ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2010.070.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 70 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
53o anno |
Sommario |
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IV Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom |
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2010/151/CE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
IV Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom
19.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 70/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 16 novembre 2009
relativa alla firma e alla conclusione di un accordo volontario di partenariato tra la Comunità europea e la Repubblica del Ghana sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nella Comunità
(2010/151/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e l’articolo 300, paragrafo 4,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Nel maggio 2003 la Commissione europea ha pubblicato un piano d’azione dell’Unione europea per l’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT), che caldeggiava l’adozione di misure volte a combattere il disboscamento illegale mediante la conclusione di accordi volontari di partenariato con i paesi produttori di legname. Le conclusioni del Consiglio sul piano d’azione sono state adottate nell’ottobre 2003 (1) e il Parlamento ha votato una risoluzione nel gennaio 2004. |
(2) |
Il 5 dicembre 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire i negoziati su accordi di partenariato onde attuare il piano d’azione dell’UE per il FLEGT. |
(3) |
Il 20 dicembre 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2173/2005 (2), che istituisce un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea dai paesi con i quali la Comunità ha concluso accordi volontari di partenariato. |
(4) |
I negoziati con la Repubblica del Ghana si sono conclusi e l’accordo volontario di partenariato tra la Repubblica del Ghana e la Comunità europea sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nella Comunità («l’accordo») è stato siglato il 3 settembre 2008. |
(5) |
È pertanto nell’interesse della Comunità approvare l’accordo, |
DECIDE:
Articolo 1
1. È approvato a nome della Comunità l’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Ghana sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nella Comunità.
2. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Nel meccanismo congiunto di monitoraggio e riesame istituito dall’articolo 19 dell’accordo la Comunità è rappresentata da rappresentanti della Commissione. Gli Stati membri possono partecipare alle riunioni del meccanismo congiunto di monitoraggio e riesame come parte della delegazione comunitaria.
Articolo 3
Ai fini della modifica degli allegati dell’accordo a norma dell’articolo 26 dell’accordo stesso, la Commissione è autorizzata, secondo la procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2173/2005, ad approvare i relativi emendamenti a nome della Comunità.
Articolo 4
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità (3).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 16 novembre 2009.
Per il Consiglio
La presidente
C. MALMSTRÖM
(1) GU C 268 del 7.11.2003, pag. 1.
(2) GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.
(3) La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dal segretario generale del Consiglio.
ACCORDO VOLONTARIO DI PARTENARIATO
tra la Comunità europea e la Repubblica del Ghana sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nella Comunità
LA COMUNITÀ EUROPEA,
in appresso «la Comunità», e
LA REPUBBLICA DEL GHANA,
in appresso «il Ghana»,
in appresso denominate insieme «le parti»,
CONSIDERANDO le intense relazioni di collaborazione esistenti tra la Comunità e il Ghana, in particolare nell’ambito dell’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000 (1) («l’accordo di Cotonou»);
PRENDENDO ATTO che la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente un piano d’azione dell’Unione europea per l’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) è un primo passo per affrontare l’urgente problema del disboscamento illegale e del relativo commercio di legname;
VISTA la dichiarazione di principio del 1992, non vincolante sotto il profilo giuridico ma facente testo, per un consenso mondiale sulla gestione, la conservazione e lo sfruttamento ecologicamente sostenibile di tutti i tipi di foreste e la recente adozione da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite dello strumento non vincolante sotto il profilo giuridico relativo a tutti i tipi di foreste (2);
CONSAPEVOLI dell’importanza dei principi enunciati nella dichiarazione di Rio del 1992 ai fini di una gestione sostenibile delle foreste, in particolare del principio 10 (importanza di sensibilizzare e di far partecipare il pubblico alle questioni ambientali) e del principio 22 (ruolo vitale delle popolazioni indigene e delle altre collettività locali nella gestione dell’ambiente e nello sviluppo);
CONSIDERANDO la politica del Ghana per le foreste e le specie faunistiche, che mira alla conservazione e allo sviluppo sostenibile delle risorse forestali e faunistiche del paese per mantenere la qualità ambientale e assicurare un flusso costante di benefici ottimali a tutte le fasce della società (3);
RICORDANDO la dichiarazione dei ministri sull’applicazione delle normative e sulla governance nel settore forestale rilasciata a Yaoundé il 16 ottobre 2003;
VISTA la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) e in particolare le condizioni cui è subordinato il rilascio ad opera delle parti della CITES di licenze di esportazione per gli esemplari delle specie elencate nelle appendici I, II o III, ad esempio che tali esemplari non siano stati ottenuti violando le leggi sulla tutela della fauna e della flora in vigore nello Stato esportatore;
AVENDO DECISO che le parti cercheranno di ridurre al minimo tutti gli effetti negativi che potrebbero risultare quale diretta conseguenza dell’applicazione del presente accordo per le collettività indigene e locali e per i poveri;
CONSIDERANDO l’importanza che le parti attribuiscono agli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale e agli obiettivi di sviluppo del millennio stabiliti dalle Nazioni Unite;
CONSIDERANDO l’importanza che le parti attribuiscono ai principi e alle regole che disciplinano i sistemi commerciali multilaterali, in particolare ai diritti e agli obblighi previsti dal GATT 1994 e dagli altri accordi multilaterali che istituiscono l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), nonché alla necessità di applicarli in modo trasparente e non discriminatorio;
VISTO il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (4);
RICONOSCENDO che il sistema ghaneano di garanzia della legalità ha lo scopo di garantire la legalità di tutte le esportazioni di legname;
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Obiettivo
Coerentemente con l’impegno comune delle parti per la gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, l’obiettivo del presente accordo è fornire un quadro giuridico per garantire che tutte le importazioni dal Ghana nella Comunità di legname e suoi derivati contemplati dal presente accordo siano state prodotte legalmente, in modo da promuovere il commercio del legname e dei suoi derivati. Il presente accordo costituisce inoltre una base di dialogo e di cooperazione tra le parti onde agevolare e promuovere l’applicazione di tutte le sue disposizioni e migliorare l’applicazione delle normative e la governance nel settore forestale.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo si applicano le seguenti definizioni:
a) «importazione nella Comunità»: immissione in libera pratica nella Comunità di legname e suoi derivati ai sensi dell’articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (5) e che non possono essere definiti «merci prive di carattere commerciale» di cui all’articolo 1, punto 6, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (6);
b) «esportazione»: operazione mediante la quale il legname e i suoi derivati lasciano materialmente o sono portati fuori da una qualsiasi parte del territorio geografico del Ghana;
c) «legname e suoi derivati»: prodotti elencati nell’allegato I;
d) «codice SA»: codice a sei cifre del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci istituito dalla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci dell’Organizzazione mondiale del commercio;
e) «licenza FLEGT»: licenza che si riferisce a un carico prodotto legalmente. Le licenze FLEGT possono essere cartacee o elettroniche;
f) «autorità di rilascio delle licenze»: autorità designata dal Ghana per il rilascio e la convalida delle licenze FLEGT;
g) «autorità competenti»: autorità designate dagli Stati membri dell’UE per la ricezione, l’accettazione e la verifica delle licenze FLEGT;
h) «carico»: quantitativo di legname e suoi derivati coperto da una licenza FLEGT che viene spedito dal Ghana da uno speditore o spedizioniere e presentato per l’immissione in libera pratica a un ufficio doganale della Comunità;
i) «legname prodotto legalmente»: legname e suoi derivati raccolti o importati e prodotti in conformità della normativa di cui all’allegato II.
SISTEMA DI LICENZE FLEGT
Articolo 3
Sistema di licenze FLEGT
1. È istituito tra le parti del presente accordo un sistema di licenze «Applicazione delle normative, governance e commercio nel settore forestale» («sistema di licenze FLEGT») che stabilisce una serie di procedure e condizioni onde verificare e attestare, per mezzo di licenze FLEGT, che il legname e i suoi derivati spediti nella Comunità sono stati prodotti legalmente. A norma del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio la Comunità accetta per l’importazione nel suo territorio solo i carichi provenienti dal Ghana coperti da licenze FLEGT.
2. Il sistema di licenze FLEGT si applica al legname e ai suoi derivati elencati nell’allegato I A. Il legname e i suoi derivati elencati nell’allegato I B non possono essere esportati dal Ghana.
3. Le parti convengono di adottare tutte le misure necessarie per attuare il sistema di licenze FLEGT in conformità dell’articolo 12.
Articolo 4
Autorità di rilascio delle licenze
1. Il Ghana designa la sua autorità di rilascio delle licenze e ne comunica gli estremi alla Commissione europea. Le parti rendono queste informazioni accessibili al pubblico.
2. L’autorità di rilascio delle licenze verifica che il legname e i suoi derivati siano stati prodotti legalmente in conformità della normativa di cui all’allegato II. L’autorità rilascerà licenze FLEGT che coprono i carichi di legname e suoi derivati prodotti legalmente ai fini dell’esportazione nella Comunità.
3. L’autorità non rilascia licenze FLEGT per il legname e i suoi derivati composti da, o che comprendono, legname o suoi derivati importati in Ghana da un paese terzo in una forma che le leggi di questo paese terzo vietano di esportare o per i quali esistono prove che sono stati prodotti in violazione delle leggi del paese in cui sono stati abbattuti gli alberi.
4. L’autorità di rilascio delle licenze conserverà e renderà accessibili al pubblico le sue procedure per il rilascio delle licenze FLEGT. L’autorità di rilascio delle licenze conserverà le registrazioni di tutti i carichi coperti da licenze FLEGT e, coerentemente con la legislazione nazionale sulla protezione dei dati, terrà a disposizione queste registrazioni ai fini del monitoraggio indipendente, pur rispettando il carattere riservato delle informazioni sulla proprietà degli esportatori.
Articolo 5
Autorità competenti dell’UE
1. La Commissione europea comunica al Ghana gli estremi delle autorità competenti degli Stati membri dell’UE.
2. Le autorità competenti verificano che ogni carico sia coperto da una licenza FLEGT valida prima di immetterlo in libera pratica nella Comunità. L’immissione in libera pratica di un carico può essere sospesa e il carico può essere trattenuto in caso di dubbi circa la validità della licenza FLEGT. Le procedure per l’immissione in libera pratica nella Comunità di carichi coperti da una licenza FLEGT sono descritte nell’allegato III.
3. Le autorità competenti non autorizzano l’immissione in libera pratica del legname e dei suoi derivati elencati nell’allegato I B.
4. Le autorità competenti conservano e pubblicano ogni anno una registrazione delle licenze FLEGT ricevute.
5. In conformità della legislazione nazionale sulla protezione dei dati, le autorità competenti concedono alle persone o agli organismi designati dal Ghana come controllori indipendenti l’accesso ai documenti e ai dati pertinenti.
6. Le autorità competenti della Comunità non eseguiranno l’operazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo per i carichi di legname e suoi derivati delle specie elencate nelle appendici della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), poiché ad essi si applicano le disposizioni in materia di verifiche del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (7). Il sistema di licenze FLEGT fornisce tuttavia garanzie circa la raccolta legale di tali prodotti.
Articolo 6
Licenze FLEGT
1. Le licenze FLEGT sono rilasciate dall’autorità di rilascio per attestare che il legname e i suoi derivati sono stati prodotti legalmente.
2. Le licenze FLEGT sono redatte e compilate in inglese.
3. Le parti possono predisporre, di comune accordo, sistemi elettronici per il rilascio, la trasmissione e la ricezione delle licenze FLEGT.
4. La procedura per il rilascio delle licenze FLEGT e le specifiche tecniche figurano nell’allegato IV.
Articolo 7
Definizione del legname prodotto legalmente
Ai fini del presente accordo, l’allegato II contiene una definizione del legname prodotto legalmente. La definizione indica la normativa nazionale e subnazionale del Ghana a cui devono conformarsi il legname e i suoi derivati per poter essere coperti da licenze FLEGT. Nello stesso allegato viene specificata la documentazione, compresi criteri e indicatori, che costituisce la prova della conformità con tale normativa.
Articolo 8
Verifica del legname prodotto legalmente
1. Il Ghana utilizza uno o più sistemi per verificare che il legname e i suoi derivati destinati alla spedizione siano stati prodotti legalmente e che solo i carichi debitamente verificati vengano esportati nella Comunità. Occorre che il sistema di verifica comprenda controlli di conformità onde fornire garanzie che il legname e i suoi derivati da esportare nella Comunità siano stati prodotti legalmente e che non vengano rilasciate licenze FLEGT per carichi di legname che non sono stati prodotti legalmente o che provengono da fonti sconosciute. Il sistema prevede inoltre procedure volte a evitare che il legname di origine illegale o sconosciuta entri nella catena di approvvigionamento.
2. Il sistema predisposto per verificare che i carichi di legname e suoi derivati siano stati prodotti legalmente è descritto nell’allegato V.
Articolo 9
Consultazioni sulla validità delle licenze
1. In caso di dubbi circa la validità di una licenza, l’autorità competente può chiedere ulteriori informazioni e chiarimenti all’autorità di rilascio. Se non riceve risposta entro ventuno giorni di calendario, l’autorità competente agisce in conformità della normativa nazionale vigente e non accetta la licenza. Nel caso in cui, sulla base delle informazioni supplementari fornite e di ulteriori indagini, si accerti che le informazioni riportate sulla licenza non corrispondono al carico, l’autorità competente agisce secondo la normativa nazionale in vigore e non accetta la licenza.
2. I disaccordi o le difficoltà persistenti che dovessero emergere durante le consultazioni sulle licenze FLEGT possono essere sottoposti al meccanismo congiunto di monitoraggio e riesame.
Articolo 10
Monitoraggio indipendente
1. In consultazione con la Comunità, il Ghana assume un controllore indipendente incaricato di svolgere le mansioni di cui all’allegato VI.
2. Il controllore indipendente non deve avere conflitti di interessi derivanti da rapporti organizzativi o commerciali con la Comunità, con le autorità normative del Ghana per il settore forestale, con la sua autorità di rilascio delle licenze, con qualsiasi organismo assunto da tale autorità di rilascio per verificare la produzione legale di legname o con qualsiasi operatore commerciale del suo settore forestale.
3. Il controllore indipendente opera in base a una struttura di gestione documentata e secondo politiche e procedure pubblicate conformi alle migliori pratiche accettate a livello internazionale, definite dalle norme ISO 17021 (requisiti per gli organismi di valutazione della conformità) e ISO 19011 (linee guida per le procedure di audit) o da norme equivalenti.
4. Il controllore indipendente segnala al meccanismo congiunto di monitoraggio e riesame gli eventuali reclami derivanti dal suo operato.
5. Il controllore indipendente elabora regolarmente relazioni complete e sintetiche, come indicato nell’allegato VI.
6. Le parti facilitano il lavoro del controllore indipendente, anche assicurandogli l’accesso sui loro territori alle informazioni necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni. Le parti possono tuttavia evitare di comunicare, in conformità della loro normativa nazionale sulla protezione dei dati, le informazioni che non sono autorizzate a divulgare.
Articolo 11
Irregolarità
Le parti si informano reciprocamente di qualsiasi sospetta o comprovata elusione o irregolarità del sistema di licenze FLEGT, anche per quanto riguarda i seguenti aspetti:
a) |
deviazione del commercio, compreso il riorientamento dal Ghana alla Comunità attraverso un paese terzo, quando vi siano motivi di ritenere che ciò sia stato fatto nell’intento di eludere l’obbligo di licenza; |
b) |
licenze FLEGT rilasciate per legname e suoi derivati che comprendono importazioni da fonti sospette di paesi terzi; o |
c) |
ottenimento o uso fraudolenti delle licenze FLEGT. |
Articolo 12
Inizio dell’operatività del sistema di licenze FLEGT
1. Le parti si avvisano reciprocamente, mediante il meccanismo congiunto di monitoraggio e riesame, quando ritengano di aver concluso i preparativi necessari per rendere pienamente operativo il sistema di licenze FLEGT.
2. Le parti commissionano, mediante il meccanismo congiunto di monitoraggio e riesame, una valutazione indipendente del sistema secondo i criteri di cui all’allegato VII. La valutazione deve accertare che la garanzia di legalità del sistema di licenze FLEGT, di cui all’allegato V, svolga correttamente la sua funzione e che i sistemi di ricezione, verifica e accettazione delle licenze FLEGT, di cui all’articolo 5 e all’allegato III, siano stati effettivamente predisposti nella Comunità.
3. Basandosi sulle raccomandazioni del meccanismo congiunto di monitoraggio e riesame, le parti stabiliscono di comune accordo la data a partire dalla quale il sistema di licenze FLEGT dovrebbe essere operativo a tutti gli effetti.
4. Le parti prendono visione delle raccomandazioni e si notificano reciprocamente per iscritto il loro accordo in proposito.
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 13
Applicazione del sistema di licenze FLEGT al legname e ai suoi derivati non esportati nella Comunità
1. Il Ghana si sforza di verificare la legalità del legname venduto sui mercati nazionali e di quello importato, utilizzando per quanto possibile i sistemi predisposti per l’attuazione del presente accordo.
2. Per sostenere questi sforzi la Comunità incoraggia, ove opportuno e attraverso il dialogo con le parti interessate, l’uso dei sistemi predisposti per l’attuazione del presente accordo.
Articolo 14
Calendario di attuazione dell’accordo
1. Le parti approvano il calendario di attuazione di cui all’allegato VIII.
2. Avvalendosi del meccanismo congiunto di monitoraggio e riesame, le parti valuteranno i progressi registrati nell’attuazione con riferimento al calendario di cui all’allegato VIII.
Articolo 15
Misure di sostegno
1. Le parti convengono che, per eliminare alla radice le cause e i fattori all’origine del disboscamento illegale, occorrono misure supplementari volte a migliorare la governance e il quadro giuridico nel settore. Per far fronte, in particolare, alle sfide della domanda interna in aumento e alla necessità di riattrezzare l’industria affinché rimanga competitiva, il Ghana si sforza di intraprendere le misure indicate negli allegati IX e II.
2. Le parti hanno identificato i settori di cui all’allegato IX quali settori in cui occorrono risorse tecniche e finanziarie per attuare il presente accordo.
3. Per la messa a disposizione di queste risorse si applicano le procedure che disciplinano l’assistenza comunitaria a norma dell’accordo di Cotonou e degli accordi che disciplinano l’assistenza bilaterale degli Stati membri dell’UE al Ghana.
4. Le parti si accertano che le attività svolte nell’ambito del presente accordo siano coordinate con i programmi e le iniziative esistenti e futuri pertinenti in materia di sviluppo.
Articolo 16
Coinvolgimento delle parti interessate nell’attuazione del presente accordo
1. Il Ghana, ove fattibile, cerca di incoraggiare la consultazione delle parti interessate ai fini dell’attuazione del presente accordo.
2. In linea con il suo principio di gestione e protezione partecipativa delle risorse forestali e faunistiche, il Ghana promuoverà strategie, modalità e programmi adeguati in consultazione con le parti interessate pertinenti per l’attuazione del presente accordo.
3. La Comunità organizzerà consultazioni regolari con le parti interessate sull’attuazione del presente accordo, tenendo conto dei suoi obblighi a norma della convenzione di Aarhus del 1998 sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale.
Articolo 17
Salvaguardie sociali
1. Nell’intento di ridurre al minimo gli eventuali effetti negativi, le parti convengono di migliorare la conoscenza dei mezzi di sussistenza delle popolazioni indigene e delle collettività locali e dell’industria del legno, compresi coloro che si dedicano al disboscamento illegale.
2. Le parti sorveglieranno le ripercussioni del presente accordo sulle collettività e sugli altri soggetti di cui al paragrafo 1 e adottano misure ragionevoli per attenuare gli eventuali effetti negativi. Le parti possono concordare misure supplementari per ovviare agli effetti negativi.
