ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.009.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 9

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
14 gennaio 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 24/2010 della Commissione, del 13 gennaio 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Jihočeská Niva (PGI)]

1

 

*

Regolamento (UE) n. 25/2010 della Commissione, del 13 gennaio 2010, recante deroga al regolamento (CE) n. 796/2004 per quanto riguarda la riduzione degli importi dell’aiuto agli agricoltori in Grecia per il 2009

3

 

*

Regolamento (UE) n. 26/2010 della Commissione, del 12 gennaio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia

5

 

 

Regolamento (UE) n. 27/2010 della Commissione, del 13 gennaio 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

7

 

 

Regolamento (UE) n. 28/2010 della Commissione, del 13 gennaio 2010, recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 1o all’8 gennaio 2010 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 955/2005 per il riso originario dell’Egitto

9

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

 

2010/19/UE

 

*

Raccomandazione della Commissione, del 13 gennaio 2010, relativa allo scambio sicuro di dati elettronici tra Stati membri per verificare l’univocità delle carte del conducente emesse [notificata con il numero C(2010) 19]  ( 1 )

10

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 214 del 9.8.2008)

14

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

14.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/1


REGOLAMENTO (UE) N. 24/2010 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 2010

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Jihočeská Niva (PGI)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5, commi terzo e quarto,

considerando quanto segue:

(1)

In applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, e in conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Jihočeská Niva», presentata dalla Repubblica ceca, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

La Slovacchia ha dichiarato la propria opposizione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006. L’opposizione è stata ritenuta ricevibile a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettere b) e c), del suddetto regolamento.

(3)

La Slovacchia ha indicato nella sua opposizione che la registrazione della denominazione in questione sarebbe in contrasto con quanto disposto dall’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006 e rischierebbe di nuocere all’esistenza di marchi commerciali registrati nel proprio territorio.

(4)

La Commissione, con lettera del 24 giugno 2008, ha invitato gli Stati membri interessati a raggiungere un accordo conformemente alle rispettive procedure interne.

(5)

Poiché non è stato raggiunto alcun accordo tra la Slovacchia e la Repubblica ceca nei termini previsti, la Commissione ha l’obbligo di adottare una decisione in base alla procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006.

(6)

Sulla base delle informazioni fornite dalla Slovacchia, la Commissione non è in grado di stabilire che la registrazione della denominazione «Jihočeská Niva» sarebbe in contrasto con l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006. Se, da un lato, l’opponente ha dimostrato che la denominazione «Jihočeská Niva» può essere associata alla denominazione «Niva», dall’altro non ha fornito alcuna prova quanto al grado di distinzione che il marchio ha acquisito grazie alla sua reputazione, notorietà e durata di utilizzazione. In base alle informazioni disponibili non è stato pertanto dimostrato che la registrazione della denominazione «Jihočeská Niva» potrebbe indurre i consumatori in errore quanto alla reale identità del prodotto.

(7)

Non è stato presentato alcun elemento di prova che consenta alla Commissione di dedurre che, considerati gli usi leali e tradizionali e gli effettivi rischi di confusione, la registrazione della denominazione «Jihočeská Niva» come indicazione geografica protetta contrasti con le disposizioni dell’articolo 7. In base alle prove presentate alla Commissione, il termine «Niva» è da decenni utilizzato nella Repubblica ceca e nella Slovacchia per indicare in modo generico un tipo di formaggio. Inoltre, la registrazione di detto nome come indicazione geografica protetta non richiederebbe la soppressione o l’annullamento dei marchi esistenti, dal momento che le domande di registrazione di tali marchi sono precedenti alla data di presentazione della domanda di registrazione alla Commissione, né osterebbe a che si continuasse ad utilizzarli. Infine, secondo le informazioni in possesso della Commissione, il diritto esclusivo conferito dal marchio non permette al suo titolare di vietare a terzi l’uso nel commercio, purché conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale, di un’indicazione relativa alla provenienza geografica a norma dell’articolo 6 della direttiva 2008/95/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi (3).

(8)

Alla luce di quanto sopra esposto, la denominazione «Jihočeská Niva» deve quindi essere iscritta nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le indicazioni geografiche protette e le denominazioni d’origine protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 278 del 21.11.2007, pag. 13.

