ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.346.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 346

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52° anno
23 dicembre 2009


Sommario

 

V   Atti adottati, a decorrere dal 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato Euratom

pagina

 

 

ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE È OBBLIGATORIA

 

*

Regolamento (UE) n. 1283/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea

1

 

*

Regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea

26

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1285/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga il regolamento (CE) n. 501/2009

39

 

*

Regolamento (UE) n. 1286/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

42

 

*

Decisione 2009/1002/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che modifica la posizione comune 2006/795/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

47

 

*

Decisione 2009/1003/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che modifica la posizione comune 2009/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea

51

 

*

Decisione 2009/1004/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo

58

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


V Atti adottati, a decorrere dal 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato Euratom

ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE È OBBLIGATORIA

23.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1283/2009 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafi 1 e 2,

viste la posizione comune 2009/573/PESC del Consiglio, del 27 luglio 2009 (1), e la decisione 2009/1002/PESC del 22 dicembre 2009 (2), che modificano la posizione comune 2006/795/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 novembre 2006 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2006/795/PESC (3) concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea («Corea del Nord»), che attua la risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(2)

Conformemente alla risoluzione 1874 (2009) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, misure restrittive supplementari nei confronti della Corea del Nord sono state introdotte dalla posizione comune 2009/573/PESC, e in particolare il divieto di fornire, vendere o trasferire determinati prodotti, materiali, attrezzature, merci e tecnologie che possono contribuire ai programmi della Corea del Nord legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa e ai missili balistici. La decisione 2009/1002/PESC specifica che tale divieto si applica ai prodotti e alle tecnologie a duplice uso elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (rifusione) (4).

(3)

La posizione comune 2009/573/PESC prevede inoltre l'ispezione di determinati carichi diretti in Corea del Nord o provenienti da tale paese e, per quanto riguarda gli aeromobili e le navi, l'obbligo di fornire informazioni supplementari prima dell'arrivo e della partenza delle merci in entrata o in uscita dall'Unione. Tali informazioni vanno fornite a norma delle disposizioni relative alle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (5) e al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario (6).

(4)

La posizione comune 2009/573/PESC prevede inoltre il divieto di prestare servizi di bunkeraggio o qualsiasi altro servizio alle navi della Corea del Nord, per evitare il trasporto di prodotti la cui esportazione è vietata a norma del regolamento (CE) n. 329/2007 (7).

(5)

La posizione comune 2009/573/PESC estende inoltre le misure di congelamento dei fondi a nuove categorie di persone e istituisce misure di vigilanza finanziaria sulle attività delle istituzioni finanziarie che possono contribuire ai programmi della Corea del Nord legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa e ai missili balistici.

(6)

Poiché tali misure rientrano nell'ambito del trattato, la loro attuazione richiede pertanto una normativa dell'Unione, nella misura in cui esse riguardano l'Unione, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 329/2007.

(8)

Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8), e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (9).

(9)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:

1)

all'articolo 1, il paragrafo 8, è sostituito dal seguente:

«8.   “territorio dell'Unione”: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.»;

2)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1.   È vietato:

a)

vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie, compresi i software, elencate negli allegati I e I bis, anche non originari dell'Unione, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Corea del Nord, o per un uso in tale paese;

b)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere il divieto di cui alla lettera a).

2.   L'allegato I comprende tutti i prodotti, i materiali, le attrezzature, i beni e le tecnologie, compresi i software, considerati beni o tecnologie a duplice uso ai sensi del regolamento (CE) n. 428/2009. (10)

L'allegato I bis include taluni altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che possono contribuire ai programmi nordcoreani legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici.

3.   È vietato acquistare, importare o trasportare dalla Corea del Nord i beni e le tecnologie elencati negli allegati I e I bis, a prescindere dal fatto che essi siano originari o no di tale paese.

(10)   GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.»;"

3)

l'articolo 3, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   È vietato:

a)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa ai beni e alle tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o negli allegati I e I bis o legata alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o negli allegati I e I bis a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Corea del Nord, o per un uso in tale paese;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari del l'Unione europea o negli allegati I e I bis, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o fornire l'assistenza tecnica connessa a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Corea del Nord, o per un uso in Corea del Nord;

c)

acquistare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa ai beni e alle tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o negli allegati I e I bis o legata alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o negli allegati I e I bis da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Corea del Nord, o per un uso in tale paese;

d)

acquistare, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o negli allegati I e I bis, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o fornire l'assistenza tecnica connessa da qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Corea del Nord, o per un uso in Corea del Nord;

e)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a), b), c) e d).»;

4)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 3 bis

1.   Al fine di impedire il trasferimento di beni e di tecnologie di cui agli allegati I e I bis che possono contribuire ai programmi della Corea del Nord legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa e ai missili balistici e dei beni di lusso di cui all'allegato III, gli aeromobili cargo e le navi mercantili diretti in Corea del Nord o provenienti da tale paese nonché le navi nordcoreane sono tenuti a fornire alle autorità doganali competenti dello Stato membro interessato, prima dell'arrivo e della partenza, informazioni relative a tutte le merci in entrata nell'Unione o in uscita da essa.

Le norme che disciplinano l'obbligo di fornire informazioni prima dell'arrivo o della partenza, in particolare i termini da rispettare e i dati da chiedere, sono stabilite nelle disposizioni applicabili in materia di dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e di dichiarazioni in dogana di cui al regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005 che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice (11) doganale comunitario e al regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissionedel 18 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (12).

Inoltre gli aeromobili cargo e le navi mercantili diretti in Corea del Nord o provenienti da tale paese o i loro rappresentanti dichiarano se le merci rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento e, se la loro esportazione è soggetta ad autorizzazione, forniscono precisazioni sulla licenza ottenuta a tal fine.

Fino al 31 dicembre 2010, le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e gli elementi aggiuntivi richiesti, di cui al presente articolo, possono essere presentati per iscritto tramite informative commerciali, portuali o di trasporto, purché esse contengano i dati necessari.

A decorrere dal 1o gennaio 2011 gli elementi aggiuntivi richiesti di cui al presente articolo sono presentati in forma scritta o mediante le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita, a seconda dei casi.

2.   La prestazione, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dal territorio degli Stati membri, di servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza alle navi nordcoreane, è vietata se i fornitori del servizio dispongono di informazioni, incluse quelle provenienti dalle autorità doganali competenti sulla base delle informazioni raccolte prima dell'arrivo o della partenza di cui al paragrafo 1, secondo le quali vi sono fondati motivi di ritenere che le navi trasportino prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi del presente regolamento, a meno che la prestazione di tali servizi sia necessaria per scopi umanitari.

(11)   GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13."

(12)   GU L 360 del 19.12.2006, pag. 64.»;"

5)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da persone, entità e organismi elencati nell'allegato IV o a questi appartenenti. Figurano nell'allegato IV le persone, le entità e gli organismi designati dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in conformità del paragrafo 8, lettera d), della risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

2.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da persone, entità e organismi elencati nell'allegato V o a questi appartenenti. L'allegato V comprende le persone, le entità o gli organismi non elencati all'allegato IV che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c) della posizione comune 2006/795/PESC, il Consiglio ha riconosciuto come persone, entità o organismi che:

a)

sono responsabili dei programmi della Corea del Nord legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa e ai missili balistici, o persone e entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o entità da esse possedute o controllate; ovvero

b)

forniscono servizi finanziari o provvedono, con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno o di persone o istituzioni finanziarie ubicate nel territorio dell'Unione, al trasferimento da, attraverso e verso il territorio dell'Unione, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici o sono persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o entità da esse possedute o controllate.

L'allegato V è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.

3.   Gli allegati IV e V riportano, laddove disponibili, le informazioni sulle persone fisiche incluse nell'elenco sufficienti ad identificarle.

Dette informazioni possono indicare:

a)

cognome e nomi, compresi gli eventuali alias e titoli;

b)

data e luogo di nascita;

c)

cittadinanza;

d)

numero del passaporto e della carta d'identità;

e)

codice fiscale e numero di previdenza sociale;

f)

sesso;

g)

indirizzo o altre informazioni sul luogo in cui la persona si trova;

h)

funzione o professione;

i)

data di designazione.

Gli allegati IV e V indicano altresì i motivi dell'inserimento nell'elenco, per esempio la funzione.

Gli allegati IV e V possono inoltre contenere gli elementi che permettono l'identificazione di cui al presente paragrafo relativi a membri della famiglia delle persone che figurano nell'elenco, a condizione che tali dati siano necessari, in un caso specifico, al fine esclusivo di verificare l'identità della persona fisica in questione figurante nell'elenco.

4.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione né va a beneficio direttamente o indirettamente delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato IV o all'allegato V.

5.   È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.»;

6)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

1.   In deroga all’articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell’allegato III, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione purché:

a)

abbiano stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

i)

necessari per soddisfare i bisogni fondamentali delle persone elencate negli allegati IV o V e dei loro familiari dipendenti, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

ii)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; ovvero

iii)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; e

b)

se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità e un organismo di cui all’allegato IV, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato per le sanzioni di questa decisione e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione, e il comitato per le sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.

2.   In deroga all’articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell’allegato II, possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che:

a)

se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato IV, lo Stato membro interessato abbia comunicato tale decisione al comitato per le sanzioni e quest’ultimo l’abbia approvata; e

b)

se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato V, l’autorità competente abbia notificato agli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali essa ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione.

3.   Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2.»;

7)

l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri come indicate ai siti Internet elencati nell'allegato II possono autorizzare lo sblocco di alcuni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale adottata prima della data di designazione della persona, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 6;

b)

i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c)

il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato IV o all'allegato V;

d)

il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato; e

e)

lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato per le sanzioni il vincolo o la decisione riguardo alle persone, entità e organismi elencati nell'allegato IV.»

8)

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1.   L’articolo 6, paragrafo 4, non osta a che gli enti finanziari o creditizi dell'Unione accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona fisica o giuridica, entità o organismo elencati, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio le autorità competenti in merito a tali transazioni.

2.   L'articolo 6, paragrafo 4, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti ovvero

b)

pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o insorti prima della data di designazione della persona, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 6,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 o paragrafo 2.»;

9)

l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

1.   Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

2.   I divieti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 6, paragrafo 4, non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche,le entità o gli organismi interessati se essi non erano a conoscenza, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tali divieti.»;

10)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 11 bis

1.   Nel quadro delle loro attività con gli enti finanziari e creditizi di cui al paragrafo 2 e per evitare che tali attività contribuiscano ai programmi della Corea del Nord legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa e ai missili balistici, gli enti finanziari e creditizi rientranti nell'ambito d'applicazione dell'articolo 16:

a)

esercitano una vigilanza costante sull'attività contabile, in particolare per mezzo di programmi di adeguata verifica della clientela, e conformemente agli obblighi relativi alla prevenzione del riciclaggio dei proventi di reato e del finanziamento del terrorismo;

b)

impongono che siano completati tutti i campi d'informazione degli ordini di pagamento che si riferiscono all'ordinante e al beneficiario della transazione in questione e rifiutano la transazione se queste informazioni non sono fornite;

c)

conservano tutte le registrazioni delle operazioni per cinque anni e, se richiesto, le mettono a disposizione delle autorità nazionali; e

d)

qualora sospettino o abbiano ragionevoli motivi di sospettare che i fondi sono connessi al finanziamento delle attività di proliferazione, ne informano tempestivamente l'unità di informazione finanziaria (UIF) o altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato, indicata nei siti web elencati nell'allegato II, fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 1 o l'articolo 6. L'UIF, o l'altra autorità competente designata, funge da centro nazionale per la raccolta e l'analisi delle segnalazioni di transazioni sospette riguardanti il finanziamento potenziale delle attività di proliferazione. L'UIF, o l'altra autorità competente designata, ha accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva, alle informazioni finanziarie, amministrative e giudiziarie necessarie per assolvere correttamente questo compito, compresa, in particolare, l'analisi delle segnalazioni di transazioni sospette.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano alle attività degli enti finanziari e creditizi con:

a)

gli enti finanziari e creditizi con sede in Corea del Nord;

b)

le succursali e le filiali che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 16, degli enti finanziari e creditizi con sede in Corea del Nord elencati nell'allegato VI;

c)

le succursali e le filiali che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 16 di enti finanziari e creditizi con sede in Corea del Nord elencati nell'allegato VI; e

d)

gli enti finanziari o creditizi che non hanno sede in Corea del Nord e che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 16, ma che sono controllati dalle persone ed entità domiciliate in Corea del Nord elencate nell'allegato VI.»;

11)

l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

1.   La Commissione è autorizzata a:

a)

modificare l'allegato I bis in base a quanto stabilito dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e, se del caso, aggiungere i numeri di riferimento ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87;

b)

modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri;

c)

modificare l'allegato III al fine di perfezionare o adeguare l'elenco delle merci che vi figura, tenendo conto delle definizioni o degli orientamenti promulgati dal comitato per le sanzioni, o aggiungere, se necessario o opportuno, i numeri di riferimento ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87;

d)

modificare l'allegato IV in base a quanto stabilito dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; e

e)

modificare gli allegati V o VI conformemente alle decisioni relative, rispettivamente, agli allegati II, III, IV e V della posizione comune 2006/795/PESC.

2.   Al trattamento dei dati, effettuato dalla Commissione ai fini dello svolgimento dei suoi compiti conformemente al presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (13).

(13)   GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1 »;"

12)

l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Il presente regolamento si applica:

a)

nel territorio dell'Unione;

b)

a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c)

a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all’interno o all’esterno del territorio dell'Unione;

d)

a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

e)

a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all'interno dell'Unione.»;

13)

l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento;

14)

l'allegato IV è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento;

15)

il testo di cui all'allegato III del presente regolamento è inserito come allegato V;

16)

il testo di cui all'allegato IV del presente regolamento è inserito come allegato VI.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

A. CARLGREN


(1)   GU L 197 del 29.7.2009, pag. 111.

(2)   GU L 344 del 23.12.2009, pag. 47.

(3)   GU L 322 del 22.11.2006, pag. 32.

(4)   GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.

(5)   GU L 302 del 19.10.92, pag. 1.

(6)   GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(7)   GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1.

(8)   GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(9)   GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

BENI E TECNOLOGIE DI CUI AGLI ARTICOLI 2 E 3

Tutti i beni e le tecnologie che figurano nell'allegato I del regolamento n. 428/2009.

«ALLEGATO I bis

BENI E TECNOLOGIE DI CUI AGLI ARTICOLI 2 E 3

Altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa e ai missili balistici.

1.

Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata “Descrizione” si riferiscono alle descrizioni dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

2.

Un numero di riferimento nella colonna intitolata “Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009” sta ad indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna “Descrizione” esulano dai parametri stabiliti nella descrizione della voce relativa ai prodotti a duplice uso cui fa riferimento.

3.

Le definizioni di termini tra “virgolette singole” sono riportate in una nota tecnica che segue la voce pertinente.

4.

Per le definizioni dei termini tra “virgolette doppie” si veda l’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio.

NOTE GENERALI

1.

Sono sottoposti a divieto per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti - specificati nell'elenco - che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi o utilizzati per altri scopi.

N.B.: Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

2.

I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati.

NOTA GENERALE SULLA TECNOLOGIA (NGT)

(Da leggersi congiuntamente alla parte C.)

1.

Sono vietati, secondo le disposizioni della parte B, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione della “tecnologia”“necessaria” per lo “sviluppo”, la “produzione” o l'“utilizzazione” di beni di cui nella parte A (Beni) sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione.

2.

La “tecnologia”“necessaria” per lo “sviluppo”, la “produzione” o l'“utilizzazione” di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta a divieto anche quando utilizzabile per beni non specificati nell'elenco.

3.

Il divieto non si applica per la quantità minima di “tecnologia” necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono sottoposti a divieto.

4.

Il divieto di trasferimento di “tecnologia” non si applica per le informazioni “di pubblico dominio”, per la “ricerca scientifica di base” o per la quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

A.   BENI

MATERIALI NUCLEARI, IMPIANTI E APPARECCHIATURE

I.A0.   Beni

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

I.A0.001

Lampade a catodo cavo, come segue:

a)

Lampade a catodo cavo allo iodio con finestre di silicio puro o quarzo

b)

Lampade a catodo cavo all'uranio

 

I.A0.002

Isolatori di Faraday nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm

 

I.A0.003

Reticoli ottici nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm

 

I.A0.004

Fibre ottiche nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm - 650 nm rivestite con strati antiriflesso, nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm - 650 nm e con un diametro dell'anima superiore a 0,4 mm ma non superiore a 2 mm500 nm – 650 nm and having a core diameter greater than 0,4 mm but not exceeding 2 mm.

