ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.049.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 49

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
26 febbraio 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 157/2010 del Consiglio, del 22 febbraio 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96

1

 

*

Regolamento (UE) n. 158/2010 della Commissione, del 25 febbraio 2010, recante fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto all’ammasso privato di burro per il 2010

14

 

 

Regolamento (UE) n. 159/2010 della Commissione, del 25 febbraio 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

16

 

 

Regolamento (UE) n. 160/2010 della Commissione, del 25 febbraio 2010, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

18

 

 

Regolamento (UE) n. 161/2010 della Commissione, del 25 febbraio 2010, recante fissazione dell’importo massimo di riduzione del dazio all’importazione di granturco nell’ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 676/2009

20

 

 

Regolamento (UE) n. 162/2010 della Commissione, del 25 febbraio 2010, recante fissazione dell’importo massimo di riduzione del dazio all’importazione di granturco nell’ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 677/2009

21

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2010/118/PESC del Consiglio, del 25 febbraio 2010, relativa alla proroga del mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Kosovo

22

 

*

Decisione 2010/119/PESC del Consiglio, del 25 febbraio 2010, che proroga e modifica il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea presso l'Unione africana

26

 

*

Decisione 2010/120/PESC del Consiglio, del 25 febbraio 2010, che proroga e modifica il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Afghanistan e il Pakistan

28

 

*

Decisione 2010/121/PESC del Consiglio, del 25 febbraio 2010, recante modifica dell’allegato della posizione comune 2004/161/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

30

 

 

2010/122/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 25 febbraio 2010, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa a un’applicazione del cadmio [notificata con il numero C(2010) 1034]  ( 1 )

32

 

 

2010/123/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 25 febbraio 2010, relativa all’adeguamento dei coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o febbraio 2009, 1o marzo 2009, 1o aprile 2009, 1o maggio 2009 e 1o giugno 2009 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

34

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

26.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 49/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 157/2010 DEL CONSIGLIO

del 22 febbraio 2010

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), che abroga il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1225/2009,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione») previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 119/97 (3), il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi varianti tra il 32,5 % e il 39,4 % sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli («meccanismi») originari della Repubblica popolare cinese («RPC»). Tali aliquote del dazio erano applicabili ai meccanismi diversi da quelli con 17 o 23 anelli, mentre per i meccanismi con 17 e 23 anelli l’importo del dazio era pari alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione di 325 EUR per 1 000 unità e il prezzo franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, quando quest’ultimo era inferiore al prezzo minimo all’importazione.

(2)

Con il regolamento (CE) n. 2100/2000 (4), il Consiglio ha modificato e aumentato i dazi sopraindicati per alcuni tipi di meccanismi diversi da quelli con 17 o 23 anelli, in seguito a un’inchiesta di riesame ai sensi dell’articolo 12 del regolamento di base. I dazi modificati andavano dal 51,2 % al 78,8 %.

(3)

A seguito di un esposto presentato da due produttori dell’Unione nel gennaio 2002 è stato aperto un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base (5) e, con il regolamento (CE) n. 2074/2004 (6) il Consiglio ha prorogato di quattro anni la validità delle misure antidumping esistenti.

(4)

A seguito di un’inchiesta antielusione a norma dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1208/2004 (7), il Consiglio ha esteso le misure antidumping definitive alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi spediti dal Vietnam, indipendentemente dal fatto che tali prodotti siano dichiarati o meno originari di tale paese.

(5)

A seguito di un’inchiesta antielusione a norma dell’articolo 13 del regolamento di base, con il regolamento (CE) n. 33/2006 (8) il Consiglio ha esteso le misure antidumping definitive alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi spediti dalla Repubblica democratica popolare del Laos, indipendentemente dal fatto che tali prodotti siano dichiarati o meno originari di tale paese.

(6)

Infine, nell’agosto 2008, con il regolamento (CE) n. 818/2008 (9), il Consiglio ha esteso il campo d’applicazione delle misure ad alcuni tipi di meccanismi leggermente modificati in quanto si è riscontrato che tali misure erano state eluse.

2.   Domanda di riesame

(7)

A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese (10), il 4 settembre 2008 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame delle suddette misure a norma dell’articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base.

(8)

La domanda è stata presentata dal produttore dell’Unione Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH («il richiedente») che rappresenta una quota considerevole, in questo caso più del 50 %, della produzione totale dell’Unione di meccanismi per la legatura di fogli. La richiesta è stata motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione.

(9)

Sentito il comitato consultivo e avendo stabilito che esistevano elementi sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, la Commissione ha avviato un riesame (11).

3.   Inchiesta

a)   Procedura

(10)

La Commissione ha avvisato ufficialmente dell’apertura del riesame in previsione della scadenza i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore, il produttore dell’Unione che ha presentato la richiesta e l’altro produttore dell’Unione noto. La parti interessate hanno avuto la possibilità di far conoscere il loro punto di vista per iscritto e richiedere di essere ascoltate entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

(11)

Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine fissato dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.

(12)

Sono stati inviati questionari a tutte le parti che erano state ufficialmente informate dell’apertura del riesame e a quelle che ne avevano fatto richiesta entro il termine indicato nell’avviso di apertura. È stato inoltre contattato un produttore in Thailandia (paese di riferimento previsto), al quale è stato inviato un questionario.

(13)

Al questionario hanno risposto un produttore esportatore della RPC che non esportava meccanismi nell’Unione europea («UE») e la sua società collegata in Thailandia, il produttore dell’Unione che ha presentato la richiesta, tre importatori non collegati e un utilizzatore collegato al denunziante. L’altro produttore dell’Unione non ha collaborato all’inchiesta e un importatore non collegato si è limitato a comunicare le sue osservazioni.

(14)

Tutte le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l’istituzione di dazi antidumping definitivi. È stato fissato un termine entro il quale esse potevano presentare le loro osservazioni in merito a tali comunicazioni. Le osservazioni delle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, la Commissione ha modificato le proprie conclusioni di conseguenza.

b)   Parti interessate e visite di verifica

(15)

I servizi della Commissione hanno raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l’interesse dell’UE. Si è inoltre proceduto a verifiche presso le sedi delle seguenti società:

i)

produttore dell’Unione che ha presentato la richiesta

Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, Vienna, Austria;

ii)

produttore del paese esportatore

Wah Hing Stationery Manufactory Ltd (WHS), Guangzhou e la sua società collegata Wah Hing Stationery Manufactory Ltd («WHS»), Hong Kong, RPC;

iii)

importatore non collegato dell’UE

Giardini S.r.l., Settimo Milanese, Italia.

c)   Periodo dell’inchiesta

(16)

L’inchiesta relativa al persistere o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2007 e il 30 settembre 2008 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’esame delle tendenze significative ai fini della valutazione della probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2005 e la fine del PIR («periodo considerato»).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(17)

Il prodotto in esame è quello definito nel regolamento (CE) n. 2074/2004 del Consiglio, ossia alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli, costituiti da due lame o fili di acciaio sui quali sono fissati almeno quattro semianelli in filo di acciaio e che sono tenuti insieme da un rivestimento di acciaio. Il sistema di apertura è a trazione oppure con un dispositivo d’acciaio a scatto, fissato al meccanismo. Gli anelli possono essere di forma diversa; i più diffusi sono rotondi o a D («il prodotto in esame»). Essi sono attualmente classificati nel codice NC ex 8305 10 00. Non rientrano nella definizione del prodotto in esame i meccanismi a leva classificati nello stesso codice NC.

(18)

I meccanismi sono utilizzati per realizzare fascicoli di carta, cartoncino o plastificati, fascicoli di presentazione ed altri fascicoli rilegati.

(19)

Durante il PIR sono stati venduti nell’UE numerosi tipi diversi di meccanismi. Le differenze tra tali tipi riguardano la larghezza della base, il tipo di meccanismo, il numero di anelli, il sistema di apertura, la capacità nominale di legatura, il diametro degli anelli, la forma degli anelli, la lunghezza e la distanza tra gli anelli. Dato che tutti i tipi presentano le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base e che, all’interno di determinate gamme di prodotto, essi sono intercambiabili, si è stabilito che, ai fini del presente procedimento, tutti i meccanismi per la legatura di fogli costituiscono un unico prodotto.

2.   Prodotto simile

(20)

Si è constatato inoltre che i meccanismi prodotti nella RPC e quelli prodotti dall’industria dell’Unione e venduti sul mercato interno presentavano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e le stesse applicazioni.

(21)

Si è pertanto concluso che i meccanismi originari della RPC e quelli prodotti e venduti dall’industria dell’Unione sul mercato dell’UE sono tutti prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base.

C.   PROBABILITÀ DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

(22)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, si è esaminato se la scadenza delle misure in vigore rischiasse di comportare il persistere o la reiterazione del dumping.

1.   Osservazioni preliminari

(23)

Nessun produttore cinese che esporta i meccanismi nell’UE ha collaborato all’inchiesta. Delle quattro società cinesi citate nella domanda soltanto una ha collaborato, oltre alla sua società collegata stabilita in Thailandia. Le altre tre società esportatrici non hanno risposto al questionario. L’unico produttore cinese che ha collaborato non ha esportato il prodotto in esame nell’UE, ma in altri paesi terzi. Mancando la collaborazione dei produttori cinesi esportatori di meccanismi verso l’UE durante il PIR, la Commissione ha basato le sue conclusioni riguardo al dumping sui dati messi a disposizione da altre fonti conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. Nella fattispecie si è ritenuto che le informazioni più attendibili e adatte fossero quelle fornite da Eurostat relativamente alle esportazioni. Per quanto possibile e tenendo debitamente conto dei termini dell’inchiesta, tali informazioni sono state verificate in relazione ai dati forniti dall’unico produttore cinese che ha collaborato con l’attuale inchiesta ma che non ha esportato meccanismi nell’UE e alle statistiche cinesi sulle esportazioni. Tuttavia, tenuto conto del fatto che non esistono dati societari specifici riguardo ai quantitativi e ai volumi forniti dai produttori esportatori cinesi, le statistiche di Eurostat sono tuttora considerate gli unici dati disponibili indicativi delle esportazioni cinesi nell’UE, anche se il livello assoluto dei prezzi indicati da Eurostat risulta piuttosto elevato rispetto ai prezzi all’importazione delle statistiche cinesi sulle esportazioni e alle cifre di Eurostat relative ad altri paesi terzi.

2.   Persistere del dumping

a)   Paese di riferimento

(24)

Dato che la RPC è un’economia in fase di transizione, il valore normale deve essere determinato, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base, in base al prezzo o al valore normale costruito in un appropriato paese terzo ad economia di mercato («paese di riferimento») oppure al prezzo all’esportazione da tale paese terzo in altri paesi, compresa l’Unione, oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nell’Unione per un prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto.

(25)

Nell’inchiesta precedente era stata scelta l’India come paese di riferimento. A questo proposito si rammenta che la Commissione ha informato l’unico produttore indiano che ha collaborato all’inchiesta precedente dell’apertura dell’attuale procedimento; quest’ultimo ha tuttavia rifiutato di collaborare. Nella domanda di riesame in previsione della scadenza, è stata proposta la Thailandia come paese di riferimento ai fini della determinazione del valore normale. Tale scelta è stata contestata da alcune parti interessate secondo le quali l’India sarebbe stata il paese di riferimento più adatto.

