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ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2010.058.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 58 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
53° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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9.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 58/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 193/2010 DELLA COMMISSIONE
dell’8 marzo 2010
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
IL |
168,5 |
|
JO |
59,4 |
|
|
MA |
130,3 |
|
|
TN |
164,5 |
|
|
TR |
97,2 |
|
|
ZZ |
124,0 |
|
|
0707 00 05 |
EG |
211,5 |
|
JO |
138,7 |
|
|
MK |
134,1 |
|
|
TR |
115,2 |
|
|
ZZ |
149,9 |
|
|
0709 90 70 |
JO |
80,1 |
|
MA |
151,0 |
|
|
TR |
103,4 |
|
|
ZZ |
111,5 |
|
|
0709 90 80 |
EG |
38,0 |
|
ZZ |
38,0 |
|
|
0805 10 20 |
CL |
52,4 |
|
EG |
48,2 |
|
|
IL |
56,8 |
|
|
MA |
52,1 |
|
|
TN |
46,7 |
|
|
TR |
50,1 |
|
|
ZZ |
51,1 |
|
|
0805 50 10 |
EG |
69,1 |
|
IL |
65,7 |
|
|
MA |
65,7 |
|
|
TR |
65,4 |
|
|
ZZ |
66,5 |
|
|
0808 10 80 |
CA |
96,6 |
|
CN |
70,3 |
|
|
MK |
24,7 |
|
|
US |
123,3 |
|
|
ZZ |
78,7 |
|
|
0808 20 50 |
AR |
73,9 |
|
CL |
180,9 |
|
|
CN |
62,1 |
|
|
US |
95,6 |
|
|
ZA |
99,7 |
|
|
ZZ |
102,4 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».
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9.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 58/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 194/2010 DELLA COMMISSIONE
dell’8 marzo 2010
recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 190/2010 della Commissione (4). |
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(2) |
Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 9 marzo 2010
|
(EUR) |
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Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
|
1701 11 10 (1) |
38,91 |
0,00 |
|
1701 11 90 (1) |
38,91 |
3,23 |
|
1701 12 10 (1) |
38,91 |
0,00 |
|
1701 12 90 (1) |
38,91 |
2,93 |
|
1701 91 00 (2) |
44,88 |
4,01 |
|
1701 99 10 (2) |
44,88 |
0,87 |
|
1701 99 90 (2) |
44,88 |
0,87 |
|
1702 90 95 (3) |
0,45 |
0,24 |
(1) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.
DIRETTIVE
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9.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 58/5 |
DIRETTIVA 2010/15/UE DELLA COMMISSIONE
dell'8 marzo 2010
che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva fluopicolide
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 7 maggio 2004 il Regno Unito ha ricevuto dalla Bayer CropScience una domanda di iscrizione della sostanza attiva fluopicolide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con la decisione 2005/778/CE della Commissione (2), il fascicolo è stato dichiarato «completo», ovvero è stato considerato rispondente, in linea di massima, ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE. |
|
(2) |
Gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente di tale sostanza attiva sono stati valutati in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Lo Stato membro relatore designato ha presentato un progetto di rapporto di valutazione il 12 dicembre 2005. |
|
(3) |
Il rapporto di valutazione è stato esaminato con un processo inter pares dagli Stati membri e dall'EFSA e presentato alla Commissione il 4 giugno 2009 sotto forma di rapporto scientifico dell'EFSA sul fluopicolide (3). Tale rapporto è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed ultimato il 27 novembre 2009 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il fluopicolide. |
|
(4) |
Sulla base dei vari esami effettuati è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti fluopicolide soddisfino in generale i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere il fluopicolide nell'allegato I della citata direttiva, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva possano essere concesse conformemente alle disposizioni di tale direttiva. |
|
(5) |
Fatte salve tali conclusioni, è opportuno ottenere informazioni complementari su taluni punti specifici. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere subordinata a condizioni. Per quanto riguarda il fluopicolide, è opportuno che il notificante sia tenuto a presentare ulteriori informazioni sulla rilevanza del metabolita M15 per le acque sotterranee. |
|
(6) |
Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE, derivanti dall'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, è opportuno concedere agli Stati membri un periodo di sei mesi a decorrere dall'iscrizione per la revisione delle autorizzazioni provvisorie in corso di validità dei prodotti fitosanitari contenenti fluopicolide, in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni della direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13 e delle condizioni pertinenti figuranti nell'allegato I. Gli Stati membri devono convertire le autorizzazioni provvisorie in corso di validità in autorizzazioni a pieno titolo, modificarle o revocarle in conformità delle disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine suddetto occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo di cui all'allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e a ciascun impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE. |
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(7) |
È pertanto opportuno modificare la direttiva 91/414/CEE. |
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(8) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 novembre 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di corrispondenza tra le disposizioni e la presente direttiva.