 

I.A0.005

Componenti di contenitori di reattori nucleari e apparecchiature di collaudo, diversi da quelli specificati in 0A001, come segue:

a)

Dispositivi di tenuta;

b)

Componenti interni;

c)

Apparecchiature per sigillare, collaudare e misurare.

0A001

I.A0.006

Sistemi di rilevazione nucleare, diversi da quelli specificati in 0A001.j. o1A004.c., per la rilevazione, l'identificazione o la quantificazione di materiali radioattivi o radiazioni di origine nucleare e loro componenti appositamente progettati,

N.B.: Per le attrezzature ad uso personale si veda I.A1.004.

0A001.j.

1A004.c.

I.A0.007

Valvole di tenuta a soffietto diverse da quelle specificate in 0B001.c.6., 2A226 o 2B350, in lega di alluminio o in acciaio inossidabile del tipo 304, 304L o 316L.

0B001.c.6.2A226

2B350

I.A0.008

Specchi per laser, diversi da quelli specificati in 6A005.e., costituiti da substrati aventi un coefficiente di dilatazione termica uguale o inferiore a 10-6 K-1 a 20 °C (ad es. silicio fuso o zaffiro).

Nota: in questa voce non rientrano i sistemi ottici appositamente progettati per applicazioni astronomiche, eccettuato il caso in cui gli specchi contengano silicio fuso.

0B001.g.5.

6A005.e.

I.A0.009

Lenti per laser, diverse da quelle specificate in 6A005.e.2, costituite da substrati aventi un coefficiente di dilatazione termica uguale o inferiore a 10-6 K-1 a 20 °C (ad es. silicio fuso).

0B001.g.

6A005.e.2.

I.A0.010

Tubi, tubazioni, flange, accessori in nichelio o rivestiti di nichelio, o leghe di nichelio contenenti oltre il 40 % in peso di nichelio, diversi da quelli specificati in 2B350.h.1.

2B350

I.A0.011

Pompe a vuoto diverse da quelle specificate in 0B002.f.2 o 2B231, come segue:

a)

pompe turbomolecolari di portata pari o superiore a 400 l/s;

b)

pompe a vuoto rotative di tipo “roots” con una portata volumetrica di aspirazione superiore a 200 m3/h;

c)

Compressori a secco a spirale con tenuta a soffietto e pompe a vuoto a secco a spirale con tenuta a soffietto.

0B002.f.2.

2B231

I.A0.012

Camere schermate per la manipolazione, lo stoccaggio e il trasporto di sostanze radioattive (celle calde).

0B006

I.A0.013

“Uranio naturale” o “uranio impoverito” o torio sotto forma di metallo, lega, composto chimico, o concentrato, e qualsiasi altra materia contenente una o più delle sostanze summenzionate, diverse da quelle specificate in 0C001.

0C001

I.A0.014

Camere di detonazione aventi la capacità di assorbire esplosioni di potenza superiore a 2,5 kg equivalente TNT.

 

MATERIALI SPECIALI E RELATIVE APPARECCHIATURE

I.A1.   Beni

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

I.A1.001

Solvente di acido fosforico di bis(2-etilesile) (HDEHP o D2HPA) classificato nel repertorio dei prodotti chimici (CAS) come [298-07-7] in qualsiasi quantità, con una purezza superiore al 90 %.

 

I.A1.002

Fluoro gassoso n. CAS: [7782-41-4], con una purezza superiore al 95 %.

 

I.A1.003

Dispositivi di tenuta e guarnizioni di forma anulare aventi un diametro interno uguale o inferiore a 400 mm, costituiti da uno dei seguenti materiali:

a)

copolimeri di fluoruro di vinilidene aventi struttura cristallina beta del 75 % o più senza stiramento;

b)

poliimmidi fluorurate, contenenti in peso 10 % o più di fluoro combinato;

c)

elastomeri di fosfazene fluorurato, contenenti in peso 30 % o più di fluoro combinato;

d)

policlorotrifluoroetilene (PCTFE, es. Kel-F ®);

e)

fluoroelastomeri (ad es. Viton ®, Tecnoflon ®);

f)

politetrafluoroetilene (PTFE).

1A001

I.A1.004

Attrezzature ad uso personale per la rilevazione di radiazioni di origine nucleare, diverse da quelle specificate in 1A004.c., compresi i dosimetri personali.

1A004.c.

I.A1.005

Celle elettrolitiche per la produzione di fluoro, diverse da quelle specificate in 1B225, con resa in uscita superiore a 100 g/h di fluoro.

1B225

I.A1.006

Catalizzatori, diversi da quelli specificati in 1A225 or 1B231, contenenti platino, palladio, o rodio, utilizzabili per favorire la reazione di scambio dell'isotopo di idrogeno tra l'idrogeno e l'acqua per il recupero del trizio dall'acqua pesante o per la produzione di acqua pesante.

1A225

1B231

I.A1.007

Alluminio e sue leghe, diversi da quelli specificati in 1C002.b.4. o 1C202.a, in forma grezza o semilavorata, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a)

con una resistenza massima a trazione uguale o superiore a 460 MPa a 293 K (20 °C); oppure

b)

con una resistenza a trazione uguale o superiore a 415 MPa a 298 K (25 °C).

Nota tecnica:

Le leghe sopra citate comprendono le leghe prima o dopo il trattamento termico.

1C002.b.4.

1C202.a.

I.A1.008

Metalli magnetici di qualsiasi tipo e forma, diversi da quelli specificati in 1C003.a., con una “permeabilità iniziale relativa” di 120 000 o più e uno spessore compreso tra 0,05 e 0,1 mm.

Nota tecnica:

la misura della “permeabilità iniziale relativÀ” deve essere effettuata sui materiali dopo completa ricottura.

1C003.a.

I.A1.009

“Materiali fibrosi o filamentosi” o materiali preimpregnati, diversi da quelli specificati in 1C010.a., 1C010.b., 1C210.a. o 1C210.b., come segue:

a)

“materiali fibrosi o filamentosi” aramidici aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.A

“modulo specifico” superiore a 10 × 106 m, o

2.A

“carico di rottura specifico” superiore a 17 × 104 m;

b)

“materiali fibrosi o filamentosi” di vetro aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.A

“modulo specifico” superiore a 3,18 × 106 m, o

2.A

“carico di rottura specifico” superiore a 76,2 × 103 m;

c)

“filati”, “fasci di fibre”, “cavi” o “nastri” continui impregnati di resina termoindurente di larghezza uguale o inferiore a 15 mm (materiali preimpregnati), costituiti dai “materiali fibrosi o filamentosi” di vetro diversi da quelli specificati in I.A1.010.a.;

d)

“materiali fibrosi o filamentosi” di carbonio;

e)

“filati”, “fasci di fibre”, “cavi” o “nastri” continui impregnati di resina termoindurente costituiti da “materiali fibrosi o filamentosi” di carbonio;

f)

“filati”, “fasci di fibre”, “cavi” o “nastri” continui di poliacrilonitrile (PAN);

g)

Materiali fibrosi o filamentosi in para-aramide (Kevlar ® ed altre fibre di tipo Kevlar ®).

1C010.a.

1C010.b.

1C210.a.

1C210.b.

I.A1.010

Fibre impregnate di resina o di catrame (preimpregnati), fibre rivestite di metallo o di carbonio (preformati) o “preformati di fibre di carbonio”, come segue:

a)

costituiti dai “materiali fibrosi o filamentosi” specificati in I.A1.009;

b)

“materiali fibrosi o filamentosi” al carbonio impregnati in una “matrice” di resina epossidica (preimpregnati), specificati in 1C010.a., 1C010.b. o 1C010.c., per la riparazione di prodotti laminati o di strutture di aeromobili, nei quali la dimensione dei singoli fogli preimpregnati non superi 50 cm × 90 cm;

c)

preimpregnati specificati in 1C010.a., 1C010.b. o 1C010.c., quando impregnati con resine fenoliche o epossidiche aventi una temperatura di transizione vetrosa (Tg) inferiore a 433 K (160 °C) e una temperatura di indurimento inferiore alla temperatura di transizione vetrosa.

1C010

1C210

I.A1.011

Materiali ceramici compositi rinforzati al carburo di silicio utilizzabili per punte di ogive, veicoli di rientro, alette di ogive, utilizzabili nei “missili”, diversi da quelli specificati in 1C107.

1C107

I.A1.012

Non utilizzato.

 

I.A1.013

Tantalio, carburo di tantalio, tungsteno, carburo di tungsteno e relative leghe, diversi da quelli specificati in 1C226, aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

a)

in forme aventi una simmetria cilindrica della parte cava (compresi i segmenti di cilindro) con diametro interno compreso tra 50 mm e 300 mm; e

b)

una massa maggiore di 5 kg.

1C226

I.A1.014

“Polveri elementari” di cobalto, neodimio o samario oppure leghe o miscele di tali elementi, contenenti in peso almeno 20 % di cobalto, neodimio o samario con granulometria inferiore a 200 μm.

Nota tecnica:

Per “polvere elementare” si intende una polvere di elevata purezza di un elemento.

 

I.A1.015

Tributilfosfato (TBP) puro [n. CAS 126-73-8] o ogni miscela avente in peso un contenuto di TBP superiore a 5 %.

 

I.A1.016

Acciai Maraging, diversi da quelli specificati in 1C116 o 1C216.

Note tecniche:

1.

L'acciaio sopra richiamato comprende l'acciaio Maraging prima o dopo il trattamento termico.

2.

Gli acciai Maraging sono leghe di ferro generalmente caratterizzate da un alto contenuto di nichelio, un contenuto molto basso di carbonio e dall'uso di elementi sostitutivi o precipitati per rafforzare la lega o produrne l'indurimento per invecchiamento.

1C116

1C216

I.A1.017

Metalli, polveri di metalli e materiali, come segue:

a)

tungsteno e leghe di tungsteno, diversi da quelli specificati in 1C117, sotto forma di particelle sferiche o atomizzate uniformi, con diametro uguale o inferiore a 500 μm (micrometri), contenenti in peso 97 % o più di tungsteno;

b)

molibdeno e leghe di molibdeno, diversi da quelli specificati in 1C117, sotto forma di particelle sferiche o atomizzate uniformi, con diametro uguale o inferiore a 500 μm, contenenti in peso 97 % o più di molibdeno;

c)

materiali in tungsteno in forma solida, diversi da quelli specificati in 1C226, composti dai seguenti materiali:

1.

tungsteno e sue leghe, contenenti in peso 97 % o più di tungsteno;

2.

tungsteno infiltrato con rame contenente in peso 80 % o più di tungsteno; o

3.

tungsteno infiltrato con argento contenente in peso 80 % o più di tungsteno.

1C117

1C226

I.A1.018

Leghe magnetiche tenere, diverse da quelle specificate in 1C003, aventi la seguente composizione chimica:

a)

contenuto di ferro tra 30 % e 60 %; e

b)

contenuto di cobalto tra 40 % e 60 %.

1C003

I.A1.019

Non utilizzato

 

I.A1.020

Grafite, diversa da quella specificata in 0C004 o 1C107.a, progettata o modificata per esser utilizzata negli impianti di lavorazione industriale mediante elettroerosione.

0C004

1C107a

TRATTAMENTO E LAVORAZIONE DEI MATERIALI

I.A2.   Beni

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

I.A2.001

Sistemi di collaudo a vibrazioni, apparecchiature e loro componenti, diversi da quelli specificati in 2B116:

a)

sistemi di collaudo a vibrazione che impiegano tecniche a retroazione o ad anello chiuso e incorporano un controllore numerico, in grado di vibrare un sistema ad un'accelerazione uguale o superiore a 0,1 g in valore efficace tra 0,1 Hz e 2 kHz ed in grado di imprimere forze uguali o superiori a 50kN, misurate a “tavola vuota”;

b)

controllori numerici, combinati con “software” di collaudo a vibrazione appositamente progettato, con larghezza di banda di controllo in tempo reale superiore a 5 kHz e progettati per essere utilizzati con i sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.;

Nota tecnica:

La “larghezza di banda di controllo in tempo reale” è definita come la velocità massima alla quale il controllore può eseguire cicli completi di campionamento, elaborazione di dati e trasmissione di segnali di controllo.

c)

dispositivi di spinta per vibrazione (unità di vibrazione), con o senza amplificatori associati, in grado di imprimere una forza uguale o superiore a 50 kN, misurata a “tavola vuotÀ”, ed utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.;

d)

trutture di supporto del pezzo da collaudare ed unità elettroniche progettate per combinare più unità di vibrazione in un sistema completo in grado di fornire una forza effettiva combinata uguale o superiore a 50 kN, misurata a “tavola vuotÀ”, ed utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.

Nota tecnica:

Per “tavola vuotÀ” si intende una tavola o superficie piatta priva di accessori o di attrezzi di fissaggio.

2B116

I.A2.002

Macchine utensili, diverse da quelle specificate in 2B001.c. o 2B201.b., di rettifica aventi accuratezza di posizionamento con “tutte le compensazioni disponibili” uguale o minore (migliore) di 15 μm secondo la norma ISO 230/2 (1988) (1) o norme nazionali equivalenti su uno qualsiasi degli assi lineari.

2B001.c.

2B201.b.

I.A2.002a

Componenti e dispositivi di controllo numerico, progettati appositamente per le macchine utensili specificate in 2B001, 2B201 o I.A2.002.

 

I.A2.003

Macchine di bilanciamento e relative apparecchiature, come segue:

a)

macchine di bilanciamento progettate o modificate per apparecchiature dentistiche o altre apparecchiature mediche, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

che non siano in grado di bilanciare rotori/assiemi aventi massa superiore a 3 kg;

2.

che siano in grado di bilanciare rotori/assiemi a velocità superiore a 12 500 rpm;

3.

che siano in grado di effettuare correzioni di equilibratura su due o più piani;

4.

che siano in grado di realizzare l'equilibratura sino a uno sbilanciamento specifico residuo di 0,2 g mm per kg di massa rotante;

b)

teste indicatrici progettate o modificate per essere utilizzate con le macchine specificate in a.

Nota tecnica:

“Le teste indicatrici”sono conosciute talvolta come strumentazione per il bilanciamento.

2B119

I.A2.004

Manipolatori a distanza che possono essere usati per azioni a distanza nelle operazioni di separazione radiochimica o nelle celle calde, diversi da quelli specificati in 2B225, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a)

capacità di penetrazione uguale o superiore a 0,3 m della parete della cella calda (operazione attraverso la parete); o

b)

capacità di superare la sommità della parete di una cella calda di spessore uguale o superiore a 0,3 m (funzionamento sopra la parete).

Nota tecnica:

I manipolatori a distanza consentono di effettuare una traslazione delle azioni di un operatore umano ad un braccio operante a distanza e a dispositivi terminali. Possono essere del tipo “asservito” o azionati tramite leva di comando o tastiera.

2B225

I A2.005

Forni per trattamento termico in atmosfera controllata o forni di ossidazione in grado di funzionare a temperature superiori a 400 °C

Nota: In questa voce non rientrano i forni a tunnel con trasporto a rulli o carrelli, i forni a tunnel con nastro trasportatore, i forni di tipo a spinta o forni a navetta, progettati appositamente per la produzione di vetro, ceramica per stoviglie e ceramica strutturale.

2B226

2B227

I.A2.006

Non utilizzato

 

I.A2.007

“Trasduttori di pressione”, diversi da quelli definiti in 2B230, in grado di misurare pressioni assolute in qualsiasi punto della gamma compresa tra 0 e 200 kPa, e aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

a)

elementi sensibili alla pressione costituiti o protetti da “Materiali resistenti alla corrosione dell'esafluoruro di uranio (UF6)” e

b)

aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

fondo scala inferiore a 200 kPa e “precisione” migliore di ± 1 % (fondo scala), o

2.

fondo scala uguale o superiore a 200 kPa e “precisione” migliore di 2 kPa.

Nota tecnica:

Ai fini di 2B230, nella nozione di “precisione” rientrano la non linearità, l'isteresi e la ripetibilità a temperatura ambiente.