Articolo 18
Incentivi di mercato
Tenendo conto dei suoi obblighi internazionali, la Comunità si sforza di agevolare l’accesso al mercato per il legname e i suoi derivati contemplati dal presente accordo. A tal fine essa:
a) |
incoraggerà le politiche di approvvigionamento pubbliche e private che riconoscono gli sforzi fatti per garantire un approvvigionamento di prodotti forestali ottenuti legalmente; e |
b) |
promuoverà i prodotti corredati di licenze FLEGT sul mercato europeo del legname. |
Articolo 19
Meccanismo congiunto di monitoraggio e riesame
1. Le parti istituiscono un meccanismo congiunto per agevolare il monitoraggio e il riesame del presente accordo («meccanismo congiunto di monitoraggio e riesame» o «MCMR»). L’MCMR è costituito da missioni periodiche svolte congiuntamente dalle parti.
2. Ciascuna parte nomina i suoi rappresentanti. La composizione dell’MCMR rispetta i principi di uguaglianza e parità.
3. L’MCMR esamina tutte le questioni inerenti all’attuazione effettiva dell’accordo mediante un dialogo e scambi di informazioni tra le parti. In particolare, l’MCMR:
a) |
suggerisce la data in cui il sistema di licenze FLEGT deve essere operativo a tutti gli effetti; |
b) |
esamina le relazioni del controllore indipendente e gli eventuali reclami circa il funzionamento del sistema di licenze FLEGT sul territorio dell’una o dell’altra parte; |
c) |
monitora, ove opportuno, le misure adottate per risolvere i problemi individuati dal controllore indipendente; |
d) |
valuta gli effetti sociali, economici e ambientali del presente accordo, in base alle buone pratiche pertinenti e a criteri concordati tra le parti, e esamina tutte le questioni sollevate in seguito alla valutazione; |
e) |
esamina le questioni importanti sollevate dalle parti e cerca di risolvere gli eventuali conflitti per quanto possibile; |
f) |
formula opportune raccomandazioni sulle capacità da sviluppare per un’attuazione efficace del presente accordo; |
g) |
esamina gli sviluppi delle politiche nel settore degli appalti pubblici; |
h) |
monitora periodicamente la situazione del mercato e riferisce in merito, commissionando gli studi eventualmente necessari e raccomandando l’adozione di misure derivanti dalle informazioni di mercato contenute nelle relazioni; |
i) |
esamina e approva le relazioni annuali sull’attuazione; e |
j) |
pubblica regolarmente relazioni sintetiche basate sulle conclusioni del controllore indipendente, come spiegato nell’allegato VI. |
4. L’MCMR:
a) |
si riunisce almeno una volta l’anno a una data concordata dalle parti; |
b) |
definisce il programma e il mandato per le azioni comuni; |
c) |
stabilisce il proprio regolamento interno; |
d) |
assicura la presidenza delle sue riunioni, che viene esercitata a turno da rappresentanti di ciascuna parte o mediante una copresidenza; e |
e) |
all’occorrenza, istituisce gruppi di lavoro o altri organi ausiliari nei settori di attività che richiedono competenze specifiche. |
Articolo 20
Relazioni e divulgazione al pubblico
1. Le parti si accerteranno che i lavori dell’MCMR siano per quanto possibile trasparenti e che le relazioni e i promemoria riguardanti le missioni vengano elaborati congiuntamente, distribuiti alle parti e resi pubblici.
2. L’MCMR svolge regolarmente missioni congiunte per esaminare l’efficacia e l’impatto dell’accordo in base alle informazioni disponibili. L’MCMR prende atto degli sforzi fatti dal Ghana per garantire la trasparenza, tra l’altro pubblicando le informazioni disponibili per quanto riguarda i diritti di abbattimento, le aree selezionate per l’abbattimento, i calendari di abbattimento, i diritti di abbattimento e i pagamenti connessi all’abbattimento, nonché le informazioni sugli accordi di responsabilità sociale e sui risarcimenti per i danni alle colture.
3. Sulla base delle informazioni fornite dalle parti, l’MCMR pubblica relazioni annuali in cui figurano, fra l’altro, i seguenti elementi:
a) |
quantitativi di legname e suoi derivati esportati nella Comunità nell’ambito del sistema di licenze FLEGT, a seconda delle voci SA corrispondenti; |
b) |
numero di licenze FLEGT rilasciate dal Ghana; |
c) |
progressi registrati nella realizzazione degli obiettivi e delle azioni di durata limitata previsti dall’accordo e questioni connesse all’attuazione dell’accordo; |
d) |
misure volte a impedire che il legname e i suoi derivati prodotti illegalmente vengano esportati in mercati extracomunitari o commercializzati sul mercato nazionale; |
e) |
misure adottate per impedire le importazioni di legname e suoi derivati prodotti illegalmente e salvaguardare l’integrità del sistema di licenze FLEGT; |
f) |
quantitativi di legname e suoi derivati importati nella Comunità nell’ambito del sistema di licenze FLEGT, a seconda delle voci SA corrispondenti e dello Stato membro dell’UE in cui è avvenuta l’importazione nella Comunità; |
g) |
numero di licenze FLEGT ricevute dalla Comunità; |
h) |
numero dei casi e quantitativi di legname e suoi derivati interessati, laddove è stato applicato l’articolo 9, paragrafo 1. |
Articolo 21
Comunicazioni sull’attuazione dell’accordo
1. I rappresentanti delle parti responsabili delle comunicazioni ufficiali sull’attuazione del presente accordo sono:
Per il Ghana |
Per la Comunità: |
Ministro del territorio, delle foreste e delle miniere |
Capo della delegazione CE in Ghana |
2. Le parti si comunicano tempestivamente le informazioni necessarie per l’attuazione del presente accordo.
Articolo 22
Informazioni riservate
1. Ciascuna parte accetta di mantenere, nella misura prescritta dalla sua legislazione, il carattere confidenziale delle informazioni riservate scambiate nell’ambito del presente accordo. Nessuna delle parti divulga, o autorizza le sue autorità a divulgare, le informazioni scambiate nell’ambito del presente accordo che costituiscono segreti commerciali o informazioni commerciali riservate.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le seguenti informazioni non sono considerate riservate:
a) |
numero e tipo delle licenze FLEGT rilasciate dal Ghana e ricevute dalla Comunità e volume del legname e dei suoi derivati coperti da queste licenze esportati dal Ghana e ricevuti dalla Comunità; |
b) |
nome e indirizzo del titolare della licenza e dell’importatore. |
Articolo 23
Applicazione territoriale
Il presente accordo si applica al territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità, alle condizioni stabilite nel suddetto trattato, e al territorio del Ghana.
Articolo 24
Risoluzione delle controversie
1. Le parti cercano di risolvere qualsiasi controversia circa l’applicazione o l’interpretazione del presente accordo mediante consultazioni tempestive.
2. Qualora una controversia non sia stata risolta mediante consultazioni entro due mesi dalla data della richiesta iniziale di consultazioni, ciascuna parte può sottoporre la controversia all’MCMR, che si adopera per risolverla. All’MCMR vengono fornite tutte le informazioni pertinenti per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile. A tal fine, si chiede all’MCMR di esaminare tutte le possibilità atte a salvaguardare il buon funzionamento del presente accordo.
3. Nel caso in cui l’MCMR non riesca a risolvere la controversia entro due mesi, le parti possono chiedere congiuntamente i buoni uffici o la mediazione di un terzo.
4. Nel caso in cui non sia possibile risolvere la controversia a norma del paragrafo 3, ciascuna delle parti può designare un arbitro e darne notifica all’altra; l’altra parte deve designare allora un secondo arbitro entro trenta giorni di calendario dalla nomina del primo arbitro. Le parti nominano congiuntamente un terzo arbitro entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro.
5. Le decisioni arbitrali sono adottate a maggioranza entro sei mesi dalla nomina del terzo arbitro.
6. Il lodo arbitrale è vincolante per le parti ed è inappellabile.
7. L’MCMR definisce le procedure operative per l’arbitrato.
Articolo 25
Sospensione
1. Ciascuna parte può sospendere l’applicazione del presente accordo. La decisione di sospensione e le relative motivazioni vengono notificate per iscritto all’altra parte.
2. Le condizioni del presente accordo cesseranno di applicarsi dopo trenta giorni di calendario dalla notifica.
3. L’applicazione del presente accordo riprende dopo trenta giorni di calendario da quando la parte che ha sospeso l’applicazione informa l’altra che i motivi della sospensione non sussistono più.
Articolo 26
Modifiche
1. Se una parte desidera modificare il presente accordo, presenta la proposta almeno tre mesi prima della riunione successiva dell’MCMR. L’MCMR discuterà della proposta e, se raggiunge un accordo, formula una raccomandazione. Ciascuna parte esamina la raccomandazione e, se è d’accordo, la approva secondo le proprie procedure.
2. Le modifiche approvate dalle parti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
3. L’MCMR può adottare modifiche degli allegati del presente accordo.
4. Tutte le notifiche relative a modifiche vengono inviate ai depositari congiunti del presente accordo.
Articolo 27
Durata e proroga
Il presente accordo rimane in vigore per dieci anni ed è prorogato per periodi consecutivi di cinque anni, a meno che una parte non rinunci alla proroga notificandolo per iscritto all’altra parte almeno un anno prima della scadenza dell’accordo.
Articolo 28
Denuncia
Fatto salvo l’articolo 27, ciascuna delle parti può denunciare il presente accordo dandone notifica all’altra parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo dodici mesi da tale notifica.
Articolo 29
Allegati
Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.
Articolo 30
Testi facenti fede
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti fede. In caso di divergenza sull’interpretazione, il testo in lingua inglese prevale sulle altre versioni.
Articolo 31
Entrata in vigore
1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente per iscritto l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
2. Le notifiche sono trasmesse al segretario generale del Consiglio dell’Unione europea e al ministero degli Esteri del Ghana, depositari congiunti del presente accordo.
Съставено в Брюксел на двадесети ноември две хиляди и девета година
Hecho en Bruselas, el veinte de noviembre de dos mil nueve.
V Bruselu dne dvacátého listopadu dva tisíce devět.
Udfærdiget i Bruxelles den tyvende november to tusind og ni.
Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten November zweitausendneun.
Kahe tuhande üheksanda aasta novembrikuu kahekümnendal päeval Brüsselis.
'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Νοεμβρίου δύο χιλιάδες εννιά.
Done at Brussels on the twentieth day of November in the year two thousand and nine.
Fait à Bruxelles, le vingt novembre deux mille neuf.
Fatto a Bruxelles, addì venti novembre duemilanove.
Briselē, divi tūkstoši devītā gada divdesmitajā novembrī.
Priimta du tūkstančiai devintų metų lapkričio dvidešimtą dieną Briuselyje
Kelt Brüsszelben, a kétezer-kilencedik év november havának huszadik napján.
Magħmul fi Brussell, fl-għoxrin jum ta’ Novembru tas-sena elfejn u disgħa.
Gedaan te Brussel, de twintigste november tweeduizend negen.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego listopada roku dwa tysiące dziewiątego.
Feito em Bruxelas, em vinte de Novembro de dois mil e nove.
Încheiat la Bruxelles, la douăzeci noiembrie două mii nouă.
V Bruseli dňa dvadsiateho novembra dvetisícdeväť.
V Bruslju, dne dvajsetega novembra leta dva tisoč devet.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattayhdeksän.
Som skedde i Bryssel den tjugonde november tjugohundranio.
За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
За Република Гaнa
Por la República de Ghana
Za Ghanskou republiku
For Republikken Ghana
Für die Republik Ghana
Ghana Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατίας της Γκάνας
For the Republic of Ghana
Pour la République du Ghana
Per la Repubblica del Ghana
Ganas Republikas vārdā
Ganos Respublikos vardu
A Ghánai Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tal-Gana
Voor de Republiek Ghana
W imieniu Republiki Ghany
Pela República do Gana
Pentru Republica Ghana
Za Ghanskú republiku
Za Republiko Gano
Ghanaa tasavallan puolesta
För Republiken Ghanas vägnar
(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(2) A/RES 62/98 del 31 gennaio 2008.
(3) Forest and Wildlife Policy of Ghana 1994.
(4) GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.
(5) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
(6) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
(7) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.
ELENCO DEGLI ALLEGATI
Allegato I |
I A Prodotti soggetti al sistema di licenze FLEGT I B Prodotti non soggetti al sistema di licenze FLEGT |
Allegato II |
Normativa da prendere in considerazione nel determinare la legalità di un carico di legname, documentazione da utilizzare come prova di conformità e obiettivi di politica forestale e riforma legislativa |
Allegato III |
Procedure d’importazione nella Comunità, compresa la verifica delle licenze |
Allegato IV |
Specifiche delle licenze FLEGT |
Allegato V |
Sistema di garanzia della legalità, ivi compresa la procedura di rilascio delle licenze FLEGT (sistema di rintracciabilità del legno, verifica, rilascio delle licenze e monitoraggio indipendente) |
Allegato VI |
Quadro di riferimento per il monitoraggio indipendente |
Allegato VII |
Criteri per la valutazione del sistema di garanzia della legalità |
Allegato VIII |
Calendario di attuazione dell’accordo |
Allegato IX |
Misure di sostegno all’attuazione dell’accordo volontario di partenariato (AVP) |
ALLEGATO I
ALLEGATO I A
CODICI DEL SISTEMA ARMONIZZATO PER IL LEGNAME E I SUOI DERIVATI SOGGETTI ALL’ACCORDO VOLONTARIO DI PARTENARIATO
CODICI SA |
DESIGNAZIONE DELLE MERCI |
440349 |
Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato (teak grezzo). |
440610 440690 |
Traversine di legno per strade ferrate o simili. |
440710 440725 440726 440727 440728 440729 440799 |
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa. |
440810 440831 440839 440890 |
Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati (anche tranciato). |
440921 440929 |
Legno comprese le liste e le tavolette per pavimenti non riunite, profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa. |
441210 441231 441232 441239 441294 441299 |
Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato. |
441810 441820 441850 441860 441871 441872 441879 441900 |
Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno. |
442010 |
Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, in legno; statuette e altri oggetti ornamentali in legno; oggetti di arredamento in legno che non rientrano nel capitolo 94. |
940151 940159 |
Mobili per sedersi, esclusi quelli della voce 94.02. |
ALLEGATO I B
CODICI DEL SISTEMA ARMONIZZATO PER IL LEGNAME E I SUOI DERIVATI LA CUI ESPORTAZIONE NON È CONSENTITA
CODICI SA |
DESIGNAZIONE DELLE MERCI |
440349 |
Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato (l’esportazione di tronchi non è consentita, ad eccezione del teak). |
ALLEGATO II
DEFINIZIONE DI LEGALITÀ AI FINI DEL RILASCIO DELLE LICENZE DI ESPORTAZIONE FLEGT E PROCESSO DI RIFORMA LEGISLATIVA
1. Preambolo
Come requisito ai fini dell’accordo volontario di partenariato, il Ghana ha elaborato, in consultazione con le parti interessate, norme giuridiche a sostegno dell’attuazione del presente accordo. Tali norme sono collegate al sistema di garanzia della legalità (Legality Assurance System) attraverso la matrice di legalità. Il presente documento fornisce la definizione giuridica, la matrice di legalità e una sintesi delle leggi e delle normative pertinenti che disciplinano il settore forestale e descrive i processi attraverso cui il Ghana intende riformare e consolidare la legislazione in ambito forestale.
2. Definizione giuridica commentata
Un prodotto che contiene legno proveniente dal Ghana può ottenere una licenza di vendita all’interno del paese stesso oppure una licenza di esportazione qualora:
a) |
nel caso in cui l’origine e i diritti di proprietà siano sanciti da un permesso di abbattimento:
|
b) |
nel caso in cui l’origine e i diritti di proprietà siano costituiti da un certificato di acquisto (Certificate of Purchase — COP):
|
c) |
il legname sia stato sempre trasportato secondo le norme prescritte dalla legge (9); |
d) |
il legname sia stato lavorato secondo le norme prescritte dalla legge (10); e |
e) |
tutti i venditori/esportatori siano in possesso di licenza o permessi in corso di validità per il commercio del legname (11); |
f) |
al momento della vendita o dell’esportazione non siano dovuti allo Stato oneri maturati, canoni di locazione o tributi prescritti dalla legge (12); e |
g) |
al momento della vendita o dell’esportazione, l’impresa forestale abbia interamente adempiuto agli obblighi in ottemperanza agli accordi di responsabilità sociale (13). |
3. Matrice di legalità
Per determinare se il legno proveniente dal Ghana soddisfa i requisiti stabiliti nella definizione di «legname legale» sopra riportata, si applicano i principi e i criteri che figurano nella seguente tabella 1.
