ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.048.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 48

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53° anno
25 febbraio 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 151/2010 del Consiglio, del 22 febbraio 2010, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure anti-dumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese

1

 

*

Regolamento (UE) n. 152/2010 della Commissione, del 23 febbraio 2010, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

3

 

*

Regolamento (UE) n. 153/2010 della Commissione, del 23 febbraio 2010, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

5

 

 

Regolamento (UE) n. 154/2010 della Commissione, del 24 febbraio 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

7

 

 

Regolamento (UE) n. 155/2010 della Commissione, del 24 febbraio 2010, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

9

 

 

Regolamento (UE) n. 156/2010 della Commissione, del 24 febbraio 2010, recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota

11

 

 

DECISIONI

 

 

2010/115/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 23 febbraio 2010, recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso [notificata con il numero C(2010) 972]  ( 1 )

12

 

 

2010/116/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 24 febbraio 2010, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni meccanismi per la legatura di fogli originari della Thailandia

17

 

 

IV   Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

 

*

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 660/07/COL, del 12 dicembre 2007, in merito a un pagamento alle società hurtigruten volto a compensare l'incremento dei contributi previdenziali (Norvegia)

19

 

*

Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 433/09/COL, del 30 ottobre 2009, che modifica per la settantatreesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato

27

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

25.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 48/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 151/2010 DEL CONSIGLIO

del 22 febbraio 2010

che chiude il riesame intermedio parziale delle misure anti-dumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, e l’articolo 9, paragrafo 1,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea previa consultazione del Comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 260/2007 (2), il Consiglio ha istituito un dazio anti-dumping definitivo sulle importazioni di alcuni elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese. Nel caso delle tre imprese contro le quali sono stati istituiti dazi individuali, tali dazi in vigore variano tra il 17 % e il 38,8 %. Il dazio residuo è del 63,5 %.

1.2.   Domanda di riesame

(2)

Nel maggio 2008, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a titolo dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base da parte di un produttore esportatore di alcuni elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese.

(3)

La domanda è stata presentata dall’impresa Shandong Weldstone Tungsten Industry Co. Ltd («SWT» o «il richiedente»).

(4)

Il richiedente ha presentato elementi di prova prima facie da cui risultava che, sulla base di un confronto dei valori normali costruiti e dei prezzi all’esportazione verso l’Unione, il suo margine di dumping appariva nettamente inferiore al livello attuale della misura in vigore e che il mantenimento della misura al suo attuale livello non era più necessario per controbilanciare il dumping.

1.3.   Apertura

(5)

Avendo determinato, previa consultazione del Comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha annunciato, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3) («l’avviso di apertura»), l’apertura di tale riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato al dumping da parte della società SWT. Il «prodotto in esame» è identico a quello oggetto del regolamento (CE) n. 260/2007 del Consiglio, vale a dire elettrodi per saldatura contenenti il 94 % o più in peso di tungsteno, diversi da quelli ottenuti semplicemente per sinterizzazione, tagliati o meno a misura, classificati ai codici NC ex 8101 99 10 e ex 8515 90 00 e originari della Repubblica popolare cinese.

(6)

L’inchiesta relativa alle pratiche di dumping ha riguardato il periodo dal 1o ottobre 2007 al 30 settembre 2008.

(7)

La Commissione ha ufficialmente informato il richiedente, i rappresentanti delle imprese dell’Unione e quelli del paese esportatore in merito all’apertura dell’inchiesta di riesame. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di far conoscere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere ascoltate entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

2.   RITIRO DELLA DOMANDA E CHIUSURA DELLA PROCEDURA

(8)

Con lettera datata 9 novembre 2009 rivolta alla Commissione, SWT ha ufficialmente ritirato la sua domanda di riesame intermedio parziale delle misure anti-dumping applicabili alle importazioni di alcuni elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese. Alla luce della crisi economica recente, il richiedente ha iniziato a riconsiderare la redditività economica di taluni aspetti delle sue attività.

(9)

I rappresentanti delle imprese dell’Unione hanno ritenuto che le ragioni fornite dal richiedente per il ritiro fossero indirette e non accettabili.

(10)

Dal momento che la domanda di riesame era già stata presentata nel maggio 2008, vale a dire prima dell’inizio della crisi economica, e poiché il richiedente ha ritirato la domanda molto prima dell’inizio della crisi, mentre l’inchiesta era ancora in corso e non era ancora chiusa, la Commissione non può ritenere che i motivi del ritiro siano collegati alla circostanza.

(11)

Si è esaminato se fosse opportuno proseguire l’inchiesta di riesame su iniziativa della Commissione. I servizi della Commissione hanno ritenuto che la chiusura non avrebbe influenzato negativamente le vere misure anti-dumping e non è stato presentato alcun argomento decisivo da cui risultasse che la chiusura sarebbe andata contro l’interesse dell’Unione. In tale contesto, è opportuno chiudere l’inchiesta di riesame.

(12)

Le parti interessate sono state informate dell’intenzione di chiudere l’inchiesta di riesame e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Le osservazioni ricevute non erano tuttavia tali da modificare le conclusioni esposte ai considerando 10 e 11.

(13)

Si è pertanto concluso che è opportuno chiudere il riesame concernente le importazioni di alcuni elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese senza modificare le misure anti-dumping in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il riesame intermedio parziale delle misure anti-dumping applicabili alle importazioni di alcuni elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese, aperto a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009, è chiuso senza modifica delle misure anti-dumping in vigore.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 febbraio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)   GU L 72 del 13.3.2007, pag. 1.

(3)   GU C 309 del 4.12.2008, pag. 11.


25.2.2010   

IT

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L 48/3


REGOLAMENTO (UE) N. 152/2010 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2010

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni dell'Unione europea specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri e che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)   GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Articolo composto da cavi elettrici di colore verde scuro che comportano 160 mini lampade a incandescenza trasparenti (1,5 V/0,5 V) collegate in modo da formare un reticolato di 320 × 150 cm (detto «filo di luci»). Ogni maglia del reticolato misura 19 × 19 cm e la distanza tra una lampadina e l'altra è di circa 19 cm.

L'articolo si presenta in un imballaggio destinato alla vendita al dettaglio contenente anche un convertitore statico di 24 V, 8 ventose dotate di gancetti e 10 lampadine di ricambio.

Il filo di luci può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno.

L'articolo è destinato alla decorazione, ad esempio, degli alberi di Natale o delle finestre.

9405 30 00

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 9405 e 9405 30 00 .

Grazie alle sue dimensioni, la rete può essere facilmente posta sull'albero di Natale e ricoprirlo. Il colore dei cavi e le dimensioni delle maglie (19 × 19 cm), che permettono di disporre la rete anche alla base dei rami infilandola attraverso le punte, sono tali per cui, una volta accesa la rete, i cavi e le lampadine sono dissimulati dal bagliore esterno delle luci, offrendo un effetto decorativo uniforme.

Sebbene l'articolo possa essere utilizzato ad altri fini, le sue caratteristiche oggettive e identificabili indicano che è destinato a decorare un albero di Natale illuminandolo.

L'articolo deve quindi essere classificato nel codice NC 9405 30 00 come ghirlanda elettrica del tipo utilizzato per gli alberi di Natale.


25.2.2010   

IT

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L 48/5


REGOLAMENTO (UE) N. 153/2010 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2010

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le norme generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali norme si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni specifiche dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o d’altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali norme generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 in virtù delle motivazioni illustrate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)   GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Prodotto sotto forma di un libro cosiddetto «pop-up» composto da pagine di cartone stampate, due delle quali con un breve testo concernente l’attività del gioco.

Contiene altre sei pagine che, se aperte, producono una rappresentazione tridimensionale di diverse sezioni di una stazione spaziale.

Contiene inoltre una pagina fustellata con figurine di cartone da staccare che stanno in piedi e che possono essere inserite in diverse parti della stazione spaziale.

9503 00 99

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 1, lettera c), del capitolo 49 e del testo dei codici NC 9503 00 e 9503 00 99 .

A motivo delle sue caratteristiche (costruzione), il prodotto è destinato essenzialmente a fungere da gioco.

