ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.040.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 40

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
13 febbraio 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 126/2010 del Consiglio, dell’11 febbraio 2010, che proroga la sospensione del dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1683/2004 sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese

1

 

*

Regolamento (UE) n. 127/2009 della Commissione, del 5 febbraio 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni ( 1 )

4

 

 

Regolamento (UE) n. 128/2010 della Commissione, del 12 febbraio 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

51

 

 

Regolamento (UE) n. 129/2010 della Commissione, del 12 febbraio 2010, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

53

 

 

DECISIONI

 

 

2010/89/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 9 febbraio 2010, concernente misure transitorie relative all’applicazione di taluni requisiti strutturali di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ad alcuni stabilimenti per le carni, i prodotti della pesca e gli ovoprodotti, nonché ai depositi frigoriferi in Romania [notificata con il numero C(2010) 795]  ( 1 )

55

 

 

IV   Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

 

 

2010/90/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

63

 

 

2010/91/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 10 novembre 2009, relativa alla conclusione di un accordo in forma di protocollo tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie relative alle disposizioni commerciali dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra

75

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

13.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 40/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 126/2010 DEL CONSIGLIO

dell’11 febbraio 2010

che proroga la sospensione del dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1683/2004 sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea, previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

(1)

In seguito ad un riesame eseguito in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base («il riesame»), il Consiglio ha istituito tramite il regolamento (CE) n. 1683/2004 (2) un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese, che rientrano attualmente nei codici NC ex 2931 00 99 nonché ex 3808 93 27 («il prodotto interessato») esteso alle importazioni di glifosato proveniente dalla Malaysia (indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario della Malaysia o meno), fatta eccezione per quelli prodotti dalla Crop Protection (M) Sdn. Bhd. ed esteso alle importazioni di glifosato spedito da Taiwan (indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario di Taiwan o meno), fatta eccezione per quelli prodotti dalla Sinon Corporation. L’aliquota del dazio antidumping è pari a 29,9 %.

(2)

Con decisione 2009/383/CE (3) («la decisione relativa alla sospensione»), la Commissione ha sospeso i dazi antidumping definitivi per un periodo di nove mesi, a decorrere dal 16 maggio 2009.

(3)

In seguito a una richiesta presentata dall’industria dell’Unione, il 29 settembre 2009 è stato avviato un riesame in previsione della scadenza della misura (4).

B.   MOTIVI DELL’ESTENSIONE DELLA SOSPENSIONE

(4)

L’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base prevede che le misure antidumping possono essere sospese per un periodo di nove mesi con decisione della Commissione, sentito il comitato consultivo quando si riscontra una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione. L’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base specifica inoltre che la sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore a un anno con decisione del Consiglio che delibera su proposta della Commissione.

(5)

Dopo la sospensione parziale dei dazi antidumping definitivi mediante la decisione 2009/383/CE, la Commissione ha continuato a sorvegliare la situazione del mercato del glifosato, specie per quanto riguarda le importazioni dalla Repubblica popolare cinese.

(6)

Da un esame dei flussi di importazione recenti risulta che le importazioni dalla Repubblica popolare cinese sono rimaste a livelli bassi, calando ulteriormente dopo la sospensione delle misure.

(7)

La situazione dell’industria dell’Unione risulta rimasta stabile dopo l’entrata in vigore della sospensione in data 16 maggio 2009. Pur di fronte a una lieve diminuzione della produzione e delle vendite del prodotto generico (il prodotto di base da cui vengono ricavate le formulazioni) direttamente concorrente con le importazioni cinesi, tale tendenza è in linea con i dati relativi al periodo settembre 2008-agosto 2009, dai quali emerge una diminuzione del consumo. Grazie ai favorevoli prezzi unitari di vendita (a dimostrazione del fatto che l’industria dell’Unione sta spostando il proprio baricentro verso prodotti formulati, a più elevato valore aggiunto) e a prezzi di produzione stabili, l’industria è riuscita a raggiungere un agevole margine di profitto per il periodo settembre 2008-agosto 2009. Le informazioni di mercato attualmente disponibili non lasciano prevedere una sostanziale modifica a breve termine di questa situazione in conseguenza di un’eventuale estensione della sospensione delle misure.

(8)

A causa, tra le altre cose, delle considerevoli scorte detenute dai produttori, dagli importatori e dagli utilizzatori, nei mesi seguenti alla sospensione il mercato appare stabile. Le importazioni dalla Cina sono notevolmente calate tra maggio e ottobre 2009, e attualmente sono inferiori rispetto al periodo durante il quale era in vigore il dazio antidumping. Alla luce di questo calo nelle importazioni, la diminuzione dei prezzi all’esportazione dalla Cina osservata tra il maggio e l’ottobre 2009 non ha avuto un impatto significativo sulla situazione dell’industria dell’Unione. Non vi sono elementi sufficienti che indichino un aumento delle importazioni a breve termine.

(9)

Nonostante le indicazioni fornite dall’industria comunitaria riguardo a un aumento della capacità di produzione nella Repubblica popolare cinese, dalle statistiche attuali non risulta un incremento delle importazioni verso l’UE. È vero che probabilmente la capacità di produzione della Cina continuerà ad aumentare nei prossimi anni, ma contemporaneamente si prevede un aumento della domanda a livello mondiale. Inoltre il consumo del mercato interno cinese è fortemente lievitato. Occorre inoltre osservare che la produzione effettiva derivante da detto rafforzamento della capacità è stata limitata.

(10)

Non sono stati riscontrati elementi che indichino che la proroga della sospensione non sarebbe nell’interesse dell’Unione.

(11)

In conclusione, nonostante una diminuzione dei prezzi all’esportazione cinesi nel corso dei mesi passati, a causa di fattori quali la scarsità delle quantità importate e gli elevati livelli di profitto dell’industria dell’Unione è improbabile che il pregiudizio legato alle importazioni del prodotto in questione originario della Repubblica popolare cinese riemerga a seguito della proroga della sospensione. In linea di principio la sospensione verrà prorogata di un anno. Tuttavia a norma dell’articolo 14, paragrafo 4, ultima frase, del regolamento di base le misure possono divenire nuovamente efficaci in qualsiasi momento, previa consultazione, se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi. In particolare una simile decisione potrà essere presa qualora durante il riesame in previsione della scadenza emerga che le misure debbano essere mantenute.

(12)

Si rammenta che la presente analisi non pregiudica comunque la revisione in corso, lanciata a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, soggetta a differenti criteri giuridici.

C.   CONSULTAZIONE DELL’INDUSTRIA DELL’UNIONE

(13)

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione ha comunicato all’industria dell’Unione l’intenzione di prorogare la sospensione delle misure antidumping vigenti. L’industria dell’Unione ha avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni e queste sono state prese in considerazione. Si ricorda in particolare che a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento di base, l’accertamento di un pregiudizio viene eseguito con riferimento al complesso dell’industria dell’Unione, e che la situazione globale dell’industria dell’Unione non rispecchia necessariamente la situazione di tutti i singoli produttori.

D.   CONCLUSIONI

(14)

La Commissione ritiene pertanto che sussistano tutti i requisiti previsti dall’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base per prorogare la sospensione del dazio antidumping imposto sul prodotto in esame. È pertanto opportuno prorogare per un periodo di un anno la sospensione del dazio antidumping istituito con il regolamento (CE) n. 1683/2004.

(15)

La Commissione continuerà a sorvegliare l’andamento delle importazioni e i prezzi del prodotto in esame. Qualora in seguito dovessero mutare le circostanze che hanno determinato la proroga della sospensione, la Commissione può ripristinare le misure antidumping revocando, con decorrenza immediata, la sospensione dei dazi antidumping,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sospensione dei dazi antidumping definitivi istituiti con decisione 2009/383/CE è prorogata per un periodo di un anno.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 febbraio 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

M. Á. MORATINOS


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 303 del 30.9.2004, pag. 1.

(3)  GU L 120 del 15.5.2009, pag. 20.

(4)  GU C 234 del 29.9.2009, pag. 9.


13.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 40/4


REGOLAMENTO (UE) N. 127/2009 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), modificata dal regolamento (CE) n. 1108/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), del 21 ottobre 2009, in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Allo scopo di mantenere un livello elevato ed uniforme di sicurezza aerea in Europa, è necessario introdurre delle modifiche ai requisiti e alle procedure per il mantenimento della navigabilità degli aeromobili e dei relativi prodotti, parti e pertinenze e alle modalità di approvazione delle imprese e del personale che svolgono queste attività, in particolare per introdurre la definizione del concetto di «sede principale di attività», per chiarire il significato del concetto di «standard ufficialmente riconosciuto», per introdurre il privilegio, per le imprese di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità, di rilasciare permessi di volo, migliorare il contenuto del certificato di autorizzazione di riammissione in servizio «modulo 1 dell’AESA» e per assicurare che il personale incaricato del mantenimento dell’aeronavigabilità sia adeguatamente addestrato in merito ai rischi in materia di sistemi di interconnessione di cablaggi elettrici degli aeroplani di grandi dimensioni, che sono stati individuati come la causa di numerosi incidenti e inconvenienti.

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione (3).

(3)

Le misure previste dal presente regolamento si basano sui pareri (4) espressi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (in prosieguo «l’Agenzia») conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2042/2003 è così modificato:

1)

Nell’articolo 2 è aggiunta la seguente lettera m):

«m)

per “sede principale di attività” si intende la sede centrale o la sede legale dell’impresa dove vengono esercitati le principali funzioni finanziarie nonché il controllo operativo delle attività oggetto del presente regolamento.»;

2)

all’articolo 7 è inserito il seguente paragrafo 7:

«7.   In deroga al paragrafo 1:

a)

le disposizioni del punto M.A.706(k) dell’allegato I (parte M) si applicano a partire dal 28 settembre 2010;

b)

le disposizioni del punto 7.7 dell’appendice I dell’allegato III (parte 66) si applicano a partire dal 28 settembre 2010;

c)

le imprese di manutenzione approvate in conformità alla sezione A del capitolo F dell’allegato I (parte M) o alla sezione A dell’allegato II (parte 145) possono continuare a rilasciare Certificati di messa in servizio utilizzando il modulo 1 dell’AESA, primo rilascio, come stabilito dall’appendice II dell’allegato I (parte M) e dall’appendice I dell’allegato II (parte 145), fino al 28 settembre 2010;

d)

le autorità competenti possono continuare a rilasciare certificati, nella versione precedente, come stabilito dalle appendici III, V e VI dell’allegato I (parte M), dall’appendice III dell’allegato II (parte 145), dall’appendice V dell’allegato III (parte 66) o dall’appendice II dell’allegato IV (parte 147) del regolamento (CE) n. 2042/2003 vigenti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, fino al 28 settembre 2010;

e)

i certificati rilasciati conformemente all’allegato I (parte M), all’allegato II (parte 145), all’allegato III (parte 66) o all’allegato IV (parte 147) prima dell’entrata in vigore del presente regolamento rimangono validi fino alla loro modifica o revoca.»;

3)

gli allegati I, II, III e IV sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(2)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 51.

(3)  GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1.

(4)  Parere 06/2005 sulle modifiche editoriali, Parere 04/2006 sullo standard ufficialmente riconosciuto, Parere 05/2006 sulla sede principale di attività, Parere 04/2007 sul permesso di volo, Parere 04/2008 sui sistemi di interconnessione di cablaggi elettrici e Parere 06/2008 sul modulo 1 dell’AESA.


ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (CE) n. 2042/2003 sono così modificati:

1.

L’allegato I (parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione è così modificato:

1)

il seguente indice è inserito dopo il titolo «(PARTE M)»:

«Indice

M.1

SEZIONE A — REQUISITI TECNICI

CAPITOLO A — GENERALITÀ

M.A.101

Campo di applicazione

CAPITOLO B — RESPONSABILITÀ

M.A.201

Responsabilità generale

M.A.202

Segnalazione delle non conformità

CAPITOLO C — MANTENIMENTO DELL’AERONAVIGABILITÀ

M.A.301

Interventi di mantenimento dell’aeronavigabilità

M.A.302

Programma di manutenzione

M.A.303

Direttive relative all’aeronavigabilità

M.A.304

Dati relativi a modifiche e riparazioni

M.A.305

Sistema di registrazione del mantenimento della navigabilità dell’aeromobile

M.A.306

Quaderno tecnico di bordo dell’operatore

M.A.307

Trasferimento dei registri di navigabilità dell’aeromobile

CAPITOLO D — STANDARD DI MANUTENZIONE

M.A.401

Dati di manutenzione

M.A.402

Effettuazione della manutenzione

M.A.403

Difetti dell’aeromobile

CAPITOLO E — COMPONENTI

M.A.501

Installazione

M.A.502

Manutenzione dei componenti

M.A.503

Componenti con limite temporale di utilizzo

M.A.504

Controllo dei componenti inutilizzabili

CAPITOLO F — IMPRESA DI MANUTENZIONE

M.A.601

Campo di applicazione

M.A.602

Domanda

M.A.603

Termini dell’approvazione

M.A.604

Manuale dell’impresa di manutenzione

M.A.605

Strutture

M.A.606

Requisiti per il personale

M.A.607

Personale autorizzato a certificare

M.A.608

Componenti, equipaggiamento ed attrezzi

M.A.609

Dati di manutenzione

M.A.610

Ordini di manutenzione

M.A.611

Standard di manutenzione

M.A.612

Certificato di riammissione in servizio dell’aeromobile

M.A.613

Certificato di riammissione in servizio di un componente

M.A.614

Registrazione dei lavori di manutenzione

M.A.615

Privilegi dell’impresa

M.A.616

Revisione organizzativa

M.A.617

Modifiche apportate all’impresa di manutenzione approvata

M.A.618

Mantenimento della validità dell’approvazione

M.A.619

Non conformità

CAPITOLO G — IMPRESA PER LA GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELL’AERONAVIGABILITÀ

M.A.701

Campo di applicazione

M.A.702

Domanda

M.A.703

Termini dell’approvazione

M.A.704

Gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità

M.A.705

Strutture

M.A.706

Requisiti per il personale

M.A.707

Personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità

M.A.708

Gestione del mantenimento della navigabilità

M.A.709

Documentazione

M.A.710

Revisione dell’aeronavigabilità

M.A.711

Privilegi dell’impresa

M.A.712

Sistema di qualità

M.A.713

Modifiche apportate all’impresa approvata per la gestione dell’aeronavigabilità

M.A.714

Conservazione della documentazione

M.A.715

Mantenimento della validità dell’approvazione

M.A.716

Non conformità

CAPITOLO H — CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO — CRS

M.A.801

Certificato di riammissione in servizio dell’aeromobile

M.A.802

Certificato di riammissione in servizio di un componente

M.A.803

Autorizzazione del pilota-proprietario

CAPITOLO I — CERTIFICATO DI REVISIONE DELL’AERONAVIGABILITÀ

M.A.901

Revisione dell’aeronavigabilità dell’aeromobile

M.A.902

Validità del certificato di revisione dell’aeronavigabilità

M.A.903

Trasferimento della registrazione dell’aeromobile all’interno dell’UE

M.A.904

Revisione della navigabilità di aeromobili importati nell’UE

M.A.905

Non conformità

SEZIONE B — PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI

CAPITOLO A — GENERALITÀ

M.B.101

Campo di applicazione

M.B.102

Autorità competente

M.B.103

Metodi accettabili di rispondenza

M.B.104

Conservazione della documentazione

M.B.105

Scambio reciproco di informazioni

CAPITOLO B — RESPONSABILITÀ

M.B.201

Responsabilità generale

CAPITOLO C — MANTENIMENTO DELL’AERONAVIGABILITÀ

M.B.301

Programma di manutenzione

M.B.302

Esenzioni

M.B.303

Controllo del mantenimento della navigabilità dell’aeromobile

M.B.304

Revoca, sospensione e limitazione

CAPITOLO D — STANDARD DI MANUTENZIONE

CAPITOLO E — COMPONENTI

CAPITOLO F — IMPRESA DI MANUTENZIONE

M.B.601

Domanda

M.B.602

Approvazione iniziale

M.B.603

Rilascio dell’approvazione

M.B.604

Sorveglianza continua

M.B.605

Non conformità

M.B.606

Modifiche

M.B.607

Revoca, sospensione e limitazione di un’approvazione

CAPITOLO G — IMPRESA PER LA GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELL’AERONAVIGABILITÀ

M.B.701

Domanda

M.B.702

Approvazione iniziale

M.B.703

Rilascio dell’approvazione

M.B.704

Sorveglianza continua

M.B.705

Non conformità

M.B.706

Modifiche

M.B.707

Revoca, sospensione e limitazione di un’approvazione

CAPITOLO H — CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO — CRS

CAPITOLO I — CERTIFICATO DI REVISIONE DELL’AERONAVIGABILITÀ

M.B.901

Valutazione delle raccomandazioni

M.B.902

Revisione dell’aeronavigabilità da parte dell’autorità competente

M.B.903

Non conformità

Appendice I — Accordo per il mantenimento dell’aeronavigabilità

Appendice II — Certificato di riammissione in servizio — Modulo 1 AESA

Appendice III — Certificato di revisione dell’aeronavigabilità — Modulo 15 AESA

Appendice IV — Sistema di classi e abilitazioni per l’approvazione dei programmi di manutenzione di cui all’allegato I (parte M), capitolo F, e all’allegato II (parte 145)

Appendice V — Approvazione dell’impresa di manutenzione di cui all’allegato I (parte M), capitolo F

Appendice VI — Approvazione dell’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità di cui all’allegato I (parte M), capitolo G

Appendice VII — Interventi complessi di manutenzione

Appendice VIII — Manutenzione limitata del proprietario-pilota»;

2)

al punto M.A.301, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

la correzione, conformemente ai dati indicati al punto M.A.304 e/o al punto M.A.401, a seconda dei casi, di eventuali difetti e guasti che possano pregiudicare il funzionamento sicuro, tenendo conto, in caso di aeromobili di grandi dimensioni o adibiti al trasporto aereo commerciale, dell’elenco dell’equipaggiamento minimo e dell’elenco delle deviazioni tollerate, qualora applicabili alla tipologia di aeromobile»;

3)

il punto M.A.305 è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Al termine di ogni intervento di manutenzione, è necessario inserire il certificato di riammissione, necessario ai sensi del punto M.A.801 o del punto 145.A.50, nei registri di aeronavigabilità dell’aeromobile. Ogni aggiornamento dovrà essere riportato nel più breve tempo possibile, e, in nessun caso, oltre il trentesimo giorno dall’intervento di manutenzione.»;

ii)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

Oltre al documento di riammissione in servizio, il modulo 1 dell’AESA o un modulo equivalente, il quaderno del motore o delle eliche e le schede dei moduli motore o dei componenti con limite temporale di utilizzo devono riportare le seguenti informazioni rilevanti per ogni componente installato (motore, eliche, moduli di motori o componenti con limite temporale di utilizzo):

1.

identificazione del componente, e

2.

il tipo, il numero di serie e di registrazione, a seconda del caso, dell’aeromobile, del motore, dell’elica, del modulo motore o del componente con limite temporale di utilizzo su cui lo specifico componente è stato installato, così come il riferimento per l’installazione e rimozione del componente, e

3.

la data, unitamente alle ore di volo totali accumulate dal componente e/o i cicli di volo e/o di atterraggio e/o la data, secondo i casi, e

4.

le informazioni, di cui al paragrafo (d), applicabili al componente.»;

iii)

la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h)

Il proprietario o l’operatore deve garantire la creazione di un sistema atto a conservare i documenti seguenti per i periodi specificati:

1.

tutti i registri di manutenzione dettagliati dell’aeromobile e dei componenti con limite temporale di utilizzo in esso installati, fino al momento in cui le informazioni contenute in detti registri non siano sostituite da nuove informazioni equivalenti in termini di ambito e di dettaglio, ma per un periodo non inferiore a 36 mesi dalla messa in servizio dell’aeromobile o del componente, e

2.

il tempo totale di servizio (ore, giorni di calendario, cicli di volo e atterraggi) dell’aeromobile e di tutti i suoi componenti con limite temporale di utilizzo, fino ad almeno 12 mesi dopo il ritiro definitivo dal servizio dell’aeromobile o del componente, e

3.

il tempo di servizio (ore, giorni di calendario, cicli di volo e atterraggi), a seconda dei casi, trascorsi dall’ultima manutenzione programmata del componente soggetto ad un limite temporale di utilizzo, almeno fino a che la manutenzione programmata del componente non sia stata sostituita da un’altra manutenzione programmata o da un intervento equivalente in quanto a finalità e dettagli, e

4.

lo stato attuale di conformità con la manutenzione programmata, tale da permettere di verificare la conformità con il programma di manutenzione autorizzato, almeno fino a quando la manutenzione programmata dell’aeromobile o di un suo componente non sia stata sostituita da un’altra manutenzione programmata o da un intervento equivalente in quanto a finalità e dettagli, e

5.

lo stato attuale delle direttive di navigabilità applicabili all’aeromobile ed ai suoi componenti, almeno 12 mesi dopo che l’aeromobile o un componente sia stato definitivamente ritirato dal servizio, e

6.

i dettagli relativi alle modifiche ed alle riparazioni effettuate su velivolo, motori, eliche ed altri elementi di vitale importanza per la sicurezza del volo, almeno 12 mesi dopo che tali componenti siano stati definitivamente ritirati dal servizio.»;

4)

al punto M.A.401(b), il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

qualsiasi requisito, procedura, standard od informazione applicabile rilasciata dall’autorità competente o dall’Agenzia,»;

5)

il punto M.A.503 è così sostituito:

«M.A.503   Componenti con limite temporale di utilizzo

a)

I componenti con limite temporale di utilizzo installati sull’aeromobile non devono superare il limite di durata in servizio approvato specificato nel programma di manutenzione approvato e nelle direttive di aeronavigabilità, tranne nei casi di cui al punto M.A.504(c).

b)

La durata in servizio approvata è espressa in giorni di calendario, ore di volo, atterraggi o cicli di volo, a seconda dei casi.

c)

Al termine della durata di servizio approvata, il componente deve essere rimosso dall’aeromobile e sottoposto a manutenzione, oppure a smaltimento nel caso di componenti con limite temporale di utilizzo certificato.»;

6)

il punto M.A.602 è sostituito dal seguente:

«M.A.602   Domanda

La domanda di rilascio o modifica dell’autorizzazione di un’impresa di manutenzione deve essere effettuata per mezzo di un apposito modulo e nella forma stabilita dall’autorità competente»;

7)

il punto M.A.603 è sostituito dal seguente:

«M.A.603   Termini dell’approvazione

a)

Un’impresa che svolge le attività che rientrano nel presente capitolo può esercitare dette attività solo previa approvazione dell’autorità competente. Nell’appendice V dell’allegato I (parte M) sono riportati i modelli di certificati da utilizzare per tale approvazione.

b)

Il manuale dell’impresa di manutenzione di cui al punto M.A.604 deve specificare l’entità delle attività di manutenzione riconosciute all’impresa. L’appendice IV dell’allegato I (parte M) definisce tutte le classi e abilitazioni possibili in base al capitolo F.

c)

Un’impresa di manutenzione approvata può fabbricare, in conformità ai dati di manutenzione, una serie limitata di componenti da impiegare nel corso dei lavori all’interno delle proprie strutture, come descritto nel manuale dell’impresa di manutenzione.»;

8)

il punto M.A.614(c) è sostituito dal seguente:

«c)

L’impresa deve conservare una copia di tutte le registrazioni dei lavori di manutenzione, e dei dati di manutenzione attinenti, per tre anni a decorrere dalla data di riammissione in servizio dell’aeromobile o del componente cui il lavoro si riferisce.