(26)

Per quanto riguarda la Thailandia, un produttore di questo paese ha accettato di collaborare. Pertanto, la Commissione ha esaminato la possibilità di utilizzare i dati ottenuti dalla Thailandia ai fini della determinazione del valore normale per la RPC. A tale proposito si osserva che il prodotto in esame non era venduto sul mercato interno thailandese. Pertanto, il valore normale in Thailandia doveva essere determinato in base all’articolo 2, paragrafo 6, lettera c).

(27)

Inoltre, confrontando il livello dei prezzi medi all’esportazione del prodotto in esame dalla Thailandia con quello dei prezzi medi all’esportazione del prodotto in esame dalla RPC, in base ai dati forniti da Eurostat, si è riscontrato che i prezzi cinesi erano superiori ai prezzi thailandesi. A questo proposito è utile precisare che la definizione del prodotto in esame si applica ad una vasta gamma di diversi tipi di prodotto e che i prezzi possono variare a seconda del tipo di prodotto. A causa della mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi è stato impossibile stabilire l’esatta composizione delle loro vendite all’esportazione nell’UE e paragonarla alla gamma di prodotti dei produttori esportatori thailandesi. Di conseguenza, dal momento che non vi erano elementi per ritenere che lo scarto rilevante nei prezzi all’esportazione fosse imputabile ad altri fattori, si è concluso che la differenza sta nella gamma di meccanismi esportati verso l’UE rispettivamente dai produttori esportatori thailandesi e dai produttori esportatori cinesi. Di fatto, alla luce delle differenze dei prezzi all’esportazione dalla Thailandia e dalla RPC nell’Unione europea, si è concluso, sulla base dei dati più attendibili, che le esportazioni dalla RPC riguardano tipi di prodotto più costosi, più elaborati e che anche per questo motivo non sarebbe opportuno utilizzare i dati della Thailandia ai fini della determinazione del valore normale per la RPC.

(28)

Inoltre, la società thailandese era collegata con l’unico produttore cinese di meccanismi che ha collaborato. La Commissione ha valutato se il fatto che le due società erano collegate potesse incidere sulla determinazione del valore normale. A tale proposito si rammenta che le inchieste precedenti (in particolare due inchieste relative all’elusione delle misure) hanno rivelato che la società thailandese è stata creata da un produttore cinese in risposta all’istituzione di misure antidumping sul prodotto in esame. La stessa conclusione è confermata dall’attuale inchiesta, come esposto in dettaglio nel considerando 38. Alla luce di questo solido collegamento tra il produttore cinese e quello thailandese si è ritenuto opportuno non utilizzare le informazioni fornite dall’unica società che ha collaborato del paese di riferimento proposto. Pertanto, tenuto conto di tutti i fattori di cui sopra e conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base, la Thailandia non è stata considerata un paese di riferimento adatto ai fini della determinazione del valore normale.

(29)

Stando a quanto suddetto riguardo alla Thailandia, alla mancanza di collaborazione da parte dell’India, utilizzato in precedenza come paese di riferimento, nonché al fatto che nessuna società cinese esportatrice di meccanismi nell’UE abbia collaborato all’inchiesta, si è ritenuto opportuno basare il calcolo del valore normale su ogni altra base equa, ovverosia sui prezzi effettivamente pagati o pagabili nell’Unione per il prodotto simile.

b)   Valore normale

(30)

Stante quanto sopra, si è deciso di basare la determinazione del valore normale, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base, sui prezzi dell’industria dell’Unione, ovverosia sui prezzi effettivamente pagati o pagabili nell’Unione per il prodotto simile. Il valore normale è stato pertanto calcolato sulla base di dati forniti dal produttore dell’Unione richiedente verificati presso la sua sede. Le vendite del prodotto simile realizzate dal produttore in questione sul mercato interno sono risultate rappresentative rispetto alle esportazioni del prodotto in esame dalla RPC nell’Unione europea. Dal momento che le vendite dell’industria dell’Unione sono state effettuate in perdita, è stato necessario adeguare i prezzi di vendita per includere un equo margine di profitto, come previsto all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base. A tal fine si è tenuto conto di un congruo margine di profitto del 5 %, ritenuto ragionevole per questo tipo di attività commerciale.

c)   Prezzo all’esportazione

(31)

Conformemente all’articolo 18 del regolamento di base e mancando ogni collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, il prezzo all’esportazione è stato calcolato sulla base dei dati di Eurostat.

d)   Confronto

(32)

Il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione è stato effettuato allo stadio franco fabbrica. Per garantire un equo confronto fra il valore normale e il prezzo all’esportazione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Ove necessario, sono stati operati adeguamenti per differenze riguardanti le spese di trasporto, assicurazione e altri costi legati al trasporto.

e)   Margine di dumping

(33)

Tenuto conto di quanto precede e in mancanza di ogni altra informazione attendibile riguardo al margine di dumping su scala nazionale in Cina, quest’ultimo è stato calcolato sulla base di un confronto delle medie ponderate; espresso quale percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’UE, dazio non corrisposto, è risultato pari al 20,7 %.

f)   Conclusioni relative al dumping

(34)

L’inchiesta ha accertato l’esistenza di pratiche di dumping durante il PIR. Questa conclusione si basa i) da un lato, sui prezzi all’esportazione secondo i dati di Eurostat per le ragioni esposte al considerando 23, e ii) dall’altro, sul valore normale determinato sulla base dei prezzi dell’industria dell’Unione conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base per le ragioni esposte ai considerando 24, 25, 26, 27, 28 e 29.

3.   Reiterazione del dumping

(35)

Dopo aver verificato l’esistenza di pratiche di dumping nel PIR, si è proceduto ad esaminare la probabilità della reiterazione del dumping. In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, ad eccezione di una società che esportava soltanto verso paesi non-UE e in ragione della scarsità di informazioni disponibili, le conclusioni qui di seguito esposte si basano principalmente, come disposto dall’articolo 18 del regolamento di base, sui dati disponibili, ossia i dati di Eurostat, quelli forniti dall’unica società che ha collaborato, le statistiche cinesi e i dati contenuti nella domanda di riesame.

(36)

A tale proposito, sono stati analizzati i seguenti elementi: a) le capacità di produzione inutilizzate e la strategia in materia di volumi e prezzi dei produttori esportatori cinesi e b) l’interesse del mercato dell’UE per gli esportatori cinesi per quanto riguarda prezzi e volumi.

a)   Capacità inutilizzate e politica dei produttori cinesi esportatori

(37)

È opportuno rammentare che, dal momento che i produttori esportatori, a parte WHS, non hanno collaborato, non erano disponibili informazioni in merito alla produzione nella RPC, alle capacità di produzione inutilizzate e alle vendite realizzate sul mercato cinese, fatta eccezione per il produttore che ha collaborato.

(38)

L’unico produttore cinese che ha collaborato aveva ridotto significativamente la propria capacità di produzione tra il 2005 e il PIR (la cifra esatta non può essere rivelata per ragioni di riservatezza). Egli potrebbe, tuttavia, incrementare nuovamente la sua capacità di produzione. Infatti, la capacità di produzione attualmente ridotta potrebbe essere ripristinata senza indugio e senza difficoltà dal momento che il produttore in questione possiede tuttora un impianto industriale vuoto accanto a quello operativo. In quel sito il produttore cinese potrebbe ripristinare in breve tempo, ad esempio entro sei mesi, una linea di produzione di meccanismi, utilizzando l’attrezzatura esistente, destinata attualmente ad altre produzioni, ma riadattabile al fine di incrementare la produzione globale di meccanismi. A tale proposito va rilevato che questo produttore cinese non vende il suo prodotto sul mercato interno, né prevede di farlo nell’immediato futuro. Se si lasciassero scadere le misure, quindi, questo produttore potrebbe incrementare rapidamente la produzione e orientarla verso qualsiasi mercato delle esportazioni (compreso quello dell’UE, sul quale attualmente non vende). La società ha inoltre confermato che, in caso di abrogazione delle misure antidumping, chiuderebbe l’impianto di produzione della società thailandese collegata e tutta la produzione di meccanismi sarebbe ritrasferita in Cina. La società che ha collaborato non presentava un elevato livello di investimenti, il che è facilmente spiegabile data l’esistenza della sua società collegata in Thailandia, gli scarsi investimenti che richiede generalmente questo tipo di produzione e il breve tempo necessario per adattare i macchinari in vista della produzione di meccanismi.

(39)

Per quanto riguarda i produttori cinesi che non hanno collaborato, si è concluso che la RPC dispone tuttora di capacità inutilizzate. Ciò è dovuto al fatto che le esportazioni cinesi sono nel complesso diminuite e che nessun dato indica che la capacità della RPC sia calata. Inoltre, si noterà che nell’industria manifatturiera dei meccanismi l’adattamento dei macchinari e delle attrezzature può essere realizzato generalmente in breve tempo; le capacità potrebbero pertanto essere ripristinate facilmente al fine di seguire l’evoluzione del mercato dei meccanismi.

(40)

Per quanto riguarda le vendite all’esportazione verso i paesi terzi realizzate dall’unico produttore cinese che ha collaborato, sono disponibili solo informazioni parziali da cui si desume che le sue vendite sono aumentate del 10 % circa tra il 2006 e il PIR. Durante lo stesso periodo il prezzo medio delle sue esportazioni verso i paesi terzi è aumentato dello 0,7 %.

(41)

Per quanto riguarda l’andamento delle esportazioni cinesi totali verso altri paesi, i volumi e i prezzi sono stati determinati sulla base delle statistiche cinesi disponibili. Questi dati confermano che le esportazioni di meccanismi dalla Cina nel periodo compreso tra il 2004 e il PIR hanno subito un netto calo. Secondo le statistiche cinesi, il volume dei meccanismi esportati nel 2004, pari a 198 milioni di pezzi, è sceso a 89 milioni durante il PIR. Il prezzo di vendita medio è a sua volta calato sensibilmente tra il 2004 e il 2007, stabilizzandosi, nel corso del PIR, a livelli leggermente inferiori a quelli del 2004. Il fatto che il volume delle esportazioni cinesi di meccanismi abbia rappresentato, durante il PIR, il 45 % soltanto del suo valore del 2004, mentre il prezzo medio all’esportazione durante lo stesso periodo era inferiore del 7 % rispetto al suo livello del 2004, conferma che i produttori cinesi, che abbiano collaborato o meno all’inchiesta, sono fortemente incentivati a riconquistare con le loro esportazioni le quote di mercato che detenevano in precedenza, tenuto conto delle loro capacità disponibili e della tendenza registrata negli ultimi anni ad un aumento dei prezzi all’esportazione. In tali circostanze, è ragionevole ritenere che se si lasciassero scadere le misure antidumping il mercato dell’UE diventerebbe estremamente interessante per tutti questi produttori cinesi, che si adopererebbero per esportare quantitativi ingenti su detto mercato.

b)   Attrattiva del mercato dell’UE

(42)

Prima dell’istituzione dei dazi antidumping, l’UE ha costituito per la RPC, in termini di volume globale, il secondo mercato d’esportazione di meccanismi. La quota di mercato della RPC è calata costantemente dopo l’istituzione delle misure antidumping, che sono state prorogate in seguito a due inchieste antielusione e sono state oggetto nel 2008 di un riesame che ne ha esteso il campo d’applicazione. Le quote di mercato sono rimaste sostanzialmente stabili durante il periodo considerato e hanno registrato un lieve calo (– 0,4 %) attestandosi al 3,2 % durante PIR. Tuttavia, la dimensione del mercato dell’UE (secondo soltanto a quello degli Stati Uniti) e la domanda che ne deriva fanno dell’UE un obiettivo importante se paragonato ad altri mercati d’esportazione della Cina. Data la presenza, in passato, della Cina sul mercato dell’UE e l’importanza di tale mercato, è ipotizzabile che i produttori cinesi cercheranno in futuro di recuperate quote di mercato nell’Unione.

