ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.035.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 35

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
6 febbraio 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 103/2010 della Commissione, del 5 febbraio 2010, concernente l’autorizzazione del chelato di manganese dell’analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) n. 104/2010 della Commissione, del 5 febbraio 2010, concernente l’autorizzazione di potassio diformiato come additivo per mangimi destinato alle scrofe (titolare dell’autorizzazione BASF SE) e recante modifica al regolamento (CE) n. 1200/2005 ( 1 )

4

 

*

Regolamento (UE) n. 105/2010 della Commissione, del 5 febbraio 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, per quanto riguarda l’ocratossina A ( 1 )

7

 

 

Regolamento (UE) n. 106/2010 della Commissione, del 5 febbraio 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

9

 

 

DECISIONI

 

 

2010/62/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 4 febbraio 2010, relativa alla liquidazione dei conti di alcuni organismi pagatori della Grecia, di Malta, del Portogallo e della Finlandia per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2007 [notificata con il numero C(2010) 474]

11

 

 

2010/63/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 4 febbraio 2010, che proroga il periodo di applicazione della decisione 2006/210/CE

14

 

 

2010/64/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 5 febbraio 2010, relativa all’adeguatezza delle autorità competenti di alcuni paesi terzi in conformità alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2010) 590]  ( 1 )

15

 

 

2010/65/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 5 febbraio 2010, che modifica la decisione 2005/880/CE relativa alla concessione di una deroga richiesta dai Paesi Bassi a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [notificata con il numero C(2010) 606]

18

 

 

2010/66/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 5 febbraio 2010, recante modifica della decisione 2009/719/CE della Commissione che autorizza determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE [notificata con il numero C(2010) 626]  ( 1 )

21

 

 

2010/67/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 5 febbraio 2010, che istituisce il consiglio dei soci GMES

23

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

6.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 35/1


REGOLAMENTO (UE) N. 103/2010 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2010

concernente l’autorizzazione del chelato di manganese dell’analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all’allegato del presente regolamento. Tale domanda è corredata delle informazioni e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l’autorizzazione del chelato di manganese dell’analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali».

(4)

Dai pareri dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») del 15 settembre 2009 (2) e del 15 aprile 2008 (3) risulta che il chelato di manganese dell’analogo idrossilato della metionina non ha effetti avversi sulla salute animale e umana o sull’ambiente se impiegato nell’alimentazione dei polli da ingrasso. In base al parere del 15 aprile 2008 l’impiego del preparato può essere considerato come fonte di manganese disponibile e soddisfa i criteri di additivo alimentare per i polli da ingrasso. L’Autorità raccomanda misure appropriate per la sicurezza degli utilizzatori. Essa non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo nel mangime presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del preparato dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, è opportuno autorizzare l’impiego del preparato descritto nell’allegato del presente regolamento.

(6)

Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi», è autorizzato come additivo destinato all’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato medesimo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  EFSA Journal (2009) 7(9) pag. 1316.

(3)  EFSA Journal (2008) 692, pag. 1.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza dell’autorizzazione

Tenore dell’elemento (Mn) in mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi nutrizionali. Gruppo funzionale: composti di oligoelementi

3b5.10

Chelato di manganese dell’analogo idrossilato della metionina

 

Caratterizzazione dell’additivo:

 

Chelato di manganese dell’analogo idrossilato della metionina contenente almeno il 13 % di chelato di manganese e il 76 % di acido 2-idrossi-4-metiltio-butanoico

 

olio minerale: ≤ 1 %

 

Metodo analitico (1):

spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) secondo la norma EN 15510:2007

Polli da ingrasso

150 (in totale)

1.

L’additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.

2.

Sicurezza dell’utilizzatore: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione respiratoria, guanti e occhiali di sicurezza.

26.2.2020


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives


6.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 35/4


REGOLAMENTO (UE) N. 104/2010 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2010

concernente l’autorizzazione di potassio diformiato come additivo per mangimi destinato alle scrofe (titolare dell’autorizzazione BASF SE) e recante modifica al regolamento (CE) n. 1200/2005

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10 del regolamento suddetto prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

Il potassio diformiato, solido, è stato autorizzato provvisoriamente a norma della direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi utilizzati per le scrofe dal regolamento (CE) n. 1200/2005 della Commissione, del 26 luglio 2005, concernente l’autorizzazione permanente di taluni additivi per mangimi e l’autorizzazione provvisoria del nuovo uso di un additivo già autorizzato nei mangimi (3). Detto additivo è stato di conseguenza inserito nel Registro comunitario degli additivi per mangimi quale prodotto esistente, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

Conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 in combinato disposto con l’articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione dell’additivo in questione, con la richiesta che l’additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici». La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità»), nel proprio parere del 15 settembre 2009 (4) ha concluso che tale additivo non incide negativamente sulla salute degli animali e dei consumatori o sull’ambiente, e che il suo utilizzo può migliorare la resa degli animali. L’Autorità raccomanda misure appropriate per la sicurezza degli utilizzatori. Essa non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. L’Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo nel mangime presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito in forza del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione dell’additivo dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite nell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza, è opportuno autorizzare l’impiego del preparato, come descritto nell’allegato del presente regolamento.

(6)

Di conseguenza occorre sopprimere le disposizioni sul preparato di cui al regolamento (CE) n. 1200/2005.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria di additivi «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni previste nell’allegato.

Articolo 2

Nel regolamento (CE) n. 1200/2005 sono soppressi l’articolo 1 e l’allegato I.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

(3)  GU L 195 del 27.7.2005, pag. 6.

(4)  EFSA Journal 2009; 7(9): 1315.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri zootecnici)

4d800

BASF SE

Potassio diformiato

 

Composizione dell’additivo

 

Potassio diformiato, solido, min. 98 %,

 

Silicato massimo 1,5 %,

 

Acqua massimo 0,5 %

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

 

Potassio diformiato, solido

 

KH(COOH)2

 

CAS n. 20642-05-1

 

Metodo analitico (1)

Metodo della cromatografia ionica dotato di rilevatore di conduttività elettrica

Scrofe

10 000

12 000

La miscela delle varie fonti di potassio diformiato non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi: 12 000 mg per kg di alimento completo.

L’additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.

Questo prodotto può provocare seri danni agli occhi.

È necessario adottare misure per la protezione dei lavoratori.

26.2.2020


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


6.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 35/7


REGOLAMENTO (UE) N. 105/2010 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, per quanto riguarda l’ocratossina A

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.

