ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.028.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 28

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
30 gennaio 2010


Sommario

 

IV   Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

pagina

 

 

2010/36/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra

1

Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra

2

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


IV Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

30.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 28/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2008

relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra

(2010/36/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 29 aprile 2008, occorre approvare l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (di seguito denominato ₪l'accordo»).

(2)

Le disposizioni commerciali dell'accordo hanno carattere eccezionale, sono connesse con la politica attuata nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione e non costituiranno, per l'Unione europea, un precedente della politica commerciale comunitaria nei confronti di paesi terzi non appartenenti alla regione dei Balcani occidentali.

(3)

È opportuno procedere alla firma e approvazione dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Sono approvati, a nome della Comunità, l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, nonché i relativi allegati e protocolli, le dichiarazioni comuni e la dichiarazione della Comunità accluse all'atto finale.

2.   I testi di cui al paragrafo 1 sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo e a depositare lo strumento di approvazione di cui all'articolo 59 dell’accordo a nome della Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 29 aprile 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL


ACCORDO INTERINALE

sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra

LA COMUNITÀ EUROPEA,

in appresso «la Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI SERBIA,

in appresso «la Serbia»,

dall’altra,

in seguito denominate «le Parti»,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

(1)

L’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Serbia, dall’altra (in appresso «l’accordo di stabilizzazione e di associazione» o «l’ASA»), è stato firmato a Lussemburgo il 29 aprile 2008.

(2)

L’accordo di stabilizzazione e di associazione mira ad instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse, che consentano alla Serbia di rinsaldare e ampliare ulteriormente i rapporti già instaurati con l’Unione europea.

(3)

Occorre garantire lo sviluppo di vincoli commerciali rafforzando e ampliando i rapporti già esistenti.

(4)

A tal fine, occorre applicare prima possibile, mediante un accordo interinale (in appresso «il presente accordo»), le disposizioni dell’accordo di stabilizzazione e di associazione riguardanti gli scambi e le questioni commerciali.

(5)

Alcune disposizioni in materia di trasporti terrestri del protocollo 4 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione, relative al traffico di transito stradale, sono direttamente collegate alla libera circolazione delle merci e vanno pertanto inserite nel presente accordo.

(6)

In mancanza di strutture contrattuali precedenti, il presente accordo istituisce un comitato interinale per l’attuazione dell’accordo.

(7)

Considerato che il commercio di alcuni prodotti tessili è regolato dall’accordo del 31 marzo 2005 tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia, è convenuto che detto accordo si estinguerà con l’entrata in vigore dell’accordo di stabilizzazione e di associazione,

LA COMUNITÀ EUROPEA

Dr Dimitrij RUPEL,

Ministro degli affari esteri della Repubblica di Slovenia,

Presidente del Consiglio dell’Unione europea

Olli REHN,

membro della Commissione delle Comunità europee (in appresso: la «Commissione europea») responsabile dell’allargamento

LA SERBIA

Božidar ĐELIĆ,

Vice Primo Ministro della Repubblica di Serbia,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

(Articolo 2 ASA)

La politica interna ed estera delle Parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dall’Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, al rispetto dei principi del diritto internazionale, tra cui la piena cooperazione con il Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (ICTY), e dello Stato di diritto, nonché al rispetto dei principi dell’economia di mercato di cui al documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, che costituiscono elementi essenziali del presente accordo.

Articolo 2

(Articolo 9 ASA)

Il presente accordo è pienamente compatibile con le disposizioni pertinenti dell’OMC ed è attuato in conformità di tali disposizioni, in particolare l’articolo XXIV dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT 1994) e l’articolo V dell’Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).

TITOLO II

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Articolo 3

(Articolo 18 ASA)

Nel corso di un periodo non superiore a sei anni dall’entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Serbia istituiscono progressivamente una zona di libero scambio bilaterale, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell’OMC. Esse tengono conto delle specifiche prescrizioni elencate qui di seguito.

Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata.

Ai fini del presente accordo, nei dazi doganali e negli oneri di effetto equivalente rientra qualsiasi tipo di dazio o onere applicato in relazione all’importazione o all’esportazione di una merce, comprese tutte le forme di sovrattassa collegate all’importazione o all’esportazione, ad eccezione:

a)

degli oneri equivalenti a una tassa interna applicati a norma dell’articolo III, paragrafo 2, del GATT 1994;

b)

dei dazi antidumping o compensativi;

c)

dei diritti o degli oneri commisurati al costo dei servizi prestati.

Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo è:

a)

la tariffa doganale comune della Comunità, istituita a norma del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, (1) effettivamente applicata erga omnes il giorno della firma del presente accordo;

b)

la tariffa serba applicata. (2)

Qualora, successivamente alla firma del presente accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante:

a)

dai negoziati tariffari in sede di OMC o

b)

dall’adesione della Serbia all’OMC o

c)

da riduzioni successive dopo l’adesione della Serbia all’OMC.

I suddetti dazi ridotti sostituiranno il dazio di base di cui al paragrafo 4 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione.

La Comunità e la Serbia si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base e le relative modifiche.

CAPITOLO I

Prodotti industriali

Articolo 4

(Articolo 19 ASA)

Definizione

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità o della Serbia elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell’allegato I, paragrafo I, punto ii), dell’accordo OMC in materia di agricoltura.

Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato.

Le disposizioni del presente accordo si applicano ai prodotti tessili oggetto dell’accordo del 31 marzo 2005 tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia sul commercio dei prodotti tessili.

Articolo 5

(Articolo 20 ASA)

Concessioni della Comunità riguardanti i prodotti industriali

1.   I dazi doganali sulle importazioni nella Comunità e gli oneri di effetto equivalente sono aboliti all’entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Serbia.

2.   Le restrizioni quantitative alle importazioni nella Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite all’entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Serbia.

Articolo 6

(Articolo 21 ASA)

Concessioni della Serbia riguardanti i prodotti industriali

1.   I dazi doganali sulle importazioni in Serbia di merci originarie della Comunità diverse da quelle elencate nell’allegato I sono aboliti all’entrata in vigore del presente accordo.

2.   Gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni in Serbia sono aboliti all’entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Comunità.

3.   I dazi doganali sulle importazioni in Serbia di merci originarie della Comunità elencate nell’allegato I sono progressivamente ridotti e aboliti secondo il calendario indicato in detto allegato.

4.   Le restrizioni quantitative alle importazioni in Serbia di merci originarie della Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 7

(Articolo 22 ASA)

Dazi e restrizioni applicabili alle esportazioni

1.   A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Serbia aboliscono nei loro scambi i dazi doganali all’esportazione e gli oneri di effetto equivalente.

2.   A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Serbia aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all’esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.

Articolo 8

(Articolo 23 ASA)

Riduzione accelerata dei dazi doganali

La Serbia si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali nei confronti della Comunità più rapidamente di quanto previsto all’articolo 6 qualora le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato lo consentano.

Il comitato interinale valuta la situazione e formula le raccomandazioni del caso.

CAPITOLO II

Agricoltura e pesca

Articolo 9

(Articolo 24 ASA)

Definizione

1.   Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità o della Serbia.

2.   Per «prodotti agricoli e della pesca» si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell’allegato I, paragrafo I, punto ii), dell’accordo OMC in materia di agricoltura.

3.   La presente definizione comprende i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, voci 1604 e 1605, e sottovoci 0511 91, 2301 20 e ex 1902 20 («Paste alimentari farcite contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici»).

Articolo 10

(Articolo 25 ASA)

Prodotti agricoli trasformati

Il protocollo 1 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati in esso elencati.

Articolo 11

(Articolo 26 ASA)

Concessioni della Comunità relative alle importazionidi prodotti agricoli originari della Serbia

1.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutte le restrizioni quantitative alle importazioni di prodotti agricoli originari della Serbia e le misure di effetto equivalente.

2.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Serbia, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 e 2204 della nomenclatura combinata.

Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l’applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio.

3.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità fissa i dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di «baby beef» definiti nell’allegato II e originari della Serbia al 20 % del dazio ad valorem e al 20 % del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune comunitaria, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 8 700 tonnellate, espresse in peso carcasse.

4.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità concede l’accesso in franchigia doganale per le importazioni nella Comunità dei prodotti delle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata, originari della Serbia, entro i limiti di un contingente tariffario annuale di 180 000 t (peso netto).

Articolo 12

(Articolo 27 ASA)

Concessioni della Serbia relative ai prodotti agricoli

1.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Serbia abolisce tutte le restrizioni quantitative alle importazioni di prodotti agricoli originari della Comunità e le misure di effetto equivalente.

2.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Serbia:

a)

abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati nell’allegato III a);

b)

abolisce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati nell’allegato III b), secondo il calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto;

c)

riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati negli allegati III c) e III d), secondo il calendario indicato in tali allegati per ciascun prodotto.

Articolo 13

(Articolo 28 ASA)

Protocollo sui vini e sulle bevande alcoliche

Il regime applicabile ai vini e alle bevande alcoliche di cui al protocollo 2 è indicato nel protocollo stesso.

Articolo 14

(Articolo 29 ASA)

Concessioni della Comunità relative al pesce e ai prodotti della pesca

1.   A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente alle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Serbia.

2.   A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutti i dazi doganali sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Serbia ad eccezione dei prodotti elencati nell’allegato IV, che sono soggetti alle disposizioni ivi contenute.

Articolo 15

(Articolo 30 ASA)

Concessioni della Serbia relative al pesce e ai prodotti della pesca

1.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Serbia abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili alle importazioni di pesce e di prodotti della pesca originari della Comunità.

2.   A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, la Serbia abolisce tutti i dazi doganali sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Comunità ad eccezione dei prodotti elencati nell’allegato V, che sono soggetti alle disposizioni ivi contenute.

Articolo 16

(Articolo 31 ASA)

Clausola di revisione

Tenuto conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli e della pesca, del carattere particolarmente sensibile di questi, delle norme delle politiche comuni della Comunità e delle politiche della Serbia nei settori dell’agricoltura e della pesca, del ruolo dell’agricoltura e della pesca nell’economia serba, delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell’ambito dell’OMC e dell’eventuale adesione della Serbia all’OMC, entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo la Comunità e la Serbia esaminano in sede di comitato interinale, prodotto per prodotto e su un’adeguata e regolare base reciproca, la possibilità di farsi a vicenda ulteriori concessioni per procedere a una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca.

Articolo 17

(Articolo 32 ASA)

Clausola di salvaguardia relativa all’agricoltura e alla pesca

1.   Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, in particolare l’articolo 26, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli e ittici, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 provochino gravi perturbazioni per i mercati o i meccanismi di regolamentazione interni della controparte, le Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. Nel frattempo, la Parte interessata può adottare le misure che ritiene necessarie.

2.   Qualora le importazioni, originarie della Serbia, dei prodotti elencati nell’allegato V del protocollo 3 raggiungano cumulativamente il 115 % in volume della media dei tre anni civili precedenti, la Serbia e la Comunità avviano consultazioni, entro cinque giorni lavorativi, onde analizzare e valutare la struttura degli scambi di questi prodotti nella Comunità e trovare, all’occorrenza, soluzioni adeguate per evitare distorsioni commerciali delle importazioni dei prodotti stessi nella Comunità.

Fatto salvo il paragrafo 1, qualora durante un anno civile le importazioni, originarie della Serbia, dei prodotti elencati nell’allegato V del protocollo 3 aumentino cumulativamente di oltre il 30 % in volume rispetto alle media dei tre anni civili precedenti, la Comunità può sospendere il trattamento preferenziale applicabile ai prodotti causa dell’aumento.

Se viene decisa la sospensione del trattamento preferenziale, la Comunità notifica entro cinque giorni lavorativi la misura al comitato interinale e avvia consultazioni con la Serbia per stabilire misure volte a evitare distorsioni commerciali negli scambi dei prodotti elencati nell’allegato V del protocollo 3.

La Comunità ripristina il trattamento preferenziale non appena la distorsione commerciale viene risolta mediante l’applicazione effettiva delle misure concordate o per effetto di qualsiasi altra misura adeguata adottata dalle Parti.

Le disposizioni dell’articolo 26, paragrafi 3-6, si applicano, mutatis mutandis, agli interventi contemplati dal presente paragrafo.

3.   Le Parti riesaminano il funzionamento del meccanismo di cui al paragrafo 2 entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo. Il comitato interinale può decidere di adeguare opportunamente il meccanismo di cui al paragrafo 2.

Articolo 18

(Articolo 33 ASA)

Protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli,dei prodotti della pesca e dei prodotti alimentari diversida vini e bevande alcoliche

1.   La Serbia assicura la protezione delle indicazioni geografiche della Comunità registrate nella Comunità a norma del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (3), secondo le modalità di cui al presente articolo. Le indicazioni geografiche della Serbia sono ammissibili alla registrazione nella Comunità alle condizioni specificate in detto regolamento.

2.   La Serbia vieta l’uso nel suo territorio delle denominazioni protette nella Comunità per prodotti analoghi non conformi alla specifica dell’indicazione geografica. Questa disposizione si applica anche quando la vera origine geografica della merce è indicata, l’indicazione geografica in questione è utilizzata in una traduzione o la denominazione è accompagnata da termini quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.

3.   La Serbia rifiuta la registrazione dei marchi commerciali il cui uso corrisponde alle situazioni di cui al paragrafo 2.

4.   I marchi commerciali il cui uso corrisponde alle situazioni di cui al paragrafo 2, registrati in Serbia o acquisiti con l’uso, non saranno più utilizzati dopo cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo. Questa disposizione non si applica, tuttavia, ai marchi registrati in Serbia o acquisiti con l’uso che appartengono a cittadini di paesi terzi, purché non siano tali da ingannare il pubblico in merito alla qualità, alle specifiche e all’origine geografica delle merci.

5.   Dopo cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo, le indicazioni geografiche protette a norma del paragrafo 1 non varranno come termini usati correntemente come denominazione comune di tali merci in Serbia.

6.   La Serbia si accerta che le merci esportate dal suo territorio dopo cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo non violino le disposizioni del presente articolo.

7.   La Serbia garantisce la protezione di cui ai paragrafi da 1 a 6 di propria iniziativa o su richiesta di una parte interessata.

CAPITOLO III

Disposizioni comuni

Articolo 19

(Articolo 34 ASA)

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti tra le Parti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nel protocollo 1.

Articolo 20

(Articolo 35 ASA)

Concessioni più favorevoli

Le disposizioni del presente titolo non impediscono in alcun modo alle Parti di applicare unilateralmente misure più favorevoli.

Articolo 21

(Articolo 36 ASA)

Standstill

1.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, o oneri di effetto equivalente, negli scambi fra la Comunità e la Serbia, né si aumentano quelli già applicati.

2.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative alle importazioni o sulle esportazioni, o misure di effetto equivalente, negli scambi fra la Comunità e la Serbia, né sono rese più restrittive quelle esistenti.

3.   Fatte salve le concessioni riconosciute a norma degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche della Serbia e della Comunità in materia di agricoltura e di pesca o l’adozione di misure nel quadro di tali politiche, purché rimanga inalterato il regime d’importazione di cui agli allegati II–V e al protocollo 1.

Articolo 22

(Articolo 37 ASA)

Divieto di discriminazione fiscale

1.   La Comunità e la Serbia si astengono dall’introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti simili originari del territorio dell’altra Parte, e procedono alla loro abolizione qualora esse già esistano.

2.   I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all’ammontare delle imposte indirette cui sono stati soggetti.

Articolo 23

(Articolo 38 ASA)

Dazi di carattere fiscale

Le disposizioni relative all’abolizione dei dazi doganali all’importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

Articolo 24

(Articolo 39 ASA)

Unioni doganali, zone di libero scambio e intese transfrontaliere

1.   Il presente accordo non osta al mantenimento o all’istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o intese sugli scambi transfrontalieri tranne qualora esse alterino il regime commerciale previsto dal presente accordo.

2.   Durante i periodi transitori di cui all’articolo 3, il presente accordo lascia impregiudicata l’attuazione delle disposizioni preferenziali specifiche in materia di circolazione delle merci contenute negli accordi di frontiera precedentemente conclusi tra uno o più Stati membri e la Serbia o derivanti dagli accordi bilaterali specificati al titolo III, conclusi dalla Serbia per promuovere il commercio regionale.

3.   Nell’ambito del comitato interinale, le Parti procedono a consultazioni in merito agli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo aderisca all’Unione, si avviano consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunità e della Serbia sanciti nel presente accordo.

Articolo 25

(Articolo 40 ASA)

Dumping e sovvenzioni

1.   Nessuna disposizione del presente accordo vieta alle Parti di adottare misure di difesa commerciale ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e dell’articolo 26.

2.   Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con l’altra Parte stiano verificandosi pratiche di dumping e/o sovvenzioni compensabili, può adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell’accordo OMC relativo all’applicazione dell’articolo VI del GATT 1994, dell’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.

Articolo 26

(Articolo 41 ASA)

Clausola di salvaguardia

1.   Si applicano tra le Parti le disposizioni dell’articolo XIX del GATT 1994 e dell’accordo OMC sulle misure di salvaguardia.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, qualora un prodotto di una Parte venga importato nel territorio dell’altra Parte in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

a)

grave pregiudizio all’industria nazionale di prodotti simili o direttamente concorrenti nel territorio della Parte importatrice oppure

b)

gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell’economia o difficoltà che potrebbero causare un grave peggioramento della situazione economica di una regione della Parte importatrice,

la Parte importatrice può adottare le opportune misure di salvaguardia bilaterali alle condizioni e secondo le procedure specificate nel presente articolo.

3.   Le misure di salvaguardia bilaterali applicate alle importazioni dall’altra Parte non superano quanto strettamente necessario per ovviare ai problemi di cui al paragrafo 2, sorti in conseguenza dell’applicazione del presente accordo. Le misure di salvaguardia adottate dovrebbero consistere nella sospensione dell’aumento o nella riduzione dei margini delle preferenze previste dal presente accordo per il prodotto in questione, fino a un massimo corrispondente al dazio di base indicato all’articolo 3, paragrafo 4, lettere a) e b), e paragrafo, 5 per lo stesso prodotto. Dette misure contengono elementi che ne prevedano esplicitamente la progressiva eliminazione entro e non oltre la fine del periodo stabilito e non sono applicate per periodi di più di due anni.

In circostanze del tutto eccezionali, le misure possono essere prorogate per un ulteriore periodo non superiore a due anni. Non si applicano misure di salvaguardia bilaterali alle importazioni di un prodotto che sia già stato assoggettato a misure di questo tipo per un periodo di tempo uguale a quello della precedente applicazione, purché il periodo di non applicazione sia di almeno due anni dallo scadere delle misure in questione.

4.   Nei casi specificati al presente articolo, prima di adottare le misure ivi previste oppure, nei casi in cui si applica il paragrafo 5, lettera b), prima possibile, la Comunità o la Serbia forniscono al comitato interinale tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per le Parti interessate.

5.   Ai fini dell’attuazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

i problemi creati dalla situazione di cui al presente articolo vengono sottoposti immediatamente all’esame del comitato interinale, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine.

Qualora il comitato interinale o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine ai problemi o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione è stata presentata al comitato interinale, la Parte importatrice può adottare le misure opportune per risolvere il problema in conformità delle disposizioni del presente articolo. Nella scelta delle misure di salvaguardia, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Le misure di salvaguardia adottate a norma dell’articolo XIX del GATT 1994 e dell’accordo OMC sulle misure di salvaguardia mantengono il livello/margine preferenziale concesso nel quadro del presente accordo.

b)

Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un’informazione o, a seconda dei casi, un esame preliminare, la Parte interessata può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate al presente articolo, le misure provvisorie necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l’altra Parte.

Le misure di salvaguardia vengono immediatamente notificate al comitato interinale e sono oggetto di consultazioni periodiche nell’ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

6.   Qualora la Comunità o la Serbia assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare i problemi di cui al presente articolo a una procedura amministrativa volta a fornire tempestive informazioni sull’andamento dei flussi commerciali, ne informano l’altra Parte.

Articolo 27

(Articolo 42 ASA)

Clausola di penuria

1.   Qualora l’osservanza delle disposizioni del presente titolo provochi:

a)

una penuria grave, o una minaccia di penuria grave, di prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali per la Parte esportatrice oppure

b)

una riesportazione verso un paese terzo di un prodotto nei cui confronti la Parte esportatrice mantenga restrizioni quantitative all’esportazione, dazi all’esportazione oppure misure o oneri di effetto equivalente, e qualora le circostanze di cui sopra comportino, o possano comportare, gravi difficoltà per la Parte esportatrice, quest’ultima può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente articolo.

2.   Nello scegliere le misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Dette misure non sono applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistano condizioni identiche, né una restrizione dissimulata agli scambi, e sono revocate quando non sussistono più le condizioni che ne giustificano il mantenimento.

3.   Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1 o quanto prima, nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la Comunità o la Serbia forniscono al comitato interinale tutte le informazioni utili onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Le Parti, nell’ambito del comitato interinale, possono convenire su qualsiasi mezzo necessario per porre fine alle difficoltà. Qualora non si raggiunga un accordo entro trenta giorni da quando la questione è stata sottoposta al comitato interinale, la Parte esportatrice può applicare misure ai sensi del presente articolo alle esportazioni del prodotto in questione.

4.   Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un’informazione o, a seconda dei casi, un esame preliminare, la Comunità o la Serbia possono applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l’altra Parte.

5.   Tutte le misure applicate ai sensi del presente articolo vengono immediatamente notificate al comitato interinale e sono oggetto di consultazioni periodiche nell’ambito di tale organo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

Articolo 28

(Articolo 43 ASA)

Monopoli di Stato

La Serbia adegua progressivamente i monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale per fare in modo che, dopo tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo, non esistano discriminazioni fra i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i cittadini della Serbia per quanto riguarda le condizioni relative all’approvvigionamento e alla commercializzazione delle merci.

Articolo 29

(Articolo 44 ASA)

Norme di origine

Salvo diverse disposizioni del presente accordo, il protocollo 3 stabilisce le norme di origine per l’applicazione delle disposizioni del presente accordo.

Articolo 30

(Articolo 45 ASA)

Restrizioni autorizzate

Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all’oro e all’argento. Tali divieti o restrizioni non costituiscono tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

Articolo 31

(Articolo 46 ASA)

Mancata cooperazione amministrativa

1.   Riconoscendo che la cooperazione amministrativa è indispensabile per l’applicazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente titolo, le Parti ribadiscono l’impegno a combattere le irregolarità e le frodi nel settore doganale e in altre materie connesse.

2.   Quando una Parte constata, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi a norma del presente titolo, può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati conformemente a quanto disposto nel presente articolo.

3.   Ai fini del presente articolo, per «mancata cooperazione amministrativa» s’intende, fra l’altro:

a)

la reiterata inosservanza dell’obbligo di verificare il carattere originario dei prodotti interessati;

b)

il reiterato rifiuto di procedere alla verifica a posteriori della prova dell’origine e/o di comunicarne i risultati o il fatto di ritardare indebitamente l’operazione;

c)

il reiterato rifiuto di ottenere l’autorizzazione ad effettuare missioni di cooperazione amministrativa per verificare l’autenticità di documenti o l’esattezza di informazioni relative alla concessione del trattamento preferenziale in questione o un ritardo ingiustificato nello svolgere tali compiti.

Ai fini del presente articolo, la constatazione di irregolarità o frodi si può verificare, tra l’altro, qualora si osservi un rapido aumento, non spiegabile in modo soddisfacente, delle importazioni di beni che superi la normale capacità di produzione e di esportazione dell’altra Parte, legato a informazioni oggettive relative alle irregolarità o alle frodi.

4.   L’applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni:

a)

la Parte che ha constatato, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi notifica senza indugio al comitato interinale le sue constatazioni, unitamente alle informazioni oggettive, e avvia consultazioni in seno a detto comitato, in base a tutte le informazioni pertinenti e alle constatazioni oggettive, onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.

b)

Qualora le Parti abbiano avviato consultazioni in seno al comitato interinale come sopra indicato senza trovare una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la Parte interessata può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati. Tale sospensione temporanea è comunicata senza indugio al comitato interinale.

c)

Le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate al minimo necessario per tutelare gli interessi finanziari della Parte interessata. La loro durata è limitata a sei mesi rinnovabili. Le sospensioni temporanee vengono notificate al comitato interinale subito dopo l’adozione. Esse sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato interinale allo scopo, in particolare, di revocarle non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione.

5.   Parallelamente alla notifica al comitato interinale a norma del paragrafo 4, lettera a), del presente articolo, la Parte interessata dovrebbe pubblicare sulla propria Gazzetta ufficiale un avviso agli importatori in cui si dovrebbe indicare che per il prodotto interessato si sono constatate, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi.

Articolo 32

(Articolo 47 ASA)

Qualora le autorità competenti abbiano commesso, nel gestire il sistema preferenziale di esportazione, e in particolare nell’applicare le disposizioni del protocollo 3 del presente accordo, un errore tale da comportare conseguenze per i dazi all’importazione, la Parte contraente che subisce dette conseguenze può chiedere al comitato interinale di vagliare la possibilità di prendere tutte le misure del caso onde risolvere la situazione.

Articolo 33

(Articolo 48 ASA)

L’applicazione del presente accordo non pregiudica l’applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie.

TITOLO III

ALTRE DISPOSIZIONI COMMERCIALI

Articolo 34

(Articolo 61, paragrafo 1, ASA)

Ai fini del presente accordo, si applicano le seguenti definizioni:

a)   traffico comunitario di transito: trasporto di merci in transito attraverso il territorio della Serbia, in partenza da o a destinazione di uno Stato membro della Comunità, effettuato da un vettore stabilito nella Comunità;

b)   traffico di transito della Serbia: trasporto di merci in transito attraverso il territorio della Comunità, in partenza dalla Serbia e a destinazione di un paese terzo o in partenza da un paese terzo e a destinazione della Serbia.

1.   Le Parti concordano di garantire, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, un accesso senza restrizioni al traffico di transito comunitario attraverso la Serbia e al traffico di transito serbo attraverso la Comunità.

2.   Qualora, come conseguenza dei diritti concessi a norma del paragrafo 1, il traffico di transito effettuato da autotrasportatori della Comunità aumenti in misura tale da causare o rischiare di causare un grave pregiudizio alle infrastrutture stradali e/o allo scorrimento del traffico sugli assi definiti nel memorandum d’intesa per lo sviluppo di una rete di base di infrastrutture di trasporto in Europa sudorientale firmato dai ministri della regione e dalla Commissione europea nel giugno 2004 e, analogamente, qualora sorgano problemi nel territorio della Comunità vicino alle frontiere con la Serbia, la questione viene sottoposta al comitato interinale ai sensi dell’articolo 44 del presente accordo. Le Parti possono proporre misure temporanee eccezionali non discriminatorie ritenute necessarie per limitare o attenuare tali problemi.

3.   Le Parti evitano di prendere misure unilaterali che possano dar luogo a discriminazioni fra i vettori o i veicoli della Comunità e della Serbia. Ciascuna Parte contraente prende tutte le disposizioni necessarie per agevolare il trasporto stradale verso o attraverso il territorio dell’altra Parte.

1.   Le Parti convengono di snellire il flusso delle merci nei trasporti ferroviari e stradali, bilaterali o in transito.

2.   Le Parti decidono di favorire, nella misura necessaria, l’adozione di altre misure di semplificazione e di collaborare a tal fine.

La cooperazione tra le Parti si svolge nell’ambito di uno speciale sottocomitato del comitato interinale da istituire in conformità dell’articolo 45 del presente accordo. Il sottocomitato coordina, in particolare, le attività di controllo, le previsioni e le statistiche relative al trasporto internazionale, segnatamente il traffico di transito.

Articolo 35

(Articolo 62 ASA)

Le Parti si impegnano ad autorizzare, in conformità delle disposizioni dell’articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e bonifico in moneta liberamente convertibile sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra la Comunità e la Serbia.

Articolo 36

(Articolo 69 ASA)

1.   Le Parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l’adozione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una Parte adotti tali misure, sottopone quanto prima all’altra Parte un calendario per la loro abolizione.

2.   Qualora uno o più Stati membri o la Serbia abbiano o rischino di avere gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o la Serbia, a seconda dei casi, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell’accordo OMC, possono adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e di portata non superiore a quanto strettamente necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità e la Serbia, a seconda dei casi, informano senza indugio l’altra Parte.

3.   Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.

Articolo 37

(Articolo 71 ASA)

Le disposizioni del presente accordo non vietano alle Parti di prendere le misure necessarie per impedire l’esclusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all’accesso dei paesi terzi ai loro mercati.

Articolo 38

(Articolo 73 ASA)

Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico

1.   Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e la Serbia:

i)

tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;

ii)

lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nell’intero territorio della Comunità o della Serbia, o in una sua parte sostanziale;

iii)

qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

2.   Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall’applicazione delle regole in materia di concorrenza applicabili nella Comunità, in particolare degli articoli 81, 82, 86 e 87 del trattato che istituisce la Comunità europea (in appresso «il trattato CE») e degli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni comunitarie.

3.   Le Parti assicurano che vengano conferiti ad un’autorità indipendente sotto il profilo operativo i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punti i) e ii), del presente articolo per quanto riguarda le imprese pubbliche e private e le imprese che godono di diritti speciali.

4.   La Serbia istituisce un’autorità indipendente sotto il profilo operativo alla quale vengono conferiti i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto iii), entro un anno dall’entrata in vigore del presente accordo. Tale autorità può autorizzare, tra l’altro, regimi di aiuti di Stato e singoli aiuti in conformità del paragrafo 2, nonché ordinare il recupero degli aiuti di Stato concessi illegalmente.

5.   La Comunità, da una parte, e la Serbia, dall’altra, garantiscono la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato presentando in particolare alle altre Parti una relazione periodica annuale, o equivalente, secondo i metodi e l’impostazione delle relazioni comunitarie sugli aiuti di Stato. Su richiesta di una delle Parti, l’altra Parte fornisce informazioni su singoli casi particolari di aiuto pubblico.

6.   La Serbia compila un elenco completo dei regimi di aiuti istituiti prima della creazione dell’autorità di cui al paragrafo 4 ed allinea tali regimi con i criteri di cui al paragrafo 2 entro e non oltre quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

7.

a)

Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, punto iii), le Parti accettano che, durante i primi cinque anni successivi all’entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto di Stato concesso dalla Serbia venga valutato tenendo conto del fatto che la Serbia è assimilata alle regioni della Comunità di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

b)

Entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo, la Serbia presenta alla Commissione europea i dati relativi al PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II. L’autorità di cui al paragrafo 4 e la Commissione europea valutano quindi congiuntamente l’ammissibilità delle regioni della Serbia e le corrispondenti intensità massime di aiuto per poter tracciare una mappa degli aiuti a finalità regionale sulla base degli orientamenti comunitari in materia.

8.   Se del caso, il protocollo 4 definisce le norme sugli aiuti di Stato nel settore siderurgico, applicabili qualora vengano concessi aiuti per la ristrutturazione. Il protocollo sottolineerà il carattere eccezionale degli aiuti, che avrebbero durata limitata e sarebbero collegati a riduzioni degli impianti nell’ambito di programmi di fattibilità.

9.   Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo II:

a)

il paragrafo 1, punto iii), non si applica;

b)

le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto i), sono valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità a norma degli articoli 36 e 37 del trattato CE e degli strumenti comunitari specifici adottati su tale base.

10.   Qualora ritenga che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, una Parte può prendere misure adeguate previa consultazione nell’ambito del comitato interinale o dopo trenta giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica o compromette minimamente l’adozione, ad opera della Comunità o della Serbia, di misure compensative conformemente al GATT 1994 e all’accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o alla normativa interna connessa.

Articolo 39

(Articolo 74 ASA)

Imprese pubbliche

Entro la fine del terzo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo, la Serbia applica alle imprese pubbliche e alle imprese cui sono stati concessi diritti speciali ed esclusivi i principi sanciti dal trattato CE, con particolare riguardo all’articolo 86.

I diritti speciali delle imprese pubbliche durante il periodo transitorio non comprendono la possibilità di applicare restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle importazioni dalla Comunità in Serbia.

Articolo 40

(Articolo 75 ASA)

Proprietà intellettuale, industriale e commerciale

1.   A norma del presente articolo e dell’allegato VI, le Parti confermano l’importanza annessa ad un’adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

2.   Dall’entrata in vigore del presente accordo, le Parti garantiscono a imprese e cittadini dell’altra Parte, relativamente al riconoscimento e alla tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello assicurato ad altri paesi terzi in base ad accordi bilaterali.

3.   La Serbia prende le misure necessarie per garantire, entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo, un livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale analogo a quello esistente nella Comunità, ivi compresi mezzi efficaci di esercizio di tali diritti.

4.   La Serbia s’impegna ad aderire, entro il termine di cui sopra, alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all’allegato VI. Il comitato interinale può decidere di obbligare la Serbia ad aderire a convenzioni multilaterali specifiche in questo settore.

5.   Qualora nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale sorgano problemi tali da falsare le condizioni del commercio, si consulta urgentemente, su richiesta di una o dell’altra Parte, il comitato interinale al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

Articolo 41

(Articolo 99 ASA)

Dogane

Le Parti avviano una cooperazione in questo settore per accertarsi dell’osservanza delle disposizioni che devono essere adottate in campo commerciale e per ravvicinare il sistema doganale della Serbia a quello comunitario, il che contribuirà a facilitare le misure di liberalizzazione previste nel presente accordo e il graduale ravvicinamento della legislazione doganale serba all’acquis.

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all’acquis comunitario in materia di dogane.

Le regole di assistenza amministrativa reciproca tra le Parti in materia doganale sono stabilite nel protocollo 5.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

Articolo 42

(Articolo 119 ASA)

È istituito un comitato interinale incaricato di sorvegliare l’applicazione e l’esecuzione del presente accordo. Il comitato si riunisce al livello opportuno, a intervalli regolari e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

Articolo 43

(Articolo 120 ASA)

1.   Il comitato interinale è composto, da un lato, da membri del Consiglio dell’Unione europea e da membri della Commissione europea e, dall’altro, da membri del governo della Serbia.

2.   Il comitato interinale adotta il proprio regolamento interno.

3.   I membri del comitato interinale possono farsi rappresentare, in base alle condizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.

4.   Il comitato interinale è presieduto a turno da un rappresentante della Comunità e da un rappresentante della Serbia, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.

5.   Nelle materie che la riguardano, la BEI partecipa, in qualità di osservatore, ai lavori del comitato interinale.

Articolo 44

(Articolo 121 ASA)

Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il comitato interinale ha il potere di prendere decisioni all’interno del campo d’azione del presente accordo, nei casi contemplati dall’accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il comitato interinale può anche formulare adeguate raccomandazioni. Le decisioni e le raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le Parti.

Articolo 45

(Articolo 123 ASA)

Il comitato interinale può creare sottocomitati.

Articolo 46

(Articolo 126 ASA)

Nell’ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell’altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giurisdizionali e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà.

Articolo 47

(Articolo 127 ASA)

Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte di prendere qualsiasi misura:

a)

ritenuta necessaria per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza;

b)

inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza in relazione a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;

c)

ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell’ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 48

(Articolo 128 ASA)

1.   Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

a)

il regime applicato dalla Serbia nei confronti della Comunità non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini, le loro società o imprese;

b)

il regime applicato dalla Comunità nei confronti della Serbia non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini e società o imprese della Serbia.

2.   Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

Articolo 49

(Articolo 129 ASA)

1.   Le Parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l’adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse assicurano la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo.

2.   Le Parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni.

3.   Ciascuna delle Parti deferisce al comitato interinale qualsiasi controversia relativa all’applicazione o all’interpretazione del presente accordo. In tal caso, si applica l’articolo 50 e, eventualmente, il protocollo 6.

Il comitato interinale può comporre la controversia mediante una decisione vincolante.

4.   Qualora una delle Parti ritenga che l’altra Parte non abbia ottemperato a un obbligo previsto dall’accordo, può adottare le misure opportune. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al comitato interinale tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame esauriente della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le Parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell’accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al comitato interinale e, qualora l’altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto comitato o a qualsiasi altro organo creato a norma dell’articolo 46.

5.   Le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 non incidono in alcun modo sugli articoli 17, 25, 26, 27 e 31 e sul protocollo 3 (Definizione della nozione di prodotti originari e metodi di cooperazione amministrativa) e non ne pregiudicano l’applicazione.

Articolo 50

(Articolo 130 ASA)

1.   In caso di disaccordo fra le Parti in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo, una delle Parti presenta all’altra Parte e al comitato interinale una richiesta formale affinché la questione sia risolta.

Se una Parte ritiene che una misura adottata dall’altra Parte o l’inazione dell’altra Parte costituiscano una violazione dei suoi obblighi a norma del presente accordo, la richiesta formale di soluzione della controversia motiva questo parere e indica, a seconda dei casi, che la Parte può prendere misure a norma dell’articolo 49, paragrafo 4.

2.   Le Parti cercano di risolvere la controversia avviando consultazioni in buona fede nell’ambito del comitato interinale e degli altri organi di cui al paragrafo 3 onde trovare quanto prima una soluzione reciprocamente accettabile.

3.   Le Parti forniscono al comitato interinale tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione.

Fintanto che la controversia non è risolta, se ne discute a ogni riunione del comitato interinale, a meno che non sia stata avviata la procedura di arbitrato di cui al protocollo 6. Una controversia è considerata risolta quando il comitato interinale adotta una decisione vincolante a norma dell’articolo 49, paragrafo 3, o quando ha dichiarato che la controversia non sussiste più.

Possono inoltre tenersi consultazioni in merito a una controversia durante qualsiasi riunione del comitato interinale o di tutti gli altri comitati o organi istituiti a norma dell’articolo 45, per decisione comune delle Parti o su richiesta di una di esse. Le consultazioni possono tenersi anche per iscritto.

Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate.

4.   Per le questioni che rientrano nell’ambito di applicazione del protocollo 6, una qualsiasi delle Parti può chiedere che sia applicata la procedura di arbitrato a norma di tale protocollo quando le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia entro due mesi dall’avvio della procedura pertinente a norma del paragrafo 1.

Articolo 51

(Articolo 131 ASA)

Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in base all’applicazione del presente accordo, esso non recherà pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolino uno o più Stati membri, da un lato, e la Serbia, dall’altro.

Articolo 52

(Articolo 17 ASA)

Cooperazione con altri paesi candidati all’adesioneall’UE che non rientrano nel PSA

1.   La Serbia dovrebbe promuovere la cooperazione e concludere una convenzione sulla cooperazione regionale con qualsiasi paese candidato all’adesione all’Unione europea in qualsiasi settore di cooperazione contemplato dal presente accordo. Scopo della convenzione dovrebbe essere allineare gradualmente le relazioni bilaterali tra la Serbia e detto paese alla parte corrispondente delle relazioni tra quest’ultimo, la Comunità e i suoi Stati membri.

2.   La Serbia avvia negoziati con la Turchia, che ha istituito un’unione doganale con la Comunità, al fine di concludere, su basi reciprocamente vantaggiose, un accordo che istituisca una zona di libero scambio tra le due Parti a norma dell’articolo XXIV del GATT 1994.

I negoziati dovrebbero iniziare prima possibile, affinché l’accordo suddetto sia concluso entro la fine del periodo transitorio di cui all’articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 53

(Articolo 132 ASA)

I protocolli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e gli allegati I-V e VI sono parti integranti del presente accordo.

Articolo 54

Il presente accordo si applica fino all’entrata in vigore dell’accordo di stabilizzazione e di associazione firmato a Lussemburgo il 29 aprile 2008.

Ciascuna delle Parti può denunciare l’accordo dandone notifica all’altra Parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

Ciascuna Parte può sospendere il presente accordo, con effetto immediato, qualora l’altra Parte venga meno a uno degli elementi essenziali dell’accordo.

Articolo 55

(Articolo 134 ASA)

Ai fini del presente accordo, per «Parti» si intendono la Comunità, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra.

Articolo 56

(Articolo 135 ASA)

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato CE alle condizioni precisate in detto trattato e, dall’altra, al territorio della Serbia.

L’accordo non si applica nel Kosovo, posto attualmente sotto amministrazione internazionale ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999. Ciò non pregiudica né lo status attuale del Kosovo né la determinazione del suo status definitivo nel quadro di tale risoluzione.

Articolo 57

(Articolo 136 ASA)

Il Segretario generale del Consiglio dell’Unione europea è il depositario del presente accordo.

Articolo 58

(Articolo 137 ASA)

Il presente accordo è redatto in due esemplari nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese e nella lingua serba, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 59

(Articolo 138 ASA)

Il presente accordo è approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure.

L’accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate. Nel caso in cui le procedure di cui al primo comma non siano state espletate in tempo per consentirne l’entrata in vigore il 1o luglio 2008, il presente accordo sarà applicato provvisoriamente a partire da tale data.

Съставено в Брюксел на двадесет и девети април две хиляди и осма година.

Hecho en Luxemburgo, el veintinueve de abril de dosmile ocho.

V Lucemburku dne dvacátého devátého dubna dva tisíce osm.

Udfærdiget i Luxembourg den niogtyvende april to tusind og otte.

Geschehen zu Luxemburg am neunundzwanzigsten April zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta aprillikuu kahekümme üheksandal päeval Luxembourgis.

'Εγινε Λουξεμβούργο, στις είκοσι εννέα Απριλίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Luxembourg on the twenty-ninth day of April in the year tow thousand and eight.

Fait à Luxembourg, le vingt-neuf avril deux mille huit.

Fatto a Lussemburgo, addì ventinove aprile duemilaotto.

Luksemburgā, divtūkstoš astotā gada divdesmit devītajā aprīlī.

Priimta tūkstančiai aštuntų metų balandžio dvidešimt devintą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-nyolcadik év április huszonkilencedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fid-disgħa u għoxrin jum ta' April tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Luxemburg, de negenentwintigste april tweeduizend acht.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia trzydziestego pierwszego października roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Luxemburgo, em vinte e nove de Abril de dois mil e oito.

Întocmit la Luxemburg, la douăzeci și nouă aprilie două mii opt.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho deviateho apríla dvetisícosem.

V Luxembourgu, dne devetindvajsetega aprila leta dva tisoč osem.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Luxemburg den tjugonionde april tjugohundraåtta.

Сачињено у Луксембургу, двадесетдеветог априла двехиљадеосме.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapens

За Република Сърбия

Image

Image

За Европску заједницу

Por la República de Serbia

Za Republiku Srbsko

For Republikken Serbien

Für die Republik Serbien

Serbia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Σερβίας

For the Republic of Serbia

Pour la République de Serbie

Per la Repubblica di Serbia

Serbijas Republikas vārdā

Serbijos Respublikos vardu

A Szerb Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tas-Serbja

Voor de Republiek Servië

W imieniu Republiki Serbiej

Pela República da Sérvia

Pentru Republica Serbia

Za Srbskú republiku

Za Republiko Srbijo

Serbian tasavallan puolesta

För Republiken Serbien

За Републику Србију

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(1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1), come modificato.

(2)  Gazzetta ufficiale della Serbia 62/2005 e 61/2007.

(3)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

ELENCO DEGLI ALLEGATI E DEI PROTOCOLLI

ALLEGATI

 

Allegato I (art. 6) – Concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti industriali della Comunità

 

Allegato II (art. 11) – Definizione dei prodotti «baby beef»

 

Allegato III (art. 12) – Concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti agricoli della Comunità

 

Allegato IV (art. 14) – Concessioni accordate dalla Comunità ai prodotti della pesca serbi

 

Allegato V (art. 15) – Concessioni accordate dalla Serbia ai prodotti della pesca della Comunità

 

Allegato VI (art. 40) – Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale

PROTOCOLLI

 

Protocollo 1 (articolo 10) – Scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e la Serbia

 

Protocollo 2 (articolo 13) – Vino e bevande spiritose

 

Protocollo 3 (articolo 29) – Relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa

 

Protocollo 4 (articolo 38) – Sugli aiuti di Stato all'industria siderurgica

 

Protocollo 5 (articolo 41) – Assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

 

Protocollo 6 (articolo 50) – Composizione delle controversie

ALLEGATO I

 

ALLEGATO I (a)

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA SERBIA AI PRODOTTI INDUSTRIALI DELLA COMUNITÀ

di cui all'articolo 6

Le aliquote del dazio vengono ridotte secondo il calendario seguente:

a)

all'entrata in vigore del presente accordo, il dazio all'importazione viene ridotto al 70 % del dazio di base;

b)

il 1o gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 40 % del dazio di base;

c)

il 1o gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, i dazi all'importazione rimanenti sono aboliti.

Codice NC

Descrizione

2501 00

Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare:

– Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità:

– – altro:

– – – altro:

2501 00 91

– – – – Sale per l'alimentazione umana:

ex 2501 00 91

– – – – – Iodato

ex 2501 00 91

– – – – – Non iodato, per raffinatura

2501 00 99

– – – – altro

2515

Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5, ed alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

2517

Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente; macadam di loppe, di scorie o cascami industriali simili,anche contenente materie che rientrano nella prima parte del testo di questa voce; tarmacadam; granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente

2521 00 00

Pietre calcaree da fonderia («castines»); pietre da calce o da cemento

2522

Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 2825:

2522 20 00

– Calce spenta

2522 30 00

– Calce idraulica

2523

Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati

2529

Feldspato; leucite; lina e sienite-nefelinica; spatofluore:

2529 10 00

– Feldspato

2702

Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo

2703 00 00

Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata

2711

Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi:

– liquefatti:

2711 12

– – Propano:

– – – Propano di purezza uguale o superiore a 99 %:

2711 12 11

– – – – destinato ad essere utilizzato come carburante o come combustibile

– – – altro:

– – – – destinato ad altri usi:

2711 12 94

– – – – – di purezza superiore a 90 % ma inferiore a 99 %

2711 12 97

– – – – – altro

2711 14 00

– – Etilene, propilene, butilene e butadiene

2801

Fluoro, cloro, bromo e iodio:

2801 10 00

– Cloro

2802 00 00

Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale

2804

Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici:

– Gas rari:

2804 21 00

– – Argo

2804 29

– – altro

2804 30 00

– Azoto

2804 40 00

– Ossigeno

2806

Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolforico:

2806 10 00

– Cloruro di idrogeno (acido cloridrico)

2807 00

Acido solforico; oleum

2808 00 00

Acido nitrico; acidi solfonitrici

2809

Pentaossido di difosforo; acido fosforico e acidi polifosforici, di costituzione chimica definita o no:

2809 10 00

– Pentaossido di difosforo

2811

Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici:

– altri acidi inorganici:

2811 19

– – altro:

2811 19 10

– – – Bromuro di idrogeno (acido bromidrico)

– altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici:

2811 21 00

– – Diossido di carbonio

2811 29

– – altro

2812

Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici:

2812 90 00

– altro

2814

Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca)

2816

Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario:

2816 10 00

– Idrossido e perossido di magnesio

2817 00 00

Ossido di zinco; perossido di zinco

2818

Corindone artificiale, anche definito chimicamente; ossido di alluminio; idrossido di alluminio:

2818 30 00

– Idrossido di alluminio

2820

Ossidi di manganese

2825

Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli:

2825 50 00

– Ossidi e idrossidi di rame

2825 80 00

– Ossidi di antimonio

2826

Fluoruri; fluorosilicati, fluroralluminati e altri sali complessi del fluoro:

2826 90

– altro:

2826 90 80

– – altro:

ex 2826 90 80

– – – Fluorosilicati di sodio o di potassio

2827

Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossiioduri:

2827 10 00

– Cloruro di ammonio

2827 20 00

– Cloruro di calcio

– altri cloruri:

2827 35 00

– – di nichel

2827 39

– – altro:

2827 39 10

– – – di stagno

2827 39 20

– – – di ferro

2827 39 30

– – – di cobalto

2827 39 85

– – – altro:

ex 2827 39 85

– – – – di zinco

– Ossicloruri e idrossicloruri:

2827 41 00

– – di rame

2827 49

– – altro

2827 60 00

– Ioduri e ossiioduri

2828

Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti:

2828 90 00

– altro

2829

Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati:

– Clorati:

2829 19 00

– – altro

2829 90

– altro:

2829 90 10

– – Perclorati

2829 90 80

– – altro

2830

Solfuri; polisolfuri, di costituzione chimica definita o no:

2830 90

– altro:

2830 90 11

– – Solfuri di calcio, di antimonio o di ferro

2830 90 85

– – altro:

ex 2830 90 85

– – – diversi da solfuro di zinco o da solfuro di cadmio

2831

Ditioniti e solfossilati:

2831 90 00

– altro

2832

Solfiti; tiosolfati:

2832 10 00

– Solfiti di sodio

2832 20 00

– altri solfiti

2833

Solfati; allumi; perossolfati (persolfati):

– Solfati di sodio:

2833 19 00

– – altro

– altri solfati:

2833 21 00

– – di magnesio

2833 25 00

– – di rame

2833 29

– – altro:

2833 29 20

– – – di cadmio; di cromo; di zinco

2833 29 60

– – – di piombo

2833 29 90

– – – altro

2833 30 00

– Allumi

2833 40 00

– Perossolfati (persolfati)

2834

Nitriti; nitrati:

2834 10 00

– Nitriti

– Nitrati:

2834 29

– – altro

2835

Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no:

– Fosfati:

2835 22 00

– – di mono o di disodio

2835 24 00

– – di potassio

2835 25

– – Idrogenoortofosfato di calcio (fosfato dicalcico)

2835 26

– – altri fosfati di calcio

2835 29

– – altro

– Polifosfati:

2835 31 00

– – Trifosfato di sodio (tripolifosfato di sodio)

2835 39 00

– – altro

2836

Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio commerciale contenente carbammato di ammonio:

2836 40 00

– Carbonati di potassio

2836 50 00

– Carbonato di calcio

– altro:

2836 99

– – altro:

– – – Carbonati:

2836 99 17

– – – – altro:

ex 2836 99 17

– – – – – Carbonati di ammonio, incl. carbonato di ammonio commerciale

ex 2836 99 17

– – – – – Carbonati di piombo

2839

Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio:

– di sodio:

2839 11 00

– – Metasilicati

2839 19 00

– – altro

2841

Sali degli acidi ossometallici o perossometallici:

– Manganiti, manganati e permanganati:

2841 61 00

– – Permanganato di potassio

2841 69 00

– – altro

2842

Altri sali degli acidi o perossoacidi inorganici (compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no), diversi dagli azoturi:

2842 10 00

– Silicati doppi o complessi, compresi gli alluminosilicati di costituzione chimiqua definita o no

2842 90

– altro:

2842 90 10

– – Sali semplici, doppi o complessi degli acidi del selenio o del tellurio

2843

Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi

2849

Carburi, di costituzione chimica definita o no:

2849 90

– altro:

2849 90 30

– – di tungsteno

2853 00

Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi:

2853 00 10

– Acque distillate di conducibilità o dello stesso grado di purezza

2853 00 30

– Aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa

2903

Derivati alogenati degli idrocarburi:

– Derivati clorurati saturi degli idrocarburi aciclici:

2903 13 00

– – Cloroformio (triclorometano)

2909

Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

2909 50

– Eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

2909 50 90

– – altro

2910

Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

2910 40 00

– Dieldrin (ISO, INN)

2910 90 00

– altro

2912

Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide:

– Aldeidi acicliche non contenenti altre funzioni ossigenate:

2912 11 00

– – Metanale «formaldeide»

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

– Acido acetico e suoi sali; anidride acetica:

2915 29 00

– – altro

2917

Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

2917 20 00

– Acidi policarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati

2918

Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

– Acidi carbossilici a funzione alcole ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:

2918 14 00

– – Acido citrico

2930

Tiocomposti organici:

2930 30 00

– Mono-, di-, o tetrasolfuri di tiourame

3004

Medicamenti (escl. i prodotti delle voci 3002, 3005 e 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi, inclusi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo, o condizionati per la vendita al minuto:

3004 90

– altro:

– – condizionati per la vendita al minuto:

3004 90 19

– – – altro

3102

Concimi minerali o chimici fosfatici:

3102 10

– Urea, anche in soluzione acquosa:

– Solfato di ammonio; sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio:

3102 29 00

– – altro

3102 30

– Nitrato di ammonio, anche in soluzione acquosa

3102 40

– Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante

3102 90 00

– altro, compresi i miscugli non previsti nelle sottovoci precedenti

ex 3102 90 00

– – Esclusa la calciocianammide

3105

Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg:

3105 20

– Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio

3202

Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia:

3202 90 00

– altro

3205 00 00

Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo

3206

Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 3203, 3204 o 3205; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita:

– Pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio:

3206 19 00

– – altro

3206 20 00

– Pigmenti e preparazioni a base di composti del cromo

– altre sostanze coloranti e altre preparazioni:

3206 49

– – altro:

3206 49 30

– – – Pigmenti e preparazioni a base di composti del cadmio

3208

Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo:

3208 90

– altro:

– – Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo:

3208 90 13

– – – Copolimero di p-cresolo e divinilbenzene, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 48 % o più di polimero

3210 00

Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio:

3212

Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto:

3212 90

– altro:

– – Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per la preparazione di pitture:

3212 90 31

– – – a base di polvere di alluminio

3212 90 38

– – – altro

3212 90 90

– – Tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto

3214

Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura, stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura:

3506

Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg:

– altro:

3506 91 00

– – Adesivi a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913 o di gomma

3601 00 00

Polveri propellenti

3602 00 00

Esplosivi preparati, diversi dalle polveri propellenti

3603 00

Micce di sicurezza; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori elettrici

3605 00 00

Fiammiferi, diversi dagli articoli pirotecnici della voce 3604

3606

Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili citati nella nota 2 di questo capitolo:

3606 90

– altro:

3606 90 10

– – Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma

3802

Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito:

3802 10 00

– Carboni attivati

3806

Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati; essenza di colofonia e oli di colofonia; gomme fuse:

3806 20 00

– Sali di colofonie, di acidi resinici o di derivati di colofonie o di acidi resinici, diversi dai sali dei prodotti aggiuntivi delle colofonie

3807 00

Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali:

3810

Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura:

3810 90

– altro:

3810 90 90

– – altro

3817 00

Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902:

3817 00 50

– Alchilbenzene lineare

3819 00 00

Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

3820 00 00

Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

3824 30 00

– Carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici

3824 40 00

– Additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo

3824 50

– Malte e calcestruzzo, non refrattari

3824 90

– altro:

3824 90 40

– – Solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili

– – altro:

– – – Prodotti e preparazioni per usi farmaceutici o chirurgici:

3824 90 61

– – – – Prodotti intermedi della fabbricazione di antibiotici, provenienti dalla fermentazione di Streptomyces tenebrarius, anche anidri, destinati alla fabbricazione di medicamenti per la medicina umana della voce 3004

3824 90 64

– – – – altro

3901

Polimeri di etilene, in forme primarie:

3901 10

– Polietilene di densità inferiore a 0,94

3901 10 90

– – altro

3916

Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche:

3916 20

– di polimeri di cloruro di vinile:

3916 20 10

– – di poli(cloruro di vinile)

3916 90

– di altre materie plastiche:

3916 90 90

– – altro

3917

Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche:

3917 10

– Budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche:

3917 10 10

– – di proteine indurite

– altri tubi:

3917 31 00

– – Tubi flessibili che possono sopportare una pressione di almeno 27,6 MPa:

ex 3917 31 00

– – – anche muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili

3917 32

– – Altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori:

– – – altro:

3917 32 91

– – – – Budella artificiali

3917 40 00

– Accessori:

ex 3917 40 00

– – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

3919

Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli:

3920

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie:

3920 10

– di polimeri di etilene:

– – di spessore inferiore o uguale a 0,125 mm:

– – – di polietilene di densità:

– – – – inferiore a 0,94:

3920 10 23

– – – – – Fogli di polietilene, di spessore di 20 micrometri o più ed uguale o inferiore a 40 micrometri, destinata alla fabbricazione di pellicole fotoresistenti per semiconduttori o per circuiti stampati

– – – – – altro:

– – – – – – non stampati:

3920 10 24

– – – – – – – Fogli estensibili

3920 10 26

– – – – – – – altro

3920 10 27

– – – – – – stampati

3920 10 28

– – – – uguale o superiore a 0,94

3920 10 40

– – – altro

– – di spessore superiore a 0,125 mm:

3920 10 89

– – – altro

3920 20

– di polimeri di propilene

3920 30 00

– di polimeri di stirene

– di polimeri di cloruro di vinile:

3920 43

– – contenenti in peso 6 % o più di plastificanti:

3920 49

– – altro

– di polimeri acrilici:

3920 51 00

– – di poli(metacrilato di metile)

3920 59

– – altro

– di policarbonati, di resine alchidiche, di poliesteri allilici o di altri poliesteri:

3920 61 00

– – di policarbonati

3920 62

– – di poli(etilene tereftalato):

3920 63 00

– – di poliesteri non saturi

3920 69 00

– – di altri poliesteri

– di cellulosa e suoi derivati chimici:

3920 71

– – di cellulosa rigenerata:

3920 71 10

– – – Fogli, pellicole, strisce o lamelle, anche arrotolati, di spessore inferiore a 0,75 mm:

ex 3920 71 10

– – – – diversi da quelli per dializzatore

3920 71 90

– – – altro

3920 73

– – di acetato di cellulosa:

3920 73 50

– – – Fogli, pellicole, strisce o lamelle, anche arrotolati, di spessore inferiore a 0,75 mm

3920 73 90

– – – altro

3920 79

– – di altri derivati della cellulosa

3920 79 90

– – – altro

– di altre materie plastiche:

3920 92 00

– – di poliammidi

3920 93 00

– – di resine amminiche

3920 94 00

– – di resine fenoliche

3920 99

– – di altre materie plastiche:

– – – di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente:

3920 99 21

– – – – Fogli e lamelle di poliimmide, non spalmati, oppure ricoperti solamente di materie plastiche

3920 99 28

– – – – altro

– – – di prodotti di polimerizzazione di addizione:

3920 99 55

– – – – Fogli di poli(alcool vinilico) orientati biassalmente, non ricoperti, di spessore uguale o inferiore a 1 mm, contenenti, in peso, 97 % o più di poli(vinilalcool)

3920 99 59

– – – – altro

3920 99 90

– – – altro

3921

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche:

3921 90

– altro

4002

Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescoli di prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri:

– Gomma butadiene-stirene (SBR); gomma butadiene-stirene carbossilato (XSBR):

4002 19

– – altro

4005

Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri:

– altro:

4005 99 00

– – altro

4007 00 00

Fili e corde di gomma vulcanizzata

4008

Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita:

– di gomma alveolare:

4008 11 00

– – Lastre, fogli e nastri

4008 19 00

– – altro

– di gomma non alveolare:

4008 29 00

– – altro:

ex 4008 29 00

– – – diversi dai profilati, tagliati in forma, destinati ad aeromobili civili

4010

Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata:

– Nastri trasportatori:

4010 11 00

– – rinforzati soltanto di metallo

4011

Pneumatici nuovi, di gomma:

4011 20

– dei tipi utilizzati per autobus o autocarri:

4011 20 10

– – con un indice di carico inferiore o uguale a 121:

ex 4011 20 10

– – – con cerchioni di diametro non superiore a 61 cm

– altri, a ramponi, a spina di pesce o simili:

4011 61 00

– – dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali

4011 62 00

– – dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro inferiore o uguale a 61 cm

4011 63 00

– – dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro superiore a 61 cm

– altro:

4011 92 00

– – dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali

4011 93 00

– – dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro inferiore o uguale a 61 cm

4011 94 00

– – dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro superiore a 61 cm

4205 00

Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti:

– per usi tecnici:

4205 00 11

– – Cinghie di trasmissione o di trasporto

4205 00 19

– – altro

4206 00 00

Lavori di budella, di pellicola di intestini «baudruche», di vesciche o di tendini:

ex 4206 00 00

– diversi dai catgut

4411

Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici:

– altro:

4411 94

– – con massa volumica inferiore o uguale a 0,5 g/cm3:

4411 94 10

– – – non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie:

ex 4411 94 10

– – – – con massa volumica inferiore o uguale a 0,35 g/cm3

4411 94 90

– – – altro:

ex 4411 94 90

– – – – con massa volumica inferiore o uguale a 0,35 g/cm3

4412

Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato:

– altro legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno (diverso dal bambù), in cui ciascun foglio non superi lo spessore di 6 mm:

4412 31

– – Avente almeno uno strato esterno di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo:

4412 31 10

– – – di Acajou d'Afrique, Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Limba, Mahogany (Swietenia spp.), Obéché, Okoumé, Sapelli, Sipo, Palissandro di Para, Palissandro di Rio, Palissandro di Rosa, Virola e White Lauan

– altro:

4412 94

– – ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata:

4412 94 10

– – – Avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere

ex 4412 94 10

– – – – escluso quello contenente almeno un pannello di particelle

4412 99

– – altro:

4412 99 70

– – – altro

4413 00 00

Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati

4416 00 00

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio

4419 00

Articoli di legno per la tavola o per la cucina

4420

Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94

4602

Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma da materiale da intreccio oppure confezionati con manufatti della voce 4601; lavori di luffa:

– di materiali vegetali:

4602 11 00

– – di bambù:

ex 4602 11 00

– – – diversi da impagliature per bottiglie o lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma

4602 12 00

– – di rattan:

ex 4602 12 00

– – – diversi da impagliature per bottiglie o lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma

4602 19

– – altro:

– – – altro:

4602 19 99

– – – – altro

4602 90 00

– altro

4802

Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano:

– altra carta e altro cartone, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui a massimo 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre:

4802 55

– – di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m2, in rotoli

– altra carta e altro cartone, in cui più di 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico:

4802 61

– – in rotoli

4802 61 15

– – – di peso inferiore a 72 g/m2 e in cui più del 50 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico

ex 4802 61 15

– – – – esclusa la carta da supporto per carta carbone

4802 61 80

– – – altro

4802 62 00

– – in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato

ex 4802 62 00

– – – esclusa la carta da supporto per carta carbone

4802 69 00

– – altri

ex 4802 69 00

– – – esclusa la carta da supporto per carta carbone

4804

Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803:

– altra carta e altro cartone Kraft di peso non superiore a 225 g per m2:

4804 59

– – altri

4805

Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 di questo capitolo:

– Carta di pasta da ondulare detta «fluting»:

4805 11 00

– – Carta di pasta semichimica da ondulare detta «fluting»

4805 12 00

– – Carta paglia da ondulare

4805 19

– – altri

– Testliner:

4805 24 00

– – di peso non superiore a 150 g per m2

4805 25 00

– – di peso superiore a 150 g per m2

4805 30

– Carta da imballaggio al solfito

– altro:

4805 91 00

– – di peso non superiore a 150 g per m2

4810

Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato:

– Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, in cui più del 10 % in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico:

4810 29

– – altro

– Carta e cartoni Kraft, diversi dai tipi di quelli utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici:

4810 31 00

– – con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso non superiore a 150 g per m2

4810 32

– – con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso superiore a 150 g per m2

4810 39 00

– – altro

– altra carta ed altro cartone

4810 92

– – a più strati

4810 99

– – altro

4811

Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti dei tipi descritti nel testo delle voci 4803, 4809 o 4810:

4811 10 00

– Carta e cartone trattati con catrame, bitume o asfalto

– Carta e cartone, spalmati, impregnati o ricoperti di materia plastica (esclusi quelli adesivi)

4811 51 00

– – con imbianchimento, di peso superiore a 150 g per m2

ex 4811 51 00

– – – copripavimenti con supporto di carta o di cartone, anche tagliati

4811 59 00

– – altro

ex 4811 59 00

– – – copripavimenti con supporto di carta o di cartone, anche tagliati

4811 90 00

– altra carta, altro cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa

4818

Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, pannolini per bambini piccoli (bébés), assorbenti e tamponi igienici, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:

4818 10

– Carta igienica:

4818 10 10

– – di peso non superiore a 25 g per strato e per m2

4818 10 90

– – di peso superiore a 25 g per strato e per m2

4818 40

– Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) e oggetti di igiene simili:

– – Assorbenti, tamponi igienici ed oggetti simili:

4818 40 19

– – – altro

4818 50 00

– Indumenti ed accessori di abbigliamento

4823

Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:

4823 90

– altri:

4823 90 85

– – altri

ex 4823 90 85

– – – copripavimenti con supporto di carta o di cartone, anche tagliati

4908

Decalcomanie di ogni genere

6501 00 00

Campane non formate, né cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli

6502 00 00

Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio o fabbricate unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, non formate, né cerchiate né guarnite

6504 00 00

Cappelli, copricapo ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti

6505

Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite

6506

Altri cappelli, copricapo ed acconciature, anche guarniti:

6506 10

– Copricapo di sicurezza:

6506 10 80

– – di altre materie

– altro:

6506 91 00

– – di gomma o di materia plastica

6506 99

– – di altre materie

6507 00 00

Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse, visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapo

6601

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)

6603

Parti, guarnizioni ed accessori per gli oggetti delle voci 6601 e 6602:

6603 20 00

– Ossature montate, anche con fusto o manico, per ombrelli (da pioggia o da sole), od ombrelloni

6603 90

– altro:

6603 90 10

– – Impugnature e pomi

6703 00 00

Capelli rimessi, assottigliati, imbianchiti o altrimenti preparati; lana, peli ed altre materie tessili, preparati per la fabbricazione di parrucche o di oggetti simili

6704

Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche ed oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli non nominati né compresi altrove

6804

Mole ed oggetti simili, senza basamento, per macinare, sfibrare, sminuzzare, affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, e loro parti, di pietre naturali, di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di ceramica, anche con parti di altre materie:

– altre mole ed oggetti simili:

6804 22

– – di altri abrasivi agglomerati o di ceramica

6805

Abrasivi naturali o artificiali in polvere o in granelli applicati su prodotti tessili, carta, cartone o altre materie, anche tagliati, cuciti o altrimenti riuniti

6807

Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio: pece di petrolio, di carbone fossile)

6808 00 00

Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi ed articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali

6809

Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso

6811

Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili

6812

Amianto (asbesto) lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio; lavori di tali miscele o di amianto (per esempio: fili, tessuti, indumenti, copricapo, calzature, giunti), anche armati, diversi da quelli delle voci 6811 o 6813:

6812 80

– di crocidolite:

6812 80 10

– – lavorato in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio:

ex 6812 80 10

– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

6812 80 90

– – altro:

ex 6812 80 90

– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

– altro:

6812 91 00

– – Indumenti, accessori per l'abbigliamento, calzature e copricapo

6812 92 00

– – Carta, cartoni e feltri

6812 93 00

– – Fogli di amianto ed elastomeri compressi, per giunti, anche presentati in rotoli

6812 99

– – altro:

6812 99 10

– – – Amianto lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio:

ex 6812 99 10

– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

6812 99 90

– – – altro:

ex 6812 99 90

– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

6813

Guarnizioni di frizione (per esempio: piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montate, per freni, per innesti o per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie:

