ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.075.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 75

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
23 marzo 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Avviso concernente l’abrogazione degli accordi tra la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Confederazione svizzera

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 237/2010 della Commissione, del 22 marzo 2010, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock

2

 

*

Regolamento (UE) n. 238/2010 della Commissione, del 22 marzo 2010, che modifica l’allegato V del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la prescrizione relativa all’etichettatura delle bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume e che contengono determinati coloranti alimentari ( 1 )

17

 

*

Regolamento (UE) n. 239/2010 della Commissione, del 22 marzo 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 318/2007 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena ( 1 )

18

 

 

Regolamento (UE) n. 240/2010 della Commissione, del 22 marzo 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

20

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2010/168/PESC del Consiglio, del 22 marzo 2010, relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan

22

 

 

2010/169/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 19 marzo 2010, concernente la non iscrizione del 2,4,4’-tricloro-2’-idrossibifenil etere nell’elenco dell’Unione degli additivi utilizzabili nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari a norma della direttiva 2002/72/CE [notificata con il numero C(2010) 1613]  ( 1 )

25

 

 

2010/170/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 19 marzo 2010, che ritira il riferimento della norma EN 353-1:2002 Dispositivi per la protezione individuale contro le cadute dall’alto — parte 1: Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio rigida conformemente alla direttiva 89/686/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2010) 1619]  ( 1 )

27

 

 

2010/171/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 22 marzo 2010, che modifica l’allegato I della decisione 2009/177/CE per quanto riguarda i programmi di sorveglianza per l’Irlanda e l’Ungheria e lo status di indenne da malattia dell’Irlanda per alcune malattie degli animali acquatici [notificata con il numero C(2010) 1625]  ( 1 )

28

 

 

2010/172/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 22 marzo 2010, che modifica la decisione 2002/840/CE che adotta l’elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi [notificata con il numero C(2010) 1707]  ( 1 )

33

 

 

2010/173/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 22 marzo 2010, che modifica la decisione 2008/457/CE recante modalità di applicazione della decisione 2007/435/CE del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell’ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori, relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all’ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo [notificata con il numero C(2010) 1713]

35

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

23.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/1


Avviso concernente l’abrogazione degli accordi tra la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Confederazione svizzera

Il 9 ottobre 2009 (1) il Consiglio ha deciso di abrogare gli accordi tra la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Confederazione svizzera. Gli accordi sono stati successivamente abrogati tramite un accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera, sotto forma di scambio di note verbali, con effetto dal 22 dicembre 2009.


(1)  GU L 288 del 4.11.2009, pag. 18.


REGOLAMENTI

23.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/2


REGOLAMENTO (UE) N. 237/2010 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2010

recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004 (1), in particolare l’articolo 32,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1342/2008 prevede la possibilità di adottare modalità d’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, e degli articoli 14, 16 e 17 di detto regolamento.

(2)

Alcuni gruppi di navi possono essere esclusi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008 alla luce del parere del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, di detto regolamento. È opportuno prevedere la procedura e i requisiti che gli Stati membri devono rispettare per la trasmissione delle informazioni di cui lo CSTEP deve disporre per valutare se sono state soddisfatte e se continuano a sussistere le condizioni di esclusione. È particolarmente importante che le informazioni trasmesse dagli Stati membri siano sufficientemente particolareggiate e siano accompagnate da elementi di prova.

(3)

Occorre che le informazioni presentate dagli Stati membri riguardanti il rispetto delle condizioni previste all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2008 indichino un gruppo di navi che può essere chiaramente distinto dalle altre navi del gruppo di sforzo considerato e le attività specifiche o le caratteristiche tecniche di detto gruppo di navi che risultano in una percentuale di catture non superiore all’1,5 % delle catture totali.

(4)

A norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1342/2008, gli Stati membri provvedono affinché per ciascuna delle zone definite nell’allegato I di detto regolamento la capacità totale delle navi titolari di un permesso di pesca speciale non superi la capacità complessiva nel 2006 o 2007. È necessario stabilire norme particolareggiate per il calcolo e l’adeguamento dei livelli massimi di capacità, in particolare per quanto riguarda il trattamento della capacità ritirata mediante aiuti pubblici o trasferita tra zone geografiche in conformità dell’articolo 16 di detto regolamento.

(5)

Per garantire la controllabilità è necessario stabilire con precisione i requisiti e i formati per i permessi di pesca speciali destinati alle navi operanti con attrezzi regolamentati nelle zone geografiche soggette al regime di gestione dello sforzo e per gli elenchi di navi a cui sono stati rilasciati permessi di pesca speciali.

(6)

Occorre stabilire norme particolareggiate per consentire agli Stati membri di adeguare lo sforzo di pesca massimo ammissibile ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1342/2008 o a seguito di trasferimenti di sforzo tra gruppi di sforzo ai sensi dell’articolo 17 di detto regolamento. Tali norme devono specificare le procedure e i metodi di calcolo che gli Stati membri devono applicare.

(7)

Lo scambio elettronico delle informazioni consente di semplificare le procedure, di renderle più efficienti e trasparenti e di risparmiare tempo. Per poter sfruttare appieno tali vantaggi e garantire nel contempo una comunicazione sicura, e al fine di istituire un sistema informatico comune per la gestione dei dati relativi allo sforzo di pesca esercitato dai pescherecci comunitari, è necessario specificare il formato di ciascun documento e fornire una descrizione esaustiva delle informazioni che vi devono figurare.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa le modalità d’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, e degli articoli 14, 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1342/2008.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1342/2008, si intende per:

a)   «gruppo di navi»: una o più navi appartenenti a un gruppo di sforzo che possono essere distinte in modo chiaro e inequivocabile da altre navi dello stesso gruppo di sforzo sulla base dell’attività o delle caratteristiche tecniche che motivano le loro scarse catture di merluzzo bianco;

b)   «campagna di pesca»: il periodo che va dal 1o febbraio di ogni anno al 31 gennaio dell’anno successivo;

c)   «attrezzo regolamentato»: qualsiasi attrezzo appartenente a un gruppo di attrezzi di cui all’allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008.

CAPO II

GRUPPI DI NAVI ESCLUSI DAL REGIME DI GESTIONE DELLO SFORZO DI PESCA

Articolo 3

Domanda di esclusione

1.   Ai fini dell’esclusione di un gruppo di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2008, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una domanda di esclusione corredata di informazioni atte a dimostrare che il gruppo di navi considerato soddisfa la condizione stabilita all’articolo 11, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1342/2008 e a comprovare il rispetto della condizione prevista all’articolo 11, paragrafo 2, lettera c), dello stesso regolamento.

2.   La domanda è trasmessa in formato elettronico e in conformità dei requisiti stabiliti nell’allegato I. Le domande complete ricevute almeno un mese prima di una riunione plenaria dello CSTEP sono trasmesse al comitato per essere valutate durante tale riunione. Le domande ricevute dopo tale termine possono essere inviate allo CSTEP per essere valutate durante la riunione successiva.

3.   Se un gruppo di navi è escluso dal regime di gestione dello sforzo a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2008, lo sforzo di pesca che può essere associato all’attività o alle caratteristiche tecniche di tale gruppo e che ha contribuito a stabilire il valore di riferimento dello sforzo non è più preso in conto ai fini della fissazione dello sforzo di pesca massimo ammissibile.

4.   Se un gruppo di navi è reinserito nel regime di gestione dello sforzo a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2008, lo sforzo di pesca assegnato al gruppo di sforzo considerato è adeguato tenendo conto degli adeguamenti annuali dello sforzo effettuati da quando è stato stabilito il valore di riferimento dello sforzo per tale gruppo di sforzo.

5.   Se una nave non soddisfa più i requisiti specificati nella decisione di esclusione, in particolare per quanto riguarda l’attività o le caratteristiche tecniche del gruppo di navi, lo Stato membro imputa lo sforzo di pesca esercitato da tale nave nel corso della campagna di pesca allo sforzo di pesca massimo ammissibile.

