ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.011.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 11

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
16 gennaio 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (UE) n. 38/2010 della Commissione, del 15 gennaio 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (UE) n. 39/2010 della Commissione, del 15 gennaio 2010, recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 gennaio 2010

3

 

 

Regolamento (UE) n. 40/2010 della Commissione, del 15 gennaio 2010, recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione di olio d'oliva presentate dall'11 al 12 gennaio 2010 nell'ambito del contingente tariffario tunisino e recante sospensione del rilascio di titoli di importazione per il mese di gennaio 2010

6

 

 

IV   Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

 

 

2010/27/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 17 giugno 2009, relativa al regime di consolidamento delle passività onerose della cooperazione agricola e delle aziende agricole applicato nella Regione Lazio (Italia) a titolo della legge regionale n. 52/1994 e rifinanziato dall’articolo 257 della legge regionale n. 10 del 10 maggio 2001 [notificata con il numero C(2009) 4525]

7

 

 

2010/28/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 28 luglio 2009, che modifica l’elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e combinazioni di essi destinati ad essere utilizzati in medicinali vegetali tradizionali [notificata con il numero C(2009) 5804]  ( 1 )

12

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

16.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 11/1


REGOLAMENTO (UE) N. 38/2010 DELLA COMMISSIONE

del 15 gennaio 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

122,3

JO

64,0

MA

64,3

TN

112,1

TR

86,4

ZZ

89,8

0707 00 05

EG

174,9

JO

106,0

MA

76,9

TR

119,6

ZZ

119,4

0709 90 70

MA

167,4

TR

115,0

ZZ

141,2

0709 90 80

EG

225,1

ZZ

225,1

0805 10 20

EG

51,6

IL

57,7

MA

53,2

TN

68,6

TR

54,6

ZZ

57,1

0805 20 10

MA

91,6

ZZ

91,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

51,9

EG

67,7

HR

59,0

IL

70,2

JM

106,6

MA

83,8

TR

67,6

ZZ

72,4

0805 50 10

EG

72,2

IL

88,6

TR

71,9

US

87,7

ZZ

80,1

0808 10 80

CA

91,9

CL

60,1

CN

88,6

MK

24,7

US

117,9

ZZ

76,6

0808 20 50

CN

51,0

US

101,3

ZZ

76,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


16.1.2010   

IT

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L 11/3


REGOLAMENTO (UE) N. 39/2010 DELLA COMMISSIONE

del 15 gennaio 2010

recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 gennaio 2010

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

(3)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 4 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all’importazione per il periodo a decorrere dal 16 gennaio 2010, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 16 gennaio 2010, i dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 16 gennaio 2010

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

36,92

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

11,99

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

11,99

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

36,92


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

31.12.2009-14.1.2010

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

155,97

111,78

Prezzo FOB USA

165,85

155,85

135,85

98,98

Premio sul Golfo

41,51

12,14

Premio sui Grandi laghi

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

23,26 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

— EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


16.1.2010   

IT

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L 11/6


REGOLAMENTO (UE) N. 40/2010 DELLA COMMISSIONE

del 15 gennaio 2010

recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione di olio d'oliva presentate dall'11 al 12 gennaio 2010 nell'ambito del contingente tariffario tunisino e recante sospensione del rilascio di titoli di importazione per il mese di gennaio 2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del protocollo n. 1 (3) dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro (4), apre un contingente tariffario a dazio zero per l'importazione di olio d'oliva non trattato dei codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e direttamente trasportato da tale paese nella Comunità, entro un limite previsto per campagna.

(2)

L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia (5) prevede dei massimali mensili per il rilascio dei titoli di importazione.

(3)

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, sono state presentate domande presso le autorità competenti per il rilascio di titoli di importazione, per un quantitativo totale superiore al limite previsto all'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento per il mese di gennaio.

(4)

È pertanto necessario che la Commissione fissi un coefficiente di attribuzione che consenta il rilascio dei titoli d'importazione in proporzione alla quantità disponibile.

(5)

Poiché per il mese di gennaio è stato raggiunto il limite, per il suddetto mese non può essere rilasciato alcun titolo di importazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione presentate l'11 e 12 gennaio 2010, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, è applicato un coefficiente di attribuzione del 90,575916 %.

Per il mese di gennaio 2010 è sospeso il rilascio di titoli di importazione per i quantitativi richiesti a partire dal 18 gennaio 2010.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 97 del 30.3.1998, pag. 57.

(4)  GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.

(5)  GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84.