(2)

Su richiesta della Commissione, il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso, in data 4 aprile 2006, un parere scientifico aggiornato riguardante l’ocratossina A (OTA) nei prodotti alimentari (3), che tiene conto di nuovi dati scientifici, e ha stabilito una dose settimanale tollerabile (TWI) (tolerable weekly intake) pari a 120 ng/kg di peso corporeo.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 prevede che l’opportunità di stabilire un tenore massimo di OTA in prodotti alimentari quali la frutta secca diversa dalle uve secche, il cacao e i prodotti a base di cacao, le spezie, i prodotti a base di carne, il caffè crudo, la birra e la liquirizia e di riesaminare i tenori massimi vigenti relativi in particolare all’OTA nelle uva secche e nel succo d’uva, sia valutata alla luce del recente parere scientifico dell’EFSA.

(4)

In base al parere espresso dall’EFSA, gli attuali tenori massimi sembrano adeguati a tutelare la salute pubblica e devono essere mantenuti. In relazione agli alimenti non ancora contemplati dal regolamento (CE) n. 1881/2006, si è ritenuto opportuno e necessario, ai fini della tutela della salute pubblica, fissare tenori massimi di ocratossina A per quegli alimenti che contribuiscono in misura significativa all’esposizione all’OTA (dell’intera popolazione, di una parte significativa di essa o di un suo gruppo vulnerabile) o per quegli alimenti per i quali è dimostrato che possono presentare livelli molto elevati di OTA pur non contribuendo in misura significativa all’esposizione all’OTA. È opportuno fissare un tenore massimo in questi casi, per evitare che tali prodotti altamente contaminati possano entrare nella catena alimentare.

(5)

In base alle informazioni disponibili, non sembra necessario ai fini della tutela della salute pubblica fissare un livello massimo di OTA per la frutta secca diversa dalle uve secche, il cacao e i prodotti a base di cacao, i prodotti a base di carne, compresi i prodotti commestibili a base di frattaglie e di sangue, e i vini liquorosi poiché questi prodotti non contribuiscono in misura significativa all’esposizione all’OTA e solo raramente sono stati rilevati livelli elevati di OTA in questi prodotti. Per il caffè crudo e la birra, la presenza di OTA viene già controllata in una diversa e più opportuna fase del ciclo produttivo (tostatura, rispettivamente, del caffè e del malto).

(6)

Livelli molto elevati di OTA sono stati osservati in diverse occasioni nelle spezie e nella liquirizia. È pertanto opportuno fissare un tenore massimo per le spezie e la liquirizia.

(7)

Dati recenti provano che in alcuni paesi, grandi produttori di spezie ed esportatori nell’Unione, mancano le misure preventive e i controlli ufficiali atti a rilevare la presenza di ocratossina A nelle spezie. Per tutelare la salute pubblica, è opportuno fissare immediatamente un tenore massimo di ocratossina A nelle spezie. Per consentire ai paesi produttori di porre in atto misure preventive e per evitare che il commercio subisca perturbazioni inaccettabili, viene fissato un tenore massimo più elevato per un periodo limitato di tempo, ma applicabile a breve, fino a quando sarà applicato il tenore massimo corrispondente al livello ottenibile applicando le buone pratiche. Prima di applicare il tenore più severo, è opportuno verificare, nelle varie regioni di produzione del mondo, la capacità di rispettare i tenori massimi di OTA mediante l’applicazione di buone pratiche.

(8)

È opportuno continuare a monitorare il tenore di OTA nei prodotti alimentari per i quali non è stato fissato alcun tenore massimo e, se emergeranno regolarmente livelli insolitamente elevati di OTA, si potrà allora considerare l’opportunità di fissare tenori massimi di OTA per tali prodotti alimentari.

(9)

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 va pertanto modificato di conseguenza.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato come segue:

1)

Il punto 2.2.11 è sostituito dai punti seguenti:

«2.2.11.

Spezie

 

Capsicum spp. (suoi frutti secchi, interi o macinati, tra cui peperoncini, peperoncini in polvere, pepe di Caienna e paprica)

 

Piper spp. (suoi frutti, compreso il pepe bianco e nero)

 

Myristica fragrans (noce moscata)

 

Zingiber officinale (zenzero)

 

Curcuma longa (curcuma)

Miscele di spezie contenenti una o più delle suddette spezie

30 μg/kg a decorrere dall’1.7.2010 fino al 30.6.2012

15 μg/kg a partire dall’1.7.2012

2.2.12.

Liquirizia (Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhiza gonfia e altre specie)

 

2.2.12.1.

Radice di liquirizia, ingrediente per infusioni a base di erbe

20 μg/kg

2.2.12.2.

Estratto di liquirizia (42), usato nei prodotti alimentari, soprattutto nelle bevande e nella confetteria

80 μg/kg»

2)

È aggiunta la nota seguente:

«(42)

Il tenore massimo si applica all’estratto puro e non diluito, quando 1 kg di estratto è ottenuto da 3 o da 4 kg di radice di liquirizia.»

Articolo 2

Le parti interessate comunicano alla Commissione i risultati delle indagini da esse intraprese, compresi i dati relativi all’occorrenza della sostanza interessata e ai progressi nell’applicazione delle misure preventive tese a evitare la contaminazione da ocratossina A nelle spezie.

Gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione i risultati relativi all’ocratossina A nelle spezie.

La Commissione mette queste informazioni a disposizione degli Stati membri ai fini della verifica, prima dell’applicazione del tenore più severo, della capacità che hanno le varie regioni di produzione del mondo di rispettare il tenore più severo dell’ocratossina A nelle spezie mediante l’applicazione di buone pratiche.

Articolo 3

Il presente regolamento non si applica ai prodotti già commercializzati anteriormente al 1o luglio 2010 in conformità alle disposizioni applicabili a tale data.

Il tenore massimo di ocratossina A fissato al punto 2.2.11 dell’allegato e applicabile a decorrere dal 1o luglio 2012 non si applica ai prodotti commercializzati anteriormente al 1o luglio 2012 in conformità alle disposizioni applicabili a tale data.

L’onere della prova della data di commercializzazione dei prodotti incombe all’operatore del settore alimentare.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

(2)  GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.