I libri di immagini per bambini contenenti figurine che stanno in piedi o si possono muovere o parti mobili vanno classificati alla voce 4903 (Album o libri di immagini e album da disegno o da colorare, per bambini), a meno che l’articolo sia essenzialmente un giocattolo. I giocattoli sono esclusi dalla voce 4903 e devono essere classificati nel capitolo 95 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 4903 ).

Gli articoli del capitolo 95 sono esclusi dal capitolo 49 in virtù della nota 1, lettera c), del capitolo 49.

Il prodotto deve pertanto essere classificato alla voce 9503 come un giocattolo.


25.2.2010   

IT

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L 48/7


REGOLAMENTO (UE) N. 154/2010 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 febbraio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

114,6

JO

88,1

MA

88,3

TN

123,7

TR

110,4

ZZ

105,0

0707 00 05

EG

216,8

JO

138,7

TR

148,0

ZZ

167,8

0709 90 70

IL

265,5

MA

132,0

TR

168,0

ZZ

188,5

0709 90 80

EG

82,2

ZZ

82,2

0805 10 20

EG

45,2

IL

53,4

MA

49,6

TN

56,7

TR

61,9

ZZ

53,4

0805 20 10

EG

65,1

IL

139,6

MA

89,2

TR

87,0

ZZ

95,2

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CN

56,8

EG

69,6

IL

97,7

JM

97,9

MA

111,7

PE

62,6

PK

34,1

TR

60,0

ZZ

73,8

0805 50 10

EG

76,3

IL

73,1

MA

68,6

TR

66,0

ZZ

71,0

0808 10 80

CA

77,1

CL

59,9

CN

68,5

MK

24,7

US

130,3

ZZ

72,1

0808 20 50

AR

83,8

CL

75,8

CN

75,8

US

92,0

ZA

101,0

ZZ

85,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


25.2.2010   

IT

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L 48/9


REGOLAMENTO (UE) N. 155/2010 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2010

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 150/2010 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 febbraio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)   GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.

(4)   GU L 47 del 24.2.2010, pag. 14.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 25 febbraio 2010

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10  (1)

42,05

0,00

1701 11 90  (1)

42,05

2,29

1701 12 10  (1)

42,05

0,00

1701 12 90  (1)

42,05

1,99

1701 91 00  (2)

48,21

3,01

1701 99 10  (2)

48,21

0,00

1701 99 90  (2)

48,21

0,00

1702 90 95  (3)

0,48

0,23


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


25.2.2010   

IT

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L 48/11


REGOLAMENTO (UE) N. 156/2010 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2010

recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l’articolo 7 sexies in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007, lo zucchero prodotto nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all’articolo 56 del medesimo regolamento può essere esportato soltanto entro il limite quantitativo fissato dalla Commissione.

(2)

Il regolamento (UE) n. 94/2010 della Commissione, del 3 febbraio 2010, recante fissazione di un limite quantitativo supplementare per le esportazioni di zucchero fuori quota per la campagna di commercializzazione 2009/2010 (3) stabilisce il suddetto limite.

(3)

I quantitativi di zucchero oggetto di domande di titoli di esportazione superano il limite quantitativo fissato dal regolamento (UE) n. 94/2010. Occorre pertanto stabilire una percentuale di accettazione per i quantitativi richiesti tra il 15 febbraio 2010 e il 19 febbraio 2010, respingere tutte le domande di titoli di esportazione per lo zucchero presentate dopo il 22 febbraio 2010 e sospendere la presentazione di domande di titoli di esportazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota oggetto delle domande presentate tra il 15 febbraio 2010 e il 19 febbraio 2010 sono rilasciati per i quantitativi richiesti moltiplicati per una percentuale di accettazione del 38,647912 %.

2.   Le domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota presentate nei giorni 22, 23, 24, 25 e 26 febbraio 2010 sono respinte.

3.   La presentazione di domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota è sospesa dal 1o marzo 2010 al 30 settembre 2010.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24.

(3)   GU L 32 del 4.2.2010, pag. 2.


DECISIONI

25.2.2010   

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L 48/12


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2010

recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso

[notificata con il numero C(2010) 972]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/115/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2000/53/CE vieta l’uso di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nei materiali e nei componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003, tranne nei casi di cui all’allegato II della direttiva e alle condizioni ivi specificate. In base all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/53/CE, la Commissione deve adeguare periodicamente l’allegato II della medesima al progresso tecnico e scientifico.

(2)

Nell’allegato II della direttiva 2000/53/CE figurano i materiali e i componenti dei veicoli esenti dal divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva. I veicoli immessi sul mercato prima della data di scadenza di una determinata esenzione possono contenere piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nei materiali e nei componenti che figurano nell’allegato II della direttiva 2000/53/CE. La decisione 2008/689/CE della Commissione, del 1o agosto 2008, recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (2), specifica che nel caso di saldature nelle schede elettroniche e in altre applicazioni elettriche, tranne quelle sul vetro, di cui al punto 8, lettera a), e di saldature nelle applicazioni elettriche su vetro, di cui al punto 8, lettera b), le esenzioni devono essere riesaminate nel 2009.

(3)

Dalla valutazione tecnica e scientifica è emerso che sarebbe opportuno suddividere queste due esenzioni in dieci applicazioni più specifiche. Di questi, cinque materiali e componenti contenenti piombo dovrebbero continuare a beneficiare temporaneamente del divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE, in quanto l’uso di queste sostanze in questi materiali e componenti specifici è ancora tecnicamente o scientificamente inevitabile. È pertanto opportuno rinviare la data di scadenza di queste esenzioni fino a quando non sarà possibile evitare l’uso delle sostanze proibite.

(4)

Cinque altri materiali e componenti contenenti piombo dovrebbero continuare a beneficiare del divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE, senza una data limite in quanto l’uso di queste sostanze in questi materiali e componenti specifici è ancora tecnicamente o scientificamente inevitabile e non si prevedono alternative praticabili per il momento. Queste esenzioni dovrebbero essere riesaminate nel 2014 alla luce del progresso tecnico e scientifico per valutare quando sarà possibile evitare l’uso di tali sostanze. È opportuno riesaminare l’esenzione riguardante il piombo nelle saldature in applicazioni elettriche di smaltatura su vetro tranne che per le saldature su lastre laminate entro il 1o gennaio 2012 in quanto esistono sostanze alternative ma le loro proprietà tecniche devono ancora essere oggetto di prove e conferme.

(5)

Nel caso del piombo e dei composti di piombo in componenti degli agenti leganti per gli elastomeri negli apparati propulsori che contengono fino allo 0,5 % di piombo in peso, l’esenzione non dovrebbe essere prorogata in quanto l’uso del piombo in questo tipo di applicazioni può essere evitato.

(6)

L’allegato II della direttiva 2000/53/CE stabilisce che i pezzi di ricambio, immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003, utilizzati per veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2003 sono esenti dal divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE. Questa esenzione consente le riparazioni dei veicoli immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore del divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), con pezzi di ricambio che soddisfano le stesse prescrizioni di qualità e sicurezza dei pezzi di cui erano provvisti originariamente.

(7)

Questa esenzione non riguarda i pezzi di ricambio destinati ai veicoli immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003 ma prima della data di scadenza della relativa esenzione indicata nell’allegato II della direttiva 2000/53/CE. I pezzi di ricambio per questi veicoli non devono pertanto contenere metalli pesanti, anche se sono utilizzati per sostituire parti che in origine contenevano tali metalli.

(8)

In alcuni casi è tecnicamente impossibile riparare veicoli con pezzi di ricambio diversi da quelli originali, poiché ciò richiederebbe modifiche delle caratteristiche dimensionali e funzionali di interi impianti del veicolo. Dal momento che tali pezzi di ricambio non possono essere installati negli impianti dei veicoli fabbricati originariamente con parti contenenti metalli pesanti, la riparazione di tali veicoli diviene impossibile e può rendersi necessario smaltirli prematuramente. Per la sicurezza dei consumatori e la tutela ambientale derivanti dall’estensione della durata di vita dei prodotti è opportuno consentire la riparazione di questi componenti di veicoli con i pezzi originali.

(9)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2000/53/CE.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato II della direttiva 2000/53/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2010.

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)   GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.

(2)   GU L 225 del 23.8.2008, pag. 10.

(3)   GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Materiali e componenti cui non si applica l’articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

Materiali e componenti

Ambito di applicazione e termine di scadenza dell’esenzione

Da etichettare o rendere identificabili in base all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto iv)

Piombo come elemento di lega

1.