– non contenenti amianto:

6813 89 00

– – altro:

ex 6813 89 00

– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

6814

Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie:

6814 90 00

– altro

6815

Lavori di pietre o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove:

6815 20 00

– Lavori di torba

6902

Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari (escl. i prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili):

6902 10 00

– contenenti, in peso, più di 50 % di magnesio (Mg), calcio (Ca) e cromo (Cr), presi isolatamente o insieme, espressi in ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO) o triossido di dicromo (Cr2O3):

ex 6902 10 00

– – blocchi per forni per vetro

6902 20

– contenenti, in peso, più di 50 % di allumina (Al2O3), di silice (SiO2) o di una miscela o combinazione di tali prodotti:

6902 20 99

– – – altro:

ex 6902 20 99

– – – – blocchi per forni per vetro

6903

Altri prodotti ceramici refrattari (per esempio: storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette), diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili:

6903 10 00

– contenenti, in peso, più di 50 % di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti

7002

Vetro in biglie (diverse dalle microsfere della voce 7018), barre, bacchette o tubi, non lavorato:

7002 20

– Barre e bacchette

– Tubi:

7002 32 00

– – di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10–6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C

7004

Vetro tirato o soffiato, in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato:

7004 90

– altro vetro:

7004 90 70

– – Vetro detto di «orticoltura»

7006 00

Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:

7006 00 90

– altro

7009

Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi:

– altro:

7009 91 00

– – non incorniciati

7009 92 00

– – incorniciati

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro:

7010 20 00

– Tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura

7016

Piastrelle, lastre, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti, di vetro pressato o foggiate a stampo, anche armato, per l'edilizia o la costruzione; cubi, tessere ed altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili; vetri riuniti in vetrate; vetro detto «multicellulare» o vetro «ad alveoli» in blocchi, pannelli, lastre, conchiglie o forme simili:

7016 90

– altro

7017

Vetrerie per laboratorio, per uso igienico o per farmacia, anche graduate o tarate

7018

Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili, loro lavori diversi dalle minuterie di fantasia; occhi di vetro, diversi da quelli per protesi; statuette ed altri oggetti di ornamento, di vetro lavorato al cannello (vetro filato), diversi dalle minuterie di fantasia; microsfere di vetro di diametro non superiore a 1 mm:

7018 90

– altro:

7018 90 10

– – Occhi di vetro; oggetti di conteria di vetro

7019

Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, tessuti):

– Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati, anche tagliati:

7019 12 00

– – Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)

7019 19

– – altro:

7019 19 90

– – – di fibre in fiocco

– Veli, nappe, feltri (mats), materassi, pannelli e prodotti simili non tessuti:

7019 32 00

– – Veli:

ex 7019 32 00

– – – di larghezza inferiore o uguale a 200 cm

– altri tessuti:

7019 51 00

– – di larghezza inferiore o uguale a 30 cm

7019 90

– altro

7101

Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

7102

Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati:

7102 10 00

– non selezionati

– non industriali:

7102 31 00

– – greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati

7102 39 00

– – altro

7103

Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

7104

Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto:

7104 20 00

– altre, gregge o semplicemente segate o sgrossate

7104 90 00

– altro

7106

Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere

7107 00 00

Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati

7108

Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere:

– per usi non monetari:

7108 11 00

– – Polveri

7108 13

– – semilavorato:

7108 20 00

– per uso monetario

7109 00 00

Metalli comuni e argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati

7110

Platino, greggio o semilavorato, o in polvere:

7111 00 00

Metalli comuni, argento e oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati

7112

Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi

7115

Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:

7115 90

– altro

7116

Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

7117

Minuterie di fantasia:

– di metalli comuni, anche argentati, dorati o platinati:

7117 11 00

– – gemelli e bottoni simili

7117 19

– – altro:

– – – senza parti di vetro:

7117 19 91

– – – – dorate, argentate o platinate

7118

Monete

7213

Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati:

– altro:

7213 91

– – di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm:

7213 91 10

– – – del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo

7307

Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio:

– fusi:

7307 11

– – di ghisa non malleabile:

7307 11 90

– – – altro

7307 19

– – altro

– altri, di acciai inossidabili:

7307 21 00

– – Flange

7307 22

– – Gomiti, curve e manicotti, filettati:

7307 22 90

– – – Gomiti e curve

7307 23

– – Accessori da saldare testa a testa

7307 29

– – altro

7307 29 10

– – – filettati

7307 29 90

– – – altri

– altro:

7307 91 00

– – Flange

7307 92

– – Gomiti, curve e manicotti, filettati:

7307 92 90

– – – Gomiti e curve

7307 93

– – Accessori da saldare testa a testa:

– – – il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm:

7307 93 11

– – – – Gomiti e curve

7307 93 19

– – – – altro

– – – il cui maggior diametro esterno è superiore a 609,6 mm:

7307 93 91

– – – – Gomiti e curve

7307 99

– – altro

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni:

7308 30 00

– Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie

7308 90

– altro:

7308 90 10

– – Dighe, chiuse, porte di cariche o chiuse, palizzate, pontili, moli, imbarcaderi, bacini fissi e simili costruzioni fisse marittime, lacuali e fluviali

– – altro:

– – – unicamente o principalmente di lamiere:

7308 90 59

– – – – altro

7309 00

Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo:

– per materie liquide:

7309 00 30

– – con rivestimento interno o calorifugo

– – altri, di capacità:

7309 00 51

– – – superiore a 100 000 l

7309 00 59

– – – inferiore o uguale a 100 000 l

7309 00 90

– per materie solide

7314

Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio:

– altre tele metalliche, griglie e reti:

7314 41

– – zincate:

7314 41 90

– – – altro

7315

Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:

– Catene a maglie articolate e loro parti:

7315 11

– – Catene a rulli:

7315 11 90

– – – altro

7315 12 00

– – altre catene

7315 19 00

– – Parti

7315 20 00

– Catene antisdrucciolevoli

– altre catene e catenelle:

7315 82

– – altre catene, a maglie saldate:

7315 82 10

– – – di cui la più grande dimensione, della sezione trasversale del materiale costitutivo, è inferiore o uguale a 16 mm

7315 89 00

– – altro

7315 90 00

– altre parti

7403

Rame raffinato e leghe di rame, greggio:

– Rame raffinato:

7403 12 00

– – Barre da filo (Wire-bars)

7403 13 00

– – Billette

7403 19 00

– – altro

– Leghe di rame:

7403 22 00

– – a base di rame-stagno (bronzo)

7403 29 00

– – altre leghe di rame (escluse le leghe madri della voce 7405)

7405 00 00

Leghe madri di rame

7408

Fili di rame:

– di rame raffinato:

7408 11 00

– – di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 6 mm

7410

Fogli e nastri sottili di rame (anche stampati o fissati su carta, cartone, materia plastica o supporti simili), di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm (non compreso il supporto):

– senza supporto:

7410 12 00

– – di leghe di rame

7413 00

Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di;rame, non isolati per l'elettricità:

7413 00 20

– di rame raffinato:

ex 7413 00 20

– – anche muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili

7413 00 80

– di leghe di rame:

ex 7413 00 80

– – anche muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili

7415

Punte, chiodi, puntine, rampini ed articoli simili, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la capocchia di rame; viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di rame:

7418

Oggetti per uso domestico, di igiene o da toletta e loro parti, di rame; spugne, strofinacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di rame:

– Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi:

7418 11 00

– – Spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi

7418 19

– – altro

7419

Altri lavori di rame:

7419 10 00

– Catene, catenelle e loro parti

– altro:

7419 91 00

– – colati, gettati in forma (fusi), stampati o fucinati, ma non altrimenti lavorati

7419 99

– – altro:

7419 99 10

– – – Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di rame, la cui sezione trasversale non supera 6 mm nella sua più grande dimensione; lamiere o lastre incise e stirate

7419 99 30

– – – Molle

7607

Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto):

– senza supporto:

7607 11

– – semplicemente laminati

7607 19

– – altro:

7607 19 10

– – – di spessore inferiore a 0,021 mm

– – – di spessore uguale o superiore a 0,021 mm, ma inferiore o uguale a 0,2 mm:

7607 19 99

– – – – altro

7607 20

– su supporto:

7607 20 10

– – di spessore (non compreso il supporto) inferiore a 0,021 mm

– – di spessore (non compreso il supporto) uguale o superiore a 0,021 mm, ma inferiore o uguale a 0,2 mm:

7607 20 99

– – – altro

7610

Costruzioni e parti di costruzione (per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balaustrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni:

7610 90

– altro:

7610 90 90

– – altro

8202

Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare):

8202 20 00

– Lame di seghe a nastro

– Lame di seghe circolari (comprese le frese-seghe):

8202 31 00

– – con parte operante di acciaio

8202 39 00

– – altri, comprese le parti

– altre lame di seghe:

8202 91 00

– – Lame di seghe diritte, per la lavorazione dei metalli

8202 99

– – altro:

– – – con parte operante di acciaio:

8202 99 19

– – – – per la lavorazione di altre materie

8203

Lime, raspe, pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette, cesoie per metalli, tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili, a mano:

8203 10 00

– Lime, raspe ed utensili simili

8203 20

– Pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette ed utensili simili:

8203 20 90

– – altro

8203 30 00

– Cesoie per metalli ed utensili simili

8203 40 00

– Tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili

8204

Chiavi per dadi a mano (comprese le chiavi dinamometriche); bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico

8207

Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio:

8207 20

– Filiere per trafilare o estrudere i metalli:

8207 20 90

– – con parte operante di altre materie

8210 00 00

Apparecchi meccanici azionati a mano, di peso uguale o inferiore a 10 kg, utilizzati per preparare, condizionare o servire alimenti o bevande

8301

Lucchetti, serrature e catenacci (a chiave, a segreto o elettrici), di metalli comuni; fermagli e montature a fermaglio con serratura, di metalli comuni; chiavi per tali oggetti, di metalli comuni:

8301 20 00

– Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli

8302

Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni:

8302 10 00

– Cerniere di ogni specie (ivi compresi i maschietti e le bandelle):

ex 8302 10 00

– – non destinate ad aeromobili civili

8302 20 00

– Rotelle:

ex 8302 20 00

– – non destinate ad aeromobili civili

– altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili:

8302 42 00

– – altri, per mobili:

ex 8302 42 00

– – – non destinate ad aeromobili civili

8302 49 00

– – altro:

ex 8302 49 00

– – – non destinate ad aeromobili civili

8302 50 00

– Attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili

8302 60 00

– Congegni di chiusura automatica per porte:

ex 8302 60 00

– – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8303 00

Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni:

8303 00 10

– Casseforti

8303 00 90

– Cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili

8305

Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori, attacchi per lettere, angolari per lettere, fermagli, unghiette di segnalazione ed oggetti simili per ufficio, di metalli comuni; punti metallici presentati in barrette (per esempio: per ufficio, per lavori di tappezzeria, per imballaggi), di metalli comuni:

8305 10 00

– Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori

8306

Campane, campanelli, gong ed oggetti simili, non elettrici, di metalli comuni; statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni; cornici per fotografie, incisioni o simili, di metalli comuni; specchi di metalli comuni:

– Statuette ed altri oggetti da ornamento:

8306 29

– – altro

8306 30 00

– Cornici per fotografie, incisioni o simili; specchi

8307

Tubi flessibili di metalli comuni, anche con i loro accessori:

8307 90 00

– di altri metalli comuni

8308

Fermagli, momtature a fermaglio (senza serratura), fibbie, fibbie a fermaglio, graffette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria o per qualsiasi confezione od attrezzatura; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e pagliette tagliate, di metalli comuni

8309

Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni:

8309 90

– altro:

8309 90 10

– – Capsule otturanti o coprituraccioli di piombo; capsule otturanti o coprituraccioli di alluminio di diametro superiore a 21 mm

8309 90 90

– – altro:

ex 8309 90 90

– – – diverse dalle capsule di alluminio per scatole per alimenti e lattine per bevande

8310 00 00

Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli indirizzo e cartelli simili, numeri, lettere ed insegne diverse, di metalli comuni, esclusi quelli della voce 9405

8311

Fili, bacchette, tubi, piastre, elettrodi ed oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti, per brasatura, saldatura o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione:

8311 30 00

– Bacchette rivestite e fili riempiti per la brasatura o la saldatura alla fiamma, di metalli comuni

8415

Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente:

8415 10

– del tipo a muro o per finestre, formanti un corpo unico o del tipo «split system» (sistemi ad elementi separati):

8415 10 90

– – del tipo sistemi ad elementi separati

– altro:

8415 82 00

– – altri, con attrezzatura frigorifera:

ex 8415 82 00

– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8415 83 00

– – senza attrezzatura frigorifera:

ex 8415 83 00

– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8415 90 00

– Parti:

ex 8415 90 00

– – diverse dalle parti di macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria delle sottovoci 8415 81, 8415 82 o 8415 83 destinate ad aeromobili civili

8418

Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415:

8418 10

– Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati:

8418 10 20

– – di capacità superiore a 340 l:

ex 8418 10 20

– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8418 10 80

– – altro:

ex 8418 10 80

– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

– Parti:

8418 99

– – altro

8419

Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione:

– Essiccatori:

8419 32 00

– – per il legno, le paste per carta, la carta o i cartoni

8419 40 00

– Apparecchi di distillazione o di rettificazione

8419 50 00

– Scambiatori di calore:

ex 8419 50 00

– – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

– altre macchine, impianti e attrezzature:

8419 89

– – altro:

8419 89 10

– – – Apparecchi e dispositivi di raffreddamento a ritorno d'acqua, nei quali lo scambio termico non si effettua attraverso una parete

8419 89 98

– – – altro

8421

Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas:

– Parti:

8421 91 00

– – di centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi:

ex 8421 91 00

– – – diversi dagli apparecchi della sottovoce 8421 19 94 e dagli idroestrattori per il rivestimento di substrati LCD con emulsioni fotografiche della sottovoce 8421 19 99

8421 99 00

– – altro

8424

Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto:

8424 30

– Macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto

– altri apparecchi:

8424 81

– – per l'agricoltura o l'orticoltura

8425

Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti:

– Paranchi:

8425 19

– – altro:

8425 19 20

– – – azionati a mano, a catena:

ex 8425 19 20

– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8425 19 80

– – – altro:

ex 8425 19 80

– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8426

Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelligru:

– Ponti scorrevoli e travi scorrevoli, gru a portale, gru a ponte, carrelli-elevatori detti:

8426 11 00

– – Ponti e travi scorrevoli, su supporti fissi

8426 20 00

– Gru a torre

8427

Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento:

8428

Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche):

8428 10

– Ascensori e montacarichi:

8428 10 20

– – a funzionamento elettrico:

ex 8428 10 20

– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8428 10 80

– – altro:

ex 8428 10 80

– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8430

Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve:

– altre macchine di sondaggio o di perforazione:

8430 49 00

– – altro

8430 50 00

– altre macchine ed apparecchi, semoventi

8450

Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare:

8450 20 00

– Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 10 kg

8450 90 00

– Parti

8465

Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili:

8465 10

– Macchine che possono eseguire diversi tipi di operazioni, senza cambiamento di utensili tra tali operazioni

– altro:

8465 91

– – Macchine per segare

8465 92 00

– – Macchine per spianare o piallare, o per fresare o modanare

8465 93 00

– – Macchine per smerigliare, pomiciare o lucidare

8465 94 00

– – Macchine per curvare o montare

8465 95 00

– – Foratrici o mortasatrici

8465 96 00

– – Macchine per spaccare, tranciare o svolgere

8465 99

– – altro:

8465 99 90

– – – altro

8470

Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo; registratori di cassa:

8470 50 00

– Registratori di cassa

8474

Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia:

8474 20

– Macchine ed apparecchi per frantumare, macinare o polverizzare:

– Macchine ed apparecchi per mescolare o impastare:

8474 31 00

– – Betoniere ed apparecchi per preparare il cemento

8474 90

– Parti

8476

Macchine automatiche per la vendita di prodotti (per esempio: francobolli, sigarette, generi alimentari, bevande) comprese le macchine per cambiare in moneta spicciola:

– Macchine automatiche per la vendita di bevande:

8476 21 00

– – con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione

8476 90 00

– Parti

8479

Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo:

8479 50 00

– Robot industriali, non nominati né compresi altrove

8480

Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche:

8480 30

– Modelli per forme:

8480 30 90

– – altro

8480 60

– Forme per materie minerali

– Forme per gomma o materie plastiche:

8480 71 00

– – per formare ad iniezione o per compressione

8480 79 00

– – altro

8481

Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche:

8481 10

– Riduttori di pressione:

8481 20

– Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche:

8481 30

– Valvole di ritegno:

8481 40

– Valvole di troppo pieno o di sicurezza:

8481 80

– altri apparecchi:

– – altro:

– – – Valvole di regolazione:

8481 80 51

– – – – di temperatura

– – – altro:

8481 80 81

– – – – Rubinetti a sfera e a maschio

8482

Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini):

8482 30 00

– Cuscinetti a rulli a botte

8482 50 00

– Cuscinetti a rulli cilindrici

8483

Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione:

8483 10

– Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle:

8483 10 95

– – altro:

ex 8483 10 95

– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8483 20

– Supporti con cuscinetti a rotolamento incorporati:

8483 20 90

– – altro

8483 30

– Supporti, diversi da quelli con cuscinetti a rotolamento incorporati; cuscinetti:

– – Supporti:

8483 30 32

– – – per cuscinetti a rotolamento di ogni specie:

ex 8483 30 32

– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8483 30 38

– – – altro:

ex 8483 30 38

– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8483 40

– Ingranaggi e ruote di frizione, diversi dalle ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia:

– – Ingranaggi:

8483 40 21

– – – con ruote cilindriche:

ex 8483 40 21

– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8483 40 23

– – – con ruote coniche o cilindro-coniche:

ex 8483 40 23

– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8483 40 25

– – – con vite senza fine:

ex 8483 40 25

– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8483 40 29

– – – altro:

ex 8483 40 29

– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

– – Riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità:

8483 40 51

– – – Cambi di velocità:

ex 8483 40 51

– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8483 40 59

– – – altro:

ex 8483 40 59

– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8483 50

– Volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa:

8483 50 20

– – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio:

ex 8483 50 20

– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8483 50 80

– – altro:

ex 8483 50 80

– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8483 90

– Ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; parti:

– – altro:

8483 90 81

– – – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio:

ex 8483 90 81

– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8483 90 89

– – – altro:

ex 8483 90 89

– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8484

Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici:

8484 90 00

– altro:

ex 8484 90 00

– – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8504

Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:

8504 40

– Convertitori statici:

8504 40 30

– – del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni, le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità:

ex 8504 40 30

– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8505

Elettromagneti; calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche:

8505 90

– altri, comprese le parti:

8505 90 10

– – Elettromagneti

8510

Rasoi, tosatrici e apparecchi per la depilazione, con motore elettrico incorporato:

8510 10 00

– Rasoi

8510 20 00

– Tosatrici

8510 30 00

– Apparecchi per la depilazione

8512

Apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione (esclusi gli oggetti della voce 8539), tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli:

8512 20 00

– altri apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva

8512 30

– Apparecchi di segnalazione acustica:

8512 30 10

– – del tipo utilizzato per autoveicoli

8512 90

– Parti

8513

Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512

8516

Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545:

8516 29

– Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili:

8516 29 10

– – altro:

8517

Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528:

– Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo:

8517 11 00

– – Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio « cordless»

8517 12 00

– – Telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo:

Ex85171200

– – – per reti cellulari (telefonini cellulari)

8517 18 00

– – altri

– altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa):

8517 61

– – Stazioni fisse

8517 61 00

– – – altri

ex 8517 61 00

– – – – non destinati ad aeromobili civili

8517 62 00

– – Apparecchi per la ricezione, la conversione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing

ex 8517 62 00

– – – Esclusi gli apparecchi di commutazione per la telefonia o la telegrafia

8517 70

– Parti:

– – Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti:

8517 70 11

– – – Antenne destinate ad apparecchi di radiotelefonia o radiotelegrafia:

ex 8517 70 11

– – – – non destinate ad aeromobili civili

8521

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici:

8521 10

– a nastri magnetici:

8521 10 95

– – altro:

ex 8521 10 95

– – – non destinati ad aeromobili civili

8523

Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «schede intelligenti» ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:

– Supporti magnetici:

8523 21 00

– – Schede munite di una pista magnetica

8523 29

– – altro:

– – – Nastri magnetici; dischi magnetici:

– – – – altro:

8523 29 33

– – – – – per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione

ex 8523 29 33

– – – – – – di larghezza superiore a 6,5 mm

8523 29 39

– – – – – altro:

ex 8523 29 39

– – – – – – di larghezza superiore a 6,5 mm

8523 40

– Supporti ottici:

– – altro:

– – – Dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser:

8523 40 25

– – – – per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine

– – – – unicamente per la riproduzione del suono:

8523 40 39

– – – – – di diametro superiore a 6,5 cm

– – – – altro:

– – – – – altro:

8523 40 51

– – – – – – Dischi digitali versatili (DVD)

8523 40 59

– – – – – – altro

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali:

8525 80

– Telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali:

– – Telecamere:

8525 80 19

– – – altro

– – Videocamere digitali:

8525 80 99

– – – altro

8529

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:

8529 10

– Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti:

– – Antenne:

– – – Antenne per esterni di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione:

8529 10 39

– – – – Altre

8531

Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530:

8531 10

– Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio ed apparecchi simili:

8531 10 30

– – del tipo utilizzato per edifici

8531 10 95

– – altro:

ex 8531 10 95

– – – non destinati ad aeromobili civili

8531 90

– Parti:

8531 90 85

– – altro

8536

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche:

8536 90

– altri apparecchi:

8536 90 10

– – Connessioni ed elementi di contatto per fili e cavi

8543

Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo:

8543 70

– altre macchine ed apparecchi:

8543 70 30

– – Amplificatori d'antenne

– – Lettini e lampade solari e simili apparecchi per abbronzatura:

– – – funzionanti con tubi fluorescenti a raggi ultravioletti A:

8543 70 55

– – – – altro

8543 70 90

– – altro

ex 8543 70 90

– – – non destinati ad aeromobili civili

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione:

– altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V:

8544 42

– – muniti di pezzi di congiunzione:

8544 42 10

– – – dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni:

ex 8544 42 10

– – – – per tensioni inferiori o uguali a 80 V

8544 49

– – altro:

8544 49 20

– – – dei tipi utilizzati per telecomunicazioni, per tensioni inferiori o uguali a 80 V

8703

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa:

8703 10

– Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve; autoveicoli speciali per il trasporto di persone sui campi da golf e veicoli simili

8703 90

– altro

8707

Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine:

8707 10

– degli autoveicoli della voce 8703:

8707 10 90

– – altro

8709

Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»):

8711 20

– con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 50 cm3 ma inferiore o uguale a 250 cm3:

8711 30

– con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 250 cm3 ma inferiore o uguale a 500 cm3:

8711 40 00

– con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 500 cm3 ma inferiore o uguale a 800 cm3:

8716

Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti:

– altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci:

8716 39

– – altro:

– – – altro:

– – – – nuovi:

– – – – – altro:

8716 39 59

– – – – – – altro

8901

Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci:

8901 90

– altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci:

– – altro:

8901 90 91

– – – senza propulsione meccanica

8901 90 99

– – – a propulsione meccanica

8903

Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe:

– altro:

8903 99

– – altro:

8903 99 10

– – – di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg

– – – altro:

8903 99 99

– – – – di lunghezza superiore a 7,5 m

9001

Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente:

9001 10

– Fibre ottiche, fasci e cavi di fibre ottiche:

9001 10 90

– – altro

9003

Montature per occhiali o per oggetti simili, e loro parti:

– Montature:

9003 11 00

– – di materie plastiche

9003 19

– – di altre materie:

9003 19 30

– – – di metalli comuni

9003 19 90

– – – di altre materie

9028

Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:

9028 90

– Parti ed accessori:

9028 90 90

– – altro

9107 00 00

Interruttori orari ed altri apparecchi che permettono di far scattare un meccanismo a tempo stabilito, con un movimento di orologeria o di un motore sincrono

9401

Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402) anche trasformabili in letti, e loro parti:

9401 10 00

– Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei:

ex 9401 10 00

– diversi da quelli foderati in pelle, destinati ad aeromobili civili

9405

Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove:

9405 60

– Insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili:

9405 60 80

– – di altre materie:

ex 9405 60 80

– – – non destinate ad aeromobili civili

– Parti:

9405 99 00

– – altro:

ex 9405 99 00

– – – diverso dalle parti degli articoli dei 9405 10 o 9405 60, di metalli comuni destinati ad aeromobili civili

9406 00

Costruzioni prefabbricate:

– altro:

– – di ferro o di acciaio:

9406 00 31

– – – Serre

9506

Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica, l'atletica, gli altri sport (compreso il tennis da tavolo) o i giuochi all'aperto, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; piscine e vasche per sguazzare:

– Sci da neve ed altri attrezzi per sciare sulla neve:

9506 11

– – Sci:

9506 12 00

– – Attacchi per sci

9506 19 00

– – altro

– Sci nautici, acquaplani, tavole a vela ed altri attrezzi per la pratica di sport nautici:

9506 21 00

– – Tavole a vela

9506 29 00

– – altro

– Bastoni per golf ed altri attrezzi per il golf:

9506 31 00

– – Bastoni completi

9506 32 00

– – Palle

9506 39

– – altro

9506 40

– Oggetti ed attrezzi per il tennis da tavolo

– Racchette da tennis, da «badminton» o simili, anche senza corde:

9506 51 00

– – Racchette da tennis, anche senza corde

9506 59 00

– – altro

– Palloni e palle, diverse dalle palle da golf o da tennis da tavolo:

9506 61 00

– – Palle da tennis

9506 62

– – gonfiabili:

9506 62 10

– – – di cuoio

9506 69

– – altro

9506 70

– Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese la calzature alle quali sono fissati dei pattini:

9506 70 10

– – Pattini da ghiaccio

9506 70 90

– – Parti ed accessori

– altro:

9506 91

– – Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica o l'atletica

9506 99

– – altro

9507

Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia:

9507 30 00

– Mulinelli per la pesca

9606

Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni

9607

Chiusure lampo e loro parti

9607 20

Parti:

ALLEGATO I (b)

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA SERBIA AI PRODOTTI INDUSTRIALI DELLA COMUNITÀ

di cui all'articolo 6

Le aliquote del dazio vengono ridotte secondo il calendario seguente:

a)

all'entrata in vigore del presente accordo, il dazio all'importazione viene ridotto all'80 % del dazio di base;

b)

il 1o gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 60 % del dazio di base;

c)

il 1o gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 40 % del dazio di base;

d)

il 1o gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 20 % del dazio di base;

e)

il 1o gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, i dazi all'importazione rimanenti sono aboliti.

Codice NC

Descrizione

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

– Acido acetico e suoi sali; anidride acetica:

2915 21 00

– – Acido acetico

2930

Tiocomposti organici:

2930 90

– altro:

2930 90 85

– – altro:

ex 2930 90 85

– – – Ditiocarbonati (xantati, xantogenati)

3006

Preparazioni e prodotti farmaceutici elencati nella nota 4 di questo capitolo:

3006 10

– Catgut sterili, legature sterili simili per suture chirurgiche e adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite; laminarie sterili; emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o la odontoiatria:

3006 10 30

– – Barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l’odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili:

ex 3006 10 30

– – – Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche, alveolari, esclusi quelli di polimeri di stirene o di polimeri di cloruro di vinile

3208

Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo:

3208 20

– base di polimeri acrilici o vinilici

3208 90

– altro:

– – Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo:

3208 90 11

– – – Poliuretano ottenuto da 2,2'-(terz-butilimmino)dietanolo e diisocianato di 4,4'-metilendicicloesile, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 48 % o più di polimero

3208 90 19

– – – altro:

ex 3208 90 19

– – – – altro diverso da:

vernici per l'isolamento elettrico a base di poliuretano (PUR) ottenuto da 2,2'-(terz-butilimmino)dietanolo e diisocianato di 4,4' metilendicicloesile, sotto forma di soluzione in N,N dimetilacetammide, contenente, in peso, 20 % o più di sostanze solide (massimo 36 %);

vernici per l'isolamento elettrico a base di polietere-imide (PEI) ottenuto da copolimero di p-cresolo e divinilbenzene, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 20 % o più di sostanze solide (massimo 40 %);

vernici per l'isolamento elettrico a base di poliamidimide (PAI) ottenuto da anidride dell'acido trimetil-di-isocianico, sotto forma di soluzione in N-metilpirrolidone, contenente, in peso, 25 % o più di sostanze solide (massimo 40 %)

– – altro:

3208 90 91

– – – a base di polimeri sintetici

3208 90 99

– – – a base di polimeri naturali modificati

3209

Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso:

3304

Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure:

– altro:

3304 99 00

– – altro

3305

Preparazioni per capelli:

3305 10 00

– Shampooings

3306

Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto:

3306 10 00

– Dentifrici

3306 90 00

– altro

3307

Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti:

– Preparazioni per profumare o per deodorare i locali, comprese le preparazioni odorifere per cerimonie religiose:

3307 41 00

– – Incenso (agarbatti) ed altre preparazioni odorifere che agiscono per combustione

3401

Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti:

3401 20

– Saponi presentati in altre forme

3401 30 00

– Prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone

3402

Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401:

3402 20

– Preparazioni condizionate per la vendita al minuto

3402 90

– altro:

3402 90 90

– – Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire

3405

Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404:

3406 00

Candele, ceri ed articoli simili

3407 00 00

Paste per modelli, anche presentate per il trastullo dei bambini; composizioni dette «cere per l'odontoiatria» presentate in assortimenti, in imballaggi per la vendita al minuto o in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili; altre composizioni per l'odontoiatria, a base di gesso:

ex 3407 00 00

– diverse dalle preparazioni per uso odontoiatrico

3506

Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg:

3506 10 00

– prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg

– altro:

3506 99 00

– – altro

3604

Articoli per fuochi d'artificio, razzi di segnalazione o grandinifughi e simili, petardi ed altri articoli pirotecnici:

3604 90 00

– altro

3606

Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili citati nella nota 2 di questo capitolo:

3606 10 00

– Combustibili liquidi e gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o per ricaricare gli accendini o gli accenditori di capacità non superiore a 300 cm3

3606 90

– altro:

3606 90 90

– – altro

3808

Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide

3825

Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 del presente capitolo:

3825 90

– altro:

3825 90 10

– – Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas

3915

Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche:

3916

Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche:

3916 10 00

– di polimeri di etilene

3916 20

– di polimeri di cloruro di vinile:

3916 20 90

– – altro

3916 90

– di altre materie plastiche:

– – di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente:

3916 90 11

– – – di poliesteri

3916 90 13

– – – di poliammidi

3916 90 15

– – – di resine epossidiche

3916 90 19

– – – altro

– – di prodotti di polimerizzazione di addizione:

3916 90 51

– – – di polimeri di propilene

3916 90 59

– – – altro

3917

Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche:

– Tubi rigidi:

3917 21

– – di polimeri di etilene:

3917 21 10

– – – senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati

3917 21 90

– – – altro:

ex 3917 21 90

– – – – diversi da quelli muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili

3917 22

– – di polimeri di propilene:

3917 22 10

– – – senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati

3917 22 90

– – – altro:

ex 3917 22 90

– – – – diversi da quelli muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili

3917 23

– – di polimeri di cloruro di vinile:

3917 23 10

– – – senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati

3917 23 90

– – – altro:

ex 3917 23 90

– – – – diversi da quelli muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili

3917 29

– – di altre materie plastiche

– altri tubi:

3917 32

– – Altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori:

– – – senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati:

3917 32 10

– – – – di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente

– – – – di prodotti di polimerizzazione di addizione:

3917 32 31

– – – – – di polimeri di etilene

3917 32 35

– – – – – di polimeri di cloruro di vinile:

ex 3917 32 35

– – – – – – diversi da quelli per dializzatore

3917 32 39

– – – – – altro

3917 32 51

– – – – altro

– – – altro:

3917 32 99

– – – – altro

3917 33 00

– – Altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori:

ex 3917 33 00

– – – diversi da quelli muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili

3917 39

– – altro

3918

Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di materie plastiche, definiti nella nota 9 di questo capitolo

3921

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche:

– Prodotti alveolari:

3921 13

– – di poliuretani

3921 14 00

– – di cellulosa rigenerata

3921 19 00

– – di altre materie plastiche

3923

Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche:

– Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci:

3923 29

– – di altre materie plastiche

3923 30

– Bottiglioni, bottiglie, flaconi ed oggetti simili

3923 40

– Bobine, spole, tubetti, rocchetti e supporti simili

3923 50

– Turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura

3923 50 10

– – Capsule otturanti o coprituraccioli

3923 90

– altro

3924

Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche:

3924 90

– altro

3925

Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove:

3925 10 00

– Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di capacità superiore a 300 litri

3925 90

– altro

3926

Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914:

3926 30 00

– Guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili

3926 40 00

– Statuette ed altri oggetti da ornamento

3926 90

– altro:

3926 90 50

– – Cestelli ed articoli simili per filtrare l'acqua all'entratra dei tombini

– – altro:

3926 90 92

– – – ottenuti da fogli

3926 90 97

– – – altro:

ex 3926 90 97

– – – – altro diverso da:

prodotti farmaceutici e per l'igiene (comprese le tettarelle per bébé);

materiale per lenti a contatto

4003 00 00

Gomma rigenerata in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

4004 00 00

Cascami, avanzi e ritagli di gomma non indurita, anche ridotti in polvere o in granuli

4009

Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, anche muniti dei loro accessori (per esempio giunti, gomiti, raccordi):

– non rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie:

4009 11 00

– – senza accessori

4009 12 00

– – con accessori:

ex 4009 12 00

– – – diversi da quelli per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

– rinforzati solamente con metalli o altrimenti associati solamente a metalli:

4009 21 00

– – senza accessori

4009 22 00

– – con accessori:

ex 4009 22 00

– – – diversi da quelli per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

– rinforzati solamente con materie tessili o altrimenti associate solamente a materie tessili:

4009 31 00

– – senza accessori

4009 32 00

– – con accessori:

ex 4009 32 00

– – – diversi da quelli per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

– rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie:

4009 41 00

– – senza accessori

4009 42 00

– – con accessori:

ex 4009 42 00

– – – diversi da quelli per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

4010

Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata:

– Nastri trasportatori:

4010 12 00

– – rinforzati soltanto di materie tessili

4010 19 00

– – altro

– Cinghie di trasmissione:

4010 31 00

– – Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm

4010 32 00

– – Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm

4010 33 00

– – Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm

4010 34 00

– – Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm

4010 35 00

– – Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 150 cm

4010 36 00

– – Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 150 cm ma non superiore a 198 cm

4010 39 00

– – altro

4011

Pneumatici nuovi, di gomma:

4011 10 00

– dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e auto da corsa)

4011 20

– dei tipi utilizzati per autobus o autocarri:

4011 20 90

– – con un indice di carico superiore a 121

ex 4011 20 90

– – – con cerchioni di diametro non superiore a 61 cm

4011 40

– dei tipi utilizzati per motocicli:

4011 50 00

– dei tipi utilizzati per biciclette

– altri, a ramponi, a spina di pesce o simili:

4011 69 00

– – altro

– altro:

4011 99 00

– – altro

4013

Camere d'aria, di gomma:

4013 10

– dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo «break» e auto da corsa), autobus o autocarri:

4013 10 90

– – dei tipi utilizzati per autobus o autocarri

4013 20 00

– dei tipi utilizzati per biciclette

4013 90 00

– altro

4015

Indumenti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoguanti e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso:

– Guanti, mezzoguanti e muffole:

4015 19

– – altro

4015 90 00

– altro

4016

Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita:

– altro:

4016 91 00

– – Rivestimenti e tappeti da pavimento

4016 92 00

– – Gomme per cancellare

4016 93 00

– – Giunti:

ex 4016 93 00

– – – diversi da quelli per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili

4016 95 00

– – altri oggetti gonfiabili

4016 99

– – altro:

4016 99 20

– – – Manicotti di dilatazione:

ex 4016 99 20

– – – – diversi da quelli per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili

– – – altro:

– – – – per autoveicoli delle voci da 8701 a 8705:

4016 99 52

– – – – – Pezzi gomma-metallo

4016 99 58

– – – – – altro

– – – – altro:

4016 99 91

– – – – – Pezzi gomma-metallo:

ex 4016 99 91

– – – – – – diversi da quelli per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili

4016 99 99

– – – – – altro:

ex 4016 99 99

– – – – – – diversi da quelli per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili

4017 00

Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi cascami e avanzi; lavori di gomma indurita

4201 00 00

Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia

4203

Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti

4302

Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce 4303

4303

Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria

4304 00 00

Pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali:

ex 4304 00 00

– articoli di pelliccia artificiale

4410

Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili (per esempio: pannelli detti «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici:

– di legno:

4410 11

– – Pannelli di particelle:

4410 11 10

– – – greggi o semplicemente levigati

4410 11 30

– – – rivestiti sulle superfici di strati con carta impregnata di melamina

4410 11 50

– – – rivestiti sulle superfici con lastre o fogli decorativi stratificati in materia plastica

4410 11 90

– – – altro

4410 19 00

– – altro

ex 4410 19 00

– – – Esclusi i pannelli detti «waferboard»

4410 90 00

– altro

4411

Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici:

– Pannelli di fibre di tipo medio (MDF):

4411 12

– – di spessore inferiore o uguale a 5 mm:

4411 12 10

– – – non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie:

ex 4411 12 10

– – – – con massa volumica superiore a 0,8 g/cm3

4411 12 90

– – – altro:

ex 4411 12 90

– – – – con massa volumica superiore a 0,8 g/cm3

4411 13

– – di spessore superiore a 5 mm ed inferiore o uguale a 9 mm:

4411 13 10

– – – non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie:

ex 4411 13 10

– – – – con massa volumica superiore a 0,8 g/cm3

4411 13 90

– – – altro:

ex 4411 13 90

– – – – con massa volumica superiore a 0,8 g/cm3

4411 14

– – di spessore superiore a 9 mm:

4411 14 10

– – – non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie:

ex 4411 14 10

– – – – con massa volumica superiore a 0,8 g/cm3

4411 14 90

– – – altro:

ex 4411 14 90

– – – – con massa volumica superiore a 0,8 g/cm3

– altro:

4411 92

– – con massa volumica superiore a 0,8 g/cm3

4412

Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato:

4412 10 00

– di bambù:

ex 4412 10 00

– – Legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, in cui ciascun foglio non superi lo spessore di 6 mm:

– Legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno (diverso dal bambù), in cui ciascun foglio non superi lo spessore di 6 mm:

4412 32 00

– – altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere:

4412 39 00

– – altro

4414 00

Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili:

4414 00 10

– di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo

4418

Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno:

4418 40 00

– Casseforme per gettate di calcestruzzo

4418 60 00

– Pali e travi

4418 90

– altro:

4418 90 10

– – di legni lamellari

4418 90 80

– – altro

4421

Altri lavori di legno:

4421 10 00

– Grucce per indumenti

4421 90

– altro:

4421 90 91

– – di pannelli di fibre

4602

Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma da materiale da intreccio oppure confezionati con manufatti della voce 4601; lavori di luffa:

– di materiali vegetali:

4602 11 00

– – di bambù:

ex 4602 11 00

– – – Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma

4602 12 00

– – di rattan:

ex 4602 12 00

– – – Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma

4602 19

– – altro:

– – – altro:

4602 19 91

– – – – Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma

4808

Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta del tipo descritto nel testo della voce 4803:

4808 10 00

– Carta e cartone ondulati, anche perforati

4814

Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie

4818

Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, pannolini per bambini piccoli (bébés), assorbenti e tamponi igienici, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:

4818 30 00

– Tovaglie e tovaglioli da tavola

4818 90

– altro

4821

Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o non:

4821 90

– altro

4823

Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:

4823 70

– Articoli foggiati a stampo o ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta

4907 00

Francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese nel quale hanno o avranno un valore di affrancatura riconosciuto; carta bollata; biglietti di banca; assegni; titoli azionari od obbligazioni e titoli simili:

4909 00

Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni:

4909 00 10

– Cartoline postali stampate o illustrate

4911

Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie:

– altro:

4911 91 00

– – Immagini, incisioni e fotografie:

6401

Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti:

6401 10

– Calzature con puntale protettivo di metallo:

– Altre calzature:

6401 92

– – che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio

6401 99 00

– – altro:

ex 6401 99 00

– – – altre, diverse da quelle che coprono la caviglia

6402

Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica:

– Calzature per lo sport:

6402 12

– – Calzature da sci e calzature per il surf da neve

6402 19 00

– – altro

6403

Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale:

– Calzature per lo sport:

6403 12 00

– – Calzature da sci e calzature per il surf da neve

6403 19 00

– – altro

6403 20 00

– Calzature con suole esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce

– altre calzature, con suole esterne di cuoio naturale:

6403 59

– – altro:

– – – altro:

– – – – Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli:

6403 59 11

– – – – – di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm

– – – – – altre, con suole interne di lunghezza:

6403 59 31

– – – – – – inferiore a 24 cm

– – – – – – uguale o superiore a 24 cm:

6403 59 35

– – – – – – – per uomo

6403 59 39

– – – – – – – per donna

6403 59 50

– – – – Pantofole ed altre calzature da camera

– – – – altre, con suole interne di lunghezza:

6403 59 91

– – – – – inferiore a 24 cm

– – – – – uguale o superiore a 24 cm:

6403 59 95

– – – – – – per uomo

6403 59 99

– – – – – – per donna

6404

Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili

6406

Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti:

6506

Altri cappelli, copricapo ed acconciature, anche guarniti:

6506 10

– Copricapo di sicurezza:

6506 10 10

– – di materia plastica

6602 00 00

Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili

6603

Parti, guarnizioni ed accessori per gli oggetti delle voci 6601 e 6602:

6603 90

– altro:

6603 90 90

– – altro

6701 00 00

Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine ed oggetti confezionati di queste materie, diversi dai prodotti della voce, e dai calami e dagli stelidi piume, lavorati

6801 00 00

Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, di pietre naturali (diverse dall'ardesia)

6802

Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente:

6803 00

Ardesia naturale lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata

6806

Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811, 6812 e del capitolo 69:

6806 20

– Vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e prodotti minerali simili espansi, anche miscelati tra loro:

6806 90 00

– altro

6810

Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati

6813

Guarnizioni di frizione (per esempio: piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montate, per freni, per innesti o per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie:

6813 20 00

– contenenti amianto:

ex 6813 20 00

– – Guarnizioni per freni non destinate ad aeromobili civili

– non contenenti amianto:

6813 81 00

– – Guarnizioni per freni:

ex 6813 81 00

– – – non destinate ad aeromobili civili

6815

Lavori di pietre o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove:

– altri lavori:

6815 91 00

– – contenenti magnesite, dolomite o cromite

6815 99

– – altro:

6815 99 10

– – – di materie refrattarie, agglomerati con un legante chimico

6815 99 90

– – – altro

6902

Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili:

6902 90 00

– altro:

ex 6902 90 00

– – diversi da quelli a base di carbonio o zirconio

6904

Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica

6905

Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia

6906 00 00

Tubi, grondaie ed accessori per tubazioni, di ceramica

6908

Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ceramica, anche su supporto:

6908 90

– altro:

– – altro:

– – – altro:

– – – – altro:

6908 90 99

– – – – – altro

6909

Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici, di ceramica; trogoli, tinozze e recipienti simili per l'economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio, di ceramica:

– Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici:

6909 12 00

– – Oggetti aventi una durezza uguale o superiore a 9 su scala Mohs

6909 19 00

– – altro

6909 90 00

– altro

6911

Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di porcellana:

6911 90 00

– altro

6912 00

Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana:

6913

Statuette ed altri oggetti da ornamento

6914

Altri lavori di ceramica:

6914 90

– altro

7007

Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro:

– Vetri temperati:

7007 11

– – di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli

7007 19

– – altro:

7007 19 20

– – – colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente o riflettente

7007 19 80

– – – altro

– Vetri formati da fogli aderenti fra loro:

7007 21

– – di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli:

7007 21 20

– – – di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle vetture automobile e trattori

7007 21 80

– – – altro:

ex 7007 21 80

– – – – diverse dai parabrezza, non incorniciati, destinati ad aeromobili civili

7007 29 00

– – altro

7008 00

Vetri isolanti a pareti multiple

7009

Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi:

7009 10 00

– Specchi retrovisivi per veicoli

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro:

7010 90

– altro:

– – altro:

– – – altri, di capacità nominale:

– – – – di meno di 2,5 l:

– – – – – per prodotti alimentari e bevande:

– – – – – – Bottiglie e boccette:

– – – – – – – di vetro non colorato, di capacità nominale:

7010 90 45

– – – – – – – – 0,15 l o più ma non superiore a 0,33 l

– – – – – – – di vetro colorato, di capacità nominale:

7010 90 53

– – – – – – – – superiore a 0,33 l ma inferiore a 1 l

7010 90 55

– – – – – – – – 0,15 l o più ma non superiore a 0,33 l

7011

Ampolle e involucri tubolari, aperti, e loro parti, di vetro, senza guarnizioni, per lampade elettriche, tubi catodici o simili:

7011 90 00

– altro

7014 00 00

Vetrerie per segnalazione e elementi di ottica di vetro (diversi da quelli della voce 7015), non lavorati otticamente

7015

Vetri da orologeria e vetri analoghi, vetri da occhialeria comune e medica, curvi, piegati, incavati o simili, non lavorati otticamente; sfere (globi) cave e loro segmenti, di vetro, per la fabbricazione di tali vetri:

7015 90 00

– altro

7016

Piastrelle, lastre, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti, di vetro pressato o foggiate a stampo, anche armato, per l'edilizia o la costruzione; cubi, tessere ed altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili; vetri riuniti in vetrate; vetro detto «multicellulare» o vetro «ad alveoli» in blocchi, pannelli, lastre, conchiglie o forme simili:

7016 10 00

– Cubi, tessere e altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili

7018

Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili, loro lavori diversi dalle minuterie di fantasia; occhi di vetro, diversi da quelli per protesi; statuette ed altri oggetti di ornamento, di vetro lavorato al cannello (vetro filato), diversi dalle minuterie di fantasia; microsfere di vetro di diametro non superiore a 1 mm:

7018 10

– Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili:

7018 20 00

– Microsfere di vetro di diametro non superiore a 1 mm

7018 90

– altro:

7018 90 90

– – altro

7019

Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, tessuti):

– Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati, anche tagliati:

7019 11 00

– – Filati tagliati (chopped strands), di lunghezza non superiore a 50 mm

– Veli, nappe, feltri (mats), materassi, pannelli e prodotti simili non tessuti:

7019 39 00

– – altro

7019 40 00

– Tessuti di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)

– altri tessuti:

7019 52 00

– – di larghezza superiore a 30 cm, ad armatura a tela, di peso inferiore a 250 g/m2, aventi un titolo di filati semplici inferiore o uguale a 136 tex

7019 59 00

– – altro

7020 00

Altri lavori di vetro:

7020 00 05

– Tubi e supporti di reattori al quarzo destinati all'inserimento in camere di diffusione e ossidazione per la produzione di materiali semiconduttori

– altro:

7020 00 10

– – di quarzo o di altra silice, fusi

7020 00 30

– – di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10–6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C

7020 00 80

– – altro

7117

Minuterie di fantasia:

– di metalli comuni, anche argentati, dorati o platinati:

7117 19

– – altro:

7117 19 10

– – – con parti di vetro

– – – senza parti di vetro:

7117 19 99

– – – – altro

7117 90 00

– altro

7208

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti:

– altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo:

7208 39 00

– – di spessore inferiore a 3 mm

7216

Profilati di ferro o di acciai non legati:

– altro:

7216 91

– – ottenuti o rifiniti a freddo da prodotti laminati piatti

7216 99 00

– – altro

7217

Fili di ferro o di acciai non legati:

7217 10

– non rivestiti, anche lucidati:

– – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:

– – – la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm:

7217 10 39

– – – – altro

7217 20

– zincate:

– – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:

7217 20 30

– – – la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm

7217 20 50

– – contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:

7302 40 00

– Stecche (ganasce) e piastre di appoggio

7302 90 00

– altro

7310

Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo:

7312

Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità:

7312 10

– Trefoli e cavi:

7312 10 20

– – di acciai inossidabili:

ex 7312 10 20

– – – diversi da quelli muniti di accessori o foggiati in articoli, destinati ad aeromobili civili

– – altri, la cui sezione trasversale massima è:

– – – inferiori o uguali a 3 mm:

7312 10 49

– – – – altro:

ex 7312 10 49

– – – – – diversi da quelli muniti di accessori o foggiati in articoli, destinati ad aeromobili civili

– – – superiori a 3 mm:

– – – – Trefoli:

7312 10 61

– – – – – non rivestiti:

ex 7312 10 61

– – – – – – diversi da quelli muniti di accessori o foggiati in articoli, destinati ad aeromobili civili

– – – – – rivestiti:

7312 10 65

– – – – – – zincati:

ex 7312 10 65

– – – – – – – diversi da quelli muniti di accessori o foggiati in articoli, destinati ad aeromobili civili

7312 10 69

– – – – – – altro:

ex 7312 10 69

– – – – – – – diversi da quelli muniti di accessori o foggiati in articoli, destinati ad aeromobili civili

7312 90 00

– altro

ex 7312 90 00

– – diversi da quelli muniti di accessori o foggiati in articoli, destinati ad aeromobili civili

7314

Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio:

7314 20

– Griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro, di fili la cui sezione trasversalemassima è uguale o superiore a 3 mm e le cui maglie hanno una superficie di almeno 100 cm2

– altre griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro:

7314 39 00

– – altro

7317 00

Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame

7318

Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio

7320

Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio

7321

Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzateaccessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas,scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

– altri apparecchi:

7321 89 00

– – altri, compresi gli apparecchi a combustibili solidi:

ex 7321 89 00

– – – a combustibili solidi

7322

Radiatori per il riscaldamento centrale «a riscaldamento non elettrico» e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; generatori di aria calda, incl. i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata «a riscaldamento non elettrico» aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:

– Radiatori e loro parti:

7322 11 00

– – di ghisa

7322 19 00

– – altro

7323

Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio:

– altro:

7323 91 00

– – di ghisa, non smaltati

7323 93

– – di acciai inossidabili

7323 94

– – di ferro o acciaio, smaltati:

7323 94 10

– – – Oggetti per il servizio della tavola

7323 99

– – altro:

7323 99 10

– – – Oggetti per il servizio della tavola

– – – altro:

7323 99 99

– – – – altro

7324

Oggetti di igiene o da toletta e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:

– Vasche da bagno:

7324 21 00

– – di ghisa, anche smaltate

7324 90 00

– altre, comprese le parti:

ex 7324 90 00

– – altro diverso da oggetti per uso igienico, escluse le loro parti, destinati ad aeromobili civili

7325

Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio

7326

Altri lavori di ferro o acciaio

7403

Rame raffinato e leghe di rame, greggio:

– Leghe di rame:

7403 21 00

– – a base di rame-zinco (ottone)

7407

Barre e profilati di rame:

– di leghe di rame:

7407 29

– – altro

7408

Fili di rame:

– di rame raffinato:

7408 19

– – altro

– di leghe di rame:

7408 22 00

– – a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)

7410

Fogli e nastri sottili di rame (anche stampati o fissati su carta, cartone, materia plastica o supporti simili), di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm (non compreso il supporto):

– senza supporto:

7410 11 00

– – di rame raffinato

7418

Oggetti per uso domestico, di igiene o da toletta e loro parti, di rame; spugne, strofinacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di rame:

7418 20 00

– Oggetti di igiene o da toletta e loro parti

7419

Altri lavori di rame:

– altro:

7419 99

– – altro:

7419 99 90

– – – altro

7604

Barre e profilati di alluminio:

– di leghe di alluminio:

7604 29

– – altro:

7604 29 10

– – – Barre

7605

Fili di alluminio:

– di alluminio non legato:

7605 19 00

– – altro

– di leghe di alluminio:

7605 21 00

– – di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm

7605 29 00

– – altro

7608

Tubi di alluminio:

7608 20

– di leghe di alluminio:

– – altro:

7608 20 81

– – – semplicemente estrusi a caldo:

ex 7608 20 81

– – – – diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

7609 00 00

Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)

7611 00 00

Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

7612

Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

7613 00 00

Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti

7614

Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità

7615

Oggetti per uso domestico o d'igiene o da toletta, e loro parti, di alluminio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di alluminio

7616

Altri lavori di alluminio

8201

Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, rastrelli e raschiatoi, di metalli comuni; asce, roncole e simili utensili taglienti, di metalli comuni; forbici per potare di ogni tipo, di metalli comuni; falci e falcetti, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano, di metalli comuni

8202

Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare):

8202 10 00

– Seghe

8205

Utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) non nominati né compresi altrove; lampade per saldare e simili; morse, sergenti e simili, diversi da quelli che costituiscono accessori o parti di macchine utensili; incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale:

8206 00 00

Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

8207

Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio:

– Utensili di perforazione o di sondaggio:

8207 13 00

– – con parte operante di cermet

8207 19

– – altri, comprese le parti:

8207 19 90

– – – altro

8207 30

– Utensili per imbutire, stampare o punzonare

8207 40

– Utensili per maschiare o filettare

8207 50

– Utensili per forare

8207 60

– Utensili per alesare o scanalare

8207 70

– Utensili per fresare

8207 80

– Utensili per tornire

8207 90

– altri utensili intercambiabili:

– – con parte operante di altre materie:

8207 90 30

– – – Lame da cacciavite

8207 90 50

– – – Utensili per tagliare ingranaggi

– – – altri, con parte operante:

– – – – di cermet:

8207 90 71

– – – – – per la lavorazione dei metalli

8207 90 78

– – – – – altro

– – – – di altre materie:

8207 90 91

– – – – – per la lavorazione dei metalli

8207 90 99

– – – – – altro

8208

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici

8209 00

Placchette, bacchette, punte ed oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da cermet

8211

Coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame

8211 10 00

– Assortimenti

– altro:

8211 91

– – Coltelli da tavola a lama fissa

8211 92 00

– – altri coltelli a lama fissa

8211 93 00

– – Coltelli diversi da quelli a lama fissa, compresi i roncoli chiudibili

8211 94 00

– – Lame

8212

Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri)

8213 00 00

Forbici a due branche e loro lame

8214

Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

8215

Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili:

8215 10

– Assortimenti contenenti almeno un oggetto argentato, dorato o platinato

8215 20

– altri assortimenti

– altro:

8215 99

– – altro

8301

Lucchetti, serrature e catenacci, a chiave, a segreto o elettrici, di metalli comuni; fermagli e montature a fermaglio con serratura, di metalli comuni; chiavi per tali oggetti, di metalli comuni:

8301 10 00

– Lucchetti

8301 30 00

– Serrature del tipo utilizzato per mobili

8301 40

– altre serrature

8301 50 00

– Fermagli e montature a fermaglio con serratura

8301 60 00

– Parti

8301 70 00

– Chiavi presentate isolatamente

8302

Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili, di metalli comuni, per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni:

8302 30 00

– altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per autoveicoli

– altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili:

8302 41 00

– – per edifici

8305

Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori, attacchi per lettere, angolari per lettere, fermagli, unghiette di segnalazione ed oggetti simili per ufficio, di metalli comuni; punti metallici presentati in barrette (per esempio: per ufficio, per lavori di tappezzeria, per imballaggi), di metalli comuni:

8305 20 00

– Punti metallici presentati in barrette

8305 90 00

– altro, comprese le parti

8307

Tubi flessibili di metalli comuni, anche con i loro accessori:

8307 10 00

– di ferro o di acciaio:

ex 8307 10 00

– – diversi da quelli muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili

8309

Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni:

8309 10 00

– Tappi a corona

8311

Fili, bacchette, tubi, piastre, elettrodi ed oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti, per brasatura, saldatura o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerati, per la metallizzazione a proiezione:

8311 10

– Elettrodi rivestiti per saldatura ad arco, di metalli comuni:

8311 20 00

– Fili riempiti per saldatura ad arco, di metalli comuni

8402

Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»:

– Caldaie a vapore:

8402 11 00

– – Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore superiore a 45 t

8402 12 00

– – Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore inferiore o uguale a 45 t

8402 19

– – altre caldaie a vapore, comprese le caldaie miste:

8402 20 00

– Caldaie dette «ad acqua surriscaldata»

8403

Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402

8404

Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore:

8404 10 00

– Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403

8404 20 00

– Condensatori per macchine a vapore

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio):

– Motori a pistone alternativo dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87:

8407 31 00

– – di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm3

8407 32

– – di cilindrata superiore a 50 cm3 ed inferiore o uguale a 250 cm3:

8407 33

– – di cilindrata superiore a 250 cm3 ed inferiore o uguale a 1 000 cm3:

8407 33 90

– – – altro

8407 34

– – di cilindrata superiore a 1 000 cm3:

8407 34 10

– – – destinati all'industria del montaggio:

dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10;

degli autoveicoli della voce 8703;

degli autoveicoli della voce 8704 con motore di cilindrata inferiore a 2 800 cm3;

degli autoveicoli della voce 8705:

ex 8407 34 10

– – – – diversi dagli autoveicoli della voce 8703

– – – altro:

– – – – nuovi, di cilindrata:

8407 34 91

– – – – – inferiori o uguali a 1 500 cm3

8407 34 99

– – – – – superiori a1 500 cm3

8407 90

– altri motori

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel):

8408 20

– Motori dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87:

– – altro:

– – – per trattori agricoli e forestali a ruote, di potenza:

8408 20 31

– – – – inferiore o uguale a 50 kW

8408 20 35

– – – – superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW

– – – per altri veicoli del capitolo 87, di potenza:

8408 20 51

– – – – inferiore o uguale a 50 kW

8408 20 55

– – – – superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW:

ex 8408 20 55

– – – – – diversi da quelli per l'industria del montaggio

8408 90

– altri motori

– – altro:

– – – nuovi, di potenza:

8408 90 41

– – – – inferiore o uguale a 15 kW:

ex 8408 90 41

– – – – – non destinati ad aeromobili civili

8408 90 43

– – – – superiore a 15 kW ma inferiore o uguale a 30 kW:

ex 8408 90 43

– – – – – non destinati ad aeromobili civili

8408 90 45

– – – – superiore a 30 kW ma inferiore o uguale a 50 kW:

ex 8408 90 45

– – – – – non destinati ad aeromobili civili

8408 90 47

– – – – superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW:

ex 8408 90 47

– – – – – non destinati ad aeromobili civili

8412

Altri motori e macchine motrici:

– Motori idraulici:

8412 21

– – a movimento rettilineo (cilindri):

8412 21 20

– – – Sistemi idraulici:

ex 8412 21 20

– – – – non destinati ad aeromobili civili

8412 21 80

– – – altro:

ex 8412 21 80

– – – – non destinati ad aeromobili civili

8412 29

– – altro:

8412 29 20

– – – Sistemi idraulici:

ex 8412 29 20

– – – – non destinati ad aeromobili civili

– – – altro:

8412 29 81

– – – – Motori oleoidraulici:

ex 8412 29 81

– – – – – non destinati ad aeromobili civili

8412 29 89

– – – – altro:

ex 8412 29 89

– – – – – non destinati ad aeromobili civili

– Motori pneumatici:

8412 31 00

– – a movimento rettilineo (cilindri):

ex 8412 31 00

– – – non destinati ad aeromobili civili

8412 39 00

– – altro:

ex 8412 39 00

– – – non destinati ad aeromobili civili

8412 80

– altro:

8412 80 10

– – Macchine a vapore d'acqua o ad altri vapori

8412 80 80

– – altro:

ex 8412 80 80

– – – non destinate ad aeromobili civili

8412 90

– Parti:

8412 90 20

– – di propulsori a reazione diversi dai turboreattori:

ex 8412 90 20

– – – non destinati ad aeromobili civili

8412 90 40

– – di motori idraulici:

ex 8412 90 40

– – – non destinati ad aeromobili civili

8412 90 80

– – altro:

ex 8412 90 80

– – – non destinati ad aeromobili civili

8413

Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi:

– Pompe aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo:

8413 11 00

– – Pompe per la distribuzione di carburanti o di lubrificanti, dei tipi utilizzati nelle stazioni di servizio o nelle autorimesse

8413 19 00

– – altro:

ex 8413 19 00

– – – non destinati ad aeromobili civili

8413 20 00

– Pompe a mano, diverse da quelle delle sottovoci 8413 11 o 8413 19:

ex 8413 20 00

– – non destinate ad aeromobili civili

8413 30

– Pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione:

8413 30 80

– – altro:

ex 8413 30 80

– – – non destinate ad aeromobili civili

8413 40 00

– Pompe per calcestruzzo

8413 50

– altre pompe volumetriche alternative:

8413 50 20

– – Aggregati idraulici:

ex 8413 50 20

– – – non destinati ad aeromobili civili

8413 50 40

– – Pompe dosatrici:

ex 8413 50 40

– – – non destinate ad aeromobili civili

– – altro:

– – – Pompe a pistoni:

8413 50 61

– – – – Pompe oleoidrauliche:

ex 8413 50 61

– – – – – non destinate ad aeromobili civili

8413 50 69

– – – – altro:

ex 8413 50 69

– – – – – diverse dalle pompe a pistone membrana di capacità superiore a 15 l/s e non destinate ad aeromobili civili

8413 50 80

– – – altro:

ex 8413 50 80

– – – – non destinati ad aeromobili civili

8413 60

– altre pompe volumetriche rotative:

8413 60 20

– – Aggregati idraulici:

ex 8413 60 20

– – – non destinati ad aeromobili civili

– – altro:

– – – Pompe ad ingranaggi:

8413 60 31

– – – – Pompe oleoidrauliche:

ex 8413 60 31

– – – – – non destinate ad aeromobili civili

8413 60 39

– – – – altro:

ex 8413 60 39

– – – – – non destinate ad aeromobili civili

– – – Pompe a segmenti oscillanti:

8413 60 61

– – – – Pompe oleoidrauliche:

ex 8413 60 61

– – – – – non destinate ad aeromobili civili

8413 60 69

– – – – altro:

ex 8413 60 69

– – – – – non destinate ad aeromobili civili

8413 60 70

– – – Pompe a vite elicoidali:

ex 8413 60 70

– – – – non destinate ad aeromobili civili

8413 60 80

– – – altro:

ex 8413 60 80

– – – – non destinate ad aeromobili civili

8413 70

– altre pompe centrifughe:

– – Pompe sommerse:

8413 70 21

– – – monocellulari

8413 70 29

– – – multicellulari

8413 70 30

– – Pompe di circolazione per impianti di riscaldamento centrale e d'acqua calda

– – altre, con bocca di mandata di diametro:

8413 70 35

– – – inferiore o uguale a 15 mm:

ex 8413 70 35

– – – – non destinate ad aeromobili civili

– – – superiore a 15 mm:

8413 70 45

– – – – Pompe giranti a canali e pompe giranti a canali laterali:

ex 8413 70 45

– – – – – non destinate ad aeromobili civili

– – – – Pompe radiali:

– – – – – monocellulari:

– – – – – – a flusso semplice:

8413 70 51

– – – – – – – monoblocco:

ex 8413 70 51

– – – – – – – – non destinate ad aeromobili civili

8413 70 59

– – – – – – – altro:

ex 8413 70 59

– – – – – – – – non destinate ad aeromobili civili

8413 70 65

– – – – – – a flussi multipli:

ex 8413 70 65

– – – – – – – non destinate ad aeromobili civili

8413 70 75

– – – – – multicellulari:

ex 8413 70 75

– – – – – – non destinate ad aeromobili civili

– – – – altre pompe centrifughe:

8413 70 81

– – – – – monocellulari:

ex 8413 70 81

– – – – – – non destinate ad aeromobili civili

8413 70 89

– – – – – multicellulari:

ex 8413 70 89

– – – – – – non destinate ad aeromobili civili

– altre pompe; elevatori per liquidi:

8413 81 00

– – Pompe:

ex 8413 81 00

– – – non destinate ad aeromobili civili

8413 82 00

– – Elevatori per liquidi

– Parti:

8413 91 00

– – di pompe:

ex 8413 91 00

– – – non destinate ad aeromobili civili

8413 92 00

– – di elevatori per liquidi

8414

Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti:

8414 30

– Compressori dei tipi utilizzati negli impianti frigoriferi:

8414 30 20

– – di potenza inferiore o uguale a 0,4 kW:

ex 8414 30 20

– – – non destinati ad aeromobili civili

– – di potenza superiore a 0,4 kW:

8414 30 89

– – – altro:

ex 8414 30 89

– – – – non destinati ad aeromobili civili

8414 40

– Compressori d'aria montati su telaio a ruote e trainabili

– Ventilatori:

8414 51 00

– – Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 W:

ex 8414 51 00

– – – non destinati ad aeromobili civili

8414 59

– – altro:

8414 59 20

– – – assiali:

ex 8414 59 20

– – – – non destinati ad aeromobili civili

8414 59 40

– – – centrifughi:

ex 8414 59 40

– – – – non destinati ad aeromobili civili

8414 59 80

– – – altro:

ex 8414 59 80

– – – – non destinati ad aeromobili civili

8414 60 00

– Cappe, aventi il lato orizzontale maggiore, inferiore o uguale a 120 cm

8414 80

– altro:

– – Turbocompressori:

8414 80 11

– – – monocellulari:

ex 8414 80 11

– – – – non destinati ad aeromobili civili

8414 80 19

– – – multicellulari:

ex 8414 80 19

– – – – non destinati ad aeromobili civili

– – Compressori volumetrici alternativi, che possono fornire una sovrappressione:

– – – inferiore o uguale a 15 bar, aventi una portata all'ora:

8414 80 22

– – – – inferiore o uguale a 60 m3

ex 8414 80 22

– – – – – non destinati ad aeromobili civili

8414 80 28

– – – – superiore a 60 m3

ex 8414 80 28

– – – – – non destinati ad aeromobili civili

– – – superiore a 15 bar, aventi una portata all'ora:

8414 80 51

– – – – inferiore o uguale a 120 m3

ex 8414 80 51

– – – – – non destinati ad aeromobili civili

8414 80 59

– – – – superiore a 120 m3

ex 8414 80 59

– – – – – non destinati ad aeromobili civili

– – Compressori volumetrici rotativi:

8414 80 73

– – – a un albero:

ex 8414 80 73

– – – – non destinati ad aeromobili civili

– – – a più alberi:

8414 80 75

– – – – a vite:

ex 8414 80 75

– – – – – non destinati ad aeromobili civili

8414 80 78

– – – – altro:

ex 8414 80 78

– – – – – non destinati ad aeromobili civili

8414 80 80

– – altro:

ex 8414 80 80

– – – non destinati ad aeromobili civili

8416

Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, incl. i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili:

