ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.017.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 17

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
22 gennaio 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 54/2010 del Consiglio, del 19 gennaio 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di etanolamina originaria degli Stati Uniti d’America

1

 

*

Regolamento (UE) n. 55/2010 della Commissione, del 21 gennaio 2010, recante divieto di pesca del merlano nella zona CIEM IV e nelle acque comunitarie della zona IIa per le navi battenti bandiera belga

21

 

*

Regolamento (UE) n. 56/2010 della Commissione, del 21 gennaio 2010, recante divieto di pesca delle razze nella zona CIEM IV e nelle acque comunitarie della zona IIa per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

23

 

 

Regolamento (UE) n. 57/2010 della Commissione, del 21 gennaio 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

25

 

 

Regolamento (UE) n. 58/2010 della Commissione, del 21 gennaio 2010, che, nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008, non concede alcuna restituzione per il latte scremato in polvere

27

 

 

Regolamento (UE) n. 59/2010 della Commissione, del 21 gennaio 2010, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

28

 

 

Regolamento (UE) n. 60/2010 della Commissione, del 21 gennaio 2010, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

30

 

 

Regolamento (UE) n. 61/2010 della Commissione, del 21 gennaio 2010, recante decisione di non concedere restituzioni all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008

32

 

 

Regolamento (UE) n. 62/2010 della Commissione, del 21 gennaio 2010, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle carni bovine

33

 

 

Regolamento (UE) n. 63/2010 della Commissione, del 21 gennaio 2010, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

37

 

 

Regolamento (UE) n. 64/2010 della Commissione, del 21 gennaio 2010, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine

39

 

 

Regolamento (UE) n. 65/2010 della Commissione, del 21 gennaio 2010, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

41

 

 

IV   Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

 

 

2010/37/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 27 novembre 2009, relativa all’Anno europeo delle attività di volontariato che promuovono la cittadinanza attiva (2011)

43

 

 

2010/38/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 21 ottobre 2008, relativa all’aiuto di Stato C 20/08 (ex N 62/08) cui l’Italia intende dare esecuzione mediante una modifica del regime di aiuti N 59/04 relativo al meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale [notificata con il numero C(2008) 6015]  ( 1 )

50

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

22.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 17/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 54/2010 DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 2010

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di etanolamina originaria degli Stati Uniti d’America

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), che abroga il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea, previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

Nel febbraio 1994, con il regolamento (CE) n. 229/94 (3), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di etanolamina («prodotto in esame») originaria degli Stati Uniti d’America («USA»).

(2)

In seguito a una richiesta del Consiglio europeo delle federazioni dell’industria chimica (CEFIC), nel luglio 2005 è stato avviato un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Tale riesame è stato concluso dal Consiglio con il regolamento (CE) n. 1583/2006 (4), che ha istituito misure antidumping definitive sulle importazioni di etanolamina originaria degli USA. Queste misure consistono in un dazio specifico fisso.

2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(3)

In seguito alla pubblicazione, nel marzo 2008, di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di etanolamina originaria degli USA (5), il 25 luglio 2008 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(4)

La domanda è stata presentata dalle società BASF SE/AG, INEOS Oxide Ltd, Sasol Germany GmbH e Akzo Nobel Functional Chemicals AB («i produttori dell’Unione richiedenti»), a nome di produttori che rappresentano una percentuale considerevole, in questo caso superiore al 50 %, della produzione dell’Unione totale di etanolamina.

(5)

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell’industria dell’Unione.

(6)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha avviato, con un avviso d’apertura, un’inchiesta (6) a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

3.   Inchiesta

(7)

I servizi della Commissione hanno informato ufficialmente dell’apertura del riesame i produttori dell’Unione, i produttori esportatori degli USA, gli importatori/operatori commerciali, gli utilizzatori dell’Unione notoriamente interessati e le autorità americane. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine previsto nell’avviso di apertura.

(8)

I servizi della Commissione hanno inviato un questionario a tutte le parti notoriamente interessate e a quelle che hanno richiesto un questionario entro il termine previsto nell’avviso di apertura.

(9)

Inoltre, la Commissione ha dato alle parti direttamente interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine previsto nell’avviso di apertura.

(10)

Al questionario hanno risposto due produttori esportatori americani, un importatore dell’Unione collegato, un importatore svizzero collegato, i produttori dell’Unione richiedenti e un’industria utilizzatrice nell’Unione. Un altro produttore esportatore americano (Huntsman Petrochemical Corporation) ha presentato un documento («dichiarazione») in cui sostiene che le misure vanno abrogate, però non ha risposto al questionario.

(11)

I servizi della Commissione hanno raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare la probabilità del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio e per accertare l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a)

produttori dell’Unione richiedenti

BASF SE/AG, Ludwigshafen, Germania

INEOS Oxide Ltd, Southampton, Regno Unito

Sasol Germany GmbH, Amburgo, Germania

Akzo Nobel Functional Chemicals AB, Stenungsund, Svezia

b)

produttori esportatori degli USA

Dow Chemical Company, Midland, Michigan e Seadrift, Texas, USA

INEOS Oxide LLC, Houston, Texas e Plaquemine, Louisiana, USA

c)

importatore dell’Unione collegato

INEOS Oxide Ltd, Zwijndrecht, Belgio

d)

Importatore svizzero collegato

Dow Europe GmbH, Horgen, Svizzera

e)

industria utilizzatrice dell’Unione

Evonik Degussa GmbH, Essen, Germania

4.   Periodo dell’inchiesta di riesame

(12)

L’inchiesta relativa al persistere o alla reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2007 e il 30 settembre 2008 («PIR»).

(13)

L’esame delle tendenze significative per la valutazione della probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2005 e la fine del PIR («periodo considerato»). Tali tendenze sono state esaminate anche alla luce degli effetti della crisi economica mondiale sul mercato dell’etanolamina dopo il PIR.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(14)

Il prodotto in esame è lo stesso delle inchieste precedenti, vale a dire l’etanolamina che attualmente rientra nei codici NC ex 2922 11 00, ex 2922 12 00 e 2922 13 10, originarie degli USA. L’etanolamina è ottenuta facendo reagire l’ossido di etilene (EO), derivante dalla reazione di etilene e ossigeno, con l’ammoniaca. Questa sintesi produce tre reazioni concorrenti e tre diversi tipi di etanolamina: la monoetanolamina (MEA), la dietanolamina (DEA) e la trietanolamina (TEA), a seconda del numero di legami dell’EO. Il numero massimo di combinazioni è limitato dal numero di elementi di idrogeno contenuti nell’ammoniaca, cioè tre. La percentuale dei tre tipi nella produzione complessiva è determinata dalla struttura specifica dell’impianto di produzione, ma può, in certa misura, essere controllata dal rapporto ammoniaca/EO («rapporto molare»).

(15)

Il prodotto in esame è utilizzato come intermedio e/o additivo per i tensioattivi usati in detergenti e prodotti per l’igiene personale, cosmetici, fertilizzanti, agenti per la protezione delle colture (glifosati), anticorrosivi, oli lubrificanti, ausiliari tessili e ammorbidenti (esterquat), materiali fotografici chimici e nell’industria metallurgica e della carta, nella produzione del cemento come legante e additivo per la macinazione, nonché come mezzo assorbente per depuratori di gas (purifica il gas rimuovendo gli acidi). Il prodotto può essere impiegato anche dai produttori stessi o da quelli collegati per la produzione di etilenammina. La MEA è utilizzata ora anche per la taurina e l’elettronica, in particolare per i prodotti del settore LCD.

2.   Prodotto simile

(16)

Come risulta dalle inchieste di riesame precedenti e da quella iniziale, il prodotto in esame fabbricato negli USA e venduto nell’Unione è, in termini di caratteristiche fisiche e tecniche, identico a quello prodotto e venduto nell’Unione dai produttori dell’Unione e non esistono differenze di impiego fra questi prodotti. È stato inoltre constatato che il prodotto in esame fabbricato negli USA e venduto nell’Unione è identico a quello venduto sul mercato interno degli USA. Tutti questi prodotti vanno quindi considerati prodotti simili a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   PROBABILITÀ DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

(17)

Conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato se erano in atto pratiche di dumping e, in caso affermativo, se la scadenza delle misure possa comportare o no il rischio del persistere o della reiterazione del dumping.

1.   Osservazioni preliminari

(18)

Dei quattro produttori esportatori americani citati nella denuncia, due hanno collaborato all’inchiesta e uno non ha collaborato, ma ha presentato una dichiarazione, mentre la quarta società americana citata non ha fatto pervenire alcuna risposta o altra informazione.

(19)

I due produttori esportatori che hanno collaborato rappresentavano una quota considerevole (cioè più del 90 %, la cifra esatta non può essere rivelata per ragioni di riservatezza) delle importazioni effettuate verso l’Unione nel PIR, che ammontavano a 37 583 tonnellate ed erano inferiori dell’8,5 % rispetto alle importazioni del periodo d’indagine precedente (dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005). Le importazioni verso l’Unione del prodotto in esame provenienti dagli USA hanno rappresentato il 14 % del consumo dell’Unione durante il PIR.

2.   Importazioni oggetto di dumping durante il PIR

(20)

Per quanto riguarda i due produttori esportatori americani che hanno collaborato, il valore normale è stato stabilito per ciascun tipo del prodotto in esame in base al prezzo pagato o pagabile sul mercato interno degli Stati Uniti da acquirenti indipendenti, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, poiché è stato constatato che queste vendite sono avvenute in quantitativi sufficienti e nel corso di normali operazioni commerciali.

(21)

Come le inchieste di riesame precedenti e quella iniziale, la presente inchiesta ha evidenziato nuovamente che i due produttori esportatori americani che hanno collaborato hanno esportato il prodotto in esame nell’Unione tramite società collegate. Di conseguenza, a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, il prezzo all’esportazione è stato costruito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente nell’Unione. Nel calcolo è stato tenuto conto di tutte le spese sostenute tra l’importazione e la rivendita, incluse le spese di vendita, generali e amministrative, e del profitto realizzato nell’Unione dalle società importatrici durante il PIR. Per quanto riguarda il margine di profitto, non è stato possibile utilizzare il profitto effettivo dell’operatore commerciale collegato, dato che la relazione tra il produttore esportatore e l’operatore commerciale collegato ha reso questi prezzi inattendibili. Il margine di profitto è stato quindi fissato ad un tasso ragionevole, non superiore al margine di profitto effettivo ottenuto dagli operatori commerciali collegati e conforme ai margini di profitto utilizzati per motivi simili nell’inchiesta precedente.

(22)

Il valore normale è stato messo a confronto con il prezzo medio all’esportazione di ciascun tipo di prodotto in esame, a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base e al fine di garantire un confronto equo, si è tenuto conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto viene affermato e dimostrato, influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati applicati adeguamenti per le spese di trasporto interno e marittimo, le riduzioni differite, i costi di movimentazione e di imballaggio, i costi di credito e i dazi all’importazione, tutti detratti dai prezzi di rivendita in modo da ottenere un importo franco fabbrica.

(23)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è stato calcolato per ciascun tipo di prodotto in base a un confronto tra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi all’esportazione, allo stesso stadio commerciale. Questo confronto ha dimostrato l’esistenza del dumping durante il PIR, anche se a un livello inferiore rispetto a quello stabilito nell’inchiesta precedente. La media ponderata del margine di dumping espressa in percentuale del valore cif alla frontiera dell’Unione era pari all’11,9 % per la INEOS Oxide LLC e allo 0 % per la Dow Chemical. Per quanto riguarda gli altri produttori americani che non hanno collaborato all’inchiesta e che nel PIR hanno effettuato meno del 5 % delle importazioni (la cifra esatta non può essere rivelata per ragioni di riservatezza) del prodotto in esame dagli USA verso l’Unione, il margine di dumping ha dovuto essere basato sui dati disponibili secondo le disposizioni dell’articolo 18 del regolamento di base.

Come già indicato, l’inchiesta ha stabilito l’esistenza di pratiche di dumping. Quindi, a norma dell’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento di base, l’esistenza di un dumping dell’11,9 %, livello constatato per la INEOS Oxide LLC, è attribuita anche agli esportatori che non hanno collaborato all’inchiesta. Infatti, non vi è motivo di ritenere che una parte che non ha collaborato all’inchiesta abbia praticato un dumping inferiore a quello delle parti che hanno collaborato e di trattare tale parte in modo più favorevole rispetto a quelle che hanno collaborato. Va notato che non erano disponibili informazioni verificabili per i produttori americani che non hanno collaborato, mentre le risposte al questionario dei produttori esportatori americani che hanno collaborato, verificate confrontandole alle statistiche di Eurostat, escludono la possibilità che le quantità mancanti abbiano potuto essere esportate dai produttori esportatori americani che hanno collaborato.

3.   Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

(24)

Dopo avere analizzato l’esistenza di pratiche di dumping nel PIR, si è proceduto ad esaminare la probabilità del persistere del dumping.

(25)

L’abrogazione delle misure consentirebbe agli esportatori di ridurre i prezzi all’esportazione. Una riduzione dei prezzi all’esportazione renderebbe il prodotto americano più conveniente sul mercato dell’Unione. Se i prezzi all’esportazione venissero ridotti in proporzione al livello dei dazi antidumping, i margini di dumping constatati nel PIR sarebbero del 12 % per la INEOS Oxide LLC e per le parti che non hanno collaborato (conformemente all’articolo 18 del regolamento di base), mentre non vi sarebbe ancora alcun dumping per la Dow Chemical. La lieve differenza tra il margine di dumping con dazio e quello senza dazio è dovuta al fatto che, durante il PIR, il livello generale dei prezzi dell’etanolamina era piuttosto alto, il che significa che il dazio antidumping imposto sotto forma di importo specifico fisso ha avuto un impatto minimo. Dopo il PIR, i prezzi dell’etanolamina sono generalmente diminuiti in modo considerevole, come spiegato sotto più dettagliatamente.

(26)

Le capacità di produzione inutilizzate negli USA durante il PIR non sono irrilevanti. Secondo le stime, esse ammontano a 60 000 tonnellate. Questa cifra è stata calcolata in base ai volumi prodotti dai due produttori esportatori che hanno collaborato, al fatto che normalmente i tassi di produzione previsti rappresentano circa il 90 % della capacità nominale, all’ipotesi che i rendimenti effettivi dei produttori americani che non hanno collaborato non avrebbero potuto essere ottenuti a tassi di produzione effettivi inferiori all’80 % della capacità nominale, nonché alle informazioni delle principali riviste del settore. Se fossero raggiunti tassi di produzione più elevati, la cifra potrebbe essere dell’ordine di 85 000 tonnellate. Rispetto a una capacità nominale totale degli USA stimata in 732 000 tonnellate, la domanda totale stimata, compreso il consumo vincolato, ammonta a 588 000 tonnellate. Il tasso di utilizzo delle capacità relativamente basso è stato causato da una serie di incidenti avvenuti in questi ultimi anni, vale a dire le chiusure selettive effettuate dai produttori americani per tenere basse le scorte, l’espansione delle loro capacità (l’ultima espansione di 45 000 tonnellate della Dow Chemical e l’ultima espansione di 32 000 tonnellate di uno dei produttori esportatori americani che non hanno collaborato) e l’impatto dei cicloni Gustav e Ike su alcuni impianti di produzione o di estrazione di materie prime. Per quanto riguarda i cicloni, il loro impatto si sentiva ancora nel PIR, ma è stato superato in seguito.

Esso è stato valutato, secondo le stime del PCI Consulting Group effettuate nel 2008, a una perdita di produzione di 39 000 tonnellate (7). L’esistenza di capacità di produzione potenziali inutilizzate negli USA nel 2007 e 2008, un periodo compreso nel PIR, è confermata anche da un’importante pubblicazione annuale che analizza il mercato dell’etanolamina (8). Secondo le sue stime, nel 2007 si è avuta un’eccedenza di produzione di 65 000 tonnellate sul mercato americano. Le capacità inutilizzate di 60 000 tonnellate vanno confrontate con il volume delle esportazioni dagli USA verso l’Unione durante il PIR (37 583 tonnellate) e il consumo totale dell’Unione (268 000 tonnellate). Ne consegue che esiste un notevole potenziale di aumento delle esportazioni dagli USA e di acquisizione di una parte del mercato dell’Unione.

(27)

L’inchiesta ha dimostrato che i produttori americani hanno crescenti difficoltà a trovare sbocchi in vari importanti mercati d’esportazione, perché questi sono diventati autosufficienti o lo diventeranno prossimamente. Infatti, sui mercati dei paesi terzi riforniti dagli USA sono avvenute varie espansioni di capacità, concluse recentemente o in atto, come:

i)

la recente espansione di capacità (da 55 000 a 65 000 tonnellate, a seconda delle fonti) del Brasile, un importante mercato d’esportazione per i produttori americani;

ii)

l’espansione globale di 180 000 tonnellate della Cina, un mercato in cui alcuni produttori americani esportano attraverso società joint-venture stabilite in altri paesi asiatici; e

iii)

l’espansione di Taiwan e della Thailandia (90 000 tonnellate in totale), che rende il mercato asiatico una zona caratterizzata da un eccesso di capacità e lascia poco spazio alle esportazioni delle imprese non asiatiche. Nel 2008 il totale delle esportazioni americane verso mercati diversi da quello dell’Unione ammontava a 137 000 tonnellate, di cui 61 600 tonnellate (9) erano destinate al mercato asiatico. Una quantità considerevole di queste esportazioni dovrà quindi essere trasferita verso nuovi mercati.