Acciaio destinato a lavorazione meccanica e acciaio zincato contenente, in peso, lo 0,35 % o meno di piombo

 

 

2.a)

Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, il 2 % o meno di piombo

Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2005

 

2.b)

Alluminio contenente, in peso, l’1,5 % o meno di piombo

Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2008

 

2.c)

Alluminio contenente, in peso, lo 0,4 % o meno di piombo

 

 

3.

Leghe di rame contenenti, in peso, il 4 % o meno di piombo

 

 

4.a)

Cuscinetti e pistoni

Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2008

 

4.b)

Cuscinetti e pistoni utilizzati nei motori, nelle trasmissioni e nei compressori per impianti di condizionamento

1o luglio 2011 e successivamente come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2011

 

Piombo e composti di piombo nei componenti

5.

Accumulatori

 

X

6.

Masse smorzanti

 

X

7.a)

Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri utilizzati in tubi per freni, tubi per carburante, tubi per ventilazione, parti in elastomero/metallo del telaio, e castelli motore

Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2005

 

7.b)

Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri utilizzati in tubi per freni, tubi per carburante, tubi per ventilazione, parti in elastomero/metallo del telaio, e castelli motore contenenti, in peso, lo 0,5 % o meno di piombo

Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2006

 

7.c)

Agenti leganti per elastomeri utilizzati nell’apparato propulsore contenenti, in peso, lo 0,5 % o meno di piombo

Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2009

 

8.a)

Piombo nelle saldature per collegare componenti elettrici e elettronici a schede elettroniche e piombo nelle rifiniture su terminazioni di componenti diversi dai condensatori elettrolitici in alluminio, su pin di componenti e su schede elettroniche

Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli

X (1)

8.b)

Piombo nelle saldature in applicazioni elettriche diverse dalle saldature su schede elettroniche o su vetro

Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2011 e pezzi di ricambio per tali veicoli

X (1)

8.c)

Piombo nelle rifiniture di terminali di condensatori elettrolitici in alluminio

Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2013 e pezzi di ricambio per tali veicoli

X (1)

8.d)

Piombo utilizzato nelle saldature su vetro nei sensori di flusso di massa dell’aria

Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2015 e pezzi di ricambio per tali veicoli

X (1)

8.e)

Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo, contenenti l’85 % o più di piombo in peso)

 (2)

X (1)

8.f)

Piombo in sistemi di connettori a pin conformi

 (2)

X (1)

8.g)

Piombo in saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all’interno dei circuiti integrati secondo la configurazione “Flip Chip”

 (2)

X (1)

8.h)

Piombo nelle saldature per fissare i dissipatori di calore al radiatore in assemblaggi di semiconduttori di potenza con un circuito integrato con un’area di proiezione minima di 1 cm2 e una densità di corrente nominale minima di 1 A/mm2 di superficie del circuito integrato di silicio

 (2)

X (1)

8.i)

Piombo nelle saldature in applicazioni elettriche su vetro ad eccezione delle saldature su lastre di vetro laminate

Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2013 e pezzi di ricambio per tali veicoli (3)

X (1)

8.j)

Piombo nelle saldature su lastre laminate

 (2)

X (1)

9.

Sedi di valvole

Come pezzi di ricambio per tipi di motore sviluppati prima del 1o luglio 2003

 

10.

Componenti elettrici contenenti piombo inseriti in una matrice di vetro o ceramica, esclusi il vetro delle lampadine e delle candele

 

X (4) (per i componenti diversi da quelli piezoelettrici dei motori)

11.

Inneschi pirotecnici

Veicoli omologati prima del 1o luglio 2006 e pezzi di ricambio per tali veicoli

 

Cromo esavalente

12.a)

Rivestimenti anticorrosione

Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2007

 

12.b)

Rivestimenti anticorrosione negli insiemi di dadi e bulloni dei telai

Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2008

 

13.

Frigoriferi ad assorbimento nei camper

 

 

Mercurio

14.a)

Lampade a luminescenza per i proiettori

Veicoli omologati prima del 1o luglio 2012 e pezzi di ricambio per tali veicoli

 

14.b)

Tubi fluorescenti utilizzati nei visualizzatori del quadro strumenti

Veicoli omologati prima del 1o luglio 2012 e pezzi di ricambio per tali veicoli

 

Cadmio

15.

Accumulatori per veicoli elettrici

Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 31 dicembre 2008

 

Note:

È ammessa una concentrazione massima dello 0,1 %, in peso e per materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e mercurio e una concentrazione massima dello 0,01 %, in peso e per materiale omogeneo, di cadmio.

È ammesso senza limitazioni il riutilizzo di parti di veicoli già sul mercato alla data di scadenza di un’esenzione, in quanto il riutilizzo non è contemplato dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

Ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003 e destinati ai veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1o luglio 2003 non si applicano le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a) (*1).


(*1)  La presente clausola non si applica alle masse di equilibratura delle ruote, alle spazzole di carbone dei motori elettrici e alle guarnizioni dei freni.» »


(1)  Rimozione se, in correlazione con la voce n. 10, si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l’applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.

(2)  Questa esenzione sarà riesaminata nel 2014.

(3)  Questa esenzione sarà riesaminata prima del 1o gennaio 2012.

(4)  Rimozione se, in correlazione con la voce n. 8, lettere da a) a j), si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l’applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.


25.2.2010   

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L 48/17


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2010

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni meccanismi per la legatura di fogli originari della Thailandia

(2010/116/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l’articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

(1)

L’11 novembre 2008 la Commissione ha ricevuto una denuncia riguardante il presunto pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping di alcuni meccanismi per la legatura di fogli originari della Thailandia.

(2)

La denuncia è stata presentata a norma dell’articolo 4, paragrafo 1 e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (2) («il regolamento di base») dal produttore dell’UE Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH che rappresenta una proporzione maggioritaria, in questo caso più del 50 %, della produzione totale dell’Unione di alcuni meccanismi per la legatura di fogli.

(3)

La denuncia conteneva elementi di prova prima facie dell’esistenza di pratiche di dumping e del conseguente notevole pregiudizio da esse derivante, tali da giustificare l’apertura di un procedimento antidumping.

(4)

Previa consultazione la Commissione, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3), ha pertanto avviato un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione europea di alcuni meccanismi per la legatura di fogli originari della Thailandia attualmente classificabili al codice NC ex 8305 10 00 .

(5)

La Commissione ha inviato questionari all’industria dell’Unione e a tutte le associazioni note di produttori dell’Unione europea, ai produttori esportatori della Thailandia, a tutte le associazioni di produttori esportatori, agli importatori e a tutte le associazioni di importatori note, nonché alle autorità del paese esportatore interessato. La parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine previsto nell’avviso di apertura.

(6)

Data la necessità di esaminare ulteriormente alcuni aspetti dell’inchiesta, si è deciso di proseguire l’inchiesta senza istituire misure provvisorie. Il 16 settembre 2009 a tutte le parti interessate è stato fatto pervenire un documento informativo contenente i risultati preliminari fino a quello stadio dell’inchiesta, con l’invito a formulare osservazioni al riguardo.

B.   RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(7)

Con lettera del 18 dicembre 2009 indirizzata alla Commissione, Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH ha formalmente ritirato la denuncia.

(8)

Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la denuncia, a meno che tale chiusura sia contraria all’interesse dell’Unione.

(9)

La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento potesse essere chiuso, poiché dall’inchiesta non erano emerse considerazioni indicanti che tale chiusura era contraria all’interesse dell’Unione. Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni. Non sono state formulate osservazioni secondo cui la chiusura non era nell’interesse dell’Unione.

(10)

La Commissione è pertanto giunta alla conclusione che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione europea di alcuni meccanismi per la legatura di fogli originari della Thailandia deve essere chiuso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni meccanismi per la legatura di fogli originari della Thailandia attualmente classificabili al codice NC ex 8305 10 00 .

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)   GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(3)   GU C 322 del 17.12.2008, pag. 13.


