ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.034.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 34

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
5 febbraio 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 96/2010 della Commissione, del 4 febbraio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1982/2004 che attua il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri, per quanto riguarda le soglie di semplificazione, gli scambi secondo le caratteristiche delle imprese, le merci e i movimenti particolari e i codici relativi alla natura della transazione

1

 

*

Regolamento (UE) n. 97/2010 della Commissione, del 4 febbraio 2010, recante registrazione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Pizza Napoletana (STG)]

7

 

 

Regolamento (UE) n. 98/2010 della Commissione, del 4 febbraio 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

17

 

 

Regolamento (UE) n. 99/2010 della Commissione, del 4 febbraio 2010, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

19

 

 

Regolamento (UE) n. 100/2010 della Commissione, del 4 febbraio 2010, recante decisione di non concedere restituzioni all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008

21

 

 

Regolamento (UE) n. 101/2010 della Commissione, del 4 febbraio 2010, che, nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008, non concede alcuna restituzione per il latte scremato in polvere

22

 

 

Regolamento (UE) n. 102/2010 della Commissione, del 4 febbraio 2010, recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione di olio d'oliva presentate dal 1o al 2 febbraio 2010 nell'ambito del contingente tariffario tunisino e recante sospensione del rilascio di titoli di importazione per il mese di febbraio 2010

23

 

 

DECISIONI

 

 

2010/58/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 1o febbraio 2010, relativa alla liquidazione dei conti di alcuni organismi pagatori della Grecia, del Portogallo e della Finlandia per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2007 [notificata con il numero C(2010) 425]

24

 

 

2010/59/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 1o febbraio 2010, relativa alla liquidazione dei conti di alcuni organismi pagatori del Belgio, della Germania, della Spagna, del Portogallo e della Slovacchia per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2008 [notificata con il numero C(2010) 426]

26

 

 

2010/60/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 2 febbraio 2010, relativa alla liquidazione dei conti dell’organismo pagatore di Malta per quanto riguarda le spese connesse alle misure di sviluppo rurale finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2007 [notificata con il numero C(2010) 459]

30

 

 

2010/61/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 2 febbraio 2010, relativa alla liquidazione dei conti di alcuni organismi pagatori della Germania e del Portogallo per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, per l’esercizio finanziario 2006 [notificata con il numero C(2010) 470]

33

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

5.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/1


REGOLAMENTO (UE) N. 96/2010 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1982/2004 che attua il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri, per quanto riguarda le soglie di semplificazione, gli scambi secondo le caratteristiche delle imprese, le merci e i movimenti particolari e i codici relativi alla natura della transazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio (1), e in particolare gli articoli 3 paragrafo 4, 9 paragrafo 1, 10 paragrafo 4, 12 paragrafo 1, 12 paragrafo 2, 12 paragrafo 4 e 13 paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 638/2004 è stato attuato mediante il regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione (2).

(2)

Deve essere definita una soglia di semplificazione al di sotto della quale gli operatori sono autorizzati a fornire un insieme di dati limitato al fine di ridurre l’onere di risposta gravante sui fornitori d’informazioni statistiche.

(3)

Al fine di garantire una compilazione armonizzata delle statistiche sugli scambi secondo le caratteristiche delle imprese, deve essere definita la metodologia d’elaborazione di queste statistiche.

(4)

Le disposizioni relative alle merci o ai movimenti particolari devono essere adeguate per motivi metodologici.

(5)

Al fine di garantire la completezza dei dati in termini di quantità, i risultati statistici trasmessi alla Commissione (Eurostat) devono contenere stime della massa netta quando i dati non sono raccolti.

(6)

Devono essere aggiornati i codici relativi alla natura della transazione al fine di identificare le merci soggette a lavorazione per conto terzi rinviate nello Stato membro di spedizione.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1982/2004 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(8)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1982/2004 è modificato come segue:

1)

all’articolo 13, è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis   Gli Stati membri che applicano le soglie relative alle regole di semplificazione fissate all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 638/2004 garantiscono che il valore degli scambi degli operatori che beneficiano della semplificazione sia pari a un massimo del 6 % del valore dei loro scambi totali.»;

2)

è inserito il seguente capitolo 4 bis:

«CAPITOLO 4 bis

SCAMBI SECONDO LE CARATTERISTICHE DELLE IMPRESE

Articolo 13 bis

Compilazione di statistiche sugli scambi secondo le caratteristiche delle imprese

1.   Le autorità nazionali compilano le statistiche annuali sugli scambi secondo le caratteristiche delle imprese.

2.   Le unità statistiche sono le imprese così come definite nell’allegato del regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio (3).

3.   Le unità statistiche sono costruite associando il numero d’identificazione attribuito al soggetto obbligato a fornire le informazioni conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 638/2004 con l’unità giuridica del registro delle imprese conformemente alla variabile 1.7a indicata nell’allegato del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

4.   Sono compilate le seguenti variabili:

a)

il flusso commerciale;

b)

il valore statistico;

c)

lo Stato membro associato;

d)

il codice della merce, conformemente alla sezione o al livello a due cifre definito nell’allegato del regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

e)

il numero d’imprese;

f)

l’attività dell’impresa conformemente alla sezione o al livello a due cifre della classificazione statistica delle attività economiche (NACE) così come definita nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (6);

g)

la classe dimensionale, misurata in termini di numero di dipendenti secondo le definizioni delle caratteristiche per le statistiche strutturali sulle imprese così come definite nell’allegato I del regolamento (CE) n. 250/2009 della Commissione (7).

5.   Sono compilati i seguenti dati:

a)

il tasso di corrispondenza tra il registro degli operatori e il registro delle imprese;

b)

gli scambi per attività e classe dimensionale delle imprese;

c)

la quota delle imprese più grandi in termini di valore degli scambi per attività;

d)

gli scambi per Stato membro associato e attività;

e)

gli scambi per numero di Stati membri associati e attività;

f)

gli scambi per merce e attività.

6.   Il primo anno di riferimento per il quale devono essere compilate statistiche annuali è il 2009. Gli Stati membri forniscono dati per tutti gli anni civili successivi.

7.   Le statistiche sono trasmesse entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento.

8.   Gli Stati membri garantiscono che le statistiche siano fornite in modo tale che la loro diffusione da parte della Commissione (Eurostat) non consenta d’identificare un’impresa o un operatore. Le autorità nazionali precisano quali dati sono soggetti alle disposizioni sulla confidenzialità.

3)

all’articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il periodo di riferimento per gli arrivi o le spedizioni di invii scaglionati può essere adeguato in modo tale che i dati siano forniti una sola volta nel mese di arrivo o di spedizione dell’ultimo invio.»;

4)

l’articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Navi e aeromobili

1.   Ai fini del presente articolo s’intende per:

a)

“navi”, quelle considerate come navi per la navigazione marittima conformemente al capitolo 89 della NC, i rimorchiatori, le navi da guerra e le strutture galleggianti;

b)

“aeromobili”, gli aerei di cui ai codici NC 8802 30 e 8802 40;

c)

“proprietà economica”, il diritto di un soggetto passivo d’imposte di reclamare i benefici associati all’uso di una nave o di un aeromobile nell’ambito di un’attività economica accettando i relativi rischi.

2.   Le statistiche relative agli scambi di beni tra Stati membri su navi e aeromobili comprendono solo le spedizioni e gli arrivi seguenti:

a)

il trasferimento della proprietà economica di una nave o di un aeromobile da un soggetto passivo d’imposte residente in un altro Stato membro a un soggetto passivo d’imposte residente nello Stato membro dichiarante. Tale transazione è trattata come un acquisto;

b)

il trasferimento della proprietà economica di una nave o di un aeromobile di un soggetto passivo d’imposte residente nello Stato membro dichiarante a un soggetto passivo d’imposte residente in un altro Stato membro. Tale transazione è trattata come una spedizione. Quando la nave o l’aeromobile sono nuovi, la spedizione è registrata nello Stato membro di costruzione;

c)

le spedizioni e gli arrivi di navi o di aeromobili prima o a seguito di lavorazione per conto terzi così come definita nell’allegato III, nota 2.

3.   Per le navi e gli aeromobili, gli Stati membri applicano le seguenti disposizioni specifiche sulle statistiche relative agli scambi di merci tra Stati membri:

a)

la quantità è espressa, per le navi, in numero di unità fisiche e in qualunque altra unità supplementare prevista nella NC e, per gli aeromobili, in massa netta e in unità supplementari;

b)

il valore statistico è l’importo totale che sarebbe fatturato — esclusi i costi di trasporto e di assicurazione — in caso di vendita o di acquisto dell’intera nave o aeromobile;

c)

lo Stato membro associato è:

i)

lo Stato membro nel quale il soggetto passivo d’imposte che trasferisce la proprietà economica della nave o dell’aeromobile è residente, all’arrivo, o il soggetto passivo d’imposte al quale è trasferita la proprietà economica della nave o dell’aeromobile, alla spedizione, per i movimenti di cui al paragrafo 2, lettere a) e b);

ii)

lo Stato membro di costruzione, all’arrivo, nel caso di navi o aeromobili nuovi;

iii)

lo Stato membro nel quale il soggetto passivo d’imposte che esercita la proprietà economica della nave o dell’aeromobile è residente, all’arrivo, o lo Stato membro che effettua la trasformazione per conto terzi, alla spedizione, per i movimenti di cui al paragrafo 2, lettera c);

d)

il periodo di riferimento è il mese nel corso del quale ha luogo il trasferimento di proprietà economica per gli arrivi e le spedizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b).

4.   Su richiesta delle autorità nazionali, le autorità responsabili della gestione dei registri di navi e aeromobili forniscono tutte le informazioni disponibili per identificare un cambio di proprietà economica di una nave o di un aeromobile tra soggetti passivi d’imposte residenti negli Stati membri d’arrivo e di spedizione.»;

5)

all’articolo 19, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

«b)

le navi o gli aeromobili si considerano appartenenti allo Stato membro nel quale è residente il soggetto passivo d’imposte che esercita la proprietà economica della nave o dell’aeromobile così come definita all’articolo 17, paragrafo 1, lettera c).»;

6)

l’articolo 20 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 20

Merci fornite o provenienti da impianti in alto mare

1.   Ai fini del presente articolo s’intende per:

a)

“impianti in alto mare”, le attrezzature e i dispositivi installati e stazionari nel mare all’esterno del territorio statistico di uno Stato membro;

b)

“merci fornite a impianti in alto mare”, la fornitura di prodotti destinati all’equipaggio e necessari al funzionamento dei motori, dei macchinari e delle altre apparecchiature degli impianti in alto mare;

c)

“merci ottenute o prodotte da impianti in alto mare”, i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino o fabbricati dall’impianto in alto mare.