Articolo 4

Relazione annuale

1.   Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulle attività svolte nella precedente campagna di pesca dal gruppo o dai gruppi di navi battenti la sua bandiera che sono stati esclusi dal regime di gestione dello sforzo in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2008. La relazione dimostra che la condizione prevista all’articolo 11, paragrafo 2, lettera b), e specificata nella decisione di esclusione è stata rispettata nel corso della campagna di pesca considerata.

2.   La relazione esplicita in che modo le attività o le caratteristiche tecniche dei gruppi di navi che sono stati esclusi dal regime di gestione dello sforzo di pesca ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2008 sono controllate e monitorate al fine di garantire che tutte le navi di tale gruppo rispettano la condizione di esclusione prevista all’articolo 11, paragrafo 2, lettera b), e specificata nella decisione di esclusione.

3.   La relazione di cui al paragrafo 1 è trasmessa in conformità dei requisiti indicati nelle tabelle 1 e 3 dell’allegato I. In deroga ai requisiti fissati nel suddetto allegato, i dati riportati nella relazione annuale sono limitati alla campagna di pesca precedente.

4.   La relazione annuale comprende l’elenco delle navi con numero di registro della flotta comunitaria che appartenevano al gruppo di navi escluso durante la campagna di pesca precedente. Queste informazioni sono riportate nella tabella 1.

CAPO III

PERMESSI DI PESCA

Articolo 5

Permessi di pesca speciali

1.   I permessi di pesca speciali di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2008 indicano i gruppi di attrezzi e le zone geografiche per i quali sono rilasciati.

2.   Per le navi operanti con un attrezzo regolamentato in una qualsiasi zona geografica e appartenenti a un gruppo di navi escluso dall’applicazione del regime di gestione dello sforzo ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2008, il permesso di pesca speciale indica l’attività o le caratteristiche tecniche per le quali è stata concessa l’esclusione e le condizioni applicabili alla stessa.

3.   Il formato e il contenuto dell’elenco delle navi titolari di un permesso di pesca speciale di cui all’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1342/2008, sono conformi all’allegato II. L’elenco è aggiornato dagli Stati membri, che, entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui sono effettuate, vi registrano le modifiche eventualmente apportate al numero di navi o ai permessi di pesca speciali rilasciati.

4.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri il link alla pagina del loro sito internet ufficiale su cui è pubblicato l’elenco delle navi titolari di un permesso di pesca speciale. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi modifica di tale link entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui è effettuata.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti i dati riguardanti gli elenchi delle navi titolari di un permesso di pesca speciale e le eventuali modifiche di tali elenchi siano debitamente archiviati. Le informazioni archiviate sono trasmesse alla Commissione su richiesta di quest’ultima.

Articolo 6

Capacità di pesca massima

1.   La capacità massima di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1342/2008 è calcolata come capacità massima espressa in kilowatt delle navi che sono state autorizzate ad esercitare l’attività di pesca nel 2006 o 2007 con un attrezzo regolamentato in una delle zone geografiche di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1342/2008 e si sono avvalse di tale autorizzazione.

2.   Entro un mese dall’entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in forma elettronica e in conformità dei requisiti fissati nell’allegato III:

a)

per ciascuna zona geografica, l’elenco delle navi utilizzate per stabilire la capacità massima in conformità del paragrafo 1, con indicazione della capacità di ciascuna nave espressa in kilowatt;

b)

l’anno di riferimento considerato.

3.   La capacità massima per ciascuna zona calcolata in conformità del paragrafo 1 è adeguata:

a)

sottraendo la capacità delle navi che hanno formato oggetto di una cessazione definitiva dell’attività di pesca beneficiando di aiuti pubblici successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento; e/o

b)

conformemente ai trasferimenti di capacità effettuati ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1342/2008.

4.   Gli Stati membri che decidono di adeguare la capacità massima ne informano la Commissione entro 20 giorni lavorativi trasmettendole una versione aggiornata delle informazioni in conformità della tabella 2 dell’allegato III.

CAPO IV

ADEGUAMENTI DELLO SFORZO DI PESCA MASSIMO AMMISSIBILE

Articolo 7

Adeguamento dello sforzo di pesca in relazione alla gestione dei contingenti

1.   Gli Stati membri possono adeguare il loro sforzo massimo ammissibile per un determinato gruppo di sforzo mediante il trasferimento di sforzo di pesca dallo stesso gruppo di sforzo di un altro Stato membro in conformità dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1342/2008. L’adeguamento è valido per una sola campagna di pesca.

2.   Se uno Stato membro interrompe uno scambio di contingenti in conformità dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2008, esso può aumentare il proprio sforzo di pesca massimo ammissibile per il gruppo o i gruppi di sforzo a cui sarà assegnato il contingente recuperato per il numero di kilowatt-giorni corrispondenti al contingente recuperato. Tale numero di kilowatt-giorni non supera il quantitativo calcolato sulla base delle catture per unità di sforzo (CPUE) del gruppo di sforzo considerato.

3.   Lo Stato membro che restituisce un contingente ai sensi del paragrafo 2 riduce il proprio sforzo di pesca massimo ammissibile per il gruppo o i gruppi di sforzo precedentemente operanti nell’ambito di tale contingente. Lo sforzo di pesca da detrarre corrisponde al numero di kilowatt-giorni che non sono più necessari per pescare il contingente restituito. Tale numero di kilowatt-giorni è calcolato sulla base delle catture per unità di sforzo (CPUE) del gruppo di sforzo considerato.

4.   Il quantitativo dello sforzo di pesca per il quale lo sforzo di pesca massimo ammissibile è aumentato o diminuito in conformità del paragrafo 2 o del paragrafo 3 è preso in conto ai fini della fissazione dello sforzo di pesca massimo ammissibile in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2008.

Articolo 8

Norme dettagliate per il trasferimento dello sforzo di pesca tra gruppi di sforzo

1.   I trasferimenti dello sforzo di pesca di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1342/2008 sono effettuati in conformità dei paragrafi da 2 a 6.

2.   Se la Commissione ha fornito agli Stati membri fattori di correzione standard che sono stati stabiliti per un determinato gruppo di attrezzi in conformità dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1342/2008, gli Stati membri applicano tali fattori di correzione standard per il trasferimento dello sforzo tra gruppi di attrezzi.

3.   Per i gruppi di sforzo per i quali non sono ancora stati elaborati fattori di correzione standard gli Stati membri determinano il quantitativo di sforzo da trasferire applicando la seguente formula:

a)

in caso di applicazione dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1342/2008:

quantitativo di sforzo da trasferire = 1 × quantitativo di sforzo del gruppo di sforzo cedente

b)

in caso di applicazione dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1342/2008:

quantitativo di sforzo da trasferire = fattore di correzione × quantitativo di sforzo del gruppo di sforzo cedente,

dove il fattore di correzione è calcolato come segue:

fattore di correzione = cpuegruppo ricevente/cpuegruppo cedente

4.   In deroga al paragrafo 2, uno Stato membro può applicare un fattore di correzione differente dopo averne informato la Commissione in forma elettronica conformemente ai requisiti stabiliti nell’allegato IV e aver dimostrato che le CPUE del suo gruppo di sforzo si discostano per almeno il 15 % dalle CPUE utilizzate per stabilire il fattore di correzione standard.

5.   Gli adeguamenti dello sforzo di pesca conseguenti a un trasferimento dello sforzo sono validi per una sola campagna di pesca.

6.   In deroga al paragrafo 5, se un segmento di flotta è stato oggetto di un cambiamento strutturale permanente delle attività di pesca esercitate, il trasferimento dello sforzo di pesca può avere carattere permanente. Tale trasferimento è effettuato solo tra i gruppi di sforzo interessati dal cambiamento. Fatto salvo il paragrafo 2, il fattore di correzione utilizzato è basato sulle CPUE dei gruppi di attrezzi cedenti e riceventi.

Articolo 9

Calcolo delle catture per unità di sforzo

1.   Ai fini degli articoli 8 e 9, le catture per unità di sforzo sono basate sulle catture dimostrate da prove scientifiche, compresi i rigetti. Esse sono calcolate applicando la seguente formula, dove le catture e lo sforzo sono rappresentati dal valore medio degli ultimi tre anni:

cpue = catture gruppo di sforzo[1]/gruppo di sforzogruppo di sforzo[1]

2.   In deroga al paragrafo 1, se per il primo anno di applicazione del presente regolamento i dati relativi ai rigetti per i due gruppi di attrezzi da sottoporre a confronto sono limitati a un determinato periodo, il calcolo delle CPUE è effettuato sulla base di tale periodo. Per il periodo restante vengono messi a confronto i dati relativi agli sbarchi.