IV Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

25.2.2010   

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L 48/19


DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 660/07/COL

del 12 dicembre 2007

in merito a un pagamento alle «società hurtigruten» volto a compensare l'incremento dei contributi previdenziali (Norvegia)

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA (1),

VISTO l'accordo sullo Spazio economico europeo (2), in particolare l'articolo 59, paragrafo 2, gli articoli da 61 a 63 e il protocollo n. 26,

VISTO l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (3), in particolare l'articolo 24,

VISTI l'articolo 1, paragrafo 2, della parte I e l'articolo 14 della parte II del protocollo n. 3, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte,

VISTA la guida dell'Autorità (4) all'applicazione e all'interpretazione degli articoli 61 e 62 dell'accordo SEE, in particolare il capitolo sugli aiuti ai trasporti marittimi,

VISTA la decisione n. 417/01/COL dell'Autorità, del 19 dicembre 2001, relativa alla compensazione per i servizi di trasporto marittimo nel quadro dell'«accordo Hurtigruten» (5),

VISTA la decisione n. 172/02/COL dell'Autorità, del 25 settembre 2002, riguardante la proposta alla Norvegia di opportune misure riguardo ad aiuti di Stato in forma di contributi sociali differenziati su base regionale a carico dei datori di lavoro,

VISTA la decisione n. 218/03/COL dell'Autorità, del 12 novembre 2003, riguardante un periodo di transizione di tre anni nelle zone 3 e 4 per la differenziazione regionale degli oneri di sicurezza sociale,

VISTA la decisione del Comitato permanente degli Stati membri dell'EFTA n. 2/2003/SC, del 1o luglio 2003, che stabilisce che la differenziazione regionale degli oneri sociali nella zona 5 è compatibile con l'accordo SEE, viste le condizioni eccezionali di tale zona,

VISTA la decisione n. 215/05/COL dell'Autorità, del 5 luglio 2006, di avviare la procedura formale d'indagine di cui all'articolo 6 della parte II del protocollo n. 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte,

DOPO AVER INVITATO gli interessati a presentare osservazioni a norma di tali disposizioni (6),

considerando quanto segue:

I.   FATTI

1.   Procedimento

Il 2 agosto 2004, l'Autorità ha inviato una richiesta di informazioni alle autorità norvegesi in merito a un pagamento a favore di Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA e di Troms Fylkes Dampskibsselskap ASA (7) a titolo di compensazione per far fronte alle modifiche apportate al sistema norvegese dei contributi previdenziali differenziati (evento n. 289240).

Le autorità norvegesi hanno risposto con lettera del ministero del Commercio e dell'industria del 1o settembre 2004, che inoltrava una lettera del ministero dei Trasporti e delle comunicazioni dello stesso giorno, ricevuta e protocollata dall'Autorità il 1o settembre 2004 (evento n. 291435).

Con lettera del 12 ottobre 2004, l'Autorità ha chiesto ulteriori informazioni (evento n. 294990). In tale lettera, la direzione generale Concorrenza e aiuti di Stato dell'Autorità ha dichiarato che, a suo avviso, dato che la misura non era stata notificata all'Autorità ma sarebbe già stata applicata, il pagamento doveva essere considerato un aiuto illegale ai sensi dell'articolo 1, lettera f), della parte II del protocollo n. 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte.

Le autorità norvegesi hanno risposto con lettera della missione norvegese presso l'UE del 18 novembre 2004, che inoltrava lettere del ministero della Modernizzazione del 17 novembre 2004 e del ministero dei Trasporti e delle comunicazioni del 16 novembre 2004. La lettera è stata ricevuta e protocollata dall'Autorità il 22 novembre 2004 (evento n. 300326).

Con lettera del 26 ottobre 2005, la direzione generale Concorrenza e aiuti di Stato dell'Autorità ha comunicato alle autorità norvegesi di dubitare che il pagamento alle società Hurtigruten fosse compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE (evento n. 329347).

Le autorità norvegesi hanno risposto con lettera della missione norvegese presso l'UE del 22 dicembre 2005, che inoltrava lettere del ministero della Modernizzazione e del ministero dei Trasporti e delle comunicazioni, entrambe del 15 dicembre 2005, ricevuta e protocollata dall'Autorità il 3 gennaio 2006 (evento n. 355950).

Con lettera del 9 marzo 2006, l'Autorità ha formulato osservazioni sulla risposta della Norvegia (evento n. 364024). Le autorità norvegesi hanno replicato con lettera della missione norvegese presso l'UE del 29 marzo 2006, che inoltrava lettere del ministero della Pubblica amministrazione e delle riforme del 27 marzo 2006 e del ministero dei Trasporti e delle comunicazioni del 24 marzo 2006. La lettera è stata ricevuta e protocollata dall'Autorità il 30 marzo 2006 (evento n. 368446).

Con decisione n. 215/06/COL del 5 luglio 2006, l'Autorità ha deciso di avviare la procedura formale d'indagine di cui all'articolo 6 della parte II del protocollo n. 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte. Il governo norvegese è stato invitato a presentare osservazioni in merito alla decisione. Con lettera del 12 ottobre 2006, le autorità norvegesi hanno presentato le proprie osservazioni. La lettera è stata ricevuta e protocollata dall'Autorità il 13 ottobre 2006 (evento n. 393258).

La decisione dell'Autorità di avviare la procedura è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nel supplemento SEE (8). L'Autorità ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni. L'Autorità non ha ricevuto osservazioni dalle parti interessate.

Con lettera del 3 dicembre 2007, ricevuta e protocollata dall'Autorità lo stesso giorno (evento n. 455223), le autorità norvegesi hanno fornito ulteriori informazioni.

2.   Contesto

Le società Hurtigruten fornivano servizi di trasporto marittimo sulla linea costiera norvegese compresa fra Bergen e Kirkenes.

Dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2004, il «servizio Hurtigruten» è stato coperto dall'accordo stipulato fra le autorità norvegesi e le società Hurtigruten relativo alla gestione di servizi marittimi lungo la costa norvegese (9). Le autorità norvegesi avevano notificato l'accordo Hurtigruten all'Autorità nel luglio 2000, e quest'ultima lo aveva approvato il 19 dicembre 2001  (10).

Conformemente all'accordo Hurtigruten, le società Hurtigruten avevano l'obbligo di garantire un servizio giornaliero di trasporto consistente nel trasporto combinato di persone e merci tra Bergen e Kirkenes secondo un itinerario prestabilito. In base a tale obbligo, le società Hurtigruten effettuavano il servizio con 11 navi e facevano scalo giornalmente in 34 porti lungo la costa. Nel 2004, l'8 % circa del fatturato riguardava il trasporto merci, mentre il 92 % proveniva dal trasporto passeggeri.

Le società Hurtigruten esercitavano altresì attività commerciali che non facevano parte dei servizi Hurtigruten, quali l'impiego di traghetti veloci. Le linee comprese nel servizio Hurtigruten sono solo in parte redditizie da un punto di vista commerciale, ovvero durante la stagione estiva. È riconosciuto, tuttavia, che tali linee, servite alla frequenza richiesta dall'accordo Hurtigruten, non sono redditizie da un punto di vista commerciale durante la stagione invernale.

Nella decisione del 2001, l'Autorità ha ritenuto che la compensazione concessa a norma dell'accordo Hurtigruten potesse essere considerata compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE poiché i servizi da esso contemplati erano considerati servizi d'interesse economico generale ed erano state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 59, paragrafo 2, dell'accordo SEE.

Il 25 settembre 2002, l'Autorità ha deciso di proporre alla Norvegia opportune misure riguardo al sistema norvegese di contributi previdenziali differenziati su base regionale (11). Nella sua lettera, l'Autorità ha proposto alla Norvegia di adottare le misure legislative, amministrative e di altro tipo necessarie per eliminare gli aiuti di Stato derivanti dal sistema norvegese di contributi previdenziali differenziati su base regionale o per rendere tali aiuti compatibili con l'accordo SEE a decorrere dal 1o gennaio 2004. Tuttavia, le misure opportune prevedevano anche che l'Autorità potesse accettare un termine successivo qualora lo ritenesse obiettivamente necessario e giustificato per concedere alle imprese in questione un adeguato periodo transitorio che consentisse loro di adattarsi alla nuova situazione. Il 31 ottobre 2002 la Norvegia ha accettato la proposta di adottare opportune misure.

Il 12 novembre 2003, l'Autorità ha autorizzato un periodo transitorio di tre anni per la differenziazione regionale dei contributi sociali nelle zone 3 e 4 per conseguire una graduale eliminazione del sistema (12).

