ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2010.040.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 40 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
53o anno |
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IV Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom |
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2010/90/CE |
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2010/91/CE |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
13.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 40/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 126/2010 DEL CONSIGLIO
dell’11 febbraio 2010
che proroga la sospensione del dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1683/2004 sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 4,
vista la proposta presentata dalla Commissione europea, previa consultazione del comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDIMENTO
(1) |
In seguito ad un riesame eseguito in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base («il riesame»), il Consiglio ha istituito tramite il regolamento (CE) n. 1683/2004 (2) un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese, che rientrano attualmente nei codici NC ex 2931 00 99 nonché ex 3808 93 27 («il prodotto interessato») esteso alle importazioni di glifosato proveniente dalla Malaysia (indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario della Malaysia o meno), fatta eccezione per quelli prodotti dalla Crop Protection (M) Sdn. Bhd. ed esteso alle importazioni di glifosato spedito da Taiwan (indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario di Taiwan o meno), fatta eccezione per quelli prodotti dalla Sinon Corporation. L’aliquota del dazio antidumping è pari a 29,9 %. |
(2) |
Con decisione 2009/383/CE (3) («la decisione relativa alla sospensione»), la Commissione ha sospeso i dazi antidumping definitivi per un periodo di nove mesi, a decorrere dal 16 maggio 2009. |
(3) |
In seguito a una richiesta presentata dall’industria dell’Unione, il 29 settembre 2009 è stato avviato un riesame in previsione della scadenza della misura (4). |
B. MOTIVI DELL’ESTENSIONE DELLA SOSPENSIONE
(4) |
L’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base prevede che le misure antidumping possono essere sospese per un periodo di nove mesi con decisione della Commissione, sentito il comitato consultivo quando si riscontra una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione. L’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base specifica inoltre che la sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore a un anno con decisione del Consiglio che delibera su proposta della Commissione. |
(5) |
Dopo la sospensione parziale dei dazi antidumping definitivi mediante la decisione 2009/383/CE, la Commissione ha continuato a sorvegliare la situazione del mercato del glifosato, specie per quanto riguarda le importazioni dalla Repubblica popolare cinese. |
(6) |
Da un esame dei flussi di importazione recenti risulta che le importazioni dalla Repubblica popolare cinese sono rimaste a livelli bassi, calando ulteriormente dopo la sospensione delle misure. |
(7) |
La situazione dell’industria dell’Unione risulta rimasta stabile dopo l’entrata in vigore della sospensione in data 16 maggio 2009. Pur di fronte a una lieve diminuzione della produzione e delle vendite del prodotto generico (il prodotto di base da cui vengono ricavate le formulazioni) direttamente concorrente con le importazioni cinesi, tale tendenza è in linea con i dati relativi al periodo settembre 2008-agosto 2009, dai quali emerge una diminuzione del consumo. Grazie ai favorevoli prezzi unitari di vendita (a dimostrazione del fatto che l’industria dell’Unione sta spostando il proprio baricentro verso prodotti formulati, a più elevato valore aggiunto) e a prezzi di produzione stabili, l’industria è riuscita a raggiungere un agevole margine di profitto per il periodo settembre 2008-agosto 2009. Le informazioni di mercato attualmente disponibili non lasciano prevedere una sostanziale modifica a breve termine di questa situazione in conseguenza di un’eventuale estensione della sospensione delle misure. |
(8) |
A causa, tra le altre cose, delle considerevoli scorte detenute dai produttori, dagli importatori e dagli utilizzatori, nei mesi seguenti alla sospensione il mercato appare stabile. Le importazioni dalla Cina sono notevolmente calate tra maggio e ottobre 2009, e attualmente sono inferiori rispetto al periodo durante il quale era in vigore il dazio antidumping. Alla luce di questo calo nelle importazioni, la diminuzione dei prezzi all’esportazione dalla Cina osservata tra il maggio e l’ottobre 2009 non ha avuto un impatto significativo sulla situazione dell’industria dell’Unione. Non vi sono elementi sufficienti che indichino un aumento delle importazioni a breve termine. |
(9) |
Nonostante le indicazioni fornite dall’industria comunitaria riguardo a un aumento della capacità di produzione nella Repubblica popolare cinese, dalle statistiche attuali non risulta un incremento delle importazioni verso l’UE. È vero che probabilmente la capacità di produzione della Cina continuerà ad aumentare nei prossimi anni, ma contemporaneamente si prevede un aumento della domanda a livello mondiale. Inoltre il consumo del mercato interno cinese è fortemente lievitato. Occorre inoltre osservare che la produzione effettiva derivante da detto rafforzamento della capacità è stata limitata. |
(10) |
Non sono stati riscontrati elementi che indichino che la proroga della sospensione non sarebbe nell’interesse dell’Unione. |
(11) |
In conclusione, nonostante una diminuzione dei prezzi all’esportazione cinesi nel corso dei mesi passati, a causa di fattori quali la scarsità delle quantità importate e gli elevati livelli di profitto dell’industria dell’Unione è improbabile che il pregiudizio legato alle importazioni del prodotto in questione originario della Repubblica popolare cinese riemerga a seguito della proroga della sospensione. In linea di principio la sospensione verrà prorogata di un anno. Tuttavia a norma dell’articolo 14, paragrafo 4, ultima frase, del regolamento di base le misure possono divenire nuovamente efficaci in qualsiasi momento, previa consultazione, se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi. In particolare una simile decisione potrà essere presa qualora durante il riesame in previsione della scadenza emerga che le misure debbano essere mantenute. |
(12) |
Si rammenta che la presente analisi non pregiudica comunque la revisione in corso, lanciata a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, soggetta a differenti criteri giuridici. |
C. CONSULTAZIONE DELL’INDUSTRIA DELL’UNIONE
(13) |
Conformemente alle disposizioni dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione ha comunicato all’industria dell’Unione l’intenzione di prorogare la sospensione delle misure antidumping vigenti. L’industria dell’Unione ha avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni e queste sono state prese in considerazione. Si ricorda in particolare che a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento di base, l’accertamento di un pregiudizio viene eseguito con riferimento al complesso dell’industria dell’Unione, e che la situazione globale dell’industria dell’Unione non rispecchia necessariamente la situazione di tutti i singoli produttori. |
D. CONCLUSIONI
(14) |
La Commissione ritiene pertanto che sussistano tutti i requisiti previsti dall’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base per prorogare la sospensione del dazio antidumping imposto sul prodotto in esame. È pertanto opportuno prorogare per un periodo di un anno la sospensione del dazio antidumping istituito con il regolamento (CE) n. 1683/2004. |
(15) |
La Commissione continuerà a sorvegliare l’andamento delle importazioni e i prezzi del prodotto in esame. Qualora in seguito dovessero mutare le circostanze che hanno determinato la proroga della sospensione, la Commissione può ripristinare le misure antidumping revocando, con decorrenza immediata, la sospensione dei dazi antidumping, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La sospensione dei dazi antidumping definitivi istituiti con decisione 2009/383/CE è prorogata per un periodo di un anno.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 febbraio 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
M. Á. MORATINOS
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU L 303 del 30.9.2004, pag. 1.
(3) GU L 120 del 15.5.2009, pag. 20.
(4) GU C 234 del 29.9.2009, pag. 9.
13.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 40/4 |
REGOLAMENTO (UE) N. 127/2009 DELLA COMMISSIONE
del 5 febbraio 2010
recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), modificata dal regolamento (CE) n. 1108/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), del 21 ottobre 2009, in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Allo scopo di mantenere un livello elevato ed uniforme di sicurezza aerea in Europa, è necessario introdurre delle modifiche ai requisiti e alle procedure per il mantenimento della navigabilità degli aeromobili e dei relativi prodotti, parti e pertinenze e alle modalità di approvazione delle imprese e del personale che svolgono queste attività, in particolare per introdurre la definizione del concetto di «sede principale di attività», per chiarire il significato del concetto di «standard ufficialmente riconosciuto», per introdurre il privilegio, per le imprese di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità, di rilasciare permessi di volo, migliorare il contenuto del certificato di autorizzazione di riammissione in servizio «modulo 1 dell’AESA» e per assicurare che il personale incaricato del mantenimento dell’aeronavigabilità sia adeguatamente addestrato in merito ai rischi in materia di sistemi di interconnessione di cablaggi elettrici degli aeroplani di grandi dimensioni, che sono stati individuati come la causa di numerosi incidenti e inconvenienti. |
(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione (3). |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento si basano sui pareri (4) espressi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (in prosieguo «l’Agenzia») conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2042/2003 è così modificato:
1) |
Nell’articolo 2 è aggiunta la seguente lettera m):
|
2) |
all’articolo 7 è inserito il seguente paragrafo 7: «7. In deroga al paragrafo 1:
|
3) |
gli allegati I, II, III e IV sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.
(2) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 51.
(3) GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1.
(4) Parere 06/2005 sulle modifiche editoriali, Parere 04/2006 sullo standard ufficialmente riconosciuto, Parere 05/2006 sulla sede principale di attività, Parere 04/2007 sul permesso di volo, Parere 04/2008 sui sistemi di interconnessione di cablaggi elettrici e Parere 06/2008 sul modulo 1 dell’AESA.
ALLEGATO
Gli allegati del regolamento (CE) n. 2042/2003 sono così modificati:
1. |
L’allegato I (parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione è così modificato:
|
2. |
L’allegato II (parte 145) del regolamento (CE) n. 2042/2003 è così modificato:
|
3. |
L’allegato III (parte 66) del regolamento (CE) n. 2042/2003 è così modificato:
|
4. |
L’allegato IV (parte 147) del regolamento (CE) n. 2042/2003 è così modificato:
|
(1) Per standard approvato s’intende uno standard, un metodo, una tecnica o una pratica di fabbricazione/progettazione/manutenzione/qualità approvato dall’autorità competente. Lo standard approvato deve essere descritto nel riquadro 12.
13.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 40/51 |
REGOLAMENTO (UE) N. 128/2010 DELLA COMMISSIONE
del 12 febbraio 2010
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 13 febbraio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
IL |
176,4 |
JO |
87,5 |
|
MA |
86,1 |
|
TN |
118,0 |
|
TR |
118,7 |
|
ZZ |
117,3 |
|
0707 00 05 |
JO |
150,4 |
MA |
75,9 |
|
TR |
143,5 |
|
ZZ |
123,3 |
|
0709 90 70 |
IL |
247,1 |
MA |
117,8 |
|
TR |
154,0 |
|
ZZ |
173,0 |
|
0709 90 80 |
EG |
69,8 |
MA |
131,9 |
|
ZZ |
100,9 |
|
0805 10 20 |
EG |
48,8 |
IL |
57,9 |
|
MA |
48,1 |
|
TN |
53,3 |
|
TR |
59,5 |
|
ZZ |
53,5 |
|
0805 20 10 |
IL |
148,5 |
MA |
84,9 |
|
TR |
77,2 |
|
ZZ |
103,5 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
CN |
56,8 |
EG |
57,3 |
|
IL |
74,3 |
|
JM |
107,2 |
|
MA |
115,6 |
|
PK |
32,3 |
|
TR |
59,8 |
|
ZZ |
71,9 |
|
0805 50 10 |
EG |
75,2 |
IL |
76,3 |
|
MA |
58,3 |
|
TR |
66,6 |
|
ZZ |
69,1 |
|
0808 10 80 |
CA |
97,5 |
CN |
73,0 |
|
MK |
24,7 |
|
US |
122,8 |
|
ZZ |
79,5 |
|
0808 20 50 |
CN |
53,7 |
US |
132,8 |
|
ZA |
118,9 |
|
ZZ |
101,8 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
13.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 40/53 |
REGOLAMENTO (UE) N. 129/2010 DELLA COMMISSIONE
del 12 febbraio 2010
recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 123/2010 della Commissione (4). |
(2) |
Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 13 febbraio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
(3) GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.
