ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.062.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 62

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
11 marzo 2010


Sommario

 

III   Altri atti

pagina

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 121/2009, del 4 dicembre 2009, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

1

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 122/2009, del 4 dicembre 2009, che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

5

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 123/2009, del 4 dicembre 2009, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

7

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 124/2009, del 4 dicembre 2009, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE

9

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 125/2009, del 4 dicembre 2009, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

11

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 126/2009, del 4 dicembre 2009, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

13

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 127/2009, del 4 dicembre 2009, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

14

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 128/2009, del 4 dicembre 2009, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

16

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 129/2009, del 4 dicembre 2009, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

18

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 130/2009, del 4 dicembre 2009, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

20

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 131/2009, del 4 dicembre 2009, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

21

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 132/2009, del 4 dicembre 2009, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

22

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 133/2009, del 4 dicembre 2009, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

24

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 134/2009, del 4 dicembre 2009, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

25

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 135/2009, del 4 dicembre 2009, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

26

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 136/2009, del 4 dicembre 2009, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

28

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 137/2009, del 4 dicembre 2009, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

30

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 138/2009, del 4 dicembre 2009, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

31

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 139/2009, del 4 dicembre 2009, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

33

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 140/2009, del 4 dicembre 2009, che modifica l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE

34

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 141/2009, del 4 dicembre 2009, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE

35

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 142/2009, del 4 dicembre 2009, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

37

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 143/2009, del 4 dicembre 2009, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

38

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 144/2009, del 4 dicembre 2009, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

40

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 145/2009, del 4 dicembre 2009, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

42

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 146/2009, del 4 dicembre 2009, che modifica l’allegato XVII (Proprietà intellettuale) dell’accordo SEE

43

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 147/2009, del 4 dicembre 2009, che modifica l’allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell’accordo SEE

45

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 148/2009, del 4 dicembre 2009, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

47

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 149/2009, del 4 dicembre 2009, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

49

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 150/2009, del 4 dicembre 2009, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

51

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 151/2009, del 4 dicembre 2009, che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

52

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 152/2009, del 4 dicembre 2009, che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

55

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 153/2009, del 4 dicembre 2009, che modifica l’allegato XXI (Statistiche) e il protocollo 30, sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico, dell’accordo SEE

56

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 154/2009, del 4 dicembre 2009, che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

58

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 155/2009, del 4 dicembre 2009, che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

60

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 156/2009, del 4 dicembre 2009, che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

61

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 157/2009, del 4 dicembre 2009, che modifica l’allegato XXII (Diritto societario) dell’accordo SEE

63

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 158/2009, del 4 dicembre 2009, che modifica l’allegato XXII (Diritto societario) dell’accordo SEE

64

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 159/2009, del 4 dicembre 2009, che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, e il protocollo 37 dell’accordo SEE

65

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 160/2009, del 4 dicembre 2009, che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

67

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

11.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/1


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 121/2009

del 4 dicembre 2009

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 105/2009 del 22 ottobre 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 202/2009 della Commissione, del 16 marzo 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 600/2005 relativo all’impiego del preparato a base di Bacillus licheniformis DSM 5749 e di Bacillus subtilis DSM 5750 in alimenti composti contenenti lasalocid sodico (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 203/2009 della Commissione, del 16 marzo 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1137/2007 relativo all’autorizzazione del Bacillus subtilis (O35) come additivo per mangimi contenenti decochinato e narasin/nicarbazina (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 214/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1800/2004 per quanto riguarda i termini dell’autorizzazione dell’additivo per mangimi Cycostat 66G (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 232/2009 della Commissione, del 19 marzo 2009, relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego di Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 come additivo per mangimi destinati a bufale da latte (titolare dell’autorizzazione Société Industrielle Lesaffre) (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 270/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, relativo all’autorizzazione all’uso della 6-fitasi come additivo per mangimi per polli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione: DSM Nutritional Products Ltd rappresentato da DSM Nutritional products Sp. Z o.o.) (6).

(7)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 271/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, relativo all’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi e endo-1,4-beta-glucanasi come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso e anatre da ingrasso (titolare dell’autorizzazione BASF SE) (7), rettifica nella GU L 94 dell’8.4.2009, pag. 112).

(8)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 322/2009 della Commissione, del 20 aprile 2009, relativo alle autorizzazioni permanenti di taluni additivi nell’alimentazione degli animali (8).

(9)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 378/2009 della Commissione, dell’8 maggio 2009, relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di Bacillus cereus var. toyoi come additivo per mangimi per coniglie da riproduzione (titolare dell’autorizzazione Rubinum SA) (9).

(10)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 379/2009 della Commissione, dell’8 maggio 2009, relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di 6-fitasi EC 3.1.3.26 come additivo per mangimi per polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, galline ovaiole, anatre da ingrasso, suinetti (svezzati), suini da ingrasso e scrofe [titolare dell’autorizzazione Danisco Animal Nutrition, persona giuridica Danisco (UK) Limited] (10).

(11)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 386/2009 della Commissione, del 12 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di un nuovo gruppo funzionale di additivi per mangimi (11).

(12)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 403/2009 della Commissione, del 14 maggio 2009, relativo all’autorizzazione di un preparato di L-valina come additivo per mangimi (12).

(13)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/8/CE della Commissione, del 10 febbraio 2009, che modifica l’allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i tenori massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti per effetto di carry-over inevitabile in mangimi destinati a specie non bersaglio (13).

(14)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo II dell’allegato I dell’accordo è modificato nel modo seguente:

1)

al punto 1a [regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio] viene aggiunto il seguente testo:

«, modificato da:

32009 R 0386: Regolamento (CE) n. 386/2009 della Commissione del 12 maggio 2009 (GU L 118 del 13.5.2009, pag. 66).»;

2)

al punto 1zzd [regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione] viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 R 0214: Regolamento (CE) n. 214/2009 della Commissione del 18 marzo 2009 (GU L 73 del 19.3.2009, pag. 12).»;

3)

al punto 1zzj [regolamento (CE) n. 600/2005 della Commissione] viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 R 0202: Regolamento (CE) n. 202/2009 della Commissione del 16 marzo 2009 (GU L 71 del 17.3.2009, pag. 8).»;

4)

al punto 1zzzy [regolamento (CE) n. 1137/2007 della Commissione] viene aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

32009 R 0203: Regolamento (CE) n. 203/2009 della Commissione del 16 marzo 2009 (GU L 71 del 17.3.2009, pag. 11).»;

5)

al punto 33 (direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 L 0008: Direttiva 2009/8/CE della Commissione del 10 febbraio 2009 (GU L 40 dell’11.2.2009, pag. 19).»;

6)

dopo il punto 1zzzzt [regolamento (CE) n. 971/2008 della Commissione] vengono aggiunti i punti seguenti:

‘1zzzzu.

32009 R 0232: Regolamento (CE) n. 232/2009 della Commissione, del 19 marzo 2009, relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego di Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 come additivo per mangimi destinati a bufale da latte (titolare dell’autorizzazione Société Industrielle Lesaffre) (GU L 74 del 20.3.2009, pag. 14).

1zzzzv.

32009 R 0270: Regolamento (CE) n. 270/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, relativo all’autorizzazione all’uso della 6-fitasi come additivo per mangimi per polli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione: DSM Nutritional Products Ltd rappresentato da DSM Nutritional products Sp. Z o.o.) (GU L 91 del 3.4.2009, pag. 3).

1zzzzw.

32009 R 0271: Regolamento (CE) n. 271/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, relativo all’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi e endo-1,4-beta-glucanasi come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso e anatre da ingrasso (titolare dell’autorizzazione BASF SE) (GU L 91, 3.4.2009, pag. 5); rettifica nella GU L 94 dell’8.4.2009, pag. 112).