(28)

Per concludere, come indicato nel considerando 26, esistono notevoli capacità inutilizzate che potrebbero essere impiegate per produrre più etanolamina e venderle sul mercato dell’Unione in caso di abrogazione delle misure. Inoltre, è probabile che i mercati di esportazione importanti per i produttori americani siano saturi a causa dell’aumento delle produzioni locali, il che renderebbe il mercato dell’Unione un’alternativa molto attraente per le esportazioni degli USA.

(29)

È stato esaminato anche il possibile comportamento commerciale del produttore americano che non ha collaborato, menzionato nel considerando 10. Si ricorda che l’unica informazione che ha presentato è stato una dichiarazione, in cui concludeva che le importazioni di etanolamina originaria degli USA non causavano alcun pregiudizio e che non esistevano rischi di reiterazione di un dumping pregiudizievole. La società ha sostenuto che durante il PIR aveva effettuato solo vendite di quantitativi ridotti del prodotto in esame alle due parti indipendenti e alla parte collegata nell’Unione. Essa ha anche affermato che desiderava avere un sistema regolare ed equo di vendite nell’Unione, ma non ha fornito dati concreti o informazioni verificabili sulle sue prestazioni nel PIR relative al prodotto in esame o sul comportamento che intendeva adottare in futuro nel commercio dell’etanolamina con il mercato dell’Unione. Le conclusioni in merito al produttore americano che non ha collaborato si sono perciò dovute basare sui dati disponibili, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base. A tale riguardo sono state ottenute informazioni pubblicamente disponibili dal sito Internet di questa società, nonché dai dati pertinenti pubblicati su Chemical Economics Handbook, Product Review on Ethanolamines (SRI Consulting), un’importante rivista del settore. In base a tali informazioni è stato concluso che questo produttore americano che non ha collaborato rappresentava il 29 % della capacità produttiva degli USA durante il PIR, considerando il prodotto in esame come appartenente a un settore di attività della società con il miglior rendimento.

L’importanza globale del mercato dell’Unione è stata confermata anche dal fatto che le vendite all’Unione rappresentano circa il 33 % del totale delle vendite di questa società. Data la rilevanza di questo produttore sul mercato americano, la sua capacità di produzione, l’importanza globale dell’Unione nelle sue attività commerciali e l’importanza del mercato dell’Unione nel mercato mondiale di etanolamina, è ragionevole supporre che questo produttore americano che non ha collaborato aumenterebbe ulteriormente le sue esportazioni verso l’Unione in caso di scadenza delle misure. In base ai dati registrati nel PIR, esiste un incentivo per farlo, soprattutto a causa del livello elevato dei prezzi del prodotto in esame sul mercato dell’Unione.

(30)

Dal novembre 2004 la Cina riscuote dazi antidumping sulla MEA e sulla DEA proveniente da Giappone, USA, Iran, Malaysia, Taiwan e Messico. L’etanolamina originaria degli USA è soggetta a dazi che variano dal 20 % al 74 %. Nel 2008 l’11 % del totale delle esportazioni americane era destinato alla Cina (10), un mercato con una domanda crescente del prodotto in esame e che nel 2007 ha prodotto circa il 24 % del suo consumo interno totale di etanolamina. Va notato che la Dow Chemical ha costituito una società joint-venture con la Petronas, denominata Optimal, e ha installato 75 000 tonnellate di capacità in Malaysia, destinate dal 2002 a rifornire il mercato asiatico dell’etanolamina. Rimane comunque il fatto che le effettive esportazioni americane verso la Cina sono soggette a misure e quindi limitano, a tutti gli effetti pratici, la possibilità di assorbire in modo significativo le capacità inutilizzate.

(31)

Inoltre, sembra che il potenziale di esportazione di etanolamina degli USA verso la Cina sia stato indebolito dal fatto che il regime di dazio cinese sull’etanolamina importata dai paesi dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN) è stato modificato (dazi d’importazione ridotti dal 5 % allo 0 %), offrendo un vantaggio supplementare ai produttori di etanolamina dei paesi ASEAN che esportano in Cina (11).

(32)

Il mercato dell’etanolamina è caratterizzato da una forte crescita della domanda di DEA, dovuta al suo impiego per la produzione dell’erbicida glifosato. La domanda di TEA è accresciuta in particolare dall’impiego nel settore dei cementi e degli ammorbidenti per tessuti. Il mercato principale per la MEA è la sintesi di composti organici (soprattutto etilenammine). Un regolamento in vigore negli USA dal 1o gennaio 2005, che vieta l’utilizzo di prodotti alternativi a base di metallo per il trattamento del legno, ha determinato un aumento della domanda di MEA. Tuttavia, in base alle informazioni delle principali riviste del settore, l’impatto del provvedimento legislativo americano del 2005 sulla domanda non darà più luogo a forti aumenti del consumo in futuro. Infatti, le informazioni disponibili pubblicamente confermano che il consumo di MEA destinata ai prodotti di preservazione del legno è aumentato da 3 000 tonnellate nel 2001 a 107 000 tonnellate nel 2007. Dal 2006 i tassi di crescita annuali sono stati però modesti (3 %) e non si prevede che cambieranno sostanzialmente in futuro. Ciò è dovuto alla stabilizzazione di questo segmento di mercato e alla concorrenza sul mercato dei preservanti del legno di altri prodotti che non utilizzano MEA (prodotti di preservazione del legno a base di borato, specie di legno resistenti per natura ai parassiti e acciaio riciclato). In breve, la domanda è aumentata fino al PIR, ma dovrebbe stabilizzarsi in futuro.

(33)

Sono state esaminate anche le informazioni disponibili riguardanti la possibile evoluzione della domanda negli USA e nel resto del mondo fino al 2013. Tutte le cifre figuranti nei seguenti considerando sono basate su informazioni fornite dai denunzianti, Dow Chemical, INEOS Oxide LLC e dalle più importanti pubblicazioni di riferimento dell’industria chimica, dei gruppi SRI Consulting, PCI e Tecnon OrbiChem Ltd. I dati non riflettono ancora l’impatto della crisi economica attuale.

(34)

Secondo tali informazioni, il tasso di crescita medio annuo della domanda negli USA dovrebbe raggiungere il 3,1 %. I tassi di crescita sugli altri mercati sono più elevati. Il tasso di crescita medio annuo previsto nell’Unione non raggiungerà il 4 %, mentre è del 4,6 % in Cina, del 5 % in America centrale e meridionale e del 13,4 % nel Medio Oriente. Questa situazione conferma che i produttori americani dovranno cercare nuovi mercati di esportazione e tentare di aumentare al massimo la loro presenza e i loro profitti in zone del mondo in cui è prevista una maggiore crescita e dove esiste la possibilità di acquisire maggiori quote di mercato.

(35)

Se si confronta l’evoluzione della domanda con la capacità di produzione disponibile, si ottiene il quadro seguente, basato anch’esso su dati anteriori alla crisi: negli USA, dove la produzione effettiva nel PIR superava di circa 65 000 tonnellate il consumo effettivo del prodotto, considerando le capacità inutilizzate, ci vorrà del tempo prima che venga assorbita la capacità di produzione supplementare diventata operativa recentemente. Secondo le informazioni disponibili, la sovraccapacità degli USA probabilmente non cesserà prima del 2013. Quindi, si prevede che i produttori americani non saranno meno incentivati ad esportare nel prossimo futuro.

(36)

Nel 2007, invece, la domanda sul mercato europeo è stata leggermente superiore (12) alla capacità di produzione dell’Unione. Tuttavia, in base ai dati anteriori alla crisi, è improbabile che questa situazione rimanga invariata. Infatti, se si confrontano i tassi di crescita previsti con le espansioni di capacità annunciate, è probabile che si avrà un eccesso di capacità se i piani d’investimento della INEOS Oxide Ltd saranno realizzati nell’Unione. Tale espansione di capacità diventerà operativa soltanto alla fine del 2010. Il mercato dell’Unione diventerebbe quindi molto vulnerabile a qualsiasi pressione derivante dalla necessità dei produttori americani di acquisire mercati per la loro produzione eccedentaria.

(37)

In generale, si prevede che entro il 2013 la capacità di produzione mondiale aumenterà da circa 1 764 000 tonnellate a 2 423 000 tonnellate (capacità nominale). Questa cifra comprende le nuove capacità installate nell’Unione (+ 119 000), in Russia (+50 000), in Arabia Saudita (+ 100 000) e in Asia (+ 394 000) (13). In Cina è previsto un aumento della capacità di produzione di etanolamina di 344 000 tonnellate nel periodo 2009-2011. Tenuto conto del fatto che un produttore americano vende il prodotto in esame alla Cina attraverso una joint-venture in Malaysia, è ovvio prevedere che qualsiasi aumento di autosufficienza della Cina limiterà gravemente le possibilità di esportare dei produttori americani. Per quanto riguarda gli altri mercati asiatici, le informazioni disponibili confermano che stanno diventando anch’essi autosufficienti, il che accresce la pressione sui produttori americani per trovare nuovi mercati.

(38)

La domanda mondiale, in previsione di un tasso di crescita del 3,5-4 %, aumenterà a 1 836 000 tonnellate entro il 2013. Prendendo in considerazione il fatto che parte dell’eccesso di capacità viene sempre assorbito attraverso gli arresti di produzione per manutenzione e che quindi è necessario disporre di un certo margine di riserva, le proiezioni per il 2013 indicano solo un equilibrio negli USA e un eccesso di capacità altrove. In breve, le varie espansioni di capacità e proiezioni della situazione di mercato fino al 2013 indicano che è probabile che i produttori esportatori americani facciano ricorso a pratiche di dumping sul mercato dell’Unione, perché probabilmente l’equilibrio fra la domanda e l’offerta sul mercato americano non sarà raggiunto prima del 2013.

(39)

Va notato che l’etanolamina fa parte del settore commerciale dei derivati dell’OE. Anche il glicole monoetilenico (MEG) appartiene a questo settore. Vi sono indizi che la maggior parte dei produttori asiatici di derivati dell’OE cerca di concentrarsi su un settore dei derivati dell’OE diverso dal MEG, data la forte depressione dei mercati di glicole, e quindi immette più etanolamina sul mercato. Infatti, a causa dei prezzi molto bassi di MEG nel 2008, i produttori asiatici che possono produrre sia MEG sia etanolamina preferiscono la produzione di etanolamina per migliorare la propria redditività globale (14). È probabile che questo restringa il mercato dell’etanolamina in Asia, che nel 2008 rappresentava il 18 % (15) del totale delle esportazioni americane. In base alle informazioni disponibili dall’inizio dell’attuale crisi economica, alcuni prevedevano che in Asia sarebbero esistite ancora carenze sostanziali a brevissimo termine (16), ma che sarebbero state colmate a medio termine, considerando il forte aumento della capacità di produzione di etanolamina in Asia, come indicato al considerando 27.

(40)

Le informazioni disponibili posteriori al PIR confermano che a causa dei prezzi molto bassi del MEG i produttori che producono sia MEG sia etanolamina preferiscono la produzione di etanolamina per migliorare la propria redditività globale. Per quanto riguarda l’evoluzione delle capacità di produzione di MEG a livello mondiale, le informazioni (17) disponibili indicano che sono aumentate circa del 19 % nel periodo considerato. Quest’aumento è dovuto in particolare all’aumento, oltre che in Asia, nei paesi del Medio Oriente (Iran, Kuwait e Arabia Saudita), dove l’espansione della capacità di produzione di MEG continuerà fino al 2015. In Messico la capacità di produzione di etanolamina è aumentata di 40 000 tonnellate nel periodo considerato, mentre le informazioni disponibili indicano che è prevedibile un passaggio dalla produzione di MEG a quella di etanolamina. Questa situazione conferma che il mercato mondiale si trova di fronte a un grave problema di sovrapproduzione di MEG e spiega il calo generale dei suoi prezzi.

(41)

Dato che gli USA sono il mercato dell’etanolamina più importante del mondo, si prevede che saranno il primo mercato ad affrontare le conseguenze dell’eccesso di capacità di produzione di MEG, vale a dire il calo dei prezzi di MEG e il trasferimento dalla materia prima utilizzata (OE) dalla produzione di MEG a quella di etanolamina. È ovvio che la sovraccapacità di produzione di MEG e le conseguenze che ne derivano, insieme all’eccesso di etanolamina già constatato sul mercato americano, eserciteranno una pressione sui prezzi dell’etanolamina.

(42)

In generale sul mercato dell’Unione le vendite con contratti a tempo determinato sono meno frequenti che su quello americano, ma tutti i contratti verificati contenevano clausole che permettevano un adattamento dei prezzi relativamente rapido in seguito alle fluttuazioni dei prezzi (normalmente entro poche settimane). Di conseguenza, l’esistenza di un contratto di vendita non significa che i prezzi di vendita siano fissati per un periodo più lungo e siano quindi stabili. I prezzi unitari dipendono fortemente dai prezzi del mercato mondiale.

(43)

Gli utilizzatori industriali degli USA e dell’Unione ottengono di solito condizioni simili sui due mercati, poiché sono spesso società multinazionali che negoziano le condizioni di fornitura a livello mondiale e selezionano fornitori in grado di operare a un livello simile. Le vendite a operatori commerciali e distributori effettuate dai due produttori esportatori che hanno collaborato rappresentano solo tra il 10 % e 20 % delle vendite sul mercato americano e tra il 25 % e 35 % delle vendite sul mercato dell’Unione. In base ai dati verificati, i prezzi interni americani praticati agli operatori commerciali erano mediamente inferiori del 7 % rispetto ai prezzi dell’Unione e i prezzi di vendita americani agli utilizzatori industriali nazionali erano in media inferiori quasi del 30 % rispetto a quelli praticati agli utilizzatori dell’Unione. Questi dati confermano che nel PIR esisteva una differenza comparativamente significativa tra i due mercati e che i prezzi del mercato dell’Unione erano più alti dei prezzi americani. Quindi, tenuto conto della saturazione degli altri mercati di esportazione degli USA e del livello dei prezzi nell’Unione, l’abrogazione delle misure costituirebbe un notevole incentivo ad aumentare le esportazioni verso l’Unione se questa differenza di prezzo si manterrà nel prossimo futuro. A tale riguardo va notato che, come spiegato nel considerando 48, i dati posteriori al PIR indicano che, a causa della crisi economica mondiale, i prezzi americani hanno superato quelli dell’Unione in tale periodo.

(44)

In base ai dati relativi al PIR e vista la differenza non trascurabile tra i prezzi americani e quelli dell’Unione per gli utilizzatori industriali, che rappresentano la maggioranza dei clienti, l’abrogazione delle misure costituirebbe un notevole incentivo a trasferire le vendite americane verso l’Unione. In ogni caso, la situazione è cambiata dopo il PIR e per la maggior parte dei tipi di prodotti i prezzi delle esportazioni americane sarebbero competitivi solo a livelli di dumping (vedere considerando 48).

(45)

Dall’inchiesta è emerso che nel PIR i principali mercati d’esportazione degli USA erano il Canada, il Messico, il Brasile e l’Unione. Per quanto riguarda i prezzi di vendita, i prezzi delle esportazioni americane verso i paesi terzi erano generalmente più elevati di quelli praticati sul mercato americano e i prezzi delle esportazioni americane verso l’Unione erano generalmente più elevati di quelli praticati per il resto del mondo. Sebbene questa situazione possa essere attribuita in parte al volume ridotto delle esportazioni (un volume minore determina di solito prezzi più elevati), essa conferma anche l’importanza dei mercati d’esportazione per i produttori americani, che potrebbero sempre sperare prezzi più elevati e considerare quindi questi mercati come molto attraenti se sul mercato interno americano sorgessero problemi come un eccesso di offerta/capacità o un’erosione della domanda.

(46)

I prezzi globali dell’etanolamina sono calati verso la fine del 2008, dopo aver raggiunto un massimo assoluto nel terzo trimestre e all’inizio del quarto trimestre del 2008. Successivamente, i prezzi sono diminuiti a causa della debolezza della domanda e dei costi molto inferiori dell’etilene (18). È evidente che quest’erosione dei prezzi è avvenuta anche nei mercati d’esportazione tradizionali degli USA, come il Canada, il Messico o il Brasile (19), il che dimostra che i prezzi posteriori al PIR sui mercati d’esportazione tradizionali degli USA sono inferiori ai prezzi dell’Unione.