(3)  http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/contam_op_ej365_ochratoxin_a_food_en.pdf


6.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 35/9


REGOLAMENTO (UE) N. 106/2010 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

106,9

JO

94,7

MA

61,7

TN

115,7

TR

105,1

ZZ

96,8

0707 00 05

MA

68,9

TR

142,6

ZZ

105,8

0709 90 70

MA

143,8

TR

162,4

ZZ

153,1

0709 90 80

EG

82,2

ZZ

82,2

0805 10 20

EG

49,8

IL

53,6

MA

51,6

TN

46,6

TR

50,7

ZZ

50,5

0805 20 10

IL

162,4

MA

79,5

TR

62,0

ZZ

101,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

55,1

EG

61,9

IL

84,7

JM

106,7

MA

128,4

PK

38,1

TR

68,0

ZZ

77,6

0805 50 10

EG

88,6

IL

88,6

TR

71,1

ZZ

82,8

0808 10 80

CA

95,3

CL

60,1

CN

77,1

MK

24,7

US

121,2

ZZ

75,7

0808 20 50

CN

54,7

TR

84,8

US

111,6

ZA

102,4

ZZ

88,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


DECISIONI

6.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 35/11


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2010

relativa alla liquidazione dei conti di alcuni organismi pagatori della Grecia, di Malta, del Portogallo e della Finlandia per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2007

[notificata con il numero C(2010) 474]

(I testi in lingua finlandese, greca, maltese, portoghese e svedese sono i soli facenti fede)

(2010/62/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 30 e l’articolo 32, paragrafo 8,

previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

Le decisioni della Commissione 2008/396/CE (2) e 2009/87/CE (3) hanno liquidato, per l’esercizio finanziario 2007, i conti di tutti gli organismi pagatori tranne l’organismo pagatore greco «OPEKEPE», l’organismo pagatore italiano «ARBEA», l’organismo pagatore maltese «MRAE», gli organismi pagatori portoghesi «IFADAP» e «IFAP» e l’organismo pagatore finlandese «MAVI».

(2)

A seguito dell’invio di nuove informazioni e dopo aver proceduto ad ulteriori controlli, la Commissione può ora adottare una decisione in merito alla completezza, all’esattezza e alla veridicità dei conti trasmessi dall’organismo pagatore greco «OPEKEPE», dall’organismo pagatore maltese «MRAE», dagli organismi pagatori portoghesi «IFADAP» e «IFAP» e dall’organismo pagatore finlandese «MAVI».

(3)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (4), gli importi che devono essere recuperati da ciascuno Stato membro o versati al medesimo, conformemente alla decisione di liquidazione dei conti di cui all’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, di detto regolamento, sono determinati detraendo gli anticipi versati durante l’esercizio finanziario in questione, nella fattispecie il 2007, dalle spese riconosciute per lo stesso anno a norma del paragrafo 1. Tali importi sono detratti dagli anticipi relativi alle spese del secondo mese successivo al mese in cui viene adottata la decisione di liquidazione dei conti, o aggiunti agli stessi.

(4)

Ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 50 % a carico dello Stato membro e per il 50 % a carico del bilancio comunitario. L’articolo 32, paragrafo 3, del suddetto regolamento impone agli Stati membri, all’atto della trasmissione dei conti annuali, di comunicare alla Commissione una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati in seguito ad irregolarità. Il regolamento (CE) n. 885/2006 specifica le modalità di applicazione dell’obbligo di comunicazione degli importi oggetto di recupero. Nell’allegato III del suddetto regolamento sono riportati i modelli delle tabelle 1 e 2 che devono essere trasmesse nel 2008 dagli Stati membri. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione deve decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente ad oltre quattro o ad oltre otto anni. Tale decisione lascia impregiudicate le future decisioni di conformità ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

(5)

A norma dell’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1290/2005 gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all’importo da recuperare o se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell’irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata presa nel termine di quattro anni dal primo verbale amministrativo o giudiziario che accerta l’irregolarità o nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 100 % a carico del bilancio comunitario. Nella tabella riepilogativa di cui all’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005, figurano gli importi per i quali lo Stato membro ha deciso di non procedere al recupero e le relative giustificazioni. Detti importi non sono imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza sono a carico del bilancio comunitario. Tale decisione lascia impregiudicate le future decisioni di conformità ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 8, del regolamento citato.

(6)

Nel liquidare i conti di detti organismi pagatori, la Commissione deve tener conto degli importi già trattenuti per gli Stati membri in questione in virtù delle decisioni 2008/396/CE e 2009/87/CE.

(7)

A norma dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, la presente decisione non pregiudica ulteriori decisioni della Commissione intese ad escludere dal finanziamento comunitario le spese non effettuate in conformità della normativa comunitaria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Con la presente decisione sono liquidati i conti dell’organismo pagatore greco «OPEKEPE», dell’organismo pagatore maltese «MRAE», degli organismi pagatori portoghesi «IFADAP» e «IFAP» e dell’organismo pagatore finlandese «MAVI» relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2007.

Gli importi da recuperare presso gli Stati membri o da versare ai medesimi a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono indicati nell’allegato.

Articolo 2

La Repubblica ellenica, la Repubblica di Malta, la Repubblica portoghese e la Repubblica di Finlandia sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2010.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(2)  GU L 139 del 29.5.2008, pag. 33.

(3)  GU L 33 del 3.2.2009, pag. 38.

(4)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.


ALLEGATO

LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

IMPORTO DA RECUPERARE PRESSO GLI STATI MEMBRI O DA VERSARE AGLI STATI MEMBRI

Nota: Nomenclatura 2010: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.

SM

 

2007 — Spese/ entrate con destinazione specifica per gli organismi pagatori i cui conti sono

Totale a + b

Riduzioni e sospensioni per l'intero esercizio finanziario

Riduzioni a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1290/2005 (1)

Totale incluse riduzioni e sospensioni

Pagamenti allo Stato membro per l'esercizio finanziario

Importo da recuperare (–) o da versare (+) agli Stati membri

Importo recuperato (–) o versato (+) agli Stati membri a norma della decisione 2008/396/CE

Importo recuperato (–) o versato (+) agli Stati membri a norma della decisione 2009/87/CE

Importo da recuperare (–) o da versare (+) agli Stati membri (2)

liquidati

disgiunti

= spese/entrate con destinazione specifica dichiarate nella dichiarazione annuale

= totale delle spese/delle entrate con destinazione specifica nelle dichiarazioni mensili

 

 

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d + e

g

h = f – g

i

i'

j = h – i – i'

EL

EUR

2 377 709 692,71

0,00

2 377 709 692,71

–3 777 975,35

–5 925 969,19

2 368 005 748,17

2 374 149 976,67

–6 144 228,50

0,00

0,00

–6 144 228,50

MT

EUR

1 968 874,78

0,00

1 968 874,78

–16 690,38

0,00

1 952 184,40

1 953 932,59

–1 748,19

0,00

0,00

–1 748,19

PT

EUR

718 788 155,94

0,00

718 788 155,94

– 283 116,74

– 210 898,70

718 294 140,50

717 209 444,82

1 084 695,68

0,00

295 352,51

789 343,17

FI

EUR

579 761 052,62

0,00

579 761 052,62

–1 768 694,94

–17 427,95

577 974 929,73

577 803 602,60

171 327,13

0,00

0,00

171 327,13


SM

 