2.   Le statistiche relative al commercio di merci o di beni tra Stati membri registrano:

a)

un arrivo, quando le merci sono consegnate:

i)

da un altro Stato membro a un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale lo Stato membro dichiarante gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino;

ii)

da un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale un altro Stato membro gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino allo Stato membro dichiarante;

iii)

da un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale un altro Stato membro gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino a un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale lo Stato membro ricevente gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino;

b)

una spedizione, quando le merci sono consegnate:

i)

a un altro Stato membro da un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale lo Stato membro dichiarante gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino;

ii)

a un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale un altro Stato membro gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo e del sottosuolo marino dallo Stato membro dichiarante;

iii)

a un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale un altro Stato membro gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino da un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale lo Stato membro di spedizione gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino.

3.   Gli Stati membri usano i seguenti codici per le merci fornite a impianti in alto mare:

9931 24 00: merci indicate ai capitoli 1 a 24 della NC,

9931 27 00: merci indicate al capitolo 27 della NC,

9931 99 00: merci classificate altrove.

Per queste merci, eccettuate quelle di cui al capitolo 27 della NC, la trasmissione dei dati sulla quantità è facoltativa ed è possibile utilizzare il codice semplificato dello Stato membro associato “QV”»;

7)

l’articolo 21 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 21

Prodotti del mare

1.   Ai fini del presente articolo:

a)

per “prodotti del mare” s’intendono prodotti della pesca, minerali, recuperi marittimi e tutti gli altri prodotti non ancora sbarcati dalle navi per la navigazione marittima;

b)

si riterrà che le navi appartengano allo Stato membro in cui è residente il soggetto passivo d’imposte che esercita la proprietà economica della nave così come definita all’articolo 17, paragrafo 1, lettera c).

2.   Le statistiche relative al commercio di beni tra Stati membri sui prodotti del mare comprendono i seguenti arrivi e spedizioni:

a)

lo sbarco di prodotti del mare nei porti dello Stato membro dichiarante oppure il loro passaggio a bordo di navi appartenenti allo Stato membro dichiarante da navi appartenenti a un altro Stato membro. Tali transazioni sono trattate come arrivi;

b)

lo sbarco di prodotti del mare in porti di un altro Stato membro da navi appartenenti allo Stato membro dichiarante oppure il loro passaggio a bordo di navi appartenenti a un altro Stato membro da navi appartenenti allo Stato membro dichiarante. Tali transazioni sono trattate come spedizioni.

3.   All’arrivo, lo Stato membro associato è lo Stato membro in cui è residente il soggetto passivo d’imposte che esercita la proprietà economica della nave che trasporta la cattura e, alla spedizione, un altro Stato membro nel quale i prodotti del mare sono sbarcati o nel quale è residente il soggetto passivo d’imposte che esercita la proprietà economica della nave che acquista tali prodotti.

4.   A condizione che non vi sia conflitto con altri atti della normativa dell’Unione, le autorità statistiche nazionali hanno accesso a tutte le fonti disponibili di dati di cui possono avere bisogno per applicare il seguente articolo, oltre a quelle del sistema Intrastat o alle dichiarazioni doganali.»;

8)

l’articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

Veicoli spaziali

1.   Ai fini del presente articolo s’intende per:

a)

“veicoli spaziali”, i veicoli che sono in grado di viaggiare oltre l’atmosfera terrestre;

b)

“proprietà economica”, il diritto di un soggetto passivo d’imposte di reclamare i benefici associati all’uso del veicolo spaziale nell’ambito di un’attività economica, accettando i relativi rischi.

2.   Il lancio di un veicolo spaziale la cui proprietà economica è stata oggetto di un trasferimento tra due soggetti passivi d’imposte stabiliti in differenti Stati membri è registrato:

a)

come spedizione nello Stato membro di costruzione del veicolo spaziale finito;

b)

come arrivo nello Stato membro in cui è residente il nuovo proprietario.

3.   Le seguenti disposizioni specifiche si applicano alle statistiche di cui al paragrafo 2:

a)

il dato sul valore statistico è definito come il valore del veicolo spaziale, escluse le spese di trasporto e di assicurazione;

b)

il dato relativo allo Stato membro associato è lo Stato membro di costruzione del veicolo spaziale finito, all’arrivo, e lo Stato membro nel quale è residente il nuovo proprietario, alla spedizione.

4.   A condizione che non vi sia conflitto con altri atti della normativa dell’Unione, le autorità nazionali hanno accesso a tutte le fonti di dati disponibili di cui possono avere bisogno ai fini dell’applicazione del presente articolo, oltre a quelle del sistema Intrastat o delle dichiarazioni doganali.»;

9)

l’articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Articolo 25

1.   I risultati aggregati di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 638/2004 sono definiti, per ciascun flusso, come il valore complessivo degli scambi con gli altri Stati membri. Gli Stati membri appartenenti alla zona euro presentano inoltre una ripartizione per prodotto degli scambi all’esterno della zona euro, secondo le sezioni della classificazione tipo del commercio internazionale vigente.

2.   Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che i dati sul commercio rilevati da imprese che superano le soglie stabilite a norma dell’articolo 13 siano completi e conformi ai criteri di qualità specificati nell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 638/2004.

3.   Gli aggiustamenti effettuati in applicazione dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 638/2004 sono trasmessi a Eurostat per lo meno con una ripartizione per Stato membro associato e per codice merce a livello di capitolo della NC.

4.   Se il valore statistico non è stato rilevato, gli Stati membri effettuano una stima del valore statistico delle merci.

5.   Gli Stati membri stimano la massa netta quando questo dato non è fornito dagli operatori responsabili della fornitura delle informazioni in virtù dell’articolo 9, paragrafo 1. La Commissione (Eurostat) fornisce agli Stati membri i coefficienti necessari per stimare la massa netta.

6.   Gli Stati membri che hanno adeguato il periodo di riferimento conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, provvedono a trasmettere alla Commissione (Eurostat) i risultati mensili, ricorrendo eventualmente a stime nel caso in cui il periodo di riferimento per ragioni fiscali non corrisponda al mese civile.

7.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati dichiarati riservati affinché possano essere pubblicati almeno a livello di capitolo della NC, purché in tal modo sia garantita la riservatezza.

8.   Qualora i risultati mensili già trasmessi alla Commission (Eurostat) siano oggetto di revisioni, gli Stati membri trasmettono i risultati revisionati entro il mese successivo alla disponibilità di tali dati.»;

10)

l’allegato III del regolamento (CE) n. 1982/2004 è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 343 del 19.11.2004, pag. 3.

(3)  GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1.

(4)  GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6.

(5)  GU L 145 del 4.6.2008, pag. 65.

(6)  GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.

(7)  GU L 86 del 31.3.2009, pag. 1.»;


ALLEGATO

«ALLEGATO III

ELENCO DEI CODICI RELATIVI ALLA NATURA DELLA TRANSAZIONE

A

B

1.

Transazioni che comportano il trasferimento di proprietà effettivo o previsto da residenti a non residenti dietro corrispettivo finanziario o di altro tipo (ad eccezione delle transazioni da registrare sotto i codici 2, 7 e 8)

1.

Acquisto/vendita definitivi

2.

Spedizione in visione o in prova ai fini di vendita, consegna in conto deposito o cessione tramite commissionario

3.

Baratto (corrispettivo in natura)

4.

Leasing finanziario (locazione-vendita) (1)

9.

Altri

2.

Restituzione e sostituzione di merci a titolo gratuito dopo la registrazione della transazione originaria

1.

Restituzione di merci

2.

Sostituzione di merci restituite

3.

Sostituzione (ad esempio in garanzia) di merci non restituite

9.

Altri

3.

Transazioni che comportano un trasferimento di proprietà senza corrispettivo finanziario o di altro tipo (ad esempio invio di aiuti)

 

4.

Operazioni finalizzate alla lavorazione (2) per conto terzi (non vi è passaggio di proprietà al trasformatore)

1.

Merci che devono ritornare allo Stato membro iniziale di spedizione

2.

Merci che non devono ritornare allo Stato membro iniziale di spedizione

5.

Operazioni successive a una lavorazione per conto terzi (non vi è passaggio di proprietà al trasformatore)

1.

Merci che ritornano allo Stato membro iniziale di spedizione

2.

Merci che non ritornano allo Stato membro iniziale di spedizione

6.

Particolari transazioni codificate a fini nazionali

 

7.

Operazioni nel quadro di progetti di difesa comune o di altri programmi di protezione intergovernativi comuni

 

8.

Transazioni che implicano la fornitura di materiale e di attrezzature da costruzione nell’ambito di un contratto generale di costruzione o di genio civile per il quale non è richiesta alcuna fatturazione separata delle merci e per il quale sarà emessa una fattura per l’intero del contratto

 

9.

Altre transazioni che non possono essere classificate sotto altri codici

1.

Locazione, prestito e leasing operativo per un periodo superiore a 24 mesi

9.

Altri


(1)  Il leasing finanziario comprende le operazioni mediante le quali i canoni sono calcolati in modo tale da coprire interamente, o pressoché interamente, il valore dei beni. I rischi e i vantaggi connessi al possesso dei beni sono trasferiti al locatario che, allo scadere del contratto, diventa l’effettivo proprietario dei beni.

(2)  La lavorazione comprende le operazioni (trasformazione, costruzione, assemblaggio, migliorie, rinnovo…) intese alla produzione di un articolo nuovo o realmente migliorato. Questo non comporta necessariamente una modifica della classificazione del prodotto. Le operazioni di lavorazione realizzate per conto proprio non rientrano in questa voce e devono essere registrate alla voce 1 della colonna A.»


5.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/7


REGOLAMENTO (UE) N. 97/2010 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2010

recante registrazione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Pizza Napoletana (STG)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 509/2006 e in applicazione dell’articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento, la domanda di registrazione della denominazione «Pizza Napoletana» presentata dall’Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

La Germania e la Polonia hanno dichiarato la propria opposizione a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006. Tali opposizioni sono state ritenute ricevibili a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

La dichiarazione di opposizione della Germania verteva in particolare sul timore che le farine di grano tedesche possano essere svantaggiate poiché, in base al disciplinare, è autorizzato un solo tipo di farina di grano, disponibile in un solo Stato membro, ossia l’Italia.

