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ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2010.088.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 88 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
53° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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2010/200/UE |
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2010/201/UE |
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2010/202/UE |
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2010/203/UE |
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2010/204/UE |
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2010/205/UE |
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Decisione della Commissione, del 31 marzo 2010, concernente il questionario per la trasmissione di informazioni in merito al regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive del Consiglio 91/689/CEE e 96/61/CE [notificata con il numero C(2010) 1955] ( 1 ) |
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2010/206/UE |
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Decisione della Commissione, del 6 aprile 2010, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per la nuova sostanza attiva FEN 560 [notificata con il numero C(2010) 1974] ( 1 ) |
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IV Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom |
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2010/207/CE |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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8.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 88/1 |
DECISIONE 2010/199/PESC DEL CONSIGLIO
del 22 marzo 2010
relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e il Montenegro sulla partecipazione del Montenegro all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (operazione Atalanta)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 37, e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 218, paragrafo 6,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/851/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1) (operazione Atalanta). |
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(2) |
L’articolo 10, paragrafo 3, di detta azione comune prevede che le modalità particolareggiate della partecipazione dei paesi terzi siano oggetto di un accordo da concludersi ai sensi dell’articolo 37 del trattato sull’unione europea. |
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(3) |
A seguito della decisione relativa all’accettazione dei contributi di Stati terzi all’operazione Atalanta (ATALANTA/2/2009) (2) e della decisione relativa alla costituzione del comitato dei contributori (ATALANTA/3/2009) (3), adottate dal Comitato politico e di sicurezza (CPS) il 21 aprile 2009, è stato negoziato un accordo tra l’Unione europea e il Montenegro sulla partecipazione del Montenegro all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Operazione Atalanta) («l’accordo»). |
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(4) |
È opportuno approvare detto accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’accordo tra l’Unione europea e il Montenegro sulla partecipazione del Montenegro all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (operazione Atalanta) («l’accordo») è approvato a nome dell’Unione europea.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione europea.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio provvede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 10, paragrafo 1, dell’accordo (4).
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
M. Á. MORATINOS
(1) GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.
(2) GU L 109 del 30.4.2009, pag. 52.
(3) GU L 112 del 6.5.2009, pag. 9 e addendum nella GU L 119 del 14.5.2009, pag. 40.
(4) La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale dell’Unione europea.
TRADUZIONE
ACCORDO
tra l’Unione europea e il Montenegro sulla partecipazione del Montenegro all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (operazione Atalanta)
L’UNIONE EUROPEA (UE),
da una parte, e
IL MONTENEGRO
dall’altra,
in seguito denominate «le parti»,
TENUTO CONTO di quanto segue:
l’adozione, da parte del Consiglio, dell’azione comune 2008/851/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1) (operazione Atalanta), modificata dalla decisione 2009/907/PESC del Consiglio (2),
l’invito rivolto dall’UE al Montenegro a partecipare all’operazione diretta dall’UE,
il completamento positivo del processo di costituzione della forza e della raccomandazione del comandante dell’operazione dell’UE e del Comitato militare dell’UE di approvare la partecipazione delle forze del Montenegro all’operazione diretta dall’UE,
la decisione ATALANTA/2/2009 del Comitato politico e di sicurezza, del 21 aprile 2009, relativa all’accettazione dei contributi di Stati terzi all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) (3) e la decisione ATALANTA/3/2009 del Comitato politico e di sicurezza, del 21 aprile 2009, relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) (4), entrambe modificate dalla decisione ATALANTA/7/2009 del Comitato politico e di sicurezza (5),
la decisione del Montenegro del 13 agosto 2009 di partecipare all’operazione Atalanta,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Partecipazione all’operazione
1. Il Montenegro aderisce all’azione comune 2008/851/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (operazione Atalanta), modificata dalla decisione 2009/907/PESC, nonché a qualsiasi ulteriore decisione con la quale il Consiglio dell’Unione europea decide di estendere l’operazione, a norma del disposto del presente accordo e delle disposizioni di attuazione eventualmente necessarie.
2. Il contributo del Montenegro alla forza navale diretta dall’Unione europea (EUNAVFOR) fa salva l’autonomia decisionale dell’Unione europea.
3. Il Montenegro assicura che le sue forze e il suo personale che partecipano all’operazione Atalanta effettuino la propria missione conformemente:
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all’azione comune 2008/851/PESC e alle eventuali successive modifiche, |
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al piano operativo, |
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alle misure di attuazione. |
4. Le forze e il personale distaccato dal Montenegro che partecipano all’operazione conformano l’esercizio delle loro funzioni e la loro condotta ai soli interessi dell’operazione Atalanta.
5. Il Montenegro informa a tempo debito il comandante dell’operazione dell’UE di qualsiasi modifica della propria partecipazione all’operazione.
Articolo 2
Status delle forze
1. Lo status delle forze e del personale messi a disposizione dell’operazione Atalanta dal Montenegro è disciplinato dall’accordo sullo status delle forze concluso tra l’Unione europea e la Somalia, Gibuti o altri Stati della regione con cui sia stato concluso tale accordo ai fini dell’operazione, o della dichiarazione unilaterale sullo status delle forze rilasciata dal Kenya, dalle Seychelles o altri Stati della regione che abbiano rilasciato tale dichiarazione ai fini dell’operazione.
2. Lo status delle forze e del personale messi a disposizione di comandi o elementi di comando al di fuori della zona delle operazioni congiunte è disciplinato da disposizioni fra lo Stato ospitante i comandi e gli elementi di comando interessati e il Montenegro.
