ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.351.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 351

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52° anno
30 dicembre 2009


Sommario

 

V   Atti adottati, a decorrere dal 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato Euratom

pagina

 

 

ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE È OBBLIGATORIA

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1297/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che abroga il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 172/2008 del Consiglio sulle importazioni di ferrosilicio originario dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

1

 

 

ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE NON È OBBLIGATORIA

 

 

2009/1022/UE

 

*

Decisione di esecuzione del Consiglio, del 15 dicembre 2009, che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura di deroga all’articolo 167 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

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IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


V Atti adottati, a decorrere dal 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato Euratom

ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE È OBBLIGATORIA

30.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 351/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1297/2009 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2009

che abroga il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 172/2008 del Consiglio sulle importazioni di ferrosilicio originario dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafi 3 e 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 172/2008 (2) («regolamento originario») il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio («FeSi») originario della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, del Kazakstan, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia. Si tratta di un dazio ad valorem compreso tra il 5,4 % e il 33,9 %, a seconda del paese di origine, ad eccezione di quattro società espressamente menzionate nel regolamento originario, che beneficiano di aliquote di dazio individuali.

1.2.   Domanda di riesame

(2)

In seguito all'adozione di misure definitive, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base («riesame intermedio»). La domanda, che verte unicamente sull'esame del dumping, è stata presentata da un produttore esportatore dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la società Silmak Dooel Export Import («il richiedente» o «Silmak»). Il richiedente ha collaborato all'inchiesta che ha condotto alle constatazioni e alle conclusioni contenute nel regolamento originario («inchiesta iniziale»). Il dazio antidumping applicabile al richiedente, che è il solo produttore esportatore noto del prodotto in esame originario dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, è del 5,4 %.

(3)

Nella sua domanda di riesame intermedio, il richiedente ha affermato che un confronto del suo valore normale costruito e dei prezzi all'esportazione verso l'Unione indicava che il margine di dumping era notevolmente inferiore al livello attuale della misura. Per questo motivo, ha sostenuto che non fosse più necessario mantenere la misura al suo livello attuale per compensare il dumping.

1.3.   Apertura di un riesame intermedio parziale

(4)

Avendo determinato, previa consultazione del comitato consultivo, che sussistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio, la Commissione ha deciso di avviare un riesame intermedio parziale, in conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato all'esame del dumping per quanto riguarda la Silmak. Il 22 aprile 2009 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3) ed ha avviato un'inchiesta.

1.4.   Prodotto in esame e prodotto simile

(5)

Il prodotto oggetto del riesame intermedio è identico a quello dell'inchiesta iniziale, vale a dire una ferrolega contenente in peso più dell'8 % e meno del 96 % di silicio e almeno il 4 % di ferro. La produzione di FeSi avviene in forni elettrici ad arco con la riduzione del quarzo per mezzo di prodotti contenenti carbonio. Il prodotto è utilizzato principalmente nell'industria siderurgica come deossidante e componente per leghe. È venduto in blocchi, in grani o in polvere ed è disponibile in varie qualità a seconda del tenore di silicio e di impurità (p.es. alluminio). Il FeSi con tenore di silicio pari o superiore al 70 % è stato considerato di purezza elevata, con tenore di silicio superiore al 55 % e inferiore al 70 % di purezza media, con tenore di silicio non superiore al 55 % di purezza bassa. Il prodotto in esame rientra attualmente nei codici NC 7202 21 00 , 7202 29 10 e 7202 29 90 .

(6)

I prodotti fabbricati e venduti nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e i prodotti esportati nell'Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche e sono destinati allo stesso utilizzo e quindi possono essere considerati prodotti simili, a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

1.5.   Parti interessate

(7)

La Commissione ha informato ufficialmente l'industria dell'Unione, il richiedente e le autorità del paese esportatore dell'apertura del riesame intermedio. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro i termini fissati nell'avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

(8)

La Commissione ha inviato un questionario al richiedente e ha ricevuto una risposta entro il termine stabilito. Essa ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping ed ha effettuato una verifica nella sede della società richiedente:

Silmak Dooel Export-Import, Jegunovice, ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

1.6.   Periodo dell'inchiesta

(9)

L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 («periodo dell'inchiesta» o «PI»).

2.   RISULTATI DELL'INCHIESTA

2.1.   Valore normale

(10)

In conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato in primo luogo se le vendite del prodotto simile effettuate dal richiedente ad acquirenti indipendenti sul mercato interno fossero rappresentative, ossia se il loro volume totale fosse pari o superiore al 5 % del volume totale delle esportazioni corrispondenti verso l'Unione.

