ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.031.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 31

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53° anno
3 febbraio 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 91/2010 della Commissione, del 2 febbraio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1982/2004 che attua il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri, per quanto riguarda l’elenco delle merci escluse dalle statistiche, la trasmissione delle informazioni da parte dell’amministrazione fiscale e la valutazione della qualità

1

 

*

Regolamento (UE) n. 92/2010 della Commissione, del 2 febbraio 2010, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda lo scambio di dati tra le autorità doganali e le autorità statistiche nazionali, la compilazione delle statistiche e la valutazione della qualità ( 1 )

4

 

 

Regolamento (UE) n. 93/2010 della Commissione, del 2 febbraio 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

7

 

 

IV   Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

 

 

2010/55/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 13 luglio 2009, riguardante l’aiuto al salvataggio della società Les Volailles du Périgord e la sua trasformazione in aiuto alla ristrutturazione [C 31/08 (ex N 681/06)] [notificata con il numero C(2009) 5494]

9

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

3.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 31/1


REGOLAMENTO (UE) N. 91/2010 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1982/2004 che attua il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri, per quanto riguarda l’elenco delle merci escluse dalle statistiche, la trasmissione delle informazioni da parte dell’amministrazione fiscale e la valutazione della qualità

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 5, l’articolo 8, paragrafo 2, e l’articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 638/2004 è stato attuato dal regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione (2).

(2)

Al fine di garantire la qualità dei dati statistici occorre estendere l’accesso delle autorità nazionali ai dati disponibili sugli elenchi riepilogativi dell’IVA di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1982/2004.

(3)

Al fine di garantire un quadro integrato per l’assicurazione della qualità conformemente al codice delle statistiche europee (3) è opportuno modificare le modalità e la struttura della relazione sulla qualità di cui all’articolo 26 del regolamento (CE) n. 1982/2004.

(4)

È opportuno modificare l’elenco di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1982/2004 in cui figurano le merci escluse dalle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri da trasmettere alla Commissione (Eurostat) al fine di allinearlo maggiormente alle raccomandazioni internazionali adottate dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite e di chiarire l’ambito di applicazione dei dati raccolti.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1982/2004 va pertanto modificato di conseguenza.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1982/2004 è modificato come segue:

1)

gli articoli 5 e 6 sono sostituiti dal testo seguente:

«Articolo 5

Informazioni relative alle dichiarazioni dell’IVA

1.   Per identificare le persone che hanno dichiarato acquisti e cessioni intra-UE di beni a fini fiscali, l’amministrazione fiscale responsabile di ciascuno Stato membro fornisce alle autorità nazionali le seguenti informazioni:

a)

nome completo del soggetto passivo d’imposte;

b)

indirizzo completo, compreso il codice di avviamento postale;

c)

numero di identificazione a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 638/2004.

2.   L’amministrazione fiscale responsabile di ogni Stato membro fornisce alle autorità nazionali, per ogni soggetto passivo d’imposte:

a)

la base imponibile degli acquisti e delle cessioni intra-UE di beni ricavata dalle dichiarazioni dell’IVA conformemente all’articolo 251 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (*1);

b)

il periodo fiscale.

Articolo 6

Informazioni relative agli elenchi riepilogativi dell’IVA

1.   Per ogni soggetto passivo d’imposte l’amministrazione fiscale responsabile di ogni Stato membro fornisce alle autorità nazionali quantomeno:

a)

le informazioni sulle cessioni intra-UE di beni ricavate dagli elenchi riepilogativi dell’IVA conformemente all’articolo 264 della direttiva 2006/112/CE, e in particolare:

il numero d’identificazione IVA di ciascun fornitore nazionale,

il numero d’identificazione IVA dell’acquirente dello Stato membro associato,

la base imponibile tra ciascun fornitore nazionale e ciascun acquirente dello Stato membro associato;

b)

le informazioni sugli acquisti intra-UE notificate da tutti gli altri Stati membri conformemente agli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio (*2), e in particolare:

il numero d’identificazione IVA di ciascun acquirente nazionale,

la base imponibile totale ripartita per acquirente nazionale e aggregata per Stato membro associato.

2.   Una volta ricevute le informazioni, l’amministrazione fiscale responsabile di ogni Stato membro le comunica senza indugio alle autorità nazionali.

(*1)   GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1."

(*2)   GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1.»;"

2)

l’articolo 26 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 26

1.   In conformità ai criteri di qualità di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 638/2004, la Commissione (Eurostat) effettua una valutazione annuale della qualità in base agli indicatori di qualità e ai requisiti in materia precedentemente concordati con le autorità nazionali.

2.   La Commissione (Eurostat) predispone, per ogni Stato membro, una bozza di relazione sulla qualità parzialmente precompilata. Le bozze delle relazioni sulla qualità sono trasmesse agli Stati membri entro il 30 novembre successivo all’anno di riferimento.

3.   Entro otto settimane dal ricevimento delle bozze precompilate delle relazioni sulla qualità gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le loro relazioni debitamente completate.

4.   La Commissione (Eurostat) valuta la qualità delle statistiche trasmesse sulla base dei dati e delle relazioni sulla qualità presentati dagli Stati membri e predispone una relazione di valutazione per ciascuno Stato membro.

5.   La Commissione (Eurostat) elabora e diffonde una sintesi delle relazioni sulla qualità di tutti gli Stati membri. In essa sono contenuti i principali indicatori di qualità e le informazioni raccolte tramite le relazioni sulla qualità.»;

3)

l’allegato I del regolamento (CE) n. 1982/2004 è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento;

4)

l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1982/2004 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1.

(2)   GU L 343 del 19.11.2004, pag. 3.

(3)  COM(2005) 217 definitivo.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Elenco delle merci escluse dalla statistica sugli scambi di beni tra Stati membri da trasmettere alla Commissione (Eurostat)

a)

oro detto monetario;

b)

strumenti di pagamento aventi corso legale e valori, compresi pagamenti per servizi quali l’affrancatura, le imposte o i canoni;

c)

merci destinate ad un uso temporaneo o dopo tale uso (ad esempio locazioni, mutui, leasing operativi), purché siano rispettate le seguenti condizioni:

non è prevista né è stata effettuata alcuna lavorazione,

la durata prevista dell’uso temporaneo non è stata o non sarà superiore a 24 mesi,

la cessione o l’acquisto non sono da dichiarare come una cessione o un acquisto ai fini dell’IVA;

d)

merci che circolano tra:

uno Stato membro e le sue zone franche territoriali in altri Stati membri, e

lo Stato membro di accoglienza e le zone franche territoriali di altri Stati membri o di organizzazioni internazionali.

Le zone franche territoriali comprendono le ambasciate e le forze armate nazionali stazionate al di fuori del territorio del paese d’origine;

e)

beni che veicolano informazioni personalizzate, software compreso;

f)

software scaricato da Internet;

g)

beni forniti a titolo gratuito che non siano oggetto di transazioni commerciali, sempreché siano movimentati unicamente al fine di predisporre o favorire una transazione commerciale successiva, illustrando le caratteristiche di beni o servizi, ad esempio:

materiale pubblicitario,

campioni commerciali;

h)

beni destinati a essere riparati e in seguito alla riparazione, nonché i pezzi di ricambio associati ei pezzi difettosi sostituiti;

i)

mezzi di trasporto che si spostano durante il loro funzionamento, compresi i mezzi di lancio di veicoli spaziali al momento del lancio.»


3.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 31/4


REGOLAMENTO (UE) N. 92/2010 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2010

che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda lo scambio di dati tra le autorità doganali e le autorità statistiche nazionali, la compilazione delle statistiche e la valutazione della qualità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, l’articolo 7, paragrafo 3, l’articolo 8, paragrafo 3, e l’articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 471/2009 definisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee relative agli scambi di beni con i paesi terzi.

(2)

È necessario fissare le modalità dello scambio di dati tra le autorità doganali e le autorità statistiche nazionali al fine di garantire la compilazione completa delle statistiche del commercio estero.