1zzzzx.

32009 R 0322: Regolamento (CE) n. 322/2009 della Commissione, del 20 aprile 2009, relativo alle autorizzazioni permanenti di taluni additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 101 del 21.4.2009, pag. 9).

1zzzzy.

32009 R 0378: Regolamento (CE) n. 378/2009 della Commissione, dell’8 maggio 2009, relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di Bacillus cereus var. toyoi come additivo per mangimi per coniglie da riproduzione (titolare dell’autorizzazione Rubinum SA) (GU L 116 del 9.5.2009, pag. 3).

1zzzzz.

32009 R 0379: Regolamento (CE) n. 379/2009 della Commissione, dell’8 maggio 2009, relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di 6-fitasi EC 3.1.3.26 come additivo per mangimi per polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, galline ovaiole, anatre da ingrasso, suinetti (svezzati), suini da ingrasso e scrofe [titolare dell’autorizzazione Danisco Animal Nutrition, persona giuridica Danisco (UK) Limited] (GU L 116 del 9.5.2009, pag. 6).

1zzzzza.

32009 R 0403: Regolamento (CE) n. 403/2009 della Commissione, del 14 maggio 2009, concernente l’autorizzazione di un preparato di L-valina come additivo per mangimi (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 3).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 202/2009, (CE) n. 203/2009, (CE) n. 214/2009, (CE) n. 232/2009, (CE) n. 270/2009, (CE) n. 271/2009, (CE) n. 322/2009, (CE) n. 378/2009, (CE) n. 379/2009, (CE) n. 386/2009 e (CE) n. 403/2009 e della direttiva 2009/8/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 dicembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (14).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 334 del 17.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 71 del 17.3.2009, pag. 8.

(3)  GU L 71 del 17.3.2009, pag. 11.

(4)  GU L 73 del 19.3.2009, pag. 12.

(5)  GU L 74 del 20.3.2009, pag. 14.

(6)  GU L 91 del 3.4.2009, pag. 3.

(7)  GU L 91 del 3.4.2009, pag. 5.

(8)  GU L 101 del 21.4.2009, pag. 9.

(9)  GU L 116 del 9.5.2009, pag. 3.

(10)  GU L 116 del 9.5.2009, pag. 6.

(11)  GU L 118 del 13.5.2009, pag. 66.

(12)  GU L 120 del 15.5.2009, pag. 3.

(13)  GU L 40 dell’11.2.2009, pag. 19.

(14)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


11.3.2010   

IT

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L 62/5


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 122/2009

del 4 dicembre 2009

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 105/2009 del 22 ottobre 2009 (1).

(2)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 78/2009 del 3 luglio 2009 (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 256/2009 della Commissione, del 23 marzo 2009, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azossistrobina e fludioxonil in e su determinati prodotti (3); rettifica nella GU L 208 del 12.8.2009, pag. 39.

(4)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell’allegato I dell’accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 R 0256: Regolamento (CE) n. 256/2009 della Commissione del 23 marzo 2009 (GU L 81 del 27.3.2009, pag. 3); rettifica nella GU L 208 del 12.8.2009, pag. 39

Articolo 2

Al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 2005/396 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo è aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 R 0256: Regolamento (CE) n. 256/2009 della Commissione del 23 marzo 2009 (GU L 81 del 27.3.2009, pag. 3); rettifica nella GU L 208 del 12.8.2009, pag. 39

Articolo 3

I testi del regolamento (CE) n. 256/2009; rettifica nella GU L 208 del 12.8.2009, pag. 39, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 5 dicembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (4).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 334 del 17.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 277 del 22.10.2009, pag. 27.

(3)  GU L 81 del 27.3.2009, pag. 3.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


11.3.2010   

IT

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L 62/7


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 123/2009

del 4 dicembre 2009

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 77/2009 del 3 luglio 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/109/CE della Commissione, del 9 febbraio 2009, riguardante l’organizzazione di un esperimento temporaneo che prevede alcune deroghe per la commercializzazione di miscugli di sementi destinati ad essere utilizzati come piante foraggere a norma della direttiva 66/401/CEE del Consiglio al fine di determinare se talune specie non elencate nelle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE o 2002/57/CE del Consiglio soddisfino i requisiti per essere incluse nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera A), della direttiva 66/401/CEE (2).

(3)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 53 (direttiva 2008/124/CE della Commissione) della parte 2 del capitolo III dell’allegato I dell’accordo è aggiunto il punto seguente:

«54.

32009 D 0109: Decisione 2009/109/CE della Commissione, del 9 febbraio 2009, riguardante l’organizzazione di un esperimento temporaneo che prevede alcune deroghe per la commercializzazione di miscugli di sementi destinati a essere utilizzati come piante foraggere a norma della direttiva 66/401/CEE del Consiglio al fine di determinare se talune specie non elencate nelle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE o 2002/57/CE del Consiglio soddisfino i requisiti per essere incluse nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera A), della direttiva 66/401/CEE (GU L 40 dell’11.2.2009, pag. 26).»

Articolo 2

I testi della decisione 2009/109/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 dicembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 277 del 22.10.2009, pag. 25.

(2)  GU L 40 dell’11.2.2009, pag. 26.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


11.3.2010   

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L 62/9


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 124/2009

del 4 dicembre 2009

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 132/2007 del 26 ottobre 2007 (1).

(2)

L’allegato IV dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 81/2009 del 3 luglio 2009 (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/591/CE della Commissione, del 30 giugno 2008, relativa al forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti (3).

DECIDE:

Articolo 1

Al capitolo IV dell’allegato II dell’accordo, dopo il punto 6 (direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il punto seguente:

«7.

32008 D 0591: Decisione 2008/591/CE della Commissione, del 30 giugno 2008, relativa al forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti (GU L 190 del 18.7.2008, pag. 22).»

Articolo 2

Dopo il punto 26 (direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato IV dell’accordo viene aggiunto il punto seguente:

«26a.

32008 D 0591: Decisione 2008/591/CE della Commissione, del 30 giugno 2008, relativa al forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti (GU L 190 del 18.7.2008, pag. 22).»

Articolo 3

I testi della decisione 2008/591/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 5 dicembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (4).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 100 del 10.4.2008, pag. 1.

(2)  GU L 277 del 22.10.2009, pag. 32.

(3)  GU L 190 del 18.7.2008, pag. 22.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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L 62/11


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 125/2009

del 4 dicembre 2009

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 28/2009 del 17 marzo 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici, e la direttiva 98/8/CE relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (2).

(3)

La direttiva 93/42/CEE del Consiglio (3) è stata integrata nei capitoli IX e XXX dell’allegato II dell’accordo. Poiché la direttiva riguarda i dispositivi medici, il relativo riferimento deve figurare solo nel capitolo XXX. Occorre pertanto sopprimere il riferimento alla direttiva nel capitolo IX.

(4)

Poiché la direttiva 90/385/CEE del Consiglio (4) riguarda i dispositivi medici impiantabili attivi, il riferimento a questa direttiva deve essere spostato dal capitolo X al capitolo XXX dell’allegato II dell’accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato II dell’accordo è modificato come segue:

1)

il testo del punto 27a (direttiva 93/42/CEE del Consiglio) del capitolo IX è soppresso;

2)

il testo del punto 7 (direttiva 90/385/CEE del Consiglio) del capitolo X è soppresso;

3)

al punto 12n (direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV e al punto 1 (direttiva 93/42/CEE del Consiglio) del capitolo XXX è aggiunto il seguente trattino:

«—

32007 L 0047: Direttiva 2007/47/CE del Parlamento e del Consiglio del 5 settembre 2007 (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 21).»;

4)

al punto 6 (direttiva 2005/50/CE della Commissione) del capitolo XXX viene aggiunto il testo seguente:

«7.