(11)

Dato che dall'inchiesta è emerso che non erano state effettuate vendite rappresentative del prodotto simile sul mercato interno dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il valore normale ha dovuto essere costruito. In conformità all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato determinato aggiungendo al costo di fabbricazione dei tipi esportati un importo ragionevole per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e un equo margine di profitto.

(12)

Al fine di stabilire se le SGAV registrate dal richiedente e il margine di profitto realizzato con le vendite del prodotto simile sul mercato interno potevano essere utilizzati, la Commissione ha poi esaminato se le vendite di FeSi effettuate sul mercato interno nel PI potevano essere considerate come eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. È stato constatato che durante il PI la società aveva effettuato sul mercato interno poche vendite redditizie, corrispondenti a quantità molto ridotte. La società ha dichiarato che queste transazioni riguardavano tipi di prodotti sperimentali e non potevano perciò essere considerate come eseguite nel corso di normali operazioni commerciali. La dichiarazione è stata esaminata ed accettata.

(13)

In base all'analisi sopramenzionata, è stato concluso che il richiedente non ha effettuato vendite del prodotto simile sul mercato interno nell'ambito di normali operazioni commerciali durante il PI. Pertanto, in conformità all'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), è stato considerato ragionevole costruire il valore normale seguendo lo stesso metodo che è stato applicato nell'inchiesta iniziale. Di conseguenza, la media ponderata delle SGAV sostenute dai produttori egiziani nell'inchiesta iniziale, a causa delle loro strutture di produzione e di vendita simili, e un margine di profitto del 5 %, considerato un equo profitto per questo tipo di mercato di prodotti di base, sono stati aggiunti al costo di produzione del richiedente.

2.2.   Prezzo all'esportazione

(14)

Dato che tutte le vendite all'esportazione del richiedente verso l'Unione sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti, i prezzi all'esportazione sono stati calcolati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto in esame, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

2.3.   Confronto

(15)

Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione è stato effettuato a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Al fine di garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto conto, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze inerenti a vari fattori che, secondo quanto dimostrato, incidevano sui prezzi e sulla loro comparabilità. A tale scopo sono stati effettuati adeguamenti, ove applicabili e giustificati, per tenere debitamente conto dei costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, imballaggio e spese accessorie, costi finanziari, spese bancarie e dazi antidumping pagati dal richiedente.

2.4.   Margine di dumping

(16)

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di prodotto è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame. Il confronto non ha dimostrato l'esistenza di pratiche di dumping.

3.   CARATTERE DURATURO DEL CAMBIAMENTO DI CIRCOSTANZE

(17)

In conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, è stato inoltre verificato se il cambiamento delle circostanze poteva ragionevolmente essere considerato come duraturo.

(18)

A tale riguardo, l'inchiesta ha dimostrato che la Silmak ha compiuto sforzi considerevoli per modificare la struttura della sua produzione e migliorare il tipo di prodotti (con un tenore di silicio pari o superiore al 75 %), il che ha portato a un aumento dei suoi prezzi all'esportazione, che in media è stato maggiore dell'aumento dei costi.

(19)

Il richiedente ha collaborato pienamente al riesame intermedio e i dati raccolti e verificati hanno permesso di stabilire un margine di dumping basato sui suoi propri dati, compresi i prezzi individuali all'esportazione verso l'Unione. Il risultato di questo calcolo indica che il mantenimento della misura al suo livello attuale non è più giustificato.

(20)

Gli elementi di prova ottenuti e verificati durante l'inchiesta hanno anche dimostrato che i cambiamenti della struttura produttiva del richiedente sono da considerarsi duraturi. Nel corso dell'inchiesta non sono emersi elementi che possano indicare il contrario. Si ritiene perciò che le circostanze che hanno condotto all'apertura del presente riesame intermedio non dovrebbero in un futuro prossimo evolvere in modo tale da inficiarne le conclusioni. Pertanto, è stato concluso che il cambiamento di circostanze è di carattere duraturo.

4.   MISURE ANTIDUMPING

(21)

Va notato che il confronto tra i dati sulle esportazioni del richiedente e i dati di Eurostat dimostra che il volume delle esportazioni del prodotto in esame effettuate dalla società nel PI corrispondeva al volume totale delle importazioni del prodotto in esame nell'Unione, provenienti dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, durante lo stesso periodo.

(22)

In base ai risultati della presente inchiesta di riesame, si ritiene opportuno abrogare il dazio antidumping applicabile alle importazioni del prodotto in esame provenienti dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

(23)

Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base a cui si intendeva raccomandare l'abrogazione della misura istituita dal regolamento (CE) n. 172/2008 ed esse hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Le parti interessate non hanno presentato alcuna osservazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di ferrosilicio, che rientrano attualmente nei codici NC 7202 21 00 , 7202 29 10 e 7202 29 90 , originarie dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, avviato a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, è chiuso e la misura in vigore per le importazioni originarie dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è abrogata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

A. CARLGREN


(1)   GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)   GU L 55 del 28.2.2008, pag. 6.