Nell'autunno del 2003, il parlamento norvegese ha adottato alcune modifiche del sistema dei contributi previdenziali differenziati, entrate in vigore il 1o gennaio 2004. Tali modifiche hanno comportato un aumento dei costi previdenziali per le società Hurtigruten. L'aumento dei costi è stato parzialmente — non integralmente — coperto dalla decisione dell'Autorità del 12 novembre 2003.

La sezione 10 dell'accordo Hurtigruten conteneva una clausola secondo cui entrambe le parti dell'accordo potevano avviare una procedura di rinegoziazione in caso di modifiche sostanziali dei prerequisiti dell'accordo Hurtigruten. L'accordo Hurtigruten è scaduto, come previsto, il 31 dicembre 2004. La gestione del servizio per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2012 è stata oggetto di una gara d'appalto nel giugno 2004. Le società Hurtigruten hanno vinto la gara e si sono fuse nel marzo 2006 per formare la Hurtigruten ASA, l'entità che attualmente gestisce il servizio.

3.   Descrizione della misura

Il presente caso riguarda un pagamento a favore delle società Hurtigruten di cui alla voce 70, capitolo 1330 (Særskilte transporttiltak), del bilancio 2004 dello Stato norvegese, che prevedeva che le società Hurtigruten ricevessero un importo massimo di 8,5 milioni di NOK (circa 1,1 milioni di EUR) a titolo di compensazione per far fronte alle modifiche apportate al sistema dei contributi previdenziali differenziati (13).

Il pagamento a favore delle società Hurtigruten era volto a compensare la parte della maggiorazione dei contributi previdenziali non ancora compensata dal sistema relativo a un periodo transitorio di tre anni, approvato dall'Autorità nella decisione del 12 novembre 2003.

La compensazione concessa alle società Hurtigruten era intesa a compensare interamente l'aumento degli oneri previdenziali nel 2004. Non è stata operata alcuna distinzione fra la parte di detti costi relativa alle attività commerciali delle società e la parte relativa alle attività che potrebbero essere considerate servizio pubblico ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2, dell'accordo SEE.

A tale riguardo, nel 2004 è stato effettivamente versato alle società Hurtigruten un importo di 7,352 milioni di NOK (circa 900 000 EUR), che corrisponde all'aumento dei costi sostenuti dalle società in seguito alle modifiche apportate al sistema dei contributi previdenziali differenziati.

4.   Decisione di avviare un procedimento di indagine formale

Nella decisione n. 215/06/COL di avviare un procedimento di indagine formale, l'Autorità ha ritenuto in via preliminare che il pagamento volto a compensare l'aumento dei contributi previdenziali costituisse un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

L'Autorità ha messo in dubbio il fatto che le misure di aiuto dello Stato norvegese potessero essere dichiarate compatibili col funzionamento dell'accordo SEE e, in particolare, che esse fossero compatibili con l'articolo 59, paragrafo 2, di detto accordo. Essa si chiedeva, in particolare, se le società Hurtigruten avessero bisogno dell'aiuto concesso per poter svolgere la propria missione di servizio pubblico.

5.   Osservazioni delle autorità norvegesi

Le autorità norvegesi ritengono che la compensazione rientrasse nei limiti autorizzati dall'Autorità nella decisione del 2001 e dovesse pertanto essere classificata come «aiuto esistente» conformemente alla definizione di cui all'articolo 1, lettera b), punto ii), della parte II del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte.

Le autorità norvegesi ritengono che il pagamento fosse coperto dall'accordo Hurtigruten in vigore al momento della sua concessione. A tale riguardo, esse si basano sulla sezione 10 dell'accordo Hurtigruten, contenente una clausola secondo cui entrambe le parti dell'accordo potevano chiedere che fosse avviata una procedura di rinegoziazione in caso di modifiche sostanziali dei prerequisiti dell'accordo. Le autorità norvegesi ritengono che le modifiche apportate al sistema dei contributi previdenziali differenziati soddisfino tale criterio. Le società Hurtigruten non avrebbero potuto prevedere tali cambiamenti. In seguito a negoziati con le società, l'importo inteso a compensare tali costi è stato fissato a 7,352 milioni di NOK per il 2004, pari all'effettivo aumento dei costi comportato dalla modifica del sistema dei contributi previdenziali. Secondo le autorità norvegesi, tale compensazione era volta a mantenere lo status quo per quanto riguarda il livello di trasporto concordato lungo la costa norvegese, consentendo alle società Hurtigruten di continuare a svolgere la missione di servizio pubblico affidata loro dall'accordo.

Le autorità norvegesi ritengono che la sezione 10 dell'accordo Hurtigruten costituisca una base giuridica per la rinegoziazione dell'accordo e che la clausola in questione sia stata riconosciuta dall'Autorità nella decisione del 2001. Su tale base, la compensazione concessa per far fronte all'aumento dei contributi previdenziali non costituiva, secondo loro, un nuovo aiuto purché fosse compatibile con le disposizioni dell'accordo SEE in materia di aiuti di Stato.

Per quanto riguarda la compatibilità dell'aiuto, le autorità norvegesi sostengono che la compensazione concessa alle società Hurtigruten in seguito alla modifica del sistema dei contributi previdenziali fosse intesa a mantenere il livello di trasporto stabilito dal parlamento norvegese. Senza compensazione, il livello degli obblighi di servizio pubblico incombenti alle società sarebbe calato a causa dell'applicazione di tariffe più elevate o della frequenza ridotta dei servizi. In tale contesto, le autorità norvegesi ritengono la compensazione necessaria.

Le autorità norvegesi rinviano alla sezione 1 dell'accordo Hurtigruten, ai sensi della quale un'elevata percentuale degli utili realizzati dalle società Hurtigruten durante la stagione estiva dovrebbe servire a finanziare le attività non redditizie di quella invernale. La compensazione del servizio pubblico andrebbe quindi calcolata sulla base della redditività annuale. Le autorità norvegesi ritengono che, accogliendo il principio stabilito nella sezione 1 dell'accordo Hurtigruten, l'Autorità abbia accettato il fatto che non venga operata una chiara distinzione fra i servizi commerciali e i servizi non commerciali delle società Hurtigruten. Secondo le autorità norvegesi, il sistema che prevede il trasferimento degli utili dalla stagione redditizia a quella non redditizia ha posto le società Hurtigruten in una posizione svantaggiata rispetto ad altre società che assicurano collegamenti marittimi, poiché ha aumentato il rischio di «scrematura» da parte di altre società nella stagione redditizia. Tale rischio è ulteriormente aumentato in seguito alle modifiche apportate al sistema dei contributi previdenziali, e le autorità norvegesi ritengono legittimo neutralizzarlo aumentando la compensazione.

Le autorità norvegesi ritengono inoltre che la distinzione tra servizi redditizi e non redditizi non sia determinante quando la sovvenzione incrociata sia così chiaramente a favore dei servizi non redditizi, come nella fattispecie. A tale proposito, le autorità norvegesi rinviano alla relazione annuale per il 2004 e ai risultati mensili delle società Hurtigruten da cui emerge che, tenuto conto della compensazione degli obblighi di servizio pubblico, i mesi invernali presentavano un deficit di circa 211 milioni di NOK. Il deficit complessivo era pari all'incirca a 45 milioni di NOK. Inoltre, le autorità norvegesi sottolineano che la compensazione concessa per il 2004 non cambia il fatto che i servizi commerciali contemplati dall'accordo Hurtigruten sostengono le attività legate agli obblighi di servizio pubblico delle società Hurtigruten.

Infine, le autorità norvegesi richiamano l'attenzione sul fatto che, in seguito alla gara d'appalto del 2004, la compensazione media annua per il periodo 1o gennaio 2005-31 dicembre 2012 ammonta a 237,5 milioni di NOK ed è pertanto nettamente più elevata rispetto al periodo compreso tra il 1o gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004. Questo dimostra, secondo loro, che il livello della compensazione nel 2004 era necessario e non sproporzionato.