(47)

In conclusione, per i due produttori esportatori che hanno collaborato il mercato americano resta, in linea di principio, il principale mercato di vendita. La maggior parte delle esportazioni americane del prodotto in esame viene assorbita dall’Unione e dal Canada (che non produce etanolamina), seguiti da Brasile e Messico. Nel PIR circa il 20 % della produzione americana è stato esportato a prezzi generalmente superiori a quelli praticati sul mercato interno americano. Quindi le vendite verso l’Unione e il resto del mondo hanno svolto nel PIR un ruolo importante per l’utilizzazione e la redditività globale delle capacità di produzione installate. Mentre i prezzi sono cambiati notevolmente dopo il PIR, non vi sono dubbi sull’importanza che i mercati di esportazione continuano ad avere per la redditività e l’utilizzazione delle capacità. Non vi sono elementi comprovanti che quanto sopra menzionato non si applichi ai produttori americani che non hanno collaborato.

(48)

Un elemento che probabilmente avrà un ruolo cruciale nell’evoluzione delle capacità e della domanda mondiale nel prossimo futuro è l’impatto della recente crisi economica mondiale. La società Dow Chemical ha sostenuto che la crisi non avrà un impatto significativo sul commercio dell’etanolamina, che la crisi attuale sta finendo e i prezzi dovrebbero risalire nuovamente nella seconda metà del 2009. L’industria dell’Unione ha invece sostenuto che la domanda è diminuita del 30 %, i suoi prezzi di vendita sono calati fortemente e tale calo è maggiore di quello del prezzo delle materie prime utilizzate per la produzione di etanolamina, cioè l’OE e l’ammoniaca.

Le affermazioni della Dow Chemical non sono state ritenute convincenti. Storicamente le crisi economiche incidono negativamente sulla domanda per certi settori di utilizzazione finale del prodotto in esame, come i prodotti per l’igiene e la cura personali. Come già spiegato, l’impatto sulla domanda della legislazione americana relativa al trattamento del legno probabilmente cesserà gradualmente tra breve, mentre la ben nota debolezza del settore edile ed automobilistico in Europa e negli USA non pare giovare alla domanda del prodotto in esame nel settore del cemento e dei fluidi per autoveicoli, per lo meno in un prossimo futuro. Inoltre, le applicazioni tessili negli USA hanno avuto anch’esse una tendenza al ribasso e si sono poi stabilizzate nel 2007. Nel complesso le affermazioni della Dow Chemical riguardo alla crisi economica e alla futura evoluzione dei prezzi non sono state confermate da nessuna informazione accessibile pubblicamente fornita durante la presente inchiesta. Le informazioni disponibili sulle principali riviste specializzate hanno invece confermato la spiegazione dell’industria dell’Unione, che la domanda era diminuita fortemente, in alcuni settori persino del 40 %.

I dati disponibili, posteriori al PIR, indicano che il dumping è aumentato rispetto alla situazione prevalente nel PIR. Come è già stato osservato, durante il PIR esisteva una differenza comparativamente grande tra il mercato dell’Unione e quello degli USA e i prezzi dell’Unione erano spesso superiori a quelli americani. È stato quindi constatato un dumping per due esportatori americani, ma non per il terzo. Verso la fine del PIR e nell’ottobre 2008 si è avuto chiaramente un surriscaldamento del mercato. In particolare, i prezzi americani sono aumentati considerevolmente e hanno superato quelli dell’Unione per due dei tre tipi di prodotto (MEA e DEA, che costituivano il 41 % delle esportazioni americane) mentre la differenza con la TEA è notevolmente diminuita. Anche se i prezzi sono calati fortemente dall’ottobre 2008, i dati disponibili più recenti indicano che i prezzi negli USA sono ancora superiori a quelli in Europa, in particolare i prezzi della MEA e della DEA. In altre parole, tutte le esportazioni dagli USA verso l’Europa dovranno essere effettuate a prezzi di dumping, perché i loro prezzi siano competitivi con quelli dei prodotti europei.

(49)

Va ricordato che uno dei due produttori esportatori che hanno collaborato ha fatto ricorso al dumping nel PIR, anche se a livello inferiore rispetto alla precedente inchiesta di riesame. È stato però constatato un dumping anche per i produttori esportatori che non hanno collaborato.

(50)

Rispetto alla precedente inchiesta di riesame, la quota di mercato delle importazioni americane è scesa dal 16,7 % al 14 %. Negli USA esiste ancora una considerevole capacità inutilizzata di circa 60 000 tonnellate, sebbene sia diminuita rispetto al riesame precedente. Va notato che il basso tasso di utilizzo durante il PIR è stato una conseguenza di eventi temporanei e che l’utilizzo del 29 % delle capacità installate negli USA non ha potuto essere determinato a causa della mancanza di collaborazione. Contemporaneamente, si prevede che la domanda sul mercato americano aumenterà a un ritmo leggermente più lento che nell’Unione e che l’eccesso di capacità negli USA sarà assorbito al più presto entro il 2013. Inoltre, i produttori americani sono motivati ad aumentare le loro vendite sul mercato dell’Unione in caso di abrogazione delle misure, perché in vari casi i prezzi del mercato dell’Unione sono risultati superiori a quelli praticati sul mercato interno degli USA e su qualsiasi altro mercato d’esportazione dei produttori americani nel PIR. I punti sopramenzionati dimostrano che esiste un incentivo per le società americane ad aumentare la loro presenza sul mercato dell’Unione. Ciò darebbe luogo a un eccesso di offerta e quindi a una spirale discendente dei prezzi, in altre parole a un volume di importazioni oggetto di dumping ancora più elevato che nel PIR. La probabilità di una persistenza o un aumento delle importazioni oggetto di dumping sulla base dei dati del PIR è ancora maggiore se si tiene conto degli sviluppi posteriori al PIR. Dopo il PIR e a causa della crisi economica mondiale, i prezzi americani di una parte significativa del prodotto in esame hanno superato quelli dell’Unione, mentre i livelli dei prezzi erano generalmente inferiori nel resto del mondo. L’evoluzione dopo il PIR indica chiaramente che se i produttori americani vogliono competere con l’industria dell’Unione, i loro prodotti dovranno essere importati a prezzi di dumping in quantità ancora maggiore che durante il PIR.

(51)

In conclusione, in caso di abrogazione delle misure è probabile che il dumping persista e che aumenti il volume delle importazioni, che potrebbe esercitare una pressione al ribasso sui prezzi nell’Unione almeno fino al 2013.

D.   DEFINIZIONE DELL’INDUSTRIA DELL’UNIONE

(52)

La denuncia è stata presentata per conto di quattro produttori di etanolamina noti dell’Unione, che rappresentano una percentuale considerevole della produzione dell’Unione totale nota del prodotto simile, superiore in questo caso al 95 %.

(53)

I quattro produttori dell’Unione che hanno presentato la domanda hanno collaborato pienamente all’inchiesta. Un’altra società dell’Unione, la LUKOIL Neftochim Bourgas AD, ha sostenuto la denuncia come produttore dell’Unione, ma non ha risposto al questionario e non ha fornito altre informazioni o dati. I produttori dell’Unione richiedenti hanno siti di produzione in Francia, Germania, Svezia e Belgio.

(54)

Va notato che un produttore dell’Unione, la società INEOS Oxide Ltd, ha anche interessi concernenti i suoi prodotti negli USA. Durante l’inchiesta questo particolare produttore ha dichiarato di considerarsi un produttore dell’Unione a pieno titolo. La società ha importato il prodotto in esame dal suo produttore americano collegato durante il PIR, ma la percentuale delle importazioni rispetto alla sua produzione dell’Unione è inferiore al 10 %. Inoltre, secondo le informazioni disponibili, questo produttore prevede di espandere le sue capacità nell’Unione entro la fine del 2010. Secondo quanto precede, questa società può essere considerata un effettivo produttore dell’Unione, poiché le sue importazioni non costituiscono la parte fondamentale della sua attività commerciale. Pertanto, non si ritiene opportuno escludere tale produttore dalla definizione di industria dell’Unione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base.

(55)

In base a ciò, i quattro produttori dell’Unione sono BASF SE/AG, INEOS Oxide Ltd, Sasol Germany GmbH e Akzo Nobel Functional Chemicals AB, che rappresentano l’industria dell’Unione conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. Essi sono denominati di seguito «industria dell’Unione».

(56)

L’inchiesta ha rivelato, come la precedente inchiesta di riesame, che una parte della produzione di etanolamina dell’Unione è destinata all’utilizzo interno o vincolato. Tre delle quattro società appartenenti all’industria dell’Unione producono per un uso vincolato. L’inchiesta ha confermato che l’industria dell’Unione non acquista il prodotto in esame per un uso vincolato da parti indipendenti, all’interno o all’esterno dell’Unione, e che la produzione vincolata serve per la produzione di altri prodotti derivati. L’etanolamina per uso vincolato non è quindi considerata in concorrenza con l’etanolamina disponibile sul mercato dell’Unione («il mercato libero»).

E.   SITUAZIONE SUL MERCATO DELL’UNIONE

1.   Consumo dell’Unione

(57)

Il consumo dell’Unione è stato calcolato sommando il volume della produzione propria dei produttoridell’Unione, destinata alla libera vendita sul mercato dell’Unione e all’uso vincolato di questi produttori, con i volumi delle importazioni dai paesi terzi verso il mercato dell’Unione e detraendo le esportazioni dei produttori dell’Unione. Sono state aggiunte anche le stime per il produttore che non ha collaborato, che rappresenta una parte molto ridotta della produzione dell’Unione.

(58)

In base a tali dati, il consumo dell’Unione ha avuto la seguente evoluzione:

Consumo

(t)

2005

2006

2007

PIR

Totale

439 521

438 872

479 361

475 269

Indice

100

100

109

108

Produzione vincolata

248 994

246 857

243 995

206 982

Indice

100

99

98

83

Mercato libero

190 505

192 010

235 461

268 386

Indice

100

101

124

141

Fonte: Risposte al questionario ed Eurostat.

(59)

Il consumo del mercato libero è aumentato del 41 % nel corso del periodo considerato e l’aumento maggiore si è verificato tra il 2007 e il PIR. Per quanto riguarda il mercato vincolato, il consumo è diminuito del 17 %.

2.   Importazioni provenienti dagli USA

(60)

Il volume delle importazioni del prodotto in esame dagli USA verso l’Unione è diminuito del 16 % nel corso del periodo considerato. Nonostante ciò, dal 2007 al PIR è stato osservato un leggero aumento delle importazioni. Riassumendo, i produttori americani non hanno aumentato le loro esportazioni verso l’Unione a causa di i) problemi operativi (l’impatto materiale dei cicloni sulla produzione e sulle esportazioni americane) e la conseguente necessità di soddisfare il mercato interno degli USA; e ii) la contrazione dell’offerta e della domanda mondiale, dovuta a carenze di produzione in altre parti del mondo e a migliori opportunità commerciali con il trasferimento delle materie prime utilizzate per l’etanolamina alla produzione di MEG. Inoltre, durante il periodo considerato un produttore americano ha quasi cessato le sue esportazioni verso l’Unione, contribuendo così al calo osservato. Va notato anche che nel PIR una parte considerevole delle importazioni americane non è stata oggetto di dumping.

Importazioni

(t)

2005

2006

2007

PIR

Prodotto in esame

44 912

39 641

35 892

37 583

Indice

100

88

80

84

Fonte: Risposte al questionario ed Eurostat.

(61)

Il prezzo medio all’importazione è aumentato costantemente nel corso del periodo considerato. Nel complesso, il prezzo medio all’importazione dagli USA è sempre stato inferiore al prezzo medio dell’industria dell’Unione.

Prezzo medio all’importazione per tonnellata

(in EUR)

2005

2006

2007

PIR

Prodotto in esame

825

974

1 000

1 114

Indice

100

118

121

135

Fonte: Risposte al questionario ed Eurostat.

(62)

La quota di mercato delle importazioni dagli USA è diminuita del 9,6 % nel periodo considerato. Anche questo calo è attribuito ai problemi descritti sopra al considerando 60.

Quota del mercato americano

2005

2006

2007

PIR

Prodotto in esame

23,6 %

20,6 %

15,2 %

14 %

Indice

100

88

65

59

Fonte: Risposte al questionario ed Eurostat.

(63)

Per verificare se vi sia stata sottoquotazione dei prezzi, i prezzi all’importazione dei due produttori esportatori che hanno collaborato, praticati ai clienti indipendenti, sono stati confrontati con i prezzi dell’industria dell’Unione, sulla base delle medie ponderate per tipi di prodotti comparabili durante il PIR. I prezzi dell’industria dell’Unione sono stati adeguati a un livello franco fabbrica e confrontati ai prezzi all’importazione cif frontiera dell’Unione, inclusi tutti i tipi di dazi doganali. Il confronto dei prezzi è stato effettuato per transazioni allo stesso stadio commerciale, dopo i dovuti adeguamenti, se necessario, e la detrazione di riduzioni e sconti.

(64)

In base alla metodologia descritta sopra non è stata constatata una sottoquotazione dei prezzi di vendita dell’industria dell’Unione.

3.   Importazioni da altri paesi terzi

(65)

Le importazioni da altri paesi terzi sono aumentate costantemente durante il periodo considerato, raggiungendo il massimo nel 2007, e hanno rivelato una tendenza al ribasso tra il 2007 e il PIR. Nonostante ciò, nel periodo considerato sono sempre rimaste nettamente inferiori a quelle degli USA. Gli altri principali paesi esportatori sono la Russia, il Messico, l’Iran e Taiwan. Fuorché in Russia, dove si registra un costante aumento delle esportazioni, in tutti gli altri paesi l’evoluzione delle esportazioni è incoerente, con aumenti e diminuzioni di quantità irregolari da un anno all’altro.

Importazioni da altri paesi

2005

2006

2007

PIR

Tonnellate

7 862

16 021

23 086

19 644

Indice

100

204

294

250

Quota di mercato

4,1 %

8,3 %

9,8 %

7,3 %

Indice

100

202

238

177

Prezzo all’importazione (EUR/t)

1 215

1 177

1 402

1 459

Indice

100

97

115

120

Fonte: Eurostat.

4.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

(66)

Si ricorda che l’industria produce anche per l’uso vincolato. Sulla base delle vendite sul mercato libero e dell’uso vincolato sono stati stabiliti i seguenti indicatori: scorte, produzione, capacità, utilizzo delle capacità, investimenti, utile sul capitale investito, flusso di cassa, capacità di ottenere capitali, occupazione, produttività e salari. Gli altri indicatori, in particolare le vendite e i profitti, si riferiscono alle vendite sul mercato libero. Vista l’evoluzione del mercato vincolato, cioè che il consumo vincolato è sostanzialmente conforme all’evoluzione delle vendite del mercato libero, le conclusioni concernenti il mercato vincolato possono essere estrapolate.

(67)

Nel periodo considerato la produzione e le capacità dell’industria dell’Unione sono aumentate gradualmente del 13 %. L’utilizzo delle capacità dell’industria dell’Unione è rimasto stabile a un livello elevato, leggermente inferiore al 90 %. Secondo le informazioni disponibili, questo livello di utilizzo delle capacità è vicino al livello massimo per l’industria interessata. L’aumento parallelo della produzione e delle capacità, che è rimasto in ogni caso inferiore alla crescita del consumo dell’Unione, conferma che l’industria dell’Unione ha potuto approfittare delle misure esistenti e beneficiare dell’aumento della domanda del prodotto in esame (attribuita alla domanda crescente nelle varie industrie a valle che utilizzano etanolamina).

 

2005

2006

2007

PIR

Produzione (t)

375 119

371 688

407 744

424 526

Indice

100

99

109

113

Capacità (t)

424 000

432 000

458 000

477 000

Indice

100

102

108

113

Utilizzo delle capacità

88 %

86 %

89 %

89 %

Indice

100

97

101

101

Fonte: Risposte al questionario.

(68)

Le scorte dell’industria dell’Unione sono aumentate anch’esse insieme all’aumento globale del consumo dell’Unione. Questo indicatore non è comunque considerato molto significativo, perché la produzione di etanolamina è adattata a ogni cliente e si basa generalmente su contratti a lungo termine conclusi di solito verso la fine dell’anno civile.

 

2005

2006

2007

PIR

Scorte (t)

8 906

10 113

9 250

11 097

Indice

100

114

104

125

Fonte: Risposte al questionario.

(69)

Le vendite dell’industria dell’Unione sono aumentare notevolmente nel corso del periodo considerato (fino al 54 %). Nonostante ciò, dato che contemporaneamente vi è stato un forte aumento del consumo dell’Unione sul mercato libero, la crescita della quota di mercato dell’industria dell’Unione è stata relativamente modesta (6,4 %) durante il periodo considerato. Queste tendenze confermano che l’industria dell’Unione ha potuto beneficiare delle misure in vigore. Il prezzo unitario medio della produzione dell’industria dell’Unione è aumentato del 31 % nel periodo considerato. Questa situazione riflette il sostanziale aumento dei prezzi delle materie prime utilizzate per fabbricare etanolamina, ma anche un aumento della redditività, in particolare nel PIR.