8416 10

– Bruciatori a combustibili liquidi

8416 30 00

– Focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili

8417

Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritoi, non elettrici:

8417 20

– Forni per i prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria

8417 80

– altro:

8417 80 20

– – Forni a tunnel e a muffole per la cottura di prodotti ceramici

8417 80 80

– – altro

8418

Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415:

– Frigoriferi per uso domestico:

8418 21

– – a compressione:

8418 21 10

– – – di capacità superiore a 340 l:

– – – altro:

– – – – altri, di capacità:

8418 21 91

– – – – – inferiore o uguale a 250 l

8418 21 99

– – – – – superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 340 l

8418 29 00

– – altro

ex 8418 29 00

– – – esclusi quelli ad assorbimento, elettrici

8418 30

– Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l:

8418 30 20

– – di capacità inferiore o uguale a 400 l:

ex 8418 30 20

– – – non destinati ad aeromobili civili

8418 30 80

– – di capacità superiore a 400 l ma inferiore o uguale a 800 l:

ex 8418 30 80

– – – non destinati ad aeromobili civili

8418 40

– Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l:

8418 40 20

– – di capacità inferiore o uguale a 250 l:

ex 8418 40 20

– – – non destinati ad aeromobili civili

8418 40 80

– – di capacità superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 900 l:

ex 8418 40 80

– – – non destinati ad aeromobili civili

8418 50

– altri mobili (cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili simili) per la conservazione e l'esposizione di prodotti, attrezzati per la produzione del freddo:

– – Mobili-vetrine e mobili-banchi, frigoriferi (con gruppo frigorifero o evaporatore incorporati):

8418 50 19

– – – altro

– – altri mobili frigoriferi:

8418 50 91

– – – Congelatori-conservatori, diversi da quelli delle sottovoci 8418 30 e 8418 40

8418 50 99

– – – altro

– altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo; pompe di calore:

8418 61 00

– – pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415:

ex 8418 61 00

– – – non destinate ad aeromobili civili

8418 69 00

– – altro:

ex 8418 69 00

– – – diverse dalle pompe di calore e da quelle destinate ad aeromobili civili

– Parti:

8418 91 00

– – Mobili costruiti per ricevere un'attrezzatura per la produzione del freddo

8419

Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione:

– Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione:

8419 11 00

– – a riscaldamento immediato, a gas

8419 19 00

– – altro

– Essiccatori:

8419 31 00

– – per prodotti agricoli

8419 39

– – altro

– altre macchine, impianti e attrezzature:

8419 81

– – per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti:

8419 81 20

– – – Macchine ed apparecchi per la preparazione del caffè ed altre bevande calde:

ex 8419 81 20

– – – – non destinati ad aeromobili civili

8419 81 80

– – – altro:

ex 8419 81 80

– – – – non destinati ad aeromobili civili

8421

Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas:

– Apparecchi per filtrare o depurare i gas:

8421 39

– – altro:

8421 39 20

– – – Apparecchi per filtrare o depurare l'aria:

ex 8421 39 20

– – – – non destinati ad aeromobili civili

– – – Apparecchi per filtrare o depurare altri gas:

8421 39 40

– – – – mediante processo umido:

ex 8421 39 40

– – – – – non destinati ad aeromobili civili

8421 39 90

– – – – altro:

ex 8421 39 90

– – – – – non destinati ad aeromobili civili

8422

Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine ed apparecchi per gassare le bevande:

– Lavastoviglie:

8422 11 00

– – di tipo familiare

8422 19 00

– – altro

8423

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia:

8423 10

– Pesapersone, compresi i pesabambini; bilance per uso casalingo:

8423 30 00

– Basculle a pesata costante e bilance e basculle insaccatrici o dosatrici

– altri apparecchi e strumenti per pesare:

8423 81

– – di portata inferiore o uguale a 30 kg

8423 82

– – di portata superiore a 30 kg ma inferiore o uguale a 5 000 kg

8423 89 00

– – altro

8424

Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto:

8424 10

– Estintori, anche carichi:

8424 10 20

– – di peso inferiore o uguale a 21 kg:

ex 8424 10 20

– – – non destinati ad aeromobili civili

8424 10 80

– – altro:

ex 8424 10 80

– – – non destinati ad aeromobili civili

8425

Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti:

– altri verricelli; argani:

8425 31 00

– – a motore elettrico:

ex 8425 31 00

– – – non destinati ad aeromobili civili

8425 39

– – altro:

8425 39 30

– – – a motore con accensione a scintilla o per compressione:

ex 8425 39 30

– – – – non destinati ad aeromobili civili

8425 39 90

– – – altro:

ex 8425 39 90

– – – – non destinati ad aeromobili civili

– Binde e martinetti:

8425 41 00

– – Sollevatori fissi di vetture per autorimesse

8425 42 00

– – altre binde e martinetti, idraulici:

ex 8425 42 00

– – – non destinati ad aeromobili civili

8425 49 00

– – altro:

ex 8425 49 00

– – – non destinati ad aeromobili civili

8426

Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelligru:

– altre macchine ed apparecchi, semoventi:

8426 41 00

– – su pneumatici

8426 49 00

– – altro

– altre macchine ed apparecchi:

8426 91

– – costruiti per essere montati su un veicolo stradale

8426 99 00

– – altro

ex 8426 99 00

– – – non destinati ad aeromobili civili

8428

Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche):

8428 20

– Apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici:

8428 20 30

– – costruiti per essere portati su trattori agricoli

– – altri:

8428 20 91

– – – per prodotti alla rinfusa

8428 20 98

– – – altri

ex 8428 20 98

– – – – non destinati ad aeromobili civili

– altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci:

8428 33 00

– – altri, a nastro o a cinghia:

ex 8428 33 00

– – – non destinati ad aeromobili civili

8428 39

– – altro:

8428 39 20

– – – Trasportatori o convogliatori a rulli o a cuscinetti a rulli:

ex 8428 39 20

– – – – non destinati ad aeromobili civili

8428 39 90

– – – altro:

ex 8428 39 90

– – – – non destinati ad aeromobili civili

8428 90

– altre macchine ed apparecchi:

8428 90 30

– – Macchine da laminatoi: piani a rulli per la condotta e il trasporto dei prodotti, ribaltatori e manipolatori di lingotti, di masselli, di barre e di lastre

– – altro:

– – – Caricatori appositamente costruiti per l'agricoltura:

8428 90 71

– – – – costruiti per essere portati su trattori agricoli

8428 90 79

– – – – altro

– – – altro:

8428 90 91

– – – – Spalatrici e ammassatrici meccaniche

8428 90 95

– – – – altro:

ex 8428 90 95

– – – – – altre diverse da ingabbiatori di vagoncini, carrelli-trasbordatori, scaricatori e ribaltatori di vagoni, vagoncini, ecc. ed impianti simili di movimentazione di materiale circolante su rotaie

8429

Apripista «bulldozers, angledozers», livellatrici, ruspe spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:

– Apripista (bulldozers, angledozers):

8429 11 00

– – su cingoli:

ex 8429 11 00

– – – di potenza superiore a 250 kW

8429 19 00

– – altro

8429 40

– Compattatori e rulli compressori

– Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici:

8429 51

– – Caricatori e caricatrici-spalatrici, a caricamento frontale:

– – – altro:

8429 51 91

– – – – Caricatori a cingoli

8429 51 99

– – – – altro

8429 52

– – Congegni con una sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360°

8429 59 00

– – altro

8433

Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce 8437:

– Tosatrici da prato:

8433 11

– – a motore con dispositivo di taglio ruotante su un piano orizzontale

8433 19

– – altro

8433 20

– Falciatrici, comprese le barre da taglio da montare sul trattore

8433 30

– altre macchine ed apparecchi da fienagione

8433 40

– Presse da paglia o da foraggio, comprese le presse raccoglitrici

– altre macchine ed apparecchi per la raccolta; macchine ed apparecchi per la trebbiatura:

8433 51 00

– – Mietitrici-trebbiatrici

8433 52 00

– – altre macchine ed apparecchi per la trebbiatura

8433 53

– – Macchine per la raccolta di radici o tuberi:

8433 53 30

– – – Scollettatrici e macchine per la raccolta delle barbabietole

8433 59

– – altro:

– – – Falciatrinciacaricatrici:

8433 59 11

– – – – semoventi

8433 59 19

– – – – altro

8433 60 00

– Macchine per pulire o selezionare uova, frutta o altri prodotti agricoli

8435

Presse e torchi, pigiatrici e macchine ed apparecchi simili per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta o bevande simili:

8435 10 00

– Macchine ed apparecchi

8436

Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, la silvicoltura, l'avicoltura o l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione con dispositivi meccanici o termici e le incubatrici e le allevatrici per l'avicoltura

8437

Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi; macchine ed apparecchi per mulini e per la lavorazione dei cereali o dei legumi secchi, escluse le macchine ed apparecchi del tipo per fattoria:

8437 10 00

– Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi

8437 80 00

– altre macchine ed apparecchi

8438

Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo, per la preparazione o la fabbricazione industriale di alimenti o di bevande, diverse dalle macchine e dagli apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali

8450

Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare:

– Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg:

8450 11

– – Macchine completamente automatiche:

8450 11 90

– – – di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 6 kg ed inferiore o uguale a 10 kg

8450 12 00

– – altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato

8450 19 00

– – altro

8451

Macchine ed apparecchi (diversi dalle macchine della voce 8450) per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare (comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti:

– Macchine per asciugare:

8451 21

– – di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg

8451 29 00

– – altro

8456

Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma:

8456 10 00

– operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni:

ex 8456 10 00

– – diverse da quelle utilizzate nella produzione di dischi (wafers) o dispositivi a semiconduttore

8456 20 00

– operanti con ultrasuoni

8456 30

– operanti per elettroerosione

8456 90 00

– altro

8457

Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli:

8458

Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo:

8459

Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia, esclusi i torni (compresi i centri di tornitura) della voce 8458:

8460

Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461

8461

Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove

8462

Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate:

8463

Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei cermet, che operano senza asportazione di materia:

8463 10

– Trafilatrici per barre, tubi, profilati, fili o simili:

8463 10 90

– – altro

8463 20 00

– Macchine per eseguire filettature esterne o interne mediante rifollatura o rullatura

8463 30 00

– Macchine per la lavorazione dei metalli in fili

8463 90 00

– altro

8468

Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515; macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale:

8474

Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia:

– Macchine ed apparecchi per mescolare o impastare:

8474 32 00

– – Macchine per mescolare le materie minerali al bitume

8474 39

– – altro

8474 80

– altre macchine ed apparecchi

8479

Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo:

– altre macchine ed apparecchi meccanici:

8479 82 00

– – per mescolare, impastare, frantumare, macinare, vagliare, setacciare, omogeneizzare, emulsionare o agitare

8479 89

– – altro:

8479 89 60

– – – Apparecchiature di lubrificazione centralizzata

8481

Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche:

8481 80

– altri apparecchi:

– – Rubinetteria per impianti igienico-sanitaria:

8481 80 11

– – – Mescolatori, mitigatori

8481 80 19

– – – altro

– – Valvole per termosifoni di impianti centralizzati:

8481 80 31

– – – Valvole termostatiche

8481 80 39

– – – altro

8481 80 40

– – Valvole per pneumatici e camere d'aria

– – altro:

– – – Valvole di regolazione:

8481 80 59

– – – – altro

– – – altro:

– – – – Valvole a saracinesca:

8481 80 61

– – – – – di ghisa

8481 80 63

– – – – – di acciaio

8481 80 69

– – – – – altro

– – – – Valvole a globo:

8481 80 71

– – – – – di ghisa

8481 80 73

– – – – – di acciaio

8481 80 79

– – – – – altro

8481 80 85

– – – – Valvole a farfalla

8481 80 87

– – – – Valvole a membrana

8481 90 00

– Parti

8482

Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini):

8482 10

– Cuscinetti a sfere:

8482 10 90

– – altro

8483

Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione:

8483 10

– Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle:

– – Manovelle ed alberi a gomito:

8483 10 21

– – – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio:

ex 8483 10 21

– – – – non destinati ad aeromobili civili

8483 10 25

– – – di acciaio fucinato:

ex 8483 10 25

– – – – non destinati ad aeromobili civili

8483 10 29

– – – altro:

ex 8483 10 29

– – – – non destinati ad aeromobili civili

8483 10 50

– – Alberi articolati:

ex 8483 10 50

– – – non destinati ad aeromobili civili

8483 30

– Supporti, diversi da quelli con cuscinetti a rotolamento incorporati; cuscinetti:

8483 30 80

– – Cuscinetti:

ex 8483 30 80

– – – non destinati ad aeromobili civili

8483 40

– Ingranaggi e ruote di frizione, diversi dalle ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia:

8483 40 30

– – Alberi filettati a sfere o a rulli:

ex 8483 40 30

– – – non destinati ad aeromobili civili

8483 40 90

– – altro:

ex 8483 40 90

– – – non destinati ad aeromobili civili

8483 60

– Innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione:

8483 60 20

– – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio:

ex 8483 60 20

– – – non destinati ad aeromobili civili

8483 60 80

– – altro:

ex 8483 60 80

– – – non destinati ad aeromobili civili

8486

Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore, dei circuiti integrati elettronici o dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi di cui alla nota 9 c) del presente capitolo; parti ed accessori:

8486 30

– Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto:

8486 30 30

– – Apparecchiature per l'attacco a secco di tracciati su substrati LCD

8501

Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni:

8501 10

– Motori di potenza inferiore o uguale a 37,5 W

8501 20 00

– Motori universali di potenza superiore a 37,5 W:

ex 8501 20 00

– – diversi da quelli di potenza superiore a 735 W ed inferiore o uguale a 150 kW, destinati ad aeromobili civili

– altri motori a corrente continua; generatori a corrente continua:

8501 31 00

– – di potenza inferiore o uguale a 750 W:

ex 8501 31 00

– – – diversi dai motori di potenza superiore a 735 W e generatori, destinati ad aeromobili civili

8501 32

– – di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW:

8501 32 20

– – – di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 7,5 kW:

ex 8501 32 20

– – – – non destinati ad aeromobili civili

8501 32 80

– – – di potenza superiore a 7,5 kW ed inferiore o uguale a 75 kW:

ex 8501 32 80

– – – – non destinati ad aeromobili civili

8501 33 00

– – di potenza superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 375 kW:

ex 8501 33 00

– – – diversi dai motori di potenza inferiore o uguale a 150 kW, generatori, destinati ad aeromobili civili

8501 34

– – di potenza superiore a 375 kW:

8501 34 50

– – – Motori di trazione

– – – altri, di potenza:

8501 34 92

– – – – superiore a 375 kW ma inferiore o uguale a 750 kW:

ex 8501 34 92

– – – – – diversi dai generatori destinati ad aeromobili civili

8501 34 98

– – – – superiore a 750 kW:

ex 8501 34 98

– – – – – diversi dai generatori destinati ad aeromobili civili

– altri motori a corrente alternata, polifase:

8501 53

– – di potenza superiore a 75 kW:

– – – altri, di potenza:

8501 53 94

– – – – superiore a 375 kW ma inferiore o uguale a 750 kW

8501 53 99

– – – – superiore a 750 kW

– Generatori a corrente alternata (alternatori):

8501 62 00

– – di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA

ex 8501 62 00

– – – non destinati ad aeromobili civili

8501 63 00

– – di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA:

ex 8501 63 00

– – – non destinati ad aeromobili civili

8501 64 00

– – di potenza superiore a 750 kVA:

8502

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici:

– Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel):

8502 11

– – di potenza inferiore o uguale a 75 kVA:

8502 11 20

– – – di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA:

ex 8502 11 20

– – – – non destinati ad aeromobili civili

8502 11 80

– – – di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 75 kVA:

ex 8502 11 80

– – – – non destinati ad aeromobili civili

8502 12 00

– – di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA:

ex 8502 12 00

– – – non destinati ad aeromobili civili

8502 13

– – di potenza superiore a 375 kVA:

8502 13 20

– – – di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA:

ex 8502 13 20

– – – – non destinati ad aeromobili civili

8502 13 40

– – – di potenza superiore a 750 kVA ed inferiore o uguale a 2 000 kVA:

ex 8502 13 40

– – – – non destinati ad aeromobili civili

8502 13 80

– – – di potenza superiore a 2 000 kVA:

ex 8502 13 80

– – – – non destinati ad aeromobili civili

8502 20

– Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio):

8502 20 20

– – di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA:

ex 8502 20 20

– – – non destinati ad aeromobili civili

8502 20 40

– – di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA:

ex 8502 20 40

– – – non destinati ad aeromobili civili

8502 20 60

– – di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA:

ex 8502 20 60

– – – non destinati ad aeromobili civili

8502 20 80

– – di potenza superiore a 750 kVA:

ex 8502 20 80

– – – non destinati ad aeromobili civili

– altri gruppi elettrogeni:

8502 39

– – altro:

8502 39 20

– – – Turbogeneratori:

ex 8502 39 20

– – – – non destinati ad aeromobili civili

8502 39 80

– – – altro:

ex 8502 39 80

– – – – non destinati ad aeromobili civili

8502 40 00

– Convertitori rotanti elettrici:

ex 8502 40 00

– – non destinati ad aeromobili civili

8504

Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:

8504 10

– Ballast per lampade o tubi a scarica:

8504 10 20

– – Bobine di reattanza, comprese quelle con condensatore:

ex 8504 10 20

– – – non destinate ad aeromobili civili

8504 10 80

– – altro:

ex 8504 10 80

– – – non destinate ad aeromobili civili

– altri trasformatori:

8504 31

– – di potenza inferiore o uguale a 1 kVA:

– – – Trasformatori di misura:

8504 31 21

– – – – per tensioni:

ex 8504 31 21

– – – – – non destinati ad aeromobili civili

8504 31 29

– – – – altro:

ex 8504 31 29

– – – – – non destinati ad aeromobili civili

8504 31 80

– – – altro:

ex 8504 31 80

– – – – non destinati ad aeromobili civili

8504 34 00

– – di potenza superiore a 500 kVA

8504 40

– Convertitori statici:

– – altro:

8504 40 40

– – – Raddrizzatori con semiconduttore policristallino:

ex 8504 40 40

– – – – non destinati ad aeromobili civili

– – – altro:

– – – – altro:

– – – – – Ondulatori:

8504 40 84

– – – – – – di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA

ex 8504 40 84

– – – – – – – non destinati ad aeromobili civili

8504 50

– altre bobine di reattanza e di autoinduzione:

8504 50 95

– – altro:

ex 8504 50 95

– – – non destinate ad aeromobili civili

8505

Elettromagneti; calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche:

8505 20 00

– accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici

8505 90

– altre, comprese le parti:

8505 90 30

– – dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione

8505 90 90

– – Parti

8506

Pile e batterie di pile elettriche:

8506 10

– al diossido di manganese:

– – alcaline:

8506 10 11

– – – Pile cilindriche

8507

Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare:

8507 10

– al piombo, dei tipi utilizzati per l'avviamento dei motori a pistone:

– – di peso inferiore o uguale a 5 kg:

8507 10 41

– – – funzionanti con elettrolite liquido:

ex 8507 10 41

– – – – non destinati ad aeromobili civili

8507 10 49

– – – altro:

ex 8507 10 49

– – – – non destinati ad aeromobili civili

– – di peso superiore a 5 kg:

8507 10 92

– – – funzionanti con elettrolite liquido:

ex 8507 10 92

– – – – non destinati ad aeromobili civili

8507 10 98

– – – altro:

ex 8507 10 98

– – – – non destinati ad aeromobili civili

8507 20

– altri accumulatori al piombo:

– – Accumulatori di trazione:

8507 20 41

– – – funzionanti con elettrolite liquido:

ex 8507 20 41

– – – – non destinati ad aeromobili civili

8507 20 49

– – – altro:

ex 8507 20 49

– – – – non destinati ad aeromobili civili

– – altro:

8507 20 92

– – – funzionanti con elettrolite liquido:

ex 8507 20 92

– – – – non destinati ad aeromobili civili

8507 20 98

– – – altro:

ex 8507 20 98

– – – – non destinati ad aeromobili civili

8507 30

– al nichel-cadmio:

8507 30 20

– – ermeticamente chiusi:

ex 8507 30 20

– – – non destinati ad aeromobili civili

– – altro:

8507 30 81

– – – Accumulatori di trazione:

ex 8507 30 81

– – – – non destinati ad aeromobili civili

8507 30 89

– – – altro:

ex 8507 30 89

– – – – non destinati ad aeromobili civili

8507 40 00

– al nichel-ferro:

ex 8507 40 00

– – non destinati ad aeromobili civili

8507 80

– altri accumulatori:

8507 80 20

– – Accumulatori a idruri di nichel:

ex 8507 80 20

– – – non destinati ad aeromobili civili

8507 80 30

– – Accumulatori al litio-ion:

ex 8507 80 30

– – – non destinati ad aeromobili civili

8507 80 80

– – altro:

ex 8507 80 80

– – – non destinati ad aeromobili civili

8507 90

– Parti:

8507 90 20

– – Piastre di accumulatori:

ex 8507 90 20

– – – non destinate ad aeromobili civili

8507 90 30

– – Separatori:

ex 8507 90 30

– – – non destinati ad aeromobili civili

8507 90 90

– – altro:

ex 8507 90 90

– – – non destinati ad aeromobili civili

8514

Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche

8514 10

– Forni a resistenza (a riscaldamento indiretto)::

8514 20

– Forni funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche::

8514 40 00

– altri apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche

8516

Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545

8516 60

– altri forni; cucine, fornelli (comprese le piastre di cottura), griglie e girarrosti:

8516 60 10

– – Cucine

8516 80

– Resistenze scaldanti:

8516 80 20

– – accoppiate ad un supporto di materia isolante:

ex 8516 80 20

– – – diverse da quelle accoppiate unicamente al loro semplice supporto e a congiunzioni elettriche, per sbrinare o per impedire il deposito della brina, destinate ad aeromobili civili

8516 80 80

– – altro:

ex 8516 80 80

– – – diverse da quelle accoppiate unicamente al loro semplice supporto e a congiunzioni elettriche, per sbrinare o per impedire il deposito della brina, destinate ad aeromobili civili

8516 90 00

– Parti

8517

Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528:

– altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa):

8517 62 00

– – Apparecchi per la ricezione, la conversione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing:

ex 8517 62 00

– – – Apparecchi di commutazione per la telefonia o la telegrafia

8518

Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da un altoparlante; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono:

– Altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche:

8518 21 00

– – Altoparlante unico montato nella sua cassa acustica:

ex 8518 21 00

– – – non destinati ad aeromobili civili

8518 22 00

– – Altoparlanti multipli montati in una stessa cassa acustica:

ex 8518 22 00

– – – non destinati ad aeromobili civili

8518 29

– – altro:

8518 29 95

– – – altro:

ex 8518 29 95

– – – – non destinati ad aeromobili civili

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali:

8525 60 00

– Apparecchi trasmittenti muniti di un apparecchio ricevente

ex 8525 60 00

– – non destinati ad aeromobili civili

8528

Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini:

– Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini:

8528 72

– – altri, a colori:

– – – altro:

– – – – con tubo immagini incorporato:

– – – – – con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5, con la diagonale dello schermo:

8528 72 35

– – – – – – superiore al 52 cm ed inferiore o uguale al 72 cm

8535

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V:

8535 10 00

– Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili

– Interruttori automatici:

8535 21 00

– – per una tensione inferiore a 72,5 kV

8535 29 00

– – altro

8535 30

– Sezionatori ed interruttori:

8535 90 00

– altro

8536

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche:

8536 10

– Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili

8536 20

– Interruttori automatici

8536 30

– altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici

– Portalampade, spine e prese di corrente:

8536 61

– – Portalampade

8536 70

– Connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche

8536 90

– altri apparecchi:

8536 90 01

– – Elementi prefabbricati per canalizzazioni elettriche

8536 90 85

– – altro

8537

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

8539

Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco:

8539 10 00

– Oggetti detti «fari e proiettori sigillati»:

ex 8539 10 00

– – non destinati ad aeromobili civili

– Lampade e tubi a scarica, diversi da quelli a raggi ultravioletti:

8539 32

– – Lampade a vapore di mercurio o di sodio; lampade ad alogenuro metallico

8539 39 00

– – altro

– Lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco:

8539 41 00

– – lampade ad arco

8539 49

– – altro:

8539 49 10

– – – a raggi ultravioletti

8539 90

– Parti:

8539 90 10

– – Zoccoli

8540

Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio: lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), diversi da quelli della voce 8539:

8540 20

– Tubi per telecamere, tubi convertitori o intensificatori di immagini; altri tubi a fotocatodo:

8540 20 80

– – altro

8540 40 00

– Tubi di visualizzazione dei dati grafici, a colori, con uno schermo fosforico di diradamento a punti inferiore a 0,4 mm

8540 50 00

– Tubi di visualizzazione dei dati grafici, in bianco e nero o in altre monocromie

8540 60 00

– altri tubi catodici

– Tubi per iperfrequenza (per esempio: magnetron, clistron, tubi ad onde progressive, carcinotron), esclusi i tubi comandati mediante griglia:

8540 71 00

– – Magnetron

8540 72 00

– – Clistron

8540 79 00

– – altro

– altre lampade, tubi e valvole:

8540 81 00

– – Tubi per ricezione e tubi per amplificazione

8540 89 00

– – altro

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione:

– Fili per avvolgimenti:

8544 11

– – di rame

8544 19

– – altro

8544 70 00

– Cavi di fibre ottiche

8546

Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia

8605 00 00

Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali ed altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604)

8606

Carri per il trasporto di merci su rotaie:

8606 10 00

– Carri cisterna e simili

8606 30 00

– Carri a scarico automatico, diversi da quelli della sottovoce 8606 10

– altro:

8606 91

– – coperti e chiusi:

8606 91 80

– – – altro:

ex 8606 91 80

– – – – Carri isotermici, refrigeranti o frigoriferi, diversi da quelli della sottovoce 8606 10

8606 99 00

– – altro

8701

Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709):

8701 20

– Trattori stradali per semirimorchi:

8701 20 10

– – nuovi

8701 90

– altro:

– – Trattori agricoli e trattori forestali (esclusi i motocoltivatori), a ruote:

– – – nuovi, di potenza del motore:

8701 90 35

– – – – superiore a 75 kW ma inferiore o uguale a 90 kW

8703

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa:

– altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla:

8703 21

– – di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cm3:

8703 21 10

– – – nuovi:

ex 8703 21 10

– – – – nella prima fase di smontaggio

8703 22

– – di cilindrata superiore a 1 000 cm3 ed inferiore o uguale a 1 500 cm3:

8703 22 10

– – – nuovi:

ex 8703 22 10

– – – – nella prima fase di smontaggio

ex 8703 22 10

– – – – diversi da quelli nella prima o nella seconda fase di smontaggio

8703 22 90

– – – usati

8703 23

– – di cilindrata superiore a 1 500 cm3 ed inferiore o uguale a 3 000 cm3:

– – – nuovi:

8703 23 11

– – – – Campers e motorcaravans

8703 23 19

– – – – altro:

ex 8703 23 19

– – – – – nella prima fase di smontaggio

ex 8703 23 19

– – – – – diversi da quelli nella prima o nella seconda fase di smontaggio

8703 23 90

– – – usati

8703 24

– – di cilindrata superiore a 3 000 cm3:

8703 24 10

– – – nuovi:

ex 8703 24 10

– – – – nella prima fase di smontaggio

– altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel):

8703 31

– – di cilindrata inferiore o uguale a 1 500 cm3:

8703 31 10

– – – nuovi:

ex 8703 31 10

– – – – nella prima fase di smontaggio

8703 31 90

– – – usati

8703 32

– – di cilindrata superiore a 1 500 cm3 ed inferiore o uguale a 2 500 cm3:

– – – nuovi:

8703 32 11

– – – – Campers e motorcaravans

8703 32 19

– – – – altro:

ex 8703 32 19

– – – – – nella prima fase di smontaggio

ex 8703 32 19

– – – – – diversi da quelli nella prima o nella seconda fase di smontaggio

8703 32 90

– – – usati

8703 33

– – di cilindrata superiore a 2 500 cm3:

– – – nuovi:

8703 33 11

– – – – Campers e motorcaravans

8703 33 19

– – – – altro:

ex 8703 33 19

– – – – – nella prima fase di smontaggio

8704

Autoveicoli per il trasporto di merci:

– altri, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):

8704 21

– – di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t:

8704 21 10

– – – appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

– – – altro:

– – – – azionati da motore di cilindrata superiore a 2 500 cm3:

8704 21 31

– – – – – nuovi:

ex 8704 21 31

– – – – – – nella prima fase di smontaggio

– – – – azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 500 cm3:

8704 21 91

– – – – – nuovi:

ex 8704 21 91

– – – – – – nella prima fase di smontaggio

8704 22

– – di peso a pieno carico superiore a 5 t ed inferiore o uguale a 20 t:

8704 22 10

– – – appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

– – – altro:

8704 22 91

– – – – nuovi:

ex 8704 22 91

– – – – – nella prima fase di smontaggio

8704 23

– – di peso a pieno carico superiore a 20 t:

8704 23 10

– – – appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

– – – altro:

8704 23 91

– – – – nuovi:

ex 8704 23 91

– – – – – nella prima fase di smontaggio

– altri, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla:

8704 31

– – di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t:

8704 31 10

– – – appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

– – – altro:

– – – – azionati da motore di cilindrata superiore a 2 800 cm3:

8704 31 31

– – – – – nuovi:

ex 8704 31 31

– – – – – – nella prima fase di smontaggio

– – – – azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 800 cm3:

8704 31 91

– – – – – nuovi:

ex 8704 31 91

– – – – – – nella prima fase di smontaggio

8704 32

– – di peso a pieno carico superiore a 5 t:

8704 32 10

– – – appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

– – – altro:

8704 32 91

– – – – nuovi:

ex 8704 32 91

– – – – – nella prima fase di smontaggio

8706 00

Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore:

8707

Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine:

8707 10

– degli autoveicoli della voce 8703:

8707 10 10

– – destinate all'industria del montaggio

8710 00 00

Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»):

8711 10 00

– con motore a pistone alternativo, di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm3

8711 50 00

– con motore a pistone alternativo, di cilindrata superiore a 800 cm3

8711 90 00

– altro

8714

Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713:

– di motocicli (compresi i ciclomotori):

8714 11 00

– – Selle

8714 19 00

– – altro

– altro:

8714 91

– – Telai e forcelle, e loro parti

8714 92

– – Cerchioni e raggi

8714 93

– – Mozzi (diversi dai mozzi-freno) e pignoni di ruote libere:

8714 94

– – Freni, compresi i mozzi-freno, e loro parti

8714 95 00

– – Selle

8714 96

– – Pedali e pedaliere, e loro parti

8714 99

– – altro

8716

Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti:

8716 10

– Rimorchi e semirimorchi ad uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte

8716 20 00

– Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli

– altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci:

8716 31 00

– – Cisterne

8716 39

– – altro:

8716 39 10

– – – appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

– – – altro:

– – – – nuovi:

8716 39 30

– – – – – Semirimorchi

– – – – – altro:

8716 39 51

– – – – – – con un asse

8716 39 80

– – – – usati

8716 40 00

– altri rimorchi e semirimorchi

8716 80 00

– altri veicoli

8716 90

– Parti

9003

Montature per occhiali o per oggetti simili, e loro parti:

– Montature:

9003 19

– – di altre materie:

9003 19 10

– – – di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

9004

Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili:

9004 10

– Occhiali da sole

9028

Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:

9028 10 00

– Contatori di gas

9028 20 00

– Contatori di liquidi

9028 30

– Contatori di elettricità

9028 90

– Parti ed accessori:

9028 90 10

– – di contatori elettrici

9101

Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

9102

Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101

9103

Sveglie e pendolette, con movimento di orologi tascabili:

9105

Altri orologi

9113

Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti

9401

Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402) anche trasformabili in letti, e loro parti:

9401 20 00

– Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per autoveicoli

9401 30

– Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza:

9401 30 10

– – imbottiti, con schienale e muniti di rotelle o di pattini

9401 80 00

– altri mobili per sedersi

9401 90

– Parti:

9401 90 10

– – di mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei

– – altro:

9401 90 80

– – – altro

9403

Altri mobili e loro parti:

9403 10

– Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici

9403 20

– altri mobili di metallo:

9403 20 20

– – Letti:

ex 9403 20 20

– – – non destinati ad aeromobili civili

9403 20 80

– – altro:

ex 9403 20 80

– – – non destinati ad aeromobili civili

9403 70 00

– Mobili di materie plastiche:

ex 9403 70 00

– – non destinati ad aeromobili civili

– Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili:

9403 81 00

– – di bambù o rattan

9403 89 00

– – altro

9403 90

– Parti:

9403 90 10

– – di metallo

9404

Sommier; oggetti letterecci ed oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti:

9404 10 00

– Sommier

– Materassi:

9404 21

– – di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti

9404 30 00

– Sacchi a pelo

9404 90

– altro

9405

Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove:

9405 10

– Lampadari ed altri apparecchi per l'illuminazione, elettrici, da appendere o da fissare al soffitto o al muro, esclusi quelli dei tipi utilizzati per l'illuminazione delle aree o vie pubbliche:

– – di materie plastiche:

9405 10 21

– – – dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza

9405 10 28

– – – altro:

ex 9405 10 28

– – – – non destinati ad aeromobili civili

9405 10 30

– – di ceramica

9405 10 50

– – di vetro

– – di altre materie:

9405 10 91

– – – dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza

9405 10 98

– – – altro:

ex 9405 10 98

– – – – non destinati ad aeromobili civili

9405 20

– Lampade da comodino, da scrittoio e lampadari per interni, elettrici

9405 30 00

– Ghirlande elettriche dei tipi utilizzati per gli alberi di Natale

9405 40

– altri apparecchi elettrici per l'illuminazione:

9405 50 00

– Apparecchi per l'illuminazione non elettrici

9405 60

– Insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili:

9405 60 20

– – di materie plastiche:

ex 9405 60 20

– – – non destinate ad aeromobili civili

– Parti:

9405 91

– – di vetro

– – – Articoli per completare gli apparecchi per l'illuminazione elettrica (esclusi i proiettori):

9405 92 00

– – di materie plastiche:

ex 9405 92 00

– – – diverse dalle parti degli articoli delle sottovoci 9405 10 o 9405 60, destinati ad aeromobili civili

9406 00

Costruzioni prefabbricate:

– altro:

– – di ferro o di acciaio:

9406 00 38

– – – altro

9406 00 80

– – di altre materie

9503 00

Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole; bambole; altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie:

9503 00 10

– Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole

ex 9503 00 10

– – Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili

– Bambole raffiguranti unicamente soggetti umani, parti e accessori

9503 00 21

– – Bambole

9503 00 29

– – Parti ed accessori

9503 00 30

– Trenini elettrici, comprese le rotaie, i segnali ed altri accessori; modelli ridotti, anche animati, da montare

– altri assortimenti e giocattoli da costruzione:

9503 00 35

– – di materie plastiche

9503 00 39

– – di altre materie:

ex 9503 00 39

– – – non di legno

– Giocattoli raffiguranti animali o soggetti non umani:

9503 00 41

– – imbottiti

9503 00 49

– – altro:

ex 9503 00 49

– – – non di legno

9503 00 55

– Strumenti ed apparecchi musicali aventi le caratteristiche di giocattoli

– Puzzle:

9503 00 69

– – altro

9503 00 70

– altri giocattoli, presentati in assortimenti o in panoplie

– altri giocattoli e modelli, a motore:

9503 00 75

– – di materie plastiche

9503 00 79

– – di altre materie

– altro:

9503 00 81

– – Armi giocattolo

9503 00 85

– – Modelli in miniatura, ottenuti per fusione, di metallo

– – altro:

9503 00 95

– – – di materie plastiche

9503 00 99

– – – altro

9504

Oggetti per giuochi di società, compresi i giuochi meccanici, anche a motore, i bigliardi, i tavoli speciali per case da giuoco e i giuochi di birilli automatici (per esempio: bowling):

9504 10 00

– Videogiuochi dei tipi utilizzabili con un ricevitore della televisone

9504 20

– Bigliardi di ogni tipo e loro accessori, di ogni specie:

9504 20 90

– – altro

9504 30

– Altri giochi a monete, a banconote, a carta bancaria, a gettoni o altri mezzi di pagamento, esclusi i giochi di birilli automatici (bowlings)

9504 40 00

– Carte da giuoco

9504 90

– altro

9505

Oggetti per feste, per carnevale o per altri divertimenti, compresi gli oggetti per giuochi di prestigio ed oggetti-sorprese

9507

Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia:

9507 10 00

– Canne da pesca

9507 20

– Ami, anche montati su alamatori

9507 90 00

– altro

9508

Giostre, altalene, padiglioni da tiro e altre attrazioni da fiera; circhi ambulanti e serragli ambulanti; teatri ambulanti

9603

Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili:

– Spazzolini da denti, pennelli da barba, spazzole per capelli, spazzolini per ciglia o per unghie ed altre spazzole per la toletta personale, comprese quelle costituenti parti di apparecchi:

9603 21 00

– – Spazzolini da denti, compresi quelli per dentiere

9603 29

– – altro

9603 30

– Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere e pennelli simili per l'applicazione di prodotti cosmetici:

9603 30 90

– – Pennelli per l'applicazione di prodotti cosmetici

9603 40

– Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare o simili (diversi dai pennelli della sottovoce 9603 30); tamponi e rulli per dipingere:

9603 50 00

– altre spazzole costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli

9605 00 00

Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti

9607

Chiusure lampo e loro parti:

– Chiusure lampo:

9607 11 00

– – con dentini di metalli comuni

9607 19 00

– – altro

9608

Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609

9610 00 00

Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate

9611 00 00

Datari, sigilli, numeratori, timbri ed oggetti simili (compresi gli apparecchi per la stampa di etichette), a mano; compositoi e stamperie con compositoi, a mano

9612

Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola:

9612 10

– Nastri inchiostratori

9613

Accendini ed accenditori (esclusi gli accenditori della voce 3603) anche meccanici od elettrici, e loro parti diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini

9614 00

Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti

9615

Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti simili; spille per capelli (forcine); ferma-ricci, ondulatori, bigodini ed oggetti simili per l'acconciatura dei capelli, diversi da quelli della voce 8516, e loro parti

9616

Spruzzatori da toletta, loro montature e teste di montature; piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toletta

9617 00

Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto, e loro parti (escluse le ampolle di vetro)

9701

Quadri, pitture e disegni, eseguiti interamente a mano, esclusi i disegni della voce 4906 e gli oggetti manifatturati decorati a mano; «collages» e quadretti simili («tableautins»)

9702 00 00

Incisioni, stampe e litografie, originali

9703 00 00

Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia

9704 00 00

Francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, obliterati o non obliterati, diversi dagli articoli della voce 4907

9705 00 00

Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico

9706 00 00

Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età

ALLEGATO I (c)

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA SERBIA AI PRODOTTI INDUSTRIALI DELLA COMUNITÀ

di cui all'articolo 6

Le aliquote del dazio vengono ridotte secondo il calendario seguente:

a)

all'entrata in vigore del presente accordo, il dazio all'importazione viene ridotto all'85 % del dazio di base;

b)

il 1o gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 70 % del dazio di base;

c)

il 1o gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 55 % del dazio di base;

d)

il 1o gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 40 % del dazio di base;

e)

il 1o gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 20 % del dazio di base;

f)

il 1o gennaio del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, i dazi all'importazione rimanenti sono aboliti.

Codice NC

Descrizione

3006

Preparazioni e prodotti farmaceutici elencati nella nota 4 di questo capitolo:

– altro:

3006 92 00

– – Rifiuti farmaceutici

3303 00

Profumi ed acque da toletta

3304

Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure:

3304 10 00

– Prodotti per il trucco delle labbra

3304 20 00

– Prodotti per il trucco degli occhi

3304 30 00

– Preparazioni per manicure o pedicure

– altro:

3304 91 00

– – Ciprie, comprese le polveri compatte

3305

Preparazioni per capelli

3305 20 00

– Preparazioni per ondulazione o stiratura, permanenti

3305 30 00

– Lacche per capelli

3305 90

– altro

3307

Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti:

3307 10 00

– Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba

3307 20 00

– Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore

3307 30 00

– Sali profumati ed altre preparazioni per il bagno

– Preparazioni per profumare o per deodorare i locali, comprese le preparazioni odorifere per cerimonie religiose:

3307 49 00

– – altro

3307 90 00

– altro

3401

Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti:

– Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti:

3401 11 00

– – da toletta (compresi quelli ad uso medicinale)

3401 19 00

– – altro

3402

Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401:

3402 90

– altro:

3402 90 10

– – Preparazioni tensioattive:

ex 3402 90 10

– – – diverse da quelle per la flottazione di minerali (agenti schiumogeni)

3604

Articoli per fuochi d'artificio, razzi di segnalazione o grandinifughi e simili, petardi ed altri articoli pirotecnici:

3604 10 00

– Articoli per fuochi d'artificio

3825

Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 del presente capitolo:

3825 10 00

– Rifiuti urbani

3825 20 00

– Fanghi di depurazione

3825 30 00

– Rifiuti clinici

– Residui di solventi organici:

3825 41 00

– – alogenati

3825 49 00

– – altro

3825 50 00

– Residui di liquidi decapanti per metalli, di liquidi idraulici, di liquidi per freni e di liquidi antigelo

– altri rifiuti delle industrie chimiche o delle industrie connesse:

3825 61 00

– – contenenti principalmente costituenti organici

3825 69 00

– – altro

3825 90

– altro:

3825 90 90

– – altro

3922

Vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, bidè, tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche

3923

Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche:

3923 10 00

– Scatole, casse, casellari e oggetti simili

– Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci:

3923 21 00

– – di polimeri di etilene

3923 50

– Turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura:

3923 50 90

– – altro

3924

Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche:

3924 10 00

– Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina

3925

Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove:

3925 20 00

– Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie

3925 30 00

– Imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana), oggetti simili e loro parti

3926

Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914:

3926 10 00

– Oggetti per l'ufficio e per la scuola

3926 20 00

– Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoguanti e muffole)

4012

Pneumatici rigenerati o usati di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma:

– Pneumatici rigenerati:

4012 11 00

– – dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e auto da corsa)

4012 12 00

– – dei tipi utilizzati per autobus o autocarri

4012 13 00

– – dei tipi utilizzati per veicoli aerei:

ex 4012 13 00

– – – non destinati ad aeromobili civili

4012 19 00

– – altro

4012 20 00

– Pneumatici usati:

ex 4012 20 00

– – non destinati ad aeromobili civili

4012 90

– altro:

4013

Camere d'aria, di gomma:

4013 10

– dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo «break» e auto da corsa), autobus o autocarri:

4013 10 10

– – dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo «break» e auto da corsa)

4016

Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita:

– altro:

4016 94 00

– – Parabordi, anche gonfiabili, per attracco delle imbarcazioni

4202

Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta

4205 00

Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti:

4205 00 90

– altro

4414 00

Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili:

4414 00 90

– di altri legni

4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno

4417 00 00

Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno

4418

Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno:

4418 10

– Finestre, portefinestre e loro intelaiature e stipiti

4418 20

– Porte e loro intelaiature, stipiti e soglie

4421

Altri lavori di legno:

4421 90

– altro:

4421 90 98

– – altro

4817

Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza

4818

Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, pannolini per bambini piccoli (bébés), assorbenti e tamponi igienici, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:

4818 20

– Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco e asciugamani

4819

Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili

4820

Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili, quaderni, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie), cartelline e copertine per incartamenti ed altri articoli cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, compresi i blocchi e i libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone; album per campioni o per collezioni e copertine per libri, di carta o di cartone

4821

Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o non

4821 10

– stampate

4823

Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:

– Vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri e articoli simili, di carta o di cartone:

4823 61 00

– – di bambù

4823 69

– – altro

4823 90

– altro:

4823 90 40

– – Carta ed altro cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici

4823 90 85

– – altro

4909 00

Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni:

4909 00 90

– altro

4910 00 00

Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare

4911

Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie:

4911 10

– Stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili

– altro:

4911 99 00

– – altro:

ex 4911 99 00

– – – diversi dagli elementi ottici variabili (ologrammi)

6401

Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti:

– Altre calzature:

6401 99 00

– – altro:

ex 6401 99 00

– – – che ricoprono il ginocchio

6402

Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica:

6402 20 00

– Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli

– Altre calzature:

6402 91

– – che ricoprono la caviglia

6402 99

– – altro

6403

Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale:

6403 40 00

– altre calzature, con puntale protettivo di metallo

– altre calzature, con suole esterne di cuoio naturale:

6403 51

– – che ricoprono la caviglia

6403 59

– – altro:

6403 59 05

– – – Calzature con suola principale di legno, senza suola interna

– Altre calzature:

6403 91

– – che ricoprono la caviglia

6403 99

– – altro

6405

Altre calzature

6702

Fiori, foglie e frutti artificiali e loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie o frutti artificiali

6806

Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811, 6812 e del capitolo 69

6806 10 00

– Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli

6901 00 00

Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi ceramici di farine silicee (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) o di terre silicee simili

6902

Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili:

6902 10 00

– contenenti, in peso, più di 50 % di magnesio (Mg), calcio (Ca) e cromo (Cr), presi isolatamente o insieme, espressi in ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO) o triossido di dicromo (Cr2O3):

ex 6902 10 00

– – diversi dai blocchi per forni per vetro

6902 20

– contenenti, in peso, più di 50 % di allumina (Al2O3), di silice (SiO2) o di una miscela o combinazione di tali prodotti

6902 20 10

– – contenenti, in peso, 93 % o più di silice (SiO2)

– – altri:

6902 20 91

– – – contenenti, in peso, più del 7 % ma meno del 45 % di allumina (Al2O3) .

6902 20 99

– – – altri

ex 6902 20 99

– – – – esclusi i blocchi per forni per vetro

6907

Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di ceramica, anche su supporto

6908

Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ceramica, anche su supporto:

6908 10

– Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm

6908 90

– altro:

– – di terracotta comune:

6908 90 11

– – – Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten»

– – – altre, il cui più grande spessore è:

6908 90 21

– – – – inferiore o uguale a 15 mm

6908 90 29

– – – – superiore a 15 mm

– – altro:

6908 90 31

– – – Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten»

– – – altro:

6908 90 51

– – – – di superficie non superiore a 90 cm2

– – – – altro:

6908 90 91

– – – – – di grès

6908 90 93

– – – – – di maiolica o di terraglia

6910

Acquai, lavabi, basamenti per lavabi, vasche da bagno, bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico, orinatoi e apparecchi fissi simili per usi sanitari, di ceramica

6911

Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di porcellana:

6911 10 00

– Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina

6914

Altri lavori di ceramica:

6914 10 00

– di porcellana

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro:

7010 90

– altro:

7010 90 10

– – Barattoli per sterilizzare

– – altro:

7010 90 21

– – – ottenuti a partire da un tubo di vetro

– – – altri, di capacità nominale:

7010 90 31

– – – – uguale o superiore a 2,5 l

– – – – di meno di 2,5 l:

– – – – – per prodotti alimentari e bevande:

– – – – – – Bottiglie e boccette:

– – – – – – – di vetro non colorato, di capacità nominale:

7010 90 41

– – – – – – – – uguale o superiore a 1 l

7010 90 43

– – – – – – – – superiore a 0,33 l ma inferiore a 1 l

7010 90 47

– – – – – – – – di meno di 0,15 l

– – – – – – – di vetro colorato, di capacità nominale:

7010 90 51

– – – – – – – – uguale o superiore a 1 l

7010 90 57

– – – – – – – – di meno di 0,15 l

– – – – – – altri, di capacità nominale:

7010 90 61

– – – – – – – uguale o superiore a 0,25 l

7010 90 67

– – – – – – – di meno di 0,25 l

– – – – – per altri prodotti:

7010 90 91

– – – – – – di vetro non colorato

7010 90 99

– – – – – – di vetro colorato

7013

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

7020 00

Altri lavori di vetro:

– Ampolle di vetro per bottiglie isolanti o per altri recipienti isotermici, con intercapedine isolante sottovuoto:

7020 00 07

– – non finite

7020 00 08

– – finite

7113

Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

7114

Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

7208

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti:

7208 10 00

– arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo:

ex 7208 10 00

– – contenenti, in peso, meno di 0,6 % di carbonio

– altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, decapati:

7208 25 00

– – di spessore di 4,75 mm o più

7208 26 00

– – di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm

7208 27 00

– – di spessore inferiore a 3 mm

– altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo:

7208 36 00

– – di spessore superiore a 10 mm

7208 37 00

– – di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm

7208 38 00

– – di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm

7208 40 00

– non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo

– altri, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo:

7208 51

– – di spessore superiore a 10 mm:

– – – di spessore superiore a 10 mm ed uguale o inferiore a 15 mm, di larghezza:

7208 51 98

– – – – inferiore a 2 050 mm

7208 52

– – di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm:

– – – altri, di larghezza:

7208 52 99

– – – – inferiore a 2 050 mm

7208 53

– – di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm:

7208 53 90

– – – altro

7208 54 00

– – di spessore inferiore a 3 mm

7208 90

– altro:

7208 90 20

– – forati:

ex 7208 90 20

– – – contenenti, in peso, meno di 0,6 % di carbonio

7208 90 80

– – altro:

ex 7208 90 80

– – – contenenti, in peso, meno di 0,6 % di carbonio

7209

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti:

– arrotolati, semplicemente laminati a freddo:

7209 15 00

– – di spessore di 3 mm o più

7209 16

– – di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm:

7209 16 90

– – – altro:

ex 7209 16 90

– – – – contenenti, in peso, meno di 0,6 % di carbonio

7209 17

– – di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm:

7209 17 90

– – – altro:

ex 7209 17 90

– – – – altro diverso da:

contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio;

di larghezza pari a 1 500 mm o più; oppure

di larghezza pari a 1 350 mm o più ma non superiore a 1 500 mm e di spessore pari a 0,6 mm o più ma non superiore a 0,7 mm

7209 18

– – di spessore inferiore a 0,5 mm:

– – – altro:

7209 18 91

– – – – di spessore di 0,35 mm o più ed inferiore a 0,5 mm:

ex 7209 18 91

– – – – – contenenti, in peso, meno di 0,6 % di carbonio

7209 18 99

– – – – di spessore inferiore a 0,35 mm:

ex 7209 18 99

– – – – – contenenti, in peso, meno di 0,6 % di carbonio

– non arrotolati, semplicemente laminati a freddo:

7209 26

– – di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm:

7209 26 90

– – – altro

7209 27

– – di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm:

7209 27 90

– – – altro:

ex 7209 27 90

– – – – altro diverso da:

di larghezza uguale a 1 500 mm o più; oppure

di larghezza pari a 1 350 mm o più ma non superiore a 1 500 mm e di spessore pari a 0,6 mm o più ma non superiore a 0,7 mm

7209 90

– altro:

7209 90 20

– – forati:

ex 7209 90 20

– – – contenenti, in peso, meno di 0,6 % di carbonio

7209 90 80

– – altro:

ex 7209 90 80

– – – contenenti, in peso, meno di 0,6 % di carbonio

7210

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti:

– stagnati:

7210 11 00

– – di spessore di 0,5 mm o più

7210 12

– – di spessore inferiore a 0,5 mm:

7210 12 20

– – – Latta:

ex 7210 12 20

– – – – di spessore di 0,2 mm o più

7210 12 80

– – – altro

7210 70

– dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche:

7210 90

– altro:

7210 90 40

– – stagnati e stampati

7210 90 80

– – altro

7211

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti:

– semplicemente laminati a caldo:

7211 14 00

– – altri, di spessore di 4,75 mm o più

7211 19 00

– – altro

– semplicemente laminati a freddo:

7211 23

– – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:

– – – altro:

7211 23 30

– – – – di spessore di 0,35 mm o più

7211 29 00

– – altro

7211 90

– altro:

7211 90 20

– – forati:

ex 7211 90 20

– – – contenenti, in peso, meno di 0,6 % di carbonio

7211 90 80

– – altro:

ex 7211 90 80

– – – contenenti, in peso, meno di 0,6 % di carbonio

7212

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti:

7212 10

– stagnati:

7212 10 90

– – altro

7212 40

– dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche

7216

Profilati di ferro o di acciai non legati:

– Profilati, semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo:

7216 61

– – ottenuti da prodotti laminati piatti

7216 69 00

– – altro

7217

Fili di ferro o di acciai non legati:

7217 10

– non rivestiti, anche lucidati:

– – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:

7217 10 10

– – – la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm

– – – la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm:

7217 10 31

– – – – aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione

7217 10 50

– – contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio

7217 20

– zincate:

– – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:

7217 20 10

– – – la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm

7217 30

– rivestiti di altri metalli comuni:

– – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:

7217 30 41

– – – ramati

7217 90

– altro:

7217 90 20

– – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

7217 90 50

– – contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio

7306

Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio:

– tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti:

7306 11

– – saldati, di acciai inossidabili:

7306 11 10

– – – saldati longitudinalmente:

ex 7306 11 10

– – – – con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm

7306 19

– – altro:

– – – saldati longitudinalmente:

7306 19 11

– – – – con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm

7306 30

– altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati:

– – altro:

– – – altri, con diametro esterno:

– – – – inferiore o uguale a 168,3 mm:

7306 30 77

– – – – – altro:

ex 7306 30 77

– – – – – – diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

– altri, saldati, di sezione diversa da quella circolare:

7306 61

– – di sezione quadrata o rettangolare:

– – – aventi parete di spessore inferiore a 2 mm:

7306 61 19

– – – – altro:

ex 7306 61 19

– – – – – diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

– – – aventi parete di spessore superiore a 2 mm:

7306 61 99

– – – – altro:

ex 7306 61 99

– – – – – diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

7306 69

– – di sezione non circolare, diversa da quella quadrata o rettangolare:

7306 69 90

– – – altro:

ex 7306 69 90

– – – – diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

7312

Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità:

7312 10

– Trefoli e cavi:

– – altri, la cui sezione trasversale massima è:

– – – superiore a 3 mm:

– – – – Cavi, compresi i cavi chiusi:

– – – – – non rivestiti o semplicemente zincati, la cui sezione trasversale massima è:

7312 10 81

– – – – – – superiore al 3 mm ed inferiore o uguale al 12 mm:

ex 7312 10 81

– – – – – – – diversi da quelli muniti di accessori o foggiati in articoli, destinati ad aeromobili civili

7312 10 83

– – – – – – superiore a 12 mm e inferiore o uguale a 24 mm:

ex 7312 10 83

– – – – – – – diversi da quelli muniti di accessori o foggiati in articoli, destinati ad aeromobili civili

7312 10 85

– – – – – – superiore al 24 mm ed inferiore o uguale al 48 mm:

ex 7312 10 85

– – – – – – – diversi da quelli muniti di accessori o foggiati in articoli, destinati ad aeromobili civili

7312 10 89

– – – – – – superiore a 48 mm:

ex 7312 10 89

– – – – – – – diversi da quelli muniti di accessori o foggiati in articoli, destinati ad aeromobili civili

7312 10 98

– – – – – altro:

ex 7312 10 98

– – – – – – diversi da quelli muniti di accessori o foggiati in articoli, destinati ad aeromobili civili

7321

Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzateaccessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas,scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:

– Apparecchi di cottura e scaldapiatti:

7321 11

– – a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili:

7321 12 00

– – a combustibili liquidi

7321 19 00

– – altri, compresi gli apparecchi a combustibili solidi:

ex 7321 19 00

– – – a combustibili solidi

– altri apparecchi:

7321 81

– – a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili:

7321 82

– – a combustibili liquidi:

7321 90 00

– Parti

7323

Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio:

7323 10 00

– Paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi

– altro:

7323 92 00

– – di ghisa smaltati

7323 94

– – di ferro o acciaio, smaltati:

7323 94 90

– – – altro

7323 99

– – altro:

– – – altro:

7323 99 91

– – – – dipinti o verniciati

7324

Oggetti di igiene o da toletta e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:

7324 10 00

– Acquai e lavabi di acciai inossidabili:

ex 7324 10 00

– – non destinati ad aeromobili civili

– Vasche da bagno:

7324 29 00

– – altro

7407

Barre e profilati di rame:

7407 10 00

– di rame raffinato

– di leghe di rame:

7407 21

– – a base di rame-zinco (ottone)

7408

Fili di rame:

– di leghe di rame:

7408 21 00

– – a base di rame-zinco (ottone)

7408 29 00

– – altro

7409

Lamiere e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm

7411

Tubi di rame

7412

Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di rame:

7604

Barre e profilati di alluminio

7604 10

– di alluminio non legato

– di leghe di alluminio:

7604 21 00

– – Profilati cavi

7604 29

– – altro:

7604 29 90

– – – Profilati

7606

Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm:

– di forma quadrata o rettangolare:

7606 11

– – di alluminio non legato:

7606 12

– – di leghe di alluminio:

7606 12 10

– – – Nastri di alluminio per tende veneziane

– – – altro:

7606 12 50

– – – – dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche

– – – – altri, di spessore:

7606 12 93

– – – – – uguale o superiore a 3 mm, ma inferiore a 6 mm

7606 12 99

– – – – – uguale o superiore a 6 mm

– altro:

7606 91 00

– – di alluminio non legato

7606 92 00

– – di leghe di alluminio

7608

Tubi di alluminio:

7608 10 00

– di alluminio non legato:

ex 7608 10 00

– – diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

7608 20

– di leghe di alluminio:

7608 20 20

– – saldati:

ex 7608 20 20

– – – diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

– – altro:

7608 20 89

– – – altro:

ex 7608 20 89

– – – diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

7610

Costruzioni e parti di costruzione (per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balaustrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

7610 10 00

– Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie

7610 90

– altro:

7610 90 10

– – Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni

8215

Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili:

– altro:

8215 91 00

– – argentati, dorati o platinati

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio):

– Motori a pistone alternativo dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87:

8407 34

– – di cilindrata superiore a 1 000 cm3:

– – – altro:

8407 34 30

– – – – usati

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel):

8408 10

– Motori per la propulsione di navi:

– – usati:

8408 10 19

– – – altro

8408 90

– altri motori:

– – altro:

8408 90 27

– – – usati:

ex 8408 90 27

– – – – non destinati ad aeromobili civili

8415

Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente:

– altro:

8415 81 00

– – con attrezzatura frigorifera e valvola d'inversione del ciclo termico (pompe di calore reversibili):

ex 8415 81 00

– – – non destinate ad aeromobili civili

8418

Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415:

8418 50

– altri mobili (cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili simili) per la conservazione e l'esposizione di prodotti, attrezzati per la produzione del freddo:

– – Mobili-vetrine e mobili-banchi, frigoriferi (con gruppo frigorifero o evaporatore incorporati):

8418 50 11

– – – per prodotti congelati

8432

Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi:

8432 10

– Aratri:

– Erpici, scarificatori, coltivatori, estirpatori, zappecavallo, sarchiatrici e zappatrici:

8432 21 00

– – Erpici a dischi (polverizzatori)

8432 29

– – altro:

8432 30

– Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici:

8432 40

– Spanditori di letame e distributori di concimi:

8432 80 00

– altre macchine ed apparecchi

8450

Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare:

– Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg:

8450 11

– – Macchine completamente automatiche:

– – – di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 6 kg:

8450 11 11

– – – – a caricamento frontale

8450 11 19

– – – – a caricamento dall'alto

8501

Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni:

8501 40

– altri motori a corrente alternata, monofase:

8501 40 20

– – di potenza inferiore o uguale a 750 W:

ex 8501 40 20

– – – diversi dai motori di potenza superiore a 735 W, destinati ad aeromobili civili

8501 40 80

– – di potenza superiore a 750 W:

ex 8501 40 80

– – – diversi dai motori di potenza inferiore o uguale a 150 kW, destinati ad aeromobili civili

– altri motori a corrente alternata, polifase:

8501 51 00

– – di potenza inferiore o uguale a 750 W:

ex 8501 51 00

– – – diversi dai motori di potenza superiore a 735 W, destinati ad aeromobili civili

8501 52

– – di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW:

8501 52 20

– – – di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 7,5 kW:

ex 8501 52 20

– – – – non destinati ad aeromobili civili

8501 52 30

– – – di potenza superiore a 7,5 kW ed inferiore o uguale a 37 kW:

ex 8501 52 30

– – – – non destinati ad aeromobili civili

8501 52 90

– – – di potenza superiore a 37 kW ed inferiore o uguale a 75 kW:

ex 8501 52 90

– – – – non destinati ad aeromobili civili

8501 53

– – di potenza superiore a 75 kW:

8501 53 50

– – – Motori di trazione

– – – altri, di potenza:

8501 53 81

– – – – superiore a 75 kW ma inferiore o uguale a 375 kW:

ex 8501 53 81

– – – – – non destinati ad aeromobili civili

– Generatori a corrente alternata (alternatori):

8501 61

– – di potenza inferiore o uguale a 75 kVA:

8501 61 20

– – – di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA:

ex 8501 61 20

– – – – non destinati ad aeromobili civili

8501 61 80

– – – di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 75 kVA:

ex 8501 61 80

– – – – non destinati ad aeromobili civili

8504

Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:

– Trasformatore con dielettrico liquido:

8504 21 00

– – di potenza inferiore o uguale a 650 kVA:

8504 22

– – di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 10 000 kVA:

8504 22 10

– – – di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 1 600 kVA

8504 22 90

– – – di potenza superiore a 1 600 kVA ed inferiore o uguale a 10 000 kVA

8504 23 00

– – di potenza superiore a 10 000 kVA

– altri trasformatori:

8504 32

– – di potenza superiore a 1 kVA ed inferiore o uguale a 16 kVA:

8504 32 20

– – – Trasformatori di misura:

ex 8504 32 20

– – – – non destinati ad aeromobili civili

8504 32 80

– – – altro:

ex 8504 32 80

– – – – non destinati ad aeromobili civili

8504 33 00

– – di potenza superiore a 16 kVA ed inferiore o uguale a 500 kVA:

ex 8504 33 00

– – – non destinati ad aeromobili civili

8504 40

– Convertitori statici:

– – altro:

– – – altro:

8504 40 55

– – – – Caricatori di accumulatori:

ex 8504 40 55

– – – – – non destinati ad aeromobili civili

– – – – altro:

8504 40 81

– – – – – Raddrizzatori:

ex 8504 40 81

– – – – – – non destinati ad aeromobili civili

– – – – – Ondulatori:

8504 40 88

– – – – – – di potenza superiore a 7,5 kVA:

ex 8504 40 88

– – – – – – – non destinati ad aeromobili civili

8504 40 90

– – – – – altro:

ex 8504 40 90

– – – – – – non destinati ad aeromobili civili

8508

Aspirapolvere:

– a motore elettrico incorporato:

8508 11 00

– – di potenza inferiore o uguale a 1 500 W e in cui il volume del serbatoio sia inferiore o uguale a 20 l

8508 19 00

– – altro

8508 70 00

– Parti

8509

Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico, diversi dagli aspirapolvere della voce 8508:

8516

Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545:

8516 10

– Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici

– Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili:

8516 21 00

– – Radiatori ad accumulazione

8516 29

– – altro:

8516 29 50

– – – Radiatori per convezione

– – – altro:

8516 29 91

– – – – con ventilatore incorporato

8516 29 99

– – – – altro

– Apparecchi elettrotermici per parrucchiere o per asciugare le mani:

8516 31

– – Asciugacapelli:

8516 32 00

– – altri apparecchi per parrucchiere

8516 33 00

– – Apparecchi per asciugare le mani

8516 40

– Ferri da stiro elettrici

8516 50 00

– Forni a microonde

8516 60

– altri forni; cucine, fornelli (comprese le piastre di cottura), griglie e girarrosti:

– – Fornelli (comprese le piastre di cottura):

8516 60 51

– – – da fissare

8516 60 59

– – – altro

8516 60 70

– – Griglie e girarrosti

8516 60 80

– – Forni da fissare

8516 60 90

– – altro

– altri apparecchi elettrotermici

8516 71 00

– – Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè

8516 72 00

– – Tostapane

8516 79

– – altro

8517

Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528:

– altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa):

8517 69

– – altro:

– – – Apparecchi riceventi per la radiotelefonia o la radiotelegrafia:

8517 69 39

– – – – altro:

ex 8517 69 39

– – – – – non destinati ad aeromobili civili

8518

Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da un altoparlante; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono:

8518 10

– Microfoni e loro supporti:

8518 10 95

– – altro:

ex 8518 10 95

– – – non destinati ad aeromobili civili

8518 30

– cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da un altoparlante:

8518 30 95

– – altro:

ex 8518 30 95

– – – non destinati ad aeromobili civili

8518 40

– Amplificatori elettrici a bassa frequenza:

8518 40 30

– – utilizzati in telefonia o per la misura:

ex 8518 40 30

– – – non destinati ad aeromobili civili

– – altro:

8518 40 81

– – – aventi un solo canale:

ex 8518 40 81

– – – – non destinati ad aeromobili civili

8518 40 89

– – – altro:

ex 8518 40 89

– – – – non destinati ad aeromobili civili

8518 90 00

– Parti

8521

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici:

8521 90 00

– altro

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali:

8525 50 00

– Apparecchi trasmittenti

8527

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

8528

Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini:

– Monitor con tubo catodico:

8528 49

– – altro:

– altri monitor:

8528 59

– – altro:

– Proiettori:

8528 69

– – altro:

– Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini:

8528 71

– – non concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video:

8528 72

– – altri, a colori:

8528 72 10

– – – Teleproiettori

8528 72 20

– – – Apparecchi incorporanti un apparecchio di registrazione o di riproduzione videofonica

– – – altro:

– – – – con tubo immagini incorporato:

– – – – – con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5, con la diagonale dello schermo:

8528 72 31

– – – – – – inferiore o uguale a 42 cm

8528 72 33

– – – – – – superiore a 42 cm e inferiore o uguale a 52 cm

8528 72 39

– – – – – – superiore a 72 cm

– – – – – altro:

– – – – – – con parametri di scanning inferiori o uguali a 625 righe, con la diagonale dello schermo:

8528 72 51

– – – – – – – inferiore o uguale a 75 cm

8528 72 59

– – – – – – – superiore a 75 cm

8528 72 75

– – – – – – con parametri di scanning superiori a 625 righe

– – – – altro:

8528 72 91

– – – – – con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5

8528 72 99

– – – – – altro

8528 73 00

– – altri, in bianco e nero o in altre monocromie

8529

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:

8529 10

– Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti:

– – Antenne:

– – – Antenne per esterni di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione:

8529 10 31

– – – – per ricezione via satellite

8529 10 39

– – – – altro

8529 10 65

– – – Antenne per interni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione, comprese quelle incorporate:

ex 8529 10 65

– – – – non destinate ad aeromobili civili

8529 10 69

– – – altro:

ex 8529 10 69

– – – – non destinate ad aeromobili civili

8529 10 80

– – Filtri e separatori di antenne:

ex 8529 10 80

– – – non destinati ad aeromobili civili

8529 10 95

– – altro:

ex 8529 10 95

– – – non destinati ad aeromobili civili

8539

Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco:

– altre lampade e tubi ad incandescenza, esclusi quelli a raggi ultravioletti o infrarossi:

8539 21

– – alogeni, al tungsteno

8539 22

– – altre, di potenza inferiore o uguale a 200 W e di tensione superiore a 100 V

8539 29

– – altro

– Lampade e tubi a scarica, diversi da quelli a raggi ultravioletti

8539 31

– – fluorescenti, a catodo caldo

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione:

8544 20 00

– Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali

– altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V:

8544 42

– – muniti di pezzi di congiunzione:

8544 42 90

– – – altro

8544 49

– – altro:

– – – altro:

8544 49 91

– – – – Fili e cavi, con diametro dei singoli fili superiore a 0,51 mm

– – – – altro:

8544 49 93

– – – – – per tensioni inferiori o uguali a 80 V

8544 49 95

– – – – – per tensioni superiori a 80 V, ma inferiori a 1 000 V

8544 49 99

– – – – – per una tensione di 1 000 V

8544 60

– altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V

8701

Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709):

8701 10 00

– Motocoltivatori

8701 20

– Trattori stradali per semirimorchi:

8701 20 90

– – usati

8701 30

– Trattori a cingoli:

8701 30 90

– – altro

8701 90

– altro:

– – Trattori agricoli e trattori forestali (esclusi i motocoltivatori), a ruote:

– – – nuovi, di potenza del motore:

8701 90 11

– – – – inferiore o uguale a 18 kW

8701 90 20

– – – – superiore a 18 kW ma inferiore o uguale a 37 kW

8701 90 25

– – – – superiore a 37 kW ma inferiore o uguale a 59 kW

8701 90 31

– – – – superiore a 59 kW ma inferiore o uguale a 75 kW

8701 90 50

– – – usati

8702

Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente:

8702 10

– azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):

8702 90

– altro:

– – azionati da motore a pistone con accensione a scintilla:

– – – di cilindrata superiore a 2 800 cm3:

8702 90 11

– – – – nuovi

8702 90 19

– – – – usati

– – – di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3:

8702 90 31

– – – – nuovi

8702 90 39

– – – – usati

8703

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa:

– altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla:

8703 21

– – di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cm3:

8703 21 10

– – – nuovi:

ex 8703 21 10

– – – – diversi da quelli nella prima o nella seconda fase di smontaggio

8703 21 90

– – – usati

8703 24

– – di cilindrata superiore a 3 000 cm3:

8703 24 10

– – – nuovi:

ex 8703 24 10

– – – – diversi da quelli nella prima o nella seconda fase di smontaggio

8703 24 90

– – – usati

– altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel):

8703 31

– – di cilindrata inferiore o uguale a 1 500 cm3:

8703 31 10

– – – nuovi:

ex 8703 31 10

– – – – diversi da quelli nella prima o nella seconda fase di smontaggio

8703 31 90

– – – usati

8703 33

– – di cilindrata superiore a 2 500 cm3:

– – – nuovi:

8703 33 19

– – – – altro:

ex 8703 33 19

– – – – – diversi da quelli nella prima o nella seconda fase di smontaggio

8703 33 90

– – – usati

8704

Autoveicoli per il trasporto di merci:

– altri, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):

8704 21

– – di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t:

– – – altro:

– – – – azionati da motore di cilindrata superiore a 2 500 cm3:

8704 21 31

– – – – – nuovi:

ex 8704 21 31

– – – – – – diversi da quelli nella prima o nella seconda fase di smontaggio

8704 21 39

– – – – – usati

– – – – azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 500 cm3:

8704 21 91

– – – – – nuovi:

ex 8704 21 91

– – – – – – diversi da quelli nella prima o nella seconda fase di smontaggio

8704 21 99

– – – – – usati

8704 22

– – di peso a pieno carico superiore a 5 t ed inferiore o uguale a 20 t:

– – – altro:

8704 22 91

– – – – nuovi:

ex 8704 22 91

– – – – – diversi da quelli nella prima o nella seconda fase di smontaggio

8704 22 99

– – – – usati

8704 23

– – di peso a pieno carico superiore a 20 t:

– – – altro:

8704 23 91

– – – – nuovi:

ex 8704 23 91

– – – – – diversi da quelli nella prima o nella seconda fase di smontaggio

8704 23 99

– – – – usati

– altri, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla:

8704 31

– – di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t:

– – – altro:

– – – – azionati da motore di cilindrata superiore a 2 800 cm3:

8704 31 31

– – – – – nuovi:

ex 8704 31 31

– – – – – – diversi da quelli nella prima o nella seconda fase di smontaggio

8704 31 39

– – – – – usati

– – – – azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 800 cm3:

8704 31 91

– – – – – nuovi:

ex 8704 31 91

– – – – – – diversi da quelli nella prima o nella seconda fase di smontaggio

8704 31 99

– – – – – usati

8704 32

– – di peso a pieno carico superiore a 5 t:

– – – altro:

8704 32 91

– – – – nuovi:

ex 8704 32 91

– – – – – diversi da quelli nella prima o nella seconda fase di smontaggio

8704 32 99

– – – – usati

8704 90 00

– altro

8705

Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche):

8705 30 00

– Autopompe antincendio

8705 40 00

– Autocarri betoniere

8712 00

Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore:

9301

Armi da guerra, diverse dalle rivoltelle, dalle pistole e dalle armi bianche

9302 00 00

Rivoltelle e pistole, diverse da quelle delle voci 9303 o 9304

9303

Altre armi da fuoco e congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere (per esempio: fucili e carabine da caccia, armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna, pistole lanciarazzi ed altri congegni costruiti unicamente per il lancio di razzi di segnalazione, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, pistole a chiodo per mattatoi, cannoni lanciagomene)

9304 00 00

Altre armi (per esempio: fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas, sfollagente), escluse quelle della voce 9307

9305

Parti ed accessori degli oggetti delle voci da 9301 a 9304

9306

Bombe, granate, siluri, mine, missili, cartucce ed altre munizioni e proiettili, e loro parti, compresi i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce

9307 00 00

Sciabole, spade, baionette, lance ed altre armi bianche, loro parti e foderi

9401

Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402) anche trasformabili in letti, e loro parti:

9401 30

– Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza:

9401 30 90

– – altro

9401 40 00

– Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti

– Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di bambù o di materie simili:

9401 51 00

– – di bambù o rattan

9401 59 00

– – altro

– altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno:

9401 61 00

– – imbottiti

9401 69 00

– – altro

– altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo:

9401 71 00

– – imbottiti

9401 79 00

– – altro

9401 90

– Parti:

– – altro:

9401 90 30

– – – di legno

9403

Altri mobili e loro parti:

9403 30

– Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici

9403 40

– Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine

9403 50 00

– Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto

9403 60

– altri mobili di legno

9403 90

– Parti:

9403 90 30

– – di legno

9403 90 90

– – di altre materie

9404

Sommier; oggetti letterecci ed oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti:

– Materassi:

9404 29

– – di altre materie

9406 00

Costruzioni prefabbricate:

9406 00 11

– Case mobili su ruote

– altro:

9406 00 20

– – di legno

9503 00

Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole; bambole; altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie:

9503 00 10

– Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole:

ex 9503 00 10

– – Carrozzelle e passeggini per bambole

– altri assortimenti e giocattoli da costruzione:

9503 00 39

– – di altre materie:

ex 9503 00 39

– – – di legno

– Giocattoli raffiguranti animali o soggetti non umani:

9503 00 49

– – altro:

ex 9503 00 49

– – – di legno

– Puzzle:

9503 00 61

– – di legno

9504

Oggetti per giuochi di società, compresi i giuochi meccanici, anche a motore, i bigliardi, i tavoli speciali per case da giuoco e i giuochi di birilli automatici (per esempio: bowling):

9504 20

– Bigliardi di ogni tipo e loro accessori, di ogni specie:

9504 20 10

– – Bigliardi

9506

Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica, l'atletica, gli altri sport (compreso il tennis da tavolo) o i giuochi all'aperto, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; piscine e vasche per sguazzare:

– Palloni e palle, diverse dalle palle da golf o da tennis da tavolo:

9506 62

– – gonfiabili:

9506 62 90

– – – altro

9601

Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura)

9603

Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili:

9603 10 00

– Scope e scopine costituite da brindilli o da altre materie vegetali in mazzi legati, anche con manico

9603 90

– altro:

9604 00 00

Stacci e crivelli, a mano

9609

Matite (diverse dalle matite della voce 9608), mine, pastelli, carboncini, gessetti per scrivere o per disegnare e gessetti per sarti

9612

Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola:

9612 20 00

– Cuscinetti per timbri

9618 00 00

Manichini e simili; automi e scene animate per mostre

ALLEGATO II

DEFINIZIONE DEI PRODOTTI «BABY BEEF» DI CUI ALL'ARTICOLO 11

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando figura «ex» davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.