(4)

La dichiarazione di opposizione della Polonia, dal canto suo, verteva in particolare sul fatto che il nome non è di per sé specifico e che la domanda di registrazione pubblicata non contiene spiegazioni adeguate.

(5)

Con nota del 17 settembre 2008, la Commissione ha invitato gli Stati membri interessati a raggiungere un accordo secondo le loro procedure interne.

(6)

Un accordo, notificato alla Commissione il 24 febbraio 2009 e da quest’ultima approvato, è stato concluso tra l’Italia e la Germania entro un termine di sei mesi. Secondo tale accordo, sono revocate le limitazioni legate all’utilizzo di talune farine di grano.

(7)

Poiché non è stato tuttavia concluso un accordo tra l’Italia e la Polonia nei termini previsti, la Commissione ha l’obbligo di adottare una decisione in base alla procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006.

(8)

In questo contesto e a seguito dell’opposizione della Polonia, sono state aggiunte al disciplinare le spiegazioni atte a dimostrare che il nome di cui si chiede la registrazione è di per sé specifico.

(9)

Alla luce di quanto sopra, la denominazione «Pizza Napoletana» deve quindi essere iscritta nel «Registro delle specialità tradizionali garantite». Non è stata richiesta la protezione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le specialità tradizionali garantite,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato I del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il disciplinare consolidato figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

(2)  GU C 40 del 14.2.2008, pag. 17.


ALLEGATO I

Prodotti alimentari di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 509/2006

Classe 2.3.   Prodotti della confetteria, della panetteria, della pasticceria o della biscotteria

ITALIA

Pizza Napoletana (STG)


ALLEGATO II

DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI UNA STG

Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari

«PIZZA NAPOLETANA»

N. CE: IT/TSG/007/0031/09.02.2005

1.   NOME E INDIRIZZO DELL’ASSOCIAZIONE RICHIEDENTE

Nome

:

Associazione Verace Pizza Napoletana

Indirizzo

:

Via S. Maria La Nova 49, Napoli

Tel.

:

081/4201205

Fax

:

081/4201205

E-mail

:

info@pizzanapoletana.org

Nome

:

Associazione Pizzaiuoli Napoletani

Indirizzo

:

Corso S. Giovanni a Teduccio 55, Napoli

Tel.

:

0815590781

Fax

:

0815590781

E-mail

:

info@pizzaiuolinapoletani.it

direttivo@pizzaiuolinapoletani.it

2.   STATO MEMBRO O PAESE TERZO

Italia

3.   DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

3.1.   Nome da registrare

«Pizza Napoletana»

La registrazione è richiesta nella sola lingua italiana.

La dicitura «Prodotta secondo la Tradizione napoletana» e l’acronimo STG contenuti nel logo/etichetta della «Pizza Napoletana» STG, sono tradotti nella lingua del paese in cui ha luogo la produzione.

3.2.   Indicare se il nome

X

è di per sé specifico

indica la specificità del prodotto agricolo o del prodotto alimentare

Il nome «Pizza Napoletana» è tradizionalmente utilizzato per designare questo prodotto, come attestano le varie fonti di cui al punto 3.8.

3.3.   Indicare se è richiesta la riserva del nome ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006

Registrazione del nome

X

Registrazione del nome

3.4.   Tipo di prodotto

Classe 2.3.

Prodotti della confetteria, della panetteria, della pasticceria o della biscotteria

3.5.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare che reca il nome indicato al punto 3.1

La «Pizza Napoletana» STG si presenta come un prodotto da forno tondeggiante, con diametro variabile che non deve superare 35 cm, con il bordo rialzato (cornicione) e con la parte centrale coperta dalla farcitura. La parte centrale sarà spessa 0,4 cm con una tolleranza consentita pari a ± 10%, il cornicione 1-2 cm. La pizza nel suo insieme sarà morbida, elastica, facilmente piegabile a «libretto».

La «Pizza Napoletana» STG è caratterizzata da un cornicione rialzato, di colore dorato, proprio dei prodotti da forno, morbida al tatto e alla degustazione; da un centro con la farcitura, dove spicca il rosso del pomodoro, cui si è perfettamente amalgamato l’olio e, a seconda degli ingredienti utilizzati, il verde dell’origano e il bianco dell’aglio, il bianco della mozzarella a chiazze più o meno ravvicinate, il verde del basilico in foglie, più o meno scuro per la cottura.

La consistenza della «Pizza Napoletana» deve essere morbida, elastica, facilmente piegabile; il prodotto si presenta morbido al taglio; dal sapore caratteristico, sapido, derivante dal cornicione, che presenta il tipico gusto del pane ben cresciuto e ben cotto, mescolato al sapore acidulo del pomodoro, all’aroma, rispettivamente, dell’origano, dell’aglio o del basilico, e al sapore della mozzarella cotta.

La pizza, alla fine del processo di cottura, emanerà un odore caratteristico, profumato, fragrante; il pomodoro, persa la sola acqua in eccesso, resterà denso e consistente; la Mozzarella di Bufala Campana DOP o la Mozzarella STG si presenterà fusa sulla superficie della pizza; il basilico così come l’aglio e l’origano svilupperanno un intenso aroma, apparendo alla vista non bruciati.

3.6.   Descrizione del metodo di ottenimento del prodotto che reca il nome indicato al punto 3.1

Le materie prime di base caratterizzanti la «Pizza Napoletana» sono: farina di grano tenero, lievito di birra, acqua naturale potabile, pomodori pelati e/o pomodorini freschi, sale marino o sale da cucina, olio d’oliva extravergine. Altri ingredienti che possono essere utilizzati nella preparazione della «Pizza Napoletana» sono: aglio e origano; Mozzarella di Bufala Campana DOP, basilico fresco e Mozzarella STG.

Le caratteristiche della farina sono le seguenti:

:

W

:

220-380

:

P/L

:

0,50-0,70

:

Assorbimento

:

55-62

:

Stabilità

:

4-12

:

Indice di caduta E10

:

max. 60

:

Falling number (indice di Hagberg)

:

300-400

:

Glutine secco

:

9,5-11 g %

:

Proteine

:

11-12,5 g %

La preparazione della «Pizza Napoletana» comprende esclusivamente le fasi di lavorazione seguenti, da realizzarsi in ciclo continuo nello stesso esercizio:

Preparazione dell’impasto

Si mescolano farina, acqua, sale e lievito. Si versa un litro di acqua nell’impastatrice, si scioglie una quantità di sale marino compresa tra i 50 e i 55 g, si aggiunge il 10 % della farina rispetto alla quantità complessiva prevista, successivamente si stemperano 3 g di lievito di birra, si avvia l’impastatrice e si aggiungono gradualmente 1 800 g di farina W 220-380 fino al raggiungimento della consistenza desiderata, definita punto di pasta. Tale operazione deve durare 10 minuti.

L’impasto deve essere lavorato nell’impastatrice preferibilmente a forcella per 20 minuti a bassa velocità fino a che non si ottiene un’unica massa compatta. Per ottenere un’ottimale consistenza dell’impasto, è molto importante la quantità d’acqua che una farina è in grado di assorbire. L’impasto deve presentarsi al tatto non appiccicoso, morbido ed elastico.

Le caratteristiche dell’impasto sono le seguenti, con una tolleranza per ognuna di esse del ± 10 %:

:

Temperatura di fermentazione

:

25 °C

:

pH finale

:

5,87

:

Acidità totale titolabile

:

0,14

:

Densità

:

0,79 g/cm3 (+ 34 %)

Lievitazione

Prima fase: l’impasto, una volta estratto dall’impastatrice, viene posto su un tavolo da lavoro della pizzeria dove si lascia riposare per 2 ore, coperto da un panno umido, in modo che la superficie non possa indurirsi, formando una sorta di crosta causata dall’evaporazione dell’umidità rilasciata dall’impasto stesso. Trascorse le 2 ore di lievitazione si passa alla formatura del panetto, che deve essere eseguita dal pizzaiolo esclusivamente a mano. Con l’ausilio di una spatola si taglia dall’impasto deposto sul bancone una porzione di pasta lievitata e successivamente le si dà una forma di panetto. Per la «Pizza Napoletana», i panetti devono avere un peso compreso tra i 180 e i 250 g.

Seconda fase della lievitazione: una volta formati i panetti (staglio), avviene una seconda lievitazione in cassette per alimenti, della durata da 4 ore a 6 ore. Tale impasto, conservato a temperatura ambiente, è pronto per essere utilizzato entro le sei ore successive.

Formatura

Passate le ore di lievitazione il panetto viene estratto con l’aiuto di una spatola dalla cassetta e posto sul bancone della pizzeria su un leggero strato di farina per evitare che la pagnotta aderisca al banco di lavoro. Con un movimento dal centro verso l’esterno e con la pressione delle dita di entrambe le mani sul panetto, che viene rivoltato varie volte, il pizzaiolo forma un disco di pasta in modo che al centro lo spessore non sia superiore a 0,4 cm con una tolleranza consentita pari a ± 10 % e al bordo non superi 1-2 cm, formando così il «cornicione».

Per la preparazione della «Pizza Napoletana» STG non sono consentiti altri tipi di lavorazione, in particolar modo l’utilizzo di matterello e/o di macchina a disco tipo pressa meccanica.