1.

Questi registri devono essere conservati in modo da prevenire eventuali danni, alterazioni e furti.

2.

I computer usati per eseguire copie di salvataggio backup devono essere conservati in locali diversi da quelli che contengono i dati di lavoro, in modo tale da assicurarne una buona conservazione.

3.

Se un’impresa approvata ai sensi del presente documento cessa la sua attività, le registrazioni relative alle manutenzioni effettuate negli ultimi tre anni devono essere consegnate all’ultimo proprietario o cliente dell’aeromobile o del componente cui si riferiscono, oppure devono essere conservate secondo le modalità definite dall’autorità competente.»;

9)

il punto M.A.702 è sostituito dal seguente:

«M.A.702   Domanda

La domanda di rilascio o modifica dell’autorizzazione di un’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità deve essere effettuata per mezzo di apposito modulo e nella forma stabilita dall’autorità competente.»;

10)

il punto M.A.704(a), è così modificato:

i)

il punto 4 è sostituito dalla seguente:

«4)

un organigramma dell’impresa che mostri le gerarchie di responsabilità delle persone di cui ai punti M.A.706(a), M.A.706(c), M.A.706(d) e M.A.706(i).»;

ii)

il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5)

un elenco del personale addetto all’aeronavigabilità di cui al punto M.A.707, in cui è specificato, se del caso, il personale autorizzato a rilasciare permessi di volo conformemente al punto M.A.711(c).»;

11)

al punto M.A.706 è aggiunta la seguente lettera k):

«k)

In caso di aeromobili di grandi dimensioni o adibiti al trasporto aereo commerciale, l’impresa deve determinare e verificare la competenza del personale incaricato di svolgere attività di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità, revisione dell’aeronavigabilità e/o audit di qualità, in base ad una procedura ed in conformità agli standard concordati con l’autorità competente.»;

12)

il punto M.A.707(a) è sostituito dal seguente:

«a)

Per poter svolgere la revisione dell’aeronavigabilità e, se del caso, per rilasciare permessi di volo, l’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità approvata deve disporre del personale idoneo e autorizzato a rilasciare i certificati di revisione dell’aeronavigabilità o le relative raccomandazioni, come specificato nel capitolo I, sezione A, e, se del caso, a rilasciare un permesso di volo conformemente al punto M.A.711(c):

1.

Per tutti gli aeromobili adibiti al trasporto aereo commerciale e per gli aeromobili con MTOM superiore a 2 730 kg, tranne gli aerostati, il personale in questione deve aver acquisito:

a)

almeno 5 anni di esperienza nel settore dell’aeronavigabilità; e

b)

un’apposita licenza conformemente all’allegato III (parte 66) o un diploma aeronautico o titolo equivalente; e

c)

un addestramento riconosciuto nel settore della manutenzione aeronautica; e

d)

una posizione di adeguata responsabilità all’interno dell’impresa approvata;

e)

fatte salve le lettere da a) a d), il requisito di cui al punto M.A.707(a)1(b) può essere sostituito da cinque anni di esperienza nel settore dell’aeronavigabilità in aggiunta ai requisiti di cui al punto M.A.707(a)1a).

2.

Per gli aeromobili non adibiti al trasporto aereo commerciale e per gli aeromobili con MTOM pari o inferiore a 2 730 kg, e per gli aerostati, il personale in questione deve aver acquisito:

a)

almeno tre anni di esperienza nel settore dell’aeronavigabilità; e

b)

un’apposita licenza conformemente all’allegato III (parte 66) o un diploma aeronautico o titolo equivalente; e

c)

un addestramento adeguato nel settore della manutenzione aeronautica; e

d)

una posizione di adeguata responsabilità all’interno dell’impresa approvata;

e)

fatte salve le lettere da a) a d), il requisito di cui al punto M.A.707(a)2(b) può essere sostituito da quattro anni di esperienza nel settore dell’aeronavigabilità in aggiunta ai requisiti di cui al punto M.A.707(a)2(a).»;

13)

il punto M.A.710 è sostituito dal seguente:

«M.A.710   Revisione dell’aeronavigabilità

a)

Per soddisfare i requisiti concernenti la revisione della navigabilità di un aeromobile descritti al punto M.A.901, l’impresa incaricata della gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità deve eseguire una revisione completamente documentata dei registri dell’aeromobile, al fine di garantire che:

1.

le ore di volo ed i relativi cicli di volo della cellula, del motore e dell’elica siano stati correttamente registrati; e

2.

il manuale di volo sia adeguato alla configurazione dell’aeromobile e rifletta lo stato di revisione più aggiornato; e

3.

tutti gli interventi di manutenzione previsti per l’aeromobile siano stati eseguiti secondo il programma di manutenzione approvato; e

4.

tutti i difetti conosciuti siano stati rettificati o, eventualmente, gestiti in maniera controllata; e

5.

tutte le direttive di navigabilità siano state applicate e correttamente registrate; e

6.

tutte le modifiche e riparazioni eseguite sull’aeromobile siano state registrate ed approvate in conformità all’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003; e

7.

tutti i componenti con limite temporale di utilizzo installati sull’aeromobile siano stati correttamente identificati e non abbiano superato la durata di servizio autorizzata; e

8.

tutti gli interventi di manutenzione siano stati omologati in conformità all’allegato I (parte M); e

9.

l’attuale dichiarazione su massa e centraggio corrisponda all’effettiva configurazione dell’aeromobile e sia valida; e

10.

l’aeromobile sia conforme alla revisione più aggiornata del suo progetto di tipo approvato dall’Agenzia; e

11.

se richiesto, l’aeromobile dispone di un certificato acustico corrispondente all’effettiva configurazione dell’aeromobile conformemente al capitolo I dell’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003.

b)

Il personale di revisione dell’impresa incaricata della gestione del mantenimento della navigabilità deve effettuare un controllo fisico dell’aeromobile. A tal fine, il personale di revisione non adeguatamente qualificato secondo l’allegato III (parte 66) deve essere assistito da personale che possieda tale qualifica.

c)

Mediante il controllo fisico dell’aeromobile, il personale di revisione della navigabilità deve assicurare che:

1.

tutti i contrassegni e le targhette siano installati correttamente, e

2.

l’aeromobile sia conforme al manuale di volo approvato, e

3.

la configurazione dell’aeromobile sia conforme alla documentazione approvata, e

4.

non vi sia alcun difetto evidente che non sia già stato corretto come specificato al punto M.A.403, e

5.

non vi siano contraddizioni tra l’aeromobile e la revisione documentata dei registri di cui al paragrafo (a).

d)

In deroga al punto M.A.901(a), la revisione dell’aeronavigabilità può essere anticipata di un periodo massimo di 90 giorni, senza interruzione dello schema di revisione, per consentire che lo svolgimento del controllo fisico avvenga durante un intervento di manutenzione.

e)

Il certificato di revisione aeronavigabilità (modulo 15b AESA) o la raccomandazione per il rilascio del certificato di revisione dell’aeronavigabilità (modulo 15a AESA) di cui all’appendice III dell’allegato I (parte M) possono essere rilasciati unicamente:

1.

da personale di revisione dell’aeronavigabilità autorizzato conformemente al punto M.A.707 per conto dell’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità approvata o da personale certificato nei casi previsti al punto M.A.901(g), e

2.

una volta verificato che la revisione dell’aeronavigabilità è stata svolta interamente e che non vi sono altre non conformità che possono costituire un serio pericolo per la sicurezza in volo.

f)

Una copia del certificato di revisione dell’aeronavigabilità deve essere inviata allo Stato membro di registrazione di quell’aeromobile entro 10 giorni.

g)

Le operazioni di revisione dell’aeronavigabilità non possono essere oggetto di subappalto.

h)

Nel caso in cui il risultato della verifica dell’aeronavigabilità sia inconcludente, si provvederà ad informarne l’autorità competente non appena possibile e, in ogni caso, entro e non oltre 72 ore dalla rilevazione di una non conformità.»;

14)

il punto M.A.711 è così modificato:

i)

la lettera a)1 è sostituita dalla seguente:

«1.

gestire il mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili, ad eccezione di quelli adibiti al trasporto aereo commerciale, in base all’elenco contenuto nel certificato di approvazione.»;

ii)

è aggiunta la seguente lettera c):

«c)

Un’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità la cui approvazione contiene i privilegi di cui al punto M.A.711(b) può essere autorizzata a rilasciare permessi di volo conformemente al punto 21A.711(d) dell’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003 per l’aeromobile specifico per cui detta impresa è autorizzata a rilasciare il certificato di revisione dell’aeronavigabilità, quando l’impresa di gestione dell’aeronavigabilità attesti la conformità con le condizioni di progettazione approvate, previo svolgimento di un’adeguata procedura approvata nel manuale di cui al punto M.A.704.»;

15)

il punto M.A.714 è sostituito dal seguente:

«M.A.714   Conservazione della documentazione

a)

L’impresa incaricata della gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità è tenuta a registrare tutti i dettagli delle attività svolte. I registri richiesti nel M.A.305 e nel M.A.306, se necessario, devono essere conservati.

b)

Se l’impresa incaricata della gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità ha il privilegio specificato al punto M.A.711(b), deve conservare una copia di ogni certificato di revisione dell’aeronavigabilità e della raccomandazione rilasciata o, se del caso, estesa, unitamente a tutti i documenti giustificativi. Inoltre, l’impresa in questione deve conservare una copia di ogni certificato di revisione dell’aeronavigabilità che ha provveduto a estendere in forza del privilegio di cui al punto M.A.711(a)4.

c)

Se l’impresa incaricata della gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità ha il privilegio specificato al punto M.A.711(c), deve conservare una copia di ogni permesso di volo rilasciato conformemente a quanto previsto al punto 21A.729 dell’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003.

d)

L’impresa incaricata di gestire il mantenimento dell’aeronavigabilità deve conservare una copia di tutti i registri elencati nei paragrafi (b) e (c) per due anni dopo il ritiro definitivo dal servizio dell’aeromobile.

e)

Questi registri devono essere conservati in modo da prevenire eventuali danni, alterazioni e furti.

f)

I computer usati per eseguire copie di salvataggio backup devono essere conservati in locali diversi da quelli che contengono i dati di lavoro, in modo tale da assicurarne una buona conservazione.

g)

Quando l’aeronavigabilità di un aeromobile viene trasferita ad un’altra impresa o persona, tutti i dati raccolti devono essere trasmessi a detta impresa o persona. I periodi prescritti per la conservazione dei dati continueranno ad applicarsi all’impresa o alla persona suddetta.

h)

In caso di cessazione della gestione di mantenimento dell’aeronavigabilità da parte dell’impresa, tutti i registri conservati dovranno essere trasferiti al proprietario dell’aeromobile.»;

16)

al punto M.A.901(i), il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

quando l’aeromobile è gestito da un’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità approvata in conformità alla sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M) situata in un paese terzo;»

17)

al punto M.A.905, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

Dopo che sono state trasmesse le non conformità in base al punto M.B.903, le persone o l’impresa responsabile di cui al punto M.A.201 devono definire un piano d’azione correttivo e dimostrare all’autorità competente che sono state portate a termine delle azioni correttive di suo soddisfacimento entro un lasso di tempo con essa concordato, comprese azioni correttive appropriate per prevenire il verificarsi della non conformità e della causa alla base di tale evento.»;

18)

al punto M.B.104(d), il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7.

i documenti approvati dall’autorità competente ai sensi dell’allegato I (parte M) o dell’allegato III (EU-OPS) del regolamento (CE) n. 3922/91.»;

19)

L’appendice II è sostituita dalla seguente:

«Appendice II

Certificato di riammissione in servizio - Modulo 1 AESA

Le presenti istruzioni si riferiscono solo all’uso del modulo 1 AESA a fini di manutenzione. Si richiama l’attenzione all’appendice I dell’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003 che riguarda l’uso del modulo 1 AESA a fini di produzione.

1.   OGGETTO E USO

1.1

Lo scopo primario del certificato consiste nel dichiarare l’aeronavigabilità dei lavori di manutenzione eseguiti su prodotti, parti e pertinenze (in appresso “elementi”).

1.2

Deve essere stabilita una correlazione tra il certificato e gli elementi. L’originatore deve conservare un certificato in condizioni che permettano di verificare i dati originali.

1.3

Il certificato può essere accettato da molte autorità di aeronavigabilità, ma può dipendere dall’esistenza di accordi bilaterali e/o dalla politica seguita dall’autorità di aeronavigabilità. I “dati di progetto approvati” menzionati nel presente certificato significano che sono approvati dall’autorità di aeronavigabilità del paese di importazione.

1.4

Il certificato non costituisce una ricevuta o lettera di vettura.

1.5

Gli aeromobili non devono essere autorizzati utilizzando il certificato.

1.6

Il certificato non costituisce approvazione per l’installazione dell’elemento su un determinato aeromobile, motore o elica, ma serve all’utilizzatore finale a stabilire il suo status di approvazione di aeronavigabilità.

1.7

Lo stesso certificato non può riguardare l’autorizzazione di elementi di produzione e di elementi di manutenzione.

2.   FORMATO GENERALE

2.1

Il certificato deve essere conforme al formato allegato inclusi i numeri dei riquadri e la collocazione di ogni riquadro. Le dimensioni dei riquadri possono essere adattate alle singole domande, ma comunque non in maniera tale da rendere irriconoscibile il certificato.

2.2

Il certificato deve essere orientato in orizzontale sul foglio (formato “landscape”) ma le dimensioni complessive possono essere aumentate o ridotte in misura consistente a condizione che il certificato rimanga riconoscibile e leggibile. Nel dubbio consultare l’autorità competente.

2.3

La dichiarazione di responsabilità dell’utilizzatore/installatore può figurare su entrambi i lati del modulo.

2.4

Il certificato deve essere stampato in maniera chiara e leggibile.

2.5

Il certificato può essere prestampato o redatto al computer ma, in entrambi i casi, la stampa di righe e caratteri deve essere chiara e leggibile e conforme al formato definito.

2.6

Il certificato deve essere in inglese e, se opportuno, in una o più altre lingue.

2.7

Le singole voci da inserire nel certificato possono essere stampate a macchina o mediante il computer, oppure scritte a mano, a lettere maiuscole, per consentire un’immediata leggibilità.

2.8

Per una maggiore chiarezza, limitare al minimo l’uso di abbreviazioni.

2.9

Lo spazio disponibile sul retro del certificato può essere utilizzato dal dichiarante per l’aggiunta di ulteriori informazioni, ma mai di certificazioni. L’eventuale uso del retro del certificato deve essere indicato nel riquadro appropriato sul fronte del certificato.

3.   COPIE

3.1

Non c’è limite al numero di copie del certificato inviate al cliente o trattenute dal dichiarante.

4.   ERRORI SU UN CERTIFICATO

4.1

Se un utilizzatore finale trova un errore su un certificato, deve indicarlo per iscritto al dichiarante. Quest’ultimo può rilasciare un nuovo certificato solo se è possibile verificare e correggere l’errore.

4.2

Il nuovo certificato deve avere un nuovo numero di riferimento, essere firmato e datato.

4.3

La richiesta di nuovo certificato può essere soddisfatta senza dover riverificare le condizioni dell’elemento. Il nuovo certificato non è un attestato delle condizioni attuali e deve fare riferimento al precedente certificato nel riquadro 12 con la seguente dichiarazione; “Il presente certificato corregge gli errori presenti nel riquadro(i) [inserire riquadro(i) corretto(i)] del certificato [inserire il numero di riferimento originale] datato [inserire data di rilascio originale] e non riguarda la conformità/condizione/autorizzazione al servizio”. Entrambi i certificati devono essere conservati per il periodo previsto per il primo.

5.   COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO DA PARTE DEL DICHIARANTE

Riquadro 1   Autorità competente di approvazione/Stato

Indicare il nome e lo Stato della autorità competente sotto la cui giurisdizione è rilasciato il presente certificato. Se l’Autorità competente è l’Agenzia, indicare solo “AESA”.

Riquadro 2   Intestazione del modulo 1 AESA

Riquadro 3   Numero di riferimento del modulo

Inserire il numero unico stabilito dal sistema/procedura di numerazione dell’impresa identificata nel campo 4; può consistere anche di caratteri alfanumerici.

Riquadro 4   Società (nome e indirizzo)

Inserire il nome e l’indirizzo completi dell’impresa approvata (fare riferimento al modulo 3 AESA) che immette gli elementi oggetto del presente certificato. È permesso inserire loghi e simili purché non fuoriescano dal campo.

Riquadro 5   Ordine/Contratto/Fattura

Per facilitare la tracciabilità dell’acquirente degli elementi, inserire il numero dell’ordine, del contratto, della fattura o numeri di riferimento analoghi.

Riquadro 6   Elemento

Inserire i numeri di elemento per linea quando vi sono più linee. Questo campo permette un riferimento incrociato più facile con le osservazioni contenute nel campo 12.

Riquadro 7   Descrizione

Inserire il nome o la descrizione dell’elemento. Utilizzare preferibilmente il termine già utilizzato nelle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità o i dati di manutenzione (ad esempio il Catalogo illustrato delle parti, il Manuale di manutenzione dell’aeromobile, il Bollettino di servizio, il Manuale per la manutenzione dei componenti).

Riquadro 8   Numero della parte

Inserire il numero della parte come appare sull’elemento o sull’etichetta/imballaggio. Nel caso di un motore o elica si può utilizzare la designazione del tipo.

Riquadro 9   Quantità

Indicare il quantitativo di elementi.

Riquadro 10   Numero di serie

Se le norme richiedono che l’elemento venga identificato con un numero di serie, inserirlo in questo campo. Può anche essere inserito qualsiasi altro numero di serie non richiesto dal regolamento. Se non vi è un numero di serie identificato sull’elemento, inserire “n.d.”.

Riquadro 11   Status/Lavoro

Di seguito sono riportati i termini ammessi per il riquadro 11. Inserire solo uno dei seguenti termini. Qualora uno o più termini siano applicabili, scegliere quello che descrive meglio la maggior parte del lavoro svolto e/o lo stato dell’articolo.

i)   Revisionato. Indica un processo atto a garantire che l’articolo è pienamente conforme alle tolleranze di servizio applicabili specificate nelle istruzioni per il titolare del certificato di omologazione o nelle istruzioni per il costruttore delle apparecchiature, al fine di garantirne l’aeronavigabilità continua, o nei dati approvati o accettati dall’autorità. L’articolo sarà almeno smontato, pulito, ispezionato, riparato secondo necessità, rimontato e verificato nel rispetto dei dati indicati sopra.

ii)   Riparato. Rettifica dei difetti secondo uno standard approvato (1).

iii)   Controllato/testato. Esame, misurazione, ecc. secondo uno standard approvato (1) (ad es. esame visivo, test di funzionalità, prova a punto fisso, ecc.).

iv)   Modificato. Alterazione di un articolo per renderlo conforme a uno standard approvato (1).

