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ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2010.026.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 26 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
53° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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2010/50/UE |
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2010/51/UE |
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2010/52/UE |
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IV Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom |
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Accordo tra l’Australia e l’Unione europea sulla sicurezza delle informazioni classificate |
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Rettifiche |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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30.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 26/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 86/2010 DELLA COMMISSIONE
del 29 gennaio 2010
recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio per quanto riguarda la definizione dei prodotti della pesca e del regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione per quanto riguarda lo scambio di informazioni sulle ispezioni condotte su pescherecci di paesi terzi e le disposizioni amministrative in materia di certificati di cattura
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea e visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, l'articolo 12, paragrafo 5, l'articolo 51, paragrafo 3, e l'articolo 52,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1005/2008 si applica ai prodotti della pesca che rientrano nella definizione di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento. L'allegato I del suddetto regolamento reca l'elenco dei prodotti cui non si applica la definizione di prodotti della pesca. Detto elenco può essere riveduto ogni anno e deve essere ora modificato sulla base delle nuove informazioni acquisite nell'ambito della cooperazione amministrativa con i paesi terzi prevista all'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione, del 22 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (2) stabilisce, tra l'altro, parametri per l'esecuzione di ispezioni in porto da parte degli Stati membri. Ai fini dell'applicazione, da parte degli Stati membri, dei parametri per le ispezioni fissati all'articolo 4, lettere c) e d), del suddetto regolamento, è necessario che le informazioni sulle ispezioni condotte su pescherecci di paesi terzi siano comunicate per via elettronica alla Commissione, che le trasmette agli altri Stati membri. |
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(3) |
Nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009 devono figurare le disposizioni amministrative in base alle quali il certificato di cattura è redatto, convalidato o presentato per via elettronica ovvero sostituito da sistemi elettronici di tracciabilità che consentano alle autorità di esercitare lo stesso livello di controllo. Essendo state concordate nuove disposizioni amministrative sui certificati di cattura, è opportuno aggiornare l'allegato in questione. |
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(4) |
Occorre modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1005/2008 e (CE) n. 1010/2009. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione del settore della pesca e dell'acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 1005/2008
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008 è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Modifiche del regolamento (CE) n. 1010/2009
Il regolamento (CE) n. 1010/2009 è così modificato:
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1) |
all'articolo 4 è aggiunto il seguente comma: «Con riferimento alle lettere c) e d) del primo comma, gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione il nome e la bandiera dei pescherecci di paesi terzi sottoposti ad ispezione e la data dell'ispezione. La Commissione trasmette tali informazioni agli Stati membri.»; |
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2) |
l'allegato IX è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO I
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008 è così modificato:
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«ex Capitolo 3 ex 1604 ex 1605 |
Prodotti dell'acquacoltura ottenuti da avannotti o larve |
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0301 10 (*1) |
Pesci ornamentali, vivi |
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ex 0301 91 |
Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster), vive, pescate in acque dolci |
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ex 0301 92 00 |
Anguille (Anguilla spp.), vive, pescate in acque dolci |
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0301 93 00 |
Carpe, vive |
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ex 0301 99 11 |
Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), vivi, pescati in acque dolci |
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0301 99 19 |
Altri pesci di acqua dolce, vivi |
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ex 0302 11 |
Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster), fresche o refrigerate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 , pescate in acque dolci |
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ex 0302 12 00 |
Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 , pescati in acque dolci |
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ex 0302 19 00 |
Altri salmonidi, freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 , pescati in acque dolci |
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ex 0302 66 00 |
Anguille (Anguilla spp.), fresche o refrigerate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 , pescate in acque dolci |
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0302 69 11 |
Carpe, fresche o refrigerate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 |
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0302 69 15 |
Tilapia (Oreochromis spp.), freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 |
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0302 69 18 |
Altri pesci di acqua dolce, freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 |
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ex 0302 70 00 |
Fegati, uova e lattimi, freschi o refrigerati, di altri pesci di acqua dolce |
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ex 0303 11 00 |
Salmoni rossi (Oncorhynchus nerka), esclusi i fegati, le uova e i lattimi, congelati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 , pescati in acque dolci |
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ex 0303 19 00 |
Altri salmoni del Pacifico (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi, congelati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 , pescati in acque dolci |
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ex 0303 21 |
Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster), esclusi i fegati, le uova e i lattimi, congelate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 , pescate in acque dolci |
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ex 0303 22 00 |
Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), esclusi i fegati, le uova e i lattimi, congelati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 , pescati in acque dolci |
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ex 0303 29 00 |
Altri salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi, congelati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 , pescati in acque dolci |
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ex 0303 76 00 |
Anguille (Anguilla spp.), congelate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 , pescate in acque dolci |
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0303 79 11 |
Carpe, congelate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 |
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0303 79 19 |
Altri pesci di acqua dolce, congelati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 |
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ex 0303 80 |
Fegati, uova e lattimi, congelati, di altri pesci di acqua dolce |
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0304 19 01 |
Filetti, freschi o refrigerati, di persico del Nilo (Lates niloticus) |
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0304 19 03 |
Filetti, freschi o refrigerati, di pangasio (Pangasius spp.) |
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ex 0304 19 13 |
Filetti, freschi o refrigerati, di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), pescati in acque dolci |
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ex 0304 19 15 |
Filetti, freschi o refrigerati, della specie Oncorhynchus mykiss di peso superiore a 400 g per pezzo, pescati in acque dolci |
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ex 0304 19 17 |
Filetti, freschi o refrigerati, di trote delle specie Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss (di peso pari o inferiore a 400 g), Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita e Oncorhynchus gilae, pescate in acque dolci |