Tabella 1 Principi e criteri per l’accertamento della legalità
PRINCIPIO 1 |
Origine del legname: Il legname proviene da fonti prescritte e il singolo, il gruppo e i proprietari interessati hanno acconsentito per iscritto alla concessione dei diritti sul legname relativi al terreno. |
CRITERIO 1.1 |
Per i contratti di sfruttamento del legname (TUC) nelle riserve, l’elaborazione del piano per la gestione forestale include il piano strategico; delimitazione dei TUC; redazione di un inventario prima della raccolta (in riserva, fuori riserva e in piantagione); consenso scritto del singolo, del gruppo o dei proprietari interessati. |
Note di orientamento su legislazione/regolamenti in materia |
LI 1649 PARTE 1: Procedura per la concessione dei diritti sul legname; Sottosezione 1 — individuazione dei terreni atti alla concessione dei diritti sul legname; MoP sezione A — pianificazione strategica (riserve forestali); MoP sezione B — pianificazione operativa (riserve forestali); metodologia di pianificazione operativa in base al foglio di istruzioni B2 (delimitazione in riserva); MoP sezione C — produzione di legname nelle riserve forestali; MoP sezione F — produzione controllata di legname in territori fuori riserva 2.1 (ii) individuazione delle aree TUC e 3.7 (C) (delimitazione nei territori fuori riserva); F3.2 Processo di consultazione (consenso scritto); Manuale delle procedure (MoP Manual of Procedures — MoP) (14) — produzione sostenibile di legname in riserva (sezione C); studio sulle scorte e allocazione del raccolto (sezione D); produzione controllata di legname nei territori fuori riserva (sezione F). |
PRINCIPIO 1 |
Origine del legname: il legname proviene da fonti prescritte e il singolo, il gruppo e i proprietari interessati hanno acconsentito per iscritto alla concessione dei diritti sul legname relativi al terreno. |
CRITERIO 1.2 |
Consenso scritto del proprietario del terreno, del singolo o del gruppo. |
Note di orientamento su legislazione/regolamenti in materia |
Legge 547: legge sulla gestione delle risorse di legname (Timber Resources Management Act), sezione 4, sottosezione 2, lettera d); LI 1649: parte 1, procedura per la concessione dei diritti sul legname, sottosezione 1: sopralluogo, punto 2, lettera d); sottosezione II, procedura relativa ai terreni diversi dalle terre demaniali e alle riserve forestali esistenti; MoP sezione F (produzione controllata di legname nei territori fuori riserva) — F3.2 — processo di consultazione; MoP sezione F, F5.0: finalizzazione (approvazioni). |
PRINCIPIO 2 |
Attribuzione dei diritti sul legname L’impresa forestale è in possesso di un TUC rilasciato dal ministro e ratificato dal Parlamento in esito al procedimento di gara specificato oppure è in possesso di un permesso di recupero rilasciato dalla Commissione forestale. |
CRITERIO 2.1 |
TUC relativi a foreste naturali e piantagioni Abilitazione delle imprese forestali per la concessione di TUC da parte del TREC. |
Note di orientamento sulla legislazione in materia/altri riferimenti |
LI 1721: parte II: procedura per la partecipazione alle gare d’appalto per la concessione del diritto sul legname Q; LI 1649: termini e condizioni del TUC (sezione 14, legge 547: ratifica del Parlamento — sezione 9). |
PRINCIPIO 2 |
Attribuzione dei diritti sul legname L’impresa forestale è in possesso di un TUC rilasciato dal ministro e ratificato dal Parlamento in esito al procedimento di gara specificato oppure è in possesso di un permesso di recupero rilasciato dalla Commissione forestale. |
CRITERIO 2.2 |
Permesso di recupero (15) Rilascio del permesso di recupero. |
Orientamento su legislazione/regolamenti in materia |
Regolamento sulla procedura per il recupero del legname [legge 547, sezione 18, lettera g)]; recupero dei derivati del legname LI 1649, sezione 38. |
PRINCIPIO 2 |
Attribuzione dei diritti sul legname L’impresa forestale è in possesso di un TUC rilasciato dal ministro e ratificato dal Parlamento in esito al procedimento di gara specificato oppure è in possesso di un permesso di recupero rilasciato dalla Commissione forestale. |
CRITERIO 2.3 |
Legname confiscato Permesso rilasciato per il legname confiscato messo debitamente all’asta. |
Orientamento su legislazione/regolamenti in materia |
Reati — legge 547, sezione 17, paragrafo 3; recupero e vendita di derivati del legname abbandonati (LI 1649, sezione 37). |
PRINCIPIO 3 |
Operazioni di raccolta del legname L’impresa forestale rispetta le procedure e gli standard operativi forestali specificati dalla legge (LI 1649). |
CRITERIO 3.1 |
La valutazione delle scorte (comprese le ispezioni pre-abbattimento per aree esterne alle riserve) è stata condotta in conformità del manuale di sfruttamento forestale (Logging Manual). Piano di raccolta. |
Note di orientamento su legislazione/regolamenti in materia |
Manuale di sfruttamento forestale (sezione 10 della legge 547). Per «manuale di sfruttamento forestale» si intende un complesso di norme volte a indirizzare le attività degli addetti alla raccolta del legname nella foresta ai sensi della legge 547 (sezione 20). MoP, sezione D (sezione relativa alla valutazione delle scorte e al raccolto). |
PRINCIPIO 3 |
Operazioni di raccolta del legname L’impresa forestale rispetta le procedure e gli standard operativi forestali specificati dalla legge. |
CRITERIO 3.2 |
Lo sfruttamento forestale è avvenuto in ottemperanza al requisito di raccolta nelle aree destinate alla produzione di legname. |
Note di orientamento su legislazione/regolamenti in materia |
Procedura relativa alle operazioni sul legname (ad esempio piano di raccolta) — LI 1649, sezione 17; MoP, sezione E — elaborazione del calendario di raccolta del legname per le riserve forestali; MoP, sezione F — produzione controllata di legname nei territori fuori riserva (foglio di istruzioni F4.3 — piano di abbattimento annuale); altre fonti di produzione di legname (ad esempio piantagioni, risorse sommerse) come specificato dai termini contrattuali, manuale di sfruttamento forestale, sezione 3 (norme e specifiche per la raccolta del legname). |
PRINCIPIO 3 |
Operazioni di raccolta del legname L’impresa forestale rispetta le procedure e gli standard operativi forestali specificati dalla legge. |
CRITERIO 3.3 |
I tronchi sono accuratamente misurati e registrati. |
Note di orientamento su legislazione/regolamenti in materia |
MoP, sezione C: registri, procedure di segnalazione e revisione contabile C5.0. MoP, sezione F, registri e procedure di segnalazione F5.0. |
PRINCIPIO 3 |
Operazioni di raccolta del legname L’impresa forestale rispetta le procedure e gli standard operativi forestali specificati dalla legge. |
CRITERIO 3.4 |
Il legname raccolto corrisponde alle specie e ai volumi o alle quantità autorizzati nel TUC o nel permesso di recupero. |
Orientamento su legislazione/regolamenti in materia |
LI 1649, sezione 23 — misurazione del legname; marcatura, manuale di sfruttamento forestale, appendice 5: moduli per il controllo dello sfruttamento forestale (TIF e LIF). |
PRINCIPIO 3 |
Operazioni di raccolta del legname L’impresa forestale rispetta le procedure e gli standard operativi forestali specificati dalla legge. |
CRITERIO 3.5 |
I ceppi e i tronchi sono stampigliati e numerati in conformità del manuale di sfruttamento forestale. |
Orientamento su legislazione/regolamenti in materia |
LI 1649, sezione 20; marcatura e numerazione di alberi, tronchi e derivati del legno; manuale di sfruttamento forestale, sezione 3: norme e specifiche per la raccolta del legname (stampigliature dei tronchi). |
PRINCIPIO 3 |
Operazioni di raccolta del legname L’impresa forestale rispetta le procedure e gli standard operativi forestali specificati dalla legge. |
CRITERIO 3.6 |
L’impresa forestale dà esecuzione e si attiene all’accordo di responsabilità sociale pertinente. |
Note di orientamento su legislazione/regolamenti in materia |
Sezione 14 del LI 1721; manuale di sfruttamento forestale, sezioni 3 – codice di condotta (in riserva) che riconosce i diritti di altri utenti e rispetta i precetti culturali come i giorni tabù, ecc. e codice di condotta (nei territori fuori riserva) che riconosce i diritti di altri utenti e rispetta le attività agricole ecc.; sezione 4.1 — monitoraggio dell’operazione di raccolta del legname (valutazione della responsabilità sociale); 4.2 — penali. |
PRINCIPIO 3 |
Operazioni di raccolta del legname L’impresa forestale rispetta le procedure e gli standard operativi forestali specificati dalla legge. |
CRITERIO 3.7 |
È corrisposto un risarcimento agli agricoltori interessati per l’eventuale danno arrecato alle colture. |
Orientamento sui regolamenti legislativi in materia |
Manuale di sfruttamento forestale, sezione 4.2 (penali). |
PRINCIPIO 4 |
Trasporto Il legname viene sempre trasportato secondo le norme prescritte dalla legge. |
CRITERIO 4.1 |
Il legname è trasportato con la documentazione ufficiale che ne precisa l’origine e che corrisponde all’identificazione fisica del legname. |
Orientamento sui regolamenti legislativi in materia |
Manuale di sfruttamento forestale, sezione 3: norme per la raccolta del legname e controllo dello sfruttamento forestale, appendice 5. |
PRINCIPIO 4 |
Trasporto Il legname viene sempre trasportato secondo le norme prescritte dalla legge. |
CRITERIO 4.2 |
Il legname è trasportato nei periodi consentiti dalla legge. |
Orientamento sui regolamenti legislativi in materia |
Procedura relativa alle operazioni sul legname (periodi approvati per le operazioni sul legname e per il trasporto dei prodotti forestali): LI 1649, sezione 18. |
PRINCIPIO 5 |
Lavorazione |
CRITERIO 5.1 |
Gli stabilimenti per la lavorazione del legname dispongono di licenze in corso di validità, sono iscritti presso l’FC e hanno ottemperato a tutti gli obblighi di legge. |
Orientamento sui regolamenti legislativi in materia |
Legge 571, sezione 2. |
PRINCIPIO 5 |
Lavorazione |
CRITERIO 5.2 |
Pratiche nel settore industriale conformi alle norme di legge. |
Orientamento sui regolamenti legislativi in materia |
Igiene, sicurezza e ambiente sul posto di lavoro: legge 651, legge sul lavoro (Labour Act), sezioni 118-124; LI 1833: igiene e occupazione (sezioni 18-20) e legge su fabbriche e uffici (Office and Factories Act). |
PRINCIPIO 6 |
Commercio Tutti i venditori/esportatori sono in possesso di licenze o permessi in corso di validità per il commercio del legname. |
CRITERIO 6.1 |
Gli esportatori hanno acquisito il permesso della Commissione forestale (Forestry Commission — FC). |
VERIFICA |
Licenza di esportazione in corso di validità. |
Orientamento sui regolamenti legislativi in materia |
Controllo ai sensi della legge 571, sezione 2, lettera i), e registrazione dei contratti per il commercio del legno e suoi derivati nonché dei prodotti della foresta e della flora e fauna selvatiche eventualmente stabiliti dalla commissione. |
PRINCIPIO 6 |
Commercio Tutti i venditori/esportatori sono in possesso di licenze o permessi in corso di validità per il commercio del legname. |
CRITERIO 6.2 |
I venditori nazionali sono iscritti presso la FC. |
Orientamento sui regolamenti legislativi in materia |
Legge 571, sezione 2, punto ii), istituzione delle procedure per rintracciare gli spostamenti del legname, del legno e dei prodotti della flora e fauna selvatiche. Relazioni di revisione del TVD sulla fornitura di derivati del legno al mercato nazionale. |
PRINCIPIO 7 |
Obblighi fiscali Al momento della vendita o dell’esportazione l’impresa forestale e il venditore hanno assolto a tutti gli obblighi relativi a oneri, canoni di locazione o imposte, prescritti per legge. |
CRITERIO 7.1 |
L’impresa forestale è in regola con le tasse di abbattimento o con qualsiasi altro onere a carico delle imprese forestali in Ghana. |
Note di orientamento su legislazione/regolamenti in materia |
Procedura relativa alle operazioni sul legname (versamento della tassa di abbattimento); LI 1649, sezione 25. Relazioni di revisione contabile del TVD sulla quadratura dei flussi finanziari. |
PRINCIPIO 7 |
Obblighi fiscali Al momento della vendita o dell’esportazione l’impresa forestale e il venditore hanno assolto a tutti gli obblighi relativi a oneri, canoni di locazione o imposte, prescritti per legge. |
CRITERIO 7.2 |
L’impresa forestale non è morosa per quanto riguarda canoni di locazione dei terreni. |
Orientamento sui regolamenti legislativi in materia |
Tasse di abbattimento sul legname e canone di locazione per l’area in appalto — LI 1649, PARTE V, sezione 27. |
PRINCIPIO 7 |
Obblighi fiscali Al momento della vendita o dell’esportazione l’impresa forestale e il venditore hanno assolto a tutti gli obblighi relativi a oneri, canoni di locazione o imposte, prescritti per legge. |
CRITERIO 7.3 |
L’esportatore non è moroso per quanto riguarda i prelievi all’esportazione. |
Orientamento sui regolamenti legislativi in materia |
Prelievi all’esportazione: legge di modifica 493 in materia di alberi e legname (Trees and timber Amendment Act), sezione 4. |
PRINCIPIO 7 |
Obblighi fiscali Al momento della vendita o dell’esportazione l’impresa forestale e il venditore hanno assolto a tutti gli obblighi relativi a oneri, canoni di locazione o imposte, prescritti per legge. |
CRITERIO 7.4 |
Sia l’impresa forestale sia l’esportatore hanno assolto a tutti gli obblighi per quanto riguarda l’imposta sul reddito societario. |
Orientamento sui regolamenti legislativi in materia |
Imposizione fiscale sui redditi (redditi da impresa): legge 592, sezione 7. |
4. Leggi e regolamenti vigenti in Ghana
La definizione di «legname legale» rappresenta un sottoinsieme delle leggi contemplate nel quadro giuridico per la raccolta, la lavorazione e l’esportazione del legname in Ghana. Attraverso una consultazione di molteplici parti interessate, si è deciso di imporre la verifica dell’osservanza di queste disposizioni al fine di rilasciare una licenza FLEGT. Fra le leggi e i regolamenti in vigore nel Ghana, da cui è stata ricavata la presente definizione, si annoverano:
DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI, 1992
1. |
L’articolo 258 istituisce una Commissione per il territorio (Lands Commission) e ne stabilisce le relative funzioni. |
2. |
L’articolo 267, paragrafo 1, affida la custodia delle ceppaie agli aventi diritto conformemente agli usi e alle consuetudini. |
3. |
L’articolo 266 fissa limiti ai diritti e agli interessi sui terreni che potrebbero essere concessi a cittadini non ghaneani. |
4. |
L’articolo 267, paragrafo 2, istituisce un Ufficio per l’amministrazione delle ceppaie (Office of Administrator of Stool Lands) e ne stabilisce le funzioni. |
5. |
L’articolo 267, paragrafo 6, stabilisce la formula di esborso dei proventi da ceppaie. |
6. |
L’articolo 268 impone l’obbligo di una ratifica del Parlamento per gli accordi riguardanti il conferimento del diritto o della concessione per lo sfruttamento di qualsiasi risorsa naturale. |
7. |
L’articolo 269 istituisce commissioni per le risorse naturali [Forestry Commission] che «sono competenti per disciplinare e gestire l’impiego delle risorse naturali in questione e coordinare le politiche ad esse relative». |
8. |
L’articolo 295 stabilisce la definizione di ceppaie. |
LEGISLAZIONE PRIMARIA
9. |
Decreto per la tutela del patrimonio forestale, 1974 (N.R.C.D. 234) (Forest Protection Decree), che ha definito i reati contro il patrimonio forestale e ne ha stabilito le relative sanzioni e/o ammende. |
10. |
Legge per la tutela del patrimonio forestale (modifica), 1986 (P.N.D.C.L. 142) [Forest Protection (Amendment) Law], che ha introdotto una revisione al rialzo delle ammende/sanzioni per i reati contro il patrimonio forestale. |
11. |
Ordinanza sulle foreste (Cap. 157) (FORESTS Ordinance), che ha definito gli orientamenti per la costituzione delle riserve forestali e la tutela del patrimonio forestale nonché per altre questioni correlate. |
12. |
Decreto sugli alberi e sul legname, 1974 (N.R.C.D. 273) (Trees and Timber Decree), che ha definito gli orientamenti per la partecipazione all’industria forestale/del legno e ha stabilito il versamento di imposte e sanzioni per la mancata osservanza di tali orientamenti nonché per l’esportazione di legname non lavorato. |
13. |
Legge sugli alberi e sul legname (modifica) 1994 (legge 493) [Trees and Timber (Amendment) Act], che ha rivisto al rialzo tributi e ammende e ha anche introdotto un prelievo all’esportazione per i tronchi e i segati essiccati all’aria. |
14. |
Legge sulla gestione delle risorse di legname 1997 (legge 547) (Timber Resources Management Act), che ha abrogato la legge sulle concessioni, 1962 (legge 124 — Concessions Act), e ha stabilito una concessione di diritti sul legname tale da garantire la gestione e l’utilizzo sostenibile delle risorse di legname. |
15. |
Legge sulla Commissione forestale, 1999 (legge 571) (Forestry Commission Act), che ha abrogato la legge 453 e ha ripristinato la Commissione forestale quale ente societario semiautonomo, portando nell’ambito della Commissione le agenzie del settore forestale che attuano le funzioni di tutela, sviluppo, gestione e regolamentazione delle risorse forestali e della flora e fauna selvatiche. |
16. |
Legge su un fondo per lo sviluppo delle piantagioni forestali, 2000 (legge 583) (Forest Plantation Development Fund Act), che incorpora il fondo per il miglioramento del patrimonio forestale e stabilisce la creazione di un fondo finalizzato a fornire assistenza finanziaria, nonché la gestione di tali fondi per lo sviluppo delle piantagioni forestali commerciali private nel paese. |
17. |
Legge sulla tutela del patrimonio forestale (modifica) 2002 (legge 624) [Forest Protection (Amendment) Act], che ha abrogato la legge sulla tutela del patrimonio forestale (modifica), 1986 (PNDCL. 142) [Forest Protection (Amendment) Law], ha rivisto al rialzo le ammende per i reati contro il patrimonio forestale e ha introdotto una responsabilità solidale nell’accertamento e nel perseguimento dei reati contro il patrimonio forestale. |
18. |
Legge sul fondo di sviluppo delle piantagioni forestali (modifica), 2002 (legge 623) [Forest Plantation Development Fund (Amendment) Act], che ha modificato la legge 583 per consentire ai coltivatori di piantagioni del settore pubblico e privato di partecipare allo sviluppo delle piantagioni forestali. |
19. |
Legge sulla gestione delle risorse di legname (modifica), 2002 (legge 617) [Timber Resources Management (Amendment) Act], che ha modificato la legge 547 per escludere dal campo di applicazione i terreni con piantagioni forestali private, per fissare una durata massima e una superficie massima dell’area dei diritti sul legname nonché per istituire incentivi e aiuti per coloro che investono nelle attività forestali e nel settore della flora e fauna selvatiche. |
20. |
Legge sugli esercizi commerciali, gli uffici e le fabbriche, 1970 (legge 238) (Factories, Offices and Shops Act), che disciplina la registrazione delle fabbriche, la protezione sociale e la sicurezza dei dipendenti nelle fabbriche e in altri luoghi di lavoro. |
21. |
Legge sulla previdenza sociale, 1991 (PNDCL. 247) (Social Security Law), che istituisce un fondo fiduciario per offrire protezione sociale alla popolazione attiva. |
22. |
Legge sui proventi interni, 2000 (legge 592) (Internal Revenue Act), che disciplina l’imposizione fiscale per i privati e altri soggetti nonché altre questioni correlate. |
23. |
Legge relativa all’imposta sul valore aggiunto, 1998 (legge 546) (Value Added Tax Act), che stabilisce l’imposizione di un’aliquota IVA su operazioni e attività determinate. |
24. |
Decreto per la tutela degli stabilimenti economici, 1979 (AFRCD. 47) (Economic Plants Protection Decree), che proibisce la concessione di diritti di abbattimento sul legname nelle aziende produttrici di cacao. |
LEGISLAZIONE SECONDARIA
25. |
LI 1649, regolamento sulla gestione delle risorse di legname, 1988 (Timber Resources Management Regulations), che ha fornito gli orientamenti per l’allocazione e la gestione delle risorse di legname. |
26. |
LI 1721 — regolamento sulla gestione delle risorse di legname (modifica), 2003 [Timber Resources Management (Amendment) Regulations], che ha costituito la base per le gare d’appalto finalizzate all’assegnazione delle risorse di legname. |
5. Obiettivi della politica forestale e della riforma legislativa
Il Ghana riconosce che le disposizioni delle leggi in vigore alla base del precedente quadro di definizione della legalità devono essere sottoposte a riforme radicali per poter far fronte alle inadeguatezze esistenti nonché rispondere alle questioni emergenti nel settore che compromettono i principi di una corretta gestione. Il Ghana pertanto desidera manifestare l’intento di realizzare riforme legislative e politiche finalizzate alla corretta gestione del patrimonio forestale. Si prevede che tali riforme legislative possano essere portate a termine nei prossimi cinque anni.
Fra gli ambiti che necessitano di riforme politiche e legislative si annoverano i seguenti:
— |
avvio del processo di modifica delle disposizioni eccezionali e transitorie della legge 547 riguardo alla conversione di locazioni/concessioni esistenti nei contratti per lo sfruttamento del legname (TUC) e alle questioni connesse al pagamento della tassa relativa ai diritti sul legname, |
— |
sviluppo delle piantagioni e raccolta, |
— |
lavorazione del legname e fissazione di norme per l’industria del legno, |
— |
importazione di materie prime (legno), |
— |
sviluppo del mercato interno:
|
— |
accordi istituzionali e procedure di controllo forestale:
|
— |
allocazione delle risorse di legname sommerso (lago Volta), |
— |
obblighi di sicurezza e igiene sul lavoro per le attività forestali, |
— |
esplicita dichiarazione degli obiettivi di gestione delle risorse: interesse pubblico al sostegno alla biodiversità, ai mezzi di sostentamento rurale e all’industrializzazione e allo sviluppo culturale sostenibile; individuazione e correzione delle incongruenze nella legislazione vigente nel settore forestale concernenti la definizione di legname legale (ad esempio, il rilascio dei permessi di recupero in relazione a terreni soggetti a contratto per lo sfruttamento del legname, c.d. TUC), |
— |
affermazione della conduzione forestale locale e dei diritti di diverse parti interessate, in particolare agricoltori in vari tipi di foreste, e chiarimento delle rispettive competenze (comprese quelle derivanti dalla consuetudine) delle istituzioni locali e di quelle nazionali nella gestione del patrimonio forestale ai fini:
|
— |
regolamentazione degli investimenti:
|
6. Attuazione
Per passare dalle norme giuridiche esistenti a quelle future, il Ghana prevede un approccio alle riforme su due livelli al fine di adeguare leggi obsolete, scollegate e incongruenti, nonché di introdurre nuove leggi intese a rendere effettive le politiche in evoluzione:
— |
le modifiche dei settori che non necessitano di una riforma legislativa radicale saranno realizzate attraverso la legislazione secondaria entro un anno dall’approvazione dell’accordo volontario di partenariato, |
— |
le modifiche che implicheranno consultazioni approfondite, il coinvolgimento di esperti e riflessioni politiche ampie, riguardanti ad esempio questioni di corretta gestione, la partecipazione delle parti interessate, la condivisione degli aiuti, ecc., dovrebbero richiedere circa tre-cinque anni. |
(1) Legge 547, sezione 4, e LI 1649, regolamenti 1 e 2.