Essi applicano dette disposizioni a decorrere dal 1o dicembre 2010.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3
1. In conformità della direttiva 91/414/CEE, entro il 30 novembre 2010 gli Stati membri modificano o ritirano, qualora necessario, le autorizzazioni in corso di validità per i prodotti fitosanitari contenenti fluopicolide come sostanza attiva. Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all'allegato I della suddetta direttiva riguardanti il fluopicolide, ad eccezione di quelle della parte B della voce relativa a tale sostanza attiva; inoltre, essi verificano che il titolare dell'autorizzazione possegga o abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II di detta direttiva, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 13, paragrafo 2, della medesima.
2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente fluopicolide come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive iscritte entro il 31 maggio 2010 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III della suddetta direttiva e tenuto conto della parte B della voce relativa al fluopicolide nell'allegato I della suddetta direttiva. In base a tale riesame gli Stati membri stabiliscono se il prodotto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.
Una volta assicurato il rispetto di tali condizioni, gli Stati membri:
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a) |
nel caso di un prodotto contenente fluopicolide come unica sostanza attiva, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 novembre 2011; oppure |
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b) |
nel caso di prodotti contenenti fluopicolide come sostanza attiva in combinazione con altre, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 novembre 2011 ovvero entro il termine, qualora più esteso, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il 1o giugno 2010.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(2) GU L 293 del 9.11.2005, pag. 26.
(3) Rapporto scientifico EFSA (2009) 299, 1-158, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fluopicolide (ultimato il 4 giugno 2009).
ALLEGATO
Voce da aggiungere alla fine della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE:
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N. |
Nome comune, numeri di identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Entrata in vigore |
Scadenza dell'iscrizione |
Disposizioni particolari |
||||||||
|
«303 |
Fluopicolide N. CAS 239110-15-7 N. CIPAC 787 |
2,6-dicloro-N-[3-cloro-5-(trifluorometil)-2-piridilmetil]benzammide |
≥ 970 g/kg L'impurità toluene non deve superare 3 g/kg nel materiale tecnico. |
1o giugno 2010 |
31 maggio 2020 |
PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fluopicolide, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 novembre 2009. Nella valutazione complessiva gli Stati membri devono prestare particolare attenzione a quanto segue:
Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi e programmi di monitoraggio vanno introdotti nelle zone vulnerabili, ove necessario, per verificare il potenziale accumulo e l'esposizione. Gli Stati membri interessati garantiscono che il notificante comunichi alla Commissione ulteriori informazioni sulla rilevanza del metabolita M15 per le acque sotterranee entro il 30 aprile 2012.» |
(1) Ulteriori particolari sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono forniti nel rapporto di riesame.
DECISIONI
|
9.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 58/8 |
DECISIONE 2010/145/PESC DEL CONSIGLIO
dell’8 marzo 2010
che proroga le misure a sostegno dell’effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Iugoslavia (ICTY)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 16 aprile 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/280/PESC a sostegno dell’effettiva attuazione del mandato dell’ICTY (1). |
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(2) |
Il 30 marzo 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/293/PESC che proroga le misure a sostegno dell’effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Iugoslavia (ICTY) (2). |
|
(3) |
La posizione comune 2004/293/PESC è stata prorogata per l’ultima volta fino al 16 marzo 2010 dalla posizione comune 2009/164/PESC del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che rinnova le misure a sostegno dell’effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Iugoslavia (ICTY) (3). |
|
(4) |
Talune persone incriminate dall’ICTY sono tuttora latitanti ed è provato che esse sono aiutate nel tentativo di continuare a sottrarsi alla giustizia. |
|
(5) |
È opportuno rinnovare le misure previste dalla posizione comune 2004/293/PESC per altri dodici mesi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone elencate nell’allegato, che sono coinvolte in attività che possano aiutare latitanti a continuare a sottrarsi alla giustizia per reati di cui sono stati incriminati dall’ICTY, o che agiscono comunque in una maniera che possa ostacolare l’effettiva attuazione del mandato dell’ICTY.
2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l’ingresso nel proprio territorio.
3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:
|
a) |
in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale; |
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b) |
in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione; |
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c) |
in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o |
|
d) |
in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patto del Laterano) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia. |
4. Il paragrafo 3 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
5. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 3 o 4.
6. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall’esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall’Unione europea, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell’OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che assiste direttamente l’ICTY nell’attuazione del suo mandato.
7. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che venga sollevata un’obiezione scritta da uno o più membri del Consiglio entro 48 ore dalla ricezione della notifica della deroga proposta. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.
8. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 e 7 l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell’allegato, l’autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell’autorizzazione stessa.
Articolo 2
Il Consiglio, deliberando su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o di uno Stato membro, adotta, ove necessario, modifiche dell’elenco riportato in allegato.
Articolo 3
Per massimizzare l’impatto delle succitate misure, l’Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle contenute nella presente decisione.
Articolo 4
1. Gli effetti della presente decisione decorrono dalla data di adozione. Essa cessa di produrre effetti il 16 marzo 2011.
2. La presente decisione è costantemente riesaminata. Essa è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 8 marzo 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
C. CORBACHO
(1) GU L 101 del 23.4.2003, pag. 22.
