ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2010.061.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 61 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
53o anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
11.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 61/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 200/2010 DELLA COMMISSIONE
del 10 marzo 2010
recante attuazione del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di un obiettivo dell'Unione di riduzione della prevalenza dei sierotipi di Salmonella nei gruppi di riproduttori adulti della specie Gallus gallus
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della Salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma e l’articolo 13,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2160/2003 ha come obiettivo l'adozione di misure per individuare e combattere la Salmonella e altri agenti zoonotici in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, in particolare a livello di produzione primaria, in modo da ridurne la prevalenza e il rischio che essi presentano per la sanità pubblica. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 2160/2003 prevede la fissazione di obiettivi dell'Unione di riduzione della prevalenza delle zoonosi e degli agenti zoonotici elencati nel suo allegato I nelle popolazioni animali ivi elencate. Detto regolamento contiene inoltre alcune prescrizioni relative a questi obiettivi. |
(3) |
L'allegato I del regolamento (CE) n. 2160/2003 fa riferimento a tutti i sierotipi di Salmonella rilevanti per la sanità pubblica nei gruppi di riproduttori di Gallus gallus. I gruppi di riproduttori possono trasmettere un'infezione da Salmonella alla progenie, in particolare a gruppi di galline ovaiole e di polli da carne (broiler). Pertanto, una riduzione della prevalenza di Salmonella nei gruppi di riproduttori contribuisce a combattere la presenza di questo agente zoonotico nelle uova e nelle carni derivate dalla progenie, che costituisce un rischio rilevante per la sanità pubblica. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 1003/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di Salmonella nei gruppi di riproduzione di Gallus gallus (2), fissa tale obiettivo per un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2009. Entro tale data, la percentuale massima dei gruppi di riproduttori adulti di Gallus gallus che risultano positivi a Salmonella enteritidis, Salmonella infantis, Salmonella hadar, Salmonella typhimurium e Salmonella virchow («i sierotipi di Salmonella rilevanti») deve essere ridotta all'1 %. È quindi necessario fissare, una volta scaduto tale periodo, un obiettivo dell'Unione permanente di riduzione della prevalenza dei sierotipi di Salmonella rilevanti. |
(5) |
Il regolamento (CE) n. 2160/2003 stabilisce che, nel definire gli obiettivi dell'Unione, occorre tenere conto dell’esperienza acquisita con l’applicazione delle misure di controllo nazionali e delle informazioni trasmesse alla Commissione o all’Autorità europea per la sicurezza alimentare in applicazione della normativa dell'Unione in vigore, in particolare nel quadro della direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici (3), in particolare del suo articolo 5. |
(6) |
Come prescritto dal regolamento (CE) n. 2160/2003, l'EFSA è stata consultata sulla fissazione dell'obiettivo dell'Unione permanente relativo ai gruppi di riproduttori di Gallus gallus. Il 26 marzo 2009 il gruppo di esperti «Pericoli biologici» ha adottato, su richiesta della Commissione europea, un parere scientifico sulla stima quantitativa delle ripercussioni della fissazione di un nuovo obiettivo di riduzione della prevalenza di Salmonella nei polli riproduttori Gallus gallus (4). Esso è giunto alla conclusione che Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium sono i sierotipi per i quali è maggiore la probabilità di trasmissione dai polli riproduttori alla progenie, nelle catene della carne di pollo e delle galline ovaiole, e che le misure di controllo comunitarie per questi due sierotipi dovrebbero contribuire a combattere le infezioni da Salmonella negli stock di produzione e a ridurre i rischi per la salute umana derivanti dal pollame. In questo parere scientifico il gruppo di esperti indica inoltre che i benefici marginali di ulteriori misure di controllo su scala comunitaria per la ricerca di altri sierotipi nei riproduttori sono relativamente modesti: questi sierotipi sono associati meno frequentemente a malattie umane e sono meno soggetti a trasmissione verticale. |
(7) |
Tenuto conto del parere scientifico dell'EFSA e del fatto che occorre più tempo per valutare l'andamento della Salmonella nel pollame dopo l'introduzione dei programmi nazionali di controllo, è opportuno mantenere un obiettivo dell'Unione di riduzione della prevalenza di Salmonella nei gruppi di riproduttori adulti di Gallus gallus simile a quello fissato dal regolamento (CE) n. 1003/2005 |
(8) |
Per verificare i progressi verso la realizzazione dell’obiettivo dell'Unione è necessario effettuare ripetuti prelievi di campioni nei gruppi di riproduttori di Gallus gallus. |
(9) |
I programmi nazionali di controllo per il raggiungimento dell'obiettivo nel 2010 sono stati approvati conformemente alla decisione 2009/883/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2010 e gli anni successivi, nonché del contributo finanziario della Comunità a detti programmi (5). Questi programmi erano basati sulle disposizioni giuridiche applicabili al momento della loro presentazione. I programmi relativi ai gruppi di riproduttori di Gallus gallus sono stati approvati sulla base delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1003/2005. È quindi necessaria una misura transitoria per i programmi di controllo già approvati. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Obiettivo dell'Unione
1. Dal 1o gennaio 2010 l'obiettivo dell'Unione di riduzione della prevalenza di Salmonella spp. nei gruppi di riproduttori della specie Gallus gallus («obiettivo dell'Unione») di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003 è la riduzione all'1 % della percentuale massima dei gruppi di riproduttori adulti della specie Gallus gallus che risultano positivi a Salmonella enteritidis, Salmonella infantis, Salmonella hadar, Salmonella typhimurium e Salmonella virchow («sierotipi di Salmonella rilevanti»).
Per gli Stati membri con meno di 100 gruppi di riproduttori adulti della specie Gallus gallus, dal 1o gennaio 2010 l'obiettivo dell'Unione è che non più di un gruppo all'anno risulti positivo ai sierotipi di Salmonella rilevanti.
2. Il programma di test necessario per verificare i progressi ottenuti nella realizzazione dell’obiettivo dell'Unione è definito nell’allegato.
Articolo 2
Riesame dell'obiettivo dell'Unione
La Commissione riesamina l'obiettivo dell'Unione tenendo conto delle informazioni raccolte per mezzo del programma di test di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento e secondo i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (CE) n. 2160/2003.
Articolo 3
Abrogazione del regolamento (CE) n. 1003/2005
1. Il regolamento (CE) n. 1003/2005 è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono come riferimenti al presente regolamento.
Articolo 4
Disposizioni transitorie
Le disposizioni dell'allegato del regolamento (CE) n. 1003/2005 continuano ad applicarsi ai programmi di controllo approvati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 5
Entrata in vigore e applicabilità
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.
(2) GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 12.
(3) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.
(4) The EFSA Journal (2009) 1036, pagg. 1-68.
(5) GU L 317 del 3.12.2009, pag. 36.
ALLEGATO
Programma di test per la verifica del raggiungimento dell'obiettivo dell'Unione di riduzione della prevalenza dei sierotipi di salmonella rilevanti nei gruppi di riproduttori adulti della specie Gallus gallus
1. BASE DI CAMPIONAMENTO
La base di campionamento per l'individuazione della presenza di Salmonella enteritidis, Salmonella infantis, Salmonella hadar, Salmonella typhimurium e Salmonella virchow («sierotipi di salmonella rilevanti») è costituita da tutti i gruppi di polli domestici (Gallus gallus) adulti da riproduzione comprendenti almeno 250 capi («gruppi di riproduttori»). Restano salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 2160/2003 e della direttiva 2003/99/CE relative agli obblighi di monitoraggio per altre popolazioni animali o altri sierotipi.
2. MONITORAGGIO DEI GRUPPI DI RIPRODUTTORI
2.1. Luogo, frequenza e tipologia del prelievo di campioni
Il prelievo di campioni nei gruppi di riproduttori avviene ad iniziativa dell’operatore del settore alimentare e nel quadro dei controlli ufficiali.
