ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.050.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 50

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
27 febbraio 2010


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva 2008/118/CE

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 165/2010 della Commissione, del 26 febbraio 2010, recante modifica, per quanto riguarda le aflatossine, del regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari ( 1 )

8

 

 

Regolamento (UE) n. 166/2010 della Commissione, del 26 febbraio 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

13

 

 

Regolamento (UE) n. 167/2010 della Commissione, del 26 febbraio 2010, recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o marzo 2010

15

 

 

DECISIONI

 

 

2010/124/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 25 febbraio 2010, relativa alle norme di funzionamento del comitato previsto all'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

18

 

 

2010/125/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 25 febbraio 2010, relativa alla designazione dei membri del comitato previsto all'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

20

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

27.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 50/1


DIRETTIVA 2010/12/UE DEL CONSIGLIO

del 16 febbraio 2010

recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva 2008/118/CE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

È stato effettuato un esame approfondito delle aliquote e della struttura delle accise gravanti sui prodotti del tabacco, a norma dell'articolo 4 della direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette (3), nonché dell'articolo 4 della direttiva 92/80/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette (4). L’esame ha riguardato anche le disposizioni della direttiva 95/59/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (5).

(2)

Al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e, al contempo, un livello elevato di protezione della salute, come richiesto dall'articolo 168 del trattato, tenendo presente che i prodotti del tabacco possono nuocere gravemente alla salute e che l'Unione è parte della convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per il controllo del tabacco (FCTC), è opportuno procedere ad alcune modifiche della normativa fiscale dell'Unione in materia di prodotti del tabacco che tengano conto della situazione esistente per ciascuno dei vari prodotti del tabacco.

(3)

Riguardo alle sigarette, è opportuno semplificare le disposizioni esistenti al fine di creare condizioni neutre di concorrenza per i produttori, ridurre la frammentazione dei mercati del tabacco e mettere in rilievo gli obiettivi di tipo sanitario. A tale scopo è opportuno sostituire il concetto di classe di prezzo più richiesta. Il requisito minimo ad valorem dovrebbe essere espresso in termini di prezzo medio ponderato di vendita al minuto, mentre l’importo minimo dovrebbe applicarsi a tutte le sigarette. Per gli stessi motivi, il prezzo medio ponderato di vendita al minuto dovrebbe servire anche come riferimento per determinare l’incidenza dell'accisa specifica sull’onere fiscale totale.

(4)

Fatta salva la struttura fiscale mista e la percentuale massima dell'elemento specifico nell'onere fiscale totale, è opportuno che gli Stati membri dispongano di mezzi più efficaci per applicare accise specifiche o minime sulle sigarette così da garantire l'applicazione di almeno un determinato onere fiscale minimo in tutta l'Unione.

(5)

Per quanto riguarda il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette, è opportuno che il requisito minimo relativo al prezzo nell'Unione sia espresso in modo tale da ottenere effetti simili a quelli osservati nel settore delle sigarette e prenda come punto di riferimento il prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

(6)

Le modifiche dei prezzi e dei livelli di accisa sono stati analizzati in particolare per le sigarette, che rappresentano di gran lunga la categoria più importante di prodotti del tabacco, nonché per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette. Dall’analisi emerge che esistono ancora differenze di rilievo fra gli Stati membri, che possono ostacolare il funzionamento del mercato interno. Una maggiore convergenza delle aliquote fiscali applicate negli Stati membri contribuirebbe a ridurre le frodi e il contrabbando nell'Unione.

(7)

Una maggiore convergenza contribuirebbe anche a garantire un elevato livello di protezione della salute umana. Gli oneri fiscali sono infatti uno dei principali elementi del prezzo dei prodotti del tabacco, che a sua volta influenza le preferenze dei fumatori. Le frodi e il contrabbando riducono l’incidenza della fiscalità sui livelli di prezzo in particolare delle sigarette e del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette, compromettendo così il raggiungimento degli obiettivi di controllo del tabacco e di protezione della salute.

(8)

Per migliorare la convergenza e ridurre il consumo, sarebbe pertanto opportuno aumentare nell'Unione i livelli minimi di tassazione delle sigarette e del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette.

(9)

È necessario allineare i livelli minimi per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette a quelli applicabili alle sigarette per tenere meglio conto del livello di concorrenza esistente fra i due prodotti, che si riflette nei modelli di consumo osservati, nonché del loro carattere ugualmente dannoso.

(10)

Periodi transitori dovrebbero consentire agli Stati membri di adattarsi agevolmente ai nuovi livelli dell'accisa globale, limitando in tal modo gli eventuali effetti secondari.

(11)

Per non nuocere all'equilibrio economico e sociale della Corsica, è necessario e giustificato prorogare sino al 31 dicembre 2015 la deroga che permette alla Francia di applicare un'aliquota di accisa inferiore all'aliquota di accisa nazionale sulle sigarette e gli altri tabacchi lavorati immessi al consumo in Corsica. Entro tale data il regime di accisa sui tabacchi lavorati, ivi immessi al consumo, dovrebbe essere completamente adeguata al regime di accisa in vigore sul continente. Tuttavia, per evitare un passaggio troppo brusco verso quest'ultimo regime, è opportuno procedere ad un aumento graduale dell'accisa sulle sigarette e sul tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette in vigore in Corsica.