IV Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

16.1.2010   

IT

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L 11/7


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2009

relativa al regime di consolidamento delle passività onerose della cooperazione agricola e delle aziende agricole applicato nella Regione Lazio (Italia) a titolo della legge regionale n. 52/1994 e rifinanziato dall’articolo 257 della legge regionale n. 10 del 10 maggio 2001

[notificata con il numero C(2009) 4525]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2010/27/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo avere invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDURA

(1)

Con lettera dell’11 settembre 2001, protocollata il 13 settembre 2001, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha comunicato alla Commissione il testo dell’articolo 257 della legge regionale n. 10 del 10 maggio 2001, che modifica l’articolo 2 della legge regionale n. 52 del 31 ottobre 1994, a norma dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

(2)

Con lettera del 19 aprile 2002, protocollata il 22 aprile 2002, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha comunicato alla Commissione le informazioni complementari chieste alle autorità italiane riguardo alle suddette disposizioni con lettera del 9 novembre 2001.

(3)

Dopo aver esaminato tali informazioni, con lettera del 17 giugno 2002, i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità italiane di comunicare ulteriori informazioni entro le quattro settimane successive.

(4)

Non avendo ricevuto alcuna risposta entro il termine stabilito nella lettera del 17 giugno 2002, i servizi della Commissione con nuova lettera del 19 agosto 2003 hanno sollecitato le informazioni già richieste.

(5)

Con lettera del 23 ottobre 2003, protocollata il 29 ottobre 2003, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha comunicato alla Commissione le informazioni complementari richieste alle autorità italiane nella lettera del 17 giugno 2002.

(6)

Con lettera dell’11 dicembre 2003, la Commissione ha informato l’Italia della propria decisione di avviare il procedimento previsto all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei riguardi delle disposizioni dell’articolo 257 della legge regionale n. 10 del 10 maggio 2001 (in appresso «legge n. 10/01»), nonché nei confronti degli aiuti erogati tra il 1o gennaio 1998 e il 20 maggio 2001 (data d’entrata in vigore della suddetta legge n. 10/01) nel quadro del regime di aiuti che dovevano essere rifinanziati dalla dotazione di bilancio prevista in suddetto articolo (1).

(7)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito.

(8)

La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione da parte degli interessati. Le autorità italiane hanno tuttavia incontrato i servizi della Commissione per apportare precisazioni sulle osservazioni da esse formulate in seguito all’avvio del procedimento previsto all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

(9)

Con messaggio di posta elettronica del 3 aprile 2009 la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha trasmesso alla Commissione una lettera delle autorità italiane che sintetizza la discussione avvenuta durante la riunione di cui al paragrafo precedente.

II.   DESCRIZIONE

(10)

L’articolo 257 della legge n. 10/01 prevede uno stanziamento supplementare di 400 milioni di ITL (206 583 EUR) come contributo in conto interessi sui mutui quindicennali per il consolidamento delle passività onerose delle cooperative agricole e loro consorzi e delle aziende agricole, ai sensi della legge regionale n. 52 del 31 ottobre 1994 (in appresso «legge n. 52/94»), modificata dalla legge n. 13 del 29 aprile 1996 (in appresso «legge n. 13/96»). Esso modifica inoltre l’articolo 2 della legge n. 52/94, estendendo la possibilità di beneficiare degli aiuti previsti da quest’ultima alle passività onerose esistenti al 31 dicembre 2000. Esso comporta infine una clausola, secondo cui agli aiuti previsti potrà essere data attuazione solo dopo la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio, dell’esito positivo dell’esame effettuato dalla Commissione ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE.

(11)

La legge n. 52/94, che costituisce la base giuridica del consolidamento, prevedeva quanto segue:

a)

un aiuto alle cooperative e loro consorzi sotto forma di concorso negli interessi su mutui quindicennali per il consolidamento di passività onerose derivanti da finanziamenti che non beneficiavano di contributi pubblici (articolo 1, paragrafo 1);

b)

un aiuto alle aziende agricole sotto forma di concorso negli interessi su mutui quindicennali per il consolidamento di passività onerose derivanti da investimenti già realizzati (articolo 1, paragrafo 2);

c)

un aiuto sotto forma di sovvenzioni alle cooperative e loro consorzi, in caso di fusione o annessione ad altro organismo cooperativo, fino al 50 % delle passività iscritte nel bilancio delle cooperative o dei consorzi suddetti, per l’estinzione delle passività in questione (articolo 4);

d)

per passività onerose si intendevano quelle derivanti da finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine ottenuti senza aiuti pubblici, esistenti alla data di entrata in vigore della legge.