(43)

Esistono, inoltre, chiare indicazioni che soggetti interessati in Cina seguono attentamente gli sviluppi della presente inchiesta e prevedono la possibilità di cominciare ad esportare i loro prodotti nell’UE. A tale riguardo si osserva che, in seguito all’apertura del procedimento, alla Commissione sono pervenute richieste da un produttore cinese non citato nella domanda di riesame in previsione della scadenza, che ha dichiarato che la società è stata fondata nel 2005, produce meccanismi e prevede di esportare tali prodotti nell’UE a partire dal 2009. Questa società ha preso inizialmente in esame la possibilità di collaborare all’inchiesta, ma non ha risposto al questionario in maniera pertinente. Ciò conferma che l’UE rimane per i produttori cinesi un mercato attraente anche con le misure antidumping esistenti e che, in caso di scadenza delle misure, essi sarebbero ulteriormente incentivati ad iniziare, ad incrementare o a riprendere l’esportazione verso l’UE.

(44)

L’importanza storica e l’attrattiva dell’UE come mercato dei meccanismi è inoltre confermata dai continui tentativi in passato di eludere o assorbire le misure antidumping esistenti. Dall’istituzione delle misure antidumping nei confronti della RPC, infatti, gli esportatori cinesi hanno cercato ripetutamente di eludere e di assorbire tali misure per poter accedere al mercato dell’UE. Si rammenta che le misure in vigore sono state rafforzate nel 2000 a seguito di un procedimento «antiassorbimento»; esse sono state inoltre estese al Vietnam e al Laos rispettivamente nel 2004 e nel 2006 a motivo dell’esistenza di pratiche di elusione e modificate nel 2008 per quanto riguarda la definizione di prodotto in esame, anche in questo caso in seguito all’accertamento di pratiche di elusione che erano consistite nell’apportare leggere modifiche al prodotto.

(45)

Per quanto riguarda i prezzi, secondo le statistiche cinesi il prezzo medio all’esportazione dalla RPC verso i mercati dei paesi terzi è più elevato di quello verso l’UE, ma resta sensibilmente inferiore ai prezzi medi praticati sul mercato dell’UE dagli esportatori indiani e thailandesi, che sono i potenziali concorrenti diretti della Cina. Dai dati cinesi relativi all’esportazione risulta che i produttori cinesi, contrariamente a quanto avviene nell’UE, detengono una salda posizione nella maggior parte degli altri mercati. È quindi evidente che il mercato dell’UE costituirebbe un’opzione finanziariamente attraente per gli esportatori cinesi, in quanto potrebbero vendere nell’UE a prezzi più elevati senza compromettere le loro vendite nel resto del mondo e continuare a praticare il dumping vendendo a prezzi inferiori a quelli dei loro principali concorrenti nell’UE.

c)   Misure di difesa commerciale applicate dai paesi terzi

(46)

Nessun paese terzo applica misure di difesa commerciale nei confronti delle importazioni di meccanismi originari della RPC.

4.   Conclusioni

(47)

Dall’inchiesta è emerso che sia il produttore esportatore che ha collaborato che, molto probabilmente, anche gli altri produttori esportatori cinesi dispongono di considerevoli capacità inutilizzate, tenuto conto del netto calo delle loro esportazioni tra il 2004 e il PIR. Essa ha inoltre dimostrato l’assiduo interesse da parte dei cinesi nei confronti del mercato dell’UE. Inoltre, in caso di abrogazione delle misure, l’unico produttore che ha collaborato potrebbe facilmente spostare la sua capacità di produzione dalla Thailandia e rilocalizzarla in Cina.

(48)

Tenuto conto delle capacità inutilizzate dei produttori cinesi e dell’adattabilità dei loro macchinari e delle loro attrezzature, è probabile che se si lasciassero scadere le misure antidumping la RPC riprenderebbe ad esportare ingenti quantitativi sul mercato dell’UE. Il mercato dell’UE è attualmente l’unico mercato mondiale in cui sono in atto misure antidumping e i fatti inducono a ritenere che gli esportatori cinesi sarebbero sicuramente interessati a riguadagnare quanto prima le quote di mercato che detenevano in passato avvalendosi dell’adattabilità necessaria delle capacità. Tale conclusione è confermata dal fatto che essi potrebbero permettersi di vendere a prezzi inferiori a quelli di tutti i loro concorrenti sul mercato dell’UE, come hanno già dimostrato di poter fare nel corso del PIR.

(49)

Tenuto conto di tali conclusioni e di tali fatti, è probabile che, qualora gli esportatori cinesi riprendessero ad esportare nell’Unione europea, il prezzo di tali esportazioni sarebbe inferiore al valore normale. Di conseguenza, si è accertato che un’eventuale abrogazione delle misure esistenti comporterebbe una reiterazione del dumping da parte della Cina.

D.   DEFINIZIONE DELL’INDUSTRIA DELL’UNIONE

(50)

Durante il PIR, nell’UE sono stati fabbricati meccanismi dai seguenti produttori:

Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, Vienna, Austria,

Industria Meccanica Lombarda srl, Offanengo, Italia.

(51)

Il primo produttore, il richiedente, ha collaborato all’inchiesta. L’altro produttore dell’Unione (minore) non ha collaborato. L’inchiesta ha stabilito che, durante il PIR, il richiedente rappresentava più del 50 % della produzione totale dell’Unione di meccanismi. Si ritiene quindi che tale produttore costituisca l’industria dell’Unione a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4 del regolamento di base. Esso sarà denominato in appresso «l’industria dell’Unione». Il richiedente e le sue consociate non sono collegati ai produttori esportatori cinesi.

(52)

Va fatto presente che l’industria dell’Unione era originariamente composta da due altre società (Koloman Handler – Austria e Robert Krause – Germania) che sono fallite e sono state rilevate da un gruppo austriaco. Tali società sono state oggetto di un’importante ristrutturazione e l’attuale struttura «Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH» è stata creata nel 2003, ossia circa due anni prima del periodo considerato. Le sedi sociali si trovano in Austria mentre la produzione ha luogo in Ungheria.

E.   SITUAZIONE DEL MERCATO DELL’UE

1.   Consumo nel mercato dell’UE

(53)

Le risposte al questionario fornite dal produttore dell’Unione che ha collaborato sono state utilizzate per determinare il volume delle vendite di meccanismi realizzate dall’industria dell’Unione sul mercato dell’UE. Per calcolare il volume delle vendite del produttore dell’Unione non incluso nella definizione dell’industria dell’Unione sono state impiegate anche altre informazioni disponibili.

(54)

I dati relativi ai volumi delle importazioni sono stati ricavati dalle statistiche di Eurostat, fatta eccezione per le importazioni dalla Thailandia, per le quali ci si è basati sulle risposte al questionario pervenute nel contesto del parallelo procedimento antidumping nei confronti di tale paese.

(55)

Su tale base, il consumo di meccanismi dell’UE è calato da circa 170-180 milioni di pezzi nel 2005 a 165-175 milioni di pezzi durante il PIR (4 %) (12).

2.   Importazioni dal paese interessato

a)   Volume delle importazioni e quota di mercato

 

2005

2006

2007

PIR

Volume delle importazioni

100

49

41

43

Quota di mercato (%)

7,0 %

3,8 %

3,2 %

3,2 %

(56)

Per stabilire il volume totale delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC, è stato ritenuto opportuno includere le importazioni dai paesi ai quali sono state estese le attuali misure antidumping in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 3 del regolamento di base, vale a dire Vietnam e Laos (cfr. considerando 4 e 5). Si è infatti ritenuto che le importazioni provenienti da questi paesi fossero in realtà prodotti originari della RPC. Su questa base, è stato riscontrato che il volume totale delle importazioni di meccanismi dalla RPC durante il periodo considerato è calato di più del 50 %. Altrettanto è diminuita nello stesso periodo la quota di mercato. Va fatto notare, tuttavia, che tali cifre riguardano le importazioni spedite dal Laos unicamente per il 2005, anno nel quale esse hanno rappresentato la metà delle importazioni. Va ricordato anche che l’inchiesta antielusione riguardante le importazioni di meccanismi spedite dal Laos è stata aperta nell’aprile 2005.

(57)

La quota di mercato della RPC è scesa dal 7,0 % al 3,8 % nel 2006 e da allora è rimasta stabile (3 % circa). Si noterà che, nel quadro del precedente riesame in previsione della scadenza, le quote di mercato della RPC sono drasticamente diminuite dal 14,8 % nel 1998 all’1,9 % nel 2001, il che significa che oggi la quota di mercato dei meccanismi di produzione cinese è maggiore che alla fine del periodo di riferimento del precedente riesame in previsione della scadenza.

b)   Prezzo delle importazioni del prodotto in esame/sottoquotazione

(58)

Dei tre importatori che hanno collaborato, soltanto uno ha importato meccanismi dalla RPC durante il PIR. Si è trattato di quantitativi molto limitati rispetto al volume totale delle importazioni dalla RPC, consistenti in meccanismi con 17 e 23 anelli ad un prezzo d’importazione minimo. Essi non potevano pertanto essere utilizzati come base rappresentativa. Secondo le statistiche di Eurostat, i prezzi all’importazione di meccanismi originari della RPC sono calati del 5 % durante il periodo considerato, risultando del 10 % circa inferiori a quelli praticati dall’industria dell’Unione (se non si considerano i dazi antidumping). Il livello assoluto dei prezzi forniti da Eurostat, tuttavia, risulta piuttosto elevato se confrontato ai prezzi all’importazione indicati dalle statistiche cinesi sulle esportazioni e alle cifre di Eurostat relative ad altri paesi terzi. Come indicato, è probabile che, in caso di abrogazione delle misure, i prezzi all’esportazione cinesi dovranno essere adeguati a quelli dei concorrenti stranieri (Thailandia, India) e, in questo caso, il margine di sottoquotazione sarà molto maggiore.

c)   Importazioni da altri paesi terzi

 

2005

2006

2007

PIR

India

52,9 %

48,3 %

44,9 %

43,3 %

Thailandia

11,5 %

12,2 %

7,9 %

13,0 %

Hong Kong

0,2 %

0,0 %

5,1 %

4,9 %

Altri

1,2 %

2,7 %

4,4 %

1,7 %

(59)

Per quanto riguarda le importazioni da altri paesi terzi, le importazioni di meccanismi originari dell’India sono in calo, mentre quelle di meccanismi originari dalla Thailandia sono leggermente aumentate durante il PIR se paragonate a quelle degli anni precedenti. Al pari di altri paesi, Hong Kong esporta meccanismi verso l’UE ma non sono state formulate osservazioni, né sono disponibili informazioni al riguardo.