(70)

L’aumento osservato dei prezzi di vendita dell’industria dell’Unione corrisponde anche all’aumento mondiale dei prezzi sul mercato dell’etanolamina. Questo fenomeno viene attribuito a una serie di eventi straordinari e temporanei che hanno avuto luogo durante il periodo considerato, in particolare dal 2007 al PIR. Da un lato, i costi delle materie prime (OE, principalmente un derivato del petrolio e ammoniaca) sono aumentati considerevolmente in tale periodo. Dall’altro, il mercato mondiale ha subito una notevole contrazione dell’equilibrio tra domanda e offerta durante lo stesso periodo, causata da diversi fattori, come: problemi di produzione e di esportazione negli USA dovuti a cicloni, difficoltà di produzione in Asia, una forte crescita della domanda dei prodotti derivati (prodotti agrochimici e più precisamente glifosato) che utilizzano etanolamina come materia prima, nonché problemi di fabbricazione dei prodotti (in particolare MEG) con le stesse materie prime usate per la produzione di etanolamina, che hanno indotto i produttori che fabbricano sia MEG sia etanolamina a preferire temporaneamente il MEG.

Vendite nell’Unione del prodotto simile sul mercato libero

2005

2006

2007

PIR

Volume (t)

132 003

130 575

169 403

203 090

Indice

100

99

128

154

Prezzi di vendita medi (EUR/t)

1 044

1 141

1 189

1 366

Indice

100

109

114

131

Quota di mercato

69 %

68 %

72,9 %

76,6 %

Indice

100

98

106

111

Fonte: Risposte al questionario.

(71)

Nel periodo considerato l’industria dell’Unione ha aumentato fortemente la propria redditività. Questo miglioramento può essere constatato nel contesto di: un aumento mondiale dei prezzi dell’etanolamina, la decisione di un produttore americano che ha quasi cessato le sue esportazioni verso l’Unione, contribuendo al calo delle importazioni dagli USA, e una crescente domanda di etanolamina nell’Unione e a livello mondiale. L’aumento della domanda ha determinato un aumento dei volumi delle vendite e dei livelli dei prezzi di vendita, che è stato, alla fine del PIR, superiore all’aumento corrispondente dei costi di produzione.

 

2005

2006

2007

PIR

Redditività dell’industria dell’Unione

10,1 %

16 %

15,8 %

21,9 %

Indice

100

159

157

217

Fonte: Risposte al questionario.

(72)

Il livello degli investimenti mostra un’evoluzione non lineare durante il periodo considerato. Gli investimenti sono stati necessari da un lato per mantenere i piani dei siti di produzione e dall’altro per modesti ampliamenti di capacità, al fine di approfittare della crescita del consumo e soddisfare i bisogni di esportazione. L’utile sul capitale investito, espresso in termini di utili netti dell’industria dell’Unione e di valore contabile netto dei suoi investimenti, presenta una forte tendenza al miglioramento durante il periodo considerato. Anche il flusso di cassa dell’industria dell’Unione rivela un miglioramento sostanziale nel periodo considerato.

 

2005

2006

2007

PIR

Investimenti (EUR)

980 213

6 396 684

1 505 707

2 454 173

Indice

100

654

154

250

Rendimento delle attività nette

45 %

54 %

55 %

87 %

Indice

100

121

123

195

Flusso di cassa (EUR)

22 831 675

34 807 468

36 971 471

55 859 958

Indice

100

152

162

245

Fonte: Risposte al questionario.

(73)

Il numero di dipendenti dell’industria dell’Unione che si occupano della produzione del prodotto simile è aumentato leggermente durante il periodo considerato. L’industria dell’Unione ha potuto controllare l’evoluzione del costo medio della manodopera per dipendente in detto periodo. La produttività, espressa in termini di produzione per lavoratore, è migliorata leggermente nello stesso periodo. L’evoluzione dei costi della manodopera e della produttività ha avuto un impatto positivo mantenendo i costi di produzione sotto stretto controllo e ha contribuito a migliorare i profitti.

 

2005

2006

2007

PIR

Occupazione

100

104

104

110

Indice

100

103

104

110

Produttività (in tonnellate per lavoratore)

3 749

3 591

3 916

3 858

Indice

100

96

104

103

Costo medio della manodopera per lavoratore (EUR)

2 389

2 629

2 449

2 262

Indice

100

110

103

95

Fonte: Risposte al questionario.

(74)

Durante il PIR il dumping è continuato, anche se a livelli inferiori rispetto a quelli emersi nella precedente inchiesta di riesame.

(75)

Come dimostrato sopra, l’industria dell’Unione ha avuto la possibilità di riprendersi dagli effetti del dumping precedente, in particolare in termini di redditività, vendite e quote di mercato.

(76)

Il volume delle esportazioni dell’industria dell’Unione verso i paesi terzi è aumentato del 21 % nel corso del periodo considerato. Questo considerevole miglioramento è iniziato nel 2007 ed è continuato fino al PIR; esso è stato attribuito principalmente alla crescita della domanda di etanolamina sui mercati asiatici, dovuta alle difficoltà di produzione sorte su quei mercati durante lo stesso periodo. I prezzi di vendita delle esportazioni hanno seguito una tendenza simile a quella dei prezzi dell’Unione. Anche questa situazione è stata attribuita al fatto che il periodo tra il 2007 e il PIR è stato caratterizzato da una notevole contrazione dell’equilibrio mondiale tra domanda e offerta.

 

2005

2006

2007

PIR

Volume delle esportazioni dell’industria dell’Unione (t)

18 308

14 055

22 746

22 228

Indice

100

77

124

121

Prezzo di vendita delle esportazioni

1 223

1 293

1 241

1 689

Indice

100

106

101

138

Fonte: Risposte al questionario.

5.   Conclusione sulla situazione del mercato dell’Unione

(77)

Nel periodo considerato il volume di etanolamina consumato sul mercato dell’Unione è aumentato del 41 %, mentre le importazioni dagli USA sono diminuite del 16 %. Contemporaneamente l’industria dell’Unione ha aumentato il volume delle sue vendite e la quota di mercato corrispondente.

(78)

La situazione economica dell’industria dell’Unione è migliorata nel periodo considerato. I relativi indicatori di pregiudizio indicano una buona situazione in termini di risultati economici. L’industria dell’Unione ha operato ad alta capacità, raggiungendo margini di profitto considerevoli, ha mantenuto un flusso di cassa stabile, aumentato gli investimenti e mantenuto sotto controllo i costi della manodopera. Inoltre, essa ha potuto beneficiare di una serie di eventi eccezionali avvenuti tra il 2007 e il PIR che hanno fatto aumentare i prezzi, con effetti positivi sui risultati economici.

(79)

Concludendo, vista l’evoluzione positiva degli indicatori relativi all’industria dell’Unione, non si è potuto stabilire che il pregiudizio materiale è persistito. È stato perciò esaminato se in caso di scadenza delle misure sia probabile una reiterazione del pregiudizio.

F.   PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(80)

Si ricorda che per due produttori esportatori americani è stato stabilito il persistere del dumping durante il PIR. Uno dei due esportatori che sono ricorsi al dumping non ha collaborato. Dato che è soggetto a misure antidumping più rigorose ed è anche uno dei maggiori produttori sul mercato americano, egli sarebbe fortemente incentivato a ripresentarsi sul mercato dell’Unione in caso di abrogazione delle misure.

(81)

Come spiegato dettagliatamente nella sezione C, l’inchiesta ha stabilito una serie di fattori che indicano la probabilità di un sostanziale aumento delle importazioni oggetto di dumping provenienti dagli USA se le misure venissero abrogate. Questi fattori sono in particolare:

le capacità inutilizzate dei produttori americani, che ammontano a 60 000 tonnellate e probabilmente non saranno assorbite nel prossimo futuro,

l’autosufficienza prevista dei mercati d’esportazione tradizionali degli USA, che costringerà i produttori americani a trasferire le proprie esportazioni verso l’Unione. Questo vale in particolare per i mercati d’esportazione in America latina e in Asia (20). Si ricorda che i mercati asiatici hanno un ruolo importante per lo smercio delle eccedenze di etanolamina dei produttori americani,

i dazi antidumping cinesi imposti su due dei tre tipi di prodotto a una serie di paesi, tra cui gli USA,

la pressione di una maggiore produzione, dovuta al passaggio dalla produzione di MEG a quella di etanolamina. L’eccesso di capacità e i bassi prezzi nel settore del MEG indurranno i produttori a preferire la produzione di etanolamina a quella di MEG, creando nuove capacità di produzione ed esercitando una pressione sui prezzi,

si prevede che l’andamento della domanda di etanolamina negli USA sarà inferiore rispetto ad altre parti del mondo, compresa l’Unione,

si prevede che il tasso di crescita medio della domanda nell’Unione sarà superiore a quello negli USA, il che incentiverà ulteriormente i produttori esportatori americani a orientare le loro esportazioni verso l’Unione,

le informazioni disponibili su un produttore americano che non ha collaborato inducono a concludere che anche le società che non hanno collaborato all’inchiesta e hanno ridotto al minimo le esportazioni verso l’Unione rimangono molto interessate a restare sul mercato dell’Unione e a rafforzare le proprie attività d’esportazione.

(82)

Tenuto conto di quanto precede, i produttori americani dovranno trovare altri clienti e l’alternativa più fattibile per loro sarebbe quella di esportare sul mercato dell’Unione.

(83)

Durante il PIR, l’industria dell’Unione ha ottenuto buoni risultati. La ragione consiste nella forte domanda del prodotto in esame, che ha superato l’offerta. Nonostante ciò, qualsiasi aumento delle importazioni dagli USA di etanolamina già soggette a dumping eserciterebbe una pressione considerevole sull’industria dell’Unione e nuocerebbe al suo rendimento.

(84)

Va notato inoltre che l’etanolamina è una merce, vale a dire che i vari tipi di prodotto sono fabbricati secondo determinate norme tecniche e i prodotti di una fonte possono essere sostituiti facilmente con prodotti di un’altra fonte. Quindi, su un mercato caratterizzato da un eccesso di offerta, la concorrenza si farà principalmente in base al prezzo.

(85)

In questo contesto, la combinazione dei fattori sopra descritti può mettere in pericolo con relativa rapidità la forte domanda di etanolamina e portare a una situazione di eccesso di offerta sul mercato dell’Unione. Un aumento delle importazioni oggetto di dumping eserciterebbe una pressione al ribasso sul livello dei prezzi di vendita ed avrebbe quindi un effetto negativo sugli indicatori di rendimento dell’industria dell’Unione, in particolare sulla redditività. In caso di aumento del dumping, si avrebbe una sottoquotazione dei prezzi.

(86)

La probabilità di una reiterazione del pregiudizio descritta nella sezione precedente è accentuata dal fatto che il mercato dell’etanolamina è cambiato in seguito alla crisi economica che si è manifestata nell’autunno 2008. Molti parametri chiave sono cambiati considerevolmente, per quanto riguarda sia le esportazioni sia la situazione dell’industria dell’Unione. Come spiegato sopra, le informazioni disponibili indicano che le importazioni oggetto di dumping sono aumentate fortemente dopo il PIR, poiché il livello dei prezzi americani per due tipi di prodotto è superiore a quello dei prezzi europei, mentre il differenziale di prezzo per il terzo tipo sta scomparendo rapidamente. A tale riguardo, i dati di Eurostat indicano che il prezzo delle importazioni dagli USA (15 052 tonnellate) era inferiore del 20 % nel secondo trimestre del 2009 rispetto al PIR.

(87)

In assenza di misure, l’industria dell’Unione si troverebbe ad affrontare quest’aumento di importazioni oggetto di dumping in una posizione considerevolmente più debole. Le informazioni disponibili pubblicamente raccolte nel corso dell’inchiesta indicano infatti una diminuzione della domanda, delle vendite e delle economie di scala, una capacità di produzione inutilizzata, un deterioramento della situazione finanziaria, ecc. (21). A causa dell’attuale crisi economica, il mercato dell’Unione dell’etanolamina si è trovato di fronte a una domanda debole e i produttori dell’Unione sono stati costretti a ridurre la produzione.

(88)

L’industria dell’Unione presenta attualmente un livello di utilizzazione delle capacità del 70 %, molto inferiore a quello del PIR, in cui operava quasi al massimo delle capacità. Inoltre, dopo il PIR il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è calato del 30 % circa, mentre i prezzi di vendita sono diminuiti del 35-40 %. Contemporaneamente, l’evoluzione del costo di produzione e della redditività dopo il PIR rivela l’esistenza di un grave squilibrio tra il costo delle materie prime e i prezzi dell’etanolamina, il che peggiora ulteriormente i risultati finanziari dell’industria dell’Unione. Il costo delle due principali materie prime utilizzate per la produzione dell’etanolamina (etilene e ammoniaca) è infatti diminuito meno rispetto ai prezzi dell’etanolamina dopo il PIR. Ciò ha determinato una forte riduzione dei margini di profitto dell’industria dell’Unione, che attualmente registra perdite o margini di profitto inferiori al 10 %.

(89)

In altre parole, l’industria dell’Unione sembra non trovarsi più in una situazione di forza, bensì in una situazione in cui la pressione delle importazioni oggetto di dumping rischia di innescare una pericolosa spirale discendente che supererà di gran lunga il rischio considerato probabile in base ai dati del PIR.

(90)

La situazione economica descritta sopra ha ridotto le possibilità commerciali dell’industria dell’Unione. Da un lato essa non sarà più in grado di espandere la sua cerchia di clienti nell’Unione, tenendo conto del fatto che non esistono indicazioni che i suoi principali concorrenti sul mercato dell’Unione (cioè i produttori americani) abbiano cessato di esportare verso l’Unione. Dall’altro, sembra che non si possa neanche alleggerire la pressione sull’industria dell’Unione aumentando la produzione di prodotti ad uso vincolato, poiché non esistono indicazioni che le prospettive economiche dei prodotti derivati (etilenammine, erbicidi e catalizzatori) possano compensare la pressione sul mercato dell’etanolamina.

(91)

In caso di abrogazione delle misure esiste una forte probabilità di aumento delle importazioni americane oggetto di dumping nell’Unione, il che comporterebbe una reiterazione del pregiudizio. I produttori americani stanno perdendo i loro mercati tradizionali, mentre l’eccesso di offerta di MEG rischia di causare un aumento della produzione di etanolamina, che dovrebbe essere venduta su mercati diversi da quello americano. Inoltre, la crisi economica ha colpito l’industria dell’Unione, che deve affrontare la pressione delle importazioni americane attualmente oggetto di dumping senza avere una soluzione alternativa fattibile per far fronte al dumping pregiudizievole, a parte il mantenimento dei dazi antidumping. Non sono stati trovati elementi che inducano a concludere che questa situazione non si aggravi in caso di scadenza delle misure.

G.   INTERESSE DELL’UNIONE

1.   Osservazione preliminare

(92)

A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, è stato esaminato se il mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore sia contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione degli interessi di tutte le parti coinvolte, cioè dell’industria dell’Unione, degli importatori, degli operatori commerciali e delle industrie utilizzatrici del prodotto in esame.

(93)

Va ricordato che nelle inchieste precedenti l’adozione delle misure non è stata considerata contraria all’interesse dell’Unione. Inoltre, l’inchiesta attuale costituisce un riesame in previsione della scadenza e quindi analizza una situazione in cui sono già in vigore misure antidumping.

(94)

Su questa base è stato esaminato se, nonostante le conclusioni sulla probabilità del persistere del dumping e di reiterazione del pregiudizio, esistono validi motivi per concludere che, in questo caso specifico, la proroga delle misure non è nell’interesse dell’Unione.

2.   Interesse dell’industria dell’Unione

(95)

Si ricorda che le pratiche di dumping hanno continuato nel PIR e che è probabile che il dumping del prodotto in esame originario degli USA persista e che venga reiterato il pregiudizio ai danni dell’industria dell’Unione.

(96)

L’industria dell’Unione ha dato prova di solidità e competitività, confermate dall’andamento positivo della maggior parte degli indicatori economici. Le misure antidumping istituite in precedenza hanno contribuito al recupero della redditività e hanno permesso di ottenere un utile sufficiente sul capitale investito. Ciò potrebbe attrarre nuovi investimenti nel 2010. Di conseguenza, è nell’interesse dell’industria dell’Unione mantenere le misure contro le importazioni oggetto di dumping provenienti dagli USA.

3.   Interesse degli importatori e degli operatori commerciali

(97)

Data la mancanza di collaborazione da parte degli operatori commerciali, si è concluso che l’assenza o la proroga delle misure non avrà effetti rilevanti su tale categoria. Inoltre, l’inchiesta non ha rivelato l’esistenza di importatori non collegati, poiché tutte le importazioni dagli USA nell’Unione del prodotto in esame vengono effettuate attraverso importatori collegati ai produttori esportatori americani.

(98)

La proroga delle misure non modificherà la situazione attuale degli importatori collegati, che nel PIR risultano aver realizzato profitti con margini conformi alle condizioni di mercato. Ad ogni modo, almeno nel caso in questione, gli interessi degli importatori collegati formano parte integrante degli interessi dei produttori esportatori, dato che questi ultimi possono determinare la politica degli importatori collegati. Si ricorda che gli interessi dei produttori esportatori non sono compresi nell’analisi dell’interesse dell’Unione.