Riquadro 12   Osservazioni

Descrivere il lavoro identificato nel riquadro 11, direttamente o con riferimento alla documentazione di supporto, necessaria all’utilizzatore o all’installatore per stabilire l’aeronavigabilità degli elementi in relazione al lavoro che viene certificato. Se necessario, è possibile utilizzare un foglio separato come riferimento dal modulo 1 AESA principale. Ogni dichiarazione deve indicare chiaramente a quali elementi del riquadro 6 si riferisce.

Esempi di informazioni da inserire nel riquadro 12:

i)

Dati di manutenzione utilizzati, compreso lo stato di revisione e il riferimento.

ii)

Conformità alle direttive di aeronavigabilità o ai bollettini di servizio.

iii)

Riparazioni eseguite.

iv)

Modifiche apportate.

v)

Pezzi di ricambio installati.

vi)

Stato dei componenti con limite temporale di utilizzo.

vii)

Discrepanze rispetto all’ordine di lavoro del cliente.

viii)

Dichiarazioni di riammissione in servizio in risposta a requisiti di manutenzione di un’autorità dell’aviazione civile estera.

ix)

Informazioni necessarie a supporto di spedizioni parziali o riassemblaggio dopo la consegna.

x)

Per le imprese di manutenzione approvate ai sensi del capitolo F dell’allegato I (parte M), il certificato di riammissione in servizio del componente di cui al punto M.A.613:

“Certifica che, se non diversamente specificato nel presente riquadro, gli interventi individuati nel riquadro 11 e descritti in questo riquadro sono stati effettuati in conformità ai requisiti di cui alla sezione A, capitolo F, dell’allegato I (parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003, e che, in riferimento a tali interventi, il componente è considerato pronto per la riammissione in servizio. LA PRESENTE DICHIARAZIONE NON COSTITUISCE UNA CERTIFICAZIONE DI RIAMMISSIONE AI SENSI DELL’ALLEGATO II (PARTE 145) DEL REGOLAMENTO (CE) N. 2042/2003”.

Se si stampano i dati da un modulo 1 AESA elettronico, eventuali dati appropriati non adatti ad altri riquadri devono essere inseriti in questo riquadro.

Riquadro 13a-13e

Requisiti generali per i riquadri 13a-13e: Autorizzazione non utilizzata a fini di manutenzione. Rendere più sfumato o più scuro o contrassegnare in altro modo per impedire un uso involontario o non autorizzato.

Riquadro 14a

Contrassegnare il riquadro adeguato, indicando quali norme si applicano al lavoro completato. Se viene spuntata la casella “altra norma specificata nel riquadro 12”, le norme delle altre autorità competenti in materia di aeronavigabilità devono essere indicate nel riquadro 12. Occorre contrassegnare almeno una casella, oppure, se necessario, spuntarle entrambe.

Per tutti gli interventi di manutenzione svolti da imprese di manutenzione approvate in conformità alla sezione A, capitolo F, dell’allegato I (parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003 occorre contrassegnare la casella “altra norma specificata nel riquadro 12” e la dichiarazione del certificato di riammissione in servizio effettuata nel riquadro 12. In tal caso, la dichiarazione del certificato “se non diversamente specificato nel presente riquadro” si riferisce alle seguenti situazioni:

a)

casi in cui non è stato possibile completare la manutenzione;

b)

casi in cui la manutenzione non è stata pienamente conforme allo standard prescritto dall’allegato I (parte M);

c)

casi in cui la manutenzione è stata eseguita in conformità di un requisito diverso da quello specificato nell’allegato I (parte M). In questo caso il riquadro 12 specifica il regolamento nazionale specifico.

Per tutti gli interventi di manutenzione svolti da imprese di manutenzione approvate in conformità alla sezione A dell’allegato II (parte 145) del regolamento (CE) n. 2042/2003, la dichiarazione del certificato “se non diversamente specificato nel riquadro 12” si riferisce alle seguenti situazioni:

a)

casi in cui non è stato possibile completare la manutenzione;

b)

casi in cui la manutenzione non è stata pienamente conforme allo standard prescritto dall’allegato II (parte 145);

c)

casi in cui la manutenzione è stata eseguita in conformità di un requisito diverso da quello specificato nell’allegato II (parte 145). In questo caso il riquadro 12 specifica il regolamento nazionale specifico.

Riquadro 14b   Firma autorizzata

Questo spazio sarà completato con la firma della persona autorizzata. Solo le persone specificamente autorizzate secondo le norme e le politiche dell’autorità competente possono firmare questo riquadro. Per favorire il riconoscimento, è possibile aggiungere un numero unico che identifica la persona autorizzata.

Riquadro 14c   Numero di certificato/autorizzazione

Inserire il numero/riferimento di approvazione/autorizzazione. Questo numero o riferimento viene rilasciato dall’autorità competente.

Riquadro 14d   Nome

Inserire il nome della persona che firma il riquadro 14b in modo leggibile.

Riquadro 14e   Data

Inserire la data alla quale il riquadro 14b è firmato, la data deve essere nel formato dd=2 cifre giorno, mmm= prime 3 lettere del mese, yyyy=4 cifre anno.

Responsabilità dell’utente/installatore

Introdurre la seguente dichiarazione nel certificato per avvertire gli utilizzatori finali che non sono sollevati dalle loro responsabilità per quanto riguarda l’installazione e l’uso degli elementi accompagnati dal modulo:

“IL PRESENTE CERTIFICATO NON COSTITUISCE UN’AUTORIZZAZIONE AUTOMATICA DI INSTALLAZIONE.

SE L’UTENTE/INSTALLATORE EFFETTUA IL LAVORO SECONDO LE DIRETTIVE NAZIONALI DI UN’AUTORITÀ AERONAUTICA DIVERSA DA QUANTO SPECIFICATO NEL RIQUADRO 1, È TENUTO OBBLIGATORIAMENTE A VERIFICARE CHE L’AUTORITÀ AERONAUTICA CUI FA CAPO ACCETTI I PRODOTTI DELL’AUTORITÀ SPECIFICATA NEL RIQUADRO 1.

LE DICHIARAZIONI DI CUI AI RIQUADRI 13A E 14A NON COSTITUISCONO UNA CERTIFICAZIONE DELL’INSTALLAZIONE. IN QUALSIASI CASO, LA DOCUMENTAZIONE DELLA MANUTENZIONE DEGLI AEROMOBILI DEVE CONTENERE UN CERTIFICATO DI INSTALLAZIONE RILASCIATO DALL’UTENTE/INSTALLATORE IN CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE NAZIONALI, PRIMA CHE L’AEROMOBILE TORNI A VOLARE.”

Image

20)

L’appendice III è sostituita dalla seguente

«Appendice III

Certificato di revisione dell’aeronavigabilità — Modulo 15 AESA

Image

Image

21)

L’appendice IV è sostituita dalla seguente:

«Appendice IV

Sistema di classi e abilitazioni per l’approvazione dei programmi di manutenzione di cui all’allegato I (parte M), capitolo F, e all’allegato II (parte 145)

1.

Salvo se altrimenti specificato al paragrafo 12 per imprese più piccole, la tabella di cui al punto 13 presenta il sistema standard per l’approvazione delle imprese di manutenzione di cui al capitolo F dell’allegato I (parte M) e dell’allegato II (parte 145). L’approvazione concessa ad un’impresa si può riferire ad una sola classe e abilitazione, con limitazioni, fino ad arrivare a tutte le classi e abilitazioni, con limitazioni.

2.

In aggiunta alla tabella di cui al punto 13, l’impresa di manutenzione approvata è tenuta a dichiarare nel proprio manuale l’entità delle attività per cui ha ricevuto l’approvazione. Cfr. anche il paragrafo 11.

3.

Nell’ambito delle classi di approvazione e delle abilitazioni decretate dall’autorità competente, l’entità dei lavori descritta nel manuale dell’impresa definisce gli esatti limiti dell’approvazione. Pertanto è essenziale che le classi e le abilitazioni di approvazione e l’entità dei lavori siano compatibili.

4.

Un’abilitazione di classe A significa che l’impresa approvata può eseguire interventi di manutenzione sull’aeromobile ed i componenti (inclusi motori e/o unità di potenza ausiliaria – APU, Auxiliary Power Unit), in conformità con i dati di manutenzione o, se specificatamente concordato con l’autorità competente, in conformità con i dati di manutenzione dei componenti, solo fintantoché tali componenti sono montati sull’aeromobile. Tuttavia, l’impresa di manutenzione di classe A approvata può temporaneamente rimuovere un componente per manutenzione, per agevolare l’accesso a fini manutentivi, purché la rimozione non renda necessaria una manutenzione aggiuntiva non prevista dalle disposizioni del presente paragrafo. Questo procedimento sarà oggetto di una procedura di controllo delineata nel manuale dell’impresa e giudicata accettabile dall’autorità competente. La sezione sulle limitazioni specificherà l’entità di questi interventi, definendo di conseguenza la validità dell’approvazione.

5.

Una abilitazione di classe B significa che l’impresa approvata può eseguire interventi di manutenzione su motori e/o APU smontati e su componenti di motori e/o APU, in conformità dei dati di manutenzione dei motori/APU o, se specificatamente concordato con l’autorità competente, in conformità con i dati di manutenzione dei componenti, solo fintantoché detti componenti sono montati sul motore e/o APU. Tuttavia, l’impresa di manutenzione di classe B approvata può temporaneamente rimuovere un componente per manutenzione, per agevolare l’accesso a fini manutentivi, purché la rimozione non renda necessaria una manutenzione aggiuntiva non prevista dalle disposizioni del presente paragrafo. La sezione sulle limitazioni specificherà l’entità di questi interventi, definendo di conseguenza la validità dell’approvazione. Un’impresa di manutenzione approvata con un’abilitazione di classe B può inoltre eseguire interventi di manutenzione su motori installati nel corso di una manutenzione “di base” o “di linea”, purché si attenga ad una procedura di controllo esposta nel manuale dell’impresa di manutenzione. La descrizione della natura delle opere nel manuale dell’impresa di manutenzione deve includere queste attività, laddove consentito dall’autorità competente.

6.

Una abilitazione di classe C significa che l’impresa approvata può eseguire interventi di manutenzione su componenti smontati (ad esclusione di motori ed APU) che saranno successivamente montati su aeromobili o motori/APU. La sezione sulle limitazioni specificherà l’entità di questi interventi, definendo di conseguenza la validità dell’approvazione. Un’impresa approvata con un’abilitazione di classe C può inoltre eseguire interventi su componenti installati nel corso di una manutenzione di base e di linea, o all’interno di infrastrutture di manutenzione di motori/APU, purché si attenga alla procedura di controllo esposta nel manuale d’impresa. La descrizione della natura delle opere nel manuale dell’impresa di manutenzione deve includere queste attività, laddove consentito dall’autorità competente.

7.

L’abilitazione di classe D è un’abilitazione di classe a sé stante, non necessariamente legata ad uno specifico aeromobile, motore o ad altri componenti. L’abilitazione D1 NDT (Non Destructive Testing, controlli non distruttivi) è necessaria esclusivamente per le imprese approvate che eseguono controlli non distruttivi come attività specifiche per conto di altre imprese. Un’impresa approvata con un’abilitazione di classe A, B o C può eseguire controlli non distruttivi sui prodotti sottoposti a manutenzione, purché il manuale dell’impresa contenga procedure al riguardo, senza che con ciò sia necessaria un’approvazione di classe D1.

8.

Nel caso di imprese di manutenzione approvate conformemente all’allegato II (parte 145), le abilitazioni di classe A sono suddivise in manutenzione “di base” o “di linea”. Tali imprese possono essere approvate per la categoria “di base”, “di linea” o entrambe. Si noti che un’infrastruttura di manutenzione di “linea” collocata presso una sede principale di manutenzione di “base” necessita di un’approvazione specifica per la manutenzione di “linea”.

9.

La sezione limitazioni serve a lasciare alle autorità competenti la massima flessibilità di personalizzare l’approvazione accordata ad una particolare impresa. Le abilitazioni sono indicate sull’approvazione unicamente quando adeguatamente limitate. La tabella indicata al punto 13 riporta i tipi di limitazione ammessi. Anche se la manutenzione è già riportata, per ultima, in ciascuna abilitazione, è consentito evidenziare l’attività di manutenzione piuttosto che il tipo o la casa produttrice di aeromobili o motori, se ciò appare più confacente all’impresa (ad es. installazione di sistemi avionici e relativa manutenzione). Una tale indicazione nella sezione relativa alle limitazioni indica che l’impresa di manutenzione è autorizzata a eseguire lavori di manutenzione fino alla tipologia/attività indicata inclusa.

10.

Quando si fa riferimento a serie, tipologia e gruppo nella sezione delle classi A e B relativa alle limitazioni, per serie s’intende una specifica serie di aeromobili, come ad esempio Airbus 300, 310 o 319, Boeing 737-300, RB211-524, Cessna 150 o Cessna e 172 o Beech 55 o ancora Continental O-200 eccetera; il tipo indica uno specifico tipo o modello, ad esempio Airbus 310-240 o RB 211-524 B4 oppure Cessna 172RG; si può citare qualsiasi numero di serie o tipo di aeromobile; gruppo significa, ad esempio, Cessna monomotore a pistoni o motori a pistoni Lycoming non pressurizzati, ecc.

11.

Quando si redige un lungo elenco di competenze, potenzialmente soggetto a frequenti modifiche, è necessario che dette modifiche siano apportate conformemente alla procedura di approvazione indiretta di cui ai punti M.A.604(c) e M.B.606(c) oppure 145.A.70(c) e 145.B.40, a seconda dei casi.

12.

Un’impresa di manutenzione che impiega una sola persona per pianificare ed eseguire tutti i lavori di manutenzione, può avere esclusivamente un’abilitazione limitata. Le limitazioni massime consentite sono le seguenti:

CLASSE

ABILITAZIONE

LIMITAZIONI

CLASSE AEROMOBILE

AEROPLANI DI CLASSE A2 DI 5 700 KG E INFERIORI

MOTORE A PISTONI 5 700 KG E INFERIORI

CLASSE AEROMOBILE

ELICOTTERI DI CLASSE A3

MONOMOTORE A PISTONI 3 175 KG E INFERIORI

CLASSE AEROMOBILE

AEROMOBILE DI CLASSE A4 DIVERSO DA A1, A2 E A3

NESSUNA LIMITAZIONE

CLASSE MOTORI

CATEGORIA B2 PISTONI

INFERIORE A 450 HP

CLASSE COMPONENTI DIVERSI DA MOTORI COMPLETI O APU

DA C1 A C22

SECONDO L’ELENCO DI COMPETENZE

CLASSE LAVORI SPECIALIZZATI

D1 NDT

METODI NDT DA SPECIFICARE

Si ricordi che l’autorità competente può limitare ulteriormente l’ambito di approvazione di tale impresa, sulla base delle competenze di quest’ultima.

13.

Tabella

CLASSE

ABILITAZIONE

LIMITAZIONI

BASE

LINEA

AEROMOBILI

A1 Aeroplani oltre 5 700 kg

[Abilitazione riservata alle imprese di manutenzione approvate conformemente all’allegato II (parte 145)]

[Indicare fabbricante, gruppo, serie o tipologia dell’aeroplano e/o le attività di manutenzione]

Esempio: Airbus serie A320

[SÌ/NO]*

[SÌ/NO]*

A2 Aeroplani di 5 700 kg e inferiori

[Indicare fabbricante, gruppo, serie o tipologia dell’aeroplano e/o le attività di manutenzione]

Esempio: DHC-6 serie Twin Otter

[SÌ/NO]*

[SÌ/NO]*

A3 Elicotteri

[Indicare fabbricante, gruppo, serie o tipologia dell’elicottero e/o le attività di manutenzione]

Esempio: Robinson R44

[SÌ/NO]*

[SÌ/NO]*

A4 Aeromobile diverso da A1, A2 eA3

[Indicare serie o tipologia dell’aeromobile e/o le attività di manutenzione]

[SÌ/NO]*

[SÌ/NO]*

MOTORI

B1 Turbina

[Indicare serie o tipologia del motore e/o le attività di manutenzione] Esempio: Serie PT6A

B2 Pistoni

[Indicare fabbricante, gruppo, serie o tipologia del motore e/o le attività di manutenzione]

B3 APU

[Indicare fabbricante, serie o tipologia del motore e/o le attività di manutenzione]

COMPONENTI DIVERSI DA MOTORI COMPLETI O APU

C1 Aria condizionata e pressurizzazione

[Indicare tipologia o produttore dell’aeromobile o fabbricante del componente o componente specifico e/o riportare un riferimento incrociato ad un elenco di competenze nel manuale e/o le attività di manutenzione]

Esempio: Controllo carburante PT6A

C2 Pilota automatico

C3 Comunicazione e navigazione

C4 Porte - Portelli

C5 Elettricità e illuminazione

C6 Apparecchiature

C7 Motore - APU

C8 Comandi di volo

C9 Carburante

C10 Elicottero - Rotori

C11 Elicottero - Trasmissione

C12 Energia idraulica

C13 Equipaggiamento di indicazione - registrazione

C14 Carrelli di atterraggio

C15 Ossigeno

C16 Eliche

C17 Sistema pneumatico e vuoto

C18 Protezione ghiaccio/pioggia/fuoco

C19 Finestrini

C20 Strutturale

 

C21 Zavorra d’acqua

 

 

C22 Aumento propulsione

 

SERVIZI SPECIALIZZATI

D1 Prova non distruttiva (NDT)

[Indicare metodi di NDT particolari]»

22)

L’appendice V è sostituita dalla seguente:

«Appendice V

Approvazione dell’impresa di manutenzione di cui all’allegato I (parte M), capitolo F

Image

Image

23)

L’appendice VI è sostituita dalla seguente:

«Appendice VI

Approvazione dell’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità di cui all’allegato I (parte M), capitolo G

Image

Image

2.

L’allegato II (parte 145) del regolamento (CE) n. 2042/2003 è così modificato:

1)

Il seguente indice è inserito dopo il titolo «(parte 145)»:

«INDICE

145.1   Generalità

SEZIONE A — REQUISITI TECNICI

145.A.10

Oggetto

145.A.15

Domanda

145.A.20

Termini dell’approvazione

145.A.25

Requisiti per le infrastrutture

145.A.30

Requisiti per il personale

145.A.35

Personale di certificazione e personale di supporto di categoria B1 e B2

145.A.40

Attrezzature, utensili e materiali

145.A.42

Idoneità dei componenti

145.A.45

Dati di manutenzione

145.A.47

Pianificazione del lavoro

145.A.50

Certificazione della manutenzione

145.A.55

Registrazione dei lavori di manutenzione

145.A.60

Segnalazione delle non conformità

145.A.65

Politica di sicurezza e qualità, procedure di manutenzione e sistema qualità

145.A.70

Manuale dell’impresa di manutenzione

145.A.75

Privilegi dell’impresa

145.A.80

Limiti per l’impresa

145.A.85

Modifiche all’impresa

145.A.90

Mantenimento della validità

145.A.95

Non conformità

SEZIONE B — PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI

145.B.01

Finalità

145.B.10

Autorità competente

145.B.15

Imprese con sede in vari Stati membri

145.B.17

Modalità di rispondenza plausibili

145.B.20

Approvazione iniziale

145.B.25

Rilascio dell’approvazione

145.B.30

Proroga dell’approvazione

145.B.35

Modifiche

145.B.40

Modifiche al manuale dell’impresa di manutenzione

145.B.45

Revoca, sospensione e limitazione dell’approvazione

145.B.50

Non conformità

145.B.55

Documentazione

145.B.60

Esenzioni

Appendice I — Certificato di riammissione in servizio — Modulo 1 AESA

Appendice II — Sistema di classi e abilitazioni per l’approvazione delle imprese di manutenzione di cui all’allegato I (parte M), capitolo F, e all’allegato II (parte 145)

Appendice III — Approvazione dell’impresa di manutenzione di cui all’allegato II (parte 145)

Appendice IV — Condizioni per l’impiego di personale non qualificato ai sensi dei punti 1 e 2 della parte 145.A.30(j)»;

2)

Il titolo della sezione A è sostituito dal seguente:

«SEZIONE A

SEZIONE A REQUISITI TECNICI»;

3)

il punto 145A.15 è sostituito dal seguente:

«145.A.15   Domanda

La domanda di approvazione o modifica di un’approvazione esistente dev’essere inoltrata all’autorità competente nella forma e nei modi da essa stabiliti.»;

4)

il punto 145.A.20 è sostituito dal seguente:

«145.A.20   Termini dell’approvazione

Il manuale dell’impresa di manutenzione deve specificare l’entità dei lavori che costituiscono oggetto di approvazione (l’appendice IV dell’allegato I (parte M) contiene una tabella di classi e abilitazioni).»;

5)

il punto 145.A.35 è così modificato:

i)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Salvo i casi elencati al punto 145.A.30(j), l’impresa può concedere l’autorizzazione a certificare al personale di certificazione solo in base alle categorie ed alle sottocategorie fondamentali ed alle tipologie di aeromobili classificate ai fini della licenza alla manutenzione, elencate nell’allegato III (parte 66), purché la licenza resti valida nel periodo di validità dell’autorizzazione e il personale di certificazione operi sempre nel rispetto dell’allegato III (parte 66).»;

ii)

la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j)

L’impresa deve tenere i dati relativi a tutto il personale di certificazione ed al personale di supporto di categoria B1 e B2, che devono contenere:

1.

i dettagli sulle licenze alla manutenzione di aeromobili concesse ai sensi dell’allegato III (parte 66); e

2.

l’iter formativo pertinente seguito; e

3.

il campo di applicabilità dell’autorizzazione rilasciata, se rilevante; e

4.

informazioni sul personale con autorizzazioni a certificare straordinarie o limitate.