3.   Situazione economica dell’industria dell’Unione  (13)

a)   Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti

 

2005

2006

2007

PIR

Produzione

100

102

118

119

Capacità di produzione

100

91

100

103

Utilizzo degli impianti (%)

59 %

66 %

70 %

68 %

(60)

Durante il periodo considerato la produzione è aumentata di quasi il 20 % mentre la capacità di produzione è rimasta relativamente stabile. Di conseguenza l’utilizzo degli impianti ha seguito un andamento simile a quello della produzione, crescendo di 9 punti percentuali.

(61)

Il livello di utilizzo degli impianti durante il PIR è stato tuttavia inferiore a quello del 2001, anno corrispondente al periodo dell’inchiesta del precedente riesame in previsione della scadenza. Il tasso di utilizzo degli impianti era compreso tra il 70 % e il 75 %.

b)   Scorte

 

2005

2006

2007

PIR

Scorte finali

100

95

119

143

(62)

Nel periodo considerato le scorte dell’industria dell’Unione sono aumentate complessivamente del 43 %. La produzione di meccanismi consiste in larga parte in prodotti standard; l’industria dell’Unione deve pertanto garantire un certo livello di scorte per essere in grado di soddisfare rapidamente la domanda dei suoi clienti. Un eventuale aumento del volume delle scorte finali oltre al livello medio è indice di difficoltà a vendere i prodotti (sia sul mercato interno che su quello d’esportazione). Va tenuto conto anche dell’andamento stagionale delle vendite: con l’inizio dell’anno scolastico durante l’ultimo trimestre il volume delle vendite è maggiore.

c)   Volume delle vendite, quota di mercato e crescita

 

2005

2006

2007

PIR

Volume delle vendite

100

113

118

123

Quote di mercato

24,4 %

30,2 %

31,5 %

31,1 %

(63)

Le vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’UE sono aumentate del 23 % nel periodo considerato e le quote di mercato sono cresciute dal 24,4 % al 31,1 %, ossia di quasi 7 punti percentuali. Questo aumento delle quote di mercato indica che l’industria dell’Unione è cresciuta più rapidamente del consumo.

(64)

Il livello assoluto della quota di mercato è rimasto tuttavia al di sotto di quello del 2001, periodo dell’inchiesta precedente, pari al 40 % circa.

d)   Prezzi di vendita e costi

 

2005

2006

2007

PIR

Prezzi di vendita

100

88

88

88

(65)

La media ponderata del prezzo di vendita dell’industria dell’Unione è diminuita del 12 % durante il periodo considerato. Va tenuto presente che negli ultimi anni i prezzi della materia prima (acciaio) sul mercato mondiale hanno registrato una tendenza al rialzo e che il prezzo dell’acciaio rappresenta circa il 40 % del costo unitario totale. Dal 2006 in poi le vendite sono state effettuate in perdita.

e)   Redditività, utile sul capitale investito, flusso di cassa

 

2005

2006

2007

PIR

Redditività

100

– 646

–62

– 115

Rendimento delle attività nette

100

–72

– 103

–53

Flusso di cassa

100

56

42

– 131

(66)

Nel 2005 l’industria dell’Unione era ancora in attivo; la situazione si è gravemente deteriorata l’anno dopo a causa di pratiche di elusione che hanno determinato la proroga delle misure nel 2006 e l’estensione della definizione del prodotto nel 2008. Nonostante una ripresa della redditività nel 2007, l’industria dell’Unione non è riuscita a raggiungere la soglia di redditività e durante il PIR ha subito perdite, peraltro modeste.

(67)

Il flusso di cassa e il rendimento delle attività nette hanno seguito in larga parte la stessa tendenza. In una simile situazione finanziaria il richiedente che rappresenta l’industria dell’Unione incontrerebbe sicuramente difficoltà a reperire capitali al di fuori del gruppo.

f)   Investimenti e capacità a reperire capitali

 

2005

2006

2007

PIR

Investimenti (EUR)

100

190

85

80

(68)

Nonostante il trend negativo degli investimenti con un calo del 20 % durante il periodo considerato, l’industria dell’Unione per rimanere competitiva ha tuttavia mantenuto un certo livello di investimenti. Tali investimenti hanno riguardato nuovi macchinari destinati a migliorare il processo di produzione e ad accrescere la competitività.

(69)

Come affermato nel considerando 66, data la fragile situazione finanziaria dell’industria dell’Unione, si può concludere che la sua capacità di reperire capitali da fonti indipendenti è stata seriamente compromessa.

g)   Occupazione, produttività e salari

 

2005

2006

2007

PIR

Occupazione

100

94

105

104

Produttività

100

109

113

114

Massa salariale

100

102

107

111

Salari

100

109

102

106

(70)

Durante il periodo considerato l’occupazione (posti a tempo pieno) è cresciuta del 4 % e la produttività, calcolata in migliaia di pezzi prodotti per dipendente nel corso di tale periodo, è migliorata del 14 %; il costo globale della manodopera è cresciuto dell’11 %, incremento questo imputabile in gran parte all’aumento delle cifre relative all’occupazione; l’aumento salariale medio per dipendente è stato meno marcato.

h)   Entità del margine di dumping effettivo

(71)

In base alle informazioni più attendibili, l’inchiesta ha stabilito un notevole margine di dumping durante il PIR, pari al 20,7 %.

4.   Conclusione

(72)

L’industria dell’Unione ha subito una ristrutturazione ed ha in parte tratto vantaggio dall’istituzione delle misure contro le importazioni in dumping. La sua situazione economica è effettivamente migliorata negli ultimi anni: la produzione, le vendite, la quota di mercato e l’occupazione mostrano tendenze positive.

(73)

Nonostante tale andamento positivo, l’industria non è riuscita tuttavia a riprendersi pienamente dal pregiudizio subito in passato. Ciò è dimostrato soprattutto dagli indicatori finanziari: le cifre relative alla redditività, al flusso di cassa e al rendimento delle attività nette rivelano tuttora un certo pregiudizio. L’industria non è neppure stata in grado di eguagliare il livello di vendite e di produzione del passato. Va considerato a questo proposito che, per una parte del periodo considerato, l’efficacia delle misure era stata compromessa dalle pratiche di elusione descritte dianzi.

(74)

Pertanto, benché la situazione economica dell’industria dell’Unione fosse parzialmente migliorata, durante il periodo considerato ha continuato ad essere precaria.

F.   RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(75)

L’industria dell’Unione ha ristrutturato le sue attività ed ha tratto vantaggio dalle misure antidumping. Tuttavia, benché tali misure siano state istituite per la prima volta nel 1997, sono risultate pienamente efficaci solo dopo la compensazione degli effetti di pratiche di assorbimento e di elusione. Nonostante il miglioramento, la situazione dell’industria dell’Unione permane fragile e vulnerabile.

(76)

In tali circostanze è opportuno effettuare un’analisi della probabilità di reiterazione del pregiudizio notevole per esaminare se, qualora le misure fossero abrogate, i previsti sviluppi in termini di volumi e di prezzi delle importazioni dalla RPC aggraverebbero la situazione dell’industria e le arrecherebbero un notevole pregiudizio.

1.   Impatto sull’industria dell’Unione del previsto aumento delle importazioni oggetto di dumping

(77)

Si ricorda che la Cina dispone di considerevoli capacità inutilizzate e che la produzione di meccanismi potrebbe essere facilmente incrementata in misura significativa, come si deduce dalle conclusioni di cui sopra, secondo cui l’unico produttore cinese che ha collaborato potrebbe facilmente ripristinare la sua capacità di produzione, attualmente ridotta, e persino chiudere il suo impianto di produzione in Thailandia per rilocalizzare la produzione in Cina. Inoltre, altri produttori cinesi che non hanno collaborato dispongono di considerevoli capacità inutilizzate o potrebbero facilmente ristabilire tali capacità dal momento che l’adeguamento dei macchinari richiede tempi brevi e le attrezzature necessarie alla fabbricazione dei meccanismi hanno un’ampia gamma di applicazioni.

(78)

Si è stabilito che, qualora le misure fossero abrogate, un eventuale aumento della produzione di meccanismi nella RPC comporterebbe con ogni probabilità esportazioni massicce nell’UE. Questa constatazione si basa sul fatto che, a tutt’oggi, il mercato dell’UE è un mercato importante; lo è stato in passato per gli esportatori cinesi che sicuramente cercherebbero di recuperare le quote di mercato perse. L’attrattiva del mercato dell’UE per gli esportatori cinesi è stata inoltre chiaramente dimostrata dai numerosi tentativi di evitare le misure antidumping in vigore. Alcune misure sono state infatti assorbite, altre eluse attraverso la spedizione da altri paesi terzi e perfino apportando leggere modifiche ai prodotti.

(79)

Infine, è evidente che un eventuale futuro incremento delle importazioni di meccanismi nell’UE avrebbe gravi conseguenze negative sulla situazione dell’industria dell’Unione. Come già detto, l’abrogazione delle misure dovrebbe comportare l’importazione di meccanismi RPC in ingenti quantitativi. Inoltre, è molto probabile che tali importazioni eserciterebbero una forte pressione sui prezzi del mercato dell’UE, e di conseguenza sull’industria dell’Unione, come suggerisce l’analisi del livello dei prezzi praticati sui mercati dell’UE e dei paesi terzi. Infatti, secondo Eurostat, gli attuali prezzi cinesi sono inferiori del 10 % circa ai prezzi dell’UE (al netto dei dazi antidumping) e superano attualmente di molto il prezzo medio dei potenziali concorrenti della Cina (India e Thailandia) sul mercato dell’UE. Nel caso in cui le misure fossero abrogate e i produttori cinesi fossero in grado di esportare nell’UE tutti i tipi di meccanismi al netto di dazi antidumping, è più che probabile che, almeno in una certa misura, cercherebbero di allineare i loro prezzi a quelli dei loro concorrenti. Lo conferma anche il (basso) livello dei prezzi cinesi sui mercati dei paesi terzi ricavato dalle statistiche cinesi sulle esportazioni. In assenza di misure, il mercato dell’UE acquisterebbe interesse per gli esportatori cinesi.

2.   Conclusioni sulla probabilità di reiterazione del pregiudizio

(80)

Stante quanto precede, la scadenza delle misure antidumping applicate alle importazioni di meccanismi originari della RPC comporterebbe probabilmente un rapido aumento del volume di tali importazioni nell’UE a prezzi estremamente bassi, con conseguente netto ribasso dei prezzi sul mercato dell’UE. Occorre sottolineare che la maggior parte dei prodotti commercializzati sul mercato dei meccanismi è altamente standardizzata e che il prezzo costituisce pertanto il principale fattore determinante.