(3)  GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 25.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.3.   Formaggi

REPUBBLICA CECA

Jihočeská Niva (IGP)


14.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/3


REGOLAMENTO (UE) N. 25/2010 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 2010

recante deroga al regolamento (CE) n. 796/2004 per quanto riguarda la riduzione degli importi dell’aiuto agli agricoltori in Grecia per il 2009

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l’articolo 142, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui ai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 73/2009, nonché modalità di applicazione della condizionalità di cui al regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio (2), prevede all’articolo 21 l’applicazione di riduzioni in caso di presentazione tardiva delle domande di aiuto o dei documenti giustificativi, dei contratti o delle dichiarazioni determinanti ai fini dell’ammissibilità all’aiuto.

(2)

A norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 796/2004 gli Stati membri devono provvedere affinché le parcelle agricole siano identificate in modo attendibile, esigendo che la domanda unica sia corredata dei documenti che consentono di identificare le parcelle per permettere l’attuazione del sistema di controllo. Inoltre, a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, dello stesso regolamento, la domanda unica deve contenere tutte le informazioni necessarie ad accertare l’ammissibilità all’aiuto, fra cui gli elementi atti a identificare tutte le parcelle agricole dell’azienda e la loro ubicazione.

(3)

Per ovviare alle carenze nell’identificazione delle parcelle agricole che sono state riscontrate regolarmente in passato, nel 2009 è stato per la prima volta chiesto agli agricoltori greci, ai fini dell’ammissibilità della loro domanda, di identificare le parcelle agricole interessate anche in un formato digitale, oltre che nel formato alfanumerico che era l’unico obbligatorio negli anni precedenti.

(4)

La Grecia ha tuttavia dovuto affrontare circostanze eccezionali nella gestione della domanda unica per il 2009. L’attuazione pratica di tale identificazione digitale è stata notevolmente ritardata a causa di problemi inaspettati, dovuti alle gravi difficoltà tecniche incontrate.

(5)

Il processo di digitalizzazione, a prescindere dalla sua complessità tecnica intrinseca, è stato ostacolato dalla situazione generale delle parcelle agricole in Grecia, largamente disseminate e non chiaramente delimitate. Per assicurare un’attuazione armoniosa e precisa del processo di digitalizzazione era pertanto necessario che gli agricoltori disponessero di capacità specifiche e di conoscenze approfondite.

(6)

A tale riguardo sono risultate necessarie ampie informazioni e consulenze da parte dei competenti organismi pubblici e privati interessati. La formazione adeguata degli agricoltori greci ha richiesto una preparazione lunga e su vasta scala.

(7)

Si è inoltre verificata, soprattutto nelle zone più isolate, una serie di problemi gravi e persistenti di messa in rete e di collegamento.

(8)

Questa situazione ha compromesso in misura significativa la possibilità degli agricoltori greci di presentare entro il termine fissato all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004 una domanda unica che, a partire dal 2009, comprende anche un’identificazione in formato digitale delle parcelle agricole. Solo un numero esiguo di agricoltori è stato infatti in grado di rispettare il requisito dell’identificazione digitale entro il termine prescritto. Numerosi altri agricoltori hanno completato successivamente la loro domanda aggiungendo tale identificazione.

(9)

Vista la situazione, è opportuno non applicare per il 2009 nessuna delle riduzioni o esclusioni di cui all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 a motivo del ritardo nell’identificazione digitale delle parcelle agricole, purché tale identificazione sia inserita nella domanda unica degli agricoltori entro una data che tenga conto sia del fatto che numerosi agricoltori greci hanno nel frattempo potuto completare i dati mancanti, sia della necessità di garantire un rapido trattamento delle domande ricevute per il 2009, evitando inutili ritardi nel ciclo delle spese. Sembra appropriato fissare il 31 gennaio 2010 quale data ultima entro cui gli agricoltori sono autorizzati a fornire l’identificazione digitale. Tuttavia, per tener conto dei loro problemi specifici di collegamento e di trasporto, è opportuno che gli agricoltori delle isole minori del Mar Egeo ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio, del 18 settembre 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (3), siano autorizzati a fornire tale identificazione entro il 15 febbraio 2010.