(4) GU L 38 del 11.2.2010, pag. 5.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 13 febbraio 2010
(EUR) |
||
Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 11 10 (1) |
46,61 |
0,00 |
1701 11 90 (1) |
46,61 |
0,92 |
1701 12 10 (1) |
46,61 |
0,00 |
1701 12 90 (1) |
46,61 |
0,62 |
1701 91 00 (2) |
54,50 |
1,12 |
1701 99 10 (2) |
54,50 |
0,00 |
1701 99 90 (2) |
54,50 |
0,00 |
1702 90 95 (3) |
0,55 |
0,19 |
(1) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.
DECISIONI
13.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 40/55 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 9 febbraio 2010
concernente misure transitorie relative all’applicazione di taluni requisiti strutturali di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ad alcuni stabilimenti per le carni, i prodotti della pesca e gli ovoprodotti, nonché ai depositi frigoriferi in Romania
[notificata con il numero C(2010) 795]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/89/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 12, secondo paragrafo,
visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2), e in particolare l’articolo 9, secondo paragrafo,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 852/2004 stabilisce norme generali per gli operatori del settore alimentare in materia di igiene dei prodotti alimentari, tenendo tra l’altro conto delle procedure basate sui principi dell’analisi dei rischi e dei punti critici di controllo. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per gli operatori del settore alimentare e completa le norme del regolamento (CE) n. 852/2004. Tra le norme previste da tali regolamenti figurano gli obblighi, per gli operatori del settore alimentare, relativi ai requisiti strutturali applicabili agli stabilimenti per le carni, gli ovoprodotti e i prodotti della pesca, nonché ai depositi frigoriferi. |
(3) |
L’articolo 23 dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania e il suo allegato VII prevedono alcune misure transitorie concernenti la legislazione veterinaria dell’Unione. Tali misure prevedono che, in certe condizioni, alcuni requisiti strutturali di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 e all’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 non si applichino al 31 dicembre 2009 agli stabilimenti rumeni elencati nell’appendice B di tale allegato. |
(4) |
Dalla data di adesione della Romania, la percentuale di stabilimenti per le carni, i prodotti della pesca e gli ovoprodotti e i depositi frigoriferi in linea con i requisiti strutturali applicabili di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 è aumentato in modo tale da raggiungere attualmente l’80 % degli stabilimenti e dei depositi di tale Stato membro interessato. Tuttavia, alcuni stabilimenti stanno ancora effettuando gli adeguamenti strutturali necessari a conformarsi ai requisiti. Questi stabilimenti sono disseminati su tutto il territorio della Romania. |
(5) |
Visti i miglioramenti strutturali in corso, è necessario prevedere misure transitorie in deroga ai requisiti strutturali di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004. |
(6) |
L’elenco degli stabilimenti non conformi ai requisiti strutturali figura negli allegati da I a IV della presente decisione. Negli elenchi figurano stabilimenti per le carni attualmente coperti dall’allegato VII dell’atto di adesione, nonché stabilimenti per prodotti della pesca e ovoprodotti che non sono coperti da tale allegato. |
(7) |
Occorre limitare al territorio della Romania la commercializzazione dei prodotti derivati dagli stabilimenti non conformi o immagazzinati nei depositi frigoriferi non conformi, oppure utilizzare tali prodotti per un’ulteriore trasformazione in stabilimenti contemplati dalle misure transitorie di cui alla presente decisione, al fine di concedere al settore industriale rumeno il tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti strutturali applicabili. |
(8) |
Le misure transitorie applicabili nell’atto di adesione vengono a scadere il 31 dicembre 2009. Per garantire la continuità di tali misure transitorie, occorre che la presente decisione entri in vigore il 1o gennaio 2010. Il periodo transitorio previsto dalla presente decisione dev’essere limitato a un anno, dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, data in cui si prevede che gli stabilimenti interessati siano pienamente conformi ai requisiti strutturali applicabili. Occorre riesaminare la situazione rumena prima della fine di tale periodo e, a tal fine, la Romania deve trasmettere alla Commissione una relazione sui progressi ottenuti dagli stabilimenti e dai depositi frigoriferi rumeni per conformarsi ai requisiti. |
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La presente decisione fissa misure transitorie relative all’applicazione di alcuni requisiti strutturali di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 e all’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 agli stabilimenti per le carni, gli ovoprodotti e i prodotti della pesca, nonché ai depositi frigoriferi in Romania ed elencati negli allegati da I a IV della presente decisione («gli stabilimenti»).
Articolo 2
Le disposizioni generali di cui ai capitoli I e II dell’allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 non si applicano agli stabilimenti fino al 31 dicembre 2010.
Articolo 3
I requisiti specifici di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 non si applicano agli stabilimenti seguenti fino al 31 dicembre 2010:
a) |
i requisiti di cui ai capitoli II e III della sezione I, capitoli II e III della sezione II e capitolo I della sezione V di tale allegato per quanto concerne gli stabilimenti per le carni elencati nell’allegato I della presente decisione; |
b) |
i requisiti di cui al capitolo III della sezione VIII di tale allegato per quanto concerne gli stabilimenti per i prodotti della pesca elencati nell’allegato II della presente decisione; |
c) |
i requisiti di cui al capitolo II della sezione X di tale allegato per quanto concerne gli stabilimenti per gli ovoprodotti elencati nell’allegato III della presente decisione. |
Articolo 4
1. I prodotti degli stabilimenti elencati negli allegati I, II o III o immagazzinati negli stabilimenti elencati nell’allegato IV sono unicamente:
a) |
immessi sul mercato interno della Romania; o |
b) |
utilizzati per un’ulteriore trasformazione negli stabilimenti. |
2. I prodotti di cui al paragrafo 1 recano un bollo sanitario o un marchio di identificazione diverso da quello previsto nell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 853/2004.
Articolo 5
1. La Romania trasmette alla Commissione una relazione sui progressi ottenuti dagli stabilimenti per conformarsi ai requisiti di cui agli articoli 2 e 3, nonché un calendario per la piena conformità a tali requisiti.
2. La relazione è presentata alla Commissione entro il 31 ottobre 2010.
La relazione è presentata conformemente allo schema che figura nell’allegato V.
Articolo 6
La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.
Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2010.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
ALLEGATO I
ELENCO DEGLI STABILIMENTI PER LE CARNI
N. |
N. Veterinario |
Nome dello stabilimento |
Città, via o villaggio, regione |
Attività |
|||
SH |
CP |
PP |
MM/MP |
||||
1 |
AB 927 |
SC LIDER PROD CARN SRL |
Alba Iulia, jud. Alba, 510340 |
|
|
X |
|
2 |
AB 2771 |
SC MONTANA POPA SRL |
Blaj, Str. Gh. Barițiu, jud. Alba, 515400 |
X |
X |
X |
X |
3 |
AB 3263 |
SC TRANSEURO SRL |
Ighiu, Str. Principală nr. 205 A, jud. Alba, 517360 |
X |
X |
X |
X |
4 |
AG 008 IC |
SC CARMEN SRL |
Bascov, jud. Argeș, 117045 |
X |
X |
X |
X |
5 |
AG 024 IC |
SC RADOR A&E SRL |
Bascov, Str. Serelor nr. 48, jud. Arges, 117045 |
X |
X |
X |
X |
6 |
AR 4930 |
SC FILIP D IMPEX SRL |
Arad, Str. Lăcrimioarelor, nr. 4/A, jud. Arad, 310445 |
|
X |
X |
|
7 |
AR 5806 |
SC COMB AGROIND CURTICI SRL |
Curtici, Str. Revoluției nr. 33, jud. Arad, 315200 |
X |
X |
X |
X |
8 |
B 40632 |
SC MEDEUS & CO SRL |
București, Str. Parcului nr. 20, sector 1, București, 012329 |
|
|
X |
X |
9 |
BC 4165 |
SC TIBERIAS SRL |
Răcăciuni, jud. Bacău, 607480 |
|
|
X |
|
10 |
BC 5196 |
SC MIRALEX SRL |
Loc. Bacău, Str. Bicaz, nr. 8, jud. Bacău, cod 600293 |
|
|
X |
|
11 |
BH 223 |
SC FLORIAN IMPEX SRL |
Oradea, Str. Morii nr. 11/B, jud. Bihor, 410577 |
|
|
X |
|
12 |
BH 3001 |
SC GLOBAL AGRO PRODEXIM SRL |
Sârbi nr. 469, jud. Bihor, 417520 |
|
X |
X |
|
13 |
BH 5185 |
SC CARMANGERIE TAVI BOGDAN SRL |
Localitatea Mihai Bravu nr. 169, jud. Bihor, 417237 |
X |
|
|
|
14 |
BH 5341 |
SC ABATOR DARA SRL |
Tulca 668 A, jud. Bihor, 417600 |
X |
|
|
|
15 |
BR 62 |