(12)

Per evitare distorsioni della concorrenza e inaccettabili deviazioni di traffico con la conseguente perdita di entrate per gli Stati membri che applicano accise elevate, sia quale importante fonte di entrate sia per ragioni sanitarie, appare necessario consentire a questi ultimi di applicare limiti quantitativi per quanto riguarda le sigarette che possono essere introdotte nel loro territorio senza pagamento di un'ulteriore accisa qualora tali sigarette siano introdotte nel loro territorio da Stati membri che beneficiano di periodi transitori. È appropriato modulare tale autorizzazione di restrizioni tenendo conto del livello che avrà raggiunto il livello impositivo minimo obbligatorio generale e delle difficoltà che gli Stati membri che beneficiano di una deroga potrebbero incontrare, a seguito di un'imposizione inferiore in altri Stati membri, nel loro cammino di graduale allineamento al livello minimo obbligatorio generale.

(13)

Al fine di evitare una diminuzione degli importi delle aliquote d'accisa minime nell'Unione applicabili ai sigari, ai sigaretti e ai tabacchi da fumo diversi dal tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette, è necessario aumentare le aliquote minime espresse sotto forma di importo specifico.

(14)

Nella prospettiva di una tassazione uniforme ed equa, è opportuno adattare la definizione di sigarette, sigari e sigaretti e di altro tabacco da fumo affinché, rispettivamente, ai fini delle accise, i rotoli di tabacco che, per lunghezza, possono essere considerati come due sigarette o più vengano trattati come tali, un tipo di sigaro simile, per molti aspetti, a una sigaretta venga trattato come una sigaretta; il tabacco da fumo simile, per molti aspetti, al tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette venga trattato come tabacco trinciato a taglio fino; e i cascami di tabacco siano chiaramente definiti. Tenuto conto delle difficoltà economiche che potrebbero derivare per gli operatori tedeschi e ungheresi interessati da un'attuazione immediata, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d'Ungheria dovrebbero essere autorizzate a rinviare l'attuazione della nuova definizione di sigarette e sigari fino al 1o gennaio 2015.

(15)

Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (6), gli Stati membri sono invitati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e dell'Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.

(16)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE, 95/59/CE e la direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise (7),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 92/79/CEE è modificata come segue:

1)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1.   L'accisa globale (specifica più ad valorem esclusa l'IVA) sulle sigarette è pari ad almeno il 57 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette immesse in consumo. L’accisa non può essere inferiore a 64 EUR per 1 000 sigarette, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

Tuttavia, gli Stati membri che applicano un'accisa di almeno 101 EUR per 1 000 sigarette sulla base del prezzo medio ponderato di vendita al minuto non sono tenuti a rispettare la regola del 57 %, di cui al primo comma.

2.   Dal 1o gennaio 2014 l'accisa globale sulle sigarette è pari ad almeno il 60 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette immesse in consumo. L’accisa non può essere inferiore a 90 EUR per 1 000 sigarette, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

Tuttavia, gli Stati membri che applicano un'accisa di almeno 115 EUR per 1 000 sigarette sulla base del prezzo medio ponderato di vendita al minuto non sono tenuti a rispettare la regola del 60 %, di cui al primo comma.

A Bulgaria, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Romania viene concesso un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2017 al fine di raggiungere i requisiti di cui al primo e secondo comma.

3.   Il prezzo medio ponderato di vendita al minuto è calcolato in riferimento al valore totale di tutte le sigarette immesse in consumo, basato sul prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte, diviso per la quantità totale di sigarette immesse in consumo. È fissato al più tardi entro il 1o marzo di ogni anno in base ai dati relativi a tutte le immissioni in consumo dell'anno civile precedente.

4.   Gli Stati membri aumentano gradualmente le accise per raggiungere i requisiti di cui al paragrafo 2 alle date ivi fissate.

5.   La Commissione pubblica una volta all'anno il controvalore dell'euro nelle monete nazionali da applicare agli importi dell'accisa globale.

I tassi di cambio da applicare sono quelli fissati il primo giorno lavorativo di ottobre e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essi sono applicabili a decorrere dal 1o gennaio del successivo anno civile.

6.   Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere gli importi delle accise in vigore al momento dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 5 se la conversione degli importi delle accise espressi in euro comporta un aumento dell'accisa espressa in moneta nazionale inferiore al 5 % ovvero inferiore a 5 EUR, tenendo conto dell'importo più basso.»;

2)

l'articolo 2 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 2 bis

1.   Quando in uno Stato membro una variazione intervenuta nel prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette porta l'incidenza dell'accisa globale al di sotto dei livelli precisati nelle prime frasi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2 rispettivamente, lo Stato membro di cui trattasi può omettere di adeguare l'incidenza dell'accisa fino al 1o gennaio del secondo anno successivo all’anno della variazione.

2.   Uno Stato membro che aumenti l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicabile alle sigarette può ridurre l'accisa globale fino a un livello, espresso in percentuale del prezzo medio ponderato di vendita al minuto, equivalente all'aumento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, ugualmente espresso in percentuale del prezzo medio ponderato di vendita al minuto, anche se per effetto di tale adeguamento l'accisa globale scende al di sotto dei livelli, espressi come percentuale del prezzo medio ponderato di vendita al minuto, fissati nelle prime frasi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2 rispettivamente.