3. Fatti salvi gli accordi e le dichiarazioni sullo status delle forze di cui ai paragrafi 1 e 2, il Montenegro esercita la giurisdizione sulle sue forze e sul suo personale che partecipano all’operazione Atalanta.
4. Il Montenegro è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla partecipazione all’operazione Atalanta, formulate da o concernenti un qualsiasi membro delle sue forze e del suo personale. Il Montenegro è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro delle sue forze e del suo personale, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti.
5. Il Montenegro si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante all’operazione Atalanta ed a farlo all’atto della firma del presente accordo.
6. Gli Stati membri dell’Unione europea si impegnano a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo in relazione alla partecipazione del Montenegro all’operazione Atalanta e a farlo all’atto della firma del presente accordo.
Articolo 3
Condizioni di trasferimento delle persone arrestate e fermate in vista dell’esercizio delle competenze giurisdizionali
Se il Montenegro esercita la propria giurisdizione su persone che hanno commesso o sono sospettate di aver commesso atti di pirateria o rapine a mano armata nel mare territoriale di uno Stato costiero nel teatro dell’operazione, il trasferimento dall’EUNAVFOR al Montenegro delle persone arrestate e fermate dall’EUNAVFOR e dei beni sequestrati in possesso dell’EUNAVFOR ai fini dell’esercizio di azioni giudiziarie si svolge secondo le condizioni indicate nell’allegato, che forma parte integrante del presente accordo.
Articolo 4
Informazioni classificate
1. Il Montenegro adotta le misure adeguate per assicurare che le informazioni classificate dell’UE siano protette in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio dell’Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (6), e degli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra cui il comandante dell’operazione dell’UE.
2. Qualora l’UE e il Montenegro abbiano concluso un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, le disposizioni di tale accordo sono applicate nell’ambito dell’operazione Atalanta.
Articolo 5
Catena di comando
1. L’insieme delle forze e del personale che partecipa all’operazione Atalanta resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.
2. Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo e tattico e/o il controllo delle loro forze e del loro personale al comandante dell’operazione dell’UE. Il comandante dell’operazione dell’UE può delegare i suoi poteri.
3. Il Montenegro ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell’operazione, degli Stati membri dell’Unione europea partecipanti.
4. Il comandante dell’operazione dell’UE può, previa consultazione del Montenegro, richiedere in qualsiasi momento il ritiro del contributo del Montenegro.
5. Un Alto rappresentante militare (Senior Military Representative — SMR) è nominato dal Montenegro per rappresentarne il contingente nazionale in seno all’operazione Atalanta. L’SMR si consulta con il comandante della forza dell’UE su tutte le questioni inerenti all’operazione ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente.
Articolo 6
Aspetti finanziari
1. Il Montenegro sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all’operazione, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune in base agli strumenti giuridici di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente accordo, nonché alla decisione 2008/975/PESC del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) (7).
2. L’operazione Atalanta fornisce supporto logistico al contingente montenegrino dietro rimborso dei costi alle condizioni previste nelle disposizioni di attuazione di cui all’articolo 7. La gestione amministrativa delle spese è affidata ad Athena.
3. In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta l’operazione, il Montenegro, se ne è accertata la responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dall’accordo sullo status delle forze, se disponibile, di cui all’articolo 2, paragrafo 1 del presente accordo.
Articolo 7
Disposizioni di attuazione del presente accordo
Qualsiasi accordo tecnico e amministrativo necessario ai fini dell’attuazione del presente accordo è concluso tra l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o il comandante dell’operazione dell’UE e le autorità competenti del Montenegro.
Articolo 8
Non conformità
Qualora una delle parti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi dei precedenti articoli, l’altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con un preavviso di un mese.
Articolo 9
Composizione delle controversie
Le controversie connesse all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.
Articolo 10
Entrata in vigore
1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.
2. Il presente accordo è applicato in via provvisoria dalla data della firma.
3. Il presente accordo resta in vigore per la durata del contributo del Montenegro all’operazione.
4. La cessazione del presente accordo non pregiudicherà i benefici o gli obblighi derivanti dall’applicazione dell’accordo stesso prima della cessazione, inclusi i benefici per le persone trasferite, finché sono sottoposte a detenzione o ad una azione giudiziaria da parte del Montenegro.
Dopo la fine dell’operazione, tutti i benefici dell’EUNAVFOR in virtù dell’allegato del presente accordo possono essere esercitati dalla persona o entità designata dallo Stato che esercita la presidenza del Consiglio dell’UE. Una persona o entità designata può essere, tra l’altro, un agente diplomatico o funzionario consolare di tale Stato accreditato nel Montenegro. Dopo la fine dell’operazione, tutte le notifiche che dovevano essere fatte all’EUNAVFOR in virtù del presente strumento saranno fatte allo Stato che esercita la presidenza del Consiglio dell’UE.
Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro marzo duemiladieci, in duplice copia originale e in lingua inglese.
Per l’Unione europea
Per il Montenegro
(1) GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33; rettifica nella GU L 253 del 25.9.2009, pag. 18.
(2) GU L 322 del 9.12.2009, pag. 27.
(3) GU L 109 del 30.4.2009, pag. 52.
(4) GU L 112 del 6.5.2009, pag. 9 e addendum nella GU L 119 del 14.5.2009, pag. 40.
(5) GU L 270 del 15.10.2009, pag. 19.