SC DORALIMENT SRL |
Brăila, jud. Brăila, 810650 |
|
X |
X |
X |
16 |
BR 574 |
SC ELECTIV SRL |
Comuna Romanu, jud. Brăila, 817115 |
X |
|
|
|
17 |
BR 774 |
SC TAZZ TRADE SRL (SC ROFISH GROUP) |
Brăila, Str. Faleza Portului, nr. 2, jud. Brăila, 810529 |
|
|
X |
|
18 |
BT 125 |
SC IMPEX DONA SRL |
Băisa, jud. Botoșani, 717246 |
|
|
X |
|
19 |
BT 138 |
SC SAGROD SRL |
Darabani, Str. Muncitorului, jud. Botoșani, 715100 |
X |
|
X |
|
20 |
BT 140 |
SC RAFFAELLO SRL |
Tîngeni, jud. Botoșani, 717120 |
|
|
X |
|
21 |
BT 144 |
SC AGROCARN COMPANY SRL |
Botoșani, Str. Pod de Piatră nr. 89, jud. Botoșani, 710350 |
|
|
X |
|
22 |
BT 198 |
SC EMANUEL COM SRL |
Răchiți, jud. Botoșani, 717310 |
X |
X |
X |
|
23 |
BZ 101 |
SC FRASINU SA |
Buzău, Sos Sloboziei km 2, jud. Buzău 120360 |
X |
|
|
|
24 |
BZ 115 |
SC FERM COM PROD SRL |
Căldărăști, jud. Buzău, 125201 |
X |
|
|
|
25 |
BZ 110 |
SC CARMOZIMBRUL SRL |
Râmnicu Sărat, Str. Lt. Sava Rosescu nr. 140, jud. Buzău, 125300 |
X |
|
|
|
26 |
BZ 112 |
SC TRI PROD COM SRL |
Comuna Berca, Sat Valea Nucului, jud. Buzău, 127048 |
|
X |
X |
X |
27 |
CJ 108 |
SC TURISM VÂLCELE SRL |
Vâlcele FN, jud. Cluj, 407274 |
X |
|
|
|
28 |
CJ 122 |
SC RIANA SERV PRODCOM SRL |
Iclod FN, jud. Cluj, 407335 |
X |
X |
|
|
29 |
CJ 5519 |
SC 2 T PROD SRL |
Cluj-Napoca, Str. Taberei nr. 3A, jud. Cluj, 400512 |
|
X |
X |
X |
30 |
CL 1598 |
SC COMARO SRL |
Oltenița, Str. Cuza Vodă, nr. 131, jud. Călărași 915400 |
|
X |
X |
X |
31 |
CS 40 |
SC PALALOGA CARNEPREP SRL |
Bocșa, Str. Binișului nr. 1, jud. Caraș 325300 |
X |
X |
|
|
32 |
CS 47 |
SC GOSPODARUL SRL |
Reșița, Str. Țerovei, F.N., jud. Caraș 320044 |
X |
X |
X |
X |
33 |
CT 19 |
SC CARNOB SRL |
Lumina, Str. Lebedelor nr. 1A, jud. Constanța, 907175 |
X |
|
|
|
34 |
DB 3341 |
SC NIN BOG SRL |
Șotânga, jud. Dâmbovița, 137430 |
X |
|
X |
|
35 |
DB 3457 |
SC NEVAL SRL |
Pietroșița, jud. Dâmbovița, 137360 |
X |
|
|
|
36 |
GJ 5 |
SC LEXI STAR SRL |
Sat Bucureasa, Comuna Dănesți, jud. Gorj, 217200 |
X |
X |
X |
X |
37 |
GJ 2234 |
SC ATOS GARANT SRL |
Sat Urechești Comuna Drăguțești, jud. Gorj, 217225 |
X |
|
|
|
38 |
GL 0369 |
SC LIVADA SERBANEȘTI |
Comuna Liești, jud. Galați, 805235 |
X |
|
|
|
39 |
GL 3330 |
SC KAROMTEC SRL |
Tecuci, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 48 jud. Galați, 805300 |
|
|
X |
X |
40 |
GL 4121 |
SC ROMNEF SRL |
Munteni, jud. Galați, 807200 |
X |
|
|
|
41 |
HR 73 |
SC ELAN TRIDENT SRL |
Odorheiu Secuiesc, Str. Rákóczi Ferenc nr. 90, jud. Harghita, 535600 |
|
|
X |
|
42 |
HR 84 |
SC AMIRAL SRL |
Miercurea Ciuc, jud. Harghita, 530320 |
|
|
X |
|
43 |
HR 153 |
SC ARTEIMPEX SRL |
Gheorgheni, Str. Kossuth Lajos nr. 211, jud. Harghita, 535500 |
X |
|
|
|
44 |
HR 207 |
SC DECEAN SRL |
Miercurea Ciuc, jud. Harghita, 530320 |
|
X |
X |
X |
45 |
HR 263 |
SC AVICOOPEX SRL |
Cristuru Secuiesc, Str. Orban Balays, jud. Harghita, 535400 |
|
|
X |
|
46 |
MM 1609 |
SC LABORATOR CARMANGERIE SRL |
Baia Mare, Str. Gh. Șincai nr. 14, jud. Maramures, 430311 |
|
X |
X |
X |
47 |
MM 4406 |
SC CARMANGERIA DALIA SRL |
Baia Mare, jud. Maramureș, 430530 |
X |
X |
X |
X |
48 |
MS 3585 |
SC CAZADELA SRL |
Reghin, Str. Oltului nr. 34, jud. Mureș, 545300 |
X |
|
|
|
49 |
NT 33 |
SC CORD COMPANY SRL |
Roman, Str. Bogdan Dragoș nr. 111, jud. Neamț, 611160 |
X |
|
|
|
50 |
NT 549 |
SC TCE 3 BRAZI SRL |
Zănești, jud. Neamț, 617515 |
X |
X |
X |
X |
51 |
OT 24 |
SC SPAR SRL |
Potcoava, Str. Gării nr. 10, jud. Olt, 237355 |
X |
X |
X |
X |
52 |
OT 2093 |
SC COMAGRIMEX SA |
Slatina, str. Grigore Alexandrescu, nr. 19, jud. Olt, 230049 |
|
X |
X |
X |
53 |
OT 2094 |
SC MALITEXT SRL |
Scornicești, Str. Tudor Vladimirescu, jud. Olt, 235600 |
X |
|
|
|
54 |
PH 3618 |
SC BRUTUS IMPEX SRL |
Manești, jud. Prahova, cod 107375 |
X |
|
|
|
55 |
PH 4417 |
SC GOPA SRL |
Ploiești, Str. Gheorghe Doja nr. 124, jud. Prahova, 100141 |
|
|
X |
X |
56 |
PH 5644 |
SC MARAGET PROD SRL |
Ploiești, Str. Corlătești nr. 15, jud. Prahova, 100532 |
X |
|
|
|
57 |
PH 5878 |
SC COMNILIS PROD SRL |
Măgureni, Str. Filipeștii de Pădure, tarla 24, jud. Prahova, 107350 |
|
|
X |
X |
58 |
PH 6044 |
SC ALGRIM CENTER SRL |
Bărcănești, jud. Prahova, 107055 |
X |
|
|
|
59 |
PH 6190 |
SC BANIPOR SRL |
Tărg Vechi, jud. Prahova, 107590 |
X |
|
|
|
60 |
SB 111 |
SC M&C IMPORT SRL EXPORT |
Copșa Mică, Sat Tîrnăvioara nr. 90, jud. Sibiu, 555400 |
|
X |
X |
X |
61 |
SB 126 |
SC CAPA PROD SRL |
Sibiu, Calea Turnișorului nr. 150, jud. Sibiu, 550048 |
|
X |
X |
X |
62 |
SB 138 |
SC MUVI IMPEX SRL |
Sibiu, Str. Drumul Ocnei nr. 4, jud. Sibiu, 550092 |
X |
X |
X |
X |
63 |
SV 039 |
SC TONIC DISTRIBUTION SRL |
Broșteni, jud. Suceava, 727075 |
|
X |
X |
X |
64 |
SV 139 |
SC APOLO SRL (SC ADRAS SRL) |
Rădăuți, Str. Constanitn Brăncoveanu, jud. Suceava, 725400 |
|
X |
X |
X |
65 |
SV 217 |
SC ROGELYA SRL |
Fălticeni, Str. Ion Creangă nr. 69, jud. Suceava, 725200 |
|
X |
X |
X |
66 |
SV 5661 |
SC HARALD PROD SRL |
Măzănăiești, jud. Suceava, 727219 |
X |
X |
X |
X |
67 |
SV 5819 |
SC MARA ALEX SRL |
Bădeuți, jud. Suceava, 727361 |
X |
|
|
|
68 |
SV5943 |
SC SCUZA PROD |
Forăști 96, jud. Suceava, 727235 |
|
X |
X |
X |
69 |
SV 5963 |
SC DANILEVICI SRL |
Gura Humorului, Str. Fundătura Ghiocei nr. 2, jud. Suceava, 725300 |
X |
X |
X |
X |
70 |
SV 6071 |
SC ANCAROL SRL |
Gura Humorului, Bd. Bucovina FN, jud. Suceava, 72530 |
X |
X |
X |
X |
71 |
TL 019 |
SC TABCO CAMPOFRIO SA |
Tulcea, Str. Prislav nr. 177, jud. Tulcea, 820013 |
X |
X |
X |
X |
72 |
TL 177 |
SC GAZDI PROD SRL |
Stejaru, jud. Tulcea, 827215 |
X |
X |
|
|
73 |
TL 418 |
SC STOLI SRL |
Cerna, jud. Tulcea, 827045 |
X |
|
|
|
74 |
TL 686 |
SC PIG COM SRL |
Satu Nou, jud. Tulcea, 827141 |
X |
|
|
|
75 |
TL 782 |
SC PROD IMPORT CDC SRL |
Frecăței, jud. Tulcea, 827075 |
X |
X |
|
|
76 |
TM 378 |
SC VEROMEN SRL |
Timișoara, jud. Timiș, 300970 |
|
X |
X |
X |
77 |
TM 2725 |
SC RECOSEMTRACT SRL |
Recaș, Calea Bazoșului nr. 1, jud. Timiș, 307340 |
|
X |
X |
X |
78 |
TM 4187 |
SC FEMADAR SRL |
Giroc, Str. Gloria nr. 4, jud. Timiș, 307220 |
|
X |
X |
X |
79 |
TM 4297 |
SC KENDO SRL |
Victor Vlad Delamarina, jud. Timiș, 307460 |
X |
X |
X |
X |
80 |
TM 7438 |
SC AMBAX SRL |
Timișoara, Calea Buziașului nr. 14, jud. Timiș, 300693 |
|
X |
X |
X |
81 |
TR 10 |
SC ROMCIP SA |
Salcia, jud. Teleorman, 147300 |
X |
X |
X |
X |
82 |
TR 26 |
SC COM GIORGI IMPEX SRL |
Alexandria, jud. Teleorman, 140150 |
|
X |
X |
|
83 |
TR 36 |
SC AVICOLA COSTESTI SRL |
Roșiori de Vede, Str. Vadu Vezii nr. 1, jud. Teleorman, 145100 |
X |
|
|
|
84 |
TR 93 |
SC MARA PROD COM SRL |
Alexandria, Str. Abatorului nr. 1 bis, jud. Teleorman, 140106 |
|
X |
X |
X |
85 |
VN 42 |
SC STEMARADI SRL |
Tătăranu, jud. Vrancea, 627350 |
X |
|
|
|
86 |
VN 2694 |
SC COMIND THOMAS SRL |
Focșani, Str. Sihleanu nr. 5, jud. Vrancea, 620165 |
X |
X |
|
|
87 |
VN 3045 |
SC VANICAD SRL |
Milcov, jud. Vrancea, 627205 |
X |
|
|
|
88 |
VN 2954/116 |
SC AURORA COM SRL |
Odobești, Str. Libertății nr. 38, jud. Vrancea, 625300 |
X |
X |
X |
X |
89 |
VS 2243 |
SC CIB SA |
Bârlad, Fundătura Elena Doamna nr. 2, jud. Vaslui, 731018 |
X |
X |
X |
X |
90 |
VS 2268 |
SC VIOROM „P” IMPEX SRL |
Comuna Oltenesti, Localitatea Tărzii, jud. Vaslui, 737380 |
X |
X |
|
|
91 |
VS 2300 |
SC CARACUL SRL |
Vaslui, jud. Vaslui, 730233 |
X |
X |
|
|
92 |
AR 92 |
SC AGRIPROD SRL |
Nădlac, Str. Calea Aradului nr. 1, jud. Arad, 315500 |
X |
X |
|
|
93 |
AR 294 |
SC PRODAGRO CETATE SRL |
Șiria, Complex zootehnic, jud. Arad |
X |
X |
|
|
94 |
B 120 |
SC ROM-SELECT 2000 SRL |
București, B-dul Iuliu Maniu nr. 220, sector 6 |
|
X |
|
|
95 |
B 269 |
SC FOODICOM SRL |
București, Str. Cătinei nr. 25, sector 6 |
|
X |
|
|
96 |
B 921 |
SC ROMALIM INTERNATIONAL SRL |
București, B-dul Timișoara 104 B, sector 6 |
|
X |
|
|
97 |
BH 103 |
SC AVICOLA SALONTA SA (SC FLAVOIA SRL) (1) |
Salonta, Str. Ghestului nr. 7, jud. Bihor, 415500 |
X |
X |
|
|
98 |
BV 12 |
SC DRAKOM SILVA SRL |
Codlea extravilan, Șoseaua Codlea Dumbrăvița, jud. Brașov |
X |
X |
|
|
99 |
CJ 109 |
SC ONCOS IMPEX SRL |
Florești, Str. Abatorului nr. 2, jud. Cluj, 407280 |
X |
X |
|
|
100 |
CV 210 |
SC ABO-FARM SA (SC NUTRICOD SA) (2) |
Sf. Gheorghe, Str. Pârâului nr. 6, jud. Covasna, 520033 |
X |
X |
|
|
101 |
DJ 34 |
SC FELVIO SRL |
Bucovăț, Platforma Bucovăț, jud. Dolj |
X |
X |
|
|
102 |
IS 1376 |
SC AVÍCOLA SA IASI |
Târgu Frumos, Str. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 44, jud. Iasi, 705300 |
X |
X |
|
|
103 |
TM 2739 |
SC AVIBLAN SRL |
Jebel, jud. Timiș, 307235 |
X |
X |
|
|
Legenda:
SH |
= |
macelli |
CP |
= |
laboratorio di sezionamento |
PP |
= |
stabilimento di trasformazione |
MM/MP |
= |
carni macinate/preparazioni di carne |
(1) SC. AVICOLA SALONTA SA ha cambiato la sua denominazione in SC FLAVOIA SRL.
