|
ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2010.092.ita |
||
|
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
53° anno |
|
Sommario |
|
II Atti non legislativi |
pagina |
|
|
|
REGOLAMENTI |
|
|
|
* |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
DECISIONI |
|
|
|
|
2010/214/UE |
|
|
|
* |
||
|
|
|
REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA |
|
|
|
* |
Modifiche del regolamento di procedura della Corte di Giustizia |
|
|
|
* |
||
|
|
* |
Modifiche del regolamento del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea |
|
|
|
IV Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom |
|
|
|
|
2010/215/CE |
|
|
|
* |
Decisione della Commissione, del 30 settembre 2009, relativa alla misura C 19/08 (ex NN 13/08) alla quale l’Italia ha dato esecuzione in favore di Sandretto Industrie S.r.l. [notificata con il numero C(2009) 7184] ( 1 ) |
|
|
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
|
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
|
13.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 300/2010 DELLA COMMISSIONE
del 12 aprile 2010
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche protette [Gentse azalea (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5, terzo e quarto comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Gentse azalea» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
|
(2) |
La Germania si è dichiarata opposta alla registrazione conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006. Tale obiezione è stata considerata ricevibile in base all’articolo 7, paragrafo 3, del suddetto regolamento. |
|
(3) |
La Germania ha indicato nella sua opposizione che la registrazione della denominazione in parola è incompatibile con l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 510/2006 e compromette l’esistenza di denominazioni, marchi commerciali o di prodotti commercializzati legalmente da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione della dichiarazione di opposizione. |
|
(4) |
Con lettera datata 6 marzo 2009, la Commissione ha invitato gli Stati membri interessati a cercare un accordo tra loro conformemente alle proprie procedure interne. |
|
(5) |
Poiché non è stato raggiunto alcun accordo fra la Germania e il Belgio entro i termini previsti, la Commissione deve adottare una decisione conformemente alla procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006. |
|
(6) |
In base alle informazioni trasmesse dalla Germania e in seguito ad un adeguato esame, la Commissione è nell’impossibilità di concludere che la registrazione della denominazione «Gentse azalea» è incompatibile con gli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 510/2006. La Germania sostiene che la zona geografica delimitata nella domanda sia più estesa della città di Gand, che non esista alcun legame tra le caratteristiche rivendicate della «Gentse azalea» e la zona geografica e che la denominazione non sia utilizzata. Gli elementi di prova forniti nella domanda stanno a dimostrare che la produzione della «Gentse azalea» si colloca nella zona geografica delimitata anche al di fuori dei confini della città di Gand e le etichette comprovanti l’utilizzo della denominazione nel commercio sono state accluse alla domanda. La domanda di registrazione si basa sulla reputazione dimostrata della denominazione «Gentse azalea» per le piante in vaso. |
|
(7) |
La Germania ha indicato che la registrazione della denominazione «Gentse azalea» come indicazione geografica protetta compromette l’esistenza di prodotti commercializzati legalmente fornendo un vantaggio competitivo (vantaggio commerciale) ai produttori di azalee nella zona geografica rispetto ai produttori di altre zone. Non è stato dimostrato che la denominazione «Gentse azalea» sia utilizzata per la commercializzazione di piante in vaso prodotte al di fuori della zona né che si tratti di un marchio commerciale registrato né che sia protetta come denominazione di una varietà di pianta. Inoltre, la denominazione «Gentse azalea» è utilizzata sul mercato da molto tempo. |
|
(8) |
Alla luce di questi elementi, occorre quindi iscrivere la denominazione «Gentse azalea» nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Il disciplinare e la scheda riepilogativa sono modificati in modo da indicare chiaramente che la denominazione «Gentse azalea» è utilizzata per le piante in vaso. |
|
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine protette, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione figurante nell’allegato I del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
La scheda riepilogativa, contenente i principali elementi del disciplinare, figura nell’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO I
Prodotti agricoli elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 510/2006:
Classe 3.5: fiori e piante ornamentali
BELGIO
Gentse azalea (IGP)
ALLEGATO II
SCHEDA RIEPILOGATIVA
Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine
«GENTSE AZALEA»
N. CE: BE-PGI-005-0536-24.03.2006
DOP ( ) IGP (X)
Nella presente scheda riepilogativa sono contenuti a fini informativi i principali elementi del disciplinare.
1. Servizio competente dello Stato membro:
|
Nome: |
Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling |
|
Indirizzo: |
Ellipsgebouw, bd Albert II 35/Koning Albert II-laan 35, boîte 40/bus 40, 1030 Bruxelles/Brussels, BELGIO |
|
Tel. |
+32 25527884 |
|
Fax |
+32 25527871 |
|
E-mail: |
lieve.desmit@lv.vlaanderen.be |
2. Associazione:
|
Nome: |
Vereniging van Vlaamse Azaleatelers |
|
Indirizzo: |
P/a Axelsvaardeken 29a, 9185 Wachtebeke, BELGIO |
|
Tel. |
+32 93429126 |
|
Fax |
+32 93429214 |
|
E-mail: |
info@vaneetvelde.com |
|
Composizione: |
Produttori/trasformatori (X) altro (X) |
3. Tipo di prodotto:
|
Classe 3.5. |
Fiori e piante ornamentali |
4. Disciplinare:
[riepilogo delle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]
4.1. Nome:
«Gentse azalea»
4.2. Descrizione:
La «Gentse azalea» (azalea di Gand) è un’azalea in vaso pronta per la vendita (Azalea indica o Rhododendron simsii), dalla fase di apparizione dei colori, o stadio cosiddetto «a fiamma di candela». È disponibile in varie forme (sferiche in cespuglio o su gambo, a gambo alto, a piramide e in varierà di forma particolare) e colori (fra cui bianco, rosa salmone, rosso, carminio, rosa, viola e lilla) puri o impuri (con venature o bordi). Caratteristico della «Gentse azalea» è il fatto di scaturire da un processo produttivo orientato alla qualità e basato sulla tradizione e sulla diversità.
La qualità è garantita dal rispetto dei criteri qualitativi prestabiliti e basati sulla prestazione del prodotto (fra cui la ripartizione dei boccioli, la comparsa del colore nella misura minima dell’80 %), sulla facilità d’uso (come la presenza di uno spazio sotto il bordo destinato ad agevolare l’innaffiatura), sull’affidabilità (come la garanzia del colore) e sulle caratteristiche estetiche (come l’aspetto fresco e verde). Si tratta di un prodotto rinomato per la sua qualità, frutto di una lunga tradizione, di competenze specifiche, di un approfondito lavoro di ricerca e di diffusione dell’informazione professionale dei produttori.
4.3. Zona geografica:
La zona di produzione è costituita dall’intera provincia delle Fiandre orientali, il cui capoluogo è Gand.