(12)

La Commissione aveva avviato il procedimento d’indagine di cui all’articolo 88 (ex articolo 93), paragrafo 2, del trattato CE nei riguardi degli aiuti previsti dalla legge in questione (3), perché non era sicura che essi fossero conformi ai criteri su cui si era basata all’epoca per la sua analisi.

(13)

Secondo tali criteri, la Commissione considerava questo tipo di sovvenzione come aiuti al funzionamento, i quali, in linea di massima, potevano considerarsi compatibili con il mercato comune solo se risultavano soddisfatte le seguenti tre condizioni:

a)

detti aiuti dovevano riguardare passività onerose derivanti da prestiti contratti per finanziare investimenti già realizzati;

b)

l’importo cumulato degli aiuti eventualmente concessi all’epoca in cui il prestito era stato contratto e degli aiuti in questione non poteva superare la percentuale generalmente ammessa dalla Commissione, ossia:

per gli investimenti nel settore primario agricolo: 35 % o 75 % nelle zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio (4);

per gli investimenti nel settore della trasformazione o della commercializzazione dei prodotti agricoli: il 55 % (o il 75 % nelle zone dell’obiettivo 1) per i progetti conformi ai programmi settoriali o ad uno degli obiettivi dell’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio (5) e il 35 % (o il 50 % nelle zone dell’obiettivo 1) per gli altri progetti, che non fossero esclusi in base ai criteri di scelta di cui al punto 2 dell’allegato della decisione 90/342/CEE della Commissione (6) [o della decisione 94/173/CEE della Commissione (7)];

c)

gli aiuti in causa potevano essere erogati soltanto a seguito di modifiche dei tassi per i nuovi prestiti contratti per tenere conto delle variazioni del costo del denaro (l’importo degli aiuti doveva in tal caso risultare inferiore o uguale alla spesa generata da tale modifica) o dovevano riguardare aziende agricole che offrissero garanzie di redditività, in particolare nel caso in cui gli oneri economici derivanti dai prestiti esistenti fossero tali da danneggiare le aziende o condurle al fallimento.

(14)

A seguito dell’avvio del procedimento, le autorità italiane hanno modificato la legge n. 52/94 con la legge n. 13/96, in base alla quale la Commissione ha potuto chiudere il predetto procedimento dichiarando compatibili con il mercato comune gli aiuti quali modificati da suddetta legge (8).

(15)

Le modifiche introdotte nel regime dalla legge n. 13/96 sono le seguenti:

a)

il contributo fino al 50 % delle passività iscritte nel bilancio delle cooperative in caso di fusione o annessione è stato soppresso;

b)

i contributi per il consolidamento delle passività onerose delle cooperative e dei consorzi (articolo 1, paragrafo 1, della legge n. 52/94), così come gli aiuti alle aziende (articolo 1, paragrafo 2) possono essere concessi solo per il consolidamento delle passività derivanti dalla realizzazione di investimenti;

c)

i predetti aiuti possono riguardare solo una parte dell’investimento (quota) corrispondente all’80 % per le cooperative e al 65 % per le aziende agricole;

d)

gli aiuti devono essere concessi entro i limiti dei tassi generalmente ammessi dalla Commissione, in termini di importo cumulato degli aiuti eventualmente concessi quando il prestito è stato contratto e degli aiuti in questione, ossia: il 35 % (75 % nelle zone svantaggiate a norma della direttiva 75/268/CEE) per gli investimenti nel settore primario agricolo e il 55 % per gli investimenti nel settore della trasformazione o della commercializzazione dei prodotti agricoli;

e)

gli aiuti in questione possono riguardare solo aziende agricole o cooperative che offrano garanzie di redditività, in particolare nel caso in cui gli oneri economici derivanti dai prestiti esistenti siano tali da danneggiare le aziende o condurle al fallimento.

(16)

Il regime di aiuti, approvato tenendo conto di tali modifiche, è restato immutato fino a quando la Commissione ha deciso di avviare il procedimento previsto dall’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei riguardi delle disposizioni dell’articolo 257 della legge n. 10/01.