(2) LI 1649, regolamenti 2-8.
(3) Legge 547, sezioni 1, 7, 8, 9; e LI 1721, regolamenti 9-13.
(4) LI 1649 S 38.
(5) Legge 547, sezione 18, lettera d), e LI 1649, regolamenti 16-20.
(6) Legge 547, sezione 15, paragrafo 1, lettere c), d), e).
(7) Sezione 17, paragrafo 3, legge 547 e sezione 37, LI 1649.
(8) S37 del LI 1649.
(9) LI 1649, regolamento 18.
(10) Legge sugli uffici e gli spacci di fabbrica (legge 328) e legge sul lavoro (legge 651).
(11) Legge 571, sezione 2, punti i) e ii).
(12) Legge 547, S8, lettere e) e f), e LI 1649 S 21, 27.
(13) Sezione 14, LI 1721.
(14) Status giuridico dei MoP: i MoP sono stilati in base ai requisiti di cui alla sezione 18 della legge sulla gestione delle risorse di legname n. 547 (Timber Resource Management Act) e al regolamento che l’accompagna sulla gestione delle risorse di legname LI 1649 (Timber Resource Management Regulation), sezione 14, abrogato dal regolamento sulla gestione delle risorse di legname (modifica) LI 1721 [Timber Resource Management (Amendment) Regulation], sezione 14, che stabilisce i termini e le condizioni dei TUC.
(15) La Commissione forestale rilascia un permesso soggetto ai termini e alle condizioni ivi specificate per il recupero degli alberi da una superficie di terreno sottoposta ad attività di sviluppo quali costruzioni stradali, espansione degli insediamenti umani o delle coltivazioni agricole.
ALLEGATO III
CONDIZIONI CHE DISCIPLINANO L’IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA NELLA COMUNITÀ DEL LEGNAME E DEI SUOI DERIVATI ESPORTATI DA UN PAESE PARTNER E OGGETTO DI LICENZA FLEGT
Articolo 1
1. La licenza FLEGT (in appresso denominata «licenza») è presentata all’autorità competente dello Stato membro in cui è dichiarato per l’immissione in libera pratica il carico oggetto della licenza.
2. L’autorità competente di cui al paragrafo 1, a norma delle procedure nazionali applicabili, comunica alle autorità doganali l’accettazione della licenza.
3. Una licenza è considerata nulla qualora la data di presentazione sia successiva alla data di scadenza indicata nella licenza stessa.
4. Una licenza presentata prima dell’arrivo del relativo carico può essere accettata se rispetta tutte le disposizioni stabilite nell’allegato IV del presente accordo e non si ritengono necessarie ulteriori verifiche ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1.
5. Qualora siano ritenute necessarie ulteriori informazioni sulla licenza o sul carico conformemente agli articoli 3 e 4, la licenza è accettata solo dopo la presentazione delle informazioni sulla sua validità.
6. I costi sostenuti durante il completamento della verifica sono a carico dell’importatore, eccetto nel caso in cui la legislazione degli Stati membri interessati disponga diversamente.
Articolo 2
1. Non sono ammesse cancellature o alterazioni della licenza, salvo che tali cancellature o alterazioni siano state convalidate dall’autorità di rilascio della licenza.
2. Non sono accettate estensioni della validità della licenza, salvo che siano state convalidate dall’autorità di rilascio della licenza.
3. Non sono accettati duplicati di licenze o licenze sostitutive che non siano stati rilasciati e convalidati dall’autorità di rilascio della licenza.
4. Non sono accettate licenze che, in base alle maggiori informazioni eventualmente fornite a norma dell’articolo 3 o in seguito ad indagini svolte a norma dell’articolo 4, risultino non corrispondenti al carico.
Articolo 3
1. In caso di dubbi in merito a una licenza, al duplicato di una licenza o a una licenza sostitutiva, le autorità competenti possono richiedere maggiori informazioni all’autorità del paese partner che ha rilasciato la licenza.
2. Alla richiesta può essere allegata una copia della licenza, del duplicato o della licenza sostitutiva.
Articolo 4
1. Qualora si ritenga necessario effettuare verifiche ulteriori prima che le autorità competenti possano decidere in merito all’accettazione di una licenza, è possibile effettuare controlli per verificare se il carico in questione sia conforme alle informazioni fornite nella licenza e alle informazioni relative alla licenza in possesso dell’autorità competente.
2. Se il volume o il peso del legname e dei suoi derivati che costituiscono il carico presentato per l’immissione in libera pratica non si discostano in misura superiore al 10 % rispetto al volume o al peso indicati nella licenza corrispondente, il carico è ritenuto conforme alle informazioni sul volume o sul peso fornite nella licenza.
Articolo 5
1. Nel riquadro 44 del documento amministrativo unico sul quale viene redatta la dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica è necessario indicare il numero della licenza relativa al legname e suoi derivati soggetti a dichiarazione.
Quando la dichiarazione doganale è effettuata tramite procedimento informatico, l’indicazione è riportata nel riquadro previsto.
2. Il legname e i suoi derivati sono immessi in libera pratica solo quando la procedura descritta all’articolo 1, paragrafo 2, è stata completata.
ALLEGATO IV
CONDIZIONI CHE DISCIPLINANO IL RILASCIO E LE SPECIFICHE DELLE LICENZE FLEGT
Prescrizioni relative alle licenze FLEGT
Articolo 1
1. La licenza FLEGT può essere cartacea o elettronica.
2. Sia le licenze cartacee sia quelle elettroniche contengono le informazioni indicate nell’appendice 1, conformemente alle note di orientamento fissate nell’appendice 2.
Articolo 2
1. La validità della licenza FLEGT decorre dal giorno del rilascio effettivo.
2. Il periodo di validità della licenza FLEGT non è superiore a tre mesi. La licenza riporta la data di scadenza.
3. Dopo la data di scadenza la licenza è considerata nulla. L’autorità di rilascio della licenza può decidere di prorogare il periodo di validità di un mese. A tal fine essa rettifica e convalida la nuova data di scadenza.
4. Una licenza FLEGT cessa di essere valida ed è restituita all’autorità di rilascio qualora il legname e i suoi derivati cui fa riferimento siano stati distrutti.
Prescrizioni relative alle licenze FLEGT cartacee
Articolo 3
Le licenze cartacee sono conformi al formato stabilito nell’appendice 1.
Articolo 4
1. Il foglio ha dimensioni standard A4. Sul foglio figura il logo filigranato della Commissione forestale (Forestry Commission) che sarà in rilievo sulla carta e riporterà anche il sigillo.
2. La carta utilizzata per il modulo è del seguente colore:
a) |
bianco per il modulo n. 1, l’«originale»; |
b) |
giallo per il modulo n. 2, la «copia per l’autorità doganale dell’UE»; |
c) |
verde per il modulo n. 3, la «copia per la Divisione per lo sviluppo dell’industria del legname»; |
d) |
rosa per il modulo n. 4, la «copia per l’autorità doganale del Ghana (CEPS)»; |
e) |
blu per il modulo n. 5, la «copia per l’autorità competente della Comunità europea». |
Articolo 5
1. Le licenze sono compilate a macchina o con procedimenti informatici. All’occorrenza possono essere compilate a mano.
2. Le impronte dei timbri dell’autorità di rilascio della licenza sono applicate con timbro metallico, preferibilmente in acciaio. Tuttavia, il timbro degli organismi emittenti può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e cifre ottenute a mezzo perforazione. I quantitativi accordati sono indicati dall’autorità di rilascio con qualsiasi mezzo non falsificabile, rendendo impossibile l’aggiunta di cifre o indicazioni.
3. Nel modulo non sono ammesse cancellature o alterazioni, salvo che tali cancellature o alterazioni siano state autenticate dall’autorità di rilascio con timbro e firma.
4. Le licenze sono stampate e compilate in lingua inglese.
Articolo 6
1. La licenza è redatta in 5 copie e rilasciata al richiedente.
2. Dopo essere stata compilata, firmata e timbrata dall’autorità di rilascio, la prima copia, contrassegnata come «originale», è consegnata al richiedente perché la presenti all’autorità competente dello Stato membro dell’UE in cui il carico oggetto della licenza è dichiarato per l’immissione in libera pratica.
3. Dopo essere stata compilata, firmata e timbrata dall’autorità di rilascio, la seconda copia, contrassegnata come «copia per la dogana», è consegnata al richiedente perché la presenti all’autorità doganale dello Stato membro dell’UE in cui il carico oggetto della licenza è dichiarato per l’immissione in libera pratica.
4. Dopo essere stata compilata, firmata e timbrata dall’autorità di rilascio, la terza copia, contrassegnata come «copia per la Divisione per lo sviluppo dell’industria del legno», è conservata agli atti e per futura verifica delle licenze emesse.
5. Dopo essere stata compilata, firmata e timbrata dall’autorità di rilascio, la quarta copia, contrassegnata come «copia per il CEPS del Ghana», è consegnata al richiedente perché la presenti all’autorità doganale del Ghana alla quale il carico oggetto della licenza è dichiarato ai fini del rilascio per l’imbarco sulla nave.
6. Dopo essere stata compilata, firmata e timbrata dall’autorità di rilascio, la quinta copia, contrassegnata come «copia per l’autorità competente dell’UE», è consegnata al richiedente perché la presenti all’autorità competente dello Stato membro dell’UE in cui il carico oggetto della licenza è dichiarato per l’immissione in libera pratica (questa copia è necessaria qualora l’autorità competente dello Stato membro sia diversa dall’autorità doganale).
Smarrimento, furto, distruzione della licenza FLEGT
Articolo 7
1. In caso di smarrimento, furto o distruzione dell’«originale» o della «copia per la dogana» l’importatore o il suo rappresentante autorizzato possono richiederne la sostituzione all’autorità di rilascio della licenza sulla base del documento in suo possesso.
2. In caso di smarrimento, furto o distruzione dell’«originale» e della «copia per la dogana» l’importatore o il suo rappresentante autorizzato possono richiedere all’autorità di rilascio della licenza la sostituzione di entrambi i documenti.
3. La suddetta autorità rilascia il documento o i documenti sostitutivi entro un mese dalla ricezione della richiesta da parte dell’importatore.
4. I documenti sostitutivi riportano le informazioni e le voci presenti sulla licenza sostituita, compreso il numero di licenza.
Nella licenza sostitutiva figura l’annotazione «licenza sostitutiva».
5. Qualora la licenza sostitutiva sia smarrita, rubata, distrutta o scaduta, non sono emesse ulteriori licenze sostitutive.
6. In caso di rinvenimento della licenza smarrita o rubata, questa non può essere utilizzata e deve essere restituita all’autorità che l’ha rilasciata.
Trattamento dei casi di dubbia validità della licenza
Articolo 8
1. In caso di dubbi relativi alla validità della licenza o di un documento sostitutivo le autorità competenti chiedono informazioni aggiuntive all’autorità di rilascio della licenza.
2. Se necessario, l’autorità di rilascio della licenza può chiedere alle autorità competenti di inviare copia della licenza o del documento in questione.
3. Se l’autorità di rilascio della licenza lo reputa necessario, ritira la licenza e rilascia una copia corretta in cui figura la dicitura autenticata dal timbro «duplicato» e la inoltra all’autorità competente.
4. Se la validità della licenza è confermata, l’autorità di rilascio della licenza ne dà immediata notifica all’autorità competente, preferibilmente per via elettronica.
Le copie restituite riportano la dicitura convalidata/autenticata dal timbro «convalidata il».
5. Nel caso in cui la licenza in questione non sia valida, l’autorità di rilascio della licenza ne dà immediata notifica all’autorità competente, preferibilmente per via elettronica.
Specifiche tecniche relative alla licenza FLEGT informatizzata
Articolo 9
1. La licenza FLEGT può essere rilasciata ed elaborata utilizzando sistemi informatici.
2. Negli Stati membri dell’UE che non sono collegati al sistema informatico si mette a disposizione una licenza cartacea.
APPENDICI
1. |
Modulo della licenza. |
2. |
Note di orientamento. |
Appendice 1
Formato della licenza FLEGT
Emblema del Ghana
Emblema del Ghana
Appendice 2
Note di orientamento
Indicazioni generali:
— |
compilare in stampatello, |
— |
i codici ISO, dove indicati, si riferiscono ai codici standard internazionali composti di due lettere ad indicazione dei paesi. |
Riquadro 1 |
Autorità di rilascio |
Indicare nome e indirizzo dell’autorità che rilascia la licenza. |
Riquadro 2 |
Importatore |
Nome e indirizzo dell’importatore. |
Riquadro 3 |
Numero licenza FLEGT |
Indicare il numero della licenza. |
Riquadro 4 |
Data di scadenza |
Periodo di validità della licenza. |
Riquadro 5 |
Paese di esportazione |
Indica il paese partner dal quale il legname e i suoi derivati sono stati esportati nell’UE. |
Riquadro 6 |
Codice ISO |
Inserire il codice di due lettere che individua il paese partner indicato nel riquadro 5. |
Riquadro 7 |
Mezzo di trasporto |
Indicare il mezzo di trasporto al punto di esportazione. |
Riquadro 8 |
Titolare della licenza |
Indicare nome e indirizzo dell’esportatore. |
Riquadro 9 |
Denominazione commerciale |
Indicare la denominazione commerciale del legname e dei suoi derivati. |
Riquadro 10 |
Voce e designazione SA |
Indicare il codice di 6 cifre basato sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. |
Riquadro 11 |
Nomi comuni o scientifici |
Indicare i nomi comuni o scientifici delle specie di legno utilizzate nei derivati. Qualora vengano utilizzate più specie in un prodotto composito, indicarle su righe diverse. Facoltativo nel caso di prodotti compositi o di componenti contenenti specie multiple non identificabili (per esempio, pannelli di truciolare). |
Riquadro 12 |
Paesi di raccolta |
Indicare i paesi nei quali sono state tagliate le specie di legno elencate nel riquadro 10. Nel caso di prodotti compositi, indicare tutte le fonti del legno utilizzato. Facoltativo nel caso di prodotti compositi o di componenti contenenti specie multiple non identificabili (per esempio, pannelli di truciolare). |
Riquadro 13 |
Codici ISO |
Inserire i codici ISO dei paesi elencati nel riquadro 12. Facoltativo nel caso di prodotti compositi o di componenti contenenti specie multiple non identificabili (per esempio, pannelli di truciolare). |
Riquadro 14 |
Volume (m3) |
Indicare il volume totale in m3. Facoltativo solo ove sia stata fornita l’informazione di cui al riquadro 15. |
Riquadro 15 |
Peso netto |
Indicare il peso complessivo in kg, definito come la massa netta del legno o dei suoi derivati senza contenitori diretti o imballaggi, ad eccezione di supporti, distanziatori, listelli, ecc. Facoltativo solo ove sia stata fornita l’informazione di cui al riquadro 15. |
Riquadro 16 |
Numero di unità |
Indicare il numero di unità nel caso di manufatti che vengono più agevolmente quantificati in questo modo. Facoltativo. |
Riquadro 17 |
Segni distintivi |
Se del caso, indicare eventuali segni distintivi, per esempio numero di lotto, numero della polizza di carico. Facoltativo. |
Riquadro 18 |
Firma e timbro dell’autorità di rilascio |
Il riquadro deve essere firmato dal funzionario autorizzato e timbrato con il timbro ufficiale dell’autorità di rilascio. Indicare inoltre luogo e data. |
ALLEGATO V
SISTEMA DI GARANZIA DELLA LEGALITÀ (LAS)
1. Introduzione
In base all’accordo, il Ghana realizzerà un sistema di garanzia della legalità (Legality Assurance System — LAS) fondato sull’osservanza della definizione giuridica (allegato II dell’accordo). La definizione giuridica fissa le condizioni alle quali un prodotto contenente legno proveniente dal Ghana o ivi lavorato può essere venduto all’interno del paese o esportato. Ai fini dell’accordo, le licenze coprono tutti i prodotti esportati nell’UE. I prodotti interessati sono descritti nell’allegato I dell’accordo. Un sistema di rintracciabilità del legno (Wood Tracking System — WTS) consentirà l’istituzione di un sistema di custodia a catena nonché il monitoraggio e la segnalazione della conformità alla definizione giuridica. Il sistema di rintracciabilità del legno è descritto nelle appendici da 1 a 10. Ai fini della valutazione del rispetto delle norme giuridiche in materia, nel quadro delle procedure di verifica è contemplata una tabella che mette in relazione la definizione di legalità con l’attuazione dei principi e dei criteri.
Nel quadro del LAS si deve istituire un organismo di verifica, denominato Dipartimento per la convalida del legname (Timber Validation Department — TVD). Il TVD svolgerà funzioni di verifica, fra cui la concordanza dei dati generati lungo l’intera catena di lavorazione dei derivati del legno destinati sia all’esportazione sia al mercato interno. Il TVD valuterà inoltre la conformità alla legge delle partite di legno. Lo scopo della verifica e del monitoraggio della conformità è consentire al TVD di controllare se le procedure previste dalla normativa in materia siano state rispettate. Ai fini dell’espletamento della funzione di verifica, il TVD lavora con i dati basati sui documenti presentati e su quelli approvati provenienti dalla divisione/unità di regolamentazione responsabile all’interno della FC. Il TVD svolge in larga misura il ruolo di verifica e convalida dei processi presso il punto di controllo critico (raccolta, trasporto, lavorazione ed esportazione). Successivamente, il TVD verifica e convalida le procedure e i prodotti nelle divisioni. Il TVD è descritto nel documento. La figura riportata di seguito rappresenta schematicamente la relazione fra gli attori del LAS.
Nel nuovo assetto la Divisione dei servizi forestali (Forest Service Division) continuerà a disciplinare e gestire gli interventi di controllo della catena di approvvigionamento dal punto della valutazione delle scorte e della raccolta al punto in cui inizia il trasporto dei tronchi. La Divisione per lo sviluppo dell’industria del legno (Timber Industry Development Division — TIDD) della Commissione forestale è designata quale autorità di rilascio delle licenze nel quadro del LAS. La TIDD rilascerà le licenze FLEGT unitamente ai permessi di esportazione una volta assicurata la concordanza tra le domande di permesso presentate dagli esportatori e le serie di dati del TVD. Le licenze FLEGT saranno emesse per il mercato dell’UE, i permessi di esportazione per i mercati non appartenenti all’UE. Entrambi i documenti saranno comunque emessi tramite il LAS e per definizione si tratterà, quindi, di legname legale.