(3)

Al fine di ottenere da tutti gli Stati membri risultati armonizzati e comparabili, è opportuno adottare disposizioni relative alla compilazione delle statistiche mensili comprendenti norme sull’adeguamento delle registrazioni trasmesse in ritardo o non complete e sui dati cui si applicano le disposizioni in materia di segreto statistico.

(4)

Per potere valutare la qualità delle statistiche trasmesse alla Commissione (Eurostat), sono necessarie misure di attuazione relative alle modalità e alla struttura della relazione sulla qualità.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni con i paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modalità dello scambio di dati tra le autorità doganali e le autorità statistiche nazionali

1.   Senza indugi e al più tardi nel corso del mese successivo al mese in cui le dichiarazioni in dogana sono state accettate o hanno formato oggetto di decisioni da parte delle amministrazioni doganali competenti, le autorità doganali nazionali trasmettono alle rispettive autorità statistiche nazionali le registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni basate sulle dichiarazioni doganali depositate presso di esse.

2.   A decorrere dalla data di attuazione del meccanismo per lo scambio di dati con mezzi elettronici ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 471/2009, le autorità doganali trasmettono quotidianamente copie dei dati delle dichiarazioni depositate presso di esse all’autorità doganale dello Stato membro indicato nella registrazione come:

a)

all’importazione, lo Stato membro di destinazione;

b)

all’esportazione, lo Stato membro di effettiva esportazione.

Senza indugi e al più tardi nel corso del mese successivo al mese in cui le dichiarazioni in dogana sono state accettate o hanno formato oggetto di decisioni da parte delle amministrazioni doganali, l’autorità doganale dello Stato membro di destinazione, all’importazione, e dello Stato membro di effettiva esportazione, all’esportazione, trasmettono alle rispettive autorità statistiche nazionali le registrazioni relative all’importazione e all’esportazione basate su tali dichiarazioni.

3.   Qualora i dati statistici già forniti abbiano subito modifiche, le autorità doganali trasmettono alle autorità statistiche nazionali registrazioni rivedute relative alle importazioni e alle esportazioni.

4.   Le autorità doganali verificano, su richiesta delle autorità statistiche nazionali, la correttezza e la completezza delle registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni che forniscono.

Articolo 2

Compilazione di statistiche europee sulle importazioni e esportazioni di beni

1.   Le autorità statistiche nazionali compilano statistiche mensili sulla base:

a)

delle registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni fornite dalle autorità doganali conformemente all’articolo 1;

b)

dei dati forniti dagli operatori economici nel caso di semplificazioni delle formalità doganali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 471/2009;

c)

delle fonti di dati per merci e movimenti specifici ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 471/2009.

2.   Le autorità statistiche nazionali compilano statistiche del commercio estero secondo:

a)

lo Stato membro che le elabora, indicando lo Stato membro che notifica le statistiche del commercio estero a Eurostat;

b)

il periodo di riferimento;

c)

il flusso commerciale;

d)

il valore statistico in valuta nazionale senza decimali;

e)

la quantità espressa in kg senza decimali;

f)

la quantità espressa in unità supplementari;

g)

il codice delle merci;

h)

lo Stato membro in cui è presentata la dichiarazione doganale;

i)

all’importazione, lo Stato membro di destinazione. Tuttavia, per le registrazioni all’importazione per le quali non sono disponibili i dati doganali relativi allo Stato membro di destinazione, va indicato il codice del paese «QV» qualora si presuma che lo Stato membro di destinazione sia diverso dallo Stato membro in cui è presentata la dichiarazione doganale;

j)

all’esportazione, lo Stato membro di effettiva esportazione. Tuttavia, per le registrazioni all’esportazione per le quali non sono disponibili i dati doganali relativi allo Stato membro di effettiva esportazione, va indicato il codice del paese «QV» qualora si presuma che lo Stato membro di effettiva esportazione sia diverso dallo Stato membro in cui è presentata la dichiarazione doganale;

k)

all’importazione, il paese di origine;

l)

all’importazione, il paese di provenienza/spedizione. Tuttavia, se il paese di provenienza/spedizione è uno Stato membro, è indicato il paese di origine in caso di origine non comunitaria o, in sostituzione, il codice del paese «QW»;

m)

all’esportazione, l’ultimo paese di destinazione noto;

n)

il regime statistico;

o)

il codice della natura della transazione a una o due cifre. Tuttavia, per le registrazioni per le quali non sono disponibili i dati doganali sulla natura della transazione, va indicato il codice 0 a livello di una cifra;

p)

all’importazione, il codice del regime di preferenza concesso;

q)

il modo di trasporto alla frontiera;

r)

il modo di trasporto interno;

s)

il contenitore.

3.   Le statistiche contengono adeguamenti in caso di registrazioni trasmesse in ritardo o non integralmente. Gli adeguamenti indicano il valore statistico disaggregato almeno per paese associato, codice delle merci a livello di capitolo della nomenclatura combinata e periodo di riferimento mensile. Essi sono effettuati sulla base di una solida ed esperta valutazione o di metodi scientifici.

4.   Per singole transazioni di valore inferiore alla soglia statistica gli Stati membri possono elaborare informazioni meno dettagliate di quelle indicate all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 471/2009. Tuttavia, alla Commissione (Eurostat) è trasmesso almeno il valore statistico mensile complessivo delle importazioni e delle esportazioni.

5.   Le statistiche contengono dati soggetti a disposizioni in materia di segreto statistico nello Stato membro che le compila. Le autorità statistiche nazionali segnalano i dati da considerare riservati in modo che possa essere diffuso il maggior numero di informazioni possibile, almeno a livello di capitolo della nomenclatura combinata, a condizione che sia garantita la riservatezza.

Articolo 3

Valutazione della qualità

1.   In conformità ai criteri qualitativi di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 471/2009, la Commissione (Eurostat) effettua una valutazione annuale della qualità in base agli indicatori e ai requisiti di qualità precedentemente concordati con le autorità statistiche nazionali.

2.   La Commissione (Eurostat) predispone, per ogni Stato membro, una bozza di relazione sulla qualità parzialmente precompilata. Le bozze delle relazioni sulla qualità sono trasmesse agli Stati membri entro il 30 novembre successivo all’anno di riferimento.

3.   Entro otto settimane dal ricevimento delle bozze precompilate delle relazioni sulla qualità gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le loro relazioni debitamente completate.

4.   La Commissione (Eurostat) valuta la qualità delle statistiche trasmesse sulla base dei dati e delle relazioni sulla qualità presentati dagli Stati membri e predispone una relazione di valutazione per ciascuno Stato membro.

5.   La Commissione (Eurostat) elabora e diffonde una sintesi delle relazioni sulla qualità di tutti gli Stati membri. In essa sono contenuti i principali indicatori di qualità e le informazioni raccolte tramite le relazioni sulla qualità.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23.


3.2.2010   

IT

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L 31/7


REGOLAMENTO (UE) N. 93/2010 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 febbraio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

106,9

JO

75,8

MA

68,1

TN

117,1

TR

100,1

ZZ

93,6

0707 00 05

JO

101,4

MA

76,9

TR

131,1

ZZ

103,1

0709 90 70

MA

129,1

TR

140,5

ZZ

134,8

0709 90 80

EG

85,3

ZZ

85,3

0805 10 20

EG

51,6

IL

55,6

MA

51,7

TN

44,6

TR

55,8

ZZ

51,9

0805 20 10

IL

154,5

MA

82,2

TR

62,0

ZZ

99,6

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CN

52,9

EG

55,8

IL

76,2

JM

92,7

MA

81,2

TR

79,1

ZZ

73,0

0805 50 10

EG

88,6

IL

81,9

TR

69,2

ZZ

79,9

0808 10 80

CA

87,8

CL

60,1

CN

68,5

MK

24,7

US

122,2

ZZ

72,7

0808 20 50

CN

82,9

US

101,8

ZA

93,3

ZZ

92,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


IV Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

3.2.2010   

IT

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L 31/9


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2009

riguardante l’aiuto al salvataggio della società «Les Volailles du Périgord» e la sua trasformazione in aiuto alla ristrutturazione [C 31/08 (ex N 681/06)]

[notificata con il numero C(2009) 5494]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2010/55/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente all’articolo 88, paragrafo 2, primo comma, del trattato, e tenuto conto di dette osservazioni,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera C(2007) 3564 del 19 luglio 2007 la Commissione ha autorizzato, con il n. N 681/06, un aiuto al salvataggio della società «Les Volailles du Périgord» di 1 milione di EUR. La durata dell’aiuto è stata fissata in sei mesi.

