ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2010.045.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 45 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
53o anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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2010/98/UE |
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2010/99/UE |
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2010/100/UE |
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RACCOMANDAZIONI |
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2010/101/UE |
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2010/102/UE |
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2010/103/UE |
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2010/104/UE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
20.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 45/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 143/2010 DEL CONSIGLIO
del 15 febbraio 2010
che revoca temporaneamente il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo previsti dal regolamento (CE) n. 732/2008 nei confronti della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 4,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma del regolamento (CE) n. 732/2008, in particolare l’articolo 9 e l’articolo 10, paragrafo 6, la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka («Sri Lanka») è un paese beneficiario del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo concesso nel quadro del sistema di preferenze tariffarie generalizzate dell’Unione europea. |
(2) |
La decisione 2008/938/CE della Commissione (2), nel cui elenco dei paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 figura lo Sri Lanka, indicava che il rispetto da parte dello Sri Lanka dei criteri di ammissibilità a tale regime per quanto riguarda le tre convenzioni sui diritti dell’uomo era oggetto di un’inchiesta avviata a norma del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (3). |
(3) |
Le relazioni, dichiarazioni e informazioni delle Nazioni Unite, nonché altre relazioni e informazioni accessibili al pubblico provenienti da altre fonti pertinenti, tra cui organizzazioni non governative, a disposizione della Commissione europea («la Commissione») hanno dimostrato che la legislazione nazionale dello Sri Lanka che ingloba il Patto internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e la Convenzione sui diritti del fanciullo non era effettivamente applicata. Le tre convenzioni citate figurano nell’elenco delle convenzioni fondamentali sui diritti dell’uomo rispettivamente ai punti 1, 5 e 6 dell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 732/2008. |
(4) |
L’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 732/2008 prevede la revoca temporanea del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo concesso in applicazione dello stesso regolamento, in particolare se la legislazione nazionale che ingloba le convenzioni di cui all’allegato III di tale regolamento, che sono state ratificate in ottemperanza delle disposizioni dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, non è effettivamente applicata. |
(5) |
Con la decisione 2008/803/CE della Commissione (4) è stata aperta un’inchiesta al fine di stabilire «se è effettivamente applicata la legislazione nazionale della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka, che ingloba il Patto internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e la Convenzione sui diritti del fanciullo». |