Le procedure e i sistemi di gestione dettagliati saranno sviluppati durante l’ideazione e il collaudo del LAS. Il nuovo LAS sarà costituito sulla base delle strutture e dei sistemi esistenti e si proporrà di individuare i punti deboli nel sistema su supporto cartaceo. Il presente documento descrive gli obiettivi e i principi che orienteranno lo sviluppo di nuovi sistemi e strutture (1).
Monitoraggio e relazioni indipendenti nel quadro del LAS
L’intero LAS sarà aperto al monitoraggio esterno da parte di un osservatore indipendente (Independent Monitor — IM). Lo scopo dell’intervento dell’IM sarà quello di individuare i punti deboli e raccomandare le riforme sistemiche del LAS (il quadro di riferimento dell’IM è accluso come allegato VI dell’accordo).
2. Sistema di rintracciabilità del legno
Nel quadro dell’accordo sarà preservata la rintracciabilità dei derivati del legno dall’esportazione alla foresta. Nel caso dei prodotti derivati da legno raccolto in un paese estero, il sistema sarà in grado di mantenere la rintracciabilità dal punto di ingresso alla lavorazione, dopo la quale seguirà gli stessi protocolli del legno raccolto nel Ghana.
Il monitoraggio dei flussi del legname richiede l’individuazione dei punti di controllo critici in siti diversi lungo la catena di approvvigionamento nonché il monitoraggio di fasi e processi che interessano lo stato del bene mentre segue tale catena. Il primo punto di controllo sarà quello della raccolta dei dati di inventario antecedenti alla raccolta. Sostanzialmente, ciò comporterà la mappatura degli alberi prima del taglio utilizzando la tecnologia GPS e raccogliendo dati metrici specifici come le specie nonché effettuando misurazioni laser degli alberi eretti selezionati per l’abbattimento al fine di determinarne con accuratezza i volumi. Le informazioni raccolte che ricadono nell’inventario forestale dovrebbero poter essere messe a disposizione on line ed essere usate per consentire l’emissione dei permessi annuali di abbattimento per la raccolta del legname. Queste informazioni costituiscono il primo punto di controllo lungo la catena di custodia dal quale saranno tenuti sotto osservazione i flussi del legname.
Il punto di controllo successivo (ossia quando si verifica un evento che incide sullo stato del bene) è l’abbattimento dell’albero. A questo punto, saranno nuovamente registrati i dati. Questo processo segue tutte le operazioni forestali e di lavorazione, tenendo sotto osservazione il legname mentre si trasforma e percorre la catena di approvvigionamento nonché effettuando un controllo incrociato dei dati raccolti in ogni singolo punto di controllo. Il WTS raccoglierà le informazioni in tutti i punti di controllo della catena di approvvigionamento, elaborerà i dati raccolti ed effettuerà automaticamente un controllo incrociato dei dati raccolti nei punti di controllo precedenti, individuando errori o anomalie riscontrate nei dati.
Punti di controllo critici
Ai fini della rintracciabilità e del controllo dei flussi del legname, sono individuati e descritti i seguenti punti di controllo critici nella catena di approvvigionamento:
i) |
origine del legname; |
ii) |
attribuzione dei diritti sul legname; |
iii) |
conteggio delle scorte; |
iv) |
abbattimento degli alberi e produzione dei tronchi; |
v) |
revisione post-raccolta; |
vi) |
trasporto e ispezioni dei tronchi; |
vii) |
legname confiscato; |
viii) |
importazioni del legno; |
ix) |
arrivo dei tronchi allo stabilimento di lavorazione; |
x) |
lavorazione dei tronchi; |
xi) |
legno lavorato; |
xii) |
esportazione del legno lavorato. |
1. Origine del legname e attribuzione dei diritti
I derivati del legno provenienti dal Ghana saranno ricavati da aree designate per legge e i relativi diritti saranno attribuiti secondo quanto prescritto dalla legge. Tali prodotti proverranno da aree determinate situate in riserve forestali, piantagioni, territori fuori riserva o foreste sommerse. I diritti sul legname saranno quindi ottenuti sotto forma di contratti per lo sfruttamento del legname (TUC), permessi di recupero o permessi per l’abbattimento di piantagioni secondo le disposizioni della normativa in materia, in particolare i principi 1 e 2. I controlli inizieranno pertanto dall’albero censito in queste aree designate. L’attribuzione dei diritti d’uso (TUC) avviene secondo le procedure, e le sessioni d’asta sono pubbliche. Il registro degli aggiudicatari delle aste è pubblico. Le procedure per l’attribuzione dei TUC sono disponibili sul sito Internet della FC. Inoltre, per accrescere la trasparenza saranno indicate le relazioni pubbliche di sintesi di tutti gli altri detentori di diritti di sfruttamento (permessi di recupero e diritti di sfruttamento delle risorse sommerse) in esito al processo di verifica.
Gli interventi per il controllo dei flussi del legname sono gestiti dalla Divisione per lo sviluppo dell’industria del legname (TIDD) e dalla Divisione dei servizi forestali (Forest Service Division — FSD) con un livello di controllo limitato della qualità nell’ambito dell’approvazione del prelievo e della verifica post-raccolta da parte del Centro di sostegno alla gestione delle risorse (Resource Management Support Centre — RMSC) della Commissione forestale. I dati di ciascun punto di controllo saranno associati dal TVD alla serie precedente di dati per consentire la realizzazione della rintracciabilità.
I punti di controllo critici riguardano le disposizioni della definizione giuridica di cui all’allegato II dell’accordo. Sono quindi collegati ai principi e ai criteri (indicati fra parentesi). Nella gestione elettronica, si utilizzerà un sistema su supporto cartaceo come back-up nei casi in cui il sistema elettronico si renda inaccessibile.
2. Conteggio delle scorte (in riferimento al principio 3, criterio 3.1)
Il conteggio delle scorte è gestito principalmente dalla Divisione dei servizi forestali. L’approvazione del prelievo è effettuata dal Centro di sostegno alla gestione delle risorse. Il risultato del processo di conteggio delle scorte è, innanzitutto, una loro mappa. L’elenco/mappa del raccolto deriva dalla mappa delle scorte. Il prelievo convalidato/approvato è il risultato finale impiegato per effettuare l’abbattimento degli alberi nella foresta. Tutti i documenti prodotti in questo processo sono inoltrati al Dipartimento per la convalida del legname (TVD) ai fini della verifica. Per raccogliere i dati sul posto saranno impiegati dispositivi portatili di registrazione dati. I dati saranno scaricati al termine della giornata sui computer degli uffici distrettuali della FSD e dall’ufficio distrettuale saranno quindi inviati alla banca dati centrale. La banca dati centrale del TVD conserverà un registro dei prelievi approvati, che sarà sottoposto a un controllo incrociato con le informazioni sugli alberi (dati sugli alberi abbattuti) e sui tronchi (dati sugli alberi segati trasversalmente). Nell’appendice 1 è allegato lo schema dettagliato del procedimento di conteggio.
Il permesso a effettuare la raccolta sarà accordato mediante il rilascio dei relativi permessi sotto forma di una direttiva amministrativa della Commissione forestale (FSD) che accompagnerà il prelievo approvato. Quest’ultimo fornisce l’elenco e l’ubicazione di tutti gli alberi da abbattere. Il registro dei permessi di raccolta comprenderà quindi il raccolto approvato e la direttiva amministrativa della FSD che lo accompagna.
3. Abbattimento degli alberi e produzione dei tronchi (in riferimento al principio 3, criterio 3.3)
La Divisione dei servizi forestali (FSD) attua la maggior parte degli interventi di controllo al punto di abbattimento e produzione dei tronchi. Sulla base dell’inventario e della banca dati dei prelievi approvati, la FSD assegna al produttore i marchi da apporre ai ceppi e ai tronchi degli alberi. Tali marchi sono apposti dal produttore sul ceppo dell’albero abbattuto e sui tronchi ottenuti. La FSD riporta i dati sull’albero abbattuto nel modulo informativo sull’albero (Tree Information Form — TIF). Per agevolare questa operazione si fa ricorso a dispositivi portatili. Il permesso di trasportare i tronchi dal sito di abbattimento è accordato dopo che la FSD ha rilasciato un certificato di misurazione e trasferimento dei tronchi (Log Measurement and Conveyance Certificate — LMCC) per ciascun carico. Il LMCC si basa sul raffronto e sull’approvazione delle informazioni sui tronchi (LIF) registrate dal produttore. A fini dei controlli incrociati sono trasmesse al TVD copie dei dati sugli alberi e sui tronchi e delle informazioni sul trasferimento. Una descrizione dettagliata del procedimento è fornita nella figura riportata nell’appendice 2 allegata.
La FSD rilascia i certificati di misurazione e trasferimento dei tronchi da piantagione (Plantation Log Measurement Conveyance Certificates — PLMCC). Nel caso della foresta sommersa, i tronchi devono essere marchiati con etichette recanti codici a barre di un colore distinto oltre alla stampigliatura colorata per mostrare il numero sequenziale del tronco dell’appaltatore. I moduli informativi sul tronco saranno compilati dal personale della FSD all’arrivo sulla terraferma e riporteranno il sito di origine o il numero di lotto, il ceppo madre, il distretto e il marchio di proprietà.
4. Revisione post-raccolta (in riferimento al principio 3, criterio 3.2)
La revisione post-raccolta sarà effettuata dal RMSC in conformità al piano di raccolta a conclusione della raccolta nella. La data ufficiale di apertura e chiusura della particella sarà conservata nella banca dati centrale ai fini dei controlli incrociati. Lo scopo della revisione post-raccolta è accertarsi che l’operatore abbia rispettato il piano di raccolta e abbia lasciato la particella in buone condizioni operative. Si presenta così anche l’opportunità di controllare la qualità della valutazione delle scorte. Nello specifico, occorre verificare che:
— |
il conteggio sia stato completo e il diametro degli alberi sia stato misurato correttamente, |
— |
il produttore abbia prelevato solo gli alberi riportati nel relativo elenco, |
— |
i numeri, le specie e le dimensioni dei tronchi dichiarati corrispondano agli alberi abbattuti, |
— |
lo sfruttamento forestale non abbia arrecato danni eccessivi. |
La relazione redatta a seguito della revisione post-raccolta sarà messa a disposizione dell’ufficio distrettuale, dell’ufficio regionale e della sede centrale della FSD nonché della sede centrale della FC. I documenti saranno trasmessi in copia al TVD ai fini dei controlli incrociati. Il TVD effettuerà ispezioni a campione post-raccolta. Nell’appendice III figura lo schema del procedimento per le ispezioni post-raccolta.
5. Trasporto e ispezione dei tronchi (in riferimento al principio 4, criterio 4.1)
La Divisione per lo sviluppo dell’industria del legno (TIDD) effettuerà lungo il percorso controlli senza preavviso dei carichi degli autocarri, oltre agli interventi ai punti di controllo fissi. In occasione del trasporto e dell’ispezione dei tronchi si verificherà se i dati contenuti nei LMCC corrispondono ai carichi degli autocarri. I controlli specifici assicureranno inoltre che sui tronchi figurino i marchi, non vi sia riutilizzo dei moduli e che l’origine dei tronchi corrisponda al percorso dell’autocarro, al suo identificativo e alla sua destinazione. Le relazioni sui controlli ordinari della TIDD saranno raccolte su dispositivi portatili e trasmesse alla banca dati del TVD per i controlli incrociati. Nell’appendice IV figura lo schema del procedimento per il trasporto e l’ispezione dei tronchi.
6. Legname confiscato (in riferimento al principio 2, criterio 2.3)
Il legname confiscato dalla FC sarà venduto esclusivamente su ordinanza del tribunale mediante asta pubblica. In seguito all’asta l’aggiudicatario riceverà un certificato di acquisto dalla FSD, che sarà registrato nella banca dati centrale. Tutti i prodotti forestali oggetto d’asta saranno marchiati. L’esito dell’intera asta sarà documentato in una relazione di vendita della FC insieme ai pagamenti dovuti e sarà registrato nella banca dati centrale. Lo schema del procedimento è riportato nell’appendice V.
7. Legno importato (in riferimento al principio 4, criterio 4.1)
Il legno sotto forma di tronchi o in forma diversa importato per la lavorazione dev’essere dichiarato dal CEPS alla TIDD attraverso la piattaforma GCNet. Ogni carico in ingresso sarà di conseguenza segnalato alla TIDD e al TVD. La documentazione di esportazione sarà utilizzata per verificare i tronchi provenienti dall’estero. La TIDD misura i tronchi e appone un marchio su ciascuno di essi nel porto. Altri prodotti, come i segati destinati a un’ulteriore lavorazione, saranno marchiati in maniera analoga. La TIDD rilascia poi i LMCC di importazione (ILMMCC) per i tronchi qualora questi ultimi siano destinati a stabilimenti di lavorazione locali. I tronchi sono poi caricati sugli autocarri e trasportati unitamente agli ILMCC agli stabilimenti di lavorazione locali. I dati dichiarati sono analoghi a quelli relativi ai tronchi segati nella foresta e trasmessi al TVD. Per ciascun tronco o prodotto del legno importato, si registrano numero di marchio, specie, lunghezza e due diametri a ciascuna estremità. Per ciascun carico sono registrati il LMCC, il nominativo dell’importatore, il paese di origine, la destinazione, la denominazione dell’impresa di lavorazione, l’identificativo dell’autocarro, il conducente e il proprietario del mezzo. Il legno segue quindi un procedimento di gestione nella catena di approvvigionamento analogo a quello del legno raccolto nel Ghana. Lo schema del procedimento è riportato nell’appendice VI.
8. Arrivo del tronco allo stabilimento di lavorazione (in riferimento al principio 5)
Al produttore sarà richiesta una dichiarazione giornaliera all’arrivo dei tronchi presso lo stabilimento di lavorazione. Queste dichiarazioni comprenderanno l’ubicazione, il giorno/l’ora, il numero di modulo LMCC e l’identificativo dell’autocarro per tutte le partite in ingresso. Le grandi imprese (Large Size Enterprises — LSE) con un deposito di tronchi di notevoli dimensioni dovranno indicare l’ubicazione di ciascun tronco nel deposito dopo il caricamento. Questo dato sarà modificato ogniqualvolta il tronco cambia ubicazione. I controlli della TIDD assicureranno che i marchi compaiano su tutti i tronchi e che le informazioni sui marchi corrispondano ai dati dichiarati. Devono essere conservati e dichiarati anche i dati relativi ai tronchi rilavorati. I dati raccolti all’arrivo dei tronchi presso lo stabilimento di lavorazione saranno messi a disposizione del TVD. Questi dati sull’arrivo dei tronchi saranno sottoposti al controllo incrociato con i LIF e i LMCC. L’appendice VII rappresenta lo schema del procedimento per l’arrivo dei tronchi allo stabilimento di lavorazione.
9. Lavorazione dei tronchi — Registro dei turni (in riferimento al principio 5)
Al termine del turno di lavoro la segheria/società di lavorazione provvederà a stilare l’elenco dei tronchi e dei pezzi di tronco lavorati durante il turno. Saranno forniti i seguenti dati: data, nominativo dello stabilimento di lavorazione, numero di marchio dei tronchi, quantità di legno lavorato e identificativo del relativo contratto di lavorazione. Il sistema deve essere in grado di calcolare i pezzi di legno ricavati da ciascun tronco o pezzo di tronco, in modo che per un determinato lotto di legno lavorato si possano individuare i tronchi costitutivi. I fattori di conversione dipenderanno da diametro, specie, qualità, ecc. dei tronchi originari e questo elemento cruciale del WTS, che consentirà l’effettivo controllo incrociato dei dati, sarà ulteriormente sviluppato nella fase pilota. Gli ispettori della TIDD sovrintenderanno al processo di raccolta dei dati per assicurare che questi siano conservati con correttezza e precisione. Verranno registrate le ispezioni casuali e i giorni/turni di ispezione in modo da poter confrontare i risultati con quelli dei giorni in cui gli ispettori non sono presenti. I registri della produzione per turno di lavoro presentati dal produttore saranno messi a disposizione della banca dati centrale ai fini dei controlli incrociati. Questi comprenderanno le quantità mensili di tronchi e derivati del legno lavorati. L’appendice VIII mostra i procedimenti aziendali per la lavorazione dei tronchi.
10. Legno lavorato (in riferimento al principio 5)
I lotti di legno lavorato, una volta completi, saranno contrassegnati da un apposito marchio. Gli ispettori della TIDD effettueranno controlli prima che le partite siano caricate nei container o sugli autocarri. Ogni autocarro disporrà di una lettera di vettura numerata. I dati per ciascun lotto di legno lavorato comprendono il numero di marchio, il tipo, la specie, il volume, il numero di pezzi, il numero di contratto, la destinazione, la lettera di vettura e l’elenco dei tronchi utilizzati per comporre il lotto. I controlli effettuati dalla TIDD assicureranno che i dati forniti corrispondano fisicamente alle partite sull’autocarro. I dati registrati saranno messi a disposizione del TVD per consentire il controllo incrociato tra le ispezioni sul legno lavorato e le dichiarazioni. Si stabilirà così se i produttori dichiarano correttamente la produzione. Saranno presentate relazioni mensili alle sedi centrali della FC e della TIDD. L’appendice IX costituisce lo schema del procedimento aziendale per il legno lavorato.
11. Esportazione dei lotti di legno lavorato (in riferimento al principio 5)
Per consentire l’esportazione dei lotti di legno lavorato, gli esportatori presenteranno una domanda (utilizzando un modulo disponibile su Internet) per l’esportazione di legno lavorato oggetto di un determinato contratto, indicando il nominativo dell’acquirente, la destinazione, la data di spedizione e il nome della nave. È prevista la possibilità di fornire i dati su supporto cartaceo come back-up del sistema elettronico. Essi costituiranno un elenco dei numeri di marchio dei lotti di legno lavorato, in cui saranno riportati il tipo di prodotto, il volume, la specie, il grado ecc., unitamente alle informazioni sul contratto di vendita, sull’acquirente, ecc. La banca dati centrale riceverà l’elenco dei numeri di marchi dei lotti e produrrà una relazione che riporta la storia del legno dei lotti, in cui figurano la data e il luogo in cui è stato lavorato, i numeri identificativi dei tronchi nonché gli identificativi e l’ubicazione degli alberi di origine, la data e il luogo del loro abbattimento (una mappa digitale degli alberi originari dovrebbe essere disponibile su Internet) nonché i risultati delle ispezioni a campione della FC/TVD (discrepanze in termini di volume e specie). Le ispezioni casuali fanno riferimento alle ispezioni a campione di revisione post-raccolta del TVD. Se non si riscontrano discrepanze superiori a una determinata soglia, viene dato il «via libera» alla TIDD per il rilascio delle licenze FLEGT.
I dettagli dei certificati di esportazione del prodotto emessi sono archiviati nella banca dati (nome dell’autorità di autorizzazione, numero di certificato, volume, specie, tipo di prodotto, data di rilascio, esportatore, acquirente, ecc.). Al momento dell’approvazione del contratto la TIDD introdurrà nel sistema i dettagli pertinenti: numero di contratto, nominativo dell’acquirente (estero), denominazione dell’impresa di lavorazione, volumi/dimensioni da fornire (per specie e identificativo di prodotto). Nell’appendice X figurano i dettagli delle transazioni nel quadro dell’esportazione dei lotti di legno.
Nella pagina seguente la tabella 1 riporta una descrizione sintetica dei procedimenti finalizzati alla rintracciabilità del legno, dal conteggio delle scorte all’abbattimento, al taglio trasversale dei tronchi, alla conversione in prodotti primari e secondari fino all’esportazione.