III.   AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL’ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO CE

(17)

La Commissione ha avviato il procedimento previsto all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei riguardi delle disposizioni dell’articolo 257 della legge n. 10/01, nonché nei confronti degli aiuti erogati tra il 1o gennaio 1998 e il 20 maggio 2001 (data d’entrata in vigore della summenzionata legge n. 10/01) nel quadro del regime di aiuti che dovevano essere rifinanziati dalla dotazione di bilancio prevista in suddetto articolo, poiché essa nutriva dubbi sulla compatibilità degli aiuti in questione con il mercato comune, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a)

lo stanziamento previsto all’articolo 257 della legge n. 10/01 doveva servire a finanziare un regime d’aiuti al consolidamento delle passività onerose delle aziende agricole e delle cooperative, approvato dalla Commissione nel 1996 in base a condizioni speciali in materia di salvataggio e ristrutturazione di imprese in difficoltà che potevano essere applicate al settore agricolo invece delle disposizioni degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 1994 (9) (in appresso «orientamenti del 1994»), come previsto esplicitamente da questi ultimi;

b)

gli orientamenti del 1994 sono stati sostituiti dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 1997 (in appresso «orientamenti del 1997») (10), che hanno fissato nuove condizioni applicabili al settore agricolo; il regime avrebbe dovuto essere adeguato a queste nuove condizioni a partire dal 1o gennaio 1998; nessuna delle informazioni disponibili consentiva, tuttavia, di stabilire l’avvenuto adeguamento;

c)

gli orientamenti del 1997 sono stati a loro volta sostituiti dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 1999 (in appresso «orientamenti del 1999»), ai quali il regime in questione avrebbe dovuto parimenti essere adeguato;

d)

nessuna delle informazioni disponibili consentiva di stabilire che il regime in questione fosse stato adeguato alle condizioni degli orientamenti del 1999;

e)

in tale contesto, la compatibilità con il mercato comune degli aiuti concessi tra il 1o gennaio 1998 e il 20 maggio 2001 (data d’entrata in vigore della legge n. 10/01), nonché delle modalità d’utilizzazione della dotazione prevista dall’articolo 257 della legge n. 10/01, appariva dubbia.

IV.   OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ ITALIANE

(18)

Con lettera del 2 luglio 2004, protocollata il 7 luglio 2004, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha comunicato alla Commissione le osservazioni formulate dalle autorità italiane in seguito all’avvio del procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei riguardi delle disposizioni dell’articolo 257 della legge regionale n. 10/01, nonché nei confronti degli aiuti erogati tra il 1o gennaio 1998 e il 20 maggio 2001 (data d’entrata in vigore della suddetta legge regionale) nel quadro del regime di aiuti che dovevano essere rifinanziati dalla dotazione di bilancio prevista al suddetto articolo.

(19)

In tale lettera le autorità italiane annunciano innanzitutto il ritiro della notifica dell’articolo 257 della legge n. 10/01, come pure l’avvio della procedura per la sua abrogazione, precisando che non è stata adottata alcuna misura d’applicazione, né è stato erogato alcun aiuto in virtù di detto articolo.

(20)

Le autorità italiane sottolineano inoltre che, nella lettera d’approvazione della legge n. 52/94, la Commissione dichiara che gli aiuti in oggetto sono conformi ai criteri ad essi applicabili e possono pertanto beneficiare della deroga di cui all’articolo 92 (divenuto articolo 87), paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, in quanto misure destinate ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche senza alterare gli scambi in misura contraria al comune interesse, senza fare riferimento agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

(21)

A loro avviso, così come emerge dalla corrispondenza con la Commissione dal 1994 al 1996, è evidente che l’obiettivo della legge n. 52/94 era di evitare che le aziende agricole, al momento di realizzare investimenti, fossero confrontate a tassi d’interesse molto più elevati rispetto a quelli del mercato, per effetto della fluttuazione del costo del denaro, che le avrebbe messe in difficoltà. La Regione Lazio, inoltre, ha sempre garantito che avrebbe verificato la redditività delle aziende beneficiarie, in particolare basandosi sui piani di risanamento che queste ultime erano tenute a presentare a norma della legge n. 52/94 e modifiche.

(22)

In tale contesto le autorità italiane ritengono che gli aiuti previsti dalla legge n. 52/94 possono beneficiare della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

(23)

Nella lettera del 2 luglio 2004 le autorità italiane chiedevano inoltre se, in caso di esame, dal punto di vista del salvataggio e della ristrutturazione delle aziende in difficoltà, degli aiuti erogati nel corso del periodo 1998-2000 (11) per mutui esistenti al 5 dicembre 1994, non sarebbe stato possibile applicare il punto 2.5 degli orientamenti del 1997, secondo cui «gli … orientamenti non pregiudicano inoltre l’applicazione dei regimi di aiuto autorizzati con finalità diverse dal salvataggio o dalla ristrutturazione come, ad esempio, lo sviluppo regionale [e] lo sviluppo delle PMI», considerato che le misure previste dalla legge n. 52/94 erano state approvate in quanto misure destinate ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche senza alterare gli scambi in misura contraria al comune interesse.

