante impulsi in un tubo di propagazione in cui un campo elettrico li accelera verso un elettrodo collettore. Il campione è quindi analizzato sulla base del tempo impiegato dagli ioni per raggiungere il collettore. L’apparecchio separa pertanto i vapori ionizzati e poi misura la mobilità degli ioni in un campo elettrico.

L’apparecchio non utilizza radiazioni ottiche.

9027 80 17

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 9027, 9027 80 e 9027 80 17.

La classificazione nella voce 9022 quale apparecchio che utilizza le radiazioni beta è esclusa in quanto la radiazione è utilizzata solo in una fase preparatoria, prima dell’analisi, per ionizzare il campione. La radiazione costituisce soltanto la fase iniziale del processo di analisi chimica, che utilizza la tecnologia della spettrometria.

Gli apparecchi per analisi fisiche o chimiche, gli spettrometri, sono menzionati specificamente nella voce 9027.

Poiché l’apparecchio non utilizza radiazioni ottiche (UV, visibili, IR), deve essere classificato nel codice NC 9027 80 17 come altri apparecchi per analisi fisiche o chimiche.


15.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/29


REGOLAMENTO (UE) N. 311/2010 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

JO

87,5

MA

94,5

TN

129,2

TR

116,6

ZZ

107,0

0707 00 05

MA

62,1

TR

108,2

ZZ

85,2

0709 90 70

MA

39,9

TR

105,9

ZZ

72,9

0805 10 20

EG

50,9

IL

50,6

MA

52,2

TN

56,6

TR

63,4

ZZ

54,7

0805 50 10

EG

66,0

IL

66,2

TR

66,8

ZA

67,9

ZZ

66,7

0808 10 80

AR

84,6

BR

84,7

CA

80,0

CL

92,3

CN

78,3

MK

22,1

NZ

94,6

US

131,4

UY

72,7

ZA

81,6

ZZ

82,2

0808 20 50

AR

91,1

CL

109,6

CN

96,9

ZA

104,3

ZZ

100,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


15.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/31


REGOLAMENTO (UE) N. 312/2010 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2010

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 302/2010 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.

(4)  GU L 92 del 13.4.2010, pag. 8.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 15 aprile 2010

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

35,27

0,70

1701 11 90 (1)

35,27

4,32

1701 12 10 (1)

35,27

0,57

1701 12 90 (1)

35,27

4,03

1701 91 00 (2)

39,56

5,60

1701 99 10 (2)

39,56

2,47

1701 99 90 (2)

39,56

2,47

1702 90 95 (3)

0,40

0,28


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

15.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/33


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2010

che modifica la direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/216/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (1), in particolare l’articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

In sede di produzione delle statistiche europee è necessario contemperare le esigenze degli utenti con gli oneri gravanti sui rispondenti.

(2)

Un’analisi tecnica dei dati esistenti, raccolti in virtù della legislazione europea concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e passeggeri via mare, e della pertinente politica di diffusione è stata condotta a livello europeo nell’intento di proporre soluzioni tecniche atte a semplificare, quanto più possibile, le diverse attività necessarie alla produzione di statistiche, pur mantenendo i risultati finali in linea con gli attuali e i prevedibili futuri bisogni degli utilizzatori.

(3)

Tale analisi ha messo in luce l’opportunità che le attuali statistiche trimestrali sui trasporti di passeggeri nei principali porti europei e le attuali statistiche trimestrali sul traffico portuale dei principali porti europei vengano trasmesse alla Commissione (Eurostat) e diffuse su base annua e che la variabile connessa alla dimensione di classificazione «Nazionalità di registrazione della nave» nelle attuali statistiche trimestrali sui trasporti di passeggeri nei principali porti europei venga rilevata dagli Stati membri su base volontaria.

(4)

La nomenclatura delle zone costiere marittime e la nomenclatura della nazionalità di registrazione della nave devono essere adeguate agli sviluppi della tecnica.

(5)

La direttiva 2009/42/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo istituito con il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati IV, V e VIII della direttiva 2009/42/CE sono sostituiti dagli allegati di cui all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il primo anno di riferimento per l’applicazione della presente decisione è il 2009, con riguardo ai dati del 2009.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 141 del 6.6.2009, pag. 29.