2.1.1. Prelievo di campioni ad iniziativa dell’operatore del settore alimentare
Il prelievo dei campioni è effettuato ogni 2 settimane nel luogo scelto dall’autorità competente tra le seguenti 2 possibilità:
a) |
nell'incubatoio; o |
b) |
nell'azienda. |
L’autorità competente può decidere di applicare una delle opzioni suindicate all’intero programma di test per tutti i gruppi di riproduttori di polli da carne e una di tali opzioni per tutti i gruppi di riproduttori di galline ovaiole. Tuttavia, nel caso dei gruppi di riproduttori di galline ovaiole che producono uova da cova destinate al commercio all'interno dell'Unione, il prelievo dei campioni deve essere effettuato nell'azienda.
È stabilita una procedura in base alla quale il laboratorio che esegue le analisi notifica immediatamente all’autorità competente il rilevamento della presenza dei sierotipi di salmonella rilevanti nei campioni prelevati ad iniziativa dell'operatore del settore alimentare. La responsabilità della sollecita notifica del rilevamento della presenza dei sierotipi di salmonella rilevanti è dell'operatore del settore alimentare e del laboratorio che esegue le analisi.
In deroga a quanto disposto nel primo comma, se l’obiettivo dell'Unione è stato raggiunto per almeno due anni civili consecutivi, il prelievo dei campioni nell'azienda può aver luogo, a discrezione dell’autorità competente, ogni tre settimane. L'autorità competente può tuttavia decidere di mantenere o di ripristinare un intervallo di due settimane tra i prelievi nel caso in cui sia stata rilevata la presenza dei sierotipi di salmonella rilevanti in un gruppo di riproduttori nell'azienda e/o in ogni altro caso in cui l'autorità competente lo ritenga opportuno.
2.1.2. Prelievo di campioni nel quadro dei controlli ufficiali
Il prelievo di campioni nel quadro dei controlli ufficiali consiste in:
2.1.2.1. se il prelievo di campioni ad iniziativa dell'operatore del settore alimentare avviene nell'incubatoio:
a) |
un prelievo di routine ogni 16 settimane nell'incubatoio; |
b) |
un prelievo di routine nell'azienda in due occasioni durante il ciclo di produzione: il primo entro le quattro settimane seguenti l'entrata in deposizione o il trasferimento all’unità di deposizione; il secondo verso la fine del periodo di deposizione, al più presto otto settimane prima della fine del ciclo di produzione; |
c) |
un prelievo di conferma nell'azienda, quando nei campioni prelevati nell'incubatoio sia stata individuata la presenza dei sierotipi di salmonella rilevanti. |
2.1.2.2. Se il prelievo di campioni ad iniziativa dell’operatore del settore alimentare ha luogo nell'azienda, il prelievo di routine è effettuato in tre occasioni durante il ciclo di produzione:
a) |
entro le quattro settimane seguenti l'entrata in deposizione o il trasferimento all’unità di deposizione; |
b) |
verso la fine del periodo di deposizione, al più presto otto settimane prima della fine del ciclo di produzione; |
c) |
in qualsiasi momento del ciclo di produzione sufficientemente distante dai momenti in cui hanno luogo i prelievi di cui alle lettere a) e b). |
2.1.2.3. In deroga ai punti 2.1.2.1. e 2.1.2.2. e se l’obiettivo dell'Unione è stato raggiunto per almeno 2 anni civili consecutivi, l’autorità competente può sostituire i prelievi di routine con:
a) |
un prelievo unico nell'azienda effettuato in un momento qualsiasi del ciclo di produzione e un prelievo annuale nell'incubatoio; o |
b) |
due prelievi nell'azienda effettuati nel corso del ciclo di produzione in momenti sufficientemente distanti l'uno dall'altro. |
L'autorità competente può tuttavia decidere di mantenere o di ripristinare i prelievi di campioni di cui ai punti 2.1.2.1. o 2.1.2.2. nel caso in cui sia stata rilevata la presenza dei sierotipi di salmonella rilevanti in un gruppo di riproduttori nell'azienda e/o in ogni altro caso in cui l'autorità competente lo ritenga opportuno.
Un prelievo di campioni effettuato dall’autorità competente può sostituire un prelievo di campioni ad iniziativa dell’operatore del settore alimentare.
2.2. Protocollo di prelievo dei campioni
2.2.1. Prelievo di campioni nell'incubatoio
Ad ogni prelievo è prelevato almeno un campione per gruppo di riproduttori.
Il prelievo deve essere effettuato in un giorno di schiusa, quando sono disponibili campioni di tutti i gruppi di riproduttori. Se questo non è possibile, deve essere garantito il prelievo di campioni da ogni gruppo almeno alla frequenza indicata al punto 2.1.
Tutto il materiale di tutti gli incubatoi da cui il giorno del prelievo sono ritirati pulcini schiusi è rappresentato proporzionalmente nell'insieme dei campioni.
Se gli incubatoi contengono più di 50 000 uova di un gruppo di riproduttori, un secondo campione è prelevato da quel gruppo.
Il campione è composto almeno da:
a) |
un campione composito di rivestimenti di ceste dell'incubatoio visibilmente sporchi, prelevato a caso da cinque diverse ceste o diversi punti dell'incubatoio, per una superficie totale di almeno 1 m2; se però le uova da cova di un gruppo di riproduttori occupano più incubatoi, il campione composito è prelevato da ciascuno di essi, fino a un massimo di cinque incubatoi; o |
b) |
un campione prelevato per mezzo di uno o più tamponi di tessuto umidi, con superficie totale di almeno 900 cm2, immediatamente dopo il trasferimento dei polli, sull’intera superficie del fondo di almeno cinque ceste dell'incubatoio o su lanugine raccolta in cinque punti, anche a terra, in ciascuno degli incubatoi (al massimo cinque) contenenti uova schiuse del gruppo; almeno un campione è prelevato da ciascuno dei gruppi da cui provengono le uova; o |
c) |
10 g di gusci d’uovo rotti raccolti da 25 ceste diverse (cioè un campione iniziale di 250 g) in un massimo di cinque incubatoi contenenti uova schiuse del gruppo, frantumati e mescolati per formare un sottocampione di 25 g per il test. |
La procedura descritta alle lettere a), b) e c) è seguita per i prelievi di campioni effettuati ad iniziativa dell’operatore del settore alimentare e per quelli effettuati nel quadro dei controlli ufficiali. Non è però obbligatorio includere un incubatoio contenente uova di gruppi diversi se almeno l’80 % delle uova si trova in altri incubatoi da cui sono prelevati campioni.
2.2.2. Prelievo di campioni nell'azienda
2.2.2.1.
I campioni prelevati sono costituiti principalmente da materie fecali. Lo scopo è di individuare una prevalenza dell’1 % nel gruppo, con un limite di affidabilità del 95 %. I campioni presentano una delle seguenti forme:
a) |
Campioni compositi ottenuti mescolando campioni distinti di materie fecali fresche, ciascuno di peso non inferiore a 1 g, prelevati a caso da più punti del pollaio in cui è tenuto il gruppo di riproduttori o, se in un’azienda il gruppo di riproduttori può accedere a più pollai, da ciascun gruppo di pollai dell’azienda in cui è tenuto il gruppo di riproduttori. Le materie fecali possono essere miscelate per l’analisi formando almeno due campioni compositi. Nella tabella che segue è indicato il numero dei punti in cui sono prelevati campioni distinti di materie fecali per costituire un campione composito:
|
b) |
Tamponi da stivale e/o campioni di polvere:
I campioni sono costituiti da:
|
c) |
Se i gruppi di riproduttori sono tenuti in gabbie, i campioni possono essere costituiti da materie fecali naturalmente mescolate prelevate dai nastri per lo scarico delle deiezioni, dai raschiatoi o dalle fosse di raccolta, secondo il tipo di pollaio. Sono prelevati almeno due campioni di almeno 150 g da analizzare singolarmente:
In un pollaio le gabbie sono abitualmente disposte su più piani. Il campione composito complessivo contiene materie fecali prelevate da ogni piano. Due campioni compositi sono prelevati da ogni gruppo di riproduttori nel modo descritto nei quattro commi seguenti. Nei sistemi che ne sono provvisti, i nastri o i raschiatoi sono messi in funzione il giorno del prelievo, prima che esso sia effettuato. Nei sistemi provvisti di deflettori sotto le gabbie e di raschiatoi, sono raccolte le materie fecali mescolate che si sono depositate sul raschiatoio dopo che questo è stato messo in funzione. Nelle batterie di gabbie a piramide non attrezzate con nastri trasportatori o raschiatoi è necessario raccogliere le materie fecali mescolate nella fossa di raccolta. Nei sistemi attrezzati con nastri per l'asportazione delle deiezioni le materie fecali mescolate sono raccolte nei punti di scarico all'estremità dei nastri. |
2.2.2.2.