(6) |
Nel corso dell’inchiesta la Commissione ha offerto allo Sri Lanka ogni possibilità di collaborare all’inchiesta, compresa quella di formulare osservazioni riguardo alle conclusioni dettagliate degli esperti incaricati dalla Commissione di effettuare una valutazione giuridica indipendente degli aspetti oggetto dell’inchiesta. Benché lo Sri Lanka avesse deciso di non collaborare o partecipare all’inchiesta, la Commissione ha mantenuto contatti regolari con tale paese al di fuori del quadro dell’inchiesta in modo da permettere allo Sri Lanka di segnalare alla Commissione eventuali informazioni utili ai fini dell’inchiesta. La Commissione ha tenuto pienamente conto delle informazioni comunicatele dallo Sri Lanka in questo contesto e le ha utilizzate nell’elaborazione della sua valutazione. |
(7) |
Il 19 ottobre 2009 la Commissione ha approvato una relazione contenente le sue conclusioni («la relazione»). La relazione giunge alla conclusione che la legislazione nazionale dello Sri Lanka che ingloba il Patto internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e la Convenzione sui diritti del fanciullo non è effettivamente applicata. |
(8) |
La relazione contenente le conclusioni dell’inchiesta è stata trasmessa allo Sri Lanka con la precisazione che su tali conclusioni la Commissione avrebbe basato la sua decisione se raccomandare o meno la revoca temporanea del regime speciale d’incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo. Essa ha inoltre concesso allo Sri Lanka un periodo di tempo per consentirgli di presentare le osservazioni in merito o, più in particolare, riguardo alla relazione. |
(9) |
Lo Sri Lanka ha trasmesso alla Commissione una serie di osservazioni relativamente all’oggetto della relazione e allo svolgimento dell’inchiesta. Tali osservazioni hanno riguardato anche fatti e conclusioni in merito ai quali lo Sri Lanka aveva avuto la possibilità di formulare commenti nel corso dell’inchiesta, possibilità di cui non ha fatto uso. La Commissione ha tuttavia considerato attentamente le osservazioni dello Sri Lanka, in particolare quelle pertinenti nel contesto di una decisione sulla revoca temporanea. La valutazione della Commissione, di cui lo Sri Lanka era a conoscenza, ha portato alla conclusione che nessuna delle argomentazioni formulate dallo Sri Lanka era tale da poter modificare sostanzialmente le conclusioni dell’inchiesta. |
(10) |
Il 17 novembre 2009 la Commissione ha presentato la relazione contenente le conclusioni dell’inchiesta al comitato delle preferenze generalizzate, conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 732/2008. |
(11) |
Alla luce di quanto precede, è opportuno revocare temporaneamente il regime speciale d’incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo per tutti i prodotti originari dello Sri Lanka, fino a quando non sia stabilito che le ragioni che giustificano tale revoca temporanea non sussistono più. |
(12) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore sei mesi dopo la sua adozione, a meno che nel frattempo il Consiglio non decida, su proposta della Commissione, che le ragioni che lo giustificano non sussistono più, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regime speciale d’incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo per i prodotti originari dello Sri Lanka di cui al regolamento (CE) n. 732/2008 è revocato temporaneamente.