ALLEGATO
1. BILBIJA, Milorad
Figlio di Svetko BILBIJA
Data e luogo di nascita: 13.8.1956, Sanski Most, Bosnia-Erzegovina
Passaporto N.: 3715730
Carta d’identità n.: 03GCD9986
N. d’identificazione personale: 1308956163305
Pseudonimi:
Indirizzo: Brace Pantica 7, Banja Luka, Bosnia-Erzegovina
2. BJELICA, Milovan
Data e luogo di nascita: 19.10.1958, Rogatica, Bosnia-Erzegovina
Passaporto n.: 0000148 rilasciato il 26.7.1998 a Srpsko Sarajevo (annullato)
Carta d’identità n.: 03ETA0150
N. d’identificazione personale: 1910958130007
Pseudonimi: Cicko
Indirizzo: Società CENTREK a Pale, Bosnia-Erzegovina
3. ECIM (EĆIM), Ljuban
Data e luogo di nascita: 6.1.1964, Sviljanac, Bosnia-Erzegovina
Passaporto n.: 0144290 rilasciato il 21.11.1998 a Banja Luka (annullato)
Carta d’identità n.: 03GCE3530
N. d’identificazione personale: 0601964100083
Pseudonimi:
Indirizzo: Ulica Stevana Mokranjca 26, Banja Luka, Bosnia-Erzegovina
4. HADZIC (HADŽIĆ), Goranka
Figlia di Branko e Milena HADZIC (HADŽIĆ)
Data e luogo di nascita: 18.6.1962, comune di Vinkovci, Croazia
Passaporto n.:
Carta d’identità n.: 1806962308218 (JMBG), carta d’identità n. 569934/03
Pseudonimi:
Indirizzo: Aranj Janosa n. 9, Novi Sad, Serbia
Rapporto con persone accusate di crimini di guerra (PIFWC): sorella di Goran HADZIC (HADŽIĆ)
5. HADZIC (HADŽIĆ), Ivana
Figlia d: Goran e Zivka HADZIC (HADŽIĆ)
Data e luogo di nascita: 25.2.1983, Vukovar, Croazia
Passaporto numero:
Carta d’identità numero:
Pseudonimi:
Indirizzo: Aranj Janosa n. 9, Novi Sad, Serbia
Rapporto con PIFWC: figlia di Goran HADZIC (HADŽIĆ)
6. HADZIC (HADŽIĆ), Srecko (Srećko)
Figlio di Goran e Živka HADZIC (HADŽIĆ)
Data e luogo di nascita: 8.10.1987, Vukovar, Croazia
Passaporto n.:
Carta d’identità n.:
Pseudonimi:
Indirizzo: Aranj Janosa n. 9, Novi Sad, Serbia
Rapporto con PIFWC: figlio di Goran HADZIC (HADŽIĆ)
7. HADZIC (HADŽIĆ), Zivka (Živka)
Figlia di Branislav NUDIC (NUDIĆ)
Data e luogo di nascita: 9.6.1957, Vinkovci, Croazia
Passaporto n.:
Carta d’identità n.:
Pseudonimi:
Indirizzo: Aranj Janosa n. 9, Novi Sad, Serbia
Rapporto con PIFWC: moglie di Goran HADZIC (HADŽIĆ)
8. JOVICIC (JOVIČIĆ), Predrag
Figlio di Desmir JOVICIC (JOVIČIĆ)
Data e luogo di nascita: 1.3.1963, Pale, Bosnia-Erzegovina
Passaporto n.: 4363551
Carta d’identità n.: 03DYA0852
N. d’identificazione personale: 0103963173133
Pseudonimi:
Indirizzo: Milana Simovica 23, Pale, Bosnia-Erzegovina
9. KESEROVIC (KESEROVIĆ), Dragomir
Figlio di Slavko
Data e luogo di nascita: 8.6.1957, Piskavica/Banja Luka, Bosnia-Erzegovina
Passaporto n.: 4191306
Carta d’identità n.: 04GCH5156
N. d’identificazione personale: 0806957100028
Pseudonimi:
Indirizzo:
10. KIJAC, Dragan
Data e luogo di nascita: 6.10.1955, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina
Passaporto n.:
Carta d’identità n.:
N. d’identificazione personale:
Pseudonimi:
Indirizzo:
11. KOJIC (KOJIĆ), Radomir
Figlio di Milanko e Zlatana
Data e luogo di nascita: 23.11.1950, Bijela Voda, Sokolac, Bosnia-Erzegovina
Passaporto n.: 4742002, rilasciato nel 2002 a Sarajevo (scaduto nel 2007)
Carta d’identità n.: 03DYA1935, rilasciata il 7.7.2003 a Sarajevo
N. d’identificazione personale: 2311950173133
Pseudonimi: Mineur o Ratko
Indirizzo: 115 Trifka Grabeza, Pale, o hotel KRISTAL, Jahorina, Bosnia-Erzegovina
12. KOVAC (KOVAČ), Tomislav
Figlio di Vaso
Data e luogo di nascita: 4.12.1959, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina
Passaporto n.:
Carta d’identità n.:
N. d’identificazione personale: 0412959171315
Pseudonimi: Tomo
Indirizzo: Bijela, Montenegro, e Pale, Bosnia-Erzegovina
13. KUJUNDZIC (KUJUNDŽIĆ), Predrag
Figlio di Vasilija
Data e luogo di nascita: 30.1.1961, Suho Pole, Doboj, Bosnia-Erzegovina
Passaporto n.:
Carta d’identità n.: 03GFB1318
N. d’identificazione personale: 3001961120044
Pseudonimi: Predo
Indirizzo: Doboj, Bosnia-Erzegovina
