ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.051.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 51

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
2 marzo 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 168/2010 del Consiglio, del 1o marzo 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq

1

 

*

Regolamento (UE) n. 169/2010 della Commissione, del 1o marzo 2010, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

2

 

*

Regolamento (UE) n. 170/2010 della Commissione, del 1o marzo 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1249/96 recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali

8

 

*

Regolamento (UE) n. 171/2010 della Commissione, del 1o marzo 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mela di Valtellina (IGP)]

9

 

*

Regolamento (UE) n. 172/2010 della Commissione, del 1o marzo 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Prekmurska gibanica (STG)]

11

 

*

Regolamento (UE) n. 173/2010 della Commissione, del 25 febbraio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

13

 

 

Regolamento (UE) n. 174/2010 della Commissione, del 1o marzo 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

16

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2010/126/PESC del Consiglio, del 1o marzo 2010, che modifica la posizione comune 2009/138/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Somalia

18

 

*

Decisione 2010/127/PESC del Consiglio, del 1o marzo 2010, relativa a misure restrittive nei confronti dell’Eritrea

19

 

*

Decisione 2010/128/PESC del Consiglio, del 1o marzo 2010, che modifica la posizione comune 2003/495/PESC sull’Iraq

22

 

*

Decisione 2010/129/PESC del Consiglio, del 1o marzo 2010, che modifica la posizione comune 2008/109/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia

23

 

 

2010/130/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 1o marzo 2010, concernente la concessione al Belgio, alla Bulgaria, alla Repubblica ceca, alla Germania, alla Polonia, al Portogallo e alla Svezia di una deroga all’applicazione del regolamento (CE) n. 543/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui prodotti vegetali [notificata con il numero C(2010) 1057]

24

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 110/2010 della Commissione, del 5 febbraio 2010, recante centoventesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (GU L 36 del 9.2.2010)

25

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 70/2010 della Commissione, del 25 gennaio 2010, recante centodiciannovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani (GU L 20 del 26.1.2010)

26

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

2.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 51/1


REGOLAMENTO (UE) N. 168/2010 DEL CONSIGLIO

del 1o marzo 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafo 1,

vista la decisione 2010/128/PESC del Consiglio, del 1o marzo 2010, che modifica la posizione comune 2003/495/PESC sull’Iraq (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

In linea con la risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, gli articoli 2 e 10 del regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq (2), hanno stabilito regimi specifici riguardanti, rispettivamente, i pagamenti delle esportazioni irachene di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale e l’immunità da procedimenti legali di determinate disponibilità dell’Iraq. Detti regimi specifici si applicavano fino al 31 dicembre 2008.

(2)

La risoluzione 1859 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha disposto la proroga di entrambi i regimi specifici fino al 31 dicembre 2009. In conformità della posizione comune 2009/175/PESC del Consiglio (3), il regolamento (CE) n. 1210/2003 è stato modificato di conseguenza mediante il regolamento (CE) n. 175/2009 del Consiglio (4).

(3)

La risoluzione 1905 (2009) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha disposto l’ulteriore proroga di entrambi i regimi specifici fino al 31 dicembre 2010. In conformità della decisione 2010/128/PESC, occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1210/2003.

(4)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1210/2003, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli articoli 2 e 10 si applicano fino al 31 dicembre 2010.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1o marzo 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  Cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 169 dell’8.7.2003, pag. 6.

(3)  GU L 62 del 6.3.2009, pag. 28.

(4)  GU L 62 del 6.3.2009, pag. 1.


2.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 51/2


REGOLAMENTO (UE) N. 169/2010 DELLA COMMISSIONE

del 1o marzo 2010

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1), in particolare l’articolo 247,

considerando quanto segue:

(1)

Gli articoli da 4 duodecies a 4 unvicies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2), come modificato dal regolamento (CE) n. 312/2009 della Commissione (3), stabilisce che gli operatori economici non stabiliti nel territorio doganale della Comunità devono essere registrati dall’autorità doganale o dall’autorità designata dello Stato membro interessato. Occorre tuttavia specificare che gli operatori economici non stabiliti nel territorio doganale della Comunità che presentino, all’interno della Comunità, una dichiarazione in dogana al fine di far circolare merci in regime di ammissione temporanea non dovranno essere registrati per l’assegnazione di un numero di registrazione e identificazione degli operatori economici («numero EORI») nel caso in cui appurino il regime in questione tramite riesportazione.

(2)

Sia gli operatori economici stabiliti in un paese firmatario della convenzione relativa al regime comune di transito, approvata con decisione 87/415/CEE del Consiglio (4) diverso dall’Unione europea, che presentino una dichiarazione in dogana al fine di far circolare merci in regime comune di transito, sia gli operatori economici stabiliti ad Andorra e San Marino che presentino una dichiarazione in dogana allo scopo di far circolare merci in regime di transito comunitario sono già in possesso di un numero di identificazione dell’operatore utilizzabile ai fini della loro identificazione. Occorre pertanto che siano esonerati dall’obbligo di registrazione per l’assegnazione di un numero EORI. Occorre tuttavia limitare l’esenzione ai soli casi in cui i dati forniti con la dichiarazione in dogana non sono usati come dichiarazioni sommarie di entrata o di uscita, poiché in tali casi un numero EORI serve per poter effettuare analisi di rischio.