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0304 19 18 |
Filetti, freschi o refrigerati, di altri pesci di acqua dolce |
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0304 19 91 |
Altra carne (anche tritata), fresca o refrigerata, di pesci di acqua dolce |
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0304 29 01 |
Filetti congelati di persico del Nilo (Lates niloticus) |
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0304 29 03 |
Filetti congelati di pangasio (Pangasius spp.) |
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0304 29 05 |
Filetti congelati di tilapia (Oreochromis spp.) |
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ex 0304 29 13 |
Filetti congelati di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), pescati in acque dolci |
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ex 0304 29 15 |
Filetti congelati di Oncorhynchus mykiss di peso superiore a 400 g per pezzo, pescati in acque dolci |
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ex 0304 29 17 |
Filetti congelati di trote delle specie Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss (di peso pari o inferiore a 400 g), Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita e Oncorhynchus gilae, pescate in acque dolci |
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0304 29 18 |
Filetti congelati di altri pesci di acqua dolce |
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0304 99 21 |
Altra carne (anche tritata), congelata, di pesci di acqua dolce |
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0305 10 00 |
Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di pesci, atti all'alimentazione umana |
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ex 0305 20 00 |
Fegati, uova e lattimi di pesci di acqua dolce, secchi, affumicati, salati o in salamoia |
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ex 0305 30 30 |
Filetti, salati o in salamoia, di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), pescati in acque dolci |
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ex 0305 30 90 |
Filetti, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati, di altri pesci di acqua dolce |
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ex 0305 41 00 |
Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), affumicati, compresi i filetti, pescati in acque dolci |
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ex 0305 49 45 |
Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster), affumicate, compresi i filetti, pescate in acque dolci |
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ex 0305 49 50 |
Anguille (Anguilla spp.), affumicate, compresi i filetti, pescate in acque dolci |
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ex 0305 49 80 |
Altri pesci di acqua dolce, affumicati, compresi i filetti |
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ex 0305 59 80 |
Altri pesci di acqua dolce, secchi, anche salati ma non affumicati |
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ex 0305 69 50 |
Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), in salamoia o salati ma non secchi né affumicati, pescati in acque dolci |
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ex 0305 69 80 |
Altri pesci di acqua dolce, in salamoia o salati ma non secchi né affumicati |
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0306 19 10 |
Gamberi di acqua dolce, congelati |
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ex 0306 19 90 |
Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di crostacei, congelati, atti all'alimentazione umana |
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0306 29 10 |
Gamberi di acqua dolce, vivi, freschi, refrigerati, secchi, salati o in salamoia, non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, secchi, salati o in salamoia |
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ex 0306 29 90 |
Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di crostacei, non congelati, atti all'alimentazione umana |
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0307 10 |
Ostriche, anche separate dalla loro conchiglia, vive, fresche, refrigerate, congelate, secche, salate o in salamoia |
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0307 21 00 |
Conchiglie dei pellegrini (Coquilles Saint-Jacques), ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi Pecten, Chlamys o Placopecten, vivi, freschi o refrigerati |
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0307 29 |
Conchiglie dei pellegrini (Coquilles Saint-Jacques), ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi Pecten, Chlamys o Placopecten, diversi da quelli vivi, freschi o refrigerati |
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0307 31 |
Mitili (Mytilus spp., Perna spp.), vivi, freschi o refrigerati |
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0307 39 |
Mitili (Mytilus spp., Perna spp.), diversi da quelli vivi, freschi o refrigerati |
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0307 60 00 |
Lumache, diverse da quelle di mare, vive, fresche, refrigerate, congelate, secche, salate o in salamoia |
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ex 0307 91 00 |
Altri invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi specificati o inclusi nelle sottovoci da 0307 10 10 a 0307 60 00 , esclusi Illex spp. e seppie della specie Sepia pharaonis, vivi, freschi o refrigerati |
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0307 99 13 |
Veneri incrocicchiate o vongole ed altre specie della famiglia Veneridae, congelate |
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0307 99 15 |
Meduse (Rhopilema spp.), congelate |
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ex 0307 99 18 |
Altri invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi specificati o inclusi nelle sottovoci da 0307 10 10 a 0307 60 00 e da 0307 99 11 a 0307 99 15 , escluse le seppie della specie Sepia pharaonis, comprese farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana, congelati |
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ex 0307 99 90 |
Altri invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi specificati o inclusi nelle sottovoci da 0307 10 10 a 0307 60 00 , esclusi Illex spp. e seppie della specie Sepia pharaonis, comprese farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana, secchi, salati o in salamoia |
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ex 1604 11 00 |
Preparazioni e conserve di salmoni, pescati in acque dolci, interi o in pezzi, ma non tritati |
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ex 1604 19 10 |
Preparazioni e conserve di salmonidi, diversi dai salmoni, pescati in acque dolci, interi o in pezzi, ma non tritati |
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ex 1604 20 10 |
Salmoni, pescati in acque dolci, altrimenti preparati o conservati (diversi da quelli interi o a pezzi ma non macinati) |
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ex 1604 20 30 |
Salmonidi, diversi dai salmoni, pescati in acque dolci, altrimenti preparati o conservati (diversi da quelli interi o a pezzi ma non macinati) |
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ex 1604 19 91 |
Filetti di pesci di acqua dolce, crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati |
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ex 1605 40 00 |
Preparazioni e conserve di gamberi di acqua dolce |
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1605 90 11 |
Preparazioni e conserve di mitili (Mytilus spp., Perna spp.), in recipienti ermeticamente chiusi |
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1605 90 19 |
Preparazioni e conserve di mitili (Mytilus spp., Perna spp.), diverse da quelle in recipienti ermeticamente chiusi |
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ex 1605 90 30 |
Preparazioni e conserve di conchiglie dei pellegrini, ostriche e lumache |
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1605 90 90 |
Preparazioni e conserve di altri invertebrati acquatici, diversi dai molluschi |
(*1) Codici NC corrispondenti al regolamento (CE) n. 948/2009 della Commissione (GU L 287 del 31.10.2009).»
ALLEGATO II
Il testo seguente è inserito nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009:
« Sezione 1
NORVEGIA
SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE CATTURE
La Norvegia richiede un certificato di cattura per gli sbarchi e le importazioni in Norvegia di catture effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità europea.
In conformità dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008, a decorrere dal 1o gennaio 2010 il certificato di cattura di cui all'articolo 12 e all'allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008 è sostituito, per i prodotti della pesca ottenuti da catture effettuate da pescherecci battenti bandiera della Norvegia, da un certificato di cattura norvegese basato sul sistema norvegese di note di vendita, che è un sistema elettronico di tracciabilità sotto il controllo delle autorità norvegesi che consente alle autorità di esercitare lo stesso livello di controllo previsto dal sistema comunitario di certificazione delle catture.
Nell'appendice è riportato un facsimile del certificato di cattura norvegese.