(2)

Al momento della notifica dell’aiuto al salvataggio le autorità francesi si sono impegnate a presentare alla Commissione un piano di ristrutturazione, un piano di liquidazione o la prova che l’anticipo era stato integralmente rimborsato, entro sei mesi dall’autorizzazione dell’aiuto al salvataggio da parte della Commissione. Tale termine è scaduto il 19 gennaio 2008 senza che la Commissione abbia ricevuto alcuno dei documenti richiesti.

(3)

Con lettera del 7 maggio 2008 la Commissione ha chiesto alla Francia di presentare quanto prima i documenti richiesti e ha annunciato che qualora ciò non avvenisse sarebbe stata costretta ad avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato, in conformità con il punto 27 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (1).

(4)

Poiché la Francia aveva omesso di trasmettere un piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione o la prova che il prestito era stato integralmente rimborsato, la Commissione ha informato le autorità francesi, con lettera C(2008) 3540 def. del 16 luglio 2008, della propria decisione di avviare il procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE e del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (2) riguardo all’attuazione dell’aiuto al salvataggio.

(5)

La Commissione ha invitato la Francia a presentare le sue osservazioni, a fornire informazioni sulla situazione attuale della società «Les Volailles du Périgord» e a fornire un piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione o la prova che il prestito è stato integralmente rimborsato, entro un mese a decorrere dalla data di ricevimento della lettera summenzionata.

(6)

Il 5 settembre 2008 è stato inviato un sollecito alle autorità francesi (AGRI D/21337).

(7)

Con messaggio elettronico del 18 settembre 2008 la Francia ha trasmesso un piano di ristrutturazione. Con lettera del 4 dicembre 2008 la Commissione ha chiesto informazioni complementari riguardo al piano di ristrutturazione e all’utilizzo dell’aiuto al salvataggio. Con messaggio elettronico dell’8 dicembre 2008 le autorità francesi hanno chiesto una proroga per la comunicazione delle informazioni. Tale proroga è stata accordata dalla Commissione. La Francia ha inviato informazioni complementari con messaggi elettronici del 12 febbraio 2009 e del 26 giugno 2009.

II.   DESCRIZIONE (3)

(8)

Con lettera C(2007) 3564 del 19 luglio 2007, la Commissione ha autorizzato un aiuto al salvataggio della società «Les Volailles du Périgord», un’impresa attiva nel settore della macellazione di polli e tacchini e colpita dalla crisi dell’influenza aviaria.

(9)

La società, di cui è proprietaria al 100 % la famiglia Gaye, occupava, nel 2006, 236 dipendenti e realizzava, al termine dell’esercizio 2006/2007, un fatturato di circa 43 milioni di EUR (4). La società vendeva la maggior parte dei suoi prodotti alla grande e media distribuzione (GMD) in Francia. Il 70 % dei suoi prodotti era venduto come tagli, il resto come pollame intero e pronto da cuocere. Le esportazioni della società erano marginali.

(10)

«Les Volailles du Périgord» ha registrato una rapida crescita nel decennio 1990-2000, che è continuata fino all’esercizio 2001/2002. Tale crescita era, tuttavia, controllata in modo inadeguato, in particolare a causa di una dirigenza sottodimensionata e di un orientamento commerciale verso gli hard discount. Queste fragilità si sono manifestate pienamente nel momento in cui la congiuntura è peggiorata e la società è divenuta strutturalmente deficitaria. Le perdite d’esercizio accumulate nei tre esercizi 2002/2003-2004/2005 ammontavano a 5,3 milioni di EUR. La direzione dell’impresa ha reagito intervenendo sulla produttività, controllando meglio la massa salariale e il ricorso al personale esterno e limitando servizi e incarichi esterni. Tali misure hanno reso possibile un risultato di gestione in pareggio per il secondo semestre del 2005. Parallelamente, gli azionisti hanno immesso capitali per 3 milioni di EUR in conti correnti per sostenere la tesoreria. L’impresa, già fragile, è stata duramente colpita dalla crisi dell’influenza aviaria. Il fatturato netto è diminuito di circa 5 milioni di EUR nell’esercizio 2005/2006 rispetto all’esercizio precedente. La perdita d’esercizio ammontava a circa 168 000 EUR. La tesoreria ha continuato a deteriorarsi a causa della perdita e dell’aumento delle scorte di pollame congelato. La società è riuscita a finanziarsi facendo ricorso allo scoperto bancario che è stato consentito in attesa del versamento dell’aiuto al salvataggio (in caso di mancato versamento di tale aiuto, sarebbe divenuto esigibile e avrebbe comportato la dichiarazione di cessazione dei pagamenti e la liquidazione della società).

(11)

Il fabbisogno di tesoreria della società per il secondo semestre 2007 aveva raggiunto nel mese di luglio un importo di circa 1,2 milioni di EUR, di cui era prevista una lieve diminuzione nel corso della seconda metà del 2007.

(12)

L’aiuto al salvataggio di 1 milione di EUR è stato accordato, sotto forma di anticipi rimborsabili, per una durata di sei mesi e doveva essere versato, in parte, dallo Stato (850 000 EUR) e, in parte, dal Consiglio regionale dell’Aquitania (150 000 EUR). È stato concesso sulla base della circolare del ministro dell’agricoltura e della pesca DPEI/SDEPA/C2006-4019 del 15 marzo 2006.

(13)

Le autorità francesi avevano confermato che il tasso d’interesse applicato sarebbe stato il tasso di riferimento della Commissione applicabile all’epoca dell’attribuzione dell’anticipo.

(14)

Nella lettera C(2008) 3540 def. del 16 luglio 2008, che ha avviato il procedimento di indagine formale riguardo all’attuazione di tale aiuto al salvataggio, la Commissione ha ritenuto probabile che l’aiuto sia stato illegalmente prorogato per un termine superiore a sei mesi e ha espresso dubbi sulla compatibilità della misura in questione con il mercato comune.

III.   OSSERVAZIONI PRESENTATE DA TERZI

(15)

Non sono state trasmesse osservazioni da parte di terzi nel quadro del procedimento di indagine formale.

IV.   OSSERVAZIONI PRESENTATE DALLA FRANCIA

(16)

Con messaggio elettronico del 18 settembre 2008 la Francia ha presentato le sue osservazioni sulla decisione della Commissione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato riguardo all’attuazione dell’aiuto al salvataggio della società «Les Volailles du Périgord». Ha trasmesso un piano di ristrutturazione della società, nonché una domanda di trasformazione dell’aiuto al salvataggio in aiuto alla ristrutturazione. Con messaggio elettronico del 12 febbraio 2009 sono pervenute informazioni complementari.

(17)

Secondo le informazioni fornite, la società «Les Volailles du Périgord» rimaneva nel 2006/2007 in una situazione difficile a causa dell’orientamento ancora troppo marcato verso l’hard discount, della carenza di prodotti tagliati ed elaborati, dei mezzi di produzione giunti al punto di saturazione e della dirigenza sottodimensionata.

(18)

Secondo le autorità francesi, i 150 000 EUR dell’aiuto al salvataggio sono stati versati il 9 agosto 2007 e i rimanenti 850 000 EUR l’11 settembre 2007. Il piano di ristrutturazione è stato stabilito dalla società durante l’esercizio 2007/2008 ed è stato attuato a partire da gennaio 2008 (misure attuate nel primo semestre 2008: nomina di un nuovo direttore generale; abbandono di alcune attività deficitarie; domanda di preventivo per la realizzazione degli investimenti necessari al riorientamento della società; miglioramento del sistema informatico).