(10)

Dal momento che la deroga proposta deve comprendere le domande presentate per il 2009, occorre che il presente regolamento sia applicato retroattivamente.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004, limitatamente alle domande presentate nel 2009 in Grecia non è applicata nessuna riduzione o esclusione a motivo del ritardo nell’identificazione digitale delle parcelle agricole, purché tale identificazione digitale sia inserita nella domanda unica degli agricoltori entro il 31 gennaio 2010. Tuttavia, per gli agricoltori delle isole minori del Mar Egeo ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006 il termine ultimo per inserire tale identificazione digitale nella domanda unica è il 15 febbraio 2010.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Esso scade il 16 febbraio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(2)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18.

(3)  GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.


14.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/5


REGOLAMENTO (UE) N. 26/2010 DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia (1), in particolare l’articolo 11, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I del regolamento (CE) n. 872/2004 elenca le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento.

(2)

Il 16 dicembre 2009 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 872/2004 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2010.

Per la Commissione,

a nome del presidente

João Vale DE ALMEIDA

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)  GU L 162 del 30.4.2004, pag. 32.


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 872/2004 è modificato come segue:

È depennata dall’elenco la persona fisica seguente:

«Ali Kleilat (alias (a) Ali Qoleilat, (b) Ali Koleilat Delbi, (c) Ali Ramadhan Kleilat Al-Delbi, (d) Ali Ramadan Kleilat Al-Dilby, (e) Ali Ramadan Kleilat, (f) Ali Ramadan Kleilat Sari). Data di nascita: 10.7.1970 (anno di nascita indicato in alcuni dei suoi passaporti: 1963). Luogo di nascita: Beirut, Libano. Nazionalità: libanese. Numeri dei passaporti: (a) 0508734; (b) 1432126 (Libano); (c) Regular-RL0160888 (Libano); (d) D00290903 (Liberia); (e) Z01037744 (Paesi Bassi); (f) Regular-B0744958 (Venezuela). Numero del registro nazionale: 2016, Mazraa. Data di designazione di cui all’articolo 6, lettera b): 23.6.2004.»


14.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/7


REGOLAMENTO (UE) N. 27/2010 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

122,3

MA

72,6

TN

113,4

TR

92,1

ZZ

100,1

0707 00 05

EG

174,9

JO

115,2

MA

76,9

TR

118,5

ZZ

121,4

0709 90 70

MA

170,4

TR

119,1

ZZ

144,8

0709 90 80

EG

225,1

ZZ

225,1

0805 10 20

EG

49,2

IL

56,2

MA

50,7

TN

56,6

TR

53,8

ZZ

53,3

0805 20 10

MA

96,0

TR

64,0

ZZ

80,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

52,9

EG

67,7

HR

59,0

IL

68,7

JM

115,8

MA

83,8

TR

64,1

ZZ

73,1

0805 50 10

EG

63,9

IL

88,6

MA

65,5

TR

72,5

US

87,7

ZZ

75,6

0808 10 80

CA

84,4

CN

88,7

MK

24,7

US

109,6

ZZ

76,9

0808 20 50

CN

51,2

US

100,6

ZZ

75,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


14.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/9


REGOLAMENTO (UE) N. 28/2010 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 2010

recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 1o all’8 gennaio 2010 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 955/2005 per il riso originario dell’Egitto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 955/2005 della Commissione (3) ha aperto un contingente tariffario annuo per l’importazione di 5 605 tonnellate di riso di cui al codice NC 1006 originario dall’Egitto (numero d’ordine 09.4097),

(2)

Dalla comunicazione effettuata a norma dell’articolo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 955/2005, risulta che le domande presentate dal 1o gennaio 2010 ore 13 fino all’8 gennaio 2010 ore 13 (ora di Bruxelles), a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento, superano i quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio di titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti.

(3)

Occorre inoltre sospendere la presentazione di nuove domande di titoli di importazione nell’ambito del regolamento (CE) n. 955/2005 fino al termine del periodo contingentale in corso, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

(4)

Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli d'importazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Per le domande di titoli d’importazione di riso originario dell’Egitto nell’ambito del contingente di cui al regolamento (CE) n. 955/2005, presentate dal 1o gennaio 2010 a partire dalle ore 13 fino all’8 gennaio 2010 alle ore 13 (ora di Bruxelles), sono rilasciati titoli per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione dell’8,623076 %.