(2)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.


ALLEGATO

«

ALLEGATO IV

ZONE COSTIERE MARITTIME

La nomenclatura da utilizzare è la geonomenclatura (nomenclatura di paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri) (1) in vigore nell’anno cui si riferiscono i dati.

Il codice è di 4 caratteri: il codice alfabetico standard ISO a due caratteri di ciascun paese secondo la suddetta nomenclatura, seguito da due zeri (ad esempio, per la Grecia codice GR00), tranne che per i paesi suddivisi in due o più zone costiere marittime, contraddistinte a loro volta da una quarta cifra diversa da zero (da 1 a 7), come indicato di seguito:

Codice

Zone costiere marittime

FR01

Francia: Atlantico/Mare del Nord

FR02

Francia: Mediterraneo

FR03

Dipartimenti francesi d’oltremare: Guyana francese

FR04

Dipartimenti francesi d’oltremare: Martinica e Guadalupa

FR05

Dipartimenti francesi d’oltremare: Riunione

DE01

Germania: Mare del Nord

DE02

Germania: Mar Baltico

DE03

Germania: vie d’acqua interne

GB01

Regno Unito

GB02

Isola di Man

GB03

Isole del Canale

ES01

Spagna: Atlantico settentrionale

ES02

Spagna: Mediterraneo e Atlantico meridionale, incluse le isole Baleari e le isole Canarie

SE01

Svezia: Mar Baltico

SE02

Svezia: Mare del Nord

TR01

Turchia: Mar Nero

TR02

Turchia: Mediterraneo

RU01

Russia: Mar Nero

RU03

Russia: Asia

RU04

Russia: Mare di Barents e Mar Bianco

RU05

Russia: Mar Baltico, esclusivamente Golfo di Finlandia

RU06

Russia: Mar Baltico, escluso il Golfo di Finlandia

RU07

Russia: vie navigabili interne europee, incluso il Mar Caspio

MA01

Marocco: Mediterraneo

MA02

Marocco: Africa occidentale

EG01

Egitto: Mediterraneo

EG02

Egitto: Mar Rosso

IL01

Israele: Mediterraneo

IL02

Israele: Mar Rosso

SA01

Arabia Saudita: Mar Rosso

SA02

Arabia Saudita: Golfo

US01

Stati Uniti d’America: Atlantico settentrionale

US02

Stati Uniti d’America: Atlantico meridionale

US03

Stati Uniti d’America: Golfo

US04

Stati Uniti d’America: Pacifico meridionale

US05

Stati Uniti d’America: Pacifico settentrionale

US06

Stati Uniti d’America: Grandi laghi

US07

Portorico

CA01

Canada: Atlantico

CA02

Canada: Grandi laghi e alto corso del San Lorenzo

CA03

Canada: costa occidentale

CO01

Colombia: costa settentrionale

CO02

Colombia: costa occidentale

Con i codici supplementari

ZZ01

Impianti offshore non menzionati altrove

ZZ02

Aggregati e zone non menzionate altrove

ALLEGATO V

NAZIONALITÀ DI REGISTRAZIONE DELLA NAVE

La nomenclatura da utilizzare è la geonomenclatura [nomenclatura di paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri] (2) in vigore nell’anno cui si riferiscono i dati.

Il codice è di 4 caratteri: il codice alfabetico standard ISO a due caratteri di ciascun paese secondo la suddetta nomenclatura, seguito da due zeri (ad esempio, per la Grecia codice GR00), tranne che per i paesi che possiedono più registri, contraddistinti da una quarta cifra diversa da zero, come indicato di seguito:

FR01

Francia

FR02

Territorio antartico francese (comprese isole Kerguelen) [registro soppresso da fine aprile 2007]

FR03

Francia (RIF) [nuovo registro in uso da maggio 2007]

IT01

Italia — Primo registro

IT02

Italia — Registro internazionale

GB01

Regno Unito

GB02

Isola di Man

GB03

Isole del Canale

GB04

Gibilterra

DK01

Danimarca

DK02

Danimarca (DIS)