Spese (3)

Entrate con destinazione specifica (3)

Fondo per lo zucchero

Articolo 32 (= e)

Totale (= h)

Spese (4)

Entrate con destinazione specifica (4)

05 07 01 06

6701

05 02 16 02

6803

6702

i

j

k

l

m

n = i + j + k + l + m

EL

EUR

– 218 259,31

0,00

0,00

0,00

–5 925 969,19

–6 144 228,50

MT

EUR

–1 682,32

–65,87

0,00

0,00

0,00

–1 748,19

PT

EUR

1 000 241,87

0,00

0,00

0,00

– 210 898,70

789 343,17

FI

EUR

189 819,66

–1 064,58

0,00

0,00

–17 427,95

171 327,13


(1)  Le riduzioni e le sospensioni sono quelle prese in considerazione nell'ambito del sistema di pagamento, a cui si aggiungono in particolare le rettifiche dovute al mancato rispetto dei termini di pagamento fissati nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2008.

(2)  Ai fini del calcolo dell'importo da recuperare o da versare allo Stato membro la base presa in considerazione è il totale della dichiarazione annuale per le spese dichiarate (colonna a), o il totale delle dichiarazioni mensili per le spese disgiunte (colonna b). Tasso di cambio applicabile: articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione.

(3)  Se la parte di entrate con destinazione specifica risulta a vantaggio dello Stato membro, essa deve essere dichiarata alla voce 05 07 01 06.

(4)  Se la parte di entrate con destinazione specifica del fondo per lo zucchero risulta a vantaggio dello Stato membro, essa deve essere dichiarata alla voce 05 02 16 02.

Nota: Nomenclatura 2010: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.


6.2.2010   

IT

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L 35/14


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2010

che proroga il periodo di applicazione della decisione 2006/210/CE

(2010/63/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il gruppo ad alto livello di esperti nazionali in materia di regolamentazione (di seguito, il «gruppo»), costituito con decisione 2006/210/CE della Commissione (1), è un gruppo consultivo di alto livello di esperti nazionali nel settore normativo.

(2)

Il presidente della Commissione ha precisato che legiferare meglio resterà una priorità del programma politico della Commissione (2).

(3)

Un forum di discussione sul miglioramento della legislazione, volto anche a promuovere la cooperazione con gli Stati membri su questioni inerenti a questa tematica, avrà un ruolo di rilievo per ottenere risultati concreti.

(4)

È pertanto opportuno prorogare per altri tre anni il mandato del gruppo.

(5)

Il periodo di applicazione della decisione 2006/210/CE viene pertanto prorogato di conseguenza.

(6)

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2010 per consentire al gruppo di proseguire il proprio lavoro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'articolo 6 della decisione 2006/210/CE, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

«Essa è d'applicazione fino al 31 dicembre 2012.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2010.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 76 del 15.3.2006, pag. 3.

(2)  «Orientamenti politici per la prossima Commissione», documento presentato ai membri del Parlamento europeo il 15 settembre 2009.


6.2.2010   

IT

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L 35/15


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2010

relativa all’adeguatezza delle autorità competenti di alcuni paesi terzi in conformità alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2010) 590]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/64/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 47, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 47, paragrafo 1, e all’articolo 53 della direttiva 2006/43/CE, dal 29 giugno 2008 le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la trasmissione alle autorità competenti di un paese terzo di carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile soltanto a condizione che le autorità competenti di tale paese terzo siano state considerate adeguate dalla Commissione e che siano stati convenuti accordi di cooperazione basati sulla reciprocità tra le autorità competenti degli Stati membri interessati. Di conseguenza, è necessario individuare quali autorità competenti dei paesi terzi siano adeguate ai fini della trasmissione di carte di lavoro o di altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile.

(2)

La trasmissione alle autorità competenti di un paese terzo di carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione costituisce materia sostanziale di pubblico interesse connessa con l’esercizio della funzione di controllo pubblico indipendente. Di conseguenza, tutte le trasmissioni di carte di lavoro o di altri documenti da parte delle autorità competenti di uno Stato membro dovranno essere realizzate unicamente ai fini dell’esercizio di funzioni di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità, nonché di indagine dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile da parte delle autorità competenti del paese terzo interessato. I soggetti che prestino o abbiano prestato la loro attività in seno alle autorità competenti del paese terzo che ricevono l’informazione sono soggetti all’obbligo del segreto d’ufficio.

(3)

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (2), si applica al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione di detta direttiva. Di conseguenza, laddove la trasmissione alle autorità competenti dei paesi terzi di seguito riportati di carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile implichi la divulgazione di dati personali, essa dovrà sempre avere luogo conformemente alle disposizioni della direttiva 95/46/CE. Occorre inoltre che gli Stati membri garantiscano, attraverso accordi di cooperazione conclusi, in conformità con il capo IV della direttiva 95/46/CE, tra le proprie autorità competenti e quelle dei paesi terzi, che queste ultime non rendano pubblici, senza il previo consenso delle autorità competenti degli Stati membri interessati, i dati personali contenuti nelle carte di lavoro o in altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile loro trasmessi. Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato in merito alla presente decisione.

(4)

È opportuno che l’adeguatezza delle autorità competenti di un paese terzo sia valutata alla luce degli obblighi di cooperazione di cui all’articolo 36 della direttiva 2006/43/CE o di risultati funzionali essenzialmente equivalenti. In particolare, l’adeguatezza dovrà essere valutata alla luce delle funzioni esercitate dalle autorità competenti del paese terzo interessato, delle misure da queste messe in atto per contrastare la violazione delle relative norme di riservatezza e del segreto professionale e della loro capacità, in virtù delle leggi e regolamentazioni in vigore nel loro paese, di cooperare con le autorità competenti degli Stati membri.

(5)

Dal momento che i revisori e le imprese di revisione contabile di società della Comunità che abbiano emesso valori mobiliari in Canada, Giappone o Svizzera o che facciano parte di un gruppo che elabori conti consolidati in quei paesi sono disciplinati dal diritto interno di questi ultimi, si dovrà decidere se le autorità competenti degli Stati membri possono trasferire alle autorità competenti di quei paesi carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile unicamente ai fini dell’esercizio delle loro funzioni di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità, nonché di indagine dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile.

(6)

Sono state condotte valutazioni di adeguatezza di cui all’articolo 47 della direttiva 2006/43/CE nei confronti delle autorità competenti di Canada, Giappone e Svizzera. Le relative decisioni verranno prese sulla base delle suddette valutazioni.