Il sistema norvegese di note di vendita è inoltre utilizzato per rilasciare e convalidare certificati di cattura per le partite destinate all'esportazione, dalla Norvegia alla Comunità europea, di prodotti della pesca tradizionali quali lo stoccafisso, il pesce salato e il baccalà salato ed essiccato, ottenuti da materie prime provenienti da piccoli pescherecci e/o attraverso un processo di produzione in più fasi, in conformità della voce 7. bis del facsimile allegato.
I documenti di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 possono essere elaborati, convalidati e presentati su supporto elettronico.
ASSISTENZA RECIPROCA
L'assistenza reciproca di cui all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1005/2008 è sviluppata per agevolare lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa tra le rispettive autorità competenti della Norvegia e degli Stati membri della Comunità europea, sulla base delle norme in materia di assistenza reciproca previste dal regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione.
Sezione 2
STATI UNITI
SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE CATTURE
In conformità dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008, il certificato di cattura di cui all'articolo 12 e all'allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008 è sostituito, per i prodotti della pesca ottenuti da catture effettuate da pescherecci battenti bandiera degli Stati Uniti, da un certificato di cattura statunitense basato su sistemi elettronici di dichiarazione e di registrazione sotto il controllo delle autorità statunitensi che consentono alle autorità di esercitare lo stesso livello di controllo previsto dal sistema comunitario di certificazione delle catture.
Nell'appendice è riportato un facsimile del certificato di cattura statunitense, che sostituirà il certificato di cattura della Comunità europea e il certificato di riesportazione a decorrere dal 1o gennaio 2010.
ASSISTENZA RECIPROCA
L'assistenza reciproca di cui all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1005/2008 è sviluppata per agevolare lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa tra le rispettive autorità competenti degli Stati Uniti e degli Stati membri della Comunità europea, sulla base delle norme in materia di assistenza reciproca previste dal regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione.
Sezione 3
NUOVA ZELANDA
SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE CATTURE
In conformità dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008, il certificato di cattura di cui all'articolo 12 e all'allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008 è sostituito, per i prodotti della pesca ottenuti da catture effettuate da pescherecci battenti bandiera della Nuova Zelanda, da un certificato di cattura neozelandese basato su un sistema elettronico di tracciabilità e certificazione sotto il controllo delle autorità neozelandesi, che consente alle autorità di esercitare lo stesso livello di controllo previsto dal sistema comunitario di certificazione delle catture.
Nell'appendice I è riportato un facsimile del certificato di cattura neozelandese che, a decorrere dal 1o gennaio 2010, sostituirà il certificato di cattura della Comunità europea e il certificato di riesportazione per le catture effettuate da pescherecci immatricolati in Nuova Zelanda e sbarcate in Nuova Zelanda.
Nell'appendice II sono riportate note esplicative sul certificato di cattura neozelandese.
I documenti di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 possono essere trasmessi su supporto elettronico.
ASSISTENZA RECIPROCA
L'assistenza reciproca di cui all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1005/2008 è sviluppata per agevolare lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa tra le rispettive autorità competenti della Nuova Zelanda e degli Stati membri della Comunità europea, sulla base delle disposizioni dettagliate in materia di assistenza reciproca previste dal regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione.
Appendice I
Facsimile del certificato di cattura della Nuova Zelanda
Appendice II
Note esplicative sul certificato di cattura della Nuova Zelanda
Lo «speditore» è l'«esportatore»
Le informazioni eventualmente riportate nel riquadro «comunicazioni informali» o dopo le firme delle autorità competenti della Nuova Zelanda non sono da queste convalidate.
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30.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 26/17 |
REGOLAMENTO (UE) N. 87/2010 DELLA COMMISSIONE
del 29 gennaio 2010
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 30 gennaio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
MA |
73,6 |
|
TN |
112,6 |
|
|
TR |
99,1 |
|
|
ZZ |
95,1 |
|
|
0707 00 05 |
JO |
101,4 |
|
MA |
77,8 |
|
|
TR |
118,9 |
|
|
ZZ |
99,4 |
|
|
0709 90 70 |
MA |
130,0 |
|
TR |
138,3 |
|
|
ZZ |
134,2 |
|
|
0709 90 80 |
EG |
99,0 |
|
ZZ |
99,0 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
52,1 |
|
IL |
53,6 |
|
|
MA |
54,6 |
|
|
TN |
52,9 |
|
|
TR |
53,8 |
|
|
ZZ |
53,4 |
|
|
0805 20 10 |
IL |
176,3 |
|
MA |
86,0 |
|
|
ZZ |
131,2 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
CN |
48,9 |
|
EG |
76,6 |
|
|
IL |
90,3 |
|
|
JM |
92,7 |
|
|
MA |
126,8 |
|
|
PK |
46,5 |
|
|
TR |
75,5 |
|
|
ZZ |
79,6 |
|
|
0805 50 10 |
EG |
88,6 |
|
IL |
88,6 |
|
|
TR |
73,6 |
|
|
ZZ |
83,6 |
|
|
0808 10 80 |
CA |
87,8 |
|
CL |
60,5 |
|
|
CN |
71,9 |
|
|
MK |
24,7 |
|
|
US |
125,6 |
|
|
ZZ |
74,1 |
|
|
0808 20 50 |
CN |
40,0 |
|
US |
100,9 |
|
|
ZA |
103,3 |
|
|
ZZ |
81,4 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».
|
30.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 26/19 |
REGOLAMENTO (UE) N. 88/2010 DELLA COMMISSIONE
del 29 gennaio 2010
recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o febbraio 2010
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00 , 1001 90 91 , ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002 , ex 1005 , escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007 , escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune. |
|
(2) |
A norma dell’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif. |
|
(3) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00 , 1001 90 91 , ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 4 del medesimo regolamento. |
|
(4) |
Occorre fissare i dazi all’importazione per il periodo a decorrere dal 1o febbraio 2010, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
A decorrere dal 1o febbraio 2010, i dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o febbraio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO I
Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 1o febbraio 2010
|
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all’importazione (1) (EUR/t) |
|
1001 10 00 |
FRUMENTO (grano) duro di alta qualità |
0,00 |
|
di media qualità |
0,00 |
|
|
di bassa qualità |
0,00 |
|
|
1001 90 91 |
FRUMENTO (grano) tenero da seme |
0,00 |
|
ex 1001 90 99 |
FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme |
0,00 |
|
1002 00 00 |
SEGALA |
38,41 |
|
1005 10 90 |
GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido |
19,81 |
|
1005 90 00 |
GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2) |
19,81 |
|
1007 00 90 |
SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
38,41 |
(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
|
— |
3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure |
|
— |
2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. |
(2) L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.