2.   La presentazione di nuove domande di titoli di importazione è sospesa a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 8 gennaio 2010 fino al termine del periodo contingentale in corso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 164 del 24.6.2005, pag. 5.


RACCOMANDAZIONI

14.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/10


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 2010

relativa allo scambio sicuro di dati elettronici tra Stati membri per verificare l’univocità delle carte del conducente emesse

[notificata con il numero C(2010) 19]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/19/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea e visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (1), dispone che l’autorità competente di uno Stato membro rilasci ai conducenti che ne facciano richiesta e aventi residenza abituale in tale Stato membro, una carta del conducente come definita all’allegato IB del regolamento.

(2)

Il requisito 268 bis del regolamento (CEE) n. 3821/85 dispone che gli Stati membri si scambino i dati in forma elettronica per assicurare l’univocità della carta del conducente emessa. Conformemente a questo requisito, le autorità competenti degli Stati membri possono inoltre scambiarsi dati in formato elettronico quando effettuano controlli delle carte del conducente a bordo strada o nelle sedi delle imprese al fine di verificare la condizione della carta e che essa esista in esemplare unico.

(3)

Le autorità competenti devono garantire che i richiedenti non siano già in possesso di una carta del conducente valida.

(4)

Le carte del conducente rilasciate dagli Stati membri formano oggetto di riconoscimento reciproco.

(5)

La sicurezza, l’integrità e l’affidabilità del tachigrafo digitale devono essere assicurate da un adeguato controllo e dall’uso di carte del conducente attraverso l’Unione europea.

(6)

È auspicabile che le autorità emananti dispongano di processi e procedure per gestire adeguatamente i dati relativi all’emissione di carte tachigrafiche in generale e di carte del conducente in particolare.

(7)

Le autorità emananti dello Stato membro devono essere in grado di controllare rapidamente e di scambiarsi in modo affidabile le informazioni relative alle carte del conducente emesse, evitando così che i conducenti siano in possesso di più di una carta del conducente valida.

(8)

Deve essere possibile per le autorità nazionali responsabili verificare nel corso di controlli su strada se un conducente sia in possesso di una carta del conducente e verificare la validità di una data carta del conducente.

(9)

L’impiego del sistema di messaggistica TACHOnet, al quale hanno già accesso 28 paesi, è uno strumento efficace e affidabile per lo scambio elettronico di dati tra gli Stati membri per quanto attiene all’emissione e al controllo delle carte del conducente. Il sistema di messaggistica TACHOnet è definito da una serie di documenti di riferimento, tra cui la guida di riferimento alla messaggistica XML, integralmente pubblicati sul sito web dei servizi della Commissione responsabili degli aspetti sociali della politica di trasporto su strada.

(10)

L’efficacia del sistema di messaggistica TACHOnet dipende dalle prestazioni dei rispettivi sistemi nazionali. È quindi necessario definire un livello di servizio minimo che gli Stati membri devono raggiungere relativamente alla disponibilità del sistema,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Impiego di TACHOnet

1.

Gli Stati membri devono avvalersi del sistema di messaggistica TACHOnet per lo scambio di informazioni durante i controlli sull’univocità delle carte del conducente emesse conformemente al regolamento (CEE) n. 3821/85.

Impiego di altri sistemi compatibili

2.

Ai fini dello scambio di dati elettronici tra di essi, un gruppo di Stati membri può altresì impiegare un sistema compatibile, che sia almeno conforme alla guida di riferimento per il sistema di messaggistica XML di TACHOnet, pubblicata sul sito della Commissione, purché essi scambino dati con tutti gli altri Stati membri attraverso TACHOnet.

Procedura per la verifica dell’univocità delle carte del conducente

3.

Per il controllo dell’univocità della carta del conducente gli Stati membri devono seguire la procedura descritta all’allegato I.

Impiego di TACHOnet o sistemi equivalenti da parte di organismi di controllo nazionali

4.

Gli Stati membri devono consentire, stimolare e sostenere i loro organismi nazionali di applicazione e controllo a impiegare TACHOnet e/o sistemi equivalenti per facilitare efficaci controlli di validità, stato e univocità delle carte del conducente, in particolare nei controlli a bordo strada o presso la sede delle imprese.