(81)

Un incremento sostanziale delle importazioni dalla RPC a prezzi di dumping associato a una forte sottoquotazione dei prezzi avrebbe sicuramente gravi conseguenze sulla situazione già precaria dell’industria dell’Unione. Ciò le arrecherebbe un notevole pregiudizio e ne vanificherebbe gli sforzi di ristrutturazione.

G.   INTERESSE DELL’UE

1.   Introduzione

(82)

Si è esaminato se esistessero motivi validi per concludere che non è nell’interesse dell’Unione europea prorogare le misure antidumping in vigore. A tal fine, ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, sono stati considerati, in base a tutti gli elementi di prova presentati, l’impatto della proroga delle misure su tutte le parti interessate dal presente procedimento, nonché le conseguenze della scadenza di tali misure.

(83)

Per valutare l’impatto di un eventuale mantenimento delle misure, tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni a norma dell’articolo 21, paragrafo 2 del regolamento di base. Come si è detto, soltanto i produttori dell’Unione che hanno collaborato e tre importatori non collegati hanno risposto al questionario. Hanno formulato osservazioni anche un importatore non collegato e un utilizzatore, senza rispondere al questionario.

2.   Interesse dell’industria dell’Unione

(84)

L’industria dell’Unione era costituita da due produttori quando è stata presentata la prima denuncia antidumping nel 1995: Koloman Handler GmbH, una società austriaca, e Robert Krause GmbH & Co, una società tedesca. Le due società erano presenti da lungo tempo sul mercato dell’UE, confrontate tuttavia con gravi difficoltà finanziarie dovute, fra l’altro, a importazioni effettuate in condizioni sleali.

(85)

La loro situazione economica era precaria al punto di dover dichiarare fallimento. La Robert Krause GmbH è fallita nel 1998 e lo stesso è successo alla società subentrante nel 2002, mentre la Koloman Hander è divenuta insolvente nel 2001. Entrambe le società sono state rilevate da un’altra società, SX Bürowaren Produktions und Handels GmbH, che a sua volta è stata acquistata dalla Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, il denunciante nel presente riesame.

(86)

Da allora l’attività della società è stata ristrutturata per essere più competitiva sul mercato mondiale, ma in particolare sul mercato principale del denunciante, cioè sul mercato dell’UE.

(87)

L’acquisizione di Bensons, che da anni opera nel settore dei meccanismi e conta società stabilite nei Paesi Bassi, a Singapore, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, è una chiara dimostrazione della volontà dell’industria dell’Unione di potenziare il proprio accesso ai mercati mondiali e della serietà dei suoi sforzi di ristrutturazione.

(88)

Gli sforzi del denunciante hanno avuto successo, almeno parzialmente, come si può dedurre dall’analisi della situazione economica della società. Negli ultimi anni sono cresciuti la produzione, il volume delle vendite, la quota di mercato e l’occupazione.

(89)

Gli sforzi intrapresi dall’industria per migliorare la sua situazione sono stati tuttavia vanificati giacché gli effetti delle misure istituite contro le importazioni sleali sono stati attenuati da pratiche di assorbimento e di elusione. Di conseguenza, nonostante il notevole miglioramento, la situazione dell’industria rimane fragile, come è dimostrato dall’andamento degli indicatori finanziari.

(90)

Pertanto, l’industria resta vulnerabile agli effetti di un eventuale aumento delle importazioni dalla RPC a prezzi bassi e in dumping. È ovvio che, qualora fossero abrogate le misure, l’industria si troverebbe nuovamente ad affrontare gravi difficoltà che potrebbero comportarne la scomparsa definitiva. Attraverso i suoi sforzi di ristrutturazione l’industria dell’Unione ha dimostrato di essere un’industria vitale che riesce ancora a rifornire una parte importante del mercato dell’UE, ma ha bisogno di una protezione supplementare ed efficace contro le importazioni oggetto di dumping per conseguire solidità e salute.

(91)

In considerazione di quanto precede, si conclude che sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione prorogare le misure per altri cinque anni.

3.   Interesse degli importatori

(92)

Quattro importatori non collegati hanno partecipato a questa inchiesta, ma soltanto tre di loro hanno risposto al questionario. Tuttavia, essi non hanno più importato meccanismi dalla RPC, ad eccezione di una società che ha importato unicamente meccanismi con 17 e 23 anelli soggetti ad un prezzo minimo all’importazione. Due di loro si sono dichiarati contrari all’inchiesta ed hanno contestato le misure antidumping in vigore da dieci anni e il terzo si è dichiarato neutrale ed ha affermato di non essere interessato dalle attuali misure.

(93)

Gli importatori hanno denunciato principalmente la scarsa disponibilità di fonti di approvvigionamento sul mercato dell’UE, dovuta alla portata delle misure antidumping istituite contro le importazioni dalla RPC e alla rilevante quota di mercato dell’industria dell’Unione, nonché al fatto che essa possiede un importante distributore di meccanismi sul mercato dell’UE che godrebbe di una sorta di esclusiva per i meccanismi originari dell’India.

(94)

A tale riguardo va segnalato che esistono attualmente diverse fonti di approvvigionamento sul mercato dell’UE: l’industria dell’Unione stessa, l’altro produttore dell’Unione o fonti diverse dalla RPC, ad esempio la Thailandia.

(95)

Inoltre, anche se il livello delle attuali misure è in effetti relativamente alto, le misure sono state rafforzate a seguito di un’inchiesta che ne ha dimostrato l’assorbimento da parte degli esportatori cinesi. L’attuale livello è pertanto pienamente giustificato.

(96)

Dall’istituzione delle misure e dal loro rafforzamento, le importazioni dalla RPC sono notevolmente diminuite ed hanno rappresentato solo una piccola parte del mercato dell’UE durante il PIR. Gli importatori tuttavia si sono adeguati alla situazione ed hanno cambiato fonti di approvvigionamento. Ammettendo che, in assenza di misure, la scelta delle fonti di approvvigionamento per gli importatori sarebbe maggiore (essi non importano al momento meccanismi originari della RPC), il mantenimento delle misure non inciderebbe negativamente sulla loro situazione economica.

(97)

In base a quanto precede si conclude che il mantenimento delle misure in vigore non avrebbe effetti rilevanti sugli importatori.

4.   Interesse degli utilizzatori

(98)

L’unico utilizzatore che ha risposto al questionario ha fornito argomentazioni valide a favore di una proroga delle misure, sostenendo che la qualità dei meccanismi prodotti dall’UE supera di gran lunga quella dei meccanismi importati dalla RPC.

(99)

Un altro utilizzatore ha formulato alcune osservazioni ma non ha fornito elementi a sostegno delle sue affermazioni. Ciò lascia presupporre che, nonostante l’esistenza delle misure, queste non abbiano inciso in maniera significativa sugli utilizzatori. È quindi improbabile che la situazione degli utilizzatori possa peggiorare a causa del mantenimento delle misure antidumping.

5.   Interesse delle industrie fornitrici

(100)

I fornitori di filo e nastro d’acciaio vendono una percentuale trascurabile della loro produzione all’industria dell’Unione e non sono pertanto interessati dall’esito del presente procedimento. Nessuno di essi si è manifestato come parte interessata.

6.   Effetti di distorsione della concorrenza e degli scambi

(101)

Per quanto riguarda gli effetti di un’eventuale scadenza delle misure sulla concorrenza nell’UE, va sottolineato che nel mondo esistono soltanto pochi produttori di meccanismi, e che si tratta per la maggior parte di produttori esportatori cinesi o controllati da società cinesi. La scomparsa dei pochi produttori esistenti non controllati da società cinesi avrebbe pertanto ripercussioni negative sulla concorrenza nell’UE.

7.   Conclusioni relative all’interesse dell’UE

(102)

Tenuto conto dei fatti e delle considerazioni che precedono, si conclude che non esistono motivi validi per non mantenere le misure antidumping in vigore.

H.   DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI E MISURE ANTIDUMPING

(103)

Tutte le parti sono state informate delle considerazioni e dei fatti principali in base ai quali si intendeva raccomandare la proroga delle misure in vigore. È stato anche fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare osservazioni e ricorsi concernenti le informazioni comunicate. Le osservazioni presentate sono state analizzate, ma non hanno condotto a una modifica delle considerazioni e dei fatti principali in base ai quali è stato deciso di prorogare le attuali misure antidumping.

(104)

Ne consegue che, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, è opportuno prorogare le misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese, istituite dal regolamento (CE) n. 2074/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli di cui al codice NC ex 8305 10 00 originari della Repubblica popolare cinese.

2.   Ai fini del presente articolo, i meccanismi per la legatura di fogli sono costituiti da due lame rettangolari o fili di acciaio sui quali sono fissati almeno quattro semianelli in filo di acciaio e che sono tenuti insieme da un rivestimento di acciaio. Il sistema di apertura è a trazione oppure con un dispositivo d’acciaio a scatto, fissato al meccanismo.

3.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è la seguente:

a)

per i meccanismi con 17 e 23 anelli (codici TARIC 8305100021, 8305100023, 8305100029 e 8305100035), l’importo del dazio è pari alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione di 325 EUR per 1 000 unità e il prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto;

b)

per i meccanismi diversi da quelli con 17 o 23 anelli (codici TARIC 8305100011, 8305100013, 8305100019 e 8305100034)

 

Aliquota del dazio

Codice addizionale TARIC

Repubblica popolare cinese:

 

 

World Wide Stationery Mfg, Hong Kong, Repubblica popolare cinese

51,2 %

8934

Tutte le altre società

78,8 %

8900

Articolo 2

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli di cui al codice NC ex 8305 10 00 spediti dal Vietnam, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari di tale paese o meno (codici TARIC 8305100011 e 8305100021).

2.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli di cui al codice NC ex 8305 10 00 spediti dalla Repubblica democratica popolare del Laos, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari di tale paese o meno (codici TARIC 8305100013 e 8305100023).

3.   Ai fini del presente articolo, i meccanismi per la legatura di fogli sono costituiti da due lame rettangolari o fili di acciaio, sui quali sono fissati almeno quattro semianelli in filo di acciaio e che sono tenuti insieme da un rivestimento di acciaio. Essi possono essere aperti mediante trazione dei semianelli o con un piccolo dispositivo a scatto fissato al meccanismo.

4.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è la seguente:

a)

per i meccanismi con 17 e 23 anelli (codici TARIC 8305100021 e 8305100023), l’importo del dazio è pari alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione di 325 EUR per 1 000 unità e il prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto;

b)

per i meccanismi diversi da quelli con 17 o 23 anelli (codici TARIC 8305100011 e 8305100013) l’importo del dazio è pari al 78,8 %,

Articolo 3

Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 febbraio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(3)  GU L 22 del 24.1.1997, pag. 1.

(4)  GU L 250 del 5.10.2000, pag. 1.

(5)  GU C 21 del 24.1.2002, pag. 25.

(6)  GU L 359 del 4.12.2004, pag. 11.