3.   In deroga al paragrafo 1, se una riduzione delle catture nel gruppo di attrezzi ricevente può essere attribuita a misure volte ad evitare la cattura di merluzzo bianco previste all’articolo 13, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1342/2008 introdotte in tale gruppo di attrezzi nel corso dell’ultimo triennio, le CPUE possono essere basate unicamente su una parte più recente di detto triennio, a condizione che i dati sulle catture risultanti da tale parte del periodo siano rappresentativi per l’intero gruppo di attrezzi.

Articolo 10

Obblighi di notifica

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro 20 giorni lavorativi, in forma elettronica e in conformità dei requisiti stabiliti nell’allegato V del presente regolamento, eventuali adeguamenti dello sforzo di pesca massimo ammissibile ai sensi dell’articolo 16 o dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1342/2008.

2.   La Commissione può chiedere agli Stati membri di trasmettere complementi di informazione, quali dati disaggregati riguardanti le catture di merluzzo bianco e le catture totali, i rigetti di merluzzo bianco, lo sforzo di pesca, l’attrezzo e la zona per il gruppo cedente e ricevente e il metodo utilizzato per il calcolo delle CPUE.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.


ALLEGATO I

Contenuto e formato delle domande di esclusione

1.

Le domande di esclusione contengono una descrizione dettagliata del gruppo di navi e delle loro attività o caratteristiche tecniche comportanti catture di merluzzo bianco inferiori all’1,5 % delle loro catture totali, come previsto nelle tabelle 1, 3 e 5.

2.

Se la domanda riguarda un gruppo di navi che esercita l’attività di pesca unicamente con un attrezzo regolamentato le cui caratteristiche tecniche consentono di limitare le catture di merluzzo bianco, compresi i rigetti, a meno dell’1,5 % delle catture totali del gruppo considerato, essa è corredata di informazioni dettagliate sulle caratteristiche tecniche degli attrezzi e dei dati scientifici disponibili che ne confermano la selettività.

3.

Se la domanda riguarda un gruppo di navi che esercita l’attività di pesca in una determinata parte della zona geografica in cui l’uso dell’attrezzo regolamentato dà luogo a catture di merluzzo bianco, compresi i rigetti, inferiori all’1,5 % delle catture totali del gruppo considerato, a motivo del fatto che tale parte della zona geografica si trova al di fuori dell’area di distribuzione del merluzzo bianco, essa contiene le prove disponibili attestanti che le attività di pesca delle navi interessate sono limitate alla zona scelta.

4.

La domanda è corredata di una descrizione delle procedure di controllo che saranno applicate al gruppo di navi da escludere dall’applicazione del regime di gestione dello sforzo al fine di raccogliere le informazioni necessarie per la relazione annuale. La domanda fa inoltre riferimento al sistema di controllo del gruppo di navi. Sono necessarie informazioni circostanziate se lo Stato membro deve garantire che l’attività del gruppo sia limitata ad alcune parti di una zona geografica.

5.

Lo Stato membro può fornire altre informazioni pertinenti atte a consentire allo CSTEP di valutare se il gruppo di navi interessato soddisfa la condizione di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2008.

6.

Le domande sono trasmesse alla Commissione in formato Excel o in un formato equivalente.

Tabella 1

Attività del gruppo di navi

Paese

(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno

(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppo di sforzo

(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.CFR

kW

Mese

Attrezzo regolamentato

Dimensione delle maglie

Zona

Sottozona

Intervallo delle profondità di pesca delle navi

Sbarchi di merluzzo bianco

Rigetti di merluzzo bianco

Totale catture

Sforzo

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

 

 

 

 

 

 

 

Totale:

 

 

 

 


Tabella 2

Formato dei dati per la tabella 1

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento

S(inistra)/D(estra)

Definizioni e osservazioni

(1)

Paese

3

D

Stato membro che presenta la domanda o la relazione

(2)

Anno

4

S

L’anno per il quale sono presentati i dati, che deve essere uno degli ultimi due immediatamente precedenti l’anno in cui lo Stato membro chiede l’esclusione

(3)

Gruppo di sforzo

8

D

Combinazione dei gruppi di attrezzi e dei gruppi di zone geografiche indicati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1342/2008 a cui appartiene il gruppo di navi

(4)

N. CFR

12

D

Numero del registro della flotta comunitaria

(5)

kW

4

D

La capacità espressa in kW, che deve essere coerente con il registro della flotta comunitaria

(6)

Mese

2

S

Per ogni mese della campagna di pesca compreso nella domanda

(7)

Attrezzo regolamentato

3

D

Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

 

TR1

 

TR2

 

TR3

 

BT1

 

BT2

 

GN

 

GT

 

LL

(8)

Dimensione delle maglie

3

S

La dimensione delle maglie corrisponde alle maglie effettivamente utilizzate dal gruppo di navi

(9)

Zona

9

D

Una delle zone geografiche seguenti di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1342/2008:

 

(a)

 

(b)i)

 

(b)(ii)

 

(b)(iii)

 

(c)

 

(d)

(10)

Sottozona

10

D

Ove pertinente: specificare la sottozona in cui si svolgono le operazioni di pesca

(11)

Intervallo delle profondità di pesca delle navi

8

D

Questa colonna va compilata solo quando si applica il punto 3 del presente allegato

(12)

Sbarchi di merluzzo bianco

7

S

Sbarchi di merluzzo bianco in rapporto all’attività o alle caratteristiche tecniche del gruppo di navi per cui si chiede l’esclusione

(13)

Rigetti di merluzzo bianco

7

S

Entità dei rigetti di merluzzo bianco

(14)

Totale catture

7

S

Totale delle catture (sbarchi e rigetti), in peso, di merluzzo bianco e di tutti gli altri pesci, crostacei e molluschi effettuate dalla nave

(15)

Sforzo

7

S

Entità dello sforzo di pesca, espresso in kilowatt-giorni, esercitato per ottenere il totale catture (13)

Tabella 3

Formato della domanda di esclusione quando si utilizzano dati provenienti da programmi a bordo o da altri programmi di campionamento

1.

Quando i dati relativi ai rigetti per nave non sono disponibili, la domanda è corredata delle informazioni raccolte mediante programmi di osservazione a bordo o altri programmi di campionamento. I dati presentati riguardano il gruppo di navi. Per valutare la percentuale di merluzzo bianco nelle catture durante l’attività del gruppo di navi gli Stati membri forniscono le informazioni seguenti.

N. della bordata

N. CFR

Capacità

Attrezzo

Dimensione delle maglie

Zona

Profondità

Mese

Specie bersaglio

Catture di merluzzo bianco

Totale catture

Sforzo esercitato

Sforzo totale

Intensità di campionamento

LOA

GT

kW

Sbarchi

Rigetti

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

2.

L’intensità di campionamento è conforme ai piani di campionamento stabiliti nell’ambito del quadro comunitario per la raccolta dei dati se il gruppo di navi è soggetto a campionamento come mestiere in tale quadro. Se il gruppo di navi non è compreso nel quadro comunitario per la raccolta dei dati, la strategia di campionamento segue il metodo elaborato come parte del programma nazionale istituito in tale quadro.