a) |
Il prelievo di routine è effettuato nei modi indicati al punto 2.2.2.1. |
b) |
Un prelievo di conferma, quando nei campioni prelevati nell'incubatoio sia stata individuata la presenza dei sierotipi di salmonella rilevanti, è effettuato nei modi indicati al punto 2.2.2.1. Campioni supplementari possono essere raccolti per eventuali test per l'individuazione della presenza di antimicrobici o di inibitori della crescita batterica, nel modo seguente: i volatili sono prelevati a caso da ogni pollaio dell’azienda; di norma sono prelevati fino a cinque volatili per pollaio, a meno che l’autorità competente non ritenga necessario prelevare un numero di volatili più elevato. Se la fonte d’infezione non è confermata, prima di abolire le restrizioni commerciali è effettuato sul gruppo di riproduttori o sulla sua progenie un test antimicrobico o un nuovo test batteriologico per individuare la presenza dei sierotipi di salmonella rilevanti. Se è individuata la presenza di agenti antimicrobici o di inibitori della crescita batterica, l’infezione di salmonella è considerata confermata. |
c) |
Sospetto di risultati errati In casi eccezionali l’autorità competente, se ha ragione di dubitare dei risultati dei test (falsi positivi o falsi negativi), può decidere di ripetere i test nei modi indicati alla lettera b). |
3. ESAME DEI CAMPIONI
3.1. Trasporto e preparazione dei campioni
3.1.1. Trasporto
I campioni sono inviati entro 24 ore dal prelievo, di preferenza per posta celere o corriere, ai laboratori di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 2160/2003. Se non sono inviati entro 24 ore, i campioni sono conservati refrigerati. Il trasporto può avvenire a temperatura ambiente purché siano evitate condizioni di calore eccessivo (oltre 25 °C) e di esposizione alla luce del sole. In laboratorio i campioni sono conservati refrigerati fino all’esame, che ha inizio entro 48 ore dal ricevimento ed entro 96 ore dal prelievo.
3.1.2. Rivestimenti delle ceste degli incubatoi:
a) |
immergere il campione in un litro di acqua peptonata tamponata preriscaldata a temperatura ambiente e mescolare delicatamente; |
b) |
continuare la coltura del campione seguendo il metodo descritto al punto 3.2. |
3.1.3. Tamponi da stivale e campioni di polvere:
a) |
i tamponi da stivale/soprascarpe e il campione di polvere (tampone di tessuto) sono rimossi con cautela per evitare perdite di materie fecali aderenti o di polvere e immersi in 225 ml di acqua peptonata tamponata preriscaldata a temperatura ambiente; |
b) |
i tamponi da stivale/soprascarpe e il tampone di tessuto devono essere immersi completamente nell'acqua peptonata tamponata e la quantità di liquido deve essere sufficiente a permettere alla salmonella di migrare liberamente dal campione; se necessario può essere aggiunta acqua peptonata tamponata. Per i tamponi da stivale e il tampone di tessuto devono essere realizzate preparazioni separate; |
c) |
se due campioni compositi sono formati utilizzando cinque paia di tamponi da stivale/soprascarpe, ciascuno dei campioni compositi deve essere immerso in 225 ml, o più se necessario, di acqua peptonata tamponata; la quantità di liquido deve essere sufficiente a permettere alla salmonella di migrare liberamente dal campione; |
d) |
agitare per saturare completamente il campione e continuare la coltura seguendo il metodo descritto al punto 3.2. |
3.1.4. Altri campioni di materie fecali:
a) |
i campioni di materie fecali sono riuniti e accuratamente mescolati ed è prelevato un sottocampione di 25 g per la coltura; |
b) |
i sottocampione di 25 g è immerso in 225 ml acqua peptonata tamponata preriscaldata a temperatura ambiente; |
c) |
la coltura del campione prosegue con il metodo descritto al punto 3.2. |
Qualora siano approvate norme ISO relative alla preparazione dei campioni utilizzati per l'individuazione di salmonella, sono applicate e sostituiscono le disposizioni relative alla preparazione dei campioni di cui ai punti 3.1.2., 3.1.3. e 3.1.4.
3.2. Metodo di rilevazione
La rilevazione dei sierotipi di salmonella rilevanti è effettuata secondo la norma EN/ISO 6579-2002/Amd1:2007, «Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for the detection of Salmonella spp. — Amendment 1: Annex D: Detection of Salmonella spp. in animal faeces and in environmental samples from the primary production stage».
Per quanto riguarda i campioni dei tamponi da stivale, i campioni di polvere e gli altri campioni di materie fecali di cui al punto 3.1, è possibile raggruppare il brodo di arricchimento di acqua peptonata tamponata incubato per colture future. Per fare questo, incubare i due campioni in acqua peptonata tamponata, come indicato al punto 3.1.3. Prelevare 1 ml di brodo incubato da ogni campione e mescolare accuratamente; poi prelevare 1 ml di miscela e inoculare le piastre di MSRV (Modified Semi-solid Rappaport-Vassiliadis).
Non scuotere e non agitare i campioni in acqua peptonata tamponata dopo l’incubazione perché questo libera particelle inibitrici e riduce il successivo isolamento in MSRV.
3.3. Sierotipizzazione
È tipizzato, secondo lo schema di Kaufmann-White, almeno un isolato di ogni campione che abbia presentato una reazione positiva.
3.4. Metodi alternativi
Per quanto riguarda i campioni prelevati ad iniziativa dell’operatore del settore alimentare, anziché i metodi di preparazione dei campioni, di rilevazione e di sierotipizzazione di cui ai punti 3.1., 3.2. e 3.3. del presente allegato possono essere utilizzati altri metodi, purché convalidati in conformità della versione più recente della norma EN/ISO 1614.
3.5. Conservazione dei ceppi
Almeno un ceppo isolato dei sierotipi di salmonella rilevanti provenienti dai prelievi effettuati nel quadro dei controlli ufficiali, per pollaio e per anno, è conservato in vista dell'eventuale futura tipizzazione fagica o dell'effettuazione di un test di suscettibilità antimicrobica, utilizzando i metodi abituali di raccolta delle colture, che devono garantire l’integrità dei ceppi per almeno due anni. Se l'autorità competente lo decide, sono conservati per questi scopi anche i ceppi isolati da campioni prelevati ad iniziativa di operatori del settore alimentare.
4. RISULTATI E TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI
Un gruppo di riproduttori è considerato positivo, ai fini della verifica del raggiungimento dell’obiettivo dell'Unione,
— |
se è individuata la presenza dei sierotipi di salmonella rilevanti (diversi dai ceppi vaccinali) in uno o più campioni prelevati nel gruppo, anche se i sierotipi di salmonella rilevanti sono individuati solo nel campione di polvere, o |
— |
se il prelievo di campioni di conferma effettuato nel quadro dei controlli ufficiali, di cui al punto 2.2.2.2., lettera b), non conferma l'individuazione dei sierotipi di salmonella rilevanti, ma nel gruppo sono individuati agenti antimicrobici o inibitori della crescita batterica. |
Questa regola non si applica nei casi eccezionali descritti al punto 2.2.2.2., lettera c), in cui il risultato positivo iniziale nei campioni prelevati ad iniziativa dell'operatore del settore alimentare non è stato confermato dal prelievo effettuato nel quadro dei controlli ufficiali.