Livello minimo di servizio

5.

Gli Stati membri devono fornire il livello minimo di servizio di TACHOnet o di un sistema compatibile di cui al punto 2, come delineato all’allegato II.

Seguito

6.

Gli Stati membri sono invitati ad informare la Commissione in merito alle misure adottate alla luce della presente raccomandazione entro il 30 giugno 2010.

Riesame

7.

Qualora sia disponibile un sistema per lo scambio elettronico dei dati fruibile da tutti gli Stati membri, la Commissione deve rivedere tale raccomandazione, su richiesta di almeno cinque Stati membri e previa consultazione del Comitato istituito dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85.

Destinatari

8.

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2010.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.


ALLEGATO I

CONTROLLO DELL’UNIVOCITÀ DELLA CARTA DEL CONDUCENTE

1.

Tutte le richieste di carte del conducente devono essere controllate nel registro delle carte del conducente dello Stato membro ove si inoltra richiesta.

2.

Qualora il richiedente sia in possesso di una patente di guida emessa nel paese di domanda, le autorità emittenti dello Stato membro possono impiegare il sistema di messaggistica TACHOnet o un sistema compatibile per effettuare controlli a campione, al fine di accertare se il richiedente abbia richiesto e/o ottenuto una carta del conducente in un altro Stato membro. Questi controlli a campione devono interessare almeno il 2 % di tutte le domande.

3.

Qualora il richiedente sia in possesso di una patente di guida emessa in uno Stato membro diverso dal paese di domanda, le autorità emittenti dello Stato membro devono sempre avvalersi del sistema di messaggistica TACHOnet o di un sistema compatibile.

4.

Gli Stati membri che emettono una carta del conducente a un richiedente in possesso di una patente di guida emessa in uno Stato membro diverso devono immediatamente notificare l’emissione di una carta del conducente a tale Stato membro attraverso TACHOnet o un sistema compatibile.

5.

Uno Stato membro che riceve da un altro Stato membro notifica di emissione di una carta del conducente a un richiedente in possesso di patente di guida emessa nello Stato membro di notifica, deve registrare tale informazione nel proprio registro delle carte del conducente. Tale registrazione non è necessaria se le autorità emittenti dello Stato membro si avvalgono di TACHOnet o di un sistema compatibile per la totalità delle applicazioni.


ALLEGATO II

LIVELLO MINIMO DI SERVIZIO

Gli Stati membri devono attenersi alle seguenti norme di livello minimo di servizio relativamente a TACHOnet o un sistema elettronico per lo scambio dei dati:

1)   Termini e copertura del servizio: 24 ore/7 giorni

2)   Tasso di disponibilità del sistema: 98 %

Il tasso di disponibilità del sistema rappresenta la percentuale di tempo in cui il sistema è operativo.

3)   Tempo di risposta del sistema: Massimo 60 secondi

Se il sistema non soddisfa il tempo di risposta prescritto, lo Stato membro deve adottare tutte le disposizioni necessarie per riportare il sistema a un tempo di risposta normale il più velocemente possibile.

4)   Procedura di manutenzione: Lo Stato membro deve notificare gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi attività di manutenzione attraverso lo strumento «Schedule maintenance», disponibile sul portale web TACHOnet.

https: //webgate.cec.eu-admin.NET/tachonet/prod/tachonetportal/

(accesso limitato alle connessioni attraverso la rete s-TESTA)

5)   Procedura in caso di incidente: Nel caso in cui un incidente non possa essere rettificato entro 30 minuti, lo Stato membro il cui sistema è all’origine dell’incidente deve mettere in opera la seguente procedura di recupero:


Rettifiche

14.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/14


Rettifica del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008 )

A pagina 15, all'articolo 1 (Campo di applicazione), paragrafo 7, lettera a):

anziché:

«a)

qualora, se si tratta di una società a responsabilità illimitata,»,

leggi:

«a)

qualora, se si tratta di una società a responsabilità limitata,»;

a pagina 31, all'articolo 30 (Definizioni), punto 1):

anziché:

«1)   “organismo di ricerca”: soggetto senza scopo di lucro, quale un'università»,

leggi:

«1)   “organismo di ricerca”: soggetto quale un'università».