Tabella 4

Formato dei dati per la tabella 3

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento

S(inistra)/D(estra)

Definizione e osservazioni

(1)

N. della bordata

3

S

Numerazione progressiva

(2)

N. CFR

12

D

Numero del registro della flotta comunitaria

(3)

Capacità

LOA

5

S

Capacità delle singole navi utilizzate per programmi a bordo o per programmi di campionamento. È coerente con i dati del registro della flotta comunitaria

(4)

GT

6

S

(5)

kW

6

S

(6)

Attrezzo

3

D

Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

 

TR1

 

TR2

 

TR3

 

BT1

 

BT2

 

GN

 

GT

 

LL

(7)

Dimensione delle maglie

3

S

La dimensione delle maglie corrisponde alle maglie effettivamente utilizzate dal gruppo di navi

(8)

Zona

8

D

Una delle zone geografiche seguenti:

 

(a)

 

(b)(i)

 

(b)(ii)

 

(b)(iii)

 

(c)

 

(d)

(9)

Profondità

5/5

S

Ove pertinente, specificare la profondità o l’intervallo delle profondità a cui si svolgono le operazioni di pesca

(10)

Mese

2

S

I dati relativi alle catture e allo sforzo sono forniti dalla nave per mese dell’anno e per i [tre] anni civili più recenti

(11)

Specie bersaglio

7

D

Codice alfa a 3 lettere delle specie indicato nell’allegato I del regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio (1)

(12)

Sbarchi di merluzzo bianco

5

S

Volume degli sbarchi di merluzzo bianco

(13)

Rigetti di merluzzo bianco

5

S

Volume dei rigetti di merluzzo bianco sulla base di un piano di campionamento rappresentativo dell’attività o delle caratteristiche tecniche del gruppo di navi. I dati relativi ai rigetti possono riferirsi a parti del gruppo di navi

(14)

Totale catture

6

S

Catture (sbarchi e rigetti), in peso, di merluzzo bianco e di tutti gli altri pesci, crostacei e molluschi

(15)

Sforzo esercitato

7

S

Entità dello sforzo di pesca, espresso in kilowatt-giorni, esercitato per ottenere il totale delle catture (12)

(16)

Sforzo totale

7

S

Sforzo totale esercitato dal gruppo di navi durante la campagna di pesca

(17)

Intensità di campionamento

3

S

Rapporto fra lo sforzo oggetto del campionamento e lo sforzo esercitato dal gruppo di navi durante la campagna di pesca


Tabella 5

Sforzo di pesca associato all’attività del gruppo di navi esercitato durante il periodo di riferimento

N.CFR

Zona geografica

Attrezzo

Attrezzo

(piano merluzzo bianco)

kW-giorni

2004

2005

2006

2007

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

MEDIA:

(9)

(10)


Tabella 6

Formato dei dati per la tabella 5

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento

S(inistra)/D(estra)

Definizione e osservazioni

(1)

N. CFR

12

D

Numero del registro della flotta comunitaria

(2)

Zona geografica

8

D

Una delle zone seguenti:

 

(a)

 

(b)(i)

 

(b)(ii)

 

(b)(iii)

 

(c)

 

(d)

(3)

Attrezzo

5

D

Secondo le definizioni di cui all’Allegato II A dei regolamenti relativi alle possibilità di pesca per il periodo 2004-2007

(4)

Attrezzo (piano per il merluzzo bianco)

3

D

Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

 

TR1

 

TR2

 

TR3

 

BT1

 

BT2

 

GN

 

GT

 

LL

(5), (6), (7) e (8)

9

S

Entità dello sforzo di pesca, espresso in kilowatt-giorni, associato all’attività o alle caratteristiche tecniche del gruppo di navi durante il periodo di riferimento. Compilare solo gli anni 2004-2005 o 2006-2007

(9) o (10)

9

S

Sforzo medio, espresso in kilowatt-giorni, negli anni 2004-2006 o 2005-2007


(1)  GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.


ALLEGATO II

Elenco delle navi titolari di permessi di pesca speciali

Nome della/e nave/i

N. CFR

Esclusa/e dal regime di gestione dello sforzo di pesca (S/N)

kW

Attrezzo/i

Zona/e geografica/che

Gruppo di sforzo

 

 

 

 

 

 

 

L’elenco è fornito in Excel o in formato equivalente oppure il sito Internet consente di scaricare i dati in Excel o in formato equivalente. I dati contenuti nell’elenco devono essere coerenti con i dati del registro della flotta comunitaria. La descrizione dell’attrezzo da pesca e della zona deve corrispondere ai gruppi di attrezzi e alle zone geografiche elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1342/2008.


ALLEGATO III

Contenuto e formato della notifica di capacità massima

Tabella 1

Elenco delle navi utilizzate per stabilire la capacità massima

[anno]

kW

Zona geografica

N. CFR

a

b

c

d

 

 

 

 

 

 


Tabella 2

Capacità massima delle navi in kW per ciascuna delle zone

[Data]

Zona geografica

Capacità in kW

a

b

c

d

Iniziale

 

 

 

 

Adeguata

 

 

 

 

1.

Per l’adeguamento della capacità massima si applica la formula seguente:

kWmc = kW2006 o 2007 - kW1 - kW2 + kW3

dove:

kWmc

:

è la capacità massima, espressa in kW, delle navi autorizzate a detenere permessi di pesca speciali nella zona geografica;

kW2006 o 2007

:

è la capacità totale espressa in kW e stabilita in conformità all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1342/2008 per il 2006 o il 2007;

kW1

:

è la potenza totale delle navi che sono uscite dalla flotta con aiuti pubblici dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento;

kW2

:

è la potenza totale delle navi trasferite dalla zona geografica nel 2009;

kW3

:

è la potenza totale delle navi trasferite nella zona geografica nel 2009.

2.

L’elenco delle navi e la tabella della capacità massima sono trasmessi alla Commissione in formato Excel o in un formato equivalente.


ALLEGATO IV

Notifica di fattore di correzione differente

Fattore di correzione standard

CPUE del gruppo di sforzo cedente

CPUE del gruppo di sforzo ricevente

 

 

 

La domanda contiene anche le informazioni indicate nelle tabelle 4 e 5 dell’allegato V.


ALLEGATO V

Formato e contenuto delle notifiche

1.

Le tabelle 1, 3 e 4 sono trasmesse per notificare alla Commissione l’adeguamento dello sforzo di pesca secondo quanto previsto all’articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1342/2008.

2.

Le tabelle 4 e 5 sono trasmesse per notificare alla Commissione i trasferimenti di sforzo di pesca di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1342/2008.

3.

Le notifiche sono trasmesse alla Commissione in formato Excel o in un formato equivalente.

Tabella 1

Notifica di adeguamento dello sforzo di pesca

Paese

Base giuridica

Gruppo/i di sforzo

CPUE

Volume del contingente soggetto a scambio

Entità dello sforzo soggetto ad adeguamento

Sforzo di pesca massimo ammissibile iniziale

Sforzo di pesca massimo ammissibile adeguato

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)


Tabella 2

Formato dei dati per la tabella 1

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento S(inistra)/D(estra)

Definizione e osservazioni

(1)

Paese

3

D

Paese che presenta la notifica.

(2)

Base giuridica

8

D

Articolo:

16, paragrafo 1, lettera a)

16, paragrafo 1, lettera b)

16, paragrafo 2)

del regolamento (CE) n. 1342/2008

(3)

gruppo/i di sforzo

10

D

Combinazione dei gruppi di attrezzi e dei gruppi di zone geografiche a cui appartiene il gruppo di navi quali indicati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1342/2008. Zona geografica/attrezzo

(4)

CPUE

5

S

Catture per unità di sforzo del gruppo di sforzo considerato

(5)

Volume del contingente soggetto a scambio

7

S

Volume del contingente soggetto a scambio o a interruzione dello scambio

(6)

Entità dello sforzo soggetto ad adeguamento

7

S

Sforzo espresso in kilowatt-giorni corrispondente al volume di contingente recuperato e calcolato sulla base delle CPUE del gruppo di sforzo considerato

(7)

Sforzo di pesca massimo ammissibile iniziale

7

S

Sforzo di pesca massimo ammissibile del gruppo di sforzo considerato per l’anno di notifica in conformità al regolamento annuale del Consiglio che fissa lo sforzo di pesca massimo ammissibile

(8)

Sforzo di pesca massimo ammissibile adeguato

7

S

Entità dello sforzo di pesca massimo ammissibile dopo l’adeguamento per il gruppo di sforzo considerato


Tabella 3

Informazioni sugli scambi di contingenti

Data del trasferimento

Paese

Specie

Zona geografica

Volume

da

a

da

a

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 4

Notifica delle CPUE

[gruppo di sforzo]

[anno1]

[anno2]

[anno3]

MEDIA

Sbarchi di merluzzo bianco

 

 

 

 

Rigetti di merluzzo bianco

 

 

 

 

Totale kilowatt-giorni

 

 

 

 

 

 

 

CPUE (1)

 


Tabella 5

Notifica di trasferimento dello sforzo di pesca

[Paese]

Gruppo di sforzo cedente

Gruppo di sforzo ricevente

Gruppo di sforzo

 

 

Sforzo iniziale in kW

 

 

CPUE

 

 

Fattore di correzione standard

 

Sforzo trasferito in kilowatt-giorni

-

+

Sforzo di pesca massimo ammissibile adeguato, espresso in kilowatt-giorni

 

 


(1)  Calcolate secondo il metodo definito all’articolo 9.