Situazione attuale della società

(19)

Secondo le informazioni fornite, la società presentava al termine dell’esercizio 2007/2008 fondi propri negativi per circa 2,5 milioni di EUR. Sino al 30 giugno 2007 i risultati erano deficitari e hanno condotto nuovamente a un bilancio in perdita per circa 4,7 milioni di EUR.

(20)

La società ha realizzato un primo risultato attivo di circa 525 000 EUR nell’esercizio 2007/2008 (registrato al 30 giugno 2008). Inoltre, la società ha già dimostrato una capacità di autofinanziamento di oltre 1 milione di EUR. Secondo le autorità francesi, ciò è stato reso possibile dalle misure di ristrutturazione già attuate nel primo semestre del 2008.

(21)

Secondo le autorità francesi, in assenza di aiuti, l’impresa non potrà condurre a buon fine il suo piano di ristrutturazione e non sarà in grado di ripristinare la redditività. Senza aiuti, non potrà ritrovare una sana struttura finanziaria che le permetta di finanziare autonomamente la propria attività.

Piano di ristrutturazione

(22)

Il piano di ristrutturazione copre un periodo di tre esercizi, dal 2007/2008 al 2009/2010.

Il mercato

(23)

La società «Les Volailles du Périgord» svolge la sua attività nel settore della macellazione di polli e tacchini. Nel 2006/2007 vendeva il 70 % dei suoi prodotti in pezzi tagliati e il resto sotto forma di volatili interi pronti da cuocere. Realizzava il 44 % del fatturato con la GMD, il 32 % con l’hard discount, il 14 % con le macellerie e le salumerie tradizionali e il 10 % con la ristorazione collettiva. In base alle informazioni fornite, la diffusione geografica commerciale della società è nazionale. Secondo le medesime informazioni, essa detiene una quota del mercato francese pari a circa l’1 %.

(24)

Con messaggio elettronico del 12 febbraio 2009, le autorità francesi hanno presentato, in allegato al piano di ristrutturazione della società, uno studio di mercato intitolato «Industria e commercio di pollame», realizzato dalla società «Xerfi» nel luglio 2008 (5).

(25)

Secondo detto studio, la produzione di carne di pollame è un segmento importante dell’industria delle carni in Francia. Il settore del pollame è relativamente concentrato: le imprese con oltre 500 dipendenti generano oltre la metà del fatturato del settore. Leader nel mercato francese è il gruppo LDC, che detiene, con un fatturato consolidato di circa 1,8 miliardi di EUR, una quota di mercato del 25,5 %. LDC è seguito dal gruppo Gastronome, con una quota di mercato del 14 %, e dal gruppo Arrive, con una quota di mercato del 9 %.

(26)

In base alle informazioni fornite, nel 2007 il mercato del pollame si è normalizzato, dopo aver superato le forti turbolenze provocate nel 2006 dalla crisi dell’influenza aviaria. L’anno 2007 è stato comunque segnato dal rincaro delle materie prime agricole, che ha fatto aumentare il costo dei mangimi per volatili e, di conseguenza, il costo di produzione. In seno al mercato delle carni, il pollame è stato quindi la specie che ha registrato i maggiori aumenti dei prezzi di vendita al consumo nel 2007.

(27)

Secondo le autorità francesi, le capacità di produzione su scala comunitaria erano in crescita da vari anni, determinando un aumento delle macellazioni. Si prevede che a medio termine le macellazioni di volatili diminuiranno di poco più del 2 % a causa del calo del consumo nel contesto di crisi attuale. Allo stesso tempo, i prezzi dovrebbero, contro invece aumentare.

Circostanze che hanno determinato le difficoltà dell’impresa

(28)

Secondo le autorità francesi, i fattori principali che hanno condotto la società ad una situazione di difficoltà erano l’influenza aviaria, una strategia commerciale rivolta a mercati scarsamente redditizi, e il contesto economico (cfr. considerando 10) (6).

Strategia futura proposta

(29)

Il piano di ristrutturazione della società «Les Volailles du Périgord» prevede una modifica della strategia commerciale dell’impresa. I prodotti poco remunerativi alla vendita (primo prezzo di base) realizzati da acquisto commerciale, come per esempio la gallina o la faraona, sono fortemente ridotti a vantaggio di prodotti a maggiore valore aggiunto e/o di fascia superiore. Tali prodotti, i cui costi di produzione sono totalmente controllati a monte, cioè in fase di allevamento, sono macellati e lavorati dalla società.

(30)

Il pollame Label Rouge e Bio è sviluppato e commercializzato in confezionamenti innovativi che apportano un maggiore plusvalore (sotto vuoto) o è commercializzato in mercati in crescita come quelli delle rosticcerie, per i quali i margini sono più consistenti.

(31)

I prodotti «primo prezzo» necessari nella GMD come complemento dei prodotti di fascia superiore saranno arricchiti con prodotti a maggiore valore aggiunto (cosce, spiedini, prodotti aromatizzati). Inoltre, la società conserverà una parte importante delle vendite con il proprio marchio «Le Croquant».

Misure di ristrutturazione

(32)

Il piano di ristrutturazione della società «Les Volailles du Périgord» prevede il miglioramento della produzione mediante investimenti nei mezzi di produzione e la riorganizzazione dell’attività, nonché una riorganizzazione sociale.

(33)

È previsto uno stanziamento di oltre 4 milioni di EUR per modernizzare i mezzi di produzione della società. Alcuni investimenti riguarderanno il fabbricato (ampliamento banchina ricevimento volatili), i materiali di produzione (banchina Maxiload polli e tacchini, moduli Maxiload, camion, linea aerea di calibratura, confezionamento sotto vuoto modificato) e il sistema informatico (soluzione SAP, rinnovamento parco informatico).

(34)

Secondo le informazioni fornite, i moduli Maxiload consentiranno un carico più rapido e più agevole dei volatili vivi in allevamento e in seguito nei camion, un migliore tasso di carico dei veicoli e infine uno scarico facilitato nel luogo di macellazione. Gli investimenti nella banchina di ricevimento dei volatili permetteranno di ridurre la gravosità del lavoro e i costi del ritiro della merce. L’acquisto di una calibratrice mira inoltre a migliorare la qualità della produzione con volatili più adeguatamente selezionati, ad accelerare la lavorazione e il confezionamento dei prodotti e a ridurre il personale nella postazione di selezione. Inoltre, questo investimento sarà necessario per lo sviluppo dei mercati delle rosticcerie che esigono polli calibrati. L’acquisto del macchinario di confezionamento in sotto vuoto modificato è indispensabile per rispondere al mercato della GMD, che costituisce il principale mercato della società.

(35)

In base alle informazioni fornite, la società non dispone ancora di alcun sistema informatico integrato. Gli investimenti nel parco informatico e una soluzione SAP consentiranno di apportare un miglioramento considerevole alla gestione dell’impresa, dall’analisi della redditività di ciascun segmento prodotto/mercato alla previsione dell’evoluzione dei mercati.

(36)

Oggi la società conta 205 dipendenti, 55 dei quali con contratti a tempo determinato e 150 con contratti a tempo indeterminato. A seguito della realizzazione degli investimenti previsti, il personale sarà ridotto di 9 unità, con un risparmio definitivo globale di oltre 430 000 EUR. Inoltre, riducendo le vendite agli hard discount, l’impresa ridurrà il proprio personale di circa 30 unità con lo scadere del 55 % dei contratti a tempo determinato. Ciò consentirà, secondo le informazioni fornite, di risparmiare oltre 1 milione di EUR. Il costo del licenziamento è stimato a circa 170 000 EUR. È già stato nominato, nel primo semestre del 2008, un nuovo direttore generale della società. Inoltre, il piano di ristrutturazione prevede l’assunzione di un revisore dei conti e di un commerciale, per accompagnare i nuovi orientamenti adottati dalla società.