(3)

In considerazione dell’articolo 186 del regolamento (CEE) n. 2454/93, come modificato dal regolamento (CE) n. 312/2009, appare necessario adeguare l’allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(4)

Al fine di consentire all’ufficio doganale del primo porto o aeroporto di entrata di inviare, se del caso, all’ufficio doganale di qualsiasi successivo porto o aeroporto le informazioni necessarie per l'analisi dei rischi in conformità con l’articolo 184 sexies del regolamento (CEE) n. 2454/93, occorre aggiungere nell’allegato 30 bis del predetto regolamento un nuovo dato obbligatorio, nonché la relativa nota esplicativa.

(5)

Nella redazione dell'allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 si deve tenere in considerazione il fatto che, in determinati casi, i dazi doganali sono imposti in applicazione di accordi doganali conclusi dall’Unione europea.

(6)

Il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (5) è stato abrogato. Attualmente, il regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione (6) stabilisce le condizioni di concessione della restituzione particolare all’esportazione per le carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell’esportazione, mentre il regolamento (CE) n. 1731/2006 della Commissione (7) reca modalità particolari di applicazione delle restituzioni all’esportazione per talune conserve di carni bovine che, prima di essere esportate, devono essere sottoposte a controlli doganali durante la produzione. Gli allegati 37 e 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 devono essere aggiornati di conseguenza.

(7)

L’articolo 152, paragrafo 1, lettera a) bis, del regolamento (CEE) n. 2454/93 come modificato dal regolamento (CE) n. 215/2006 (8) prevede un sistema in base al quale i prezzi unitari notificati dagli Stati membri e comunicati dalla Commissione europea possono essere usati per la determinazione del valore in dogana di determinate merci deperibili importate in conto consegna. Il suddetto sistema sostituisce norme specifiche per la determinazione del valore in dogana di determinate merci deperibili definite agli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93. Occorre pertanto aggiornare l'allegato 38 di tale regolamento.

(8)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità d’applicazione del regime d’importazione degli ortofrutticoli (9) è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (10). Occorre modificare di conseguenza l’allegato 38 al regolamento (CEE) n. 2454/93.

(9)

Il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (11) è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione, del 7 luglio 2009, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (12). È necessario modificare di conseguenza la casella 37 dell’allegato 38 al regolamento (CEE) n. 2454/93.

(10)

Viste le disposizioni in materia di procedure semplificate stabilite dal regolamento (CEE) n. 2454/93, come modificato dal regolamento (CE) n. 1875/2006 (13) occorre aggiornare di conseguenza i codici relativi alle «Informazioni supplementari» nella casella 44 dell’allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(11)

Il regolamento (CEE) n. 2913/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) prevede l’obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata, e il regolamento (CEE) n. 2454/93, come modificato dal regolamento (CE) n. 1875/2006, prevede la dichiarazione sommaria ai fini della custodia temporanea. Occorre pertanto che entrambe le dichiarazioni vengano incluse nell’«Elenco delle abbreviazioni dei documenti» di cui all’allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(12)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2454/93.

(13)

Ai fini di un'agevole attuazione del presente regolamento, è necessario concedere un certo lasso di tempo agli Stati membri affinché possano adeguare i loro sistemi informatici.

(14)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:

1)

nell’articolo 4 terdecies, paragrafo 3, il testo della lettera a), è sostituito dal seguente:

«a)

presentazione, nella Comunità, di una dichiarazione sommaria o di una dichiarazione in dogana, salvo che si tratti di una delle seguenti:

i)

una dichiarazione in dogana effettuata in conformità degli articoli da 225 a 238;

ii)

una dichiarazione in dogana effettuata ai fini del regime di ammissione temporanea o in appuramento di detto regime tramite riesportazione;

iii)

una dichiarazione in dogana effettuata ai fini del regime comune di transito da un operatore economico stabilito in un paese firmatario della convenzione relativa alla procedura comune di transito diverso dall’Unione europea, nel caso in cui la dichiarazione non venga usata anche come dichiarazione sommaria di entrata o di uscita;

iv)

una dichiarazione in dogana effettuata ai fini del regime di transito comunitario da un operatore economico stabilito ad Andorra o a San Marino, nel caso in cui la dichiarazione non venga usata anche come dichiarazione sommaria di entrata o di uscita»;

2)

l’allegato 30 bis è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

3)

l’allegato 37 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;

4)

l’allegato 38 è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(2)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(3)  GU L 98 del 17.4.2009, pag. 3.

(4)  GU L 226 del 13.8.1987, pag. 1.

(5)  GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

(6)  GU L 329 del 25.11.2006, pag. 7.

(7)  GU L 325 del 24.11.2006, pag. 12.

(8)  GU L 38 del 9.2.2006, pag. 11.

(9)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

(10)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

(11)  GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

(12)  GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1.

(13)  GU L 360 del 19.12.2006, pag. 64.

(14)  GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13.


