ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.065.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 65

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
13 marzo 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 210/2010 del Consiglio, del 25 febbraio 2010, che modifica gli elenchi delle procedure di insolvenza, delle procedure di liquidazione e dei curatori di cui agli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza e codifica gli allegati A, B e C di tale regolamento

1

 

*

Regolamento (UE) n. 211/2010 della Commissione, dell'11 marzo 2010, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

14

 

*

Regolamento (UE) n. 212/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale ( 1 )

16

 

 

Regolamento (UE) n. 213/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

23

 

 

Regolamento (UE) n. 214/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

25

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2010/21/UE della Commissione, del 12 marzo 2010, che modifica l’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative a clothianidin, tiametoxam, fipronil e imidacloprid ( 1 )

27

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

13.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 210/2010 DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 2010

che modifica gli elenchi delle procedure di insolvenza, delle procedure di liquidazione e dei curatori di cui agli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza e codifica gli allegati A, B e C di tale regolamento

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 291, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (1), in particolare l’articolo 45,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Gli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000 elencano le denominazioni date nella legislazione nazionale degli Stati membri alle procedure e ai curatori cui si applica il regolamento. L’allegato A elenca le procedure di insolvenza di cui all’articolo 2, lettera a), di tale regolamento. L’allegato B elenca le procedure di liquidazione di cui all’articolo 2, lettera c), di tale regolamento e l’allegato C elenca i curatori di cui all’articolo 2, lettera b), di tale regolamento.

(2)

In data 2 marzo 2009 il Belgio ha notificato alla Commissione, conformemente all’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1346/2000, le modifiche da apportare agli elenchi degli allegati A e C di tale regolamento. Tale notifica è stata successivamente adattata dal Belgio in modo da integrare le modifiche degli elenchi di cui agli allegati A e C ed aggiungere una modifica dell’elenco di cui all’allegato B.

(3)

A seguito delle modifiche apportate agli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000 successivamente alla suddetta notifica da parte del Belgio e al susseguente adattamento della stessa, è opportuno procedere ad una codificazione degli allegati A, B e C di tale regolamento, per offrire la necessaria certezza del diritto a tutti i soggetti coinvolti in procedure di insolvenza contemplate da tale regolamento.

(4)

Il Regno Unito e l’Irlanda sono vincolati dal regolamento (CE) n. 1346/2000 e pertanto, ai sensi dell’articolo 45 del medesimo, partecipano all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.

(5)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(6)

È opportuno pertanto modificare e codificare di conseguenza gli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1346/2000 è modificato come segue:

1)

nell’allegato A le denominazioni per il Belgio sono sostituite dal testo seguente:

«BELGIË/BELGIQUE

Het faillissement/La faillite

De gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord/La réorganisation judiciaire par accord collectif

De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice

De collectieve schuldenregeling/Le règlement collectif de dettes

De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire

De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire

De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet/Le dessaisissement provisoire, visé à l’article 8 de la loi sur les faillites»;

2)

nell’allegato B le denominazioni per il Belgio sono sostituite dal testo seguente:

«BELGIË/BELGIQUE

Het faillissement/La faillite

De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire

De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire

De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice»;

3)

nell’allegato C le denominazioni per il Belgio sono sostituite dal testo seguente:

«BELGIË/BELGIQUE

De curator/Le curateur

De gedelegeerd rechter/Le juge-délégué

De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice

De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes

De vereffenaar/Le liquidateur

De voorlopige bewindvoerder/L’administrateur provisoire».

Articolo 2

Gli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000, come modificati in conformità dell’articolo 1 del presente regolamento, sono codificati e sostituiti dai testi figuranti negli allegati I, II e III del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

A. PÉREZ RUBALCABA


(1)  GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1.


ALLEGATO I

«ALLEGATO A

Procedure di insolvenza di cui all’articolo 2, lettera a)

BELGIË/BELGIQUE

Het faillissement/La faillite

De gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord/La réorganisation judiciaire par accord collectif

De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice

De collectieve schuldenregeling/Le règlement collectif de dettes

De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire

De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire

De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet/Le dessaisissement provisoire, visé à l’article 8 de la loi sur les faillites

БЪЛГАРИЯ

Производство по несъстоятелност

ČESKÁ REPUBLIKA

Konkurs

Reorganizace

Oddlužení

DEUTSCHLAND

Das Konkursverfahren

Das gerichtliche Vergleichsverfahren

Das Gesamtvollstreckungsverfahren

Das Insolvenzverfahren

EESTI

Pankrotimenetlus

ΕΛΛΑΣ

Η πτώχευση

Η ειδική εκκαθάριση

Η προσωρινή διαχείριση εταιρείας. Η διοίκηση και διαχείριση των πιστωτών

Η υπαγωγή επιχείρησης υπό επίτροπο με σκοπό τη σύναψη συμβιβασμού με τους πιστωτές

ESPAÑA

Concurso

FRANCE

Sauvegarde

Redressement judiciaire

Liquidation judiciaire

IRELAND

Compulsory winding up by the court

Bankruptcy

The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent

Winding-up in bankruptcy of partnerships

Creditors’ voluntary winding up (with confirmation of a court)

Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution

Company examinership

ITALIA

Fallimento

Concordato preventivo

Liquidazione coatta amministrativa

Amministrazione straordinaria

ΚΥΠΡΟΣ

Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο

Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος

Εκούσια εκκαθάριση από μέλη

Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου

Πτώχευση κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος

Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα

LATVIJA

Tiesiskās aizsardzības process

Sanācija juridiskās personas maksātnespējas procesā

Izlīgums juridiskās personas maksātnespējas procesā

Izlīgums fiziskās personas maksātnespējas procesā

Bankrota procedūra juridiskās personas maksātnespējas procesā

Bankrota procedūra fiziskās personas maksātnespējas procesā

LIETUVA

Įmonės restruktūrizavimo byla

Įmonės bankroto byla

Įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka

LUXEMBOURG

Faillite

Gestion contrôlée

Concordat préventif de faillite (par abandon d’actif)

Régime spécial de liquidation du notariat

MAGYARORSZÁG

Csődeljárás

Felszámolási eljárás

MALTA

Xoljiment

Amministrazzjoni

Stralċ volontarju mill-membri jew mill-kredituri

Stralċ mill-Qorti

Falliment f’każ tà negozjant

NEDERLAND

Het faillissement

De surséance van betaling

De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren

Das Ausgleichsverfahren

POLSKA

Postępowanie upadłościowe

Postępowanie układowe

Upadłość obejmująca likwidację

Upadłość z możliwością zawarcia układu

PORTUGAL

Processo de insolvência

Processo de falência

Processos especiais de recuperação de empresa, ou seja:

Concordata

Reconstituição empresarial

Reestruturação financeira

Gestão controlada

ROMÂNIA

Procedura insolvenței

Reorganizarea judiciară

Procedura falimentului

SLOVENIJA

Stečajni postopek

Skrajšani stečajni postopek

Postopek prisilne poravnave

Prisilna poravnava v stečaju

SLOVENSKO

Konkurzné konanie

Reštrukturalizačné konanie

SUOMI/FINLAND

Konkurssi/konkurs

Yrityssaneeraus/företagssanering

SVERIGE

Konkurs

Företagsrekonstruktion

UNITED KINGDOM

Winding up by or subject to the supervision of the court

Creditors’ voluntary winding up (with confirmation by the court)

Administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court

Voluntary arrangements under insolvency legislation

Bankruptcy or sequestration».


ALLEGATO II

«ALLEGATO B

Procedure di liquidazione di cui all’articolo 2, lettera c)

BELGIË/BELGIQUE

Het faillissement/La faillite

De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire

De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire

De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice

БЪЛГАРИЯ

Производство по несъстоятелност

ČESKÁ REPUBLIKA

Konkurs

DEUTSCHLAND

Das Konkursverfahren

Das Gesamtvollstreckungsverfahren

Das Insolvenzverfahren

EESTI

Pankrotimenetlus

ΕΛΛΑΣ

Η πτώχευση

Η ειδική εκκαθάριση

ESPAÑA

Concurso

FRANCE

Liquidation judiciaire

IRELAND

Compulsory winding up

Bankruptcy

The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent

Winding-up in bankruptcy of partnerships

Creditors’ voluntary winding up (with confirmation of a court)

Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution

ITALIA

Fallimento

Concordato preventivo con cessione dei beni

Liquidazione coatta amministrativa

Amministrazione straordinaria con programma di cessione dei complessi aziendali

Amministrazione straordinaria con programma di ristrutturazione di cui sia parte integrante un concordato con cessione dei beni

ΚΥΠΡΟΣ

Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο

Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου

Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές (με την επικύρωση του Δικαστηρίου)

Πτώχευση

Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα

LATVIJA

Bankrota procedūra juridiskās personas maksātnespējas procesā

Bankrota procedūra fiziskās personas maksātnespējas procesā

LIETUVA

Įmonės bankroto byla

Įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka

LUXEMBOURG

Faillite

Régime spécial de liquidation du notariat

MAGYARORSZÁG

Felszámolási eljárás

MALTA

Stralċ volontarju

Stralċ mill-Qorti

Falliment inkluż il-ħruġ tà mandat tà qbid mill-Kuratur f’każ tà negozjant fallut

NEDERLAND

Het faillissement

De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren

POLSKA

Postępowanie upadłościowe

Upadłość obejmująca likwidację

PORTUGAL

Processo de insolvência

Processo de falência

ROMÂNIA

Procedura falimentului

SLOVENIJA

Stečajni postopek

Skrajšani stečajni postopek

SLOVENSKO

Konkurzné konanie

SUOMI/FINLAND

Konkurssi/konkurs

SVERIGE

Konkurs

UNITED KINGDOM

Winding up by or subject to the supervision of the court

Winding up through administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court

Creditors’ voluntary winding up (with confirmation by the court)

Bankruptcy or sequestration».


