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ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2010.083.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 83 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
53° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (UE) n. 267/2010 della Commissione, del 24 marzo 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni ( 1 ) |
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DECISIONI |
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2010/181/UE |
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2010/182/UE |
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2010/183/UE |
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2010/184/PESC |
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2010/185/PESC |
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2010/187/UE |
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2010/188/UE |
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Decisione della Commissione, del 29 marzo 2010, che modifica l’allegato III della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione che alcune regioni amministrative della Polonia e del Portogallo sono ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica [notificata con il numero C(2010) 1912] ( 1 ) |
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2010/189/UE |
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RACCOMANDAZIONI |
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2010/190/UE |
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2010/191/UE |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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30.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 83/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 267/2010 DELLA COMMISSIONE
del 24 marzo 2010
relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1534/91 del Consiglio, del 31 maggio 1991, relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e),
previa pubblicazione del progetto del presente regolamento,
sentito il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,
considerando quanto segue:
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(1) |
Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1534/91, la Commissione è competente ad applicare, mediante regolamento, l’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2) a determinate categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni che abbiano ad oggetto la cooperazione per quanto riguarda:
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(2) |
Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1534/91, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 358/2003, del 27 febbraio 2003, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni (3). Il periodo di validità del regolamento (CE) n. 358/2003 scade il 31 marzo 2010. |
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(3) |
Il regolamento (CE) n. 358/2003 non esenta gli accordi relativi al regolamento dei sinistri e ai registri e alle informazioni per i rischi aggravati. La Commissione aveva infatti ritenuto di non avere acquisito un’esperienza sufficiente nel trattamento dei casi particolari per avvalersi dei poteri conferitile dal regolamento (CEE) n. 1534/91 per quanto riguarda tali materie. La situazione non è mutata. Inoltre, anche se il regolamento (CE) n. 358/2003 prevede l’esenzione per l’elaborazione delle condizioni tipo di assicurazione e il collaudo e l’omologazione di dispositivi di sicurezza, non occorre che il presente regolamento la preveda, in quanto dall’esame del funzionamento del regolamento (CE) n. 358/2003 effettuato dalla Commissione è emerso che non è più necessario includere tali accordi in un regolamento di esenzione per categoria specifico per un determinato settore. Dato che le due categorie di accordi non sono specifiche del settore assicurativo e, come è emerso dall’esame, possono suscitare riserve sotto il profilo della concorrenza, è più opportuno che siano oggetto di autovalutazione. |
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(4) |
Dopo una consultazione pubblica avviata il 17 aprile 2008, il 24 marzo 2009 la Commissione ha adottato una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento del regolamento (CE) n. 358/2003 (4) (in appresso «la relazione»). Nella relazione e nel relativo documento di lavoro (in appresso «il documento di lavoro») sono state proposte modifiche del regolamento (CE) n. 358/2003. Il 2 giugno 2009 la Commissione ha tenuto una riunione pubblica con le parti interessate, tra cui rappresentanti del settore delle assicurazioni e delle autorità nazionali garanti della concorrenza, in merito ai risultati e alle proposte contenute nella relazione e nel documento di lavoro. |
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(5) |
Occorre che il presente regolamento assicuri la tutela efficace della concorrenza offrendo allo stesso tempo benefici ai consumatori e la necessaria certezza del diritto alle imprese. Occorre che il perseguimento di detti obiettivi tenga conto dell’esperienza acquisita dalla Commissione nel settore in questione e dei risultati delle consultazioni svoltesi in vista dell’adozione del presente regolamento. |
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(6) |
Il regolamento (CEE) n. 1534/91 impone che il regolamento di esenzione della Commissione comprenda una definizione delle categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate ai quali si applica, precisi le restrizioni o le clausole che possono o che non possono figurare negli accordi, decisioni e pratiche concordate, e precisi le clausole che devono figurare negli accordi, decisioni e pratiche concordate o le altre condizioni che devono essere soddisfatte. |
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(7) |
È tuttavia opportuno seguire la linea adottata nel regolamento (CE) n. 358/2003 di privilegiare una definizione delle categorie di accordi esentati fino ad un determinato livello di quota di mercato e la precisazione delle restrizioni o delle clausole che non possono figurare in tali accordi. |
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(8) |
Il beneficio dell’esenzione per categoria previsto dal presente regolamento deve essere limitato agli accordi per i quali si può presupporre con sufficiente certezza la conformità alle condizioni di cui all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato. Ai fini dell’applicazione mediante regolamento dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato non è necessario definire gli accordi che possono rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato. Allo stesso tempo, non si può presumere che gli accordi che non beneficiano del presente regolamento rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato o non soddisfino le condizioni di cui all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato. Nella valutazione individuale degli accordi di cui all’articolo 101, paragrafo 1, del trattato si deve tenere conto di diversi fattori ed in particolare della struttura del mercato rilevante. |
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(9) |
La collaborazione tra imprese di assicurazione o nell’ambito di associazioni di imprese per quanto riguarda la compilazione di informazioni (tra cui anche calcoli statistici) che consentano il calcolo del costo medio della copertura di un determinato rischio in passato o, per l’assicurazione sulla vita, l’elaborazione di tavole di mortalità e di tavole di frequenza delle malattie, degli infortuni e delle invalidità, rende possibile una migliore conoscenza dei rischi e ne facilita la valutazione da parte delle singole imprese. A sua volta ciò può facilitare l’ingresso nel mercato e andare quindi a beneficio dei consumatori. Lo stesso vale per gli studi in comune sull’impatto probabile di circostanze estranee che possono influenzare il numero e l’entità dei sinistri o la redditività di diversi tipi di investimenti. Occorre tuttavia assicurare che tale collaborazione sia esentata solo nella misura necessaria per il raggiungimento di tali obiettivi. È pertanto opportuno disporre, in particolare, che gli accordi riguardanti i premi commerciali non siano esentati. In effetti, i premi commerciali possono essere inferiori agli importi che si desumono dai risultati delle compilazioni, dalle tavole o dagli studi in questione, poiché gli assicuratori possono utilizzare i proventi dei loro investimenti per ridurre i premi. Inoltre, le compilazioni, le tavole e i risultati degli studi in questione devono essere privi di carattere vincolante e avere solo valore di riferimento. Lo scambio di informazioni non necessario per raggiungere gli obiettivi di cui al presente considerando non deve rientrare nel campo di applicazione del presente regolamento. |
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(10) |
Inoltre, più sono ristrette le categorie nelle quali sono raggruppati i dati statistici sul costo della copertura di un determinato rischio in passato, maggiore è il margine di cui le imprese di assicurazione dispongono per differenziare i loro premi commerciali al momento del calcolo. È quindi opportuno esentare le compilazioni in comune del costo passato della copertura dei rischi, a condizione che le statistiche disponibili siano fornite in forma sufficientemente dettagliata e differenziata da renderle adeguate sotto il profilo attuariale. |
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(11) |
L’accesso ai risultati delle compilazioni, delle tavole e degli studi realizzati in comune è inoltre necessario sia per le imprese di assicurazione che operano sul mercato geografico o sul mercato del prodotto in questione che per le imprese che contemplano la possibilità di entrare su tale mercato. Analogamente, l’accesso ai risultati di compilazioni, tavole e studi di questo genere può essere utile per le associazioni dei consumatori o le organizzazioni di clienti. L’accesso a tali risultati deve essere concesso alle imprese di assicurazione non ancora operanti sul mercato in questione e ad associazioni di consumatori od organizzazioni di clienti a condizioni ragionevoli e non discriminatorie rispetto alle imprese di assicurazione già presenti su tale mercato. Tali condizioni potrebbero per esempio comprendere l’impegno da parte dell’impresa di assicurazione non ancora attiva su un mercato a mettere a disposizione informazioni statistiche sui sinistri qualora dovesse entrare nel mercato in questione, e potrebbero anche comprendere l’appartenenza all’associazione degli assicuratori responsabili della produzione delle compilazioni. Una deroga all’obbligo di garantire l’accesso delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni di clienti potrebbe essere concessa per motivi di sicurezza pubblica, ad esempio quando l’informazione si riferisce al sistema di sicurezza di impianti nucleari o alla carenza di sistemi di prevenzione delle inondazioni. |
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(12) |
L’attendibilità delle compilazioni, delle tavole e degli studi realizzati in comune è tanto maggiore quanto più è grande il numero dei dati statistici sui quali essi sono basati. Gli assicuratori che detengono quote di mercato elevate possono produrre internamente statistiche sufficienti per effettuare compilazioni attendibili, ma quelli con quote di mercato ridotte possono non avere questa possibilità, e ancora più scarsa è la probabilità che i nuovi operatori siano in grado di produrre tali statistiche. L’inclusione nelle compilazioni, nelle tavole e negli studi realizzati in comune di dati forniti da tutte le imprese di assicurazione presenti su un mercato, comprese quelle più grandi, promuove in linea di principio la concorrenza agevolando le piccole imprese e facilita l’ingresso nel mercato. Data questa particolarità del settore delle assicurazioni, non è opportuno subordinare l’esenzione per le compilazioni, le tavole e gli studi realizzati in comune a soglie di quote di mercato. |
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(13) |
La costituzione di pool di coassicurazione o di coriassicurazione può essere necessaria, in determinate circostanze limitate, per consentire alle imprese partecipanti di un pool di assicurare o riassicurare rischi per i quali la copertura che sarebbero in grado di offrire sarebbe insufficiente se il pool non esistesse. Questi tipi di pool non determinano, di norma, una restrizione della concorrenza ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato e non sono pertanto vietati in virtù del trattato stesso. |
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(14) |
La costituzione di pool di coassicurazione o di coriassicurazione può consentire agli assicuratori e ai riassicuratori di assicurare o riassicurare rischi anche se il pooling va oltre quanto necessario per garantire la copertura di tali rischi. Tuttavia questi pool possono comportare restrizioni di concorrenza, quali la standardizzazione delle condizioni di assicurazione e persino dell’ammontare della copertura e dei premi. È quindi opportuno stabilire le circostanze nelle quali tali pool possono beneficiare dell’esenzione. |
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(15) |
Per i rischi veramente nuovi non è possibile sapere in anticipo quale capacità di sottoscrizione sia necessaria per coprire il rischio, né se due o più pool possano coesistere proponendo il tipo specifico di assicurazione in oggetto. Gli accordi di pooling che offrano la coassicurazione o la coriassicurazione di tali nuovi rischi possono pertanto essere esentati per un periodo di tempo limitato senza prevedere una soglia di quota di mercato. Tre anni dovrebbero rappresentare un periodo adeguato per la formazione di dati storici sui sinistri, sufficienti per valutare la necessità o meno di un pool. |
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(16) |
Occorre considerare i rischi che non esistevano in precedenza come nuovi rischi. Tuttavia, in circostanze eccezionali, un rischio può essere considerato nuovo se da un’analisi obiettiva risulta che la natura del rischio è cambiata in maniera così sostanziale che non è possibile sapere in anticipo quale capacità di sottoscrizione sia necessaria per coprire tale rischio. |
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(17) |
Per i rischi che non sono nuovi, i pool di coassicurazione o di coriassicurazione che producono una restrizione della concorrenza possono, in un numero limitato di casi, comportare vantaggi tali da giustificare un’esenzione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato, anche se potrebbero essere sostituiti da due o più soggetti assicurativi in concorrenza tra loro. Essi possono, ad esempio, consentire alle imprese partecipanti di acquisire la necessaria esperienza del settore assicurativo in questione o permettere risparmi sui costi o riduzioni dei premi commerciali attraverso la riassicurazione in comune a condizioni vantaggiose. Tuttavia, le eventuali esenzioni dovrebbero essere limitate agli accordi che non diano alle imprese interessate la possibilità di escludere la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione. I consumatori possono trarre effettivo beneficio dai pool soltanto se esiste una concorrenza sufficiente nei mercati rilevanti in cui i pool operano. Occorre che tale condizione sia considerata soddisfatta quando la quota di mercato del pool rimane al di sotto di una determinata soglia e si può pertanto presumere che sia esposto alla concorrenza effettiva, reale o potenziale, di imprese non facenti parte del pool. |
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(18) |
Occorre pertanto che il presente regolamento esenti i pool di coassicurazione o di coriassicurazione di questo tipo esistenti da oltre tre anni, o che non siano costituiti per coprire un rischio nuovo, a condizione che la quota di mercato combinata detenuta dalle imprese partecipanti non superi determinate soglie. La soglia per i pool di coassicurazione deve essere inferiore, in quanto i pool di coassicurazione possono comportare condizioni di assicurazione e premi commerciali uniformi. Per determinare se un pool soddisfa la condizione relativa alla quota di mercato, occorre aggregare le quote di mercato complessive delle imprese partecipanti. La quota di mercato di ogni impresa partecipante è basata sull’importo complessivo lordo dei premi incassati dall’impresa partecipante sullo stesso mercato rilevante sia con il pool che fuori dal pool. Queste esenzioni dovrebbero tuttavia applicarsi soltanto se il pool in questione soddisfa le ulteriori condizioni stabilite nel presente regolamento, che mirano a ridurre al minimo le restrizioni della concorrenza tra le imprese partecipanti del pool. In tali casi sarebbe necessaria un’analisi individuale per stabilire se le condizioni di cui al presente regolamento siano soddisfatte o no. |
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(19) |
Per facilitare la conclusione di accordi, che possono in alcuni casi comportare significative decisioni di investimento, occorre fissare a sette anni il periodo di validità del presente regolamento. |
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(20) |
La Commissione può revocare il beneficio dell’applicazione del presente regolamento, conformemente all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (5), qualora constati, in un caso determinato, che un accordo cui si applicano le esenzioni di cui al presente regolamento produce tuttavia effetti incompatibili con l’articolo 101, paragrafo 3, del trattato. |
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(21) |
A norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 l’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro può revocare il beneficio del presente regolamento sul territorio dello Stato, o su parte di esso, qualora constati, in un caso determinato, che un accordo cui si applicano le esenzioni di cui al presente regolamento produce tuttavia effetti incompatibili con le disposizioni dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato nel territorio dello Stato membro, o in parte di esso, che abbia tutte le caratteristiche di un mercato geografico distinto. |
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(22) |
Per decidere in merito alla revoca del beneficio del presente regolamento ai sensi dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1/2003, sono di particolare importanza gli effetti anticoncorrenziali che potrebbero derivare dall’esistenza di legami tra un pool di coassicuratori o coriassicuratori e/o le imprese partecipanti e altri pool e/o le loro imprese partecipanti nello stesso mercato rilevante, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DEFINIZIONI
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «accordo»: un accordo, una decisione di un’associazione di imprese o una pratica concordata;
2) «impresa partecipante»: un’impresa che è parte di un accordo e le imprese ad essa collegate;
3) «imprese collegate»:
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a) |
le imprese in cui una parte dell’accordo dispone direttamente o indirettamente:
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b) |
le imprese che, direttamente o indirettamente, detengono nei confronti di una delle parti dell’accordo i diritti o i poteri elencati alla lettera a); |
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c) |
le imprese nei confronti delle quali un’impresa di cui alla lettera b) detiene, direttamente o indirettamente, i diritti o i poteri elencati alla lettera a); |
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d) |
le imprese nelle quali una parte dell’accordo insieme con una o più imprese di cui alle lettere a), b) e c) o nelle quali due o più imprese di cui alle lettere a), b) e c) detengono congiuntamente i diritti o i poteri di cui alla lettera a); |
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e) |
le imprese nelle quali i diritti o i poteri di cui alla lettera a) sono detenuti congiuntamente:
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4) «pool di coassicurazione»: i gruppi costituiti da imprese di assicurazione, direttamente o attraverso intermediari o agenti autorizzati, ad eccezione degli accordi di coassicurazione ad hoc sul mercato della sottoscrizione, mediante i quali una determinata parte di un dato rischio è coperta da un primo assicuratore e la parte rimanente del rischio da assicuratori successivi che sono invitati a coprire la parte rimanente, che:
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a) |
convengono di sottoscrivere in nome e per conto di tutti i partecipanti l’assicurazione di una determinata categoria di rischio; o |
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b) |
incaricano delle imprese di assicurazione un intermediario comune o un organismo comune costituito a tale scopo di sottoscrivere e gestire l’assicurazione di una determinata categoria di rischi a loro nome e per loro conto; |
5) «pool di coriassicurazione»: i gruppi costituiti da imprese di assicurazione, direttamente o attraverso intermediari o agenti autorizzati, eventualmente con il concorso di una o più imprese di riassicurazione, ad eccezione degli accordi di coriassicurazione ad hoc sul mercato della sottoscrizione, mediante i quali una determinata parte di un dato rischio è coperta da un primo assicuratore e la parte rimanente del rischio da assicuratori successivi che sono invitati a coprire la parte rimanente, per:
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a) |
riassicurare reciprocamente tutti o parte dei loro impegni per una certa categoria di rischi; |
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b) |
in via accessoria, assumere in nome e per conto di tutti i partecipanti la riassicurazione della medesima categoria di rischi; |
6) «nuovi rischi»:
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a) |
rischi che non esistevano in precedenza e per la cui copertura assicurativa è necessario sviluppare un prodotto assicurativo completamente nuovo, che non consiste nell’estensione, nel miglioramento o nella sostituzione di un prodotto assicurativo esistente; o |
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b) |
in via eccezionale, i rischi la cui natura, sulla base di un’analisi obiettiva, è cambiata in maniera così sostanziale che non è possibile stabilire in anticipo quale capacità di sottoscrizione sia necessaria per coprire tale rischio; |
7) «premio commerciale»: il prezzo praticato all’acquirente di una polizza di assicurazione.
CAPO II
COMPILAZIONI, TAVOLE E STUDI REALIZZATI IN COMUNE
Articolo 2
Esenzione
Conformemente all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato, e fatte salve le disposizioni del presente regolamento, l’articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi conclusi tra due o più imprese nel settore delle assicurazioni per quanto riguarda:
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a) |
l’elaborazione e la diffusione in comune dei dati necessari ai seguenti scopi:
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b) |
realizzazione di studi in comune sull’impatto probabile di circostanze generali esterne alle imprese interessate che possono influenzare la frequenza e l’entità dei sinistri futuri per un determinato rischio o una determinata categoria di rischi o la redditività di diversi tipi di investimenti (in appresso «studi») e la diffusione dei risultati di tali studi. |
Articolo 3
Condizioni di esenzione
1. L’esenzione di cui all’articolo 2, lettera a), si applica a condizione che le compilazioni o le tavole:
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a) |
si basino sulla raccolta di dati, relativi ad una serie di anni/rischio scelta come periodo di osservazione, che si riferiscano a rischi identici o comparabili in numero sufficiente per costituire una base che può essere trattata con metodi statistici e che produca dati relativi tra l’altro ai seguenti elementi:
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b) |
comportino una disaggregazione delle statistiche disponibili fino al livello di dettaglio adeguato sotto il profilo attuariale; |
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c) |
non includano in alcun modo i caricamenti di sicurezza, i redditi derivanti dalle riserve, le spese amministrative o commerciali o i tributi fiscali o parafiscali, e non tengano conto né dei proventi di investimenti né degli utili previsti. |
2. L’esenzione di cui all’articolo 2, lettera a), si applica a condizione che le compilazioni, le tavole o gli studi:
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a) |
non individuino le imprese di assicurazione interessate o gli assicurati; |
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b) |
siano elaborati e diffusi indicando esplicitamente che non hanno valore vincolante; |
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c) |
non contengano un’indicazione del livello dei premi commerciali; |
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d) |
siano messi a disposizione, a condizioni ragionevoli, accessibili e non discriminatorie, di qualsiasi impresa di assicurazione che ne richieda copia, comprese le imprese di assicurazione non attive sul mercato geografico o del prodotto al quale le compilazioni, le tavole e i risultati degli studi in questione si riferiscono; |
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e) |
salvo il caso in cui la non divulgazione sia oggettivamente giustificata per motivi di sicurezza pubblica, siano messi a disposizione, a condizioni ragionevoli, accessibili e non discriminatorie, delle associazioni di consumatori o delle organizzazioni di clienti che chiedano di avervi accesso in termini specifici e precisi con una motivazione debitamente giustificata. |
Articolo 4
Accordi esclusi dal beneficio dell’esenzione
Le esenzioni di cui all’articolo 2 non si applicano qualora le imprese partecipanti concordino o assumano l’impegno, o impongano ad altre imprese, di non usare compilazioni o tavole diverse da quelle di cui all’articolo 2, lettera a), o di non discostarsi dai risultati degli studi di cui all’articolo 2, lettera b).
CAPO III
COPERTURA IN COMUNE DI CERTI TIPI DI RISCHI
Articolo 5
Esenzione
Conformemente all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato e fatte salve le disposizioni del presente regolamento, l’articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi conclusi tra due o più imprese nel settore delle assicurazioni per quanto riguarda la costituzione e il funzionamento di pool di imprese di assicurazione o di imprese di assicurazione e di imprese di riassicurazione per la copertura in comune di una categoria specifica di rischi mediante la coassicurazione o la coriassicurazione.
Articolo 6
Applicazione dell’esenzione e soglie basate sulla quota di mercato
1. Per i pool di coassicurazione o di coriassicurazione costituiti al solo scopo di coprire nuovi rischi, l’esenzione di cui all’articolo 5 si applica per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di costituzione del pool, a prescindere dalla quota di mercato detenuta dal pool.
2. I pool di coassicurazione o di coriassicurazione non rientranti nel campo d’applicazione del paragrafo 1, beneficiano dell’esenzione di cui all’articolo 5 finché il presente regolamento rimane in vigore, a condizione che la quota di mercato combinata detenuta dalle imprese partecipanti non superi le soglie seguenti:
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a) |
nel caso dei pool di coassicurazione, il 20 % di qualsiasi mercato rilevante; |
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b) |
nel caso dei pool di coriassicurazione, il 25 % di qualsiasi mercato rilevante. |
3. Ai fini del calcolo della quota di mercato delle imprese partecipanti sul mercato rilevante si tiene conto:
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a) |
della quota di mercato detenuta dall’impresa partecipante con il pool in questione; |
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b) |
della quota di mercato detenuta dall’impresa partecipante con un altro pool di cui l’impresa partecipante fa parte che operi sullo stesso mercato rilevante del pool in questione; e |
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c) |
della quota di mercato detenuta dall’impresa partecipante fuori da ogni pool sul mercato rilevante del pool in questione. |
4. Ai fini dell’applicazione della soglia basata sulla quota di mercato di cui al paragrafo 2, si applicano le norme seguenti:
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a) |
la quota di mercato viene calcolata sulla base dei premi lordi incassati; se non sono disponibili dati sui premi lordi incassati, per determinare la quota di mercato dell’impresa interessata si possono utilizzare stime fondate su altri dati di mercato attendibili, compresa la copertura assicurativa fornita o il valore dei rischi assicurati; |
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b) |
la quota di mercato viene calcolata sulla base dei dati relativi all’anno civile precedente. |
5. Qualora la quota di mercato di cui al paragrafo 2, lettera a), non superi inizialmente il 20 %, ma aumenti successivamente senza comunque superare il 25 %, l’esenzione di cui all’articolo 5 continua ad applicarsi per un periodo di due anni civili consecutivi successivi a quello in cui la soglia del 20 % è stata superata per la prima volta.