Farcitura

La «Pizza Napoletana» viene condita con le modalità sotto descritte:

con un cucchiaio si depongono al centro del disco di pasta da 70 g a 100 g di pomodori pelati frantumati;

con movimento a spirale il pomodoro viene sparso su tutta la superficie centrale;

con un movimento a spirale si aggiunge del sale sulla superficie del pomodoro;

allo stesso modo si sparge un pizzico di origano;

si taglia uno spicchio di aglio, precedentemente privato della pellicola esterna, a fettine e lo si depone sul pomodoro;

con un’oliera a becco e con movimento a spirale si distribuiscono sulla superficie, partendo dal centro, 4-5 g di olio extra vergine di oliva, con una tolleranza consentita pari a + 20 %;

oppure:

con un cucchiaio si depongono al centro del disco di pasta da 60 a 80 g di pomodori pelati frantumati e/o pomodorini freschi tagliati;

con un movimento a spirale il pomodoro viene sparso su tutta la superficie centrale;

con un movimento a spirale si aggiunge del sale sulla superficie del pomodoro;

80-100 g di Mozzarella di Bufala Campana DOP tagliata a listelli vengono appoggiati sulla superficie del pomodoro;

si depongono sulla pizza alcune foglie di basilico fresco;

con un’oliera a becco e con movimento a spirale si distribuiscono sulla superficie, partendo dal centro, 4-5 g di olio extra vergine di oliva, con una tolleranza consentita pari a + 20 %;

oppure:

con un cucchiaio si depongono al centro del disco di pasta da 60 a 80 g di pomodori pelati frantumati;

con un movimento a spirale il pomodoro viene sparso su tutta la superficie centrale;

con un movimento a spirale si aggiunge del sale sulla superficie del pomodoro;

80-100 g di Mozzarella STG tagliata a listelli vengono appoggiati sulla superficie del pomodoro;

si depongono sulla pizza alcune foglie di basilico fresco;

con un’oliera a becco e con movimento a spirale si distribuiscono sulla superficie, partendo dal centro, 4-5 g di olio extra vergine di oliva con una tolleranza consentita pari a + 20 %.

Cottura

Il pizzaiolo trasferisce su una pala di legno (o di alluminio), aiutandosi con un poco di farina e con movimento rotatorio, la pizza farcita, che viene fatta scivolare sulla platea del forno con un movimento rapido del polso tale da impedire la fuoriuscita della farcitura. La cottura della «Pizza Napoletana» STG avviene esclusivamente in forni a legna, dove si raggiunge una temperatura di cottura di 485 °C, essenziale per ottenere la «Pizza Napoletana» STG.

Il pizzaiolo deve controllare la cottura della pizza sollevandone un lembo, con l’aiuto di una pala metallica, e ruotando la pizza verso il fuoco, utilizzando sempre la stessa zona di platea iniziale per evitare che la pizza possa bruciarsi a causa di due differenti temperature. È importante che la pizza venga cotta in maniera uniforme su tutta la sua circonferenza.

Sempre con la pala metallica, al termine della cottura, il pizzaiolo preleverà la pizza dal forno e la deporrà sul piatto da portata. I tempi di cottura non devono superare i 60-90 secondi.

Dopo la cottura la pizza si presenterà con le seguenti caratteristiche: il pomodoro, persa la sola acqua in eccesso, resterà denso e consistente; la Mozzarella di Bufala Campana DOP o la Mozzarella STG si presenterà fusa sulla superficie della pizza; il basilico così come l’aglio e l’origano svilupperanno un intenso aroma, apparendo alla vista non bruciati.

Temperatura di cottura platea: 485 °C circa

Temperatura della volta: 430 °C circa

Tempo di cottura: 60-90 secondi

Temperatura raggiunta dalla pasta: 60-65 °C

Temperatura raggiunta dal pomodoro: 75-80 °C

Temperatura raggiunta dall’olio: 75-85 °C

Temperatura raggiunta dalla mozzarella: 65-70 °C

Conservazione

La «Pizza Napoletana» va preferibilmente consumata immediatamente, appena sfornata, negli stessi locali di produzione; comunque, qualora non sia consumata nel locale di produzione, non può essere congelata o surgelata o posta sottovuoto per una successiva vendita.

3.7.   Carattere specifico del prodotto agricolo o alimentare

Gli elementi chiave che definiscono il carattere specifico del prodotto in argomento sono numerosi e direttamente riconducibili ai tempi e alle modalità delle operazioni, nonché all’abilità e all’esperienza dell’operatore artigiano.

In particolare il processo di lavorazione della «Pizza Napoletana» si caratterizza per: l’impasto, la consistenza e l’elasticità della pasta (reologia) e la tipicità della lievitazione (differenziata in due fasi temporali con condizioni specifiche di tempi/temperatura); la preparazione e la formatura dei panetti; la manipolazione e la preparazione del disco di pasta lievitato; la preparazione del forno e le caratteristiche di cottura (tempi/temperature), le particolarità del forno rigorosamente a legna.

A titolo esemplificativo, si sottolinea l’importanza della seconda lievitazione, della manipolazione e delle attrezzature di lavorazione ovvero il forno obbligatoriamente a legna e le pale.

Dopo la seconda lievitazione, il panetto ha subito un aumento di volume ed umidità rispetto al periodo precedente. Quando si comincia ad esercitare una pressione con le dita di entrambe le mani, la forza esercitata provoca lo spostamento dell’aria contenuta nelle alveolature della pasta dal centro verso la periferia del disco di pasta cominciando a formare il cosiddetto «cornicione». Questa tecnica rappresenta una caratteristica fondamentale per la «Pizza Napoletana» STG perché il cornicione garantisce il mantenimento al suo interno di tutti gli ingredienti della farcitura. Per far sì che la pagnotta diventi di maggior diametro si procede nella lavorazione facendo volteggiare l’impasto tra le mani, tenendo la mano destra in posizione obliqua di 45-60° rispetto al piano di lavoro, dove verrà poggiato il disco di pasta, che ruoterà grazie ad un movimento sincronizzato con la mano sinistra.

Al contrario, altri tipi di lavorazione, specie con il matterello o la macchina a disco (tipo pressa meccanica), non riescono a provocare in modo omogeneo lo spostamento verso l’esterno dell’aria delle alveolature presenti nella massa al fine di produrre un disco di pasta uniforme in tutte le sue zone. Si otterrà, quindi, la formazione al centro del disco di una zona stratificata di pasta, divisa da aria nell’intercapedine. Per cui, se si opera con tali mezzi, la pizza, dopo la cottura, non presenterà il tipico cornicione, che è una delle principali caratteristiche della «Pizza Napoletana» STG.

La tecnica napoletana, inoltre, prevede che il pizzaiolo, dopo aver preparato una serie variabile da tre a sei dischi di pasta farciti, con precisi e rapidi gesti delle mani accompagni la pizza con maestria, facendo in modo che non perda la sua originaria forma tonda, dal banco di lavoro alla pala (viene trascinata con entrambe le mani dal pizzaiolo, che, facendole fare un giro su se stessa di circa 90°, la depone su una pala idonea al servizio). Il pizzaiolo cosparge la pala da infornata con un poco di farina, per consentire il facile scivolamento della pizza dalla pala nel forno. Questo avviene con un rapido colpo di polso, tenendo la pala ad un angolo di 20-25° rispetto al piano del forno stesso facendo in modo che il condimento non cada dalla superficie della pizza stessa.

Non sono idonee tecniche alternative alla precedente descrizione in quanto il prelevamento della pizza direttamente dal banco di lavoro con la pala non garantisce l’integrità della pizza stessa da infornare.

Il forno a legna è un elemento di primaria importanza per la cottura e la qualità della «Pizza Napoletana». Le caratteristiche tecniche che lo contraddistinguono intervengono in modo assoluto nella riuscita della classica «Pizza Napoletana». Il forno napoletano da pizza è costituito da una base di mattoni di tufo, con un piano circolare sovrastante detto suolo o platea, sul quale a sua volta viene costruita una cupola. La volta del forno è costituita da materiale refrattario che quindi non consente la dispersione del calore. In effetti, le proporzioni tra le varie parti del forno sono essenziali per ottenere una buona cottura della pizza. Il riferimento alla tipologia del forno è rappresentato dall’ampiezza del suolo, formato da quattro settori circolari refrattari che andranno a formare il suolo. La pizza verrà sollevata con la pala in acciaio e/o alluminio e portata verso la bocca del forno, dove verrà deposta e le verrà fatto fare un giro di 180°; la pizza verrà riportata poi nello stesso punto precedente, in modo da ottenere una temperatura della base diminuita del calore assunto dalla pizza per la cottura.

Appoggiando la pizza in un punto differente si troverebbe la temperatura iniziale invariata, con conseguente bruciatura della base.

Tutti questi fattori specifici determinano il fenomeno della camera d’aria e dell’aspetto visivo del prodotto finale; la «Pizza Napoletana» infatti è morbida e compatta con cornicione alto, lievitata all’interno, particolarmente soffice e facilmente piegabile a «libretto». È importante sottolineare che tutti gli altri prodotti similari ottenuti con processi di lavorazione differenti da quello disciplinato non possono presentare le stesse caratteristiche visive e organolettiche della «Pizza Napoletana».

3.8.   Tradizionalità del prodotto agricolo o alimentare

La comparsa della «Pizza Napoletana» può essere fatta risalire a un periodo storico che si colloca tra il 1715 e il 1725. Vincenzo Corrado, cuoco generale del principe Emanuele di Francavilla, in un trattato sui cibi più comunemente utilizzati a Napoli, dichiara che il pomodoro viene impiegato per condire la pizza e i maccheroni, accomunando due prodotti che hanno fatto nel tempo la fortuna di Napoli e consentito la sua collocazione nella storia della cucina. A tale evento si riconduce la comparsa ufficiale della «Pizza Napoletana», un disco di pasta condito con il pomodoro.

Numerosi sono i documenti storici che attestano che la pizza è una delle specialità culinarie di Napoli, e lo scrittore Franco Salerno afferma che tale prodotto è una delle più grandi invenzioni della cucina napoletana.

Gli stessi dizionari della lingua italiana e l’Enciclopedia Treccani parlano specificamente di «Pizza Napoletana». E l’espressione «Pizza Napoletana» viene citata addirittura in numerosi testi letterari.

Le prime pizzerie, senza dubbio, sono nate a Napoli e fino a metà del 900 il prodotto era un’esclusiva di Napoli e delle pizzerie. Fin dal 1700 erano attive nella città diverse botteghe, denominate «pizzerie», la cui fama era arrivata sino al re di Napoli, Ferdinando di Borbone, che per provare questo piatto tipico della tradizione napoletana violò l’etichetta di corte entrando in una tra le più rinomate pizzerie. Da quel momento la «pizzeria» si trasformò in un locale alla moda, luogo deputato all’esclusiva preparazione della «pizza». Le pizze più popolari e famose a Napoli erano la «marinara», nata nel 1734, e la margherita, del 1796-1810, che venne offerta alla regina d’Italia in visita a Napoli nel 1889 proprio per il colore dei suoi condimenti (pomodoro, mozzarella e basilico) che ricordano la bandiera dell’Italia.

Nel tempo sono sorte pizzerie in tutte le città d’Italia e anche all’estero, ma ognuna di queste, anche se sorta in una città diversa da Napoli, ha sempre legato la sua stessa esistenza alla dizione «pizzeria napoletana» o, in alternativa, ha utilizzato un termine che potesse rievocare in qualche modo il suo legame con Napoli, dove da quasi 300 anni questo prodotto è rimasto pressoché inalterato.