(7)

Il Canadian Public Accountability Board è competente in materia di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità e di indagine dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile. Esso mette in atto misure adeguate tese a proibire e a sanzionare la comunicazione di informazioni riservate a persone o autorità terze da parte di persone che prestano o hanno prestato la loro attività al suo interno e fa uso di carte di lavoro o di altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile che gli sono eventualmente trasmessi ai soli fini dell’esercizio delle funzioni di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità, nonché di indagine dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile. In base alle leggi e ai regolamenti vigenti in Canada, il Board può trasmettere alle autorità competenti di tutti gli Stati membri carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori o da imprese di revisione contabile canadesi. Il Canadian Public Accountability Board deve pertanto essere considerato adeguato ai fini dell’articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE.

(8)

La Financial Services Agency of Japan e il relativo Certified Public Accountants and Auditing Oversight Board sono competenti in materia di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità e di indagine dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile. Le disposizioni della presente decisione dovranno applicarsi unicamente alle competenze della Financial Services Agency in materia di indagine dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile. La Financial Services Agency of Japan e il Certified Public Accountants and Auditing Oversight Board of Japan mettono in atto misure adeguate tese a proibire e a sanzionare la comunicazione a persone o autorità terze di informazioni riservate da parte di persone che prestano o hanno prestato la loro attività presso di essi, e fanno uso di carte di lavoro o di altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile che sono loro eventualmente trasmessi ai soli fini dell’esercizio della funzione di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità, nonché di indagine dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile. In base alle leggi e ai regolamenti vigenti in Giappone, essi possono trasmettere alle autorità competenti di tutti gli Stati membri carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori o da imprese di revisione contabile giapponesi. La Financial Services Agency of Japan ed il Certified Public Accountants and Auditing Oversight Board of Japan devono pertanto essere considerati adeguati ai fini dell’articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE.

(9)

La Federal Audit Oversight Authority of Switzerland è competente in materia di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità e di indagine dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile. Essa mette in atto misure adeguate tese a proibire e a sanzionare la comunicazione di informazioni riservate a persone o autorità terze da parte di persone che prestano o hanno prestato la loro attività al suo interno e fa uso di carte di lavoro o di altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile che le sono eventualmente trasmessi ai soli fini dell’esercizio delle funzioni di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità, nonché di indagine dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile. In base alle leggi e ai regolamenti vigenti in Svizzera, essa può trasmettere alle autorità competenti di tutti gli Stati membri carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori o da imprese di revisione contabile svizzeri. La Federal Audit Oversight Authority of Switzerland deve pertanto essere considerata adeguata ai fini dell’articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE.

(10)

Previo l’accordo delle autorità competenti degli Stati membri, è opportuno che la trasmissione di carte di lavoro includa l’accesso o la trasmissione alle autorità considerate adeguate ai sensi della presente decisione di carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile, nonché l’accesso o la trasmissione di dette carte alle suddette autorità da parte delle autorità competenti degli Stati membri. Di conseguenza, è opportuno che revisori legali e imprese di revisione contabile siano autorizzati a concedere accesso o a trasmettere alle succitate autorità carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile unicamente alle condizioni fissate nella presente decisione e all’articolo 47 della direttiva 2006/43/CE, come nel caso, per esempio, in cui ci sia l’accordo del revisore legale, delle imprese di revisione contabile o della società cliente.

(11)

La presente decisione non pregiudica gli accordi in materia di cooperazione di cui all’articolo 25, paragrafo 4, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (3).

(12)

Poiché la presente decisione è adottata durante il periodo transitorio accordato ai revisori dei conti e agli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi dalla decisione 2008/627/CE della Commissione, del 29 luglio 2008, relativa ad un periodo transitorio per le attività di revisione contabile dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi (4), essa non dovrà ostare all’adozione da parte della Commissione di decisioni definitive in materia di equivalenza ai sensi dell’articolo 46 della direttiva 2006/43/CE.

(13)

Scopo della presente decisione è facilitare una cooperazione efficace tra le autorità competenti degli Stati membri e quelle di Canada, Giappone e Svizzera ai fini dell’esercizio delle loro funzioni di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità e di indagine nonché, al tempo stesso, tutelare i diritti delle parti interessate. È opportuno che gli Stati membri rendano noti alla Commissione gli accordi di cooperazione conclusi con le suddette autorità al fine di consentirle di verificare che detta cooperazione avvenga in conformità con l’articolo 47 della direttiva 2006/43/CE.

(14)

Scopo ultimo della cooperazione con Canada, Giappone e Svizzera in materia di controllo della revisione è il conseguimento di un quadro di reciproca fiducia nei rispettivi sistemi di controllo, dove la trasmissione di carte di lavoro sia eccezionale. La fiducia reciproca si baserà sull’equivalenza dei sistemi di controllo dei revisori della Comunità e dei succitati paesi.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le seguenti autorità competenti di paesi terzi sono considerate adeguate ai fini dell’articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE:

1)

il Canadian Public Accountability Board;

2)

la Financial Services Agency of Japan;

3)

il Certified Public Accountants and Auditing Oversight Board of Japan;

4)

la Federal Audit Oversight Authority of Switzerland.

Articolo 2

1.   Fatto salvo l’articolo 47, paragrafo 4, e in conformità con l’articolo 53 della direttiva 2006/43/CE, dal 29 giugno 2008 qualsiasi trasmissione di carte di lavoro o di altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile è soggetta alla previa autorizzazione dell’autorità competente dello Stato membro interessato, oppure è effettuata dall’autorità competente dello Stato membro interessato.

2.   Le carte di lavoro o altri documenti pertinenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile sono trasmessi ai soli fini del controllo pubblico, del controllo esterno della qualità o dell’indagine dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile.

3.   Qualora le carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile fossero detenuti unicamente da revisori legali o da imprese di revisione contabile registrati in uno Stato membro diverso da quello in cui è registrato il revisore del gruppo e la cui autorità competente abbia ricevuto una richiesta da parte di una delle autorità di cui all’articolo 1, le suddette carte o documenti dovranno essere trasmessi all’autorità competente del paese terzo interessato solo nel caso in cui l’autorità competente del primo Stato membro abbia espresso il suo accordo sulla trasmissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2010.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.

(2)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(3)  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

(4)  GU L 202 del 31.7.2008, pag. 70.