PT01

Portogallo

PT02

Portogallo (MAR)

ES01

Spagna

ES02

Spagna (Rebeca)

NO01

Norvegia

NO02

Norvegia (NIS)

US01

Stati Uniti d’America

US02

Portorico

ALLEGATO VIII

STRUTTURA DEGLI INSIEMI DI DATI STATISTICI

Gli insiemi di dati specificati nel presente allegato definiscono la periodicità delle statistiche sui trasporti marittimi richieste dalla Comunità. Ogni insieme definisce una classificazione incrociata di un numero limitato di dimensioni a vari livelli delle nomenclature, aggregate con riguardo a tutte le altre dimensioni, per le quali sono richieste statistiche di buona qualità.

Le condizioni di raccolta dell’insieme di dati B1 sono decise dal Consiglio su proposta della Commissione, tenuto conto dei risultati dello studio pilota condotto durante un periodo transitorio di tre anni, a norma dell’articolo 10 della direttiva 95/64/CE, in merito alla fattibilità e al costo, per gli Stati membri e per i rispondenti, della rilevazione di tali dati.

STATISTICHE SINTETICHE E DETTAGLIATE

Per i porti selezionati, gli insiemi di dati da fornire sulle merci e sui passeggeri sono: A1, A2, B1, C1, D1, E1, F1 e/o F2.

Per i porti selezionati, gli insiemi di dati da fornire sulle merci, ma non sui passeggeri, sono: A1, A2, A3, B1, C1, E1, F1 e/o F2.

Per i porti selezionati, gli insiemi di dati da fornire sui passeggeri, ma non sulle merci, sono: A3, D1, F1 e/o F2.

Per i porti selezionati e non selezionati (né per le merci, né per i passeggeri) l’insieme di dati da fornire è: A3.

Insieme di dati A1

:

Trasporti marittimi nei principali porti europei suddivisi per porto, tipo di carico e relazione

Cadenza di trasmissione dei dati

:

trimestrale


 

Variabili

Dettaglio dei codici

Nomenclatura

Dimensioni

Insieme di dati

2 caratteri alfanumerici

A1

Anno di riferimento

4 caratteri alfanumerici

(ad esempio, 1997)

Trimestre di riferimento

1 carattere alfanumerico

(1, 2, 3, 4)

Porto dichiarante

5 caratteri alfanumerici

Porti del SEE selezionati nell’elenco dei porti

Direzione

1 carattere alfanumerico

Entrata, uscita (1, 2)

Porto di imbarco/sbarco

5 caratteri alfanumerici

Porti del SEE di cui all’elenco dei porti

Relazione

4 caratteri alfanumerici

Zone costiere marittime, allegato IV

Tipo di carico

1 carattere alfanumerico

Tipo di carico, allegato II

Dati: Peso lordo delle merci in tonnellate.


Insieme di dati A2

:

Trasporti marittimi, non in container o roro, nei principali porti europei suddivisi per porto, tipo di carico e relazione

Cadenza di trasmissione dei dati

:

trimestrale


 

Variabili

Dettaglio dei codici

Nomenclatura

Dimensioni

Insieme di dati

2 caratteri alfanumerici

A2

Anno di riferimento

4 caratteri alfanumerici

(ad esempio, 1997)

Trimestre di riferimento

1 carattere alfanumerico

(1, 2, 3, 4)

Porto dichiarante

5 caratteri alfanumerici

Porti del SEE selezionati nell’elenco dei porti

Direzione

1 carattere alfanumerico

Entrata, uscita (1, 2)

Porto di imbarco/sbarco

5 caratteri alfanumerici

Porti del SEE di cui all’elenco dei porti

Relazione

4 caratteri alfanumerici

Zone costiere marittime, allegato IV

Tipo di carico

2 caratteri alfanumerici

Tipo di carico (esclusi container e roro), allegato II (sottocategorie 1X, 11, 12, 13, 19, 2X, 21, 22, 23, 29, 9X, 91, 92 e 99)

Dati: Peso lordo delle merci in tonnellate.