2B230

I.A2.008

Contattori liquido-liquido (miscelatori separatori, colonne pulsate e contattori centrifughi); e distributori di liquidi, distributori di vapore o collettori di liquidi progettati per tali apparecchiature, aventi tutte le superfici in diretto contatto con la sostanza chimica da trattare/le sostanze chimiche trattate ricavate da uno qualunque dei materiali seguenti:

a)

leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

b)

fluoropolimeri;

c)

vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

d)

grafite o “grafite di carbonio”;

e)

nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

f)

tantalio o leghe di tantalio;

g)

titanio o leghe di titanio;

h)

zirconio o leghe di zirconio, oppure

i)

acciai inossidabili.

Nota tecnica:

La “grafite di carbonio” è una miscela formata da carbonio amorfo e grafite, contenente in peso almeno l'8 % di grafite.

2B350.e.

I.A2.009

Attrezzature e componenti industriali, diversi da quelli specificati alla voce 2B350.d., quali:

Scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l'area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m2 e inferiore a 30 m2; e tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione, aventi tutte le superfici a diretto contatto con il fluido/i fluidi costituite da uno dei materiali seguenti:

a)

leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

b)

fluoropolimeri;

c)

vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

d)

grafite o “grafite di carbonio”;

e)

nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

f)

tantalio o leghe di tantalio;

g)

titanio o leghe di titanio;

h)

zirconio o leghe di zirconio;

i)

carburo di silicio;

j)

carburo di titanio; oppure

k)

acciai inossidabili.

Nota: In questa voce non rientrano i radiatori per veicoli.

Nota tecnica:

I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore.

2B350.d.

I.A2.010

Pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, diverse da quelle specificate in 2B350.i, adatte per fluidi corrosivi e aventi una portata massima specificata dal costruttore superiore a 0,6 m3/ora o pompe a vuoto aventi portata massima specificata dal costruttore superiore a 5 m3/ora [alle condizioni standard di temperatura (273 K o 0 °C) e di pressione (101,3 kPa)]; involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei seguenti materiali:

a)

leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

b)

ceramica;

c)

ferrosilicio;

d)

fluoropolimeri;

e)

vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

f)

grafite o “grafite di carbonio”;

g)

nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

h)

tantalio o leghe di tantalio;

i)

titanio o leghe di titanio;

j)

zirconio o leghe di zirconio,

k)

niobio (columbio) o leghe di niobio;

l)

acciaio inossidabile; oppure

m)

leghe di alluminio.

Nota tecnica:

I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo delle pompe.

2B350.i.

I.A2.011

“Separatori centrifughi”, diversi da quelli specificati in 2B352.c., in grado di effettuare una separazione continua senza la propagazione di aerosol e costruiti con:

a)

leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

b)

fluoropolimeri;

c)

vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

d)

nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

e)

tantalio o leghe di tantalio;

f)

titanio o leghe di titanio; o

g)

zirconio o leghe di zirconio.

Nota tecnica:

I “separatori centrifughi” includono i decantatori.

2B352.c.

I.A2.012

Filtri sinterizzati metallici, diversi da quelli specificati in 2B352.d., di nichelio o leghe di nichelio contenenti il 40 % o più in peso di nichelio.

2B352.d.

I.A2.013

Macchine per tornitura in lastra e fluotornitura, diverse da quelle specificate in 2B009, 2B109 o 2B209, e componenti appositamente progettati per dette macchine.

Nota tecnica:

Ai fini della presente voce, sono considerate macchine di fluotornitura anche le macchine che combinano la funzione di tornitura in lastra e di fluotornitura.

2B009

2B109

2B209

MATERIALI ELETTRONICI

I.A3.   Beni

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

I.A3.001

Alimentatori in corrente continua ad alta tensione, diversi da quelli specificati in 0B001.j.5. o 3A227, aventi le due caratteristiche seguenti:

a)

in grado di erogare costantemente, per un periodo di 8 ore, una tensione uguale o superiore a 10 kV con potenza di uscita uguale o superiore a 5kW con o senza sweeping; e

b)

stabilità della tensione o della corrente migliore dello 0,1 % per un periodo di 4 ore.

0B001.j.5.

3A227

I.A3.002

Spettrometri di massa, diversi da quelli specificati in 0B002.g o 3A233, in grado di misurare ioni di unità di massa atomica uguale o superiore a 200 e aventi una risoluzione migliore di 2 parti su 200, come segue, e loro sorgenti di ioni:

a)

spettrometri di massa a plasma ad accoppiamento induttivo (ICP/MS);

b)

spettrometri di massa con scarica a bagliore (GDMS);

c)

spettrometri di massa a ionizzazione termica (TIMS);

d)

spettrometri di massa a bombardamento di elettroni aventi una camera sorgente costruita, placcata o rivestita con “materiali resistenti alla corrosione da UF6”;

e)

spettrometri di massa a fascio molecolare aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

camera sorgente costruita, placcata o rivestita con acciaio inossidabile o molibdeno e equipaggiati con una trappola a freddo in grado di raffreddare ad una temperatura uguale o inferiore a 193 K (– 80 °C); o

2.

camera sorgente costruita, placcata o rivestita con “materiali resistenti alla corrosione da UF6”;

f)

spettrometri di massa equipaggiati con una sorgente ionica di microfluorurazione progettati per attinidi o fluoruri di attinidi.

0B002.g

3A233

I.A3.003

Variatori di frequenza o generatori, diversi da quelli specificati in 0B001.b.13 o 3A225,, nonché loro componenti e software appositamente progettati, aventi tutte le seguenti caratteristiche:

a)

uscita polifase in grado di erogare una potenza uguale o superiore a 40 W;

b)

capacità di funzionare in una gamma di frequenze comprese tra 600 Hz e 2 000 Hz, e

c)

controllo di frequenza migliore di (inferiore a) 0,1 %.

Note tecniche:

1.

I variatori di frequenza sono noti anche come convertitori, invertitori, generatori, apparecchiature di collaudo elettroniche, alimentatori a corrente alternata, unità di comando per motori a velocità variabile o unità di comando a frequenza variabile.

2.

La funzionalità specificata in questa voce può essere soddisfatta mediante talune apparecchiature commercializzate come apparecchiature di collaudo elettroniche, alimentatori a corrente alternata, unità di comando per motori a velocità variabile o unità di comando a frequenza variabile.

0B001.b.13.

3A225

I.A3.004

Spettrometri e diffrattometri, progettati per la prova orientativa o l'analisi qualitativa della composizione elementare di metalli o leghe senza decomposizione chimica del materiale.

 

SENSORI E LASER

I.A6.   Beni

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

I.A6.001

Barre di ittrio-alluminio granato (YAG).

 

I.A6.002

Apparecchiature e componenti ottici, diversi da quelli specificati in 6A002 o 6A004.b, come segue:

Apparecchiature ottiche a infrarossi nella gamma di lunghezza d’onda 9 μm-17 μm e loro componenti, tra cui quelli di tellururo di cadmio (CdTe).

6A002

6A004.b.

I.A6.003

Correttori del fronte d'onda, diversi dagli specchi specificati in 6A004.a, 6A005.e o 6A005.f., da usare con un raggio laser di diametro superiore a 4 mm, e loro componenti appositamente progettati, tra cui sistemi di controllo, sensori per il fronte di fase e “specchi deformabili”, compresi gli specchi bimorfi.

6A004.a.

6A005.e.

6A005.f.

I.A6.004

Laser ad argon ionizzato, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5, 6A005 e o 6A205.a., aventi un’energia di uscita pari o superiore a 5 W.

0B001.g.5.

6A005.a.6.

6A205.a.

I.A6.005

“Laser” a semiconduttore, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5., 0B001.h.6. o 6A005.b., e relativi componenti, come segue:

a)

laser a semiconduttore singoli, ciascuno con una potenza di uscita maggiore di 200 mW, in quantità superiori a 100;

b)

cortine di laser a semiconduttore con una potenza di uscita maggiore di 20 W.

Note:

1.

I “laser” a semiconduttore vengono chiamati comunemente diodi “laser”.

2.

Questa voce non contempla i diodi “laser” con lunghezza d'onda compresa nella gamma 1,2 μm -2,0 μm.

0B001.g.5.

0B001.h.6.

6A005.b.

I.A6.006

“Laser” a semiconduttore accordabili e cortine di laser a semiconduttore accordabili, diversi da quelli specificati in 0B001.h.6. o 6A005.b., con lunghezza di onda tra 9 μm e 17 μm, e pile di allineamenti di “laser” a semiconduttore contenenti almeno un allineamento di “laser” a semiconduttore accordabile di tale lunghezza di onda.

Nota:

I “laser” a semiconduttore vengono chiamati comunemente diodi “laser”.

0B001.h.6.

6A005.b.

I.A6.007

“Laser”“accordabili” allo stato solido, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5., 0B001.h.6. o 6A005.c.1., come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a)

laser in titanio-zaffiro,

b)

laser in alessandrite.

0B001.g.5.

0B001.h.6.

6A005.c.1.

I.A6.008

“Laser” (diversi da quelli a vetro) drogati al neodimio, diversi da quelli specificati in 6A005.c.2.b., con lunghezza di onda di uscita superiore a 1,0 μm ma non superiore a 1,1 μm e energia di uscita superiore a 10 J per impulso.

6A005.c.2.b.

I.A6.009

Componenti di dispositivi acusto-ottici, come segue:

a)

tubi di immagine e dispositivi di immagine allo stato solido con una frequenza di ricorrenza uguale o superiore a 1 kHz;

b)

componenti a frequenza di ripetizione;

c)

celle di Pockels.

6A203.b.4.

I.A6.010

Apparecchi da ripresa resistenti alle radiazioni o loro lenti, diversi da quelli di cui alla voce 6A203.c., appositamente progettati o previsti per resistere ad una dose di radiazioni totale superiore a 50 × 103 Gy (silicio) [5 x 106rad (silicio)] senza degradazione funzionale.

Nota tecnica:

Il termine Gy(silicio) si riferisce all'energia, espressa in Joule per Kg, assorbita da un campione di silicio non schermato esposto a radiazioni ionizzanti.

6A203.c.

I.A6.011

Oscillatori ed amplificatori laser ad impulsi a coloranti accordabili, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5, 6A005 o 6A205.c., aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a)

lunghezza d'onda compresa tra 300 nm e 800 nm;

b)

potenza di uscita media superiore a 10 W ma non superiore a 30 W;

c)

cadenza di ripetizione superiore a 1 kHz; e

d)

larghezza di impulso inferiore a 100 ns.

Nota:

Questa voce con contempla gli oscillatori monomodo.

0B001.g.5.

6A005

6A205.c.

I.A6.012

“Laser” ad impulsi ad anidride carbonica, diversi da quelli specificati in 0B001.h.6., 6A005.d. o 6A205.d., aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a)

lunghezza d'onda compresa tra 9 μm e 11 μm;

b)

cadenza di ripetizione superiore a 250 Hz;

c)

potenza di uscita media superiore a 100 W ma non superiore a 500 W; e

d)

larghezza di impulso inferiore a 200 ns.

0B001.h.6.

6A005.d.

6A205.d.

MATERIALE AVIONICO E DI NAVIGAZIONE

I.A7.   Beni

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

I.A7.001

Sistemi di navigazione inerziali e loro componenti appositamente progettati, come segue:

a)

Sistemi di navigazione inerziale omologati per essere utilizzati su aeromobili civili dalle autorità dell'aviazione civile di uno Stato partecipante all'intesa di Wassenaar, e loro componenti appositamente progettati, come segue:

1.

sistemi di navigazione inerziale (cardanici o vincolati) ed apparecchiature inerziali progettati per “aeromobili”, veicoli terrestri, natanti (di superficie o sommergibili) o “veicoli spaziali” per l'assetto, la guida o il controllo, nonché loro componenti appositamente progettati, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

errore di navigazione (solo inerziale) dopo un normale allineamento di 0,8 miglia nautiche per ora “errore circolare probabile” (CEP) o inferiore (migliore), o

b.

specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare superiori a 10 g;

2.

sistemi di navigazione inerziale ibridi integrati con sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) o con sistemi di “navigazione con riferimenti a basi di dati” (“DBRN”) per l'assetto, la guida o il controllo dopo un normale allineamento, aventi una precisione di posizione di navigazione inerziale inferiore a (migliore di) un “errore circolare probabile” (CEP) di 10 m dopo la perdita del segnale GNSS o “DBRN” per un massimo di quattro minuti;

3.

apparecchiature inerziali per il puntamento azimuth, rotta o nord, nonché loro componenti appositamente progettati, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

progettati per avere una precisione di puntamento azimuth, rotta o nord, uguale o inferiore a (migliore di) 6 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine, o

b.

progettati per avere un livello di shock non operativo uguale o superiore a 900 g con durata uguale o superiore a 1 millisecondo.

b)

Sistemi di teodoliti in cui sono incorporate apparecchiature inerziali appositamente progettate per rilevamenti a uso civile e per avere una precisione di puntamento azimuth, rotta o nord, uguale o inferiore a (migliore di) 6 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine, e loro componenti appositamente progettati.

c)

Apparecchiature inerziali o altre apparecchiature che utilizzano accelerometri specificati in 7A001 o 7A101 dove tali accelerometri sono appositamente progettati e sviluppati come sensori per misurazioni durante la perforazione (MWD, Measurement While Drilling) da utilizzare nelle operazioni a fondo pozzo.

Nota: I parametri di cui ai punti a.1. e a.2. sono applicabili in presenza di una qualsiasi delle condizioni ambientali seguenti:

1.

vibrazione casuale di ingresso con una grandezza globale di 7,7 g in valore efficace nella prima mezz'ora ed una durata di collaudo totale di un'ora e mezzo per asse in ciascuno dei tre assi perpendicolari se la vibrazione casuale è conforme alle caratteristiche seguenti:

a.

valore costante di densità spettrale di potenza (PSD) di 0,04 g2/Hz in un intervallo di frequenze comprese tra 15 e 1 000 Hz; e

b.

attenuazione della densità spettrale di potenza con frequenze comprese tra 0,04 g2/Hz e 0,01 g2/Hz in un intervallo di frequenze comprese tra 1 000 a 2 000 Hz;

2.

rapporto di rollio e di imbardata uguale o superiore a +2,62 radianti/s (150 gradi/s); oppure

3.

conforme alle norme nazionali equivalenti a quelle di cui ai precedenti punti 1 o 2.

Note tecniche:

1.

a.2. si riferisce a sistemi in cui i sistemi di navigazione inerziale ed altri aiuti alla navigazione indipendenti sono inseriti (integrati) in un’unità singola per assicurare migliori prestazioni.

2.

“Errore circolare probabile” (CEP): in una distribuzione circolare normale il raggio del cerchio contenente il 50 % delle singole misurazioni effettuate, o il raggio del cerchio entro il quale esiste il 50 % delle probabilità di essere situati.

7A001

7A003

7A101

7A103

MATERIALE AEROSPAZIALE E PROPULSIONE

I.A9.   Beni

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

I.A9.001

Bulloni esplosivi.

 

B.   SOFTWARE

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

I.B.001

Software necessario per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo degli articoli elencati nella parte A. (Beni).

 

C.   TECNOLOGIE

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

I.C.001

Tecnologie necessarie per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo degli articoli elencati nella parte A. (Beni).

 

»

(1)  costruttori che calcolano la precisione di posizionamento in base alla norma ISO 230/2 (1997) dovrebbero consultare le competenti autorità dello Stato membro in cui sono stabiliti.


ALLEGATO II

«ALLEGATO IV

Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 1

A.

Persone fisiche:

(1)

Han Yu-ro. Funzione: direttore della Korea Ryongaksan General Trading Corporation. Altre informazioni: partecipa al programma nordcoreano sui missili balistici. Data di designazione: 16.7.2009.

(2)

Hwang Sok-hwa. Funzione: direttore del General Bureau of Atomic Energy (GBAE). Altre informazioni: partecipa al programma nucleare nordcoreano in qualità di capo dell'esecutivo della direzione scientifica del General Bureau of Atomic Energy; è membro del comitato scientifico del Joint Institute for Nuclear Research. Data di designazione: 16.7.2009.

(3)

Ri Hong-sop. Anno di nascita: 1940. Funzione: ex direttore del Centro di ricerca nucleare di Yongbyon. Altre informazioni: ha organizzato tre impianti fondamentali che contribuiscono alla produzione di plutonio di qualità militare: l'impianto di produzione del combustibile, il reattore nucleare e la centrale di trattamento del combustibile esaurito. Data di designazione: 16.7.2009.

(4)

Ri Je-son (alias Ri Che-son). Anno di nascita: 1938. Funzione: direttore del General Bureau of Atomic Energy (GBAE), il principale organismo responsabile del programma nucleare della Corea del Nord. Altre informazioni: contribuisce a numerosi progetti nucleari, tra cui la gestione del General Bureau of Atomic Energy, del Centro di ricerca nucleare di Yongbyon e della Namchongang Trading Corporation. Data di designazione: 16.7.2009.