Nel 1984, nel mese di maggio, quasi tutti i vecchi pizzaioli napoletani procedettero alla stesura di un breve disciplinare firmato da tutti e registrato con atto ufficiale dinanzi al notaio Antonio Carannante di Napoli.

Il termine «Pizza Napoletana» nei secoli si è talmente diffuso che ovunque, anche fuori dell’Europa, dall’America centrale e meridionale (ad esempio Messico e Guatemala) all’Asia (ad esempio Thailandia e Malesia), pur non avendo in alcuni casi cognizione della collocazione geografica della città di Napoli, il prodotto in argomento è conosciuto con il nome di «Pizza Napoletana».

3.9.   Requisiti minimi e procedure di controllo del carattere specifico del prodotto

I controlli previsti per la STG «Pizza Napoletana» riguarderanno i seguenti aspetti:

presso le aziende, nella fase d’impasto, lievitazione e preparazione, seguendo il corretto svolgimento e la corretta successione delle fasi descritte; controllando attentamente i punti critici dell’azienda; verificando la corrispondenza delle materie prime a quelle previste nel disciplinare di attuazione; verificando la perfetta conservazione e l’immagazzinamento delle materie prime da utilizzare e verificando che le caratteristiche del prodotto finale siano conformi a quanto previsto dal disciplinare di produzione.

3.10.   Logo

L’acronimo STG, e le diciture «Specialità Tradizionale Garantita» e «Prodotta secondo la Tradizione napoletana» sono tradotti nelle altre lingue ufficiali del paese in cui ha luogo la produzione.

Il logo che può individuare la «Pizza Napoletana» è il seguente: un’immagine ovale ad impostazione orizzontale di colore bianco con contorno in grigio chiaro, che rappresenta il piatto nel quale viene presentata la pizza, riprodotta in maniera realistica ed allo stesso tempo graficamente stilizzata rispettando pienamente la tradizione e raffigurante gli ingredienti classici, quali il pomodoro, la mozzarella le foglie di basilico e un filo di olio di oliva.

Al di sotto del piatto, sfalsato, compare un effetto di ombra di colore verde, che rafforza, accoppiato con gli altri, i colori nazionali del prodotto.

Appena sovrapposta al piatto contenente la pizza, compare una finestra rettangolare di colore rosso, con angoli fortemente arrotondati, contenente la scritta in bianco contornata in nero, con ombra sfalsata in verde con contorno in bianco: «PIZZA NAPOLETANA STG». Su tale scritta, in alto, leggermente spostato a destra, con caratteri di corpo inferiore e di tipo diverso e di colore bianco, vi è la scritta «Specialità Tradizionale Garantita». In basso, poi, al centro, con lo stesso carattere del logo, «PIZZA NAPOLETANA STG», in maiuscoletto, in bianco con contorno nero, è sovrapposta la dicitura: «Prodotta secondo la Tradizione napoletana».

Scritte

Caratteri

PIZZA NAPOLETANA STG

Varga

Specialità Tradizionale Garantita

Alternate Gothic

Prodotta secondo la Tradizione napoletana

Varga


I colori della pizza

PantoneProSim

C

M

Y

K

Beige carico del cornicione

466

11

24

43

0 %

Fondo rosso della salsa di pomodoro

703

0 %

83

65

18

Foglioline di basilico

362

76

0 %

100

11

Venature foglie di basilico

562

76

0 %

100

11

Rosso dei pomodori

032

0 %

91

87

0 %

Filo d’olio d’oliva

123

0 %

31

94

0 %

Mozzarella

600

0 %

0 %

11

0 %

Riflessi sulla mozzarella

5 807

0 %

0%

11

9


I colori della parte grafica e dei caratteri

PantoneProSim

C

M

Y

K

Il grigio del bordo del piatto ovale

P.Grey — 3CV

0 %

0 %

0 %

18

Il verde dell’ombra del piatto ovale

362

76

0 %

100

11

Il rosso del rettangolo con angoli tondi

032

0 %

91

87

0 %

Bianca con bordo in nero la scritta «PIZZA NAPOLETANA STG»

 

0 %

0 %

0 %

0 %

Bianca con bordo in nero la scritta «Prodotta secondo la Tradizione napoletana»

 

0 %

0 %

0 %

0 %

Bianca la scritta «Specialità Tradizionale Garantita»

 

0 %

0 %

0 %

0 %

Image

4.   AUTORITÀ O ORGANISMI CHE VERIFICANO IL RISPETTO DEL DISCIPLINARE

4.1.   Nome e indirizzo

Nome

:

Certiquality SRL

Indirizzo

:

Via Gaetano Giardino, 4 – 20123 Milano

Tel.

:

02/8069171

Fax

:

02/86465295

E-mail

:

certiquality@certiquality.it

Pubblico

X

Privato

Nome

:

DNV Det Norske Veritas Italia

Indirizzo

:

Centro Direzionale Colleoni Viale Colleoni, 9 Palazzo Sirio 2 – 20041 Agrate Brianza (MI)

Tel.

:

+39 0396899905

Fax

:

+39 0396899930

E-mail

:

Pubblico

X

Privato

Nome

:

ISMECERT

Indirizzo

:

Corso Meridionale, 6 – 80143 NAPOLI

Tel.

:

0815636647

Fax

:

0815534019

E-mail

:

info@ismecert.com

Pubblico

X

Privato

4.2.   Compiti specifici dell’autorità o dell’organismo

Tutti e tre gli organismi di controllo sopra citati effettuano i controlli su soggetti diversi che operano nelle diverse parti del territorio nazionale.


5.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/17


REGOLAMENTO (UE) N. 98/2010 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

106,9

JO

75,8

MA

63,8

TN

122,7

TR

96,1

ZZ

93,1

0707 00 05

MA

71,3

TR

132,6

ZZ

102,0

0709 90 70

MA

137,6

TR

139,0

ZZ

138,3

0709 90 80

EG

85,3

ZZ

85,3

0805 10 20

EG

52,6

IL

56,7

MA

52,4

TN

44,6

TR

49,6

ZZ

51,2

0805 20 10

IL

163,0

MA

85,4

TR

62,0

ZZ

103,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

56,4

EG

61,9

IL

68,9

JM

92,4

MA

126,2

PK

45,1

TR

68,7

ZZ

74,2

0805 50 10

EG

82,4

IL

89,4

TR

73,7

ZZ

81,8

0808 10 80

CA

95,3

CL

60,1

CN

66,9

MK

24,7

US

124,9

ZZ

74,4

0808 20 50

CN

46,8

TR

84,8

US

134,5

ZA

105,0

ZZ

92,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


5.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/19


REGOLAMENTO (UE) N. 99/2010 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2010

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 90/2010 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.

(4)  GU L 29 del 2.2.2010, pag. 3.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 5 febbraio 2010

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

48,11

0,00

1701 11 90 (1)

48,11

0,47

1701 12 10 (1)

48,11

0,00

1701 12 90 (1)

48,11

0,17

1701 91 00 (2)

53,29

1,48

1701 99 10 (2)

53,29

0,00

1701 99 90 (2)

53,29

0,00

1702 90 95 (3)

0,53

0,20


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


5.2.2010   

IT

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L 34/21


REGOLAMENTO (UE) N. 100/2010 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2010

recante decisione di non concedere restituzioni all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari (2), prevede una procedura di gara permanente.

(2)

A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l'istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta al bando di gara, è opportuno non concedere alcuna restituzione per il periodo di gara che termina il 2 febbraio 2010.

(3)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 619/2008, per il periodo di presentazione delle offerte che scade il 2 febbraio 2010, non è concessa alcuna restituzione per i prodotti e le destinazioni di cui, rispettivamente, all'articolo 1, lettere a) e b) e all'articolo 2 di detto regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20.

(3)  GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 69.


5.2.2010   

IT

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L 34/22


REGOLAMENTO (UE) N. 101/2010 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2010

che, nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008, non concede alcuna restituzione per il latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari (2), prevede un procedimento di gara permanente.

(2)

A norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l’istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta al bando di gara, è opportuno non concedere alcuna restituzione per il periodo di gara che termina il 2 febbraio 2010.

(3)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 619/2008, per il periodo di presentazione delle offerte che scade il 2 febbraio 2010, non è concessa alcuna restituzione per il prodotto e le destinazioni di cui, rispettivamente, all'articolo 1, lettera c) e all'articolo 2 di detto regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20.

(3)  GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 69.


5.2.2010   

IT

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L 34/23


REGOLAMENTO (UE) N. 102/2010 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2010

recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione di olio d'oliva presentate dal 1o al 2 febbraio 2010 nell'ambito del contingente tariffario tunisino e recante sospensione del rilascio di titoli di importazione per il mese di febbraio 2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del protocollo n. 1 (3) dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro (4), apre un contingente tariffario a dazio zero per l'importazione di olio d'oliva non trattato dei codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e direttamente trasportato da tale paese nell'Unione europea, entro un limite previsto per campagna.

(2)

L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia (5) prevede dei massimali mensili per il rilascio dei titoli di importazione.

(3)

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, sono state presentate domande presso le autorità competenti per il rilascio di titoli di importazione, per un quantitativo totale superiore al limite previsto all'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento per il mese di febbraio.

(4)

È pertanto necessario che la Commissione fissi un coefficiente di attribuzione che consenta il rilascio dei titoli d'importazione in proporzione alla quantità disponibile.

(5)

Poiché per il mese di febbraio è stato raggiunto il limite, per il suddetto mese non può essere rilasciato alcun titolo di importazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione presentate il 1o e 2 febbraio 2010, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, è applicato un coefficiente di attribuzione del 77,509766 %.

Per il mese di febbraio 2010 è sospeso il rilascio di titoli di importazione per i quantitativi richiesti a partire dall'8 febbraio 2010.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 97 del 30.3.1998, pag. 57.

(4)  GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.

(5)  GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84.