L’impresa deve conservare questi dati per almeno tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro del personale di cui al presente paragrafo, o dalla revoca dell’autorizzazione a certificare. Inoltre, su richiesta, l’impresa di manutenzione deve fornire al personale di cui al presente paragrafo che lascia l’azienda una copia della propria cartella informativa.

Su richiesta, il personale di cui al presente paragrafo deve potere accedere ai propri dati personali di cui sopra.»;

6)

il punto 145.A.50(d) è sostituito dal seguente:

«d)

Il certificato di riammissione in servizio dev’essere rilasciato al termine della manutenzione dei componenti, prima che questi vengano rimontati sull’aeromobile. Il certificato identificato come “Modulo 1 dell’AESA” di cui all’appendice II dell’allegato I (parte M) costituisce l’attestato di riammissione in servizio dei componenti aeronautici. Quando un’impresa cura la manutenzione di un componente ad uso interno, è possibile che, a seconda delle procedure di riammissione in servizio interne all’impresa definite nel manuale, non sia necessario rilasciare un modulo 1 AESA.»;

7)

il punto 145.A.55(c) è sostituito dal seguente:

«c)

L’impresa deve conservare una copia di tutte le registrazioni dettagliate dei lavori di manutenzione, e dei dati di manutenzione attinenti, per tre anni dalla data di riammissione in servizio dell’aeromobile o del componente cui il lavoro si riferisce.

1.

Questi registri devono essere conservati in modo da prevenire eventuali danni, alterazioni e furti.

2.

Nastri, dischi ed altri supporti di backup devono essere conservati in un luogo diverso da quello in cui si trovano nastri, dischi ed altri supporti operativi, in un ambiente che ne garantisca la buona conservazione.

3.

Se un’impresa approvata ai sensi del presente documento cessa la sua attività, le registrazioni relative alle manutenzioni effettuate negli ultimi due anni devono essere consegnate all’ultimo proprietario o cliente dell’aeromobile o del componente cui si riferiscono le registrazioni dei lavori di manutenzione, oppure andranno archiviate in conformità delle disposizioni dell’autorità competente.»;

8)

al punto 145.A.90(a), il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

l’impresa deve continuare a soddisfare i requisiti dell’allegato II (parte 145), in conformità alle disposizioni relative alla gestione delle non conformità, come indicato al punto 145.B.50; e»;

9)

il punto 145.B.40 è sostituito dal seguente:

«145.B.40   Modifiche al manuale dell’impresa di manutenzione

In caso di modifiche al manuale dell’impresa di manutenzione (MIM):

1.

In caso di approvazione diretta delle modifiche in conformità del punto 145.A.70(b), l’autorità competente, prima di notificare formalmente l’approvazione all’impresa, verifica la rispondenza delle procedure contenute nel manuale con l’allegato II (parte 145).

2.

Se è utilizzata una procedura di approvazione indiretta per l’approvazione delle modifiche in conformità del punto 145.A.70(c), l’autorità competente assicura che (i) le modifiche siano di piccola entità e che (ii) sia esercitato un controllo adeguato sull’approvazione delle modifiche per garantirne la conformità ai requisiti di cui all’allegato II (parte 145).»;

10)

L’appendice I è sostituita dalla seguente:

«Appendice I

Certificato di riammissione in servizio — Modulo 1 AESA

Le disposizioni dell’appendice II dell’allegato I (parte M) sono di applicazione.»;

11)

L’appendice II è sostituita dalla seguente:

«Appendice II

Sistema di classi e abilitazioni per l’approvazione delle imprese di manutenzione di cui all’allegato I (parte M), capitolo F, e all’allegato II (parte 145)

Le disposizioni dell’appendice IV dell’allegato I (parte M) sono di applicazione.»;

12)

L’appendice III è sostituita dalla seguente:

«Appendice III

Approvazione dell’impresa di manutenzione di cui all’allegato II (parte 145)

Image

Image

3.

L’allegato III (parte 66) del regolamento (CE) n. 2042/2003 è così modificato:

1)

Il seguente indice è inserito dopo il titolo «(parte 66)»:

«Indice

66.1

SEZIONE A — REQUISITI TECNICI

CAPITOLO A — LICENZA DI MANUTENZIONE AERONAUTICA — AEREI ED ELICOTTERI

66.A.1

Oggetto

66.A.10

Domanda

66.A.15

Ammissibilità

66.A.20

Privilegi

66.A.25

Competenze fondamentali

66.A.30

Requisiti in materia di esperienza

66.A.40

Mantenimento della validità della licenza di manutenzione aeronautica

66.A.45

Formazione e abilitazione per tipo/attività

66.A.55

Titolo di formazione

66.A.70

Disposizioni di conversione

CAPITOLO B — AEROMOBILI DIVERSI DA VELIVOLI ED ELICOTTERI

66.A.100

Generalità

CAPITOLO C — COMPONENTI

66.A.200

Generalità

SEZIONE B — PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI

CAPITOLO A — GENERALITÀ

66.B.05

Finalità

66.B.10

Autorità competente

66.B.15

Modalità di rispondenza plausibili

66.B.20

Documentazione

66.B.25

Scambio reciproco di informazioni

66.B.30

Esenzioni

CAPITOLO B — RILASCIO DI UNA LICENZA DI MANUTENZIONE AERONAUTICA

66.B.100

Procedura per il rilascio di una licenza di manutenzione aeronautica da parte dell’autorità competente

66.B.105

Procedura per il rilascio di una licenza di manutenzione aeronautica da parte di un’impresa approvata ai sensi della parte 145

66.B.110

Procedura per la modifica di una licenza di manutenzione aeronautica allo scopo di aggiungere una categoria di base o una sottocategoria

66.B.115

Procedura per l’emendamento di una licenza di manutenzione aeronautica allo scopo di aggiungere una tipologia di aeromobile o un gruppo di aeromobili

66.B.120

Procedura per il rinnovo della validità di una licenza di manutenzione aeronautica

CAPITOLO C — ESAMI

66.B.200

Esami svolti dall’autorità competente

CAPITOLO D — CONVERSIONE DI QUALIFICHE NAZIONALI

66.B.300

Generalità

66.B.305

Rapporto di conversione per le qualifiche nazionali

66.B.310

Rapporto di conversione per le autorizzazioni delle imprese di manutenzione approvate

CAPITOLO E — CREDITI D’ESAME

66.B.400

Generalità

66.B.405

Rapporto sui crediti d’esame

CAPITOLO F — REVOCA, SOSPENSIONE O LIMITAZIONE DELLA LICENZA DI MANUTENZIONE AERONAUTICA

66.B.500

Revoca, sospensione o limitazione della licenza di manutenzione aeronautica

Appendice I — Competenze fondamentali

Appendice II — Criteri fondamentali per lo svolgimento delle prove d’esame

Appendice III — Addestramento per tipo e criteri di svolgimento delle prove d’esame

Appendice IV — Requisiti relativi all’esperienza per l’estensione di una licenza di manutenzione aeronautica conforme alla parte 66

Appendice V — Modulo per la domanda — Modulo 19 AESA

Appendice VI — Licenza di manutenzione aeronautica di cui all’allegato III (parte 66) — Modulo 26 AESA»;

2)

il titolo della sezione A è sostituito dal seguente:

«SEZIONE A

REQUISITI TECNICI»;

3)

il punto 66.A.10 è sostituito dal seguente:

«66.A.10   Domanda

a)

La domanda di una licenza di manutenzione aeronautica, o di eventuali modifiche a tale licenza, deve essere effettuata tramite il modulo 19 AESA e sottoposta all’autorità competente, secondo le modalità da questa stabilite.

b)

La richiesta di modifica di una licenza di manutenzione aeronautica sarà trasmessa all’autorità competente dello Stato membro che ha emesso tale licenza.

c)

Oltre ai documenti richiesti in 66.A.10(a), 66.A.10(b) e 66.B.105, la richiesta relativa a ulteriori categorie di base o sottocategorie per una licenza di manutenzione aeronautica deve includere la licenza di manutenzione attuale, che deve essere presentata all’autorità competente insieme al modulo 19 AESA.

d)

Nel caso in cui il richiedente l’emendamento delle categorie di base risulti idoneo per tale modifica tramite la procedura di cui al paragrafo 66.B.100, in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata concessa l’idoneità iniziale, la richiesta dovrà essere inviata a quest’ultimo Stato.

e)

Qualora il richiedente la modifica delle categorie di base risulti idoneo per tale modifica, ai sensi del paragrafo 66.B.105, in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata concessa l’idoneità iniziale, l’impresa di manutenzione approvata ai sensi dell’allegato II (parte 145) dovrà inviare la licenza di manutenzione unitamente al modulo 19 AESA allo Stato membro in cui è stata concessa l’idoneità iniziale per fare apporre il timbro e la firma sull’emendamento, oppure per ottenere il rilascio di una licenza.»;

4)

il punto 66.A.40 è sostituito dal seguente:

«66.A.40   Mantenimento della validità della licenza di manutenzione aeronautica

a)

La licenza di manutenzione aeronautica perde la propria validità dopo 5 anni dall’ultimo rilascio o modifica, a meno che non venga sottoposta all’autorità competente, da parte del titolare, allo scopo di verificare che le informazioni in essa contenute corrispondano a quanto contenuto nei registri dell’autorità competente, come stabilito in 66.B.120.

b)

Il titolare di una licenza di manutenzione aeronautica deve compilare le apposite sezioni del modulo 19 AESA e consegnarlo, unitamente alla copia della licenza, all’autorità competente che ha rilasciato la licenza originale, a meno che il titolare lavori in un’impresa di manutenzione approvata ai sensi dell’allegato II (parte 145) che non prevede una procedura in base alla quale sia possibile la consegna diretta da parte del titolare della licenza di manutenzione aeronautica.

c)

Qualsiasi privilegio di certificazione basato su una licenza di manutenzione aeronautica cessa nello stesso momento in cui la licenza perde la propria validità.

d)

La licenza di manutenzione aeronautica è valida soltanto i) se rilasciata e/o modificata dall’autorità competente e ii) se è stata firmata dal titolare.»;

5)

al punto 66.A.45, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h)

Fatto salvo il paragrafo c), anche le abilitazioni per aeromobili diversi dagli aeromobili di grandi dimensioni potranno essere concesse a seguito del superamento dell’esame relativo alle tipologie di aeromobile di categoria B1, B2 o C e della dimostrazione dell’esperienza pratica sul tipo di aeromobile, a meno che l’Agenzia non stabilisca che l’aeromobile è complesso, richiedendo perciò la formazione approvata per il tipo di cui al paragrafo c).

In presenza di abilitazioni di categoria C, le abilitazioni per aeromobili diversi da aeromobili di elevate dimensioni per una persona qualificata mediante titolo accademico in base a quanto specificato al punto 66.A.30 (a) 5, il primo esame relativo alle tipologie di aeromobili sarà alla categoria di livello B1 o B2.

1.

Gli esami per i tipi approvati delle categorie B1, B2 e C devono consistere in una prova relativa alla meccanica per la categoria B1 e di una prova relativa all’avionica per la categoria B2 e di una prova di esame relativa sia alla meccanica sia all’avionica per la categoria C.

2.

L’esame deve essere conforme a quanto stabilito nell’appendice III dell’allegato III (parte 66). L’esame sarà condotto dalle imprese che svolgono attività di formazione debitamente approvate in base all’allegato IV (parte 147) o dall’autorità competente.

3.

L’esperienza pratica sulla tipologia di aeromobile deve includere una serie rappresentativa di interventi di manutenzione rilevanti per la categoria.»;

6)

al punto 66.B.10, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)   Generalità

Lo Stato membro deve designare un’autorità competente con responsabilità di emissione, proroga, modifica, sospensione e revoca delle licenze di manutenzione aeronautica. Detta autorità competente deve impostare dotarsi di una struttura organizzativa e di procedure documentate per garantire il rispetto dell’allegato III (parte 66).»;

7)

al punto 66.B.20, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

L’autorità competente deve istituire un sistema di archiviazione che consenta un’adeguata rintracciabilità dell’iter di emissione, rinnovo, modifica, sospensione o revoca delle singole licenze di manutenzione aeronautica.»;

8)

al punto 66.B.100, la lettera b), «Appendice 1» è sostituita da «Appendice I»;

9)

il punto 66.B.110 è sostituito dal seguente:

«66.B.110   Procedura per la modifica di una licenza di manutenzione aeronautica allo scopo di aggiungere una categoria di base o una sottocategoria

a)

Al termine delle procedure descritte ai punti 66.B.100 o 66.B.105, l’autorità competente potrà approvare l’ulteriore categoria di base o sottocategoria per la licenza di manutenzione, apponendo il proprio timbro e la firma, oppure rilasciando una nuova licenza.

b)

Il sistema di archiviazione dell’autorità competente deve essere modificato di conseguenza.»;

10)

il punto 66.B.115 è sostituito dal seguente:

«66.B.115   Procedura per la modifica di una licenza di manutenzione aeronautica allo scopo di aggiungere una tipologia di aeromobile o un gruppo di aeromobili

Al ricevimento del modulo 19 AESA completo e dei documenti giustificativi attestanti la conformità con i requisiti applicabili dell’abilitazione per tipo e/o per gruppo, unitamente alla licenza di manutenzione aeronautica, l’autorità competente potrà avallare la licenza del richiedente con il tipo di aeromobile o il gruppo di aeromobili oppure rilasciare una nuova licenza comprensiva della tipologia di aeromobile o del gruppo di aeromobili richiesto. Il sistema di archiviazione dell’autorità competente deve essere modificato di conseguenza.»;

11)

il punto 66.B.120 è sostituito dal seguente:

«66.B.120   Procedura per il rinnovo della validità di una licenza di manutenzione aeronautica

a)

L’autorità competente deve confrontare la licenza di manutenzione del titolare con la documentazione archiviata e verificare che non via siano azioni in corso riguardanti la revoca, la sospensione o la modifica in conformità al punto 66.B.500. Se i documenti sono identici e non vi sono azioni in corso di cui al punto 66.B.500, la copia della licenza del titolare può essere rinnovata per altri 5 anni, con conseguente approvazione della documentazione relativa.

b)

Nel caso in cui la documentazione archiviata dall’autorità competente sia diversa dalla licenza di manutenzione aeronautica detenuta dal titolare della licenza:

1.

l’autorità competente deve investigare i motivi di tali divergenze e può scegliere di non rinnovare la licenza di manutenzione aeronautica;

2.

l’autorità competente informa il titolare della licenza e qualunque impresa di manutenzione nota approvata ai sensi dell’allegato I (parte M), capitolo F, o dell’allegato II (parte 145), che possa subire le dirette conseguenze della situazione:

3.

se necessario, l’autorità competente agisce conformemente al punto 66.B.500 per revocare, sospendere o modificare la licenza in questione.»;

12)

nell’appendice II, il punto 2 è modificato come segue:

i)

nel modulo 7 «Pratiche di manutenzione», il sottomodulo 7.7 è sostituito dal seguente:

 

«Livello

A

B1

B2

7.7

Cavi elettrici e connettori (EWIS)

Continuità, isolamento, tecniche di giunzione e prova

Uso di attrezzi per la crimpatura: a funzionamento manuale e idraulico

Prova delle giunture crimpate

Rimozione e inserimento dei pin di connessione

Cavi coassiali: precauzioni di prova e d’installazione

Identificazione di tipi di cavi, criteri di ispezione e tolleranza dei danni

Tecniche di protezione della cablatura: flessibili di protezione e relativi supporti, morsetti dei cavi, tecniche di protezione con rivestimenti, incluso il rivestimento termoretraibile, schermatura

Installazione, ispezione, riparazione e manutenzione dei cavi elettrici e dei connettori e relativi standard di pulizia

1

3

ii)

nel modulo 10 «Legislazione aeronautica», il sottomodulo 10.1 è sostituito dal seguente:

 

«Livello

A

B1

B2

10.1

Quadro normativo

Ruolo dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale

Ruolo degli Stati membri e delle autorità aeronautiche nazionali

Ruolo dell’AESA

Ruolo della Commissione europea

Correlazione tra parte 21, parte M, parte 145, parte 66, parte 147 e EU-OPS

1

1

iii)

nel modulo 10 «Legislazione aeronautica», il sottomodulo 10.4 è sostituito dal seguente:

 

«Livello

A

B1

B2

10.4

EU-OPS

Trasporto aereo commerciale/Operazioni commerciali

Certificati di operatore aereo

Responsabilità dell’operatore, in particolare in merito al mantenimento dell’aeronavigabilità e alla manutenzione

Documenti da trasportare a bordo

Targhette aeronautiche (contrassegni)

1

1

iv)

nel modulo 12 «Aerodinamica, strutture e sistemi degli elicotteri», i sottomoduli 12.4 e 12.13 sono sostituiti dai seguenti:

 

«Livello

A3 A4

B1.3 B1.4

B2

12.4

Trasmissioni

Scatole di trasmissione, rotori principali e di coda

Frizioni, unità a ruota libera e freno del rotore

Alberi di trasmissione dei rotori di coda, accoppiamenti flessibili, cuscinetti, ammortizzatori di vibrazioni e supporti dei cuscinetti

1

3

—»

 

«Livello

A3 A4

B1.3 B1.4

B2

12.13

Protezione da ghiaccio e pioggia (ATA 30)

Formazione, classificazione e rilevamento di ghiaccio

Sistemi antighiaccio e di sghiacciamento: elettrici, ad aria calda e chimici

Repellente per la pioggia e rimozione

Riscaldamento della sonda e dello scarico

Sistema tergicristalli

1

3

—»

13)

L’appendice II «Criteri fondamentali per lo svolgimento delle prove d’esame» è modificato come segue:

i)

il punto 2.3 è sostituito dal seguente:

«2.3.

Argomento del modulo 3: Fondamenti di elettrologia

Categoria A-20 domande a risposta multipla e 0 domande a risposta libera. Tempo concesso: 25 minuti.

Categoria B1-50 domande a risposta multipla e 0 domande a risposta libera. Tempo concesso: 65 minuti.

Categoria B2-50 domande a risposta multipla e 0 domande a risposta libera. Tempo concesso: 65 minuti.»;

ii)

i punti 2.17 e 2.18 sono sostituiti dai seguenti:

«2.17.

Argomento del modulo 16: Motore a pistoni

Categoria A-50 domande a risposta multipla e 0 domande a risposta libera. Tempo concesso: 65 minuti.

Categoria B1-70 domande a risposta multipla e 0 domande a risposta libera. Tempo concesso: 90 minuti.

Categoria B2-nessuna.

2.18.

Argomento del modulo 17: Elica

Categoria A-20 domande a risposta multipla e 0 domande a risposta libera. Tempo concesso: 25 minuti.

Categoria B1-30 domande a risposta multipla e 0 domande a risposta libera. Tempo concesso: 40 minuti.

Categoria B2-nessuna.»;

14)

L’appendice V è sostituita dalla seguente:

«Appendice V

Modulo di domanda — Modulo 19 AESA

1.

La presente appendice contiene un esempio del modulo utilizzato per presentare la domanda per una licenza di manutenzione aeronautica di cui all’allegato III (parte 66).

2.

L’autorità competente dello Stato membro può modificare il modulo 19 AESA allo scopo di aggiungere le informazioni necessarie a sostegno dei casi in cui i requisiti nazionali consentano o richiedano l’uso della licenza di manutenzione aeronautica conforme all’allegato III (parte 66) per scopi di trasporto aereo non commerciale, in deroga ai requisiti dell’allegato II (parte 145).

Image

Image

15)

è aggiunta la seguente appendice VI:

«Appendice VI

Licenza di manutenzione aeronautica di cui all’allegato III (parte 66)

1.

La seguente pagina riporta un esempio di licenza di manutenzione aeronautica ai sensi dell’allegato III (parte 66).

2.

Il documento deve essere stampato sul modulo standard illustrato, ma può avere dimensioni ridotte in base al tipo di computer utilizzato. In caso di riduzione delle dimensioni, è necessario fare in modo che vi sia sufficiente spazio per i sigilli/timbri ufficiali richiesti. I documenti creati tramite computer non devono contenere necessariamente tutte le caselle nel caso in cui queste siano state lasciate vuote, purché il documento resti chiaramente riconoscibile come licenza di manutenzione aeronautica ai sensi dell’allegato III (parte 66).

3.

Il documento può essere stampato in inglese o nella lingua ufficiale dello Stato membro in questione; nel caso in cui venga utilizzata la lingua ufficiale dello Stato membro, sarà necessario allegare una copia redatta in lingua inglese per i titolari di licenza che operano al di fuori dello Stato membro, in modo da garantire la comprensione allo scopo del reciproco riconoscimento.

4.

Ciascun titolare di licenza deve possedere un numero di licenza univoco, basato su un sistema di identificazione nazionale ed una designazione alfanumerica.

5.

Le pagine del documento possono essere disposte in un ordine qualunque e senza che sia necessaria la presenza di linee divisorie, purché le informazioni contenute siano posizionate in modo tale che il formato della pagina possa essere chiaramente identificato come corrispondente al formato del facsimile di licenza qui illustrato.