(7)  GU L 232 dell’1.7.2004, pag. 1.

(8)  GU L 7 del 12.1.2006, pag. 1.

(9)  GU L 221 del 19.8.2008, pag. 1.

(10)  GU C 146 del 12.6.2008, pag. 33.

(11)  GU C 310 del 5.12.2008, pag. 15.

(12)  Al fine di garantire il trattamento riservato dei dati dell’unico richiedente è indicata solo una gamma di dati.

(13)  Ogniqualvolta necessario, i dati sono indicizzati (1998 = 100) o forniti in una forcella per motivi di riservatezza.


26.2.2010   

IT

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L 49/14


REGOLAMENTO (UE) N. 158/2010 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2010

recante fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto all’ammasso privato di burro per il 2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettere a) e d), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concessi aiuti per l’ammasso privato di burro.

(2)

L’andamento dei prezzi e delle scorte di burro denota uno squilibrio del mercato che può essere eliminato o attenuato mediante un ammasso stagionale. In considerazione dell’attuale situazione del mercato, è opportuno concedere un aiuto per l’ammasso privato di burro a decorrere dal 1o marzo 2010.

(3)

Il regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all’ammasso privato per taluni prodotti agricoli (2) ha stabilito norme comuni per l’applicazione del regime di aiuto all’ammasso privato.

(4)

A norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 826/2008, gli aiuti fissati anticipatamente sono concessi secondo le modalità e le condizioni stabilite al capo III dello stesso regolamento.

(5)

Per agevolare l’applicazione del presente provvedimento tenendo conto della prassi invalsa negli Stati membri, è opportuno limitare l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 826/2008 unicamente ai prodotti che sono stati interamente conferiti all’ammasso. Occorre pertanto introdurre una deroga all’articolo citato.

(6)

A norma dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1234/2007, l’importo dell’aiuto è fissato in base alle spese di ammasso e all’andamento prevedibile dei prezzi del burro fresco e del burro immagazzinato.

(7)

È opportuno fissare l’importo dell’aiuto in funzione delle spese di entrata e uscita dei prodotti in questione e delle spese giornaliere di deposito in magazzino frigorifero e di finanziamento.

(8)

A fini di semplificazione e di efficienza amministrativa, se la domanda di aiuto contiene già le informazioni richieste sul luogo di ammasso, è opportuno dispensare il richiedente dall’obbligo di comunicare le stesse informazioni dopo la stipula del contratto, prescritto dall’articolo 20, primo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 826/2008.

(9)

Per motivi di semplificazione e di efficienza amministrativa, alla luce della particolare situazione dell’ammasso del burro, i controlli di cui all’articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 826/2008 devono interessare almeno la metà dei contratti. Occorre pertanto introdurre una deroga all’articolo citato. Tale deroga deve essere applicata anche ai prodotti svincolati dall’ammasso di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1182/2008 della Commissione, del 28 novembre 2008, recante fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto all’ammasso privato di burro per il 2009 (3).

(10)

A fini di semplificazione e di efficienza logistica, si può dispensare il contraente dall’obbligo di indicare il numero di contratto su ciascuna unità immagazzinata purché il numero di contratto sia riportato nel registro di magazzino.

(11)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento prevede la concessione di un aiuto all’ammasso privato di burro salato e non salato di cui all’articolo 28, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, per i contratti stipulati a partire dal 1o marzo 2010.

Articolo 2

1.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 826/2008.

2.   In deroga all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 826/2008, le domande riguardano unicamente prodotti che sono stati interamente conferiti all’ammasso.

Articolo 3

L’unità di misura di cui all’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 826/2008 è il «lotto all’ammasso», definito come il quantitativo del prodotto di cui al presente regolamento, del peso minimo di una tonnellata, di composizione e qualità omogenee, proveniente dallo stesso stabilimento ed entrato all’ammasso lo stesso giorno nello stesso magazzino.

Articolo 4

1.   L’aiuto per i prodotti di cui all’articolo 1 ammonta a:

18,31 EUR per tonnellata immagazzinata, per le spese fisse di magazzinaggio,

0,34 EUR per tonnellata e per giorno di ammasso contrattuale.

2.   L’entrata all’ammasso contrattuale ha luogo tra il 1o marzo e il 15 agosto 2010. L’uscita dall’ammasso non può avere luogo prima del 16 agosto 2010. L’ammasso contrattuale termina il giorno precedente il giorno dell’uscita dall’ammasso o al più tardi l’ultimo giorno del mese di febbraio successivo all’entrata in magazzino.

3.   L’aiuto può essere concesso solo se il periodo di ammasso contrattuale è compreso tra 90 e 210 giorni.

Articolo 5

Entro le ore 12 (ora di Bruxelles) di ogni martedì, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi per i quali sono stati stipulati contratti ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 826/2008, nonché i quantitativi per i quali sono state presentate domande di stipula di contratti.

Articolo 6

1.   Non si applica l’articolo 20, primo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 826/2008.

2.   Gli Stati membri possono derogare all’obbligo di indicare il numero di contratto, di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 862/2008, se il responsabile del magazzino si impegna a riportare il numero di contratto nel registro di cui all’allegato I, punto III, dello stesso regolamento.

3.   In deroga all’articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 826/2008, alla fine del periodo di ammasso contrattuale l’autorità preposta al controllo verifica a campione, durante l’intero periodo di svincolo dall’agosto 2010 al febbraio 2011 e per la metà almeno del numero di contratti, peso e identificazione del burro all’ammasso.

Il disposto del primo comma si applica ai controlli effettuati durante il periodo di svincolo che inizia il 16 agosto 2010 ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1182/2008.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3.

(3)  GU L 319 del 29.11.2008, pag. 49.


26.2.2010   

IT

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L 49/16


REGOLAMENTO (UE) N. 159/2010 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 febbraio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

114,6

JO

79,9

MA

92,1

TN

128,5

TR

109,1

ZZ

104,8

0707 00 05

EG

216,8

JO

138,7

TR

146,0

ZZ

167,2

0709 90 70

IL

265,5

MA

137,3

TR

125,8

ZZ

176,2

0709 90 80

EG

82,2

ZZ

82,2

0805 10 20

EG

49,3

IL

58,3

MA

50,3

TN

48,2

TR

60,4

ZZ

53,3

0805 20 10

EG

65,1

IL

140,3

MA

87,5

TR

80,4

ZZ

93,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

60,5

EG

69,6

IL

81,8

JM

97,9

MA

112,6

PK

34,1

TR

60,6

ZZ

73,9

0805 50 10

EG

76,3

IL

76,3

MA

68,6

TR

57,9

ZZ

69,8

0808 10 80

CA

77,1

CL

59,9

CN

68,0

MK

24,7

US

110,2

ZZ

68,0

0808 20 50

AR

85,3

CL

75,8

CN

45,8

US

91,8

ZA

101,2

ZZ

80,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


26.2.2010   

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L 49/18


REGOLAMENTO (UE) N. 160/2010 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2010

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 155/2010 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 febbraio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.

(4)  GU L 48 del 25.2.2010, pag. 9.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 26 febbraio 2010

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

43,40

0,00

1701 11 90 (1)

43,40

1,88

1701 12 10 (1)

43,40

0,00

1701 12 90 (1)

43,40

1,59

1701 91 00 (2)

49,77

2,54

1701 99 10 (2)

49,77

0,00

1701 99 90 (2)

49,77

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


26.2.2010   

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L 49/20


REGOLAMENTO (UE) N. 161/2010 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2010

recante fissazione dell’importo massimo di riduzione del dazio all’importazione di granturco nell’ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 676/2009

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 676/2009 della Commissione (2) ha aperto una gara per la fissazione dell’importo massimo di riduzione del dazio all’importazione in Spagna di granturco proveniente da paesi terzi.

(2)

A norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modalità d’applicazione dei contingenti tariffari per l’importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (3), la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, di fissare un importo massimo di riduzione del dazio. Per procedere a tale fissazione occorre tenere conto in particolare dei criteri di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1296/2008.

(3)

È dichiarato aggiudicatario l’offerente la cui offerta è pari o inferiore all’importo massimo di riduzione del dazio all’importazione.

(4)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 12 febbraio al 25 febbraio 2010 nell’ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 676/2009, l’importo massimo di riduzione del dazio all’importazione di granturco è fissato a 19,06 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 1 000 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 febbraio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 196 del 28.7.2009, pag. 6.

(3)  GU L 340 del 19.12.2008, p. 57.


26.2.2010   

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L 49/21


REGOLAMENTO (UE) N. 162/2010 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2010

recante fissazione dell’importo massimo di riduzione del dazio all’importazione di granturco nell’ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 677/2009

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 677/2009 della Commissione (2) ha aperto una gara per la fissazione dell’importo massimo di riduzione del dazio all’importazione in Portogallo di granturco proveniente da paesi terzi.

(2)

A norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modalità d’applicazione dei contingenti tariffari per l’importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (3), la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, di fissare un importo massimo di riduzione del dazio all’importazione. Per procedere a tale fissazione occorre tenere conto in particolare dei criteri di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1296/2008.

(3)

È dichiarato aggiudicatario l’offerente la cui offerta è pari o inferiore all’importo massimo di riduzione del dazio all’importazione.

(4)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 12 febbraio al 25 febbraio 2010 nell’ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 677/2009, l’importo massimo di riduzione del dazio all’importazione di granturco è fissato a 19,25 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 20 000 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 febbraio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 196 del 28.7.2009, pag. 7.

(3)  GU L 340 del 19.12.2008, pag. 57.


DECISIONI

26.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 49/22


DECISIONE 2010/118/PESC DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 2010

relativa alla proroga del mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Kosovo (1)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2 e l'articolo 33,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

il 10 giugno 1999 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1244.

(2)

Il 15 settembre 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/623/PESC (2) relativa all'istituzione di un gruppo incaricato di contribuire ai preparativi per l'istituzione di un possibile Ufficio civile internazionale in Kosovo, con una componente del rappresentante speciale dell'Unione europea (gruppo di preparazione MCI/RSUE).

(3)

Il 13-14 dicembre 2007 il Consiglio europeo ha sottolineato che l'Unione europea (UE) è pronta a svolgere un ruolo guida nel rafforzamento della stabilità della regione e nell'attuazione di una soluzione che definisca il futuro status del Kosovo. Ha dichiarato la disponibilità dell'Unione ad assistere il Kosovo nel cammino verso una stabilità sostenibile, anche tramite una missione di politica europea di sicurezza e di difesa (PESD) e un contributo ad un Ufficio civile internazionale nel quadro delle presenze internazionali.

(4)

Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (3) e l'azione comune 2008/123/PESC (4) relativa alla nomina del sig. Pieter FEITH quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Kosovo fino al 28 febbraio 2009.

(5)

Il 16 febbraio 2009 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2009/137/PESC relativa alla proroga del mandato dell'RSUE in Kosovo fino al 28 febbraio 2010 (5).

(6)

Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato fino al 31 agosto 2010. Tuttavia il mandato dell'RSUE potrebbe terminare anticipatamente se il Consiglio lo decide, su raccomandazione dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) a seguito dell'entrata in vigore della decisione che istituisce il servizio europeo per l'azione esterna.