DECISIONI

5.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/24


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1o febbraio 2010

relativa alla liquidazione dei conti di alcuni organismi pagatori della Grecia, del Portogallo e della Finlandia per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2007

[notificata con il numero C(2010) 425]

(I testi in lingua finlandese, greca, portoghese e svedese sono i soli facenti fede)

(2010/58/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare gli articoli 30 e 33,

previa consultazione del comitato del Fondo,

considerando quanto segue:

(1)

Le decisioni 2008/397/CE (2) e 2009/86/CE (3) della Commissione hanno liquidato, per l'esercizio finanziario 2007, i conti di tutti gli organismi pagatori tranne l'organismo pagatore greco «OPEKEPE» , l'organismo pagatore portoghese «IFAP» e l'organismo pagatore finlandese «MAVI».

(2)

A seguito dell'invio di nuove informazioni e dopo aver proceduto ad ulteriori controlli, la Commissione può ora adottare una decisione in merito alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) con riguardo alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti trasmessi dall'organismo pagatore greco «OPEKEPE», dall'organismo pagatore portoghese «IFAP» e dall'organismo pagatore finlandese «MAVI».

(3)

A norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, la presente decisione non pregiudica ulteriori decisioni della Commissione, intese ad escludere dal finanziamento comunitario le spese non effettuate in conformità della normativa comunitaria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono liquidati i conti dell'organismo pagatore greco «OPEKEPE», dell'organismo pagatore portoghese «IFAP» e dell'organismo pagatore finlandese «MAVI» per le spese dell'esercizio finanziario 2007 finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Gli importi da recuperare presso gli Stati membri o da versare ai medesimi a norma della presente decisione nell'ambito di ciascun programma di sviluppo rurale, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 33, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono indicati in allegato.

Articolo 2

La Repubblica ellenica, la Repubblica portoghese e la Repubblica di Finlandia sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2010.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

(2)  GU L 139 del 29.5.2008, pag. 40.

(3)  GU L 33 del 3.2.2009, pag. 35.


ALLEGATO

Liquidazione delle spese del feasr disgiunte per programma di sviluppo rurale e per misura per l'esercizio finanziario 2007

Importo da recuperare presso gli stati membri o da versare agli stati membri per programma

(in EUR)

Misura

Spesa 2007

Rettifiche

Totale

Importi non riutilizzabili

Importo ammesso, liquidato per l'esercizio finanziario 2007

Pagamenti provvisori rimborsati agli Stati membri per l'esercizio finanziario

Importo da recuperare (–) o da versare (+) agli Stati membri nella prossima dichiarazione

GR: 2007GR06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

211

83 342 228,55

0,00

83 342 228,55

0,00

83 342 228,55

83 342 228,55

0,00

212

32 123 903,36

0,00

32 123 903,36

0,00

32 123 903,36

32 123 903,36

0,00

214

61 783 222,40

0,00

61 783 222,40

0,00

61 783 222,40

61 783 222,40

0,00

221

16 765 452,61

0,00

16 765 452,61

0,00

16 765 452,61

16 765 452,61

0,00

Totale

194 014 806,92

0,00

194 014 806,92

0,00

194 014 806,92

194 014 806,92

0,00

PT: 2007PT06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

1 429 348,64

0,00

1 429 348,64

0,00

1 429 348,64

1 429 348,64

0,00

212

483 629,57

0,00

483 629,57

0,00

483 629,57

483 629,57

0,00

213

4 360 765,91

0,00

4 360 765,91

0,00

4 360 765,91

4 360 765,91

0,00

221

730 820,23

0,00

730 820,23

0,00

730 820,23

730 820,23

0,00

Totale

7 004 564,35

0,00

7 004 564,35

0,00

7 004 564,35

7 004 564,35

0,00

PT: 2007PT06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

3 266 789,56

0,00

3 266 789,56

0,00

3 266 789,56

3 266 789,56

0,00

211

4 097 213,53

0,00

4 097 213,53

0,00

4 097 213,53

4 097 213,53

0,00

212

1 723 170,65

0,00

1 723 170,65

0,00

1 723 170,65

1 723 170,65

0,00

214

48 341 911,66

0,00

48 341 911,66

0,00

48 341 911,66

48 341 911,66

0,00

221

25 542 706,82

0,00

25 542 706,82

0,00

25 542 706,82

25 542 706,82

0,00

511

285 000,00

0,00

285 000,00

0,00

285 000,00

285 000,00

0,00

Totale

83 256 792,22

0,00

83 256 792,22

0,00

83 256 792,22

83 256 792,22

0,00

FI: 2007FI06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

83 036,13

0,00

83 036,13

0,00

83 036,13

83 036,13

0,00

113

9 302 896,89

0,00

9 302 896,89

0,00

9 302 896,89

9 240 576,62

62 320,27

123

48 210,89

0,00

48 210,89

0,00

48 210,89

48 210,89

0,00

211

65 633 160,53

12 860,21

65 620 300,32

0,00

65 620 300,32

65 620 300,32

0,00

212

52 090 453,86

–8 927,92

52 099 381,78

0,00

52 099 381,78

52 099 381,78

0,00

214

87 503 613,64

201 327,95

87 302 285,69

0,00

87 302 285,69

87 302 285,69

0,00

221

1 097 959,60

0,00

1 097 959,60

0,00

1 097 959,60

1 097 959,60

0,00

311

345 766,76

0,00

345 766,76

0,00

345 766,76

345 766,76

0,00

313

62 252,31

0,00

62 252,31

0,00

62 252,31

62 252,31

0,00

321

175 571,99

0,00

175 571,99

0,00

175 571,99

175 571,99

0,00

322

13 200,31

0,00

13 200,31

0,00

13 200,31

13 200,31

0,00

411

10 253,00

0,00

10 253,00

0,00

10 253,00

10 253,00

0,00

413

243 625,99

0,00

243 625,99

0,00

243 625,99

242 561,41

1 064,58

Totale

216 610 001,90

205 260,24

216 404 741,66

0,00

216 404 741,66

216 341 356,81

63 384,85

FI: 2007FI06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

212

773,68

0,00

773,68

0,00

773,68

773,68

0,00

214

4 010,84

0,00

4 010,84

0,00

4 010,84

4 010,84

0,00

Totale

4 784,52

0,00

4 784,52

0,00

4 784,52

4 784,52

0,00


5.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/26


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1o febbraio 2010

relativa alla liquidazione dei conti di alcuni organismi pagatori del Belgio, della Germania, della Spagna, del Portogallo e della Slovacchia per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2008

[notificata con il numero C(2010) 426]

(I testi in lingua francese, olandese, portoghese, slovacca, spagnola e tedesca sono i soli facenti fede)

(2010/59/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare gli articoli 30 e 33,

previa consultazione del comitato del Fondo,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/373/CE della Commissione (2) ha liquidato, per l'esercizio finanziario 2008, i conti di tutti gli organismi pagatori tranne l'organismo pagatore belga «ALV», gli organismi pagatori tedeschi «Bayern», «Brandenburg», «Niedersachsen» e «Schleswig-Holstein», l'organismo pagatore greco «OPEKEPE», l'organismo pagatore spagnolo «Galicia», l'organismo pagatore francese «ODARC», l'organismo pagatore italiano «ARBEA», l'organismo pagatore portoghese «IFAP» e l'organismo pagatore slovacco «APA».

(2)

A seguito dell'invio di nuove informazioni e dopo aver proceduto ad ulteriori controlli, la Commissione può ora adottare una decisione in merito alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) con riguardo alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti trasmessi dall'organismo pagatore belga «ALV», dagli organismi pagatori tedeschi «Brandenburg», «Niedersachsen» e «Schleswig-Holstein», dall'organismo pagatore spagnolo «Galicia», dall'organismo pagatore portoghese «IFAP» e dall'organismo pagatore slovacco «APA».

(3)

A norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, la presente decisione non pregiudica ulteriori decisioni della Commissione, intese ad escludere dal finanziamento comunitario le spese non effettuate in conformità della normativa comunitaria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono liquidati i conti dell'organismo pagatore belga «ALV», degli organismi pagatori tedeschi «Brandenburg», «Niedersachsen» e «Schleswig-Holstein», dell'organismo pagatore spagnolo «Galicia», dell'organismo pagatore portoghese «IFAP» e dell'organismo pagatore slovacco «APA» per le spese dell'esercizio finanziario 2008 finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Gli importi da recuperare presso gli Stati membri o da versare ai medesimi a norma della presente decisione nell'ambito di ciascun programma di sviluppo rurale, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 33, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese e la Repubblica slovacca sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2010.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

(2)  GU L 116 del 9.5.2009, pag. 21.


ALLEGATO

LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DISGIUNTE PER PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE E PER MISURA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

IMPORTO DA RECUPERARE PRESSO GLI STATI MEMBRI O DA VERSARE AGLI STATI MEMBRI PER PROGRAMMA

(in euro)

Codice CCI: programma/misura

Spesa 2008

Rettifiche

Totale

Importi non riutilizzabili

Importo ammesso, liquidato per l'esercizio finanziario 2008

Pagamenti provvisori rimborsati agli Stati membri per l'esercizio finanziario

Importo da recuperare (–) o da versare (+) agli Stati membri nella prossima dichiarazione