ALLEGATO
DISPOSIZIONI SULLE CONDIZIONI E SULLE MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DELLE PERSONE SOSPETTATE DI AVER COMMESSO ATTI DI PIRATERIA O RAPINE A MANO ARMATA NEL MARE TERRITORIALE DI UNO STATO COSTIERO NEL TEATRO DELL’OPERAZIONE, E FERMATE DALLA FORZA NAVALE DIRETTA DALL’UNIONE EUROPEA (EUNAVFOR), E DEI BENI SEQUESTRATI IN POSSESSO DELL’EUNAVFOR, DALL’EUNAVFOR AL MONTENEGRO, E DEL LORO TRATTAMENTO DOPO TALE TRASFERIMENTO
1. Definizioni
Ai fini del presente accordo:
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a) |
la «pirateria» definita all’articolo 101 dell’UNCLOS; |
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b) |
«rapina a mano armata»: gli atti definiti al paragrafo 1, lettera a), commessi nel mare territoriale di uno Stato costiero nel teatro dell’operazione; |
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c) |
«persona trasferita»: qualsiasi persona sospettata di voler commettere, di commettere o di aver commesso, atti di pirateria o rapine a mano armata, trasferita dall’EUNAVFOR al Montenegro in virtù del presente accordo. |
2. Principi generali
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a) |
Il Montenegro può accettare, su richiesta dell’EUNAVFOR, il trasferimento delle persone fermate dall’EUNAVFOR in connessione con la pirateria o la rapina a mano armata e dei relativi beni sequestrati dall’EUNAVFOR e sottoporre tali persone e beni alle proprie autorità competenti ai fini delle indagini e dell’azione giudiziaria. |
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b) |
L’EUNAVFOR, agendo in virtù del presente accordo, trasferisce le persone soltanto alle autorità competenti del Montenegro preposte all’applicazione della legge. |
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c) |
Il Montenegro conferma che tratterà le persone trasferite in virtù delle presenti disposizioni, sia prima che dopo il trasferimento, in modo umano ed in conformità con gli obblighi internazionali in materia di diritti umani, incluso il divieto della tortura o di qualsiasi altro trattamento o pena crudele, disumana o degradante e il divieto della detenzione arbitraria ed in conformità con il requisito del diritto a un processo equo. |
3. Trattamento, azione giudiziaria e processo delle persone trasferite
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a) |
La persona trasferita è trattata in modo umano e non è oggetto di tortura o di trattamento o pena crudele, disumana o degradante, riceve vitto e alloggio adeguati, accesso alle cure mediche e può osservare la propria religione. |
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b) |
La persona trasferita è prontamente tradotta dinanzi a un giudice o ad altro funzionario autorizzato dalla legge ad esercitare il potere giudiziario, che decide senza indugio sulla legittimità della detenzione ed ordina il rilascio se la detenzione non è legittima. |
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c) |
La persona trasferita ha diritto al processo entro un ragionevole periodo di tempo o al rilascio. |
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d) |
Nell’accertamento di un’accusa penale formulata a suo carico, la persona trasferita ha diritto ad un’udienza equa e pubblica da parte di un organo giurisdizionale competente, indipendente ed imparziale, costituito per legge. |
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e) |
La persona trasferita accusata di un reato è presunta innocente fino a quando non ne sia legalmente accertata la colpevolezza. |
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f) |
Nell’accertamento di un’accusa penale formulata a suo carico, la persona trasferita ha diritto alle seguenti garanzie minime, in condizioni di completa parità:
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g) |
La persona trasferita condannata per un reato ha diritto di chiedere il riesame della sua dichiarazione di colpevolezza e condanna o di appellarsi ad un organo giurisdizionale superiore in conformità con la legislazione del Montenegro. |
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h) |
Il Montenegro non trasferisce la persona trasferita ad alcun altro Stato ai fini delle indagini e dell’azione giudiziaria senza un consenso scritto preliminare dell’EUNAVFOR. |
4. Pena di morte
Nessuna persona trasferita è condannata o rischia di essere condannata alla pena di morte o è sottoposta all’applicazione di tale pena.
5. Documentazione e notifiche
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a) |
Il trasferimento è oggetto di un documento appropriato firmato dal rappresentante dell’EUNAVFOR e dal rappresentante delle autorità competenti del Montenegro preposte all’applicazione della legge. |
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b) |
L’EUNAVFOR fornisce al Montenegro la documentazione sulla detenzione delle persone trasferite. Questa documentazione include, per quanto possibile, indicazioni concernenti la condizione fisica della persona trasferita durante la detenzione, il momento del trasferimento alle autorità del Montenegro, la ragione della detenzione, l’ora ed il luogo in cui è cominciata e tutte le decisioni prese riguardo alla detenzione. |
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c) |
Il Montenegro è responsabile della rilevazione precisa di tutte le persone trasferite e, segnatamente ma non esclusivamente, di una documentazione di tutti i beni sequestrati, della condizione fisica della persona, dei luoghi di detenzione, delle accuse a suo carico e di tutte le decisioni significative prese nel corso dell’azione giudiziaria e del processo. |
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d) |
Questa documentazione è a disposizione dei rappresentanti dell’UE e dell’EUNAVFOR su richiesta scritta al ministro degli affari esteri del Montenegro. |
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e) |
Inoltre, il Montenegro notifica all’EUNAVFOR il luogo di detenzione delle persone trasferite in virtù del presente accordo, l’eventuale deterioramento delle loro condizioni fisiche e le indicazioni di presunto trattamento indebito. I rappresentanti dell’UE e dell’EUNAVFOR hanno accesso alle persone trasferite in virtù del presente accordo finché tali persone sono sottoposte a detenzione e possono interrogarle. |
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f) |
A loro richiesta, le agenzie umanitarie nazionali ed internazionali possono visitare le persone trasferite in virtù del presente accordo. |
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g) |
Allo scopo di assicurare che l’EUNAVFOR possa fornire assistenza tempestiva al Montenegro con la convocazione dei testimoni dell’EUNAVFOR e la produzione delle relative prove, il Montenegro notifica all’EUNAVFOR l’intenzione di avviare un procedimento penale a carico della persona trasferita e il calendario per la produzione delle prove e l’audizione dei testimoni. |
6. Assistenza dell’EUNAVFOR
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a) |
L’EUNAVFOR, nei limiti dei mezzi e delle capacità di cui dispone, fornisce tutta l’assistenza al Montenegro in vista delle indagini e dell’azione giudiziaria riguardo alle persone trasferite. |
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b) |
In particolare l’EUNAVFOR:
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7. Relazione con gli altri diritti delle persone trasferite
Nulla delle presenti disposizioni è inteso o può essere interpretato come deroga ai diritti di cui può godere una persona trasferita ai sensi della legislazione internazionale o interna applicabile.