14. LUKOVIC (LUKOVIĆ), Milorad Ulemek
Data e luogo di nascita: 15.5.1968, Belgrado, Serbia
Passaporto n.:
Carta d’identità n.:
N. d’identificazione personale:
Pseudonimi: Legija [identità falsificata come IVANIC, Zeljko (IVANIĆ, Željko)]
Indirizzo: in carcere (carcere distrettuale di Belgrado, Bacvanska 14, Belgrado)
15. MALIS (MALIŠ), Milomir
Figlio di Dejan MALIS (MALIŠ)
Data e luogo di nascita: 3.8.1966, Bjelice
Passaporto n.:
Carta d’identità n.:
N. d’identificazione personale: 0308966131572
Pseudonimi:
Indirizzo: Vojvode Putnika, Foca, Bosnia-Erzegovina
16. MANDIC (MANDIĆ), Momcilo (Momčilo)
Data e luogo di nascita: 1.5.1954, Kalinovik, Bosnia-Erzegovina
Passaporto n.: 0121391, rilasciato il 12.5.1999 a Srpsko Sarajevo, Bosnia-Erzegovina (annullato)
Carta d’identità n.:
N. d’identificazione personale: 0105954171511
Pseudonimi: Momo
Indirizzo: in carcere
17. MARIC (MARIĆ), Milorad
Figlio di Vinko MARIC (MARIĆ)
Data e luogo di nascita: 9.9.1957, Visoko, Bosnia-Erzegovina
Passaporto n.: 4587936
Carta d’identità n.: 04GKB5268
N. d’identificazione personale: 0909957171778
Pseudonimi:
Indirizzo: Vuka Karadzica 148, Zvornik, Bosnia-Erzegovina
18. MICEVIC (MIČEVIĆ), Jelenko
Figlio di Luka e Desanka [cognome da nubile: SIMIC (SIMIĆ)]
Data e luogo di nascita: 8.8.1947, Borci vicino Konjic, Bosnia-Erzegovina
Passaporto n.: 4166874
Carta d’identità n.: 03BIA3452
N. d’identificazione personale: 0808947710266
Pseudonimi: Filaret
Indirizzo: monastero di Milesevo, Serbia
19. MLADIC (MLADIĆ), Biljana (cognome da nubile: STOJCEVSKA (STOJČEVSKA))
Figlia di Strahilo STOJCEVSKI (STOJČEVSKI) e Svetlinka STOJCEVSKA (STOJČEVSKA)
Data e luogo di nascita: 30.5.1972, Skopje, ex Repubblica iugoslava di Macedonia
Passaporto n.:
Carta d’identità n.: 3005972455086 (JMBG)
Pseudonimi:
Indirizzo: iscritta a Blagoja Parovica 117a, Belgrado, ma risiede in Vidikovacki venac 83, Belgrado, Serbia
Rapporto con PIFWC: nuora di Ratko MLADIC (MLADIĆ)
20. MLADIC (MLADIĆ), Bosiljka (cognome da nubile: JEGDIC (JEGDIĆ))
Figlia di Petar JEGDIC (JEGDIĆ)
Data e luogo di nascita: 20.7.1947, Okrugljaca, comune di Virovitica, Croazia
Carta d’identità n.: 2007947455100 (JMBG)
Carta d’identità individuale n.: T77619 rilasciata il 31.5.1992 da SUP, Belgrado
Indirizzo: Blagoja Parovica 117a, Belgrado, Serbia
Rapporto con PIFWC: moglie di Ratko MLADIC (MLADIĆ)
21. MLADIC (MLADIĆ), Darko
Figlio di Ratko e Bosiljka MLADIC (MLADIĆ)
Data e luogo di nascita: 19.8.1969, Skopje, ex Repubblica iugoslava di Macedonia
Passaporto n.: passaporto SCG n. 003220335, rilasciato il 26.2.2002
Carta d’identità n.: 1908969450106 (JMBG); carta d’identità individuale B112059, rilasciata l’8.4.1994 da SUP, Belgrado
Pseudonimi:
Indirizzo: Vidikovacki venac 83, Belgrado, Serbia
Rapporto con PIFWC: figlio di Ratko MLADIC (MLADIĆ)
22. NINKOVIC (NINKOVIĆ), Milan
Figlio di Simo
Data e luogo di nascita: 15.6.1943, Doboj, Bosnia-Erzegovina
Passaporto n.: 3944452
Carta d’identità n.: 04GFE3783
N. d’identificazione personale: 1506943120018
Pseudonimi:
Indirizzo:
23. OSTOJIC (OSTOJIĆ), Velibor
Figlio di Jozo
Data e luogo di nascita: 8.8.1945, Celebici, Foca, Bosnia-Erzegovina
Passaporto n.:
Carta d’identità n.:
N. d’identificazione personale:
Pseudonimi:
Indirizzo:
24. OSTOJIC (OSTOJIĆ), Zoran
Figlio di Mico OSTOJIC (OSTOJIĆ)
Data e luogo di nascita: 29.3.1961, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina
Passaporto n.:
Carta d’identità n.: 04BSF6085
N. d’identificazione personale: 2903961172656
Pseudonimi:
Indirizzo: Malta 25, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina
25. PAVLOVIC (PAVLOVIĆ), Petko
Figlio di Milovan PAVLOVIC (PAVLOVIĆ)
Data e luogo di nascita: 6.6.1957, Ratkovici, Bosnia-Erzegovina
Passaporto n.: 4588517
Carta d’identità n.: 03GKA9274
N. d’identificazione personale: 0606957183137
Pseudonimi:
Indirizzo: Vuka Karadjica 148, Zvornik, Bosnia-Erzegovina
26. POPOVIC (POPOVIĆ), Cedomir (Čedomir)
Figlio di Radomir POPOVIC (POPOVIĆ)
Data e luogo di nascita: 24.3.1950, Petrovici
Passaporto n.:
Carta d’identità n.: 04FAA3580
N. d’identificazione personale: 2403950151018
Pseudonimi:
Indirizzo: Crnogorska 36, Bileca, Bosnia-Erzegovina
27. PUHALO, Branislav
Figlio di Djuro
Data e luogo di nascita: 30.8.1963, Foca, Bosnia-Erzegovina
Passaporto n.:
Carta d’identità n.:
N. d’identificazione personale: 3008963171929
Pseudonimi:
Indirizzo:
28. RADOVIC (RADOVIĆ), Nade
Figlio di Milorad RADOVIC (RADOVIĆ)
Data e luogo di nascita: 26.1.1951, Foca, Bosnia-Erzegovina
Passaporto n.: ex 0123256 (annullato)
Carta d’identità n.: 03GJA2918
N. d’identificazione personale: 2601951131548
Pseudonimi:
Indirizzo: Stepe Stepanovica 12, Foca/Srbinje, Bosnia-Erzegovina
29. RATIC (RATIĆ), Branko
Data e luogo di nascita: 26.11.1957, MIHALJEVCI SLAVONSKA Pozega, Bosnia-Erzegovina
Passaporto n.: 0442022, rilasciato il 17.9.1999 a Banja Luka
Carta d’identità n.: 03GCA8959
N. d’identificazione personale: 2611957173132
Pseudonimi:
Indirizzo: Ulica Krfska 42, Banja Luka, Bosnia-Erzegovina
30. ROGULJIC (ROGULJIĆ), Slavko
Data e luogo di nascita: 15.5.1952, SRPSKA CRNJA HETIN, Serbia
Passaporti non validi n. 3747158, rilasciato il 12.4.2002 a Banja Luka, scaduto il 12.4.2007 e n. 0020222, rilasciato il 25.8.1988 a Banja Luka, scaduto il 25.8.2003
Carta d’identità n.: 04EFA1053
N. d’identificazione personale:1505952103022
Pseudonimi:
Indirizzo: Vojvode Misica 21, Laktasi, Bosnia-Erzegovina
31. SAROVIC (ŠAROVIĆ), Mirko
Data e luogo di nascita: 16.9.1956, Rusanovici-Rogatica, Bosnia-Erzegovina
Passaporto n.: 4363471 rilasciato a Istocno Sarajevo, scadenza l’8.10.2008
Carta d’identità n.: 04PEA4585
N. d’identificazione personale: 1609956172657
Pseudonimi:
Indirizzo: Bjelopoljska 42, 71216 Srpsko Sarajevo, Bosnia-Erzegovina
32. SKOCAJIC (SKOČAJIĆ), Mrksa (Mrkša)
Figlio di Dejan SKOCAJIC (SKOČAJIĆ)
Data e luogo di nascita: 5.8.1953, Blagaj, Bosnia-Erzegovina
Passaporto n.: 3681597
Carta d’identità n.: 04GDB9950
N. d’identificazione personale: 0508953150038
Pseudonimi:
Indirizzo: Trebinjskih Brigade, Trebinje, Bosnia-Erzegovina
33. VRACAR (VRAČAR), Milenko
Data e luogo di nascita: 15.5.1956, Nisavici, Prijedor, Bosnia-Erzegovina
Passaporti non validi n. 3865548, rilasciato il 29.8.2002 a Banja Luka, scaduto il 29.8.2007, n. 0280280, rilasciato il 4.12.1999 a Banja Luka, scaduto il 4.12.2004, e n. 0062130, rilasciato il 16.9.1998 a Banja Luka, Bosnia-Erzegovina
Carta d’identità n.: 03GCE6934
N. d’identificazione personale: 1505956160012
Pseudonimi:
Indirizzo: Save Ljuboje 14, Banja Luka, Bosnia-Erzegovina
34. ZOGOVIC (ZOGOVIĆ), Milan
Figlio di Jovan
Data e luogo di nascita: 7.10.1939, Dobrusa
Passaporto n.:
Carta d’identità n.:
N. d’identificazione personale:
Pseudonimi:
Indirizzo:
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9.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 58/17 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 5 marzo 2010
ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adeguata protezione fornita dalla legge delle Isole Faer Øer sul trattamento dei dati personali
[notificata con il numero C(2010) 1130]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/146/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1), in particolare l’articolo 25, paragrafo 6,
consultato il gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali (2),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai sensi della direttiva 95/46/CE gli Stati membri devono far sì che il trasferimento di dati personali a un paese terzo abbia luogo solo se il paese in questione garantisce adeguati livelli di tutela e dopo aver accertato, prima del trasferimento, che siano soddisfatte le norme degli Stati membri che attuano altre disposizioni della direttiva. |