6. Qualora la quota di mercato di cui al paragrafo 2, lettera a), non superi inizialmente il 20 %, ma aumenti successivamente oltre il 25 %, l’esenzione di cui all’articolo 5 continua ad applicarsi nell’anno civile successivo a quello in cui il livello del 25 % è stato superato per la prima volta.
7. I benefici previsti ai paragrafi 5 e 6 non possono essere cumulati in modo da eccedere un periodo di due anni civili.
8. Qualora la quota di mercato di cui al paragrafo 2, lettera b), non superi inizialmente il 25 %, ma aumenti successivamente senza comunque superare il 30 %, l’esenzione di cui all’articolo 5 continua ad applicarsi per un periodo di due anni civili consecutivi successivi a quello in cui la soglia del 25 % è stata superata per la prima volta.
9. Qualora la quota di mercato di cui al paragrafo 2, lettera b), non superi inizialmente il 25 %, ma aumenti successivamente oltre il 30 %, l’esenzione di cui all’articolo 5 continua ad applicarsi nell’anno civile successivo a quello in cui è stato per la prima volta superato il livello del 30 %.
10. I benefici previsti ai paragrafi 8 e 9 non possono essere cumulati in modo da eccedere un periodo di due anni civili.
Articolo 7
Condizioni di esenzione
L’esenzione di cui all’articolo 5 si applica a condizione che:
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a) |
ciascuna impresa partecipante abbia il diritto di recedere dal pool, con preavviso ragionevole, senza subire sanzioni; |
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b) |
le regole del pool non obblighino le imprese partecipanti al pool ad assicurare o riassicurare attraverso il pool e non impediscano alle imprese partecipanti al pool di assicurare o di riassicurare fuori dal pool, in tutto o in parte, i rischi del tipo coperto dal pool; |
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c) |
le regole del pool non limitino l’attività del pool o delle imprese partecipanti all’assicurazione o alla riassicurazione di rischi situati in una determinata zona geografica dell’Unione; |
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d) |
l’accordo non limiti la produzione o le vendite; |
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e) |
l’accordo non ripartisca i mercati o i clienti; e |
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f) |
le imprese partecipanti ad un pool di coriassicurazione non concordino i premi commerciali praticati per l’assicurazione diretta. |
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 8
Periodo transitorio
Il divieto di cui all’articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica nel periodo compreso tra il 1o aprile 2010 e il 30 settembre 2010 agli accordi già in vigore al 31 marzo 2010 che non soddisfano le condizioni di esenzione di cui al presente regolamento, ma soddisfano le condizioni di esenzione di cui al regolamento (CE) n. 358/2003.
Articolo 9
Periodo di validità
Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2010.
Esso scade il 31 marzo 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 143 del 7.6.1991, pag. 1.
(2) Con effetto dal 1o dicembre 2009, l’articolo 81 del trattato CE è sostituito dall’articolo 101 del trattato, sebbene il disposto rimanga sostanzialmente invariato. Ai fini del presente regolamento, i riferimenti all’articolo 101 del TFUE si intendono fatti, ove necessario, all’articolo 81.
(3) GU L 53 del 28.2.2003, pag. 8.
(4) COM(2009) 138 definitivo.
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IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 83/8 |
REGOLAMENTO (UE) N. 268/2010 DELLA COMMISSIONE
del 29 marzo 2010
recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi degli Stati membri da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari in base a condizioni armonizzate
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma della direttiva 2007/2/CE, gli Stati membri sono tenuti a fornire alle istituzioni e agli organismi comunitari l’accesso ai dati territoriali e ai servizi ad essi relativi in base a condizioni armonizzate. |
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(2) |
Al fine di garantire un approccio omogeneo alla fornitura dell’accesso ai dati territoriali e ai servizi ad essi relativi, il presente regolamento deve definire una serie di condizioni minime da rispettare. |
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(3) |
La direttiva 2007/2/CE prevede una deroga alla condivisione dei dati a norma dell’articolo 17, paragrafo 7. Tuttavia, anche qualora applichino tali deroghe, gli Stati membri devono avere la facoltà di indicare delle misure, ad esempio misure di sicurezza, che le istituzioni e gli organismi comunitari sono tenuti ad applicare per poter accedere a tali set di dati e servizi. |
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(4) |
Qualsiasi accordo, compresi gli accordi di licenza, i contratti e gli scambi di posta elettronica o qualsiasi altra disposizione riguardante l’accesso, da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, ai set di dati territoriali e ai servizi degli Stati membri e delle relative autorità competenti di cui al presente regolamento, deve utilizzare la terminologia definita all’articolo 3 della direttiva 2007/2/CE. |
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(5) |
Al fine di svolgere le loro funzioni pubbliche e contribuire all’attuazione delle politiche europee in materia di ambiente, le istituzioni e gli organismi comunitari devono poter mettere a disposizione dei contraenti che operano per loro conto i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi. |
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(6) |
In generale, le disposizioni devono essere conformi al presente regolamento diciotto mesi dopo l’entrata in vigore dello stesso. Tuttavia, poiché è possibile che siano ancora in vigore disposizioni stipulate in precedenza, occorre prevedere un periodo transitorio. Ne consegue pertanto che le disposizioni in applicazione al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento devono essere rese conformi al regolamento medesimo a decorrere dalla data del loro rinnovo o della loro scadenza e comunque entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento. |
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(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 22 della direttiva 2007/2/CE, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce condizioni armonizzate di accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi a norma dell’articolo 17 della direttiva 2007/2/CE.
Articolo 2
Restrizioni all’accesso
Su richiesta dell’istituzione o dell’organismo comunitario interessato, gli Stati membri motivano eventuali limitazioni alla condivisione dei dati previste a norma dell’articolo 17, paragrafo 7, della direttiva 2007/2/CE.
Gli Stati membri possono indicare le condizioni alle quali può essere consentito un accesso limitato a norma dell’articolo 17, paragrafo 7.
Articolo 3
Disposizioni
1. Eventuali disposizioni in materia di accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi sono interamente compatibili con il presente regolamento.
2. Nelle eventuali disposizioni in materia di accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi si utilizzano le definizioni di cui all’articolo 3 della direttiva 2007/2/CE.
Articolo 4
Utilizzo dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi
1. Le istituzioni e gli organismi comunitari possono mettere a disposizione dei contraenti che operano per loro conto i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi.
2. Quando rendono disponibili i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi a norma del paragrafo 1, le istituzioni e gli organismi comunitari fanno il possibile per evitare un uso non autorizzato dei suddetti dati e servizi.
3. Quando i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi vengono resi disponibili a norma del paragrafo 1, la parte a cui sono trasmessi non può renderli a sua volta disponibili ad altre parti senza l’autorizzazione scritta del fornitore originale dei dati o dei servizi.
Articolo 5
Metadati
Le condizioni applicabili alle istituzioni e agli organismi comunitari in conformità al presente regolamento sono espresse nell’elemento 8.1 relativo ai metadati di cui alla parte B dell’allegato al regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione (2).
Articolo 6
Trasparenza
1. Quando un’istituzione o un organismo comunitario chiede l’accesso ad un set di dati territoriali o ad un servizio ad essi relativo, gli Stati membri mettono anche a disposizione, su richiesta, informazioni, a fini di valutazione e di utilizzo, sui meccanismi di rilevamento, trattamento, produzione, controllo qualità e ottenimento dell’accesso ai suddetti set di dati territoriali e servizi, qualora tali informazioni supplementari siano disponibili e sia ragionevolmente possibile estrarle e fornirle.
2. Se richiesto, le offerte riguardanti la fornitura di accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi presentate dagli Stati membri alle istituzioni e agli organismi comunitari includono i criteri alla base della definizione delle tariffe e i fattori presi in considerazione.
Articolo 7
Tempi di risposta
Gli Stati membri forniscono quanto prima l’accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi, e comunque entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, a meno che lo Stato membro e l’istituzione o l’organismo comunitario non abbiano convenuto altrimenti.
Articolo 8
Disposizioni transitorie
Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni siano conformi al presente regolamento diciotto mesi dopo la sua entrata in vigore.
Se al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento sono in vigore disposizioni in materia di accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi, gli Stati membri garantiscono che tali disposizioni siano rese conformi al regolamento a decorrere dal loro rinnovo o dalla loro scadenza e comunque entro tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 9
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
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30.3.2010 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 83/10 |
REGOLAMENTO (UE) N. 269/2010 DELLA COMMISSIONE
del 29 marzo 2010
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
IL |
156,4 |
|
JO |
64,0 |
|
|
MA |
141,2 |
|
|
TN |
160,3 |
|
|
TR |
101,1 |
|
|
ZZ |
124,6 |
|
|
0707 00 05 |
JO |
75,8 |
|
MA |
87,9 |
|
|
TR |
126,5 |
|
|
ZZ |
96,7 |
|
|
0709 90 70 |
MA |
143,4 |
|
TR |
108,5 |
|
|
ZZ |
126,0 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
46,7 |
|
IL |
56,3 |
|
|
MA |
53,6 |
|
|
TN |
47,0 |
|
|
TR |
65,5 |
|
|
ZZ |
53,8 |
|
|
0805 50 10 |
EG |
66,4 |
|
IL |
91,6 |
|
|
MA |
49,1 |
|
|
TR |
68,9 |
|
|
ZA |
69,5 |
|
|
ZZ |
69,1 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
80,9 |
|
BR |
83,8 |
|
|
CA |
100,2 |
|
|
CL |
85,6 |
|
|
CN |
76,2 |
|
|
MK |
23,6 |
|
|
US |
130,0 |
|
|
ZA |
94,1 |
|
|
ZZ |
84,3 |
|
|
0808 20 50 |
AR |
75,5 |
|
CL |
96,3 |
|
|
CN |
35,0 |
|
|
MX |
100,0 |
|
|
UY |
106,8 |
|
|
ZA |
100,8 |
|
|
ZZ |
85,7 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».
DECISIONI
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30.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 83/12 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 16 febbraio 2010
che rende pubblica la raccomandazione 2010/190/UE intesa a porre fine alla mancanza di coerenza delle politiche economiche della Grecia con gli indirizzi di massima e a scongiurare il rischio di compromettere il buon funzionamento dell’unione economica e monetaria
(2010/181/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 121, paragrafo 4,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 16 febbraio 2010 il Consiglio ha adottato la raccomandazione 2010/190/UE (1) intesa a porre fine alla mancanza di coerenza delle politiche economiche della Grecia con gli indirizzi di massima e a scongiurare il rischio di compromettere il buon funzionamento dell’unione economica e monetaria. |
|
(2) |
La pubblicazione di tale raccomandazione dovrebbe agevolare il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri e dell’Unione, contribuire a una maggiore comprensione tra gli operatori economici e favorire l’attuazione delle misure raccomandate, |
DECIDE:
Articolo 1
La raccomandazione 2010/190/UE intesa a porre fine alla mancanza di coerenza delle politiche economiche della Grecia con gli indirizzi di massima e a scongiurare il rischio di compromettere il buon funzionamento dell’unione economica e monetaria è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal 16 febbraio 2010.
Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 2010.
Per il Consiglio
La presidente
E. SALGADO
(1) Cfr. pag. 65 della presente Gazzetta ufficiale.
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30.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 83/13 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 16 febbraio 2010
che intima alla Grecia di adottare le misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie per correggere la situazione di disavanzo eccessivo
(2010/182/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 9, in combinato disposto con l’articolo 136,
vista la raccomandazione della Commissione,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 126, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi. |
|
(2) |
Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro. |
|
(3) |
La riforma del 2005 del patto di stabilità e crescita ha inteso rafforzarne l’efficacia e i fondamenti economici e garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine. Essa mirava ad assicurare in particolare che le condizioni economiche e di bilancio fossero sempre prese pienamente in considerazione in tutte le fasi della procedura per i disavanzi eccessivi. In tal modo, il patto di stabilità e crescita costituisce il quadro a sostegno delle politiche dei governi per tornare rapidamente a posizioni di bilancio sane, tenendo conto della situazione economica. |
|
(4) |
Il 27 aprile 2009 il Consiglio ha deciso, in conformità dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), che in Grecia esisteva un disavanzo eccessivo e ha emanato raccomandazioni per correggerlo entro il 2010, conformemente all’articolo 104, paragrafo 7, TCE e all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (1). Il Consiglio ha inoltre fissato al 27 ottobre 2009 il termine per l’adozione di misure efficaci. |
|
(5) |
Il disavanzo pubblico, effettivo e previsto, e i dati sul debito comunicati nell’aprile 2009 dalla Grecia sono stati sostanzialmente rivisti al rialzo nella notifica di ottobre 2009. Il disavanzo del 2008 è salito al 7¾ % del PIL (dal 5 % del PIL comunicato in aprile 2009), mentre il rapporto debito/PIL ha raggiunto, secondo i dati comunicati, il 99 % del PIL alla fine del 2008 (rispetto al 97,6 % indicato in aprile 2009). Conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (2), la Commissione (Eurostat) ha espresso una riserva generale sulla qualità dei dati effettivi comunicati dalla Grecia a causa di «notevoli incertezze» sulle cifre trasmesse. Dato che la riserva della Commissione (Eurostat) sulle statistiche di bilancio della Grecia non è ancora stata sciolta, tali statistiche non sono state ancora convalidate e possono essere quindi rivedute. In base alle previsioni dell’autunno 2009 dei servizi della Commissione e all’aggiornamento del programma di stabilità greco di gennaio 2010 («l’aggiornamento di gennaio 2010»), il disavanzo dell’amministrazione pubblica nel 2009 ha toccato il 12¾ % del PIL, discostandosi dall’obiettivo del 3,7 % del PIL stabilito nell’aggiornamento di gennaio 2010. In base alle previsioni ufficiali che danno la crescita reale del PIL nel 2010 pari a – ¼ %, l’obiettivo di bilancio per il 2010 si attesta a 8,7 % del PIL, ossia molto al di sopra del valore di riferimento del 3 % del PIL. |
|
(6) |
Il 2 dicembre 2009 il Consiglio ha stabilito, in conformità dell’articolo 126, paragrafo 8, TFUE, che la Grecia non aveva dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 7, TCE del 27 aprile 2009 («la raccomandazione del Consiglio del 27 aprile 2009»). |
|
(7) |
L’11 febbraio 2010 il Consiglio europeo ha esaminato la situazione di bilancio della Grecia, sostenendo gli sforzi e l’impegno del governo greco ad intraprendere quanto necessario, ivi inclusa l’adozione di misure supplementari, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi ambiziosi stabiliti nel programma di stabilità, ed ha invitato la Grecia ad attuare in maniera rigorosa e determinata tutti i provvedimenti volti a ridurre efficacemente il disavanzo di bilancio di 4 punti percentuali del PIL nel 2010. |
|
(8) |
Conformemente all’articolo 126, paragrafo 9, TFUE, qualora uno Stato membro persista nel disattendere le raccomandazioni del Consiglio, quest’ultimo può decidere di intimare allo Stato membro in questione di prendere, entro un termine stabilito, le misure volte alla riduzione del disavanzo. Questa non è la prima volta che il Consiglio decide di agire a norma dell’articolo 126, paragrafo 9, TFUE nei confronti della Grecia. Il 17 febbraio 2005 il Consiglio ha deciso di intimare alla Grecia, ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 9, TCE, di prendere le misure volte alla riduzione del disavanzo ritenute necessarie per correggere la situazione di disavanzo eccessivo. |
|
(9) |
Nel determinare il contenuto dell’intimazione a norma dell’articolo 126, paragrafo 9, TFUE, i seguenti fattori dovrebbero essere presi in considerazione, ivi compreso il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. In primo luogo, la stima del disavanzo effettivo per il 2009 era molto più alta di quella prevista quando è stata adottata la raccomandazione del Consiglio del 27 aprile 2009 e gli sforamenti della spesa e la diminuzione delle entrate hanno più che vanificato le misure di risanamento di bilancio attuate nel corso del 2009. L’adeguamento totale necessario a correggere il disavanzo eccessivo è superiore a 9¾ punti percentuali del PIL. In secondo luogo, l’aggiustamento di bilancio nominale previsto nell’aggiornamento di gennaio 2010 è pari a 4 punti percentuali del PIL, due terzi dei quali, secondo le autorità greche, risultano da misure permanenti. |
|
(10) |
Alla luce di questi fattori e considerato il profondo bisogno di risanamento, pare necessario prorogare di due anni il termine fissato dalla raccomandazione del Consiglio del 27 aprile 2009 per la correzione del disavanzo eccessivo in Grecia, fissando il nuovo termine al 2012, in linea con l’aggiornamento di gennaio 2010. |
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(11) |
Il 16 febbraio 2010 il Consiglio ha adottato la raccomandazione alla Grecia (3), intesa a porre fine alla mancanza di coerenza delle politiche economiche della Grecia con gli indirizzi di massima e a scongiurare il rischio di compromettere il buon funzionamento dell’unione economica e monetaria («la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010»). |
|
(12) |
In base ai tassi di crescita del PIL reale di – ¼ % e ¾ %, secondo quanto previsto per il 2010 e 2011 nelle previsioni dell’autunno 2009 dei servizi della Commissione e considerati i rischi per le prospettive di bilancio, sarà di fondamentale importanza che il bilancio 2010 sia attuato con rigore per riportare i conti pubblici sulla via della correzione del disavanzo eccessivo entro il 2012. Affinché il disavanzo non superi il 5,6 % del PIL nel 2011 e il 2,8 % nel 2012, occorre che nel 2011 e nel 2012 siano adottate concrete misure permanenti. La correzione di bilancio, misurata in termini strutturali, necessaria per avviare tale percorso di riduzione del disavanzo dovrebbe essere pari ad almeno 3½ % del PIL nel 2010 e nel 2011 e a 2½ % nel 2012. |
|
(13) |
La correzione del disavanzo eccessivo, oltre a richiedere una serie di tagli specifici della spesa pubblica (in particolare, la riduzione dei costi salariali, dei trasferimenti sociali e del numero di dipendenti pubblici) e un aumento del gettito (in particolare, mediante una riforma fiscale e l’aumento delle accise e delle imposte sui beni immobili), passa attraverso vari miglioramenti del quadro di bilancio della Grecia (quali una programmazione di bilancio a medio termine, l’adozione di regole di bilancio e qualche cambiamento istituzionale). Gran parte di queste misure sono state delineate dalle stesse autorità greche nell’aggiornamento di gennaio 2010. È opportuno chiedere esplicitamente la completa attuazione di tutte le misure necessarie entro termini ben precisi, poiché sembra essere la via ineludibile per risanare le finanze pubbliche in Grecia in maniera credibile e sostenibile. Dati i rischi legati al percorso di risanamento di bilancio programmato, la Grecia deve essere pronta ad adottare misure supplementari, come annunciato nel programma di stabilità, e ad attuarle per garantire il rispetto del percorso verso la correzione del disavanzo. |
|
(14) |
Poiché nella compilazione delle statistiche di bilancio della Grecia si osservano lacune gravi e ricorrenti e affinché sia possibile controllare a dovere la situazione delle finanze pubbliche in questo paese, serve un maggiore impegno per migliorare la raccolta e il trattamento dei dati delle amministrazioni pubbliche prescritti dalla legislazione in vigore, rafforzando, in particolare, i meccanismi che ne assicurano una trasmissione corretta e rapida. Ciò riguarda in particolare la compilazione trimestrale e annuale delle statistiche sulle finanze pubbliche conformemente ai regolamenti (CE) n. 2223/96 (4), (CE) n. 264/2000 (5), (CE) n. 1221/2002 (6), (CE) n. 501/2004 (7), (CE) n. 1222/2004 (8), (CE) n. 1161/2005 (9) e (CE) n. 479/2009, come pure la pubblicazione mensile dei dati sull’esecuzione del bilancio dello Stato e la rapida disponibilità dei dati finanziari relativi alla sicurezza sociale, agli enti locali e ai fondi fuori bilancio. Pur tuttavia, tenuto conto del tempo che può richiedere l’introduzione delle modifiche amministrative necessarie a produrre statistiche di bilancio attendibili, è importante controllare regolarmente l’evoluzione del debito pubblico e definire obiettivi strategici sia per il disavanzo sia per l’evoluzione del livello del debito. |
|
(15) |
Secondo le stime alla fine del 2009 il debito pubblico lordo era superiore al 113 % del PIL. Nettamente al di sopra del valore di riferimento del 60 % stabilito dal TFUE, si tratta di uno dei rapporti debito/PIL più alti dell’Unione che, accompagnato agli sviluppi del mercato e all’implicito riprezzamento del rischio, non solo rende più costoso il finanziamento di ogni emissione aggiuntiva, ma aumenta anche il costo del rifinanziamento del debito pubblico attuale. A far variare il livello del debito hanno inoltre ampiamente contribuito fattori diversi dall’indebitamento netto. È necessario che la Grecia si impegni in un’azione ulteriore per tenere sotto controllo tali fattori al fine di ridurre il rapporto debito/PIL a un ritmo soddisfacente, conforme alle proiezioni del saldo dell’amministrazione pubblica e alla crescita nominale del PIL. La variazione annuale dei livelli nominali del debito pubblico nel periodo 2010-2012 dovrebbe concordare con gli obiettivi di disavanzo e con un aggiustamento complessivo stock/flussi pari a ¼ % di PIL all’anno nel 2010, 2011 e 2012. |
|
(16) |
La Grecia dovrebbe presentare entro il 16 marzo 2010 una relazione in cui annuncia le misure per raggiungere gli obiettivi di bilancio per il 2010 e il calendario in base al quale attuarle. La Grecia dovrebbe inoltre presentare regolarmente una relazione al Consiglio e alla Commissione, per riferire in che modo sono attuate le misure definite nella presente decisione. Data la gravità della situazione di bilancio della Grecia, a partire dal 15 maggio 2010 tali relazioni dovrebbero essere presentate a cadenza periodica e rese pubbliche. Esse dovrebbero in particolare contenere una descrizione delle misure attuate e di quelle da attuarsi nel 2010 al fine di consolidare le finanze pubbliche e migliorarne la sostenibilità a lungo termine. Poiché il risanamento del bilancio va necessariamente di pari passo con la necessaria realizzazione di riforme strutturali e con il miglioramento della competitività, la Grecia dovrebbe altresì indicare nelle suddette relazioni le misure adottate in risposta alla raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010. Inoltre, le relazioni dovrebbero infine contenere informazioni sull’esecuzione mensile del bilancio dello Stato; sull’esecuzione del bilancio della sicurezza sociale e dei comuni; sull’emissione di debito; sull’andamento dell’occupazione nel settore pubblico; sulle spese in attesa di pagamento e, a cadenza almeno annuale, sulla situazione finanziaria delle aziende pubbliche. Poiché il risanamento del bilancio va necessariamente di pari passo con la necessaria realizzazione di riforme strutturali e con il miglioramento della competitività, il Consiglio ha invitato la Grecia a riferire sulle misure adottate in risposta alla raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 nell’ambito delle relazioni trimestrali previste dalla presente decisione. La Commissione e il Consiglio esamineranno le relazioni per valutare i progressi compiuti nella correzione del disavanzo eccessivo. |
|
(17) |
Nella dichiarazione dell’11 febbraio 2010 i capi di Stato o di governo dell’Unione europea hanno invitato la Commissione a sorvegliare strettamente l’attuazione della presente decisione di concerto con la BCE e a proporre le misure supplementari necessarie. |
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(18) |
Dopo aver corretto il disavanzo eccessivo, la Grecia adotta le misure opportune per raggiungere il più rapidamente possibile l’obiettivo a medio termine (OMT) di un bilancio in pareggio in termini strutturali. A tal fine, le autorità greche dovrebbero continuare ad assicurare l’attuazione di misure permanenti finalizzate al controllo della spesa primaria corrente, in particolare i costi salariali, i trasferimenti sociali, i sussidi ed altri trasferimenti. La Grecia dovrebbe inoltre far sì che il risanamento del bilancio sia anche teso a migliorare la qualità delle finanze pubbliche e contribuisca a far recuperare competitività alla propria economia, nell’ambito di un programma globale di riforme, attuando rapidamente le politiche concepite per proseguire la riforma dell’amministrazione tributaria. In considerazione dell’aumento del debito e della prevista crescita della spesa legata all’invecchiamento della popolazione, le autorità greche dovrebbero continuare a migliorare la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La Grecia pone fine alla presente situazione di disavanzo eccessivo il più rapidamente possibile e al più tardi entro il 2012.