23.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/17


REGOLAMENTO (UE) N. 238/2010 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2010

che modifica l’allegato V del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la prescrizione relativa all’etichettatura delle bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume e che contengono determinati coloranti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato V del regolamento (CE) n. 1333/2008 reca un elenco dei coloranti alimentari per i quali l’etichettatura deve includere informazioni addizionali a segnalazione del fatto che detti coloranti possono influire negativamente sull’attività e sull’attenzione dei bambini.

(2)

L’allegato V del regolamento (CE) n. 1333/2008 prevede già un’eccezione a tale norma per gli alimenti nei quali i coloranti vengono impiegati per la marcatura a fini sanitari o di altro tipo sui prodotti a base di carne oppure per la stampigliatura o la colorazione decorativa dei gusci d’uovo.

(3)

I coloranti elencati nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1333/2008 possono essere impiegati in determinate bevande alcoliche, quali i vini aromatizzati, le bevande aromatizzate a base di vino e i cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, i vini di frutta, il sidro, il sidro di pere e determinate bevande alcoliche. Tenendo conto del fatto che i prodotti contenenti più dell’1,2 % di alcol in volume non sono destinati ai bambini, l’etichettatura addizionale di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 1333/2008 non è né necessaria né adeguata per tali alimenti.

(4)

Occorre modificare di conseguenza l’allegato V del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e non hanno sollevato opposizioni né del Parlamento europeo, né del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato V del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

La nota «(*) Ad eccezione degli alimenti in cui il colorante è stato utilizzato per la marcatura a fini sanitari o di altro tipo su prodotti a base di carne o per la stampigliatura o la colorazione decorativa dei gusci d’uovo» è sostituita dalla seguente:

«(*)

Ad eccezione:

a)

degli alimenti in cui il colorante è stato utilizzato per la marcatura a fini sanitari o di altro tipo su prodotti a base di carne o per la stampigliatura o la colorazione decorativa dei gusci d’uovo e

b)

delle bevande con un contenuto di alcol superiore al 1,2 % in volume.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 20 luglio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.


23.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/18


REGOLAMENTO (UE) N. 239/2010 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 318/2007 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, e l’articolo 10, paragrafo 4, secondo comma,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (2), in particolare l’articolo 18, paragrafo 1, quarto trattino,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/496/CEE stabilisce le condizioni di quarantena per gli animali vivi importati da paesi terzi, comprese le condizioni generali che devono essere soddisfatte dalle stazioni di quarantena situate entro i confini dell’Unione. L’allegato B di tale direttiva reca un elenco delle condizioni generali per il riconoscimento di tali stazioni di quarantena.

(2)

L’articolo 10, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 91/496/CEE, modificata dalla direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell’informazione in campo veterinario e zootecnico (3), ha introdotto una procedura semplificata di redazione e pubblicazione di un elenco di stazioni di quarantena riconosciute dove gli animali vivi devono essere messi in quarantena o in isolamento, qualora previsto dalla legislazione dell’Unione. Conformemente a questa nuova procedura, in vigore dal 1o gennaio 2010, la redazione dell’elenco delle stazioni di quarantena riconosciute, che soddisfano le condizioni generali previste nell’allegato B di tale direttiva, non spetta più alla Commissione, bensì agli Stati membri.

(3)

Il regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione (4) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell’Unione di determinati volatili diversi dal pollame. L’articolo 6 di tale regolamento stabilisce che gli impianti e le stazioni di quarantena riconosciuti devono soddisfare anche le condizioni minime di cui all’allegato IV del medesimo. Inoltre, l’allegato V di tale regolamento reca l’elenco degli impianti e delle stazioni di quarantena riconosciuti.

(4)

Per esigenze di semplificazione della legislazione dell’Unione, è necessario modificare l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2007 e sopprimere l’allegato V del medesimo, al fine di tener conto delle nuove procedure di riconoscimento e di redazione dell’elenco degli impianti e delle stazioni di quarantena previste nella direttiva 91/496/CEE, modificata dalla direttiva 2008/73/CE. Alcuni Stati membri hanno già iniziato a redigere elenchi delle stazioni di quarantena riconosciute, per recepire le disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 91/496/CEE. Conseguentemente, per motivi di chiarezza della legislazione dell’Unione, è opportuno che le modifiche al regolamento (CE) n. 318/2007 entrino in vigore a partire dalla stessa data di entrata in vigore della direttiva 91/496/CEE.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 318/2007.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 318/2007 è così modificato:

1)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Impianti e stazioni di quarantena riconosciuti

Gli impianti e le stazioni di quarantena riconosciuti devono soddisfare le condizioni minime enunciate nell’allegato IV.

Ogni Stato membro redige e tiene aggiornato un elenco degli impianti e delle stazioni di quarantena riconosciuti e dei rispettivi numeri di riconoscimento e lo mette a disposizione della Commissione, degli altri Stati membri e del pubblico.»;

2)

l’allegato V è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(2)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(3)  GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40.

(4)  GU L 84 del 24.3.2007, pag. 7.


23.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/20


REGOLAMENTO (UE) N. 240/2010 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 marzo 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

103,1

JO

62,0

MA

73,6

TN

132,6

TR

116,9

ZZ

97,6

0707 00 05

JO

119,8

MK

124,9

TR

134,3

ZZ

126,3

0709 90 70

JO

97,9

MA

182,3

TR

140,7

ZZ

140,3

0805 10 20

EG

43,5

IL

58,2

MA

52,9

TN

48,2

TR

62,9

ZZ

53,1

0805 50 10

EG

76,3

IL

91,6

MA

53,9

TR

66,2

ZZ

72,0

0808 10 80

AR

83,4

BR

79,0

CA

99,1

CL

95,5

CN

69,4

MK

24,7

US

125,6

UY

68,2

ZZ

80,6

0808 20 50

AR

80,8

CL

90,8

CN

41,7

US

134,2

ZA

96,2

ZZ

88,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


DECISIONI

23.3.2010   

IT

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L 75/22


DECISIONE 2010/168/PESC DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 2010

relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 31, paragrafo 2 e l'articolo 33,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 luglio 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/612/PESC (1) relativa alla nomina di un rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) in Afghanistan.

(2)

Il sig. Vygaudas USACKAS dovrebbe essere nominato RSUE in Afghanistan per il periodo dal 1o aprile 2010 al 31 agosto 2010. Tuttavia, il suo mandato può terminare prima se il Consiglio lo decide, su raccomandazione dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) a seguito dell'entrata in vigore della decisione che istituisce il servizio europeo per l'azione esterna.

(3)

L'RSUE in Afghanistan espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nomina

Il sig. Vygaudas USACKAS è nominato rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) in Afghanistan per il periodo dal 1o aprile 2010 al 31 agosto 2010. Il mandato dell'RSUE può terminare prima se il Consiglio lo decide, su raccomandazione dell'AR a seguito dell'entrata in vigore della decisione che istituisce il servizio europeo per l'azione esterna.

Articolo 2

Obiettivi politici

L'RSUE rappresenta l'Unione europea («UE» o «l'Unione») e ne promuove gli obiettivi politici in Afghanistan, in stretto coordinamento con i rappresentanti degli Stati membri dell'UE in Afghanistan. In particolare, l'RSUE:

a)

contribuisce all'attuazione della dichiarazione congiunta UE-Afghanistan e dirige l'attuazione del piano d'azione UE per l'Afghanistan e il Pakistan, nella misura in cui riguarda l'Afghanistan, cooperando a tal fine con i rappresentanti degli Stati membri dell'UE in Afghanistan;

b)

sostiene il ruolo cardine svolto dalle Nazioni Unite (ONU) in Afghanistan, contribuendo in special modo a un miglior coordinamento dell'assistenza internazionale, promovendo in tal modo l'attuazione del comunicato della conferenza di Londra, dell'accordo con l'Afghanistan nonché delle pertinenti risoluzioni dell'ONU.

