ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.003.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 3

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53° anno
7 gennaio 2010


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 7/2010 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (CE) n. 2505/96

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 8/2010 della Commissione, del 23 dicembre 2009, relativo all'autorizzazione della proteasi serinica prodotta da Bacillus licheniformis (DSM 19670) come additivo per mangimi per polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd, rappresentato da DSM Nutritional Products Sp.Z.o.o) ( 1 )

7

 

*

Regolamento (UE) n. 9/2010 della Commissione, del 23 dicembre 2009, relativo all’autorizzazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) come additivo per mangimi per polli da ingrasso, galline ovaiole, anatre e tacchini da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Danisco Animal Nutrition, Finnfeeds International Limited) ( 1 )

10

 

 

Regolamento (UE) n. 10/2010 della Commissione, del 6 gennaio 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

12

 

 

Regolamento (UE) n. 11/2010 della Commissione, del 6 gennaio 2010, recante modifica del regolamento (UE) n. 1290/2009 recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2010

14

 

 

DECISIONI

 

 

2010/4/UE, Euratom

 

*

Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2009, che autorizza la Bulgaria a utilizzare dati statistici relativi ad anni anteriori al penultimo anno e a ricorrere ad alcune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA [notificata con il numero C(2009) 10413]

17

 

 

2010/5/UE, Euratom

 

*

Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2009, che autorizza l’Irlanda a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA [notificata con il numero C(2009) 10418]

19

 

 

2010/6/UE, Euratom

 

*

Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2009, che autorizza la Spagna a non tenere conto di alcune categorie di operazioni per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA [notificata con il numero C(2009) 10419]

20

 

 

2010/7/UE, Euratom

 

*

Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2009, che autorizza l’Italia a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA [notificata con il numero C(2009) 10426]

21

 

 

2010/8/UE, Euratom

 

*

Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2009, che rifiuta la soluzione proposta dall’Austria ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 per il calcolo della compensazione relativa alla base delle risorse proprie IVA risultante dalla limitazione del diritto a detrarre l’IVA ai sensi dell’articolo 176 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2009) 10428]

22

 

 

2010/9/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 6 gennaio 2010, riguardante i requisiti di sicurezza che devono essere soddisfatti dalle norme comunitarie concernenti seggiolini da bagno, ausili per il bagno, vaschette da bagno e supporti per vaschette da bagno, destinati a neonati o bambini nella prima infanzia conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2009) 10290]  ( 1 )

23

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva 2009/164/UE della Commissione, del 22 dicembre 2009, che modifica gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico ( GU L 344 del 23.12.2009 )

30

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

7.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 3/1


REGOLAMENTO (UE) N. 7/2010 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2009

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (CE) n. 2505/96

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 31,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La produzione nell'Unione europea di taluni prodotti agricoli e industriali è insufficiente per soddisfare il fabbisogno delle industrie utilizzatrici dell'Unione. L’approvvigionamento dell'Unione dei prodotti in questione dipende pertanto in misura non trascurabile dalle importazioni da paesi terzi. È opportuno provvedere senza indugio ai bisogni di approvvigionamento più urgenti dell'Unione per tali prodotti alle condizioni più favorevoli. È opportuno aprire contingenti tariffari dell'Unione a dazi preferenziali per volumi adeguati, che tengano conto della necessità di non compromettere l’equilibrio dei mercati di tali prodotti né di impedire l’avvio o lo sviluppo della produzione dell'Unione.

(2)

Occorre garantire l’uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori dell'Unione a detti contingenti, nonché l’applicazione ininterrotta delle aliquote previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti stessi.

(3)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (1), instaura un sistema di gestione dei contingenti tariffari che garantisce l’uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti nonché l’applicazione ininterrotta delle aliquote e segue l’ordine cronologico in cui vengono accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica. I contingenti tariffari aperti dal presente regolamento dovrebbero pertanto essere gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in base a tale sistema.

(4)

I volumi dei contingenti sono generalmente espressi in tonnellate. Per alcuni prodotti per i quali è aperto un contingente tariffario autonomo il volume contingentale è fissato in un’altra unità di misura. Ove la nomenclatura combinata figurante nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (2), non preveda un’unità di misura supplementare per tali prodotti, possono sorgere dubbi in relazione all’unità di misura utilizzata. A fini di chiarezza e per una migliore gestione dei contingenti è pertanto necessario prevedere che, per beneficiare dei suddetti contingenti tariffari autonomi, si indichi il quantitativo esatto dei prodotti importati nella dichiarazione di immissione in libera pratica utilizzando l’unità di misura del volume contingentale fissata per tali prodotti nell’allegato del presente regolamento.

(5)

Il regolamento (CE) n. 2505/96, del 20 dicembre 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali (3), è stato modificato più volte. A fini di trasparenza è pertanto opportuno abrogarlo e sostituirlo interamente.

(6)

Le misure necessarie all’adozione delle modifiche del presente regolamento derivanti dalle modifiche della nomenclatura combinata e dei codici TARIC dovrebbero essere adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(7)

Poiché i contingenti tariffari devono avere effetto a decorrere dal 1o gennaio 2010, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dalla medesima data ed entri immediatamente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti elencati nell’allegato sono aperti contingenti tariffari autonomi dell'Unione nell’ambito dei quali i dazi autonomi della tariffa doganale comune sono sospesi per i periodi, alle aliquote di dazio e nei limiti dei volumi ivi indicati.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all’articolo 1 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Quando è presentata una dichiarazione di immissione in libera pratica in riferimento ad un prodotto indicato nel presente regolamento il cui volume contingentale sia espresso in un’unità di misura diversa dal peso in tonnellate o chilogrammi e diverso dal valore, per i prodotti per i quali la nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio non prevede un’unità di misura supplementare, il quantitativo esatto dei prodotti importati è indicato nella «Casella n. 41: Unità supplementari» di detta dichiarazione, utilizzando l’unità di misura del volume contingentale di tali prodotti stabilita nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 4

Le modifiche e gli adattamenti tecnici derivanti dalle modifiche della nomenclatura combinata e dei codici TARIC sono adottati conformemente alla procedura prevista all’articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 5

1.   La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall’articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 6

Il regolamento (CE) n. 2505/96 è abrogato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

A. CARLGREN


(1)   GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(2)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(3)   GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1.

(4)   GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


ALLEGATO

Numero d’ordine

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume contingentale

Dazio contingentale (%)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Funghi della specie Auricularia polytricha, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati (1)  (2)

1.1.-31.12.

700 tonnellate

0  %

09.2913

ex 2401 10 35

91

Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 EUR/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00  (1)

1.1-31.12.

6 000 tonnellate

0  %

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 95

11

ex 2401 10 95

21

ex 2401 10 95

91

ex 2401 20 35

91

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 95

11

ex 2401 20 95

21

ex 2401 20 95

91

09.2841

ex 2712 90 99

10

Miscela di 1-alcheni contenente, in peso, 80 % o più di 1-alcheni di lunghezza della catena di 20 e 22 atomi di carbonio

1.1.-31.12.

10 000 tonnellate

0  %

09.2703

ex 2825 30 00

10

Ossidi e idrossidi di vanadio, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe (1)

1.1.-31.12.

13 000 tonnellate

0  %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Triossido di tungsteno, ivi compreso l’ossido di tungsteno blu

1.1.-31.12.