6.2.2010   

IT

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L 35/18


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2010

che modifica la decisione 2005/880/CE relativa alla concessione di una deroga richiesta dai Paesi Bassi a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

[notificata con il numero C(2010) 606]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(2010/65/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (1), in particolare l’allegato III, punto 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Se il quantitativo di effluente per ettaro che uno Stato membro intende applicare ogni anno non corrisponde a quello indicato dalla direttiva 91/676/CEE, allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase e lettera a), detto quantitativo deve essere stabilito in maniera tale da non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 della medesima direttiva e deve essere giustificato in base a criteri oggettivi quali, nella fattispecie, lunghe stagioni vegetative e colture con elevato assorbimento di azoto. L’8 dicembre 2005, la Commissione ha adottato la decisione 2005/880/CE (2) che consente ai Paesi Bassi l’applicazione di 250 kg di azoto per ettaro all’anno proveniente da effluente di allevamento in aziende in cui almeno il 70 % del terreno è destinato alla praticoltura.

(2)

La deroga in tal modo concessa riguardava all’incirca 25 000 aziende agricole nei Paesi Bassi e circa 900 000 ettari di superficie ed era applicabile nel periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2009. La deroga è stata concessa per i seguenti motivi:

a)

la normativa olandese recante attuazione della direttiva 91/676/CEE comprendeva norme di applicazione sia per l’azoto che per il fosforo e le norme di applicazione per il fosforo puntavano al raggiungimento, entro il 2015, di un equilibrio nella fertilizzazione con i fosfati;

b)

i Paesi Bassi hanno affrontato la questione dell’eccesso di nutrienti provenienti da effluenti di allevamento e da fertilizzanti minerali mediante diversi strumenti politici e, nel periodo 1992-2002, hanno ridotto del 17 % il proprio patrimonio di bovini, del 14 % quello di suini e del 21 % quello di ovini e caprini. Nel periodo 1985-2002, l’azoto e il fosforo nell’effluente sono scesi rispettivamente del 29 % e del 34 %. Nel periodo 1992-2002, l’eccesso di azoto e di fosforo è sceso rispettivamente del 25 % e del 37 %;

c)

i dati disponibili relativi alla qualità delle acque indicavano un tendenza alla riduzione delle concentrazioni di nitrati nelle acque sotterranee e di nutrienti (incluso il fosforo) nelle acque superficiali;

d)

i documenti tecnici e scientifici presentati nella notifica dei Paesi Bassi indicavano che il quantitativo proposto di 250 kg di azoto da effluente di allevamento, per ettaro e per anno, nelle aziende in cui almeno il 70 % del terreno è destinato alla praticoltura era compatibile con l’obiettivo di un livello di 11,3 mg/l N (corrispondente a 50 mg/l NO3) nelle acque in tutti i tipi di terreno e praticamente nessun eccesso di fosforo in condizioni di gestione ottimale;

e)

i documenti tecnici e scientifici presentati indicavano inoltre che il quantitativo proposto di 250 kg di azoto da effluente di allevamento, per anno e per ettaro, nelle aziende in cui almeno il 70 % del terreno è destinato alla praticoltura era giustificato in base a criteri oggettivi, quali lunghi periodi vegetativi e colture a forte assorbimento di azoto.

(3)

La Commissione ha pertanto ritenuto che il quantitativo di effluente richiesto dai Paesi Bassi non avrebbe compromesso il conseguimento degli obiettivi di cui alla direttiva 91/676/CEE, purché venissero rispettate alcune condizioni rigorose. Tali condizioni comprendevano la predisposizione di piani di fertilizzazione per ciascuna azienda, la compilazione di registri sulle applicazioni di fertilizzanti, l’analisi periodica del terreno, la copertura vegetale invernale delle superfici precedentemente coltivate a granturco, disposizioni specifiche sull’aratura delle superfici prative, il divieto di applicare effluente prima dell’aratura delle superfici prative e l’adattamento della fertilizzazione in modo da tener conto del contributo delle leguminose. Dette disposizioni avevano lo scopo di garantire una fertilizzazione basata sul fabbisogno delle colture e di contenere e prevenire le infiltrazioni di azoto nelle acque.

(4)

Per evitare che l’applicazione della deroga per il 2006-2009 concessa con decisione 2005/880/CE portasse ad un’intensificazione, le autorità competenti erano tenute a garantire che la produzione di effluente, in termini sia di azoto che di fosforo, non superasse il livello del 2002, conformemente al terzo programma d’azione nazionale dei Paesi Bassi.

(5)

I Paesi Bassi hanno trasmesso entro i termini stabiliti le mappe e le relazioni di cui all’articolo 8 e all’articolo 10 della decisione 2005/880/CE.

(6)

Il 14 luglio 2009 i Paesi Bassi hanno chiesto alla Commissione una proroga della deroga. La richiesta faceva riferimento ad una motivazione dettagliata e all’approvazione del quarto programma d’azione per i nitrati (2010-2013) da parte della Camera dei Rappresentanti olandese. Il quarto programma d’azione indica i (considerevoli) progressi compiuti in linea con le condizioni della deroga 2006-2009 e le sfide che restano da affrontare. Esso attinge inoltre all’esperienza del terzo programma d’azione e prevede misure più rigorose, tra cui in particolare norme più severe sull’applicazione dell’azoto in terreni sabbiosi e sull’applicazione del fosforo in base allo stato fosforico del terreno, nonché periodi più estesi di divieto per l’applicazione di fertilizzanti ai terreni (3). Le suddette misure giuridiche puntano ad un’ulteriore riduzione dell’eccesso di nutrienti e ad un ulteriore miglioramento della qualità delle acque, se del caso tramite interventi più rigorosi da adottare successivamente al periodo 2010-2013.

(7)

La qualità delle acque indica un’ulteriore tendenza alla riduzione delle concentrazioni di nitrati nelle acque sotterranee e di nutrienti (incluso il fosforo) nelle acque superficiali; i principali effetti del terzo programma d’azione dovrebbero manifestarsi nel corso dei prossimi anni.

(8)

I risultati delle azioni di monitoraggio e di controllo indicano che, nel periodo 2006-2009, hanno beneficiato della deroga circa 24 000 aziende dedite alla praticoltura, corrispondenti a circa 830 000 ettari di superficie coltivata.

(9)

Per evitare che l’applicazione della deroga richiesta porti ad un’intensificazione, le autorità competenti devono continuare a garantire che la produzione di effluente, in termini sia di azoto che di fosforo, non superi il livello del 2002.

(10)

I risultati finora conseguiti dai Paesi Bassi sono conformi alle condizioni stabilite nella decisione 2005/880/CE.

(11)

Il quadro giuridico necessario all’attuazione della direttiva 91/676/CEE e all’esecuzione del quarto programma d’azione è stato adottato e si applica anche alla deroga richiesta.