(24)

Infine, in risposta alle disposizioni del punto 29 della lettera dell’11 dicembre 2003 (cfr. nota 1), in cui la Commissione pregava le autorità italiane di trasmetterle una serie di deliberazioni regionali nonché degli estratti di tutte le leggi finanziarie adottate dal 1o gennaio 1998, per consentirle di determinare l’esatto importo degli stanziamenti destinati ogni anno al finanziamento del regime in questione, le autorità italiane hanno precisato che:

a)

l’unico finanziamento che era stato previsto per la legge n. 52/94 era quello previsto nella legge stessa e riprodotto nel bilancio regionale del 1995 (12);

b)

gli impegni di spesa sono stati concretizzati solo nel 1996, dopo che la legge è stata approvata dalla Commissione;

c)

successivamente, gli interventi a favore delle imprese che soddisfacevano le condizioni di cui alla legge n. 52/94 sono stati finanziati mediante fondi che si erano liberati grazie ai risparmi derivanti dalla diminuzione dei tassi d’interesse e dall’applicazione rigorosa della legge, senza che sia stato necessario ricorrere ad alcun bilancio suppletivo;

d)

l’intervento della Regione Lazio a favore delle aziende agricole riguardava unicamente i crediti bancari legati alla realizzazione d’investimenti e in essere al 5 dicembre 1994, rammentando che nel 1994, come negli anni precedenti, l’Italia aveva uno dei tassi d’interesse più alti tra i paesi dell’Unione.

(25)

Nella lettera trasmessa alla Commissione il 3 aprile 2009, le autorità italiane hanno precisato che tutte le domande di aiuto nell’ambito del regime sono state introdotte prima del 1o gennaio 1998.

V.   VALUTAZIONE

(26)

A norma dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(27)

La misura in oggetto corrisponde a tale definizione, in quanto favorisce determinate imprese (quelle che devono far fronte a passività onerose nel settore agricolo) e può incidere sugli scambi, tenuto conto della posizione che l’Italia occupa nel settore della produzione agricola (a titolo di esempio, nel 2006 l’Italia era il terzo produttore di carni bovine e il primo produttore di pomodori dell’Unione).

(28)

Tuttavia, nei casi previsti dall’articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE, talune misure possono considerarsi, in via derogatoria, compatibili con il mercato comune.

(29)

Nella fattispecie, tenuto conto della natura del regime in oggetto, la sola deroga che può essere invocata è quella di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, che prevede che possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico di talune attività o regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune.

(30)

Prima di esaminare l’applicabilità di tale deroga, la Commissione rileva che, nella lettera del 2 luglio 2004 successiva all’inizio del procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, le autorità italiane hanno indicato che era stata avviata la procedura d’abrogazione dell’articolo 257 della legge n. 10/01 e che non era stato erogato alcun aiuto a titolo delle disposizioni di tale articolo. Con telex del 20 settembre 2005, i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità italiane di fornire prova dell’abrogazione dell’articolo 257 della legge n. 10/01.

(31)

I servizi della Commissione hanno ricevuto una risposta al suddetto telex con lettera del 16 luglio 2008, che conferma l’abrogazione, mediante l’articolo 27, paragrafo 2, della legge regionale n. 4 del 28 aprile 2006, delle disposizioni controverse contenute nell’articolo 257 della legge n. 10/01, la cui applicazione era comunque stata bloccata fin dall’avvio del procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE. Inoltre, le autorità italiane hanno annunziato il ritiro della notifica dell’articolo 257 sopraccitato nella loro lettera del 2 luglio 2004.

(32)

Tenuto conto di questi elementi, la Commissione non ha motivo di continuare le proprie indagini sulle disposizioni dell’articolo 257 della legge n. 10/01 e può chiudere il procedimento d’esame.

(33)

Per quanto concerne l’applicabilità della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE nei riguardi degli aiuti concessi tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2000 (cfr. nota 11), i servizi della Commissione rilevano che le autorità italiane, nelle osservazioni fornite dopo l’avvio del procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, e durante la riunione tenutasi successivamente, hanno precisato che gli interventi in causa sono stati finanziati esclusivamente dagli importi iscritti nel bilancio del regime C 43/95 approvato dalla Commissione (cfr. considerando 24). Si desume inoltre dalla lettera della autorità italiane trasmessa il 3 aprile 2009 che tutte le domande di aiuto sono state introdotte prima del 1o gennaio 1998 (cfr. considerando 25).