2. Il percorso di aggiustamento alla correzione del disavanzo eccessivo prevede un aggiustamento strutturale annuo di almeno 3½ punti percentuali del PIL nel 2010 e nel 2011, e di almeno 2½ punti percentuali del PIL nel 2012.
3. Il percorso di aggiustamento di cui al paragrafo 2 prevede che il disavanzo dell’amministrazione pubblica non superi 21 270 milioni di EUR nel 2010, 14 170 milioni di EUR nel 2011 e 7 360 milioni di EUR nel 2012.
4. Il percorso di aggiustamento di cui al paragrafo 2 prevede che la variazione annuale del debito lordo consolidato delle amministrazioni pubbliche non superi 21 760 milioni di EUR nel 2010, 14 680 milioni di EUR nel 2011 e 7 880 milioni di EUR nel 2012.
5. La riduzione del disavanzo dovrebbe essere accelerata qualora le condizioni economiche o di bilancio si dovessero rivelare migliori di quanto previsto.
Articolo 2
Per porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo e rispettare il percorso di aggiustamento, la Grecia attua una serie di misure di risanamento del bilancio, tra le quali rientrano quelle illustrate nel programma di stabilità, in particolare:
A. MISURE DI BILANCIO URGENTI DA ADOTTARE ENTRO IL 15 MAGGIO 2010
Come delineato nel programma di stabilità, compresi i provvedimenti di bilancio annunciati il 2 febbraio 2010, la Grecia provvede a:
Spesa
|
a) |
trasferire in una riserva per imprevisti il 10 % degli stanziamenti di bilancio destinati ai ministeri (all’infuori di salari e pensioni) iscritti nel bilancio 2010, in attesa di ripartire nuovamente tali stanziamenti tra i ministeri e individuare i programmi di spesa da razionalizzare, nell’ottica di una riduzione sostanziale e permanente della spesa; |
|
b) |
ridurre i costi salariali, in particolare congelando i salari nominali dell’amministrazione centrale, degli enti locali, delle agenzie dello Stato e di altre istituzioni pubbliche ed effettuando tagli all’occupazione; bloccare nuove assunzioni nel 2010 e sopprimere i posti vacanti nell’amministrazione pubblica, compresi i contratti temporanei, in particolare non sostituendo i funzionari di ruolo che vanno in pensione; |
|
c) |
ridurre le indennità speciali versate ai dipendenti pubblici (anche quelle provenienti da conti fuori bilancio), con la conseguente riduzione delle retribuzioni complessive nel settore pubblico, come primo passo per migliorare il sistema salariale dell’amministrazione pubblica e razionalizzare la griglia dei salari in questo settore; |
|
d) |
effettuare tagli nominali dei trasferimenti versati dalla sicurezza sociale, anche mediante misure volte a limitare l’indicizzazione delle prestazioni e dei diritti; |
Entrate
|
e) |
mettere in atto un sistema d’imposizione progressiva per tutte le fonti di reddito ed un trattamento orizzontalmente unificato per i redditi da lavoro e da capitale; |
|
f) |
abrogare tutte le esenzioni e le disposizioni di tassazione autonoma vigenti nel sistema fiscale, compreso il reddito da prestazioni speciali dei dipendenti pubblici; |
|
g) |
introdurre un sistema d’imposizione presuntiva per i lavoratori autonomi; |
|
h) |
introdurre imposte permanenti per gli immobili e aumentare le aliquote dell’imposta sugli immobili rispetto a quelle applicate al 31 dicembre 2009; |
|
i) |
aumentare le accise sul tabacco, sull’alcool e sui carburanti rispetto a quelle applicate al 31 dicembre 2009; |
|
j) |
definire nel dettaglio e attuare entro la fine di marzo 2010 le riforme del sistema fiscale attualmente in programma, utilizzando i guadagni potenziali d’efficienza per ridurre ancor più il disavanzo. |
B. MISURE DI SOSTEGNO PER SALVAGUARDARE GLI OBIETTIVI DI BILANCIO 2010
|
a) |
Nella misura in cui una serie di rischi connessi ai massimali di disavanzo e di debito fissati dall’articolo 1, paragrafi 3 e 4, si realizzano, nella relazione da presentare entro il 16 marzo 2010 la Grecia annuncia misure supplementari rispetto a quelle previste dall’articolo 2, sezione A, per garantire il raggiungimento dell’obiettivo di bilancio del 2010. Le misure supplementari in linea di principio dovrebbero consistere in tagli della spesa (ad esempio, tagli a ulteriori spese correnti e in conto capitale, tra l’altro annullando assegnazioni di bilancio alla riserva per imprevisti), ma potrebbero anche essere dirette ad incrementare le entrate (ad esempio, incrementando le entrate IVA, introducendo accise sugli articoli di lusso, tra cui le automobili ad uso privato, aumentando ulteriormente le accise sui prodotti connessi all’energia). La prima valutazione a tal riguardo avrà luogo in occasione del primo rapporto il 16 marzo 2010. |
C. ALTRE MISURE DA ADOTTARE ENTRO LA FINE DEL 2010
Spesa
|
a) |
Intraprendere le riforme necessarie per ridurre in modo significativo l’incidenza dell’invecchiamento della popolazione sul bilancio, intervenendo nel sistema sanitario e in quello pensionistico, riforme che devono essere convalidate mediante la procedura di verifica inter pares nell’ambito del comitato di politica economica; in particolare, adottare una riforma parametrica del sistema pensionistico per assicurare la sostenibilità finanziaria di detto sistema di fronte all’invecchiamento della popolazione; a tal fine, la riforma dovrebbe contemplare la diminuzione dei limiti massimi delle pensioni, l’aumento progressivo dell’età pensionabile, sia delle donne che degli uomini, una nuova formula per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche che rispecchi meglio i contributi versati durante l’intera vita professionale e favorisca l’equità intergenerazionale, e una razionalizzazione del sistema delle prestazioni speciali a sostegno delle pensioni più basse; |
|
b) |
ridurre il numero dei dipendenti pubblici, con ulteriori tagli dei contratti temporanei e attenendosi alla regola di un’assunzione ogni cinque pensionamenti; |
|
c) |
riformare il sistema di pagamento dei salari dei dipendenti diretti dell’amministrazione pubblica, istituendo principi unificati per la determinazione e la pianificazione dei salari; razionalizzare la griglia salariale, mirando a ridurre i costi salariali; è altresì necessario risparmiare sui costi salariali a livello locale; applicare agli enti locali e a varie altre agenzie la nuova griglia salariale unificata del settore pubblico, dopo averla perfezionata, avendo altresì cura di non perdere i funzionari migliori; |
Entrate
|
d) |
intensificare con determinazione la lotta contro la frode e l’evasione fiscale (in particolare per quanto riguarda l’IVA, l’imposta sul reddito delle società e il regime fiscale per i titolari di reddito da lavoro autonomo), anche facendo rispettare più rigorosamente le disposizioni in materia di pagamento delle imposte, ed utilizzare i potenziali proventi per ridurre ancor più il disavanzo; |
|
e) |
proseguire l’ammodernamento dell’amministrazione tributaria, in particolare attraverso la creazione di un ufficio preposto alla riscossione delle imposte, con dovere di rendicontazione, che dovrebbe stabilire obiettivi annuali e applicare sistemi di valutazione per il controllo delle prestazioni degli uffici tributari; stanziare le risorse necessarie per personale di alto livello, infrastrutture e attrezzature, organizzazione della gestione e sistemi di condivisione delle informazioni, che dovrebbero disporre di garanzie sufficienti contro un’ingerenza politica; |
Quadro di bilancio
|
f) |
illustrare nel dettaglio le misure da attuare nel 2011 e nel 2012, per rispettare gli obiettivi dell’aggiornamento di gennaio 2010; |
|
g) |
rafforzare la posizione del ministero delle Finanze rispetto agli altri ministri nell’ambito dell’elaborazione della legge finanziaria annuale e consolidare i meccanismi di controllo a sua disposizione durante l’esecuzione del bilancio; assicurare, inoltre, che il bilancio venga effettivamente eseguito in base ai programmi; |
|
h) |
perseguire la riforma della Ragioneria generale dello Stato, anche nei modi seguenti: istituendo un ufficio preposto al bilancio, con dovere di rendicontazione, con il compito di stabilire obiettivi di spesa pluriennali e avvalersi di sistemi di valutazione per il controllo delle prestazioni; stanziare le risorse necessarie per coprire i costi di personale di alto livello, infrastrutture e attrezzature, organizzazione della gestione e sistemi di condivisione delle informazioni, che dovrebbero disporre di garanzie sufficienti contro un’ingerenza politica; |
|
i) |
adottare un quadro di bilancio a medio termine, che preveda massimali di spesa obbligatori vincolati ad una regola di spesa pluriennale, e creare un’agenzia indipendente per la politica di bilancio che puntualmente renda pubblici i dati riguardanti i piani e l’esecuzione del bilancio di tutti gli organismi dell’amministrazione pubblica; |
|
j) |
nel quadro di bilancio a medio termine di cui alla lettera i) annunciare tempestivamente le misure supplementari permanenti che s’intendono adottare per ridurre la spesa nel medio termine; |
|
k) |
intensificare con determinazione la lotta contro la corruzione nell’amministrazione pubblica, in particolare per quanto riguarda i salari e le indennità, gli appalti pubblici, l’accertamento e la riscossione delle imposte; |
|
l) |
adottare le misure necessarie per evitare una riduzione della durata media del debito pubblico; |
|
m) |
continuare ad adoperarsi per controllare i fattori diversi dall’indebitamento netto, che contribuiscono alla variazione dei livelli del debito. |
D. ALTRE MISURE DI BILANCIO DA ADOTTARE ENTRO IL 2012
Spesa
|
a) |
Attuare nel 2011 e nel 2012 misure d’aggiustamento di natura permanente, incentrate soprattutto sulle spese correnti; più precisamente, procedere a tagli della spesa per ottenere risparmi permanenti nella spesa dei consumi dell’amministrazione pubblica, in particolare i costi salariali, i trasferimenti sociali e il numero dei dipendenti pubblici; |
Entrate
|
b) |
in un quadro di bilancio a medio termine, continuare ad attuare con rigore la riforma dell’amministrazione tributaria, destinando le entrate potenziali alla riduzione del disavanzo; |
Quadro di bilancio
|
c) |
rafforzare i meccanismi istituzionali necessari a fornire previsioni di bilancio ufficiali affidabili e plausibili, che tengano conto dei dati disponibili sugli sviluppi e sulle tendenze recenti dell’esecuzione; a tal fine, le previsioni macroeconomiche ufficiali dovrebbero essere riesaminate da esperti esterni; le previsioni dei servizi della Commissione fungono da punto di riferimento; |
|
d) |
evitare di includere negli obiettivi di bilancio misure una tantum di riduzione del disavanzo; |
|
e) |
nel quadro di bilancio a medio termine, adottare misure supplementari permanenti di riduzione della spesa volte a raggiungere l’OMT di un saldo vicino al pareggio o positivo. |
Articolo 3
Affinché la spesa e le entrate siano controllate in modo tempestivo ed efficace e gli sviluppi di bilancio debitamente seguiti, la Grecia dovrebbe:
|
a) |
entro il 15 maggio 2010, adottare disposizioni di legge che rendano obbligatoria la pubblicazione dell’esecuzione di bilancio a cadenza mensile, entro e non oltre 10 giorni dalla fine di ogni mese; |
|
b) |
far rispettare il vigente obbligo che impone agli enti di previdenza e assistenza sociale e agli ospedali di pubblicare i conti e i bilanci annuali ufficiali; |
|
c) |
continuare ad adoperarsi per migliorare la raccolta e il trattamento dei dati dell’amministrazione pubblica, in particolare rafforzando i meccanismi di controllo delle autorità competenti in materia di statistica e della ragioneria di Stato e garantendo che vi sia responsabilità personale effettiva in caso di comunicazione di informazioni inesatte, per assicurare la trasmissione tempestiva di dati di alta qualità sulle amministrazioni pubbliche in conformità dei regolamenti (CE) n. 2223/96, (CE) n. 264/2000, (CE) n. 1221/2002, (CE) n. 501/2004, (CE) n. 1222/2004, (CE) n. 1161/2005, (CE) n. 223/2009 (10) e (CE) n. 479/2009; |
|
d) |
collaborare con la Commissione (Eurostat) in modo da concordare rapidamente un piano d’azione per colmare le lacune statistiche, istituzionali e di governance; |
|
e) |
collaborare con la Commissione (Eurostat) e ricevere l’opportuna assistenza tecnica in loco per la compilazione delle statistiche di bilancio e di altre statistiche macroeconomiche. |
Articolo 4
1. Entro il 16 marzo 2010 la Grecia presenta al Consiglio e alla Commissione e rende pubblica una relazione in cui illustra il calendario d’attuazione delle misure adottate a norma dell’articolo 2 della presente decisione intese a raggiungere gli obiettivi di bilancio per il 2010, comprese, se del caso, le misure necessarie di cui all’articolo 2, sezione B.
2. Entro il 15 maggio 2010 la Grecia presenta al Consiglio e alla Commissione e rende pubblica una relazione in cui illustra le misure strategiche necessarie per conformarsi alla presente decisione. In seguito, la Grecia presenta e rende pubbliche tali relazioni a cadenza trimestrale.
3. Le relazioni di cui al paragrafo 2 dovrebbero contenere informazioni dettagliate sui seguenti aspetti:
|
a) |
misure concrete attuate alla data della relazione per conformarsi alla presente decisione, compreso il loro impatto di bilancio quantificato; |
|
b) |
misure concrete programmate per conformarsi alla presente decisione, la cui attuazione è prevista dopo la data della relazione, il relativo calendario d’attuazione e la stima del loro impatto di bilancio; |
|
c) |
esecuzione mensile del bilancio dello Stato; |
|
d) |
l’esecuzione del bilancio infra-annuale relativamente alla sicurezza sociale, agli enti locali e ai fondi fuori bilancio; |
|
e) |
emissione e rimborso del debito pubblico; |
|
f) |
sviluppi permanenti e temporanei dell’occupazione nel settore pubblico; |
|
g) |
spesa pubblica in attesa di pagamento (arretrati accumulati); |
|
h) |
situazione finanziaria delle imprese pubbliche e di altri organismi pubblici (tali informazioni dovrebbero essere fornite con frequenza annuale). |
4. La Commissione e il Consiglio valutano le relazioni al fine di accertare se la Grecia si è conformata alla presente decisione.
Nell’ambito di tale valutazione la Commissione può indicare le misure necessarie per conformarsi al percorso di aggiustamento stabilito dalla presente decisione per la correzione del disavanzo eccessivo.
Articolo 5
La Grecia dà seguito effettivo alla presente decisione entro il 15 maggio 2010.
Articolo 6
Gli effetti della presente decisione decorrono dalla data della notificazione.
Articolo 7
La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 2010.
Per il Consiglio
La presidente
E. SALGADO
(1) GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.
(2) GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.
(3) Cfr. pag. 65 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) Regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 264/2000 della Commissione, del 3 febbraio 2000, relativo all’attuazione del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio con riferimento alle statistiche congiunturali della finanza pubblica (GU L 29 del 4.2.2000, pag. 4).
(6) Regolamento (CE) n. 1221/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per quanto riguarda i conti trimestrali non finanziari delle amministrazioni pubbliche (GU L 179 del 9.7.2002, pag. 1).
(7) Regolamento (CE) n. 501/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo ai conti finanziari trimestrali delle amministrazioni pubbliche (GU L 81 del 19.3.2004, pag. 1).
(8) Regolamento (CE) n. 1222/2004 del Consiglio, del 28 giugno 2004, relativo all’elaborazione e alla comunicazione di dati sul debito pubblico su base trimestrale (GU L 233 del 2.7.2004, pag. 1).
(9) Regolamento (CE) n. 1161/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativo alla compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 22).
(10) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
|
30.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 83/19 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 16 marzo 2010
che modifica la decisione 2009/459/CE relativa alla concessione di un sostegno finanziario comunitario a medio termine alla Romania
(2010/183/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (1), in particolare l’articolo 5, secondo comma, in combinato disposto con l’articolo 8,
vista la proposta della Commissione presentata previa consultazione del Comitato economico e finanziario (CEF),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Con decisione 2009/458/CE (2) il Consiglio ha concesso il concorso reciproco alla Romania e con decisione 2009/459/CE (3) il Consiglio ha concesso un’assistenza finanziaria a medio termine alla Romania. |
|
(2) |
La portata e l’intensità della recessione economica che ha colpito la Romania impongono di rivedere le condizioni di politica economica previste per l’erogazione delle quote dell’assistenza finanziaria al fine di tenere conto degli effetti della contrazione, maggiore di quanto previsto, del PIL reale. |
|
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/459/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2009/459/CE è così modificata:
|
1) |
all’articolo 3, paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
|
2) |
all’articolo 3, paragrafo 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Articolo 3
La Romania è destinataria della presente decisione.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 2010.
Per il Consiglio
La presidente
E. SALGADO
(1) GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.
|
30.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 83/20 |
DECISIONE ATALANTA/1/2010 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 5 marzo 2010
che modifica la decisione ATALANTA/2/2009 del Comitato politico e di sicurezza relativa all’accettazione dei contributi di Stati terzi all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e la decisione ATALANTA/3/2009 del Comitato politico e di sicurezza relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)
(2010/184/PESC)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38, terzo comma,
vista l’azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1), in particolare l’articolo 10,
viste la decisione ATALANTA/2/2009 del Comitato politico e di sicurezza (2), e la decisione ATALANTA/3/2009 del Comitato politico e di sicurezza (3), e il relativo addendum (4),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il comandante dell’operazione dell’UE ha tenuto una conferenza sulla costituzione della forza il 16 dicembre 2008. |
|
(2) |
A seguito dell’offerta da parte dell’Ucraina di contribuire all’operazione Atalanta, della raccomandazione del comandante dell’operazione dell’UE e del parere del Comitato militare dell’Unione europea, il contributo dell’Ucraina dovrebbe essere accettato. |
|
(3) |
A norma dell’articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 1 della decisione ATALANTA/2/2009 del Comitato politico e di sicurezza è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
Contributi di Stati terzi
A seguito delle conferenze sulla costituzione della forza e sugli effettivi, i contributi della Norvegia, della Croazia, del Montenegro e dell’Ucraina sono accettati per l’operazione militare dell’UE volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta).»
Articolo 2
L’allegato della decisione ATALANTA/3/2009 del Comitato politico e di sicurezza è sostituito dal testo figurante nell’allegato della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 5 marzo 2010.
Per il Comitato politico e di sicurezza
Il presidente
C. FERNÁNDEZ-ARIAS
(1) GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.
(2) GU L 109 del 30.4.2009, pag. 52.
ALLEGATO
«ALLEGATO
ELENCO DEI PAESI TERZI DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1
|
— |
Norvegia |
|
— |
Croazia |
|
— |
Montenegro |
|
— |
Ucraina». |
|
30.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 83/22 |
DECISIONE ATALANTA/2/2010 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 23 marzo 2010
relativa alla nomina del comandante della forza dell’Unione europea per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)
(2010/185/PESC)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38,
vista l’azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1) (Atalanta), in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 6 dell’azione comune 2008/851/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare decisioni relative alla nomina del comandante della forza dell’Unione europea. |
|
(2) |
Il 4 dicembre 2009 il CPS ha adottato la decisione Atalanta/8/2009 (2) relativa alla nomina del contrammiraglio Giovanni GUMIERO quale comandante della forza dell’Unione europea per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia. |
|
(3) |
Il comandante dell’operazione dell’Unione europea ha raccomandato di nominare il contrammiraglio (LH) Jan THÖRNQVIST quale nuovo comandate della forza dell’Unione europea per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia. |
|
(4) |
Il comitato militare dell’Unione europea ha appoggiato tale raccomandazione. |
|
(5) |
A norma dell’articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore della difesa, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il contrammiraglio (LH) Jan THÖRNQVIST è nominato comandante della forza dell’Unione europea per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 14 aprile 2010.
Fatto a Bruxelles, addì 23 marzo 2010.
Per il Comitato politico e di sicurezza
Il presidente
C. FERNÁNDEZ-ARIAS
|
30.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 83/23 |
DECISIONE 2010/186/PESC DEL CONSIGLIO
del 29 marzo 2010
che modifica la posizione comune 2009/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 27 ottobre 2009 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2009/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea (1). |
|
(2) |
Il 22 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato la decisione 2009/1003/PESC che modifica la posizione comune 2009/788/PESC e include ulteriori misure restrittive (2). |
|
(3) |
Il Consiglio ritiene che non esista più alcun motivo per mantenere talune persone nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi a cui si applicano le misure restrittive previste nella posizione comune 2009/788/PESC. L'elenco di cui all'allegato della posizione comune 2009/788/PESC dovrebbe essere modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le persone menzionate nell'allegato della presente decisione sono cancellate dall'elenco di cui all'allegato della posizione comune 2009/788/PESC.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore alla data della sua adozione.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 29 marzo 2010.
Per il Consiglio
La presidente
E. ESPINOSA
ALLEGATO
Elenco delle persone di cui all'articolo 1
|
n. 2 |
Generale di divisione Mamadouba (alias Mamadou) Toto CAMARA |
|
n. 3 |
Generale Sékouba KONATÉ |
|
n. 16 |
Comandante Kelitigui FARO |
|
n. 43 |
Kabinet (alias Kabiné) KOMARA |
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30.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 83/24 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 marzo 2010
che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe, a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose
[notificata con il numero C(2010) 1610]
(2010/187/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (1), in particolare l’articolo 6, paragrafi 2 e 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’allegato I, capo I.3, l’allegato II, capo II.3, e l’allegato III, capo III.3, della direttiva 2008/68/CE contengono elenchi di deroghe nazionali che consentono di tenere conto di circostanze nazionali specifiche. È opportuno adattare questi elenchi per includere nuove deroghe nazionali. |
|
(2) |
Per ragioni di chiarezza è opportuno sostituire integralmente tali sezioni. |
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(3) |
La direttiva 2008/68/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza. |
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(4) |
Le misure stabilite nella presente decisione sono conformi al parere del comitato per il trasporto delle merci pericolose istituito dalla direttiva 2008/68/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli Stati membri elencati in allegato alla presente decisione sono autorizzati ad applicare le deroghe di cui al medesimo allegato concernenti il trasporto di merci pericolose nel loro territorio.
Tali deroghe sono applicate senza discriminazioni.
Articolo 2
L’allegato I, capo I.3, l’allegato II, capo II.3, e l’allegato III, capo III.3, della direttiva 2008/68/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2010.