390 L 0385: Direttiva 90/385/CE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17), modificata da:

393 L 0042: Direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 (GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1),

393 L 0068: Direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1),

32007 L 0047: Direttiva 2007/47/CE del Parlamento e del Consiglio del 5 settembre 2007 (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 21).

Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Polonia (allegato XII, capitolo 1, punto 1).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2007/47/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 dicembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 130 del 28.5.2009, pag. 21.

(2)  GU L 247 del 21.9.2007, pag. 21.

(3)  GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1.

(4)  GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17.

(5)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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L 62/13


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 126/2009

del 4 dicembre 2009

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 78/2009 del 3 luglio 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 565/2008 della Commissione, del 18 giugno 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, per quanto riguarda la definizione del tenore massimo di diossine e PCB nel fegato di pesce (2).

(3)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 54zzzz [regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione] del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32008 R 0565: Regolamento (CE) n. 565/2008 della Commissione del 18 giugno 2008 (GU L 160 del 19.6.2008, pag. 20).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 565/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 dicembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 277 del 22.10.2009, pag. 27.

(2)  GU L 160 del 19.6.2008, pag. 20.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


11.3.2010   

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L 62/14


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 127/2009

del 4 dicembre 2009

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 78/2009 del 3 luglio 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione, del 5 dicembre 2008, relativo ad un programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2009, 2010 e 2011 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (2).

(3)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Nel capitolo XII dell’allegato II dell’accordo, dopo il punto 54zzzza [regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione] è aggiunto il seguente testo:

«54zzzzb.

32008 R 1213: Regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione, del 5 dicembre 2008, relativo ad un programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2009, 2010 e 2011 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari su e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 9).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

1)

l’articolo 1 è adattato nel modo seguente:

“Nel corso del 2009, del 2010 e del 2011, l’Islanda può continuare ad analizzare gli stessi 61 antiparassitari controllati nei prodotti alimentari sul suo mercato nel 2008.”;

2)

nell’allegato II viene aggiunto quanto segue:

“IS

12 (*)

15 (**)

NO

12 (*)

15 (**)” »

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1213/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 dicembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 277 del 22.10.2009, pag. 27.

(2)  GU L 328 del 6.12.2008, pag. 9.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


11.3.2010   

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L 62/16


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 128/2009

del 4 dicembre 2009

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 62/2009 del 29 maggio 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (2), rettifica nella GU L 87 del 31.3.2009, pag. 174.

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione, del 24 novembre 2008, concernente l’esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2006/130/CE della Commissione, dell’11 dicembre 2006, che attua la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la fissazione dei criteri per l’esenzione dall’obbligo della prescrizione veterinaria vigente per taluni medicinali destinati ad animali da produzione alimentare (4).

(5)

Il regolamento (CE) n. 1234/2008 abroga i regolamenti della Commissione (CE) n. 1084/2003 (5) e (CE) n. 1085/2003 (6), che sono integrati nell’accordo e devono pertanto essere soppressi dallo stesso,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo XIII dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue:

1)

al punto 15 q (direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32007 R 1394: Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121); rettifica nella GU L 87 del 31.3.2009, pag. 174.»;

2)

al punto 15zb [regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] viene aggiunto il seguente testo:

«, modificato da:

32007 R 1394: Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121); rettifica nella GU L 87 del 31.3.2009, pag. 174.»;

3)

il testo dei punti 15r [regolamento (CE) n. 1084/2003 della Commissione] e 15s [regolamento (CE) n. 1085/2003 della Commissione] è soppresso;

4)

dopo il punto 15zf (direttiva 2005/28/CE della Commissione) sono aggiunti i seguenti punti:

«15zg.

32006 L 0130: Direttiva 2006/130/CE della Commissione, dell’11 dicembre 2006, che attua la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la fissazione dei criteri per l’esenzione dall’obbligo della prescrizione veterinaria vigente per taluni medicinali destinati ad animali da produzione alimentare (GU L 349 del 12.12.2006, pag. 15).

15zh.

32007 R 1394: Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121); rettifica nella GU L 87 del 31.3.2009, pag. 174.

Ai fini dell’accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Gli Stati EFTA sono associati a pieno titolo ai lavori del comitato per le terapie avanzate, ma senza diritto di voto.

15zi.

32008 R 1234: Regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione, del 24 novembre 2008, concernente l’esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 7).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1394/2007; rettifica nella GU L 87 del 31.3.2009, pag. 174, del regolamento (CE) n. 1234/2008 e della direttiva 2006/130/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 dicembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (7), oppure, se successiva, alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 61/2009 del 29 maggio 2009.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 232 del 3.9.2009, pag. 18.

(2)  GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121.

(3)  GU L 334 del 12.12.2008, pag. 7.

(4)  GU L 349 del 12.12.2006, pag. 15.

(5)  GU L 159 del 27.6.2003, pag. 1.

(6)  GU L 159 del 27.6.2003, pag. 24.

(7)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


11.3.2010   

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L 62/18


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 129/2009

del 4 dicembre 2009

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 62/2009 del 29 maggio 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 658/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007, relativo alle sanzioni pecuniarie in caso di violazione di determinati obblighi connessi con le autorizzazioni all’immissione in commercio rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

DECIDE:

Articolo 1

Nel capitolo XIII dell’allegato II dell’accordo, dopo il punto 15zi [regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione] è aggiunto il seguente punto:

«15zj.

32007 R 0658: Regolamento (CE) n. 658/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007, relativo alle sanzioni pecuniarie in caso di violazione di determinati obblighi connessi con le autorizzazioni all’immissione in commercio rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 10).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Nei casi in cui il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è stabilito in uno Stato EFTA, il diritto di imporre penali ai titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio a norma dell’articolo 84, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 viene esercitato dallo Stato EFTA in base a una proposta della Commissione europea.»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 658/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 dicembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3), oppure, se successiva, alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 61/2009 del 29 maggio 2009.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 232 del 3.9.2009, pag. 18.

(2)  GU L 155 del 15.6.2007, pag. 10.

(3)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


11.3.2010   

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L 62/20


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 130/2009

del 4 dicembre 2009

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 28/2009 del 17 marzo 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2008/58/CE della Commissione, del 21 agosto 2008, recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (2),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 1 (direttiva 67/548/CEE del Consiglio) del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32008 L 0058: Direttiva 2008/58/CE della Commissione del 21 agosto 2008 (GU L 246 del 15.9.2008, pag. 1).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2008/58/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 dicembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 130 del 28.5.2009, pag. 21.

(2)  GU L 246 del 15.9.2008, pag. 1.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


11.3.2010   

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L 62/21


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 131/2009

del 4 dicembre 2009

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 28/2009 del 17 marzo 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/385/CE della Commissione, del 24 gennaio 2008, che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni del piombo e del cadmio (2),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 12q (direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32008 D 0385: Decisione 2008/385/CE della Commissione del 24 gennaio 2008 (GU L 136 del 24.5.2008, pag. 9).»

Articolo 2

I testi della decisione 2008/385/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 dicembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 130 del 28.5.2009, pag. 21.

(2)  GU L 136 del 24.5.2008, pag. 9.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


11.3.2010   

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L 62/22


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 132/2009

del 4 dicembre 2009

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 28/2009 del 17 marzo 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (2).