BE: 2007BE06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

1 597 041,76

0,00

1 597 041,76

0,00

1 597 041,76

1 597 041,67

0,09

112

2 710 657,12

0,00

2 710 657,12

0,00

2 710 657,12

2 710 657,12

0,00

114

575 329,00

0,00

575 329,00

0,00

575 329,00

575 328,99

0,01

121

12 825 365,38

0,00

12 825 365,38

0,00

12 825 365,38

12 825 361,81

3,57

123

124 643,21

0,00

124 643,21

0,00

124 643,21

124 643,20

0,01

125

23 547,15

0,00

23 547,15

0,00

23 547,15

23 547,15

0,00

213

26 188,00

0,00

26 188,00

0,00

26 188,00

26 188,00

0,00

214

8 665 113,41

0,00

8 665 113,41

0,00

8 665 113,41

8 665 102,34

11,07

221

145 606,16

0,00

145 606,16

0,00

145 606,16

145 605,16

1,00

227

132 869,36

0,00

132 869,36

0,00

132 869,36

132 869,29

0,07

311

628 265,92

0,00

628 265,92

0,00

628 265,92

628 265,72

0,20

313

544 626,92

0,00

544 626,92

0,00

544 626,92

544 626,88

0,04

321

105 664,47

0,00

105 664,47

0,00

105 664,47

105 664,48

–0,01

322

210 076,67

0,00

210 076,67

0,00

210 076,67

210 076,69

–0,02

323

184 432,86

0,00

184 432,86

0,00

184 432,86

184 432,85

0,01

331

134 385,93

0,00

134 385,93

0,00

134 385,93

134 385,92

0,01

431

152 947,76

0,00

152 947,76

0,00

152 947,76

152 947,75

0,01

511

172 698,36

0,00

172 698,36

0,00

172 698,36

172 698,27

0,09

Totale

28 959 459,44

0,00

28 959 459,44

0,00

28 959 459,44

28 959 443,29

16,15

DE: 2007DE06RPO007

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

157 797,77

0,00

157 797,77

0,00

157 797,77

157 797,77

0,00

121

4 501 551,97

0,00

4 501 551,97

0,00

4 501 551,97

4 501 551,97

0,00

125

7 619 684,31

0,00

7 619 684,31

0,00

7 619 684,31

7 619 684,32

–0,01

213

2 179 031,99

0,00

2 179 031,99

0,00

2 179 031,99

2 179 031,98

0,01

214

28 674 920,38

0,00

28 674 920,38

0,00

28 674 920,38

28 674 980,61

–60,23

226

33 360,00

0,00

33 360,00

0,00

33 360,00

33 360,00

0,00

311

208 321,39

0,00

208 321,39

0,00

208 321,39

208 321,19

0,20

312

386 419,72

0,00

386 419,72

0,00

386 419,72

386 419,72

0,00

313

868 451,26

0,00

868 451,26

0,00

868 451,26

868 451,26

0,00

322

165 495,71

0,00

165 495,71

0,00

165 495,71

165 495,71

0,00

323

884 937,57

0,00

884 937,57

0,00

884 937,57

884 937,57

0,00

331

147 099,50

0,00

147 099,50

0,00

147 099,50

147 099,50

0,00

412

28 793,54

0,00

28 793,54

0,00

28 793,54

28 793,54

0,00

413

791 191,26

0,00

791 191,26

0,00

791 191,26

791 191,26

0,00

431

409 078,08

0,00

409 078,08

0,00

409 078,08

409 078,08

0,00

511

78 954,86

0,00

78 954,86

0,00

78 954,86

78 954,86

0,00

Totale

47 135 089,31

0,00

47 135 089,31

0,00

47 135 089,31

47 135 149,34

–60,03

DE: 2007DE06RPO012

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

460 830,04

0,00

460 830,04

0,00

460 830,04

460 830,04

0,00

114

775 059,50

0,00

775 059,50

0,00

775 059,50

775 059,50

0,00

121

20 043 827,24

0,00

20 043 827,24

0,00

20 043 827,24

20 043 827,24

0,00

123

5 570 699,64

0,00

5 570 699,64

0,00

5 570 699,64

5 570 699,64

0,00

125

11 805 894,52

0,00

11 805 894,52

0,00

11 805 894,52

11 805 894,51

0,01

126

4 869 388,43

0,00

4 869 388,43

0,00

4 869 388,43

4 869 388,43

0,00

213

1 193 318,68

0,00

1 193 318,68

0,00

1 193 318,68

1 193 318,68

0,00

214

17 132 919,63

0,00

17 132 919,63

0,00

17 132 919,63

17 132 919,62

0,01

221

380 164,52

0,00

380 164,52

0,00

380 164,52

380 164,52

0,00

223

1 701,15

0,00

1 701,15

0,00

1 701,15

1 701,15

0,00

225

–10 222,50

0,00

–10 222,50

0,00

–10 222,50

–10 222,50

0,00

227

4 272 821,30

0,00

4 272 821,30

0,00

4 272 821,30

4 272 821,30

0,00

313

11 065,50

0,00

11 065,50

0,00

11 065,50

11 065,50

0,00

322

652 879,51

0,00

652 879,51

0,00

652 879,51

652 879,51

0,00

323

1 910 623,38

0,00

1 910 623,38

0,00

1 910 623,38

1 910 623,37

0,01

331

34 513,45

0,00

34 513,45

0,00

34 513,45

34 513,45

0,00

341

14 250,00

0,00

14 250,00

0,00

14 250,00

14 250,00

0,00

413

263 116,00

0,00

263 116,00

0,00

263 116,00

263 116,00

0,00

431

28 150,00

0,00

28 150,00

0,00

28 150,00

28 150,00

0,00

511

359 491,01

0,00

359 491,01

0,00

359 491,01

359 491,00

0,01

Totale

69 770 491,00

0,00

69 770 491,00

0,00

69 770 491,00

69 770 490,96

0,04

DE: 2007DE06RPO021

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

113 768,17

0,00

113 768,17

0,00

113 768,17

113 768,18

–0,01

121

2 177 500,00

0,00

2 177 500,00

0,00

2 177 500,00

2 177 500,00

0,00

123

1 262 577,50

0,00

1 262 577,50

0,00

1 262 577,50

1 262 577,50

0,00

125

1 139 103,86

0,00

1 139 103,86

0,00

1 139 103,86

1 139 103,89

–0,03

126

5 030 000,00

0,00

5 030 000,00

0,00

5 030 000,00

5 030 000,04

–0,04

212

635 866,57

0,00

635 866,57

0,00

635 866,57

635 868,26

–1,69

213

363 677,09

0,00

363 677,09

0,00

363 677,09

363 680,13

–3,04

214

8 620 523,50

0,00

8 620 523,50

0,00

8 620 523,50

8 620 572,16

–48,66

221

428 197,36

0,00

428 197,36

0,00

428 197,36

428 198,99

–1,63

313

1 351 218,17

0,00

1 351 218,17

0,00

1 351 218,17

1 351 218,20

–0,03

321

2 393 791,15

0,00

2 393 791,15

0,00

2 393 791,15

2 393 791,16

–0,01

322

1 308 239,92

0,00

1 308 239,92

0,00

1 308 239,92

1 308 239,95

–0,03

323

3 718 261,01

0,00

3 718 261,01

0,00

3 718 261,01

3 718 261,19

–0,18

341

152 637,26

0,00

152 637,26

0,00

152 637,26

152 637,29

–0,03

511

108 883,85

0,00

108 883,85

0,00

108 883,85

108 883,88

–0,03

Totale

28 804 245,41

0,00

28 804 245,41

0,00

28 804 245,41

28 804 300,82

–55,41

ES: 2007ES06RPO011

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

532 913,94

0,00

532 913,94

0,00

532 913,94

532 913,94

0,00

113

14 053 064,08

0,00

14 053 064,08

0,00

14 053 064,08

14 053 106,99

–42,91

121

1 931 683,50

0,00

1 931 683,50

0,00

1 931 683,50

1 931 683,46

0,04

124

318 885,95

0,00

318 885,95

0,00

318 885,95

318 885,97

–0,02

133

642 735,46

0,00

642 735,46

0,00

642 735,46

642 735,45

0,01

211

4 204 390,32

0,00

4 204 390,32

0,00

4 204 390,32

4 204 390,47

–0,15

212

3 393 059,43

0,00

3 393 059,43

0,00

3 393 059,43

3 393 059,01

0,42

214

3 017 633,62

0,00

3 017 633,62

0,00

3 017 633,62

3 017 631,67

1,95

221

1 024 794,25

0,00

1 024 794,25

0,00

1 024 794,25

1 024 794,26

–0,01

223

1 092 653,11

0,00

1 092 653,11

0,00

1 092 653,11

1 092 653,10

0,01

226

5 919 058,83

0,00

5 919 058,83

0,00

5 919 058,83

5 919 076,00

–17,17

311

10 845,72

0,00

10 845,72

0,00

10 845,72

10 845,72

0,00

312

2 202 494,09

0,00

2 202 494,09

0,00

2 202 494,09

2 202 494,08

0,01

321

1 202 567,16

0,00

1 202 567,16

0,00

1 202 567,16

1 202 567,14

0,02

323

401 805,62

0,00

401 805,62

0,00

401 805,62

401 805,63

–0,01

Totale

39 948 585,08

0,00

39 948 585,08

0,00

39 948 585,08

39 948 642,89

–57,81

PT: 2007PT06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

1 522 534,84

0,00

1 522 534,84

0,00

1 522 534,84

1 522 533,98

0,86

212

14 517 046,43

0,00

14 517 046,43

0,00

14 517 046,43

14 517 041,11

5,32

214

6 973 557,48

0,00

6 973 557,48

0,00

6 973 557,48

6 973 555,89

1,59

221

623 710,55

0,00

623 710,55

0,00

623 710,55

623 799,88

–89,33

Totale

23 636 849,30

0,00

23 636 849,30

0,00

23 636 849,30

23 636 930,86

–81,56

PT: 2007PT06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

4 361 413,63

0,00

4 361 413,63

0,00

4 361 413,63

4 361 413,63

0,00

211

91 079 593,39

0,00

91 079 593,39

0,00

91 079 593,39

91 079 593,39

0,00

212

14 706 382,90

0,00

14 706 382,90

0,00

14 706 382,90

14 706 382,90

0,00

214

81 764 281,33

0,00

81 764 281,33

0,00

81 764 281,33

81 764 281,33

0,00

221

34 827 903,60

0,00

34 827 903,60

0,00

34 827 903,60

34 827 903,60

0,00

225

116 377,00

0,00

116 377,00

0,00

116 377,00

116 377,00

0,00

511

1 617 408,55

0,00

1 617 408,55

0,00

1 617 408,55

2 693 094,53

–1 075 685,98

Totale

228 473 360,40

0,00

228 473 360,40

0,00

228 473 360,40

229 549 046,38

–1 075 685,98

PT: 2007PT06RPO003

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

9 496,90

0,00

9 496,90

0,00

9 496,90

9 496,92

–0,02

212

6 900,32

0,00

6 900,32

0,00

6 900,32

6 900,26

0,06

214

1 411 149,58

0,00

1 411 149,58

0,00

1 411 149,58

1 411 149,34

0,24

221

130,87

0,00

130,87

0,00

130,87

130,87

0,00

Totale

1 427 677,67

0,00

1 427 677,67

0,00

1 427 677,67

1 427 677,39

0,28

SK: 2007SK06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

211

44 391 735,28

0,00

44 391 735,28

0,00

44 391 735,28

44 391 735,18

0,10

212

31 308 747,96

0,00

31 308 747,96

0,00

31 308 747,96

31 312 565,46

–3 817,50

214

22 085 790,81

0,00

22 085 790,81

0,00

22 085 790,81

22 085 792,09

–1,28

Totale

97 786 274,05

0,00

97 786 274,05

0,00

97 786 274,05

97 790 092,73

–3 818,68


5.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/30


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2010

relativa alla liquidazione dei conti dell’organismo pagatore di Malta per quanto riguarda le spese connesse alle misure di sviluppo rurale finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2007

[notificata con il numero C(2010) 459]

(Il testo in lingua maltese è il solo facente fede)

(2010/60/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare gli articoli 30 e 39,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisioni della Commissione 2008/395/CE (2) e 2009/85/CE (3) sono stati liquidati, per l’esercizio 2007, i conti di tutti gli organismi pagatori, fatta eccezione per l’organismo pagatore maltese «MRAE».