Un gruppo di riproduttori positivo è conteggiato una sola volta, indipendentemente dalla frequenza con la quale i sierotipi di salmonella rilevanti sono stati individuati in tale gruppo nel corso del periodo di produzione, e dal fatto che il prelievo sia stato effettuato ad iniziativa dell'operatore del settore alimentare o dell'autorità competente. Se però il prelievo dei campioni nel corso del periodo di produzione si estende su due anni civili, i risultati relativi a ciascun anno sono comunicati separatamente.
Le informazioni da trasmettere sono:
a) |
una descrizione dettagliata delle scelte operate per il piano di campionamento e, se del caso, del tipo di campioni prelevati; |
b) |
il numero totale dei gruppi di riproduttori adulti comprendenti almeno 250 capi che sono stati oggetto di test almeno una volta nel corso dell'anno considerato; |
c) |
i risultati dei test:
|
d) |
il numero dei casi in cui la positività del campione iniziale prelevato ad iniziativa dell'operatore del settore alimentare non è stata confermata dal campione prelevato nel quadro dei controlli ufficiali; |
e) |
chiarimenti circa i risultati, in particolare riguardo ai casi eccezionali. |
I risultati e ogni altra informazione pertinente sono comunicati nella relazione sulle tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2003/99/CE.
11.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 61/10 |
REGOLAMENTO (UE) N. 201/2010 DELLA COMMISSIONE
del 10 marzo 2010
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (1), in particolare l’articolo 26,
considerando quanto segue:
(1) |
Data la prossimità tra le acque dell’Unione europea e le acque soggette alla sovranità e alla giurisdizione della Norvegia e delle Isole Færøer, è opportuno stabilire condizioni di autorizzazione specifiche per le navi dell’UE che praticano attività di pesca nelle acque norvegesi del Mare del Nord e nelle acque delle Isole Fær Øer. |
(2) |
È opportuno limitare l’accesso delle navi di paesi terzi a determinate zone geografiche al fine di tutelare le attività di pesca praticate da pescherecci locali. |
(3) |
Data la prossimità tra le acque dell’UE e le acque soggette alla sovranità e alla giurisdizione della Norvegia e delle Isole Fær Øer, è opportuno stabilire condizioni di autorizzazione specifiche per i pescherecci battenti bandiera della Norvegia e delle Isole Færøer che praticano attività di pesca nelle acque dell’UE. |
(4) |
È opportuno definire il contenuto delle domande di autorizzazione delle navi di paesi terzi per consentire alla Commissione di avere accesso a dati supplementari. |
(5) |
Per garantire la corretta registrazione delle catture di melù e di sgombro effettuate da navi di paesi terzi nelle acque dell’UE, è necessario istituire per tali navi disposizioni rafforzate in materia di controllo. Tali disposizioni devono essere conformi all’accordo tra la Comunità europea e la Norvegia approvato dal regolamento (CEE) n. 2214/80 del Consiglio (2) e all’accordo tra la Comunità europea e le Isole Fær Øer approvato dal regolamento (CEE) n. 2211/80 del Consiglio (3). |
(6) |
È opportuno che le navi sprovviste di autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1006/2008 abbiano la possibilità di transitare nelle acque dell’UE, a condizione che i loro attrezzi da pesca siano riposti in modo da non essere prontamente utilizzabili per operazioni di pesca. |
(7) |
Occorre pertanto adottare modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1006/2008. |
(8) |
Il presente regolamento garantisce la continuità delle disposizioni vigenti nel regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (4). |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
ATTIVITÀ DI PESCA PRATICATE DA NAVI DELL’UE FUORI DALLE ACQUE DELL’UE
Articolo 1
Autorizzazioni di pesca
In deroga all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1006/2008, le navi dell’UE di stazza pari o inferiore a 200 GT sono esentate dall’obbligo di detenere un’autorizzazione di pesca quando praticano attività di pesca nelle acque norvegesi del Mare del Nord.
Articolo 2
Restrizioni geografiche
1. Le navi dell’UE autorizzate a praticare attività di pesca nelle acque norvegesi del Mare del Nord non esercitano la pesca nello Skagerrak entro il limite di 12 miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia.
2. In deroga al paragrafo 1, le navi battenti bandiera della Danimarca o della Svezia e immatricolate in tali paesi sono autorizzate a praticare attività di pesca nello Skagerrak fino a una distanza di quattro miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia.
Articolo 3
Condizioni associate
Le navi dell’UE autorizzate a praticare la pesca diretta di una determinata specie nelle acque delle Isole Fær Øer possono praticare la pesca diretta di un’altra specie previa notifica alle autorità delle Isole Færøer.
Articolo 4
Obblighi generali
Le navi dell’UE che praticano attività di pesca fuori dalle acque dell’UE rispettano le misure di conservazione e di controllo e tutte le altre disposizioni vigenti nella zona in cui operano.
CAPO II
ATTIVITÀ DI PESCA PRATICATE DA PESCHERECCI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE DELL’UE
Articolo 5
Autorizzazioni di pesca
In deroga all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1006/2008, i pescherecci di stazza inferiore a 200 GT battenti bandiera norvegese sono esentati dall’obbligo di detenere un’autorizzazione di pesca quando praticano attività di pesca nelle acque dell’UE.
Articolo 6
Trasmissione e contenuto delle domande di autorizzazione di pesca
Le domande di autorizzazione di pesca di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1006/2008 recano le informazioni indicate nell’allegato I a seconda della bandiera che le navi sono autorizzate a battere.
Articolo 7
Restrizioni geografiche
1. Le navi battenti bandiera norvegese o immatricolate nelle Isole Fær Øer che sono autorizzate a praticare attività di pesca nelle acque dell’UE non esercitano tali attività entro il limite di 12 miglia nautiche dalle linee di base degli Stati membri nella zona CIEM IV (5), nel Kattegat e nell’Oceano Atlantico a nord di 43°00′ di latitudine nord, fatta eccezione per la zona di cui all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (6).
2. In deroga al paragrafo 1, i pescherecci battenti bandiera norvegese sono autorizzati a praticare attività di pesca nello Skagerrak fino a una distanza di quattro miglia nautiche dalle linee di base della Danimarca e della Svezia.
Articolo 8
Giornale di pesca
Oltre a conformarsi all’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (7), i comandanti dei pescherecci di paesi terzi autorizzati a praticare attività di pesca nelle acque dell’UE tengono un giornale di bordo nel quale sono registrati i dati indicati nell’allegato II.
Articolo 9
Trasmissione di dati sulle attività di pesca
1. Le informazioni che i comandanti dei pescherecci di paesi terzi sono tenuti a trasmettere alla Commissione in conformità dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 sono indicate nell’allegato III.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle navi battenti bandiera norvegese che praticano attività di pesca nella zona CIEM IIIa.
Articolo 10
Pesca del melù e dello sgombro
I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e i pescherecci battenti bandiera delle Isole Fær Øer che sono autorizzati a praticare la pesca del melù e dello sgombro nelle acque dell’UE rispettano le disposizioni riportate nell’allegato IV.
Articolo 11
Transito nelle acque dell’UE
I pescherecci di paesi terzi che transitano nelle acque dell’UE ma non sono autorizzati a esercitarvi attività di pesca devono riporre le loro reti in modo che non siano disponibili per un impiego immediato, conformemente alle disposizioni seguenti:
a) |
le reti, i pesi e gli attrezzi analoghi sono staccati dai loro pannelli, nonché dai cavi e dalle corde da traino o da strascico; |
b) |
le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte sono saldamente fissate a una parte della sovrastruttura. |
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 12
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.