Per la Commissione
Siim KALLAS
Vicepresidente
ALLEGATO
L’allegato I, capo I.3, l’allegato II, capo II.3, e l’allegato III, capo III.3, della direttiva 2008/68/CE sono modificati come indicato qui di seguito.
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1) |
L’allegato I, capo I.3, è sostituito dal seguente testo: «I.3. Deroghe nazionali Deroghe concesse agli Stati membri in base all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/68/CE, per il trasporto di merci pericolose all’interno del loro territorio. Identificativo della deroga: RO-a/bi/bii-MS-nn RO = strada a/bi/bii = articolo 6, paragrafo 2, lettera a/bi/bii MS = sigla dello Stato membro nn = numero di ordine In base all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE BE Belgio RO-a-BE-1 Oggetto: Classe 1 — Piccole quantità. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.3.6 Contenuto dell’allegato della direttiva: il punto 1.1.3.6 limita a 20 kg la quantità di esplosivi per attività minerarie che possono essere trasportati in un normale veicolo. Contenuto della normativa nazionale: gli operatori dei depositi lontani dai luoghi di approvvigionamento possono essere autorizzati a trasportare 25 kg di dinamite o di esplosivi potenti e 300 detonatori al massimo in normali veicoli a motore, alle condizioni che devono essere fissate dal servizio esplosivi. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Article 111 de l’arrêté royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-a-BE-2 Oggetto: trasporto di contenitori vuoti non puliti che hanno contenuto prodotti di varie classi. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.6 Contenuto della normativa nazionale: indicazione nei documenti di trasporto: “Contenitori vuoti non puliti che hanno contenuto prodotti di varie classi”. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: deroga 6-97. Osservazioni: deroga registrata dalla Commissione europea sotto il numero 21 (ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE). Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-a-BE-3 Oggetto: adozione della deroga RO-a-UK-4. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-a-BE-4 Oggetto: esenzione da tutte le prescrizioni ADR per il trasporto nazionale di massimo 1 000 rilevatori di fumo ionici usati in abitazioni private all’impianto di trattamento in Belgio attraverso i punti di raccolta previsti nello scenario concernente la raccolta selettiva dei rilevatori di fumo. Riferimento all’ADR: tutte le prescrizioni Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: Contenuto della normativa nazionale: l’uso domestico di rilevatori ionici di fumo non è soggetto ad un controllo regolamentare da un punto di vista radiologico se il rilevatore di fumo è di un tipo omologato. Il trasporto di questi rilevatori di fumo per la consegna all’utilizzatore finale è esente dalle prescrizioni ADR [cfr. 2.2.7.1.2, lettera d)]. La direttiva 2002/96/CE “RAEE” (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) prevede la raccolta selettiva di rilevatori di fumo usati per il trattamento delle schede di circuito e, nel caso dei rilevatori ionici, per estrarre le sostanze radioattive. Per consentire questa raccolta selettiva è stato elaborato uno scenario per incentivare gli utilizzatori privati a portare i loro rilevatori di fumo usati ad un punto di raccolta da cui questi possono essere trasportati ad un impianto di trattamento, a volte attraverso un secondo punto di raccolta o un deposito intermedio. Nei punti di raccolta saranno messi a disposizione imballaggi metallici in cui potranno essere sistemati un massimo di 1 000 rilevatori di fumo. Da questi punti un imballaggio di questo tipo contenente rilevatori di fumo può essere trasportato con altri rifiuti ad un deposito intermedio. L’imballaggio sarà etichettato con la dicitura “rilevatore di fumo”. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: lo scenario per la raccolta selettiva di rilevatori di fumo fa parte delle condizioni per l’eliminazione di strumenti approvati prevista all’articolo 3.1.d.2 del decreto reale del 20.7.2001: regolamento sulla radioprotezione generale. Osservazioni: Questa deroga è necessaria per rendere possibile la raccolta selettiva di rilevatori di fumo ionici. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 DE Germania RO-a-DE-1 Oggetto: imballaggio e carico misti di parti di automobili con classificazione 1.4G assieme ad alcune merci pericolose (n4). Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.10 e 7.5.2.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni sull’imballaggio e il carico misti. Contenuto della normativa nazionale: le merci UN 0431 e UN 0503 possono essere trasportate unitamente a talune merci pericolose (prodotti utilizzati nella costruzione automobilistica) in quantità specifiche, fissate nell’esenzione. Tali quantità non possono essere superiori a 1 000 unità (cfr. punto 1.1.3.6.4). Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28. Osservazioni: l’esenzione è necessaria per permettere una rapida consegna delle componenti per autoveicoli riguardanti la sicurezza, in funzione della domanda locale. A motivo dell’ampia gamma dei prodotti, l’immagazzinamento di tali prodotti presso i meccanici locali non è frequente. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-a-DE-2 Oggetto: esenzione dall’obbligo di avere un documento di trasporto e una dichiarazione del trasportatore per determinate quantità di merci pericolose, come specificato al punto 1.1.3.6 (n1). Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.1 e 5.4.1.1.6. Contenuto dell’allegato della direttiva: contenuto del documento di trasporto. Contenuto della normativa nazionale: per tutte le classi tranne la classe 7: non sono necessari documenti di trasporto se la quantità della merce trasportata non supera le quantità indicate nel punto 1.1.3.6. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18. Osservazioni: le informazioni fornite dall’etichettatura e dalle indicazioni poste sull’imballaggio sono considerate sufficienti per il trasporto nazionale, in quanto un documento di trasporto non è sempre adatto per la distribuzione locale. Deroga registrata dalla Commissione europea sotto il numero 22 (ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE). Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-a-DE-3 Oggetto: trasporto di standard di misurazione e pompe per carburanti (vuote, non pulite). Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: disposizioni applicabili ai numeri ONU 1202, 1203 e 1223. Contenuto dell’allegato della direttiva: imballaggio, marcatura, documenti, istruzioni di trasporto e di movimentazione, istruzioni per il personale viaggiante. Contenuto della normativa nazionale: specifica delle normative applicabili e delle disposizioni secondarie ai fini dell’applicazione della deroga fino a 1 000 litri: comparabile a imballaggi vuoti, non puliti; al di sopra di 1 000 litri: conformità a taluni regolamenti per le cisterne; trasporto esclusivamente vuote e non pulite. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24. Osservazioni: lista n. 7, 38, 38a. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-a-DE-5 Oggetto: autorizzazione all’imballaggio combinato. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.10.4 MP2. Contenuto dell’allegato della direttiva: divieto di imballaggio combinato. Contenuto della normativa nazionale: classi 1.4S, 2, 3 e 6.1; autorizzazione all’imballaggio combinato di oggetti di classe 1.4S (cartucce per armi di piccolo calibro), aerosol (classe 2) e materiali per la pulizia e il trattamento contenuti nelle classi 3 e 6.1 (numerazione ONU) per essere venduti in imballaggi combinati nel gruppo II di imballaggio e in piccole quantità. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21. Osservazioni: Lista n.: 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 DK Danimarca RO-a-DK-1 Oggetto: trasporto su strada di imballaggi o articoli contenenti rifiuti o residui di merci pericolose provenienti da abitazioni e da talune imprese ai fini dello smaltimento. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: punti 2, 3, 4.1, 5.2, 5.4. e 8.2. Contenuto dell’allegato della direttiva: principi di classificazione, disposizioni speciali, disposizioni relative all’imballaggio, disposizioni applicabili alla marcatura e all’etichettatura, alla documentazione di trasporto e alla formazione. Contenuto della normativa nazionale: gli imballaggi interni o gli articoli contenenti rifiuti o residui di merci pericolose provenienti da abitazioni o da determinate imprese possono essere imballati assieme in imballaggi esterni. Il contenuto di ciascun imballaggio interno e/o di ciascun imballaggio esterno non deve superare determinati limiti di massa o volume. Le deroghe riguardano la classificazione, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, la documentazione e la formazione professionale. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, § 4 stk. 3. Osservazioni: non è possibile effettuare una classificazione accurata né applicare tutte le disposizioni ADR al momento della raccolta di rifiuti o di quantitativi residui di merci pericolose provenienti da abitazioni o da determinate imprese a fini di smaltimento. I rifiuti sono generalmente contenuti in imballaggi che sono stati venduti al dettaglio. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-a-DK-2 Oggetto: trasporto su strada di colli contenenti sostanze esplosive e colli contenenti detonatori nel medesimo autoveicolo. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.2.2 Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni relative all’imballaggio misto. Contenuto della normativa nazionale: il trasporto di merci pericolose su strada deve avvenire nel rispetto delle norme ADR. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l. Osservazioni: esiste l’esigenza pratica di poter caricare sostanze esplosive e detonatori nel medesimo autoveicolo per il trasporto dal deposito al luogo di lavoro e nuovamente al deposito. Con la modifica della legislazione danese sul trasporto di merci pericolose, le autorità di tale paese autorizzeranno questo genere di trasporto alle condizioni seguenti:
Termine della scadenza: 30 giugno 2015 FI Finlandia RO-a-FI-1 Oggetto: il trasporto di determinate quantità di merci pericolose con pullman privati e materiali radioattivi a bassa attività in piccole quantità per fini medici e di ricerca. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1, 5.4. Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni relative all’imballaggio, documentazione. Contenuto della normativa nazionale: il trasporto di merci pericolose in determinate quantità a norma del punto 1.1.3.6, di massa netta massima non superiore a 200 kg, con autoveicoli e pullman privati è consentito senza documenti di trasporto e in deroga alle prescrizioni relative all’imballaggio. Quando trasporta materiali radioattivi a bassa attività di peso inferiore a 50 chilogrammi per fini medici e di ricerca, non è necessario che il veicolo sia contrassegnato e attrezzato in conformità dell’ADR. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003; 312/2005). Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-a-FI-2 Oggetto: descrizione di cisterne vuote nei documenti di trasporto. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.6 Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni speciali applicabili a contenitori vuoti e non puliti, veicoli, container, cisterne, veicoli batteria e contenitori per gas a elementi multipli (“MEGC”). Contenuto della normativa nazionale: nel caso di autocisterne vuote, non pulite che hanno trasportato due o più sostanze classificate con numeri ONU 1202, 1203 e 1223, la descrizione nei documenti di trasporto può essere integrata con la frase “ultimo carico” oltre al nome del prodotto con punto di infiammabilità minore; “autocisterna vuota, 3, ultimo carico: ONU 1203 Motor spirit, II”. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003). Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-a-FI-3 Oggetto: etichettatura e marcatura di unità di trasporto per esplosivi. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.2.1.1 Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni generali sulla marcatura con pannello arancione. Contenuto della normativa nazionale: le unità di trasporto (generalmente furgoni) che trasportano piccole quantità di esplosivi (massimo 1 000 kg netti) destinati alle cave e siti di lavoro possono essere contrassegnati con un cartello di modello n. 1 posto sul lato anteriore e sul lato posteriore. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003). Termine della scadenza: 30 giugno 2015 FR Francia RO-a-FR-2 Oggetto: trasporto di rifiuti derivanti da attività sanitarie a rischio infettivo disciplinati dalla disposizione ONU 3291, con un volume inferiore o pari a 15 kg. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B. Contenuto della normativa nazionale: esenzione dalle prescrizioni dell’ADR per il trasporto di rifiuti derivanti da attività sanitarie a rischio infettivo e disciplinate dalla norma ONU 3291, con un volume inferiore o pari a 15 kg. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 12. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-a-FR-5 Oggetto: trasporto di merci pericolose in veicoli destinati al trasporto pubblico di passeggeri (18) Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.3.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: trasporto di passeggeri e di sostanze pericolose. Contenuto della normativa nazionale: il trasporto di merci pericolose diverse da quelle di classe 7, autorizzate nei veicoli di trasporto pubblico come bagaglio a mano: si applicano soltanto le disposizioni relative all’imballaggio, alla marcatura e all’etichettatura dei colli di cui ai punti 4.1, 5.2 e 3.4. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I, paragraphe 3.1. Osservazioni: il bagaglio a mano può contenere esclusivamente merci pericolose per uso professionale proprio o personale. Per le persone affette da patologie respiratorie è consentito il trasporto di contenitori portatili per il gas nella quantità necessaria per un tragitto. Termine della scadenza: 29 febbraio 2016 RO-a-FR-6 Oggetto: trasporto per conto proprio di piccole quantità di merci pericolose (18). Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo di documento di trasporto. Contenuto della normativa nazionale: il trasporto per conto proprio di piccole quantità di merci pericolose diverse dalla classe 7, non superiori ai limiti fissati al punto 1.1.3.6 non è soggetto all’obbligo di possesso di un documento di trasporto previsto al punto 5.4.1. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I, paragraphe 3.2.1. Termine della scadenza: 29 febbraio 2016 IE Irlanda RO-a-IE-1 Oggetto: esenzione dal criterio 5.4.0 dell’ADR in relazione al documento di trasporto per il trasporto di pesticidi di classe 3 ADR, elencati al punto 2.2.3.3 come pesticidi FT2 (punto di infiammabilità < 23 oC), e classe 6.1 ADR, elencati al punto 2.2.61.3 come pesticidi T6, liquidi (p. i. ≥ 23 oC), quando le quantità di merci pericolose trasportate non eccedono le quantità stabilite al punto 1.1.3.6 ADR. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4 Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo di documento di trasporto. Contenuto della normativa nazionale: il documento di trasporto non è obbligatorio per il trasporto di pesticidi di classe 3 ADR e di quelli del punto 6.1, quando le quantità di merci pericolose trasportate non eccedono le quantità stabilite al punto 1.1.3.6 ADR. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Regulation 82(9) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004” . Osservazioni: obbligo oneroso e non necessario ai fini del trasporto locale e della consegna di tali pesticidi. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-a-IE-2 Oggetto: esenzione da alcune disposizioni ADR relative all’imballaggio, alla marcatura e all’etichettatura ai fini del trasporto di piccole quantità (inferiori ai limiti di cui al punto 1.1.3.6) di oggetti pirotecnici scaduti con codici di classificazione 1.3G, 1.4G e 1.4S della classe 1 ADR, recanti i numeri di identificazione della sostanza ONU 0092, ONU 0093, ONU 0191, ONU 0195, ONU 0197, ONU 0240, ONU 0312, ONU 0403, ONU 0404 o ONU 0453 fino alla più vicina caserma militare a fini di smaltimento. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: punti 1.1.3.6, 4.1, 5.2 e 6.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: smaltimento di oggetti pirotecnici scaduti. Contenuto della normativa nazionale: le disposizioni ADR relative all’imballaggio, alla marcatura e all’etichettatura ai fini del trasporto di oggetti pirotecnici scaduti recenti i numeri ONU 0092, ONU 0093, ONU 0191, ONU 0195, ONU 0197, ONU 0240, ONU 0312, ONU 0403, ONU 0404 o ONU 0453 fino alla più vicina caserma militare non trovano applicazione, a condizione che siano rispettate le disposizioni ADR generali sull’imballaggio e nel documento di trasporto siano incluse informazioni supplementari. Tale esenzione si applica soltanto al trasporto locale, fino alla più vicina caserma militare, di piccole quantità di tali oggetti pirotecnici scaduti, ai fini di uno smaltimento in condizioni di sicurezza. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Regulation 82(10) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004” . Osservazioni: il trasporto di piccole quantità di dispositivi illuminanti marittimi “scaduti”, praticato in particolar modo dai possessori di imbarcazioni da diporto e da fornitori navali, fino alla caserma militare più vicina ai fini dello smaltimento in condizioni di sicurezza ha creato difficoltà, soprattutto in relazione agli obblighi di imballaggio. La deroga si applica alle piccole quantità (inferiori a quelle stabilite nel punto 1.1.3.6) destinate al trasporto locale. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-a-IE-3 Oggetto: esenzione dalle prescrizioni di cui ai punti 6.7 e 6.8 per quanto riguarda il trasporto su strada di cisterne fisse nominalmente vuote e non pulite (per deposito in luoghi definiti) in vista della loro pulizia, riparazione, collaudo o demolizione. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.7 e 6.8. Contenuto dell’allegato della direttiva: obblighi relativi alla progettazione, costruzione, ispezione e collaudo di cisterne. Contenuto della normativa nazionale: esenzione dalle prescrizioni di cui ai capitoli 6.7 e 6.8 dell’ADR per quanto riguarda il trasporto su strada di cisterne fisse nominalmente vuote e non pulite (per deposito in luoghi definiti) in vista della loro pulizia, riparazione, collaudo o demolizione, a condizione che: a) tutte le tubature collegate alla cisterna che poteva essere ragionevolmente praticabile rimuovere siano state rimosse; b) sia inserita nella cisterna un’adeguata valvola limitatrice di pressione, che deve rimanere in funzione durante il trasporto; e c) fatta salva la condizione b) tutte le aperture nella cisterna e nelle tubature ad essa raccordate siano state sigillate per prevenire fuoriuscite di sostanze pericolose, nella misura ragionevolmente praticabile. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Proposed amendment to “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”. Osservazioni: le cisterne in questione sono utilizzate per l’immagazzinamento di sostanze in locali definiti e non per il trasporto di merci. Conterrebbero quantità molto limitate di merci pericolose durante la fase di trasporto (delle cisterne) verso vari siti ai fini di pulizia, riparazione ecc. Precedentemente a norma dell’articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-a-IE-4 Oggetto: esenzione dalle prescrizioni di cui ai punti 5.3, 5.4, 7 e all’allegato B dell’ADR, per quanto riguarda il trasporto di bombole di gas per distributori di bevande quando tali bombole sono trasportate assieme alle bevande (per le quali devono essere utilizzate). Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: punti 5.3, 5.4, 7 e allegato B. Contenuto dell’allegato della direttiva: i contrassegni da esibire sui veicoli, la documentazione di trasporto e le disposizioni concernenti le attrezzature e le operazioni di trasporto. Contenuto della normativa nazionale: esenzione dalle prescrizioni di cui ai punti 5.3, 5.4, 7 e all’allegato B dell’ADR, per il trasporto di bombole di gas per distributori di bevande, quando tali bombole sono trasportate nello stesso veicolo che trasporta le bevande (per le quali devono essere utilizzate). Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Proposed amendment to “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”. Osservazioni: la principale attività consiste nella distribuzione di pacchi di bevande, che non sono sostanze secondo l’ADR, assieme a piccole quantità di bombolette contenenti i gas per la distribuzione di tali bevande. Precedentemente a norma dell’articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-a-IE-5 Oggetto: esenzione, per il trasporto nazionale sul territorio dell’Irlanda, dalle prescrizioni relative alla costruzione e al collaudo di contenitori, e dalle relative disposizioni d’uso di cui ai punti 6.2 e 4.1 dell’ADR e applicabili a bombole e fusti a pressione per gas di classe 2, che sono stati sottoposti ad un trasporto multimodale, incluso il trasporto marittimo, a condizione che: i) tali bombole e fusti a pressione siano stati costruiti, collaudati e utilizzati in conformità del codice IMDG; ii) tali bombole e fusti a pressione non siano stati nuovamente riempiti in Irlanda, ma siano stati restituiti nominalmente vuoti al paese di origine del trasporto multimodale; e iii) tali bombole e fusti a pressione siano distribuiti a livello locale in piccole quantità. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.4.2, 4.1 e 6.2. Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni relative al trasporto multimodale, compreso il trasporto marittimo, all’utilizzo di bombole e fusti a pressione per gas di classe 2 ADR, e alla costruzione e collaudo di tali bombole e fusti a pressione per gas di classe 2 ADR. Contenuto della normativa nazionale: le disposizioni di cui ai punti 4.1 e 6.2 non si applicano alle bombole e ai fusti a pressione per gas di classe 2, a condizione che: i) tali bombole e fusti a pressione siano costruiti e collaudati conformemente al codice IMDG; ii) tali bombole e fusti a pressione siano utilizzati conformemente al codice IMDG; iii) tali bombole e fusti a pressione siano stati spediti al mittente tramite un trasporto multimodale, compreso il trasporto marittimo; iv) tali bombole e fusti a pressione siano stati spediti agli utenti finali con un unico viaggio, effettuato nell’arco di una giornata, dal destinatario del trasporto multimodale [di cui al punto iii)]; v) tali bombole e fusti a pressione non siano stati nuovamente riempiti nello Stato e siano stati restituiti nominalmente vuoti al paese di origine del trasporto multimodale [di cui al punto iii)]; e vi) tali bombole e fusti a pressione siano distribuiti a livello locale sul territorio dello Stato in piccole quantità. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Proposed amendment to “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”. Osservazioni: i gas contenuti in tali bombole e fusti a pressione hanno specifiche tali, richieste dagli utilizzatori finali, da dover essere importati da regioni al di fuori dell’area ADR. Una volta utilizzati, tali bombole e fusti a pressione nominalmente vuoti devono essere restituiti al paese di origine, per essere riempiti nuovamente con i gas espressamente specificati, e non devono essere riempiti nuovamente in Irlanda né in alcuna altra parte dell’area ADR. Non sono conformi alle disposizioni ADR, tuttavia sono conformi e accettati ai fini del codice IMDG. Il trasporto multimodale, che inizia al di fuori dell’area ADR, deve terminare nei locali dell’importatore, dai quali le bombole e i fusti a pressione devono essere distribuiti agli utilizzatori finali a livello locale, sul territorio dell’Irlanda, e in piccole quantità. Detto trasporto sul territorio irlandese deve essere effettuato nel rispetto dell’articolo 6, paragrafo 9, della direttiva 94/55/CE, nella sua versione modificata. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 LT Lituania RO-a-LT-1 Oggetto: Adozione della deroga RO-a-UK-6. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 “Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje” (Risoluzione governativa n. 337, del 23 marzo 2000, sul trasporto di merci pericolose su strada nella Repubblica di Lituania). Termine della scadenza: 30 giugno 2015 UK Regno Unito RO-a-UK-1 Oggetto: trasporto di determinati articoli contenenti materiali radioattivi a basso rischio quali sveglie, orologi, rivelatori di fumo, rose di bussola (E1). Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: buona parte delle prescrizioni dell’ADR. Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni relative al trasporto di materiale della classe 7. Contenuto della normativa nazionale: esenzione totale dall’applicazione delle norme nazionali per alcuni prodotti presenti in commercio e contenenti quantità limitate di materiale radioattivo (un dispositivo luminoso destinato ad essere indossato da una persona; in un veicolo o veicolo ferroviario non oltre 500 rivelatori di fumo per uso domestico con un’attività individuale che non deve superare 40 kBq; o in un veicolo o veicolo ferroviario non oltre cinque dispositivi luminosi al trizio gassoso con un’attività individuale che non deve superare 10 GBq). Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10). Osservazioni: questa deroga costituisce una misura temporanea: non sarà più necessaria quando l’ADR verrà modificato in maniera coerente con le norme dell’agenzia internazionale per l’energia atomica (“AIEA”). Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-a-UK-2 Oggetto: esenzione dall’obbligo di detenere un documento di trasporto per determinate quantità di merci pericolose (non della classe 7), come specificato al punto 1.1.3.6 (E2). Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: punti 1.1.3.6.2 e 1.1.3.6.3. Contenuto dell’allegato della direttiva: esenzione da talune prescrizioni per determinate quantità per unità di trasporto. Contenuto della normativa nazionale: il documento di trasporto non è necessario per quantità limitate, tranne quando tali quantità fanno parte di un carico più ampio. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a). Osservazioni: tale esenzione è adatta al trasporto nazionale, in cui un documento di trasporto non è sempre appropriato quando si tratta di distribuzione locale. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-a-UK-3 Oggetto: esenzione dall’obbligo di dotare di attrezzatura antincendio i veicoli che trasportano materiale a bassa radioattività (E4). Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.1.4. Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo per i veicoli di dotarsi di attrezzature antincendio. Contenuto della normativa nazionale: elimina l’obbligo di avere un estintore a bordo se si trasportano solo colli esentati (ONU 2908, 2909, 2910 e 2911). Prevede obblighi meno severi per il trasporto di un numero ridotto di colli. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). Osservazioni: nella pratica, il trasporto di attrezzatura antincendio non riguarda il trasporto di materiali ONU 2908, 2909, 2910 e 2911, che spesso possono essere trasportati in veicoli di piccole dimensioni. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-a-UK-4 Oggetto: distribuzione a dettaglianti o utilizzatori di merci nei loro imballaggi interni (ad esclusione di quelli delle classi 1, 4.2, 6.2 e 7) da depositi per la distribuzione locale ai dettaglianti/utilizzatori e da dettaglianti agli utilizzatori finali (N1). Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni per la costruzione e il collaudo degli imballaggi. Contenuto della normativa nazionale: gli imballaggi non devono recare un marchio RID/ADR o ONU né essere contrassegnati in altro modo se contengono merci previste nella lista 3 della normativa succitata. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13. Osservazioni: le disposizioni dell’ADR sono inadeguate per le fasi finali di trasporto dal deposito di distribuzione al dettagliante/utilizzatore o dal dettagliante all’utilizzatore finale. Scopo di questa deroga è permettere che i recipienti interni di merci destinate alla vendita al dettaglio possano essere trasportati senza imballaggio esterno nel tragitto finale di un viaggio di distribuzione locale. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-a-UK-5 Oggetto: differenziazione della “quantità totale massima per unità di trasporto” per le merci della classe 1 nelle categorie 1 e 2 della tabella di cui al punto 1.1.3.6.3 (N10). Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.3.6.3 e 1.1.3.6.4. Contenuto dell’allegato della direttiva: esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto. Contenuto della normativa nazionale: stabilisce norme per quanto riguarda le esenzioni per quantità limitate e i carichi misti di esplosivi. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; reg. 14 and Schedule 4. Osservazioni: permettere limiti quantitativi diversi per le merci della classe 1, ossia 50 per la categoria 1 e 500 per la categoria 2. Ai fini del calcolo dei carichi misti, i fattori di moltiplicazione sono “20” per il trasporto di merci della categoria 1 e “2” per quelli della categoria 2. Precedentemente a norma dell’articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-a-UK-6 Oggetto: aumento della massa netta massima autorizzata di articoli esplosivi nei veicoli EX/II (N13) Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.5.2. Contenuto dell’allegato della direttiva: limitazioni relative alle quantità di sostanze e articoli esplosivi. Contenuto della normativa nazionale: limitazioni relative alle quantità di sostanze e articoli esplosivi. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3. Osservazioni: la normativa del Regno Unito consente una massa netta massima pari a 5 000 kg nei veicoli di tipo II per i gruppi di compatibilità 1.1C, 1.1D, 1.1E e 1.1J. Numerosi articoli della classe 1.1C, 1.1D, 1.1E e 1.1J trasportati sul territorio europeo sono di ampie dimensioni o voluminosi e hanno una lunghezza superiore a 2,5 m. Si tratta essenzialmente di articoli esplosivi per uso militare. Le limitazioni in materia di costruzione di veicoli EX/III (che devono essere veicoli chiusi) rendono il carico e lo scarico di detti articoli molto complesso. Per alcuni articoli è necessaria un’attrezzatura speciale per il carico e lo scarico all’inizio e al termine del trasporto. Nella pratica, tale attrezzatura spesso non è disponibile. Esistono pochi veicoli EX/III in uso nel Regno Unito e sarebbe estremamente oneroso per il settore richiedere la costruzione di nuovi veicoli di tale tipo per il trasporto di questo genere di esplosivi. Nel Regno Unito, gli esplosivi militari sono trasportati principalmente da imprese di trasporto commerciali che non possono beneficiare delle esenzioni previste per i veicoli militari dalla direttiva quadro. Per ovviare a tale problema, il Regno Unito ha sempre consentito il trasporto di tali articoli per un massimo di 5 000 kg sui veicoli EX/II. L’attuale limite non è sempre sufficiente perché un solo articolo può contenere oltre 1 000 kg di esplosivo. Dal 1950 si sono verificati solo due incidenti (entrambi negli anni ’50) riguardanti gli esplosivi detonanti di peso superiore a 5 000 kg, incidenti che sono stati provocati dall’incendio di uno pneumatico e dal surriscaldamento di un sistema di scappamento che ha provocato un incendio nei teloni di copertura del carico. Entrambi gli incendi avrebbero potuto avvenire anche con un carico più ridotto. Non vi sono state vittime. Vi sono prove empiriche che indicano la scarsa probabilità che gli articoli esplosivi debitamente imballati possano esplodere in seguito ad un impatto, dovuto ad esempio a una collisione con un altro veicolo. Le prove tratte da rapporti militari e da dati empirici sui test d’impatto di missili dimostrano che per la deflagrazione delle cartucce è necessaria una velocità d’impatto superiore a quella causata da un test di caduta da un’altezza di 12 metri. Le attuali norme di sicurezza permangono inalterate. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-a-UK-7 Oggetto: esenzione dalle prescrizioni in materia di supervisione per piccole quantità di determinate merci della classe 1 (N12). Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.4 e 8.5 S1(6). Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni in materia di supervisione per i veicoli che trasportano determinate quantità di merci pericolose. Contenuto della normativa nazionale: prevede strutture per il parcheggio sicuro e la supervisione di tali veicoli, senza l’obbligo di supervisione continua per determinati carichi della classe 1 come previsto dall’ADR, 8.5 S1(6). Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24. Osservazioni: le prescrizioni dell’ADR in materia di supervisione del carico non sono sempre attuabili in un contesto nazionale. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-a-UK-8 Oggetto: riduzione delle restrizioni sul trasporto di sostanze esplosive di natura diversa e sul trasporto di esplosivi insieme ad altre merci pericolose in carri ferroviari, veicoli e container (N4/5/6). Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.2.1 e 7.5.2.2. Contenuto dell’allegato della direttiva: restrizioni relative ad alcuni tipi di carichi misti. Contenuto della normativa nazionale: la normativa nazionale è meno restrittiva rispetto ai carichi misti di sostanze esplosive, a patto che il loro trasporto possa essere effettuato in totale sicurezza. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Regulation 18. Osservazioni: il Regno Unito intende consentire alcune varianti rispetto alle norme relative al trasporto di esplosivi di diversa natura e al trasporto di esplosivi insieme ad altre merci pericolose. Ogni variante deve essere accompagnata da una limitazione della quantità di una o più delle parti costitutive del carico; le varianti sarebbero autorizzate soltanto a condizione che “siano state adottate tutte le misure ragionevolmente praticabili per evitare che gli esplosivi siano messi in contatto con tali merci, che essi le danneggino o che ne siano danneggiati”. Qui di seguito sono indicati alcuni esempi delle varianti che il Regno Unito potrebbe introdurre:
Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-a-UK-9 Oggetto: alternativa all’esposizione di pannelli arancioni per piccole partite di materiale radioattivo in veicoli di dimensioni ridotte. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.2. Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo di esporre i pannelli arancioni sugli autoveicoli di dimensioni ridotte che trasportano materiale radioattivo. Contenuto della normativa nazionale: permette qualsiasi deroga approvata con questa procedura. La deroga richiesta è articolata come segue: Gli autoveicoli devono:
Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, Regulation 5(4)(d). Osservazioni: Termine della scadenza: 30 giugno 2015 In base all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2008/68/CE BE Belgio RO-bi-BE-1 Oggetto: trasporto nelle immediate vicinanze di siti industriali, compreso il trasporto su strade pubbliche. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B. Contenuto dell’allegato della direttiva: allegati A e B. Contenuto della normativa nazionale: le deroghe riguardano la documentazione, l’etichettatura, la marcatura dei colli e il certificato del conducente. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Dérogations 2-89, 4-97 et 2-2 000 . Osservazioni: le merci pericolose sono trasferite tra siti industriali.
Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-bi-BE-3 Oggetto: formazione di conducenti di veicoli. Trasporto locale delle merci ONU 1202, 1203 e 1223 in colli e cisterne (in Belgio, entro un raggio di 75 km dal sito della sede legale). Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.2. Contenuto dell’allegato della direttiva: Struttura della formazione:
Contenuto della normativa nazionale: definizioni — certificato — rilascio — duplicati — validità e proroga — organizzazione di corsi ed esami — deroghe — sanzioni — disposizioni finali. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: da specificare in normative di imminente adozione. Osservazioni: si intende offrire un corso iniziale seguito da un esame limitato al trasporto delle merci ONU 1202, 1203 e 1223 in colli e cisterne entro un raggio di 75 km dal sito dell’ufficio legale (la durata della formazione deve rispettare le prescrizioni previste dall’ADR); dopo 5 anni, il conduttore deve seguire un corso di aggiornamento e superare un esame; il certificato comproverà l’abilitazione al “trasporto nazionale di merci ONU 1202, 1203 e 1223 ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/68/CE”. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-bi-BE-4 Oggetto: trasporto di merci pericolose in cisterne ai fini dell’eliminazione mediante incinerazione. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.2. Contenuto della normativa nazionale: grazie a una deroga alla tabella di cui al punto 3.2, è consentito l’utilizzo di una cisterna recante il codice L4BH invece del codice L4DH per il trasporto di liquido idroreattivo, tossico, III, n.a.s. a determinate condizioni. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Dérogation 01 — 2002. Osservazioni: questa normativa può essere applicata solamente per il trasporto su brevi distanze di merci pericolose. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-bi-BE-5 Oggetto: trasporto di rifiuti verso gli appositi impianti di smaltimento. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.2, 5.4, 6.1 (vecchio regolamento: A5, 2X14, 2X12). Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione, marcatura e prescrizioni concernenti gli imballaggi. Contenuto della normativa nazionale: anziché classificare i rifiuti in base all’ADR, li suddivide in varie categorie (solventi infiammabili, pitture, acidi, batterie, ecc.) per evitare pericolose reazioni all’interno di una stessa categoria. Le prescrizioni per la fabbricazione degli imballaggi sono meno restrittive. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté royal relatif au transport de marchandises dangereuses par route. Osservazioni: la normativa può essere applicata per il trasporto di piccole quantità di rifiuti fino agli impianti di smaltimento. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-bi-BE-6 Oggetto: adozione della deroga RO-bi-SE-5. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-bi-BE-7 Oggetto: adozione della deroga RO-bi-SE-6. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-bi-BE-8 Oggetto: adozione della deroga RO-bi-UK-2. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Termine della scadenza: 30 giugno 2015 DE Germania RO-bi-DE-1 Oggetto: soppressione di talune diciture nel documento di trasporto (n2). Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: contenuto del documento di trasporto. Contenuto della normativa nazionale: per tutte le classi tranne le classi 1 (eccetto la 1.4S), 5.2. e 7. Indicazione non necessaria nel documento di trasporto:
Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18. Osservazioni: l’applicazione di tutte le disposizioni non è realizzabile per il tipo di traffico in questione. Deroga registrata dalla Commissione europea sotto il numero 22 (ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE). Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-bi-DE-2 Oggetto: trasporto alla rinfusa di materie della classe 9 contaminate con PCB. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.3.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: trasporto alla rinfusa. Contenuto della normativa nazionale: autorizzazione al trasporto alla rinfusa in veicoli con casse mobili o contenitori sigillati per renderli impermeabili ai liquidi o alla polvere. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 11. Osservazioni: la deroga n. 11 è consentita fino al 31.12.2004; dal 2005, troveranno applicazione le stesse disposizioni contenute nell’ADR e nel RID. Cfr. anche accordo multilaterale M137. Lista n. 4*. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-bi-DE-3 Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi in colli. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: da 1 a 5. Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione, imballaggio e marcatura. Contenuto della normativa nazionale: classi da 2 a 6.1, 8 e 9: imballaggi combinati e trasporto di rifiuti pericolosi in pacchi e IBC; i rifiuti devono essere imballati in un imballaggio interno (al momento della raccolta) e suddivisi in categorie di rifiuti specifiche (per evitare reazioni pericolose all’interno di una categoria); utilizzo di istruzioni scritte speciali relative alle categorie di rifiuti, anche come lettera di vettura; raccolta di rifiuti domestici e di laboratorio, ecc. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung —- GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20. Osservazioni: lista n. 6*. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 DK Danimarca RO-bi-DK-1 Oggetto: ONU 1202, 1203, 1223 e classe 2 — nessun documento di trasporto. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo del documento di trasporto. Contenuto della normativa nazionale: il documento di trasporto non è obbligatorio per il trasporto di oli minerali della classe 3, ONU 1202, 1203 e 1223 e di gas della classe 2 in vista della loro distribuzione (merci da consegnare ad uno o più destinatari e raccolta di merci restituite in situazioni analoghe) se le istruzioni scritte, oltre alle informazioni richieste dall’ADR, contengono i dati relativi al numero ONU, alla denominazione e alla classe. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Bekendtgørelse nr. 729 af 15.8.2001 om vejtransport af farligt gods. Osservazioni: tale deroga nazionale è giustificata dal fatto che lo sviluppo di strumenti elettronici consente, ad esempio, alle compagnie petrolifere che ne fanno uso, di trasmettere costantemente ai veicoli informazioni sui clienti. Dato che tali informazioni non sono disponibili prima dell’operazione di trasporto e che sono inviate al veicolo durante il tragitto, non è possibile compilare i documenti di trasporto prima dell’inizio del viaggio. Questi tipi di trasporto sono ristretti a zone limitate. Esiste una deroga per la Danimarca per una disposizione analoga in virtù dell’articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-bi-DK-2 Oggetto: adozione della deroga RO-bi-SE-6. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, nella versione modificata. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-bi-DK-3 Oggetto: adozione della deroga RO-bi-UK-1. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, nella versione modificata. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 EL Grecia RO-bi-EL-1 Oggetto: deroga alle prescrizioni di sicurezza per le cisterne fisse (autocisterne) immatricolate prima del 31.12.2001 per il trasporto locale di piccoli quantitativi di alcune categorie di merci pericolose. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17-6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2. Contenuto dell’allegato della direttiva: requisiti di costruzione, equipaggiamento, approvazione del tipo, ispezioni e collaudi e marcatura di cisterne fisse (autocisterne), cisterne amovibili, container cisterna e corpi cisterna intercambiabili e contenitori, cisterne metalliche e veicoli batteria e contenitori per MEGC. Contenuto della normativa nazionale: disposizione transitoria: le cisterne fisse (autocisterne), le cisterne amovibili e i container cisterna la cui prima immatricolazione è stata effettuata nel paese tra l’1.1.1985 e il 31.12.2001 possono essere utilizzati fino al 31.12.2010. Questa disposizione transitoria riguarda gli autoveicoli per il trasporto dei materiali pericolosi seguenti (ONU: 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262, 3257). Questa modalità di trasporto è prevista per piccoli quantitativi o come trasporto locale per autoveicoli immatricolati durante il periodo succitato. Questa disposizione transitoria si applicherà alle autocisterne adattate conformemente a:
Più precisamente, le autocisterne di massa inferiore a 4 t, impiegate esclusivamente per il trasporto locale di gasolio (ONU 1202), immatricolate per la prima volta prima del 31.12.2002, con spessore della cisterna esterna inferiore a 3 mm, possono essere utilizzate solo se trasformate in conformità al marginale 211127, paragrafo 5, lettera b), 4 (6.8.2.1.20). Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία (prescrizioni di costruzione, equipaggiamento, ispezioni e collaudi di cisterne fisse (cisterna-veicoli) e cisterne amovibili in circolazione, per alcune categorie di merci pericolose). Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-bi-EL-2 Oggetto: deroga dai requisiti costruttivi per i veicoli di base, riguardante gli autoveicoli destinati al trasporto locale di merci pericolose immatricolati per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 2001. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: ADR 2001: 9.2, 9.2.3.2, 9.2.3.3. Contenuto dell’allegato della direttiva: requisiti relativi alla costruzione di veicoli di base. Contenuto della normativa nazionale: la deroga è applicabile ai veicoli destinati al trasporto locale di merci pericolose (categorie ONU 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 e 3257), immatricolate per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 2001. I veicoli summenzionati devono soddisfare le prescrizioni di cui al punto 9 (punti da 9.2.1 a 9.2.6) dell’allegato B alla direttiva 94/55/CE con le eccezioni indicate qui di seguito. Devono essere rispettati i requisiti di cui al punto 9.2.3.2 solo se il veicolo è dotato dal fabbricante di un sistema ABS e di un sistema frenante elettronico (EBS), secondo la definizione del punto 9.2.3.3.1, ma non necessariamente conforme ai punti 9.2.3.3.2 e 9.2.3.3.3. L’energia elettrica al tachigrafo deve essere erogata tramite una barriera di sicurezza collegata direttamente alla batteria (marginale 220514) e l’attrezzatura elettrica del meccanismo per sollevare un asse di un carrello deve essere installata dove è stato inizialmente installato dal fabbricante del veicolo e deve essere protetta riponendola in un carter (marginale 220517). In particolare autocisterne con una massa massima inferiore a 4 t destinate al trasporto locale di gasolio per il riscaldamento (ONU: 1202) devono soddisfare i requisiti di cui ai punti 9.2.2.3, 9.2.2.6, 9.2.4.3 e 9.2.4.5, ma non necessariamente gli altri. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων (Requisiti tecnici di veicoli già in uso, destinati al trasporto locale di talune categorie di merci pericolose). Osservazioni: il numero di tali veicoli è limitato se paragonato con il numero totale di veicoli già immatricolati che sono, inoltre, adibiti esclusivamente al trasporto locale. La forma della deroga richiesta, la dimensione del parco veicoli in questione e il tipo di merci trasportate non sollevano problemi sotto il profilo della sicurezza viaria. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 ES Spagna RO-bi-ES-2 Oggetto: attrezzatura speciale per la distribuzione di ammoniaca anidra. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.8.2.2.2. Contenuto dell’allegato della direttiva: per evitare qualsiasi perdita del contenuto nel caso di danni alle strutture esterne (tubature, dispositivi laterali di chiusura), la valvola interna di chiusura e la relativa sede devono essere protette contro il rischio di essere strappate a causa di sollecitazioni esterne o essere progettate in modo tale da resistere a tali stress. I dispositivi di riempimento e di scarico (compresi le flange o i tappi filettati) e gli eventuali cappucci protettivi devono essere protetti dalle aperture non intenzionali. Contenuto della normativa nazionale: le cisterne utilizzate in agricoltura per la distribuzione e l’applicazione di ammoniaca anidra che sono entrate in funzione anteriormente al 1o gennaio 1997 possono essere dotate di dispositivi di sicurezza esterna, anziché interna, a condizione che offrano una protezione equivalente almeno a quella fornita dalla parete della cisterna. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Real Decreto 551/2006. Anejo 1. Apartado 3. Osservazioni: anteriormente al 1o gennaio 1997, un tipo di cisterna dotata di dispositivi di sicurezza esterna era utilizzata soltanto in agricoltura per l’applicazione di ammoniaca anidra direttamente sui terreni. Diverse cisterne di questo tipo sono tuttora in uso. Tali cisterne circolano raramente a pieno carico sulle strade, ma sono utilizzate esclusivamente per i fertilizzanti nelle aziende agricole di grandi dimensioni. Termine della scadenza: 29 febbraio 2016 FI Finlandia RO-bi-FI-1 Oggetto: modifica delle informazioni contenute nel documento di trasporto per le sostanze esplosive. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.2.1(a). Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni speciali per la classe 1. Contenuto della normativa nazionale: nel documento di trasporto è consentito utilizzare il numero di detonatori (1 000 detonatori corrispondono a 1 kg di esplosivo) al posto della massa effettiva netta delle sostanze esplosive. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003). Osservazioni: tale informazione è ritenuta sufficiente ai fini del trasporto sul territorio nazionale. Questa deroga è applicata principalmente al trasporto locale di piccole quantità nel settore minerario. Deroga registrata dalla Commissione europea sotto il numero 31. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-bi-FI-2 Oggetto: adozione della deroga RO-bi-SE-10. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-bi-FI-3 Oggetto: adozione della deroga RO-bi-DE-1. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Termine della scadenza: 29 febbraio 2016 FR Francia RO-bi-FR-1 Oggetto: utilizzo di un documento marittimo come documento di trasporto per tragitti brevi successivi allo scarico di una nave. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: le informazioni devono apparire nel documento utilizzato come documento di trasporto per le merci pericolose. Contenuto della normativa nazionale: il documento marittimo è utilizzato come documento di trasporto entro un raggio di 15 km. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route — articolo 23-4. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-bi-FR-3 Oggetto: trasporto di cisterne fisse di GPL (18). Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B. Contenuto della normativa nazionale: il trasporto di cisterne fisse di GPL è soggetto a norme specifiche. Applicabile solo per brevi distanze. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 30. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-bi-FR-4 Oggetto: condizioni specifiche relative alla formazione dei conducenti e all’omologazione di veicoli utilizzati per il trasporto agricolo (brevi distanze). Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.8.3.2; 8.2.1 e 8.2.2. Contenuto dell’allegato della direttiva: attrezzatura delle cisterne e formazione dei conducenti. Contenuto della normativa nazionale: Disposizioni specifiche in merito all’approvazione dei veicoli. Formazione speciale dei conducenti. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 29-2 — Annex D4. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 IE Irlanda RO-bi-IE-1 Oggetto: deroga dall’obbligo di cui al punto 5.4.1.1.1 di indicare: i) il nome e l’indirizzo dei destinatari; ii) il numero e la descrizione dei colli; e iii) la quantità totale di merci pericolose nel documento di trasporto, quando siano trasportati ai consumatori finali kerosene, gasolio o GPL recanti numero identificativo della sostanza ONU 1223, 1202 e 1965. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4. Contenuto dell’allegato della direttiva: documentazione. Contenuto della normativa nazionale: nel caso del trasporto ai consumatori finali di kerosene, gasolio o GPL recanti numero identificativo della sostanza ONU 1223, ONU 1202 e ONU 1965, come specificato nell’appendice B.5 dell’allegato B dell’ADR, non è necessario includere nel documento di trasporto il nome e l’indirizzo del destinatario, il numero e la descrizione dei colli, contenitori o recipienti per il trasporto alla rinfusa, né la quantità totale di merci trasportate. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Regulation 82(2) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004” . Osservazioni: quando viene consegnato il gasolio per riscaldamento ad uso domestico ai consumatori finali, è pratica comune “riempire fino all’orlo” la cisterna di deposito dei clienti; pertanto la quantità consegnata non è conosciuta con precisione e nemmeno il numero di clienti che saranno serviti (in un unico viaggio) è conosciuto al momento in cui la cisterna a pieno carico inizia le consegne. In caso di consegne di bombole di GPL per consumo domestico, è pratica comune sostituire le bombole vuote con bombole piene; pertanto il numero dei clienti e la quantità di merce consegnata sono sconosciuti all’inizio dell’operazione di trasporto. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-bi-IE-2 Oggetto: deroga volta a consentire che il documento di trasporto, obbligatorio come indicato al punto 5.4.1.1.1, sia quello utilizzato per l’ultimo carico in caso di trasporto di cisterne vuote non pulite. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4. Contenuto dell’allegato della direttiva: documentazione. Contenuto della normativa nazionale: per quanto riguarda le cisterne vuote non pulite, è sufficiente il documento di trasporto dell’ultimo carico. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Regulation 82(3) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004” . Osservazioni: in particolar modo nel caso di consegne di benzina e/o di gasolio alle stazioni di servizio, l’autocisterna rientra direttamente al deposito (per essere riempita in vista di ulteriori consegne) immediatamente dopo aver consegnato la merce all’ultimo cliente. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-bi-IE-3 Oggetto: deroga atta a consentire il carico e lo scarico di merci pericolose, soggette alla disposizione speciale CV1 di cui al punto 7.5.11 o S1 di cui al punto 8.5 in un luogo pubblico senza autorizzazione speciale delle autorità competenti. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5 e 8.5. Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni aggiuntive concernenti le attività di carico, scarico e movimentazione. Contenuto della normativa nazionale: il carico e lo scarico di merci pericolose in un luogo pubblico può avvenire senza autorizzazione speciale da parte delle autorità competenti, in deroga alle prescrizioni di cui al punto 7.5.11 o 8.5. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Regulation 82(5) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004” . Osservazioni: per il trasporto nazionale all’interno del territorio statale, la disposizione rappresenta un obbligo molto oneroso per le autorità competenti. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-bi-IE-5 Oggetto: deroga dal “divieto di carichi misti” di cui al punto 7.5.2.1 per gli articoli del gruppo di compatibilità B e le sostanze e gli articoli di compatibilità D sullo stesso veicolo insieme a merci pericolose, in cisterne di classi 3, 5.1 e 8. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5. Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni concernenti le attività di carico, scarico e movimentazione. Contenuto della normativa nazionale: colli contenenti articoli del gruppo di compatibilità B dell’ADR classe 1 e di colli contenenti sostanze e articoli di compatibilità D dell’ADR classe 1 possono essere trasportati sullo stesso veicolo con merci pericolose delle classi 3, 5.1 o 8 a condizione che: a) detti imballaggi di classe 1 siano trasportati in contenitori/compartimenti separati la cui progettazione sia stata approvata dalle autorità competenti, nel rispetto delle condizioni richieste; e b) dette sostanze di classe 3, 5.1 o 8 siano trasportate in contenitori conformi ai requisiti imposti dall’autorità competente per quanto riguarda progetto, costruzione, collaudo, verifica, funzionamento e utilizzo. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Regulation 82(7) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004” . Osservazioni: autorizzare, alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, il carico di articoli e sostanze di classe 1 gruppo di compatibilità B e D sullo stesso veicolo insieme a merci pericolose, in cisterne, di classe 3, 5.1. e 8 (c.d. “autopompe”). Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-bi-IE-6 Oggetto: deroga dall’obbligo di cui al punto 4.3.4.2.2, secondo il quale i tubi flessibili di riempimento e di svuotamento che non sono collegati in modo fisso al serbatoio devono essere vuoti durante il trasporto. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.3 Contenuto dell’allegato della direttiva: utilizzo di autocisterne. Contenuto della normativa nazionale: le bobine di tubi flessibili (comprese le relative tubature fisse) collegate alle autocisterne utilizzate per la distribuzione al dettaglio di prodotti petroliferi con numeri identificativi delle sostanze ONU 1011, ONU 1202, ONU 1223, ONU 1863 e ONU 1978 non devono essere vuote durante il trasporto su strada a condizione che siano adottate misure adeguate per prevenire eventuali perdite. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Regulation 82(8) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004” . Osservazioni: le tubature flessibili fissate alle autocisterne adibite alle consegne ai consumatori finali devono rimanere piene in qualsiasi momento anche durante il trasporto. Il sistema di scarico è del tipo “sistema di misura a umido” secondo il quale il tubo della cisterna deve essere pieno e il contatore azionato, per garantire che il cliente riceva la corretta quantità di prodotto. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-bi-IE-7 Oggetto: deroga da alcune prescrizioni di cui ai punti 5.4.0, 5.4.1.1.1 e 7.5.11 dell’ADR per il trasporto alla rinfusa di fertilizzanti a base di nitrato d’ammonio ONU 2067 dai porti ai destinatari. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.0, 5.4.1.1.1 e 7.5.11. Contenuto dell’allegato della direttiva: l’obbligo di un documento di trasporto separato, indicante la quantità totale esatta del carico, per ciascun viaggio di trasporto e l’obbligo di ripulire il veicolo prima e dopo ciascun viaggio. Contenuto della normativa nazionale: deroga proposta per consentire la modifica delle prescrizioni dell’ADR relative al documento di trasporto e alla pulizia del veicolo, al fine di tener conto degli aspetti tecnici del trasporto alla rinfusa dal porto al destinatario. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Proposed amendment to “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004” . Osservazioni: le disposizioni dell’ADR prevedono: a) un documento di trasporto separato, indicante la massa totale delle merci pericolose trasportate in ciascun carico; e b) la disposizione speciale “CV24” relativa alla pulizia del veicolo per ciascun carico trasportato dal porto al destinatario durante lo scarico di una nave che trasporta merci alla rinfusa. Visto che il trasporto avviene a livello locale e riguarda lo scarico da una nave che trasporta merci alla rinfusa, che implica molteplici carichi per trasporto (nella stessa giornata o in giornate successive) della medesima sostanza tra la nave e i destinatari, un unico documento di trasporto indicante la massa totale approssimativa di ciascun carico dovrebbe essere sufficiente e non dovrebbe essere necessario conformarsi all’obbligo di cui alla disposizione speciale “CV24”. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 LT Lituania RO-bi-LT-1 Oggetto: adozione della deroga RO-bi-EL-1. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 “Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje” (Risoluzione governativa n. 337, del 23 marzo 2000, sul trasporto di merci pericolose su strada nella Repubblica di Lituania). Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-bi-LT-2 Oggetto: adozione della deroga RO-bi-EL-2. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 “Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje” (Risoluzione governativa n. 337, del 23 marzo 2000, sul trasporto di merci pericolose su strada nella Repubblica di Lituania). Termine della scadenza: 30 giugno 2015 NL Paesi Bassi RO-bi-NL-13 Oggetto: programma 2004 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 e 9. Contenuto dell’allegato della direttiva: esenzioni per determinate quantità; disposizioni speciali; utilizzazione degli imballaggi; utilizzazione dei sovraimballaggi; documentazione; costruzione e collaudo degli imballaggi; carico, scarico e movimentazione; composizione dell’equipaggio; attrezzature; operazione; veicoli e documentazione; costruzione e omologazione di veicoli. Contenuto della normativa nazionale: 17 disposizioni fondamentali concernenti il trasporto di piccoli rifiuti domestici pericolosi soggetti a raccolta. Date la quantità ridotte interessate nei singoli casi e la natura diversa delle varie sostanze non è possibile svolgere le operazioni di trasporto nel pieno rispetto delle prescrizioni ADR. Di conseguenza, nell’ambito del summenzionato programma, si stabilisce una variante semplificata, che si discosta da una serie di disposizioni dell’ADR. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: programma 2004 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi. Osservazioni: il programma è stato istituito per consentire ai singoli individui di depositare piccoli rifiuti chimici in un unico sito. Le sostanze in questione pertanto consistono di residui, ad esempio di vernici. Il livello di pericolo è ridotto al minimo dalla scelta dei mezzi di trasporto, comprendente, tra l’altro, il ricorso a mezzi di trasporto speciali e la collocazione di pannelli recanti la dicitura “Vietato fumare” e di una luce gialla lampeggiante in posizione chiaramente visibile al pubblico. L’elemento cruciale per quanto riguarda il trasporto è la garanzia della sicurezza che può essere assicurata sistemando, ad esempio, le sostanze in imballaggi sigillati per il trasporto al fine di evitare la dispersione, o il rischio di vapori tossici che potrebbero fuoriuscire o accumularsi nel veicolo. Nei veicoli sono presenti delle unità predisposte per lo stoccaggio di varie categorie di rifiuti che garantiscono la protezione da urti e spostamenti accidentali, nonché dall’apertura inopinata. Nello stesso tempo, indipendentemente dalle quantità ridotte di rifiuti presenti, l’operatore di trasporto deve possedere un certificato di competenza professionale, vista la varietà di sostanze interessate. Data la carenza delle conoscenze possedute dai singoli individui in relazione al livello di pericolo associato a queste sostanze, occorre fornire istruzioni scritte, come stabilito all’allegato del programma. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 PT Portogallo RO-bi-PT-1 Oggetto: documentazione per il trasporto ONU 1965. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni riguardanti i documenti di trasporto. Contenuto della normativa nazionale: la designazione ufficiale di trasporto da riportare nei documenti di trasporto come stabilito al punto 5.4.1 del RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada) per i gas di butano e propano commerciali che rientrano nella denominazione generale “ONU 1965, idrocarburi gassosi in miscela liquefatta, n.a.s.”, trasportati in cilindri, può essere sostituita da altre denominazioni commerciali, come:
Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Despacho DGTT 7560/2004, 16 Aprile 2004, articolo 5,n. 1, del Decreto-Lei No 267-A/2003 del 27 ottobre. Osservazioni: si riconosce la necessità di rendere più agevole per gli operatori economici la compilazione dei documenti di trasporto per le merci pericolose, a condizione che la sicurezza di queste operazioni non ne risenta. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-bi-PT-2 Oggetto: documenti di trasporto per cisterne e container vuoti non puliti. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni riguardanti i documenti di trasporto. Contenuto della normativa nazionale: per i viaggi di ritorno di cisterne e container vuoti che sono stati utilizzati per trasportare merci pericolose, i documenti di trasporto, di cui al punto 5.4.1 del RPE, possono essere sostituiti dai documenti di trasporto emessi per il viaggio immediatamente precedente effettuato per consegnare le merci. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Despacho DGTT 15162/2004, 28 luglio 2004, articolo 5, n. 1, del Decreto-Lei No 267-A/2003 del 27 ottobre. Osservazioni: l’obbligo di prevedere, conformemente al RPE, un documento di trasporto per le cisterne e i container vuoti che hanno trasportato merci pericolose determina, in alcuni casi, difficoltà pratiche che possono essere ridotte al minimo senza compromettere la sicurezza. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 SE Svezia RO-bi-SE-1 Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi verso gli appositi impianti di smaltimento. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 2, 5.2 e 6.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione, marcatura, etichettatura e prescrizioni per la costruzione e la verifica degli imballaggi. Contenuto della normativa nazionale: la normativa contiene criteri di classificazione semplificati, prescrizioni meno restrittive per la costruzione e la verifica degli imballaggi e prescrizioni modificate per l’etichettatura e la marcatura. Anziché classificare i rifiuti pericolosi in base all’ADR, essa li suddivide in varie categorie; ogni categoria comprende sostanze che, in base all’ADR, possono essere imballate insieme (imballaggio comune). Ogni imballaggio deve essere contrassegnato, anziché dal numero ONU, dal codice della categoria di appartenenza dei rifiuti. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Osservazioni: queste norme si limitano a disciplinare il trasporto di rifiuti pericolosi dai siti di riciclaggio pubblici agli appositi impianti di smaltimento. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-bi-SE-2 Oggetto: il nome e l’indirizzo del mittente nel documento di trasporto. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: informazioni di carattere generale richieste nel documento di trasporto. Contenuto della normativa nazionale: la legislazione nazionale stabilisce che il nome e l’indirizzo del mittente non sono necessari se l’imballaggio vuoto e non pulito è restituito nell’ambito del sistema di distribuzione. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Osservazioni: nella maggior parte dei casi, gli imballaggi vuoti e non puliti restituiti contengono ancora piccole quantità di merci pericolose. A questa deroga fanno ricorso essenzialmente le industrie per la restituzione di contenitori di gas vuoti ma non puliti in cambio di contenitori pieni. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-bi-SE-3 Oggetto: trasporto di merci pericolose nelle immediate vicinanze di siti industriali, compreso il trasporto su strada pubblica tra diverse parti dei medesimi. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B. Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada. Contenuto della normativa nazionale: trasporto di merci pericolose nelle immediate vicinanze di siti industriali, compreso il trasporto su strada pubblica tra diverse parti dei medesimi. Questa deroga riguarda l’etichettatura e la marcatura dei colli, i documenti di trasporto, il certificato del conducente e il certificato di autorizzazione ai sensi del punto 9. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Osservazioni: esistono varie situazioni in cui le merci pericolose sono trasferite tra locali ubicati sui due lati di una strada pubblica. Questa forma di trasporto non costituisce trasporto di merci pericolose su strada privata e dovrebbe pertanto essere disciplinato dalle disposizioni attinenti. Cfr. anche direttiva 96/49/CE, articolo 6, paragrafo 14. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-bi-SE-4 Oggetto: trasporto di merci pericolose sequestrate dalle autorità. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B. Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada. Contenuto della normativa nazionale: possono essere concesse deroghe alla normativa per motivi di sicurezza dei lavoratori, prevenzione degli incidenti durante le operazioni di scarico, presentazione di prove, ecc. Le deroghe alla normativa sono concesse solamente se le normali condizioni di trasporto soddisfano i livelli di sicurezza richiesti. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Osservazioni: tali deroghe possono essere applicate solamente dalle autorità che hanno effettuato il sequestro delle merci. Questa deroga riguarda il trasporto locale, ad esempio di merci sequestrate dalla polizia, come esplosivi o beni rubati. Il problema con questo genere di merci risiede nel fatto che non si può mai essere certi della loro classificazione. Inoltre, spesso tali merci non sono imballate, contrassegnate o etichettate in conformità con l’ADR. Ogni anno la polizia effettua diverse centinaia di operazioni di trasporto di questo tipo. Nel caso di alcolici di contrabbando, il trasporto deve essere effettuato dal luogo del sequestro ad un deposito di materiale probatorio e in un secondo tempo a una struttura per la sua distruzione, tra le quali può esserci anche una considerevole distanza. Le deroghe consentite sono: a) non è necessario etichettare ogni collo; e b) non è necessario utilizzare i colli approvati. Tuttavia, ciascun pallet contenente tali colli deve essere debitamente etichettato. Si deve altresì ottemperare a tutte le restanti prescrizioni. Vengono effettuate circa 20 operazioni di trasporto di questo genere ogni anno. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-bi-SE-5 Oggetto: trasporto di merci pericolose all’interno di una zona portuale o in prossimità di un porto. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2. Contenuto dell’allegato della direttiva: documenti che devono essere a bordo dell’unità di trasporto; ciascuna unità di trasporto con merci pericolose a bordo deve essere dotata di apparecchiature specifiche; omologazione dei veicoli. Contenuto della normativa nazionale: non è necessario che i documenti siano presenti sull’unità di trasporto (ad eccezione del certificato dell’autista). Non vi è l’obbligo che l’unità di trasporto abbia i documenti di cui al punto 8.1.5. I trattori non necessitano dell’attestato di autorizzazione. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Osservazioni: cfr. anche direttiva 96/49/CE, articolo 6, paragrafo 14. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-bi-SE-6 Oggetto: attestato di formazione ADR per ispettori. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.2.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: i conducenti dei veicoli devono seguire appositi corsi di formazione. Contenuto della normativa nazionale: gli ispettori incaricati del controllo tecnico annuale del veicolo non sono tenuti a frequentare i corsi di cui al punto 8.2 né a essere in possesso dell’attestato di formazione ADR. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Osservazioni: in certi casi, i veicoli sottoposti al controllo tecnico possono trasportare un carico di merce pericolosa, ad esempio cisterne vuote e non pulite. Le disposizioni di cui ai punti 1.3. e 8.2.3 rimangono di applicazione. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-bi-SE-7 Oggetto: distribuzione locale di merci ONU 1202, 1203 e 1223 in autocisterne. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: per le cisterne e le autocisterne vuote e non pulite, la descrizione sarà conforme al punto 5.4.1.1.6. Il nome e l’indirizzo di più destinatari possono essere inseriti in altri documenti. Contenuto della normativa nazionale: per le cisterne e le autocisterne vuote e non pulite, la descrizione nel documento di trasporto conformemente al punto 5.4.1.1.6. non è necessaria se la quantità della sostanza nel piano di carico è contrassegnata dalla cifra “0”. Il nome e il recapito dei destinatari non è richiesto in nessun documento a bordo del veicolo. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-bi-SE-9 Oggetto: trasporto locale in relazione a siti agricoli e siti di costruzione di opere pubbliche. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4, 6.8 e 9.1.2. Contenuto dell’allegato della direttiva: documenti di trasporto; fabbricazione di cisterne; attestato di autorizzazione. Contenuto della normativa nazionale: il trasporto locale relativo a siti agricoli e siti di costruzione di opere pubbliche può non ottemperare a talune norme:
Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Osservazioni: una struttura mobile per il personale è una sorta di roulotte con una stanza per il personale, provvista di una cisterna o di un contenitore non omologati per il gasolio destinato all’uso di trattori forestali. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-bi-SE-10 Oggetto: trasporto di esplosivi in cisterne. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.4. Contenuto dell’allegato della direttiva: gli esplosivi possono essere imballati soltanto conformemente al punto 4.1.4. Contenuto della normativa nazionale: l’autorità nazionale competente omologa i veicoli adibiti al trasporto in cisterne di esplosivi. Il trasporto in cisterne è permesso solo per gli esplosivi elencati nel regolamento o previa autorizzazione speciale delle autorità competenti. Un veicolo che trasporta esplosivi in cisterne deve essere contrassegnato ed etichettato in conformità dei punti 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2. e 5.3.1.4. Soltanto uno dei veicoli dell’unità di trasporto può trasportare merci pericolose. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Appendice S — Norme specifiche applicabili al trasporto nazionale di merci pericolose su strada adottate in conformità della legge sul trasporto di merci pericolose e del regolamento svedese SÄIFS 1993:4. Osservazioni: la deroga si applica soltanto al trasporto nazionale e quando l’operazione di trasporto è essenzialmente di tipo locale. Il regolamento in questione era in vigore in Svezia prima dell’adesione all’Unione europea. Esistono soltanto due imprese che effettuano il trasporto di esplosivi con cisterne. Nell’immediato futuro, si attuerà la transizione verso le emulsioni. Deroga precedente n. 84. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-bi-SE-11 Oggetto: patente di guida. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.2. Contenuto dell’allegato della direttiva: obblighi relativi alla formazione dei conducenti di veicoli. Contenuto della normativa nazionale: la formazione dei conducenti non è necessaria in relazione ai veicoli di cui al punto 8.2.1.1. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Appendice S — Norme specifiche per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada conformemente alla legge sul trasporto di merci pericolose. Osservazioni: trasporto locale. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-bi-SE-12 Oggetto: trasporto di fuochi d’artificio ONU 0335. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegato B, punto 7.2.4, V2 (1). Contenuto dell’allegato della direttiva: norme per l’uso di veicoli EX/II e EX/III. Contenuto della normativa nazionale: nel caso di trasporto di fuochi d’artificio ONU 0335, la norma speciale V2 (1) di sui al punto 7.2.4 si applica esclusivamente ad un contenuto esplosivo netto superiore a 3 000 kg (4 000 kg con rimorchio), a condizione che i fuochi d’artificio siano stati assegnati alla categoria ONU 0335 conformemente alla tabella di classificazione per i fuochi d’artificio, utilizzata quando non sono disponibili dati a seguito di test, di cui al punto 2.1.3.5.5 della quattordicesima versione riesaminata delle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto di merci pericolose. Raccomandazioni sul trasporto di merci pericolose. L’assegnazione avviene con l’accordo delle autorità competenti. Viene effettuata una verifica dell’assegnazione sull’unità di trasporto. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Appendice S — Norme specifiche per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada conformemente alla legge sul trasporto di merci pericolose. Osservazioni: il trasporto di fuochi d’artificio è limitato a due brevi periodi dell’anno, cioè il periodo delle festività di Capodanno e il periodo di fine aprile/inizio maggio. Il trasporto dagli speditori ai depositi può avvenire senza particolari problemi ricorrendo all’attuale dotazione di veicoli con omologazione EX, ma la distribuzione dei fuochi d’artificio dai depositi ai punti vendita e il trasporto degli articoli restituiti ai depositi è limitata a causa della scarsità di questo tipo di veicoli. I vettori non sono interessati all’omologazione perché non riescono ad ammortizzarne i costi. Ciò mette a repentaglio la sussistenza degli speditori di fuochi d’artificio perché non riescono a immettere sul mercato i loro prodotti. Per usufruire di tale deroga, è necessario che la classificazione dei fuochi d’artificio sia fatta sulla base dell’elenco di cui alle raccomandazioni ONU, così da disporre della classificazione più aggiornata. Una deroga di tipo simile è prevista per i fuochi d’artificio ONU 0336 nella norma speciale 651, punto 3.3.1 dell’ADR 2005. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 UK Regno Unito RO-bi-UK-1 Oggetto: attraversamento di strade pubbliche da parte di veicoli che trasportano merci pericolose (N8). Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B. Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada. Contenuto della normativa nazionale: esonero dall’applicazione della normativa relativa alle merci pericolose al trasporto tra siti privati separati da una strada. Per la classe 7 questa deroga non si applica alle disposizioni dei Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b). Osservazioni: questa situazione può verificarsi facilmente quando le merci sono trasferite tra due locali privati situati su entrambi i lati di una strada. Ciò non costituisce trasporto di merci pericolose su strada pubblica nel normale senso del termine, per cui non dovrebbe essere applicabile nessuna delle disposizioni della normativa specifica. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-bi-UK-2 Oggetto: esenzione dal divieto di apertura, da parte dell’autista o del suo assistente, dei colli contenenti merci pericolose in una catena di distribuzione a livello locale compresa tra il deposito di distribuzione locale al dettagliante o all’utilizzatore finale o dal dettagliante all’utilizzatore finale (tranne per la classe 7) (N11). Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.3.3. Contenuto dell’allegato della direttiva: divieto di apertura, da parte dell’autista o del suo assistente, dei colli contenenti merci pericolose. Contenuto della normativa nazionale: il divieto di apertura dei colli è limitato dalla clausola “Unless authorised to do so by the operator of the vehicle” (salvo autorizzazione da parte dell’operatore del veicolo). Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12 (3). Osservazioni: se intesa letteralmente, la formulazione del divieto di cui all’allegato può creare seri problemi per la distribuzione al dettaglio. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-bi-UK-3 Oggetto: disposizioni di trasporto alternative per fusti di legno contenenti ONU 3065 del gruppo di imballaggio III. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.4, 4.1, 5.2 e 5.3. Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni di imballaggio e di etichettatura. Contenuto della normativa nazionale: autorizza il trasporto di bevande alcoliche con tenore volumetrico superiore a 24 % ma inferiore a 70 % (gruppo di imballaggio III) in fusti di legno non certificati ONU, senza etichette di segnalazione di pericolo, ma prevede norme più rigorose relative al caricamento e al veicolo. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7 (13) and (14). Osservazioni: si tratta di un prodotto di elevato valore soggetto ad accisa statale che deve essere trasferito dalla distilleria ai magazzini doganali tramite veicoli sigillati e sicuri sui quali sono apposti i sigilli governativi. L’attenuazione delle norme applicabili all’imballaggio e all’etichettatura è presa in considerazione nelle prescrizioni supplementari volte a garantire la sicurezza. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-bi-UK-4 Oggetto: adozione della deroga RO-bi-SE-12. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007 Part 1. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-bi-UK-5 Oggetto: raccolta di batterie usate ai fini di smaltimento o riciclaggio. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B. Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizione speciale 636. Contenuto della normativa nazionale: consente le seguenti condizioni alternative per la disposizione speciale 636 del capitolo 3.3. Le pile e le batterie al litio usate (ONU 3090 e ONU 3091) raccolte e presentate per il trasporto ai fini dello smaltimento tra il punto di raccolta e l’impianto intermedio di trattamento, insieme ad altre pile e batterie non al litio (ONU 2800 e ONU 3028) non sono soggette alle altre disposizioni dell’ADR qualora soddisfino le condizioni seguenti: sono imballate in cilindri IH2 o scatole 4H2, conformemente al livello di prestazione del gruppo di imballaggio II per i solidi; non più del 5 % di ciascun imballaggio è composto da batterie al litio e al litio-ione; la massa lorda massima del collo non deve superare 25 kg; la quantità totale di imballaggi per unità di trasporto non deve superare 333 kg; non si possono trasportare altre merci pericolose. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 2007 part 1. Osservazioni: i punti di raccolta per i consumatori sono solitamente ubicati presso punti vendita e non è facile insegnare ad un gran numero di persone a selezionare e imballare le batterie usate, conformemente all’ADR. Il sistema britannico funzionerebbe conformemente a orientamenti stabiliti dal programma di azione “rifiuti e risorse” del Regno Unito e comporterebbe la fornitura di imballaggi adeguati conformi all’ADR e di adeguate istruzioni. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 » |
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2) |