Le autorità norvegesi sostengono altresì che 4,29 milioni di NOK della compensazione concessa riguardano l'aumento dei contributi previdenziali per la stagione invernale, mentre i restanti 3,06 milioni di NOK rappresentano un'ulteriore compensazione degli obblighi di servizio pubblico per la medesima stagione: è risultato infatti che gli obblighi di servizio pubblico hanno comportato per le società Hurtigruten costi più elevati rispetto a quanto previsto da entrambe le parti dell'accordo Hurtigruten. Il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni sostiene tale opinione, benché il bilancio dello Stato per il 2004 definisca l'aiuto una «eventuale compensazione per far fronte alle modifiche apportate al sistema dei contributi previdenziali differenziati»  (14). Secondo le autorità norvegesi, la designazione dei contributi nel bilancio dello Stato non dovrebbe essere determinante per valutare la legalità della compensazione.

II.   VALUTAZIONE

1.   Esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE

L'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE recita:

«Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati EFTA o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.»

Il pagamento concesso alle società Hurtigruten per compensare l'aumento dei contributi previdenziali viene finanziato direttamente mediante uno stanziamento di bilancio e costituisce pertanto una sovvenzione statale. Inoltre, la compensazione solleva le società dagli oneri previdenziali che di norma dovrebbero versare nel corso della gestione corrente, e rafforza quindi la posizione di tali società nei confronti di altre imprese che effettuano scambi all'interno del SEE. Inoltre, le società Hurtigruten operano sul mercato dei trasporti di passeggeri e merci e su quello turistico, proponendo in particolare crociere/viaggi di andata e ritorno lungo la costa norvegese. Il servizio Hurtigruten attrae in larga misura turisti stranieri; le società Hurtigruten competono pertanto con altre imprese che offrono servizi analoghi per attrarre questo tipo di clientela. La compensazione concessa alle società Hurtigruten potrebbe pertanto incidere sulla concorrenza su tali mercati e alterare gli scambi tra le parti contraenti dell'accordo SEE.

L'Autorità ritiene pertanto che il pagamento di 7,352 milioni di NOK (circa 900 000 EUR) alle società Hurtigruten costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

2.   Aiuto nuovo o esistente

Ai sensi dell'articolo 1, lettera c), della parte II del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, per «nuovi aiuti» si intendono tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti.

Nella decisione del 2001, l'Autorità ha ritenuto che la compensazione concessa alle società Hurtigruten a norma dell'accordo Hurtigruten potesse essere considerata compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE poiché i servizi da esso contemplati erano considerati servizi d'interesse economico generale ed erano state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 59, paragrafo 2, dell'accordo SEE.

Gli aiuti approvati dall'Autorità sono aiuti esistenti. Nel 2004, tuttavia, le autorità norvegesi hanno concesso altri 7,352 milioni di NOK alle società Hurtigruten. Tale aiuto è stato concesso per compensare l'aumento dei contributi previdenziali a carico delle società nel 2004 e non faceva parte dell'aiuto a favore di queste autorizzato dalla decisione dell'Autorità del 2001.

Le autorità norvegesi obiettano che la compensazione era conforme alla decisione dell'Autorità del 2001, poiché la sezione 10 dell'accordo Hurtigruten conteneva una clausola secondo cui entrambe le parti dell'accordo potevano avviare una procedura di rinegoziazione in caso di modifiche sostanziali dei prerequisiti dell'accordo Hurtigruten. Le autorità norvegesi hanno ritenuto che le modifiche del sistema dei contributi previdenziali differenziati fossero sostanziali. Secondo loro, la compensazione andrebbe pertanto considerata un aiuto esistente.

L'Autorità tiene a segnalare di aver approvato la compensazione annuale di 170 milioni di NOK, espressa in base ai prezzi del 1999, concessa nel quadro dell'accordo Hurtigruten. La sua decisione non riguardava invece la sezione 10 dell'accordo Hurtigruten in quanto tale, e nulla in essa indicava che le future modifiche apportate all'accordo sulla base di tale clausola sarebbero state automaticamente ritenute conformi alle disposizioni in materia di aiuti di Stato dell'accordo SEE, come affermato dalle autorità norvegesi.

La Sezione 10 dell'accordo prevede semplicemente la possibilità di modificare il contratto a causa di un cambiamento imprevisto e sostanziale delle circostanze. Essa non prevede un aumento automatico della compensazione da versare alle società Hurtigruten in caso di aumento dei costi, ma offre semplicemente la possibilità ad entrambe le parti dell'accordo Hurtigruten di chiedere l'avvio di una procedura di rinegoziazione, senza imporne il risultato. Inoltre, la disposizione non dice espressamente che l'incremento dei costi determinato da un aumento fiscale giustifichi la rinegoziazione, e tanto meno che esso richieda un adeguamento automatico dell'accordo corrispondente all'importo preciso conseguente a detto aumento. Un cambiamento della situazione fiscale di una parte contraente non rappresenta di norma un elemento al quale l'altra parte è tenuta a far fronte. Pertanto, anche se la versione originale dell'accordo Hurtigruten è stata integralmente notificata all'Autorità nel 2000 ed approvata nel 2001, l'Autorità non avrebbe potuto ragionevolmente prevedere tutti i possibili effetti della disposizione, e il fatto di non averla menzionata nella sua decisione del 2001 non può essere considerato un'indicazione del fatto che tutte le applicazioni della disposizione sarebbero state automaticamente accettabili sotto il profilo degli aiuti di Stato.

L'Autorità ritiene che occorra operare una distinzione tra l'esistenza di una disposizione contrattuale e la necessità di stabilire se il riadeguamento prescelto sia compatibile con l'accordo SEE, e in particolare con le disposizioni in materia di aiuti di Stato. Ciascuna questione dev'essere valutata autonomamente caso per caso e soltanto la prima si riferisce alla necessità di determinare se si tratti di un aiuto nuovo o esistente.

L'Autorità osserva che, in seguito all'aumento degli oneri previdenziali, nel 2004 sono stati versati alle società Hurtigruten altri 7,352 milioni di NOK. Si tratta di un incremento, e quindi di una modifica, dell'aiuto di Stato a favore delle società Hurtigruten autorizzato dalla decisione dell'Autorità del 2001. Quest'ultima ritiene quindi che l'aiuto costituisca un nuovo aiuto ai sensi dell'articolo 1, lettera c), della parte II del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte.

3.   Obblighi procedurali

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo n. 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, all'Autorità di vigilanza EFTA sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti (…). Lo Stato interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

Come si è detto, l'Autorità ritiene che l'aiuto concesso alle società Hurtigruten costituisca un nuovo aiuto ai sensi dell'articolo 1, lettera c), della parte II del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte. Ne consegue che la compensazione avrebbe dovuto essere notificata all'Autorità, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I e dell'articolo 2 della parte II del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, e non avrebbe dovuto essere erogata prima dell'approvazione da parte dell'Autorità. Le autorità norvegesi, tuttavia, hanno deciso di concedere la compensazione incuranti di tale obbligo. La compensazione è pertanto considerata un «aiuto illegale» ai sensi dell'articolo 1, lettera f), della parte II del protocollo n. 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte.

4.   Compatibilità dell'aiuto

4.1.   Introduzione

Gli aiuti diretti volti a coprire perdite di esercizio sono in linea di massima incompatibili con il funzionamento dell'accordo SEE. Dato che la compensazione maggiorata concessa alle società Hurtigruten copre costi relativi alla gestione quotidiana del servizio Hurtigruten, essa va considerata un aiuto al funzionamento. Questo tipo di aiuto può essere approvato, in via eccezionale, se vengono soddisfatte le condizioni fissate nelle disposizioni derogatorie dell'accordo SEE.

Nella decisione del 2001, l'Autorità aveva ritenuto che l'aiuto a favore delle società Hurtigruten non possedesse i requisiti per beneficiare di una deroga dal divieto generale in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, conformemente all'articolo 61, paragrafo 2 o paragrafo 3, del medesimo. L'Autorità aveva concluso tuttavia che l'aiuto fosse compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE poiché risultavano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 59, paragrafo 2, di detto accordo.

Nella decisione di avviare un procedimento di indagine formale nella fattispecie, l'Autorità ha messo in dubbio che la maggiorazione dell'aiuto a favore delle società Hurtigruten fosse compatibile con l'articolo 59, paragrafo 2, dell'accordo SEE.

Nel corso dell'indagine, l'Autorità è giunta alla conclusione che la compatibilità dell'aiuto concesso alle società Hurtigruten per compensare i costi supplementari determinati dalle modifiche del sistema previdenziale andasse valutata innanzitutto sulla base dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE.