Codice NC

Suddivisione TARIC

Descrizione

0102

 

Animali vivi della specie bovina:

0102 90

 

– altro:

 

– – delle specie domestiche:

 

– – – di peso superiore a 300 kg:

 

– – – – Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):

ex 0102 90 51

 

– – – – – destinati alla macellazione:

10

– che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg (1)

ex 0102 90 59

 

– – – – – altro:

11

21

31

91

– che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg (1)

 

– – – – altro:

ex 0102 90 71

 

– – – – – destinati alla macellazione:

10

– Tori e manzi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 500 kg (1)

ex 0102 90 79

 

– – – – – altro:

21

91

– Tori e manzi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 500 kg (1)

0201

 

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:

ex 0201 10 00

 

– Carcasse o mezzene

91

– Carcasse di peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 300 kg e mezzene di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 150 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (1)

0201 20

 

– in altri pezzi non disossate:

ex 0201 20 20

 

– – Quarti detti «compensati»:

91

– Quarti detti «compensati», di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore a 150 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (1)

ex 0201 20 30

 

– – Busti e quarti anteriori:

91

– Quarti anteriori di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (1)

ex 0201 20 50

 

– – Selle e quarti posteriori:

91

– Quarti posteriori di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg (ma di peso uguale o superiore a 38 kg ma non superiore a 68 kg per il taglio detto «pistola») con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (1)


(1)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

ALLEGATO III (a)

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA SERBIA AI PRODOTTI AGRICOLI DELLA COMUNITÀ

di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a)

Codice NC

Descrizione

0101

Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi

0102

Animali vivi della specie bovina:

0102 10

– riproduttori di razza pura:

0102 90

– altro:

0102 90 90

– – altro

0103

Animali vivi della specie suina:

0103 10 00

– riproduttori di razza pura

– altro:

0103 91

– – di peso inferiore a 50 kg:

0103 91 90

– – – altro

0103 92

– – di peso uguale o superiore a 50 kg:

0103 92 90

– – – altro

0104

Animali vivi delle specie ovina o caprina:

0104 10

– della specie ovina:

0104 10 10

– – riproduttori di razza pura

0104 20

– della specie caprina:

0104 20 10

– – riproduttori di razza pura

0105

Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche:

– di peso inferiore o uguale a 185 g:

0105 11

– – Galli e galline:

– – – Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione:

0105 11 11

– – – – Razze ovaiole

0105 11 19

– – – – altro

– – – altro:

0105 11 91

– – – – Razze ovaiole

0105 12 00

– – Tacchini e tacchine

0105 19

– – altro

– altro:

0105 99

– – altro

0106

Altri animali vivi

0203

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:

– fresche o refrigerate:

0203 11

– – in carcasse o mezzene:

0203 11 90

– – – altro

0203 19

– – altro:

0203 19 90

– – – altro

– congelate:

0203 21

– – in carcasse o mezzene:

0203 21 90

– – – altro

0203 22

– – Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati:

0203 22 90

– – – altro

0203 29

– – altro:

0203 29 90

– – – altro

0205 00

Carni di animali della specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

0206

Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:

0206 10

– della specie bovina, fresche o refrigerate:

0206 10 10

– – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

0208

Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate

0210

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:

– altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie:

0210 91 00

– – di primati

0210 92 00

– – di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)

0210 93 00

– – di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)

0210 99

– – altro:

– – – Carni:

0210 99 10

– – – – di cavallo, salate o in salamoia o anche secche

– – – – delle specie ovina e caprina:

0210 99 21

– – – – – non disossate

0210 99 29

– – – – – disossate

0210 99 31

– – – – di renne

0210 99 39

– – – – altro

– – – Frattaglie:

– – – – altro:

– – – – – Fegati di volatili:

0210 99 71

– – – – – – Fegati grassi di oche o di anatre, salati o in salamoia

0210 99 79

– – – – – – altro

0210 99 80

– – – – – altro

0406

Formaggi e latticini:

0406 40

– Formaggi a pasta erborinata e altri formaggi contenenti screziature ottenute utilizzando Penicillium roqueforti

0406 90

– altri formaggi

– – altro:

0406 90 35

– – – Kefalo-Tyri

– – – altro:

– – – – altro

– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa:

– – – – – – superiore a 47 % ma inferiore a 72 %:

0406 90 85

– – – – – – – Kefalograviera, Kasseri

0407 00

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:

– di volatili da cortile:

– – da cova:

0407 00 11

– – – di tacchine o di oche

0407 00 19

– – – altri

0407 00 90

– altro

0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

– Tuorli:

0408 11

– – essiccati

0408 19

– – altro:

0408 19 20

– – – inadatti ad uso alimentare

0410 00 00

Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

0504 00 00

Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati

0511

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:

0511 10 00

– Sperma di tori

– altro:

0511 99

– – altro:

0511 99 10

– – – Tendini e nervi, ritagli e altri cascami simili di pelli gregge

0601

Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212:

0601 10

– Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo:

0601 20

– Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria:

0601 20 10

– – piantimi, piante e radici di cicoria

0602

Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio):

0602 90

– altro:

0602 90 10

– – Bianco di funghi (micelio)

0602 90 20

– – Barbatelle di ananassi

0602 90 30

– – Piantimi di ortaggi e piantimi di fragole

– – altro:

– – – Piante da pien'aria:

– – – – altre piante da pien'aria:

0602 90 51

– – – – – Piante vivaci

0604

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:

0701

Patate, fresche o refrigerate:

0701 10 00

– destinato alla semina

0705

Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate:

– Cicorie:

0705 21 00

– – Witloof (Cichorium intybus var. foliosum)

0705 29 00

– – altro

0709

Altri ortaggi, freschi o refrigerati:

0709 20 00

– Asparagi

0709 90

– altro:

– – Olive:

0709 90 31

– – – destinate ad usi diversi dalla produzione di olio

0709 90 39

– – – altro

0709 90 40

– – Capperi

0709 90 50

– – Finocchi

0709 90 70

– – Zucchine

0709 90 80

– – Carciofi

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

0710 80

– altri ortaggi o legumi:

0710 80 10

– – Olive

0710 80 80

– – Carciofi

0710 80 85

– – Asparagi

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

0711 20

– Olive

0711 90

– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

– – Ortaggi o legumi:

0711 90 70

– – – Capperi

0713

Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:

0713 10

– Piselli (Pisum sativum):

0713 10 10

– – destinati alla semina

0713 20 00

– Ceci

– Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713 39 00

– – altro

0713 90 00

– altro

0714

Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago

0801

Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate

0802

Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:

– Mandorle:

0802 11

– – con guscio

0802 12

– – sgusciate

0802 40 00

– Castagne e marroni (Castanea spp.)

0802 50 00

– Pistacchi

0802 60 00

– Noci macadamia

0802 90

– altro

0803 00

Banane, comprese le frutta della piantaggine, fresche o essiccate

0804

Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o essiccati

0805

Agrumi, freschi o secchi

0806

Uve, fresche o secche:

0806 20

– secche

0807

Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi:

0807 20 00

– Papaie

0808

Mele, pere e cotogne, fresche:

0808 20

– Pere e cotogne:

0808 20 90

– – Cotogne

0809

Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche:

0809 40

– Prugne e prugnole:

0809 40 90

– – Prugnole

0810

Altre frutta, fresche:

0810 40

– Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere Vaccinium:

0810 40 30

– – Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus)

0810 50 00

– Kiwi

0810 60 00

– Durian

0810 90

– altro

0811

Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

0811 20

– Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina:

– – altro:

0811 20 39

– – – Ribes nero (cassis)

0811 20 51

– – – Ribes rosso

0811 20 59

– – – More di rovo o di gelso

0811 20 90

– – – altro

0811 90

– altro:

– – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:

0811 90 11

– – – – Frutta tropicale e noci tropicali

– – – altro:

0811 90 31

– – – – Frutta tropicale e noci tropicali

0811 90 39

– – – – altro

– – altro:

0811 90 50

– – – Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus)

0811 90 70

– – – Mirtilli delle specie Vaccinium myrtilloides e Vaccinium angustifolium

0811 90 85

– – – Frutta tropicale e noci tropicali

0812

Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate:

0812 90

– altro:

0812 90 20

– – Arance

0812 90 30

– – Papaie

0812 90 40

– – Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus)

0812 90 70

– – Guaiave, manghi, mangostani, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya e noci tropicali

0812 90 98

– – altro

0813

Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:

0813 40

– altre frutta:

0813 40 50

– – Papaie

0813 40 60

– – Tamarindi

0813 40 70

– – Frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya

0813 40 95

– – altro

0813 50

– Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:

– – Miscugli di frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806:

– – – senza prugne:

0813 50 12

– – – – Contenenti papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya

0813 50 15

– – – – altro

– – Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802:

0813 50 31

– – – di noci tropicali

0813 50 39

– – – altro

– – altri miscugli:

0813 50 91

– – – non contenenti prugne e fichi

0813 50 99

– – – altro

0814 00 00

Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche

0901

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:

– Caffè non torrefatto:

0901 11 00

– – non decaffeinizzato

0901 12 00

– – decaffeinizzato

0901 90

– altro

0902

Tè, anche aromatizzato

0904

Pepe (del genere Piper); pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati:

– Pepe:

0904 11 00

– – non tritate né polverizzate

0904 12 00

– – tritate o polverizzate

0905 00 00

Vaniglia

0906

Cannella e fiori di cinnamomo

0907 00 00

Garofani (antofilli, chiodi e steli)

0908

Noci moscate, macis, amomi e cardamomi

0909

Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro

0910

Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie:

0910 10 00

– Zenzero

0910 20

– Zafferano

0910 30 00

– Curcuma

– altre spezie:

0910 91

– – Miscugli previsti nella nota 1 b) di questo capitolo

0910 99

– – altro:

0910 99 10

– – – Semi di fieno greco

– – – Timo:

– – – – non tritati né polverizzati:

0910 99 31

– – – – – Serpillo (Thymus serpyllum)

0910 99 33

– – – – – altro

0910 99 39

– – – – tritati o polverizzati

0910 99 50

– – – Foglie di alloro

0910 99 60

– – – Curry

1001

Frumento (grano) e frumento segalato:

1001 10 00

– frumento (grano) duro

1001 90

– altro:

1001 90 10

– – Spelta, destinata alla semina

– – altra spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato

1001 90 91

– – – Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina

1002 00 00

Segala

1003 00

Orzo:

1003 00 10

– destinato alla semina

1004 00 00

Avena

1006

Riso

1007 00

Sorgo da granella

1008

Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali

1102

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:

1102 10 00

– Farina di segala

1102 90

– altro

1103

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:

– Semole e semolini:

1103 19

– – di altri cereali:

1103 19 10

– – – di segala

1103 19 40

– – – di avena

1103 19 50

– – – di riso

1103 19 90

– – – altro

1103 20

– Agglomerati in forma di pellets:

1103 20 50

– – di riso

1104

Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:

– Cereali schiacciati o in fiocchi:

1104 12

– – di avena

1104 19

– – di altri cereali:

– – – altro:

1104 19 91

– – – – Fiocchi di riso

– altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati):

1104 22

– – di avena:

1104 22 30

– – – mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten»)

1104 22 50

– – – perlati

1104 22 98

– – – altro

1104 29

– – di altri cereali:

– – – di orzo:

1104 29 01

– – – – mondati (decorticati o pilati)

1104 29 03

– – – – mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten»)

1104 30

– Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

1105

Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate

1106

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8:

1106 20

– di sago, di radici o tuberi della voce 0714

1106 30

– dei prodotti del capitolo 8

1107

Malto, anche torrefatto:

1107 10

– non torrefatto:

– – di frumento:

1107 10 11

– – – presentato in forma di farina

1107 10 19

– – – altro

1108

Amidi e fecole; inulina:

– Amidi e fecole:

1108 11 00

– – Amido di frumento (grano)

1108 14 00

– – Fecola di manioca

1108 19

– – altri amidi e fecole

1108 20 00

– Inulina

1201 00

Fave di soia, anche frantumate

1202

Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate

1203 00 00

Copra

1204 00

Semi di lino, anche frantumati

1205

Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati

1207

Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati

1209

Semi, frutti e spore da sementa:

– Semi da foraggio:

1209 22

– – di trifoglio (Trifolium spp.):

1209 23

– – di festuca

1209 24 00

– – di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky (Poa pratensis L.)

1209 25

– – di loglio (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)

1209 29

– – altro

1209 30 00

– Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori

– altro:

1209 91

– – Semi di ortaggi

1209 99

– – altro

1211

Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati

1212

Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:

– altro:

1212 91

– – Barbabietole da zucchero

1212 99

– – altro

1213 00 00

Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets

1214

Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets

1214 90

– altro

1301

Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

– Succhi ed estratti vegetali:

1302 11 00

– – Oppio

1302 19

– – altro:

1302 19 05

– – – Oleoresina di vaniglia

– Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

1302 32

– – Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:

1302 32 90

– – – di semi di guar

1302 39 00

– – altro

1501 00

Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:

– Grassi di maiale (compreso lo strutto):

1501 00 11

– – destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

1501 00 90

– Grasso di volatili

1502 00

Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503:

1503 00

Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati

1504

Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1507

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

1507 10

– Olio greggio, anche depurato delle mucillagini:

1507 10 10

– – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

1507 90

– altro:

1507 90 10

– – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

1508

Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1509

Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1510 00

Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509

1511

Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1512

Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

– Olio di cotone e sue frazioni:

1512 21

– – Olio greggio, anche depurato del gossipolo

1512 29

– – altro

1513

Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1515

Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

– Olio di lino e sue frazioni:

1515 11 00

– – Olio greggio

1515 19

– – altro

1515 30

– Olio di ricino e sue frazioni

1515 50

– Olio di sesamo e sue frazioni

1515 90

– altro:

– – Olio di semi di tabacco e sue frazioni

– – – Olio greggio:

1515 90 21

– – – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

1515 90 29

– – – – altro

– – – altro:

1515 90 31

– – – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

1515 90 39

– – – – altro

– – altri oli e loro frazioni:

– – – Oli greggi:

1515 90 40

– – – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

– – – – altro:

1515 90 51

– – – – – concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

1515 90 59

– – – – – concreti, altrimenti presentati; fluidi

– – – altro:

1515 90 60

– – – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

– – – – altro:

1515 90 91

– – – – – concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

1515 90 99

– – – – – concreti, altrimenti presentati; fluidi

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

1516 10

– Grassi e oli animali e loro frazioni

1516 20

– Grassi e oli vegetali e loro frazioni:

– – altro:

1516 20 91

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

– – – altro:

1516 20 95

– – – – Oli di ravizzone, di colza, di lino, di girasole, d'illipè, di karitè, di makorè, di touloucouna o di babassù, destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

– – – – altro:

1516 20 96

– – – – – Oli di arachide, di cotone, di soia o di girasole; altri oli con tenore in acidi grassi liberi inferiore a 50 % in peso, ed esclusi gli oli di palmisti, d'illipè, di cocco, di ravizzone, di colza o di copaiba

1516 20 98

– – – – – altro

1518 00

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:

– Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana:

1518 00 31

– – greggi

1518 00 39

– – altro

1522 00

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:

– Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali:

– – contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio di oliva:

1522 00 31

– – – paste di saponificazione (soapstocks)

1522 00 39

– – – altro

– – altro:

1522 00 91

– – – Morchie o fecce di olio; paste di saponificazione (soapstocks)

1522 00 99

– – – altro

1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:

1602 20

– di fegato di qualsiasi animale:

– di volatili della voce 0105:

1602 31

– – di tacchino

1602 90

– altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale

1603 00

Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

– Lattosio e sciroppo di lattosio:

1702 11 00

– – contenenti, in peso, 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca

1702 19 00

– – altro

1702 20

– Zucchero e sciroppo d'acero

1702 30

– Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio:

1702 30 10

– – Isoglucosio

– – altro:

– – – contenenti, in peso, allo stato secco, il 99 % o più di glucosio:

1702 30 59

– – – – altro

– – – altro:

1702 30 91

– – – – in polvere cristallina bianca, anche agglomerata

1702 40

– Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito

1702 60

– altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:

1702 60 80

– – Sciroppo di inulina

1702 60 95

– – altro

1702 90

– altro, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:

1702 90 60

– – Miele artificiale, anche misto con miele naturale

– – Zuccheri e melassi, caramellati:

1702 90 71

– – – contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio

– – – altro:

1702 90 75

– – – – in polvere, anche agglomerati

1702 90 79

– – – – altro

1801 00 00

Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto

1802 00 00

Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao

2001

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

2001 90

– altro:

2001 90 10

– – «Chutney» di manghi

2001 90 65

– – Olive

2001 90 91

– – Frutta tropicale e noci tropicali

2001 90 93

– – Cipolle

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

2005 60 00

– Asparagi

2005 70

– Olive

2005 91 00

– – Germogli di bambù

2005 99

– – altro:

2005 99 20

– – – Capperi

2005 99 30

– – – Carciofi

2005 99 50

– – – Miscugli di ortaggi

2006 00

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate):

2006 00 10

– Zenzero

– altro:

– – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:

2006 00 35

– – – Frutta tropicale e noci tropicali

– – altro:

2006 00 91

– – – Frutta tropicale e noci tropicali

2006 00 99

– – – altro

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

2007 10

– Preparazioni omogeneizzate:

– – altro:

2007 10 91

– – – di frutta tropicale

– altro:

2007 91

– – di agrumi

2007 99

– – altro:

– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %:

2007 99 20

– – – – Puree e paste di marroni

– – – altro:

2007 99 93

– – – – di frutta tropicale e noci tropicali

2007 99 98

– – – – altro

2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

– Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:

2008 11

– – Arachidi:

– – – altro, in imballaggi immediati di contenuto netto:

– – – – superiore a 1 kg:

2008 11 92

– – – – – tostate

2008 11 94

– – – – – altro

– – – – inferiore o uguale a 1 kg:

2008 11 96

– – – – – tostate

2008 11 98

– – – – – altro

2008 19

– – altro, compresi i miscugli

2008 20

– Ananassi

2008 30

– Agrumi

2008 40

– Pere:

– – con aggiunta di alcole:

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg:

– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:

2008 40 11

– – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 40 19

– – – – – altro

– – – – altro:

2008 40 21

– – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 40 29

– – – – – altro

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:

2008 40 31

– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

2008 40 39

– – – – altro

2008 50

– Albicocche:

– – con aggiunta di alcole:

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg:

– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:

2008 50 11

– – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 50 19

– – – – – altro

– – – – altro:

2008 50 31

– – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 50 39

– – – – – altro

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:

2008 50 51

– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

2008 50 59

– – – – altro

2008 70

– Pesche, comprese le pesche noci:

– – con aggiunta di alcole:

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg:

– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:

2008 70 11

– – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 70 19

– – – – – altro

– – – – altro:

2008 70 31

– – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 70 39

– – – – – altro

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:

2008 70 51

– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

2008 70 59

– – – – altro

2008 80

– Fragole:

– – con aggiunta di alcole:

– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:

2008 80 11

– – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 80 19

– – – – altro

– – – altro:

2008 80 31

– – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 80 39

– – – – altro

2008 92

– – Miscugli:

– – – con aggiunta di alcole:

– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:

– – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 92 12

– – – – – – di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)

2008 92 14

– – – – – – altro

– – – – – altro:

2008 92 16

– – – – – – di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)

2008 92 18

– – – – – – altro

– – – – altro:

– – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 92 32

– – – – – – di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)

2008 92 34

– – – – – – altro

– – – – – altro:

2008 92 36

– – – – – – di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)

2008 92 38

– – – – – – altro

– – – senza aggiunta di alcole:

– – – – contenenti zuccheri addizionati:

– – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg:

2008 92 51

– – – – – – di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)

– – – – – altro:

– – – – – – Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, 50 % del totale delle frutta presenti:

2008 92 72

– – – – – – – di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)

– – – – – – altro:

2008 92 76

– – – – – – – di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)

– – – – senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:

– – – – – uguale o superiore a 5 kg:

2008 92 92

– – – – – – di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)

– – – – – uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg:

2008 92 94

– – – – – – di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)

2008 99

– – altro:

– – – con aggiunta di alcole:

– – – – Zenzero:

2008 99 11

– – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 99 19

– – – – – altro

– – – – altro:

– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:

– – – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:

2008 99 24

– – – – – – – Frutta tropicale

– – – – – – altro:

2008 99 31

– – – – – – – Frutta tropicale

– – – – – altro:

– – – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:

2008 99 36

– – – – – – – Frutta tropicale

– – – – – – altro:

2008 99 38

– – – – – – – Frutta tropicale

– – – senza aggiunta di alcole:

– – – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

2008 99 41

– – – – – Zenzero

2008 99 46

– – – – – Frutti della passione, guaiave e tamarindi

2008 99 47

– – – – – Manghi, mangostani, papaie, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya

– – – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:

2008 99 51

– – – – – Zenzero

2008 99 61

– – – – – Frutti della passione e guaiave

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti:

– Succhi di arancia:

2009 11

– – congelati:

2009 19

– – altro

– Succhi di pompelmo o di pomelo:

2009 21 00

– – di un valore Brix inferiore o uguale a 20

2009 29

– – altro

2009 39

– – altro:

– – – di un valore Brix superiore a 67:

2009 39 11

– – – – di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto

2009 39 19

– – – – altro

– – – di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:

– – – – di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto:

– – – – – Succhi di limone:

2009 39 59

– – – – – – senza zuccheri addizionati

2009 49

– – altro:

– – – di un valore Brix superiore a 67:

2009 49 11

– – – – di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto

– – – di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:

– – – – altro:

2009 49 99

– – – – – senza zuccheri addizionati

2009 80

– Succhi di altra frutta o di altri ortaggi e legumi:

– – di un valore Brix superiore a 67:

– – – altro:

– – – – di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto:

2009 80 34

– – – – – Succhi di frutta tropicale

– – – – altro:

2009 80 36

– – – – – Succhi di frutta tropicale

2009 80 38

– – – – – altro

– – di un valore Brix inferiore o uguale a 67:

– – – altro:

– – – – altro:

– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:

2009 80 85

– – – – – – Succhi di frutta tropicale

– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:

2009 80 88

– – – – – – Succhi di frutta tropicale

– – – – – senza zuccheri addizionati:

2009 80 97

– – – – – – Succhi di frutta tropicale

2009 90

– Miscugli di succhi:

– – di un valore Brix inferiore o uguale a 67:

– – – altro:

– – – – di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto:

– – – – – Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso:

2009 90 41

– – – – – – contenenti zuccheri addizionati

2009 90 49

– – – – – – altro

– – – – di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto:

– – – – – altro:

– – – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:

2009 90 92

– – – – – – – Miscugli di succhi di frutta tropicale

– – – – – – senza zuccheri addizionati:

2009 90 97

– – – – – – – Miscugli di succhi di frutta tropicale

2009 90 98

– – – – – – – altro

2301

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli:

2301 10 00

– Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli

2302

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:

2302 10

– di granturco

2302 40

– di altri cereali:

2302 50 00

– di legumi

2303

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets

2303 30 00

– avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli

2305 00 00

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell'estrazione dell'olio di arachide

2306

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305:

2306 10 00

– di semi di cotone

2306 20 00

– di semi di lino

– di semi di ravizzone o di colza:

2306 41 00

– – di semi di ravizzone o di colza a basso; tenore di acido erucico

2306 49 00

– – altro

2306 50 00

– di noce di cocco o di copra

2306 60 00

– di noci o di mandorle di palmisti

2306 90

– altro

2307 00

Fecce di vino; tartaro greggio

2308 00

Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:

2309 10

– Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto

2309 90

– altro:

2309 90 10

– – Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini

2309 90 20

– – Prodotti di cui alla nota complementare 5 del presente capitolo

3301

Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:

– Oli essenziali di agrumi:

3301 12

– – di arancio

3301 13

– – di limone

3301 19

– – altro

3301 24

– – di menta piperita (Mentha piperita)

3301 25

– – di altra menta

3301 29

– – altro:

– – – di garofano, di niauli, di ylangylang:

3301 29 11

– – – – non deterpenati

3301 29 31

– – – – deterpenati

– – – altro:

– – – – deterpenati:

3301 29 71

– – – – – di geranio; di gelsomino; di vetiver

3301 29 79

– – – – – di lavanda o di lavandina

3302

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

3302 10

– dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:

– – dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

3302 10 40

– – – altro

3302 10 90

– – dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari

3501

Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:

3501 90

– altro:

3501 90 10

– – Colle di caseina

3502

Albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine:

3502 20

– Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte

3502 90

– altro

3503 00

Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501

3504 00 00

Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo

3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

3505 10

– Destrina ed altri amidi e fecole modificati:

– – altri amidi e fecole modificati:

3505 10 50

– – – Amidi e fecole esterificati o eterificati

4101

Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati:

4101 20

– Cuoi e pelli greggi interi, di peso unitario inferiore o uguale a 8 kg se sono secchi, a 10 kg se sono salati secchi e a 16 kg se sono freschi, salati verdi o altrimenti conservati

4101 90 00

– altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e i fianchi

4102

Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo

4103

Altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo

4301

Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103:

4301 30 00

– dei seguenti agnelli: «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» e simili, delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet, intere o senza la testa, la coda o le zampe

4301 60 00

– di volpe, intere, anche senza teste, code o zampe

4301 80

– altre pelli da pellicceria, intere, anche senza teste, code o zampe:

4301 90 00

– Teste, code, zampe ed altri pezzi utilizzabili in pellicceria

5001 00 00

Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura

5002 00 00

Seta greggia (non torta)

5003 00 00

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati)

Esenti da dazio per quantitativi illimitati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo

ALLEGATO III (b)

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA SERBIA AI PRODOTTI AGRICOLI DELLA COMUNITÀ

di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b)

I dazi doganali (ad valorem e/o dazio specifico) per i prodotti elencati nel presente allegato saranno ridotti e aboliti secondo il calendario ivi indicato per ciascun prodotto. Ove venga applicato un dazio stagionale in aggiunta ad un dazio doganale ad valorem e/o specifico, detto dazio stagionale (20 %) verrà abolito alla data dell'entrata in vigore del presente accordo.

Codice NC

Descrizione

Entrata in vigore anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno 5

Anno 6 e successivi

in %

in %

in %

in %

in %

in %

0102

Animali vivi della specie bovina:

 

 

 

 

 

 

0102 90

– altro:

 

 

 

 

 

 

– – delle specie domestiche:

 

 

 

 

 

 

– – – di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg:

 

 

 

 

 

 

0102 90 29

– – – – altro

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

0104

Animali vivi delle specie ovina o caprina:

 

 

 

 

 

 

0104 10

– della specie ovina:

 

 

 

 

 

 

– – altro:

 

 

 

 

 

 

0104 10 80

– – – altro

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0104 20

– della specie caprina:

 

 

 

 

 

 

0104 20 90

– – altro

80 %

70 %

60 %

50 %

30 %

0 %

0105

Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche:

 

 

 

 

 

 

– di peso inferiore o uguale a 185 g:

 

 

 

 

 

 

0105 11

– – Galli e galline:

 

 

 

 

 

 

– – – altro:

 

 

 

 

 

 

0105 11 99

– – – – altro

90 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

– altro:

 

 

 

 

 

 

0105 94 00

– – Galli e galline

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

0204

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate:

 

 

 

 

 

 

0204 50

– Carni di animali della specie caprina

80 %

70 %

60 %

50 %

30 %

0 %

0206

Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:

 

 

 

 

 

 

0206 10

– della specie bovina, fresche o refrigerate:

 

 

 

 

 

 

– – altro:

 

 

 

 

 

 

0206 10 91

– – – Fegati

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0206 10 95

– – – Pezzi detti «onglets» e «hampes»

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– della specie bovina, congelati:

 

 

 

 

 

 

0206 21 00

– – Lingue

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0206 22 00

– – Fegati

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0206 29

– – altro:

 

 

 

 

 

 

0206 29 10

– – – destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – – altro:

 

 

 

 

 

 

0206 29 91

– – – – Pezzi detti «onglets» e «hampes»

90 %

70 %

60 %

50 %

30 %

0 %

0206 80

– altri, freschi o refrigerati:

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0206 90

– altri, congelati:

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0207

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105:

 

 

 

 

 

 

– di tacchino:

 

 

 

 

 

 

0207 24

– – interi, freschi o refrigerati

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0207 25

– – interi, congelati:

 

 

 

 

 

 

0207 25 10

– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %»

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0207 25 90

– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %», o altrimenti presentati

80 %

70 %

50 %

40 %

10 %

0 %

0207 26

– – Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0207 27

– – Pezzi e frattaglie, congelati

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– di anatre, di oche o di faraone:

 

 

 

 

 

 

0207 32

– – interi, freschi o refrigerati

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0207 33

– – interi, congelati

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0207 34

– – Fegati grassi, freschi o refrigerati

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0207 35

– – altri, freschi o refrigerati

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

0 %

0207 36

– – altri, congelati

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

0 %

0209 00

Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati:

 

 

 

 

 

 

– Lardo:

 

 

 

 

 

 

0209 00 30

– grasso di maiale, diverso da quello della sottovoce 0209 00 11 o 0209 00 19

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0209 00 90

– Grasso di volatili

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0401

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

 

 

 

 

0401 10

– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1 %

95 %

90 %

60 %

50 %

40 %

0 %

0401 20

– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % ed inferiore o uguale a 6 %:

 

 

 

 

 

 

– – inferiore o uguale a 3 %:

 

 

 

 

 

 

0401 20 11

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0401 20 19

– – – altro

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – superiore a 3 %:

 

 

 

 

 

 

0401 20 91

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0401 20 99

– – – altro

90 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

0401 30

– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %

90 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

0402

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

 

 

 

 

0402 10

– in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %:

 

 

 

 

 

 

– – altro:

 

 

 

 

 

 

0402 10 91

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

80 %

60 %

50 %

40 %

20 %

0 %

0402 29

– – altro

95 %

75 %

55 %

35 %

15 %

0 %

– altro:

 

 

 

 

 

 

0402 91

– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

95 %

75 %

55 %

35 %

15 %

0 %

0402 99

– – altro

95 %

75 %

55 %

35 %

15 %

0 %

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

 

 

 

 

 

 

0403 90

– altro:

 

 

 

 

 

 

– – non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao:

 

 

 

 

 

 

– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide:

 

 

 

 

 

 

– – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

 

 

 

 

0403 90 11

– – – – – inferiore o uguale a 1,5 %

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0403 90 13

– – – – – superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0403 90 19

– – – – – superiore a 27 %

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

 

 

 

 

0403 90 31

– – – – – inferiore o uguale a 1,5 %

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0403 90 33

– – – – – superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0403 90 39

– – – – – superiore a 27 %

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – – altro:

 

 

 

 

 

 

– – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

 

 

 

 

0403 90 51

– – – – – inferiore o uguale a 3 %

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0403 90 53

– – – – – superiore a 3 % e inferiore o uguale a 6 %

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0403 90 59

– – – – – superiore a 6 %

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

 

 

 

 

0403 90 61

– – – – – inferiore o uguale a 3 %

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0403 90 63

– – – – – superiore a 3 % e inferiore o uguale a 6 %

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0403 90 69

– – – – – superiore a 6 %

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0404

Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove:

 

 

 

 

 

 

0404 10

– Siero di latte, modificato o no, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0404 90

– altro

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0406

Formaggi e latticini:

 

 

 

 

 

 

0406 20

– Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi

90 %

70 %

50 %

30 %

15 %

0 %

0406 90

– altri formaggi:

 

 

 

 

 

 

0406 90 01

– – destinati alla trasformazione

90 %

70 %

50 %

30 %

15 %

0 %

0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

 

 

 

 

– Tuorli:

 

 

 

 

 

 

0408 11

– – secchi:

 

 

 

 

 

 

0408 11 20

– – – inadatti ad uso alimentare

80 %

60 %

40 %

30 %

10 %

0 %

0408 11 80

– – – altro

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0408 19

– – altro:

 

 

 

 

 

 

– – – altro:

 

 

 

 

 

 

0408 19 81

– – – – liquidi

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0408 19 89

– – – – altri, compresi congelati

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– altro:

 

 

 

 

 

 

0408 91

– – secchi

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0408 99

– – altro

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0601

Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212:

 

 

 

 

 

 

0601 20

– Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria:

 

 

 

 

 

 

0601 20 30

– – Orchidee, giacinti, narcisi e tulipani

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0601 20 90

– – altro

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0602

Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio):

 

 

 

 

 

 

0602 10

– Talee senza radici e marze

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0602 20

– Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0602 30 00

– Rododendri e azalee, anche innestati

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0602 90

– altro:

 

 

 

 

 

 

– – altro:

 

 

 

 

 

 

– – – Piante da pien'aria:

 

 

 

 

 

 

– – – – Alberi, arbusti e arboscelli:

 

 

 

 

 

 

0602 90 41

– – – – – da bosco

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – – – – altro:

 

 

 

 

 

 

0602 90 45

– – – – – – Talee radicate e giovani piante

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0602 90 49

– – – – – – altro

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – – – altre piante da pien'aria:

 

 

 

 

 

 

0602 90 59

– – – – – altro

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – – Piante d'appartamento:

 

 

 

 

 

 

0602 90 70

– – – – Talee radicate e giovani piante, escluse le cactacee

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – – – altro:

 

 

 

 

 

 

0602 90 91

– – – – – Piante da fiori con boccioli o fiorite (escluse le cactacee)

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0602 90 99

– – – – – altro

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0603

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:

 

 

 

 

 

 

– freschi:

 

 

 

 

 

 

0603 11 00

– – Rose

90 %

80 %

70 %

60 %

35 %

0 %

0603 12 00

– – Garofani

90 %

80 %

70 %

60 %

35 %

0 %

0603 13 00

– – Orchidee

90 %

80 %

70 %

60 %

35 %

0 %

0603 14 00

– – Crisantemi

90 %

80 %

70 %

60 %

35 %

0 %

0603 19

– – altro

90 %

80 %

70 %

60 %

35 %

0 %

0603 90 00

– altro

90 %

80 %

70 %

60 %

35 %

0 %

0701

Patate, fresche o refrigerate:

 

 

 

 

 

 

0701 90

– altro:

 

 

 

 

 

 

0701 90 10

– – destinate alla fabbricazione della fecola

95 %

80 %

65 %

40 %

25 %

0 %

– – altro:

 

 

 

 

 

 

0701 90 50

– – – di primizia, dal 1° gennaio al 30 giugno

95 %

80 %

65 %

40 %

25 %

0 %

0703

Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

 

 

 

 

 

 

0703 10

– Cipolle e scalogni

90 %

70 %

50 %

30 %

10 %

0 %

0703 20 00

– Agli

90 %

70 %

50 %

30 %

10 %

0 %

0703 90 00

– Porri ed altri ortaggi agliacei

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0704

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati:

 

 

 

 

 

 

0704 10 00

– Cavolfiori e cavoli broccoli

80 %

60 %

50 %

40 %

20 %

0 %

0704 20 00

– Cavoletti di Bruxelles

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0704 90

– altro:

 

 

 

 

 

 

0704 90 10

– – Cavoli bianchi e cavoli rossi

80 %

60 %

50 %

40 %

20 %

0 %

0704 90 90

– – altro

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0706

Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati:

 

 

 

 

 

 

0706 10 00

– Carote e navoni

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

0 %

0706 90

– altro

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0708

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati:

 

 

 

 

 

 

0708 90 00

– altri legumi

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0709

Altri ortaggi, freschi o refrigerati:

 

 

 

 

 

 

0709 30 00

– Melanzane

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0709 40 00

– Sedani, esclusi i sedanirapa

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– Funghi e tartufi:

 

 

 

 

 

 

0709 51 00

– – Funghi del genere Agaricus

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0709 59

– – altro

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0709 70 00

– Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0709 90

– altro:

 

 

 

 

 

 

0709 90 10

– – Insalate, diverse dalle lattughe (Lactuca sativa) e dalle cicorie (Cichorium spp.)

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0709 90 20

– – Bietole da costa e cardi

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0709 90 90

– – altro

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

 

 

 

 

 

 

0710 10 00

– Patate

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– Legumi da granella, anche sgranati:

 

 

 

 

 

 

0710 29 00

– – altro

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0710 30 00

– Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – Funghi:

 

 

 

 

 

 

0710 80 61

– – – del genere Agaricus

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0710 80 69

– – – altro

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

 

 

 

 

 

 

– Funghi e tartufi:

 

 

 

 

 

 

0711 51 00

– – Funghi del genere Agaricus

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

0 %

0711 59 00

– – altro

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

0 %

0711 90

– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

 

 

 

 

 

 

– – Ortaggi o legumi:

 

 

 

 

 

 

0711 90 50

– – – Cipolle

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

0712

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:

 

 

 

 

 

 

0712 20 00

– Cipolle

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– Funghi, orecchie di Giuda (Auricularia spp.), tremelle (Tremella spp.) e tartufi:

 

 

 

 

 

 

0712 31 00

– – Funghi del genere Agaricus

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0712 32 00

– – Orecchie di Giuda (Auricularia spp.)

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0712 33 00

– – Tremelle (Tremella spp.)

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0712 39 00

– – altro

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0712 90

– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0713

Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:

 

 

 

 

 

 

0713 10

– Piselli (Pisum sativum):

 

 

 

 

 

 

0713 10 90

– – altro

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):

 

 

 

 

 

 

0713 31 00

– – Fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

0713 32 00

– – Fagioli azuki (Phaseolus o Vigna angularis)

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

0713 33

– – Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris):

 

 

 

 

 

 

0713 33 10

– – – destinati alla semina

80 %

70 %

60 %

50 %

30 %

0 %

0713 33 90

– – – altro

90 %

80 %

60 %

50 %

30 %

0 %

0713 40 00

– Lenticchie

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0713 50 00

– Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor)

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0802

Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:

 

 

 

 

 

 

– Nocciole (Corylus spp.):

 

 

 

 

 

 

0802 21 00

– – con guscio

80 %

70 %

50 %

30 %

15 %

0 %

0802 22 00

– – sgusciate

80 %

70 %

50 %

30 %

15 %

0 %

– Noci comuni:

 

 

 

 

 

 

0802 31 00

– – con guscio

95 %

90 %

85 %

70 %

65 %

0 %

0802 32 00

– – sgusciate

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0807

Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi:

 

 

 

 

 

 

– Meloni (compresi i cocomeri):

 

 

 

 

 

 

0807 11 00

– – Cocomeri

80 %

70 %

50 %

30 %

15 %

0 %

0807 19 00

– – altro

80 %

70 %

50 %

30 %

15 %

0 %

0808

Mele, pere e cotogne, fresche:

 

 

 

 

 

 

0808 20

– Pere e cotogne:

 

 

 

 

 

 

– – Pere:

 

 

 

 

 

 

0808 20 10

– – – Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre

90 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

0808 20 50

– – – altro

90 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

0809

Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche:

 

 

 

 

 

 

0809 10 00

– Albicocche

70 %

60 %

40 %

30 %

15 %

0 %

0809 20

– Ciliege:

 

 

 

 

 

 

0809 20 95

– – altro

70 %

60 %

45 %

30 %

15 %

0 %

0809 30

– Pesche, comprese le pesche noci:

 

 

 

 

 

 

0809 30 10

– – Pesche noci

80 %

60 %

45 %

30 %

15 %

0 %

0809 30 90

– – altro

95 %

90 %

75 %

60 %

40 %

0 %

0810

Altra frutta, fresca:

 

 

 

 

 

 

0810 20

– Lamponi, more di rovo o di gelso e morelamponi:

 

 

 

 

 

 

0810 20 10

– – Lamponi

90 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

0810 20 90

– – altro

70 %

60 %

45 %

30 %

15 %

0 %

0811

Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

 

 

 

 

0811 10

– Fragole:

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

0811 20

– Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina:

 

 

 

 

 

 

– – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

 

 

 

 

0811 20 11

– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

90 %

80 %

70 %

60 %

40 %

0 %

0811 20 19

– – – altro

90 %

80 %

70 %

60 %

40 %

0 %

– – altro:

 

 

 

 

 

 

0811 20 31

– – – Lamponi

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

0811 90

– altro:

 

 

 

 

 

 

– – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

 

 

 

 

– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:

 

 

 

 

 

 

0811 90 19

– – – – altro

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

– – altro:

 

 

 

 

 

 

0811 90 75

– – – – Ciliege acide (Prunus cerasus)

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

0811 90 80

– – – – altro

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

0811 90 95

– – – altro

95 %

90 %

75 %

60 %

40 %

0 %

0812

Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate:

 

 

 

 

 

 

0812 10 00

– Ciliege

95 %

90 %

80 %

60 %

40 %

0 %

0812 90

– altro:

 

 

 

 

 

 

0812 90 10

– – Albicocche

95 %

90 %

80 %

60 %

40 %

0 %

0813

Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:

 

 

 

 

 

 

0813 10 00

– Albicocche

90 %

80 %

70 %

60 %

40 %

0 %

0813 30 00

– Mele

90 %

80 %

70 %

60 %

40 %

0 %

0813 40

– altra frutta:

 

 

 

 

 

 

0813 40 10

– – Pesche, comprese le pesche noci

90 %

80 %

70 %

60 %

40 %

0 %

0813 40 30

– – Pere

90 %

80 %

70 %

60 %

40 %

0 %

0813 50

– Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:

 

 

 

 

 

 

– – Miscugli di frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806:

 

 

 

 

 

 

0813 50 19

– – – con prugne

95 %

90 %

80 %

60 %

40 %

0 %

0901

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:

 

 

 

 

 

 

– Caffè torrefatto:

 

 

 

 

 

 

0901 21 00

– – non decaffeinizzato

70 %

60 %

50 %

40 %

20 %

0 %

0901 22 00

– – decaffeinizzato

70 %

60 %

50 %

40 %

20 %

0 %

0910

Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie:

 

 

 

 

 

 

– altre spezie:

 

 

 

 

 

 

0910 99

– – altro:

 

 

 

 

 

 

0910 99 91

– – – – non tritate né polverizzate

90 %

80 %

70 %

60 %

40 %

0 %

0910 99 99

– – – – tritate o polverizzate

80 %

70 %

50 %

40 %

30 %

0 %

1003 00

Orzo:

 

 

 

 

 

 

1003 00 90

– altro

80 %

70 %

50 %

40 %

30 %

0 %

1005

Granturco:

 

 

 

 

 

 

1005 10

– destinato alla semina

 

 

 

 

 

 

– – ibrido:

 

 

 

 

 

 

1005 10 15

– – – ibrido semplice

80 %

70 %

50 %

40 %

30 %

0 %

1005 10 19

– – – altro

80 %

70 %

50 %

40 %

30 %

0 %

1005 10 90

– – altro

80 %

70 %

50 %

40 %

30 %

0 %

1101 00

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato:

 

 

 

 

 

 

– Farina di frumento (grano):

 

 

 

 

 

 

1101 00 11

– – di frumento (grano) duro

80 %

60 %

40 %

30 %

20 %

0 %

1103

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:

 

 

 

 

 

 

– Semole e semolini:

 

 

 

 

 

 

1103 11

– – di frumento

80 %

70 %

50 %

40 %

30 %

0 %

1103 13

– – di granturco:

 

 

 

 

 

 

1103 13 10

– – – aventi tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %

80 %

70 %

50 %

40 %

30 %

0 %

1103 19

– – di altri cereali:

 

 

 

 

 

 

1103 19 30

– – – di orzo

90 %

85 %

70 %

55 %

30 %

0 %

1103 20

– Agglomerati in forma di pellets:

 

 

 

 

 

 

1103 20 10

– – di segala

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1103 20 20

– – di orzo

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1103 20 30

– – di avena

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1103 20 60

– – di frumento

90 %

85 %

70 %

55 %

30 %

0 %

1103 20 90

– – altro

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1104

Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:

 

 

 

 

 

 

– Cereali schiacciati o in fiocchi:

 

 

 

 

 

 

1104 19

– – di altri cereali:

 

 

 

 

 

 

1104 19 10

– – – di frumento

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1104 19 30

– – – di segala

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1104 19 50

– – – di granturco

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

– – – di orzo:

 

 

 

 

 

 

1104 19 61

– – – – Cereali schiacciati

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1104 19 69

– – – – Fiocchi

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

– – – altro:

 

 

 

 

 

 

1104 19 99

– – – – altro

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

– altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati):

 

 

 

 

 

 

1104 22

– – di avena:

 

 

 

 

 

 

1104 22 20

– – – mondata (decorticata o pilata)

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1104 22 90

– – – soltanto spezzata

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1104 23

– – di granturco

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1104 29

– – di altri cereali:

 

 

 

 

 

 

– – – di orzo:

 

 

 

 

 

 

1104 29 05

– – – – perlato

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1104 29 07

– – – – soltanto spezzato

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1104 29 09

– – – – altro

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

– – – altro:

 

 

 

 

 

 

– – – – mondato (decorticato o pilato) anche tagliato o spezzato

 

 

 

 

 

 

1104 29 11

– – – – – di frumento

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1104 29 18

– – – – – altro

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1104 29 30

– – – – perlato

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

– – – – soltanto spezzato:

 

 

 

 

 

 

1104 29 51

– – – – – di frumento

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1104 29 55

– – – – – di segala

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1104 29 59

– – – – – altro

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

– – – – altro:

 

 

 

 

 

 

1104 29 81

– – – – – di frumento

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1104 29 85

– – – – – di segala

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1104 29 89

– – – – – altro

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1106

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8:

 

 

 

 

 

 

1106 10 00

– di legumi da granella secchi della voce 0713

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1107

Malto, anche torrefatto:

 

 

 

 

 

 

1107 10

– non torrefatto:

 

 

 

 

 

 

– – di frumento:

 

 

 

 

 

 

1107 10 91

– – – presentato in forma di farina

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1107 10 99

– – – altro

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1107 20 00

– tostato

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1108

Amidi e fecole; inulina:

 

 

 

 

 

 

– Amidi e fecole:

 

 

 

 

 

 

1108 12 00

– – Amido di granturco

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1108 13 00

– – Fecola di patate

80 %

60 %

40 %

20 %

20 %

0 %

1109 00 00

Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

80 %

60 %

40 %

20 %

20 %

0 %

1206 00

Semi di girasole, anche frantumati:

 

 

 

 

 

 

1206 00 10

– destinati alla semina

80 %

70 %

60 %

50 %

30 %

0 %

– altro:

 

 

 

 

 

 

1206 00 91

– – sgusciati; con guscio striato grigio e bianco

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1206 00 99

– – altro

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1208

Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senapa:

 

 

 

 

 

 

1208 10 00

– di fave di soia

90 %

80 %

70 %

60 %

40 %

0 %

1208 90 00

– altro

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1209

Semi, frutti e spore da sementa:

 

 

 

 

 

 

1209 10 00

– Semi di barbabietole da zucchero

80 %

60 %

40 %

20 %

20 %

0 %

– Semi da foraggio:

 

 

 

 

 

 

1209 21 00

– – di erba medica

80 %

60 %

40 %

20 %

20 %

0 %

1210

Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina:

 

 

 

 

 

 

1210 10 00

– Coni di luppolo, non tritati né macinati né in forma di pellets

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1210 20

– Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1214

Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets

 

 

 

 

 

 

1214 10 00

– Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

0 %

1501 00

Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:

 

 

 

 

 

 

– Grassi di maiale (compreso lo strutto):

 

 

 

 

 

 

1501 00 19

– – altro

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1507

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

 

 

 

 

1507 10

– Olio greggio, anche depurato delle mucillagini:

 

 

 

 

 

 

1507 10 90

– – altro

95 %

80 %

65 %

50 %

35 %

0 %

1507 90

– altro:

 

 

 

 

 

 

1507 90 90

– – altro

95 %

80 %

65 %

50 %

35 %

0 %

1512

Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

 

 

 

 

– Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni:

 

 

 

 

 

 

1512 11

– – Olio greggio:

 

 

 

 

 

 

1512 11 10

– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

95 %

80 %

65 %

50 %

35 %

0 %

– – – altro:

 

 

 

 

 

 

1512 11 91

– – – – di girasole

90 %

80 %

65 %

50 %

35 %

0 %

1512 11 99

– – – – di cartamo

95 %

80 %

65 %

50 %

35 %

0 %

1512 19

– – Altri:

 

 

 

 

 

 

1512 19 10

– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

95 %

80 %

65 %

50 %

35 %

0 %

1514

Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1515

Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

 

 

 

 

– Olio di lino e sue frazioni:

 

 

 

 

 

 

1515 21

– – Olio greggio

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1515 29

– – altro

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:

 

 

 

 

 

 

1517 90

– altro:

 

 

 

 

 

 

– – altro:

 

 

 

 

 

 

1517 90 91

– – – Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente mescolati

80 %

70 %

60 %

50 %

30 %

0 %

1517 90 99

– – – altro

80 %

70 %

60 %

50 %

30 %

0 %

1601 00

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti:

 

 

 

 

 

 

– altro:

 

 

 

 

 

 

1601 00 99

– – altro

90 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:

 

 

 

 

 

 

1602 32

– – di galli e di galline:

90 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1602 39

– – altro

90 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

 

 

 

 

 

 

1702 90

– altro, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:

 

 

 

 

 

 

1702 90 30

– – Isoglucosio

100 %

80 %

70 %

60 %

10 %

0 %

1702 90 50

– – Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina

100 %

80 %

70 %

60 %

10 %

0 %

1702 90 80

– – Sciroppo di inulina

100 %

80 %

70 %

60 %

10 %

0 %

1703

Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero:

 

 

 

 

 

 

1703 10 00

– Melassi di canna

90 %

80 %

65 %

50 %

35 %

0 %

1703 90 00

– altro

90 %

80 %

65 %

50 %

35 %

0 %

2001

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

 

 

 

 

 

 

2001 10 00

– Cetrioli e cetriolini

90 %

80 %

60 %

40 %

30 %

0 %

2001 90

– altro:

 

 

 

 

 

 

2001 90 50

– – Funghi

90 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

2001 90 99

– – altro

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2002

Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico:

 

 

 

 

 

 

2002 10

– Pomodori, interi o in pezzi

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2002 90

– altro

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2003

Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico:

 

 

 

 

 

 

2003 10

– Funghi del genere Agaricus

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2003 20 00

– Tartufi

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2003 90 00

– altro

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

 

 

 

 

 

 

2004 10

– Patate:

 

 

 

 

 

 

2004 10 10

– – semplicemente cotte

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – altro:

 

 

 

 

 

 

2004 10 99

– – – altro

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2004 90

– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

 

 

 

 

 

 

2004 90 30

– – Crauti, capperi e olive

80 %

70 %

50 %

30 %

20 %

0 %

– – altro, compresi i miscugli:

 

 

 

 

 

 

2004 90 91

– – – Cipolle, semplicemente cotte

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

 

 

 

 

 

 

2005 10 00

– Ortaggi e legumi omogeneizzati

80 %

60 %

40 %

30 %

20 %

0 %

2005 20

– Patate:

 

 

 

 

 

 

– – altro:

 

 

 

 

 

 

2005 20 20

– – – a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2005 20 80

– – – altro

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2005 40 00

– Piselli (Pisum sativum)

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

– Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):

 

 

 

 

 

 

2005 51 00

– – Fagioli in grani

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2005 59 00

– – altro

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2005 99

– – altro:

 

 

 

 

 

 

2005 99 10

– – – Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni

60 %

50 %

40 %

30 %

15 %

0 %

2005 99 40

– – – Carote

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

2005 99 60

– – – Crauti

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

2005 99 90

– – – altro

60 %

50 %

40 %

30 %

15 %

0 %

2006 00

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate):

 

 

 

 

 

 

2006 00 31

– – – Ciliege

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2006 00 38

– – – altro

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2007 99

– – altro:

 

 

 

 

 

 

– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %:

 

 

 

 

 

 

2007 99 10

– – – – Puree e paste di prugne, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 100 kg e destinate alla trasformazione industriale

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – – – altro:

 

 

 

 

 

 

2007 99 33

– – – – – di fragole

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

2007 99 35

– – – – – di lamponi

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

2007 99 39

– – – – – altro

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %:

 

 

 

 

 

 

2007 99 55

– – – – Puree di mele

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2007 99 57

– – – – altro

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

– – – altro:

 

 

 

 

 

 

2007 99 91

– – – – Puree di mele

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

 

 

 

 

 

 

2008 40

– Pere:

 

 

 

 

 

 

– – senza aggiunta di alcole:

 

 

 

 

 

 

– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 40 51

– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2008 40 59

– – – – altro

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 40 71

– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2008 40 79

– – – – altro

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2008 40 90

– – – senza zuccheri addizionati

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2008 50

– Albicocche:

 

 

 

 

 

 

– – senza aggiunta di alcole:

 

 

 

 

 

 

– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 50 61

– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

90 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

2008 50 69

– – – – altro

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 50 71

– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2008 50 79

– – – – altro

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – – senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:

 

 

 

 

 

 

2008 50 92

– – – – superiore o uguale a 5 kg

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2008 50 94

– – – – uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2008 50 99

– – – – inferiore a 4,5 kg

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2008 60

– Ciliege:

 

 

 

 

 

 

– – con aggiunta di alcole:

 

 

 

 

 

 

– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:

 

 

 

 

 

 

2008 60 11

– – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2008 60 19

– – – – altro

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – – altro:

 

 

 

 

 

 

2008 60 31

– – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2008 60 39

– – – – altro

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2008 70

– Pesche, comprese le pesche noci:

 

 

 

 

 

 

– – senza aggiunta di alcole:

 

 

 

 

 

 

– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 70 61

– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

2008 70 69

– – – – altro

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 70 71

– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

2008 70 79

– – – – altro

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

– – – senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:

 

 

 

 

 

 

2008 70 92

– – – – superiore o uguale a 5 kg

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

2008 70 98

– – – – inferiore a 5 kg

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

2008 92

– – Miscugli:

 

 

 

 

 

 

– – – senza aggiunta di alcole:

 

 

 

 

 

 

– – – – contenenti zuccheri addizionati:

 

 

 

 

 

 

– – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 92 59

– – – – – – altro

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – – – – – Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, 50 % del totale delle frutta presenti:

 

 

 

 

 

 

2008 92 74

– – – – – – – altro

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2008 92 78

– – – – – – – altro

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – – – senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:

 

 

 

 

 

 

– – – – – uguale o superiore a 5 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 92 93

– – – – – – altro

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – – – – uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 92 96

– – – – – – altro

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – – – – inferiore a 4,5 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 92 97

– – – – – – di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2008 92 98

– – – – – – altro

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2008 99

– – altro:

 

 

 

 

 

 

– – – con aggiunta di alcole:

 

 

 

 

 

 

2008 99 21

– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2008 99 23

– – – – – altro

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – – – altro:

 

 

 

 

 

 

– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:

 

 

 

 

 

 

– – – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:

 

 

 

 

 

 

2008 99 28

– – – – – – – altro

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – – – – – altro:

 

 

 

 

 

 

2008 99 34

– – – – – – – altro

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – – – – altro:

 

 

 

 

 

 

– – – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:

 

 

 

 

 

 

2008 99 37

– – – – – – – altro

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – – – – – altro:

 

 

 

 

 

 

2008 99 40

– – – – – – – altro

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – – senza aggiunta di alcole:

 

 

 

 

 

 

– – – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 99 43

– – – – – Uva

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2008 99 49

– – – – – altro

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 99 62

– – – – – Manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2008 99 67

– – – – – altro

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – – – senza zuccheri addizionati:

 

 

 

 

 

 

– – – – – Prugne in imballaggi immediati di contenuto netto:

 

 

 

 

 

 

2008 99 99

– – – – – altro

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

 

 

 

 

– Succhi di arancia:

 

 

 

 

 

 

2009 12 00

– – non congelati, di un valore Brix inferiore o uguale a 20

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– Succhi di altri agrumi:

 

 

 

 

 

 

2009 31

– – di un valore Brix inferiore o uguale a 20

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2009 39

– – altro:

 

 

 

 

 

 

– – – di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:

 

 

 

 

 

 

– – – – di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto:

 

 

 

 

 

 

2009 39 31

– – – – – contenenti zuccheri addizionati

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2009 39 39

– – – – – senza zuccheri addizionati

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – – – di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto:

 

 

 

 

 

 

– – – – – Succhi di limone:

 

 

 

 

 

 

2009 39 51

– – – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2009 39 55

– – – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – – – – di altri agrumi:

 

 

 

 

 

 

2009 39 91

– – – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2009 39 95

– – – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2009 39 99

– – – – – – senza zuccheri addizionati

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– Succhi di ananasso:

 

 

 

 

 

 

2009 41

– – di un valore Brix inferiore o uguale a 20

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2009 49

– – altro:

 

 

 

 

 

 

– – – di un valore Brix superiore a 67:

 

 

 

 

 

 

2009 49 19

– – – – altro

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – – di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:

 

 

 

 

 

 

2009 49 30

– – – – di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – – – altro:

 

 

 

 

 

 

2009 49 91

– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2009 49 93

– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2009 69

– – altro:

 

 

 

 

 

 

– – – di un valore Brix superiore a 30 e inferiore o uguale a 67:

 

 

 

 

 

 

– – – – di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto:

 

 

 

 

 

 

2009 69 51

– – – – – concentrati

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

0 %

2009 80

– Succhi di altra frutta o di altri ortaggi e legumi:

 

 

 

 

 

 

– – di un valore Brix superiore a 67:

 

 

 

 

 

 

– – – Succhi di pera:

 

 

 

 

 

 

– – – – altro:

 

 

 

 

 

 

– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:

 

 

 

 

 

 

2009 80 89

– – – – – – altro

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

0 %

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

 

 

 

 

 

 

2106 90

– altro:

 

 

 

 

 

 

– – Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:

 

 

 

 

 

 

2106 90 30

– – – di isoglucosio

75 %

65 %

50 %

40 %

25 %

0 %

– – – altro:

 

 

 

 

 

 

2106 90 51

– – – – di lattosio

75 %

65 %

50 %

40 %

25 %

0 %

2106 90 55

– – – – di glucosio o di maltodestrina

75 %

65 %

50 %

40 %

25 %

0 %

2206 00

Altre bevande fermentate (per esempio, sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove:

 

 

 

 

 

 

2206 00 10

– Vinello

75 %

65 %

50 %

40 %

25 %

0 %

– altro:

 

 

 

 

 

 

– – spumanti:

 

 

 

 

 

 

2206 00 31

– – – Sidro e sidro di pere

75 %

65 %

50 %

40 %

25 %

0 %

2209 00

Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico:

 

 

 

 

 

 

– altri, presentati in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

2209 00 91

– – inferiore o uguale a 2 litri

75 %

65 %

50 %

40 %

25 %

0 %

2209 00 99

– – superiore a 2 litri

75 %

65 %

50 %

40 %

25 %

0 %

2302

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:

 

 

 

 

 

 

2302 30

– di frumento:

 

 

 

 

 

 

2302 30 10

– – aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %

90 %

75 %

70 %

60 %

40 %

0 %

2302 30 90

– – altro

90 %

75 %

70 %

60 %

45 %

0 %

2303

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets:

 

 

 

 

 

 

2303 10

– Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili:

 

 

 

 

 

 

– – Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:

 

 

 

 

 

 

2303 10 11

– – – superiore a 40 % in peso

90 %

75 %

70 %

60 %

40 %

0 %

2303 10 19

– – – uguale o inferiore a 40 % in peso

90 %

75 %

70 %

60 %

45 %

0 %

2303 10 90

– – altro

90 %

75 %

70 %

60 %

45 %

0 %

2303 20

– Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero:

 

 

 

 

 

 

2303 20 10

– – Polpe di barbabietole

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

2303 20 90

– – altro

90 %

75 %

70 %

60 %

45 %

0 %

2304 00 00

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell'estrazione dell'olio di soia

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

2306

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305:

 

 

 

 

 

 

2306 30 00

– di semi di girasole

90 %

75 %

70 %

60 %

40 %

0 %

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:

 

 

 

 

 

 

2309 10

– Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:

 

 

 

 

 

 

– – altri, comprese le premiscele:

 

 

 

 

 

 

– – – contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari:

 

 

 

 

 

 

– – – – contenenti amido o fecola o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina:

 

 

 

 

 

 

– – – – – non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale a 10 %:

 

 

 

 

 

 

2309 90 31

– – – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

2309 90 33

– – – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

2309 90 35

– – – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

2309 90 39

– – – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

– – – – – aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:

 

 

 

 

 

 

2309 90 41

– – – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

2309 90 43

– – – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

2309 90 49

– – – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

– – – – – aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:

 

 

 

 

 

 

2309 90 51

– – – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

2309 90 53

– – – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

2309 90 59

– – – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

2309 90 70

– – – – non contenenti né amido o fecola né glucosio o sciroppo di glucosio né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

– – – altro:

 

 

 

 

 

 

2309 90 91

– – – – Polpe di barbabietole melassate

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

– – – – altro:

 

 

 

 

 

 

2309 90 95

– – – – – aventi tenore, in peso, di cloruro di colina uguale o superiore a 49 %, su supporto organico o inorganico

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

2309 90 99

– – – – – altro

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

ALLEGATO III (c)

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA SERBIAAI PRODOTTI AGRICOLI DELLA COMUNITÀ

di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c)

I dazi doganali (ad valorem e/o dazio specifico) per i prodotti elencati nel presente allegato saranno ridotti secondo il calendario ivi indicato per ciascun prodotto. I dazi stagionali (20 %) continueranno ad essere applicati durante e dopo il periodo di transizione.