(5)

Yun Ho-jin (alias Yun Ho-chin). Data di nascita: 13.10.1944. Funzione: direttore della Namchongang Trading Corporation. Altre informazioni: organizza l'importazione dei prodotti necessari al programma di arricchimento dell'uranio. Data di designazione: 16.7.2009.

B.

Persone giuridiche, entità e organismi:

(1)

Korea Mining Development Trading Corporation (nota anche come (a) CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; (b) EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; (c) DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; (d) “KOMID”). Indirizzo: Central District, Pyongyang, RPDC. Altre informazioni: principale organismo dedito al commercio di armi e principale esportatore di merci e attrezzature collegate ai missili balistici e alle armi convenzionali. Data di designazione: 24.4.2009.

(2)

Korea Ryonbong General Corporation (nota anche come (a) KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION; (b) LYONGAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION). Indirizzo: Pot'onggang District, Pyongyang, RPDC; Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Repubblica popolare democratica di Corea. Altre informazioni: conglomerato specializzato negli acquisti per il settore della difesa della RPDC e nell'assistenza alle vendite di materiale militare del paese. Data di designazione: 24.4.2009.

(3)

Tanchon Commercial Bank (nota anche come (a) CHANGGWANG CREDIT BANK; (b) KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK). Indirizzo: Saemul 1-Dong Pyongchon District, Pyongyang, RPDC. Altre informazioni: Principale entità finanziaria nordcoreana per le vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi. Data di designazione: 24.4.2009.

(4)

General Bureau of Atomic Energy (GBAE, dipartimento generale dell'energia atomica) (noto anche come Department of Atomic Energy (GDAE)). Indirizzo: Haeudong, Pyongchen District, Pyongyang, Repubblica popolare democratica di Corea. Altre informazioni: il GBAE è responsabile del programma nucleare della Corea del Nord, che coinvolge il Centro di ricerche nucleari di Yongbyon e il suo reattore di ricerca di produzione di plutonio di 5 megawatt elettrici (25 megawatt termici) e i relativi impianti di produzione di combustibile e trattamento di combustibile esaurito. Il Bureau partecipa alle riunioni e alle discussioni relative alle attività nucleari dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica. Questo organismo nordcoreano è il principale responsabile dell'organizzazione dei programmi nucleari, tra cui l'organizzazione del Centro di ricerche nucleari di Yongbyon. Data di designazione: 16.7.2009.

(5)

Hong Kong Electronics (nota anche come Hong Kong Electronics Kish Co.). Indirizzo: Sanaee St., Kish Island, Iran. Altre informazioni: (a) società di proprietà della Tanchon Commercial Bank e la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID), o da queste controllata o che sostiene di agire per conto o a nome di queste; (b) a partire dal 2007 ha trasferito milioni di dollari di fondi legati ad attività di proliferazione a nome della Tanchon Commercial Bank e della Komid (che il comitato ONU per le sanzioni ha designato nell'aprile 2009). La Hong Kong Electronics ha facilitato i movimenti di fondi dall'Iran verso la Corea del Nord per conto della KOMID. Data di designazione: 16.7.2009.

(6)

Korea Hyoksin Trading Corporation (nota anche come Korea Hyoksin Export And Import Corporation). Indirizzo: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Repubblica popolare democratica di Corea. Altre informazioni: (a) società della Corea del Nord con sede a Pyonyang; (b) dipende dalla Korea Ryonbong General Corporation (che il comitato ONU per le sanzioni ha designato nell'aprile 2009) e partecipa alla fabbricazione di armi di distruzione di massa. Data di designazione: 16.7.2009.

(7)

Korean Tangun Trading Corporation. Altre informazioni: (a) società della Corea del Nord con sede a Pyonyang; (b) la Korea Tangun Trading Corporation dipende dalla Second Academy of Natural Sciences della Repubblica popolare democratica di Corea; è direttamente responsabile dell'acquisto di merci e tecnologie utilizzate per i programmi di ricerca e sviluppo del paese nel settore della difesa, compresi (ma non esclusivamente) programmi ed acquisti relativi ad armi di distruzione di massa e vettori, ovverosia gli ambiti che sono soggetti a controllo o vietati conformemente ai regimi multilaterali di controllo applicabili. Data di designazione: 16.7.2009.

(8)

Namchongang Trading Corporation (nota anche come (a) NCG,( b) Namchongang Trading, (c) Nam Chon Gang Corporation, (d) Nomchongang Trading Co., (e) Nam Chong Gan Trading Corporation). Altre informazioni: (a) società della Corea del Nord con sede a Pyonyang; (b) la Namchongang è una società nordcoreana di import-export che dipende dal General Bureau of Atomic Energy. Essa ha partecipato all'acquisto di pompe a vuoto di origine giapponese che sono state individuate in un impianto nucleare del paese oltre che ad acquisti di prodotti dell'industria nucleare in associazione ad un cittadino tedesco. Essa ha inoltre partecipato, a partire dalla fine degli anni 90, all'acquisto di tubi di alluminio e di altri materiali specifici adatti ad un programma di arricchimento dell'uranio. Il rappresentante di tale società è un ex-diplomatico che è stato il rappresentante della Corea del Nord all'epoca dell'ispezione degli impianti nucleari di Yongbyon da parte dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) nel 2007. Alla luce delle precedenti attività di proliferazione del paese, le attività di proliferazione della Namchongang destano forti preoccupazioni. Data di designazione: 16.7.2009.»


ALLEGATO III

«ALLEGATO V

ELENCO DELLE PERSONE DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2

A.   Persone fisiche

#

Nome (ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità

Motivi

1.

CHANG Song-taek (pseudonimo JANG Song-Taek)

Data di nascita: 02.02.1946 o 06.02.1946 o 23.02.1946 (provincia di Hamgyong Nord)

Passaporto n. (come 2006): PS 736420617

Membro della commissione nazionale di difesa. Direttore del dipartimento amministrazione del partito dei lavoratori della Corea

2.

CHON Chi Bu

 

Membro dell'ufficio generale dell'energia atomica, ex direttore tecnico di Yongbyon.

3.

CHU Kyu-Chang (pseudonimo JU Kyu-Chang)

Data di nascita: tra il 1928 e il 1933

Primo vicedirettore del dipartimento dell'industria di difesa (programma balistico), Partito dei lavoratori della Corea, membro della Commissione nazionale di difesa.

4.

HYON Chol-hae

Data di nascita: 1934 (Manciuria, Cina)

Vicedirettore del dipartimento di politica generale delle forze armate popolari (Consigliere militare di Kim Jong Il).

5.

JON Pyong-ho

Data di nascita: 1926

Segretario del comitato centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, capo del dipartimento dell'industria delle forniture militari presso il comitato centrale che controlla il secondo comitato economico del comitato centrale, membro della Commissione nazionale di difesa.

6.

KIM Tong-un

Data di nascita: 1936

Numero di passaporto: 554410660

Direttore dell' “Ufficio 39” del comitato centrale del partito dei lavoratori che è coinvolto nel finanziamento della proliferazione.

7.

KIM-Yong-chun (pseudonimo Young-chun)

Data di nascita: 04.03.1935

Vice presidente della commissione nazionale di difesa, ministro delle forze armate popolari. Consigliere speciale di Kim Jong Il per la strategia nucleare.

8.

O Kuk-Ryol

Data di nascita: 1931 (provincia di Jilin, Cina)

Vice presidente della commissione nazionale di difesa, incaricato della supervisione dell'acquisto all'estero di tecnologia di punta per programmi nucleari e balistica.

9.

PAEK Se-bong

Data di nascita: 1946

Presidente del secondo comitato economico (responsabile del programma balistico) del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea. Membro della commissione nazionale di difesa.

10.

PAK Jae-gyong (pseudonimo Chae-Kyong)

Data di nascita: 1933

Numero di passaporto: 554410661

Vicedirettore del dipartimento di politica generale delle forze armate popolari e vicedirettore dell'ufficio logistica delle forze armate popolari (Consigliere militare di Kim Jong Il).

11.

PYON Yong Rip (pseudonimo Yong-Nip)

Data di nascita: 20.09.1929

Numero di passaporto: 645310121 (rilasciato il 13.09.2005)

Presidente dell'accademia della scienza che è coinvolta nella ricerca biologica per le armi di distruzione di massa.

12.

RYOM Yong

 

Direttore dell'ufficio generale dell'energia atomica (entità designata dalle Nazioni Unite), incaricato delle relazioni internazionali.

13.

SO Sang-kuk

Data di nascita: tra il 1932 e il 1938

Capo del dipartimento di fisica nucleare, Università Kim Il Sung.


B.   Entità e organismi

#

Nome (ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità

Motivi

1.

Centro di ricerca nucleare di Yongbyon

 

Centro di ricerca che ha partecipato alla produzione di plutonio di qualità militare. Il centro dipende dall'ufficio generale dell'energia atomica (entità designata dalle Nazioni Unite, 16.7.2009).

2.

Korea Pugang mining and machinery corporation ltd

 

Filiale di Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dalle Nazioni Unite, 24.4.2009), provvede alla gestione di fabbriche di produzione di polvere di alluminio che può essere utilizzata nel settore dei missili.

3.

Korean Ryengwang trading corporation

 

Filiale di Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dalle Nazioni Unite, 24.4.2009).

4.

Sobaeku United Corp (pseudonimo Sobaeksu United Corp)

 

Società di Stato, coinvolta nella ricerca o acquisizione di prodotti o attrezzature sensibili. Possiede vari giacimenti di grafite naturale che riforniscono di materie prime due fabbriche di trasformazione che producono in particolare blocchi di grafite utilizzabili nel settore balistico.»


ALLEGATO IV

«ALLEGATO VI

ELENCO DEGLI ENTI FINANZIARI E CREDITIZI, DELLE SUCCURSALI E FILIALI, DI CUI ALL'ARTICOLO 11 BIS »


23.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/26


REGOLAMENTO (UE) N. 1284/2009 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2009

che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafi 1 e 2,

vista la posizione comune 2009/788/PESC del Consiglio, del 27 ottobre 2009, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea (1), modificata dalla decisione 2009/1003/PESC del Consiglio del 22 dicembre 2009,

Vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La posizione comune 2009/788/PESC dispone determinate misure restrittive nei confronti dei membri del Consiglio nazionale per la democrazia e lo sviluppo (CNDS) e dei soggetti ad essi associati, responsabili della repressione violenta del 28 settembre 2009 o della situazione di stallo politico in cui versa il paese.

(2)

Tali misure comprendono sia il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi elencati nell'allegato della posizione comune, che il divieto di fornire assistenza tecnica e finanziaria e altri servizi pertinenti ad attrezzature militari a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo della Repubblica di Guinea o da usare nel territorio di questo paese. Le misure includono anche un divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di attrezzature nella Repubblica di Guinea che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna.

(3)

Tali misure rientrano nell'ambito del trattato e, pertanto, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede una normativa a livello dell'Unione, nella misura in cui esse riguardano l'Unione.

(4)

Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (2), e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (3).

(5)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«attrezzature che potrebbero essere utilizzate ai fini di repressione interna», le merci di cui all’allegato I;

b)

«assistenza tecnica», qualsiasi supporto tecnico di riparazione, sviluppo, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere in particolare la forma di istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o della capacità o servizi di consulenza, comprese le forme verbali di assistenza;

c)

«servizi di intermediazione», le attività di persone, entità e società che agiscono da intermediari acquistando, vendendo o disponendo il trasferimento di beni e tecnologie o che negoziano o organizzano transazioni che comportano il trasferimento di beni o tecnologie;

d)

«fondi», le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, ivi compresi, sebbene in via non esaustiva:

i)

contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;

ii)

depositi presso istituti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli obbligazionari;

iii)

titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivativi;

iv)

interessi, dividendi o altri redditi o plusvalore derivanti o generati dalle attività;

v)

crediti, diritti di compensazione, garanzie, fideiussioni e altri impegni finanziari;

vi)

lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione;

vii)

documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

e)

«congelamento di fondi», il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i fondi o avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;

f)

«risorse economiche», le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

g)

«congelamento delle risorse economiche», il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche;

h)

«territorio dell'Unione», i territori a cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.

Articolo 2

È vietato:

a)

vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature che potrebbero essere utilizzate ai fini di repressione interna, originarie o meno dell'Unione a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo nella Repubblica di Guinea o destinate ad essere utilizzate in tale paese;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti alle attrezzature di cui alla lettera a), a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo nella Repubblica di Guinea o destinati ad essere utilizzati in tale paese;

c)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti alle attrezzature di cui alla lettera a), a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo nella Repubblica di Guinea o destinati ad essere utilizzati in tale paese;

d)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a), b) o c).

Articolo 3

È vietato:

a)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti a beni e tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (4) o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni inseriti in tale elenco a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo nella Repubblica di Guinea o destinati ad essere utilizzati in tale paese;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti a beni e tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o fornire l'assistenza tecnica connessa a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo nella Repubblica di Guinea o destinati ad essere utilizzati in tale paese;

c)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) e b).

Articolo 4

1.   In deroga agli articoli 2 e 3, le autorità competenti degli Stati membri indicate ai siti web elencati nell’allegato III possono autorizzare:

a)

la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna, purché siano destinate unicamente all'uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dell'Unione europea, ovvero ad operazioni di gestione delle crisi da parte dell'Unione europea e dell'ONU;

b)

la concessione di finanziamenti, la prestazione di assistenza finanziaria, di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attrezzature o programmi e operazioni di cui alla lettera a);

c)

la concessione di finanziamenti, la prestazione di assistenza finanziaria,di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti a materiale militare non letale destinato unicamente all’uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale dell’ONU e dell’Unione, o alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell’Unione europea e dell’ONU;

d)

la concessione di finanziamenti, la prestazione di assistenza finanziaria, di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti a veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difese balistiche, destinati esclusivamente alla protezione del personale dell’Unione europea e dei suoi Stati membri nella Repubblica di Guinea.

2.   Nessuna autorizzazione è concessa per le attività che hanno già avuto luogo.

Articolo 5

Gli articoli 2 e 3 non si applicano all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nella Repubblica di Guinea da personale dell'ONU, da personale dell’Unione europea o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e personale associato, per uso esclusivamente individuale.

Articolo 6

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, di proprietà di, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell’allegato II.

2.   È vietato mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato II fondi o risorse economiche, o destinarli a loro vantaggio.

3.   Nell'allegato II sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 3 bis della posizione comune 2009/788/PESC, come singoli membri del Consiglio nazionale per la democrazia e lo sviluppo (CNDS) o persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi associati.

4.   È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 7

I divieti di cui all'articolo 3, lettera b) e all'articolo 6, paragrafo 2 non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche e giuridiche, le entità o gli organismi che hanno messo a disposizione fondi o risorse economiche se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.

Articolo 8

1.   In deroga all'articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri di cui ai siti web elencati nell’allegato III possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione, alle condizioni che esse ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono:

a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencate nell'allegato II e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute, connesse alle prestazioni di servizi giuridici;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese di servizio connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o

d)

necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che lo Stato membro abbia comunicato a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che dovrebbe essere concessa una determinata autorizzazione.

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione dell’eventuale autorizzazione concessa a norma del paragrafo 1.

Articolo 9

1.   In deroga all'articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri di cui ai siti web elencati nell'allegato III possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima della data in cui la persona, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 6 sono stati inseriti o nell'allegato II o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale adottata prima di tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche in questione saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

c)

il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona, di un'entità o di un organismo elencato nell'allegato II; e

d)

il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione dell’eventuale autorizzazione concessa a norma del paragrafo 1.

Articolo 10

1.   L’articolo 6, paragrafo 2 non osta a che gli enti finanziari o creditizi dell'Unione accreditino sui conti congelati fondi trasferiti verso i conti della persona fisica o giuridica, entità o organismo figuranti nell'elenco, purché gli eventuali versamenti su tali siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente pertinente in merito a tali transazioni.

2.   L’articolo 6, paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o

b)

pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 3 sono stati inseriti nell'allegato II,

purché tali interessi, altri profitti, pagamenti o strumenti finanziari siano congelati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 11

Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

Articolo 12

1.   Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità o gli organismi sono tenuti a:

a)

fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i conti e gli importi congelati a norma dell'articolo 6, alle autorità competenti degli Stati membri di cui ai siti web elencati nell'allegato III per il paese in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o tramite l'autorità competente di cui ai siti web elencati nell'allegato III; e

b)

collaborare con detta autorità competente per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2.   Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione dello Stato membro interessato.