Articolo 2
Per quanto riguarda il periodo d’applicazione del regolamento (CE) n. 732/2008, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, ripristina il regime speciale d’incentivazione per i prodotti originari dello Sri Lanka, se le ragioni che giustificano la revoca temporanea non sussistono più.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore sei mesi dopo la sua adozione, a meno che nel frattempo il Consiglio, su proposta della Commissione a norma dell’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 732/2008, non decida altrimenti.
Articolo 4
Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 15 febbraio 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
Á. GABILONDO
(1) GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.
(2) Decisione 2008/938/CE della Commissione, del 9 dicembre 2008, sull’elenco dei paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo previsto dal regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 90).
(3) GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.
(4) Decisione 2008/803/CE della Commissione, del 14 ottobre 2008, che stabilisce l’apertura di un’inchiesta, a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, per quanto riguarda l’effettiva applicazione di talune convenzioni sui diritti dell’uomo in Sri Lanka (GU L 277 del 18.10.2008, pag. 34).
20.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 45/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 144/2010 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2010
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 20 febbraio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
IL |
126,1 |
JO |
92,1 |
|
MA |
83,9 |
|
TN |
123,5 |
|
TR |
103,3 |
|
ZZ |
105,8 |
|
0707 00 05 |
EG |
233,5 |
JO |
152,5 |
|
MA |
83,3 |
|
TR |
115,8 |
|
ZZ |
146,3 |
|
0709 90 70 |
MA |
127,6 |
TR |
132,4 |
|
ZZ |
130,0 |
|
0709 90 80 |
EG |
69,8 |
ZZ |
69,8 |
|
0805 10 20 |
EG |
47,0 |
IL |
51,3 |
|
MA |
50,3 |
|
TN |
56,1 |
|
TR |
58,2 |
|
ZZ |
52,6 |
|
0805 20 10 |
EG |
76,8 |
IL |
151,8 |
|
MA |
89,0 |
|
TR |
84,2 |
|
ZZ |
100,5 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
CN |
54,9 |
EG |
70,4 |
|
IL |
89,5 |
|
JM |
106,6 |
|
MA |
107,2 |
|
PE |
62,6 |
|
PK |
57,6 |
|
TR |
61,9 |
|
ZZ |
76,3 |
|
0805 50 10 |
EG |
76,3 |
IL |
75,6 |
|
MA |
68,8 |
|
TR |
70,6 |
|
ZZ |
72,8 |
|
0808 10 80 |
CA |
65,8 |
CL |
59,9 |
|
CN |
75,9 |
|
MK |
24,7 |
|
US |
121,2 |
|
ZZ |
69,5 |
|
0808 20 50 |
AR |
94,8 |
CL |
75,8 |
|
CN |
58,8 |
|
US |
97,1 |
|
ZA |
106,8 |
|
ZZ |
86,7 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
DECISIONI
20.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 45/5 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 16 febbraio 2010
recante nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro
(2010/98/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione 2003/C 218/01 del Consiglio, del 22 luglio 2003, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (1), in particolare l’articolo 3,
visti gli elenchi di candidature presentate al Consiglio dai governi degli Stati membri,