6.

Il documento può essere redatto i) dall’autorità competente dello Stato membro o ii) da qualsiasi impresa di manutenzione approvata ai sensi dell’allegato II (parte 145), previo accordo dell’autorità competente e purché venga svolta una procedura definita nel manuale dell’impresa di manutenzione di cui al punto 145.A.70 dell’allegato II (parte 145), ad esclusione dei casi in cui l’autorità competente dello Stato membro rilasci il documento.

7.

La preparazione di eventuali modifiche di una licenza di manutenzione aeronautica esistente può essere svolta i) dall’autorità competente dello Stato membro o ii) da qualsiasi impresa di manutenzione approvata ai sensi dell’allegato II (parte 145), previo accordo dell’autorità competente e purché venga svolta una procedura definita nel manuale dell’impresa di manutenzione di cui al punto 145.A.70 dell’allegato II (parte 145), ad esclusione dei casi in cui l’autorità competente dello Stato membro modifichi il documento.

8.

Una volta rilasciata, la licenza di manutenzione aeronautica deve essere conservata dalla persona cui si rivolge, che sarà responsabile affinché nessun dato non autorizzato venga inserito nel documento.

9.

La mancata osservanza di quanto stabilito nel paragrafo 8 può inficiare la validità del documento, impedendo al titolare di detenere qualsiasi autorizzazione ad emettere certificazioni ai sensi della parte 145.A.35 dell’allegato II (parte 145) e rendendolo perseguibile in base alla legislazione nazionale.

10.

La licenza di manutenzione conforme all’allegato III (parte 66) viene riconosciuta in tutti gli Stati membri e non è necessario sostituire il documento durante l’attività in un altro Stato membro.

11.

L’allegato al modulo 26 AESA è facoltativo e può essere impiegato solo per accludere privilegi nazionali non coperti dall’allegato III (parte 66), nel caso in cui tali privilegi fossero stati coperti dal regolamento nazionale vigente prima dell’entrata in vigore dell’allegato III (parte 66).

12.

Per informazione, si comunica che l’allegato III (parte 66) - licenza di manutenzione aeronautica pubblicata dall’autorità competente dello Stato membro - può avere una sequenza diversa della pagina ed essere priva i linee divisorie.

13.

L’ente competente dello Stato membro può decidere di pubblicare la pagina relativa all’abilitazione della tipologia di aeromobile solo al momento dell’inclusione della convalida del primo tipo e in caso di più tipi dovrà emettere più di una pagina di abilitazione del tipo di aeromobile.

14.

Indipendentemente da quanto prescritto al punto 13, ciascuna pagina emessa dovrà rispecchiare questo formato e dovrà contenere i dati specifici relativi alla pagina in questione.

15.

In assenza di limitazioni applicabili, la pagina LIMITAZIONI dovrà indicare “Nessuna limitazione”.

16.

In caso di impiego di formato prestampato, le eventuali caselle di categoria, sotto-categoria o abilitazione tipo che non contengono valori dovranno essere opportunamente contrassegnate a conferma che non esiste abilitazione.

17.

Esempio di licenza di manutenzione aeronautica di cui all’allegato III (parte 66)

Image Image

4.

L’allegato IV (parte 147) del regolamento (CE) n. 2042/2003 è così modificato:

1)

il seguente indice è inserito dopo il titolo «(parte 147)»:

«INDICE

147.1

SEZIONE A — REQUISITI TECNICI

CAPITOLO A GENERALITÀ

147.A.05

Oggetto

147.A.10

Generalità

147.A.15

Domanda

CAPITOLO B — REQUISITI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO

147.A.100

Requisiti per le infrastrutture

147.A.105

Requisiti per il personale

147.A.110

Stati di servizio relativi ad istruttori, esaminatori ed addetti alla valutazione

147.A.115

Attrezzature didattiche

147.A.120

Materiale per la formazione sulla manutenzione

147.A.125

Registri

147.A.130

Procedure di formazione e sistema qualità

147.A.135

Esami

147.A.140

Manuale dell’impresa che svolge attività di formazione sulla manutenzione

147.A.145

Privilegi dell’impresa che svolge attività di formazione sulla manutenzione

147.A.150

Modifiche all’impresa che svolge attività di formazione sulla manutenzione

147.A.155

Mantenimento della validità

147.A.160

Non conformità

CAPITOLO C — CORSO DI FORMAZIONE DI BASE AUTORIZZATO

147.A.200

Corso di formazione di base approvato

147.A.205

Esami teorici fondamentali

147.A.210

Valutazione pratica di base

CAPITOLO D — FORMAZIONE PER TIPOLOGIA DI AEROMOBILE/ATTIVITÀ

147.A.300

Formazione per tipologia di aeromobile/attività

147.A.305

Esami per tipologia di aeromobile e valutazioni per le attività

SEZIONE B — PROCEDURA PER L’AUTORITÀ COMPETENTE

CAPITOLO A — GENERALITÀ

147.B.05

Finalità

147.B.10

Autorità competente

147.B.15

Modalità di rispondenza plausibili

147.B.20

Documentazione

147.B.25

Esenzioni

CAPITOLO B — RILASCIO DI UN’APPROVAZIONE

147.B.110

Procedura di approvazione e modifiche all’approvazione

147.B.120

Procedura di mantenimento della validità

147.B.125

Certificato di approvazione dell’impresa che svolge attività di formazione sulla manutenzione

147.B.130

Non conformità

CAPITOLO C — REVOCA, SOSPENSIONE E LIMITAZIONE DELL’APPROVAZIONE DELL’IMPRESA CHE SVOLGE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

147.B.200

Revoca, sospensione e limitazione dell’approvazione dell’impresa che svolge attività di formazione

Appendice I — Durata del corso di formazione di base

Appendice II — Approvazione delle imprese che svolgono attività di formazione sulla manutenzione di cui all’allegato IV (parte 147) — Modulo 11 AESA

Appendice III — Esempio di certificato di formazione»;

2)

il punto 147.a.15 è sostituito dal seguente:

«147.A.15   Domanda

a)

La domanda di approvazione, o di modifica di un’approvazione esistente, dev’essere inoltrata tramite l’apposito modulo e secondo le modalità stabilite dall’autorità competente.

b)

Le richieste di approvazione o modifica di un’approvazione devono includere le seguenti informazioni:

1.

la ragione sociale e l’indirizzo del richiedente;

2.

l’indirizzo dell’impresa che richiede l’approvazione o la modifica dell’approvazione;

3.

l’ambito dell’approvazione o la modifica dell’ambito di approvazione;

4.

il nome e la firma del dirigente responsabile;

5.

la data della domanda.»;

3)

al punto 147.A.105, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

L’esperienza e le qualifiche di istruttori, esaminatori teorici e addetti alla valutazione tecnica devono essere stabilite in modo da rispondere a criteri ufficialmente riconosciuti o secondo una procedura e uno standard accettati dall’autorità competente.»;

4)

al punto 147.A.145, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

Un’impresa può non essere autorizzata a svolgere delle prove d’esame se non è espressamente autorizzata a condurre attività di formazione.»;

5)

al punto 147.B.10 è aggiunto il paragrafo d) seguente:

«d)

Qualifiche e formazione

Tutto il personale addetto alle approvazioni di cui al presente allegato deve:

1.

essere opportunamente qualificato e possedere le conoscenze, l’esperienza e la formazione necessari all’esecuzione dei compiti affidatigli;

2.

essere opportunamente addestrato e aggiornato in merito all’allegato III (parte 66) e all’allegato IV (parte 147), dove rilevante, ivi incluse le finalità del documento e gli standard di conformità.»;

6)

il punto 147.B.100 è soppresso;

7)

il punto 147.B.105 è soppresso;

8)

il punto 147.B.110 è sostituito dal seguente:

«147.B.110   Procedura di approvazione e modifiche all’approvazione

a)

Al ricevimento della domanda, l’autorità competente:

1.

esamina il manuale dell’impresa che svolge attività di formazione sulla manutenzione;

2.

verifica la conformità dell’impresa alla luce di quanto prescritto dall’allegato IV (parte 147).

b)

L’esito delle verifiche condotte viene registrato e trasmesso per iscritto al richiedente.

c)

Tutte le non conformità dovranno essere risolte e corrette in conformità a quanto stabilito al punto 147.B.130 prima del rilascio dell’approvazione.

d)

Il certificato di approvazione deve essere corredato da apposito numero di riferimento secondo le indicazioni dell’Agenzia.»;

9)

il punto 147.B.115 è soppresso;

10)

L’appendice II è sostituita dalla seguente:

«Appendice II

Approvazione delle imprese che svolgono attività di formazione sulla manutenzione di cui all’allegato IV (parte 147) — Modulo 11 AESA

Image

Image


(1)  Per standard approvato s’intende uno standard, un metodo, una tecnica o una pratica di fabbricazione/progettazione/manutenzione/qualità approvato dall’autorità competente. Lo standard approvato deve essere descritto nel riquadro 12.


13.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 40/51


REGOLAMENTO (UE) N. 128/2010 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 febbraio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

176,4

JO

87,5

MA

86,1

TN

118,0

TR

118,7

ZZ

117,3

0707 00 05

JO

150,4

MA

75,9

TR

143,5

ZZ

123,3

0709 90 70

IL

247,1

MA

117,8

TR

154,0

ZZ

173,0

0709 90 80

EG

69,8

MA

131,9

ZZ

100,9

0805 10 20

EG

48,8

IL

57,9

MA

48,1

TN

53,3

TR

59,5

ZZ

53,5

0805 20 10

IL

148,5

MA

84,9

TR

77,2

ZZ

103,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

56,8

EG

57,3

IL

74,3

JM

107,2

MA

115,6

PK

32,3

TR

59,8

ZZ

71,9

0805 50 10

EG

75,2

IL

76,3

MA

58,3

TR

66,6

ZZ

69,1

0808 10 80

CA

97,5

CN

73,0

MK

24,7

US

122,8

ZZ

79,5

0808 20 50

CN

53,7

US

132,8

ZA

118,9

ZZ

101,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


13.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 40/53


REGOLAMENTO (UE) N. 129/2010 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2010

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 123/2010 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 febbraio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.

(4)  GU L 38 del 11.2.2010, pag. 5.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 13 febbraio 2010

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

46,61

0,00

1701 11 90 (1)

46,61

0,92

1701 12 10 (1)

46,61

0,00

1701 12 90 (1)

46,61

0,62

1701 91 00 (2)

54,50

1,12

1701 99 10 (2)

54,50

0,00

1701 99 90 (2)

54,50

0,00

1702 90 95 (3)

0,55

0,19


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

13.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 40/55


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2010

concernente misure transitorie relative all’applicazione di taluni requisiti strutturali di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ad alcuni stabilimenti per le carni, i prodotti della pesca e gli ovoprodotti, nonché ai depositi frigoriferi in Romania

[notificata con il numero C(2010) 795]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/89/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 12, secondo paragrafo,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2), e in particolare l’articolo 9, secondo paragrafo,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 852/2004 stabilisce norme generali per gli operatori del settore alimentare in materia di igiene dei prodotti alimentari, tenendo tra l’altro conto delle procedure basate sui principi dell’analisi dei rischi e dei punti critici di controllo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per gli operatori del settore alimentare e completa le norme del regolamento (CE) n. 852/2004. Tra le norme previste da tali regolamenti figurano gli obblighi, per gli operatori del settore alimentare, relativi ai requisiti strutturali applicabili agli stabilimenti per le carni, gli ovoprodotti e i prodotti della pesca, nonché ai depositi frigoriferi.

(3)

L’articolo 23 dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania e il suo allegato VII prevedono alcune misure transitorie concernenti la legislazione veterinaria dell’Unione. Tali misure prevedono che, in certe condizioni, alcuni requisiti strutturali di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 e all’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 non si applichino al 31 dicembre 2009 agli stabilimenti rumeni elencati nell’appendice B di tale allegato.

(4)

Dalla data di adesione della Romania, la percentuale di stabilimenti per le carni, i prodotti della pesca e gli ovoprodotti e i depositi frigoriferi in linea con i requisiti strutturali applicabili di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 è aumentato in modo tale da raggiungere attualmente l’80 % degli stabilimenti e dei depositi di tale Stato membro interessato. Tuttavia, alcuni stabilimenti stanno ancora effettuando gli adeguamenti strutturali necessari a conformarsi ai requisiti. Questi stabilimenti sono disseminati su tutto il territorio della Romania.

(5)

Visti i miglioramenti strutturali in corso, è necessario prevedere misure transitorie in deroga ai requisiti strutturali di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004.

(6)

L’elenco degli stabilimenti non conformi ai requisiti strutturali figura negli allegati da I a IV della presente decisione. Negli elenchi figurano stabilimenti per le carni attualmente coperti dall’allegato VII dell’atto di adesione, nonché stabilimenti per prodotti della pesca e ovoprodotti che non sono coperti da tale allegato.

(7)

Occorre limitare al territorio della Romania la commercializzazione dei prodotti derivati dagli stabilimenti non conformi o immagazzinati nei depositi frigoriferi non conformi, oppure utilizzare tali prodotti per un’ulteriore trasformazione in stabilimenti contemplati dalle misure transitorie di cui alla presente decisione, al fine di concedere al settore industriale rumeno il tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti strutturali applicabili.

(8)

Le misure transitorie applicabili nell’atto di adesione vengono a scadere il 31 dicembre 2009. Per garantire la continuità di tali misure transitorie, occorre che la presente decisione entri in vigore il 1o gennaio 2010. Il periodo transitorio previsto dalla presente decisione dev’essere limitato a un anno, dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, data in cui si prevede che gli stabilimenti interessati siano pienamente conformi ai requisiti strutturali applicabili. Occorre riesaminare la situazione rumena prima della fine di tale periodo e, a tal fine, la Romania deve trasmettere alla Commissione una relazione sui progressi ottenuti dagli stabilimenti e dai depositi frigoriferi rumeni per conformarsi ai requisiti.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione fissa misure transitorie relative all’applicazione di alcuni requisiti strutturali di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 e all’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 agli stabilimenti per le carni, gli ovoprodotti e i prodotti della pesca, nonché ai depositi frigoriferi in Romania ed elencati negli allegati da I a IV della presente decisione («gli stabilimenti»).

Articolo 2

Le disposizioni generali di cui ai capitoli I e II dell’allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 non si applicano agli stabilimenti fino al 31 dicembre 2010.

Articolo 3

I requisiti specifici di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 non si applicano agli stabilimenti seguenti fino al 31 dicembre 2010:

a)

i requisiti di cui ai capitoli II e III della sezione I, capitoli II e III della sezione II e capitolo I della sezione V di tale allegato per quanto concerne gli stabilimenti per le carni elencati nell’allegato I della presente decisione;

b)

i requisiti di cui al capitolo III della sezione VIII di tale allegato per quanto concerne gli stabilimenti per i prodotti della pesca elencati nell’allegato II della presente decisione;

c)

i requisiti di cui al capitolo II della sezione X di tale allegato per quanto concerne gli stabilimenti per gli ovoprodotti elencati nell’allegato III della presente decisione.

Articolo 4

1.   I prodotti degli stabilimenti elencati negli allegati I, II o III o immagazzinati negli stabilimenti elencati nell’allegato IV sono unicamente:

a)

immessi sul mercato interno della Romania; o

b)

utilizzati per un’ulteriore trasformazione negli stabilimenti.

2.   I prodotti di cui al paragrafo 1 recano un bollo sanitario o un marchio di identificazione diverso da quello previsto nell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 5

1.   La Romania trasmette alla Commissione una relazione sui progressi ottenuti dagli stabilimenti per conformarsi ai requisiti di cui agli articoli 2 e 3, nonché un calendario per la piena conformità a tali requisiti.

2.   La relazione è presentata alla Commissione entro il 31 ottobre 2010.

La relazione è presentata conformemente allo schema che figura nell’allegato V.

Articolo 6

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2010.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.


ALLEGATO I

ELENCO DEGLI STABILIMENTI PER LE CARNI

N.

N. Veterinario

Nome dello stabilimento

Città, via o villaggio, regione

Attività

SH

CP

PP

MM/MP

1

AB 927

SC LIDER PROD CARN SRL

Alba Iulia, jud. Alba, 510340

 

 

X

 

2

AB 2771

SC MONTANA POPA SRL

Blaj, Str. Gh. Barițiu, jud. Alba, 515400

X

X

X

X

3

AB 3263

SC TRANSEURO SRL

Ighiu, Str. Principală nr. 205 A, jud. Alba, 517360

X

X

X

X

4

AG 008 IC

SC CARMEN SRL

Bascov, jud. Argeș, 117045

X

X

X

X

5

AG 024 IC

SC RADOR A&E SRL

Bascov, Str. Serelor nr. 48, jud. Arges, 117045

X

X

X

X

6

AR 4930

SC FILIP D IMPEX SRL

Arad, Str. Lăcrimioarelor, nr. 4/A, jud. Arad, 310445

 

X

X

 

7

AR 5806

SC COMB AGROIND CURTICI SRL

Curtici, Str. Revoluției nr. 33, jud. Arad, 315200

X

X

X

X

8

B 40632

SC MEDEUS & CO SRL

București, Str. Parcului nr. 20, sector 1, București, 012329

 

 

X

X

9

BC 4165

SC TIBERIAS SRL

Răcăciuni, jud. Bacău, 607480

 

 

X

 

10

BC 5196

SC MIRALEX SRL

Loc. Bacău, Str. Bicaz, nr. 8, jud. Bacău, cod 600293

 

 

X

 

11

BH 223

SC FLORIAN IMPEX SRL

Oradea, Str. Morii nr. 11/B, jud. Bihor, 410577

 

 

X

 

12

BH 3001

SC GLOBAL AGRO PRODEXIM SRL

Sârbi nr. 469, jud. Bihor, 417520

 

X

X

 

13

BH 5185

SC CARMANGERIE TAVI BOGDAN SRL

Localitatea Mihai Bravu nr. 169, jud. Bihor, 417237

X

 

 

 

14

BH 5341

SC ABATOR DARA SRL

Tulca 668 A, jud. Bihor, 417600

X

 

 

 

15

BR 62

SC DORALIMENT SRL

Brăila, jud. Brăila, 810650

 

X

X

X

16

BR 574

SC ELECTIV SRL

Comuna Romanu, jud. Brăila, 817115

X

 

 

 

17

BR 774

SC TAZZ TRADE SRL (SC ROFISH GROUP)

Brăila, Str. Faleza Portului, nr. 2, jud. Brăila, 810529

 

 

X

 

18

BT 125

SC IMPEX DONA SRL

Băisa, jud. Botoșani, 717246

 

 

X

 

19

BT 138

SC SAGROD SRL

Darabani, Str. Muncitorului, jud. Botoșani, 715100

X

 

X

 

20

BT 140

SC RAFFAELLO SRL

Tîngeni, jud. Botoșani, 717120

 

 

X

 

21

BT 144

SC AGROCARN COMPANY SRL

Botoșani, Str. Pod de Piatră nr. 89, jud. Botoșani, 710350

 

 

X

 

22

BT 198

SC EMANUEL COM SRL

Răchiți, jud. Botoșani, 717310

X

X

X

 

23

BZ 101

SC FRASINU SA

Buzău, Sos Sloboziei km 2, jud. Buzău 120360

X

 

 

 

24

BZ 115

SC FERM COM PROD SRL

Căldărăști, jud. Buzău, 125201

X

 

 

 

25

BZ 110

SC CARMOZIMBRUL SRL

Râmnicu Sărat, Str. Lt. Sava Rosescu nr. 140, jud. Buzău, 125300

X

 

 

 

26

BZ 112

SC TRI PROD COM SRL

Comuna Berca, Sat Valea Nucului, jud. Buzău, 127048

 

X

X

X

27

CJ 108

SC TURISM VÂLCELE SRL

Vâlcele FN, jud. Cluj, 407274

X

 

 

 

28

CJ 122

SC RIANA SERV PRODCOM SRL

Iclod FN, jud. Cluj, 407335

X

X

 

 

29

CJ 5519

SC 2 T PROD SRL

Cluj-Napoca, Str. Taberei nr. 3A, jud. Cluj, 400512

 

X

X

X

30

CL 1598

SC COMARO SRL

Oltenița, Str. Cuza Vodă, nr. 131, jud. Călărași 915400

 

X

X

X

31

CS 40

SC PALALOGA CARNEPREP SRL

Bocșa, Str. Binișului nr. 1, jud. Caraș 325300

X

X

 

 

32

CS 47

SC GOSPODARUL SRL

Reșița, Str. Țerovei, F.N., jud. Caraș 320044

X

X

X

X

33

CT 19

SC CARNOB SRL

Lumina, Str. Lebedelor nr. 1A, jud. Constanța, 907175

X

 

 

 

34

DB 3341

SC NIN BOG SRL

Șotânga, jud. Dâmbovița, 137430

X

 

X

 

35

DB 3457

SC NEVAL SRL

Pietroșița, jud. Dâmbovița, 137360

X

 

 

 

36

GJ 5

SC LEXI STAR SRL

Sat Bucureasa, Comuna Dănesți, jud. Gorj, 217200

X

X

X

X

37

GJ 2234

SC ATOS GARANT SRL

Sat Urechești Comuna Drăguțești, jud. Gorj, 217225

X

 