Lo Stato membro, tuttavia, aumenta nuovamente l’accisa in modo da raggiungere almeno detti livelli entro il 1o gennaio del secondo anno successivo all'anno della riduzione.»;

3)

l'articolo 3, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

«4.   In deroga all'articolo 2, per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2015 la Francia può continuare ad applicare un'aliquota di accisa ridotta alle sigarette immesse in consumo nei dipartimenti della Corsica fino ad una quota annuale di 1 200 tonnellate. Tale aliquota ridotta è fissata come segue:

fino al 31 dicembre 2012, almeno il 44 % del prezzo delle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta in tali dipartimenti,

dal 1o gennaio 2013, almeno il 50 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette immesse in consumo. L’accisa non può essere inferiore a 88 EUR per 1 000 sigarette, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto,

dal 1o gennaio 2015: almeno il 57 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette immesse in consumo. L’accisa non può essere inferiore a 90 EUR per 1 000 sigarette, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto.»;

4)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1.   Ogni quattro anni, la Commissione presenta al Consiglio una relazione e, se del caso, una proposta concernenti le aliquote di accisa di cui alla presente direttiva e la struttura delle accise, quali definite all'articolo 16 della direttiva 95/59/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dell'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (8).

La relazione della Commissione tiene conto del corretto funzionamento del mercato interno, del valore reale delle aliquote di accisa e degli obiettivi del trattato in generale.

2.   La relazione di cui al paragrafo 1 si basa, in particolare, sulle informazioni fornite dagli Stati membri.

3.   La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all’articolo 43 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise (9), un elenco di dati statistici necessari per la relazione, esclusi i dati relativi a singole persone fisiche o giuridiche. A parte i dati a disposizione degli Stati membri, l'elenco contiene solo dati la cui raccolta non comporta oneri amministrativi sproporzionati per gli Stati membri.

4.   La Commissione non pubblica né diffonde altrimenti questi dati qualora ciò comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale.

Articolo 2

La direttiva 92/80/CEE è modificata come segue:

1)

all'articolo 3, paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti:

«Dal 1o gennaio 2011 l'accisa globale (specifica e/o ad valorem esclusa l'IVA) sui tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è pari ad almeno il 40 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o ad almeno 40 EUR al chilogrammo.

Dal 1o gennaio 2013 l'accisa globale (specifica e/o ad valorem esclusa l'IVA) sui tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è pari ad almeno il 43 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o ad almeno 47 EUR al chilogrammo.

Dal 1o gennaio 2015 l'accisa globale (specifica e/o ad valorem esclusa l'IVA) sui tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è pari ad almeno il 46 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o ad almeno 54 EUR al chilogrammo.

Dal 1o gennaio 2018 l'accisa globale (specifica e/o ad valorem esclusa l'IVA) sui tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è pari ad almeno il 48 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o ad almeno 60 EUR al chilogrammo.

Dal 1o gennaio 2020 l'accisa globale (specifica e/o ad valorem esclusa l'IVA) sui tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è pari ad almeno il 50 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o ad almeno 60 EUR al chilogrammo.

Il prezzo medio ponderato di vendita al minuto è calcolato in riferimento al valore totale del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, basato sul prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte, diviso per la quantità totale di tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo. È fissato entro il 1o marzo di ogni anno in base ai dati relativi a tutte le immissioni in consumo dell'anno civile precedente.

Dal 1o gennaio 2011 l'accisa globale, espressa come percentuale, come importo per chilogrammo o per numero di pezzi, deve essere almeno pari:

a)

nel caso di sigari o sigaretti, al 5 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o a 12 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo;

b)

nel caso di tabacchi da fumo, diversi dai tabacchi trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, al 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o a 22 EUR per chilogrammo.»;

2)

l'articolo 3, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

«4.   In deroga al paragrafo 1, per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2015 la Francia può continuare ad applicare un'aliquota di accisa ridotta sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette immessi in consumo nei dipartimenti della Corsica. Tale aliquota è fissata come segue:

a)

per sigari e sigaretti:

almeno il 10 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese;

b)

per i tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette:

fino al 31 dicembre 2012 almeno il 27 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese,

dal 1o gennaio 2013 almeno il 30 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese,

dal 1o gennaio 2015 almeno il 35 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese;

c)

per altri tabacchi da fumo:

almeno il 22 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese.»;

3)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1.   Ogni quattro anni la Commissione presenta al Consiglio una relazione e, se del caso, una proposta concernenti le aliquote e la struttura delle accise stabilite dalla presente direttiva.

La relazione della Commissione tiene conto del corretto funzionamento del mercato interno, del valore reale delle aliquote di accisa e degli obiettivi del trattato in generale.

2.   La relazione di cui al paragrafo 1 si basa, in particolare, sulle informazioni fornite dagli Stati membri.

3.   La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all’articolo 43 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise (10), un elenco di dati statistici necessari per la relazione, esclusi i dati relativi a singole persone fisiche o giuridiche. A parte i dati a disposizione degli Stati membri, l'elenco contiene solo dati la cui raccolta e assemblaggio non comporta oneri amministrativi sproporzionati per gli Stati membri.

4.   La Commissione non pubblica né diffonde altrimenti questi dati qualora ciò comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale.

4)

l'articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione pubblica una volta all'anno il controvalore dell'euro nelle monete nazionali da applicare agli importi dell'accisa globale.

I tassi di cambio da applicare sono quelli fissati il primo giorno lavorativo di ottobre e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applicano a decorrere dal 1o gennaio del successivo anno civile.»