4.4. Prova dell’origine:
La «Gentse azalea» deve provenire da aziende iscritte in un registro che viene tenuto dall’associazione richiedente e che viene trasmesso alla competente autorità di controllo. Le aziende registrate sono coltivatori di azalee (dalla fase della talea sino a quella della pianta «verde» matura o a quella di prima apparizione del colore) e aziende dedite al commercio/alla forzatura (che sottopongono alla forzatura le azalee «verdi» mature che hanno acquistato sino a quando esse raggiungono la fase di apparizione minima del colore).
Ogni produttore di «Gentse azalea» è tenuto a rispettare le norme fissate nel Project Azalea Kwaliteit (PAK), progetto di qualità per l’azalea. Quest’ultimo si prefigge di tutelare l’elevata qualità della «Gentse azalea» ed è un mezzo atto a garantire la medesima. Ogni azienda registrata si impegna a rispettare le nome di qualità fissate nel PAK sottoscrivendo una «carta di qualità» e riceve un numero di partecipazione ed un numero PAK. I coltivatori registrati di azalee detengono una scheda di coltura per ciascuna partita sino a quando le piante sono pronte per la vendita; l’apposita scheda garantisce l’applicazione del metodo colturale e delle norme di qualità. All’atto del trasporto verso l’azienda di forzatura le azalee «verdi» sono accompagnate dalla scheda di coltura del lotto interessato e da un’etichetta PAK che reca il numero PAK. Prima di lasciare l’azienda, le piante in vaso pronte per la vendita vengono munite di un’etichetta quale descritta al punto 4.8 presso il coltivatore o l’azienda di commercio/forzatura.
4.5. Metodo di ottenimento:
L’intero ciclo colturale della «Gentse azalea» (dalla produzione della talea fino alla pianta in vaso in grado di fiorire) si svolge nel territorio geografico delimitato di cui al punto 4.3.
La «Gentse azalea» viene moltiplicata mediante talea o innesto su portainnesti. Le talee vengono immediatamente coperte con fogli di plastica; successivamente la temperatura del substrato di propagazione viene portata a 23-25 °C mediante riscaldamento del suolo.
La coltura richiede la regolare cimatura delle piante. Durante questo processo si asporta la parte superiore del ramo in modo tale che questo possa moltiplicarsi. Il numero delle cimature da effettuare viene determinato in funzione delle dimensioni del prodotto finale che si vogliono ottenere. La prima fase della coltura (fino alla seconda cimatura compresa) avviene sotto copertura mentre le fasi successive fino al prodotto finale possono avere luogo tanto sotto copertura quanto all’aria aperta. L’azalea «verde» che ha raggiunto il diametro finale desiderato passa infine a produrre boccioli: a tal fine le piante debbono essere esposte a temperature fredde per un certo periodo di tempo. In funzione della durata di questo «periodo freddo» le azalee sono suddivise in quattro categorie: molto precoce (a partire dal 15 agosto), precoce (a partire dal 1o dicembre), media (a partire dal 15 gennaio) e tardiva (a partire dal 15 febbraio). Le azalee «verdi» sono vendute nel momento in cui i boccioli si presentano sufficientemente maturi. Per le azalee «verdi» e in fioritura valgono le norme fissate nell’ambito del Project Azalea Kwaliteit (PAK). Le azalee in fioritura vengono ottenute mediante forzatura: a tal fine le piante sufficientemente mature vengono esposte ad una temperatura minima di 20 °C, regolarmente innaffiate e spesso sottoposte ad illuminazione artificiale. La vendita avviene a partire dal momento in cui appare il colore oppure dalla fase «a fiamma di candela».
4.6. Legame:
La domanda di riconoscimento della «Gentse azalea» si basa sulla reputazione di questo prodotto. A contribuire all’emergere della tipica coltura di questa pianta è stato peraltro un concorso di fattori storici, naturali e umani.
Negli ultimi due secoli la regione di Gand si è affermata come centro nevralgico della produzione e del commercio delle azalee nell’Europa occidentale. Anche la ricerca in questo settore, la diffusione delle informazioni e la fornitura si trovano concentrate in questa regione.
A fianco delle circostanze storiche, anche gli elementi naturali hanno svolto un ruolo nello sviluppo della coltura delle azalee nel territorio geografico delimitato. La regione intorno a Gand beneficia di un clima marittimo temperato adatto alla coltivazione di azalee, senza contare che queste piante hanno bisogno di un terreno permeabile. Le azalee venivano coltivate principalmente in un substrato proveniente da terreni forestali e piantagioni di conifere presenti nella regione.
Judocus Huytens, un giardiniere di Gand, portò delle azalee dall’Inghilterra nella regione di Gand a partire dal 1774 ma di fatto l’importazione dell’Azalea indica avvenne nel 1808 ad opera del capitano inglese Welbanck. Un avvenimento molto importante per l’affermazione dell’azalea fu la fondazione della Società agricola e botanica di Gand nel 1808.
La reputazione di cui gode la «Gentse azalea» è attestata dai seguenti fatti:
|
— |
la prima azalea venne presentata dal barone Du Bois de Vroeylande nel corso di una mostra tenutasi il 6 febbraio 1819. A partire dal 1839 vennero organizzate grandi esposizioni quinquennali con giurie internazionali, che si svolgono ancora oggi e sono note in tutto il mondo come «Gentse Floraliën», |
|
— |
Louis Van Houtte fu un pioniere della coltivazione della «Gentse azalea», avendo messo a punto la tecnica colturale ed effettuato attività di arricchimento che portarono allo sviluppo di numerose forme e colori nuovi. Nel 1839 egli pubblicò il suo primo catalogo in cui figuravano già 97 varietà di Azalea indica, |
|
— |
il 17 maggio 1869 la «Gentse azalea» fece bella mostra di sé all’Esposizione floreale russa di San Pietroburgo, |
|
— |
la coltura dell’azalea acquisì tale importanza per la regione di Gand che nel 1881 si iniziò a pubblicare una rivista dedicata alle azalee con il nome Iconographie des azalées de l’Inde, |
|
— |
nel 1893, Georges Truffaut scrisse nel suo Étude sur la culture et la végétation de l’Azalea Indica: «I centri più importanti di coltivazione dell’azalea si trovano in Belgio e, più particolarmente, nei dintorni della città di Gand», |
|
— |
nel 1938, in occasione del Salone delle azalee, manifestazione di tre giorni organizzata dal 17 al 19 dicembre, venne emesso un francobollo belga dedicato all’azalea e alla città di Gand, |
|
— |
da diverse pubblicazioni risulta che i coltivatori cercavano di ottenere la massima diversificazione possibile in fatto di colore e forma. Nel Landbouwtijdschrift (rivista dell’agricoltura) dell’ottobre 1954, F. Peeters scriveva: «La coltivazione delle azalee, gloria di Gand, viene praticata da numerosi orticoltori che coltivano un gran numero di varietà. Queste differiscono per il colore e la forma…». |
4.7. Struttura di controllo:
|
Nome: |
Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Controle en Bemiddeling Tweede Afdeling Gespecialiseerde Diensten, Sectie A Controles Uitgaven EOGFL en Marktordening |
|
Indirizzo: |
WTC III, boulevard Simon Bolivar 30/Simon Bolivarlaan 30, 1000 Bruxelles/Brussels, BELGIO |
|
Tel. |
+32 22084040 |
|
Fax |
+32 22083975 |
|
E-mail: |
Dirk.Demaeseneer@economie.fgov.be |
4.8. Etichettatura:
Le piante recano un’etichetta con la dicitura «Gentse azalea», il simbolo IGP europeo e il numero PAK.