(37)

La società ha avviato la realizzazione delle misure di ristrutturazione sin dal primo semestre 2008 (cfr. considerando 0). Gran parte degli investimenti sarà realizzata durante l’esercizio 2008/2009. Il progetto di rilancio commerciale, avviato nel 2008, proseguirà nel corso degli esercizi 2008/2009 e 2009/2010.

Pacchetto finanziario della ristrutturazione

(38)

Secondo le informazioni fornite, il pacchetto finanziario della ristrutturazione sarà il seguente:

Les Volailles du Périgord — Pacchetto finanziario della ristrutturazione

(EUR)

Costo

Finanziamento

Investimenti

4 145 150

Leasing

3 265 150

Licenziamenti

170 000

Aiuto alla ristrutturazione

1 000 000

Ristr. capitale proprio

850 000

Apporto degli azionisti

900 000

Totale

5 165 150

Totale

5 165 150

(39)

Il contratto di leasing con il quale sarà finanziata la maggior parte degli investimenti sarà concluso per un periodo di 4-5 anni. Le autorità francesi hanno trasmesso alla Commissione la proposta di contratto di finanziamento della società ETICA, del gruppo Crédit Agricole Leasing.

(40)

Del contributo degli azionisti, pari a un importo totale di 900 000 EUR, 850 000 EUR saranno apportati in conti correnti e serviranno per la ristrutturazione finanziaria del capitale proprio e debiti a lungo termine. Secondo le informazioni fornite, tale ristrutturazione finanziaria consentirà alla società di ripristinare una struttura finanziaria sana e, di conseguenza, di ritrovare la capacità di finanziarsi facendo ricorso alle fonti del mercato.

Il business plan

(41)

Con messaggio elettronico del 18 settembre 2008 le autorità francesi hanno trasmesso un business plan per il periodo fino al termine dell’esercizio 2009/2010. Detto business plan, che, secondo le informazioni fornite, rispecchia un’ipotesi mediana per «Les Volailles du Périgord», include già i risultati effettivamente ottenuti negli esercizi 2006/2007 e 2007/2008. Con messaggio elettronico del 12 febbraio 2009 le autorità francesi hanno altresì trasmesso business plan relativi a ipotesi ottimistiche e pessimistiche della società.

(42)

Il business plan mediano si basa sulla seguente evoluzione del fatturato e del mix di prodotti:

Les Volailles du Périgord — Evoluzione del fatturato e dei volumi per gruppo di clienti

 

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

evoluzione

CA (in migliaian di EUR)

GMD

19 137

19 680

20 250

21 736

14  %

Hard discount

13 839

12 462

7 775

5 959

–57  %

Macellerie tradizionali

5 927

7 064

5 152

5 357

–10  %

Rosticcerie/Ristoraz. collettiva (*1)

4 328

5 526

6 616

6 828

58  %

Totale

43 231

44 732

39 793

39 880

–8  %

Volume (tonnellate prodotti finiti)

GMD

5 687

5 289

5 329

5 720

1  %

%/totale

39  %

42  %

47  %

51  %

 

Hard discount

4 384

3 748

2 281

1 752

–60  %

%/totale

30  %

30  %

20  %

15  %

 

Macellerie tradizionali

2 968

1 653

1 610

1 633

–45  %

%/totale

20  %

13  %

14  %

14  %

 

Rosticcerie/Ristoraz. collettiva (*1)

1 679

1 929

2 198

2 202

31  %

%/totale

11  %

15  %

19  %

19  %

 

Totale

14 718

12 619

11 418

11 307

–23  %

Prezzo medio (EUR/kg)

2,94

3,54

3,49

3,53

 

(43)

Il piano di ristrutturazione mira a migliorare la valorizzazione della produzione di «Les Volailles du Périgord» mediante un riorientamento verso le attività a maggiore redditività. Nel complesso, la società ridurrà la sua attività per volumi del 23 % durante il periodo di ristrutturazione (2006/2007-2009/2010). Le riduzioni saranno attuate nell’hard discount (– 60 %) e nelle macellerie (– 45 %). Le vendite per volumi aumenteranno invece dell’1 % nella GMD e del 31 % nelle rosticcerie specializzate e nella ristorazione collettiva (che, secondo le informazioni fornite, costituisce un circuito in cui le previsioni in termini di evoluzione della domanda sono positive).

(44)

Malgrado questa notevole riduzione globale dei volumi, il fatturato si ridurrà soltanto dell’8 % durante lo stesso periodo. Secondo le autorità francesi, dopo il periodo di ristrutturazione la quota di mercato (nazionale francese) dell’impresa sarà dello 0,8 %.

(45)

Le cifre chiave del business plan mediano possono essere sintetizzate come segue:

Les Volailles du Périgord — Cifre chiave del business plan

(in migliaia EUR)

 

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

Fatturato

43 231

44 732

39 793

39 880

Margine commerciale

11 525

12 390

10 872

10 223

Valore aggiuto

6 931

7 774

7 868

7 318

Risultato di gestione

– 465

445

1 115

828

Risultato corrente

– 570

326

974

553

Risultato contabile

–57

525

823

675

CAF (*2)

ns

1 001

1 204

1 233

Capitale circolante

–4 376

–3 660

–1 895

–1 013

Fondi propri

–3 071

–2 466

238

791

DLMT (*3)

871

603

3 408

3 057

Tesoreria

– 844

–1 295

428

785

Capacità rimborso (*4)

ns

0,60

2,83

2,48

(46)

Il business plan mediano prevede, parallelamente a una migliore valorizzazione della produzione, una riduzione degli oneri esterni (minore ricorso al servizio interinale; diminuzione delle spese per l’energia) e dei costi del personale (riduzione dell’organico). È quindi previsto un netto miglioramento del risultato nel corso del periodo di ristrutturazione, che raggiungerà l’1,7 % (sulla base del risultato contabile) nel 2009/2010. La capacità di autofinanziamento annuale dovrebbe raggiungere un livello di circa 1,2 milioni di EUR nel 2009/2010 e si prevede che il capitale di esercizio potrà essere migliorato di circa 3,4 milioni di EUR nel corso del periodo di ristrutturazione.

(47)

Il business plan mediano prevede un notevole miglioramento della struttura finanziaria della società. I fondi propri torneranno ad essere positivi a partire dall’esercizio 2008/2009 (7). Malgrado un aumento dei debiti a lungo e a medio termine nel 2008/2009 (leasing con cui sarà finanziata la maggior parte degli investimenti previsti), la capacità di rimborso (come definita al considerando 44) raggiungerà soltanto il 2,48 al termine del periodo di ristrutturazione. Anche la tesoreria dovrebbe divenire positiva a partire dall’esercizio 2008/2009.

(48)

Secondo le autorità francesi, detta evoluzione è confermata dai risultati positivi effettivamente ottenuti nell’esercizio 2007/08 (cfr. considerando 20).

(49)

I business plan per gli scenari ottimistici e pessimistici previsti per l’evoluzione di «Les Volailles du Périgord», anch’essi trasmessi dalle autorità francesi (cfr. considerando 41), si basano sulle ipotesi illustrate qui di seguito.

(50)

Ipotesi ottimistica: tonnellaggi equivalenti a quelli previsti nell’ipotesi mediana, con un lieve miglioramento dell’evoluzione dei volumi nella ristorazione collettiva e prezzo medio apparente di 3,56 EUR contro 3,53 EUR nell’ipotesi mediana. Ipotesi pessimistica: tonnellaggi in calo nel settore GMD nel 2009/2010, contrariamente a quanto previsto nello scenario mediano; tonnellaggi stagnanti nella ristorazione collettiva con uno sviluppo insufficiente di questo mercato; prezzo medio apparente di 3,48 EUR contro 3,53 EUR nell’ipotesi mediana.