ALLEGATO II
Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I
15.1.2010-28.1.2010
|
1) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
(1) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(2) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(3) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
DECISIONI
|
30.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 26/22 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 25 gennaio 2010
che modifica l’allegato 2, inventario A, dell’istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria relativamente all’obbligo del visto dei titolari di passaporti diplomatici sauditi
(2010/50/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all’esame delle domande di visto (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 1,
vista l’iniziativa della Repubblica francese,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’allegato 2, inventario A, dell’istruzione consolare comune (2) contiene l’elenco dei paesi i cui cittadini non sono soggetti in uno o più Stati Schengen all’obbligo del visto se titolari di passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio, ma sono soggetti a tale obbligo se titolari di passaporto ordinario. |
|
(2) |
La Francia intende esentare i titolari di passaporto diplomatico sauditi dall’obbligo del visto. È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’istruzione consolare comune. |
|
(3) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (3). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione. |
|
(4) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (4). L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
|
(5) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dopo che il Consiglio avrà deciso sulla presente decisione, se intende recepirla nel suo diritto interno. |
|
(6) |
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo (6). |
|
(7) |
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8) relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del suddetto accordo. |
|
(8) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio (9), relativa alla firma, a nome della Comunità europea, e all’applicazione provvisoria di talune disposizioni di detto protocollo. |
|
(9) |
La presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003. |
|
(10) |
La presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’allegato 2, inventario A, dell’istruzione consolare comune la lettera «D» è inserita nella colonna «FR» in corrispondenza dell’Arabia Saudita.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 1o febbraio 2010.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente ai trattati.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 25 gennaio 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
M. Á. MORATINOS
(1) GU L 116 del 26.4.2001, pag. 2.
(2) GU C 326 del 22.12.2005, pag. 1.
(3) GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.
(4) GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.
(5) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(6) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.
(7) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
|
30.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 26/24 |
DECISIONE DEI SEGRETARI GENERALI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO, DELLA COMMISSIONE, DEL CANCELLIERE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA, DEI SEGRETARI GENERALI DELLA CORTE DEI CONTI, DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, DEL COMITATO DELLE REGIONI E DEL MEDIATORE EUROPEO
del 19 gennaio 2010
recante modifica della Decisione 2002/621/CE relativa all’organizzazione e al funzionamento dell’Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee
(2010/51/UE)
I SEGRETARI GENERALI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, DELLA COMMISSIONE EUROPEA, IL CANCELLIERE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA, I SEGRETARI GENERALI DELLA CORTE DEI CONTI, DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, DEL COMITATO DELLE REGIONI E DEL MEDIATORE EUROPEO,
visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1),
vista la decisione 2002/620/CE del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore europeo, del 25 luglio 2002, che istituisce l’Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 5,
previa consultazione del comitato dello statuto,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 7 (nomina del personale) della decisione relativa all’organizzazione e al funzionamento dell’Ufficio, adottata il 25 luglio 2002, non contempla la possibilità di avvalersi di agenti contrattuali ai sensi dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera c) del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in quanto quest’ultima disposizione è stata adottata solo successivamente alla decisione relativa all’organizzazione e al funzionamento dell’Ufficio, con regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio (3). |
|
(2) |
L’esperienza ha mostrato che è opportuno autorizzare il rinnovo, per una durata indeterminata, dei contratti di assunzione di agenti contrattuali, qualora l’interesse del servizio lo giustifichi e segnatamente ove, per la durata o la peculiarità delle mansioni dell’Ufficio, il rinnovo di tali contratti per una durata indeterminata consenta all’Ufficio di conservare il personale provetto, in grado di garantire continuità ed efficienza nei compiti assegnatigli. |
|
(3) |
Il ricorso ad agenti contrattuali avverrà nei limiti previsti all’articolo 3 bis, paragrafo 2 del regime applicabile agli altri agenti. |
|
(4) |
Il ricorso ad agenti contrattuali avverrà nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio annuo dell’Ufficio, soggetto ad approvazione del consiglio d’amministrazione di EPSO, nel quale sono rappresentate tutte le istituzioni dell’Unione europea nonché, in veste di osservatori, il delegato del garante europeo per la protezione dei dati e i delegati del personale, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell’articolo 7 della decisione 2002/621/CE dei segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, del cancelliere della Corte di giustizia, dei segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del rappresentante del Mediatore, del 25 luglio 2002, relativa all’organizzazione e al funzionamento dell’Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (4), è inserito il seguente paragrafo 4 bis:
«4 bis Per svolgere mansioni con la supervisione di funzionari o di agenti temporanei, l’Ufficio potrà avvalersi di agenti contrattuali conformemente all’articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera c) del regime applicabile altri agenti delle Comunità europee. Il ricorso ad agenti contrattuali avverrà nei limiti previsti dal bilancio annuo dell’Ufficio, in base allo stato di previsione delle sue entrate e spese quale adottato preventivamente dal consiglio di amministrazione di EPSO.»