Insieme di dati A3

:

Informazioni relative ai porti selezionati e ai porti per i quali non sono richieste statistiche dettagliate (cfr. articolo 4, paragrafo 3)

Cadenza di trasmissione dei dati

:

annuale


 

Variabili

Dettaglio dei codici

Nomenclatura

Dimensioni

Insieme di dati

2 caratteri alfanumerici

A3

Anno di riferimento

4 caratteri alfanumerici

(ad esempio, 1997)

Trimestre di riferimento

1 carattere alfanumerico

(0)

Porto dichiarante

5 caratteri alfanumerici

Tutti i porti nell’elenco

Direzione

1 carattere alfanumerico

Entrata, uscita (1, 2)

Dati: Peso lordo delle merci in tonnellate.

Numero di passeggeri (esclusi i croceristi).

Numero di croceristi che iniziano e finiscono una crociera.

Numero di croceristi che effettuano un’escursione nel corso di una crociera: direzione: solo entrata (1) — (facoltativo).


Insieme di dati B1

:

Trasporti marittimi nei principali porti europei suddivisi per porto, tipo di carico, merci e relazione

Cadenza di trasmissione dei dati

:

annuale


 

Variabili

Dettaglio dei codici

Nomenclatura

Dimensioni

Insieme di dati

2 caratteri alfanumerici

B1

Anno di riferimento

4 caratteri alfanumerici

(ad esempio, 1997)

Trimestre di riferimento

1 carattere alfanumerico

(0)

Porto dichiarante

5 caratteri alfanumerici

Porti del SEE selezionati nell’elenco dei porti

Direzione

1 carattere alfanumerico

Entrata, uscita (1, 2)

Porto di imbarco/sbarco

5 caratteri alfanumerici

Porti del SEE di cui all’elenco dei porti

Relazione

4 caratteri alfanumerici

Zone costiere marittime, allegato IV

Tipo di carico

2 caratteri alfanumerici

Tipo di carico, allegato II

Merce

2 caratteri alfanumerici

Nomenclatura delle merci, allegato III

Dati: Peso lordo delle merci in tonnellate.


Insieme di dati C1

:

Trasporti marittimi, in container o roro, nei principali porti europei suddivisi per porto, tipo di carico, relazione e situazione del carico

Cadenza di trasmissione dei dati

:

trimestrale


 

Variabili

Dettaglio dei codici

Nomenclatura

Dimensioni

Insieme di dati

2 caratteri alfanumerici

C1

Anno di riferimento

4 caratteri alfanumerici

(ad esempio, 1997)

Trimestre di riferimento

1 carattere alfanumerico

(1, 2, 3, 4)

Porto dichiarante

5 caratteri alfanumerici

Porti del SEE selezionati nell’elenco dei porti

Direzione

1 carattere alfanumerico

Entrata, uscita (1, 2)

Porto di imbarco/sbarco

5 caratteri alfanumerici

Porti del SEE di cui all’elenco dei porti

Relazione

4 caratteri alfanumerici

Zone costiere marittime, allegato IV

Tipo di carico

2 caratteri alfanumerici

Tipo di carico (unicamente container e roro), allegato II (sottocategorie 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 e 69)

Dati: Peso lordo delle merci in tonnellate (tipo di carico: sottocategorie 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 e 69).

Numero di unità (tipo di carico: sottocategorie 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 e 69).

Numero di unità senza carico (tipo di carico: sottocategorie 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 59, 6X, 61, 63 e 69).


Insieme di dati D1

:

Trasporti di passeggeri nei principali porti europei suddivisi per relazione e nazionalità di registrazione della nave

Cadenza di trasmissione dei dati

:

annuale


 

Variabili

Dettaglio dei codici

Nomenclatura

Dimensioni

Insieme di dati

2 caratteri alfanumerici

D1

Anno di riferimento

4 caratteri alfanumerici

(ad esempio, 1997)

Trimestre di riferimento

1 carattere alfanumerico

(1, 2, 3, 4)

Porto dichiarante

5 caratteri alfanumerici

Porti del SEE selezionati nell’elenco dei porti

Direzione

1 carattere alfanumerico

Entrata, uscita (1, 2)

Porto di imbarco/sbarco

5 caratteri alfanumerici

Porti del SEE di cui all’elenco dei porti

Relazione

4 caratteri alfanumerici

Zone costiere marittime, allegato IV

Nazionalità di registrazione della nave (facoltativo)

4 caratteri alfanumerici

Nazionalità di registrazione della nave, allegato V

Dati: Numero di passeggeri esclusi i croceristi che iniziano e finiscono una crociera, e croceristi che effettuano un’escursione nel corso di una crociera.