8. Modalità di attuazione
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a) |
Ai fini dell’attuazione delle presenti disposizioni, le questioni operative, amministrative e tecniche possono essere oggetto di disposizioni di attuazione che devono essere approvate dalle autorità competenti del Montenegro, da una parte, e dalle autorità competenti dell’UE nonché dalle autorità competenti degli Stati che mettono un contingente nazionale a disposizione dell’EUNAVFOR, dall’altra. |
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b) |
Le disposizioni di attuazione possono tra l’altro riguardare:
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REGOLAMENTI
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8.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 88/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 291/2010 DELLA COMMISSIONE
del 31 marzo 2010
che rettifica i regolamenti (CE) n. 437/2009, (CE) n. 438/2009 e (CE) n. 1064/2009 per quanto riguarda il regime di uso finale previsto per l’importazione di taluni prodotti agricoli nell’ambito dei contingenti tariffari
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, e l’articolo 148, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 437/2009, della Commissione, del 26 maggio 2009, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l’importazione di giovani bovini maschi destinati all’ingrasso (2), l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 438/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per l’importazione di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna (3), e l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1064/2009 della Commissione, del 4 novembre 2009, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di importazione di orzo da birra proveniente da paesi terzi (4) dispongono una vigilanza doganale nell’ambito del regime di uso finale di cui all’articolo 166 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (5). |
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(2) |
Come specificato nelle tavole di concordanza in allegato al regolamento (CE) n. 450/2008, il detto articolo 166 è destinato a sostituire l’articolo 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (6), ove si contempla altresì la vigilanza doganale delle merci importate nell’ambito dell’utilizzazione per fini particolari. L’articolo 188, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 450/2008 dispone tuttavia che, nonostante l’entrata in vigore delle disposizioni di applicazione di cui al primo comma del medesimo paragrafo, l’articolo 166 di detto regolamento si applichi al più tardi dal 24 giugno 2013. Di conseguenza, l’articolo 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92 si applica fino all’entrata in applicazione dell’articolo 166 del regolamento (CE) n. 450/2008. |
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(3) |
Risulta dunque più appropriato sostituire nei regolamenti (CE) n. 437/2009, (CE) n. 438/2009 e (CE) n. 1064/2009, il riferimento all’articolo 166 del regolamento (CE) n. 450/2008 con il riferimento all’articolo 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92. |
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(4) |
Occorre pertanto rettificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 437/2009, (CE) n. 438/2009 e (CE) n. 1064/2009. |
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(5) |
Per garantire una gestione efficace dei contingenti tariffari in questione e considerato che il tenore delle disposizioni interessate resta identico, è opportuno che tale rettifica si applichi alle date d’applicazione dei regolamenti in questione. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 2 del regolamento (CE) n. 437/2009, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. In applicazione dell’articolo 82 del regolamento (CEE) n. 2913 del Consiglio (*1), gli animali importati sono soggetti a vigilanza doganale al fine di garantire che vengano ingrassati per almeno 120 giorni in unità di produzione che devono essere designate dall’importatore entro il mese successivo alla data di immissione in libera pratica degli animali.
Articolo 2
All’articolo 3 del regolamento (CE) n. 438/2009, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. In applicazione dell’articolo 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (*2), gli animali importati sono soggetti a vigilanza al fine di garantire che non vengano macellati durante un periodo di quattro mesi a decorrere dalla data di immissione in libera pratica.
Articolo 3
Nell’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 1064/2009, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:
«In conformità dell’articolo 82 del regolamento (CEE) n. 2913 del Consiglio (*3), l’orzo importato nell’ambito del presente contingente è soggetto a vigilanza doganale per garantire che:
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Gli articoli 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1o luglio 2009.
L’articolo 3 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOŞ
Membro della Commissione
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 128 del 27.5.2009, pag. 54.
(3) GU L 128 del 27.5.2009, pag. 57.