ALLEGATO I

L’allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:

1)

nella sezione 1, nota 1, la seconda frase del punto 1.3 è soppressa;

2)

la sezione 2 è modificata come segue:

a)

nella tabella 1 è aggiunta la riga seguente:

«Codice dell’ufficio(i) doganale(i) successivo(i) di entrata

 

b)

nella tabella 2 è aggiunta la seguente riga:

«Codice dell’ufficio(i) doganale(i) successivo(i) di entrata

 

c)

nella tabella 5 è aggiunta la seguente riga:

«Codice dell’ufficio(i) doganale(i) successivo(i) di entrata

 

3)

la sezione 4 è modificata come segue:

a)

nella nota esplicativa dei dati «Ufficio doganale di uscita», il primo comma è sostituito dal seguente:

«Codice previsto nell’allegato 38 per la casella 29 del DAU relativo all’ufficio doganale di uscita contemplato»;

b)

è aggiunta la seguente nota esplicativa dei dati «Indicatore di circostanze particolari»:

«Codice dell’ufficio(i) doganale(i) successivo(i) di entrata

Identificazione degli uffici doganali successivi di entrata nel territorio doganale della Comunità.

Il suddetto codice va fornito qualora il codice del modo di trasporto fino alla frontiera sia 1, 4 oppure 8.

Il codice deve conformarsi al modello previsto nell’allegato 38 per la casella 29 del DAU relativo agli uffici doganali di entrata.»


ALLEGATO II

L’allegato 37 del regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:

1)

al titolo I, sezione B, rubrica «Legenda» il titolo di colonna B è sostituito dal seguente:

«B:

operazioni di deposito doganale al fine di ottenere il pagamento delle restituzioni particolari all’esportazione prima dell’esportazione oppure produzione sotto controllo doganale prima dell’esportazione e pagamento delle restituzioni all’esportazione 76, 77»;

2)

il titolo II, sezione A, è modificato come segue:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

b)

nella «Casella 8», primo comma, la seconda frase è soppressa.


ALLEGATO III

Il titolo II dell’allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:

1)

la «casella 1» è modificata come segue:

a)

nella «prima suddivisione», il secondo comma del codice CO è sostituito dal seguente:

«Per il vincolo delle merci al regime di deposito doganale al fine di ottenere il pagamento delle restituzioni particolari all’esportazione prima dell’esportazione oppure produzione sotto controllo doganale prima dell’esportazione e pagamento delle restituzioni all’esportazione.»;

b)

nella «seconda suddivisione» i codici X e Y sono sostituiti dai seguenti:

«X

per una dichiarazione complementare nel contesto di una procedura semplificata codificata come B ed E;

Y

per una dichiarazione complementare nel contesto di una procedura semplificata codificata come C e F»;

2)

nella casella 36, al punto 1 il codice 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Dazi doganali in applicazione di accordi doganali conclusi dall’Unione europea»;

3)

la casella 37 è modificata come segue:

a)

la sezione A «Prima suddivisione», è modificata come segue:

i)

Al codice 49 gli «esempi» sono sostituiti dai seguenti:

«Esempi

:

Merci provenienti dalla Martinica e immesse in consumo in Belgio.

Merci provenienti da Andorra e immesse in consumo in Germania»;

ii)

i codici 76 e 77 sono sostituiti dai seguenti:

«76

Assoggettamento al regime del deposito doganale al fine di ottenere il pagamento delle restituzioni particolari all’esportazione prima dell’esportazione.

Esempio

:

carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell’esportazione [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione, del 24 novembre 2006, che stabilisce le condizioni di concessione della restituzione particolare all’esportazione per le carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell’esportazione (1)].

77

Produzione di merci sotto controllo delle autorità doganali (ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 13 e 14, del codice) prima dell’esportazione e pagamento delle restituzioni all’esportazione.

Esempio

:

Conserve di carni bovine prodotte sotto controllo delle autorità doganali prima dell’esportazione [articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1731/2006 della Commissione, del 23 novembre 2006, recante modalità particolari di applicazione delle restituzioni all’esportazione per talune conserve di carni bovine (2)].

b)

la sezione B, «Seconda suddivisione», è modificata come segue:

i)

nella tabella «Prodotti agricoli» le voci relative ai codici E01 e E02 sono sostituite dalle seguenti:

«Uso del prezzo unitario per la determinazione del valore in dogana di determinate merci deperibili [articolo 152, paragrafo 1, lettera a), bis]

E01

Valori forfettari all’importazione [per esempio: regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione (3)]

E02

ii)

nella tabella «Altro», la voce relativa al codice F63 è sostituita dalla seguente:

«Introduzione in deposito di approvvigionamento [articoli da 37 a 40 del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (4)]

F63

4)

alla casella 40, nella tabella «Elenco delle abbreviazioni dei documenti», tra le righe «T2M» e «Altro» sono inserite la righe seguenti:

«Dichiarazione sommaria di entrata

355

Dichiarazione sommaria per la custodia temporanea

337»

5)

alla casella 44, Sezione 1, il testo relativo alle «Menzioni speciali», è modificato come segue:

a)

l'«Esempio»: è sostituito dal seguente:

«Esempio

:

il dichiarante può indicare di volere che l’esemplare 3 gli venga restituito inserendo nella casella 44 “RET-EXP” oppure il codice 30400 (articolo 793, bis, paragrafo 2)»;

b)

il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Tutte le menzioni speciali sono elencate alla fine del presente titolo»;

6)

in «Menzioni speciali — Codice XXXXX» la tavola «All’esportazione: Codice: — 3 xxxx» è sostituita dalla seguente:

«All’esportazione: — Codice: 3 xxxx

298

Esportazioni di merci agricole nel quadro di destinazioni particolari:

Articolo 298 del regolamento (CEE) n. 2454/93, destinazione particolare: merci destinate all'esportazione — esclusa applicazione delle restituzioni agricole

44

30 300

793 bis, paragrafo 2

Recupero dell’esemplare 3

“RET-EXP”

44

30 400»


(1)  GU L 329 del 25.11.2006, pag. 7.