4.   Interesse delle industrie utilizzatrici

(99)

In considerazione del fatto che la proroga delle misure rappresenterebbe un terzo rinnovo delle misure antidumping, è stata prestata particolare attenzione all’interesse delle industrie utilizzatrici.

(100)

Nel corso dell’inchiesta si è manifestato un solo utilizzatore del settore dell’esterquat per ammorbidenti per tessuti. L’esterquat viene prodotto con TEA ed è utilizzato come ammorbidente per tessuti e commercializzato da società come Unilever, Henkel, Colgate Palmolive, Procter & Gamble e Benckiser/Reckitt. Durante il PIR l’industria utilizzatrice in questione ha acquistato etanolamina da industrie americane e dell’Unione. Le sue importazioni rappresentano una piccola parte del totale delle importazioni dagli USA (tra il 15 % e il 25 % — la cifra esatta non può essere rivelata per ragioni di riservatezza).

(101)

La sola industria utilizzatrice che ha collaborato ha sostenuto che le misure antidumping danneggiano gli utilizzatori dell’Unione, perché questi dipendono dalle importazioni di etanolamina come fonte supplementare per coprire la domanda dell’Unione. Essa ha anche sostenuto che gli utilizzatori dell’Unione operano su mercati altamente competitivi e sensibili ai prezzi, su cui si esercita la pressione dei produttori a valle. Inoltre, devono acquistare le materie prime al prezzo più basso possibile al fine di ridurre i costi. Perciò, secondo quest’industria utilizzatrice, qualsiasi aumento del prezzo dell’etanolamina mette in pericolo le sue attività commerciali e nuoce alla sua redditività. La parte ha quindi concluso che la proroga delle misure non è nell’interesse dell’Unione, poiché la situazione descritta migliorerebbe se si lasciassero scadere le misure antidumping.

(102)

È stato constatato che durante il PIR la TEA ha rappresentato una parte cospicua (dal 20 % al 30 %) del costo totale di produzione dell’esterquat per la sola industria utilizzatrice che ha collaborato. È chiaro che l’eliminazione delle misure antidumping allevierebbe, almeno a breve termine, per questa società l’onere costituito dal costo della TEA come materia prima. Nonostante ciò, tenuto conto del fatto che la società acquista notevoli quantità di TEA dall’industria dell’Unione, l’impatto finale di qualsiasi modifica delle misure antidumping non dovrebbe essere significativo per l’industria utilizzatrice in questione. A tale riguardo la Commissione ha esaminato l’impatto delle attuali misure antidumping sul fatturato di detta società, per quanto concerne il commercio di esterquat con l’utilizzo di etanolamina importata dagli USA. I dati disponibili indicano che l’impatto globale del dazio antidumping sul fatturato di questa società è moderato (dall’1 % al 5 %, la cifra esatta non può essere rivelata per ragioni di riservatezza). Ciò spiega come mai essa abbia potuto continuare le sue attività commerciali in questo settore, malgrado il forte aumento dei prezzi dell’etanolamina fino al PIR e l’esistenza di misure antidumping. Va notato inoltre che l’esterquat rappresenta solo una parte relativamente piccola del totale delle attività di quest’industria utilizzatrice.

(103)

È stata esaminata anche l’evoluzione del prezzo della TEA dopo il PIR e il suo impatto sul costo di produzione della sola industria utilizzatrice che ha collaborato. Si ricorda a tale riguardo che i prezzi dell’etanolamina sono notevolmente diminuiti dopo il PIR. Osservando l’evoluzione del prezzo della TEA e la struttura dei costi del commercio di esterquat, si ritiene che l’incidenza della TEA sul costo totale del prodotto finito sia diminuito dopo il PIR. In base ai dati disponibili risulta che per l’industria utilizzatrice in questione la diminuzione del prezzo della TEA può comportare una riduzione del costo della TEA del 20-25 %. L’effetto corrispondente sul costo totale di produzione dei prodotti finiti sarebbe una riduzione tra il 15 % e il 20 %.

(104)

L’impatto della proroga delle misure antidumping sulla sola industria utilizzatrice che ha collaborato è stato analizzato anche esaminando i suoi risultati economici precedenti, in particolare la redditività e le vendite. Per quanto riguarda la redditività, è stato constatato che durante il periodo considerato, nonostante le misure in vigore, essa ha raggiunto una redditività marginale per i prodotti contenenti etanolamina. Per quanto riguarda le vendite, essa ha aumentato notevolmente le vendite all’esportazione di prodotti contenenti etanolamina, mentre le vendite sul mercato dell’Unione sono leggermente diminuite. Queste tendenze si sono verificate sia per i prodotti fabbricati con etanolamina originaria degli USA, sia per quelli con etanolamina originaria dell’Unione. Ciò mette in evidenza che l’esistenza di misure antidumping non ha avuto alcun impatto sul processo decisionale della società per quanto riguarda le vendite, il che conferma che essa ha potuto continuare ad ottenere buoni risultati senza che si siano notati gravi problemi di vendita e redditività. Non è stato constatato alcun fatto convincente che indichi che la situazione descritta cambierebbe in caso di proroga delle misure antidumping.

(105)

Infine, non è stato trovato alcun elemento di prova convincente a sostegno dell’asserzione che la tensione del mercato per le industrie utilizzatrici sia direttamente imputabile a carenze nella fornitura di etanolamina da parte dell’industria dell’Unione.

(106)

Riassumendo, durante il PIR l’effetto del dazio antidumping sul costo di produzione dei prodotti finiti per l’industria utilizzatrice che ha collaborato è stato piuttosto limitato e l’abolizione delle misure antidumping porterebbe solo un sollievo minimo. Inoltre, la situazione dopo il PIR per quanto riguarda i prezzi della TEA ha già avuto un impatto positivo sulla struttura dei costi della società. È stato perciò concluso che una proroga delle misure non avrebbe un’incidenza significativa sulla sola industria utilizzatrice che ha collaborato. Tenuto conto del fatto che nessun altro utilizzatore ha collaborato all’inchiesta e che nessun’altra informazione pertinente è stata presentata dalle parti su questa particolare questione, si ritiene che l’analisi che precede debba essere applicata anche a tutte le industrie utilizzatrici interessate dal mercato dell’etanolamina.

5.   Conclusioni sull’interesse dell’Unione

(107)

L’inchiesta ha determinato che le misure antidumping attualmente in vigore hanno contribuito alla ripresa dell’industria dell’Unione. L’industria dell’Unione sarebbe avvantaggiata da una proroga delle misure, che sosterrebbero l’attuale e redditizio livello dei prezzi e renderebbero possibili nuovi investimenti. La scadenza della misure metterebbe a rischio questo processo di ripresa, come descritto dettagliatamente nella sezione F. Pertanto, la proroga delle misure è nell’interesse dell’industria dell’Unione.

(108)

Sembra che non esistano importatori indipendenti e non si sono manifestati operatori commerciali indipendenti. Tutte le importazioni originarie degli USA vengono effettuate attraverso operatori commerciali collegati che, mentre le misure erano in vigore, hanno realizzato margini di profitto conformi ai normali tassi di mercato durante il PIR.

(109)

Inoltre, in passato le misure esistenti non risultano avere avuto alcun effetto negativo rilevante sulla situazione economica degli utilizzatori. In base alle informazioni raccolte nel corso della presente inchiesta, gli eventuali aumenti dei prezzi risultanti dall’applicazione di misure antidumping non sembrano sproporzionati rispetto al beneficio che l’industria dell’Unione potrebbe trarre dall’eliminazione delle distorsioni del commercio causate dalle importazioni oggetto di dumping.

(110)

Per quanto riguarda l’interesse dell’Unione, si conclude quindi che non esistono motivi validi contrari alla proroga delle misure antidumping attualmente in vigore nei confronti delle importazioni di etanolamina originaria degli USA.

(111)

Si ritiene pertanto che sia opportuno prorogare le attuali misure antidumping istituite sulle importazioni di etanolamina originaria degli USA.

H.   MISURE ANTIDUMPING

(112)

Tutte le parti sono state informate delle considerazioni e dei fatti essenziali in base a cui si intendeva raccomandare la proroga delle misure in vigore. È stato anche fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare osservazioni e ricorsi concernenti le informazioni comunicate. Le osservazioni presentate sono state analizzate, ma non hanno condotto a una modifica delle considerazioni e dei fatti essenziali in base a cui è stato deciso di prorogare le attuali misure antidumping.

(113)

L’inchiesta ha dimostrato che esiste un rischio di persistenza del dumping (compreso un probabile aumento del volume delle esportazioni oggetto di dumping) e di reiterazione del pregiudizio.

(114)

Anche tenendo conto del fatto che uno dei due produttori esportatori che hanno collaborato non ha praticato il dumping e (quindi) supponendo che in futuro la sua parte di importazioni dagli USA non sarà oggetto di dumping, le condizioni per il mantenimento dei dazi in base all’articolo 11, paragrafo 2, sono soddisfatte.

(115)

Ne consegue che, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di etanolamina originaria degli USA, istituite con regolamento (CE) n. 1583/2006, devono essere mantenute.

(116)

Si ritiene inoltre che le misure debbano essere mantenute soltanto per un periodo supplementare di due anni, per una serie di motivi, come la probabilità di reiterazione del dumping pregiudizievole, per il fatto che i) le pratiche di dumping dei produttori esportatori americani sono continuate nonostante le misure in vigore; e ii) si prevede un aumento delle importazioni nell’Unione dovuto all’esistenza di un eccesso di capacità di produzione di 60 000 tonnellate negli USA e la mancanza di domanda interna corrispondente capace di assorbire queste capacità eccedentarie. Inoltre, uno dei produttori americani che non ha collaborato all’inchiesta è attualmente soggetto al dazio antidumping più elevato e quindi è altamente motivato a ritornare sul mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure. Egli dispone anche della rete di distribuzione necessaria, poiché vende altri prodotti chimici sul mercato dell’Unione, e ha indicato che considera l’Unione un mercato d’esportazione importante.

(117)

Inoltre, si prevede che l’eccesso di capacità negli USA scomparirà gradualmente verso il 2013 ed esistono piani di espansione delle capacità nell’Unione per la fine del 2010. Queste considerazioni, insieme all’incertezza riguardo all’impatto dell’attuale crisi economica mondiale sul mercato dell’etanolamina (a livello mondiale e soprattutto a livello dell’Unione) giustificano la limitazione a due anni della proroga delle misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di etanolamina che rientra attualmente nei codici NC ex 2922 11 00 (monoetanolamina) (codice TARIC 2922110010), ex 2922 12 00 (dietanolamina) (codice TARIC 2922120010) e 2922 13 10 (trietanolamina), originaria degli Stati Uniti d’America.

2.   L’importo del dazio antidumping definitivo applicabile ai prodotti descritti nel paragrafo 1 e fabbricati dalle società di seguito elencate è il seguente:

Società

Dazio antidumping

(EUR/t)

Codice addizionale TARIC

The Dow Chemical

Corporation

2030 Dow Center

Midland, Michigan 48674

USA

59,25

A115

INEOS Americas LLC

7770 Rangeline Road

Theodore, Alabama 36582

USA

69,40

A145

Huntsman Chemical

Corporation

3040 Post Oak Boulevard

PO Box 27707

Houston, Texas 77056

111,25

A116

Tutte le altre società

111,25

A999

3.   Salvo altrimenti disposto, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

4.   In caso di deterioramento delle merci prima della loro immissione in libera pratica e se, per questa ragione, il prezzo effettivamente pagato o pagabile è calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, conformemente all’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (22), l’importo del dazio antidumping, calcolato sulla base dell’importo summenzionato, è ridotto di una percentuale corrispondente al calcolo proporzionale del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicato per un per un periodo di due anni.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. SALGADO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(3)  GU L 28 del 2.2.1994, pag. 40.

(4)  GU L 294 del 25.10.2006, pag. 2.

(5)  GU C 71 del 18.3.2008, pag. 13.

(6)  GU C 270 del 25.10.2008, pag. 26.

(7)  Ethylene Oxide & Glycol Market Outlook, PCI Xylenes & Polyesters Ltd (in appresso PCI), edizione ottobre 2008.

(8)  Chemical Economics Handbook Product Review-Ethanolamines-SRI Consulting, gennaio 2009, 642.5000 A, pagg. 14-15.

(9)  PCI, edizione gennaio 2009.

(10)  PCI, edizione aprile 2009.

(11)  Pubblicazione Tecnon OrbiChem, 17 marzo 2009.

(12)  Pubblicazione SRI, gennaio 2009.

(13)  Pubblicazione Tecnon OrbiChem, 17 marzo 2009.

(14)  Pubblicazione Tecnon OrbiChem, 17 dicembre 2008.

(15)  PCI, edizione aprile 2009.

(16)  In base ai dati sul consumo e sui piani di espansione della pubblicazione SRI, gennaio 2009.

(17)  PCI, edizione aprile 2009; pubblicazione Tecnon OrbiChem del 17 dicembre 2008 e del 17 marzo 2009.

(18)  PCI, edizione aprile 2009.

(19)  Pubblicazione Tecnon OrbiChem del 17 marzo e del 14 agosto 2009.

(20)  Pubblicazione Tecnon OrbiChem, 17 marzo 2009.

(21)  Pubblicazione Tecnon OrbiChem, 14 agosto 2009; pubblicazione ICIS del 15 e 19 aprile 2009; PCI edizioni dal novembre 2008 al luglio 2009.

(22)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


22.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 17/21


REGOLAMENTO (UE) N. 55/2010 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2010

recante divieto di pesca del merlano nella zona CIEM IV e nelle acque comunitarie della zona IIa per le navi battenti bandiera belga

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3) fissa i contingenti per il 2009.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2009.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2009 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(3)  GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.


ALLEGATO

N.

E2/BE/NS/001

Stato membro

Belgio

Stock

WHG/2AC4.

Specie

WHG — Merlano (Merlangius merlangus)

Zona

Zona IV e acque CE della zona IIa

Data

14 novembre 2009


22.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 17/23


REGOLAMENTO (UE) N. 56/2010 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2010

recante divieto di pesca delle razze nella zona CIEM IV e nelle acque comunitarie della zona IIa per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3) fissa i contingenti per il 2009.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2009.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2009 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(3)  GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.


ALLEGATO

N.

E2/NL/NS/003

Stato membro

Paesi Bassi

Stock

SRX/2AC4-C

Specie

Razze (Rajidae)

Zona

Acque CE delle zone IIa e IV

Data

14 novembre 2009


22.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 17/25


REGOLAMENTO (UE) N. 57/2010 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

JO

64,0

MA

62,1

TN

116,6

TR

96,8

ZZ

84,9

0707 00 05

EG

174,9

JO

101,4

MA

78,1

TR

111,2

ZZ

116,4

0709 90 70

MA

119,2

TR

128,4

ZZ

123,8

0805 10 20

EG

53,1

IL

58,8

MA

52,8

TN

57,1

TR

54,0

ZZ

55,2

0805 20 10

IL

166,5

MA

78,8

ZZ

122,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

52,8

EG

74,4

IL

76,0

JM

97,6

MA

93,3

PK

41,0

TR

82,9

ZZ

74,0

0805 50 10

EG

63,3

IL

88,6

TR

74,3

ZZ

75,4

0808 10 80

CA

77,0

CL

60,1

CN

77,3

MK

24,7

US

133,7

ZZ

74,6

0808 20 50

CN

53,6

US

114,9

ZZ

84,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


22.1.2010   

IT

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L 17/27


REGOLAMENTO (UE) N. 58/2010 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2010

che, nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008, non concede alcuna restituzione per il latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari (2), prevede un procedimento di gara permanente.

(2)

A norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l’istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta al bando di gara, è opportuno non concedere alcuna restituzione per il periodo di gara che termina il 19 gennaio 2010.

(3)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 619/2008, per il periodo di presentazione delle offerte che scade il 19 gennaio 2010, non è concessa alcuna restituzione per il prodotto e le destinazioni di cui, rispettivamente, all'articolo 1, lettera c) e all'articolo 2 di detto regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20.

(3)  GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 69.


22.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 17/28


REGOLAMENTO (UE) N. 59/2010 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2010

recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 164, paragrafo 2, ultimo comma, e l'articolo 170,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza fra i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'allegato I, parte XIX, del medesimo regolamento e i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle uova è necessario che siano fissate restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167, 169 e 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato.

(4)

È opportuno limitare la concessione delle restituzioni ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che soddisfano i requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (2) e del regolamento (CE) n. 853/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (3), nonché i requisiti in materia di marchiatura fissati nell'allegato XIV, punto A, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, e in particolare devono essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e soddisfare i requisiti in materia di marchiatura stabiliti nell’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 nonché quelli definiti nell'allegato XIV, punto A, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.


ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dal 22 gennaio 2010

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 unità

0,39

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 unità

0,20

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

20,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

84,72

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

42,53

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

42,53

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

53,67

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

9,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

E09

:

Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Hong Kong SAR, Russia, Turchia.

E10

:

Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan, Filippine.

E19

:

tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e dei gruppi E09, E10.