(2) GU L 226 del 29.8.1980, pag. 47.
(3) GU L 226 del 29.8.1980, pag. 11.
(4) GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.
(5) GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70.
(6) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(7) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
ALLEGATO I
DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE DI PESCA DELLE NAVI DI PAESI TERZI
PARTE I
Navi battenti bandiera della Norvegia
Le domande delle navi battenti bandiera della Norvegia recano i seguenti dati:
a) |
l’indicativo internazionale di chiamata (IRCS); |
b) |
il codice del gruppo. |
PARTE II
Navi battenti bandiera delle Isole Fær Øer
Le domande delle navi battenti bandiera delle Isole Fær Øer recano i seguenti dati:
a) |
il nome della nave; |
b) |
l’identificazione esterna; |
c) |
l’indicativo internazionale di chiamata (IRCS); |
d) |
la potenza motrice; |
e) |
la stazza in GT e la lunghezza fuoritutto; |
f) |
le specie che si intendono catturare; |
g) |
la zona di pesca prevista. |
ALLEGATO II
GIORNALE DI BORDO DA COMPILARE A CURA DEI COMANDANTI DELLE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL’UE
Informazioni da registrare nel giornale di bordo
1. |
Dopo ogni operazione di pesca:
|
2. |
Dopo ogni trasbordo su un’altra nave o da un’altra nave:
|
3. |
Dopo ogni sbarco in un porto dell’UE:
|
4. |
Dopo ogni trasmissione di informazioni alla Commissione europea:
|
ALLEGATO III
INFORMAZIONI DA TRASMETTERE ALLA COMMISSIONE A CURA DELLE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL’UE
1. Le informazioni da comunicare alla Commissione europea e lo scadenzario per la loro trasmissione sono quelli in appresso indicati.
1.1. |
Ogniqualvolta una nave inizia una bordata di pesca (1) nelle acque dell’UE, invia un messaggio «catture in entrata» con le seguenti informazioni:
|
1.2. |
Ogniqualvolta una nave termina una bordata di pesca (1) nelle acque dell’UE, invia un messaggio «catture in uscita» con le seguenti informazioni:
|
1.3. |
Ogni tre giorni a partire dal terzo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nelle zone di cui al punto 1.1, nel caso della pesca dell’aringa e dello sgombro, e ogni settimana, a partire dal settimo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nelle zone di cui al punto 1.1, nel caso della pesca di tutte le altre specie, la nave invia un messaggio «dichiarazione delle catture» con le seguenti informazioni:
|
1.4. |
Ogniqualvolta è previsto un trasbordo tra i messaggi «catture in entrata» e «catture in uscita», occorre inviare almeno 24 ore prima, indipendentemente dai messaggi di «dichiarazione delle catture», un messaggio supplementare «trasbordo» con le seguenti informazioni:
|
2. Forma delle comunicazioni
Se non si applica il successivo punto 3.3, le informazioni di cui al precedente punto 1 sono trasmesse rispettando i codici e organizzando i dati come sopra indicato; in particolare:
— |
il testo «VRONT» va inserito nella riga dell’oggetto del messaggio, |
— |
ciascun dato va inserito su una riga distinta, |
— |
i dati sono preceduti dal codice specifico, separati l’uno dall’altro da uno spazio. |
Esempio (con dati fittizi):
SR |
|
AD |
XEU |
SQ |
1 |
TM |
COE |
RC |
IRCS |
TN |
1 |
NA |
ESEMPIO DI NOME DI NAVE |
IR |
NOR |
XR |
PO 12345 |
LT |
+65,321 |
LG |
–21,123 |
RA |
04A. |
OB |
COD 100 HAD 300 |
DA |
20051004 |
MA |
ESEMPIO DI NOME DI COMANDANTE |
TI |
1315 |
ER |
|
3. Schema di comunicazione
3.1. |
Le informazioni di cui al punto 1 sono trasmesse dalla nave alla Commissione europea a Bruxelles a mezzo telex (SAT COM C 420599543 FISH) o con posta elettronica (FISHERIES-telecom@ec.europa.eu), oppure tramite una delle stazioni radio elencate al punto 4 e nella forma indicata al punto 2. |
3.2. |
Se, per motivi di forza maggiore, la nave non è in grado di trasmettere il messaggio, esso può essere comunicato da un’altra nave per conto della prima. |
3.3. |
Se lo Stato di bandiera dispone delle capacità tecniche per inviare tutti i messaggi e le informazioni di cui sopra nel formato denominato NAF per conto delle proprie navi da pesca in attività, esso può — previo accordo bilaterale con la Commissione — trasmettere le informazioni tramite un protocollo di trasmissione sicura alla Commissione europea a Bruxelles. In tal caso verranno aggiunti alla trasmissione alcuni dati a titolo di informazione supplementare (dopo l’informazione AD).
Esempio (con i dati summenzionati): //SR//AD/XEU//FR/NOR//RN/5//RD/20051004//RT/1320//SQ/1//TM/COE//RC/IRCS//TN/1//NA/ESEMPIO DI NOME DI NAVE//IR/NOR//XR/PO 12345//LT/+65.321//LG/-21.123//RA/04A.//OB/COD 100 HAD 300//DA/20051004//TI/1315//MA/ESEMPIO DI NOME DI COMANDANTE//ER// Lo Stato di bandiera riceverà un «messaggio di avvenuta ricezione» con le seguenti informazioni:
|
4. Nome della stazione radio
Nome della stazione radio |
Indicativo di chiamata della stazione radio |
Lyngby |
OXZ |
Land’s End |
GLD |
Valentia |
EJK |
Malin Head |
EJM |
Torshavn |
OXJ |
Bergen |
LGN |
Farsund |
LGZ |
Florø |
LGL |
Rogaland |
LGQ |
Tjøme |
LGT |
Ålesund |
LGA |
Ørlandet |
LFO |
Bodø |
LPG |
Svalbard |
LGS |
Stockholm Radio |
STOCKHOLM RADIO |
Turku |
OFK |
5. Codice per la comunicazione delle specie
Berici (Beryx spp.) |
ALF |
Passera canadese (Hippoglossoides platessoides) |
PLA |
Acciuga (Engraulis encrasicholus) |
ANE |
Rane pescatrici (Lophius spp.) |
ANF |
Argentina (Argentina silus) |
ARU |
Pesce castagna (Brama brama) |
POA |
Squalo elefante (Cetorinhus maximus) |
BSK |
Pesce sciabola nero (Aphanopus carbo) |
BSF |
Molva azzurra (Molva dypterygia) |
BLI |
Melù (Micromesistius poutassou) |
WHB |
Gambero barbato (Xyphopenaeus kroyerii) |
BOB |
Merluzzo bianco (Gadus morhua) |
COD |
Gamberetto grigio (Crangon crangon) |
CSH |
Calamari (Loligo spp.) |
SQC |
Spinarolo (Squalus acanthias) |
DGS |
Musdee (Phycis spp.) |
FOR |
Ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides) |
GHL |
Eglefino (Melanogrammus aeglefinus) |
HAD |
Nasello (Merluccius merluccius) |
HKE |
Ippoglosso atlantico (Hippoglossus hippoglossus) |
HAL |
Aringa (Clupea harengus) |
HER |
Sugarello (Trachurus trachurus) |
HOM |
Molva (Molva molva) |
LIN |
Sgombro (Scomber scombrus) |
MAC |
Lepidorombi (Lepidorhombus spp.) |
LEZ |
Gamberello boreale (Pandalus borealis) |
PRA |
Scampo (Nephrops norvegicus) |
NEP |
Busbana norvegese (Trisopterus esmarkii) |
NOP |
Pesce specchio atlantico (Hoplostethus atlanticus) |
ORY |
Altri |
OTH |
Passera di mare (Pleuronectes platessa) |
PLE |
Merluzzo giallo (Pollachius pollachius) |
POL |
Smeriglio (Lamma nasus) |
POR |
Scorfani (Sebastes spp.) |
RED |
Occhialone (Pagellus bogaraveo) |
SBR |
Granatiere (Coryphaenoides rupestris) |
RNG |
Merluzzo carbonaro (Pollachius virens) |
POK |
Salmone atlantico (Salmo salar) |
SAL |
Cicerelli (Ammodytes spp.) |
SAN |
Sardina (Sardina pilchardus) |
PIL |
Squali (Selachii, Pleurotremata) |
SKH |
Mazzancolle (Penaeidae) |
PEZ |
Spratto (Sprattus sprattus) |
SPR |
Totani (Illex spp.) |
SQX |
Tonni (Thunnidae) |
TUN |
Brosmio (Brosme brosme) |
USK |
Merlano (Merlangus merlangus) |
WHG |
Limanda (Limanda ferruginea) |
YEL |
6. Codici da utilizzare per la zona pertinente
02A. |
Divisione CIEM IIa — Mare di Norvegia |
02B. |