 

 

38

GL 0369

SC LIVADA SERBANEȘTI

Comuna Liești, jud. Galați, 805235

X

 

 

 

39

GL 3330

SC KAROMTEC SRL

Tecuci, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 48 jud. Galați, 805300

 

 

X

X

40

GL 4121

SC ROMNEF SRL

Munteni, jud. Galați, 807200

X

 

 

 

41

HR 73

SC ELAN TRIDENT SRL

Odorheiu Secuiesc, Str. Rákóczi Ferenc nr. 90, jud. Harghita, 535600

 

 

X

 

42

HR 84

SC AMIRAL SRL

Miercurea Ciuc, jud. Harghita, 530320

 

 

X

 

43

HR 153

SC ARTEIMPEX SRL

Gheorgheni, Str. Kossuth Lajos nr. 211, jud. Harghita, 535500

X

 

 

 

44

HR 207

SC DECEAN SRL

Miercurea Ciuc, jud. Harghita, 530320

 

X

X

X

45

HR 263

SC AVICOOPEX SRL

Cristuru Secuiesc, Str. Orban Balays, jud. Harghita, 535400

 

 

X

 

46

MM 1609

SC LABORATOR CARMANGERIE SRL

Baia Mare, Str. Gh. Șincai nr. 14, jud. Maramures, 430311

 

X

X

X

47

MM 4406

SC CARMANGERIA DALIA SRL

Baia Mare, jud. Maramureș, 430530

X

X

X

X

48

MS 3585

SC CAZADELA SRL

Reghin, Str. Oltului nr. 34, jud. Mureș, 545300

X

 

 

 

49

NT 33

SC CORD COMPANY SRL

Roman, Str. Bogdan Dragoș nr. 111, jud. Neamț, 611160

X

 

 

 

50

NT 549

SC TCE 3 BRAZI SRL

Zănești, jud. Neamț, 617515

X

X

X

X

51

OT 24

SC SPAR SRL

Potcoava, Str. Gării nr. 10, jud. Olt, 237355

X

X

X

X

52

OT 2093

SC COMAGRIMEX SA

Slatina, str. Grigore Alexandrescu, nr. 19, jud. Olt, 230049

 

X

X

X

53

OT 2094

SC MALITEXT SRL

Scornicești, Str. Tudor Vladimirescu, jud. Olt, 235600

X

 

 

 

54

PH 3618

SC BRUTUS IMPEX SRL

Manești, jud. Prahova, cod 107375

X

 

 

 

55

PH 4417

SC GOPA SRL

Ploiești, Str. Gheorghe Doja nr. 124, jud. Prahova, 100141

 

 

X

X

56

PH 5644

SC MARAGET PROD SRL

Ploiești, Str. Corlătești nr. 15, jud. Prahova, 100532

X

 

 

 

57

PH 5878

SC COMNILIS PROD SRL

Măgureni, Str. Filipeștii de Pădure, tarla 24, jud. Prahova, 107350

 

 

X

X

58

PH 6044

SC ALGRIM CENTER SRL

Bărcănești, jud. Prahova, 107055

X

 

 

 

59

PH 6190

SC BANIPOR SRL

Tărg Vechi, jud. Prahova, 107590

X

 

 

 

60

SB 111

SC M&C IMPORT SRL EXPORT

Copșa Mică, Sat Tîrnăvioara nr. 90, jud. Sibiu, 555400

 

X

X

X

61

SB 126

SC CAPA PROD SRL

Sibiu, Calea Turnișorului nr. 150, jud. Sibiu, 550048

 

X

X

X

62

SB 138

SC MUVI IMPEX SRL

Sibiu, Str. Drumul Ocnei nr. 4, jud. Sibiu, 550092

X

X

X

X

63

SV 039

SC TONIC DISTRIBUTION SRL

Broșteni, jud. Suceava, 727075

 

X

X

X

64

SV 139

SC APOLO SRL (SC ADRAS SRL)

Rădăuți, Str. Constanitn Brăncoveanu, jud. Suceava, 725400

 

X

X

X

65

SV 217

SC ROGELYA SRL

Fălticeni, Str. Ion Creangă nr. 69, jud. Suceava, 725200

 

X

X

X

66

SV 5661

SC HARALD PROD SRL

Măzănăiești, jud. Suceava, 727219

X

X

X

X

67

SV 5819

SC MARA ALEX SRL

Bădeuți, jud. Suceava, 727361

X

 

 

 

68

SV5943

SC SCUZA PROD

Forăști 96, jud. Suceava, 727235

 

X

X

X

69

SV 5963

SC DANILEVICI SRL

Gura Humorului, Str. Fundătura Ghiocei nr. 2, jud. Suceava, 725300

X

X

X

X

70

SV 6071

SC ANCAROL SRL

Gura Humorului, Bd. Bucovina FN, jud. Suceava, 72530

X

X

X

X

71

TL 019

SC TABCO CAMPOFRIO SA

Tulcea, Str. Prislav nr. 177, jud. Tulcea, 820013

X

X

X

X

72

TL 177

SC GAZDI PROD SRL

Stejaru, jud. Tulcea, 827215

X

X

 

 

73

TL 418

SC STOLI SRL

Cerna, jud. Tulcea, 827045

X

 

 

 

74

TL 686

SC PIG COM SRL

Satu Nou, jud. Tulcea, 827141

X

 

 

 

75

TL 782

SC PROD IMPORT CDC SRL

Frecăței, jud. Tulcea, 827075

X

X

 

 

76

TM 378

SC VEROMEN SRL

Timișoara, jud. Timiș, 300970

 

X

X

X

77

TM 2725

SC RECOSEMTRACT SRL

Recaș, Calea Bazoșului nr. 1, jud. Timiș, 307340

 

X

X

X

78

TM 4187

SC FEMADAR SRL

Giroc, Str. Gloria nr. 4, jud. Timiș, 307220

 

X

X

X

79

TM 4297

SC KENDO SRL

Victor Vlad Delamarina, jud. Timiș, 307460

X

X

X

X

80

TM 7438

SC AMBAX SRL

Timișoara, Calea Buziașului nr. 14, jud. Timiș, 300693

 

X

X

X

81

TR 10

SC ROMCIP SA

Salcia, jud. Teleorman, 147300

X

X

X

X

82

TR 26

SC COM GIORGI IMPEX SRL

Alexandria, jud. Teleorman, 140150

 

X

X

 

83

TR 36

SC AVICOLA COSTESTI SRL

Roșiori de Vede, Str. Vadu Vezii nr. 1, jud. Teleorman, 145100

X

 

 

 

84

TR 93

SC MARA PROD COM SRL

Alexandria, Str. Abatorului nr. 1 bis, jud. Teleorman, 140106

 

X

X

X

85

VN 42

SC STEMARADI SRL

Tătăranu, jud. Vrancea, 627350

X

 

 

 

86

VN 2694

SC COMIND THOMAS SRL

Focșani, Str. Sihleanu nr. 5, jud. Vrancea, 620165

X

X

 

 

87

VN 3045

SC VANICAD SRL

Milcov, jud. Vrancea, 627205

X

 

 

 

88

VN 2954/116

SC AURORA COM SRL

Odobești, Str. Libertății nr. 38, jud. Vrancea, 625300

X

X

X

X

89

VS 2243

SC CIB SA

Bârlad, Fundătura Elena Doamna nr. 2, jud. Vaslui, 731018

X

X

X

X

90

VS 2268

SC VIOROM „P” IMPEX SRL

Comuna Oltenesti, Localitatea Tărzii, jud. Vaslui, 737380

X

X

 

 

91

VS 2300

SC CARACUL SRL

Vaslui, jud. Vaslui, 730233

X

X

 

 

92

AR 92

SC AGRIPROD SRL

Nădlac, Str. Calea Aradului nr. 1, jud. Arad, 315500

X

X

 

 

93

AR 294

SC PRODAGRO CETATE SRL

Șiria, Complex zootehnic, jud. Arad

X

X

 

 

94

B 120

SC ROM-SELECT 2000 SRL

București, B-dul Iuliu Maniu nr. 220, sector 6

 

X

 

 

95

B 269

SC FOODICOM SRL

București, Str. Cătinei nr. 25, sector 6

 

X

 

 

96

B 921

SC ROMALIM INTERNATIONAL SRL

București, B-dul Timișoara 104 B, sector 6

 

X

 

 

97

BH 103

SC AVICOLA SALONTA SA (SC FLAVOIA SRL) (1)

Salonta, Str. Ghestului nr. 7, jud. Bihor, 415500

X

X

 

 

98

BV 12

SC DRAKOM SILVA SRL

Codlea extravilan, Șoseaua Codlea Dumbrăvița, jud. Brașov

X

X

 

 

99

CJ 109

SC ONCOS IMPEX SRL

Florești, Str. Abatorului nr. 2, jud. Cluj, 407280

X

X

 

 

100

CV 210

SC ABO-FARM SA (SC NUTRICOD SA) (2)

Sf. Gheorghe, Str. Pârâului nr. 6, jud. Covasna, 520033

X

X

 

 

101

DJ 34

SC FELVIO SRL

Bucovăț, Platforma Bucovăț, jud. Dolj

X

X

 

 

102

IS 1376

SC AVÍCOLA SA IASI

Târgu Frumos, Str. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 44, jud. Iasi, 705300

X

X

 

 

103

TM 2739

SC AVIBLAN SRL

Jebel, jud. Timiș, 307235

X

X

 

 

Legenda:

SH

=

macelli

CP

=

laboratorio di sezionamento

PP

=

stabilimento di trasformazione

MM/MP

=

carni macinate/preparazioni di carne


(1)  SC. AVICOLA SALONTA SA ha cambiato la sua denominazione in SC FLAVOIA SRL.

(2)  SC. NUTRICOD SA ha cambiato la sua denominazione in SC ABO- FARM SA.


ALLEGATO II

ELENCO DEGLI STABILIMENTI PER I PRODOTTI DELLA PESCA

N.

N. Veterinario

Nome dello stabilimento

Città, via o villaggio, regione

Attività

PP

FFPP

1

BR 184

SC TAZZ TRADE SRL (SC ROFISH GROUP SRL) (1)

Brăila, str. Fata Portului nr. 2, județul Brăila, 810529

X

 

2

BR 185

SC TAZZ TRADE SRL (SC ROFISH GROUP SRL) (1)

Brăila, str. Fata Portului nr. 2, județul Brăila, 810529

X

 

3

B 453

SC COSTIANA SRL

București, str. Andronache nr. 11-19, 022527

X

 

4

PH 1817

SC DIVERTAS SRL

Comuna Fântânele nr. 578, județul Prahova, 107240

X

X

Legenda:

PP

=

stabilimento di trasformazione

FFPP

=

stabilimenti di trasformazione di pesce fresco


(1)  SC. TAZZ TRADE SRL ha cambiato la sua denominazione in SC.ROFISH GROUP SRL.


ALLEGATO III

ELENCO DI STABILIMENTI PER GLI OVOPRODOTTI

N.

N. Veterinario

Nome dello stabilimento

Città, via o villaggio, regione

Attività

EEP

EPC

LEP

1

B 39833

SC COMPRODCOOP SA BUCURESTI (EPP)

București, bd. Timișoara nr. 52, sector 6, 061333

X

 

 

2

CV 471

SC ABO-FARM SA (EPC) (SC NUTRICOD SA) (1)

Sf. Gheorghe, str. Jokai Mor f.n., județul Covasna, 520033

 

X

X

3

DB 133

SC AVICOLA GAESTI SA (EPC)

Găești, județul Dâmbovița, 135200

 

X

 

4

GR 3028

AVICOLA BUCURESTI SA CSHD MIHAILEȘTI (EPC)

Mihăilești, județul Giurgiu, 085200

 

X

X

5

VN 16

SC AVIPUTNA SA GOLESTI (EPC)

Comuna Golești, Str. Victoriei nr. 22, județul Vrancea, 627150

 

X

 

Legenda:

EEP

=

stabilimento di trasformazione delle uova

EPC

=

centro di imballaggio delle uova

LEP

=

ovoprodotti liquidi


(1)  SC. NUTRICOD SA ha cambiato la sua denominazione in SC ABO- FARM SA.


ALLEGATO IV

ELENCO DEI DEPOSITI FRIGORIFERI

N.

N. Veterinario

Nome dello stabilimento

Città, via o villaggio, regione

Attività

CS

1

AR 514

SC AGRIROM SRL

Vladimirescu, str. Archim f.n., județul Arad, 310010

X

2

BC 1034

SC AGRICOLA INT. SRL

Bacău, Calea Moldovei nr. 16, județul Bacău, 600352

X

3

CT 8070

SC MIRICOS SRL

Constanța, Șoseaua Interioară nr. 1, județul Constanța, 900229

X

4

CT 146

SC FRIAL SA

Constanța, Port Constanța, dana 53, județul Constanța, 900900

X

5

DJ 59

SC FRIGORIFER SA

Craiova, Str. Câmpului nr. 2, Craiova, județul Dolj, 200011

X

Legenda:

CS

=

depositi frigoriferi


ALLEGATO V

MODULO DI CUI ALL’ARTICOLO 5

Numero dello stabilimento

Denominazione

Indirizzo

Regione

Progressi realizzati

(breve descrizione)

Livello di conformità stimato

(in %)

Data prevista di piena conformità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Regione

N. totale di stabilimenti

(per categoria)

N. di stabilimenti non conformi

(per categoria)

% di stabilimenti non conformi rispetto al totale

(per categoria)

N. totale di stabilimenti

(per categoria)

N. di stabilimenti non conformi

(per categoria)

% di stabilimenti non conformi rispetto al totale

(per categoria)

N. totale di stabilimenti

(per categoria)

N. di stabilimenti non conformi

(per categoria)

% di stabilimenti non conformi rispetto al totale

(per categoria)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale RO

 

 

 

 

 

 

 

 

 


IV Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

13.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 40/63


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2008

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

(2010/90/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

visto l’atto di adesione del 2005, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 ottobre 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, a negoziare con la Giordania un protocollo che modifica gli accordi conclusi tra la Comunità europea e i paesi terzi, in particolare l'accordo di associazione euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

(2)

I negoziati si sono conclusi.

(3)

Il testo del protocollo negoziato con il Regno hascemita di Giordania prevede, all'articolo 8, paragrafo 2, l'applicazione provvisoria del protocollo prima della sua entrata in vigore.

(4)

Il protocollo deve essere firmato a nome della Comunità e applicato in via provvisoria, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva,

DECIDE:

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presente protocollo si applica in via provvisoria dal 1o gennaio 2007, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL


PROTOCOLLO

dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno Hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

in appresso denominati «gli Stati membri CE», rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea, e

LA COMUNITÀ EUROPEA,

in appresso denominata «la Comunità», rappresentata dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione europea,

da una parte,

e il Regno hascemita di Giordania

in appresso denominato «Giordania»,

dall’altra,

CONSIDERANDO che l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in appresso denominato «l'accordo euromediterraneo», è stato firmato a Bruxelles il 24 novembre 1997 ed è entrato in vigore il 1o maggio 2002;

CONSIDERANDO che il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea e il relativo atto sono stati firmati a Lussemburgo il 25 aprile 2005 e sono entrati in vigore il 1o gennaio 2007;

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 dell'atto di adesione, l'adesione delle nuove Parti contraenti dell'accordo euromediterraneo deve essere sancita dalla conclusione di un protocollo di questo stesso accordo;

CONSIDERANDO che si sono svolte le consultazioni di all'articolo 22 dell'accordo euromediterraneo per assicurare che si tenesse conto dei mutui interessi della Comunità e della Giordania,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica di Bulgaria e la Romania diventano Parti contraenti dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, ed il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, e, al pari degli altri Stati membri della Comunità, rispettivamente adottano e prendono atto dei testi dell'accordo, delle dichiarazioni congiunte, delle dichiarazioni unilaterali e degli scambi di lettere.

CAPO I

MODIFICHE AL TESTO DELL'ACCORDO EUROMEDITERRANEO, COMPRESI I SUOI ALLEGATI E PROTOCOLLI

Articolo 2

Norme di origine

Il protocollo n. 3 è modificato come segue:

1)

all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1, i riferimenti ai nuovi Stati membri sono soppressi;

2)

l'allegato IV bis è sostituito dal seguente:

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Versione lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. . . (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme . . (2).

Versione lituana

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana Nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat xort'oħra b’mod ċar, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O abaixo assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Versione araba

Image

3)

l'allegato IV ter è sostituito dal seguente:

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)), декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no. … (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Versione lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. . . (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme . . (2).

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Versione lituana

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana Nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat xort'oħra b’mod ċar, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Versione portoghese

O abaixo assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Versione araba

Image

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 3

Prove dell'origine e cooperazione amministrativa

1.   Le prove dell'origine debitamente rilasciate dalla Giordania o da un nuovo Stato membro nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi applicati tra di essi sono accettate nei rispettivi paesi in virtù del presente protocollo sempreché:

a)

l'acquisizione di tale origine conferisca un trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute nel presente accordo o nel sistema comunitario delle preferenze generalizzate;

b)

la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati entro il giorno precedente la data di adesione;

c)

la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.

Qualora le merci siano state dichiarate per l'importazione in Giordania o in un nuovo Stato membro in data precedente a quella dell'adesione e nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi applicabili in quel momento tra la Giordania e il nuovo Stato membro in questione, la prova dell'origine rilasciata a posteriori nel quadro di tali accordi o regimi può ugualmente essere accettata purché venga presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell'adesione.

2.   La Giordania e i nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni con le quali è stato concesso lo status di «esportatore autorizzato» nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi tra loro applicati, a condizione che:

a)

tale disposizione sia contemplata anche dall'accordo concluso tra la Giordania e la Comunità prima della data dell'adesione; e

b)

gli esportatori autorizzati applichino le norme di origine in vigore nel quadro di tale accordo.

Tali autorizzazioni devono essere sostituite, entro e non oltre un anno dalla data dell’adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni dell’accordo.

3.   Le richieste di verifica a posteriori delle prove dell'origine rilasciate a norma degli accordi preferenziali o dei regimi autonomi di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere presentate dalle autorità doganali competenti della Giordania o dei nuovi Stati membri e sono accettate da dette autorità per i tre anni successivi al rilascio della prova dell'origine in questione.

Articolo 4

Merci in transito

1.   Le disposizioni dell'accordo si possono applicare alle merci esportate dalla Giordania verso uno dei nuovi Stati membri o da uno dei nuovi Stati membri verso la Giordania, che sono conformi alle disposizioni del protocollo n. 3 e che alla data dell'adesione si trovano in transito o in custodia temporanea, in un deposito doganale o in una zona franca in Giordania o nel nuovo Stato membro in questione.

2.   In casi simili, il trattamento preferenziale può essere concesso purché, entro quattro mesi dalla data dell'adesione, una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore venga presentata alle autorità doganali del paese importatore.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 5

Il Regno hashemita di Giordania si impegna a non formulare richieste, a non avviare azioni e a non modificare o revocare alcuna concessione a norma degli articoli XXIV.6 e XXVIII del GATT 1994 con riferimento al presente allargamento della Comunità.

Articolo 6

Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo euromediterraneo. Gli allegati e la dichiarazione del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

Articolo 7

1.   La Comunità, il Consiglio dell'Unione europea a nome degli Stati membri e il Regno hashemita di Giordania procedono all'approvazione del presente protocollo conformemente alle rispettive procedure.

2.   Le Parti si notificano l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al precedente paragrafo. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 8

1.   Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione.

2.   Il presente protocollo si applica, in via provvisoria, a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Articolo 9

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle Parti contraenti, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Articolo 10

Il testo dell'accordo euromediterraneo, compresi gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché l'atto finale e le dichiarazioni ad esso allegate, sono redatti nelle lingue bulgara e rumena, tutti i testi facenti fede alla stregua dei testi originali. Il consiglio di associazione approva tali testi.

Съставено в Брюксел на тридесети ноември две хиляди и девета година.

Hecho en Bruselas, el treinta de noviembre de dos mil nueve.

V Bruselu dne třicátého listopadu dva tisíce devět.

Udfærdiget i Bruxelles den tredivte november to tusind og ni.

Geschehen zu Brüssel am dreißigsten November zweitausendneun.

Kahe tuhande üheksanda aasta novembrikuu kolmekümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Νοεμβρίου δύο χιλιάδες εννιά.

Done at Brussels on the thirtieth day of November in the year two thousand and nine.

Fait à Bruxelles, le trente novembre deux mille neuf.

Fatto a Bruxelles, addì trenta novembre duemilanove.

Briselē, divi tūkstoši devītā gada trīsdesmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai devintų metų lapkričio trisdešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-kilencedik év november harmincadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tletin jum ta' Novembru tas-sena elfejn u disgħa.

Gedaan te Brussel, de dertigste november tweeduizend negen.

Sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego listopada roku dwa tysiące dziewiątego.

Feito em Bruxelas, em trinta de Novembro de dois mil e nove.

Întocmit la Bruxelles, la treizeci noiembrie două mii nouă.

V Bruseli tridsiateho novembra dvetisícdeväť.

V Bruslju, dne tridesetega novembra leta dva tisoč devet.

Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattayhdeksän.

Som skedde i Bryssel den trettionde november tjugohundranio.