(51)

Lo scenario ottimistico prevede un netto miglioramento della redditività nel corso del periodo. Il risultato appare in aumento di 1,3 milioni di EUR rispetto all’ipotesi mediana. In termini di situazione finanziaria, ne risulterebbe una ricostituzione del capitale di esercizio che si stabilirebbe in pareggio. Lo scenario pessimistico condurrebbe a una diminuzione della redditività con risultati in contrazione di 1 milione di EUR rispetto all’ipotesi mediana. In termini di situazione finanziaria, ne risulterebbe una mancata ricostituzione della tesoreria, che migliorerebbe nell’arco del periodo ma rimarrebbe negativa nel 2009/2010.

Varie

(52)

Secondo le informazioni fornite dalle autorità francesi, non si prevede che la società «Les Volailles du Périgord» benefici di altri aiuti entro il termine del periodo di ristrutturazione.

V.   VALUTAZIONE

(53)

La società «Les Volailles du Périgord» svolge la sua attività nel settore della macellazione di polli e tacchini. La Commissione constata che gli articoli 92, 93 e 94 del trattato (divenuti articoli 87, 88 e 89) sono applicabili alla produzione di carne di pollame, in virtù dell’articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (8), applicabile al momento della concessione dell’aiuto (9).

1.   Presenza di un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato

(54)

Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(55)

L’aiuto è concesso dallo Stato e dal Consiglio regionale dell’Aquitania (cfr. considerando 12 e 18) e favorisce un’impresa specifica. Secondo costante giurisprudenza, un aiuto a un’impresa pregiudica gli scambi commerciali qualora l’impresa stessa eserciti un’attività economica e si trovi in concorrenza con prodotti provenienti da altri Stati membri (10). Il semplice fatto che la competitività di un’impresa sia rafforzata rispetto ad altre imprese concorrenti ottenendo un vantaggio economico che non avrebbe ricevuto altrimenti nel normale esercizio della sua attività indica che esiste un rischio di distorsione della concorrenza (11). «Les Volailles du Périgord» opera in un settore in cui si effettuano scambi tra gli Stati membri (12). Come la Commissione ha già constatato nella sua lettera C(2007) 3564 del 19 luglio 2007, l’aiuto concesso può falsare la concorrenza e incidere sugli scambi commerciali tra gli Stati membri e costituisce, di conseguenza, un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

2.   Compatibilità con il mercato comune a titolo dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato

(56)

L’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato prevede tuttavia che possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(57)

Affinché tale deroga sia applicabile, occorre che siano rispettate le disposizioni pertinenti che disciplinano la concessione di aiuti.

Aiuto al salvataggio

(58)

La Commissione ha esaminato l’aiuto al salvataggio della società «Les Volailles du Périgord» alla luce degli orientamenti applicabili alla data della notifica, vale a dire gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (13) e gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (14) («orientamenti»).

(59)

Con lettera C(2007) 3564 del 19 luglio 2007 la Commissione ha deciso di considerare l’aiuto compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

(60)

Secondo il punto 25, lettera a), degli orientamenti, gli aiuti per il salvataggio devono consistere in aiuti di tesoreria sotto forma di garanzie sui prestiti o di prestiti, gravati da un tasso di interesse almeno equivalente ai tassi praticati sui prestiti concessi ad imprese sane e, in particolare, ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione. I prestiti devono essere rimborsati e le garanzie devono cessare entro un termine non superiore a sei mesi dall’erogazione all’impresa della prima tranche.

(61)

L’aiuto approvato doveva assumere la forma di anticipo rimborsabile con un tasso d’interesse annuale pari al tasso di riferimento della Commissione applicabile al momento dell’assegnazione dell’anticipo (4,62 % dal 1o luglio 2007).

(62)

Le autorità francesi hanno fatto presente che il prestito sarebbe stato rimborsato entro sei mesi a partire dal primo versamento di somme prestate all’impresa. In conformità con le disposizioni del punto 25, lettera c), degli orientamenti, esse si sono impegnate affinché venisse presentato alla Commissione un piano di ristrutturazione, un piano di liquidazione o la prova che l’anticipo è stato integralmente rimborsato entro sei mesi dall’autorizzazione dell’aiuto al salvataggio da parte della Commissione.

(63)

Poiché la Francia aveva omesso di trasmettere i documenti richiesti, la Commissione, con lettera C(2008) 3540 del 16 luglio 2008, ha aperto il procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato e del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio riguardo all’attuazione dell’aiuto al salvataggio. In detta lettera la Commissione ha ipotizzato che l’aiuto al salvataggio fosse stato illegalmente prorogato per un termine superiore a sei mesi e ha espresso dubbi sulla compatibilità della misura in questione con il mercato comune.

(64)

Con messaggio elettronico del 18 settembre 2008, la Francia ha trasmesso un piano di ristrutturazione; con messaggio elettronico del 12 febbraio 2009 ha inviato informazioni complementari. Le autorità francesi hanno sottolineato che seppure la società «Les Volailles du Périgord» abbia depositato con ritardo la domanda di aiuto alla ristrutturazione, il piano di ristrutturazione è stato avviato già dal gennaio 2008 (cfr. considerando 22). La Commissione deplora che la Francia non abbia rispettato l’impegno a trasmettere i documenti richiesti entro il termine di sei mesi.

(65)

Secondo il punto 29 degli orientamenti, l’autorizzazione di aiuti al salvataggio non comporta la successiva automatica autorizzazione degli aiuti concessi nel quadro di un piano di ristrutturazione. Tali aiuti dovranno essere valutati nel merito.

(66)

Occorre quindi valutare se l’aiuto alla ristrutturazione della società «Les Volailles du Périgord», sotto forma di trasformazione dell’aiuto al salvataggio di 1 milione di EUR, sia compatibile con il mercato comune.

Aiuto alla ristrutturazione

(67)

Il piano di ristrutturazione di «Les Volailles du Périgord», per il quale è richiesto il presente aiuto a titolo di finanziamento parziale, è stato attuato a partire da gennaio 2008. In quel momento, erano applicabili gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (15). Tali orientamenti per il settore agricolo fanno riferimento, al punto 145, agli orientamenti, per quanto riguarda la valutazione degli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

(68)

La sezione 3.2 degli orientamenti definisce le regole relative agli aiuti per la ristrutturazione.

Ammissibilità dell’impresa

(69)

Secondo il punto 33 degli orientamenti, sono ammissibili per un aiuto alla ristrutturazione soltanto le imprese in difficoltà ai sensi dei punti da 9 a 13. La nozione di impresa in difficoltà è definita alla sezione 2.1 dei medesimi orientamenti.

(70)

Il punto 10 enumera i criteri che devono essere soddisfatti perché un’impresa sia considerata in difficoltà (perdita di più della metà del capitale sociale o dei fondi propri o esistenza delle condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura di una procedura concorsuale per insolvenza). Il punto 11 prevede, tuttavia, che anche qualora non sussista alcuna delle condizioni di cui al punto 10, un’impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un’impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, l’aumento delle scorte o l’aumento dell’indebitamento.

(71)

La società «Les Volailles du Périgord», strutturalmente deficitaria ma in via di risanamento, è stata fortemente colpita dalla crisi dell’influenza aviaria: il fatturato netto è diminuito di circa 5 milioni di EUR nell’esercizio 2005/2006 rispetto all’esercizio precedente e la tesoreria ha continuato a peggiorare a causa della perdita e dell’aumento delle scorte di pollame congelato. Lo scoperto bancario, mediante il quale la società si è ancora potuta finanziare nel primo semestre 2007, è stato autorizzato solo in attesa del versamento dell’aiuto al salvataggio. In caso di mancato versamento di tale aiuto, sarebbe divenuto esigibile e avrebbe comportato la dichiarazione di cessazione dei pagamenti e la liquidazione della società (cfr. considerando 10). La Commissione ha quindi constatato che la società poteva essere considerata in difficoltà ai sensi del punto 11 degli orientamenti (16).