(2) SC. NUTRICOD SA ha cambiato la sua denominazione in SC ABO- FARM SA.
ALLEGATO II
ELENCO DEGLI STABILIMENTI PER I PRODOTTI DELLA PESCA
N. |
N. Veterinario |
Nome dello stabilimento |
Città, via o villaggio, regione |
Attività |
|
PP |
FFPP |
||||
1 |
BR 184 |
SC TAZZ TRADE SRL (SC ROFISH GROUP SRL) (1) |
Brăila, str. Fata Portului nr. 2, județul Brăila, 810529 |
X |
|
2 |
BR 185 |
SC TAZZ TRADE SRL (SC ROFISH GROUP SRL) (1) |
Brăila, str. Fata Portului nr. 2, județul Brăila, 810529 |
X |
|
3 |
B 453 |
SC COSTIANA SRL |
București, str. Andronache nr. 11-19, 022527 |
X |
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4 |
PH 1817 |
SC DIVERTAS SRL |
Comuna Fântânele nr. 578, județul Prahova, 107240 |
X |
X |
Legenda:
PP |
= |
stabilimento di trasformazione |
FFPP |
= |
stabilimenti di trasformazione di pesce fresco |
(1) SC. TAZZ TRADE SRL ha cambiato la sua denominazione in SC.ROFISH GROUP SRL.
ALLEGATO III
ELENCO DI STABILIMENTI PER GLI OVOPRODOTTI
N. |
N. Veterinario |
Nome dello stabilimento |
Città, via o villaggio, regione |
Attività |
||
EEP |
EPC |
LEP |
||||
1 |
B 39833 |
SC COMPRODCOOP SA BUCURESTI (EPP) |
București, bd. Timișoara nr. 52, sector 6, 061333 |
X |
|
|
2 |
CV 471 |
SC ABO-FARM SA (EPC) (SC NUTRICOD SA) (1) |
Sf. Gheorghe, str. Jokai Mor f.n., județul Covasna, 520033 |
|
X |
X |
3 |
DB 133 |
SC AVICOLA GAESTI SA (EPC) |
Găești, județul Dâmbovița, 135200 |
|
X |
|
4 |
GR 3028 |
AVICOLA BUCURESTI SA CSHD MIHAILEȘTI (EPC) |
Mihăilești, județul Giurgiu, 085200 |
|
X |
X |
5 |
VN 16 |
SC AVIPUTNA SA GOLESTI (EPC) |
Comuna Golești, Str. Victoriei nr. 22, județul Vrancea, 627150 |
|
X |
|
Legenda:
EEP |
= |
stabilimento di trasformazione delle uova |
EPC |
= |
centro di imballaggio delle uova |
LEP |
= |
ovoprodotti liquidi |
(1) SC. NUTRICOD SA ha cambiato la sua denominazione in SC ABO- FARM SA.
ALLEGATO IV
ELENCO DEI DEPOSITI FRIGORIFERI
N. |
N. Veterinario |
Nome dello stabilimento |
Città, via o villaggio, regione |
Attività |
CS |
||||
1 |
AR 514 |
SC AGRIROM SRL |
Vladimirescu, str. Archim f.n., județul Arad, 310010 |
X |
2 |
BC 1034 |
SC AGRICOLA INT. SRL |
Bacău, Calea Moldovei nr. 16, județul Bacău, 600352 |
X |
3 |
CT 8070 |
SC MIRICOS SRL |
Constanța, Șoseaua Interioară nr. 1, județul Constanța, 900229 |
X |
4 |
CT 146 |
SC FRIAL SA |
Constanța, Port Constanța, dana 53, județul Constanța, 900900 |
X |
5 |
DJ 59 |
SC FRIGORIFER SA |
Craiova, Str. Câmpului nr. 2, Craiova, județul Dolj, 200011 |
X |
Legenda:
CS |
= |
depositi frigoriferi |
ALLEGATO V
MODULO DI CUI ALL’ARTICOLO 5
Numero dello stabilimento |
Denominazione |
Indirizzo |
Regione |
Progressi realizzati (breve descrizione) |
Livello di conformità stimato (in %) |
Data prevista di piena conformità |
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Regione |
N. totale di stabilimenti (per categoria) |
N. di stabilimenti non conformi (per categoria) |
% di stabilimenti non conformi rispetto al totale (per categoria) |
N. totale di stabilimenti (per categoria) |
N. di stabilimenti non conformi (per categoria) |
% di stabilimenti non conformi rispetto al totale (per categoria) |
N. totale di stabilimenti (per categoria) |
N. di stabilimenti non conformi (per categoria) |
% di stabilimenti non conformi rispetto al totale (per categoria) |
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Totale RO |
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IV Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom
13.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 40/63 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 16 giugno 2008
relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea
(2010/90/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
visto l’atto di adesione del 2005, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 23 ottobre 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, a negoziare con la Giordania un protocollo che modifica gli accordi conclusi tra la Comunità europea e i paesi terzi, in particolare l'accordo di associazione euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea. |
(2) |
I negoziati si sono conclusi. |
(3) |
Il testo del protocollo negoziato con il Regno hascemita di Giordania prevede, all'articolo 8, paragrafo 2, l'applicazione provvisoria del protocollo prima della sua entrata in vigore. |
(4) |
Il protocollo deve essere firmato a nome della Comunità e applicato in via provvisoria, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, |
DECIDE:
Articolo 1
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presente protocollo si applica in via provvisoria dal 1o gennaio 2007, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
D. RUPEL
PROTOCOLLO
dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno Hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
in appresso denominati «gli Stati membri CE», rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea, e
LA COMUNITÀ EUROPEA,
in appresso denominata «la Comunità», rappresentata dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione europea,
da una parte,
e il Regno hascemita di Giordania
in appresso denominato «Giordania»,
dall’altra,
CONSIDERANDO che l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in appresso denominato «l'accordo euromediterraneo», è stato firmato a Bruxelles il 24 novembre 1997 ed è entrato in vigore il 1o maggio 2002;
CONSIDERANDO che il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea e il relativo atto sono stati firmati a Lussemburgo il 25 aprile 2005 e sono entrati in vigore il 1o gennaio 2007;
CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 dell'atto di adesione, l'adesione delle nuove Parti contraenti dell'accordo euromediterraneo deve essere sancita dalla conclusione di un protocollo di questo stesso accordo;
CONSIDERANDO che si sono svolte le consultazioni di all'articolo 22 dell'accordo euromediterraneo per assicurare che si tenesse conto dei mutui interessi della Comunità e della Giordania,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
La Repubblica di Bulgaria e la Romania diventano Parti contraenti dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, ed il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, e, al pari degli altri Stati membri della Comunità, rispettivamente adottano e prendono atto dei testi dell'accordo, delle dichiarazioni congiunte, delle dichiarazioni unilaterali e degli scambi di lettere.
CAPO I
MODIFICHE AL TESTO DELL'ACCORDO EUROMEDITERRANEO, COMPRESI I SUOI ALLEGATI E PROTOCOLLI
Articolo 2
Norme di origine
Il protocollo n. 3 è modificato come segue:
1) |
all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1, i riferimenti ai nuovi Stati membri sono soppressi; |
2) |
l'allegato IV bis è sostituito dal seguente: Versione bulgara Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2). Versione spagnola El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2). Versione ceca Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2). Versione danese Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2). Versione tedesca Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind. Versione estone Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti. Versione greca Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2). Versione inglese The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin. Versione francese L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2). Versione italiana L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2). Versione lettone To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. . . (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme . . (2). Versione lituana Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės. Versione ungherese A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak. Versione maltese L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana Nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat xort'oħra b’mod ċar, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2). Versione olandese De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2). Versione polacca Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie. Versione portoghese O abaixo assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2). Versione rumena Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2). Versione slovena Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo. Versione slovacca Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2). Versione finlandese Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2). Versione svedese Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2). Versione araba
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3) |
l'allegato IV ter è sostituito dal seguente: Versione bulgara Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)), декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).
Versione spagnola El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no. … (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).
Versione ceca Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).
Versione danese Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).
Versione tedesca Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.
Versione estone Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.
Versione greca Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).
Versione inglese The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.
Versione francese L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).
Versione italiana L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).
Versione lettone To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. . . (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme . . (2).
Versione lituana Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.
Versione ungherese A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.
Versione maltese L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana Nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat xort'oħra b’mod ċar, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).
Versione olandese De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).
Versione polacca Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.
Versione portoghese O abaixo assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).
Versione rumena Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).
Versione slovena Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.
Versione slovacca Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).
Versione finlandese Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).
Versione svedese Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).
Versione araba
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CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 3
Prove dell'origine e cooperazione amministrativa
1. Le prove dell'origine debitamente rilasciate dalla Giordania o da un nuovo Stato membro nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi applicati tra di essi sono accettate nei rispettivi paesi in virtù del presente protocollo sempreché:
a) |
l'acquisizione di tale origine conferisca un trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute nel presente accordo o nel sistema comunitario delle preferenze generalizzate; |
b) |
la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati entro il giorno precedente la data di adesione; |
c) |
la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data di adesione. |
Qualora le merci siano state dichiarate per l'importazione in Giordania o in un nuovo Stato membro in data precedente a quella dell'adesione e nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi applicabili in quel momento tra la Giordania e il nuovo Stato membro in questione, la prova dell'origine rilasciata a posteriori nel quadro di tali accordi o regimi può ugualmente essere accettata purché venga presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell'adesione.
2. La Giordania e i nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni con le quali è stato concesso lo status di «esportatore autorizzato» nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi tra loro applicati, a condizione che:
a) |
tale disposizione sia contemplata anche dall'accordo concluso tra la Giordania e la Comunità prima della data dell'adesione; e |
b) |
gli esportatori autorizzati applichino le norme di origine in vigore nel quadro di tale accordo. |
Tali autorizzazioni devono essere sostituite, entro e non oltre un anno dalla data dell’adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni dell’accordo.