Codice NC

Descrizione

Entrata in vigore anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno 5

anno 6 e successivi

in %

in %

in %

in %

in %

in %

0702 00 00

Pomodori, freschi o refrigerati

95 %

80 %

65 %

40 %

30 %

20 %

0709

Altri ortaggi, freschi o refrigerati:

 

 

 

 

 

 

0709 60

– Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta:

 

 

 

 

 

 

0709 60 10

– – Peperoni

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0806

Uve, fresche o secche:

 

 

 

 

 

 

0806 10

– fresche

80 %

70 %

50 %

30 %

15 %

0 %

0808

Mele, pere e cotogne, fresche:

 

 

 

 

 

 

0808 10

– Mele

90 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

0809

Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche:

 

 

 

 

 

 

0809 20

– Ciliege:

80 %

60 %

45 %

30 %

15 %

0 %

0809 20 05

– – Ciliege acide (Prunus cerasus)

 

 

 

 

 

 

0809 40

– Prugne e prugnole:

 

 

 

 

 

 

0809 40 05

– – Prugne

90 %

75 %

60 %

40 %

20 %

0 %

0810

Altre frutta, fresca:

 

 

 

 

 

 

0810 10 00

– Fragole

90 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

ANNEX IIId

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA SERBIA AI PRODOTTI AGRICOLI DELLA COMUNITÀ

di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c)

I dazi doganali (ad valorem e/o dazio specifico) per i prodotti elencati nel presente allegato saranno ridotti e aboliti secondo il calendario ivi indicato per ciascun prodotto. Ove venga applicato un dazio stagionale in aggiunta ad un dazio doganale ad valorem e/o specifico, detto dazio stagionale [20 %] verrà abolito alla data dell'entrata in vigore del presente accordo.

Codice NC

Descrizione

Entrata in vigore anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno 5

anno 6 e successivi

in %

in %

in %

in %

in %

in %

0102

Animali vivi della specie bovina:

 

 

 

 

 

 

0102 90

– altro:

 

 

 

 

 

 

– – delle specie domestiche:

 

 

 

 

 

 

0102 90 05

– – – di peso inferiore o uguale a 80 kg

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

– – – di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg:

 

 

 

 

 

 

0102 90 21

– – – – destinati alla macellazione

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

– – – di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg

 

 

 

 

 

 

0102 90 41

– – – – destinati alla macellazione

90 %

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0102 90 49

– – – – altro

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

– – – di peso superiore a 300 kg:

 

 

 

 

 

 

– – – – Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):

 

 

 

 

 

 

0102 90 51

– – – – – destinate alla macellazione

95 %

90 %

85 %

70 %

60 %

50 %

0102 90 59

– – – – – altro

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

– – – – Vacche:

 

 

 

 

 

 

0102 90 61

– – – – – destinate alla macellazione

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

0102 90 69

– – – – – altro

90 %

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

– – – – altro:

 

 

 

 

 

 

0102 90 71

– – – – – destinate alla macellazione

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

0102 90 79

– – – – – altro

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

0103

Animali vivi della specie suina:

 

 

 

 

 

 

– altro:

 

 

 

 

 

 

0103 91

– – di peso inferiore a 50 kg:

 

 

 

 

 

 

0103 91 10

– – – delle specie domestiche

100 %

95 %

90 %

85 %

70 %

65 %

0103 92

– – di peso uguale o superiore a 50 kg:

 

 

 

 

 

 

– – – delle specie domestiche:

 

 

 

 

 

 

0103 92 11

– – – – Scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

0103 92 19

– – – – altro

90 %

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0104

Animali vivi delle specie ovina o caprina:

 

 

 

 

 

 

0104 10

– della specie ovina:

 

 

 

 

 

 

– – altro:

 

 

 

 

 

 

0104 10 30

– – – Agnelli (non ancora usciti dall'anno)

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

0201

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

0202

Carni di animali della specie bovina, congelate:

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

0203

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:

 

 

 

 

 

 

– fresche o refrigerate:

 

 

 

 

 

 

0203 11

– – in carcasse o mezzene:

 

 

 

 

 

 

0203 11 10

– – – della specie suina domestica

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

30 %

0203 12

– – Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati:

 

 

 

 

 

 

– – – della specie suina domestica:

 

 

 

 

 

 

0203 12 11

– – – – Prosciutti e loro pezzi

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

30 %

0203 12 19

– – – – Spalle e loro pezzi

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

30 %

0203 12 90

– – – altro

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

0203 19

– – altro:

 

 

 

 

 

 

– – – della specie suina domestica:

 

 

 

 

 

 

0203 19 11

– – – – Parti anteriori e loro pezzi

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

30 %

0203 19 13

– – – – Lombate e loro pezzi

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

30 %

0203 19 15

– – – – Pancette (ventresche) e loro pezzi

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

– – – – altro:

 

 

 

 

 

 

0203 19 55

– – – – – disossate

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

0203 19 59

– – – – – altro

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

20 %

– congelate:

 

 

 

 

 

 

0203 21

– – in carcasse o mezzene:

 

 

 

 

 

 

0203 21 10

– – – della specie suina domestica

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

0203 22

– – Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati:

 

 

 

 

 

 

– – – della specie suina domestica:

 

 

 

 

 

 

0203 22 11

– – – – Prosciutti e loro pezzi

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

30 %

0203 22 19

– – – – Spalle e loro pezzi

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

30 %

0203 29

– – altro:

 

 

 

 

 

 

– – – della specie suina domestica:

 

 

 

 

 

 

0203 29 11

– – – – Parti anteriori e loro pezzi

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

30 %

0203 29 13

– – – – Lombate e loro pezzi

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

50 %

0203 29 15

– – – – Pancette (ventresche) e loro pezzi

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

30 %

– – – – altro:

 

 

 

 

 

 

0203 29 55

– – – – – disossate

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

30 %

0203 29 59

– – – – – altro

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

30 %

0204

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

90 %

80 %

70 %

60 %

55 %

50 %

0206

Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:

 

 

 

 

 

 

0206 10

– della specie bovina, fresche o refrigerate

 

 

 

 

 

 

0206 10 99

– – – altro

80 %

60 %

40 %

40 %

40 %

40 %

0206 29

– – altro:

 

 

 

 

 

 

– – – altro:

 

 

 

 

 

 

0206 29 99

– – – – altro

90 %

70 %

60 %

50 %

40 %

20 %

0206 30 00

– della specie suina, fresche o refrigerate

90 %

70 %

60 %

50 %

40 %

20 %

– della specie suina, congelate:

 

 

 

 

 

 

0206 41 00

– – Fegati

90 %

70 %

60 %

50 %

40 %

20 %

0206 49

– – altro

90 %

70 %

60 %

50 %

40 %

20 %

0207

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105:

 

 

 

 

 

 

– di galli e di galline:

 

 

 

 

 

 

0207 11

– – intere, fresche o refrigerate

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

35 %

0207 12

– – intere, congelate

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0207 13

– – Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0207 14

– – Pezzi e frattaglie, congelati

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0209 00

Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati:

 

 

 

 

 

 

– Lardo:

 

 

 

 

 

 

0209 00 11

– – fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

30 %

0209 00 19

– – secco o affumicato

90 %

85 %

75 %

70 %

60 %

40 %

0210

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:

 

 

 

 

 

 

– Carni della specie suina:

 

 

 

 

 

 

0210 11

– – Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati:

 

 

 

 

 

 

– – – della specie suina domestica:

 

 

 

 

 

 

– – – – salati o in salamoia:

 

 

 

 

 

 

0210 11 11

– – – – – Prosciutti e loro pezzi

90 %

85 %

75 %

70 %

60 %

40 %

0210 11 19

– – – – – Spalle e loro pezzi

90 %

85 %

75 %

70 %

60 %

40 %

– – – – secchi o affumicati

 

 

 

 

 

 

0210 11 31

– – – – – Prosciutti e loro pezzi

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

30 %

0210 11 39

– – – – – Spalle e loro pezzi

90 %

85 %

75 %

70 %

60 %

40 %

0210 11 90

– – – altro

90 %

85 %

75 %

70 %

60 %

40 %

0210 12

– – Pancette (ventresche) e loro pezzi

90 %

85 %

75 %

70 %

60 %

40 %

0210 19

– – altro:

 

 

 

 

 

 

– – – della specie suina domestica:

 

 

 

 

 

 

– – – – salati o in salamoia:

 

 

 

 

 

 

0210 19 10

– – – – – Mezzene bacon o 3/4 anteriori

90 %

85 %

75 %

70 %

60 %

40 %

0210 19 20

– – – – – 3/4 posteriori o parti centrali

90 %

85 %

75 %

70 %

60 %

40 %

0210 19 30

– – – – – Parti anteriori e loro pezzi

90 %

85 %

75 %

70 %

60 %

40 %

0210 19 40

– – – – – Lombate e loro pezzi

90 %

85 %

75 %

70 %

60 %

40 %

0210 19 50

– – – – – altro

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

30 %

– – – – secche o affumicate

 

 

 

 

 

 

0210 19 60

– – – – – Parti anteriori e loro pezzi

90 %

85 %

75 %

70 %

60 %

40 %

0210 19 70

– – – – – Lombate e loro pezzi

90 %

85 %

75 %

70 %

60 %

40 %

– – – – – altro:

 

 

 

 

 

 

0210 19 81

– – – – – – disossate

90 %

85 %

75 %

70 %

60 %

40 %

0210 19 89

– – – – – – altro

90 %

85 %

75 %

70 %

60 %

40 %

0210 19 90

– – – altro

90 %

85 %

75 %

70 %

60 %

40 %

0210 20

– Carni della specie bovina

90 %

85 %

75 %

70 %

60 %

40 %

– altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie:

 

 

 

 

 

 

0210 99

– – altro:

 

 

 

 

 

 

– – – Frattaglie:

 

 

 

 

 

 

– – – – della specie suina domestica:

 

 

 

 

 

 

0210 99 41

– – – – – Fegati

90 %

85 %

80 %

75 %

65 %

50 %

0210 99 49

– – – – – altro

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

30 %

– – – – della specie bovina:

 

 

 

 

 

 

0210 99 51

– – – – – Pezzi detti «onglets » e «hampes »

90 %

85 %

80 %

75 %

65 %

50 %

0210 99 59

– – – – – altro

90 %

85 %

80 %

75 %

65 %

50 %

0210 99 60

– – – – delle specie ovina e caprina

90 %

85 %

80 %

75 %

65 %

50 %

0210 99 90

– – – Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0402

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

 

 

 

 

0402 10

– in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %:

 

 

 

 

 

 

– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

 

 

 

 

0402 10 11

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

95 %

90 %

85 %

80 %

70 %

45 %

0402 10 19

– – – altro

95 %

90 %

85 %

80 %

70 %

45 %

– – altro:

 

 

 

 

 

 

0402 10 99

– – – altro

95 %

90 %

85 %

80 %

70 %

45 %

– in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %:

 

 

 

 

 

 

0402 21

– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

 

 

 

 

– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %:

 

 

 

 

 

 

0402 21 11

– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

35 %

– – – – altro:

 

 

 

 

 

 

0402 21 17

– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %

95 %

90 %

85 %

80 %

70 %

45 %

0402 21 19

– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ma inferiore o uguale a 27 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

35 %

– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %:

 

 

 

 

 

 

0402 21 91

– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

95 %

90 %

85 %

80 %

70 %

45 %

0402 21 99

– – – – altro

95 %

90 %

85 %

80 %

70 %

45 %

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

 

 

 

 

 

 

0403 10

– Yogurt:

 

 

 

 

 

 

– – non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao:

 

 

 

 

 

 

– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

 

 

 

 

0403 10 11

– – – – inferiore o uguale a 3 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0403 10 13

– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0403 10 19

– – – – superiore a 6 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

 

 

 

 

0403 10 31

– – – – inferiore o uguale a 3 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0403 10 33

– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0403 10 39

– – – – superiore a 6 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

 

 

 

 

 

 

0405 10

– Burro

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

0405 20

– Paste da spalmare lattiere:

 

 

 

 

 

 

0405 20 90

– – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

0405 90

– altro

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

0406

Formaggi e latticini:

 

 

 

 

 

 

0406 10

– Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

0406 30

– Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

0406 90

– altri formaggi:

 

 

 

 

 

 

– – altro:

 

 

 

 

 

 

0406 90 13

– – – Emmental

95 %

90 %

85 %

80 %

70 %

60 %

0406 90 15

– – – Gruyère, Sbrinz

95 %

90 %

85 %

80 %

70 %

60 %

0406 90 17

– – – Bergkäse, Appenzell

95 %

90 %

85 %

80 %

70 %

60 %

0406 90 18

– – – Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d'Or e Tête de Moine

95 %

90 %

85 %

80 %

70 %

60 %

0406 90 19

– – – Formaggi di Glaris alle erbe (detti «Schabziger ») fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate

95 %

90 %

85 %

80 %

70 %

60 %

0406 90 21

– – – Cheddar

95 %

90 %

85 %

80 %

70 %

60 %

0406 90 23

– – – Edam

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

35 %

0406 90 25

– – – Tilsit

95 %

90 %

85 %

80 %

70 %

60 %

0406 90 27

– – – Butterkäse

95 %

90 %

85 %

80 %

70 %

60 %

0406 90 29

– – – Kashkaval

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

35 %

0406 90 32

– – – Feta

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

35 %

0406 90 35

– – – Kefalo-Tyri

90 %

85 %

80 %

75 %

60 %

50 %

0406 90 37

– – – Finlandia

90 %

85 %

80 %

75 %

60 %

50 %

0406 90 39

– – – Jarlsberg

90 %

85 %

80 %

75 %

60 %

50 %

– – – altro:

 

 

 

 

 

 

0406 90 50

– – – – Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di capra

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

– – – – altro:

 

 

 

 

 

 

– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa:

 

 

 

 

 

 

– – – – – – inferiore o uguale a 47 %:

 

 

 

 

 

 

0406 90 61

– – – – – – – Grana Padano, Parmigiano Reggiano

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0406 90 63

– – – – – – – Fiore Sardo, Pecorino

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0406 90 69

– – – – – – – altro

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

– – – – – – superiore al 47 % ed inferiore o uguale al 72 %:

 

 

 

 

 

 

0406 90 73

– – – – – – – Provolone

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0406 90 75

– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0406 90 76

– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0406 90 78

– – – – – – – Gouda

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0406 90 79

– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0406 90 81

– – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0406 90 82

– – – – – – – Camembert

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0406 90 84

– – – – – – – Brie

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

– – – – – – – altri, aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa:

 

 

 

 

 

 

0406 90 86

– – – – – – – – superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0406 90 87

– – – – – – – – superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0406 90 88

– – – – – – – – superiore a 62 % ed inferiore o uguale a 72 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0406 90 93

– – – – – – superiore a 72 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0406 90 99

– – – – – altro

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0407 00

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:

 

 

 

 

 

 

– di volatili da cortile:

 

 

 

 

 

 

0407 00 30

– – altro

100 %

80 %

60 %

40 %

30 %

20 %

0409 00 00

Miele naturale

95 %

90 %

70 %

60 %

40 %

30 %

0602

Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio):

 

 

 

 

 

 

0602 40

– Rosai, anche innestati

90 %

85 %

80 %

75 %

60 %

50 %

0701

Patate, fresche o refrigerate:

 

 

 

 

 

 

0701 90

– altro:

 

 

 

 

 

 

– – altro:

 

 

 

 

 

 

0701 90 90

– – – altro

90 %

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0705

Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate:

 

 

 

 

 

 

– Lattughe:

 

 

 

 

 

 

0705 11 00

– – Lattughe a cappuccio

95 %

80 %

70 %

60 %

50 %

30 %

0705 19 00

– – altro

95 %

80 %

70 %

60 %

50 %

30 %

0707 00

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

 

 

 

 

 

 

0707 00 05

– Cetrioli

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

20 %

0707 00 90

– Cetriolini

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0708

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati:

 

 

 

 

 

 

0708 10 00

– Piselli (Pisum sativum)

90 %

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0708 20 00

– Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

95 %

90 %

75 %

70 %

55 %

40 %

0709

Altri ortaggi, freschi o refrigerati:

 

 

 

 

 

 

0709 60

– Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta:

 

 

 

 

 

 

– – altro:

 

 

 

 

 

 

0709 60 91

– – – del genere Capsicum destinato alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di Capsicum

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0709 60 95

– – – destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0709 60 99

– – – altro

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0709 90

– altro:

 

 

 

 

 

 

0709 90 60

– – Granturco dolce

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

30 %

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

 

 

 

 

 

 

– Legumi da granella, anche sgranati:

 

 

 

 

 

 

0710 21 00

– – Piselli (Pisum sativum)

90 %

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0710 22 00

– – Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

90 %

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0710 80

– altri ortaggi o legumi:

 

 

 

 

 

 

– – Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta:

 

 

 

 

 

 

0710 80 51

– – – Peperoni

90 %

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0710 80 59

– – – altro

90 %

85 %

80 %

75 %

60 %

30 %

– – Funghi:

 

 

 

 

 

 

0710 80 70

– – Pomodori

90 %

85 %

80 %

75 %

60 %

30 %

0710 80 95

– – altro

90 %

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0710 90 00

– Miscugli di ortaggi

90 %

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

 

 

 

 

 

 

0711 40 00

– Cetrioli e cetriolini

90 %

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0711 90

– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

 

 

 

 

 

 

– – Ortaggi o legumi:

 

 

 

 

 

 

0711 90 10

– – – Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, esclusi i peperoni

90 %

85 %

80 %

75 %

60 %

50 %

0711 90 80

– – – altro

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0711 90 90

– – Miscugli di ortaggi

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0810

Altre frutta, fresche:

 

 

 

 

 

 

0810 40

– Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere Vaccinium:

 

 

 

 

 

 

0810 40 10

– – Mirtilli rossi (frutti del Vaccinium vitis-idaea)

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

0810 40 50

– – Frutti del Vaccinium macrocarpon e del Vaccinium corymbosum

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

0810 40 90

– – altro

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

0813

Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:

 

 

 

 

 

 

0813 20 00

– Prugne

95 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

0904

Pepe (del genere Piper); pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati:

 

 

 

 

 

 

0904 20

– Pimenti essiccati, tritati o polverizzati.

95 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

1001

Frumento (grano) e frumento segalato:

 

 

 

 

 

 

1001 90

– altro:

 

 

 

 

 

 

– – altra spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato

 

 

 

 

 

 

1001 90 99

– – – altro

90 %

85 %

80 %

75 %

70 %

60 %

1005

Granturco:

 

 

 

 

 

 

1005 10

– destinato alla semina:

 

 

 

 

 

 

– – ibrido:

 

 

 

 

 

 

1005 10 11

– – – ibrido doppio e ibrido top-cross

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

1005 10 13

– – – ibrido a tre vie

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

1005 90 00

– altro

90 %

85 %

80 %

80 %

80 %

80 %

1101 00

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato:

 

 

 

 

 

 

– Farina di frumento (grano):

 

 

 

 

 

 

1101 00 15

– – di frumento (grano) tenero e di spelta

90 %

85 %

80 %

75 %

70 %

65 %

1101 00 90

– Farina di frumento segalato

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

35 %

1102

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:

 

 

 

 

 

 

1102 20

– Farina di granturco:

 

 

 

 

 

 

1102 20 10

– – aventi tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %

90 %

85 %

80 %

75 %

70 %

65 %

1102 20 90

– – altro

100 %

90 %

85 %

75 %

70 %

65 %

1103

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:

 

 

 

 

 

 

– Semole e semolini:

 

 

 

 

 

 

1103 13

– – di granturco:

 

 

 

 

 

 

1103 13 90

– – – altro

95 %

90 %

85 %

70 %

55 %

25 %

1103 20

– Agglomerati in forma di pellets:

 

 

 

 

 

 

1103 20 40

– – di granturco

95 %

90 %

85 %

70 %

55 %

30 %

1507

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

 

 

 

 

1507 10

– Olio greggio, anche depurato delle mucillagini:

 

 

 

 

 

 

1507 10 90

– – altro

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

20 %

1601 00

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti:

 

 

 

 

 

 

1601 00 10

– di fegato

90 %

80 %

60 %

40 %

20 %

20 %

– altro:

 

 

 

 

 

 

1601 00 91

– – Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti

90 %

80 %

70 %

60 %

40 %

30 %

1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:

 

 

 

 

 

 

1602 10 00

– Preparazioni omogeneizzate

90 %

80 %

60 %

40 %

30 %

20 %

– della specie suina:

 

 

 

 

 

 

1602 41

– – Prosciutti e loro pezzi

90 %

80 %

60 %

40 %

30 %

20 %

1602 42

– – Spalle e loro pezzi

90 %

80 %

60 %

40 %

30 %

20 %

1602 49

– – altro, compresi i miscugli

90 %

80 %

60 %

40 %

30 %

20 %

1602 50

– della specie bovina

90 %

80 %

60 %

40 %

30 %

20 %

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

 

 

 

 

 

1902 20

– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

 

 

 

 

 

 

1902 20 30

– – contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

90 %

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

2001

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

 

 

 

 

 

 

2001 90

– altro:

 

 

 

 

 

 

2001 90 20

– – Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

30 %

2001 90 70

– – Peperoni

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

 

 

 

 

 

 

2004 90

– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

 

 

 

 

 

 

2004 90 50

– – Piselli (Pisum sativum) e fagiolini

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

– – altro, compresi i miscugli:

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

2004 90 98

– – – altro

 

 

 

 

 

 

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

 

 

 

 

2007 10

– Preparazioni omogeneizzate:

 

 

 

 

 

 

2007 10 10

– – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

– – altro:

 

 

 

 

 

 

2007 10 99

– – – altro

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2007 99

– – altro:

 

 

 

 

 

 

– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %

 

 

 

 

 

 

– – – – altro:

 

 

 

 

 

 

2007 99 31

– – – – – di ciliege

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

 

 

 

 

 

 

2008 60

– Ciliege:

 

 

 

 

 

 

– – senza aggiunta di alcole:

 

 

 

 

 

 

– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:

 

 

 

 

 

 

2008 60 50

– – – – superiore a 1 kg

80 %

60 %

60 %

60 %

60 %

60 %

2008 60 60

– – – – inferiore o uguale a 1 kg

80 %

60 %

60 %

60 %

60 %

60 %

– – – senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:

 

 

 

 

 

 

2008 60 70

– – – – superiore o uguale a 4,5 kg

95 %

90 %

80 %

80 %

80 %

80 %

2008 60 90

– – – – inferiore a 4,5 kg

95 %

90 %

80 %

80 %

80 %

80 %

2008 80

– Fragole:

 

 

 

 

 

 

– – senza aggiunta di alcole:

 

 

 

 

 

 

2008 80 50

– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

90 %

80 %

60 %

40 %

40 %

40 %

2008 80 70

– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

90 %

80 %

60 %

40 %

40 %

40 %

2008 80 90

– – – senza zuccheri addizionati

90 %

80 %

60 %

40 %

40 %

40 %

2008 99

– – altro:

 

 

 

 

 

 

– – – senza aggiunta di alcole:

 

 

 

 

 

 

– – – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 99 45

– – – – – Prugne

90 %

80 %

60 %

60 %

40 %

30 %

2008 99 72

– – – – – – superiore o uguale a 5 kg

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2008 99 78

– – – – – – inferiore a 5 kg

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

 

 

 

 

2009 50

– Succhi di pomodoro

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

– Succhi di uva (compresi i mosti d'uva):

 

 

 

 

 

 

2009 61

– – di un valore Brix inferiore o uguale a 30

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2009 69

– – altro:

 

 

 

 

 

 

– – – di un valore Brix superiore a 67:

 

 

 

 

 

 

2009 69 11

– – – – di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2009 69 19

– – – – altro

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

– – – di un valore Brix superiore a 30 e inferiore o uguale a 67:

 

 

 

 

 

 

– – – – di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto:

 

 

 

 

 

 

2009 69 59

– – – – – altro

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

– – – – di valore inferiore o uguale a 18 EUR per 100 kg di peso netto:

 

 

 

 

 

 

– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

 

 

 

 

 

 

2009 69 71

– – – – – – concentrati

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2009 69 79

– – – – – – altro

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2009 69 90

– – – – – altro

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

– Succhi di mela:

 

 

 

 

 

 

2009 71

– – di un valore Brix inferiore o uguale a 20

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2009 79

– – altro

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2009 80

– Succhi di altra frutta o di altri ortaggi e legumi:

 

 

 

 

 

 

– – di un valore Brix superiore a 67:

 

 

 

 

 

 

– – – Succhi di pera:

 

 

 

 

 

 

2009 80 11

– – – – di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2009 80 19

– – – – altro

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

– – – altro:

 

 

 

 

 

 

– – – – di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto:

 

 

 

 

 

 

2009 80 35

– – – – – altro

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

– – di un valore Brix inferiore o uguale a 67:

 

 

 

 

 

 

– – – Succhi di pera:

 

 

 

 

 

 

2009 80 50

– – – – di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

– – – – altro:

 

 

 

 

 

 

2009 80 61

– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2009 80 63

– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2009 80 69

– – – – – senza zuccheri addizionati

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

– – – altro:

 

 

 

 

 

 

– – – – di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati:

 

 

 

 

 

 

2009 80 71

– – – – – Succhi di ciliege

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2009 80 73

– – – – – Succhi di frutta tropicale

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2009 80 79

– – – – – altro

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

– – – – altro:

 

 

 

 

 

 

– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

 

 

 

 

 

 

2009 80 86

– – – – – – altro

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

– – – – – senza zuccheri addizionati:

 

 

 

 

 

 

2009 80 95

– – – – – – Succhi di frutta della specie Vaccinium macrocarpon

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2009 80 96

– – – – – – Succhi di ciliege

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2009 80 99

– – – – – – altro

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2009 90

– Miscugli di succhi:

 

 

 

 

 

 

– – di un valore Brix superiore a 67:

 

 

 

 

 

 

– – – miscugli di succhi di mela e di succhi di pera:

 

 

 

 

 

 

2009 90 11

– – – – di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2009 90 19

– – – – altro

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

– – – altro:

 

 

 

 

 

 

2009 90 21

– – – – di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2009 90 29

– – – – altro

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

– – di un valore Brix inferiore o uguale a 67:

 

 

 

 

 

 

– – – miscugli di succhi di mela e di succhi di pera:

 

 

 

 

 

 

2009 90 31

– – – – di valore inferiore o uguale a 18 EUR per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2009 90 39

– – – – altro

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

– – – altro:

 

 

 

 

 

 

– – – – di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto:

 

 

 

 

 

 

– – – – – altro:

 

 

 

 

 

 

2009 90 51

– – – – – – contenenti zuccheri addizionati

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2009 90 59

– – – – – – altro

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

– – – – di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto:

 

 

 

 

 

 

– – – – – Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso:

 

 

 

 

 

 

2009 90 71

– – – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2009 90 73

– – – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2009 90 79

– – – – – – senza zuccheri addizionati

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

– – – – – altro:

 

 

 

 

 

 

– – – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

 

 

 

 

 

 

2009 90 94

– – – – – – – altro

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

– – – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

 

 

 

 

 

 

2009 90 95

– – – – – – – Miscugli di succhi di frutta tropicale

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2009 90 96

– – – – – – – altro

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

 

 

 

 

 

 

2106 90

– altro

 

 

 

 

 

 

– – Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:

 

 

 

 

 

 

– – – altro:

 

 

 

 

 

 

2106 90 59

– – – – altro

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

2206 00

Altre bevande fermentate (per esempio, sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove:

 

 

 

 

 

 

– altro:

 

 

 

 

 

 

– – spumanti:

 

 

 

 

 

 

2206 00 39

– – – altro

80 %

70 %

60 %

40 %

30 %

20 %

– – non spumanti, presentati in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

– – – inferiore o uguale a 2 litri:

 

 

 

 

 

 

2206 00 51

– – – – Sidro e sidro di pere

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2206 00 59

– – – – altro

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

– – – superiore a 2 litri:

 

 

 

 

 

 

2206 00 81

– – – – Sidro e sidro di pere

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2206 00 89

– – – – altro

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2209 00

Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico:

 

 

 

 

 

 

– Aceto di vino, presentato in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

2209 00 11

– – inferiore o uguale a 2 litri

80 %

70 %

60 %

40 %

30 %

20 %

2209 00 19

– – superiore a 2 litri

90 %

80 %

70 %

60 %

40 %

30 %

ALLEGATO IV

CONCESSIONI ACCORDATE DALLA COMUNITÀ AI PRODOTTI DELLA PESCA SERBI

di cui all'articolo 14

Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Serbia sono soggette alle concessioni indicate di seguito.

Codice NC

Descrizione

Dall'entrata in vigore del presente accordo fino al 31 dicembre dello stesso anno (n)

Dal 1o gennaio al 31 dicembre (n+1)

Per ogni anno successivo, dal 1o gennaio al 31 dicembre

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

CT: 15 t a 0 %.

Oltre il CT: 90 % del dazio NPF

CT: 15 t a 0 %.

Oltre il CT: 80 % del dazio NPF

CT: 15 t a 0 %.

Oltre il CT: 70 % del dazio NPF

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Carpe: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

CT: 60 t a 0 %.

Oltre il CT: 90 % del dazio NPF

CT: 60 t a 0 %.

Oltre il CT: 80 % del dazio NPF

CT: 60 t a 0 %.

Oltre il CT: 70 % del dazio NPF

L'aliquota del dazio applicabile a tutti i prodotti della voce SA 1604, viene ridotta secondo il seguente calendario:

Anno

Anno 1

(% dazio)

Anno 3

(% dazio)

Anno 5 e successivi

(% dazio)

Dazio

90 % del dazio NPF

80 % del dazio NPF

70 % del dazio NPF

ALLEGATO V

CONCESSIONI ACCORDATE DALLA SERBIA AI PRODOTTI DELLA PESCA DELLA COMUNITÀ

di cui all'articolo 15

Le importazioni in Serbia dei seguenti prodotti originari della Comunità sono soggette alle concessioni indicate di seguito.

Codice NC

Descrizione

Aliquota del dazio (% del dazio NPF)

2008

2009

2010

2011

2012

2013 e anni successivi

0301

Pesci vivi:

 

 

 

 

 

 

– altri pesci vivi:

 

 

 

 

 

 

0301 91

– – Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster):

 

 

 

 

 

 

0301 91 90

– – – altro

90

75

60

40

20

0

0301 92 00

– – Anguille (Anguilla spp.)

90

75

60

40

20

0

0301 93 00

– – Carpe

90

85

80

75

65

60

0301 99

– – altro:

 

 

 

 

 

 

– – – di acqua dolce:

 

 

 

 

 

 

0301 99 11

– – – – Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

90

75

60

40

20

0

0301 99 19

– – – – altro

90

75

60

40

20

0

0302

Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304:

 

 

 

 

 

 

– Salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

 

 

 

 

0302 11

– – Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster):

 

 

 

 

 

 

0302 11 10

– – – delle specie Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster

90

75

60

40

20

0

0302 11 20

– – – della specie Oncorhynchus mykiss, con testa e branchie, senza visceri, di peso superiore a 1,2 kg per pezzo o decapitate, senza branchie, senza visceri, di peso superiore a 1 kg per pezzo

90

75

60

40

20

0

0302 11 80

– – – altro

90

75

60

40

20

0

0302 19 00

– – altro

90

75

60

40

20

0

– Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

 

 

 

 

0302 33

– – Tonnetti striati:

 

 

 

 

 

 

0302 33 90

– – – altro

90

75

60

40

20

0

– altri pesci, esclusi i fegati, le uova e ilattimi:

 

 

 

 

 

 

0302 69

– – altro:

 

 

 

 

 

 

– – – di acqua dolce:

 

 

 

 

 

 

0302 69 11

– – – – Carpe

90

75

60

40

20

0

0302 69 19

– – – – altro

90

75

60

40

20

0

0302 70 00

– Fegati, uova e lattimi

90

75

60

40

20

0

0303

Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304:

 

 

 

 

 

 

– altri salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

 

 

 

 

0303 21

– – Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster)

90

75

60

40

20

0

0303 29 00

– – altro

90

75

60

40

20

0

– Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

 

 

 

 

0303 39

– – altro

90

75

60

40

20

0

– Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

 

 

 

 

0303 43

– – Tonnetti striati

90

75

60

40

20

0

0303 49

– – altro

90

75

60

40

20

0

– Pesci spada (Xiphias gladius) e austromerluzzi (Dissostichus spp.), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

 

 

 

 

0303 61 00

– – Pesci spada (Xiphias gladius)

90

75

60

40

20

0

0303 62 00

– – Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

90

75

60

40

20

0

– altri pesci, esclusi i fegati, le uova e ilattimi:

 

 

 

 

 

 

0303 74

– – Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

90

75

60

40

20

0

0303 79

– – altro

90

75

60

40

20

0

0303 80

– Fegati, uova e lattimi

90

75

60

40

20

0

0304

Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati:

 

 

 

 

 

 

– fresche o refrigerate:

 

 

 

 

 

 

0304 11

– – Pesci spada (Xiphias gladius)

90

75

60

40

20

0

0304 12

– – Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

90

75

60

40

20

0

0304 19

– – altro:

 

 

 

 

 

 

– – – Filetti:

 

 

 

 

 

 

– – – – di pesci di acqua dolce:

 

 

 

 

 

 

0304 19 13

– – – – – di Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

90

75

60

40

20

0

– – – – – di trote delle specie Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita e Oncorhynchus gilae:

 

 

 

 

 

 

0304 19 15

– – – – – – della specie Oncorhynchus mykiss di peso superiore a 400 g per pezzo

90

75

60

40

20

0

0304 19 17

– – – – – – altro

90

75

60

40

20

0

0304 19 19

– – – – – di altri pesci di acqua dolce

90

75

60

40

20

0

– – – – altro:

 

 

 

 

 

 

0304 19 31

– – – – – di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida

90

75

60

40

20

0

0304 19 33

– – – – – di merluzzi carbonari (Pollachius virens)

90

75

60

40

20

0

0304 19 35

– – – – – di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.)

90

75

60

40

20

0

– – – altra carne di pesci (anche tritata):

 

 

 

 

 

 

0304 19 91

– – – – di pesci di acqua dolce

90

75

60

40

20

0

– – – – altro:

 

 

 

 

 

 

0304 19 97

– – – – – Lati di aringhe

90

75

60

40

20

0

0304 19 99

– – – – – altro

90

75

60

40

20

0

– Filetti congelati:

 

 

 

 

 

 

0304 21 00

– – Pesci spada (Xiphias gladius)

90

75

60

40

20

0

0304 22 00

– – Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

90

75

60

40

20

0

0304 29

– – altro

90

75

60

40

20

0

– altro:

 

 

 

 

 

 

0304 91 00

– – Pesci spada (Xiphias gladius)

90

75

60

40

20

0

0304 92 00

– – Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

90

75

60

40

20

0

0304 99

– – altro

90

75

60

40

20

0

0305

Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana:

90

75

60

40

20

0

0306

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana:

 

 

 

 

 

 

– congelate:

 

 

 

 

 

 

0306 13

– – Gamberetti

90

75

60

40

20

0

0306 14

– – Granchi

90

75

60

40

20

0

0306 19

– – altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana

90

75

60

40

20

0

– non congelati:

 

 

 

 

 

 

0306 23

– – Gamberetti

90

75

60

40

20

0

0306 24

– – Granchi

90

75

60

40

20

0

0306 29

– – altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana

90

75

60

40

20

0

0307

Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana:

 

 

 

 

 

 

– Mitili (Mytilus spp., Perna spp.):

 

 

 

 

 

 

0307 31

– – vivi, freschi o refrigerati

90

75

60

40

20

0

0307 39

– – altro

90

75

60

40

20

0

– Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.), calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

 

 

 

 

 

 

0307 41

– – vivi, freschi o refrigerati

90

75

60

40

20

0

0307 49

– – altro

90

75

60

40

20

0

– Polpi o piovre (Octopus spp.):

 

 

 

 

 

 

0307 51 00

– – vivi, freschi o refrigerati

90

75

60

40

20

0

0307 59

– – altro

90

75

60

40

20

0

0307 60 00

– Lumache, diverse da quelle di mare

90

75

60

40

20

0

– altro, compresei farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana:

 

 

 

 

 

 

0307 91 00

– – vivi, freschi o refrigerati

90

75

60

40

20

0

0307 99

– – altro

90

75

60

40

20

0

1604

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce

90

75

60

40

20

0

1605

Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

90

75

60

40

20

0

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

 

 

 

 

 

1902 20

– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

 

 

 

 

 

 

1902 20 10

– – contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici

90

75

60

40

20

15

ALLEGATO VI

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE

di cui all’articolo 40

1.

L’articolo 40, paragrafo 4 del presente accordo (articolo 75, paragrafo 4 dell’ASA) concerne le seguenti convenzioni multilaterali di cui gli Stati membri sono parti contraenti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri:

trattato sul diritto dei brevetti (Ginevra, 2000);

convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (convenzione UPOV, Parigi, 1961, riveduta nel 1972, nel 1978 e nel 1991).

2.

Le Parti confermano la loro determinazione a rispettare gli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:

convenzione che istituisce l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), Stoccolma, 1967, modificata nel 1979);

convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971);

convenzione sulla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi mediante satelliti (Bruxelles, 1974);

trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (Budapest, 1977, modificato nel 1980);

accordo dell’Aia relativo al deposito internazionale dei disegni e modelli industriali (atto di Londra, 1934, e atto dell’Aia, 1960);

convenzione di Locarno che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali (Locarno, 1968, modificata nel 1979);

accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, modificato nel 1979);

protocollo dell’accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (protocollo di Madrid, 1989);

accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, modificato nel 1979);

convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967, modificato nel 1979);

trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984);

convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi (convenzione sui fonogrammi, Ginevra, 1971);

convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (convenzione di Roma, 1961);

accordo di Strasburgo concernente la classificazione internazionale dei brevetti (Strasburgo, 1971, modificato nel 1979);

trattato sul diritto dei marchi (Ginevra, 1994);

accordo di Vienna che istituisce una classificazione internazionale degli elementi figurativi dei marchi (Vienna 1973, modificato nel 1985);

trattato OMPI sul diritto d’autore (Ginevra, 1996);

trattato OMPI sulle interpretazioni, esecuzioni e fonogrammi (Ginevra, 1996);

convenzione sul brevetto europeo;

accordo OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio.

PROTOCOLLO 1

Sugli scambi tra la Comunità e la Serbia di prodotti agricoli trasformati

Articolo 1

1.   La Comunità e la Serbia applicano ai prodotti agricoli trasformati, a prescindere dall’esistenza di contingenti, i dazi di cui agli allegati I e II, in base alle condizioni ivi indicate.

2.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di:

a)

ampliare l’elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo;

b)

modificare i dazi indicati negli allegati I e II;

c)

aumentare o abolire i contingenti tariffari.

3.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può sostituire i dazi stabiliti dal presente protocollo con un regime basato sui rispettivi prezzi di mercato della Comunità e della Serbia per i prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo.

Articolo 2

I dazi applicati a norma dell’articolo 1 del presente protocollo possono essere ridotti per decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione:

a)

quando vengono ridotti i dazi applicati ai prodotti agricoli di base negli scambi tra la Comunità e la Serbia, oppure

b)

in seguito a riduzioni derivanti da concessioni reciproche riguardanti i prodotti agricoli trasformati.

Le riduzioni di cui alla lettera a) sono calcolate sulla parte del dazio designata come componente agricola, che corrisponde ai prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati, e vengono dedotte dai dazi applicati a tali prodotti agricoli di base.

Articolo 3

La Comunità e la Serbia si informano reciprocamente delle disposizioni amministrative prese per i prodotti contemplati dal presente protocollo. Dette disposizioni dovrebbero garantire lo stesso trattamento a tutte le parti interessate ed essere per quanto possibile semplici e flessibili.

ALLEGATO I del Protocollo 1

Dazi applicabili all’importazione nella Comunità di merci originarie della Serbia

I dazi sono fissati a zero per l'importazione nella Comunità dei prodotti agricoli trasformati originari della Serbia elencati nella tabella seguente.

Codice NC

Designazione delle merci

(1)

(2)

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

0403 10

– Yogurt:

– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 10 51

– – – – inferiore o uguale a 1,5 %

0403 10 53

– – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

0403 10 59

– – – – superiore a 27 %

– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 10 91

– – – – inferiore o uguale a 3 %

0403 10 93

– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

0403 10 99

– – – – superiore a 6 %

0403 90

– altri:

– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 90 71

– – – – inferiore o uguale a 1,5 %

0403 90 73

– – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

0403 90 79

– – – – superiore a 27 %

– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 90 91

– – – – inferiore o uguale a 3 %

0403 90 93

– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

0403 90 99

– – – – superiore a 6 %

0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

0405 20

– Paste da spalmare lattiere:

0405 20 10

– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %:

0405 20 30

– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %

0501 00 00

Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli

0502

Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli

0505

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti

0506

Ossi (compresi quelli interni delle corna), greggi, sgrassati o semplicemente preparati (ma non tagliati in una forma determinata), acidulati o degelatinati; polveri e cascami di queste materie

0507

Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie

0508 00 00

Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossi di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

0510 00 00

Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

0511

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:

– altro

0511 99

– – altro:

– – – Spugne naturali di origine animale:

0511 99 31

– – – – gregge

0511 99 39

– – – – altro

0511 99 85

– – – altro:

ex 0511 99 85

– – – – Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

0710 40 00

– Granturco dolce

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

0711 90

– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

– – Ortaggi o legumi:

0711 90 30

– – – Granturco dolce

0903 00 00

Mate

1212

Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:

1212 20 00

– Alghe

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

– Succhi ed estratti vegetali:

1302 12 00

– – di liquirizia

1302 13 00

– – di luppolo

1302 19

– – altro:

1302 19 80

– – – altro

1302 20

– Sostanze pectiche, pectinati e pectati:

– Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

1302 31 00

– – Agar-agar

1302 32

– – Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:

1302 32 10

– – – di carrube o di semi di carrube

1401

Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)

1404

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove

1505 00

Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina

1506 00 00

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1515

Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

1515 90

– altro:

1515 90 11

– – Olio di tung (di abrasin); oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni:

ex 1515 90 11

– – – Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

1516 20

– Grassi e oli vegetali e loro frazioni:

1516 20 10

– – Oli di ricino idrogenato, detti “opalwax”

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:

1517 10

– Margarina, esclusa la margarina liquida:

1517 10 10

– – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 %

1517 90

– altro:

1517 90 10

– – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 %

– – altro:

1517 90 93

– – – Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

1518 00

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:

1518 00 10

– Linossina

– altro:

1518 00 91

– – Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516;

– – altro:

1518 00 95

– – – Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni

1518 00 99

– – – altro

1520 00 00

Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

1521

Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati

1522 00

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:

1522 00 10

– Degras

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

1803

Pasta di cacao, anche sgrassata

1804 00 00

Burro, grasso e olio di cacao

1805 00 00

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

– Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:

1902 11 00

– – contenenti uova

1902 19

– – altro

1902 20

– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

– – altro:

1902 20 91

– – – cotte

1902 20 99

– – – altro

1902 30

– altre paste alimentari

1902 40

– Cuscus

1903 00 00

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, “corn flakes”); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

2001

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

2001 90

– altro:

2001 90 30

– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

2001 90 60

– – Cuori di palma

2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

2004 10

– Patate:

– – altro:

2004 10 91

– – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2004 90

– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

2004 90 10

– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

2005 20

– Patate:

2005 20 10

– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2005 80 00

– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

– Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:

2008 11

– – Arachidi:

2008 11 10

– – – Burro di arachidi

– altro, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19:

2008 91 00

– – Cuori di palma

2008 99

– – altro:

– – – senza aggiunta di alcole:

– – – – senza aggiunta di zuccheri:

2008 99 85

– – – – – Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

2102

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata; farina di senapa e senapa preparata

2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

2106 10

– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate

2106 90

– altro:

2106 90 20

– – Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande

– – altro:

2106 90 92

– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

2106 90 98

– – – altro

2201

Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

2203 00

Birra di malto

2205

Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenente alcole di distillazione

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

2403

Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco

2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

– altri polialcoli:

2905 43 00

– – Mannitolo

2905 44

– – D-glucitolo (sorbitolo)

2905 45 00

– – Glicerolo (glicerina)

3301

Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:

3301 90

– altro

3302

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

3302 10

– dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:

– – dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

– – – Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:

3302 10 10

– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol

– – – – altro:

3302 10 21

– – – – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

3302 10 29

– – – – – altro

3501

Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:

3501 10

– Caseine:

3501 90

– altro:

3501 90 90

– – altro

3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

3505 10

– Destrina ed altri amidi e fecole modificati:

3505 10 10

– – Destrina

– – altri amidi e fecole modificati:

3505 10 90

– – – altro

3505 20

– Colle

3809

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

3809 10

– a base di sostanze amidacee

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

3824 60

– Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

ALLEGATO II del protocollo 1

DAZI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE IN SERBIA DI MERCI ORIGINARIE DELLA COMUNITÀ

(immediatamente o progressivamente)

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota del dazio (% del dazio NPF)

2008

2009

2010

2011

2012

dal 2013 in poi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

 

 

 

 

 

 

0403 10

– Yogurt:

 

 

 

 

 

 

– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

 

 

 

 

 

 

– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

 

 

 

 

 

 

0403 10 51

– – – – inferiore o uguale a 1,5 %

90

70

60

50

30

0

0403 10 53

– – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

90

70

60

50

30

0

0403 10 59

– – – – superiore a 27 %

90

70

60

50

30

0

– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

 

 

 

 

 

 

0403 10 91

– – – – inferiore o uguale a 3 %

90

70

60

50

30

0

0403 10 93

– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

90

70

60

50

30

0

0403 10 99

– – – – superiore a 6 %

90

70

60

50

30

0

0403 90

– altro:

 

 

 

 

 

 

– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

 

 

 

 

 

 

– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

 

 

 

 

 

 

0403 90 71

– – – – inferiore o uguale a 1,5 %

90

80

70

60

50

40

0403 90 73

– – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

90

80

70

60

50

40

0403 90 79

– – – – superiore a 27 %

90

80

70

60

50

40

– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

 

 

 

 

 

 

0403 90 91

– – – – inferiore o uguale a 3 %

90

80

70

60

50

40

0403 90 93

– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

90

80

70

60

50

40

0403 90 99

– – – – superiore a 6 %

90

80

70

60

50

40

0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

 

 

 

 

 

 

0405 20

– Paste da spalmare lattiere:

 

 

 

 

 

 

0405 20 10

– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %:

90

80

70

60

50

40

0405 20 30

– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %

90

80

70

60

50

40

0501 00 00

Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli

0

0

0

0

0

0

0502

Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli

0

0

0

0

0

0

0505

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti

0

0

0

0

0

0

0506

Ossi (compresi quelli interni delle corna), greggi, sgrassati o semplicemente preparati (ma non tagliati in una forma determinata), acidulati o degelatinati; polveri e cascami di queste materie

0

0

0

0

0

0

0507

Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie

0

0

0

0

0

0

0508 00 00

Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossi di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

0

0

0

0

0

0

0510 00 00

Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

0

0

0

0

0

0

0511

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:

 

 

 

 

 

 

– altro:

 

 

 

 

 

 

0511 99

– – altro:

 

 

 

 

 

 

– – – Spugne naturali di origine animale:

 

 

 

 

 

 

0511 99 31

– – – – gregge

0

0

0

0

0

0

0511 99 39

– – – – altro

0

0

0

0

0

0

0511 99 85

– – – altro

 

 

 

 

 

 

ex 0511 99 85

– – – – Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto

0

0

0

0

0

0

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

 

 

 

 

 

 

0710 40 00

– Granturco dolce

90

80

70

60

40

30

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

 

 

 

 

 

 

0711 90

– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

 

 

 

 

 

 

– – Ortaggi o legumi:

 

 

 

 

 

 

0711 90 30

– – – Granturco dolce

75

55

35

25

10

0

0903 00 00

Mate

0

0

0

0

0

0

1212

Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:

 

 

 

 

 

 

1212 20 00

– Alghe

0

0

0

0

0

0

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

 

 

 

 

 

– Succhi ed estratti vegetali:

 

 

 

 

 

 

1302 12 00

– – di liquirizia

0

0

0

0

0

0

1302 13 00

– – di luppolo

0

0

0

0

0

0

1302 19

– – altro:

 

 

 

 

 

 

1302 19 80

– – – altro

0

0

0

0

0

0

1302 20

– Sostanze pectiche, pectinati e pectati:

0

0

0

0

0

0

– Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

 

 

 

 

 

1302 31 00

– – Agar-agar

0

0

0

0

0

0

1302 32

– – Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:

 

 

 

 

 

 

1302 32 10

– – – di carrube o di semi di carrube

0

0

0

0

0

0

1401

Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)

0

0

0

0

0

0

1404

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove

0

0

0

0

0

0

1505 00

Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina

0

0

0

0

0

0

1506 00 00

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

0

0

0

0

0

0

1515

Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

 

 

 

 

1515 90

– altri:

 

 

 

 

 

 

1515 90 11

– – Olio di tung (di abrasin); oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni

0

0

0

0

0

0

ex 1515 90 11

– – Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni

0

0

0

0

0

0

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

 

 

 

 

 

 

1516 20

– Grassi e oli vegetali e loro frazioni:

 

 

 

 

 

 

1516 20 10

– – Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»

0

0

0

0

0

0

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:

 

 

 

 

 

 

1517 10

– Margarina, esclusa la margarina liquida:

 

 

 

 

 

 

1517 10 10

– – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 %

90

80

70

60

50

40

1517 90

– altro:

 

 

 

 

 

 

1517 90 10

– – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 %

90

75

55

35

15

0

– – altro:

 

 

 

 

 

 

1517 90 93

– – – Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

90

75

60

45

30

0

1518 00

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:

 

 

 

 

 

 

1518 00 10

– Linossina

0

0

0

0

0

0

– altro:

 

 

 

 

 

 

1518 00 91

– – Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516;

0

0

0

0

0

0

– – altro:

 

 

 

 

 

 

1518 00 95

– – – Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni

0

0

0

0

0

0

1518 00 99

– – – altro

0

0

0

0

0

0

1520 00 00

Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

0

0

0

0

0

0

1521

Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati

0

0

0

0

0

0

1522 00

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:

 

 

 

 

 

 

1522 00 10

– Degras

0

0

0

0

0

0

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

 

 

 

 

 

 

1702 50 00

– Fruttosio chimicamente puro

0

0

0

0

0

0

1702 90

– altro, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:

 

 

 

 

 

 

1702 90 10

– – Maltosio chimicamente puro

0

0

0

0

0

0

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

 

 

 

 

 

 

1704 10

– gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero

80

60

40

20

10

0

1704 90

– altro:

 

 

 

 

 

 

1704 90 10

– – Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie

0

0

0

0

0

0

1704 90 30

– – preparazione detta: «cioccolato bianco»

75

50

25

0

0

0

– – altro:

 

 

 

 

 

 

1704 90 51

– – – Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg

0

0

0

0

0

0

1704 90 55

– – – Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse

80

60

40

20

10

0

1704 90 61

– – – Confetti e prodotti simili confettati

80

60

40

20

10

0

– – – altro:

 

 

 

 

 

 

1704 90 65

– – – – Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri

80

60

40

20

10

0

1704 90 71

– – – – Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene

80

60

40

20

10

0

1704 90 75

– – – – Caramelle

80

60

40

20

10

0

– – – – altro:

 

 

 

 

 

 

1704 90 81

– – – – – ottenuti per compressione

80

60

40

20

10

0

1704 90 99

– – – – – altro

90

80

70

60

50

40

1803

Pasta di cacao, anche sgrassata

0

0

0

0

0

0

1804 00 00

Burro, grasso e olio di cacao

0

0

0

0

0

0

1805 00 00

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0

0

0

0

0

0

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

 

 

 

 

 

 

1806 10

– Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

 

 

 

 

1806 10 15

– – non contenente o contenente, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio

90

70

50

40

20

0

1806 10 20

– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 5 % e inferiore al 65 %

90

70

50

40

20

0

1806 10 30

– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 55 % e inferiore all'80 %

90

80

70

60

40

0

1806 10 90

– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore all'80 %

90

80

70

60

40

0

1806 20

– altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:

 

 

 

 

 

 

1806 20 10

– – aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore al 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore al 31 %

90

70

50

40

20

0

1806 20 30

– – aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore al 25 % e inferiore al 31 %

90

70

50

40

20

0

– – altro:

 

 

 

 

 

 

1806 20 50

– – – aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore al 18 %

90

70

50

40

20

0

1806 20 70

– – – Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»

90

70

50

40

20

0

1806 20 80

– – – Glassatura al cacao

90

70

50

40

20

0

1806 20 95

– – – altro

90

80

70

60

40

0

– altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:

 

 

 

 

 

 

1806 31 00

– – ripiene

85

70

50

40

20

0

1806 32

– – non ripiene

85

70

65

40

20

0

1806 90

– altro:

 

 

 

 

 

 

– – Cioccolata e prodotti di cioccolata:

 

 

 

 

 

 

– – – Cioccolatini (praline), anche ripieni:

 

 

 

 

 

 

1806 90 11

– – – – contenenti alcole

90

80

70

60

40

0

1806 90 19

– – – – altro

90

80

70

60

40

0

– – – altro:

 

 

 

 

 

 

1806 90 31

– – – – ripieni

85

70

65

40

20

0

1806 90 39

– – – – non ripieni

90

80

70

60

40

0

1806 90 50

– – Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao

90

80

70

60

40

0

1806 90 60

– – Pasta da spalmare contenente cacao

85

70

65

40

20

0

1806 90 70

– – Preparazioni per bevande, contenenti cacao

90

80

70

60

40

0

1806 90 90

– – altro

90

80

70

60

40

0

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

 

 

 

 

 

 

1901 10 00

– Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

0

0

0

0

0

0

1901 20 00

– Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

90

75

60

45

30

0

1901 90

– altro:

 

 

 

 

 

 

– – Estratti di malto:

 

 

 

 

 

 

1901 90 11

– – – aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore al 90 %

90

75

60

45

30

0

1901 90 19

– – – altro

90

75

60

45

30

0

– – altro:

 

 

 

 

 

 

1901 90 91

– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno del 5 % di glucosio o di amido o fecola, ad esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404

90

75

60

45

20

0

1901 90 99

– – – altro

85

70

65

40

20

0

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

 

 

 

 

 

– Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:

 

 

 

 

 

 

1902 11 00

– – contenenti uova

95

90

80

60

50

0

1902 19

– – altro:

 

 

 

 

 

 

1902 19 10

– – – non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero

85

70

65

40

20

0

1902 19 90

– – – altro

90

75

60

45

30

0

1902 20

– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

 

 

 

 

 

 

– – altro:

 

 

 

 

 

 

1902 20 91

– – – cotte

90

75

60

45

30

0

1902 20 99

– – – altro

90

75

60

45

30

0

1902 30

– altre paste alimentari

90

75

60

45

30

0

1902 40

– Cuscus

0

0

0

0

0

0

1903 00 00

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

0

0

0

0

0

0

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:

 

 

 

 

 

 

1904 10

– Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:

 

 

 

 

 

 

1904 10 10

– – a base di granturco

90

70

50

30

10

0

1904 10 30

– – a base di riso

0

0

0

0

0

0

1904 10 90

– – altro

90

70

50

30

10

0

1904 20

– Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:

90

70

50

30

10

0

1904 30 00

– Bulgur di grano

90

70

50

30

10

0

1904 90

– altro

90

70

50

30

10

0

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

 

 

 

 

 

 

1905 10 00

– Pane croccante detto «Knäckebrot»

90

70

50

30

10

0

1905 20

– Pane con spezie (panpepato):

 

 

 

 

 

 

1905 20 10

– – avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

0

0

0

0

0

0

1905 20 30

– – avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

0

0

0

0

0

0

1905 20 90

– – avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

90

70

50

30

10

0

– Biscotti con aggiunta di dolcificanti: cialde e cialdine:

 

 

 

 

 

 

1905 31

– – biscotti con aggiunta di dolcificanti

90

80

70

60

40

0

1905 32

– – Cialde e cialdine:

 

 

 

 

 

 

1905 32 05

– – – aventi tenore, in peso, di acqua superiore al 10 %

90

80

70

60

40

0

– – – altro:

 

 

 

 

 

 

– – – – Interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:

 

 

 

 

 

 

1905 32 11

– – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g

85

70

50

40

20

0

1905 32 19

– – – – – altro

90

80

70

60

40

0

– – – – altro:

 

 

 

 

 

 

1905 32 91

– – – – – salate, anche ripiene

90

80

70

60

40

0

1905 32 99

– – – – – altro

90

80

70

60

40

0

1905 40

– Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati

90

70

50

30

10

0

1905 90

– altro:

 

 

 

 

 

 

1905 90 10

– – Pane azimo (mazoth)

90

70

50

30

10

0

1905 90 20

– – Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

90

70

50

30

10

0

– – altro:

 

 

 

 

 

 

1905 90 30

– – – Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore al 5 %, in peso, sulla materia secca

90

70

50

30

10

0

1905 90 45

– – – Biscotti

90

80

70

60

40

0

1905 90 55

– – – Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati

90

70

50

30

10

0

– – – altro:

 

 

 

 

 

 

1905 90 60

– – – – con aggiunta di dolcificanti

85

70

50

40

20

0

1905 90 90

– – – – altro

90

70

50

30

10

0

2001

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

 

 

 

 

 

 

2001 90

– altro:

 

 

 

 

 

 

2001 90 30

– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

80

70

50

30

10

0

2001 90 40

– – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

0

0

0

0

0

0

2001 90 60

– – Cuori di palma

0

0

0

0

0

0

2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

 

 

 

 

 

 

2004 10

– Patate:

 

 

 

 

 

 

– – altro:

 

 

 

 

 

 

2004 10 91

– – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi

0

0

0

0

0

0

2004 90

– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

 

 

 

 

 

 

2004 90 10

– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

90

70

50

30

10

0

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

 

 

 

 

 

 

2005 20

– Patate:

 

 

 

 

 

 

2005 20 10

– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi

0

0

0

0

0

0

2005 80 00

– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

80

70

50

30

10

0

2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

 

 

 

 

 

 

– Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:

 

 

 

 

 

 

2008 11

– – Arachidi:

 

 

 

 

 

 

2008 11 10

– – – Burro di arachidi

0

0

0

0

0

0

– altro, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19:

 

 

 

 

 

 

2008 91 00

– – Cuori di palma

0

0

0

0

0

0

2008 99

– – altro:

 

 

 

 

 

 

– – – senza aggiunta di alcole:

 

 

 

 

 

 

– – – – senza aggiunta di zuccheri:

 

 

 

 

 

 

2008 99 85

– – – – – Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

80

70

50

30

10

0

2008 99 91

– – – – – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

0

0

0

0

0

0

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

0

0

0

0

0

0

2102

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati:

 

 

 

 

 

 

2102 10

– Lieviti vivi:

 

 

 

 

 

 

2102 10 10

– – Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)

80

70

60

40

10

0

– – Lieviti di panificazione:

 

 

 

 

 

 

2102 10 31

– – – secchi

90

70

60

40

10

0

2102 10 39

– – – altro

90

70

60

0

0

0

2102 10 90

– – altro

90

70

50

30

10

0

2102 20

– Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti

0

0

0

0

0

0

2102 30 00

– Lieviti in polvere preparati

80

70

50

30

10

0

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata; farina di senapa e senapa preparata:

 

 

 

 

 

 

2103 10 00

– Salsa di soia

0

0

0

0

0

0

2103 20 00

– Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro

80

70

50

30

10

0

2103 30

– Farina di senapa e senapa preparata:

 

 

 

 

 

 

2103 30 10

– – Farina di senapa

0

0

0

0

0

0

2103 30 90

– – Senapa preparata

90

70

50

30

10

0

2103 90

– altro:

 

 

 

 

 

 

2103 90 10

– – «Chutney» di mango liquido

0

0

0

0

0

0

2103 90 30

– – Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri

80

70

50

30

10

0

2103 90 90

– – altro

0

0

0

0

0

0

2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:

 

 

 

 

 

 

2104 10

– Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:

 

 

 

 

 

 

2104 10 10

– – secche

80

70

50

0

0

0

2104 10 90

– – altro

80

70

50

30

10

0

2104 20 00

– Preparazioni alimentari composte omogeneizzate:

80

70

50

30

10

0

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao

80

70

60

50

40

0

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

 

 

 

 

 

 

2106 10

– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate

0

0

0

0

0

0

2106 90

– altro:

 

 

 

 

 

 

2106 90 20

– – Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande

90

70

50

30

10

0

– – altro:

 

 

 

 

 

 

2106 90 92

– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

90

70

50

30

10

0

2106 90 98

– – – altro

85

70

55

40

20

0

2201

Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:

 

 

 

 

 

 

2201 10

– Acque minerali e acque gassate

80

70

60

50

40

0

2201 90 00

– altro

70

60

50

40

30

0

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:

 

 

 

 

 

 

2202 10 00

– Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

80

70

50

40

20

0

2202 90

– altro:

 

 

 

 

 

 

2202 90 10

– – non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404

85

70

50

40

20

0

– – altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:

 

 

 

 

 

 

2202 90 91

– – – inferiore a 0,2 %

90

80

70

60

40

0

2202 90 95

– – – uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %

90

80

70

50

30

0

2202 90 99

– – – uguale o superiore a 2 %

90

80

70

50

30

0

2203 00

Birra di malto:

 

 

 

 

 

 

– in recipienti di capacità inferiore o uguale a 10 litri:

 

 

 

 

 

 

2203 00 01

– – presentata in bottiglie

80

70

50

0

0

0

2203 00 09

– – altro

80

70

60

50

30

0

2203 00 10

– in recipienti di capacità superiore a 10 litri

80

70

60

50

30

0

2205

Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

90

70

50

30

10

0

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

95

90

80

70

50

40

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

 

 

 

 

 

 

2208 20

– Acquaviti di vino o di vinacce:

 

 

 

 

 

 

– – presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:

 

 

 

 

 

 

2208 20 12

– – – Cognac

90

80

70

60

40

0

2208 20 14

– – – Armagnac

90

80

70

60

40

0

2208 20 26

– – – Grappa

90

80

70

60

40

0

2208 20 27

– – – Brandy de Jerez

90

80

70

60

40

0

2208 20 29

– – – altro

90

80

70

60

40

0

– – presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri:

 

 

 

 

 

 

2208 20 40

– – – Distillato greggio

85

70

65

40

20

0

– – – altro:

 

 

 

 

 

 

2208 20 62

– – – – Cognac

90

80

70

60

40

0

2208 20 64

– – – – Armagnac

90

80

70

60

40

0

2208 20 86

– – – – Grappa

80

70

50

30

10

0

2208 20 87

– – – – Brandy de Jerez

80

70

50

30

10

0

2208 20 89

– – – – altro

80

70

50

30

20

0

2208 30

– Whisky:

 

 

 

 

 

 

– – Whisky detto «Bourbon», presentato in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

2208 30 11

– – – inferiore o uguale a 2 litri

80

70

50

30

20

0

2208 30 19

– – – superiore a 2 litri

80

70

50

30

20

0

– – Whisky detto «Scotch»:

 

 

 

 

 

 

– – – Whisky detto «malt», presentato in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

2208 30 32

– – – – inferiore o uguale a 2 litri

80

70

50

30

20

0

2208 30 38

– – – – superiore a 2 litri

80

70

50

30

20

0

– – – Whisky detto «blended», presentato in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

2208 30 52

– – – – inferiore o uguale a 2 litri

80

70

50

0

0

0

2208 30 58

– – – – superiore a 2 litri

80

70

50

30

20

0

– – – altri, presentati in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

2208 30 72

– – – – inferiore o uguale a 2 litri

80

70

50

30

20

0

2208 30 78

– – – – superiore a 2 litri

80

70

50

30

20

0

– – altri, presentati in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

2208 30 82

– – – inferiore o uguale a 2 litri

80

70

50

30

20

0

2208 30 88

– – – superiore a 2 litri

80

70

50

30

20

0

2208 40

– Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati

0

0

0

0

0

0

2208 50

– Gin ed acquavite di ginepro (genièvre):

 

 

 

 

 

 

– – Gin, presentato in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

2208 50 11

– – – inferiore o uguale a 2 litri

0

0

0

0

0

0

2208 50 19

– – – superiore a 2 litri

0

0

0

0

0

0

– – Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

2208 50 91

– – – inferiore o uguale a 2 litri

80

70

60

40

30

0

2208 50 99

– – – superiore a 2 litri

80

70

50

30

20

0

2208 60

– Vodka:

80

70

50

30

20

0

2208 70

– Liquori:

0

0

0

0

0

0

2208 90

– altro:

 

 

 

 

 

 

– – Arak, presentato in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

2208 90 11

– – – inferiore o uguale a 2 litri

0

0

0

0

0

0

2208 90 19

– – – superiore a 2 litri

0

0

0

0

0

0

– – Acquaviti di prugne, di pere o di ciliege, presentate in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

2208 90 33

– – – inferiore o uguale a 2 litri:

80

70

60

50

40

30

2208 90 38

– – – superiore a 2 litri:

80

70

60

50

40

30

– – altre acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

– – – inferiore o uguale a 2 litri:

 

 

 

 

 

 

2208 90 41

– – – – Ouzo

0

0

0

0

0

0

– – – – altro:

 

 

 

 

 

 

– – – – – Acquaviti:

 

 

 

 

 

 

– – – – – – di frutta:

 

 

 

 

 

 

2208 90 45

– – – – – – – Calvados

0

0

0

0

0

0

2208 90 48

– – – – – – – altro

80

70

60

50

40

30

– – – – – – altro:

 

 

 

 

 

 

2208 90 52

– – – – – – – Korn

0

0

0

0

0

0

2208 90 54

– – – – – – – Tequila

0

0

0

0

0

0

2208 90 56

– – – – – – – – altro

0

0

0

0

0

0

2208 90 69

– – – – – altre bevande contenenti alcole di distillazione

80

70

50

40

20

0

– – – superiore a 2 litri:

 

 

 

 

 

 

– – – – Acquaviti:

 

 

 

 

 

 

2208 90 71

– – – – – di frutta

90

80

60

50

30

0

2208 90 75

– – – – – Tequila

80

70

50

40

20

0

2208 90 77

– – – – – altro

80

70

50

40

20

0

2208 90 78

– – – – altre bevande contenenti alcole di distillazione

80

70

50

40

20

0

– – Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

2208 90 91

– – – inferiore o uguale a 2 litri

80

70

50

40

30

20

2208 90 99

– – – superiore a 2 litri

80

70

50

40

30

20

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:

 

 

 

 

 

 

2402 10 00

– Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco

80

70

50

30

20

0

2402 20

– Sigarette contenenti tabacco:

 

 

 

 

 

 

2402 20 10

– – contenenti garofano

80

70

50

30

20

0

2402 20 90

– – altro

100

100

100

100

100

100

2402 90 00

– altro

80

70

50

30

20

0

2403

Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco:

 

 

 

 

 

 

2403 10

– Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione:

100

100

100

100

100

100

– altro:

 

 

 

 

 

 

2403 91 00

– – Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»

100

100

100

100

100

100

2403 99

– – altro:

 

 

 

 

 

 

2403 99 10

– – – Tabacco da masticare e tabacco da fiuto

80

70

50

30

20

0

2403 99 90

– – – altro

100

100

100

100

100

100

2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

 

 

 

 

 

– altri polialcoli:

 

 

 

 

 

 

2905 43 00

– – Mannitolo

0

0

0

0

0

0

2905 44

– – D-glucitolo (sorbitolo)

0

0

0

0

0

0

2905 45 00

– – Glicerolo (glicerina)

0

0

0

0

0

0

3301

Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:

 

 

 

 

 

 

3301 90

– altro

0

0

0

0

0

0

3302

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

 

 

 

 

 

 

3302 10

– dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:

 

 

 

 

 

 

– – dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

 

 

 

 

 

 

– – – Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:

 

 

 

 

 

 

3302 10 10

– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol

0

0

0

0

0

0

– – – – altro:

 

 

 

 

 

 

3302 10 21

– – – – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

0

0

0

0

0

0

3302 10 29

– – – – – altro

0

0

0

0

0

0

3501

Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:

 

 

 

 

 

 

3501 10

– Caseine:

0

0

0

0

0

0

3501 90

– altro:

 

 

 

 

 

 

3501 90 90

– – altro

0

0

0

0

0

0

3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

 

 

 

 

 

 

3505 10

– Destrina ed altri amidi e fecole modificati:

 

 

 

 

 

 

3505 10 10

– – Destrina

0

0

0

0

0

0

– – altri amidi e fecole modificati:

 

 

 

 

 

 

3505 10 90

– – – altro

0

0

0

0

0

0

3505 20

– Colle

0

0

0

0

0

0

3809

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

 

 

 

 

 

 

3809 10

– a base di sostanze amidacee

0

0

0

0

0

0

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali

0

0

0

0

0

0

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

 

 

 

 

 

 

3824 60

– Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

0

0

0

0

0

0

PROTOCOLLO 2

riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e vini aromatizzati

Articolo 1

Il presente protocollo comprende:

(1)

un accordo in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini (allegato I del presente protocollo);

(2)

un accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati (allegato II del presente protocollo).