considerando opportuno nominare i membri titolari e supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per un periodo di tre anni,
DECIDE:
Articolo 1
Sono nominati membri titolari e supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per il periodo compreso tra il 1o marzo 2010 e il 28 febbraio 2013:
I. RAPPRESENTANTI DEL GOVERNO
Paese |
Membri titolari |
Membri supplenti |
Belgio |
Sig. Christian DENEVE |
Sig. Willy IMBRECHTS Sig. Xavier LEBICHOT |
Bulgaria |
Sig.ra Vaska SEMERDZHIEVA |
Sig.ra Darina KONOVA Sig. Atanas KOLCHAKOV |
Repubblica ceca |
Sig.ra Daniela KUBÍČKOVÁ |
Sig.ra Anežka SIXTOVÁ Sig. Jaroslav HLAVIN |
Danimarca |
Sig.ra Charlotte SKJOLDAGER |
Sig.ra Tove LOFT Sig.ra Annemarie KNUDSEN |
Germania |
Sig. Michael KOLL |
Sig. Ulrich RIESE Sig. Kai SCHÄFER |
Estonia |
Sig. Ivar RAIK |
Sig. Tiit KAADU Sig.ra Pille STRAUSS-RAATS |
Irlanda |
Sig.ra Mary DORGAN |
Sig.ra Paula GOUGH Sig. Daniel KELLY |
Grecia |
Sig.ra Elissavet GALANOPOULOU |
Sig. Antonios CHRISTODOULOU Sig. Trifon GINALAS |
Spagna |
Sig.ra Concepción PASCUAL-LIZANA |
Sig. Mario GRAU RÍOS Sig.ra Pilar CASLA-BENITO |
Francia |
Sig.ra Mireille JARRY |
Sig. Hervé LANOUZIÈRE Sig. Laurent GRANGERET |
Italia |
|
|
Cipro |
Sig. Leandros NICOLAIDES |
Sig. Marios KOURTELLIS Sig. Anastasios YIANNAKI |
Lettonia |
Sig.ra Inta LAGANOVSKA-DĪRIŅA |
Sig. Renārs LŪSIS Sig.ra Jolanta GEDUŠA |
Lituania |
Sig.ra Aldona SABAITIENĖ |
Sig.ra Aušra STANKIUVIENĖ Sig.ra Vilija KONDROTIENĖ |
Lussemburgo |
|
|
Ungheria |
Sig. András BÉKÉS |
Sig.ra Mária GROSZMANN Sig. János GÁDOR |
Malta |
Sig. Mark GAUCI |
Sig. David SALIBA Sig. Vince ATTARD |
Paesi Bassi |
Sig. Martin P. FLIER |
Sig. M.G. DEN HELD Sig. H.C.J. GOUDSMIT |
Austria |
Sig.ra Eva-Elisabeth SZYMANSKI |
Sig.ra Gertrud BREINDL Sig.ra Gerlinde ZINIEL |
Polonia |
Sig.ra Danuta KORADECKA |
Sig.ra Magdalena KLIMCZAK-NOWACKA Sig. Daniel PODGÓRSKI |
Portogallo |
Sig. Luís Nascimento LOPES |
Sig. José Manuel SANTOS Sig.ra Alice RODRIGUES |
Romania |
Sig.ra Livia COJOCARU |
Sig.ra Daniela MARINESCU Sig. Marian TÃNASE |
Slovenia |
Sig.ra Tatjana PETRIČEK |
Sig. Jože HAUKO |
Slovacchia |
Sig.ra Elena PALIKOVÁ |
Sig.ra Eleonóra FABIÁNOVÁ Sig.ra Laurencia JANČUROVÁ |
Finlandia |
Sig. Leo SUOMAA |
Sig. Erkki YRJÄNHEIKKI Sig.ra Kristiina MUKALA |
Svezia |
Sig. Bertil REMAEUS |
Sig. Stefan HULT Sig. Mikael SJÖBERG |
Regno Unito |
Sig. Stuart BRISTOW |
Sig. Clive FLEMING Sig. Stephen TAYLOR |
II. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI
Paese |
Membri titolari |
Membri supplenti |
Belgio |
Sig. François PHILIPS |
Sig. Herman FONCK Sig. Stéphane LEPOUTRE |
Bulgaria |
Sig. Ivan KOKALOV |
Sig.ra Emiliya DIMITROVA Sig. Aleksander ZAGOROV |
Repubblica ceca |
Sig. Jaroslav ZAVADIL |
Sig. Miroslav KOSINA Sig. Vlastimir ALTNER |
Danimarca |
Sig.ra Lone JACOBSEN |
Sig. Jan KAHR FREDERIKSEN |
Germania |
Sig.ra Marina SCHRÖDER |
Sig. Thomas VEIT Sig. Horst RIESENBERG-MORDEJA |
Estonia |
Sig. Argo SOON |
Sig. Ülo KRISTJUHAN Sig. Peeter ROSS |
Irlanda |
Sig. Sylvester CRONIN |
Sig.ra Esther LYNCH Sig.ra Dessie ROBINSON |
Grecia |
Sig. Ioannis ADAMAKIS |
Sig. Ioannis KONSTANTINIDIS Sig. Ioannis VASSILOPOULOS |
Spagna |
Sig. Dionis OÑA |
Sig. Pedro J. LINARES Sig.ra Marisa RUFINO |
Francia |
Sig. Gilles SEITZ |
Sig. Henri Forest Sig. Marc-Antoine MARCANTONI |
Italia |
|
|
Cipro |
Sig. Nicos ANDREOU |