Articolo 3

Mandato

Per espletare il suo mandato l'RSUE, in stretta cooperazione con i rappresentanti degli Stati membri in Afghanistan:

a)

promuove la posizione dell'Unione sul processo politico e sugli sviluppi in Afghanistan;

b)

mantiene uno stretto contatto con le istituzioni afgane pertinenti, in particolare il governo e il parlamento nonché le autorità locali, sostenendone lo sviluppo. Dovrebbero essere mantenuti contatti anche con altri gruppi politici afgani e altri soggetti interessati in Afghanistan;

c)

mantiene uno stretto contatto con i soggetti interessati a livello internazionale e regionale in Afghanistan, in particolare il rappresentante speciale del segretario generale dell'ONU e l'alto rappresentante civile dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) nonché altri partner e organizzazioni fondamentali;

d)

informa in merito ai progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi della dichiarazione congiunta UE-Afghanistan, del piano d'azione UE per l'Afghanistan e il Pakistan, nella misura in cui riguarda l'Afghanistan, dell'accordo con l'Afghanistan e del comunicato della conferenza di Londra, specie nei seguenti settori:

sviluppo della capacità civile, in particolare a livello subnazonale;

buon governo e creazione di istituzioni basate sullo Stato di diritto, in particolare una magistratura indipendente;

riforme elettorali;

riforme nel settore della sicurezza, in particolare rafforzamento di istituzioni giudiziarie, di un esercito e di una forza di polizia nazionali;

promozione della crescita, segnatamente mediante lo sviluppo agricolo e rurale;

rispetto degli obblighi internazionali dell'Afghanistan in materia di diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze e i diritti delle donne e dei bambini;

rispetto dei principi democratici e dello stato di diritto;

promozione della partecipazione delle donne all'amministrazione pubblica e alla società civile;

rispetto degli obblighi internazionali dell'Afghanistan, compresa la cooperazione agli sforzi internazionali intesi a combattere il terrorismo, il traffico di droga, la tratta di esseri umani e la proliferazione delle armi e delle armi di distruzione di massa e materiali affini;

agevolazione dell'assistenza umanitaria e del rientro strutturato dei profughi e degli sfollati, e

maggiore efficacia della presenza e delle attività dell'Unione in Afghanistan e contributo alla formulazione delle relazioni periodiche semestrali sull'attuazione del piano d'azione dell'UE richieste dal Consiglio;

e)

partecipa attivamente a consessi locali di coordinamento quali il Consiglio comune di sorveglianza e di coordinamento, tenendo nel contempo esaurientemente informati delle decisioni prese a tali livelli gli Stati membri non partecipanti;

f)

informa sulla partecipazione e le posizioni dell'Unione alle conferenze internazionali per quanto riguarda l’Afghanistan e contribuisce a promuovere la cooperazione regionale.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.

2.   Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.

Articolo 5

Finanziamento

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo che va dalla data dell'entrata in vigore della presente decisione al 31 agosto 2010 è pari a 2 500 000 EUR.

2.   Le spese finanziate tramite l'importo di cui al paragrafo 1 sono ammissibili a decorrere dal 1o aprile 2010. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L'RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. Lo stipendio del personale distaccato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'Unione presso l'RSUE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione in questione. Anche gli esperti distaccati presso il segretariato generale del Consiglio dagli Stati membri possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato ed assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell'RSUE e del suo personale

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono convenuti con la parte o le parti ospitanti a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate dell'UE

L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (2), in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell'UE.

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.

2.   Le delegazioni dell’Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Secondo la politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e alla situazione della sicurezza nell'area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:

a)

stabilendo, sulla base di linee guida del segretariato generale del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza ed un piano di emergenza e di evacuazione;

b)

assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto delle condizioni esistenti nella zona della missione;

c)

assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal segretariato generale del Consiglio alla zona della missione;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute, formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza, e presentando all'AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, l'RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell'AR o del CPS, l'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri».

Articolo 12

Coordinamento

1.   L'RSUE promuove il coordinamento politico generale dell'Unione. Egli concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione sul campo siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e con quelle dell'RSUE per l'Asia centrale nonché con quelle del rappresentante dell'Unione in Pakistan. L'RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni dell'Unione.

2.   Sul terreno sono mantenuti stretti contatti con i capi delle delegazioni dell'Unione e i capimissione degli Stati membri. Costoro si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE fornisce orientamenti politici a livello locale al capo della missione di polizia dell'UE in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN). Se necessario, l'RSUE e il comandante civile dell'operazione si consultano reciprocamente. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

Articolo 13

Riesame

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta all'AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sull'esecuzione del mandato entro la fine dello stesso.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Articolo 15

Pubblicazione

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2010.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 197 del 25.7.2008, pag. 60.

(2)  GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.


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L 75/25


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2010

concernente la non iscrizione del 2,4,4’-tricloro-2’-idrossibifenil etere nell’elenco dell’Unione degli additivi utilizzabili nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari a norma della direttiva 2002/72/CE

[notificata con il numero C(2010) 1613]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/169/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato III della direttiva 2002/72/CE della Commissione, del 6 agosto 2002, relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (2) reca un elenco dell’Unione degli additivi che possono essere utilizzati per la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica. In conformità dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, di tale direttiva, nell’elenco possono essere inseriti nuovi additivi in seguito alla valutazione scientifica dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare.

(2)

Il 23 marzo 1998 la RCC Registration Consulting ha presentato, per conto della Ciba Inc, i dati per la valutazione della sicurezza del 2,4,4’-tricloro-2’-idrossibifenil etere quale additivo per la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

(3)

Conformemente all’articolo 4 bis, paragrafo 5, della direttiva 2002/72/CE il 2,4,4’-tricloro-2’-idrossibifenil etere è stato inserito nell’elenco provvisorio degli additivi di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 3.

(4)

Nel suo parere del 15 marzo 2004 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che la richiesta di utilizzo del 2,4,4’-tricloro-2’-idrossibifenil etere poteva essere accettata, a condizione che non si verifichi un passaggio della sostanza negli alimenti superiore a 5 mg per kg di tali alimenti.

(5)

Il 21 aprile 2009 la Ciba Inc ha comunicato alla Commissione la sua decisione di ritirare la domanda di autorizzazione relativa alla sostanza quale additivo per la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. La società non considera più adeguato l’utilizzo della sostanza nei materiali di plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti.

(6)

In assenza di una domanda valida relativa all’utilizzo del 2,4,4’-tricloro-2’-idrossibifenil etere quale additivo per la fabbricazione di materiali plastici destinati a venire a contatto con gli alimenti, la sostanza non va inserita nell’allegato III della direttiva 2002/72/CE.

(7)

A norma dell’articolo 4 bis, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2002/72/CE, la sostanza va pertanto cancellata dall’elenco provvisorio degli additivi.

(8)

Tenuto conto che è possibile che il 2,4,4’-tricloro-2’-idrossibifenil etere sia stato utilizzato per la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, è necessario introdurre un periodo transitorio per la commercializzazione dei materiali e oggetti di materia plastica contenenti tale sostanza.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e non vi si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il 2,4,4’-tricloro-2’-idrossibifenil etere (CAS n. 0003380-34-5, rif. n. 93930) non è iscritto nell’allegato III della direttiva 2002/72/CE.

Articolo 2

I materiali e oggetti di materia plastica fabbricati con 2,4,4’-tricloro-2’-idrossibifenil etere e commercializzati prima del 1o novembre 2010 possono continuare a essere commercializzati fino al 1o novembre 2011, nel rispetto della legislazione nazionale.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

(2)  GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18.