(2)  GU L 325 del 24.11.2006, pag. 12.»;

(3)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.»;

(4)  GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1


2.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 51/8


REGOLAMENTO (UE) N. 170/2010 DELLA COMMISSIONE

del 1o marzo 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1249/96 recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») (1), in particolare l’articolo 143, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione (2) prevede all’articolo 2, paragrafo 4, primo trattino, l’applicazione di una diminuzione di 3 EUR/t al dazio all’importazione quando il porto di sbarco si trova sul mare Mediterraneo e se le merci giungono attraverso l’oceano Atlantico o attraverso il Canale di Suez. Al fine di applicare un trattamento simile ai porti di sbarco situati sul Mar Nero, occorre estendere, alle stesse condizioni, questa disposizione ai suddetti porti.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1249/96 deve essere modificato di conseguenza.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96 il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

si trova sul mare Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o sul Mar Nero e se le merci giungono attraverso l’oceano Atlantico o attraverso il Canale di Suez, la Commissione applica al dazio all’importazione una diminuzione pari a 3 EUR/t;».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.


2.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 51/9


REGOLAMENTO (UE) N. 171/2010 DELLA COMMISSIONE

del 1o marzo 2010

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mela di Valtellina (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Mela di Valtellina», presentata dall’Italia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 148 del 30.6.2009, pag. 20.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6:   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ITALIA

Mela di Valtellina (IGP)


2.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 51/11


REGOLAMENTO (UE) N. 172/2010 DELLA COMMISSIONE

del 1o marzo 2010

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Prekmurska gibanica (STG)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 509/2006 e in applicazione dell’articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento, la domanda di registrazione della denominazione «Prekmurska gibanica», presentata dalla Slovenia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata comunicata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 509/2006, detta denominazione deve essere registrata.

(3)

Nella domanda è chiesta altresì la protezione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006. È opportuno concedere tale protezione alla denominazione «Prekmurska gibanica» in quanto, non essendovi stata opposizione, non è stato dimostrato che il nome fosse utilizzato legittimamente, notoriamente e in modo economicamente significativo per prodotti agricoli o prodotti alimentari analoghi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Si applica la protezione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

(2)  GU C 138 del 18.6.2009, pag. 9.


ALLEGATO

Prodotti alimentari di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 509/2006:

Classe 2.3.   Prodotti della confetteria, della panetteria, della pasticceria o della biscotteria

SLOVENIA

Prekmurska gibanica (STG)

L’uso del nome è riservato.


2.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 51/13


REGOLAMENTO (UE) N. 173/2010 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (1), in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 figura l'elenco delle persone di cui sono congelati i fondi e le risorse economiche in virtù del regolamento stesso.

(2)

La decisione 2010/92/PESC del Consiglio (2), modifica l’allegato della posizione comune 2004/161/PESC (3). Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) 314/2004 è modificato come disposto nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2010.

Per la Commissione,

a nome del presidente

João VALE DE ALMEIDA

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)  GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1.

(2)  GU L 41 del 16.2.2010, pag. 6.

(3)  GU L 50 del 20.2.2004, pag. 66.


ALLEGATO

L'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è così modificato:

1)

Le voci seguenti sono depennate dalla parte «I. Persone fisiche»:

Nome

Carica /Motivi dell'inserimento nell'elenco; dati identificativi

Data di designazione di cui all’articolo 7, paragrafo 2

3.

Al Shanfari, Thamer Bin

Ex presidente di Oryx Group e Oryx Natural Resources (vedi la voce 22 della parte II), data di nascita 3.1.1968.

Legato al governo e coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.

27.1.2009

39.

Dabengwa, Dumiso

Ex Membro del «Senior Committee» del Politburo dello ZANU-PF, leader della ZAPU, data di nascita 1939.

Ex membro del Politburo e, come tale, strettamente legato al governo e alla sua politica.

25.7.2002

54.

Hove, Richard

Segretario del Politburo dello ZANU-PF, incaricato degli affari economici, data di nascita 1935.

Membro del Politburo e, come tale, strettamente legato al governo e alla sua politica.

25.7.2002

113.

Msika, Joseph W

Vice Presidente, data di nascita 6.12.1923.

Membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.

25.7.2002

203.

Zvinavashe, Vitalis

Politburo, Comitato per l'indigenizzazione e l'emancipazione, data di nascita 27.9.1943.

Ex membro delle forze di sicurezza; partecipa alla definizione o all'attuazione della politica repressiva del governo ed è membro del Politburo.

21.2.2002

2)

Le voci seguenti sono depennate dalla parte «II. Persone giuridiche, entità o organismi»:

Nome

Dati identificativi; motivi dell'inserimento nell'elenco

Data di designazione di cui all’articolo 7, paragrafo 2

16.

Industrial Development Corporation of Zimbabwe

93 Park Lane, PO Box CY1431, Harare, Zimbabwe.

Interamente detenuta dal governo dello Zimbabwe.

27.1.2009

17.

Intermarket Holdings Ltd

Zimbank House, 46 Speke Avenue, PO Box 3198, Harare, Zimbabwe.

Controllata di ZB Financial Holdings Ltd.