(4) GU L 291 del 7.11.2009, pag. 14.
|
8.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 88/11 |
REGOLAMENTO (UE) N. 292/2010 DELLA COMMISSIONE
del 7 aprile 2010
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l’8 aprile 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
IL |
160,8 |
|
JO |
96,4 |
|
|
MA |
143,8 |
|
|
TN |
131,6 |
|
|
TR |
133,9 |
|
|
ZZ |
133,3 |
|
|
0707 00 05 |
JO |
92,1 |
|
MA |
106,5 |
|
|
TR |
134,8 |
|
|
ZZ |
111,1 |
|
|
0709 90 70 |
MA |
71,9 |
|
TR |
102,7 |
|
|
ZZ |
87,3 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
54,6 |
|
IL |
55,9 |
|
|
MA |
45,0 |
|
|
TN |
47,0 |
|
|
TR |
67,7 |
|
|
ZZ |
54,0 |
|
|
0805 50 10 |
IL |
66,0 |
|
TR |
60,4 |
|
|
ZA |
71,7 |
|
|
ZZ |
66,0 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
94,0 |
|
BR |
83,8 |
|
|
CA |
101,3 |
|
|
CL |
90,8 |
|
|
CN |
83,9 |
|
|
MK |
23,6 |
|
|
US |
131,3 |
|
|
UY |
74,3 |
|
|
ZA |
79,7 |
|
|
ZZ |
84,7 |
|
|
0808 20 50 |
AR |
94,6 |
|
CL |
111,5 |
|
|
CN |
52,3 |
|
|
ZA |
102,5 |
|
|
ZZ |
90,2 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».
DECISIONI
|
8.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 88/13 |
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 9 marzo 2010
concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria
(2010/200/UE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto l’accordo interistituzionale, del 17 maggio 2006, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 28,
visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro. |
|
(2) |
L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale. |
|
(3) |
L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il Fondo nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR. |
|
(4) |
Il 23 settembre 2009 la Lituania ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG relativamente ai licenziamenti nel settore edile. Dal momento che la domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006, la Commissione propone di mobilitare un importo di 1 118 893 EUR. |
|
(5) |
Pertanto, si dovrebbe procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Lituania, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2010, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è mobilitato per fornire l’importo di 1 118 893 EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Strasburgo, addì 9 marzo 2010.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
Il presidente
M. Á. MORATINOS
|
8.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 88/14 |
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 9 marzo 2010
concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria
(2010/201/UE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto l’accordo interistituzionale, del 17 maggio 2006, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 28,
visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro. |
|
(2) |
L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale. |
|
(3) |
L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il Fondo nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR. |
|
(4) |
Il 13 agosto 2009 la Germania ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG, relativamente a licenziamenti nel settore automobilistico, e fino al 23 ottobre 2009 ha inviato ulteriori informazioni a completamento della stessa. Dal momento che la domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006, la Commissione propone di mobilitare un importo di 6 199 341 EUR. |
|
(5) |
Pertanto, si dovrebbe procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Germania, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2010, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è mobilitato per fornire l’importo di 6 199 341 EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Strasburgo, addì 9 marzo 2010.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
Il presidente
M. Á. MORATINOS
|
8.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 88/15 |
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 9 marzo 2010
concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria
(2010/202/UE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto l’accordo interistituzionale, del 17 maggio 2006, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 28,
visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro. |
|
(2) |
L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale. |
|
(3) |
L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il Fondo nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR. |
|
(4) |
Il 23 luglio 2009 la Lituania ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG relativamente ai licenziamenti effettuati presso AB Snaigė e due dei suoi fornitori. Dal momento che la domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006, la Commissione propone di mobilitare un importo di 258 163 EUR. |
|
(5) |
Pertanto, si dovrebbe procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Lituania, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2010, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è mobilitato per fornire l’importo di 258 163 EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Strasburgo, addì 9 marzo 2010.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
Il presidente
M. Á. MORATINOS
|
8.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 88/16 |
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 marzo 2010
concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria
(2010/203/UE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 28,
visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro. |
|
(2) |
L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale. |
|
(3) |
L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il Fondo nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR. |
|
(4) |
Il 23 settembre 2009, la Lituania ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG, relativamente a licenziamenti nel settore della fabbricazione di mobili, che ha completato fornendo ulteriori informazioni, pervenute il 16 ottobre 2009. Dal momento che la domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006, la Commissione propone di mobilitare un importo pari a 662 088 EUR. |
|
(5) |
Pertanto, si dovrebbe procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Lituania, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2010, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è mobilitato per fornire l’importo di 662 088 EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2010.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
Il presidente
D. LÓPEZ GARRIDO
|
8.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 88/17 |
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 marzo 2010
concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria
(2010/204/UE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 28,
visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro. |
|
(2) |
L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale. |
|
(3) |
L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il Fondo nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR. |
|
(4) |
Il 23 settembre 2009, la Lituania ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG relativamente ai licenziamenti nel settore dell'abbigliamento. Dal momento che la domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006, la Commissione propone di mobilitare un importo pari a 523 481 EUR. |
|
(5) |
Pertanto, si dovrebbe procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Lituania, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2010, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è mobilitato per fornire l’importo di 523 481 EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2010.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
Il presidente
D. LÓPEZ GARRIDO
|
8.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 88/18 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 31 marzo 2010
concernente il questionario per la trasmissione di informazioni in merito al regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive del Consiglio 91/689/CEE e 96/61/CE
[notificata con il numero C(2010) 1955]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/205/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive del Consiglio 91/689/CEE e 96/61/CE (1), in particolare l’articolo 16,
vista la direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all’attuazione di talune direttive concernenti l’ambiente (2),
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 166/2006 stabilisce di presentare una relazione sull’applicazione del regolamento, basata sulle informazioni relative agli ultimi tre anni di riferimento, secondo la procedura istituita all’articolo 16, paragrafo 2, del suddetto regolamento. |
|
(2) |
A norma dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 166/2006 tale relazione deve essere elaborata sulla base di un questionario preparato dalla Commissione con l’assistenza del comitato istituito dall’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento. |
|
(3) |
La prima relazione riguarda il periodo dal 2007 al 2009 compreso. |
|
(4) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 19 del regolamento, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli Stati membri utilizzano il questionario istituito nell’allegato alla presente decisione ai fini della formulazione della relazione che presentano alla Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 166/2006.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2010.