ALLEGATO III

«ALLEGATO C

Curatori di cui all’articolo 2, lettera b)

BELGIË/BELGIQUE

De curator/Le curateur

De gedelegeerd rechter/Le juge-délégué

De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice

De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes

De vereffenaar/Le liquidateur

De voorlopige bewindvoerder/L’administrateur provisoire

БЪЛГАРИЯ

Назначен предварително временен синдик

Временен синдик

(Постоянен) синдик

Служебен синдик

ČESKÁ REPUBLIKA

Insolvenční správce

Předběžný insolvenční správce

Oddělený insolvenční správce

Zvláštní insolvenční správce

Zástupce insolvenčního správce

DEUTSCHLAND

Konkursverwalter

Vergleichsverwalter

Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)

Verwalter

Insolvenzverwalter

Sachwalter (nach der Insolvenzordnung)

Treuhänder

Vorläufiger Insolvenzverwalter

EESTI

Pankrotihaldur

Ajutine pankrotihaldur

Usaldusisik

ΕΛΛΑΣ

Ο σύνδικος

Ο προσωρινός διαχειριστής. Η διοικούσα επιτροπή των πιστωτών

Ο ειδικός εκκαθαριστής

Ο επίτροπος

ESPAÑA

Administradores concursales

FRANCE

Mandataire judiciaire

Liquidateur

Administrateur judiciaire

Commissaire à l’exécution du plan

IRELAND

Liquidator

Official Assignee

Trustee in bankruptcy

Provisional Liquidator

Examiner

ITALIA

Curatore

Commissario giudiziale

Commissario straordinario

Commissario liquidatore

Liquidatore giudiziale

ΚΥΠΡΟΣ

Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής

Επίσημος Παραλήπτης

Διαχειριστής της Πτώχευσης

Εξεταστής

LATVIJA

Maksātnespējas procesa administrators

LIETUVA

Bankrutuojančių įmonių administratorius

Restruktūrizuojamų įmonių administratorius

LUXEMBOURG

Le curateur

Le commissaire

Le liquidateur

Le conseil de gérance de la section d’assainissement du notariat

MAGYARORSZÁG

Vagyonfelügyelő

Felszámoló

MALTA

Amministratur Proviżorju

Riċevitur Uffiċjali

Stralċjarju

Manager Speċjali

Kuraturi f’każ tà proċeduri tà falliment

NEDERLAND

De curator in het faillissement

De bewindvoerder in de surséance van betaling

De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Masseverwalter

Ausgleichsverwalter

Sachwalter

Treuhänder

Besondere Verwalter

Konkursgericht

POLSKA

Syndyk

Nadzorca sądowy

Zarządca

PORTUGAL

Administrador da insolvência

Gestor judicial

Liquidatário judicial

Comissão de credores

ROMÂNIA

Practician în insolvență

Administrator judiciar

Lichidator

SLOVENIJA

Upravitelj prisilne poravnave

Stečajni upravitelj

Sodišče, pristojno za postopek prisilne poravnave

Sodišče, pristojno za stečajni postopek

SLOVENSKO

Predbežný správca

Správca

SUOMI/FINLAND

Pesänhoitaja/boförvaltare

Selvittäjä/utredare

SVERIGE

Förvaltare

Rekonstruktör

UNITED KINGDOM

Liquidator

Supervisor of a voluntary arrangement

Administrator

Official Receiver

Trustee

Provisional Liquidator

Judicial factor».


13.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/14


REGOLAMENTO (UE) N. 211/2010 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2010

recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Taluni prodotti contenenti nicotina e destinati ad aiutare i fumatori a smettere di fumare sono stati classificati da varie autorità doganali degli Stati membri nelle voci 2106, 3004 o 3824 della nomenclatura combinata (NC), di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 3565/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (2) ha classificato le gomme da masticare composte da nicotina fissata su una resina scambiatrice di ioni per simulare il gusto di fumo di tabacco, il cui uso è suggerito a coloro che desiderano smettere di fumare, come «preparazioni alimentari» della sottovoce 2106 90 della NC. La Corte di giustizia delle Comunità europee nell’ordinanza del 19 gennaio 2005 (3) ha stabilito che taluni cerotti alla nicotina destinati ad aiutare i loro utilizzatori a smettere di fumare devono essere classificati come «medicamenti» della voce 3004 della NC.

(3)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata relativa alle merci e ai prodotti destinati ad aiutare i fumatori a smettere di fumare, è necessario aggiungere una nota complementare 2 al capitolo 30 della NC.

(4)

I prodotti volti ad aiutare i fumatori a smettere di fumare, quali compresse, gomme da masticare o altre preparazioni, non consentono un apporto di nicotina graduale e continuo nel corso della giornata e non si può pertanto ritenere che presentino caratteri profilattici o terapeutici. Nella nota complementare è quindi opportuno chiarire che il capitolo 30 inerente ai prodotti farmaceutici non riguarda i prodotti, quali compresse, gomme da masticare o altre preparazioni, destinate ad aiutare i fumatori a smettere di fumare, che rientrano nelle voci 2106 o 3824, ad accezione dei cerotti alla nicotina.

(5)

I cerotti alla nicotina presentano caratteri profilattici e terapeutici poiché sono applicati direttamente sulla pelle, consentendo un apporto di nicotina graduale e continuo nel corso della giornata. Visti i loro caratteri profilattici e terapeutici, i cerotti alla nicotina sono classificati nel capitolo 30 e devono pertanto essere esclusi dalla nota complementare.