L’allegato II, sezione II.3, è sostituito dal seguente testo: «II.3. Deroghe nazionali Deroghe concesse agli Stati membri in base all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/68/CE, per il trasporto di merci pericolose all’interno del loro territorio. Identificativo della deroga: RA-a/bi/bii-MS-nn RA = ferrovia a/bi/bii = articolo 6, paragrafo 2, lettera a/bi/bii MS = sigla dello Stato membro nn = numero di ordine In base all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE DE Germania RA-a-DE-2 Oggetto: autorizzazione all’imballaggio combinato. Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.10.4 MP2. Contenuto dell’allegato della direttiva: divieto di imballaggio combinato. Contenuto della normativa nazionale: classi 1.4S, 2, 3 e 6.1; autorizzazione all’imballaggio combinato di oggetti di classe 1.4S (cartucce per armi di piccolo calibro), aerosol (classe 2) e materiali per la pulizia e il trattamento contenuti nelle classi 3 e 6.1 (numerazione ONU) per essere venduti in imballaggi combinati nel gruppo II di imballaggio e in piccole quantità. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21. Osservazioni: lista n.: 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 FR Francia RA-a-FR-3 Oggetto: trasporto per le esigenze del vettore ferroviario. Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: informazioni relative ai materiali pericolosi da indicare nel documento di accompagnamento. Contenuto della normativa nazionale: il trasporto, per le esigenze del vettore ferroviario, di quantità non superiori ai limiti stabiliti al punto 1.1.3.6 non è soggetto all’obbligo di dichiarazione del carico. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer — articolo 20.2. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RA-a-FR-4 Oggetto: esenzione dall’etichettatura di determinati carri postali. Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo di apporre etichette sulle pareti dei carri. Contenuto della normativa nazionale: sono soggetti all’obbligo di etichettatura solo i carri postali che trasportano oltre 3 tonnellate di materiale della stessa classe (ad eccezione di 1, 6.2 o 7). Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer — articolo 21.1. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 SE Svezia RA-a-SE-1 Oggetto: non è necessario apporre etichette sui carri ferroviari adibiti al trasporto di merci pericolose per consegna espressa. Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: i vagoni ferroviari che trasportano merci pericolose devono recare apposite etichette. Contenuto della normativa nazionale: non è necessario apporre etichette sui carri ferroviari adibiti al trasporto di merci pericolose per consegna espressa. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Osservazioni: il RID prevede limiti quantitativi per le merci definite “per consegna espressa”: si tratta perciò di piccole quantità. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 UK Regno Unito RA-a-UK-1 Oggetto: trasporto di determinate merci radioattive a basso rischio quali sveglie, orologi, rivelatori di fumo, rose di bussola. Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: buona parte delle prescrizioni del RID. Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni relative al trasporto di materiale della classe 7. Contenuto della normativa nazionale: esenzione totale dall’applicazione delle norme nazionali per alcuni prodotti presenti in commercio e contenenti quantità limitate di materiale radioattivo. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) [as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999]. Osservazioni: questa deroga rappresenta una misura temporanea: non sarà più necessaria quando il RID verrà modificato in maniera coerente con le norme AIEA. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RA-a-UK-2 Oggetto: riduzione delle restrizioni sul trasporto di sostanze esplosive di natura diversa e sul trasporto di esplosivi insieme ad altre merci pericolose in carri ferroviari, veicoli e container (N4/5/6). Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.2.1 e 7.5.2.2. Contenuto dell’allegato della direttiva: restrizioni relative ad alcuni tipi di carichi misti. Contenuto della normativa nazionale: la normativa nazionale è meno restrittiva rispetto ai carichi misti di sostanze esplosive, a patto che il loro trasporto possa essere effettuato in totale sicurezza. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) [as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999]. Osservazioni: il Regno Unito desidera consentire alcune varianti rispetto alle norme relative al trasporto contemporaneo di esplosivi di diversa natura e al trasporto di esplosivi insieme ad altre merci pericolose. Ogni variante è accompagnata da una limitazione della quantità di una o più delle parti costitutive del carico; le varianti sarebbero autorizzate soltanto a condizione che “siano state adottate tutte le misure ragionevolmente praticabili per evitare che gli esplosivi siano messi in contatto con tali merci, che essi le danneggino o che ne siano danneggiati”. Qui di seguito sono indicati alcuni esempi delle varianti che il Regno Unito potrebbe introdurre:
Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RA-a-UK-3 Oggetto: differenziazione della “quantità massima totale per unità di trasporto” per le merci della classe 1 nelle categorie 1 e 2 della tabella di cui al punto 1.1.3.1. Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.3.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: esenzioni relative alla natura dell’operazione di trasporto. Contenuto della normativa nazionale: stabilisce norme per le esenzioni per quantità limitate e i carichi misti di esplosivi. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b). Osservazioni: permettere diversi limiti quantitativi e fattori di moltiplicazione per il carico misto delle merci della classe 1, ossia “50” per la categoria 1 e “500” per la categoria 2. Ai fini del calcolo dei carichi misti, i fattori di moltiplicazione saranno “20” per il trasporto di merci della categoria 1 e “2” per quelli della categoria 2. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RA-a-UK-4 Oggetto: adozione della deroga RA-a-FR-6. Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.1.3.2. Contenuto dell’allegato della direttiva: riduzione dell’obbligo di etichettatura per i vagoni merci trainati per ferrovia. Contenuto della normativa nazionale: l’obbligo di etichettatura non si applica qualora la segnalazione del veicolo sia chiaramente visibile. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12). Osservazioni: si tratta di una norma nazionale del Regno Unito già esistente. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RA-a-UK-5 Oggetto: distribuzione a dettaglianti o utenti di merci nel loro imballaggio interno (ad esclusione di quelli delle classi 1, 4.2, 6.2 e 7) da depositi per la distribuzione locale al dettagliante/utente e dal dettagliante all’utente finale. Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni per la fabbricazione e il collaudo degli imballaggi. Contenuto della normativa nazionale: gli imballaggi non devono recare un marchio RID/ADR o ONU. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007: Regulation 26. Osservazioni: le disposizioni del RID sono inadeguate per le fasi finali del trasporto dal deposito di distribuzione al dettagliante/utilizzatore o dal dettagliante all’utilizzatore finale. Scopo di questa deroga è permettere che le merci destinate alla vendita al dettaglio siano trasportate senza imballaggio esterno nella tratta ferroviaria di un tragitto di distribuzione locale. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 In base all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2008/68/CE DE Germania RA-bi-DE-2 Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi in colli. Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: da 1 a 5. Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione, imballaggio e marcatura. Contenuto della normativa nazionale: classi da 2 a 6.1, 8 e 9: imballaggi combinati e trasporto di rifiuti pericolosi in pacchi e IBC; i rifiuti devono essere imballati in imballaggi interni (al momento della raccolta) e suddivisi in categorie di rifiuti specifiche (per evitare reazioni pericolose all’interno di un gruppo); utilizzo di istruzioni scritte speciali relative alle categorie di rifiuti, anche come lettera di vettura; raccolta di rifiuti domestici e di laboratorio, ecc. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20. Osservazioni: lista n. 6*. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 DK Danimarca RA-bi-DK-1 Oggetto: trasporto di merci pericolose nelle gallerie. Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5. Contenuto dell’allegato della direttiva: carico, scarico e distanze di protezione. Contenuto della normativa nazionale: la legislazione prevede disposizioni diverse da quelle di cui all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE per quanto concerne il trasporto attraverso la galleria ferroviaria del collegamento fisso sul Great Belt. Le disposizioni alternative riguardano solo il volume di carico e la distanza tra i carichi di merci pericolose. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 February 2005 . Osservazioni: Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RA-bi-DK-2 Oggetto: trasporto di merci pericolose nelle gallerie. Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5. Contenuto dell’allegato della direttiva: carico, scarico e distanze di protezione. Contenuto della normativa nazionale: la legislazione prevede disposizioni diverse da quelle di cui all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE per quanto concerne il trasporto attraverso la galleria ferroviaria del collegamento fisso sull’Øresund. Le disposizioni alternative riguardano solo il volume di carico e la distanza tra i carichi di merci pericolose. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 February 2005 . Osservazioni: Termine della scadenza: 29 febbraio 2016 SE Svezia RA-bi-SE-1 Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi verso gli appositi impianti di smaltimento. Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 2, 5.2 e 6.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione, marcatura, etichettatura e prescrizioni per la costruzione e la verifica degli imballaggi. Contenuto della normativa nazionale: la normativa contiene criteri di classificazione semplificati, prescrizioni meno restrittive per la costruzione e la verifica degli imballaggi e prescrizioni modificate per l’etichettatura e la marcatura. Anziché classificare i rifiuti pericolosi in base al RID, essa li suddivide in varie categorie; ogni categoria comprende sostanze che, in base al RID, possono essere imballate insieme (imballaggio comune). Ogni imballaggio deve essere contrassegnato, anziché dal numero ONU, dal codice della categoria di appartenenza dei rifiuti. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Osservazioni: queste norme si limitano a disciplinare il trasporto dei rifiuti pericolosi dai siti di riciclaggio pubblici agli appositi impianti di smaltimento. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 » |
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3) |
L’allegato III, sezione III.3, è sostituita dal seguente testo: «III.3. Deroghe nazionali — …» |
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30.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 83/59 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 marzo 2010
che modifica l’allegato III della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione che alcune regioni amministrative della Polonia e del Portogallo sono ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica
[notificata con il numero C(2010) 1912]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/188/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l’allegato D, capitolo I, sezione E,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma della direttiva 64/432/CEE, uno Stato membro o una parte di uno Stato membro possono essere dichiarati ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini se soddisfano determinate condizioni stabilite nella direttiva. |
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(2) |
Gli elenchi delle regioni degli Stati membri dichiarati indenni dalla leucosi bovina enzootica figurano nell’allegato III della decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (2). |
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(3) |
La Polonia ha inoltre presentato alla Commissione una documentazione comprovante la conformità alle pertinenti condizioni stabilite dalla direttiva 64/432/CEE di 25 regioni amministrative (powiaty) facenti parte delle unità amministrative superiori (voivodati) di Kujawsko-Pomorskie, Podlaskie e Mazowieckie, affinché tali regioni possano essere considerate ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica. |
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(4) |
In seguito alla valutazione della documentazione presentata dalla Polonia è opportuno dichiarare le suddette regioni (powiaty) polacche ufficialmente indenni dalla leucosi bovina enzootica. |
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(5) |
Il Portogallo ha presentato alla Commissione una documentazione comprovante la conformità alle pertinenti condizioni stabilite dalla direttiva 64/432/CEE della regione autonoma delle Azzorre, affinché tale regione possa essere considerata ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica. |
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(6) |
In seguito alla valutazione della documentazione presentata dal Portogallo è opportuno dichiarare la regione autonoma delle Azzorre ufficialmente indenne dalla leucosi bovina enzootica. |
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(7) |
Occorre quindi modificare di conseguenza l’allegato III della decisione 2003/467/CE. |
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(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato III della decisione 2003/467/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2010.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
ALLEGATO
1)
Nell’allegato III, capitolo 2, la voce relativa alla Polonia è sostituita dal seguente:«In Polonia:
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Voivodato della Bassa Slesia
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Voivodato di Lublino
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Voivodato di Cuiavia-Pomerania
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Voivodato di Łódź
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Voivodato della Piccola Polonia
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Voivodato di Masovia
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Voivodato di Opole
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Voivodato dei Precarpazi
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Voivodato di Podlachia
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Voivodato di Pomerania
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— |
Voivodato di Slesia
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Voivodato di Santacroce
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Voivodato di Varmia-Masuria
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— |
Voivodato della Grande Polonia
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2)
Nell’allegato III, capitolo 2, è aggiunta la voce seguente:«In Portogallo:
Regione autonoma delle Azzorre».
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30.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 83/62 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 marzo 2010
relativa alla vaccinazione preventiva in Portogallo contro l’influenza aviaria a bassa patogenicità delle anatre domestiche e ad alcune misure che limitano la movimentazione di tale pollame e dei relativi prodotti
[notificata con il numero C(2010) 1914]
(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)
(2010/189/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 2005/94/CE stabilisce talune misure preventive relative alla sorveglianza, all’individuazione precoce dell’influenza aviaria, nonché alla sensibilizzazione delle autorità competenti e degli allevatori e a una loro maggiore preparazione ai rischi che tale malattia comporta. |
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(2) |
A seguito della comparsa di focolai di influenza aviaria nel 2007 e nel 2008 in alcune aziende agricole nella parte centrale e occidentale del Portogallo, in particolare in aziende di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina, un piano di vaccinazione d’emergenza è stato messo in atto a norma della decisione 2008/285/CE della Commissione (2) e la malattia è stata eradicata con successo. Tuttavia, sulla base di una valutazione del rischio è stato deciso che le anatre domestiche da riproduzione di alto valore allevate in una azienda situata nella regione di Lisbona e Vale do Tejo, Ribatejo Norte, Vila Nova da Barquinha erano ancora esposte al rischio potenziale di infezione da virus di influenza aviaria, in particolare tramite il possibile contatto diretto con gli animali selvatici (di seguito «l’azienda»). |
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(3) |
Il Portogallo ha quindi deciso di continuare la vaccinazione contro l’influenza aviaria in quanto misura a lungo termine con l’attuazione di un piano di vaccinazione preventiva presso le aziende approvato dalla decisione 2008/838/CE della Commissione, del 3 novembre 2008, relativa alla vaccinazione preventiva in Portogallo contro l’influenza aviaria a bassa patogenicità delle anatre domestiche e ad alcune misure che limitano la movimentazione di tale pollame e dei relativi prodotti (3). Detta decisione è scaduta il 31 luglio 2009. |
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(4) |
Il Portogallo ha riferito sull’attuazione di tale piano di vaccinazione preventiva al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali esprimendo la sua intenzione di continuare ad attuare la vaccinazione preventiva nel caso in cui si renda disponibile un vaccino adatto. |
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(5) |
L’8 gennaio 2010 il Portogallo ha presentato alla Commissione per approvazione un piano di vaccinazione preventiva da applicare fino al 31 luglio 2011 («piano di vaccinazione preventiva»). |
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(6) |
Il gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali, nei pareri scientifici sull’uso della vaccinazione nella lotta contro l’influenza aviaria espressi dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare nel 2005 (4) e nel 2007 (5) e nel 2008 (6) ha sostenuto che la vaccinazione d’emergenza e preventiva contro l’influenza aviaria costituisce un valido strumento che integra le misure di lotta contro tale malattia. |
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(7) |
La Commissione ha esaminato inoltre il piano di vaccinazione preventiva presentato dal Portogallo e ritiene che sia conforme alle pertinenti disposizioni comunitarie. Vista la situazione epidemiologica relativa all’influenza aviaria a bassa patogenicità in Portogallo, il tipo di azienda in cui introdurre la vaccinazione e l’ambito di applicazione limitato del piano di vaccinazione, è opportuno approvare il piano di vaccinazione preventiva. |
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(8) |
Ai fini del piano di vaccinazione preventiva in Portogallo è opportuno impiegare unicamente vaccini autorizzati a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (7) o del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (8). |
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(9) |
È opportuno inoltre effettuare la sorveglianza e il monitoraggio dell’azienda che detiene anatre domestiche vaccinate e delle aziende avicole non vaccinate, secondo quanto indicato nel piano di vaccinazione preventiva. |
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(10) |
È altresì opportuno introdurre determinate restrizioni alla movimentazione delle anatre domestiche vaccinate, delle loro uova da cova e delle anatre domestiche nate da tali anatre in conformità con il piano di vaccinazione preventiva. Visto il numero esiguo di anatre domestiche presenti nell’azienda in cui deve essere effettuata la vaccinazione e per ragioni di rintracciabilità e di logistica è inopportuno spostare i volatili vaccinati dall’azienda, questi dovrebbero essere abbattuti alla fine del loro ciclo riproduttivo in conformità con l’articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 93/119/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento (9). |
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(11) |
Per quanto concerne gli scambi del pollame destinato al ripopolamento della selvaggina, il Portogallo ha adottato provvedimenti supplementari a norma della decisione 2006/605/CE della Commissione, del 6 settembre 2006, concernente alcune misure di protezione relative agli scambi intracomunitari di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina (10). |
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(12) |
Al fine di ridurre l’impatto economico sull’azienda interessata vanno fissate alcune deroghe alle limitazioni della movimentazione di anatre domestiche nate da anatre domestiche vaccinate, dato che tale movimentazione non rappresenta un rischio specifico per la propagazione della malattia, a condizione anche che siano predisposti la sorveglianza e il monitoraggio e che siano rispettate le norme specifiche di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi all’interno dell’Unione. |
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(13) |
Il piano di vaccinazione preventiva va approvato affinché possa essere messo in opera fino al 31 luglio 2011. Di conseguenza, la presente decisione si applica solo fino a tale data. |
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(14) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
1. La presente decisione stabilisce determinati provvedimenti che vanno applicati in Portogallo in relazione alla vaccinazione preventiva di anatre domestiche (Anas platyrhynchos) destinate al ripopolamento della selvaggina (di seguito «anatre domestiche») in un’azienda particolarmente a rischio d’introduzione dell’influenza aviaria.
Tali provvedimenti comprendono alcune restrizioni della movimentazione in Portogallo delle anatre domestiche vaccinate e delle uova da cova e delle anatre domestiche da esse derivate, nonché della loro spedizione da detto Stato membro.
2. La presente decisione si applica fatte salve le misure di protezione che il Portogallo deve adottare a norma della direttiva 2005/94/CE e della decisione 2006/605/CE.
Articolo 2
Approvazione del piano di vaccinazione preventiva
1. È approvato il piano di vaccinazione preventiva in Portogallo contro l’influenza aviaria a bassa patogenicità presentato dal Portogallo alla Commissione l’8 gennaio 2010, da effettuarsi in un’azienda situata nella regione di Lisbona e Vale do Tejo, Ribatejo Norte, Vila Nova da Barquinha fino al 31 luglio 2011 («il piano di vaccinazione preventiva»).
2. La Commissione pubblicherà il piano di vaccinazione preventiva.
Articolo 3
Condizioni per l’attuazione del piano di vaccinazione preventiva
1. Il Portogallo garantisce che le anatre domestiche siano vaccinate conformemente al piano di vaccinazione preventiva con un vaccino eterologo inattivato monovalente contenente il sottotipo H5 del virus dell’influenza aviaria, autorizzato dallo Stato membro a norma della direttiva 2001/82/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004.
2. Il Portogallo garantisce inoltre che siano effettuati la sorveglianza e il monitoraggio dell’azienda che detiene le anatre domestiche vaccinate e delle aziende avicole non vaccinate, secondo quanto stabilito nel piano di vaccinazione preventiva.
3. Il Portogallo garantisce un’attuazione efficace del piano di vaccinazione preventiva.
Articolo 4
Marcatura, restrizioni della movimentazione e delle spedizioni ed eliminazione delle anatre domestiche vaccinate
L’autorità competente garantisce che le anatre domestiche vaccinate presenti presso l’azienda di cui all’articolo 2, paragrafo 1:
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a) |
rechino una marcatura individuale; |
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b) |
non siano oggetto di spostamenti all’interno del Portogallo; né |
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c) |
di spedizione da detto Stato membro. |
Dopo il periodo di riproduzione, tali anatre sono abbattute presso l’azienda di cui all’articolo 2, paragrafo 1 della presente decisione, in conformità con l’articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 93/119/CEE, e le loro carcasse sono eliminate in modo sicuro.
Articolo 5
Restrizioni della movimentazione e delle spedizioni di uova da cova di anatre domestiche dell’azienda di cui all’articolo 2, paragrafo 1
L’autorità competente garantisce che le uova da cova di anatre domestiche dell’azienda di cui all’articolo 2, paragrafo 1, possano essere oggetto di spostamenti solamente verso un incubatoio all’interno del Portogallo e non di spedizioni dal Portogallo.
Articolo 6
Restrizioni della movimentazione e delle spedizioni di anatre domestiche nate da anatre domestiche vaccinate
1. L’autorità competente garantisce che le anatre domestiche nate dalle anatre domestiche vaccinate possano essere trasferite dopo la schiusa soltanto in un’azienda situata nella zona di monitoraggio istituita dal Portogallo attorno all’azienda di cui all’articolo 2, paragrafo 1, come stabilito nel piano di vaccinazione preventiva.
2. In deroga al paragrafo 1 e a condizione che le anatre domestiche nate dalle anatre domestiche vaccinate abbiano più di quattro mesi, esse possono:
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a) |
essere messe in libertà in Portogallo; oppure |
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b) |
essere spedite dal Portogallo a condizione che:
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Articolo 7
Certificazione sanitaria per gli scambi intracomunitari di anatre domestiche nate da anatre domestiche vaccinate
Il Portogallo garantisce che i certificati sanitari per gli scambi all’interno dell’Unione europea di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), includano la frase seguente:
«Le condizioni di polizia sanitaria della presente partita sono conformi alla decisione 2010/189/UE della Commissione».
Articolo 8
Relazioni
Il Portogallo presenta alla Commissione una relazione sull’attuazione del programma di vaccinazione preventiva entro un mese dalla data di applicazione della presente decisione e trasmette relazioni semestrali al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
Articolo 9
Applicabilità
La presente decisione si applica fino al 31 luglio 2011.
Articolo 10
Destinatari
La Repubblica del Portogallo è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2010.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.
(2) GU L 92 del 3.4.2008, pag. 37.
(3) GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 40.
(4) The EFSA Journal (2005) 266, pagg. 1-21; Scientific Opinion on Animal health and welfare aspects of Avian Influenza.
(5) The EFSA Journal (2007) 489, Scientific Opinion on Vaccination against avian influenza of H5 and H7 subtypes in domestic poultry and captive birds.
(6) The EFSA Journal (2008) 715, pagg. 1-161, Scientific Opinion on Animal health and welfare aspects of avian influenza and the risks of its introduction into the EU poultry holdings.
(7) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.
(8) GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.