12 000 tonnellate

0  %

09.2611

ex 2826 19 90

10

Fluoruro di calcio avente tenore totale di alluminio, magnesio e sodio uguale o inferiore a 0,25 mg/kg, in polvere

1.1.-31.12.

55 tonnellate

0  %

09.2837

ex 2903 49 80

10

Bromoclorometano

1.1.-31.12.

600 tonnellate

0  %

09.2933

ex 2903 69 90

30

1,3-Diclorobenzene

1.1.-31.12.

2 600 tonnellate

0  %

09.2950

ex 2905 59 98

10

2-Cloroetanolo, destinato alla fabbricazione di tioplasti liquidi della sottovoce 4002 99 90  (1)

1.1.-31.12.

15 000 tonnellate

0  %

09.2851

ex 2907 12 00

10

o-Cresolo di purezza, in peso, non inferiore al 98,5 %

1.1.-31.12.

20 000 tonnellate

0  %

09.2767

ex 2910 90 00

80

Ossido di allile e glicidile

1.1.-31.12.

2 500 tonnellate

0  %

09.2624

2912 42 00

 

Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide)

1.1.-31.12.

600 tonnellate

0  %

09.2972

2915 24 00

 

Anidride acetica

1.1.-31.12.

20 000 tonnellate

0  %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Sebacato di dimetile

1.1.-31.12.

1 300 tonnellate

0  %

09.2634

ex 2917 19 90

40

Acido dodecandioico, di purezza, in peso, di più di 98,5 %

1.1.-31.12.

4 600 tonnellate

0  %

09.2808

ex 2918 22 00

10

Acido o-acetilsalicilico

1.1.-31.12.

120 tonnellate

0  %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Dianidride benzofenon-3,3′,4,4′-tetracarbossilica

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

0  %

09.2632

ex 2921 22 00

10

Esametilendiammina

1.1.-31.12.

35 000 tonnellate

0  %

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Fenilendiammina

1.1.-31.12.

1 800 tonnellate

0  %

09.2977

2926 10 00

 

Acrilonitrile

1.1.-31.12.

30 000 tonnellate

0  %

09.2002

ex 2928 00 90

30

Fenilidrazina

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

0  %

09.2917

ex 2930 90 13

90

Cistina

1.1.-31.12.

600 tonnellate

0  %

09.2603

ex 2930 90 99

79

Tetrasolfuro di bis(3-trietossisililpropile)

1.1.-31.12.

9 000 tonnellate

0  %

09.2810

2932 11 00

 

Tetraidrofurano

1.1-31.12.

20 000 tonnellate

0  %

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamone (ISO)

1.1.-31.12.

300 tonnellate

0  %

09.2812

ex 2932 29 85

77

Esan-6-olide

1.1.-31.12.

4 000 tonnellate

0  %

09.2615

ex 2934 99 90

70

Acido ribonucleico

1.1.-31.12.

110 tonnellate

0  %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xilosio

1.1.-31.12.

400 tonnellate

0  %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Lignosolfonato di sodio

1.1.-31.12.

40 000 tonnellate

0  %

09.2889

3805 10 90

 

Essenza di cellulosa al solfato

1.1.-31.12.

20 000 tonnellate

0  %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Colofonie ed acidi resinici resinici di gemma

1.1.-31.12.

280 000 tonnellate

0  %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno

1.1.-31.12.

1 600 tonnellate

0  %

09.2829

ex 3824 90 97

19

Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l’estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche:

tenore, in peso, di acidi resinici non superiore a 30 %

numero di acidità non superiore a 110,

e

punto di fusione non inferiore a 100 °C

1.1.-31.12.

1 600 tonnellate

0  %

09.2914

ex 3824 90 97

26

Soluzione acquosa contenente in peso il 40 % o più di estratti secchi di betaina e il 5 % o più, ma non oltre il 30 %, di sali organici o inorganici

1.1.-31.12.

5 000 tonnellate

0  %

09.2986

ex 3824 90 97

76

Miscuglio di ammine terziarie, contenente, in peso:

60 % o più di dodecildimetilammina

20 % o più di dimetil(tetradecil)ammina

0,5 % o più di esadecildimetilammina,

destinato alla fabbricazione di ossidi di ammine (1)

1.1.-31.12.

14 315 tonnellate

0  %

09.2907

ex 3824 90 97

86

Miscela di fitosteroli, in polvere, contenente in peso:

75 % o più di steroli,

non più del 25 % di stanoli,

destinata alla fabbricazione di esteri di stanoli o esteri di steroli (1)

1.1.-31.12.

2 500 tonnellate

0  %

09.2140

ex 3824 90 97

98

Miscuglio di ammine terziarie, contenente in peso:

2,0-4,0 % di N,N-dimetil-1-octanamine

94 % come minimo di N,N-dimetil-1-decanamine

2 % al massimo di N,N-dimetil-1-dodecanamine

1.1.-31.12.

4 500 tonnellate

0  %

09.2992

ex 3902 30 00

93

Copolimero di propilene e butilene, contenente in peso il 60 % o più, ma non oltre il 68 %, di propilene e 32 % o più, ma non oltre il 40 % di butilene, con una viscosità di fusione non superiore a 3 000 mPa a 190 °C, secondo il metodo ASTM D 3236, destinato ad essere utilizzato come adesivo nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 4818 40  (1)

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

0  %

09.2947

ex 3904 69 90

95

Poli(fluoruro di vinilidene), sotto forma di polvere, destinato alla fabbricazione di pitture o vernici per il rivestimento di metalli (1)

1.1.-31.12.

1 300 tonnellate

0  %

09.2604

ex 3905 30 00

10

Alcole polivinilico, parzialmente acetilato con 5-(4-azido 2-solfobenziliden)-3-(formilpropil)-rodanina, sale sodico

1.1.-31.12.

100 tonnellate

0  %

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polidimetilsiloxan con un grado di polimerizzazione di 2 800 unità monomeriche (± 100)

1.1.-31.12.

1 300 tonnellate

0  %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Fiocchi di acetato di cellulosa da utilizzare nella fabbricazione di fasci di filamenti di acetato di cellulosa (1)

1.1.-31.12.

37 000 tonnellate

0  %

09.2807

ex 3913 90 00

86

Ialuronato di sodio non sterile

1.1.-31.12.

110 000 g

0  %

09.2813

ex 3920 91 00

94

Pellicola di poli butirrale di vinile coestruso a tre strati, senza striscia colorata graduata, con un contenuto in peso pari o superiore al 29 % ma non superiore al 31 % di 2,2′-etilenediossidietil bis(2-etilesanoato) come plastificante

1.1.-31.12.

2 000 000 m2

0  %

09.2818

ex 6902 90 00

10

Mattoni refrattari

che hanno una lunghezza dello spigolo superiore a 300 mm e

che hanno un tenore in peso di TiO2 non superiore all'1 % e

che hanno un tenore in peso di Al2O3 non superiore a 0,4 % e

che presentano una variazione di volume inferiore al 9 % a 1 700  °C

1.1.-31.12.

75 tonnellate

0  %

09.2815

ex 6909 19 00

70

Supporti per catalizzatori o filtri, costituiti da parti in ceramica porosa, principalmente a base di ossidi di alluminio e titanio, di volume totale non superiore a 65 litri e dotati di almeno un canale (aperto ad una o entrambe le estremità) per cm2 della sezione trasversale

1.1.-31.12.