(6)

Risulta pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 2658/87.

(7)

Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella parte seconda, sezione VI, capitolo 30, dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è inserita la seguente nota complementare 2:

«2.

Il presente capitolo non riguarda i prodotti, quali compresse, gomme da masticare o altre preparazioni, destinate ad aiutare i fumatori a smettere di fumare, che rientrano nelle voci 2106 o 3824, ad accezione dei cerotti alla nicotina

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 311 del 17.11.1988, pag. 25.

(3)  Ordinanza del 19 gennaio 2005, causa C-206/03: Commissioners of Customs & Excise contro SmithKline Beecham, Raccolta 2005, pag. I-415.


13.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/16


REGOLAMENTO (UE) N. 212/2010 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2), in particolare l’articolo 15, paragrafo 5, e l’articolo 63, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (3) stabilisce le regole concernenti i controlli ufficiali rafforzati che devono essere effettuati ai punti d’entrata nei territori di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004 sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale. L’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 comprende in particolare l’elenco dei mangimi e degli alimenti di origine non animale che sono sottoposti a controlli ufficiali rafforzati.

(2)

È opportuno modificare l’articolo 19 del regolamento (CE) n. 669/2009 contenente misure transitorie affinché la terminologia che vi è utilizzata sia coerente con quella dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento, in modo da evitare qualunque difficoltà d’interpretazione dell’articolo 19.

(3)

Dopo la pubblicazione del regolamento (CE) n. 669/2009, alcuni Stati membri hanno richiamato l’attenzione della Commissione sulla necessità di definire in modo più preciso alcuni codici NC utilizzati nella parte A dell’allegato I di tale regolamento, al fine di facilitare l’identificazione dei prodotti coperti da tali definizioni, e sulla necessità di apportare chiarimenti tecnici in alcune note a piè di pagina di tale allegato.

(4)

La Commissione è inoltre stata informata della necessità di inserire un elenco specifico dei pericoli presentati dai residui di antiparassitari nelle verdure fresche, refrigerate o congelate (alimenti), nell’elenco della parte A dell’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009, al fine di prendere in considerazione le notifiche del sistema di allarme rapido degli alimenti e dei mangimi ricevute nel corso degli ultimi tre anni.

(5)

A fini di chiarezza, è opportuno fornire ulteriori chiarimenti tecnici per quanto riguarda le note esplicative sul documento comune di entrata di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 669/2009.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 669/2009.

(7)

Il regolamento (CE) n. 669/2009 si applica a decorrere dal 25 gennaio 2010. Di conseguenza, anche il presente regolamento deve applicarsi a decorrere da tale data.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 669/2009 è modificato come segue:

1)

l’articolo 19 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 19

Misure transitorie

1.   Per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora un punto di entrata designato non disponesse delle strutture richieste per procedere ai controlli fisici e d’identità di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), prima che le merci siano dichiarate pronte per l’immissione in libera pratica tali controlli possono essere effettuati in un altro punto di controllo nello stesso Stato membro, autorizzato a tale scopo dall’autorità competente, a patto che tale punto di controllo soddisfi i requisiti minimi stabiliti all’articolo 4.

2.   Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico sul loro sito Internet l’elenco dei punti di controllo autorizzati a norma del paragrafo 1.»;

2)

gli allegati sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 25 gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(2)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11.


ALLEGATO

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 669/2009 sono modificati come segue:

1)

l’allegato I è modificato come segue:

a)

la parte A è sostituita dal testo seguente:

«A.   Mangimi e alimenti di origine non animale oggetto di un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata designato

Mangimi e alimenti

(utilizzazione prevista)

Codice NC (3)

Paese di origine

Rischio

Frequenza dei controlli fisici e dei controlli d’identità

(%)

Arachidi e prodotti derivati (mangimi e alimenti)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

Argentina

Aflatossine

10

Arachidi e prodotti derivati (mangimi e alimenti)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

Brasile

Aflatossine

50

Oligoelementi (mangimi e alimenti) (4)

2817 00 00; 2820; 2821; 2825 50 00; 2833 25 00; 2833 29 20; 2833 29 80; 2836 99

Cina

Cadmio e piombo

50

Arachidi e prodotti derivati (mangimi e alimenti), in particolare burro di arachidi (alimento)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

Ghana

Aflatossine

50

Spezie (alimenti):

Capsicum spp. (frutti secchi dello stesso, interi o macinati, tra cui peperoncino, peperoncino in polvere, pepe di Cayenna e paprica)

Myristica fragrans (noce moscata)

Zingiber officinale (zenzero)

Curcuma longa (zafferano delle Indie)

0904 20; 0908 10 00; 0908 20 00; 0910 10 00; 0910 30 00

India

Aflatossine

50

Arachidi e prodotti derivati (mangimi e alimenti)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

India

Aflatossine

10

Semi di melone (egusi) e prodotti derivati (5) (alimenti)

ex 1207 99

Nigeria

Aflatossine

50

Uve secche (alimenti)

0806 20

Uzbekistan

Ocratossina A

50

Peperoncino, prodotti derivati dal peperoncino, curcuma e olio di palma (alimenti)