Divisione CIEM IIb — Spitzberg e Isola degli Orsi |
03A. |
Divisione CIEM IIIa — Skagerrak e Kattegat |
03B. |
Divisione CIEM IIIb — Sound |
03C. |
Divisione CIEM IIIc — Belts |
03D. |
Divisione CIEM IIId — Mar Baltico |
04A. |
Divisione CIEM IVa — Mare del Nord settentrionale |
04B. |
Divisione CIEM IVb — Mare del Nord centrale |
04C. |
Divisione CIEM IVc — Mare del Nord meridionale |
05A. |
Divisione CIEM Va — Fondali dell’Islanda |
05B. |
Divisione CIEM Vb1, Vb2 — Fondali delle Isole Fær Øer |
06A. |
Divisione CIEM VIa — Costa nordoccidentale della Scozia e Irlanda del Nord |
06B. |
Divisione CIEM VIb — Rockall |
07A. |
Divisione CIEM VIIa — Mare d’Irlanda |
07B. |
Divisione CIEM VIIb — Acque occidentali dell’Irlanda |
07C. |
Divisione CIEM VIIc — Porcupine Bank |
07D. |
Divisione CIEM VIId — Manica orientale |
07E. |
Divisione CIEM VIIe — Manica occidentale |
07F. |
Divisione CIEM VIIf — Canale di Bristol |
07G. |
Divisione CIEM VIIg — Mar Celtico settentrionale |
07H. |
Divisione CIEM VIIh — Mar Celtico meridionale |
07J. |
Divisione CIEM VIIj — Acque sudoccidentali dell’Irlanda — est |
07K. |
Divisione CIEM VIIk — Acque sudoccidentali dell’Irlanda — ovest |
08A. |
Divisione CIEM VIIIa — Golfo di Guascogna — nord |
08B. |
Divisione CIEM VIIIb — Golfo di Guascogna — centro |
08C. |
Divisione CIEM VIIIc — Golfo di Guascogna — sud |
08D. |
Divisione CIEM VIIId — Acque al largo del Golfo di Guascogna |
08E. |
Divisione CIEM VIIIe — Acque occidentali del Golfo di Guascogna |
09A. |
Divisione CIEM IXa — Acque portoghesi — est |
09B. |
Divisione CIEM IXb — Acque portoghesi — ovest |
14A. |
Divisione CIEM XIVa — Groenlandia nordorientale |
14B. |
Divisione CIEM XIVb — Groenlandia sudorientale |
(1) Per bordata di pesca si intende il viaggio che ha inizio quando una nave che intende pescare entra nella zona di 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri nella quale vigono le norme comunitarie in materia di pesca e che termina quando la nave lascia tale zona.
(2) o = obbligatorio.
(3) f = facoltativo.
(4) LT, LG: devono essere espresse in forma decimale, con 3 cifre dopo il punto.
(5) Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare.
(6) LT, LG: devono essere espresse in forma decimale, con 3 cifre dopo il punto.
(7) Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare.
(8) LT, LG: devono essere espresse in forma decimale, con 3 cifre dopo il punto.
(9) Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare.
(10) LT, LG: devono essere espresse in forma decimale, con 3 cifre dopo il punto.
(11) Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare.
(12) Facoltativo per la nave ricevente.
ALLEGATO IV
DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE NAVI DI PAESI TERZI CHE INTENDONO PRATICARE LA PESCA DEL MELÙ O DELLO SGOMBRO NELLE ACQUE DELL’UE
PARTE I
Disposizioni applicabili alle navi di paesi terzi che intendono praticare la pesca del melù nelle acque dell’UE
a) |
Le navi che detengono già catture a bordo possono avviare una bordata di pesca soltanto dopo aver ricevuto l’autorizzazione dell’autorità competente dello Stato membro costiero interessato. Almeno quattro ore prima di entrare nelle acque dell’UE il comandante della nave trasmette una comunicazione, a seconda dei casi, a uno dei seguenti centri di controllo della pesca:
La comunicazione specifica il nome, l’indicativo internazionale di chiamata e le cifre e lettere d’identificazione («port letters and number» — PLN) della nave, i quantitativi totali di ciascuna specie detenuta a bordo e la posizione stimata (longitudine/latitudine) del punto in cui il comandante ritiene che la nave entrerà nelle acque dell’UE e della zona in cui intende iniziare la pesca. La nave non inizia la pesca finché il comandante non ha ricevuto la conferma di ricezione della comunicazione e l’istruzione di sottoporre o meno la nave a ispezione. Ciascuna conferma reca un unico numero di autorizzazione che il comandante conserva fino al termine della bordata di pesca. Fatte salve le ispezioni che possono essere effettuate in mare, le autorità competenti possono richiedere al comandante, in circostanze debitamente giustificate, di sottoporre la nave ad ispezione in porto. |
b) |
Le navi che entrano nelle acque dell’UE senza detenere catture a bordo sono esonerate dalle disposizioni di cui alla lettera a). |
c) |
Si considera che la bordata di pesca sia conclusa quando la nave lascia le acque dell’UE o entra in un porto dell’UE dove effettua lo scarico completo delle catture. Le navi lasciano le acque dell’UE soltanto dopo aver attraversato una delle seguenti rotte di controllo:
Il comandante della nave comunica almeno quattro ore prima l’attraversamento di una delle succitate rotte di controllo al centro di controllo della pesca di Edimburgo, per posta elettronica o per telefono, come previsto al punto 1. La comunicazione specifica il nome, l’indicativo internazionale di chiamata e le cifre e lettere d’identificazione («port letters and number» — PLN) della nave, i quantitativi totali delle specie detenute a bordo e la rotta di controllo attraverso cui la nave intende passare. La nave non lascia la zona situata all’interno della rotta di controllo finché il comandante non ha ricevuto la conferma di ricezione della comunicazione e l’istruzione di sottoporre o meno la nave a ispezione. Ciascuna conferma reca un unico numero di autorizzazione che il comandante conserva fino a quando la nave non lascia le acque dell’UE. Fatte salve le ispezioni che possono essere effettuate in mare, le autorità competenti possono richiedere al comandante, in circostanze debitamente giustificate, di sottoporre la nave a ispezione nei porti di Lerwick o Scrabster. |
PARTE II
Disposizioni applicabili alle navi di paesi terzi che intendono praticare la pesca dello sgombro nelle acque dell’UE
a) |
Le navi possono avviare una bordata di pesca soltanto dopo aver ricevuto l’autorizzazione dell’autorità competente dello Stato membro costiero interessato. Le navi entrano nelle acque dell’UE soltanto dopo aver attraversato una delle seguenti zone di controllo:
Almeno quattro ore prima di entrare in una delle zone di controllo, all’entrata nelle acque dell’UE, il comandante della nave contatta il centro di controllo della pesca del Regno Unito (Edimburgo) per posta elettronica al seguente indirizzo: ukfcc@scotland.gsi.gov.uk o per telefono (+ 44 1312719700). La comunicazione specifica il nome, l’indicativo internazionale di chiamata e le cifre e lettere d’identificazione («port letters and number» — PLN) della nave, i quantitativi totali di ciascuna specie detenuta a bordo e la zona di controllo attraverso cui la nave entrerà nelle acque dell’UE. La nave non inizia la pesca finché il comandante non ha ricevuto la conferma di ricezione della comunicazione e l’istruzione di sottoporre o meno la nave a ispezione. Ciascuna conferma reca un unico numero di autorizzazione che il comandante conserva fino al termine della bordata di pesca. |
b) |
Le navi che entrano nelle acque dell’UE senza detenere catture a bordo sono esonerate dalle disposizioni di cui alla lettera a). |
c) |