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L 75/27


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2010

che ritira il riferimento della norma EN 353-1:2002 «Dispositivi per la protezione individuale contro le cadute dall’alto — parte 1: Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio rigida» conformemente alla direttiva 89/686/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2010) 1619]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/170/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

visto il parere del comitato permanente istituito dall’articolo 5 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle norme sui servizi della società dell’informazione (2),

considerando quanto segue:

(1)

La norma EN 353-1:2002: «Dispositivi per la protezione individuale contro le cadute dall’alto — parte 1: Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio rigida» è stata adottata dal comitato europeo di normalizzazione (CEN) il 12 marzo 2002. Il riferimento della norma è stato pubblicato per la prima volta nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 28 agosto 2003 (3).

(2)

Il Regno Unito ha sollevato un’obiezione formale nei confronti della norma EN 353-1:2002.

(3)

Quanto alla clausola 4.7 della norma EN 353-1:2002, il Regno Unito ritiene che le specifiche relative alle istruzioni per l’uso non soddisfano le prescrizioni di cui alla sezione 1.4, lettere a) e b) dell’allegato II della direttiva.

(4)

Quanto alla clausola 5 della norma EN 353-1:2002, il Regno Unito ritiene che il metodo di prova previsto non analizzi condizioni di caduta ragionevolmente prevedibili come una caduta all’indietro o una caduta sul fianco, il che comporta un rischio significativo di malfunzionamento del sistema. Di conseguenza, il Regno Unito ritiene che la norma non soddisfi le prescrizioni di cui alle sezioni 1.1.1 e 3.1.2.2 dell’allegato II della direttiva.

(5)

Dopo aver esaminato la norma EN 353-1:2002, la Commissione ha concluso essa non soddisfa pienamente i requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui alle sezioni 1.1.1, 1.4 e 3.1.2.2 dell’allegato II della direttiva 89/686/CEE.

(6)

Occorre pertanto ritirare il riferimento della norma EN 353-1:2002 dall’elenco delle norme armonizzate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, dal che consegue che la conformità alle relative norme nazionali che recepiscono la norma standard EN 353-1:2002 non conferisce più presunzione di conformità alle prescrizioni essenziali della direttiva 89/686/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il riferimento della norma EN 353-1:2002: «Dispositivi per la protezione individuale contro le cadute dall’alto — parte 1: Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio rigida» è ritirato dall’elenco delle norme armonizzate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2010.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 399 del 30.12. 1989, pag. 18.

(2)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

(3)  GU C 203 del 28.8.2003, pag. 10.


23.3.2010   

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L 75/28


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2010

che modifica l’allegato I della decisione 2009/177/CE per quanto riguarda i programmi di sorveglianza per l’Irlanda e l’Ungheria e lo status di indenne da malattia dell’Irlanda per alcune malattie degli animali acquatici

[notificata con il numero C(2010) 1625]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/171/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 1, primo comma e l’articolo 49, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/177/CE della Commissione del 31 ottobre 2008 che attua la direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda i programmi di sorveglianza e di eradicazione e lo status di «indenne da malattia» di Stati membri, zone e compartimenti (2) fissa un elenco di Stati membri, zone e compartimenti soggetti a programmi di sorveglianza approvati relativamente ad una o più malattie non esotiche di cui alla parte II dell’allegato IV della direttiva 2006/88/CE («malattie non esotiche»). La decisione 2009/177/CE fissa altresì un elenco di Stati membri, zone e compartimenti dichiarati indenni riguardo ad una o più di tali malattie.

(2)

La parte A dell’allegato I della decisione 2009/177/CE fissa un elenco di Stati membri, zone e compartimenti soggetti a programmi di sorveglianza approvati, mentre la parte C dello stesso allegato fissa un elenco di Stati membri, zone e compartimenti dichiarati indenni riguardo ad una o più malattie non esotiche.

(3)

L’Irlanda e l’Ungheria hanno presentato alla Commissione domande per l’approvazione di programmi di sorveglianza pluriennali per quanto concerne il virus erpetico (KHV). Tali programmi soddisfano le condizioni per l’approvazione fissate nella direttiva 2006/88/CE e nella decisione 2009/177/CE. È opportuno quindi approvarli e inserirli nell’elenco di cui alla parte A dell’allegato I della decisione 2009/177/CE.

(4)

Tutto il territorio dell’Irlanda, ad eccezione di Cape Clear Island, è attualmente elencato nella parte C dell’allegato I della decisione 2009/177/CE e dichiarato indenne da setticemia emorragica virale (VHS). L’Irlanda ha notificato alla Commissione una dichiarazione di indennità da tale malattia per Cape Clear Island. La dichiarazione in questione è stata aggiunta all’ordine del giorno della riunione del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali del 12 gennaio 2010. Essa soddisfa le condizioni per una dichiarazione di indennità da malattia previste dalla direttiva 2006/88/CE e dalla decisione 2009/177/CE. Di conseguenza, occorre dichiarare indenne da VHS tutto il territorio dell’Irlanda. È pertanto opportuno modificare la parte C dell’allegato I della decisione 2009/177/CE.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/177/CE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della decisione 2009/177/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

(2)  GU L 63 del 7.3.2009, pag. 15.


ALLEGATO

L’allegato I è così modificato:

1)

La parte A è sostituita dalla seguente:

«PARTE A

Stati membri, zone e compartimenti soggetti a programmi di sorveglianza approvati

Malattia

Stato membro

Codice ISO

Delimitazione geografica dell’area soggetta a un programma di sorveglianza (Stato membro, zone o compartimenti)

Setticemia emorragica virale (VHS)

 

 

 

Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

 

 

 

Virus erpetico (KHV)

Irlanda

IE

L’intero territorio

Ungheria

HU

L’intero territorio

Anemia infettiva dei salmoni (ISA)

 

 

 

Infezione da Marteilia refringens

 

 

 

Infezione da Bonamia ostreae

 

 

 

Malattia dei punti bianchi»

 

 

 

2)

La parte C è sostituita dalla seguente:

«PARTE C

Stati membri, zone e compartimenti dichiarati indenni da malattia

Malattia

Stato membro

Codice ISO

Delimitazione geografica dell’area indenne da malattia (Stato membro, zone o compartimenti)

Setticemia emorragica virale (VHS)

Danimarca

DK

I bacini idrografici e le zone costiere di:

Hansted Å

Hovmølle Å

Grenå

Treå

Alling Å

Kastbjerg

Villestrup Å

Korup Å

Sæby Å

Elling Å

Uggerby Å

Lindenborg Å

Øster Å

Hasseris Å

Binderup Å

Vidkær Å

Dybvad Å

Bjørnsholm Å

Trend Å

Lerkenfeld Å

Vester Å

Lønnerup med tilløb

Fiskbæk Å

Slette Å

Bredkær Bæk

Vandløb til Kilen

Resenkær Å

Klostermølle Å

Hvidbjerg Å

Knidals Å

Spang Å

Simested Å

Skals Å

Jordbro Å

Fåremølle Å

Flynder Å

Damhus Å

Karup Å

Gudenåen

Halkær Å

Storåen

Århus Å

Bygholm Å

Grejs Å

Ørum Å

Irlanda

IE

L’intero territorio

Cipro

CY

Tutte le zone continentali situate sul suo territorio

Finlandia

FI

Tutte le zone continentali e costiere situate sul suo territorio, fuorché:

1.

la provincia di Åland

2.

i comuni di Uusikaupunki, Pyhäranta e Rauma

Svezia

SE

L’intero territorio

Regno Unito

UK

Tutte le aree continentali e costiere della Gran Bretagna, dell’Irlanda del Nord e delle isole di Guernsey, Man e Jersey

Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

Danimarca

DK

L’intero territorio

Irlanda

IE

L’intero territorio

Cipro

CY

Tutte le zone continentali situate sul suo territorio

Finlandia

FI

L’intero territorio

Svezia

SE

L’intero territorio

Regno Unito

UK

Tutte le aree continentali e costiere della Gran Bretagna, dell’Irlanda del Nord e delle isole di Guernsey, Man e Jersey

Virus erpetico (KHV)

 

 

 

Anemia infettiva dei salmoni (ISA)