(2)

A seguito dell’invio di nuove informazioni e dopo aver proceduto ad ulteriori controlli, la Commissione può ora adottare una decisione in merito alla completezza, all’esattezza e alla veridicità dei conti trasmessi dall’organismo pagatore maltese «MRAE» per quanto riguarda le spese connesse alle misure di sviluppo rurale.

(3)

A norma dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, la presente decisione non pregiudica ulteriori decisioni della Commissione, intese ad escludere dal finanziamento comunitario le spese non effettuate in conformità della normativa comunitaria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono liquidati i conti dell’organismo pagatore maltese «MRAE» per quanto riguarda le spese connesse alle misure di sviluppo rurale finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2007.

Gli importi da recuperare presso lo Stato membro o da versare al medesimo a norma della presente decisione per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale applicabili a Malta sono indicati nell’allegato I e nell’allegato II.

Articolo 2

La Repubblica di Malta è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2010.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(2)  GU L 139 del 29.5.2008, pag. 25.

(3)  GU L 33 del 3.2.2009, pag. 31.


ALLEGATO I

LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 — SPESE DEL FEAGA A FAVORE DELLO SVILUPPO RURALE NEI NUOVI STATI MEMBRI

IMPORTO DA RECUPERARE O DA VERSARE AGLI STATI MEMBRI

SM

 

2007 — Spese per gli organismi pagatori i cui conti sono

Totale a + b

Riduzioni

Totale

Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario

Importo da recuperare (–) o da versare (+) allo Stato membro

liquidati

disgiunti

= spese dichiarate nella dichiarazione annuale

= totale dei pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e – f

MT

EUR

4 148 025,92

0,00

4 148 025,92

0,00

4 148 025,92

4 148 025,00

0,92


ALLEGATO II

SPESE LIQUIDATE DAL FEAGA — MISURE A FAVORE DELLO SVILUPPO RURALE PER L'ESERCIZIO 2007 NEI NUOVI STATI MEMBRI

DIVARIO FRA I CONTI ANNUALI E LE DICHIARAZIONI DI SPESA

SM

N.

Misure

Spese 2007

Allegato I, colonna «a»

Riduzioni

Allegato I, colonna «d»

Importo liquidato per il 2007

Allegato I, colonna «e»

MT

N.

Misure

i

ii

iii = i + ii

 

1

Zone svantaggiate

1 720 811,99

0,00

1 720 811,99

 

2

Misure agroambientali

602 487,79

0,00

602 487,79

 

3

Rispetto delle norme

151 000,30

0,00

151 000,30

 

4

Associazioni di produttori

0,00

0,00

0,00

 

5

Assistenza tecnica

101 978,48

0,00

101 978,48

 

6

Pagamenti complementari agli aiuti di Stato

0,00

0,00

0,00

 

7

Misure ad hoc

1 571 747,36

0,00

1 571 747,36

 

 

Totale

4 148 025,92

0,00

4 148 025,92


5.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/33


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2010

relativa alla liquidazione dei conti di alcuni organismi pagatori della Germania e del Portogallo per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, per l’esercizio finanziario 2006

[notificata con il numero C(2010) 470]

(I testi in lingua portoghese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2010/61/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), in particolare l’articolo 32,

previa consultazione del comitato del Fondo,

considerando quanto segue:

(1)

Con le decisioni della Commissione 2007/327/CE (3) e 2008/394/CE (4) sono stati liquidati, per l’esercizio 2006, i conti di tutti gli organismi pagatori, fatta eccezione per l’organismo pagatore tedesco «Bayern-Umwelt», l’organismo pagatore italiano «ARBEA» e l’organismo pagatore portoghese «IFADAP».

(2)

A seguito dell’invio di nuove informazioni e dopo aver proceduto ad ulteriori controlli, la Commissione può ora adottare una decisione in merito alla completezza, all’esattezza e alla veridicità dei conti trasmessi dall’organismo pagatore tedesco «Bayern-Umwelt» e dall’organismo pagatore portoghese «IFADAP».

(3)

L’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» (5), prevede che gli importi che devono essere recuperati presso lo Stato membro o versati al medesimo conformemente alla decisione di liquidazione dei conti di cui al primo comma dello stesso articolo siano determinati detraendo gli anticipi versati nel corso dell’esercizio finanziario in esame, nella fattispecie il 2006, dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma del primo comma. Tali importi sono detratti dagli o aggiunti agli anticipi relativi alle spese del secondo mese successivo al mese in cui è adottata la decisione di liquidazione dei conti.

(4)

A norma dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 50 % a carico dello Stato membro e per il 50 % a carico del bilancio comunitario. L’articolo 32, paragrafo 3, del suddetto regolamento impone agli Stati membri, all’atto della trasmissione dei conti annuali, di comunicare alla Commissione una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati in seguito ad irregolarità. Il regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (6), specifica le modalità di applicazione dell’obbligo di comunicazione degli importi oggetto di recupero. Nell’allegato III del suddetto regolamento sono riportati i modelli delle tabelle 1 e 2 che dovevano essere trasmesse dagli Stati membri nel 2007. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione deve decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente ad oltre quattro o ad oltre otto anni. Tale decisione lascia impregiudicate le future decisioni di conformità a norma dell’articolo 32, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

(5)

A norma dell’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1290/2005 gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all’importo da recuperare o se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell’irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata presa entro un termine di quattro anni dal primo verbale amministrativo o giudiziario che accerta l’irregolarità, o entro il termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero devono essere per il 100 % a carico del bilancio comunitario. Nella tabella riepilogativa di cui all’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005 figurano gli importi per i quali lo Stato membro ha deciso di non procedere al recupero e le relative giustificazioni. Detti importi non sono imputati agli Stati membri interessati e sono di conseguenza a carico del bilancio comunitario. Tale decisione lascia impregiudicate le future decisioni di conformità a norma dell’articolo 32, paragrafo 8, del regolamento citato.

(6)

Nel liquidare i conti degli organismi pagatori in questione, la Commissione deve tener conto degli importi già trattenuti per quanto riguarda gli Stati membri interessati in base alle decisioni 2007/327/CE e 2008/394/CE.

(7)

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1258/1999 e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1663/95, la presente decisione non pregiudica ulteriori decisioni della Commissione, intese ad escludere dal finanziamento comunitario le spese non effettuate in conformità della normativa comunitaria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono liquidati i conti dell’organismo pagatore tedesco «Bayern-Umwelt» e dell’organismo pagatore portoghese «IFADAP» per quanto riguarda le spese dell’esercizio finanziario 2006 finanziate dal FEAOG, sezione «garanzia».

Gli importi da recuperare presso gli Stati membri o da versare ai medesimi a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono indicati nell’allegato.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania e la Repubblica portoghese sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2010.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(2)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(3)  GU L 122 dell’11.5.2007, pag. 51.

(4)  GU L 139 del 29.5.2008, pag. 22.

(5)  GU L 158 dell’8.7.1995, pag. 6.

(6)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.


ALLEGATO

LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

Importo da recuperare o da versare agli Stati membri

NB: Nomenclatura 2010: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 67 01, 67 02, 68 03.

SM

 

2006 — Spese/Entrate con destinazione specifica per gli organismi pagatori i cui conti sono

Totale a + b

Riduzioni e sospensioni per l'insieme dell'esercizio finanziario (1)

Riduzioni a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1290/2005

Totale incluse riduzioni e sospensioni

Pagamenti effettuati allo Stato membro per l'esercizio finanziario

Importo da recuperare (–) o da versare (+) allo Stato membro

Importo recuperato (–) o versato (+) allo Stato membro a norma della decisione 2007/327/CE

Importo recuperato (–) o versato (+) allo Stato membro a norma della decisione 2008/394/CE

Importo da recuperare (–) o da versare (+) allo Stato membro a norma della presente decisione (2)

liquidati

disgiunti

= spese/entrate con destinazione specifica dichiarate nella dichiarazione annuale

= totale delle spese/delle entrate con destinazione specifica nelle dichiarazioni mensili

 

 

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d + e

g

h = f – g

i

i'

j = h – i – i'

DE

EUR

6 543 354 057,67

0,00

6 543 354 057,67

–15 751,26

–22 076 833,17

6 521 261 473,24

6 543 392 477,21

–22 131 003,97

–22 062 685,96

–68 318,01

0,00

PT

EUR

948 006 804,65

0,00

948 006 804,65

–79 408,17

–1 169 114,34

946 758 282,14

946 441 751,51

316 530,63

704 425,08

0,00

– 387 894,45


SM

 

Spese (3)

Entrate con destinazione specifica (3)

Fondo per lo zucchero

Articolo 32 (=e)

Totale (=j)

Spese (4)

Entrate con destinazione specifica (4)

05 07 01 06

67 01

05 02 16 02

68 03

67 02

k

l

m

n

o

p = k + l + m + n + o

DE

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PT

EUR

– 279 281,98

0,00

0,00

0,00

– 108 612,47

– 387 894,45


(1)  Le riduzioni e le sospensioni sono quelle prese in considerazione nell'ambito del sistema di pagamento, a cui si aggiungono in particolare le rettifiche dovute al mancato rispetto dei termini di pagamento fissati nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2006.

(2)  Ai fini del calcolo dell'importo da recuperare o da versare allo Stato membro la base presa in considerazione è il totale della dichiarazione annuale per le spese liquidate (colonna a) o il totale delle dichiarazioni mensili per le spese disgiunte (colonna b).

Tasso di cambio applicabile: articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2006.

(3)  Se la parte di entrate con destinazione specifica risulta a vantaggio dello Stato membro, essa deve essere dichiarata alla voce 05 07 01 06.

(4)  Se la parte di entrate con destinazione specifica del fondo per lo zucchero risulta a vantaggio dello Stato membro, essa deve essere dichiarata alla voce 05 02 16 02.

NB: Nomenclatura 2010: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 67 01, 67 02, 68 03.