Articolo 2
Data di entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Per il Parlamento europeo
Il segretario generale
Klaus WELLE
Per il Consiglio
Il segretario generale
Pierre DE BOISSIEU
Per la Commissione
Il segretario generale
Catherine DAY
Per la Corte di giustizia
Il cancelliere
Roger GRASS
Per la Corte dei conti
Il segretario generale
Eduardo RUIZ GARCÍA
Per il Comitato economico e sociale europeo
Il segretario generale
Martin WESTLAKE
Per il Comitato delle regioni
Il segretario generale
Gerhard STAHL
Per il Mediatore europeo
Il segretario generale
Ian HARDEN
(1) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
(2) GU L 197 del 26.7.2002, pag. 53.
|
30.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 26/26 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 gennaio 2010
relativa al contributo finanziario dell’Unione a favore di un programma di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d’oltremare per il 2010
[notificata con il numero C(2010) 320]
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(2010/52/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 3, primo comma, prima frase,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La decisione 2007/609/CE della Commissione, del 10 settembre 2007, sulla definizione delle misure che possono beneficiare del finanziamento comunitario nell’ambito dei programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d’oltremare, nelle Azzorre e a Madera (2) definisce le misure che possono beneficiare del contributo dell’Unione nel quadro dei programmi di lotta contro tali organismi nei dipartimenti francesi d’oltremare, nelle Azzorre e a Madera. |
|
(2) |
Le autorità francesi hanno presentato alla Commissione un programma per il 2010 che prevede misure fitosanitarie per i dipartimenti francesi d’oltremare. Tale programma specifica gli obiettivi perseguiti, i risultati concreti previsti, le azioni da realizzare, la loro durata e il loro costo in vista di un eventuale contributo finanziario dell’Unione. Le misure previste dal programma soddisfano le condizioni della decisione 2007/609/CE. La Commissione ritiene pertanto siano soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 247/2006. |
|
(3) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3), i contributi finanziari dell’Unione alle azioni fitosanitarie sono finanziati attraverso il Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini del controllo finanziario di dette azioni si applicano gli articoli 9, 36 e 37 del medesimo regolamento. |
|
(4) |
Secondo quanto disposto dall’articolo 75 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4) e dall’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione è preceduto da una decisione di finanziamento, che viene adottata dall’istituzione cui sono stati delegati i poteri e che determina gli elementi essenziali dell’azione comportante la spesa. |
|
(5) |
La presente decisione costituisce una decisione di finanziamento delle spese di cui alle domande di cofinanziamento presentate dagli Stati membri. |
|
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Viene approvato un contributo finanziario dell’Unione alla Francia a favore del programma ufficiale di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d’oltremare per il 2010, secondo quanto precisato nella parte A dell’allegato.
Esso copre al massimo il 60 % delle spese totali ammissibili, come precisato nella parte B dell’allegato, con un massimale pari a 240 000 EUR (IVA esclusa).
Articolo 2
1. Un anticipo di 100 000 EUR è versato entro 60 giorni dal ricevimento di una richiesta di pagamento presentata dalla Francia.
2. Il saldo del contributo finanziario è versato a condizione che entro il 15 marzo 2011 sia presentata alla Commissione una relazione finale, in formato elettronico, di attuazione del programma.
La relazione contiene:
|
a) |
una valutazione tecnica sintetica dell’intero programma, compresi il livello di raggiungimento degli obiettivi fisici e qualitativi e i progressi ottenuti, nonché una stima dell’impatto fitosanitario ed economico immediato; |
|
b) |
una scheda finanziaria indicante le spese effettive ripartite per sottoprogramma e azione. |
3. Per quanto riguarda la ripartizione indicativa del bilancio di cui alla parte B dell’allegato, la Francia può calibrare la distribuzione dei finanziamenti tra le diverse azioni dello stesso sottoprogramma limitatamente al 15 % del contributo dell’Unione al sottoprogramma in questione, purché non sia superato l’importo globale delle spese ammissibili stabilite nel programma e non siano in tal modo compromessi gli obiettivi principali del programma.
La Francia informa la Commissione in merito agli eventuali adeguamenti apportati.
Articolo 3
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.
Articolo 4
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2010.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.
(2) GU L 242 del 15.9.2007, pag. 20.
(3) GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.
ALLEGATO
PROGRAMMA E RIPARTIZIONE INDICATIVA DEL BILANCIO PER IL 2010
PARTE A
Programma
Il programma si articola in quattro sottoprogrammi:
|
1) |
sottoprogramma interdipartimentale: misura 1: sviluppo di metodologie di rilevazione degli organismi nocivi basate sulla reazione a catena della polimerasi (PCR) quantitativa; |
|
2) |
sottoprogramma per il dipartimento della Martinica: misura 2: indagini fitosanitarie e formazione dei vivaisti; |
|
3) |
sottoprogramma per il dipartimento della Guyana francese: misura 3: gestione di un sistema agricolo di allarme fitosanitario che protegga la produzione di riso; |
|
4) |
sottoprogramma per il dipartimento della Guadalupa:
|
PARTE B
Ripartizione indicativa del bilancio con indicazione dei risultati concreti previsti
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(in EUR) |
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Sottoprogrammi |
Risultati concreti (S: prestazione di servizi, R: lavori di ricerca o di studio) |
Spese ammissibili |
Contributo finanziario nazionale |
Massimo contributo finanziario dell’Unione |
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Sottoprogramma interdipartimentale |
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Misura 1 |
Metodo della PCR quantitativa (R) |
120 000 |
48 000 |
72 000 |
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Totale parziale |
120 000 |
48 000 |
72 000 |
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Martinica |
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Misura 2 |
Indagini fitosanitarie e formazione dei vivaisti (S) |
110 000 |
44 000 |
66 000 |
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Totale parziale |
110 000 |
44 000 |
66 000 |
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Guyana francese |
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Misura 3 |
Gestione di un sistema agricolo di allarme fitosanitario (S) |
119 500 |
47 800 |
71 700 |
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Totale parziale |
119 500 |
47 800 |
71 700 |
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Guadalupa |
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Misura 4.1 |
Gestione di una rete di osservazione dei moscerini della frutta (S) |
15 500 |
6 200 |
9 300 |
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Misura 4.2 |
Indagini fitosanitarie relative alla produzione di pomodori (S) |
20 000 |
8 000 |
12 000 |
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Misura 4.3 |
Iniziative di informazione del pubblico sui rischi di introduzione di organismi nocivi (S) |
15 000 |
6 000 |
9 000 |
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Totale parziale |
50 500 |
20 200 |
30 300 |
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Totale |
400 000 |
160 000 |
240 000 |
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IV Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom
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30.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 26/30 |
DECISIONE 2010/53/PESC DEL CONSIGLIO
del 30 novembre 2009
relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Australia e l’Unione europea sulla sicurezza delle informazioni classificate
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 24,
vista la raccomandazione della presidenza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nella riunione del 9 marzo 2009, il Consiglio ha deciso di autorizzare la presidenza, assistita dal segretario generale/Alto rappresentante (l’SG/AR) e associando pienamente la Commissione, ad avviare negoziati, a norma dell’articolo 24 del trattato sull’Unione europea, con l’Australia per concludere un accordo sulla sicurezza delle informazioni. |
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(2) |
A seguito di tale autorizzazione ad avviare negoziati, la presidenza, assistita dall’SG/AR, ha negoziato un accordo con l’Australia sulla sicurezza delle informazioni classificate. |
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(3) |
È opportuno approvare detto accordo, |
DECIDE:
Articolo 1
L’accordo tra l’Australia e l’Unione europea sulla sicurezza delle informazioni classificate è approvato a nome dell’Unione europea.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione europea.