27.1.2009

22.

Oryx Diamonds Ltd (alias Oryx Natural Resources)

Alexander Forbes Building, Windhoek, Namibia; Parc Nicol Offices, 6, 301 William Nicol Drive, Bryanston, Gauteng 2021, South Africa; S Drive, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands; 3 Victor Darcy Close, Borrowdale, Harare, Zimbabwe; Bank of Nova Scotia Building, 4th Floor, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands.

Società che permette ai funzionari dello ZANU-PF di trarre benefici personali dall'attività mineraria svolta nella Repubblica democratica del Congo.

27.1.2009

27.

Scotfin Ltd

Zimbank House, 46 Speke Avenue, PO Box 3198, Harare, Zimbabwe.

Interamente detenuta da ZB Financial Holdings Ltd.

27.1.2009

33.

ZB Financial Holdings Ltd (alias Finhold)

Zimbank House, 46 Speke Avenue, PO Box 3198, Harare, Zimbabwe.

Detenuta per oltre il 75 % dal governo dello Zimbabwe.

27.1.2009

34.

ZB Holdings Ltd

Zimbank House, 46 Speke Avenue, PO Box 3198, Harare, Zimbabwe.

Interamente detenuta da ZB Financial Holdings Ltd.

27.1.2009

37.

Zimbabwe Iron and Steel Company (alias Zisco, Ziscosteel)

2 Redcliff, Zimbabwe.

Detenuta per oltre l'88 % dal governo dello Zimbabwe.

27.1.2009

39.

Zimre Holdings Ltd

9th Floor, Zimre Centre, 25 Kwama Nkrumah Avenue, Harare, Zimbabwe.

Detenuta per oltre il 69 % dal governo dello Zimbabwe.

27.1.2009

40.

Zimre Reinsurance Company (PVT) Ltd

9th Floor, Zimre Centre, 25 Kwama Nkrumah Avenue, Harare, Zimbabwe.

Interamente detenuta da Zimre Holdings Ltd.

27.1.2009


2.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 51/16


REGOLAMENTO (UE) N. 174/2010 DELLA COMMISSIONE

del 1o marzo 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’1o marzo 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

114,6

JO

80,4

MA

102,8

TN

131,7

TR

127,4

ZZ

111,4

0707 00 05

EG

216,8

JO

152,5

MK

147,9

TR

151,6

ZZ

167,2

0709 90 70

MA

136,3

TR

109,7

ZZ

123,0

0709 90 80

EG

51,3

ZZ

51,3

0805 10 20

EG

44,1

IL

57,7

MA

49,2

TN

58,9

TR

54,2

ZZ

52,8

0805 50 10

EG

76,3

IL

76,3

MA

68,6

TR

66,0

ZZ

71,8

0808 10 80

CA

65,9

CN

68,2

MK

24,7

US

107,2

ZZ

66,5

0808 20 50

AR

79,9

CL

80,8

CN

42,0

US

95,0

ZA

99,3

ZZ

79,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


DECISIONI

2.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 51/18


DECISIONE 2010/126/PESC DEL CONSIGLIO

del 1o marzo 2010

che modifica la posizione comune 2009/138/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Somalia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 dicembre 2002 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2002/960/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Somalia (1), in seguito alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 733 (1992), 1356 (2001) e 1425 (2002), concernenti un embargo sulle armi nei confronti della Somalia.

(2)

Il 16 febbraio 2009 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2009/138/PESC (2) che attua la risoluzione UNSCR 1844 (2008) che ha introdotto ulteriori misure restrittive nei confronti di coloro che cercano di impedire o bloccare un processo politico pacifico, o coloro che minacciano le autorità federali transitorie della Somalia o la missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM) con la forza, o prendono iniziative che compromettono la stabilità in Somalia o nella regione.

(3)

Il 23 dicembre 2009 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione UNSCR 1907 (2009) con la quale esorta tutti gli Stati a ispezionare nel proprio territorio, inclusi porti e aeroporti, in accordo con le proprie autorità e con la propria legislazione e nel rispetto del diritto internazionale, tutti i carichi diretti in Somalia o provenienti da tale paese, se lo Stato interessato ha fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispone, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi del paragrafo 5 della risoluzione UNSCR 733 (1992) ed elaborata e modificata da risoluzioni successive.

(4)

È opportuno modificare di conseguenza la posizione comune 2009/138/PESC.

(5)

È necessario un ulteriore intervento dell’Unione per attuare alcune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione comune 2009/138/PESC è così modificata:

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 3 bis

1.   Gli Stati membri ispezionano nel proprio territorio, inclusi porti e aeroporti, in accordo con le proprie autorità e con la propria legislazione e nel rispetto del diritto internazionale, tutti i carichi diretti in Somalia o provenienti da tale paese, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi dell’articolo 3.

2.   Aeromobili e navi che trasportano carichi diretti in Somalia o provenienti da tale paese hanno l’obbligo di fornire, prima dell’arrivo o della partenza, informazioni aggiuntive su tutti i beni importati in uno Stato membro o esportate.

3.   Gli Stati membri, informati della scoperta, sequestrano e smaltiscono (distruggendoli o rendendoli inutilizzabili) i prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi dell’articolo 3.»

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore alla data dell’adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 1o marzo 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  GU L 334 dell’11.12.2002, pag. 1.