3.   Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 13

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente in merito alle misure adottate a norma del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 14

L’allegato II riporta, laddove disponibili, le informazioni sulle persone fisiche incluse nell'elenco sufficienti ad identificarle.

Tali informazioni possono riguardare:

a)

cognome e nomi, compresi gli eventuali alias e titoli;

b)

data e luogo di nascita;

c)

cittadinanza;

d)

numero del passaporto e della carta d'identità;

e)

codice fiscale e numero di previdenza sociale;

f)

sesso;

g)

indirizzo o altre informazioni sul luogo in cui si trovano;

h)

funzione o professione;

i)

data di designazione.

L'allegato II può inoltre contenere le informazioni che permettono l'identificazione di cui sopra relativi a membri della famiglia delle persone che figurano nell'elenco, a condizione che tali informazioni siano necessarie, in un caso specifico, al fine esclusivo di verificare l'identità della persona fisica in questione figurante nell'elenco.

L'allegato II indica altresì i motivi dell'inserimento nell'elenco, per esempio la funzione.

Articolo 15

1.   La Commissione è autorizzata a:

a)

modificare l'allegato II sulla base delle decisioni adottate in relazione all'allegato della posizione comune 2009/788/PESC; e

b)

modificare l'allegato III in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

2.   La Commissione motiva dettagliatamente le decisioni adottate a norma del paragrafo 1, lettera a), offrendo alla persona, all’entità o all’organismo in questione la possibilità di formulare osservazioni al riguardo.

3.   La Commissione effettua il trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento dei suoi compiti a norma del presente regolamento e conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 16

1.   Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e le notificano ogni successiva modifica.

Articolo 17

1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano nei siti web elencati nell'allegato III o mediante gli stessi.

2.   Gli Stati membri notificano le proprie autorità competenti alla Commissione immediatamente dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e le notificano ogni successiva modifica.

3.   Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per tali comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato III.

Articolo 18

Il presente regolamento si applica:

a)

nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;

b)

a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c)

a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell'Unione;

d)

a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

e)

a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno dell'Unione.

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

A. CARLGREN


(1)   GU L 281 del 28.10.2009, pag. 7.

(2)   GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(3)   GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(4)   GU C 65 del 19.3.2009, pag. 1.


ALLEGATO I

ELENCO DELLE ATTREZZATURE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, LETTERA A) E ALL'ARTICOLO 2, LETTERA A) CHE POTREBBERO ESSERE UTILIZZATE AI FINI DI REPRESSIONE INTERNA

1.

Armi da fuoco, munizioni e accessori connessi:

1.1.

armi da fuoco non sottoposte ad autorizzazione dai punti ML 1 e ML 2 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;

1.2.

munizioni specificamente progettate per le armi da fuoco elencate al punto 1.1 e loro componenti appositamente progettati;

1.3.

congegni di mira non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.

2.

Bombe e granate non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.

3.

Veicoli:

3.1.

veicoli equipaggiati con un cannone ad acqua, appositamente progettati o modificati a fini antisommossa;

3.2.

veicoli specificamente progettati o modificati per essere elettrificati onde respingere gli assalitori;

3.3.

veicoli specificamente progettati o modificati per rimuovere barricate, incluse apparecchiature da costruzione con protezione balistica;

3.4.

veicoli specificamente progettati per il trasporto dei detenuti e/o degli imputati in custodia preventiva;

3.5.

veicoli specificamente progettati per installare barriere mobili;

3.6.

componenti per i veicoli di cui ai punti da 3.1 a 3.5, specificamente progettati a fini antisommossa.

Nota 1

Questo punto non sottopone ad autorizzazione i veicoli specificamente progettati a fini antincendio.

Nota 2

Ai fini del punto 3.5 il termine «veicoli» include i rimorchi.

4.

Sostanze esplosive e attrezzature collegate:

4.1.

apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione e i relativi componenti appositamente progettati; tranne quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l'attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l'innesco di un'esplosione (ad esempio, gonfiatori degli air bag per autoveicoli, limitatori di tensione o azionatori antincendio a sprinkler).

4.2.

Cariche esplosive a taglio lineare non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.

4.3.

Altri esplosivi non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE e sostanze collegate:

a)

amatolo;

b)

nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto);

c)

nitroglicole;

d)

tetranitrato di pentaeritrite (PETN);

e)

cloruro di picrile;

f)

2,4,6 trinitrotoluene (TNT).

5.

Apparecchiature protettive non sottoposte ad autorizzazione dal punto ML 13 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE:

5.1.

giubbotto antiproiettile per la protezione da armi da fuoco e/o da taglio;

5.2.

elmetti con protezione balistica e/o protezione da antiframmentazione, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.

Nota. Questo punto non sottopone ad autorizzazione:

apparecchiature specificamente progettate per attività sportive,

apparecchiature specificamente progettate per esigenze di sicurezza sul lavoro.

6.

Simulatori, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, per la formazione nell'uso delle armi da fuoco, e software appositamente progettato.

7.

Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d'immagine, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.

8.

Filo spinato tagliente.

9.

Coltelli militari, coltelli e baionette da combattimento con lama eccedente in lunghezza i 10 cm.

10.

Apparecchiature di fabbricazione specificamente progettate per gli articoli di cui al presente elenco.

11.

Tecnologia specifica per lo sviluppo, la fabbricazione o l'uso degli articoli di cui al presente elenco.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE PERSONE, ENTITÀ E ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 6

 

Nome (ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità (funzione/titolo, data e luogo di nascita (d.d.n. e l.d.n.), numero di passaporto (Pass.)/carta d'identità …)

Motivi

1.

Capitano Moussa Dadis CAMARA

d.d.n.: 01/01/64 o 29/12/68

Pass: R0001318

Presidente del CNDD

2.

Generale di divisione Mamadouba (alias Mamadou) Toto CAMARA

d.d.n.: 01/01/46

Pass: R00009392

Ministro della sicurezza e della protezione civile

3.

Generale Sékouba KONATÉ

d.d.n.: 01/01/64

Pass: R0003405/R0002505

Ministro della difesa nazionale

4.

Colonnello Mathurin BANGOURA

d.d.n.: 15/11/62

Pass: R0003491

Ministro delle telecomunicazioni e delle nuove tecnologie dell'informazione

5.

Tenente Colonnello Aboubacar Sidiki (alias Idi Amin) CAMARA

d.d.n.: 22/10/1979

Pass: R0017873

Ministro e segretario permanente del CNDD (espulso dall'esercito il 26/01/09)

6.

Comandante Oumar BALDÉ

d.d.n.: 26/12/64

Pass: R0003076

Membro del CNDD

7.

Comandante Mamadi (alias Mamady) MARA

d.d.n.: 01/01/54

Pass: R0001343

Membro del CNDD

8.

Comandante Almamy CAMARA

d.d.n.: 17/10/75

Pass: R0023013

Membro del CNDD

9.

Tenente Colonnello Mamadou Bhoye DIALLO

d.d.n.: 01/01/56

Pass: R0001855

Membro del CNDD

10.

Capitano Koulako BÉAVOGUI

 

Membro del CNDD

11.

Tenente Colonnello della polizia Kandia (alias Kandja) MARA

Pass: R0178636

Membro del CNDD

Direttore della polizia regionale di Labé

12.

Colonnello Sékou MARA

d.d.n. 1957

Membro del CNDD

Direttore aggiunto della polizia nazionale

13.

Morciré CAMARA

d.d.n.: 01/01/49

Pass: R0003216

Membro del CNDD

14.

Alpha Yaya DIALLO

 

Membro del CNDD

Direttore nazionale delle dogane

15.

Colonnello Mamadou Korka DIALLO

d.d.n.: 19/02/62

Ministro del commercio, dell'industria e delle PMI

16.

Comandante Kelitigui FARO

d.d.n.: 03/08/72

Pass: R0003410

Ministro Segretario generale presso la presidenza della Repubblica

17.

Colonnello Fodeba TOURÉ

d.d.n.: 07/06/61

Pass: R0003417 /R0002132

Governatore di Kindia (ex Ministro della gioventù, destituito da Ministro il 7/5/09)

18.

Comandante Sceicco Sékou (alias Ahmed) Tidiane CAMARA

d.d.n. 12/05/66

Membro del CNDD

19.

Colonnello Sékou (alias Sékouba) SAKO

 

Membro del CNDD

20.

Tenente Jean-Claude dit COPLAN PIVI

d.d.n.: 01/01/60

Membro del CNDD

Ministro incaricato della sicurezza del presidente

21.

Capitano Saa Alphonse TOURÉ

d.d.n.: 03/06/70

Membro del CNDD

22.

Colonnello Moussa KEITA

d.d.n.: 01/01/66

Membro del CNDD

Ministro Segretario permanente del CNDD incaricato delle relazioni con le istituzioni repubblicane

23.

Tenente Colonnello Aïdor (alias Aëdor) BAH

 

Membro del CNDD

24.

Comandante Bamou LAMA

 

Membro del CNDD

25.

Mohamed Lamine KABA

 

Membro del CNDD

26.

Capitano Daman (alias Dama) CONDÉ

 

Membro del CNDD

27.

Comandante Aboubacar Amadou DOUMBOUYA

 

Membro del CNDD

28.

Comandante Moussa Tiégboro CAMARA

d.d.n.: 01/01/68

Pass: 7190

Membro del CNDD

Ministro presso la Presidenza incaricato dei servizi speciali della lotta antidroga e della grande criminalità

29.

Capitano Issa CAMARA

d.d.n.: 1954

Membro del CNDD

Governatore di Mamou

30.

Colonnello Dr. Abdoulaye Chérif DIABY

d.d.n. 26/02/57

Pass: 13683

Membro del CNDD

Ministro della sanità e dell'igiene pubblica

31.

Mamady CONDÉ

d.d.n.: 28/11/52

Pass.: R0003212

Membro del CNDD

32.

Sottotenente Sceicco Ahmed TOURÉ

 

Membro del CNDD

33.

Tenente Colonnello Aboubacar Biro CONDÉ

d.d.n.: 15/10/62

Pass: 2443/R0004700

Membro del CNDD

34.

Bouna KEITA

 

Membro del CNDD

35.

Idrissa CHERIF

d.d.n.: 13/11/67

Pass: R0105758

Ministro incaricato della comunicazione presso la Presidenza e Ministro della difesa

36.

Mamoudou (alias Mamadou) CONDÉ

d.d.n.: 09/12/60

Pass: R0020803

Sottosegretario di Stato, incaricato delle missioni, delle questioni strategiche e dello sviluppo sostenibile

37.

Tenente Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ

 

Aiutante di campo del Presidente

38.

Ibrahima Khalil DIAWARA

d.d.n.: 01/01/76

Pass: R0000968

Consigliere speciale di Aboubacar Chérif “Toumba” Diakité

39.

Sottotenente Marcel KOIVOGUI

 

Vice di Aboubacar Chérif “Toumba” Diakité

40.

Papa Koly KOUROUMA

d.d.n.: 03/11/62

Pass: R11914/R001534

Ministro dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile

41.

Comandante Nouhou THIAM

d.d.n.: 1960

Pass: 5180

Ispettore generale delle forze armate

Portavoce del CNDD

42.

Capitano di polizia Théodore (alias Siba) KOUROUMA

d.d.n.: 13/05/71

Pass: Service R0001204

Addetto presso il Gabinetto della Presidenza

43.

Kabinet (alias Kabiné) KOMARA

d.d.n.: 08/03/50

Pass: R0001747

Primo Ministro

44.

Capitano Mamadou SANDÉ

d.d.n.: 12/12/69

Pass: R0003465

Ministro presso la Presidenza incaricato dell'economia e delle finanze

45.

Alhassane (alias Al-Hassane) Siba ONIPOGUI

d.d.n. : 31/12/61

Pass: 5938/R00003488

Ministro presso la Presidenza incaricato del controllo di Stato

46.

Joseph KANDUNO

 

Ministro incaricato della revisione dei conti, della trasparenza e del buongoverno

47.

Fodéba (alias Isto) KÉIRA

d.d.n. : 04/06/61

Pass: R0001767

Ministro della gioventù, dello sport e della promozione occupazione dei giovani

48.

Colonnello Siba LOHALAMOU

d.d.n. : 01/08/62

Pass: R0001376

Ministro della giustizia Guardasigilli

49.

Dr. Frédéric KOLIÉ

d.d.n. : 01/01/60

Pass : R0001714

Ministro dell'amministrazione del territorio e degli affari politici

50.

Alexandre Cécé LOUA

d.d.n. :01/01/56

Pass: R0001757 /

diplomatico: R 0000027

Ministro degli affari esteri e dei guineani nel mondo

51.

Mamoudou (alias Mahmoud) THIAM

d.d.n.:04/10/68

Pass: R0001758

Ministro delle miniere e dell'energia

52.

Boubacar BARRY

d.d.n.: 28/05/64

Pass: R0003408

Ministro di Stato presso la Presidenza incaricato dell'edilizia, dell'assetto territoriale e del patrimonio edilizio pubblico

53.

Demba FADIGA

d.d.n.: 01/01/52

Pass: carta di soggiorno FR365845/365857

Membro del CNDD,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario Incaricato delle relazioni fra il CNDD e il governo

54.

Mohamed DIOP

d.o.b : 01/01/63

Pass: R0001798

Membro del CNDD

Governatore di Conakry

55.

Sergente Mohamed (alias Tigre) CAMARA

 

Membro delle forze di sicurezza in servizio presso il campo della Guardia presidenziale «Koundara»

56.

Mr Habib HANN

d.d.n.: 15/12/50

Pass: 341442

Comitato di controllo e sorveglianza dei settori strategici dello Stato

57.

Ousmane KABA

 

Comitato di controllo e sorveglianza dei settori strategici dello Stato

58.

Alfred MATHOS

 

Comitato di controllo e sorveglianza dei settori strategici dello Stato

59.

Capitano Mandiou DIOUBATÉ

d.d.n.: 01/01/60

Pass: R0003622

Direttore dell'ufficio stampa della Presidenza

Portavoce del CNDD

60.

Sceicco Sydia DIABATÉ

d.d.n.: 23/04/68

Pass: R0004490

Membro delle forze armate

Direttore dei servizi d'informazione e d'investigazione presso il Ministero della difesa

61.

Ibrahima Ahmed BARRY

d.d.n.: 11/11/61

Pass: R0048243

Direttore generale della radiotelevisione guineana

62.

Alhassane BARRY

d.d.n.: 15/11/62

Pass: R0003484

Governatore della Banca centrale

63.

Roda Namatala FAWAZ

d.d.n.: 06/07/47

Pass: R0001977

Uomo d'affari legato al CNDD

64.

Dioulde DIALLO

 

Uomo d'affari legato al CNDD

65.

Kerfalla CAMARA KPC

 

«KPC» Amministratore delegato di Gui. Co. Pres

Uomo d'affari legato al CNDD

66.

Dr. Moustapha ZABATT

d.d.n.: 06/02/65

Medico e consigliere personale del Presidente

67.

Aly MANET

 

Movimento «Dadis Doit Rester»

68.

Louis M'bemba SOUMAH

 

Ministro del lavoro, della riforma amministrativa e della funzione pubblica

69.

Sceicco Fantamady CONDÉ

 

Ministro dell'informazione e della cultura

70.

Boureima CONDÉ

 

Ministro dell'agricoltura e della pastorizia

71.

Mariame SYLLA

 

Ministro del decentramento e dello sviluppo locale


ALLEGATO III

Siti web informativi delle autorità competenti di cui agli articoli 4, 8 e 9, all'articolo 10, paragrafo 1, agli articoli 12 e 17 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.government.bg

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIMARCA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

GRECIA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

SPAGNA

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAESI BASSI

www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instanties_algemeen

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTOGALLO

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm.

ROMANIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Direzione generale Relazioni esterne

Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la PESC

Unità A2. Gestione delle crisi e consolidamento della pace

CHAR 12/108

B-1049 Bruxelles

Belgio

Telefono: (+32-2) 296 61 33 / 295 55 85

Fax: (+32-2) 299 08 73


23.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/39


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1285/2009 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2009

che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga il regolamento (CE) n. 501/2009

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 giugno 2009 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 501/2009 che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 (2), che stabilisce un elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica tale regolamento.