(72)

L’aiuto al salvataggio di 1 milione di EUR è stato versato in parte nell’agosto 2007 e in parte nel settembre 2007 (cfr. considerando 18). Le prime misure di ristrutturazione sono state adottate a partire da gennaio 2008 (cfr. considerando 18). Il risultato lievemente positivo dell’esercizio 2007/2008 riflette le misure già adottate dopo il versamento dell’aiuto al salvataggio (cfr. considerando 20). I fondi propri e la tesoreria erano ancora negativi, rispettivamente di circa 2,5 milioni di EUR e 1,3 milioni di EUR, al termine di detto esercizio. Il business plan mediano prevede un ritorno a risultati positivi dei fondi propri e della tesoreria, che raggiungeranno rispettivamente al termine del periodo di ristrutturazione nel 2009/2010 un livello di circa 800 000 EUR (cfr. considerando 45). Dato che il business plan include l’aiuto alla ristrutturazione di 1 milione di EUR, la Commissione riconosce che la società non potrà condurre a buon fine il suo piano di ristrutturazione e non potrà ripristinare la redditività senza detto aiuto. Questa situazione impedirebbe alla società di ritrovare una struttura finanziaria sana che le consenta di autofinanziare la propria attività. La Commissione constata quindi che all’inizio del periodo di ristrutturazione nel gennaio 2008, la società «Les Volailles du Périgord» può, in assenza del presente aiuto (cioè in caso di rimborso dell’aiuto al salvataggio), essere sempre considerata in difficoltà ai sensi degli orientamenti.

Ripristino della redditività a lungo termine

(73)

Secondo i punti da 34 a 37 degli orientamenti, la concessione dell’aiuto deve essere subordinata alla realizzazione di un piano di ristrutturazione, destinata a ripristinare la redditività a lungo termine dell’impresa entro un lasso di tempo ragionevole. Il miglioramento della redditività deve essere soprattutto il risultato delle misure di risanamento interne e non può basarsi su fattori esterni, su cui l’impresa non può esercitare un’influenza di rilievo (variazioni dei prezzi e della domanda, ecc.). Il piano di ristrutturazione deve tener conto della situazione e della probabile evoluzione dell’offerta e della domanda, con ipotesi diverse — ottimiste, pessimiste e moderate. Il piano di ristrutturazione deve proporre una trasformazione tale da consentire all’impresa, dopo la ristrutturazione, di coprire la totalità dei suoi costi, compresi l’ammortamento e gli oneri finanziari. Il tasso di rendimento previsto del capitale proprio deve essere sufficiente per permettere all’impresa di affrontare la concorrenza sul mercato facendo affidamento soltanto sulle proprie forze. Qualora i problemi dell’impresa siano dovuti a carenze del sistema di governo societario, dovranno essere introdotti opportuni adeguamenti.

(74)

Le autorità francesi hanno trasmesso alla Commissione un piano di ristrutturazione della società per tre esercizi, dal 2007/2008 al 2009/2010. Tale piano di ristrutturazione è stato attuato a partire dal mese di gennaio 2008. È basato su un business plan che rispecchia l’ipotesi mediana e include già i risultati effettivamente ottenuti negli esercizi 2006/2007 e 2007/2008 (cfr. considerando 41). Il piano di ristrutturazione è stato accompagnato da uno studio di mercato condotto nel luglio 2008, realizzato dalla società «Xerfi» (cfr. considerando 24).

(75)

Il piano di ristrutturazione è mirato a migliorare la valorizzazione della produzione mediante un riorientamento verso le attività a maggiore redditività. Nel complesso, la società ridurrà nell’ipotesi mediana la sua attività per volumi del 23 % e per fatturato dell’8 % nel corso del periodo di ristrutturazione (cfr. considerando 43 e 44). Secondo le autorità francesi, il piano di ristrutturazione permetterà alla società di ritrovare la capacità di finanziarsi facendo ricorso alle fonti del mercato. In base al business plan mediano, il risultato contabile raggiungerà l’1,7 % circa del fatturato nel 2009/2010. La capacità di autofinanziamento annuale dovrebbe raggiungere un livello di circa 1,2 milioni di EUR ed è previsto che il capitale circolante possa essere migliorato di circa 3,4 milioni di EUR durante lo stesso periodo. La struttura finanziaria della società dovrebbe migliorare notevolmente. È previsto che i fondi propri ritorneranno positivi a partire dall’esercizio 2008/2009 e, malgrado un aumento dei debiti a lungo e a medio termine nel 2008/2009 (finanziamento mediante leasing), la capacità di rimborso raggiungerà soltanto il 2,48 al termine del periodo di ristrutturazione. Anche la tesoreria dovrebbe divenire positiva a partire dall’esercizio 2008/2009 (cfr. considerando 46 e 47).

(76)

Sono stati inoltre trasmessi alla Commissione altri business plan relativi a un’ipotesi ottimistica e a una pessimistica (cfr. considerando 49). Il business plan basato sull’ipotesi ottimistica prevede un netto miglioramento della redditività nel corso del periodo. In termini di situazione finanziaria, ne risulterebbe una ricostituzione del capitale di esercizio che si stabilirebbe in pareggio. Lo scenario pessimistico condurrebbe a una diminuzione della redditività con risultati in contrazione di 1 milione di EUR rispetto all’ipotesi mediana. In termini di situazione finanziaria, ne risulterebbe una mancata ricostituzione della tesoreria, che migliorerebbe nel corso del periodo ma rimarrebbe negativa nel 2009/2010 (cfr. considerando 51).

(77)

Per migliorare e rafforzare la gestione della società, è già stato nominato, nel primo semestre del 2008, un nuovo direttore generale. Inoltre, il piano di ristrutturazione prevede l’assunzione di un revisore dei conti e di un commerciale, per accompagnare i nuovi orientamenti adottati dalla società.

(78)

La Commissione constata che la durata del piano di ristrutturazione di tre esercizi (2007/2008-2009/2010) è la più breve possibile per consentire alla società di realizzare il riorientamento commerciale, di attuare le misure di ristrutturazione previste e di stabilizzare, dopo la ripresa, la sua situazione economica e finanziaria in modo sostenibile.

(79)

Di conseguenza, la Commissione ritiene che il presente piano di ristrutturazione di «Les Volailles du Périgord» sia atto a ripristinare la redditività a lungo termine dell’impresa entro un lasso di tempo ragionevole.

Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza

(80)

Secondo i punti da 38 a 42 degli orientamenti, occorre prevenire ingiustificate distorsioni della concorrenza. Ai sensi del punto 38, devono essere adottate misure compensative per minimizzare il più possibile gli effetti negativi sulle condizioni degli scambi. Secondo il punto 40, le misure devono essere proporzionali all’effetto distorsivo dell’aiuto e, in particolare, alle dimensioni e al peso relativo dell’impresa sui mercati in cui opera. Dovrebbero essere attuate in particolare nei mercati in cui l’impresa si troverà a detenere un’importante posizione di mercato dopo la ristrutturazione. La chiusura di attività in perdita che fossero comunque necessarie per ripristinare la redditività non saranno considerate come misure per la riduzione delle capacità o della presenza sul mercato.

(81)

In base alle informazioni fornite, la diffusione geografica commerciale della società «Les Volailles du Périgord» che detiene una quota del mercato francese pari a circa l’1 % (cfr. considerando 23) è nazionale. Si può quindi ritenere che a livello comunitario la quota di mercato di «Les Volailles du Périgord» sia ancor meno significativa. La società si è comunque impegnata nel suo business plan a ridurre la sua attività per volumi del 23 % e in fatturato dell’8 % (ipotesi mediana) nel periodo di ristrutturazione (cfr. considerando 43 e 44). Le riduzioni saranno attuate sull’hard discount (– 60 % in volumi) e sulle macellerie (– 45 % in volumi). Le autorità francesi hanno confermato che le attività che saranno ridotte nel quadro del piano di ristrutturazione non sono attività deficitarie. Tali attività, tuttavia, generavano un margine netto medio meno elevato di quello realizzabile con i prodotti destinati alla GMD, alle rosticcerie specializzate e alla ristorazione collettiva (0,4 EUR/kg contro 0,6 EUR/kg).