3. Le richieste di verifica a posteriori delle prove dell'origine rilasciate a norma degli accordi preferenziali o dei regimi autonomi di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere presentate dalle autorità doganali competenti della Giordania o dei nuovi Stati membri e sono accettate da dette autorità per i tre anni successivi al rilascio della prova dell'origine in questione.
Articolo 4
Merci in transito
1. Le disposizioni dell'accordo si possono applicare alle merci esportate dalla Giordania verso uno dei nuovi Stati membri o da uno dei nuovi Stati membri verso la Giordania, che sono conformi alle disposizioni del protocollo n. 3 e che alla data dell'adesione si trovano in transito o in custodia temporanea, in un deposito doganale o in una zona franca in Giordania o nel nuovo Stato membro in questione.
2. In casi simili, il trattamento preferenziale può essere concesso purché, entro quattro mesi dalla data dell'adesione, una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore venga presentata alle autorità doganali del paese importatore.
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 5
Il Regno hashemita di Giordania si impegna a non formulare richieste, a non avviare azioni e a non modificare o revocare alcuna concessione a norma degli articoli XXIV.6 e XXVIII del GATT 1994 con riferimento al presente allargamento della Comunità.
Articolo 6
Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo euromediterraneo. Gli allegati e la dichiarazione del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.
Articolo 7
1. La Comunità, il Consiglio dell'Unione europea a nome degli Stati membri e il Regno hashemita di Giordania procedono all'approvazione del presente protocollo conformemente alle rispettive procedure.
2. Le Parti si notificano l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al precedente paragrafo. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
Articolo 8
1. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione.
2. Il presente protocollo si applica, in via provvisoria, a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Articolo 9
Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle Parti contraenti, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Articolo 10
Il testo dell'accordo euromediterraneo, compresi gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché l'atto finale e le dichiarazioni ad esso allegate, sono redatti nelle lingue bulgara e rumena, tutti i testi facenti fede alla stregua dei testi originali. Il consiglio di associazione approva tali testi.
Съставено в Брюксел на тридесети ноември две хиляди и девета година.
Hecho en Bruselas, el treinta de noviembre de dos mil nueve.
V Bruselu dne třicátého listopadu dva tisíce devět.
Udfærdiget i Bruxelles den tredivte november to tusind og ni.
Geschehen zu Brüssel am dreißigsten November zweitausendneun.
Kahe tuhande üheksanda aasta novembrikuu kolmekümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Νοεμβρίου δύο χιλιάδες εννιά.
Done at Brussels on the thirtieth day of November in the year two thousand and nine.
Fait à Bruxelles, le trente novembre deux mille neuf.
Fatto a Bruxelles, addì trenta novembre duemilanove.
Briselē, divi tūkstoši devītā gada trīsdesmitajā novembrī.
Priimta du tūkstančiai devintų metų lapkričio trisdešimtą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-kilencedik év november harmincadik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tletin jum ta' Novembru tas-sena elfejn u disgħa.
Gedaan te Brussel, de dertigste november tweeduizend negen.
Sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego listopada roku dwa tysiące dziewiątego.
Feito em Bruxelas, em trinta de Novembro de dois mil e nove.
Întocmit la Bruxelles, la treizeci noiembrie două mii nouă.
V Bruseli tridsiateho novembra dvetisícdeväť.
V Bruslju, dne tridesetega novembra leta dva tisoč devet.
Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattayhdeksän.
Som skedde i Bryssel den trettionde november tjugohundranio.
За държавите-членки
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu państw członkowskich
Pelos Estados-Membros
Pentru statele membre
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
På medlemsstaternas vägnar
За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
За Хашемитското кралство Йордания
Por el Reino Hachemita de Jordania
Za Jordánské hášimovské království
For Det Hashemitiske Kongerige Jordan
Für das Haschemitische Königreich Jordanien
Jordaania Hašimiidi Kuningriigi nimel
Για το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας
For the Hashemite Kingdom of Jordan
Pour le Royaume hachémite de Jordanie
Per il Regno hashemita di Giordania
Jordānijas Hāšemītu Karalistes vārdā
Jordanijos Hašimitų Karalystės vardu
A Jordán Hasimita Királyság részéről
Għar-Renju Ħaxemit tal-Ġordan
Voor het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië
W imieniu Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego
Pelo Reino Hachemita da Jordânia
Pentru Regatul Hașemit al Iordaniei
Za Jordánske hášimovské kráľovstvo
Za Hašemitsko kraljevino Jordanijo
Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan puolesta
På Hashemitiska konungariket Jordaniens vägnar
13.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 40/75 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 10 novembre 2009
relativa alla conclusione di un accordo in forma di protocollo tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie relative alle disposizioni commerciali dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra
(2010/91/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 24 febbraio 2006, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i partner della regione mediterranea al fine di istituire un dispositivo di risoluzione delle controversie relative alle disposizioni commerciali. |
(2) |
I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato istituito dall'articolo 133 del trattato e in conformità delle direttive di negoziato stabilite dal Consiglio. |
(3) |
La Commissione ha ultimato i negoziati relativi a un accordo in forma di protocollo tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie relative alle disposizioni commerciali dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra (1). |
(4) |
È opportuno approvare l'accordo, |
DECIDE:
Articolo 1
È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di protocollo tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie relative alle disposizioni commerciali dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.
Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
A. BORG
(1) GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.
PROTOCOLLO
Tra l’Unione europea e la Repubblica tunisina che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie relative alle disposizioni commerciali dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la comunità europea e i suoi stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra
L’UNIONE EUROPEA, di seguito denominata «l’Unione»,
da una parte, e
LA REPUBBLICA TUNISINA, di seguito denominata «la Tunisia»,
dall’altra,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
CAPO I
OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 1
Obiettivo
L’obiettivo del presente protocollo è prevenire e risolvere le controversie commerciali tra le parti onde pervenire, per quanto possibile, a soluzioni concordate.
Articolo 2
Applicazione del protocollo
1. Le disposizioni del presente protocollo si applicano ad ogni controversia relativa all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni del titolo II (ad eccezione dell’articolo 24) dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra («l’accordo di associazione»), salvo espressa indicazione contraria (1). L’articolo 86 dell’accordo di associazione si applica alle controversie relative all’applicazione e all’interpretazione di altre disposizioni di detto accordo.
2. Le procedure del presente protocollo si applicano qualora, sessanta giorni dopo che una controversia è stata sottoposta al Consiglio di associazione a norma dell’articolo 86 dell’accordo di associazione, detto Consiglio non sia riuscito a risolvere la controversia.
3. Ai fini del paragrafo 2 una controversia è considerata risolta quando il Consiglio di associazione prende una decisione a norma dell’articolo 86, paragrafo 2, dell’accordo di associazione oppure dichiara che la controversia non sussiste più.
CAPO II
CONSULTAZIONI E MEDIAZIONE
Articolo 3
Consultazioni
1. Le parti si adoperano per risolvere ogni divergenza sull’interpretazione e sull’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2 avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione tempestiva, equa e concordata.
2. Una parte chiede per iscritto all’altra parte, con copia al sottocomitato «Industria, commercio e servizi», l’avvio di consultazioni indicando la misura contestata e le disposizioni dell’accordo di associazione che ritiene applicabili.
3. Le consultazioni si svolgono entro quaranta giorni dalla data di ricevimento della richiesta e hanno luogo nel territorio della parte convenuta, a meno che le parti non decidano diversamente. Le consultazioni si ritengono concluse entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta a meno che le due parti non decidano di proseguirle. Le consultazioni, in particolare tutte le informazioni comunicate e le posizioni assunte dalle parti nel corso del procedimento, rimangono riservate e non pregiudicano i diritti di nessuna delle due parti in eventuali procedimenti successivi.
4. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle riguardanti merci deperibili o di carattere stagionale, si tengono entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta e si considerano concluse entro trenta giorni dalla medesima data.
5. Se la parte cui viene presentata la richiesta di consultazione non risponde a tale richiesta entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della medesima o se le consultazioni non si svolgono entro i termini prescritti rispettivamente al paragrafo 3 o al paragrafo 4, oppure se le consultazioni si sono concluse senza che si sia pervenuto a una soluzione concordata, la parte attrice può richiedere la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell’articolo 5.
Articolo 4
Mediazione
1. Se le consultazioni non consentono di pervenire a una soluzione concordata, le parti possono chiedere, di comune accordo, l’intervento di un mediatore. Le richieste di mediazione devono essere presentate per iscritto al sottocomitato «Industria, commercio e servizi», indicando la misura oggetto delle consultazioni e il mandato concordato per la mediazione. Ciascuna parte si impegna a considerare con la debita attenzione le richieste di mediazione.
2. A meno che le parti non trovino l’accordo sulla scelta di un mediatore entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di mediazione, il presidente del sottocomitato «Industria, commercio e servizi» o un suo delegato designa un mediatore, estratto a sorte tra le persone figuranti nell’elenco di cui all’articolo 19, che non sia cittadino né dell’una né dell’altra parte. La designazione è effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di mediazione. Il mediatore convoca una riunione delle parti entro trenta giorni dalla sua designazione. Il mediatore riceve le comunicazioni delle parti al più tardi quindici giorni prima della riunione e può richiedere informazioni supplementari alle parti oppure a esperti o consulenti tecnici, se lo ritiene necessario. Le informazioni così ottenute devono essere comunicate a ciascuna delle parti affinché possa formulare osservazioni. Il mediatore notifica un parere entro quarantacinque giorni dalla sua designazione.
3. Il parere del mediatore, che può comprendere una o più raccomandazioni su come risolvere la controversia conformemente a quanto disposto dall’articolo 2, non è vincolante.
4. Le parti possono decidere di modificare i termini di cui al paragrafo 2. Anche il mediatore può decidere di modificare i termini su istanza di una delle parti, tenuto conto di particolari difficoltà incontrate dalla parte interessata o della complessità del caso.
5. Le procedure che comportano una mediazione, in particolare il parere del mediatore, tutte le informazioni comunicate e le posizioni assunte dalle parti nel corso di tali procedimenti, rimangono riservate e non pregiudicano i diritti di nessuna delle due parti nell’eventuale prosieguo della procedura.
6. Previo accordo delle parti, le procedure di mediazione possono proseguire parallelamente alla procedura di arbitrato.
7. La sostituzione di un mediatore può avvenire solo per le ragioni e secondo le procedure di cui alle disposizioni da 18 a 21 del regolamento interno.
CAPO III
PROCEDURE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
SEZIONE I
Procedura di arbitrato
Articolo 5
Avvio della procedura di arbitrato
1. Qualora le parti non siano riuscite a risolvere la controversia ricorrendo alle consultazioni di cui all’articolo 3 oppure alla mediazione di cui all’articolo 4, la parte attrice può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale.
2. La richiesta di costituzione del collegio arbitrale è comunicata per iscritto alla parte convenuta e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi». La parte attrice precisa nella sua richiesta quale sia la specifica misura contestata e spiega come tale misura costituisca una violazione delle disposizioni di cui all’articolo 2. La richiesta di costituzione di un collegio arbitrale è presentata entro i diciotto mesi successivi alla data di ricevimento della richiesta di consultazioni, fatto salvo il diritto della parte attrice di richiedere successivamente nuove consultazioni relative allo stesso problema.