22.1.2010   

IT

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L 17/30


REGOLAMENTO (UE) N. 60/2010 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2010

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 162, paragrafo 1 ter, del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera s) ed elencati nella parte XIX dell'allegato I del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nella parte V dell'allegato XX del suddetto regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nella parte V dell'allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2 ter, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato per 100 kg di prodotti di base e per un periodo equivalente a quello per cui sono fissate le restituzioni per lo stesso prodotto esportato allo stato naturale.

(4)

L'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura, concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (CE) n. 1234/2007, esportati sotto forma di merci elencate nella parte V dell'allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 22 gennaio 2010 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC

Descrizione

Destinazione (1)

Tasso della restituzione

0407 00

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:

 

 

– di volatili da cortile:

 

 

0407 00 30

– – altri:

 

 

a)

nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90

02

0,00

03

20,00

04

0,00

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

01

0,00

0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

– tuorli d'uovo:

 

 

0408 11

– – essiccati:

 

 

ex 0408 11 80

– – – ad uso alimentare:

 

 

non dolcificati

01

84,72

0408 19

– – altri:

 

 

– – – ad uso alimentare:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – liquidi:

 

 

non dolcificati

01

42,53

ex 0408 19 89

– – – – congelati:

 

 

non dolcificati

01

42,53

– altri:

 

 

0408 91

– – essiccati:

 

 

ex 0408 91 80

– – – ad uso alimentare:

 

 

non dolcificati

01

53,67

0408 99

– – altri:

 

 

ex 0408 99 80

– – – ad uso alimentare:

 

 

non dolcificati

01

9,00


(1)  Le destinazioni sono indicate come segue:

01

paesi terzi. Per la Svizzera e il Lichtenstein, i tassi non sono applicabili alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972,

02

Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Turchia, Hong Kong SAR e Russia,

03

Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Tailandia, Taiwan e Filippine,

04

tutte le destinazioni, eccetto la Svizzera e i paesi contemplati ai punti 02 e 03.


22.1.2010   

IT

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L 17/32


REGOLAMENTO (UE) N. 61/2010 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2010

recante decisione di non concedere restituzioni all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari (2), prevede una procedura di gara permanente.

(2)

A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l'istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta al bando di gara, è opportuno non concedere alcuna restituzione per il periodo di gara che termina il 19 gennaio 2010.

(3)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 619/2008, per il periodo di presentazione delle offerte che scade il 19 gennaio 2010, non è concessa alcuna restituzione per i prodotti e le destinazioni di cui, rispettivamente, all'articolo 1, lettere a) e b) e all'articolo 2 di detto regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20.

(3)  GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 69.


22.1.2010   

IT

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L 17/33


REGOLAMENTO (UE) N. 62/2010 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2010

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 164, paragrafo 2, ultimo comma, e l’articolo 170,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, per i prodotti contemplati dall’allegato I, parte XV, del medesimo regolamento, la differenza tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle carni bovine, è necessario fissare restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163 e 164 e da 167 a 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Ai sensi dell’articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che recano il bollo sanitario previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). È inoltre necessario che detti prodotti soddisfino i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (3), e del regolamento (CE) n. 854/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4).

(5)

Le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1359/2007 della Commissione, del 21 novembre 2007, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all’esportazione per talune carni bovine disossate (5), prevedono una riduzione della restituzione all’esportazione particolare se la quantità destinata all’esportazione è inferiore al 95 %, ma pari o superiore all’85 % della quantità complessiva, espressa in peso, dei pezzi ricavati dal disossamento.

(6)

Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 993/2009 della Commissione (6) e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, e in particolare devono essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e soddisfare i requisiti in materia di bollo sanitario stabiliti nell'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.

Articolo 2

Nel caso di cui all’articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1359/2007, il tasso della restituzione applicabile ai prodotti del codice prodotto 0201 30 00 9100 è ridotto di 7 EUR/100 kg.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 993/2009 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 22 gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

(4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(5)  GU L 304 del 22.11.2007, pag. 21.

(6)  GU L 278 del 23.10.2009, pag. 9.


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione nel settore delle carni bovine applicabili a decorrere dal 22 gennaio 2010

Codice dei prodotti

Destinazione

Unità di misura

Importo delle restituzioni

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg peso vivo

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg peso vivo

25,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg peso netto

36,6

B03

EUR/100 kg peso netto

21,5

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg peso netto

48,8

B03

EUR/100 kg peso netto

28,7

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg peso netto

48,8

B03

EUR/100 kg peso netto

28,7

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg peso netto

36,6

B03

EUR/100 kg peso netto

21,5

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg peso netto

61,0

B03

EUR/100 kg peso netto

35,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg peso netto

36,6

B03

EUR/100 kg peso netto

21,5

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg peso netto

6,5

CA (5)

EUR/100 kg peso netto

6,5

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg peso netto

22,6

B03

EUR/100 kg peso netto

7,5

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg peso netto

84,7

B03

EUR/100 kg peso netto

49,8

EG

EUR/100 kg peso netto

103,4

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg peso netto

50,8

B03

EUR/100 kg peso netto

29,9

EG

EUR/100 kg peso netto

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg peso netto

16,3

B03

EUR/100 kg peso netto

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg peso netto

16,3

B03

EUR/100 kg peso netto

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg peso netto

16,3

B03

EUR/100 kg peso netto

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg peso netto

16,3

B03

EUR/100 kg peso netto

5,4

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg peso netto

6,5

CA (5)

EUR/100 kg peso netto

6,5

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg peso netto

22,6

B03

EUR/100 kg peso netto

7,5

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg peso netto

23,3

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg peso netto

20,7

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg peso netto

23,3

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg peso netto

20,7

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

B00

:

tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad una esportazione fuori della Comunità).

B02

:

B04 e destinazione EG.

B03

:

Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo (), Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, provviste e dotazioni di bordo [destinazioni di cui agli articoli 33 e 42 e, ove del caso, all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1)].

B04

:

Turchia, Ucraina, Bielorussia, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Libano, Siria, Iraq, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirati arabi uniti, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Thailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord, Hong Kong, Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Congo (Repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seicelle e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Sud Africa, Lesotho.


(1)  Quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(2)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CE) n. 433/2007 della Commissione (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 3).

(3)  La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1359/2007 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 21), e, per quanto pertinente, dal regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione (GU L 329 del 25.11.2006, pag. 7).

(4)  Ai sensi del regolamento (CE) n. 1643/2006 della Commissione (GU L 308 del 8.11.2006, pag. 7).

(5)  Ai sensi del regolamento (CE) n. 1041/2008 della Commissione (GU L 281 del 24.10.2008, pag. 3).

(6)  La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1731/2006 della Commissione (GU L 325 del 24.11.2006, pag. 12).

(7)  Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell’1.8.1986, pag. 39).

Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2002 della Commissione (GU L 117 del 4.5.2002, pag. 6). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.


22.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 17/37


REGOLAMENTO (UE) N. 63/2010 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2010

recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 164, paragrafo 2, ultimo comma, e l'articolo 170,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza fra i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti contemplati dall'allegato I, parte XX, del precitato regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del pollame è necessario che siano fissate restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167, 169 e 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità e che recano il marchio di identificazione previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). È inoltre necessario che tali prodotti soddisfino i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (3).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, e in particolare devono essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e soddisfare i requisiti in materia di marchiatura di identificazione stabiliti nell’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.


ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 22 gennaio 2010

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

40,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

V03:

A24, Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran.


22.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 17/39


REGOLAMENTO (UE) N. 64/2010 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2010

recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM») (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, ultimo comma, e l'articolo 170,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza fra i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti contemplati nell'allegato I, parte XVII, del precitato regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle carni suine, è necessario che siano fissate restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167, 169 e 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità e che recano il bollo sanitario previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). È inoltre necessario che tali prodotti soddisfino i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (3) e del regolamento (CE) n. 854/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, e in particolare devono essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e soddisfare i requisiti in materia di bollo sanitario stabiliti nell'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

(4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.


ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina applicabili a partire dal 22 gennaio 2010

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.


22.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 17/41


REGOLAMENTO (UE) N. 65/2010 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2010

che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 143,

visto il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame, nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

(3)

È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8.

(3)  GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.


ALLEGATO

del regolamento della Commissione del 21 gennaio 2010 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate

86,6

1

AR

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

116,5

0

BR

113,8

1

AR

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o di galline, congelati

208,4

28

BR

190,0

35

AR

284,5

5

CL

0207 14 50

Petti di pollo, congelati

201,1

3

BR

0207 14 60

Cosce di pollo, congelate

98,9

13

BR

94,5

15

AR

0207 25 10

Carcasse di tacchini presentazione 80 %, congelate

172,0

0

BR

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

241,0

17

BR

291,3

2

CL

0408 11 80

Tuorli

341,4

0

AR

0408 91 80

Uova sgusciate essiccate

332,5

0

AR

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli e di galline

227,4

18

BR

162,0

43

AR

3502 11 90

Ovoalbumina essiccata

594,0

0

AR


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice “ZZ” sta per “altre origini”.»


IV Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

22.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 17/43


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2009

relativa all’Anno europeo delle attività di volontariato che promuovono la cittadinanza attiva (2011)

(2010/37/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il trattato istituisce la cittadinanza dell’Unione europea (UE), che costituisce un complemento della cittadinanza nazionale dei rispettivi Stati membri ed è un importante elemento per il rafforzamento e la salvaguardia del processo di integrazione europea.

(2)

La promozione della cittadinanza attiva costituisce un elemento fondamentale per rafforzare la coesione e lo sviluppo della democrazia.

(3)

L’Anno europeo delle attività di volontariato che promuovono la cittadinanza attiva contribuirà a mettere in evidenza che il volontariato è una delle dimensioni fondamentali della cittadinanza attiva e della democrazia, nella quale assumono forma concreta valori europei quali la solidarietà e la non discriminazione e in tal senso contribuirà allo sviluppo armonioso delle società europee.

(4)

Le attività di volontariato costituiscono una ricca esperienza di apprendimento, permettono lo sviluppo di capacità e competenze sociali e contribuiscono alla solidarietà. L’attività svolta da volontari di ogni età è determinante ai fini dello sviluppo della democrazia, uno dei principi fondatori dell’UE. Le attività di volontariato hanno il potenziale per contribuire al benessere delle persone e allo sviluppo armonioso delle società europee.

(5)

Tenuto conto della situazione specifica di ciascuno Stato membro e di tutte le forme di volontariato, i termini «attività di volontariato» si riferiscono a tutti i tipi di attività di volontariato, formali, non formali o informali, intraprese in base alla libera volontà, scelta e motivazione di una persona e senza scopo di lucro. Esse arrecano beneficio al singolo volontario, alle comunità e alla società nel suo insieme. Sono inoltre un mezzo con cui le persone e le associazioni rispondono alle necessità e alle preoccupazioni di carattere umano, sociale, intergenerazionale o ambientale e sono spesso realizzate a sostegno di un’iniziativa di un’organizzazione senza scopo di lucro o basata sulla comunità. Le attività di volontariato non si sostituiscono a possibilità professionali o occupazionali remunerate ma aggiungono valore alla società.

(6)

Nelle società in rapida evoluzione è necessario garantire la presenza di misure efficaci di sostegno alle attività di volontariato per permettere ad un maggior numero di persone di parteciparvi. È dunque importante sostenere l’apprendimento fra pari e lo scambio e lo sviluppo di buone pratiche a livello locale, regionale, nazionale e comunitario.

(7)

La conferenza intergovernativa del 1997 ha adottato la dichiarazione 38 sul volontariato, allegata all’atto finale del trattato di Amsterdam; in essa viene riconosciuto l’importante contributo delle attività di volontariato allo sviluppo della solidarietà sociale.

(8)

Nella comunicazione del giugno 1997 sulla promozione del ruolo delle associazioni e delle fondazioni in Europa, la Commissione ne ha sottolineato i tre aspetti seguenti: l’aspetto economico (creazione di posti di lavoro), l’aspetto sociale (partecipazione alla definizione delle politiche sociali e, quindi, contributo al progresso sociale) e l’aspetto politico (rafforzamento della democrazia, della cittadinanza e della partecipazione civica).

(9)

Nelle risoluzioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 27 giugno 2002 e del 16 novembre 2007 e nella raccomandazione del 20 novembre 2008, il Consiglio e gli Stati membri hanno individuato nelle attività di volontariato un elemento fondamentale nel settore della gioventù e hanno concordato per le attività di volontariato dei giovani obiettivi comuni e convenuto sulla mobilità dei giovani nell’UE.

(10)

Nel parere del 13 dicembre 2006, «Le attività di volontariato, il loro ruolo nella società europea e il loro impatto» (2), il Comitato economico e sociale europeo ha invitato la Commissione a proclamare un Anno del volontariato e a pubblicare al più presto un Libro bianco sulle attività di volontariato e sulla cittadinanza attiva in Europa.

(11)

Nel marzo 2008 il Parlamento europeo ha adottato una «relazione sul contributo delle attività di volontariato alla coesione economica e sociale», nella quale ha incoraggiato gli Stati membri e le autorità regionali e locali a riconoscere il valore delle attività di volontariato nel promuovere la coesione sociale ed economica.

(12)

Nel luglio 2008 il Parlamento europeo ha adottato una dichiarazione scritta in cui si auspica la proclamazione di un Anno europeo del volontariato nel 2011.

(13)

Le attività di volontariato rientrano tra le finalità di numerosi programmi e reti comunitari incentrati tra l’altro sulla mobilità nelle attività di volontariato per persone di ogni età, tra cui il programma di apprendimento permanente (3), il programma «L’Europa per i cittadini» (4) e il Servizio volontario europeo del programma «Gioventù in azione» (5).

(14)

In Europa esiste un’ampia gamma di attività di volontariato che dovrebbe essere preservata e sviluppata.

(15)

Il potenziale delle attività di volontariato non è ancora sfruttato appieno. Un Anno europeo delle attività di volontariato che promuovono la cittadinanza attiva fornirà l’occasione di dimostrare, in un contesto europeo, che le attività di volontariato rafforzano la partecipazione civica e possono contribuire a stimolare nei cittadini il senso di appartenenza alla società e il loro impegno sociale a tutti i livelli: locale, regionale, nazionale ed europeo.

(16)

L’anno europeo delle attività di volontariato che promuovono la cittadinanza attiva potrebbe anche contribuire ad affrontare la problematica delle ineguaglianze di genere nel settore del volontariato, per esempio per quanto riguarda i settori e le attività in cui partecipano uomini e donne o per quanto riguarda la misura in cui i generi sono rappresentati nei posti direttivi del volontariato.

(17)

L’anno 2011 coinciderà con il decimo anniversario dell’Anno internazionale dei volontari promosso dalle Nazioni Unite nel 2001.

(18)

La presente decisione stabilisce una dotazione finanziaria che costituirà per l’autorità di bilancio il riferimento privilegiato, ai sensi del punto 37 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (6).

(19)

Gli obiettivi del proposto Anno europeo non possono essere realizzati appieno dagli Stati membri a causa della necessità di scambiare informazioni a livello transnazionale e di diffondere le buone pratiche su scala comunitaria e possono dunque, a motivo delle dimensioni dell’intervento proposto, essere realizzati meglio a livello comunitario. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nell’articolo 5 del trattato, la presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

L’anno 2011 è proclamato Anno europeo delle attività di volontariato che promuovono una cittadinanza attiva («l’Anno europeo»).

Articolo 2

Obiettivi

L’obiettivo generale dell’Anno europeo è quello di incoraggiare e sostenere — in particolare attraverso lo scambio di esperienze e di buone pratiche — gli sforzi della Comunità, degli Stati membri, delle autorità locali e regionali per creare per la società civile condizioni favorevoli al volontariato nell’Unione europea (UE) e per aumentare la visibilità delle attività di volontariato nell’UE.

Gli obiettivi dell’Anno europeo sono i seguenti:

1)

creare condizioni favorevoli al volontariato nell’Unione europea al fine di integrare il volontariato negli sforzi di promozione della partecipazione civica e delle attività interpersonali in un contesto UE e affrontare gli ostacoli esistenti alle attività di volontariato, se appropriato e necessario;

2)

fornire agli organizzatori di attività di volontariato gli strumenti per migliorare la qualità delle attività di volontariato al fine di agevolare le attività di volontariato e aiutare gli organizzatori a introdurre nuovi tipi di attività di volontariato ed incoraggiare la collaborazione in rete, la mobilità, la cooperazione e la creazione di sinergie nella società civile nonché tra la società civile e altri settori in un contesto UE;

3)

riconoscere le attività di volontariato al fine di promuovere incentivi appropriati per privati, imprese e organizzazioni che formano e sostengono i volontari e assicurare un riconoscimento del volontariato a livello di UE e negli Stati membri da parte dei responsabili politici, delle organizzazioni della società civile, delle istituzioni pubbliche, del settore dell’istruzione formale e non formale e dei datori di lavoro, sotto il profilo delle capacità e delle competenze acquisite nell’ambito di tali attività;

4)

sensibilizzare l’opinione pubblica al valore e all’importanza del volontariato al fine di suscitare una presa di coscienza collettiva dell’importanza del volontariato in quanto espressione di partecipazione civica che contribuisce alla soluzione di problemi di interesse comune per tutti gli Stati membri, come lo sviluppo armonioso della società e la coesione sociale.