|
(2) |
La Commissione può accertare che un paese terzo garantisca adeguati livelli di tutela. In tal caso, gli Stati membri possono trasferirvi dati personali senza la necessità di ulteriori garanzie. |
|
(3) |
Secondo la direttiva 95/46/CE il livello di tutela dei dati va accertato alla luce di tutte le circostanze che accompagnano la, o le, operazioni di trasferimento dei dati, dando particolare rilievo agli elementi del trasferimento di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della medesima. |
|
(4) |
Data la diversità degli approcci alla tutela dei dati nei paesi terzi, la valutazione dell’adeguatezza va effettuata — e ogni decisione ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE va presa e applicata — senza discriminazioni ingiustificate o arbitrarie contro o tra paesi terzi in cui esistono condizioni simili e senza creare ostacoli mascherati al libero scambio, nel rispetto degli attuali impegni internazionali assunti dalla Comunità. |
|
(5) |
Le Isole Faer Øer sono una regione autonoma del Regno di Danimarca. Quando la Danimarca è entrata a far parte della Comunità europea, nel 1973, le Isole Faer Øer non vi hanno aderito. Vanno quindi considerate un paese terzo ai fini della direttiva 95/46/CE. |
|
(6) |
La legge sull’autonomia delle Isole Faer Øer distingue gli affari politici in due gruppi principali: gli affari speciali propri delle Isole Faer Øer, di competenza delle autorità amministrative e legislative del governo delle Isole, e gli affari comuni, di competenza del Regno di Danimarca. La presente decisione riguarda soltanto il trasferimento di dati personali dalla Comunità a destinatari nelle Isole Faer Øer che sono soggetti alla legge sul trattamento dei dati personali (3) (in seguito «legge delle Isole Faer Øer»). La legge delle Isole Faer Øer non si applica al trattamento dei dati personali nel corso di un’attività svolta da autorità del Regno di Danimarca, in particolare l’alto commissario (Rigsombudsmanden), il tribunale (Sorenskriveren), il commissario (Politimesteren på Færøerne), il servizio penitenziario e di libertà vigilata (Kriminalforsorgens afdeling), il comando (Færøernes Kommando) e l’ufficiale medico (Landslægen) delle Isole Faer Øer. |
|
(7) |
La legge delle Isole Faer Øer si fonda sulle norme stabilite nella direttiva 95/46/CE e di conseguenza contiene tutti i principi di un adeguato livello di tutela del diritto alla privacy delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. L’applicazione di tali principi è garantita dal ricorso giurisdizionale e dal controllo indipendente dell’autorità, il garante della protezione dei dati, dotato di poteri di ricerca e d’intervento. |
|
(8) |
Per salvaguardare la trasparenza e la capacità delle competenti autorità degli Stati membri di garantire la tutela delle persone riguardo all’elaborazione dei dati personali di quest’ultime, vanno precisate le circostanze eccezionali che giustificano la sospensione di particolari flussi di dati, nonostante l’esistenza di un’adeguata tutela. |
|
(9) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Per le finalità di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, le Isole Faer Øer sono ritenute fornire un livello adeguato di tutela dei dati personali trasferiti dall’Unione europea a destinatari soggetti alla legge sul trattamento dei dati personali («legge delle Isole Faer Øer»).
Articolo 2
La presente decisione riguarda solo l’adeguatezza della protezione fornita nelle Isole Faer Øer dalla legge delle Isole Faer Øer, al fine di soddisfare i requisiti di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE e non produce alcun effetto su altre condizioni o restrizioni conseguenti all’attuazione di altre disposizioni della direttiva riguardanti il trattamento dei dati personali all’interno degli Stati membri.