Articolo 6
Costituzione del collegio arbitrale
1. Il collegio arbitrale è composto di tre arbitri.
2. Entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui la parte convenuta riceve la richiesta di costituzione del collegio arbitrale, le parti si consultano per concordare la composizione del collegio.
3. Qualora le parti non raggiungano un accordo sulla composizione del collegio entro il termine fissato al paragrafo 2, ciascuna di esse può chiedere al presidente del sottocomitato «Industria, commercio e servizi», o a un suo delegato, di sorteggiare i tre membri tra i nominativi inseriti nell’elenco compilato a norma dell’articolo 19 scegliendone uno tra i nominativi proposti dalla parte attrice, uno tra i nominativi proposti dalla parte convenuta e uno fra i nominativi selezionati per fungere da presidente. Qualora le parti concordino sulla designazione di uno o due membri del collegio arbitrale, i restanti membri vengono scelti secondo la medesima procedura.
4. Il presidente del sottocomitato «Industria, commercio e servizi» o il delegato del presidente selezionano gli arbitri entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta presentata a norma del paragrafo 3.
5. La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui vengono designati i tre arbitri.
6. La sostituzione degli arbitri può avvenire solo per le ragioni e secondo le procedure di cui alle disposizioni da 18 a 21 del regolamento interno.
Articolo 7
Relazione interinale del collegio arbitrale
Il collegio arbitrale presenta alle parti una relazione interinale che espone le conclusioni di fatto, l’applicabilità delle pertinenti disposizioni e le motivazioni alla base delle conclusioni e delle raccomandazioni in essa contenute entro centoventi giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. Ciascuna parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame relativa ad aspetti precisi della relazione interinale entro quindici giorni dalla data della sua notifica. Le conclusioni del lodo definitivo del collegio arbitrale comprendono una motivazione adeguata delle argomentazioni presentate nel riesame interinale e rispondono con chiarezza alle domande e alle osservazioni delle parti.
Articolo 8
Lodo del collegio arbitrale
1. Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» entro centocinquanta giorni dalla sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di questa scadenza, ne dà notifica per iscritto alle parti e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi», indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio prevede di concludere i lavori. Il lodo deve comunque essere notificato entro centottanta giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.
2. Nei casi urgenti, in particolare quelli relativi a merci deperibili o di carattere stagionale, il collegio arbitrale si adopera per notificare il proprio lodo entro settantacinque giorni dalla sua costituzione. Il lodo deve comunque essere pronunciato entro novanta giorni dalla costituzione del collegio. Entro dieci giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale si pronuncia in via preliminare circa l’effettiva urgenza del caso.
3. Su richiesta di entrambe le parti, il collegio arbitrale sospende i lavori in qualsiasi momento per un periodo concordato tra le parti non superiore a dodici mesi e li riprende alla fine di tale periodo concordato su richiesta della parte attrice. Se la parte attrice non richiede la ripresa dei lavori del collegio arbitrale prima della scadenza del periodo di sospensione concordato, la procedura è conclusa. La sospensione e la conclusione dei lavori del collegio arbitrale non pregiudicano i diritti delle parti in un’altra procedura sullo stesso problema.
SEZIONE II
Esecuzione
Articolo 9
Esecuzione del lodo del collegio arbitrale
Le parti prendono le misure necessarie per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale e si adoperano per concordare il periodo di tempo per dare esecuzione al lodo.
Articolo 10
Periodo di tempo ragionevole per l’esecuzione
1. Entro trenta giorni dal ricevimento della notifica del lodo del collegio arbitrale alle parti, la parte convenuta notifica alla parte attrice e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» il periodo di tempo necessario («periodo di tempo ragionevole») per l’esecuzione, qualora risulti impossibile un’esecuzione immediata.
2. In caso di disaccordo tra le parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per l’esecuzione del lodo del collegio arbitrale, la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale, entro venti giorni dalla data in cui la parte convenuta ha ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1, di stabilirne la durata. La richiesta viene notificata contemporaneamente all’altra parte e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi». Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta.
3. Il periodo di tempo ragionevole può essere prorogato previo accordo delle parti.
Articolo 11
Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale
1. Prima che scada il periodo di tempo ragionevole, la parte convenuta notifica all’altra parte e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» le misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale.
2. Qualora le parti non concordino sull’esistenza di una misura notificata a norma del paragrafo 1 o sulla sua compatibilità con le disposizioni di cui all’articolo 2, la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi in merito. La richiesta indica la specifica misura contestata e spiega le ragioni della sua incompatibilità con le disposizioni di cui all’articolo 2. Il collegio arbitrale notifica la propria decisione entro novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o di carattere stagionale, il collegio arbitrale notifica il proprio lodo entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della richiesta.
Articolo 12
Misure temporanee in caso di mancata esecuzione
1. Se prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole la parte convenuta non notifica alcuna misura presa per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale oppure se il collegio arbitrale decide che la misura notificata a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, non è compatibile con gli obblighi della parte a norma delle disposizioni di cui all’articolo 2, la parte convenuta presenta, previa richiesta della parte attrice, un’offerta di indennizzo temporaneo.
2. Se non si perviene a un accordo sull’indennizzo entro trenta giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole o dalla notifica del lodo di cui articolo 11, in cui il collegio arbitrale ha stabilito l’incompatibilità con le disposizioni di cui all’articolo 2, la parte attrice è autorizzata a sospendere, previa notifica all’altra parte e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi», gli obblighi derivanti da una delle disposizioni di cui all’articolo 2 in misura equivalente all’annullamento o alla riduzione dei benefici causata dalla violazione. Nel prendere tali misure la parte attrice tiene conto del loro impatto sullo sviluppo e sull’economia della parte convenuta. La parte attrice può applicare la sospensione dopo dieci giorni lavorativi dalla data in cui la parte convenuta ha ricevuto la notifica, a meno che la parte convenuta non abbia chiesto l’arbitrato a norma del paragrafo 3.
3. Se ritiene che la sospensione non sia equivalente all’annullamento o alla riduzione dei benefici causata dalla violazione, la parte convenuta può chiedere per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi in merito. Tale richiesta viene notificata all’altra parte e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» prima della scadenza del periodo di dieci giorni di cui al paragrafo 2. Il collegio arbitrale, dopo aver eventualmente acquisito il parere di esperti, notifica il proprio lodo sul livello di sospensione degli obblighi alle parti e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Gli obblighi non possono essere sospesi finché il collegio arbitrale non si sia pronunciato; le sospensioni devono essere coerenti con il lodo del collegio arbitrale.
4. La sospensione degli obblighi è temporanea e si applica solo fino a quando la misura giudicata incompatibile con le disposizioni di cui all’articolo 2 non sia stata revocata o modificata per renderla conforme a tali disposizioni, secondo quanto previsto all’articolo 13, o fino a quando le parti non abbiano trovato un accordo per la risoluzione della controversia.
Articolo 13
Esame delle misure prese per dare esecuzione al lodo dopo la sospensione degli obblighi
1. La parte convenuta notifica all’altra parte e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» tutte le misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale così come la sua richiesta affinché la parte attrice ponga fine alla sospensione degli obblighi.
2. Se entro trenta giorni dalla data di ricevimento della notifica le parti non giungono a un accordo sulla compatibilità delle misure notificate con le disposizioni di cui all’articolo 2, la parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi in merito. La richiesta viene notificata contemporaneamente all’altra parte e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi». Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della richiesta. Se il collegio arbitrale decide che una misura per dare esecuzione al lodo è conforme alle disposizioni di cui all’articolo 2, la sospensione degli obblighi è revocata.
SEZIONE III
Disposizioni comuni
Articolo 14
Soluzione concordata
Le parti possono in qualsiasi momento pervenire alla soluzione concordata di una controversia cui si applicano le disposizioni del presente protocollo. Esse notificano tale soluzione al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» e al collegio arbitrale. In seguito alla notifica della soluzione concordata il collegio arbitrale interrompe i propri lavori e la procedura è conclusa.
Articolo 15
Regolamento interno
1. Le procedure di risoluzione delle controversie cui si applica il capo III sono disciplinate dal regolamento interno allegato al presente protocollo.
2. In conformità del regolamento interno, le riunioni del collegio arbitrale sono aperte al pubblico, salvo diverso accordo tra le parti.
Articolo 16
Informazioni e consulenza tecnica
Su richiesta di una parte o d’ufficio, il collegio arbitrale può acquisire le informazioni che giudica utili ai fini della procedura. In particolare, se lo ritiene necessario, il collegio arbitrale ha anche il diritto di acquisire il parere di esperti. Prima di scegliere detti esperti il collegio arbitrale consulta le parti. Le informazioni così ottenute devono essere comunicate a entrambe le parti affinché possano formulare osservazioni. Le persone fisiche o giuridiche interessate e stabilite presso le parti sono autorizzate a presentare memorie a titolo di amicus curiae al collegio arbitrale conformemente al regolamento interno. Tali memorie si limitano agli aspetti di fatto della controversia, senza affrontare questioni di diritto.
Articolo 17
Norme di interpretazione
I collegi arbitrali applicano e interpretano le disposizioni di cui all’articolo 2 secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, in particolare quelle della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. I lodi del collegio arbitrale non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi enunciati nelle disposizioni di cui all’articolo 2.
Articolo 18
Lodi e decisioni del collegio arbitrale
1. Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare decisioni consensuali. Qualora risulti però impossibile adottare una decisione consensuale, si procede a maggioranza. Il parere degli arbitri dissenzienti non è tuttavia pubblicato in alcun caso.
2. I lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le parti e non creano alcun diritto né alcun obbligo per le persone fisiche o giuridiche. Il lodo indica le conclusioni di fatto, l’applicabilità delle disposizioni pertinenti dell’accordo di associazione e le motivazioni alla base di tutte le risultanze e conclusioni in esso contenute. Il sottocomitato «Industria, commercio e servizi» rende pubblico integralmente il lodo del collegio arbitrale, a meno che non decida altrimenti per salvaguardare la riservatezza delle informazioni commerciali.
CAPO IV
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 19
Elenchi degli arbitri
1. Il sottocomitato «Industria, commercio e servizi» compila, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente protocollo, un elenco di almeno quindici persone disposte a esercitare la funzione di arbitro e in possesso dei requisiti per farlo. Ciascuna delle parti propone almeno cinque arbitri. Le due parti scelgono anche almeno cinque persone che non siano cittadini né dell’una né dell’altra parte cui affidare l’incarico di presidente del collegio arbitrale. Il sottocomitato «Industria, commercio e servizi» assicura che l’elenco contenga sempre quindici nominativi.
2. Gli arbitri devono possedere conoscenze o esperienze specifiche in materia di diritto e commercio internazionale. Essi devono essere indipendenti, esercitare le funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o governo né essere collegati al governo di nessuna delle parti e devono rispettare il codice di condotta allegato al presente protocollo.
3. Il sottocomitato «Industria, commercio e servizi» può compilare un ulteriore elenco di almeno quindici persone in possesso di competenze settoriali in materie specifiche disciplinate dall’accordo di associazione. Ai fini della procedura di selezione di cui all’articolo 6, paragrafo 2, i presidenti del sottocomitato «Industria, commercio e servizi» possono avvalersi di tale elenco settoriale, previo accordo di entrambe le parti.