Belgio

BE

L’intero territorio

Bulgaria

BG

L’intero territorio

Repubblica ceca

CZ

L’intero territorio

Danimarca

DK

L’intero territorio

Germania

DE

L’intero territorio

Estonia

EE

L’intero territorio

Irlanda

IE

L’intero territorio

Grecia

EL

L’intero territorio

Spagna

ES

L’intero territorio

Francia

FR

L’intero territorio

Italia

IT

L’intero territorio

Cipro

CY

L’intero territorio

Lettonia

LV

L’intero territorio

Lituania

LT

L’intero territorio

Lussemburgo

LU

L’intero territorio

Ungheria

HU

L’intero territorio

Malta

MT

L’intero territorio

Paesi Bassi

NL

L’intero territorio

Austria

AT

L’intero territorio

Polonia

PL

L’intero territorio

Portogallo

PT

L’intero territorio

Romania

RO

L’intero territorio

Slovenia

SI

L’intero territorio

Slovacchia

SK

L’intero territorio

Finlandia

FI

L’intero territorio

Svezia

SE

L’intero territorio

Regno Unito

UK

Tutte le aree continentali e costiere della Gran Bretagna, dell’Irlanda del Nord e delle isole di Guernsey, Man e Jersey, ad eccezione delle isole Shetland sud-occidentali

Infezione da Marteilia refringens

Irlanda

IE

Tutto il territorio

Regno Unito

UK

Tutte le coste della Gran Bretagna.

Tutte le coste dell’Irlanda del Nord

Tutte le coste delle isole di Guernsey e Herm

La zona costiera dell’isola di Jersey: essa è costituita dalla zona intercotidale e dalla striscia di litorale compresa fra il livello medio delle alte maree dell’isola di Jersey e una linea immaginaria tracciata a tre miglia marine a partire dal livello medio delle basse maree dell’isola di Jersey. L’area è situata nel golfo delle isole anglo-normanne, nella parte meridionale della Manica.

Tutte le coste dell’isola di Man

Infezione da Bonamia ostreae

Irlanda

IE

Tutte le coste dell’Irlanda, fuorché le zone seguenti:

1.

Cork Harbour;

2.

Galway Bay;

3.

Ballinakill Harbour;

4.

Clew Bay;

5.

Achill Sound;

6.

Loughmore, Blacksod Bay;

7.

Lough Foyle;

8.

Lough Swilly

Regno Unito

UK

Tutte le coste della Gran Bretagna, fuorché le zone seguenti:

1.

la costa meridionale della Cornovaglia, da Lizard a Start Point;

2.

la costa di Dorset, Hampshire e Sussex da Portland Bill a Selsey Bill;

3.

la zona lungo la costa di North Kent ed Essex da North Foreland a Felixstowe;

4.

la zona lungo la costa sud-occidentale del Galles, da Wooltack Point a St. Govan’s Head, compreso Milford Haven e la parte del fiume Cleddau interessata dalle maree (est e ovest);

5.

la zona comprendente le acque di Loch Sunart, a est di una linea tracciata verso sud-sud-est dal punto più settentrionale di Maclean’s Nose a Auelencoon Point;

6.

la zona comprendente West Loch Tarbert, a nord-est di una linea tracciata verso est-sud-est da Ardpatrick Point (NR 734 578) a North Dunskeig Bay (NR 752 568)

Tutte le coste dell’Irlanda del Nord, fuorché:

1.

Lough Foyle;

2.

Strangford Lough

Tutte le coste delle isole di Guernsey, Herm e Man

La zona costiera dell’isola di Jersey: essa è costituita dalla zona intercotidale e dalla striscia di litorale compresa fra il livello medio delle alte maree dell’isola di Jersey e una linea immaginaria tracciata a tre miglia marine a partire dal livello medio delle basse maree dell’isola di Jersey. La zona è situata nel golfo delle isole anglo-normanne, nella parte meridionale della Manica.

Malattia dei punti bianchi»

 

 

 


23.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/33


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2010

che modifica la decisione 2002/840/CE che adotta l’elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi

[notificata con il numero C(2010) 1707]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/172/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla direttiva 1999/2/CE i prodotti alimentari trattati con radiazioni ionizzanti possono essere importati dai paesi terzi soltanto se sono stati trattati in un impianto di irradiazione riconosciuto dalla Comunità.

(2)

Un elenco degli impianti riconosciuti è stato stabilito dalla decisione 2002/840/CE della Commissione (2).

(3)

Tramite le autorità competenti la Commissione ha ricevuto una domanda di riconoscimento di tre impianti di irradiazione in India. Gli esperti della Commissione hanno ispezionato gli impianti di irradiazione per controllarne la conformità alle prescrizioni della direttiva 1999/2/CE e, in particolare, per verificare che la sorveglianza ufficiale garantisca la conformità degli impianti alle prescrizioni di cui all’articolo 7 di detta direttiva.

(4)

In generale gli impianti in India rispettavano la maggior parte delle prescrizioni della direttiva 1999/2/CE. Le carenze individuate dalla Commissione sono state risolte adeguatamente dalle autorità indiane competenti.

(5)

È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 2002/840/CE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2002/840/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16.

(2)  GU L 287 del 25.10.2002, pag. 40.


ALLEGATO

I seguenti impianti sono aggiunti all’elenco di cui all’allegato della decisione 2002/840/CE:

 

Riferimento n.: EU-AIF 09-2010

Board of Radiation and Isotope Technology

Department of Atomic Energy

BRIT/BARC Vashi Complex

Sector 20, Vashi

Navi Mumbai — 400 705 (Maharashtra)

India

Tel. +91 2227840000/2227887000

Fax +91 2227840005

E-mail: chief@britatom.gov.in; cebrit@vsnl.net

 

Riferimento n.: EU-AIF 10-2010

Board of Radiation and Isotope Technology

ISOMED

Bhabha Atomic Research Centre

South Site Gate, Refinery Road

Next to TATA Power Station, Trombay

Mumbai — 400 085 (Maharashtra)

India

Tel. +91 2225595684/2225594751

Fax +91 2225505338

E-mail: chief@britatom.gov.in; cebrit@vsnl.net

 

Riferimento n.: EU-AIF 11-2010

Microtrol Sterilisation Services Pvt. Ltd

Plot No 14 Bommasandra-Jigani Link Road Industrial Area

KIADB, Off Hosur Road

Hennagarra Post

Bengalooru — 562 106 (Karnataka)

India

Tel. +91 8110653932/8110414030

Fax +91 8110414031

E-mail: vikram@microtrol-india.com


23.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/35


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2010

che modifica la decisione 2008/457/CE recante modalità di applicazione della decisione 2007/435/CE del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all’ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo

[notificata con il numero C(2010) 1713]

(I testi in lingua bulgara, ceca, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(2010/173/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2007/435/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, che istituisce il Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (1), in particolare l’articolo 21,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2007/435/CE è applicata con decisione 2008/457/CE della Commissione (2).

(2)

Secondo il principio della buona gestione finanziaria, è opportuno stabilire un massimale per il totale cumulativo dei prefinanziamenti da versare agli Stati membri per i programmi annuali.

(3)

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’atto di base, e di conseguenza la presente decisione, sono vincolanti per il Regno Unito.

(4)

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’atto di base, e di conseguenza la presente decisione, sono vincolanti per l’Irlanda.

(5)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la presente decisione non è vincolante per la Danimarca né ad essa applicabile.

(6)

Occorre pertanto modificare la decisione 2008/457/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2008/457/CE è modificata come segue:

1)

il titolo dell’articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Relazione intermedia e relazione finale sull’attuazione dei programmi annuali e domande di pagamento»;

2)

all’articolo 24 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   Ai sensi dell’articolo 37, paragrafi 3 e 4, dell’atto di base, il totale cumulativo dei prefinanziamenti versati a uno Stato membro non supera il 90 % dell’importo totale stanziato per tale Stato membro nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale.

Qualora uno Stato membro abbia impegnato a livello nazionale un importo inferiore all’importo totale stanziato nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale, il totale cumulativo dei prefinanziamenti non supera il 90 % dell’importo impegnato a livello nazionale.»

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2010.

Per la Commissione

Cecilia MALMSTRÖM

Membro della Commissione


(1)  GU L 168 del 28.6.2007, pag. 18.

(2)  GU L 167 del 27.6.2008, pag. 69.