(34)

Dato che dalle suddette precisazioni risulta che gli importi utilizzati nel periodo 1998-2000 sono già stati oggetto di una decisione della Commissione e che non è stata introdotta alcuna domanda dopo la data a decorrere dalla quale ogni nuova domanda doveva essere adeguata alle nuove disposizioni in materia di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (cfr. considerando 17), la Commissione non ha più motivo di pronunciarsi nuovamente, alla luce delle suddette disposizioni, sull’applicabilità della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE nei riguardi degli aiuti concessi nel periodo 1998-2000, che costituiscono di fatto la continuazione dei finanziamenti derivanti da domande d’aiuto introdotte prima del 1o gennaio 1998 e conformi alle condizioni di cui al considerando 15, già approvate da essa (cfr. considerando 14). Anche il procedimento avviato nei confronti degli interventi effettuati nel periodo 1998-2000 può quindi essere chiuso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, avviato con lettera dell’11 dicembre 2003 (13), nei confronti del regime summenzionato è chiuso in quanto è divenuto superfluo, giacché l’Italia ha ritirato la notifica il 2 luglio 2004 e non ha dato seguito al progetto di aiuto.

Articolo 2

Il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, avviato nei confronti degli aiuti concessi dall’Italia (Regione Lazio) nel periodo 1998-2000, nell’ambito del regime basato sulle disposizioni della legge n. 52/94 modificata con legge n. 13/96, e diventato superfluo, è chiuso.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  Lettera SG (2003) D/233340.

(2)  GU C 15 del 21.1.2004, pag. 28.

(3)  Fascicolo C 43/95 (ex NN 73/94) (GU C 327 del 7.12.1995, pag. 9).

(4)  GU L 128 del 19.5.1975, pag. 1.

(5)  GU L 91 del 6.4.1990, pag. 1.

(6)  GU L 163 del 29.6.1990, pag. 71.

(7)  GU L 222 del 20.9.1995, pag. 19.

(8)  Lettera SG(96) D/3465 del 29 marzo 1996.

(9)  GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12.

(10)  GU C 283 del 19.9.1997, pag. 2.

(11)  Le autorità italiane fanno riferimento all’anno 2000 e non al 2001, poiché dopo il 2000 non è stato concesso alcun aiuto.

(12)  Ovvero 4 000 000 000 ITL (2 061 856 EUR). Nel periodo 1998-2000 gli aiuti concessi sono ammontati a 1 400 000 000 ITL (721 650 EUR).

(13)  Cfr. nota 2.


16.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 11/12


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2009

che modifica l’elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e combinazioni di essi destinati ad essere utilizzati in medicinali vegetali tradizionali

[notificata con il numero C(2009) 5804]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/28/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (1), in particolare l’articolo 16, lettera f),

visto i pareri dell’Agenzia europea per i medicinali, formulati il 10 gennaio 2008 e il 6 marzo 2008 dal comitato dei medicinali vegetali,

considerando quanto segue:

(1)

Calendula officinalis L. e Pimpinella anisum L. sono conformi alle prescrizioni della direttiva 2001/83/CE. Calendula officinalis L. e Pimpinella anisum L. possono essere considerate sostanze vegetali, preparati vegetali e/o combinazioni di essi.

(2)

È quindi opportuno iscrivere Calendula officinalis L. e Pimpinella anisum L. nell’elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e associazioni di prodotti da usare nei medicinali vegetali tradizionali di cui all’allegato I della decisione 2008/911/CE della Commissione (2).

(3)

È quindi necessario modificare la decisione 2008/911/CE.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente dei medicinali per uso umano,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2008/911/CE è modificata come segue:

1)

l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione;

2)

l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2009.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

(2)  GU L 328 del 6.12.2008, pag. 42.


ALLEGATO I

Nell’allegato I della decisione 2008/911/CE sono inserite le voci seguenti:

la voce «Calendula officinalis L.» è inserita prima di Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare (Finocchio amaro, frutto),

la voce «Pimpinella anisum L.» è inserita dopo Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung (Finocchio dolce, frutto).


ALLEGATO II

Nell’allegato II della decisione 2008/911/CE sono inserite le voci seguenti:

la voce «Calendula officinalis L» è inserita prima di Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare (Finocchio amaro, frutto).

«ELENCO COMUNITARIO CONCERNENTE CALENDULA OFFICINALIS L.

Nome scientifico della pianta

Calendula officinalis L.