380 000 unità

0  %

09.2628

ex 7019 52 00

10

Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m2(± 10 g/m2), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili o a telaio fisso

1.1.-31.12.

350 000 m2

0  %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrocromo contenente, in peso, 1,5 % o più, ma non più di 4 % di carbonio e non più di 70 % di cromo

1.1.-31.12.

50 000 tonnellate

0  %

09.2629

ex 7616 99 90

85

Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (1)

1.1.-31.12.

240 000 unità

0  %

09.2763

ex 8501 40 80

30

Motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, con una potenza superiore a 750 W, una potenza di ingresso superiore a 1 600 W, ma non superiore a 2 700 W, un diametro esterno di oltre 120 mm (± 0,2 mm) ma non superiore a 135 mm (± 0,2 mm), una velocità nominale di oltre 30 000 rpm ma non superiore a 50 000 rpm, attrezzato con un ventilatore a induzione, utilizzato nella fabbricazione di aspirapolveri (1)

1.1.-31.12.

2 000 000 unità

0  %

09.2633

ex 8504 40 81

30

Adattatore elettrico di potenza non superiore a 1 kVA, impiegato nella fabbricazione di depilatori elettrici (1)

1.1.-31.12.

4 500 000 unità

0  %

09.2620

ex 8526 91 20

20

Unità del sistema GPS avente la funzione di determinare la posizione

1.1.-31.12.

3 000 000 unità

0  %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Generatore di frequenze controllato in tensione, consistente di elementi attivi e passivi montati su un circuito stampato e contenuti in una cassa le cui dimensioni non superano 30 × 30 mm

1.1.-31.12.

1 400 000 unità

0  %

09.2631

ex 9001 90 00

80

Lenti, prismi ed elementi cementati in vetro, non montati, usati per la fabbricazione di merci dei codici NC 9005 , 9013 e 9015  (1)

1.1.-31.12.

5 000 000 unità

0  %


(1)  L’esenzione o la riduzione dei dazi doganali è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione in materia ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1)].

(2)  Tuttavia non è possibile beneficiare della misura se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

7.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 3/7


REGOLAMENTO (UE) N. 8/2010 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2009

relativo all'autorizzazione della proteasi serinica prodotta da Bacillus licheniformis (DSM 19670) come additivo per mangimi per polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd, rappresentato da DSM Nutritional Products Sp.Z.o.o)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all’allegato del presente regolamento. Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l’autorizzazione del preparato enzimatico di proteasi serinica prodotta da Bacillus licheniformis (DSM 19670) come additivo per mangimi per polli da ingrasso, da classificare nella categoria “additivi zootecnici”.

(4)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») ha concluso nel suo parere del 2 e 7 luglio 2009 (2) che il preparato enzimatico di proteasi serinica prodotta da Bacillus licheniformis (DSM 19670) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che l'uso di tale preparato può migliorare il rendimento degli animali. L’Autorità non ritiene necessarie particolari prescrizioni relative al monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali, presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del preparato dimostra che le condizioni per l'autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza, l’uso del preparato deve essere autorizzato, come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2009.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)   The EFSA Journal (2009) 1185, pag. 1.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione.

4a13

DSM Nutritional Products Ltd rappresentato da DSM Nutritional Products Sp. Z.o.o.

Proteasi serinica

EC 3.4.21.-

Composizione dell'additivo:

 

Preparato di proteasi serinica (EC 3.4.21.-)

 

prodotta da Bacillus licheniformis (DSM 19670) con attività minima di 75 000 PROT (1)/g

Caratterizzazione della sostanza attiva:

 

Proteasi serinica (EC 3.4.21.-)

 

prodotta da Bacillus licheniformis (DSM 19670)

Metodo analitico (2):

Metodo colorimetrico di misurazione del complesso giallo para-nitroanilina (pNA) rilasciata dall'enzima da «Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA» a pH 9,0 e a 37 °C

Polli da ingrasso

15 000 PROT

1)

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2)

Per motivi di sicurezza, utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione.

13.1.2020


(1)  1 PROT è la quantità di enzima che libera 1 μmol di p-nitroanilina da 1 mM di substrato (Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA) con pH 9,0 e a 37 °C.

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


7.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 3/10


REGOLAMENTO (UE) N. 9/2010 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2009

relativo all’autorizzazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) come additivo per mangimi per polli da ingrasso, galline ovaiole, anatre e tacchini da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Danisco Animal Nutrition, Finnfeeds International Limited)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all’allegato del presente regolamento. Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l’autorizzazione del preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) come additivo per mangimi per polli da ingrasso, galline ovaiole, anatre e tacchini da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») ha concluso nei suoi pareri del 12 e 19 settembre 2007 (2), del 22 novembre 2007 (3) e del 2 luglio 2009 (4) che il preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente e che l’uso di tale preparato migliora il rendimento degli animali. L’Autorità non ritiene necessarie particolari prescrizioni relative al monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali, presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del preparato dimostra che le condizioni per l’autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza, l’uso del preparato deve essere autorizzato, come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2009.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)   The EFSA Journal (2007) 548, pag. 1.

(3)   The EFSA Journal (2007) 586, pag. 1.

(4)   The EFSA Journal (2009) 1183, pag. 1.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria di additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione.

4a11

Danisco Animal Nutrition, Finnfeeds International Limited

Endo-1,4-β-xilanasi

EC 3.2.1.8

Composizione dell’additivo

Preparato di endo-1,4-β-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma reesei

(ATCC PTA 5588) con attività minima di 40 000 U (1)/g

Caratterizzazione della sostanza attiva

Endo-1,4-β-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588)

Polli da ingrasso

625 U

1)

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2)

Da utilizzare in mangimi ricchi in polisaccaridi amilacei e non amilacei (principalmente arabinoxilani), per esempio contenenti più del 40 % di frumento o del 60 % di mais.

13.1.2020

Galline ovaiole

2 500 U

Anatre

625 U

Tacchini da ingrasso

1 250 U


(1)  1 U è la quantità di enzima che libera 0,5 μmol di zuccheri riduttori (espressi in equivalente xilosio) al minuto da un sostrato di arabinoxilano di avena/farro a legame incrociato con pH 5,3 e a 50 °C.


7.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 3/12


REGOLAMENTO (UE) N. 10/2010 DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

44,3

TN

104,3

TR

86,1

ZZ

78,2

0707 00 05

EG

174,9

MA

74,1

TR

130,4

ZZ

126,5

0709 90 70

MA

60,4

TR

121,0

ZZ

90,7

0805 10 20

EG

48,2

MA

44,8

TR

55,2

ZZ

49,4

0805 20 10

MA

69,5

TR

74,4

ZZ

72,0

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CN

207,6

IL

72,4

JM

118,7

TR

79,1

US

75,0

ZZ

110,6

0805 50 10

TR

65,4

ZZ

65,4

0808 10 80

CA

107,2

CN

85,4

MK

25,2

US

123,9

ZZ

85,4

0808 20 50

CN

43,9

US

114,5

ZZ

79,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


7.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 3/14


REGOLAMENTO (UE) N. 11/2010 DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 2010

recante modifica del regolamento (UE) n. 1290/2009 recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2010 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 1290/2009 della Commissione (3).