4.2.   Base giuridica della valutazione di compatibilità

L'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE stabilisce che gli aiuti possono essere considerati compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE se sono destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, purché non alterino le condizioni degli scambi tra le parti contraenti in misura contraria al comune interesse. L'Autorità ha pubblicato orientamenti relativi all'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE per quanto concerne gli aiuti di Stato ai trasporti marittimi (in appresso «orientamenti in materia di trasporti marittimi»).

La sezione 3.2 degli orientamenti in materia di trasporti marittimi verte sugli aiuti di Stato relativi al costo del lavoro. Conformemente al paragrafo 1 della sezione 3.2, le misure di sostegno al settore marittimo devono mirare principalmente a ridurre i costi fiscali e gli altri costi e gli oneri sostenuti dagli armatori SEE e dai marittimi SEE verso livelli in linea con le norme mondiali.

Conformemente al paragrafo 2 di detta sezione, si deve autorizzare la seguente azione sui costi del lavoro per i trasporti marittimi SEE:

contributi di previdenza sociale ridotti per i marittimi SEE che lavorano a bordo di navi immatricolate in uno Stato SEE,

aliquote di imposta ridotte per i marittimi SEE che lavorano a bordo di navi immatricolate in uno Stato SEE.

Ai fini di quanto precede, si intendono per «marittimi SEE»:

i cittadini degli Stati SEE, nel caso di marittimi che lavorano a bordo di navi [inclusi i traghetti ro-ro (15)] che prestano servizi regolari di trasporto passeggeri tra porti del SEE;

tutti i marittimi soggetti a imposte e/o a contributi previdenziali in uno Stato SEE, in tutti gli altri casi.

Il paragrafo 3 chiarisce inoltre che, per ragioni fiscali interne, alcuni Stati SEE potrebbero preferire non ricorrere alla riduzione sopra illustrata, ma rimborsare invece agli armatori — parzialmente o integralmente — i costi derivanti dai relativi prelievi. Un'impostazione di questo tipo può in genere essere considerata equivalente a un sistema di aliquote o di contributi ridotti come sopra descritto, purché esista un netto collegamento con il relativo prelievo, non sussista alcun elemento di sovraccompensazione e il sistema sia trasparente e non consenta abusi.

4.3.   Valutazione

Come indicato al punto I.3, sono stati concessi alle società Hurtigruten 7,352 milioni di NOK (circa 900 000 EUR) per compensare l'aumento dei costi dei contributi previdenziali da esse sostenuti durante l'esercizio 2004. Secondo il bilancio dello Stato per il 2004, la sovvenzione alle società Hurtigruten consisteva in una «compensazione per far fronte alle modifiche apportate al sistema dei contributi previdenziali differenziati»  (16).

Se ne evince che l'aiuto è stato concesso alle società Hurtigruten per rimborsar loro la maggiorazione dei contributi previdenziali versata nel 2004. Tale aiuto dev'essere pertanto considerato un rimborso dei contributi previdenziali dei marittimi conformemente ai paragrafi 2 e 3 della sezione 3.2 degli orientamenti in materia di trasporti marittimi.

Il paragrafo 2 della sezione 3.2 degli orientamenti in materia di trasporti marittimi autorizza soltanto gli aiuti concessi sotto forma di contributi di previdenza sociale ridotti per i marittimi SEE che lavorano a bordo di navi immatricolate in uno Stato SEE.

Le autorità norvegesi hanno confermato che tutte le navi utilizzate per il servizio Hurtigruten nel 2004 erano immatricolate in Norvegia. L'Autorità ritiene quindi che la condizione relativa all'immatricolazione sia soddisfatta.

Quanto alla condizione secondo la quale la previdenza sociale deve riguardare «i marittimi SEE», con tale espressione si intendono o i cittadini degli Stati SEE, nel caso di marittimi che lavorano a bordo di navi (inclusi i traghetti ro-ro) che prestano servizi regolari di trasporto passeggeri tra porti del SEE o tutti i marittimi soggetti a imposte e/o a contributi previdenziali in uno Stato SEE, in tutti gli altri casi.

Nell'accordo Hurtigruten, il servizio Hurtigruten veniva descritto come servizio di trasporto combinato di persone e merci tra Bergen e Kirkenes. In base alle informazioni fornite dalle autorità norvegesi, all'incirca il 92 % del fatturato delle società Hurtigruten per il 2004 riguardava il trasporto passeggeri, mentre l'8 % circa riguardava il trasporto merci. Alcune navi delle società Hurtigruten erano dotate delle strutture necessarie per consentire il caricamento e lo scaricamento (roll on/roll off) di autovetture. Tale possibilità non era invece prevista per i veicoli commerciali (camion, rimorchi, ecc.). Inoltre, come illustrato al punto I.2, il servizio Hurtigruten forniva servizi regolari di trasporto lungo la costa norvegese, quindi all'interno dello SEE.

Su tale base, l'Autorità ritiene che alle navi delle società Hurtigruten si applichi la prima delle due definizioni fornite in alternativa, ossia «navi che prestano servizi regolari di trasporto passeggeri tra porti del SEE». Ne consegue che il pagamento volto a compensare l'aumento dei contributi previdenziali concesso alle società Hurtigruten è compatibile soltanto con la sezione 3.2 degli orientamenti in materia di trasporti marittimi dato che la compensazione concessa riguarda marittimi cittadini di uno Stato SEE.

Dalle informazioni fornite dalle autorità norvegesi risulta che tutti i dipendenti presenti sulle navi impiegate per il servizio Hurtigruten nel 2004 erano cittadini di uno Stato SEE.

Il bilancio dello Stato indicava chiaramente che l'aiuto supplementare alle società Hurtigruten era stato concesso per coprire gli oneri previdenziali aggiuntivi da esse sostenuti. Esisteva pertanto un netto collegamento tra la sovvenzione e gli oneri previdenziali. Inoltre, l'importo della sovvenzione corrispondeva esattamente all'aumento degli oneri sociali a carico delle società. Come verrà indicato al punto II.4.4, non sussisteva alcun elemento di sovraccompensazione. Infine, l'aiuto consisteva in un pagamento una tantum annunciato nel bilancio dello Stato. Esso è stato pertanto concesso in maniera trasparente, senza consentire abusi. Ne consegue che sono soddisfatte le condizioni che permettono di considerare il rimborso degli oneri previdenziali equivalente a un sistema di contributi ridotti.

Su tale base, l'Autorità conclude che l'aiuto concesso alle società Hurtigruten per compensare l'aumento dei contributi previdenziali nel 2004 è conforme alla sezione 3.2 degli orientamenti in materia di trasporti marittimi.

4.4.   Sovraccompensazione e cumulo

Conformemente al paragrafo 2 della sezione 11 degli orientamenti in materia di trasporti marittimi, è possibile concedere una riduzione dei contributi previdenziali dei marittimi SEE entro un massimale del 100 %, che corrisponde a un azzeramento degli oneri sociali. Nella fattispecie, nel 2004 le società Hurtigruten avevano dovuto versare contributi previdenziali più elevati rispetto all'aliquota applicata negli anni precedenti.

L'Autorità ritiene che l'importo dell'aiuto concesso nell'ambito delle sezioni da 3 a 6 degli orientamenti in materia di trasporti marittimi non abbia superato l'importo complessivo delle imposte e dei contributi previdenziali riscossi per le attività di trasporto marittimo e per i marittimi e che sia soddisfatto il criterio di cui al paragrafo 2 della sezione 11 di tali orientamenti.

Oltre all'aiuto relativo al costo del lavoro concesso alle società Hurtigruten sulla base degli orientamenti in materia di trasporti marittimi, le società in questione hanno ricevuto aiuti anche nel quadro dell'accordo Hurtigruten sull'acquisto dei servizi di trasporto e della decisione dell'Autorità del 12 novembre 2003 che approva il periodo transitorio applicabile ai contributi previdenziali differenziati a carico dei datori di lavoro. Per assicurarsi che non vi sia stata sovraccompensazione, occorre verificare che le società Hurtigruten non abbiano ricevuto compensazione per gli stessi costi nell'ambito di ciascuna misura.