Famiglia botanica

Asteraceae

Sostanza vegetale

Calendula fiore

Nome comune della sostanza vegetale in tutte le lingue ufficiali dell’UE

BG (bălgarski): Невен, цвят

CS (čeština): Měsíčkový květ

DA (dansk): Morgenfrueblomst

DE (Deutsch): Ringelblumenblüten

EL (elliniká): Άνθος καλέντουλας

EN (English): Calendula flower

ES (español): Flor de caléndula

ET (eesti keel): Saialilleõisik

FI (suomi): Tarhakehäkukan kukka

FR (français): Souci

HU (magyar): A körömvirág virága

IT (italiano): Calendula fiore

LT (lietuvių kalba): Medetkų žiedai

LV (latviešu valoda): Kliņģerītes ziedi

MT (malti): Fjura calendula

NL (nederlands): Goudsbloem

PL (polski): Kwiat nagietka

PT (português): Flor de calêndula

RO (română): Floare de gălbenele (calendula)

SK (slovenčina): Nechtíkový kvet

SL (slovenščina): Cvet vrtnega ognjiča

SV (svenska): Ringblomma, blomma

IS (íslenska): Morgunfrú, blóm

NO (norsk): Ringblomst

Preparato(i) vegetale(i)

A)

Estratto liquido (DER 1:1), solvente di estrazione: etanolo 40-50 % (v/v).

B)

Estratto liquido (DER 1:1.8-2.2), solvente di estrazione: etanolo 40-50 % (v/v).

C)

Tintura (DER 1:5), solvente di estrazione: etanolo 70-90 % (v/v).

Riferimento alla monografia della Farmacopea europea

Calendula flower — Calendulae flos (01/2005:1297).

Indicazione(i)

a)

Medicinale vegetale tradizionale per il trattamento sintomatico di infiammazioni cutanee di lieve entità (come l’eritema solare) nonché coadiuvante per la cicatrizzazione di ferite di lieve entità.

b)

Medicinale vegetale tradizionale per il trattamento sintomatico di infiammazioni di lieve entità del cavo orale o della gola.

Il prodotto è un medicinale vegetale di origine d’uso tradizionale da utilizzare per indicazioni specifiche basate esclusivamente sull’impiego di lunga data.

Tipo di tradizione

Europea.

Dosaggio specifico

Consultare il paragrafo “Posologia specifica”.

Posologia specifica

Preparati vegetali:

A)

Estratto liquido (DER 1:1)

In forme di dosaggio semisolide: quantità equivalente al 2-10 % sostanza vegetale

B)

Estratto liquido (DER 1:1.8-2.2)

In forme di dosaggio semisolide: quantità equivalente al 2-5 % di sostanza vegetale

C)

Tintura (DER 1:5)

In compresse diluite almeno in proporzione 1:3 con acqua fresca bollita.

In forme di dosaggio semisolide: quantità equivalente al 2-10 % sostanza vegetale.

In forma di colluttorio o soluzione per gargarismi al 2 %.

2-4 volte al giorno

Indicazione a)

Non si consiglia l’impiego nei bambini con meno di 6 anni di età (vedere in appresso il paragrafo “Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego”).

Indicazione b)

Vista la mancanza di esperienze in materia, non si consiglia l’impiego nei bambini con meno di 12 anni di età (vedere in appresso il paragrafo “Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego”).

Via di somministrazione

Uso cutaneo e per mucosa orale.

Durata d’impiego o limitazioni alla durata d’impiego

Compresse: rimuovere dopo 30-60 minuti.

Tutti i preparati vegetali: se i sintomi persistono dopo una settimana d’impiego del medicinale, consultare un medico o un operatore sanitario qualificato.

Ulteriori informazioni necessarie per l’uso sicuro

Controindicazioni

Ipersensibilità nei confronti di componenti della famiglia delle Asteraceae (Compositae).

Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego

Indicazione a)

Vista la mancanza di esperienze in materia, non si consiglia l’impiego nei bambini con meno di 6 anni di età.

Indicazione b)

Vista la mancanza di esperienze in materia, non si consiglia l’impiego nei bambini con meno di 12 anni di età.

Nel caso in cui dovessero presentarsi sintomi di infezione cutanea, consultare un medico o un operatore sanitario qualificato.

Interazioni con altri medicinali e altre forme d’interazione

Nessuna riferita.

Gravidanza e allattamento

Non esistono dati certi riguardo alla sicurezza durante la gravidanza e l’allattamento.

In mancanza di dati sufficienti, non si consiglia l’uso durante la gravidanza e l’allattamento.

Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari

Non pertinente.

Effetti indesiderati

Sensibilizzazione cutanea. La frequenza non è nota.

Nel caso in cui dovessero presentarsi reazioni avverse diverse da quelle sopra riportate, consultare un medico o un operatore sanitario qualificato.

Sovradosaggio

Nessuno riferito.»,

la voce «Pimpinella anisum L.» è inserita dopo Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung (Finocchio dolce, frutto).

«ELENCO COMUNITARIO CONCERNENTE PIMPINELLA ANISUM L.

Nome scientifico della pianta

Pimpinella anisum L.

Famiglia botanica

Apiaceae

Sostanza vegetale

Aniseed

Nome comune della sostanza vegetale in tutte le lingue ufficiali dell’UE

BG (bălgarski): Анасон, плод

CS (čeština): Anýzový plod

DA (dansk): Anisfrø

DE (Deutsch): Anis

EL (elliniká): Γλυκάνισο

EN (English): Aniseed

ES (español): Fruto de anís

ET (eesti keel): Aniis

FI (suomi): Anis

FR (français): Anis (fruit d)

HU (magyar): Ánizsmag

IT (italiano): Anice (Anice verde), frutto

LT (lietuvių kalba): Anyžių sėklos

LV (latviešu valoda): Anīsa sēklas

MT (malti): Frotta tal-Anisi

NL (nederlands): Anijsvrucht

PL (polski): Owoc anyżu

PT (português): Anis

RO (română): Fruct de anason

SK (slovenčina): Anízový plod

SL (slovenščina): Plod vrtnega janeža

SV (svenska): Anis

IS (íslenska): Anís

NO (norsk): Anis

Preparato(i) vegetale(i)

Anice essiccato, sminuzzato o tritato.

Riferimento alla monografia della Farmacopea europea

Anisi fructus (01/2005:0262)

Indicazione(i)

a)

Medicinale tradizionale di origine vegetale o fitoterapico tradizionale per il trattamento sintomatico di disturbi gastrointestinali riferibili a spasmi di lieve intensità, tra cui meteorismo e flatulenza.

b)

Medicinale tradizionale di origine vegetale o fitoterapico tradizionale utilizzato come espettorante in caso di tosse associata al raffreddore.

Il prodotto è un medicinale vegetale di origine d’uso tradizionale da utilizzare per indicazioni specifiche basate esclusivamente sull’impiego di lunga data.

Tipo di tradizione

Europea.

Dosaggio specifico

Consultare il paragrafo “Posologia specifica”

Posologia specifica

Adolescenti con più di 12 anni di età, adulti, anziani::

Indicazioni a) e b)

1-3,5 g di semi di anice interi o sminuzzati o tritati [freschi (1)] in un’infusione di 150 ml di acqua bollente.

3 volte al giorno.

Non si consiglia l’impiego nei bambini con meno di 12 anni di età (vedere in appresso il paragrafo “Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego”).

Via di somministrazione

Uso orale.

Durata d’impiego o limitazioni alla durata d’impiego

Non assumere per più di 2 settimane.

Se i sintomi persistono durante l’impiego del medicinale, consultare un medico o un operatore sanitario qualificato.

Ulteriori informazioni necessarie per l’uso sicuro

Controindicazioni

Ipersensibilità alla sostanza attiva o alle Apiaceae (Umbrelliferae) (cumino, sedano, coriandolo, aneto e finocchio) o all’anetolo.

Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego

Non si consiglia l’impiego nei bambini con meno di 12 anni a causa della mancanza di dati adeguati per valutare la sicurezza.

Interazioni con altri medicinali e altre forme d’interazione

Nessuna riferita.

Gravidanza e allattamento

Non ci sono dati sull’uso dell’anice in gravidanza.

Non è noto se i componenti dell’anice siano escreti nel latte materno.

In mancanza di dati sufficienti, non si consiglia l’uso durante la gravidanza e l’allattamento.

Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari

Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari.

Effetti indesiderati

Possono verificarsi reazioni allergiche all’anice a carico della cute o dell’apparato respiratorio. La frequenza non è nota.

Nel caso in cui dovessero presentarsi reazioni avverse diverse da quelle sopra riportate, consultare un medico o un operatore sanitario qualificato.

Sovradosaggio

Non sono stati riportati casi di sovradosaggio.


(1)  Per la preparazione commerciale dei semi di anice sminuzzati o tritati il richiedente deve effettuare appropriati studi di stabilità relativi al contenuto dei componenti dell’olio essenziale.»