Sig.ra Maria THEOCHARIDOU Sig. Stelios CHRISTODOULOU |
Lettonia |
Sig. Ziedonis ANTAPSONS |
Sig. Mārtiņš PUŽULS Sig. Vladimirs NOVIKOVS |
Lituania |
Sig. Rimantas KUMPIS |
Sig. Vitalis JARMONTOVIČIUS Sig. Gediminas MOZŪRA |
Lussemburgo |
|
|
Ungheria |
Sig. Károly GYÖRGY |
Sig.ra Erika KOLLER Sig.ra Szilvia BORBÉLY |
Malta |
|
|
Paesi Bassi |
Sig. W. VAN VEELEN |
Sig. H. VAN STEENBERGEN Sig.ra S. BALJEU |
Austria |
Sig.ra Ingrid REIFINGER |
Sig.ra Julia NEDJELIK-LISCHKA Sig. Alexander HEIDER |
Polonia |
|
|
Portogallo |
Sig. José Manuel DA LUZ CORDEIRO |
Sig.ra Maria DA CONCEIÇÃO RACHA MEIRO VIEIRA Sig. Fernando José GOMES |
Romania |
Sig. Cornel CONSTANTINOAIA |
Sig.ra Lavinia IONITA Sig. Liviu APOSTOIU |
Slovenia |
Sig. Lučka BÖHM |
Sig.ra Andreja MRAK Sig. Bojan GOLJEVŠČEK |
Slovacchia |
Sig. Alexander ŤAŽÍK |
Sig. Jaroslav BOBELA Sig. Bohuslav BENDÍK |
Finlandia |
Sig.ra Raili PERIMÄKI |
Sig.ra Paula ILVESKIVI Sig. Erkki AUVINEN |
Svezia |
Sig.ra Christina JÄRNSTEDT |
Sig.ra Karin KARLSTRÖM Sig. Börje SJÖHOLM |
Regno Unito |
Sig. Hugh ROBERTSON |
Sig.ra Liz SNAPE |
III. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO
Paese |
Membri titolari |
Membri supplenti |
Belgio |
Sig. Kris DE MEESTER |
Sig. Thierry VANMOL Sig. André PELEGRIN |
Bulgaria |
Sig. Georgi STOEV |
Sig. Evgueni EVGUENIEV Sig.ra Petya GEOREVA |
Repubblica ceca |
Sig. Karel PETRŽELKA |
Sig. Martin RÖHRICH Sig. Jan BRÁDLER |
Danimarca |
Sig. Thomas PHILBERT NIELSEN |
Sig.ra Christina SODE HASLUND Sig. Sven-Peter NYGAARD |
Germania |
Sig. Eckhard METZE |
Sig. Walter HERMÜLHEIM Sig. Herbert BENDER |
Estonia |
Sig. Marek SEPP |
Sig.ra Veronika KAIDIS Sig.ra Kristi JÕEORG |
Irlanda |
Sig. Kevin ENRIGHT |
Sig.ra Theresa DOYLE |
Grecia |
|
|
Spagna |
Sig. Pere TEIXIDÓ CAMPAS |
Sig.ra Pilar IGLESIAS VALCARCE Sig.ra Laura CASTRILLO NÚÑEZ |
Francia |
Sig.ra Nathalie BUET |
Sig. Patrick LEVY Sig. Franck GAMBELLI |
Italia |
|
|
Cipro |
Sig. Polyvios POLYVIOU |
Sig. Lefteris KARYDIS Sig.ra Lena PANAGIOTOU |
Lettonia |
Sig.ra Liene VANCĀNE |
Sig. Aleksandrs GRIGORJEVS Sig. Pēteris DRUĶIS |
Lituania |
Sig. Vaidotas LEVICKIS |
Sig. Jonas GUZAVIČIUS Sig.ra Nadežda FILIPOVA |
Lussemburgo |
|
|
Ungheria |
Sig. Géza BOMBERA |
Sig. Dezső SZEIFERT Sig. István MANDRIK |
Malta |
|
|
Paesi Bassi |
Sig. W.M.J.M. VAN MIERLO |
Sig. G.O.H. MEIJER Sig. J.J.H. KONING |
Austria |
Sig.ra Alexandra SCHÖNGRUNDNER |
Sig.ra Christa SCHWENG Sig.ra Ruth LIST |
Polonia |
|
|
Portogallo |
Sig. Luís HENRIQUE |
Sig. Marcelino PENA COSTA Sig. Luis Miguel CORREIA MIRA |
Romania |
Sig. Adrian IZVORANU |
Sig. Ovidiu NICOLESCU Sig. Ion BERCIU |
Slovenia |
Sig. Igor ANTAUER |
Sig.ra Maja SKORUPAN Sig.ra Tatjana ČERIN |
Slovacchia |
Sig. Róbert MAJTNER |
Sig. Štefan PETKANIČ Sig. Juraj UHEREK |
Finlandia |
Sig. Jyrki HOLLMÉN |
Sig.ra Katja LEPPÄNEN Sig. Rauno TOIVONEN |
Svezia |
Sig.ra Bodil MELLBLOM |
Sig. Ned CARTER Sig.ra Cecilia ANDERSSON |
Regno Unito |
Sig. Neil CARBERRY |
Sig. Robert CUMMINGS Sig. Keith SEXTON |
Articolo 2
Il Consiglio procederà in seguito alla nomina dei membri titolari e supplenti non ancora designati.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata per informazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 2010.
Per il Consiglio
La presidente
E. SALGADO
(1) GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1.