(12)

Tenuto conto delle misure che i Paesi Bassi si sono impegnati ad applicare nell’ambito del programma d’azione per il periodo 2010-2013, la Commissione reputa che il quantitativo di effluente richiesto dai Paesi Bassi per il periodo 2010-2013 non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi della direttiva 91/676/CEE, purché siano rispettate le stesse rigorose condizioni di cui alla decisione 2005/880/CE.

(13)

La decisione 2005/880/CE scade il 31 dicembre 2009.

(14)

Per garantire che gli allevamenti di bovini interessati possano continuare a beneficiare di una deroga, è opportuno estendere al 31 dicembre 2013 la validità della decisione 2005/880/CE alle stesse condizioni di cui agli articoli da 4 a 10 della medesima decisione.

(15)

Il termine per l’invio alla Commissione della relazione di cui all’articolo 10 della decisione 2005/880/CE deve essere tuttavia adattato e allineato al termine stabilito per gli obblighi di trasmissione di informazioni di cui all’articolo 8 della medesima decisione.

(16)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato «Nitrati» istituito dall’articolo 9 della direttiva 91/676/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2005/880/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Sono concesse la deroga richiesta dai Paesi Bassi con lettera dell’8 aprile 2005 e la proroga richiesta con lettera del 14 luglio 2009 per consentire un quantitativo di effluenti di allevamento superiore a quello previsto dalla prima frase del punto 2, secondo comma, dell’allegato III della direttiva 91/676/CEE.»;

2)

l’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, è sostituito dal seguente:

«La relazione è trasmessa alla Commissione ogni anno nel secondo trimestre dell’anno successivo all’anno di attività.»;

3)

l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Applicazione

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2013 nell’ambito del quarto programma d’azione olandese “Nitrati”».

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2010.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

(2)  GU L 324 del 10.12.2005, pag. 89.

(3)  Legge del 26 novembre 2009 che modifica la legge sui fertilizzanti (Staatsblad Koninkrijk der Nederlanden 2009, 551); ordinanza governativa del 9 novembre 2009 che modifica l’ordinanza governativa sull’uso di fertilizzanti e l’ordinanza governativa sull’orticoltura in serra (Staatsblad Koninkrijk der Nederlanden 2009, 477); ordinanza governativa del 14 dicembre 2009 che modifica l’ordinanza governativa relativa all’applicazione della legge sui fertilizzanti (Staatsblad Koninkrijk der Nederlanden 2009, 601); ordinanza del ministero dell’Agricoltura, della Natura e della Sicurezza alimentare del 15 dicembre 2009 che modifica il regolamento di applicazione della legge sui fertilizzanti (Staatscourant Koninkrijk der Nederlanden, 30 dicembre 2009, 20342).


6.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 35/21


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2010

recante modifica della decisione 2009/719/CE della Commissione che autorizza determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE

[notificata con il numero C(2010) 626]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/66/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1 ter, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. Impone a ogni Stato membro di attuare un programma annuale per la sorveglianza delle TSE conformemente a quanto disposto dal suo allegato III. Detti programmi devono riguardare almeno alcune sottopopolazioni di bovini appartenenti a determinati gruppi di età.

(2)

Il citato regolamento stabilisce inoltre la possibilità di rivedere i programmi annuali di sorveglianza relativi agli Stati membri in grado di dimostrare — in base ad alcuni criteri — che la situazione epidemiologica nel loro territorio è migliorata.

(3)

La decisione 2009/719/CE della Commissione (2) autorizza gli Stati membri elencati nel suo allegato a rivedere il loro programma annuale di controllo. Essa dispone altresì che i programmi si applichino almeno a tutti gli animali appartenenti a determinate sottopopolazioni di bovini di età superiore a 48 mesi.

(4)

Il 2 ottobre 2008 Cipro ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.

(5)

Dal 29 giugno 2009 al 3 luglio 2009 l'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) ha effettuato un'ispezione a Cipro al fine di accertare il rispetto dei criteri epidemiologici di cui all'allegato III, capitolo A, parte I, punto 7, del regolamento (CE) n. 999/2001.

(6)

I risultati dell'ispezione hanno confermato l'adeguata applicazione a Cipro delle disposizioni sulle misure di protezione relative alle encefalopatie spongiformi bovine (BSE) di cui al regolamento (CE) n. 999/2001. Sono stati inoltre verificati tutti i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1 ter, terzo comma, nonché tutti i criteri epidemiologici enunciati nell'allegato III, capitolo A, parte I, punto 7, dello stesso regolamento ed è risultato che Cipro li soddisfa.

(7)

Viste tutte le informazioni disponibili, la domanda presentata da Cipro per la revisione del suo programma annuale di controllo della BSE è stata valutata favorevolmente. È quindi opportuno autorizzare Cipro a rivedere il suo programma annuale di controllo in modo che 48 mesi sia il nuovo limite di età per i test della BSE in tale Stato membro.

(8)

È opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2009/719/CE.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2009/719/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2010.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(2)  GU L 256 del 29.9.2009, pag. 35.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Elenco degli Stati membri autorizzati a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE

Belgio

Danimarca

Germania

Irlanda

Grecia

Spagna

Francia

Italia

Cipro

Lussemburgo

Paesi Bassi

Austria

Portogallo

Slovenia

Finlandia

Svezia

Regno Unito».


6.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 35/23


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2010

che istituisce il consiglio dei soci GMES

(2010/67/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il GMES (monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza) è un'iniziativa nel settore dell'osservazione della terra guidata dall'Unione europea e realizzata in collaborazione con gli Stati membri. Tale iniziativa ha lo scopo di favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche d'innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico nel campo dell'osservazione della terra nonché di fornire servizi informativi.

(2)

Per conseguire l'obiettivo del GMES su base sostenibile occorre coordinare le attività dei diversi partner che partecipano al GMES, come pure sviluppare, stabilire e gestire una capacità di osservazione e di fornitura di servizi che soddisfi la domanda degli utenti. A tal fine la Commissione potrebbe dover far ricorso alla competenza di specialisti nel quadro di un organismo consultivo.

(3)

Nella sua comunicazione «Monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES): per un pianeta più sicuro» (1) la Commissione ha annunciato l'istituzione di un consiglio dei soci incaricato di assistere la Commissione nel coordinamento globale del GMES.

(4)

È perciò necessario costituire un gruppo di esperti in materia di GMES e di osservazione della terra e definirne le mansioni e la struttura.