Si considera che la bordata di pesca sia conclusa quando la nave lascia le acque dell’UE o entra in un porto dell’UE dove effettua lo scarico completo delle catture. Le navi lasciano le acque dell’UE soltanto dopo aver attraversato una delle zone di controllo. All’uscita dalle acque dell’UE, il comandante della nave comunica almeno due ore prima l’ingresso in una delle zone di controllo al centro di controllo della pesca di Edimburgo per posta elettronica o per telefono, come previsto alla lettera a). La comunicazione specifica il nome, l’indicativo internazionale di chiamata e le cifre e lettere d’identificazione («port letters and number» — PLN) della nave, i quantitativi totali di ciascuna specie detenuta a bordo e la zona di controllo attraverso cui la nave intende passare. La nave non lascia la zona di controllo prima di aver ricevuto la conferma di ricezione della comunicazione e l’istruzione per il comandante di sottoporre o meno la nave a ispezione. Ciascuna conferma reca un unico numero di autorizzazione che il comandante conserva fino a quando la nave non lascia le acque dell’UE. |
11.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 61/24 |
REGOLAMENTO (UE) N. 202/2010 DELLA COMMISSIONE
del 10 marzo 2010
che modifica il regolamento (CE) n. 6/2003 della Commissione relativo alla diffusione di statistiche sui trasporti di merci su strada
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio, del 25 maggio 1998, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (1), in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
È opportuno utilizzare quanto più possibile i dati statistici sui trasporti di merci su strada di cui al regolamento (CE) n. 1172/98, pur rispettando la riservatezza dei dati individuali. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 833/2007 della Commissione (2) che stabilisce la data di scadenza del periodo transitorio di cui al regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio, rende disponibili dati dettagliati sull’origine/destinazione per i flussi nazionali e internazionali dei trasporti di merci su strada dal 2008 in poi. |
(3) |
È necessario mettere a disposizione degli Stati membri i dati sull’origine/destinazione nazionale e internazionale al fine di completare la copertura statistica dei trasporti su strada a livello nazionale. |
(4) |
I ricercatori e la comunità scientifica in generale devono avere accesso per fini scientifici ai dati trasmessi alla Commissione (Eurostat) a norma del regolamento (CE) n. 1172/98, conformemente al principio sancito nel regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) relativo alle statistiche europee. |
(5) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 6/2003 della Commissione (4). |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 6/2003 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 163 del 6.6.1998, pag. 1.
(2) GU L 185 del 17.7.2007, pag. 9.
(3) GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.
(4) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 45.
ALLEGATO
«ALLEGATO
ELENCO DELLE TABELLE PER LA DIFFUSIONE
A. Continuità delle tabelle esistenti
Al fine di assicurare la continuità, le tabelle esistenti possono essere diffuse dalla Commissione (Eurostat).
B. Tabelle principali
Possono essere diffuse le serie di tabelle qui di seguito riportate, con le relative sottoserie.
Tabella |
Descrizione Nota 1 |
Periodo di riferimento |
Unità Nota 2 |
Note |
||||||||||||||||||||||
B1 |
Ricapitolazione dell’attività per tipo di operazione e per tipo di trasporto |
Anno, trimestre |
1 000 t milioni t/km veicoli/km |
Nota 3 |
||||||||||||||||||||||
B2 |
Trasporto, per tipo di operazione |
Anno, trimestre |
1 000 t milioni t/km |
Nota 3 |
||||||||||||||||||||||
B3 |
Trasporto, per tipo di merce |
Anno |
1 000 t milioni t/km |
|
||||||||||||||||||||||
B4.1 |
Trasporto internazionale, per paese di carico e di scarico (totale di tutti i paesi dichiaranti) |
Anno |
1 000 t milioni t/km |
|
||||||||||||||||||||||
B4.2 |
Come per la tabella B4.1, ma con ripartizione addizionale per tipo di merce |
Anno |
1 000 t milioni t/km |
|
||||||||||||||||||||||
B4.3 |
Trasporto internazionale, per paese di carico e di scarico (con ripartizione per paese dichiarante) |
Anno |
1 000 t milioni t/km |
|
||||||||||||||||||||||
B4.4 |
Come per la tabella B4.3, ma con ripartizione addizionale per tipo di merce |
Anno |
1 000 t milioni t/km |
|
||||||||||||||||||||||
B5.1 |
Trasporto, per regione di carico |
Anno |
1 000 t milioni t/km movimenti |
Nota 4 |
||||||||||||||||||||||
B5.2 |
Trasporto, per regione di scarico |
Anno |
1 000 t milioni t/km movimenti |
Nota 4 |
||||||||||||||||||||||
B6.1 |
Trasporto, per classe di percorrenza |
Anno |
1 000 t milioni t/km milioni veicoli/km movimenti |
|
||||||||||||||||||||||
B6.2 |
Come per la tabella B6.1, ma con ripartizione addizionale per tipo di merce |
Anno |
1 000 t milioni t/km milioni veicoli/km movimenti |
|
||||||||||||||||||||||
B7 |
Trasporto, per configurazione degli assi |
Anno |
milioni t/km milioni veicoli/km movimenti |
|
||||||||||||||||||||||
B8 |
Trasporto, per età del veicolo |
Anno |
milioni t/km milioni veicoli/km Movimenti |
|
||||||||||||||||||||||
B9 |
Trasporto, per peso massimo autorizzato |
Anno |
milioni t/km milioni veicoli/km movimenti |
|
||||||||||||||||||||||
B10 |
Trasporto, per carico utile |
Anno |
milioni t/km milioni veicoli/km movimenti |
|
||||||||||||||||||||||
B11 |
Trasporto, per classe d’attività NACE |
Anno |
milioni t/km milioni veicoli/km movimenti |
|
||||||||||||||||||||||
B12 |
Movimenti di veicoli, a pieno carico e a vuoto |
Anno |
milioni veicoli/km movimenti |
|
||||||||||||||||||||||
B13.1 |
Movimenti di veicoli in transito, per paese di transito, a pieno carico/a vuoto e per peso massimo autorizzato (totale di tutti i paesi dichiaranti) |
Anno, trimestre |
1 000 t movimenti |
|
||||||||||||||||||||||
B13.2 |
Movimenti di veicoli in transito, per paese di transito (con ripartizione per paese dichiarante) |
Anno |
1 000 t movimenti |
|
||||||||||||||||||||||
B14 |
Trasporto di merci pericolose, per tipo di merci pericolose |
Anno |
milioni t/km milioni veicoli/km movimenti |
|
||||||||||||||||||||||
B15 |
Trasporto, per tipo di carico |
Anno |
milioni t/km milioni veicoli/km movimenti |
|
||||||||||||||||||||||
B16 |
Trasporto, per tipo di carico e per classe di percorrenza |
Anno |
1 000 t milioni t/km milioni veicoli/km movimenti |
|
||||||||||||||||||||||
B17 |
Trasporto nazionale, per regione di carico e di scarico, per paese dichiarante |
Anno |
1 000 t milioni t/km movimenti |
Nota 5 |
||||||||||||||||||||||
B18 |
Trasporto internazionale, per regione di carico e di scarico (totale di tutti i paesi dichiaranti) |
Anno |
1 000 t milioni t/km movimenti |
Nota 6 |
||||||||||||||||||||||
|
C. Tabelle sul cabotaggio
Al fine di fornire informazioni sul cabotaggio equivalenti a quelle disponibili ai sensi del regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio (1), possono essere diffuse le seguenti serie di tabelle e le relative sottoserie:
|
Descrizione |
Periodo |
Unità |
C1 |
Cabotaggio effettuato da trasportatori di ciascun paese dichiarante, per paese dichiarante |
Anno |
1 000 t milioni t/km |
C2 |
Cabotaggio effettuato da trasportatori di tutti i paesi dichiaranti, per paese in cui ha luogo il cabotaggio |