(2)  GU L 46 del 17.2.2009, pag. 73.


2.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 51/19


DECISIONE 2010/127/PESC DEL CONSIGLIO

del 1o marzo 2010

relativa a misure restrittive nei confronti dell’Eritrea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 febbraio 2009 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2009/138/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia (1), in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1844 (2008), che ha introdotto misure restrittive contro coloro che cercano di impedire o bloccare un processo politico pacifico o coloro che minacciano le autorità federali transitorie della Somalia o la missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM) con la forza o prendono iniziative che compromettono la stabilità in Somalia o nella regione.

(2)

Il 14 gennaio 2009 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato l’UNSCR 1862 (2009), concernente la controversia relativa ai confini tra Gibuti e l’Eritrea e il suo possibile impatto sulla stabilità e la sicurezza a livello subregionale.

(3)

Il 23 dicembre 2009 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato l’UNSCR 1907 (2009), che impone un embargo sulle armi contro l’Eritrea e invita tutti gli Stati a ispezionare nel proprio territorio, inclusi porti e aeroporti, in accordo con le proprie autorità e legislazione e nel rispetto del diritto internazionale, tutti i carichi diretti in Eritrea e provenienti da tale paese, se lo Stato interessato ha fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispone, che il carico contenga prodotti di cui la fornitura, la vendita, il trasferimento o l’esportazione sono vietati ai sensi della detta risoluzione o dell’embargo generale e completo sulle armi contro la Somalia stabilito a norma del paragrafo 5 dell’UNSCR 733 (1992) ed elaborato e modificato da risoluzioni successive.

(4)

L’UNSCR 1907 (2009) introduce inoltre misure restrittive nei confronti di persone ed entità, tra cui ma non solo la leadership politica e militare eritrea, designate dal comitato istituito a norma dell’UNSCR 751 (1992) e ampliato dall’UNSCR 1844 (2008).

(5)

È necessario un ulteriore intervento dell’Unione per attuare alcune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire la fornitura o la vendita all’Eritrea di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dai territori degli Stati membri ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, siano essi originari o non originari di tali territori.

2.   È vietata la fornitura all’Eritrea di assistenza tecnica, formazione, assistenza finanziaria o di altro genere pertinente ad attività militari o la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione o l’uso degli articoli di cui al paragrafo 1 da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dai territori degli Stati membri.

3.   È altresì vietato l’approvvigionamento, da parte di cittadini degli Stati membri ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, degli articoli di cui al paragrafo 1 provenienti dall’Eritrea, nonché la fornitura ai cittadini degli Stati membri da parte dell’Eritrea di assistenza tecnica, formazione, assistenza finanziaria e di altro genere pertinente ad attività militari o la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione o l’uso degli articoli di cui al paragrafo 1, siano essi originari o non originari del territorio dell’Eritrea.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri ispezionano nel proprio territorio, inclusi porti e aeroporti, in accordo con le proprie autorità e legislazione e nel rispetto del diritto internazionale, tutti i carichi diretti in Eritrea o provenienti da tale paese, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga articoli di cui la fornitura, la vendita, il trasferimento o l’esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione.

2.   Gli aeromobili e le navi che trasportano carichi diretti in Eritrea o provenienti da tale paese hanno l’obbligo di fornire, prima dell’arrivo o della partenza, informazioni aggiuntive su tutti i beni importati in uno Stato membro o esportati da uno Stato membro.

3.   Gli Stati membri, informati della scoperta, sequestrano e smaltiscono (distruggendoli o rendendoli inutilizzabili) gli articoli di cui la fornitura, la vendita, il trasferimento o l’esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione.

Articolo 3

Le misure restrittive previste all’articolo 4, all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, sono imposte nei confronti di persone ed entità, tra cui ma non solo la leadership politica e militare eritrea, nonché entità governative e parastatali, o eventuali persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, designate dal Comitato istituito a norma dell’UNSCR 751 (1992) e ampliato dall’UNSCR 1844 (2008) («il Comitato delle sanzioni»), che:

hanno violato l’embargo sulle armi e le misure connesse di cui all’articolo 1,

forniscono sostegno dall’Eritrea a gruppi armati di opposizione volti a destabilizzare la regione,

sono di ostacolo all’attuazione dell’UNSCR 1862 (2009) concernente Gibuti,

danno rifugio, finanziano, agevolano, sostengono, organizzano, formano e istigano persone o gruppi a commettere atti di violenza o atti terroristici contro altri Stati o i loro cittadini nella regione,

intralciano le indagini o i lavori del gruppo di monitoraggio ripristinato dall’UNSCR 1853 (2008).

L’elenco delle persone ed entità interessate figura in allegato.

Articolo 4

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire la fornitura, la vendita o il trasferimento, diretti o indiretti, alle persone ed entità di cui all’articolo 3, di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio e la fornitura diretta o indiretta di assistenza tecnica o formazione, assistenza finanziaria e di altro tipo, compresi investimenti, servizi d’intermediazione o servizi finanziari di altro tipo connessi con le attività militari o la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione o l’uso di armi e attrezzature militari da parte dei cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri mediante le loro navi o aeromobili di bandiera.

Articolo 5

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone di cui all’articolo 3.

2.   Il paragrafo 1 non comporta l’obbligo per uno Stato membro di rifiutare l’ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.