RACCOMANDAZIONI
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30.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 83/65 |
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO ALLA GRECIA
del 16 febbraio 2010
intesa a porre fine alla mancanza di coerenza delle politiche economiche della Grecia con gli indirizzi di massima e a scongiurare il rischio di compromettere il buon funzionamento dell'unione economica e monetaria
(2010/190/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 121, paragrafo 4,
vista la raccomandazione della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
La situazione della Grecia a livello macroeconomico e di bilancio ha subito un netto degrado nello scorso anno e le finanze pubbliche greche sono uscite dalla recessione molto più danneggiate di quanto si sarebbe potuto attendere. Tali sviluppi sono in gran parte dovuti a fattori nazionali che da tempo hanno preso consistenza, minando la posizione di creditore netto dell'economia greca e dando luogo a squilibri esterni forti e persistenti, che rispecchiano le grandi perdite di competitività e un evidente deterioramento della situazione di bilancio. |
|
(2) |
Le politiche nazionali in materia di gestione della politica di bilancio, il livello di efficienza dell'amministrazione pubblica e l'assenza di riforme strutturali (settori per i quali gli indicatori situano la Grecia in fondo alle classifiche internazionali) hanno contribuito agli scarsi risultati economici e di bilancio. |
|
(3) |
L'attuale situazione pone grandi difficoltà per la sostenibilità a lungo termine dell'economia greca e la situazione economica e di bilancio può avere ricadute negative su altri paesi della zona dell'euro, come mostra l'evoluzione dei differenziali di rendimento finanziario in un certo numero di Stati membri. La situazione attuale rischia inoltre di compromettere il buon funzionamento dell'unione economica e monetaria. |
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(4) |
Il Consiglio e la Commissione hanno ripetutamente messo in evidenza i problemi strutturali a lungo termine dell'economia greca nei vari esercizi di vigilanza multilaterale, tra i quali la vigilanza di bilancio nell'ambito del patto di stabilità e crescita e della strategia di Lisbona, in cui gli indirizzi di massima per le politiche economiche (1) fungono da quadro generale di riferimento per le riforme strutturali nell'Unione e nella zona dell'euro. Tali indirizzi di massima comprendono le raccomandazioni agli Stati membri affinché rispettino i propri obiettivi di bilancio a medio termine e provvedano ad assicurare la correzione tempestiva dei disavanzi eccessivi, nonché mirino a correggere il disavanzo delle partite correnti realizzando riforme strutturali, rilanciando la competitività con l'estero e contribuendo alla correzione mediante le politiche di bilancio. |
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(5) |
In tale contesto, a causa dei profondi problemi strutturali dell'economia greca che toccano il bilancio, l'occupazione e il mercato dei prodotti, il Consiglio nella sua raccomandazione del 25 giugno 2009 (2) ha osservato che la Grecia deve «intensificare gli sforzi per ovviare agli squilibri macroeconomici e alle carenze strutturali della [propria] economia» e ha rivolto alcune raccomandazioni specifiche alla Grecia, invitandola, tra l'altro, a proseguire il risanamento delle finanze pubbliche; migliorare la concorrenza in materia di servizi professionali; attuare riforme per aumentare gli investimenti a favore di R&S; utilizzare meglio i fondi strutturali; riformare l'amministrazione pubblica e adottare un'ampia gamma di misure per il mercato del lavoro in base ad un'impostazione integrata basata sulla flessicurezza. Il Consiglio ha altresì raccomandato alla Grecia, in quanto membro della zona dell'euro, di garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche e di migliorarne la qualità, di ammodernare la pubblica amministrazione e di applicare i principi comuni dell'Unione in materia di flessicurezza. |
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(6) |
La politica economica e quella di bilancio della Grecia si discostano dalle raccomandazioni specifiche rivolte a questo paese a titolo degli indirizzi di massima per le politiche economiche, nonché dalle raccomandazioni indirizzate agli Stati membri che appartengono alla zona dell'euro, fissate nella raccomandazione del Consiglio, del 14 maggio 2008, sugli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità. |
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(7) |
Il 15 gennaio 2010 la Grecia ha presentato l'aggiornamento per il 2010 del proprio programma di stabilità, che contiene gli obiettivi per il bilancio fino al 2013 e che dovrebbe essere letto insieme al bilancio del 2010 adottato dal Parlamento greco il 23 dicembre 2009; il 16 febbraio 2010 il Consiglio ha formulato un parere sull'aggiornamento del 2010 del programma di stabilità greco in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (3). Il 16 febbraio 2010 il Consiglio ha inoltre adottato una decisione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, che intima alla Grecia di prendere le misure volte alla riduzione del disavanzo ritenute necessarie per correggere la situazione di disavanzo eccessivo (4) («la decisione del Consiglio del 16 febbraio 2010»). |
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(8) |
Il buon funzionamento del coordinamento delle politiche economiche nella zona dell'euro richiede l'uso tempestivo degli strumenti disponibili a titolo dell'articolo 121 TFUE. L'articolo 121, paragrafo 4, TFUE prevede che la Commissione possa rivolgere un avvertimento allo Stato membro in questione e raccomandare al Consiglio di rivolgere a detto Stato membro le opportune raccomandazioni. Data la gravità della situazione e affinché vi sia coerenza con la decisione del Consiglio del 16 febbario 2010, è opportuno che il Consiglio adotti le necessarie raccomandazioni. Inoltre, il Consiglio può decidere, su proposta della Commissione, di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni. |
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(9) |
Sebbene il deterioramento delle condizioni macroeconomiche nel 2009 sia stato molto più netto rispetto a quanto anticipato dalle autorità, le finanze pubbliche hanno subito un deterioramento molto maggiore di quanto si sarebbe potuto attendere in esito ad una crisi rivelatasi più grave del previsto. Tale deterioramento è in ampia misura il risultato delle politiche di bilancio attuate dal governo greco. Il disavanzo dell'amministrazione pubblica per il 2009 è attualmente stimato a 12,75 % del PIL, rispetto a un obiettivo di 3,75 % del PIL stabilito nell'aggiornamento del programma di stabilità del gennaio 2009. |
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(10) |
Il bilancio del 2010 è stato adottato del Parlamento greco il 23 dicembre 2009, con un obiettivo di disavanzo per il 2010 pari a 9,1 % del PIL. Le autorità greche nel frattempo hanno annunciato l'intenzione di accelerare l'aggiustamento del bilancio già nel 2010 e hanno fissato l'obiettivo di bilancio per il 2010 a 8,7 % del PIL. L'aggiornamento del programma di stabilità del gennaio 2009 ha confermato l'obiettivo di bilancio rivisto per il 2010 a 8,7 % del PIL. |
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(11) |
L'impatto di bilancio a lungo termine dell'invecchiamento della popolazione è di gran lunga superiore alla media dell'Unione, soprattutto a causa dell'ingente aumento che si prevede subirà nei prossimi decenni la spesa pensionistica in percentuale del PIL. Come mette in luce la relazione sulla sostenibilità del 2009 dei servizi della Commissione, gli indicatori disponibili rivelano l'esistenza di gravi rischi per la sostenibilità delle finanze pubbliche, che occorre proteggere, oltre che con il risanamento del bilancio, mediante una riforma del sistema pensionistico e della sanità. Il sistema pensionistico della Grecia soffre di vari problemi, ivi compreso quello di una copertura frammentaria. Sebbene la Grecia abbia un tasso di prestazioni medio tra i più alti dell'Unione, con ripercussioni negative sugli incentivi all'occupazione, come dimostra in particolare la bassa percentuale di occupati tra i lavoratori più anziani, essa annovera uno dei maggiori tassi di povertà tra gli anziani. Anche i regimi di pensionamento anticipato sono fonte di problemi, in quanto offrono formule di pensionamento alternative ma costose. Occorre riformare anche il sistema sanitario, in particolare per migliorare in maniera significativa l'efficienza e la gestione, aspetti che sono stati spesso causa di sforamenti di bilancio. Le riforme del mercato del lavoro dovrebbero sostenere la maggiore offerta di manodopera al fine di accrescere la base contributiva. |
|
(12) |
La Grecia dovrebbe recuperare competitività e correggere i profondi squilibri esterni. In tale contesto, conformemente agli indirizzi di massima per le politiche economiche, la Grecia dovrebbe mirare a correggere il disavanzo delle partite correnti «attuando riforme strutturali, rilanciando la competitività con l'estero e […] contribuendo alla correzione del disavanzo mediante politiche finanziarie». A tal fine, le autorità greche dovrebbero attuare misure permanenti intese a tenere sotto controllo la spesa primaria corrente, in particolare i costi salariali del settore pubblico, e realizzare con urgenza le riforme strutturali del mercato dell'occupazione e dei prodotti. In particolare, le autorità greche dovrebbero provvedere a che le misure di risanamento del bilancio siano anche finalizzate a migliorare la qualità delle finanze pubbliche, nell'ambito di un programma globale di riforma, dando nel contempo rapida attuazione alle politiche necessarie a proseguire la riforma dell'amministrazione tributaria. |
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(13) |
Una serie di indicatori e analisi confermano che negli ultimi dieci anni la Grecia è andata ampiamente e costantemente perdendo competitività dei prezzi. Tale fenomeno si spiega innanzitutto con l'aumento dei salari, in misura superiore all'aumento della produttività. L'aumento delle retribuzioni del settore pubblico rispetto a quelli del settore privato è avvenuto più rapidamente in Grecia che in altre economie della zona dell'euro e ha influito sulle contrattazioni salariali in generale, mettendo in luce il ruolo fondamentale che il settore pubblico è chiamato a svolgere per ripristinare la moderazione salariale. Inoltre, alcuni aspetti del sistema di contrattazione collettiva vigente in Grecia (come, ad esempio, la contrattazione intermedia) possono spiegare lo sfasamento tra progressione dei salari e aumento della produttività e richiedono degli aggiustamenti da concordarsi tra le parti sociali. In un'ottica futura il sistema di contrattazione salariale deve sostenere le modifiche salariali che più riflettono la competitività, l'evoluzione in termini di produttività e le condizioni del mercato del lavoro locale. |
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(14) |
L'amministrazione pubblica costituisce uno dei più grossi ostacoli ad una maggiore efficienza in Grecia. A confronto con altri paesi a livello internazionale, la Grecia si situa generalmente agli ultimi posti quanto al suo settore pubblico, i cui problemi si ritiene scaturiscano da una capacità e un'efficienza amministrative insufficienti. Le autorità si sono impegnate a migliorarlo, impegno che dovrà tradursi in tagli del personale, migliore gestione delle risorse umane negli enti pubblici, riduzione dei costi, maggiore trasparenza, maggiore certezza del diritto ed effettiva applicazione delle politiche. |
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(15) |
La Grecia ha un notevole margine di manovra per migliorare il contesto imprenditoriale e il funzionamento del mercato dei prodotti. Le imprese devono far fronte a procedure amministrative complesse, onerose e lunghe. I servizi professionali sono estremamente regolamentati e gli ostacoli alla concorrenza figurano tra i più numerosi rispetto agli altri paesi dell'Unione. Inoltre, la liberalizzazione delle industrie di rete (ad esempio l'energia) risulta inferiore alla media dell'Unione e tale media non è raggiunta neppure per quanto concerne l'apertura dei mercati nel settore dei trasporti, in particolare nelle ferrovie. Gli investimenti nel settore privato e nell'occupazione potrebbero essere aumentati con un costo limitato per le finanze pubbliche grazie a riforme in questi settori. Le riforme del mercato dei prodotti potrebbero contribuire anche ad attuare la riforma del mercato del lavoro, riducendo la pressione sui costi. |
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(16) |
Anche il mercato del lavoro ha bisogno di essere riformato secondo i principi comuni della flessicurezza, come ha rilevato il Consiglio nelle sue raccomandazioni del 2009 sull'attuazione delle politiche per l'occupazione. Occorre prestare particolare attenzione ai giovani, date le difficoltà cui devono far fronte per accedere ad un'occupazione regolare. Vi è un ampio margine di manovra per intervenire a sostegno della transizione al mercato del lavoro, ad esempio migliorando le politiche dell'istruzione e della formazione professionale, riqualificando la forza lavoro e rendendo più efficaci le politiche attive per l'impiego, anche attingendo al Fondo sociale europeo. Occorre inoltre semplificare la normativa in materia di tutela dell'occupazione. Le politiche dovrebbero altresì incoraggiare la partecipazione attiva al mercato del lavoro. L'attuazione di queste raccomandazioni è di fondamentale importanza per l'economia greca. È quindi opportuno tenere in debita considerazione gli effetti sull'occupazione degli interventi strutturali adottati in campo economico. |
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(17) |
Il buon esito degli sforzi volti a ripristinare la competitività e la sostenibilità delle finanze pubbliche può essere determinato da un utilizzo più rapido ed efficace dei fondi strutturali e di coesione dell'Unione. Rispetto ad altri Stati membri la Grecia stenta ad avvalersi appieno di tali fondi. Delineando, in collaborazione con la Commissione, misure in grado di migliorare la capacità di utilizzo e la struttura dei programmi operativi, la Grecia potrebbe finanziare importanti investimenti pubblici a sostegno del potenziale di crescita a lungo termine, favorendo di pari passo il progressivo risanamento del bilancio. È opportuno accordare un'attenzione particolare ai programmi operativi sulla riforma amministrativa e sulla convergenza digitale, in quanto sono alla base di riforme chiave per l'amministrazione pubblica che sono al centro della strategia di riforma tracciata nell'aggiornamento del gennaio 2010 del programma di stabilità. I fondi strutturali dell'Unione erogati a titolo di questi programmi operativi potrebbero, ad esempio, essere impiegati per sostenere il settore pubblico mediante riforme che investano il sistema sanitario, i servizi pubblici di collocamento, la formazione permanente, la lotta contro il lavoro nero, nonché per costituire effettive capacità di controllo e attuazione coercitiva del diritto. |
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(18) |
Le banche greche appaiono relativamente sane in termini di redditività e adeguatezza dei fondi propri. La resistenza del settore è stata peraltro confermata dal lungo periodo di turbolenze cui è stato sottoposto. Le banche greche conservano inoltre un livello basso di prestiti in sofferenza (circa il 7,2 % dei prestiti totali) e un rapporto prestiti/depositi anch'esso relativamente basso. È tuttavia con difficoltà che il settore bancario della Grecia ha avuto accesso alla liquidità nei mercati all'ingrosso, dovendo sostanzialmente dipendere dai prestiti dell'Eurosistema. In conclusione, è improbabile che il sistema bancario greco, pur se nel complesso solido e meno toccato dalla crisi finanziaria mondiale rispetto a qualche altro Stato membro, resti immune alle difficoltà che gravano sulle finanze pubbliche del paese. Altrettanta preoccupazione desta l'impatto dei problemi economici e finanziari su alcuni dei paesi vicini della Grecia. |
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(19) |
Alla luce delle ripercussioni che la crisi economica e finanziaria ha prodotto nell'economia greca, l'implicito riprezzamento dei rischi esercita ulteriori pressioni sul debito e fa aumentare i premi di rischio sul debito pubblico, |
RACCOMANDA:
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1. |
Tenuto conto delle debolezze istituzionali insite in generale nell'economia e nelle finanze pubbliche della Grecia, questo paese dovrebbe elaborare e attuare quanto prima possibile nel 2010, un pacchetto completo di riforme strutturali coraggiose che vada al di là delle misure tracciate nell'aggiornamento di gennaio 2010 del programma di stabilità. Dovrebbero essere presentati calendari chiari e dettagliati per le riforme proposte che siano monitorati nel corso della loro attuazione. Più precisamente, vista l'importanza di assicurare un sistema di contrattazione salariale efficace e considerata la necessità di moderare i salari a tutti i livelli, sullo sfondo delle perdite di competitività subite, la Grecia dovrebbe provvedere a:
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2. |
Data l'urgente necessità di riformare il sistema pensionistico e tenuto conto delle difficoltà che minano la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche, la Grecia dovrebbe provvedere a:
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3. |
Nel campo della sanità, le riforme dovrebbero vertere sui seguenti aspetti:
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4. |
Occorre rispondere alla necessità di rendere più efficiente la pubblica amministrazione. A tal fine, la Grecia dovrebbe provvedere a:
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5. |
Il miglioramento del funzionamento del mercato dei prodotti e del contesto imprenditoriale è un'altra priorità, da abbordare già nel 2010. A tal fine, la Grecia dovrebbe provvedere a:
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6. |
Per sostenere la crescita della produttività e dell'occupazione, la Grecia dovrebbe provvedere a:
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7. |
Di fronte alla sfida di migliorare la produttività, anche mediante strategie di investimenti pubblici per grado di priorità, la Grecia dovrebbe adottare tutte le misure necessarie a rendere più efficace e rapido l'utilizzo dei fondi strutturali dell'UE. Nel far ciò occorre far sì che sia data celere ed efficiente attuazione ai programmi operativi sulla riforma amministrativa e sulla convergenza digitale, in quanto sono alla base di riforme chiave per l'amministrazione pubblica che sono al centro della strategia di riforma tracciata nell'aggiornamento del gennaio 2010 del programma di stabilità. |
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8. |
La Grecia è invitata a riferire in merito alle misure adottate in risposta alla presente raccomandazione e al calendario d'attuazione delle misure strutturali, delineate nell'aggiornamento del gennaio 2010 del programma di stabilità, nell'ambito delle relazioni trimestrali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della decisione del Consiglio del 16 febbraio 2010. |
La Repubblica ellenica è destinataria della presente raccomandazione.
Fatto a Bruxelles, addi 16 febbraio 2010.
Per il Consiglio
La presidente
E. SALGADO
(1) http://ec.europa.eu/economy_finance/structural_reforms/growth_jobs/guidelines/ index_en.htm
(2) Raccomandazione del Consiglio, del 25 giugno 2009, sull’aggiornamento nel 2009 degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità e sull’attuazione delle politiche per l’occupazione degli Stati membri (GU L 183 del 15.7.2009, pag. 1).
(3) GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.
(4) GU L 83 del 30.3.2010, pag. 13.
(5) Direttive 91/440/CEE (GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25), 95/18/CE (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 70) e 2001/14/CE (GU L 75 del 15.3.2001, pag. 29).
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30.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 83/70 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 marzo 2010
relativa alla portata e agli effetti del corso legale delle banconote e delle monete in euro
(2010/191/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il corso legale delle banconote in euro è disciplinato dall’articolo 128 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nel capo relativo alla politica monetaria. A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’Unione ha competenza esclusiva per quanto attiene alla politica monetaria degli Stati membri la cui moneta è l’euro («gli Stati membri partecipanti»). |
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(2) |
Ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro (1), le monete metalliche in euro sono le uniche monete metalliche aventi corso legale in tutti gli Stati membri partecipanti. |
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(3) |
Sussiste in questo periodo una certa incertezza nell’area dell’euro in merito alla portata del corso legale e alle sue conseguenze. |
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(4) |
La presente raccomandazione si fonda sulle conclusioni principali della relazione redatta dal gruppo di lavoro costituito dai rappresentanti dei ministeri delle Finanze e delle banche centrali nazionali dell’area dell’euro. |
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(5) |
Decorsi tre anni dall’adozione la Commissione riesaminerà l’attuazione della presente raccomandazione e valuterà la necessità di eventuali misure di regolamentazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
1. Definizione comune del corso legale
Ove esiste un obbligo di pagamento, il corso legale delle banconote e delle monete in euro comporta:
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a) |
l’obbligo di accettazione: il creditore di un’obbligazione di pagamento non può rifiutare le banconote e le monete in euro, eccettuato il caso in cui le parti abbiano convenuto mezzi di pagamento diversi; |
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b) |
l’accettazione al valore nominale pieno: il valore monetario delle banconote e delle monete in euro è pari all’importo indicato su di esse; |
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c) |
il potere di estinguere l’obbligazione di pagamento: un debitore può liberarsi dall’obbligazione di pagamento proponendo al creditore banconote e monete in euro. |
2. Accettazione dei pagamenti in banconote e monete in euro nelle operazioni al dettaglio
L’accettazione delle banconote e monete in euro come mezzo di pagamento deve costituire la norma nelle operazioni al dettaglio. Un rifiuto è possibile solo se motivato dal principio di buona fede, (per esempio il dettagliante non è in grado di dare il resto).
3. Accettazione delle banconote di grosso taglio nelle operazioni al dettaglio
Le banconote di grosso taglio devono essere accettate in quanto mezzi di pagamento nelle operazioni al dettaglio. Un rifiuto è possibile solo se motivato dal principio di buona fede (per esempio il valore nominale della banconota proposta è sproporzionato rispetto all’importo dovuto al creditore del pagamento).
4. Assenza di spese supplementari imposte all’uso di banconote e monete in euro
Non devono essere imposte spese supplementari ai pagamenti con banconote e monete in euro.
5. Banconote in euro macchiate dai sistemi intelligenti di neutralizzazione delle banconote (Intelligent Banknote Neutralisation Systems — IBNS)
Le banconote in euro macchiate dall’inchiostro di sicurezza dei sistemi intelligenti di neutralizzazione delle banconote (IBNS) hanno corso legale, tuttavia gli Stati membri sono tenuti a comunicare attivamente alle parti interessate (banche, commercianti, pubblico) che le banconote macchiate devono essere restituite alle banche centrali nazionali, in quanto molto verosimilmente provengono da un furto.
6. Distruzione integrale da parte di singoli delle banconote e delle monete emesse
Gli Stati membri non devono proibire né punire la distruzione integrale di piccole quantità di banconote o di monete in euro compiuta da privati, devono tuttavia proibire la distruzione non autorizzata di ingenti quantità di banconote e di monete in euro.
7. Mutilazione di banconote e monete a fini artistici
Gli Stati membri non devono incoraggiare la mutilazione delle banconote o delle monete in euro a fini artistici, ma sono tenuti a tollerarla. Le banconote o le monete mutilate non devono più essere considerate idonee alla circolazione.
8. Competenza in merito alla decisione di distruzione di monete in euro valide ai fini della circolazione
La decisione di distruggere monete in euro idonee alla circolazione non deve spettare ai singoli Stati separatamente. Prima di distruggere monete in euro idonee alla circolazione, le competenti autorità nazionali devono consultare il sottocomitato delle monete in euro del comitato economico e finanziario e informarne il gruppo di lavoro dei direttori delle zecche.
9. Corso legale delle monete da 1 e 2 cent e regole di arrotondamento
Negli Stati membri ove sono stati adottati sistemi di arrotondamento e i prezzi di conseguenza arrotondati ai prossimi 5 cent, le monete da 1 e 2 eurocent devono continuare ad avere corso legale ed essere accettate in quanto mezzi di pagamento. Gli Stati membri devono tuttavia evitare di adottare nuove regole di arrotondamento, poiché esse influenzano negativamente il potere di estinguere un’obbligazione di pagamento attraverso la proposta dell’importo esatto dovuto e possono, in determinate circostanze, generare spese supplementari sui pagamenti in contanti.
10. Corso legale delle monete in euro da collezione
Gli Stati devono adottare tutte le misure ritenute adeguate al fine di evitare che le monete in euro da collezione siano utilizzate come mezzi di pagamento (per esempio mediante una confezione speciale, una comunicazione chiara, l’uso di metalli preziosi, un prezzo di vendita superiore al valore nominale).
Gli Stati membri dell’area dell’euro, la Banca centrale europea, le associazioni nazionali di categoria e dei consumatori sono destinatari della presente raccomandazione.
Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2010.
Per la Commissione
Olli REHN
Membro della Commissione