Articolo 3

La direttiva 95/59/CE è modificata come segue:

1)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1.   Sono considerati sigari o sigaretti, se possono essere e se, tenuto conto delle loro proprietà e delle normali attese dei consumatori, sono esclusivamente destinati a essere fumati tali e quali:

a)

i rotoli di tabacco muniti di una fascia esterna di tabacco naturale;

b)

i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 g e non superiore a 10 g e la cui circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza non è inferiore a 34 mm.

2.   In deroga al paragrafo 1, la Germania e l'Ungheria possono continuare ad applicare fino al 31 dicembre 2014 l'articolo 3 della direttiva 95/59/CE, modificata dalla direttiva 2002/10/CE.»;

2)

l'articolo 4, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   Ai fini dell'applicazione dell'accisa, un rotolo di tabacco di cui al paragrafo 1 è considerato come due sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, superiore a 8 cm ma non superiore a 11 cm e come tre sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, superiore a 11 cm ma non superiore a 14 cm e così via.»;

3)

l'articolo 5, punto 2, è sostituito dal seguente:

«2.

i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto non compresi negli articoli 3 e 4 e che possono essere fumati. Ai fini del presente articolo sono considerati “cascami di tabacco” i residui delle foglie di tabacco e i sottoprodotti della lavorazione del tabacco o della fabbricazione di prodotti del tabacco.»;

4)

l'articolo 6 è modificato come segue:

a)

nel primo comma, le parole «1 millimetro» sono sostituite da «1,5 millimetri»;

b)

nel secondo comma, la formulazione «superiore ad 1 millimetro» è sostituita dalla formulazione «pari a 1,5 millimetri o superiore»;

5)

l'articolo 7, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   Sono assimilati ai sigari e ai sigaretti i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all'articolo 3.»;

6)

l’articolo 8, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

«4.   Nella misura in cui ciò risulti necessario, l'accisa sulle sigarette può comportare un onere fiscale minimo, sempre che la struttura mista della tassazione e la fascia dell'elemento specifico dell'accisa, ai sensi dell'articolo 16, siano rigidamente rispettate.»;

7)

l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

1.   La percentuale dell'elemento specifico dell'accisa nell'importo dell'onere fiscale totale sulle sigarette è fissato con riferimento al prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

2.   Il prezzo medio ponderato di vendita al minuto è calcolato in riferimento al valore totale di tutte le sigarette immesse in consumo, basato sul prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte, diviso per la quantità totale di sigarette immesse in consumo. È fissato al più tardi entro il 1o marzo di ogni anno in base ai dati relativi a tutte le immissioni in consumo dell'anno civile precedente.

3.   Fino al 31 dicembre 2013 l'elemento specifico dell’accisa non può essere inferiore al 5 % e non può essere superiore al 76,5 % dell’importo dell’onere fiscale totale derivante dall’aggregazione dei seguenti elementi:

a)

l’accisa specifica;

b)

l’accisa proporzionale e l'imposta sul valore aggiunto applicate al prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

4.   Dal 1o gennaio 2014 l'elemento specifico dell’accisa sulle sigarette non può essere inferiore al 7,5 % e non può essere superiore al 76,5 % dell’importo dell’onere fiscale totale derivante dall’aggregazione dei seguenti elementi:

a)

l’accisa specifica;

b)

l’accisa proporzionale e l'imposta sul valore aggiunto applicate al prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

5.   In deroga ai paragrafi 3 e 4, quando in uno Stato membro si verifica una variazione nel prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette che porta l'elemento specifico dell'accisa, espresso in percentuale dell'onere fiscale totale, a un livello inferiore al 5 % o al 7,5 %, secondo il caso, o superiore al 76,5 % dell'onere fiscale totale, lo Stato membro di cui trattasi può omettere di adeguare l'importo dell'accisa specifica fino al 1o gennaio del secondo anno successivo all’anno della variazione.

6.   In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, gli Stati membri possono escludere i dazi doganali dalla base di calcolo dell'accisa proporzionale riscossa sulle sigarette.

7.   Fatti salvi i paragrafi 3, 4, 5 e 6, gli Stati membri possono applicare un'accisa minima sulle sigarette.»;

8)

l’articolo 17 è soppresso.

Articolo 4

La direttiva 2008/118/CE è modificata come segue:

all'articolo 46 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3.   Fatto salvo l'articolo 32, gli Stati membri non menzionati all'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma della direttiva 92/79/CEE possono applicare dal 1o gennaio 2014, nel caso delle sigarette che possono essere introdotte nel loro territorio senza pagamento di un'ulteriore accisa, un limite quantitativo non inferiore a 300 pezzi per quanto riguarda le sigarette immesse da uno Stato membro che applica, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma di tale direttiva, accise inferiori a quelle risultanti dalle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma.

Gli Stati membri di cui all'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma della direttiva 92/79/CEE che applicano un'accisa di almeno 77 EUR per 1 000 sigarette indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto possono applicare, dal 1o gennaio 2014, un limite quantitativo non inferiore a 300 pezzi per quanto riguarda le sigarette immesse nel loro territorio senza pagamento di un'ulteriore accisa da parte di uno Stato membro che applica un'accisa inferiore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma di tale direttiva.

Gli Stati membri che applicano un limite quantitativo ai sensi del primo e del secondo comma del presente paragrafo ne informano la Commissione. Essi possono effettuare i controlli necessari, purché questi non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno.»