(2)

Essendosi prodotto uno scarto di 5 EUR/t tra la media dei dazi all’importazione calcolata e il dazio fissato, occorre procedere ad un corrispondente adeguamento dei dazi all’importazione fissati dal regolamento (UE) n. 1290/2009.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1290/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 1290/2009 sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 7 gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

(3)   GU L 347 del 24.12.2009, pag. 11.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 7 gennaio 2010

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

2,44

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

38,56

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

12,49

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

12,49

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

38,56


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

31.12.2009-5.1.2010

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

150,20

113,97

Prezzo FOB USA

135,93

125,93

105,93

98,22

Premio sul Golfo

10,15

Premio sui Grandi laghi

7,46

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

22,55  EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

— EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


DECISIONI

7.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 3/17


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2009

che autorizza la Bulgaria a utilizzare dati statistici relativi ad anni anteriori al penultimo anno e a ricorrere ad alcune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA

[notificata con il numero C(2009) 10413]

(Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)

(2010/4/UE, Euratom)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4, e l’articolo 6, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato consultivo per le risorse proprie,

considerando quanto segue:

(1)

La Bulgaria ha chiesto alla Commissione di essere autorizzata a utilizzare i conti nazionali relativi ad anni anteriori al penultimo anno e a ricorrere ad alcune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie IVA per le operazioni di cui all’allegato X, parte B, punto 10, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2).

(2)

Per la ripartizione delle operazioni per categorie statistiche conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la Bulgaria non è in grado di utilizzare i conti nazionali relativi al penultimo anno precedente l’esercizio finanziario per il quale occorre calcolare la base delle risorse IVA. È quindi opportuno autorizzare la Bulgaria a utilizzare i conti nazionali relativi ad anni anteriori al penultimo anno.

(3)

La Bulgaria è autorizzata a esentare una categoria di operazioni (trasporto internazionale di persone) indicata nell’allegato X, parte B, della direttiva 2006/112/CE, in base al paragrafo 1 della sezione 6 (fiscalità) dell’allegato VI dell’atto di adesione della Repubblica di Bulgaria all’Unione europea (3). Per determinare la base delle risorse proprie provenienti dall’IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

(4)

La Bulgaria non è in grado di effettuare un calcolo preciso della base delle risorse proprie IVA per le operazioni di cui all’allegato X, parte B, punto 10, della direttiva 2006/112/CE. Tale calcolo può comportare un onere amministrativo ingiustificato rispetto all’incidenza delle operazioni in oggetto sulla base complessiva delle risorse provenienti dall’IVA della Bulgaria. La Bulgaria è in grado di effettuare un calcolo ricorrendo a valutazioni approssimative per detta categoria di operazioni. La Bulgaria deve essere pertanto autorizzata a calcolare la base delle risorse proprie IVA ricorrendo a valutazioni approssimative, conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89.

(5)

Per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l’applicabilità dell’autorizzazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per eseguire la ripartizione delle operazioni per aliquota prevista all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la Bulgaria è autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2009, a utilizzare dati desunti dai conti nazionali relativi al terzo o al quarto anno precedente l’esercizio finanziario per il quale occorre calcolare la base delle risorse IVA.

Articolo 2

Per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA a partire dal 1o gennaio 2009, la Bulgaria è autorizzata a ricorrere a valutazioni approssimative per quanto riguarda il trasporto internazionale di persone di cui all’allegato X, parte B, della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 3

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2013.

Articolo 4

La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2009.

Per la Commissione

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)   GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

(2)   GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(3)   GU L 157 del 21.6.2005, pag. 289.


7.1.2010   

IT

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L 3/19


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2009

che autorizza l’Irlanda a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA

[notificata con il numero C(2009) 10418]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2010/5/UE, Euratom)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato consultivo delle risorse proprie,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 371 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2), alcuni Stati membri possono continuare a esentare determinate operazioni. Per determinare la base delle risorse proprie provenienti dall’IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

(2)

Ai sensi dell’articolo 371 della direttiva 2006/112/CE, l’Irlanda può continuare a esentare le operazioni elencate nell’allegato X, parte B, punto 10, di tale direttiva.

(3)

L’Irlanda ha chiesto alla Commissione l’autorizzazione a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA, poiché non è in grado di calcolare precisamente la base delle risorse proprie provenienti dall’IVA per alcune operazioni specificate nell’allegato X, parte B, punto 10, della direttiva IVA. Tale calcolo può comportare un onere amministrativo ingiustificato rispetto all’incidenza delle operazioni in questione sulla base complessiva delle risorse proprie provenienti dall’IVA dell’Irlanda. L’Irlanda è in grado di effettuare un calcolo ricorrendo a valutazioni approssimative per detta categoria di operazioni. L’Irlanda deve essere pertanto autorizzata a calcolare la base delle risorse proprie provenienti dall’IVA ricorrendo a valutazioni approssimative, conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89.

(4)

Per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l’applicabilità dell’autorizzazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA a decorrere dal 1o gennaio 2009, l’Irlanda è autorizzata a ricorrere a valutazioni approssimative per quanto riguarda la seguente categoria di operazioni, specificata nell’allegato X, parte B, della direttiva 2006/112/CE:

trasporto di persone (punto 10).

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2013.

Articolo 3

L’Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2009.

Per la Commissione

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)   GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

(2)   GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.


7.1.2010   

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L 3/20


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2009

che autorizza la Spagna a non tenere conto di alcune categorie di operazioni per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA

[notificata con il numero C(2009) 10419]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(2010/6/UE, Euratom)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato consultivo delle risorse proprie,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 376 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2), la Spagna può continuare ad esentare determinate operazioni. Per determinare le risorse proprie IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

(2)

Ai sensi dell’articolo 376 della direttiva 2006/112/CE, la Spagna può continuare a esentare le prestazioni di servizi fornite dagli autori di cui all’allegato X, parte B, punto 2, della summenzionata direttiva.

(3)

La Spagna ha chiesto alla Commissione di essere autorizzata a non tenere conto dei servizi forniti dagli autori, poiché non è in grado di effettuare il calcolo preciso della base delle risorse proprie IVA per alcune operazioni specificate nell’allegato X, parte B, punto 2, della direttiva 2006/112/CE. Tale calcolo può comportare un onere amministrativo ingiustificato rispetto all’incidenza delle operazioni in questione sulla base complessiva delle risorse IVA della Spagna. Pertanto è opportuno autorizzare la Spagna a non tenere conto dei servizi forniti dagli autori conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, primo trattino, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89.

(4)

Per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l’applicabilità dell’autorizzazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per il calcolo delle risorse proprie provenienti dall’IVA a decorrere dal 1o gennaio 2009, la Spagna è autorizzata a non tenere conto della seguente categoria di operazioni, specificata nell’allegato X, parte B, della direttiva 2006/112/CE:

prestazioni di servizi degli autori (punto 2).

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2013.

Articolo 3

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2009.

Per la Commissione

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)   GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

(2)   GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.


7.1.2010   

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L 3/21


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2009

che autorizza l’Italia a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA

[notificata con il numero C(2009) 10426]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2010/7/UE, Euratom)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,

previa consultazione del Comitato consultivo per le risorse proprie,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 371 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2), alcuni Stati membri possono continuare a esentare determinate operazioni. Per determinare la base delle risorse proprie provenienti dall’IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

(2)

In virtù dell’articolo 371 della direttiva 2006/112/CE, l’Italia può continuare a esentare le operazioni elencate nell’allegato X, parte B, punto 10, di tale direttiva.