Articolo 3
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.
Per il Consiglio
La presidente
B. ASK
TRADUZIONE
ACCORDO
tra l’Australia e l’Unione europea sulla sicurezza delle informazioni classificate
L’AUSTRALIA,
e
L’UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «UE»,
in seguito denominate «parti»,
CONSIDERANDO che le parti condividono gli obiettivi di rafforzare in tutti i modi la propria sicurezza e di fornire ai propri cittadini un livello elevato di sicurezza nell’ambito di uno spazio di sicurezza,
CONSIDERANDO che le parti convengono che è opportuno sviluppare le consultazioni e la cooperazione fra loro su questioni di interesse comune in materia di sicurezza,
CONSIDERANDO che, in questo contesto, esiste pertanto una necessità costante di scambiare informazioni classificate fra le parti,
RICONOSCENDO che una consultazione e una cooperazione piene ed efficaci possono richiedere l’accesso ad informazioni classificate dell’Australia e dell’UE, nonché lo scambio di informazioni classificate fra le parti,
CONSAPEVOLI che tale accesso e tale scambio di informazioni classificate richiedono adeguate misure di sicurezza,
CONSIDERANDO che l’Australia e l’UE hanno lanciato un quadro di partenariato il 29 ottobre 2008 a sostegno di una serie di obiettivi comuni,
CONSIDERANDO che l’obiettivo primo di tale quadro di partenariato prevede specificamente l’apertura di negoziati per la conclusione di un accordo sulla sicurezza delle informazioni classificate,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Al fine di conseguire l’obiettivo del rafforzamento del dialogo e della cooperazione bilaterali e multilaterali per sostenere una politica estera di sicurezza e interessi di sicurezza condivisi, il presente accordo si applica alle informazioni classificate, come definite all’articolo 2, lettera a), fornite dalle parti o tra esse scambiate.
2. Ciascuna parte protegge le informazioni classificate ricevute dall’altra parte, in particolare dalla divulgazione non autorizzata.
3. Ciascuna parte attua gli obblighi che le derivano dal presente accordo conformemente alle sue disposizioni legislative, normative e regolamentari.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo si intende per:
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a) |
«informazioni classificate», tutte le informazioni oggetto di una classifica di sicurezza (ai sensi dell’articolo 4) attribuita da una delle parti e la cui divulgazione non autorizzata potrebbe danneggiare o ledere in vario grado gli interessi di ciascuna parte. Le informazioni possono avere forma orale, visiva, elettronica, magnetica o documentaria, o presentarsi sotto forma di materiale, comprese attrezzature o tecnologie e comprendono riproduzioni e traduzioni; |
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b) |
«UE», il Consiglio dell’Unione europea (il «Consiglio»), il segretario generale/Alto rappresentante e il segretariato generale del Consiglio, e la Commissione delle Comunità europee (la «Commissione europea»); |
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c) |
«parte fornitrice», la parte che fornisce informazioni classificate all’altra parte; |
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d) |
«parte ricevente», la parte che riceve informazioni classificate dalla parte fornitrice; |
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e) |
«classifica di sicurezza», la designazione attribuita alle informazioni dalla parte fornitrice per indicare il livello minimo di protezione che deve essere accordato alle informazioni per salvaguardarle da una divulgazione che potrebbe avere effetti negativi per la parte fornitrice. Le classifiche di sicurezza di ciascuna parte sono precisate nell’articolo 4; |
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f) |
«necessità di conoscere», il principio secondo cui l’accesso alle informazioni classificate dovrebbe essere limitato alle persone che necessitano di tali informazioni per lo svolgimento delle loro funzioni ufficiali; |
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g) |
«terzi», qualsiasi persona o soggetto diversi dalle parti; |
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h) |
«contraente», la persona fisica (diversa da quelle assunte dall’Australia o dall’UE mediante un contratto di lavoro) o giuridica avente la capacità giuridica di stipulare contratti per la fornitura di beni o servizi; questo termine si riferisce anche al subcontraente. |
Articolo 3
Livello di protezione
Ciascuna parte e relativi organi ai sensi dell’articolo 2, lettera b), provvedono a predisporre un sistema di sicurezza e misure di sicurezza fondati sui principi di base e sugli standard minimi di sicurezza stabiliti nelle rispettive disposizioni legislative, normative e regolamentari e di cui tengono conto nelle disposizioni di sicurezza stabilite a norma dell’articolo 12, per assicurare che alle informazioni classificate scambiate a norma del presente accordo sia applicato un livello di protezione equivalente.
Articolo 4
Classifiche di sicurezza
1. Le informazioni classificate sono contrassegnate con le seguenti classifiche di sicurezza:
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a) |
per l’Australia le informazioni classificate recano il contrassegno TOP SECRET, SECRET o HIGHLY PROTECTED, CONFIDENTIAL o PROTECTED, RESTRICTED o X-IN-CONFIDENCE. |
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b) |
per l’UE, le informazioni classificate recano la menzione TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, SECRET UE, CONFIDENTIEL UE o RESTREINT UE. |
2. La corrispondenza tra le classificazioni di sicurezza è la seguente:
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Per l’Unione europea |
Per l’Australia |
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TRES SECRET UE/EU TOP SECRET |
TOP SECRET |
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SECRET UE |
SECRET o HIGHLY PROTECTED |
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CONDIFENTIEL UE |
CONFIDENTIAL o PROTECTED |
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RESTREINT UE |
RESTRICTED o X-IN-CONFIDENCE |
3. Prima della fornitura di informazioni classificate, la parte fornitrice attribuisce una classifica di sicurezza alle informazioni classificate e timbra, contrassegna o identifica le informazioni classificate con il nome della parte fornitrice.