Articolo 5

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto dal 1o gennaio 2011, fatte salve diverse disposizioni della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. SALGADO


(1)  Parere del 24 marzo 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 228 del 22.9.2009, pag. 130.

(3)  GU L 316 del 31.10.1992, pag. 8.

(4)  GU L 316 del 31.10.1992, pag. 10.

(5)  GU L 291 del 6.12.1995, pag. 40.

(6)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(7)  GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.

(8)  GU L 291 del 6.12.1995, pag. 40.

(9)  GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.».

(10)  GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.»;


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

27.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 50/8


REGOLAMENTO (UE) N. 165/2010 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2010

recante modifica, per quanto riguarda le aflatossine, del regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (2) precisa i tenori massimi di aflatossina B1 e di aflatossine totali (aflatossina B1 + G1 + B2 + G2) in una serie di prodotti alimentari.

(2)

È necessario modificare alcuni tenori massimi di aflatossine in determinati prodotti alimentari per tener conto degli sviluppi nel Codex Alimentarius e di nuove informazioni contenute in recenti pareri scientifici.

(3)

Il Codex Alimentarius ha definito un tenore di 15 μg/kg di aflatossine totali nelle mandorle, nelle nocciole e nei pistacchi da sottoporre a ulteriore trattamento e un tenore di 10 μg/kg di aflatossine totali nelle mandorle, nelle nocciole e nei pistacchi «pronti per il consumo» (3).

(4)

Il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM) dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso, in data 25 gennaio 2007, un parere in merito al potenziale aumento dei rischi per la salute dei consumatori a seguito di un eventuale innalzamento degli attuali tenori massimi delle aflatossine contenute nelle mandorle, nelle nocciole e nei pistacchi, nonché in prodotti derivati (4). Il gruppo di esperti CONTAM ha concluso che l’innalzamento da 4 μg/kg a 8 o a 10 μg/kg dei tenori massimi di aflatossine totali nelle mandorle, nelle nocciole e nei pistacchi avrebbe effetti modesti sulle stime di esposizione alimentare, sul rischio di tumori e sui margini di esposizione calcolati. Il gruppo di esperti ha concluso inoltre che l’esposizione alle aflatossine da tutte le fonti dovrebbe essere al livello più basso ragionevolmente ottenibile, perché le aflatossine sono genotossiche e cancerogene. I dati dimostrano che si potrebbe ridurre l’esposizione alimentare totale alle aflatossine se, grazie a una più efficace applicazione delle normative e a una diminuzione dell’esposizione da fonti alimentari diverse da mandorle, nocciole e pistacchi, venisse ridotto il numero di prodotti alimentari altamente contaminati che arrivano sul mercato.

(5)

Il 16 giugno 2009 il gruppo di esperti CONTAM ha adottato una dichiarazione in merito agli effetti sulla salute pubblica dell’innalzamento dei tenori di aflatossine totali da 4 μg/kg a 10 μg/kg nella frutta a guscio diversa da mandorle, nocciole e pistacchi (5). Il gruppo di esperti ha concluso che, sulla base delle informazioni disponibili nel 2007, un aumento dei tenori di aflatossine totali da 4 μg/kg a 10 μg/kg in altri frutti a guscio, comprese le noci del Brasile, non comporterebbe effetti negativi per la salute pubblica. In considerazione delle discussioni attualmente in corso nel quadro del Codex Alimentarius sui tenori massimi di aflatossine nelle noci del Brasile, è opportuno allineare il tenore di aflatossine nelle noci del Brasile al tenore stabilito dal Codex per mandorle, nocciole e pistacchi.

(6)

Il Codex Alimentarius ha definito soltanto un tenore massimo di aflatossine totali. Il corrispondente tenore di aflatossina B1 è stato determinato servendosi della base di dati sull’occorrenza di aflatossine nei prodotti alimentari utilizzata dall’EFSA per la valutazione dell’esposizione.

(7)

Nel parere dell’EFSA sulle aflatossine si osserva che i semi oleosi e i prodotti derivati contribuiscono in modo rilevante all’esposizione umana alle aflatossine. L’EFSA ha concluso che l’esposizione alle aflatossine da tutte le fonti dovrebbe essere al livello più basso ragionevolmente ottenibile. Inoltre dalle notifiche nel quadro del sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi emergono elevati tenori di aflatossine nei semi oleosi quali semi di girasole, semi di meloni, ecc. Si propone pertanto di definire un tenore massimo per i semi oleosi diversi dai semi di arachide, in linea con i tenori massimi fissati per i semi di arachide. Tuttavia, poiché le aflatossine sono quasi completamente eliminate dal processo di produzione di oli vegetali raffinati, è opportuno escludere i semi oleosi, compresi i semi di arachide, destinati a essere sottoposti a pressatura per la produzione di oli vegetali raffinati, nonché gli oli vegetali raffinati.

(8)

Un tenore massimo di 2 μg/kg di aflatossina B1 e di 4 μg/kg di aflatossine totali è stato fissato per tutti i cereali e tutti i prodotti derivati dai cereali, ad eccezione del granturco da sottoporre a cernita o ad altri trattamenti fisici prima del consumo umano, per il quale è stato definito un tenore massimo di 5 μg/kg di aflatossina B1 e di 10 μg/kg di aflatossine totali. Il risone contiene abitualmente tenori di aflatossine leggermente superiori ai tenori massimi. Successivamente alla sbramatura, un processo con il quale vengono eliminate le glumelle, i tenori di aflatossine nel riso bianco sbramato sono inferiori ai tenori massimi. È opportuno pertanto applicare al riso le stesse disposizioni attualmente in vigore per il granturco e fissare un tenore massimo di aflatossina B1 e di aflatossine totali più elevato per il riso da sottoporre a cernita o ad altri trattamenti fisici prima del consumo umano o dell’impiego come ingrediente di prodotti alimentari.