3.   Il paragrafo 1 non si applica se, in una valutazione caso per caso, il Comitato delle sanzioni stabilisce che il viaggio è giustificato da motivi umanitari, inclusi gli obblighi religiosi, o giunge alla conclusione che una deroga contribuisce altrimenti al conseguimento degli obiettivi di pace e stabilità nella regione.

4.   Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi del paragrafo 3, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone indicate dal Comitato delle sanzioni, l’autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell’autorizzazione stessa.

Articolo 6

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone o entità di cui all’articolo 3.

2.   Né fondi né risorse economiche sono messi a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone o entità di cui al paragrafo 1 né a loro beneficio.

3.   Gli Stati membri possono consentire deroghe alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 per fondi e risorse economiche che siano:

a)

necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi con la normale gestione o la custodia di fondi o risorse economiche congelati;

d)

necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al Comitato delle sanzioni e questi abbia dato la sua approvazione;

e)

oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detti vincolo o decisione siano anteriori alla data di adozione dell’UNSCR 1907 (2009) e non vadano a vantaggio di una delle persone o entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, purché lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al Comitato delle sanzioni.

4.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti; oppure

b)

pagamenti su conti congelati dovuti per contratti, accordi od obblighi conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono divenuti soggetti a misure restrittive;

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

5.   Le deroghe di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), possono essere disposte a condizione che lo Stato membro interessato abbia notificato al Comitato delle sanzioni l’intenzione di autorizzare, se del caso, l’accesso a tali fondi e risorse economiche e che il Comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro tre giorni lavorativi da tale notifica.

Articolo 7

Il Consiglio stabilisce l’elenco di cui all’allegato e apporta le relative modifiche sulla scorta di quanto stabilito dal Comitato delle sanzioni.

Articolo 8

La presente decisione è, secondo i casi, riesaminata, modificata o abrogata in conformità delle pertinenti decisioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Articolo 10

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 1o marzo 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  GU L 46 del 17.2.2009, pag. 73.


ALLEGATO

Elenco delle persone e delle entità di cui all’articolo 3


2.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 51/22


DECISIONE 2010/128/PESC DEL CONSIGLIO

del 1o marzo 2010

che modifica la posizione comune 2003/495/PESC sull’Iraq

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 luglio 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/495/PESC sull’Iraq (1) in attuazione della risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(2)

Il 21 dicembre 2009 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1905 (2009), con la quale ha deciso, fra l’altro, di prorogare fino al 31 dicembre 2010 i regimi relativi al versamento nel Fondo di sviluppo per l’Iraq dei proventi delle esportazioni di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale e all’immunità da procedimenti legali di determinate disponibilità dell’Iraq, di cui alle risoluzioni 1483 (2003) e 1546 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la posizione comune 2003/495/PESC.

(4)

È necessaria un’azione ulteriore dell’Unione per attuare determinate misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione comune 2003/495/PESC è così modificata:

all’articolo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli articoli 4 e 5 si applicano fino al 31 dicembre 2010.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addi 1o marzo 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  GU L 169 dell’8.7.2003, pag. 72.


2.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 51/23


DECISIONE 2010/129/PESC DEL CONSIGLIO

del 1o marzo 2010

che modifica la posizione comune 2008/109/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2008/109/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia (1).

(2)

Il 17 dicembre 2009 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione UNSCR 1903 (2009) che proroga le misure restrittive sugli spostamenti per ulteriori 12 mesi e modifica le misure restrittive sulle armi.

(3)

È opportuno modificare di conseguenza la posizione comune 2008/109/PESC.

(4)

È necessario un ulteriore intervento dell’Unione per attuare alcune di tali misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione comune 2008/109/PESC è modificata come segue:

1.

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti, a tutte le entità e le persone non governative che operano nel territorio della Liberia, di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo nonché la fornitura di assistenza, consulenza o formazione di qualsiasi tipo attinenti ad attività militari, inclusi finanziamenti ed assistenza finanziaria, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dai territori degli Stati membri, o che utilizzino le loro navi o aeromobili di bandiera.»;

2.

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1.   L’articolo 1 non si applica:

a)

agli armamenti e materiale connesso nonché alla formazione e all’assistenza tecnica destinati esclusivamente a sostenere la missione delle Nazioni Unite in Liberia (UNMIL) o ad essere utilizzati da quest’ultima;

b)

all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati in Liberia da dipendenti delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale;

c)

agli altri equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, e alla relativa assistenza e formazione tecnica, purché la fornitura di tali equipaggiamenti sia notificata in anticipo al comitato istituito a norma del punto 21 dell’UNSCR 1521 (2003) (“il comitato per le sanzioni”).

2.   La fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e materiale connesso o la fornitura di servizi di cui al paragrafo 1, lettere a) e c) sono soggetti ad autorizzazione concessa dalle competenti autorità degli Stati membri. Gli Stati membri valutano le consegne di cui al paragrafo 1, lettere a) e c) caso per caso, tenendo pienamente conto dei criteri stabiliti nella posizione 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (2). Gli Stati membri chiedono adeguate salvaguardie contro l’abuso delle autorizzazioni concesse ai sensi del presente paragrafo e, laddove opportuno, adottano disposizioni ai fini del rimpatrio degli armamenti e del materiale connesso consegnati.