(7)

Il processo di stabilizzazione e associazione costituisce il quadro strategico della politica dell'Unione nei riguardi della regione dei Balcani occidentali e si applicano al Kosovo i suoi strumenti, fra cui rientrano il partenariato europeo, il dialogo politico e tecnico nel quadro del meccanismo di controllo del PSA ed i relativi programmi di assistenza dell'Unione.

(8)

Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere eseguito in coordinamento con la Commissione al fine di assicurare la coerenza con le altre attività pertinenti rientranti nella competenza dell'Unione.

(9)

Il Consiglio prevede che i poteri e le competenze dell'RSUE e i poteri e le competenze del Rappresentante civile internazionale (RCI) siano attribuiti alla stessa persona.

(10)

L'RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

Il mandato del Signor Pieter FEITH quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE ) per il Kosovo è prorogato fino al 31 agosto 2010. Il mandato dell'RSUE può terminare anticipatamente se il Consiglio lo decide, su raccomandazione dell'AR, a seguito dell'entrata in vigore della decisione che istituisce il servizio europeo per l'azione esterna.

Articolo 2

Obiettivi politici

Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell’Unione in Kosovo. Questi includono un ruolo guida nel rafforzamento della stabilità della regione e nell'attuazione di una soluzione che definisca il futuro status del Kosovo, in vista di un Kosovo stabile, vitale, pacifico, democratico e multietnico che contribuisca alla cooperazione e alla stabilità regionali sulla base di relazioni di buon vicinato, un Kosovo votato allo Stato di diritto e alla protezione delle minoranze e del patrimonio culturale e religioso.

Articolo 3

Mandato

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha mandato di:

a)

offrire la consulenza e il sostegno dell'Unione nel processo politico;

b)

promuovere il coordinamento politico generale dell'Unione in Kosovo;

c)

fornire al capo della missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) consulenza politica a livello locale, anche per quanto riguarda gli aspetti politici di questioni connesse a responsabilità esecutive;

d)

assicurare la coerenza dell'azione dell'Unione nei rapporti con il pubblico. Il portavoce dell'RSUE costituisce il principale punto di contatto dell'Unione per i media del Kosovo sulle questioni di politica estera e sicurezza comune e di politica di sicurezza e di difesa comune (PESC/PSDC). Tutte le attività relative alla stampa e all'informazione del pubblico saranno svolte in stretto e continuo coordinamento con il portavoce dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR)/servizio stampa del segretariato del Consiglio;

e)

contribuire allo sviluppo e al consolidamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Kosovo, anche nei confronti delle donne e dei bambini, conformemente alla politica ed agli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L'RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità dell'AR.

2.   Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.

Articolo 5

Finanziamento

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1o marzo 2010 al 31 agosto 2010 è pari a 1 660 000 EUR.

2.   Le spese finanziate tramite l’importo di cui al paragrafo 1 sono ammissibili a decorrere dal 1o marzo 2010. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione. Alle gare di appalto possono partecipare cittadini dei paesi della regione dei Balcani occidentali.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Per coadiuvare l'RSUE nell'attuazione del suo mandato è assegnato apposito personale dell'Unione che contribuisca alla coerenza, alla visibilità e all'efficacia dell'azione globale dell'Unione in Kosovo. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione della squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L'RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione possono proporre il distacco di personale che operi con l'RSUE. Lo stipendio del personale distaccato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'Unione presso l'RSUE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione in questione. Anche gli esperti distaccati presso il segretariato generale del Consiglio dagli Stati membri possono essere assegnati all'RSUE . Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato ed assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell'RSUE e del suo personale

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono convenuti con la parte o le parti ospitanti a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate

1.   L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (6), in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell'UE.

2.   L'AR è autorizzato a comunicare alla KFOR della NATO informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE» prodotti ai fini dell'azione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio.

3.   L'AR è autorizzato a comunicare all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), in funzione dei bisogni operativi dell'RSUE, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini dell'azione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. A tal fine sono adottate disposizioni a livello locale.

4.   L'AR è autorizzato a comunicare ai terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'azione, coperti dall'obbligo del segreto professionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento interno del Consiglio (7).

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione e il Segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.

2.   La delegazione dell'Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Secondo la politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e alla situazione della sicurezza nell'area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:

a)

stabilendo, sulla base di linee guida del Segretariato generale del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza ed un piano di emergenza e di evacuazione;

b)

assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto delle condizioni esistenti nella zona della missione;

c)

assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal Segretariato generale del Consiglio alla zona della missione;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute, formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza, e presentando all'AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, egli riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche vengono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell'AR o del CPS, l'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri».

Articolo 12

Coordinamento

1.   L'RSUE promuove il coordinamento politico generale dell'Unione. Egli concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione sul campo agiscano in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione.

2.   Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell'Unione nella regione e i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell’esecuzione del mandato. L'RSUE fornisce al capo della EULEX KOSOVO consulenza politica a livello locale, anche per quanto riguarda gli aspetti politici di questioni connesse a responsabilità esecutive. Se necessario, l'RSUE ed il comandante civile dell'operazione si consultano reciprocamente.

3.   L'RSUE mantiene stretti contatti anche con pertinenti organi locali e altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

4.   L'RSUE, insieme ad altri soggetti Unione sul campo, assicura la diffusione e la condivisione di informazioni tra i soggetti dell'Unione sul teatro delle operazioni nell'intento di giungere ad un livello elevato di consapevolezza e di valutazione comune delle situazioni.

Articolo 13

Riesame

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione alla regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta all'AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sull'esecuzione del mandato entro la fine dello stesso.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o marzo 2010.

Articolo 15

Pubblicazione

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

A. PÉREZ RUBALCABA


(1)  Ai sensi della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(2)  GU L 253 del 16.9.2006, pag. 29.

(3)  GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92.

(4)  GU L 42 del 16.2.2008, pag. 88.

(5)  GU L 46 del 17.2.2009, pag. 69. Modificata da 2009/605/PESC (GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 20).

(6)  GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.

(7)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).


26.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 49/26


DECISIONE 2010/119/PESC DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 2010

che proroga e modifica il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea presso l'Unione africana

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 31, paragrafo 2, e l'articolo 33,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 6 dicembre 2007 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2007/805/PESC (1), relativa alla nomina del sig. Koen VERVAEKE quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) presso l'Unione africana (UA).

(2)

Il 1o dicembre 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/898/PESC (2), che proroga il mandato dell'RSUE fino al 28 febbraio 2010.

(3)

Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato fino al 31 agosto 2010. Tuttavia il suo mandato potrebbe terminare prima, se il Consiglio lo decide, su raccomandazione dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) a seguito dell'entrata in vigore della decisione che istituisce il Servizio europeo per l'azione esterna.

(4)

L'RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'azione comune 2008/898/PESC è così modificata:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

Il mandato del sig. Koen VERVAEKE quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) presso l'Unione africana (UA) è prorogato fino al 31 agosto 2010. Il mandato dell'RSUE può terminare prima, se il Consiglio lo decide, su raccomandazione dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) a seguito dell'entrata in vigore della decisione che istituisce il Servizio europeo per l'azione esterna.»;

2)

all'articolo 3, l'alinea del primo comma e le lettere a) e k) sono sostituiti dai seguenti:

«Per la realizzazione degli aspetti relativi alla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e alla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) degli obiettivi di cui all'articolo 2, l'RSUE ha il mandato di:

a)

rafforzare l'influenza generale dell'UE sul dialogo con l'UA e la sua commissione, basato ad Addis Abeba, in merito a tutte le questioni PESC/PSDC che rientrano nel rapporto UE-UA e rafforzare il coordinamento di tale dialogo;

k)

mantenere stretti contatti e promuovere il coordinamento con i principali partner internazionali dell'UA presenti ad Addis Abeba, specialmente le Nazioni Unite, ma anche con soggetti non statali, su tutte le tematiche PESC/PSDC insite nelle relazioni UE-UA.»;

3)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.

2.   Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.»;

4)

all'articolo 5, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 agosto 2010 è pari a 1 850 000 EUR.

2.   Le spese finanziate tramite l'importo di cui al paragrafo 1 sono ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2009. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione europea.»;

5)

all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L'RSUE tiene informati senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.»;

6)

all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La delegazione dell’Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.»;

7)

all’articolo 10, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all'AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato.»;

8)

l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Relazioni

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, egli riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell'AR o del CPS, l'RSUE può presentare relazioni al Consiglio “Affari esteri”.»;

9)

l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Coordinamento

L'RSUE promuove il coordinamento politico generale dell'Unione. Concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione sul terreno siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L'RSUE informa periodicamente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione.

Sul terreno sono mantenuti stretti contatti con i capi delle delegazioni dell'Unione nella regione e i capimissione degli Stati membri. Costoro si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul terreno.».

Articolo 2

L'RSUE presenta all'AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sull'esecuzione del mandato entro la fine dello stesso.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o marzo 2010.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

A. PÉREZ RUBALCABA


(1)  GU L 323 dell'8.12.2007, pag. 45.

(2)  GU L 322 del 2.12.2008, pag. 50.


26.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 49/28


DECISIONE 2010/120/PESC DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 2010

che proroga e modifica il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Afghanistan e il Pakistan

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 31, paragrafo 2, e l'articolo 33,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 luglio 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/612/PESC (1), relativa alla nomina del sig. Ettore F. SEQUI a rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per l'Afghanistan per il periodo dal 1o settembre 2008 al 28 febbraio 2009.

(2)

Il 16 febbraio 2009 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2009/135/PESC (2), che proroga il mandato dell'RSUE per l'Afghanistan fino al 28 febbraio 2010.

(3)

In base al riesame dell'azione comune 2009/135/PESC, il 15 giugno 2009 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2009/467/PESC (3), che estende il mandato dell'RSUE per includervi il Pakistan.

(4)

Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato fino al 31 marzo 2010.

(5)

L'RSUE per l’Afghanistan e il Pakistan espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'azione comune 2009/467/PESC è così modificata:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

Il mandato del sig. Ettore F. SEQUI quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per l’Afghanistan e il Pakistan è prorogato fino al 31 marzo 2010.»;

2)

all'articolo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

sostiene le attività dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) nella regione.»;

3)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.

2.   Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.»;

4)

all'articolo 5, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1o marzo 2009 al 31 marzo 2010 è pari a 2 830 000 EUR.»

«2.   Le spese finanziate tramite l’importo di cui al paragrafo 1 sono ammissibili a decorrere dal 1o marzo 2009. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione europea.»;

5)

all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L'RSUE tiene informati senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.»;

6)

all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le delegazioni dell’Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.»;

7)

all'articolo 10, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all'AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato.»;

8)

l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Relazioni

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, egli riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell'AR o del CPS, l'RSUE può presentare relazioni al Consiglio “Affari esteri”.»;

9)

l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Coordinamento

1.   L'RSUE promuove il coordinamento politico generale dell'Unione. Concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione sul terreno siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e con quelle dell'RSUE per l'Asia centrale. L'RSUE informa periodicamente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell’Unione.