(3)

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 abroga il regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione (3), che è integrato nell’accordo e dev’essere pertanto soppresso dallo stesso,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue:

1)

il trattino [regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione] del punto 12o [regolamento (CE) n. 1896/2000 della Commissione] è soppresso;

2)

il testo del punto 12s [regolamento (CE) 2032/2003 della Commissione] è soppresso;

3)

dopo il punto 12zd (decisione 2007/794/CE della Commissione) viene inserito il punto seguente:

«12ze.

32007 R 1451: Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1451/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 dicembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 130 del 28.5.2009, pag. 21.

(2)  GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3.

(3)  GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


11.3.2010   

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L 62/24


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 133/2009

del 4 dicembre 2009

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 28/2009 del 17 marzo 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (2),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 12ze [regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione] del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo viene aggiunto il punto seguente:

«12zf.

32008 R 0340: Regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 107 del 17.4.2008, pag. 6).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 340/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 dicembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 130 del 28.5.2009, pag. 21.

(2)  GU L 107 del 17.4.2008, pag. 6.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


11.3.2010   

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L 62/25


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 134/2009

del 4 dicembre 2009

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 28/2009 del 17 marzo 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/423/CE della Commissione, dell’8 maggio 2008, che stabilisce un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a determinati principi attivi da esaminare nell’ambito del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 12zf [regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione] del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo viene aggiunto il punto seguente:

«12zg.

32008 D 0423: Decisione 2008/423/CE della Commissione, dell’8 maggio 2008, che stabilisce un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a determinati principi attivi da esaminare nell’ambito del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 79).»

Articolo 2

I testi della decisione 2008/423/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 dicembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 130 del 28.5.2009, pag. 21.

(2)  GU L 149 del 7.6.2008, pag. 79.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


11.3.2010   

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L 62/26


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 135/2009

del 4 dicembre 2009

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 28/2009 del 17 marzo 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2008/85/CE della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il tiabendazolo come principio attivo nell’allegato I della direttiva (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2008/86/CE della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il tebuconazolo come principio attivo nell’allegato I della direttiva (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/763/CE della Commissione, del 29 settembre 2008, che definisce, in applicazione della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, una metodologia comune per calcolare le vendite annuali di pile e accumulatori portatili agli utilizzatori finali (4),

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue:

1)

al punto 12n (direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32008 L 0085: Direttiva 2008/85/CE della Commissione del 5 settembre 2008 (GU L 239 del 6.9.2008, pag. 6),

32008 L 0086: Direttiva 2008/86/CE della Commissione del 5 settembre 2008 (GU L 239 del 6.9.2008, pag. 9).»;

2)

dopo il punto 12zg (decisione 2008/423/CE della Commissione) è aggiunto il punto seguente:

«12zh.

32008 D 0763: Decisione 2008/763/CE della Commissione, del 29 settembre 2008, che definisce, in applicazione della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, una metodologia comune per calcolare le vendite annuali di pile e accumulatori portatili agli utilizzatori finali (GU L 262 dell’1.10.2008, pag. 39).»

Articolo 2

I testi delle direttive 2008/85/CE e 2008/86/CE e della decisione 2008/763/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 dicembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 130 del 28.5.2009, pag. 21.

(2)  GU L 239 del 6.9.2008, pag. 6.

(3)  GU L 239 del 6.9.2008, pag. 9.

(4)  GU L 262 dell’1.10.2008, pag. 39.

(5)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


11.3.2010   

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L 62/28


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 136/2009

del 4 dicembre 2009

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 28/2009 del 17 marzo 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/809/CE della Commissione, del 14 ottobre 2008, concernente la non iscrizione di determinate sostanze nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/831/CE della Commissione, del 31 ottobre 2008, recante fissazione di un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a determinati principi attivi da esaminare nell’ambito del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE (3),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 12zh (decisione 2008/763/CE della Commissione) del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo sono inseriti i punti seguenti:

«12zi.

32008 D 0809: Decisione 2008/809/CE della Commissione, del 14 ottobre 2008, concernente la non iscrizione di determinate sostanze nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 281 del 24.10.2008, pag. 16).

12zj.

32008 D 0831: Decisione 2008/831/CE della Commissione, del 31 ottobre 2008, recante fissazione di un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a determinati principi attivi da esaminare nell’ambito del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE (GU L 295 del 4.11.2008, pag. 50).»

Articolo 2

I testi delle decisioni 2008/809/CE e 2008/831/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 dicembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 130 del 28.5.2009, pag. 21.

(2)  GU L 281 del 24.10.2008, pag. 16.

(3)  GU L 295 del 4.11.2008, pag. 50.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


11.3.2010   

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L 62/30


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 137/2009

del 4 dicembre 2009

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 28/2009 del 17 marzo 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/681/CE della Commissione, del 28 luglio 2008, concernente la non iscrizione di determinate sostanze negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (2),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 12zj (decisione 2008/831/CE della Commissione) del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo viene inserito il punto seguente:

«12zk.

32008 D 0681: Decisione 2008/681/CE della Commissione, del 28 luglio 2008, concernente la non iscrizione di determinate sostanze negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 222 del 20.8.2008, pag. 7).»

Articolo 2

I testi della decisione 2008/681/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 dicembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 130 del 28.5.2009, pag. 21.

(2)  GU L 222 del 20.8.2008, pag. 7.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


11.3.2010   

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L 62/31


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 138/2009

del 4 dicembre 2009

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 132/2007 del 26 ottobre 2007 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/264/CE della Commissione, del 25 marzo 2008, sui requisiti di sicurezza antincendio delle norme europee relative alle sigarette conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/357/CE della Commissione, del 23 aprile 2008, che fissa prescrizioni per la sicurezza dei bambini che devono essere rispettate dalle norme europee per gli accendini in applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 3k (decisione 2006/502/CE della Commissione) del capitolo XIX dell’allegato II dell’accordo sono inseriti i punti seguenti:

«3l.

32008 D 0264: Decisione 2008/264/CE della Commissione, del 25 marzo 2008, sui requisiti di sicurezza antincendio delle norme europee relative alle sigarette conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 26.3.2008, pag. 35).

3m.

32008 D 0357: Decisione 2008/357/CE della Commissione, del 23 aprile 2008, che fissa prescrizioni per la sicurezza dei bambini che devono essere rispettate dalle norme europee per gli accendini in applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 120 del 7.5.2008, pag. 11).»

Articolo 2

I testi delle decisioni 2008/264/CE e 2008/357/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 dicembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 100 del 10.4.2008, pag. 1.

(2)  GU L 83 del 26.3.2008, pag. 35.

(3)  GU L 120 del 7.5.2008, pag. 11.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


11.3.2010   

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L 62/33


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 139/2009

del 4 dicembre 2009

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 31/2006 del 10 marzo 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/108/CE della Commissione, del 3 febbraio 2009, che modifica la decisione 2002/364/CE relativa alle specifiche tecniche comuni per i dispositivi medico-diagnostici in vitro (2),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 3 (decisione 2002/364/CE della Commissione) del capitolo XXX dell’allegato II dell’accordo è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

32009 D 0108: Decisione 2009/108/CE della Commissione del 3 febbraio 2009 (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 34).»

Articolo 2

I testi della decisione 2009/108/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 dicembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 147 dell’1.6.2006, pag. 48.

(2)  GU L 39 del 10.2.2009, pag. 34.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


11.3.2010   

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L 62/34


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 140/2009

del 4 dicembre 2009

che modifica l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato IV dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 81/2009 del 3 luglio 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2007/74/CE della Commissione, del 21 dicembre 2006, che fissa valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore in applicazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 28 [regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell’allegato IV dell’accordo viene aggiunto il punto seguente:

«29.