|
13.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/6 |
REGOLAMENTO (UE) N. 301/2010 DELLA COMMISSIONE
del 12 aprile 2010
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 13 aprile 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
IL |
160,8 |
|
JO |
92,1 |
|
|
MA |
123,9 |
|
|
TN |
126,9 |
|
|
TR |
113,4 |
|
|
ZZ |
123,4 |
|
|
0707 00 05 |
JO |
92,1 |
|
MA |
62,1 |
|
|
TR |
115,6 |
|
|
ZZ |
89,9 |
|
|
0709 90 70 |
MA |
60,2 |
|
TR |
107,1 |
|
|
ZZ |
83,7 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
53,3 |
|
IL |
50,8 |
|
|
MA |
54,2 |
|
|
TN |
48,2 |
|
|
TR |
64,2 |
|
|
ZZ |
54,1 |
|
|
0805 50 10 |
EG |
65,1 |
|
IL |
66,2 |
|
|
TR |
64,4 |
|
|
ZA |
70,0 |
|
|
ZZ |
66,4 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
98,6 |
|
BR |
84,9 |
|
|
CA |
112,7 |
|
|
CL |
86,4 |
|
|
CN |
74,5 |
|
|
MK |
22,1 |
|
|
NZ |
121,0 |
|
|
US |
135,1 |
|
|
UY |
74,3 |
|
|
ZA |
85,4 |
|
|
ZZ |
89,5 |
|
|
0808 20 50 |
AR |
92,5 |
|
CL |
111,0 |
|
|
CN |
96,9 |
|
|
ZA |
110,5 |
|
|
ZZ |
102,7 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».
|
13.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/8 |
REGOLAMENTO (UE) N. 302/2010 DELLA COMMISSIONE
del 12 aprile 2010
recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 288/2010 della Commissione (4). |
|
(2) |
Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 13 aprile 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 13 aprile 2010
|
(EUR) |
||
|
Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
|
1701 11 10 (1) |
35,27 |
0,70 |
|
1701 11 90 (1) |
35,27 |
4,32 |
|
1701 12 10 (1) |
35,27 |
0,57 |
|
1701 12 90 (1) |
35,27 |
4,03 |
|
1701 91 00 (2) |
37,43 |
6,52 |
|
1701 99 10 (2) |
37,43 |
3,11 |
|
1701 99 90 (2) |
37,43 |
3,11 |
|
1702 90 95 (3) |
0,37 |
0,30 |
(1) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.
DECISIONI
|
13.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/10 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 aprile 2010
sull’importazione in franchigia doganale di merci destinate ad essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone colpite dal terremoto che si è verificato in Italia nell’aprile 2009
[notificata con il numero C(2010) 2227]
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(2010/214/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (1), in particolare l’articolo 76,
vista la richiesta, presentata dal governo della Repubblica Italiana, in data 17 aprile 2009 e 4 gennaio 2010, di poter importare in franchigia doganale merci da distribuire o mettere a disposizione gratuitamente delle persone colpite dal terremoto che si è verificato in Italia nell’aprile 2009,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Un terremoto costituisce una catastrofe ai sensi del Capo XVII, sezione C, del regolamento (CE) n. 1186/2009; vi è quindi motivo per autorizzare l’importazione in franchigia di merci che rispondono ai requisiti degli articoli da 74 a 80 del suddetto regolamento. |
|
(2) |
Affinché la Commissione possa essere debitamente informata dell’uso fatto delle merci ammesse in franchigia doganale, il governo della Repubblica Italiana deve comunicare i provvedimenti presi per impedire che tali merci vengano utilizzate per scopi diversi da quelli stabiliti. |
|
(3) |
La Commissione deve inoltre essere informata in merito alla portata e alle caratteristiche dell’importazione. |
|
(4) |
Gli altri Stati membri sono stati consultati a norma dell’articolo 76 del regolamento (CE) n. 1186/2009, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Le merci importate per l’immissione in libera pratica da enti statali o da enti autorizzati dalle autorità italiane competenti, per essere distribuite a titolo gratuito alle persone colpite dal terremoto che si è verificato in Italia nell’aprile 2009, o messe a loro disposizione gratuitamente pur restando proprietà degli enti considerati, sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009.
2. Sono ammesse in franchigia dai dazi doganali anche le merci importate per l’immissione in libera pratica dalle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento.
Articolo 2
Il governo della Repubblica Italiana comunica alla Commissione entro il 30 giugno 2010 l’elenco degli enti autorizzati di cui all’articolo 1, paragrafo 1.
Articolo 3
Il governo della Repubblica Italiana informa pienamente la Commissione, entro il 30 giugno 2010, in merito alla natura e ai quantitativi delle varie merci ammesse in franchigia doganale di cui all’articolo 1, per categoria di prodotti.
Articolo 4
Il governo della Repubblica Italiana informa la Commissione, entro il 30 giugno 2010, in merito ai provvedimenti da esso adottati per garantire l’ottemperanza agli articoli 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009.
Articolo 5
L’articolo 1 della presente decisione si applica alle importazioni effettuate nel periodo compreso tra il 6 aprile 2009 e il 31 maggio 2010.
Articolo 6
La Repubblica Italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2010.