20.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 45/10 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
del 16 febbraio 2010
che autorizza la Repubblica di Lituania a prorogare l’applicazione di una misura di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
(Il testo in lingua lituana è il solo facente fede)
(2010/99/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 291, paragrafo 2,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Con lettera protocollata dal segretariato generale della Commissione il 9 settembre 2009 la Lituania ha chiesto l’autorizzazione di continuare ad applicare una misura di deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE riguardanti il soggetto tenuto al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) all’amministrazione fiscale. |
(2) |
A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 27 ottobre 2009, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lituania. Con lettera del 29 ottobre 2009 la Commissione ha comunicato alla Lituania che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta. |
(3) |
Scopo della misura è continuare a designare il destinatario quale soggetto tenuto al pagamento dell’IVA sulla cessione di beni e la prestazione di servizi in caso di procedure concorsuali o procedure di risanamento soggette a controllo giurisdizionale e nelle operazioni relative al legname. |
(4) |
A causa delle loro difficoltà finanziarie, i soggetti passivi sottoposti a procedure concorsuali o a procedure di risanamento soggette a controllo giurisdizionale spesso non riescono a pagare all’amministrazione fiscale l’IVA fatturata sulle cessioni e prestazioni effettuate. Il destinatario, se soggetto passivo con diritto di detrazione, può comunque detrarre l’IVA anche se il fornitore o il prestatore non l’ha versata all’amministrazione fiscale. |
(5) |
Dominato da aziende di piccole dimensioni, spesso rivenditori e intermediari che le autorità fiscali hanno difficoltà a controllare, il mercato del legname è fonte di problemi per la Lituania, dovuti alla natura del mercato e delle sue imprese. La forma più diffusa di evasione consiste nella fatturazione di operazioni da parte dell’impresa, che poi scompare senza aver versato l’imposta, lasciando al cliente una fattura valida ai fini della detrazione fiscale. |
(6) |
Designando il destinatario, se soggetto passivo, quale debitore dell’IVA nei casi sopra citati, la deroga permette di superare le difficoltà inerenti alla riscossione dell’IVA senza modificare l’importo dell’imposta dovuta. Ne conseguono, da un lato, una semplificazione del lavoro di riscossione dell’imposta da parte delle autorità fiscali e, dall’altro, l’eliminazione di taluni tipi di evasione o elusione fiscale. A tale riguardo la misura costituisce una deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, in base al quale il debitore dell’imposta è di norma il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi. |
(7) |
La misura è già stata autorizzata con decisione 2006/388/CE del Consiglio (2), a norma dell’allora applicabile sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (3). |
(8) |
La situazione di diritto e di fatto che giustificava l’applicazione della misura di deroga di cui trattasi non è cambiata e permane tuttora. La Lituania dovrebbe quindi essere autorizzata ad applicare la misura per un ulteriore periodo limitato. |
(9) |
La misura di deroga non avrà un’incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, la Lituania è autorizzata a continuare a designare quale debitore dell’IVA il soggetto passivo destinatario delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi indicate di seguito:
a) |
cessione di beni e prestazione di servizi effettuata da un soggetto passivo sottoposto a procedura concorsuale o a procedura di risanamento soggetta a controllo giurisdizionale; |
b) |
cessione di legname. |
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Essa si applica dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2012.
Articolo 3
La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 2010.
Per il Consiglio
La presidente
E. SALGADO
(1) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.
(2) GU L 150 del 3.6.2006, pag. 13.
(3) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.
20.2.2010 |
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L 45/12 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2010
che autorizza gli aiuti finlandesi alla produzione di sementi e sementi di cereali per il raccolto 2010
[notificata con il numero C(2010) 946]
(I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)
(2010/100/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 182, paragrafo 2, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Con lettera del 6 ottobre 2009 il governo finlandese ha chiesto l’autorizzazione a concedere agli agricoltori per l’anno 2010 un aiuto concernente determinati quantitativi di varietà di sementi e sementi di cereali prodotte unicamente in Finlandia, a motivo delle sue specifiche condizioni climatiche. |
(2) |
La Finlandia chiede l’autorizzazione a concedere un aiuto per ettaro per determinate superfici su cui si producono sementi delle specie di graminacee e leguminose elencate nell’allegato XIII del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (2), ad eccezione del Phleum pratense L. (timothy), e per determinate superfici su cui si producono sementi di cereali. |
(3) |
L’aiuto proposto deve rispettare i requisiti stabiliti all’articolo 182, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Esso riguarda varietà di sementi e sementi di cereali destinate alla coltivazione in Finlandia, adattate alle condizioni climatiche di questo paese e non coltivate in altri Stati membri. L’autorizzazione della Commissione deve essere limitata alle varietà incluse nell’elenco delle varietà finlandesi prodotte unicamente in Finlandia. |
(4) |
Occorre provvedere affinché la Commissione sia informata circa le misure adottate dalla Finlandia per rispettare i limiti fissati dalla presente decisione. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Finlandia è autorizzata a concedere, dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, un aiuto agli agricoltori stabiliti sul suo territorio che producono le sementi certificate e le sementi di cereali certificate di cui all’allegato, entro i limiti degli importi stabiliti dal medesimo allegato.