(3)

L’Italia ha chiesto alla Commissione di essere autorizzata a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA, poiché non è in grado di calcolare precisamente detta base per alcune operazioni specificate nell’allegato X, parte B, punto 10, della direttiva IVA. Tale calcolo può comportare un onere amministrativo ingiustificato rispetto all’incidenza delle operazioni in oggetto sulla base complessiva delle risorse proprie provenienti dall’IVA dell’Italia. L’Italia è in grado di effettuare un calcolo ricorrendo a valutazioni approssimative per detta categoria di operazioni. L’Italia deve essere pertanto autorizzata a calcolare la base delle risorse proprie provenienti dall’IVA ricorrendo a valutazioni approssimative, conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89.

(4)

Per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l’applicabilità dell’autorizzazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA a decorrere dal 1o gennaio 2009, l’Italia è autorizzata a ricorrere a valutazioni approssimative per quanto riguarda la seguente categoria di operazioni, specificata nell’allegato X, parte B, della direttiva 2006/112/CE:

trasporto di persone (punto 10).

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2013.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2009.

Per la Commissione

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)   GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

(2)   GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.


7.1.2010   

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L 3/22


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2009

che rifiuta la soluzione proposta dall’Austria ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 per il calcolo della compensazione relativa alla base delle risorse proprie IVA risultante dalla limitazione del diritto a detrarre l’IVA ai sensi dell’articolo 176 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2009) 10428]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2010/8/UE, Euratom)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato consultivo delle risorse proprie,

considerando quanto segue:

(1)

La compensazione relativa alla base delle risorse IVA si fonda sull’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, il quale stabilisce che quando uno Stato membro si avvale dell’articolo 176 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2) per restringere o escludere l’esercizio dei diritti a deduzione dell’IVA a monte, la base delle risorse proprie IVA può essere determinata come se l’esercizio del diritto a deduzione non fosse stato ristretto. Tale disposizione si applica esclusivamente all’acquisto di autovetture da turismo e dei relativi carburanti nonché alle spese inerenti al leasing, al noleggio, alla manutenzione e alla riparazione di dette vetture quando queste sono utilizzate a titolo professionale. L’Austria ha proposto un progetto di soluzione articolata per siffatta compensazione relativa alla base delle risorse proprie IVA, che comprende un metodo per sei sottocategorie.

(2)

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la soluzione proposta dall’Austria è stata esaminata nella sua integralità dal comitato consultivo delle risorse proprie nella riunione del 10 dicembre 2009. Dall’analisi è emersa una divergenza di opinioni all’interno del comitato riguardo a una delle sottocategorie della soluzione. La sottocategoria in questione riguarda la metodologia proposta per il calcolo dell’elemento di uso privato della compensazione relativa alla base armonizzata delle risorse proprie IVA. Un progetto di decisione che rifiuta tale sottocategoria della soluzione presentata dall’Austria è stato sottoposto al comitato consultivo delle risorse proprie, che ha emesso parere favorevole il 10 dicembre 2009.

(3)

All’atto del calcolo dell’uso privato, in mancanza di dati reali, possono essere utilizzati metodi alternativi. Per garantire che tali metodi contribuiscano all’omogeneità del calcolo della compensazione, occorre che siano fondati su presupposti generalmente accettati.

(4)

L’Austria impone ai soggetti passivi di gestire i dati reali sull’uso privato delle autovetture aziendali. Tuttavia, per motivi di semplicità amministrativa, l’Austria ha proposto una soluzione per il calcolo dell’uso privato che integra dati statistici generali combinati a regole di deprezzamento elaborate a fini di tassazione non armonizzata dei redditi delle società. Poiché la soluzione proposta determina un elemento di uso privato considerevolmente inferiore alla percentuale applicata da altri Stati membri, essa risulta in contraddizione con l’esigenza di omogeneità del calcolo della compensazione. È quindi necessario rifiutare la soluzione proposta dall’Austria riguardo al calcolo della percentuale di uso privato delle autovetture acquistate dalle aziende,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La soluzione proposta dall’Austria riguardo al calcolo della percentuale di uso privato delle autovetture acquistate dalle aziende è rifiutata.

Articolo 2

La Repubblica d’Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2009.

Per la Commissione

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)   GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

(2)   GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.


7.1.2010   

IT

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L 3/23


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 2010

riguardante i requisiti di sicurezza che devono essere soddisfatti dalle norme comunitarie concernenti seggiolini da bagno, ausili per il bagno, vaschette da bagno e supporti per vaschette da bagno, destinati a neonati o bambini nella prima infanzia conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2009) 10290]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/9/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1), lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla direttiva 2001/95/CE le norme europee sono elaborate da organismi europei di normalizzazione. Tali norme dovrebbero assicurare che i prodotti soddisfino il requisito generale di sicurezza di cui alla direttiva.

(2)

Conformemente a tale direttiva si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee.

(3)

Nel 2006 la Commissione ha commissionato uno studio (2) atto a valutare il livello di sicurezza di numerosi articoli per la cura del bambino comunemente utilizzati per bambini da 0 a 5 anni, in collaborazione con autorità nazionali, organismi nazionali di normalizzazione, associazioni di consumatori, organizzazioni per la sicurezza dei prodotti, operatori economici e laboratori di prova.

(4)

Per questi prodotti lo studio ha raccolto statistiche relative a incidenti e lesioni nell’UE e a livello mondiale e ha effettuato una valutazione del rischio completa basata sull’individuazione dei principali fattori di pericolosità e sull’analisi degli scenari d’esposizione.

(5)

I seggiolini da bagno, gli ausili per il bagno e le vaschette da bagno, abbinate o meno ai supporti, sono alcuni dei prodotti esaminati dallo studio. Si è determinato che tali prodotti, utilizzati per fare il bagno ai neonati e ai bambini nella prima infanzia, generano gravi rischi, essenzialmente di annegamento, con esiti spesso mortali a causa della giovane età degli utilizzatori.

(6)

Prove e statistiche raccolte a seguito degli incidenti indicano sistematicamente che il rischio di annegamento è dovuto ad avvertenze e istruzioni per l’uso sicuro del prodotto che si rivelano insufficienti, inaffidabili e non chiaramente visibili, e alla scarsa integrità e resistenza strutturale. Gli incidenti verificatisi e le statistiche hanno inoltre evidenziato rischi di caduta, lesioni e ingestione di piccole parti associati all’utilizzo di questi prodotti e a una supervisione inadeguata da parte di chi si occupa della custodia del bambino.

(7)

Nonostante a livello mondiale siano disponibili ampie informazioni sui casi di annegamento e le lesioni nella prima infanzia legati al momento del bagno, non è confermata l’esistenza di una correlazione diretta tra l’impiego di dispositivi di assistenza al bagno e i decessi o gli incidenti incorsi durante questa attività. I ricercatori e la letteratura scientifica a livello mondiale concordano sul fatto che non vi sono prove decisive a dimostrazione di un legame tra l’aumento del numero di incidenti e l’utilizzo di dispositivi di assistenza per il bagno (3). Alcuni ricercatori, osservando la recente tendenza all’aumento nelle vendite di seggiolini da bagno e la diminuzione di incidenti e annegamenti legati al momento del bagno, hanno persino sostenuto che l’impiego di seggiolini da bagno abbia «un leggero effetto protettivo» (4).