Per la Commissione
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA
|
13.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/12 |
MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
LA CORTE,
visto il Trattato sull'Unione europea,
visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, il suo articolo 253, sesto comma,
visto il Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e il protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona che modifica il Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
visto il protocollo n. 36 allegato ai Trattati e, in particolare, il titolo VII di detto protocollo riguardante le disposizioni transitorie relative agli atti adottati in base ai titoli V e VI del Trattato sull'Unione europea prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona,
considerando che occorre, a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, effettuare gli adeguamenti necessari del suo regolamento di procedura,
con l’approvazione del Consiglio data l'8 marzo 2010,
ADOTTA LE SEGUENTI MODIFICHE DEL SUO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:
Articolo 1
Il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee (1) è modificato come segue:
|
1. |
Il titolo del regolamento è sostituito da «Regolamento di procedura della Corte di giustizia». |
|
2. |
Nel testo del regolamento:
|
|
3. |
L'articolo 1, primo comma, è sostituito dal testo seguente: «Nel presente regolamento:
|
|
4. |
All'articolo 1, secondo comma, il primo trattino è sostituito dal seguente testo:
|
|
5. |
All'articolo 7, paragrafo 1, i termini «dagli articoli 223 CE e 139 del Trattato CEEA» sono sostituiti da «dall'articolo 253 TFUE». |
|
6. |
All'articolo 16, paragrafo 7, i termini «ai sensi dell’articolo 241 CE, dell’articolo 156 del Trattato CEEA» sono sostituiti da «ai sensi dell’articolo 277 TFUE» e i termini «ai sensi dell’articolo 241 CE» da «ai sensi dell’articolo 277 TFUE». |
|
7. |
All'articolo 38, paragrafo 6, i termini «degli articoli 238 e 239 CE, e 153 e 154 del Trattato CEEA» sono sostituiti da «dell'articolo 273 TFUE» e i termini «di una copia della clausola compromissoria contenuta nel contratto di diritto pubblico o privato stipulato dalle Comunità o per conto di esse, ovvero» sono abrogati. |
|
8. |
All'articolo 48, paragrafo 4, i termini «agli articoli 244 e 256 CE e 159 e 164 del Trattato CEEA» sono sostituiti da «agli articoli 280 e 299 TFUE e 164 TCEEA». |
|
9. |
All'articolo 77, secondo comma, i termini «dagli articoli 230 e 232 CE, e 146 e 148 del Trattato CEEA» sono sostituiti da «dagli articoli 263 e 265 TFUE». |
|
10. |
All'articolo 80, paragrafo 1, i termini «dal Trattato sull’Unione, dal Trattato CE e dal Trattato CEEA, dallo Statuto della Corte» sono sostituiti da «dai Trattati, dallo Statuto». |
|
11. |
All'articolo 83, paragrafo 1, primo comma, i termini «degli articoli 242 CE e 157 del Trattato CEEA» sono sostituiti da «degli articoli 278 TFUE e 157 TCEEA». |
|
12. |
All'articolo 83, paragrafo 1, secondo comma, i termini «dagli articoli 243 CE e 158 del Trattato CEEA» sono sostituiti da «dall’articolo 279 TFUE». |
|
13. |
All'articolo 89, primo comma, i termini «degli articoli 244 e 256 CE e 159 e 164 del Trattato CEEA» sono sostituiti da «degli articoli 280 e 299 TFUE e 164 TCEEA». |
|
14. |
All'articolo 104, paragrafo 1, i termini «le disposizioni comunitarie» sono sostituiti da «le disposizioni del diritto dell'Unione». |
|
15. |
All'articolo 104 ter, paragrafo 1, primo comma, i termini «ai settori previsti dal titolo VI del Trattato sull’Unione o dal titolo IV della parte terza del Trattato CE» sono sostituiti da «ai settori previsti dal titolo V della terza parte del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea». |
|
16. |
All'articolo 107, paragrafo 1, primo comma, i termini «dall’articolo 300 CE» sono sostituiti da «dall’articolo 218 TFUE». |
|
17. |
All'articolo 107, paragrafo 2, i termini «del Trattato CE» sono sostituiti da «dei Trattati». |
|
18. |
Il capo XII del titolo terzo (articolo 109 bis) è abrogato. |
|
19. |
Il titolo del capo XIII, intitolato «Della definizione delle controversie previste dall’articolo 35 del Trattato sull’Unione» è completato dai termini «nella sua versione vigente prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona». |
|
20. |
All'articolo 109 ter, paragrafo 1, primo comma, i termini «dall’articolo 35, paragrafo 7, del Trattato sull’Unione» sono sostituiti dai termini «dall’articolo 35, paragrafo 7, TUE nella sua versione vigente prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona come mantenuto in vigore dal protocollo n. 36 allegato ai Trattati». |
|
21. |
All'articolo 109 ter, paragrafo 1, secondo comma, i termini «dall’articolo 35, paragrafo 7, del Trattato sull’Unione» sono sostituiti dai termini «dall’articolo 35, paragrafo 7, TUE nella sua versione vigente prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona come mantenuto in vigore dal protocollo n. 36 allegato ai Trattati». |
|
22. |
All'articolo 123 quater, i termini «dell’articolo 225, paragrafo 2 o 3, del Trattato CE, o dell'articolo 140 A, paragrafo 2 o 3, del Trattato CEEA» sono sostituiti da «dell'articolo 256, paragrafo 2 o 3, TFUE». |
|
23. |
All'articolo 123 quinquies, primo e quinto comma, i termini «dell'articolo 225, paragrafo 3, del Trattato CE, o dell'articolo 140 A, paragrafo 3, del Trattato CEEA» sono sostituiti da «dell'articolo 256, paragrafo 3, TFUE». |
|
24. |
All'articolo 123 quinquies, quarto comma, i termini «dell'articolo 225, paragrafo 2, del Trattato CE, o dell'articolo 140 A, paragrafo 2, del Trattato CEEA» sono sostituiti da «dell'articolo 256, paragrafo 2, TFUE». |
|
25. |
All'articolo 123, sexies, primo comma, i termini «dell'articolo 225, paragrafo 3, del Trattato CE o dell'articolo 140 A, paragrafo 3, del Trattato CEEA» sono sostituiti da «dell'articolo 256, paragrafo 3, TFUE». |
|
26. |
All'articolo 123 sexies, quinto comma, i termini «dell'articolo 225, paragrafo 2, del Trattato CE, o dell'articolo 140 A, paragrafo 2, del Trattato CEEA» sono sostituiti da «dell'articolo 256, paragrafo 2, TFUE». |
|
27. |
All'articolo 123 septies, paragrafo 1, primo comma, i termini «della normativa comunitaria» sono sostituiti da «della normativa dell'Unione». |
|
28. |
All'articolo 123 octies, primo comma, i termini «della normativa comunitaria» sono sostituiti dai termini «della normativa dell'Unione». |
|
29. |
All'articolo 125, i termini «degli articoli 223 CE e 139 del Trattato CEEA» sono sostituiti da «dell'articolo 253 TFUE». |
Articolo 2
Le presenti modifiche del regolamento di procedura, autentiche nelle lingue indicate all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore il giorno della loro pubblicazione.