(3)   GU C 93 del 22.4.2009, pag. 22.


ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE NON È OBBLIGATORIA

30.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 351/4


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 2009

che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura di deroga all’articolo 167 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

(2009/1022/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La Repubblica d’Estonia («l’Estonia») è stata autorizzata con decisione 2007/133/CE del Consiglio (2), in deroga all’articolo 167 della direttiva 2006/112/CE, a rinviare il diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) fino al momento del pagamento della stessa al fornitore di beni o al prestatore di servizi per i soggetti passivi che si avvalgono di un regime facoltativo secondo il quale, conformemente all’articolo 66, lettera b), della direttiva suddetta, l’IVA sulle loro cessioni di beni e prestazioni di servizi diviene esigibile al momento dell’incasso del prezzo (regime della contabilità di cassa). Per beneficiare di tale regime, i soggetti passivi devono essere immatricolati come imprenditori individuali.

(2)

L’Estonia ha chiesto l’autorizzazione a prorogare tale misura speciale di deroga con lettera protocollata presso il segretariato generale della Commissione il 4 settembre 2009.

(3)

A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 1o ottobre 2009, la Commissione ha trasmesso la domanda agli altri Stati membri. Con lettera del 5 ottobre 2009 la Commissione ha informato l’Estonia che disponeva di tutti i dati che riteneva necessari per la valutazione della domanda di quest’ultima.

(4)

Il regime detto della contabilità di cassa è un regime semplificato e facoltativo destinato alle piccole imprese che non beneficiano della franchigia d’imposta. Esso consente a tali soggetti passivi di applicare una semplice regola, basata sulla data di pagamento delle loro spese a monte e delle loro operazioni a valle, per determinare in quale momento sono tenuti, rispettivamente, ad esercitare il diritto a detrazione dell’IVA e a versare l’imposta all’erario. Per questi soggetti passivi il regime costituisce pertanto una misura di semplificazione che può loro ulteriormente procurare un vantaggio in termini di flusso di cassa.

(5)

Il 28 gennaio 2009 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva in vista della modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione e che consente agli Stati membri di rinviare il diritto a detrazione dell’IVA fino al momento del pagamento della stessa al fornitore di beni o al prestatore di servizi per i soggetti passivi aventi un volume d’affari annuo non superiore a un massimale che può essere fissato dagli Stati membri fino a 2 000 000 EUR e che beneficiano pertanto di un regime facoltativo in base al quale l’IVA gravante sulle loro operazioni diviene esigibile solo al momento dell’incasso del prezzo.

(6)

La misura speciale di deroga in questione non influisce sull’importo delle entrate IVA percepite dall’Estonia allo stadio del consumo finale e non ha alcuna incidenza sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 167 della direttiva 2006/112/CE, l’Estonia è autorizzata a rinviare il diritto a detrazione dell’IVA dei soggetti passivi di cui al secondo comma fino al momento del pagamento della stessa al fornitore di beni o al prestatore di servizi.

I soggetti passivi interessati devono aver scelto un regime in applicazione del quale l’IVA dovuta sulle loro cessioni di beni e prestazioni di servizi diviene esigibile al momento dell’incasso del prezzo.

Fino al 31 dicembre 2010 il regime di cui al secondo comma si applica ai soggetti passivi immatricolati come imprenditore individuale.

A decorrere dal 1o gennaio 2011 il regime di cui al secondo comma si applica ai soggetti passivi il cui volume d’affari non supera la soglia fissata dall’Estonia ad un livello fino al controvalore nella valuta nazionale di 200 000 EUR, stabilito conformemente agli articoli 399 e 400 della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2010 fino al giorno dell’entrata in vigore di una direttiva che autorizza gli Stati membri a rinviare il diritto a detrazione dell’IVA fino al momento del pagamento della stessa al fornitore di beni o al prestatore di servizi per i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera un determinato massimale e che beneficiano pertanto di un regime facoltativo in applicazione del quale l’imposta sulle loro cessioni di beni e prestazioni di servizi diviene esigibile al momento dell’incasso del prezzo. In ogni caso la presente decisione è applicabile al più tardi fino al 31 dicembre 2012.

Articolo 3

La Repubblica di Estonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

E. ERLANDSSON


(1)   GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(2)   GU L 57 del 24.2.2007, pag. 12.