Articolo 3
1. A prescindere dai loro poteri di intervento per conformarsi a disposizioni nazionali approvate ai sensi di norme diverse dall’articolo 25 della direttiva 95/46/CE, per proteggere le persone riguardo all’elaborazione dei loro dati personali, le autorità competenti degli Stati membri possono esercitare i loro attuali poteri di sospendere i flussi di dati verso destinatari nelle Isole Faer Øer le cui attività rientrano nel campo d’applicazione della legge delle Isole Faer Øer:
|
a) |
se un’autorità competente delle Isole Faer Øer stabilisce che il destinatario infrange norme di protezione in vigore; oppure |
|
b) |
se è molto probabile che le norme di protezione siano infrante; se esistono fondati motivi per credere che l’autorità competente delle Isole Faer Øer non prenda o non prenderà provvedimenti adeguati e tempestivi per comporre il caso in questione; se il persistere del trasferimento dà luogo a rischi imminenti di danno grave ai titolari dei dati e in tale circostanza le autorità competenti nello Stato membro hanno compiuto ragionevoli sforzi per avvisare i responsabili dell’elaborazione nelle Isole Faer Øer e dar loro l’opportunità di rispondere. |
2. La sospensione cesserà non appena le norme di protezione siano ripristinate e ne venga informata l’autorità competente dello Stato membro interessato.
Articolo 4
1. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dell’adozione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1.
2. Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui gli organismi delle Isole Faer Øer preposti a garantire la rispondenza alle norme di tutela non riescono ad assolvere tale compito.
3. Se le informazioni raccolte ai sensi dell’articolo 3 e dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo provano che nelle Isole Faer Øer nessun organo preposto a garantire la rispondenza alle norme di tutela adempie efficacemente il suo ruolo, la Commissione ne informa la competente autorità delle Isole Faer Øer e, se necessario, propone contromisure ai sensi della procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE al fine di abrogare o sospendere la presente decisione o di limitarne il campo d’applicazione.
Articolo 5
La Commissione controlla il funzionamento della presente decisione e riferisce al comitato di cui all’articolo 31 della direttiva 95/46/CE ogni pertinente conclusione e, in particolare, tutto quanto possa influire sulla constatazione, di cui all’articolo 1 della presente decisione, di adeguatezza della tutela nelle Isole Faer Øer ai sensi dell’articolo 25 della direttiva 95/46/CE e eventuali prove che la decisione venga attuata in modo discriminatorio.
Articolo 6
Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari a conformarsi alla presente decisione entro novanta giorni dalla data di notifica della stessa.
Articolo 7
La presente decisione si applica dal 15 giugno 2010.
Articolo 8
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2010.
Per la Commissione
Viviane REDING
Vicepresidente
(1) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(2) Parere 9/2007 sul livello di protezione dei dati personali nelle Isole Faer Øer, adottato il 9 ottobre 2007, disponibile sul sito http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2007/wp142_it.pdf
(3) Legge n. 73 dell’8 maggio 2001 sul trattamento dei dati personali (http://www.datueftirlitid.fo/Default.asp?sida=2878).
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9.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 58/20 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell’8 marzo 2010
relativa a un progetto di decreto della Grecia sulla presentazione, sui prodotti lattiero-caseari di qualsiasi tipo, di informazioni indicanti il paese d’origine della materia prima (latte) utilizzata per la fabbricazione di tali prodotti e la vendita al consumatore finale e sugli obblighi per i venditori al dettaglio in materia di esposizione dei prodotti lattiero-caseari nei loro punti vendita
[notificata con il numero C(2010) 1195]
(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/147/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità (1), in particolare l’articolo 19,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Conformemente alla procedura prevista dall’articolo 19, secondo comma, della direttiva 2000/13/CE, in data 1o giugno 2009 le autorità greche hanno comunicato alla Commissione un progetto di decreto relativo alla presentazione, sui prodotti lattiero-caseari di qualsiasi tipo, di informazioni indicanti il paese d’origine della materia prima (latte) utilizzata per la fabbricazione di tali prodotti e la vendita al consumatore finale nonché agli obblighi per i venditori al dettaglio in materia di esposizione dei prodotti lattiero-caseari nei loro punti vendita. |
|
(2) |
A norma del suo articolo 1, paragrafo 1, il decreto comunicato si applica al latte, al latte al cioccolato, allo yogurt, a tutti i dolci a base di latte, alle creme, al risolatte e alla panna destinati alla vendita al consumatore finale in imballaggi chiusi. |
|
(3) |
L’articolo 1, paragrafo 2, del progetto comunicato stabilisce che, qualora i prodotti suddetti siano fabbricati in Grecia, l’imballaggio chiuso debba recare informazioni sull’origine della materia prima (latte) contenuta in tali prodotti. Queste informazioni devono contenere almeno i dati definiti nell’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del progetto di decreto. |
|
(4) |
A norma dell’articolo 1, paragrafo 3, del progetto comunicato, qualora i prodotti suddetti provengano da paesi dell’Unione europea diversi dalla Grecia o siano importati da paesi terzi, l’imballaggio chiuso deve recare informazioni indicanti perlomeno il paese specifico di fabbricazione di tali prodotti o un’etichetta «Made in EU». |
|
(5) |
L’articolo 1, paragrafo 6, del progetto comunicato definisce le norme per la presentazione di tali indicazioni: devono essere redatte in lingua greca, a caratteri chiaramente leggibili e indelebili, su almeno un lato dell’imballaggio, in particolare quello considerato il lato frontale, sotto la denominazione commerciale del prodotto. |