0904 20 90; 0910 91 05; 0910 30 00; ex 1511 10 90

Tutti i paesi terzi

Coloranti Sudan

20

Arachidi e prodotti derivati (mangimi e alimenti)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

Vietnam

Aflatossine

10

Riso Basmati destinato al consumo umano diretto (alimento)

ex 1006 30

Pakistan

Aflatossine

50

Riso Basmati destinato al consumo umano diretto (alimento)

ex 1006 30

India

Aflatossine

10

Mango, fagiolo asparago (Vigna sesquipedalis), melone amaro (Momordica charantia), zucca bottiglia (Lagenaria siceraria), peperoni e melanzane (alimenti)

ex 0804 50 00; 0708 20 00; 0807 11 00; ex 0709 90 90; 0709 60; 0709 30 00

Repubblica dominicana

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresidui basati su GC-MS e LC-MS o con metodi monoresiduo (1)

50

Banane

0803 00 19

Repubblica dominicana

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresidui basati su GC-MS e LC-MS o con metodi monoresiduo (1)

10

Verdure fresche, refrigerate o congelate (peperoni, zucchine e pomodori)

0709 60; 0709 90 70; 0702 00 00

Turchia

Antiparassitari: metomil e oxamil

10

Pere

0808 20 10; 0808 20 50

Turchia

Antiparassitario: amitraz

10

Verdure fresche, refrigerate o congelate (alimenti)

fagiolo asparago (Vigna sesquipedalis)

melanzane

cavoli

0708 20 00; 0709 30 00; 0704;

Thailandia

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresidui basati su GC-MS e LC-MS o con metodi monoresiduo (2)

50

b)

nella parte B, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

“olio di palma”, l’olio di palma rosso di cui al codice NC 1511 10 90, destinato al consumo umano diretto;»

2)

nell’allegato II, le «Note orientative per la compilazione del DCE» sono sostituite dal seguente testo:

«Note orientative per la compilazione del DCE

In generale

:

Completare il documento comune di entrata in lettere maiuscole. Le note si riferiscono alla casella che reca lo stesso numero.

Parte I

Salvo indicazioni contrarie, questa parte deve essere completata dall’operatore del settore dei mangimi e degli alimenti o dal suo rappresentante.

Casella I.1.

Speditore/esportatore: nome e indirizzo completo della persona fisica o giuridica (operatore del settore dei mangimi e degli alimenti) che invia la partita. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o l’indirizzo e-mail.

Casella I.2.

Tale casella deve essere compilata dalle autorità del punto di entrata designato (PED).

Casella I.3.

Destinatario: nome e indirizzo completo della persona fisica o giuridica (operatore del settore dei mangimi e degli alimenti) alla quale la partita è destinata. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o l’indirizzo e-mail.

Casella I.4.

Responsabile della partita: la persona (l’operatore del settore dei mangimi e degli alimenti, il suo rappresentante o la persona che effettua la dichiarazione a suo nome) che è responsabile della partita al momento della presentazione al PED e che effettua le dichiarazioni necessarie alle autorità competenti a nome dell’importatore. Indicare nome e indirizzo completo. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o l’indirizzo e-mail.

Casella I.5.

Paese di origine: paese terzo dal quale proviene la merce o dove essa è stata coltivata, raccolta o prodotta.

Casella I.6.

Paese di spedizione: paese terzo in cui la partita viene caricata a bordo del mezzo di trasporto finale per essere spedita nell’Unione.

Casella I.7.

Importatore: nome e indirizzo completo. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o l’indirizzo e-mail.

Casella I.8.

Luogo di destinazione: indirizzo di consegna nell’Unione. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o l’indirizzo e-mail.

Casella I.9.

Arrivo al PED: indicare la data prevista di arrivo della partita al PED.

Casella I.10.

Documenti: indicare la data di rilascio e il numero dei documenti ufficiali che accompagnano la partita, ove appropriato.

Casella I.11.

Indicare tutti i dettagli relativi al mezzo di trasporto di arrivo: per il trasporto aereo indicare il numero di volo, per il trasporto marittimo il nome della nave, per il trasporto stradale il numero di targa e, se del caso, la targa del rimorchio, per il trasporto ferroviario il numero del treno e del vagone.

Riferimento documentale: il numero della lettera di trasporto aereo, della polizza di carico o il numero del documento commerciale per il trasporto su ferrovia o su strada.

Casella I.12.

Descrizione della merce: fornire una descrizione dettagliata del prodotto (tra cui il tipo per i mangimi).

Casella I.13.

Codice prodotto o codice SA del sistema armonizzato dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

Casella I.14.

Peso lordo: peso totale in chilogrammi. È pari alla massa aggregata del prodotto nel suo contenitore immediato e di tutto l’imballaggio, esclusi i contenitori e le attrezzature per il trasporto.

Peso netto: peso del prodotto in chilogrammi, escluso l’imballaggio. La massa netta e la massa delle merci senza imballaggio.

Casella I.15.

Numero di colli.

Casella I.16.

Temperatura: selezionare la temperatura appropriata di trasporto/magazzinaggio.

Casella I.17.

Tipo d’imballaggio: identificare il tipo d’imballaggio del prodotto.