Articolo 20
Rapporto con gli obblighi derivanti dall’OMC
1. Il ricorso alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nel presente protocollo non pregiudica eventuali azioni in sede di OMC, comprese quelle per la risoluzione delle controversie.
2. Tuttavia, la parte che per una misura specifica abbia avviato una procedura di risoluzione delle controversie a norma del presente protocollo o dell’accordo OMC non può avviare un procedimento relativo alla stessa misura nell’altra sede finché il primo procedimento non sia concluso. Una parte, inoltre, non denuncia in entrambe le sedi la violazione di un obbligo previsto negli stessi termini dall’accordo di associazione e dall’accordo OMC. In un simile caso, dopo l’avvio di una procedura di risoluzione delle controversie, la parte non può presentare una denuncia di violazione dello stesso obbligo a norma dell’altro accordo presso l’altra sede, a meno che la sede scelta non si pronunci a tale proposito per motivi procedurali o giurisdizionali.
3. Ai fini del paragrafo 2:
— |
le procedure di risoluzione delle controversie a norma dell’accordo OMC si considerano avviate nel momento in cui una parte chiede la costituzione di un collegio ai sensi dell’articolo 6 dell’intesa dell’OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie; si considerano concluse nel momento in cui l’organo di conciliazione adotta la relazione del collegio e quella dell’organo di appello, a seconda dei casi, in conformità dell’articolo 16 e dell’articolo 17, paragrafo 14, della detta intesa; |
— |
le procedure di risoluzione delle controversie a norma del presente protocollo si considerano avviate nel momento in cui una parte chiede la costituzione di un collegio arbitrale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, e si considerano concluse nel momento in cui il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» in conformità dell’articolo 8. |
4. Nessuna disposizione del presente protocollo osta a che una parte proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dall’organo di conciliazione dell’OMC. L’accordo OMC non può essere invocato per impedire a una parte la sospensione di obblighi a norma del presente protocollo.
Articolo 21
Termini
1. Tutti i termini fissati nel presente protocollo, compresi quelli per la notifica dei lodi dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all’atto o al fatto cui si riferiscono, salvo altrimenti disposto.
2. I termini menzionati nel presente protocollo possono essere modificati previo accordo fra le parti. Ciascuna parte si impegna a considerare con la debita attenzione le richieste di proroga di un termine dovute a difficoltà incontrate da una parte nel conformarsi alle procedure del presente protocollo. Su richiesta di una parte, il collegio arbitrale può prorogare i termini applicabili alle procedure, tenendo conto del diverso livello di sviluppo delle parti.
Articolo 22
Riesame e modifica del protocollo
1. Dopo l’entrata in vigore del presente protocollo e dei suoi allegati, il Consiglio di associazione può in ogni momento riesaminarne l’applicazione per decidere in merito alla loro conferma, modifica o revoca.
2. A tal fine il Consiglio di associazione può considerare la possibilità di istituire un organo d’appello comune per più accordi euromediterranei.
3. Il Consiglio di associazione può decidere di modificare il presente protocollo e i suoi allegati. Le parti applicano tale decisione dopo il completamento delle loro procedure interne.
Articolo 23
Entrata in vigore
Il presente protocollo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure interne. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si notificano che le procedure di cui al presente articolo sono state espletate.
Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 2009, in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede.
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unií
For Det Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā
Europos Sajungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
På Europeiska unionens vägnar
За Република Тунис
Por la República de Túnez
Za Tuniskou republiku
For Den Tunesiske Republik
Für die Tunesische Republik
Tuneesia Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατίας της Τυνησίας
For the Republic of Tunisia
Pour la République tunisienne
Per la Repubblica tunisina
Tunisijas Republikas vārdā
Tuniso Respublikos vardu
A Tunéziai Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tat-Tuniżija
Voor de Republiek Tunesië
W imieniu Republiki Tunezyjskiej
Pela República da Tunísia
Pentru Republica Tunisia
Za Tuniskú republiku
Za Republiko Tunizijo
Tunisian tasavallan puolesta
För Republiken Tunisien
(1) Le disposizioni del presente protocollo non pregiudicano l’applicazione dell’articolo 34 del protocollo relativo alla definizione del concetto di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa.
ALLEGATI
ALLEGATO I: |
REGOLAMENTO INTERNO PER L'ARBITRATO |
ALLEGATO II: |
CODICE DI CONDOTTA PER I MEMBRI DEI COLLEGI ARBITRALI E I MEDIATORI |
ALLEGATO I
REGOLAMENTO INTERNO PER L'ARBITRATO
Disposizioni generali
1. |
Ai fini del presente protocollo e del presente regolamento interno s'intende per: a) «consulente»: una persona incaricata da una parte di fornirle consulenza o assistenza in relazione alla procedura del collegio arbitrale; b) «parte attrice»: la parte che chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 5 del presente protocollo; c) «parte convenuta»: la parte accusata di aver violato le disposizioni di cui all'articolo 2 del presente protocollo; d) «collegio arbitrale»: un collegio costituito in conformità dell'articolo 6 del presente protocollo; e) «rappresentante di una parte»: un funzionario o qualsiasi altra persona designata da un dicastero, da un organismo governativo o da qualunque altro soggetto pubblico di una parte; f) «giorno»: un giorno di calendario, salvo altrimenti disposto. |
2. |
Salvo altrimenti concordato, la parte convenuta provvede all'organizzazione logistica dei procedimenti di risoluzione delle controversie, in particolare le audizioni. L'Unione sostiene tuttavia le spese connesse a tutti gli aspetti organizzativi riguardanti le consultazioni, la mediazione e l'arbitrato, eccettuati l'onorario e il rimborso delle spese di mediatori e arbitri, che vengono suddivisi. |
Notifiche
3. |
Le parti e il collegio arbitrale trasmettono ogni richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento per posta elettronica, con copia trasmessa lo stesso giorno mediante fax, raccomandata, corriere, a mano con rilascio di ricevuta o mediante qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio. Salvo prova contraria, un messaggio di posta elettronica si considera ricevuto nello stesso giorno dell'invio. |
4. |
Una parte fornisce una copia elettronica di ciascuna delle proprie comunicazioni scritte così come una copia cartacea dei documenti all'altra parte e a ciascuno degli arbitri. |
5. |
Prima dell'entrata in vigore del presente protocollo le parti si informano reciprocamente sul punto di contatto designato per tutte le notifiche. |
6. |
Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi alla procedura del collegio arbitrale possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche. |
7. |
Qualora il termine ultimo per la presentazione di un documento coincida con un giorno festivo o un giorno di riposo ufficiale della Tunisia o dell'Unione, il documento può essere presentato il giorno lavorativo successivo. Il primo lunedì di ogni dicembre le parti si scambiano l'elenco delle date dei loro giorni festivi o di riposo ufficiali valido per l'anno successivo. In un giorno festivo o di riposo ufficiale non si considera ricevuto alcun documento, né alcuna notifica o richiesta. |
8. |
A seconda del contenuto delle disposizioni oggetto della controversia, tutte le richieste e notifiche indirizzate al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» a norma del presente protocollo sono inviate agli altri sottocomitati pertinenti istituiti dall'accordo di associazione. |
Avvio della procedura arbitrale
9. |
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10. |
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Comunicazioni iniziali
11. |
La parte attrice presenta le proprie comunicazioni scritte iniziali entro venti giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La parte convenuta presenta la propria replica scritta entro venti giorni dalla data di presentazione delle comunicazioni scritte iniziali. |
Lavori dei collegi arbitrali
12. |
Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni. Un collegio arbitrale può delegare il presidente a prendere le decisioni di carattere amministrativo e procedurale. |
13. |
Salvo altrimenti disposto, il collegio arbitrale può svolgere la propria attività mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, in particolare per telefono, fax o collegamento informatico. |
14. |
Soltanto gli arbitri possono partecipare alle discussioni del collegio arbitrale, ma quest'ultimo può autorizzare i suoi assistenti a presenziare alle discussioni. |
15. |
La stesura dei lodi è di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non può essere delegata. |
16. |
Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni del presente protocollo e dei suoi allegati, il collegio arbitrale può, previa consultazione delle parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni. |
17. |
Il collegio arbitrale, qualora ritenga necessario modificare un termine applicabile alle procedure o introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, comunica per iscritto alle parti le ragioni che giustificano la modifica o l'adeguamento, indicando il termine o l'adeguamento necessario. Il collegio arbitrale può adottare tale modifica o adeguamento previa consultazione delle parti. I termini di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del presente protocollo non possono essere modificati. |
Sostituzione
18. |
In caso di impedimento, rinuncia o sostituzione di un arbitro, viene designato un sostituto in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3. |
19. |
Se una parte ritiene che un arbitro non soddisfi i requisiti del codice di condotta e che per questa ragione vada sostituito, deve informare l'altra parte entro quindici giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza delle circostanze relative alla pertinente violazione del codice di condotta da parte dell'arbitro. Se una parte ritiene che un arbitro diverso dal presidente non soddisfi i requisiti del codice di condotta, le parti si consultano e, di comune accordo, sostituiscono l'arbitro designando un sostituto conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del presente protocollo. Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva. Se conclude che un arbitro non soddisfa i requisiti del codice di condotta, il presidente designa un nuovo arbitro, estratto a sorte tra le persone di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del presente protocollo, tra le quali rientrava l'arbitro da sostituire. Se l'arbitro da sostituire era stato designato dalle parti a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del presente protocollo, il sostituto viene estratto a sorte tra le persone proposte dalla parte attrice e dalla parte convenuta in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1, del presente protocollo. La designazione del nuovo arbitro è completata entro cinque giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta al presidente del collegio arbitrale. |
20. |
Se una parte ritiene che il presidente del collegio arbitrale non soddisfi i requisiti del codice di condotta, le parti si consultano e, di comune accordo, sostituiscono il presidente designando un sostituto conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del presente protocollo. Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta a uno dei membri rimanenti del gruppo di persone selezionate per fungere da presidente a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del presente protocollo. Il nominativo di tale persona è estratto a sorte dai presidenti del sottocomitato «Industria, commercio e servizi» o dal loro delegato. La decisione di tale persona circa la necessità di sostituire il presidente è definitiva. Se tale persona decide che il presidente in questione non soddisfa i requisiti del codice di condotta, designa un nuovo presidente, estratto a sorte tra le persone rimanenti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del presente protocollo, che possono fungere da presidente. La designazione del nuovo presidente è completata entro cinque giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta di cui al presente paragrafo. |
21. |
I lavori del collegio arbitrale sono sospesi per il periodo necessario a espletare le procedure di cui alle disposizioni 18, 19 e 20. |
Audizioni
22. |