Image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

За Хашемитското кралство Йордания

Por el Reino Hachemita de Jordania

Za Jordánské hášimovské království

For Det Hashemitiske Kongerige Jordan

Für das Haschemitische Königreich Jordanien

Jordaania Hašimiidi Kuningriigi nimel

Για το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας

For the Hashemite Kingdom of Jordan

Pour le Royaume hachémite de Jordanie

Per il Regno hashemita di Giordania

Jordānijas Hāšemītu Karalistes vārdā

Jordanijos Hašimitų Karalystės vardu

A Jordán Hasimita Királyság részéről

Għar-Renju Ħaxemit tal-Ġordan

Voor het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië

W imieniu Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego

Pelo Reino Hachemita da Jordânia

Pentru Regatul Hașemit al Iordaniei

Za Jordánske hášimovské kráľovstvo

Za Hašemitsko kraljevino Jordanijo

Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan puolesta

På Hashemitiska konungariket Jordaniens vägnar

Image


13.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 40/75


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 2009

relativa alla conclusione di un accordo in forma di protocollo tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie relative alle disposizioni commerciali dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra

(2010/91/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 febbraio 2006, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i partner della regione mediterranea al fine di istituire un dispositivo di risoluzione delle controversie relative alle disposizioni commerciali.

(2)

I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato istituito dall'articolo 133 del trattato e in conformità delle direttive di negoziato stabilite dal Consiglio.

(3)

La Commissione ha ultimato i negoziati relativi a un accordo in forma di protocollo tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie relative alle disposizioni commerciali dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra (1).

(4)

È opportuno approvare l'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di protocollo tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie relative alle disposizioni commerciali dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

A. BORG


(1)  GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.


PROTOCOLLO

Tra l’Unione europea e la Repubblica tunisina che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie relative alle disposizioni commerciali dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la comunità europea e i suoi stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra

L’UNIONE EUROPEA, di seguito denominata «l’Unione»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA TUNISINA, di seguito denominata «la Tunisia»,

dall’altra,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPO I

OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Obiettivo

L’obiettivo del presente protocollo è prevenire e risolvere le controversie commerciali tra le parti onde pervenire, per quanto possibile, a soluzioni concordate.

Articolo 2

Applicazione del protocollo

1.   Le disposizioni del presente protocollo si applicano ad ogni controversia relativa all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni del titolo II (ad eccezione dell’articolo 24) dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra («l’accordo di associazione»), salvo espressa indicazione contraria (1). L’articolo 86 dell’accordo di associazione si applica alle controversie relative all’applicazione e all’interpretazione di altre disposizioni di detto accordo.

2.   Le procedure del presente protocollo si applicano qualora, sessanta giorni dopo che una controversia è stata sottoposta al Consiglio di associazione a norma dell’articolo 86 dell’accordo di associazione, detto Consiglio non sia riuscito a risolvere la controversia.

3.   Ai fini del paragrafo 2 una controversia è considerata risolta quando il Consiglio di associazione prende una decisione a norma dell’articolo 86, paragrafo 2, dell’accordo di associazione oppure dichiara che la controversia non sussiste più.

CAPO II

CONSULTAZIONI E MEDIAZIONE

Articolo 3

Consultazioni

1.   Le parti si adoperano per risolvere ogni divergenza sull’interpretazione e sull’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2 avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione tempestiva, equa e concordata.

2.   Una parte chiede per iscritto all’altra parte, con copia al sottocomitato «Industria, commercio e servizi», l’avvio di consultazioni indicando la misura contestata e le disposizioni dell’accordo di associazione che ritiene applicabili.

3.   Le consultazioni si svolgono entro quaranta giorni dalla data di ricevimento della richiesta e hanno luogo nel territorio della parte convenuta, a meno che le parti non decidano diversamente. Le consultazioni si ritengono concluse entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta a meno che le due parti non decidano di proseguirle. Le consultazioni, in particolare tutte le informazioni comunicate e le posizioni assunte dalle parti nel corso del procedimento, rimangono riservate e non pregiudicano i diritti di nessuna delle due parti in eventuali procedimenti successivi.

4.   Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle riguardanti merci deperibili o di carattere stagionale, si tengono entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta e si considerano concluse entro trenta giorni dalla medesima data.

5.   Se la parte cui viene presentata la richiesta di consultazione non risponde a tale richiesta entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della medesima o se le consultazioni non si svolgono entro i termini prescritti rispettivamente al paragrafo 3 o al paragrafo 4, oppure se le consultazioni si sono concluse senza che si sia pervenuto a una soluzione concordata, la parte attrice può richiedere la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell’articolo 5.

Articolo 4

Mediazione

1.   Se le consultazioni non consentono di pervenire a una soluzione concordata, le parti possono chiedere, di comune accordo, l’intervento di un mediatore. Le richieste di mediazione devono essere presentate per iscritto al sottocomitato «Industria, commercio e servizi», indicando la misura oggetto delle consultazioni e il mandato concordato per la mediazione. Ciascuna parte si impegna a considerare con la debita attenzione le richieste di mediazione.

2.   A meno che le parti non trovino l’accordo sulla scelta di un mediatore entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di mediazione, il presidente del sottocomitato «Industria, commercio e servizi» o un suo delegato designa un mediatore, estratto a sorte tra le persone figuranti nell’elenco di cui all’articolo 19, che non sia cittadino né dell’una né dell’altra parte. La designazione è effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di mediazione. Il mediatore convoca una riunione delle parti entro trenta giorni dalla sua designazione. Il mediatore riceve le comunicazioni delle parti al più tardi quindici giorni prima della riunione e può richiedere informazioni supplementari alle parti oppure a esperti o consulenti tecnici, se lo ritiene necessario. Le informazioni così ottenute devono essere comunicate a ciascuna delle parti affinché possa formulare osservazioni. Il mediatore notifica un parere entro quarantacinque giorni dalla sua designazione.

3.   Il parere del mediatore, che può comprendere una o più raccomandazioni su come risolvere la controversia conformemente a quanto disposto dall’articolo 2, non è vincolante.

4.   Le parti possono decidere di modificare i termini di cui al paragrafo 2. Anche il mediatore può decidere di modificare i termini su istanza di una delle parti, tenuto conto di particolari difficoltà incontrate dalla parte interessata o della complessità del caso.

5.   Le procedure che comportano una mediazione, in particolare il parere del mediatore, tutte le informazioni comunicate e le posizioni assunte dalle parti nel corso di tali procedimenti, rimangono riservate e non pregiudicano i diritti di nessuna delle due parti nell’eventuale prosieguo della procedura.

6.   Previo accordo delle parti, le procedure di mediazione possono proseguire parallelamente alla procedura di arbitrato.

7.   La sostituzione di un mediatore può avvenire solo per le ragioni e secondo le procedure di cui alle disposizioni da 18 a 21 del regolamento interno.

CAPO III

PROCEDURE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

SEZIONE I

Procedura di arbitrato

Articolo 5

Avvio della procedura di arbitrato

1.   Qualora le parti non siano riuscite a risolvere la controversia ricorrendo alle consultazioni di cui all’articolo 3 oppure alla mediazione di cui all’articolo 4, la parte attrice può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale.

2.   La richiesta di costituzione del collegio arbitrale è comunicata per iscritto alla parte convenuta e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi». La parte attrice precisa nella sua richiesta quale sia la specifica misura contestata e spiega come tale misura costituisca una violazione delle disposizioni di cui all’articolo 2. La richiesta di costituzione di un collegio arbitrale è presentata entro i diciotto mesi successivi alla data di ricevimento della richiesta di consultazioni, fatto salvo il diritto della parte attrice di richiedere successivamente nuove consultazioni relative allo stesso problema.

Articolo 6

Costituzione del collegio arbitrale

1.   Il collegio arbitrale è composto di tre arbitri.

2.   Entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui la parte convenuta riceve la richiesta di costituzione del collegio arbitrale, le parti si consultano per concordare la composizione del collegio.

3.   Qualora le parti non raggiungano un accordo sulla composizione del collegio entro il termine fissato al paragrafo 2, ciascuna di esse può chiedere al presidente del sottocomitato «Industria, commercio e servizi», o a un suo delegato, di sorteggiare i tre membri tra i nominativi inseriti nell’elenco compilato a norma dell’articolo 19 scegliendone uno tra i nominativi proposti dalla parte attrice, uno tra i nominativi proposti dalla parte convenuta e uno fra i nominativi selezionati per fungere da presidente. Qualora le parti concordino sulla designazione di uno o due membri del collegio arbitrale, i restanti membri vengono scelti secondo la medesima procedura.

4.   Il presidente del sottocomitato «Industria, commercio e servizi» o il delegato del presidente selezionano gli arbitri entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta presentata a norma del paragrafo 3.

5.   La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui vengono designati i tre arbitri.

6.   La sostituzione degli arbitri può avvenire solo per le ragioni e secondo le procedure di cui alle disposizioni da 18 a 21 del regolamento interno.

Articolo 7

Relazione interinale del collegio arbitrale

Il collegio arbitrale presenta alle parti una relazione interinale che espone le conclusioni di fatto, l’applicabilità delle pertinenti disposizioni e le motivazioni alla base delle conclusioni e delle raccomandazioni in essa contenute entro centoventi giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. Ciascuna parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame relativa ad aspetti precisi della relazione interinale entro quindici giorni dalla data della sua notifica. Le conclusioni del lodo definitivo del collegio arbitrale comprendono una motivazione adeguata delle argomentazioni presentate nel riesame interinale e rispondono con chiarezza alle domande e alle osservazioni delle parti.

Articolo 8

Lodo del collegio arbitrale

1.   Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» entro centocinquanta giorni dalla sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di questa scadenza, ne dà notifica per iscritto alle parti e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi», indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio prevede di concludere i lavori. Il lodo deve comunque essere notificato entro centottanta giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.

2.   Nei casi urgenti, in particolare quelli relativi a merci deperibili o di carattere stagionale, il collegio arbitrale si adopera per notificare il proprio lodo entro settantacinque giorni dalla sua costituzione. Il lodo deve comunque essere pronunciato entro novanta giorni dalla costituzione del collegio. Entro dieci giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale si pronuncia in via preliminare circa l’effettiva urgenza del caso.

3.   Su richiesta di entrambe le parti, il collegio arbitrale sospende i lavori in qualsiasi momento per un periodo concordato tra le parti non superiore a dodici mesi e li riprende alla fine di tale periodo concordato su richiesta della parte attrice. Se la parte attrice non richiede la ripresa dei lavori del collegio arbitrale prima della scadenza del periodo di sospensione concordato, la procedura è conclusa. La sospensione e la conclusione dei lavori del collegio arbitrale non pregiudicano i diritti delle parti in un’altra procedura sullo stesso problema.

SEZIONE II

Esecuzione

Articolo 9

Esecuzione del lodo del collegio arbitrale

Le parti prendono le misure necessarie per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale e si adoperano per concordare il periodo di tempo per dare esecuzione al lodo.

Articolo 10

Periodo di tempo ragionevole per l’esecuzione

1.   Entro trenta giorni dal ricevimento della notifica del lodo del collegio arbitrale alle parti, la parte convenuta notifica alla parte attrice e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» il periodo di tempo necessario («periodo di tempo ragionevole») per l’esecuzione, qualora risulti impossibile un’esecuzione immediata.

2.   In caso di disaccordo tra le parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per l’esecuzione del lodo del collegio arbitrale, la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale, entro venti giorni dalla data in cui la parte convenuta ha ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1, di stabilirne la durata. La richiesta viene notificata contemporaneamente all’altra parte e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi». Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

3.   Il periodo di tempo ragionevole può essere prorogato previo accordo delle parti.

Articolo 11

Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale

1.   Prima che scada il periodo di tempo ragionevole, la parte convenuta notifica all’altra parte e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» le misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale.

2.   Qualora le parti non concordino sull’esistenza di una misura notificata a norma del paragrafo 1 o sulla sua compatibilità con le disposizioni di cui all’articolo 2, la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi in merito. La richiesta indica la specifica misura contestata e spiega le ragioni della sua incompatibilità con le disposizioni di cui all’articolo 2. Il collegio arbitrale notifica la propria decisione entro novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o di carattere stagionale, il collegio arbitrale notifica il proprio lodo entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Articolo 12

Misure temporanee in caso di mancata esecuzione

1.   Se prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole la parte convenuta non notifica alcuna misura presa per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale oppure se il collegio arbitrale decide che la misura notificata a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, non è compatibile con gli obblighi della parte a norma delle disposizioni di cui all’articolo 2, la parte convenuta presenta, previa richiesta della parte attrice, un’offerta di indennizzo temporaneo.

2.   Se non si perviene a un accordo sull’indennizzo entro trenta giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole o dalla notifica del lodo di cui articolo 11, in cui il collegio arbitrale ha stabilito l’incompatibilità con le disposizioni di cui all’articolo 2, la parte attrice è autorizzata a sospendere, previa notifica all’altra parte e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi», gli obblighi derivanti da una delle disposizioni di cui all’articolo 2 in misura equivalente all’annullamento o alla riduzione dei benefici causata dalla violazione. Nel prendere tali misure la parte attrice tiene conto del loro impatto sullo sviluppo e sull’economia della parte convenuta. La parte attrice può applicare la sospensione dopo dieci giorni lavorativi dalla data in cui la parte convenuta ha ricevuto la notifica, a meno che la parte convenuta non abbia chiesto l’arbitrato a norma del paragrafo 3.

3.   Se ritiene che la sospensione non sia equivalente all’annullamento o alla riduzione dei benefici causata dalla violazione, la parte convenuta può chiedere per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi in merito. Tale richiesta viene notificata all’altra parte e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» prima della scadenza del periodo di dieci giorni di cui al paragrafo 2. Il collegio arbitrale, dopo aver eventualmente acquisito il parere di esperti, notifica il proprio lodo sul livello di sospensione degli obblighi alle parti e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Gli obblighi non possono essere sospesi finché il collegio arbitrale non si sia pronunciato; le sospensioni devono essere coerenti con il lodo del collegio arbitrale.

4.   La sospensione degli obblighi è temporanea e si applica solo fino a quando la misura giudicata incompatibile con le disposizioni di cui all’articolo 2 non sia stata revocata o modificata per renderla conforme a tali disposizioni, secondo quanto previsto all’articolo 13, o fino a quando le parti non abbiano trovato un accordo per la risoluzione della controversia.

Articolo 13

Esame delle misure prese per dare esecuzione al lodo dopo la sospensione degli obblighi

1.   La parte convenuta notifica all’altra parte e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» tutte le misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale così come la sua richiesta affinché la parte attrice ponga fine alla sospensione degli obblighi.

2.   Se entro trenta giorni dalla data di ricevimento della notifica le parti non giungono a un accordo sulla compatibilità delle misure notificate con le disposizioni di cui all’articolo 2, la parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi in merito. La richiesta viene notificata contemporaneamente all’altra parte e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi». Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della richiesta. Se il collegio arbitrale decide che una misura per dare esecuzione al lodo è conforme alle disposizioni di cui all’articolo 2, la sospensione degli obblighi è revocata.

SEZIONE III

Disposizioni comuni

Articolo 14

Soluzione concordata

Le parti possono in qualsiasi momento pervenire alla soluzione concordata di una controversia cui si applicano le disposizioni del presente protocollo. Esse notificano tale soluzione al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» e al collegio arbitrale. In seguito alla notifica della soluzione concordata il collegio arbitrale interrompe i propri lavori e la procedura è conclusa.

Articolo 15

Regolamento interno

1.   Le procedure di risoluzione delle controversie cui si applica il capo III sono disciplinate dal regolamento interno allegato al presente protocollo.

2.   In conformità del regolamento interno, le riunioni del collegio arbitrale sono aperte al pubblico, salvo diverso accordo tra le parti.

Articolo 16

Informazioni e consulenza tecnica

Su richiesta di una parte o d’ufficio, il collegio arbitrale può acquisire le informazioni che giudica utili ai fini della procedura. In particolare, se lo ritiene necessario, il collegio arbitrale ha anche il diritto di acquisire il parere di esperti. Prima di scegliere detti esperti il collegio arbitrale consulta le parti. Le informazioni così ottenute devono essere comunicate a entrambe le parti affinché possano formulare osservazioni. Le persone fisiche o giuridiche interessate e stabilite presso le parti sono autorizzate a presentare memorie a titolo di amicus curiae al collegio arbitrale conformemente al regolamento interno. Tali memorie si limitano agli aspetti di fatto della controversia, senza affrontare questioni di diritto.

Articolo 17

Norme di interpretazione

I collegi arbitrali applicano e interpretano le disposizioni di cui all’articolo 2 secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, in particolare quelle della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. I lodi del collegio arbitrale non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi enunciati nelle disposizioni di cui all’articolo 2.

Articolo 18

Lodi e decisioni del collegio arbitrale

1.   Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare decisioni consensuali. Qualora risulti però impossibile adottare una decisione consensuale, si procede a maggioranza. Il parere degli arbitri dissenzienti non è tuttavia pubblicato in alcun caso.

2.   I lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le parti e non creano alcun diritto né alcun obbligo per le persone fisiche o giuridiche. Il lodo indica le conclusioni di fatto, l’applicabilità delle disposizioni pertinenti dell’accordo di associazione e le motivazioni alla base di tutte le risultanze e conclusioni in esso contenute. Il sottocomitato «Industria, commercio e servizi» rende pubblico integralmente il lodo del collegio arbitrale, a meno che non decida altrimenti per salvaguardare la riservatezza delle informazioni commerciali.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 19

Elenchi degli arbitri

1.   Il sottocomitato «Industria, commercio e servizi» compila, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente protocollo, un elenco di almeno quindici persone disposte a esercitare la funzione di arbitro e in possesso dei requisiti per farlo. Ciascuna delle parti propone almeno cinque arbitri. Le due parti scelgono anche almeno cinque persone che non siano cittadini né dell’una né dell’altra parte cui affidare l’incarico di presidente del collegio arbitrale. Il sottocomitato «Industria, commercio e servizi» assicura che l’elenco contenga sempre quindici nominativi.

2.   Gli arbitri devono possedere conoscenze o esperienze specifiche in materia di diritto e commercio internazionale. Essi devono essere indipendenti, esercitare le funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o governo né essere collegati al governo di nessuna delle parti e devono rispettare il codice di condotta allegato al presente protocollo.

3.   Il sottocomitato «Industria, commercio e servizi» può compilare un ulteriore elenco di almeno quindici persone in possesso di competenze settoriali in materie specifiche disciplinate dall’accordo di associazione. Ai fini della procedura di selezione di cui all’articolo 6, paragrafo 2, i presidenti del sottocomitato «Industria, commercio e servizi» possono avvalersi di tale elenco settoriale, previo accordo di entrambe le parti.

Articolo 20

Rapporto con gli obblighi derivanti dall’OMC

1.   Il ricorso alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nel presente protocollo non pregiudica eventuali azioni in sede di OMC, comprese quelle per la risoluzione delle controversie.

2.   Tuttavia, la parte che per una misura specifica abbia avviato una procedura di risoluzione delle controversie a norma del presente protocollo o dell’accordo OMC non può avviare un procedimento relativo alla stessa misura nell’altra sede finché il primo procedimento non sia concluso. Una parte, inoltre, non denuncia in entrambe le sedi la violazione di un obbligo previsto negli stessi termini dall’accordo di associazione e dall’accordo OMC. In un simile caso, dopo l’avvio di una procedura di risoluzione delle controversie, la parte non può presentare una denuncia di violazione dello stesso obbligo a norma dell’altro accordo presso l’altra sede, a meno che la sede scelta non si pronunci a tale proposito per motivi procedurali o giurisdizionali.

3.   Ai fini del paragrafo 2:

le procedure di risoluzione delle controversie a norma dell’accordo OMC si considerano avviate nel momento in cui una parte chiede la costituzione di un collegio ai sensi dell’articolo 6 dell’intesa dell’OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie; si considerano concluse nel momento in cui l’organo di conciliazione adotta la relazione del collegio e quella dell’organo di appello, a seconda dei casi, in conformità dell’articolo 16 e dell’articolo 17, paragrafo 14, della detta intesa;

le procedure di risoluzione delle controversie a norma del presente protocollo si considerano avviate nel momento in cui una parte chiede la costituzione di un collegio arbitrale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, e si considerano concluse nel momento in cui il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» in conformità dell’articolo 8.

4.   Nessuna disposizione del presente protocollo osta a che una parte proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dall’organo di conciliazione dell’OMC. L’accordo OMC non può essere invocato per impedire a una parte la sospensione di obblighi a norma del presente protocollo.

Articolo 21

Termini

1.   Tutti i termini fissati nel presente protocollo, compresi quelli per la notifica dei lodi dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all’atto o al fatto cui si riferiscono, salvo altrimenti disposto.

2.   I termini menzionati nel presente protocollo possono essere modificati previo accordo fra le parti. Ciascuna parte si impegna a considerare con la debita attenzione le richieste di proroga di un termine dovute a difficoltà incontrate da una parte nel conformarsi alle procedure del presente protocollo. Su richiesta di una parte, il collegio arbitrale può prorogare i termini applicabili alle procedure, tenendo conto del diverso livello di sviluppo delle parti.