3.   Gli Stati membri notificano in anticipo al comitato per le sanzioni le spedizioni di armamenti e di materiale connesso destinati al governo della Liberia o la fornitura di assistenza, consulenza o formazione di qualsiasi tipo attinenti ad attività militari destinate al governo della Liberia, diverse da quelli di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 1o marzo 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  GU L 38 del 13.2.2008, pag. 26.

(2)  GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99


2.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 51/24


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1o marzo 2010

concernente la concessione al Belgio, alla Bulgaria, alla Repubblica ceca, alla Germania, alla Polonia, al Portogallo e alla Svezia di una deroga all’applicazione del regolamento (CE) n. 543/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui prodotti vegetali

[notificata con il numero C(2010) 1057]

(I testi in lingua bulgara, ceca, francese, olandese, polacca, portoghese svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2010/130/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 543/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo alle statistiche sui prodotti vegetali e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 837/90 e (CEE) n. 959/93 (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 1,

vista la richiesta presentata dal Belgio il 30 luglio 2009,

vista la richiesta presentata dalla Bulgaria il 20 luglio 2009,

vista la richiesta presentata dalla Repubblica ceca il 30 luglio 2009,

vista la richiesta presentata dalla Germania il 23 luglio 2009,

vista la richiesta presentata dalla Polonia il 31 luglio 2009,

vista la richiesta presentata dal Portogallo il 20 luglio 2009,

vista la richiesta presentata dalla Svezia il 30 luglio 2009,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 543/2009 la Commissione può accordare agli Stati membri una deroga all’applicazione di detto regolamento nella misura in cui la sua applicazione ai rispettivi sistemi statistici nazionali richieda adeguamenti significativi e possa causare notevoli problemi pratici.

(2)

È opportuno accedere alle richieste del Belgio, della Bulgaria, della Repubblica ceca, della Germania, della Polonia, del Portogallo e della Svezia e concedere a tali Stati la deroga in questione.

(3)

A norma del regolamento (CE) n. 543/2009, uno Stato membro cui è stata concessa una deroga continua ad applicare le disposizioni dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 837/90 (2) e (CEE) n. 959/93 (3) per la durata della deroga.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria, istituito con la decisione 72/279/CEE del Consiglio (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   È concessa alla Repubblica ceca una deroga all’applicazione del regolamento (CE) n. 543/2009 per un periodo che termina il 31 dicembre 2010.

2.   È concessa al Belgio, alla Bulgaria, alla Germania, alla Polonia, al Portogallo e alla Svezia una deroga all’applicazione del regolamento (CE) n. 543/2009 per un periodo che termina il 31 dicembre 2011.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2010.

Per la Commissione

Olli REHN

Membro della Commissione


(1)  GU L 167 del 29.6.2009, pag. 1.

(2)  GU L 88 del 3.4.1990, pag. 1.

(3)  GU L 98 del 24.4.1993, pag. 1.

(4)  GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.


Rettifiche

2.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 51/25


Rettifica del regolamento (UE) n. 110/2010 della Commissione, del 5 febbraio 2010, recante centoventesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 36 del 9 febbraio 2010 )

A pagina 11, punto (8), secondo paragrafo:

anziché:

«(c) 002327881.»

leggi:

«(c) 002327881 (passaporto kuwaitiano).»

A pagina 12, punto (9), secondo paragrafo:

anziché:

«DRAFRD64R12Z301»

leggi:

«DRAFRD64R12Z301C»

A pagina 13, punto (15), secondo paragrafo:

anziché:

«Passaporto n.: 00685868 (rilasciato a Doha il 5.2.2006, scade il 4.2.2010).»

leggi:

«Passaporto n.: 00685868 (rilasciato a Doha il 5.2.2006, scade il 4.2.2011).»

A pagina 14, punto (19), secondo paragrafo:

anziché:

«Altre informazioni: il nome della madre è Hamadche Zoulicha.»

leggi:

«Altre informazioni: (a) a maggio 2009 era residente in Algeria, (b) il nome della madre è Hamadche Zoulicha.»

A pagina 15, punto (22), secondo paragrafo:

anziché:

«(alias (a) Al-Samman, (b) Umar Uthman, (c) Omar Mohammed,»

leggi:

«(alias (a) Al-Samman Uthman, (b) Umar Uthman, (c) Omar Mohammed Othman,»

A pagina 16, punto (26), secondo paragrafo:

anziché:

«(f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly).»

leggi:

«(f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly, (g) Abu Abdulrahman).»

A pagina 16, punto (27), secondo paragrafo:

anziché:

«Altre informazioni: il nome del padre è Ahmed Nacer Abderrahmane. Il nome della madre è Hafsi Mabtouka.»

leggi:

«Altre informazioni: (a) a maggio 2009 era residente in Algeria, (b) il nome del padre è Ahmed Nacer Abderrahmane, il nome della madre è Hafsi Mabrouka.»


2.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 51/26


Rettifica del regolamento (UE) n. 70/2010 della Commissione, del 25 gennaio 2010, recante centodiciannovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 20 del 26 gennaio 2010 )

A pagina 4, al punto (1), lettera (c) dell'elenco:

anziché:

«(c) Tanzim Qa’idat al-Jihad fi Jazirat al-Arabm,»

leggi:

«(c) Tanzim Qa’idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab,»

A pagina 24, al punto (2), lettera (a), lettera (i) dell'elenco:

anziché:

«(i) Salahm,»

leggi:

«(i) Salah,»