Fatto a Lussemburgo, il 23 marzo 2010.
|
13.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/14 |
MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE
IL TRIBUNALE,
visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, il suo articolo 254, quinto comma,
visto il Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e il protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona che modifica il Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
visto l’articolo 63 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea,
visto l’accordo della Corte di giustizia,
considerando che occorre, a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, effettuare gli adeguamenti necessari del suo regolamento di procedura,
con l’approvazione del Consiglio data l'8 marzo 2010,
ADOTTA LE SEGUENTI MODIFICHE DEL SUO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:
Articolo 1
Il regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 2 maggio 1991 (GU L 136 del 30 maggio 1991, pag. 1, con rettifica nella GU L 317 del 19 novembre 1991, pag. 34) (1) è modificato come segue:
|
1. |
Il titolo del regolamento è sostituito da «Regolamento di procedura del Tribunale». |
|
2. |
Nel testo del regolamento, i termini «Tribunale di primo grado» sono sostituiti dal termine «Tribunale». |
|
3. |
Nel testo del regolamento, i termini «Statuto della Corte di giustizia» sono sostituiti dal termine «Statuto». |
|
4. |
Il termine «Corte» è sostituito dai termini «Corte di giustizia» nelle disposizioni che seguono:
|
|
5. |
L’articolo 1, primo comma, è sostituito dal testo seguente: «Nelle disposizioni del presente regolamento:
|
|
6. |
All’articolo 1, secondo comma, il primo trattino è sostituito dal seguente testo:
|
|
7. |
All’articolo 4, paragrafo 1, i termini «Corte di giustizia delle Comunità europee» sono sostituiti da «Corte di giustizia». |
|
8. |
All’articolo 7, paragrafo 1, la parte di frase «subito dopo il rinnovo parziale previsto dagli articoli 224 del Trattato CE e 140 del Trattato CEEA» è sostituita da «subito dopo il rinnovo parziale previsto dall’articolo 254 TFUE». |
|
9. |
All’articolo 14, paragrafo 2, primo comma:
|
|
10. |
All’articolo 24, paragrafo 7, il termine «Commissione» è sostituito dai termini «Commissione europea». |
|
11. |
All’articolo 24, paragrafo 7, la parte della prima frase «affinché possano accertare se l'inapplicabilità d'un loro atto sia invocata ai sensi dell'articolo 241 del Trattato CE o dell'articolo 156 del Trattato CEEA» è sostituita da «affinché possano accertare se l'inapplicabilità d'un loro atto sia invocata ai sensi dell'articolo 277 TFUE». |
|
12. |
All’articolo 24, paragrafo 7, la parte della seconda frase «sia invocata ai sensi dell'articolo 241 del Trattato CE» è sostituita da «sia invocata ai sensi dell'articolo 277 TFUE». |
|
13. |
All’articolo 44, paragrafo 5 bis:
|
|
14. |
All’articolo 46, paragrafo 2, la parte di frase «tra le Comunità e i loro dipendenti» è sostituita da «tra l’Unione e i suoi dipendenti». |
|
15. |
All’articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2, secondo comma, i termini «un'istituzione delle Comunità europee» sono sostituiti da «un'istituzione dell’Unione». |
|
16. |
All’articolo 67, paragrafo 3, terzo comma, i termini «istituzione comunitaria» sono sostituiti da «istituzione». |
|
17. |
All’articolo 69, paragrafo 4, la parte di frase «in conformità agli articoli 244 e 256 del Trattato CE e 159 e 164 del Trattato CEEA» è sostituita da «in conformità agli articoli 280 e 299 TFUE e 164 TCEEA». |
|
18. |
All’articolo 88, la parte di frase «tra le Comunità e i loro dipendenti» è sostituita da «tra l’Unione e i suoi dipendenti». |
|
19. |
All’articolo 98, secondo comma, la frase «Questa disposizione non si applica ai ricorsi previsti dagli articoli 230 e 232 del Trattato CE e 146 e 148 del Trattato CEEA» è sostituita da «Questa disposizione non si applica ai ricorsi previsti dagli articoli 263 e 265 TFUE». |
|
20. |
All’articolo 101, paragrafo 1, primo comma, la parte di frase «I termini processuali previsti dai Trattati CE e CEEA, dallo Statuto della Corte di giustizia e dal presente regolamento» è sostituita da «I termini processuali previsti dai Trattati, dallo Statuto e dal presente regolamento». |
|
21. |
All’articolo 104, paragrafo 1:
|
|
22. |
All’articolo 110, primo comma, la parte di frase «ai sensi degli articoli 244 e 256 del Trattato CE e 159 e 164 del Trattato CEEA» è sostituita da «ai sensi degli articoli 280 e 299 TFUE e 164 TCEEA». |
Articolo 2
Le presenti modifiche del regolamento di procedura, autentiche nelle lingue indicate all’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore il giorno della loro pubblicazione.
Fatto a Lussemburgo il 26 marzo 2010.
Il cancelliere
E. COULON
Il presidente
M. JAEGER
(1) Modificato il 15 settembre 1994 (GU L 249 del 24 settembre 1994, pag. 17), il 17 febbraio 1995 (GU L 44 del 28 febbraio 1995, pag. 64), il 6 luglio 1995 (GU L 172 del 22 luglio 1995, pag. 3), il 12 marzo 1997 (GU L 103 del 19 aprile 1997, pag. 6, con rettifica nella GU L 351 del 23 dicembre 1997, pag. 72), il 17 maggio 1999 (GU L 135 del 29 maggio 1999, pag. 92), il 6 dicembre 2000 (GU L 322 del 19 dicembre 2000, pag. 4), il 21 maggio 2003 (GU L 147 del 14 giugno 2003, pag. 22), il 19 aprile 2004 (GU L 132 del 29 aprile 2004, pag. 3), il 21 aprile 2004 (GU L 127 del 29 aprile 2004, pag. 108), il 12 ottobre 2005 (GU L 298 del 15 novembre 2005, pag. 1), il 18 dicembre 2006 (GU L 386 del 29 dicembre 2006, pag. 45), il 12 giugno 2008 (GU L 179 dell’8 luglio 2008, pag. 12), il 14 gennaio 2009 (GU L 24 del 28 gennaio 2009, pag. 9), il 16 febbraio 2009 (GU L 60 del 4 marzo 2009, pag. 3), e il 7 luglio 2009 (GU L 184 del 16 luglio 2009, pag. 10).
|
13.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/17 |
MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA
IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, il suo articolo 257, quinto comma,
visto il Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e il protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona che modifica il Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
visto il protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, e in particolare il suo articolo 62 quater nonché l'articolo 7, paragrafo 1, del suo allegato I,
considerando che occorre, a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, effettuare gli adeguamenti necessari del suo regolamento di procedura,
con l’accordo della Corte di giustizia,
con l’approvazione del Consiglio data l’8 marzo 2010,
ADOTTA LE SEGUENTI MODIFICHE DEL SUO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:
Articolo 1
Il regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea del 25 luglio 2007 (1), modificato il 14 gennaio 2009 (2), è modificato come segue:
|
1. |
All’articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:
|
|
2. |
Nel testo del regolamento, i termini «Tribunale di primo grado» sono sostituiti dai termini «Tribunale dell’Unione europea». |
|
3. |
Nel testo del regolamento, i termini «statuto della Corte di giustizia» sono sostituiti dal termine «statuto». |
|
4. |
All’articolo 3, paragrafo 1, i termini «delle Comunità europee» sono abrogati. |
|
5. |
All’articolo 29, sono inseriti i termini «dell’articolo 257, sesto comma, TFUE,» tra i termini «in forza» e «dell’articolo 64». |
|
6. |
Nel titolo di cui all'articolo 40, il termine «Commissione» è sostituito dai termini «Commissione europea». |
|
7. |
All’articolo 40, sono apportate le seguenti modifiche:
|
|
8. |
All’articolo 44, paragrafo 3, il termine «comunitaria» è abrogato. |
|
9. |
All’articolo 61, paragrafo 4, i termini «articoli 244 e 256 del trattato CE e agli articoli 159 e 164 del trattato CEEA» sono sostituiti dai termini «articoli 280 e 299 TFUE e all’articolo 164 TCEEA». |
|
10. |
All'articolo 100, paragrafo 1, i termini «dai trattati CE e CEEA» sono sostituiti dai termini «dai trattati». |
|
11. |
All’articolo 102, sono apportate le seguenti modifiche:
|
|
12. |
All’articolo 108, primo comma, i termini «articoli 244 e 256 del trattato CE e degli articoli 159 e 164 del trattato CEEA» sono sostituiti dai termini «articoli 280 e 299 TFUE e dell'articolo 164 TCEEA». |
|
13. |
All’articolo 118, paragrafo 1, primo comma, i termini «delle Comunità» sono abrogati. |
Articolo 2
Le presenti modifiche del regolamento di procedura, autentiche nelle lingue indicate all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del Trattato sull'Unione europea, regolamento applicabile al Tribunale della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrano in vigore il giorno della loro pubblicazione.