Casella I.18.

Impiego per il quale è destinato il prodotto: selezionare la casella appropriata: “consumo umano” se il prodotto è destinato al consumo umano senza precedente selezione o altro trattamento fisico, “trasformazione supplementare” se il prodotto è destinato al consumo umano dopo tale trattamento, “mangimi” se il prodotto è destinato al consumo animale.

Casella I.19.

Indicare, se del caso, tutti i numeri di identificazione del sigillo e del container.

Casella I.20.

Trasferimento a un punto di controllo: durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, il PED deve selezionare tale casella per consentire il trasporto successivo a un altro punto di controllo.

Casella I.21.

Non pertinente.

Casella I.22.

Per le importazioni: selezionare tale casella se la partita è destinata all’importazione nell’Unione (articolo 8).

Casella I.23.

Non pertinente.

Casella I.24.

Selezionare il mezzo di trasporto adeguato.

Parte II

Questa parte deve essere completata dall’autorità competente.

Casella II.1.

Utilizzare lo stesso numero di riferimento della casella I.2.

Casella II.2.

Questa casella può essere completata dai servizi doganali, se del caso.

Casella II.3.

Controlli documentali: compilare per tutte le partite.

Casella II.4.

L’autorità competente del PED indica se la partita è selezionata per i controlli fisici, i quali, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, possono essere effettuati in un punto di controllo diverso.

Casella II.5.

Durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, l’autorità competente del PED indica, in seguito a controlli documentali soddisfacenti, a quale punto di controllo può essere trasportata la merce per controlli d’identità e fisici.

Casella II.6.

Indicare chiaramente i provvedimenti necessari in caso di rifiuto della partita dovuto a risultati insoddisfacenti dei controlli documentali o d’identità. In caso di “rispedizione”, “distruzione”, “trasformazione” e “impiego per altri fini”, indicare nella casella II.7 l’indirizzo dello stabilimento di destinazione.

Casella II.7.

Indicare, se del caso, il numero di approvazione e l’indirizzo (o il nome della nave e il porto) per tutte le destinazioni qualora fosse richiesto un ulteriore controllo della partita, ad esempio per la casella II.6 “rispedizione”, “distruzione”, “trasformazione” e “impiego per altri fini”.

Casella II.8.

Apporre il timbro ufficiale dell’autorità competente del PED.

Casella II.9.

Firma del funzionario responsabile dell’autorità competente del PED.

Casella II.10.

Non pertinente.

Casella II.11.

L’autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, l’autorità competente del punto di controllo, indica i risultati dei controlli d’identità.

Casella II.12.

L’autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, l’autorità competente del punto di controllo, indica i risultati dei controlli fisici.

Casella II.13.

L’autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, l’autorità competente del punto di controllo, indica i risultati delle prove di laboratorio. Indicare la categoria della sostanza o dell’agente patogeno per i quali si effettua la prova di laboratorio.

Casella II.14.

Utilizzare questa casella per tutte le partite pronte per l’immissione in libera pratica nell’Unione.

Casella II.15.

Non pertinente.

Casella II.16.

Indicare chiaramente i provvedimenti necessari in caso di rifiuto della partita dovuto a risultati insoddisfacenti dei controlli d’identità o dei controlli fisici. In caso di “rispedizione”, “distruzione”, “trasformazione” e “impiego per altri fini”, indicare nella casella II.18 l’indirizzo dello stabilimento di destinazione.

Casella II.17.

Motivi del rifiuto: se del caso, aggiungere le informazioni pertinenti. Selezionare la casella corrispondente.

Casella II.18.

Indicare, se del caso, il numero di approvazione e l’indirizzo (o il nome della nave e il porto) per tutte le destinazioni qualora fosse richiesto un ulteriore controllo della partita, ad esempio per la casella II.16, “rispedizione”, “distruzione”, “trasformazione” e “impiego per altri fini”.

Casella II.19.

Utilizzare tale casella se il sigillo originale apposto su una partita viene distrutto all’apertura del container. Si conserva a tal fine un elenco consolidato di tutti i sigilli che sono stati utilizzati.

Casella II.20.

Apporre qui il timbro ufficiale dell’autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, dell’autorità competente del punto di controllo.

Casella II.21.

Firma del funzionario responsabile dell’autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, dell’autorità competente del punto di controllo.

Parte III

Questa parte deve essere completata dall’autorità competente.

Casella III.1.

Dettagli della rispedizione: l’autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, l’autorità competente del punto di controllo, indica il mezzo di trasporto utilizzato, la sua identificazione, il paese di destinazione e la data della rispedizione non appena noti.

Casella III.2.

Follow-up: indicare l’unità dell’autorità competente locale che è responsabile, ove appropriato, della supervisione in caso di “distruzione”, “trasformazione” e “impiego per altri fini” della partita. L’autorità competente indica qui i risultati dell’arrivo della partita e se essa corrisponde a quanto atteso.

Casella III.3.

Firma del funzionario responsabile dell’autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del funzionario responsabile del punto di controllo, in caso di “rispedizione”. Firma del funzionario responsabile dell’autorità competente locale in caso di “distruzione”, “trasformazione” e “impiego per altri fini”.»