(82)

Secondo le autorità francesi, la quota di mercato della società diminuirà durante il periodo di ristrutturazione, a causa della riduzione della sua attività, fino allo 0,8 % del mercato nazionale. Considerato il peso molto modesto della società sul mercato europeo del pollo e del tacchino e poiché la riduzione della produzione non risulta da un’esigenza di chiudere le attività deficitarie, la Commissione constata che le misure compensative proposte sono adeguate.

Aiuto limitato al minimo

(83)

Secondo i punti da 43 a 45 degli orientamenti, l’aiuto deve essere limitato al minimo indispensabile. Secondo il punto 43, il beneficiario dell’aiuto alla ristrutturazione deve contribuire in maniera significativa al piano di ristrutturazione, sia con fondi propri — ivi compresa la vendita di elementi dell’attivo non indispensabili alla sopravvivenza dell’impresa — che ricorrendo a finanziamenti esterni ottenuti alle condizioni di mercato. Il contributo deve essere reale, ossia concreto, escludendo tutti i profitti attesi, quali il flusso di cassa. Secondo il punto 44, tale contributo reale deve essere di norma di almeno 40 % nel caso delle medie imprese. Il punto 45 stabilisce che occorre evitare che l’aiuto venga erogato in una forma o per un importo tali da consentire all’impresa di disporre di liquidità supplementare e che l’aiuto non deve servire a finanziare nuovi investimenti non indispensabili per il ripristino della redditività dell’impresa.

(84)

Secondo le informazioni fornite dalle autorità francesi, i costi della ristrutturazione di 5 165 150 EUR saranno finanziati, oltre che dal presente aiuto di 1 milione di EUR, per 3 265 150 EUR mediante il leasing e per 900 000 EUR mediante un apporto degli azionisti (cfr. considerando 38). La quota del contributo dell’impresa al costo complessivo della ristrutturazione rappresenta quindi circa l’81 %. Con meno di 250 dipendenti e un fatturato inferiore a 50 milioni di EUR, la società «Les Volailles du Périgord» rientra nei criteri delle medie imprese, per le quali secondo gli orientamenti è richiesto un contributo reale almeno del 40 %. Il contributo reale dell’impresa è quindi conforme alle prescrizioni degli orientamenti, e addirittura li supera. Secondo le autorità francesi, la società non dispone di liquidità supplementari. Esse hanno sottolineato che la tesoreria della società era ancora negativa per circa 1,5 milioni di EUR al 30 giugno 2008. In questo contesto, la Commissione constata che un’autorizzazione del presente aiuto non comporterà un apporto di liquidità supplementare alla società, ma consisterà piuttosto in una trasformazione dell’aiuto al salvataggio già versato ad agosto e settembre 2007. Le autorità francesi hanno dimostrato che gli investimenti previsti (cfr. considerando da 32 a 34) sono indispensabili per il ripristino della redditività dell’impresa. In considerazione degli elementi sopra menzionati, la Commissione constata che il presente aiuto è limitato al minimo indispensabile, conformemente ai punti da 43 a 45 degli orientamenti.

Altre disposizioni

(85)

Secondo il punto 47 degli orientamenti, l’impresa deve attuare pienamente il piano di ristrutturazione. La Commissione considererà la mancata attuazione del piano come un’applicazione abusiva dell’aiuto, fatti salvi il disposto dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 659/1999 e la possibilità di ricorso alla Corte di giustizia, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, secondo comma, del trattato.

(86)

Secondo il punto 49 degli orientamenti, la Commissione deve essere in grado di controllare il corretto avanzamento del piano di ristrutturazione, sulla base di relazioni periodiche e dettagliate, trasmesse dallo Stato membro. Secondo il punto 51 degli orientamenti, in generale, sarà sufficiente per le PMI la trasmissione annuale dello stato patrimoniale e del conto economico dell’impresa beneficiaria. Dopo l’autorizzazione di un aiuto alla ristrutturazione, il piano di ristrutturazione può essere modificato (durante il periodo di ristrutturazione) soltanto se le modifiche sono conformi al punto 52 degli orientamenti e se sono state autorizzate dalla Commissione. Le autorità francesi si sono impegnate a rispettare tali condizioni.

(87)

Secondo il punto 70 degli orientamenti, ogni altro aiuto concesso all’impresa nel corso del periodo di ristrutturazione, ivi compresi aiuti accordati nel quadro di un regime autorizzato, deve essere notificato individualmente alla Commissione.

(88)

Le autorità francesi hanno confermato che la società non ha ancora beneficiato di alcun aiuto alla ristrutturazione in passato, conformemente alla regola dell’aiuto una tantum, definita nella sezione 3.3 degli orientamenti.

(89)

La sezione 5 degli orientamenti definisce disposizioni specifiche applicabili agli aiuti per la ristrutturazione nel settore agricolo. Tali disposizioni si applicano tuttavia soltanto alla produzione primaria dei prodotti agricoli. La società «Les Volailles du Périgord» è attiva nel settore della macellazione, del taglio e del confezionamento di pollame e rientra, di conseguenza, nel campo della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli. Le disposizioni specifiche per il settore agricolo non sono quindi applicabili nel caso in questione.

(90)

Visto che il presente aiuto sarà concesso in conformità degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e tenuto conto delle suesposte considerazioni, la Commissione conclude che l’aiuto non rischia di alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Può quindi beneficiare della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

VI.   CONCLUSIONI

(91)

La Commissione deplora che la Francia abbia attuato l’aiuto alla ristrutturazione dell’impresa «Les Volailles du Périgord» in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(92)

L’aiuto di Stato che la Francia ha attuato sotto forma di trasformazione dell’aiuto al salvataggio della società «Les Volailles du Périgord» in aiuto alla ristrutturazione, in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, è tuttavia compatibile con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto di Stato di 1 milione di EUR, concesso mediante trasformazione dell’aiuto al salvataggio della società «Les Volailles du Périgord» in aiuto alla ristrutturazione, che la Francia ha illegalmente attuato in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, è compatibile con il mercato comune.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.

(2)   GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(3)  Per una descrizione particolareggiata dell’aiuto al salvataggio n. N 681/16 e della società «Les Volailles du Périgord», si rinvia alla lettera C(2007) 3564 del 19 luglio 2007 della Commissione, disponibile all’indirizzo http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/agriculture-2006/n681-06.pdf

(4)  Con meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di EUR, la società rientra nei criteri delle PMI, ai sensi dell’allegato I al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3).

(5)  Lo studio riguarda il mercato nazionale francese.

(6)  Per un’analisi dettagliata dei fattori che hanno determinato le difficoltà della società si rimanda anche alla lettera della Commissione C(2007) 3564, del 19 luglio 2007, che autorizzava l’aiuto al salvataggio n. N 681/16.

(*1)  Ristorazione collettiva.

(*2)  Capacità di autofinanziamento.

(*3)  Debiti a lungo e medio termine.

(*4)  DLMT/CAF.

(7)  L’aiuto alla ristrutturazione di 1 milione di EUR è incluso nei fondi propri a partire dall’esercizio 2008/2009.

(8)   GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77.

(9)  Questo regolamento è stato abrogato a decorrere dal 1o luglio 2008 dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1). L’articolo 180 del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che gli articoli 87, 88 e 89 del trattato si applicano alla produzione e al commercio di carni di pollame.

(10)  Cfr., in particolare, la sentenza della Corte del 13 luglio 1988, causa 102/87, Repubblica francese/Commissione delle Comunità europee, Racc. 1988, pag. 4067.

(11)  Sentenza della Corte del 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris Holland BV/Commissione delle Comunità europee, Racc. 1980, pag. 2671.

(12)  Nel 2005 sono stati oggetto di scambi intracomunitari circa 2,9 milioni di tonnellate di carne di pollame (Fonte: Eurostat).

(13)   GU C 28 dell’1.2.2000, pag. 2.

(14)  Cfr. nota 1.

(15)   GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

(16)  Cfr. paragrafo 29 della lettera della Commissione C(2007) 3564 del 19 luglio 2007, che autorizzava l’aiuto al salvataggio della società «Les Volailles du Périgord».