4. La parte fornitrice può inoltre contrassegnare tali informazioni classificate per precisarne le eventuali limitazioni all’utilizzo, alla divulgazione, alla comunicazione e all’accesso da parte della parte ricevente. La parte ricevente si conforma a tali limitazioni.
Articolo 5
Protezione delle informazioni classificate
Ciascuna parte:
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a) |
garantisce la sicurezza degli impianti in cui sono custodite le informazioni classificate trasmesse dall’altra parte e garantisce, in relazione a ciascuno di detti impianti, che siano adottate tutte le misure necessarie per controllare, proteggere e salvaguardare le informazioni classificate fornite dall’altra parte a norma del presente accordo; |
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b) |
assicura che le informazioni classificate scambiate a norma del presente accordo mantengano il contrassegno di classifica di sicurezza attribuito dalla parte fornitrice e non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto della parte fornitrice; |
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c) |
accorda alle informazioni classificate ricevute dalla parte fornitrice un livello di protezione almeno equivalente a quello accordato alle proprie informazioni classificate della corrispondente classificazione di sicurezza ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2; |
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d) |
si astiene dall’utilizzare tali informazioni classificate a fini diversi da quelli stabiliti dalla parte fornitrice o da quelli per i quali le informazioni classificate sono fornite; |
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e) |
non comunica dette informazioni classificate a terzi o ad istituzioni o organi dell’UE diversi da quelli menzionati nell’articolo 2, lettera b) senza il previo consenso scritto della parte fornitrice; |
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f) |
non consente alle persone l’accesso a tali informazioni classificate a meno che non abbiano una necessità di conoscere ai fini dello svolgimento delle loro funzioni ufficiali e, ove richiesto, siano in possesso di un nulla osta di sicurezza del livello necessario per l’accesso a tali informazioni classificate; |
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g) |
assicura che tutte le persone che hanno accesso a tali informazioni classificate siano informate delle loro responsabilità per quanto riguarda la protezione delle informazioni in conformità alle disposizioni legislative, normative e regolamentari interne di tale parte; e |
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h) |
garantisce che i diritti dell’originatore di informazioni classificate scambiate a norma del presente accordo, nonché i diritti di proprietà intellettuale quali brevetti, diritti d’autore o segreti commerciali, siano adeguatamente protetti. |
Articolo 6
Comunicazione di informazioni classificate
1. Le informazioni classificate possono essere divulgate o comunicate, in conformità al principio del controllo dell’originatore, dalla parte fornitrice alla parte ricevente.
2. In attuazione del paragrafo 1 non è consentita alcuna comunicazione generica, a meno che le parti non abbiano concordato, a norma dell’articolo 12, procedure relative a talune categorie di informazioni classificate, pertinenti alle loro necessità operative.
Articolo 7
Nulla osta di sicurezza
1. L’accesso alle informazioni classificate è limitato alle persone in Australia e nell’UE
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a) |
che richiedono l’accesso, sulla base del principio della necessità di conoscere, alle informazioni classificate per l’esercizio delle loro funzioni ufficiali; e |
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b) |
alle quali, qualora chiedano di accedere a informazioni classificate di livello CONFIDENTIAL, PROTECTED, CONFIDENTIEL UE o superiore, sia stato concesso un nulla osta di sicurezza del personale al livello pertinente o siano state altrimenti debitamente abilitate in virtù delle loro funzioni, conformemente alle pertinenti disposizioni legislative, normative e regolamentari. |
2. La decisione di una parte di concedere un nulla osta di sicurezza del personale ad una persona è coerente con gli interessi di detta parte in materia di sicurezza e si fonda su tutte le informazioni disponibili atte ad accertare l’indiscussa lealtà, serietà, onestà e affidabilità della persona stessa.
3. I nulla osta di sicurezza del personale rilasciati da ciascuna parte si fondano su indagini appropriate condotte in modo sufficientemente minuzioso da assicurare che i criteri di cui al paragrafo 2 siano stati rispettati nei confronti delle persone cui deve essere consentito l’accesso alle informazioni classificate.
Articolo 8
Visite e procedure di sicurezza
1. Le parti si prestano reciproca assistenza per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni classificate scambiate a norma del presente accordo.
2. Le autorità responsabili della sicurezza di cui all’articolo 12 procedono periodicamente a consultazioni e visite di valutazione reciproche in riferimento alla sicurezza per valutare l’efficacia delle misure adottate a norma del presente accordo e delle disposizioni di sicurezza da stabilire ai sensi dell’articolo 12 per proteggere le informazioni classificate scambiate tra le parti.
3. Ciascuna parte fornisce all’altra, a richiesta, informazioni relative ai propri standard e alle proprie procedure e prassi per la protezione e la distruzione delle informazioni classificate. Ciascuna parte informa l’altra parte per iscritto delle eventuali modifiche riguardanti propri standard e proprie procedure e prassi che incidono sulle modalità di protezione e distruzione delle informazioni classificate.
Articolo 9
Comunicazione di informazioni classificate a contraenti
Le informazioni classificate ricevute dalla parte ricevente possono essere fornite ad un contraente o potenziale contraente unicamente previo consenso scritto della parte fornitrice. Prima della divulgazione o comunicazione ad un contraente o potenziale contraente di tali informazioni classificate, la parte ricevente garantisce che:
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a) |
detti contraenti o potenziali contraenti, nonché il loro personale che chiede di accedere a informazioni classificate, dispongano di un nulla osta di sicurezza del personale in conformità dell’articolo 7; e |
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b) |
i loro impianti siano in grado di proteggere le informazioni classificate. |
Articolo 10
Procedure per lo scambio di informazioni classificate
1. Ai fini del presente accordo:
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a) |
per quanto riguarda l’UE, tutte le informazioni classificate sono inviate al Chief Registry Officer del Consiglio, il quale inoltra tali informazioni agli Stati membri e alla Commissione europea, fatto salvo il paragrafo 3; |
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b) |
per quanto riguarda l’Australia, tutte le informazioni classificate sono inviate al Registry Officer dell’ente o dipartimento governativo competente australiano, attraverso l’Ambasciata australiana e la Missione del governo australiano presso l’Unione europea a Bruxelles. L’indirizzo dell’ente o dipartimento governativo competente australiano figura nelle disposizioni di sicurezza definite dalle parti conformemente all’articolo 12. |
2. Le informazioni classificate trasmesse con mezzi elettronici sono cifrate conformemente ai requisiti enunciati nelle prassi e nelle norme di sicurezza della parte fornitrice. I requisiti della parte fornitrice sono soddisfatti all’atto della trasmissione, della ricezione, dell’archiviazione e del trattamento di informazioni classificate nelle reti interne delle parti.