(1)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: amitraz, acefato, aldicarb, benomil, carbendazim, clorfenapir, clorpirifos, CS2 (ditiocarbammati), diafentiuron, diazinon, diclorvos, dicofol, dimetoato, endosulfan, fenamidone, imidacloprid, malation, metamidofos, metiocarb, metomil, monocrotofos, ometoato, oxamil, profenofos, propiconazolo, tiabendazolo, tiacloprid.

(2)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: acefato, carbaril, carbendazim, carbofurano, clorpirifos, clorpirifos-etile, dimetoato, etion, malation, metalaxil, metamidofos, metomil, monocrotofos, ometoato, profenofos, protiofos, quinalfos, triadimefon, triazofos, dicrotofos, EPN, triforina.

(3)  Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e nella nomenclatura combinata non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all’interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con “ex” (ad esempio, ex 1006 30: è compreso solo il riso Basmati destinato al consumo umano).

(4)  Gli oligoelementi ai quali si fa riferimento alla presente voce sono gli oligoelementi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi citati nell’allegato I, punto 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29).

(5)  I tenori massimi stabiliti per le aflatossine nelle arachidi e nei prodotti derivati di cui ai punti 2.1.1 e 2.1.3 della sezione 2 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5) costituiscono i valori di riferimento d’intervento.»;


13.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/23


REGOLAMENTO (UE) N. 213/2010 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 marzo 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

174,7

JO

65,0

MA

105,2

TN

144,6

TR

112,5

ZZ

120,4

0707 00 05

EG

219,6

JO

147,9

MK

134,1

TR

140,2

ZZ

160,5

0709 90 70

JO

80,1

MA

193,9

TR

117,2

ZZ

130,4

0709 90 80

EG

32,4

ZZ

32,4

0805 10 20

CL

52,4

EG

43,5

IL

53,8

MA

54,2

TN

45,7

TR

60,2

ZZ

51,6

0805 50 10

EG

76,3

IL

76,3

TR

62,1

ZZ

71,6

0808 10 80

AR

96,9

BR

94,1

CA

102,4

CN

72,5

MK

24,7

US

108,9

UY

70,1

ZZ

81,4

0808 20 50

AR

86,7

CL

86,1

CN

39,2

US

95,6

ZA

93,4

ZZ

80,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


13.3.2010   

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L 65/25


REGOLAMENTO (UE) N. 214/2010 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2010

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 209/2010 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 marzo 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.

(4)  GU L 63 del 12.3.2010, pag. 5.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 13 marzo 2010

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

35,54

0,62

1701 11 90 (1)

35,54

4,24

1701 12 10 (1)

35,54

0,49

1701 12 90 (1)

35,54

3,95

1701 91 00 (2)

39,49

5,62

1701 99 10 (2)

39,49

2,49

1701 99 90 (2)

39,49

2,49

1702 90 95 (3)

0,39

0,29


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DIRETTIVE

13.3.2010   

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L 65/27


DIRETTIVA 2010/21/UE DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2010

che modifica l’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative a clothianidin, tiametoxam, fipronil e imidacloprid

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Le sostanze attive clothianidin, tiametoxam, fipronil e imidacloprid sono state incluse nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE rispettivamente con le direttive della Commissione 2006/41/CE (2), 2007/6/CE (3), 2007/52/CE (4) e 2008/116/CE (5).

(2)

Il rilascio accidentale di queste sostanze attive recentemente segnalato da diversi Stati membri ha portato a perdite consistenti di colonie di api da miele. Di conseguenza gli Stati membri interessati hanno preso misure precauzionali per sospendere temporaneamente l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze.

(3)

L’impiego di clothianidin, tiametoxam e imidacloprid è autorizzato solamente come insetticida, anche nel trattamento delle sementi. L’impiego di fipronil è tuttavia autorizzato solo come insetticida nel trattamento delle sementi. Gli incidenti segnalati dagli Stati membri riguardano l’impiego inopportuno di queste sostanze attive nel trattamento delle sementi.

(4)

Per evitare incidenti in futuro, è necessario definire ulteriori disposizioni riguardanti clothianidin, tiametoxam, fipronil e imidacloprid, comprese misure adeguate di attenuazione dei rischi.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

(6)

La misura di cui alla presente direttiva è conforme al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 ottobre 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o novembre 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Se necessario gli Stati membri, conformemente alla direttiva 91/414/CEE, modificano o ritirano entro il 31 ottobre 2010 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, tiametoxam, fipronil e imidacloprid.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 187 dell’8.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 43 del 15.2.2007, pag. 13.

(4)  GU L 214 del 17.8.2007, pag. 3.

(5)  GU L 337 del 16.12.2008, pag. 86.


ALLEGATO

L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è così modificato:

1)

nella riga 123 relativa al clothianidin, nella colonna «Disposizioni specifiche», la parte A è sostituita da quanto segue:

«PARTE A

Se ne può autorizzare l’impiego unicamente come insetticida.