32007 D 0074: Decisione 2007/74/CE della Commissione, del 21 dicembre 2006, che fissa valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore in applicazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 32 del 6.2.2007, pag. 183).»

Articolo 2

I testi della decisione 2007/74/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 dicembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 277 del 22.10.2009, pag. 32.

(2)  GU L 32 del 6.2.2007, pag. 183.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


11.3.2010   

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L 62/35


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 141/2009

del 4 dicembre 2009

che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato IX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 106/2009 del 22 ottobre 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1289/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune informazioni contenute nei prospetti e nei messaggi pubblicitari (2),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 29ba [regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione] dell’allegato IX dell’accordo è aggiunto il seguente trattino:

«—

32008 R 1289: Regolamento (CE) n. 1289/2008 della Commissione del 12 dicembre 2008 (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 17).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1289/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 dicembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 334 del 17.12.2009, pag. 3.

(2)  GU L 340 del 19.12.2008, pag. 17.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


Dichiarazione comune delle parti contraenti in merito alla decisione n. 141/2009 che integra nell’accordo il regolamento (CE) n. 1289/2008 della Commissione

«Il regolamento (CE) n. 1289/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune informazioni contenute nei prospetti e nei messaggi pubblicitari autorizza gli emittenti di paesi terzi a fornire informazioni finanziarie relative agli esercizi passati conformemente ai principi contabili ivi definiti. L’integrazione di tale regolamento lascia impregiudicato il campo d’applicazione dell’accordo SEE per quanto riguarda le relazioni con i paesi terzi.»


11.3.2010   

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L 62/37


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 142/2009

del 4 dicembre 2009

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 110/2009 del 22 ottobre 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/240/CE della Commissione, del 4 marzo 2009, che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe, a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose (2),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 13c (direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XIII dell’accordo è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32009 D 0240: Decisione 2009/240/CE della Commissione del 4 marzo 2009 (GU L 71 del 17.3.2009, pag. 23).»

Articolo 2

I testi della decisione 2009/240/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 dicembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 334 del 17.12.2009, pag. 10.

(2)  GU L 71 del 17.3.2009, pag. 23.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


11.3.2010   

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L 62/38


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 143/2009

del 4 dicembre 2009

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 110/2009 del 22 ottobre 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 68/2009 della Commissione, del 23 gennaio 2009, che adegua per la nona volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l’allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (4); rettifica nella GU L 256 del 29.9.2009, pag. 38.

(5)

Occorre integrare nell’accordo la raccomandazione 2009/60/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, concernente orientamenti sulle migliori prassi in materia di verifica degli apparecchi di controllo da effettuare durante i controlli su strada e presso le officine autorizzate (5),

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato XIII dell’accordo è modificato come segue:

1)

al punto 21 [regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio] viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 R 0068: Regolamento (CE) n. 68/2009 della Commissione del 23 gennaio 2009 (GU L 21 del 24.1.2009, pag. 3).»;

2)

al punto 21a (direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

32009 L 0004: Direttiva 2009/4/CE della Commissione del 23 gennaio 2009 (GU L 21 del 24.1.2009, pag. 39),

32009 L 0005: Direttiva 2009/5/CE della Commissione del 30 gennaio 2009 (GU L 29 del 31.1.2009, pag. 45); rettifica nella GU L 256 del 29.9.2009, pag. 38.»;

3)

dopo il punto 95 (raccomandazione 2004/358/CE della Commissione) è aggiunto il seguente punto:

«96.

32009 H 0060: Raccomandazione 2009/60/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, concernente orientamenti sulle migliori prassi in materia di verifica degli apparecchi di controllo da effettuare durante i controlli su strada e presso le officine autorizzate (GU L 21 del 24.1 2009, pag. 87).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 68/2009, delle direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE; rettifica nella GU L 256 del 29.9.2009, pag. 38, e della raccomandazione 2009/60/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 dicembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (6).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 334 del 17.12.2009, pag. 10.

(2)  GU L 21 del 24.1.2009, pag. 3.

(3)  GU L 21 del 24.1.2009, pag. 39.

(4)  GU L 29 del 31.1.2009, pag. 45.

(5)  GU L 21 del 24.1.2009, pag. 87.

(6)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


11.3.2010   

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L 62/40


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 144/2009

del 4 dicembre 2009

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 110/2009 del 22 ottobre 2009 (1).

(2)

Il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile (2) è stato reintegrato nell’accordo dalla decisione del Comitato misto SEE n. 99/2009 del 25 settembre 2009 (3), che prevede adeguamenti nazionali specifici.

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 483/2009 della Commissione, del 9 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 820/2008 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione (4),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 66i [regolamento (CE) n. 820/2008 della Commissione] dell’allegato XIII dell’accordo, è aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

32009 R 0483: Regolamento (CE) n. 483/2009 della Commissione del 9 giugno 2009 (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 23).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 483/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 dicembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 334 del 17.12.2009, pag. 10.

(2)  GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.

(3)  GU L 304 del 19.11.2009, pag. 14.

(4)  GU L 145 del 10.6.2009, pag. 23.

(5)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


11.3.2010   

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L 62/42


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 145/2009

del 4 dicembre 2009

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 110/2009 del 22 ottobre 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1356/2008 della Commissione, del 23 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 593/2007 relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (2),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 66s [regolamento (CE) n. 593/2007 della Commissione] dell’allegato XIII dell’accordo viene aggiunto quanto segue:

« , modificato da:

32008 R 1356: Regolamento (CE) n. 1356/2008 della Commissione del 23 dicembre 2008 (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 46).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1356/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 dicembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 334 del 17.12.2009, pag. 10.

(2)  GU L 350 del 30.12.2008, pag. 46.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


11.3.2010   

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L 62/43


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 146/2009

del 4 dicembre 2009

che modifica l’allegato XVII (Proprietà intellettuale) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XVII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 56/2007 dell’8 giugno 2007 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (versione codificata) (2).

(3)

La direttiva 2008/95/CE abroga la direttiva 89/104/CEE del Consiglio (3), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere soppressa dallo stesso,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato XVII dell’accordo è modificato come segue:

1)

il testo del punto 4 (direttiva 89/104/CEE del Consiglio) è soppresso;

2)

dopo il punto 9g (direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene inserito il seguente punto:

«9h.

32008 L 0095: Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (versione codificata) (GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 25).

Ai fini dell’accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

a)

all’articolo 3, paragrafo 2, per “norme in materia di diritto di marchio di impresa” s’intendono le norme in materia di diritto di marchio di impresa applicabili in una parte contraente;

b)

all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto i), paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, e agli articoli 9 e 14, le disposizioni relative al marchio comunitario non si applicano agli Stati EFTA a meno che il marchio comunitario venga esteso a tali Stati.»

Articolo 2

I testi della direttiva 2008/95/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 dicembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 266 dell’11.10.2007, pag. 17.

(2)  GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 25.

(3)  GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 1.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


11.3.2010   

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L 62/45


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 147/2009

del 4 dicembre 2009

che modifica l’allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XVIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 51/2009 del 24 aprile 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura (2),

DECIDE:

Articolo 1

Nell’allegato XVIII dell’accordo, dopo il punto 21b (direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il seguente punto:

«21c.

32004 L 0113: Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37).

Ai fini dell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

Agli articoli 5 e 17, anziché “21 dicembre 2007” leggi “30 giugno 2010”.»

Articolo 2

I testi della direttiva 2004/113/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 dicembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 162 del 25.6.2009, pag. 32.

(2)  GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.