(2)

Il Consiglio ha fornito alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità, per i quali ciò si è rivelato praticamente possibile, la motivazione del loro inserimento nell'elenco di cui al regolamento (CE) n. 501/2009. Nel caso di un gruppo una modifica della motivazione è stata fornita nell'ottobre 2009.

(3)

Mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), il Consiglio ha informato le persone, i gruppi e le entità figuranti nell'elenco di cui al regolamento (CE) n. 501/2009 di avere deciso di mantenerli nell'elenco. Il Consiglio ha altresì informato le persone, i gruppi e le entità in questione della possibilità di presentare una richiesta volta ad ottenere la motivazione del Consiglio per il loro inserimento nell'elenco, laddove una motivazione non fosse già stata loro comunicata. Nel caso di otto gruppi una modifica della motivazione è stata fornita nell'ottobre 2009 (4).

(4)

Il Consiglio ha riesaminato integralmente l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001, come prescritto dall’articolo 2, paragrafo 3, dello stesso. A tale riguardo il Consiglio ha tenuto conto delle osservazioni ad esso presentate dai soggetti interessati.

(5)

In seguito alla sentenza del Tribunale di primo grado del 30 settembre 2009 nella causa T-341/07, una persona non è stata inclusa nell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001.

(6)

Il Consiglio ha inoltre concluso che è opportuno modificare la voce che riguarda uno dei gruppi nell'elenco.

(7)

Il Consiglio ha concluso che, ad eccezione della persona di cui al considerando 5, le persone, i gruppi e le entità restanti elencati nell'allegato del presente regolamento sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per combattere il terrorismo (5), che è stata presa una decisione nei loro confronti da parte di un’autorità competente ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, di tale posizione comune e che essi dovrebbero continuare ad essere soggetti alle misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001.

(8)

È opportuno aggiornare di conseguenza l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 è sostituito dall'elenco figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 501/2009 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

A. CARLGREN


(1)   GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

(2)   GU L 151 del 16.6.2009, pag. 14.

(3)   GU C 136 del 16.6.2009, pag. 35.

(4)   GU C 261 del 31.10.2009, pag. 26.

(5)   GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.


ALLEGATO

ELENCO DELLE PERSONE, DEI GRUPPI E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1

1.   PERSONE

1.

ABOU, Rabah Naami (pseudonimo Naami Hamza; pseudonimo Mihoubi Faycal; pseudonimo Fellah Ahmed; pseudonimo Dafri Rèmi Lahdi) nato il 1.2.1966 a Algeri (Algeria) (– membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»)

2.

ABOUD, Maisi (pseudonimo «l'Abderrahmane svizzero») nato il. 17.10.1964 a Algeri (Algeria) – (membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»)

3.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (pseudonimo ABU OMRAN; pseudonimo AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim) nato il 26.6.1967 a Qatif-Bab al Shamal, (Arabia saudita), cittadinanza saudita

4.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, nato a Al Ihsa, (Arabia saudita), cittadinanza saudita

5.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16.10.1966 a Tarut, (Arabia saudita), cittadinanza saudita

6.

ARIOUA, Kamel (pseudonimo Lamine Kamel) nato il 18.8.1969 a Constantine (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

7.

ASLI, Mohamed (pseudonimo Dahmane Mohamed) nato il 13.5.1975 a Ain Taya (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

8.

ASLI, Rabah nato il 13.5.1975 a Ain Taya (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

9.

ATWA, Ali (pseudonimo BOUSLIM, Ammar Mansour; pseudonimo SALIM, Hassan Rostom), Libano, nato nel 1960 in Libano, cittadinanza libanese

10.

BOUYERI, Mohammed (pseudonimo Abu ZUBAIR; pseudonimo SOBIAR; pseudonimo Abu ZOUBAIR), nato l'8.3.1978 a Amsterdam (Paesi Bassi) – membro dell' «Hofstadgroep»

11.

DARIB, Noureddine (pseudonimo Carreto; pseudonimo Zitoun Mourad) nato il 1.2.1972 in Algeria – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

12.

DJABALI, Abderrahmane (pseudonimo Touil) nato il 1.6.1970 in Algeria – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

13.

EL FATMI, Nouredine (pseudonimo Nouriddin EL FATMI; pseudonimo Nouriddine EL FATMI; pseudonimo Noureddine EL FATMI; pseudonimo Abu AL KA'E KA'E; pseudonimo Abu QAE QAE; pseudonimo FOUAD; pseudonimo FZAD; pseudonimo Nabil EL FATMI; pseudonimo Ben MOHAMMED; pseudonimo Ben Mohand BEN LARBI; pseudonimo Ben Driss Muhand IBN LARBI; pseudonimo Abu TAHAR; pseudonimo EGGIE), nato il 15.8.1982 a Midar (Marocco), passaporto (Marocco) n. N829139 – membro dell' «Hofstadgroep»

14.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (pseudonimo AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; pseudonimo EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali) nato il 10.7.1965 oppure l'11.7.1965 a El Dibabiya, (Arabia saudita), cittadinanza saudita

15.

FAHAS, Sofiane Yacine nato il 10.9.1971 a Algeri (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

16.

IZZ-AL-DIN, Hasan (pseudonimo GARBAYA, AHMED; pseudonimo SA-ID; pseudonimo SALWWAN, Samir), Libano, nato nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese

17.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (pseudonimo ALI, Salem; pseudonimo BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; pseudonimo HENIN, Ashraf Refaat Nabith; pseudonimo WADOOD, Khalid Adbul) nato il 14.4.1965 oppure il 1.3.1964 in Pakistan, passaporto n. 488555

18.

MOKTARI, Fateh (pseudonimo Ferdi Omar) nato il 26.12.1974 a Hussein Dey (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

19.

NOUARA, Farid nato il 25.11.1973 a Algeri (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

20.

RESSOUS, Hoari (pseudonimo Hallasa Farid) nato l'11.9.1968 a Algeri (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

21.

SEDKAOUI, Noureddine (pseudonimo Nounou) nato il 23.6.1963 a Algeri (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

22.

SELMANI, Abdelghani (pseudonimo Gano) nato il 14.6.1974 a Algeri (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

23.

SENOUCI, Sofiane nato il 15.4.1971 a Hussein Dey (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

24.

TINGUALI, Mohammed (pseudonimo Mouh di Kouba) nato il 21.4.1964 a Blida (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

25.

WALTERS, Jason Theodore James (pseudonimo Abdullah; pseudonimo David), nato il 6.3.1985 a Amersfoort (Paesi Bassi), passaporto (Paesi Bassi) n. NE8146378 – membro dell' «Hofstadgroep»

2.   GRUPPI E ENTITÀ

1.

«Organizzazione Abu Nidal» – «ANO», (anche nota come «Consiglio rivoluzionario Fatah», «Brigate rivoluzionarie arabe», «Settembre nero» e «Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti»

2.

«Brigata dei martiri di Al-Aqsa»

3.

«Al-Aqsa e.V.»

4.

«Al-Takfir» e «Al-Hijra»

5.

«Aum Shinrikyo» (anche nota come «AUM», «Suprema verità Aum», «Aleph»)

6.

«Babbar Khalsa»

7.

«Partito comunista delle Filippine», incluso «New People's Army» – «NPA», Filippine

8.

«Gama'a al-Islamiyya», (anche noto come «Al-Gama'a al-Islamiyya») («Islamic Group» – «IG»)

9.

«İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» – «IBDA-C» («Fronte islamico dei combattenti del grande oriente»)

10.

«Hamas», (incluso «Hamas-Izz al-Din al-Qassem»)

11.

«Hizbul Mujahideen» – «HM»

12.

«Hofstadgroep»

13.

«Holy Land Foundation for Relief and Development» («Fondazione della Terra Santa per il soccorso e lo sviluppo»)

14.

«International Sikh Youth Federation» – «ISYF»

15.

«Kahane Chai» (anche noto come «Kach»)

16.

«Khalistan Zindabad Force» – «KZF»

17.

«Partito dei lavoratori del Kurdistan» – «PKK» (anche noto come «KADEK», anche noto come «KONGRA-GEL»)

18.

«Tigri per la liberazione della patria Tamil» – «LTTE»

19.

«Ejército de Liberaciòn Nacional» («Esercito di Liberazione Nazionale»)

20.

«Fronte di liberazione della Palestina» – «PLF»

21.

«Jihad islamica palestinese» – «PIJ»

22.

«Fronte popolare di liberazione della Palestina» – «PFLP»

23.

«Fronte popolare di liberazione della Palestina-Comando generale», (anche noto come «Comando generale del PFLP»)

24.

«Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia» – «FARC» («Forze armate rivoluzionarie della Colombia»)

25.

«Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi» – «DHKP/C», (anche noto come «Devrimci Sol» («Sinistra rivoluzionaria», «Dev Sol») («Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione»)

26.

«Sendero Luminoso» – «SL» («Sentiero luminoso»)

27.

«Stichting Al Aqsa» (pseudonimo «Stichting Al Aqsa Nederland», pseudonimo «Al Aqsa Nederland»)

28.

«Teyrbazen Azadiya Kurdistan» – «TAK», (anche noto come «Kurdistan Freedom Falcons», «Kurdistan Freedom Hawks» («Falchi per la libertà del Kurdistan»)

29.

«Autodefensas Unidas de Colombia» – «AUC» («Forze unite di autodifesa della Colombia»)


23.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/42


REGOLAMENTO (UE) N. 1286/2009 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafo 2,

vista la posizione comune 2002/402/PESC del Consiglio, del 27 maggio 2002, concernente misure restrittive nei confronti di Osama bin Laden, dei membri dell’Organizzazione Al-Qaida e dei Talibani e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associate (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La posizione comune 2002/402/PESC prevede, tra l’altro, che la Comunità europea debba adottare alcune misure restrittive, compreso il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, conformemente alle risoluzioni 1267 (1999), 1333 (2000) e 1390 (2002) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(2)

Il congelamento dei capitali e delle risorse economiche è stato attuato mediante il regolamento (CE) n. 881/2002, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (2).

(3)

Un articolo che prevedeva talune deroghe è stato inserito in tale regolamento mediante il regolamento (CE) n. 561/2003 del Consiglio del 27 marzo 2003 (3). Il periodo di non obiezione indicato in tale articolo dovrebbe essere allineato con la risoluzione 1735 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 22 dicembre 2006.

(4)

A seguito della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 3 settembre 2008 nelle cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P: sentenza della Corte (grande sezione) del 3 settembre 2008, Yassin Abdullah Kadi e Al Barakaat International Foundation contro Consiglio dell’Unione europea, Commissione delle Comunità europee, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, occorre modificare il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio onde stabilire una procedura di inserimento nell’elenco che garantisca il rispetto dei diritti della difesa, in particolare il diritto al contraddittorio.

(5)

La procedura riveduta prevede che si comunichino alla persona, all’entità, all’organismo o al gruppo in questione i motivi dell’inserimento nell’elenco, trasmessi dal comitato delle Nazioni Unite per le sanzioni contro Al-Qaeda e i Talibani, e che le/gli si dia la possibilità di formulare le sue osservazioni in merito. Lo scopo del regolamento (CE) n. 881/2002 è quello di congelare i capitali e le risorse economiche di persone, entità, organismi e gruppi che figurano nell’elenco di Al-Qaeda e Talibani compilato dalle Nazioni Unite. Poiché secondo le risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tale congelamento deve avvenire «senza indugio», questa misura deve, per sua stessa natura, sfruttare l’effetto sorpresa.

Occorre, pertanto, che la Commissione possa adottare una decisione prima di informare la persona, l’entità, l’organismo o il gruppo dei motivi dell’inserimento nell’elenco. Questi motivi, tuttavia, dovrebbero essere notificati senza indebiti ritardi alla persona, all’entità, all’organismo o al gruppo, dopo la pubblicazione della decisione, per dare alla persona, all’entità, all’organismo o al gruppo la possibilità di esprimere effettivamente la sua posizione in merito.

(6)

La Commissione dovrebbe cercare di comunicare direttamente i motivi dell’inserimento nell’elenco alla persona, all’entità, all’organismo o al gruppo. In certi casi, tuttavia, questo potrebbe risultare impossibile per l’incompletezza o la totale assenza dei recapiti. In questi casi, si dovrebbe pubblicare un avviso nella Gazzetta ufficiale per informare gli interessati delle procedure applicabili.

(7)

La Commissione dovrebbe riesaminare la propria decisione alla luce di eventuali osservazioni avanzate e in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4). Si dovrebbe procedere al riesame secondo la procedura di regolamentazione, tenendo conto delle importanti responsabilità politiche coinvolte e del carattere sensibile degli sforzi internazionali di lotta al terrorismo.

(8)

La stessa procedura dovrebbe applicarsi per le persone, le entità, gli organismi e i gruppi inseriti nell’elenco prima del 3 settembre 2008 onde rispettare i loro diritti della difesa, in particolare il diritto al contraddittorio.

(9)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (5), in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di proprietà e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti e principi.

(10)

Il presente regolamento rispetta altresì pienamente gli obblighi contratti dagli Stati membri a norma della Carta delle Nazioni Unite e della natura giuridicamente vincolante delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(11)

Lo scopo del regolamento (CE) n. 881/2002 è prevenire i crimini terroristici, compreso il finanziamento del terrorismo, per salvaguardare la pace e la sicurezza a livello internazionale. Per garantire la massima certezza del diritto all’interno dell’Unione, i nomi e le altre informazioni pertinenti relative alle persone fisiche o giuridiche, alle entità, agli organismi e ai gruppi i cui fondi devono essere congelati a norma del regolamento (CE) n. 881/2002 dovrebbero essere resi pubblici.

(12)

Qualsiasi trattamento di dati personali di persone fisiche a norma del presente regolamento dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (6), e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (7).

(13)

È opportuno chiarire il significato di determinate parole e allineare certe parti del regolamento (CE) n. 881/2002 con la formulazione standard più recente dei regolamenti sulle misure restrittive.

(14)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

1)

all’articolo 1:

a)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Per “congelamento di fondi” si intende il blocco preventivo di qualsiasi trasferimento, bonifico, alterazione, utilizzo o operazione relativi ai fondi o accesso ad essi che possa portare in qualsiasi modo a modificarne il volume, l’ammontare, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o o qualsiasi altro cambiamento che permetta l’utilizzo dei fondi, compresa la gestione di portafoglio.»;

b)

sono aggiunte le lettere seguenti:

«5.

Per “comitato per le sanzioni” si intende il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1267 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite relativa ad Al-Qaeda e ai Talibani.

6.

Per “motivazione” si intende la parte che può essere resa pubblica della memoria fornita dal comitato per le sanzioni e/o, se applicabile, la sintesi dei motivi dell’inserimento fornita dal comitato per le sanzioni.»;

2)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una persona fisica o giuridica, da un’entità, da un organismo o da un gruppo di cui all’elenco dell’allegato I.

2.   Non sono messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità, degli organismi o dei gruppi di cui all’allegato I fondi o risorse economiche.

3.   Nell’allegato I figurano le persone fisiche e giuridiche, le entità, gli organismi e i gruppi designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni in quanto associati a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani.

4.   Il divieto di cui al paragrafo 2 non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità, gli organismi o i gruppi interessati se non sapevano, né avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.»;

3)

all’articolo 2 bis, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

i)

per le decisioni a norma della lettera a), punti i), ii) o iii), il comitato per le sanzioni non ha sollevato obiezioni al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla notifica; oppure

ii)

per le decisioni a norma della lettera a), punto iv), esse sono state approvate dal comitato per le sanzioni.»;

4)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 2 ter

L’articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi dell’Unione effettuino accrediti su conti congelati quando ricevono fondi trasferiti sul conto di una persona fisica o giuridica, un’entità, un organismo o un gruppo elencati, purché tali versamenti siano anch’essi congelati. L’ente finanziario o creditizio informa senza indugio le autorità competenti in merito a tali operazioni.»;

5)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Fatte salve le competenze degli Stati membri nell’esercizio della rispettiva pubblica autorità, è vietato fornire, direttamente o indirettamente, consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse ad attività militari, comprese in particolare la formazione e l’assistenza connesse alla produzione, alla manutenzione e all’impiego di armi e materiale connesso di qualsiasi tipo, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità, organismo o gruppo di cui all’elenco dell’allegato I.»;

6)

all’articolo 5, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In particolare, si devono fornire le informazioni disponibili su fondi o risorse economiche posseduti o controllati dalle persone indicate dal comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite ed elencate nell’allegato I nei sei mesi precedenti l’entrata in vigore del presente regolamento;»;

7)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comportano alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, per l’entità o per l’organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i capitali e le risorse economiche sono stati congelati o non sono stati resi disponibili in seguito a negligenza.»;

8)

all’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione è autorizzata a:

a)

modificare all’occorrenza l’allegato I secondo la procedura di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 2, e

b)

modificare l’allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.»;

9)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 7 bis

1.   Qualora il comitato per le sanzioni o il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite decidano di inserire per la prima volta nell’elenco una persona fisica o giuridica, un’entità, un organismo o un gruppo, non appena ricevuta la motivazione dal comitato per le sanzioni la Commissione adotta senza indugio una decisione per tale inserimento nell’allegato I.