Articolo 3

Iniziative

1.   Le misure da adottare per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 2 possono comprendere le seguenti iniziative organizzate ai livelli comunitario, nazionale, regionale o locale in relazione agli obiettivi dell’Anno europeo:

a)

scambio di esperienze e di buone pratiche;

b)

realizzazione di studi e di lavori di ricerca e diffusione dei relativi risultati;

c)

conferenze ed eventi per promuovere il dibattito, sensibilizzare l’opinione pubblica all’importanza e al valore delle attività di volontariato che stimolano l’impegno dei cittadini e rendere omaggio all’azione svolta dai volontari e dalle loro associazioni;

d)

iniziative concrete negli Stati membri volte a promuovere gli obiettivi dell’Anno europeo; almeno il 25 % del bilancio totale dell’Anno sarà utilizzato per questo scopo;

e)

campagne d’informazione e di promozione per diffondere i messaggi chiave.

Le misure di cui al primo comma sono esposte in dettaglio nell’allegato.

2.   Il finanziamento comunitario per i progetti può essere elargito in base a programmi comunitari esistenti.

Articolo 4

Cooperazione con gli Stati membri

Entro il 28 febbraio 2010 ogni Stato membro designa un organismo incaricato di organizzare la sua partecipazione all’Anno europeo («l’organismo nazionale di coordinamento») e comunica alla Commissione la sua designazione.

Nello svolgimento delle sue attività, in particolare nell’elaborazione del programma nazionale, l’organismo nazionale di coordinamento consulta e coopera strettamente con un’ampia pluralità di parti interessate, incluse le organizzazioni della società civile e se del caso le agenzie o i punti di contatto nazionali dei pertinenti programmi comunitari.

Il programma e le priorità nazionali dell’Anno europeo sono definiti conformemente agli obiettivi enunciati all’articolo 2 e secondo i particolari delle misure indicati nell’allegato.

Articolo 5

Coordinamento a livello comunitario e attuazione

La Commissione convoca riunioni degli organismi nazionali di coordinamento per coordinare l’attuazione dell’Anno europeo e per scambiare informazioni sulla sua messa in atto a livello nazionale.

La Commissione convoca inoltre riunioni delle parti interessate e dei rappresentanti di organizzazioni o di organismi europei attivi nel campo del volontariato affinché la assistano in sede di attuazione dell’Anno europeo a livello comunitario.

La Commissione dà attuazione all’Anno europeo a livello comunitario.

Gli Stati membri, il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni sono associati alle attività.

Articolo 6

Disposizioni finanziarie

1.   Le misure di portata comunitaria di cui alla parte A dell’allegato danno luogo a un appalto pubblico o alla concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio generale delle Comunità europee.

2.   Le misure di portata comunitaria di cui alla parte B dell’allegato possono essere cofinanziate dal bilancio generale delle Comunità europee.

3.   La Commissione concede una sovvenzione a ciascun organismo nazionale di coordinamento conformemente alla procedura di cui alla parte C dell’allegato.

Articolo 7

Dotazione finanziaria

1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione della presente decisione per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 è di 8 000 000 EUR.

2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.

Articolo 8

Cooperazione internazionale

Ai fini dell’Anno europeo, la Commissione può cooperare con le pertinenti organizzazioni internazionali, in particolare con le Nazioni Unite e il Consiglio d’Europa, contemporaneamente assicurando la visibilità della partecipazione dell’UE.

Articolo 9

Coerenza e complementarità

La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza fra le azioni previste dalla presente decisione e gli altri programmi e iniziative comunitarie, nazionali e regionali che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell’Anno europeo.

Articolo 10

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1.   La Commissione assicura che, quando sono attuate azioni finanziate nel quadro della presente decisione, gli interessi finanziari della Comunità siano salvaguardati mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale, controlli efficaci e il recupero degli importi indebitamente versati e, quando sono accertate irregolarità, mediante sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (7), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (8), e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (9).

2.   Quanto alle azioni comunitarie finanziate nell’ambito della presente decisione, il concetto di irregolarità di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 è da intendersi come qualsiasi violazione di una disposizione di diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un atto o da un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l’effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestiti a causa di una spesa indebita.

3.   La Commissione riduce, sospende o recupera l’importo del contributo finanziario a favore di un’azione qualora accerti l’esistenza di irregolarità, in particolare l’inosservanza delle disposizioni della presente decisione o della singola decisione o del contratto con cui è concesso il contributo finanziario in questione, o qualora, senza che sia stata chiesta l’approvazione della Commissione, siano state apportate all’azione modifiche rilevanti incompatibili con la natura o con le condizioni d’attuazione della stessa.

4.   Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora la realizzazione di un’azione giustifichi solo una parte del sostegno finanziario concesso, la Commissione invita il beneficiario a comunicarle osservazioni entro un termine prestabilito. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione può annullare il sostegno finanziario residuo e chiedere il rimborso degli importi già erogati.

5.   Tutti gli importi indebitamente versati sono restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (10).

Articolo 11

Monitoraggio e valutazione

Entro il 31 dicembre 2012 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull’attuazione, sui risultati e sulla valutazione globale delle iniziative previste dalla presente decisione.

Articolo 12

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

L. ADELSOHN LILJEROTH


(1)  Parere del Parlamento europeo del 26 novembre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 325 del 30.12.2006, pag. 46.

(3)  Decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce un programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45).

(4)  Decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma Europa per i cittadini mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 32).

(5)  Decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce il programma Gioventù in azione per il periodo 2007-2013 (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 30).

(6)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(7)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(8)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(9)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(10)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.


ALLEGATO

Particolari delle misure di cui all’articolo 3

In linea di principio, l’attuazione dell’Anno europeo si fonderà sulla responsabilità, sulla mobilitazione su vasta scala e sulla partecipazione attiva della società civile e di altre parti interessate. Inoltre, il progetto sarà realizzato tramite le seguenti misure:

A.   INIZIATIVE COMUNITARIE DIRETTE

Il finanziamento avverrà generalmente sotto forma di acquisto diretto di beni e di servizi conformemente ai contratti quadro esistenti. Esso può anche essere costituito da sovvenzioni.

1.   Campagne di informazione e di promozione comprendenti:

eventi ad alta visibilità e piattaforme per lo scambio di esperienze e di buone pratiche,

concorsi con o senza premi,

cooperazione con il settore privato, gli organismi di radiodiffusione e altri media come partner per diffondere informazioni sulle attività di volontariato e sull’Anno europeo,

produzione di strumenti e di supporti per i media disponibili in tutta l’UE e destinati a stimolare l’interesse del pubblico,

misure destinate a fare conoscere i risultati e rendere più visibili programmi, azioni ed iniziative comunitari che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi dell’Anno europeo,

la creazione di un sito web d’informazione sul sito Europa, comprendente un portale per i promotori di progetti relativi al volontariato, per guidarli attraverso i programmi e le azioni comunitarie pertinenti.

2.   Altre iniziative

Indagini e studi a livello comunitario per valutare e documentare la preparazione, l’efficacia, l’impatto e il monitoraggio a lungo termine dell’Anno europeo.

B.   COFINANZIAMENTO DI INIZIATIVE COMUNITARIE

Gli eventi ad alta visibilità su scala europea finalizzati a sensibilizzare i cittadini agli obiettivi dell’Anno europeo, possibilmente organizzati in collaborazione con i paesi che nel 2011 assumeranno la presidenza, possono fruire di una sovvenzione comunitaria che copra fino all’80 % del costo complessivo ammissibile.

C.   COFINANZIAMENTO DI INIZIATIVE NAZIONALI

Ogni organismo nazionale di coordinamento presenta un’unica domanda di finanziamento comunitario. Tale domanda di sovvenzione — finalizzata a promuovere l’Anno europeo — illustra il programma di lavoro dell’organismo nazionale di coordinamento o l’azione da finanziare. La domanda di sovvenzione è corredata di un bilancio dettagliato indicante il costo totale delle iniziative o del programma di lavoro proposti nonché l’importo e le fonti del cofinanziamento. La sovvenzione comunitaria può coprire fino ad un massimo dell’80 % dei costi complessivi ammissibili.

La Commissione determina gli importi indicativi disponibili per le sovvenzioni a ciascun organismo nazionale di coordinamento e il termine per la presentazione delle domande. I criteri di selezione dovrebbero basarsi su elementi quali la popolazione, il costo della vita e un importo forfettario per Stato membro che garantisca un minimo di attività.

Gli importi finali assegnati sono determinati sulla base delle singole domande di sovvenzione presentate dall’organismo nazionale di coordinamento. Il tasso massimo di cofinanziamento comunitario è fissato all’80 % del totale dei costi ammissibili.

I programmi di lavoro o le misure possono prevedere:

incontri e eventi in relazione agli obiettivi dell’Anno europeo, tra cui manifestazioni nazionali per il lancio e la promozione dell’Anno europeo, destinate a creare un effetto catalizzatore e a offrire spazi aperti di discussione su iniziative concrete,

conferenze e seminari su scala nazionale, regionale e locale che consentano l’apprendimento reciproco e lo scambio di buone pratiche,

informazione, attività di ricerca e studi collegati, campagne educative e promozionali ai livelli nazionale, regionale e locale, tra cui anche l’organizzazione di premi e concorsi,

collaborazione con i media.

D.   AZIONI CHE NON FRUISCONO DI UN SOSTEGNO FINANZIARIO COMUNITARIO

La Comunità concederà un sostegno non finanziario, compresa l’autorizzazione scritta di utilizzare il logo, una volta elaborato, e altri materiali associati all’Anno europeo, ad iniziative di organismi pubblici o privati che garantiscano alla Commissione che tali iniziative, attuate nel corso del 2011, contribuiranno in misura rilevante al raggiungimento degli obiettivi dell’Anno europeo.


22.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 17/50


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2008

relativa all’aiuto di Stato C 20/08 (ex N 62/08) cui l’Italia intende dare esecuzione mediante una modifica del regime di aiuti N 59/04 relativo al meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale

[notificata con il numero C(2008) 6015]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/38/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (1),

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 1o febbraio 2008, registrata presso la Commissione alla stessa data, l’Italia ha notificato alla Commissione l’aiuto C 20/08 (ex N 62/08). Con lettera registrata presso la Commissione il 18 marzo 2008, l’Italia ha fornito alla Commissione ulteriori informazioni.

(2)

Con lettera del 30 aprile 2008 la Commissione ha informato l’Italia della propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in merito all’aiuto in questione. Tale decisione è stata notificata all’Italia il 7 maggio 2008.

(3)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alla misura di aiuto di cui trattasi.

(4)

Con messaggio di posta elettronica del 4 giugno 2008, registrato presso la Commissione alla stessa data (cioè entro il termine per l’invio di osservazioni da parte dell’Italia fissato nella decisione di avvio del procedimento), l’Italia ha chiesto la proroga di un mese del termine suddetto. Con lettera del 9 giugno 2008 la Commissione ha prorogato il termine al 7 luglio 2008. Infine, l’Italia ha inviato osservazioni con lettera datata 7 luglio 2008, registrata presso la Commissione alla stessa data (cioè entro il termine ultimo della proroga).

(5)

Con lettera del 12 settembre 2008, registrata presso la Commissione il 17 settembre 2008, sono pervenute osservazioni da parte del Cantiere Navale De Poli SpA (in prosieguo «De Poli»), che sosteneva di essere una parte interessata. De Poli è un cantiere navale italiano, situato a Venezia-Pellestrina. Secondo le informazioni fornite nella notifica, si tratta di uno dei due cantieri che potrebbero potenzialmente fruire di aiuti di Stato in base al regime citato in prosieguo al considerando 6, purché l’aiuto notificato sia autorizzato. Tuttavia, il periodo di tempo entro il quale le parti interessate potevano presentare osservazioni era scaduto un mese dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, cioè il 7 luglio 2008. Le osservazioni di De Poli sono state presentate dopo che era scaduto tale periodo. A questo riguardo, De Poli sostiene di essere venuto a conoscenza soltanto tardivamente della decisione della Commissione di avviare il procedimento e delle osservazioni formulate dall’Italia al riguardo.

(6)

Ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE la Commissione invita gli interessati a presentare le loro osservazioni. Tuttavia, ciò non impone alla Commissione l’obbligo di informare individualmente i singoli interessati, bensì di provvedere affinché tutte le persone potenzialmente interessate abbiano la possibilità di presentare osservazioni. La pubblicazione della comunicazione nella Gazzetta ufficiale costituisce un metodo adeguato per informare tutti gli interessati dell’avvio di un procedimento (3). Di conseguenza, occorre ritenere che il Cantiere De Poli sia stato debitamente informato della decisione di avvio del procedimento e del termine stabilito per formulare osservazioni tramite la pubblicazione succitata. De Poli, tuttavia, non ha rispettato il termine stabilito per la presentazione di osservazioni previsto all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (4) (in prosieguo «regolamento di procedura»). La Commissione osserva che De Poli non ha chiesto una proroga del termine stabilito per formulare osservazioni, né ha indicato alcuna ragione particolare per cui le sue osservazioni dovrebbero essere prese in considerazione, malgrado siano state presentate dopo la scadenza dei termini. La Commissione pertanto non terrà conto delle osservazioni tardive di De Poli.

II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL’AIUTO

(7)

Con lettera C(2004)1807 fin del 19 maggio 2004 la Commissione aveva deciso di non sollevare obiezioni in merito a un regime italiano di aiuti di Stato riguardante il meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale (5) (in prosieguo «il regime»). La Commissione aveva ritenuto il regime compatibile con il mercato comune in quanto era conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativo a un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale (6), modificato dal regolamento (CE) n. 502/2004 del Consiglio (7) (in prosieguo «il regolamento MDT»).

(8)

Il regime suddetto, quale notificato alla Commissione e da essa approvato, aveva una dotazione di 10 milioni di EUR.

(9)

L’Italia ha notificato alla Commissione l’intenzione di stanziare altri 10 milioni di EUR per la dotazione del regime.

III.   DESCRIZIONE DEI MOTIVI CHE HANNO INDOTTO ALL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

(10)

La Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE poiché nutriva dubbi sulla compatibilità con il mercato comune dell’aiuto notificato, per i motivi enunciati in appresso.

(11)

La Commissione, tenuto conto del disposto dell’articolo 1, lettera c), del regolamento di procedura e dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (8) (in prosieguo «il regolamento di attuazione») ha ritenuto che l’aumento notificato della dotazione costituisse una modifica del regime e quindi un nuovo aiuto da notificare alla Commissione ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. La Commissione ha inoltre considerato che la compatibilità dell’aiuto notificato con il mercato comune dovesse essere valutata alla luce delle disposizioni attualmente in vigore. Il regolamento MDT è scaduto il 31 marzo 2005 e quindi non costituisce una base giuridica per l’approvazione dell’aiuto.

(12)

La Commissione ha peraltro osservato che l’aiuto non appare compatibile con il mercato comune in base a nessun’altra disposizione applicabile in materia di aiuti di Stato.

IV.   OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ ITALIANE

(13)

L’Italia ha contestato i dubbi della Commissione e ha formulato le seguenti osservazioni.

(14)

Innanzitutto, l’Italia contesta la posizione della Commissione secondo cui la misura notificata costituisce un nuovo aiuto. L’Italia sostiene che, secondo una corretta lettura dell’articolo 4 del regolamento di attuazione, la qualificazione di nuovo aiuto dovrebbe essere riservata agli aumenti della dotazione di regimi di aiuti autorizzati, accompagnati da una riapertura dei termini per l’accesso delle imprese ai relativi benefici, con conseguenti effetti distorsivi della concorrenza. L’Italia sostiene che tale circostanza manifestamente non ricorre nel caso di specie, poiché si tratta del completamento di iniziative per le quali era stata presentata formale istanza in vigenza del regolamento MDT. A tale proposito, l’Italia sostiene inoltre che l’articolo 4 del regolamento di attuazione è una disposizione procedurale che fissa le modalità di notifica di determinate alterazioni di aiuti esistenti, senza peraltro intervenire nel giudizio di compatibilità e quindi la Commissione non può invocare la norma dell’articolo 4 per esprimere un giudizio sulla compatibilità o meno dell’aiuto di Stato proposto.

(15)

L’Italia commenta poi la posizione della Commissione secondo il cui il regolamento MDT non costituisce più una base giuridica ai fini della valutazione della compatibilità dell’aiuto notificato. L’Italia innanzitutto sostiene che tale argomentazione difetta di coerenza con la posizione adottata nel regolamento MDT, il quale, pur esplicando la sua efficacia fino al 31 marzo 2004 (termine successivamente esteso al 31 marzo 2005) assumeva tuttavia come base giuridica il regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, che istituisce nuove norme per la costruzione navale (9) (in prosieguo «regolamento sulla costruzione navale»), la cui applicazione doveva venire a cessare già al 31 dicembre 2003.