(5)

Tale gruppo dovrà concorrere al coordinamento dei contributi di tutti i partner al GMES, utilizzando in maniera ottimale le capacità esistenti e individuando le lacune da colmare a livello dell'Unione. Il gruppo dovrà assistere la Commissione nel controllare l'attuazione coerente del programma europeo di osservazione della terra (GMES), monitorare l'evoluzione della politica e consentire lo scambio di buone pratiche in materia di GMES e di osservazione della terra.

(6)

Il consiglio dei soci dovrà essere composto da rappresentanti degli Stati membri competenti nei settori dell'osservazione della terra, dell'ambiente e della sicurezza. Tali rappresentanti dovranno essere designati dalle autorità nazionali responsabili dell'osservazione della terra nei rispettivi Stati membri.

(7)

Occorre provvedere a regolamentare la diffusione di informazioni da parte dei membri del consiglio, nel rispetto delle norme della Commissione in materia di sicurezza fissate nell'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (2).

(8)

I dati personali dei membri del consiglio andranno trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3).

(9)

Occorre prendere le disposizioni necessarie per la partecipazione di Norvegia e Svizzera, membri dell'Agenzia spaziale europea, ai lavori del gruppo. I rappresentanti delle organizzazioni attive nel campo dell'osservazione della terra, in particolare gli ex membri del consiglio consultivo GMES, dovranno poter partecipare alle riunioni del gruppo in qualità di osservatori.

(10)

Occorre fissare un periodo di applicazione della presente decisione. La Commissione valuterà a tempo debito l'opportunità di una sua proroga,

DECIDE:

Articolo 1

Il consiglio dei soci GMES

È istituito il consiglio dei soci GMES, nel seguito denominato «il consiglio».

Articolo 2

Compiti

Il consiglio ha i seguenti compiti:

1)

instaurare una cooperazione fra gli organismi degli Stati membri e la Commissione su questioni relative al GMES onde concorrere al coordinamento dei contributi al GMES provenienti dalle attività nazionali e dell'Unione europea, utilizzare in maniera ottimale le capacità esistenti e individuare le lacune da colmare a livello europeo;

2)

assistere la Commissione nel controllare l'attuazione coerente del programma europeo di osservazione della terra (GMES), che riceve finanziamenti dal programma quadro di ricerca, per il quale la Commissione è assistita dal comitato istituito a norma dell'articolo 8 della decisione 2006/971/CE del Consiglio (4) nonché da altre fonti di finanziamento dell'UE, e che si fonda sul programma dell'Agenzia spaziale europea (ASE) relativo alla componente spaziale del GMES, la cui esecuzione avviene sotto la supervisione del consiglio del programma di osservazione della terra dell'ASE;

3)

assistere la Commissione nell'elaborazione di un quadro strategico di attuazione del programma europeo di osservazione della terra (GMES) comprendente: i) una pianificazione annuale e pluriennale indicativa delle attività del programma UE; ii) sistemi indicativi di attuazione; iii) una valutazione dei costi della attività GMES e una strategia preliminare di bilancio; iv) una descrizione del programma e le norme di partecipazione;

4)

realizzare uno scambio di esperienze e buone pratiche in materia di GMES e di osservazione della terra.

Articolo 3

Consultazione

1.   La Commissione può consultare il consiglio su qualunque questione riguardante lo sviluppo e la realizzazione del GMES.

2.   Il presidente del consiglio può consigliare la Commissione sull'opportunità di consultare quest'ultimo su una questione specifica.

Articolo 4

Composizione — Nomina

1.   Il consiglio è composto da 27 membri.

2.   I membri del consiglio dei soci sono nominati dalla Commissione tra specialisti competenti nei settori dell'osservazione della terra, dell'ambiente e della sicurezza.

I membri sono designati dalle autorità nazionali degli Stati membri.

3.   I membri supplenti sono nominati in numero uguale e secondo le medesime condizioni dei membri titolari. I membri supplenti sostituiscono automaticamente i membri titolari assenti.

4.   La Commissione può invitare i rappresentanti di organizzazioni attive nel campo dell'osservazione della terra a partecipare alle riunioni in qualità di osservatori.

Un rappresentante della Svizzera e un rappresentante della Norvegia sono invitati come osservatori permanenti.

5.   I membri sono nominati in qualità di rappresentanti di un'autorità pubblica.

6.   I membri del consiglio sono nominati per un mandato rinnovabile di un anno e restano in carica fino alla sostituzione oppure fino alla scadenza del mandato.

7.   I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del consiglio, che si dimettono o non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 339 del trattato possono essere sostituiti per il restante periodo del mandato.

Articolo 5

Funzionamento

1.   Il consiglio è presieduto dalla Commissione.

2.   Nelle discussioni riguardanti questioni relative alla componente spaziale del programma GMES la Commissione è assistita dall'Agenzia spaziale europea.

Nelle discussioni riguardanti questioni relative alla componente in situ del programma GMES la Commissione è assistita dall'Agenzia europea dell'ambiente.

3.   In accordo con la Commissione, possono essere istituiti sottogruppi per l'esame di questioni specifiche nell'ambito di un mandato fissato dal consiglio. Tali sottogruppi sono sciolti al compimento del mandato.

4.   Se lo ritiene utile o necessario, il rappresentante della Commissione può chiedere ad esperti o osservatori, con competenze specifiche su una questione all'ordine del giorno, di partecipare ai lavori del consiglio o di un sottogruppo.

5.   Le informazioni ottenute partecipando ai lavori del consiglio o di un sottogruppo non sono divulgate se la Commissione ritiene che riguardino questioni riservate.

6.   Il consiglio e i sottogruppi si riuniscono, di norma, nei locali della Commissione secondo le procedure e il calendario da esso stabiliti. La Commissione cura i servizi di segreteria. Altri funzionari della Commissione interessati ai lavori possono assistere alle riunioni del consiglio e dei sottogruppi.

7.   Il consiglio adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno adottato dalla Commissione.

8.   La Commissione può pubblicare su Internet, nella lingua originale del documento interessato, conclusioni, sintesi, conclusioni parziali o documenti di lavoro del consiglio.

Articolo 6

Spese di riunione

1.   La Commissione rimborsa le spese di viaggio e, eventualmente, di soggiorno sostenute da membri, esperti e osservatori in relazione alle attività del consiglio, in base alle norme da essa stabilite per i compensi degli esperti esterni.

2.   I membri del consiglio, gli esperti e gli osservatori non ricevono compensi per i servizi resi.

3.   Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato al consiglio dai servizi competenti della Commissione.

Articolo 7

Entrata in vigore e applicabilità

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2011.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  COM(2008) 748 definitivo.

(2)  GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

(3)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(4)  GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86.