(9)

I tenori massimi si riferiscono alla parte commestibile della frutta a guscio. Tuttavia, recenti evidenze scientifiche hanno dimostrato che una parte della contaminazione da aflatossine può provenire dal guscio delle noci del Brasile. È pertanto opportuno modificare la nota dell’allegato relativa alla procedura da seguire nel caso in cui sia analizzata la frutta a guscio intera, in modo da tener conto di tale recente informazione scientifica.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 è così modificato:

1)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Disposizioni specifiche per le arachidi, gli altri semi oleosi, la frutta a guscio, la frutta secca, il riso e il granturco

Le arachidi, gli altri semi oleosi, la frutta a guscio, la frutta secca, il riso e il granturco non conformi ai corrispondenti tenori massimi di aflatossine di cui ai punti 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 e 2.1.11 dell’allegato possono essere commercializzati purché si tratti di prodotti alimentari che:

a)

non sono destinati al consumo umano diretto o all’impiego come ingredienti di prodotti alimentari;

b)

sono conformi ai corrispondenti tenori massimi di cui ai punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.9 e 2.1.12 dell’allegato;

c)

sono sottoposti a un trattamento che comporti la cernita o altro trattamento fisico e purché dopo tale trattamento i tenori massimi di cui ai punti 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 e 2.1.11 dell’allegato non siano superati, e a condizione che il trattamento non produca altri residui nocivi;

d)

recano un’etichettatura che ne specifichi chiaramente l’impiego, compresa l’indicazione “prodotto da sottoporre a cernita o ad altri trattamenti fisici, per abbassare il livello di contaminazione da aflatossine prima del consumo umano o dell’impiego come ingrediente di prodotti alimentari”. Tale indicazione deve comparire sull’etichetta di ogni sacco, cassa, ecc. e sull’originale del documento di accompagnamento. Il codice identificativo della partita deve essere apposto in forma indelebile su ogni sacco, cassa, ecc. della partita e sull’originale del documento di accompagnamento.»;

2)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Disposizioni specifiche per le arachidi, gli altri semi oleosi, i relativi prodotti derivati e i cereali

Un’indicazione chiara della destinazione d’uso deve comparire sull’etichetta di ogni sacco, cassa, ecc. e sull’originale del documento di accompagnamento. Quest’ultimo deve contenere un richiamo chiaro alla partita attraverso l’indicazione del relativo codice identificativo, che figura su ogni sacco, cassa, ecc. Inoltre l’attività imprenditoriale del destinatario della partita indicata sul documento di accompagnamento deve essere compatibile con la destinazione d’uso.

In assenza di un’indicazione chiara attestante che la destinazione d’uso non è il consumo umano, a tutte le arachidi, a tutti gli altri semi oleosi, a tutti i relativi prodotti derivati e a tutti i cereali commercializzati si applicano i tenori massimi di cui ai punti 2.1.5 e 2.1.11 dell’allegato.

Quanto all’eccezione per le arachidi e gli altri semi oleosi da sottoporre a pressatura e all’applicazione dei tenori massimi precisati al punto 2.1.1 dell’allegato, l’eccezione si applica esclusivamente alle partite che recano un’etichettatura che ne specifica chiaramente la destinazione, compresa l’indicazione “prodotto da sottoporre a pressatura per la produzione di olio vegetale raffinato”. Tale indicazione deve comparire sull’etichetta di ogni sacco, cassa, ecc. e sul documento o sui documenti di accompagnamento. La destinazione finale deve essere un impianto di pressatura.»;

3)

l’allegato è così modificato:

a)

la sottosezione 2.1 (Aflatossine) è sostituita da quella contenuta nell’allegato del presente regolamento;

b)

la nota 5 è sostituita dalla seguente:

«(5)

I tenori massimi si riferiscono alla parte commestibile delle arachidi e della frutta a guscio. Se le arachidi e i frutti a guscio vengono analizzati interi, nel calcolo del tenore delle aflatossine si suppone che tutta la contaminazione sia nella parte commestibile, tranne nel caso delle noci del Brasile.»;

c)

sono inserite le seguenti note:

«(40)

Semi oleosi di cui ai codici NC 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207 e prodotti derivati di cui al codice NC 1208; i semi di melone rientrano nel codice ex 1207 99.

(41)

Nel caso in cui i relativi prodotti derivati/di trasformazione siano derivati/trasformati esclusivamente o quasi esclusivamente a partire dalla frutta a guscio in questione, i tenori massimi definiti per la corrispondente frutta a guscio si applicano anche ai prodotti derivati/di trasformazione. Negli altri casi si applica ai prodotti derivati/di trasformazione l’articolo 2, paragrafi 1 e 2.»;

Articolo 2

Il presente regolamento non si applica ai semi di albicocca e ai semi oleosi diversi dalle arachidi, né ai relativi prodotti di trasformazione, già commercializzati a una data anteriore alla data di applicazione in conformità alle disposizioni applicabili a tale data.

L’onere della prova della data della commercializzazione dei prodotti incombe all’operatore del settore alimentare.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

(2)  GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.