2.   Una volta adottata la decisione di cui al paragrafo 1, la Commissione trasmette senza indugio la motivazione fornita dal comitato per le sanzioni alla persona, all’entità, all’organismo o al gruppo in questione, sia direttamente, se il suo indirizzo è noto, sia a seguito della pubblicazione di un avviso, fornendo la possibilità di formulare osservazioni in merito.

3.   La Commissione riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 alla luce di eventuali osservazioni avanzate e secondo la procedura di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 2. Le osservazioni sono trasmesse al comitato per le sanzioni. La Commissione comunica l’esito del proprio riesame alla persona, all’entità, all’organismo o al gruppo in questione. L’esito del riesame è trasmesso altresì al comitato per le sanzioni.

4.   Dietro ulteriore richiesta basata su nuove prove sostanziali di rimuovere una persona, un’entità, un organismo o un gruppo dall’elenco dell’allegato I, la Commissione procede a un nuovo riesame conformemente al paragrafo 3 e secondo la procedura di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 2.

5.   Qualora le Nazioni Unite decidano di depennare dall’elenco una persona, un’entità, un organismo o un gruppo o di modificare i dati identificativi di una persona, di un’entità, di un organismo o di un gruppo che figura nell’elenco, la Commissione modifica opportunamente l’allegato I.

Articolo 7 ter

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 7 quater

1.   Le persone, le entità, gli organismi e i gruppi che sono stati inseriti nell’allegato I prima del 3 settembre 2008 e che figurano tuttora nell’elenco possono chiedere alla Commissione di comunicare loro la motivazione del loro inserimento nell’elenco. La richiesta è presentata per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione.

2.   La Commissione, non appena il comitato per le sanzioni fornisce la motivazione richiesta, la trasmette alla persona, all’entità, all’organismo o al gruppo in questione, fornendo la possibilità di formulare osservazioni in merito.

3.   La Commissione riesamina la decisione di inserire la persona, l’entità, l’organismo o il gruppo in questione nell’allegato I alla luce di eventuali osservazioni avanzate e secondo la procedura di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 2. Le osservazioni sono trasmesse al comitato per le sanzioni. La Commissione comunica l’esito del proprio riesame alla persona, all’entità, all’organismo o al gruppo in questione. L’esito del riesame è trasmesso altresì al comitato per le sanzioni.

4.   Dietro ulteriore richiesta basata su nuove prove sostanziali di rimuovere una persona, un’entità, un organismo o un gruppo dall’elenco dell’allegato I, la Commissione procede a un nuovo riesame conformemente al paragrafo 3 e secondo la procedura di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 2.

Articolo 7 quinquies

1.   La Commissione tratta i dati personali al fine di svolgere i suoi compiti a norma del presente regolamento e conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (*1).

2.   L’allegato I contiene, se disponibili, informazioni relative a persone fisiche figuranti nell’elenco, fornite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni e necessarie per verificare l’identità delle persone interessate. Tali iniziative possono riguardare:

a)

cognome e nomi, compresi gli eventuali alias e titoli;

b)

data e luogo di nascita;

c)

cittadinanza;

d)

numero del passaporto e della carta d’identità;

e)

codice fiscale e numero di previdenza sociale;

f)

genere;

g)

indirizzo o altri recapiti;

h)

funzione o professione;

i)

data di designazione di cui all’articolo 2, paragrafo 3;

Articolo 7 sexies

L’allegato I contiene, se disponibili, informazioni relative a persone giuridiche e entità fornite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni e necessarie per verificare l’identità della persona giuridica o dell’entità in questione. Tali informazioni possono riguardare:

a)

denominazione;

b)

data e luogo di nascita;

c)

il numero di registrazione;

d)

luogo principale di attività o altri recapiti;

e)

data di designazione di cui all’articolo 2, paragrafo 3.

(*1)   GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.»;"

10)

l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Il presente regolamento si applica:

a)

nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo;

b)

a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c)

a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione;

d)

a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

e)

a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità, organismo o gruppo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno dell’Unione.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

A. CARLGREN


(1)   GU L 139 del 29.5.2002, pag. 4.

(2)   GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

(3)   GU L 82 del 29.3.2003, pag. 1.

(4)   GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(5)   GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

(6)   GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(7)   GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.


23.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/47


DECISIONE 2009/1002/PESC DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2009

che modifica la posizione comune 2006/795/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 novembre 2006 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la posizione comune 2006/795/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC) (1); tale posizione comune è stata modificata dalla posizione comune 2009/573/PESC (2) che ha attuato la risoluzione 1874 (2009) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(2)

Il divieto di fornitura, vendita o trasferimento diretti e indiretti alla RPDC di taluni prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie dovrebbe includere tutti i beni a duplice uso e le tecnologie elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (3).

(3)

Il Consiglio ha identificato le persone e le entità che soddisfano i criteri di cui agli articoli 3, paragrafo 1, lettera b) e 4, paragrafo 1, lettera b), e agli articoli 3 paragrafo 1, lettera c) e 4, paragrafo 1, lettera c) della posizione comune 2006/795/PESC. Tali persone ed entità dovrebbero pertanto essere elencate negli allegati II e III della suddetta posizione comune.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la posizione comune 2006/795/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione comune 2006/795/PESC è modificata come segue:

1)

all'articolo 1, il paragrafo 1, lettera c) è sostituito dal seguente:

«c)

taluni altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa o che potrebbero contribuire alle sue attività militari, inclusi tutti i beni a duplice uso e le tecnologie elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009, del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (*1). L'Unione europea adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla presente disposizione.

(*1)   GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.» "

2)

All'articolo 4, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Sono ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche:

a)

necessari per soddisfare bisogni di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi congelati e delle risorse economiche,

purché lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato, per le persone ed entità elencate nell'allegato I, l'intenzione di autorizzare, se del caso, l'accesso a tali fondi e risorse economiche e il comitato non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.

4.   Sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche:

a)

necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al comitato e questo abbia dato la sua approvazione per le persone ed entità elencate nell'allegato I; o

b)

oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detto vincolo o decisione sia anteriore alla data in cui le persone o entità di cui al paragrafo 1 sono state designate dal Comitato per le sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio, e non vada a vantaggio di una delle persone o entità di cui al paragrafo 1, a condizione che lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al comitato per le persone ed entità elencate nell'allegato I.».

Articolo 2

Gli allegati II e III della posizione comune 2006/795/PESC sono sostituiti dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

A. CARLGREN


(1)   GU L 322 del 22.11.2006, pag. 32.

(2)   GU L 197 del 29.7.2009, pag. 111.

(3)   GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO II

A.   Elenco delle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

#

Nome (ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità

Motivi

1.

CHANG Song-taek (pseudonimo JANG Song-Taek)

Data di nascita:

2.2.1946 o 6.2.1946 o 23.2.1946

(provincia di Hamgyong Nord)

Passaporto n. (come 2006): PS 736420617

Membro della commissione nazionale di difesa. Direttore del dipartimento amministrazione del partito dei lavoratori della Corea

2.

CHON Chi Bu

 

Membro dell'ufficio generale dell'energia atomica, ex direttore tecnico di Yongbyon.

3.

CHU Kyu-Chang (alias JU Kyu-Chang)

Data di nascita: tra il 1928 e il 1933

Primo vicedirettore del dipartimento dell'industria di difesa (programma balistico), Partito dei lavoratori della Corea, membro della Commissione nazionale di difesa.

4.

HYON Chol-hae

Data di nascita:

1934 (Manciuria, Cina)

Vicedirettore del dipartimento di politica generale delle forze armate popolari (Consigliere militare di Kim Jong Il).

5.

JON Pyong-ho

Data di nascita: 1926

Segretario del comitato centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, capo del dipartimento dell'industria delle forniture militari presso il comitato centrale che controlla il secondo comitato economico del comitato centrale, membro della Commissione nazionale di difesa.

6.

KIM Yong-chun (alias Young-chun)

Data di nascita: 4.3.1935

Passaporto n. 554410660

Vice presidente della commissione nazionale di difesa, ministro delle forze armate popolari. Consigliere speciale di Kim Jong Il per la strategia nucleare.

7.

O Kuk-Ryol

Data di nascita: 1931

(provincia di Jilin, Cina)

Vice presidente della commissione nazionale di difesa, incaricato della supervisione dell'acquisto all'estero di tecnologia di punta per programmi nucleari e balistica.

8.

PAEK Se-bong

Data di nascita: 1946

Presidente del secondo comitato economico (responsabile del programma balistico) del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea. Membro della commissione nazionale di difesa.

9.

PAK Jae-gyong (alias Chae-Kyong)

Data di nascita: 1933

Passaporto n. 554410661

Vicedirettore del dipartimento di politica generale delle forze armate popolari e vicedirettore dell'ufficio logistica delle forze armate popolari (Consigliere militare di Kim Jong Il).

10.

PYON Yong Rip (alias Yong-Nip)

Date of birth: 20.9.1929

Passaporto n. 645310121

(rilasciato 13.9.2005)

Presidente dell'accademia della scienza che è coinvolta nella ricerca biologica per le armi di distruzione di massa.

11.

RYOM Yong

 

Direttore dell'ufficio generale dell'energia atomica (entità designata dalle Nazioni Unite), incaricato delle relazioni internazionali.

12.

SO Sang-kuk

Data di nascita:

tra il 1932 e il 1938

Capo del dipartimento di fisica nucleare, Università Kim Il Sung.


B.   Elenco delle entità di cui all'articolo 4, paragrafo 1), lettera b)

#

Nome (ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità

Motivi

1.

Centro di ricerca nucleare di Yongbyon

 

Centro di ricerca che ha partecipato alla produzione di plutonio di qualità militare. Il centro dipende dall'ufficio generale dell'energia atomica (entità designata dalle Nazioni Unite, 16.7.2009).

2.

Korea Pugang mining and machinery corporation ltd

 

Filiale di Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dalle Nazioni Unite, 24.4.2009, provvede alla gestione di fabbriche di produzione di polvere di alluminio che può essere utilizzata nel settore dei missili.

3.

Korean Ryengwang trading corporation

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, North Korea

Filiale di Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dalle Nazioni Unite, 24.4.2009).

4.

Sobaeku United Corp (pseudonimo Sobaeksu United Corp)

 

Società di Stato, coinvolta nella ricerca o acquisizione di prodotti o attrezzature sensibili. Possiede vari giacimenti di grafite naturale che riforniscono di materie prime due fabbriche di trasformazione che producono in particolare blocchi di grafite utilizzabili nel settore balistico.

«ALLEGATO III

A.   Elenco delle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c)

1.

KIM Tong-un

 

Direttore dell'“Ufficio 39” del Comitato centrale del partito dei lavoratori che è coinvolto nel finanziamento della proliferazione

»

23.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/51


DECISIONE 2009/1003/PESC DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2009

che modifica la posizione comune 2009/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 ottobre 2009 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2009/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea (1), in risposta alla repressione violenta da parte delle forze di sicurezza delle manifestazioni politiche svoltesi a Conakry il 28 settembre 2009.

(2)

Tenuto conto della gravità della situazione nella Repubblica di Guinea, dovrebbero essere imposte ulteriori misure restrittive contro i singoli membri del Consiglio nazionale per la democrazia e lo sviluppo (CNDS) e le persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi associate, responsabili della repressione violenta o della situazione di stallo politico in cui versa il paese.

(3)

Nell'elenco delle persone soggette a misure restrittive riportato nell'allegato della posizione comune 2009/788/PESC dovrebbero inoltre essere inserite altre persone fisiche o giuridiche, entità o organismi associati al CNDS.

(4)

È necessario un ulteriore intervento dell'Unione per attuare alcune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione comune 2009/788/PESC è così modificata:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione alla Repubblica di Guinea di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o meno di detto territorio.

2.   È vietato:

a)

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi attinenti ai prodotti di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo nella Repubblica di Guinea, o destinati ad essere ivi utilizzati;

b)

concedere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o prestare assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo nella Repubblica di Guinea, o destinati ad essere ivi utilizzati;

c)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) o b).»;

2)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1.   L'articolo 1 non si applica:

a)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di materiale militare non letale, o di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato unicamente all'uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dell'UE, ovvero ad operazioni di gestione delle crisi da parte dell'UE e dell'ONU;

b)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell’UE e dei suoi Stati membri nella Repubblica di Guinea;

c)

alla fornitura di assistenza tecnica, ai servizi di mediazione ed altri servizi connessi a tale materiale o a tali programmi e operazioni;

d)

alla concessione di finanziamenti e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi a tale materiale o a tali programmi e operazioni,

purché le esportazioni e l'assistenza in questione siano state autorizzate preventivamente dalla pertinente autorità competente.

2.   L’articolo 1 non si applica all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nella Repubblica di Guinea da personale dell'ONU, da personale dell’UE o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e personale associato, per uso esclusivamente individuale.»;

3)

all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio dei singoli membri del CNDS e delle persone ad essi associate, elencati nell'allegato.»;

4)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 3 bis

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dai singoli membri del CNDS e dalle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi associati, elencati nell'allegato.

2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato.

3.   Alle condizioni che ritiene appropriate l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencate nell'allegato e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute, connesse alla prestazione di servizi giuridici;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese di servizio connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o

d)

necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia comunicato all'autorità competente degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per cui ritiene che dovrebbe essere concessa un'autorizzazione specifica.

Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione dell'eventuale autorizzazione concessa a norma del presente paragrafo.

4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 3 bis sono stati inclusi nell'allegato, o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale adottata prima di tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

c)

il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencato nell'allegato; e

d)

il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del presente paragrafo.

5.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o

b)

pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alla presente posizione comune,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.».

Articolo 2

L'allegato della posizione comune 2009/788/PESC è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addi 22 dicembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

A. CARLGREN


(1)   GU L 281 del 28.10.2009, pag. 7.


ALLEGATO II

ELENCO DELLE PERSONE DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 3 BIS

 

Nome (ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità (funzione/titolo, data e luogo di nascita (d.d.n. e l.d.n.), numero di passaporto (Pass.)/carta d'identità …)

Motivi

1.

Capitano Moussa Dadis CAMARA

d.d.n.: 01/01/64 o 29/12/68

Pass: R0001318

Presidente del CNDD

2.

Generale di divisione Mamadouba (alias Mamadou) Toto CAMARA

d.d.n.: 01/01/46

Pass: R00009392

Ministro della sicurezza e della protezione civile

3.

Generale Sékouba KONATÉ

d.d.n.: 01/01/64

Pass: R0003405/R0002505

Ministro della difesa nazionale

4.

Colonnello Mathurin BANGOURA

d.d.n.: 15/11/62

Pass: R0003491

Ministro delle telecomunicazioni e delle nuove tecnologie dell'informazione

5.

Tenente Colonnello Aboubacar Sidiki (alias Idi Amin) CAMARA

d.d.n.: 22/10/1979

Pass: R0017873

Ministro e segretario permanente del CNDD (espulso dall'esercito il 26/01/09)

6.

Comandante Oumar BALDÉ

d.d.n.: 26/12/64

Pass: R0003076

Membro del CNDD

7.

Comandante Mamadi (alias Mamady) MARA

d.d.n.: 01/01/54

Pass: R0001343

Membro del CNDD

8.

Comandante Almamy CAMARA

d.d.n.: 17/10/75

Pass: R0023013

Membro del CNDD

9.

Tenente Colonnello Mamadou Bhoye DIALLO

d.d.n.: 01/01/56

Pass: R0001855

Membro del CNDD

10.

Capitano Koulako BÉAVOGUI

 

Membro del CNDD

11.

Tenente Colonnello della polizia Kandia (alias Kandja) MARA

Pass: R0178636

Membro del CNDD

Direttore della polizia regionale di Labé

12.

Colonnello Sékou MARA

d.d.n. 1957

Membro del CNDD

Direttore aggiunto della polizia nazionale

13.

Morciré CAMARA

d.d.n.: 01/01/49

Pass: R0003216

Membro del CNDD

14.