Per la protezione di organismi non bersaglio, in particolare api da miele, per l’impiego come trattamento delle sementi:

la copertura del tegumento va effettuata solo in strutture specializzate nel trattamento delle sementi. Dette strutture devono applicare le migliori tecniche disponibili al fine di ridurre il rilascio di polveri durante l’applicazione sulle sementi, l’immagazzinamento e il trasporto delle stesse,

vanno impiegate adeguate attrezzature per la semina per garantire un’elevata incorporazione nel terreno e ridurre al minimo le perdite e il rilascio di polveri.

Gli Stati membri provvedono affinché:

le etichette delle sementi trattate includano l’indicazione che le sementi sono state trattate con clothianidin e indichino le misure di attenuazione dei rischi di cui all’autorizzazione,

le condizioni per l’autorizzazione, in particolare per le applicazioni a spruzzatura, includano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi per la protezione delle api da miele,

siano introdotti programmi di monitoraggio per verificare l’esposizione effettiva delle api da miele al clothianidin in aree molto utilizzate da api bottinatrici o da apicultori, ove e come necessario.»;

2)

nella riga 142 relativa al tiametoxam, nella colonna «Disposizioni specifiche», la parte A è sostituita da quanto segue:

«PARTE A

Se ne può autorizzare l’impiego unicamente come insetticida.

Per la protezione di organismi non bersaglio, in particolare api da miele, per l’impiego come trattamento delle sementi:

la copertura del tegumento va effettuata solo in strutture specializzate nel trattamento delle sementi. Dette strutture devono applicare le migliori tecniche disponibili al fine di ridurre il rilascio di polveri durante l’applicazione sulle sementi, l’immagazzinamento e il trasporto delle stesse,

vanno impiegate adeguate attrezzature per la semina per garantire un’elevata incorporazione nel terreno e ridurre al minimo le perdite e il rilascio di polveri.

Gli Stati membri provvedono affinché:

le etichette delle sementi trattate includano l’indicazione che le sementi sono state trattate con tiametoxam e indichino le misure di attenuazione dei rischi di cui all’autorizzazione,

le condizioni per l’autorizzazione, in particolare per le applicazioni a spruzzatura, includano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi per la protezione delle api da miele,

siano introdotti programmi di monitoraggio per verificare l’esposizione effettiva delle api da miele al tiametoxam in aree molto utilizzate da api bottinatrici o da apicultori, ove e come necessario.»;

3)

nella riga 163 relativa al fipronil, nella colonna «Disposizioni specifiche», la parte A è sostituita da quanto segue:

«PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida nel trattamento delle sementi.

Per la protezione di organismi non bersaglio, in particolare api da miele:

la copertura del tegumento va effettuata solo in strutture specializzate nel trattamento delle sementi. Dette strutture devono applicare le migliori tecniche disponibili al fine di ridurre il rilascio di polveri durante l’applicazione sulle sementi, l’immagazzinamento e il trasporto delle stesse,

vanno impiegate adeguate attrezzature per la semina per garantire un’elevata incorporazione nel terreno e ridurre al minimo le perdite e il rilascio di polveri.

Gli Stati membri provvedono affinché:

le etichette delle sementi trattate includano l’indicazione che le sementi sono state trattate con fipronil e indichino le misure di attenuazione dei rischi di cui all’autorizzazione,

siano introdotti programmi di monitoraggio per verificare l’esposizione effettiva delle api da miele al fipronil in aree molto utilizzate da api bottinatrici o da apicultori, ove e come necessario.»;

4)

nella riga 163 relativa al fipronil, nella colonna «Disposizioni specifiche», la parte B della frase seguente è eliminata:

«—

all’impiego di attrezzature che garantiscano un’elevata incorporazione nel terreno e riducano al minimo le perdite durante l’applicazione.»;

5)

nella riga 222 relativa all’imidacloprid, nella colonna «Disposizioni specifiche», la parte A è sostituita da quanto segue:

«PARTE A

Se ne può autorizzare l’impiego unicamente come insetticida.

Per la protezione di organismi non bersaglio, in particolare api da miele e volatili, per l’uso come trattamento delle sementi:

la copertura del tegumento va effettuata solo in strutture specializzate nel trattamento delle sementi. Dette strutture devono applicare le migliori tecniche disponibili al fine di ridurre il rilascio di polveri durante l’applicazione sulle sementi, l’immagazzinamento e il trasporto delle stesse,

vanno impiegate adeguate attrezzature per la semina per garantire un’elevata incorporazione nel terreno e ridurre al minimo le perdite e il rilascio di polveri.

Gli Stati membri provvedono affinché:

le etichette delle sementi trattate includano l’indicazione che le sementi sono state trattate con imidacloprid e indichino le misure di attenuazione dei rischi di cui all’autorizzazione,

le condizioni per l’autorizzazione, in particolare per le applicazioni a spruzzatura, includano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi per la protezione delle api da miele,

siano introdotti programmi di monitoraggio per verificare l’esposizione effettiva delle api da miele all’imidacloprid in aree molto utilizzate da api bottinatrici o da apicultori, ove e come necessario.»;

6)

nella riga 222 relativa all’imidacloprid, nella colonna «Disposizioni specifiche», la parte B della frase seguente è eliminata:

«—

alla protezione delle api da miele, in particolare per le applicazioni a spruzzatura e devono garantire che le condizioni di autorizzazione includano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.»