Tabella 1 Controllo incrociato dei dati nella catena di lavorazione
Attività |
Risultato |
Fonte dei dati |
Controllo incrociato |
Dati essenziali |
Conteggio |
Elenco/mappa delle scorte |
FC/privati |
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N. di scorta, specie, marchio della località, marchio di proprietà |
↓ |
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Selezione del raccolto |
Elenco/mappa del raccolto |
FC |
|
N. di scorta, specie, marchio della località, marchio di proprietà |
↓ |
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Approvazione del raccolto |
Elenco/mappa del raccolto |
RMSC |
Elenco delle scorte, elenco del raccolto |
N. di scorta, specie, marchio della località, marchio di proprietà |
↓ |
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Ispezione post-abbattimento |
Elenco degli alberi abbattuti (TIF) |
RMSC/TVD |
Elenco del raccolto, TIF |
N. di scorta, n. di marchio dell’albero |
Tronchi prodotti e trasportati |
Dati sul tronco (LIF) (dichiarazione), LMCC |
FSD/produttore dei tronchi |
TIF, LIF, LMCC |
N. di marchio del tronco, LMCC |
↓ |
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Ispezione dei tronchi su strada |
Dati sui tronchi (ispezione) |
TIDD (HHC) |
LMCC e carichi degli autocarri |
N. di marchio del tronco, n. di LMCC, n. dell’autocarro |
↓ |
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Deposito di tronchi |
Arrivo dei tronchi |
Società di lavorazione principale TIDD |
Dichiarazione dei tronchi, LMCC, n. dell’autocarro. |
N. di marchio del tronco, LMCC, n. dell’autocarro |
↓ |
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Tronchi convertiti |
Conversione del tronco |
Società di lavorazione principale |
Tronchi lavorati, volume/specie di produzione |
N. di marchio del tronco, n. di contratto |
↓ |
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Trasporto del legno lavorato primario |
Dati sul legno lavorato (dichiarazione) |
Società di lavorazione principale |
Tronchi convertiti |
N. di marchio dei tronchi, n. di marchio del legno lavorato primario, n. di contratto |
↓ |
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Ispezione del legno lavorato primario |
Dati sul legno lavorato (ispezione) |
TIDD (CP) |
Dichiarazione sul legno lavorato primario |
N. di marchio del legno lavorato primario |
↓ |
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Esportazione del legno lavorato primario |
Arrivo del legno lavorato (al porto) |
Esportatore |
n. di lettera di vettura dichiarata |
N. di marchio del legno lavorato primario N. del fascicolo di esportazione |
Oppure … arrivo allo stabilimento di lavorazione secondaria |
Arrivo del legno lavorato |
Società di lavorazione secondaria |
Dichiarazione relativa al legno lavorato primario |
N. di marchio del legno lavorato primario N. di contratto |
↓ |
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Trasporto del legno lavorato secondario |
Dati sul legno lavorato (dichiarazione) |
Società di lavorazione secondaria |
Legno lavorato primario convertito |
N. di marchio del legno lavorato secondario |
↓ |
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Ispezione del legno lavorato secondario |
Dati sul legno lavorato (ispezione) |
TIDD (CP) |
Dichiarazione relativa al legno lavorato secondario |
N. di marchio del legno lavorato secondario |
↓ |
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Esportazione del legno lavorato secondario |
Arrivo del legno lavorato (al porto) |
Esportatore TIDD/TVD |
Resoconto completo |
N. di marchio del legno lavorato secondario N. del fascicolo di esportazione |
3. Procedura di verifica
La presente sezione mette in relazione la definizione di legalità con l’attuazione dei principi e dei criteri. Sono delineate le procedure che saranno attuate dagli organismi interessati. La tabella 2 riporta quindi le procedure di controllo delle divisioni responsabili della FC. I risultati delle procedure di controllo saranno verificati nel quadro dei protocolli sviluppati durante la fase pilota del LAS. I meccanismi per la gestione delle difformità riscontrate nel corso delle attività di verifica saranno approfonditi durante la fase pilota sulla base delle procedure e dei regolamenti per l’applicazione della normativa in vigore.
La metodologia di verifica che specificherà la periodicità, i metodi di campionamento, le procedure sul campo e la raccolta di prove oggettive sarà trattata nel manuale delle procedure del TVD. La presente tabella trae origine dalla definizione di legname legale di cui all’allegato II dell’accordo.
Tabella 2 Procedure di controllo rispetto ai principi e ai criteri
PRINCIPIO 1 |
Origine del legname: il legname proviene da fonti prescritte e il singolo, il gruppo e i proprietari interessati hanno acconsentito per iscritto alla concessione dei diritti sul legname relativi al terreno. |
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CRITERIO 1.1 |
Per i TUC nelle riserve, l’elaborazione del piano per la gestione forestale include il piano strategico; delimitazione del TUC; redazione di un inventario da parte della FSD prima della raccolta (in riserva, fuori riserva e in piantagione); consenso scritto del singolo, gruppo o proprietari interessati. |
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RESPONSABILITÀ |
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PROCEDURA |
Riserve Piani di gestione strategica
Delimitazione del TUC
Consenso scritto Affissione per 21 giorni degli avvisi presso gli uffici dell’Assemblea distrettuale, del Consiglio delle tradizioni e dell’Area di unità nel cui territorio di competenza si trova il terreno individuato. Il privato, gruppo o proprietario interessato notifica il proprio interesse e trasmette alla FC il consenso scritto riguardante la concessione dei diritti sul legname relativi al terreno. |
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Inventario
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Territori fuori riserva Piano operativo e inventario
Delimitazione
Consenso scritto
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Piantagione
Delimitazione I confini di divisione di tutte le piantagioni nelle riserve forestali sono tracciati su mappa dalla FC. L’unità delle piantagioni distrettuali della FSD segna i confini (ad esempio, mediante ripulitura, con colori a olio). Risorse sommerse Numero di lotto sommerso prestabilito (FC-FSD/impresa). Legno importato
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RISULTATO |
Riserve
Territori fuori riserva
Piantagione
Risorse sommerse
Legno importato Dichiarazione alla dogana di legname importato (relazione GCNet); nominativo dell’importatore, paese di origine, ecc. |
PRINCIPIO 1 |
Origine del legname: il legname proviene da fonti prescritte e il singolo, il gruppo e i proprietari interessati hanno acconsentito per iscritto alla concessione dei diritti sul legname relativi al terreno. |
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CRITERIO 1.2 |
Consenso dei proprietari terrieri/singolo/gruppo. |
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RESPONSABILITÀ |
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PROCEDURA |
Riserve
Territori fuori riserva
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RISULTATO |
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PRINCIPIO 2 |
Attribuzione dei diritti sul legname L’impresa forestale dispone di un TUC rilasciato dal ministero e ratificato dal Parlamento in esito al procedimento di gara specificato oppure è in possesso di un SP rilasciato dalla Commissione forestale. |
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CRITERIO 2.1 |
TUC relativi a foreste naturali e piantagioni. Abilitazione delle imprese forestali da parte del TREC. |
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RESPONSABILITÀ |
MLFM, TREC e FC. |
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PROCEDURA |
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RISULTATO |
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PRINCIPIO 2 |
Attribuzione dei diritti sul legname L’impresa forestale dispone di un TUC rilasciato dal ministero e ratificato dal Parlamento in esito al procedimento di gara specificato oppure è in possesso di un SP rilasciato dalla Commissione forestale. |
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CRITERIO 2.2 |
Permesso di recupero (2) (SP) Rilascio del permesso di recupero. |
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RESPONSABILITÀ |
Sede centrale della FC. |
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PROCEDURA |
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RISULTATO |
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PRINCIPIO 2 |
Attribuzione dei diritti sul legname L’impresa forestale dispone di un TUC rilasciato dal ministero e ratificato dal Parlamento in esito al procedimento di gara specificato oppure è in possesso di un SP rilasciato dalla Commissione forestale. |
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CRITERIO 2.3 |
Legname confiscato. |
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RESPONSABILITÀ |
FC-FSD. |
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PROCEDURA |
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RISULTATO |
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PRINCIPIO 3 |
Operazioni di raccolta del legname L’impresa forestale rispetta le procedure e gli standard operativi forestali specificati dalla legge. |
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CRITERIO 3.1 |
Si effettuano valutazioni delle scorte (comprese ispezioni pre-abbattimento per aree esterne alle riserve) in conformità del manuale di sfruttamento forestale. Elaborazione del piano di raccolta. |
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RESPONSABILITÀ |
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PROCEDURA |
Inventario delle scorte Cfr. la procedura di cui al criterio 1.1. Piano di raccolta (riserva forestale) Compilare il formato relativo al piano di sfruttamento forestale approvato per la particella, che comprende:
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Piano di raccolta (territori fuori riserva)
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Raccolta
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RISULTATO |
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PRINCIPIO 3 |
Operazioni di raccolta del legname L’impresa forestale rispetta le procedure e gli standard operativi forestali specificati dalla legge (LI 1649). |
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CRITERIO 3.2 |
Lo sfruttamento forestale è effettuato in ottemperanza ai requisiti di raccolta nelle aree destinate alla produzione di legname. |
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RESPONSABILITÀ |
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PROCEDURA |
L’impresa forestale notifica all’Ufficio distrettuale il completamento della raccolta in una particella. La FSD effettua un’ispezione post-abbattimento dettagliata al 100 % e completa nella particella in cui è stata effettuata la raccolta. La FSD verifica che l’impresa si sia attenuta alle disposizioni e/o alle specifiche di raccolta stabilite nel manuale di sfruttamento forestale. Nei casi in cui sia stata l’impresa a effettuare l’inventario delle scorte, il RMSC ne verifica l’accuratezza. L’impresa forestale verifica che tutti i ceppi riportino il marchio numerato dell’albero. La FSD e l’impresa assicurano che tutti gli alberi elencati come approvati per il raccolto siano stati rimossi e che siano stati versati tutti i tributi, i diritti e i compensi:
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Norme ambientali L’impresa assicura quanto segue:
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RISULTATO |
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PRINCIPIO 3 |
Operazioni di raccolta del legname L’impresa forestale rispetta le procedure e gli standard operativi forestali specificati dalla legge. |
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CRITERIO 3.3 |
I tronchi sono accuratamente misurati e registrati. |
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RESPONSABILITÀ |
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PROCEDURA |
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RISULTATO |
TIF e LIF compilati. |
PRINCIPIO 3 |
Operazioni di raccolta del legname L’impresa forestale rispetta le procedure e gli standard operativi forestali specificati dalla legge. |
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CRITERIO 3.4 |
Il legname raccolto corrisponde alle specie e ai volumi o alle quantità autorizzate dal TUC o dal permesso di recupero. |
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RESPONSABILITÀ |
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PROCEDURA |
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RISULTATO |
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PRINCIPIO 3 |
Operazioni di raccolta del legname L’impresa forestale rispetta le procedure e gli standard operativi forestali specificati dalla legge. |
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CRITERIO 3.5 |
I ceppi e i tronchi sono stampigliati e numerati in conformità del manuale di sfruttamento forestale. |
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RESPONSABILITÀ |
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PROCEDURA |
La FC e l’impresa assicurano che:
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RISULTATO |
Ceppi stampigliati e marchiati, tronchi stampigliati e marchiati. |
PRINCIPIO 3 |
Operazioni di raccolta del legname L’impresa forestale rispetta le procedure e gli standard operativi forestali specificati dalla legge. |
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CRITERIO 3.6 |
L’impresa forestale dà esecuzione e si attiene all’accordo di responsabilità sociale pertinente. |
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RESPONSABILITÀ |
La FC-FSD verifica l’osservanza del SRA. |
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PROCEDURA |
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RISULTATO |
Documento SRA; relazioni della FSD sulla conformità. |
PRINCIPIO 3 |
Operazioni di raccolta del legname L’impresa forestale rispetta le procedure e gli standard operativi forestali specificati dalla legge. |
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CRITERIO 3.7 |
È corrisposto un risarcimento agli agricoltori interessati per l’eventuale danno arrecato alle colture. |
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RESPONSABILITÀ |
La FC-FSD verifica l’entità del risarcimento e il pagamento. |
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PROCEDURA |
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RISULTATO |
Valutazione dei danni, relazione sul risarcimento e ricevuta del pagamento. |
PRINCIPIO 4 |
Trasporto Il legname viene sempre trasportato secondo le norme prescritte dalla legge. |
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CRITERIO 4.1 |
Il legname è trasportato con la documentazione ufficiale che ne precisa l’origine e che corrisponde alla sua identificazione fisica. |
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RESPONSABILITÀ |
TIDD (verifica i LMCC/PLMCC/ILMCC e trasmette i dati al TVD). |
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PROCEDURA |
Trasporto (legname importato)
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RISULTATO |
LMCC/PLMCC, ILMCC, lettera di vettura, informazioni dettagliate sui tronchi riportate nel registro dei tronchi dello stabilimento di lavorazione del legno. |
PRINCIPIO 4 |
Trasporto Il legname viene sempre trasportato secondo le norme prescritte dalla legge. |
CRITERIO 4.2 |
Il legname è trasportato nei tempi consentiti per legge. |
RESPONSABILITÀ |
FC-TIDD (controlla i movimenti degli autocarri). |
PROCEDURA |
FC-TIDD e FC-FSD assicurano che il legname sia trasportato in un giorno feriale fra le 6:00 e le 18:00 salvo diversa autorizzazione del direttore generale su specifica richiesta a lui indirizzata. |
RISULTATO |
LMCC/PLMCC/ILMCC. |
PRINCIPIO 5 |
Lavorazione |
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CRITERIO 5.1 |
Gli stabilimenti addetti alla lavorazione del legname sono in possesso di licenze e registrazione in corso di validità presso la FC e hanno ottemperato a tutti gli obblighi di legge. |
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RESPONSABILITÀ |
La FC-TIDD (verifica i documenti presentati dall’impresa; verifica l’origine delle materie prime dell’impresa). |
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PROCEDURA |
Nuove imprese:
Imprese esistenti
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RISULTATO |
Certificato/licenza in corso di validità. |
PRINCIPIO 5 |
Lavorazione |
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CRITERIO 5.2 |
Pratiche industriali conformi alle norme di legge. |
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RESPONSABILITÀ |
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PROCEDURA |
L’impresa assicura che:
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RISULTATO |
Istruzioni di lavoro, formazione, assicurazione e registro degli infortuni. |
PRINCIPIO 6 |
Commercio Tutti i venditori/esportatori sono in possesso di licenza o permessi in corso di validità per il commercio del legname. |
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CRITERIO 6.1 |
Gli esportatori hanno acquisito il permesso della FC. |
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RESPONSABILITÀ |
FC-TIDD |
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PROCEDURA |
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RISULTATO |
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PRINCIPIO 6 |
Commercio Tutti i venditori/esportatori sono in possesso di licenza o permessi in corso di validità per il commercio del legname. |
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CRITERIO 6.2 |
I venditori nazionali sono iscritti presso la FC. |
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RESPONSABILITÀ |
FC-TIDD (verifica le domande di iscrizione presentate dai venditori nazionali, verifica i siti dei venditori; controlla gli acquisti del venditore presso le segherie). |
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PROCEDURA |
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RISULTATO |
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PRINCIPIO 7 |
Obblighi fiscali Al momento della vendita o dell’esportazione l’impresa forestale e il venditore hanno assolto a tutti gli obblighi relativi a oneri, canoni di locazione o imposte prescritti per legge. |
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CRITERIO 7.1 |
L’impresa forestale è in regola con le tasse di abbattimento o con qualsiasi altro onere a carico delle imprese forestali in Ghana. |
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RESPONSABILITÀ |
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PROCEDURA |
Le guardie forestali producono rendicontazioni settimanali sulla fatturazione in base ai TIF. L’ufficio contabile forestale distrettuale predispone la fattura per l’appaltatore. Settimanalmente è presentata la fattura o l’estratto conto in relazione al contratto. La FC-FSD redige relazioni sull’analisi delle fatture relative ai diritti sulla base della produzione di legname per ciascun produttore. La TIDD effettua la quadratura dei flussi finanziari. Per gli esportatori questa comprenderà:
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RISULTATO |
Fattura agli appaltatori, ricevute di pagamento, modulo di controllo dei cambi (A2), lettere di credito. |
PRINCIPIO 7 |
Obblighi fiscali Al momento della vendita o dell’esportazione l’impresa forestale e il venditore hanno assolto a tutti gli obblighi relativi a oneri, canoni di locazione o imposte prescritti per legge. |
CRITERIO 7.2 |
L’impresa forestale non è morosa per quanto riguarda canoni di locazione dei terreni. |
RESPONSABILITÀ |
FC-FSD (controlla il pagamento dei canoni di locazione dei terreni). |
PROCEDURA |
La FC-FSD invia agli appaltatori estratti conto mensili. |
RISULTATO |
Estratti conto mensili degli appaltatori a cura della FSD, ricevute di pagamento. |
PRINCIPIO 7 |
Obblighi fiscali Al momento della vendita o dell’esportazione l’impresa forestale e il venditore hanno assolto a tutti gli obblighi relativi a oneri, canoni di locazione o imposte prescritti per legge. |
||||||||||
CRITERIO 7.3 |
L’esportatore non è moroso per quanto riguarda i prelievi all’esportazione. |
||||||||||
RESPONSABILITÀ |
-TIDD (verifica il pagamento dei prelievi all’esportazione prima della registrazione e del rilascio delle licenze FLEGT). |
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PROCEDURA |
|
||||||||||
RISULTATO |
Ricevute di pagamento e relazioni trimestrali/mensili della FC-TIDD. |
PRINCIPIO 7 |
Obblighi fiscali Al momento della vendita o dell’esportazione l’impresa forestale e il venditore hanno assolto a tutti gli obblighi relativi a oneri, canoni di locazione o imposte prescritti per legge. |
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CRITERIO 7.4 |
Sia l’impresa forestale sia l’esportatore hanno assolto a tutti gli obblighi per quanto riguarda l’imposta sul reddito societario. |
||||
RESPONSABILITÀ |
|
||||
PROCEDURA |
L’esportatore o i venditori presentano i certificati che attestano l’assolvimento degli obblighi d’imposta sul reddito durante la registrazione del marchio di proprietà o il rinnovo e l’iscrizione presso la TIDD o il rinnovo del certificato. |
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RISULTATO |
Certificato che attesta l’assolvimento degli obblighi d’imposta, ricevute di pagamento. |
4. Procedura per il rilascio delle licenze
In qualità di autorità designata al rilascio della licenza, la TIDD sarà responsabile dell’emissione delle licenze per tutte le partite. La TIDD si baserà sulle informazioni provenienti dal TVD che confermano la conformità giuridica del carico in questione. Le procedure dettagliate di gestione e rilascio delle licenze saranno elaborate durante la fase pilota e si baseranno sulle procedure esistenti della TIDD per il rilascio dei permessi. Il sistema consentirà così alla TIDD di rilasciare licenze in base alle partite di derivati del legno esportati previa verifica rispetto alla definizione di legalità. I dati da sottoporre a controllo incrociato lungo la catena di trasformazione figurano nella tabella 1 e le procedure di verifica sono riportate nella tabella 2.
A livello operativo, la TIDD effettuerà controlli incrociati per: la verifica della documentazione, compresi i permessi e le dichiarazioni di produzione; i sopralluoghi finalizzati ad assicurare la conformità con i dati documentati; la rintracciabilità dei tronchi e dei derivati del legno dall’origine al punto di esportazione; la verifica del versamento dei diritti e di altri importi dovuti; i controlli casuali nelle aree di sfruttamento forestale, sui carichi degli autocarri e presso gli stabilimenti di lavorazione. Tali controlli saranno affiancati dall’approvazione del TVD che consentirà il rilascio della licenza FLEGT. Questo aspetto sarà ulteriormente sviluppato nella fase pilota.
L’autorità che rilascia le licenze FLEGT avrà accesso ai dati sottoposti a controlli incrociati ai vari punti di controllo per poter emettere le licenze. Le licenze rilasciate dall’autorità saranno sottoposte ai controlli casuali del TVD per assicurare che siano esportati solo i lotti conformi agli obblighi di legge relativi all’origine, alla raccolta, al trasporto, alla lavorazione e al commercio, rispetto ai quali sono stati soddisfatti gli obblighi finanziari/fiscali.