Per la Commissione
Janez POTOČNIK
Membro della Commissione
ALLEGATO
QUESTIONARIO
Informazioni supplementari che gli Stati membri devono comunicare a norma dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 166/2006, relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive del Consiglio 91/689/CEE e 96/61/CE
Note generali:
Il presente questionario contiene le domande a cui gli Stati membri devono fornire una risposta per quanto riguarda l’applicazione del registro PRTR europeo negli ultimi tre anni di riferimento.
Le risposte al questionario devono essere inviate in formato elettronico.
1. DESCRIZIONE GENERALE
Illustrare brevemente il processo di preparazione della relazione, fornendo anche informazioni sul tipo di autorità pubbliche che vi hanno contribuito.
2. MISURE GIURIDICHE CHE ISTITUISCONO IL SISTEMA PRTR (ARTICOLI 5 E 20)
Elenco delle misure legislative, regolamentari e di altro genere che istituiscono il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti.
Descrivere, in particolare, le misure adottate dagli Stati membri a norma dell’articolo 20 al fine di garantire che le norme in materia di sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive e l’esperienza acquisita in merito alla loro applicazione.
3. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI, INDIVIDUAZIONE DEI COMPLESSI, AUTORITÀ COMPETENTI E DATI DA RIFERIRE (ARTICOLO 5)
Elenco delle misure legislative, regolamentari e di altro genere che istituiscono gli obblighi di comunicazione per il PRTR.
Descrivere, in particolare, le autorità competenti incaricate di individuare i complessi da inserire nel PRTR europeo e di raccogliere le informazioni sulle emissioni di sostanze inquinanti da fonti puntuali. Descrivere gli obblighi di comunicazione e indicare il processo di raccolta dei dati ai fini del PRTR nel vostro paese; indicare il tipo di istituzioni coinvolte specificando di quali operazioni di convalida sono responsabili (usare la tabella riportata sotto):
|
|
Convalida del processo da parte dell’istituzione |
|
|
Complesso: … |
|
|
Autorità locali: … |
|
|
Autorità regionale: … |
|
|
Autorità nazionale: … |
|
|
Ministero dell’Ambiente: … |
4. PRASSI PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI AI FINI DEL PRTR (ARTICOLO 5)
Per ciascun esercizio di comunicazione successivo all’ultimo questionario indicare quanto segue:
|
a) |
termini per comunicare i dati all’autorità competente; |
|
b) |
difficoltà a rispettare i termini e indicazione dell’effettivo rispetto dei vari termini fissati per la comunicazione dei dati da parte dei complessi industriali e per la pubblicazione delle informazioni sul registro; in caso di mancato rispetto dei termini indicarne i motivi; |
|
c) |
proporzione dei dati comunicati per via elettronica rispetto ai dati complessivi presentati su supporto cartaceo dai gestori e descrizione delle comunicazioni e degli strumenti a disposizione dei gestori e delle autorità competenti; |
|
d) |
principali difficoltà incontrate dai gestori e dalle autorità competenti in materia di comunicazione dei dati ai fini del PRTR (rispondere illustrando il punto di vista delle autorità). |
5. GARANZIA E VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEI DATI (ARTICOLO 9, PARAGRAFI 1, 2 E 3)
Descrivere le norme, le procedure e le misure messe in atto per garantire la qualità dei dati da comunicare nell’ambito del PRTR europeo e indicare cosa hanno messo in luce sulla qualità dei dati comunicati.
In particolare, fornire informazioni sui seguenti aspetti:
|
a) |
valutazione delle autorità competenti in materia di completezza, coerenza e credibilità dei dati forniti dai gestori; |
|
b) |
metodi e procedure adottate dalle autorità competenti che hanno favorito la presentazione di dati di qualità più elevata. |
6. ACCESSO DEL PUBBLICO AI DATI DEL PRTR (ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2)
Descrivere in che modo viene agevolato l’accesso del pubblico alle informazioni contenute nel registro.
In particolare, fornire informazioni sui seguenti aspetti:
se le informazioni contenute nel registro PRTR europeo non sono consultabili dal pubblico in maniera agevole e diretta con mezzi elettronici, indicare i provvedimenti adottati per favorire la consultazione del registro in luoghi accessibili al pubblico.