(3)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


Dichiarazione comune delle parti contraenti in merito alla decisione n. 147/2009 che integra nell’accordo la direttiva 2004/113/CE

«La direttiva 2004/113/CE si basa sull’articolo 13 del trattato CE, che è stato introdotto dal trattato di Amsterdam e non è recepito nell’accordo SEE. L’integrazione della direttiva 2004/113/CE nell’accordo SEE lascia impregiudicato il campo d’applicazione dell’accordo SEE.»


11.3.2010   

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L 62/47


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 148/2009

del 4 dicembre 2009

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 101/2009 del 25 settembre 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/73/CE della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante modifica della decisione 2007/589/CE per quanto riguarda le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di protossido di azoto (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/339/CE della Commissione, del 16 aprile 2009, che modifica la decisione 2007/589/CE per quanto riguarda l’inclusione di linee guida in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni e dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo (3).

(4)

I piani di monitoraggio trasmessi dagli operatori aerei alle autorità competenti degli Stati EFTA, e approvati da queste ultime conformemente ai requisiti della decisione 2009/339/CE, sono considerati approvati conformemente alle disposizioni della sezione 6 dell’allegato XIV e della sezione 3 dell’allegato XV della decisione 2009/339/CE e riconosciuti come tali nell’applicazione del sistema UE di scambio delle quote di emissione per le attività di trasporto aereo.

(5)

Il fatto che la decisione 2009/339/CE venga integrata prima della direttiva 2008/101/CE non pregiudica né procedure d’integrazione analoghe in futuro né eventuali negoziati su adattamenti della direttiva 2008/101/CE,

DECIDE:

Articolo 1

Nell’allegato XX dell’accordo, al punto 21am (decisione 2007/589/CE della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

32009 D 0073: Decisione 2009/73/CE della Commissione del 17 dicembre 2008 (GU L 24 del 28.1.2009, pag. 18),

32009 D 0339: Decisione 2009/339/CE della Commissione del 16 aprile 2009 (GU L 103 del 23.4.2009, pag. 10).»

Articolo 2

I testi delle decisioni 2009/73/CE e 2009/339/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 dicembre 2009 o, se posteriore, il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 304 del 19.11.2009, pag. 18.

(2)  GU L 24 del 28.1.2009, pag. 18.

(3)  GU L 103 del 23.4.2009, pag. 10.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


11.3.2010   

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L 62/49


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 149/2009

del 4 dicembre 2009

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 101/2009 del 25 settembre 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (2),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 21aqc [regolamento (CE) n. 1516/2007 della Commissione] dell’allegato XX dell’accordo è aggiunto il punto seguente:

«21ar.

32001 L 0081: Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22), modificata da:

1 03 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, adottato il 16 aprile 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

32006 L 0105: Direttiva 2006/105/CE del Consiglio del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368).

Ai fini dell’accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

a)

all’articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

“f)

per la Norvegia, alle emissioni generate nel territorio di Svalbard.”;

b)

per quanto riguarda gli obblighi di cui all’articolo 4, nell’allegato I vengono aggiunti i seguenti limiti nazionali di emissione che gli Stati EFTA devono raggiungere entro il 2010:

“Paese

SO2

Kton

NOx

Kton

COV

Kton

NH3

Kton

Islanda

90

27

31

8

Liechtenstein

0,11

0,37

0,86

0,15

Norvegia

22

156

195

23”;

c)

il testo dell’articolo 6, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

“Entro il 1o marzo 2010 gli Stati EFTA elaborano programmi per la riduzione delle emissioni nazionali degli inquinanti di cui all’articolo 4, al fine di conformarsi almeno ai limiti nazionali di emissione indicati all’allegato I entro il 2010.”;

d)

il testo dell’articolo 6, paragrafo 3, non si applica;

e)

all’articolo 8, paragrafo 2, nel primo comma è aggiunta la frase seguente:

“Per quanto riguarda gli Stati EFTA, la data entro la quale devono comunicare all’Autorità di vigilanza EFTA, a norma del paragrafo 4, lettera a), del protocollo 1 dell’accordo SEE, i programmi elaborati ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, è il 31 marzo 2010.”;

f)

all’articolo 8, paragrafo 3, è inserito il comma seguente:

“Quando la Commissione e l’Autorità di vigilanza EFTA, conformemente al paragrafo 4, lettera a), del protocollo 1 dell’accordo EFTA, scambiano informazioni sui programmi nazionali ricevuti dagli Stati membri dell’UE o dagli Stati EFTA, rispettivamente, la Commissione comunica le informazioni ricevute dall’Autorità di vigilanza EFTA agli Stati membri dell’UE e l’Autorità di vigilanza EFTA comunica le informazioni ricevute dalla Commissione agli Stati EFTA entro un mese dal loro ricevimento.”»

Articolo 2

I testi della direttiva 2001/81/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 dicembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 304 del 19.11.2009, pag. 18.

(2)  GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22.

(3)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


11.3.2010   

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L 62/51


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 150/2009

del 4 dicembre 2009

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 101/2009 del 25 settembre 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 308/2009 della Commissione, del 15 aprile 2009, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso scientifico e tecnico, degli allegati III A e VI del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti (2),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 32c [regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell’allegato XX dell’accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 R 0308: Regolamento (CE) n. 308/2009 della Commissione del 15 aprile 2009 (GU L 97 del 16.4.2009, pag. 8).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 308/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 dicembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 73/2008 del 6 giugno 2008.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 304 del 19.11.2009, pag. 18.

(2)  GU L 97 del 16.4.2009, pag. 8.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


11.3.2010   

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L 62/52


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 151/2009

del 4 dicembre 2009

che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XXI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 113/2009 del 22 ottobre 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 250/2009 della Commissione, dell’11 marzo 2009, che attua il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni delle caratteristiche, il formato tecnico per la trasmissione dei dati, le prescrizioni per la duplice trasmissione di dati secondo la NACE Rev.1.1 e secondo la NACE Rev. 2 e le deroghe da concedere per le statistiche strutturali sulle imprese (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 251/2009 della Commissione, dell’11 marzo 2009, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le serie di dati da elaborare per le statistiche strutturali sulle imprese e gli adeguamenti necessari a seguito della revisione della classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) (3).

(4)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 2700/98 (4) e (CE) n. 2702/98 (5), che sono integrati nell’accordo, sono stati abrogati dal regolamento (CE) n. 250/2009, ma le loro disposizioni continuano ad applicarsi per quanto riguarda la rilevazione, la compilazione e la trasmissione di dati per gli anni di riferimento fino al 2007 incluso.

(5)

Il regolamento (CE) n. 2701/98 della Commissione (6), che è integrato nell’accordo, è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 251/2009, ma le sue disposizioni continuano ad applicarsi per quanto riguarda le serie di dati da trasmettere per gli anni di riferimento fino al 2007 incluso,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato XXI dell’accordo è modificato come segue:

1)

al punto 1 [regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] viene aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32009 R 0251: Regolamento (CE) n. 251/2009 della Commissione, dell’11 marzo 2009 (GU L 86 del 31.3.2009, pag. 170).»;

2)

dopo il punto 1 j [regolamento (CE) n. 1670/2003 della Commissione] sono inseriti i punti seguenti:

«1k.

32009 R 0250: Regolamento (CE) n. 250/2009 della Commissione, dell’11 marzo 2009, che attua il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni delle caratteristiche, il formato tecnico per la trasmissione dei dati, le prescrizioni per la duplice trasmissione di dati secondo la NACE Rev.1.1 e secondo la NACE Rev. 2 e le deroghe da concedere per le statistiche strutturali sulle imprese (GU L 86 del 31.3.2009, pag. 1).

1l.