(3)  Codex General Standard for Contaminants and toxins in foods (CODEX STAN 193-1995) http://www.codexalimentarius.net/download/standards/17/CXS_193e.pdf

(4)  The EFSA Journal (2007) 446, pagg. 1-127. http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/CONTAM%20_op_ej446_aflatoxins_en.pdf?ssbinary = true

(5)  Dichiarazione del gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare, su richiesta della Commissione europea, sugli effetti per la salute pubblica di un innalzamento dei tenori di aflatossine totali da 4 μg/kg a 10 μg/kg nella frutta a guscio diversa da mandorle, nocciole e pistacchi. The EFSA Journal (2009) 1168, pagg. 1-11. http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Statement/contam_statement_ej1168_aflatoxin_other_treenuts_en,0.pdf?ssbinary = true


ALLEGATO

Prodotti alimentari (1)

Tenori massimi (μg/kg)

«2.1.

Aflatossine

B1

Somma di B1, B2, G1 e G2

M1

2.1.1.

Arachidi e altri semi oleosi (40) da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell’impiego quali ingredienti di prodotti alimentari

ad eccezione:

delle arachidi e degli altri semi oleosi da sottoporre a pressatura per la produzione di oli vegetali raffinati

8,0 (5)

15,0 (5)

2.1.2.

Mandorle, pistacchi e semi di albicocca da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell’impiego quali ingredienti di prodotti alimentari

12,0 (5)

15,0 (5)

2.1.3.

Nocciole e noci del Brasile da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell’impiego quali ingredienti di prodotti alimentari

8,0 (5)

15,0 (5)

 

2.1.4.

Frutta a guscio, diversa dalla frutta a guscio di cui ai punti 2.1.2 e 2.1.3, da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell’impiego quale ingrediente di prodotti alimentari

5,0 (5)

10,0 (5)

2.1.5.

Arachidi e altri semi oleosi (40) e relativi prodotti di trasformazione, destinati al consumo umano diretto o all’impiego quali ingredienti di prodotti alimentari,

ad eccezione:

degli oli vegetali crudi destinati alla raffinazione

degli oli vegetali raffinati

2,0 (5)

4,0 (5)

2.1.6.

Mandorle, pistacchi e semi di albicocca destinati al consumo umano diretto o all’impiego quali ingredienti di prodotti alimentari (41)

8,0 (5)

10,0 (5)

2.1.7.

Nocciole e noci del Brasile destinate al consumo umano diretto o all’impiego quali ingredienti di prodotti alimentari (41)

5,0 (5)

10,0 (5)

 

2.1.8.

Frutta a guscio, diversa dalla frutta a guscio di cui ai punti 2.1.6 e 2.1.7, e relativi prodotti di trasformazione, destinati al consumo umano diretto o all’impiego quali ingredienti di prodotti alimentari

2,0 (5)

4,0 (5)

2.1.9.

Frutta secca da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell’impiego quale ingrediente di prodotti alimentari

5,0

10,0

2.1.10.

Frutta secca e relativi prodotti di trasformazione, destinati al consumo umano diretto o all’impiego quali ingredienti di prodotti alimentari

2,0

4,0

2.1.11.

Tutti i cereali e loro prodotti derivati, compresi i prodotti trasformati a base di cereali, eccetto i prodotti alimentari di cui ai punti 2.1.12, 2.1.15 e 2.1.17

2,0

4,0

2.1.12.

Granturco e riso da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell’impiego quali ingredienti di prodotti alimentari

5,0

10,0

2.1.13.

Latte crudo (6), latte trattato termicamente e latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte

0,050

2.1.14.

Le seguenti specie di spezie:

 

Capsicum spp. (frutti secchi dello stesso, interi o macinati, compresi peperoncini rossi, peperoncino rosso in polvere, pepe di Caienna e paprica)

 

Piper spp. (frutti dello stesso, compreso il pepe bianco e nero)

 

Myristica fragrans (noce moscata)

 

Zingiber officinale (zenzero)

 

Curcuma longa (curcuma)

Miscele di spezie contenenti una o più delle suddette spezie

5,0

10,0

2.1.15.

Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (3) (7)

0,10

2.1.16.

Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, compresi il latte per lattanti e il latte di proseguimento (4) (8)

0,025

2.1.17.

Alimenti dietetici a fini medici speciali (9) (10) destinati specificamente ai lattanti

0,10

0,025»


27.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 50/13


REGOLAMENTO (UE) N. 166/2010 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 febbraio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

114,6

JO

82,9

MA

97,0

TN

131,1

TR

105,0

ZZ

106,1

0707 00 05

EG

216,8

JO

147,9

MK

147,9

TR

155,6

ZZ

167,1

0709 90 70

IL

265,5

MA

135,0

TR

92,4

ZZ

164,3

0709 90 80

EG

82,2

ZZ

82,2

0805 10 20

EG

48,5

IL

58,4

MA

51,2

TN

57,3

TR

61,8

ZZ

55,4

0805 20 10

EG

65,1

IL

154,5

MA

75,3

TR

77,6

ZZ

93,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

54,8

EG

69,6

IL

88,1

JM

97,9

MA

119,4

PK

35,3

TR

60,8

ZZ

75,1

0805 50 10

EG

76,3

IL

76,3

MA

68,6

TR

65,1

ZZ

71,6

0808 10 80

CA

65,9

CL

59,9

CN

68,3

MK

24,7

US

117,4

ZZ

67,2

0808 20 50

AR

89,8

CL

75,8

CN

42,0

US

95,7

ZA

95,0

ZZ

79,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


27.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 50/15


REGOLAMENTO (UE) N. 167/2010 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2010

recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o marzo 2010

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

(3)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 4 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all’importazione per il periodo a decorrere dal 1o marzo 2010, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1o marzo 2010, i dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 1o marzo 2010