|
(6) |
La direttiva 2000/13/CE armonizza le norme relative all’etichettatura dei prodotti alimentari prevedendo, da un lato, l’armonizzazione di alcune disposizioni nazionali e, dall’altro, stabilendo le modalità applicabili alle disposizioni nazionali non armonizzate. La portata di tale armonizzazione è definita all’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, contenente un elenco di tutte le indicazioni che devono obbligatoriamente figurare nell’etichettatura dei prodotti alimentari conformemente alle disposizioni e fatte salve le deroghe di cui agli articoli da 4 a 17. L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE stabilisce inoltre che, per determinati prodotti alimentari, disposizioni dell’Unione o, in mancanza di esse, disposizioni nazionali possono prevedere altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle enumerate all’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva. |
|
(7) |
L’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE consente l’adozione di disposizioni nazionali non armonizzate se giustificate da uno dei motivi ivi elencati, fra cui la repressione delle frodi e la tutela della salute pubblica, sempreché queste disposizioni non siano tali da ostacolare l’applicazione delle definizioni e delle norme previste dalla direttiva 2000/13/CE. Pertanto, qualora un progetto di disposizioni nazionali in materia di etichettatura sia oggetto di una proposta in uno Stato membro, occorre verificarne la compatibilità con le suddette prescrizioni nonché con le disposizioni del trattato. |
|
(8) |
Le autorità greche sostengono che il provvedimento comunicato sia necessario per tutelare i consumatori e fornire loro informazioni complete affinché siano a conoscenza del paese d’origine della materia prima contenuta nei prodotti interessati. Sostengono altresì che il progetto di decreto sia necessario per salvaguardare gli interessi dei produttori greci di latte. |
|
(9) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2000/13/CE l’indicazione del luogo d’origine o di provenienza è obbligatoria qualora l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l’origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare. Tale disposizione introduce un meccanismo appropriato contro il rischio che i consumatori siano tratti in inganno qualora, sulla base di certi elementi, siano indotti a pensare che un determinato prodotto alimentare provenga o abbia origine da un luogo diverso da quello effettivo. Nel caso dei prodotti lattiero-caseari enumerati nell’articolo 1, paragrafo 1, del decreto comunicato, le autorità greche non hanno fornito alcuna giustificazione tale da permettere di concludere che per realizzare uno degli obiettivi di cui all’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE sia necessario introdurre l’obbligo, in linea generale, di indicare il paese d’origine della materia prima (latte) o il paese specifico di fabbricazione o di apporre un’etichetta «Made in EU». |
|
(10) |
Alla luce di tali osservazioni la Commissione ha espresso un parere negativo a norma dell’articolo 19, terzo comma, della direttiva 2000/13/CE. |
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(11) |
Occorre pertanto chiedere alle autorità greche di non adottare le disposizioni corrispondenti del progetto di decreto in questione. |
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(12) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Grecia è tenuta a non adottare l’articolo 1, paragrafi 2, 3 e 6, del progetto di decreto relativo alla presentazione, sui prodotti lattiero-caseari di qualsiasi tipo, di informazioni indicanti il paese d’origine della materia prima (latte) utilizzata per la fabbricazione di tali prodotti e la vendita al consumatore finale nonché agli obblighi per i venditori al dettaglio in materia di presentazione dei prodotti lattiero-caseari nei loro punti vendita.
Articolo 2
La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2010.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
Rettifiche
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9.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 58/22 |
Rettifica dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 28 del 30 gennaio 2010 )
La pagina 16 va letta come segue:
«За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
За Европску заједницу
За Република Сърбия
Por la República de Serbia
Za Republiku Srbsko
For Republikken Serbien
Für die Republik Serbien
Serbia Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία της Σερβίας
For the Republic of Serbia
Pour la République de Serbie
Per la Repubblica di Serbia
Serbijas Republikas vārdā
Serbijos Respublikos vardu
A Szerb Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tas-Serbja
Voor de Republiek Servië
W imieniu Republiki Serbskiej
Pela República da Sérvia
Pentru Republica Serbia
Za Srbskú republiku
Za Republiko Srbijo
Serbian tasavallan puolesta
För Republiken Serbien
За Републику Србију»
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9.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 58/23 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 1194/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 321 dell’8 dicembre 2009 )
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1) |
A pagina 26, punto 45, «Appendice IV» è sostituito da «Appendice V»; |
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2) |
a pagina 28, punto 46: «Appendice V» è sostituito da «Appendice VI»; |
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3) |
a pagina 30, punto 47, «Appendice VII», è sostituito da «Appendice VIII»; |
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4) |
a pagina 33, punto 48, «Appendice IX», è sostituito da «Appendice X»; |
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5) |
a pagina 35, punto 49, «Appendice X», è sostituito da «Appendice XI». |