32009 R 0251: Regolamento (CE) n. 251/2009 della Commissione, dell’11 marzo 2009, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le serie di dati da elaborare per le statistiche strutturali sulle imprese e gli adeguamenti necessari a seguito della revisione della classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) (GU L 86 del 31.3.2009, pag. 170).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Il Liechtenstein è esentato dal raccogliere i dati delle serie 9C e 9D in conformità dell’allegato I. Il Liechtenstein fornirà solo i dati del livello della disaggregazione per attività economica secondo il livello a 2 cifre della NACE Rev. 2.»;

3)

ai punti 1a [regolamento (CE) n. 2700/98 della Commissione] e 1c [regolamento (CE) n. 2702/98 della Commissione] è aggiunto il seguente testo di adattamento:

«Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Il presente regolamento è abrogato a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 250/2009. Le sue disposizioni continuano tuttavia ad applicarsi per quanto riguarda la rilevazione, la compilazione e la trasmissione di dati per gli anni di riferimento fino al 2007 incluso.»;

4)

al punto 1b [regolamento (CE) n. 2701/98 della Commissione] è aggiunto il seguente testo di adattamento:

«Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Il presente regolamento è abrogato a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 251/2009. Le sue disposizioni continuano tuttavia ad applicarsi per quanto riguarda le serie di dati da trasmettere per gli anni di riferimento fino al 2007 incluso.»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 250/2009 e (CE) n. 251/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 dicembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (7).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 334 del 17.12.2009, pag. 15.

(2)  GU L 86 del 31.3.2009, pag. 1.

(3)  GU L 86 del 31.3.2009, pag. 170.

(4)  GU L 344 del 18.12.1998, pag. 49.

(5)  GU L 344 del 18.12.1998, pag. 102.

(6)  GU L 344 del 18.12.1998, pag. 81.

(7)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


11.3.2010   

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L 62/55


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 152/2009

del 4 dicembre 2009

che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XXI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 113/2009 del 22 ottobre 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (rifusione) (2).

(3)

La direttiva 2009/42/CE abroga la direttiva 95/64/CE del Consiglio (3), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere soppressa dallo stesso,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo del punto 7b (direttiva 95/64/CE del Consiglio) dell’allegato XXI dell’accordo è sostituito dal seguente:

«32009 L 0042: Direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (rifusione) (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 29).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2009/42/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 dicembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 334 del 17.12.2009, pag. 15.

(2)  GU L 141 del 6.6.2009, pag. 29.

(3)  GU L 320 del 30.12.1995, pag. 25.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


11.3.2010   

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L 62/56


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 153/2009

del 4 dicembre 2009

che modifica l’allegato XXI (Statistiche) e il protocollo 30, sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico, dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XXI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 113/2009 del 22 ottobre 2009 (1).

(2)

Il protocollo 30 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 90/2009 del 3 luglio 2009 (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (3).

(4)

Il regolamento (CE) n. 223/2009 abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio (5), che sono integrati nell’accordo e devono pertanto essere soppressi dal medesimo.

(5)

Tutti i riferimenti al comitato del programma statistico (CPS) nel protocollo 30 dell’accordo devono essere sostituiti da un riferimento al comitato del sistema statistico europeo (CSSE),

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato XXI dell’accordo è modificato come segue:

1)

il testo del punto 17 [regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] è sostituito dal seguente:

«32009 R 0223: Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).»;

2)

il testo del punto 17a [regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio] è soppresso.

Articolo 2

Il protocollo 30 dell’accordo è così modificato:

1)

il testo dell’articolo 1, paragrafo 6, è sostituito dal seguente:

«Il trattamento delle statistiche provenienti dagli Stati EFTA è disciplinato dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).»;

2)

all’articolo 1, paragrafo 1, le parole «comitato del programma statistico (CPS)» sono sostituite da «comitato del sistema statistico europeo (CSSE)»;

3)

all’articolo 1, paragrafi 1 e 7, le parole «CPS/SEE» sono sostituite da «CSSE/SEE».

Articolo 3

I testi del regolamento (CE) n. 223/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 5 dicembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (6).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 334 del 17.12.2009, pag. 15.

(2)  GU L 277 del 22.10.2009, pag. 43.

(3)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

(4)  GU L 304 del 14.11.2008, pag. 70.

(5)  GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

(6)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


11.3.2010   

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L 62/58


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 154/2009

del 4 dicembre 2009

che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XXI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 113/2009 del 22 ottobre 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 646/2009 della Commissione, del 23 luglio 2009, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco 2010 delle variabili target secondarie relative alla condivisione delle risorse all’interno della famiglia (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 707/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, che modifica, per quanto concerne l’aggiornamento delle esigenze in termini di dati, il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all’estero (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo la raccomandazione 2009/498/CE della Commissione, del 23 giugno 2009, relativa ai metadati di riferimento per il sistema statistico europeo (4),

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato XXI dell’accordo è modificato come segue:

1)

dopo il punto 18x [regolamento (CE) n. 362/2008 del Consiglio] è aggiunto il seguente punto:

«18xa.

32009 R 0646: Regolamento (CE) n. 646/2009 della Commissione, del 23 luglio 2009, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco 2010 delle variabili target secondarie relative alla condivisione delle risorse all’interno della famiglia (GU L 192 del 24.7.2009, pag. 3).»;

2)

al punto 19s [regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 R 0707: Regolamento (CE) n. 707/2009 della Commissione del 5 agosto 2009 (GU L 204 del 6.8.2009, pag. 3).»;

3)

dopo il punto 17c [raccomandazione COM(2005) 217 della Commissione] è aggiunto il seguente punto:

«17d.

32009 H 0498: Raccomandazione 2009/498/CE della Commissione, del 23 giugno 2009, relativa ai metadati di riferimento per il sistema statistico europeo (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 50).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 646/2009 e (CE) n. 707/2009 e della raccomandazione 2009/498/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 dicembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 334 del 17.12.2009, pag. 15.

(2)  GU L 192 del 24.7.2009, pag. 3.

(3)  GU L 204 del 6.8.2009, pag. 3.

(4)  GU L 168 del 30.6.2009, pag. 50.

(5)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


11.3.2010   

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L 62/60


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 155/2009

del 4 dicembre 2009

che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XXI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 113/2009 del 22 ottobre 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 834/2009 della Commissione, dell’11 settembre 2009, che attua, per quanto riguarda le relazioni sulla qualità, il regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull’attività delle consociate estere (2),

DECIDE:

Articolo 1

Nell’allegato XXI dell’accordo, dopo il punto 19xa [regolamento (CE) n. 364/2008 della Commissione] è inserito il punto seguente:

«19xb.

32009 R 0834: Regolamento (CE) n. 834/2009 della Commissione, dell’11 settembre 2009, che attua, per quanto riguarda le relazioni sulla qualità, il regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull’attività delle consociate estere (GU L 241 del 12.9.2009, pag. 3).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 834/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 dicembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 334 del 17.12.2009, pag. 15.

(2)  GU L 241 del 12.9.2009, pag. 3.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


11.3.2010   

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L 62/61


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 156/2009

del 4 dicembre 2009

che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XXI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 113/2009 del 22 ottobre 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 543/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo alle statistiche sui prodotti vegetali e che abroga i regolamenti (CEE) n. 837/90 e (CEE) n. 959/93 del Consiglio (2).

(3)

Il regolamento (CE) n. 543/2009 abroga, con effetto dal 1o gennaio 2010, i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 837/90 (3) e (CEE) n. 959/93 (4), che sono integrati nell’accordo e devono pertanto essere soppressi dal medesimo con effetto dal 1o gennaio 2010,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato XXI dell’accordo è modificato come segue:

1)

i punti 24 [regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio] e 24a [regolamento (CEE) n. 959/93 del Consiglio] sono rinumerati rispettivamente come punti 24a e 24aa;

2)

il punto seguente è aggiunto prima del nuovo punto 24a:

«24.