(8)

Non esistono norme comunitarie relative a questi tre tipi di prodotti. È di conseguenza necessario definire requisiti specifici conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/95/CE, al fine di richiedere agli organismi di normalizzazione di elaborare norme atte a ridurre i rischi associati all’utilizzo di seggiolini e ausili per il bagno e vaschette da bagno (abbinate o meno ai supporti) che si producono al momento di lavare i neonati o i bambini nella prima infanzia. Tali norme devono essere definite conformemente alla procedura stabilita dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (5). I richiami alle norme adottate devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma dell’articolo 4, paragrafo 2), della direttiva 2/95/CE.

(9)

Una volta disponibili le norme in oggetto, e a patto che la Commissione decida di pubblicare i relativi richiami nella Gazzetta ufficiale, conformemente alla procedura stabilita dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/CE, i seggiolini e gli ausili per il bagno e le vaschette da bagno (abbinate o meno ai supporti) fabbricati rispettando tali norme godono di una presunzione di conformità al requisito generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE per quanto concerne i requisiti di sicurezza disciplinati dalle norme.

(10)

Al fine di migliorare gli attuali livelli di sicurezza durante l’utilizzo di questi prodotti, è necessario si intervenire sul piano normativo sia fornire informazioni su destinazione e impiego sicuro degli stessi a genitori e adulti incaricati della custodia dei bambini.

(11)

Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15 della direttiva 2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

«seggiolini da bagno per neonati» («sedili da bagno») i prodotti che consentono di mantenere il bambino in posizione seduta durante il bagno. Ne è previsto l’utilizzo solo nel caso di bambini già in grado di stare seduti senza aiuto e non devono essere impiegati quando il bambino inizia a mettersi autonomamente in posizione eretta,

«ausili per il bagno dei neonati» i prodotti che consentono di mantenere il bambino in posizione reclinata o distesa durante il bagno. Sono fabbricati per essere utilizzati dal momento della nascita del bambino fino a quando quest’ultimo è in grado di stare seduto senza aiuto,

«vaschette da bagno per neonati e bambini nella prima infanzia» i prodotti progettati per lavare i bambini da 0 a 12 mesi. Possono essere utilizzati separatamente, posti in una vasca per adulti o sul suo bordo, oppure essere collocati sul pavimento o avvalersi di un supporto.

Articolo 2

Requisiti

I requisiti di sicurezza specifici per i prodotti descritti all’articolo 1 che devono essere soddisfatti dalla normativa comunitaria conformemente all’articolo 4 della direttiva 2001/95/CE sono illustrati nell’allegato alla presente decisione.

Articolo 3

Pubblicazione

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(2)  http://ec.europa.eu/consumers/safety/projects/ongoing-projects_en.htm#project_results

(3)   « Drowning of babies in bath seats: do they provide false reassurance? » (Annegamento dei neonati sui sedili da bagno; questi dispositivi forniscono una falsa sicurezza?) in Royal Society for the Prevention of Accidents (regia società per la prevenzione degli incidenti del Regno Unito), febbraio 2005.

http://www.rospa.com/productsafety/info/bathseats_drowning.pdf

(4)  Osservazioni alla CPSC (Commissione statunitense per la sicurezza dei prodotti di consumo) sull’Advance Notice of Proposed Rulemaking on baths seats and rings (preavviso sulla proposta legislativa concernente i sedili e seggiolini da bagno) della Harvard School of Public Health, dipartimento di politiche e gestione sanitaria, maggio 2001. http://www.cpsc.gov/Library/FOIA/foia01/pubcom/commenta.pdf

(5)   GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.


ALLEGATO

Requisiti di sicurezza specifici per i seggiolini da bagno

RISCHI: il principale rischio associato al prodotto è l’annegamento.

1.   REQUISITI DI SICUREZZA

1)   Requisiti generali di sicurezza

Gli articoli non compromettono la sicurezza o la salute dei bambini e di chi li accudisce quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne è fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini. Si deve tenere conto dell’abilità del bambino e di chi lo accudisce, in particolare per quanto riguarda gli articoli che per le loro funzioni, dimensioni e caratteristiche, sono destinati ai bambini di età inferiore a 10 mesi. Le etichette apposte sugli articoli o sui relativi imballaggi, nonché le istruzioni per l’uso di cui sono corredati, richiamano l’attenzione degli utilizzatori o di chi accudisce il bambino sulla pericolosità e sui rischi di conseguenze nocive che l’uso degli articoli comporta e sul modo di evitare tali rischi.

2)   Requisiti di sicurezza specifici

Requisiti relativi alle sostanze chimiche

I seggiolini da bagno devono essere conformi alla legislazione comunitaria pertinente.

Infiammabilità e proprietà termiche

Al fine di evitare il rischio di ustioni causate dall’acqua calda che scorre dal rubinetto, devono essere fornite istruzioni a chi accudisce i bambini sulla necessità di fare attenzione alla temperatura dell’acqua e di impedire al bambino di toccare il rubinetto.

Proprietà fisiche e meccaniche

Rischi di intrappolamento dovuti a spazi vuoti e aperture

Gli articoli devono essere progettati e fabbricati al fine di evitare:

per quanto possibile l’intrappolamento delle dita,

l’intrappolamento delle gambe avente la conseguenza di trattenere il bambino sott’acqua bloccato in un’apertura in cui è riuscito a infilarsi.

Rischi legati alle parti mobili

Gli articoli progettati per essere piegati devono essere muniti di un meccanismo pieghevole che non può essere azionato né dal bambino né, inavvertitamente, da chi si occupa della custodia di quest’ultimo. Il prodotto non può essere installato senza attivare il dispositivo di bloccaggio. I cambiamenti nella spaziatura dovuti ai movimenti del bambino, in particolare quando il suo peso si sposta (tra la base del seggiolino e la vasca), devono essere impediti e non devono causare gravi schiacciamenti. La base girevole del seggiolino deve essere progettata, per quanto possibile, in modo tale da impedire lacerazioni e schiacciamenti del bambino al momento del suo azionamento.

Rischi di caduta

Al fine di ridurre il rischio di caduta che potrebbe portare all’annegamento l’articolo e il suo dispositivo di fissaggio alla vasca devono essere in grado di resistere alla forza esterna ed interna applicata dal bambino che potrebbero causarne il ribaltamento. In particolare gli articoli non devono ribaltarsi quando il bambino si sporge in qualsiasi direzione o prova ad alzarsi in piedi o cerca di spingere il seggiolino.

Rischi di soffocamento per occlusione di vie aeree interne

Al fine di ridurre il rischio soffocamento per occlusione interna, l’articolo non deve presentare parti di piccole dimensioni staccabili alla forza che può esercitare un bambino e che possono essere introdotte integralmente nella sua bocca. Inoltre per diminuire tale rischio i materiali di riempimento, che costituiscono un pericolo in tal senso, non devono essere accessibili se sottoposti alla forza applicabile da un bambino, in particolare nel caso in cui questi morda il prodotto.