Fatto a Lussemburgo il 17 marzo 2010.
(1) GU L 225 del 29.8.2007, pag. 1, con rettifica nella GU L 69 del 13.3.2008, pag. 37.
IV Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom
|
13.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/19 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 2009
relativa alla misura C 19/08 (ex NN 13/08) alla quale l’Italia ha dato esecuzione in favore di Sandretto Industrie S.r.l.
[notificata con il numero C(2009) 7184]
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/215/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1,
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo e viste le osservazioni trasmesse,
considerando quanto segue:
I. PROCEDIMENTO
|
(1) |
Con decisione del 29 gennaio 2007 (di seguito la «decisione di autorizzazione») la Commissione ha approvato un aiuto per il salvataggio dell’importo di 5 milioni di EUR a favore di Sandretto Industrie S.r.l. (di seguito: «Sandretto») (1). L’aiuto consisteva in una garanzia su due linee di credito fornite da banche private, le cui condizioni erano da definire dopo l’approvazione della Commissione. L’Italia si impegnava a revocare la garanzia entro sei mesi dall’erogazione e a fornire alla Commissione un piano di ristrutturazione per la Sandretto entro sei mesi dalla data di autorizzazione dell’aiuto. |
|
(2) |
In mancanza di informazioni circa gli sviluppi della situazione, la Commissione ha inviato una lettera all’Italia il 14 dicembre 2007 (protocollata con il numero D/54995) per chiedere un aggiornamento sul caso. |
|
(3) |
L’Italia ha risposto con lettera del 21 gennaio 2008 (A/1233), informando la Commissione che l’aiuto era stato versato in due parti: la prima il 24 luglio 2007 e la seconda il 13 agosto 2007. |
|
(4) |
Con lettera del 23 gennaio 2008 (protocollata con il numero D/50314) la Commissione ha chiesto all’Italia di confermare la cessazione della garanzia al 24 gennaio 2008 o in alternativa di trasmetterle un piano di ristrutturazione, aggiungendo che in mancanza di una sollecita risposta i servizi della Commissione avrebbero proposto l’avvio del procedimento di indagine formale. |
|
(5) |
Con lettera dell’8 febbraio 2008 (protocollata con il numero A/2526) l’Italia ha comunicato alla Commissione che la prima parte della garanzia era cessata il 24 gennaio 2008 e che, falliti diversi tentativi di vendita del complesso aziendale, si era tempestivamente riferito al tribunale competente, per l’eventuale conversione della procedura in fallimento. |
|
(6) |
La decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato, corredata dell’invito agli interessati a presentare osservazioni, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). L’Italia ha trasmesso le proprie considerazioni con lettera del 19 maggio 2008 (protocollata con il numero A/9253). Non sono pervenute osservazioni da parte di interessati. |
|
(7) |
Successivamente, con lettere del 20 agosto 2008 (protocollata con il numero D/53263) e 20 ottobre 2008 (protocollata con il numero D/54063) la Commissione ha chiesto complementi d’informazione, forniti dalle autorità italiane con lettere rispettivamente del 18 settembre 2008 (protocollata con il numero A/19134) e 4 novembre 2008 (protocollata con il numero A/23219). |
II. DESCRIZIONE
Il beneficiario
|
(8) |
La Sandretto opera nel settore della fabbricazione e vendita di presse per iniezione termoplastica. L’azienda è nata nel 1947 come «Fratelli Sandretto» e da allora ha cambiato più volte denominazione e forma societaria. Nel 2007, quando è stato concesso l’aiuto, la Sandretto aveva un fatturato di 30 milioni di EUR e contava 340 dipendenti; rappresentava una realtà importante per l’economia locale, con due stabilimenti situati in due comuni della provincia di Torino — Grugliasco e Pont Canavese — entrambi ammessi a beneficiare di aiuti ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. |
|
(9) |
La società è stata dichiarata insolvente nel marzo 2006 e successivamente ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, in una prospettiva di potenziale prosecuzione dell’esercizio dell’impresa (3). Tuttavia, si è poi rinunciato a proseguire l’attività economica, tanto che, a norma della procedura di cui al D.Lgs. 270/1999 (4), l’amministratore straordinario ha avviato la liquidazione della società e quindi la vendita dei beni, conformemente all’autorizzazione emessa dal ministero competente in data 27 febbraio 2007. |
|
(10) |
Diverse offerte pubbliche organizzate ai fini della vendita di gran parte dei cespiti (5) sono state ritenute inadeguate, finché, il 24 maggio 2008, è stato raggiunto un accordo preliminare con la società brasiliana Industrias Romi SA, e il 12 giugno 2008 è stato firmato il contratto definitivo tra la Sandretto e ROMI Italia S.r.l., consociata italiana dell’acquirente. |
|
(11) |
Il 29 luglio 2008 il tribunale di Torino ha certificato la summenzionata transazione patrimoniale; a decorrere da tale data la Sandretto ha quindi cessato del tutto l’attività e non esisterà più come persona giuridica non appena i beni saranno stati ripartiti tra i creditori. |
La misura di aiuto
|
(12) |
Sebbene l’aiuto per il salvataggio sia stato approvato il 29 gennaio 2007, le sottostanti linee di credito dell’importo di 5 milioni di EUR sono state concesse a distanza di quasi sei mesi dall’autorizzazione: la prima parte il 24 luglio 2007 e la seconda il 13 agosto 2007. Secondo l’Italia, tale periodo di tempo era necessario agli amministratori per scegliere le banche private che avrebbero concesso le linee di credito e per concordare le condizioni del finanziamento. |
|
(13) |
L’aiuto per il salvataggio è stato concesso sotto forma di garanzia su due linee di credito di 2,5 milioni di EUR ciascuna, fornite dalla Banca Popolare di Novara e Banca Intesa Sanpaolo. |
|
(14) |
Secondo l’Italia, la garanzia connessa alla prima parte dell’aiuto è stata escussa il 24 gennaio 2008. Nei sei mesi successivi all’autorizzazione l’Italia non ha presentato alcun piano di ristrutturazione (ovvero liquidazione) della società. In seguito all’avvio del procedimento di indagine formale, l’Italia ha comunicato alla Commissione che la garanzia pubblica relativa ad entrambi i prestiti era stata escussa (6). |
III. MOTIVI CHE GIUSTIFICANO L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO
|
(15) |
Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha ritenuto che non esistessero indicazioni che la Sandretto avesse cessato di beneficiare dell’aiuto per il salvataggio alla scadenza del termine di sei mesi dall’erogazione della prima parte, ossia il 24 gennaio 2008. |
|
(16) |