L’autorizzazione riguarda esclusivamente le varietà elencate nel catalogo nazionale finlandese e coltivate unicamente in Finlandia.
Articolo 2
La Finlandia garantisce, mediante un adeguato sistema di ispezione, che l’aiuto sia concesso esclusivamente per le varietà di cui all’allegato.
Articolo 3
La Finlandia trasmette alla Commissione l’elenco delle varietà certificate di cui trattasi e ogni modifica dello stesso e la informa circa le superfici e i quantitativi di sementi e sementi di cereali per i quali è concesso l’aiuto.
Articolo 4
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.
Articolo 5
La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2010.
Per la Commissione
Dacian CIOLOŞ
Membro della Commissione
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.
ALLEGATO
Sementi
Superfici ammissibili: le superfici su cui si coltivano sementi certificate di graminacee e leguminose delle specie elencate nell’allegato XIII del regolamento (CE) n. 73/2009 ad eccezione del Phleum pratense L. (timothy).
Aiuto massimo per ettaro: 220 EUR
Dotazione massima: 442 200 EUR
Sementi di cereali
Superfici ammissibili: le superfici su cui si coltivano sementi certificate di frumento, avena, orzo e segala
Aiuto massimo per ettaro: 73 EUR
Dotazione massima: 2 190 000 EUR
RACCOMANDAZIONI
20.2.2010 |
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L 45/14 |
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO
del 16 febbraio 2010
di dare atto alla Commissione dell’esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (settimo FES) per l’esercizio 2008
(2010/101/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la quarta convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989 (1) e modificata dall’accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995 (2),
visto l’accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro della quarta convenzione ACP-CEE (3) («l’accordo interno»), che istituisce, tra l’altro, il settimo Fondo europeo di sviluppo (settimo FES), in particolare l’articolo 32, paragrafo 3, di detto accordo,
visto il regolamento finanziario del 29 luglio 1991, applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta convenzione ACP-CEE (4), in particolare gli articoli da 69 a 77,
avendo esaminato il conto di gestione e il bilancio concernenti le operazioni del settimo FES, chiusi al 31 dicembre 2008, nonché la relazione della Corte dei conti sull’esercizio 2008 corredata delle risposte della Commissione (5),
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 3, dell’accordo interno, il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà atto alla Commissione della gestione finanziaria del settimo FES. |
(2) |
L’esecuzione, da parte della Commissione, dell’insieme delle operazioni del settimo FES durante l’esercizio 2008 è stata soddisfacente, |
RACCOMANDA al Parlamento europeo di dare atto alla Commissione dell’esecuzione delle operazioni del settimo FES per l’esercizio 2008.
Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 2010.
Per il Consiglio
La presidente
E. SALGADO
(1) GU L 229 del 17.8.1991, pag. 3.
(2) GU L 156 del 29.5.1998, pag. 3.
(3) GU L 229 del 17.8.1991, pag. 288.
(4) GU L 266 del 21.9.1991, pag. 1.
(5) GU C 269 del 10.11.2009, pag. 257.