7. RISERVATEZZA (ARTICOLO 7, PARAGRAFI 2 E 11)
Se alcune informazioni sono riservate, indicare di quali informazioni si tratta, i motivi della riservatezza e la frequenza con la quale le informazioni sono state ritenute riservate. In particolare, indicare brevemente:
|
a) |
il tipo di dati considerati riservati; |
|
b) |
le motivazioni principali addotte per mantenere la riservatezza; |
|
c) |
il numero di complessi per ciascuna attività dell’allegato I che hanno dichiarato dati riservati e il numero totale di complessi che hanno riferito informazioni per attività dell’allegato I. |
Fornire commenti sull’esperienza pratica e i problemi incontrati nel gestire le richieste di riservatezza a norma dell’articolo 4 della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, in particolare per quanto riguarda le informazioni sulle emissioni e i trasferimenti di cui all’allegato III.
|
8.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 88/21 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 aprile 2010
che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per la nuova sostanza attiva FEN 560
[notificata con il numero C(2010) 1974]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/206/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
In conformità all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, la Francia ha ricevuto nel giugno 2003 una domanda della Société occitane de fabrications et de technologies relativa all’iscrizione della sostanza attiva FEN 560 nell’allegato I di detta direttiva. La decisione 2004/131/CE della Commissione (2) ha confermato la completezza del fascicolo, che in linea di massima può essere ritenuto conforme ai requisiti sui dati e sulle informazioni di cui agli allegati II e III di detta direttiva. |
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(2) |
La conferma della completezza del fascicolo è stata necessaria per permettere l’esame dettagliato della sostanza attiva in questione e dare agli Stati membri la possibilità di concedere autorizzazioni provvisorie, di un periodo massimo di tre anni, per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, in particolare della condizione relativa alla valutazione particolareggiata della sostanza attiva e del prodotto fitosanitario alla luce delle prescrizioni di detta direttiva. |
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(3) |
Gli effetti di tale sostanza attiva sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati, per gli impieghi proposti dal richiedente, conformemente alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE. Lo Stato membro relatore ha presentato il progetto di relazione di valutazione alla Commissione il 18 febbraio 2005. |
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(4) |
Dopo la presentazione del progetto di relazione di valutazione da parte dello Stato membro relatore, è stato ritenuto necessario chiedere al richiedente di fornire ulteriori informazioni e allo Stato membro relatore di esaminarle e presentare una sua valutazione. Per questo motivo, l’esame del fascicolo è ancora in corso e non sarà possibile completare la valutazione entro i termini stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE, in combinato disposto con la decisione 2008/353/CE della Commissione (3). |
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(5) |
Dato che finora dalla valutazione non sono emersi motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri la possibilità di prorogare per un periodo di 24 mesi le autorizzazioni provvisorie concesse per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione, conformemente alle disposizioni dell’articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, in modo che l’esame del fascicolo possa essere proseguito. Il processo di valutazione e di decisione sull’eventuale iscrizione della sostanza FEN 560 nell’allegato I della direttiva dovrebbe essere completato entro 24 mesi. |
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(6) |
Contemporaneamente occorre abrogare la decisione 2008/353/CE, divenuta obsoleta. |
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(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per i prodotti fitosanitari contenenti FEN 560 fino al 6 aprile 2012.
Articolo 2
La decisione 2008/353/CE è abrogata.
Articolo 3
La presente decisione scade il 6 aprile 2012.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2010.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
IV Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom
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8.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 88/23 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 16 novembre 2009
relativa alla posizione della Comunità sulla partecipazione al Comitato consultivo Cariforum-CE istituito dall’accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, e concernente la selezione dei rappresentanti delle organizzazioni ubicate nella parte CE
(2010/207/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,
vista la proposta della Commissione,
consultato il Comitato economico e sociale europeo,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra (l’«accordo») (1), è stato firmato il 15 ottobre 2008 ed è applicato a titolo provvisorio dal 29 dicembre 2008. |
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(2) |
L’articolo 232, paragrafo 2, dell’accordo dispone che il Consiglio congiunto Cariforum-CE (il «Consiglio congiunto») decida sulla partecipazione al Comitato consultivo Cariforum-CE (il «Comitato») in modo da garantire che tutte le parti interessate siano ampiamente rappresentate. |
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(3) |
È indispensabile dar vita in tempi brevi alle istituzioni previste dall’accordo e, in particolare, al Comitato, alla luce del ruolo di cui esso dispone nel monitorare l’attuazione dell’accordo. |
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(4) |
È opportuno stabilire una procedura comunitaria interna per la selezione dei rappresentanti delle organizzazioni aventi sede nella parte CE. |
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(5) |
Il Comitato economico e sociale europeo si è dichiarato disponibile a individuare e a selezionare i rappresentanti di organizzazioni della società civile europea e ad assumere inizialmente il segretariato del Comitato, |
DECIDE:
Articolo 1
La posizione della Comunità, ai fini di una decisione sul Consiglio congiunto mirante a selezionare i membri permanenti del Comitato previsto dall’accordo, si fonda sul progetto di decisione del Consiglio congiunto allegato alla presente decisione «l’allegato».
Articolo 2
1. I rappresentanti delle organizzazioni europee di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato saranno proposti dal Comitato economico e sociale europeo previa consultazione ed accordo della Commissione, all’approvazione del Comitato Cariforum-CE per il commercio e lo sviluppo (il «Comitato per il commercio e lo sviluppo»). Dei proposti rappresentanti tre appartengono alle organizzazioni sindacali, tre alle organizzazioni dei datori di lavoro, tre alle organizzazioni che rappresentano i diversi interessi sociali ed economici, incluse le associazioni di agricoltori e di consumatori, e soddisfano i requisiti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato.