Articolo 2

Gli accordi di cui all'articolo 1 del presente protocollo si applicano:

(1)

ai vini della voce 22.04 del sistema armonizzato della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983, ottenuti da uve fresche,

a)

originari della Comunità e prodotti in conformità delle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), quale modificato, e del regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (2), quale modificato,

o

b)

originari della Serbia e prodotti conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici previste dalla legislazione serba. Tali norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici devono essere conformi alla legislazione comunitaria;

(2)

alle bevande spiritose della voce 22.08 della convenzione di cui al paragrafo 1 che:

a)

sono originarie della Comunità e conformi al regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (3), quale modificato, e al regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione, del 24 aprile 1990, recante modalità d'applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose (4), quale modificato,

o

b)

sono originarie della Serbia e sono state prodotte a norma della legislazione serba, che deve essere conforme alla legislazione comunitaria;

(3)

ai vini aromatizzati della voce 22.05 della convenzione di cui al paragrafo 1 che:

a)

sono originari della Comunità e conformi al regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (5), quale modificato,

o

b)

sono originari della Serbia e sono stati prodotti a norma della legislazione serba, che deve essere conforme alla legislazione comunitaria;


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

(2)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1.

(3)  GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1.

(4)  GU L 105 del 25.4.1990, pag. 9.

(5)  GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1.

ALLEGATO I del Protocollo 2

ACCORDO TRA LA COMUNITÀ E LA SERBIA IN MERITO A CONCESSIONI COMMERCIALI PREFERENZIALI RECIPROCHE PER TALUNI VINI

1.

Le importazioni nella Comunità dei seguenti vini, di cui all'articolo 2 del presente protocollo, beneficiano delle concessioni qui di seguito specificate:

Codice NC

Designazione delle merci

(conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) del protocollo 2)

Dazio applicabile

Quantitativi (hl)

Disposizioni specifiche

ex 2204 10

Vini spumanti di qualità

esenzione

53 000

 (1)

ex 2204 21

Vini di uve fresche

ex 2204 29

Vini di uve fresche

esenzione

10 000

 (1)

2.

La Comunità concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1, a condizione che la Serbia non versi alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.

3.

Le importazioni in Serbia dei seguenti vini, di cui all'articolo 2 del presente protocollo, beneficiano delle concessioni qui di seguito specificate:

Codice della tariffa doganale serba

Designazione delle merci

(conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del protocollo 2)

Dazio applicabile

Quantitativo all'entrata in vigore (hl)

ex ex 2204 10

Vini spumanti di qualità

esenzione

25 000

ex ex 2204 21

Vini di uve fresche

4.

La Serbia concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 3, a condizione che la Comunità non versi alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.

5.

Le norme di origine da applicare ai sensi del presente allegato dell'accordo sono quelle definite nel protocollo 3 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione.

6.

Le importazioni di vino nell'ambito delle concessioni previste dal presente allegato dell'accordo sono soggette alla presentazione di un certificato e di un documento d'accompagnamento, a norma del regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione del 24 aprile 2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi (2), affinché il vino in questione sia conforme all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo 2. Il certificato e il documento d'accompagnamento sono rilasciati da un organismo ufficiale riconosciuto da entrambe le Parti e figurante negli elenchi compilati congiuntamente.

7.

Le Parti valutano la possibilità di accordarsi reciprocamente ulteriori concessioni, tenendo conto dell'andamento del commercio di vino tra di esse, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

8.

Le Parti provvedono affinché i benefici reciprocamente accordati non siano messi in discussione da altre misure.

9.

Su richiesta di ognuna delle Parti, si svolgono consultazioni sugli eventuali problemi relativi alle modalità di funzionamento del presente allegato dell'accordo.


(1)  Possono svolgersi consultazioni su richiesta di una delle Parti al fine di modificare i contingenti trasferendo quantitativi dal contingente della voce ex 2204 29 al contingente delle voci ex 2204 10 e ex 2204 21.

(2)  GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1.

ALLEGATO II del Protocollo 2

ACCORDO TRA LA COMUNITÀ E LA SERBIA IN MERITO AL RICONOSCIMENTO, ALLA PROTEZIONE E AL CONTROLLO RECIPROCI DELLE DENOMINAZIONI DI VINI, BEVANDE SPIRITOSE E VINI AROMATIZZATI

Articolo 1

Obiettivi

1.   Sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, le Parti riconoscono, proteggono e controllano le denominazioni dei prodotti di cui all’articolo 2 del presente protocollo alle condizioni stabilite dal presente allegato.

2.   Le Parti adottano tutte le misure generali e specifiche necessarie per garantire il rispetto degli obblighi sanciti dal presente allegato e il conseguimento degli obiettivi da esso stabiliti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente allegato dell’accordo e fatte salve disposizioni contrarie ivi previste, s’intende per:

a)

«originario di», se tale dicitura è usata in relazione con il nome di una delle Parti:

un vino interamente elaborato sul territorio della Parte in questione e ottenuto esclusivamente da uve raccolte sul territorio di detta Parte;

una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato elaborati sul territorio di detta Parte;

b)

«indicazione geografica», quale figurante all’appendice 1: un’indicazione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (di seguito denominato: «accordo TRIPs»);

c)

«menzione tradizionale»: una denominazione di uso tradizionale, quale figurante all’appendice 2, che si riferisce in particolare al metodo di produzione o alla qualità, al colore, al tipo o al luogo, o ancora a un avvenimento legato alla storia del vino in questione, e riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una delle Parti contraenti per la designazione e la presentazione di un vino originario del suo territorio;

d)

«omonimo»: la stessa indicazione geografica o la stessa dicitura tradizionale, o un’indicazione tanto simile da poter creare confusione, utilizzata per denotare luoghi, procedure od oggetti diversi;

e)

«designazione»: i termini utilizzati per designare un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato sull’etichetta o sui documenti che scortano il trasporto del vino stesso, della bevanda spiritosa o del vino aromatizzato sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna, nonché nella pubblicità;

f)

«etichettatura»: il complesso delle designazioni e altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni, indicazioni geografiche o marchi che caratterizzano un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato, apposti sullo stesso recipiente, incluso il dispositivo di chiusura o il pendaglio appeso al recipiente, e sul rivestimento del collo delle bottiglie;

g)

«presentazione»: l’insieme dei termini, delle allusioni ecc. relativi a un vino, a una bevanda spiritosa o a un vino aromatizzato e figuranti sull’etichetta, l’imballaggio, i recipienti, i dispositivi di chiusura, nella pubblicità e/o nel quadro della promozione delle vendite in generale;

h)

«imballaggio»: gli involucri protettivi, quali carta, rivestimenti di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o la loro presentazione in vista della vendita al consumatore finale;

i)

«produzione», l’intero processo di vinificazione o di elaborazione di bevande spiritose e di vini aromatizzati;

j)

«vino»: unicamente la bevanda risultante dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche delle varietà di vite di cui al presente allegato dell’accordo, anche se non pigiate, o del loro mosto;

k)

«varietà di vite»: varietà di piante della specie Vitis Vinifera, fatte salve eventuali norme più restrittive che una delle Parti contraenti può applicare all’uso di varietà diverse di vite per il vino elaborato sul proprio territorio;

l)

«accordo OMC»: l’accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio.

Articolo 3

Norme generali in materia di importazione e commercializzazione

Salvo diversa disposizione del presente accordo, i prodotti di cui all’articolo 2 del presente allegato del protocollo sono importati e commercializzati conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel territorio della Parte importatrice.

TITOLO I

PROTEZIONE RECIPROCA DELLE DENOMINAZIONI DI VINI, BEVANDE SPIRITOSE E VINI AROMATIZZATI

Articolo 4

Denominazioni protette

Fatti salvi gli articoli 5, 6 e 7 del presente allegato, sono protette le seguenti denominazioni:

a)

per quanto riguarda i prodotti di cui all’articolo 2 del presente protocollo:

i termini che si riferiscono allo Stato membro di cui il vino, la bevanda spiritosa o il vino aromatizzato sono originari, o altri termini utilizzati per designare lo Stato membro;

le indicazioni geografiche, elencate all’appendice 1, parte A, lettera a) per i vini, b) per le bevande spiritose e c) per i vini aromatizzati;

le menzioni tradizionali elencate nell’appendice 2, parte A;

b)

per quanto riguarda i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari della Serbia:

i riferimenti al nome «Serbia» o altri termini utilizzati per indicare questo paese;

le indicazioni geografiche, elencate all’appendice 1, parte B, lettera a) per i vini, b) per le bevande spiritose e c) per i vini aromatizzati;

le menzioni tradizionali elencate nell’appendice 2, parte B.

Articolo 5

Protezione delle denominazioni facenti riferimento agli Stati membri della Comunità e alla Serbia

1.   In Serbia, i termini che si riferiscono agli Stati membri della Comunità e gli altri termini utilizzati per indicare uno Stato membro ai fini di identificare l’origine di un vino, di una bevanda spiritosa e di un vino aromatizzato:

a)

sono riservati ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati originari dello Stato membro in questione e

b)

possono essere utilizzati nella Comunità esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità.

2.   Nella Comunità, i termini che si riferiscono alla Serbia e gli altri termini utilizzati per indicare questo paese ai fini di identificare l’origine di un vino, di una bevanda spiritosa e di un vino aromatizzato:

a)

sono riservati ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati originari della Serbia e

b)

possono essere utilizzati in Serbia esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in questo paese.

Articolo 6

Protezione delle indicazioni geografiche

1.   In Serbia, le indicazioni geografiche relative alla Comunità di cui all’appendice 1, parte A:

a)

sono protette per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari della Comunità e

b)

possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità.

2.   Nella Comunità, le indicazioni geografiche relative alla Serbia di cui all’appendice 1, parte B:

a)

sono protette per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari della Serbia e

b)

possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Serbia.

In deroga all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b, del protocollo 2, nella misura in cui fa riferimento alla legislazione dell’UE sulle bevande spiritose, le denominazioni di vendita delle bevande spiritose originarie della Serbia e commercializzate nell’UE non devono essere completate o sostituite da un’indicazione geografica.

3.   Le Parti adottano tutte le misure necessarie, conformemente al presente allegato dell’accordo, per la tutela reciproca delle denominazioni di cui all’articolo 4, lettere a) e b), secondo trattino, utilizzate per la designazione e la presentazione di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati originari del loro territorio. A tal fine, ciascuna Parte utilizza i mezzi legali adeguati di cui all’articolo 23 dell’accordo TRIPs per garantire una protezione efficace e impedire l’uso di un’indicazione geografica per designare un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato non contemplati da tale indicazione o dicitura.

4.   Le indicazioni geografiche di cui all’articolo 4 sono riservate esclusivamente ai prodotti originari del territorio della Parte ai quali si applicano e possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari di detta Parte.

5.   La protezione prevista dal presente allegato dell’accordo vieta, in particolare, l’uso delle denominazioni protette per vini, bevande spiritose e vini aromatizzati non originari della zona geografica indicata, anche qualora

la vera origine del vino, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati sia indicata;

l’indicazione geografica in questione sia tradotta;

tale denominazione sia accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.

La denominazione protetta viene usata in ogni caso per i prodotti della voce 20.09 del sistema armonizzato della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983.

6.   Se più indicazioni geografiche di cui all’appendice 1 sono omonime, la protezione è accordata a ciascuna di esse, a condizione che siano state usate in buona fede. Le Parti stabiliscono di comune accordo modalità pratiche di uso che permettano di distinguere tra loro le indicazioni geografiche omonime, tenendo conto dell’esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori e di evitare di trarre in inganno i consumatori.

7.   Se un’indicazione geografica di cui all’appendice 1 è omonima di un’indicazione geografica di un paese terzo, si applica l’articolo 23, paragrafo 3, dell’accordo TRIPs.

8.   Le disposizioni del presente allegato dell’accordo non pregiudicano in alcun modo il diritto di qualsiasi persona di usare, nel commercio, il proprio nome o quello del suo predecessore nell’attività commerciale, a meno che tale nome non sia utilizzato in modo da ingannare i consumatori.

9.   Nessuna disposizione del presente allegato dell’accordo obbliga una Parte a proteggere un’indicazione geografica dell’altra Parte di cui all’appendice 1 che non è protetta o non è più protetta nel paese d’origine o è caduta in disuso in tale paese.

10.   All’entrata in vigore del presente accordo, le Parti cessano di considerare le denominazioni geografiche protette di cui all’appendice 1 come termini abitualmente usati nel linguaggio corrente delle Parti quali denominazioni comuni per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati, secondo quanto previsto all’articolo 24, paragrafo 6, dell’accordo TRIPs.

Articolo 7

Protezione delle menzioni tradizionali

1.   In Serbia, le menzioni tradizionali per i prodotti comunitari che figurano nell’appendice 2:

a)

non devono essere utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari della Serbia e

b)

possono essere utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari della Comunità esclusivamente in relazione ai vini la cui origine e categoria sono elencate all’appendice 2, nella lingua ivi indicata e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità.

2.   Nella Comunità, le menzioni tradizionali per la Serbia che figurano nell’appendice 2:

non devono essere utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari della Comunità e possono essere utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari della Serbia esclusivamente in relazione ai vini la cui origine e categoria sono elencate all’appendice 2, nella lingua serba e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità.

3.   Le Parti adottano tutte le misure necessarie, conformemente al presente titolo, per la tutela reciproca delle menzioni tradizionali di cui all’articolo 4 utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari del territorio delle Parti. A tal fine, le Parti utilizzano i mezzi legali adeguati per garantire una protezione efficace e impedire l’uso di menzioni tradizionali per designare un vino che non può fregiarsi di tali menzioni, anche qualora esse siano accompagnate da termini quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.

4.   Se più menzioni tradizionali di cui all’appendice 2 sono omonime, la protezione è accordata a ciascuna di esse, a condizione che siano state usate in buona fede e non traggano in inganno i consumatori quanto all’origine effettiva del vino. Le Parti stabiliscono di comune accordo modalità pratiche di uso che permettano di distinguere tra loro le menzioni tradizionali omonime, tenendo conto dell’esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori e di evitare di trarre in inganno i consumatori.

5.   La protezione di una menzione tradizionale si applica soltanto: alla lingua o alle lingue e agli alfabeti nei quali essa figura nell’appendice 2 e non alle traduzioni e a una categoria di prodotti che beneficiano di una protezione nelle Parti, come indicato nell’appendice 2.

Articolo 8

Marchi commerciali

1.   Gli uffici competenti delle Parti negano la registrazione di un marchio di vino, di bevanda spiritosa o di vino aromatizzato che sia identico o simile, o che contenga un riferimento a un’indicazione geografica protetta ai sensi dell’articolo 4, se il vino, la bevanda spiritosa o il vino aromatizzato in questione non possiedono tale origine e non sono conformi alle norme vigenti che ne disciplinano l’utilizzazione.

2.   Gli uffici competenti delle Parti negano la registrazione di un marchio di vino che contenga o consista in una menzione tradizionale protetta ai sensi del presente allegato dell’accordo se il vino in questione non rientra fra quelli a cui la menzione tradizionale in questione è riservata, secondo quanto indicato all’appendice 2.

Articolo 9

Esportazioni

Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati originari di una Parte in un paese terzo, le indicazioni geografiche protette di cui all’articolo 4, lettere a) e b), secondo trattino, e, nel caso dei vini, le menzioni tradizionali di tale Parte di cui all’articolo 4, lettere a) e b), terzo trattino non siano utilizzate per designare e presentare i prodotti originari dell’altra Parte.

TITOLO II

ESECUZIONE E ASSISTENZA RECIPROCA TRA AUTORITÀ COMPETENTI E GESTIONE DEL PRESENTE ALLEGATO DELL’ACCORDO

Articolo 10

Gruppo di lavoro

1.   È istituito, conformemente all’articolo 45 dell’accordo interinale (articolo 123 ASA), un gruppo di lavoro che fa capo al sottocomitato per l’agricoltura.

2.   Il gruppo di lavoro garantisce il corretto funzionamento del presente allegato dell’accordo ed esamina tutte le questioni inerenti alla sua applicazione.

3.   Il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni, discutere e proporre suggerimenti su qualsiasi tema di reciproco interesse nel settore dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati che possa contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente allegato dell’accordo. Il gruppo si riunisce su richiesta di una delle Parti, alternativamente nella Comunità e in Serbia, a una data e in un luogo fissati di comune accordo dalle Parti e secondo modalità da esse convenute.

Articolo 11

Compiti delle parti

1.   Le Parti si tengono in contatto, direttamente o tramite il gruppo di lavoro di cui all’articolo 10, per quanto riguarda tutte le questioni relative all’applicazione e al funzionamento del presente accordo.

2.   La Serbia nomina quale proprio organo di rappresentanza il ministero dell’Agricoltura, della silvicoltura e della gestione delle risorse idriche. La Comunità nomina quale proprio organo di rappresentanza la direzione generale per l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale della Commissione europea. Ciascuna delle Parti comunica all’altra eventuali cambiamenti del proprio organo di rappresentanza.

3.   L’organo di rappresentanza provvede al coordinamento delle attività di tutte le istanze responsabili di garantire l’esecuzione del presente allegato dell’accordo.

4.   Le Parti:

a)

modificano di comune intesa gli elenchi di cui all’articolo 4, con decisione del comitato interinale, in funzione di eventuali modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti stesse;

b)

decidono di comune intesa, con decisione del comitato interinale, di modificare le appendici del presente allegato dell’accordo. Le appendici si considerano modificate, secondo il caso, a decorrere dalla data registrata in uno scambio di lettere fra le Parti o dalla data della decisione del gruppo di lavoro;

c)

stabiliscono di comune intesa le condizioni pratiche di cui all’articolo 6, paragrafo 6;

d)

si comunicano reciprocamente l’intenzione di decidere nuovi regolamenti o modifiche ai regolamenti vigenti in materia di pubblico interesse, quali la salute pubblica o la protezione dei consumatori, che hanno implicazioni per il mercato del vino, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati;

e)

si comunicano reciprocamente le misure legislative e amministrative e le decisioni giudiziarie relative all’applicazione del presente allegato dell’accordo, nonché le misure adottate in base a tali decisioni.

Articolo 12

Applicazione e funzionamento del presente allegato dell’accordo

Le Parti designano i punti di contatto elencati nell’appendice 3, responsabili dell’applicazione e del funzionamento del presente allegato dell’accordo.

Articolo 13

Esecuzione e assistenza reciproca fra le Parti

1.   Se la designazione o la presentazione di un vino, di una bevanda spiritosa o di un vino aromatizzato, in particolare sull’etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, è contraria al presente allegato dell’accordo, le Parti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo dell’indicazione protetta.

2.   Il ricorso alle misure e alle azioni di cui al paragrafo 1 deve intervenire in particolare:

a)

in caso di utilizzo di designazioni o traduzioni di designazioni, denominazioni, iscrizioni o illustrazioni relative a vini, bevande spiritose o vini aromatizzati le cui denominazioni sono protette in virtù del presente allegato dell’accordo, che danno direttamente o indirettamente un’informazione errata o tale da trarre in inganno circa l’origine, la natura, o la qualità del vino, della bevanda spiritosa o del vino aromatizzato;

b)

se viene utilizzato, per il confezionamento, un recipiente tale da trarre in inganno circa l’origine del vino.

3.   Se una delle Parti ha fondati motivi per sospettare che:

a)

un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato, quali definiti all’articolo 2, che sono o sono stati oggetto di scambi in Serbia e nella Comunità, non siano conformi alle norme che disciplinano il settore dei vini, delle bevande spiritose o dei vini aromatizzati nella Comunità o in Serbia ovvero alle norme del presente accordo e

b)

tale inosservanza riveste un interesse particolare per l’altra Parte e può comportare il ricorso a misure amministrative e/o ad azioni legali,

ne informa immediatamente l’organo di rappresentanza dell’altra Parte.

4.   Le informazioni fornite a norma del paragrafo 3 devono includere dati in merito al mancato rispetto delle norme che disciplinano il settore dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati della Parte e/o delle norme del presente allegato dell’accordo e devono essere corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati e indicare nel dettaglio le misure amministrative o azioni legali eventualmente necessarie.

Articolo 14

Consultazioni

1.   Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l’altra non abbia rispettato un impegno contemplato dal presente allegato dell’accordo.

2.   La Parte che chiede la consultazione comunica all’altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame particolareggiato del caso di cui trattasi.

3.   Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell’uomo o compromettere l’efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate appropriate misure protettive provvisorie senza previa consultazione, a condizione che la consultazione intervenga immediatamente dopo l’adozione delle misure.

4.   Se in seguito alle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 le Parti non hanno raggiunto un accordo, la Parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare idonee misure appropriate, a norma dell’articolo 49 del presente accordo interinale (articolo 129 ASA), per consentire la corretta applicazione del presente allegato dell’accordo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 15

Transito di piccoli quantitativi

1.   Il presente allegato dell’accordo non si applica ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati:

a)

in transito sul territorio di una delle Parti; o

b)

originari del territorio di una delle Parti e spediti in piccoli quantitativi fra dette Parti alle condizioni e secondo le procedure contemplate al paragrafo II.

2.   Sono considerati piccoli quantitativi di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati:

I.

i quantitativi presentati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, a condizione che il quantitativo totale trasportato, composto o meno di più lotti distinti, non superi i 50 litri;

II.

a)

i quantitativi non superiori a 30 litri contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori;

b)

i quantitativi non superiori a 30 litri che formano oggetto di spedizioni tra privati;

c)

i quantitativi di proprietà di privati che traslocano;

d)

i quantitativi importati a fini di sperimentazione scientifica o tecnica, nei limiti di un ettolitro;

e)

i quantitativi destinati a rappresentanze diplomatiche, sedi consolari od organismi assimilati, importati in base alle franchigie per essi concesse;

f)

i quantitativi che costituiscono le provviste di bordo di mezzi di trasporto internazionali.

L’esenzione di cui al punto 1 non può essere cumulata con una o più esenzioni di cui al punto 2.

Articolo 16

Commercializzazione di scorte preesistenti

1.   I vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati che, al momento dell’entrata in vigore del presente accordo, sono stati prodotti, elaborati, designati e presentati in un modo conforme alle leggi e alla regolamentazione interna delle Parti contraenti, ma vietato dal presente allegato dell’accordo, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

2.   Fatte salve disposizioni contrarie adottate dalle Parti, la commercializzazione dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati prodotti, elaborati, designati e presentati a norma del presente allegato dell’accordo, ma la cui produzione, elaborazione, designazione e presentazione non sono più conformi al presente accordo in seguito a una modifica del medesimo, può essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte.

Appendice 1

ELENCO DELLE DENOMINAZIONI PROTETTE

(di cui agli articoli 4 e 6 dell'allegato II del protocollo 2)

PARTE A:   NELLA COMUNITÀ

(A) –   VINI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

Austria

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Burgenland

Carnuntum

Donauland

Kamptal

Kärnten

Kremstal

Mittelburgenland

Neusiedlersee

Neusiedlersee-Hügelland

Niederösterreich

Oberösterreich

Salzburg

Steiermark

Südburgenland

Süd-Oststeiermark

Südsteiermark

Thermenregion

Tirol

Traisental

Vorarlberg

Wachau

Weinviertel

Weststeiermark

Wien

2.   Vini da tavola con indicazione geografica

Bergland

Steire

Steirerland

Weinland

Wien

Belgio

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Côtes de Sambre et Meuse

Hagelandse Wijn

Haspengouwse Wijn

Heuvellandse wijn

Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

2.   Vini da tavola con indicazione geografica

Vin de pays des jardins de Wallonie

Vlaamse landwijn

Bulgaria

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Nomi delle regioni determinate

Асеновград (Asenovgrad)

Черноморски район (Black Sea Region)

Брестник (Brestnik)

Драгоево (Dragoevo)

Евксиноград (Evksinograd)

Хан Крум (Han Krum)

Хърсово (Harsovo)

Хасково (Haskovo)

Хисаря (Hisarya)

Ивайловград (Ivaylovgrad)

Карлово (Karlovo)

Карнобат (Karnobat)

Ловеч (Lovech)

Лозица (Lozitsa)

Лом (Lom)

Любимец (Lyubimets)

Лясковец (Lyaskovets)

Мелник (Melnik)

Монтана (Montana)

Нова Загора (Nova Zagora)

Нови Пазар (Novi Pazar)

Ново село (Novo Selo)

Оряховица (Oryahovitsa)

Павликени (Pavlikeni)

Пазарджик (Pazardjik)

Перущица (Perushtitsa)

Плевен (Pleven)

Пловдив (Plovdiv)

Поморие (Pomorie)

Русе (Ruse)

Сакар (Sakar)

Сандански (Sandanski)

Септември (Septemvri)

Шивачево (Shivachevo)

Шумен (Shumen)

Славянци (Slavyantsi)

Сливен (Sliven)

Южно Черноморие (Southern Black Sea Coast)

Стамболово (Stambolovo)

Стара Загора (Stara Zagora)

Сухиндол (Suhindol)

Сунгурларе (Sungurlare)

Свищов (Svishtov)

Долината на Струма (Struma valley)

Търговище (Targovishte)

Върбица (Varbitsa)

Варна (Varna)

Велики Преслав (Veliki Preslav)

Видин (Vidin)

Враца (Vratsa)

Ямбол (Yambol)

2.   Vini da tavola con indicazione geografica

Дунавска равнина (Danube Plain)

Тракийска низина (Thracian Lowlands)

Cipro

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

In greco

In inglese

Regioni determinate

Sottoregioni

(precedute o no dal nome della regione determinata)

Regioni determinate

Sottoregioni

(precedute o no dal nome della regione determinata)

Κουμανδαρία

 

Commandaria

 

Λαόνα Ακάμα

 

Laona Akama

 

Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτης

 

Vouni Panayia – Ambelitis

 

Πιτσιλιά

 

Pitsilia

 

Κρασοχώρια Λεμεσού

Αφάμης o Λαόνα

Krasohoria Lemesou

Afames o Laona

2.   Vini da tavola con indicazione geografica

In greco

In inglese

Λεμεσός

Lemesos

Πάφος

Pafos

Λευκωσία

Lefkosia

Λάρνακα

Larnaka

Repubblica Ceca

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate

(seguite o no dal nome della sottoregione)

Sottoregioni

(seguite o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto)

Čechy

litoměřická

mělnická

Morava

mikulovská

slovácká

velkopavlovická

znojemská

2.   Vini da tavola con indicazione geografica

české zemské víno

moravské zemské víno

Francia

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Alsace Grand Cru, seguito dal nome di un'unità geografica più piccola

Alsace, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Alsace o Vin d'Alsace, seguito o no da «Edelzwicker» o dal nome di una varietà di vino e/o dal nome di un'unità geografica più piccola

Ajaccio

Aloxe-Corton

Anjou, seguito o no da Val de Loire o Coteaux de la Loire, o Villages Brissac

Anjou, seguito o no da «Gamay», «Mousseux» o «Villages»

Arbois

Arbois Pupillin

Auxey-Duresses o Auxey-Duresses Côte de Beaune o Auxey-Duresses Côte de Beaune-Villages

Bandol

Banyuls

Barsac

Bâtard-Montrachet

Béarn o Béarn Bellocq

Beaujolais Supérieur

Beaujolais, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Beaujolais-Villages

Beaumes-de-Venise, preceduto o no da «Muscat de»

Beaune

Bellet o Vin de Bellet

Bergerac

Bienvenues Bâtard-Montrachet

Blagny

Blanc Fumé de Pouilly

Blanquette de Limoux

Blaye

Bonnes Mares

Bonnezeaux

Bordeaux Côtes de Francs

Bordeaux Haut-Benauge

Bordeaux, seguito o no da «Clairet» o «Supérieur» o «Rosé» o «mousseux»

Bourg

Bourgeais

Bourgogne, seguito o no da «Clairet» o «Rosé» o dal nome di un'unità geografica più piccola

Bourgogne Aligoté

Bourgueil

Bouzeron

Brouilly

Buzet

Cabardès

Cabernet d'Anjou

Cabernet de Saumur

Cadillac

Cahors

Canon-Fronsac

Cap Corse, preceduto da «Muscat de»

Cassis

Cérons

Chablis Grand Cru, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Chablis, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Chambertin

Chambertin Clos de Bèze

Chambolle-Musigny

Champagne

Chapelle-Chambertin

Charlemagne

Charmes-Chambertin

Chassagne-Montrachet o Chassagne-Montrachet Côte de Beaune o Chassagne-Montrachet Côte de Beaune-Villages

Château Châlon

Château Grillet

Châteaumeillant

Châteauneuf-du-Pape

Châtillon-en-Diois

Chenas

Chevalier-Montrachet

Cheverny

Chinon

Chiroubles

Chorey-lès-Beaune o Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune o Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune-Villages

Clairette de Bellegarde

Clairette de Die

Clairette du Languedoc, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Clos de la Roche

Clos de Tart

Clos des Lambrays

Clos Saint-Denis

Clos Vougeot

Collioure

Condrieu

Corbières, seguito o no da Boutenac

Cornas

Corton

Corton-Charlemagne

Costières de Nîmes

Côtes de Beaune, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Côte de Beaune-Villages

Côte de Brouilly

Côte de Nuits

Côte Roannaise

Côte Rôtie

Coteaux Champenois, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Coteaux d'Aix-en-Provence

Coteaux d'Ancenis, seguito o no dal nome di una varietà di vite

Coteaux de Die

Coteaux de l'Aubance

Coteaux de Pierrevert

Coteaux de Saumur

Coteaux du Giennois

Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet

Coteaux du Languedoc, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Coteaux du Layon o Coteaux du Layon Chaume

Coteaux du Layon, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Coteaux du Loir

Coteaux du Lyonnais

Coteaux du Quercy

Coteaux du Tricastin

Coteaux du Vendômois

Coteaux Varois

Côte-de-Nuits-Villages

Côtes Canon-Fronsac

Côtes d'Auvergne, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Côtes de Beaune, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Côtes de Bergerac

Côtes de Blaye

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

Côtes de Bourg

Côtes de Brulhois

Côtes de Castillon

Côtes de Duras

Côtes de la Malepère

Côtes de Millau

Côtes de Montravel

Côtes de Provence, seguito o no da Sainte Victoire

Côtes de Saint-Mont

Côtes de Toul

Côtes du Forez

Côtes du Frontonnais, seguito o no da Fronton o Villaudric

Côtes du Jura

Côtes du Lubéron

Côtes du Marmandais

Côtes du Rhône

Côtes du Rhône Villages, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Côtes du Roussillon

Côtes du Roussillon Villages, seguito o no dai nomi dei seguenti comuni: Caramany oLatour de France o Les Aspres o Lesquerde o Tautavel

Côtes du Ventoux

Côtes du Vivarais

Cour-Cheverny

Crémant d'Alsace

Crémant de Bordeaux

Crémant de Bourgogne

Crémant de Die

Crémant de Limoux

Crémant de Loire

Crémant du Jura

Crépy

Criots Bâtard-Montrachet

Crozes Ermitage

Crozes-Hermitage

Echezeaux

Entre-Deux-Mers o Entre-Deux-Mers Haut-Benauge

Ermitage

Faugères

Fiefs Vendéens, seguito o no dai «lieux dits» Mareuil o Brem o Vix o Pissotte

Fitou

Fixin

Fleurie

Floc de Gascogne

Fronsac

Frontignan

Gaillac

Gaillac Premières Côtes

Gevrey-Chambertin

Gigondas

Givry

Grand Roussillon

Grands Echezeaux

Graves

Graves de Vayres

Griotte-Chambertin

Gros Plant du Pays Nantais

Haut Poitou

Haut-Médoc

Haut-Montravel

Hermitage

Irancy

Irouléguy

Jasnières

Juliénas

Jurançon

L'Etoile

La Grande Rue

Ladoix o Ladoix Côte de Beaune o Ladoix Côte de beaune-Villages

Lalande de Pomerol

Languedoc, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Latricières-Chambertin

Les-Baux-de-Provence

Limoux

Lirac

Listrac-Médoc

Loupiac

Lunel, preceduto o no da «Muscat de»

Lussac Saint-Émilion

Mâcon o Pinot-Chardonnay-Macôn

Mâcon, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Mâcon-Villages

Macvin du Jura

Madiran

Maranges Côte de Beaune o Maranges Côtes de Beaune-Villages

Maranges, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Marcillac

Margaux

Marsannay

Maury

Mazis-Chambertin

Mazoyères-Chambertin

Médoc

Menetou Salon, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Mercurey

Meursault o Meursault Côte de Beaune o Meursault Côte de Beaune-Villages

Minervois

Minervois-la-Livinière

Mireval

Monbazillac

Montagne Saint-Émilion

Montagny

Monthélie o Monthélie Côte de Beaune o Monthélie Côte de Beaune-Villages

Montlouis, seguito o no da «mousseux» o «pétillant»

Montrachet

Montravel

Morey-Saint-Denis

Morgon

Moselle

Moulin-à-Vent

Moulis

Moulis-en-Médoc

Muscadet

Muscadet Coteaux de la Loire

Muscadet Côtes de Grandlieu

Muscadet Sèvre-et-Maine

Musigny

Néac

Nuits

Nuits-Saint-Georges

Orléans

Orléans-Cléry

Pacherenc du Vic-Bilh

Palette

Patrimonio

Pauillac

Pécharmant

Pernand-Vergelesses o Pernand-Vergelesses Côte de Beaune o Pernand-Vergelesses Côte de Beaune-Villages

Pessac-Léognan

Petit Chablis, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Pineau des Charentes

Pinot-Chardonnay-Macôn

Pomerol

Pommard

Pouilly Fumé

Pouilly-Fuissé

Pouilly-Loché

Pouilly-sur-Loire

Pouilly-Vinzelles

Premières Côtes de Blaye

Premières Côtes de Bordeaux, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Puisseguin Saint-Émilion

Puligny-Montrachet o Puligny-Montrachet Côte de Beaune o Puligny-Montrachet Côte de Beaune-Villages

Quarts-de-Chaume

Quincy

Rasteau

Rasteau Rancio

Régnié

Reuilly

Richebourg

Rivesaltes, preceduto o no da «Muscat de»

Rivesaltes Rancio

Romanée (La)

Romanée Conti

Romanée Saint-Vivant

Rosé d'Anjou

Rosé de Loire

Rosé des Riceys

Rosette

Roussette de Savoie, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Roussette du Bugey, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Ruchottes-Chambertin

Rully

Saint Julien

Saint-Amour

Saint-Aubin o Saint-Aubin Côte de Beaune o Saint-Aubin Côte de Beaune-Villages

Saint-Bris

Saint-Chinian

Sainte-Croix-du-Mont

Sainte-Foy Bordeaux

Saint-Émilion

Saint-Emilion Grand Cru

Saint-Estèphe

Saint-Georges Saint-Émilion

Saint-Jean-de-Minervois, preceduto o no da «Muscat de»

Saint-Joseph

Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Saint-Péray

Saint-Pourçain

Saint-Romain o Saint-Romain Côte de Beaune o Saint-Romain Côte de Beaune-Villages

Saint-Véran

Sancerre

Santenay o Santenay Côte de Beaune o Santenay Côte de Beaune-Villages

Saumur

Saumur Champigny

Saussignac

Sauternes

Savennières

Savennières-Coulée-de-Serrant

Savennières-Roche-aux-Moines

Savigny o Savigny-lès-Beaune

Seyssel

Tâche (La)

Tavel

Thouarsais

Touraine Amboise

Touraine Azay-le-Rideau

Touraine Mesland

Touraine Noble Joue

Touraine

Tursan

Vacqueyras

Valençay

Vin d'Entraygues et du Fel

Vin d'Estaing

Vin de Corse, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Vin de Lavilledieu

Vin de Savoie o Vin de Savoie-Ayze, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Vin du Bugey, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Vin Fin de la Côte de Nuits

Viré Clessé

Volnay

Volnay Santenots

Vosne-Romanée

Vougeot

Vouvray, seguito o no da «mousseux» o «pétillant»

2.   Vini da tavola con indicazione geografica

Vin de pays de l'Agenais

Vin de pays d'Aigues

Vin de pays de l'Ain

Vin de pays de l'Allier

Vin de pays d'Allobrogie

Vin de pays des Alpes de Haute-Provence

Vin de pays des Alpes Maritimes

Vin de pays de l'Ardèche

Vin de pays d'Argens

Vin de pays de l'Ariège

Vin de pays de l'Aude

Vin de pays de l'Aveyron

Vin de pays des Balmes dauphinoises

Vin de pays de la Bénovie

Vin de pays du Bérange

Vin de pays de Bessan

Vin de pays de Bigorre

Vin de pays des Bouches du Rhône

Vin de pays du Bourbonnais

Vin de pays du Calvados

Vin de pays de Cassan

Vin de pays Cathare

Vin de pays de Caux

Vin de pays de Cessenon

Vin de pays des Cévennes, seguito o no da Mont Bouquet

Vin de pays Charentais, seguito o no da Ile de Ré o Ile d'Oléron o Saint-Sornin

Vin de pays de la Charente

Vin de pays des Charentes-Maritimes

Vin de pays du Cher

Vin de pays de la Cité de Carcassonne

Vin de pays des Collines de la Moure

Vin de pays des Collines rhodaniennes

Vin de pays du Comté de Grignan

Vin de pays du Comté tolosan

Vin de pays des Comtés rhodaniens

Vin de pays de la Corrèze

Vin de pays de la Côte Vermeille

Vin de pays des coteaux charitois

Vin de pays des coteaux d'Enserune

Vin de pays des coteaux de Besilles

Vin de pays des coteaux de Cèze

Vin de pays des coteaux de Coiffy

Vin de pays des coteaux Flaviens

Vin de pays des coteaux de Fontcaude

Vin de pays des coteaux de Glanes

Vin de pays des coteaux de l'Ardèche

Vin de pays des coteaux de l'Auxois

Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse

Vin de pays des coteaux de Laurens

Vin de pays des coteaux de Miramont

Vin de pays des coteaux de Montélimar

Vin de pays des coteaux de Murviel

Vin de pays des coteaux de Narbonne

Vin de pays des coteaux de Peyriac

Vin de pays des coteaux des Baronnies

Vin de pays des coteaux du Cher et de l'Arnon

Vin de pays des coteaux du Grésivaudan

Vin de pays des coteaux du Libron

Vin de pays des coteaux du Littoral Audois

Vin de pays des coteaux du Pont du Gard

Vin de pays des coteaux du Salagou

Vin de pays des coteaux de Tannay

Vin de pays des coteaux du Verdon

Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban

Vin de pays des côtes catalanes

Vin de pays des côtes de Gascogne

Vin de pays des côtes de Lastours

Vin de pays des côtes de Montestruc

Vin de pays des côtes de Pérignan

Vin de pays des côtes de Prouilhe

Vin de pays des côtes de Thau

Vin de pays des côtes de Thongue

Vin de pays des côtes du Brian

Vin de pays des côtes de Ceressou

Vin de pays des côtes du Condomois

Vin de pays des côtes du Tarn

Vin de pays des côtes du Vidourle

Vin de pays de la Creuse

Vin de pays de Cucugnan

Vin de pays des Deux-Sèvres

Vin de pays de la Dordogne

Vin de pays du Doubs

Vin de pays de la Drôme

Vin de pays Duché d'Uzès

Vin de pays de Franche-Comté, seguito o no da Coteaux de Champlitte

Vin de pays du Gard

Vin de pays du Gers

Vin de pays des Hautes-Alpes

Vin de pays de la Haute-Garonne

Vin de pays de la Haute-Marne

Vin de pays des Hautes-Pyrénées

Vin de pays d'Hauterive, seguito o no da Val d'Orbieu o Coteaux du Termenès o Côtes de Lézignan

Côtes de Lézignan

Vin de pays de la Haute-Saône

Vin de pays de la Haute-Vienne

Vin de pays de la Haute vallée de l'Aude

Vin de pays de la Haute vallée de l'Orb

Vin de pays des Hauts de Badens

Vin de pays de l'Hérault

Vin de pays de l'Ile de Beauté

Vin de pays de l'Indre et Loire

Vin de pays de l'Indre

Vin de pays de l'Isère

Vin de pays du Jardin de la France, seguito o no da Marches de Bretagne o Pays de Retz

Vin de pays des Landes

Vin de pays de Loire-Atlantique

Vin de pays du Loir et Cher

Vin de pays du Loiret

Vin de pays du Lot

Vin de pays du Lot et Garonne

Vin de pays des Maures

Vin de pays de Maine et Loire

Vin de pays de la Mayenne

Vin de pays de Meurthe-et-Moselle

Vin de pays de la Meuse

Vin de pays du Mont Baudile

Vin de pays du Mont Caume

Vin de pays des Monts de la Grage

Vin de pays de la Nièvre

Vin de pays d'Oc

Vin de pays du Périgord, seguito o no da Vin de Domme

Vin de pays des Portes de Méditerranée

Vin de pays de la Principauté d'Orange

Vin de pays du Puy de Dôme

Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques

Vin de pays des Pyrénées-Orientales

Vin de pays des Sables du Golfe du Lion

Vin de pays de la Sainte Baume

Vin de pays de Saint Guilhem-le-Désert

Vin de pays de Saint-Sardos

Vin de pays de Sainte Marie la Blanche

Vin de pays de Saône et Loire

Vin de pays de la Sarthe

Vin de pays de Seine et Marne

Vin de pays du Tarn

Vin de pays du Tarn et Garonne

Vin de pays des Terroirs landais, seguito o no da Coteaux de Chalosse o Côtes de L'Adour o Sables Fauves o Sables de l'Océan

Vin de pays de Thézac-Perricard

Vin de pays du Torgan

Vin de pays d'Urfé

Vin de pays du Val de Cesse

Vin de pays du Val de Dagne

Vin de pays du Val de Montferrand

Vin de pays de la Vallée du Paradis

Vin de pays du Var

Vin de pays du Vaucluse

Vin de pays de la Vaunage

Vin de pays de la Vendée

Vin de pays de la Vicomté d'Aumelas

Vin de pays de la Vienne

Vin de pays de la Vistrenque

Vin de pays de l'Yonne

Germania

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Nomi delle regioni determinate

(seguiti o no dal nome della sottoregione)

Sottoregioni

Ahr

Walporzheim / Ahrtal

Baden

Badische Bergstraße

Bodensee

Breisgau

Kaiserstuhl

Kraichgau

Markgräflerland

Ortenau

Tauberfranken

Tuniberg

Franken

Maindreieck

Mainviereck

Steigerwald

Hessische Bergstraße

Starkenburg

Umstadt

Mittelrhein

Loreley

Siebengebirge

Mosel-Saar-Ruwer(*) o Mosel

Bernkastel

Burg Cochem

Moseltor

Obermosel

Ruwertal

Saar

Nahe

Nahetal

Pfalz

Mittelhaardt / Deutsche

Weinstraße

Südliche Weinstraße

Rheingau

Johannisberg

Rheinhessen

Bingen

Nierstein

Wonnegau

Saale-Unstrut

Mansfelder Seen

Schloß Neuenburg

Thüringen

Sachsen

Elstertal

Meißen

Württemberg

Bayerischer Bodensee

Kocher-Jagst-Tauber

Oberer Neckar

Remstal-Stuttgart

Württembergischer Bodensee

Württembergisch Unterland

2.   Vini da tavola con indicazione geografica

Landwein

Tafelwein

Ahrtaler Landwein

Badischer Landwein

Bayerischer Bodensee-Landwein

Landwein Main

Landwein der Mosel

Landwein der Ruwer

Landwein der Saar

Mecklenburger Landwein

Mitteldeutscher Landwein

Nahegauer Landwein

Pfälzer Landwein

Regensburger Landwein

Rheinburgen-Landwein

Rheingauer Landwein

Rheinischer Landwein

Saarländischer Landwein

Sächsischer Landwein

Schwäbischer Landwein

Starkenburger Landwein

Taubertäler Landwein

Albrechtsburg

Bayern

Burgengau

Donau

Lindau

Main

Moseltal

Neckar

Oberrhein

Rhein

Rhein-Mosel

Römertor

Stargarder Land

Grecia

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

In greco

In inglese

Σάμος

Samos

Μοσχάτος Πατρών

Moschatos Patra

Μοσχάτος Ρίου – Πατρών

Moschatos Riou Patra

Μοσχάτος Κεφαλληνίας

Moschatos Kephalinia

Μοσχάτος Λήμνου

Moschatos Lemnos

Μοσχάτος Ρόδου

Moschatos Rhodos

Μαυροδάφνη Πατρών

Mavrodafni Patra

Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας

Mavrodafni Kephalinia

Σητεία

Sitia

Νεμέα

Nemea

Σαντορίνη

Santorini

Δαφνές

Dafnes

Ρόδος

Rhodos

Νάουσα

Naoussa

Ρομπόλα Κεφαλληνίας

Robola Kephalinia

Ραψάνη

Rapsani

Μαντινεία

Mantinia

Μεσενικόλα

Mesenicola

Πεζά

Peza

Αρχάνες

Archanes

Πάτρα

Patra

Ζίτσα

Zitsa

Αμύνταιο

Amynteon

Γουμένισσα

Goumenissa

Πάρος

Paros

Λήμνος

Lemnos

Αγχίαλος

Anchialos

Πλαγιές Μελίτωνα

Slopes of Melitona

2.   Vini da tavola con indicazione geografica

In greco

In inglese

Ρετσίνα Μεσογείων, seguito o no da Αττικής

Retsina of Mesogia, seguito o no da Attika

Ρετσίνα Κρωπίας o Ρετσίνα Κορωπίου, seguito o no da Αττικής

Retsina of Kropia o Retsina Koropi, seguito o no da Attika

Ρετσίνα Μαρκοπούλου, seguito o no da Αττικής

Retsina of Markopoulou, seguito o no da Attika

Ρετσίνα Μεγάρων, seguito o no da Αττικής

Retsina of Megara, seguito o no da Attika

Ρετσίνα Παιανίας o Ρετσίνα Λιοπεσίου, seguito o no da Αττικής

Retsina of Peania o Retsina of Liopesi, seguito o no da Attika

Ρετσίνα Παλλήνης, seguito o no da Αττικής

Retsina of Pallini, seguito o no da Attika

Ρετσίνα Πικερμίου, seguito o no da Αττικής

Retsina of Pikermi, seguito o no da Attika

Ρετσίνα Σπάτων, seguito o no da Αττικής

Retsina of Spata, seguito o no da Attika

Ρετσίνα Θηβών, seguito o no da Βοιωτίας

Retsina of Thebes, seguito o no da Viotias

Ρετσίνα Γιάλτρων, seguito o no da Ευβοίας

Retsina of Gialtra, seguito o no da Evvia

Ρετσίνα Καρύστου, seguito o no da Ευβοίας

Retsina of Karystos, seguito o no da Evvia

Ρετσίνα Χαλκίδας, seguito o no da Ευβοίας

Retsina of Halkida, seguito o no da Evvia

Βερντεα Ζακύνθου

Verntea Zakynthou

Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Mount Athos Agioritikos

Τοπικός Οίνος Αναβύσσου

Regional wine of Anavyssos

Αττικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Attiki-Attikos

Τοπικός Οίνος Βίλιτσας

Regional wine of Vilitsa

Τοπικός Οίνος Γρεβενών

Regional wine of Grevena

Τοπικός Οίνος Δράμας

Regional wine of Drama

Δωδεκανησιακός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Dodekanese - Dodekanissiakos

Τοπικός Οίνος Επανομής

Regional wine of Epanomi

Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Heraklion - Herakliotikos

Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Thessalia - Thessalikos

Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Thebes - Thivaikos

Τοπικός Οίνος Κισσάμου

Regional wine of Kissamos

Τοπικός Οίνος Κρανιάς

Regional wine of Krania

Κρητικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Crete - Kritikos

Λασιθιώτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Lasithi - Lasithiotikos

Μακεδονικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Macedonia - Macedonikos

Τοπικός Οίνος Νέας Μεσήμβριας

Regional wine of Nea Messimvria

Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Messinia - Messiniakos

Παιανίτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Peanea

Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Pallini - Palliniotikos

Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Peloponnese - Peloponnisiakos

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου

Regional wine of Slopes of Ambelos

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου

Regional wine of Slopes of Vertiskos

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα

Regional wine of Slopes of Kitherona

Κορινθιακός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Korinthos - Korinthiakos

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας

Regional wine of Slopes of Parnitha

Τοπικός Οίνος Πυλίας

Regional wine of Pylia

Τοπικός Οίνος Τριφυλίας

Regional wine of Trifilia

Τοπικός Οίνος Τυρνάβου

Regional wine of Tyrnavos

ΤοπικόςΟίνος Σιάτιστας

Regional wine of Siatista

Τοπικός Οίνος Ριτσώνας Αυλίδας

Regional wine of Ritsona Avlidas

Τοπικός Οίνος Λετρίνων

Regional wine of Letrines

Τοπικός Οίνος Σπάτων

Regional wine of Spata

Toπικός Οίνος Πλαγιών Πεντελικού

Regional wine of Slopes of Pendeliko

Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Aegean Sea

Τοπικός Οίνος Ληλάντιου πεδίου

Regional wine of Lilantio Pedio

Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου

Regional wine of Markopoulo

Τοπικός Οίνος Τεγέας

Regional wine of Tegea

Τοπικός Οίνος Αδριανής

Regional wine of Adriani

Τοπικός Οίνος Χαλικούνας

Regional wine of Halikouna

Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής

Regional wine of Halkidiki

Καρυστινός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Karystos - Karystinos

Τοπικός Οίνος Πέλλας

Regional wine of Pella

Τοπικός Οίνος Σερρών

Regional wine of Serres

Συριανός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Syros - Syrianos

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού

Regional wine of Slopes of Petroto

Τοπικός Οίνος Γερανείων

Regional wine of Gerania

Τοπικός Οίνος Οπούντιας Λοκρίδος

Regional wine of Opountia Lokridos

Tοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδας

Regional wine of Sterea Ellada

Τοπικός Οίνος Αγοράς

Regional wine of Agora

Τοπικός Οίνος Κοιλάδος Αταλάντης

Regional wine of Valley of Atalanti

Τοπικός Οίνος Αρκαδίας

Regional wine of Arkadia

Τοπικός Οίνος Παγγαίου

Regional wine of Pangeon

Τοπικός Οίνος Μεταξάτων

Regional wine of Metaxata

Τοπικός Οίνος Ημαθίας

Regional wine of Imathia

Τοπικός Οίνος Κλημέντι

Regional wine of Klimenti

Τοπικός Οίνος Κέρκυρας

Regional wine of Corfu

Τοπικός Οίνος Σιθωνίας

Regional wine of Sithonia

Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων

Regional wine of Mantzavinata

Ισμαρικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Ismaros - Ismarikos

Τοπικός Οίνος Αβδήρων

Regional wine of Avdira

Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων

Regional wine of Ioannina

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας

Regional wine of Slopes of Egialia

Toπικός Οίνος Πλαγίες Αίνου

Regional wine of Slopes of Enos

Θρακικός Τοπικός Οίνος o Τοπικός Οίνος Θράκης

Regional wine of Thrace - Thrakikos o Regional wine of Thrakis

Τοπικός Οίνος Ιλίου

Regional wine of Ilion

Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Metsovo - Metsovitikos

Τοπικός Οίνος Κορωπίου

Regional wine of Koropi

Τοπικός Οίνος Φλώρινας

Regional wine of Florina

Τοπικός Οίνος Θαψανών

Regional wine of Thapsana

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος

Regional wine of Slopes of Knimida

Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Epirus - Epirotikos

Τοπικός Οίνος Πισάτιδος

Regional wine of Pisatis

Τοπικός Οίνος Λευκάδας

Regional wine of Lefkada

Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Monemvasia - Monemvasios

Τοπικός Οίνος Βελβεντού

Regional wine of Velvendos

Λακωνικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Lakonia – Lakonikos

Tοπικός Οίνος Μαρτίνου

Regional wine of Martino

Aχαϊκός Tοπικός Οίνος

Regional wine of Achaia

Τοπικός Οίνος Ηλιείας

Regional wine of Ilia

Τοπικός Οίνος Θεσσαλονίκης

Regional wine of Thessaloniki

Τοπικός Οίνος Κραννώνος

Regional wine of Krannona

Τοπικός Οίνος Παρνασσού

Regional wine of Parnassos

Τοπικός Οίνος Μετεώρων

Regional wine of Meteora

Τοπικός Οίνος Ικαρίας

Regional wine of Ikaria

Τοπικός Οίνος Καστοριάς

Regional wine of Kastoria

Ungheria

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate

Sottoregioni

(precedute o no dal nome della regione determinata)

Ászár-Neszmély(-i)

Ászár(-i)

Neszmély(-i)

Badacsony(-i)

 

Balatonboglár(-i)

Balatonlelle(-i)

Marcali

Balatonfelvidék(-i)

Balatonederics-Lesence(-i)

Cserszeg(-i)

Kál(-i)

Balatonfüred-Csopak(-i)

Zánka(-i)

Balatonmelléke o Balatonmelléki

Muravidéki

Bükkalja(-i)

 

Csongrád(-i)

Kistelek(-i)

Mórahalom o Mórahalmi

Pusztamérges(-i)

Eger o Egri

Debrő(-i), seguito o no da Andornaktálya(-i) o Demjén(-i) o Egerbakta(-i) o Egerszalók(-i) o Egerszólát(-i) o Felsőtárkány(-i) o Kerecsend(-i) o Maklár(-i) o Nagytálya(-i) o Noszvaj(-i) o Novaj(-i) o Ostoros(-i) o Szomolya(-i) o Aldebrő(-i) o Feldebrő(-i) o Tófalu(-i) o Verpelét(-i) o Kompolt(-i) o Tarnaszentmária(-i)

Etyek-Buda(-i)

Buda(-i)

Etyek(-i)

Velence(-i)

Hajós-Baja(-i)

 

Kőszegi

 

Kunság(-i)

Bácska(-i)

Cegléd(-i)

Duna mente o Duna menti

Izsák(-i)

Jászság(-i)

Kecskemét-Kiskunfélegyháza o Kecskemét-Kiskunfélegyházi

Kiskunhalas-Kiskunmajsa(-i)

Kiskőrös(-i)

Monor(-i)

Tisza mente o Tisza menti

Mátra(-i)

 

Mór(-i)

 

Pannonhalma (Pannonhalmi)

 

Pécs(-i)

Versend(-i)

Szigetvár(-i)

Kapos(-i)

Szekszárd(-i)

 

Somló(-i)

Kissomlyó-Sághegyi

Sopron(-i)

Köszeg(-i)

Tokaj(-i)

Abaújszántó(-i) o Bekecs(-i) o Bodrogkeresztúr(-i) o Bodrogkisfalud(-i) o Bodrogolaszi o Erdőbénye(-i) o Erdőhorváti o Golop(-i) o Hercegkút(-i) o Legyesbénye(-i) o Makkoshotyka(-i) o Mád(-i) o Mezőzombor(-i) o Monok(-i) o Olaszliszka(-i) o Rátka(-i) o Sárazsadány(-i) o Sárospatak(-i) o Sátoraljaújhely(-i) o Szegi o Szegilong(-i) o Szerencs(-i) o Tarcal(-i) o Tállya(-i) o Tolcsva(-i) o Vámosújfalu(-i)

Tolna(-i)

Tamási

Völgység(-i)

Villány(-i)

Siklós(-i), seguito o no da Kisharsány(-i) o Nagyharsány(-i) o Palkonya(-i) o Villánykövesd(-i) o Bisse(-i) o Csarnóta(-i) o Diósviszló(-i) o Harkány(-i) o Hegyszentmárton(-i) o Kistótfalu(-i) o Márfa(-i) o Nagytótfalu(-i) o Szava(-i) o Túrony(-i) o Vokány(-i)

Italia

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

D.O.C.G. (Denominazioni di Origine Controllata e Garantita)

Albana di Romagna

Asti o Moscato d'Asti o Asti Spumante

Barbaresco

Bardolino superiore

Barolo

Brachetto d'Acqui o Acqui

Brunello di Motalcino

Carmignano

Chianti, seguito o no da Colli Aretini o Colli Fiorentini o Colline Pisane o Colli Senesi o Montalbano o Montespertoli o Rufina

Chianti Classico

Fiano di Avellino

Forgiano

Franciacorta

Gattinara

Gavi o Cortese di Gavi

Ghemme

Greco di Tufo

Montefalco Sagrantino

Montepulciano d'Abruzzo Colline Tramane

Ramandolo

Recioto di Soave

Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina

Soave superiore

Taurasi

Valtellina Superiore, seguito o no da Grumello o Inferno o Maroggia o Sassella o

Stagafassli o Vagella

Vermentino di Gallura o Sardegna Vermentino di Gallura

Vernaccia di San Gimignano

Vino Nobile di Montepulciano

D.O.C. (Denominazioni di Origine Controllata)

Aglianico del Taburno o Taburno

Aglianico del Vulture

Albugnano

Alcamo o Alcamo classico

Aleatico di Gradoli

Aleatico di Puglia

Alezio

Alghero o Sardegna Alghero

Alta Langa

Alto Adige o dell'Alto Adige (Südtirol o Südtiroler), seguito o no da: - Colli di Bolzano (Bozner Leiten),- Meranese di Collina o Meranese (Meraner Hugel o Meraner),- Santa Maddalena (St.Magdalener),- Terlano (Terlaner),- Valle Isarco (Eisacktal o Eisacktaler),- Valle Venosta (Vinschgau)

Ansonica Costa dell'Argentario

Aprilia

Arborea o Sardegna Arborea

Arcole

Assisi

Atina

Aversa

Bagnoli di Sopra o Bagnoli

Barbera d'Asti

Barbera del Monferrato

Barbera d'Alba

Barco Reale di Carmignano o Rosato di Carmignano o Vin Santo di Carmignan o Vin Santo Carmignano Occhio di Pernice

Bardolino

Bianchello del Metauro

Bianco Capena

Bianco dell'Empolese

Bianco della Valdinievole

Bianco di Custoza

Bianco di Pitigliano

Bianco Pisano di S. Torpè

Biferno

Bivongi

Boca

Bolgheri e Bolgheri Sassicaia

Bosco Eliceo

Botticino

Bramaterra

Breganze

Brindisi

Cacc'e mmitte di Lucera

Cagnina di Romagna

Caldaro (Kalterer) o Lago di Caldaro (Kalterersee), seguito o no da «Classico»

Campi Flegrei

Campidano di Terralba o Terralba o Sardegna Campidano di Terralba o Sardegna Terralba

Canavese

Candia dei Colli Apuani

Cannonau di Sardegna, seguito o no da Capo Ferrato o Oliena o Nepente di Oliena Jerzu

Capalbio

Capri

Capriano del Colle

Carema

Carignano del Sulcis o Sardegna Carignano del Sulcis

Carso

Castel del Monte

Castel San Lorenzo

Casteller

Castelli Romani

Cellatica

Cerasuolo di Vittoria

Cerveteri

Cesanese del Piglio

Cesanese di Affile o Affile

Cesanese di Olevano Romano o Olevano Romano

Cilento

Cinque Terre o Cinque Terre Sciacchetrà, seguito o no da Costa de sera o Costa de Campu o Costa da Posa

Circeo

Cirò

Cisterna d'Asti

Colli Albani

Colli Altotiberini

Colli Amerini

Colli Berici, seguito o no da«Barbarano»

Colli Bolognesi, seguito o no da Colline di Riposto o Colline Marconiane o Zola Predona o Monte San Pietro o Colline di Oliveto o Terre di Montebudello o Serravalle

Colli Bolognesi Classico-Pignoletto

Colli del Trasimeno o Trasimeno

Colli della Sabina

Colli dell'Etruria Centrale

Colli di Conegliano, seguito o no da Refrontolo o Torchiato di Fregona

Colli di Faenza

Colli di Luni (Regione Liguria)

Colli di Luni (Regione Toscana)

Colli di Parma

Colli di Rimini

Colli di Scandiano e di Canossa

Colli d'Imola

Colli Etruschi Viterbesi

Colli Euganei

Colli Lanuvini

Colli Maceratesi

Colli Martani, seguito o no da Todi

Colli Orientali del Friuli Picolit, seguito o no da Cialla o Rosazzo

Colli Perugini

Colli Pesaresi, seguito o no da Focara o Roncaglia

Colli Piacentini, seguito o no da Vigoleno o Gutturnio o Monterosso Val d'Arda oTrebbianino Val Trebbia o Val Nure

Colli Romagna Centrale

Colli Tortonesi

Collina Torinese

Colline di Levanto

Colline Lucchesi

Colline Novaresi

Colline Saluzzesi

Collio Goriziano o Collio

Conegliano-Valdobbiadene, seguito o no da Cartizze

Conero

Contea di Sclafani

Contessa Entellina

Controguerra

Copertino

Cori

Cortese dell'Alto Monferrato

Corti Benedettine del Padovano

Cortona

Costa d'Amalfi, seguito o no da Furore o Ravello o Tramonti

Coste della Sesia

Delia Nivolelli

Dolcetto d'Acqui

Dolcetto d'Alba

Dolcetto d'Asti

Dolcetto delle Langhe Monregalesi

Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba

Dolcetto di Dogliani superiore o Dogliani

Dolcetto di Ovada

Donnici

Elba

Eloro, seguito o no da Pachino

Erbaluce di Caluso o Caluso

Erice

Esino

Est! Est!! Est!!! Di Montefiascone

Etna

Falerio dei Colli Ascolani o Falerio

Falerno del Massico

Fara

Faro

Frascati

Freisa d'Asti

Freisa di Chieri

Friuli Annia

Friuli Aquileia

Friuli Grave

Friuli Isonzo o Isonzo del Friuli

Friuli Latisana

Gabiano

Galatina

Galluccio

Gambellara

Garda (Regione Lombardia)