5. Il dipartimento per la convalida del legname (tvd)
1. Introduzione
Nell’attuazione dell’LAS è importante che siano rispettati i principi di indipendenza, trasparenza e credibilità. A tale riguardo, sarà istituito un Dipartimento per la convalida del legname (TVD) che assolva alle seguenti funzioni:
i) |
revisione delle operazioni da parte degli attori nel settore forestale. In tale ambito il TVD verificherà lo stato di attuazione della funzione di regolamentazione prescritta per legge e contemplata nel quadro della definizione di legalità. Il TVD impiegherà le procedure di verifica delineate nella tabella 2 quale quadro di riferimento della revisione che guida l’espletamento delle funzioni di verifica; |
ii) |
controllo incrociato delle serie di dati generati nel corso delle operazioni sul campo all’interno del settore allo scopo di consentire il rilascio delle licenze sulla base del sistema. |
Ci si avvarrà di assistenza tecnica per creare i sistemi di gestione e i protocolli di verifica del TVD nonché per fornire una base per stabilire la credibilità dell’SGL. Tale assistenza servirà anche da base per lo sviluppo delle capacità.
2. Assetto istituzionale e risorse umane
Il TVD sarà istituito come dipartimento della FC e avrà sede presso la sede centrale di quest’ultima. Il segretariato dell’AVP formerà il nucleo del nuovo TVD, che sarà presieduto da un direttore nominato con un procedimento di assunzione selettivo. Per incoraggiare l’introduzione di una nuova cultura del lavoro, il TVD assumerà in larga misura personale a copertura dei posti vacanti durante la fase pilota. Un approccio analogo sarà adottato successivamente alla fase pilota, quando il sistema sarà pienamente funzionante. I ruoli chiave per il TVD saranno necessariamente coperti da laureati con una solida preparazione nel settore IT, attività forestali, tecnologia del legno e gestione della catena di approvvigionamento. Fra i compiti fondamentali del TVD si annoverano la segnalazione delle infrazioni e la formulazione di raccomandazioni per il miglioramento del LAS e del quadro regolamentare al ministero del Territorio, delle foreste e delle miniere attraverso il direttore generale. Per assicurare il conferimento delle responsabilità al TVD, il MLFM introdurrà un LI nella prima fase delle riforme nel quadro della revisione legislativa.
Per assicurare il mantenimento di personale altamente qualificato, il direttore dovrà sviluppare un programma di formazione per il personale del TVD. In tal modo si avrà la garanzia che le competenze del personale del TVD saranno costantemente aggiornate per essere all’altezza delle esigenze del sistema.
Al fine di assicurare indipendenza e credibilità, sarà costituito un Consiglio per la convalida del legname (Timber Validation Council — TVC), cui spetterà la vigilanza sul funzionamento del TVD. Il Consiglio si assicurerà che il TVD operi in maniera trasparente e indipendente. Esso comprenderà rappresentanti di varie parti tra cui, a titolo meramente esemplificativo:
i) |
magistratura; |
ii) |
ministero del Territorio, delle foreste e delle miniere; |
iii) |
autorità doganale; |
iv) |
polizia; |
v) |
società civile; |
vi) |
il direttore generale della FC; |
vii) |
industria; |
viii) |
il direttore del TVD quale membro di diritto. |
Il Consiglio è presieduto dal direttore generale della FC. I responsabili delle agenzie della FC possono essere invitati alle riunioni in cui si discute un argomento che rientra nel loro ambito di specializzazione.
3. Relazioni con le istituzioni esistenti
L’interazione dettagliata del TVD quale revisore con le divisioni/unità esistenti in seno alla FC è descritta negli schemi di procedimento funzionale trasversale nelle appendici da 1 a 10. Le divisioni e unità esistenti continueranno a svolgere le funzioni secondo il loro mandato, mentre il TVD rimarrà indipendente in qualità di responsabile della verifica. Il TVD e il TVC riferiranno all’MLFM attraverso la Commissione forestale.
4. Finanziamento
Il governo del Ghana si avvarrà di assistenza tecnica esterna nell’istituire il TVD per concorrere alla progettazione tecnica e aiutare a far fronte ai costi di investimento per la predisposizione del TVD e delle sue funzioni principali. Nel lungo periodo il governo del Ghana prevede che gli oneri/canoni di locazione imposti al settore del legname copriranno i costi di gestione del TVD e i controlli regolamentari che disciplinano il prelievo del legname.
Il bilancio di attuazione complessivo del TVD finanzierà i seguenti ambiti:
— |
costo di fornitura del sistema di rintracciabilità, |
— |
costo di fornitura dell’assistenza tecnica attraverso il responsabile delle verifiche accreditato, |
— |
logistica e attrezzatura per l’istituzione del TVD nonché obblighi delle altre divisioni nell’attuare il LAS, |
— |
costo della formazione del personale del TVD e di quello della FC i cui servizi sono fondamentali nell’attuazione del sistema, |
— |
costo iniziale di assistenza all’industria per consentire la predisposizione tecnologica informatica di base (IT) per la gestione del sistema. |
5. Procedimento di inoltro dei reclami
I reclami concernenti la fornitura da parte del TVD delle serie di dati di verifica (ossia la conferma dell’ultimazione dei controlli incrociati e del processo di verifica che consente il rilascio delle licenze FLEGT) dovranno essere presentati al TVC. Lo scopo del procedimento di reclamo sarà di offrire una corsia preferenziale alle parti lese per ottenere il risarcimento nonché promuovere la fiducia dei cittadini nell’attività del sistema di verifica. Il TVC nominerà quindi un collegio di arbitri presieduto da un giurista abilitato a partecipare in qualità di giudice a un organo giurisdizionale superiore.
(1) Nell’agosto 2008 è stata avviata una revisione indipendente per valutare questa proposta. Essa ha individuato alcuni ambiti di preoccupazione che, per decisione comune delle parti, saranno adeguatamente considerati nella valutazione del sistema una volta operativo. Questi timori saranno tenuti in considerazione anche durante l’ideazione e il collaudo del LAS.
(2) La Commissione forestale rilascia un permesso soggetto ai termini e alle condizioni ivi specificate per il recupero degli alberi da una superficie di terreno sottoposta ad attività di sviluppo quali costruzioni stradali, espansione degli insediamenti umani o delle coltivazioni agricole.
Appendici da 1 a 10 — Figure descrittive dell’SRL
Appendix I: Stock Enumeration — On-Reserve
Appendix II: Tree Felling & Log Production
Appendix III: Post Harvest Audit
Appendix IV: Log Transport & Inspections
Appendix V: Confiscated Timber
Appendix VI: Log Imports
Appendix VII: Log Arrival at Processing Plant
Appendix VIII: Log Processing
Appendix IX: Processed Wood
Appendix X: Export of Processed Wood Bundles
ACRONIMI
CEO |
Direttore generale |
CEPS |
Ufficio dei servizi doganali, delle accise e della prevenzione |
CLC |
Certificato di conformità giuridica |
CoC |
Catena di custodia |
CoP |
Certificato di acquisto |
DCE |
Direttore distrettuale |
DfID |
Dipartimento per lo sviluppo internazionale |
DFO |
Ufficio forestale distrettuale |
EU/UE |
Unione europea |
FC |
Commissione forestale |
FLEGT |
Applicazione delle normative, governance e scambi commerciali nel settore forestale |
FMP |
Piano di gestione forestale |
FMU |
Unità di gestione forestale |
Form CO2 |
Formulario CO2 |
Form CO3 |
Formulario CO3 |
FR |
Riserva forestale |
FSC |
Consiglio per la gestione forestale |
FSD |
Divisione dei servizi forestali |
GCNet |
Ghana Community Network Services Ltd |
GFTN |
Rete internazionale per le foreste e il commercio |
GIS |
Sistema di informazione geografica |
GPS |
Sistema di navigazione satellitare |
GSBA |
Area di biodiversità rilevante a livello mondiale |
HHC |
Computer portatile |
HQ |
Sede centrale |
ICT |
Tecnologie della telecomunicazione |
ID |
Identificativo |
ILMCC |
Certificato di misurazione e trasferimento dei tronchi di importazione |
IM |
Osservatore indipendente |
LAS |
Sistema di garanzia della legalità |
LI |
Strumento legislativo |
LIC |
Certificato di ispezione dei segati |
LIF |
Modulo informativo sul tronco |
LMCC |
Certificato di misurazione e trasferimento dei tronchi |
LSE |
Grandi imprese |
MoFEP |
Ministero delle finanze e della pianificazione economica |
MLFM |
Ministero del territorio, delle foreste e delle miniere |
NGO/ONG |
Organizzazione non governativa |
NTFP |
Prodotto forestale diverso dal legname |
OASL |
Ufficio per l’amministrazione delle ceppaie |
OFR |
Territorio fuori riserva forestale |
PC |
Personal Computer |
PEFC |
Programma per l’approvazione della certificazione forestale |
PLMCC |
Certificato di misurazione e trasferimento dei tronchi da piantagione |
PPC |
Certificato di produzione da piantagione |
PW |
Legno lavorato |
RFID |
Dispositivo di identificazione a radiofrequenza |
RFO |
Ufficio forestale regionale |
RMSC |
Centro di sostegno alla gestione delle risorse |
RS |
Guardia forestale |
SME |
Piccole e medie imprese |
SP |
Permesso di recupero |
SRA |
Analisi dei requisiti di sistema |
TIDD |
Divisione per lo sviluppo dell’industria del legno |
TIF |
Modulo informativo sull’albero |
TO |
Funzionario tecnico |
TREC |
Comitato per la valutazione dei diritti sul legname |
TSP |
Area temporanea di saggio |
TUC |
Contratto per lo sfruttamento del legname |
TUP |
Permesso di sfruttamento del legname |
TVD |
Dipartimento per la convalida del legname |
VAT/IVA |
Imposta sul valore aggiunto |
VIC |
Certificato di ispezione dei fogli da impiallacciatura |
VLC |
Verifica della conformità giuridica |
VLTP |
Programma di convalida del legname legale |
VPA/AVP |
Accordo volontario di partenariato |
WTS |
Sistema di rintracciabilità del legno |
ALLEGATO VI
QUADRO DI RIFERIMENTO PER IL MONITORAGGIO INDIPENDENTE
Nel quadro dell’attuazione dell’accordo di partenariato Ghana-UE, il Ghana nominerà, in consultazione con l’UE, un osservatore indipendente (IM) per il monitoraggio dell’attuazione delle procedure e delle misure di controllo in esame, in particolare per quanto riguarda il sistema di garanzia della legalità (LAS). Il monitoraggio indipendente intende garantire a tutte le parti interessate, compreso il meccanismo congiunto di monitoraggio e revisione (JMRM), che il LAS funziona correttamente, assicurando quindi la credibilità delle licenze rilasciate nel quadro del presente accordo.
1. Principali mansioni dell’osservatore indipendente
Le principali mansioni dell’IM sono le seguenti:
— |
valutare l’attuazione e l’efficacia del LAS, |
— |
condurre indagini sul campo relative ai lavori in questione svolti dalle agenzie di regolamentazione forestale a tutti i livelli (foresta, industria e catena di approvvigionamento), compresi i controlli incrociati con le informazioni di cui sono in possesso le autorità competenti dell’UE, |
— |
individuare e documentare le carenze dei sistemi e valutare se siano state raccomandate e adottate misure correttive da parte delle agenzie di regolamentazione per far fronte a dette inadempienze e carenze, |
— |
valutare l’efficacia delle misure correttive adottate, |
— |
valutare l’adeguatezza dei sistemi di gestione dei dati a sostegno del LAS e il rilascio delle licenze FLEGT, |
— |
valutare la completezza e l’accuratezza delle statistiche pubblicate sulla produzione e sul commercio rilevanti ai fini del sistema FLEGT; valutare l’efficacia delle procedure di verifica delle licenze all’ingresso nell’UE, |
— |
redigere relazioni sui risultati. |
2. Metodologia
L’IM seguirà procedure documentate accessibili al pubblico per condurre il monitoraggio, valutarne le osservazioni e predisporre le relazioni:
— |
le procedure di monitoraggio sono conformi alle migliori pratiche accettate a livello internazionale come quelle stabilite negli standard ISO 17021 e ISO 19011 o equivalenti, |
— |
l’IM predispone una scaletta di monitoraggio per la durata dell’appalto in cui figurano le date in cui sono consegnati i progetti di relazione, |
— |
la metodologia dell’IM si basa su elementi probanti, |
— |
la revisione sarà effettuata con un intervallo di circa 6 mesi nel primo anno per poi passare a intervalli annuali, |
— |
le procedure documentate forniscono linee direttrici per il controllo a campione dei documenti, delle registrazioni e delle attività che sono concordate con l’ente appaltante, |
— |
le procedure documentate comprendono le disposizioni per impiegare le informazioni provenienti dalle parti interessate che non sono necessariamente coinvolte in modo diretto nell’attuazione del LAS, |
— |
tutte le osservazioni di monitoraggio sono documentate, |
— |
il monitoraggio appura che tutti gli aspetti del LAS funzionino secondo le previsioni e in particolare individua le carenze sistemiche dimostrate da inosservanze (non conformità?) rilevate e valuta le domande di misure correttive presentate dalle agenzie di regolamentazione e la rispettiva conformità con le stesse, |
— |
le relazioni di monitoraggio contengono tutte le informazioni pertinenti sul programma e sui risultati del monitoraggio. Nelle procedure documentate figura uno schema delle relazioni di monitoraggio e di sintesi, |
— |
le parti assicurano che l’IM abbia libero accesso alle informazioni rilevanti purché non siano classificate come riservate, e al personale coinvolto nell’attuazione del LAS, alle attività di verifica, alle attività pertinenti nella foresta, lungo le catene di approvvigionamento del legname, presso gli stabilimenti di lavorazione e i siti di esportazione e importazione del legname. |
3. Qualifiche
L’IM è un’organizzazione indipendente e imparziale avente competenze comprovate nelle pratiche di revisione e nel settore forestale. L’esperienza nel settore forestale del Ghana o in altri paesi tropicali produttori di legname è considerata un vantaggio:
— |
l’IM non è direttamente coinvolto nella gestione forestale, nella lavorazione e commercio del legname, o nel controllo del settore forestale nel Ghana o nell’UE, |
— |
i fornitori di servizi commerciali aggiudicatari di un appalto del governo del Ghana per la fornitura di altri servizi di gestione e regolamentazione del settore forestale non sono ammissibili alla selezione, |
— |
l’IM dispone di un sistema di qualità interno che soddisfa i requisiti della norma ISO 17021 o di una norma equivalente, |
— |
l’IM e i suoi dipendenti incaricati di assolvere compiti di monitoraggio hanno svolto una comprovata attività nella revisione della gestione forestale, nell’industria di lavorazione del legname e nei relativi controlli nella catena di approvvigionamento, |
— |
se l’IM non è un’organizzazione ghanese registrata, deve essere coinvolta un’organizzazione di tal genere come partner locale, |
— |
sviluppare la capacità di tale organizzazione affinché si renda garante dell’IM per un periodo determinato di tempo da specificare nel contratto. |
4. Rendicontazione dell’IM
Le relazioni dell’IM comprenderanno: i) una relazione completa all’attenzione delle parti in cui figurano tutte le informazioni rilevanti sul programma di monitoraggio e sull’effettivo funzionamento del LAS e delle licenze FLEGT; ii) una relazione pubblica di sintesi che, sulla base della relazione completa, riassuma i principali risultati e le carenze rilevate nei sistemi.
L’IM riferisce in primo luogo all’autorità appaltante (ministero del Territorio, delle foreste e delle miniere); trascorsi 30 giorni al fine di consentire a quest’ultima di formulare osservazioni in merito all’accuratezza, copie delle relazioni sono inviate a entrambe le parti attraverso il JMRM.
Qualora il JMRM richieda ulteriori informazioni, l’IM è tenuto a fornirle.
L’IM redige le relazioni definitive che prendono in considerazione tutti i chiarimenti forniti dalle parti in merito ai progetti di relazione.
5. Accordi istituzionali
Il Ghana concluderà un contratto con l’IM sulla base di procedure di selezione documentate e trasparenti, in consultazione con l’UE.
Le relazioni dell’IM e tutte le misure correttive necessarie saranno discusse dal meccanismo congiunto di monitoraggio e revisione.
Il JMRM prepara e pubblica le relazioni di sintesi dei risultati dell’IM.
L’IM riferisce al governo del Ghana, che sarà responsabile di:
— |
rivedere i progetti di relazione e presentare tutte le osservazioni necessarie per assicurarne l’accuratezza e la chiarezza, nonché richiedere attraverso il JMRM che l’UE riveda tali progetti e presenti le osservazioni necessarie, |
— |
decidere le azioni da adottare sulla base dei risultati delle relazioni di monitoraggio, in particolare quelle necessarie a fronteggiare problemi sistemici nel LAS e problemi di attuazione delle azioni correttive richieste dalle varie agenzie di regolamentazione, |
— |
comunicare all’IM e alle parti interessate qualsiasi misura correttiva avviata sulla base delle relazioni di monitoraggio. |
ALLEGATO VII
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA OPERATIVO DI GARANZIA DELLA LEGALITÀ DEL GHANA
L’accordo di partenariato FLEGT UE-Ghana (AP-FLEGT) stabilisce l’elaborazione e l’attuazione di un sistema di garanzia della legalità (LAS) per assicurare che il legno e tutti i suoi derivati specificati nell’allegato ed esportati dal Ghana nell’UE siano stati prodotti legalmente. Il LAS dovrebbe comprendere: una definizione di legname prodotto legalmente che descrive le leggi da rispettare ai fini del rilascio della licenza; i controlli sulla catena di approvvigionamento ai fini della rintracciabilità del legname dalle attività forestali al punto di esportazione; le procedure di verifica per assicurare e documentare l’osservanza di tutti gli elementi della definizione di legalità e di controllo nella catena di approvvigionamento; le procedure di rilascio delle licenze e il rilascio delle licenze FLEGT; il monitoraggio indipendente per garantire che il sistema funzioni come previsto.
Le aspettative della Comunità in relazione al LAS sono descritte in una serie di documenti informativi predisposti da un gruppo di esperti convocato dalla Commissione europea (CE) (1).
Criteri di valutazione
Prima che il sistema di rilascio delle licenze diventi operativo a tutti gli effetti, il LAS sarà soggetto a una valutazione tecnica indipendente, il cui quadro di riferimento sarà concordato congiuntamente dalle parti e che costituirà il meccanismo congiunto di monitoraggio e revisione (JMRM). Tali criteri di valutazione descrivono i risultati che il LAS dovrebbe produrre e forniranno la base per il quadro di riferimento della valutazione. La valutazione si proporrà di:
i) |
rivedere la descrizione del sistema prestando particolare attenzione alle revisioni effettuate dopo la sottoscrizione dell’AP-FLEGT; |
ii) |
esaminare il funzionamento del sistema nella pratica. |
Sezione 1: definizione di legalità
Il legname prodotto legalmente deve essere definito sulla base delle leggi vigenti in Ghana. La definizione utilizzata deve essere univoca, oggettivamente verificabile e applicabile sul piano operativo e deve comprendere, quanto meno, le leggi in materia di:
diritti di raccolta: concessione di diritti legali per la raccolta del legname entro i confini stabiliti dalla legge;
attività forestali: rispetto delle norme di legge in relazione alla gestione forestale, compreso il rispetto della legislazione pertinente in materia ambientale e del lavoro;
oneri e imposte: assolvimento degli obblighi di legge relativi a imposte, importazione, diritti e oneri direttamente connessi con la raccolta del legname e i diritti di raccolta;
altri utenti: rispetto della proprietà o dei diritti d’uso del terreno e di altre risorse spettanti ad altre parti che possono essere pregiudicate dai diritti di raccolta del legname, ove tali altri diritti sussistano;
commercio e dogana: osservanza degli obblighi di legge per le procedure commerciali e doganali.