Anno |
1 000 t milioni t/km |
C3 |
Cabotaggio per paese dichiarante e per paese in cui ha luogo il cabotaggio |
Anno |
1 000 t milioni t/km |
D. Tabelle per le autorità nazionali degli Stati membri
Per consentire alle autorità nazionali degli Stati membri diversi dal paese dichiarante di compilare statistiche complete sulle operazioni di trasporto su strada effettuate sul territorio nazionale possono essere fornite loro le seguenti serie di dati aggregati:
|
Descrizione |
Periodo |
Aggregati per dimensioni Nota 7 |
Unità |
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D1.1 |
Operazioni di trasporto a livello nazionale (a pieno carico) |
Anno |
|
tonnellate t/km veicoli/km movimenti numero di registrazioni di veicoli |
||||||||||||||||
D1.2 |
Trasporto di merci pericolose a livello nazionale (a pieno carico) |
Anno |
|
tonnellate t/km veicoli/km movimenti numero di registrazioni di veicoli |
||||||||||||||||
D2 |
Operazioni di trasporto a livello nazionale (a vuoto) |
Anno |
|
veicoli/km movimenti numero di registrazioni di veicoli |
||||||||||||||||
D3.1 |
Operazioni di trasporto a livello regionale (a pieno carico) |
Anno |
|
tonnellate t/km veicoli/km movimenti numero di registrazioni di veicoli |
||||||||||||||||
D3.2 |
Operazioni di trasporto a livello regionale (a pieno carico) |
Anno |
|
tonnellate t/km veicoli/km movimenti numero di registrazioni di veicoli |
||||||||||||||||
D3.3 |
Operazioni di trasporto a livello regionale (a pieno carico) |
Anno |
|
tonnellate t/km veicoli/km movimenti numero di registrazioni di veicoli |
||||||||||||||||
D4 |
Operazioni di trasporto a livello regionale (a vuoto) |
Anno |
|
veicoli/km movimenti numero di registrazioni di veicoli |
||||||||||||||||
D5 |
Trasporto in transito (a pieno carico e a vuoto) |
Anno |
|
tonnellate movimenti numero di registrazioni di veicoli |
||||||||||||||||
|
11.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 61/29 |
REGOLAMENTO (UE) N. 203/2010 DELLA COMMISSIONE
del 10 marzo 2010
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Irpinia — Colline dell’Ufita (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda del’Italia relativa alla registrazione della denominazione «Irpinia — Colline dell’Ufita» è stata oggetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, la denominazione in parola deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione figurante nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU C 160 del 14.7.2009, pag. 19.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:
Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.)
ITALIA
Irpinia — Colline dell’Ufita (DOP)
11.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 61/31 |
REGOLAMENTO (UE) N. 204/2010 DELLA COMMISSIONE
del 10 marzo 2010
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l’11 marzo 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
IL |
174,7 |
JO |
64,0 |
|
MA |
122,8 |
|
TN |
159,4 |
|
TR |
109,3 |
|
ZZ |
126,0 |
|
0707 00 05 |
EG |
227,8 |
JO |
138,7 |
|
MK |
134,1 |
|
TR |
152,7 |
|
ZZ |
163,3 |
|
0709 90 70 |
JO |
80,1 |
MA |
173,5 |
|
TR |
86,8 |
|
ZZ |
113,5 |
|
0709 90 80 |
EG |
32,4 |
ZZ |
32,4 |
|
0805 10 20 |
CL |
52,4 |
EG |
43,1 |
|
IL |
52,9 |
|
MA |
53,7 |
|
TN |
52,7 |
|
TR |
60,1 |
|
ZZ |
52,5 |
|
0805 50 10 |
EG |
76,3 |
IL |
74,8 |
|
MA |
65,7 |
|
TR |
61,9 |
|
ZZ |
69,7 |
|
0808 10 80 |
CA |
74,2 |
CN |
76,4 |
|
MK |
24,7 |
|
US |
111,3 |
|
UY |
70,1 |
|
ZZ |
71,3 |
|
0808 20 50 |
AR |
86,3 |
CL |
120,6 |
|
CN |
60,3 |
|
US |
95,6 |
|
ZA |
93,7 |
|
ZZ |
91,3 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
11.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 61/33 |
REGOLAMENTO (UE) N. 205/2010 DELLA COMMISSIONE
del 10 marzo 2010
recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 199/2010 della Commissione (4). |
(2) |
Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
(3) GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.
(4) GU L 60 del 10.3.2010, pag. 13.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dell'11 marzo 2010
(EUR) |
||
Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 11 10 (1) |
37,60 |
0,01 |
1701 11 90 (1) |
37,60 |
3,62 |
1701 12 10 (1) |
37,60 |
0,00 |
1701 12 90 (1) |
37,60 |
3,33 |
1701 91 00 (2) |
40,97 |
5,18 |
1701 99 10 (2) |
40,97 |
2,05 |
1701 99 90 (2) |
40,97 |
2,05 |
1702 90 95 (3) |
0,41 |
0,27 |
(1) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.
DECISIONI
11.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 61/35 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 marzo 2010
che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile inclusione della fenpyrazamine nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio
[notificata con il numero C(2010) 1268]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/150/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco UE delle sostanze attive autorizzate ad essere incorporate nei prodotti fitosanitari. |
(2) |
Il 3 settembre 2009, la società Sumitomo Chemical ha presentato alle autorità austriache un fascicolo relativo alla sostanza attiva fenpyrazamine, chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
(3) |
Le autorità austriache hanno comunicato alla Commissione che, in base a un primo esame, il fascicolo della sostanza attiva interessata sembra soddisfare i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE. Il fascicolo presentato risulta anche conforme ai requisiti sui dati e sulle informazioni dell’allegato III della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo è stato in seguito trasmesso dal richiedente alla Commissione e agli altri Stati membri e comunicato al Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. |
(4) |
La presente decisione ha lo scopo di confermare ufficialmente a livello dell’Unione europea che il fascicolo può essere considerato in linea di massima conforme ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II e, almeno per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il fascicolo relativo alla sostanza attiva di cui all’allegato della presente decisione, presentato alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell’inclusione di tale sostanza nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, soddisfa in linea di massima i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE.
Esso soddisfa inoltre i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, tenuto conto degli impieghi proposti.
Articolo 2
Lo Stato membro relatore prosegue l’esame particolareggiato del fascicolo di cui all’articolo 1 e riferisce alla Commissione, quanto prima possibile e comunque entro il 31 maggio 2011, le conclusioni del proprio esame, unitamente ad eventuali raccomandazioni sull’inclusione o meno della sostanza attiva indicata all’articolo 1 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e sulle relative condizioni.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2010.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
ALLEGATO
SOSTANZA ATTIVA OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE
Nome comune, numero di identificazione CIPAC |
Richiedente |
Data della domanda |
Stato membro relatore |
Fenpyrazamine N. CIPAC: (non attribuito) |
Sumitomo Chemical |
3.9.2009 |
AT |