Garda (Regione Veneto)

Garda Colli Mantovani

Genazzano

Gioia del Colle

Girò di Cagliari o Sardegna Girò di Cagliari

Golfo del Tigullio

Gravina

Greco di Bianco

Greco di Tufo

Grignolino d'Asti

Grignolino del Monferrato Casalese

Guardia Sanframondi o Guardiolo

Irpinia

I Terreni di Sanseverino

Ischia

Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d'Alba

Lago di Corbara

Lambrusco di Sorbara

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Lambrusco Mantovano, seguito o no da: Oltrepò Mantovano o Viadanese-Sabbionetano

Lambrusco Salamino di Santa Croce

Lamezia

Langhe

Lessona

Leverano

Lison Pramaggiore

Lizzano

Loazzolo

Locorotondo

Lugana (Regione Veneto)

Lugana (Regione Lombardia)

Malvasia delle Lipari

Malvasia di Bosa o Sardegna Malvasia di Bosa

Malvasia di Cagliari o Sardegna Malvasia di Cagliari

Malvasia di Casorzo d'Asti

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

Mandrolisai o Sardegna Mandrolisai

Marino

Marmetino di Milazzo o Marmetino

Marsala

Martina o Martina Franca

Matino

Melissa

Menfi, seguito o no da Feudo o Fiori o Bonera

Merlara

Molise

Monferrato, seguito o no da Casalese

Monica di Cagliari o Sardegna Monica di Cagliari

Monica di Sardegna

Monreale

Montecarlo

Montecompatri Colonna o Montecompatri o Colonna

Montecucco

Montefalco

Montello e Colli Asolani

Montepulciano d'Abruzzo, seguito o no da: Casauri o Terre di Casauria o Terre dei Vestini

Monteregio di Massa Marittima

Montescudaio

Monti Lessini o Lessini

Morellino di Scansano

Moscadello di Montalcino

Moscato di Cagliari o Sardegna Moscato di Cagliari

Moscato di Noto

Moscato di Pantelleria o Passito di Pantelleria o Pantelleria

Moscato di Sardegna, seguito o no da: Gallura o Tempio Pausania o Tempio

Moscato di Siracusa

Moscato di Sorso-Sennori o Moscato di Sorso o Moscato di Sennori o Sardegna Moscato di Sorso-Sennori o Sardegna Moscato di Sorso o Sardegna Moscato di Sennori

Moscato di Trani

Nardò

Nasco di Cagliari o Sardegna Nasco di Cagliari

Nebiolo d'Alba

Nettuno

Nuragus di Cagliari o Sardegna Nuragus di Cagliari

Offida

Oltrepò Pavese

Orcia

Orta Nova

Orvieto (Regione Umbria)

Orvieto (Regione Lazio)

Ostuni

Pagadebit di Romagna, seguito o no da Bertinoro

Parrina

Penisola Sorrentina, seguito o no da Gragnano o Lettere o Sorrento

Pentro di Isernia o Pentro

Pergola

Piemonte

Pietraviva

Pinerolese

Pollino

Pomino

Pornassio o Ormeasco di Pornassio

Primitivo di Manduria

Reggiano

Reno

Riesi

Riviera del Brenta

Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano

Riviera Ligure di Ponente, seguito o no da: Riviera dei Fiori o Albenga o Albenganese o Finale o Finalese o Ormeasco

Roero

Romagna Albana spumante

Rossese di Dolceacqua o Dolceacqua

Rosso Barletta

Rosso Canosa o Rosso Canosa Canusium

Rosso Conero

Rosso di Cerignola

Rosso di Montalcino

Rosso di Montepulciano

Rosso Orvietano o Orvietano Rosso

Rosso Piceno

Rubino di Cantavenna

Ruchè di Castagnole Monferrato

Salice Salentino

Sambuca di Sicilia

San Colombano al Lambro o San Colombano

San Gimignano

San Martino della Battaglia (Regione Veneto)

San Martino della Battaglia (Regione Lombardia)

San Severo

San Vito di Luzzi

Sangiovese di Romagna

Sannio

Sant'Agata de Goti

Santa Margherita di Belice

Sant'Anna di Isola di Capo Rizzuto

Sant'Antimo

Sardegna Semidano, seguito o no da Mogoro

Savuto

Scanzo o Moscato di Scanzo

Scavigna

Sciacca, seguito o no da Rayana

Serrapetrona

Sizzano

Soave

Solopaca

Sovana

Squinzano

Strevi

Tarquinia

Teroldego Rotaliano

Terracina, preceduto o no da «Moscato di»

Terre dell'Alta Val Agri

Terre di Franciacorta

Torgiano

Trebbiano d'Abruzzo

Trebbiano di Romagna

Trentino, seguito o no da Sorni o Isera o d'Isera o Ziresi o dei Ziresi

Trento

Val d'Arbia

Val di Cornia, seguito o no da Suvereto

Val Polcevera, seguito o no da Coronata

Valcalepio

Valdadige (Etschaler) (Regione Trentino Alto Adige)

Valdadige (Etschtaler), anche seguito o preceduto da Terra dei Forti (Regione Veneto)

Valdichiana

Valle d'Aosta o Vallée d'Aoste, seguito o no da: Arnad-Montjovet o Donnas o Enfer d'Arvier o Torrette o Blanc de Morgex et de la Salle o Chambave o Nus

Valpolicella, seguito o no da Valpantena

Valsusa

Valtellina

Valtellina superiore, seguito o no da Grumello o Inferno o Maroggia o Sassella o Vagella

Velletri

Verbicaro

Verdicchio dei Castelli di Jesi

Verdicchio di Matelica

Verduno Pelaverga o Verduno

Vermentino di Sardegna

Vernaccia di Oristano o Sardegna Vernaccia di Oristano

Vernaccia di San Gimignano

Vernacia di Serrapetrona

Vesuvio

Vicenza

Vignanello

Vin Santo del Chianti

Vin Santo del Chianti Classico

Vin Santo di Montepulciano

Vini del Piave o Piave

Vittoria

Zagarolo

2.   Vini da tavola con indicazione geografica:

Allerona

Alta Valle della Greve

Alto Livenza (Regione veneto)

Alto Livenza (Regione Fruili Venezia Giula)

Alto Mincio

Alto Tirino

Arghillà

Barbagia

Basilicata

Benaco bresciano

Beneventano

Bergamasca

Bettona

Bianco di Castelfranco Emilia

Calabria

Camarro

Campania

Cannara

Civitella d'Agliano

Colli Aprutini

Colli Cimini

Colli del Limbara

Colli del Sangro

Colli della Toscana centrale

Colli di Salerno

Colli Trevigiani

Collina del Milanese

Colline del Genovesato

Colline Frentane

Colline Pescaresi

Colline Savonesi

Colline Teatine

Condoleo

Conselvano

Costa Viola

Daunia

Del Vastese o Histonium

Delle Venezie (Regione Veneto)

Delle Venezie (Regione Friuli Venezia Giulia)

Delle Venezie (Regione Trentino – Alto Adige)

Dugenta

Emilia o dell'Emilia

Epomeo

Esaro

Fontanarossa di Cerda

Forlì

Fortana del Taro

Frusinate o del Frusinate

Golfo dei Poeti La Spezia o Golfo dei Poeti

Grottino di Roccanova

Isola dei Nuraghi

Lazio

Lipuda

Locride

Marca Trevigiana

Marche

Maremma toscana

Marmilla

Mitterberg o Mitterberg tra Cauria e Tel o Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

Modena o Provincia di Modena

Montecastelli

Montenetto di Brescia

Murgia

Narni

Nurra

Ogliastra

Osco o Terre degli Osci

Paestum

Palizzi

Parteolla

Pellaro

Planargia

Pompeiano

Provincia di Mantova

Provincia di Nuoro

Provincia di Pavia

Provincia di Verona o Veronese

Puglia

Quistello

Ravenna

Roccamonfina

Romangia

Ronchi di Brescia

Ronchi Varesini

Rotae

Rubicone

Sabbioneta

Salemi

Salento

Salina

Scilla

Sebino

Sibiola

Sicilia

Sillaro o Bianco del Sillaro

Spello

Tarantino

Terrazze Retiche di Sondrio

Terre del Volturno

Terre di Chieti

Terre di Veleja

Tharros

Toscana o Toscano

Trexenta

Umbria

Valcamonica

Val di Magra

Val di Neto

Val Tidone

Valdamato

Vallagarina (Regione Trentino – Alto Adige)

Vallagarina (Regione Veneto)

Valle Belice

Valle del Crati

Valle del Tirso

Valle d'Itria

Valle Peligna

Valli di Porto Pino

Veneto

Veneto Orientale

Venezia Giulia

Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten (Regione Trentino – Alto Adige)

Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten (Regione Veneto)

Lussemburgo

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate

(seguite o no dal nome del comune o di parti del comune)

Nomi di comuni o parti di comuni

Moselle Luxembourgeoise

Ahn

Assel

Bech-Kleinmacher

Born

Bous

Burmerange

Canach

Ehnen

Ellingen

Elvange

Erpeldingen

Gostingen

Greiveldingen

Grevenmacher

Lenningen

Machtum

Mertert

Moersdorf

Mondorf

Niederdonven

Oberdonven

Oberwormeldingen

Remerschen

Remich

Rolling

Rosport

Schengen

Schwebsingen

Stadtbredimus

Trintingen

Wasserbillig

Wellenstein

Wintringen

Wormeldingen

Malta

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate

(seguite o no dal nome del comune o di parti del comune)

Nomi di comuni o parti di comuni

Island of Malta

Rabat

Mdina o Medina

Marsaxlokk

Marnisi

Mgarr

Ta‘ Qali

Siggiewi

Gozo

Ramla

Marsalforn

Nadur

Victoria Heights

2.   Vini da tavola con indicazione geografica

In maltese

In inglese

Gzejjer Maltin

Maltese Islands

Portogallo

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate

(seguite o no dal nome della sottoregione)

Sottoregioni

Alenquer

 

Alentejo

Borba

Évora

Granja-Amareleja

Moura

Portalegre

Redondo

Reguengos

Vidigueira

Arruda

 

Bairrada

 

Beira Interior

Castelo Rodrigo

Cova da Beira

Pinhel

Biscoitos

 

Bucelas

 

Carcavelos

 

Colares

 

Dão, seguito o no da Nobre

Alva

Besteiros

Castendo

Serra da Estrela

Silgueiros

Terras de Azurara

Terras de Senhorim

Douro, preceduto o no da Vinho do o Moscatel do

Baixo Corgo

Cima Corgo

Douro Superior

Encostas d'Aire

Alcobaça

Ourém

Graciosa

 

Lafões

 

Lagoa

 

Lagos

 

Lourinhã

 

Madeira o Madère o Madera o Vinho da Madeira o Madeira Weine o Madeira Wine o

Vin de Madère o Vino di Madera o Madeira Wijn

 

Madeirense

 

Óbidos

 

Palmela

 

Pico

 

Portimão

 

Port o Porto o Oporto o Portwein o Portvin o Portwijn o Vin de Porto o Port Wine o Vinho do Porto

 

Ribatejo

 

Setúbal, preceduto o no da Moscatel o seguito da Roxo

 

Tavira

 

Távora-Varosa

 

Torres Vedras

 

Trás-os-Montes

Chaves

Planalto Mirandês

Valpaços

Vinho Verde

Amarante

Ave

Baião

Basto

Cávado

Lima

Monção

Paiva

Sousa

2.   Vini da tavola con indicazione geografica

Regioni determinate

(seguite o no dal nome della sottoregione)

Sottoregioni

Açores

 

Alentejano

 

Algarve

 

Beiras

Beira Alta

Beira Litoral

Terras de Sicó

Duriense

 

Estremadura

Alta Estremadura

Minho

 

Ribatejano

 

Terras Madeirenses

 

Terras do Sado

 

Transmontano

 

Romania

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate

(seguite o no dal nome della sottoregione)

Sottoregioni

Aiud

 

Alba Iulia

 

Babadag

 

Banat, seguito o no da

Dealurile Tirolului

Moldova Nouă

Silagiu

Banu Mărăcine

 

Bohotin

 

Cernătești - Podgoria

 

Cotești

 

Cotnari

 

Crișana, seguito o no da

Biharia

Diosig

Șimleu Silvaniei

Dealu Bujorului

 

Dealu Mare, seguito o no da

Boldești

Breaza

Ceptura

Merei

Tohani

Urlați

Valea Călugărească

Zorești

Drăgășani

 

Huși, seguito o no da

Vutcani

Iana

 

Iași, seguito o no da

Bucium

Copou

Uricani

Lechința

 

Mehedinți, seguito o no da

Corcova

Golul Drâncei

Orevița

Severin

Vânju Mare

Miniș

 

Murfatlar, seguito o no da

Cernavodă

Medgidia

Nicorești

 

Odobești

 

Oltina

 

Panciu

 

Pietroasa

 

Recaș

 

Sâmburești

 

Sarica Niculițel, seguito o no da

Tulcea

Sebeș - Apold

 

Segarcea

 

Ștefănești, seguito o no da

Costești

Târnave, seguito o no da

Blaj

Jidvei

Mediaș

2.   Vini da tavola con indicazione geografica

Regioni determinate

(seguite o no dal nome della sottoregione)

Sottoregioni

Colinele Dobrogei

Dealurile Crișanei

 

Dealurile Moldovei, o

Dealurile Covurluiului

Dealurile Hârlăului

Dealurile Hușilor

Dealurile lașilor

Dealurile Tutovei

Terasele Siretului

Dealurile Munteniei

Dealurile Olteniei

Dealurile Sătmarului

Dealurile Transilvaniei

Dealurile Vrancei

Dealurile Zarandului

Terasele Dunării

Viile Carașului

Viile Timișului

 

Slovacchia

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate

(seguite dal termine «vinohradnícka oblasť»)

Sottoregioni

(seguite o no dal nome della regione determinata)

(seguite dal termine «vinohradnícky rajón»)

Južnoslovenská

Dunajskostredský

Galantský

Hurbanovský

Komárňanský

Palárikovský

Šamorínsky

Strekovský

Štúrovský

Malokarpatská

Bratislavský

Doľanský

Hlohovecký

Modranský

Orešanský

Pezinský

Senecký

Skalický

Stupavský

Trnavský

Vrbovský

Záhorský

Nitrianska

Nitriansky

Pukanecký

Radošinský

Šintavský

Tekovský

Vrábeľský

Želiezovský

Žitavský

Zlatomoravecký

Stredoslovenská

Fiľakovský

Gemerský

Hontiansky

Ipeľský

Modrokamenecký

Tornaľský

Vinický

Tokaj / -ská / -sky / -ské

Čerhov

Černochov

Malá Tŕňa

Slovenské Nové Mesto

Veľká Bara

Veľká Tŕňa

Viničky

Východoslovenská

Kráľovskochlmecký

Michalovský

Moldavský

Sobranecký

Slovenia

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate (seguite o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto)

Bela krajina o Belokranjec

Bizeljsko-Sremič o Sremič-Bizeljsko

Dolenjska

Dolenjska, cviček

Goriška Brda o Brda

Haloze o Haložan

Koper o Koprčan

Kras

Kras, teran

Ljutomer-Ormož o Ormož-Ljutomer

Maribor o Mariborčan

Radgona-Kapela o Kapela Radgona

Prekmurje o Prekmurčan

Šmarje-Virštanj o Virštanj-Šmarje

Srednje Slovenske gorice

Vipavska dolina o Vipavec o Vipavčan

2.   Vini da tavola con indicazione geografica

Podravje

Posavje

Primorska

Spagna

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate

(seguite o no dal nome della sottoregione)

Sottoregioni

Abona

Alella

 

Alicante

Marina Alta

Almansa

Ampurdán-Costa Brava

Arabako Txakolina-Txakolí de Alava o Chacolí de Álava

Arlanza

Arribes

Bierzo

Binissalem-Mallorca

Bullas

Calatayud

Campo de Borja

Cariñena

Cataluña

Cava

Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina

Chacolí de Getaria-Getariako Txakolina

Cigales

Conca de Barberá

Condado de Huelva

 

Costers del Segre

Raimat

Artesa

Valls de Riu Corb

Les Garrigues

Dehesa del Carrizal

Dominio de Valdepusa

El Hierro

Finca Élez

Guijoso

Jerez-Xérès-Sherry o Jerez o Xérès o Sherry

Jumilla

La Mancha

 

La Palma

Hoyo de Mazo

Fuencaliente

Norte de la Palma

Lanzarote

Málaga

Manchuela

Manzanilla

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

Méntrida

Mondéjar

 

Monterrei

Ladera de Monterrei

Val de Monterrei

Montilla-Moriles

Montsant

 

Navarra

Baja Montaña

Ribera Alta

Ribera Baja

Tierra Estella

Valdizarbe

Penedés

Pla de Bages

Pla i Llevant

Priorato

 

Rías Baixas

Condado do Tea

O Rosal

Ribera do Ulla

Soutomaior

Val do Salnés

Ribeira Sacra

Amandi

Chantada

Quiroga-Bibei

Ribeiras do Miño

Ribeiras do Sil

Ribeiro

Ribera del Duero

 

Ribera del Guardiana

Cañamero

Matanegra

Montánchez

Ribera Alta

Ribera Baja

Tierra de Barros

Ribera del Júcar

 

Rioja

Alavesa

Alta

Baja

Rueda

 

Sierras de Málaga

Serranía de Ronda

Somontano

 

Tacoronte-Acentejo

Anaga

Tarragona

Terra Alta

Tierra de León

Tierra del Vino de Zamora

Toro

Uclés

Utiel-Requena

Valdeorras

Valdepeñas

 

Valencia

Alto Turia

Clariano

Moscatel de Valencia

Valentino

Valle de Güímar

Valle de la Orotava

Valles de Benavente (Los)

Valtiendas

 

Vinos de Madrid

Arganda

Navalcarnero

San Martín de Valdeiglesias

Ycoden-Daute-Isora

Yecla

 

2.   Vini da tavola con indicazione geografica

Vino de la Tierra de Abanilla

Vino de la Tierra de Bailén

Vino de la Tierra de Bajo Aragón

Vino de la Tierra Barbanza e Iria

Vino de la Tierra de Betanzos

Vino de la Tierra de Cádiz

Vino de la Tierra de Campo de Belchite

Vino de la Tierra de Campo de Cartagena

Vino de la Tierra de Cangas

Vino de la Terra de Castelló

Vino de la Tierra de Castilla

Vino de la Tierra de Castilla y León

Vino de la Tierra de Contraviesa-Alpujarra

Vino de la Tierra de Córdoba

Vino de la Tierra de Costa de Cantabria

Vino de la Tierra de Desierto de Almería

Vino de la Tierra de Extremadura

Vino de la Tierra Formentera

Vino de la Tierra de Gálvez

Vino de la Tierra de Granada Sur-Oeste

Vino de la Tierra de Ibiza

Vino de la Tierra de Illes Balears

Vino de la Tierra de Isla de Menorca

Vino de la Tierra de La Gomera

Vino de la Tierra de Laujar-Alapujarra

Vino de la Tierra de Liébana

Vino de la Tierra de Los Palacios

Vino de la Tierra de Norte de Granada

Vino de la Tierra Norte de Sevilla

Vino de la Tierra de Pozohondo

Vino de la Tierra de Ribera del Andarax

Vino de la Tierra de Ribera del Arlanza

Vino de la Tierra de Ribera del Gállego-Cinco Villas

Vino de la Tierra de Ribera del Queiles

Vino de la Tierra de Serra de Tramuntana-Costa Nord

Vino de la Tierra de Sierra de Alcaraz

Vino de la Tierra de Torreperojil

Vino de la Tierra de Valdejalón

Vino de la Tierra de Valle del Cinca

Vino de la Tierra de Valle del Jiloca

Vino de la Tierra del Valle del Miño-Ourense

Vino de la Tierra Valles de Sadacia

Regno Unito

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

English Vineyards

Welsh Vineyards

2.   Vini da tavola con indicazione geografica

England o Berkshire

Buckinghamshire

Cheshire

Cornwall

Derbyshire

Devon

Dorset

East Anglia

Gloucestershire

Hampshire

Herefordshire

Isle of Wight

Isles of Scilly

Kent

Lancashire

Leicestershire

Lincolnshire

Northamptonshire

Nottinghamshire

Oxfordshire

Rutland

Shropshire

Somerset

Staffordshire

Surrey

Sussex

Warwickshire

West Midlands

Wiltshire

Worcestershire

Yorkshire

Wales o Cardiff

Cardiganshire

Carmarthenshire

Denbighshire

Gwynedd

Monmouthshire

Newport

Pembrokeshire

Rhondda Cynon Taf

Swansea

The Vale of Glamorgan

Wrexham

(B) –   BEVANDE SPIRITOSE ORIGINARIE DELLA COMUNITÀ

1.   Rum

Rhum de la Martinique / Rhum de la Martinique traditionnel

Rhum de la Guadeloupe / Rhum de la Guadeloupe traditionnel

Rhum de la Réunion / Rhum de la Réunion traditionnel

Rhum de la Guyane / Rhum de la Guyane traditionnel

Ron de Málaga

Ron de Granada

Rum da Madeira

2 (a)   Whisky

Scotch Whisky

Irish Whisky

Whisky español

(Queste denominazioni possono essere completate dalle indicazioni «malt» o «grain»)

2 (b)   Whiskey

Irish Whiskey

Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey

(Queste denominazioni possono essere completate dall'indicazione «Pot Still»)

3.   Bevande spiritose di cereali

Eau de vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

Korn

Kornbrand

4.   Acquavite di vino

Eau-de-vie de Cognac

Eau-de-vie des Charentes

Cognac

(La designazione «Cognac» può essere completata dalle seguenti indicazioni:

Fine

Grande Fine Champagne

Grande Champagne

Petite Champagne

Petite Fine Champagne

Fine Champagne

Borderies

Fins Bois

Bons Bois)

Fine Bordeaux

Armagnac

Bas Armagnac

Haut Armagnac

Ténarèse

Eau de vie de vin de la Marne

Eau de vie de vin originaire d'Aquitaine

Eau de vie de vin de Bourgogne

Eau de vie de vin originaire du Centre Est

Eau de vie de vin originaire de Franche Comté

Eau de vie de vin originaire du Bugey

Eau de vie de vin de Savoie

Eau de vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

Eau de vie de vin des Côtes du Rhône

Eau de vie de vin originaire de Provence

Eau de vie de Faugères / Faugères

Eau de vie de vin originaire du Languedoc

Aguardente do Minho

Aguardente do Douro

Aguardente da Beira Interior

Aguardente da Bairrada

Aguardente do Oeste

Aguardente do Ribatejo

Aguardente do Alentejo

Aguardente do Algarve

«Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе/Sungurlarska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Sungurlare»,

«Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен)/Slivenska perla (Slivenska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Sliven)»,

«Стралджанска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska Muscatova rakiya/Muscatova rakiya from Straldja»,

«Поморийска гроздова ракия/Гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Pomorie»,

«Русенска бисерна гроздова ракия/Бисерна гроздова ракия от Русе/Russenska biserna grozdova rakiya/Biserna grozdova rakiya from Russe»,

«Бургаска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/Bourgaska Muscatova rakiya/Muscatova rakiya from Bourgas»,

«Добруджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от Добруджа/Dobrudjanska muscatova rakiya/Muscatova rakiya from Dobrudja»,

«Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Suhindol»,

«Карловска гроздова ракия/Гроздова Ракия от Карлово/Karlovska grozdova rakiya/Grozdova Rakiya from Karlovo»

Vinars Târnave

Vinars Vaslui

Vinars Murfatlar

Vinars Vrancea

Vinars Segarcea

5.   Brandy

Brandy de Jerez

Brandy del Penedés

Brandy italiano

Brandy Αττικής /Brandy of Attica

Brandy Πελλοπονήσου / Brandy of the Peloponnese

Brandy Κεντρικής Ελλάδας / Brandy of Central Greece

Deutscher Weinbrand

Wachauer Weinbrand

Weinbrand Dürnstein

Karpatské brandy špeciál

6.   Acquavite di vinaccia

Eau de vie de marc de Champagne o

Marc de Champagne

Eau de vie de marc originaire d'Aquitaine

Eau de vie de marc de Bourgogne

Eau de vie de marc originaire du Centre Est

Eau de vie de marc originaire de Franche Comté

Eau de vie de marc originaire de Bugey

Eau de vie de marc originaire de Savoie

Marc de Bourgogne

Marc de Savoie

Marc d'Auvergne

Eau de vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

Eau de vie de marc des Côtes du Rhône

Eau de vie de marc originaire de Provence

Eau de vie de marc originaire du Languedoc

Marc d'Alsace Gewürztraminer

Marc de Lorraine

Bagaceira do Minho

Bagaceira do Douro

Bagaceira da Beira Interior

Bagaceira da Bairrada

Bagaceira do Oeste

Bagaceira do Ribatejo

Bagaceiro do Alentejo

Bagaceira do Algarve

Orujo gallego

Grappa

Grappa di Barolo

Grappa piemontese / Grappa del Piemonte

Grappa lombarda / Grappa di Lombardia

Grappa trentina / Grappa del Trentino

Grappa friulana / Grappa del Friuli

Grappa veneta / Grappa del Veneto

Südtiroler Grappa / Grappa dell'Alto Adige

Τσικουδιά Κρήτης / Tsikoudia of Crete

Τσίπουρο Μακεδονίας / Tsipouro of Macedonia

Τσίπουρο Θεσσαλίας / Tsipouro of Thessaly

Τσίπουρο Τυρνάβου / Tsipouro of Tyrnavos

Eau de vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

Ζιβανία / Zivania

Törkölypálinka

7.   Acquavite di frutta

Schwarzwälder Kirschwasser

Schwarzwälder Himbeergeist

Schwarzwälder Mirabellenwasser

Schwarzwälder Williamsbirne

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

Fränkisches Zwetschgenwasser

Fränkisches Kirschwasser

Fränkischer Obstler

Mirabelle de Lorraine

Kirsch d'Alsace

Quetsch d'Alsace

Framboise d'Alsace

Mirabelle d'Alsace

Kirsch de Fougerolles

Südtiroler Williams / Williams dell'Alto Adige

Südtiroler Aprikot / Südtiroler

Marille / Aprikot dell'Alto Adige / Marille dell'Alto Adige

Südtiroler Kirsch / Kirsch dell'Alto Adige

Südtiroler Zwetschgeler / Zwetschgeler dell'Alto Adige

Südtiroler Obstler / Obstler dell'Alto Adige

Südtiroler Gravensteiner / Gravensteiner dell'Alto Adige

Südtiroler Golden Delicious / Golden Delicious dell'Alto Adige

Williams friulano / Williams del Friuli

Sliwovitz del Veneto

Sliwovitz del Friuli Venezia Giulia

Sliwovitz del Trentino Alto Adige

Distillato di mele trentino / Distillato di mele del Trentino

Williams trentino / Williams del Trentino

Sliwovitz trentino / Sliwovitz del Trentino

Aprikot trentino / Aprikot del Trentino

Medronheira do Algarve

Medronheira do Buçaco

Kirsch Friulano / Kirschwasser Friulano

Kirsch Trentino / Kirschwasser Trentino

Kirsch Veneto / Kirschwasser Veneto

Aguardente de pêra da Lousã

Eau de vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise

Eau de vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

Eau de vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

Eau de vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

Eau de vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

Eau de vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

Wachauer Marillenbrand

Bošácka Slivovica

Szatmári Szilvapálinka

Kecskeméti Barackpálinka

Békési Szilvapálinka

Szabolcsi Almapálinka

Gönci barackpálinka

Pálinka

«Троянска сливова ракия/Сливова ракия от Троян/Troyanska slivova rakiya/Slivova rakiya from Troyan»,

«Силистренска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Силистра/Silistrenska kayssieva rakiya/Kayssieva rakiya from Silistra»,

«Тервелска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Тервел/Tervelska kayssieva rakiya/Kayssieva rakiya from Tervel»,

«Ловешка сливова ракия/Сливова ракия от Ловеч/Loveshka slivova rakiya/Slivova rakiya from Lovech»

Pălincă

Țuică Zetea de Medieșu Aurit

Țuică de Valea Milcovului

Țuică de Buzău

Țuică de Argeș

Țuică de Zalău

Țuică Ardelenească de Bistrița

Horincă de Maramureș

Horincă de Cămârzana

Horincă de Seini

Horincă de Chioar

Horincă de Lăpuș

Turț de Oaș

Turț de Maramureș

8.   Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere

Calvados

Calvados du Pays d'Auge

Eau de vie de cidre de Bretagne

Eau de vie de poiré de Bretagne

Eau de vie de cidre de Normandie

Eau de vie de poiré de Normandie

Eau de vie de cidre du Maine

Aguardiente de sidra de Asturias

Eau de vie de poiré du Maine

9.   Acquavite di genziana

Bayerischer Gebirgsenzia

Südtiroler Enzian / Genzians dell'Alto Adige

Genziana trentina / Genziana del Trentino

10.   Bevande spiritose di frutta

Pacharán

Pacharán navarro

11.   Bevande spiritose al ginepro

Ostfriesischer Korngenever

Genièvre Flandres Artois

Hasseltse jenever

Balegemse jenever

Péket de Wallonie

Steinhäger

Plymouth Gin

Gin de Mahón

Vilniaus Džinas

Spišská Borovička

Slovenská Borovička Juniperus

Slovenská Borovička

Inovecká Borovička

Liptovská Borovička

12.   Bevande spiritose al carvi

Dansk Akvavit / Dansk Aquavit

Svensk Aquavit / Svensk Akvavit / Swedish Aquavit

13.   Bevande spiritose all'anice

Anis español

Évoca anisada

Cazalla

Chinchón

Ojén

Rute

Oύζο / Ouzo

14.   Liquori

Berliner Kümmel

Hamburger Kümmel

Münchener Kümmel

Chiemseer Klosterlikör

Bayerischer Kräuterlikör

Cassis de Dijon

Cassis de Beaufort

Irish Cream

Palo de Mallorca

Ginjinha portuguesa

Licor de Singeverga

Benediktbeurer Klosterlikör

Ettaler Klosterlikör

Ratafia de Champagne

Ratafia catalana

Anis português

Finnish berry / Finnish fruit liqueur

Grossglockner Alpenbitter

Mariazeller Magenlikör

Mariazeller Jagasaftl

Puchheimer Bitter

Puchheimer Schlossgeist

Steinfelder Magenbitter

Wachauer Marillenlikör

Jägertee / Jagertee / Jagatee

Allažu Kimelis

Čepkelių

Demänovka Bylinný Likér

Polish Cherry

Karlovarská Hořká

15.   Bevande spiritose

Pommeau de Bretagne

Pommeau du Maine

Pommeau de Normandie

Svensk Punsch / Swedish Punch

16.   Vodka

Svensk Vodka / Swedish Vodka

Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland

Polska Wódka/ Polish Vodka

Laugarício Vodka

Originali Lietuviška Degtinė

Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej / Vodka alle erbe della pianura della Podlasia settentrionale aromatizzata con estratto di erba di bisonte

Latvijas Dzidrais

Rīgas Degvīns

17.   Bevande spiritose di gusto amaro

Rīgas melnais Balzāms / Riga Black Balsam

Demänovka bylinná horká

(C) –   VINI AROMATIZZATI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

Nürnberger Glühwein

Pelin

Thüringer Glühwein

Vermouth de Chambéry

Vermouth di Torino

PARTE B:   IN SERBIA

(A) –   VINI ORIGINARI DELLA SERBIA

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

In serbo

In inglese

Подрејони

(Контролисано порекло и квалитет / K.П.K.)

Виногорја (Контролисано порекло и гарантован квалитет / K.П.Г.)

Regioni determinate

(Designazione controllata e qualità)

Sottoregioni

(precedute o no dal nome della regione determinata)

(Designazione controllata e qualità garantita)

Крајински

Кључко

Krajina

Kljuc

Брзопаланачко

Brza Palanka

Михајловачко

Mihajlovac

Неготинско

Negotin

Рајачко

Rajac

Књажевачки

Борско

Кnjazevac

Bor

Бољевачко

Boljevac

Зајечарско

Zajecar

Врбичко

Vrbica

Џервинско

Dzervin

Алексиначки

Ражањско

Aleksinac

Razanj

Сокобањско

Sokobanja

Житковачко

Zitkoac

Топлички

Прокупачко

Toplica

Prokuplje

Добричко

Dobric

Нишки

Матејевачко

Nis

Matejevac

Сићевачко

Sicevo

Кутинско

Kutin

Нишавски

Белопаланачко

Nisava

Bela Palanka

Пиротско

Pirot

Бабушничко

Babusnica

Лесковачки

Бабичко

Leskovac

Babicko

Пусторечко

Pusta reka

Винарачко

Vinarce

Власотиначко

Vlasotince

Врањски

Сурдуличко

Vranje

Surdulica

Вртогошко

Vrtogos

Буштрањско

Bustranje

Чачански

Љубићко

Cacak

Ljubic

Јеличко

Jelica

Крушевачки

Трстеничко

Krusevac

Trstenik

Темничко

Temnic

Расинско

Rasina

Жупско

Zupa

Млавски

Браничевско

Mlava

Branicevo

Ореовачко

Oreovica

Ресавско

Resava

Јагодински

Јагодинско

Jagodina

Jagodina

Левачко

Levac

Јовачко

Jovac

Параћинско

Paracin

Београдски

Грочанско

Belgrade

Grocka

Смедеревско

Smederevo

Дубонско

Dubona

Крњевачко

Krnjevo

Опленачки

Космајско

Oplenac

Kosmaj

Венчачко

Vencac

Рачанско

Raca

Крагујевачко

Kragujevac

Поцерски

Тамнавско

Cer

Tamnava

Подгорско

Podgorina

Сремски

Фрушкогорско

Srem

Fruska Gora

Јужнобанатски

Вршачко

Southern Banat

Vrsac

Белоцркванско

Bela Crkva

Делиблатска пешчара

Deliblato Sands

Севернобанатски

Банатско-потиско

Northern Banat

Banat-Tisa

 

Палићко

 

Palic

 

Хоргошко

 

Horgos

Северни… (1)

Источко

Northern Kosovo (1)

Istok

Пећко

Pec

Јужни… (1)

Ђаковичко

Southern Kosovo (1)

Djakovica

Ораховачко

Orahovac

Призренско

Prizren

Суворечко

Suva Reka

Малишевско

Malisevo

2.   Vini da tavola con indicazione geografica

In serbo

(Контролисано порекло / K.П.)

In inglese

(Indicazione geografica/IG)

Тимочки

Timok

Нишавско-jужноморавски

Nisava-Juzna Morava

Западноморавски

Zapadna Morava

Шумадијско-великоморавски

Sumadija-Velika Morava

Поцерски

Cer

Сремски

Srem

Банатски

Banat

Суботичко-хоргошка пешчара

Subotica-Horgos Sands

Косовско-метохијски (2)

Kosovo-Metohija (2)

(B) –   BEVANDE SPIRITOSE ORIGINARIE DELLA SERBIA

1.   Acquavite di frutta

Српска шљивовица (Srpska sljivovica)

2.   Acquavite di vino

Лозовача из Поморавља (Lozovaca iz Pomoravlja)

Вршачка лозовача (Vrsacka lozovaca)

Тимочка лозовача (Timocka lozovaca)

Смедеревска лозовача (Smederevska lozovaca)

Вршачка комовица (Vrsacka komovica)

Жупска комовица (Zupska komovica)

Јастребачка комовица (Jastrebacka komovica)

3.   Altre bevande spiritose

Шумадијски чај (Sumadijski caj)

Линцура из Шумадије (Lincura iz Sumadije)

Пиротска линцура (Pirotska lincura)

Траварица са Хомоља (Travarica sa Homolja)

Траварица из Топлице (Travarica iz Toplice)

Клековача Бајина Башта (Klekovaca Bajina Basta)


(1)  Kosovo ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

(2)  Kosovo ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

Appendice 2

ELENCO DELLE MENZIONI TRADIZIONALI E DEI TERMINI QUALITATIVI UTILIZZATI PER QUALIFICARE I VINI NELLA COMUNITÀ

(di cui agli articoli 4 e 7 dell'allegato II del protocollo 2)

PARTE A:   NELLA COMUNITÀ

Menzioni tradizionali

Vini interessati

Categoria di vini

Lingua

REPUBBLICA CECA

pozdní sběr

Tutti

V.q.p.r.d.

Ceco

archivní víno

Tutti

V.q.p.r.d.

Ceco

panenské víno

Tutti

V.q.p.r.d.

Ceco

GERMANIA

Qualitätswein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Qualitätswein garantierten Ursprungs / Q.g.U

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Qualitätswein mit Prädikät / at/ Q.b.A.m.Pr / Prädikatswein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs / Q.g.U

Tutti

V.s.q.p.r.d.

Tedesco

Auslese

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Beerenauslese

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Eiswein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Kabinett

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Spätlese

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Trockenbeerenauslese

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Landwein

Tutti

VDT con IG

 

Affentaler

Altschweier, Bühl, Eisental, Neusatz / Bühl, Bühlertal, Neuweier / Baden-Baden

V.q.p.r.d.

Tedesco

Badisch Rotgold

Baden

V.q.p.r.d.

Tedesco

Ehrentrudis

Baden

V.q.p.r.d.

Tedesco

Hock

Rhein, Ahr, Hessische Bergstraße, Mittelrhein, Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau

VDT con IG

V.q.p.r.d.

Tedesco

Klassik / Classic

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Liebfrau(en)milch

Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau

V.q.p.r.d.

Tedesco

Riesling-Hochgewächs

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Schillerwein

Württemberg

V.q.p.r.d.

Tedesco

Weißherbst

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Winzersekt

Tutti

V.s.q.p.r.d.

Tedesco

GRECIA

Ονομασια Προελεύσεως Ελεγχόμενη (ΟΠΕ) (Appellation d'origine controlée)

Tutti

V.q.p.r.d.

Greco

Ονομασια Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητος (ΟΠΑΠ) (Appellation d'origine de qualité supérieure)

Tutti

V.q.p.r.d.

Greco

Οίνος γλυκός φυσικός (Vin doux naturel)

Μoσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphne de Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodaphne de Céphalonie), Σάμος (Samos), Σητεία (Sitia), Δαφνές (Dafnès), Σαντορίνη (Santorini)

V.l.q.p.r.d.

Greco

Οίνος φυσικώς γλυκός (Vin naturellement doux)

Vins de paille: Κεφαλληνίας (de Céphalonie), Δαφνές (de Dafnès), Λήμνου (de Lemnos), Πατρών (de Patras), Ρίου-Πατρών (de Rion de Patras), Ρόδου (de Rhodos), Σάμος(de Samos), Σητεία (de Sitia), Σαντορίνη (Santorini)

V.q.p.r.d.

Greco

Ονομασία κατά παράδοση (Onomasia kata paradosi)

Tutti

VDT con IG

Greco

Τοπικός Οίνος (vins de pays)

Tutti

VDT con IG

Greco

Αγρέπαυλη (Agrepavlis)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

Αμπέλι (Ampeli)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

Αμπελώνας (ες) (Ampelonas ès)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

Aρχοντικό (Archontiko)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

Κάβα (Cava)

Tutti

VDT con IG

Greco

Από διαλεκτούς αμπελώνες (Grand Cru)

Μoσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Σάμος (Samos)

V.l.q.p.r.d.

Greco

Ειδικά Επιλεγμένος (Grand réserve)

Tutti

V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Greco

Κάστρο (Kastro)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

Κτήμα (Ktima)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

Λιαστός (Liastos)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

Μετόχι (Metochi)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

Μοναστήρι (Monastiri)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

Νάμα (Nama)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

Νυχτέρι (Nychteri)

Σαντορίνη

V.q.p.r.d.

Greco

Ορεινό κτήμα (Orino Ktima)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

Ορεινός αμπελώνας (Orinos Ampelonas)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

Πύργος (Pyrgos)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

Επιλογή ή Επιλεγμένος (Réserve)

Tutti

V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Greco

Παλαιωθείς επιλεγμένος (Vieille réserve)

Tutti

V.l.q.p.r.d.

Greco

Βερντέα (Verntea)

Ζάκυνθος

VDT con IG

Greco

Vinsanto

Σαντορίνη

V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Greco

SPAGNA

Denominacion de origen (DO)

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Denominacion de origen calificada (DOCa)

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Vino dulce natural

Tutti

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Vino generoso

 (1)

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Vino generoso de licor

 (2)

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Vino de la Tierra

Tous

VDT con IG

 

Aloque

DO Valdepeñas

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Amontillado

DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Añejo

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Spagnolo

Añejo

DO Malaga

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Chacoli / Txakolina

DO Chacoli de Bizkaia

DO Chacoli de Getaria

DO Chacoli de Alava

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Clásico

DO Abona

DO El Hierro

DO Lanzarote

DO La Palma

DO Tacoronte-Acentejo

DO Tarragona

DO Valle de Güimar

DO Valle de la Orotava

DO Ycoden-Daute-Isora

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Cream

DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

DO Málaga

DO Condado de Huelva

V.l.q.p.r.d.

Inglese

Criadera

DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

DO Málaga

DO Condado de Huelva

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Criaderas y Soleras

DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

DO Málaga

DO Condado de Huelva

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Crianza

Tutti

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Dorado

DO Rueda

DO Malaga

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Fino

DO Montilla Moriles

DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Fondillon

DO Alicante

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Gran Reserva

Tutti i v.q.p.r.d.

Cava

V.q.p.r.d.

V.s.q.p.r.d

Spagnolo

Lágrima

DO Málaga

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Noble

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Spagnolo

Noble

DO Malaga

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Oloroso

DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla- Moriles

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Pajarete

DO Málaga

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Pálido

DO Condado de Huelva

DO Rueda

DO Málaga

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Palo Cortado

DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla- Moriles

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Primero de cosecha

DO Valencia

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Rancio

Tutti

V.q.p.r.d.,

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Raya

DO Montilla-Moriles

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Reserva

Tutti

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Sobremadre

DO vinos de Madrid

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Solera

DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

DO Málaga

DO Condado de Huelva

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Superior

Tutti

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Trasañejo

DO Málaga

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Vino Maestro

DO Málaga

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Vendimia inicial

DO Utiel-Requena

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Viejo

Tutti

V.l.q.p.r.d., v.q.p.r.d. e VDT con IG

Spagnolo

Vino de tea

DO La Palma

V.q.p.r.d.

Spagnolo

FRANCIA

Appellation d'origine contrôlée

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Francese

Appellation contrôlée

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

 

Appellation d'origine Vin Délimité de qualité supérieure

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Francese

Vin doux naturel

AOC Banyuls, Banyuls Grand Cru, Muscat de Frontignan, Grand Roussillon, Maury, Muscat de Beaume de Venise, Muscat du Cap Corse, Muscat de Lunel, Muscat de Mireval, Muscat de Rivesaltes, Muscat de St Jean de Minervois, Rasteau, Rivesaltes

V.q.p.r.d.

Francese

Vin de pays

Tutti

VDT con IG

Francese

Ambré

Tutti

V.l.q.p.r.d. e VDT con IG

Francese

Château

Tutti

V.q.p.r.d., e v.l.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

Francese

Clairet

AOC Bourgogne AOC Bordeaux

V.q.p.r.d.

Francese

Claret

AOC Bordeaux

V.q.p.r.d.

Francese

Clos

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Francese

Cru Artisan

AOCMédoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe

V.q.p.r.d.

Francese

Cru Bourgeois

AOC Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe

V.q.p.r.d.

Francese

Cru Classé,éventuellement précédé de :

 

Grand,

 

Premier Grand,

 

Deuxième,

 

Troisième,

 

Quatrième,

 

Cinquième.

AOC Côtes de Provence, Graves, St Emilion Grand Cru, Haut-Médoc, Margaux, St Julien, Pauillac, St Estèphe, Sauternes, Pessac Léognan, Barsac

V.q.p.r.d.

Francese

Edelzwicker

AOC Alsace

V.q.p.r.d.

Tedesco

Grand Cru

AOC Alsace, Banyuls, Bonnes Mares, Chablis, Chambertin, Chapelle Chambertin, Chambertin Clos-de-Bèze, Mazoyeres ou Charmes Chambertin, Latricières-Chambertin, Mazis Chambertin, Ruchottes Chambertin, Griottes-Chambertin,Clos de la Roche, Clos Saint Denis, Clos de Tart, Clos de Vougeot, Clos des Lambray, Corton, Corton Charlemagne, Charlemagne, Echézeaux, Grand Echézeaux, La Grande Rue, Montrachet, Chevalier-Montrachet, Bâtard-Montrachet, Bienvenues-Bâtard-Montrachet, Criots-Bâtard-Montrachet, Musigny, Romanée St Vivant, Richebourg, Romanée-Conti, La Romanée, La Tâche, St Emilion

V.q.p.r.d.

Francese

Grand Cru

Champagne

V.s.q.p.r.d.

Francese

Hors d'âge

AOC Rivesaltes

V.l.q.p.r.d.

Francese

Passe-tout-grains

AOC Bourgogne

V.q.p.r.d.

Francese

Premier Cru

AOC Aloxe Corton, Auxey Duresses, Beaune, Blagny, Chablis, Chambolle Musigny, Chassagne Montrachet, Champagne, , Côtes de Brouilly, , Fixin, Gevrey Chambertin, Givry, Ladoix, Maranges, Mercurey, Meursault, Monthélie, Montagny, Morey St Denis, Musigny, Nuits, Nuits-Saint-Georges, Pernand-Vergelesses, Pommard, Puligny-Montrachet, , Rully, Santenay, Savigny-les-Beaune,St Aubin, Volnay, Vougeot, Vosne-Romanée

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

Francese

Primeur

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Francese

Rancio

AOC Grand Roussillon, Rivesaltes, Banyuls, Banyuls grand cru, Maury, Clairette du Languedoc, Rasteau

V.l.q.p.r.d.

Francese

Sélection de grains nobles

AOC Alsace, Alsace Grand cru, Monbazillac, Graves supérieures, Bonnezeaux, Jurançon, Cérons, Quarts de Chaume, Sauternes, Loupiac, Côteaux du Layon, Barsac, Ste Croix du Mont, Coteaux de l'Aubance, Cadillac

V.q.p.r.d.

Francese

Sur Lie

AOC Muscadet, Muscadet –Coteaux de la Loire, Muscadet-Côtes de Grandlieu, Muscadet- Sèvres et Maine, AOVDQS Gros Plant du Pays Nantais, VDT avec IG Vin de pays d'Oc et Vin de pays des Sables du Golfe du Lion

V.q.p.r.d.,

VDT con IG

Francese

Tuilé

AOC Rivesaltes

V.l.q.p.r.d.

Francese

Vendanges tardives

AOC Alsace, Jurançon

V.q.p.r.d.

Francese

Villages

AOC Anjou, Beaujolais, Côte de Beaune, Côte de Nuits, Côtes du Rhône, Côtes du Roussillon, Mâcon

V.q.p.r.d.

Francese

Vin de paille

AOC Côtes du Jura, Arbois, L'Etoile, Hermitage

V.q.p.r.d.

Francese

Vin jaune

AOC du Jura (Côtes du Jura, Arbois, L'Etoile, Château-Châlon)

V.q.p.r.d.

Francese

ITALIA

Denominazione di Origine Controllata / D.O.C.

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e mosti di uve parzialmente fermentati con IG

Italiano

Denominazione di Origine Controllata e Garantita / D.O.C.G.

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e mosti di uve parzialmente fermentati con IG

Italiano

Vino Dolce Naturale

Tutti

V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Italiano

Inticazione geografica tipica (IGT)

Tutti

VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG

Italiano

Landwein

Vini con IG della provincia autonoma di Bolzano

VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG

Tedesco

Vin de pays

Vini con IG della regione Valle d'Aosta

VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG

Francese

Alberata o vigneti ad alberata

DOC Aversa

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

Italiano

Amarone

DOC Valpolicella

V.q.p.r.d.

Italiano

Ambra

DOC Marsala

V.q.p.r.d.

Italiano

Ambrato

DOC Malvasia delle Lipari

DOC Vernaccia di Oristano

V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Italiano

Annoso

DOC Controguerra

V.q.p.r.d.

Italiano

Apianum

DOC Fiano di Avellino

V.q.p.r.d.

Latino

Auslese

DOC Caldaro e Caldaro classico- Alto Adige

V.q.p.r.d.

Tedesco

Barco Reale

DOC Barco Reale di Carmignano

V.q.p.r.d.

Italiano

Brunello

DOC Brunello di Montalcino

V.q.p.r.d.

Italiano

Buttafuoco

DOC Oltrepò Pavese

V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d.

Italiano

Cacc'e mitte

DOC Cacc'e Mitte di Lucera

V.q.p.r.d.

Italiano

Cagnina

DOC Cagnina di Romagna

V.q.p.r.d.

Italiano

Cannellino

DOC Frascati

V.q.p.r.d.

Italiano

Cerasuolo

DOC Cerasuolo di Vittoria

DOC Montepulciano d'Abruzzo

V.q.p.r.d.

Italiano

Chiaretto

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e VDT con IG

Italiano

Ciaret

DOC Monferrato

V.q.p.r.d.

Italiano

Château

DOC de la région Valle d'Aosta

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Francese

Classico

Tutti

V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Italiano

Dunkel

DOC Alto Adige

DOC Trentino

V.q.p.r.d.

Tedesco

Est !Est ! !Est ! ! !

DOC Est !Est ! !Est ! ! ! di Montefiascone

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

Latino

Falerno

DOC Falerno del Massico

V.q.p.r.d.

Italiano

Fine

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Fior d'Arancio

DOC Colli Euganei

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.,

VDT con IG

Italiano

Falerio

DOC Falerio dei colli Ascolani

V.q.p.r.d.

Italiano

Flétri

DOC Valle d'Aosta o Vallée d'Aoste

V.q.p.r.d.

Italiano

Garibaldi Dolce (ou GD)

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Governo all'uso toscano

DOCG Chianti / Chianti Classico

IGT Colli della Toscana Centrale

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Italiano

Gutturnio

DOC Colli Piacentini

V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d.

Italiano

Italia Particolare (ou IP)

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Klassisch / Klassisches Ursprungsgebiet

DOC Caldaro

DOC Alto Adige (avec la dénomination Santa Maddalena e Terlano)

V.q.p.r.d.

Tedesco

Kretzer

DOC Alto Adige

DOC Trentino

DOC Teroldego Rotaliano

V.q.p.r.d.

Tedesco

Lacrima

DOC Lacrima di Morro d'Alba

V.q.p.r.d.

Italiano

Lacryma Christi

DOC Vesuvio

V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Italiano

Lambiccato

DOC Castel San Lorenzo

V.q.p.r.d.

Italiano

London Particolar (ou LP ou Inghilterra)

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Morellino

DOC Morellino di Scansano

V.q.p.r.d.

Italiano

Occhio di Pernice

DOC Bolgheri, Vin Santo Di Carmignano, Colli dell'Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Cortona, Elba, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, San Gimignano, Sant'Antimo, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano

V.q.p.r.d.

Italiano

Oro

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Pagadebit

DOC pagadebit di Romagna

V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Italiano

Passito

Tutti

V.l.q.p.r.d., v.q.p.r.d. e VDT con IG

Italiano

Ramie

DOC Pinerolese

V.q.p.r.d.

Italiano

Rebola

DOC Colli di Rimini

V.q.p.r.d.

Italiano

Recioto

DOC Valpolicella

DOC Gambellara

DOCG Recioto di Soave

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

Italiano

Riserva

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Italiano

Rubino

DOC Garda Colli Mantovani

DOC Rubino di Cantavenna

DOC Teroldego Rotaliano

DOC Trentino

V.q.p.r.d.

Italiano

Rubino

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Sangue di Giuda

DOC Oltrepò Pavese

V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d.

Italiano

Scelto

Tutti

V.q.p.r.d.

Italiano

Sciacchetrà

DOC Cinque Terre

V.q.p.r.d.

Italiano

Sciac-trà

DOC Pornassio o Ormeasco di Pornassio

V.q.p.r.d.

Italiano

Sforzato, Sfursàt

DO Valtellina

V.q.p.r.d.

Italiano

Spätlese

DOC / IGT de Bolzano

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Soleras

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Stravecchio

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Strohwein

DOC / IGT de Bolzano

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Superiore

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Italiano

Superiore Old Marsala (ou SOM)

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Torchiato

DOC Colli di Conegliano

V.q.p.r.d.

Italiano

Torcolato

DOC Breganze

V.q.p.r.d.

Italiano

Vecchio

DOC Rosso Barletta, Aglianico del Vuture, Marsala, Falerno del Massico

V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.r

Italiano

Vendemmia Tardiva

Tutti

V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., VDT con IG

Italiano

Verdolino

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Italiano

Vergine

DOC Marsala

DOC Val di Chiana

V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Italiano

Vermiglio

DOC Colli dell Etruria Centrale

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Vino Fiore

Tutti

V.q.p.r.d.

Italiano

Vino Nobile

Vino Nobile di Montepulciano

V.q.p.r.d.

Italiano

Vino Novello o Novello

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Italiano

Vin santo / Vino Santo / Vinsanto

DOC et DOCG Bianco dell'Empolese, Bianco della Valdinievole, Bianco Pisano di San Torpé, Bolgheri, Candia dei Colli Apuani, Capalbio, Carmignano, Colli dell'Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Colli del Trasimeno, Colli Perugini, Colli Piacentini, Cortona, Elba, Gambellera, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, Montescudaio, Offida, Orcia, Pomino, San Gimignano, San'Antimo, Val d'Arbia, Val di Chiana, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano, Trentino

V.q.p.r.d.

Italiano

Vivace

Tutti

V.l.q.p.r.d., v.q.p.r.d. e VDT con IG

Italiano

CIPRO

Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης(ΟΕΟΠ)

Tutti

V.q.p.r.d.

Greco

Τοπικός Οίνος

(Regional Wine)

Tutti

VDT con IG

Greco

Μοναστήρι (Monastiri)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

Κτήμα (Ktima)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

Αμπελώνας (-ες)

(Ampelonas (-es))

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

Μονή (Moni)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

LUSSEMBURGO

Marque nationale

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

Francese

Appellation contrôlée

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

Francese

Appellation d'origine controlée

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

Francese

Vin de pays

Tutti

VDT con IG

Francese

Grand premier cru

Tutti

V.q.p.r.d.

Francese

Premier cru

Tutti

V.q.p.r.d.

Francese

Vin classé

Tutti

V.q.p.r.d.

Francese

Château

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

Francese

UNGHERIA

minőségi bor

Tutti

V.q.p.r.d.

Ungherese

különleges minőségű bor

Tutti

V.q.p.r.d.

Ungherese

fordítás

Tokaj / -i

V.q.p.r.d.

Ungherese

máslás

Tokaj / -i

V.q.p.r.d.

Ungherese

szamorodni

Tokaj / -i

V.q.p.r.d.

Ungherese

aszú … puttonyos, completed by the numbers 3-6

Tokaj / -i

V.q.p.r.d.

Ungherese

aszúeszencia

Tokaj / -i

V.q.p.r.d.

Ungherese

eszencia

Tokaj / -i

V.q.p.r.d.

Ungherese

Tájbor

Tutti

VDT con IG

Ungherese

Bikavér

Eger, Szekszárd

V.q.p.r.d.

Ungherese

késői szüretelésű bor

Tutti

V.q.p.r.d.

Ungherese

válogatott szüretelésű bor

Tutti

V.q.p.r.d.

Ungherese

muzeális bor

Tutti

V.q.p.r.d.

Ungherese

Siller

Tutti

VDT con IG e v.q.p.r.d.

Ungherese

AUSTRIA

Qualitätswein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Qualitätswein besonderer Reife und Leseart / Prädikatswein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Ausbruch / Ausbruchwein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Auslese / Auslesewein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Beerenauslese (wein)

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Eiswein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Kabinett / Kabinettwein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Schilfwein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Spätlese / Spätlesewein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Strohwein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Trockenbeerenauslese

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Landwein

Tutti

VDT con IG

 

Ausstich

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Auswahl

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Bergwein

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Klassik / Classic

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Erste Wahl

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Hausmarke

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Heuriger

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Jubiläumswein

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Reserve

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Schilcher

Steiermark

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Sturm

Tutti

Mosti di uve parzialmente fermentati con IG

Tedesco

PORTOGALLO

Denominação de origem (DO)

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Portoghese

Denominação de origem controlada (DOC)

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Portoghese

Indicação de proveniencia regulamentada (IPR)

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Portoghese

Vinho doce natural

Tutti

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Vinho generoso

DO Porto, Madeira, Moscatel de Setúbal, Carcavelos

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Vinho regional

Tutti

VDT con IG

Portoghese

Canteiro

DO Madeira

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Colheita Seleccionada

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Portoghese

Crusted / Crusting

DO Porto

V.l.q.p.r.d.

Inglese

Escolha

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Portoghese

Escuro

DO Madeira

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Fino

DO Porto

DO Madeira

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Frasqueira

DO Madeira

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Garrafeira

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Lágrima

DO Porto

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Leve

Table wine with GI Estremadura e Ribatejano

DO Madeira, DO Porto

VDT con IG

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Nobre

DO Dão

V.q.p.r.d.

Portoghese

Reserva

Tutti

V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., VDT con IG

Portoghese

Reserva velha (o grande reserva)

DO Madeira

V.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Portoghese

Ruby

DO Porto

V.l.q.p.r.d.

Inglese

Solera

DO Madeira

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Super reserve

Tutti

V.s.q.p.r.d.

Portoghese

Superior

Tutti

V.l.q.p.r.d., v.q.p.r.d. e VDT con IG

Portoghese

Tawny

DO Porto

V.l.q.p.r.d.

Inglese

Vintage supplemented by Late Bottle (LBV) ou Character

DO Porto

V.l.q.p.r.d.

Inglese

Vintage

DO Porto

V.l.q.p.r.d. Inglese

Inglese

SLOVENIA

Penina

Tutti

V.s.q.p.r.d.

Sloveno

pozna trgatev

Tutti

V.q.p.r.d.

Sloveno

Izbor

Tutti

V.q.p.r.d.

Sloveno

jagodni izbor

Tutti

V.q.p.r.d.

Sloveno

suhi jagodni izbor

Tutti

V.q.p.r.d.

Sloveno

ledeno vino

Tutti

V.q.p.r.d.

Sloveno

arhivsko vino

Tutti

V.q.p.r.d.

Sloveno

mlado vino

Tutti

V.q.p.r.d.

Sloveno

Cviček

Dolenjska

V.q.p.r.d.

Sloveno

Teran

Kras

V.q.p.r.d.

Sloveno

SLOVACCHIA

Forditáš

Tokaj / -ská / -ský / -ské

V.q.p.r.d.

Slovacco

Mášláš

Tokaj / -ská / -ský / -ské

V.q.p.r.d.

Slovacco

Samorodné

Tokaj / -ská / -ský / -ské

V.q.p.r.d.

Slovacco

výber … putňový, completed by the numbers 3-6

Tokaj / -ská / -ský / -ské

V.q.p.r.d.

Slovacco

výberová esencia

Tokaj / -ská / -ský / -ské

V.q.p.r.d.

Slovacco

Esencia

Tokaj / -ská / -ský / -ské

V.q.p.r.d.

Slovacco

BULGARIA

Гарантирано наименование за произход

(ГНП)

(guaranteed appellation of origin)

Tutti

V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Bulgaro

Гарантирано наименование за произход

(ГНП)

(guaranteed appellation of origin)

Tutti

V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Bulgaro

Гарантирано и контролирано наименование за произход

(ГКНП)

(guaranteed and controlled appellation of origin)

Tutti

V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Bulgaro

Благородно сладко вино (БСВ)

(noble sweet wine)

Tutti

V.l.q.p.r.d.

Bulgaro

регионално вино

(Regional wine)

Tutti

VDT con IG

Bulgaro

Ново

(young)

Tutti

V.q.p.r.d.

VDT con IG

Bulgaro

Премиум

(premium)

Tutti

VDT con IG

Bulgaro

Резерва

(reserve)

Tutti

V.q.p.r.d.

VDT con IG

Bulgaro

Премиум резерва

(premium reserve)

Tutti

VDT con IG

Bulgaro

Специална резерва

(special reserve)

Tutti

V.q.p.r.d.

Bulgaro

Специална селекция (special selection)

Tutti

V.q.p.r.d.

Bulgaro

Колекционно (collection)

Tutti

V.q.p.r.d.

Bulgaro

Премиум оук, или първо зареждане в бъчва

(premium oak)

Tutti

V.q.p.r.d.

Bulgaro

Беритба на презряло грозде

(vintage of overripe grapes)

Tutti

V.q.p.r.d.

Bulgaro

Розенталер

(Rosenthaler)

Tutti

V.q.p.r.d.

Bulgaro

ROMANIA

Vin cu denumire de origine controlată

(D.O.C.)

Tutti

V.q.p.r.d.

Rumeno

Cules la maturitate deplină (C.M.D.)

Tutti

V.q.p.r.d.

Rumeno

Cules târziu (C.T.)

Tutti

V.q.p.r.d.

Rumeno

Cules la înnobilarea boabelor (C.I.B.)

Tutti

V.q.p.r.d.

Rumeno

Vin cu indicație geografică

Tutti

Tutti VDT con IG

Rumeno

Rezervă

Tutti

V.q.p.r.d.

Rumeno

Vin de vinotecă

Tutti

V.q.p.r.d.

Rumeno

PARTE B:   IN SERBIA

Elenco delle menzioni tradizionali specifiche per i vini

Menzioni tradizionali specifiche

Vini interessati

Categoria di vini

Контролисано порекло / K.П.

(Kontrolisano poreklo / K.P.)

Tutti

Vini da tavola con indicazione geografica

(prodotti in una regione)

Контролисано порекло и квалитет / K.П.K.

(Kontrolisano poreklo i kvalitet / K.P.K.)

Tutti

V.q.p.r.d.

(prodotti in una regione determinata)

Контролисано порекло и гарантован квалитет / K.П.Г.

(Kontorlisano poreklo i garantovan kvalitet / K.P.G.)

Tutti

V.q.p.r.d.,

(prodotti in una sottoregione)


Elenco delle menzioni tradizionali complementari per i vini

Menzioni tradizionali complementari

Vini interessati

Categoria di vini

Lingua

Сопствена берба

(Production from own vineyards)

Tutti

VDT con IG, v.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Serbo

Архивско вино

(Reserve)

Tutti

V.q.p.r.d.

Serbo

Касна берба

(Late harvest)

Tutti

V.q.p.r.d.

Serbo

Суварак

(Overripe grapes)

Tutti

V.q.p.r.d.

Serbo

Младо вино

(Young wine)

Tutti

VDT con IG e v.q.p.r.d.

Serbo


(1)  Si tratta dei v.l.q.p.r.d. di cui all'allegato VI, sezione L, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio.

(2)  Si tratta dei v.l.q.p.r.d. di cui all'allegato VI, sezione L, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio.

Appendice 3

ELENCO DEI PUNTI DI CONTATTO

(di cui all'articolo 12 dell'allegato II del protocollo 2)

(a)

Serbia

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management

Nemanjina 22-26

11000 Beograd

Serbia

Telefono: +381 11 3611880

Fax: +381 11 3631652

e-mail: m.davidovic@minpolj.sr.gov.yu

(b)

Comunità

Commissione europea

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

Direzione B - Affari interni II

Capo unità B.2 Allargamento

B-1049 Bruxelles / Brussel

Belgio

Telefono: +32 2 299 11 11

Fax: +32 2 296 62 92

e-mail: AGRI-EC-Serbia-winetrade@ec.europa.eu

PROTOCOLLO 3

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo tra la Comunità e la Serbia

INDICE

TITOLO I   DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Definizioni

TITOLO II   DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2

Requisiti generali

Articolo 3

Cumulo nella Comunità

Articolo 4

Cumulo in Serbia

Articolo 5

Prodotti interamente ottenuti

Articolo 6

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

Articolo 7

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Articolo 8

Unità da prendere in considerazione

Articolo 9

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Articolo 10

Assortimenti

Articolo 11

Elementi neutri

TITOLO III   REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 12

Principio di territorialità

Articolo 13

Trasporto diretto

Articolo 14

Esposizioni

TITOLO IV   RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 15

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

TITOLO V   PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 16

Requisiti generali

Articolo 17

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

Articolo 18

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

Articolo 19

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

Articolo 20

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Articolo 21

Contabilità separata

Articolo 22

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

Articolo 23

Esportatore autorizzato

Articolo 24

Validità della prova dell'origine

Articolo 25

Presentazione della prova dell'origine

Articolo 26

Importazioni con spedizioni scaglionate

Articolo 27

Esonero dalla prova dell'origine

Articolo 28

Documenti giustificativi

Articolo 29

Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

Articolo 30

Discordanze ed errori formali

Articolo 31

Importi espressi in euro

TITOLO VI   MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 32

Assistenza reciproca

Articolo 33

Verifica delle prove dell'origine

Articolo 34

Composizione delle controversie

Articolo 35

Sanzioni

Articolo 36

Zone franche

TITOLO VII   CEUTA E MELILLA

Articolo 37

Attuazione del presente protocollo

Articolo 38

Condizioni speciali

TITOLO VIII   DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39

Modifiche del presente protocollo

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato I:

Note introduttive all'elenco dell'allegato II

Allegato II:

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

Allegato III:

Facsimile del certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato di circolazione EUR.1

Allegato IV:

Testo della dichiarazione su fattura

Allegato V:

Prodotti esclusi dal cumulo di cui agli articoli 3 e 4

DICHIARAZIONI COMUNI

Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra

Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

a)

per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche;

b)

per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

c)

per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

d)

per «merci» si intendono sia i materiali che i prodotti;

e)

per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);

f)

per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante - nella Comunità o in Serbia - nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

g)

per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Serbia;

h)

per «valore dei materiali originari» si intende il valore di detti materiali definito, mutatis mutandis, alla lettera g);

i)

per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originario degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nella Comunità o in Serbia;

j)

per «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo «sistema armonizzato» o «SA»;

k)

il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

l)

con il termine «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;

m)

il termine «territori» comprende anche le acque territoriali.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2

Requisiti generali

1.   Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:

a)

i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 5;

b)

i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6;

2.   Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Serbia:

a)

i prodotti interamente ottenuti in Serbia ai sensi dell'articolo 5;

b)

i prodotti ottenuti in Serbia in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Serbia di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6.

Articolo 3

Cumulo nella Comunità

1.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari della Comunità i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Serbia, della Comunità o di qualsiasi paese o territorio coinvolto nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (1), o utilizzando materiali originari della Turchia a cui si applica la decisione 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 (2), a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle previste dall'articolo 7, all'interno della Comunità. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

2.   Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della Comunità non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario della Comunità soltanto se il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori di cui al paragrafo 1. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione nella Comunità.