È chiaro quale strumento giuridico si trova alla base di ciascun elemento della definizione?
Sono specificati i criteri e gli indicatori che possono essere impiegati per accertare l’osservanza di ciascun elemento della definizione?
I criteri/indicatori sono chiari, obiettivi e applicabili sul piano operativo?
Gli indicatori e i criteri individuano chiaramente i ruoli e le responsabilità dei vari attori e la verifica valuta le prestazioni di tutti gli attori coinvolti?
La definizione di legalità comprende i settori principali della normativa vigente precedentemente descritti e, in caso contrario, perché nella definizione sono stati tralasciati alcuni settori della normativa?
Sono stati considerati tutti i settori principali della normativa applicabile attraverso il coinvolgimento delle parti interessate nello sviluppo della definizione?
Il sistema di verifica della legalità comprende le principali disposizioni giuridiche individuate grazie alla discussione con le parti interessate?
La definizione di legalità e la matrice di applicazione sono state modificate da quando è stato concluso l’AP-FLEGT? Sono stati sviluppati indicatori e criteri per assicurare la verifica di questi cambiamenti?
Sezione 2: controllo della catena di approvvigionamento
I sistemi per il controllo della catena di approvvigionamento devono fornire una garanzia credibile del fatto che il legno e i suoi derivati possano essere rintracciati lungo la catena di approvvigionamento dal punto di raccolta o di importazione legale al punto di esportazione. Non occorrerà sempre mantenere la rintracciabilità fisica di un tronco, un carico di tronchi o un prodotto del legno dal punto di esportazione a ritroso fino alla foresta di origine, ma sarà sempre necessario mantenere la rintracciabilità tra la foresta e il primo punto di combinazione (ad esempio un terminal per il legname o uno stabilimento di lavorazione).
2.1. Diritti di sfruttamento: sono chiaramente delimitate le aree in cui sono stati attribuiti i diritti sulle risorse forestali e identificati i titolari di tali diritti.
Il sistema di controllo assicura che solo il legname proveniente da un’area della foresta soggetta a diritti di sfruttamento validi e ammissibili entri nella catena di approvvigionamento?
Il sistema di controllo assicura che le imprese che effettuano le operazioni di raccolta siano titolari dei necessari diritti di sfruttamento per l’area forestale interessata?
Sono di dominio pubblico le procedure di emissione dei diritti di sfruttamento, le informazioni sui diritti di sfruttamento concessi e i loro titolari?
2.2. Sistemi per il controllo della catena di approvvigionamento: vi sono meccanismi efficaci per rintracciare il legname lungo la catena di approvvigionamento dal punto di raccolta al punto di esportazione.
L’approccio per individuare il materiale può variare ed è probabile che spazi dall’impiego di etichette per i singoli elementi all’utilizzo di documentazione che accompagna un carico o lotto. Il metodo scelto dovrebbe riflettere il tipo e il valore del materiale e tenere conto del rischio di contaminazione con materiale illecito o non verificato.
Sono identificate e descritte nel sistema di controllo tutte le catene di approvvigionamento alternative?
Sono identificate e descritte nel sistema di controllo tutte le fasi della catena di approvvigionamento?
Sono definiti e documentati i metodi di a) individuazione dell’origine del prodotto; e b) prevenzione della combinazione con materiale proveniente da fonti ignote nelle fasi successive della catena di approvvigionamento?
— |
legname nella foresta |
— |
trasporto |
— |
deposito temporaneo |
— |
arrivo agli stabilimenti di lavorazione primaria |
— |
stabilimenti di lavorazione |
— |
deposito temporaneo |
— |
trasporto |
— |
arrivo al punto di esportazione |
Quali organismi sono incaricati del controllo sui flussi di legname? Sono dotati di adeguate risorse umane e di altro tipo per effettuare le attività di controllo?
2.3. Quantità: esistono meccanismi solidi ed efficaci per misurare e registrare le quantità di legname o suoi derivati in ciascuna fase della catena di approvvigionamento, comprese stime di pre-raccolta attendibili e sufficientemente accurate del volume di legname eretto in ciascun sito di raccolta.
Il sistema di controllo produce dati quantitativi in merito ai fattori in entrata e in uscita nelle seguenti fasi della catena di approvvigionamento?
— |
legname eretto |
— |
tronchi nella foresta |
— |
legname trasportato e immagazzinato |
— |
legname in arrivo allo stabilimento di lavorazione primaria |
— |
all’interno dello stabilimento di produzione |
— |
materiale in arrivo al punto di esportazione |
Quali organismi sono responsabili dell’inserimento dei dati quantitativi nel sistema di controllo? Come si controlla la qualità dei dati?
2.4. Controllo incrociato: tutti i dati sono registrati in modo da rendere possibile in maniera tempestiva il loro controllo incrociato con gli elementi precedenti e successivi nella catena. Sono effettuati controlli incrociati attendibili per l’intera catena di approvvigionamento.
Tutti i dati quantitativi sono registrati in modo da rendere possibile il controllo incrociato tempestivo con gli elementi precedenti e successivi nella catena?
Sono sviluppati metodi per verificare la coerenza fra l’ingresso di materie prime e l’uscita di prodotti lavorati da segherie e altri stabilimenti?
È possibile effettuare un controllo incrociato attendibile dei singoli elementi o lotti di derivati del legno nell’intera catena di approvvigionamento?
Quali sistemi e tecnologie dell’informazione sono applicati per raccogliere e verificare i dati e per la rendicontazione? Sono posti in essere sistemi sicuri per proteggere i dati?
Quale organismo è responsabile della concordanza dei dati? È dotato di adeguate risorse umane e di altro tipo per effettuare le attività di gestione dei dati?
Quali informazioni relative al controllo sulla catena di approvvigionamento sono messe a disposizione del pubblico? In che modo gli interessati possono accedervi?
2.5. Combinazione di legname legalmente verificato con altro legname approvato: se è consentito mescolare i tronchi o il legname da fonti lecite verificate con tronchi o legname da altre fonti, sono predisposti controlli sufficienti per escludere il materiale proveniente da fonti ignote o raccolto in assenza dei relativi diritti.
Il sistema di controllo consente la combinazione del legname verificato con altro legname approvato (ad esempio, legname importato o proveniente da un’area forestale soggetta a diritti legali di raccolta ma non ancora sottoposta all’intero procedimento di verifica)?
Quali misure di controllo si applicano in questi casi? Ad esempio, i controlli assicurano che i volumi dichiarati in uscita e verificati non superino quelli in entrata verificati in ogni fase?
2.6. Legname e suoi derivati di importazione: vi sono controlli adeguati per assicurare che il legname e i suoi derivati di importazione siano stati importati legalmente.
Come è dimostrata l’importazione legale del legname e dei suoi derivati?
Quali prove sono richieste per dimostrare che i prodotti importati sono derivati da alberi abbattuti legalmente in un paese terzo?
Il LAS individua il legname e i suoi derivati di importazione lungo tutta la catena di approvvigionamento?
Qualora si utilizzi legname importato, il paese di raccolta d’origine può essere identificato sulla licenza FLEGT? Può essere così identificato anche il paese da cui provengono le componenti di prodotti compositi?
Sezione 3: verifica
La verifica fornisce controlli e accertamenti adeguati per assicurare la legalità del legname. La verifica deve essere sufficientemente solida ed efficace da garantire che sia individuata qualunque inosservanza dei requisiti, nella foresta o nella catena di approvvigionamento, e che si intervenga tempestivamente per porvi rimedio.
3.1. Organizzazione: la verifica è effettuata da un ente pubblico o da un’organizzazione terza, o da un organo composto da entrambi che dispone di risorse, adeguati sistemi gestionali e personale preparato e competente, nonché di meccanismi solidi ed efficaci per vigilare sui conflitti di interesse.
Il governo ha nominato l’ente o gli enti per lo svolgimento delle attività di verifica? Il mandato (e le responsabilità associate) è chiaro e di dominio pubblico?
L’ente di verifica dispone di risorse adeguate per effettuare la verifica della definizione di legalità e dei sistemi per controllare la catena di approvvigionamento del legname?
L’ente di verifica ha un sistema di gestione documentato che:
— |
assicura una competenza/esperienza adeguata del suo personale? |
— |
effettua attività di controllo e sorveglianza interni? |
— |
comprende meccanismi per vigilare sui conflitti di interesse? |
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assicura la trasparenza del sistema? |
— |
definisce e applica la metodologia di verifica? |
3.2. Verifica rispetto alla definizione di legalità: vi è una chiara definizione che stabilisce gli elementi da sottoporre a verifica. La metodologia di verifica è documentata e assicura che il processo sia sistematico, trasparente, basato su elementi probanti, effettuato a intervalli regolari e relativo a ogni aspetto contemplato dalla definizione.
La metodologia di verifica si estende a tutti gli elementi della definizione di legalità e comprende prove di conformità di tutti gli indicatori specificati?
La verifica prevede:
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controlli dei registri operativi, della documentazione e delle operazioni sul posto (anche senza preavviso)? |
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la raccolta delle informazioni provenienti da parti interessate esterne? |
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la conservazione dei registri di verifica che consente il controllo da parte dei revisori esterni e dell’IM? |
I ruoli e le responsabilità istituzionali sono chiaramente definiti e applicati?
Sono resi pubblici i risultati della verifica rispetto alla definizione di legalità? In che modo gli interessati possono accedere a queste informazioni?
3.3. Verifica dei sistemi per il controllo della catena di approvvigionamento: esiste un campo d’applicazione esplicito che stabilisce quali aspetti verificare e che copre l’intera catena di approvvigionamento dalla raccolta all’esportazione. La metodologia di verifica è documentata e assicura che il processo sia sistematico, basato su elementi probanti, effettuato a intervalli regolari, e che copra tutti gli aspetti del campo di applicazione; esso comprende il controllo incrociato regolare e tempestivo dei dati in ciascuna fase della catena.
La metodologia di verifica copre interamente le verifiche sui controlli della catena di approvvigionamento? Ciò è chiaramente indicato nella metodologia di verifica?
Come viene dimostrata l’applicazione della verifica dei controlli sulla catena di approvvigionamento?
I ruoli e le responsabilità istituzionali sono chiaramente definiti e applicati?
I risultati della verifica dei controlli sulla catena di approvvigionamento sono resi pubblici? In che modo gli interessati possono accedere a queste informazioni?
3.4. Inosservanze: vi è un meccanismo efficace e funzionante per chiedere e attuare misure correttive adeguate laddove sono individuate inosservanze?
Il sistema di verifica definisce il requisito precedente?
I meccanismi sviluppati per la gestione delle inosservanze sono applicati nella pratica?
Vi sono registri adeguati relativi alle inosservanze individuate e alle misure correttive adottate? L’efficacia delle misure correttive adottate è oggetto di valutazione?
Quali informazioni sulle inosservanze individuate sono di dominio pubblico?
Sezione 4: rilascio delle licenze
Il Ghana ha attribuito l’intera responsabilità per il rilascio delle licenze FLEGT ad un’autorità competente ad emetterle. Le licenze FLEGT sono rilasciate sulla base di carichi singoli oppure di operatori di mercato approvati.
4.1. Organizzazione
A quale ente è stata attribuita la responsabilità per il rilascio delle licenze FLEGT?
I ruoli dell’autorità di rilascio delle licenze e il suo personale per quanto riguarda il rilascio delle licenze FLEGT sono chiaramente definiti e accessibili al pubblico?
Sono definiti i requisiti di competenza e sono stabiliti controlli interni per il personale dell’autorità di rilascio delle licenze?
L’ente deputato al rilascio delle licenze dispone di risorse adeguate per espletare le sue mansioni?
4.2. Rilascio delle licenze
L’ente che rilascia le licenze segue procedure documentate per il rilascio delle licenze? Sono queste accessibili al pubblico, compresi tutti gli oneri a carico?
Come viene dimostrato che queste procedure sono adeguatamente applicate nella pratica?
Vi sono registri adeguati disponibili relativi alle licenze concesse e negate? I registri riportano chiaramente le prove in base alle quali sono rilasciate le licenze?
4.3. Licenze basate sulle partite
Il rilascio delle licenze è basato su singoli carichi (partite)?
È dimostrata la legalità di una partita di esportazione attraverso sistemi di verifica e rintracciabilità da parte del governo?
I requisiti per il rilascio delle licenze sono chiaramente specificati e a disposizione dell’esportatore?
Quali informazioni sulle licenze rilasciate sono di dominio pubblico?
Sezione 5: principi sulle procedure di monitoraggio indipendente
Il monitoraggio indipendente (IM) è una funzione indipendente dagli enti di regolamentazione del settore forestale del Ghana. Esso intende fornire credibilità al sistema di rilascio delle licenze FLEGT controllando che tutti gli aspetti del LAS del Ghana funzionino secondo le previsioni.
5.1.
5.1.1. Designazione dell’autorità: il Ghana ha formalmente autorizzato la funzione di monitoraggio indipendente, che viene svolta in modo efficace e trasparente.
5.1.2. Indipendenza da altri elementi del LAS: vi è una chiara separazione fra le organizzazioni e i soggetti coinvolti nella gestione o regolamentazione delle risorse forestali e quelli coinvolti nel monitoraggio indipendente.
Il governo ha documentato i requisiti di indipendenza per l’osservatore terzo (TPM)? È previsto che le organizzazioni o i soggetti con un interesse commerciale o un ruolo istituzionale nel settore forestale ghanese non possano svolgere le funzioni di monitoraggio in qualità di terzi?
5.1.3. Nomina dell’osservatore terzo: il TPM è stato nominato attraverso un meccanismo trasparente e vi sono regole chiare e accessibili al pubblico riguardo alle sue attività.
Il governo ha reso pubblico il quadro di riferimento del TPM?
Il governo ha documentato e divulgato le procedure per nominare il TPM?
5.1.4. Istituzione di un meccanismo per l’inoltro dei reclami: esiste un meccanismo per la gestione dei reclami e delle controversie che insorgono a seguito del monitoraggio indipendente. Questo meccanismo è idoneo a trattare tutti i reclami circa la gestione del sistema di rilascio delle licenze.
Esiste un meccanismo di reclamo documentato a disposizione di tutti gli interessati?
È chiaro come si ricevono e documentano i reclami, come vengono trasmessi (se del caso) ad un’istanza superiore e come sono trattati?
5.2.
5.2.1. Requisiti tecnici e organizzativi: il TPM è indipendente da altre componenti del sistema di garanzia della legalità e opera in conformità di una struttura di gestione documentata nonché di politiche e procedure che rispondono alla migliore prassi accettata a livello internazionale.
Il TPM opera conformemente a un sistema di gestione documentato che soddisfa i requisiti delle Guide ISO 62 e 65, o norme simili?
5.2.2. Metodologia di monitoraggio: la metodologia del TPM è basata su elementi probanti e applicata a intervalli minimi specificati.
La metodologia del TPM precisa che tutti i risultati si basano su prove oggettive riguardanti il funzionamento del LAS?
La metodologia del TPM specifica gli intervalli massimi per la verifica di ciascun elemento del LAS?
5.2.3. Campo di applicazione del monitoraggio: il TPM opera secondo il quadro di riferimento che specifica chiaramente gli elementi oggetto di monitoraggio e copre tutti i requisiti decisi per il rilascio delle licenze FLEGT.
La metodologia del TPM copre tutti gli elementi del LAS e specifica i principali test di efficienza?
5.2.4. Obblighi di rendicontazione: il TPM riferisce regolarmente al meccanismo congiunto di monitoraggio e revisione sull’integrità del sistema di garanzia della legalità, comprese le inosservanze, nonché sulla sua valutazione delle misure correttive adottate per farvi fronte?
Il quadro di riferimento del TPM specifica gli obblighi di segnalazione e i relativi intervalli?
(1) http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment/forest/flegt_briefing_notes_en.cfm
ALLEGATO VIII
CALENDARIO DI ATTUAZIONE DELL’ACCORDO
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anno 1 (1) |
anno 2 |
anno 3 |
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N. |
Tappe |
trim. 1 |
trim. 2 |
trim. 3 |
trim. 4 |
trim. 5 |
trim. 6 |
trim. 7 |
trim. 8 |
trim. 9 |
trim. 10 |
trim. 11 |
trim. 12 |
1 |
Rafforzamento delle capacità |
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2 |
Campagna di sensibilizzazione sull’AVP |
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3 |
Selezione del fornitore del WTS |
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4 |
Introduzione della legislazione accessoria |
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5 |
Istituzione del TVD |
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6 |
Avvio della fase pilota del LAS |
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7 |
Revisione della fase pilota del LAS |
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8 |
Attuazione del LAS a livello nazionale |
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9 |
Avvio della promozione dei prodotti FLEGT |
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10 |
Esportazione dei prodotti con licenza FLEGT |
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11 |
Disponibilità dell’UE all’importazione di prodotti FLEGT |
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12 |
Nomina dell’osservatore indipendente |
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13 |
Introduzione delle politiche in materia di appalti pubblici |
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14 |
Promozione nel mercato interno di prodotti legali verificati |
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15 |
Revisione e consolidamento della normativa nel settore forestale |
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mese 48 |
(1) L’anno 1 ha inizio con la firma dell’accordo.
ALLEGATO IX
MISURE DI SOSTEGNO ALL’ATTUAZIONE DELL’AVP
La ristrutturazione dell’industria e l’espansione delle piantagioni svolgeranno un ruolo importante nel realizzare il progetto del Ghana di un settore forestale sostenibile. La ristrutturazione dell’industria comporterà il rafforzamento delle capacità delle associazioni commerciali e del centro di formazione per l’industria del legno, nonché la ricapitalizzazione e l’ammodernamento degli impianti al fine di sostenere la lavorazione a valle. Lo sviluppo delle piantagioni, che oltre a estendere l’offerta interna di legno creerà le opportunità per le attività connesse al CDM, richiederà riforme fondiarie, l’elaborazione dell’assetto per la condivisione dei benefici e investimenti ingenti.
L’attuazione dell’AVP, creando il contesto atto a tali investimenti, necessiterà di misure di sostegno per l’adozione di un sistema di garanzia della legalità, riforme giuridiche, promozione commerciale e relativo rafforzamento delle capacità nonché misure specifiche per il mercato interno. Le misure di sostegno richieste per l’attuazione dell’AVP sono di seguito riassunte.
1. Preparazione del LAS
1.1. |
Rafforzamento delle capacità nei seguenti ambiti
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1.2. |
Monitoraggio indipendente |
1.3. |
Creazione di TVD/CCL |
1.4. |
MLFM (JMRM) |
2. Altre prescrizioni per il rafforzamento delle capacità
2.1. |
Altri enti connessi all’AVP (CEPS, Procura generale, MoFEP) |
2.2. |
Società civile |
2.3. |
Associazioni commerciali |
3. Riforme giuridiche
3.1. |
Introduzione della legislazione secondaria |
3.2. |
Revisione e consolidamento della normativa in ambito forestale |
4. Promozione commerciale
4.1. |
Promozione delle licenze FLEGT |
4.2. |
Promozione dei prodotti legali verificati |
4.3. |
Promozione della politica sugli appalti in Ghana |
5. Mercato interno
5.1. |
Promozione della regolamentazione del mercato interno |
5.2. |
Promozione di mezzi di sostentamento alternativi |
5.3. |
Sviluppo della lavorazione della gomma e del bambù |
5.4. |
Promozione della lavorazione e dell’impiego di legni scarsamente utilizzati |