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

36,84

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

17,08

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

17,08

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

36,84


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

16.2.2010-25.2.2010

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

151,97

106,17

Prezzo FOB USA

170,67

160,67

140,67

101,09

Premio sul Golfo

50,67

14,68

Premio sui Grandi laghi

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

22,68 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

— EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


DECISIONI

27.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 50/18


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 2010

relativa alle norme di funzionamento del comitato previsto all'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

(2010/124/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 255, secondo comma,

vista l'iniziativa del presidente della Corte di giustizia dell'11 gennaio 2010,

considerando quanto segue:

(1)

I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e del Tribunale sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri, previa consultazione di un comitato che ha l'incarico di fornire un parere sull'adeguatezza dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale. Tale comitato è composto da sette personalità scelte tra ex membri della Corte di giustizia e del Tribunale, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali e giuristi di notoria competenza, uno dei quali è proposto dal Parlamento europeo.

(2)

È opportuno pertanto fissare le norme di funzionamento di tale comitato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le norme di funzionamento del comitato previsto all'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea figurano nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1o marzo 2010.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

A. PÉREZ RUBALCABA


ALLEGATO

NORME DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PREVISTO ALL'ARTICOLO 255 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

1.   Missione

Il comitato fornisce un parere sull'adeguatezza dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia e del Tribunale, prima che i governi degli Stati membri procedano alle nomine in conformità degli articoli 253 e 254 del TFUE.

2.   Composizione

Il comitato è composto da sette personalità scelte tra ex membri della Corte di giustizia e del Tribunale, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali e giuristi di notoria competenza, uno dei quali è proposto dal Parlamento europeo.

3.   Durata del mandato

I membri del comitato sono designati per un periodo di quattro anni. I membri le cui funzioni cessano prima dello scadere di tale periodo sono sostituiti per la restante durata del loro mandato

Il mandato dei membri del comitato può essere rinnovato una volta.

4.   Presidenza e segretariato

Il comitato è presieduto da uno dei suoi membri, designato a tal fine dal Consiglio.

Il segretariato generale del Consiglio garantisce il segretariato del comitato. Fornisce il sostegno amministrativo necessario per le attività del comitato, compresa la traduzione di documenti.

5.   Quorum e deliberazioni

Il comitato si riunisce validamente se almeno cinque dei suoi membri sono presenti. Le sue deliberazioni si svolgono a porte chiuse.

6.   Deferimento al comitato e richiesta di informazioni supplementari

Quando il governo di uno Stato membro propone un candidato, tale proposta è trasmessa dal segretariato generale del Consiglio al presidente del comitato.

Il comitato può chiedere al governo che ha presentato la proposta di fornire al comitato stesso informazioni supplementari o altri elementi che reputa necessari per le sue deliberazioni.

7.   Audizione

Salvo il caso in cui si tratti di una proposta avente ad oggetto il rinnovo di un mandato di giudice o di avvocato generale, il comitato sente il candidato nell'ambito di un'audizione a porte chiuse.

8.   Motivazione e presentazione del parere

Il parere emesso dal comitato è motivato. La motivazione enuncia le ragioni principali sulle quali il comitato ha fondato il suo parere.

Il parere del comitato è trasmesso ai rappresentanti dei governi degli Stati membri. Inoltre, su richiesta della presidenza, il presidente del comitato presenta detto parere ai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio.

9.   Disposizioni finanziarie

I membri del comitato che debbano spostarsi dal luogo di residenza per esercitare le loro funzioni beneficiano del rimborso delle spese sostenute e di un'indennità, alle condizioni previste dall'articolo 6 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (1).

Il Consiglio si accolla le spese in questione.


(1)  GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1.


27.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 50/20


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 2010

relativa alla designazione dei membri del comitato previsto all'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

(2010/125/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 255, secondo comma,

vista l'iniziativa del presidente della Corte di giustizia del 26 gennaio 2010,

considerando quanto segue:

(1)

È istituito un comitato, a norma dell'articolo 255, primo comma, del trattato, con l'incarico di fornire un parere sull'adeguatezza dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia e del Tribunale, prima che i governi degli Stati membri procedano alle nomine (‘il comitato’).

(2)

Il comitato è composto da sette personalità scelte tra ex membri della Corte di giustizia e del Tribunale, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali e giuristi di notoria competenza, uno dei quali è proposto dal Parlamento europeo.

(3)

È opportuno prendere in considerazione una composizione equilibrata del comitato, in particolare per quanto riguarda la sua base geografica e la rappresentanza degli ordinamenti giuridici degli Stati membri.

(4)

È opportuno, pertanto, procedere alla designazione dei membri del comitato e del suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1o marzo 2010, sono designati membri del comitato previsto all'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

 

sig. Jean-Marc SAUVÉ, presidente

 

sig. Peter JANN

 

Lord MANCE

 

sig. Torben MELCHIOR

 

sig. Péter PACZOLAY

 

sig.ra Ana PALACIO VALLELERSUNDI

 

sig.ra Virpi TIILI

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1o marzo 2010.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

A. PÉREZ RUBALCABA