Consultate le parti e gli altri membri del collegio arbitrale, il presidente fissa la data e l'ora dell'audizione e ne dà notifica per iscritto alle parti. Quando l'audizione è pubblica, tali informazioni vengono messe a disposizione di tutti dalla parte incaricata degli aspetti logistici della procedura. Salvo disaccordo tra le parti, il collegio arbitrale può decidere di non organizzare un'audizione. |
23. |
A meno che le parti non convengano altrimenti, l'audizione ha luogo a Bruxelles se la parte attrice è la Tunisia e a Tunisi se la parte attrice è l'Unione. |
24. |
Il collegio arbitrale può organizzare un'audizione supplementare solo in circostanze eccezionali. Per le procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3, e all'articolo 13, paragrafo 2, del presente protocollo non vengono organizzate audizioni supplementari. |
25. |
Tutti gli arbitri sono presenti per l'intera durata delle audizioni. |
26. |
Indipendentemente dal carattere pubblico della procedura, le seguenti persone possono presenziare a un'audizione:
Solo i rappresentanti e i consulenti delle parti possono rivolgersi al collegio arbitrale. |
27. |
Entro i cinque giorni lavorativi precedenti la data dell'audizione ciascuna parte trasmette al collegio arbitrale l'elenco dei nominativi delle persone che in sede di audizione procederanno a presentazioni o argomentazioni orali per conto della parte e degli altri rappresentanti o consulenti che presenzieranno all'audizione. |
28. |
Salvo diverso accordo tra le parti, le audizioni dei collegi arbitrali sono aperte al pubblico. Se le parti decidono che l'audizione si svolga a porte chiuse, il collegio arbitrale può decidere, su richiesta delle parti, che essa sia comunque in parte pubblica. Il collegio arbitrale si riunisce tuttavia a porte chiuse qualora le comunicazioni e le argomentazioni di una parte contengano informazioni commerciali riservate. |
29. |
Il collegio arbitrale conduce l'audizione nel modo seguente:
|
30. |
In qualsiasi momento dell'audizione il collegio arbitrale può rivolgere domande alle parti. |
31. |
Il collegio arbitrale predispone la stesura del verbale di ciascuna audizione, che viene quanto prima redatto e trasmesso per iscritto alle parti. |
32. |
Entro dieci giorni lavorativi dalla data dell'audizione ciascuna parte può trasmettere osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'audizione. |
Domande scritte
33. |
Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento della procedura. Ciascuna delle parti riceve una copia delle domande rivolte dal collegio arbitrale. |
34. |
Ciascuna parte trasmette inoltre all'altra parte una copia della propria risposta scritta alle domande del collegio arbitrale. A ciascuna parte viene data la possibilità di inviare osservazioni scritte in merito alle risposte fornite dall'altra parte entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle risposte. |
Riservatezza
35. |
Le parti rispettano la riservatezza delle audizioni del collegio arbitrale che si sono svolte a porte chiuse a norma della disposizione 28. Ciascuna parte considera riservate le informazioni comunicate in via riservata al collegio arbitrale dall'altra parte. Qualora una parte trasmetta al collegio arbitrale una versione riservata delle sue comunicazioni scritte, essa fornisce ugualmente, su richiesta dell'altra parte, entro quindici giorni dalla data della richiesta o, se successiva, delle comunicazioni, un riassunto non riservato delle informazioni contenute nella comunicazione che possa essere reso pubblico. Nessuna disposizione del presente regolamento interno vieta a una parte di rendere pubblica la propria posizione. |
Contatti unilaterali
36. |
Il collegio arbitrale non si incontra né entra in contatto con una parte in assenza dell'altra parte. |
37. |
Nessun membro del collegio arbitrale può discutere un aspetto della questione oggetto della procedura con una delle parti o con entrambe in assenza degli altri arbitri. |
Comunicazioni amicus curiae
38. |
Salvo diverso accordo tra le parti, entro cinque giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale può ricevere comunicazioni scritte non richieste, purché vengano presentate entro dieci giorni dalla costituzione del collegio arbitrale, siano concise e comunque di lunghezza non superiore a quindici cartelle dattiloscritte, compresi gli eventuali allegati, e riguardino direttamente la questione di fatto esaminata dal collegio arbitrale. |
39. |
La comunicazione contiene una descrizione della persona fisica o giuridica che la presenta, comprese la natura delle sue attività e le sue fonti di finanziamento, e precisa l'interesse della persona nel quadro della procedura arbitrale. Essa è redatta nelle lingue scelte dalle parti in conformità delle disposizioni 42 e 43 del presente regolamento interno. |
40. |
Nel lodo del collegio arbitrale sono elencate tutte le comunicazioni ricevute che risultano conformi alle disposizioni di cui sopra. Il collegio arbitrale non è tenuto ad esaminare nel proprio lodo le argomentazioni contenute in dette comunicazioni. Le comunicazioni ricevute dal collegio arbitrale conformemente alla presente disposizione vengono sottoposte alle parti perché possano formulare osservazioni al riguardo. |
Casi urgenti
41. |
Nei casi urgenti di cui al presente protocollo il collegio arbitrale, previa consultazione delle parti, adegua ove opportuno i termini fissati nelle presenti disposizioni e comunica tali adeguamenti alle parti. |
Traduzione e interpretazione
42. |
Durante le consultazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente protocollo ed entro la data della riunione di cui alla disposizione 9, lettera b), del presente regolamento interno le parti si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune ai fini delle procedure del collegio arbitrale. |
43. |
Se le parti non riescono a concordare su una lingua di lavoro comune, ciascuna parte provvede, sostenendo i relativi costi, alla traduzione delle proprie comunicazioni scritte nella lingua scelta dall'altra parte. |
44. |
La parte convenuta provvede alla traduzione simultanea delle comunicazioni orali nelle lingue scelte dalle parti. |
45. |
I lodi del collegio arbitrale sono notificati nella lingua o nelle lingue scelte dalle parti. |
46. |
Le parti possono formulare osservazioni sul testo tradotto di un documento elaborato conformemente alle presenti disposizioni. |
Calcolo dei termini
47. |
Qualora, in applicazione della disposizione 7 del presente regolamento interno, una parte riceva un documento in una data diversa da quella in cui lo stesso documento è pervenuto all'altra parte, qualsiasi termine la cui decorrenza dipenda dal ricevimento del documento si calcola dall'ultima data di ricevimento. |
Altre procedure
48. |
Il presente regolamento interno si applica inoltre alle procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3, e all'articolo 13, paragrafo 2, del presente protocollo. I termini fissati in conformità del presente regolamento interno vengono tuttavia adeguati ai termini specifici previsti per l'adozione di un lodo del collegio arbitrale nel quadro di queste altre procedure. |
49. |
Qualora per le procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3, e all'articolo 13, paragrafo 2, del presente protocollo, non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure stabilite all'articolo 6. Il termine per la notifica del lodo è prorogato di quindici giorni. |
ALLEGATO II
CODICE DI CONDOTTA PER I MEMBRI DEI COLLEGI ARBITRALI E I MEDIATORI
Definizioni
1. |
Ai fini del presente codice di condotta si applicano le seguenti definizioni: a) «membro» o «arbitro»: membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell’articolo 6 del presente protocollo; b) «mediatore»: persona che conduce una mediazione in conformità dell’articolo 4 del presente protocollo; c) «candidato»: persona il cui nome figura nell’elenco degli arbitri di cui all’articolo 19 del presente protocollo proposta per la nomina a membro di un collegio arbitrale a norma dell’articolo 6; d) «assistente»: persona che, dietro mandato di un membro, svolge ricerche per quest’ultimo o lo assiste nelle sue funzioni; e) «procedura»: salvo diversa indicazione, procedura del collegio arbitrale a norma del presente protocollo; f) «personale»: rispetto a un membro, persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccettuati gli assistenti. |
Responsabilità nella procedura
2. |
I candidati e i membri sono tenuti ad evitare qualsiasi irregolarità e sospetto di irregolarità deontologica, ad essere indipendenti e imparziali, ad evitare i conflitti d’interesse diretti e indiretti nonché ad osservare norme di condotta rigorose, in modo da garantire l’integrità e l’imparzialità del dispositivo di risoluzione delle controversie. Gli ex membri devono ottemperare agli obblighi di cui alle disposizioni 15, 16, 17 e 18 del presente codice di condotta. |
Obblighi di dichiarazione
3. |
Prima di essere confermato quale membro del collegio arbitrale a norma del presente protocollo, ogni candidato deve dichiarare l’esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto tale da influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o che potrebbe ragionevolmente dare adito a un sospetto di irregolarità deontologica o di parzialità nella procedura. A tale scopo, il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell’esistenza di tali interessi, relazioni e fatti. |
4. |
I candidati o i membri sono tenuti a comunicare al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» unicamente le questioni attinenti a violazioni reali o potenziali del presente codice di condotta affinché siano esaminate dalle parti. |
5. |
In seguito alla nomina, ciascun membro è tenuto a continuare a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al paragrafo 3 del presente codice di condotta e ha l’obbligo di dichiararli. L’obbligo di dichiarazione è permanente ed impone a ogni membro di dichiarare interessi, relazioni e fatti di tale natura, in qualsiasi fase della procedura. Il membro dichiara tali interessi, relazioni e fatti comunicandoli per iscritto al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» affinché siano esaminati dalle parti. |
Doveri dei membri
6. |
In seguito alla nomina, ciascun membro esercita interamente e sollecitamente le proprie funzioni nel corso dell’intera procedura, con equità e diligenza. |
7. |
Ciascun membro esamina soltanto le questioni sollevate nell’ambito della procedura e necessarie per pervenire a un lodo e non può delegare ad altri tale dovere. |
8. |
Ciascun membro prende tutti i provvedimenti adeguati per garantire che il suo assistente e il suo personale siano a conoscenza delle disposizioni 2, 3, 4, 5, 16, 17 e 18 del presente codice di condotta e le rispettino. |
9. |
Nessun membro può avere contatti unilaterali relativi alla procedura. |
Indipendenza e imparzialità dei membri
10. |
Ciascun membro deve essere indipendente e imparziale ed evitare di dare adito a sospetti di irregolarità deontologica o di parzialità; non deve essere influenzato da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall’opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte o dal timore di critiche. |
11. |
Nessun membro può, direttamente o indirettamente, contrarre obblighi o accettare vantaggi che potrebbero in qualunque modo ostacolare, o apparire d’ostacolo, a una corretta esecuzione delle sue funzioni. |
12. |
Nessun membro può servirsi della propria posizione nel collegio arbitrale per interessi personali o privati; ogni membro evita inoltre qualsiasi atto che possa dare l’impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterlo influenzare. |
13. |
Ciascun membro si adopera affinché il suo comportamento o il suo giudizio non siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale. |
14. |
Ogni membro deve evitare di allacciare qualsiasi relazione o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla sua indipendenza o che potrebbero ragionevolmente dare adito a un sospetto di irregolarità deontologica o di parzialità. |
Obblighi degli ex membri
15. |
Ciascun ex membro è tenuto a evitare qualsiasi atto che possa dare l’impressione che egli sia stato parziale nell’esercizio delle proprie funzioni o abbia tratto vantaggio dal lodo del collegio arbitrale. |
Riservatezza
16. |
Nessun membro o ex membro può, in alcun momento, divulgare o utilizzare informazioni non pubbliche relative a una procedura o acquisite nel corso di un procedimento, eccetto ai fini della procedura stessa, né può, in alcun caso, divulgare o utilizzare tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri. |
17. |
Nessun membro può divulgare, in tutto o in parte, il lodo del collegio arbitrale prima della sua pubblicazione conformemente al presente protocollo. |
18. |
Nessun membro o ex membro può, in alcun momento, divulgare le discussioni di un collegio arbitrale o l’opinione di un membro. |
Spese
19. |
Ciascun membro registra il tempo dedicato alla procedura e le spese sostenute e presenta un resoconto finale al riguardo. |
Mediatori
20. |
Le disposizioni di cui al presente codice di condotta, applicabili ai membri o agli ex membri, si applicano, mutatis mutandis, ai mediatori. |