(16)

Inoltre, all’Italia non risulta chiaro per quale ragione il regolamento MDT non possa giustificare l’aggiornamento dello stanziamento del regime di aiuti, il quale costituisce una mera operazione finanziaria tesa a mettere su un piano di piena parità di trattamento con i cantieri che hanno già beneficiato del regime i cantieri che hanno presentato istanza in vigenza dei termini del regolamento MTD e non hanno ancora beneficiato dell’aiuto per la nota carenza di stanziamenti (principio generale di parità di trattamento). L’Italia sostiene che l’attualizzazione in termini di risorse degli interventi pubblici tesi a correggere gli effetti del tempo o di previsioni di spesa rivelatesi insufficienti, pur con l’incremento dell’importo della sovvenzione iniziale non costituisce un nuovo aiuto, o risulta compatibile nell’ambito della base giuridica che giustificava l’aiuto originario. In breve, per l’Italia si tratta di regolarizzare situazioni pendenti riconducibili a richieste di aiuto riguardanti contratti conclusi prima del 31 marzo 2005, senza che ciò possa costituire un’estensione del regime, un ampliamento della sfera soggettiva o una modifica della struttura fondamentale. A sostegno della propria posizione l’Italia invoca i principi generali di parità di trattamento, la necessità di tenere in debito conto il legittimo affidamento dei beneficiari nonché la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia (le sentenze pronunciate nella causa 223/85 (10) e nella causa C-364/90 (11)).

(17)

Infine, l’Italia sostiene che l’aiuto notificato non sarebbe in conflitto con una decisione dell’OMC secondo la quale il regolamento MDT non è conforme alle norme dell’OMC.

V.   VALUTAZIONE DELL’AIUTO

(18)

Poiché la misura è di natura puramente finanziaria, la sua compatibilità con il mercato comune deve essere valutata in riferimento alle misure che intende finanziare, ossia aiutare nell’ambito del regime. Per le ragioni esposte nella lettera della Commissione del 19 maggio 2004, il regime costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(19)

In base all’articolo 1, lettera c), del regolamento di procedura e all’articolo 4 del regolamento di attuazione, gli aumenti della dotazione per un regime di aiuto autorizzato costituiscono nuovi aiuti, se superiori al 20 % della dotazione originaria. Nella fattispecie, l’aumento notificato corrisponde al 100 % della dotazione originaria e di conseguenza deve essere valutato come un nuovo aiuto ai sensi dell’articolo 87 del trattato CE.

(20)

Le obiezioni formulate dall’Italia a tale riguardo non mutano la valutazione della Commissione.

(21)

La Commissione osserva che, in relazione alla nozione di nuovo aiuto, coperto dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, la Commissione applica le definizioni contenute all’articolo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 659/1999. L’articolo 1, lettera c), di detto regolamento definisce come nuovi aiuti, tra l’altro, «le modifiche degli aiuti esistenti».

(22)

L’articolo 4 del regolamento di attuazione chiarisce ulteriormente che «si intende per modifica di un aiuto esistente qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune», compresi gli aumenti superiori al 20 % della dotazione per un regime di aiuto autorizzato. A tale proposito, la Commissione osserva che l’articolo 4 del regolamento di attuazione non costituisce la base giuridica per la valutazione della compatibilità del nuovo aiuto, né la Commissione, contrariamente a quanto suggerito dall’Italia (cfr. il considerando 13), si è basata su tale articolo per quella finalità; tale articolo chiarisce invece come la Commissione applichi l’articolo 1, lettera c), del regolamento di procedura concernente la nozione di «nuovo aiuto». La Commissione osserva inoltre che la tesi dell’Italia, secondo cui la misura costituisce una semplice attualizzazione dei costi che sarebbero risultati inadeguati senza sufficienti modifiche della struttura fondamentale del regime, nulla toglie al fatto che il presente aumento della dotazione si qualifica come una modifica dell’aiuto esistente ed è quindi un nuovo aiuto, ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento di procedura e dell’articolo 4 del regolamento di attuazione.

(23)

Analogamente, la Commissione non può neppure accettare la tesi dell’Italia secondo cui, in base ad una corretta lettura dell’articolo 4 del regolamento di attuazione, la qualificazione di nuovo aiuto dovrebbe essere riservata agli aumenti del volume dello stanziamento di regimi di aiuti autorizzati, se accompagnati da una riapertura dei termini per l’accesso delle imprese ai relativi benefici, con conseguenti effetti distorsivi della concorrenza. La Commissione osserva che aumenti della dotazione di un regime autorizzato (diversi da aumenti marginali inferiori al 20 %) hanno inevitabilmente un impatto sulla concorrenza, poiché permettono allo Stato membro di concedere un aiuto superiore a quanto originariamente approvato. Tale cambiamento degli effetti del regime sulla concorrenza induce la Commissione ad effettuare una nuova valutazione della sua compatibilità con il mercato comune. Ne consegue che un aumento della dotazione della dimensione notificata dall’Italia non può essere considerato come di natura meramente formale o amministrativa o tale da non incidere sulla valutazione di compatibilità dell’aiuto con il mercato comune.

(24)

Di conseguenza, sulla base di quanto sopra, la Commissione conferma che la misura notificata deve essere valutata come un nuovo aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(25)

Quanto alla prima osservazione formulata dall’Italia a questo riguardo, la Commissione innanzitutto sottolinea che la base giuridica per l’adozione del regolamento MDT non era il regolamento sulla costruzione navale bensì il trattato CE, in particolare l’articolo 87, paragrafo 3, lettera e), l’articolo 93 e l’articolo 133. Inoltre, la Commissione non ravvisa alcuna incoerenza tra la sua posizione nel caso di specie e il fatto che il regolamento MDT si riferisse, per una parte delle sue disposizioni, al regolamento sulla costruzione navale. Si è trattato di una mera questione di tecnica legislativa per cui, per evitare ripetizioni, il regolamento MDT non reiterava talune definizioni o norme già enunciate nel regolamento sulla costruzione navale, ma ne incorporava semplicemente la sostanza mediante rinvio. Di conseguenza, l’applicazione del regolamento MDT su tali punti non dipendeva dall’ininterrotta validità del regolamento sulla costruzione navale, ma creava invece nuove disposizioni autonome nel regolamento MDT, sostanzialmente analoghe alle disposizioni contenute nel regolamento sulla costruzione navale cui facevano riferimento. Ciò non contraddice affatto la posizione della Commissione nella fattispecie secondo cui un atto delle istituzioni comunitarie deve fondarsi su una base giuridica valida al momento in cui viene adottato.

(26)

Come indicato nella decisione della Commissione del 30 aprile 2008 sull’avvio del procedimento di indagine formale, il regolamento MDT non è più in vigore e non può quindi fungere da base giuridica per la valutazione del nuovo aiuto. Per le ragioni indicate nella decisione di avvio del procedimento (considerando 9 e 10), l’aiuto notificato non è compatibile con il mercato comune in base alla disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (12), né pare compatibile con il mercato comune sulla base di qualsiasi altra disposizione applicabile in materia di aiuti di Stato. La Commissione osserva altresì che l’Italia non ha proposto alcuna base giuridica alternativa per la valutazione della compatibilità dell’aiuto, bensì ha sostenuto che non si tratta di un «nuovo aiuto», tesi che, come spiegato ai considerando 18-22, la Commissione non può accettare.

(27)

Analogamente, non possono essere accolti dalla Commissione gli argomenti addotti dall’Italia sui principi giuridici generali del legittimo affidamento e della parità di trattamento.

(28)

L’Italia sostiene che i costruttori navali che hanno presentato domanda di aiuto in base al regime quando era ancora in vigore il regolamento MDT e che hanno rispettato i termini per beneficiare di siffatto aiuto, ma non sono riusciti ad ottenerlo per mancanza di fondi in bilancio hanno un legittimo affidamento a ricevere l’aiuto e inoltre sostiene che in base al principio generale di protezione del legittimo affidamento (nonché per ragioni di parità di trattamento con quei costruttori navali che effettivamente hanno ricevuto l’aiuto da fondi disponibili), hanno diritto di ricevere l’aiuto, a prescindere dal fatto che sia o meno ancora in vigore il regolamento MDT.

(29)

Secondo la giurisprudenza consolidata, il diritto di invocare il principio di protezione del legittimo affidamento si estende a qualsiasi individuo che si trovi in una situazione per cui è chiaro che le autorità comunitarie, nel fornirgli precise assicurazioni, lo hanno indotto a nutrire un legittimo affidamento. Tuttavia, una persona non può invocare la violazione di siffatto principio a meno che non le siano state date precise assicurazioni da parte delle autorità (13).

(30)

Nella fattispecie, la Commissione ritiene che i potenziali beneficiari del regime possano invocare un legittimo affidamento sulla legittimità di qualsiasi aiuto concesso in base al regime quale approvato dalla Commissione, inclusa la restrizione della dotazione a 10 milioni di EUR. Tuttavia, ciò che l’Italia sostiene equivale ad un’aspettativa di poter beneficiare di un aiuto dopo la scadenza dei termini del regime, e in particolare, di poter beneficiare di sovvenzioni eccedenti la dotazione approvata, ossia un’aspettativa di ricevere un nuovo aiuto di Stato. Un’impresa non può in linea di principio invocare un legittimo affidamento a ricevere un aiuto che non è stato approvato dalla Commissione conformemente alla procedura prevista dal trattato CE (14). Per la stessa ragione non può invocare un principio generale di parità di trattamento al fine di essere trattato a parità dei beneficiari di un aiuto approvato.

(31)

L’Italia inoltre cita una giurisprudenza consolidata che a suo avviso rispecchia l’applicazione del regime «accessorium sequitur principale» e permette di inferire che l’attualizzazione in termini di risorse degli interventi pubblici tesi a correggere gli effetti del tempo ovvero di previsioni di spesa rivelatesi insufficienti, anche se comportano l’incremento dell’importo della sovvenzione iniziale, non costituisce un nuovo aiuto oppure risulta compatibile nell’ambito della base giuridica che giustificava l’aiuto originario.

(32)

Tuttavia, la giurisprudenza citata non corrobora la tesi dell’Italia.

(33)

Nella sentenza pronunciata nella causa C 223/85 la Corte ha constatato che il mancato intervento della Commissione entro un termine ragionevole, unitamente al fatto che l’aiuto era destinato a coprire costi addizionali di un’operazione che aveva beneficiato di un aiuto autorizzato, avevano fatto nascere nel beneficiario il legittimo affidamento sull’assenza di obiezioni all’aiuto. Tuttavia, la Commissione non vede come questo precedente corrobori la tesi dell’Italia, secondo cui l’aggiornamento della dotazione del regime non costituirebbe un nuovo aiuto o, alternativamente, sarebbe compatibile secondo la base giuridica che aveva giustificato l’aiuto originario, ossia il regolamento MDT. Al contrario, la Commissione osserva che nella succitata sentenza la Corte non ha affatto contestato che «l’aiuto destinato a far fronte alle maggiori spese per un’operazione che aveva […] fruito di una sovvenzione autorizzata» richiedesse l’approvazione della Commissione ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 (all’epoca 93), del trattato CE.

(34)

Inoltre, l’Italia non ha dimostrato che nel caso di specie la Commissione non sarebbe intervenuta entro un termine ragionevole. Al contrario, è piuttosto l’Italia che non ha notificato l’aumento del regime mentre era ancora in vigore il regolamento MDT.

(35)

Neppure la causa C-364/90 corrobora la tesi sostenuta dall’Italia. Nella parte della sentenza cui l’Italia fa riferimento, la Corte constata semplicemente che la Commissione non è riuscita a motivare adeguatamente una decisione di aiuto di Stato negativa, precisando poi che taluni documenti presentati nella fase precontenziosa erano sufficientemente chiari ai fini della ricevibilità degli stessi argomenti nel procedimento dinanzi la Corte. La Commissione non comprende come questi punti meramente procedurali corroborino la tesi dell’Italia secondo cui l’aumento della dotazione del regime dovrebbe, in quanto questione di diritto sostanziale, essere approvato sulla base del regolamento MDT. Infine, per quanto concerne l’osservazione dell’Italia secondo cui l’aiuto notificato non sarebbe in conflitto con una decisione dell’OMC (Organizzazione mondiale del commercio) che ha dichiarato le disposizioni del regolamento MDT non conformi alle norme dell’OMC, la Commissione ha già osservato in precedenti decisioni che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, le norme comunitarie devono essere interpretate, per quanto possibile, alla luce del diritto internazionale, inclusi gli obblighi OMC della CE (15). Di conseguenza, l’interpretazione del regolamento MDT deve essere anche vista alla luce degli obblighi internazionali della Comunità (16).

(36)

In tale contesto, la Commissione fa presente che la Corea ha contestato la compatibilità del regolamento MDT con le regole OMC. Il 22 aprile 2005 un gruppo di esperti ha pubblicato una relazione in cui conclude che il regolamento MDT e vari regimi nazionali MDT — esistenti all’epoca in cui la Corea ha avviato il contenzioso OMC — violavano l’articolo 23, paragrafo 1, dell’intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie (17). Il 20 giugno 2005 l’organo di conciliazione dell’OMC (DSB) ha adottato la relazione del gruppo di esperti, che raccomandava alla Comunità di conformare il regolamento MDT e i regimi nazionali MDT agli obblighi ad essa incombenti in base agli accordi OMC (18). Il 20 luglio 2005 la Comunità ha informato l’organo di conciliazione che le sue norme erano ormai conformi alla decisione e alle raccomandazioni dell’organo di conciliazione, poiché il regolamento MDT era scaduto il 31 marzo 2005 e gli Stati membri non potevano più concedere aiuti al funzionamento in base a detto regolamento.

(37)

La relazione del gruppo di esperti e la decisione dell’organo di conciliazione che ha adottato detta relazione hanno condannato il regolamento MDT in sé perché contrario alle norme OMC, imponendo alla Comunità di non applicarlo più. L’obbligo della Comunità di dare attuazione alla decisione dell’organo di conciliazione si applica anche a future decisioni di concedere nuovi aiuti in virtù del regolamento MDT (19). La Comunità, nell’informare l’organo di conciliazione che le sue norme erano ormai conformi alla decisione e alla raccomandazione dell’organo di conciliazione, poiché il regolamento MDT era scaduto il 31 marzo 2005 e gli Stati membri quindi non potevano più concedere aiuti al funzionamento su tale base, si è impegnata a non applicare più il regolamento suddetto per concedere nuovi aiuti. Di conseguenza, l’approvazione del presente aiuto costituirebbe una violazione di impegni internazionali da parte della Comunità.

VI.   CONCLUSIONE

(38)

Per le ragioni testé indicate, la Commissione constata che l’aiuto di Stato notificato è incompatibile con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto di Stato, cui l’Italia intende dare esecuzione mediante una modifica del regime di aiuti N 59/04 concernente un meccanismo temporaneo di difesa a favore della costruzione navale che comporta un aumento di 10 milioni di EUR della dotazione del regime, è incompatibile con il mercato comune.

A detto aiuto non può pertanto essere data esecuzione.

Articolo 2

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l’Italia informa la Commissione dei provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2008.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 140 del 6.6.2008, pag. 20.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  Sentenza della Corte del 14 novembre 1984, SA Intermills/Commissione, punto 17, Racc. 1984, pag. 3809.

(4)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(5)  Aiuto di Stato N 59/04 (GU C 100 del 26.4.2005, pag. 27). La decisione è disponibile nella lingua facente fede all’indirizzo Internet http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/by_case_nr_n2004_0030.html#59

(6)  GU L 172 del 2.7.2002, pag. 1.

(7)  GU L 81 del 19.3.2004, pag. 6.

(8)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

(9)  GU L 202 del 18.7.1998, pag. 1.

(10)  Sentenza del 24 novembre 1987 nella causa 223/85, RSV/Commissione, Racc. 1987, pag. 4617.

(11)  Sentenza del 28 aprile 1993 nella causa C-364/90, Italia/Commissione, Racc. 1993, pag. I-2097.

(12)  GU C 317 del 30.12.2003, pag. 11.

(13)  Cfr. tra l’altro la sentenza della Corte di primo grado del 24 settembre 2008 nella causa T-20/03, Kahla/Thüringen Porzellan, punto 146, non ancora pubblicata.

(14)  Cfr. ad esempio la sentenza della Corte nella causa C-5/89, Commissione/Germania, punto 14, Racc. 1990, pag. I-3437.

(15)  Causa C-53/96, Hermes, punto 28, Racc. 1998, pag. I-3603; causa C-76/00 P, Petrotub, punto 57, Racc. 2003, pag. I-79.

(16)  Casi C 26/06(ex N 110/06) (U L 219 del 24.8.2007, pag. 25) e C 32/2007 (ex N 389/06) (GU L 108 del 18.4.2008, pag. 23).

(17)  Cfr. EC — Measures affecting trade in commercial vessels, WT/DS301/R, punti 7184-7 222 & 8.1(d).

(18)  Cfr. documento OMC WT/DS301/6.

(19)  Cfr. EC — Measures affecting trade in commercial vessels, WT/DS301/R, punto 7.21.