Rischi di soffocamento per occlusione di vie aeree esterne

L’articolo non deve presentare decalcomanie in plastica staccabili alla forza che può esercitare un bambino o qualsiasi altro rivestimento impermeabile del seggiolino da bagno che possa coprire sia la bocca sia il naso e costituire un pericolo di soffocamento. L’imballaggio che contiene l’articolo non deve costituire un rischio di soffocamento da occlusione delle vie aeree del naso e della bocca.

Rischi di ingestione

Al fine di ridurre il rischio di ingestione, l’articolo non deve presentare parti separate o di piccole dimensioni staccabili alla forza che può esercitare un bambino e che possono giungere all’esofago.

Bordi pericolosi

I bordi accessibili, specialmente quelli a contatto diretto con la pelle del bambino, devono essere progettati in modo tale da impedire lacerazioni e ferite.

Integrità strutturale

I dispositivi di bloccaggio (ventose e altri strumenti), essenziali per fissare il prodotto devono assicurare una continuità di rendimento durante la durata di vita del prodotto.

Al fine di impedire la rottura di componenti, suscettibile di causare lesioni fisiche, gli articoli devono essere in grado di resistere alle sollecitazioni meccaniche cui sono sottoposti durante l’utilizzo.

Funzione protettiva

Al fine di impedire il soffocamento per annegamento gli articoli devono essere concepiti in modo che il bambino possa essere collocato unicamente in posizione seduta. La progettazione deve tenere conto dei dati antropometrici relativi alla fascia d’età interessata. La funzione protettiva deve consentire di rimuovere facilmente il bambino in situazioni d’emergenza.

Rischi dovuti all’azione del bambino sul dispositivo di fissaggio degli articoli

Al fine di evitare i rischi di soffocamento, il dispositivo di fissaggio non deve poter essere azionato né dal bambino né, inavvertitamente, da chi si occupa della custodia di quest’ultimo.

Avvertenze specifiche per l’articolo

Le avvertenze e le istruzioni per l’uso devono riportare chiaramente che:

chi si occupa della custodia deve rimanere a contatto con il bambino in qualsiasi momento,

l’annegamento può avvenire in un lasso di tempo molto breve e anche ad un livello d’acqua molto basso (± 2 cm),

l’articolo non fornisce alcuna sicurezza aggiuntiva relativamente ai rischi legati all’acqua e in effetti si sono verificati casi di annegamento legati all’utilizzo di seggiolini da bagno.

Le avvertenze e le istruzioni devono essere poste in evidenza sull’imballaggio, sul prodotto e presso il punto di vendita del prodotto stesso e devono essere corredate di pittogrammi.

L’etichetta di avvertenza deve essere duratura e deve rimanere visibile quando il bambino si trova nel seggiolino da bagno.

Devono essere fornite informazioni sulla fascia d’età vulnerabile dei bambini (dai 5 ai 10 mesi) a chi si occupa della loro custodia.

Igiene

I seggiolini da bagno devono essere concepiti in modo tale da poter essere lavati e asciugati.

Requisiti di sicurezza specifici agli ausili per il bagno

RISCHI: il principale rischio associato al prodotto è l’annegamento.

2.   REQUISITI DI SICUREZZA

1)   Requisiti generali di sicurezza

Gli articoli non compromettono la sicurezza o la salute dei bambini e di chi li accudisce quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne è fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini. Si deve tenere conto dell’abilità del bambino e di chi lo accudisce, in particolare per quanto riguarda gli articoli che per le loro funzioni, dimensioni e caratteristiche, sono destinati ai bambini di età inferiore a 9 mesi. Le etichette apposte sugli articoli o sui relativi imballaggi, nonché le istruzioni per l’uso di cui sono corredati, richiamano l’attenzione degli utilizzatori o di chi accudisce il bambino sulla pericolosità e sui rischi di conseguenze nocive che l’uso degli articoli comporta e sul modo di evitare tali rischi.

2)   Requisiti di sicurezza specifici

Requisiti relativi alle sostanze chimiche

Gli ausili per il bagno devono essere conformi alla legislazione comunitaria pertinente.

Infiammabilità e proprietà termiche

Al fine di evitare il rischio di ustioni causate dall’acqua calda che scorre dal rubinetto, devono essere fornite istruzioni a chi accudisce i bambini sulla necessità di fare attenzione alla temperatura dell’acqua e di impedire al bambino di toccare il rubinetto.

Proprietà fisiche e meccaniche

Rischi di intrappolamento dovuti a spazi vuoti e aperture

Gli articoli devono essere progettati e fabbricati al fine di evitare l’intrappolamento delle dita.

Strangolamento

Gli articoli devono essere progettati e fabbricati al fine di evitare lo strangolamento.

Rischi di caduta

Al fine di ridurre il rischio di caduta che potrebbe portare all’annegamento l’articolo e il suo dispositivo di fissaggio alla vasca devono essere in grado di resistere alla forza esterna ed interna applicata dal bambino che potrebbero causarne il ribaltamento. In particolare gli articoli non devono ribaltarsi quando il bambino si sporge in qualsiasi direzione o prova ad alzarsi in piedi o cerca di spingere il seggiolino.

Rischi di soffocamento per occlusione di vie aeree interne

Al fine di ridurre il rischio soffocamento per occlusione interna, l’articolo non deve presentare parti di piccole dimensioni staccabili alla forza che può esercitare un bambino e che possono essere introdotte integralmente nella sua bocca. Inoltre per diminuire tale rischio i materiali di riempimento, che costituiscono un pericolo in tal senso, non devono essere accessibili se sottoposti alla forza applicabile da un bambino, in particolare nel caso in cui questi morda il prodotto.

Rischi di soffocamento per occlusione di vie aeree esterne

L’articolo non deve presentare decalcomanie in plastica staccabili alla forza che può esercitare un bambino o qualsiasi altro rivestimento impermeabile dell’ausilio per il bagno che possa coprire sia la bocca sia il naso e costituire un pericolo di soffocamento. L’imballaggio che contiene l’articolo non deve costituire un rischio di soffocamento da occlusione delle vie aeree del naso e della bocca.

Rischi di ingestione

Al fine di ridurre il rischio di ingestione, l’articolo non deve presentare parti separate o di piccole dimensioni staccabili alla forza che può esercitare un bambino e che possono giungere all’esofago.

Bordi pericolosi

I bordi accessibili, specialmente quelli a contatto diretto con la pelle del bambino, devono essere progettati in modo tale da impedire lacerazioni e ferite.

Integrità strutturale

Al fine di impedire la rottura di componenti, suscettibile di causare lesioni fisiche, gli articoli devono essere in grado di resistere alle sollecitazioni meccaniche cui sono sottoposti durante l’utilizzo.

Avvertenze specifiche per l’articolo

Le avvertenze e le istruzioni per l’uso devono riportare chiaramente quanto segue:

chi si occupa della custodia deve rimanere a contatto con il bambino in qualsiasi momento,

l’annegamento può avvenire in un lasso di tempo molto breve e anche ad un livello d’acqua molto basso (± 2 cm),

il livello massimo d’acqua consentito al fine di evitare che l’acqua entri nella bocca del bambino,

l’articolo non fornisce alcuna sicurezza aggiuntiva relativamente ai rischi legati all’acqua e in effetti si sono verificati casi di annegamento legati all’utilizzo di ausili per il bagno.