32009 R 0543: Regolamento (CE) n. 543/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo alle statistiche sui prodotti vegetali e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 837/90 e (CEE) n. 959/93 (GU L 167 del 29.6.2009, pag. 1).

Ai fini dell’accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Il Liechtenstein è dispensato dal raccogliere i dati richiesti dal presente regolamento.»;

3)

il testo dei nuovi punti 24a [regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio] e 24aa [regolamento (CEE) n. 959/93 del Consiglio] è soppresso con effetto dal 1o gennaio 2010.

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 543/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 dicembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 334 del 17.12.2009, pag. 15.

(2)  GU L 167 del 29.6.2009, pag. 1.

(3)  GU L 88 del 3.4.1990, pag. 1.

(4)  GU L 98 del 24.4.1993, pag. 1.

(5)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


11.3.2010   

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L 62/63


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 157/2009

del 4 dicembre 2009

che modifica l’allegato XXII (Diritto societario) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XXII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 116/2009 del 22 ottobre 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l’obbligo di redigere conti consolidati (2),

DECIDE:

Articolo 1

Ai punti 4 (quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio) e 6 (settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio) dell’allegato XXII dell’accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 L 0049: Direttiva 2009/49/CE del Parlamento e del Consiglio, del 18 giugno 2009 (GU L 164 del 26.6.2009, pag. 42).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2009/49/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 dicembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 334 del 17.12.2009, pag. 19.

(2)  GU L 164 del 26.6.2009, pag. 42.

(3)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


11.3.2010   

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L 62/64


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 158/2009

del 4 dicembre 2009

che modifica l’allegato XXII (Diritto societario) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XXII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 116/2009 del 22 ottobre 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 636/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 15 (2),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 10ba [regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione] dell’allegato XXII dell’accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 R 0636: Regolamento (CE) n. 636/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009 (GU L 191 del 23.7.2009, pag. 5).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 636/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 dicembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 334 del 17.12.2009, pag. 19.

(2)  GU L 191 del 23.7.2009, pag. 5.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


11.3.2010   

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L 62/65


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 159/2009

del 4 dicembre 2009

che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, e il protocollo 37 dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare gli articoli 86, 98 e 101,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 31 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 94/2009 del 3 luglio 2009 (1).

(2)

Il protocollo 37 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 94/2009 del 3 luglio 2009 (2).

(3)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo per includere la decisione 2009/334/CE della Commissione, del 20 aprile 2009, che istituisce un gruppo di esperti per la sicurezza dei sistemi GNSS europei (3).

(4)

Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo per far sì che tale cooperazione estesa possa essere realizzata.

(5)

Per il buon funzionamento dell’accordo, è necessario estendere il protocollo 37 dell’accordo in modo tale che questo comprenda il gruppo di esperti per la sicurezza dei sistemi GNSS europei istituito con decisione 2009/334/CE e modificare il protocollo 31 al fine di precisare le procedure di associazione a tale gruppo,

DECIDE:

Articolo 1

Il paragrafo 8 bis dell’articolo 1 (Ricerca e sviluppo tecnico) del protocollo 31 dell’accordo è modificato come segue:

1)

gli adattamenti d) ed e) sono rinumerati come adattamenti e) e f);

2)

dopo l’adattamento c) è inserito il nuovo adattamento d) seguente:

«d)

Procedure per l’associazione degli Stati EFTA in conformità dell’articolo 101 dell’accordo:

 

A norma dell’articolo 4 della decisione 2009/334/CE della Commissione (4), ciascuno Stato EFTA può nominare una persona che partecipi, in qualità di membro effettivo, alle riunioni del gruppo di esperti per la sicurezza dei sistemi GNSS europei (consiglio per la sicurezza dei sistemi GNSS europei).

 

La Commissione europea comunica a tempo debito ai partecipanti la data delle riunioni del gruppo e trasmette loro la documentazione pertinente.

Articolo 2

Nel protocollo 37 dell’accordo (che contiene l’elenco di cui all’articolo 101) è aggiunto il seguente punto:

«32.

Consiglio per la sicurezza dei sistemi GNSS europei (decisione 2009/334/CE della Commissione).»

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 277 del 22.10.2009, pag. 50.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  GU L 101 del 21.4.2009, pag. 22.

(4)  Decisione 2009/334/CE della Commissione, del 20 aprile 2009 (GU L 101 del 21.4.2009, pag. 22).»

(5)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


11.3.2010   

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L 62/67


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 160/2009

del 4 dicembre 2009

che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 31 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 92/2009 del 3 luglio 2009 (1).

(2)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo per includere il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all’istituzione di un’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (2) come modificato dai regolamenti (CE) n. 1643/95 (3), (CE) n. 1654/2003 (4) e (CE) n. 1112/2005 (5) del Consiglio.

(3)

È pertanto opportuno modificare il protocollo 31 dell’accordo al fine di consentire che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2010,

DECIDE:

Articolo 1

All’articolo 5 del protocollo 31 dell’accordo, è inserito il paragrafo seguente:

«11.

a)

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo all’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, di seguito: “l’Agenzia”, istituita dal seguente atto comunitario:

31994 R 2062: Regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all’istituzione di un’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1), come modificato da:

31995 R 1643: Regolamento (CE) n. 1643/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995 (GU L 156 del 7.7.1995, pag. 1),

32003 R 1654: Regolamento (CE) n. 1654/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 38),

32005 R 1112: Regolamento (CE) n. 1112/2005 del Consiglio, del 24 giugno 2005 (GU L 184 del 15.7.2005, pag. 5).

b)

Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a) conformemente all’articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell’accordo.

c)

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al consiglio di amministrazione e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell’UE, ad eccezione del diritto di voto.

d)

Gli Stati EFTA, nei sei mesi successivi all’entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 160/2009 del 4 dicembre 2009, informano l’Agenzia dei principali elementi che compongono le loro reti nazionali di informazione in materia di sicurezza e di salute sul lavoro conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2062/94, come successivamente modificato.

e)

In particolare, nel periodo indicato alla lettera d), gli Stati EFTA designano le istituzioni incaricate di provvedere al coordinamento e/o alla trasmissione delle informazioni, a livello nazionale, destinate all’Agenzia.

f)

Gli Stati EFTA comunicano inoltre all’Agenzia il nome delle istituzioni stabilite nel territorio nazionale che possono cooperare con essa su alcuni temi di particolare interesse e quindi agire come centri tematici della rete.

g)

Nei tre mesi successivi al ricevimento delle informazioni di cui alle lettere d), e) e f), il consiglio di amministrazione riesamina i principali elementi della rete per tenere conto della partecipazione degli Stati EFTA.

h)

L’Agenzia ha personalità giuridica. Essa gode in tutti gli Stati delle parti contraenti della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni.

i)

Gli Stati EFTA applicano all’Agenzia e al suo personale il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

j)

In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, come istituito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (6), i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore dell’Agenzia.

k)

Ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 3, dell’accordo, la parte VII (Disposizioni istituzionali) dell’accordo si applica al presente paragrafo.

l)

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (7) si applica anche, ai fini dell’attuazione del regolamento (CE) n. 2062/94, a qualsiasi documento dell’Agenzia riguardante gli Stati EFTA.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (8).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 277 del 22.10.2009, pag. 47.

(2)  GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1.

(3)  GU L 156 del 7.7.1995, pag. 1.

(4)  GU L 245 del 29.9.2003, pag. 38.

(5)  GU L 184 del 15.7.2005, pag. 5.

(6)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(7)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43

(8)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.