20.2.2010 |
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L 45/15 |
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO
del 16 febbraio 2010
di dare atto alla Commissione dell’esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (ottavo FES) per l’esercizio 2008
(2010/102/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la quarta convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989 (1) e modificata dall’accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995 (2),
visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della quarta convenzione ACP-CE (3) («l’accordo interno»), che istituisce, tra l’altro, l’ottavo Fondo europeo di sviluppo (ottavo FES), in particolare l’articolo 33, paragrafo 3, di detto accordo,
visto il regolamento finanziario del 16 giugno 1998, applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della convenzione ACP-CE (4), in particolare gli articoli da 66 a 74,
avendo esaminato il conto di gestione e il bilancio concernenti le operazioni dell’ottavo FES, chiusi al 31 dicembre 2008, nonché la relazione della Corte dei conti sull’esercizio 2008, corredata delle risposte della Commissione (5),
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3, dell’accordo interno, il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà atto alla Commissione della gestione finanziaria dell’ottavo FES. |
(2) |
L’esecuzione, da parte della Commissione, dell’insieme delle operazioni dell’ottavo FES durante l’esercizio 2008 è stata soddisfacente, |
RACCOMANDA al Parlamento europeo di dare atto alla Commissione dell’esecuzione delle operazioni dell’ottavo FES per l’esercizio 2008.
Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 2010.
Per il Consiglio
La presidente
E. SALGADO
(1) GU L 229 del 17.8.1991, pag. 3.
(2) GU L 156 del 29.5.1998, pag. 3.
(3) GU L 156 del 29.5.1998, pag. 108.
(4) GU L 191 del 7.7.1998, pag. 53.
(5) GU C 269 del 10.11.2009, pag. 257.
20.2.2010 |
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L 45/16 |
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO
del 16 febbraio 2010
di dare atto alla Commissione dell’esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (nono FES) per l’esercizio 2008
(2010/103/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto l’accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) e modificato dall’accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2),
visto l’accordo interno (3) relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell’accordo di partenariato ACP-CE («l’accordo interno»), che istituisce, tra l’altro, il nono Fondo europeo di sviluppo (nono FES), in particolare l’articolo 32, paragrafo 3, di detto accordo,
visto il regolamento finanziario del 27 marzo 2003, applicabile al 9o Fondo europeo di sviluppo (4), in particolare gli articoli da 96 a 103,
avendo esaminato il conto di gestione e il bilancio concernenti le operazioni del nono FES, chiusi al 31 dicembre 2008, nonché la relazione della Corte dei conti sull’esercizio 2008, corredata delle risposte della Commissione (5),
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 3, dell’accordo interno, il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà atto alla Commissione della gestione del nono FES. |
(2) |
L’esecuzione, da parte della Commissione, dell’insieme delle operazioni del nono FES durante l’esercizio 2008 è stata soddisfacente, |
RACCOMANDA al Parlamento europeo di dare atto alla Commissione dell’esecuzione delle operazioni del nono FES per l’esercizio 2008.
Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 2010.
Per il Consiglio
La presidente
E. SALGADO
(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(2) GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4.
(3) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.
(4) GU L 83 dell’1.4.2003, pag. 1.
(5) GU C 269 del 10.11.2009, pag. 257.
20.2.2010 |
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L 45/17 |
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO
del 16 febbraio 2010
di dare atto alla Commissione dell’esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (decimo FES) per l’esercizio 2008
(2010/104/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto l’accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) e modificato dall’accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2),
visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE (3) («l’accordo interno»), che istituisce, tra l’altro, il decimo Fondo europeo di sviluppo (decimo FES), in particolare l’articolo 11, paragrafo 8, di detto accordo,
visto il regolamento finanziario del 18 febbraio 2008, applicabile al 10o Fondo europeo di sviluppo (4), in particolare gli articoli da 142 a 144,
avendo esaminato il conto di gestione e il bilancio concernenti le operazioni del decimo FES, chiusi al 31 dicembre 2008, nonché la relazione della Corte dei conti sull’esercizio 2008, corredata delle risposte della Commissione (5),
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 8, dell’accordo interno, il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà atto alla Commissione della gestione del decimo FES. |
(2) |
L’esecuzione, da parte della Commissione, dell’insieme delle operazioni del decimo FES durante l’esercizio 2008 è stata soddisfacente, |
RACCOMANDA al Parlamento europeo di dare atto alla Commissione dell’esecuzione delle operazioni del decimo FES per l’esercizio 2008.
Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 2010.
Per il Consiglio
La presidente
E. SALGADO
(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(2) GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4.
(3) GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.
(4) GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1.
(5) GU C 269 del 10.11.2009, pag. 257.