Le avvertenze e le istruzioni devono essere poste in evidenza sull’imballaggio, sul prodotto e presso il punto di vendita del prodotto stesso e devono essere corredate di pittogrammi.

L’etichetta di avvertenza deve essere duratura e deve rimanere visibile quando il bambino si trova nell’ausilio per il bagno.

Devono essere fornite informazioni sulla fascia d’età vulnerabile dei bambini (da 0 a 9 mesi) a chi si occupa della loro custodia.

Igiene

Gli articoli devono essere concepiti in modo tale da poter essere facilmente lavati e asciugati.

Requisiti di sicurezza specifici per le vaschette da bagno e relativi supporti

RISCHI: i principali rischi associati al prodotto riguardano l’annegamento e la caduta nel caso in cui la vaschetta da bagno cada dal suo telaio o sostegno.

3.   REQUISITI DI SICUREZZA

1)   Requisiti generali di sicurezza

Gli articoli non compromettono la sicurezza o la salute dei bambini e di chi li accudisce quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne è fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini. Si deve tenere conto dell’abilità del bambino e di chi lo accudisce, in particolare per quanto riguarda gli articoli che per le loro funzioni, dimensioni e caratteristiche, sono destinati ai bambini di età inferiore a 12 mesi. Le etichette apposte sugli articoli o sui relativi imballaggi, nonché le istruzioni per l’uso di cui sono corredati, richiamano l’attenzione degli utilizzatori o di chi accudisce il bambino sulla pericolosità e sui rischi di conseguenze nocive che l’uso degli articoli comporta e sul modo di evitare tali rischi.

2)   Requisiti di sicurezza specifici

Requisiti relativi alle sostanze chimiche

Le vaschette da bagno e i relativi supporti devono essere conformi alla legislazione comunitaria pertinente.

Infiammabilità e proprietà termiche

Al fine di evitare il rischio di ustioni causate dall’acqua calda che scorre dal rubinetto, devono essere fornite istruzioni a chi accudisce i bambini sulla necessità di fare attenzione alla temperatura dell’acqua e di impedire al bambino di toccare il rubinetto.

Proprietà fisiche e meccaniche

Rischi di intrappolamento dovuti a spazi vuoti e aperture

Gli articoli devono essere progettati e fabbricati in modo tale da impedire per quanto possibile l’intrappolamento delle dita.

Strangolamento

Gli articoli devono essere progettati e fabbricati al fine di evitare lo strangolamento.

Rischi legati alle parti mobili

Gli articoli progettati per essere piegati devono essere muniti di un meccanismo pieghevole che non può essere azionato né dal bambino né, inavvertitamente, da chi si occupa della custodia di quest’ultimo. Il prodotto non può essere installato senza attivare il dispositivo di bloccaggio. I cambiamenti inerenti la spaziatura dovuti ai movimenti del bambino, in particolare quando il suo peso si sposta, devono essere impediti per evitare schiacciamenti.

Rischi di caduta

Al fine di evitare situazioni di stabilità precaria, la vaschetta e il supporto devono essere progettati e fabbricati per resistere sia al peso del bambino sia a quello dell’acqua. La vaschetta e il supporto non devono ribaltarsi se sotto sollecitazione a causa dei movimenti del bambino o di un movimento involontario di chi si occupa della sua custodia. In particolare gli articoli non devono ribaltarsi quando il bambino si sporge in qualsiasi direzione o prova ad alzarsi in piedi.

Rischi di soffocamento per occlusione di vie aeree interne

Al fine di ridurre il rischio soffocamento per occlusione interna, l’articolo non deve presentare parti di piccole dimensioni staccabili alla forza che può esercitare un bambino e che possono essere introdotte integralmente nella sua bocca. Inoltre per diminuire tale rischio i materiali di riempimento, che costituiscono un pericolo in tal senso, non devono essere accessibili se sottoposti alla forza applicabile da un bambino, in particolare nel caso in cui questi morda il prodotto.

Rischi di soffocamento per occlusione di vie aeree esterne

L’articolo non deve presentare decalcomanie in plastica staccabili alla forza che può esercitare un bambino o qualsiasi altro rivestimento impermeabile della vaschetta per il bagno che possa coprire sia la bocca sia il naso e costituire un pericolo di soffocamento. L’imballaggio che contiene l’articolo non deve costituire un rischio di soffocamento da occlusione delle vie aeree del naso e della bocca.

Rischi di ingestione

Al fine di ridurre il rischio di ingestione, l’articolo non deve presentare parti separate o di piccole dimensioni staccabili alla forza che può esercitare un bambino e che possono giungere all’esofago.

Bordi pericolosi

I bordi accessibili, specialmente quelli a contatto diretto con la pelle del bambino, devono essere progettati in modo tale da impedire lacerazioni e ferite.

Integrità strutturale

Al fine di impedire il cedimento o la rottura di componenti, suscettibili di causare lesioni fisiche, l’articolo deve essere in grado di resistere alle sollecitazioni meccaniche cui è sottoposto durante l’utilizzo. Al fine di impedire il deterioramento delle componenti, fattore che può facilmente causare lesioni, il materiale impiegato per fabbricare le vaschette da bagno e i relativi supporti deve presentare caratteristiche in grado di assicurare una continuità di rendimento durante la durata di vita del prodotto, in particolare in considerazione dei cambiamenti di temperatura.

Rischi dovuti all’abbinamento di due articoli separati

Il dispositivo utilizzato per fissare la vaschetta al supporto deve essere in grado di resistere alle sollecitazioni meccaniche cui i due elementi sono sottoposti durante l’utilizzo. Per i supporti e le vaschette venduti separatamente, le avvertenze e le istruzioni per l’uso devono riportare i riferimenti dei prodotti che possono essere impiegati insieme in modo sicuro.

Avvertenze specifiche per l’articolo

Le avvertenze e le istruzioni per l’uso devono riportare chiaramente quanto segue:

chi si occupa della custodia deve rimanere a contatto con il bambino in qualsiasi momento,

l’annegamento può avvenire in un lasso di tempo molto breve e anche ad un livello d’acqua molto basso (± 2 cm), gli articoli non forniscono alcuna sicurezza aggiuntiva relativamente ai rischi legati all’acqua e in effetti si sono verificati casi di annegamento legati all’utilizzo di vaschette da bagno.

Le avvertenze e le istruzioni devono essere poste in evidenza sull’imballaggio, sul prodotto e presso il punto di vendita del prodotto stesso e devono essere corredate di pittogrammi.

L’etichetta di avvertenza deve essere duratura e deve rimanere visibile quando il bambino si trova nella vaschetta da bagno.

Devono essere fornite informazioni sulla fascia d’età vulnerabile dei bambini (meno di 12 mesi) a chi si occupa della loro custodia.

Le vaschette da bagno devono riportare avvertenze al fine di evitare che chi si occupa della custodia del bambino le installi in posizione elevata in abbinamento con articoli quali tavoli.

Igiene

Gli articoli devono essere concepiti in modo tale da poter essere facilmente lavati e asciugati.


Rettifiche

7.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 3/30


Rettifica della direttiva 2009/164/UE della Commissione, del 22 dicembre 2009, che modifica gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 344 del 23 dicembre 2009 )

Pagina 43, allegato, punto 2, lettera b), colonna «Numero d’ordine» della tabella:

anziché:

«X»;

leggi:

«206».