Insieme di dati E1

:

Trasporti marittimi nei principali porti europei suddivisi per porto, tipo di carico, relazione e nazionalità di registrazione della nave

Cadenza di trasmissione dei dati

:

annuale


 

Variabili

Dettaglio dei codici

Nomenclatura

Dimensioni

Insieme di dati

2 caratteri alfanumerici

E1

Anno di riferimento

4 caratteri alfanumerici

(ad esempio, 1997)

Trimestre di riferimento

1 carattere alfanumerico

(0)

Porto dichiarante

5 caratteri alfanumerici

Porti del SEE selezionati nell’elenco dei porti

Direzione

1 carattere alfanumerico

Entrata, uscita (1, 2)

Porto di imbarco/sbarco

5 caratteri alfanumerici

Porti del SEE di cui all’elenco dei porti

Relazione

4 caratteri alfanumerici

Zone costiere marittime, allegato IV

Tipo di carico

1 carattere alfanumerico

Tipo di carico, allegato II

Nazionalità di registrazione della nave

4 caratteri alfanumerici

Nazionalità di registrazione della nave, allegato V

Dati: Peso lordo delle merci in tonnellate.


Insieme di dati F1

:

Traffico portuale dei principali porti europei per porto, tipo e dimensione della nave che imbarca o sbarca il carico o che imbarca o sbarca passeggeri (inclusi i croceristi che effettuano un’escursione nel corso di una crociera)

Cadenza di trasmissione dei dati

:

annuale


 

Variabili

Dettaglio dei codici

Nomenclatura

Dimensioni

Insieme di dati

2 caratteri alfanumerici

F1

Anno di riferimento

4 caratteri alfanumerici

(ad esempio, 1997)

Trimestre di riferimento

1 carattere alfanumerico

(1, 2, 3, 4)

Porto dichiarante

5 caratteri alfanumerici

Porti del SEE selezionati nell’elenco dei porti

Direzione

1 carattere alfanumerico

Entrata, uscita (1, 2)

Tipo di nave

2 caratteri alfanumerici

Tipo di nave, allegato VI

Dimensione della nave in TPL

2 caratteri alfanumerici

Classe di portata lorda (deadweight), allegato VII

Dati: Numero di navi.

Tonnellate di portata lorda delle navi.


Insieme di dati F2

:

Traffico portuale dei principali porti europei per porto, tipo e dimensione della nave che imbarca o sbarca il carico o che imbarca o sbarca passeggeri (inclusi i croceristi che effettuano un’escursione nel corso di una crociera)

Cadenza di trasmissione dei dati

:

annuale


 

Variabili

Dettaglio dei codici

Nomenclatura

Dimensioni

Insieme di dati

2 caratteri alfanumerici

F2

Anno di riferimento

4 caratteri alfanumerici

(ad esempio, 1997)

Trimestre di riferimento

1 carattere alfanumerico

(1, 2, 3, 4)

Porto dichiarante

5 caratteri alfanumerici

Porti del SEE selezionati nell’elenco dei porti

Direzione

1 carattere alfanumerico

Entrata, uscita (1, 2)

Tipo di nave

2 caratteri alfanumerici

Tipo di nave, allegato VI

Dimensione della nave in SL

2 caratteri alfanumerici

Classe di stazza lorda, allegato VII

Dati: Numero di navi.

Stazza lorda delle navi.

»

(1)  La versione attualmente in vigore è contenuta nel regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, relativo alla nomenclatura di paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19).

(2)  La versione attualmente in vigore è contenuta nel regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, relativo alla nomenclatura di paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19).