Inoltre, la Commissione ha espresso dubbi riguardo alla possibilità di considerare l’aiuto per il salvataggio illegalmente prorogato come aiuto per la ristrutturazione compatibile ai sensi dei punti da 34 a 51 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (7) (di seguito: «gli orientamenti»), specialmente in mancanza di un piano di ristrutturazione. |
IV. OSSERVAZIONI DELL’ITALIA
|
(17) |
Le autorità italiane hanno trasmesso le proprie osservazioni con lettera del 18 maggio 2008, in cui comunicavano che la garanzia a copertura del finanziamento erogato in due parti, il 24 luglio e il 13 agosto 2007, era stata escussa dalle banche erogatrici, rispettivamente in data 23 marzo e 4 aprile 2008. |
|
(18) |
Per quanto riguarda il credito che lo Stato vanta nei confronti della Sandretto a seguito dell’escussione della garanzia, le autorità italiane hanno dichiarato trattarsi di un credito prededucibile. Ciò significa che lo Stato è creditore preferenziale ai fini del recupero del credito. Secondo le autorità italiane è possibile prevedere con sufficiente certezza il recupero integrale del finanziamento. |
|
(19) |
Infine, le autorità italiane hanno fornito informazioni sullo stato di liquidità della Sandretto nonché sulle diverse offerte pubbliche organizzate per la vendita dei cespiti nel periodo da giugno 2007 a maggio 2008, che hanno condotto alla parziale acquisizione da parte di ROMI Italia S.r.l. |
|
(20) |
Successivamente, in risposta alle richieste della Commissione concernenti la vendita a ROMI Italia S.r.l. di taluni beni della Sandretto, le autorità italiane hanno fornito le informazioni seguenti. |
|
(21) |
ROMI Italia S.r.l. ha acquisito parte dei beni della Sandretto per 7,9 milioni di EUR. Tale prezzo, pur essendo inferiore a quello risultato dalla valutazione dell’azienda effettuata nel giugno 2007, era il migliore spuntato dopo l’insuccesso di diverse offerte pubbliche. Secondo le autorità italiane, si deve quindi considerare corrispondente al valore di mercato. |
|
(22) |
Dal 29 luglio 2008 la Sandretto ha cessato completamente l’attività, a seguito del decreto del tribunale di Torino, e non esisterà più come persona giuridica non appena i beni saranno stati ripartiti tra i creditori. |
|
(23) |
Le autorità italiane hanno inoltre sottolineato che ROMI Italia S.r.l. non è subentrata in alcuna passività pregressa della Sandretto. Quest’ultima ha infatti cessato tutti i rapporti di lavoro con i propri dipendenti e ROMI Italia S.r.l. ha instaurato nuovi e diversi rapporti di lavoro, di cui solo una parte riguarda ex dipendenti Sandretto. ROMI Italia S.r.l. non è subentrata in alcun rapporto con agenti, fornitori e clienti della Sandretto, bensì è subentrata esclusivamente nei rapporti strettamente necessari alla gestione aziendale (forniture elettriche e di gas, manutenzione, sicurezza). |
V. VALUTAZIONE
V.1 Sussistenza di aiuto di Stato
|
(24) |
La Commissione ritiene che la misura di aiuto per il salvataggio costituisca aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. La misura ha assunto la forma di garanzia, che costituisce un beneficio finanziato mediante risorse statali. La misura è selettiva in quanto riguarda solo la Sandretto ed è probabile che falsi la concorrenza, poiché garantisce all’impresa un vantaggio rispetto ad altri concorrenti che non beneficiano dell’aiuto. Infine, il mercato in cui la Sandretto opera è caratterizzato da notevoli scambi tra Stati membri (8). |
V.2 Compatibilità dell’aiuto per il salvataggio
|
(25) |
Conformemente al punto 25, lettera a), degli orientamenti, l’aiuto per il salvataggio deve cessare entro un termine non superiore a 6 mesi dall’erogazione all’impresa della prima parte. |
|
(26) |
Nella fattispecie, la prima parte dell’aiuto è stata erogata il 24 luglio 2007. Di conseguenza, la garanzia avrebbe dovuto essere revocata entro il 24 gennaio 2008 e il prestito restituito, come riconosciuto dalle autorità italiane nella comunicazione del 2 febbraio 2008 (9). |
|
(27) |
Al momento della notifica dell’aiuto per il salvataggio, l’Italia si era impegnata a revocare la garanzia entro sei mesi dall’erogazione del prestito e a fornire alla Commissione un piano di ristrutturazione per la Sandretto entro sei mesi dalla data di autorizzazione dell’aiuto. |
|
(28) |
Tuttavia, l’Italia non ha mai presentato il piano di ristrutturazione (ovvero di liquidazione). Invece, alla scadenza dei 6 mesi prescritti, la garanzia è stata escussa e la Sandretto risulta debitrice di 5 milioni di EUR nei confronti dello Stato. Finora, l’Italia non ha comprovato che tale debito nei confronti dello Stato sia stato rimborsato. |
|
(29) |
Inoltre, non risultano nemmeno sussistere le condizioni per una proroga a norma del punto 26 degli orientamenti. Conformemente a tale disposizione, un aiuto per il salvataggio può essere prorogato fino al momento dell’adozione da parte della Commissione di una decisione in merito al piano di ristrutturazione, se quest’ultimo è stato presentato entro il termine dei 6 mesi dall’autorizzazione dell’aiuto per il salvataggio, il che non si è verificato. |
|
(30) |
Infine, una garanzia prorogata oltre il termine dei 6 mesi non può essere considerata aiuto per la ristrutturazione (illegale), poiché non è stato notificato alcun piano di ristrutturazione, né alcuna misura che fosse in grado di rispondere ai criteri di cui ai punti 34 e seguenti degli orientamenti. |
|
(31) |
Risulta quindi che l’aiuto per il salvataggio è stato attuato in violazione della decisione di autorizzazione e che non può essere considerato aiuto per la ristrutturazione compatibile, poiché non è rispettata alcuna delle condizioni stabilite dagli orientamenti. |
|
(32) |
Inoltre, poiché il beneficiario non ha cessato di beneficiare dell’aiuto per il salvataggio alla scadenza del temine di sei mesi indicato nella decisione di autorizzazione, la Commissione trae la conclusione che successivamente al 24 gennaio 2008 la misura di aiuto in questione è stata attuata in modo abusivo ai sensi dell’articolo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (10), (di seguito il «regolamento di procedura») in quanto l’aiuto è stato utilizzato dal beneficiario in violazione di una decisione adottata a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di procedura. |
V.3 Recupero
|
(33) |
In base al considerando 15 del regolamento di procedura la Commissione nota che «gli aiuti attuati in modo abusivo possono produrre sul funzionamento del mercato interno effetti simili a quelli degli aiuti illegali e che, pertanto, andrebbero loro applicate procedure analoghe». |
|
(34) |