Articolo 22

Riesame e modifica del protocollo

1.   Dopo l’entrata in vigore del presente protocollo e dei suoi allegati, il Consiglio di associazione può in ogni momento riesaminarne l’applicazione per decidere in merito alla loro conferma, modifica o revoca.

2.   A tal fine il Consiglio di associazione può considerare la possibilità di istituire un organo d’appello comune per più accordi euromediterranei.

3.   Il Consiglio di associazione può decidere di modificare il presente protocollo e i suoi allegati. Le parti applicano tale decisione dopo il completamento delle loro procedure interne.

Articolo 23

Entrata in vigore

Il presente protocollo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure interne. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si notificano che le procedure di cui al presente articolo sono state espletate.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 2009, in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unií

For Det Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

Image

За Република Тунис

Por la República de Túnez

Za Tuniskou republiku

For Den Tunesiske Republik

Für die Tunesische Republik

Tuneesia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατίας της Τυνησίας

For the Republic of Tunisia

Pour la République tunisienne

Per la Repubblica tunisina

Tunisijas Republikas vārdā

Tuniso Respublikos vardu

A Tunéziai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tat-Tuniżija

Voor de Republiek Tunesië

W imieniu Republiki Tunezyjskiej

Pela República da Tunísia

Pentru Republica Tunisia

Za Tuniskú republiku

Za Republiko Tunizijo

Tunisian tasavallan puolesta

För Republiken Tunisien

Image

Image


(1)  Le disposizioni del presente protocollo non pregiudicano l’applicazione dell’articolo 34 del protocollo relativo alla definizione del concetto di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa.

ALLEGATI

ALLEGATO I:

REGOLAMENTO INTERNO PER L'ARBITRATO

ALLEGATO II:

CODICE DI CONDOTTA PER I MEMBRI DEI COLLEGI ARBITRALI E I MEDIATORI

ALLEGATO I

REGOLAMENTO INTERNO PER L'ARBITRATO

Disposizioni generali

1.

Ai fini del presente protocollo e del presente regolamento interno s'intende per:

a)   «consulente»: una persona incaricata da una parte di fornirle consulenza o assistenza in relazione alla procedura del collegio arbitrale;

b)   «parte attrice»: la parte che chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 5 del presente protocollo;

c)   «parte convenuta»: la parte accusata di aver violato le disposizioni di cui all'articolo 2 del presente protocollo;

d)   «collegio arbitrale»: un collegio costituito in conformità dell'articolo 6 del presente protocollo;

e)   «rappresentante di una parte»: un funzionario o qualsiasi altra persona designata da un dicastero, da un organismo governativo o da qualunque altro soggetto pubblico di una parte;

f)   «giorno»: un giorno di calendario, salvo altrimenti disposto.

2.

Salvo altrimenti concordato, la parte convenuta provvede all'organizzazione logistica dei procedimenti di risoluzione delle controversie, in particolare le audizioni. L'Unione sostiene tuttavia le spese connesse a tutti gli aspetti organizzativi riguardanti le consultazioni, la mediazione e l'arbitrato, eccettuati l'onorario e il rimborso delle spese di mediatori e arbitri, che vengono suddivisi.

Notifiche

3.

Le parti e il collegio arbitrale trasmettono ogni richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento per posta elettronica, con copia trasmessa lo stesso giorno mediante fax, raccomandata, corriere, a mano con rilascio di ricevuta o mediante qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio. Salvo prova contraria, un messaggio di posta elettronica si considera ricevuto nello stesso giorno dell'invio.

4.

Una parte fornisce una copia elettronica di ciascuna delle proprie comunicazioni scritte così come una copia cartacea dei documenti all'altra parte e a ciascuno degli arbitri.

5.

Prima dell'entrata in vigore del presente protocollo le parti si informano reciprocamente sul punto di contatto designato per tutte le notifiche.

6.

Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi alla procedura del collegio arbitrale possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.

7.

Qualora il termine ultimo per la presentazione di un documento coincida con un giorno festivo o un giorno di riposo ufficiale della Tunisia o dell'Unione, il documento può essere presentato il giorno lavorativo successivo. Il primo lunedì di ogni dicembre le parti si scambiano l'elenco delle date dei loro giorni festivi o di riposo ufficiali valido per l'anno successivo. In un giorno festivo o di riposo ufficiale non si considera ricevuto alcun documento, né alcuna notifica o richiesta.

8.

A seconda del contenuto delle disposizioni oggetto della controversia, tutte le richieste e notifiche indirizzate al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» a norma del presente protocollo sono inviate agli altri sottocomitati pertinenti istituiti dall'accordo di associazione.

Avvio della procedura arbitrale

9.

a)

Se, a norma dell'articolo 6 del presente protocollo o delle disposizioni 19, 20 o 49 del presente regolamento interno, i membri del collegio arbitrale sono estratti a sorte, al momento del sorteggio devono essere presenti i rappresentanti di entrambe le parti.

b)

Salvo altrimenti concordato, le parti si riuniscono con il collegio arbitrale entro sette giorni lavorativi dalla costituzione dello stesso al fine di individuare le questioni che le parti o il collegio arbitrale ritengono opportuno affrontare, compresi l'onorario e il rimborso delle spese degli arbitri, che devono essere conformi alle norme dell'OMC. I membri del collegio arbitrale e i rappresentanti delle parti possono partecipare a tale riunione per telefono o in videoconferenza.

10.

a)

A meno che le parti non convengano diversamente, entro cinque giorni lavorativi dalla data di designazione degli arbitri il collegio arbitrale è investito del mandato seguente: «esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni dell'accordo di associazione, la misura oggetto della richiesta di costituzione del collegio arbitrale, pronunciarsi sulla compatibilità della misura in questione con le disposizioni di cui all'articolo 2 del protocollo e pronunciarsi in conformità dell'articolo 8 del protocollo sulla risoluzione delle controversie.»;

b)

le parti devono notificare il mandato concordato al collegio arbitrale entro tre giorni lavorativi dal raggiungimento del loro accordo.

Comunicazioni iniziali

11.

La parte attrice presenta le proprie comunicazioni scritte iniziali entro venti giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La parte convenuta presenta la propria replica scritta entro venti giorni dalla data di presentazione delle comunicazioni scritte iniziali.

Lavori dei collegi arbitrali

12.

Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni. Un collegio arbitrale può delegare il presidente a prendere le decisioni di carattere amministrativo e procedurale.

13.

Salvo altrimenti disposto, il collegio arbitrale può svolgere la propria attività mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, in particolare per telefono, fax o collegamento informatico.

14.

Soltanto gli arbitri possono partecipare alle discussioni del collegio arbitrale, ma quest'ultimo può autorizzare i suoi assistenti a presenziare alle discussioni.

15.

La stesura dei lodi è di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non può essere delegata.

16.

Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni del presente protocollo e dei suoi allegati, il collegio arbitrale può, previa consultazione delle parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni.

17.

Il collegio arbitrale, qualora ritenga necessario modificare un termine applicabile alle procedure o introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, comunica per iscritto alle parti le ragioni che giustificano la modifica o l'adeguamento, indicando il termine o l'adeguamento necessario. Il collegio arbitrale può adottare tale modifica o adeguamento previa consultazione delle parti. I termini di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del presente protocollo non possono essere modificati.

Sostituzione

18.

In caso di impedimento, rinuncia o sostituzione di un arbitro, viene designato un sostituto in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3.

19.

Se una parte ritiene che un arbitro non soddisfi i requisiti del codice di condotta e che per questa ragione vada sostituito, deve informare l'altra parte entro quindici giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza delle circostanze relative alla pertinente violazione del codice di condotta da parte dell'arbitro.

Se una parte ritiene che un arbitro diverso dal presidente non soddisfi i requisiti del codice di condotta, le parti si consultano e, di comune accordo, sostituiscono l'arbitro designando un sostituto conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del presente protocollo.

Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.

Se conclude che un arbitro non soddisfa i requisiti del codice di condotta, il presidente designa un nuovo arbitro, estratto a sorte tra le persone di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del presente protocollo, tra le quali rientrava l'arbitro da sostituire. Se l'arbitro da sostituire era stato designato dalle parti a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del presente protocollo, il sostituto viene estratto a sorte tra le persone proposte dalla parte attrice e dalla parte convenuta in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1, del presente protocollo. La designazione del nuovo arbitro è completata entro cinque giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta al presidente del collegio arbitrale.

20.

Se una parte ritiene che il presidente del collegio arbitrale non soddisfi i requisiti del codice di condotta, le parti si consultano e, di comune accordo, sostituiscono il presidente designando un sostituto conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del presente protocollo.

Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta a uno dei membri rimanenti del gruppo di persone selezionate per fungere da presidente a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del presente protocollo. Il nominativo di tale persona è estratto a sorte dai presidenti del sottocomitato «Industria, commercio e servizi» o dal loro delegato. La decisione di tale persona circa la necessità di sostituire il presidente è definitiva.

Se tale persona decide che il presidente in questione non soddisfa i requisiti del codice di condotta, designa un nuovo presidente, estratto a sorte tra le persone rimanenti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del presente protocollo, che possono fungere da presidente. La designazione del nuovo presidente è completata entro cinque giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta di cui al presente paragrafo.

21.

I lavori del collegio arbitrale sono sospesi per il periodo necessario a espletare le procedure di cui alle disposizioni 18, 19 e 20.

Audizioni

22.

Consultate le parti e gli altri membri del collegio arbitrale, il presidente fissa la data e l'ora dell'audizione e ne dà notifica per iscritto alle parti. Quando l'audizione è pubblica, tali informazioni vengono messe a disposizione di tutti dalla parte incaricata degli aspetti logistici della procedura. Salvo disaccordo tra le parti, il collegio arbitrale può decidere di non organizzare un'audizione.

23.

A meno che le parti non convengano altrimenti, l'audizione ha luogo a Bruxelles se la parte attrice è la Tunisia e a Tunisi se la parte attrice è l'Unione.

24.

Il collegio arbitrale può organizzare un'audizione supplementare solo in circostanze eccezionali. Per le procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3, e all'articolo 13, paragrafo 2, del presente protocollo non vengono organizzate audizioni supplementari.

25.

Tutti gli arbitri sono presenti per l'intera durata delle audizioni.

26.

Indipendentemente dal carattere pubblico della procedura, le seguenti persone possono presenziare a un'audizione:

a)

i rappresentanti delle parti;

b)

i consulenti delle parti;

c)

il personale amministrativo, gli interpreti, i traduttori e gli stenografi; e

d)

gli assistenti degli arbitri.

Solo i rappresentanti e i consulenti delle parti possono rivolgersi al collegio arbitrale.

27.

Entro i cinque giorni lavorativi precedenti la data dell'audizione ciascuna parte trasmette al collegio arbitrale l'elenco dei nominativi delle persone che in sede di audizione procederanno a presentazioni o argomentazioni orali per conto della parte e degli altri rappresentanti o consulenti che presenzieranno all'audizione.

28.

Salvo diverso accordo tra le parti, le audizioni dei collegi arbitrali sono aperte al pubblico. Se le parti decidono che l'audizione si svolga a porte chiuse, il collegio arbitrale può decidere, su richiesta delle parti, che essa sia comunque in parte pubblica. Il collegio arbitrale si riunisce tuttavia a porte chiuse qualora le comunicazioni e le argomentazioni di una parte contengano informazioni commerciali riservate.

29.

Il collegio arbitrale conduce l'audizione nel modo seguente:

 

Argomentazione:

a)

argomentazione della parte attrice;

b)

argomentazione della parte convenuta.

 

Confutazione:

a)

argomentazione della parte attrice;

b)

controreplica della parte convenuta.

30.

In qualsiasi momento dell'audizione il collegio arbitrale può rivolgere domande alle parti.

31.

Il collegio arbitrale predispone la stesura del verbale di ciascuna audizione, che viene quanto prima redatto e trasmesso per iscritto alle parti.

32.

Entro dieci giorni lavorativi dalla data dell'audizione ciascuna parte può trasmettere osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'audizione.

Domande scritte

33.

Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento della procedura. Ciascuna delle parti riceve una copia delle domande rivolte dal collegio arbitrale.

34.

Ciascuna parte trasmette inoltre all'altra parte una copia della propria risposta scritta alle domande del collegio arbitrale. A ciascuna parte viene data la possibilità di inviare osservazioni scritte in merito alle risposte fornite dall'altra parte entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle risposte.

Riservatezza

35.

Le parti rispettano la riservatezza delle audizioni del collegio arbitrale che si sono svolte a porte chiuse a norma della disposizione 28. Ciascuna parte considera riservate le informazioni comunicate in via riservata al collegio arbitrale dall'altra parte. Qualora una parte trasmetta al collegio arbitrale una versione riservata delle sue comunicazioni scritte, essa fornisce ugualmente, su richiesta dell'altra parte, entro quindici giorni dalla data della richiesta o, se successiva, delle comunicazioni, un riassunto non riservato delle informazioni contenute nella comunicazione che possa essere reso pubblico. Nessuna disposizione del presente regolamento interno vieta a una parte di rendere pubblica la propria posizione.

Contatti unilaterali

36.

Il collegio arbitrale non si incontra né entra in contatto con una parte in assenza dell'altra parte.

37.

Nessun membro del collegio arbitrale può discutere un aspetto della questione oggetto della procedura con una delle parti o con entrambe in assenza degli altri arbitri.

Comunicazioni amicus curiae

38.

Salvo diverso accordo tra le parti, entro cinque giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale può ricevere comunicazioni scritte non richieste, purché vengano presentate entro dieci giorni dalla costituzione del collegio arbitrale, siano concise e comunque di lunghezza non superiore a quindici cartelle dattiloscritte, compresi gli eventuali allegati, e riguardino direttamente la questione di fatto esaminata dal collegio arbitrale.

39.

La comunicazione contiene una descrizione della persona fisica o giuridica che la presenta, comprese la natura delle sue attività e le sue fonti di finanziamento, e precisa l'interesse della persona nel quadro della procedura arbitrale. Essa è redatta nelle lingue scelte dalle parti in conformità delle disposizioni 42 e 43 del presente regolamento interno.

40.

Nel lodo del collegio arbitrale sono elencate tutte le comunicazioni ricevute che risultano conformi alle disposizioni di cui sopra. Il collegio arbitrale non è tenuto ad esaminare nel proprio lodo le argomentazioni contenute in dette comunicazioni. Le comunicazioni ricevute dal collegio arbitrale conformemente alla presente disposizione vengono sottoposte alle parti perché possano formulare osservazioni al riguardo.

Casi urgenti

41.

Nei casi urgenti di cui al presente protocollo il collegio arbitrale, previa consultazione delle parti, adegua ove opportuno i termini fissati nelle presenti disposizioni e comunica tali adeguamenti alle parti.

Traduzione e interpretazione

42.

Durante le consultazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente protocollo ed entro la data della riunione di cui alla disposizione 9, lettera b), del presente regolamento interno le parti si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune ai fini delle procedure del collegio arbitrale.

43.

Se le parti non riescono a concordare su una lingua di lavoro comune, ciascuna parte provvede, sostenendo i relativi costi, alla traduzione delle proprie comunicazioni scritte nella lingua scelta dall'altra parte.

44.

La parte convenuta provvede alla traduzione simultanea delle comunicazioni orali nelle lingue scelte dalle parti.

45.

I lodi del collegio arbitrale sono notificati nella lingua o nelle lingue scelte dalle parti.

46.

Le parti possono formulare osservazioni sul testo tradotto di un documento elaborato conformemente alle presenti disposizioni.

Calcolo dei termini

47.

Qualora, in applicazione della disposizione 7 del presente regolamento interno, una parte riceva un documento in una data diversa da quella in cui lo stesso documento è pervenuto all'altra parte, qualsiasi termine la cui decorrenza dipenda dal ricevimento del documento si calcola dall'ultima data di ricevimento.

Altre procedure

48.

Il presente regolamento interno si applica inoltre alle procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3, e all'articolo 13, paragrafo 2, del presente protocollo. I termini fissati in conformità del presente regolamento interno vengono tuttavia adeguati ai termini specifici previsti per l'adozione di un lodo del collegio arbitrale nel quadro di queste altre procedure.

49.

Qualora per le procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3, e all'articolo 13, paragrafo 2, del presente protocollo, non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure stabilite all'articolo 6. Il termine per la notifica del lodo è prorogato di quindici giorni.

ALLEGATO II

CODICE DI CONDOTTA PER I MEMBRI DEI COLLEGI ARBITRALI E I MEDIATORI

Definizioni

1.

Ai fini del presente codice di condotta si applicano le seguenti definizioni:

a)   «membro» o «arbitro»: membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell’articolo 6 del presente protocollo;

b)   «mediatore»: persona che conduce una mediazione in conformità dell’articolo 4 del presente protocollo;

c)   «candidato»: persona il cui nome figura nell’elenco degli arbitri di cui all’articolo 19 del presente protocollo proposta per la nomina a membro di un collegio arbitrale a norma dell’articolo 6;

d)   «assistente»: persona che, dietro mandato di un membro, svolge ricerche per quest’ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;

e)   «procedura»: salvo diversa indicazione, procedura del collegio arbitrale a norma del presente protocollo;

f)   «personale»: rispetto a un membro, persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccettuati gli assistenti.

Responsabilità nella procedura

2.

I candidati e i membri sono tenuti ad evitare qualsiasi irregolarità e sospetto di irregolarità deontologica, ad essere indipendenti e imparziali, ad evitare i conflitti d’interesse diretti e indiretti nonché ad osservare norme di condotta rigorose, in modo da garantire l’integrità e l’imparzialità del dispositivo di risoluzione delle controversie. Gli ex membri devono ottemperare agli obblighi di cui alle disposizioni 15, 16, 17 e 18 del presente codice di condotta.

Obblighi di dichiarazione

3.

Prima di essere confermato quale membro del collegio arbitrale a norma del presente protocollo, ogni candidato deve dichiarare l’esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto tale da influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o che potrebbe ragionevolmente dare adito a un sospetto di irregolarità deontologica o di parzialità nella procedura. A tale scopo, il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell’esistenza di tali interessi, relazioni e fatti.

4.

I candidati o i membri sono tenuti a comunicare al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» unicamente le questioni attinenti a violazioni reali o potenziali del presente codice di condotta affinché siano esaminate dalle parti.

5.

In seguito alla nomina, ciascun membro è tenuto a continuare a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al paragrafo 3 del presente codice di condotta e ha l’obbligo di dichiararli. L’obbligo di dichiarazione è permanente ed impone a ogni membro di dichiarare interessi, relazioni e fatti di tale natura, in qualsiasi fase della procedura. Il membro dichiara tali interessi, relazioni e fatti comunicandoli per iscritto al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» affinché siano esaminati dalle parti.

Doveri dei membri

6.

In seguito alla nomina, ciascun membro esercita interamente e sollecitamente le proprie funzioni nel corso dell’intera procedura, con equità e diligenza.

7.

Ciascun membro esamina soltanto le questioni sollevate nell’ambito della procedura e necessarie per pervenire a un lodo e non può delegare ad altri tale dovere.

8.

Ciascun membro prende tutti i provvedimenti adeguati per garantire che il suo assistente e il suo personale siano a conoscenza delle disposizioni 2, 3, 4, 5, 16, 17 e 18 del presente codice di condotta e le rispettino.

9.

Nessun membro può avere contatti unilaterali relativi alla procedura.

Indipendenza e imparzialità dei membri

10.

Ciascun membro deve essere indipendente e imparziale ed evitare di dare adito a sospetti di irregolarità deontologica o di parzialità; non deve essere influenzato da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall’opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte o dal timore di critiche.

11.

Nessun membro può, direttamente o indirettamente, contrarre obblighi o accettare vantaggi che potrebbero in qualunque modo ostacolare, o apparire d’ostacolo, a una corretta esecuzione delle sue funzioni.

12.

Nessun membro può servirsi della propria posizione nel collegio arbitrale per interessi personali o privati; ogni membro evita inoltre qualsiasi atto che possa dare l’impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterlo influenzare.

13.

Ciascun membro si adopera affinché il suo comportamento o il suo giudizio non siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale.

14.

Ogni membro deve evitare di allacciare qualsiasi relazione o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla sua indipendenza o che potrebbero ragionevolmente dare adito a un sospetto di irregolarità deontologica o di parzialità.

Obblighi degli ex membri

15.

Ciascun ex membro è tenuto a evitare qualsiasi atto che possa dare l’impressione che egli sia stato parziale nell’esercizio delle proprie funzioni o abbia tratto vantaggio dal lodo del collegio arbitrale.

Riservatezza

16.

Nessun membro o ex membro può, in alcun momento, divulgare o utilizzare informazioni non pubbliche relative a una procedura o acquisite nel corso di un procedimento, eccetto ai fini della procedura stessa, né può, in alcun caso, divulgare o utilizzare tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.

17.

Nessun membro può divulgare, in tutto o in parte, il lodo del collegio arbitrale prima della sua pubblicazione conformemente al presente protocollo.

18.

Nessun membro o ex membro può, in alcun momento, divulgare le discussioni di un collegio arbitrale o l’opinione di un membro.

Spese

19.

Ciascun membro registra il tempo dedicato alla procedura e le spese sostenute e presenta un resoconto finale al riguardo.

Mediatori

20.

Le disposizioni di cui al presente codice di condotta, applicabili ai membri o agli ex membri, si applicano, mutatis mutandis, ai mediatori.