Alpha Yaya DIALLO

 

Membro del CNDD

Direttore nazionale delle dogane

15.

Colonnello Mamadou Korka DIALLO

d.d.n.: 19/02/62

Ministro del commercio, dell'industria e delle PMI

16.

Comandante Kelitigui FARO

d.d.n.: 03/08/72

Pass: R0003410

Ministro Segretario generale presso la presidenza della Repubblica

17.

Colonnello Fodeba TOURÉ

d.d.n.: 07/06/61

Pass: R0003417 /R0002132

Governatore di Kindia (ex Ministro della gioventù, destituito da Ministro il 7/5/09)

18.

Comandante Sceicco Sékou (alias Ahmed) Tidiane CAMARA

d.d.n. 12/05/66

Membro del CNDD

19.

Colonnello Sékou (alias Sékouba) SAKO

 

Membro del CNDD

20.

Tenente Jean-Claude dit COPLAN PIVI

d.d.n.: 01/01/60

Membro del CNDD

Ministro incaricato della sicurezza del presidente

21.

Capitano Saa Alphonse TOURÉ

d.d.n.: 03/06/70

Membro del CNDD

22.

Colonnello Moussa KEITA

d.d.n.: 01/01/66

Membro del CNDD

Ministro Segretario permanente del CNDD incaricato delle relazioni con le istituzioni repubblicane

23.

Tenente Colonnello Aïdor (alias Aëdor) BAH

 

Membro del CNDD

24.

Comandante Bamou LAMA

 

Membro del CNDD

25.

Mohamed Lamine KABA

 

Membro del CNDD

26.

Capitano Daman (alias Dama) CONDÉ

 

Membro del CNDD

27.

Comandante Aboubacar Amadou DOUMBOUYA

 

Membro del CNDD

28.

Comandante Moussa Tiégboro CAMARA

d.d.n.: 01/01/68

Pass: 7190

Membro del CNDD

Ministro presso la Presidenza incaricato dei servizi speciali della lotta antidroga e della grande criminalità

29.

Capitano Issa CAMARA

d.d.n.: 1954

Membro del CNDD

Governatore di Mamou

30.

Colonnello Dr. Abdoulaye Chérif DIABY

d.d.n. 26/02/57

Pass: 13683

Membro del CNDD

Ministro della sanità e dell'igiene pubblica

31.

Mamady CONDÉ

d.d.n.: 28/11/52

Pass.: R0003212

Membro del CNDD

32.

Sottotenente Sceicco Ahmed TOURÉ

 

Membro del CNDD

33.

Tenente Colonnello Aboubacar Biro CONDÉ

d.d.n.: 15/10/62

Pass: 2443/R0004700

Membro del CNDD

34.

Bouna KEITA

 

Membro del CNDD

35.

Idrissa CHERIF

d.d.n.: 13/11/67

Pass: R0105758

Ministro incaricato della comunicazione presso la Presidenza e Ministro della difesa

36.

Mamoudou (alias Mamadou) CONDÉ

d.d.n.: 09/12/60

Pass: R0020803

Sottosegretario di Stato, incaricato delle missioni, delle questioni strategiche e dello sviluppo sostenibile

37.

Tenente Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ

 

Aiutante di campo del Presidente

38.

Ibrahima Khalil DIAWARA

d.d.n.: 01/01/76

Pass: R0000968

Consigliere speciale di Aboubacar Chérif “Toumba” Diakité

39.

Sottotenente Marcel KOIVOGUI

 

Vice di Aboubacar Chérif “Toumba” Diakité

40.

Papa Koly KOUROUMA

d.d.n.: 03/11/62

Pass: R11914/R001534

Ministro dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile

41.

Comandante Nouhou THIAM

d.d.n.: 1960

Pass: 5180

Ispettore generale delle forze armate

Portavoce del CNDD

42.

Capitano di polizia Théodore (alias Siba) KOUROUMA

d.d.n.: 13/05/71

Pass: Service R0001204

Addetto presso il Gabinetto della Presidenza

43.

Kabinet (alias Kabiné) KOMARA

d.d.n.: 08/03/50

Pass: R0001747

Primo Ministro

44.

Capitano Mamadou SANDÉ

d.d.n.: 12/12/69

Pass: R0003465

Ministro presso la Presidenza incaricato dell'economia e delle finanze

45.

Alhassane (alias Al-Hassane) Siba ONIPOGUI

d.d.n. : 31/12/61

Pass: 5938/R00003488

Ministro presso la Presidenza incaricato del controllo di Stato

46.

Joseph KANDUNO

 

Ministro incaricato della revisione dei conti, della trasparenza e del buongoverno

47.

Fodéba (alias Isto) KÉIRA

d.d.n. : 04/06/61

Pass: R0001767

Ministro della gioventù, dello sport e della promozione occupazione dei giovani

48.

Colonnello Siba LOHALAMOU

d.d.n. : 01/08/62

Pass: R0001376

Ministro della giustizia Guardasigilli

49.

Dr. Frédéric KOLIÉ

d.d.n. : 01/01/60

Pass : R0001714

Ministro dell'amministrazione del territorio e degli affari politici

50.

Alexandre Cécé LOUA

d.d.n. :01/01/56

Pass: R0001757 /

diplomatico: R 0000027

Ministro degli affari esteri e dei guineani nel mondo

51.

Mamoudou (alias Mahmoud) THIAM

d.d.n.:04/10/68

Pass: R0001758

Ministro delle miniere e dell'energia

52.

Boubacar BARRY

d.d.n.: 28/05/64

Pass: R0003408

Ministro di Stato presso la Presidenza incaricato dell'edilizia, dell'assetto territoriale e del patrimonio edilizio pubblico

53.

Demba FADIGA

d.d.n.: 01/01/52

Pass: carta di soggiorno FR365845/365857

Membro del CNDD,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario Incaricato delle relazioni fra il CNDD e il governo

54.

Mohamed DIOP

d.o.b : 01/01/63

Pass: R0001798

Membro del CNDD

Governatore di Conakry

55.

Sergente Mohamed (alias Tigre) CAMARA

 

Membro delle forze di sicurezza in servizio presso il campo della Guardia presidenziale «Koundara»

56.

Mr Habib HANN

d.d.n.: 15/12/50

Pass: 341442

Comitato di controllo e sorveglianza dei settori strategici dello Stato

57.

Ousmane KABA

 

Comitato di controllo e sorveglianza dei settori strategici dello Stato

58.

Alfred MATHOS

 

Comitato di controllo e sorveglianza dei settori strategici dello Stato

59.

Capitano Mandiou DIOUBATÉ

d.d.n.: 01/01/60

Pass: R0003622

Direttore dell'ufficio stampa della Presidenza

Portavoce del CNDD

60.

Sceicco Sydia DIABATÉ

d.d.n.: 23/04/68

Pass: R0004490

Membro delle forze armate

Direttore dei servizi d'informazione e d'investigazione presso il Ministero della difesa

61.

Ibrahima Ahmed BARRY

d.d.n.: 11/11/61

Pass: R0048243

Direttore generale della radiotelevisione guineana

62.

Alhassane BARRY

d.d.n.: 15/11/62

Pass: R0003484

Governatore della Banca centrale

63.

Roda Namatala FAWAZ

d.d.n.: 06/07/47

Pass: R0001977

Uomo d'affari legato al CNDD

64.

Dioulde DIALLO

 

Uomo d'affari legato al CNDD

65.

Kerfalla CAMARA KPC

 

«KPC» Amministratore delegato di Gui. Co. Pres

Uomo d'affari legato al CNDD

66.

Dr. Moustapha ZABATT

d.d.n.: 06/02/65

Medico e consigliere personale del Presidente

67.

Aly MANET

 

Movimento «Dadis Doit Rester»

68.

Louis M'bemba SOUMAH

 

Ministro del lavoro, della riforma amministrativa e della funzione pubblica

69.

Sceicco Fantamady CONDÉ

 

Ministro dell'informazione e della cultura

70.

Boureima CONDÉ

 

Ministro dell'agricoltura e della pastorizia

71.

Mariame SYLLA

 

Ministro del decentramento e dello sviluppo locale


23.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/58


DECISIONE 2009/1004/PESC DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2009

che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (1).

(2)

Il 15 giugno 2009 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2009/468/PESC che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC (2).

(3)

Conformemente all’articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC, è necessario riesaminare integralmente l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica la posizione comune 2009/468/PESC.

(4)

Nella presente decisione figura il risultato del riesame effettuato dal Consiglio con riguardo alle persone, ai gruppi e alle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC.

(5)

A seguito della sentenza del Tribunale di primo grado del 30 settembre 2009 nella causa T-341/07, una persona non è stata inclusa nell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC.

(6)

Il Consiglio ha inoltre deciso che è opportuno modificare la voce riguardante un gruppo in elenco.

(7)

Il Consiglio ha concluso che, ad eccezione della persona di cui al considerando 5, le persone, i gruppi e le entità restanti a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC, che è stata presa una decisione nei loro confronti da parte di un’autorità competente ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, di detta posizione comune e che essi dovrebbero continuare ad essere soggetti alle misure restrittive specifiche ivi previste.

(8)

È opportuno aggiornare di conseguenza l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC è quello figurante nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La posizione comune 2009/468/PESC è abrogata con riguardo alle persone, ai gruppi e alle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

A. CARLGREN


(1)   GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.

(2)   GU L 151 del 16.6.2009, pag. 45.


ALLEGATO

ELENCO DELLE PERSONE, DEI GRUPPI E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1

1.   PERSONE

1.

ABOU, Rabah Naami (pseudonimo Naami Hamza; pseudonimo Mihoubi Faycal; pseudonimo Fellah Ahmed; pseudonimo Dafri Rèmi Lahdi) nato il 1.2.1966 a Algeri (Algeria) (– membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»)

2.

ABOUD, Maisi (pseudonimo «l'Abderrahmane svizzero») nato il. 17.10.1964 a Algeri (Algeria) – (membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»)

3.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (pseudonimo ABU OMRAN; pseudonimo AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim) nato il 26.6.1967 a Qatif-Bab al Shamal, (Arabia saudita), cittadinanza saudita

4.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, nato a Al Ihsa, (Arabia saudita), cittadinanza saudita

5.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16.10.1966 a Tarut, (Arabia saudita), cittadinanza saudita

6.

ARIOUA, Kamel (pseudonimo Lamine Kamel) nato il 18.8.1969 a Constantine (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

7.

ASLI, Mohamed (pseudonimo Dahmane Mohamed) nato il 13.5.1975 a Ain Taya (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

8.

ASLI, Rabah nato il 13.5.1975 a Ain Taya (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

9.

ATWA, Ali (pseudonimo BOUSLIM, Ammar Mansour; pseudonimo SALIM, Hassan Rostom), Libano, nato nel 1960 in Libano, cittadinanza libanese

10.

BOUYERI, Mohammed (pseudonimo Abu ZUBAIR; pseudonimo SOBIAR; pseudonimo Abu ZOUBAIR), nato l'8.3.1978 a Amsterdam (Paesi Bassi) – membro dell' «Hofstadgroep»

11.

DARIB, Noureddine (pseudonimo Carreto; pseudonimo Zitoun Mourad) nato il 1.2.1972 in Algeria – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

12.

DJABALI, Abderrahmane (pseudonimo Touil) nato il 1.6.1970 in Algeria – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

13.

EL FATMI, Nouredine (pseudonimo Nouriddin EL FATMI; pseudonimo Nouriddine EL FATMI; pseudonimo Noureddine EL FATMI; pseudonimo Abu AL KA'E KA'E; pseudonimo Abu QAE QAE; pseudonimo FOUAD; pseudonimo FZAD; pseudonimo Nabil EL FATMI; pseudonimo Ben MOHAMMED; pseudonimo Ben Mohand BEN LARBI; pseudonimo Ben Driss Muhand IBN LARBI; pseudonimo Abu TAHAR; pseudonimo EGGIE), nato il 15.8.1982 a Midar (Marocco), passaporto (Marocco) n. N829139 – membro dell' «Hofstadgroep»

14.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (pseudonimo AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; pseudonimo EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali) nato il 10.7.1965 oppure l'11.7.1965 a El Dibabiya, (Arabia saudita), cittadinanza saudita

15.

FAHAS, Sofiane Yacine nato il 10.9.1971 a Algeri (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

16.

IZZ-AL-DIN, Hasan (pseudonimo GARBAYA, AHMED; pseudonimo SA-ID; pseudonimo SALWWAN, Samir), Libano, nato nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese

17.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (pseudonimo ALI, Salem; pseudonimo BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; pseudonimo HENIN, Ashraf Refaat Nabith; pseudonimo WADOOD, Khalid Adbul) nato il 14.4.1965 oppure il 1.3.1964 in Pakistan, passaporto n. 488555

18.

MOKTARI, Fateh (pseudonimo Ferdi Omar) nato il 26.12.1974 a Hussein Dey (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

19.

NOUARA, Farid nato il 25.11.1973 a Algeri (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

20.

RESSOUS, Hoari (pseudonimo Hallasa Farid) nato l'11.9.1968 a Algeri (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

21.

SEDKAOUI, Noureddine (pseudonimo Nounou) nato il 23.6.1963 a Algeri (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

22.

SELMANI, Abdelghani (pseudonimo Gano) nato il 14.6.1974 a Algeri (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

23.

SENOUCI, Sofiane nato il 15.4.1971 a Hussein Dey (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

24.

TINGUALI, Mohammed (pseudonimo Mouh di Kouba) nato il 21.4.1964 a Blida (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

25.

WALTERS, Jason Theodore James (pseudonimo Abdullah; pseudonimo David), nato il 6.3.1985 a Amersfoort (Paesi Bassi), passaporto (Paesi Bassi) n. NE8146378 – membro dell' «Hofstadgroep»

2.   GRUPPI E ENTITÀ

1.

«Organizzazione Abu Nidal» – «ANO», (anche nota come «Consiglio rivoluzionario Fatah», «Brigate rivoluzionarie arabe», «Settembre nero» e «Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti»

2.

«Brigata dei martiri di Al-Aqsa»

3.

«Al-Aqsa e.V.»

4.

«Al-Takfir» e «Al-Hijra»

5.

«Aum Shinrikyo» (anche nota come «AUM», «Suprema verità Aum», «Aleph»)

6.

«Babbar Khalsa»

7.

«Partito comunista delle Filippine», incluso «New People's Army» – «NPA», Filippine

8.

«Gama'a al-Islamiyya», (anche noto come «Al-Gama'a al-Islamiyya») («Islamic Group» – «IG»)

9.

«İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» – «IBDA-C» («Fronte islamico dei combattenti del grande oriente»)

10.

«Hamas», (incluso «Hamas-Izz al-Din al-Qassem»)

11.

«Hizbul Mujahideen» – «HM»

12.

«Hofstadgroep»

13.

«Holy Land Foundation for Relief and Development» («Fondazione della Terra Santa per il soccorso e lo sviluppo»)

14.

«International Sikh Youth Federation» – «ISYF»

15.

«Kahane Chai» (anche noto come «Kach»)

16.

«Khalistan Zindabad Force» – «KZF»

17.

«Partito dei lavoratori del Kurdistan» – «PKK» (anche noto come «KADEK», anche noto come «KONGRA-GEL»)

18.

«Tigri per la liberazione della patria Tamil» – «LTTE»

19.

«Ejército de Liberaciòn Nacional» («Esercito di Liberazione Nazionale»)

20.

«Fronte di liberazione della Palestina» – «PLF»

21.

«Jihad islamica palestinese» – «PIJ»

22.

«Fronte popolare di liberazione della Palestina» – «PFLP»

23.

«Fronte popolare di liberazione della Palestina-Comando generale», (anche noto come «Comando generale del PFLP»)

24.

«Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia» – «FARC» («Forze armate rivoluzionarie della Colombia»)

25.

«Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi» – «DHKP/C», (anche noto come «Devrimci Sol» («Sinistra rivoluzionaria», «Dev Sol») («Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione»)

26.

«Sendero Luminoso» – «SL» («Sentiero luminoso»)

27.

«Stichting Al Aqsa» (pseudonimo «Stichting Al Aqsa Nederland», pseudonimo «Al Aqsa Nederland»)

28.

«Teyrbazen Azadiya Kurdistan» – «TAK», (anche noto come «Kurdistan Freedom Falcons», «Kurdistan Freedom Hawks» («Falchi per la libertà del Kurdistan»)

29.

«Autodefensas Unidas de Colombia» – «AUC» («Forze unite di autodifesa della Colombia»)