L’articolo 14 del regolamento di procedura stabilisce che, nel caso di decisioni negative in merito ad aiuti illegali, la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario. L’articolo 16 stabilisce poi che per gli aiuti attuati in modo abusivo si applica mutatis mutandis, tra gli altri, l’articolo 14. Di conseguenza, per quanto concerne l’applicazione abusiva dell’aiuto successivamente al 24 gennaio 2008, l’Italia è tenuta ad adottare tutte le misure necessarie al fine di recuperare l’aiuto in favore della Sandretto, così come gli interessi decorrenti dalla data in cui l’aiuto abusivamente utilizzato è divenuto disponibile per detto beneficiario, fino alla data di recupero. |
|
(35) |
Poiché nella fattispecie è intervenuta, dopo la concessione dell’aiuto, una transazione patrimoniale pienamente conforme alla procedura di liquidazione prevista dall’ordinamento italiano (11), la Commissione deve verificare se il beneficio sia stato eventualmente trasferito all’acquirente. A tal fine, la Commissione deve valutare se i beni sono stati venduti al prezzo di mercato. Se risulta che sono stati in realtà venduti ad un prezzo inferiore al loro valore di mercato, l’ingiunzione di recupero dev’essere estesa anche all’acquirente (12). |
|
(36) |
Su richiesta della Commissione, le autorità italiane hanno comunicato (13) che ROMI Italia S.r.l. ha acquisito la maggior parte dei beni della Sandretto per complessivi 7,9 milioni di EUR, di cui 2,48 milioni di EUR per partecipazioni in società estere e 5,42 milioni di EUR per altri beni materiali e immateriali (fabbricati, macchinari, marchi). Il prezzo spuntato per i beni materiali e immateriali (5,42 milioni di EUR) è inferiore rispetto alla relativa valutazione effettuata nel giugno 2007, pari a 7,5 milioni di EUR. Comunque, si tratta di un prezzo superiore a ogni altra offerta fatta nell’ambito della procedura di liquidazione. Secondo le autorità italiane, si deve quindi considerare corrispondente al valore di mercato. |
|
(37) |
Inoltre, dall’analisi dei contratti tra la Sandretto e ROMI Italia S.r.l., nonché delle comunicazioni delle autorità italiane, è emerso che ROMI Italia S.r.l. non è subentrata in alcuna passività pregressa della Sandretto; che quest’ultima ha cessato tutti i rapporti di lavoro con i propri dipendenti e ROMI Italia S.r.l. ha instaurato nuovi rapporti di lavoro, di cui solo una parte riguarda ex dipendenti Sandretto; che Romi Italia S.r.l. non è subentrata in alcun rapporto con agenti, fornitori e clienti della Sandretto, limitandosi a subentrare esclusivamente nei necessari contratti di servizi e di sicurezza. |
|
(38) |
Alla luce delle considerazioni suesposte, la Commissione ha tratto la conclusione che di fatto ROMI Italia non prosegue l’attività imprenditoriale della Sandretto. Di conseguenza, la Commissione ritiene che l’operazione abbia costituito una transazione patrimoniale e non la vendita di un’impresa in attività. Sulla scorta delle informazioni disponibili al momento dell’adozione della presente decisione, la Commissione non ha motivo di ritenere che il prezzo pagato da ROMI Italia S.r.l. non sia il prezzo di mercato. |
|
(39) |
In tali circostanze la Commissione ritiene quindi che l’aiuto abbia avvantaggiato esclusivamente la Sandretto Industrie S.r.l. e che il beneficio non sia stato trasferito a ROMI Italia S.r.l. Il recupero deve quindi essere indirizzato direttamente alla Sandretto Industrie S.r.l. |
VI. CONCLUSIONE
|
(40) |
La Commissione, traendo la conclusione che la misura costituita da un aiuto per il salvataggio dell’importo di 5 milioni di EUR, prorogato oltre il 24 gennaio 2008 e di cui la Sandretto ha beneficiato fino alla cessazione completa dell’attività in data 29 giugno 2009, configura un aiuto attuato in modo abusivo che non può essere considerato compatibile con il mercato comune e che l’Italia deve recuperare dall’impresa beneficiaria Sandretto Industrie S.r.l., |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’aiuto di Stato dell’importo di 5 milioni di EUR erogato dall’Italia e abusivamente divenuto disponibile per il beneficiario Sandretto Industrie S.r.l. successivamente al 24 gennaio 2008, è incompatibile con il mercato comune.
Articolo 2
1. L’Italia procede al recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1 presso il beneficiario.
2. Le somme da recuperare comprendono gli interessi, che decorrono dalla data in cui sono divenute disponibili per il beneficiario fino alla data dell’effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004, modificato (14).
4. L’Italia annulla tutti i pagamenti in essere dell’aiuto di cui all’articolo 1 con effetto alla data di adozione della presente decisione.
Articolo 3
1. Il recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1 è immediato ed effettivo.
2. L’Italia garantisce l’esecuzione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della notifica.
Articolo 4
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l’Italia trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:
|
a) |
l’importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il beneficiario; |
|
b) |
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e di quelle previste per conformarsi alla presente decisione; |
|
c) |
i documenti attestanti che al beneficiario è stato ingiunto di rimborsare l’aiuto. |
2. L’Italia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1. Essa trasmette immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e a quelle previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo agli importi dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.
Articolo 5
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2009.
Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione
(1) Decisione N 802/06 (GU C 43 del 27.2.2007, pag. 2).
(2) GU C 137 del 4.6.2008, pag. 12.
(3) Articolo 54 del D.Lgs. 270/1999, cfr. nota 4.
(4) «Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell’articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 185 del 9 agosto 1999.
(5) Gli attivi rimanenti sono costituiti principalmente dal museo Sandretto, che espone numerosi oggetti di design in plastica.
(6) Cfr. considerando 17.
(7) GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.
(8) Cfr. paragrafi 4-6 della decisione di autorizzazione, citata supra alla nota 1.
(9) Cfr. paragrafi 16-18 della decisione di avviare il procedimento.
(10) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.
(11) Cfr. considerando 9.
(12) Paragrafi da 32 a 35 della comunicazione della Commissione — Verso l’esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili (GU C 272 del 15.11.2007, pag. 4).
(13) Cfr. considerando 7.
(14) Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).