3.   I prodotti originari di uno dei paesi o territori elencati al paragrafo 1 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella Comunità conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi o territori.

4.   Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:

a)

un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi o territori coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione;

b)

i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste da l presente protocollo;

e

c)

siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e in Serbia, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo.

Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C).

La Comunità fornisce alla Serbia, per il tramite della Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi o territori elencati al paragrafo 1.

I prodotti dell'allegato V sono esclusi dal cumulo di cui al presente articolo.

Articolo 4

Cumulo in Serbia

1.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, sono considerati originari della Serbia i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Comunità, della Serbia o di qualsiasi paese o territorio coinvolto nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (3) o utilizzando materiali originari della Turchia a cui si applica la decisione 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 (4), a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle previste dall'articolo 7, all'interno della Serbia. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

2.   Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in Serbia non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario della Serbia soltanto se il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori di cui al paragrafo 1. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione in Serbia.

3.   I prodotti originari di uno dei paesi o territori elencati al paragrafo 1 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione in Serbia conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi o territori.

4.   Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:

a)

un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi o territori coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione;

b)

i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo;

e

c)

siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e in Serbia, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo.

Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C).

La Serbia fornisce alla Comunità, per il tramite della Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi, comprese le date di entrata in vigore, e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi o territori elencati al paragrafo 1.

I prodotti dell'allegato V sono esclusi dal cumulo di cui al presente articolo.

Articolo 5

Prodotti interamente ottenuti

1.   Si considerano «interamente ottenuti» nella Comunità o in Serbia:

a)

i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

b)

i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c)

gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d)

i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

e)

i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

f)

i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità o della Serbia, con le loro navi;

g)

i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);

h)

gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;

i)

gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

j)

i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché esse abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

k)

le merci ottenute sul loro territorio esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere a)-j).

2.   Le espressioni «le loro navi» e «le loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:

a)

che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Serbia,

b)

che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o della Serbia,

c)

che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini di Stati membri della Comunità o della Serbia, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o della Serbia e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;

d)

il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o della Serbia;

e

e)

il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini di uno Stato membro della Comunità o della Serbia.

Articolo 6

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1.   Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

2.   In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:

a)

il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

b)

l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.

Articolo 7

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1.   Fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

a)

le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

b)

la scomposizione e composizione di confezioni;

c)

il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

d)

la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;

e)

semplici operazioni di pittura e lucidatura;

f)

la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;

g)

operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;

h)

la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

i)

l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;

j)

il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

k)

le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

l)

l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;

m)

la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;

n)

il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

o)

il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere a)-n);

p)

la macellazione degli animali.

2.   Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Serbia su quel prodotto.

Articolo 8

Unità da prendere in considerazione

1.   L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

a)

quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

b)

quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell'applicare le disposizioni del presente protocollo.

2.   Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Articolo 9

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e che sono inclusi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 10

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 11

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua produzione:

a)

energia e combustibile;

b)

impianti e attrezzature;

c)

macchine e utensili;

d)

merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale del prodotto.

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 12

Principio di territorialità

1.   Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Serbia, fatto salvo il disposto degli articoli 3 e 4 e del paragrafo 3 del presente articolo.

2.   Fatti salvi gli articoli 3 e 4, le merci originarie esportate dalla Comunità o dalla Serbia verso un altro paese e successivamente reimportate nella Comunità o in Serbia sono considerate non originarie, a meno che non si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

a)

che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate;

e

b)

che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione. 3.

3.   L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o della Serbia sui materiali esportati dalla Comunità o dalla Serbia e successivamente reimportati, purché:

a)

i suddetti materiali siano interamente ottenuti nella Comunità o in Serbia o siano stati sottoposti a una lavorazione o trasformazione che va oltre le operazioni di cui all'articolo 7, prima della loro esportazione;

e

b)

si possa dimostrare alle autorità doganali che:

i)

le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati;

e

ii)

il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o della Serbia non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è addotto il carattere originario.

4.   Ai fini del paragrafo 3, le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori della Comunità o della Serbia. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o della Serbia con l'applicazione del presente articolo non devono superare la percentuale indicata.

5.   Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per «valore aggiunto totale» si intendono tutti i costi accumulati al di fuori della Comunità o della Serbia, compreso il valore dei materiali aggiunti.

6.   I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II e che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale dell'articolo 6, paragrafo 2.

7.   I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

8.   Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori della Comunità o della Serbia sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.

Articolo 13

Trasporto diretto

1.   Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati tra la Comunità e la Serbia direttamente o attraverso i territori degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o della Serbia.

2.   La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

a)

un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; o

b)

un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

i)

un'esatta descrizione dei prodotti;

ii)

la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati;

e

iii)

la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; o

c)

in mancanza dei suddetti documenti, qualsiasi documento probatorio.

Articolo 14

Esposizioni

1.   I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese o territorio diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4 e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità o in Serbia beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

a)

un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dalla Serbia nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

b)

l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità o in Serbia;

c)

i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;

e

d)

dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2.   Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V. Vi figurano la denominazione e l'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3.   Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 15

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

1.   I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità, della Serbia o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunità o in Serbia, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o oneri di effetto equivalente applicabili nella Comunità o in Serbia ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.

3.   L'esportatore di prodotti coperto da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

4.   Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell'articolo 9, e degli assortimenti definiti a norma dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari.

5.   Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica il presente accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione in base alle disposizioni del presente accordo.

TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 16

Requisiti generali

1.   I prodotti originari della Comunità importati in Serbia e i prodotti originari della Serbia importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione:

a)

di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III; o

b)

nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, di una dichiarazione (in appresso denominata «dichiarazione su fattura») rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione; il testo della dichiarazione su fattura figura nell'allegato IV.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, nei casi di cui all'articolo 27 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni del presente accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

Articolo 17

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1.   Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

2.   A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui facsimile figurano nell'allegato III. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto il presente accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.

3.   L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.

4.   Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità o della Serbia se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Serbia o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

5.   Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

6.   La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato.

7.   Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 18

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

1.   In deroga all'articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

a)

non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;

o

b)

viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

3.   Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4.   I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura in inglese: «ISSUED RETROSPECTIVELY»,

5.   Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella «Osservazioni» del certificato di circolazione EUR.1.

Articolo 19

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1.   In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2.   I duplicati così rilasciati devono recare la seguente dicitura in inglese: «DUPLICATE».

3.   Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella «Osservazioni» del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

4.   Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 20

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Serbia, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Serbia. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Articolo 21

Contabilità separata

1.   Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l'uso della cosiddetta «separazione contabile».

2.   Questo metodo deve poter garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati «originari» coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una divisione fisica delle scorte.

3.   Le autorità doganali possono concedere tale autorizzazione alle condizioni che giudicano appropriate.

4.   Il metodo è registrato e applicato conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.

5.   Il beneficiario di questa agevolazione può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda del caso, per i quantitativi di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.

6.   Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla in qualsiasi momento, qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.

Articolo 22

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

1.   La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

a)

da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23

o

b)

da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 euro.

2.   La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Serbia o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

3.   L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

4.   La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Le dichiarazioni manoscritte devono essere compilate con l'inchiostro e in stampatello.

5.   Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6.   La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

Articolo 23

Esportatore autorizzato

1.   Le autorità doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore (in appresso «esportatore autorizzato») che effettui frequenti esportazioni di prodotti a norma dell'accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

2.   Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.

3.   Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.

4.   Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5.   Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 24

Validità della prova dell'origine

1.   La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

2.   Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3.   Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 25

Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione del presente accordo.

Articolo 26

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci nn. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 27

Esonero dalla prova dell'origine

1.   Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.

2.   Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

3.   Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 euro se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 euro se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 28

Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 22, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Serbia o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in:

a)

una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

b)

documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Serbia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

c)

documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Serbia, rilasciati o compilati nella Comunità o in Serbia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

d)

certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Serbia in conformità del presente protocollo, o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, secondo norme di origine identiche alle norme del presente protocollo;

e)

prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o della Serbia in applicazione dell'articolo 12 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tale articolo.

Articolo 29

Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1.   L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

2.   L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 22, paragrafo 3.

3.   Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

4.   Le autorità doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

Articolo 30

Discordanze ed errori formali

1.   La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

2.   In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Articolo 31

Importi espressi in euro

1.   Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 27, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nella moneta nazionale degli Stati membri della Comunità, della Serbia o degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.

2.   Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 27, paragrafo 3 in base alla moneta utilizzata nella fattura, in funzione dell'importo fissato dal paese interessato.

3.   Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Questi importi vengono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano dal 1o gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi pertinenti a tutti i paesi interessati.

4.   Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, non si traduca in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione comporta una diminuzione del controvalore stesso.

5.   Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal comitato di associazione su richiesta della Comunità o della Serbia. Nel procedere a detta revisione, il consiglio di stabilizzazione e di associazione tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO VI

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 32

Assistenza reciproca

1.   Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità e della Serbia si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.

2.   Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e la Serbia si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Articolo 33

Verifica delle prove dell'origine

1.   Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali del paese di importazione abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

2.   Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese importatore rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

3.   Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

4.   Qualora le autorità doganali del paese di importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5.   I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Serbia o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

6.   Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Articolo 34

Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 33 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al comitato di stabilizzazione e di associazione.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.

Articolo 35

Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

Articolo 36

Zone franche

1.   La Comunità e la Serbia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

2.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o della Serbia importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

TITOLO VII

CEUTA E MELILLA

Articolo 37

Attuazione del presente protocollo

1.   L'espressione «la Comunità» utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.

2.   I prodotti originari della Serbia importati a Ceuta e a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee. La Serbia riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità.

3.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 38.

Articolo 38

Condizioni speciali

1.   Purché siano stati trasportati direttamente in base alle disposizioni dell'articolo 13, si considerano:

1.1.

prodotti originari di Ceuta e Melilla:

a)

i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

b)

i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

i)

che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6

oppure

ii)

che tali prodotti siano originari della Serbia o della Comunità e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 7;

1.2.

prodotti originari della Serbia:

a)

i prodotti interamente ottenuti in Serbia;

b)

i prodotti ottenuti in Serbia nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che:

i)

che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6

oppure

ii)

che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 7.

2.   Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

3.   L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture «Serbia» o «Ceuta e Melilla» nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.

4.   Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39

Modifiche del presente protocollo

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.


(1)  Come definito nelle conclusioni del Consiglio Affari generali dell'aprile 1997 e nella comunicazione della Commissione del maggio 1999 sul processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dei Balcani occidentali.

(2)  La decisione1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 si applica a prodotti diversi dai prodotti agricoli quali definiti nell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia e diversi dai prodotti di carbone e di acciaio quali definiti nell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

(3)  Come definito nelle conclusioni del Consiglio Affari generali dell'aprile 1997 e nella comunicazione della Commissione del maggio 1999 sul processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dei Balcani occidentali.

(4)  La decisione 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 si applica a prodotti diversi dai prodotti agricoli quali definiti nell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia e diversi dai prodotti di carbone e di acciaio quali definiti nell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

ALLEGATO I del Protocollo 3

Note introduttive all'elenco dell'allegato II

Nota 1

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del protocollo 3.

Nota 2

2.1.

Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex»; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

2.2.

Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

2.3.

Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.

2.4.

Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

Nota 3

3.1.

Le disposizioni dell'articolo 6 del protocollo 3 relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento di una parte contraente.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

3.2.

La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

3.3.

Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di «materiali di qualsiasi voce», si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa.

Tuttavia, l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce …» significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

3.4.

Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali. Ovviamente, ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

Ad esempio:

La regola per i tessuti di cui alle voci SA 5208-5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si debbano utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

3.5.

Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2. per quanto riguarda i tessili).

Ad esempio:

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

Ad esempio:

Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

3.6.

Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai superare la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4

4.1.

Nell'elenco, con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

4.2.

Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

4.3.

Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

4.4.

Nell'elenco, per «fibre sintetiche o artificiali in fiocco» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5

5.1.

Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).

5.2.

Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

seta;

lana;

peli grossolani di animali;

peli fini di animali;

crine di cavallo;

cotone;

materiali per la produzione della carta e carta;

lino;

canapa;

iuta ed altre fibre tessili liberiane;

sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;

cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;

filamenti sintetici;

filamenti artificiali;

filamenti conduttori elettrici;

fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;

fibre sintetiche in fiocco di poliestere;

fibre sintetiche in fiocco di poliammide;

fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;

fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;

fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;

fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;

fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;

altre fibre sintetiche in fiocco;

fibre artificiali in fiocco di viscosa;

altre fibre artificiali in fiocco;

filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;

filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;

prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;

altri prodotti di cui alla voce 5605.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è a sua volta un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

5.3.

Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati.

5.4.

Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica,» la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 6

6.1.

Quando, nell’elenco, viene fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

6.2.

Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli 50-63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63. Per lo stesso motivo, ciò non vieta neppure l'uso di chiusure lampo anche se queste normalmente contengono materiali tessili.

6.3.

Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50-63.

Nota 7

7.1.

I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:

a)

distillazione sotto vuoto;

b)

ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c)

cracking;

d)

reforming;

e)

estrazione mediante solventi selettivi;

f)

trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g)

polimerizzazione;

h)

alchilazione;

i)

isomerizzazione.

7.2.

I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

a)

distillazione sotto vuoto;

b)

ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c)

cracking;

d)

reforming;

e)

estrazione mediante solventi selettivi;

f)

trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g)

polimerizzazione;

h)

alchilazione;

i)

isomerizzazione;

j)

solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

k)

solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

l)

solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione);

m)

solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86;

n)

solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;

o)

solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dell'ozocerite, della cera di lignite o di torba, della paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

7.3.

Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

ALLEGATO II del Protocollo 3

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dal presente allegato dell'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti del presente allegato dell'accordo.

Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario

(1)

(2)

(3) o (4)

Capitolo 1

Animali vivi

Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti

 

Capitolo 2

Carne e frattaglie commestibili

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

Capitolo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex Capitolo 4

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove eccetto:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

0403

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti,

in cui tutti i succhi di frutta (eccetto i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati devono essere originari,

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 5

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; eccetto:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex ex 0502

Setole di maiale o di cinghiale, preparate

Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole

 

Capitolo 6

Piante vive e prodotti della floricoltura

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati devono essere interamente ottenuti,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 7

Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

Capitolo 8

Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni

Fabbricazione:

in cui tutti i tipi di frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti,

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 9

Caffè, tè, mate e spezie; eccetto:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

0901

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale

 

0902

Tè, anche aromatizzato

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale

 

ex ex 0910

Miscele di spezie

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale

 

Capitolo 10

Cereali

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex Capitolo 11

Prodotti della macinazione; malto; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; eccetto:

Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex ex 1106

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati

Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708

 

Capitolo 12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

1301

Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

 

– Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati

Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati

 

– altre

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 14

Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex Capitolo 15

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

1501

Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:

 

 

– Grassi di ossa o grassi di cascami

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506

 

– altre

Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207

 

1502

Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503

 

 

– Grassi di ossa o grassi di cascami

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506

 

– altre

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

1504

Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

– Frazioni solide

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504

 

– altre

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex ex 1505

Lanolina raffinata

Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505

 

1506

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

– Frazioni solide

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506

 

– altre

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

da 1507 a 1515

Oli vegetali e loro frazioni:

 

 

– Olio di soia, di arachide, di palma, di copra, di palmisti, di babassù, di tung e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

– Frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba

Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515

 

– altre

Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti,

in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513 may be used

 

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti,

in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513

 

Capitolo 16

Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

Fabbricazione:

a partire da animali del capitolo 1, e/o

in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex Capitolo 17

Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 1701

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

 

 

– Maltosio e fruttosio chimicamente puri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702

 

– Altri zuccheri in forma solida con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– altre

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari

 

ex ex 1703

Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 18

Cacao e sue preparazioni

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

 

 

– Estratti di malto

Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10

 

– altre

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

 

– contenenti, in peso, non più del 20 % di carni e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi

Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (eccetto il frumento duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti

 

– contenenti, in peso, più del 20 % di carni e frattaglie, di pesce, crostacei o molluschi

Fabbricazione:

in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (eccetto il frumento duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti,

in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

1903

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108

 

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione:

a partire da materiali non classificati alla voce 1806,

in cui tutti i cereali e la farina (ad eccezione del frumento duro e del granturco Zea indurata e i loro derivati) utilizzati sono interamente ottenuti, e

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelle del capitolo 11

 

ex Capitolo 20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante; eccetto:

Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex ex 2001

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 2004 ed ex ex 2005

Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

2006

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 2008

– Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole

Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

– Altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 21

Preparazioni alimentari diverse; eccetto

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui tutta la cicoria utilizzata è interamente ottenuta

 

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata; farina di senapa e senapa preparata:

 

 

– Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzate la farina di senapa o la senapa preparata

 

– Farina di senapa e senapa preparata

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale

 

ex ex 2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005

 

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 22

Bevande, liquidi alcolici ed aceti; eccetto:

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui tutta l'uva o tutti i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui tutti i succhi di frutta utilizzati (eccetto i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) devono essere originari

 

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

Fabbricazione:

a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208,

in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume

 

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenente alcole di distillazione

Fabbricazione:

from materials of any heading, except heading 2207 o 2208,

in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume

 

ex Capitolo 23

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 2301

Farina di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex ex 2303

Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso

Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto

 

ex ex 2306

Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3 %

Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere interamente ottenute

 

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

Fabbricazione:

in cui tutti i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati devono essere originari,

in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex Capitolo 24

Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; eccetto:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari

 

ex ex 2403

Tabacco da fumo

Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari

 

ex Capitolo 25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 2504

Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata

Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia

 

ex ex 2515

Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore inferiore o uguale 25 cm

Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm

 

ex ex 2516

Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm

Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm

 

ex ex 2518

Dolomite calcinata

Calcinazione della dolomite non calcinata

 

ex ex 2519

Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si può tuttavia utilizzare il carbonato di magnesio naturale (magnesite)

 

ex ex 2520

Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 2524

Fibre di amianto naturali

Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)

 

ex ex 2525

Mica in polvere

Triturazione della mica o dei residui di mica

 

ex ex 2530

Terre coloranti, calcinate o polverizzate

Calcinazione o triturazione di terre coloranti

 

Capitolo 26

Minerali, scorie e ceneri

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex Capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 2707

Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 2709

Oli greggi di minerali bituminosi

Distillazione distruttiva di materiali bituminosi

 

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (2)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2711

Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (2)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (2)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2714

Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2715

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi; eccetto:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 2805

«Mischmetall»

Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 2811

Triossido di zolfo

Fabbricazione a partire da diossido di zolfo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 2833

Solfato di alluminio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 2840

Perborato di sodio

Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 2852

Composti del mercurio di acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2915 e 2916 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Composti del mercurio di eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Composti del mercurio di composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2932 e 2933 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Composti del mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Composti del mercurio di acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Altri composti del mercurio di leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 29

Prodotti chimici organici; eccetto:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 2901

Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1)

o

 

 

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 2902

Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 2905

Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Possono essere tuttavia utilizzati gli alcolati metallici di questa voce a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 2932

– Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

– Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2933

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2934

Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 2939

Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 30

Prodotti farmaceutici; eccetto:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3002

Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:

 

 

– Prodotti costituiti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– altre

 

 

– – Sangue umano

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– – Sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– – Frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– – Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– – altre

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3003 e 3004

Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006):

 

 

– ottenuti a partire da amicacina della voce 2941

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 3003 e 3004 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– altre

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 3003 e 3004 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 3006

– Rifiuti farmaceutici elencati nella nota 4, lettera k), di questo capitolo

Si terrà conto dell'origine del prodotto secondo la classificazione originaria

 

– Barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l’odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili:

 

 

– fatte di materie plastiche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

 

– fatte di stoffe

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali

fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non

cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

o

sostanze chimiche o paste tessili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

– Dispositivi per stomia

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 31

Concimi; eccetto:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3105

Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:

nitrato di sodio

calciocianamide

solfato di potassio

solfato di magnesio e di potassio

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; eccetto: eccetto:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3201

Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati

Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3205

Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo (3)

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3203, 3204 e 3205. Possono essere tuttavia utilizzati i materiali della voce 3205 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta; eccetto:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3301

Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un «gruppo» diverso (4) di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; eccetto:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3403

Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3404

Cere artificiali e cere preparate:

 

 

– a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– altre

Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto:

gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516,

gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823,

i materiali della voce 3404

Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; eccetto:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

 

 

– Eteri ed esteri di amidi e fecole

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

– altre

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3507

Enzimi preparati non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia; eccetto:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3701

Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:

 

 

– Pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la fotografia a colori, in caricatori

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3701 e 3702. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della voce 3702 a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

– altre

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3701 e 3702. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 3701 e 3702 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3702

Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3704

Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci da 3701 a 3704

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche; eccetto:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3801

– Grafite colloidale in sospensione nell'olio e grafite semicolloidale; pasta di carbonio per elettrodi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– Grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3803

Tallol raffinato

Raffinazione di tallol greggio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3805

Essenza di trementina al solfato, depurata

Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3806

Gomme-esteri

Fabbricazione a partire da acidi resinici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3807

Pece nera (pece di catrame vegetale)

Distillazione del catrame di legno

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3808

Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3809

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3810

Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3811

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali :

 

 

– Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– altro

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3812

Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3813

Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3814

Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3818

Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3819

Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3820

Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 3821

Mezzi di coltura preparati per la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3822

Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:

 

 

– Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

– Alcoli grassi industriali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823

 

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

 

 

– – I seguenti prodotti della presente voce:

– –

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali

– –

Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri

– –

Sorbitolo diverso da quello della voce 2905

– –

Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali

– –

scambiatori di ioni

– –

composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche

– –

Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas

– –

Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante

– –

Acidi sulfonaftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi naftenici

– –

Oli di flemma e olio di Dippel

– –

Miscele di sali aventi differenti anioni

– –

Paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

– altro

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 3901 a 3915

Materie plastiche nelle forme primarie, cascami, ritagli e avanzi di plastica; eccetto i prodotti delle voci ex ex 3907 e 3912 per i quali la relativa regola è specificata in appresso:

 

 

– Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

– altro

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3907

– Copolimeri, ottenuti da policarbonati e copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

 

– Poliestere

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)

 

3912

Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 3916 a 3921

Semilavorati e lavori di materie plastiche; eccetto le voci ex ex 3916, ex ex 3917, ex ex 3920 ed ex ex 3921, per le quali valgono le regole seguenti:

 

 

– Prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

– altro:

 

 

– – Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

– – altro

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3916 ed ex ex 3917

Profilati e tubi

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3920

– Lastre o pellicole ionomere

Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

– Fogli di cellulosa rigenerata, poliammidi o polietilene

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 3921

Fogli di plastica, metallizzati

Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron (6)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 3922 a 3926

Articoli di plastica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 40

Gomma e lavori di gomma; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 4001

Lastre «crêpe» di gomma per suole

Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale

 

4005

Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

4012

Pneumatici rigenerati o usati di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma:

 

 

– Pneumatici rigenerati, di gomma; gomme piene e semipiene

Rigenerazione di coperture usate

 

– altro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012

 

ex ex 4017

Lavori di gomma indurita

Produzione a partire da gomma indurita

 

ex Capitolo 41

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 4102

Pelli gregge di ovini, senza vello

Slanatura di pelli di ovini

 

da 4104 a 4106

Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciato o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti prepararti

Riconciatura di cuoio e pelli preconciati

o

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

4107, 4112 e 4113

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci da 4104 a 4113

 

ex ex 4114

Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati

Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 4104 a 4106, 4107, 4112 o 4113, a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex Capitolo 43

Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 4302

Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:

 

 

– Tavole, croci e manufatti simili

Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate

 

– altro

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite

 

4303

Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite, della voce 4302

 

ex Capitolo 44

Legno e lavori di legno; carbone di legna; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 4403

Legno semplicemente squadrato

Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato

 

ex ex 4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

 

ex ex 4408

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa

Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

 

ex ex 4409

Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

 

 

– levigato o incollato con giunture di testa

Levigatura o incollatura con giunture di testa

 

– Liste e modanature

Fabbricazione di liste e modanature

 

da ex ex 4410 a ex ex 4413

Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili

Fabbricazione di liste e modanature

 

ex ex 4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno

Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato

 

ex ex 4416

Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno

Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato

 

ex ex 4418

– Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno

 

– Liste e modanature

Fabbricazione di liste e modanature

 

ex ex 4421

Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature

Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409

 

ex Capitolo 45

Sughero e lavori di sughero; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

4503

Lavori di sughero naturale

Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501

 

Capitolo 46

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

Capitolo 47

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex Capitolo 48

Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 4811

Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

4816

Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

4817

Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 4818

Carta igienica

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

ex ex 4819

Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 4820

Blocchi di carta da lettere

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 4823

Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa ed altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

ex Capitolo 49

Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

4909

Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911

 

4910

Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:

 

 

– Calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– altro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911

 

ex Capitolo 50

Seta; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 5003

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati

Cardatura o pettinatura dei cascami di seta

 

da 5004 a ex ex 5006

Filati di seta e filati di cascami di seta

Fabbricazione a partire da (7):

seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

5007

Tessuti di seta o di cascami di seta:

 

 

– contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

– altro

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 51

Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

da 5106 a 5110

Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine

Fabbricazione a partire da (7):

seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5111 a 5113

Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine:

 

 

– contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

– altro

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 52

Cotone; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

da 5204 a 5207

Filati di cotone

Fabbricazione a partire da (7):

seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5208 a 5212

Tessuti di cotone:

 

 

– contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

– altro

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

da 5306 a 5308

Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta

Fabbricazione a partire da (7):

seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5309 a 5311

Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:

 

 

– contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

– altro

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

filati di iuta,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 5401 a 5406

Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali

Fabbricazione a partire da (7):

seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

5407 e 5408

Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:

 

 

– contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

– altro

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 5501 a 5507

Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o paste tessili

 

da 5508 a 5511

Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Fabbricazione a partire da (7):

seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5512 a 5516

Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:

 

 

– contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

– altro

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia; eccetto:

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

fibre naturali,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

5602

Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:

 

 

– Feltri all'ago

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

Tuttavia,

i filati di polipropilene della voce 5402,

le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, oppure

i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501,

nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– altro

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

 

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

 

 

– Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili

Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili

 

– altro

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

5605

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

5606

Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

Capitolo 57

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili:

 

 

– di feltro ad ago

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

Tuttavia,

i filati di polipropilene della voce 5402,

le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, oppure

i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501,

nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

 

– di altri feltri

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

 

– altro

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco o di iuta,

filati di filamenti sintetici o artificiali

fibre naturali, oppure

fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

 

ex Capitolo 58

Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; eccetto:

 

 

– Elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

– altro

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5805

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

5810

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5901

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura: bugrane e tessuti simili rigidi per cappelleria bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

Fabbricazione a partire da filati

 

5902

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:

 

 

– contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili

Fabbricazione a partire da filati

 

– altro

Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o paste tessili

 

5903

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

Fabbricazione a partire da filati

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5904

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati

Fabbricazione a partire da filati (7)

 

5905

Rivestimenti murali di materie tessili:

 

 

– Impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie

Fabbricazione a partire da filati

 

– altro

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5906

Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:

 

 

– Stoffe a maglia

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

 

– Altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili

Fabbricazione a partire da sostanze chimiche

 

– altro

Fabbricazione a partire da filati

 

5907

Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

Fabbricazione a partire da filati

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5908

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:

 

 

– Reticelle ad incandescenza impregnate

Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia

 

– altro

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

da 5909 a 5911

Manufatti tessili per usi industriali:

 

 

– Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911

Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310

 

– Tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

i materiali seguenti:

– –

filati di politetrafluoroetilene (8),

– –

filati multipli di poliammide, spalmati, impregnati o ricoperti di resina fenolica,

– –

filati di fibre tessili sintetiche di poliammidi aromatici, ottenuti per policondensazione di m-fenilendiammina e acido isoftalico,

– –

monofilati di politetrafluoroetilene (8),

– –

filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilentereftalammide),

– –

filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici (8),

– –

monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4 cicloesandictanolo e di acido isoftalico,

– –

fibre naturali,

– –

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

– –

sostanze chimiche o paste tessili

 

– altro

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

 

Capitolo 60

Stoffe a maglia

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

 

Capitolo 61

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:

 

 

– ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

Fabbricazione a partire da filati (7)  (9)

 

– altro

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

 

ex Capitolo 62

Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; eccetto:

Fabbricazione a partire da filati (7)  (9)

 

ex ex 6202, ex ex 6204, ex ex 6206, ex ex 6209 ed ex ex 6211

Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) ed altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati

Fabbricazione a partire da filati (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

ex ex 6210 ed ex ex 6216

Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Fabbricazione a partire da filati (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

6213 e 6214

Fazzoletti da naso e da taschino, scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:

 

 

– Ricamati

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7)  (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

– altro

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7)  (9)

o

Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti le merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

6217

Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:

 

 

– Ricamati

Fabbricazione a partire da filati (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

– Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Fabbricazione a partire da filati (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

– Fodere interno collo e polsi, tagliate

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– altro

Fabbricazione a partire da filati (9)

 

ex Capitolo 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

da 6301 a 6304

Coperte; biancheria da letto, ecc.; tendine, tende, tendaggi ecc.; altri manufatti per l'arredamento:

 

 

– in feltro, non tessuti

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

 

– altro:

 

 

– – Ricamati

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (9)  (10)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (eccetto quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– – altro

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (9)  (10)

 

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

 

6306

Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:

 

 

– non di tessuti

Fabbricazione a partire da (7)  (9):

fibre naturali, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

 

– altro

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7)  (9)

 

6307

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

6308

Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

 

ex Capitolo 64

Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

 

6406

Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex Capitolo 65

Cappelli, copricapo ed altre acconciature; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

6505

Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite

Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (9)

 

ex ex 6506

Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti

Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (9)

 

ex Capitolo 66

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

6601

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex Capitolo 68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 6803

Lavori di ardesia naturale o agglomerata

Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata

 

ex ex 6812

Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale

 

ex ex 6814

Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie

Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)

 

Capitolo 69

Prodotti ceramici

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex Capitolo 70

Vetro e lavori di vetro; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 7003, ex ex 7004 ed ex ex 7005

Vetro con strati non riflettenti

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7006

Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:

 

 

– Lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII (11)

Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006

 

– altro

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7007

Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7008

Vetri isolanti a pareti multiple

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7009

Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

o

Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7013

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018)

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

o

Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 7019

Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati

Fabbricazione a partire da:

stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), anche tagliati, oppure

lana di vetro

 

ex Capitolo 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 7101

Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 7102, ex ex 7103 ed ex ex 7104

Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), sintetiche o ricostituite, lavorate

Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate

 

7106, 7108 e 7110

Metalli preziosi:

 

 

– greggio

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 7106, 7108 o 7110

o

Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110

o

Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni

 

– Semilavorati o in polvere

Produzione a partire da metalli preziosi greggi

 

ex ex 7107, ex ex 7109 ed ex ex 7111

Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi

 

7116

Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7117

Minuterie di fantasia

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

o

Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 72

Ghisa, ferro e acciaio; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

7207

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205

 

da 7208 a 7216

Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, profilati di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206

 

7217

Fili di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207

 

ex ex 7218, da 7219 a 7222

Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218

 

7223

Fili di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218

 

ex ex 7224, da 7225 a 7228

Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224

 

7229

Fili di altri acciai legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224

 

ex Capitolo 73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 7301

Palancole

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

 

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

 

7304, 7305 e 7306

Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224

 

ex ex 7307

Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti

Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non possono tuttavia essere utilizzati i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301

 

ex ex 7315

Catene antisdrucciolevoli

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 74

Rame e lavori di rame; eccetto:

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7401

Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

7402

Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

7403

Rame raffinato e leghe di rame, greggio:

 

 

– Rame raffinato

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

– Leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi

Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami di rame

 

7404

Rifiuti e rottami di rame

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

7405

Leghe madri di rame

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex Capitolo 75

Nichel e lavori di nichel; eccetto:

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 7501 a 7503

Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex Capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio; eccetto:

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7601

Alluminio greggio

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio

 

7602

Cascami ed avanzi di alluminio

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 7616

Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) o lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio; e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 77

Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato

 

 

ex Capitolo 78

Piombo e lavori di piombo; eccetto:

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7801

Piombo greggio:

 

 

– Piombo raffinato

Fabbricazione a partire da piombo d'opera

 

– altro

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non possono essere tuttavia utilizzati i materiali della voce 7802

 

7802

Cascami ed avanzi di piombo

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex Capitolo 79

Zinco e lavori di zinco; eccetto:

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7901

Zinco greggio

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non possono essere tuttavia utilizzati i materiali della voce 7902

 

7902

Rifiuti e rottami di zinco

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex Capitolo 80

Stagno e lavori di stagno; eccetto:

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8001

Stagno greggio

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non possono essere tuttavia utilizzati i materiali della voce 8002

 

8002 e 8007

Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

Capitolo 81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie:

 

 

– Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– altro

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex Capitolo 82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

8206

Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

 

8207

Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8208

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 8211

Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati le lame di coltello ed i manici di metalli comuni

 

8214

Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati i manici di metalli comuni

 

8215

Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati i manici di metalli comuni

 

ex Capitolo 83

Lavori diversi di metalli comuni; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 8302

Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 8306

Statuette e oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; loro parti; eccetto:

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8401

Elementi combustibili nucleari

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto (12)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non

8402

Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8403 ed ex ex 8404

Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8403 e 8404

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8406

Turbine a vapore

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8409

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8411

Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8412

Altri motori e macchine motrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 8413

Pompe volumetriche rotative

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8414

Ventilatori e simili, per usi industriali

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8415

Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8418

Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8419

Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8420

Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8423

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8425 a 8428

Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8429

Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:

 

 

– Rulli compressori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– altro

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8430

Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8431

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8439

Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8441

Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8443

Stampanti per macchine ed apparecchi per ufficio (per esempio macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, macchine per l’elaborazione di testi ecc.)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 8444 a 8447

Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 8448

Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8452

Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:

 

 

– Macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg con il motore

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati,

in cui il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari

 

– altro

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 8456 a 8466

Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 8469 a 8472

Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8480

Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie) , i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8482

Cuscinetti a sfere od a rulli

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8484

Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 8486

– Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli

 

 

– macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell’amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro

 

 

– Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, alle macchine delle voci 8456, 8462 e 8464

 

 

– strumenti da traccia che sono strumenti che generano tracciati per la produzione di maschere e reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi

 

 

– forme, per formare ad iniezione o per compressione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

– parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine ed apparecchi della voce 8428

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la preparazione di cliché o di cilindri di stampa che sono strumenti che generano tracciati per la produzione di maschere e reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8487

Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; eccetto:

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8501

Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8502

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8501 e 8503 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8504

Unità di alimentazioni elettrica per le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 8517

altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8518

Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8519

Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8521

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8522

Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8523

– dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, non registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37;

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

– schede di prossimità e «schede intelligenti» («smart cards») con due e o più circuiti integrati elettronici

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Operazione di diffusione (in cui i circuiti integrati vengono formati su un substrato semiconduttore mediante l'introduzione selettiva di un dopant appropriato), anche qualora l'assemblaggio e/o il collaudo si svolgano in un paese diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

– «schede intelligenti» («smart cards») con un circuito integrato elettronico

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8527

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8528

– monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– altri monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8529

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:

 

 

– Destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ai monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

– altro

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8535

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione superiore a 1 000 V

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8536

– Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

– connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche

 

 

– – di materie plastiche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– – di ceramica, di ferro e di acciaio

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

– – di rame

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8537

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8541

Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttori, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8542

Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici:

 

 

– Circuiti integrati monolitici

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Operazione di diffusione (in cui i circuiti integrati vengono formati su un substrato semiconduttore mediante l'introduzione selettiva di un dopant appropriato), anche qualora l'assemblaggio e/o il collaudo si svolgano in un paese diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

– multichip facenti parte di macchine o di apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– altro

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8546

Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8547

Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8548

Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi; eccetto:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8608

Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori; eccetto:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8709

Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8710

Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»):

 

 

– Con motore a pistone alternativo di cilindrata:

 

 

– inferiore o uguale a 50 cm3

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

– superiore a 50 cm3

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

– altro

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8712

Biciclette senza cuscinetti a sfere

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8715

Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini;

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8716

Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 88

Apparecchi per la navigazione aerea o spaziale e loro parti; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8804

Paracadute a motore («rotochute»)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8805

Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; parti di tali oggetti

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 89

Navigazione marittima o fluviale

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 90

Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; loro parti ed accessori; eccetto:

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9001

Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9002

Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9004

Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 9005

Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici a rifrazione e i loro sostegni

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; e

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 9006

Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9007

Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9011

Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 9014

Altri strumenti ed apparecchi di navigazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9015

Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9016

Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9017

Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9018

Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:

 

 

– Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

– altro

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9019

Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9020

Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9024

Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9025

Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9026

Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9027

Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9028

Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura

 

 

– Parti ed accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– altro

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9029

Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9030

Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9031

Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9032

Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9033

Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 91

Sveglie, pendolette, orologi e loro parti; eccetto:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9105

Altri orologi

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9109

Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9110

Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9111

Casse per orologi e loro parti

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9112

Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9113

Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:

 

 

– Di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– altro

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 92

Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 93

Armi e munizioni; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 94

Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; Costruzioni prefabbricate eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 9401 ed ex ex 9403

Mobili di metallo comune in cui sono incorporati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore ai 300 g/m2

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

o

Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, a condizione che:

il suo valore non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

tutti gli altri materiali utilizzati siano originari e classificati in una voce diversa dalle voci 9401 o 9403

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9405

Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9406

Costruzioni prefabbricate

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 9503

Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 9506

Mazze da golf e loro parti

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf

 

ex Capitolo 96

Lavori diversi; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 9601 ed ex ex 9602

Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio

Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce

 

ex ex 9603

Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9605

Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti

Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

 

9606

Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9608

Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce

 

9612

Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 9613

Accenditori ed accendini piezoelettrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 9614

Pipe, comprese le teste di pipe

Fabbricazione a partire da sbozzi

 

Capitolo 97

Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 


(1)  I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

(2)  Per le condizioni speciali relative ai «trattamenti specifici», si veda la nota introduttiva 7.2.

(3)  La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

(4)  Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

(5)  Nel caso di prodotti composti da materiali classificati, da un lato, alle voci da 3901 a 3906 e, dall'altro, alle voci da 3907 a 3911, la presente restrizione si applica unicamente al gruppo di materiali predominante nel prodotto in termini di peso

(6)  Sono considerati ad alta trasparenza i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 100316 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2 %.

(7)  Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(8)  L'impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.

(9)  Cfr. la nota introduttiva 6.

(10)  Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

(11)  SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

(12)  Questa regola è applicabile fino al 31.12.2005.

ALLEGATO III del Protocollo 3

FACSIMILE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1 E DOMANDA DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1

Istruzioni per la stampa

1.

Il certificato deve avere un formato di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

2.

Le autorità competenti delle Parti possono riservarsi la stampa dei certificati oppure affidarne l'esecuzione a tipografie autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni formulario reca il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permette l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

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ALLEGATO IV del Protocollo 3

TESTO DELLA DICHIARAZIONE SU FATTURA

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … (2)) преференциален произход.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidetud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Versione lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. . . (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme . . (2).

Versione lituana

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana Nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O abaixo assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o (1)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Versioni serbe

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр … (1)) изјављује да су, осим ако је то другачије изричито наведено, ови производи … (2) преференцијалног порекла.

o

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porekla.


(1)  Quando la dichiarazione su fattura è redatta da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

(2)  Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».

ALLEGATO V del protocollo 3

Prodotti esclusi dal cumulodi cui agli articoli 3 e 4

Codice NC

Designazione delle merci

1704 90 99

Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao

1806 10 30

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

1806 10 90

– Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 55 % e inferiore all'80 %

– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore all'80 %

1806 20 95

– altre preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg

– – altro

– – – altro

1901 90 99

Estratti di malto, preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove

– altro

– – altro, esclusi gli estratti di malto

– – – altro

2101 12 98

Altre preparazioni a base di caffè

2101 20 98

Altre preparazioni a base di tè o di mate

2106 90 59

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

– altro

– – altro

2106 90 98

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

– altro, esclusi i concentrati di proteine e le sostanze proteiche testurizzate

– – altro

– – – altro

3302 10 29

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

– dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:

– – dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

– – – Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:

– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol

– – – – altre:

– – – – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

– – – – – altro

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PRINCIPATO DI ANDORRA

1.

La Serbia accetta come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati ai capitoli 25-97 del sistema armonizzato.

2.

Il protocollo 3 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

DICHIARAZIONE COMUNERELATIVA ALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

1.

La Serbia accetta come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.

2.

Il protocollo 3 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

PROTOCOLLO 4

sugli aiuti di stato all'industria siderurgica

1.

Le Parti riconoscono che la Serbia deve affrontare urgentemente le carenze strutturali del proprio settore siderurgico per garantire la competitività globale della sua industria.

2.

Oltre a quanto stabilito dall'articolo 38, paragrafo 1, punto iii), del presente accordo, la compatibilità degli aiuti di Stato all'industria siderurgica, secondo la definizione di cui all'allegato I degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, è valutata in base ai criteri derivanti dall'applicazione all'industria siderurgica dell'articolo 87 del trattato CE, compreso il diritto derivato.

3.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 1, punto iii), del presente accordo relativamente all’industria siderurgica, la Comunità riconosce che, nei primi cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo, la Serbia può concedere in via eccezionale, aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione ad acciaierie in difficoltà, a condizione che:

a)

gli aiuti contribuiscano a rendere vitali a lungo termine le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, alla fine del periodo di ristrutturazione,

b)

il loro importo e la loro intensità siano strettamente limitati a quanto assolutamente necessario per ripristinare detta vitalità e vengano progressivamente ridotti, ove opportuno, e

c)

la Serbia presenti programmi di ristrutturazione legati a una razionalizzazione globale che comprenda la chiusura degli impianti inefficienti. Ciascuna delle acciaierie beneficiarie degli aiuti alla ristrutturazione deve prendere, per quanto possibile, misure che compensino la distorsione della concorrenza causata dagli aiuti.

4.

La Serbia presenta alla Commissione europea, a fini di valutazione, un programma di ristrutturazione nazionale e singoli piani aziendali per ciascuna delle imprese beneficiarie degli aiuti alla ristrutturazione tali da dimostrare la conformità con le condizioni suddette.

I singoli piani aziendali devono essere stati esaminati e approvati dall'autorità serba per il controllo degli aiuti di Stato ai fini della loro conformità con il paragrafo 3 del presente protocollo.

La Commissione europea conferma che il programma di ristrutturazione nazionale è conforme ai requisiti del paragrafo 3.

5.

La Commissione europea sorveglia l'attuazione dei piani in stretta collaborazione con le autorità nazionali competenti, in particolare l'autorità serba per il controllo degli aiuti di Stato.

Qualora dalla verifica risulti che dopo la data di firma del presente accordo sono stati concessi aiuti a beneficiari non approvati nel programma di ristrutturazione nazionale o aiuti per la ristrutturazione di acciaierie non individuate in tale programma, l'autorità serba per il controllo degli aiuti di Stato provvede affinché gli aiuti in questione siano restituiti.

6.

Su richiesta, la Comunità fornisce assistenza tecnica alla Serbia per l'elaborazione del programma di ristrutturazione nazionale e dei singoli piani aziendali.

7.

Ciascuna Parte garantisce un'assoluta trasparenza in materia di aiuti di Stato. È previsto, in particolare, uno scambio totale e costante di informazioni sugli aiuti di Stato per la produzione di acciaio in Serbia e sull'attuazione del programma di ristrutturazione nazionale e dei singoli piani aziendali.

8.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione controlla che siano rispettate le condizioni stabilite ai paragrafi 1-4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può adottare a tal fine le opportune norme di applicazione.

9.

Qualora una delle Parti ritenga che una determinata pratica dell'altra sia incompatibile con le disposizioni del presente protocollo, e qualora tali pratiche arrechino o minaccino di arrecare pregiudizio ai suoi interessi o grave pregiudizio alla sua produzione interna, essa può adottare misure opportune previa consultazione del sottocomitato che si occupa di concorrenza o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione a tale organismo.

PROTOCOLLO 5

sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

a)   «legislazione doganale»: le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori delle Parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;

b)   «autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;

c)   «autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;

d)   «dati personali»: tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile;

e)   «operazione che viola la legislazione doganale»: tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Nei limiti delle loro competenze, le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione.

2.   L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.

3.   L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o contravvenzioni non rientra nel presente protocollo.

Articolo 3

Assistenza su richiesta

1.   Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.

2.   Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica:

a)

se le merci esportate dal territorio di una delle Parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte contraente precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci;

b)

se le merci importate nel territorio di una delle Parti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte contraente precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3.   Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità delle sue disposizioni giuridiche o regolamentari, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo speciale:

a)

le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;

b)

i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale;

c)

le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale;

d)

i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla normativa doganale.

Articolo 4

Assistenza spontanea

Le Parti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive disposizioni giuridiche o regolamentari, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

a)

attività che risultino, o appaiano loro contrarie a detta legislazione e che possano interessare l'altra Parte;

b)

nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale;

c)

merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale;

d)

le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;

e)

mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Articolo 5

Consegna/Notifica

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari applicabili a quest’ultima, prende tutte le misure necessarie per:

a)

consegnare tutti i documenti o

b)

notificare tutte le decisioni,

provenienti dall'autorità richiedente e che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito sul suo territorio.

Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

Articolo 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1.   Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2.   Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

a)

l’autorità richiedente;

b)

la misura richiesta;

c)

oggetto e ragione della domanda;

d)

le disposizioni giuridiche e regolamentari e gli altri elementi giuridici in questione;

e)

ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

f)

una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.

3.   Le domande sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti acclusi alla domanda di cui al paragrafo 1.

4.   Se una domanda non soddisfa i requisiti formali di cui sopra, si può chiedere che essa venga corretta o completata; nel frattempo, possono essere disposte misure cautelative.

Articolo 7

Espletamento delle domande

1.   Per evadere le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa Parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali la domanda è stata indirizzata dall'autorità interpellata qualora questa non possa agire autonomamente.

2.   Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari della Parte interpellata.

3.   I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti e ottenere negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata conformemente al paragrafo 1, le informazioni sulle attività che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale, che occorrano all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4.   I funzionari debitamente autorizzati di una Parte interessata possono, d'intesa con l'altra Parte e alle condizioni da essa stabilite, essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

Articolo 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1.   L'autorità interpellata trasmette i risultati delle indagini all'autorità richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.

2.   Tale informazione può essere computerizzata.

3.   Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.

Articolo 9

Deroghe all'obbligo di prestare assistenza

1.   L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo:

a)

possa pregiudicare la sovranità della Serbia o di uno Stato membro a cui sia stato chiesto di prestare assistenza ai sensi del presente protocollo; o

b)

possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o

c)

violi un segreto industriale, commerciale o professionale.

2.   L'assistenza può essere rinviata dall'autorità interpellata qualora interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in un procedimento in corso. In tal caso, l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata potrebbe esigere.

3.   Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che essa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.

4.   Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorità richiedente.

Articolo 10

Scambio di informazioni e riservatezza

1.   Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della tutela accordata a informazioni similari dalle pertinenti leggi della Parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

2.   I dati personali possono essere scambiati solo se la Parte cui potrebbero essere destinati si impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella Parte che li fornisce. A tal fine, le Parti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente le disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri della Comunità.

3.   L'impiego, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla normativa doganale, di informazioni ottenute in virtù del presente protocollo è considerata conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le Parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti viene informata di tale uso.

4.   Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. Una Parte che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale utilizzazione è quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

Articolo 11

Periti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa e a quale titolo sarà ascoltato.

Articolo 12

Spese di assistenza

Le Parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

Articolo 13

Attuazione

1.   L'attuazione del presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali della Serbia e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione europea ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri. Esse decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione, tenendo conto delle norme vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.

2.   Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 14

Altri accordi

1.   Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunità e degli Stati membri, le disposizioni del presente accordo:

a)

non pregiudicano gli obblighi delle Parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;

b)

sono ritenute complementari con gli accordi sull'assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e la Serbia; e

c)

non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente protocollo che possa interessare la Comunità.

2.   In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e la Serbia, qualora le disposizioni di questi ultimi risultino incompatibili con quelle del presente protocollo.

3.   Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilità del presente protocollo, le Parti si consultano per trovare una soluzione in sede di comitato di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 42 del presente accordo.

PROTOCOLLO 6

Composizione delle controversie

CAPITOLO I

OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Obiettivo

L'obiettivo del presente protocollo è evitare e risolvere le controversie tra le Parti onde trovare soluzioni reciprocamente accettabili.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente protocollo si applicano esclusivamente alle eventuali divergenze di interpretazione e applicazione delle disposizioni seguenti, compresi i casi in cui una Parte ritenga che una misura adottata dall'altra Parte o l'inazione dell'altra Parte costituiscano una violazione degli obblighi derivanti da tali disposizioni:

a)

Titolo II (Libera circolazione delle merci), tranne gli articoli 18 (articolo 33 ASA), 25 (articolo 40 ASA) 26 (articolo 41 ASA) paragrafi 1, 4 e 5 (nella misura in cui questi riguardino misure adottate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 (articolo 41 ASA), e l'articolo 32 (articolo 47 ASA);

b)

Titolo III (scambi e questioni commerciali)

Articoli 35 (articolo 62 ASA) e 40, paragrafo 2 (articolo 75, paragrafo 2, ASA).

CAPITOLO II

PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

SEZIONE I

Procedura di arbitrato

Articolo 3

Avvio della procedura di arbitrato

1.   Qualora le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia, la Parte ricorrente può presentare, conformemente all'articolo 50 (articolo 130 ASA) del presente accordo, una richiesta scritta di costituzione di un panel arbitrale alla Parte convenuta e al comitato di stabilizzazione e di associazione.

2.   Nella richiesta della Parte ricorrente vengono indicati l'oggetto della controversia e, a seconda dei casi, la misura adottata dall'altra Parte o l'inazione considerate non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Composizione del collegio arbitrale

1.   Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri.

2.   Entro dieci giorni dalla richiesta di costituzione del collegio arbitrale al comitato di stabilizzazione e di associazione, le Parti si consultano per concordare la composizione del collegio stesso.

3.   Qualora le Parti non raggiungano un accordo circa la composizione del collegio entro il termine fissato al paragrafo 2, ciascuna di esse può chiedere al presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o al suo delegato, di sorteggiare i tre membri tra i nominativi dell'elenco compilato a norma dell'articolo 15 nel modo seguente: uno tra i nominativi proposti dalla Parte ricorrente, uno tra i nominativi proposti dalla Parte convenuta e uno fra gli arbitri selezionati dalle Parti per fungere da presidente.

Qualora le Parti giungano a un accordo su uno o più membri del collegio arbitrale, i membri rimanenti vengono nominati secondo la stessa procedura.

4.   Il presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o il suo delegato, procede alla selezione degli arbitri in presenza di un rappresentante di ciascuna Parte.

5.   La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui il presidente del collegio viene informato della nomina, concordata fra le Parti, dei tre arbitri oppure, a seconda dei casi, quella della loro selezione a norma del paragrafo 3.

6.   Se una Parte ritiene che un arbitro non soddisfi i requisiti del codice di condotta di cui all'articolo 18, le Parti si consultano e sostituiscono, di comune accordo, l'arbitro in questione con uno scelto a norma del paragrafo 7. Qualora le Parti non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro, la questione viene sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.

Se una Parte ritiene che il presidente del collegio arbitrale non soddisfi i requisiti del codice di condotta di cui all'articolo 18, la questione viene sottoposta a uno dei membri rimanenti del gruppo di arbitri selezionati per fungere da presidente, il cui nome viene sorteggiato dal presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o dal suo delegato, in presenza di un rappresentante di ciascuna Parte, a meno che le Parti non decidano di procedere diversamente.

7.   In caso di impedimento, ritiro o sostituzione di un arbitro a norma del paragrafo 6, viene designato un sostituto entro cinque giorni seguendo la procedura che era stata applicata per la sua selezione. In tal caso, i lavori del collegio vengono sospesi per tutta la durata di questa procedura.

Articolo 5

Lodo del collegio arbitrale

1.   Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione entro 90 giorni dalla sua costituzione. Se non ritiene possibile rispettare questa scadenza, il presidente del collegio deve informarne per iscritto le Parti e il comitato di stabilizzazione e di associazione, indicando i motivi del ritardo. Il lodo deve comunque essere emesso entro e non oltre 120 giorni dalla costituzione del collegio.

2.   Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili, il collegio arbitrale fa il possibile per emettere il proprio lodo entro 45 giorni dalla data di costituzione. Il lodo deve comunque essere pronunciato entro e non oltre 100 giorni dalla costituzione del collegio. Entro dieci giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale può decidere in via preliminare circa l’effettiva urgenza del caso.

3.   Il lodo indica le conclusioni fattuali, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti del presente accordo e il ragionamento alla base di tutte le risultanze e conclusioni ivi contenute. Il lodo può contenere raccomandazioni sulle misure da adottare per conformarvisi.

4.   La Parte ricorrente può ritirare la sua denuncia in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta al presidente del collegio arbitrale, alla Parte convenuta e al comitato di stabilizzazione e di associazione, prima che il lodo venga notificato alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione, senza che ciò pregiudichi il suo diritto di presentare successivamente un altro reclamo con la stessa motivazione.

5.   Su richiesta di entrambe le Parti, il collegio arbitrale può sospendere i lavori in qualsiasi momento per un periodo non superiore a 12 mesi. Una volta scaduti i 12 mesi, decade la facoltà di costituire il collegio, fermo restando il diritto per la Parte ricorrente di chiedere successivamente la costituzione di un collegio per la stessa misura.

SEZIONE II

Applicazione del lodo arbitrale

Articolo 6

Applicazione del lodo del collegio arbitrale

Le Parti prendono le misure necessarie per conformarsi al lodo del collegio arbitrale e cercano di raggiungere un accordo sul ragionevole periodo di tempo necessario.

Articolo 7

Periodo di tempo ragionevole necessario per l'applicazione del lodo

1.   La Parte convenuta notifica alla Parte ricorrente, entro 30 giorni dalla notificazione del lodo del collegio arbitrale alle Parti, il periodo di tempo necessario (in appresso «periodo di tempo ragionevole») per applicarlo. Le Parti cercano di giungere a un accordo sul periodo di tempo ragionevole.

2.   In caso di disaccordo tra le Parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per applicare il lodo del collegio arbitrale, la Parte ricorrente può chiedere al comitato di stabilizzazione e di associazione, entro 20 giorni dalla notifica ai sensi del paragrafo 1, di riunire nuovamente il collegio arbitrale originale per stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. Il collegio arbitrale si pronuncia entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

3.   Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio originale, si applicano le procedure di cui all'articolo 4. Anche in questo caso, il lodo deve essere notificato entro 20 giorni dalla costituzione del collegio.

Articolo 8

Esame delle misure prese per ottemperare al lodo del collegio arbitrale

1.   Prima che scada il periodo di tempo ragionevole, la Parte convenuta informa l'altra Parte e il comitato di stabilizzazione e di associazione di tutte le misure prese per applicare il lodo del collegio arbitrale.

2.   In caso di disaccordo tra le Parti sulla compatibilità delle misure notificate a norma del paragrafo 1 del presente articolo con le disposizioni di cui all'articolo 2, la Parte ricorrente può chiedere al collegio arbitrale originale di pronunciarsi in merito, spiegando perché la misura non è conforme al presente accordo. Il collegio riconvocato si pronuncia entro 45 giorni dalla data della sua ricostituzione.

3.   Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio arbitrale originale, si applicano le procedure di cui all'articolo 4. Anche in questo caso, il lodo deve essere notificato entro 45 giorni dalla costituzione del collegio.

Articolo 9

Provvedimenti temporanei in caso di non conformità

1.   Se la Parte convenuta non notifica le misure prese per applicare il lodo del collegio arbitrale prima dello scadere del periodo di tempo ragionevole, o se il collegio arbitrale decide che la misura notificata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, non è conforme agli obblighi della Parte a norma del presente accordo, la Parte convenuta presenta, su richiesta della Parte ricorrente, un'offerta di compensazione temporanea.

2.   Se non si giunge a un accordo sulla compensazione entro 30 giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole, o dal lodo del collegio arbitrale a norma dell'articolo 8, che stabilisce la non conformità con il presente accordo di una misura presa per applicare tale decisione, la Parte ricorrente ha il diritto di sospendere, previa notifica all'altra Parte e al comitato di stabilizzazione e di associazione, l'applicazione dei benefici concessi a norma dell'articolo 2 del presente protocollo in misura equivalente all'effetto economico negativo causato dalla violazione. La Parte ricorrente può applicare la sospensione dopo dieci giorni dalla data della notifica, a meno che la Parte convenuta non abbia chiesto l’arbitrato a norma del paragrafo 3.

3.   Se la Parte convenuta ritiene che il livello della sospensione non sia equivalente all'effetto economico negativo causato dalla violazione, può chiedere per iscritto al presidente del collegio arbitrale originale, prima che scadano i dieci giorni di cui al paragrafo 2, di ricostituire il collegio arbitrale originale. La decisione del collegio arbitrale sulla sospensione dei benefici viene notificata alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. I benefici non possono essere sospesi fintanto che il collegio arbitrale non si è pronunciato. Le sospensioni, inoltre, devono essere coerenti con la decisione del collegio arbitrale.

4.   La sospensione dei benefici è temporanea e si applica solo fino a quando la misura giudicata incompatibile con il presente accordo non viene ritirata o modificata per renderla conforme con il presente accordo o qualora le Parti giungano a un accordo sulla composizione della controversia.

Articolo 10

Esame delle misure prese per ottemperare al lodo del collegioarbitrale dopo la sospensione dei benefici

1.   La Parte convenuta informa l'altra Parte e il comitato di stabilizzazione e di associazione di tutte le misure prese per ottemperare al lodo del collegio arbitrale e della sua richiesta di porre fine alla sospensione dei benefici applicata dalla Parte ricorrente.

2.   Se le Parti non giungono a un accordo sulla compatibilità della misura notificata con il presente accordo entro 30 giorni dalla presentazione della notifica, la Parte ricorrente può chiedere per iscritto al presidente del collegio arbitrale originale di pronunciarsi in merito. La richiesta viene notificata contemporaneamente all'altra Parte e al comitato di stabilizzazione e di associazione. Il lodo del collegio arbitrale viene notificato entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Qualora decida che una misura non è conforme al presente accordo, il collegio arbitrale stabilisce se la Parte ricorrente può mantenere la sospensione dei benefici al livello originale o a un altro livello. Se il collegio arbitrale decide che una misura è conforme al presente accordo, la sospensione dei benefici cessa.

3.   Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio arbitrale originale, si applicano le procedure di cui all'articolo 4. Anche in questo caso, il lodo deve essere notificato entro 45 giorni dalla costituzione del collegio.

SEZIONE III

Disposizioni comuni

Articolo 11

Pubbliche udienze

Le riunioni del collegio arbitrale sono aperte al pubblico conformemente al regolamento interno di cui all'articolo 18, a meno che il collegio arbitrale non decida diversamente di sua iniziativa o su richiesta delle Parti.

Articolo 12

Informazioni e consulenza tecnica

Su richiesta di una Parte o di sua iniziativa, il collegio può ottenere informazioni da qualunque fonte giudichi utile per i suoi lavori. Se lo ritiene opportuno, inoltre, il collegio ha il diritto di consultare esperti. Tutte le informazioni ottenute in tal modo devono essere comunicate a entrambe le Parti e possono essere oggetto di osservazioni. Le parti interessate sono autorizzate a presentare comunicazioni amicus curiae al collegio arbitrale conformemente al regolamento interno di cui all'articolo 18.

Articolo 13

Principi di interpretazione

I collegi arbitrali applicano e interpretano le disposizioni del presente accordo secondo le consuete regole d'interpretazione del diritto pubblico internazionale, compresa la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. I collegi arbitrali non interpretano l'acquis comunitario. Il fatto che una disposizione sia identica nella sostanza ad una disposizione del trattato che istituisce la Comunità europea non è determinante per la sua interpretazione.

Articolo 14

Lodi e decisioni del collegio arbitrale

1.   Tutte le decisioni del collegio arbitrale, compresa l'adozione dei lodi, vengono prese a maggioranza.

2.   Tutti i lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le Parti e vengono notificati alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione, che li mette a disposizione del pubblico, a meno che non decida all'unanimità di non divulgarli.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 15

Elenco di arbitri

1.   Il comitato di stabilizzazione e di associazione compila, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, un elenco di quindici persone che accettino e siano in grado di fungere da arbitri. Ciascuna delle Parti designa cinque arbitri. Le Parti selezionano inoltre cinque persone che fungeranno da presidenti di collegi arbitrali. Il comitato di stabilizzazione e di associazione si accerta che l'elenco contenga sempre quindici nominativi.

2.   Il comitato di stabilizzazione e di associazione si accerta che l'elenco contenga sempre quindici nominativi. Gli arbitri devono possedere competenze o esperienza specifica in materia di diritto, diritto internazionale, diritto comunitario e/o commercio internazionale, essere indipendenti e operare a titolo personale, non essere associati a organizzazioni o governi né ricevere istruzioni da organizzazioni o governi e rispettare il codice di condotta di cui all’articolo 18.

Articolo 16

Nesso con gli obblighi OMC

In caso di adesione della Serbia all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), si applicheranno le seguenti disposizioni:

a)

i collegi arbitrali costituiti nell'ambito del presente protocollo non si occupano delle controversie riguardanti i diritti e gli obblighi delle Parti a norma dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

b)

Il diritto delle Parti di ricorrere alle disposizioni del presente protocollo sulla composizione delle controversie non pregiudica eventuali azioni in sede di OMC, anche nello stesso settore. Se tuttavia una Parte ha avviato, per una misura specifica, una procedura di composizione delle controversie a norma dell’articolo 3, paragrafo 1 del presente protocollo o dell’accordo OMC, non può avviare nell’altra sede una procedura per la stessa questione fintanto che la prima procedura non è conclusa. Ai fini del presente paragrafo, si considera che le procedure di composizione delle controversie a norma dell’accordo OMC siano avviate quando una Parte chiede la costituzione di un collegio ai sensi dell’articolo 6 dell’intesa OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie.

c)

Nessuna disposizione del presente protocollo impedisce ad una Parte di applicare la sospensione dei benefici autorizzata dall’organo di conciliazione dell’OMC.

Articolo 17

Termini

1.   Tutti i termini fissati a norma del presente protocollo sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto a cui si riferiscono.

2.   Tutti i termini menzionati nel presente protocollo possono essere prorogati di comune accordo fra le Parti.

3.   Tutti i termini menzionati nel presente protocollo possono inoltre essere prorogati dal presidente del collegio arbitrale, su richiesta motivata di una delle Parti o di propria iniziativa.

Articolo 18

Regolamento interno, codice di condotta e modifica del presente protocollo

1.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, un regolamento interno per gestire i lavori del collegio arbitrale.

2.   Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione completa il regolamento interno con un codice di condotta che garantisca l'indipendenza e l'imparzialità degli arbitri.

3.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di modificare il presente protocollo, tranne l'articolo 2.


ATTO FINALE

I plenipotenziari della COMUNITÀ EUROPEA e della COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in appresso «la Comunità»,

da una parte, e

i plenipotenziari della REPUBBLICA DI SERBIA,

in appresso «la Serbia»,

dall'altra,

riuniti a Lussemburgo il ventinove aprile duemilaotto per la firma dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Serbia, dall’altra, in appresso denominato «il presente accordo», hanno adottato i testi seguenti:

il presente accordo e i suoi allegati da I a VI, ossia:

Allegato I (articolo 6) – Concessioni tariffarie accordate della Serbia ai prodotti industriali della Comunità

Allegato II (articolo 11) – Definizione dei prodotti «baby beef»

Allegato III (articolo 12) – Concessioni tariffarie accordate della Serbia ai prodotti agricoli della Comunità

Allegato IV (articolo 14) – Concessioni accordate della Comunità ai prodotti della pesca serbi

Allegato V (articolo 15) – Concessioni accordate della Serbia ai prodotti della pesca della Comunità

Allegato VI (articolo 40) – Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale

ed i seguenti protocolli:

Protocollo 1 (articolo 10) – Scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e la Serbia

Protocollo 2 (articolo 13) – Vino e bevande spiritose

Protocollo 3 (articolo 29) – Relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa

Protocollo 4 (articolo 38) – Sugli aiuti di Stato all'industria siderurgica

Protocollo 5 (articolo 41) – Assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

Protocollo 6 (articolo 50) – Composizione delle controversie

I plenipotenziari della Comunità e i plenipotenziari della Serbia hanno adottato i testi della dichiarazione comune riportata in appresso ed allegata al presente atto finale:

Dichiarazione comune relativa all'articolo 17 del presente accordo (articolo 32 ASA)

Dichiarazione comune relativa all'articolo 40 del presente accordo (articolo 75 ASA)

I plenipotenziari della Serbia hanno preso atto della dichiarazione riportata in appresso ed allegata al presente atto finale:

Dichiarazione della Comunità

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 17 DEL PRESENTE ACCORDO (ARTICOLO 32 ASA)

Scopo delle misure di cui all'articolo 32 è monitorare gli scambi di prodotti a elevato tenore di zucchero che potrebbero essere destinati a un'ulteriore trasformazione e impedire l'eventuale distorsione degli scambi di zucchero e di prodotti che non hanno caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle dello zucchero.

Tale articolo deve essere interpretato in modo da non perturbare, o da perturbare il meno possibile, gli scambi di prodotti destinati al consumo finale.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 40 DEL PRESENTE ACCORDO (ARTICOLO 75 ASA)

Le Parti convengono che, ai fini del presente accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende in particolare i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore relativi ai programmi informatici e i diritti connessi, i diritti relativi a banche dati, brevetti, compresi i certificati di protezione supplementari, disegni industriali, marchi commerciali e marchi di servizi, topografie di circuiti integrati, indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, e la privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

La tutela dei diritti di proprietà commerciale comprende, in particolare, la protezione dalla concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e la protezione delle informazioni riservate di cui all'articolo 39 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo Trips).

Le Parti convengono inoltre che il livello di protezione di cui all'articolo 40, paragrafo 3 (articolo 75, paragrafo 3, ASA) comprende la disponibilità delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (1).


(1)  GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45. Versione rettificata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 16.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ

Considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2000, la Comunità concede misure commerciali eccezionali ai paesi che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea, compresa la Serbia, la Comunità dichiara quanto segue:

in applicazione dell’articolo 20 del presente accordo (articolo 35 ASA), finché sarà di applicazione il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea (1), si applicheranno, oltre alle concessioni commerciali contrattuali previste dalla Comunità nel presente accordo, le misure commerciali unilaterali autonome più favorevoli;

in particolare, per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei confronti dei quali la tariffa doganale comune prevede l’applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, la riduzione si applica anche al dazio doganale specifico in deroga alla disposizione pertinente dell’articolo 11, paragrafo 2 (articolo 26, paragrafo 2 ASA).


(1)  GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1.