2.   Sul terreno sono mantenuti stretti contatti con i capi delle delegazioni dell'Unione e i capimissione degli Stati membri. Costoro si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell’esecuzione del mandato. L'RSUE fornisce orientamenti politici a livello locale al capo della missione di polizia dell'UE in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN). Se necessario, l'RSUE e il comandante civile dell'operazione si consultano reciprocamente. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul terreno.».

Articolo 2

L'RSUE presenta all'AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sull'esecuzione del mandato entro la fine dello stesso.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o marzo 2010.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

A. PÉREZ RUBALCABA


(1)  GU L 197 del 25.7.2008, pag. 60.

(2)  GU L 46 del 17.2.2009, pag. 61.

(3)  GU L 151 del 16.6.2009, pag. 41.


26.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 49/30


DECISIONE 2010/121/PESC DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 2010

recante modifica dell’allegato della posizione comune 2004/161/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 19 febbraio 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/161/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (1).

(2)

La decisione 2010/92/PESC del Consiglio (2), adottata il 15 febbraio 2010, ha prorogato le misure restrittive previste dalla posizione comune 2004/161/PESC fino al 20 febbraio 2011.

(3)

Il Consiglio ritiene che sia opportuno aggiungere una persona all’elenco delle persone ed entità soggette alle misure restrittive previste dalla posizione comune 2004/161/PESC. È opportuno modificare di conseguenza l'elenco di cui all'allegato della posizione comune 2004/161/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La persona citata nell’allegato della presente decisione è inserita nell’elenco di cui all’allegato della posizione comune 2004/161/PESC.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

M. Á. MORATINOS


(1)  GU L 50 del 20.2.2004, pag. 66.

(2)  GU L 41 del 16.2.2010, pag. 6.


ALLEGATO

Persona di cui all’articolo 1

no 57

Jangara (a.k.a. Changara), Thomsen.


26.2.2010   

IT

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L 49/32


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2010

che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa a un’applicazione del cadmio

[notificata con il numero C(2010) 1034]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/122/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/95/CE impone alla Commissione di apportare le modifiche necessarie per adattare al progresso scientifico e tecnico l’elenco delle applicazioni esentate dai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della stessa direttiva.

(2)

Non è ancora tecnicamente possibile sostituire il cadmio nei LED II-VI con conversione di colore senza incidere pesantemente sulle loro prestazioni. Determinati materiali e componenti contenenti cadmio devono pertanto essere esentati dal divieto. Tuttavia, sono in corso ricerche su tecnologie prive di cadmio ed entro i prossimi quattro o cinque anni dovrebbero essere disponibili soluzioni sostitutive.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2002/95/CE.

(4)

In conformità all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/95/CE, la Commissione ha consultato le parti interessate.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della direttiva 2002/95/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2010.

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.

(2)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.


ALLEGATO

Nell’allegato della direttiva 2002/95/CE è aggiunto il punto 39 seguente:

«39.

Cadmio in LED II-VI con conversione di colore (< 10 μg Cd per mm2 di superficie emettitrice luminosa) per uso in sistemi di illuminazione o visualizzazione di stato solido fino al 1o luglio 2014.»


26.2.2010   

IT

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L 49/34


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2010

relativa all’adeguamento dei coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o febbraio 2009, 1o marzo 2009, 1o aprile 2009, 1o maggio 2009 e 1o giugno 2009 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

(2010/123/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), in particolare l’articolo 13, secondo comma, dell’allegato X,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 613/2009 del Consiglio (2) sono stati fissati, in applicazione dell’articolo 13, primo comma, dell’allegato X dello statuto, i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1o luglio 2008 alle retribuzioni pagate ai funzionari, agli agenti temporanei e agli agenti contrattuali delle Comunità europee in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio.

(2)

In conformità dell’articolo 13, secondo comma, dell’allegato X dello statuto, è opportuno adeguare, con effetto dal 1o febbraio 2009, dal 1o marzo 2009, dal 1o aprile 2009, dal 1o maggio 2009 e dal 1o giugno 2009, taluni di detti coefficienti correttori, in quanto secondo i dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispondente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni di funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio, sono adeguati per determinati paesi, indicati in allegato. Quest’ultimo contiene cinque tabelle mensili che precisano i paesi interessati e le date di applicazione successive per ciascuno di essi (1o febbraio 2009, 1o marzo 2009, 1o aprile 2009, 1o maggio 2009 e 1o giugno 2009).

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente alle modalità d’esecuzione del regolamento finanziario e corrispondono alle diverse date di cui al primo comma.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Catherine ASHTON

Vicepresidente


(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(2)  GU L 181 del 14.7.2009, pag. 1.


ALLEGATO

FEBBRAIO 2009

Sedi di servizio

Parità economiche febbraio 2009

Tassi di cambio febbraio 2009 (1)

Coefficienti correttori febbraio 2009 (2)

Azerbaigian (3)

0,9962

1,0578

94,2

Bielorussia (4)

2 192

3 495,42

62,7

Cile

478,2

810,48

59,0

Cina

8,502

8,9653

94,8

Colombia

2 300

2 990,32

76,9

India

35,8

64,075

55,9

Indonesia (Giacarta)

10 540

14 913,8

70,7

Kazakstan (Almaty) (3)

150,2

161,79

92,8

Kenia

78,23

103,009

75,9

Lesotho

6,198

12,9979

47,7

Liberia

84,28

84,6997

99,5

Pakistan

48,48

101,889

47,6

Sierra Leone

3 356

3 998,59

83,9

Trinidad e Tobago

6,291

8,10395

77,6

Zambia (3)

3 331

6 548,29

50,9


MARZO 2009

Sedi di servizio

Parità economiche marzo 2009

Tassi di cambio marzo 2009 (5)

Coefficienti correttori marzo 2009 (6)

Croazia (7)

7,21

7,386

97,6

Stati Uniti (New York)

1,367

1,2782

106,9

Etiopia

12,93

14,289

90,5

Kazakistan (Astana)

140,3

191,460

73,3

Papua Nuova Guinea (7)

3,265

3,47947

93,8

Siria

50,24

60,97

82,4

Venezuela (8)

2,496

2,74813

90,8


APRILE 2009

Sedi di servizio

Parità economiche aprile 2009

Tassi di cambio aprile 2009 (9)

Coefficienti correttori aprile 2009 (10)

Sud Africa

6,162

12,8433

48,0

Belize

1,902

2,5947

73,3

Camerun (11)

678,9

655,957

103,5

Eritrea

10,43

20,8173

50,1

Stati Uniti (Washington)

1,264

1,3193

95,8

Ghana

1,045

1,859

56,2

Israele

5,915

5,5288

107,0

Marocco (11)

9,319

11,2015

83,2

Nigeria

176,4

196,571

89,7

Repubblica democratica del Congo (11)

1 185

1 100,11

107,7


MAGGIO 2009

Sedi di servizio

Parità economiche maggio 2009

Tassi di cambio maggio 2009 (12)

Coefficienti correttori maggio 2009 (13)

Arabia Saudita

4,62

4,8515

95,2

Bielorussia (14)

2 348

3 735,22

62,9

Haiti

66,21

55,0576

120,3

Kirghizistan

53,52

56,48

94,8

Libano

1 795

1 999,85

89,8

Nuova Caledonia

157

119,332

131,6

Serbia

61,49

94,1782

65,3

Venezuela (15)

2,64

2,85219

92,6


GIUGNO 2009

Sedi di servizio

Parità economiche giugno 2009

Tassi di cambio giugno 2009 (16)

Coefficienti correttori giugno 2009 (17)

Algeria

80,51

100,892

79,8

Azerbaigian (18)

1,048

1,11513

94,0

Bosnia-Erzegovina (Sarajevo)

1,437

1,95583

73,5

Camerun (19)

644,4

655,957

98,2

Congo (Brazzaville)

794

655,957

121,0

Croazia (20)

6,843

7,3305

93,3

Georgia

2,06

2,2857

90,1

Guinea-Bissau

712,6

655,957

108,6

Isole Figi

1,78

2,91971

61,0

Isole Salomone

10,23

10,9681

93,3

Kazakstan (Almaty) (18)

159,4

209,7

76,0

Marocco (19)

8,821

11,2615

78,3

Messico

11,97

18,3176

65,3

Nicaragua

15,79

28,0214

56,3

Norvegia

11,26

8,9615

125,6

Uzbekistan

1 053

2 032,12

51,8

Papua Nuova Guinea (20)

3,456

3,87597

89,2

Paraguay

4 748

7 003,48

67,8

Repubblica democratica del Congo (19)

1 277

1 083,84

117,8

Sudan meridionale (Juba)

3,108

3,37579

92,1

Svizzera (Ginevra)

1,692

1,5117

111,9

Tagikistan

3,498

6,04787

57,8

Turchia

1,654

2,1775

76,0

Ucraina

8,155

10,6411

76,6

Uruguay

23,59

32,7002

72,1

Yemen

187,9

279,175

67,3

Zambia (18)

3 540

7 126,41

49,7


(1)  1 EUR = unità di valuta nazionale (ad eccezione di Cuba, Ecuador e El Salvador, dove si utilizza l’USD).

(2)  Bruxelles = 100 %.

(3)  Il coefficiente di questa sede è adeguato due volte: per febbraio 2009 e per giugno 2009.

(4)  Il coefficiente di questa sede è adeguato due volte: per febbraio 2009 e per maggio 2009.

(5)  1 EUR = unità di valuta nazionale (ad eccezione di Cuba, Ecuador e El Salvador, dove si utilizza l’USD).

(6)  Bruxelles = 100 %.

(7)  Il coefficiente di questa sede è adeguato due volte: per marzo 2009 e per giugno 2009.

(8)  Il coefficiente di questa sede è adeguato due volte: per marzo 2009 e per maggio 2009.

(9)  1 EUR = unità di valuta nazionale (ad eccezione di Cuba, Ecuador e El Salvador, dove si utilizza l’USD).

(10)  Bruxelles = 100 %.

(11)  Il coefficiente di questa sede è adeguato due volte: per aprile 2009 e per giugno 2009.

(12)  1 EUR = unità di valuta nazionale (ad eccezione di Cuba, Ecuador e El Salvador, dove si utilizza l’USD).

(13)  Bruxelles = 100 %.

(14)  Il coefficiente di questa sede è adeguato due volte: per febbraio 2009 e per maggio 2009.

(15)  Il coefficiente di questa sede è adeguato due volte: per marzo 2009 e per maggio 2009.

(16)  1 EUR = unità di valuta nazionale (ad eccezione di Cuba, Ecuador e El Salvador, dove si utilizza l’USD).

(17)  Bruxelles = 100 %.

(18)  Il coefficiente di questa sede è adeguato due volte: per febbraio 2009 e per giugno 2009.

(19)  Il coefficiente di questa sede è adeguato due volte: per aprile 2009 e per giugno 2009.

(20)  Il coefficiente di questa sede è adeguato due volte: per marzo 2009 e per giugno 2009.