2. Sono inclusi quattro rappresentanti delle organizzazioni europee definite all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), dell’allegato e due rappresentanti delle organizzazioni europee definite all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato. Il Comitato economico e sociale europeo è invitato a stilare l’elenco delle organizzazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), dell’allegato e a dare ampia pubblicità a un invito a manifestare interesse a essere inclusi in tale elenco. In risposta a un invito siffatto, l’organizzazione interessata descrive i modi in cui essa soddisfa i requisiti di cui all’articolo 1 dell’allegato. Nell’elenco figura qualsiasi organizzazione che soddisfi tali requisiti di inclusione. La Commissione verifica che le organizzazioni che desiderano essere incluse nell’elenco soddisfino i requisiti previsti all’articolo 1 dell’allegato. Qualora la Commissione ritenga che un’organizzazione che ha chiesto di essere inclusa nell’elenco non soddisfi tali requisiti, essa ne informa l’organizzazione richiedente entro due mesi dalla data della richiesta.
3. Le organizzazioni incluse nell’elenco sono tenute informate e possono partecipare ai lavori del Comitato a loro spese in qualità di osservatori.
4. Nell’invito a manifestare interesse le organizzazioni sono invitate anche a palesare l’intenzione che un loro rappresentante diventi membro permanente del Comitato. Le organizzazioni incluse nell’elenco sono successivamente chiamate a sostenere la candidatura di due rappresentanti permanenti al massimo per il Comitato, tra quelli che hanno manifestato interesse e soddisfano i requisiti di cui all’articolo 1 dell’allegato. La parte CE propone al Comitato per il commercio e lo sviluppo come membri permanenti per le categorie di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), i rappresentanti che hanno ricevuto il maggior numero di pareri favorevoli purché siano soddisfatti i requisiti dell’articolo 1.
5. Un invito a manifestare interesse per divenire membri permanenti del Comitato è bandito quattro mesi prima della scadenza del mandato dei membri in carica nel Comitato. La designazione segue le stesse procedure di cui al paragrafo 4.
Fatto a Bruxelles, addì 16 novembre 2009.
Per il Consiglio
La presidente
C. MALMSTRÖM
ALLEGATO
DECISIONE N. …/20.. DEL CONSIGLIO CONGIUNTO CARIFORUM-CE
in forza dell’accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, concernente la partecipazione al Comitato consultivo Cariforum-CE
IL CONSIGLIO CONGIUNTO CARIFORUM-CE,
visto l’accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra («l’accordo»), firmato il 15 ottobre 2008 a Bridgetown, Barbados, in particolare l’articolo 232, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
alla luce degli obiettivi di cui all’articolo 1 dell’accordo e l’impegno di monitoraggio di cui all’articolo 5, è opportuno istituire rapidamente il Comitato consultivo Cariforum-CE (il «Comitato»),
DECIDE:
Articolo 1
1. Il Comitato è costituito da 40 membri permanenti in rappresentanza di organizzazioni della società civile, da 25 in rappresentanza di organizzazioni situate negli Stati Cariforum e da 15 in rappresentanza di organizzazioni situate nella parte CE.
In ciascuno di questi due gruppi sono presenti almeno due membri di organizzazioni che rappresentino rispettivamente:
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a) |
le parti sociali ed economiche; |
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b) |
il mondo accademico, inclusi gli istituti di ricerca indipendenti; e |
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c) |
altre organizzazioni non governative, come organizzazioni per lo sviluppo e l’ambiente. |
Il mandato dei membri permanenti è di due anni, con riserva di rinnovo. Occorre garantire il possesso di conoscenze pertinenti e di una vasta rappresentatività sia in senso geografico che settoriale.
2. Ai fini della presente decisione, per organizzazioni della società civile s’intendono associazioni, fondazioni e altre istituzioni private senza scopo di lucro con obiettivi di utilità internazionale, in grado di fornire informazioni circostanziate o consulenza su questioni oggetto dell’accordo o di rappresentare aspetti importanti per l’opinione pubblica interessata alle questioni oggetto dell’accordo. Si può derogare al requisito senza scopo di lucro nel caso di istituzioni accademiche con conoscenze specifiche sulle questioni oggetto dell’accordo.
3. Un’organizzazione è considerata situata nel territorio degli Stati Cariforum o della parte CE se ha la sua sede principale di attività e la sede gestionale e di controllo centrale nel territorio, a seconda dei casi, degli Stati Cariforum o della parte CE.
Articolo 2
Il Comitato Cariforum-CE per il commercio e lo sviluppo (il «Comitato per il commercio e lo sviluppo») discute e approva senza indugio l’elenco di membri permanenti proposto dagli Stati Cariforum e, rispettivamente, dalla parte CE, nonché i relativi rinnovi.
Articolo 3
Ogni organizzazione che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 1, paragrafi 2 e 3 può assistere alle riunioni del Comitato in qualità di osservatore. Il Comitato per il commercio e lo sviluppo approva annualmente l’elenco di osservatori proposto dagli Stati Cariforum e, rispettivamente, dalla parte CE. Il Comitato può invitare esperti a contribuire ai suoi lavori. Le modalità di partecipazione degli esperti e degli osservatori sono riportate nel regolamento interno del Comitato.
Articolo 4
Il Comitato economico e sociale europeo si assume l’onere del segretariato del Comitato per un periodo iniziale che termina il 31 dicembre 2010. Tale periodo è rinnovato automaticamente a meno che le parti o il Comitato economico e sociale europeo non si dichiarino contrari, e ne diano previa comunicazione con ragionevole anticipo.
Articolo 5
Le disposizioni finanziarie sono fissate dal Comitato per il commercio e lo sviluppo. Solo i membri permanenti possono ricevere un’assistenza finanziaria per l’espletamento delle proprie funzioni all’interno del Comitato.
Articolo 6
La presente decisione entra in vigore il […].
Fatto a …