3. In via eccezionale, le informazioni classificate provenienti da una parte e accessibili soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici di quella parte, possono, per ragioni operative, essere indirizzate ed essere accessibili soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici dell’altra parte, specificamente indicati come destinatari, tenendo conto delle loro competenze e conformemente al principio della necessità di conoscere. Per quanto riguarda l’UE, tale corrispondenza è inviata attraverso il Chief Registry Officer del Consiglio, o il Chief Registry Officer del segretariato generale della Commissione europea, allorché tali informazioni sono indirizzate alla Commissione europea. Per quanto riguarda l’Australia, le informazioni classificate sono indirizzate conformemente al paragrafo 1, lettera b).
Articolo 11
Vigilanza
1. Per l’UE, il segretario generale del Consiglio e il membro della Commissione europea responsabile per le questioni inerenti alla sicurezza vigilano sull’attuazione del presente accordo.
2. Per il governo dell’Australia, il ministro degli Affari esteri, il ministro della Difesa e l’Attorney-General vigilano sull’attuazione del presente accordo.
Articolo 12
Disposizioni di sicurezza
1. Ai fini dell’attuazione del presente accordo, le autorità responsabili della sicurezza designate nei paragrafi 2, 3 e 4 stabiliscono congiuntamente per iscritto disposizioni di sicurezza allo scopo di definire le norme per la protezione reciproca delle informazioni classificate ai sensi del presente accordo.
2. Il dipartimento dell’Attorney-General, che agisce a nome del governo australiano e sotto la sua autorità, elabora le disposizioni di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite all’Australia ai sensi del presente accordo.
3. Il Servizio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio, sotto la direzione e a nome del segretario generale del Consiglio, che agisce a nome del Consiglio e sotto la sua autorità, elabora le disposizioni di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite all’UE ai sensi del presente accordo.
4. La direzione della Sicurezza della Commissione europea, che agisce sotto l’autorità del membro della Commissione responsabile per le questioni inerenti alla sicurezza, elabora disposizioni di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate trasmesse ai sensi del presente accordo all’interno della Commissione europea e dei suoi locali.
5. Per l’UE, le disposizioni di sicurezza di cui al paragrafo 1 sono soggette all’approvazione del comitato per la sicurezza del Consiglio.
Articolo 13
Perdita o compromissione
Le autorità di cui all’articolo 12 stabiliscono procedure da seguire:
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a) |
in caso di perdita o compromissione, provata o sospetta, di informazioni classificate fornite o scambiate ai sensi del presente accordo; e |
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b) |
per comunicare alla parte fornitrice i risultati di un’indagine e le informazioni concernenti le misure adottate per impedire il ripetersi della perdita o compromissione di informazioni classificate fornite o scambiate ai sensi del presente accordo. |
Articolo 14
Spese
Ciascuna parte sostiene le spese che le derivano dall’attuazione del presente accordo.
Articolo 15
Capacità di protezione
Prima della fornitura o dello scambio tra le parti di informazioni classificate ai sensi del presente accordo, le autorità di cui all’articolo 12 convengono che la parte ricevente è in grado di proteggere e salvaguardare le informazioni in maniera conforme alle disposizioni di sicurezza da definire a norma di tale articolo.
Articolo 16
Altri accordi
Il presente accordo non impedisce alle parti di concludere altri accordi e regimi relativi alla fornitura o allo scambio di informazioni classificate, a condizione che essi non siano incompatibili con le disposizioni del presente accordo.
Articolo 17
Risoluzione delle controversie
Eventuali divergenze tra l’Australia e l’Unione europea derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione del presente accordo sono risolte unicamente per via negoziale tra le parti.
Articolo 18
Entrata in vigore e modifica
1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.
2. Ciascuna parte notifica all’altra parte eventuali modifiche delle sue disposizioni legislative, normative e regolamentari che potrebbero incidere sulla protezione delle informazioni classificate di cui al presente accordo. In tal caso, le parti si consultano al fine di modificare, se necessario, il presente accordo a norma del paragrafo 4.
3. Il presente accordo può essere riesaminato al fine di valutare eventuali modifiche a richiesta di una delle parti.
4. Qualsiasi modifica del presente accordo è apportata solo per iscritto e con l’assenso comune delle parti. Essa entra in vigore in seguito a notifica reciproca come previsto dal paragrafo 1.
Articolo 19
Denuncia
1. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualsiasi momento mediante notifica scritta. In tal caso, l’accordo si estingue decorsi novanta (90) giorni dalla data in cui l’altra parte ne riceve notifica.
2. Nonostante la denuncia del presente accordo, tutte le informazioni classificate ricevute dalle parti a norma dello stesso continuano a essere protette in conformità di detto accordo. Le parti si consultano immediatamente sul trattamento o sull’eliminazione di tali informazioni classificate.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.
Fatto a Bruxelles, addì 13 gennaio 2010 in due copie ciascuna in lingua inglese.
Per l’Australia
Per l’Unione europea
Rettifiche
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30.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 26/36 |
Rettifica della decisione 2009/867/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, che concede a talune parti interessate l’esenzione dall’estensione ad alcune parti di biciclette del dazio antidumping sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, mantenuto e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1095/2005, e che revoca la sospensione del pagamento del dazio antidumping, esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, concessa a talune parti interessate ai sensi del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 314 del 1o dicembre 2009 )
Alla pagina 107, nella tabella 1, seconda riga, seconda colonna, e alla pagina 108, nella tabella 1, seconda riga, seconda colonna:
anziché:
« Bucuresti, Sector 6, Splaiul Independentei no. 319, OB. 152 »,
leggi:
« Hipermagazin Decathlon, corp 2, bd. Iuliu Maniu nr. 546-560, sector 6, 061129 București ».