A tale riguardo, l'Autorità sottolinea che l'aumento degli oneri previdenziali sostenuti dalle società deriva dalla decisione n. 172/02/COL dell'Autorità che proponeva alla Norvegia di adottare opportune misure riguardo al sistema dei contributi previdenziali differenziati. Lo Stato norvegese ha notificato un piano relativo alla gestione del passaggio a contributi previdenziali non differenziati, approvato con decisione dell'Autorità del 12 novembre 2003, che ha comportato un aumento degli oneri sociali delle società Hurtigruten nel 2004 rispetto al livello esistente al momento del negoziato dell'accordo Hurtigruten. È chiaro pertanto che gli oneri previdenziali aggiuntivi sostenuti dalle società Hurtigruten nel 2004 non erano coperti dall'accordo Hurtigruten, e che quindi la compensazione versata sulla base di tale accordo non copriva questi costi supplementari. Inoltre, il trasferimento di fondi supplementari nel 2004 compensava le società Hurtigruten soltanto per la parte della maggiorazione dei contributi previdenziali che non era già stata compensata nell'ambito del regime transitorio di tre anni. Pertanto, il pagamento concesso sulla base degli orientamenti in materia di trasporti marittimi per compensare l'aumento degli oneri previdenziali nel 2004 non ha comportato alcuna sovraccompensazione.

Sulla base di quanto precede, l'Autorità conclude che il pagamento concesso alle società Hurtigruten per compensare gli oneri previdenziali aggiuntivi per il 2004 sia compatibile con l'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE in combinato disposto con gli orientamenti in materia di trasporti marittimi.

5.   Conclusioni

Alla luce di quanto precede, l'Autorità conclude che la compensazione di 7,352 milioni di NOK (circa 900 000 EUR) concessa alle società Hurtigruten è compatibile con l'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE.

L'Autorità deplora, tuttavia, che le autorità norvegesi non abbiano rispettato l'obbligo di notificare la misura e di non darvi esecuzione prima dell'approvazione da parte dell'Autorità, previsto dall'articolo 1, paragrafo 3 della parte I del protocollo n. 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La compensazione di 7,352 milioni di NOK concessa alle società Hurtigruten costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. L'aiuto è stato concesso contravvenendo ai requisiti procedurali di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte. L'aiuto è compatibile con l'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE in combinato disposto con gli orientamenti in materia di trasporti marittimi.

Articolo 2

Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.

Articolo 3

Il testo in lingua inglese della presente decisione è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2007.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Kristján A. STEFÁNSSON

Membro del Collegio

Kurt JÄGER

Membro del Collegio


(1)  In appresso denominata «Autorità».

(2)  In appresso denominato «accordo SEE».

(3)  In appresso denominato «accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte».

(4)  Guida all’applicazione e all’interpretazione degli articoli 61 e 62 dell’accordo SEE e dell’articolo 1 del protocollo n. 3 all’accordo che istituisce un’Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, adottata ed emanata dall’Autorità di vigilanza EFTA il 19 gennaio 1994 e pubblicata nella GU L 231 del 3.9.1994, pag. 1 e nel supplemento SEE n. 32 del 3.9.1994. La guida è stata modificata da ultimo il 3 maggio 2007. In appresso denominata «guida sugli aiuti di Stato».

(5)  Le decisioni dell’Autorità sono consultabili sul sito web http://www.eftasurv.int/

(6)   GU C 314 del 21.12.2006, pag. 115; supplemento SEE n. 63/2006, pag. 33.

(7)  In appresso «le società Hurtigruten».

(8)   GU C 314 del 21 dicembre 2006, pag. 115; Supplemento SEE n. 63/2006, pag. 33.

(9)  In appresso denominato «accordo Hurtigruten».

(10)  Decisione n. 417/01/COL, in appresso la «decisione del 2001».

(11)  Decisione n. 172/02/COL.

(12)  Decisione n. 218/03/COL. Il periodo transitorio non si applicava alla parte più settentrionale della Norvegia (zona 5 nel quadro del sistema dei contributi previdenziali) poiché, con decisione n. 2/2003/SC del 1o luglio 2003, gli Stati EFTA hanno deciso che la differenziazione regionale degli oneri sociali in questo settore era compatibile con l’accordo SEE, viste le condizioni eccezionali di tale zona.

(13)  Le osservazioni alla voce 70 sono le seguenti: «Av budsjettforslaget på 200,8 mill. kr for 2004, er 192,3 mill. kr direkte relatert til den gjeldende avtalen med hurtigruterederiene. Restbeløpet på 8,5 mill. kr er knyttet til ev. kompensasjon som følge av endringer i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Endelig kompensasjonsbeløp vil bli bestemt når forhandlingene mellom hurtigruteselskapene og departementet er avsluttet.» (Traduzione in italiano della traduzione non ufficiale inglese dell’Autorità: Della dotazione di 200,8 milioni di NOK proposta nel bilancio per il 2004, 192,3 milioni di NOK riguardano direttamente l’accordo in vigore con le società Hurtigruten. I restanti 8,5 milioni di NOK sono destinati a un’eventuale compensazione per far fronte alle modifiche apportate al sistema dei contributi previdenziali differenziati. La compensazione definitiva sarà determinata al termine dei negoziati tra le società Hurtigruten e il ministero).

(14)  Traduzione, cfr. nota 13.

(15)  I traghetti ro-ro sono definiti come «nave da passeggeri d’alto mare, dotata delle strutture necessarie per permettere il caricamento e lo scaricamento (roll on/roll off) di veicoli stradali o ferroviari, che trasporti più di 12 passeggeri»; cfr. nota 22 degli orientamenti, che rinvia alla direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l’esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea [(GU L 138 del’1.6.1999, pag. 1), inserita al punto 56 ca] dell’allegato XIII dell’accordo SEE.

(16)  Traduzione, cfr. nota 13.


25.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 48/27


DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 433/09/COL

del 30 ottobre 2009

che modifica per la settantatreesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato

L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

VISTO l’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

VISTO l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (2), in particolare l’articolo 24 e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che, ai sensi dell’articolo 24 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità di vigilanza EFTA rende esecutive le disposizioni dell’accordo SEE in materia di aiuti di Stato;

considerando che, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità di vigilanza EFTA emette avvisi o orientamenti nei settori definiti dall’accordo SEE, quando tale accordo o l’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte esplicitamente lo prevedano oppure quando l’Autorità di vigilanza EFTA lo ritenga necessario;

rammentando le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato (3) adottate il 19 gennaio 1994 dall’Autorità di vigilanza EFTA (4);

considerando che il capitolo della guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA relativo agli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (5) giunge in scadenza il 30 novembre 2009  (6);

considerando che detto capitolo corrisponde agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (7), in scadenza il 9 ottobre 2009  (8);

considerando che il 9 luglio 2009 la Commissione europea ha adottato una comunicazione relativa alla proroga, fino al 9 ottobre 2012, degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 9 luglio 2009;

considerando che la comunicazione della Commissione europea relativa alla proroga degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà è rilevante anche per lo Spazio economico europeo;

considerando che si deve garantire l’applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato;

considerando che, conformemente al punto II delle «DISPOSIZIONI GENERALI», parte finale dell’allegato XV dell’accordo SEE, l’Autorità di vigilanza EFTA — previa consultazione della Commissione — adotta atti corrispondenti a quelli adottati dalla Commissione europea;

considerando che il capitolo attualmente in vigore relativo agli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà giunge in scadenza il 30 novembre 2009 ed è pertanto necessario prorogarne la validità,

previa consultazione della Commissione europea,

previa consultazione degli Stati EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La validità del capitolo della guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA relativo agli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà è prorogata fino al 30 novembre 2012.

Articolo 2

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2009.

Per l’Autorità di vigilanza EFTA

Per SANDERUD

Presidente

Kristján Andri STEFÁNSSON

Membro del Collegio


(1)  In appresso denominato «accordo SEE».

(2)  In appresso denominato «accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte».

(3)  In appresso denominate «guida sugli aiuti di Stato».

(4)  Pubblicate inizialmente nella G.U L 231 del 3.9.1994 pag. 1, e nel supplemento SEE n. 32 del 3.9.1994 pag. 1.

(5)  Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 305/04/COL, pubblicata nella GU L 107 del 28.4.2005, pag. 28, supplemento SEE n. 21 del 28.4.2005, pag. 1.

(6)  Punto 89 della decisione n. 305/04/COL, cfr. riferimento di cui alla nota 5.

(7)   GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.

(8)  Punto 102 del documento di cui alla nota 7.